72.2015.147
Aggressione. Pena detentiva inflitta (nove mesi) condizionalmente sospesa con un periodo di prova di due anni
6 settembre 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.147
Lugano,
6 settembre 2016
/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privato:
ACPR 1
patrocinato dall’ RAAP 1
contro
IM 1
rappresentato da DUF 1
in carcerazione preventiva dal
13.05.2015 al 12.06.2015 (31 giorni)
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 121/2015 del 15.9.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
aggressione
per avere,
a __________, in __________, il 9 maggio 2015,
preso parte unitamente al minore __________ ad un’aggressione a
danno di ACPR 1, che ha avuto quale conseguenza la lesione di quest’ultimo,
e meglio,
dapprima il minore __________ colpendo ACPR 1 al volto con tre
pugni,
indi IM 1 afferrando da tergo ACPR 1 e tirandogli un calcio al
bacino e poi colpendolo con due pugni al viso,
così da farlo cadere a terra in ginocchio,
sferrandogli infine __________ un calcio al volto stendendolo al
suolo con la conseguenza che la vittima riportò: “una frattura del setto
nasale, della spina nasale e delle ossa proprie del naso; una frattura tipo blow out dell'orbita sinistra con frattura del pavimento
orbitario. Le fratture orbitarie richiesero poi l'esecuzione di un intervento
chirurgico di stabilizzazione con apposizione di una placca metallica”,
come descritto nella perizia medico legale in atti;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 134 CPS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 10:50.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, la quale chiede la conferma dell’atto d’accusa e la
condanna dell’imputato alla pena detentiva di 9 mesi sospesa condizionalmente
con un periodo di prova di 2 anni. Chiede inoltre il prosieguo del trattamento
psicoterapico e che vengano accolte le pretese dell’AP. Quo ai sequestri si
rimette al giudizio della Corte;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato, il quale chiede una leggera attenuazione della pena in
considerazione del riconoscimento delle pretese dell’AP e del sacrificio che
l’imputato farà per far fronte ai pagamenti mensili.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44,
47, 51, 94, 95 e 134 CP;
Fatti
80 segg., 84 segg., 135, 138, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP
e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. aggressione
per avere, a __________, il 9.5.2015, preso parte assieme al
minorenne __________ all’aggressione di ACPR 1, cagionandogli le lesioni
attestate dai certificati medici agli atti;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato alla pena detentiva di 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è
impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
4.
Nei confronti di IM 1 è
ordinata per un periodo di prova di 2 (due) anni la norma di condotta ex art.
94.
CP che lo obbliga a continuare, a sue spese, il trattamento ambulatoriale
psico educativo attualmente in corso con lo psicologo psicoterapeuta __________.
§ Richiamato l’art. 95 cpv.
3, 4 e 5 CP IM 1 è reso attento che se disattende questa norma di condotta o se
essa si rivela inattuabile o non più necessaria, il giudice o l’autorità
preposta all’esecuzione delle pene può:
-- prorogare della metà la
durata del periodo di prova;
-- modificare o abrogare la
norma di condotta o impartirne di nuove;
-- revocare la sospensione
condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell’esecuzione
della pena o della misura qualora vi sia seriamente d’attendersi che il
condannato commetterà nuovi reati.
5.
IM 1 è condannato a versare
all’AP ACPR 1 fr. 2'000.- a titolo di risarcimento danni e torto morale.
6.
E’ ordinata la confisca di
un paio di scarpe nere Vans, modello 66/99.
7.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.
8.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 1 e quelle di patrocinio dell’AP ACPR 1 sono sostenute dallo
Stato. Resta riservato l’art. 138 cpv. 2 CPP.
8.1
La nota professionale
6.9.2016
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 705.--
spese e trasferte fr. 96.--
IVA (8%) fr. 64.10
totale fr. 865.10
8.2
La nota professionale
2.9.2016
dell’avv. RAAP 1 è approvata per:
onorario fr. 4'247.--
spese fr. 230.--
totale fr. 4'477.--
8.3
IM 1 è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'342.10 non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Ufficio assistenza
riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 96.25
fr. 796.25
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