Lexipedia

Decisione

72.2015.19

Lesioni colpose gravi; lesioni colpose; guida in stato di inattitudine

5 febbraio 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1;

- l’accusatrice

privata ACPR 1, assistita dal suo patrocinatore di fiducia avv. RAAP 1.

Espletato il pubblico

dibattimento: mercoledì 16.12.2015 dalle ore 09:30 alle ore 14:05;

venerdì

05.02.2016 dalle ore 09:30 alle ore 15:10.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale rileva che l’imputato ancora oggi non si

assume le sue responsabilità, tentando di scaricarle su ACPR 2. Ritiene che le

dichiarazioni dell’imputato non siano credibili, essendo state in parte

smentite dagli accertamenti tecnici. La perizia agli atti stabilisce poi

chiaramente che l’impatto è avvenuto nella corsia di contromano e che ACPR 2,

che circolava regolarmente sulla sua corsia di marcia, non ha avuto il tempo di

effettuare una manovra di evitamento. IM 1 ha eseguito la manovra di sorpasso

in spregio alle norme di prudenza e in particolare violando l’art. 35 LCStr, in

quanto aveva visto il sopraggiungere del motociclista ACPR 2 e pertanto non

poteva effettuare il sorpasso in sicurezza. Inoltre, l’imputato si è messo alla

guida quando non avrebbe dovuto, essendo in stato di ebbrezza. Pertanto, la

responsabilità unica dell’incidente è da attribuire a IM 1. Dal momento che le

lesioni riportate da ACPR 1 a seguito dell’incidente causato dall’imputato

vanno qualificate come gravi, chiede la conferma del punto 1 dell’atto

d’accusa. Chiede altresì la conferma del punto 2 e del punto 3 dell’atto

d’accusa. Venendo alla commisurazione della pena, rileva che l’imputato è

incensurato (fattore che per la giurisprudenza del TF deve essere ritenuto

neutro) e che dai fatti oggi a giudizio non ha più commesso reati, ma che non

si è assunto le sue responsabilità e che deve rispondere anche di guida in

stato di inattitudine, per cui propone la sua condanna alla pena detentiva di

12 mesi, sospesi per un periodo di prova di 2 anni. Chiede che la pretesa di

risarcimento dell’accusatore privato ACPR 1 venga accolta;

- l’avv. RAAP 1,

rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale sottolinea che

all’epoca dei fatti la sua assistita era una giovane donna di 16 anni felice e

spensierata e che l’incidente ha segnato una grave svolta nella sua

adolescenza. ACPR 1 quella sera poteva perdere la gamba ed ha riportato

gravissimi e permanenti danni fisici. Ha subito 6 interventi chirurgici, grazie

ai quali ha recuperato la funzionalità della gamba, che non sarà però mai più

completa. La sua patrocinata non può infatti più correre, non può più fare

sport e non può portare pesi eccessivi. Oltre a ciò, ha riportato anche un

problema estetico permanente, che le crea notevoli disagi. La sua assistita è

ancora oggi in cura psicologica e con grande coraggio ha partecipato al

processo, per riuscire a mettere un punto a questa brutta vicenda. Rileva che

la qualifica giuridica di lesioni gravi è indubbia. Sottolinea la grave colpa

dell’imputato, che non si assume le sue responsabilità nonostante i fatti siano

chiari. Sottolinea in particolare che la collisione è avvenuta nella corsia di

contromano e che ACPR 2 non poteva evitare l’impatto. L’imputato, che

oltretutto si è messo alla guida in uno stato non idoneo, ha violato le norme

della circolazione, effettuando un sorpasso imprudente e azzardato con il quale

ha rovinato l’adolescenza di ACPR 1. Rileva che ad oggi l’imputato non si è

scusato con la sua patrocinata, dimostrando di non aver preso coscienza degli

errori commessi. Si associa quindi alla Pubblica accusa nel chiedere la

condanna dell’imputato e postula l’accoglimento dell’istanza di risarcimento

già inoltrata;

- l’avv. DF 1, difensore

dell’imputato, il quale esordisce esprimendo la massima comprensione per le

sofferenze di ACPR 1. In quanto difensore cotesta però i punti 1 e 2 dell’atto

d’accusa. Sottolinea che il suo patrocinato è un centauro esperto, che ha la

patente per la moto grossa da almeno 10 anni e oltre 100'000 km di moto alle

spalle, con una condotta esemplare. Rimarca che al suo assistito non può essere

imputata alcuna negligenza in relazione all’incidente del 7 luglio 2011, in

quanto nel momento in cui ha iniziato il sorpasso vi erano le condizioni per

effettuare tale manovra, in particolare vi era lo spazio necessario per

incrociare la moto condotta da ACPR 2. Rileva inoltre che a mente della difesa

non è dato il nesso causale adeguato tra il comportamento del suo patrocinato e

l’incidente. Sottolinea infatti che ACPR 2 - come anche il suo assistito -

aveva bevuto alcool, che era stanco, che il veicolo non era suo, che non aveva

la patente per guidarlo e che quel giorno lo guidava per la prima volta, come

pure che non poteva portare dei passeggeri. Rileva inoltre che se ACPR 2 avesse

prestato la dovuta attenzione, avrebbe visto sopraggiungere in senso inverso

non soltanto l’auto ma anche la moto condotta da IM 1 a partire da 4 secondi

prima della collisione. Inoltre, è a causa dello spostamento ingiustificato da

parte di ACPR 2 verso il centro della carreggiata che si è verificata la

collisione. Tale ingiustificato spostamento potrebbe essere dovuto alla

stanchezza, oppure al peso del passeggero a cui non era abituato o ancora al

fatto che non conosceva quella moto. Tutte queste circostanze interrompono il

nesso di causalità tra il comportamento del suo assistito - che in base alle

concrete circostanze poteva ritenere di poter portare a termine la manovra di

sorpasso in sicurezza - e l’incidente. In conclusione, postula il

proscioglimento del suo patrocinato dai punti 1 e 2 dell’atto d’accusa. In

subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse confermare tali

imputazioni, chiede che le lesioni gravi di cui al punto 1 dell’atto d’accusa

vengano derubricate in lesioni semplici, poiché le stesse non hanno messo in

pericolo la vita della vittima e non si è in presenza di una mutilazione.

Chiede quindi la condanna del suo assistito alla pena massima di 20 aliquote

giornaliere da fr. 100.--, sospesa condizionalmente per 2 anni.

Subordinatamente, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse confermare i

punti 1 e 2 dell’atto d’accusa, chiede la condanna del suo assistito ad una

pena pecuniaria sospesa.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 34, 42, 44,

47, 49, 51, 106, 125 cpv. 1 e 2 CP;

26, 31, 35, 91 cpv. 1 seconda frase

LCStr;

82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. lesioni colpose gravi

per avere,

il 7 luglio 2011,

a __________,

alla guida del motoveicolo Aprilia Tuono 1000 R targato __________, su via _________

in direzione di __________, eseguendo un sorpasso pur avendo visto il

sopraggiungere in senso inverso del motoveicolo CH-Racing targato __________

che circolava regolarmente sulla sua corsia di marcia, condotto da __________ ACPR

Considerandi

2.

e con a bordo ACPR 1 quale passeggera, invadendo la corsia di contromano e

andando a collidere con il motoveicolo CH-Racing,

cagionato per imprevidenza colpevole a ACPR 1 le gravi lesioni descritte nei

certificati medici agli atti;

1.2

lesioni colpose

per avere,

il 7 luglio 2011,

a __________,

nelle stesse circostanze di cui al punto 1.1 del dispositivo,

cagionato per imprevidenza colpevole a ACPR 2 le lesioni descritte nei

certificati medici agli atti;

1.3

guida in stato di

inattitudine

per avere,

il 7 luglio 2011,

da __________ a __________,

condotto il motoveicolo Aprilia Tuono 1000 R targato __________ in stato di ebrietà

(alcolemia minima 1.01 g/kg, alcolemia massima 1.62 g/kg),

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza,

ritenuta la violazione del principio di celerità,

IM 1 è condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di fr. 27'000.--,

corrispondenti a 270 aliquote giornaliere di fr. 100.-- cadauna;

2.2

alla multa di fr. 2'000.--,

con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva

sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni.

3.

L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

4.

È riconosciuto il principio

del risarcimento del danno patito dall’accusatore privato ACPR 1 (art. 126 cpv.

3.

CPP).

4.1

IM 1 viene condannato a

risarcire all’accusatore privato ACPR 1, rappr. dall’avv. RAAP 1,

fr. 12'747.25, oltre interessi al 5% dal 4 novembre 2015, a titolo di

risarcimento delle spese legali.

4.2

Per il rimanente,

l’accusatore privato ACPR 1 è rinviato al competente foro civile.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

6.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 4'201.05

Perizia fr. 6'315.80

Multa fr. 2'000.00

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 136.05

fr. 13'152.90

===========