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Decisione

72.2015.172

Rapina aggravata sub. semplice; presa d'osteggio aggravata sub. semplice; esposizione a pericolo della vita altrui

22 dicembre 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

di risarcimento già versata agli atti;

- l’avv. DUF 1, difensore

dell’imputato, il quale rileva che dopo aver lasciato il lavoro ed essere

rimasto senza sostegno per anni, il suo patrocinato ha accumulato moltissimi

debiti nonostante non ami il lusso e non giochi d’azzardo né abbia altri vizi.

In un momento di follia e senza alcuna premeditazione ha quindi commesso i

fatti imputatigli. Facendo riferimento alla dottrina più autorevole, ritiene

che in diritto la fattispecie imputata debba essere qualificata di rapina e che

il reato di presa d’ostaggio sia invece assorbito, trattandosi di un cosiddetto

“Dreieksraub”, nel quale la minaccia nei confronti della terza persona è

tesa unicamente a rendere inoffensivo chi protegge il bottino; infatti, nel caso

concreto non sarebbe stato possibile minacciare in altro modo i buralisti,

protetti da un vetro antiproiettile. Venendo alla colpa del suo assistito,

chiede che venga tenuto conto della scemata imputabilità di grado medio, del

fatto che non ha sicuramente agito per ottenere il lusso, della circostanza che

dopo aver commesso i fatti in oggetto IM 1 è tornato indietro restituendo i

soldi, per cui non vi è stato nemmeno un danno patrimoniale, come pure

dell’attenuante specifica del sincero pentimento, stante la collaborazione

prestata e visto che il suo assistito si è spogliato del poco che gli restava

(la comunione ereditaria). In merito alla prognosi, dopo aver richiamato le

conclusioni del perito psichiatrico rileva che la curatela è già stata istituita

e che il trattamento - che viene auspicato anche dalla Difesa - è già stato

avviato in carcere ed è immediatamente attuabile anche al di fuori del carcere.

In conclusione, non contesta i reati di rapina semplice - mentre che

l’aggravante è contestata - e di esposizione a pericolo della vita altrui,

mentre che postula il proscioglimento del suo assistito dall’imputazione di cui

al punto 2 dell’atto d’accusa, chiedendo che venga condannato alla pena

detentiva di 2 anni, sospesa condizionalmente per 4 anni. In relazione alle

pretese dell’accusatore privato ACPR 2, osserva che beneficiando la stessa del

gratuito patrocinio, le spese legali vengono corrisposte dallo Stato, per cui

le stesse non possono essere chieste anche all’imputato. In merito al torto

morale, rileva che la sofferenza della vittima non è stata sufficientemente

suffragata, per cui non possono essere riconosciuti più di fr. 3'000.--.

Preso atto che le parti non hanno

richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui

sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 19, 40, 42,

44, 47, 48a, 49, 51, 63, 69, 93, 129, 185 cifra 2 CP;

82, 135, 138, 422 e segg. CPP e 22

TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. presa d’ostaggio aggravata

siccome commessa minacciando di uccidere la vittima,

per essersi,

il 17 agosto 2015, a __________, presso l’__________,

impadronito di ACPR 2, minacciando di ucciderla puntandole un coltello al

fianco e poi al collo, costringendo i buralisti a consegnargli i soldi;

1.2. esposizione a pericolo

della vita altrui

per avere,

il 17 agosto 2015, a __________, presso l’__________,

appoggiandole al collo un coltello, messo senza scrupoli in pericolo imminente

la vita di ACPR 2,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di rapina aggravata sub. semplice di cui al punto 1 dell’atto

d’accusa.

3.

Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità di grado medio,

IM 1 è condannato alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da

dedursi il carcere preventivo sofferto.

4.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4

(quattro).

5.

IM 1 è inoltre condannato a

versare all’accusatore privato ACPR 2, rappr. dall’avv. RAAP 1, fr. 3'320.85 a

titolo di risarcimento delle spese legali e fr. 3'000.-- a titolo di

indennità per torto morale; l’importo di fr. 3'320.85 è devoluto allo

Stato del Cantone Ticino fino a concorrenza delle spese per il gratuito

patrocinio (art. 138 cpv. 2 CPP).

6.

Nei confronti del

condannato è ordinata l’assistenza riabilitativa ex artt. 44 cpv. 2 e 93 CP.

7.

Nei confronti del

condannato è ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP.

8.

È ordinato il dissequestro

degli oggetti in sequestro, ad eccezione del coltello (n. rep. 42187), che

viene confiscato.

9.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

10.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

10.1

La nota professionale 22

dicembre 2015 dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 5'745.00

spese fr. 417.40

IVA (8%) fr. 493.00

totale fr. 6'655.40

10.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'655.40 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

11.

Le spese per il gratuito

patrocinio dell’accusatore privato ACPR 2 sono sostenute dallo Stato.

11.1

La nota professionale 21 dicembre

2015.

dell’avv. RAAP 1 è approvata per:

onorario fr. 1'965.00

spese fr. 302.00

IVA (8%) fr. 181.35

totale fr. 2'448.35

di cui fr. 777.60 già corrisposti all’avv. RAAP 1 dallo Stato

giusta la LAVI.

11.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'448.35 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4

CPP).

12.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello

va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto

oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della

sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di

revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 880.--

Perizia fr. 7'200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 150.40

fr. 9'230.40

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