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Decisione

72.2015.154

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti ripetuta, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, infrazione alla LF sugli stranieri ripetuta

10 dicembre 2015Italiano85 min

Source ti.ch

Fatti

I 20 kg di marijuana, una volta recuperati dal gommone, sono stati

alienati in due partite da 10 kg cadauna agli acquirenti e finanziatori di IM 1

in __________, ove __________, su sue istruzioni, ha trasportato lo

stupefacente a bordo della propria BMW X3, la prima volta scortato da IM 2 e la

seconda da __________.

15. Con le medesime modalità è

avvenuto il trasporto del 31 maggio 2015.

Il 29 maggio 2015, IM 2, IM 3, __________ e IM 4, questa volta

senza IM 1, il quale attendeva l’arrivo del carico in Svizzera, hanno

nuovamente raggiunto la Spagna, giungendo a __________ nella notte tra il 29 e

il 30 maggio 2015. Dopo avere recuperato il gommone con all’interno 31.75 kg di

marijuana, hanno iniziato il viaggio di ritorno verso la Svizzera,

attraversando il valico di __________ di __________ alle ore 04:30 e venendo

poi fermati dalla Polizia a __________.

In occasione del verbale d’interrogatorio finale, IM 1 ha

affermato:

"

ADR che ammetto la mia partecipazione alla banda costituita da

me, IM 2, IM 3, __________ e IM 4 per cui è stato preso in affitto, in data

15.04.2015, a nome di __________, l’appartamento con garage di __________, son

stati acquistati la vettura BMW X3, il rimorchio ed il gommone impiegato per

celarvi la marijuana da importare in Svizzera dalla Spagna, intestando

formalmente il tutto a __________, preso in affitto, in data 23.03.2015, a nome

di __________, un garage/magazzino a __________, ammetto il viaggio andato a

buon fine in data 26.04.2015 mandando pertanto __________ e IM 2 risp. __________

e __________ nei pressi di __________ per consegnare i complessivi 20 kg di

marijuana da noi importati ed alienati a miei contatti in __________, e ammetto

infine l’importazione di kg 37 di marijuana in data31.05.2015, stupefacente

sequestrato ai miei correi a __________, colti in flagranza di reato. (…)

Mantengo la mia posizione rispetto a chi concretamente ha acquistato la

marijuana in Spagna e l’ha celata nel gommone al riparo dagli sguardi nel

garage di __________: sono stato esclusivamente io. (…)”

(VI PP 29.09.2015, p. 2 e 3, AI 180).

Per quanto concerne in particolare il suo ruolo all’interno della

banda, IM 1 ha affermato:

"

(…) ammetto di aver riunito la banda, di aver provveduto

finanziariamente a coprire le locazioni a __________ ed a __________ nonché a

dotare __________ dei mezzi di trasporto previsti per l’importazione in

Svizzera di marijuana (autovettura, rimorchio e gommone), di aver partecipato

in Spagna al carico del gommone, in Svizzera, a __________, al reimballo della

marijuana importata, occupandomi dell’alienazione in __________ dei 20 kg

importati a fine aprile 2015, incaricando __________, IM 2 e __________ del

trasporto dai __________ in Canton __________ dello stupefacente destinato ai

miei compratori.”

(VI PP 29.09.2015, p. 2 e 3, AI 180).

16. In particolare, IM 1 ha

ammesso di essere il “capo” della banda, l’ideatore del traffico nonché,

per il tramite di suoi acquirenti della __________, unico finanziatore dello

stesso (VI PP 29.09.2015, p. 3 e 5, AI 180; VI DIB 09.12.2015, p. 6, allegato 2

al verbale dibattimentale). IM 2, suo uomo di fiducia e supervisore, a seguito

del primo viaggio ha percepito CHF 5'000.00 e __________ – in ragione dei maggiori

rischi assunti quale prestanome per l’appartamento con garage di __________,

intestatario e conducente dell’autovettura, del rimorchio e del gommone

acquistati per le importazioni di marijuana e quindi trasportatore dello

stupefacente – CHF 15'000.00. IM 3 e IM 4, in fine, quali “staffette”

necessarie per garantire la sicurezza del transito della marijuana dalla Spagna

alla Svizzera, hanno guadagnato CHF 3'000.00 a testa, con la precisazione che IM

3 non ha mai percepito i soldi a lui destinati: gli stessi erano stati

consegnati da IM 1 a IM 2, il quale però non li ha mai fatti pervenire a IM 3,

tenendoli per sé. I medesimi importi i coimputati di IM 1 li avrebbero

percepiti se il secondo viaggio fosse andato a buon fine (VI DIB 09.12.2015,

allegato 1 al verbale dibattimentale; VI PP IM 1 29.09.2015, p. 3, AI 180; VI

PP IM 2 30.09.2015, p. 4 e 9, AI 181; VI PP IM 4 02.10.2015, p. 3, AI 189; VI

PG __________ 24.06.2015, p. 5, AI 73; VI PG __________ 31.05.2015, p. 5-7,

allegato 18 al rapporto di arresto, AI 1; VI PP IM 3 30.09.2015, p. 3, AI 182).

b. La detenzione di 3.29

grammi di marijuana al proprio domicilio e 188.40 grammi di marijuana presso il

garage di __________ (punto 1.3 dell’atto d’accusa)

17. In occasione della

perquisizione effettuata il 1. giugno 2015 presso il domicilio dell’imputato in

__________ a __________, sono stati rinvenuti 6 grammi lordi, corrispondenti a

3.29 grammi netti, di marijuana (allegato al rapporto di arresto, AI 17;

rapporto di pesata, allegato 9 al rapporto d’inchiesta, AI 166).

Contestualmente alla perquisizione del 22 giugno 2015 presso il

garage di __________, locato da __________ su richiesta di IM 1, la Polizia ha

rinvenuto 188.40 grammi di marijuana (allegato 23 al rapporto di trasmissione,

AI 149).

L’imputato ha ammesso che la sostanza rinvenuta è di sua proprietà

(VI DIB 09.12.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale). In merito allo

stupefacente trovato presso il garage, egli ha spiegato trattarsi di “sostanza

che deve essere rimasta fuori mentre la toglievo dal gommone e la

riimpacchettavo dopo il viaggio del mese di aprile” e facente quindi parte

del quantitativo importato con il primo viaggio (VI DIB 09.12.2015, p.

8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

c. Il trasporto di 50.28 kg

di marijuana il 10 maggio 2014 (punto 2 dell’atto d’accusa)

18. Il 10 maggio 2014, __________

è stato fermato dalle autorità francesi nei pressi del valico doganale di __________,

mentre tentava di importare dalla Spagna alla Svizzera 50.28 kg di marijuana

previamente acquistata in Spagna, stupefacente celato nel vano di un

compressore imbullonato sul rimorchio targato TI __________ agganciato al

veicolo Volkswagen targato TI __________ condotto dallo stesso.

Per questi fatti __________ è stato condannato, con sentenza del 7

agosto 2014 del Tribunal Correctionnel di Perpignan, alla pena detentiva di 18

mesi, di cui 6 sospesi condizionalmente (AI 136).

Sin dal primo interrogatorio, l’accusato ha contestato di avere

avuto un ruolo in questo trasporto di marijuana, imputatogli al punto 2

dell’atto d’accusa, mantenendo la propria versione per tutto il corso del

procedimento (VI PP 02.06.2015, p. 3, AI 21; VI PG 22.07.2015, p. 7, AI 119; VI

PP 29.09.2015, p. 3-5, AI 180) così come pure in aula (VI DIB 01.12.2015, p. 9,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

19. L’inchiesta ha permesso di

stabilire che detentore del rimorchio marca Novatecno targato TI __________ e

del compressore sul quale è stata trasportata la marijuana risulta essere IM 2,

mentre in precedenza questi mezzi appartenevano alla società __________ SA, di

cui IM 2 è divenuto amministratore unico con firma individuale nel gennaio 2015

e di cui il qui imputato risulta essere azionista unico, siccome trovato in

possesso della totalità delle azioni che compongono il capitale sociale (VI DIB

09.12.2015, p. 9-12, allegato 2 al verbale dibattimentale; VI PG 01.06.2015 IM

1, p. 6, allegato al rapporto di arresto, AI 17; VI PG 20.08.2015 IM 1, p. 2,

allegato 1 al rapporto di trasmissione, AI 149; VI PG IM 2 22.07.2015, p. 3-5,

AI 118; VI PG IM 2 20.08.2015, p. 2, allegato 2 al rapporto di trasmissione, AI

149).

__________, in occasione di un suo verbale d’interrogatorio

effettuato dalle autorità francesi, ha indicato tale “__________” quale

destinatario degli oltre 50 kg di marijuana trovati in suo possesso (VI PP

10.05.2014, allegato rogatoria autorità francesi, AI 136).

__________, in occasione di un suo interrogatorio di Polizia,

riferendosi al primo trasporto di marijuana effettuato con IM 1, ha spiegato:

"

Ad inizio marzo 2015 poi una sera IM 1 mi è venuto a prendere a

casa e mi ha spiegato quale lavoro avrei dovuto svolgere. In sostanza io avrei

dovuto guidare un veicolo con al traino un gommone riempito di marijuana dalla

Spagna alla Svizzera. IM 1 mi rassicurava del fatto che non vi erano pericoli e

che in Svizzera anche se mi avessero preso sarei stato dentro due giorni e non

di più. IM 1 mi aveva pure spiegato che la cosa era “collaudata” nel senso che

aveva già organizzato dei viaggi e che a suo modo di vedere con la storia del

gommone eravamo in una botte di ferro. IM 1 mi aveva pure detto che in

precedenza aveva perso un carico per colpa della leggerezza di chi stava

trasportando il carico in Francia. IM 1 mi aveva detto che il carico era stato

fermato poiché la macchina era intestata ad una persona, il rimorchio ad

un’altra, motivo per il quale quando io ho accettato la proposta di IM 1,

questi ha intestato i veicoli e l’appartamento in Spagna a me.”

(VI PG 10.06.2015, p. 3, allegato 3 al rapporto di trasmissione,

AI 149).

Dall’analisi dei telefoni in uso a __________ al momento del suo

arresto, risulta che le sue utenze sono entrate in contatto diverse volte con

le utenze salvate nella sua rubrica sotto il nome “__________” nei giorni

immediatamente precedenti l’arresto e quindi inerenti la trasferta in Spagna di

__________ nel mese di maggio 2014 (allegato doc. A al VI PG 10.09.2015,

allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI 166). Nei giorni precedenti l’arresto di

quest’ultimo, risultano inoltre molteplici contatti anche tra le utenze di

quest’ultimo e quelle in uso a IM 2 (VI PG __________ 20.08.2015, p. 5,

allegato 2 al rapporto di trasmissione, AI 149).

Anche IM 2, come il qui imputato, si è però dichiarato estraneo a

questi fatti, asserendo di avere unicamente dato in prestito il rimorchio ed il

compressore a __________, il quale gli aveva detto di averne bisogno per fare

un lavoro, così come di essere stato in frequente contatto telefonico con lui

unicamente perché avevano diviso la medesima camera d’albergo e lavoravano per

il medesimo datore di lavoro (VI PG 31.05.2015, p. 4, allegato al rapporto di

arresto, AI 1; VI PG 22.07.2015, p. 3-5, AI 118; VI PP 30.09.2015, p. 2 e 8, AI

181; VI DIB 09.12.2015, p. 11 e 12, allegato 2 al verbale dibattimentale).

IM 1 ha dichiarato che nel maggio del 2014 non si trovava in

Spagna, ma lavorava per la __________, motivo per cui non avrebbe neppure

potuto essere in costante contatto telefonico con __________ (VI DIB

09.12.2015, p. 9 e 10, allegato 2 al verbale dibattimentale). L’imputato ha

aggiunto che se quest’ultimo avesse voluto indicare lui come destinatario dello

stupefacente, avrebbe potuto fare nome, cognome e indirizzo, siccome li

conosceva (VI DIB 09.12.2015, p. 9, allegato 2 al verbale dibattimentale).

20. La Corte ha esaminato gli

elementi indizianti sottolineati dalla pubblica accusa. Pur riconoscendo che

questi possono indurre a ritenere IM 1 correo nel trasporto effettuato da __________,

gli stessi non risultano sufficientemente convergenti e univoci al fine di

fondare un verdetto di colpevolezza.

Pur tralasciando il mancato contraddittorio con __________, il

riferimento ad una persona di nome “IM 1” appare troppo generico, così

come non conclusivi sono gli altri elementi.

In tale contesto, in punto alla posizione di IM 1 sono rimasti sul

tappeto importanti dubbi, dubbi di cui non può che beneficiare l’imputato.

IM 1 è quindi stato prosciolto dall’accusa di infrazione aggravata

alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 2 del rinvio a giudizio.

d. L’aver procurato a __________

255 grammi di marijuana

21. L’imputato ha ammesso di

avere procurato a __________, per sé e per il figlio IM 4, un sacchetto di

scarti di marijuana pari a 255 grammi lordi, sostanza in parte consumata dai

possessori ed in parte loro sequestrata (complessivi 200 grammi di marijuana a __________

e complessivi 51.10 grammi di marijuana a IM 4) (VI DIB 01.12.2015, p. 10,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

VIII) In diritto

22. In diritto si ha che l'art.

19 cpv. 1 LStup punisce chiunque, senza esserne autorizzato, tra l’altro

detiene, possiede, trasporta, importa, acquista, aliena e procura in altro modo

stupefacenti.

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso

aggravato, tra l’altro, se l'autore agisce come membro di una banda

costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett.

b) nonché se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un

guadagno considerevole (lett. c).

Per quanto attiene all’aggravante della banda, la giurisprudenza

ha già avuto modo di precisare che la nozione di “banda” deve essere

interpretata come nei casi di furto o rapina (DTF 106 IV 233 consid. 7a). Il

numero di partecipanti minimo necessario per formare una banda è quindi il medesimo

di quello in caso di furto (DTF 132 Iva 137 consid. 5.2).

Il testo dell’art. 19 cpv. 2 lett. b LStup sottolinea che l’autore

deve essere membro della banda e che la stessa deve essersi costituita per

esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Esigendo che l’autore

sia membro della banda, il legislatore ha escluso un ausiliario occasionale;

non è per contro necessario che il membro abbia una posizione dirigente, ma può

trattarsi anche di un subordinato. L’idea di esercitare sistematicamente il

traffico di stupefacenti presuppone una struttura più o meno permanente per

degli atti ripetuti (DTF 132 IV 137 consid. 5.2); questa aggravante sembra

dunque esclusa se una banda si è costituita per realizzare una sola grossa

operazione (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna

2010, art. 19 LStup, n. 93-96).

L’associazione alla banda può essere espressa o tacita.

Soggettivamente, deve volere, perlomeno per dolo eventuale, l’associazione ad

una banda per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Si

tratta di una circostanza personale ai sensi dell’art. 27 CP (Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).

In pratica, l’accusato rivela le sue intenzioni e l’esistenza di

una banda può essere constatata unicamente sulla base di fatti pregressi

(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19

LStup, n. 97).

Per quanto attiene all’aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2 lett.

c LStup, come nel caso del furto, l’autore agisce per mestiere laddove risulta

- dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli

stessi durante un periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni

auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa

stregua di una professione, anche semplicemente accessoria (DTF 129 IV 191

consid. 3.1.2, 254 consid. 2.1; 117 IV 65 consid. 2a).

La “cifra d’affari” è il reddito lordo realizzato con il traffico,

mentre il “guadagno” è l’utile netto ottenuto (DTF 129 IV 255 consid. 2.2; 117

IV 65 consid. 2a).

Per stabilire se la cifra d’affari o il guadagno è importante,

bisogna fissare una soglia più elevata per la cifra d’affari rispetto al

guadagno, eccezion fatta per il caso in cui vi siano delle spese d’acquisto non

trascurabili (DTF 117 IV 66 consid. 2a). La cifra d’affari è in ogni caso

grossa quando supera la soglia dei CHF 100'000.00 (DTF 117 IV 66 consid. 2b;

129 IV 192 consid. 3.1.3; 122 IV 216 s. consid. d; FF 2006 p. 8179). Quanto al

guadagno, deve essere considerato considerevole quando raggiunge la soglia dei

CHF 10'000.00 (DTF 129 IV 255 consid. 2.2, ripresa in FF 2006 p. 8179).

Il tentativo di realizzare l’aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2

lett. c LStup non è concepibile (DTF 129 IV 195 consid. 3.3).

Secondo costante giurisprudenza, quando vi è un motivo che rende

l’infrazione aggravata, il quadro edittale si sposta verso l’alto e non può

essere aumentato ulteriormente a seguito della presenza di un altro motivo che

giustifica l’applicazione di un’altra aggravante (DTF 120 IV 133 consid. c/aa;

112 IV 114 consid. c). Nel caso in cui il giudice abbia constatato un motivo

per il quale la fattispecie deve essere qualificata come grave, non deve quindi

esaminare se esiste un altro motivo per un’altra aggravante, essendo la

questione senza pertinenza (DTF 124 IV 295 consid. 3; 122 IV 267 s., consid. c;

120 IV 333 consid. c/aa).

23. Relativamente ai punti 1.1 e

1.2, si dirà che l’atto d’accusa è stato confermato con le aggravanti indicate

dalla pubblica accusa.

IM 1 e i suoi correi hanno agito in seno ad una banda nella quale

ognuno aveva i suoi ruoli definiti: c’era un capo, organizzatore e finanziatore

identificabile nella persona di IM 1; un supervisore, ovvero IM 2; una manovalanza

costituita da IM 3, IM 4 e __________ incaricati di trasportare lo stupefacente

o assicurare che ciò avvenisse senza intoppi, segnatamente ricorrendo ad

un’auto-staffetta, e di procedere alla consegna della marijuana in Svizzera

Francese ai committenti.

Il gruppo si era accuratamente organizzato, procurandosi il

rimorchio, il gommone, affittando un garage nei __________ e un appartamento in

Spagna, allacciando contatti con persone in grado di fornire grossi

quantitativi di stupefacenti e procurandosi telefoni satellitari. Inoltre, il

fatto che non tutti gli elementi della banda hanno partecipato a tutte queste

operazioni è quanto mai significativo del fatto ognuno aveva ruoli definiti e

determinati. Pacifico, peraltro, che il gruppo si era organizzato al fine di

commettere un numero indefinito di reati simili, come attestano anche la durata

della locazione del garage di __________ e dell’appartamento di __________. In

ogni caso, prima del loro arresto, l’imputato e i suoi correi avevano comunque

già effettuato due viaggi con la scadenza di uno al mese.

24. Quanto al guadagno ottenuto

dal traffico di marijuana, nel suo primo interrogatorio di Polizia IM 1 ha

indicato di avere incassato CHF 100'000.00 dalla vendita dei 20 kg di marijuana

importati in Svizzera il 26 aprile 2015 – stupefacente precedentemente

acquistato in Spagna al prezzo di circa CHF 40'000.00 – con i quali avrebbe

pagato complessivi CHF 21'000.00 ai suoi collaboratori (CHF 10'000.00 a __________,

CHF 3'000.00 a IM 4, CHF 3'000.00 a IM 3 e CHF 5'000.00 a __________),

conseguendo quindi “Circa 39000.- frs lordi a cui vanno sottratte altre

spese correnti e spese quali auto, rimorchio, gommone ed affitto che io

rimborsavo ai collaboratori” (VI PG 01.06.2015, p. 9, allegato al rapporto

di arresto IM 1, AI 17).

Nel verbale d’arresto dinanzi al PP l’imputato ha dichiarato di

essere stato pagato in entrambi i casi – per il viaggio del 26 aprile 2015 e

per quello del 31 maggio 2015 – CHF 50'000.00 per 10 kg di marijuana (VI

PP02.06.2015, p. 4, AI 21).

Il 26 agosto 2015, interrogato dalla Polizia, IM 1 ha affermato di

non avere guadagnato nulla, al netto, dall’importazione di stupefacenti dalla

Spagna, posto che i CHF 100'000.00 li avrebbe utilizzati “per pagare chi

come IM 4 – IM 2 ecc. ecc. aveva svolto per me il trasporto ed altro”,

precisando che un suo guadagno personale, di circa CHF 80'000.00/85'000.00, era

previsto unicamente a partire dal secondo viaggio, che però non è andato a buon

fine: avrebbe infatti rivenduto lo stupefacente a CHF 5'000.00 al kg,

conseguendo un reddito lordo di CHF 185'000.00, dai quali avrebbe dedotto CHF

21'000.00 per i correi (CHF 10’000.00 a __________, CHF 3'000.00 a IM 4, CHF

3'000.00 a IM 3 e CHF 5'000.00 a IM 2) (VI PG 26.08.2015, p. 10 e 11, allegato

1 all’AI 149).

Nel verbale di Polizia del 10 settembre 2015 (allegato al rapporto

d’inchiesta, AI 166, p. 3), l’imputato ha affermato di avere acquistato lo

stupefacente in Spagna a CHF 2'000.00/3'000.00 al kg e quindi per complessivi

CHF 40'000.00/60'000.00.

In occasione del verbale d’interrogatorio finale IM 1 ha spiegato:

"

ADR che non ho guadagnato, ho perso. Confermo che per partire i

miei compratori dalla __________ mi hanno messo a disposizione CHF 100'000.--

da me impiegati per acquistare la BMW X3 (CHF 13'000.--), il rimorchio (CHF

3'600.00 ca.), il gommone (CHF 8'000.00 ca.), affitto anticipato per

l’appartamento di __________ (EUR 13'499.50), caparra per il garage/magazzino

di __________ (caparra CHF 2'100.-, e canone mensile CHF 600.--) nonché

l’acquisto in Spagna dei primi 20 kg di marijuana poi fatti importare. Il

calcolo è presto fatto, i CHF 100'000.-- li ho spesi tutti, senza contare le

spese di viaggio da me coperte per me e miei correi per mezzo di carta di

credito il cui debito viene saldato un tot al mese. Per il secondo viaggio

preciso di aver ricevuto ulteriori CHF 100'000.—con i quali ho acquistato i 37

kg di marijuana sequestrata. Stimo in CHF 2'200.--/kg il prezzo d’acquisto

della marijuana in Spagna. Considerando il primo viaggio con 20 kg, credo

corretto ritenere un margine dal primo viaggio pari a CHF 13'700.—ca. (somma

delle spese suindicate e costo d’acquisto dello stupefacente al prezzo medio

indicato), mentre per il secondo viaggio la perdita è totale, ovvero l’onere a

mio carico di rimborso dei CHF 100'000.—anticipatimi. Preciso che ancora vanno

calcolati i compensi corrisposti ai miei correi a seguito del primo viaggio,

ovvero CHF 15'000.00 per __________, CHF 5'000.—per IM 2 e CHF 3'000.—a testa

per IM 4 e per IM 3. Come può ben vedere il PP, non ci ho guadagnato nulla, anzi

sono decisamente in perdita.”

(VI PP 29.09.2015, p. 4, AI 180).

In sede dibattimentale IM 1 ha confermato che i suoi acquirenti

gli hanno consegnato CHF 100’00.00 per il primo trasporto e CHF 100'000.00 per

il secondo, ribadendo di non avere guadagnato nulla con la prima tranche,

avendo dovuto sostenere diverse spese, mentre avrebbe iniziato a conseguire un

utile a partire dal secondo trasporto (VI DIB 09.12.2015, p. 7, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

25. Alla luce di quanto precede,

la Corte ha ritenuto pure data, per IM 1, l’aggravante della grossa cifra

d’affari. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non si tratta di

calcolare l’utile netto, ma – appunto – la cifra d’affari: questa equivale in

concreto a CHF 200'000, importo che – al lordo – IM 1 ha incassato dagli

acquirenti. Non risultano al proposito rilevanti gli investimenti che egli ha

poi fatto con questo denaro e quanto avrebbe voluto guadagnarci al netto.

26. Ne discende che IM 1 è stato

ritenuto autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti per quanto

riguarda i punti 1.3, primo paragrafo, e 3 dell’atto d’accusa e di infrazione aggravata

alla LF sugli stupefacenti con riferimento ai punti 1.1 e 1.2 dell’atto

d’accusa, ritenuti pacificamente adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi

dell’aggravante della banda e della grossa cifra d’affari.

Per quanto riguarda invece il punto 1.3, secondo paragrafo,

dell’atto d’accusa, IM 1 è stato prosciolto, ritenuto che i 188.40 grammi di

marijuana detenuta presso il garage fanno parte del quantitativo già

imputatogli al punto 1.1 dell’atto d’accusa.

IX) Commisurazione della pena

27. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129

IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),

il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,

determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del

12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF

del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.

6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

28. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,

quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione

di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena

prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in

ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler

Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908

seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,

n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,

n. 78, p. 506).

29. A mente della Corte, nel caso

concreto la colpa dell’imputato è oggettivamente grave. In due mesi IM 1 ha

costituito una banda che è stata capace di importare in Svizzera oltre 50 kg di

marijuana.

La pericolosità di tale stupefacente non deve essere banalizzata:

il tenore di THC è andato incrementando nel corso degli anni, tanto che secondo

numerosi specialisti il termine di “droga leggera” non sarebbe neppure

più adeguato.

30. Dal profilo soggettivo, la

colpa dell’imputato è estremamente grave.

Egli ha evidentemente agito con mero scopo di lucro, alla ricerca

del facile e rapido guadagno, denotando così egoismo. Analogamente, ha mostrato

un’allarmante propensione a delinquere, accomodandosi senza grosse difficoltà in

un traffico di stupefacenti a livello internazionale. Egli era peraltro

l’ideatore, finanziatore e capo della banda.

Soprattutto, a pesare sulla colpa di IM 1 vi è il fatto che è la terza

volta in cui si trova davanti ad una Corte per rispondere di reati legati al

traffico di marijuana.

Non solo. Dopo la condanna del mese di ottobre 2014, malgrado la

spada di Damocle di 21 mesi sospesi e 5 ancora da espiare, egli non ha esitato

a riorganizzare una nuova attività illecita legata alla marijuana. Ciò dimostra

che IM 1 non ha compreso la gravità di quanto commesso.

A favore di IM 1 la Corte ha considerato la collaborazione

fornita, ancorché non piena, viste alcune reticenze mostrate nel fare piena

luce sulla vicenda.

In tale contesto, richiamato pure il concorso di reati, la Corte

ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 2 (due) anni.

31. Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP,

il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro

di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena

senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere

nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di

precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la

regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi

negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento

dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid.

4.2.2.).

Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato

condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la

condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la

sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente

favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione

della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano

date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata

all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno

2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid.

3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione

condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta

l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio

2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono

quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito

nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2

[non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione

della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni

determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre

che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid.

2.1.; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve,

pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che

relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,

indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa

valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione

da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e

positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1,

consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi,

il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non

reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione

condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).

Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta

all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero

per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura

della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3;

STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009

consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2.

ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

32. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP,

il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di

un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se

necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se

la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione

condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la

condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4

pag. 77).

Quando la durata della pena detentiva si situa, come nella

fattispecie, tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra

la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi

dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF

6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere

pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è

concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se

abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle

prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora,

tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente

sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che

per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile

trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi

invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere

tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid.

2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che

quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una

sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere

nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,

che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della

sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del

suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a

chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue

chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che

non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e

tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

33. Giusta l’art. 46 CP se,

durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e

vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca

la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per

pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione

analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza

condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano

adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 (cpv. 1).

Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il

giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo

di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la

durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa

e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga

decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).

34. Secondo la giurisprudenza dell’alta

Corte federale, la commissione di un crimine o di un delitto durante il periodo

di prova non comporta necessariamente la revoca della sospensione condizionale.

Questa si giustifica unicamente quando vi è una prognosi sfavorevole,

segnatamente quando la nuova infrazione lascia intravedere una riduzione

sensibile delle prospettive di successo del periodo di prova (DTF 134 IV 140

consid. 4.2 e 4.3; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Per

stabilire il rischio di recidiva, in analogia all’art. 42 cpv. 1 e 2 CP, il

giudice si fonda su un apprezzamento globale delle circostanze del caso

concreto (DTF 134 IV 140 consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015

consid. 2.1). In particolare, deve prendere in considerazione l’effetto

dissuasivo che la nuova pena può esercitare nel caso in cui viene eseguita (DTF

134 IV 140 consid. 4.5; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Il

Giudice può giungere alla conclusione che è possibile rinunciare alla revoca

della sospensione condizionale della precedente pena, se la nuova pena viene

eseguita. È possibile anche il contrario: se la sospensione condizionale della

pena precedente viene revocata, in considerazione dell’espiazione della stessa,

la prognosi per la nuova pena può risultare non negativa ai sensi dell’art. 42

cpv. 1 CP e quindi la nuova pena può essere posta al beneficio della

sospensione condizionale. Se però nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è

stato condannato a una pena detentiva di almeno 6 mesi o a una pena pecuniaria di

almeno 180 aliquote giornaliere, ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP la sospensione

è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (DTF

134 IV 140 consid. 4.5). Parte della dottrina ritiene che – in analogia

all’art. 42 cpv. 2 CP – anche per la rinuncia alla revoca siano necessarie

circostanze particolarmente favorevoli, se la nuova pena è superiore ai 6 mesi

di detenzione o alle 180 aliquote giornaliere di pena pecuniaria (cfr.

Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144; Markus

Hug, in: Schweizerisches Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115). Il

nuovo CP, però, al contrario dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede più,

per la rinuncia alla revoca, che si tratti di un caso di lieve gravità (cfr.

soprattutto FF 1999 p. 2056).

Un simile presupposto non può essere reintrodotto tramite semplice

analogia con l’art. 42 cpv. 2 CP. Il Tribunale federale ha stabilito che per la

rinuncia alla revoca non sono necessarie circostanze particolarmente favorevoli

come le richiede invece l’art. 42 cpv. 2 CP per la sospensione condizionale in

caso di recidiva. Questo non significa che nell’ambito dell’art. 46 CP i nuovi

fatti e la nuova pena non vanno considerati. Tipologia e gravità del rinnovato

delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la colpa

risultante dall’entità della nuova pena consente di trarre delle conclusioni

per quanto attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi

sono i delitti commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio che la

prognosi per la decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia negativa.

35. Nella fattispecie, per la

sospensione condizionale della pena torna applicabile l’art. 42 cpv. 2 CP.

Orbene, nel caso concreto la Corte ha considerato che non solo non

siamo in presenza di circostanze particolarmente favorevoli, ma, al contrario,

di circostanze assolutamente negative. La prognosi è a dir poco infausta. IM 1

ha delinquito per la terza volta nell’ambito degli stupefacenti e più in

particolare della marijuana, reiterando durante il periodo di prova e ciò

malgrado la prospettiva di vedersi revocato il beneficio alla sospensione

condizionale di 21 mesi di detenzione.

Ne consegue che i 2 anni di detenzione inflittigli con la presente

sentenza sono integralmente da espiare.

Per quanto attiene alla revoca della sospensione condizionale

della precedente condanna, la Corte ha considerato l’entità della pena che

l’imputato sarebbe chiamato ad espiare, ovvero 4 anni e 4 mesi. In tale contesto,

malgrado la prognosi negativa per quanto attiene alla sentenza odierna, ci si

può attendere che questa – come giustamente argomentato dalla difesa –, sommata

ai 5 mesi che restano dalla precedente condanna, rappresenti un deterrente

sufficiente dal trattenere IM 1 dal commettere nuovi reati una volta ritrovata

la libertà.

Ne consegue che la Corte ha rinunciato alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale della pena di 21 mesi pronunciata nel 2014, ma

l’imputato è stato formalmente ammonito.

Al proposito, giova ricordare che il periodo di prova relativo

alla precedente sentenza scadrà nell’ottobre del 2019.

X) Sequestri

36. La Corte ha ordinato la

confisca e la distruzione dello stupefacente sotto sequestro. Sulle 100 azioni

al portatore della __________ SA del valore nominale di CHF 1'000.00 l’una è

stato mantenuto il sequestro conservativo a copertura delle spese, mentre i

restanti oggetti sotto sequestro sono stati dissequestrati a favore degli

aventi diritto.

XI) Note professionali dei

difensori

37. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP

il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della

Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico

del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni

dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di

concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le

disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa

d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa

nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK

StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini,

Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario

proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti

del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135

CPP n. 3; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro

sulla base della tariffa di CHF 180.--/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa

confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013

consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio

avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni

di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino

a CHF 250.--/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la

partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore

20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di

sabato) è fissato a CHF 250.--/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore

d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi

dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i

quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al

valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed

alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua

prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo

svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).

Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario

in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di

spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di

un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività

indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni

di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una

difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è

assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del

10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014

consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al

patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla

stessa.

Nel caso concreto, la nota professionale dell’avv. DUF 3 è stata

oggetto di correttivi per quanto riguarda i contatti con il cliente, apparsi

nel complesso eccessivi. All’avv. DUF 3 sono state riconosciute 6 ore e 10

minuti per i contatti con il cliente e le relative necessarie trasferte per 4

ore di onorario e CHF 90.00 di spese.

Quanto invece a tutte le ulteriori poste esposte nella nota

professionale, le stesse sono state integralmente riconosciute.

La nota dell’avv. DUF 3, adattata all’effettiva durata del

dibattimento, è quindi stata approvata per CHF 20'038.30, comprensiva di

onorario, spese e IVA.

IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo

di CHF 20'038.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano

(art. 135 cpv. 4 CPP).

Visti gli art.: 12, 22, 40, 42,

44, 47, 49, 51, 69, 70 CP;

19 cpv. 1 e 2 lett. b e c, 19a LStup;

118 LStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1 è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome commessa come membro di una banda costituitasi per

esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti

nonché realizzando una grossa cifra d’affari,

per avere,

1.1.1. il 26 aprile 2015, attraverso

il valico stradale di __________ di __________, in correità con IM 2, IM 3, IM

4 e __________, senza essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e

importato in Svizzera 20 kg di marijuana celata in un gommone, sostanza

acquistata in Spagna ed alienata a ignoti acquirenti in __________, realizzando

una cifra d’affari complessiva di CHF 100'000.00;

1.1.2. il 31 maggio 2015, attraverso

il valico stradale di __________, in correità con IM 2, IM 3 e IM 4, senza

essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e importato in Svizzera

31.75 kg di marijuana celata in un gommone, sostanza previamente acquistata in

Spagna e destinata alla vendita, realizzando una cifra d’affari complessiva di

CHF 100'000.00;

1.2. infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere,

1.2.1. a gennaio/febbraio 2014, a __________,

senza essere autorizzato, procurato a __________ per sé e per il

figlio IM 4, 255 grammi di marijuana;

nonché per avere,

1.2.2. il 1. giugno 2015, presso il

proprio domicilio in __________ a __________, senza essere autorizzato,

detenuto 3.29 grammi di marijuana;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

IM 2 è autore colpevole di:

2.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome commessa come membro di una banda costituitasi per

esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,

per avere,

2.1.1

il 26 aprile 2015, attraverso

il valico stradale di __________ di __________, in correità con IM 1, IM 3, IM

4.

e __________, senza essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e

importato in Svizzera 20 kg di marijuana celata in un gommone, sostanza

acquistata in Spagna ed alienata ad ignoti acquirenti in __________;

2.1.2

il 31 maggio 2015, attraverso

il valico stradale di __________, in correità con IM 1, IM 3 e IM 4, senza

essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e importato in Svizzera

31.75

kg di marijuana celata in un gommone, sostanza previamente acquistata in

Spagna;

2.2

inganno nei confronti

delle autorità ripetuto

per avere,

in correità con __________, ripetutamente ingannato le

autorità di esecuzione della Legge federale sugli stranieri fornendo

dati falsi o tacendo fatti essenziali ed evitando in tal modo il ritiro del

permesso B,

e meglio per avere,

2.2.1

da settembre 2014 al 31 maggio

2015, a __________, __________, __________ e in altre località,

a mano dei contratti fittizi di lavoro sottoscritti a gennaio 2015

con __________ in nome e per conto di __________ SA e __________ SA, evitato il

ritiro del permesso B a proprio favore con attività lucrativa autorizzata

presso dette società;

nonché per avere,

2.2.2

il 16 febbraio 2015 e il 12

marzo 2015,

a mezzo di mera indicazione di mutato indirizzo (trasferimento da __________

a __________, __________) evitato il ritiro del permesso B con attività

lucrativa autorizzata presso __________ SA, malgrado detta società sia stata

sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura di

Mendrisio-Nord del 27 agosto 2014 a far tempo dal 27 agosto 2014, sottacendo

tale circostanza;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

3.

IM 3 è autore colpevole di:

3.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome commessa come membro di una banda costituitasi per

esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,

per avere,

3.1.1

il 26 aprile 2015, attraverso

il valico stradale di __________ di __________, in correità con IM 1, IM 2, IM

4.

e __________, senza essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e

importato in Svizzera 20 kg di marijuana celata in un gommone, sostanza

acquistata in Spagna ed alienata ad ignoti acquirenti in __________;

nonché per avere,

3.1.2

il 31 maggio 2015, attraverso

il valico stradale di __________, in correità con IM 1, IM 2 e IM 4, senza

essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e importato in Svizzera

31.75

kg di marijuana celata in un gommone, sostanza previamente acquistata in

Spagna;

4.

IM 4 è autore colpevole di:

4.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome commessa come membro di una banda costituitasi per

esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,

per avere,

4.1.1

il 26 aprile 2015, attraverso

il valico stradale di __________ di __________, in correità con IM 1, IM 2, IM

3.

e __________, senza essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e

importato in Svizzera 20 kg di marijuana celata in un gommone, sostanza

acquistata in Spagna ed alienata ad ignoti acquirenti in __________;

nonché per avere,

4.1.2

il 31 maggio 2015, attraverso

il valico stradale di __________, in correità con IM 1, IM 2 e IM 3, senza

essere autorizzato, trasportato, detenuto, posseduto e importato in Svizzera 31.75

kg di marijuana celata in un gommone, sostanza previamente acquistata in

Spagna;

4.2

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

da settembre 2014, a __________, __________, __________ ed in

altre località,

senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di

marijuana e detenuto, per il proprio consumo, 51.50 grammi di marijuana;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

5.

IM 1 e IM 2 sono prosciolti

dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al

punto B.2. dell’atto d’accusa.

6.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al

punto A.1.3, secondo paragrafo, dell’atto d’accusa.

7.

IM 3 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al

punto A.1.3, terzo paragrafo, dell’atto d’accusa.

8.

Di conseguenza,

8.1

IM 1

è condannato

8.1.1

alla pena detentiva di 24

(ventiquattro) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

8.1.2

Non si fa luogo alla revoca

della sospensione condizionale concessa alla pena detentiva di 21 (ventuno)

mesi, sospesa per un periodo di prova di anni 5 (cinque), decretata nei suoi

confronti dalla Corte delle Assise criminali di Lugano il 23 ottobre 2014, ma

il condannato è formalmente ammonito.

8.2

IM 2

è condannato

8.2.1

alla pena detentiva di 18

(diciotto) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

8.2.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

8.3

IM 3

è condannato

8.3.1

alla pena detentiva di 13

(tredici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

8.3.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

8.4

IM 4

è condannato

8.4.1

alla pena detentiva di 14

(quattordici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

8.4.2

al pagamento della multa di

CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per

colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv.

2.

CP).

8.4.3

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

9.

È ordinata la confisca e la

distruzione dello stupefacente sotto sequestro.

10.

È mantenuto il sequestro conservativo

a copertura di tasse e spese sulle 100 azioni al portatore __________ SA del

valore nominale di CHF 1'000.00 l’una, nonché sull’importo di CHF 752.85.

11.

È ordinato il dissequestro

dell’automobile Audi Q5 3.0 TDI quattro (rep. no. 40506) nelle mani della

società di leasing. Per i restanti oggetti sotto sequestro, è ordinato il

dissequestro a favore degli aventi diritto.

12.

La tassa di giustizia di CHF

2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in

solido, con ripartizione interna in misura di ¼ (un quarto) ciascuno.

13.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

13.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 3 è approvata per CHF 20'038.30 comprensiva di onorario, spese e

IVA.

13.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 20'038.30 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

14.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.

14.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 4 è approvata per CHF 21'814.90 comprensiva di onorario, spese e

IVA.

14.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 21'814.90 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

15.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 3 sono sostenute dallo Stato.

15.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 11'273.05 comprensiva di onorario, spese e

IVA.

15.2

Il condannato è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 11'273.05 non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

16.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 4 sono sostenute dallo Stato.

16.1

La nota professionale dell’avv.

DUF 2 è approvata per CHF 10'751.05 comprensiva di onorario, spese e IVA.

16.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 10'751.05 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 7'328.80

Multa fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 450.25

fr. 9'979.05

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/4)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 1'832.20

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 112.56

fr. 2'444.76

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/4)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 1'832.20

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 112.56

fr. 2'444.76

============

Distinta spese a

carico di IM 3 (1/4)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 1'832.20

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 112.56

fr. 2'444.76

============

Distinta spese a

carico di IM 4 (1/4)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 1'832.20

Multa fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 112.56

fr. 2'644.76

============

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera