72.2015.180
Grave infrazione alle norme della circolazione, superamento di oltre 60 km/h del limite in località
1 febbraio 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.180
Lugano,
1 febbraio 2016/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Manuela Frequin
Taminelli, Presidente
Mariangela D'Aleo, segretaria
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato da DUF 1
e in qualità di terzo
aggravato:
__________
patrocinata dall’avv. __________
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 148/2015 del 5.11.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 14 giugno 2015 a __________, violato intenzionalmente
le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte
rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti,
segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del veicolo Subaru Legacy
targato TI __________, alla velocità di 111 Km/h (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “Bredar RS-GS
11”, malgrado il prescritto limite di 50 Km/h, superando quindi di almeno 61
Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr. in
rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e
art. 22 cpv. 1 OSStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:59.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale sottolinea la pericolosità dell’agire
dell’imputato, rilevando come al momento in cui circolava ad una velocità
smodata, di notte in una strada trafficata, aveva a bordo dei giovani ragazzi,
tra cui suo figlio. Considera il movente del sorpasso “per motivi di fastidio”
del tutto inaccettabile. Constata che IM 1 non è capace di attenersi alle norme
Fatti
di comportamento stradali, circostanza testimoniata anche dalla perizia agli
atti. Sostiene che i precedenti penali avrebbero dovuto fungere da richiamo
persuasivo, mentre vi è stato un solo crescendo di gravità dei reati commessi.
Propone dunque una pena detentiva è di 16 mesi di detenzione, affidando alla
Corte la possibilità di porla al beneficio della sospensione condizionale.
Chiede inoltre che il periodo di prova sia quello massimo previsto dalla legge
a fronte dell’evidente rischio di recidiva. Da ultimo, chiede che l’imputato
venga condannato al pagamento di una multa. Non si oppone al dissequestro del
veicolo in favore della moglie, con la precisazione che ne venga negato l’uso
all’imputato;
- l’avv. DUF 1, difensore
dell’imputato IM 1, la quale ripercorre gli antefatti precisando che se IM 1
avesse usato il proprio veicolo, e non quello della moglie, non sarebbe
incappato nel procedimento penale in esame. In favore del suo assistito, rileva
che ha ammesso i fatti ed ha collaborato fin da subito con gli agenti. Inoltre,
sottolinea che, dall’ultimo precedente penale sono trascorsi quasi 9 anni
durante i quali si è sempre comportato in modo esemplare tenendo una guida
corretta. Considerate tutte le attenuanti, il pentimento, la difesa chiede una
pena non superiore a 12 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente con un
periodo di prova che rispecchi il massimo consentito dalla legge. Chiede il
dissequestro del veicolo a favore della moglie.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP;
90 cpv.3 e 4 lett.b, 90a LCStr,
80 segg, 335 segg, 422 e segg. CPP e
22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 14 giugno 2015 a __________, circolato alla guida del veicolo
Subaru Legacy targato TI __________, alla velocità di 111 Km/h, malgrado il
vigente limite di 50 Km/h, superando quindi di almeno 61 Km/h la velocità
massima consentita;
e meglio come descritto nell’atto
d’accusa.
Considerandi
2.
Di
conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi,
3.
L’esecuzione
della pena detentiva è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un
periodo di prova di anni 5 (cinque).
4.
È ordinato il dissequestro
del veicolo Subaru Legacy (rep. ______), in favore dell’avente diritto __________
a crescita in giudicato integrale della presente;
5.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
6.
Le
spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
6.1
La
nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario e spese fr. 1'465.00
IVA (8%) fr. 117.20
totale fr. 1'582.20
6.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'582.20 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
Segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 76.50
fr. 776.50
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