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Decisione

72.2015.165

Colpevole di avere acquistato, detenuto, trasportato, alienato e procurato in altro modo complessivi 3'476.36 gr di eroina e 15 gr di cocaina; di riciclaggio di denaro (CHF 5'500.00); di avere tentato

10 marzo 2016Italiano160 min

Source ti.ch

Fatti

i fornitori in Svizzera interna, posso dire quanto segue. È vero che gli

lasciavo il telefono ed è anche vero che approfittavo dei suoi viaggi in

Svizzera interna per chiederli di portare dell’eroina anche a me. A volte

consegnavo i soldi a __________ per acquistare l’eroina, altre volte lui la

comprava e io gliela pagavo quando me la consegnava. Questo è successo sia nel

2013 che nel 2014; sarà accaduto una trentina di volte o forse anche di più.

Non ho mai chiesto a __________ di portarmi grandi quantità di eroina; di

solito gli chiedevo 2 sacchetti da 5 grammi di tale sostanza. Ritengo di aver

quindi acquistato, per il tramite di __________, circa 300 grammi di eroina.

(…). I 300 grammi di eroina in questione devono essere aggiunti ai 1'060 grammi

di cui ho detto prima per cui ammetto di avere acquistato 1'360 grammi di

eroina nel corso del 2014.”

(VI PP 13.03.2015, p. 3 e 4, allegato 15 al rapporto d’inchiesta,

AI 878).

20. Nel verbale d’interrogatorio

finale, IM 1 ha ribadito di avere acquistato da tale “__________” e poi

rivenduto, nel periodo aprile/maggio 2014, 100 grammi di eroina e 15 grammi di

cocaina (VI PP 21.05.2015, p. 2, AI 1056).

Ha inoltre riconosciuto di avere alienato, nel periodo gennaio

2013 – 18 settembre 2014, 2'042.40 grammi di eroina a tossicomani locali,

nonché di avere detenuto, al momento dell’arresto, 53.96 grammi di eroina (VI

PP 21.05.2015, p. 5, AI 1056).

In particolare, l’imputato ha ammesso di avere alienato 350 grammi

di eroina a __________, 10/20 grammi a __________, 20 grammi a __________, 360

grammi a __________, 47 grammi a __________, 48/50 grammi a __________, 180

grammi a __________, 100 grammi a __________, 267.2 grammi a __________, 48

grammi a __________, 30 grammi a __________, 30/35 grammi a __________, 6

grammi a __________, 12.5 grammi a __________, 7 grammi a __________, 30 grammi

a __________, 80 grammi a __________, 5.8 grammi a __________, 3.8 grammi a __________,

8 grammi a __________, 4 grammi a __________, 200/230 grammi a __________, 15

grammi a tale “__________”, 3/4 grammi a tale “__________”, 106.8 grammi a tale

“__________”, 46.8 grammi a tale “__________” e 23.4 grammi a tale “__________”

(VI PP 21.05.2015, p. 4 e 5, AI 1056).

21. In occasione del pubblico

dibattimento, per finire, IM 1 ha dichiarato di essersi recato in Svizzera

interna, nel periodo compreso tra gennaio 2013 e il 18 settembre 2014, 2/3

volte al mese, acquistando ogni volta 40 grammi di eroina, per un totale di 120

grammi di eroina al mese (VI DIB 10.03.2016, p. 5, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

Invitato a spiegare come conciliasse questa sua affermazione con

la circostanza, da lui riferita, secondo cui le comande concernevano 10/11/12 “menu”

e quindi quantitativi compresi tra i 50 e i 60 grammi di eroina, posto che un “menu”

equivale a 5 grammi di eroina, l’imputato ha riconosciuto che negli ultimi mesi

acquistava “anche 50/55/60 grammi alla volta” (VI DIB 10.03.2016, p. 5,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputato ha infine ammesso di avere trasportato 480 grammi di

eroina in correità con tale “__________”, di cui 105 grammi da lui

personalmente alienati a consumatori locali, nonché di avere alienato a

consumatori locali 2'042.40 grammi di eroina e 15 grammi di cocaina, sostanza

previamente acquistata in Svizzera interna (VI DIB 10.03.2016, p. 5, allegato 1

al verbale dibattimentale).

ii) IM 2: acquisto,

possesso, detenzione e alienazione di eroina nel periodo compreso tra il 2012 e

il 18 settembre 2014

22. L’atto d’accusa imputa a IM 2

il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, nel

periodo compreso tra gennaio 2013 e il 18 settembre 2014, in correità con il

figlio IM 1 e __________, acquistato in Svizzera interna almeno 3'198.30 grammi

di eroina e 15 grammi di cocaina, di cui almeno 2'137.30 grammi di eroina

alienati o procurati in altro modo a consumatori locali a __________, __________,

__________, __________ e in altre imprecisate località.

Quanto al coinvolgimento del padre nel traffico di eroina, IM 1,

dopo avere inizialmente asserito, in occasione del primo verbale di Polizia,

che il genitore non c’entrava nulla, nel verbale di conferma dell’arresto ha

invece ammesso essere vero il contrario, riferendo che da maggio 2014 IM 2

avrebbe iniziato a tenere i contatti con i fornitori di eroina in Svizzera

interna:

"

(…) a partire da maggio 2014, è stato mio padre a chiamare i

fornitori di eroina. Tra l’altro, lui parla bene tedesco perché ha vissuto a __________.

Io invece non parlo tedesco, so solo qualche parola.

Mio padre chiamava, faceva l’appuntamento, e io andavo a

prenderla. A maggio 2014 ho deciso io di coinvolgere mio padre IM 2 perché

avevo paura che la Polizia intercettasse le mie telefonate e mi seguisse quando

mi recavo ad acquistare la droga. (…)

Questo, insieme al fatto che mio padre è un consumatore, sono le

uniche ragioni per cui ho coinvolto mio padre in quest’attività di traffico di

eroina.”

(VI PP 19.09.2014, p. 6, AI 112).

Nel medesimo verbale l’imputato ha avuto modo di spiegare:

"

(…) mio padre non spaccia eroina, lui la consuma soltanto. In

pratica, io dicevo a mio padre di telefonare ai fornitori di eroina siccome

avevo finito la sostanza. Mio padre telefonava e concordava con loro

l’appuntamento. Io mi recavo in macchina al luogo concordato e acquistavo

l’eroina. Poi tornavo indietro e ultimamente facevo immediatamente rientro a

casa, senza fermarmi da altre parti. In precedenza, invece, nascondevo la droga

per evitare di essere scoperto da mia madre e da ________.”

(VI PP 19.09.2014, p. 7, AI 112).

IM 1 ha riferito che al padre, in cambio di questi servizi,

consegnava dell’eroina per il suo consumo personale:

"

Io, come detto, prendevo l’eroina e davo a mio padre 5 grammi di

sostanza per il suo uso personale.

(…) io non volevo denaro per i 5 grammi di eroina consegnati a mio

padre; si trattava della retribuzione per il fatto che lui chiamava i fornitori

e parlava con loro in tedesco. Non c’era nessun patto fra noi in questo senso,

io comunque non volevo alcunché da lui per la droga che gli cedevo.”

(VI PP 19.09.2014, p. 7, AI 112).

L’imputato ha tenuto a precisare che il padre gli avrebbe comunque

detto di smettere con il traffico di eroina, affermando di averlo coinvolto nel

traffico approfittando della sua dipendenza:

"

Voglio aggiungere che mio padre sempre tre mesi fa mi aveva detto

di smetterla di vendere eroina, di andare via di casa e di lavorare con lui. Io

però non l’ho ascoltato. Anzi, siccome lui è un forte consumatore di eroina, ne

ho approfittato e l’ho coinvolto in questa storia facendogli chiamare i

fornitori.”

(VI PP 19.09.2014, p. 7, AI 112).

Alla domanda a sapere se IM 2 fosse al corrente prima di maggio

2014 del fatto che vendeva eroina, IM 1 ha risposto:

"

Si era al corrente, sapeva che io trafficavo con della sostanza

stupefacente. Credo che pensasse che io vendessi dell’”erba”. Poi mi ha

scoperto siccome io avevo sempre del denaro con me e non chiedevo mai dei soldi

ai miei genitori. Come ha detto mia madre, già 3 anni fa mio padre sospettava

che io vendessi della droga, ma non eroina.

Nel corso dell’anno 2013, mio padre ha poi scoperto che la droga

che vendevo era eroina e si è arrabbiato molto. Voleva mandarmi via di casa. Io

a questo punto gli ho accampato delle scuse per cercare di sistemare la

situazione. Gli ho anche detto che vendevo dell’eroina e che “avevo due o tre

persone sotto”, consumatori non spacciatori. Mi ricordo anche che mio padre mi

ha picchiato per queste rivelazioni, mi ha fatto uscire il sangue dal naso. Io

ho allora deciso di smettere per un breve periodo, ho cercato lavoro e ho

mandato lettere da tutte le parti. (…)

Ho ricominciato perché non c’era lavoro e a me non piaceva andare

in giro senza soldi.”

(VI PP 19.09.2014, p. 6, AI 112).

L’imputato ha pure ammesso che è avvenuto che il padre lo

accompagnasse in Svizzera interna per l’acquisto di eroina:

"

Si un paio di volte sono già stato in Svizzera interna con mio

padre per acquistare l’eroina. In questo momento non mi ricordo esattamente

quando, si trattava comunque degli ultimi mesi. (…)

Quando mio padre si recava con me dai fornitori di eroina, parlavo

io con loro e mio padre aspettava in macchina. Io mettevo la droga nelle

mutante e la tenevo lì per tutto il viaggio.”

(VI PP 19.09.2014, p. 9, AI 112).

In questo suo verbale l’imputato ha indicato che il padre sapeva

qual era il quantitativo di stupefacente acquistato:

"

Mio padre comunque lo sapeva e sapeva anche il quantitativo di

eroina acquistato.”

(VI PP 19.09.2014, p. 9, AI 112).

A fine verbale IM 1 ha ribadito di avere chiesto aiuto al padre

siccome non conosceva la lingua tedesca, parlata da alcuni dei suoi fornitori:

"

Qualcuno parla anche tedesco, lingua che io non parlo. È stato

per questo motivo che ho chiesto a mio papà di aiutarmi. In pratica mio papà

teneva i contatti con i fornitori, negli ultimi 4 mesi, su mia richiesta.”

(VI PP 19.09.2014, p. 11, AI 112).

IM 1 ha spiegato che diceva al padre il quantitativo da ordinare,

dopodiché quest’ultimo contattava il fornitore e faceva la comanda:

"

A mio papà dicevo il quantitativo che dovevo prendere. Mio papà

scriveva il numero del fornitore che avevo io e loro (inteso i fornitori)

capivano. Magari gli mandava un messaggio, io questo non lo so. Non so nemmeno

se usavano dei nomi particolari per indicare la quantità che volevo e la

sostanza che volevo.”

(VI PP 19.09.2014, p. 11, AI 112).

23. In sede di audizione dinanzi

al GPC, le dichiarazioni di IM 1 in merito al coinvolgimento del padre si sono

fatte più sfumate. Spinto, presumibilmente, da un dovere di lealtà nei suoi

confronti, egli ha parzialmente ritrattato le sue precedenti affermazioni,

dichiarando che:

"

(…) mio padre mi ha aiutato negli ultimi 3 mesi ma non sapendo

niente e non facendo personalmente niente si limitava a tradurmi il senso di

parole in tedesco che le persone che io contattavo telefonicamente mi dicevano:

non faceva lui le telefonate, praticamente stava vicino a me a fare come da

“traduttore istantaneo”.”

(Verbale di audizione, p. 2, AI 134).

Dinanzi al GPC IM 1 è giunto a negare che il padre lo avesse

accompagnato in Svizzera interna ad acquistare eroina:

"

Quando andavo a __________ o in altri posti della Svizzera

interna non mi accompagnava mio padre perché non avevo bisogno di traduzione

essendo già tutto concordato per telefono.”

(Verbale di audizione, p. 2, AI 134).

Senonché, tornando sulla questione in un successivo verbale di

Polizia, l’imputato è tornato sui suoi passi, affermando di avere chiesto aiuto

al padre per i contatti in Svizzera interna siccome aveva paura di essere

controllato e non voleva farsi “trovare con addosso il numero” del suo

fornitore di eroina (VI PG 24.10.2014, p. 5, AI 396).

In questo suo verbale l’imputato ha ammesso che il padre lo avrebbe

aiutato a fare i contatti per almeno 9 viaggi in Svizzera interna, continuando

comunque ad affermare che il suo aiuto sarebbe intervenuto unicamente a partire

da maggio/giugno 2014:

"

Mio padre ha iniziato ad aiutarmi a maggio-giugno 2014.

(…) mio padre mi ha aiutato a fare i contatti per almeno 9 viaggi

in CH interna (…).”

(VI PG 24.10.2014, p. 5, AI 396).

24. Dopo averlo negato dinanzi al

GPC, IM 1 è inoltre tornato ad affermare che il padre lo avrebbe accompagnato

in alcune occasioni in Svizzera interna per acquistare eroina, quantificando i

viaggi in 5 o 6 a partire da maggio/giugno 2014:

"

Posso dire che IM 2 è venuto con me in almeno 5-6 viaggi, nei 3

mesi a partire da maggio-giugno 2014.”

(VI PG 24.10.2014, p. 5, AI 396).

In occasione del verbale di Polizia del 6 novembre 2014, IM 1 ha

anticipato di un mese l’inizio della partecipazione al traffico di eroina da

parte del padre, correggendo al rialzo anche il numero di viaggi in Svizzera

interna effettuati con lui:

"

(…) mio padre IM 2 ha iniziato ad aiutarmi nel contattare i

fornitori di eroina a partire da marzo 2014. Inoltre mi ha accompagnato a

prendere l’eroina in 6-7 occasioni.”

(VI PG 06.11.2014, p. 14, AI 470).

Il 20 novembre 2014, dinanzi al PP, l’imputato ha spiegato:

"

(…) inizialmente io facevo tutto da solo e quindi mi recavo in

Svizzera interna portando con me due telefoni. Uno era per tenere i contatti

con i fornitori, l’altro lo usavo per tenere i contatti con i clienti. Molte

volte al Gottardo c’erano dei posti di blocco, sono stato anche controllato, il

fatto di avere due telefoni addosso poteva far mangiare la foglia agli agenti

di Polizia. (…)

Aggiungo anche che io avevo 2 fornitori: 1 che parla tedesco e 1

che parla italiano anche se sono albanesi tutti e due.

In pratica io non volevo farmi trovare con il telefono riservato

ai contatti con i fornitori. Questo perché sarebbe bastato un controllo al

telefonino da parte della Polizia e si sarebbe capito che io avevo qualcosa

legato al mondo degli stupefacenti. Cosi io tenevo su di me un telefono

“tranquillo” con il quale tenevo i contatti con mio papà. Mio papà invece aveva

con sé il telefono riservato ai fornitori e teneva i contatti con loro. Mio

papà teneva quindi i contatti sia con il fornitore che parlava tedesco che con

quello che parlava italiano. In pratica mio papà mi diceva che dovevo andare

per incontrarmi con i fornitori.

Mio papà ha fatto anche qualche viaggio con me finalizzato

all’acquisto di eroina. Questo è successo nel 2014, lui è venuto con me 6/7

volte. Mio papà stava in macchina quando io andavo a prendere l’eroina.”

(VI PP 20.11.2014, p. 7, AI 572).

Solo una volta preso atto delle dichiarazioni del padre, il quale

ha affermato di avere iniziato ad aiutarlo con il traffico di eroina già nel

2013, IM 1 ha infine ammesso:

"

Ho preso atto di quanto ha dichiarato mio papà e in effetti devo

dire che lui ha iniziato ad aiutarmi già nel 2013. (…) se non era gennaio 2013

era febbraio 2013.”

(VI PP 20.11.2014, p. 8, AI 572).

Anche in questa occasione, IM 1 non ha però potuto fare a meno di

scusare il comportamento del padre e minimizzare le sue responsabilità,

precisando che:

"

Però voglio sottolineare ancora una volta che mio papà ha sempre

tenuto un atteggiamento un po’ particolare a quello che facevo io con l’eroina.

Mi spiego: lui mi sgridava e mi diceva di smetterla però, come ha detto lui e

come dico anche io oggi, mi ha aiutato in questo traffico. Il fatto è che mio

papà è comunque un consumatore di eroina per cui aiutandomi poteva avere

accesso a tale sostanza.”

(VI PP 20.11.2014, p. 8, AI 572).

In questo suo verbale IM 1 ha ribadito che il padre era al

corrente, quando teneva i contatti con i fornitori, del quantitativo di eroina

acquistata in Svizzera interna:

"

Mio papà sapeva, quando teneva i contatti con i fornitori, quanta

eroina avrei comprato.”

(VI PP 20.11.2014, p. 8, AI 572).

Egli ha pure confermato le dichiarazioni della madre __________

(VI PP 19.09.2014, p. 7, AI 113), secondo cui prima di partire per andare in

Svizzera interna padre e figlio contavano insieme i soldi destinati

all’acquisto dello stupefacente (VI PP 20.11.2014, p. 8, AI 572).

In occasione dell’interrogatorio dell’11 dicembre 2014, IM 1 ha

spiegato che a partire da un certo momento diceva al padre di comandare

10/11/12 “__________” da 5 grammi alla volta, corrispondenti a 50/55/60

grammi di eroina a viaggio:

"

Le prime volte mio papà non sapeva quanta ne compravo.

Inizialmente lui faceva i messaggi e io andavo per conto mio in Svizzera

interna. Mi spiego meglio: io andavo a __________ da solo e quando arrivavo a __________

mio papà prendeva il contatto con il fornitore per farsi dire dove sarebbe

avvenuto l’incontro. Io ci andavo ed ero io a stabilire la quantità che avrei

acquistato. In seguito è iniziata la questione “__________” per cui mio papà

comandava una quantità di __________ che era quella che io gli indicavo. Ogni

__________ corrispondeva a 5 grammi e io ne facevo comandare tra i 10/11 alla

volta; è anche successo che io ne chiedessi 12. Nei viaggi in cui sono stato

accompagnato da mio papà lui restava sempre in automobile. Io scendevo, facevo

quello che dovevo, imboscavo l’eroina e poi tornavo in auto. Ci sono state

volte in cui l’eroina me la sono nascosta sul mio corpo e altre volte l’ho

nascosta sotto il sedile, sotto lo spazio dove c’è il freno a mano, dietro al

vano dell’autoradio, insomma un po’ dove capitava. Quando c’era mio papà, il

più delle volte me la nascondevo addosso cosi lui non poteva vederla. Quando si

arrivava a casa, consegnavo a mio papà il sacchetto da 5 grammi; il resto lo

nascondevo dove posteggiavo l’Alfa Romeo in Via __________ a __________ oppure

lo tenevo nella mia giacca.”

(VI PP 11.12.2014, p. 3, AI 659).

Il 13 marzo 2015, in sede di audizione dinanzi al PP IM 1 ha

affermato:

"

Mio papà si è accorto che io trafficavo con l’eroina per cui

abbiamo, all’inizio, litigato. Però, visto che papà è consumatore di eroina da

lungo tempo, mi ha fatto capire che se gliene avessi data un po’ lui l’avrebbe

accettata volentieri. (…)

Come ho già riferito nei precedenti verbali, io inizialmente

andavo da solo in Svizzera interna e mi portavo due telefoni. Uno era per

tenere i contatti con i fornitori e uno era per tenere i contatti con i

clienti. Avevo poi un terzo telefono per amici e famigliari.

Io ho poi consegnato il telefono con collegamento finale ________

a mio papà perché non volevo farmi trovare con il telefono riservato ai

fornitori quando andavo in Svizzera interna ad acquistare l’eroina.

Ho già spiegato che in alcuni casi era mio papà a tenere i

contatti con i fornitori, sia con quello che parlava tedesco che con quello che

parlava italiano. Mio papà prendeva gli appuntamenti e mentre io ero in

viaggio, mi confermava sul telefono “tranquillo” dove dovevo andare.”

(VI PP 13.03.2015, p. 7 e 8, allegato 15 al rapporto d’inchiesta,

AI 878).

25. Nell’ambito

dell’interrogatorio dibattimentale, infine, ha spiegato:

"

Una sera ne ho parlato con lui ed è successo un po’ un casino. Io

sapevo che lui consumava e gli ho detto che conoscevo una persona che mi

vendeva l’eroina. Lui all’inizio si è arrabbiato, mi ha pure picchiato. In

seguito però mi ha chiesto se potevo dargli il nome di questa persona e

successivamente ho iniziato io a fornirgli eroina. Questo è successo a febbraio

2013.”

(VI DIB 10.03.2016, p. 5 e 6, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

In occasione del pubblico dibattimento, l’imputato non ha saputo

indicare con precisione il numero di occasioni in cui il padre lo avrebbe

aiutato nel traffico di eroina:

"

Mio padre mi ha accompagnato 5-6 volte in Svizzera interna. Io

avevo due telefoni e due schede SIM. Per non farmi trovare con due telefoni gli

ho chiesto di mandare i messaggi ai fornitori della Svizzera interna. Questi

messaggi lui li ha mandati diverse volte. (…)

Tante volte mio padre mandava i messaggi, ma è capitato anche che

lo facessi io. Negli ultimi mesi i contatti li faceva sempre lui. Mettendo

assieme messaggi e accompagnamenti, non so dire quante volte mio padre ha

partecipato agli acquisti di eroina.”

(VI DIB 10.03.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputato ha peraltro dichiarato che “Gli accompagnamenti e i

messaggi si sommano”, precisando che “si tratta di acquisti di eroina

diversi”, siccome quando il padre lo accompagnava era IM 1 stesso a mandare

i messaggi per procedere all’ordinazione (VI DIB 10.03.2016, p. 6, allegato 1

al verbale dibattimentale).

26. IM 2, al contrario del

figlio, il quale dopo iniziali reticenze ha in gran parte ammesso le sue

responsabilità, ha assunto un atteggiamento poco collaborante, continuando, nel

corso dell’inchiesta, a modificare le sue dichiarazioni, che nel complesso

appaiono contradditorie e poco lineari, tentando più che altro di sminuire le

sue responsabilità e scaricare la colpa dell’intera vicenda su IM 1.

Mentre inizialmente aveva affermato di non avere avuto alcun ruolo

nel traffico di droga, nel verbale della persona arrestata del 19 settembre

2014, asserendo di voler dire la verità, ha ammesso di avere “fatto delle

telefonate” per il figlio “per aiutarlo in questa storia qua” (VI PP

19.09.2014, p. 4, AI 115).

L’imputato ha spiegato che il figlio conosceva dei fornitori di

eroina in Svizzera interna e, non capendo lui la lingua tedesca, gli aveva

chiesto di aiutarlo a tenere i contatti con loro:

"

(…) io non so da quanto tempo mio figlio traffica con sostanze

stupefacenti. Sarà da un paio di mesi. Mio figlio un giorno mi ha detto che

aveva conosciuto delle persone in Svizzera interna; non so come ha fatto a

conoscerle. Sempre mio figlio IM 1 mi ha poi riferito che voleva iniziare a

vendere un po’ di eroina. Io tutte le sere gli facevo dei casini, gli

controllavo anche le tasche per vedere se aveva qualcosa. Controllavo anche in

casa ma non ho mai trovato nulla. Ad un certo momento IM 1 mi ha chiesto di

aiutarli nel senso che io dovevo fare delle telefonate a queste persone per

comandare dell’eroina che veniva chiamata “menu”. (…)

Mio figlio ha richiesto il mio aiuto perché non riusciva a farsi

comprendere da quelle persone, vale a dire i fornitori. Queste persone parlano

tedesco, albanese, poco italiano. Io parlavo con loro in tedesco e meglio in

dialetto svizzero tedesco e a volte con un italiano stentato.”

(VI PP 19.09.2014, p. 4, AI 115).

In questo primo verbale IM 2 ha quantificato in 3/4 le telefonate

da lui effettuate (VI PP 19.09.2014, p. 4, AI 115).

L’imputato ha pure ammesso di avere accompagnato il figlio in

Svizzera interna, affermando inizialmente trattarsi di viaggi effettuati per

trovare lavoro:

"

Un paio di volte ho accompagnato mio figlio a __________ e

dintorni. Ci eravamo andati per lavoro nel senso che io cercavo lavoro in

quella città; anche IM 1 cercava del lavoro insieme a me. Sono stato a __________

con IM 1 e qualche volta anche a __________ sempre con IM 1. Calcolo in 2 o 3

viaggi.”

(VI PP 19.09.2014, p. 4, AI 115).

Salvo poi però riferire anche lui dei “menu” che doveva

ordinare per IM 1:

"

In questi viaggi è successo che quando si era al ristorante per

mangiare qualcosa, IM 1 usciva a fumare e si allontanava un attimo. Quando

tornava io gli facevo una specie di perquisizione, ma non ho mai trovato niente

addosso. (…)

IM 1 mi diceva che comprava eroina per CHF 200 o 300.00, allora io

gli chiedevo per quale motivo dovevo comandare 11 menu, che secondo me sono un

po’ più di 200 o 300.00 franchi che corrispondono circa a 2/3 grammi.”

(VI PP 19.09.2014, p. 4, AI 115).

IM 2 ha ammesso di avere ricevuto dal figlio un compenso in eroina

per il suo aiuto:

"

Io facevo le telefonate sempre per conto di mio figlio, lui mi

chiedeva di dargli una mano. Io gli dicevo di lasciar perdere ma lui voleva

continuare a vendere sostanze stupefacenti. Per questo aiuto che gli davo

ricevevo eroina in compenso e meglio 5 grammi quando tornava dopo essersi

rifornito. Io vedevo solo il sacchetto di eroina che era il mio compenso, il

resto io non l’ho mai visto. Lui non me lo mostrava. Questi 5 grammi erano

destinati al mio consumo personale.”

(VI PP 19.09.2014, p. 5, AI 115).

Ciò che ha sostanzialmente ribadito in sede di audizione dinanzi

al GPC, indicando di essersi fatto trascinare da IM 1 a fare qualche telefonata

“in relazione ai suoi propri acquisti”, ricevendo in cambio “qualche

5 grammi di eroina” per il suo consumo personale (Verbale di audizione

20.09.2014, p. 2, AI 135).

Al GPC IM 2 ha riferito di avere iniziato ad aiutare il figlio con

le telefonate 3/4 mesi prima dell’arresto, effettuando in media un paio di

telefonate al mese (Verbale di audizione 20.09.2014, p. 2, AI 135).

Assunto nuovamente a verbale il 16 ottobre 2014, l’imputato ha

inizialmente ribadito:

"

(…) io ho aiutato mio figlio unicamente inviando dei messaggi ai

suoi fornitori di eroina in svizzera interna in quanto era mio figlio che me lo

chiedeva.

(…) mio figlio mi ha detto che non riusciva a capire questa gente

e quindi gli ho dato una mano.

(…) ho fatto 2-3 telefonate al mese, con telefonate intendo dire

scambi di SMS.”

(VI PG 16.10.2014, p. 2 e 5, AI 341).

IM 2 ha inoltre aggiunto:

"

(…) è capitato almeno in 2 occasioni che ho accompagnato mio

figlio a comprare l’eroina.

(…) questo è successo 1 volta nel mese di maggio e 1 volta nel

mese di giugno.

(…) in quelle 2 occasioni io ho preso contatto con i fornitori e

poi era mio figlio che si appartava a fare lo scambio ed era lui che aveva i

soldi per fare lo scambio.

(…) in quelle 2 occasioni mio figlio in totale ha comprato attorno

ai 70 grammi di eroina.”

(VI PG 16.10.2014, p. 2 e 3, AI 341).

Preso atto del fatto che dai tabulati retroattivi delle utenze in

suo uso emerge come egli, unicamente tra marzo e settembre 2014, abbia fatto 18

viaggi in Svizzera interna, con andata e ritorno il medesimo giorno, in un

primo momento IM 2, apparentemente dimentico delle sue precedenti affermazioni,

ha asserito di essersi “recato a fare dei giri, certe volte anche a vedere

delle macchine” (VI PG 16.10.2014, p. 4, AI 341).

Senonché, confrontato alle risultanze d’inchiesta, l’imputato ha

poi riconosciuto di avere iniziato già nel 2013 a fare i contatti con i

fornitori di eroina per il figlio con una frequenza di circa 2/3 volte al mese

per l’acquisto, ogni volta, di 10/11/12 “menu” per un peso che poteva

variare tra i 40 ed i 60 grammi di eroina:

"

(…) effettivamente ho aiutato mio figlio a comprare eroina in più

occasioni e meglio lo aiutavo ogni volta che lui me lo chiedeva.

Preciso che io lo aiutavo perché avevo paura che questa gente gli

facesse del male.

(…) ho iniziato ad aiutare mio figlio con l’eroina, nel senso di

fare i contatti per suo conto, circa 1 anno fa. È stato lui a chiedermelo se lo

potevo aiutare ed io accettavo.

Ripensandoci posso dire che la prima volta sarà stato ad inizio

2013.

(…) mio figlio mi chiedeva di aiutarlo circa 2-3 volte al mese,

nel senso che andava a comprare eroina 2-3 volte mese.

(…) mio figlio ogni volta mi diceva di fare una comanda di

10-11-12 menu alla volta. 1 menu sono 5 grammi di eroina.

Gli interroganti mi chiedono quindi se è giusto dire che ogni

volta veniva acquistato tra i 50 ed i 60 grammi di eroina.

Da parte mia dico che a volte anche meno, sui 40 grammi.”

(VI PG 16.10.2014, p. 8 e 9, AI 341).

In tale verbale IM 2 ha quindi ammesso di avere aiutato suo figlio

IM 1 per l’acquisto di un totale minimo di 1'680 e massimo di 3'780 grammi di

eroina:

"

Gli interroganti mi hanno fatto i calcoli degli acquisti di

eroina fatti a partire dal 2013 a settembre 2014. Considerando 2 viaggi al mese

di 40 grammi l’uno per 21 mesi a partire da gennaio 2013 a settembre 2014

arriviamo ad un minimo di 1680 grammi di eroina. Considerando 60 grammi a

viaggio per 3 viaggi al mese per 21 mesi arriviamo 3780 grammi di eroina.

In merito confermo questi calcoli e questi quantitativi, confermo

che è quello che comprava mio figlio e che io l’ho aiutato per questi

contatti.”

(VI PG 16.10.2014, p. 9, AI 341).

L’imputato ha spiegato che con un telefono teneva i contatti con i

fornitori, mentre con l’altro dava le indicazioni al figlio IM 1 sul luogo in

cui recarsi (VI PG 16.10.2014, p. 9 e 11, AI 341).

Assunto nuovamente a verbale il 29 ottobre 2014, IM 2 ha spiegato

più nel dettaglio le circostanze del suo coinvolgimento nel traffico di eroina,

affermando che:

"

(…) verso gennaio/febbraio 2012, IM 1 mi aveva detto che un paio

di suoi amici albanesi, gli avevano chiesto di andare con loro in

Svizzera-tedesca a lavorare con loro, nel senso di fargli vedere un po’ come

funziona il lavoro. Da quello che ho capito, IM 1 doveva andare a fare le

consegne di droga e sapendo che sono albanesi, ho subito capito che si trattava

di eroina. (…)

IM 1 quando mi aveva accennato di questa proposta di lavoro, gli

avevo detto che non ero d’accordo che facesse questa cosa e quindi gli ho tirato

pure due sberle. (…) Quindi IM 1 non è andato in Svizzera-tedesca, ma visto

quello che è capitato, ha tenuto i contatti con queste persone. IM 1 mi diceva

che avrebbe voluto inizialmente andare a lavorare per questi albanesi e nello

stesso momento cercarsi un lavoro normale come ________. Da parte mia non ero

d’accordo, poiché andare a lavorare per questi albanesi, avrebbe rischiato di

essere arrestato o sarebbe andato nei casini più grandi. Quindi gli ho detto

che se voleva trovarsi un lavoro onesto, saremmo andati in Svizzera-tedesca

tutti e due, e dopo aver trovato un lavoro, IM 1 avrebbe lavorato in un

cantiere con la mia ditta. Siamo andati un paio di volte in Svizzera-tedesca a

cercare lavoro, ma di fatti non abbiamo trovato nulla per tutti e due. (…)

Da quel momento in poi non ho mai avuto sospetti che mio figlio

avesse qualcosa a che fare con la droga, se non che a metà dell’anno 2013,

mentre mi trovavo in macchina con mio figlio, avevo visto questo ultimo

prendere contatto con un ragazzo al parcheggio del __________ di __________.

Dopo che IM 1 aveva consegnato qualcosa a questo ragazzo, che non conosco, mio

figlio si è diretto al chiosco per prendere le sigarette e quindi io sono sceso

dalla macchina ed ho ricorso il ragazzo, per capire cosa stesse succedendo. Il

ragazzo mi diceva che mio figlio gli aveva venduto una busta di eroina,

mostrandomela. Quindi io sono ritornato in macchina ed ho chiesto ad IM 1 cosa

stava facendo. Lui cercava di minimizzare l’accaduto, ma io ben sapendo che si

trattava di eroina, gli ho detto che doveva smettere subito. Lui dal canto suo

mi diceva che era un po’ e che non faceva nulla. Da quel momento in poi, per

qualche mese, IM 1 non mi faceva capire se stava ancora lavorando con l’eroina.

Quindi dopo qualche mese, ho notato che mio figlio aveva del denaro in tasca,

che non sapevo da dove provenisse, perché lui non lavorava e tanto meno mia

moglie ed io gli davamo del denaro. Quindi lì ho potuto capire che IM 1,

trafficava ancora con l’eroina.”

(VI PG 29.10.2014, p. 2 e 3, AI 435).

L’imputato quindi affermato di avere iniziato a contattare da

febbraio/marzo 2014 (VI PG 29.10.2014, p. 2 e 3, AI 435), poi corretto in

gennaio/febbraio 2013, i fornitori di eroina del figlio (VI PG 29.10.2014, p.

6, AI 435).

Nel medesimo verbale IM 2 ha corretto al rialzo, quantificandoli

in 6/7, il numero dei contatti con i fornitori di eroina, così come pure il

numero delle occasioni in cui si sarebbe recato con il figlio in Svizzera

interna, affermando di averlo accompagnato 5/6 volte a __________ per

l’acquisto, ogni volta, di 40/50 grammi di eroina, e una volta a __________ per

l’acquisto di 15 grammi di eroina:

"

(…) io ho inviato vari messaggi SMS per organizzare 6-7 viaggi in

Svizzera-tedesca. Capitava che per un viaggio dovevo inviare anche più di 3 o 4

messaggi, come pure ho anche telefonato, ma questo era per il fornitore di __________,

il quale parlava unicamente svizzero-tedesco.

(…) ho accompagnato mio figlio ad acquistare eroina 5-6 volte a __________,

mentre una volta, sono andato da solo a __________, a prendere un grammo di

eroina per il mio consumo.

(…) sono ritornato insieme ad __________ a __________ ed in quella

circostanza, cioè prima del mese di luglio 2014, mio figlio aveva acquistato

eroina per un valore di CHF 700.-.

(…) credo sia stata una fornitura di 15 grammi di eroina.

(…) quando andavamo a __________, mio figlio acquistava quantità

di 40-50 grammi alla volta, che pagava CHF 1'000.-/ 1'200.- franchi a pacco.”

(VI PG 29.10.2014, p. 3 e 4, AI 435).

Mentre in precedenza aveva sempre affermato di avere conosciuto i

fornitori di eroina tramite IM 1, in questo verbale IM 2 ha ammesso di essere

stato lui ad avere i primi contatti con il fornitore di eroina di __________:

"

(…) il fornitore di __________ l’ho conosciuto a __________ nel

mese di giugno 2014, in quel frangente ero stato avvicinato nei pressi della

stazione ferroviaria di __________, da questo cittadino kosovaro, il quale mi

chiedeva se stavo cercando qualcosa di particolare e mi diceva pure che aveva

bianca e rossa da vendere. Io gli rispondevo che non stavo cercando nulla di

particolare e che non avevo abbastanza soldi con me. Lui mi proponeva di

prendere dei campioni per provarle e quindi mi consegnava un campione di

cocaina ed uno di eroina. Preciso che io ho fatto ancora un giro per la città

di __________, con la droga in tasca e prima di salire in auto, ho gettato la

cocaina a terra, schiacciandola con i piedi. Preciso che in questo frangente mi

era pure stato consegnato il numero di telefono.”

(VI PG 29.10.2014, p. 4 e 5, AI 435).

27. Nel verbale di Polizia del 10

novembre 2014, IM 2 ha ribadito di avere accompagnato il figlio in Svizzera

interna per l’acquisto di eroina in 5/6 occasioni, correggendo tuttavia

nuovamente al rialzo il numero di occasioni in cui avrebbe contattato per lui i

fornitori di eroina, da lui stabilito dapprima in 1 o 2 volte al mese da

gennaio 2013 a settembre 2014 e poi in “al massimo 10 occasioni” (VI PG

10.11.2014, p. 2 e 3, AI 491).

Posizione che l’imputato ha inizialmente mantenuto anche dopo

essergli stato ricordata la circostanza secondo cui dai tabulati retroattivi

delle utenze a lui in uso risulta come egli abbia contattato i fornitori di

eroina in 18 occasioni unicamente tra marzo e settembre 2014:

"

Non è assolutamente vero che sono andato in Svizzera interna così

tante volte.

Posso dire che il telefono lo avevo anche in macchina e quindi se

mio figlio prendeva l’auto il telefono lo aveva con sé.

(…) è vero che certe volte gli facevo dei favori, inteso

contattare i fornitori della Svizzera interna. È anche vero però che in molte

occasioni era IM 1 stesso a fare i contatti con i fornitori ed il telefono lo

aveva con se o rimaneva a casa.”

(VI PG 10.11.2014, p. 3, AI 491).

Assunto nuovamente a verbale il 20 novembre 2014, IM 2 ha

inizialmente affermato di avere accompagnato il figlio in Svizzera interna a

comprare eroina in 7 occasioni, precisando di non essere sempre stato al

corrente del fatto che si trattava di acquistare stupefacenti, nonché di avere

contattato 10/11 volte al massimo i suoi fornitori di eroina (VI PG 20.11.2014,

p. 2 e 3, AI 568).

Confrontato nuovamente ai tabulati retroattivi delle utenze in suo

uso, e preso inoltre atto delle dichiarazioni rilasciate dal figlio, IM 2 ha

infine ammesso di avere effettuato, nel periodo compreso tra il 10 aprile 2014

e il 18 settembre 2014, 13 viaggi in Svizzera interna con IM 1, nonché di

avere, in 19 occasioni, mentre il figlio era in Svizzera interna, contattato i

fornitori di eroina indicandogli poi esattamente dove recarsi (VI PG

20.11.2014, p. 2 e 3, AI 568).

L’imputato ha quindi riconosciuto di essere stato coinvolto, quale

organizzatore ed in parte trasportatore, in un traffico di 3’040 grammi di

eroina nel periodo compreso tra gennaio 2013 e il 18 settembre 2014 (1'440

grammi nel periodo 10 aprile 2014 – 18 settembre 2014 e 1'600 grammi nel

periodo gennaio 2013 – 10 aprile 2014) (VI PG 20.11.2014, p. 2-5, AI 568).

Quantitativo che ha poi però subito corretto al ribasso in 2'720

grammi, asserendo che nel periodo compreso tra il 22 dicembre 2013 e fine marzo

2014, essendo in infortunio, non avrebbe partecipato al traffico (VI PG

20.11.2014, p. 5 e 6, AI 568).

Assunto nuovamente a verbale a meno di un mese, IM 2 ha confermato

di avere contattato in 19 occasioni i fornitori di eroina nel periodo 10 aprile

2014 – 18 settembre 2014 (VI PP 03.12.2014, p. 3, AI 624), affermando di avere

effettuato 7 viaggi in Svizzera interna con IM 1 nel periodo 10 aprile 2014 –

18 settembre 2014 (VI PP 03.12.2014, p. 2 e 3, AI 624), nonché 7/8/9 viaggi nel

periodo gennaio 2013 – 10 aprile 2014 (VI PP 03.12.2014, p. 6, AI 624).

In questo verbale IM 2 ha dichiarato di non saper indicare con

precisione il quantitativo di eroina trafficata nel periodo summenzionato,

asserendo inizialmente, contrariamente a quanto sostenuto fino ad allora, che

non sapeva quanta eroina acquistava IM 1 quando andava in Svizzera interna:

"

Non lo so di preciso. Non è che sapevo quello che comprava. IM 1

non mi faceva vedere quello che prendeva, faceva il suo servizio, rientrava in

macchina e partivamo.”

(VI PP 03.12.2014, p. 3, AI 624).

Alla contestazione dell’interrogante che era lui a tenere i

contatti con i fornitori, ordinando dei “menu”, ha poi però risposto:

"

Certe volte IM 1 mi diceva di fare un messaggio per prendere 8 o

9 menu che corrispondono a circa 40/45 grammi di eroina.”

(VI PP 03.12.2014, p. 3, AI 624).

Allo stesso modo, interrogato a sapere se confermasse di avere,

nel periodo 10 aprile 2014 – 18 settembre 2014, unitamente al figlio IM 1,

trasportato 585 grammi di eroina dalla Svizzera interna al Ticino, ha risposto:

"

Non posso essere preciso sul quantitativo. Secondo me, IM 1

acquistava dai 45 ai 50 grammi alla volta per cui il calcolo deve essere fatto

su queste quantità.”

(VI PP 03.12.2014, p. 6, AI 624).

Alla domanda a sapere se confermasse di avere, nel periodo gennaio

2013 – 10 aprile 2014, in parte organizzato il trasporto e in parte trasportato

1’600 grammi di eroina, ha risposto:

"

Me lo hanno detto in Polizia. Io non riesco a fare dei calcoli

precisi.”

(VI PP 03.12.2014, p. 6, AI 624).

In fine, alla domanda a sapere se confermasse di avere

organizzato, nel periodo febbraio 2013 – 18 settembre 2014, un traffico

portante sull’acquisto di circa 2'600 grammi di eroina, sia prendendo contatto con

i fornitori sia trasportando tale sostanza dalla Svizzera interna al Ticino, IM

2 ha risposto:

"

Io non posso essere più preciso sui quantitativi. Non so quindi

dire se il calcolo portante su di un quantitativo di 2'600 grammi di eroina è

giusto o meno.”

(VI PP 03.12.2014, p. 6, AI 624).

Confrontato con le dichiarazioni del figlio, in detto verbale IM 2

ha ammesso essere capitato che, prima di partire per la Svizzera interna per

l’acquisto di eroina, lui e il figlio contassero insieme i soldi:

"

È successo che io abbia contato i soldi di IM 1 prima di partire

per andare ad acquistare eroina in Svizzera interna. IM 1 prendeva il borsello

che teneva in tasca e mi diceva di contare quanti soldi c’erano. Di solito IM 1

aveva CHF 1'600.00/1'700.00 con sé.”

(VI PP 03.12.2014, p. 6, AI 624).

28. In occasione

dell’interrogatorio finale, in fine, ha spiegato, in merito al suo

coinvolgimento nel traffico di eroina:

"

IM 1 e io avevamo una scheda sim, anzi mi correggo era mio figlio

IM 1 ad avere una scheda sim che conteneva un numero di telefono di fornitori

di eroina di __________. Il fornitore di __________ l’ho conosciuto io per

caso, per strada. IM 1 e io eravamo in giro per __________ e a un certo momento

un uomo, sui 30/35 anni, mi ha fatto cenno con la mano di seguirlo. Abbiamo

parlato in svizzero tedesco. L’uomo mi chiedeva se sono italiano e io ho

risposto affermativamente. Abbiamo fatto due passi assieme e l’uomo mi ha

chiesto cosa si faceva a __________; anche IM 1 era con noi. Io ho risposto che

stavamo facendo un giro e l’uomo, di cui non conosco il nome, mi ha detto

qualcosa del genere “eh… un giro”. Poi ci ha chiesto di andare a prendere un

caffè ma io ho risposto negativamente perché non ne avevo voglia. L’uomo mi ha

poi detto che se si cercava un po’ di eroina o cocaina, lui ne aveva a

disposizione. Io ho risposto che di quella cosa li non ne avevo bisogno e che

stavo solo facendo un giro. L’uomo ha poi messo una mano in tasca e ne ha tolto

due sacchetti, uno conteneva eroina e l’altro cocaina. Io dissi all’uomo che la

cocaina non mi interessava e che se la poteva tenere. Lui ha insistito per

lasciarmi anche la cocaina insistendo che era buona. Io ho preso tutti e due i

sacchetti, quello con la cocaina l’ho gettato e l’altro me lo sono tenuto.

L’eroina del sacchetto faceva schifo. L’uomo mi ha poi dato il suo numero di

telefono; in pratica ci siamo telefonati a vicenda in modo tale che i numeri

restassero nelle rispettive memorie dei telefoni cellulari. Io avevo con me il

telefono __________ e ho memorizzato su tale sim il numero dell’uomo di __________.

Quest’ultimo mi ha poi telefonato insistendo affinché io andassi ancora a __________

per comprare eroina da lui. Siamo andati, IM 1 ed io, un’altra volta a __________

per incontrarci con l’uomo. In quell’occasione lui ci ha detto di avere

dell’eroina migliore che costava CHF 1'500/1'600.00 per 25 grammi. Il fatto è

che IM 1 in tasca aveva solo quella somma lì. L’uomo ci ha poi detto che per

quella volta andava bene cosi, ma che la volta dopo dovevamo portare più soldi

perché voleva vendercene di più. (…) I 25 grammi di eroina ricevuti, che mi sa

che erano tagliati con il caffè, erano di qualità scadente.”

(VI PP 16.12.2014, p. 2, AI 678).

Quanto ai viaggi effettuati nel 2013 ha dichiarato:

"

Penso di averne fatti tra i 7 e i 10. Sempre finalizzati

all’acquisto di eroina. Ci andavamo insieme, facevamo un giro. Certe volte mi

diceva “papà accompagnami qua” e io ci andavo; a volte io mi fermavo da qualche

parte mentre IM 1 andava dai fornitori. Io non so dire quanta eroina IM 1 ha

comprato in queste 7/10 occasioni. Lui non mi faceva vedere i sacchetti, se li

nascondeva addosso, per cui non posso dire di più. IM 1, quando mi diceva di

fare gli sms con i fornitori mi diceva di quanti “menu” aveva bisogno. La quantità

poteva variare tra i 4, 5, 6 sacchetti da 5 grammi l’uno di eroina.”

(VI PP 16.12.2014, p. 3 e 4, AI 678).

Mentre inizialmente i “menu” acquistati in ogni singola

occasione erano 10/11/12, ovvero 50/55/60 grammi di eroina, gli stessi sono

quindi diventati dapprima 8/9, per 40/45 grammi di eroina, ed infine 4/5/6,

corrispondenti a 20/25/30 grammi di eroina.

Per quanto riguarda i viaggi del 2014 l’imputato ha affermato:

"

Nel 2014 sarò stato 7/8 volte in Svizzera interna con IM 1 per

l’acquisto di eroina da parte di mio figlio. Certe volte andavamo, ma io questa

cosa mai gliela vedevo in mano. Per questa cosa intendo eroina.”

(VI PP 16.12.2014, p. 4, AI 678).

Interrogato nuovamente in merito al quantitativo di eroina

acquistata, l’imputato questa volta ha affermato:

"

Il fatto è che non so quanta ne acquistava IM 1. Io non posso

essere preciso perché IM 1 poteva acquistarne 25 grammi come arrivare fino ad

acquistarne 40 grammi alla volta.”

(VI PP 16.12.2014, p. 4, AI 678).

Alla contestazione del PP che in precedenza aveva indicato

trattarsi di 40/45 grammi alla volta, ha risposto:

"

Io l’ho detto alla signora che si andava sempre su quella cifra

tra i 40 e i 45 grammi alla volta. È successo che se ne è comprata anche di

meno, perché IM 1 non aveva soldi a sufficienza per comprarne di più.”

(VI PP 16.12.2014, p. 4, AI 678).

IM 2 ha poi aggiunto:

"

Io non posso essere preciso sui quantitativi di eroina acquistati

da IM 1 quando io gli facevo da tramite con i fornitori della Svizzera interna.

IM 1 ha anche fatto delle pause nel senso che non è più andato a comprare

eroina.”

(VI PP 16.12.2014, p. 4, AI 678).

IM 2 ha in fine affermato di avere accompagnato il figlio IM 1 in

Svizzera interna ad acquistare eroina 14 volte nel periodo febbraio 2013 – 18

settembre 2014, acquistando ogni volta 25 grammi di eroina, per un totale

quindi di 350 grammi di eroina:

"

Secondo me il calcolo giusto è quello che porta sui 25 grammi di

eroina per 14 viaggi. Ritengo quindi di aver accompagnato mio figlio 14 volte e

che in totale sono stati presi 350 grammi di eroina. Come ho già spiegato mio

figlio non mi mostrava quanta eroina acquistava e che nascondeva lui

personalmente. Io ero comunque in chiaro che l’eroina veniva trasportata dalla

Svizzera interna al Canton Ticino.”

(VI PP 16.12.2014, p. 5, AI 678).

Interrogato dal PP a sapere se confermasse di avere organizzato

con il figlio IM 1, nel periodo febbraio 2013 – 18 settembre 2014, un traffico

portante su 2'600 grammi di eroina, compresi i viaggi e i contatti con i

fornitori, IM 2 ha infine risposto:

"

Io non so cosa dire. A me sembra troppo.”

(VI PP 16.12.2014, p. 5, AI 678).

29. In occasione

dell’interrogatorio dibattimentale, l’imputato è in fine tornato confermare le

dichiarazioni rilasciate il 20 novembre 2014 dinanzi al PP, affermando di avere

fatto 19 ordinazioni di eroina via messaggio e di avere accompagnato 13 volte

il figlio in Svizzera interna e confermando quindi di avere aiutato il figlio IM

1 in occasione di 32 acquisti di eroina, siccome “le volte che le

ordinazioni via messaggio non si sovrappongono alle volte in cui io l’ho

accompagnato” (VI DIB 10.03.2016, p. 7, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

In merito al quantitativo di eroina ordinato per IM 1 ha riferito:

"

Si ordinavano 8/9/10 menu, a volte anche 11 o 12, ma questi

ultimi raramente. A volte si prendevano anche 5/6 menu. Mediamente i menu erano

8/10 menu, quindi 40/50 grammi. Voglio comunque precisare che mio figlio mi ha

detto che alcune volte l’affare non andava in porto, per esempio perché lui non

aveva abbastanza soldi oppure perché la persona che doveva consegnare l’eroina

non si presentava.”

(VI DIB 10.03.2016, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IM 1 dal canto suo, confrontato con le dichiarazioni del padre, ha

negato di avere conosciuto il fornitore di __________ per il suo tramite,

affermando di avere avuto il suo contatto tramite dei tossicodipendenti

conosciuti al Parco __________ di __________:

"

Il contatto con il fornitore di __________ l’ho avuto tramite dei

tossici conosciuti al Parco __________ che andavano in Svizzera interna per

comprarsi il loro sacchettino ad un prezzo minore per il loro consumo

personale.”

(VI PP 11.12.2014, p. 3, AI 659).

Al PP l’imputato ha spiegato:

"

A __________ ci sono andato 3 volte; una volta ci sono andato da

solo e due volte ci sono andato con mio papà. La prima volta che siamo stati a __________

io sono rimasto sulla mia vettura mentre che mio papà è salito sull’automobile

del fornitore per discutere della qualità dell’eroina. In ogni caso io non mi

ricordo la circostanza legata al campione di cocaina. Quando mio papà ha

lasciato la macchina del fornitore penso mi abbia detto qualcosa del genere

“può andare”. é stata l’unica volta che mio papà si è comportato in questo

modo, vale a dire salendo sulla macchina del fornitore e prendendo accordi con

lui.”

(VI PP 11.12.2014, p. 3 e 4, AI 659).

Sentite queste dichiarazioni del figlio, IM 2 è parso confuso.

Il 16 dicembre 2012, in Polizia, ha infatti affermato:

"

Magari, non so forse IM 1 se l’è trovato pure lui sul suo

telefono. Per essere sincero mentre stavamo parlando IM 1 e io, mio figlio mi

ha detto che il numero che gli avevo mostrato lo aveva pure lui. Se lui dice

qua, in quelle zone là del Parco __________. Quando parlo di numero intendo

quello dell’uomo di __________. Poi è finita là. Signora, il primo contatto non

è che ti fanno salire in macchina. Nello stesso periodo loro ci hanno visto che

stavamo andando e chi hanno seguiti in macchina e poi questo tipo qua con la

macchina si è fermato e mi ha richiamato per andare là e aveva una macchina

piccola e allora mio figlio non ci entrava dentro per cui ci sono salito io. E

li ci siamo messi a parlare un po’ dei prezzi cosi. Si parlava in svizzero

tedesco, lingua che IM 1 non parla. È quindi successo la seconda volta, che ci

siamo recati a __________, che sono salito sull’automobile del fornitore.”

(VI PP 16.12.2014, p. 3, AI 678).

Entrambi gli imputati hanno comunque asserito che non rientrava

tra i ruoli di IM 2 quello di provare lo stupefacente, ciò che sarebbe accaduto

in un’unica occasione.

Così IM 2 in occasione del verbale del 3 dicembre 2014 dinanzi al

PP:

"

Era successo solo con questo qua. L’altro lo conoscevamo, intendo

IM 1 e io, per cui si andava sulla fiducia.”

(VI PP 03.12.2014, p. 5, AI 624).

Dichiarazioni, queste, che il figlio IM 1 ha confermato,

affermando che:

"

(…) mio papà non aveva questo ruolo. È successo solo una volta a __________.

Mi è stato consegnato un quantitativo di circa 30 grammi di eroina e mio papà

l’ha provata per vederne la qualità. Posso precisare che mio papà l’ha provata

quando ormai eravamo a casa e a detto che faceva schifo.”

(VI PP 11.12.2014, p. 3, AI 659).

30. Il 19 settembre 2014 è stata

assunta a verbale d’interrogatorio __________, madre di IM 1 e moglie di IM 2.

La donna ha ipotizzato che potrebbe essere stato il padre ad

introdurre IM 1 al mondo della droga:

"

(…) io credo che possa essere stato mio marito ad introdurlo, ma

non posso nemmeno escludere che abbia conosciuto altre persone “in giro”. (…)

Mio marito si è arrabbiato a volte con mio figlio per il fatto che

lui spacciasse e che era a casa a fare niente. Inoltre per mio marito il fatto

che mio figlio avesse a disposizione dell’eroina era un’ulteriore tentazione

per lui e glielo diceva. (…)

A dir la verità probabilmente è mio marito che ha iniziato ad

andare a prendere eroina in Svizzera interna e non solo per i suoi consumi.

Quando poi lui non poteva andare perché lavorava IM 1 ha iniziato ad andare per

conto suo. Voglio precisare che non è che mio marito ha imposto a nostro figlio

IM 1 di andarci, ma è quest’ultimo che lo voleva.”

(VI PP 19.09.2014, p. 5 e 6, AI 113).

Affermazioni, queste, fermamente contestate da IM 1:

"

Non è vero che è stato mio papà. È stato __________ cosi come ho

sempre sostenuto.”

(VI PP 22.01.2015, p. 2, AI 774).

IM 2 ha affermato di avere saputo o perlomeno immaginato che il

figlio vendesse l’eroina acquistata.

Così l’imputato in sede di audizione dinanzi al GPC:

"

Ovviamente immaginavo che mio figlio la vendesse. Ma ribadisco

che io non conoscevo le persone con le quali lavorava (…).”

(Verbale di audizione 20.09.2014, p. 2, AI 135).

Il 3 dicembre 2014, dinanzi al PP, alla domanda a sapere fosse al

corrente del fatto che il figlio vendeva l’eroina, ha risposto:

"

Dal 2013 di sicuro, per gli anni prima non lo so.”

(VI PP 03.12.2014, p. 7, AI 624).

In occasione del verbale d’interrogatorio finale ha dapprima

asserito di non avere saputo se IM 1 vendesse l’eroina (VI PP 16.12.2014, p. 5,

AI 678: “(…) poi non so cosa ne faceva lui nel senso che non so se la

vendeva”), per poi però subito tornare sui suoi passi, affermando:

"

Cosa vuole che le dica, la vendeva…”

(VI PP 16.12.2014, p. 5, AI 678).

Padre e figlio __________ hanno però inizialmente entrambi

affermato che IM 2 non avrebbe mai alienato eroina, ciò di cui si sarebbe

occupato unicamente IM 1.

Nel verbale della persona arrestata del 19 settembre 2014,

quest’ultimo ha affermato:

"

(…) gestivo tutto io con gli acquirenti di eroina, mio padre

nemmeno li conosceva.”

(VI PP 19.09.2014, p. 9, AI 112).

IM 2, dal canto suo, dinanzi al GPC ha affermato:

"

(…) non ho mai venduto. (…)”

(Verbale di audizione 20.09.2014, p. 2, AI 135).

Nel verbale di Polizia del 10 novembre 2014 ha dichiarato:

"

(…) non ho mai alienato direttamente stupefacenti a terze

persone.

(…) non ho mai accompagnato mio figlio durante le sue consegne di

stupefacenti agli acquirenti locali.”

(VI PG 10.11.2014, p. 5, AI 491).

Le asserzioni degli imputati secondo cui IM 2 non avrebbe mai

venduto l’eroina, sono però subito state smentite dalle dichiarazioni

dell’acquirente __________.

Quest’ultimo, assunto a verbale d’interrogatorio il 2 dicembre

2014, ha dapprima affermato di avere acquistato, nel periodo compreso tra

dicembre 2013 e fine luglio 2014, 70 grammi di eroina da IM 2, da lui

conosciuto, da anni, come “__________”:

"

L’eroina la compravo da uno spacciatore che conosco con il nome

di __________, lui lo conosco da 20 anni, ma ho iniziato a comprare da lui dal

mese di dicembre 2013. (…) Ricordo che avevo incontrato __________, per caso, a

__________ e lui mi aveva detto che se avevo bisogno di eroina, lui poteva

vendermela. (…) preciso che da __________ avrò preso 70 grammi di eroina, tra

dicembre 2013 e fine luglio 2014.”

(VI PG 02.12.2014, p. 4, allegato 71 al rapporto d’inchiesta, AI

878).

Stando a queste prime dichiarazioni di __________, IM 2 era sempre

da solo in occasione dello scambio denaro/stupefacente. Dal figlio IM 1, per

contro, non avrebbe mai acquistato nulla (VI PG 02.12.2014, p. 4 e 5, allegato

71 al rapporto d’inchiesta, AI 878).

Nel medesimo verbale, preso atto del fatto che i numeri di

telefono a lui in uso sono entrati in contatto svariate centinaia di volte con

il numero di telefono in uso a IM 2, __________ ha ammesso essere possibile che

da IM 2 avesse acquistato 500 grammi di eroina (VI PG 02.12.2014, p. 6,

allegato 71 al rapporto d’inchiesta, AI 878).

IM 2 dal canto suo, invitato a spiegare il suo rapporto con __________,

ha inizialmente affermato di non avere mai avuto nulla a che fare con questa

persona per questioni legate all’eroina, indicando che lo stesso avrebbe

acquistato lo stupefacente dal figlio:

"

(…) si tratta di una persona che ho conosciuto circa 15 anni fa

circa. So che è spagnolo ma nulla di più. (…)

Lui mi aveva chiesto se utilizzavo eroina ma io non gli avevo

risposto. La nostra conoscenza è rimasta ai livelli di un “ciao come va” e

niente di più. Non ho avuto legami con lui per questioni legate agli

stupefacenti.

Posso dire che lui andava a comprare eroina da mio figlio, penso

nell’arco di quest’anno, prima di maggio.

(…) so che questa persona acquistava eroina da mio figlio perché

li ho visti insieme in qualche occasione in un bar di __________, al __________

per essere precisi.

(…) ho parlato con mio figlio del fatto che lo avevo visto e lui

mi ha detto che effettivamente gli aveva venduto qualche busta dose di eroina.

Penso di averlo visto in totale in 2 occasioni.

(…) in una occasione li ho visti transitando con la macchina

mentre la seconda volta mi trovavo anch’io al bar perché dovevo prendere le

sigarette.

(…) ero lì per caso in entrambe le occasioni.”

(VI PG 10.11.2014, p. 4, AI 491).

Preso atto del fatto che tra l’utenza a lui in uso e i numeri

utilizzati da __________ vi sono state diverse centinaia di contatti,

l’imputato ha poi però ammesso:

"

(…) effettivamente mi è capitato di avere contatti telefonici con

questa persona, inteso quando ero in possesso del telefono con l’utenza __________.

Posso dire che ho sentito personalmente questa persona in 2 o 3 occasioni per

questioni legate agli stupefacenti.”

(VI PG 10.11.2014, p. 5, AI 491).

Tornando sulla questione in un successivo verbale, ha affermato:

"

Per essere sincero io ho potuto captare che mio figlio aveva

venduto qualcosa al cittadino spagnolo, di cui non ricordo il nome o almeno non

ricordo come lo chiamo di solito (…).”

(VI PP 03.12.2014, p. 8, AI 624).

Confrontato con le dichiarazioni di __________, secondo cui

sarebbe stato lui, e non il figlio IM 1, a vendergli l’eroina, IM 1 le ha

dapprima fermamente contestate, ribadendo che sarebbe stato il figlio ad

alienargli lo stupefacente, ciò che gli sarebbe stato riferito da IM 1 stesso

(VI PP 03.12.2014, p. 8, AI 624).

Le sue dichiarazioni si sono fatte più sfumate con il procedere

dell’interrogatorio, quando ha ammesso di avere, in alcune occasioni, funto da

intermediario per la compravendita di eroina tra il figlio e __________:

"

Io non ho mai venduto eroina allo spagnolo. Quando arrivava che

la cercava, al massimo, ma proprio al massimo, gliela dava mio figlio. Quello

si. (…)

Lo spagnolo veniva al bar dove andavamo noi due che è il __________

a __________ oppure l’__________. (…) Vedendo me, che sono più grande (inteso

per età), mi chiedeva se c’era in giro qualcosa, intendendo eroina. A quel

momento io gli dicevo di rivolgersi a mio figlio IM 1 che era seduto lì vicino

a me. Se IM 1 non era al ristorante insieme a me, io gli telefonavo e gli

dicevo che c’era sto __________ che aveva bisogno e quindi di raggiungerci

presso l’esercizio pubblico per parlare con __________. Questi incontri erano

finalizzati alla vendita di eroina a __________. Non so quante volte questo può

essere successo. (…)

Lo spagnolo chiamava me, mi chiedeva dell’eroina, io chiamavo IM 1

e poi loro si mettevano d’accordo. È poi anche successo che non ci fosse la

telefonata ma l’incontro, casuale, al bar __________ o all’__________. Anche in

quei casi io mettevo in contatto tra di loro mio figlio __________ con lo

spagnolo. Io non posso dire quanta eroina può avere acquistato lo spagnolo a seguito

del mio fare da tramite tra lui e mio figlio IM 1.”

(VI PP 03.12.2014, p. 9 e 10, AI 624).

Ciò che è stato confermato anche da IM 1, il quale, dopo avere in

un primo momento asserito di non conoscere __________, l’11 dicembre 2014 al PP

ha riferito quanto segue:

"

Dico di riconoscere l’uomo raffigurato sulla fotografia che mi è

stato adesso sottoposto. Io lo chiamo __________ e lo conosco da circa 1 anno.

Mio papà invece lo conosce da molto tempo e lo conosce anche bene. Io posso

dire di avere consegnato eroina a __________. Lui la chiedeva a mio padre

chiamando sullo __________. Anche a me è capitato di rispondere a dei messaggi

ricevuti su tale collegamento e che arrivano da __________. __________ aveva

anche il mio numero di telefono. __________ mi chiamava e mi diceva di quanta

eroina aveva bisogno e io gliela portavo. È anche successo che mio papà si

incontrasse con __________, che quest’ultimo gli chiedesse dell’eroina, che mio

papà mi telefonasse per chiedermi di portargliela. Voglio anche aggiungere che

mio papà e __________ andavano spesso a bere il caffè assieme a __________.

Secondo me, mio papà deve avere acquistato qualche busta dose da __________ o

tramite __________. Loro sono due consumatori e avranno parlato tra di loro e

mio papà gli avrà detto, almeno cosi penso che io avevo eroina da vendere.”

(VI PP 11.12.2014, p. 4 e 5, AI 659).

31. IM 1 ha contestato le

dichiarazioni di __________ secondo cui sarebbe stato il padre a consegnargli

direttamente l’eroina, affermando che questo sarebbe avvenuto unicamente in due

occasioni, confermando comunque che in altre circostanze il padre avrebbe fatto

da tramite per la compravendita:

"

Quello che dice __________ non è esatto. Ero io a consegnargli

l’eroina. È successo solo due volte che io non mi potevo muovere per cui ho

chiesto a mio padre di andare al Bar __________ a __________ per consegnare

l’eroina a __________. È successo che mio padre si incontrasse al bar con __________,

come ho già detto, questi gli chiedesse dell’eroina. Mio papà allora mi

telefonava e mi diceva quanta quantità dovevo portare. Io raggiungevo mio padre

al bar e poi consegnavo direttamente l’eroina a __________ e mi facevo dare i

soldi. La roba era poi la mia. (…) sono stato io a consegnare l’eroina a __________.

Solo in due occasioni ho chiesto a mio papà di fare la consegna.”

(VI PP 11.12.2014, p. 5, AI 659).

Mentre in occasione di questo interrogatorio non ha saputo dire

quanta eroina avesse alienato a __________ (VI PP 11.12.2014, p. 5, AI 659),

assunto a verbale pochi giorni dopo, IM 1 ha ricordato di avergli alienato 75

grammi, mentre il padre, per suo conto, gli avrebbe venduto 2.5 grammi alla

volta in 2 occasioni:

"

(…) a questa persona, che conosco come __________, gli ho venduto

75 grammi di eroina.

(…) mio padre IM 2 gli ha venduto in 2 occasioni 2.5 grammi alla

volta per mio conto, questo perché io non c’ero.”

(VI PP 18.12.2014, p. 3 e 4, AI 694).

Senonché, preso atto del fatto che __________ ha indicato di avere

acquistato 500 grammi di eroina dal padre e nulla da lui, si è subito corretto,

asserendo che:

"

(…) effettivamente io gli ho venduto 75 grammi di eroina ed oltre

a questi 75 grammi gli ho dato altri 200 grammi al prezzo di costo.

Quindi posso dire di aver alienato a __________ 275 grammi.

(…) gli ho dato 200 grammi al prezzo di costo per fargli un

favore, visto che lo conosco da tanto ed è amico di mio padre.”

(VI PP 18.12.2014, p. 4, AI 694).

L’imputato ha comunque continuato ad affermare:

"

(…) mio padre gli ha consegnato l’eroina al mio posto in sole 2

occasioni e basta.”

(VI PP 18.12.2014, p. 4, AI 694).

32. A confronto con l’acquirente,

IM 1 ha mantenuto la sua versione in merito al quantitativo di eroina a lui

alienata, affermando però questa volta di avere sempre consegnato lui lo

stupefacente a __________:

"

__________ usava eroina e quindi io gliela portavo. __________ mi

mandava messaggi sul numero di telefono con finale __________ chiedendomi di

raggiungerlo in un esercizio pubblico di __________. Io lo raggiungevo e si

discuteva di quanta eroina voleva. Dato che io avevo sempre con me dell’eroina,

poi gli consegnavo il quantitativo richiesto che poteva essere di 2,5 grammi o

di 5 grammi di tale sostanza. Quando venivo chiamato oppure mi mandavano

messaggi per avere eroina, io me la portavo dietro. L’eroina solitamente la

tenevo in casa oppure la nascondevo vicino alla ferrovia che si trova nei

pressi del mio domicilio. Andavo quindi a prenderla e poi me la mettevo in

tasca.

(…) sono sicuro che l’eroina la consegnavo io a __________. (…)

Io ho venduto tra i 70 e i 75 grammi di eroina a __________.

Quando dico “venduta” è perché gli vendevo i sacchetti da 2,5 grammi di eroina

a CHF 150.00 e i sacchetti da 5 grammi di eroina a CHF 300.00. Io ho poi

consegnato 200 grammi di eroina a __________ al prezzo che pagavo io per

l’acquisto. Vale a dire che i 2,5 grammi li facevo pagare CHF 90.00 mentre che

i grammi 5 li facevo pagare CHF 180.00. Non ci guadagnavo niente. Facevo un

prezzo di favore a __________ in virtù dell’amicizia che __________ aveva nei

confronti di mio papà. __________ mi aveva detto di avere pochi soldi per cui

ci siamo messi d’accordo che quando io andavo in Svizzera interna ne prendevo

anche per lui. __________ mi dava i soldi per la benzina ed anche i soldi per

comprargli i 2 o 3 sacchetti di cui aveva bisogno.”

(VI PP confronto IM 1 / __________ 22.12.2014, p. 3 e 4, allegato

13 al rapporto d’inchiesta, AI 878).

__________, dal canto suo, mentre in precedenza aveva affermato di

avere acquistato l’eroina sempre e solo da IM 2, in occasione del confronto con

IM 1 ha indicato che in qualche occasione gliela avrebbe consegnata pure

quest’ultimo, confermando comunque che solitamente la riceveva da IM 2:

"

Io posso dire che qualche volta l’eroina me l’ha data IM 1. Io,

però, più che altro ho avuto a che fare con suo padre IM 2. Io telefonavo da

una cabina telefonica ad un numero telefonico che ora non ricordo. È anche

successo che io abbia utilizzato il mio natel per telefonare. Solitamente era IM

Considerandi

2.

a rispondere al numero di telefono che mi era stato dato. È successo qualche

volta che mi abbia risposto IM 1. Fissavamo quindi l’incontro e l’eroina mi

veniva consegnata solitamente da IM 2 e solo qualche volta da IM 1. I soldi li

davo solitamente a IM 2 e ad IM 1, quando era quest’ultimo a consegnarmela. Non

c’era una regola fissa. Io davo i soldi a chi mi consegnava l’eroina.”

(VI PP confronto IM 1 / __________ 22.12.2014, p. 3 e 4, allegato

13.

al rapporto d’inchiesta, AI 878).

Ciò che ha ribadito anche a confronto con l’imputato IM 2:

"

Raramente l’eroina me la consegnava IM 1, solitamente me la

consegnava IM 2 che io chiamo IM 2. Io, solitamente, telefonavo a IM 2 perché

avevo il suo numero di telefono. Non avevo il numero di telefono di suo figlio IM

1.

A volte, sul numero di telefono di IM 2, rispondeva pure IM 1. Di solito io

chiedevo a IM 2 se ci si poteva vedere, naturalmente erano colloqui riferiti

all’acquisto di eroina. Voglio anche aggiungere che molte volte, IM 2 ed io ci

siamo sentiti anche senza che si facesse riferimento all’eroina. Tra di noi

c’era un po’ di fiducia per cui non sempre si parlava di droga. IM 2 arrivava a

__________ a portarmi l’eroina, a volte andavo io vicino a casa sua a

prenderla. Qualche mi è stata data anche da IM 1. I soldi per pagare l’eroina

normalmente li consegnavo a IM 2.”

(VI PP confronto IM 2 / __________ 22.12.2014, p. 4, allegato 31

al rapporto d’inchiesta, AI 878).

Nell’ambito del confronto con IM 1, __________ ha peraltro

corretto al ribasso il quantitativo di eroina acquistata da padre e figlio IM 1,

affermando questa volta trattarsi di 200/230 grammi.

"

Io dico che il sacchetto da 5 grammi l’ho sempre pagato CHF

300.

, quello da 2,5 grammi lo pagavo tra i CHF 100.00/120.00. Non ho mai dato

i soldi ad IM 1 per pagare la benzina quando andava a comprare l’eroina. Non

sapevo nemmeno quando andava a prenderla; nemmeno sapevo dove.

Quando sono stato interrogato in Polizia ho detto che non è che

per ogni telefonata c’era l’acquisto di eroina. Mi spiego meglio: magari ci si

doveva telefonare anche 8 o 10 volte per concretizzare l’acquisto di tale

sostanza stupefacente. Quando mi è stato detto che i contatti telefonici erano

circa 700 io avevo riferito che a volte ci volevano anche 7 telefonate per

arrivare all’acquisto. A me pare un po’ troppo dire che ho acquistato da IM 2 e

IM 1 circa 500 grammi di eroina. Io penso di averne acquistata tra i 200 ed i

230.

grammi.”

(VI PP confronto IM 1 / __________ 22.12.2014, p. 3-5, allegato 13

al rapporto d’inchiesta, AI 878).

A confronto con IM 2 ha dichiarato:

"

Se ben ricordo io ritengo di aver ricevuto da IM 2 tra i 200 e i

230.

grammi di eroina. Questo in parte nel 2013 e poi in gennaio, febbraio,

marzo, giugno e luglio 2014.”

(VI PP confronto IM 2 / __________ 22.12.2014, p. 5, allegato 31

al rapporto d’inchiesta, AI 878).

33.

IM 2, dal canto suo, in

occasione del confronto, è parso inizialmente dimenticare le sue precedenti

ammissioni, affermando che:

"

Faceva ‘sto lavoro mio figlio e __________ mi contattava per

avere un sacchetto di eroina. Però visto che certe volte mio figlio non era in

casa, io lasciavo suonare il telefono e non rispondevo. Non sapevo cosa dire a __________

per cui mi comportavo così. Poi arrivava la sera e dicevo a mio figlio IM 1

dicendogli che __________ aveva telefonato, ma che io non sapevo cosa voleva

per cui poi IM 1 lo richiamava. Si mettevano d’accordo tra di loro. __________

poi telefonava all’IM 1 e se __________ stava nelle vicinanze IM 1 gli portava

quello che aveva bisogno. È così.”

(VI PP confronto IM 2 / __________ 22.12.2014, p. 5, allegato 31

al rapporto d’inchiesta, AI 878).

Confrontato con le dichiarazioni rilasciate in precedenza, secondo

cui sarebbe capitato una o due volte alla settimana che __________ lo chiamasse

per chiedergli dell’eroina, le ha poi comunque confermate (VI PP confronto IM 2

/ __________ 22.12.2014, p. 3, allegato 31 al rapporto d’inchiesta, AI 878).

Interrogato dal Magistrato inquirente l’imputato ha risposto:

"

Io a __________ di eroina non ne ho mai venduta. E se avveniva,

se c’era mio figlio, che eravamo in macchina, che c’era lui facevo il

passamano. Se lui diceva datemi un sacchetto, mio figlio me la metteva sulle

gambe, __________ allungava la mano e prendeva il sacchetto. Quando succedeva

che IM 1 era con me in macchina succedeva così. Quando IM 1 non c’era mi

lasciava il sacchetto di eroina da parte vicino ad un marciapiede. Io stavo lì

a controllare che nessuno la prendesse. Eravamo vicino al bar e mettevamo il

sacchetto per terra. Come vedevamo che arrivava lui, gli davamo l’eroina. I

soldi li prendeva mio figlio. A volte li ho presi pure io. Preso e ridato in

mano ad IM 1, non che me li sono messi in tasca io.”

(VI PP confronto IM 2 / __________ 22.12.2014, p. 4, allegato 31

al rapporto d’inchiesta, AI 878).

A confronto con l’acquirente, IM 2 ha corretto al rialzo il numero

di occasioni in cui avrebbe consegnato l’eroina a __________, affermando questa

volta trattarsi di 3 o 4 volte:

"

Io l’avrò consegnata tre o quattro volte. (…) Quelle tre o

quattro volte che ho consegnato l’eroina a __________, ho consegnato dei

sacchetti da 5 grammi. Può darsi che i soldi per la vendita dell’eroina li

abbia presi io, ma poi li ho sicuramente consegnati a mio figlio IM 1.”

(VI PP confronto IM 2 / __________ 22.12.2014, p. 4 e 5, allegato

31.

al rapporto d’inchiesta, AI 878).

Che IM 2 fosse ben più coinvolto nel traffico di eroina di quanto

vogliano far credere lui e il figlio, risulta anche dalle dichiarazioni della

moglie __________, la quale ha affermato che il provento della vendita della

droga veniva suddiviso tra IM 1 e IM 2 (VI PP 19.09.2014, p. 7, AI 113: “Anche

i proventi li dividevano fra mio marito e mio figlio, ma a mio parere quello

che prendeva di più era mio figlio. Non so quanto erano perché mio figlio non

voleva che io contassi i soldi. Io li vedevo quando pulivo, nel suo cassetto.

Mi capitava di vedere cifre fra i 500.00 ed i 700.00 CHF.”), affermazioni,

queste, ovviamente contestate da IM 1 (VI PP 22.01.2015, p. 3, AI 774: “Io e

mio papà non ci siamo mai divisi i soldi. Come ho già spiegato a mio papà

consegnavo l’eroina visto che lui è un consumatore”).

Oltre a ciò, vi è la telefonata intercorsa il 7 settembre 2014 tra

IM 2 e IM 1, da una parte, e __________, dall’altra, nella quale quest’ultimo

si lamenta della qualità dell’eroina acquistata e IM 2 gli assicura “che gli

portano quella in ordine” (allegato doc. A al VI PP IM 2 16.12.2014, AI

678).

Al proposito IM 2 ha spiegato trattarsi di una telefonata in

merito a eroina scadente acquistata dal fornitore di __________ e poi rivenduta

a __________:

"

Era la storia di questo di __________ che ci aveva dato

dell’eroina di scarsa qualità, secondo me c’era dentro del caffè. Ci ha solo

rubato i soldi. Mio figlio parlava con questo __________ dicendogli di tenere

quell’eroina lì. Sono poi intervenuto io per fare in modo che __________ ci

credesse al fatto che gliene avremmo portata della migliore. L’eroina gliela

avrebbe data mio figlio a __________ e non io.”

(VI PP 16.12.2014, p. 2 e 3, AI 678).

IM 1 dal canto suo, sempre nel tentativo di mitigare le responsabilità

del padre nel traffico di eroina, ha dapprima affermato che il terzo

interlocutore non sarebbe suo padre:

"

(…) inizialmente sono io che parlo con __________ e poi passo il

mio telefono ad un tossico che gli ho detto dire che la roba, nel senso l’eroina,

era a posto.

(…) non voglio fare il nome di questa persona, perché non mi va.

(…) non è mio padre IM 2.”

(VI PG 18.12.2014, p. 5, AI 694).

Preso atto delle ammissioni del padre, IM 1 ha in fine affermato:

"

(…) mio padre è un consumatore e mi faceva da tramite con i

fornitori nella svizzera interna.

(…) è capitato solo in quell’occasione, che io gli ho detto cosa

dire al __________.”

(VI PG 18.12.2014, p. 5 e 6, AI 694).

iii) IM 1: procurato in

altro modo al padre IM 2 900 grammi di eroina

34.

L’accusa imputa inoltre a IM

1.

il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, nel

periodo compreso tra gennaio 2013 e il 18 settembre 2014, a __________ (ZG), __________

(ZH), __________, __________, __________, __________ e in altre precisate

località, senza essere autorizzato, procurato in altro modo al padre IM 2

almeno 900 grammi di eroina quale compenso per i servizi resi.

Come si è detto, già in occasione del verbale della persona

arrestata del 19 settembre 2014, l’imputato ha riferito che al padre, in cambio

dei suoi servizi nel traffico di droga, consegnava dell’eroina per il suo

consumo personale:

"

Io, come detto, prendevo l’eroina e davo a mio padre 5 grammi di

sostanza per il suo uso personale.

(…) io non volevo denaro per i 5 grammi di eroina consegnati a mio

padre; si trattava della retribuzione per il fatto che lui chiamava i fornitori

e parlava con loro in tedesco. Non c’era nessun patto fra noi in questo senso,

io comunque non volevo alcunché da lui per la droga che gli cedevo.”

(VI PP 19.09.2014, p. 7, AI 112).

In sede di audizione di Polizia del 24 ottobre 2014 IM 1 ha

quantificato in 40/50 grammi l’eroina consegnata al padre per il suo “aiuto”:

"

Posso dire che gli davo quale compenso un sacchetto da 5 grammi

di eroina per il suo consumo personale.

(…) mio padre mi ha aiutato a fare i contatti per almeno 9 viaggi

in CH interna ed ha quindi ricevuto almeno 40-50 grammi di eroina quale

compenso. Preciso che il sacchetto glielo regalavo.”

(VI PG 24.10.2014, p. 5, AI 396).

Tornando sulla questione il 20 novembre 2014, dinanzi al PP, ha

corretto al rialzo il quantitativo di eroina consegnata al padre per il suo

consumo personale, affermando che:

"

In pratica io compravo l’eroina e ogni volta che andavo in

Svizzera interna, anche se lui non mi aiutava, io gli davo il sacchettino da 5

grammi di eroina. Nel 2014, e meglio negli ultimi 6/7 mesi, gli davo il

sacchetto da 5 grammi e se lui ne aveva bisogno di più gli davo anche quella

che io tenevo da parte per la vendita.”

(VI PP 20.11.2014, p. 8, AI 572).

L’11 dicembre 2014, dinanzi al PP, IM 1 ha indicato:

"

Mio papà consumava circa 10 grammi di eroina alla settimana. Lui

la sniffava. Questo è riferito agli ultimi 6/7 mesi prima del nostro arresto.

(…)

Come ho già detto l’altra volta, quando mio papà finiva il

sacchetto di eroina che gli davo come compenso per il suo aiuto con i

fornitori, gli davo anche qualche grammo di quella che tenevo riservata alla

vendita.”

(VI PP 11.12.2014, p. 2, AI 659).

Il medesimo giorno, assunto nuovamente a verbale, l’imputato ha

indicato:

"

Io ho già riferito che consegnavo a mio papà dai 10 ai 12 grammi

di eroina alla settimana. In rarissimi casi è successo di sforare e di arrivare

ai 15 grammi alla settimana. (…) Può anche darsi che mio papà ne consumasse un

po’ di più, ma io questo non so. Io sto parlando unicamente di quanta gliene

consegnavo settimanalmente. (…)

Io consegnavo a mio papà un sacchetto da 5 grammi di eroina ogni 3

giorni. Poi se me ne chiedeva dell’altra potevo dargli anche 1 grammo o 2 o 3.”

(VI PP 11.12.2014, p. 2, AI 663).

Nel verbale del 13 marzo 2015 al PP, IM 1 ha riferito:

"

A partire da febbraio 2013 ho anche iniziato a consegnare

dell’eroina a mio padre IM 2 per il suo consumo personale. Io non so quanta ne

ho consegnata a mio padre; in ogni caso non nelle stesse quantità del 2014 dove

arrivavo a dargli anche 12/15 grammi di eroina alla settimana. (…)

Non posso essere preciso in merito alla quantità che ho dato a mio

papà IM 2.”

(VI PP 13.03.2015, p. 3, allegato 15 al rapporto d’inchiesta, AI

878).

L’imputato ha poi precisato:

"

Nel 2013 ho quindi iniziato a consegnare un po’ di eroina a mio

papà; non so però quantificare quanta posso avergliene data.

Per il 2014 posso invece dire che per ogni viaggio fatto con me o

organizzato da lui per me io gli consegnavo 5 grammi di eroina per il suo

consumo personale. Tuttavia, tale consumo è poi aumentato nel corso dei mesi

dell’anno 2014 tanto che sono arrivato a consegnare a mio papà dai 10 ai 12

grammi di eroina alla settimana. È pure capitato come già avevo detto in

precedenza di sforare arrivando addirittura di 15 grammi alla settimana.

L’eroina che davo a mio papà la prendevo da quella destinata alla vendita. Io

l’eroina a mio papà la regalavo. È capitato qualche volta che mi lasciasse

qualche soldo, ma di principio io gliela offrivo gratuitamente.”

(VI PP 13.03.2015, p. 7, allegato 15 al rapporto d’inchiesta, AI

878).

35.

In occasione del verbale

d’interrogatorio finale ha affermato di non poter quantificare con precisione

l’eroina consegnata al padre quale compenso per il suo “aiuto”, valutando

comunque eccessivo il quantitativo di 900 grammi calcolato dagli inquirenti:

"

Io non sono mai riuscito a ben quantificare il reale consumo di

mio padre. Come detto nei miei precedenti verbali capitava che io gli

consegnassi anche eroina che in realtà era destinata alla vendita. Aggiungo che

mi sembra eccessivo dire che ho alienato 900 grammi di eroina a mio padre.”

(VI PP 21.05.2015, p. 5, AI 1056).

36.

Nell’ambito

dell’interrogatorio dibattimentale, in fine, IM 1 ha confermato di avere

consegnato al padre 900 grammi di eroina per il suo consumo personale,

precisando che di questi 900 grammi 300/400 grammi glieli avrebbe consegnati

per l’aiuto nell’acquisto di eroina, mentre i restanti glieli avrebbe dati

indipendente dal suo aiuto, siccome il padre aveva già consumato quelli che

riceveva quale “ricompensa” (VI DIB 10.03.2016, p. 6, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

IM 2, dal canto suo, ha ammesso anch’egli già nel verbale della persona

arrestata del 19 settembre 2014 di avere ricevuto dal figlio un compenso in

eroina per il suo “aiuto”, quantificato in 5 grammi a viaggio:

"

Per questo aiuto che gli davo ricevevo eroina un compenso e

meglio 5 grammi quando tornava dopo essersi rifornito. (…) Questi 5 grammi

erano destinati al mio consumo personale.”

(VI PP 19.09.2014, p. 5, AI 115).

Nel verbale di Polizia del 29 ottobre 2014, ha inizialmente

asserito di avere ricevuto un totale di 20 grammi di eroina:

"

(…) in totale ho preso 20 grammi di eroina, per uso personale.

Intendo precisare che mio figlio, in qualche circostanza, mi voleva offrire

anche altre sacchetti da 5 grammi per il mio compenso, ma io rifiutavo, poiché

ne avevo ancora a mia disposizione. Quindi in totale, come già detto ho

ricevuto da mio figlio un totale di 20 grammi di eroina.

Non ho mai ricevuto denaro per averlo accompagnato durante i

viaggi e tanto meno per le telefonate ed i messaggi che facevo per contattare i

fornitori.”

(VI PG 29.10.2014, p. 5, AI 435).

Nel verbale del 3 dicembre 2014 l’imputato ha affermato:

"

Mio figlio IM 1 mi consegnava a viaggio 4/5 grammi di eroina per

ricompensare il favore che gli facevo quando riuscivo a fare qualche messaggio

sms. (…)

Io ho approfittato del fatto che mio figlio trafficasse con

l’eroina perché per il mio aiuto lui mi dava dei sacchettini da 5 grammi. I

sacchetti li ricevevo quando lui si riforniva in Svizzera interna.”

(VI PP 03.12.2014, p. 4 e 5, AI 624).

Confrontato con le dichiarazioni del figlio, IM 2 ha ammesso di avere

ricevuto anche più dei 5 grammi dichiarati fino a quel momento:

"

Si è vero. Da IM 1 ricevevo anche più del sacchetto da 5 grammi

di cui ho riferito in precedenza.”

(VI PP 03.12.2014, p. 6, AI 624).

Il 16 dicembre 2014, dinanzi al PP, ha ribadito:

"

Io prendevo il mio compenso che era il sacchetto da 5 grammi di

eroina, a volte IM 1 mi dava anche di più.”

(VI PP 16.12.2014, p. 5, AI 678).

In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, in fine, ha

ammesso di avere ricevuto da IM 1 900 grammi di eroina nel periodo

gennaio/febbraio 2013 – 18 settembre 2014, precisando che di questi, 300 grammi

gli sarebbero stati dati dal figlio in cambio del suo aiuto nel traffico, nella

misura di 5 grammi alla volta, mentre i restanti IM 1 glieli avrebbe consegnati

indipendentemente dal suo aiuto, quando vedeva che stava male (VI DIB

10.03

, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Preso atto che, stando alle sue dichiarazioni, nonché a quelle di IM

1, avrebbe quindi aiutato il figlio in 60 occasioni, posto che ogni volta

riceveva 5 grammi di eroina, l’imputato ha infine ammesso:

"

Probabilmente l’ho aiutato qualche volta in più.”

(VI DIB 10.03.2016, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

b) Valutazione della Corte

37.

Nel caso concreto, per quel

che riguarda IM 1, i quantitativi di stupefacente da lui trattati emergono

dalle chiamate di correo, dai riscontri oggettivi agli atti e dalle sue stesse

ammissioni.

A suo carico risultano quindi esservi 480 grammi di eroina

acquistati e trasportati in correità con tale “__________”, di cui 105 grammi

poi venduti dallo stesso IM 1 nel corso del 2012, da cui la conferma del punto

1.

dell’atto d’accusa.

38.

Per quanto attiene

all’imputazione di cui al punto 2 del rinvio a giudizio, è pacifico che IM 1 ha

acquistato, trasportato e alienato un importante quantitativo di eroina.

Pacifico pure, come sottolineato dalle difese, che in casi come

quello in discussione è impossibile effettuare calcoli “da farmacista”.

Ciò malgrado, sulla base delle dichiarazioni delle parti e delle

chiamate di correo è stato possibile ricostruire il quantitativo di eroina

alienata in 2'042.40 grammi.

Va qui sottolineato che la Corte ha considerato i quantitativi

minimi dichiarati dall’imputato, e che in virtù del principio in dubio pro

reo, vista l’assenza di confronti con gli acquirenti, nei casi in cui

questi ultimi e l’imputato hanno rilasciato dichiarazioni discordanti, è stato

considerato il quantitativo da lui indicato.

A tale quantitativo di sostanza alienata occorre aggiungere i 900

grammi di eroina acquistata e poi consegnata al padre.

In questo senso, la Corte non ha potuto seguire la pubblica accusa

laddove indica, al punto 2 dell’atto d’accusa, 3'198.30 grammi di eroina, cui

andrebbero sommati i 900 grammi del punto 3.

A mente della Corte, non emergono dagli atti elementi tali da

indicare che i 900 grammi consegnati al padre non si sovrappongano ai 3'198.30

grammi acquistati.

In questo senso, quindi, il punto 2 dell’atto d’accusa è stato

ritenuto per 2'942,40 grammi di eroina, comprensivo quindi dell’agire di cui al

punto 3.

39.

Complessivamente, a carico di

IM 1, la Corte ha dunque ritenuto complessivi 3'476.36 grammi di eroina

trafficata, e meglio 2042.40 grammi alienati, 900 grammi offerti al padre,

53.96

grammi detenuti al momento del fermo e 480 grammi trasportati nel 2012,

di cui 105 alienati, oltre a 15 grammi di cocaina.

40.

Per quanto attiene a IM 2, è

pacifico che egli ha attivamente aiutato il figlio ad acquistare e trasportare

stupefacente destinato alla vendita.

A mente della Corte, l’imputato ha agito quale correo anche in

relazione a tale ultimo aspetto. Egli era infatti perfettamente consapevole che

lo stupefacente era destinato alla vendita, ciò che avveniva evidentemente nel

suo stesso interesse, posto che finché il figlio avesse venduto eroina, avrebbe

avuto denaro sufficiente per continuare ad acquistare altra eroina, e lui

avrebbe continuato a riceverne una parte per il proprio consumo.

Per quanto attiene ai quantitativi, malgrado le reticenze mostrate

dall’imputato in sede d’inchiesta la Corte concorda in parte con le conclusioni

indicate dalla pubblica accusa.

Da un lato, gli elementi agli atti permettono di ritenere che IM 2

era attivo al pari del figlio, quanto meno dal mese di gennaio 2013.

Del resto, come ha infine dovuto ammettere egli stesso, 300 grammi

ricevuti come ricompensa, a 5 grammi alla volta, portano a 60 occasioni di

aiuto, che moltiplicate per 40 grammi alla volta fanno 2.4 Kg di eroina

trafficata da IM 2 in correità con il figlio.

Ciò detto, la Corte ritiene che a IM 2 possa essere imputato

unicamente – nella forma della correità – il quantitativo di eroina alienata

dal figlio dal gennaio 2013 (ovvero 2'042.40), mentre non possono essergli

attribuiti i 900 grammi che gli sono stati consegnati per il suo consumo personale.

IM 2, infatti, aiutava il figlio in vista di un corrispettivo che

non era denaro o altro, ma eroina per il proprio consumo. Gli acquisti fatti a

tal fine configurano quindi una contravvenzione.

41.

A carico dell’imputato IM 2,

la Corte ha quindi ritenuto unicamente il totale di 2'042.40 grammi di eroina.

c) In diritto

42.

L'art. 19 cpv. 1 LStup

punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro trasporta, acquista o

aliena stupefacenti.

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso

aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in

pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce

come membro di una banda costituitasi per esercitare

sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se realizza,

trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno

considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in

altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai

minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in

pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai

12.

grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a;

DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b;

STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo

2011, inc.6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc.6B_699/2010,

consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15

marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B

632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht,

Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna

1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les

infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art.

19.

LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).

Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di

trasportare, acquistare o alienare stupefacenti. Il dolo eventuale è

sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913).

Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a

LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui

commessa possa, direttamente o

indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF

111.

IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia

realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del

quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli

consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per

la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.

È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero

limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose

quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

Quando l’infrazione verte su più stupefacenti diversi, occorre

considerare la pericolosità di ognuno di essi e valutare il pericolo d’insieme

per dire se sussiste una quantità tale da mettere in pericolo la salute di

molte persone. Il caso può quindi essere considerato grave anche se la quantità

di ognuna delle sostanze, presa singolarmente, è inferiore ai limiti fissati

dalla giurisprudenza (DTF 120 IV 338).

Pacifico, a fronte dei quantitativi sopra riportati e ritenuti a

carico degli imputati, che il loro agire configura il reato di infrazione

aggravata alla LStup.

VI) Ripetuta contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

43.

A IM 2 l’atto di rinvio a

giudizio, oggetto delle correzioni di cui in entrata, imputa inoltre il reato

di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, nel periodo

10.

marzo 2013 – 18 settembre 2014, a __________, __________ e in altre imprecisate

località del Canton Ticino, senza essere autorizzato, intenzionalmente e

ripetutamente consumato almeno 900 grammi di eroina.

Quanto al suo consumo personale di eroina, nel verbale della

persona arrestata l’imputato ha spiegato:

"

Io ho fatto uso di eroina e ne faccio uso ancora adesso perché

ogni tanto vado a __________ al Parco __________ e mi compro una bustina da CHF

50.

--. Io sono in cura metadonica da una quindicina di anni.”

(VI PP 19.09.2014, p. 2, AI 115).

In questa occasione IM 2 ha contestato le dichiarazioni della

moglie __________, secondo cui per il suo consumo regolare di eroina avrebbe

speso circa CHF 1'500.00 al mese (VI PG 18.09.2014, p. 6, allegato 28 al

rapporto d’inchiesta, AI 878):

"

Non è così esagerato come dice mia moglie. Io posso quantificare

il mio consumo mensile in CHF 700/800.-- che corrispondono a 7/8 grammi di

eroina che io assumo per via nasale. In pari tempo uso anche il metadone, vale

a dire 15 pastiglie da 5mg al giorno.”

(VI PP 19.09.2014, p. 3, AI 115).

Nel medesimo verbale l’imputato ha spiegato:

"

Io ho iniziato a consumare eroina all’età di 20 anni. Poi ho

iniziato a prendere il metadone, ma ogni tanto ricado nel consumo di tale

sostanza. Adesso sarà da un paio di mesi che ho ripreso a consumare

regolarmente eroina sniffandola. Ho già detto prima che tale consumo è di circa

7/8 grami al mese. Non so spiegarmi per quale motivo ho ripreso l’assunzione di

tale sostanza stupefacente.”

(VI PP 19.09.2014, p. 3, AI 115).

Contrariamente a quanto dichiarato fino a quel momento, in sede di

audizione presso il GPC, l’imputato ha ammesso di avere in realtà ripreso a

consumare eroina da circa 3 anni in modo importante (Verbale di audizione, p.

2, AI 135).

Il 3 dicembre 2014, dinanzi al PP, ha riconosciuto di avere

consumato 3/4 grammi di eroina al giorno:

"

Mi scuso con l’interrogante, ma voglio dire che io di eroina ne

consumo un po’ di più di quello che ho ammesso fino ad adesso. In verità ne

consumo dai 3 ai 4 grammi al giorno per via nasale.”

(VI PP 03.12.2014, p. 5, AI 624).

Nell’ambito dell’interrogatorio dibattimentale, IM 2 ha infine

ammesso di avere consumato 900 grammi di eroina nel periodo compreso tra il 10

marzo 2013 e il 18 settembre 2014 (VI DIB 10.03.2016, p. 10, allegato 1 al

verbale dibattimentale), motivo per cui il reato è stato confermato così come

esposto nell’atto d’accusa e oggetto delle correzioni di cui si è detto.

VII) Riciclaggio di denaro

44.

Secondo l’accusa, il 3 luglio

2014, a __________, IM 1 avrebbe consegnato alla __________ CHF 5'500.00 in

contanti, chiedendole di depositarli sul suo conto risparmio __________ presso

la Banca __________, sapendo che gli stessi provenivano da un crimine, ovvero

dall’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti da lui commessa, da cui

l’imputazione di riciclaggio di denaro.

45.

Ai sensi dell’art. 305bis CP

è punibile con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque

compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il

ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere

che provengono da un crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a

pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche

laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20

consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid.

4.

;6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007, consid. 7.1.).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni

trasferimento di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di

vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche

per ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un

conto ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle

operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013

consid. 5.2; STF 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel / Pieth,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 18 ad

art. 305 bis; Pieth in Basler Kommentar II, 3a ed., Basilea 2013, n. 49 e rif.

ad art. 305bis; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/de Capitani, Kommentar

Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p.

523).

È atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il

ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP

anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in

valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di

differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF

6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht

II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis, p. 270).

Il reato di riciclaggio di denaro, di contro, non si realizza nei

casi di distruzione o consumo del provento di un crimine. L’art. 305bis CP è,

infatti, volto a perseguire l’agire di chi provvede a ripulire il denaro

derivante da un’attività criminale per poi poterlo riutilizzare, ciò che non si

verifica nei suddetti casi (Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 ed.,

Basilea 2013, ad art. 305bis, N. 44, pag. 2701; Corboz, Les infractions en

droit suisse, Volume II, 3 ed., Berna 2010, ad art. 305 bis CP, n. 6, pag.

636).

Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere agito intenzionalmente

o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare che il comportamento che

decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP.

Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone

proviene da un crimine. A questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza

delle circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla provenienza

criminale del denaro e che abbia accettato tale eventualità (DTF 122 IV 211

consid. 2e; DTF 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid.

2.

)

46.

IM 1, dopo iniziali reticenze

(VI PG 06.11.2014, p. 2 e 3, AI 470), ha ammesso di avere, il 3 luglio 2014,

consegnato a __________ CHF 5'500.00 provento delle sue vendite di eroina,

chiedendole di depositarli sul suo conto e dicendole che all’occorrenza glieli

avrebbe chiesti, ciò che trova conferma nelle dichiarazioni di __________ (VI

PG __________ 20.10.2014, p. 3, AI 352; VI PP 19.09.2014, AI 111), sul cui

conto risparmio no. __________ presso la Banca __________ il 3 luglio 2014 è

stata da lei accreditata la somma di CHF 5'500.00 (allegato al VI PG __________

20.10

, AI 352).

Nel verbale di Polizia del 6 novembre 2014 l’imputato ha

affermato:

"

(…) confermo quanto dichiarato da ________, ossia che il giorno

03.07.2014

gli ho consegnato CHF 5500 chiedendoli se li poteva depositare sul

suo conto risparmio e che se mi sarebbero serviti glieli avrei chiesti. (…)

Questi CHF 5500 sono il provento, ovvero il mio guadagno delle mie

vendite di eroina.”

(VI PG 06.11.2014, p. 2 e 3, AI 470).

In occasione dell’interrogatorio del 13 marzo 2015 ha confermato

tali sue dichiarazioni:

"

Io avevo pure consegnato a __________, CHF 5'500.00 che sono

provento di vendita di eroina. Io avevo messo da parte questi soldi nel corso

degli anni dal 2012 al 2014. In pratica ogni tanto mettevo via qualche

centinaio di franchi nel cassetto che si trovava in camera di __________ e di

cui ho già spiegato in precedenza.”

(VI PP 13.03.2015, p. 9, allegato 15 al rapporto d’inchiesta, AI

878).

Nel verbale d’interrogatorio finale l’imputato ha ribadito:

"

Si è vero che ho consegnato a __________ CHF 5'500.00 che

provenivano dalla vendita di eroina. ________ non sapeva la provenienza di tali

soldi. ________ non mi ha chiesto niente in merito a tale somma di denaro e io

non le ho detto nulla. __________ mi ha solo chiesto come mai le davo quei

soldi da mettere in banca e io le avevo spiegato di non avere un conto

bancario.”

(VI PP 21.05.2015, p. 5, AI 1056).

In occasione dell’interrogatorio dibattimentale IM 1 ha precisato

di avere consegnato questi soldi, provento delle sue vendite di eroina, ________,

“Per evitare che la Polizia li trovasse in occasione di un eventuale

controllo” in casa sua (VI DIB 10.03.2016, p. 9, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

Ne consegue che il reato di riciclaggio di denaro è stato

confermato.

VIII) Ripetuta infrazione alla

LF sulle armi e sulle munizioni, in parte tentata

47.

L’atto d’accusa imputa infine

a IM 1 il reato di ripetuta infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni,

per avere, nel periodo giugno 2014 – agosto 2014, a __________, __________ e in

altre imprecisate località del Canton Ticino, posseduto e detenuto presso il

proprio domicilio una pistola ad aria compressa, acquistata da __________, che

per il suo aspetto poteva essere scambiata per un’arma vera, nonché per avere,

nel periodo agosto 2014 – 18 settembre 2014, a __________, __________ e in

altre imprecisate località del Canton Ticino, in correità con __________, con

lo scopo di consegnarle poi a terza persona al fine di ottenere un compenso di

CHF 200.00, tentato di acquistare delle munizioni calibro 9 mm presso l’armeria

__________ di __________, non riuscendo nel suo intento.

48.

Giusta l’art. 33 cpv. 1 lett.

a LArm è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena

pecuniaria chiunque intenzionalmente senza diritto offre, aliena, procura per

mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta

in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi

essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi

di munizioni.

L’art. 4 cpv. 1 lett. f LArm, in un elenco non esaustivo,

qualifica come armi le armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano

un’energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono

essere scambiate per armi da fuoco vere.

Per munizione s’intende il materiale esplosivo con carica

propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un’arma da fuoco è

trasferita a un proiettile (art. 4 cpv. 5 LArm).

Armi ad aria compressa o a CO2, imitazioni di armi,

scacciacani e armi soft air sono confondibili con armi da fuoco quando, a prima

vista, risultano simili ad armi da fuoco vere, a prescindere dal fatto che uno

specialista o una terza persona sia in grado di accertarne la confondibilità

dopo una breve verifica (art. 6 OArm).

Anche per questo reato, l’imputato è giunto in aula reo confesso.

Il 13 ottobre 2014 è stato assunto a verbale __________, il quale

ha dichiarato di avere acquistato dell’eroina da IM 1.

Nel medesimo verbale il ragazzo ha riferito che IM 1 gli avrebbe

chiesto se aveva delle armi da vendere. Non avendone egli stesso a

disposizione, gli avrebbe presentato un suo conoscente, tale “__________”,

il quale avrebbe venduto l’arma – presumibilmente una pistola – ad IM 1,

consegnando a lui CHF 100.00 per l’intermediazione:

"

Inoltre IM 1 mi aveva chiesto se avevo delle armi da vedere, ma

io gli rispondevo che non ne avevo, ma che potevo presentargli qualcuno che le

aveva. Quindi gli ho presentato un uomo di circa 40 anni, che so chiamarsi __________,

ma abita in valle, nel senso che penso abiti in __________, perché lo vedevo

spesso al bar __________. (…) Quindi ho presentato IM 1 a __________, ma da

quello che so, loro due si sono incontrati il giorno seguente, dove IM 1 penso

abbia provato l’arma. Dico ciò, siccome sono partiti dal bar __________, sono

andati a fare un giro in macchina ed al loro rientro, __________ mi consegnava

CHF 100.- dicendomi che aveva venduto l’arma e che l’avevano provata.

(…) credo fosse stata una pistola, l’arma venduta da __________.

Da parte mia non conosco il modello o marca di tale arma.

(…) io non ho mai venduto delle armi a IM 1.”

(VI PG 13.10.2014, p. 7, allegato 67 al rapporto d’inchiesta, AI

878).

L’imputato, dal canto suo, preso atto di queste dichiarazioni di __________,

le ha confermate, precisando che l’arma da lui acquistata era una pistola ad

aria compressa:

"

(…) ho comprato una pistola ad aria compressa da un uomo che non

conosco. Il suo numero di telefono l’ho ricevuto da __________ ed ho sempre

dovuto chiamarlo dalla cabina del telefono, perché non voleva essere contattato

da altri telefoni.

(…) ho acquistato questa pistola 4 mesi fa’, a __________ e l’ho

pagata CHF 200.-.”

(VI PG 28.10.2014, p. 12, AI 426).

Tornando sulla questione in un successivo verbale, IM 1 ha

confermato di avere acquistato una pistola ad aria compressa – che avrebbe nel

frattempo gettato nel fiume a __________ – pur affermando in questa occasione

che a vendergliela sarebbe stato lo stesso __________:

"

Gli interroganti mi chiedono dove si trova la pistola che ho

acquistato a __________ alcuni mesi fa come da mie dichiarazione del verbale

del 28.10.2014. In merito rispondo che questa pistola l’ho buttata nel fiume di

__________.

Da parte mia voglio comunque chiarire che quel ragazzo, quello di __________

è stato lui a vendermela e non era coinvolto nessun altro come detto nel

precedente verbale.”

(VI PG 06.11.2014, p. 3, AI 470).

Nel verbale d’interrogatorio finale ha ribadito:

"

È corretto che ho acquistato una pistola ad aria compressa da __________.

L’ho comprata perché volevo sparare ai barattoli.”

(VI PP 21.05.2015, p. 7, AI 1056).

Per quanto attiene alle munizioni calibro 9 mm, dagli atti d’inchiesta

emerge che in data 4 settembre 2014 IM 1 ha spedito a __________ un SMS dal

presente tenore:

"

9.

x23 steyr”

(allegato I al VI PG 24.09.2014, AI 168).

Dopo avere inizialmente asserito di non conoscere il motivo per

cui avrebbe inviato questo messaggio (VI PG 24.09.2014, p. 4, AI 168),

l’imputato ha spiegato:

"

Dopo aver parlato con il mio difensore posso dire che il

messaggio si riferisce ad una richiesta di munizione per conto di un amico del

quale non voglio fare il nome. (…) ho mandato il messaggio a __________. Non so

il suo cognome ma so che abita a __________.”

(VI PG 24.09.2014, p. 4, AI 168).

Il 28 ottobre 2014, in Polizia, ha precisato che la munizione non

era per lui, ma “per un’altra persona” (VI PG 28.10.2014, p. 12, AI

426), “uno di __________” (VI PG 28.10.2014, p. 13, AI 426), che gli

avrebbe chiesto di acquistarla per suo conto.

Di questa persona non ha tuttavia saputo indicare granché:

"

(…) non so come si chiama questo uomo di __________, che mi aveva

chiesto se potevo trovargli della munizione.

(…) non ho il numero di telefono di questa persona. Lui lo avrei

incontrato a __________, nei dintorni del Parco.

(…) con questo uomo ho parlato più di una volta del più e del

meno. Quindi in una circostanza mi aveva chiesto se potevo fornirgli della

munizione 9x23. Non conosco il suo nome e tanto meno ho il suo numero di

telefono.”

(VI PG 28.10.2014, p. 13, AI 426).

Assunto nuovamente a verbale il 6 novembre 2014, l’imputato ha

precisato di avere mandato __________ in armeria a __________ ad acquistare la

munizione:

"

Per quanto riguarda i colpi 9x23 che ho mandato __________ in

armeria a __________ a vedere se li avevano non erano per me ma erano per una

persona che gira nel __________ del quale non conosco il nome.

Io per questa cosa dovevo guadagnarci qualcosa, il prezzo non era

fissato ma io volevo guadagnarci almeno CHF 200.--.”

(VI PG 06.11.2014, p. 3, AI 470).

IM 1 ha riferito di non essere comunque riuscito a procurarsi le

munizioni:

"

(…) i colpi non li ho trovati neanche per vie traverse.”

(VI PG 06.11.2014, p. 3, AI 470).

In occasione dell’interrogatorio finale ha ribadito:

"

(…) confermo che i proiettili che volevo fare acquistare a __________

erano destinati ad altra persona e non a me. (…) Li dovevo consegnare ad uno di

__________ del quale non so il nome ma che ho conosciuto al Parco __________.”

(VI PP 21.05.2014, p. 7, AI 1056).

Anche in occasione dell’interrogatorio dibattimentale, in fine, IM

1.

ha riconosciuto i fatti di cui al punto 5 dell’atto d’accusa (VI DIB

10.03

, p. 10 e 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputazione di ripetuta infrazione alla LF sulle armi e sulle

munizioni, in parte tentata, è quindi stata confermata.

IX) Commisurazione della pena

49.

Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129

IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF

6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una

scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica

adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore

(Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o

meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età,

obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del

comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF

del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del

19.

giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del

12.

marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF

del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.

6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

50.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,

quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione

di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena

prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia

aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo,

vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar,

Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.;

Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,

n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,

n. 78, p. 506).

Per l’art. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che l’autore

ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice

determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più

gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in

un unico giudizio.

51.

Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP,

il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro

di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena

senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere

nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di

precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la

regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi

negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento

dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid.

4.2.2

).

Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato

condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la

condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la

sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente

favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione

della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano

date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata

all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno

2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid.

3.1

).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione

condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta

l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio

2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle

che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella

condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non

pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della

sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni

determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre

che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid.

2.1

; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve,

pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che

relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,

indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa

valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione

da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e

positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1,

consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42).

In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide

garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la

sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).

Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta

all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero

per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura

della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3;

STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009

consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2.

ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

52.

Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP,

il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di

un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se

necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se

la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione

condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la

condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4

pag. 77).

Quando la durata della pena detentiva si situa, come nella

fattispecie, tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra

la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi

dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF

6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata

solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile,

dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una

pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di

recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto

dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il

tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una

completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare

una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati

in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra

"tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2).

Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella

parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una

sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere

nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,

che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della

sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del

suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a

chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue

chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che

non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e

tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

53.

Giusta l’art. 44 CP per la

durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assistenza

riabilitativa e impartire norme di condotta.

Le norme di condotta che il giudice o l’autorità preposta

all’esecuzione delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova

concernono in particolare l’esercizio di una professione, la dimora, la guida

di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e

psicologica (art. 94 CP).

54.

Giusta l’art. 46 CP se,

durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e

vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca

la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per

pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione

analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza

condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano

adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 (cpv. 1).

Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il

giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo

di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la

durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa

e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga

decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).

Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto

decide anche sulla revoca (cpv. 3).

La revoca non può essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del

periodo di prova (cpv. 5).

Secondo la giurisprudenza dell’alta Corte federale, la commissione

di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova non comporta

necessariamente la revoca della sospensione condizionale. Questa si giustifica

unicamente quando vi è una prognosi sfavorevole, segnatamente quando la nuova

infrazione lascia intravedere una riduzione sensibile delle prospettive di

successo del periodo di prova (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF

6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Per stabilire il rischio di

recidiva, in analogia all’art. 42 cpv. 1 e 2 CP, il giudice si fonda su un

apprezzamento globale delle circostanze del caso concreto (DTF 134 IV 140

consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). In

particolare, deve prendere in considerazione l’effetto dissuasivo che la nuova

pena può esercitare nel caso in cui viene eseguita (DTF 134 IV 140 consid. 4.5;

STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Il Giudice può giungere

alla conclusione che è possibile rinunciare alla revoca della sospensione

condizionale della precedente pena, se la nuova pena viene eseguita. È

possibile anche il contrario: se la sospensione condizionale della pena

precedente viene revocata, in considerazione dell’espiazione della stessa, la

prognosi per la nuova pena può risultare non negativa ai sensi dell’art. 42

cpv. 1 CP e quindi la nuova pena può essere posta al beneficio della

sospensione condizionale. Se però nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è

stato condannato a una pena detentiva di almeno 6 mesi o a una pena pecuniaria

di almeno 180 aliquote giornaliere, ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP la

sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente

favorevoli (DTF 134 IV 140 consid. 4.5). Parte della dottrina ritiene che – in

analogia all’art. 42 cpv. 2 CP – anche per la rinuncia alla revoca siano

necessarie circostanze particolarmente favorevoli, se la nuova pena è superiore

ai 6 mesi di detenzione o alle 180 aliquote giornaliere di pena pecuniaria

(cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144;

Markus Hug, in: Schweizerisches Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115).

Il nuovo CP, però, al contrario dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede

più, per la rinuncia alla revoca, che si tratti di un caso di lieve gravità

(cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056).

Un simile presupposto non può essere reintrodotto tramite semplice

analogia con l’art. 42 cpv. 2 CP. Il Tribunale federale ha stabilito che per la

rinuncia alla revoca non sono necessarie circostanze particolarmente favorevoli

come le richiede invece l’art. 42 cpv. 2 CP per la sospensione condizionale in

caso di recidiva. Questo non significa che nell’ambito dell’art. 46 CP i nuovi

fatti e la nuova pena non vanno considerati. Tipologia e gravità del rinnovato

delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la colpa

risultante dall’entità della nuova pena consente di trarre delle conclusioni

per quanto attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi

sono i delitti commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio che la

prognosi per la decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia negativa.

55.

Nel caso concreto, la colpa

degli imputati è oggettivamente e soggettivamente grave.

Lo è dal profilo oggettivo in ragione dell’importante quantitativo

di eroina trattata e immessa sulla piazza ticinese, ricordato che l’eroina

rappresenta una sostanza particolarmente pericolosa per la salute pubblica.

Dal profilo soggettivo, la Corte ha valutato singolarmente le

posizioni degli imputati.

IM 1 ha agito con mero fine di lucro, per guadagnare denaro con il

minimo sforzo. Egli lo ha fatto per finanziare i propri vizi – il gioco

d’azzardo, il fumo, le automobili – denotando in ciò un chiaro egoismo.

Non può poi non stupire la sua propensione a delinquere: appreso

da “__________” il modo in cui procurarsi l’eroina, non ha esitato a buttarsi

in tale attività, alienando in meno di 2 anni un importante quantitativo di

stupefacente e mostrando quindi un’incredibile intensità nel suo agire.

A favore dell’imputato, la Corte ha ritenuto la giovane età, il

suo vissuto e la collaborazione fornita, ricordando che egli è arrivato ad

addossarsi in un verbale di Polizia oltre 3.5 Kg di eroina trafficata.

La Corte ha soprattutto soppesato in modo meno grave i 900 grammi

di eroina procurati al padre. Si tratta infatti di stupefacente consegnato ad

una singola persona, alla quale è legato da uno stretto vincolo e alla quale

egli difficilmente avrebbe potuto dire di no.

56.

Tutto considerato, richiamato

anche il concorso di reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1

una pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi.

57.

Per quanto attiene alle pene

precedenti, la Corte ha considerato di non procedere alla revoca della

sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 60 (sessanta)

aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna corrispondenti a complessivi

CHF 1’800.00 (milleottocento), sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni,

decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 16

dicembre 2013, nonché della sospensione condizionale concessa alla pena

pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna

corrispondenti a CHF 600.00 (seicento), sospesa per un periodo di prova di 2

(due) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino il 4 giugno 2014, ma il periodo di prova è stato prolungato di 1 (un)

anno ex art. 46 cpv. 2 CP.

58.

Per quanto concerne IM 2, la

sua colpa è soggettivamente altrettanto grave.

La Corte non può non evidenziare le sue carenze genitoriali: egli

invece di convincere il figlio a cessare la propria attività, aveva ogni

interesse a che continuasse così da poter essere rifornito di stupefacente. Non

ha quindi esitato a pregiudicare la posizione del figlio, pur di avere il suo

personale tornaconto. Tale comportamento è oltremodo significativo del suo

egoismo.

Emerge già da una rapida lettura dei verbali la situazione

paradossale venutasi a creare, dove è il figlio a tentare di addossarsi ogni

colpa per proteggere il genitore e quest’ultimo a confermare – contrariamente

al vero - tale indicazione.

Anche IM 2, come il figlio, ha agito con intensità, denotando

propensione a delinquere.

A favore dell’imputato, la Corte ha ritenuto il suo ruolo nel

traffico di eroina. A questo proposito, la Corte concorda con la difesa, nel

senso che l’attività di spaccio era stata avviata dal figlio già nel 2012. IM 2

è quindi diventato correo nel corso del 2013, ma il suo ruolo può essere

considerato marginale. Egli intratteneva sì i contatti con i fornitori, ma –

fatta eccezione per un consumatore – non ha consegnato personalmente

stupefacenti. Neppure era lui a trarre un guadagno diretto dalla vendita di

eroina; il suo compenso era rappresentato dall’eroina che riceveva in cambio.

A favore di IM 2 è inoltre stato considerato, come per il figlio,

il suo difficile vissuto.

Oltre a ciò, la Corte ha valutato le conseguenze che avrebbe per

lui una nuova carcerazione, posto che l’imputato perderebbe il posto di lavoro

da poco trovato.

In fine, in quanto consumatore di eroina, a favore di IM 2 è stata

considerata una scemata imputabilità di grado lieve.

59.

Rispetto al figlio __________,

su IM 2 pesa circa 1 Kg in meno di sostanza alienata, ciò che giustifica una

pena inferiore, che la Corte ha fissato in 3 (tre) anni di detenzione.

60.

Stante l’assenza di

precedenti, la pena è stata posta al beneficio della sospensione condizionale

parziale ex art. 43 CP in ragione di 24 (ventiquattro) mesi con un periodo di

prova di 5 (cinque) anni, mentre i rimanenti 12 (dodici) mesi sono da espiare.

61.

Aderendo alla richiesta della

difesa, quale norma di condotta ex art. 44 e 94 CP è stato inoltre fatto ordine

a IM 2 di sottoporsi ad analisi delle urine e del sangue presso il medico

curante Dr. __________ per il periodo di 3 (tre) anni, in vista di un suo

definitivo abbandono delle sostanze stupefacenti.

62.

Per quanto attiene alla

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, la Corte ha fissato la multa in CHF

500.00

(cinquecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per

colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106

cpv. 2 CP).

63.

Anche per quanto riguarda IM

2, in fine, la Corte ha ritenuto di prescindere dal revocare la sospensione

condizionale concessa alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere

da CHF 30.00 (trenta) cadauna corrispondenti a CHF 600.00 (seicento), sospesa

per un periodo di prova di 2 (due) anni, decretata nei suoi confronti dal

Ministero pubblico del Cantone Ticino il 4 giugno 2014, prolungando di 1 (un)

anno il periodo di prova.

X) Sequestri

64.

In parziale accoglimento

della richiesta dell’accusa, la Corte ha disposto la confisca di tutto quanto

sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente, fatta eccezione per

l’autovettura Ford ________ di colore ________ con numero di telaio __________

e della relativa chiave di accensione, che sono state dissequestrate in favore

dell’avente diritto, in quanto non costituiscono provento di reato ai sensi

dell’art. 69 CP.

Visti gli art. 12, 22 cpv. 1, 40,

42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 94, 305bis cpv. 1 CP;

19.

cpv. 1, 19 cpv. 2 lett. a LStup;

4.

cpv. 1 lett. f, 33 cpv. 1 lett. a LArm;

6.

OArm;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o

doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in

pericolo la salute di molte persone,

per avere,

nel periodo compreso tra gennaio 2012 e il 18 settembre 2014, a __________

(ZG), __________ (ZH), __________, __________, __________, __________, nel __________

e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, acquistato,

detenuto, trasportato, alienato e procurato in altro modo complessivi 3'476.36

grammi di eroina e 15 grammi di cocaina, e meglio per avere:

1.1.1

nel corso dell’anno 2012, in

correità con tale “__________”, acquistato e trasportato da __________ (ZH) nel

__________ 480 grammi di eroina, di cui 105 grammi personalmente alienati a

consumatori della regione;

1.1.2

nel periodo compreso tra

gennaio 2013 e il 18 settembre 2014, a __________, __________, __________, __________

e in altre imprecisate località, in correità con IM 2, alienato e procurato in

altro modo a consumatori locali 2’042.40 grammi di eroina, sostanza previamente

acquistata in Svizzera interna;

1.1.3

nel periodo compreso tra

gennaio 2013 e il 18 settembre 2014, a __________, __________, __________, __________

e in altre imprecisate località, alienato a consumatori locali 15 grammi di

cocaina, sostanza previamente acquistata in Svizzera interna;

1.1.4

il 18 settembre 2014, a __________,

detenuto 53.96 grammi di eroina, sostanza destinata alla vendita;

1.1.5

nel periodo compreso tra

gennaio 2013 e il 18 settembre 2014, a __________ (ZG), __________ (ZH), __________,

__________, __________, __________ e in altre imprecisate località, procurato

in altro modo al padre IM 2 900 grammi di eroina, in parte quale compenso per

l’aiuto fornitogli, sostanza previamente acquistata in Svizzera interna;

1.2

riciclaggio di denaro

per avere,

il 3 luglio 2014, a __________, compiuto atti suscettibili di

vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori

patrimoniali, sapendo che gli stessi provenivano da un crimine, ovvero

dall’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti da lui commessa, e meglio

per avere consegnato a __________ CHF 5'500.00 in contanti, chiedendole di

depositarli sul suo conto risparmio __________ presso la Banca __________;

1.3

ripetuta infrazione alla

LF sulle armi e sulle munizioni, in parte tentata

per avere,

1.3.1

nel periodo compreso tra

giugno 2014 e agosto 2014, a __________, __________ e in altre imprecisate

località del Canton Ticino, posseduto e detenuto presso il proprio domicilio

una pistola ad aria compressa, acquistata da __________, che per il suo aspetto

poteva essere scambiata per un’arma vera;

1.3.2

nel periodo compreso tra

agosto 2014 e il 18 settembre 2014, a __________, __________ e in altre imprecisate

località del Canton Ticino, in correità con __________, con lo scopo di

consegnarle poi a terza persona al fine di ottenere un compenso di CHF 200.00,

tentato di acquistare delle munizioni calibro 9 mm presso l’armeria __________

di __________, non riuscendo però nel suo intento;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 2 è autore colpevole di:

2.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o

doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in

pericolo la salute di molte persone,

per avere,

nel periodo gennaio 2013 – 18 settembre 2014, a __________ (ZG), __________

(ZH), __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate

località, in correità con IM 1, senza essere autorizzato,

alienato e procurato in altro modo a consumatori locali 2'042.40

grammi di eroina, sostanza acquistata in Svizzera interna;

2.2

ripetuta contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo compreso tra il 10 marzo 2013 e il 18 settembre 2014,

a __________, __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino,

senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato 900 grammi di eroina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

3.

Di conseguenza,

3.1

IM 1

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui alla

sentenza del 16 dicembre 2013 della Pretura penale del

Cantone Ticino, nonché a quella di cui al decreto d’accusa del 4

giugno 2014 del Ministero pubblico del Cantone Ticino,

è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre)

mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.2

IM

2.

avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità,

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al

decreto d’accusa del 4 giugno 2014 del Ministero pubblico del Cantone Ticino,

è condannato

3.2.1

alla pena detentiva di 3 (tre)

anni,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2.2

al pagamento della multa di

CHF 500.00 (cinquecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per

colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106

cpv. 2 CP).

3.2.3

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 2 (due) anni, con un periodo di prova di anni

3.

(tre). Per il resto è da espiare.

3.2.4

Quale norma di condotta

ai sensi dell’art. 94 CP, è fatto ordine a IM 2 di sottoporsi ad analisi delle

urine e del sangue presso il medico curante Dr. __________ per il periodo di 3

(tre) anni.

4.

Nei confronti di IM 1 non

si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa alla pena

pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna

corrispondenti a complessivi CHF 1’800.00 (milleottocento), sospesa per un

periodo di prova di 2 (due) anni, decretata nei suoi confronti dalla Pretura

penale del Cantone Ticino il 16 dicembre 2013, nonché della sospensione

condizionale concessa alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere

da CHF 30.00 (trenta) cadauna corrispondenti a CHF 600.00 (seicento), sospesa

per un periodo di prova di 2 (due) anni, decretata nei suoi confronti dal

Ministero pubblico del Cantone Ticino il 4 giugno 2014, ma il periodo di prova

è prolungato di 1 (un) anno.

5.

Nei confronti di IM 2 non

si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa alla pena

pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna

corrispondenti a CHF 600.00 (seicento), sospesa per un periodo di prova di 2

(due) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino il 4 giugno 2014, ma il periodo di prova è prolungato di 1 (un) anno.

6.

È ordinata la confisca di

tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente, eccezion

fatta per la Ford ________ di colore ________ con numero di telaio __________ e

della relativa chiave di accensione (rep. no. 35738 e 35739).

7.

La tassa di giustizia di

CHF 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in

solido, con ripartizione interna in misura di 1/2 (un mezzo) ciascuno.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 19'461.65

Multa fr. 500.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 239.65

fr. 21'201.30

===========

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 9'730.75

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 119.82

fr. 10'350.57

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 9'730.75

Multa fr. 500.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 119.82

fr. 10'850.57

============

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio di comunicazione

in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

- Ufficio federale di

Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera