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Decisione

72.2015.194

Guida senza autorizzazione: per avere condotto l'autovettura nonostante la revoca della licenza di condurre

1 febbraio 2016Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

95 cpv.1 lett. b LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

guida senza autorizzazione

per avere, il 15.09.2015, a __________, condotto l’autovettura

Fiat Panda targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata

revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 20.01.2014,

per un periodo indeterminato;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza, IM 1 è

condannato alla pena detentiva di 9 (nove) mesi;

3.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

4.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

4.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario e spese fr. 1'613.40

IVA 8% fr. 129.10

totale fr. 1'742.50

4.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'742.50 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: -

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 65.90

fr. 765.90

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