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Decisione

72.2015.176

Coazione ripetuta commessa mediante "Stalking" (in parte tentata); minaccia ripetuta; ingiuria ripetuta; abuso di impianti di telecomunicazione ripetuto; ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autori

14 dicembre 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’avv.

DUF 1 rileva che i fatti di cui ai decreti d’accusa, in particolare per quanto

riguarda l’imputazione di coazione, non sono sufficientemente circostanziati.

La Presidente rileva che si

tratta di una questione di merito che verrà decisa dalla Corte con la sentenza.

Considerandi

II. Con

l’accordo delle parti, il punto 5 dell’atto d’accusa 146/2015 viene così

rettificato: “(…) raggiunto in almeno 15 occasioni il domicilio di ACPR 1 e in

almeno 28 occasioni raggiunto il posto di lavoro di ACPR 1, ed inoltre

nelle seguenti occasioni: (…)”.

Verbale d’interrogatorio

dell’imputato

Con l’accordo delle parti,

vengono effettuate le seguenti correzioni:

- punto

2.1

del decreto d’accusa 1229/2015: il luogo è il bar __________ di __________

e non __________;

- punto

2.

del decreto d’accusa 1969/2015 secondo trattino: il luogo è __________ e non __________.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale sottolinea che le dichiarazioni della moglie

- che chiede soltanto di essere lasciata in pace - sono credibili, essendo

corroborate da riscontri oggettivi (in particolare dai tabulati telefonici) e

dalle testimonianze agli atti. Chiede quindi la conferma dell’imputazione di

coazione commessa mediante stalking - richiamando la relativa giurisprudenza -

e degli altri reati imputati nei decreti d’accusa e nell’atto d’accusa.

Riassume le conclusioni della perizia psichiatrica, ponendo in evidenza il

rischio di recidiva attestato dal perito, e il rapporto dello psichiatra del

carcere. Venendo alla commisurazione della pena, sottolinea il crescendo di

reati commessi in danno della moglie dall’imputato, che ha continuato a

reiterare nei medesimi comportamenti illeciti in maniera sempre più intensa

nonostante i procedimenti penali pendenti a suo carico. Evidenzia inoltre le

gravi conseguenze che l’agire dell’imputato ha avuto sulla moglie, costretta a

cambiare alcune sue abitudini di vita. Rileva che la prognosi è particolarmente

sfavorevole, dal momento che l’imputato non si assume le sue responsabilità e

ha fatto capire di ritenere di non avere alcuna colpa. In conclusione, chiede

la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di cui al DA del

07.08.2015

e la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 15 mesi da

espiare, oltre alla multa di fr. 300.--. Postula inoltre che in carcere

l’imputato continui a sottoporsi al necessario trattamento psichiatrico;

- l’avv. DUF 1, difensore

dell’imputato, il quale in relazione al DA 1229/2015 contesta il reato di

coazione, dal momento che non sono indicate le circostanze di luogo e di tempo,

che la moglie non ha in alcun modo modificato le sue abitudini di vita e che

non è vero che la pedinava e la tempestava di telefonate. Contesta anche

l’imputazione di cui al punto 2.2 DA 1229/2015, poiché toccando

inavvertitamente la moglie durante una discussione, il suo assistito non si è

reso colpevole di vie di fatto. Anche l’imputazione di cui al punto 2.1 DA

1229/2015 è contestata, dal momento che il suo patrocinato ha unicamente

sostenuto la moglie per un braccio per accompagnarla all’esterno del bar, ciò

che ancora una volta non configura il reato di vie di fatto. In merito al punto

3.

DA 1229/2015, rileva che non vi è stata alcuna intenzione del suo assistito

di contravvenire all’ordine del Pretore, dal momento che ha incontrato sua

moglie per caso, anche se è vero che in queste occasioni non si è allontanato

come avrebbe dovuto.

Venendo al DA 1969/2015, in merito ai fatti del 17/18.02.2015 rileva che il suo

patrocinato ha incontrato casualmente sua moglie e non si è allontanato come

avrebbe dovuto fare, ma non è andato a cercarla, per cui non è dato il reato di

coazione ma se del caso unicamente quello di disobbedienza a decisioni dell’autorità.

Osserva inoltre che IM 1 passava presso il posto di lavoro della moglie in

quanto andava a mangiare nelle vicinanze.

In relazione all’AA 146/2015, solo i punti 3 e 5 sono ammessi, mentre che gli

altri punti sono contestati:

- punto 1.1: manca qualsiasi

prova al riguardo;

- punti 1.2 e 1.3: è vero

che ha incontrato la moglie, ma non che l’ha minacciata;

- punto 1.4: non è vero che

ha minacciato la moglie, le ha detto solo che si sarebbe arrabbiato se fosse

successo qualcosa al figlio in sua assenza;

- punto 1.5: la frequenza

delle telefonate è troppo bassa per aversi coazione;

- punto 1.6: IM 1 ha

spiegato che passava presso il domicilio della moglie per verificare la

presenza dell’auto del figlio. Inoltre, anche la strada che IM 1 percorreva per

recarsi a __________ si aggancia a quella cella, per cui non tutte le volte che

il suo telefonino si è agganciato a quella cella, egli si trovava nei pressi

del domicilio della moglie;

- punto 1.7: il suo

patrocinato ha spiegato che transitava su quella strada per recarsi a mangiare;

- punto 2: IM 1 non ha mai

minacciato la moglie;

- punto 4: IM 1 ha spiegato

di aver telefonato per bisogno o per il figlio, per cui non si tratta di abuso

di impianti di telecomunicazioni.

In merito alla colpa del suo assistito, chiede che si tenga conto

del fatto che soggettivamente lo stesso si sente vittima e della sofferenza che

questa situazione, che IM 1 ritiene ingiusta, gli arreca. Occorre inoltre

tenere conto dell’effetto che la pena avrà su di lui, nella misura in cui

ritiene di essere incarcerato ingiustamente, per cui il carcere non è la

soluzione adatta. Chiede poi di considerare la personalità del suo assistito e

riassume le conclusioni della perizia, che stabilisce che IM 1 necessita di un

aiuto specialistico. In conclusione, chiede che il suo assistito venga

condannato ad una pena detentiva non superiore al carcere già sofferto,

subordinatamente che venga ordinata una misura sostitutiva quale il trattamento

ambulatoriale, eventualmente con l’obbligo del braccialetto elettronico. Non si

oppone alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di cui

al DA del 07.08.2015.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 22, 30 e

segg., 40, 46, 47, 49, 51, 63, 126, 177, 179septies, 180, 181, 292 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

ripetuta coazione, in

parte tentata

per avere,

nel periodo compreso tra il 30 maggio 2015 e il 2 agosto 2015,

a __________, __________, __________ e __________,

in 23 occasioni,

usando minaccia di grave danno nei confronti di ACPR 1 e intralciando in altro

modo la sua libertà di agire, segnatamente presentandosi al suo posto di lavoro

e transitando nelle vicinanze dello stesso,

costretto la stessa a modificare alcune sue abitudini;

1.2

ripetute vie di fatto

per avere,

1.2.1

in data imprecisata nel mese di

settembre 2014,

a __________, presso il bar __________,

strattonato con forza per un braccio verso l’esterno del bar ACPR 1;

1.2.2

il 17 dicembre 2014,

a __________,

colpito sulla spalla con la propria mano e spintonato contro il muro

appoggiandole una mano al collo, ACPR 1;

1.3

ripetuta disobbedienza a

decisioni dell’autorità

per avere,

nel periodo tra il 31 gennaio 2015 e il 2 agosto 2015,

a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

in 30 occasioni,

omesso di ottemperare al decreto supercautelare del 22 dicembre 2014 e al

decreto cautelare del 4 marzo 2015 della Pretura del distretto di Locarno -

Campagna,

nei quali gli veniva fatto ordine, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, di non

avvicinarsi a meno di 200 metri da ACPR 1, dai luoghi dove lavora e dalla di

lei abitazione;

1.4

ripetuta minaccia

per avere incusso spavento e timore a ACPR 1

1.4.1

il 30 maggio 2015,

a __________, presso il __________,

mimando con la mano destra il gesto di tagliarle la gola;

1.4.2

il 29 luglio 2015,

a __________,

proferendo la frase “ho cominciato ad odiarti e sappi che non ti lascerò ma in

pace… anzi comincio adesso a divertirmi (…) mi pento di non averti uccisa

quella sera, almeno adesso sarei a posto”;

1.4.3

il 2 agosto 2015,

a __________,

proferendo la frase “ricorda che se succede qualcosa a Jarno quando non ci sei

io ti uccido”;

1.5

ripetuta ingiuria

per avere,

nel periodo tra maggio e il 6 agosto 2015,

a __________, a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino,

ripetutamente offeso l’onore di ACPR 1 tacciandola di “vacca”, “zoccola”,

“troia” e “pezza di merda”,

e meglio come descritto nel decreto d’accusa 1229/2015, nel

decreto d’accusa 1969/2015 e nell’atto d’accusa 146/2015.

2.

IM 1 è prosciolto:

2.1

dall’imputazione di coazione

di cui al punto 1 del decreto d’accusa 1229/2015;

2.2

dall’imputazione di coazione

di cui al punto 1 del decreto d’accusa 1969/2015;

2.3

dalle imputazioni di coazione

di cui ai punti 1.1, 1.5 e 1.6 dell’atto d’accusa 146/2015;

2.4

dall’imputazione di ripetuto

abuso di impianti di telecomunicazioni di cui al punto 4 dell’atto d’accusa

146/2015;

2.5

dall’imputazione di

disobbedienza a decisioni dell’autorità di cui al punto 5 dell’atto d’accusa

146/2015 per avere raggiunto in 12 occasioni il domicilio di ACPR 1.

3.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

3.1

alla pena detentiva di 12 (dodici)

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

alla multa di fr. 300.--, con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di 3 (tre) giorni.

4.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote

giornaliere da fr. 110.-- cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa del 13

maggio 2014.

5.

È ordinato il trattamento

ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.

6.

È ordinato il dissequestro

di un telefono cellulare Emporio (n. IMEI __________, n. rep. 42076) e di una

tessera SIM Card Swisscom (n. P __________, n. rep. 42077).

7.

La tassa di giustizia di

fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di

4/5; il rimanente è a carico dello Stato.

8.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

8.1

La nota professionale 14

dicembre 2015 dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 15'660.50

spese fr. 777.00

totale fr. 16'437.50

8.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 16'437.50 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

9.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 700.--

Perizia fr. 17'787.50

Multa fr. 300.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 79.20

fr. 19'366.70

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (4/5)

Tassa di giustizia fr. 400.--

Inchiesta preliminare fr. 560.--

Perizia fr. 14'230.--

Multa fr. 300.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 63.36

fr. 15'553.36

============

Il rimanente è a carico dello Stato.

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera