72.2015.198
Autori colpevoli di rapina ripetuta, in parte tentata (agito in correità)
19 gennaio 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.198
Lugano,
19 gennaio 2016/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
IM 2
rappresentato dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal
18.10.2015 al 27.11.2015 (41 giorni)
in carcerazione di sicurezza
dal 28.11.2015 al 28.12.2015 (31 giorni)
in anticipata esecuzione di
pena dal 29.12.2015
imputati, a norma dell'atto
d'accusa 163/2015 del 27.11.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
ripetuta rapina, in parte tentata
per avere agendo in correità tra loro, il 17 e il 18 ottobre 2015
a __________ e __________ tentato di commettere, rispettivamente commesso un
furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo
imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre
resistenza, e meglio
1. a __________, il 17
ottobre 2015, tentato di commettere un furto ai danni del distributore __________
di via __________, ritenuto che IM 2 entrava nel negozio del distributore per
verificare i luoghi ed acquistare una bibita e poi usciva, risaliva in macchina
dove si trovava IM 1 quale passeggero, per posteggiare poco dopo ad alcune
decine di metri di distanza dal distributore e che IM 1 scendeva a questo punto
dal veicolo si incappucciava e si dirigeva verso il distributore, dove sarebbe
dovuto entrare per ottenere del denaro minacciando il commesso, attendendo
dall’altro lato della strada che non vi fossero clienti, ma i due venivano
fermati nei loro intenti poiché in quel momento passava una pattuglia della
Polizia che insospettita per la loro presenza li controllava, ponendo fine al
tentativo;
2. a __________, il 18
ottobre 2015, commesso un furto ai danni del distributore __________ dell’area
di sosta autostradale, ritenuto che mentre IM 2 attendeva in macchina, IM 1
entrava incappucciato nel negozio del distributore e chiedeva soldi alla
commessa, e vedendo che la stessa non eseguiva quanto richiesto, prendeva in
mano un paio di forbici trovate sul posto, si avvicinava alla commessa e
puntandole le forbici chiedeva nuovamente i soldi, facendosi poi aprire più
cassa da dove ha preso o si è fatto consegnare soldi, ottenendo in tal modo un
importo complessivo di 1’775.00 CHF e 555.00 EURO, in seguito recuperato e
consegnato al danneggiato, lasciando infine il negozio per risalire sulla
vettura e ripartire;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 140 cifra 1 cpv. 1 CPS, in parte
in relazione all’art. 22 CPS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’imputato
Fatti
IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;
- in qualità di interprete
per la lingua albanese,
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:05.
Le parti d’accordo rinunciano alla fase di discussione, concordando
tutti per l’inflizione
agli imputati di una pena detentiva di 22 mesi sospesa per un
periodo di prova di 3 anni.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 22, 40, 42,
44, 47, 49, 140 CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. rapina ripetuta, in parte
tentata
per avere,
agendo in correità con IM 2,
il 17 e 18 ottobre 2015 a __________ e __________, tentato di
commettere, rispettivamente commesso un furto usando violenza contro una
persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità
corporale o rendendola incapace di opporre resistenza,
e meglio per avere
1.1.1. il 17 ottobre 2015 a __________,
tentato di commettere un furto usando minaccia nei confronti del commesso del
distributore __________ di __________, venendo fermato, prima che entrasse nel
negozio, da una pattuglia di Polizia che procedeva al controllo suo e di IM 2;
1.1.2. il 18 ottobre 2015 a __________,
commesso un furto ai danni del distributore __________ dell’area di sosta
autostradale, minacciando la commessa del negozio puntandole contro delle forbici,
facendosi così aprire la cassa da dove ha sottratto un importo complessivo di
CHF 1'775.—e EUR 555.00, mentre IM 2 lo attendeva in macchina per ripartire,
refurtiva poi recuperata;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
IM 2 è autore colpevole di:
2.1
rapina ripetuta, in parte
tentata
per avere,
agendo in correità con IM 1,
il 17 e 18 ottobre 2015 a __________ e __________, tentato di
commettere, rispettivamente commesso un furto usando violenza contro una
persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità
corporale o rendendola incapace di opporre resistenza,
e meglio per avere
2.1.1
il 17 ottobre 2015 a __________,
tentato di commettere un furto usando minaccia nei confronti del personale del
distributore __________ di __________, venendo fermato da una pattuglia di
Polizia che procedeva al controllo suo e di IM 1, prima che questi potesse
entrare nel negozio;
2.1.2
il 18 ottobre 2015 a __________,
commesso un furto ai danni del distributore __________ dell’area di sosta
autostradale, IM 1 minacciando la commessa puntandole contro delle forbici,
facendosi così aprire la cassa da dove ha poi sottratto un importo complessivo
di CHF 1'775.—e EUR 555.00, mentre IM 2 lo attendeva in macchina per ripartire,
refurtiva poi recuperata;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
3.
Di conseguenza,
3.1
IM 1
è condannato
3.1.1
alla pena detentiva di 22
(ventidue) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.1.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3
(tre).
3.2
IM 2
è condannato
3.2.1
alla pena detentiva di 22
(ventidue) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.2.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3
(tre).
4.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido,
con ripartizione interna in misura di un mezzo ciascuno.
5.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
5.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 9'156.90
spese fr. 771.00
totale fr. 9’927.90
5.2
La nota professionale
dell’avv. DUF 2 è approvata per:
onorario fr. 5'610.00
spese fr. 223.00
IVA (8%) fr. 466.65
totale fr. 6’299.65
5.3
Il condannato IM 1 è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9’927.90 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
5.4
Il condannato IM 2 è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6’299.65 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 117.60
fr. 1'317.60
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 58.80
fr. 658.80
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 58.80
fr. 658.80
============
Intimazione a: -
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera