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Decisione

72.2015.171

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro, grave infrazione alle norme della circolazione, infrazione alle norme della circolazione

21 dicembre 2015Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

A. IM 3 e IM 1 in correità

tra loro e terze persone non identificate

1. infrazione aggravata

alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che

sapevano o dovevano presumere poter mettere direttamente o indirettamente in

pericolo la salute di molte persone,

nonché come membri di una banda costituitasi per

esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,

e meglio,

per avere, senza essere autorizzati,

tra l’__________ e l’__________, attraverso la Svizzera, in specie

__________, e __________,

nel periodo compreso tra il 22 marzo 2015 sino al 9 aprile 2015,

ingaggiando IM 3, su indicazione di non meglio identificato __________,

IM 1, al fine di procedere a un imprecisato numero di trasporti di sostanza

stupefacente dall’olanda

all’Italia,

raggiungendo quest’ultimo quindi ad __________ IM 3 e __________,

il 22 marzo 2015,

procedendo quindi __________, sia da solo, che unitamente a IM 1 e

a IM 3, a ritirare, a __________ lo stupefacente già celato e/o ancora in parte

da celare, all’interno di vetture appositamente modificate,

alternandosi quindi tra di loro alla guida del veicolo staffetta,

e/o del veicolo al cui interno era occultato lo stupefacente,

trasportato, fatto transitare e importato un imprecisato

quantitativo di cocaina ma almeno 75,004 Kg di cocaina

e in particolare:

1.1 in data 24 marzo 2015,

dall’Olanda attraverso il valico di __________ e un valico doganale verso

l’Italia, sino a __________, su indicazione di IM 3, IM 1, alla guida della

vettura VW Passat targata __________, __________ alla guida del veicolo

staffetta Porsche targato __________, trasportato e fatto transitare 7 Kg di

cocaina;

1.2 in data 29 marzo 2015,

dall’Olanda attraverso il valico di __________ e un valico doganale verso

l’Italia, sino a __________, su indicazione di IM 3, IM 1 alla guida della

vettura VW Passat targata __________, __________ alla guida del veicolo

staffetta Porsche targato __________, trasportato e fatto transitare 10 Kg

di cocaina;

1.3 in data 3

aprile 2015, dall’Olanda attraverso il valico di __________ e un valico

doganale verso l’Italia, sino __________, IM 1 alla guida della vettura Porsche

targata __________, al cui interno erano celati almeno 10 Kg di cocaina, __________,

alla guida della vettura Porsche targata __________, al cui interno erano

celati almeno 23 Kg di cocaina, IM 3 alla guida del veicolo staffetta VW Passat

targato __________, trasportato e fatto transitare complessivi 33 Kg di

cocaina;

1.4 in data 9 aprile 2015,

dall’Olanda, attraverso il valico di __________ sino a __________, IM 1 alla

guida della vettura Porsche __________, IM 3 alla guida del veicolo staffetta

VW Passat __________,

trasportato e importato 25,004 Kg di cocaina con una

purezza tra il 53% e il 60%, stupefacente sequestrato dalle competenti

autorità;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: art. 19 cpv. 2 lett. a) e b), in relazione

con il cpv. 1 lett. b LS;

B. IM 3 e __________ in

correità tra loro e terze persone non identificate

1. infrazione aggravata

alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che

sapevano o dovevano presumere poter mettere direttamente o indirettamente in

pericolo la salute di molte persone,

nonché come membri di una banda costituitasi per

esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,

e meglio,

per avere,

senza essere autorizzati,

in data 14 aprile 2015/16 aprile 2015, dall’Olanda all’Italia,

attraverso il valico di __________ e il valico __________ sino a __________,

__________ alla guida della vettura Porsche targata __________, IM

3 alla guida del veicolo staffetta Mercedes targato __________,

trasportato e fatto transitare 22 Kg di cocaina;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: art. 19 cpv. 2 lett. a) e b), in relazione con

il cpv. 1 lett. b LS;

C. IM 3 e IM 2 in correità

tra loro e terze persone non identificate

1. infrazione aggravata

alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che

sapevano o dovevano presumere poter mettere direttamente o indirettamente in

pericolo la salute di molte persone,

nonché come membri di una banda costituitasi per

esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,

e meglio,

per avere, senza essere autorizzati,

in data 22 aprile 2015, dall’Olanda attraverso il valico di __________

sino ad __________, IM 2 alla guida della vettura VW Passat targata __________,

IM 3 alla guida del veicolo staffetta Mercedes targato __________,

trasportato e importato 10,640 Kg di cocaina (con un

purezza oscillante tra il 42% e il 75, 8%), stupefacente sequestrato dalle

competenti autorità;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: art. 19 cpv. 2 lett. a) e b), in relazione con

il cpv. 1 lett. b LS;

D. IM 3, singolarmente

1. riciclaggio di denaro

per avere,

compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che

provengono da un crimine,

e meglio,

nel corso del mese di febbraio 2015,

dall’Italia al Belgio, attraverso la Svizzera, funto da staffetta

a una vettura Opel, al cui interno, erano occultate imprecisate somme di denaro

ma almeno 2000 Euro, sapendo che tale denaro era provento di vendita di

sostanza stupefacente;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: art. 305bis cifra 1 CPS;

Considerandi

2.

grave infrazione alle

norme della circolazione

per avere,

ripetutamente violato gravemente le norme della circolazione,

assumendo il rischio di cagionare un serio pericolo per la sicurezza altrui,

e meglio,

2.1

a __________ sull’autostrada

A1 in direzione di __________, il 12.10.2014, circolato alla guida della

vettura VW Passat targata __________ ad una velocità di 159 Km/h vigente il

limite di 120 Km/h:

2.2

a __________, sull’autostrada

A2 in direzione di __________, il 3.04.2015, circolato alla guida della vettura

VW Passata targata __________ ad una velocità di 140 Km/h vigente il limite di

100.

km/h;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: art. 90 cpv. 2 LCS;

E. IM 2 singolarmente

1.

riciclaggio di denaro

per avere,

compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che

provengono da un crimine,

e meglio,

1.1

in data 1 febbraio 2015,

dall’Italia all’Olanda, attraverso la Svizzera alla guida della vettura Porsche

targata __________ trasportato un’imprecisata somma di denaro ma almeno 4000

Euro, sapendoli provento di vendita sostanza stupefacente;

1.2

in data 16 febbraio 2015,

dall’Italia all’Olanda, attraverso la Svizzera alla guida della

vettura Porsche targata __________ trasportato un’imprecisata somma di denaro,

ma almeno 4000 Euro, sapendoli provento di vendita di sostanza stupefacente;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: art. 305bis cifra 1 CPS;

2.

grave infrazione alle

norme della circolazione

per avere,

violato gravemente le norme della circolazione, assumendo il

rischio di cagionare un serio pericolo per la scurezza altrui,

e meglio,

in data 22 aprile 2015 a __________, sull’autostrada A2 in

direzione di __________ circolato alla guida della vettura VW Passat __________

a una velocità di 144 Km/h vigente il limite di 100 Km/h;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: art. 90 cpv. 2 LCS;

3.

infrazione alle norme

della circolazione

3.1

per avere,

in data 1 febbraio 2015, ad __________, circolato alla guida della

vettura Porsche __________ a un velocità di 117 km/h vigente il limite di 100

Km/h;

3.2

per avere,

in data 16 febbraio 2015 a __________, circolato alla guida della

vettura Porsche __________ a una velocità di 103 Km/h vigente il limite di 80

km/h;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: art. 90 cpv. 1 LCS;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP

1.

in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- l’imputato IM 2, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;

- l’imputato IM 3, assistito

dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;

- in qualità di interprete

per la lingua albanese, M. T..

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 17:50.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: a mente del PP, i tre imputati possono definirsi persone istruite

e senza particolari problemi finanziari. Ne descrive il passato, la formazione

ed i precedenti penali. I tre sono tutti di __________ e sono in contatto con

un’organizzazione criminale, in grado, in un solo mese, di far transitare ed

immettere oltre 100 chili di cocaina sul mercato internazionale. Descrive il

modus operandi dell’organizzazione: corrieri, staffettisti, vetture modificate,

prestanomi e quant’altro. Chi siano i capi, non è stato possibile stabilirlo.

L’organizzazione è comunque da ritenere pericolosa. Il 9 aprile 2015, IM 1

veniva fermato a bordo di una Porsche Cayenne, modificata con all’interno

occultati 25 pani contenenti cocaina, con una VW Passat fungeva da veicolo

staffetta. Il 14 aprile 2015, la stessa Porsche veniva nuovamente avvistata sul

territorio, accompagnata stavolta da una Mercedes. Considerati il numero di

trasporti riconducibili agli imputati, emerge che tutti si trovavano ai piedi della

scala dell’organizzazione, e, fra i tre, IM 3 rivestiva il ruolo maggiore,

avendo le indagini provato che egli in alcune operazioni fungeva da

sorvegliante e da reclutatore. Egli, inoltre, si trovava a bordo dell’auto

staffetta, che, se fermata, non desta sospetti, dunque correva un rischio

minore. IM 1 è stato arrestato per primo, e IM 3, nonostante ciò, proseguiva

con i trasporti, sostituendolo con __________. IM 2, dopo aver trasportato

unicamente denaro durante i primi viaggi, si rende disponibile per un trasporto

di stupefacenti, viene dunque accoppiato a IM 3 ed insieme percorrono il solito

tragitto, per infine venire anch’essi arrestati. Il tutto per un totale di sei

trasporti di cocaina per oltre kg 100, sull’arco di soli 30 giorni. In merito

alla commisurazione della pena, in ambito di stupefacenti il quantitativo non è

l’unico elemento da considerare, ma è comunque uno dei più importanti. Maggiore

è la partita di droga, maggiore è il numero di persone la cui salute può essere

messa in pericolo. Oltre 70 chili di cocaina sono finiti sul mercato. A favore

di IM 3 e IM 1, vi è da ritenere che le quantità che figurano sull’atto

d’accusa sono state ricostruite grazie alle loro ammissioni, salvo per 17 chili

contestati da IM 3. Questi ha il maggior numero di trasporti di cui rispondere,

quattro effettuati personalmente e due quale vigilante. Come detto egli

rivestiva un ruolo maggiore degli altri e correva il minor rischio, non si è

fermato nemmeno con l’arresto del socio IM 1. Oggi ha dichiarato di essere

stato costretto ma così non aveva dichiarato nel corso dell’inchiesta, in

quanto affermava di aver effettuato altri viaggi per fare un favore a IM 2. Ad

aggravare ancora la colpa di IM 3, la PP sottolinea che egli non ha agito in

uno stato debitorio ed è di formazione giurista prossimo all’avvocatura.

Infine, nei suoi confronti vi sono pure reati contro la circolazione stradale e

riciclaggio di denaro. Anche la colpa di IM 1 è grave, a causa del numero di

trasporti elevato, l’agito per mero scopo di lucro (poteva permettersi comunque

un viaggio alle Maldive), l’essere prossimo alla laurea e l’aver avuto il

sostegno della famiglia. IM 2 è imputato di un unico trasporto, e, a differenza

degli altri due, egli ha ammesso unicamente quanto gli è stato contestato (10

kg di cocaina). Anche lui ha agito per scopo di lucro e ha precedenti penali.

Tutto considerato, per IM 3 chiede una pena detentiva di 11 anni e 6 mesi. Per IM

1.

chiede una pena detentiva di 10 anni. Per IM 2 chiede una pena detentiva di 8

anni, e la condisca di tutto quanto in sequestro;

- l’avv. DUF 2,

difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: quanto descritto nell’atto d’accusa è ammesso. Il difensore chiede

alla Corte di soffermarsi sui motivi che hanno spinto IM 2 a delinquere. Egli

ha 26 anni, è nato e cresciuto a __________ con i genitori, entrambi

pensionati. Ha avuto un’infanzia normale, ha seguito la scuola dell’obbligo e

l’università. Ad un certo punto, ha perso la retta via, ha lasciato la scuola e

ha cominciato a fare debiti, facendosi poi adescare dall’organizzazione nel

2015, accettando di trasportare del denaro per loro conto, fino ad essere poi

convinto a trasportare della cocaina. IM 2 effettuava il trasporto consapevole

di star trasportando dello stupefacente, sapeva bene cosa rischiava, quale

ultimo anello della catena correva il rischio più grande. La difesa contesta il

fatto che IM 2 non si sia assunto le proprie responsabilità, al contrario, egli

si è assunto, ha collaborato descrivendo nel dettaglio come avvenivano i

viaggi, chi erano i contatti e quali fossero i luoghi. La qualifica giuridica

non è nemmeno contestata, salvo che per l’aggravante della banda. Per la

commisurazione della pena, la difesa sottolinea come IM 2 aveva il ruolo inferiore,

avrebbe guadagnato poco rispetto alla cifra d’affari generata dal traffico.

Egli non ha agito quale membro di una banda, non conosceva nemmeno tutti i

dettagli dell’organizzazione o del viaggio. I membri stessi dell’organizzazione

non si fidavano di lui. Si tratta di un giovane uomo che si è lasciato

influenzare da facili utili per fare dei trasporti. Il suo è un ruolo puntuale.

Non ha precedenti specifici e si trova lontano dai suoi cari e dalla sua casa.

Chiede una sostanziale riduzione della pena proposta dal PP, e ritiene che non

si possa andare oltre una pena detentiva di 5 anni;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: la difesa sottolinea come IM 1 abbia ampiamente collaborato,

confessando anche episodi spontaneamente. Egli ha saputo assumersi le sue

responsabilità. All’interno dell’organizzazione, egli era il gradino più basso.

Certo, sapeva ciò che stava facendo, anche se ignorava grado di purezza e tipo di

stupefacente. IM 1 nei quattro trasporti rimproveratigli si è limitato a

rispettare le istruzioni di IM 3. Ripercorre le circostanze del suo arresto,

già dal primo verbale IM 1 rilasciava dichiarazioni spontanee, pur sapendo di

avere un fratello in Albania che avrebbe potuto essere preso di mira

dall’organizzazione quale vendetta. Il veicolo Porsche gli è stato intestato,

ma egli si limitava a condurlo rispettando le istruzioni dell’organizzazione.

Al momento dei fatti aveva 23 anni, il compenso che gli veniva promesso era

misero considerata la quantità di droga. Egli ha mantenuto sempre la sua

versione, sebbene dal carcere IM 3 abbia tentato di influenzarlo. Egli è

lontano da casa e dai suoi cari. A IM 1 avevano riferito delle modifiche ai

longheroni, ma non avevano comunicato la quantità di droga precisa. La pena

deve essere commisurata non soltanto in funzione del rischio rappresentato

dallo stupefacente, ma anche dalla colpevolezza dell’agente, tenendo conto del

momento e delle circostanze personali (DTF 107 IV 60). Il grado di purezza può

essere rilevante per l’apprezzamento della colpevolezza se l’agente ne era a

conoscenza, e IM 1 non ne aveva idea. Egli ha un unico precedente penale a

causa di un incidente della circolazione stradale, ed era la prima volta che si

allontanava dalla sua nazione. Spera di poter approfittare del periodo in

carcere per studiare, e di tornare presto al suo paese. Chiede una riduzione

sensibile della pena proposta dal PP;

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: i fatti e la qualifica giuridica non sono contestati, ad eccezione

del ruolo avuto da IM 3 per i ptt. A1.1 e A1.2 dell’atto d’accusa. Descrive la

persona dell’imputato, si tratta di un ragazzo semplice che, al termine dei

propri studi, non ha saputo reagire concretamente alla triste realtà del

proprio paese. Le sue modeste condizioni, non gli hanno dato accesso ad un

lavoro e lui, con grande umiltà, non è rimasto a far nulla, ha lavorato come

gessatore e ha fatto molti lavori manuali per non pesare sulle finanze dei

propri genitori. In un simile contesto, egli è divenuto preda facile di cattive

compagnie, soprattutto quando ha conosciuto le difficoltà economiche in cui

versavano i suoi genitori: il padre era caduto in silenzio nella prodigalità

per dedizione al gioco d’azzardo. IM 3 è figlio unico e si è sentito in dovere

di salvare i genitori e restituire loro i sacrifici fatti. I creditori

aumentavano, la famiglia si sgretolava. IM 3 non riusciva più a stare a

guardare la madre in depressione. Ha ceduto al facile ed immediato guadagno.

Contrariamente a quanto sostiene l’accusa, l’inchiesta ha dimostrato che tutti

e tre gli imputati obbedivano alla stessa persona, ed erano allo stesso

livello. IM 3, come gli altri due, è stato ingaggiato da terzi, ha utilizzato

una vettura fornita dal committente, ha obbedito a precise istruzioni, ha

utilizzato sempre utenze telefoniche messegli a disposizione per le istruzioni,

ha soggiornato nel medesimo appartamento dei correi e rimaneva

nell’appartamento in attesa delle istruzioni, non certo per compiere vigilanza.

IM 3 contesta il proprio coinvolgimento nei primi due viaggi indicati nell’AA,

egli non ha nulla intrapreso per questi trasporti, non faceva altro che restare

a disposizione del committente. Il fatto di essere stato al corrente di questi

due traffici non è sufficiente per renderlo responsabile. IM 3 ha attivamente

collaborato, ha fornito tutte le informazioni in suo possesso. Per i restanti

punti oggetto dell’AA, IM 3 non contesta. A mente della difesa, IM 3 ha agito

per motivi onorevoli secondo l’art. 48 CP. La difesa sottolinea che il suo

obiettivo finale non era certo arricchirsi, bensì egli voleva sopperire al

pagamento dei creditori che assillavano la madre. Il suo comportamento

processuale depone in suo favore. Chiede l’attenuante del sincero pentimento,

con riferimento alle lettere scritte alla PP. IM 3 teme per la propria

incolumità, ha comunque fornito vari nominativi. Tale sforzo collaborativo deve

essere valutato tenuto conto del fondato timore per la sua famiglia. Per la

commisurazione della pena, la colpa è grave oggettivamente. IM 3, pur sapendo

di trasportare un ingente quantitativo di cocaina, non era consapevole riguardo

all’effettiva quantità come pure del grado di purezza. Egli ha funto da

semplice trasportatore. Il compenso in euro, promesso in ragione di EUR 5'000

per viaggio, è irrisorio paragonato ai rischi di una lunga pena da espiare che

si assume chi effettua tali viaggi. Dal profilo soggettivo, le difficoltà

famigliari hanno limitato la sua libertà di agire. Dopo i fatti egli ha tenuto

un comportamento esemplare e ha collaborato. È incensurato e di giovane età, ha

delinquito in un momento di oggettivo smarrimento e disorientamento. Ha

conseguito la laurea con il massimo dei voti, ha una promessa di assunzione da

uno studio legale di __________. Non ha mai dato adito ad alcuna preoccupazione

famigliare o sociale di sorta. Chiede una massiccia riduzione della pena

proposta dal PP, che non dovrà superare gli 8 anni di detenzione. Chiede infine

il dissequestro del veicolo Mercedes benz, siccome non di sua proprietà.

Considerato, in fatto ed in diritto

1.

Curricula

vitae e precedenti

1.1

IM 1 ha

raccontato in polizia il 9 aprile 2015:

"

Sono nato a __________ il __________. I miei genitori sono in

vita e vivo tutt'oggi insieme a loro. Mio padre è titolare di un piccolo bar a __________

in Via __________. Mia madre è casalinga. Ho 2 sorelle e un fratello, io sono

il maggiore.

Ho frequentato le scuole dell'obbligo per 12 anni fino alle

superiori. Attualmente frequento una scuola universitaria di giurisprudenza.

Gli studi li mantengo lavorando al bar di mio padre e la famiglia

insieme guadagniamo in totale circa EURO 1500. La casa in qui abito è di

proprietà di mia madre.

Preciso che i miei genitori sono separati e mio padre vive insieme

un'altra donna con la quale ha avuto due figlie e meglio le mie sorelle che ho

menzionato prima. Mio

padre vive grazie allo stipendio della sua attuale compagna che è vice

direttrice di una banca __________ a __________.

La mia famiglia ha contratto un debito per finanziare l'attività

del bar di ca. EURO 15000, io personalmente ho EURO 2000 di debito con un

persona che mi ha venduto uno scooter.

La mia situazione finanziaria è precaria e faccio fatica a far

fronte alle mie necessità.

A volte ho problemi di asma.

Non ho proprietà mobiliari e immobiliari.

Precedenti penali

In __________ ho avuto problemi con la giustizia a causa di un

incidente stradale e sono stato in carcere 2

giorni.

Ho sempre e solo abitato in Albania sino ad oggi e non ho avuto

altri problemi con la giustizia.”

Al PP ha riferito di aver agito a causa della sua

situazione famigliare difficile in Albania:

"

Dopo riflessione spiego che la mia situazione in Albania è

difficile, non ho lavoro, i miei genitori sono

divorziati, non hanno mezzi, ho deciso di accettare quello che mi proponeva __________.

__________ già a gennaio mi aveva chiesto se ero disposto a fare dei trasporti

di droga, cocaina, dall'Olanda all'Italia, perché non era giusto che un uomo

non lavorasse. lo ho riflettuto a lungo, e visto le cifre che mi proponeva, ho

deciso di accettare a inizio marzo circa. __________ mi ha quindi chiesto una

fotocopia del mio passaporto e mi ha dato EUR 2'300. Con questi soldi, il 22

marzo ho preso i biglietti d'aereo per l'Olanda e sono partito. Arrivato in

Olanda, ad __________ sono andato a dormire in un hotel, non mi ricordo il nome

di questo hotel, dove sono rimasto circa 2 giorni. __________ mi ha quindi

scritto come stavo e che iniziavo il lavoro. Un suo amico mi ha quindi

consegnato un telefono Iphone, quello che mi hanno sequestrato. Era inserita

una scheda olandese che non ho mai cambiato. Preciso alla verbalizzante che

dapprima sono andato a __________ per due volte guidando la vettura Passat.

Quando guidavo io scrivevo con qualcuno che mi diceva di fare attenzione ai

radar in Svizzera,

affinché non

rimanesse la foto della macchina registrata.”

(AI 20).

In aula ha riferito di essere entrato nel giro del

traffico di stupefacenti per caso, a causa di non meglio precisati problemi

personali. Resta che, nel periodo precedente il suo arresto, ha effettuato un

viaggio di vacanza, con la sua ragazza, alle __________.

In Svizzera risulta incensurato. In Albania ha

raccontato di essere stato condannato, nel 2012, a una pena di tre anni di

detenzione sospesi condizionalmente per omicidio colposo a seguito di un

incidente della circolazione. Non ha precedenti specifici.

1.2

IM 3 ha

riferito in polizia:

" Ho fatto le

scuole dell’obbligo (8 anni), ho poi frequentato il liceo (ginnasio) di tipo

economico, sono stato poi ammesso all’università, ero riuscito a vincere il

concorso di ammissione, ma poi ho lasciato dopo 3 mesi siccome questa scuola

puzzava. Ho quindi preferito cambiare università, ho cominciato a studiare

giurisprudenza, laureandomi in diritto. Ho poi lavorato come gesatore con mio

zio, e questo quando mio zio aveva disponibilità.

ADR che ho finito l’università nel 2009.

ADR che sino ad oggi ho lavorato per dei periodi con

mio zio come gessatore, sennò nel caffè-bar sotto casa, di proprietà dei

famigliari di mia mamma. Ho sempre vissuto a __________.

A partire dal 2011 ho iniziato a spostarmi ogni

tanto in Belgio dove c’erano dei miei parenti, dove mi fermavo al massimo 3

mesi. Ho iniziato ad andare anche in Germania, dove vive a __________ e fa come

lavoro l’autista di bus. In Germania mi fermavo al massimo circa 3 mesi.

ADR che l’ultima volta che sono stato in Belgio è

stato a gennaio di quest’anno, e sono sempre rimasto in Belgio, dove vivo da

una parente di mia mamma, una cugina __________”

(PS 23.04.15)

Al PP ha raccontato:

" l’ultimo

lavoro svolto è stato nel dicembre 2014 in Albania come gessatore. Avrò

lavorato due o tre giorni e avevo guadagnato circa 100 Euro. Mi ricordo che avevo

lavorato qualche giorno sempre come gessatore nel corso dell’estate 2014 e

anche qualche giorno in gennaio 2014.

ADR che mi manteneva mia mamma che lavora che ha un

negozio di abbigliamento in affitto a __________.

Preciso che io nel 2009, terminata l’Università, ho

concorso per un posto statale ma purtroppo in Albania s non si hanno delle

conoscenze è difficile ottenere un impiego e questo a prescindere dai meriti o

meno di una persona, per questo mi ha sempre mantenuto mia mamma a parte i

lavori saltuari che ho svolto come gessatore o nei bar. Volevo anche raccontare

che mio padre era dedito al gioco, alle macchinette e questo all’nsaputa di mia

mamma. Non so quando è iniziato il vizio di mio padre, mi ricordo che pochi

giorni prima di capodanno 2014 una persona si è presentata a casa di mia mamma

chiedendo un saldo di EUR 10'000. ADR che non so dire se questo debito è stato

saldato.

Per questo motivo io ero poi andato in Belgio a

cercare lavoro da mia cugina. Lavoro che però non ho trovato. Mia madre mi

ricordo che mi aveva detto di fare attenzione perché avrei trovato delle brutte

persone”

(AI 177).

In aula ha spiegato che quando ha detto che si

muoveva in Belgio, era perché in quel paese viveva la sua ragazza e di aver

frequentato, per tre mesi, anche l’università in economia in Macedonia,

lasciata perche “puzzava”.

Quanto ai precedenti risulta un DA del 21 giugno

2006.

per entrata illegale:

" effettivamente

l’avevo scordata, provenivo dalla Germania dove ero andato a trovare mio zio e

che poi mi avrebbe regalato una macchina, una Opel Corsa. In quel periodo vi

erano dei vantaggi per acquistare vetture in Germania anziché in Albania”

(AI 177).

1.3

IM 2 ha

spiegato in polizia:

"

Sono nato a __________, sono il minore di

due figli. I miei genitori sono ancora sposati, mia madre era ballerina in un

gruppo nazionale di balli folkloristici, ora in pensione. Anche mio padre ora è

in pensione, prima lavorava in un ristorante come maître a __________. Ho

svolto le scuole dell'obbligo a __________, ho poi cominciato a __________

l'università in economia. Preciso che non ho ancora terminato.

ADR che non c'è un motivo particolare per cui ho interrotto gli

studi. Ho frequentato i 4 anni, mi mancherebbero 2 o 3 esami. Ho smesso un anno

fa. Da un anno circa non ho lavorato, non faccio niente. Mi mantengono i miei

genitori grazie alla loro pensione. Mio fratello invece ha finito gli studi. Ha

studiato in America grazie ad una borsa di studio per la pallacanestro, quindi

ora lavora in una banca a __________ ed è giocatore in una squadra di basket.

Mio fratello si chiama __________. Lui convive con una ragazza.

ADR che io vivo con i miei genitori perché in realtà il mio

matrimonio con __________ è stato solo fittizio per poter ottenere il suo

cognome, le avevo dato EUR 300.00.

ADR che volevo il suo cognome perché ho avuto dei problemi in

Germania, sono stato in prigione per un mese a seguito di un litigio avuto a __________.

Si trattava di un aggressione all'esterno di una discoteca. lo mi trovavo con

un mio amico albanese di nome __________. La questione è nata per problemi di

soldi tra il mio amico e l'altro ragazzo, greco.

ADR quindi il mio cognome era __________ sino a dicembre 2014 o

gennaio 2015.

ADR che mi trovavo in Germania a trovare una mia amica

ADR che in Germania c'è stato un processo, mi ricordo che avevo

ammesso il fatto, non ricordo se sono stato condannato ad una pena, mi hanno

lasciato andare, non potevo però far rientro in Germania. Siccome dall'Albania

non mi lasciavano uscire avevo quindi deciso di cambiare cognome.

ADR che i fatti in Germania sono più o meno successi in

marzo-aprile 2014, non sono sicuro però.

ADR che sono stato circa un anno in Albania, poi il secondo mese

del 2015 sono venuto in Germania, a __________, a trovare la mia ragazza __________

che studia in Germania architettura

ADR che è la prima volta che ho avuto problemi con la giustizia

ADR che dopo essere stato dalla mia amica in Germania, a __________

:per due settimane, poi sono andato dal mia amico __________ per circa 2 mesi

in totale. Sono poi tornato in Albania a inizio mese aprile. Mi aveva

accompagnato a __________ un mio amico di nome __________ che abita a __________,

ma in quel periodo era in Germania anche lui, a __________, in quanto ha un

figlio di 17 anni che gioca a calcio in Germania. Mi aveva accompagnato con la

macchina, un'Audi, targhe albanesi”

(PS 23.04.15).

Al PP ha semplicemente aggiunto che __________ non è

più la sua ragazza.

Quanto ai precedenti ha riferito in aula di essere,

nel 2014, stato in prigione per un mese e mezzo in Germania per rissa e di

essere poi stato espulso verso l’Albania. A dire il vero tale rissa era in

relazione ad un furto. In aula ha spiegato che risulta a tutt’oggi iscritto

all’università e che gli mancano due esami alla laurea in economia.

Ha inoltre confermato di essersi sposato per poter

cambiare cognome e sottrarsi, pertanto, al provvedimento di espulsione

pronunciato dalle autorità tedesche.

2.

Circostanze

degli arresti

2.1

IM 1 è stato

fermato dalle Guardie di confine al valico di __________ la notte del 9 aprile

2015.

alle ore 03.40 con, all’interno della vettura, 27,5 kg lordi di cocaina.

Così il rapporto d’arresto:

"

Questa mattina, in uscita dal nostro

territorio al valico stradale di San Pietro di Stabio, le Guardia di Confine

fermavano per un controllo l'autovettura Porsche Cayenne targata __________ con

a bordo, in qualità di conducente, IM 1.

Il controllo approfondito del veicolo permetteva di scovare due

vani appositamente creati allo scopo di occultare lo stupefacente. I vani in

questione, ricavati nei longheroni dell'autovettura, ospitavano in totale 25

pani, 13 occultati nel lato conducente e 12 nel lato passeggero.

In totale sono quindi stati rinvenuti 27.5 Kg lordi di cocaina.

Vista la necessità di salvaguardare le probabili tracce presenti

sui pani, le Guardie di Confine hanno proceduto al test indicativo unicamente

sul contenuto di uno di essi.

IM 1 è stato tradotto a __________ ed assunto a verbale

d'interrogatorio.

In relazioni ai fatti che hanno portato al suo arresto odierno, il

rubricato ha dichiarato di essere partito dall'Albania il giorno 23.03.2015 per

raggiungere __________ a mezzo aereo, dopo scalo a __________, seguendo le

istruzioni ricevute dal non meglio identificato cittadino albanese __________.

IM 1, sempre a suo dire, è rimasto ad __________ sino al

giorno 06.04.2015, giorno in cui, seguendo le istruzioni del già citato __________

e con l'aiuto di un non meglio identificato cittadino marocchino, entrava

in possesso della vettura Porsche Cayenne. Destinazione ultima del viaggio

avrebbe dovuto essere il Terminal 2 dell'aeroporto di __________, luogo in cui

il rubricato avrebbe dovuto abbandonare veicolo e carico prima di ripartire per

l'Albania a mezzo aereo.

In relazione all'itinerario IM 1 ha dichiarato di aver

attraversato Belgio, Lussemburgo, Francia e Svizzera entrando da un non meglio

specificato valico di __________.

L'imputato ha affermato di essere a conoscenza che stava

trasportando dello stupefacente ma di non avare informazioni circa il

quantitativo e la natura della sostanza.

Quale compenso per il trasporto, IM 1 ha ricevuto in anticipo Euro

2'320.- mentre avrebbe ricevuto ulteriori Euro 6'680.- a lavoro ultimato per un

totale di Euro 10'000.-.

Il rubricato ha pure dichiarato come sia __________

l'organizzatore del trasporto.

IM 1 ha dichiarato di aver accettato la proposta di __________

unicamente a causa della sua situazione finanziaria disastrata. Questo, a suo

dire, sarebbe il suo primo trasporto di stupefacente”.

(AI 2).

IM 3, che, in quell’occasione, era sul veicolo

staffetta, non fu fermato.

2.2

IM 2 e IM 3

sono stati arrestati ad __________, la mattina del 22 aprile 2015, con a bordo

12,1 kg lordi di cocaina.

Dal relativo rapporto di arresto si apprende:

"

Questa mattina, alle ore 0620,

sull'autostrada A2 direzione N/S in territorio di __________, venivano fermate

le autovetture VW Passat targata __________ e Mercedes GLK targata __________,

con alla guida IM 2 rispettivamente IM 3.

Nessuna delle due auto risulta intestata ai rubricati, IM 3 è

in possesso di una delega scritta da parte di tale __________.

Per quanta concerne la vettura condotta di IM 2 sono in

corso accertamenti riguardanti il proprietario.

li controllo approfondito dei veicoli permetteva di scovare, sulla

vettura VW Passat targata __________, due vani appositamente creati allo scopo

di occultare lo stupefacente. li primo, situato nel longherone posto sotto la

scatola del cambio, ospitava 6 pani, mentre il secondo, ricavato nell'asse

posteriore del veicolo, ne ospitava 5.

In totale sono stati rinvenuti 11 pani di cocaina per un peso

complessivo di 12.1 Kg lordi.

Durante l'interrogatorio, IM 2 ha dichiarato di essere

stato reclutato a __________ da tale "__________". L'imputato

diceva a quest'ultimo di necessitare di denaro e questi gli offriva la

possibilità di guadagnare Euro 5'000.- trasportando una vettura tra __________

e __________, presso i parcheggi del centro commerciale __________.

A rientro in Albania, IM 2 avrebbe ricevuto il suo compenso

in denaro.

Il rubricato partiva quindi da __________ ii giorno 18 aprile 2015

raggiungendo __________ con scalo su __________.

All'aeroporto di __________ il rubricato avrebbe incontrato un suo

connazionale che, sempre a suo dire gli avrebbe consegnato, oltre alla vettura

VW Passat, il telefono cellulare trovato in suo possesso in data odierna.

L'imputato dichiara di aver passato due notti all'interno della

vettura parcheggiata nelle adiacenze dell'aeroporto.

Trascorso questo lasso di tempo, il ragazzo si ripresentava da IM

2.

e riprendeva possesso della VW Passat sino al giorno successivo,

momento in cui all'imputato veniva riconsegnata la vettura.

IM 2 ha dichiarato di aver sospettato che nella vettura vi

fossero occultati denaro o sostanze stupefacenti ma che di fatto nessuno gli

aveva comunicato nulla in relazione al genere di trasporto che avrebbe dovuto

affrontare.

Il rubricato sarebbe poi partito da __________ accompagnato dal

connazionale IM 3, previo accordo preso nei giorni precedenti

direttamente a __________. Quest'ultimo era alla guida della vettura Mercedes

GLK targata __________.

A dire di IM 2, IM 3 non sapeva nulla di quanto trasportato

sulla vettura VW Passat. Sarebbe stato IM 2 a chiedergli di

accompagnarlo fino a __________ per poi affrontare insieme il viaggio di

ritorno.

IM 3, invece, racconta di aver incontrato IM 2 a __________

questa mattina verso le ore 0100, appuntamento fissato telefonicamente qualche

giorno prima.

A suo dire lo scopo del viaggio era quello di raggiungere l'Italia

da dove IM 2 avrebbe poi continuato per l'Albania.

Conclusioni

Le modalità di trasporto dello stupefacente, con riferimento ai

veicoli impiegati ed il tipo di imballaggio, lasciano chiaramente presupporre

uno stretto legame tra i rubricati ed il cittadino albanese IM 1, tratto

in arresto in data 09.04.2015 mentre trasportava 25 kg netti di cocaina

suddivisa in pani e celati in due vani appositamente ricavati nella sua

vettura.

Infatti, dai dati in nostro possesso, possiamo infatti capire che

in data 09.04.2015 la vettura VW Passat era già presente sul nostro territorio

unitamente alla Porsche Cayenne condotta da IM 1. Nell'occasione, i due

veicoli avevano raggiunto il territorio svizzero dal valico di __________, come

in data odierna, nelle prime ore del mattino a pochi minuti di distanza l'uno

dall'altro.

Ritenute quanto sopra vi sono forti sospetti che i rubricati

facciano parte della medesima banda organizzata nel traffico internazionale di stupefacenti”.

3.

Quo alle

imputazioni di cui all’AA

Gli imputati sono, in buona parte, rei confessi. La

loro collaborazione è stata buona sin praticamente dai primi interrogatori. Delle

singole contestazioni si dirà, per il resto, più in là. Detto che i trasporti

avvenivano, in buona sostanza, con almeno due veicoli, uno fungendo da

staffetta, per il secondo che trasportava la droga, ci si limita in questa

sede, onde non tediare il lettore con una serie interminabile di citazioni del

materiale agli atti, ad alcune essenziali dichiarazioni dei protagonisti.

3.1

Quo alle

imputazione di cui ai punti A. 1.1 e 1.2. (IM 1 e IM 3)

IM 1:

"

La verbalizzante mi chiede allora di precisare meglio la

discussione avvenuta ad __________ tra IM 3 e __________ su questi trasporti e

rispondo che preciso anzitutto che __________ è andato a caricare la Passat a __________

ed io ho aspettato con IM 3 ad __________. IM 3 aveva quindi detto che io avrei

guidato la Passat mentre che __________ avrebbe fatto la staffetta. (……) (AA

1.1

)

Una volta fatto rientro in Olanda, io con __________ mi recavo di

nuovo nell'appartamento dove ci aspettava IM 3. Una volta rientrati __________

mi diceva che potevo restare un altro mese e IM 3 mi chiedeva se ero disposto a

fare altri 3 trasporti. Dopodiché IM 3 mi aveva detto via sms che __________

stava andando a __________ a caricare la Passat e che io avrei aspettato ad __________.

In questo secondo viaggio vi erano 10 Kg, 5 kg nel nascondiglio dietro la gomma

e 5 Kg dove c'era il cambio. Mi era stato detto che avrei dovuto lasciare la

macchina a __________, questo mi è stato detto quando ero già in Italia, IM 3

sarebbe venuto a recuperarla.

ADR che per questo trasporto mi avevano promesso EUR 500 per Kg.”

(AI 176).

Anche IM 3 ha ammesso le sue reponsabilità anche se

con vari ditingui quanto al suo ruolo:

"

confermo che ero presente ad entrambe le riunioni di questi due

trasporti e che il giorno dopo che erano rientrati, in entrambe le occasioni,

io ero presente a casa.

ADR che confermo che sono stato io a scrivere a IM 1 nel senso che

io ho trasmesso a IM 1 le parole di __________.

La verbalizzante mi chiede quindi se __________ non sa scrivere e

rispondo che il telefonino era di __________ ma l'ho scritto io su richiesta di

__________.

(….) sapevo cosa sarebbe venuta a fare (….) confermo che avevo detto ad IM 1 che avremmo fatto due

o tre trasporti e poi saremmo tornati in Albania (…..) ho aspettato con IM 1 che __________ andasse a __________,

caricasse la Passat e tornava (….) __________ e IM 1 hanno poi discusso di questi trasporti, io ho solo

aggiunto che già che era qui poteva fare altri due/tre trasporti assieme a me”

(AI 31).

E ancora:

"

è vero che al mattino ero con IM 1 mentre __________ andava a

recuperare la macchina con la droga, ma non sono stato io a decidere chi

avrebbe fatto la staffetta e chi avrebbe guidato la macchina carica (…..)

era stato __________ a dirmi di ritornare ad __________. Pensavo

che era perché dovevo fare io l'altro viaggio, non l'ho poi fatto perché __________

non ha accettato.”

(AI 179).

Detto che IM 1, di tutti, è risultato il più

trasparente e collaborativo, le sue dichiarazioni sono parse lineari e scevre

da qualsivoglia intento di caricare responsabilità ad altri, in particolare a IM

3.

Del Resto è proprio stato IM 3 a farlo arrivare in Olanda ed era presente al

momento in cui fu pianificato, organizzato e messo in atto il piano criminale.

Ne discende che l’AA è stato, su questi punti, confermato.

3.2

Quo alle

imputazioni di cui ai punti 1.3. e 1.4. AA (IM 1 e IM 3)

IM 1:

"

confermo di aver trasportato in questa circostanza complessivamente, insieme a IM 3

e __________, 33 kg. Sono sicuro che sulla mia Porsche vi erano 10 kg e che

l'altra era piena nei due longheroni come il giorno del mio arresto.

viene chiesto se confermo le seguenti dichiarazioni di data 18

giugno 2015, in merito al viaggio che poi ha portato al mio fermo

“Per tornare all'ultimo viaggio che ho fatto, come detto,

tornati ad __________ io sono rimasto a casa con __________ e IM 3 era uscito.

Quando ho detto ad __________ che non volevo più fare trasporti mi aveva detto

di fare ancora questo viaggio di lasciare la macchina a __________, prendere

l'aereo e tornare in Albania. I 1'250 EUR sequestratimi il giorno

dell'arresto me li ha dati __________ per le spese del

viaggio del 9 aprile 2015. Preciso che mi aveva dato EUR1'500 e io ne avevo

spesi 250 EUR per carburante, sigarette, cibo e pedaggi.

ADR che il giorno dopo, 1'8 aprile 2015, la mattina, io con IM

3.

sono andato a __________ con la Porsche a me intestata. A __________ abbiamo

aspettato in un bar e ad un certo punto __________ ci ha mandato un sms

dicendoci che saremmo dovuti tornare ad __________ per caricare l'altra parte

della macchina e che la droga era in un garage privato a __________, sotto un

palazzo. In questo garage è arrivato un signore robusto con una valigia, era

albanese. lo e IM 3 carichiamo 12 o 13 kg di cocaina.

ADR che io sapevo perfettamente che la macchina era

completamente carica..."

R. le confermo. Preciso che io avevo fatto la

guardia mentre veniva caricata la macchina e avevo passato a IM 3 un cartone.

Mi viene quindi chiesto se confermo sulla scorta del

sottostante estratto AVF se confermo di aver trasportato unitamente a IM 3 e

con __________ 25 kg”

(AI 176)

Anche qui IM 3 è stato meno limpido, ma comunque:

" Mi viene quindi

contestato come in data 3 aprile 2015 unitamente IM 1 ho trasportato almeno 32

KG di cocaina

__________

Inbound

03.04.2015

03:06

__________

__________

Inbound

03.04.2015

03:06

__________

__________

Inbound

03.04.2015

03:07

__________

R. io non so quanta droga ci fosse, ho solo fatto da

staffetta.

La verbalizzante mi contesta come in data 18.06.2015

a confronto ho dichiarato:

"...preciso che io sapevo dei 10 kg sulla macchina di IM

1.

ma non sapevo il quantitativo sulla macchina di __________..."

R. è vero, non sapevo la cocaina trasportata sulla

macchina di __________.

Mi viene contestato come in data 9 aprile 2015 ho

trasportato 25 Kg di cocaina sempre con IM 1 e rispondo che lo confermo.

__________

Inbound

09.04.2015

00:47

__________

__________

Inbound

09.04.2015

01:03

__________

R. ci tengo a sottolineare che io facevo la

staffetta.”

(AI 177).

Con il che, sui quantitativi esatti, la

responsabilità dei IM 3 è risultata evidente, quantomeno per dolo eventuale.

3.3

Quo

all’imputazione di cui al punto B 1 dell’AA (IM 3 in correità con un terzo)

Pur minimizzando il suo ruolo, IM 3 ha ammesso:

" Mi viene

quindi contestato che in data 14 aprile 2015 unitamente a __________ ho

trasportato almeno 22/25 chili di cocaina

__________

Inbound

14.04.2015

02:39

__________

__________

Inbound

14.04.2015

02:40

__________

R. lo confermo ma facevo la staffetta.

(.…) Dopodiché io sapevo che __________ voleva

entrare nell'affare e quindi quando non avendo una macchina per accompagnare

abbiamo preso la Mercedes di __________”

(AI 177).

Notisi che IM 3 già aveva assistito al fermo di IM 1,

cui era riuscito a scampare grazie al fatto che era sul veicolo staffetta,

neanche una settimana prima!

3.4

Quo

all’imputazione di cui al punto C.1. dell’AA (IM 3 e IM 2).

IM 2 ha ammesso:

" per il

trasporto di cocaina io avrei dovuto ricevere EURO 5000.

ADR che per quanto attiene il trasporto di cocaina

mi avevano detto che mi avrebbero dato EUR 500 per chilo trasportato. Non so

dire invece il criterio per cui in occasione del trasporto di denaro mi abbiano

dato EUR 4'000/5'000.

(…..) Mi viene quindi fatto prendere atto che

unitamente a IM 3, ho trasportato, guidando la Passat, che avevo recuperato in

Italia, 10,640 kg di cocaina con un grado di purezza dal 42% al 75,8% e questo

come sotto riportato nel estratto del tabulato AFV.”

(AI 178).

Anche IM 3 ha ammesso i fatti (verb. dib. p. 4)

3.5

Quo alle

imputazioni di riciclaggio di denaro (AA punto D. 1.) e di grave infrazione

alla LCS a carico di IM 3 (AA punto D. 2.1. e 2.2.)

Anche qui i fatti non sono contestati:

"

Mi viene data rilettura di quanto da me dichiarato in merito al

trasporto di somme di denaro

"...R. prima dei fatti che coinvolgono IM 1 io ho fatto

unicamente due staffette. Ho dovuto portare dei soldi dal!' Italia all'Olanda

su richiesta di __________. Questo è successo la metà di febbraio 2015. La

staffetta l'ho fatto una volta con la Citroen e la seconda volta con una

Peugeot. ADR che non so quanti soldi ho trasportato, non so dove fossero

occultati. ADR che ho guadagnato EUR 2'000 per viaggio. ADR che sapevo che si

trattava dei soldi della droga venduta in Italia..."

R. che lo confermo”

(AI 190).

Anche l’infrazione commessa il 12.10.2014 a __________

è stata ammessa come si evince dall’AI 186.

3.6

Quo alle accuse

di riciclaggio di denaro, grave e semplice infrazione alla LCS di cui ai punti

E 1.1., 2, 3.1. e 3.2 dell’AA a carico di IM 2 i reati sono ammessi.

Così l’imputato al PP:

"

Mi viene chiesto in merito al trasporto di denaro da me

effettuato dandomi lettura delle mie ultime dichiarazioni se le confermo

“...ADR che confermo di aver guidato la Porsche il 01.02.2015

per andare a recuperare dei soldi a __________. ADR che ho visto i mazzi di

banconote, ve ne erano di tutti i tipi solo fino alla banconota da 50 Euro, e

quindi vi erano anche banconote da 10 Euro e da 20 Euro forse anche da 5 Euro.

lo vedevo quando Ii caricavano nei vani della macchina anche perché dovevo

controllare il numero di mazzette. Preciso che erano suddivisi da 10 Euro, da 20

Euro o da 50 Euro, potrebbe anche essere da 100 Euro ma non mi ricordo. ADR che

confermo di aver guidato parimenti la Porsche in data 15.02.2015 sempre per

ritirare del denaro a __________. Anche in quest'occasione vi erano mazzette di

banconote da 10 Euro, da 20 Euro o da 50 Euro e da 100 Euro ma non mi ricordo.

ADR che sapevo che questo denaro era provento della vendita

di cocaina in Italia.

ADR che per questi trasporti mi hanno dato una volta EURO 4'000

e la seconda EURO 5'000..."

ADR che lo confermo.

ADR che le mazzette erano circa sulla ventina in entrambe

le occasioni.

ADR che convengo che almeno 4000 euro erano nascosti in

entrambi le occasioni, sicuramente i soldi erano di più ma mi è veramente

impossibile fare una cifra.

Mi viene fatto prendere atto che era il 16 e non il 15.02.2015

R. che ne prendo atto.

ADR che confermo che il 01.02.2015 alla guida della Porsche

rispettivamente il 16.02.2015 sempre alla guida della Porsche dall'Italia verso

l'Olanda attraverso la Svizzera ho trasportato almeno 4000 euro.

Mi viene contestato che in data 22 aprile 2015 alle ore 5.59 in

territorio di __________ sono incorso in un radar alla guida della vettura

PASSAT targata __________ a una velocità di 151 Km/h su 100 Km/h, dedotta la

tolleranza 144 Km/h.

R. confermo che ero io alla guida, prendo atto di aver

preso un radar.”

(AI 189).

Rispettivamente:

"

Mi viene fatto prendere atto che il giorno 1° febbraio 2015 ho

preso un radar sull'A2 nel tunnel __________ dove viaggiavo ad una velocità di

123.

km/h sul 100, e quindi a 17 km/h in più.

Mi viene fatto prendere atto che il giorno 16 febbraio 2015 ho

preso un radar a __________ dove viaggiavo ad una velocità di 103 km/h sull'80.

Mi viene fatto prendere atto che verrà promossa l'accusa anche in

relazione ai reati in urto alla circolazione stradale e rispettivamente

riciclaggio di denaro.

R. ne prendo atto”

(AI 178).

4.

In diritto

Dal profilo giuridico l’atto d’accusa non pone

problemi, di guisa che basta rilevare come i reati sono stati confermati nella

loro formulazione contenuta nell’atto di rinvio a giudizio, risparmiando al

lettore inutili disquisizioni giuridiche.

In merito alle contestazioni della difesa di IM 3 è

sufficiente rilevare che IM 1 è parso il più credibile e trasparente, colui che

meglio ha collaborato con gli inquirenti. E’ stato IM 3 a chiamare IM 1 in

Olanda e IM 3 era presente alle discussioni sull’organizzazione del trasporto!

Per quel che è dell’aggravante della banda, non

occorre disquisire oltre per affermare che tutti e tre sapevano di far parte, a

prescindere dai singoli ruoli, comunque stabili e ben strutturati (dalla guida

del veicolo trasportatore a quello della staffetta, dalla presa in consegna dal

fornitore al destinatario della droga, ecc) di un’organizzazione di vasta

scala, volta al traffico internazionale di cocaina.

Per quel che è dei reati più gravi (e qui

determinanti, ritenuto che il concorso con le altre infrazioni, salvo che per IM

2, non ha, per finire, avuto portata pratica nella determinazione della pena),

ossia la grave infrazione alla LStup, in definitiva IM 1 risponde di quattro

trasporti di cocaina per un totale di oltre 75 kg, IM 3 di sei trasporti per un

totale di oltre 107 kg e IM 2 di un trasporto di 10 kg.

5.

Delle pene

5.1

Per

l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene

conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto

precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione

a pericolo o la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP

stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della

colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai

motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione

alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21.

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato

dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV

55.

consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena

ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua

vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della

situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione

professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto

e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà

sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF

6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF

6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14.

ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo

2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2

e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

5.2

La difesa di IM

3.

ha sostenuto l’attenuante specifica dell’aver agito per motivi onorevoli, in

relazione al fatto che l’imputato avrebbe avuto bisogno di denaro per assistere

la madre. L’argomentazione non è pertinente già solo per l’enorme sproporzione

esistente tra l’asserito (e nemmeno provato) bisogno economico e l’enorme

quantità di cocaina oggetto delle infrazioni nonché il guadagno percepito.

5.3

Per quanto

concerne la richiesta, avanzata sempre dalla difesa di IM 3, di riconoscere

l’attenuante specifica del sincero pentimento, la Corte ha ritenuto che già il

fatto di negare le proprie responsabilità in due dei sei trasporti ritenuti,

esclude che egli possa ritenersi pentito e, quindi, dissociato dai reati

commessi. Quanto all’incidenza, del comportamento processuale, in termini di

fissazione della pena, si dirà più avanti.

5.4

Per quanto

concerne la colpa, per tutti e tre, va qualificata di grave (per IM 3 molto

grave), laddove per grave è da intendersi l’entità della violazione del bene

protetto, ossia la salute pubblica. Detto che, in tema di traffico di

stupefacenti, il criterio decisivo nella commisurazione della pena rimane il

grado di colpa e non tanto il quantitativo di droga trattato, la giurisprudenza

ha stabilito che quest’ultimo rimane un elemento pertinente di cui occorre

tener conto, perché più cocaina viene immessa sul mercato, più è messa in

pericolo la salute delle persone (DTF 6B_370/2007). Per tutti e tre gli

imputati il movente è stato caratterizzato dal facile guadagno. Ad aggravare la

colpa vi è, poi, pure per tutti e tre, la constatazione che sono persone di

buona formazione, con alle spalle studi accademici, quantunque non terminati,

ossia uomini dotati di buona intelligenza, certamente capaci di distinguere ciò

che è bene, quindi lecito, da ciò che è male, ossia illecito. Nessuno di loro

si è posto problemi a decidere di entrare a far parte dell’organizzazione volta

al trasporto di droga su scala internazionale. Essi sono, per finire, stati

fermati solo grazie all’intervento degli inquirenti: la loro ripetitività

nell’agire illecito dimostra come sono ben saldamente introdotti nella

malavita.

5.5

Ad attenuare

leggermente le colpe vi .la costatazione che, nel, si fa per dire,

organigramma dell’organizzazione, gli imputati si trovano ai gradini più bassi,

in particiolare IM 1, a livello organizzativo, è parso essere quello che aveva

un ruolo minore. A ciò aggiungasi, quale fattore di mitigazione della pena, la

circostanza che non tutto lo stupefacente è finito sul mercato e che la

destinazione di quello non sequestrato, è rimasta ignota, come stabilito

dall’allora CCRP nella sua sentenza 3 agosto 2006 in re W.

5.6

IM 3, dei tre,

è quello che ha la colpa maggiore e merita la sanzione più severa. Tenuto conto

dell’entità della violazione del bene protetto, della reiterazione del reato,

del fatto che non si è fermato nemmeno di fronte all’arresto del collega ma si

è subito (pochi giorni dopo) prestato, con altri, a riprendere la medesima

attività criminale, per lui la Corte si è dipartita da una pena base superiore

ai 10 anni. Considerate, a suo favore, una discreta collaborazione e una certa

sensibilità alla pena dovuta alla distanza dei suoi famigliari, gli è stata

inflitta una pena detentiva di nove anni.

5.7

IM 1, nella

scala delle colpe, viene un gradino sotto. Per lui la Corte è partita da una

pena base di circa nove anni, ridotti a sette grazie all’ampia collaborazione

fornita agli inquirenti, laddove ha confessato anche fatti di cui non si

disponeva di particolari accertamenti, e, anche per lui, ad una certa

sensibilità alla pena.

5.8

IM 2, in

relazione alla gravità oggettiva dei fatti, è quello che ha la colpa meno

grave. Egli, però, non ha attenuanti, nella misura in cui le sue ammissioni si

sono limitate a quanto già emergeva dagli atti. Per lui, al di là del solo

viaggio imputatogli, il concorso di reati è tutt’altro che banale, visto che

già in precedenza aveva effettuato trasporti di denaro proveniente

rispettivamente destinato al traffico di stupefacenti il cui importo equivale,

facendo un parallelo con i prezzi ritenuti per i correi, alla vendita al

mercato nero di ca. 30 kg di cocaina. Nei suoi confronti pesa, in maniera

rilevante, pure il precedente in Germania ritenuto che, sostanzialmente, si è trattato

di una rapina, alle cui conseguenze ha pensato bene di sottrarsi, tramite un

matrimonio di comodo che gli ha consentito di cambiare cognome e, quindi,

identità. IM 2, pur essendo stato fermato già al primo viaggio con la droga (in

precedenza ne ha trafficato il provento) è persona che presenta molte

difficoltà al rispetto delle regole. Per lui la Corte si è dipartita da una

pena base di 6 anni e mezzo, ridotti a sei per tener conto di una certa

sensibilità alla pena, così come per gli altri due correi.

6.

Per

quel che è degli oggetti in sequestro, si tratta prevalentemente di oggetti che

sono serviti per la commissione di reati, quindi pericolosi, perché messi a

disposizione dei corrieri da un’organizzazione malavitosa (la Porsche è pure

stata modificata all’uopo) di cui si deve ritenere, che si finanzi in maniera

preponderante con il traffico di stupefacenti. Fatto salvo il veicolo, il cui

terzo titolare è una società finanziaria che ha reso plausibile il suo buon

diritto, il resto è, quindi, da confiscare.

7.

Le

spese processuali sono poste a carico dei condannati in ragione di un terzo

ciascuno.

Per quanto concerne le spese per le difese d’ufficio,

sono state approvate così come presentate, essendo state ritenute

appropriate al dispendio necessario per una condotta diligente del mandato, con

un adattamento considerata la durata effettiva del dibattimento.

Visti gli art. 12, 40, 42, 47,

49, 51, 69, 70, 305bis CP; 19 LFStup; 90 LCS;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone,

nonché quale membro di una banda costituitasi per esercitare

sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, in correità con IM 3 e terzi non

identificati, tra l’Olanda e l’Italia, attraverso la Svizzera, in specie __________

e __________,

nel periodo compreso tra il 22 marzo 2015 sino al 9 aprile 2015,

in quattro differenti occasioni,

trasportato, fatto transitare e importato un imprecisato

quantitativo di cocaina, ma almeno 75,004 kg di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 3 è autore colpevole di:

2.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone,

nonché quale membro di una banda costituitasi per esercitare

sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti

per avere,

2.1.1

senza essere autorizzato, in

correità con IM 1 e terzi non identificati, tra l’Olanda e l’Italia, attraverso

la Svizzera, in specie __________ e __________,

nel periodo compreso tra il 22 marzo 2015 sino al 9 aprile 2015,

in quattro differenti occasioni,

trasportato, fatto transitare e importato un imprecisato

quantitativo di cocaina, ma almeno 75,004 kg di cocaina;

2.1.2

senza essere autorizzato, in

correità con __________, in data 14 aprile 2015/16 aprile 2015, dall’Olanda all’Italia,

attraverso il valico di __________ e il valico __________ sino a __________, trasportato

e fatto transitare 22 Kg di cocaina;

2.1.3

senza essere

autorizzato, in correità con IM 2,

in data 22 aprile 2015, dall’Olanda attraverso il

valico di __________ sino ad __________, trasportato e importato 10,640 Kg

di cocaina (con una purezza oscillante tra il 42% e il 75,8%), stupefacente

sequestrato dalle competenti autorità;

2.2

riciclaggio di denaro

per avere,

compiuto un atto suscettibile di vanificare

l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori

patrimoniali, sapendo che provengono da un crimine,

e meglio, per avere, nel corso del mese di febbraio

2015,

dall’Italia al

Belgio, attraverso la Svizzera, funto da staffetta a una vettura Opel, al cui

interno, erano occultate imprecisate somme di denaro ma almeno 2'000.- Euro,

sapendo che tale denaro era provento di vendita di sostanza stupefacente;

2.3

grave infrazione alle

norme della circolazione

per avere,

ripetutamente violato gravemente le norme della

circolazione, assumendo il rischio di cagionare un serio pericolo per la

sicurezza altrui,

2.3.1

il 12.10.2014, a

__________ sull’autostrada A1 in direzione di __________, circolato alla guida

della vettura VW Passat targata __________ ad una velocità di 159 Km/h vigente

il limite di 120 Km/h;

2.3.2

il 3.04.2015, a __________,

sull’autostrada A2 in direzione di __________, circolato alla guida della

vettura VW Passata targata __________ ad una velocità di 140 Km/h vigente il

limite di 100 km/h;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

3.

IM 2 è autore colpevole di:

3.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone,

nonché quale membro di una banda costituitasi per esercitare

sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, in correità con IM 3,

in data 22 aprile 2015, dall’Olanda attraverso il

valico di __________ sino ad __________, trasportato e importato 10,640 Kg

di cocaina (con una purezza oscillante tra il 42% e il 75,8%), stupefacente

sequestrato dalle competenti autorità;

3.2

riciclaggio di denaro

per avere,

compiuto atti suscettibili di vanificare

l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori

patrimoniali, sapendo che provenivano da un crimine,

e meglio, per avere

3.2.1

in data 1°

febbraio 2015, dall’Italia all’Olanda, attraverso la Svizzera alla guida della

vettura Porsche targata __________, trasportato un’imprecisata somma di denaro

ma almeno 4’000.-Euro, sapendoli provento di vendita sostanza stupefacente;

3.2.2

in data 16

febbraio 2015, dall’Italia all’Olanda, attraverso la Svizzera alla guida della

vettura Porsche targata __________, trasportato un’imprecisata somma di denaro,

ma almeno 4'000.- Euro, sapendoli provento di vendita di sostanza stupefacente;

3.3

grave infrazione alle

norme della circolazione

per avere,

violato gravemente le norme della circolazione,

assumendo il rischio di cagionare un serio pericolo per la scurezza altrui,

e meglio, per avere in data 22 aprile 2015 a __________,

sull’autostrada A2 in direzione di __________ circolato alla guida della

vettura VW Passat __________ a una velocità di 144 Km/h vigente il limite di

100.

Km/h;

3.4

infrazione alle norme

della circolazione

per avere,

3.4.1

il 1° febbraio

2015, ad __________, circolato alla guida della vettura Porsche __________ a un

velocità di 117 km/h vigente il limite di 100 Km/h;

3.4.2

il 16 febbraio

2015.

a __________, circolato alla guida della vettura Porsche __________ a una

velocità di 103 Km/h vigente il limite di 80 km/h;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

4.

Di conseguenza,

4.1

IM 1

è condannato

alla pena detentiva di 7 (sette) anni, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

4.2

IM 3

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al

decreto di accusa del 25.06.2015 dello Staatsanwaltschaft Basel (sospensione

condizionale non revocata)

è condannato

alla pena detentiva di 9 (nove) anni, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

4.3

IM 2

è condannato

alla pena detentiva di 6 (sei) anni, da dedursi il carcere

preventivo sofferto;

alla multa di fr. 500.-, la quale in caso di mancato pagamento

sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a giorni 5 (cinque).

5.

Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto

in sequestro, con distruzione dello stupefacente, salvo l’autovettura Mercedes

Benz color nero targata __________ telaio no. __________ per cui è ordinato il

dissequestro in favore della Mercedes Benz Bank AG, Berlino.

6.

La tassa di giustizia di

fr. 3'000.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con

ripartizione interna in misura di 1/3 ciascuno.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 13'760.85

spese fr. 825.00

IVA (8%) fr. 1'166.85

totale fr. 15'752.70

7.2

La nota professionale

dell’avv. DUF 2 è approvata per:

onorario fr. 7'372.50

spese fr. 270.00

IVA (8%) fr. 611.40

totale fr. 8'253.90

7.3

Il condannato IM 1 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 15'752.70 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

7.4

Il condannato IM 2 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'253.90 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 3'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 43'161.20

Multa fr. 500.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 351.80

fr. 47'013.--

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/3)

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 14'387.07

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 117.27

fr. 15'504.34

============

Distinta spese a

carico di IM 3 (1/3)

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 14'387.07

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 117.27

fr. 15'504.34

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/3)

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 14'387.07

Multa fr. 500.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 117.27

fr. 16'004.34

============

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio di comunicazione

in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera