72.2015.160
Guida senza autorizzazione: nonostante la revoca della licenza di condurre da parte delle competenti autorità amministrative
17 marzo 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.160
Lugano,
17 marzo 2016/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1,
e domiciliato a
rappresentato da DUF 1,
imputato, a norma dell’atto d’accusa
134/2015 dell'8.10.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1,
di
guida senza autorizzazione
per aver condotto l’autovettura Lancia ____________ sebbene la
licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa
in data 22.12.2009 in modo definitivo;
fatti avvenuti: a __________ il 20.08.2015;
reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:31 alle ore 11:05.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente, richiamato il
doc. TPC 14 e l’ultima decisione dell’Ufficio della Circolazione del Canton __________
nei confronti dell’imputato, corregge il testo del reato modificando la data
“22.12.2009” con “29.12.2009”.
Le parti si dichiarano d’accordo
con questa correzione e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale, in esito al suo intervento, conclude
chiedendo la conferma dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato,
plurirecidivo in ambito di circolazione stradale, alla pena detentiva di 10
mesi da espiare con ripristino dei residui di pena non ancora scontati. Chiede,
infine, la confisca del veicolo ancora nelle disponibilità dell’imputato ai
sensi dell’art. 90a LCStr;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato, il quale, ritenuto come il suo assistito abbia ammesso
Fatti
i fatti dimostrando altresì di essersi assunto le sue responsabilità e tenendo
conto della sua situazione personale, conclude chiedendo che l’imputato,
malgrado i numerosi precedenti, sia condannato ad una pena detentiva massima di
9 mesi da porsi al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di
prova di 3 anni.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 47 e
89 CP;
90 cpv. 1 lett. b) LCStr;
80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. guida senza autorizzazione
per avere, il 20.8.2015, a __________, condotto l’autoveicolo
Lancia, targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata
revocata dalla competente autorità amministrativa il 29.12.2009 in modo
definitivo;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato alla pena detentiva di 6 (sei) mesi.
3.
Richiamato l’art. 89 cpv. 1
CP è ordinato il ripristino dell’esecuzione della pena residua di 36 giorni di
cui alla decisione 22.1.2015 sulla liberazione condizionale del Giudice dei
provvedimenti coercitivi.
4.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico del
condannato.
5.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
5.1
La nota professionale
8.3.2016
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 1'155.00
spese fr. 196.20
totale fr. 1'351.20
5.2
IM 1 è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'351.20 non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione
della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 70.30
fr. 770.30
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