72.2015.156
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 2 lett. a); ricettazione (art. 160 cfr. 1 CP); contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a cfr. 1 LCStup)
13 ottobre 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.156
Lugano,
13 ottobre 2015/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise criminali
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
GI 1 6
GI 2 7
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
contro
IM 1
e domiciliato a
rappresentato dall’avv. DUF 1,
in carcerazione preventiva dal
2 marzo 2015 al 28 maggio 2015 (88 giorni)
in esecuzione anticipata della
pena dal 29 maggio 2015
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 129/2015 del 6.10.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva mettere direttamente o indirettamente in
pericolo la salute di molte persone,
e meglio,
per avere, senza essere autorizzato,
a __________, __________, __________ e in altre non meglio
precisare località,
nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2013 e il 2 marzo
2015,
detenuto, alienato e procurato in altro modo a terze persone, in
parte identificate in parte non, un imprecisato quantitativo di eroina (con
grado di purezza indeterminato), ma almeno 1'326.53 grammi,
segnatamente,
1.1 a __________, nel periodo
compreso tra dicembre 2013 e agosto 2014, alienato ad acquirenti non
identificati un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 12 grammi;
1.2 a __________, nel periodo
compreso tra dicembre 2013 e agosto 2014, procurato a __________ un
imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 14 grammi;
1.3 a __________, __________, __________
e in altre non meglio precisate località, nel periodo compreso tra settembre
2014 e il 2 marzo 2015, alienato e in parte procurato in altro modo ad
acquirenti locali e in particolare a __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e altri non identificati, un imprecisato quantitativo di
eroina, ma almeno 1'186 grammi;
1.4 a __________, il 2 marzo
2015, detenuto sulla sua persona 114.53 grammi netti di eroina, stupefacente in parte destinato alla vendita e in parte ad
essere offerto a consumatori locali;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di
tempo;
reato previsto: art. 19 cpv. 2 lett. a) in rel. con
Fatti
il cpv. 1 lett. c), d) LStup;
2. ricettazione
per avere,
a __________,
in un giorno imprecisato nel periodo compreso tra settembre 2014 e
dicembre 2014,
acquistato al prezzo di CHF 100.00 da terza persona, il telefono
cellulare marca Samsung S4 mini (IMEI) del valore denunciato di CHF 563.89,
sapendo o dovendo presumere che lo stesso era stato ottenuto da un terzo
mediante un reato contro il patrimonio, segnatamente dal furto avvenuto a __________
in data 8 febbraio 2014 ai danni di __________ (cellulare recuperato e
restituito all’accusatore privato);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di
tempo;
reato previsto: dall’art. 160 cifra 1 CP;
3. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
a __________, __________ e in altre non meglio precisate località,
nel periodo compreso tra dicembre 2013 e il 2 marzo 2015,
personalmente consumato almeno 513 grammi di eroina e un imprecisato
quantitativo di hashish e ketalgine, nonché detenuto, il 2 marzo 2015, presso
il proprio domicilio, 6.39 grammi netti di ketalgine e 17.91 grammi netti di hashish, e sulla sua persona, a __________, 45 grammi di eroina, stupefacente interamente destinato al proprio consumo personale;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di
tempo;
reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore
colpevole dei reati a lui scritti come sopra;
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi;
1.1 di cui 12 (dodici) mesi
da espiare presso il Penitenziario Cantonale de “La Stampa”, dedotto il
carcere preventivo sofferto di 88 (ottantotto) giorni;
1.2 mentre per 24
(ventiquattro) mesi l’esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg.
CP).
E’ pure
condannato 2. Alla multa di CHF 500.00 (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5
(cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito
dalla Corte giudicante.
4. A IM 1 è fatto
ordine di sottoporsi all’assistenza riabilitativa per il periodo di prova di 5
(cinque) anni (art. 44 cpv. 2 e art. 93 CP).
5. A IM 1 è fatto
ordine, quale norma di condotta, di proseguire il trattamento metadonico già in
corso e di sottoporsi a regolari controlli tossicologici delle urine, per il
periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 44 cpv. 2 e art. 94 CP).
ed inoltre 6. Non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da CHF 100.00 (cento) cadauna corrispondente a
complessivi CHF 9'000.00 (novemila) decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico del Cantone Ticino il 06.02.2012, ma prolunga il periodo di prova di 1
(uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP).
7. Conferma il sequestro
operato dalla Polizia cantonale in data 02.03.2015 (art. 263 CPP) e dispone la confisca
ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 CPP dei seguenti oggetti, depositati presso il
Servizio reperti, Bellinzona (incarto 19872):
- Scheda SIM Lycamobile nr.
Considerandi
(trovata all’interno del Samsung GTi9505) (rep.
nr.);
- Scheda SIM nr (trovata
all’interno del Samsung SMG900F) (rep. nr.);
- 4 minigrip contenenti
altrettanti centinaia di migrip vuoti (rep. nr.).
8.
Conferma il sequestro
di complessivi 159.53 grammi netti di eroina, di 6.39 grammi netti di ketalgine
e di 17.91 grammi netti di hashish (reperto SAD nr. __________) operato dalla
Polizia cantonale in data 03.05.2013 (art. 263 CPP) e ne dispone la confisca
e la distruzione ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 CPP.
9.
E’ mantenuto il
sequestro conservativo della somma di CHF 380.00 (trecentottanta) a garanzia
del pagamento delle spese procedurali e della multa (art. 268 CPP).
10.
All’avv. DUF 1 ,
difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata
decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di
onorario e rimborso spese a carico dello Stato.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:05 alle ore 14:35.
Evase le seguenti
questioni: Verbale
del dibattimento
Con
l’accoro delle parti, il punto 1.1 delle proposte dell’atto d’accusa viene così
modificato: “di cui 12 (dodici) mesi da espiare, dedotto il carcere preventivo
sofferto”.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61
LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle spese;
ordina: 1. L’atto di accusa n.
129/2015 del 6 ottobre 2015 contro IM 1 con le relative proposte e con la
modifica apportata al dibattimento è approvato.
2.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
3.
Le spese per la difesa
d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.
3.1
La nota professionale 5 ottobre
2015.
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 11'279.65
spese e trasferte fr. 262.00
IVA fr. 923.35
totale fr. 12'465.00
3.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 12'465.00 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
4.
Questo giudizio è
definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,
al Presidente della Corte delle assise criminali, entro dieci giorni dalla
comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di
accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise criminali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1’000.--
Inchiesta preliminare fr. 2’574.50
Multa fr. 500.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 118.45
fr. 4’192.95
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