72.2015.18
Ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento
23 giugno 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.18
Lugano,
23 giugno 2016/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
rappresentati dall’avv. RAAP 1
ACPR 4
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal
27 marzo 2008 al 28 marzo 2008
(2 giorni) e dal 30 aprile 2014
al 1° maggio 2014 (2 giorni);
imputato, a norma dell’atto
d'accusa 14/2015 del 13.2.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. ripetuta trascuranza
degli obblighi di mantenimento
per avere, a __________, a __________, a __________ e in altre
imprecisate località della Svizzera, benché avesse i mezzi per farlo,
ripetutamente trascurato i doveri di mantenimento nei confronti dei suoi figli,
così da essere in arretrato per un importo complessivo pari ad almeno CHF
155'150.-,
e meglio per avere:
1.1 nel
periodo compreso dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2009, parzialmente omesso
di prestare ai suoi figli ACPR 2 e ACPR 3, e per essi all’ACPR 4 che li ha
anticipati, gli alimenti stabiliti con decreto supercautelare del 10 settembre
2004 dal Pretore del Distretto di ________ a tutela dell’unione coniugale (CHF
800.- mensili per ciascun figlio, da versare anticipatamente entro il 5 di ogni
mese e dovuti per la prima volta a far tempo da marzo 2004 compreso), così da
essere in arretrato per un importo pari ad almeno CHF 111'550.-, avendo egli
finora versato solo CHF 2'050.-;
1.2 nel
periodo compreso da dicembre 2010 a tutt’oggi, parzialmente omesso di prestare
ai suoi figli ACPR 2 e ACPR 3, gli alimenti stabiliti con sentenza di divorzio
21 ottobre 2010 dal Pretore del Distretto di ________ (CHF 900.- per ciascun
figlio, da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e dovuti per la
prima volta a far tempo da novembre 2010 compreso), così da essere in arretrato
per un importo pari ad almeno CHF 43'600.-, avendo finora versato CHF 31'000.-;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 217 cpv. 1 CP.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’avv. DUF 1, difensore
d’ufficio dell’imputato;
- l’MLaw __________,
patrocinatore di fiducia degli accusatori privati ACPR 1, ACPR 2 e ACPR 3.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 11:30.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Fatti
I. La
Presidente constata l’assenza dell’imputato.
La Presidente rileva che siccome
il difensore dell’imputato ha comunicato a questa Corte che l’imputato non
intende partecipare al dibattimento né oggi né in altra data (scritto avv. DUF
1 del 02.06.2016, doc. TPC 20) e ritenuto inoltre che l’imputato ha avuto
sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lui contestati e che la
situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in sua
assenza, vi sono le condizioni per procedere in contumacia.
Le parti danno atto che oggi vi
sono le condizioni per procedere in contumacia.
Si procede quindi alla
continuazione del dibattimento nelle forme della contumacia.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale sottolinea che dal 2004 l’imputato era
perfettamente a conoscenza che doveva pagare gli alimenti per i figli,
essendogli stato notificato il decreto supercautelare. Nella successiva
procedura di divorzio era poi patrocinato da un legale ed aveva accettato di
versare un contributo alimentare di fr. 1’800.-- per i figli, per cui era
sicuramente in grado di provvedere al pagamento di questo importo. L’imputato,
che per essere interrogato ha dovuto essere arrestato due volte e che non si è
presentato al verbale d’interrogatorio finale e nemmeno al dibattimento, non è
stato cristallino nell’esporre la sua situazione finanziaria, approfittando
delle difficoltà dovute al fatto che egli risieda ___________. Nonostante
avesse i mezzi economici per farvi fronte, come risulta dalla documentazione bancaria
agli atti, l’imputato non ha mai provveduto al pagamento regolare e integrale
degli alimenti per i figli e non ha nemmeno mai chiesto una modifica del
contributo alimentare. Per quanto riguarda il periodo successivo all’agosto del
2013, va rilevato che egli non ha pagato nemmeno il contributo di mantenimento
per la figlia. Negli ___________ l’imputato ha inoltre accettato un lavoro con
un misero stipendio, ma non si può escludere che egli svolga un’attività
accessoria in qualità di ________. Sottolinea quindi la grave colpa
dell’imputato sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. L’imputato non
ha rispettato la sentenza di divorzio nonostante avesse dato il proprio
accordo, non si è presentato al verbale finale e nemmeno in aula, non ha collaborato
nell’accertamento della sua situazione finanziaria e nemmeno dopo essere stato
arrestato ha cambiato atteggiamento. In conclusione, postula la conferma
dell’atto d’accusa e la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 8 mesi
sospesa per 3 anni, dedotto il carcere preventivo. Chiede la confisca
dell’importo in sequestro, rimettendosi al giudizio della Corte per la sua
destinazione;
- l’MLaw __________,
rappresentante degli accusatori privati ACPR 1, ACPR 2 e ACPR 3, il quale si
associa alla Pubblica accusa nel chiedere la conferma dell’atto d’accusa e la
condanna dell’imputato. Chiede inoltre che l’imputato venga condannato al
pagamento degli alimenti arretrati di fr. 45'000.-- per il periodo da novembre
2010 a gennaio 2015. Postula inoltre un indennizzo di fr. 2'000.-- per le spese
legali, specificando che si tratta di una cifra simbolica, oltre agli
interessi. Chiede il dissequestro e l’attribuzione agli accusatori privati
dell’importo in sequestro. Sottolinea che l’imputato non ha mai versato con
regolarità gli alimenti per il mantenimento dei figli;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato, il quale per quanto concerne la colpevolezza del suo
patrocinato si rimette al giudizio della Corte. Si oppone alla richiesta di
risarcimento delle spese legali formulata dagli accusatori privati, poiché con
un minimo di buona volontà si sarebbe potuto evitare di essere qui oggi. Non si
oppone al dissequestro dell’importo in sequestro in favore della figlia ACPR 3.
Sottolinea che il suo assistito negli ___________ si sta impegnando molto
affinché il figlio possa intraprendere una carriera ________. Rileva inoltre
che il suo assistito ogni anno paga il biglietto aereo al figlio affinché venga
a trovare la madre e che dà anche del denaro in contanti per la figlia, ma
essendo un pasticcione non si fa rilasciare alcuna ricevuta.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 34, 42, 44,
47, 51, 217 CP;
82, 135, 366, 367, 368, 371, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia in contumacia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento
per avere,
benché avesse i mezzi per farlo,
nel periodo da novembre 2010 a gennaio 2011 e nel periodo da
aprile 2011 a luglio 2013, omesso di prestare entro il 5 del mese gli alimenti
di fr. 900.-- per ciascuno dei figli ACPR 2 e ACPR 3, così da essere in
arretrato per un importo complessivo di fr. 9'400.--,
nonché nel periodo da agosto 2013 a gennaio 2014, omesso di prestare entro il 5
del mese gli alimenti di fr. 900.-- per la figlia ACPR 3, così da essere in
arretrato per un importo complessivo di fr. 4'100.--,
alimenti stabiliti con sentenza di divorzio del 21 ottobre 2010 dal
Pretore del Distretto di ________,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
IM 1 è prosciolto:
2.1
dall’imputazione di cui al
punto 1.1 dell’atto d’accusa;
2.2
dall’imputazione di cui al
punto 1.2 dell’atto d’accusa per i periodi e gli importi non ritenuti al punto
1.
del presente dispositivo.
3.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato alla pena pecuniaria di
fr. 13'500.--, corrispondenti a 180 aliquote giornaliere di fr. 75.--
cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4.
L’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
5.
IM 1 è inoltre condannato a
versare agli accusatori privati ACPR 1, ACPR 2 e ACPR 3, tutti rappr. dall’avv.
RAAP 1, l’importo di fr. 2'000.-- oltre interessi al 5% dal 23 giugno
2016.
a titolo di risarcimento delle spese legali. Per il resto, l’istanza di
risarcimento è respinta.
6.
La tassa di giustizia di
fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di
1/4; per il rimanente sono a carico dello Stato.
7.
L’importo di fr. 1'746.82
in sequestro è dissequestrato in favore degli accusatori privati ACPR 1, ACPR 2
e ACPR 3, tutti rappr. dall’avv. RAAP 1.
8.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
8.1
La nota professionale 23
giugno 2016 dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario (fr. 250.-/h) fr. 708.00
onorario (fr. 180.-/h) fr. 2'280.00
trasferte fr. 53.00
spese fr. 382.00
totale fr. 3'423.00
8.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3'423.00 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
9.
Il condannato è reso
attento al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente
sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al
Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).
10.
Parallelamente all’istanza di
nuovo giudizio o in sua vece, il condannato può anche interporre appello contro
la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In tale
evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise
correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla
comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla
Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della
sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 118.85
fr. 818.85
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 125.--
Inchiesta preliminare fr. 50.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 29.70
fr. 204.70
============
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera