72.2015.154
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti ripetuta, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, infrazione alla LF sugli stranieri ripetuta
10 dicembre 2015Italiano85 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2015.154
Lugano,
10 dicembre 2015/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1 12
GI 2 13
Cristina Laghi,
vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro IM 1
rappresentato dall’ DUF 3
in carcerazione preventiva dal 1. giugno 2015 al 5 ottobre 2015
(127 giorni)
in carcerazione di sicurezza dal 6 ottobre 2015
IM 2
rappresentato dall’ DUF 4
in carcerazione preventiva dal 31 maggio 2015 al 5 ottobre 2015
(128 giorni)
in carcerazione di sicurezza dal 6 ottobre 2015
IM 3
rappresentato dall’ DUF 1
in carcerazione preventiva dal 31 maggio 2015 al 5 ottobre 2015
(128 giorni)
in carcerazione di sicurezza dal 6 ottobre 2015 al 19 ottobre 2015
(14 giorni)
in anticipata esecuzione della pena dal 20 ottobre 2015
IM 4
rappresentato dall’ DUF 2
in carcerazione preventiva dal 31 maggio 2015 al 3 luglio 2015 (34
giorni)
imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 131/2015 del 5 ottobre
2015 emanato dal
Procuratore pubblico PP 1, di
A. IM 1, IM 2, IM 3 e IM 4
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti, ripetuta
per avere,
nel periodo dicembre 2014–31.05.2015
a __________, __________, __________ (), __________ (), nonché in __________,
__________ ed __________,
in correità con __________ e __________,
agendo con l’aggravante della banda,
con l’aggravante specifica per IM 1 della grossa cifra d’affari,
senza essere autorizzati, ripetutamente importato stupefacenti
previamente acquistati in Spagna e parzialmente alienati in Svizzera, avendoli
detenuti, depositati e trasportati, finanziandone il traffico o facendo da
intermediario per il suo finanziamento,
e meglio, per avere,
1.1. in data 26.04.2015,
attraverso il valico stradale di __________, con passaggio di
confine fra Italia e Canton Ticino delle ore 04:30 ca.,
senza essere autorizzati,
importato ca. 20 kg di marijuana previamente acquistata in __________
al costo medio di CHF 2'200.--/kg e celata, a __________ (impiegando il garage
dell’appartamento fatto formalmente locare a __________), nel gommone trainato
da rimorchio agganciato a BMW X3 condotta da __________ (mezzi tutti a lui
intestati), con veicoli di supporto condotti da IM 4 (Audi TT) e IM 3 (Audi Q5
intestata a IM 2), IM 2 agendo quale passeggero in costante contatto con i
conducenti per assicurare il buon andamento del transito della carovana di
veicoli così costituita,
carico poi depositato nel garage di __________ fatto formalmente
locare a __________ da IM 1, il quale ha poi alienato al costo di almeno CHF
5'000.--/kg lo stupefacente a propri compratori e finanziatori in __________, __________
(assistito da IM 2 la prima volta e da __________ la seconda) avendo proceduto
al trasporto dell’intero carico, suddiviso – quantomeno da IM 1 – in due
partite dopo reimballo a __________, procurando nei pressi di __________ la
marijuana a detti acquirenti, conseguendo IM 1 una grossa cifra d’affari;
1.2. in data 31.05.2015,
attraverso il valico stradale di __________ di __________, con
passaggio di confine fra Italia e Canton Ticino delle ore 04:30 ca.,
senza essere autorizzati,
importato 37 kg lordi di marijuana (peso netto: 31.756 kg netti di
marijuana; tenore THC medio: 15.5%) previamente acquistata in Spagna al costo
medio di CHF 2'200.--/kg e celata, a __________, sempre nel garage di cui al
punto 1.1., nel gommone trainato da rimorchio agganciato a BMW X3 condotta da __________
(mezzi tutti a lui intestati), con veicoli di supporto condotti da IM 4 (Audi
Q5 intestata a IM 2) e IM 3 (Audi TT intestata a IM 4), IM 2 agendo quale
passeggero in costante contatto con i conducenti per assicurare il buon
andamento del transito della carovana di veicoli così costituita,
venendo __________, IM 4, IM 2 e IM 3 fermati ed arrestati a __________,
in flagranza di reato,
IM 1 attendendo così invano il carico;
1.3. detenuto:
– IM 1, senza essere
autorizzato, 6 g di marijuana rinvenuti al proprio domicilio in occasione della
perquisizione domiciliare del 01.06.2015;
– IM 1 e __________, senza
essere autorizzati, 188.4 g lordi di marijuana, ovvero 8.9 g lordi di canapa e
179.5 g lordi di scarti di canapa, rinvenuti in occasione della perquisizione
22.06.2015 del garage di __________, via __________, locato formalmente da __________
su richiesta di IM 1 per esigenze logistiche della banda (stoccaggio dello
stupefacente importato per reimballo e trasporto oltre Gottardo agli
acquirenti/finanziatori);
– __________ e IM 3, senza
essere autorizzati, 6 g lordi di marijuana, rinvenuti in occasione della
perquisizione domiciliare 27.06.2015 dell’appartamento sublocato a __________ e
messo a disposizione di IM 3 anche in occasione del viaggio per e dalla Spagna
sfociato nell’arresto 31.05.2015;
B. IM 1 e IM 2
2. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
in correità con __________,
in data 10 maggio 2014,
agendo in banda,
senza essere autorizzati,
tentato d’importare in Svizzera dalla Spagna, passando per il
valico stradale __________, 50.286 kg di marijuana, previamente acquistata in
Spagna, stupefacenti celati in un vano d’un compressore imbullonato su rimorchio
TI __________ (mezzi già di __________ SA, immatricolati a IM 2) agganciato al
veicolo Volkswagen targato TI __________ immatricolato a nome di __________ SA
e condotto da __________, così fermato a __________, carico di marijuana atteso
in Canton Ticino da DUF 3 e IM 2 per successiva alienazione;
C. IM 1, singolarmente
3. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere,
a gennaio/febbraio 2014,
a __________,
senza essere autorizzato,
procurato a __________, per sé e per il figlio IM 4 all’epoca convivente
con il padre, un sacchetto di scarti di marijuana pari ad almeno 255 g lordi,
sostanza in parte consumata dai possessori ed in parte loro sequestrata
(complessivi 200 g lordi di marijuana a __________, complessivi 51.1 g lordi di
marijuana a IM 4);
D. IM 4, singolarmente
4. Contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
negli ultimi tre anni, ma quantomeno da settembre 2014,
a __________, __________ ed in altre località,
senza essere autorizzato, consumato un’imprecisata quantità di marijuana,
detenendone per il proprio consumo 51.1 g lordi nel monolocale a lui messo ad
esclusiva disposizione per abitazione a __________;
E. IM 2, singolarmente
5. Infrazione alla LF sugli
stranieri, ripetuta
per
avere,
in correità con __________,
ripetutamente ingannato le preposte autorità fornendo dati falsi o
tacendo fatti essenziali, ottenendo il rilascio di un permesso o evitando il
ritiro del permesso,
e meglio per avere,
da settembre 2014 al 31.05.2015,
a __________, __________, __________ ed in altre località,
5.1. ottenuto a mano dei
contratti fittizi di lavoro sottoscritti a gennaio 2015 con __________ in nome
e per conto di __________ SA, __________ (25.09.2014), risp. __________ SA, __________
(01.12.2014), il mantenimento di permesso B a proprio favore con attività
lucrativa autorizzata presso dette società;
5.2. in data 16.02.2015 e
12.03.2015,
ottenendo a mezzo di mera indicazione di mutato indirizzo
(trasferimento da __________ a __________, via __________) il mantenimento del
permesso B ma con attività lucrativa autorizzata presso __________ SA, __________,
malgrado detta società sia stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato
con decreto della Pretura di Mendrisio-Nord del 27.08.2014 a far tempo dal
27.08.2014 alle ore 14:00, tacendo la circostanza, confortato l’autorità nel
proprio errore;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 lett. b. e c. e cpv. 4
LStup (parz. in comb. con l’art. 22 CP); art. 19 cpv. 1 LStup; art. 19a
LStup; art. 118 LStr;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 3;
- l’imputato IM 2, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 4;
- l’imputato IM 3, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’avv. DUF 2, difensore
d’ufficio dell’imputato IM 4.
Espletato il pubblico
dibattimento:
mercoledì 09.12.2015, dalle ore 09:42 alle ore 15:03,
giovedì 10.12.2015, dalle ore 09:37 alle
ore 17:00.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente constata l’assenza
di IM 4.
In data 7 dicembre 2015 l’avv. DUF
2 ha prodotto la richiesta di dispensa dal comparire di persona al dibattimento
del suo assistito IM 4 (doc. TPC 41) in quanto non avrebbe la disponibilità
finanziaria per effettuare il viaggio dal suo luogo di domicilio in Italia alla
Svizzera.
Visto quanto precede, richiamato
l’art. 366 cpv. 3 CPP, il Presidente comunica alle parti che l’imputato IM 4 è
dispensato dal comparire personalmente al dibattimento. Nei suoi confronti si
procederà quindi nelle forme contumaciali.
Le parti non si oppongono a che
si proceda nelle forme contumaciali.
Il Presidente propone alle parti
di modificare il punto 5 dell’atto d’accusa nel senso che il titolo è “inganno
nei confronti delle autorità, ripetuto” e non “infrazione alla LF sugli
stranieri, ripetuta”.
Le parti si dichiarano d’accordo
con questa modifica.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria,
il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM 1 è un recidivo specifico
della canapa. Nella sentenza del 23 ottobre 2014, di cui dà parziale lettura,
l’accusa non riconosce il IM 1 trovatosi davanti oggi, che a pochi mesi
dall’ultima sentenza pianificava l’operazione dei punti 1.1 e 1.2 dell’atto
d’accusa. La sospensione condizionale della precedente pena va assolutamente
revocata: è inammissibile che l’imputato, a seguito di una condanna di questo
tipo, abbia ricominciato serenamente a delinquere perché CHF 4'000.00 al mese
non gli bastavano. A mente dell’accusa, una condanna a 3 (tre) anni e 3 (tre)
mesi di detenzione, evidentemente da espiare, è sicuramente una risposta
adeguata alla grave colpa ulteriore di IM 1, pena che sarebbe parzialmente
aggiuntiva a quella precedente qualora la Corte dovesse giungere al
convincimento che IM 1 sia coinvolto anche nel trasporto del 10 maggio 2014. A
mente dell’accusa vi sono sufficienti indizi convergenti che collegano l’attività
di __________ del maggio 2014 all’attività di IM 2 e IM 1, tra cui i traffici
di comunicazioni telefoniche, l’intestazione del compressore e del rimorchio e
le ammissioni di __________.
Per quanto riguarda IM 2, il PP sottolinea che egli è il “tutor”,
il luogotenente, il braccio destro, il vice nell’organizzazione della banda con
al vertice IM 1, il subito sotto, la longa manus del capo banda. Di certo per
quanto riguarda i viaggi del punto 1.1 e 1.2 dell’atto d’accusa aveva sposato
le attività della banda proposte da IM 1. Per IM 2 bisogna poi tenere conto
delle condizioni del suo arrivo in Ticino. Sappiamo che l’attuale permesso B
deriva dal contratto di lavoro sottoscritto con la __________ SA. L’unico
lavoro certo di IM 2 in Ticino sono i viaggi fatti con IM 1, che sono fatti
anche di pianificazione, ricerca dei mezzi, del magazzino di __________, di un
prestanome, pianificazione che si fa fatica a pensare sia unicamente frutto
della mente di IM 1. La colpa di IM 2 non è meno grave di quella di IM 1. Per
lui il PP chiede la condanna ad una pena detentiva di 28 (ventotto) mesi, di
cui almeno 8 (otto) da espiare.
IM 4 sapeva benissimo cosa faceva e perché era remunerato, cosa
che ha ammesso già a partire dal verbale d’arresto. Egli ha dalla sua la
giovane età, il fatto di essere stato coinvolto dal padre nelle operazioni e
l’incensuratezza. Aveva però anch’egli una consapevolezza di ruolo ed ha
prestato il fianco per due viaggi. L’accusa chiede qiundi la sua condanna alla
pena detentiva di 16 (sedici) mesi, che può essere posta al beneficio della
sospensione condizionale per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Per quanto riguarda IM 3, è vero che è stato ingannato da IM 2, ma
egli aveva tutti gli elementi, una volta arrivato in Spagna, per capire che le
cose non tornavano. Sin dal primo rientro dalla Spagna, ha assunto
consapevolmente il rischio di partecipare alle attività illecite di quella che
non poteva non considerare una banda costituita dai suoi compagni di viaggio.
Certo non avrà capito da subito che si trattava di marijuana, ma ha scelto di
non guardare, assumendosi persino il rischio che si trattasse di qualcosa di
più grave, ad esempio di una droga pesante. Vero è che IM 3 con sé non aveva
nulla, ma questo non giustifica il fatto che si sia messo alla guida, con delle
evidenze che smentivano le fandonie propinategli da IM 2. Inoltre vi erano in
Spagna anche __________ e IM 1: troppe stranezze. Già dal primo viaggio vi è
un’adesione imputabile, ma dal secondo viaggio vi è addirittura certezza,
siccome bisogna essere davvero sciocchi per non rendersi conto, la seconda
volta, che era una di troppo. IM 3 ha 44 anni, non è un bambino, e da un uomo
di 44 anni ci si può aspettare un po’ di attenzione in più, maggiore prudenza
per non cacciarsi in storie simili, e ci si potrebbe anche aspettare
un’assunzione di responsabilità. Il PP conclude chiedendo, per IM 3, una pena
detentiva di 18 (diciotto) mesi, che possono essere posti al beneficio della
sospensione condizionale o condizionale parziale, posto che la prognosi non è
negativa;
§ l’avv.
DUF 2, difensore dell’imputato IM 4, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: sottolinea che IM 4 ha collaborato, ammettendo da subito le sue
responsabilità per tutti i fatti imputatigli.
Quello che è contestato è l’aggravante della banda. A questo
proposito cita la giurisprudenza delle DTF 135 IV 158 e 124 IV 86,
sottolineando che manca soprattutto l’elemento soggettivo. IM 4 non ha
partecipato ad incontri finalizzati all’organizzazione del traffico, non ha
partecipato alla ricerca dell’appartamento e del magazzino, dei fornitori e
degli acquirenti. Egli non conosceva nel dettaglio la gerarchia e la
suddivisione dei compiti. L’unico elemento di contatto con il traffico di marijuana
era il padre, che lo ha coinvolto in una fase in cui l’organizzazione del
traffico era già avanzata e che ha pure provveduto a pagarlo.
La difesa contesta pure la correità, citando la DTF 135 IV 152 e
sottolineando che IM 4 ha avuto un ruolo marginale nel traffico, circostanza di
cui deve essere tenuto conto anche ai fini della commisurazione della pena,
oltre alla giovane età, all’incensuratezza, alla sua vita antecedente e al
contesto nel quale si è avvicinato al traffico di marijuana. La difesa sottolinea
che IM 4 è praticamente cresciuto da solo e i rapporti col padre si erano
affievoliti; di conseguenza quando è stato contattato da quest’ultimo ha
accettato la sua proposta con la speranza di riallacciare un rapporto con lui.
È poi stato proprio il padre a coinvolgerlo nel traffico di stupefacenti. Vero
è che IM 4 è maggiorenne, ma il ruolo del padre è fondamentale per ridurre
notevolmente la sua responsabilità. Conclude chiedendo una riduzione della pena
proposta dalla pubblica accusa;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: pone l’accento sul fatto che il contesto in cui vive IM 3 è il
classico contesto del precario: per arrivare a fine mese deve fare capo
all’aiuto della madre e la sua situazione economica non gli permette di avere
un appartamento, una famiglia. Ciò malgrado, IM 3 è fondamentalmente onesto,
circostanza comprovata dal suo casellario giudiziario pressoché pulito. IM 2
per IM 3 rappresenta il successo, colui che avrebbe potuto trovargli un lavoro
in Svizzera; dal connubio con IM 2 poteva prendere avvio la svolta che IM 3 ha
sempre desiderato, ovvero venire in Svizzera ed aprire un ristorante.
A mente della difesa, la tesi dell’accusa è severa e
semplicistica. Occorre ricordare che nessuno ha mai informato IM 3 del reale
scopo del viaggio, per cui non poteva immaginare che si trattasse del trasporto
di marijuana. Egli inoltre non ha percepito alcun compenso per la sua
partecipazione e non si vede quindi cosa avrebbe dovuto chiedersi. D’altro
canto bisogna chiedersi chi è quel pazzo che si espone a questo rischio senza
percepire un minimo compenso.
Per quanto riguarda il primo viaggio, l’unica vera anomalia era il
ritorno del gommone, ma la spiegazione datagli da IM 2 non era fuori di testa,
egli semplicemente gli ha detto che non si era trovato un posto dove attraccare
il gommone. Un conto è immaginare che ci fosse qualcosa di strano, un altro
conto è immaginare che vi fosse della marijuana celata nel gommone. Per quanto
riguarda il primo viaggio, la difesa chiede la totale assoluzione del suo
cliente, le spiegazioni fornitegli essendo plausibili.
Per quanto riguarda il secondo viaggio, secondo IM 2 lo stesso
doveva essere finalizzato alla ricerca di una casa per le vacanze, ricerca che
è poi effettivamente avvenuta, e stando a quanto riferito da IM 2 a IM 3,
dovevano essere unicamente loro due. Le anomalie si sono presentate unicamente
quando, già giunti in Spagna, sono ricomparsi gli altri e pure il canotto. Da
lì via IM 3 avrebbe certo potuto farsi qualche domanda in più, ma anche se
avesse fatto domande non avrebbe ottenuto una risposta onesta e si sarebbe
peraltro ritrovato in Spagna da solo senza un soldo. Grandi alternative per lui
quindi non ve ne erano.
In questo contesto l’aggravante della banda, a mente della difesa,
è fuori luogo anche per il secondo viaggio. IM 3 non aveva la più pallida idea
di cosa stessero trafficando i suoi amici, potevano essere in Spagna per i più
disparati motivi e nessuno glielo aveva detto. Egli non sapeva nemmeno quale
fosse il suo ruolo, quello che stava facendo, non aveva alcuna consapevolezza
di fare parte della banda. La difesa chiede che IM 3 venga assolto anche dal
secondo viaggio. In via subordinata, qualora la Corte dovesse ritenere che egli
abbia agito per negligenza colpevole o dolo eventuale per il secondo viaggio,
chiede che la pena sia contenuta in 4 (quattro) mesi di detenzione, da porre al
beneficio della sospensione condizionale;
§ l’avv.
DUF 4, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: pone l’accento sul fatto che se IM 2 dovesse venire scarcerato,
prenderà tutta la sua famiglia e tornerà in Italia questa sera stessa, ponendo
fine a questa avventura.
Sottolinea inoltre che non è stato rispettato il principio della
parità di trattamento nella presente procedura, dove vi sono imputati di serie
A e di serie B: la responsabilità di __________ è certo superiore a quella di IM
2, eppure egli è stato scarcerato senza che nemmeno abbia dovuto richiederlo,
mentre a IM 2 sono stati fatti scontare più di 6 mesi in isolamento. Egli ha
avuto un figlio a inizio settembre e gli è stato concesso di partecipare al
parto solo con le manette. Quando finalmente doveva essere trasferito in regime
ordinario il carcere non ha eseguito neppure questo ordine prima di 15 giorni.
Tutte circostanze, queste, che a mente della difesa in qualche modo dovranno
essere compensate.
La difesa rileva che IM 2 è il tipico prodotto della realtà
italiana odierna, precario anche lui di partenza con formazione praticamente
nulla, ha iniziato a lavorare subito, è riuscito a fare strada nel settore
della ristorazione e guadagnare qualcosa, ma quel settore in una zona come la __________
oggi è comunque precario. A un certo momento si è lasciato anche lui trascinare
dalla corrente che presenta la Svizzera come un paradiso e avrebbe avuto tutte
le premesse per avere successo, senonché è andato a sbattere in un personaggio
come IM 1, pluripregiudicato e uomo che vive di un certo tipo di traffici, ma
soprattutto in altri personaggi che non sono qui oggi, come ad esempio __________
e __________, autentici incompetenti e sfruttatori.
Per quanto attiene all’imputazione di inganno nei confronti delle
autorità, il difensore sottolinea che IM 2 non sa neppure come è fatto un
formulario per chiedere un permesso, ma l’ha semplicemente firmato su
indicazioni di __________.
Quanto alla questione della Francia, __________ parla di un certo __________
e di un certo __________, nomi di cui il Ticino è peraltro pieno. IM 2 comunque
nei verbali francesi non è citato in alcun modo. Si dice che era in contatto
telefonico con __________, ma a livello internazionale succede spesso che non
si riesce a contattare subito una persona, motivo per cui sono necessarie diverse
chiamate per riuscire a raggiungerla e i tabulati telefonici si allungano.
Inoltre, è abbastanza normale che IM 2 e __________ si sentissero spesso,
siccome abitavano pure assieme. Il fatto che il compressore e il rimorchio
fossero a lui intestati non assurge a ruolo di indizio. In conclusione, a mente
della difesa non ci sono elementi sufficienti per imputare a IM 2 il traffico
di __________, motivo per cui l’accusato, in virtù del principio in dubio pro
reo, deve essere assolto da questa imputazione.
Quanto alla commisurazione della pena, sostiene che la richiesta
di pena dell’accusa non ha nessuna attinenza con le pene che vengono
pronunciate per dei casi di questo tipo: certo si tratta di 50 kg di canapa, un
quantitativo piuttosto ingente, ma non è nemmeno uno dei reati più gravi con
cui siamo confrontati. La proposta di pena dell’accusa, non regge per rapporto
alla precedente condanna di IM 1, il quale, recidivo, è stato condannato alla
pena detentiva di 28 mesi per avere coltivato canapa indoor, quindi con un
impegno maggiore, e causato pure un incendio. Non regge nemmeno in assoluto
rispetto al suo ruolo, anche perché IM 2 non ha proprio quelle capacità che ha
descritto il PP. Il suo ruolo egli l’ha descritto: semplicemente conosceva bene
la strada, ma già nell’organizzazione dei viaggi non ha dimostrato grandi
capacità e conoscenze, gli accusati si sono fatti beccare in modo piuttosto
banale. Per il resto, nell’acquisto della merce, nell’affitto dell’appartamento
in Spagna, nell’affitto del garage, nei contatti con i finanziatori e nella
vendita, IM 2 non ha avuto alcun ruolo. Non si può quindi definire IM 2 il
subito sotto di IM 1. Per la difesa l’obiettivo minimo è quello che a IM 2
venga inflitta una pena che gli permetta di essere scarcerato oggi stesso, ma
anche la pena totale deve essere sensibilmente ridotta per mantenere un minimo
di proporzione con la precedente condanna di IM 1 e con il ruolo di IM 2.
Per quanto attiene al dissequestro dell’automobile, sin
dall’inizio dell’inchiesta è stato chiesto di dissequestrarla nelle mani della
società di leasing, per fare in modo che IM 2 non si indebitasse, questo in
virtù della sua risocializzazione. La difesa ribadisce quindi la richiesta di
dissequestro dell’automobile nelle mani della compagnia di leasing;
§ l’avv.
DUF 3, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: sottolinea che IM 1 ha riconosciuto di avere sbagliato, il chiaro
messaggio è di assunzione delle proprie responsabilità, cosa che ha fatto dal primo
verbale di interrogatorio.
Per quanto attiene all’aggravante del conseguimento della grossa
cifra d’affari, il difensore rileva che, secondo la nota giurisprudenza,
occorre superare una cifra d’affari di CHF 100'000.00 e la stessa deve essere
effettivamente ottenuta, mentre la mera aspettativa non è punibile. Per i due
trasporti del 2015, IM 1 non ha portato a casa nulla, solo debiti, per questo
il guadagno che avrebbe conseguito è ipotetico.
IM 1 ha dato prova di linearità, avendo ammesso dal primo verbale
le sue responsabilità. Egli ha negato giustamente il coinvolgimento con __________.
Prove non ve ne sono e anche IM 2 ha riferito di non c’entrare nulla con questo
trasporto. Non vi sono nemmeno indizi convergenti tali da poter ritenere il
convincimento della Corte in merito al coinvolgimento di IM 1 nel traffico di __________.
__________, nel verbale francese, ha riferito che la vettura VW gli è stata
prestata da __________, il quale ha confermato questa circostanza, ma se IM 1,
come ha ammesso, era organizzatore dei viaggi del 2015, pare strano che egli
non fosse anche l’organizzatore del viaggio del 2014. __________ ha inoltre
affermato che lo avrebbero chiamato, ma dai tabulati risulta che è stato lui a
chiamare per ben 4 volte questo fantomatico personaggio. __________ non è
lineare nelle sue dichiarazioni. Egli ha indicato di avere incontrato le
persone a cui doveva portare la canapa per strada a __________, ma sappiamo che
conosceva già IM 1 e IM 2. Vi è poi da chiedersi per quale ragione avrebbero
dovuto vedersi a __________, posto che entrambi sono di __________. __________
si sbaglia anche sull’età, dicendo che IM 1 ha 40 anni, mentre invece ne ha 48.
__________ ha detto di avere acquistato il compressore a __________ su e-Bay.
Si dice che nel baule c’era un generatore che era stato trovato nell’ambito del
precedente procedimento nei suoi confronti in una piantagione nei pressi del
domicilio di IM 1. Questo generatore però era stato sequestrato nell’ambito del
precedente procedimento. Le dichiarazioni di IM 1 sono più lineari e coerenti
rispetto a quelle di __________. __________, peraltro, secondo le sue
dichiarazioni avrebbe dovuto chiamare un numero di telefono che però non
appartiene né a IM 1 né a IM 2. Già per questi motivi, a mente della difesa gli
elementi ritenuti dall’accusa non sono assolutamente sufficienti per ritenere
una certezza. Per quanto riguarda gli intensi traffici telefonici che vi
sarebbero stati tra __________ e IM 1, rileva che non c’è un solo contatto
telefonico con uno dei numeri di telefono di IM 1 e anche se vi fossero questo
non prova che quest’ultimo fosse coinvolto nel traffico. Nulla prova che IM 2 e
IM 1 fossero in Francia in quei giorni e loro lo negano. In ogni caso se
fossero stati lì non ci sarebbero sicuramente stati contatti telefonici
intensi. __________ parla di un certo IM 1, ma __________ è un nome comune e
non lo si può semplicemente collegare a IM 1. Indipendentemente dal suo
passato, ognuno gode della garanzia del principio in dubio pro reo. IM 1 non ha
avuto alcun ruolo in questo traffico e deve essere prosciolto da questa accusa.
Quanto alla commisurazione della pena, rileva che con la pena
proposta dalla pubblica accusa di 3 anni e 9 mesi, si sforerebbe la competenza
della presente Corte, andando oltre i 5 anni. IM 1 ha subito ammesso le sue
responsabilità, dal primo verbale. Bisogna inoltre ricordare che si tratta di
canapa, stupefacente che non comporta la messa in pericolo della salute altrui.
IM 1 non contesta l’aggravante della banda, ma quella della grossa
cifra d’affari, che nel caso concreto non si è realizzata.
Il difensore pone l’accento sul fatto che il suo assistito ha
iniziato a delinquere ad inizio del 2015, siccome dopo essere uscito dal
carcere egli si è trovato in una situazione che non riusciva a risolvere. Nel
precedente procedimento con grossi sforzi ha ottenuto un accordo con la società
sopracenerina per risarcire la corrente sottratta, ciò che ha avuto un peso
finanziario non indifferente con CHF 4'000.00 al mese, una casa e una famiglia
da mantenere. Va tenuto conto dei moventi che stanno dietro al suo agire, così
come del carcere sofferto. Attualmente all’interno del carcere ha un lavoro e
si è comportato in maniera perfetta.
Quanto al pronostico futuro di IM 1, abbiamo un documento che
attesta che andrà a lavorare nell’albergo della famiglia della moglie, cosa che
gli impedirà di ricadere nell’illegalità; vi è quindi una proposta concreta per
un pronostico futuro.
Sembrerebbe che l’elemento preponderante per la pubblica accusa sia
la recidiva, ma a mente della difesa questa non può essere un criterio
predominante tale da infliggere una pena sproporzionata e mettere così in
pericolo la risocializzazione dell’imputato. Rileva che in un caso precedente,
per 600 kg di canapa è stata inflitta una pena detentiva di 24 mesi. La pena
per questi fatti dovrebbe quindi situarsi a 24 (ventiquattro) mesi.
Si applica poi l’art. 46 cpv. 2 CP. Per la valutazione del rischio
di recidiva cita le DTF 134 IV 140, STF 6B.714/2015 e DTF in SJ 2012/371, sottolineando
che la revoca non è obbligatoria e che il Giudice può pronunciare una nuova
pena da espiare senza revocare la sospensione condizionale della pena
precedente, tenuto conto del fatto che, dopo avere scontato la nuova pena, non
vi è da aspettarsi che l’imputato compirà nuovi reati. A mente della difesa la
sospensione condizionale concessa alla pena precedente non deve essere
revocata. IM 1 è sì stato condannato, ma sia nel 2007 che nel 2014 ha
unicamente fatto 2 mesi di carcere. Per i fatti oggi a giudizio ha invece già
scontato 6 mesi. A mente della difesa, dal profilo rieducativo della pena, se IM
1 viene condannato per questo atto d’accusa a pena da espiare, è sufficiente e
proporzionato, mentre la proposta del PP di far scontare la vecchia pena e la
nuova pena è severa e sproporzionata e comprometterebbe gravemente la
risocializzazione di IM 1.
Conclude chiedendo che la pena per i fatti oggi a giudizio sia da
espiare, mentre deve essere mantenuta la sospensione della pena precedente.
Tale sospensione, con un periodo di prova di 5 anni, sarà come una spada di
Damocle sulla testa di IM 1, che concretamente gli permetterà di astenersi dal
tornare a delinquere. Sempre in applicazione dell’art. 46 cpv. 2 CP, il Giudice
ha il potere di applicare norme di condotta su IM 1, che nel caso concreto
potrebbero essere l’assistenza riabilitativa oppure l’obbligo di presentarsi in
Polizia per un certo periodo, l’obbligo di lavorare o ancora altre verifiche;
§ il
Procuratore pubblico in replica: per quanto riguarda IM 4, sottolinea che
già in occasione del primo interrogatorio egli ha spiegato con precisione il
ruolo di ognuno dei correi, motivo per cui vi era certamente anche l’elemento
soggettivo della banda.
Per quanto attiene a IM 3 rileva che nel secondo viaggio si è
ritrovato tutta la banda; sono davvero troppe le coincidenze e infatti lo
stesso IM 3 ha ammesso che dal secondo viaggio aveva capito. La consapevolezza
doveva maturare in lui.
Per quanto riguarda IM 2 rileva che non è così tapino, inerme e inerte
come lo dipinge la difesa, egli è davvero un compagno di stanza di __________,
non è un bravo figliolo che pur con carenze formative è riuscito ad uscirne più
o meno bene, quantomeno ciò non è quello che emerge dal suo atteggiamento
processuale.
Precisa in fine che la pena proposta per IM 1 è di 3 (tre) anni e
3 (tre) mesi e non 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi, per cui non si sfora la
competenza della Corte;
§ l’avv.
DUF 3, difensore dell’imputato IM 1, in duplica: ribadisce che la pena, che
comunque sarà da espiare, anche con 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi sfora la
competenza della Corte. Rileva inoltre che gli errori commessi da IM 1 hanno
inciso largamente anche sulla sua famiglia, la moglie avendo subito anche delle
minacce. Con la nuova prospettiva di lavoro egli non ricadrà negli stessi
errori;
§ l’avv.
DUF 4, difensore dell’imputato IM 1, in duplica: dispiace che si banalizzi
lo sforzo che fa IM 2 di partire e tornare in Italia, avendo trovato una
situazione di abitazione per la sua famiglia e un lavoro come tuttofare. Questa
sua volontà deve essere apprezzata nel giusto modo.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Premessa
1. La presente motivazione
concerne unicamente IM 1, ritenuto che i coimputati IM 2, IM 3 e IM 4,
condannati alla pena detentiva di 18, rispettivamente 13 e 14 mesi, non hanno
formulato annuncio d’appello. La di loro posizione verrà pertanto evocata
unicamente nella misura in cui necessaria al fine di definire le responsabilità
di IM 1.
II) Questione pregiudiziale
2. Con scritto del 7 dicembre
2015 (doc. TPC 41) l’avv. DUF 2 ha chiesto che il suo assistito fosse esonerato
dal comparire di persona al dibattimento, non avendo la disponibilità
finanziaria per effettuare il viaggio dal suo luogo di domicilio in Italia e più
precisamente a __________, alla Svizzera.
In occasione del pubblico dibattimento, in via pregiudiziale, il
Presidente ha constatato l’assenza dell’imputato IM 4.
Richiamato l’art. 366 cpv. 3 CPP, con l’accordo delle parti, IM 4
è stato dispensato dal comparire personalmente al dibattimento e nei suoi
confronti si è proceduto nelle forme contumaciali.
III) Correzioni dell’atto
d’accusa
3. In merito alle correzioni
dell’atto d’accusa si richiama il verbale del dibattimento, osservando che le
parti hanno aderito alla proposta di modificare il titolo del punto 5 in “inganno
nei confronti delle autorità, ripetuto”.
IV) Curriculum vitae
4. IM 1 è nato il __________ a
__________ da padre operaio e madre casalinga (cfr. sentenza della Corte delle
assise criminali del 23 ottobre 2014, p. 7, Inc. 72.2013.59 e 72.2014.20).
In occasione del pubblico dibattimento ha fornito un breve
curriculum vitae:
"
Sono nato a __________. Ho fatto le scuole a __________,
dopodiché ho fatto l’apprendistato di muratore e ho lavorato per il comune di __________.
Ho poi aperto una palestra a __________, nella quale ho poi fatto una
piantagione di canapa, siccome non riuscivo a far fronte ai debiti contratti.
Sono stato processato per questo e ho passato due mesi alla Farera. Una volta
scarcerato ho lavorato per la __________ che si occupa di riattazioni e
manutenzioni. In seguito, con la __________ SA, volevamo ritirare una palestra
per riattarla, ma la cosa non è andata in porto. Ho poi lavorato per la __________
SA, la quale si occupa di riattazioni di stabili. Sono cresciuto con i genitori
e una sorella maggiore. Sono sposato e non ho figli.”
(VI DIB 09.12.2015, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Della situazione professionale di IM 1 riferisce compiutamente la
precedente sentenza resa dalla Corte delle assise criminali:
"
Dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo, ha intrapreso un
apprendistato di muratore, lavorando presso la ditta __________ ed in seguito a
__________, presso le __________ per circa due anni. IM 1 ha lavorato alle
dipendenze del Comune di __________ per circa 12 anni sino al 2001 e
successivamente ha creato la ditta __________ Sagl, attiva nella vendita degli __________
presso le varie palestre del Cantone con la quale ha lavorato per circa 10
anni. Egli ha inoltre lavorato per circa un anno, sino al 2007/2008, presso gli
Ospedali di __________ e __________ come addetto alla manutenzione per un
salario di circa fr. 2'500.- mensili (VI dinnanzi al PP di IM 1 del 27.06.2012,
AI 12 inc. MP 2012.2890, pag. 8 e 9). A tale attività ha fatto seguito, a
partire dal 2007 sino a fine estate 2012 l’assunzione della gestione della
palestra __________ di __________, la quale inizialmente fruttava all’accusato
un reddito mensile di circa CHF 4'000.- (VI di IM 1 del 27.06.12, AI 12 inc. MP
2012.2890, pag. 8 e 9; doc. TPC 14 inc. TPC 72.2013.59 e 72.2014.20, sub
curriculum vitae). Dal giorno della propria scarcerazione, IM 1 ha lavorato
presso la __________ SA con sede a __________ sino a marzo 2013. Da marzo 2013
al 31.12.2013 egli ha lavorato al 50% presso la rosticceria __________ SA in
qualità di tuttofare ed al restante 50% presso la __________ SA. In seguito IM
1 è stato assunto al 100% presso la __________ SA sino al luglio 2014. A partire dal 1 luglio 2014 egli ha iniziato a lavorare presso la ditta __________ SA al 50%,
per un salario di circa 3'900.- al mese e per il restante 50% presso la __________
Sagl di __________ (VI di IM 1 del 22.11.2013, AI 4, MP 2013.8649, pag. 8; doc.
TPC 14 inc. TPC 72.2013.59 e 72.2014.20, sub curriculum vitae). La ditta __________
si è detta disposta ad assumere IM 1 al 100% a partire dal 1. gennaio 2015 per
un salario lordo di fr. 6'300.- mensili (doc. TPC 14 inc. TPC 72.2013.59 e
72.2014.20, sub lettera __________ 28.08.14; VI di IM 1 del 23.10.14, inc. TPC
72.2013.59 e 72.2014.20, pag. 1 e 2).”
(cfr. sentenza della Corte delle assise criminali del 23 ottobre
2014, p. 7, Inc. 72.2013.59 e 72.2014.20).
In sede dibattimentale l’imputato ha aggiornato la sua situazione
economica, indicando di avere ricevuto dei precetti esecutivi durante la
detenzione, mentre prima non avrebbe avuto debiti. Dopo la sua scarcerazione
nel 2014, l’imputato avrebbe lavorato per la __________ e per la __________,
poi diventata __________, percependo un reddito di CHF 4'000.00; la moglie __________,
invece, non percepiva alcun reddito (VI DIB 09.12.2015, p. 2, allegato 1 al
verbale dibattimentale).
5. IM 1 ha due precedenti
penali specifici in Svizzera.
Il 23 ottobre 2014 – a meno di un anno dai fatti oggetto del
presente procedimento – la Corte delle assise criminali lo ha condannato alla
pena detentiva di 28 mesi, di cui 21 sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 5 anni, per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, incendio
colposo, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e infrazione alla LF sugli
stranieri. In questo caso IM 1 aveva, tra l’altro, coltivato, prodotto,
depositato e alienato un imprecisato quantitativo di marijuana, ma almeno 50 kg
e 700 grammi, realizzando così, per mestiere, un guadagno considerevole di
almeno CHF 228'000.00, fatti avvenuti nel periodo estate 2010 – 27 giugno 2012
(cfr. sentenza della Corte delle assise criminali del 23 ottobre 2014, Inc.
72.2013.59 e 72.2014.20).
A questo proposito giova rilevare che IM 1 ha ricominciato a
delinquere prima ancora di avere scontato la condanna a suo carico (cfr. anche
VI DIB 09.12.2015, p. 2 e 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
A carico dell’imputato risulta poi una condanna a 16 mesi di
detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni,
sentenza emessa il 10 febbraio 2009 dal Bezirksgericht Kuhn per i reati di
delitto contro la LF sugli stupefacenti e contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti (AI 20).
6. Quanto alle sue prospettive
di vita, IM 1 ha dichiarato che, una volta saldato il debito con la giustizia,
la sua intenzione è quella di lavorare nell’albergo di famiglia, che verrà
preso in gestione dai suoceri e dalla moglie (VI DIB 09.12.2015, p. 3, allegato
1 al verbale dibattimentale). Al proposito il suo difensore ha prodotto, in
occasione del pubblico dibattimento, una dichiarazione dei suoceri secondo cui
sarebbero intenzionati a riprendere la gestione dell’albergo di loro proprietà,
attualmente demandata a terze persone (doc. dib. 2).
V) Circostanze dell’arresto,
inchiesta e atto d’accusa
7. A seguito di una
segnalazione anonima concernente IM 2, avente per oggetto un suo coinvolgimento
in un traffico di stupefacenti dalla Spagna alla Svizzera, il 31 maggio 2015
sono stati fermati, presso lo svincolo autostradale __________ di __________, __________
e IM 4, IM 2 ed IM 3, colti in flagranza di reato mentre trasportavano, dopo
averli importati in Svizzera, 31.75 kg di marijuana celati in un gommone
trainato da rimorchio agganciato all’autovettura BMW X5 intestata a __________
e condotta da quest’ultimo (istanza di carcerazione preventiva, AI 13; rapporto
di arresto provvisorio, AI 17; rapporto d’inchiesta, AI 166).
Sentiti a verbale il giorno stesso, IM 4 e __________ hanno
ammesso le proprie responsabilità sia per il trasporto del 31 maggio 2015 che
per una pregressa importazione di marijuana del 26 aprile 2015, chiamando in
correità IM 2 ed IM 3, così come, quale “mente dell’operazione” nonché
destinatario dello stupefacente, il qui imputato (istanza di carcerazione
preventiva, AI 13; rapporto di arresto provvisorio, AI 17; rapporto
d’inchiesta, AI 166). Da parte loro IM 2 ed IM 3 hanno respinto ogni addebito.
8. IM 1 è stato arrestato la
mattina del 1. giugno 2015 presso il proprio domicilio. In occasione della
perquisizione sono stati rinvenuti 6 grammi lordi di marijuana (rapporto di
arresto provvisorio, AI 17), corrispondenti a 3.29 grammi netti (rapporto di
pesata, allegato 9 al rapporto d’inchiesta, AI 166).
Immediatamente verbalizzato, dopo alcune iniziali reticenze,
l’imputato ha ammesso le proprie responsabilità per i trasporti di marijuana
del 26 aprile 2015 e del 31 maggio 2015 (VI PG 01.06.2015, allegato al rapporto
di arresto provvisorio, AI 17; VI PP 02.06.2015, AI 21).
9. In accoglimento
dell’istanza del PP, con decisione del 3 giugno 2015 il GPC ha ordinato la
carcerazione preventiva di IM 1 per un periodo di 3 mesi scadenti il 1.
settembre 2015 (AI 41), termine successivamente prorogato sino al 5 ottobre
2015 (AI 161).
10. Il 5 ottobre 2015 il PP ha
depositato l’atto d’accusa 131/2015, mediante il quale ha promosso l’accusa nei
confronti di IM 1 per i reati di infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti e infrazione alla LF sugli stupefacenti.
11. Contestualmente al rinvio a
giudizio il PP ha presentato al GPC istanza di carcerazione di sicurezza per un
periodo di 3 mesi (doc. TPC 3). In accoglimento di detta richiesta, con
decisione del 9 ottobre 2015 il Giudice ha ordinato la carcerazione di
sicurezza di IM 1 fino al 5 gennaio 2016 (doc. TPC 13).
VI) Principi applicabili
all’accertamento dei fatti
12. Giusta l’art.
139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le
altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei
secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini,
commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le
prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid,
Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF
6B.936/2010 del 28 giugno 2011;6B.10/2010 del 10 maggio 2010;6B.1028/2009 del
23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza
della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv.
1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso
trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello
della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla
valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi
convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando,
secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi
che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008
del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone
però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici
dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il
principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e
oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del
26 ottobre 2009;6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).
In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su
prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 20 marzo 2007;1P.333/2002
del 12 febbraio 2003;1P.20/2002 del 19 aprile 2002). L’indizio per consolidata
dottrina e giurisprudenza è una circostanza di fatto certa dalla quale si può
trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente
logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione
circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122 dell’8 ottobre 2014 in re D.D.).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare
un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi –
che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e
rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto
d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis
im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in STF 6P.72/2004
del 28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP 17.2011.55 del 26
ottobre 2011; 17.2011.1 del’8 aprile 2011; 17.2010.69 del’8 aprile 2011; CCRP
17.2009.59 del 9 giugno 2010).
VII) Fatti imputati a IM 1 e
loro valutazione
a. Le importazioni di
marijuana del 26 aprile 2015 e del 31 maggio 2015 (punti 1.1 e 1.2 dell’atto
d’accusa)
13. Per quel che attiene all’imputazione
di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dell’atto
d’accusa, l’imputato è reo confesso (cfr. fra gli altri VI PP 29.09.2015, AI
180 e VI DIB 09.12.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).
L’inchiesta ha permesso di stabilire che durante il mese di marzo
2015 IM 1 si è attivato per organizzare l’importazione di marijuana dalla
Spagna verso la Svizzera, acquistando l’autovettura BMX X3 nonché il rimorchio
ed il gommone utilizzati per i trasporti, mezzi tutti intestati a __________,
investendo a suo dire una cifra superiore ai CHF 20'000.00.
Il 12 aprile 2015, unitamente ai correi IM 2, IM 3, __________ e IM
4, l’imputato è quindi partito con destinazione Spagna (__________– __________
– __________).
Il 15 aprile 2015, IM 1 e __________ hanno stipulato un contratto
di locazione della durata di un anno per un appartamento con garage a __________,
dove è stato posteggiato il rimorchio con gommone e il quale doveva fungere da
base per lo stoccaggio dello stupefacente. Anche l’appartamento, così come i
veicoli utilizzati per i trasporti, è stato intestato a __________ e
finanziato, con circa Euro 15'000.00, da IM 1.
Stando alle sue dichiarazioni, il qui imputato avrebbe ricevuto un
anticipo di CHF 100'000.00 da suoi acquirenti romandi per l’acquisto dello stupefacente
e si sarebbe quindi recato in Spagna per allacciare i contatti con i fornitori.
Avrebbe poi acquistato e stoccato nel garage dell’appartamento di __________, e
più precisamente all’interno delle camere d’aria del gommone procuratosi a tale
scopo, circa 20 kg di marijuana.
14. In occasione
dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha spiegato:
"
Mi sono recato personalmente in Spagna in un coffee shop dove ho
conosciuto una persona che mi ha presentato dei fornitori.
Il Presidente mi chiede chi provvedeva ad impacchettare la
marijuana preparandola poi per il trasporto.
R: Io impacchettavo la marijuana e la mettevo nei canotti.”
(VI DIB 09.12.2015, p. 6 e 7, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
Il 25 aprile 2015, unitamente ai correi IM 2, IM 3, __________ e IM
4, è quindi partito in direzione Svizzera, oltrepassando il confine a __________
di __________ il 26 aprile 2015 con circa 20 kg di marijuana celati all’interno
del gommone. Al passaggio della dogana il gommone era trainato dal veicolo BMX
X3 con alla guida __________. IM 2 ed IM 3, a bordo della vettura A5 targata TI
__________ di proprietà di IM 2, fungevano da staffetta così come IM 4 a bordo
dell’autovettura Audi TT targata TI __________ a lui intestata, mentre IM 2 e IM
1 viaggiavano quali passeggeri in costante contatto telefonico con i
conducenti.
Una volta raggiunto il Ticino, il gruppo si è diretto a __________,
ove IM 1 il 23 marzo 2015 aveva affittato un garage a nome di __________, con
contratto della durata di 12 mesi, nel quale è stato parcheggiato il gommone con
all’interno lo stupefacente.
Fatti
I 20 kg di marijuana, una volta recuperati dal gommone, sono stati
alienati in due partite da 10 kg cadauna agli acquirenti e finanziatori di IM 1
in __________, ove __________, su sue istruzioni, ha trasportato lo
stupefacente a bordo della propria BMW X3, la prima volta scortato da IM 2 e la
seconda da __________.
15. Con le medesime modalità è
avvenuto il trasporto del 31 maggio 2015.
Il 29 maggio 2015, IM 2, IM 3, __________ e IM 4, questa volta
senza IM 1, il quale attendeva l’arrivo del carico in Svizzera, hanno
nuovamente raggiunto la Spagna, giungendo a __________ nella notte tra il 29 e
il 30 maggio 2015. Dopo avere recuperato il gommone con all’interno 31.75 kg di
marijuana, hanno iniziato il viaggio di ritorno verso la Svizzera,
attraversando il valico di __________ di __________ alle ore 04:30 e venendo
poi fermati dalla Polizia a __________.
In occasione del verbale d’interrogatorio finale, IM 1 ha
affermato:
"
ADR che ammetto la mia partecipazione alla banda costituita da
me, IM 2, IM 3, __________ e IM 4 per cui è stato preso in affitto, in data
15.04.2015, a nome di __________, l’appartamento con garage di __________, son
stati acquistati la vettura BMW X3, il rimorchio ed il gommone impiegato per
celarvi la marijuana da importare in Svizzera dalla Spagna, intestando
formalmente il tutto a __________, preso in affitto, in data 23.03.2015, a nome
di __________, un garage/magazzino a __________, ammetto il viaggio andato a
buon fine in data 26.04.2015 mandando pertanto __________ e IM 2 risp. __________
e __________ nei pressi di __________ per consegnare i complessivi 20 kg di
marijuana da noi importati ed alienati a miei contatti in __________, e ammetto
infine l’importazione di kg 37 di marijuana in data31.05.2015, stupefacente
sequestrato ai miei correi a __________, colti in flagranza di reato. (…)
Mantengo la mia posizione rispetto a chi concretamente ha acquistato la
marijuana in Spagna e l’ha celata nel gommone al riparo dagli sguardi nel
garage di __________: sono stato esclusivamente io. (…)”
(VI PP 29.09.2015, p. 2 e 3, AI 180).
Per quanto concerne in particolare il suo ruolo all’interno della
banda, IM 1 ha affermato:
"
(…) ammetto di aver riunito la banda, di aver provveduto
finanziariamente a coprire le locazioni a __________ ed a __________ nonché a
dotare __________ dei mezzi di trasporto previsti per l’importazione in
Svizzera di marijuana (autovettura, rimorchio e gommone), di aver partecipato
in Spagna al carico del gommone, in Svizzera, a __________, al reimballo della
marijuana importata, occupandomi dell’alienazione in __________ dei 20 kg
importati a fine aprile 2015, incaricando __________, IM 2 e __________ del
trasporto dai __________ in Canton __________ dello stupefacente destinato ai
miei compratori.”
(VI PP 29.09.2015, p. 2 e 3, AI 180).
16. In particolare, IM 1 ha
ammesso di essere il “capo” della banda, l’ideatore del traffico nonché,
per il tramite di suoi acquirenti della __________, unico finanziatore dello
stesso (VI PP 29.09.2015, p. 3 e 5, AI 180; VI DIB 09.12.2015, p. 6, allegato 2
al verbale dibattimentale). IM 2, suo uomo di fiducia e supervisore, a seguito
del primo viaggio ha percepito CHF 5'000.00 e __________ – in ragione dei maggiori
rischi assunti quale prestanome per l’appartamento con garage di __________,
intestatario e conducente dell’autovettura, del rimorchio e del gommone
acquistati per le importazioni di marijuana e quindi trasportatore dello
stupefacente – CHF 15'000.00. IM 3 e IM 4, in fine, quali “staffette”
necessarie per garantire la sicurezza del transito della marijuana dalla Spagna
alla Svizzera, hanno guadagnato CHF 3'000.00 a testa, con la precisazione che IM
3 non ha mai percepito i soldi a lui destinati: gli stessi erano stati
consegnati da IM 1 a IM 2, il quale però non li ha mai fatti pervenire a IM 3,
tenendoli per sé. I medesimi importi i coimputati di IM 1 li avrebbero
percepiti se il secondo viaggio fosse andato a buon fine (VI DIB 09.12.2015,
allegato 1 al verbale dibattimentale; VI PP IM 1 29.09.2015, p. 3, AI 180; VI
PP IM 2 30.09.2015, p. 4 e 9, AI 181; VI PP IM 4 02.10.2015, p. 3, AI 189; VI
PG __________ 24.06.2015, p. 5, AI 73; VI PG __________ 31.05.2015, p. 5-7,
allegato 18 al rapporto di arresto, AI 1; VI PP IM 3 30.09.2015, p. 3, AI 182).
b. La detenzione di 3.29
grammi di marijuana al proprio domicilio e 188.40 grammi di marijuana presso il
garage di __________ (punto 1.3 dell’atto d’accusa)
17. In occasione della
perquisizione effettuata il 1. giugno 2015 presso il domicilio dell’imputato in
__________ a __________, sono stati rinvenuti 6 grammi lordi, corrispondenti a
3.29 grammi netti, di marijuana (allegato al rapporto di arresto, AI 17;
rapporto di pesata, allegato 9 al rapporto d’inchiesta, AI 166).
Contestualmente alla perquisizione del 22 giugno 2015 presso il
garage di __________, locato da __________ su richiesta di IM 1, la Polizia ha
rinvenuto 188.40 grammi di marijuana (allegato 23 al rapporto di trasmissione,
AI 149).
L’imputato ha ammesso che la sostanza rinvenuta è di sua proprietà
(VI DIB 09.12.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale). In merito allo
stupefacente trovato presso il garage, egli ha spiegato trattarsi di “sostanza
che deve essere rimasta fuori mentre la toglievo dal gommone e la
riimpacchettavo dopo il viaggio del mese di aprile” e facente quindi parte
del quantitativo importato con il primo viaggio (VI DIB 09.12.2015, p.
8, allegato 1 al verbale dibattimentale).
c. Il trasporto di 50.28 kg
di marijuana il 10 maggio 2014 (punto 2 dell’atto d’accusa)
18. Il 10 maggio 2014, __________
è stato fermato dalle autorità francesi nei pressi del valico doganale di __________,
mentre tentava di importare dalla Spagna alla Svizzera 50.28 kg di marijuana
previamente acquistata in Spagna, stupefacente celato nel vano di un
compressore imbullonato sul rimorchio targato TI __________ agganciato al
veicolo Volkswagen targato TI __________ condotto dallo stesso.
Per questi fatti __________ è stato condannato, con sentenza del 7
agosto 2014 del Tribunal Correctionnel di Perpignan, alla pena detentiva di 18
mesi, di cui 6 sospesi condizionalmente (AI 136).
Sin dal primo interrogatorio, l’accusato ha contestato di avere
avuto un ruolo in questo trasporto di marijuana, imputatogli al punto 2
dell’atto d’accusa, mantenendo la propria versione per tutto il corso del
procedimento (VI PP 02.06.2015, p. 3, AI 21; VI PG 22.07.2015, p. 7, AI 119; VI
PP 29.09.2015, p. 3-5, AI 180) così come pure in aula (VI DIB 01.12.2015, p. 9,
allegato 1 al verbale dibattimentale).
19. L’inchiesta ha permesso di
stabilire che detentore del rimorchio marca Novatecno targato TI __________ e
del compressore sul quale è stata trasportata la marijuana risulta essere IM 2,
mentre in precedenza questi mezzi appartenevano alla società __________ SA, di
cui IM 2 è divenuto amministratore unico con firma individuale nel gennaio 2015
e di cui il qui imputato risulta essere azionista unico, siccome trovato in
possesso della totalità delle azioni che compongono il capitale sociale (VI DIB
09.12.2015, p. 9-12, allegato 2 al verbale dibattimentale; VI PG 01.06.2015 IM
1, p. 6, allegato al rapporto di arresto, AI 17; VI PG 20.08.2015 IM 1, p. 2,
allegato 1 al rapporto di trasmissione, AI 149; VI PG IM 2 22.07.2015, p. 3-5,
AI 118; VI PG IM 2 20.08.2015, p. 2, allegato 2 al rapporto di trasmissione, AI
149).
__________, in occasione di un suo verbale d’interrogatorio
effettuato dalle autorità francesi, ha indicato tale “__________” quale
destinatario degli oltre 50 kg di marijuana trovati in suo possesso (VI PP
10.05.2014, allegato rogatoria autorità francesi, AI 136).
__________, in occasione di un suo interrogatorio di Polizia,
riferendosi al primo trasporto di marijuana effettuato con IM 1, ha spiegato:
"
Ad inizio marzo 2015 poi una sera IM 1 mi è venuto a prendere a
casa e mi ha spiegato quale lavoro avrei dovuto svolgere. In sostanza io avrei
dovuto guidare un veicolo con al traino un gommone riempito di marijuana dalla
Spagna alla Svizzera. IM 1 mi rassicurava del fatto che non vi erano pericoli e
che in Svizzera anche se mi avessero preso sarei stato dentro due giorni e non
di più. IM 1 mi aveva pure spiegato che la cosa era “collaudata” nel senso che
aveva già organizzato dei viaggi e che a suo modo di vedere con la storia del
gommone eravamo in una botte di ferro. IM 1 mi aveva pure detto che in
precedenza aveva perso un carico per colpa della leggerezza di chi stava
trasportando il carico in Francia. IM 1 mi aveva detto che il carico era stato
fermato poiché la macchina era intestata ad una persona, il rimorchio ad
un’altra, motivo per il quale quando io ho accettato la proposta di IM 1,
questi ha intestato i veicoli e l’appartamento in Spagna a me.”
(VI PG 10.06.2015, p. 3, allegato 3 al rapporto di trasmissione,
AI 149).
Dall’analisi dei telefoni in uso a __________ al momento del suo
arresto, risulta che le sue utenze sono entrate in contatto diverse volte con
le utenze salvate nella sua rubrica sotto il nome “__________” nei giorni
immediatamente precedenti l’arresto e quindi inerenti la trasferta in Spagna di
__________ nel mese di maggio 2014 (allegato doc. A al VI PG 10.09.2015,
allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI 166). Nei giorni precedenti l’arresto di
quest’ultimo, risultano inoltre molteplici contatti anche tra le utenze di
quest’ultimo e quelle in uso a IM 2 (VI PG __________ 20.08.2015, p. 5,
allegato 2 al rapporto di trasmissione, AI 149).
Anche IM 2, come il qui imputato, si è però dichiarato estraneo a
questi fatti, asserendo di avere unicamente dato in prestito il rimorchio ed il
compressore a __________, il quale gli aveva detto di averne bisogno per fare
un lavoro, così come di essere stato in frequente contatto telefonico con lui
unicamente perché avevano diviso la medesima camera d’albergo e lavoravano per
il medesimo datore di lavoro (VI PG 31.05.2015, p. 4, allegato al rapporto di
arresto, AI 1; VI PG 22.07.2015, p. 3-5, AI 118; VI PP 30.09.2015, p. 2 e 8, AI
181; VI DIB 09.12.2015, p. 11 e 12, allegato 2 al verbale dibattimentale).
IM 1 ha dichiarato che nel maggio del 2014 non si trovava in
Spagna, ma lavorava per la __________, motivo per cui non avrebbe neppure
potuto essere in costante contatto telefonico con __________ (VI DIB
09.12.2015, p. 9 e 10, allegato 2 al verbale dibattimentale). L’imputato ha
aggiunto che se quest’ultimo avesse voluto indicare lui come destinatario dello
stupefacente, avrebbe potuto fare nome, cognome e indirizzo, siccome li
conosceva (VI DIB 09.12.2015, p. 9, allegato 2 al verbale dibattimentale).
20. La Corte ha esaminato gli
elementi indizianti sottolineati dalla pubblica accusa. Pur riconoscendo che
questi possono indurre a ritenere IM 1 correo nel trasporto effettuato da __________,
gli stessi non risultano sufficientemente convergenti e univoci al fine di
fondare un verdetto di colpevolezza.
Pur tralasciando il mancato contraddittorio con __________, il
riferimento ad una persona di nome “IM 1” appare troppo generico, così
come non conclusivi sono gli altri elementi.
In tale contesto, in punto alla posizione di IM 1 sono rimasti sul
tappeto importanti dubbi, dubbi di cui non può che beneficiare l’imputato.
IM 1 è quindi stato prosciolto dall’accusa di infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 2 del rinvio a giudizio.
d. L’aver procurato a __________
255 grammi di marijuana
21. L’imputato ha ammesso di
avere procurato a __________, per sé e per il figlio IM 4, un sacchetto di
scarti di marijuana pari a 255 grammi lordi, sostanza in parte consumata dai
possessori ed in parte loro sequestrata (complessivi 200 grammi di marijuana a __________
e complessivi 51.10 grammi di marijuana a IM 4) (VI DIB 01.12.2015, p. 10,
allegato 1 al verbale dibattimentale).
VIII) In diritto
22. In diritto si ha che l'art.
19 cpv. 1 LStup punisce chiunque, senza esserne autorizzato, tra l’altro
detiene, possiede, trasporta, importa, acquista, aliena e procura in altro modo
stupefacenti.
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso
aggravato, tra l’altro, se l'autore agisce come membro di una banda
costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett.
b) nonché se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un
guadagno considerevole (lett. c).
Per quanto attiene all’aggravante della banda, la giurisprudenza
ha già avuto modo di precisare che la nozione di “banda” deve essere
interpretata come nei casi di furto o rapina (DTF 106 IV 233 consid. 7a). Il
numero di partecipanti minimo necessario per formare una banda è quindi il medesimo
di quello in caso di furto (DTF 132 Iva 137 consid. 5.2).
Il testo dell’art. 19 cpv. 2 lett. b LStup sottolinea che l’autore
deve essere membro della banda e che la stessa deve essersi costituita per
esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Esigendo che l’autore
sia membro della banda, il legislatore ha escluso un ausiliario occasionale;
non è per contro necessario che il membro abbia una posizione dirigente, ma può
trattarsi anche di un subordinato. L’idea di esercitare sistematicamente il
traffico di stupefacenti presuppone una struttura più o meno permanente per
degli atti ripetuti (DTF 132 IV 137 consid. 5.2); questa aggravante sembra
dunque esclusa se una banda si è costituita per realizzare una sola grossa
operazione (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna
2010, art. 19 LStup, n. 93-96).
L’associazione alla banda può essere espressa o tacita.
Soggettivamente, deve volere, perlomeno per dolo eventuale, l’associazione ad
una banda per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Si
tratta di una circostanza personale ai sensi dell’art. 27 CP (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).
In pratica, l’accusato rivela le sue intenzioni e l’esistenza di
una banda può essere constatata unicamente sulla base di fatti pregressi
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19
LStup, n. 97).
Per quanto attiene all’aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2 lett.
c LStup, come nel caso del furto, l’autore agisce per mestiere laddove risulta
- dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli
stessi durante un periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni
auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa
stregua di una professione, anche semplicemente accessoria (DTF 129 IV 191
consid. 3.1.2, 254 consid. 2.1; 117 IV 65 consid. 2a).
La “cifra d’affari” è il reddito lordo realizzato con il traffico,
mentre il “guadagno” è l’utile netto ottenuto (DTF 129 IV 255 consid. 2.2; 117
IV 65 consid. 2a).
Per stabilire se la cifra d’affari o il guadagno è importante,
bisogna fissare una soglia più elevata per la cifra d’affari rispetto al
guadagno, eccezion fatta per il caso in cui vi siano delle spese d’acquisto non
trascurabili (DTF 117 IV 66 consid. 2a). La cifra d’affari è in ogni caso
grossa quando supera la soglia dei CHF 100'000.00 (DTF 117 IV 66 consid. 2b;
129 IV 192 consid. 3.1.3; 122 IV 216 s. consid. d; FF 2006 p. 8179). Quanto al
guadagno, deve essere considerato considerevole quando raggiunge la soglia dei
CHF 10'000.00 (DTF 129 IV 255 consid. 2.2, ripresa in FF 2006 p. 8179).
Il tentativo di realizzare l’aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2
lett. c LStup non è concepibile (DTF 129 IV 195 consid. 3.3).
Secondo costante giurisprudenza, quando vi è un motivo che rende
l’infrazione aggravata, il quadro edittale si sposta verso l’alto e non può
essere aumentato ulteriormente a seguito della presenza di un altro motivo che
giustifica l’applicazione di un’altra aggravante (DTF 120 IV 133 consid. c/aa;
112 IV 114 consid. c). Nel caso in cui il giudice abbia constatato un motivo
per il quale la fattispecie deve essere qualificata come grave, non deve quindi
esaminare se esiste un altro motivo per un’altra aggravante, essendo la
questione senza pertinenza (DTF 124 IV 295 consid. 3; 122 IV 267 s., consid. c;
120 IV 333 consid. c/aa).
23. Relativamente ai punti 1.1 e
1.2, si dirà che l’atto d’accusa è stato confermato con le aggravanti indicate
dalla pubblica accusa.
IM 1 e i suoi correi hanno agito in seno ad una banda nella quale
ognuno aveva i suoi ruoli definiti: c’era un capo, organizzatore e finanziatore
identificabile nella persona di IM 1; un supervisore, ovvero IM 2; una manovalanza
costituita da IM 3, IM 4 e __________ incaricati di trasportare lo stupefacente
o assicurare che ciò avvenisse senza intoppi, segnatamente ricorrendo ad
un’auto-staffetta, e di procedere alla consegna della marijuana in Svizzera
Francese ai committenti.
Il gruppo si era accuratamente organizzato, procurandosi il
rimorchio, il gommone, affittando un garage nei __________ e un appartamento in
Spagna, allacciando contatti con persone in grado di fornire grossi
quantitativi di stupefacenti e procurandosi telefoni satellitari. Inoltre, il
fatto che non tutti gli elementi della banda hanno partecipato a tutte queste
operazioni è quanto mai significativo del fatto ognuno aveva ruoli definiti e
determinati. Pacifico, peraltro, che il gruppo si era organizzato al fine di
commettere un numero indefinito di reati simili, come attestano anche la durata
della locazione del garage di __________ e dell’appartamento di __________. In
ogni caso, prima del loro arresto, l’imputato e i suoi correi avevano comunque
già effettuato due viaggi con la scadenza di uno al mese.
24. Quanto al guadagno ottenuto
dal traffico di marijuana, nel suo primo interrogatorio di Polizia IM 1 ha
indicato di avere incassato CHF 100'000.00 dalla vendita dei 20 kg di marijuana
importati in Svizzera il 26 aprile 2015 – stupefacente precedentemente
acquistato in Spagna al prezzo di circa CHF 40'000.00 – con i quali avrebbe
pagato complessivi CHF 21'000.00 ai suoi collaboratori (CHF 10'000.00 a __________,
CHF 3'000.00 a IM 4, CHF 3'000.00 a IM 3 e CHF 5'000.00 a __________),
conseguendo quindi “Circa 39000.- frs lordi a cui vanno sottratte altre
spese correnti e spese quali auto, rimorchio, gommone ed affitto che io
rimborsavo ai collaboratori” (VI PG 01.06.2015, p. 9, allegato al rapporto
di arresto IM 1, AI 17).
Nel verbale d’arresto dinanzi al PP l’imputato ha dichiarato di
essere stato pagato in entrambi i casi – per il viaggio del 26 aprile 2015 e
per quello del 31 maggio 2015 – CHF 50'000.00 per 10 kg di marijuana (VI
PP02.06.2015, p. 4, AI 21).
Il 26 agosto 2015, interrogato dalla Polizia, IM 1 ha affermato di
non avere guadagnato nulla, al netto, dall’importazione di stupefacenti dalla
Spagna, posto che i CHF 100'000.00 li avrebbe utilizzati “per pagare chi
come IM 4 – IM 2 ecc. ecc. aveva svolto per me il trasporto ed altro”,
precisando che un suo guadagno personale, di circa CHF 80'000.00/85'000.00, era
previsto unicamente a partire dal secondo viaggio, che però non è andato a buon
fine: avrebbe infatti rivenduto lo stupefacente a CHF 5'000.00 al kg,
conseguendo un reddito lordo di CHF 185'000.00, dai quali avrebbe dedotto CHF
21'000.00 per i correi (CHF 10’000.00 a __________, CHF 3'000.00 a IM 4, CHF
3'000.00 a IM 3 e CHF 5'000.00 a IM 2) (VI PG 26.08.2015, p. 10 e 11, allegato
1 all’AI 149).
Nel verbale di Polizia del 10 settembre 2015 (allegato al rapporto
d’inchiesta, AI 166, p. 3), l’imputato ha affermato di avere acquistato lo
stupefacente in Spagna a CHF 2'000.00/3'000.00 al kg e quindi per complessivi
CHF 40'000.00/60'000.00.
In occasione del verbale d’interrogatorio finale IM 1 ha spiegato:
"
ADR che non ho guadagnato, ho perso. Confermo che per partire i
miei compratori dalla __________ mi hanno messo a disposizione CHF 100'000.--
da me impiegati per acquistare la BMW X3 (CHF 13'000.--), il rimorchio (CHF
3'600.00 ca.), il gommone (CHF 8'000.00 ca.), affitto anticipato per
l’appartamento di __________ (EUR 13'499.50), caparra per il garage/magazzino
di __________ (caparra CHF 2'100.-, e canone mensile CHF 600.--) nonché
l’acquisto in Spagna dei primi 20 kg di marijuana poi fatti importare. Il
calcolo è presto fatto, i CHF 100'000.-- li ho spesi tutti, senza contare le
spese di viaggio da me coperte per me e miei correi per mezzo di carta di
credito il cui debito viene saldato un tot al mese. Per il secondo viaggio
preciso di aver ricevuto ulteriori CHF 100'000.—con i quali ho acquistato i 37
kg di marijuana sequestrata. Stimo in CHF 2'200.--/kg il prezzo d’acquisto
della marijuana in Spagna. Considerando il primo viaggio con 20 kg, credo
corretto ritenere un margine dal primo viaggio pari a CHF 13'700.—ca. (somma
delle spese suindicate e costo d’acquisto dello stupefacente al prezzo medio
indicato), mentre per il secondo viaggio la perdita è totale, ovvero l’onere a
mio carico di rimborso dei CHF 100'000.—anticipatimi. Preciso che ancora vanno
calcolati i compensi corrisposti ai miei correi a seguito del primo viaggio,
ovvero CHF 15'000.00 per __________, CHF 5'000.—per IM 2 e CHF 3'000.—a testa
per IM 4 e per IM 3. Come può ben vedere il PP, non ci ho guadagnato nulla, anzi
sono decisamente in perdita.”
(VI PP 29.09.2015, p. 4, AI 180).
In sede dibattimentale IM 1 ha confermato che i suoi acquirenti
gli hanno consegnato CHF 100’00.00 per il primo trasporto e CHF 100'000.00 per
il secondo, ribadendo di non avere guadagnato nulla con la prima tranche,
avendo dovuto sostenere diverse spese, mentre avrebbe iniziato a conseguire un
utile a partire dal secondo trasporto (VI DIB 09.12.2015, p. 7, allegato 1 al
verbale dibattimentale).
25. Alla luce di quanto precede,
la Corte ha ritenuto pure data, per IM 1, l’aggravante della grossa cifra
d’affari. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non si tratta di
calcolare l’utile netto, ma – appunto – la cifra d’affari: questa equivale in
concreto a CHF 200'000, importo che – al lordo – IM 1 ha incassato dagli
acquirenti. Non risultano al proposito rilevanti gli investimenti che egli ha
poi fatto con questo denaro e quanto avrebbe voluto guadagnarci al netto.
26. Ne discende che IM 1 è stato
ritenuto autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti per quanto
riguarda i punti 1.3, primo paragrafo, e 3 dell’atto d’accusa e di infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti con riferimento ai punti 1.1 e 1.2 dell’atto
d’accusa, ritenuti pacificamente adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi
dell’aggravante della banda e della grossa cifra d’affari.
Per quanto riguarda invece il punto 1.3, secondo paragrafo,
dell’atto d’accusa, IM 1 è stato prosciolto, ritenuto che i 188.40 grammi di
marijuana detenuta presso il garage fanno parte del quantitativo già
imputatogli al punto 1.1 dell’atto d’accusa.
IX) Commisurazione della pena
27. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129
IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),
il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,
determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del
12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF
del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF
del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.
6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
28. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,
quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione
di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena
prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può
tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in
ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908
seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,
n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,
n. 78, p. 506).
29. A mente della Corte, nel caso
concreto la colpa dell’imputato è oggettivamente grave. In due mesi IM 1 ha
costituito una banda che è stata capace di importare in Svizzera oltre 50 kg di
marijuana.
La pericolosità di tale stupefacente non deve essere banalizzata:
il tenore di THC è andato incrementando nel corso degli anni, tanto che secondo
numerosi specialisti il termine di “droga leggera” non sarebbe neppure
più adeguato.
30. Dal profilo soggettivo, la
colpa dell’imputato è estremamente grave.
Egli ha evidentemente agito con mero scopo di lucro, alla ricerca
del facile e rapido guadagno, denotando così egoismo. Analogamente, ha mostrato
un’allarmante propensione a delinquere, accomodandosi senza grosse difficoltà in
un traffico di stupefacenti a livello internazionale. Egli era peraltro
l’ideatore, finanziatore e capo della banda.
Soprattutto, a pesare sulla colpa di IM 1 vi è il fatto che è la terza
volta in cui si trova davanti ad una Corte per rispondere di reati legati al
traffico di marijuana.
Non solo. Dopo la condanna del mese di ottobre 2014, malgrado la
spada di Damocle di 21 mesi sospesi e 5 ancora da espiare, egli non ha esitato
a riorganizzare una nuova attività illecita legata alla marijuana. Ciò dimostra
che IM 1 non ha compreso la gravità di quanto commesso.
A favore di IM 1 la Corte ha considerato la collaborazione
fornita, ancorché non piena, viste alcune reticenze mostrate nel fare piena
luce sulla vicenda.
In tale contesto, richiamato pure il concorso di reati, la Corte
ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 2 (due) anni.
31. Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP,
il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro
di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena
senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere
nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di
precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la
regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi
negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento
dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid.
4.2.2.).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato
condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la
condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la
sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente
favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione
della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano
date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata
all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno
2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid.
3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione
condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta
l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio
2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono
quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito
nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2
[non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione
della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni
determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre
che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid.
2.1.; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve,
pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che
relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,
indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa
valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione
da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e
positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1,
consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi,
il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non
reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione
condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta
all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero
per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura
della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3;
STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009
consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2.
ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la
modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
32. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP,
il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di
un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se
necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se
la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione
condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la
condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4
pag. 77).
Quando la durata della pena detentiva si situa, come nella
fattispecie, tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra
la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi
dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF
6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere
pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è
concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se
abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle
prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora,
tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente
sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che
per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile
trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi
invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere
tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid.
2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che
quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una
sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere
nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,
che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della
sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del
suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a
chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue
chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che
non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e
tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
33. Giusta l’art. 46 CP se,
durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e
vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca
la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per
pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione
analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza
condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano
adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 (cpv. 1).
Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il
giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo
di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la
durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa
e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga
decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).
34. Secondo la giurisprudenza dell’alta
Corte federale, la commissione di un crimine o di un delitto durante il periodo
di prova non comporta necessariamente la revoca della sospensione condizionale.
Questa si giustifica unicamente quando vi è una prognosi sfavorevole,
segnatamente quando la nuova infrazione lascia intravedere una riduzione
sensibile delle prospettive di successo del periodo di prova (DTF 134 IV 140
consid. 4.2 e 4.3; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Per
stabilire il rischio di recidiva, in analogia all’art. 42 cpv. 1 e 2 CP, il
giudice si fonda su un apprezzamento globale delle circostanze del caso
concreto (DTF 134 IV 140 consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015
consid. 2.1). In particolare, deve prendere in considerazione l’effetto
dissuasivo che la nuova pena può esercitare nel caso in cui viene eseguita (DTF
134 IV 140 consid. 4.5; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Il
Giudice può giungere alla conclusione che è possibile rinunciare alla revoca
della sospensione condizionale della precedente pena, se la nuova pena viene
eseguita. È possibile anche il contrario: se la sospensione condizionale della
pena precedente viene revocata, in considerazione dell’espiazione della stessa,
la prognosi per la nuova pena può risultare non negativa ai sensi dell’art. 42
cpv. 1 CP e quindi la nuova pena può essere posta al beneficio della
sospensione condizionale. Se però nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è
stato condannato a una pena detentiva di almeno 6 mesi o a una pena pecuniaria di
almeno 180 aliquote giornaliere, ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP la sospensione
è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (DTF
134 IV 140 consid. 4.5). Parte della dottrina ritiene che – in analogia
all’art. 42 cpv. 2 CP – anche per la rinuncia alla revoca siano necessarie
circostanze particolarmente favorevoli, se la nuova pena è superiore ai 6 mesi
di detenzione o alle 180 aliquote giornaliere di pena pecuniaria (cfr.
Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144; Markus
Hug, in: Schweizerisches Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115). Il
nuovo CP, però, al contrario dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede più,
per la rinuncia alla revoca, che si tratti di un caso di lieve gravità (cfr.
soprattutto FF 1999 p. 2056).
Un simile presupposto non può essere reintrodotto tramite semplice
analogia con l’art. 42 cpv. 2 CP. Il Tribunale federale ha stabilito che per la
rinuncia alla revoca non sono necessarie circostanze particolarmente favorevoli
come le richiede invece l’art. 42 cpv. 2 CP per la sospensione condizionale in
caso di recidiva. Questo non significa che nell’ambito dell’art. 46 CP i nuovi
fatti e la nuova pena non vanno considerati. Tipologia e gravità del rinnovato
delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la colpa
risultante dall’entità della nuova pena consente di trarre delle conclusioni
per quanto attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi
sono i delitti commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio che la
prognosi per la decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia negativa.
35. Nella fattispecie, per la
sospensione condizionale della pena torna applicabile l’art. 42 cpv. 2 CP.
Orbene, nel caso concreto la Corte ha considerato che non solo non
siamo in presenza di circostanze particolarmente favorevoli, ma, al contrario,
di circostanze assolutamente negative. La prognosi è a dir poco infausta. IM 1
ha delinquito per la terza volta nell’ambito degli stupefacenti e più in
particolare della marijuana, reiterando durante il periodo di prova e ciò
malgrado la prospettiva di vedersi revocato il beneficio alla sospensione
condizionale di 21 mesi di detenzione.
Ne consegue che i 2 anni di detenzione inflittigli con la presente
sentenza sono integralmente da espiare.
Per quanto attiene alla revoca della sospensione condizionale
della precedente condanna, la Corte ha considerato l’entità della pena che
l’imputato sarebbe chiamato ad espiare, ovvero 4 anni e 4 mesi. In tale contesto,
malgrado la prognosi negativa per quanto attiene alla sentenza odierna, ci si
può attendere che questa – come giustamente argomentato dalla difesa –, sommata
ai 5 mesi che restano dalla precedente condanna, rappresenti un deterrente
sufficiente dal trattenere IM 1 dal commettere nuovi reati una volta ritrovata
la libertà.
Ne consegue che la Corte ha rinunciato alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale della pena di 21 mesi pronunciata nel 2014, ma
l’imputato è stato formalmente ammonito.
Al proposito, giova ricordare che il periodo di prova relativo
alla precedente sentenza scadrà nell’ottobre del 2019.
X) Sequestri
36. La Corte ha ordinato la
confisca e la distruzione dello stupefacente sotto sequestro. Sulle 100 azioni
al portatore della __________ SA del valore nominale di CHF 1'000.00 l’una è
stato mantenuto il sequestro conservativo a copertura delle spese, mentre i
restanti oggetti sotto sequestro sono stati dissequestrati a favore degli
aventi diritto.
XI) Note professionali dei
difensori
37. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP
il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della
Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico
del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni
dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di
concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le
disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa
d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa
nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK
StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini,
Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario
proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti
del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135
CPP n. 3; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro
sulla base della tariffa di CHF 180.--/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa
confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013
consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio
avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni
di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino
a CHF 250.--/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la
partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore
20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di
sabato) è fissato a CHF 250.--/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore
d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi
dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i
quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al
valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed
alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione
personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua
prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo
svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).
Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario
in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di
spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di
un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività
indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni
di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una
difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è
assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del
10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014
consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al
patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla
stessa.
Nel caso concreto, la nota professionale dell’avv. DUF 3 è stata
oggetto di correttivi per quanto riguarda i contatti con il cliente, apparsi
nel complesso eccessivi. All’avv. DUF 3 sono state riconosciute 6 ore e 10
minuti per i contatti con il cliente e le relative necessarie trasferte per 4
ore di onorario e CHF 90.00 di spese.
Quanto invece a tutte le ulteriori poste esposte nella nota
professionale, le stesse sono state integralmente riconosciute.
La nota dell’avv. DUF 3, adattata all’effettiva durata del
dibattimento, è quindi stata approvata per CHF 20'038.30, comprensiva di
onorario, spese e IVA.
IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo
di CHF 20'038.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano
(art. 135 cpv. 4 CPP).
Visti gli art.: 12, 22, 40, 42,
44, 47, 49, 51, 69, 70 CP;
19 cpv. 1 e 2 lett. b e c, 19a LStup;
118 LStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome commessa come membro di una banda costituitasi per
esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti
nonché realizzando una grossa cifra d’affari,
per avere,
1.1.1. il 26 aprile 2015, attraverso
il valico stradale di __________ di __________, in correità con IM 2, IM 3, IM
4 e __________, senza essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e
importato in Svizzera 20 kg di marijuana celata in un gommone, sostanza
acquistata in Spagna ed alienata a ignoti acquirenti in __________, realizzando
una cifra d’affari complessiva di CHF 100'000.00;
1.1.2. il 31 maggio 2015, attraverso
il valico stradale di __________, in correità con IM 2, IM 3 e IM 4, senza
essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e importato in Svizzera
31.75 kg di marijuana celata in un gommone, sostanza previamente acquistata in
Spagna e destinata alla vendita, realizzando una cifra d’affari complessiva di
CHF 100'000.00;
1.2. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere,
1.2.1. a gennaio/febbraio 2014, a __________,
senza essere autorizzato, procurato a __________ per sé e per il
figlio IM 4, 255 grammi di marijuana;
nonché per avere,
1.2.2. il 1. giugno 2015, presso il
proprio domicilio in __________ a __________, senza essere autorizzato,
detenuto 3.29 grammi di marijuana;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
IM 2 è autore colpevole di:
2.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome commessa come membro di una banda costituitasi per
esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,
per avere,
2.1.1
il 26 aprile 2015, attraverso
il valico stradale di __________ di __________, in correità con IM 1, IM 3, IM
4.
e __________, senza essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e
importato in Svizzera 20 kg di marijuana celata in un gommone, sostanza
acquistata in Spagna ed alienata ad ignoti acquirenti in __________;
2.1.2
il 31 maggio 2015, attraverso
il valico stradale di __________, in correità con IM 1, IM 3 e IM 4, senza
essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e importato in Svizzera
31.75
kg di marijuana celata in un gommone, sostanza previamente acquistata in
Spagna;
2.2
inganno nei confronti
delle autorità ripetuto
per avere,
in correità con __________, ripetutamente ingannato le
autorità di esecuzione della Legge federale sugli stranieri fornendo
dati falsi o tacendo fatti essenziali ed evitando in tal modo il ritiro del
permesso B,
e meglio per avere,
2.2.1
da settembre 2014 al 31 maggio
2015, a __________, __________, __________ e in altre località,
a mano dei contratti fittizi di lavoro sottoscritti a gennaio 2015
con __________ in nome e per conto di __________ SA e __________ SA, evitato il
ritiro del permesso B a proprio favore con attività lucrativa autorizzata
presso dette società;
nonché per avere,
2.2.2
il 16 febbraio 2015 e il 12
marzo 2015,
a mezzo di mera indicazione di mutato indirizzo (trasferimento da __________
a __________, __________) evitato il ritiro del permesso B con attività
lucrativa autorizzata presso __________ SA, malgrado detta società sia stata
sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura di
Mendrisio-Nord del 27 agosto 2014 a far tempo dal 27 agosto 2014, sottacendo
tale circostanza;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
3.
IM 3 è autore colpevole di:
3.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome commessa come membro di una banda costituitasi per
esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,
per avere,
3.1.1
il 26 aprile 2015, attraverso
il valico stradale di __________ di __________, in correità con IM 1, IM 2, IM
4.
e __________, senza essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e
importato in Svizzera 20 kg di marijuana celata in un gommone, sostanza
acquistata in Spagna ed alienata ad ignoti acquirenti in __________;
nonché per avere,
3.1.2
il 31 maggio 2015, attraverso
il valico stradale di __________, in correità con IM 1, IM 2 e IM 4, senza
essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e importato in Svizzera
31.75
kg di marijuana celata in un gommone, sostanza previamente acquistata in
Spagna;
4.
IM 4 è autore colpevole di:
4.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome commessa come membro di una banda costituitasi per
esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,
per avere,
4.1.1
il 26 aprile 2015, attraverso
il valico stradale di __________ di __________, in correità con IM 1, IM 2, IM
3.
e __________, senza essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e
importato in Svizzera 20 kg di marijuana celata in un gommone, sostanza
acquistata in Spagna ed alienata ad ignoti acquirenti in __________;
nonché per avere,
4.1.2
il 31 maggio 2015, attraverso
il valico stradale di __________, in correità con IM 1, IM 2 e IM 3, senza
essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e importato in Svizzera 31.75
kg di marijuana celata in un gommone, sostanza previamente acquistata in
Spagna;
4.2
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
da settembre 2014, a __________, __________, __________ ed in
altre località,
senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di
marijuana e detenuto, per il proprio consumo, 51.50 grammi di marijuana;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
5.
IM 1 e IM 2 sono prosciolti
dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al
punto B.2. dell’atto d’accusa.
6.
IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al
punto A.1.3, secondo paragrafo, dell’atto d’accusa.
7.
IM 3 è prosciolto
dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al
punto A.1.3, terzo paragrafo, dell’atto d’accusa.
8.
Di conseguenza,
8.1
IM 1
è condannato
8.1.1
alla pena detentiva di 24
(ventiquattro) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
8.1.2
Non si fa luogo alla revoca
della sospensione condizionale concessa alla pena detentiva di 21 (ventuno)
mesi, sospesa per un periodo di prova di anni 5 (cinque), decretata nei suoi
confronti dalla Corte delle Assise criminali di Lugano il 23 ottobre 2014, ma
il condannato è formalmente ammonito.
8.2
IM 2
è condannato
8.2.1
alla pena detentiva di 18
(diciotto) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
8.2.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
8.3
IM 3
è condannato
8.3.1
alla pena detentiva di 13
(tredici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
8.3.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
8.4
IM 4
è condannato
8.4.1
alla pena detentiva di 14
(quattordici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
8.4.2
al pagamento della multa di
CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per
colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv.
2.
CP).
8.4.3
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
9.
È ordinata la confisca e la
distruzione dello stupefacente sotto sequestro.
10.
È mantenuto il sequestro conservativo
a copertura di tasse e spese sulle 100 azioni al portatore __________ SA del
valore nominale di CHF 1'000.00 l’una, nonché sull’importo di CHF 752.85.
11.
È ordinato il dissequestro
dell’automobile Audi Q5 3.0 TDI quattro (rep. no. 40506) nelle mani della
società di leasing. Per i restanti oggetti sotto sequestro, è ordinato il
dissequestro a favore degli aventi diritto.
12.
La tassa di giustizia di CHF
2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in
solido, con ripartizione interna in misura di ¼ (un quarto) ciascuno.
13.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
13.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 3 è approvata per CHF 20'038.30 comprensiva di onorario, spese e
IVA.
13.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 20'038.30 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
14.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.
14.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 4 è approvata per CHF 21'814.90 comprensiva di onorario, spese e
IVA.
14.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 21'814.90 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
15.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 3 sono sostenute dallo Stato.
15.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 11'273.05 comprensiva di onorario, spese e
IVA.
15.2
Il condannato è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 11'273.05 non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
16.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 4 sono sostenute dallo Stato.
16.1
La nota professionale dell’avv.
DUF 2 è approvata per CHF 10'751.05 comprensiva di onorario, spese e IVA.
16.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 10'751.05 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 7'328.80
Multa fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 450.25
fr. 9'979.05
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 1'832.20
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 112.56
fr. 2'444.76
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 1'832.20
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 112.56
fr. 2'444.76
============
Distinta spese a
carico di IM 3 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 1'832.20
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 112.56
fr. 2'444.76
============
Distinta spese a
carico di IM 4 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 1'832.20
Multa fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 112.56
fr. 2'644.76
============
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera