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Decisione

72.2015.199

Guida senza autorizzazione

4 maggio 2016Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

95 LCStr

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

guida senza

autorizzazione

per avere,

a __________ il 9 ottobre 2015,

condotto l’autovettura Fiat Punto targata __________ sebbene la

licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità

amministrativa in data 7.08.2015, per il periodo dal 16.07.2015 al 15.07.2016;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

a prestare 480 ore di lavoro di pubblica utilità.

3.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

4.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

4.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 716.00

spese fr. 12.10

IVA (8%) fr. 58.25

totale fr. 786.35

4.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 786.35 non appena le

sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 65.90

fr. 765.90

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