72.2015.194
Guida senza autorizzazione: per avere condotto l'autovettura nonostante la revoca della licenza di condurre
1 febbraio 2016Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.194
Lugano,
1 febbraio 2016/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Manuela Frequin
Taminelli, Presidente
Mariangela D'Aleo, segretaria
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato da DUF 1
imputato, a norma dell’atto d’accusa
159/2015 del 18.11.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1,
di
guida senza autorizzazione
per aver condotto l’autovettura Fiat Panda targata __________ sebbene
la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità
amministrativa in data 20.01.2014, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti: a __________ il 15.09.2015;
reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:53.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale rileva che il comportamento dell’imputato è
disarmante: soltanto oggi si rende conto della gravità dei fatti. I precedenti
dimostrano come ogni tentativo di dissuaderlo dal continuare a reiterare sono
stati vani. Chiede dunque una pena detentiva di 10 mesi da espiare;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, la quale riconosce la gravità dei fatti. Ritiene
che il suo assistito non sia da considerarsi un pericolo per la collettività.
Nonostante la recidiva sottolinea che vi sono ancora delle circostanze che
conducono ad una prognosi favorevole. Chiede dunque una riduzione della pena,
da porsi al beneficio della sospensione condizionale, con un periodo di prova
prolungato.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 47
CP;
Fatti
95 cpv.1 lett. b LCStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
guida senza autorizzazione
per avere, il 15.09.2015, a __________, condotto l’autovettura
Fiat Panda targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata
revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 20.01.2014,
per un periodo indeterminato;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza, IM 1 è
condannato alla pena detentiva di 9 (nove) mesi;
3.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
4.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
4.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario e spese fr. 1'613.40
IVA 8% fr. 129.10
totale fr. 1'742.50
4.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'742.50 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La
segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 65.90
fr. 765.90
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