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Decisione

72.2015.188

Grave infrazione alle norme della circolazione

4 marzo 2016Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

V. DIB).

L’imputato indicava di non essersi fermato subito sulla corsia di

emergenza quando aveva constatato il problema - come gli veniva contestato dalla

Pubblica accusa avrebbe potuto fare - in quanto “mi trovavo già nella corsia

di mezzo e a destra e a sinistra vi erano delle macchine. Siccome la macchina

viaggiava ad una alta velocità, istintivamente mi sono spostato sulla corsia

sinistra perché sulla corsia di destra viaggiavano più lentamente, per cui dopo

aver zigzagato evitando le auto mi sono spostato sulla corsia sinistra che era

libera” (VI imputato pag. 3, all. 1 al V. DIB).

A domanda del suo difensore l’imputato dichiarava che quando era salito in

macchina “ho aperto la portiera e ho dato un’occhiata al tappeto e non ho

notato nulla di particolare” (VI imputato pag. 3, all. 1 al V. DIB).

Rispondendo alla Pubblica accusa, l’imputato indicava di non aver visto nessun

flash del radar (VI imputato pag. 3, all. 1 al V. DIB).

L’imputato affermava di avere, dopo questi fatti, “fatto controllare l’auto

alla concessionaria __________ a __________ e non ha constatato nessun difetto

al pedale del gas” (VI imputato pag. 4, all. 1 al V. DIB);

- che come rilevato dalla

Corte di appello e revisione penale nella sua sentenza del 18 maggio 2015 (inc.

17.2015.31, consid. 6a) nell’ambito degli eccessi di velocità il Tribunale

federale ha stabilito regole precise al fine di garantire la parità di

trattamento tra conducenti. Per l’Alta Corte federale, il caso è oggettivamente

grave - cioè, è grave a prescindere dalle circostanze concrete - quando il

superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle

località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle semiautostrade e

di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 124 II 259 consid. 2b).

Questa giurisprudenza non dispensa, tuttavia, l’autorità da qualsiasi esame

delle circostanze del caso concreto e si riferisce in ogni caso alla velocità

determinante (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la

circulation routière [LCR], Berna 2007, N. 48-49, pag. 53-54).

Con riferimento a quest’ultimo concetto, il Dipartimento federale

dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha

previsto, alla cifra 4 delle Istruzioni del 22 maggio 2008 concernenti i

controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei

semafori nella circolazione stradale (istruzioni USTRA), che per perseguire

un’infrazione è determinante la velocità dopo la deduzione del margine

di sicurezza pertinente secondo l’art. 8 OOCCS-USTRA ed ha precisato che il

margine di sicurezza adottato deve essere documentato in modo trasparente.

Nel concreto caso, trattandosi di misurazione effettuata tramite radar, dalla

velocità misurata - arrotondata per difetto alla cifra intera più vicina -

devono essere dedotti 5 km/h per velocità fino a 100 km/h, 6 km/h per

velocità comprese tra 101 e 150 km/h e 7 km/h per velocità superiori o uguali a

151 km/h (art. 8 cpv. 1 lett. a OOCCS-USTRA);

- che nel caso in esame, la

Corte è partita dalla considerazione che oggettivamente l’imputazione in esame

è basata sul rilevamento del radar che il 15 giugno 2014, sull’autostrada a __________,

ha registrato una velocità della Abarth condotta dall’imputato di 174 km/h (dedotto

il margine di tolleranza di 7 Km/h), sul vigente limite di 120 km/h, con

un superamento della velocità consentita di 54 km/h, ciò che per costante

giurisprudenza configura una violazione grave delle norme della circolazione ai

sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr;

- che l’imputato non

contesta detto rilevamento del radar e quindi l’accertamento secondo cui lui

circolava alla velocità di 174 Km/h in autostrada dove la velocità prescritta è

di 120 km/h;

- che la versione

dell’imputato secondo la quale il raggiungimento di questa velocità sarebbe

stato causato dal tappetino che aveva sostituito nell’auto, che essendo più

lungo sarebbe finito sul pedale del gas, per cui il pedale del gas sarebbe

stato schiacciato portando così l’auto a raggiungere la velocità di 174 km

all’ora, è per la Corte del tutto inverosimile, nella misura in cui in base

alla comune esperienza solo un’azione volontaria che è quella di schiacciare

con forza e a fondo il pedale del gas può comportare un simile aumento della

velocità, forza che in base ad elementari leggi della fisica di comune

conoscenza, non può essere attribuita certamente ad un tappetino, benché si

sostenga finito sopra il pedale del gas;

- che in ogni caso tale

assunto, a fronte del riscontro oggettivo costituito dalla velocità rilevata

dal radar, non è stato in alcun modo comprovato dall’imputato; in tale contesto

va osservato che il commento inserito dall’imputato in data 22 giugno 2014 sul

sito della __________, se attesta che può esserci stato effettivamente un

qualche problema con il tappetino dell’auto, non è comunque assolutamente

idoneo a sostanziare la tesi secondo cui la velocità di 174 km/h è stata

causata dallo scivolamento del tappetino sul pedale del gas né che tale

inconveniente si sia verificato proprio nel momento in cui l’imputato veniva

intercettato dal radar;

- che oltre a ciò le foto

agli atti, che riprendono l’imputato e il passeggero anteriore dell’auto al

momento del rilevamento della velocità, disattendono fortemente l’esistenza di

momenti concitati come a racconto dell’imputato e non mostrano alcuna

preoccupazione del guidatore e della persona che gli siede accanto causata

dall’asserito scivolamento del tappetino sul pedale del gas e dall’aumento

anomalo della velocità da 120 km/h a 174 km/h. In tale contesto va anche rilevato

che in quel momento - ovvero quando è scattato il radar - l’auto viaggiava ad

una velocità di ben 174 km/h; se si considera che - nella versione

dell’imputato - egli aveva tolto il piede dal pedale del gas quando l’auto viaggiava

a 120 km/h, nel momento in cui è scattato il radar avrebbe dovuto essere già

molto allarmato, ritenuto che l’auto aveva accelerato “da sola” di oltre

50 km/h;

- che, abbondanzialmente, la

Corte ha rilevato ancora che l’affermazione dell’imputato secondo cui quando ha

constatato il problema al pedale del gas, il traffico in autostrada era

intenso, è disatteso sia dal rapporto di costatazione per eccesso di velocità

del 12 settembre 2014 (AI 1) - che attesta che “al momento dei fatti il

traffico era normale” - sia dalle foto del radar agli atti, ciò che rende

ancora più incomprensibile il motivo per cui quando IM 1, nella sua versione

dei fatti, ha avvertito il problema al pedale del gas, non si sia

immediatamente spostato a destra sulla corsia di emergenza;

- che da tutto ciò discende

che la Corte non ha creduto alla versione dell’imputato e ha ritenuto adempiuto

anche l’aspetto soggettivo del reato, per cui ha confermato l’imputazione di

grave infrazione alle norme della circolazione di cui al decreto d’accusa del 1

dicembre 2014;

- che in merito alla

commisurazione della pena, la Corte, considerato che l’imputato ha a suo carico

dei precedenti penali anche se piuttosto lontani nel tempo, che in merito ai

fatti a giudizio non si è assunto le sue responsabilità, che gli è - come appurato

- imputabile una grave infrazione alle norme della circolazione per l’elevata

velocità (superamento del limite per 54 km/h sull’autostrada) e quindi

un’accresciuta messa in pericolo della circolazione stradale e visto il tempo trascorso

dai fatti, ha ritenuto adeguata alla colpa dell’accusato - tenuto anche conto

della sua situazione personale e finanziaria - una pena pecuniaria di 60 aliquote

giornaliere da fr. 100.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 3 anni, oltre alla multa di fr. 1'200.--, a valere quale pena

interamente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 100.--

ciascuna (oltre alla multa di fr. 500.--) inflittagli con decreto d’accusa del

19 agosto 2014;

- che di conseguenza, la

tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico

dell’imputato (art. 426 cpv. 1 CPP) e la sua istanza di risarcimento ex art.

429 CPP viene respinta.

Visti gli art. 34, 42, 44, 51 CP;

27 cpv. 1, 32, 90 cpv. 2 LCStr;

4a cpv. 1 lett. d ONC;

82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 15 giugno 2014, a __________, sull’autostrada __________,

violando gravemente le norme della circolazione,

cagionato un serio pericolo per la

sicurezza altrui,

in particolare per aver circolato alla guida della vettura targata __________

alla velocità di 174 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il

vigente limite di 120 km/h,

e meglio come descritto del decreto d’accusa n. 5494/2014 del

1 dicembre 2014.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

trattandosi di pena interamente aggiuntiva alla pena pecuniaria di

30.

(trenta) aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna di cui al decreto d’accusa

del 19 agosto 2015,

IM 1 è condannato:

2.1

alla

pena pecuniaria di fr. 6'000.--, corrispondenti a 60 (sessanta) aliquote

giornaliere di fr. 100.-- cadauna;

2.2

alla multa di fr. 1'200.--,

con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 12 (dodici).

3.

L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3

(tre).

4.

La tassa di giustizia di

fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

5.

L’istanza di risarcimento

ex art. 429 CPP del condannato è respinta.

6.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 1'200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 77.35

fr. 1'977.35

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