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Decisione

72.2015.178

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 aprile 2018Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

2. falsità in documenti

per avere,

a __________,

nel periodo compreso tra il 2008 e febbraio 2014,

al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona

e di procacciare a sé un indebito profitto,

ripetutamente formato documenti falsi e fatto uso, a scopo di

inganno, di tali documenti,

e meglio,

formato le fatture delle società __________, __________ e __________, di cui al

sub. 1, dando la parvenza contrariamente al vero che fossero state emesse da

dette società, apponendo altresì sulle fatture la dicitura “pagata”, a

titolo di conferma dell’avvenuto pagamento,

nonché apponendo di proprio pugno sulle false fatture della __________,

sotto la dicitura “pagata”, la firma di __________,

facendo quindi uso di detti documenti per perpetrare le truffe di

al sub. 1;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: art. 251 cifra 1 CP.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1

in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30

alle ore 10:10.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Preliminarmente, la Presidente

propone alcune modifiche / correzioni formali dell’AA:

- punto

1 AA: il periodo di commissione del reato è aprile 2008 sino a febbraio 2014;

- punto

1.8 AA: il nome corretto a cui è stata emessa la fattura è __________;

- punti

1.14, 1.15, 1.17 AA: la dicitura corretta indicata sulle fatture è “pagato da __________”;

- punto

1.25 AA: la data corretta è 08.04.2011;

- punto

1.42 AA: la data corretta è 01.11.2013;

- punto

Considerandi

2.

AA: viene aggiunto “…apponendo altresì sulla maggior parte delle fatture la

dicitura pagata…” e “…apponendo di proprio pungo sulla maggior parte delle

false fatture…”.

Le parti danno tutte il loro consenso

alle modifiche / correzioni proposte.

Le parti dichiarano di rinunciare, con l’accordo della Presidente,

alla discussione,

ritenuto come le stesse convengano sulla sanzione da infliggersi

oggi. In particolare,

tenuto conto della collaborazione e del risarcimento che vanno a

compensare il lungo

periodo in cui ha agito e la futilità del movente, le parti

informano la Presidente che

convengono per una pena detentiva di sette mesi, sospesa

condizionalmente per un

periodo di prova di due anni.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli artt. 12, 40, 42, 44,

47, 49, 140 cpv. 2, 251 cifra 1 CP;

82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1

è autore colpevole di:

1.1

truffa aggravata

siccome commessa per mestiere,

per avere,

a __________, nel periodo aprile 2008 – febbraio 2014,

nella sua qualità di consulente

assicurativo presso ACPR 1, per procacciare a sé un indebito profitto,

ingannato con astuzia il

responsabile della liquidazione sinistri di ACPR 1, facendo pervenire a

quest’ultimo per il pagamento degli annunci di sinistro mai avvenuti e le

relative false fatture per le riparazioni, documentazione previamente creata,

inducendolo in 49 occasioni, a bonificare a suo favore e a danno

dell’assicurazione complessivi fr. 137'463.95;

1.2

falsità in documenti

per avere,

a __________, nel periodo aprile 2008 – febbraio 2014,

al fine di procacciare a sé un indebito profitto,

formato in 49 occasioni delle false fatture attestanti delle

riparazioni in realtà mai avvenute e il loro pagamento, facendo quindi uso di

tali documenti per perpetrare le truffe di cui al punto 1.1. del dispositivo;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, IM 1 è

condannato alla pena detentiva di 7 (sette) mesi.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

4.

La tassa di giustizia di

fr. 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 94.95

fr. 794.95

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