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72.2015.193

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 marzo 2016Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

i risultati giunti dall’IRM di San Gallo (cfr. rapporto IRM di San Gallo del

3 dicembre 2013, AI 7), indicando che “lo stesso profilo genetico

(profilo maschile A) è stato assicurato sul manico del mazzotto, sul manico del

cacciavite, sul sacchetto in velluto nero ritrovato attorno alla manopola della

bicicletta n. 2, e sulle manopole e le leve dei freni della bicicletta n. 2.

Sulle manopole e le leve dei freni di ognuna delle restanti biciclette è

stato rinvenuto un profilo genetico differente (profilo maschile B, C, D) (…)”.

I quattro profili maschili individuati (A, B, C e D) risultavano

sconosciuti nella banca dati nazionale. Tali profili venivano pure trasmessi,

tramite Interpol Berna, agli Stati dell’Europa - Zona 2 per essere confrontati

nelle rispettive banche dati (cfr. rapporto di costatazione del 13.01.2014, AI

8, pag. 5).

3.6. Con rapporto di complemento e

segnalazione del 20 marzo 2014 (AI 14), la Polizia cantonale comunicava alla

Pubblica accusa che una delle tracce biologiche assicurate dalla Scientifica “e

meglio una traccia di contatto prelevata sulle manopole e sulle leve del freno

di una bicicletta (foto no. 46 Documentazione fotografica Scientifica del

26.12.2013 classificata come “Bicicletta no. 1) utilizzata da uno degli autori

(indicato come “Autore 4” nel nostro rapporto di costatazione del 13.01.2014)

della rapina per la fuga e trovata immersa nelle acque del lago __________,

corrisponde al profilo DNA di confronto di IM 1, __________”.

L’allegato rapporto della Scientifica datato 14 marzo 2014

precisava che “grazie alle analisi genetiche effettuate dall’Istituto di

Medicina Legale di San Gallo ed alla ricerca internazionale via Interpol, è

stata messa in evidenza una corrispondenza tra la frazione maggioritaria del

profilo DNA parziale misto estratto dalla traccia biologica in questione” -

ovvero la traccia di contatto prelevata sulle manopole e sulle leve del freno

della bicicletta n. 1 (PCN 31 806342 45), come indicato sul rapporto - “ed

il profilo DNA di confronto di IM 1, fotodattiloscopato in Francia”.

3.7. Il 7 aprile 2014 la Pubblica

accusa inoltrava alla Corte di Appello di Lione una domanda di assistenza

internazionale tesa ad ottenere il materiale fotodattiloscopico completo

(nominativo, foto, impronte e DNA) di IM 1 (AI 19).

In data 24 aprile/7 maggio 2014 la Corte d’Appello di Lione (AI

20) confermava che il profilo genetico a loro trasmesso (PCN 31 806342 45) era

stato comparato a quelli presenti nel registro nazionale delle impronte

genetiche (Fichier national automatisé des empreintes génétiques, FNAEG)

e corrispondeva al profilo genetico di IM 1, nato il __________ a __________

(Serbia), figlio di __________ e di __________, rispettivamente a quello di __________,

nato il __________ a __________ (Serbia), figlio di __________ e di __________.

Comunicavano inoltre che nel registro nazionale delle impronte

digitali (FAED, Fichier automatisé des eimpreintes digitales) non

risultava nessuna corrispondenza con IM 1 o __________, mentre che risultava

una corrispondenza con __________ nato il __________ a __________, segnalato

nel 2006 per furto a mano armata, di cui trasmettevano il materiale

segnaletico, in particolare la sua fotografia (che ritrae inconfondibilmente

proprio l’imputato IM 1).

3.8. Il 9 maggio 2014 la Pubblica

accusa emetteva nei confronti di IM 1 un mandato di cattura internazionale per

titolo di rapina aggravata, poiché commessa con arma da fuoco e in banda,

nonché per danneggiamento (AI 23).

4. Arresto e prime

dichiarazioni dell’imputato

4.1. IM 1 veniva arrestato a __________,

in Austria, il 22 luglio 2015.

Le circostanze che hanno portato al suo arresto sono

dettagliatamente descritte nei rapporti della Polizia austriaca (cfr. rapporto

del 23.07.2015, AI 52 all. 23; rapporto del 24.07.2015, AI 52 all. 24),

dai quali risulta, in sunto, quanto segue.

A partire dal 7 luglio 2015, la Polizia austriaca osservava un

gruppo composto di almeno 6 uomini che si aggirava per le valli __________ e __________,

siccome sospettato di essere un’associazione criminale.

Tra questi il 16 luglio 2015 veniva osservato per la prima volta

colui che verrà identificato in IM 1. Il 19 luglio 2015 quest’ultimo,

unitamente a tale __________, aveva preso in affitto una stanza a __________,

con data di partenza al 23 luglio 2015.

IM 1 veniva fermato il 22 luglio 2015 alle ore 17.30 per un

controllo. Al momento del fermo si legittimava con le false generalità di __________

ed era in compagnia di tale __________, sprovvisto di documenti di

legittimazione (successivamente identificato nel cittadino serbo __________).

I due erano in possesso di diversi oggetti sospetti e non davano

indicazioni convincenti in merito alla loro presenza in quei luoghi, per cui

venivano condotti presso la centrale di polizia per ulteriori accertamenti.

In particolare venivano trovati in possesso di diverse paia di

guanti di gomma, di un passamontagna e di una pila frontale; risulta infatti

che durante il controllo, un agente di polizia “ha notato una curvatura

innaturale sospetta nei pantaloni di IM 1 all’altezza dei genitali, quindi è

stato chiesto a IM 1 di sottoporsi volontariamente ad una perquisizione

personale. IM 1 ha accettato e quindi, nel rispetto della sua integrità

sessuale, ha abbassato le mutande. Durante quest’azione erano presenti nella

stessa stanza solamente IM 1 e i funzionari che agivano d’ufficio, l’ispettore

del dipartimento (Abteilungsinspektor) __________ e l’ispettore del distretto

(Revierinspektor) __________ (il cosiddetto principio del triplo controllo/dei

6 occhi). Nascosto nelle mutande i funzionari che agivano d’ufficio hanno

trovato un passamontagna nero”, di cui vi è una fotografia agli atti (cfr.

rapporto di complemento del 27.10.2016, doc. TPC 35 e relativa traduzione, doc.

TPC 60).

Le impronte digitali prelevate a IM 1 (alias ________) davano un

riscontro positivo con il cittadino __________, le cui impronte digitali erano

state registrate nel 2006 a Parigi. La fotografia di tale __________

corrispondeva a IM 1 (alias __________).

A carico di IM 1 emergeva inoltre un divieto di entrata per i

Paesi Schengen emanato dalla Germania. Tra gli alias di IM 1 vi era anche

quello di __________, nato il __________.

Infine, emergeva il mandato di cattura internazionale emesso dalla

Svizzera a carico di IM 1, per cui lo stesso veniva arrestato e il 24 luglio

2015 veniva trasferito al carcere di Innsbruck in attesa di estradizione (cfr.

rapporto del 23.07.2015, AI 52 all. 23; rapporto del 24.07.2015, AI 52

all. 24; rapporto di arresto del 31 agosto 2015, AI 34).

4.2. Nell’agosto 2015 le Autorità

austriache concedevano l’estradizione di IM 1 alla Svizzera. Dalla

documentazione relativa all’estradizione (allegata al rapporto d’arresto del

31.08.2015, AI 34) e in particolare dalla decisione del 24 luglio 2015 del

Landesgericht di Innsbruck (pag. 4) risulta che IM 1 non si è espresso in

merito ai fatti alla base della richiesta di estradizione, limitandosi a

dichiarare di essere innocente.

IM 1 giungeva in Svizzera il 31 agosto 2015 e veniva incarcerato

presso il carcere giudiziario La Farera (AI 31; AI 32; rapporto d’arresto del

31.08.2015, AI 34 e documentazione concernente l’estradizione allegata).

4.3. Interrogato il 31 agosto 2015

dalla Polizia, IM 1 dichiarava di essere stato fermato a __________ con due

amici che si chiamavano __________ e __________ di cui non conosceva i cognomi,

con i quali era in giro “come turisti”. Dichiarava di non sapere il

motivo per cui era stato fermato. Riconosceva di essere stato in possesso di un

passaporto serbo falso, spiegando che “il motivo per cui lo avevo è che a

mio carico vi è un divieto d’entrata nell’Unione Europea, nello spazio

Schengen. Ho questo divieto non so da quando ma me l’hanno dato perché in

Germania ero stato fermato con documenti falsi e lì mi hanno dato il divieto”,

precisando che in Germania aveva documenti falsi poiché lavorava in nero.

In merito al mandato di cattura emesso a suo carico, dichiarava di

essere stato informato del motivo dell’estradizione e cioè di essere sospettato

di aver partecipato alla rapina di __________, ma affermava di non aver nulla

da dichiarare in merito.

Chiesto di indicare se era stato in Svizzera negli scorsi

mesi/anni e dove era stato, IM 1 dichiarava che “a questo punto sono

parecchio stanco e non voglio più parlare e quindi mi avvalgo del mio diritto

di rifiutarmi di rispondere, intendo solo ascoltare le domande”.

Quando gli veniva contestato che il 12 novembre 2013 tra le ore

17.46 e le ore 17.48 era stata perpetrata una rapina ad __________ in danno

della gioielleria ACPR 1 e che il suo DNA era stato rinvenuto nel contesto di

questa rapina, IM 1 dichiarava di non aver niente da dire e di aver “capito

cos’è il DNA, in serbo DNK”.

Per il resto, l’imputato non rispondeva alle domande degli

inquirenti in merito alla rapina di __________, mentre che riferiva della sua

vita anteriore e dei suoi precedenti (di cui già si è detto).

4.4. Interrogato dal Procuratore

pubblico il giorno successivo, IM 1 dichiarava di non avere dichiarazioni

spontanee da rilasciare.

Dopo aver visto il filmato della videosorveglianza che aveva

ripreso la rapina, rispondeva di non avere nulla da dichiarare.

Alla domanda a sapere per quale motivo non voleva collaborare,

rispondeva che “sono appena arrivato, è solo un giorno che sono qua, non ho

ancora parlato abbastanza con il mio avvocato. Non voglio dire che sono stato

io né che non sono stato io”.

Dopo un’interruzione del verbale per poter conferire con il suo

avvocato, dichiarava che “ho bisogno ancora un po’ di tempo per riflettere.

Non voglio fare oggi delle ammissioni, ho bisogno di tempo”.

Quando l’interrogante gli contestava che “uno dei DNA

assicurati dalla Polizia scientifica corrisponde al mio profilo”, ne

prendeva atto, ribadendo che “in questo momento non sono pronto per un

dialogo e per formulare delle ammissioni. Questo non vuol dire che in futuro

non parli. Esistono tutte le possibilità. Non sono pronto in questo momento.

Psicologicamente non sto bene e nemmeno fisicamente”.

Dopo aver risposto alle domande relative al suo fermo in Austria,

ribadendo che vi si trovava per turismo, ripeteva che “non nego di avere

commesso la rapina ma nemmeno lo ammetto” (VI PP 01.09.2015).

4.5. Con decisione del 2 settembre

2015 il GPC, accogliendo l’istanza di carcerazione preventiva inoltrata dalla

Pubblica accusa (AI 37), ordinava la carcerazione preventiva di IM 1 (AI 41).

Il 25 settembre 2015 l’imputato veniva posto in anticipata

espiazione di pena (AI 49).

Visto l’insuccesso delle istanze di scarcerazione presentate

dall’imputato il 19 ottobre 2015 (AI 61) e il 3 novembre 2015 (AI 75), lo

stesso è comparso al dibattimento in stato di detenzione.

5. Dichiarazioni

predibattimentali dell’imputato e sviluppi dell’inchiesta

5.1. Dopo i primi due

interrogatori di cui sopra, IM 1 veniva interrogato ancora dagli inquirenti il

7 settembre 2015 ed il 16 settembre 2015, continuando ad avvalersi del

diritto di non rispondere, spiegando che “non sono ancora pronto per fornire

alcun tipo di risposta” e che “sono qui da poco tempo e devo ancora

riflettere” (VI PG 07.09.2015 pag. 2), rifiutandosi anche di riferire

particolari sulla sua situazione personale “poiché potrebbero venire usati

contro di me” (VI PG 16.09.2015 pag. 2).

5.2. Interrogato dal Procuratore

pubblico il 25 settembre 2015 l’imputato affermava che “non è mia intenzione

formulare delle ammissioni” e che “in futuro non è detto che non parli

con il PP” (VI PP 25.09.2015).

5.3. Il 13 ottobre 2015 veniva

annesso agli atti il rapporto di comparazione DNA della Scientifica del 1

ottobre 2015 (AI 52 all. 12), con il quale veniva comunicato che “grazie

alle analisi genetiche effettuate dall’Istituto di Medicina Legale di San

Gallo, è stata messa in evidenza una concordanza tra il profilo DNA estratto

dalla traccia biologica in questione” - ovvero la traccia di contatto

prelevata sulle manopole e sulle leve del freno della bicicletta n. 1 (PCN 31

806342 45), come indicato sul rapporto - “ed il profilo DNA di confronto di IM

1”.

Il rapporto concludeva indicando che “escludendo la presenza di

eventuali gemelli omozigoti o fratelli, questa corrispondenza è compatibile con

l’ipotesi secondo la quale IM 1 è all’origine della traccia citata”.

5.4. Il 19 ottobre 2015

l’imputato, per il tramite del suo difensore, inoltrava un’istanza di

scarcerazione, nella quale veniva indicato, tra l’altro, che “il perseguito

afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di

commissione” (AI 61, pag. 3).

5.5. Nel verbale d’interrogatorio

finale del 23 ottobre 2015 IM 1 si avvaleva nuovamente della facoltà di non

rispondere sia di fronte alla contestazione del Procuratore pubblico secondo

cui “la mia partecipazione alla rapina è oggettivamente comprovata, in

particolare per la presenza del mio DNA sulle manopole e sulle leve del freno

di una delle biciclette (marca Silverstrini con numero di serie __________)

usate dai rapinatori per raggiungere la gioielleria e per fuggire dopo la

rapina, trovata, insieme ad altre 3 biciclette, immersa nel lago __________

presso il molo di __________”, sia di fronte alla contestazione secondo cui

“il DNA di un altro rapinatore oltre ad essere stato rilevato sulle manopole

di una delle biciclette usate e gettate nel lago (marca Rockrider, numero di

serie __________, trovata vicina a quella sulle cui manopole è stato trovato il

mio DNA), è stato rilevato anche sul sacchetto in velluto nero ritrovato

attorno alla manopola della biciletta, sul mazzotto marca Dexter e su un

cacciavite marca Usag usati per commettere la rapina, questi ultimi oggetti,

entrambi, abbandonati all’interno della gioielleria” (VI PP 23.10.2015).

5.6. In data 26 ottobre 2015

perveniva la perizia dell’IRM di San Gallo del 26 ottobre 2015 (AI 69), che

confermava quanto già risultava dal rapporto di comparazione DNA della

Scientifica del 1 ottobre 2015 (AI 52 all. 12) e cioè che:

" Wenn es sich

bei IM 1 (PCN 40 583200 52) um den Spurengeber der Spur PCN 31 806342 45

handelt, dann müssen die DNA-Merkmale im DNA-Profil von IM 1 mit den

DNA-Merkmalen des inkompletten Hauptprofils der Spur PCN 31 806342 45

übereinstimmen.

Wie im PCR-Resultatblatt ersichtlich ist, weisen das

DNA-Profil von IM 1 und das inkomplette Hauptprofil PCN 31 806342 45 in den

vergleichbaren 11 PCR-Systemen eine vollständige Übereinstimmung auf. Somit ist

nicht ausgeschlossen, dass die als Hauptprofil nachgewiesene DNA von IM 1 (PCN

40 583200 52) stammt.

Dieser Nicht-Ausschluss von der Spurengeberschaft

lässt sich mithilfe des LR biostatistisch unter Berücksichtigung folgender zwei

Hypothesen werten:

H1: IM 1 (PCN 40 583200 52) ist der

Spurengeber des inkompletten Hauptprofils der Spur PCN 31 806342 45.

H2: Eine unbekannte, mit IM 1 (PCN 40

583200 52) nicht verwandte Person, ist der Spurengeber des inkompletten

Hauptprofils der Spur PCN 31 806342 45.

Die biostatistische Auswertung basiert auf

europäiden Frequenzen der nachgewiesenen DANN-Merkmale im inkompletten

Hauptprofil PCN 31 806342 45 und führt zur Aussage, dass der Beweiswert rund

1.4 x1015 mal höher ist, wenn IM 1 (PCN 40 583200 52) als Spurengeber

angenommen wird, als wenn davon ausgegangen würde, der Spurengeber sei eine

unbekannte, mit IM 1 nicht verwandte Person.”

(perizia IRM di San Gallo del 26.10.2015, AI 69, pag. 2)

ovvero, nella traduzione fatta eseguire dalla Pubblica accusa su

richiesta della Difesa (AI 71):

"

Qualora si ritenesse IM 1 (PCN 40 583200 52) il donatore della

traccia PCN 31 806342 45, in tal caso le caratteristiche del DNA del profilo

genetico di IM 1 devono corrispondere alle caratteristiche del DNA del profilo

primario incompleto della traccia PCN 31 806342 45.

Come evidenziato dal documento di Risultato PCR, il profilo del

DNA di IM 1 ed il profilo primario incompleto PCN 31 806342 45 presentano una

completa compatibilità negli 11 sistemi PCR confrontabili. Non è pertanto

escluso che il DNA accertato quale profilo primario provenga da IM 1 (PCN 40

583200 52).

Con l’ausilio del sistema biostatistico LR è possibile procedere

all’interpretazione di tale non-esclusione del donatore della traccia,

considerando le due seguenti ipotesi H:

H1: IM 1 (PCN 40 583200 52) è il donatore del profilo

primario incompleto della traccia PCN 31 806342 45.

H2: Un individuo ignoto, non consanguineo di IM 1 (PCN

40 583200 52), è il donatore del profilo primario incompleto della traccia PCN

31 806342 45.

Tale interpretazione biostatistica si basa sulle frequenze

europoidi delle caratteristiche del DNA determinate nel profilo primario

incompleto PCN 31 806342 45, e porta all’affermazione che il valore probatorio

è di circa 1.4 x 1015 maggiore se IM 1 (PCN 40 583200 52) viene

considerato il presunto donatore, rispetto all’ipotesi che il donatore sia un

individuo ignoto, non consanguineo di IM 1.”

5.7. Il 3 novembre 2015

l’imputato, per il tramite del suo difensore, presentava una seconda istanza di

scarcerazione (AI 75), dal momento che la prima era stata respinta con

decisione del GPC del 29 ottobre 2015 (AI 68), nella quale veniva ribadito, tra

le altre cose, che “il perseguito afferma di poter provare che, al momento

del fatto, non si trovava nel luogo di commissione” (pag. 3),

rispettivamente che “l’imputato ribadisce di essere estraneo ai fatti

contestatigli, potendo provare di trovarsi altrove nella data della rapina ad __________”

(pag. 24).

5.8. Con atto d’accusa del 18

novembre 2015, la Pubblica accusa ha deferito IM 1 dinanzi alla Corte delle

assise criminali per il reato di rapina aggravata “per avere, in data 12

novembre 2013, verso le ore 17:40, ad __________, presso la gioielleria ACPR 1,

agendo in correità con perlomeno altre tre persone, tra loro associandosi in

banda, ognuno secondo un ruolo prestabilito, in modo organizzato e pianificato,

commesso un furto muniti di un’arma da fuoco, utilizzata per minacciare le

commesse di un pericolo imminente alla loro vita o alla loro integrità

corporale, rendendole in tal modo incapaci di opporre resistenza, dimostrandosi

particolarmente pericolosi” (cfr. punto 1 AA) nonché per il reato di

danneggiamento (cfr. punto 2 AA).

5.9. Con scritto del 2 dicembre

2015 indirizzato alla CRP e al Tribunale penale (doc. TPC 4), la

difesa produceva “una nuova prova testimoniale giunta nelle sue mani ieri

1 dicembre 2015 da __________”, precisando che “la Signora __________,

madre dell’imputato, si è infatti attivata presso l’ex datore di lavoro al fine

di raccogliere questa attestazione, che ha fatto tradurre da un traduttore

giurato del tribunale e che ha inviato all’indirizzo dello scrivente legale”.

Allegava quindi uno scritto su carta intestata della ditta __________,

sottoscritto dal direttore __________, che riportava:

"

CONFERMA

CON LA PRESENTE SI ATTESTA CHE IM 1, NATO IL __________ A __________,

RESIDENTE IN VIA __________, __________, TITOLARE DEL NUMERO IDENTIFICATIVO DEL

CITTADINO __________, È STATO IMPIEGATO A TEMPO DETERMINATO DALL’IMPRESA __________

NEL PERIODO DAL 7.5.2012 AL 9.12.2014 E CHE NEL PERIODO DI OTTOBRE E NOVEMBRE

DEL 2013 È STATO IMPIEGATO AL MONTAGGIO DEGLI INFISSI DI ALLUMINIO DEL CENTRO

COMMERCIALE DI __________.

A __________, IL 19.11.2015”

(documento allegato allo scritto 2 dicembre 2015 della difesa,

doc. TPC 4)

5.10. Nell’ambito della procedura

relativa alla seconda istanza di scarcerazione, dopo che la CRP - a seguito del

reclamo presentato dall’imputato (AI 82) - con decisione del 14 dicembre 2015

(doc. TPC 11) aveva annullato la decisione del GPC del 5 novembre 2015 (AI

77) che dichiarava irricevibile la seconda istanza di scarcerazione, con

osservazioni di replica del 21 dicembre 2015 (doc. TPC 7) la difesa

produceva “una nuova prova testimoniale giunta nelle sue mani oggi da __________,

come da documento accluso in calce. Questa dichiarazione completa e precisa

quella precedente”.

Il documento, tradotto dal serbo, sempre su carta intestata della

ditta __________ e sottoscritto dal direttore __________, riportava:

"

CONFERMA

CON LA PRESENTE SI ATTESTA CHE IM 1, NATO IL __________ A __________,

RESIDENTE IN VIA __________, __________, TITOLARE DEL NUMERO IDENTIFICATIVO DEL

CITTADINO __________, IMPIEGATO A TEMPO DETERMINATO DALL’IMPRESA __________, IN

DATA 12.11.2013, MARTEDÌ, STAVA LAVORANDO FUORI SEDE IN UN CENTRO COMMERCIALE

DI __________ FACENDO IL MONTAGGIO.

A __________, IL 14.12.2015”

(documento allegato alla replica del 21.12.2014, doc. TPC 7,

pag. 4)

5.11. In occasione dell’udienza

dinanzi al GPC del giorno successivo, l’imputato dichiarava (cfr. verbale di

audizione del 22.12.2015, doc. DIB 1; dichiarazioni riportate anche nella

decisione del 23.12.2015 del GPC, doc. TPC 9, pagg. 3-4):

"

La giudice chiede all’accusato se ha qualcosa da dire.

Io posso solo dire di non aver commesso la rapina di cui mi si

accusa. Tutto quello che ho da dire lo dirà il mio legale.

(…)

Il PP chiede all’accusato come mai non ha riferito in

precedenza di questa importante attività lavorativa presso la ditta __________.

Da quando sono stato arrestato è stato dato per scontato che io

fossi colpevole. Non mi è stato dato lo spazio per potermi esprimere e per

potermi difendere. Mi dicevano di collaborare che un’eventuale collaborazione

poteva influire favorevolmente sulla pena; mi parlavano come se fossi già

condannato.

La giudice mi chiede se è per questo motivo che non ho

voluto dire che io in novembre 2013 lavoravo in Serbia e che il 12.11.2013 non

mi trovavo in Svizzera.

Rispondo che io mi sono difeso con il silenzio.

La giudice mi chiede di cosa si occupa la ditta di cui è

stata prodotta la dichiarazione del direttore.

Si occupa di montaggio di infissi in pvc. Io, in particolare,

facevo l’autista e supervisionavo al montaggio.

Ho lavorato per quella ditta per circa 5 mesi, da quando sono

uscito di prigione in Germania sino a dicembre 2013. In quel periodo ho svolto

solo quell’occupazione. Certo che io ho avuto molti datori di lavoro e ho

svolto tanti lavori, alcuni anche nello stesso periodo.

Il PP chiede all’accusato se nel 2013 si è assentato dalla

Serbia per recarsi all’estero ad eccezione della Germania quindi tra giugno e

dicembre 2013.

Rispondo di no. Non ho lasciato il mio Paese.”

6. Istanze probatorie

presentate dalla Difesa

6.1. In parziale accoglimento

dell’istanza probatoria presentata dalla difesa (doc. TPC 31 e doc. TPC 37),

l’8 febbraio 2016 questa Corte sottoponeva ai periti dell’IRM di San Gallo

parte dei quesiti supplementari proposti dalla Difesa (doc. TPC 42), che

venivano evasi con la perizia complementare del 15 febbraio 2016 (doc. TPC 49;

traduzione commissionata da questa Corte pervenuta il 28/29.02.2016, doc. TPC

58/59), nella quale i periti indicavano in particolare che:

- non era (più) possibile

stabilire da che tipo di materiale biologico era stata estratta la traccia

biologica rinvenuta sulla bicicletta n. 1 (risposta alla domanda 2);

- il DNA estratto dalla

traccia biologica rinvenuta sulla bicicletta n. 1 era leggermente degradato,

ciò che non ha limitato l’analisi effettuata, mentre che la permanenza in acqua

per 16 ore può variare la morfologia e la colorazione della traccia, ma ciò non

ha alcuna influenza sull’analisi del DNA e sulle conseguenti interpretazioni

risultanti (risposte alle domande 3 e 4);

- dalla traccia biologica

prelevata dalla bicicletta n. 1 è stato possibile separare chiaramente una

componente del profilo maggioritario dal profilo minoritario e di conseguenza

estrapolare chiaramente il profilo maggioritario (risposta alla

domanda 9).

6.2. In relazione alla dichiarazione

del teste __________, in data 3 febbraio 2016 la difesa produceva l’ulteriore

documentazione richiesta da questa Corte (doc. TPC 34), tra cui la

dichiarazione del teste ripetuta dinanzi ad un Pubblico ufficiale (doc. TPC 37;

traduzione commissionata dalla Corte sub doc. TPC 47), che riporta:

"

DICHIARAZIONE

Io __________ di __________, Via __________, numero AVS __________,

con piena responsabilità morale, materiale e penale confermo che nel periodo

dal 01.11.2013 al 20.12.2015 ero rappresentante legale - direttore dell’IMPRESA

__________, il che certifico che l’estratto del registro di commercio __________

del 02.02.2016, come anche che IM 1 nato il __________ a __________ domiciliato

a __________, via __________, numero AVS __________ era impiegato a ore

nell’IMPRESA __________, e che il giorno 12.11.2013 martedì, lavorava fuori

sede sul montaggio del centro commerciale __________.

__________ 02.02.2016”

La difesa precisava che “non esiste un contratto di lavoro

scritto tra la ditta __________ e IM 1 a motivo che egli lavorava parzialmente

a ore su richiesta e a tempo determinato con pagamento in contanti a mani”

(scritto avv. DF 1 del 03.02.2016, doc. TPC 37).

7. Dichiarazioni

dell’imputato al dibattimento

7.1. Al dibattimento l’imputato

dichiarava di voler rispondere alle domande che gli venivano poste.

In merito al fermo avvenuto in Austria il 22 luglio 2015, spiegava

di essersi legittimato con un documento falso a nome __________ “perché

avevo il divieto d’entrata per i Paesi Schengen e quindi ho usato questo

documento falso per poter entrare” (VI imputato pag. 3, all. 1 al V.

DIB).

Quando gli veniva chiesto come mai al momento del fermo in

Austria, lui e la persona che era con lui erano in possesso di diversi guanti

di gomma e di una pila frontale e lui in particolare aveva anche un

passamontagna occultato nelle mutande, l’imputato rispondeva che “ero nel

bosco a fare un giro turistico, a fare trekking. Era estate ma sulle Alpi c’era

la neve. È vero che avevo un passamontagna nelle mutande, ma non capisco cosa

volete dire con tutto ciò”, per poi contraddirsi subito dopo dichiarando

che “tutte le cose che mi sono state trovate in Austria sono venute con me

in Svizzera quando sono stato estradato. Avevo la pila frontale e i guanti

perché ero a fare trekking con un amico. Non avevo nessun passamontagna. Io non

ho detto che avevo un passamontagna nelle mutande, parlavo dell’equipaggiamento

che avevo con me, ovvero i guanti e la pila, ma io non avevo un passamontagna”

(VI imputato pagg. 3-4, all. 1 al V. DIB).

7.2. In merito ai fatti di cui

all’atto d’accusa, l’imputato dichiarava di contestarli (VI imputato pag. 4,

all. 1 al V. DIB) e, successivamente, che “io il giorno della rapina mi

trovavo in Serbia. Quel giorno lavoravo per la ditta __________. È una ditta

che produce porte e finestre in alluminio e PVC. Io lavoravo su chiamata,

quando avevano lavoro da darmi, già da diversi anni, e meglio da quando ero

uscito di prigione in Germania e fino a fine dicembre 2013. Ricevevo una paga

fissa di Euro 400 mensili più le uscite sul territorio, ovvero le spese di

trasferta” (VI imputato pagg. 5-6, all. 1 al V. DIB).

7.3. Quando gli veniva nuovamente

fatto prendere atto che su una delle bicilette gettate nel lago dagli autori

dopo la rapina, era stata ritrovata una traccia biologica che con altro grado

di probabilità gli apparteneva, l’imputato ribadiva che non aveva commesso la

rapina e che “la traccia che hanno forse trovato che forse appartiene a me,

io dico che non è la mia” (VI imputato pag. 4, all. 1 al V. DIB).

A fronte della contestazione che insieme alla bicicletta sulla

quale è stata trovata la traccia biologica che con alto grado di probabilità

gli appartiene, è stata ritrovata anche una bicicletta sulla quale è stato

rinvenuto lo stesso DNA che è stato rinvenuto su alcuni oggetti (mazzotto e

cacciavite) utilizzati e lasciati dagli autori della rapina nella gioielleria,

l’imputato dichiarava che “(…) su una bici avete trovato un DNA che è

probabilmente mio, da nessuna parte c’è scritto che è il mio DNA. Se avete

trovato un altro DNA sulla bicicletta come dite accanto alla mia, poi dentro

nella gioielleria, questo cosa ci dice? Se io l’avessi fatto, probabilmente ci

sarebbe il mio DNA anche sulle altre cose, ovvero sul mazzotto e sul

cacciavite, come è stato trovato l’altro DNA” (VI imputato pag. 4, all. 1

al V. DIB).

7.4. Alla domanda volta a sapere

il motivo per quale durante la procedura di estradizione non aveva invocato

l’alibi, ovvero che il giorno dei fatti si trovava in Serbia a lavorare,

l’imputato dichiarava che “non ho detto che non potevo essere io perché al

momento dei fatti ero in Serbia perché ero sotto shock, non capivo dove mi

trovavo. Ho detto loro che non sapevo di cosa si trattava, che non ero

colpevole” (VI imputato pag. 5, all. 1 al V. DIB).

L’imputato spiegava anche il motivo per il quale non aveva

riferito dell’alibi nemmeno durante gli interrogatori in Svizzera dichiarando

che “non ho mai detto né sì né no. I primi tempi stavo zitto perché

aspettavo di trovare l’avvocato. Quando ho realizzato che la cosa diventava

seria e di cosa ero incolpato, dal primo giorno mi dicono che sono stato io,

che sono colpevole, di collaborare così la condanna sarà minore, quando ho

realizzato che l’avvocato che avevo, che mi diceva le stesse cose, ho deciso di

stare zitto perché ho realizzato che la cosa era seria, non posso ammettere

qualcosa che non ho fatto. Quando ho ingaggiato il mio avvocato qui presente,

ho detto che non ero io e ho cominciato con la mia difesa. Come detto in

polizia, dirò tutto quando arriverò davanti alla Corte, e mi difendevo con il

mio silenzio” (VI imputato pag. 5, all. 1 al V. DIB).

7.5. Quando gli veniva chiesto

come mai durante l’inchiesta aveva lasciato intendere di voler fare delle

ammissioni, l’imputato rispondeva “perché dal primo giorno sia il PP che la

Polizia mi dicevano che ero stato io al 100%, di collaborare perché così la

condanna sarà minore” (VI imputato pag. 5, all. 1 al V. DIB).

Il suo difensore precisava che “il suo assistito ha sentito

delle pressioni per collaborare sia da parte della Pubblica accusa che da parte

del difensore d’ufficio. Il suo assistito pensava che ci fosse spazio per un

patteggiamento, per cui pur di essere liberato era disposto a confessare

nonostante sia innocente. Il mio assistito da subito mi ha detto che lui poteva

di provare di essere altrove il giorno della rapina” (VI imputato pag. 5,

all. 1 al V. DIB).

8. Accertamenti e

valutazioni della Corte

8.1. Come ricordato dalla CARP

(cfr. sentenza del 28.07.2014, inc. 17.2014.58-60 e 17.2014.87-89, consid. 3, 4

e 5), giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice

- così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova

leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza che, in

applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente secondo il

convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri,

Commentario CPP, ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid,

Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire

romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure

pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472;

Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54,

n. 3, pag. 245; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173; DTF

133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401

consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011;6B_10/2010 del 10

maggio 2010;6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;6P.218/2006 del 30 marzo

2007).

In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su

prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;

1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag.

253;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con

richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una

circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di

induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di

una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o meno del

fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,

Basilea 2005, § 59, n. 12-15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di

diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep.

1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, emanare

un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi -

che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e

rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di

accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der

Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF

6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003

consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr.

pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2

settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5;

17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9

giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art.

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art.

10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla

pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice

penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato

quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,

permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie

medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;

1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124

IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così

come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla

situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove

conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici -

sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia

inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre

l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il

semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa

valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al

giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una

convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse.

Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione

schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e

il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il

giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva

delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato

(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF

6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009

consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del

13 giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;

1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid.

3.8.1;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16

del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011

consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24;

Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009,

§ 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art.

10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra

2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010,

ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n.

19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

8.2. Ciò

premesso, nel concreto caso la Corte, nella valutazione della fondatezza delle

accuse mosse a IM 1, è partita dalle risultanze probatorie agli atti, tra cui

vi è la perizia dell’IRM di San Gallo del 26 ottobre 2015, che è stata messa in

discussione dalla Difesa per diversi aspetti, sia durante l’inchiesta che al

dibattimento, dove l’ha definita “altamente depistante” (cfr. arringa

scritta della difesa, doc. DIB 2 pag. 17).

8.2.1. Occorre precisare innanzitutto

che la perizia dell’IRM di San Gallo non è, al contrario di quanto eccepito

dalla Difesa (cfr. arringa scritta della difesa, doc. DIB 2 pag. 13), una

perizia di parte (DTF 141 IV 369 consid. 6.6; 127 I 73 consid. 3f/bb),

ricordato inoltre che il Procuratore pubblico diventa parte unicamente con la

procedura dibattimentale (art. 104 cpv. 1 lett. c CPP).

8.2.2. Per quanto concerne la censura

secondo cui la Pubblica accusa non avrebbe dato previamente alla difesa la

possibilità di esprimersi (cfr. arringa scritta della difesa, doc. DIB 2 pag.

12), va rilevato che l’art. 184 cpv. 3 CPP, letto nella sua interezza, fa

un’eccezione proprio per le perizie sul DNA.

In ogni caso, successivamente al deposito dell’atto d’accusa e

prima del dibattimento la difesa ha avuto la possibilità di porre domande

complementari ai periti dell’IRM di San Gallo.

8.2.3. Riguardo alla critica della

Difesa secondo cui la perizia sul DNA sarebbe inutilizzabile per la violazione,

da parte della Pubblica accusa, dell’art. 184 CPP poiché il mandato per

l’allestimento del profilo DNA di IM 1 e il successivo mandato di comparazione

tra il DNA di IM 1 e il DNA estratto dalla traccia biologica prelevata sulla

bicicletta n. 1 non sarebbero stati conferiti dal Procuratore pubblico ma dalla

Polizia (cfr. arringa scritta della difesa, doc. DIB 2 pag. 10 e pag. 12), la

Corte ha rilevato che il mandato all’IRM di San Gallo è stato sin dall’inizio

conferito dalla Pubblica accusa dapprima oralmente e poi per iscritto (cfr. AI

3 pag. 4) e che i successivi mandati altro non sono che un’estensione del

mandato originario, conferito oltretutto ad un istituto accreditato dalla

Confederazione secondo la legge sui profili del DNA (cfr. la lista dei

laboratori di analisi del DNA riconosciuti dalla Confederazione pubblicata sul

sito dell’Ufficio federale di polizia, https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/sicherheit/personenidentifikation/dna-profile/die_dna-analyselabors.html),

al quale la stessa Difesa ha chiesto ed ottenuto di indirizzare delle domande

complementari e avvalendosi delle risposte ottenute (cfr. arringa scritta della

difesa, doc. DIB 2 pagg. 17-18), riconoscendone con ciò stesso la qualità di

perito.

8.2.4. Nel merito la perizia di San

Gallo del 26 ottobre 2015 stabilisce che l’ipotesi secondo la quale IM 1 è il

donatore del DNA ritrovato sulla bicicletta n. 1 è 1.4 x 1015 volte

maggiore rispetto all’ipotesi secondo la quale il donatore è un individuo

ignoto non consanguineo di IM 1. Pertanto, la Corte ha ritenuto che il DNA

ritrovato sulla bicicletta n. 1 ripescata dal lago il giorno successivo alla

rapina appartiene all’imputato con un grado di probabilità talmente elevato da

rasentare la certezza. La perizia - come del resto tutte le perizie sul DNA -

si esprime in questi termini di altissima probabilità poiché soltanto

sottoponendo l’intera popolazione del pianeta al test del DNA si potrebbe avere

la certezza matematica, ciò che evidentemente non è realizzabile.

8.2.5. A giudizio della Corte il

riscontro principale a carico dell’imputato è pertanto costituito dal

rinvenimento del suo DNA sulle manopole e sulle leve dei freni di una delle

quattro biciclette utilizzate dai rapinatori e gettate nel lago durante la

fuga, recuperate dagli inquirenti il giorno dopo la rapina.

La Corte ha valutato in pari tempo che su di una seconda

bicicletta ripescata nel lago (bicicletta n. 2) - e meglio sulle manopole,

sulle leve dei freni e sul sacchetto in velluto nero ritrovato attorno alla

manopola della bicicletta n. 2 - è stato rinvenuto un altro profilo genetico,

che è lo stesso profilo genetico assicurato sul manico del mazzotto e sul

manico del cacciavite ritrovati all’interno della gioielleria ed usati per

commettere la rapina e meglio per infrangere le vetrine della gioielleria.

Ne discende che essendo la bicicletta n. 2 stata ripescata dal

lago unitamente alla bicicletta n. 1 e ritenuto che il profilo genetico

ritrovato sulla bicicletta n. 2 è lo stesso profilo rinvenuto sul mazzotto e

sul cacciavite che sono stati usati dagli autori per infrangere le vetrine, la

bicicletta n. 1 e la bicicletta n. 2 risultano legate indissolubilmente

dall’essere state usate dagli autori della rapina, ciò che porta quindi a

concludere che la bicicletta sulla quale è stato ritrovato il DNA di IM 1 è

collegata in maniera incontrovertibile alla rapina commessa in danno della

gioielleria ACPR 1 il 12 novembre 2013.

Risulta pertanto accertato che l’imputato ha lasciato il suo DNA

sulla bicicletta n. 1 proprio il giorno della rapina, rispettivamente risulta

del tutto irrilevante stabilire il tipo di materiale biologico da cui è stato

estratto il DNA di IM 1 (cfr. arringa scritta della difesa, doc. DIB 2 pag.

17).

8.3. Dall’osservazione delle

immagini delle videosorveglianze agli atti, la Corte ha constatato ancora che

la bicicletta n. 1 sulla quale è stato rinvenuto il DNA dell’imputato, è stata

utilizzata da una persona che indossava una tuta scura e un cappellino bianco,

persona che è stata ripresa anche all’interno della gioielleria durante la

rapina e che si distingue dagli altri autori per la sua mole e la sua altezza,

perfettamente compatibili con la stazza dell’imputato, che è alto più di 190

cm.

8.4. La Corte ha valutato inoltre

che l’imputato ha un precedente penale per rapina a mano armata commessa in

correità con terzi in Francia sempre in danno di una gioielleria e che pertanto

l’imputazione qui a giudizio si inserisce nel solco di un reato che non è nuovo

all’imputato, ritenuto inoltre che sulla base della documentazione agli atti:

- __________ è anche

sospettato di aver commesso, il 22 maggio 2010, un’ulteriore rapina a __________,

sempre in danno di una gioielleria;

- in Germania nel 2013 IM 1

è stato fermato poiché sospettato di effettuare dei sopralluoghi nei pressi di

una gioielleria;

- ed infine che - ancorché

successivamente ai fatti qui a giudizio - in occasione del suo fermo in

Austria, IM 1 era in possesso - oltre che di diverse paia di guanti, di una

pila frontale e di un rotolo di nastro adesivo - di un passamontagna occultato

nelle mutande, e che tale fermo è avvenuto nel contesto dell’esecuzione di

sopralluoghi funzionali alla perpetrazione di reati, come risulta dalla

documentazione trasmessa dalle Autorità austriache.

8.5. La Corte ha considerato

ancora che l’imputato si è legittimato con false generalità e falsi documenti

in Francia nel 2006, nel contesto della rapina, nel 2013 in Germania e nel 2015

in Austria in occasione del fermo. Tali risultanze supportano la considerazione

che IM 1 fa abitualmente uso di false generalità, ciò che non milita certamente

a suo favore. In concreto, visto lo spaziare dell’imputato in Europa,

commettendo reati - accertati perlomeno in due Paesi (la Francia e la Germania)

e sospettato di averne commesso un altro in Spagna e di essere in procinto di

commetterne uno in Austria - è lecito concludere che l’uso di false generalità

assolve il precipuo scopo di evitare la sua identificazione e la tracciabilità

dei suoi spostamenti, impedendo alle Autorità di poter risalire ai suoi

percorsi e stabilire la sua presenza in questo o quel Paese, dove si reca non

certo per fare il turista, ritenuto che per fare il turista ed aggirare il

divieto d’entrata dello spazio Schengen - come da lui sostenuto - è sufficiente

una sola falsa identità.

8.6. Per quel che concerne

l’atteggiamento processuale dell’imputato, la Corte ha rilevato che l’alibi per

il giorno della rapina è stato sollevato dalla difesa per la prima volta con

l’istanza di scarcerazione del 19 ottobre 2015. In precedenza l’imputato non ha

- incomprensibilmente - mai sollevato nulla in merito, neppure nell’ambito

della preliminare procedura di estradizione. Infatti, dalla documentazione

trasmessa dalle Autorità austriache (allegata all’AI 34) risulta chiaramente

che l’imputato in Austria, durante la procedura di estradizione, si è limitato

a dichiarare di essere innocente, senza sollevare il suo alibi.

Per la Corte risulta incomprensibile che una persona che ritiene

di poter comprovare la propria innocenza, non lo faccia immediatamente,

preferendo la “strategia” di rimanere in silenzio.

Va poi rilevato che per la Corte le dichiarazioni del teste

prodotte dalla difesa non sono in ogni caso idonee ad inficiare il riscontro

oggettivo costituito dal ritrovamento del DNA dell’imputato su una delle bici

usate dai rapinatori il 12 novembre 2013 per commettere la rapina e per darsi

alla fuga. Pertanto, se ne deve dedurre che l’imputato ha mentito quando ha

sostenuto che il 12 novembre 2013 si trovava in Serbia a lavorare.

8.7. Durante l’inchiesta IM 1 ha

anche assunto e mantenuto un comportamento che la Corte ha giudicato molto

ambivalente; lo stesso infatti durante l’inchiesta non ha mai negato in modo

esplicito di aver commesso la rapina, facendo cronologicamente nel corso dei

verbali le seguenti affermazioni:

- “Non voglio dire che

sono stato io né che non sono stato io” (VI PP 01.09.2015

pag. 3);

- “Non voglio fare oggi

delle ammissioni, ho bisogno di tempo” (VI PP 01.09.2015 pag. 3);

- “In questo momento non

sono pronto per un dialogo e per formulare delle ammissioni. Questo non vuol

dire che in futuro non parli. esistono tutte le possibilità” (VI PP

01.09.2015 pag. 3);

- “Come ho detto in

precedenza non nego di avere commesso la rapina ma nemmeno lo ammetto” (VI

PP 01.09.2015 pag. 5);

- “(…) da parte mia

preferisco continuare a difendermi con l’utilizzo del silenzio, non sono ancora

pronto per fornire alcun tipo di risposta” (VI PG 07.09.2015 pag. 2);

- “Mi avete letto i miei

diritti ed il diritto di non rispondere è uno dei miei diritti, quindi voglio

avvalermi ancora di questo diritto. Sono qui da poco tempo e devo ancora

riflettere” (VI PG 07.09.2015 pag. 2);

- “Non ho idea se voglio

parlare o no, potrebbe anche darsi che non voglia parlare sino al processo, ma

di questo non sono ancora sicuro” (VI PG 07.09.2015 pag. 2);

- “In futuro non è detto

che non parli con il PP” (VI PP 25.09.2015 pag. 2).

Quindi, benché gli venisse prospettata la partecipazione ad un

fatto grave quale è quello della commissione di una rapina in correità con

terzi ai danni di una gioielleria, l’imputato non si è minimamente curato,

durante l’inchiesta, anche solo di allegare in modo chiaro e convincente la sua

innocenza, barcamenandosi tra un “non ammetto” e un “non nego”, senza peraltro

mai allegare - lo si ribadisce - che si trovava altrove il giorno della rapina,

con un comportamento che la Corte ha valutato ambiguo e poco convincente.

8.8. La Corte ha rilevato ancora

che in non poche occasioni l’imputato non ha raccontato la verità, come quando

ha dichiarato, durante l’udienza del 22 dicembre 2015 davanti al GPC, di non

aver lasciato il suo paese nel 2013 ad eccezione della Germania tra giugno e

dicembre 2013, mentre che l’imputato ha ammesso al suo difensore di essere

rientrato in Serbia il 16 novembre 2013 - come risulta dall’informativa

Interpol di Belgrado -, fornendo tuttavia al riguardo una giustificazione per

la Corte non credibile.

L’imputato ha mentito anche quando ha negato, in aula, di essere

stato in possesso di un passamontagna occultato nelle mutande al momento del

fermo in Austria, come risulta invece accertato in base ai rapporti della

Polizia austriaca, che hanno trasmesso anche la foto del passamontagna (doc.

TPC 35).

Infine, l’imputato ha mentito ancora quando in aula ha affermato

che durante la procedura di estradizione aveva sollevato l’alibi della sua

presenza in Serbia, mentre che la decisione di estradizione riporta, come

visto, che l’imputato si è limitato ad affermare la sua innocenza.

8.9. Non da ultimo l’imputato,

stante il ritrovamento del suo DNA sulla bicicletta ripescata nel lago - e

consapevole, come ha dichiarato, di cosa sia il DNA - non ha ritenuto di

fornire alcuna giustificazione a detto riscontro oggettivo, per cui la Corte

nelle concrete circostanze - pur nel riconoscimento del diritto di tacere dell’imputato,

di cui ha fatto ampiamente uso durante l’inchiesta - non può che concludere

ritenendo sospetto il suo silenzio e pertanto quale ulteriore elemento

indiziante a suo carico.

8.10. Sulla base di tutti questi

elementi, univoci e convergenti, la Corte ha ritenuto comprovata la

partecipazione di IM 1 alla rapina in danno della gioielleria ACPR 1 ad __________

il 12 novembre 2013.

8.11. La Corte ha confermato anche

la connessa imputazione di danneggiamento, di cui sono pacificamente adempiuti

i presupposti oggettivi e soggettivi esatti dalla legge.

8.12. L’imputato è invece stato

prosciolto dalle aggravanti imputate in relazione alla rapina, stante l’assenza

di sufficienti riscontri probatori atti a suffragarle.

9. Commisurazione della

pena

9.1. L’art. 47 CP stabilisce che

il giudice deve commisurare la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della

vita anteriore, delle sue condizioni personali e dell’effetto che la pena avrà

sulla sua vita. Quali criteri per la determinazione della colpa, la norma

menziona il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico

offeso, la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti,

avuto riguardo delle circostanze interne ed esterne e della possibilità che

l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

9.2. Nel concreto caso la colpa

dell’imputato è oggettivamente e soggettivamente grave.

IM 1 ha percorso migliaia di chilometri per venire in Svizzera, in

terra straniera, a commettere un reato grave come la rapina, dimostrando grande

energia criminale.

Ha agito per fine di lucro, prendendo di mira un bottino

importante come quello che può assicurare una gioielleria, alla quale è stato

inoltre causato un considerevole danno prodotto scassinando le vetrine.

L’imputato, unitamente ai correi, ha agito in modo professionale,

in base ad un piano ben studiato, come dimostra l’uso di biciclette per

raggiungere l’obiettivo ed assicurarsi una fuga veloce, l’uso dei guanti e di

strumenti per infrangere le vetrine, gli accorgimenti per non essere

identificati così come la precisa ripartizione dei ruoli nel momento

dell’esecuzione della rapina, con la conseguente velocità e sicurezza

nell’azione, vero è che il colpo è stato messo a segno in poco più di 2 minuti,

come risulta dal video della rapina. Tutto è stato accortamente predisposto ed

eseguito per correre i minori rischi possibili nell’assicurarsi un importante

bottino, di oltre fr. 1'070’000.--, che non è stato recuperato.

La Corte ha rilevato che IM 1 ha agito in modo sicuro e

professionale nell’esecuzione del suo compito e, unitamente ai correi, non si è

fatto alcuno scrupolo a che venissero minacciate con la pistola due donne

inermi, incurante dell’enorme spavento che veniva loro incusso.

La Corte ha considerato a favore dell’imputato il fatto che - come

testimoniato dalle stesse vittime - sono state minacciate senza l’uso di una

violenza più marcata rispetto a quanto necessario per neutralizzarle.

La Corte ha considerato ancora che IM 1 non è nuovo alle Autorità

penali essendo stato condannato in Francia nel 2006 per rapina e in Germania

nel 2013 per documenti falsi. La sua colpa è quindi grave per i precedenti che

ha a suo carico, così come è grave che ha continuato a delinquere nonostante le

carcerazioni subite, che non sono servite a farlo desistere dal continuare a

percorrere la strada del crimine.

Riguardo al suo comportamento nei confronti dell’inchiesta, va

rilevato che l’imputato non ha ammesso le proprie responsabilità. Ha fatto

ampiamente e caparbiamente uso, in modo convinto ed ostinato, anche di fronte a

riscontri incontestabili quali la presenza del suo DNA sulla bicicletta

ritrovata nel lago, del suo diritto di non rispondere, ciò che è sicuramente

legittimo ma non può dar luogo a sconti di pena; in ogni caso con il suo

atteggiamento IM 1 ha dimostrato nei fatti di non essersi distanziato da quanto

commesso.

La Corte ha tenuto conto del carcere preventivo sofferto, compreso

quello in vista dell’estradizione e ha tenuto altresì conto della sua

situazione personale nonché della precaria situazione economica in cui versa.

Tutto ciò considerato e tenuto altresì conto del concorso di

reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 la pena detentiva di 4

anni, a valere quale pena interamente aggiuntiva alla multa di Euro 500

inflittagli in Austria il 17 agosto 2015, pena detentiva che, vista la misura

della stessa, è interamente da espiare.

10. Tassa di giustizia e spese

procedurali

La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono

a carico del condannato (art. 426 cpv. 1 CPP), ad esclusione delle spese di

traduzione dal tedesco all’italiano, che vengono poste a carico dello Stato, ad

eccezione delle spese per la traduzione della perizia dell’IRM di San Gallo del

26 ottobre 2015 fatta eseguire dalla difesa pur avendo chiesto la traduzione

alla Pubblica accusa, che ha fatto seguito alla richiesta.

11. Oggetti in sequestro

Sugli oggetti in sequestro, trattandosi di mezzi di prova, viene

mantenuto il sequestro conservativo.

Visti gli art. 12, 40, 47, 49, 51, 140 cifra 1, 144 CP;

422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. rapina

per avere,

ad __________, il 12 novembre 2013,

agendo in correità con almeno altre tre persone,

commesso un furto in danno della gioielleria ACPR 1 minacciando le

commesse con una pistola,

sottraendo orologi e gioielli per una refurtiva denunciata

complessiva di fr. 1'072'263.85;

1.2. danneggiamento

per avere,

ad __________, il 12 novembre 2013,

agendo in correità con almeno altre tre persone,

infranto mediante l’utilizzo di martelli, mazzotti e cacciaviti, le vetrine

della gioielleria ACPR 1 al fine di commettere la rapina di cui al punto 1.1

del dispositivo, causando danni per un valore complessivo denunciato di fr.

20'800.--,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto dalle

aggravanti di cui all’art. 140 cifre 2 e 3 CP.

3.

Di conseguenza,

trattandosi di pena totalmente aggiuntiva alla multa di Euro 500

di cui alla decisione di condanna della Landespolizei Innsbruck, Tirol

(Austria) del 17 agosto 2015,

IM 1 è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da

dedursi il carcere preventivo sofferto.

4.

Sugli oggetti in sequestro

ed elencati nell’atto d’accusa è mantenuto il sequestro conservativo in quanto

mezzi di prova.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

6.

Le spese per l’interprete e

per le traduzioni dalla lingua tedesca alla lingua italiana sono sostenute

dallo Stato, ad eccezione delle spese per la traduzione della perizia

dell’Istituto di medicina legale di San Gallo del 26.10.2015 commissionata

dall’avv. DF 1 alla __________, che sono a carico del condannato.

7.

Questo giudizio può essere impugnato

mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va

annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto

oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della

sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di

revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 16'744.70

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 170.65

fr. 17'915.35

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