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Decisione

72.2015.159

Ripetuto furto aggravato (commesso per mestiere e come associati in banda) consumato e tentato; ripetuto danneggiamento; ripetuta violazione di domicilio; ripetuto furto aggravato (per mestiere) tenta

6 novembre 2015Italiano72 min

Source ti.ch

Fatti

i guanti Nike sono già smaltiti dalla scientifica. Chiede invece la

restituzione all’imputato dei calzini Armani e della fascia in pile, come pure

la restituzione agli ACP degli oggetti identificati nella refurtiva

sequestrata, ed il mantenimento del sequestro dei restanti oggetti in attesa di

identificazione degli ACP aventi diritto;

§ l’avv.

DF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

Descrive la situazione famigliare di IM 1, egli è un cittadino

albanese, sposato, ha due figli piccoli e una buona famiglia. La moglie ha un

lavoro e guadagna 200 euro mensili. IM 1 ha una formazione di meccanico,

avrebbe potuto lavorare in patria, ma non è riuscito a seguire la retta via a

causa dei debiti di gioco. Nel 2009 conobbe l’attuale moglie, nel 2012 nacque

la prima figlia, e nel 2013 il secondo. La situazione famigliare, nel corso di

questa inchiesta, si è definitivamente rovinata. La moglie ha deciso di

lasciare l’abitazione coniugale e di portare via i figli. La figlia soffre di

questa situazione. Pare che la moglie abbia introdotto l’istanza di divorzio,

egli non potrà partecipare a questa procedura trovandosi in carcere. Il suo

futuro è dunque fortemente influenzato dalla pena che gli verrà inflitta oggi.

I fatti sono tutti ammessi, le contestazioni, che sono sempre state sollevate

in corso d’inchiesta, si riferiscono unicamente al quantitativo della refurtiva

e al danno, così come indicato nel verbale finale. IM 1 era interessato a

rubare oro e gioielli, si è sempre disinteressato degli oggetti elettronici, a

causa spesso anche del loro volume ingombrante. Per i danneggiamenti

rimproverati, IM 1 chiede che questi vengano provati a mezzo di documenti, e

non solo quantificati sulla base di stime. I membri di una banda si prestano

rinforzo fisico e psichico reciproco, rendendo la situazione particolarmente

pericolosa. Nel caso di specie, a mente della difesa, IM 2 fungeva unicamente

da autista, tanto che una volta arrestato IM 1 ha continuato a delinquere da solo.

Grazie alla collaborazione esemplare di IM 1, siamo giunti a questo atto

d’accusa, egli ha indicato anche furti che non gli venivano contestati. La pena

deve essere commisurata in base alla colpa, per valutarla sottolinea l’estrema

collaborazione di IM 1, il modo di esecuzione volto ad evitare ogni tipo di

violenza, l’espiazione lontano da casa e una situazione famigliare complicata.

Lascia alla Corte determinare la pena, postulando una drastica riduzione di

quella proposta dal PP. Per gli oggetti sequestrati, chiede il dissequestro

delle scarpe e dei due cellulari che non sono serviti al reato;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

IM 2 ammette i fatti, con la precisazione che, come confermato

anche da IM 1, egli non ha mai partecipato materialmente ai furti e non ha

compiuto danneggiamenti, essendosi limitato ad accompagnarlo in auto e ad

andarlo a recuperare. Inoltre, salvo in un’occasione, IM 2 non ha mai

partecipato nemmeno alla vendita della refurtiva. IM 2 ha usato i soldi

guadagnati (a seconda di quanto gli dava IM 1), per il proprio sostentamento.

Egli ha avuto un ruolo accessorio e del tutto subordinato. L’aggravante della

banda è contestata, chiede inoltre alla Corte di valutare la posizione di IM 2

quale complice e non correo. Il suo ruolo operativo va fortemente

ridimensionato. Per quanto riguarda la commisurazione della pena, la difesa

chiede di considerare il movente ed il ruolo subordinato. Ripercorre il

difficile passato dell’imputato e la grave malattia di cui ha sofferto. Egli

non si è perso d’animo, ha cercato un lavoro e ha lavorato per 5 anni, prima di

perdere il lavoro a causa della crisi. Fino al 2014 si è mantenuto racimolando

quanto poteva per vivere come cameriere a __________. In quelle circostanze ha

conosciuto IM 1, che gli ha chiesto di fare da autista per i furti. L’agire

criminale di IM 2 è da considerarsi acerbo, il suo ruolo è molto marginale.

L’imputato deve aiutare la compagna e la figlia di lei a mantenersi, partecipa

di fatto a tutte le loro spese. Dal lato affettivo, IM 2 soffre molto la

lontananza dai suoi cari. Tutti i fatti sono stati ammessi e ha tenuto una

buona condotta in carcere. Egli non è in misura di risarcire le vittime, chiede

comunque l’attenuante del sincero pentimento. L’imputato inoltre si trovava in

uno stato prossimo allo stato di necessità, e ha intenzione di restituire tutto

quanto in suo possesso. Per il suo precedente penale in Italia, la difesa

precisa trattarsi di un singolo caso, un furto maldestro commesso da conoscenti

in un negozio. IM 2, per il resto, è estraneo al mondo criminale. Una volta

scarcerato, è sua intenzione rientrare immediatamente in Italia, ove ha già

trovato un possibile lavoro. Chiede che l’imputato possa essere condannato ad

una pena detentiva sospesa. Quali circostanze particolarmente favorevoli,

afferma che l’imputato ha intenzione di stare lontano dal crimine, le persone a

lui vicine sono disposte ad accoglierlo ed aiutarlo, ha intenzione di lavorare

subito dopo scarcerato, ed il periodo sinora trascorso in carcere l’ha molto

provato. Si rimette al prudente giudizio della Corte, e chiede una massiccia

riduzione della sanzione proposta dalla PP, con una pena detentiva

integralmente o almeno parzialmente sospesa. Non si oppone ad un periodo di

prova elevato. Chiede infine il dissequestro dell’auto, in quanto l’auto non è

proprietà dell’imputato;

§ la

Procuratice pubblica in replica ricorda per rinforzare l’aggravante della

banda che gli imputati facevano capo ad una cerchia di amici comuni (fratelli __________)

che li appoggiavano e che al momento dell’arresto si mobilitavano. Non esclude

che IM 1 fosse stato avvisato dell’arresto di IM 2 e di uno dei fratelli __________,

visto il suo spostamento a seguito dell’arresto di IM 2;

§ l’avv.

DF 1, difensore dell’imputato IM 1, in duplica afferma che i fratelli __________

non sono implicati nel presente procedimento, non è dunque immaginabile

ritenere l’aggravante della banda;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 2, in duplica sottolinea che i 13 furti a

carico del solo IM 1 hanno comportato una refurtiva di oltre fr. 60'000.-, egli

era dunque in grado di delinquere da solo allo stesso modo.

Considerato, in fatto ed in diritto

1. Curricula vitae

1.1. IM 1

Di formazione meccanico di auto e carrozziere, IM 1 ha una sorella

che vive in Albania. È sposato e ha due figli, una di quasi quattro anni e

l’altro di due anni e mezzo. Moglie e prole vivono in Albania allo stipendio

mensile percepito dalla consorte. Egli ha riferito che in Albania ha lavorato

nell’officina del padre come saldatore e meccanico e come pescatore presso

l’azienda di suo zio, percependo indennità per circa 200.- Euro al mese. La

moglie è infermiera e guadagna circa 300.- Euro al mese.

In Svizzera è già stato giudicato il 12.11.2013 dalla Corte di

appello di Zurigo e condannato per furto per mestiere, violazione di domicilio

e danneggiamento alla pena detentiva di 27 mesi da espiare. Dall’incarto di

quel procedimento risulta che è stato liberato nell’aprile 2014, mediante

accompagnamento in aereo sino a __________, espiati i 2/3 della pena.

In effetti prima del rimpatrio, il 03.04.2014, le competenti

autorità amministrative gli hanno notificato di persona un divieto di entrata

in Svizzera. Sempre a proposito di questa espiazione, si ha che le autorità di

esecuzione zurighesi, al momento della liberazione, avvenuta il 17.04.2014, non

gli hanno notificato la relativa decisione di scarcerazione ai 2/3 della pena.

Tale decisione è stata emanata soltanto il 27.08.2014 dalla

direzione del Dipartimento di giustizia e dell’interno di quel Cantone. In essa

è indicato, per i restanti 275 giorni, il periodo di prova di un anno giusta

l’art. 86 CP. Tale decisione, come risulta dal suo dispositivo nr. VI, è stata

intimata “bei Betreffen, gegen Empfangsschein”, allorquando il condannato era

già stato, come visto, rimpatriato. Con il che tale decisione non gli è mai

stata notificata, avendovi provveduto questa Corte il 06.11.2015 in aula.

Per quel che è dei precedenti in altri paesi l’imputato ha

riferito:

"

in Italia ho dei precedenti molto vecchi per furto, risalenti al

periodo 2011 a __________. Ho scontato una pena di 5 mesi e 17 giorni che ho

scontato da ottobre 2011 al marzo 2012 sotto il nome di __________ (che è il

cognome di mio padre). Osservo che il mio nome originario è __________. Il nome

__________ l’ho preso da mia moglie, sosandomi, facendo l’istanza di modifica del

nome”

(AI 113, p. 26).

Dall’estratto del casellario giudiziale belga, emerge che

l’imputato, conosciuto con diversi alias, è stato condannato il 14.03.2006 dal

Tribunale correzionale di Turnhout alla pena di 12 mesi di detenzione, di cui 6

sospesi per 3 anni, per furto con scasso e l’08.01.2008 dal Tribunale

correzionale di Leuven alla pena di 20 mesi di detenzione, sempre per furto con

scasso, questa volta fermatosi al tentativo nonché per soggiorno illegale.

1.2. IM 2

IM 2 ha riferito al PP di aver frequentato le scuole elementari e

le medie in Romania, nella città natale di __________, conseguendo in seguito

il diploma di carrozziere nel 2004. L’anno successivo si è trasferito in Italia

dove è stato ospitato da una zia materna e ha svolto varie attività nei

cantieri, senza regolare permesso, in particolare quale elettricista e antennista.

Successivamente, con regolare contratto, ha svolto per quattro o cinque anni

l’attività di corriere __________ in seguito quale cameriere presso un

ristorante di __________ fino ad agosto/settembre 2014. Egli imputa il suo passaggio

alla commissione di furti, alla conoscenza del IM 1, avvenuta in un bar di un

quartiere di __________. Non ha intenzione di rientrare in Romania, dove vive

un fratello di 23 anni, poiché da troppo tempo ormai vive lontano dal suo paese

e si sente meglio integrato in Italia, dove vive la sua attuale compagna,

anch’ella rumena e dalla quale ha avuto una figlia di sette anni. Di salute

afferma di stare abbastanza bene, anche se ha ricordato che nel 2005 fu colpito

da un linfoma da cui “ora sono guarito”.

A suo carico risulta un precedente penale in Italia, del

10.04.2013 per furto in concorso, con condanna ad una pena detentiva di 6 mesi

sospesa condizionalmente. In aula ha riferito che si trattò del furto di alcune

batterie operato da un suo amico e lui fu condannato per complicità in quanto

era lì con lui.

Considerandi

2.

Delle imputazioni

Gli imputati sono, sui fatti, rei confessi. Con il che appare del

tutto superfluo ripercorrere tutti i fatti, rinviando per i dettagli ai precisi

e diligenti interrogatori avvenuti dinanzi alla PP.

IM 1 in particolare, che era colui che effettuava materialmente i

furti (ma anche IM 2) hanno adombrato alcune contestazioni sull’entità delle

refurtive e dei danneggiamenti, facendo notare che non sono soliti rubare

oggetti elettronici. A questo proposito, -a parte il fatto che, a __________, IM

1.

è stato condannato per aver rubato anche degli apparecchi elettronici- come

peraltro giustamente osservato dalla Corte d’appello di Zurigo nella citata

sentenza del 12.11.2013 a carico di IM 1 è “festgehalten, dass der Höhe der

Deliktssumme insgesamt lediglich eine untergeordnete Rolle zukommt”.

D’altro canto ammettere contestazioni generiche come quelle avanzate dagli

imputati circa l’entità effettiva del maltolto, equivarrebbe a sostenere che

gli accusatori privati sarebbero delle persone poco oneste, che avrebbero in

qualche modo approfittato della situazione per aggravare la posizione dei rei

rispettivamente per ottenere risarcimenti maggiori, circostanze di cui non vi è

alcun indizio all’incarto. Ne discende che l’atto d’accusa è stato interamente

confermato, anche per quanto riguarda le aggravanti del mestiere e della banda.

3.

Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa

è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP

stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della

colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai

motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione

alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21.

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato

dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV

55.

consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena

ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua

vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della

situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione

professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto

e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà

sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF

6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF

6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14.

ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo

2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e

riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

3.1

La colpa di IM 1 è

sicuramente la più grave, visti sia i precedenti sia il fatto che nella

determinazione dell’attività delinquenziale lui ha avuto un ruolo maggiore, da

vero professionista del furto. A questo riguardo, la serie di innumerevoli

furti (57) è impressionante. Detto che anche il concorso dei reati gioca un

certo ruolo per il fatto che si è introdotto, oltre che a rubare, in abitazioni

e in luoghi privati violando l’intimità di più persone, la colpa di IM 1 è

ancora più grave se solo si pensa che già aveva ricevuto pochi mesi prima, una

condanna ad una pena relativamente lunga da espiare, da cui è stato liberato ai

2/3 solo grazie a un rimpatrio, con tanto di divieto d’entrata. Provvedimento

che non ha sortito alcun effetto tanto che egli ha fatto rientro in Svizzera,

di nuovo, solo e soltanto per rubare. Ogni ulteriore commento si spreca.

A suo favore è stata ritenuta una certa collaborazione, anche se

le contestazioni sulle refurtive, nella misura in cui lasciano planare dei

dubbi sulla buona fede degli accusatori privati, sono assai fastidiose. IM 1

non è certo persona che si lascia impressionare dalla privazione della libertà,

se solo si pensi che è stato liberato dopo i 2/3 della precedente condanna e

non si è fatto alcuno scrupolo a ritornare in Svizzera a commettere i medesimi

reati. Da questo punto di vista, è comunque stata, anche se in misura minore,

considerata una certa sensibilità alla pena nella misura in cui la dovrà

espiare lontano dai suoi affetti.

Detto che la Corte d’appello di Zurigo lo ha condannato, per 12

episodi, ad una pena detentiva di 27 mesi, questa Corte ha ritenuto adeguata

una pena detentiva di 3 anni e 8 mesi, senza revoca dei benefici della

liberazione condizionale poiché, non essendogli stata notificata la decisione

di scarcerazione ai 2/3 ex. art. 86 CP, il periodo di prova stabilito è

iniziato a decorrere soltanto dal 06.11.2015, data in cui questa Corte ha

potuto notificargli il citato provvedimento.

3.2

IM 2 ha certamente un ruolo

minore e precedenti meno gravi, anche se l’art. 42 cpv. 2 CP impedisce già di

per sé la pronuncia di una pena interamente sospesa condizionalmente. Anche lui

ha agito per puro egoismo: bene o male riusciva a lavorare e a sbarcare il

lunario, in altre parole alternative ne aveva. Del pari di IM 1, anche per lui il

concorso di reati non va banalizzato. Aggiungasi che ha saputo muoversi con

buona disinvoltura e in maniera organizzata, se solo si pensi ai mezzi

investiti per fare il pendolare dei furti tra __________ e il Ticino. Discreta,

dal canto suo, è risultata la collaborazione con gli inquirenti nella misura in

cui ha per finire ammesso le proprie responsabilità. Tutto ciò ponderato la

Corte ha ritenuto adeguata una pena detentiva di 27 mesi. Come detto, oggi, per

poter pronunciare una sospensione condizionale, occorrerebbero condizioni

particolarmente favorevoli, che non ricorrono: tuttavia vi è da ritenere che,

essendo alla prima condanna detentiva, effettiva, in Svizzera, una volta

espiata almeno una parte di essa, egli non faccia più rientro nel nostro paese

a commettere furti in banda e per mestiere. Ne discende che la Corte ha

ritenuto adeguato sospendere parzialmente la pena nella misura di 15 mesi per

un periodo di prova che, per rafforzare la prevenzione speciale, viene fissato

in 3 anni.

4.

Per quel che è delle

confische degli oggetti in sequestro rilevasi che le refurtive devono essere

dissequestrate in favore degli accusatori privati così come identificati e

indicati all’AI 126; per gli altri, i cui aventi diritto non sono ancora stati

identificati, è mantenuto il sequestro fino a rivendicazione degli aventi

diritto.

Per quel che sono gli oggetti personali, gli stessi sono stati

dissequestrati a favore degli imputati, compresi i cellulari e le schede, come

indicato al dispositivo nr. 5.

Per finire, per quanto concerne il veicolo sequestrato a IM 2, si

tratta del mezzo imprescindibile alla commissione dei furti, quindi corpus

sceleris, in quanto mette in pericolo la pubblica sicurezza e pertanto la Corte

ne ha disposto la confisca.

Visti gli art. 12, 40, 42, 47,

49, 51, 69, 70, 89, 139, 144, 186, 252 CP;

115.

LStr; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

ripetuto furto aggravato

per mestiere e come associato in banda, consumato e tentato

per avere,

1.1.1

in correità con IM

2, tra il 29.11.2014 e il 14.03.2015, a __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, Contone, __________; __________; __________;

__________; __________, __________, in 44 circostanze,

agendo in due con responsabilità diverse in modo

organizzato e pianificato, sostenendosi e rafforzandosi a vicenda e

manifestando in modo concludente l’intenzione di perpetrare ulteriori furti

congiuntamente,

allo scopo di procacciarsi un indebito profitto ed

al fine di appropriarsene, procurandosi in tal modo redditi regolari, alla

stessa stregua di una professione, utili a coprire in buona parte i costi del

proprio sostentamento

ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di

sottrarre un ingente quantitativo di cose mobili altrui, per un valore

complessivo denunciato di almeno CHF 157’362.95, EUR

14’675.-, USD 5’200.- e GBP 300.-, refurtiva

parzialmente recuperata;

1.1.2

tra il

18.03.2015

e il 23.03.2015, in diverse località del Canton Ticino, in

particolare a __________, __________, __________, __________, __________, in 13

circostanze,

a scopo d’indebito profitto ed al fine di appropriarsene,

procurandosi in tal modo redditi regolari alla stessa stregua di una

professione,

ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, in

abitazioni, un ingente quantitativo di cose mobili altrui oltre a somme di

denaro, per un valore complessivo denunciato di almeno CHF 63'119.- e EUR 4’230.-,

1.2

ripetuto danneggiamento

per avere,

1.2.1

dal 29.11.2014 al 14.03.2015,

in correità con IM 2, in innumerevoli località dei Cantoni Ticino, San Gallo,

Turgovia, Zurigo, Basilea Campagna, Ginevra e in particolare a __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________; __________; __________; __________, __________, __________,

in 42 occasioni, allo scopo di commettere i furti, rispettivamente i tentati

furti descritti al punto 1.1.1., intenzionalmente deteriorato, danneggiato,

distrutto o reso inservibile diverse cose altrui con un danno denunciato e parzialmente

quantificato in CHF 56'266.75;

1.2.2

per avere, tra il 18.03.2015 e

il 23.03.2015, in diverse località del Canton Ticino, in particolare ____________________,

__________, __________, __________, in 13 circostanze, allo scopo di commettere

i furti rispettivamente i tentati furti descritti al pt. 1.1.2.,

intenzionalmente danneggiato, distrutto o reso inservibili le

seguenti cose mobili altrui con un danno parzialmente quantificato in CHF

19'225.45;

1.3

ripetuta violazione di

domicilio

per essere,

1.3.1

dal 29.11.2014 al 14.03.2015, in

correità con IM 2, in innumerevoli località dei cantoni Ticino, San Gallo,

Turgovia, Zurigo, Basilea Campagna, Ginevra e in particolare a __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________; __________, __________; __________, __________; __________,

__________, __________, allo scopo di commettere i furti, rispettivamente i tentati

furti, descritti al pt. 1.1.1., entrato indebitamente e contro la volontà degli

aventi diritto nell’altrui proprietà;

1.3.2

in diverse località del Canton

Ticino, in particolare a __________, __________, __________, __________, __________,

dal 18.03.2015 al 23.03.2015,

allo scopo di commettere i furti, rispettivamente i tentati furti

di cui al pt. 1.1.2., in 13 occasioni, entrato indebitamente e contro la

volontà degli aventi diritto nell’altrui proprietà;

1.4

falsità in certificati

ripetuta

per avere,

un numero imprecisato di volte, tra febbraio 2015 e il 23.03.2015,

presso imprecisati valichi doganali della Svizzera,

ma comunque in data 23.03.2015 presso il valico doganale di __________,

allo scopo di migliorare la propria situazione, segnatamente per poter accedere

sul suolo elvetico,

fatto uso della carta di legittimazione rumena nr. __________

contraffatta in quanto intestata a nome di __________, nato il __________, ma

riportante la foto di IM 1;

1.5

infrazione alla LStr –

entrata e soggiorno illegale ripetuto

per essere,

entrato in Svizzera ed avervi soggiornato illegalmente e

ripetutamente in quanto sprovvisto di validi documenti di legittimazione, un

numero imprecisato di volte tra il 29.11.2014 e il 25.03.2015, di cui l’ultima

dal 23 al 25.03.2015, utilizzando in particolare il documento di legittimazione

rumeno contraffatto di cui al punto 1.4. e in violazione del divieto d’entrata

notificatogli il 03.04.2014 e valido dal 06.04.2014 a tempo indeterminato;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 2 è autore colpevole di:

2.1

ripetuto furto aggravato

per mestiere e come associati in banda, consumato e tentato

per avere,

in correità con IM 1, tra il 29.11.2014 e il 14.03.2015,

a __________, ____________________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________; __________; __________; __________; __________, __________,

in 44 circostanze,

agendo in due con responsabilità diverse in modo

organizzato e pianificato, sostenendosi e rafforzandosi a vicenda e

manifestando in modo concludente l’intenzione di perpetrare ulteriori furti

congiuntamente,

allo scopo di procacciarsi un indebito profitto ed

al fine di appropriarsene, procurandosi in tal modo redditi regolari, alla

stessa stregua di una professione, utili a coprire in buona parte i costi del

proprio sostentamento

ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di

sottrarre un ingente quantitativo di cose mobili altrui, per un valore

complessivo denunciato di almeno CHF 157’362.95, EUR

14’675.-, USD 5’200.- e GBP 300.-, refurtiva

parzialmente recuperata;

2.2

ripetuto danneggiamento

per avere,

dal 29.11.2014 al 14.03.2015, in correità con IM 1,

in innumerevoli località dei Cantoni Ticino, San Gallo, Turgovia,

Zurigo, Basilea Campagna, Ginevra e in particolare a __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________; __________; __________, __________; __________, Ginevra, __________,

in 42 occasioni, allo scopo di commettere i furti rispettivamente i tentati

furti descritti al punto 2.1., intenzionalmente deteriorato, danneggiato,

distrutto o reso inservibile diverse cose altrui con un danno denunciato e parzialmente

quantificato in CHF 56'266.75;

2.3

ripetuta violazione di

domicilio

per essere,

dal 29.11.2014 al 14.03.2015, in correità con IM 1, in

innumerevoli località dei cantoni Ticino, San Gallo, Turgovia, Zurigo, Basilea

Campagna, Ginevra e in particolare a __________, __________, __________, ____________________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________; __________,

__________; __________, __________; __________, __________, __________, allo

scopo di commettere i furti, rispettivamente i tentati furti descritti al pt.

2.1

, entrato indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto

nell’altrui proprietà;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.4

infrazione alla LStr –

entrata e soggiorno illegale ripetuto

per essere,

entrato in Svizzera illegalmente il giorno 12.03.2014 ed avervi

soggiornato illegalmente fino al 14.03.2015, in quanto privo di validi

documenti di legittimazione, avendo fatto uso della carta ID italiana n. __________

rinvenuta in occasione del suo fermo il 14.03.2015 presso il valico doganale di

__________, non valida ai fini dell’espatrio dall’Italia e quindi nemmeno per

l’entrata e il soggiorno in Svizzera;

3.

Di conseguenza,

3.1

IM 1

è condannato

3.1.1

alla pena detentiva di 3 (tre)

anni e 8 (otto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.1.2

Richiamata la decisione di

liberazione condizionale 27.08.2014 della Direktion der Justiz und des Innern,

Amt für Justizvollzug Zurigo, non è ordinato il ripristino dell’esecuzione del

residuo della pena detentiva di cui alla sentenza 12.11.2013 dell’Obergericht

del Canton Zurigo.

3.2

IM 2

è condannato

3.2.1

alla pena detentiva di 27

(ventisette) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.2.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 15 (quindici) mesi, con un periodo di prova

di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

4.

Gli accusatori privati sono

rinviati al competente foro civile per le loro pretese.

5.

Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto

in sequestro, ad eccezione dei seguenti oggetti:

- 1 paio scarpe marca Nike

nr. 44 (rep. 41221)

- 1 paio di scarpe marca

Cube nr. 43 (rep. 41222);

- 1 cellulare Nokia IMEI __________

con scheda Lyca Mobile (rep. 41216);

- 1 cellulare Nokia IMEI __________

con scheda Wind (rep. 41217);

- 1 scheda SIM Wind utenza __________

(rep. 41218);

- 1 porta schede Wind (rep.

41219);

per i quali è ordinato il dissequestro in favore di IM 1 a crescita

in giudicato integrale della presente;

e dei seguenti oggetti:

- 1 paio di calzini neri con

logo Emporio Armani (rep. 41225);

- 1 fascia in pile di colore

nero (rep. 41226);

- 1 cellulare Nokia IMEI __________

con scheda SIM Wind (rep. 41224),

per i quali è ordinato il dissequestro in favore di IM 2 a

crescita in giudicato integrale della presente.

6.

È ordinato il dissequestro

degli oggetti sequestrati indicati nell’atto d’accusa quali “Refurtiva”, di

pertinenza di IM 1 e di IM 2, a favore degli accusatori privati così come

identificati e indicati all’AI 126.

7.

È ordinato il mantenimento

del sequestro sui restanti oggetti indicati quali refurtiva, fino a rivendicazione

degli aventi diritto.

8.

La tassa di giustizia di

fr. 2'000.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con

ripartizione interna in misura di un mezzo ciascuno.

9.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

9.1

La nota professionale

dell’avv. __________ è approvata per:

onorario fr. 7’898.00

spese fr. 729.40

IVA (8%) fr. 690.20

totale fr. 9’317.60

9.2

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 2'961.00

spese fr. 147.00

totale fr. 3'108.00

9.3

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 12’425.60 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 9'600.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 671.95

fr. 12'271.95

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 4'800.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 335.98

fr. 6'135.98

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 4'800.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 335.98

fr. 6'135.98

============

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Ministero Pubblico della

Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera