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Decisione

72.2015.150

Ripetuto furto aggravato, consumato e tentato; danneggiamento ripetuto; violazione di domicilio ripetuta; ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri

24 novembre 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i punti A.1.11, A.2.11, B.1.5 e B.2.5 e il formulario di denuncia dell’AP ACPR

8 in RPG 15.7.2015 all. 19 si sostituisce per il mese di maggio la data del 15

con il 13;

- richiamati

i punti A.2.7 e B.2.1 e il formulario di denuncia dell’AP ACPR 1 in RPG

15.7.2015 all. 21 si sostituisce il valore dell’asserito danno di fr. 684.90

siccome non documentato con un danno non meglio precisato;

- ai

reati, a pag. 7, si aggiunge all’art. 139 CP n. 1, all’art. 22 CP il cpv. 1 e

all’art. 144 CP il cpv. 1;

- richiamato

il RPG 15.7.2015 all. 11 ai sequestri, a pag. 7 di IM 1, si aggiunge 0,05 Euro

e 1 paio di scarpe Fast Lee n. 41;

- richiamato

il doc. TPC 8, a pag. 9, l’attuale recapito dell’AP ACPR 4 è __________, __________.

Le parti si dichiarano d’accordo

con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale, in esito al suo intervento, conclude chiedendo

la conferma integrale dell’atto d’accusa e, in ragione della prognosi negativa,

la condanna di IM 1 alla pena detentiva da espiare di 24 mesi e di IM 2 alla

pena detentiva, pure da espiare, di 22 mesi;

- l’avv. DF 1,

difensore di IM 1, il quale dopo avere posta in evidenza l’incensuratezza in

Svizzera del suo assistito, condannato in Italia per furto ma solo da

minorenne, e dopo avere in particolare contestato le aggravanti del mestiere

(“fatico a vederla”) e della banda (segnatamente perché non è stata dimostrata

l’intensità di un team consolidato e stabile), rimettendosi comunque al prudente

giudizio della Corte quo alla loro realizzazione, e l’ammontare della refurtiva

di cui al punto A.1.11 e 1.12 conclude chiedendo una riduzione della pena proposta

dal PP, da contenersi in al massimo 10 mesi e posta al beneficio della

sospensione condizionale in ragione del pronostico postivo (cfr. in particolare

contratto di lavoro), anche con un lungo periodo di prova (4/5 anni). Quanto

agli AP si rimette al prudente giudizio della Corte;

- l’avv. DF 2,

difensore di IM 2, il quale, dopo aver posto in evidenza la precaria situazione

economica del suo assistito, ormai anche padre di famiglia, e contestate, in

particolare, la refurtiva di cui ai punti 1.5 e 1.6 (non sufficientemente

provata, ritenuto come la documentazione versata in atti dagli AP non possa

essere ritenuta fedefacente) e l’aggravante della banda, conclude chiedendo una

riduzione della pena proposta dal PP e in ragione del fatto - a valere quale

circostanza particolarmente favorevole ai sensi dell’art. 42 CP - che col

trasferimento a __________ presso i genitori della sua ragazza, famiglia di

lavoratori onesti, e del lavoro presso una cooperativa sociale non dovrà più

vivere di espedienti, da porsi al beneficio della sospensione condizionale,

almeno parziale, con la parte da espiare non superiore ai 6 mesi e con un lungo

periodo di prova (4 anni).

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 22 cpv. 1,

40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 51, 69, 70, 139 n. 1, 2 e 3 cpv. 2, 144 cpv. 1 e

186 CP;

115 cpv. 1 lett. a) LStr;

80 segg., 84 segg., 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP e 22

TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1 è autore colpevole di:

1.1. furto aggravato

siccome commesso per mestiere, per avere, nel periodo

3.12.2014/20.5.2015 in varie località del Canton Ticino, agendo in correità con

terzi, in 12 occasioni di cui 3 tentate, sottratto rispettivamente tentato di

sottrarre cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di fr.

149'792.25, Euro 8'390.- e GPB 230.-;

1.2. ripetuto danneggiamento

in occasione dei furti di cui al punto 1.1 per un ammontare non

meglio precisato;

1.3. ripetuta violazione di

domicilio

per essersi indebitamente introdotto in abitazioni altrui contro

la volontà degli aventi diritto per commettere i furti, consumati e tentati, di

cui al punto 1.1;

1.4. ripetuta infrazione alla

LF sugli stranieri

per essere entrato illegalmente in Svizzera, nel periodo

3.12.2014/21.5.2015, in 7 occasioni, privo di validi documenti di

legittimazione;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

IM 2 è autore colpevole di:

2.1

furto aggravato

siccome commesso per mestiere, per avere, nel periodo 30.1.2015/20.5.2015

in varie località del Canton Ticino, agendo in correità con terzi, in 6

occasioni, sottratto cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di

fr. 115'520.- e Euro 6'320.-;

2.2

ripetuto danneggiamento

in occasione dei furti di cui al punto 2.1 per un ammontare non

meglio precisato;

2.3

ripetuta violazione di

domicilio

per essersi indebitamente introdotto in abitazioni altrui contro

la volontà degli aventi diritto per commettere i furti di cui al punto 2.1;

2.4

infrazione alla LF sugli

stranieri

per essere entrato illegalmente in Svizzera, il 21.5.2015, privo

di validi documenti di legittimazione;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

3.

IM 1 e IM 2 sono prosciolti

dall’imputazione di furto aggravato di cui ai punti A.1 e B.1 dell’atto

d’accusa limitatamente all’aggravante della banda.

4.

Di conseguenza,

4.1

IM 1 è condannato alla pena

detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

4.2

IM 2 è condannato alla pena

detentiva di 20 (venti) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

5.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è

impartito un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

6.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a IM 2 è condizionalmente sospesa in ragione di 10 (dieci)

mesi e al condannato è impartito un periodo di prova di 5 (cinque) anni. Per il

resto è da espiare.

7.

Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca:

7.1

a IM 1 di:

7.1.1

paio di guanti da lavoro;

7.1.2

2 cacciaviti;

7.1.3

2 pile a led;

7.1.4

fr. 66.-;

7.1.5

Euro 0,05;

7.2

a IM 2 di:

7.2.1

l’autovettura Citroën Saxo

targata __________;

7.2.2

3 calzini neri.

8.

È ordinato il dissequestro

e la restituzione

8.1

a IM 1 di:

8.1.1

1 paio di scarpe dr. Walker

numero 41;

8.1.2

1 paio di scarpe Fast Lee

numero 41.

8.2

a IM 2 di 1 cappellino da

baseball.

9.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, in

ragione di metà ciascuno.

10.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.

10.1

La nota professionale

17.11.2015

dell’avv. __________ è approvata per:

onorario fr. 3'307.50

spese fr. 330.75

totale fr. 3'638.25

10.2

IM 2 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3'638.25 (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 8'492.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 306.55

fr. 9'798.55

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 4'246.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 153.27

fr. 4'899.27

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 4'246.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 153.27

fr. 4'899.27

============

comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale,

SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Ministero Pubblico della

Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera