72.2015.171
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro, grave infrazione alle norme della circolazione, infrazione alle norme della circolazione
21 dicembre 2015Italiano57 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2015.171
Lugano,
21 dicembre 2015 /md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
GI 1 10
GI 2 11
AS 2 11
AS 4 13
AS 5 14
AS 6 15
Veronica
Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
IM 2
e
rappresentato dall’avv. DUF 2
IM 3
e
rappresentato dall’avv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 22.4.2015 al 6.7.2015 (76
giorni),
in anticipata esecuzione della pena dal 7.7.2015;
imputati, a
norma dell’atto d’accusa nr.140/2015 del 27.10.2015 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
Fatti
A. IM 3 e IM 1 in correità
tra loro e terze persone non identificate
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che
sapevano o dovevano presumere poter mettere direttamente o indirettamente in
pericolo la salute di molte persone,
nonché come membri di una banda costituitasi per
esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,
e meglio,
per avere, senza essere autorizzati,
tra l’__________ e l’__________, attraverso la Svizzera, in specie
__________, e __________,
nel periodo compreso tra il 22 marzo 2015 sino al 9 aprile 2015,
ingaggiando IM 3, su indicazione di non meglio identificato __________,
IM 1, al fine di procedere a un imprecisato numero di trasporti di sostanza
stupefacente dall’olanda
all’Italia,
raggiungendo quest’ultimo quindi ad __________ IM 3 e __________,
il 22 marzo 2015,
procedendo quindi __________, sia da solo, che unitamente a IM 1 e
a IM 3, a ritirare, a __________ lo stupefacente già celato e/o ancora in parte
da celare, all’interno di vetture appositamente modificate,
alternandosi quindi tra di loro alla guida del veicolo staffetta,
e/o del veicolo al cui interno era occultato lo stupefacente,
trasportato, fatto transitare e importato un imprecisato
quantitativo di cocaina ma almeno 75,004 Kg di cocaina
e in particolare:
1.1 in data 24 marzo 2015,
dall’Olanda attraverso il valico di __________ e un valico doganale verso
l’Italia, sino a __________, su indicazione di IM 3, IM 1, alla guida della
vettura VW Passat targata __________, __________ alla guida del veicolo
staffetta Porsche targato __________, trasportato e fatto transitare 7 Kg di
cocaina;
1.2 in data 29 marzo 2015,
dall’Olanda attraverso il valico di __________ e un valico doganale verso
l’Italia, sino a __________, su indicazione di IM 3, IM 1 alla guida della
vettura VW Passat targata __________, __________ alla guida del veicolo
staffetta Porsche targato __________, trasportato e fatto transitare 10 Kg
di cocaina;
1.3 in data 3
aprile 2015, dall’Olanda attraverso il valico di __________ e un valico
doganale verso l’Italia, sino __________, IM 1 alla guida della vettura Porsche
targata __________, al cui interno erano celati almeno 10 Kg di cocaina, __________,
alla guida della vettura Porsche targata __________, al cui interno erano
celati almeno 23 Kg di cocaina, IM 3 alla guida del veicolo staffetta VW Passat
targato __________, trasportato e fatto transitare complessivi 33 Kg di
cocaina;
1.4 in data 9 aprile 2015,
dall’Olanda, attraverso il valico di __________ sino a __________, IM 1 alla
guida della vettura Porsche __________, IM 3 alla guida del veicolo staffetta
VW Passat __________,
trasportato e importato 25,004 Kg di cocaina con una
purezza tra il 53% e il 60%, stupefacente sequestrato dalle competenti
autorità;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 19 cpv. 2 lett. a) e b), in relazione
con il cpv. 1 lett. b LS;
B. IM 3 e __________ in
correità tra loro e terze persone non identificate
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che
sapevano o dovevano presumere poter mettere direttamente o indirettamente in
pericolo la salute di molte persone,
nonché come membri di una banda costituitasi per
esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,
e meglio,
per avere,
senza essere autorizzati,
in data 14 aprile 2015/16 aprile 2015, dall’Olanda all’Italia,
attraverso il valico di __________ e il valico __________ sino a __________,
__________ alla guida della vettura Porsche targata __________, IM
3 alla guida del veicolo staffetta Mercedes targato __________,
trasportato e fatto transitare 22 Kg di cocaina;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 19 cpv. 2 lett. a) e b), in relazione con
il cpv. 1 lett. b LS;
C. IM 3 e IM 2 in correità
tra loro e terze persone non identificate
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che
sapevano o dovevano presumere poter mettere direttamente o indirettamente in
pericolo la salute di molte persone,
nonché come membri di una banda costituitasi per
esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,
e meglio,
per avere, senza essere autorizzati,
in data 22 aprile 2015, dall’Olanda attraverso il valico di __________
sino ad __________, IM 2 alla guida della vettura VW Passat targata __________,
IM 3 alla guida del veicolo staffetta Mercedes targato __________,
trasportato e importato 10,640 Kg di cocaina (con un
purezza oscillante tra il 42% e il 75, 8%), stupefacente sequestrato dalle
competenti autorità;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 19 cpv. 2 lett. a) e b), in relazione con
il cpv. 1 lett. b LS;
D. IM 3, singolarmente
1. riciclaggio di denaro
per avere,
compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che
provengono da un crimine,
e meglio,
nel corso del mese di febbraio 2015,
dall’Italia al Belgio, attraverso la Svizzera, funto da staffetta
a una vettura Opel, al cui interno, erano occultate imprecisate somme di denaro
ma almeno 2000 Euro, sapendo che tale denaro era provento di vendita di
sostanza stupefacente;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 305bis cifra 1 CPS;
Considerandi
2.
grave infrazione alle
norme della circolazione
per avere,
ripetutamente violato gravemente le norme della circolazione,
assumendo il rischio di cagionare un serio pericolo per la sicurezza altrui,
e meglio,
2.1
a __________ sull’autostrada
A1 in direzione di __________, il 12.10.2014, circolato alla guida della
vettura VW Passat targata __________ ad una velocità di 159 Km/h vigente il
limite di 120 Km/h:
2.2
a __________, sull’autostrada
A2 in direzione di __________, il 3.04.2015, circolato alla guida della vettura
VW Passata targata __________ ad una velocità di 140 Km/h vigente il limite di
100.
km/h;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 90 cpv. 2 LCS;
E. IM 2 singolarmente
1.
riciclaggio di denaro
per avere,
compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che
provengono da un crimine,
e meglio,
1.1
in data 1 febbraio 2015,
dall’Italia all’Olanda, attraverso la Svizzera alla guida della vettura Porsche
targata __________ trasportato un’imprecisata somma di denaro ma almeno 4000
Euro, sapendoli provento di vendita sostanza stupefacente;
1.2
in data 16 febbraio 2015,
dall’Italia all’Olanda, attraverso la Svizzera alla guida della
vettura Porsche targata __________ trasportato un’imprecisata somma di denaro,
ma almeno 4000 Euro, sapendoli provento di vendita di sostanza stupefacente;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 305bis cifra 1 CPS;
2.
grave infrazione alle
norme della circolazione
per avere,
violato gravemente le norme della circolazione, assumendo il
rischio di cagionare un serio pericolo per la scurezza altrui,
e meglio,
in data 22 aprile 2015 a __________, sull’autostrada A2 in
direzione di __________ circolato alla guida della vettura VW Passat __________
a una velocità di 144 Km/h vigente il limite di 100 Km/h;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 90 cpv. 2 LCS;
3.
infrazione alle norme
della circolazione
3.1
per avere,
in data 1 febbraio 2015, ad __________, circolato alla guida della
vettura Porsche __________ a un velocità di 117 km/h vigente il limite di 100
Km/h;
3.2
per avere,
in data 16 febbraio 2015 a __________, circolato alla guida della
vettura Porsche __________ a una velocità di 103 Km/h vigente il limite di 80
km/h;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 90 cpv. 1 LCS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP
1.
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’imputato IM 2, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;
- l’imputato IM 3, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;
- in qualità di interprete
per la lingua albanese, M. T..
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 17:50.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: a mente del PP, i tre imputati possono definirsi persone istruite
e senza particolari problemi finanziari. Ne descrive il passato, la formazione
ed i precedenti penali. I tre sono tutti di __________ e sono in contatto con
un’organizzazione criminale, in grado, in un solo mese, di far transitare ed
immettere oltre 100 chili di cocaina sul mercato internazionale. Descrive il
modus operandi dell’organizzazione: corrieri, staffettisti, vetture modificate,
prestanomi e quant’altro. Chi siano i capi, non è stato possibile stabilirlo.
L’organizzazione è comunque da ritenere pericolosa. Il 9 aprile 2015, IM 1
veniva fermato a bordo di una Porsche Cayenne, modificata con all’interno
occultati 25 pani contenenti cocaina, con una VW Passat fungeva da veicolo
staffetta. Il 14 aprile 2015, la stessa Porsche veniva nuovamente avvistata sul
territorio, accompagnata stavolta da una Mercedes. Considerati il numero di
trasporti riconducibili agli imputati, emerge che tutti si trovavano ai piedi della
scala dell’organizzazione, e, fra i tre, IM 3 rivestiva il ruolo maggiore,
avendo le indagini provato che egli in alcune operazioni fungeva da
sorvegliante e da reclutatore. Egli, inoltre, si trovava a bordo dell’auto
staffetta, che, se fermata, non desta sospetti, dunque correva un rischio
minore. IM 1 è stato arrestato per primo, e IM 3, nonostante ciò, proseguiva
con i trasporti, sostituendolo con __________. IM 2, dopo aver trasportato
unicamente denaro durante i primi viaggi, si rende disponibile per un trasporto
di stupefacenti, viene dunque accoppiato a IM 3 ed insieme percorrono il solito
tragitto, per infine venire anch’essi arrestati. Il tutto per un totale di sei
trasporti di cocaina per oltre kg 100, sull’arco di soli 30 giorni. In merito
alla commisurazione della pena, in ambito di stupefacenti il quantitativo non è
l’unico elemento da considerare, ma è comunque uno dei più importanti. Maggiore
è la partita di droga, maggiore è il numero di persone la cui salute può essere
messa in pericolo. Oltre 70 chili di cocaina sono finiti sul mercato. A favore
di IM 3 e IM 1, vi è da ritenere che le quantità che figurano sull’atto
d’accusa sono state ricostruite grazie alle loro ammissioni, salvo per 17 chili
contestati da IM 3. Questi ha il maggior numero di trasporti di cui rispondere,
quattro effettuati personalmente e due quale vigilante. Come detto egli
rivestiva un ruolo maggiore degli altri e correva il minor rischio, non si è
fermato nemmeno con l’arresto del socio IM 1. Oggi ha dichiarato di essere
stato costretto ma così non aveva dichiarato nel corso dell’inchiesta, in
quanto affermava di aver effettuato altri viaggi per fare un favore a IM 2. Ad
aggravare ancora la colpa di IM 3, la PP sottolinea che egli non ha agito in
uno stato debitorio ed è di formazione giurista prossimo all’avvocatura.
Infine, nei suoi confronti vi sono pure reati contro la circolazione stradale e
riciclaggio di denaro. Anche la colpa di IM 1 è grave, a causa del numero di
trasporti elevato, l’agito per mero scopo di lucro (poteva permettersi comunque
un viaggio alle Maldive), l’essere prossimo alla laurea e l’aver avuto il
sostegno della famiglia. IM 2 è imputato di un unico trasporto, e, a differenza
degli altri due, egli ha ammesso unicamente quanto gli è stato contestato (10
kg di cocaina). Anche lui ha agito per scopo di lucro e ha precedenti penali.
Tutto considerato, per IM 3 chiede una pena detentiva di 11 anni e 6 mesi. Per IM
1.
chiede una pena detentiva di 10 anni. Per IM 2 chiede una pena detentiva di 8
anni, e la condisca di tutto quanto in sequestro;
- l’avv. DUF 2,
difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: quanto descritto nell’atto d’accusa è ammesso. Il difensore chiede
alla Corte di soffermarsi sui motivi che hanno spinto IM 2 a delinquere. Egli
ha 26 anni, è nato e cresciuto a __________ con i genitori, entrambi
pensionati. Ha avuto un’infanzia normale, ha seguito la scuola dell’obbligo e
l’università. Ad un certo punto, ha perso la retta via, ha lasciato la scuola e
ha cominciato a fare debiti, facendosi poi adescare dall’organizzazione nel
2015, accettando di trasportare del denaro per loro conto, fino ad essere poi
convinto a trasportare della cocaina. IM 2 effettuava il trasporto consapevole
di star trasportando dello stupefacente, sapeva bene cosa rischiava, quale
ultimo anello della catena correva il rischio più grande. La difesa contesta il
fatto che IM 2 non si sia assunto le proprie responsabilità, al contrario, egli
si è assunto, ha collaborato descrivendo nel dettaglio come avvenivano i
viaggi, chi erano i contatti e quali fossero i luoghi. La qualifica giuridica
non è nemmeno contestata, salvo che per l’aggravante della banda. Per la
commisurazione della pena, la difesa sottolinea come IM 2 aveva il ruolo inferiore,
avrebbe guadagnato poco rispetto alla cifra d’affari generata dal traffico.
Egli non ha agito quale membro di una banda, non conosceva nemmeno tutti i
dettagli dell’organizzazione o del viaggio. I membri stessi dell’organizzazione
non si fidavano di lui. Si tratta di un giovane uomo che si è lasciato
influenzare da facili utili per fare dei trasporti. Il suo è un ruolo puntuale.
Non ha precedenti specifici e si trova lontano dai suoi cari e dalla sua casa.
Chiede una sostanziale riduzione della pena proposta dal PP, e ritiene che non
si possa andare oltre una pena detentiva di 5 anni;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: la difesa sottolinea come IM 1 abbia ampiamente collaborato,
confessando anche episodi spontaneamente. Egli ha saputo assumersi le sue
responsabilità. All’interno dell’organizzazione, egli era il gradino più basso.
Certo, sapeva ciò che stava facendo, anche se ignorava grado di purezza e tipo di
stupefacente. IM 1 nei quattro trasporti rimproveratigli si è limitato a
rispettare le istruzioni di IM 3. Ripercorre le circostanze del suo arresto,
già dal primo verbale IM 1 rilasciava dichiarazioni spontanee, pur sapendo di
avere un fratello in Albania che avrebbe potuto essere preso di mira
dall’organizzazione quale vendetta. Il veicolo Porsche gli è stato intestato,
ma egli si limitava a condurlo rispettando le istruzioni dell’organizzazione.
Al momento dei fatti aveva 23 anni, il compenso che gli veniva promesso era
misero considerata la quantità di droga. Egli ha mantenuto sempre la sua
versione, sebbene dal carcere IM 3 abbia tentato di influenzarlo. Egli è
lontano da casa e dai suoi cari. A IM 1 avevano riferito delle modifiche ai
longheroni, ma non avevano comunicato la quantità di droga precisa. La pena
deve essere commisurata non soltanto in funzione del rischio rappresentato
dallo stupefacente, ma anche dalla colpevolezza dell’agente, tenendo conto del
momento e delle circostanze personali (DTF 107 IV 60). Il grado di purezza può
essere rilevante per l’apprezzamento della colpevolezza se l’agente ne era a
conoscenza, e IM 1 non ne aveva idea. Egli ha un unico precedente penale a
causa di un incidente della circolazione stradale, ed era la prima volta che si
allontanava dalla sua nazione. Spera di poter approfittare del periodo in
carcere per studiare, e di tornare presto al suo paese. Chiede una riduzione
sensibile della pena proposta dal PP;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: i fatti e la qualifica giuridica non sono contestati, ad eccezione
del ruolo avuto da IM 3 per i ptt. A1.1 e A1.2 dell’atto d’accusa. Descrive la
persona dell’imputato, si tratta di un ragazzo semplice che, al termine dei
propri studi, non ha saputo reagire concretamente alla triste realtà del
proprio paese. Le sue modeste condizioni, non gli hanno dato accesso ad un
lavoro e lui, con grande umiltà, non è rimasto a far nulla, ha lavorato come
gessatore e ha fatto molti lavori manuali per non pesare sulle finanze dei
propri genitori. In un simile contesto, egli è divenuto preda facile di cattive
compagnie, soprattutto quando ha conosciuto le difficoltà economiche in cui
versavano i suoi genitori: il padre era caduto in silenzio nella prodigalità
per dedizione al gioco d’azzardo. IM 3 è figlio unico e si è sentito in dovere
di salvare i genitori e restituire loro i sacrifici fatti. I creditori
aumentavano, la famiglia si sgretolava. IM 3 non riusciva più a stare a
guardare la madre in depressione. Ha ceduto al facile ed immediato guadagno.
Contrariamente a quanto sostiene l’accusa, l’inchiesta ha dimostrato che tutti
e tre gli imputati obbedivano alla stessa persona, ed erano allo stesso
livello. IM 3, come gli altri due, è stato ingaggiato da terzi, ha utilizzato
una vettura fornita dal committente, ha obbedito a precise istruzioni, ha
utilizzato sempre utenze telefoniche messegli a disposizione per le istruzioni,
ha soggiornato nel medesimo appartamento dei correi e rimaneva
nell’appartamento in attesa delle istruzioni, non certo per compiere vigilanza.
IM 3 contesta il proprio coinvolgimento nei primi due viaggi indicati nell’AA,
egli non ha nulla intrapreso per questi trasporti, non faceva altro che restare
a disposizione del committente. Il fatto di essere stato al corrente di questi
due traffici non è sufficiente per renderlo responsabile. IM 3 ha attivamente
collaborato, ha fornito tutte le informazioni in suo possesso. Per i restanti
punti oggetto dell’AA, IM 3 non contesta. A mente della difesa, IM 3 ha agito
per motivi onorevoli secondo l’art. 48 CP. La difesa sottolinea che il suo
obiettivo finale non era certo arricchirsi, bensì egli voleva sopperire al
pagamento dei creditori che assillavano la madre. Il suo comportamento
processuale depone in suo favore. Chiede l’attenuante del sincero pentimento,
con riferimento alle lettere scritte alla PP. IM 3 teme per la propria
incolumità, ha comunque fornito vari nominativi. Tale sforzo collaborativo deve
essere valutato tenuto conto del fondato timore per la sua famiglia. Per la
commisurazione della pena, la colpa è grave oggettivamente. IM 3, pur sapendo
di trasportare un ingente quantitativo di cocaina, non era consapevole riguardo
all’effettiva quantità come pure del grado di purezza. Egli ha funto da
semplice trasportatore. Il compenso in euro, promesso in ragione di EUR 5'000
per viaggio, è irrisorio paragonato ai rischi di una lunga pena da espiare che
si assume chi effettua tali viaggi. Dal profilo soggettivo, le difficoltà
famigliari hanno limitato la sua libertà di agire. Dopo i fatti egli ha tenuto
un comportamento esemplare e ha collaborato. È incensurato e di giovane età, ha
delinquito in un momento di oggettivo smarrimento e disorientamento. Ha
conseguito la laurea con il massimo dei voti, ha una promessa di assunzione da
uno studio legale di __________. Non ha mai dato adito ad alcuna preoccupazione
famigliare o sociale di sorta. Chiede una massiccia riduzione della pena
proposta dal PP, che non dovrà superare gli 8 anni di detenzione. Chiede infine
il dissequestro del veicolo Mercedes benz, siccome non di sua proprietà.
Considerato, in fatto ed in diritto
1.
Curricula
vitae e precedenti
1.1
IM 1 ha
raccontato in polizia il 9 aprile 2015:
"
Sono nato a __________ il __________. I miei genitori sono in
vita e vivo tutt'oggi insieme a loro. Mio padre è titolare di un piccolo bar a __________
in Via __________. Mia madre è casalinga. Ho 2 sorelle e un fratello, io sono
il maggiore.
Ho frequentato le scuole dell'obbligo per 12 anni fino alle
superiori. Attualmente frequento una scuola universitaria di giurisprudenza.
Gli studi li mantengo lavorando al bar di mio padre e la famiglia
insieme guadagniamo in totale circa EURO 1500. La casa in qui abito è di
proprietà di mia madre.
Preciso che i miei genitori sono separati e mio padre vive insieme
un'altra donna con la quale ha avuto due figlie e meglio le mie sorelle che ho
menzionato prima. Mio
padre vive grazie allo stipendio della sua attuale compagna che è vice
direttrice di una banca __________ a __________.
La mia famiglia ha contratto un debito per finanziare l'attività
del bar di ca. EURO 15000, io personalmente ho EURO 2000 di debito con un
persona che mi ha venduto uno scooter.
La mia situazione finanziaria è precaria e faccio fatica a far
fronte alle mie necessità.
A volte ho problemi di asma.
Non ho proprietà mobiliari e immobiliari.
Precedenti penali
In __________ ho avuto problemi con la giustizia a causa di un
incidente stradale e sono stato in carcere 2
giorni.
Ho sempre e solo abitato in Albania sino ad oggi e non ho avuto
altri problemi con la giustizia.”
Al PP ha riferito di aver agito a causa della sua
situazione famigliare difficile in Albania:
"
Dopo riflessione spiego che la mia situazione in Albania è
difficile, non ho lavoro, i miei genitori sono
divorziati, non hanno mezzi, ho deciso di accettare quello che mi proponeva __________.
__________ già a gennaio mi aveva chiesto se ero disposto a fare dei trasporti
di droga, cocaina, dall'Olanda all'Italia, perché non era giusto che un uomo
non lavorasse. lo ho riflettuto a lungo, e visto le cifre che mi proponeva, ho
deciso di accettare a inizio marzo circa. __________ mi ha quindi chiesto una
fotocopia del mio passaporto e mi ha dato EUR 2'300. Con questi soldi, il 22
marzo ho preso i biglietti d'aereo per l'Olanda e sono partito. Arrivato in
Olanda, ad __________ sono andato a dormire in un hotel, non mi ricordo il nome
di questo hotel, dove sono rimasto circa 2 giorni. __________ mi ha quindi
scritto come stavo e che iniziavo il lavoro. Un suo amico mi ha quindi
consegnato un telefono Iphone, quello che mi hanno sequestrato. Era inserita
una scheda olandese che non ho mai cambiato. Preciso alla verbalizzante che
dapprima sono andato a __________ per due volte guidando la vettura Passat.
Quando guidavo io scrivevo con qualcuno che mi diceva di fare attenzione ai
radar in Svizzera,
affinché non
rimanesse la foto della macchina registrata.”
(AI 20).
In aula ha riferito di essere entrato nel giro del
traffico di stupefacenti per caso, a causa di non meglio precisati problemi
personali. Resta che, nel periodo precedente il suo arresto, ha effettuato un
viaggio di vacanza, con la sua ragazza, alle __________.
In Svizzera risulta incensurato. In Albania ha
raccontato di essere stato condannato, nel 2012, a una pena di tre anni di
detenzione sospesi condizionalmente per omicidio colposo a seguito di un
incidente della circolazione. Non ha precedenti specifici.
1.2
IM 3 ha
riferito in polizia:
" Ho fatto le
scuole dell’obbligo (8 anni), ho poi frequentato il liceo (ginnasio) di tipo
economico, sono stato poi ammesso all’università, ero riuscito a vincere il
concorso di ammissione, ma poi ho lasciato dopo 3 mesi siccome questa scuola
puzzava. Ho quindi preferito cambiare università, ho cominciato a studiare
giurisprudenza, laureandomi in diritto. Ho poi lavorato come gesatore con mio
zio, e questo quando mio zio aveva disponibilità.
ADR che ho finito l’università nel 2009.
ADR che sino ad oggi ho lavorato per dei periodi con
mio zio come gessatore, sennò nel caffè-bar sotto casa, di proprietà dei
famigliari di mia mamma. Ho sempre vissuto a __________.
A partire dal 2011 ho iniziato a spostarmi ogni
tanto in Belgio dove c’erano dei miei parenti, dove mi fermavo al massimo 3
mesi. Ho iniziato ad andare anche in Germania, dove vive a __________ e fa come
lavoro l’autista di bus. In Germania mi fermavo al massimo circa 3 mesi.
ADR che l’ultima volta che sono stato in Belgio è
stato a gennaio di quest’anno, e sono sempre rimasto in Belgio, dove vivo da
una parente di mia mamma, una cugina __________”
(PS 23.04.15)
Al PP ha raccontato:
" l’ultimo
lavoro svolto è stato nel dicembre 2014 in Albania come gessatore. Avrò
lavorato due o tre giorni e avevo guadagnato circa 100 Euro. Mi ricordo che avevo
lavorato qualche giorno sempre come gessatore nel corso dell’estate 2014 e
anche qualche giorno in gennaio 2014.
ADR che mi manteneva mia mamma che lavora che ha un
negozio di abbigliamento in affitto a __________.
Preciso che io nel 2009, terminata l’Università, ho
concorso per un posto statale ma purtroppo in Albania s non si hanno delle
conoscenze è difficile ottenere un impiego e questo a prescindere dai meriti o
meno di una persona, per questo mi ha sempre mantenuto mia mamma a parte i
lavori saltuari che ho svolto come gessatore o nei bar. Volevo anche raccontare
che mio padre era dedito al gioco, alle macchinette e questo all’nsaputa di mia
mamma. Non so quando è iniziato il vizio di mio padre, mi ricordo che pochi
giorni prima di capodanno 2014 una persona si è presentata a casa di mia mamma
chiedendo un saldo di EUR 10'000. ADR che non so dire se questo debito è stato
saldato.
Per questo motivo io ero poi andato in Belgio a
cercare lavoro da mia cugina. Lavoro che però non ho trovato. Mia madre mi
ricordo che mi aveva detto di fare attenzione perché avrei trovato delle brutte
persone”
(AI 177).
In aula ha spiegato che quando ha detto che si
muoveva in Belgio, era perché in quel paese viveva la sua ragazza e di aver
frequentato, per tre mesi, anche l’università in economia in Macedonia,
lasciata perche “puzzava”.
Quanto ai precedenti risulta un DA del 21 giugno
2006.
per entrata illegale:
" effettivamente
l’avevo scordata, provenivo dalla Germania dove ero andato a trovare mio zio e
che poi mi avrebbe regalato una macchina, una Opel Corsa. In quel periodo vi
erano dei vantaggi per acquistare vetture in Germania anziché in Albania”
(AI 177).
1.3
IM 2 ha
spiegato in polizia:
"
Sono nato a __________, sono il minore di
due figli. I miei genitori sono ancora sposati, mia madre era ballerina in un
gruppo nazionale di balli folkloristici, ora in pensione. Anche mio padre ora è
in pensione, prima lavorava in un ristorante come maître a __________. Ho
svolto le scuole dell'obbligo a __________, ho poi cominciato a __________
l'università in economia. Preciso che non ho ancora terminato.
ADR che non c'è un motivo particolare per cui ho interrotto gli
studi. Ho frequentato i 4 anni, mi mancherebbero 2 o 3 esami. Ho smesso un anno
fa. Da un anno circa non ho lavorato, non faccio niente. Mi mantengono i miei
genitori grazie alla loro pensione. Mio fratello invece ha finito gli studi. Ha
studiato in America grazie ad una borsa di studio per la pallacanestro, quindi
ora lavora in una banca a __________ ed è giocatore in una squadra di basket.
Mio fratello si chiama __________. Lui convive con una ragazza.
ADR che io vivo con i miei genitori perché in realtà il mio
matrimonio con __________ è stato solo fittizio per poter ottenere il suo
cognome, le avevo dato EUR 300.00.
ADR che volevo il suo cognome perché ho avuto dei problemi in
Germania, sono stato in prigione per un mese a seguito di un litigio avuto a __________.
Si trattava di un aggressione all'esterno di una discoteca. lo mi trovavo con
un mio amico albanese di nome __________. La questione è nata per problemi di
soldi tra il mio amico e l'altro ragazzo, greco.
ADR quindi il mio cognome era __________ sino a dicembre 2014 o
gennaio 2015.
ADR che mi trovavo in Germania a trovare una mia amica
ADR che in Germania c'è stato un processo, mi ricordo che avevo
ammesso il fatto, non ricordo se sono stato condannato ad una pena, mi hanno
lasciato andare, non potevo però far rientro in Germania. Siccome dall'Albania
non mi lasciavano uscire avevo quindi deciso di cambiare cognome.
ADR che i fatti in Germania sono più o meno successi in
marzo-aprile 2014, non sono sicuro però.
ADR che sono stato circa un anno in Albania, poi il secondo mese
del 2015 sono venuto in Germania, a __________, a trovare la mia ragazza __________
che studia in Germania architettura
ADR che è la prima volta che ho avuto problemi con la giustizia
ADR che dopo essere stato dalla mia amica in Germania, a __________
:per due settimane, poi sono andato dal mia amico __________ per circa 2 mesi
in totale. Sono poi tornato in Albania a inizio mese aprile. Mi aveva
accompagnato a __________ un mio amico di nome __________ che abita a __________,
ma in quel periodo era in Germania anche lui, a __________, in quanto ha un
figlio di 17 anni che gioca a calcio in Germania. Mi aveva accompagnato con la
macchina, un'Audi, targhe albanesi”
(PS 23.04.15).
Al PP ha semplicemente aggiunto che __________ non è
più la sua ragazza.
Quanto ai precedenti ha riferito in aula di essere,
nel 2014, stato in prigione per un mese e mezzo in Germania per rissa e di
essere poi stato espulso verso l’Albania. A dire il vero tale rissa era in
relazione ad un furto. In aula ha spiegato che risulta a tutt’oggi iscritto
all’università e che gli mancano due esami alla laurea in economia.
Ha inoltre confermato di essersi sposato per poter
cambiare cognome e sottrarsi, pertanto, al provvedimento di espulsione
pronunciato dalle autorità tedesche.
2.
Circostanze
degli arresti
2.1
IM 1 è stato
fermato dalle Guardie di confine al valico di __________ la notte del 9 aprile
2015.
alle ore 03.40 con, all’interno della vettura, 27,5 kg lordi di cocaina.
Così il rapporto d’arresto:
"
Questa mattina, in uscita dal nostro
territorio al valico stradale di San Pietro di Stabio, le Guardia di Confine
fermavano per un controllo l'autovettura Porsche Cayenne targata __________ con
a bordo, in qualità di conducente, IM 1.
Il controllo approfondito del veicolo permetteva di scovare due
vani appositamente creati allo scopo di occultare lo stupefacente. I vani in
questione, ricavati nei longheroni dell'autovettura, ospitavano in totale 25
pani, 13 occultati nel lato conducente e 12 nel lato passeggero.
In totale sono quindi stati rinvenuti 27.5 Kg lordi di cocaina.
Vista la necessità di salvaguardare le probabili tracce presenti
sui pani, le Guardie di Confine hanno proceduto al test indicativo unicamente
sul contenuto di uno di essi.
IM 1 è stato tradotto a __________ ed assunto a verbale
d'interrogatorio.
In relazioni ai fatti che hanno portato al suo arresto odierno, il
rubricato ha dichiarato di essere partito dall'Albania il giorno 23.03.2015 per
raggiungere __________ a mezzo aereo, dopo scalo a __________, seguendo le
istruzioni ricevute dal non meglio identificato cittadino albanese __________.
IM 1, sempre a suo dire, è rimasto ad __________ sino al
giorno 06.04.2015, giorno in cui, seguendo le istruzioni del già citato __________
e con l'aiuto di un non meglio identificato cittadino marocchino, entrava
in possesso della vettura Porsche Cayenne. Destinazione ultima del viaggio
avrebbe dovuto essere il Terminal 2 dell'aeroporto di __________, luogo in cui
il rubricato avrebbe dovuto abbandonare veicolo e carico prima di ripartire per
l'Albania a mezzo aereo.
In relazione all'itinerario IM 1 ha dichiarato di aver
attraversato Belgio, Lussemburgo, Francia e Svizzera entrando da un non meglio
specificato valico di __________.
L'imputato ha affermato di essere a conoscenza che stava
trasportando dello stupefacente ma di non avare informazioni circa il
quantitativo e la natura della sostanza.
Quale compenso per il trasporto, IM 1 ha ricevuto in anticipo Euro
2'320.- mentre avrebbe ricevuto ulteriori Euro 6'680.- a lavoro ultimato per un
totale di Euro 10'000.-.
Il rubricato ha pure dichiarato come sia __________
l'organizzatore del trasporto.
IM 1 ha dichiarato di aver accettato la proposta di __________
unicamente a causa della sua situazione finanziaria disastrata. Questo, a suo
dire, sarebbe il suo primo trasporto di stupefacente”.
(AI 2).
IM 3, che, in quell’occasione, era sul veicolo
staffetta, non fu fermato.
2.2
IM 2 e IM 3
sono stati arrestati ad __________, la mattina del 22 aprile 2015, con a bordo
12,1 kg lordi di cocaina.
Dal relativo rapporto di arresto si apprende:
"
Questa mattina, alle ore 0620,
sull'autostrada A2 direzione N/S in territorio di __________, venivano fermate
le autovetture VW Passat targata __________ e Mercedes GLK targata __________,
con alla guida IM 2 rispettivamente IM 3.
Nessuna delle due auto risulta intestata ai rubricati, IM 3 è
in possesso di una delega scritta da parte di tale __________.
Per quanta concerne la vettura condotta di IM 2 sono in
corso accertamenti riguardanti il proprietario.
li controllo approfondito dei veicoli permetteva di scovare, sulla
vettura VW Passat targata __________, due vani appositamente creati allo scopo
di occultare lo stupefacente. li primo, situato nel longherone posto sotto la
scatola del cambio, ospitava 6 pani, mentre il secondo, ricavato nell'asse
posteriore del veicolo, ne ospitava 5.
In totale sono stati rinvenuti 11 pani di cocaina per un peso
complessivo di 12.1 Kg lordi.
Durante l'interrogatorio, IM 2 ha dichiarato di essere
stato reclutato a __________ da tale "__________". L'imputato
diceva a quest'ultimo di necessitare di denaro e questi gli offriva la
possibilità di guadagnare Euro 5'000.- trasportando una vettura tra __________
e __________, presso i parcheggi del centro commerciale __________.
A rientro in Albania, IM 2 avrebbe ricevuto il suo compenso
in denaro.
Il rubricato partiva quindi da __________ ii giorno 18 aprile 2015
raggiungendo __________ con scalo su __________.
All'aeroporto di __________ il rubricato avrebbe incontrato un suo
connazionale che, sempre a suo dire gli avrebbe consegnato, oltre alla vettura
VW Passat, il telefono cellulare trovato in suo possesso in data odierna.
L'imputato dichiara di aver passato due notti all'interno della
vettura parcheggiata nelle adiacenze dell'aeroporto.
Trascorso questo lasso di tempo, il ragazzo si ripresentava da IM
2.
e riprendeva possesso della VW Passat sino al giorno successivo,
momento in cui all'imputato veniva riconsegnata la vettura.
IM 2 ha dichiarato di aver sospettato che nella vettura vi
fossero occultati denaro o sostanze stupefacenti ma che di fatto nessuno gli
aveva comunicato nulla in relazione al genere di trasporto che avrebbe dovuto
affrontare.
Il rubricato sarebbe poi partito da __________ accompagnato dal
connazionale IM 3, previo accordo preso nei giorni precedenti
direttamente a __________. Quest'ultimo era alla guida della vettura Mercedes
GLK targata __________.
A dire di IM 2, IM 3 non sapeva nulla di quanto trasportato
sulla vettura VW Passat. Sarebbe stato IM 2 a chiedergli di
accompagnarlo fino a __________ per poi affrontare insieme il viaggio di
ritorno.
IM 3, invece, racconta di aver incontrato IM 2 a __________
questa mattina verso le ore 0100, appuntamento fissato telefonicamente qualche
giorno prima.
A suo dire lo scopo del viaggio era quello di raggiungere l'Italia
da dove IM 2 avrebbe poi continuato per l'Albania.
Conclusioni
Le modalità di trasporto dello stupefacente, con riferimento ai
veicoli impiegati ed il tipo di imballaggio, lasciano chiaramente presupporre
uno stretto legame tra i rubricati ed il cittadino albanese IM 1, tratto
in arresto in data 09.04.2015 mentre trasportava 25 kg netti di cocaina
suddivisa in pani e celati in due vani appositamente ricavati nella sua
vettura.
Infatti, dai dati in nostro possesso, possiamo infatti capire che
in data 09.04.2015 la vettura VW Passat era già presente sul nostro territorio
unitamente alla Porsche Cayenne condotta da IM 1. Nell'occasione, i due
veicoli avevano raggiunto il territorio svizzero dal valico di __________, come
in data odierna, nelle prime ore del mattino a pochi minuti di distanza l'uno
dall'altro.
Ritenute quanto sopra vi sono forti sospetti che i rubricati
facciano parte della medesima banda organizzata nel traffico internazionale di stupefacenti”.
3.
Quo alle
imputazioni di cui all’AA
Gli imputati sono, in buona parte, rei confessi. La
loro collaborazione è stata buona sin praticamente dai primi interrogatori. Delle
singole contestazioni si dirà, per il resto, più in là. Detto che i trasporti
avvenivano, in buona sostanza, con almeno due veicoli, uno fungendo da
staffetta, per il secondo che trasportava la droga, ci si limita in questa
sede, onde non tediare il lettore con una serie interminabile di citazioni del
materiale agli atti, ad alcune essenziali dichiarazioni dei protagonisti.
3.1
Quo alle
imputazione di cui ai punti A. 1.1 e 1.2. (IM 1 e IM 3)
IM 1:
"
La verbalizzante mi chiede allora di precisare meglio la
discussione avvenuta ad __________ tra IM 3 e __________ su questi trasporti e
rispondo che preciso anzitutto che __________ è andato a caricare la Passat a __________
ed io ho aspettato con IM 3 ad __________. IM 3 aveva quindi detto che io avrei
guidato la Passat mentre che __________ avrebbe fatto la staffetta. (……) (AA
1.1
)
Una volta fatto rientro in Olanda, io con __________ mi recavo di
nuovo nell'appartamento dove ci aspettava IM 3. Una volta rientrati __________
mi diceva che potevo restare un altro mese e IM 3 mi chiedeva se ero disposto a
fare altri 3 trasporti. Dopodiché IM 3 mi aveva detto via sms che __________
stava andando a __________ a caricare la Passat e che io avrei aspettato ad __________.
In questo secondo viaggio vi erano 10 Kg, 5 kg nel nascondiglio dietro la gomma
e 5 Kg dove c'era il cambio. Mi era stato detto che avrei dovuto lasciare la
macchina a __________, questo mi è stato detto quando ero già in Italia, IM 3
sarebbe venuto a recuperarla.
ADR che per questo trasporto mi avevano promesso EUR 500 per Kg.”
(AI 176).
Anche IM 3 ha ammesso le sue reponsabilità anche se
con vari ditingui quanto al suo ruolo:
"
confermo che ero presente ad entrambe le riunioni di questi due
trasporti e che il giorno dopo che erano rientrati, in entrambe le occasioni,
io ero presente a casa.
ADR che confermo che sono stato io a scrivere a IM 1 nel senso che
io ho trasmesso a IM 1 le parole di __________.
La verbalizzante mi chiede quindi se __________ non sa scrivere e
rispondo che il telefonino era di __________ ma l'ho scritto io su richiesta di
__________.
(….) sapevo cosa sarebbe venuta a fare (….) confermo che avevo detto ad IM 1 che avremmo fatto due
o tre trasporti e poi saremmo tornati in Albania (…..) ho aspettato con IM 1 che __________ andasse a __________,
caricasse la Passat e tornava (….) __________ e IM 1 hanno poi discusso di questi trasporti, io ho solo
aggiunto che già che era qui poteva fare altri due/tre trasporti assieme a me”
(AI 31).
E ancora:
"
è vero che al mattino ero con IM 1 mentre __________ andava a
recuperare la macchina con la droga, ma non sono stato io a decidere chi
avrebbe fatto la staffetta e chi avrebbe guidato la macchina carica (…..)
era stato __________ a dirmi di ritornare ad __________. Pensavo
che era perché dovevo fare io l'altro viaggio, non l'ho poi fatto perché __________
non ha accettato.”
(AI 179).
Detto che IM 1, di tutti, è risultato il più
trasparente e collaborativo, le sue dichiarazioni sono parse lineari e scevre
da qualsivoglia intento di caricare responsabilità ad altri, in particolare a IM
3.
Del Resto è proprio stato IM 3 a farlo arrivare in Olanda ed era presente al
momento in cui fu pianificato, organizzato e messo in atto il piano criminale.
Ne discende che l’AA è stato, su questi punti, confermato.
3.2
Quo alle
imputazioni di cui ai punti 1.3. e 1.4. AA (IM 1 e IM 3)
IM 1:
"
confermo di aver trasportato in questa circostanza complessivamente, insieme a IM 3
e __________, 33 kg. Sono sicuro che sulla mia Porsche vi erano 10 kg e che
l'altra era piena nei due longheroni come il giorno del mio arresto.
viene chiesto se confermo le seguenti dichiarazioni di data 18
giugno 2015, in merito al viaggio che poi ha portato al mio fermo
“Per tornare all'ultimo viaggio che ho fatto, come detto,
tornati ad __________ io sono rimasto a casa con __________ e IM 3 era uscito.
Quando ho detto ad __________ che non volevo più fare trasporti mi aveva detto
di fare ancora questo viaggio di lasciare la macchina a __________, prendere
l'aereo e tornare in Albania. I 1'250 EUR sequestratimi il giorno
dell'arresto me li ha dati __________ per le spese del
viaggio del 9 aprile 2015. Preciso che mi aveva dato EUR1'500 e io ne avevo
spesi 250 EUR per carburante, sigarette, cibo e pedaggi.
ADR che il giorno dopo, 1'8 aprile 2015, la mattina, io con IM
3.
sono andato a __________ con la Porsche a me intestata. A __________ abbiamo
aspettato in un bar e ad un certo punto __________ ci ha mandato un sms
dicendoci che saremmo dovuti tornare ad __________ per caricare l'altra parte
della macchina e che la droga era in un garage privato a __________, sotto un
palazzo. In questo garage è arrivato un signore robusto con una valigia, era
albanese. lo e IM 3 carichiamo 12 o 13 kg di cocaina.
ADR che io sapevo perfettamente che la macchina era
completamente carica..."
R. le confermo. Preciso che io avevo fatto la
guardia mentre veniva caricata la macchina e avevo passato a IM 3 un cartone.
Mi viene quindi chiesto se confermo sulla scorta del
sottostante estratto AVF se confermo di aver trasportato unitamente a IM 3 e
con __________ 25 kg”
(AI 176)
Anche qui IM 3 è stato meno limpido, ma comunque:
" Mi viene quindi
contestato come in data 3 aprile 2015 unitamente IM 1 ho trasportato almeno 32
KG di cocaina
__________
Inbound
03.04.2015
03:06
__________
__________
Inbound
03.04.2015
03:06
__________
__________
Inbound
03.04.2015
03:07
__________
R. io non so quanta droga ci fosse, ho solo fatto da
staffetta.
La verbalizzante mi contesta come in data 18.06.2015
a confronto ho dichiarato:
"...preciso che io sapevo dei 10 kg sulla macchina di IM
1.
ma non sapevo il quantitativo sulla macchina di __________..."
R. è vero, non sapevo la cocaina trasportata sulla
macchina di __________.
Mi viene contestato come in data 9 aprile 2015 ho
trasportato 25 Kg di cocaina sempre con IM 1 e rispondo che lo confermo.
__________
Inbound
09.04.2015
00:47
__________
__________
Inbound
09.04.2015
01:03
__________
R. ci tengo a sottolineare che io facevo la
staffetta.”
(AI 177).
Con il che, sui quantitativi esatti, la
responsabilità dei IM 3 è risultata evidente, quantomeno per dolo eventuale.
3.3
Quo
all’imputazione di cui al punto B 1 dell’AA (IM 3 in correità con un terzo)
Pur minimizzando il suo ruolo, IM 3 ha ammesso:
" Mi viene
quindi contestato che in data 14 aprile 2015 unitamente a __________ ho
trasportato almeno 22/25 chili di cocaina
__________
Inbound
14.04.2015
02:39
__________
__________
Inbound
14.04.2015
02:40
__________
R. lo confermo ma facevo la staffetta.
(.…) Dopodiché io sapevo che __________ voleva
entrare nell'affare e quindi quando non avendo una macchina per accompagnare
abbiamo preso la Mercedes di __________”
(AI 177).
Notisi che IM 3 già aveva assistito al fermo di IM 1,
cui era riuscito a scampare grazie al fatto che era sul veicolo staffetta,
neanche una settimana prima!
3.4
Quo
all’imputazione di cui al punto C.1. dell’AA (IM 3 e IM 2).
IM 2 ha ammesso:
" per il
trasporto di cocaina io avrei dovuto ricevere EURO 5000.
ADR che per quanto attiene il trasporto di cocaina
mi avevano detto che mi avrebbero dato EUR 500 per chilo trasportato. Non so
dire invece il criterio per cui in occasione del trasporto di denaro mi abbiano
dato EUR 4'000/5'000.
(…..) Mi viene quindi fatto prendere atto che
unitamente a IM 3, ho trasportato, guidando la Passat, che avevo recuperato in
Italia, 10,640 kg di cocaina con un grado di purezza dal 42% al 75,8% e questo
come sotto riportato nel estratto del tabulato AFV.”
(AI 178).
Anche IM 3 ha ammesso i fatti (verb. dib. p. 4)
3.5
Quo alle
imputazioni di riciclaggio di denaro (AA punto D. 1.) e di grave infrazione
alla LCS a carico di IM 3 (AA punto D. 2.1. e 2.2.)
Anche qui i fatti non sono contestati:
"
Mi viene data rilettura di quanto da me dichiarato in merito al
trasporto di somme di denaro
"...R. prima dei fatti che coinvolgono IM 1 io ho fatto
unicamente due staffette. Ho dovuto portare dei soldi dal!' Italia all'Olanda
su richiesta di __________. Questo è successo la metà di febbraio 2015. La
staffetta l'ho fatto una volta con la Citroen e la seconda volta con una
Peugeot. ADR che non so quanti soldi ho trasportato, non so dove fossero
occultati. ADR che ho guadagnato EUR 2'000 per viaggio. ADR che sapevo che si
trattava dei soldi della droga venduta in Italia..."
R. che lo confermo”
(AI 190).
Anche l’infrazione commessa il 12.10.2014 a __________
è stata ammessa come si evince dall’AI 186.
3.6
Quo alle accuse
di riciclaggio di denaro, grave e semplice infrazione alla LCS di cui ai punti
E 1.1., 2, 3.1. e 3.2 dell’AA a carico di IM 2 i reati sono ammessi.
Così l’imputato al PP:
"
Mi viene chiesto in merito al trasporto di denaro da me
effettuato dandomi lettura delle mie ultime dichiarazioni se le confermo
“...ADR che confermo di aver guidato la Porsche il 01.02.2015
per andare a recuperare dei soldi a __________. ADR che ho visto i mazzi di
banconote, ve ne erano di tutti i tipi solo fino alla banconota da 50 Euro, e
quindi vi erano anche banconote da 10 Euro e da 20 Euro forse anche da 5 Euro.
lo vedevo quando Ii caricavano nei vani della macchina anche perché dovevo
controllare il numero di mazzette. Preciso che erano suddivisi da 10 Euro, da 20
Euro o da 50 Euro, potrebbe anche essere da 100 Euro ma non mi ricordo. ADR che
confermo di aver guidato parimenti la Porsche in data 15.02.2015 sempre per
ritirare del denaro a __________. Anche in quest'occasione vi erano mazzette di
banconote da 10 Euro, da 20 Euro o da 50 Euro e da 100 Euro ma non mi ricordo.
ADR che sapevo che questo denaro era provento della vendita
di cocaina in Italia.
ADR che per questi trasporti mi hanno dato una volta EURO 4'000
e la seconda EURO 5'000..."
ADR che lo confermo.
ADR che le mazzette erano circa sulla ventina in entrambe
le occasioni.
ADR che convengo che almeno 4000 euro erano nascosti in
entrambi le occasioni, sicuramente i soldi erano di più ma mi è veramente
impossibile fare una cifra.
Mi viene fatto prendere atto che era il 16 e non il 15.02.2015
R. che ne prendo atto.
ADR che confermo che il 01.02.2015 alla guida della Porsche
rispettivamente il 16.02.2015 sempre alla guida della Porsche dall'Italia verso
l'Olanda attraverso la Svizzera ho trasportato almeno 4000 euro.
Mi viene contestato che in data 22 aprile 2015 alle ore 5.59 in
territorio di __________ sono incorso in un radar alla guida della vettura
PASSAT targata __________ a una velocità di 151 Km/h su 100 Km/h, dedotta la
tolleranza 144 Km/h.
R. confermo che ero io alla guida, prendo atto di aver
preso un radar.”
(AI 189).
Rispettivamente:
"
Mi viene fatto prendere atto che il giorno 1° febbraio 2015 ho
preso un radar sull'A2 nel tunnel __________ dove viaggiavo ad una velocità di
123.
km/h sul 100, e quindi a 17 km/h in più.
Mi viene fatto prendere atto che il giorno 16 febbraio 2015 ho
preso un radar a __________ dove viaggiavo ad una velocità di 103 km/h sull'80.
Mi viene fatto prendere atto che verrà promossa l'accusa anche in
relazione ai reati in urto alla circolazione stradale e rispettivamente
riciclaggio di denaro.
R. ne prendo atto”
(AI 178).
4.
In diritto
Dal profilo giuridico l’atto d’accusa non pone
problemi, di guisa che basta rilevare come i reati sono stati confermati nella
loro formulazione contenuta nell’atto di rinvio a giudizio, risparmiando al
lettore inutili disquisizioni giuridiche.
In merito alle contestazioni della difesa di IM 3 è
sufficiente rilevare che IM 1 è parso il più credibile e trasparente, colui che
meglio ha collaborato con gli inquirenti. E’ stato IM 3 a chiamare IM 1 in
Olanda e IM 3 era presente alle discussioni sull’organizzazione del trasporto!
Per quel che è dell’aggravante della banda, non
occorre disquisire oltre per affermare che tutti e tre sapevano di far parte, a
prescindere dai singoli ruoli, comunque stabili e ben strutturati (dalla guida
del veicolo trasportatore a quello della staffetta, dalla presa in consegna dal
fornitore al destinatario della droga, ecc) di un’organizzazione di vasta
scala, volta al traffico internazionale di cocaina.
Per quel che è dei reati più gravi (e qui
determinanti, ritenuto che il concorso con le altre infrazioni, salvo che per IM
2, non ha, per finire, avuto portata pratica nella determinazione della pena),
ossia la grave infrazione alla LStup, in definitiva IM 1 risponde di quattro
trasporti di cocaina per un totale di oltre 75 kg, IM 3 di sei trasporti per un
totale di oltre 107 kg e IM 2 di un trasporto di 10 kg.
5.
Delle pene
5.1
Per
l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene
conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto
precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a
pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i
moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze
interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione
a pericolo o la lesione.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP
stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della
colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica
la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto
designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive
Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai
motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che
l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la
libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità
nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.
2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione
alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e
meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio
situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da
giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del
21.
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del
codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,
FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve
indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei
limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato
dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV
55.
consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena
ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua
vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della
situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione
professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto
e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà
sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF
6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF
6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,
pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del
14.
ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale
permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in
ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,
6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo
2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2
e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
5.2
La difesa di IM
3.
ha sostenuto l’attenuante specifica dell’aver agito per motivi onorevoli, in
relazione al fatto che l’imputato avrebbe avuto bisogno di denaro per assistere
la madre. L’argomentazione non è pertinente già solo per l’enorme sproporzione
esistente tra l’asserito (e nemmeno provato) bisogno economico e l’enorme
quantità di cocaina oggetto delle infrazioni nonché il guadagno percepito.
5.3
Per quanto
concerne la richiesta, avanzata sempre dalla difesa di IM 3, di riconoscere
l’attenuante specifica del sincero pentimento, la Corte ha ritenuto che già il
fatto di negare le proprie responsabilità in due dei sei trasporti ritenuti,
esclude che egli possa ritenersi pentito e, quindi, dissociato dai reati
commessi. Quanto all’incidenza, del comportamento processuale, in termini di
fissazione della pena, si dirà più avanti.
5.4
Per quanto
concerne la colpa, per tutti e tre, va qualificata di grave (per IM 3 molto
grave), laddove per grave è da intendersi l’entità della violazione del bene
protetto, ossia la salute pubblica. Detto che, in tema di traffico di
stupefacenti, il criterio decisivo nella commisurazione della pena rimane il
grado di colpa e non tanto il quantitativo di droga trattato, la giurisprudenza
ha stabilito che quest’ultimo rimane un elemento pertinente di cui occorre
tener conto, perché più cocaina viene immessa sul mercato, più è messa in
pericolo la salute delle persone (DTF 6B_370/2007). Per tutti e tre gli
imputati il movente è stato caratterizzato dal facile guadagno. Ad aggravare la
colpa vi è, poi, pure per tutti e tre, la constatazione che sono persone di
buona formazione, con alle spalle studi accademici, quantunque non terminati,
ossia uomini dotati di buona intelligenza, certamente capaci di distinguere ciò
che è bene, quindi lecito, da ciò che è male, ossia illecito. Nessuno di loro
si è posto problemi a decidere di entrare a far parte dell’organizzazione volta
al trasporto di droga su scala internazionale. Essi sono, per finire, stati
fermati solo grazie all’intervento degli inquirenti: la loro ripetitività
nell’agire illecito dimostra come sono ben saldamente introdotti nella
malavita.
5.5
Ad attenuare
leggermente le colpe vi .la costatazione che, nel, si fa per dire,
organigramma dell’organizzazione, gli imputati si trovano ai gradini più bassi,
in particiolare IM 1, a livello organizzativo, è parso essere quello che aveva
un ruolo minore. A ciò aggiungasi, quale fattore di mitigazione della pena, la
circostanza che non tutto lo stupefacente è finito sul mercato e che la
destinazione di quello non sequestrato, è rimasta ignota, come stabilito
dall’allora CCRP nella sua sentenza 3 agosto 2006 in re W.
5.6
IM 3, dei tre,
è quello che ha la colpa maggiore e merita la sanzione più severa. Tenuto conto
dell’entità della violazione del bene protetto, della reiterazione del reato,
del fatto che non si è fermato nemmeno di fronte all’arresto del collega ma si
è subito (pochi giorni dopo) prestato, con altri, a riprendere la medesima
attività criminale, per lui la Corte si è dipartita da una pena base superiore
ai 10 anni. Considerate, a suo favore, una discreta collaborazione e una certa
sensibilità alla pena dovuta alla distanza dei suoi famigliari, gli è stata
inflitta una pena detentiva di nove anni.
5.7
IM 1, nella
scala delle colpe, viene un gradino sotto. Per lui la Corte è partita da una
pena base di circa nove anni, ridotti a sette grazie all’ampia collaborazione
fornita agli inquirenti, laddove ha confessato anche fatti di cui non si
disponeva di particolari accertamenti, e, anche per lui, ad una certa
sensibilità alla pena.
5.8
IM 2, in
relazione alla gravità oggettiva dei fatti, è quello che ha la colpa meno
grave. Egli, però, non ha attenuanti, nella misura in cui le sue ammissioni si
sono limitate a quanto già emergeva dagli atti. Per lui, al di là del solo
viaggio imputatogli, il concorso di reati è tutt’altro che banale, visto che
già in precedenza aveva effettuato trasporti di denaro proveniente
rispettivamente destinato al traffico di stupefacenti il cui importo equivale,
facendo un parallelo con i prezzi ritenuti per i correi, alla vendita al
mercato nero di ca. 30 kg di cocaina. Nei suoi confronti pesa, in maniera
rilevante, pure il precedente in Germania ritenuto che, sostanzialmente, si è trattato
di una rapina, alle cui conseguenze ha pensato bene di sottrarsi, tramite un
matrimonio di comodo che gli ha consentito di cambiare cognome e, quindi,
identità. IM 2, pur essendo stato fermato già al primo viaggio con la droga (in
precedenza ne ha trafficato il provento) è persona che presenta molte
difficoltà al rispetto delle regole. Per lui la Corte si è dipartita da una
pena base di 6 anni e mezzo, ridotti a sei per tener conto di una certa
sensibilità alla pena, così come per gli altri due correi.
6.
Per
quel che è degli oggetti in sequestro, si tratta prevalentemente di oggetti che
sono serviti per la commissione di reati, quindi pericolosi, perché messi a
disposizione dei corrieri da un’organizzazione malavitosa (la Porsche è pure
stata modificata all’uopo) di cui si deve ritenere, che si finanzi in maniera
preponderante con il traffico di stupefacenti. Fatto salvo il veicolo, il cui
terzo titolare è una società finanziaria che ha reso plausibile il suo buon
diritto, il resto è, quindi, da confiscare.
7.
Le
spese processuali sono poste a carico dei condannati in ragione di un terzo
ciascuno.
Per quanto concerne le spese per le difese d’ufficio,
sono state approvate così come presentate, essendo state ritenute
appropriate al dispendio necessario per una condotta diligente del mandato, con
un adattamento considerata la durata effettiva del dibattimento.
Visti gli art. 12, 40, 42, 47,
49, 51, 69, 70, 305bis CP; 19 LFStup; 90 LCS;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 1 è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone,
nonché quale membro di una banda costituitasi per esercitare
sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, in correità con IM 3 e terzi non
identificati, tra l’Olanda e l’Italia, attraverso la Svizzera, in specie __________
e __________,
nel periodo compreso tra il 22 marzo 2015 sino al 9 aprile 2015,
in quattro differenti occasioni,
trasportato, fatto transitare e importato un imprecisato
quantitativo di cocaina, ma almeno 75,004 kg di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 3 è autore colpevole di:
2.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone,
nonché quale membro di una banda costituitasi per esercitare
sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti
per avere,
2.1.1
senza essere autorizzato, in
correità con IM 1 e terzi non identificati, tra l’Olanda e l’Italia, attraverso
la Svizzera, in specie __________ e __________,
nel periodo compreso tra il 22 marzo 2015 sino al 9 aprile 2015,
in quattro differenti occasioni,
trasportato, fatto transitare e importato un imprecisato
quantitativo di cocaina, ma almeno 75,004 kg di cocaina;
2.1.2
senza essere autorizzato, in
correità con __________, in data 14 aprile 2015/16 aprile 2015, dall’Olanda all’Italia,
attraverso il valico di __________ e il valico __________ sino a __________, trasportato
e fatto transitare 22 Kg di cocaina;
2.1.3
senza essere
autorizzato, in correità con IM 2,
in data 22 aprile 2015, dall’Olanda attraverso il
valico di __________ sino ad __________, trasportato e importato 10,640 Kg
di cocaina (con una purezza oscillante tra il 42% e il 75,8%), stupefacente
sequestrato dalle competenti autorità;
2.2
riciclaggio di denaro
per avere,
compiuto un atto suscettibile di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali, sapendo che provengono da un crimine,
e meglio, per avere, nel corso del mese di febbraio
2015,
dall’Italia al
Belgio, attraverso la Svizzera, funto da staffetta a una vettura Opel, al cui
interno, erano occultate imprecisate somme di denaro ma almeno 2'000.- Euro,
sapendo che tale denaro era provento di vendita di sostanza stupefacente;
2.3
grave infrazione alle
norme della circolazione
per avere,
ripetutamente violato gravemente le norme della
circolazione, assumendo il rischio di cagionare un serio pericolo per la
sicurezza altrui,
2.3.1
il 12.10.2014, a
__________ sull’autostrada A1 in direzione di __________, circolato alla guida
della vettura VW Passat targata __________ ad una velocità di 159 Km/h vigente
il limite di 120 Km/h;
2.3.2
il 3.04.2015, a __________,
sull’autostrada A2 in direzione di __________, circolato alla guida della
vettura VW Passata targata __________ ad una velocità di 140 Km/h vigente il
limite di 100 km/h;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
3.
IM 2 è autore colpevole di:
3.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone,
nonché quale membro di una banda costituitasi per esercitare
sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, in correità con IM 3,
in data 22 aprile 2015, dall’Olanda attraverso il
valico di __________ sino ad __________, trasportato e importato 10,640 Kg
di cocaina (con una purezza oscillante tra il 42% e il 75,8%), stupefacente
sequestrato dalle competenti autorità;
3.2
riciclaggio di denaro
per avere,
compiuto atti suscettibili di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali, sapendo che provenivano da un crimine,
e meglio, per avere
3.2.1
in data 1°
febbraio 2015, dall’Italia all’Olanda, attraverso la Svizzera alla guida della
vettura Porsche targata __________, trasportato un’imprecisata somma di denaro
ma almeno 4’000.-Euro, sapendoli provento di vendita sostanza stupefacente;
3.2.2
in data 16
febbraio 2015, dall’Italia all’Olanda, attraverso la Svizzera alla guida della
vettura Porsche targata __________, trasportato un’imprecisata somma di denaro,
ma almeno 4'000.- Euro, sapendoli provento di vendita di sostanza stupefacente;
3.3
grave infrazione alle
norme della circolazione
per avere,
violato gravemente le norme della circolazione,
assumendo il rischio di cagionare un serio pericolo per la scurezza altrui,
e meglio, per avere in data 22 aprile 2015 a __________,
sull’autostrada A2 in direzione di __________ circolato alla guida della
vettura VW Passat __________ a una velocità di 144 Km/h vigente il limite di
100.
Km/h;
3.4
infrazione alle norme
della circolazione
per avere,
3.4.1
il 1° febbraio
2015, ad __________, circolato alla guida della vettura Porsche __________ a un
velocità di 117 km/h vigente il limite di 100 Km/h;
3.4.2
il 16 febbraio
2015.
a __________, circolato alla guida della vettura Porsche __________ a una
velocità di 103 Km/h vigente il limite di 80 km/h;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
4.
Di conseguenza,
4.1
IM 1
è condannato
alla pena detentiva di 7 (sette) anni, da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
4.2
IM 3
trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al
decreto di accusa del 25.06.2015 dello Staatsanwaltschaft Basel (sospensione
condizionale non revocata)
è condannato
alla pena detentiva di 9 (nove) anni, da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
4.3
IM 2
è condannato
alla pena detentiva di 6 (sei) anni, da dedursi il carcere
preventivo sofferto;
alla multa di fr. 500.-, la quale in caso di mancato pagamento
sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a giorni 5 (cinque).
5.
Deduzion fatta della tassa
di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto
in sequestro, con distruzione dello stupefacente, salvo l’autovettura Mercedes
Benz color nero targata __________ telaio no. __________ per cui è ordinato il
dissequestro in favore della Mercedes Benz Bank AG, Berlino.
6.
La tassa di giustizia di
fr. 3'000.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con
ripartizione interna in misura di 1/3 ciascuno.
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 13'760.85
spese fr. 825.00
IVA (8%) fr. 1'166.85
totale fr. 15'752.70
7.2
La nota professionale
dell’avv. DUF 2 è approvata per:
onorario fr. 7'372.50
spese fr. 270.00
IVA (8%) fr. 611.40
totale fr. 8'253.90
7.3
Il condannato IM 1 è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 15'752.70 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
7.4
Il condannato IM 2 è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'253.90 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 3'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 43'161.20
Multa fr. 500.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 351.80
fr. 47'013.--
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 14'387.07
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 117.27
fr. 15'504.34
============
Distinta spese a
carico di IM 3 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 14'387.07
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 117.27
fr. 15'504.34
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 14'387.07
Multa fr. 500.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 117.27
fr. 16'004.34
============
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio di comunicazione
in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera