72.2015.199
Guida senza autorizzazione
4 maggio 2016Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.199
Lugano,
4 maggio 2016/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 165/2015 del 30.11.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. guida senza
autorizzazione
per aver condotto l’autovettura Fiat Panda targata __________
sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente
Autorità amministrativa in data 7.08.2015,
per il periodo dal 16.07.2015 al 15.07.2016;
fatti avvenuti: a __________ il 9.10.2015;
reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico __________
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 14:05 alle ore 15:10.
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla fase di discussione e
propongono una pena
sotto forma di lavoro di pubblica utilità di 480 ore.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 37, 42, 47 CP;
Fatti
95 LCStr
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
guida senza
autorizzazione
per avere,
a __________ il 9 ottobre 2015,
condotto l’autovettura Fiat Punto targata __________ sebbene la
licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità
amministrativa in data 7.08.2015, per il periodo dal 16.07.2015 al 15.07.2016;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
a prestare 480 ore di lavoro di pubblica utilità.
3.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
4.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
4.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 716.00
spese fr. 12.10
IVA (8%) fr. 58.25
totale fr. 786.35
4.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 786.35 non appena le
sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 65.90
fr. 765.90
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