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Decisione

72.2015.156

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 2 lett. a); ricettazione (art. 160 cfr. 1 CP); contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a cfr. 1 LCStup)

13 ottobre 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il cpv. 1 lett. c), d) LStup;

2. ricettazione

per avere,

a __________,

in un giorno imprecisato nel periodo compreso tra settembre 2014 e

dicembre 2014,

acquistato al prezzo di CHF 100.00 da terza persona, il telefono

cellulare marca Samsung S4 mini (IMEI) del valore denunciato di CHF 563.89,

sapendo o dovendo presumere che lo stesso era stato ottenuto da un terzo

mediante un reato contro il patrimonio, segnatamente dal furto avvenuto a __________

in data 8 febbraio 2014 ai danni di __________ (cellulare recuperato e

restituito all’accusatore privato);

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di

tempo;

reato previsto: dall’art. 160 cifra 1 CP;

3. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a __________, __________ e in altre non meglio precisate località,

nel periodo compreso tra dicembre 2013 e il 2 marzo 2015,

personalmente consumato almeno 513 grammi di eroina e un imprecisato

quantitativo di hashish e ketalgine, nonché detenuto, il 2 marzo 2015, presso

il proprio domicilio, 6.39 grammi netti di ketalgine e 17.91 grammi netti di hashish, e sulla sua persona, a __________, 45 grammi di eroina, stupefacente interamente destinato al proprio consumo personale;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di

tempo;

reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore

colpevole dei reati a lui scritti come sopra;

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi;

1.1 di cui 12 (dodici) mesi

da espiare presso il Penitenziario Cantonale de “La Stampa”, dedotto il

carcere preventivo sofferto di 88 (ottantotto) giorni;

1.2 mentre per 24

(ventiquattro) mesi l’esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg.

CP).

E’ pure

condannato 2. Alla multa di CHF 500.00 (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5

(cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della

tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito

dalla Corte giudicante.

4. A IM 1 è fatto

ordine di sottoporsi all’assistenza riabilitativa per il periodo di prova di 5

(cinque) anni (art. 44 cpv. 2 e art. 93 CP).

5. A IM 1 è fatto

ordine, quale norma di condotta, di proseguire il trattamento metadonico già in

corso e di sottoporsi a regolari controlli tossicologici delle urine, per il

periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 44 cpv. 2 e art. 94 CP).

ed inoltre 6. Non revoca il

beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere da CHF 100.00 (cento) cadauna corrispondente a

complessivi CHF 9'000.00 (novemila) decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico del Cantone Ticino il 06.02.2012, ma prolunga il periodo di prova di 1

(uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP).

7. Conferma il sequestro

operato dalla Polizia cantonale in data 02.03.2015 (art. 263 CPP) e dispone la confisca

ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 CPP dei seguenti oggetti, depositati presso il

Servizio reperti, Bellinzona (incarto 19872):

- Scheda SIM Lycamobile nr.

Considerandi

(trovata all’interno del Samsung GTi9505) (rep.

nr.);

- Scheda SIM nr (trovata

all’interno del Samsung SMG900F) (rep. nr.);

- 4 minigrip contenenti

altrettanti centinaia di migrip vuoti (rep. nr.).

8.

Conferma il sequestro

di complessivi 159.53 grammi netti di eroina, di 6.39 grammi netti di ketalgine

e di 17.91 grammi netti di hashish (reperto SAD nr. __________) operato dalla

Polizia cantonale in data 03.05.2013 (art. 263 CPP) e ne dispone la confisca

e la distruzione ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 CPP.

9.

E’ mantenuto il

sequestro conservativo della somma di CHF 380.00 (trecentottanta) a garanzia

del pagamento delle spese procedurali e della multa (art. 268 CPP).

10.

All’avv. DUF 1 ,

difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, con separata

decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3 CPP), un importo a titolo di

onorario e rimborso spese a carico dello Stato.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in

rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:05 alle ore 14:35.

Evase le seguenti

questioni: Verbale

del dibattimento

Con

l’accoro delle parti, il punto 1.1 delle proposte dell’atto d’accusa viene così

modificato: “di cui 12 (dodici) mesi da espiare, dedotto il carcere preventivo

sofferto”.

- Constatato

il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato

che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta

legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato

che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di

causa;

- considerato

che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61

LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22.

TG sulle spese;

ordina: 1. L’atto di accusa n.

129/2015 del 6 ottobre 2015 contro IM 1 con le relative proposte e con la

modifica apportata al dibattimento è approvato.

2.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

3.

Le spese per la difesa

d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

3.1

La nota professionale 5 ottobre

2015.

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 11'279.65

spese e trasferte fr. 262.00

IVA fr. 923.35

totale fr. 12'465.00

3.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 12'465.00 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

4.

Questo giudizio è

definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,

al Presidente della Corte delle assise criminali, entro dieci giorni dalla

comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di

accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Intimazione a:

Comunicazione a: -

Per la Corte delle assise criminali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1’000.--

Inchiesta preliminare fr. 2’574.50

Multa fr. 500.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 118.45

fr. 4’192.95

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