72.2015.165
Colpevole di avere acquistato, detenuto, trasportato, alienato e procurato in altro modo complessivi 3'476.36 gr di eroina e 15 gr di cocaina; di riciclaggio di denaro (CHF 5'500.00); di avere tentato
10 marzo 2016Italiano160 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2015.165
Lugano,
10 marzo 2016/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Cristina
Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 18 settembre 2014 al 20 novembre
2014 (64 giorni)
in anticipata esecuzione della pena dal 21 novembre 2014
IM 2
rappresentato dall’avv. DF 2
in carcerazione preventiva dal 18 settembre 2014 al 30 dicembre
2014 (104 giorni)
nei confronti del quale sono state adottate le seguenti misure
sostitutive dell’arresto:
- divieto assoluto di contattare in qualsiasi modo le seguenti
persone: __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, i fornitori
di eroina della Svizzera interna e, più in generale, ogni persona coinvolta nel
presente procedimento penale;
- obbligo
di sottoporsi ad analisi delle urine e del sangue, a sorpresa, almeno 2 volte
al mese presso il medico curante Dr. __________.
imputati, a
norma dell’atto d’accusa nr. 138/2015 del 22.10.2015, emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
A. IM 1 in correità
con tale __________ (che l’istruttoria non ha potuto identificare)
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la
salute di molte persone,
e meglio per avere, senza essere autorizzato,
nel corso dell’anno 2012, in correità con il cittadino di origini
straniere soprannominato “__________”, in più occasioni, ma con una frequenza
di almeno 2 volte al mese,
trasportato da __________ (ZH) nel __________ complessivi 480
grammi di eroina, con grado di purezza indeterminato, sotto forma di sacchetti
da 5 grammi l’uno,
ricevendo quale compenso almeno 105 grammi di eroina,
sostanza stupefacente da lui interamente alienata a __________ ad
acquirenti locali, previo confezionamento in bustine da 0.2 grammi e al prezzo
di CHF 40.- l’una;
B. IM 1 in correità con IM 2
e __________ (resosi irreperibile)
2. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapevano o
dovevano presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo
la salute di molte persone,
e meglio per avere, senza essere autorizzati,
nel periodo gennaio 2013 / 18 settembre 2014, a __________ (ZG), a
__________ (ZH), a __________, ad __________, a __________, a __________ e in
altre imprecisate località,
ripetutamente acquistato in Svizzera interna eroina per almeno
3'198.30 grammi inizialmente al prezzo di CHF 250.- al sacchetto da 5 grammi e
poi al prezzo di CHF 180.- al sacchetto da 5 grammi, di cui 53,96 grammi con
grado di purezza al 22%,
acquistato in Svizzera interna cocaina per complessivi 15 grammi,
di cui almeno 2'137,30 grammi di eroina alienati o procurati in
altro modo a tossicomani locali tra i quali __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________ ed altri non meglio
identificati,
15 grammi di cocaina, di grado di purezza indeterminato, a
tossicomani locali rimasti sconosciuti;
C. IM 1 singolarmente
3. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
nel periodo gennaio 2013 / 18 settembre 2014, a __________ (ZG), a
__________ (ZH), a __________, ad __________, a __________, a __________ e in
altre imprecisate località, senza essere autorizzato,
procurato in altro modo al padre IM 2 almeno 900 grammi di eroina,
quale compenso per i servizi resi;
4. riciclaggio di denaro
per avere, nel periodo compreso dal 03 luglio 2014 al 19 settembre
2014 a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, in
correità con __________ (nei confronti della quale si procede separatamente),
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che gli stessi
provenivano da un crimine ovvero dall’infrazione aggravata alla Legge federale
sugli stupefacenti da lui commessa,
e meglio per avere consegnato il 03 luglio 2014 a __________ CHF
5'500.- in contanti, chiedendole di depositarli sul suo conto risparmio __________
presso la banca __________ SA,
5. ripetuta infrazione alla
LF sulle armi e sulle munizioni, in parte tentata
per avere, senza diritto,
5.1 nel periodo giugno
2014 / agosto 2014, a __________, a __________ e in altre imprecisate località
del Canton Ticino, posseduto e detenuto presso il proprio domicilio una pistola
ad aria compressa, acquistata da __________, che per il suo aspetto poteva
essere scambiata per un’arma vera;
5.2 nel
periodo agosto 2014 / 18 settembre 2014, a __________, a __________ e in altre
imprecisate località del Canton Ticino, in correità con __________ (nei
confronti del quale si procede separatamente), con lo scopo di consegnarle poi
a terza persona al fine di ottenere un compenso di CHF 200.00,
tentato di acquistare delle munizioni calibro 9mm presso l’armeria
__________ di __________, non riuscendo però nel suo intento, poiché i titolari
dell’armeria erano stati preventivamente informati dalla Polizia;
D. IM 2 singolarmente
6. ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, nel periodo 2012 / 18 settembre 2014, a __________, a __________
e in altre imprecisate località del Canton Ticino, senza essere autorizzato,
intenzionalmente e ripetutamente consumato eroina per almeno 900 grammi;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reati previsti: dagli artt. 19 cpv. 2 lett. a (richiamati
gli artt. 19 cpv. 1 lett. b, c, d LStup), 305bis cpv. 1 CP, 33 cpv. 1 lett. a
LArm, in parte in relaz. con l’art. 22 cpv. 1 CP (richiamati gli artt. 4 cpv. 1
lett. f LArm e 6 OArm) e 19a cpv. 1 LStup;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;
- l’imputato IM 2, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 2.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:36
alle ore 18:24.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti
la seguente modifica dell’atto d’accusa: il periodo del punto 6 è modificato in
“nel periodo 10 marzo 2013 – 18 settembre 2014”, siccome per gli episodi
precedenti è intervenuta la prescrizione.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: in entrata riassume le circostanze che hanno portato all’arresto
degli imputati, sottolineando che al momento dell’arresto sulla persona di IM 1
sono stati trovati 53.96 grammi netti di eroina, che l’imputato ha subito
ammesso essere di sua proprietà. Riassume le dichiarazioni rilasciate dagli
imputati in occasione del verbale d’arresto, sottolineando che IM 2 ha
inizialmente negato il suo coinvolgimento nel traffico di eroina, senonché,
dopo avere preso atto della trascrizione di una telefonata con il fornitore di ________,
ha iniziato a fare delle parziali ammissioni. L’accusa rileva che gli imputati
hanno poi rilasciato dichiarazioni sempre diverse nel corso dell’inchiesta, di
cui dà parziale lettura.
Rileva che il problema che si pone oggi è quello del
coinvolgimento del padre IM 2. In occasione del suo primo verbale IM 1 ha
dichiarato che il padre non sapeva nulla del traffico di eroina, salvo poi
ammettere che lo ha aiutato, sia tenendo i contatti con i fornitori che
accompagnandolo in Svizzera interna in occasione degli acquisti di eroina. IM 1
ha riferito che il padre sapeva quanta eroina acquistava. La PP pone l’accento
sul fatto che mentre per IM 1 è risultato molto difficile accusare il padre,
per quest’ultimo non è risultato per nulla difficile incolpare il figlio per
l’intera vicenda.
Lo stesso IM 2 ci ha detto che sapeva quanta eroina acquistava IM
1 in Svizzera interna, siccome egli stesso ordinava dei __________, e ha
pure ammesso di avere saputo che IM 1 la vendeva.
Con un telefono IM 2 teneva i contatti con i fornitori, mentre con
l’altro si teneva in contatto con IM 1 per dirgli cosa doveva fare. Gli
imputati erano quindi ben organizzati con i telefoni, per evitare che IM 1 venisse
trovato con il telefono “sporco”.
La PP sottolinea che IM 2, il quale – ben a conoscenza del
problema dell’eroina – ha dichiarato di avere accompagnato il figlio ad
acquistare l’eroina “per cortesia”, non si è mai assunto le sue responsabilità,
tentando nel corso di tutta l’inchiesta di addossare la colpa dell’intera
vicenda al figlio, affermando in continuazione di “essersi lasciato trascinare”
da lui, che il figlio avrebbe sbagliato, “ma non per mano sua”, chiedendo
“scusa e perdono per mio figlio”. IM 2, in realtà, ha aiutato il figlio nel
traffico di eroina per avere a sua disposizione tutta l’eroina che voleva. Egli
stesso ha riconosciuto che senza IM 1 non avrebbe mai potuto permettersi un
consumo così elevato.
IM 1, da parte sua, non si è fatto nessuno scrupolo a vendere
eroina con il papà eroinomane. Addirittura, accortosi di non guadagnare
abbastanza con __________, ha iniziato a fare per conto suo.
La PP sottolinea che IM 1 e il padre contavano i soldi assieme,
ciò che è stato confermato anche da __________. A mente dell’accusa, è poco
credibile che IM 2 abbia visto due volte per caso il figlio vendere
dell’eroina. IM 2 ha avuto un ruolo particolarmente attivo nell’“attività di
famiglia”, non è stato trascinato dal figlio. Perfetta l’organizzazione, gli
imputati prima di partire contavano insieme i soldi, IM 2 provava l’eroina,
senza comunque sporcarsi le mani, mandando il figlio a vendere.
Alla luce di quanto precede, la PP chiede la conferma dei punti A,
B e C.3 dell’atto d’accusa.
Pacifico, a mente dell’accusa, l’adempimento dei presupposti dei
reati di riciclaggio di denaro, infrazione alla LArm e contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti.
Quanto alla commisurazione della pena, rileva che è notevole la
quantità di eroina acquistata, così come notevoli sono le capacità
organizzative di padre e figlio.
A mente dell’accusa la colpa è grave per entrambi gli imputati. IM
1 ha trafficato, al posto di trovarsi un lavoro onesto, per pagarsi i suoi
vizi, ovvero le auto, il fumo e soprattutto il casinò. IM 2, dal canto suo, ha
iniziato a trafficare con il figlio per garantirsi egoisticamente il suo
consumo di eroina. La PP sottolinea che egli non è il povero tossicodipendente
che compra e vende qualche grammo di eroina per garantirsi il suo consumo
personale, ma ha messo su una vera e propria azienda dedita al traffico con il
figlio. IM 2, inoltre, provava l’eroina. Anche la reiterazione e l’intensità
nel delinquere aggrava la posizione dei due imputati. Dal profilo soggettivo, IM
1 non è consumatore di eroina, egli aveva un esempio in casa, ma l’importante
per lui era fare qualche soldo per pagarsi i vizietti senza lavorare. IM 2,
egli stesso tossicodipendente, al posto di fermare il figlio gli si è
affiancato e lo ha aiutato, interessato solo a ricevere la propria eroina. La
colpa di IM 2 è, perlomeno dal punto di vista morale, ancora più grave di
quella del figlio. L’intensità della determinazione è data anche dal fatto che IM
1, pur sentendosi osservato, non si è fermato e per IM 2 dal fatto che se ne è
fregato del figlio, addossandogli tutte le colpe. Va tenuto conto della giovane
età di IM 1 e dalla sua collaborazione fornita a sprazzi, così come della
tossicodipendenza di IM 2, ma non in maniera tale da renderlo totalmente
incapace di discernimento.
L’accusa conclude chiedendo per entrambi gli imputati la condanna
alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 8 (otto) mesi, nonché la revoca della
sospensione condizionale concessa alle pene precedenti;
- l’avv. DF 2,
difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: se oggi siamo chiamati ad esprimerci unicamente su un giudizio di
tipo morale, certo la colpa di IM 2 è grave, per il semplice motivo che egli si
trova sul banco degli imputati con dietro il figlio. Egli evidentemente nel suo
ruolo di padre ha fallito, ma non per aver coinvolto il figlio in un traffico
di stupefacenti, bensì perché era schiavo da anni di una tossicodipendenza da
droga pesante, alla quale non è riuscito a porre rimedio nemmeno quando ha
scoperto che IM 1 era già coinvolto in un traffico di stupefacenti.
La difesa sottolinea che comunque, anche secondo l’impostazione
dell’AA, il figlio era già operativo da oltre un anno nel traffico di
stupefacenti e non è quindi stato il padre a coinvolgerlo. Che il padre non sia
riuscito a rimettere sui giusti binari il figlio IM 1 purtroppo è la realtà
delle cose. Di questo però egli deve rispondere moralmente, ma non penalmente.
Il difensore fa rimarcare che dalle lettere trasmesse da IM 2 al PP e ai
Giudici nel corso della carcerazione, trapela la sua debolezza come persona.
Ribadisce che IM 1 ha iniziato a trafficare con l’eroina nel 2012,
un anno prima di coinvolgere il padre, con tale “__________” e che, a partire
dal 2013, quando ha iniziato ad aiutare il figlio nel traffico, IM 2 era
incaricato unicamente di tenere i contatti con i fornitori e di accompagnare il
figlio per l’acquisto dello stupefacente. La droga veniva poi venduta da IM 1,
mentre IM 2 ha fatto da tramite qualche volta, ma unicamente per __________. La
difesa non contesta quindi la partecipazione di IM 2 all’acquisto di eroina,
nei quantitativi e nei modi indicati oggi in aula. Contestata è per contro la
correità con IM 1 nella vendita dell’eroina, fatta eccezione per __________,
per cui ad IM 1 può essere imputata al massimo l’alienazione di 70 grammi di
eroina. Fatto salvo quest’ultimo, IM 2 non è mai stato attivo al fianco del
figlio che da solo si occupava della vendita al dettaglio dello stupefacente.
Nei verbali degli acquirenti agli atti egli infatti non viene mai menzionato.
Il consumo non è contestato.
Quanto alla commisurazione della pena, a mente della difesa già
solo l’impostazione dell’AA quantomeno una differenziazione della pena la
giustifica. Vero è che IM 2 ha avuto un passato poco felice ed ha fallito come
padre. Tuttavia sono pochi i casi in cui con un passato di oltre 20 anni di
consumo la persona che si presenta davanti a una Corte si presenta pulita, con
un lavoro e come persona nuova. Come dimostrano gli atti, IM 2 è uscito dal
mondo della droga, agli atti vi è la prova certa che egli non è più dipendente
dall’eroina. Egli si è attenuto a tutte le misure ed i controlli impostigli
quali misure sostitutive dell’arresto e tutti gli screening sono risultati
negativi. Quando ha cominciato ad aiutare il figlio IM 2 era un’altra persona,
non il IM 2 di oggi. La forte dipendenza dall’eroina ha avuto la meglio su di
lui e sul ruolo di padre, ciò che deve essere preso in considerazione nella
commisurazione della pena, così come deve esser presa in considerazione la sua
vita anteriore. La difesa sottolinea che IM 2, nonostante la sua dipendenza, ha
sempre lavorato ed è riuscito a trovare un lavoro anche dopo essere stato
scarcerato. Va inoltre tenuto conto del periodo di carcerazione preventiva
sofferta, così come del buon comportamento tenuto dopo la carcerazione,
essendosi egli allontanato dal consumo. Ma il punto fondamentale è la scemata
responsabilità di IM 2 al momento dei fatti, la quale, visto il grande consumo
su di un arco di tempo di 21 mesi, è da considerarsi almeno di grado medio, ciò
che impone una riduzione della pena del 50%. Egli, inoltre, ha avuto unicamente
il ruolo dei contatti telefonici e degli accompagnamenti oltre Gottardo e non
era coinvolto nella vendita dell’eroina.
Rilevato che dal rapporto del medico curante emerge che il fatto
di tornare in carcere avrebbe per IM 2 delle conseguenze nefaste, la difesa
chiede che la pena detentiva inflitta al suo assistito sia contenuta in 24
(ventiquattro) mesi, da porre integralmente al beneficio della sospensione
condizionale, non opponendosi ad un periodo di prova di 5 (cinque) anni come
deterrente alla commissione di altri reati, così come a delle misure
ambulatoriali quali l’obbligo di sottoporsi a regolari controlli e continuare
la terapia presso il suo medico curante;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
è sicuramente singolare questo procedimento, siccome coinvolge due generazioni
accomunate in queste sedie scomode, ma ancora più singolare è il fatto
solitamente si diceva “qualis pater talis filius” e qui invece sembra essere il
contrario, perché sembrerebbe che l’origine della fattispecie giudicale sia più
da ascrivere al figlio che al padre, siccome è lui che ha il ruolo principale
nella vendita di eroina. Questo però deve già far riflettere, perché è
perlomeno contro natura. La difesa sostiene che se il figlio si è trovato in
questo business, pur non essendo dipendente, è perché è un business che ha
visto girare in casa sua fin dalla prima infanzia.
Sottolinea che IM 1 ha dimostrato di avere la volontà di
proteggere il padre, ciò che dimostra un certo altruismo e la volontà di tenere
assieme la famiglia, vi è una certa bontà in lui. Egli è sostanzialmente
incensurato e ha delinquito per la prima volta in giovane età. La sua
collaborazione è stata piena e totale. All’interno del carcere ha subito cominciato
a lavorare, ma soprattutto, se il carcere ha la possibilità di risocializzare,
almeno in questo caso lo si vede, siccome IM 1 prima di entrare era una persona
completamente sfatta. IM 1 sta facendo un percorso, pur disponendo di mezzi
intellettuali estremamente limitati, dimostrando una buona forza di volontà. Di
fronte a questa figura positiva, bisogna restituire alla società un cittadino e
non costruire invece un nuovo delinquente. È noto infatti che, più aumenta il
tempo passato in carcere, più aumenta la possibilità di imparare dai criminali
incalliti. IM 1 è un ragazzo che dispone di una famiglia più o meno stabile, un
ragazzo ormai di poca pericolosità, facilmente monitorabile, che sa di avere
un’ultima chance.
La difesa chiede di considerare i 18 (diciotto) mesi di carcere
già scontati con un comportamento esemplare, postulando di limitare la pena in
modo che IM 1 debba espiare al massimo ancora 6 (sei) mesi di detenzione, di
modo che avrà espiato in tutto 2 (due) anni di carcere, non opponendosi ad un
periodo di prova di 5 (cinque) anni. In questo modo, a mente della difesa, sarà
possibile restituire alla società un cittadino.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni dell’atto
d’accusa
1. Per le correzioni dell’atto
d’accusa si richiama il verbale del dibattimento, rilevando che le parti hanno
aderito alla proposta di modificare il periodo del punto 6 in “nel periodo
10 marzo 2013 – 18 settembre 2014”, ritenuta l’intervenuta prescrizione
degli episodi precedenti.
II) Curriculum vitae e
precedenti penali degli imputati
a. IM 1
2. IM 1 è nato il __________ a
__________ (Italia).
Con specifico riferimento alla sua situazione professionale e
finanziaria, l’imputato ha riferito di avere seguito le scuole medie speciali
ottenendo il relativo diploma, dopodiché avrebbe iniziato un apprendistato di __________
presso una società di __________, che avrebbe però interrotto dopo soli 6 mesi
a seguito dei cattivi risultati scolastici ottenuti, senza quindi conseguire il
diploma (VI PP 22.01.2015, p. 2, AI 774; VI PG 18.09.2014, p. 3, allegato 1 al
rapporto di arresto provvisorio, AI 105).
Il 18 settembre 2014, interrogato dalla Polizia a seguito del suo
arresto, ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lucrativa da circa 3
anni e di non avere quindi alcuna entrata finanziaria, non essendo al beneficio
né delle indennità di disoccupazione né della pubblica assistenza (VI PG
18.09.2014, p. 3 e 4, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 105).
Nel verbale d’arresto dinanzi al PP ha riferito:
"
(…) mi è capitato a volte di lavorare presso mio padre nel corso
dell’anno 2011. Poi ho avuto un litigio con il proprietario e me ne sono
andato. Da allora, ovvero dal 2011, svolgo qualche lavoretto saltuario “in
nero” come __________, senza avere uno stipendio fisso.”
(VI PP 19.09.2014, p. 6, AI 112).
Interrogato in merito alla situazione finanziaria sua e della
famiglia ha precisato:
"
Come spese, io abito presso i miei genitori in Via __________ a __________.
Io non contribuisco al pagamento della pigione dell’appartamento, ci pensano i
miei genitori. Anche il vitto e in generale la spesa per il cibo la facevano
mia madre e mio padre e io non dovevo contribuire in alcun modo. I miei
genitori non mi facevano mai dei regali se avevo bisogno di qualcosa, ad
eccezione del telefono cellulare I-Phone 5 regalatomi da mia madre.
Pertanto, le mie spese mensili sono per i pasti fuori casa (pizze,
cene al ristorante con amici) per le mie due autovetture e per il gioco
d’azzardo al casinò. Preciso, che la Fiat _____ l’ho acquistata al prezzo di
CHF 600.- circa 3 mesi fa. L’Alfa Romeo _____ è il modello del 2002 e l’ho
acquistata al prezzo di CHF 2'500.- circa un anno fa. Quantifico le spese
complessive per le mie due autovetture in CHF 1'500.- all’anno, ovvero CHF
125.- al mese. Per la benzina, posso dire di spendere mensilmente almeno CHF
200.-, compresi i viaggi oltre Gottardo.
Inoltre sono un gran fumatore, fumo circa 1 pacchetto e mezzo di
sigarette al giorno e spendo circa CHF 10.- al giorno.
Per quanto attiene il gioco d’azzardo, sono sempre andato al
Casinò di __________. Prima ci andavo raramente, poi circa 2 mesi fa ho
cominciato a giocare ogni weekend. Da circa un mese, invece, ci vado circa 1/2
volte al mese, e questo perché facevo fatica a trovare i soldi. (…)
Mio padre fa il __________ presso la ditta __________ e prende
circa CHF 35.- all’ora, quindi percepirà circa CHF 6'000.- / CHF 7'000.- al
mese.
Anche mia madre lavora e prenderà circa CHF 1'400.- mensili. Mia
madre lavora nell’ambito dell’__________.
…omissis…”.
(VI PP 19.09.2014, p. 3 e 4, AI 112).
Per pagarsi i suoi vizi, quali le autovetture, il fumo e il gioco
d’azzardo, l’imputato in aula ha dichiarato che utilizzava il denaro provento
della vendita di stupefacenti (VI DIB 10.03.2016, p. 2, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
3. IM 1 non è sconosciuto al
casellario giudiziale Svizzero. A suo carico risulta una condanna della Pretura
penale del Cantone Ticino del 16 dicembre 2013 alla pena pecuniaria di 60
aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni, per il reato di aggressione (commissione
reiterata).
Il prevenuto è inoltre stato oggetto di un procedimento penale nel
2014, sfociato nel decreto d’accusa del 4 giugno 2014, con condanna alla pena
pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna per i titoli di
reato di vie di fatto e minaccia (Estratto del casellario giudiziale svizzero,
AI 109).
4. In corso d’inchiesta, IM 1
ha dichiarato di non essere consumatore di sostanze stupefacenti, ciò che ha
trovato conferma nelle risultanze delle analisi tossicologiche (allegato 16 al
rapporto d’inchiesta, AI 878). In aula l’imputato ha precisato di avere
consumato saltuariamente marijuana nel 2012 (VI DIB 10.03.2016, p. 2, allegato
1 al verbale dibattimentale).
In occasione del pubblico dibattimento, l’imputato ha dichiarato
di avere lavorato in carcere:
"
Sì, ho iniziato a gennaio 2015 presso un laboratorio che si
occupa del montaggio di televisioni e computer. Da qualche mese lavoro
nell’assemblaggio di giocattoli. Per questa attività percepisco CHF
500.00/600.00 al mese.”
(VI DIB 10.03.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Una volta saldato il suo debito con la giustizia, vorrebbe
lavorare in Svizzera interna e, per usare le sue parole, “dimenticare questi
casini” (VI DIB 10.03.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
b. IM 2
5. IM 2, padre di IM 1, è nato
il __________ a __________.
L’imputato è arrivato in Svizzera a __________ anni, dopo avere
frequentato le scuole dell’obbligo in Italia (VI PG 18.09.2015, p. 3, allegato
8 al rapporto di arresto provvisorio, AI 105; VI PP 16.12.2014, p. 6, AI 678).
Dinanzi al PP si è così espresso in merito alla sua situazione
personale:
"
Io sono arrivato in Svizzera nel __________ quando avevo __________
anni. Ci sono venuto con i miei genitori che hanno trovato un posto di lavoro a
__________ nel Cantone __________.
…omissis…
In Ticino ho lavorato come __________, ho
fatto un po’ di tutto. Io non ho diplomi di fine apprendistato. Sarà un qualche
10 anni che lavoro come __________.”
(VI PP 16.12.2014, p. 6, AI 678).
Con specifico riferimento alla sua situazione professionale
l’imputato ha riferito:
"
In Svizzera tedesca ho lavorato come __________, come __________
…omissis…”
(VI PG 18.09.2015, p. 3, allegato 8 al rapporto di arresto
provvisorio, AI 105).
IM 2 ha poi precisato:
"
Lavoro come __________ …omissis…
IM 1 non lavora più, è disoccupato, non
percepisce indennità di alcun genere. Siamo io e mia moglie a mantenerlo. IM 1
vive ancora con noi, solitamente c’è solo la sera e dorme sul divano in sala.
Io la mattina alle 06:00 mi alzo per andare a lavorare e rientro verso le
17:30/19:00. Dipende da quanto lavoro ho. (…)
Io riesco ad avere un’entrata netta mensile tra i CHF
5’000/6'000.--. Mia moglie lavora e ha un’entrata mensile di CHF 1'800.--
circa, a volte anche qualcosa in meno. IM 1 non ha entrate e __________ riceve
tra i CHF 500/600.—al mese dalla disoccupazione. Paghiamo di cassa malati circa
CHF 600.-- al mese per tutti visto che ricevo un sussidio. Di pigione paghiamo
CHF 1'500.-- tutto compreso. Ho un leasing per la __________ di circa CHF
500.-- al mese, i telefoni ci costano circa CHF 100.-- al mese.”
(VI PP 19.09.2014, p. 2, AI 115).
6. Quanto al suo rapporto con
gli stupefacenti, IM 2 in corso d’inchiesta ha riferito:
"
Ho iniziato a consumare eroina tra i 22 e i 25 anni. Prima di
sposarmi avevo provato l’eroina, ma poi avevo lasciato perdere. Ho iniziato a
consumare eroina perché i miei amici me l’avevano proposta. All’inizio
consumavo molto poco. Poi c’è stata la guerra in Albania e l’eroina hanno
iniziato a regalarla e girava dappertutto. Dopo un po’ qua e un po’ la
consumavo un paio di grammi al mese.”
(VI PP 16.12.2014, p. 7, AI 678).
Al PP l’imputato ha riferito di essere in cura metadonica da 10/15
anni, assumendo 15 Ketalgine al giorno (VI PP 03.12.2014, p. 4, AI 624; VI PP
16.12.2014, p. 7, AI 678).
Nonostante alcuni periodi di astinenza, IM 2 ha affermato di non
essere mai riuscito ad allontanarsi in maniera definitiva dall’eroina:
"
Qualche volta sono riuscito a smettere di assumere eroina, ma poi
ho avuto delle ricadute. L’ultima volta che ho smesso è stato nel 2010. Ho poi
ricominciato nel 2011, forse metà 2012. Non sono mai stato in comunità.”
(VI PP 16.12.2014, p. 7, AI 678).
In occasione del pubblico dibattimento, l’imputato ha aggiornato
la sua situazione personale e professionale, affermando che:
"
Preciso che dopo la scarcerazione ho seguito un lungo periodo di
riabilitazione per liberarmi dalle mie dipendenze e sono quindi rimasto a casa.
Ho cercato lavoro senza trovarne, fino poi riuscire a concludere un contratto
con la __________ di __________, dove avevo fatto qualche giorno di stage nel
corso del mese di __________. Ho iniziato a lavorare il __________ 2016. Lo
stipendio è fissato a ore in CHF __________ lordi all’ora per 180 ore mensili.”
(VI DIB 10.03.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
A questo proposito il difensore al dibattimento ha prodotto il contratto
di lavoro tra il suo assistito e la __________ di __________ (doc. dib. 1).
Durante la riabilitazione IM 2 ha affermato di essere stato al
beneficio della pubblica assistenza:
"
Mia moglie lavorava percependo CHF 1'500.00/1'600.00 al mese e
inoltre siamo stati aiutati dalla pubblica assistenza, percependo CHF
1'500.00/1'700.00 a dipendenza di quello che era lo stipendio di mia moglie.”
(VI DIB 10.03.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
L’imputato ha riferito di essersi completamente disintossicato
dall’eroina e di avere terminato con l’assunzione di metadone da circa 4 mesi
(VI DIB 10.03.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale), ciò che trova
conferma nel rapporto del medico curante prodotto dalla difesa (doc. dib. 2).
7. Quanto ai suoi precedenti
penali, con decreto d’accusa del 4 giugno 2014 IM 2 è stato condannato alla
pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da CHF 70.00 cadauna per minaccia,
reato commesso in correità con il figlio IM 1 (Estratto del casellario giudiziale
svizzero, AI 107).
Invitato ad esprimersi sulle sue prospettive di vita, l’imputato
ha dichiarato di voler lavorare e pensare alla sua famiglia, ma soprattutto
risarcire i debiti accumulati nel periodo di inattività dovuta al suo percorso
riabilitativo (VI DIB 10.03.2016, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
III) Circostanze
dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
8. Nel periodo compreso tra
agosto 2013 e agosto 2014 sono state assunte a verbale diverse persone legate
al traffico di eroina su territorio ticinese, tra cui __________ (deceduto nel
mese di ottobre 2013), __________, __________ e __________, i quali hanno tutti
dichiarato di avere acquistato eroina da tale “__________” o “__________”, di
cui hanno fornito l’utenza telefonica (Istanza di approvazione di una
sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni 29.07.2014, AI 2; Istanza di approvazione di una sorveglianza
della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni 22.08.2014,
AI 12).
Con decisione del 25 agosto 2014, il GPC ha approvato l’istanza di
sorveglianza (intercettazione in tempo reale e tabulati retroattivi)
concernente il collegamento in suo uso (AI 14). Gli ascolti in diretta hanno
avuto esito positivo e in poco tempo la Polizia è riuscita a identificare
l’ignoto “__________” in IM 1 (Istanza di approvazione di una sorveglianza
della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni 04.09.2014,
AI 27).
Nei giorni successivi, grazie alla localizzazione delle antenne di
telefonia mobile, è stato possibile osservare che IM 1 utilizzava le
autovetture Fiat __________ targata __________ e Ford __________ targata __________
per procurarsi stupefacenti in Svizzera interna nonché per spostarsi ed
alienare droga a terze persone (Istanza di approvazione di una sorveglianza
tecnica 10.09.2014, AI 45).
Con decisione dell’11 settembre 2014, il GPC ha approvato la
sorveglianza tecnica disposta dal PP su tutte le autovetture in uso a IM 1 sino
al 23 settembre 2014 (AI 76).
Tramite accertamenti tecnici sul numero IMEI del telefono
cellulare in uso a IM 1, è stato inoltre possibile rilevare pure il un
ulteriore numero in uso all’imputato (Istanza di approvazione di una
sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni 04.09.2014, AI 27). Con decisione del 5 settembre 2014, il
GPC ha quindi accolto l’istanza di sorveglianza di tale collegamento (AI 28).
L’ascolto in diretta su tale utenza ha permesso di accertare che la stessa era
utilizzata anche da una terza persona. È stato infatti stabilito che, mentre IM
1 era in viaggio verso __________ per rifornirsi di sostanza stupefacente, il
collegamento sotto sorveglianza rimaneva sempre allacciato all’antenna di __________,
ovvero l’antenna alla quale quest’ultimo si allacciava quando si trovava presso
il suo domicilio. Si sono così potuti appurare scambi telefonici tra lo __________
ed il numero __________, apparentemente appartenente ad un fornitore di __________
(Istanza di approvazione di una sorveglianza tecnica 10.09.2014, AI 45).
In seguito è stato possibile stabilire che il 6 settembre 2014 IM
1 si è recato in Svizzera interna accompagnato da una terza persona, poi
identificata in IM 2, padre del ragazzo (Istanza di approvazione di una
sorveglianza tecnica 10.09.2014, AI 45; rapporto d’inchiesta, p. 10, AI 878).
9. Il 18 settembre 2014, a
mano degli ordini di perquisizione e sequestro e di accompagnamento coattivo
emanati dal PP, la Polizia ha provveduto al fermo degli imputati.
IM 1 è stato fermato alle ore 14:40 ad __________, a bordo
dell’autovettura Ford __________ targata __________, mentre faceva rientro da __________,
accompagnato, in qualità di passeggero anteriore, da __________.
La perquisizione dell’autovettura ha permesso di rinvenire, celati
all’interno dell’autoradio, 60.20 grammi lordi, corrispondenti a 53.96 grammi
netti di eroina, suddivisi in 11 buste dosi.
Contemporaneamente, gli agenti hanno dato seguito agli ordini di
perquisizione dell’appartamento in uso alla famiglia __________ in __________ a
__________, fermando la madre di IM 1 __________ e __________. Poco più tardi,
verso le ore 17:00, è stato pure fermato dalla Polizia IM 2, padre di __________,
al rientro in Ticino dal Canton __________, dove si trovava per svolgere la sua
attività lavorativa (Rapporto di arresto provvisorio, AI 105; Istanza di
carcerazione preventiva, p. 1, AI 128; rapporto d’inchiesta, p. 10, AI 878).
10. Immediatamente verbalizzato, IM
1 ha ammesso di essersi recato a __________ per acquistare l’eroina rinvenuta
nell’autovettura, corrispondente, a suo dire, a 55 grammi netti, pagando CHF
250.00 per ognuno degli 11 sacchetti. L’imputato ha subito indicato che
l’eroina era destinata alla vendita, affermando di avere 3 acquirenti, i quali
acquisterebbero lo stupefacente unicamente per il proprio consumo personale, e
di essere attivo nel traffico di eroina da qualche mese.
In questo suo primo verbale IM 1 ha escluso che altri membri della
sua famiglia potessero essere coinvolti nel traffico di stupefacenti da lui
messo in atto (VI PG 18.09.2014, allegato 1 al Rapporto di arresto provvisorio,
AI 105).
IM 2, dal canto suo, ha negato ogni coinvolgimento – suo e del
figlio – nella compravendita di eroina.
Dopo avere preso atto di una telefonata intercettata sull’utenza __________,
nella quale è riconoscibile la sua voce, ha unicamente ammesso di essersi
recato in un’occasione nel Canton Argovia ad acquistare un quantitativo
inferiore ad 1 grammo di eroina destinata al suo consumo personale. L’imputato
ha infatti riferito di avere ricominciato a consumare eroina, in misura di
circa 0.2 grammi al mese, da circa 3 mesi, poi corretti in un mese e mezzo (VI
PG 18.09.2014, allegato 8 al Rapporto di arresto provvisorio, AI 105).
11. In parziale accoglimento
delle istanze del PP (AI 128 e 130), con decisioni del 21 settembre 2014 il GPC
ha disposto la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 18 dicembre 2014 (AI
147) e di IM 2 fino al 18 novembre 2014 (AI 146).
Accogliendo la richiesta formulata dall’imputato con scritto del
13 novembre 2014 (AI 570), con decisione del 21 novembre 2014 il PP ha
autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la pena a fare tempo dal 21
novembre 2014 (AI 576), mentre la carcerazione preventiva di IM 2 è stata
prorogata dapprima fino al 16 dicembre 2014 (AI 585) e successivamente sino al
30 dicembre 2014 (AI 685).
Il 30 dicembre 2014 il PP ha ordinato la scarcerazione di IM 2 (AI
734).
L’imputato è stato inizialmente sottoposto alla misura sostitutiva
dell’arresto consistente nella consegna del permesso di domicilio e del
passaporto (AI 747), formalmente revocata il 6 luglio 2015 (AI 1160). In
seguito è stato assoggettato al divieto assoluto di contattare in qualsiasi
modo __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, i fornitori della Svizzera interna e, più in generale, ogni persona
coinvolta nel procedimento penale in oggetto, nonché all’obbligo di sottoporsi
ad analisi delle urine e del sangue, a sorpresa, almeno 2 volte al mese presso
il medico curante Dr. __________ di __________.
IV) Principi applicabili
all’accertamento dei fatti
12. Giusta l’art.
139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le
altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei
secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini,
commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le
prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid,
Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF
6B.936/2010 del 28 giugno 2011;6B.10/2010 del 10 maggio 2010;6B.1028/2009 del
23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza
della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv.
1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso
trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello
della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla
valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi
convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando,
secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi
che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008
del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone
però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici
dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il
principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e
oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del
26 ottobre 2009;6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno
2012).
In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su
prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 20 marzo 2007;1P.333/2002
del 12 febbraio 2003;1P.20/2002 del 19 aprile 2002). L’indizio per consolidata
dottrina e giurisprudenza è una circostanza di fatto certa dalla quale si può
trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente
logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione
circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12
a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122 dell’8 ottobre 2014
in re D.D.).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare
un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi –
che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e
rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto
d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis
im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in STF 6P.72/2004
del 28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP 17.2011.55 del 26
ottobre 2011; 17.2011.1 del’8 aprile 2011; 17.2010.69 del’8 aprile 2011; CCRP
17.2009.59 del 9 giugno 2010).
V) Infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
a) Dichiarazioni
dibattimentali e predibattimentali degli imputati
i) IM 1: acquisto,
possesso, detenzione e alienazione di eroina nel periodo compreso tra il 2012 e
il 18 settembre 2014
13. L’atto d’accusa imputa a IM 1
il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, nel
corso dell’anno 2012, in correità con tale “__________”, trasportato da __________
(ZH) nel __________ 480 grammi di eroina, di cui 105 grammi da lui
personalmente rivenduti a __________ a consumatori locali, nonché per avere,
nel periodo compreso tra gennaio 2013 e il 18 settembre 2014, in correità con
il padre IM 2 e __________, acquistato in Svizzera interna almeno 3'198.30
grammi di eroina e 15 grammi di cocaina, di cui almeno 2'137.30 grammi di
eroina alienati o procurati in altro modo a consumatori locali a __________, __________,
__________, __________ e in altre imprecisate località.
14. Per questi fatti IM 1 è reo
confesso, con le precisazioni che seguiranno in merito ai quantitativi di
stupefacente trafficato.
Per quanto attiene in primo luogo al trasporto di eroina
effettuato nel 2012 in correità con il cittadino di origini straniere
soprannominato “__________”, nonché all’alienazione dei 105 grammi di eroina da
lui ricevuti quale compenso per il trasporto, già in occasione del verbale di
Polizia del 24 ottobre 2014 l’imputato ha spiegato:
"
(…) all’inizio del 2012 ho conosciuto una persona a __________.
Quest’ultimo mi ha detto che con l’eroina si potevano guadagnare dei bei soldi.
Visto che non trovavo un lavoro stabile mi sono lasciato
ingolosire un po’ da questa situazione.
Di questa persona posso dire che io la conosco con il nome di __________.
Penso che sia un suo soprannome da “piazza”.
ADR che si tratta di un uomo sui 50 anni, tossicodipendente, 165 m
circa, capelli bianchi tirati in giù. Lui non lo vedo più da circa 1 anno e
mezzo.
__________ mi ha poi fatto conoscere degli albanesi in svizzera
interna. Preciso che lo accompagnavo ad __________, vicino a __________, luogo
in cui si riforniva di eroina, per la precisione 4 sacchetti da 5 grammi a
viaggio. All’inizio ricevevo 2.5 grammi a viaggio quale compenso. Questo è
durato per circa 3 mesi. Successivamente ho poi chiesto, visti i rischi, di
ricevere qualcosa in più e ci siamo accordati per un sacchetto da 5 grammi di
eroina. Posso dire che in totale ho accompagnato __________ a __________ per
circa 1 anno.
(…) mediamente andavo con lui a __________ 2 volte al mese.
Preciso che il sacchetto da 5 grammi che ricevevo le rivendevo poi
a __________ sottoforma di buste dosi da 0.2 grammi al prezzo di CHF 40.- a
busta.
(…) all’inizio vendevo l’eroina nei pressi della birreria __________
di __________, avevo 4 clienti fissi e qualche occasionale.
(…) preparavo alcune volte le buste dosi di eroina presso il mio
domicilio, raramente perché non volevo che i miei mi scoprissero. Le altre
volte preparavo le buste nella zona della discarica di __________. Nello stesso
posto nascondevo anche lo stupefacente.
Concordo quindi con gli interroganti che nel corso del 2012 ho
ricevuto/acquistato e poi rivenduto almeno 105 grammi di eroina, reato commesso
almeno in parte in correità con __________. (…)
Preciso che era mia intenzione avvicinarmi al mondo degli
stupefacenti, inizialmente pensavo di acquistare/vendere della marijuana ma,
dopo aver conosciuto __________, ho optato per l’eroina.
(…) è stato __________ che mi ha fatto conoscere i fornitori di eroina della
Svizzera interna. Preciso che col trascorrere del tempo ho cambiato i fornitori
e meglio quelli che mi ha fatto conoscere __________ mi hanno poi passato degli
altri numeri di telefono.
(…) nel corso del 2012 non sono mai andato ad acquistare eroina da
solo in Svizzera interna.”
(VI PG 24.10.2014, p. 2 e 3, AI 396).
Il 6 novembre 2014, dinanzi alla PG, IM 1 ha ribadito:
"
Per quanto riguarda il mio primo anno, ossia il 2012, come già
detto l’altra volta ero agli inizi ed ho acquistato e poi rivenduto al massimo
105 grammi di eroina.”
(VI PG 06.11.2014, p. 12, AI 470).
L’imputato ha poi precisato:
"
Preciso che nel primo anno ho accompagnato __________ a comprare
l’eroina e per compenso lui mi dava mezzo sacchetto e verso la fine era 1
sacchetto come riferito meglio nei precedenti verbali.
ADR che __________ comprava 5-6 sacchetti da 5 grammi di eroina
alla volta.
Gli interroganti mi chiedono se è giusto che io abbia trasportato
480 grammi di eroina per conto di __________ e come compenso ho ricevuto 105
grammi di eroina che ho poi rivenduto.
Da parte mia confermo.”
(VI PG 06.11.2014, p. 12 e 13, AI 470).
Così l’imputato in occasione dell’interrogatorio del 20 novembre
2014 dinanzi al PP:
"
Io andavo con __________ in Svizzera interna a comprare eroina. __________
comprava l’eroina per lui e come compenso per averlo accompagnato con la mia
automobile io ricevevo 2,5 grammi di eroina i primi 3 mesi che l’ho
accompagnato ed in seguito 5 grammi di eroina.
(…) confermo di avere trasportato 480 grammi di eroina per conto
di __________ e che come compenso ho ricevuto 105 grammi di tale sostanza che
ho poi rivenduto. (…)
Io l’ho fatto sapendo quello che facevo, vale a dire che
trasportavo della droga, e mi assumo tutte le colpe e tutto quella che ne
deriva.”
(VI PP 20.11.2014, p. 6, AI 572).
Anche nel verbale del 13 marzo 2015 IM 1 ha ribadito di avere
accompagnato “__________” ad __________ ad acquistare complessivi 480 grammi di
eroina nel 2012, ricevendo quale compenso 105 grammi di eroina, da lui
rivenduta a __________ in buste dosi da 0.2 grammi al prezzo di CHF 40.00 a
busta (VI PP 13.03.2015, p. 2, allegato 15 al rapporto d’inchiesta, AI 878),
ciò che ha confermato pure nel verbale d’interrogatorio finale del 21 maggio
2015 (AI 1056, p. 2: “confermo di aver trasportato con __________ 480 grammi
di eroina, di averne ricevuti 105 quale compenso che ho poi alienato
personalmente a terzi”) e infine in occasione del dibattimento, precisando
che “i 105 grammi erano parte dei 480 grammi trasportati in Ticino” (VI
DIB 10.03.2016, p. 4 e 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
15. Quanto ai motivi per cui si
sarebbe avvicinato al mondo degli stupefacenti ed in particolare dell’eroina, IM
1 ha spiegato:
"
(…) io ho lavorato con mio papà ________ per la ditta __________.
Però io con _______ non mi trovavo bene e ho avuto qualche attrito, tanto è
vero che poi non mi ha più chiamato. Io ho comunque continuato a cercare un
posto di lavoro, ma non ho trovato niente. Anche in nero non ho trovato
praticamente nulla. Mi sono rivolto anche ad agenzie di sicurezza, ma pure li
non sono riuscito ad ottenere nulla. Però, in questi due mesi di carcerazione,
ci ho pensato e ho concluso che in effetti non mi sono nemmeno poi sforzato
molto nella ricerca di un lavoro. Questa cosa l’ho capita bene. Il fatto di non
trovare un lavoro altro non è che una scusa. Se si vuole il lavoro lo si trova.
Questo ora l’ho ben chiaro in testa. Purtroppo io non ho terminato la
formazione quale ________, anche se devo dire di essere abbastanza bravo.”
(VI PP 20.11.2014, p. 6, AI 572).
L’imputato ha affermato che a gennaio/febbraio 2013 avrebbe quindi
iniziato a muoversi autonomamente nel traffico di eroina, precisando che:
"
Mi sono fatto prendere da questo giro. Lui mi lasciava il numero
degli albanesi in Svizzera interna e io andavo da solo. È giusto dire che in
questo modo potevo guadagnare di più.”
(VI DIB 10.03.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
16. Per quanto attiene
all’acquisto e all’alienazione di eroina nel 2013/2014, interrogato dal PP il
19 settembre 2014, IM 1 ha dapprima ammesso di avere acquistato, nel periodo
compreso tra febbraio 2014 e il 18 settembre 2014, circa 500 grammi di eroina,
poi rivenduta al prezzo di CHF 30.00/40.00 in buste dosi da 0.2 grammi (VI PP
19.09.2014, p. 2, AI 112).
Nel medesimo verbale, però, confrontato da una parte con le
emergenze istruttorie e dall’altra con l’inattendibilità delle sue stesse
dichiarazioni in merito alle entrate economiche, l’imputato ha deciso di
modificare la sua versione dei fatti, affermando di avere venduto, in quel
periodo, almeno 3 Kg di eroina:
"
A questo punto desidero modificare la mia versione dei fatti.
Ammetto, come dice mia madre, di aver iniziato a vendere eroina circa 3 anni fa
nel corso dell’anno 2011 (la data precisa al momento non ricordo). Confermo
comunque che l’eroina l’acquistavo sempre in Svizzera interna. Preciso tuttavia
che i viaggi saranno stati almeno 3 al mese, in media acquistavo dai miei
fornitori 40 grammi di eroina al prezzo che variava fra i CHF 250.- / CHF
180.-. Quantifico dunque che mensilmente acquistavo circa 120 grammi di eroina.
(…)
Ammetto comunque di aver venduto almeno 1Kg all’anno, di
conseguenza ammetto di aver venduto nel periodo di cui mi ha riferito
l’interrogante almeno 3Kg.
Droga che è sempre stata alienata a terze persone in buste dosi da
0.2 grammi l’una al prezzo di CHF 30.- /40.-.”
(VI PP 19.09.2014, p. 4 e 5, AI 112).
Dopo una breve pausa, IM 1 ha tuttavia rivisto al ribasso il
quantitativo di eroina da lui complessivamente venduto, affermando trattarsi di
2 e non 3 Kg:
"
Io mi recavo in Svizzera interna 2 / 3 volte al mese e ogni volta
acquistavo 30 grammi alla volta. Non è esattamente quanto ho dichiarato in
precedenza, ma durante la pausa ci ho pensato su e ho rifatto un po’ i calcoli.
Non escludo di avere venduto circa 2 Kg di eroina e non 3.”
(VI PP 19.09.2014, p. 10, AI 112).
A fine verbale ha situato il quantitativo di eroina da lui venduta
più vicino ai 2 che ai 3 Kg:
"
(…) il quantitativo da me venduto è più vicino ai 2 Kg che ai 3
Kg.”
(VI PP 19.09.2014, p. 11, AI 112).
Tornando sulla questione nel verbale di Polizia del 24 ottobre
2014, ha dapprima affermato di avere acquistato, nel corso del 2013, un minimo
di 1'440 grammi di eroina, da lui in seguito rivenduta, quantitativo poi
diminuito a 960 grammi, siccome per 4 mesi non sarebbe stato attivo nel
traffico, avendo timore di essere controllato dalla Polizia:
"
Mediamente posso dire che andavo in Svizzera interna mediamente 3
volte al mese per l’acquisto di una media di 8 sacchetti di eroina da 5 grammi.
(…) pagavo ogni sacchetto CHF 250.-, poi con il passare dei mesi,
sono passato a CHF 200.- e alla fine li acquistavo a CHF 180.-. Questo già nel
2013.
Concordo con gli interroganti nel dire che nel corso del 2013 ho
acquistato un minimo di 1440 grammi di eroina. Sostanza che rivendevo poi a __________
e __________. Preciso che mi è capitato di vendere anche sacchetti da 5 grammi
al prezzo variabile tra i CHF 350.- e CHF 300.-. Vendevo comunque anche le
buste dosi da 0.3 grammi a CHF 40.-, a volte a CHF 30.-. (…)
Ora che mi ricordo posso dire che nel corso del 2013 sono stato
fermo 4 mesi perché qualcuno mi aveva detto che ero seguito dall’antidroga di __________.
Posso quindi dire di non aver lavorato con l’eroina tra febbraio e
maggio 2013.
Quindi il calcolo dei quantitativi non corrisponde a quanto detto
prima.
Mi si dice che nel corso del 2013 ho acquistato e rivenduto almeno
960 grammi di eroina.”
(VI PG 24.10.2014, p. 4 e 5, AI 396).
17. Per quanto concerne il 2014,
l’imputato ha riferito di avere acquistato e rivenduto almeno 1'000 grammi di
eroina, riconoscendo quindi di avere acquistato e rivenduto in totale, tra il
2011 ed il 2014, 2’000 grammi di eroina:
"
Per quanto concerne il 2014 ho continuato ad acquistare l’eroina
in svizzera interna. Anche nel corso di quest’anno ho fatto mediamente 3 viaggi
al mese e ad ogni viaggio acquistavo almeno 40 grammi di eroina. Il prezzo di
acquisto era CHF 200.- a sacchetto da 5 grammi.
Mi si dice quindi che, nel corso del 2014 ho acquistato e venduto
almeno 1000 grammi di eroina. Concordo con quanto mi dicono gli interroganti.
Nel corso del 2014 ho rivenduto sacchetti da 5 grammi a CHF 300.-
e buste dosi da 0.3 grammi sempre a CHF 30.-/40.-. (…)
In totale posso quindi dire che tra il 2011 ed il 2014 ho acquistato
e rivenduto almeno 2000 grammi di eroina.”
(VI PG 24.10.2014, p. 5, AI 396).
Il 6 novembre 2014, assunto nuovamente a verbale di Polizia, IM 1
ha riconosciuto di avere acquistato da tale “__________” e poi rivenduto 100
grammi di eroina e 15 grammi di cocaina (VI PG 06.11.2014, p. 5, AI 470).
Lo stesso ha poi ammesso di avere, dall’inizio del 2012 al 18
settembre 2014, compresi quindi anche i 105 grammi ricevuti da “__________”,
acquistato, detenuto e alienato almeno 2'392.26 grammi di eroina:
"
L’interrogante mi chiede se riconfermo quanto dichiarato nei
precedenti verbali, ossia che nel periodo inizio 2012 – 18.09.2014 ho
acquistato ed in seguito alienato e fatto preparativi per alienare almeno 2000
grammi di eroina.
Inoltre qui di seguito mi sottopone un riassunto dei miei
acquirenti e/o cavallini che vendevano eroina per mio conto dove emerge come io
abbia alienato a loro almeno 2233.3 grammi di eroina (…).
Oltre a questi 2233.3 grammi di eroina bisogna addizionare pure i
grammi 53.96 di eroina che sono stati sequestrati il giorno del mio arresto.
Eroina che avevo appena acquistato in svizzera interna con l’intenzione di
rivenderla sul mercato ticinese. Oltre a ciò nel verbale del 24.10.2014 ho
dichiarato come nel 2012 abbia iniziato a trafficare con quantitativi inferiori
al 2013 e 2014 stimandoli in 105 grammi. Quindi sommando il tutto posso dire
che dall’inizio del 2012 al 18.09.2014 ho acquistato ed in seguito alienato e
fatto preparativi per alienare di almeno 2392.26 grammi di eroina.
Da parte mia confermo questi quantitativi di eroina da me
acquistati e rivenduti o intenzionato a vendere.”
(VI PG 06.11.2014, p. 10-12, AI 470).
Preso atto che dall’analisi dei tabulati delle utenze telefoniche
in suo uso risultano 36 viaggi in Svizzera interna da lui effettuati solo nel
periodo 10 aprile 2014 – 18 settembre 2014 (VI PG 06.11.2014, p. 12, AI 470), IM
1 ha infine riconosciuto di avere acquistato, trasportato e alienato almeno
3'520 grammi di eroina nel periodo gennaio 2012 – 18 settembre 2014:
"
Da parte mia confermo che dal 10.04.2014 al giorno del mio fermo
ho fatto 32 viaggi in svizzera interna per acquistare eroina.
(…) per ogni viaggio in media acquistavo 45 grammi di eroina.
Quindi si può dire che unicamente in 5 mesi ho trafficato 1440
grammi di eroina.
(…) posso dire che effettivamente nel periodo gennaio 2013 al
10.04.2014 ho venduto almeno 1600 grammi. Questo calcolo lo faccio in base ai
miei viaggi, ossia calcolando 2-3 viaggi al mese da 40 grammi per 16 mesi.
Posso dire che in quel periodo vendevo 100 grammi di eroina al mese.
Gli interroganti mi dicono che quindi nel periodo gennaio 2012 -
al 18.09.2014 ho acquistato, trasportato, allentato e fatto preparativi per
l’alienazione di almeno 3520 grammi di eroina.
Da parte mia confermo questi quantitativi.”
(VI PG 06.11.2014, p. 13 e 14, AI 470).
18. Il 20 novembre 2014, dinanzi
al PP, l’imputato ha ribadito di avere acquistato ed in seguito alienato,
dall’inizio del 2012 al 18 settembre 2014, 3'520 grammi di eroina:
"
L’interrogante mi chiede se confermo che dall’inizio del 2012 al
18 settembre 2014, giorno del mio arresto, ho acquistato ed in seguito alienato
3520 grammi di eroina.
Si lo confermo. C’è una parte di questa eroina che io non so più
dire in che misura l’ho venduta a terze persone. Questo nel senso che magari a
qualcuno ho dato un po’ di più di quello che ho dichiarato, ma non riesco a
risalire con esattezza. Io non tenevo agende o quaderni riferiti ai miei
acquisti e alle vendite di eroina.”
(VI PP 20.11.2014, p. 2, AI 572).
19. Senonché in un successivo suo
verbale, sempre dinanzi al PP, ha poi corretto al ribasso il quantitativo di
eroina da lui trafficata nel periodo gennaio 2013 – 18 settembre 2014,
quantificandolo in 1'560 grammi, asserendo questa volta che nel 2013, per 7 mesi,
avrebbe “rallentato” con gli acquisti, ed affermando quindi di avere
acquistato circa 500 grammi di eroina nel 2013 e 1'060 grammi di eroina, nonché
15 grammi di cocaina, nel 2014, eroina in parte destinata alla vendita ed in
parte consegnata al padre per il suo consumo personale:
"
Nel 2013, come ho già detto nei miei precedenti verbali, ho avuto
una specie di pausa durata circa 7 mesi. Mi spiego meglio: io pensavo di essere
sorvegliato dalla Polizia per cui ho rallentato con gli acquisti di eroina in Svizzera
interna e, di conseguenza, con le vendite. In quei 7 mesi penso di aver
comprato circa 200 grammi di eroina. (…) Nei rimanenti 5 mesi del 2013 ritengo
di aver acquistato in Svizzera interna circa 300 grammi di eroina. Sommando i
due periodi posso quindi dire di aver acquistato circa 500 grammi di eroina nel
2013. Buona parte di questa sostanza è stata da me alienata a terze persone e
una parte l’ho consegnata a mio papà per il suo consumo personale. Non posso
essere preciso in merito alla quantità che ho dato a mio papà IM 2.
Per quel che concerne l’anno 2014 posso dire che continuavo a
rifornirmi di eroina in Svizzera interna andandoci mediamente 3 volte al mese e
acquistando 40 grammi di eroina alla volta. Un paio di volte mi è capitato di
prendere 50 grammi di eroina. Nel corso del 2014 ho quindi acquistato almeno
960 grammi di eroina che è stata destinata sia alla vendita che al consumo
personale di mio padre IM 2. Aggiungo che nel 2014 ho anche acquistato 100
grammi di eroina da tale “__________”, che non era il mio fornitore abituale.
Da questo “__________” ho anche acquistato 15 grammi di cocaina che ho poi
rivenduto. Ritengo così che il totale complessivo per il 2014 sia di 1'060
grammi di eroina almeno e di 15 grammi di cocaina.”
(VI PP 13.03.2015, p. 3, allegato 15 al rapporto d’inchiesta, AI
878).
L’imputato ha poi spiegato di avere acquistato, nel 2014,
ulteriori 300 grammi di eroina in Svizzera interna tramite tale “__________”,
arrivando ad un totale di 1'860 grammi di eroina:
"
In merito a __________, uomo al quale lasciavo il telefono con
scheda sim finale 02, vale a dire il collegamento che utilizzavo per contattare
Fatti
i fornitori in Svizzera interna, posso dire quanto segue. È vero che gli
lasciavo il telefono ed è anche vero che approfittavo dei suoi viaggi in
Svizzera interna per chiederli di portare dell’eroina anche a me. A volte
consegnavo i soldi a __________ per acquistare l’eroina, altre volte lui la
comprava e io gliela pagavo quando me la consegnava. Questo è successo sia nel
2013 che nel 2014; sarà accaduto una trentina di volte o forse anche di più.
Non ho mai chiesto a __________ di portarmi grandi quantità di eroina; di
solito gli chiedevo 2 sacchetti da 5 grammi di tale sostanza. Ritengo di aver
quindi acquistato, per il tramite di __________, circa 300 grammi di eroina.
(…). I 300 grammi di eroina in questione devono essere aggiunti ai 1'060 grammi
di cui ho detto prima per cui ammetto di avere acquistato 1'360 grammi di
eroina nel corso del 2014.”
(VI PP 13.03.2015, p. 3 e 4, allegato 15 al rapporto d’inchiesta,
AI 878).
20. Nel verbale d’interrogatorio
finale, IM 1 ha ribadito di avere acquistato da tale “__________” e poi
rivenduto, nel periodo aprile/maggio 2014, 100 grammi di eroina e 15 grammi di
cocaina (VI PP 21.05.2015, p. 2, AI 1056).
Ha inoltre riconosciuto di avere alienato, nel periodo gennaio
2013 – 18 settembre 2014, 2'042.40 grammi di eroina a tossicomani locali,
nonché di avere detenuto, al momento dell’arresto, 53.96 grammi di eroina (VI
PP 21.05.2015, p. 5, AI 1056).
In particolare, l’imputato ha ammesso di avere alienato 350 grammi
di eroina a __________, 10/20 grammi a __________, 20 grammi a __________, 360
grammi a __________, 47 grammi a __________, 48/50 grammi a __________, 180
grammi a __________, 100 grammi a __________, 267.2 grammi a __________, 48
grammi a __________, 30 grammi a __________, 30/35 grammi a __________, 6
grammi a __________, 12.5 grammi a __________, 7 grammi a __________, 30 grammi
a __________, 80 grammi a __________, 5.8 grammi a __________, 3.8 grammi a __________,
8 grammi a __________, 4 grammi a __________, 200/230 grammi a __________, 15
grammi a tale “__________”, 3/4 grammi a tale “__________”, 106.8 grammi a tale
“__________”, 46.8 grammi a tale “__________” e 23.4 grammi a tale “__________”
(VI PP 21.05.2015, p. 4 e 5, AI 1056).
21. In occasione del pubblico
dibattimento, per finire, IM 1 ha dichiarato di essersi recato in Svizzera
interna, nel periodo compreso tra gennaio 2013 e il 18 settembre 2014, 2/3
volte al mese, acquistando ogni volta 40 grammi di eroina, per un totale di 120
grammi di eroina al mese (VI DIB 10.03.2016, p. 5, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
Invitato a spiegare come conciliasse questa sua affermazione con
la circostanza, da lui riferita, secondo cui le comande concernevano 10/11/12 “menu”
e quindi quantitativi compresi tra i 50 e i 60 grammi di eroina, posto che un “menu”
equivale a 5 grammi di eroina, l’imputato ha riconosciuto che negli ultimi mesi
acquistava “anche 50/55/60 grammi alla volta” (VI DIB 10.03.2016, p. 5,
allegato 1 al verbale dibattimentale).
L’imputato ha infine ammesso di avere trasportato 480 grammi di
eroina in correità con tale “__________”, di cui 105 grammi da lui
personalmente alienati a consumatori locali, nonché di avere alienato a
consumatori locali 2'042.40 grammi di eroina e 15 grammi di cocaina, sostanza
previamente acquistata in Svizzera interna (VI DIB 10.03.2016, p. 5, allegato 1
al verbale dibattimentale).
ii) IM 2: acquisto,
possesso, detenzione e alienazione di eroina nel periodo compreso tra il 2012 e
il 18 settembre 2014
22. L’atto d’accusa imputa a IM 2
il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, nel
periodo compreso tra gennaio 2013 e il 18 settembre 2014, in correità con il
figlio IM 1 e __________, acquistato in Svizzera interna almeno 3'198.30 grammi
di eroina e 15 grammi di cocaina, di cui almeno 2'137.30 grammi di eroina
alienati o procurati in altro modo a consumatori locali a __________, __________,
__________, __________ e in altre imprecisate località.
Quanto al coinvolgimento del padre nel traffico di eroina, IM 1,
dopo avere inizialmente asserito, in occasione del primo verbale di Polizia,
che il genitore non c’entrava nulla, nel verbale di conferma dell’arresto ha
invece ammesso essere vero il contrario, riferendo che da maggio 2014 IM 2
avrebbe iniziato a tenere i contatti con i fornitori di eroina in Svizzera
interna:
"
(…) a partire da maggio 2014, è stato mio padre a chiamare i
fornitori di eroina. Tra l’altro, lui parla bene tedesco perché ha vissuto a __________.
Io invece non parlo tedesco, so solo qualche parola.
Mio padre chiamava, faceva l’appuntamento, e io andavo a
prenderla. A maggio 2014 ho deciso io di coinvolgere mio padre IM 2 perché
avevo paura che la Polizia intercettasse le mie telefonate e mi seguisse quando
mi recavo ad acquistare la droga. (…)
Questo, insieme al fatto che mio padre è un consumatore, sono le
uniche ragioni per cui ho coinvolto mio padre in quest’attività di traffico di
eroina.”
(VI PP 19.09.2014, p. 6, AI 112).
Nel medesimo verbale l’imputato ha avuto modo di spiegare:
"
(…) mio padre non spaccia eroina, lui la consuma soltanto. In
pratica, io dicevo a mio padre di telefonare ai fornitori di eroina siccome
avevo finito la sostanza. Mio padre telefonava e concordava con loro
l’appuntamento. Io mi recavo in macchina al luogo concordato e acquistavo
l’eroina. Poi tornavo indietro e ultimamente facevo immediatamente rientro a
casa, senza fermarmi da altre parti. In precedenza, invece, nascondevo la droga
per evitare di essere scoperto da mia madre e da ________.”
(VI PP 19.09.2014, p. 7, AI 112).
IM 1 ha riferito che al padre, in cambio di questi servizi,
consegnava dell’eroina per il suo consumo personale:
"
Io, come detto, prendevo l’eroina e davo a mio padre 5 grammi di
sostanza per il suo uso personale.
(…) io non volevo denaro per i 5 grammi di eroina consegnati a mio
padre; si trattava della retribuzione per il fatto che lui chiamava i fornitori
e parlava con loro in tedesco. Non c’era nessun patto fra noi in questo senso,
io comunque non volevo alcunché da lui per la droga che gli cedevo.”
(VI PP 19.09.2014, p. 7, AI 112).
L’imputato ha tenuto a precisare che il padre gli avrebbe comunque
detto di smettere con il traffico di eroina, affermando di averlo coinvolto nel
traffico approfittando della sua dipendenza:
"
Voglio aggiungere che mio padre sempre tre mesi fa mi aveva detto
di smetterla di vendere eroina, di andare via di casa e di lavorare con lui. Io
però non l’ho ascoltato. Anzi, siccome lui è un forte consumatore di eroina, ne
ho approfittato e l’ho coinvolto in questa storia facendogli chiamare i
fornitori.”
(VI PP 19.09.2014, p. 7, AI 112).
Alla domanda a sapere se IM 2 fosse al corrente prima di maggio
2014 del fatto che vendeva eroina, IM 1 ha risposto:
"
Si era al corrente, sapeva che io trafficavo con della sostanza
stupefacente. Credo che pensasse che io vendessi dell’”erba”. Poi mi ha
scoperto siccome io avevo sempre del denaro con me e non chiedevo mai dei soldi
ai miei genitori. Come ha detto mia madre, già 3 anni fa mio padre sospettava
che io vendessi della droga, ma non eroina.
Nel corso dell’anno 2013, mio padre ha poi scoperto che la droga
che vendevo era eroina e si è arrabbiato molto. Voleva mandarmi via di casa. Io
a questo punto gli ho accampato delle scuse per cercare di sistemare la
situazione. Gli ho anche detto che vendevo dell’eroina e che “avevo due o tre
persone sotto”, consumatori non spacciatori. Mi ricordo anche che mio padre mi
ha picchiato per queste rivelazioni, mi ha fatto uscire il sangue dal naso. Io
ho allora deciso di smettere per un breve periodo, ho cercato lavoro e ho
mandato lettere da tutte le parti. (…)
Ho ricominciato perché non c’era lavoro e a me non piaceva andare
in giro senza soldi.”
(VI PP 19.09.2014, p. 6, AI 112).
L’imputato ha pure ammesso che è avvenuto che il padre lo
accompagnasse in Svizzera interna per l’acquisto di eroina:
"
Si un paio di volte sono già stato in Svizzera interna con mio
padre per acquistare l’eroina. In questo momento non mi ricordo esattamente
quando, si trattava comunque degli ultimi mesi. (…)
Quando mio padre si recava con me dai fornitori di eroina, parlavo
io con loro e mio padre aspettava in macchina. Io mettevo la droga nelle
mutante e la tenevo lì per tutto il viaggio.”
(VI PP 19.09.2014, p. 9, AI 112).
In questo suo verbale l’imputato ha indicato che il padre sapeva
qual era il quantitativo di stupefacente acquistato:
"
Mio padre comunque lo sapeva e sapeva anche il quantitativo di
eroina acquistato.”
(VI PP 19.09.2014, p. 9, AI 112).
A fine verbale IM 1 ha ribadito di avere chiesto aiuto al padre
siccome non conosceva la lingua tedesca, parlata da alcuni dei suoi fornitori:
"
Qualcuno parla anche tedesco, lingua che io non parlo. È stato
per questo motivo che ho chiesto a mio papà di aiutarmi. In pratica mio papà
teneva i contatti con i fornitori, negli ultimi 4 mesi, su mia richiesta.”
(VI PP 19.09.2014, p. 11, AI 112).
IM 1 ha spiegato che diceva al padre il quantitativo da ordinare,
dopodiché quest’ultimo contattava il fornitore e faceva la comanda:
"
A mio papà dicevo il quantitativo che dovevo prendere. Mio papà
scriveva il numero del fornitore che avevo io e loro (inteso i fornitori)
capivano. Magari gli mandava un messaggio, io questo non lo so. Non so nemmeno
se usavano dei nomi particolari per indicare la quantità che volevo e la
sostanza che volevo.”
(VI PP 19.09.2014, p. 11, AI 112).
23. In sede di audizione dinanzi
al GPC, le dichiarazioni di IM 1 in merito al coinvolgimento del padre si sono
fatte più sfumate. Spinto, presumibilmente, da un dovere di lealtà nei suoi
confronti, egli ha parzialmente ritrattato le sue precedenti affermazioni,
dichiarando che:
"
(…) mio padre mi ha aiutato negli ultimi 3 mesi ma non sapendo
niente e non facendo personalmente niente si limitava a tradurmi il senso di
parole in tedesco che le persone che io contattavo telefonicamente mi dicevano:
non faceva lui le telefonate, praticamente stava vicino a me a fare come da
“traduttore istantaneo”.”
(Verbale di audizione, p. 2, AI 134).
Dinanzi al GPC IM 1 è giunto a negare che il padre lo avesse
accompagnato in Svizzera interna ad acquistare eroina:
"
Quando andavo a __________ o in altri posti della Svizzera
interna non mi accompagnava mio padre perché non avevo bisogno di traduzione
essendo già tutto concordato per telefono.”
(Verbale di audizione, p. 2, AI 134).
Senonché, tornando sulla questione in un successivo verbale di
Polizia, l’imputato è tornato sui suoi passi, affermando di avere chiesto aiuto
al padre per i contatti in Svizzera interna siccome aveva paura di essere
controllato e non voleva farsi “trovare con addosso il numero” del suo
fornitore di eroina (VI PG 24.10.2014, p. 5, AI 396).
In questo suo verbale l’imputato ha ammesso che il padre lo avrebbe
aiutato a fare i contatti per almeno 9 viaggi in Svizzera interna, continuando
comunque ad affermare che il suo aiuto sarebbe intervenuto unicamente a partire
da maggio/giugno 2014:
"
Mio padre ha iniziato ad aiutarmi a maggio-giugno 2014.
(…) mio padre mi ha aiutato a fare i contatti per almeno 9 viaggi
in CH interna (…).”
(VI PG 24.10.2014, p. 5, AI 396).
24. Dopo averlo negato dinanzi al
GPC, IM 1 è inoltre tornato ad affermare che il padre lo avrebbe accompagnato
in alcune occasioni in Svizzera interna per acquistare eroina, quantificando i
viaggi in 5 o 6 a partire da maggio/giugno 2014:
"
Posso dire che IM 2 è venuto con me in almeno 5-6 viaggi, nei 3
mesi a partire da maggio-giugno 2014.”
(VI PG 24.10.2014, p. 5, AI 396).
In occasione del verbale di Polizia del 6 novembre 2014, IM 1 ha
anticipato di un mese l’inizio della partecipazione al traffico di eroina da
parte del padre, correggendo al rialzo anche il numero di viaggi in Svizzera
interna effettuati con lui:
"
(…) mio padre IM 2 ha iniziato ad aiutarmi nel contattare i
fornitori di eroina a partire da marzo 2014. Inoltre mi ha accompagnato a
prendere l’eroina in 6-7 occasioni.”
(VI PG 06.11.2014, p. 14, AI 470).
Il 20 novembre 2014, dinanzi al PP, l’imputato ha spiegato:
"
(…) inizialmente io facevo tutto da solo e quindi mi recavo in
Svizzera interna portando con me due telefoni. Uno era per tenere i contatti
con i fornitori, l’altro lo usavo per tenere i contatti con i clienti. Molte
volte al Gottardo c’erano dei posti di blocco, sono stato anche controllato, il
fatto di avere due telefoni addosso poteva far mangiare la foglia agli agenti
di Polizia. (…)
Aggiungo anche che io avevo 2 fornitori: 1 che parla tedesco e 1
che parla italiano anche se sono albanesi tutti e due.
In pratica io non volevo farmi trovare con il telefono riservato
ai contatti con i fornitori. Questo perché sarebbe bastato un controllo al
telefonino da parte della Polizia e si sarebbe capito che io avevo qualcosa
legato al mondo degli stupefacenti. Cosi io tenevo su di me un telefono
“tranquillo” con il quale tenevo i contatti con mio papà. Mio papà invece aveva
con sé il telefono riservato ai fornitori e teneva i contatti con loro. Mio
papà teneva quindi i contatti sia con il fornitore che parlava tedesco che con
quello che parlava italiano. In pratica mio papà mi diceva che dovevo andare
per incontrarmi con i fornitori.
Mio papà ha fatto anche qualche viaggio con me finalizzato
all’acquisto di eroina. Questo è successo nel 2014, lui è venuto con me 6/7
volte. Mio papà stava in macchina quando io andavo a prendere l’eroina.”
(VI PP 20.11.2014, p. 7, AI 572).
Solo una volta preso atto delle dichiarazioni del padre, il quale
ha affermato di avere iniziato ad aiutarlo con il traffico di eroina già nel
2013, IM 1 ha infine ammesso:
"
Ho preso atto di quanto ha dichiarato mio papà e in effetti devo
dire che lui ha iniziato ad aiutarmi già nel 2013. (…) se non era gennaio 2013
era febbraio 2013.”
(VI PP 20.11.2014, p. 8, AI 572).
Anche in questa occasione, IM 1 non ha però potuto fare a meno di
scusare il comportamento del padre e minimizzare le sue responsabilità,
precisando che:
"
Però voglio sottolineare ancora una volta che mio papà ha sempre
tenuto un atteggiamento un po’ particolare a quello che facevo io con l’eroina.
Mi spiego: lui mi sgridava e mi diceva di smetterla però, come ha detto lui e
come dico anche io oggi, mi ha aiutato in questo traffico. Il fatto è che mio
papà è comunque un consumatore di eroina per cui aiutandomi poteva avere
accesso a tale sostanza.”
(VI PP 20.11.2014, p. 8, AI 572).
In questo suo verbale IM 1 ha ribadito che il padre era al
corrente, quando teneva i contatti con i fornitori, del quantitativo di eroina
acquistata in Svizzera interna:
"
Mio papà sapeva, quando teneva i contatti con i fornitori, quanta
eroina avrei comprato.”
(VI PP 20.11.2014, p. 8, AI 572).
Egli ha pure confermato le dichiarazioni della madre __________
(VI PP 19.09.2014, p. 7, AI 113), secondo cui prima di partire per andare in
Svizzera interna padre e figlio contavano insieme i soldi destinati
all’acquisto dello stupefacente (VI PP 20.11.2014, p. 8, AI 572).
In occasione dell’interrogatorio dell’11 dicembre 2014, IM 1 ha
spiegato che a partire da un certo momento diceva al padre di comandare
10/11/12 “__________” da 5 grammi alla volta, corrispondenti a 50/55/60
grammi di eroina a viaggio:
"
Le prime volte mio papà non sapeva quanta ne compravo.
Inizialmente lui faceva i messaggi e io andavo per conto mio in Svizzera
interna. Mi spiego meglio: io andavo a __________ da solo e quando arrivavo a __________
mio papà prendeva il contatto con il fornitore per farsi dire dove sarebbe
avvenuto l’incontro. Io ci andavo ed ero io a stabilire la quantità che avrei
acquistato. In seguito è iniziata la questione “__________” per cui mio papà
comandava una quantità di __________ che era quella che io gli indicavo. Ogni
__________ corrispondeva a 5 grammi e io ne facevo comandare tra i 10/11 alla
volta; è anche successo che io ne chiedessi 12. Nei viaggi in cui sono stato
accompagnato da mio papà lui restava sempre in automobile. Io scendevo, facevo
quello che dovevo, imboscavo l’eroina e poi tornavo in auto. Ci sono state
volte in cui l’eroina me la sono nascosta sul mio corpo e altre volte l’ho
nascosta sotto il sedile, sotto lo spazio dove c’è il freno a mano, dietro al
vano dell’autoradio, insomma un po’ dove capitava. Quando c’era mio papà, il
più delle volte me la nascondevo addosso cosi lui non poteva vederla. Quando si
arrivava a casa, consegnavo a mio papà il sacchetto da 5 grammi; il resto lo
nascondevo dove posteggiavo l’Alfa Romeo in Via __________ a __________ oppure
lo tenevo nella mia giacca.”
(VI PP 11.12.2014, p. 3, AI 659).
Il 13 marzo 2015, in sede di audizione dinanzi al PP IM 1 ha
affermato:
"
Mio papà si è accorto che io trafficavo con l’eroina per cui
abbiamo, all’inizio, litigato. Però, visto che papà è consumatore di eroina da
lungo tempo, mi ha fatto capire che se gliene avessi data un po’ lui l’avrebbe
accettata volentieri. (…)
Come ho già riferito nei precedenti verbali, io inizialmente
andavo da solo in Svizzera interna e mi portavo due telefoni. Uno era per
tenere i contatti con i fornitori e uno era per tenere i contatti con i
clienti. Avevo poi un terzo telefono per amici e famigliari.
Io ho poi consegnato il telefono con collegamento finale ________
a mio papà perché non volevo farmi trovare con il telefono riservato ai
fornitori quando andavo in Svizzera interna ad acquistare l’eroina.
Ho già spiegato che in alcuni casi era mio papà a tenere i
contatti con i fornitori, sia con quello che parlava tedesco che con quello che
parlava italiano. Mio papà prendeva gli appuntamenti e mentre io ero in
viaggio, mi confermava sul telefono “tranquillo” dove dovevo andare.”
(VI PP 13.03.2015, p. 7 e 8, allegato 15 al rapporto d’inchiesta,
AI 878).
25. Nell’ambito
dell’interrogatorio dibattimentale, infine, ha spiegato:
"
Una sera ne ho parlato con lui ed è successo un po’ un casino. Io
sapevo che lui consumava e gli ho detto che conoscevo una persona che mi
vendeva l’eroina. Lui all’inizio si è arrabbiato, mi ha pure picchiato. In
seguito però mi ha chiesto se potevo dargli il nome di questa persona e
successivamente ho iniziato io a fornirgli eroina. Questo è successo a febbraio
2013.”
(VI DIB 10.03.2016, p. 5 e 6, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
In occasione del pubblico dibattimento, l’imputato non ha saputo
indicare con precisione il numero di occasioni in cui il padre lo avrebbe
aiutato nel traffico di eroina:
"
Mio padre mi ha accompagnato 5-6 volte in Svizzera interna. Io
avevo due telefoni e due schede SIM. Per non farmi trovare con due telefoni gli
ho chiesto di mandare i messaggi ai fornitori della Svizzera interna. Questi
messaggi lui li ha mandati diverse volte. (…)
Tante volte mio padre mandava i messaggi, ma è capitato anche che
lo facessi io. Negli ultimi mesi i contatti li faceva sempre lui. Mettendo
assieme messaggi e accompagnamenti, non so dire quante volte mio padre ha
partecipato agli acquisti di eroina.”
(VI DIB 10.03.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).
L’imputato ha peraltro dichiarato che “Gli accompagnamenti e i
messaggi si sommano”, precisando che “si tratta di acquisti di eroina
diversi”, siccome quando il padre lo accompagnava era IM 1 stesso a mandare
i messaggi per procedere all’ordinazione (VI DIB 10.03.2016, p. 6, allegato 1
al verbale dibattimentale).
26. IM 2, al contrario del
figlio, il quale dopo iniziali reticenze ha in gran parte ammesso le sue
responsabilità, ha assunto un atteggiamento poco collaborante, continuando, nel
corso dell’inchiesta, a modificare le sue dichiarazioni, che nel complesso
appaiono contradditorie e poco lineari, tentando più che altro di sminuire le
sue responsabilità e scaricare la colpa dell’intera vicenda su IM 1.
Mentre inizialmente aveva affermato di non avere avuto alcun ruolo
nel traffico di droga, nel verbale della persona arrestata del 19 settembre
2014, asserendo di voler dire la verità, ha ammesso di avere “fatto delle
telefonate” per il figlio “per aiutarlo in questa storia qua” (VI PP
19.09.2014, p. 4, AI 115).
L’imputato ha spiegato che il figlio conosceva dei fornitori di
eroina in Svizzera interna e, non capendo lui la lingua tedesca, gli aveva
chiesto di aiutarlo a tenere i contatti con loro:
"
(…) io non so da quanto tempo mio figlio traffica con sostanze
stupefacenti. Sarà da un paio di mesi. Mio figlio un giorno mi ha detto che
aveva conosciuto delle persone in Svizzera interna; non so come ha fatto a
conoscerle. Sempre mio figlio IM 1 mi ha poi riferito che voleva iniziare a
vendere un po’ di eroina. Io tutte le sere gli facevo dei casini, gli
controllavo anche le tasche per vedere se aveva qualcosa. Controllavo anche in
casa ma non ho mai trovato nulla. Ad un certo momento IM 1 mi ha chiesto di
aiutarli nel senso che io dovevo fare delle telefonate a queste persone per
comandare dell’eroina che veniva chiamata “menu”. (…)
Mio figlio ha richiesto il mio aiuto perché non riusciva a farsi
comprendere da quelle persone, vale a dire i fornitori. Queste persone parlano
tedesco, albanese, poco italiano. Io parlavo con loro in tedesco e meglio in
dialetto svizzero tedesco e a volte con un italiano stentato.”
(VI PP 19.09.2014, p. 4, AI 115).
In questo primo verbale IM 2 ha quantificato in 3/4 le telefonate
da lui effettuate (VI PP 19.09.2014, p. 4, AI 115).
L’imputato ha pure ammesso di avere accompagnato il figlio in
Svizzera interna, affermando inizialmente trattarsi di viaggi effettuati per
trovare lavoro:
"
Un paio di volte ho accompagnato mio figlio a __________ e
dintorni. Ci eravamo andati per lavoro nel senso che io cercavo lavoro in
quella città; anche IM 1 cercava del lavoro insieme a me. Sono stato a __________
con IM 1 e qualche volta anche a __________ sempre con IM 1. Calcolo in 2 o 3
viaggi.”
(VI PP 19.09.2014, p. 4, AI 115).
Salvo poi però riferire anche lui dei “menu” che doveva
ordinare per IM 1:
"
In questi viaggi è successo che quando si era al ristorante per
mangiare qualcosa, IM 1 usciva a fumare e si allontanava un attimo. Quando
tornava io gli facevo una specie di perquisizione, ma non ho mai trovato niente
addosso. (…)
IM 1 mi diceva che comprava eroina per CHF 200 o 300.00, allora io
gli chiedevo per quale motivo dovevo comandare 11 menu, che secondo me sono un
po’ più di 200 o 300.00 franchi che corrispondono circa a 2/3 grammi.”
(VI PP 19.09.2014, p. 4, AI 115).
IM 2 ha ammesso di avere ricevuto dal figlio un compenso in eroina
per il suo aiuto:
"
Io facevo le telefonate sempre per conto di mio figlio, lui mi
chiedeva di dargli una mano. Io gli dicevo di lasciar perdere ma lui voleva
continuare a vendere sostanze stupefacenti. Per questo aiuto che gli davo
ricevevo eroina in compenso e meglio 5 grammi quando tornava dopo essersi
rifornito. Io vedevo solo il sacchetto di eroina che era il mio compenso, il
resto io non l’ho mai visto. Lui non me lo mostrava. Questi 5 grammi erano
destinati al mio consumo personale.”
(VI PP 19.09.2014, p. 5, AI 115).
Ciò che ha sostanzialmente ribadito in sede di audizione dinanzi
al GPC, indicando di essersi fatto trascinare da IM 1 a fare qualche telefonata
“in relazione ai suoi propri acquisti”, ricevendo in cambio “qualche
5 grammi di eroina” per il suo consumo personale (Verbale di audizione
20.09.2014, p. 2, AI 135).
Al GPC IM 2 ha riferito di avere iniziato ad aiutare il figlio con
le telefonate 3/4 mesi prima dell’arresto, effettuando in media un paio di
telefonate al mese (Verbale di audizione 20.09.2014, p. 2, AI 135).
Assunto nuovamente a verbale il 16 ottobre 2014, l’imputato ha
inizialmente ribadito:
"
(…) io ho aiutato mio figlio unicamente inviando dei messaggi ai
suoi fornitori di eroina in svizzera interna in quanto era mio figlio che me lo
chiedeva.
(…) mio figlio mi ha detto che non riusciva a capire questa gente
e quindi gli ho dato una mano.
(…) ho fatto 2-3 telefonate al mese, con telefonate intendo dire
scambi di SMS.”
(VI PG 16.10.2014, p. 2 e 5, AI 341).
IM 2 ha inoltre aggiunto:
"
(…) è capitato almeno in 2 occasioni che ho accompagnato mio
figlio a comprare l’eroina.
(…) questo è successo 1 volta nel mese di maggio e 1 volta nel
mese di giugno.
(…) in quelle 2 occasioni io ho preso contatto con i fornitori e
poi era mio figlio che si appartava a fare lo scambio ed era lui che aveva i
soldi per fare lo scambio.
(…) in quelle 2 occasioni mio figlio in totale ha comprato attorno
ai 70 grammi di eroina.”
(VI PG 16.10.2014, p. 2 e 3, AI 341).
Preso atto del fatto che dai tabulati retroattivi delle utenze in
suo uso emerge come egli, unicamente tra marzo e settembre 2014, abbia fatto 18
viaggi in Svizzera interna, con andata e ritorno il medesimo giorno, in un
primo momento IM 2, apparentemente dimentico delle sue precedenti affermazioni,
ha asserito di essersi “recato a fare dei giri, certe volte anche a vedere
delle macchine” (VI PG 16.10.2014, p. 4, AI 341).
Senonché, confrontato alle risultanze d’inchiesta, l’imputato ha
poi riconosciuto di avere iniziato già nel 2013 a fare i contatti con i
fornitori di eroina per il figlio con una frequenza di circa 2/3 volte al mese
per l’acquisto, ogni volta, di 10/11/12 “menu” per un peso che poteva
variare tra i 40 ed i 60 grammi di eroina:
"
(…) effettivamente ho aiutato mio figlio a comprare eroina in più
occasioni e meglio lo aiutavo ogni volta che lui me lo chiedeva.
Preciso che io lo aiutavo perché avevo paura che questa gente gli
facesse del male.
(…) ho iniziato ad aiutare mio figlio con l’eroina, nel senso di
fare i contatti per suo conto, circa 1 anno fa. È stato lui a chiedermelo se lo
potevo aiutare ed io accettavo.
Ripensandoci posso dire che la prima volta sarà stato ad inizio
2013.
(…) mio figlio mi chiedeva di aiutarlo circa 2-3 volte al mese,
nel senso che andava a comprare eroina 2-3 volte mese.
(…) mio figlio ogni volta mi diceva di fare una comanda di
10-11-12 menu alla volta. 1 menu sono 5 grammi di eroina.
Gli interroganti mi chiedono quindi se è giusto dire che ogni
volta veniva acquistato tra i 50 ed i 60 grammi di eroina.
Da parte mia dico che a volte anche meno, sui 40 grammi.”
(VI PG 16.10.2014, p. 8 e 9, AI 341).
In tale verbale IM 2 ha quindi ammesso di avere aiutato suo figlio
IM 1 per l’acquisto di un totale minimo di 1'680 e massimo di 3'780 grammi di
eroina:
"
Gli interroganti mi hanno fatto i calcoli degli acquisti di
eroina fatti a partire dal 2013 a settembre 2014. Considerando 2 viaggi al mese
di 40 grammi l’uno per 21 mesi a partire da gennaio 2013 a settembre 2014
arriviamo ad un minimo di 1680 grammi di eroina. Considerando 60 grammi a
viaggio per 3 viaggi al mese per 21 mesi arriviamo 3780 grammi di eroina.
In merito confermo questi calcoli e questi quantitativi, confermo
che è quello che comprava mio figlio e che io l’ho aiutato per questi
contatti.”
(VI PG 16.10.2014, p. 9, AI 341).
L’imputato ha spiegato che con un telefono teneva i contatti con i
fornitori, mentre con l’altro dava le indicazioni al figlio IM 1 sul luogo in
cui recarsi (VI PG 16.10.2014, p. 9 e 11, AI 341).
Assunto nuovamente a verbale il 29 ottobre 2014, IM 2 ha spiegato
più nel dettaglio le circostanze del suo coinvolgimento nel traffico di eroina,
affermando che:
"
(…) verso gennaio/febbraio 2012, IM 1 mi aveva detto che un paio
di suoi amici albanesi, gli avevano chiesto di andare con loro in
Svizzera-tedesca a lavorare con loro, nel senso di fargli vedere un po’ come
funziona il lavoro. Da quello che ho capito, IM 1 doveva andare a fare le
consegne di droga e sapendo che sono albanesi, ho subito capito che si trattava
di eroina. (…)
IM 1 quando mi aveva accennato di questa proposta di lavoro, gli
avevo detto che non ero d’accordo che facesse questa cosa e quindi gli ho tirato
pure due sberle. (…) Quindi IM 1 non è andato in Svizzera-tedesca, ma visto
quello che è capitato, ha tenuto i contatti con queste persone. IM 1 mi diceva
che avrebbe voluto inizialmente andare a lavorare per questi albanesi e nello
stesso momento cercarsi un lavoro normale come ________. Da parte mia non ero
d’accordo, poiché andare a lavorare per questi albanesi, avrebbe rischiato di
essere arrestato o sarebbe andato nei casini più grandi. Quindi gli ho detto
che se voleva trovarsi un lavoro onesto, saremmo andati in Svizzera-tedesca
tutti e due, e dopo aver trovato un lavoro, IM 1 avrebbe lavorato in un
cantiere con la mia ditta. Siamo andati un paio di volte in Svizzera-tedesca a
cercare lavoro, ma di fatti non abbiamo trovato nulla per tutti e due. (…)
Da quel momento in poi non ho mai avuto sospetti che mio figlio
avesse qualcosa a che fare con la droga, se non che a metà dell’anno 2013,
mentre mi trovavo in macchina con mio figlio, avevo visto questo ultimo
prendere contatto con un ragazzo al parcheggio del __________ di __________.
Dopo che IM 1 aveva consegnato qualcosa a questo ragazzo, che non conosco, mio
figlio si è diretto al chiosco per prendere le sigarette e quindi io sono sceso
dalla macchina ed ho ricorso il ragazzo, per capire cosa stesse succedendo. Il
ragazzo mi diceva che mio figlio gli aveva venduto una busta di eroina,
mostrandomela. Quindi io sono ritornato in macchina ed ho chiesto ad IM 1 cosa
stava facendo. Lui cercava di minimizzare l’accaduto, ma io ben sapendo che si
trattava di eroina, gli ho detto che doveva smettere subito. Lui dal canto suo
mi diceva che era un po’ e che non faceva nulla. Da quel momento in poi, per
qualche mese, IM 1 non mi faceva capire se stava ancora lavorando con l’eroina.
Quindi dopo qualche mese, ho notato che mio figlio aveva del denaro in tasca,
che non sapevo da dove provenisse, perché lui non lavorava e tanto meno mia
moglie ed io gli davamo del denaro. Quindi lì ho potuto capire che IM 1,
trafficava ancora con l’eroina.”
(VI PG 29.10.2014, p. 2 e 3, AI 435).
L’imputato quindi affermato di avere iniziato a contattare da
febbraio/marzo 2014 (VI PG 29.10.2014, p. 2 e 3, AI 435), poi corretto in
gennaio/febbraio 2013, i fornitori di eroina del figlio (VI PG 29.10.2014, p.
6, AI 435).
Nel medesimo verbale IM 2 ha corretto al rialzo, quantificandoli
in 6/7, il numero dei contatti con i fornitori di eroina, così come pure il
numero delle occasioni in cui si sarebbe recato con il figlio in Svizzera
interna, affermando di averlo accompagnato 5/6 volte a __________ per
l’acquisto, ogni volta, di 40/50 grammi di eroina, e una volta a __________ per
l’acquisto di 15 grammi di eroina:
"
(…) io ho inviato vari messaggi SMS per organizzare 6-7 viaggi in
Svizzera-tedesca. Capitava che per un viaggio dovevo inviare anche più di 3 o 4
messaggi, come pure ho anche telefonato, ma questo era per il fornitore di __________,
il quale parlava unicamente svizzero-tedesco.
(…) ho accompagnato mio figlio ad acquistare eroina 5-6 volte a __________,
mentre una volta, sono andato da solo a __________, a prendere un grammo di
eroina per il mio consumo.
(…) sono ritornato insieme ad __________ a __________ ed in quella
circostanza, cioè prima del mese di luglio 2014, mio figlio aveva acquistato
eroina per un valore di CHF 700.-.
(…) credo sia stata una fornitura di 15 grammi di eroina.
(…) quando andavamo a __________, mio figlio acquistava quantità
di 40-50 grammi alla volta, che pagava CHF 1'000.-/ 1'200.- franchi a pacco.”
(VI PG 29.10.2014, p. 3 e 4, AI 435).
Mentre in precedenza aveva sempre affermato di avere conosciuto i
fornitori di eroina tramite IM 1, in questo verbale IM 2 ha ammesso di essere
stato lui ad avere i primi contatti con il fornitore di eroina di __________:
"
(…) il fornitore di __________ l’ho conosciuto a __________ nel
mese di giugno 2014, in quel frangente ero stato avvicinato nei pressi della
stazione ferroviaria di __________, da questo cittadino kosovaro, il quale mi
chiedeva se stavo cercando qualcosa di particolare e mi diceva pure che aveva
bianca e rossa da vendere. Io gli rispondevo che non stavo cercando nulla di
particolare e che non avevo abbastanza soldi con me. Lui mi proponeva di
prendere dei campioni per provarle e quindi mi consegnava un campione di
cocaina ed uno di eroina. Preciso che io ho fatto ancora un giro per la città
di __________, con la droga in tasca e prima di salire in auto, ho gettato la
cocaina a terra, schiacciandola con i piedi. Preciso che in questo frangente mi
era pure stato consegnato il numero di telefono.”
(VI PG 29.10.2014, p. 4 e 5, AI 435).
27. Nel verbale di Polizia del 10
novembre 2014, IM 2 ha ribadito di avere accompagnato il figlio in Svizzera
interna per l’acquisto di eroina in 5/6 occasioni, correggendo tuttavia
nuovamente al rialzo il numero di occasioni in cui avrebbe contattato per lui i
fornitori di eroina, da lui stabilito dapprima in 1 o 2 volte al mese da
gennaio 2013 a settembre 2014 e poi in “al massimo 10 occasioni” (VI PG
10.11.2014, p. 2 e 3, AI 491).
Posizione che l’imputato ha inizialmente mantenuto anche dopo
essergli stato ricordata la circostanza secondo cui dai tabulati retroattivi
delle utenze a lui in uso risulta come egli abbia contattato i fornitori di
eroina in 18 occasioni unicamente tra marzo e settembre 2014:
"
Non è assolutamente vero che sono andato in Svizzera interna così
tante volte.
Posso dire che il telefono lo avevo anche in macchina e quindi se
mio figlio prendeva l’auto il telefono lo aveva con sé.
(…) è vero che certe volte gli facevo dei favori, inteso
contattare i fornitori della Svizzera interna. È anche vero però che in molte
occasioni era IM 1 stesso a fare i contatti con i fornitori ed il telefono lo
aveva con se o rimaneva a casa.”
(VI PG 10.11.2014, p. 3, AI 491).
Assunto nuovamente a verbale il 20 novembre 2014, IM 2 ha
inizialmente affermato di avere accompagnato il figlio in Svizzera interna a
comprare eroina in 7 occasioni, precisando di non essere sempre stato al
corrente del fatto che si trattava di acquistare stupefacenti, nonché di avere
contattato 10/11 volte al massimo i suoi fornitori di eroina (VI PG 20.11.2014,
p. 2 e 3, AI 568).
Confrontato nuovamente ai tabulati retroattivi delle utenze in suo
uso, e preso inoltre atto delle dichiarazioni rilasciate dal figlio, IM 2 ha
infine ammesso di avere effettuato, nel periodo compreso tra il 10 aprile 2014
e il 18 settembre 2014, 13 viaggi in Svizzera interna con IM 1, nonché di
avere, in 19 occasioni, mentre il figlio era in Svizzera interna, contattato i
fornitori di eroina indicandogli poi esattamente dove recarsi (VI PG
20.11.2014, p. 2 e 3, AI 568).
L’imputato ha quindi riconosciuto di essere stato coinvolto, quale
organizzatore ed in parte trasportatore, in un traffico di 3’040 grammi di
eroina nel periodo compreso tra gennaio 2013 e il 18 settembre 2014 (1'440
grammi nel periodo 10 aprile 2014 – 18 settembre 2014 e 1'600 grammi nel
periodo gennaio 2013 – 10 aprile 2014) (VI PG 20.11.2014, p. 2-5, AI 568).
Quantitativo che ha poi però subito corretto al ribasso in 2'720
grammi, asserendo che nel periodo compreso tra il 22 dicembre 2013 e fine marzo
2014, essendo in infortunio, non avrebbe partecipato al traffico (VI PG
20.11.2014, p. 5 e 6, AI 568).
Assunto nuovamente a verbale a meno di un mese, IM 2 ha confermato
di avere contattato in 19 occasioni i fornitori di eroina nel periodo 10 aprile
2014 – 18 settembre 2014 (VI PP 03.12.2014, p. 3, AI 624), affermando di avere
effettuato 7 viaggi in Svizzera interna con IM 1 nel periodo 10 aprile 2014 –
18 settembre 2014 (VI PP 03.12.2014, p. 2 e 3, AI 624), nonché 7/8/9 viaggi nel
periodo gennaio 2013 – 10 aprile 2014 (VI PP 03.12.2014, p. 6, AI 624).
In questo verbale IM 2 ha dichiarato di non saper indicare con
precisione il quantitativo di eroina trafficata nel periodo summenzionato,
asserendo inizialmente, contrariamente a quanto sostenuto fino ad allora, che
non sapeva quanta eroina acquistava IM 1 quando andava in Svizzera interna:
"
Non lo so di preciso. Non è che sapevo quello che comprava. IM 1
non mi faceva vedere quello che prendeva, faceva il suo servizio, rientrava in
macchina e partivamo.”
(VI PP 03.12.2014, p. 3, AI 624).
Alla contestazione dell’interrogante che era lui a tenere i
contatti con i fornitori, ordinando dei “menu”, ha poi però risposto:
"
Certe volte IM 1 mi diceva di fare un messaggio per prendere 8 o
9 menu che corrispondono a circa 40/45 grammi di eroina.”
(VI PP 03.12.2014, p. 3, AI 624).
Allo stesso modo, interrogato a sapere se confermasse di avere,
nel periodo 10 aprile 2014 – 18 settembre 2014, unitamente al figlio IM 1,
trasportato 585 grammi di eroina dalla Svizzera interna al Ticino, ha risposto:
"
Non posso essere preciso sul quantitativo. Secondo me, IM 1
acquistava dai 45 ai 50 grammi alla volta per cui il calcolo deve essere fatto
su queste quantità.”
(VI PP 03.12.2014, p. 6, AI 624).
Alla domanda a sapere se confermasse di avere, nel periodo gennaio
2013 – 10 aprile 2014, in parte organizzato il trasporto e in parte trasportato
1’600 grammi di eroina, ha risposto:
"
Me lo hanno detto in Polizia. Io non riesco a fare dei calcoli
precisi.”
(VI PP 03.12.2014, p. 6, AI 624).
In fine, alla domanda a sapere se confermasse di avere
organizzato, nel periodo febbraio 2013 – 18 settembre 2014, un traffico
portante sull’acquisto di circa 2'600 grammi di eroina, sia prendendo contatto con
i fornitori sia trasportando tale sostanza dalla Svizzera interna al Ticino, IM
2 ha risposto:
"
Io non posso essere più preciso sui quantitativi. Non so quindi
dire se il calcolo portante su di un quantitativo di 2'600 grammi di eroina è
giusto o meno.”
(VI PP 03.12.2014, p. 6, AI 624).
Confrontato con le dichiarazioni del figlio, in detto verbale IM 2
ha ammesso essere capitato che, prima di partire per la Svizzera interna per
l’acquisto di eroina, lui e il figlio contassero insieme i soldi:
"
È successo che io abbia contato i soldi di IM 1 prima di partire
per andare ad acquistare eroina in Svizzera interna. IM 1 prendeva il borsello
che teneva in tasca e mi diceva di contare quanti soldi c’erano. Di solito IM 1
aveva CHF 1'600.00/1'700.00 con sé.”
(VI PP 03.12.2014, p. 6, AI 624).
28. In occasione
dell’interrogatorio finale, in fine, ha spiegato, in merito al suo
coinvolgimento nel traffico di eroina:
"
IM 1 e io avevamo una scheda sim, anzi mi correggo era mio figlio
IM 1 ad avere una scheda sim che conteneva un numero di telefono di fornitori
di eroina di __________. Il fornitore di __________ l’ho conosciuto io per
caso, per strada. IM 1 e io eravamo in giro per __________ e a un certo momento
un uomo, sui 30/35 anni, mi ha fatto cenno con la mano di seguirlo. Abbiamo
parlato in svizzero tedesco. L’uomo mi chiedeva se sono italiano e io ho
risposto affermativamente. Abbiamo fatto due passi assieme e l’uomo mi ha
chiesto cosa si faceva a __________; anche IM 1 era con noi. Io ho risposto che
stavamo facendo un giro e l’uomo, di cui non conosco il nome, mi ha detto
qualcosa del genere “eh… un giro”. Poi ci ha chiesto di andare a prendere un
caffè ma io ho risposto negativamente perché non ne avevo voglia. L’uomo mi ha
poi detto che se si cercava un po’ di eroina o cocaina, lui ne aveva a
disposizione. Io ho risposto che di quella cosa li non ne avevo bisogno e che
stavo solo facendo un giro. L’uomo ha poi messo una mano in tasca e ne ha tolto
due sacchetti, uno conteneva eroina e l’altro cocaina. Io dissi all’uomo che la
cocaina non mi interessava e che se la poteva tenere. Lui ha insistito per
lasciarmi anche la cocaina insistendo che era buona. Io ho preso tutti e due i
sacchetti, quello con la cocaina l’ho gettato e l’altro me lo sono tenuto.
L’eroina del sacchetto faceva schifo. L’uomo mi ha poi dato il suo numero di
telefono; in pratica ci siamo telefonati a vicenda in modo tale che i numeri
restassero nelle rispettive memorie dei telefoni cellulari. Io avevo con me il
telefono __________ e ho memorizzato su tale sim il numero dell’uomo di __________.
Quest’ultimo mi ha poi telefonato insistendo affinché io andassi ancora a __________
per comprare eroina da lui. Siamo andati, IM 1 ed io, un’altra volta a __________
per incontrarci con l’uomo. In quell’occasione lui ci ha detto di avere
dell’eroina migliore che costava CHF 1'500/1'600.00 per 25 grammi. Il fatto è
che IM 1 in tasca aveva solo quella somma lì. L’uomo ci ha poi detto che per
quella volta andava bene cosi, ma che la volta dopo dovevamo portare più soldi
perché voleva vendercene di più. (…) I 25 grammi di eroina ricevuti, che mi sa
che erano tagliati con il caffè, erano di qualità scadente.”
(VI PP 16.12.2014, p. 2, AI 678).
Quanto ai viaggi effettuati nel 2013 ha dichiarato:
"
Penso di averne fatti tra i 7 e i 10. Sempre finalizzati
all’acquisto di eroina. Ci andavamo insieme, facevamo un giro. Certe volte mi
diceva “papà accompagnami qua” e io ci andavo; a volte io mi fermavo da qualche
parte mentre IM 1 andava dai fornitori. Io non so dire quanta eroina IM 1 ha
comprato in queste 7/10 occasioni. Lui non mi faceva vedere i sacchetti, se li
nascondeva addosso, per cui non posso dire di più. IM 1, quando mi diceva di
fare gli sms con i fornitori mi diceva di quanti “menu” aveva bisogno. La quantità
poteva variare tra i 4, 5, 6 sacchetti da 5 grammi l’uno di eroina.”
(VI PP 16.12.2014, p. 3 e 4, AI 678).
Mentre inizialmente i “menu” acquistati in ogni singola
occasione erano 10/11/12, ovvero 50/55/60 grammi di eroina, gli stessi sono
quindi diventati dapprima 8/9, per 40/45 grammi di eroina, ed infine 4/5/6,
corrispondenti a 20/25/30 grammi di eroina.
Per quanto riguarda i viaggi del 2014 l’imputato ha affermato:
"
Nel 2014 sarò stato 7/8 volte in Svizzera interna con IM 1 per
l’acquisto di eroina da parte di mio figlio. Certe volte andavamo, ma io questa
cosa mai gliela vedevo in mano. Per questa cosa intendo eroina.”
(VI PP 16.12.2014, p. 4, AI 678).
Interrogato nuovamente in merito al quantitativo di eroina
acquistata, l’imputato questa volta ha affermato:
"
Il fatto è che non so quanta ne acquistava IM 1. Io non posso
essere preciso perché IM 1 poteva acquistarne 25 grammi come arrivare fino ad
acquistarne 40 grammi alla volta.”
(VI PP 16.12.2014, p. 4, AI 678).
Alla contestazione del PP che in precedenza aveva indicato
trattarsi di 40/45 grammi alla volta, ha risposto:
"
Io l’ho detto alla signora che si andava sempre su quella cifra
tra i 40 e i 45 grammi alla volta. È successo che se ne è comprata anche di
meno, perché IM 1 non aveva soldi a sufficienza per comprarne di più.”
(VI PP 16.12.2014, p. 4, AI 678).
IM 2 ha poi aggiunto:
"
Io non posso essere preciso sui quantitativi di eroina acquistati
da IM 1 quando io gli facevo da tramite con i fornitori della Svizzera interna.
IM 1 ha anche fatto delle pause nel senso che non è più andato a comprare
eroina.”
(VI PP 16.12.2014, p. 4, AI 678).
IM 2 ha in fine affermato di avere accompagnato il figlio IM 1 in
Svizzera interna ad acquistare eroina 14 volte nel periodo febbraio 2013 – 18
settembre 2014, acquistando ogni volta 25 grammi di eroina, per un totale
quindi di 350 grammi di eroina:
"
Secondo me il calcolo giusto è quello che porta sui 25 grammi di
eroina per 14 viaggi. Ritengo quindi di aver accompagnato mio figlio 14 volte e
che in totale sono stati presi 350 grammi di eroina. Come ho già spiegato mio
figlio non mi mostrava quanta eroina acquistava e che nascondeva lui
personalmente. Io ero comunque in chiaro che l’eroina veniva trasportata dalla
Svizzera interna al Canton Ticino.”
(VI PP 16.12.2014, p. 5, AI 678).
Interrogato dal PP a sapere se confermasse di avere organizzato
con il figlio IM 1, nel periodo febbraio 2013 – 18 settembre 2014, un traffico
portante su 2'600 grammi di eroina, compresi i viaggi e i contatti con i
fornitori, IM 2 ha infine risposto:
"
Io non so cosa dire. A me sembra troppo.”
(VI PP 16.12.2014, p. 5, AI 678).
29. In occasione
dell’interrogatorio dibattimentale, l’imputato è in fine tornato confermare le
dichiarazioni rilasciate il 20 novembre 2014 dinanzi al PP, affermando di avere
fatto 19 ordinazioni di eroina via messaggio e di avere accompagnato 13 volte
il figlio in Svizzera interna e confermando quindi di avere aiutato il figlio IM
1 in occasione di 32 acquisti di eroina, siccome “le volte che le
ordinazioni via messaggio non si sovrappongono alle volte in cui io l’ho
accompagnato” (VI DIB 10.03.2016, p. 7, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
In merito al quantitativo di eroina ordinato per IM 1 ha riferito:
"
Si ordinavano 8/9/10 menu, a volte anche 11 o 12, ma questi
ultimi raramente. A volte si prendevano anche 5/6 menu. Mediamente i menu erano
8/10 menu, quindi 40/50 grammi. Voglio comunque precisare che mio figlio mi ha
detto che alcune volte l’affare non andava in porto, per esempio perché lui non
aveva abbastanza soldi oppure perché la persona che doveva consegnare l’eroina
non si presentava.”
(VI DIB 10.03.2016, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IM 1 dal canto suo, confrontato con le dichiarazioni del padre, ha
negato di avere conosciuto il fornitore di __________ per il suo tramite,
affermando di avere avuto il suo contatto tramite dei tossicodipendenti
conosciuti al Parco __________ di __________:
"
Il contatto con il fornitore di __________ l’ho avuto tramite dei
tossici conosciuti al Parco __________ che andavano in Svizzera interna per
comprarsi il loro sacchettino ad un prezzo minore per il loro consumo
personale.”
(VI PP 11.12.2014, p. 3, AI 659).
Al PP l’imputato ha spiegato:
"
A __________ ci sono andato 3 volte; una volta ci sono andato da
solo e due volte ci sono andato con mio papà. La prima volta che siamo stati a __________
io sono rimasto sulla mia vettura mentre che mio papà è salito sull’automobile
del fornitore per discutere della qualità dell’eroina. In ogni caso io non mi
ricordo la circostanza legata al campione di cocaina. Quando mio papà ha
lasciato la macchina del fornitore penso mi abbia detto qualcosa del genere
“può andare”. é stata l’unica volta che mio papà si è comportato in questo
modo, vale a dire salendo sulla macchina del fornitore e prendendo accordi con
lui.”
(VI PP 11.12.2014, p. 3 e 4, AI 659).
Sentite queste dichiarazioni del figlio, IM 2 è parso confuso.
Il 16 dicembre 2012, in Polizia, ha infatti affermato:
"
Magari, non so forse IM 1 se l’è trovato pure lui sul suo
telefono. Per essere sincero mentre stavamo parlando IM 1 e io, mio figlio mi
ha detto che il numero che gli avevo mostrato lo aveva pure lui. Se lui dice
qua, in quelle zone là del Parco __________. Quando parlo di numero intendo
quello dell’uomo di __________. Poi è finita là. Signora, il primo contatto non
è che ti fanno salire in macchina. Nello stesso periodo loro ci hanno visto che
stavamo andando e chi hanno seguiti in macchina e poi questo tipo qua con la
macchina si è fermato e mi ha richiamato per andare là e aveva una macchina
piccola e allora mio figlio non ci entrava dentro per cui ci sono salito io. E
li ci siamo messi a parlare un po’ dei prezzi cosi. Si parlava in svizzero
tedesco, lingua che IM 1 non parla. È quindi successo la seconda volta, che ci
siamo recati a __________, che sono salito sull’automobile del fornitore.”
(VI PP 16.12.2014, p. 3, AI 678).
Entrambi gli imputati hanno comunque asserito che non rientrava
tra i ruoli di IM 2 quello di provare lo stupefacente, ciò che sarebbe accaduto
in un’unica occasione.
Così IM 2 in occasione del verbale del 3 dicembre 2014 dinanzi al
PP:
"
Era successo solo con questo qua. L’altro lo conoscevamo, intendo
IM 1 e io, per cui si andava sulla fiducia.”
(VI PP 03.12.2014, p. 5, AI 624).
Dichiarazioni, queste, che il figlio IM 1 ha confermato,
affermando che:
"
(…) mio papà non aveva questo ruolo. È successo solo una volta a __________.
Mi è stato consegnato un quantitativo di circa 30 grammi di eroina e mio papà
l’ha provata per vederne la qualità. Posso precisare che mio papà l’ha provata
quando ormai eravamo a casa e a detto che faceva schifo.”
(VI PP 11.12.2014, p. 3, AI 659).
30. Il 19 settembre 2014 è stata
assunta a verbale d’interrogatorio __________, madre di IM 1 e moglie di IM 2.
La donna ha ipotizzato che potrebbe essere stato il padre ad
introdurre IM 1 al mondo della droga:
"
(…) io credo che possa essere stato mio marito ad introdurlo, ma
non posso nemmeno escludere che abbia conosciuto altre persone “in giro”. (…)
Mio marito si è arrabbiato a volte con mio figlio per il fatto che
lui spacciasse e che era a casa a fare niente. Inoltre per mio marito il fatto
che mio figlio avesse a disposizione dell’eroina era un’ulteriore tentazione
per lui e glielo diceva. (…)
A dir la verità probabilmente è mio marito che ha iniziato ad
andare a prendere eroina in Svizzera interna e non solo per i suoi consumi.
Quando poi lui non poteva andare perché lavorava IM 1 ha iniziato ad andare per
conto suo. Voglio precisare che non è che mio marito ha imposto a nostro figlio
IM 1 di andarci, ma è quest’ultimo che lo voleva.”
(VI PP 19.09.2014, p. 5 e 6, AI 113).
Affermazioni, queste, fermamente contestate da IM 1:
"
Non è vero che è stato mio papà. È stato __________ cosi come ho
sempre sostenuto.”
(VI PP 22.01.2015, p. 2, AI 774).
IM 2 ha affermato di avere saputo o perlomeno immaginato che il
figlio vendesse l’eroina acquistata.
Così l’imputato in sede di audizione dinanzi al GPC:
"
Ovviamente immaginavo che mio figlio la vendesse. Ma ribadisco
che io non conoscevo le persone con le quali lavorava (…).”
(Verbale di audizione 20.09.2014, p. 2, AI 135).
Il 3 dicembre 2014, dinanzi al PP, alla domanda a sapere fosse al
corrente del fatto che il figlio vendeva l’eroina, ha risposto:
"
Dal 2013 di sicuro, per gli anni prima non lo so.”
(VI PP 03.12.2014, p. 7, AI 624).
In occasione del verbale d’interrogatorio finale ha dapprima
asserito di non avere saputo se IM 1 vendesse l’eroina (VI PP 16.12.2014, p. 5,
AI 678: “(…) poi non so cosa ne faceva lui nel senso che non so se la
vendeva”), per poi però subito tornare sui suoi passi, affermando:
"
Cosa vuole che le dica, la vendeva…”
(VI PP 16.12.2014, p. 5, AI 678).
Padre e figlio __________ hanno però inizialmente entrambi
affermato che IM 2 non avrebbe mai alienato eroina, ciò di cui si sarebbe
occupato unicamente IM 1.
Nel verbale della persona arrestata del 19 settembre 2014,
quest’ultimo ha affermato:
"
(…) gestivo tutto io con gli acquirenti di eroina, mio padre
nemmeno li conosceva.”
(VI PP 19.09.2014, p. 9, AI 112).
IM 2, dal canto suo, dinanzi al GPC ha affermato:
"
(…) non ho mai venduto. (…)”
(Verbale di audizione 20.09.2014, p. 2, AI 135).
Nel verbale di Polizia del 10 novembre 2014 ha dichiarato:
"
(…) non ho mai alienato direttamente stupefacenti a terze
persone.
(…) non ho mai accompagnato mio figlio durante le sue consegne di
stupefacenti agli acquirenti locali.”
(VI PG 10.11.2014, p. 5, AI 491).
Le asserzioni degli imputati secondo cui IM 2 non avrebbe mai
venduto l’eroina, sono però subito state smentite dalle dichiarazioni
dell’acquirente __________.
Quest’ultimo, assunto a verbale d’interrogatorio il 2 dicembre
2014, ha dapprima affermato di avere acquistato, nel periodo compreso tra
dicembre 2013 e fine luglio 2014, 70 grammi di eroina da IM 2, da lui
conosciuto, da anni, come “__________”:
"
L’eroina la compravo da uno spacciatore che conosco con il nome
di __________, lui lo conosco da 20 anni, ma ho iniziato a comprare da lui dal
mese di dicembre 2013. (…) Ricordo che avevo incontrato __________, per caso, a
__________ e lui mi aveva detto che se avevo bisogno di eroina, lui poteva
vendermela. (…) preciso che da __________ avrò preso 70 grammi di eroina, tra
dicembre 2013 e fine luglio 2014.”
(VI PG 02.12.2014, p. 4, allegato 71 al rapporto d’inchiesta, AI
878).
Stando a queste prime dichiarazioni di __________, IM 2 era sempre
da solo in occasione dello scambio denaro/stupefacente. Dal figlio IM 1, per
contro, non avrebbe mai acquistato nulla (VI PG 02.12.2014, p. 4 e 5, allegato
71 al rapporto d’inchiesta, AI 878).
Nel medesimo verbale, preso atto del fatto che i numeri di
telefono a lui in uso sono entrati in contatto svariate centinaia di volte con
il numero di telefono in uso a IM 2, __________ ha ammesso essere possibile che
da IM 2 avesse acquistato 500 grammi di eroina (VI PG 02.12.2014, p. 6,
allegato 71 al rapporto d’inchiesta, AI 878).
IM 2 dal canto suo, invitato a spiegare il suo rapporto con __________,
ha inizialmente affermato di non avere mai avuto nulla a che fare con questa
persona per questioni legate all’eroina, indicando che lo stesso avrebbe
acquistato lo stupefacente dal figlio:
"
(…) si tratta di una persona che ho conosciuto circa 15 anni fa
circa. So che è spagnolo ma nulla di più. (…)
Lui mi aveva chiesto se utilizzavo eroina ma io non gli avevo
risposto. La nostra conoscenza è rimasta ai livelli di un “ciao come va” e
niente di più. Non ho avuto legami con lui per questioni legate agli
stupefacenti.
Posso dire che lui andava a comprare eroina da mio figlio, penso
nell’arco di quest’anno, prima di maggio.
(…) so che questa persona acquistava eroina da mio figlio perché
li ho visti insieme in qualche occasione in un bar di __________, al __________
per essere precisi.
(…) ho parlato con mio figlio del fatto che lo avevo visto e lui
mi ha detto che effettivamente gli aveva venduto qualche busta dose di eroina.
Penso di averlo visto in totale in 2 occasioni.
(…) in una occasione li ho visti transitando con la macchina
mentre la seconda volta mi trovavo anch’io al bar perché dovevo prendere le
sigarette.
(…) ero lì per caso in entrambe le occasioni.”
(VI PG 10.11.2014, p. 4, AI 491).
Preso atto del fatto che tra l’utenza a lui in uso e i numeri
utilizzati da __________ vi sono state diverse centinaia di contatti,
l’imputato ha poi però ammesso:
"
(…) effettivamente mi è capitato di avere contatti telefonici con
questa persona, inteso quando ero in possesso del telefono con l’utenza __________.
Posso dire che ho sentito personalmente questa persona in 2 o 3 occasioni per
questioni legate agli stupefacenti.”
(VI PG 10.11.2014, p. 5, AI 491).
Tornando sulla questione in un successivo verbale, ha affermato:
"
Per essere sincero io ho potuto captare che mio figlio aveva
venduto qualcosa al cittadino spagnolo, di cui non ricordo il nome o almeno non
ricordo come lo chiamo di solito (…).”
(VI PP 03.12.2014, p. 8, AI 624).
Confrontato con le dichiarazioni di __________, secondo cui
sarebbe stato lui, e non il figlio IM 1, a vendergli l’eroina, IM 1 le ha
dapprima fermamente contestate, ribadendo che sarebbe stato il figlio ad
alienargli lo stupefacente, ciò che gli sarebbe stato riferito da IM 1 stesso
(VI PP 03.12.2014, p. 8, AI 624).
Le sue dichiarazioni si sono fatte più sfumate con il procedere
dell’interrogatorio, quando ha ammesso di avere, in alcune occasioni, funto da
intermediario per la compravendita di eroina tra il figlio e __________:
"
Io non ho mai venduto eroina allo spagnolo. Quando arrivava che
la cercava, al massimo, ma proprio al massimo, gliela dava mio figlio. Quello
si. (…)
Lo spagnolo veniva al bar dove andavamo noi due che è il __________
a __________ oppure l’__________. (…) Vedendo me, che sono più grande (inteso
per età), mi chiedeva se c’era in giro qualcosa, intendendo eroina. A quel
momento io gli dicevo di rivolgersi a mio figlio IM 1 che era seduto lì vicino
a me. Se IM 1 non era al ristorante insieme a me, io gli telefonavo e gli
dicevo che c’era sto __________ che aveva bisogno e quindi di raggiungerci
presso l’esercizio pubblico per parlare con __________. Questi incontri erano
finalizzati alla vendita di eroina a __________. Non so quante volte questo può
essere successo. (…)
Lo spagnolo chiamava me, mi chiedeva dell’eroina, io chiamavo IM 1
e poi loro si mettevano d’accordo. È poi anche successo che non ci fosse la
telefonata ma l’incontro, casuale, al bar __________ o all’__________. Anche in
quei casi io mettevo in contatto tra di loro mio figlio __________ con lo
spagnolo. Io non posso dire quanta eroina può avere acquistato lo spagnolo a seguito
del mio fare da tramite tra lui e mio figlio IM 1.”
(VI PP 03.12.2014, p. 9 e 10, AI 624).
Ciò che è stato confermato anche da IM 1, il quale, dopo avere in
un primo momento asserito di non conoscere __________, l’11 dicembre 2014 al PP
ha riferito quanto segue:
"
Dico di riconoscere l’uomo raffigurato sulla fotografia che mi è
stato adesso sottoposto. Io lo chiamo __________ e lo conosco da circa 1 anno.
Mio papà invece lo conosce da molto tempo e lo conosce anche bene. Io posso
dire di avere consegnato eroina a __________. Lui la chiedeva a mio padre
chiamando sullo __________. Anche a me è capitato di rispondere a dei messaggi
ricevuti su tale collegamento e che arrivano da __________. __________ aveva
anche il mio numero di telefono. __________ mi chiamava e mi diceva di quanta
eroina aveva bisogno e io gliela portavo. È anche successo che mio papà si
incontrasse con __________, che quest’ultimo gli chiedesse dell’eroina, che mio
papà mi telefonasse per chiedermi di portargliela. Voglio anche aggiungere che
mio papà e __________ andavano spesso a bere il caffè assieme a __________.
Secondo me, mio papà deve avere acquistato qualche busta dose da __________ o
tramite __________. Loro sono due consumatori e avranno parlato tra di loro e
mio papà gli avrà detto, almeno cosi penso che io avevo eroina da vendere.”
(VI PP 11.12.2014, p. 4 e 5, AI 659).
31. IM 1 ha contestato le
dichiarazioni di __________ secondo cui sarebbe stato il padre a consegnargli
direttamente l’eroina, affermando che questo sarebbe avvenuto unicamente in due
occasioni, confermando comunque che in altre circostanze il padre avrebbe fatto
da tramite per la compravendita:
"
Quello che dice __________ non è esatto. Ero io a consegnargli
l’eroina. È successo solo due volte che io non mi potevo muovere per cui ho
chiesto a mio padre di andare al Bar __________ a __________ per consegnare
l’eroina a __________. È successo che mio padre si incontrasse al bar con __________,
come ho già detto, questi gli chiedesse dell’eroina. Mio papà allora mi
telefonava e mi diceva quanta quantità dovevo portare. Io raggiungevo mio padre
al bar e poi consegnavo direttamente l’eroina a __________ e mi facevo dare i
soldi. La roba era poi la mia. (…) sono stato io a consegnare l’eroina a __________.
Solo in due occasioni ho chiesto a mio papà di fare la consegna.”
(VI PP 11.12.2014, p. 5, AI 659).
Mentre in occasione di questo interrogatorio non ha saputo dire
quanta eroina avesse alienato a __________ (VI PP 11.12.2014, p. 5, AI 659),
assunto a verbale pochi giorni dopo, IM 1 ha ricordato di avergli alienato 75
grammi, mentre il padre, per suo conto, gli avrebbe venduto 2.5 grammi alla
volta in 2 occasioni:
"
(…) a questa persona, che conosco come __________, gli ho venduto
75 grammi di eroina.
(…) mio padre IM 2 gli ha venduto in 2 occasioni 2.5 grammi alla
volta per mio conto, questo perché io non c’ero.”
(VI PP 18.12.2014, p. 3 e 4, AI 694).
Senonché, preso atto del fatto che __________ ha indicato di avere
acquistato 500 grammi di eroina dal padre e nulla da lui, si è subito corretto,
asserendo che:
"
(…) effettivamente io gli ho venduto 75 grammi di eroina ed oltre
a questi 75 grammi gli ho dato altri 200 grammi al prezzo di costo.
Quindi posso dire di aver alienato a __________ 275 grammi.
(…) gli ho dato 200 grammi al prezzo di costo per fargli un
favore, visto che lo conosco da tanto ed è amico di mio padre.”
(VI PP 18.12.2014, p. 4, AI 694).
L’imputato ha comunque continuato ad affermare:
"
(…) mio padre gli ha consegnato l’eroina al mio posto in sole 2
occasioni e basta.”
(VI PP 18.12.2014, p. 4, AI 694).
32. A confronto con l’acquirente,
IM 1 ha mantenuto la sua versione in merito al quantitativo di eroina a lui
alienata, affermando però questa volta di avere sempre consegnato lui lo
stupefacente a __________:
"
__________ usava eroina e quindi io gliela portavo. __________ mi
mandava messaggi sul numero di telefono con finale __________ chiedendomi di
raggiungerlo in un esercizio pubblico di __________. Io lo raggiungevo e si
discuteva di quanta eroina voleva. Dato che io avevo sempre con me dell’eroina,
poi gli consegnavo il quantitativo richiesto che poteva essere di 2,5 grammi o
di 5 grammi di tale sostanza. Quando venivo chiamato oppure mi mandavano
messaggi per avere eroina, io me la portavo dietro. L’eroina solitamente la
tenevo in casa oppure la nascondevo vicino alla ferrovia che si trova nei
pressi del mio domicilio. Andavo quindi a prenderla e poi me la mettevo in
tasca.
(…) sono sicuro che l’eroina la consegnavo io a __________. (…)
Io ho venduto tra i 70 e i 75 grammi di eroina a __________.
Quando dico “venduta” è perché gli vendevo i sacchetti da 2,5 grammi di eroina
a CHF 150.00 e i sacchetti da 5 grammi di eroina a CHF 300.00. Io ho poi
consegnato 200 grammi di eroina a __________ al prezzo che pagavo io per
l’acquisto. Vale a dire che i 2,5 grammi li facevo pagare CHF 90.00 mentre che
i grammi 5 li facevo pagare CHF 180.00. Non ci guadagnavo niente. Facevo un
prezzo di favore a __________ in virtù dell’amicizia che __________ aveva nei
confronti di mio papà. __________ mi aveva detto di avere pochi soldi per cui
ci siamo messi d’accordo che quando io andavo in Svizzera interna ne prendevo
anche per lui. __________ mi dava i soldi per la benzina ed anche i soldi per
comprargli i 2 o 3 sacchetti di cui aveva bisogno.”
(VI PP confronto IM 1 / __________ 22.12.2014, p. 3 e 4, allegato
13 al rapporto d’inchiesta, AI 878).
__________, dal canto suo, mentre in precedenza aveva affermato di
avere acquistato l’eroina sempre e solo da IM 2, in occasione del confronto con
IM 1 ha indicato che in qualche occasione gliela avrebbe consegnata pure
quest’ultimo, confermando comunque che solitamente la riceveva da IM 2:
"
Io posso dire che qualche volta l’eroina me l’ha data IM 1. Io,
però, più che altro ho avuto a che fare con suo padre IM 2. Io telefonavo da
una cabina telefonica ad un numero telefonico che ora non ricordo. È anche
successo che io abbia utilizzato il mio natel per telefonare. Solitamente era IM
Considerandi
2.
a rispondere al numero di telefono che mi era stato dato. È successo qualche
volta che mi abbia risposto IM 1. Fissavamo quindi l’incontro e l’eroina mi
veniva consegnata solitamente da IM 2 e solo qualche volta da IM 1. I soldi li
davo solitamente a IM 2 e ad IM 1, quando era quest’ultimo a consegnarmela. Non
c’era una regola fissa. Io davo i soldi a chi mi consegnava l’eroina.”
(VI PP confronto IM 1 / __________ 22.12.2014, p. 3 e 4, allegato
13.
al rapporto d’inchiesta, AI 878).
Ciò che ha ribadito anche a confronto con l’imputato IM 2:
"
Raramente l’eroina me la consegnava IM 1, solitamente me la
consegnava IM 2 che io chiamo IM 2. Io, solitamente, telefonavo a IM 2 perché
avevo il suo numero di telefono. Non avevo il numero di telefono di suo figlio IM
1.
A volte, sul numero di telefono di IM 2, rispondeva pure IM 1. Di solito io
chiedevo a IM 2 se ci si poteva vedere, naturalmente erano colloqui riferiti
all’acquisto di eroina. Voglio anche aggiungere che molte volte, IM 2 ed io ci
siamo sentiti anche senza che si facesse riferimento all’eroina. Tra di noi
c’era un po’ di fiducia per cui non sempre si parlava di droga. IM 2 arrivava a
__________ a portarmi l’eroina, a volte andavo io vicino a casa sua a
prenderla. Qualche mi è stata data anche da IM 1. I soldi per pagare l’eroina
normalmente li consegnavo a IM 2.”
(VI PP confronto IM 2 / __________ 22.12.2014, p. 4, allegato 31
al rapporto d’inchiesta, AI 878).
Nell’ambito del confronto con IM 1, __________ ha peraltro
corretto al ribasso il quantitativo di eroina acquistata da padre e figlio IM 1,
affermando questa volta trattarsi di 200/230 grammi.
"
Io dico che il sacchetto da 5 grammi l’ho sempre pagato CHF
300.
, quello da 2,5 grammi lo pagavo tra i CHF 100.00/120.00. Non ho mai dato
i soldi ad IM 1 per pagare la benzina quando andava a comprare l’eroina. Non
sapevo nemmeno quando andava a prenderla; nemmeno sapevo dove.
Quando sono stato interrogato in Polizia ho detto che non è che
per ogni telefonata c’era l’acquisto di eroina. Mi spiego meglio: magari ci si
doveva telefonare anche 8 o 10 volte per concretizzare l’acquisto di tale
sostanza stupefacente. Quando mi è stato detto che i contatti telefonici erano
circa 700 io avevo riferito che a volte ci volevano anche 7 telefonate per
arrivare all’acquisto. A me pare un po’ troppo dire che ho acquistato da IM 2 e
IM 1 circa 500 grammi di eroina. Io penso di averne acquistata tra i 200 ed i
230.
grammi.”
(VI PP confronto IM 1 / __________ 22.12.2014, p. 3-5, allegato 13
al rapporto d’inchiesta, AI 878).
A confronto con IM 2 ha dichiarato:
"
Se ben ricordo io ritengo di aver ricevuto da IM 2 tra i 200 e i
230.
grammi di eroina. Questo in parte nel 2013 e poi in gennaio, febbraio,
marzo, giugno e luglio 2014.”
(VI PP confronto IM 2 / __________ 22.12.2014, p. 5, allegato 31
al rapporto d’inchiesta, AI 878).
33.
IM 2, dal canto suo, in
occasione del confronto, è parso inizialmente dimenticare le sue precedenti
ammissioni, affermando che:
"
Faceva ‘sto lavoro mio figlio e __________ mi contattava per
avere un sacchetto di eroina. Però visto che certe volte mio figlio non era in
casa, io lasciavo suonare il telefono e non rispondevo. Non sapevo cosa dire a __________
per cui mi comportavo così. Poi arrivava la sera e dicevo a mio figlio IM 1
dicendogli che __________ aveva telefonato, ma che io non sapevo cosa voleva
per cui poi IM 1 lo richiamava. Si mettevano d’accordo tra di loro. __________
poi telefonava all’IM 1 e se __________ stava nelle vicinanze IM 1 gli portava
quello che aveva bisogno. È così.”
(VI PP confronto IM 2 / __________ 22.12.2014, p. 5, allegato 31
al rapporto d’inchiesta, AI 878).
Confrontato con le dichiarazioni rilasciate in precedenza, secondo
cui sarebbe capitato una o due volte alla settimana che __________ lo chiamasse
per chiedergli dell’eroina, le ha poi comunque confermate (VI PP confronto IM 2
/ __________ 22.12.2014, p. 3, allegato 31 al rapporto d’inchiesta, AI 878).
Interrogato dal Magistrato inquirente l’imputato ha risposto:
"
Io a __________ di eroina non ne ho mai venduta. E se avveniva,
se c’era mio figlio, che eravamo in macchina, che c’era lui facevo il
passamano. Se lui diceva datemi un sacchetto, mio figlio me la metteva sulle
gambe, __________ allungava la mano e prendeva il sacchetto. Quando succedeva
che IM 1 era con me in macchina succedeva così. Quando IM 1 non c’era mi
lasciava il sacchetto di eroina da parte vicino ad un marciapiede. Io stavo lì
a controllare che nessuno la prendesse. Eravamo vicino al bar e mettevamo il
sacchetto per terra. Come vedevamo che arrivava lui, gli davamo l’eroina. I
soldi li prendeva mio figlio. A volte li ho presi pure io. Preso e ridato in
mano ad IM 1, non che me li sono messi in tasca io.”
(VI PP confronto IM 2 / __________ 22.12.2014, p. 4, allegato 31
al rapporto d’inchiesta, AI 878).
A confronto con l’acquirente, IM 2 ha corretto al rialzo il numero
di occasioni in cui avrebbe consegnato l’eroina a __________, affermando questa
volta trattarsi di 3 o 4 volte:
"
Io l’avrò consegnata tre o quattro volte. (…) Quelle tre o
quattro volte che ho consegnato l’eroina a __________, ho consegnato dei
sacchetti da 5 grammi. Può darsi che i soldi per la vendita dell’eroina li
abbia presi io, ma poi li ho sicuramente consegnati a mio figlio IM 1.”
(VI PP confronto IM 2 / __________ 22.12.2014, p. 4 e 5, allegato
31.
al rapporto d’inchiesta, AI 878).
Che IM 2 fosse ben più coinvolto nel traffico di eroina di quanto
vogliano far credere lui e il figlio, risulta anche dalle dichiarazioni della
moglie __________, la quale ha affermato che il provento della vendita della
droga veniva suddiviso tra IM 1 e IM 2 (VI PP 19.09.2014, p. 7, AI 113: “Anche
i proventi li dividevano fra mio marito e mio figlio, ma a mio parere quello
che prendeva di più era mio figlio. Non so quanto erano perché mio figlio non
voleva che io contassi i soldi. Io li vedevo quando pulivo, nel suo cassetto.
Mi capitava di vedere cifre fra i 500.00 ed i 700.00 CHF.”), affermazioni,
queste, ovviamente contestate da IM 1 (VI PP 22.01.2015, p. 3, AI 774: “Io e
mio papà non ci siamo mai divisi i soldi. Come ho già spiegato a mio papà
consegnavo l’eroina visto che lui è un consumatore”).
Oltre a ciò, vi è la telefonata intercorsa il 7 settembre 2014 tra
IM 2 e IM 1, da una parte, e __________, dall’altra, nella quale quest’ultimo
si lamenta della qualità dell’eroina acquistata e IM 2 gli assicura “che gli
portano quella in ordine” (allegato doc. A al VI PP IM 2 16.12.2014, AI
678).
Al proposito IM 2 ha spiegato trattarsi di una telefonata in
merito a eroina scadente acquistata dal fornitore di __________ e poi rivenduta
a __________:
"
Era la storia di questo di __________ che ci aveva dato
dell’eroina di scarsa qualità, secondo me c’era dentro del caffè. Ci ha solo
rubato i soldi. Mio figlio parlava con questo __________ dicendogli di tenere
quell’eroina lì. Sono poi intervenuto io per fare in modo che __________ ci
credesse al fatto che gliene avremmo portata della migliore. L’eroina gliela
avrebbe data mio figlio a __________ e non io.”
(VI PP 16.12.2014, p. 2 e 3, AI 678).
IM 1 dal canto suo, sempre nel tentativo di mitigare le responsabilità
del padre nel traffico di eroina, ha dapprima affermato che il terzo
interlocutore non sarebbe suo padre:
"
(…) inizialmente sono io che parlo con __________ e poi passo il
mio telefono ad un tossico che gli ho detto dire che la roba, nel senso l’eroina,
era a posto.
(…) non voglio fare il nome di questa persona, perché non mi va.
(…) non è mio padre IM 2.”
(VI PG 18.12.2014, p. 5, AI 694).
Preso atto delle ammissioni del padre, IM 1 ha in fine affermato:
"
(…) mio padre è un consumatore e mi faceva da tramite con i
fornitori nella svizzera interna.
(…) è capitato solo in quell’occasione, che io gli ho detto cosa
dire al __________.”
(VI PG 18.12.2014, p. 5 e 6, AI 694).
iii) IM 1: procurato in
altro modo al padre IM 2 900 grammi di eroina
34.
L’accusa imputa inoltre a IM
1.
il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, nel
periodo compreso tra gennaio 2013 e il 18 settembre 2014, a __________ (ZG), __________
(ZH), __________, __________, __________, __________ e in altre precisate
località, senza essere autorizzato, procurato in altro modo al padre IM 2
almeno 900 grammi di eroina quale compenso per i servizi resi.
Come si è detto, già in occasione del verbale della persona
arrestata del 19 settembre 2014, l’imputato ha riferito che al padre, in cambio
dei suoi servizi nel traffico di droga, consegnava dell’eroina per il suo
consumo personale:
"
Io, come detto, prendevo l’eroina e davo a mio padre 5 grammi di
sostanza per il suo uso personale.
(…) io non volevo denaro per i 5 grammi di eroina consegnati a mio
padre; si trattava della retribuzione per il fatto che lui chiamava i fornitori
e parlava con loro in tedesco. Non c’era nessun patto fra noi in questo senso,
io comunque non volevo alcunché da lui per la droga che gli cedevo.”
(VI PP 19.09.2014, p. 7, AI 112).
In sede di audizione di Polizia del 24 ottobre 2014 IM 1 ha
quantificato in 40/50 grammi l’eroina consegnata al padre per il suo “aiuto”:
"
Posso dire che gli davo quale compenso un sacchetto da 5 grammi
di eroina per il suo consumo personale.
(…) mio padre mi ha aiutato a fare i contatti per almeno 9 viaggi
in CH interna ed ha quindi ricevuto almeno 40-50 grammi di eroina quale
compenso. Preciso che il sacchetto glielo regalavo.”
(VI PG 24.10.2014, p. 5, AI 396).
Tornando sulla questione il 20 novembre 2014, dinanzi al PP, ha
corretto al rialzo il quantitativo di eroina consegnata al padre per il suo
consumo personale, affermando che:
"
In pratica io compravo l’eroina e ogni volta che andavo in
Svizzera interna, anche se lui non mi aiutava, io gli davo il sacchettino da 5
grammi di eroina. Nel 2014, e meglio negli ultimi 6/7 mesi, gli davo il
sacchetto da 5 grammi e se lui ne aveva bisogno di più gli davo anche quella
che io tenevo da parte per la vendita.”
(VI PP 20.11.2014, p. 8, AI 572).
L’11 dicembre 2014, dinanzi al PP, IM 1 ha indicato:
"
Mio papà consumava circa 10 grammi di eroina alla settimana. Lui
la sniffava. Questo è riferito agli ultimi 6/7 mesi prima del nostro arresto.
(…)
Come ho già detto l’altra volta, quando mio papà finiva il
sacchetto di eroina che gli davo come compenso per il suo aiuto con i
fornitori, gli davo anche qualche grammo di quella che tenevo riservata alla
vendita.”
(VI PP 11.12.2014, p. 2, AI 659).
Il medesimo giorno, assunto nuovamente a verbale, l’imputato ha
indicato:
"
Io ho già riferito che consegnavo a mio papà dai 10 ai 12 grammi
di eroina alla settimana. In rarissimi casi è successo di sforare e di arrivare
ai 15 grammi alla settimana. (…) Può anche darsi che mio papà ne consumasse un
po’ di più, ma io questo non so. Io sto parlando unicamente di quanta gliene
consegnavo settimanalmente. (…)
Io consegnavo a mio papà un sacchetto da 5 grammi di eroina ogni 3
giorni. Poi se me ne chiedeva dell’altra potevo dargli anche 1 grammo o 2 o 3.”
(VI PP 11.12.2014, p. 2, AI 663).
Nel verbale del 13 marzo 2015 al PP, IM 1 ha riferito:
"
A partire da febbraio 2013 ho anche iniziato a consegnare
dell’eroina a mio padre IM 2 per il suo consumo personale. Io non so quanta ne
ho consegnata a mio padre; in ogni caso non nelle stesse quantità del 2014 dove
arrivavo a dargli anche 12/15 grammi di eroina alla settimana. (…)
Non posso essere preciso in merito alla quantità che ho dato a mio
papà IM 2.”
(VI PP 13.03.2015, p. 3, allegato 15 al rapporto d’inchiesta, AI
878).
L’imputato ha poi precisato:
"
Nel 2013 ho quindi iniziato a consegnare un po’ di eroina a mio
papà; non so però quantificare quanta posso avergliene data.
Per il 2014 posso invece dire che per ogni viaggio fatto con me o
organizzato da lui per me io gli consegnavo 5 grammi di eroina per il suo
consumo personale. Tuttavia, tale consumo è poi aumentato nel corso dei mesi
dell’anno 2014 tanto che sono arrivato a consegnare a mio papà dai 10 ai 12
grammi di eroina alla settimana. È pure capitato come già avevo detto in
precedenza di sforare arrivando addirittura di 15 grammi alla settimana.
L’eroina che davo a mio papà la prendevo da quella destinata alla vendita. Io
l’eroina a mio papà la regalavo. È capitato qualche volta che mi lasciasse
qualche soldo, ma di principio io gliela offrivo gratuitamente.”
(VI PP 13.03.2015, p. 7, allegato 15 al rapporto d’inchiesta, AI
878).
35.
In occasione del verbale
d’interrogatorio finale ha affermato di non poter quantificare con precisione
l’eroina consegnata al padre quale compenso per il suo “aiuto”, valutando
comunque eccessivo il quantitativo di 900 grammi calcolato dagli inquirenti:
"
Io non sono mai riuscito a ben quantificare il reale consumo di
mio padre. Come detto nei miei precedenti verbali capitava che io gli
consegnassi anche eroina che in realtà era destinata alla vendita. Aggiungo che
mi sembra eccessivo dire che ho alienato 900 grammi di eroina a mio padre.”
(VI PP 21.05.2015, p. 5, AI 1056).
36.
Nell’ambito
dell’interrogatorio dibattimentale, in fine, IM 1 ha confermato di avere
consegnato al padre 900 grammi di eroina per il suo consumo personale,
precisando che di questi 900 grammi 300/400 grammi glieli avrebbe consegnati
per l’aiuto nell’acquisto di eroina, mentre i restanti glieli avrebbe dati
indipendente dal suo aiuto, siccome il padre aveva già consumato quelli che
riceveva quale “ricompensa” (VI DIB 10.03.2016, p. 6, allegato 1 al
verbale dibattimentale).
IM 2, dal canto suo, ha ammesso anch’egli già nel verbale della persona
arrestata del 19 settembre 2014 di avere ricevuto dal figlio un compenso in
eroina per il suo “aiuto”, quantificato in 5 grammi a viaggio:
"
Per questo aiuto che gli davo ricevevo eroina un compenso e
meglio 5 grammi quando tornava dopo essersi rifornito. (…) Questi 5 grammi
erano destinati al mio consumo personale.”
(VI PP 19.09.2014, p. 5, AI 115).
Nel verbale di Polizia del 29 ottobre 2014, ha inizialmente
asserito di avere ricevuto un totale di 20 grammi di eroina:
"
(…) in totale ho preso 20 grammi di eroina, per uso personale.
Intendo precisare che mio figlio, in qualche circostanza, mi voleva offrire
anche altre sacchetti da 5 grammi per il mio compenso, ma io rifiutavo, poiché
ne avevo ancora a mia disposizione. Quindi in totale, come già detto ho
ricevuto da mio figlio un totale di 20 grammi di eroina.
Non ho mai ricevuto denaro per averlo accompagnato durante i
viaggi e tanto meno per le telefonate ed i messaggi che facevo per contattare i
fornitori.”
(VI PG 29.10.2014, p. 5, AI 435).
Nel verbale del 3 dicembre 2014 l’imputato ha affermato:
"
Mio figlio IM 1 mi consegnava a viaggio 4/5 grammi di eroina per
ricompensare il favore che gli facevo quando riuscivo a fare qualche messaggio
sms. (…)
Io ho approfittato del fatto che mio figlio trafficasse con
l’eroina perché per il mio aiuto lui mi dava dei sacchettini da 5 grammi. I
sacchetti li ricevevo quando lui si riforniva in Svizzera interna.”
(VI PP 03.12.2014, p. 4 e 5, AI 624).
Confrontato con le dichiarazioni del figlio, IM 2 ha ammesso di avere
ricevuto anche più dei 5 grammi dichiarati fino a quel momento:
"
Si è vero. Da IM 1 ricevevo anche più del sacchetto da 5 grammi
di cui ho riferito in precedenza.”
(VI PP 03.12.2014, p. 6, AI 624).
Il 16 dicembre 2014, dinanzi al PP, ha ribadito:
"
Io prendevo il mio compenso che era il sacchetto da 5 grammi di
eroina, a volte IM 1 mi dava anche di più.”
(VI PP 16.12.2014, p. 5, AI 678).
In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, in fine, ha
ammesso di avere ricevuto da IM 1 900 grammi di eroina nel periodo
gennaio/febbraio 2013 – 18 settembre 2014, precisando che di questi, 300 grammi
gli sarebbero stati dati dal figlio in cambio del suo aiuto nel traffico, nella
misura di 5 grammi alla volta, mentre i restanti IM 1 glieli avrebbe consegnati
indipendentemente dal suo aiuto, quando vedeva che stava male (VI DIB
10.03
, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Preso atto che, stando alle sue dichiarazioni, nonché a quelle di IM
1, avrebbe quindi aiutato il figlio in 60 occasioni, posto che ogni volta
riceveva 5 grammi di eroina, l’imputato ha infine ammesso:
"
Probabilmente l’ho aiutato qualche volta in più.”
(VI DIB 10.03.2016, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).
b) Valutazione della Corte
37.
Nel caso concreto, per quel
che riguarda IM 1, i quantitativi di stupefacente da lui trattati emergono
dalle chiamate di correo, dai riscontri oggettivi agli atti e dalle sue stesse
ammissioni.
A suo carico risultano quindi esservi 480 grammi di eroina
acquistati e trasportati in correità con tale “__________”, di cui 105 grammi
poi venduti dallo stesso IM 1 nel corso del 2012, da cui la conferma del punto
1.
dell’atto d’accusa.
38.
Per quanto attiene
all’imputazione di cui al punto 2 del rinvio a giudizio, è pacifico che IM 1 ha
acquistato, trasportato e alienato un importante quantitativo di eroina.
Pacifico pure, come sottolineato dalle difese, che in casi come
quello in discussione è impossibile effettuare calcoli “da farmacista”.
Ciò malgrado, sulla base delle dichiarazioni delle parti e delle
chiamate di correo è stato possibile ricostruire il quantitativo di eroina
alienata in 2'042.40 grammi.
Va qui sottolineato che la Corte ha considerato i quantitativi
minimi dichiarati dall’imputato, e che in virtù del principio in dubio pro
reo, vista l’assenza di confronti con gli acquirenti, nei casi in cui
questi ultimi e l’imputato hanno rilasciato dichiarazioni discordanti, è stato
considerato il quantitativo da lui indicato.
A tale quantitativo di sostanza alienata occorre aggiungere i 900
grammi di eroina acquistata e poi consegnata al padre.
In questo senso, la Corte non ha potuto seguire la pubblica accusa
laddove indica, al punto 2 dell’atto d’accusa, 3'198.30 grammi di eroina, cui
andrebbero sommati i 900 grammi del punto 3.
A mente della Corte, non emergono dagli atti elementi tali da
indicare che i 900 grammi consegnati al padre non si sovrappongano ai 3'198.30
grammi acquistati.
In questo senso, quindi, il punto 2 dell’atto d’accusa è stato
ritenuto per 2'942,40 grammi di eroina, comprensivo quindi dell’agire di cui al
punto 3.
39.
Complessivamente, a carico di
IM 1, la Corte ha dunque ritenuto complessivi 3'476.36 grammi di eroina
trafficata, e meglio 2042.40 grammi alienati, 900 grammi offerti al padre,
53.96
grammi detenuti al momento del fermo e 480 grammi trasportati nel 2012,
di cui 105 alienati, oltre a 15 grammi di cocaina.
40.
Per quanto attiene a IM 2, è
pacifico che egli ha attivamente aiutato il figlio ad acquistare e trasportare
stupefacente destinato alla vendita.
A mente della Corte, l’imputato ha agito quale correo anche in
relazione a tale ultimo aspetto. Egli era infatti perfettamente consapevole che
lo stupefacente era destinato alla vendita, ciò che avveniva evidentemente nel
suo stesso interesse, posto che finché il figlio avesse venduto eroina, avrebbe
avuto denaro sufficiente per continuare ad acquistare altra eroina, e lui
avrebbe continuato a riceverne una parte per il proprio consumo.
Per quanto attiene ai quantitativi, malgrado le reticenze mostrate
dall’imputato in sede d’inchiesta la Corte concorda in parte con le conclusioni
indicate dalla pubblica accusa.
Da un lato, gli elementi agli atti permettono di ritenere che IM 2
era attivo al pari del figlio, quanto meno dal mese di gennaio 2013.
Del resto, come ha infine dovuto ammettere egli stesso, 300 grammi
ricevuti come ricompensa, a 5 grammi alla volta, portano a 60 occasioni di
aiuto, che moltiplicate per 40 grammi alla volta fanno 2.4 Kg di eroina
trafficata da IM 2 in correità con il figlio.
Ciò detto, la Corte ritiene che a IM 2 possa essere imputato
unicamente – nella forma della correità – il quantitativo di eroina alienata
dal figlio dal gennaio 2013 (ovvero 2'042.40), mentre non possono essergli
attribuiti i 900 grammi che gli sono stati consegnati per il suo consumo personale.
IM 2, infatti, aiutava il figlio in vista di un corrispettivo che
non era denaro o altro, ma eroina per il proprio consumo. Gli acquisti fatti a
tal fine configurano quindi una contravvenzione.
41.
A carico dell’imputato IM 2,
la Corte ha quindi ritenuto unicamente il totale di 2'042.40 grammi di eroina.
c) In diritto
42.
L'art. 19 cpv. 1 LStup
punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro trasporta, acquista o
aliena stupefacenti.
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso
aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in
pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce
come membro di una banda costituitasi per esercitare
sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se realizza,
trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno
considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in
altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai
minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in
pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai
12.
grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a;
DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b;
STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo
2011, inc.6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc.6B_699/2010,
consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15
marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B
632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht,
Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna
1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art.
19.
LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).
Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di
trasportare, acquistare o alienare stupefacenti. Il dolo eventuale è
sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913).
Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a
LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui
commessa possa, direttamente o
indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF
111.
IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia
realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del
quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli
consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per
la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.
È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero
limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose
quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
Quando l’infrazione verte su più stupefacenti diversi, occorre
considerare la pericolosità di ognuno di essi e valutare il pericolo d’insieme
per dire se sussiste una quantità tale da mettere in pericolo la salute di
molte persone. Il caso può quindi essere considerato grave anche se la quantità
di ognuna delle sostanze, presa singolarmente, è inferiore ai limiti fissati
dalla giurisprudenza (DTF 120 IV 338).
Pacifico, a fronte dei quantitativi sopra riportati e ritenuti a
carico degli imputati, che il loro agire configura il reato di infrazione
aggravata alla LStup.
VI) Ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
43.
A IM 2 l’atto di rinvio a
giudizio, oggetto delle correzioni di cui in entrata, imputa inoltre il reato
di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, nel periodo
10.
marzo 2013 – 18 settembre 2014, a __________, __________ e in altre imprecisate
località del Canton Ticino, senza essere autorizzato, intenzionalmente e
ripetutamente consumato almeno 900 grammi di eroina.
Quanto al suo consumo personale di eroina, nel verbale della
persona arrestata l’imputato ha spiegato:
"
Io ho fatto uso di eroina e ne faccio uso ancora adesso perché
ogni tanto vado a __________ al Parco __________ e mi compro una bustina da CHF
50.
--. Io sono in cura metadonica da una quindicina di anni.”
(VI PP 19.09.2014, p. 2, AI 115).
In questa occasione IM 2 ha contestato le dichiarazioni della
moglie __________, secondo cui per il suo consumo regolare di eroina avrebbe
speso circa CHF 1'500.00 al mese (VI PG 18.09.2014, p. 6, allegato 28 al
rapporto d’inchiesta, AI 878):
"
Non è così esagerato come dice mia moglie. Io posso quantificare
il mio consumo mensile in CHF 700/800.-- che corrispondono a 7/8 grammi di
eroina che io assumo per via nasale. In pari tempo uso anche il metadone, vale
a dire 15 pastiglie da 5mg al giorno.”
(VI PP 19.09.2014, p. 3, AI 115).
Nel medesimo verbale l’imputato ha spiegato:
"
Io ho iniziato a consumare eroina all’età di 20 anni. Poi ho
iniziato a prendere il metadone, ma ogni tanto ricado nel consumo di tale
sostanza. Adesso sarà da un paio di mesi che ho ripreso a consumare
regolarmente eroina sniffandola. Ho già detto prima che tale consumo è di circa
7/8 grami al mese. Non so spiegarmi per quale motivo ho ripreso l’assunzione di
tale sostanza stupefacente.”
(VI PP 19.09.2014, p. 3, AI 115).
Contrariamente a quanto dichiarato fino a quel momento, in sede di
audizione presso il GPC, l’imputato ha ammesso di avere in realtà ripreso a
consumare eroina da circa 3 anni in modo importante (Verbale di audizione, p.
2, AI 135).
Il 3 dicembre 2014, dinanzi al PP, ha riconosciuto di avere
consumato 3/4 grammi di eroina al giorno:
"
Mi scuso con l’interrogante, ma voglio dire che io di eroina ne
consumo un po’ di più di quello che ho ammesso fino ad adesso. In verità ne
consumo dai 3 ai 4 grammi al giorno per via nasale.”
(VI PP 03.12.2014, p. 5, AI 624).
Nell’ambito dell’interrogatorio dibattimentale, IM 2 ha infine
ammesso di avere consumato 900 grammi di eroina nel periodo compreso tra il 10
marzo 2013 e il 18 settembre 2014 (VI DIB 10.03.2016, p. 10, allegato 1 al
verbale dibattimentale), motivo per cui il reato è stato confermato così come
esposto nell’atto d’accusa e oggetto delle correzioni di cui si è detto.
VII) Riciclaggio di denaro
44.
Secondo l’accusa, il 3 luglio
2014, a __________, IM 1 avrebbe consegnato alla __________ CHF 5'500.00 in
contanti, chiedendole di depositarli sul suo conto risparmio __________ presso
la Banca __________, sapendo che gli stessi provenivano da un crimine, ovvero
dall’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti da lui commessa, da cui
l’imputazione di riciclaggio di denaro.
45.
Ai sensi dell’art. 305bis CP
è punibile con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque
compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere
che provengono da un crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a
pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche
laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20
consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid.
4.
;6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007, consid. 7.1.).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni
trasferimento di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di
vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche
per ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un
conto ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle
operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013
consid. 5.2; STF 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel / Pieth,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 18 ad
art. 305 bis; Pieth in Basler Kommentar II, 3a ed., Basilea 2013, n. 49 e rif.
ad art. 305bis; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/de Capitani, Kommentar
Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p.
523).
È atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP
anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in
valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di
differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF
6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht
II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis, p. 270).
Il reato di riciclaggio di denaro, di contro, non si realizza nei
casi di distruzione o consumo del provento di un crimine. L’art. 305bis CP è,
infatti, volto a perseguire l’agire di chi provvede a ripulire il denaro
derivante da un’attività criminale per poi poterlo riutilizzare, ciò che non si
verifica nei suddetti casi (Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 ed.,
Basilea 2013, ad art. 305bis, N. 44, pag. 2701; Corboz, Les infractions en
droit suisse, Volume II, 3 ed., Berna 2010, ad art. 305 bis CP, n. 6, pag.
636).
Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere agito intenzionalmente
o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare che il comportamento che
decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP.
Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone
proviene da un crimine. A questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza
delle circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla provenienza
criminale del denaro e che abbia accettato tale eventualità (DTF 122 IV 211
consid. 2e; DTF 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid.
2.
)
46.
IM 1, dopo iniziali reticenze
(VI PG 06.11.2014, p. 2 e 3, AI 470), ha ammesso di avere, il 3 luglio 2014,
consegnato a __________ CHF 5'500.00 provento delle sue vendite di eroina,
chiedendole di depositarli sul suo conto e dicendole che all’occorrenza glieli
avrebbe chiesti, ciò che trova conferma nelle dichiarazioni di __________ (VI
PG __________ 20.10.2014, p. 3, AI 352; VI PP 19.09.2014, AI 111), sul cui
conto risparmio no. __________ presso la Banca __________ il 3 luglio 2014 è
stata da lei accreditata la somma di CHF 5'500.00 (allegato al VI PG __________
20.10
, AI 352).
Nel verbale di Polizia del 6 novembre 2014 l’imputato ha
affermato:
"
(…) confermo quanto dichiarato da ________, ossia che il giorno
03.07.2014
gli ho consegnato CHF 5500 chiedendoli se li poteva depositare sul
suo conto risparmio e che se mi sarebbero serviti glieli avrei chiesti. (…)
Questi CHF 5500 sono il provento, ovvero il mio guadagno delle mie
vendite di eroina.”
(VI PG 06.11.2014, p. 2 e 3, AI 470).
In occasione dell’interrogatorio del 13 marzo 2015 ha confermato
tali sue dichiarazioni:
"
Io avevo pure consegnato a __________, CHF 5'500.00 che sono
provento di vendita di eroina. Io avevo messo da parte questi soldi nel corso
degli anni dal 2012 al 2014. In pratica ogni tanto mettevo via qualche
centinaio di franchi nel cassetto che si trovava in camera di __________ e di
cui ho già spiegato in precedenza.”
(VI PP 13.03.2015, p. 9, allegato 15 al rapporto d’inchiesta, AI
878).
Nel verbale d’interrogatorio finale l’imputato ha ribadito:
"
Si è vero che ho consegnato a __________ CHF 5'500.00 che
provenivano dalla vendita di eroina. ________ non sapeva la provenienza di tali
soldi. ________ non mi ha chiesto niente in merito a tale somma di denaro e io
non le ho detto nulla. __________ mi ha solo chiesto come mai le davo quei
soldi da mettere in banca e io le avevo spiegato di non avere un conto
bancario.”
(VI PP 21.05.2015, p. 5, AI 1056).
In occasione dell’interrogatorio dibattimentale IM 1 ha precisato
di avere consegnato questi soldi, provento delle sue vendite di eroina, ________,
“Per evitare che la Polizia li trovasse in occasione di un eventuale
controllo” in casa sua (VI DIB 10.03.2016, p. 9, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
Ne consegue che il reato di riciclaggio di denaro è stato
confermato.
VIII) Ripetuta infrazione alla
LF sulle armi e sulle munizioni, in parte tentata
47.
L’atto d’accusa imputa infine
a IM 1 il reato di ripetuta infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni,
per avere, nel periodo giugno 2014 – agosto 2014, a __________, __________ e in
altre imprecisate località del Canton Ticino, posseduto e detenuto presso il
proprio domicilio una pistola ad aria compressa, acquistata da __________, che
per il suo aspetto poteva essere scambiata per un’arma vera, nonché per avere,
nel periodo agosto 2014 – 18 settembre 2014, a __________, __________ e in
altre imprecisate località del Canton Ticino, in correità con __________, con
lo scopo di consegnarle poi a terza persona al fine di ottenere un compenso di
CHF 200.00, tentato di acquistare delle munizioni calibro 9 mm presso l’armeria
__________ di __________, non riuscendo nel suo intento.
48.
Giusta l’art. 33 cpv. 1 lett.
a LArm è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena
pecuniaria chiunque intenzionalmente senza diritto offre, aliena, procura per
mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta
in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi
essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi
di munizioni.
L’art. 4 cpv. 1 lett. f LArm, in un elenco non esaustivo,
qualifica come armi le armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano
un’energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono
essere scambiate per armi da fuoco vere.
Per munizione s’intende il materiale esplosivo con carica
propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un’arma da fuoco è
trasferita a un proiettile (art. 4 cpv. 5 LArm).
Armi ad aria compressa o a CO2, imitazioni di armi,
scacciacani e armi soft air sono confondibili con armi da fuoco quando, a prima
vista, risultano simili ad armi da fuoco vere, a prescindere dal fatto che uno
specialista o una terza persona sia in grado di accertarne la confondibilità
dopo una breve verifica (art. 6 OArm).
Anche per questo reato, l’imputato è giunto in aula reo confesso.
Il 13 ottobre 2014 è stato assunto a verbale __________, il quale
ha dichiarato di avere acquistato dell’eroina da IM 1.
Nel medesimo verbale il ragazzo ha riferito che IM 1 gli avrebbe
chiesto se aveva delle armi da vendere. Non avendone egli stesso a
disposizione, gli avrebbe presentato un suo conoscente, tale “__________”,
il quale avrebbe venduto l’arma – presumibilmente una pistola – ad IM 1,
consegnando a lui CHF 100.00 per l’intermediazione:
"
Inoltre IM 1 mi aveva chiesto se avevo delle armi da vedere, ma
io gli rispondevo che non ne avevo, ma che potevo presentargli qualcuno che le
aveva. Quindi gli ho presentato un uomo di circa 40 anni, che so chiamarsi __________,
ma abita in valle, nel senso che penso abiti in __________, perché lo vedevo
spesso al bar __________. (…) Quindi ho presentato IM 1 a __________, ma da
quello che so, loro due si sono incontrati il giorno seguente, dove IM 1 penso
abbia provato l’arma. Dico ciò, siccome sono partiti dal bar __________, sono
andati a fare un giro in macchina ed al loro rientro, __________ mi consegnava
CHF 100.- dicendomi che aveva venduto l’arma e che l’avevano provata.
(…) credo fosse stata una pistola, l’arma venduta da __________.
Da parte mia non conosco il modello o marca di tale arma.
(…) io non ho mai venduto delle armi a IM 1.”
(VI PG 13.10.2014, p. 7, allegato 67 al rapporto d’inchiesta, AI
878).
L’imputato, dal canto suo, preso atto di queste dichiarazioni di __________,
le ha confermate, precisando che l’arma da lui acquistata era una pistola ad
aria compressa:
"
(…) ho comprato una pistola ad aria compressa da un uomo che non
conosco. Il suo numero di telefono l’ho ricevuto da __________ ed ho sempre
dovuto chiamarlo dalla cabina del telefono, perché non voleva essere contattato
da altri telefoni.
(…) ho acquistato questa pistola 4 mesi fa’, a __________ e l’ho
pagata CHF 200.-.”
(VI PG 28.10.2014, p. 12, AI 426).
Tornando sulla questione in un successivo verbale, IM 1 ha
confermato di avere acquistato una pistola ad aria compressa – che avrebbe nel
frattempo gettato nel fiume a __________ – pur affermando in questa occasione
che a vendergliela sarebbe stato lo stesso __________:
"
Gli interroganti mi chiedono dove si trova la pistola che ho
acquistato a __________ alcuni mesi fa come da mie dichiarazione del verbale
del 28.10.2014. In merito rispondo che questa pistola l’ho buttata nel fiume di
__________.
Da parte mia voglio comunque chiarire che quel ragazzo, quello di __________
è stato lui a vendermela e non era coinvolto nessun altro come detto nel
precedente verbale.”
(VI PG 06.11.2014, p. 3, AI 470).
Nel verbale d’interrogatorio finale ha ribadito:
"
È corretto che ho acquistato una pistola ad aria compressa da __________.
L’ho comprata perché volevo sparare ai barattoli.”
(VI PP 21.05.2015, p. 7, AI 1056).
Per quanto attiene alle munizioni calibro 9 mm, dagli atti d’inchiesta
emerge che in data 4 settembre 2014 IM 1 ha spedito a __________ un SMS dal
presente tenore:
"
9.
x23 steyr”
(allegato I al VI PG 24.09.2014, AI 168).
Dopo avere inizialmente asserito di non conoscere il motivo per
cui avrebbe inviato questo messaggio (VI PG 24.09.2014, p. 4, AI 168),
l’imputato ha spiegato:
"
Dopo aver parlato con il mio difensore posso dire che il
messaggio si riferisce ad una richiesta di munizione per conto di un amico del
quale non voglio fare il nome. (…) ho mandato il messaggio a __________. Non so
il suo cognome ma so che abita a __________.”
(VI PG 24.09.2014, p. 4, AI 168).
Il 28 ottobre 2014, in Polizia, ha precisato che la munizione non
era per lui, ma “per un’altra persona” (VI PG 28.10.2014, p. 12, AI
426), “uno di __________” (VI PG 28.10.2014, p. 13, AI 426), che gli
avrebbe chiesto di acquistarla per suo conto.
Di questa persona non ha tuttavia saputo indicare granché:
"
(…) non so come si chiama questo uomo di __________, che mi aveva
chiesto se potevo trovargli della munizione.
(…) non ho il numero di telefono di questa persona. Lui lo avrei
incontrato a __________, nei dintorni del Parco.
(…) con questo uomo ho parlato più di una volta del più e del
meno. Quindi in una circostanza mi aveva chiesto se potevo fornirgli della
munizione 9x23. Non conosco il suo nome e tanto meno ho il suo numero di
telefono.”
(VI PG 28.10.2014, p. 13, AI 426).
Assunto nuovamente a verbale il 6 novembre 2014, l’imputato ha
precisato di avere mandato __________ in armeria a __________ ad acquistare la
munizione:
"
Per quanto riguarda i colpi 9x23 che ho mandato __________ in
armeria a __________ a vedere se li avevano non erano per me ma erano per una
persona che gira nel __________ del quale non conosco il nome.
Io per questa cosa dovevo guadagnarci qualcosa, il prezzo non era
fissato ma io volevo guadagnarci almeno CHF 200.--.”
(VI PG 06.11.2014, p. 3, AI 470).
IM 1 ha riferito di non essere comunque riuscito a procurarsi le
munizioni:
"
(…) i colpi non li ho trovati neanche per vie traverse.”
(VI PG 06.11.2014, p. 3, AI 470).
In occasione dell’interrogatorio finale ha ribadito:
"
(…) confermo che i proiettili che volevo fare acquistare a __________
erano destinati ad altra persona e non a me. (…) Li dovevo consegnare ad uno di
__________ del quale non so il nome ma che ho conosciuto al Parco __________.”
(VI PP 21.05.2014, p. 7, AI 1056).
Anche in occasione dell’interrogatorio dibattimentale, in fine, IM
1.
ha riconosciuto i fatti di cui al punto 5 dell’atto d’accusa (VI DIB
10.03
, p. 10 e 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).
L’imputazione di ripetuta infrazione alla LF sulle armi e sulle
munizioni, in parte tentata, è quindi stata confermata.
IX) Commisurazione della pena
49.
Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129
IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF
6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una
scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore
(Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o
meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età,
obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del
comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF
del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del
19.
giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del
12.
marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF
del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF
del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.
6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
50.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,
quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione
di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena
prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia
aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo,
vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar,
Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.;
Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,
n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,
n. 78, p. 506).
Per l’art. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che l’autore
ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice
determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più
gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in
un unico giudizio.
51.
Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP,
il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro
di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena
senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere
nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di
precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la
regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi
negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento
dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid.
4.2.2
).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato
condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la
condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la
sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente
favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione
della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano
date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata
all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno
2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid.
3.1
).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione
condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta
l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio
2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle
che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella
condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non
pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della
sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni
determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre
che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid.
2.1
; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve,
pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che
relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,
indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa
valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione
da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e
positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1,
consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42).
In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide
garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la
sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta
all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero
per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura
della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3;
STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009
consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2.
ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la
modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
52.
Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP,
il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di
un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se
necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se
la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione
condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la
condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4
pag. 77).
Quando la durata della pena detentiva si situa, come nella
fattispecie, tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra
la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi
dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF
6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata
solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile,
dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una
pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di
recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto
dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il
tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una
completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare
una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati
in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra
"tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2).
Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella
parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una
sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere
nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,
che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della
sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del
suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a
chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue
chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che
non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e
tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
53.
Giusta l’art. 44 CP per la
durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assistenza
riabilitativa e impartire norme di condotta.
Le norme di condotta che il giudice o l’autorità preposta
all’esecuzione delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova
concernono in particolare l’esercizio di una professione, la dimora, la guida
di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e
psicologica (art. 94 CP).
54.
Giusta l’art. 46 CP se,
durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e
vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca
la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per
pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione
analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza
condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano
adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 (cpv. 1).
Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il
giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo
di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la
durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa
e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga
decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).
Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto
decide anche sulla revoca (cpv. 3).
La revoca non può essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del
periodo di prova (cpv. 5).
Secondo la giurisprudenza dell’alta Corte federale, la commissione
di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova non comporta
necessariamente la revoca della sospensione condizionale. Questa si giustifica
unicamente quando vi è una prognosi sfavorevole, segnatamente quando la nuova
infrazione lascia intravedere una riduzione sensibile delle prospettive di
successo del periodo di prova (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF
6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Per stabilire il rischio di
recidiva, in analogia all’art. 42 cpv. 1 e 2 CP, il giudice si fonda su un
apprezzamento globale delle circostanze del caso concreto (DTF 134 IV 140
consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). In
particolare, deve prendere in considerazione l’effetto dissuasivo che la nuova
pena può esercitare nel caso in cui viene eseguita (DTF 134 IV 140 consid. 4.5;
STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Il Giudice può giungere
alla conclusione che è possibile rinunciare alla revoca della sospensione
condizionale della precedente pena, se la nuova pena viene eseguita. È
possibile anche il contrario: se la sospensione condizionale della pena
precedente viene revocata, in considerazione dell’espiazione della stessa, la
prognosi per la nuova pena può risultare non negativa ai sensi dell’art. 42
cpv. 1 CP e quindi la nuova pena può essere posta al beneficio della
sospensione condizionale. Se però nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è
stato condannato a una pena detentiva di almeno 6 mesi o a una pena pecuniaria
di almeno 180 aliquote giornaliere, ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP la
sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente
favorevoli (DTF 134 IV 140 consid. 4.5). Parte della dottrina ritiene che – in
analogia all’art. 42 cpv. 2 CP – anche per la rinuncia alla revoca siano
necessarie circostanze particolarmente favorevoli, se la nuova pena è superiore
ai 6 mesi di detenzione o alle 180 aliquote giornaliere di pena pecuniaria
(cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144;
Markus Hug, in: Schweizerisches Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115).
Il nuovo CP, però, al contrario dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede
più, per la rinuncia alla revoca, che si tratti di un caso di lieve gravità
(cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056).
Un simile presupposto non può essere reintrodotto tramite semplice
analogia con l’art. 42 cpv. 2 CP. Il Tribunale federale ha stabilito che per la
rinuncia alla revoca non sono necessarie circostanze particolarmente favorevoli
come le richiede invece l’art. 42 cpv. 2 CP per la sospensione condizionale in
caso di recidiva. Questo non significa che nell’ambito dell’art. 46 CP i nuovi
fatti e la nuova pena non vanno considerati. Tipologia e gravità del rinnovato
delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la colpa
risultante dall’entità della nuova pena consente di trarre delle conclusioni
per quanto attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi
sono i delitti commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio che la
prognosi per la decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia negativa.
55.
Nel caso concreto, la colpa
degli imputati è oggettivamente e soggettivamente grave.
Lo è dal profilo oggettivo in ragione dell’importante quantitativo
di eroina trattata e immessa sulla piazza ticinese, ricordato che l’eroina
rappresenta una sostanza particolarmente pericolosa per la salute pubblica.
Dal profilo soggettivo, la Corte ha valutato singolarmente le
posizioni degli imputati.
IM 1 ha agito con mero fine di lucro, per guadagnare denaro con il
minimo sforzo. Egli lo ha fatto per finanziare i propri vizi – il gioco
d’azzardo, il fumo, le automobili – denotando in ciò un chiaro egoismo.
Non può poi non stupire la sua propensione a delinquere: appreso
da “__________” il modo in cui procurarsi l’eroina, non ha esitato a buttarsi
in tale attività, alienando in meno di 2 anni un importante quantitativo di
stupefacente e mostrando quindi un’incredibile intensità nel suo agire.
A favore dell’imputato, la Corte ha ritenuto la giovane età, il
suo vissuto e la collaborazione fornita, ricordando che egli è arrivato ad
addossarsi in un verbale di Polizia oltre 3.5 Kg di eroina trafficata.
La Corte ha soprattutto soppesato in modo meno grave i 900 grammi
di eroina procurati al padre. Si tratta infatti di stupefacente consegnato ad
una singola persona, alla quale è legato da uno stretto vincolo e alla quale
egli difficilmente avrebbe potuto dire di no.
56.
Tutto considerato, richiamato
anche il concorso di reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1
una pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi.
57.
Per quanto attiene alle pene
precedenti, la Corte ha considerato di non procedere alla revoca della
sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 60 (sessanta)
aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna corrispondenti a complessivi
CHF 1’800.00 (milleottocento), sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni,
decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 16
dicembre 2013, nonché della sospensione condizionale concessa alla pena
pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna
corrispondenti a CHF 600.00 (seicento), sospesa per un periodo di prova di 2
(due) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino il 4 giugno 2014, ma il periodo di prova è stato prolungato di 1 (un)
anno ex art. 46 cpv. 2 CP.
58.
Per quanto concerne IM 2, la
sua colpa è soggettivamente altrettanto grave.
La Corte non può non evidenziare le sue carenze genitoriali: egli
invece di convincere il figlio a cessare la propria attività, aveva ogni
interesse a che continuasse così da poter essere rifornito di stupefacente. Non
ha quindi esitato a pregiudicare la posizione del figlio, pur di avere il suo
personale tornaconto. Tale comportamento è oltremodo significativo del suo
egoismo.
Emerge già da una rapida lettura dei verbali la situazione
paradossale venutasi a creare, dove è il figlio a tentare di addossarsi ogni
colpa per proteggere il genitore e quest’ultimo a confermare – contrariamente
al vero - tale indicazione.
Anche IM 2, come il figlio, ha agito con intensità, denotando
propensione a delinquere.
A favore dell’imputato, la Corte ha ritenuto il suo ruolo nel
traffico di eroina. A questo proposito, la Corte concorda con la difesa, nel
senso che l’attività di spaccio era stata avviata dal figlio già nel 2012. IM 2
è quindi diventato correo nel corso del 2013, ma il suo ruolo può essere
considerato marginale. Egli intratteneva sì i contatti con i fornitori, ma –
fatta eccezione per un consumatore – non ha consegnato personalmente
stupefacenti. Neppure era lui a trarre un guadagno diretto dalla vendita di
eroina; il suo compenso era rappresentato dall’eroina che riceveva in cambio.
A favore di IM 2 è inoltre stato considerato, come per il figlio,
il suo difficile vissuto.
Oltre a ciò, la Corte ha valutato le conseguenze che avrebbe per
lui una nuova carcerazione, posto che l’imputato perderebbe il posto di lavoro
da poco trovato.
In fine, in quanto consumatore di eroina, a favore di IM 2 è stata
considerata una scemata imputabilità di grado lieve.
59.
Rispetto al figlio __________,
su IM 2 pesa circa 1 Kg in meno di sostanza alienata, ciò che giustifica una
pena inferiore, che la Corte ha fissato in 3 (tre) anni di detenzione.
60.
Stante l’assenza di
precedenti, la pena è stata posta al beneficio della sospensione condizionale
parziale ex art. 43 CP in ragione di 24 (ventiquattro) mesi con un periodo di
prova di 5 (cinque) anni, mentre i rimanenti 12 (dodici) mesi sono da espiare.
61.
Aderendo alla richiesta della
difesa, quale norma di condotta ex art. 44 e 94 CP è stato inoltre fatto ordine
a IM 2 di sottoporsi ad analisi delle urine e del sangue presso il medico
curante Dr. __________ per il periodo di 3 (tre) anni, in vista di un suo
definitivo abbandono delle sostanze stupefacenti.
62.
Per quanto attiene alla
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, la Corte ha fissato la multa in CHF
500.00
(cinquecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per
colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106
cpv. 2 CP).
63.
Anche per quanto riguarda IM
2, in fine, la Corte ha ritenuto di prescindere dal revocare la sospensione
condizionale concessa alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere
da CHF 30.00 (trenta) cadauna corrispondenti a CHF 600.00 (seicento), sospesa
per un periodo di prova di 2 (due) anni, decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino il 4 giugno 2014, prolungando di 1 (un)
anno il periodo di prova.
X) Sequestri
64.
In parziale accoglimento
della richiesta dell’accusa, la Corte ha disposto la confisca di tutto quanto
sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente, fatta eccezione per
l’autovettura Ford ________ di colore ________ con numero di telaio __________
e della relativa chiave di accensione, che sono state dissequestrate in favore
dell’avente diritto, in quanto non costituiscono provento di reato ai sensi
dell’art. 69 CP.
Visti gli art. 12, 22 cpv. 1, 40,
42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 94, 305bis cpv. 1 CP;
19.
cpv. 1, 19 cpv. 2 lett. a LStup;
4.
cpv. 1 lett. f, 33 cpv. 1 lett. a LArm;
6.
OArm;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 1 è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o
doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in
pericolo la salute di molte persone,
per avere,
nel periodo compreso tra gennaio 2012 e il 18 settembre 2014, a __________
(ZG), __________ (ZH), __________, __________, __________, __________, nel __________
e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, acquistato,
detenuto, trasportato, alienato e procurato in altro modo complessivi 3'476.36
grammi di eroina e 15 grammi di cocaina, e meglio per avere:
1.1.1
nel corso dell’anno 2012, in
correità con tale “__________”, acquistato e trasportato da __________ (ZH) nel
__________ 480 grammi di eroina, di cui 105 grammi personalmente alienati a
consumatori della regione;
1.1.2
nel periodo compreso tra
gennaio 2013 e il 18 settembre 2014, a __________, __________, __________, __________
e in altre imprecisate località, in correità con IM 2, alienato e procurato in
altro modo a consumatori locali 2’042.40 grammi di eroina, sostanza previamente
acquistata in Svizzera interna;
1.1.3
nel periodo compreso tra
gennaio 2013 e il 18 settembre 2014, a __________, __________, __________, __________
e in altre imprecisate località, alienato a consumatori locali 15 grammi di
cocaina, sostanza previamente acquistata in Svizzera interna;
1.1.4
il 18 settembre 2014, a __________,
detenuto 53.96 grammi di eroina, sostanza destinata alla vendita;
1.1.5
nel periodo compreso tra
gennaio 2013 e il 18 settembre 2014, a __________ (ZG), __________ (ZH), __________,
__________, __________, __________ e in altre imprecisate località, procurato
in altro modo al padre IM 2 900 grammi di eroina, in parte quale compenso per
l’aiuto fornitogli, sostanza previamente acquistata in Svizzera interna;
1.2
riciclaggio di denaro
per avere,
il 3 luglio 2014, a __________, compiuto atti suscettibili di
vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali, sapendo che gli stessi provenivano da un crimine, ovvero
dall’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti da lui commessa, e meglio
per avere consegnato a __________ CHF 5'500.00 in contanti, chiedendole di
depositarli sul suo conto risparmio __________ presso la Banca __________;
1.3
ripetuta infrazione alla
LF sulle armi e sulle munizioni, in parte tentata
per avere,
1.3.1
nel periodo compreso tra
giugno 2014 e agosto 2014, a __________, __________ e in altre imprecisate
località del Canton Ticino, posseduto e detenuto presso il proprio domicilio
una pistola ad aria compressa, acquistata da __________, che per il suo aspetto
poteva essere scambiata per un’arma vera;
1.3.2
nel periodo compreso tra
agosto 2014 e il 18 settembre 2014, a __________, __________ e in altre imprecisate
località del Canton Ticino, in correità con __________, con lo scopo di
consegnarle poi a terza persona al fine di ottenere un compenso di CHF 200.00,
tentato di acquistare delle munizioni calibro 9 mm presso l’armeria __________
di __________, non riuscendo però nel suo intento;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 2 è autore colpevole di:
2.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o
doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in
pericolo la salute di molte persone,
per avere,
nel periodo gennaio 2013 – 18 settembre 2014, a __________ (ZG), __________
(ZH), __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate
località, in correità con IM 1, senza essere autorizzato,
alienato e procurato in altro modo a consumatori locali 2'042.40
grammi di eroina, sostanza acquistata in Svizzera interna;
2.2
ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo compreso tra il 10 marzo 2013 e il 18 settembre 2014,
a __________, __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino,
senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato 900 grammi di eroina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
3.
Di conseguenza,
3.1
IM 1
trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui alla
sentenza del 16 dicembre 2013 della Pretura penale del
Cantone Ticino, nonché a quella di cui al decreto d’accusa del 4
giugno 2014 del Ministero pubblico del Cantone Ticino,
è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre)
mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.2
IM
2.
avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità,
trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al
decreto d’accusa del 4 giugno 2014 del Ministero pubblico del Cantone Ticino,
è condannato
3.2.1
alla pena detentiva di 3 (tre)
anni,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2.2
al pagamento della multa di
CHF 500.00 (cinquecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per
colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106
cpv. 2 CP).
3.2.3
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa in ragione di 2 (due) anni, con un periodo di prova di anni
3.
(tre). Per il resto è da espiare.
3.2.4
Quale norma di condotta
ai sensi dell’art. 94 CP, è fatto ordine a IM 2 di sottoporsi ad analisi delle
urine e del sangue presso il medico curante Dr. __________ per il periodo di 3
(tre) anni.
4.
Nei confronti di IM 1 non
si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa alla pena
pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna
corrispondenti a complessivi CHF 1’800.00 (milleottocento), sospesa per un
periodo di prova di 2 (due) anni, decretata nei suoi confronti dalla Pretura
penale del Cantone Ticino il 16 dicembre 2013, nonché della sospensione
condizionale concessa alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere
da CHF 30.00 (trenta) cadauna corrispondenti a CHF 600.00 (seicento), sospesa
per un periodo di prova di 2 (due) anni, decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino il 4 giugno 2014, ma il periodo di prova
è prolungato di 1 (un) anno.
5.
Nei confronti di IM 2 non
si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa alla pena
pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna
corrispondenti a CHF 600.00 (seicento), sospesa per un periodo di prova di 2
(due) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino il 4 giugno 2014, ma il periodo di prova è prolungato di 1 (un) anno.
6.
È ordinata la confisca di
tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente, eccezion
fatta per la Ford ________ di colore ________ con numero di telaio __________ e
della relativa chiave di accensione (rep. no. 35738 e 35739).
7.
La tassa di giustizia di
CHF 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in
solido, con ripartizione interna in misura di 1/2 (un mezzo) ciascuno.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 19'461.65
Multa fr. 500.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 239.65
fr. 21'201.30
===========
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 9'730.75
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 119.82
fr. 10'350.57
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 9'730.75
Multa fr. 500.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 119.82
fr. 10'850.57
============
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio di comunicazione
in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
- Ufficio federale di
Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera