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Decisione

72.2015.20

Coazione (stalking) nei confronti della ex compagna

26 marzo 2015Italiano67 min

Source ti.ch

Fatti

I.

Il Presidente propone alle parti

le seguenti precisazioni ai tre documenti d’accusa:

in relazione al DA 5228/2013

in opposzione:

- al punto 2, richiamato l’AI 8

Inc. MP 2012.9226, il certificato medico data 29.9.2013 ed è firmato dal Dr.

med. __________;

- al punto 4 si sostituisce

“alla coniuge” con “a”;

- ai reati si aggiunge all’art.

123 CP la n. 2 cpv. 5 e all’art. 180 CP il cpv. 2 lett. b);

in relazione al DA 2918/2014

in opposizione:

- ai reati si aggiunge all’art.

123 CP la n. 1 e 2 cpv. 5, all’art. 126 CP il cpv. 1 e 2 lett. c), all’art. 139

CP le n. 1 e 4, all’art. 172ter CP il cpv. 1, all’art. 177 CP il cpv. 1 e

all’art. 180 CP i cpv. 1 e 2 lett. b);

in relazione all’AA 18/2015:

- al punto 1.5, richiamato l’AI

17 Inc. MP 2014.169, la data degli asseriti fatti è il 28.12.2013;

- al punto 3 tra “per avere” e

“nel periodo” si aggiunge “a __________ e __________”;

- ai reati si aggiunge agli art.

126, 144, 177 e 219 CP il cpv. 1 e all’art. 173 CP il n. 1.

Le parti si dichiarano d’accordo

con le suddette precisazioni e i documenti d’accusa sono modificati di

conseguenza.

Considerandi

II.

Richiamato l’art. 344 CPP il

Presidente comunica alle parti che intende scostarsi dall’apprezzamento

giuridico dei fatti e meglio:

in relazione al DA 2918/2014

in opposizione:

- in alternativa al reato di

coazione di cui ai punti 1.1 e 1.2 prospetta quello di sequestro di persona ai

sensi dell’art. 183 n. 1 cpv. 1 CP;

- in alternativa al reato di

lesioni semplici di cui al punto 2 prospetta quello di vie di fatto ai sensi

dell’art. 126 cpv. 1 e 2 lett. c) CP limitatamente ad aver colpito con un

cellulare all’altezza dell’occhio sinistro ACPR 1 cagionandole un piccolo

ematoma palpebrale sinistro;

in relazione all’AA 18/2015:

- in alternativa al reato di

coazione di cui al punto 1.2

prospetta quello di

sequestro di persona ai sensi dell’art. 183 n. 1 cpv. 1 CP.

Viene chiesto alle parti se

intendono pronunciarsi in merito e le stesse dichiarano che lo faranno

eventualmente in sede di discussione.

III.

Prende la parola la PP la quale

chiede venga prospettato all’imputato, in alternativa al reato di coazione di

cui al punto 1.1 dell’AA, il reato di minaccia ai sensi dell’art. 180 cpv. 1 e

2.

lett. b CP.

Nessuna osservazione né

opposizione da parte delle altre parti.

Verbale d’interrogatorio

dell’imputato

Il Presidente, preso atto che

nel testo del punto 2 del suddetto DA e nel certificato medico agli atti non si

fa alcun riferimento al comportamento oggi riconosciuto dall’imputato

prospetta, in quanto fatto nuovo, il reato di vie di fatto ai sensi dell’art.

126.

cpv. 1 e 2 lett. c CP e meglio per avere, a __________, il 29.9.2013

colpito ACPR 1 con un calcio nel sedere.

Sentiti: - il Procuratore Pubblico,

il quale, dopo aver ripercorso i fatti ed in particolare il tipo di atti messi

in atto dall’imputato e i relativi effetti sull’accusatrice privata e i due

figli, formula e motiva le seguenti conclusioni:

-- in via preliminare rileva che per le fattispecie di cui ai

punti 2.3 e 4 dell’AA e di cui al punto 6.1 del DA 2918/2014 la querela è

perenta, mentre che non lo è per i punti 2.1 e 2.2 dell’AA nella misura in cui

l’accusatrice privata non poteva rendersi conto nell’immediato dell’effettiva

identità dell’autore degli scritti. Conferma inoltre il periodo (febbraio

2014/1.12.2014) di cui al punto 6 dell’AA nella misura in cui la vittima è

venuta a conoscenza della sottrazione di corrispondenza da parte del marito in

occasione del verbale PP 8.1.2015. Non si oppone alle diverse qualifiche

giuridiche prospettate dal Presidente;

-- ritiene l’assoluta attendibilità dell’accusatrice privata, che

a partire dal primo verbale PS del 14.9.2013 è sempre stata costante e lineare

fornendo dichiarazioni univoche, a fronte invece delle numerose contraddittorietà,

non spiegate, nelle versioni rese dall’imputato, che ha dimostrato un

atteggiamento processuale volto esclusivamente a screditare la vittima e che

viene comunque smentito dai numerosi riscontri in atti;

-- tenuto conto delle conclusioni peritali, in particolare della

lieve scemata imputabilità, della colpa grave, del concorso di reati e in

mancanza di attenuanti postula, infine, la condanna dell’imputato alla pena

detentiva di 24 mesi da espiare, assortita da un trattamento ambulatoriale così

come indicato nella perizia psichiatrica, nonché alla multa di fr. 3’000.-.

Chiede inoltre il riconoscimento delle pretese avanzate dagli AP;

- l’avv. RAAP 1,

rappresentante dell’accusatrice privata ACPR 1, la quale associandosi alle

conclusioni del PP quo alla colpevolezza dell’imputato, pone in risalto la

credibilità e la figura della sua assistita, che malgrado tutto quanto stava

subendo non ha mai voluto infierire contro l’ex compagno, contrapponendole l’atteggiamento

denigratorio e negatorio assunto dall’imputato, che con le sue contraddizioni

non motivate e smentite dai riscontri in atti perde ogni attendibilità.

Conclude, quindi, chiedendo l’accoglimento delle pretese come da istanza

prodotta e si rimette al giudizio della Corte quo alla qualifica giuridica dei

reati prospettati in alternativa da Presidente e PP;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato, il quale contesta le imputazioni di cui ai punti 2, 3

e 4 DA 5228/2013; da 1 a 6 del DA 2918/2014 e da 1 a 5 e 7 dell’atto d’accusa, sostenendo, in particolare:

-- quo alle minacce la mancanza dell’aver incusso timore;

-- quo alle ingiurie e alle vie di fatto l’applicazione dell’art.

177.

cpv. 3 CP in quanto atti vicendevoli, per cui chiede l’esenzione di pena;

-- quo alle vie di fatto ai danni del figlio, che il suo assistito

non è mai andato al di là del diritto di correzione;

-- quo ai punti 6.1 DA 2918/2014 e 4 dell’atto d’accusa la

perenzione della querela;

-- quo ai punti 6.2 DA 2918/2014 e 5 dell’atto d’accusa la non

commissione dei fatti;

- quo al punto 7 dell’atto d’accusa, la mancanza di prove in

merito ai fatti asseriti e la mancanza di accertamenti sufficienti sulle

ripercussioni psicologiche che avrebbero avuti i figli dal momento che

l’accusatrice privata si è sottratta alla perizia socio ambientale ordinata

nell’ambito della procedura dinanzi all’ARP;

-- dubbi in merito alla credibilità dell’accusatrice privata, che

ha fornito dichiarazioni strumentali, che di fatto non ha mai avuto paura (non

ha cambiato numero di telefono fino all’arresto dell’imputato e invitava

quest’ultimo a frequentare la casa dopo la decisione di allontanamento) e che,

per finire, si è trasferita in Italia solo per sottrarsi alla perizia socio

ambientale ordinata nell’ambito della procedura dinanzi all’ARP e alle

pressioni dei fornitori;

e conclude chiedendo:

-- in via principale, visti i postulati proscioglimenti e tenuto

conto della scemata imputabilità, la condanna dell’imputato ad una pena della

durata massima di quanto già scontato;

-- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fossero

confermate tutte le ipotesi di reato e sempre tenuto conto della scemata

imputabilità, l’applicazione dell’attenuante specifica della profonda

prostrazione ai sensi dell’art. 48 lett. c) CP e una conseguente riduzione

della pena, da porsi al beneficio della sospensione condizionale ed

eventualmente assortita da norme di condotta e assistenza riabilitativa.

Si oppone alle richieste risarcitorie formulate dagli AP;

- il Procuratore Pubblico

non replica;

- l’avv. RAAP 1 in replica precisa che

la sua assistita ha per finire aderito all’allestimento anche nei suoi

confronti di una perizia socio ambientale;

- l’avv. DUF 1 in duplica ribadisce

la sua tesi.

Considerato, in

fatto ed in diritto

1.

Premettendo che

nessuna delle parti ha presentato annuncio d’appello nei termini di legge

(articolo, di seguito solo art., 399 capoverso, di seguito solo cpv., 1 del

Codice di diritto processuale penale svizzero, di seguito solo CPP e verbale

dibattimentale, di seguito solo VD, pagina, di seguito solo pag., 6), la

motivazione scritta ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 lettera (di seguito solo

lett.) a) e 3 CPP è stata richiesta solo dall’accusatrice privata (di seguito

solo AP) ACPR 1 (di seguito solo ACPR 1) con scritto del suo avvocato (di

seguito solo avv.) RAAP 1 (di seguito solo RAAP 1) del 1.4.2015 (documento, di

seguito solo doc., del Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 32) alle

cui motivazioni espressamente si rinvia. Ne consegue che la presente sentenza

si limiterà solo a precisare il comportamento punibile di IM 1 (di seguito solo

IM 1) che ha arrecato pregiudizio all’AP e le pretese civili della stessa (art.

82.

cpv. 3 CPP), indicando solo sommariamente le argomentazioni di fatto e di

diritto che hanno portato alla condanna rispettivamente alle assoluzioni

dell’imputato (VD allegato, di seguito solo all., 2 pag. da 1 a 3 e punti, di seguito solo pti., 1 e 2).

2.

Per il vissuto, i

precedenti penali e i progetti futuri di IM 1 si rinvia:

a) per la vita: sue

dichiarazioni nei verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI) in polizia (di

seguito solo PS) 19.9.2012 pag. 1, 20.9.2013 pag. 2 e 3, 29.9.2013 pag. 2 e 3

nonché davanti al Procuratore pubblico (di seguito solo PP) 1.12.2014 pag. 14 e

15, 17.2.2015 da pag. 1 a 3, atto istruttorio (di seguito solo AI) 1 e 8

dell’incarto (di seguito solo Inc.) del Ministero pubblico (di seguito solo MP)

2012.

, VD all. 1 pag. 1 I risposta, di seguito solo R, pag. 2 IV e VIII R;

b) per i suoi precedenti

penali: AI 6 Inc. MP 2014.169, doc. TPC 17 e 28;

c) per i suoi precedenti

ricoveri: AI 66 Inc. MP 2014.11093 (incarto a cui nel prosieguo della presente

sentenza, salvo differente indicazione, si farà sempre riferimento);

d) per i suoi disturbi di

personalità e i precedenti trattamenti psicoterapici e farmacologici: AI 33, 63

e 66, doc. TPC 26;

e) per la sua situazione

esecutiva e fiscale: doc. TPC 21 e 22;

f) per i procedimenti aperti

presso l’autorità civile e di protezione: AI 8 Inc. MP 2013.7800, AI 8 Inc. MP

2014.

, AI 32, VD all. 1 pag. 2 VI R;

g) per il suo permesso di

dimora B __________: AI 8 Inc. MP 2012.9226, AI 92, doc. TPC 25, VD all. 1 pag.

2.

III/V R;

h) per i suoi progetti futuri:

VI PP IM 1 17.2.2015 pag. 18, VD all. 1 pag. 2 II, III e IX R.

3.

In merito alle

imputazioni di cui al decreto d’accusa (di seguito solo DA) 5228/2013 del

6.12

:

a) per il reato di impiego

di stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 cpv. 1 della Legge federale

sugli stranieri e punto, di seguito solo pto., 1): in forza alle sue

dichiarazioni (VI PS IM 1 19.9.2012 pag. 3, VD all. 1 pag. 2 X R) e alle altre

risultanze di istruttoria (VI PS __________ 16.7.2012 pag. 2, AI 1 Inc. MP

2012.

) IM 1 è stato riconosciuto colpevole di questa infrazione (VD all. 2

pag. 3 pto. 1.10) avendone realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di

legge;

b) per il reato di lesioni

semplici (art. 123 numero, di seguito solo n., 1 e 2 cpv. 5 del Codice

penale svizzero, di seguito solo CP, VD pag. 2, pto. 2): rinviando anche a

quanto sarà indicato nel considerando (di seguito solo cons.) 4e) della

presente sentenza, in forza alle sue dichiarazioni (VI PP IM 1 23.1.2014 pag.

19, PS IM 1 29.9.2013 pag. 5, doc. TPC 23, VD all. 1 pag. 3 I R) e alle altre

risultanze di istruttoria (VI PS ACPR 1 29.9.2013 pag. 2 e 3, AI 8 Inc. MP

2012.

) IM 1 è stato riconosciuto colpevole di questa imputazione (VD all. 2

pag. 2 pto. 1.2) avendone realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di

legge;

c) per il reato di ingiuria

(art. 177 cpv. 1 CP, pto. 3): in forza alle sue dichiarazioni (VI PS IM 1

29.9.2013

pag. 4 e 5, doc. TPC 23, VD all. 1 pag. 3 III R) e alle altre

risultanze di istruttoria (VI PS ACPR 1 29.9.2013 pag. 3, AI 8 Inc. MP

2012.

) IM 1 è stato riconosciuto colpevole di questa imputazione (VD all. 2

pag. 2 pto. 1.4) avendone realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di

legge;

d) per il reato di minaccia

(art. 180 cpv. 1 e 2 lett. b CP, VD pag. 2, pto.4): in forza alle sue

dichiarazioni (VD all. 1 pag. 3 IV R) e alle altre risultanze di istruttoria

(VI PS ACPR 1 29.9.2013 pag. 3, AI 8 Inc. MP 2012.9226) IM 1 è stato

riconosciuto colpevole di questa imputazione (VD all. 2 pag. 2 pto. 1.5)

avendone realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di legge.

4.

In merito alle

imputazioni di cui al DA 2918/2014 del 30.6.2014:

a) per il reato di ripetuta

coazione (art. 181 CP, VD pag. 2, pto. 1) alternativamente e limitatamente

ai pti. 1.1 e 1.2 di sequestro di persona (art. 183 n. 1 cpv. 1 CP, art.

344.

CPP, VD pag. 2): ammessa l’imputazione di cui al pto. 1.3 (VD all. 1 pag. 3

VII R) e contestate quelle di cui ai pti. 1.1 (VI PP confronto IM 1/ACPR 1

12.2.2015

pag. 6, IM 1 23.1.2014 pag. 19, 9.1.2015 pag. 6, 17.2.2015 pag. 5, VD

all. 1 pag. 3 VI R) e 1.2 (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 6, IM 1

17.2.2015

pag. 5, VD all. 1 pag. 3 V R), tenuto conto delle risultanze agli

atti (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 7 e 8, ACPR 1 8.1.2015 pag. 6,

20.1.2014

da pag. 8 a 13, PS ACPR 1 30.12.2013 pag. 3 e 4, 14.9.2013 pag. 3, AI

24.

pag. 2 Inc. MP 2014.169) IM 1, avendone realizzati i presupposti oggettivi e

soggettivi di legge, è stato riconosciuto colpevole del reato di ripetuta coazione

(art. 181 CP) limitatamente ai pti 1.1 (VD all. 2 pag. 1 pti. 1.1 e 1.1.1) e

1.3

(VD all. 2 pag. 1 pti. 1.1 e 1.1.2) mentre è stato prosciolto per la

fattispecie di cui al pto. 1.2 (VD all. 2 pag. 3 pto. 2.1), in quanto nel VI PP

confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 4, che è successivo al VI PS ACPR 1

14.9.2013

pag. 3 su cui l’accusa si è fondata per questa imputazione (“Se

non erro martedì pomeriggio 03 settembre 2013 verso le ore 1430/1500…sono

andata in bagno ed egli mi ha di nuovo rinchiuso all’interno per un’ora circa”),

ACPR 1 ha dichiarato che solo “in due occasioni IM 1 mi ha chiusa all’interno di una stanza di casa”, quindi non nel bagno (pto. 1.2) e quindi solo,

per logica esclusione in base alle risultanze agli atti, nei giorni

29/30.8.2013 (pto. 1.1, VD all. 2 pag. 1 pti. 1.1 e 1.1.1) e 19.9.2013 (pto.

1.2

dell’atto d’accusa, di seguito solo AA, cons. 5a, VD all. 2 pag. 1 pti. 1.1

e 1.1.1);

b) per il reato di lesioni

semplici (art. 123 n. 1 e 2 cpv. 5 CP, VD pag. 2, pto. 2) alternativamente di

vie di fatto (art. 126 cpv. 1 e 2 lett. c CP, art. 344 CPP, VD pag. 2):

in forza alle dichiarazioni dell’imputato (VI PP IM 1 23.1.2014 pag. 19, PS IM

1.

14.9.2013 pag. 4, 20.9.2013 pag. 3, VD all. 1 pag. 3 VIII/IX R), tenuto conto

dell’assenza di uno specifico confronto con ACPR 1 in merito ai fatti avvenuti a __________ il 29.8.2013 (VD all. 1 pag. 5 I R) e preso atto delle

altre risultanze di istruttoria (VI PS ACPR 1 14.9.2013 pag. 2, 20.9.2013 pag.

3, AI 1 e 3 Inc. MP 2013.7800) IM 1, avendone adempiuto i presupposti oggettivi

e soggettivi di legge, è stato riconosciuto colpevole della più benevola

imputazione di vie di fatto (art. 126 cpv. 1 e 2 lett. c CP) per aver colpito ACPR

1.

con un cellulare durante una discussione (VD all. 2 pag. 2 pto. 1.3), mentre

è stato prosciolto da quella più grave di lesioni semplici (art. 123 n. 1 e 2

cpv. 5 CP, VD all. 2 pag. 3 pto. 2.2);

c) per il reato di minaccia

(art. 180 cpv. 1 e 2 lett. b CP, VD pag. 2, pto. 3): in forza alle sue

dichiarazioni (VD all. 1 pag. 4 I R) e alle altre risultanze di istruttoria (VI

PS ACPR 1 14.9.2013 pag. 3) IM 1 è stato riconosciuto colpevole di questa

imputazione (VD all. 2 pag. 2 pto. 1.5) avendone realizzati i presupposti

oggettivi e soggettivi di legge;

d) per il reato di ripetuta

ingiuria (art. 177 cpv. 1 CP, VD pag. 2, pto. 4): in forza alle sue

dichiarazioni (VD all. 1 pag. 4 II R) e alle altre risultanze di istruttoria

(per il pto. 4.1: VI PS ACPR 1 14.9.2013 pag. 3, 20.9.2013 pag. 3; per il pto.

4.

: VI PP ACPR 1 20.1.2014 pag. 7, AI 19 Inc. MP 2014.169, per il pto. 4.3: VI

PP ACPR 1 20.1.2014 pag. 10, 8.1.2015 pag. 14, AI 32 e 74) IM 1 è stato

riconosciuto colpevole di questa imputazione (VD all. 2 pag. 2 pto. 1.4)

avendone realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di legge;

e) per il reato di ripetute

vie di fatto (art. 126 cpv. 1 e 2 lett. c CP, VD pag. 2, pto. 5):

premettendo che le indicate due fattispecie avvenute a __________ il 3.9.2013 e

il 13.9.2013 sono state inglobate per il giudizio nel pto. 3.1 dell’AA (cons.

5c) e che su questi fatti (VI PP IM 1 23.1.2014 pag. 19, PS IM 1 14.9.2013 pag.

3, AI 3 Inc. MP 2013.7800) non è mai stato esperito alcun contraddittorio tra

le parti (VD all. 1 pag. 5 I R), IM 1 è stato riconosciuto colpevole del reato

qui in discussione (VD all. 2 pag. 2 pto. 1.3) limitatamente a degli schiaffi

al volto e a un calcio al sedere di ACPR 1 durante la loro lite del 29.9.2013

(cons. 3b), in quanto circostanze da lui espressamente riconosciute in sede

dibattimentale (VD all. 1 pag. 4 III R);

f) per il reato di ripetuto

furto di lieve entità (art. 139 n. 1 e 4 CP in relazione con l’art. 172ter

cpv. 1 CP, VD pag. 2, pto. 6):

-- per il pto. 6.1: IM 1,

malgrado la sua ammissione (VD all. 1 pag. 4 IV R), è stato prosciolto da

questa imputazione (VD all. 2 pag. 3 pto. 2.5) per assenza di una tempestiva

querela (art. 31 CP in relazione con l’art. 139 n. 1 e 4 CP rispettivamente con

l’art. 172ter n.1 CP), visto che i fatti datano 29.9.2013 e la prima volta che ACPR

1, a cui erano sicuramente noti già da quel giorno, li ha raccontati dinanzi

ad un’autorità di perseguimento penale è stata solo il 20.1.2014 (VI PP ACPR 1

20.1.2014

pag. 11);

-- per il pto. 6.2: in forza

alle più credibili dichiarazioni di ACPR 1 (VI PP ACPR 1 20.1.2014 pag. 8 e 9),

anche perché avallate dal dire di __________, di seguito solo __________, quo

al primo cambiamento del cilindro dello stabile di __________ ad inizio

dicembre 2013 (VI PS __________ 18.2.2014 pag. 2) l’imputato, indipendentemente

dalle sue negazioni (VI PP IM 1 23.1.2014 pag. 4, 6.5.2014 pag. 7 e 8, VD all.

1.

pag. 4 IV R), è stato riconosciuto colpevole di questa imputazione avendone

realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di legge ma solo per la “chiave

di apertura della porta principale del negozio” (VD all. 2 pag. 2 pto. 1.6)

e non invece per il “telecomando che dà accesso al relativo piazzale privato”

(VI PS ACPR 1 30.12.2013 pag. 4), reato da cui è stato prosciolto (VD all. 2

pag. 3 pto. 2.5) sia in applicazione del principio in dubio pro reo (art. 10

cpv. 3 CPP) sia perché evento che tra le parti non è mai stato oggetto di

contraddittorio (VD all. 1 pag. 5 I R);

g) per il reato di

violazione di segreti privati (art. 179 CP, pto. 7): in forza alle sue

stesse dichiarazioni (VI PP IM 1 23.1.2014 pag. 9 e 10, VD all. 1 pag. 4 V R) e

alle altre risultanze di istruttoria (VI PP ACPR 1 20.1.2014 pag. 8 e 13 nonché

doc. B, confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 14 e 15, PS ACPR 1 30.12.2013 pag.

4, AI 13 Inc. MP 2014.169) IM 1 è stato riconosciuto colpevole di questa

imputazione (VD all. 2 pag. 2 pto. 1.8) avendone realizzati i presupposti

oggettivi e soggettivi di legge.

5.

In merito alle

imputazioni di cui all’AA 18/2015 del 20.2.2015:

a) per il reato di ripetuta

coazione (art. 181 CP, VD pag. 2, pto. 1) alternativamente e limitatamente

al pto. 1.1 di minaccia (art. 180 cpv. 1 e 2 lett. b CP e VD pag. 3) e

al pto. 1.2 di sequestro di persona (art. 183 n. 1 cpv. 1 CP, art. 344

CPP, VD pag. 2): indipendentemente dalle sue parziali ammissioni (VD all. 1

pag. 5 II/III/VI R), a fronte delle altre risultanze di istruttoria (VI PP

confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 4, da 7 a 8 e da 12 a 14, PP IM 1 1.12.2014 doc. F2, ACPR 1 8.1.2015 da pag. 6 a 12, 20.1.2014 pag. 10 e 11, PS ACPR 1

28.11.2014

pag. 3 e 5, AI 1, 74 e 95, 17 Inc. MP 2014.169) IM 1, avendone

realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di legge, è stato riconosciuto

colpevole del reato di ripetuta coazione (art. 181 CP) limitatamente ai pti. da

1.2

a 1.7, 1.10, da 1.13 a 1.15, 1.17, 1.18 e 1.20 (VD all. 2 pag. 1 pti. 1.1

e 1.1.2, pag. 2 pto. 1.1.3) mentre è stato prosciolto per le altre fattispecie

(VD all. 2 pag. 3 pto. 2.1) in quanto:

-- per il pto. 1.1: non

essendo adempiuto, né oggettivamente né soggettivamente, il reato di minaccia

(art. 180 cpv. 1 e 2 lett. b CP) in forza allo stesso dire di ACPR 1 nel suo VI

PS 23.9.2013 pag. 2 (“Erroneamente avevo aggiunto la minaccia con l’arma non

ricordandomi che era una vecchia lampada”);

-- per i pti. 1.8, 1.9, 1.11,

1.

: in quanto la frequenza e l’orario di trasmissione dei contestati sms

(pti. 1.8 e 1.11), mail (pto. 1.9) e dello scritto (1.16) in un periodo

sufficientemente lungo (28.6.2014/4.11.2014) non sono stati considerati, anche

tenuto conto dell’intera situazione famigliare, come materialmente coattivi

alla libertà di agire di ACPR 1, fermo restando il loro assodato carattere

ingiurioso e penalmente rilevante (cons. 5b);

-- per il pto. 1.12: non

essendo stato riscontrato nel testo di siffatto sms alcun elemento di carattere

oggettivamente costrittivo di fare, omettere o tollerare un atto penalmente

limitativo alla libertà di agire di ACPR 1;

-- per il pto. 1.19: lasciata

comunque aperta la questione a sapere se chiedere o meno l’amicizia sia un

atto, come tale, contrario all’art. 181 CP, in ogni caso non è stata prodotta

la benché minima prova, salvo una possibile supposizione però insufficiente

anche solo in applicazione del principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP),

che l’asserito falso profilo a nome di “__________” fosse realmente

riconducibile all’imputato;

b) per il reato di ripetuta

ingiuria (art. 177 cpv. 1 CP, VD pag. 2, pto. 2): malgrado le sue negazioni

(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 11, VD all. 1 pag. 5 VII/VIII R), a

fronte delle risultanze di istruttoria (per il pto. 2.4: VI PP ACPR 1 8.1.2015

pag. 8, PS ACPR 1 28.11.2014 pag. 3, AI 1 doc. E; per il pto. 2.5: VI PP ACPR 1

8.1.2015

pag. 9, PS ACPR 1 28.11.2014 pag. 4, AI 1 doc. H; per il pto. 2.6: VI

PP ACPR 1 8.1.2015 pag. 11, PS ACPR 1 28.11.2014 pag. 4, AI 1 doc. I; per il

pto. 2.7: VI PP ACPR 1 8.1.2015 pag. 12, PS ACPR 1 28.11.2014 pag. 5, AI 1 doc.

L; per il pto. 2.8: VI PP ACPR 1 8.1.2015 pag. 12, PS ACPR 1 28.11.2014 pag. 5,

AI 1 doc. M) IM 1 è stato riconosciuto colpevole di questa imputazione limitatamente

ai pti da 2.4 a 2.8 (VD all. 2 pag. 2 pto. 1.4), mentre è stato prosciolto per

le altre fattispecie (VD all. 2 pag. 3 pto. 2.3) in quanto:

-- per il pto. 2.1: ricordato

come il relativo testo (AI 1 doc. B), seppur non datato, sia entrato in possesso

di ACPR 1 il 3.6.2014 (AI 1 pag. 2) e che lo stesso non potesse che provenire

dall’imputato già solo per l’utilizzo del termine di “i miei figli” (AI

1.

doc. B), il diritto di querela ex art. 31 CP il giorno dell’esposto penale,

che data 26.11.2014, (AI 1) è sicuramente perento;

-- per il pto. 2.2: ritenuto

come l’sms in questione dati 28.6.2014 (AI 1 pag. 3 doc. C) e che ACPR 1 ne

avesse sufficientemente identificato in IM 1 l’autore (VI PP ACPR 1 8.1.2015

pag. 8, art. 31 seconda frase CP), il diritto di querela il giorno dell’esposto

penale che data 26.11.2014 (AI 1) è sicuramente perento;

-- per il pto. 2.3: si rinvia

a quanto sotto esposto nel cons. 5d;

c) per il reato di ripetute

vie di fatto (art. 126 cpv. 1 e 2 lett. a e c CP, VD pag. 2, pto. 3):

tenuto conto delle sue parziali ammissioni, comunque ritrattate in sede

dibattimentale (VD all. 1 pag. 5 IX R), segnatamente per qualche reciproca

spinta durante comuni discussioni con ACPR 1 nonché per un calcio, due sberle e

un morso (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 5 e 6, IM 1 23.1.2014 pag.

19, PS IM 1 20.9.2013 pag. 3), a fronte delle risultanze di istruttoria (VI PP

confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 3 e 4, ACPR 1 8.1.2015 pag. 3, 20.1.2014

pag. 4, PS ACPR 1 29.9.2013 pag. 3, 14.9.2013 pag. 3, __________ 4.12.2014 pag.

3) IM 1, avendone realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di legge, è

stato riconosciuto colpevole di questa imputazione limitatamente al pto. 3.1

(VD all. 2 pag. 2 pto. 1.3) mentre, malgrado la sua ammissione d’aver dato “una

sculacciata” al figlio (VD all. 1 pag. 5 IX R), l’imputato è stato

prosciolto per quella di cui al pto. 3.2 (VD all. 2 pag. 3 pto. 2.4) non

essendo stata presentata per questi fatti tempestiva querela (art. 31 CP in

combinazione con l’art. 126 cpv. 1 CP) e ritenuto come la procedura d’ufficio

ex art. 126 cpv. 2 lett. a) CP presupponga una reiterazione (TRECHSEL/FINGERHUTH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG,

Zurigo/San Gallo 2008, art. 126 numero, di seguito solo no., 8), ciò che

in concreto non si è realizzato nella misura in cui l’unica comprovata violenza

nei confronti di ___ è quella della “forte sculacciata” (VI PP confronto

IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 4, 16 e 17, IM 1 17.2.2015 pag. 10, 9.1.2015 pag. 5

e 22, ACPR 1 8.1.2015 pag. 3, VD all. 1 pag. 5 IX R). Quanto all’ipotetico “calcio”,

contestato dall’imputato (VI PP IM 1 9.1.2015 pag. 5 e 22), non è nemmeno stato

affermato da ACPR 1 con sufficienti e necessari elementi descrittivi (VI PP ACPR

1.

8.1.2015 pag. 15 in cui dichiara di “Non ricordo il motivo del suo gesto e

neppure come”) Ne deriva il proscioglimento di IM 1 da tale specifica

fattispecie e quindi dall’imputazione di cui al pto. 3.2 (VD all. 2 pag. 3 pto.

2.

), anche solo in applicazione del principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3

CPP);

d) per il reato di

diffamazione (art. 173 n. 1 CP, VD pag. 2, pto. 4): malgrado la sua

ammissione (VD all. 1 pag. 5 X R) IM 1 è stato prosciolto da questa imputazione

(VD all. 2 pag. 3 pto. 2.6) per intervenuta perenzione del termine trimestrale

di cui all’art. 31 CP, visto come la relativa querela dati 26.11.2014 (AI 1) e

l’interessato mail tra l’imputato e __________ sia giunto nella sfera di

possesso di ACPR 1, se non già il 13.7.2014 (VI PP ACPR 1 8.1.2015 pag. 8, PS ACPR

1.

28.11.2014 pag. 3), al più tardi il 22.8.2014, cioè il giorno della sua

ritrasmissione all’avv. RAAP 1 (AI 1 doc. D);

e) per il reato di ripetuto

danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP, VD pag. 2, pto. 5): malgrado le

reiterate sue contestazioni (VI PP confronti IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 10, IM

1/ACPR 2 12.2.2015 pag. 4 e 6, VD all. 1 pag. 4 I R), in forza alle pacifiche e

chiare risultanze d’istruttoria (per il pto. 5.1: VI PP confronti IM 1/ACPR 1

12.2.2015

pag. 9, IM 1/ACPR 2 12.2.2015 pag. 4, ACPR 1 8.1.2015 pag. 13, PS ACPR

1.

20.10.2014 pag. 3, ACPR 2 11.10.2014 pag. 3, AI 1 pag. 3, AI 1 pag. 2 Inc. MP

2014.

; per il pto. 5.2: VI PP confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 9, ACPR

1.

8.1.2015 pag. 13, PS ACPR 1 20.10.2014 pag. 4, AI 1 pag. 4, AI 1 pag. 2 Inc.

MP 2014.10292; per il pto. 5.3: VI PP confronti IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 9, IM

1/ACPR 2 12.2.2015 pag. 5, ACPR 1 8.1.2015 pag. 13, PS ACPR 1 20.10.2014 pag.

2, ACPR 2 11.10.2014 pag. 4, AI 1 pag. 4, AI 1 Inc. MP 2014.10292 e per il pto.

5.

: VI PP confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 10, ACPR 1 8.1.2015 pag. 13, AI

1.

pag. 4, AI 1 Inc. MP 2015.1138) IM 1 è stato riconosciuto colpevole per tutte

le quattro fattispecie di questa imputazione (VD all. 2 pag. 2 pti. da 1.7 a 1.7.3) avendone realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi di legge;

f) per il reato di

violazione di segreti privati (art. 179 CP, pto. 6): tenuto conto delle sue

ammissioni (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 14 e 15, IM 1 9.1.2015

pag. 23 e 24, VD all. 1 pag. 6 II/III R) l’imputato è stato riconosciuto

colpevole di questa imputazione avendone realizzati i presupposti oggettivi e

soggettivi di legge, anche se solo per il periodo 19.10.2014/1.12.2014 (VD all.

2.

pag. 2 pto. 1.8). IM 1 è stato prosciolto per il periodo febbraio

2014/18.10.2014 (VD all. 2 pag. 2 pto. 2.7), in quanto già dall’estate 2014 ACPR

1.

aveva saputo delle nuove sottrazioni di corrispondenza indirizzata a lei o

alla figlia (VI PP ACPR 1 8.1.2015 pag. 17) e, quindi, tenuto conto di quanto già

avvenuto nel periodo dicembre 2013/gennaio 2014 (VD all. 2 pag. 2 pto. 1.8,

cons. 4g), non poteva non sapere con più che sufficiente consapevolezza (DTF

126.

IV 131) che IM 1 stesse continuando a realizzare il reato qui in essere,

tanto che la relativa sua querela del 19.1.2015 (AI 62) appare tardiva per

coprire l’indicato periodo (VD all. 2 pag. 3 pto. 2.7) potendosi solo riferire

ai tre mesi (art. 31 CP) antecedenti il 19.1.2015 (AI 62);

g) per il reato di

violazione del dovere di assistenza e di educazione (art. 219 cpv. 1 CP, VD

pag. 2, pto. 7): malgrado le ripetute negazioni dell’imputato (VI PP confronto IM

1/ACPR 1 12.2.2015 pag. 16, IM 1 9.1.2015 pag. 5 e 8, 1.12.2014 pag. 16, VD

all. 1 pag. 6 IV/V/VI R), le risultanze agli atti attestano la pacifica

realizzazione del reato a danno del figlio ____, anche se solo per le

fattispecie indicate ai pti. 7.1 (VI PP __________, di seguito solo __________,

13.1.2015

pag. 2 e seguenti, di seguito solo segg., AI 32) e 7.3 (PP __________

13.1.2015

pag. 2 segg., PS __________ 21.1.2015 pag. 2 segg. nonché doc. 1, 2 e

3, AI 32, VD all. 2 pag. 3 pto. 1.9) e non per quelle di cui ai pti. 7.2 (PP __________

13.1.2015

pag. 10 dove si afferma che “i bambini non mi hanno riferito di

particolari pratiche di punizione adottate dal padre” e che “io non ho

mai percepito la paura dei bimbi a rimanere chiusi all’interno di una stanza”)

e 7.4 (rammentato come le asserite vie di fatto ex art. 126 cpv. 1 e 2 lett. a

CPP a danno del figlio siano avvenute in una sola occasione e non più volte,

cons. 5c), imputazioni per le quali IM 1 è stato prosciolto (VD all. 2 pag. 3

pto. 2.8), così come lo è stato per tutte le ipotesi a lui riconducibili (pti.

7.

, 7.2 e 7.3) per la figlia __________ (VD all. 2 pag. 3 pto. 2.8), nella

misura in cui le risultanze agli atti non sono assolutamente sufficienti per

comprovare, senza ombra di dubbio (art. 10 cpv. 3 CPP), a differenza del

fratello __________, che le possibili violazioni, quale padre, del suo dovere

di assistenza e di educazione (art. 219 cpv. 1 CP) abbiano potuto concretamente

esporre la figlia al pericolo di conseguenze durevoli al suo “sviluppo

fisico o psichico” (ECKERT, Basler Kommentar,

Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art. 219 n. 9 e 10, TRECHSEL/

CHRISTENER-TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG,

Zurigo/San Gallo 2008, art. 219 n. 4, STRATENWERTH/WOHLERS,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007,

art. 219 n. 2, DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die

Allgemeinheit, Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, §

4.

pag. 21, STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II,

Straftaten gegen Gemeininteressen, Stämpfli Verlag AG, Berna 2008, § 26 n. 44, CORBOZ,

Les infractions en droit suisse, Vol. I, Stämpfli Editions SA, Berna 2002, art.

219.

n. 13 segg., HURTADO POZO, Droit pénal, PS II, Schulthess

Polygraphischer Verlag AG, Zurigo 1998, § 20 n. 555 e segg., FAVRE/PELLET/STOUDMANN,

Code Pénal Annoté, Editions Bis & Ter Snc, Losanna 2007, art. 219 n. 1.2, MOREILLON,

Quelques réflexions sur la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, RPS

116/1998, pag. 437 n. 19 segg., DTF 126 IV 136 e 125 IV 64, JdT

2005.

III 127, sentenze non pubblicate del Tribunale federale 6B.252/2008 del

23.6

,6S.193/2005 del 16.7.2005,6S.339/2003 del 12.11.2003,6S.135/2003

del 19.6.2003 e 6S.736/2000 del 28.11.2000).

6.

Richiamati

gli art. 47, 48a e 49 CP, il suo precedente vissuto (cons. 2), i reati per i

quali è stato riconosciuto colpevole (cons. 3, 4 e 5, VD all. 2 pag. da 1 a 3 pto. 1) e quelli per i quali è stato assolto (cons. 4 e 5, VD all. 2 pag. 3 pto. 2) IM 1,

avendo agito in stato di scemata imputabilità di grado lieve (AI 63 pag. 13,

cons. 2 lett. d, VD all. 2 pag. 3 pto. 3), è stato condannato alla pena

detentiva (art. 40 CP) di 20 mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto

(art. 51 CP, VD all. 2 pag. 3 pto. 3.1), condizionalmente sospesa per un

periodo di prova di 3 anni (art. 42 cpv. 1 e 44 cpv. 1 CP, VD all. 2 pag. 4

pto. 4) nonché al pagamento di una multa (art. 106 cpv. 1 CP con riferimento ai

reati di cui agli art. 126 cpv. 1 e 2 lett. c), 139 n. 1, 172ter n. 1 e 179 CP)

di fr. 2’000.- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà

sostituita con una pena detentiva di 20 giorni (art. 106 cpv. 2 CP, VD all. 2

pag. 3 pto. 3.2).

7.

Nella misura in cui

la perizia psichiatrica giudiziaria del 19.1.2015 lo sostiene (AI 63 pag. 15 e

16) e l’imputato non sembra opporvisi (AI 63 pag. 16 e VD all. 1 pag. 2 I R) la

Corte ha ordinato nei confronti di IM 1 un trattamento ambulatoriale ex art. 63

cpv. 1 CP (VD all. 2 pag. 4 pto. 5), che deve essere affiancato, per un periodo

di prova di 3 anni (art. 44 cpv. 1 e 2 CP, VD all. 2 pag. 4 pto. 6), da

un’assistenza riabilitativa (art. 93 cpv. 1 CP, VD all. 2 pag. 4 pto. 6.1)

ordinata proprio per controllare sistematicamente e non solo sulla parola che

egli, quale norma di condotta (art. 94 CP), si sottoponga effettivamente ad un

trattamento ambulatoriale psicoterapico e farmacologico individuale con

controlli periodici del sangue (VD all. 2 pag. 4 pto. 6.2), così come espresso

nella stessa perizia psichiatrica giudiziaria per sperare di ridurre il suo

rischio di recidiva (AI 63 da pag. 14 a 16), il tutto con le specifiche

comminatorie di cui agli art. 95 cpv. 3, 4 e 5 CP nel caso in cui IM 1 si

sottraesse all’assistenza riabilitativa (art. 93 cpv. 1 CP, VD all. 2 pag. 4

pti. 6 e 6.1) o disattendesse l’ordinata norma di condotta (art. 94 CP, VD all.

2.

pag. 4 pti. 6 e 6.2).

8.

In relazione ai

pti. 5 e 6 del dispositivo (VD all. 2 pag. 4) e nell’ipotesi in cui IM 1

dovesse vincere la sua procedurale ricorsuale (doc. TPC 25 e cons. 2g) mirante

al riottenimento di un permesso di dimora “B” UE/AELS (AI 92 e cons. 2g), la

Corte vuole espressamente specificare, a scanso di futuri equivoci, che è solo

per motivi di ordine pubblico e di prevenzione generale che sono state ordinate

le misure di cui agli art. 63, 93 e 94 CP (VD all. 2 pag. 4 pti. 5 e 6). In altre

parole, le ordinate misure ed il loro controllo non devono essere utilizzate

dall’imputato per giustificare, anche nelle more ricorsuali (doc. TPC 25 e

cons. 2g), la possibile continuazione della sua permanenza in Svizzera (cons.

2h), soprattutto se non fossero contestualmente adempiute le altre disposizioni

di legge in materia di stranieri e se, così come lo è dal 15.11.2013, IM 1

proseguisse a vivere a carico dell’assistenza pubblica (AI 92).

9.

Quo alle richieste

di risarcimento presentate dagli AP ACPR 1 (doc. TPC 28) e ACPR 2 (di seguito

solo ACPR 2, VI PS ACPR 2 11.10.2014 pag. 4), la Corte, tenuto anche conto di

quanto dichiarato in merito da IM 1 in sede di istruttoria (VD all. 1 pag. 7 I

R), ha deciso quanto segue:

a) la condanna dell’imputato a

versare all’AP ACPR 1 l’importo omnia comprensivo di fr. 15’835.55 (VD all. 2

pag. 4 pto. 7) così composto:

-- fr. 12'335.55 quale

partecipazione alle spese legali (VD all. 2 pag. 4 pto. 7) per onorario, spese

ed imposta sul valore aggiunto (di seguito solo IVA, VD all. 1 pag. 7 III R)

relativamente alle note del 19.2.2015 per fr. 5'727.65 (AI 99 e doc. TPC 28

doc. 5), del 23.3.2015 per fr. 2’717.60 ridotta a fr. 2’214.80 (doc. TPC 28

doc. 6) e del 19.3.2015 per fr. 3'420.80 (doc. TPC 28 doc. 7) e per fr. 972.30

(doc. TPC 28 doc. 8) dell’avv. RAAP 1;

-- fr. 3'500.- per torto

morale (VD all. 2 pag. 4 pto. 7) al posto del richiesto importo di fr. 5’000.-

(doc. TPC 28), somma che per la Corte compensa più che sufficientemente le

sofferenze fisiche e psichiche fatte subire a questa AP da IM 1 con i reati per

i quali è stato condannato;

-- la pretesa di risarcimento

di Euro 1'100.- a titolo di spese (doc. TPC 28 doc. 1 e 2, pto. 1.6 dell’AA) è

stata respinta e per questa posta l’AP è rinviata al foro civile (art. 126 cpv.

2.

lett. b CPP, VD all. 2 pag. 4 pto. 8), già solo perché indicata nel doc. TPC 28 in modo dubitativo (“salvo errore”);

-- l’ulteriore pretesa di

risarcimento di fr. 1'700.- a titolo di spese (doc. TPC 28 doc. 3 e 4, pti. 5.1

e 5.2 dell’AA) è stata respinta e per questa posta l’AP è rinviata al foro

civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP, VD all. 2 pag. 4 pto. 8) non potendo

essere escluso che per questi due esborsi possa essere intervenuta

un’assicurazione (VD all. 1 pag. 7 II R);

b) per la sua pretesa di

rimborso di fr. 2'537.35 susseguente ai fatti descritti al pto. 5.3 dell’AA

l’AP ACPR 2 è stato rinviato al foro civile (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP, VD

all. 2 pag. 4 pto. 8) nella misura in cui la richiesta somma si basa non su una

reale fattura di riparazione, che del resto non è mai stata prodotta, ma solo

su una “calcolazione danni” datata 20.10.2014 (AI 1 Inc. MP 2014.10292),

né si sa se per tale spesa è o meno intervenuta un’assicurazione ed

eventualmente per quale importo.

10.

Per quel che concerne

gli oggetti in sequestro nel DA 2918/2014 (VD all. 1 pag. 4 IV R, AI 15 e 22

Inc. MP 2014.169) e nell’AA (AI 6 e VI PP IM 1 9.1.2015 pag. 15) la Corte,

tenuto conto delle risultanze istruttorie e dibattimentali (VD all. 1 pag. 6

VII/VIII/IX R) ha deciso quanto segue:

a) la confisca (art. 69 cpv. 1

CP e art. 263 cpv. 1 lett. d CPP) di 1 ricetrasmittente Standard

Win n. __________, di 1 coltello da cucina seghettato, di 1 catena ricoperta di

nastro adesivo, di 1 sega Cmic-Hks 1200.1, di 1 pistola a colla calda 37499 e

di 1 barattolo 500 ml catalizzatore Voc3 rapido (VD all. 2 pag. 5 da

pti. 9 a 9.6);

b) il dissequestro e la

restituzione a IM 1 (art. 267 cpv. 1 CPP) di 1 cellulare Nokia e

di 1 cellulare Samsung (VD all. 2 pag. 5 da pti. 10 a 10.2);

c) il dissequestro e la

restituzione a ACPR 1 (art. 267 cpv. 1 CPP) di 1 cellulare Samsung GT-E2550,

IMEI __________ (VD all. 1 pag. 4 IV R e 2 pag. 5 pto. 11).

11.

Indipendentemente

dalla formale rinuncia da parte del difensore dell’imputato (VD pag. 3) avv. DUF

1.

(di seguito solo DUF 1) e dagli intervenuti parziali proscioglimenti di IM 1

(cons. 4 e 5, VD all. 2 pag. 3 da pti. 2 a 2.8), al condannato non è stato riconosciuto alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 cpv. 1

CPP non essendone adempiute le condizioni oggettive di legge (VD all. 2 pag. 5

pto. 13).

12.

L’avv. DUF 1,

difensore d’ufficio (art. 132 CPP) dell’imputato con effetto dal 1.12.2014 (AI

14), ha presentato due note professionali, la prima datata 20.2.2015 per fr.

10'920.40 (AI 100), la seconda del 25.3.2015 per fr. 3'776.20 (doc. TPC 31),

che sono state tassate, senza essere impugnate presso la Corte dei reclami

penali (di seguito solo CRP) nel termine di legge (art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1

CPP, VD all. 2 pag. 5 pto. 14§), per un importo omnia comprensivo di fr.

12'085.20 e meglio fr. 10'590.- a titolo di onorario, fr. 600.- per le spese e

fr. 895.20 per l’IVA (VD all. 2 pag. 5 pti. 14 e 14.1), ritenuto che IM 1 sarà

tenuto a rimborsare l’importo di fr. 12'085.20 allo Stato del Cantone __________

non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4

CPP, VD all. 2 pag. 5 pto. 14.2).

13.

L’avv. RAAP 1,

patrocinatrice in gratuito patrocinio (art. 136 CPP) dell’AP ACPR 1 con effetto

dal 26.11.2014 (AI 13) ha presentato due note professionali, la prima datata

19.2.2015

per fr. 5'727.65 (AI 99), la seconda del 23.3.2015 per fr. 2'717.60

(doc. TPC 28), che sono state tassate, senza essere impugnate presso la CRP nel

termine di legge (art. 138 cpv. 1, 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP, VD all. 2 pag.

6.

pto. 15§), per un importo omnia comprensivo di fr. 7'942.45 e meglio fr. 6'829.80 a titolo di onorario, fr. 524.30 per le spese e fr. 588.35 per l’IVA (VD all. 2 pag. 6 pti.

15.

e 15.1), ritenuto che IM 1 sarà tenuto a rimborsare l’importo di fr.

7'942.45 allo Stato del Cantone __________ non appena le sue condizioni

economiche glielo permetteranno (art. 138 cpv. 2 e 135 cpv. 4 CPP, VD all. 2

pag. 6 pto. 15.2).

14.

Visti gli esiti

processuali (cons. 3, 4 e 5), la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese

procedurali (art. 422 segg. CPP) sono poste a carico di IM 1 in ragione di 4/5; il rimanente a carico dello Stato (art. 426 cpv. 1 CPP, VD all. 2 pag. 5 pto.

12).

Visti gli art. 12, 19, 40, 42,

44, 47,48 lett. c, 49, 51, 63, 69, 93, 94, 95, 106, 123 n. 1 e 2 cpv. 5, 126

cpv. 1 e 2 lett. c), 139 n. 1 e 4, 144 cpv. 1, 172 ter, 173 cpv. 1, 177 cpv. 1,

179, 180 cpv. 1 e 2 lett. b), 181, 183 n. 1 cpv. 1, 219 cpv. 1 CP;

117.

cpv. 1 LStr;

80.

segg., 84 segg., 135, 138, 263 segg., 335 segg., 422 segg., 429

CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

ripetuta coazione

per avere, usando minaccia di grave danno e intralciando in altro

modo la sua libertà di agire,

1.1.1

il 29/30.8.2013 e il

19.9

, a ____, rinchiuso ACPR 1 in una stanza;

1.1.2

nel periodo metà dicembre

2013/1.12.2014, a __________, __________ e altre località, inseguendola,

spiandola, facendole recapitare lettere/scritti e messaggi sms anche anonimi nonché

mediante danneggiamenti, costretto ACPR 1 a sopportare la sua presenza e i suoi contatti insistenti malgrado le decisioni pretorili di allontanamento

dell’8.10.2013 e del 9.1.2014 e le norme di condotta imposte dal Ministero

pubblico in data 23.1.2014;

1.1.3

l’1.11.2013, a __________,

costretto ACPR 1 a sottoscrivere a suo favore una falsa delega a nome del di

lei fratello;

1.2

lesioni semplici

per avere, il 29.9.2013, a __________, presso l’abitazione

familiare, colpito e morsicato al braccio sinistro ACPR 1;

1.3

ripetute vie di fatto

per avere, nel periodo inizio 2013/29.9.2013, a __________ e __________,

ripetutamente colpito ACPR 1 con scappellotti, schiaffi, calci, spintonamenti ed

un cellulare;

1.4

ripetuta ingiuria

per avere, nel periodo 13.9.2013/18.11.2014, a ____, ripetutamente

offeso l’onore di ACPR 1 sia verbalmente, sia tramite messaggi telefonici e

lettere/scritti anonimi;

1.5

ripetuta minaccia

per avere, il 13.9.2013 e il 29.9.2013, a __________, incusso verbalmente

timore o spavento a ACPR 1;

1.6

furto di lieve entità

per avere, nella prima metà del mese di dicembre 2013, a __________, sottratto ai danni di ACPR 1 una chiave di apertura della porta principale del

negozio __________;

1.7

ripetuto danneggiamento

per avere, a __________, ripetutamente deteriorato:

1.7.1

l’11.9.2014 e il 7.10.2014, ai

danni del negozio __________, in due occasioni la serratura della porta

d’ingresso e in un’occasione anche la vetrina per un valore complessivo

denunciato di fr. 1’700.-;

1.7.2

nei giorni 10/12.10.2014, ai

danni di ACPR 2, la serratura delle portiere anteriori e la carrozzeria

dell’auto BMW targata __________ per un danno denunciato di fr. 2'537.35;

1.7.3

il 3.11.2014, la serratura

delle portieri anteriori dell’auto Toyota Yaris targata __________ di proprietà

dei genitori di ACPR 1;

1.8

ripetuta violazione di

segreti privati

per avere, senza averne il diritto,

nei periodi dicembre 2013/gennaio 2014 e 19.10.2014/1.12.2014, a __________,

previa estrazione dalla buca lettere, ripetutamente aperto la corrispondenza

indirizzata a ACPR 1 e alla comune figlia __________ (__________);

1.9

violazione del dovere di

assistenza e di educazione

per avere, nel periodo inizio 2013/estate 2014, a __________, __________ e in altre località, violato e trascurato il suo dovere d’assistenza e

di educazione verso il figlio minorenne __________ (__________) e in tal modo

ne ha esposto a pericolo lo sviluppo fisico e psichico, avendogli fatto subire

passivamente gli atti di intimidazione e le violenze messe in atto nei

confronti della madre e utilizzando con lui un gergo volgare e spesso a

connotazione sessuale;

1.10

impiego di stranieri

sprovvisti di permesso

per avere, nel periodo novembre 2011/giugno 2012 a __________ e __________, impiegato per 48 giorni un cittadino straniero non autorizzato a

esercitare un’attività lucrativa in Svizzera;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa 18/2015 e nei due

decreti d’accusa in opposizione 5228/2013 e 2918/2014.

2.

IM 1 è prosciolto dalle

imputazioni di:

2.1

ripetuta coazione di

cui ai punti 1.2 del decreto d’accusa 2918/2014 in opposizione e 1.1, 1.8, 1.9,

1.

, 1.12, 1.16, e 1.19 dell’atto d’accusa;

2.2

lesioni semplici di

cui al punto 2 del decreto d’accusa 2918/2014 in opposizione;

2.3

ripetuta ingiuria di

cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3 dell’atto d’accusa;

2.4

vie di fatto di cui al

punto 3.2 dell’atto d’accusa;

2.5

furto di lieve entità

di cui ai punti 6.1 e 6.2, limitatamente al telecomando, del decreto d’accusa

2918/2014 in opposizione;

2.6

diffamazione di cui al

punto 4 dell’atto d’accusa;

2.7

violazione di segreti

privati di cui al punto 6 dell’atto d’accusa limitatamente al periodo

febbraio 2014/18 ottobre 2014;

2.8

violazione del dovere di

assistenza e di educazione nei confronti della figlia __________ e, per il

figlio __________, limitatamente ai punti 7.2 e 7.4 dell’atto d’accusa.

3.

IM 1, avendo agito in stato

di scemata imputabilità di grado lieve, è condannato:

3.1

alla pena detentiva di 20 (venti)

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento di una multa di

fr. 2’000.- (duemila) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per

colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 20 (venti) giorni (art. 106

cpv. 2 CP).

4.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova 3 (tre)

anni.

5.

Nei confronti di IM 1 è

ordinato un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP.

6.

Nei confronti di IM 1 sono

ordinate per un periodo di prova di 3 (tre) anni:

6.1

un’assistenza riabilitativa

ai sensi dell’art. 93 CP;

6.2

la norma di condotta ex art.

94.

CP di sottoporsi ambulatorialmente ad un trattamento terapeutico

psicoterapico e farmacologico individuale affiancato da controlli periodici del

sangue.

6.3

Richiamato l’art. 95 cpv. 3,

4.

e 5 CP IM 1 è reso attento che se si sottrae all’assistenza riabilitativa o

disattende la norma di condotta o se essa si rivela inattuabile o non più

necessaria, il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene può:

-- prorogare della metà la

durata del periodo di prova;

-- porre fine all’assistenza

riabilitativa o riorganizzarla;

-- modificare o abrogare la

norma di condotta o impartirne di nuove;

-- revocare la sospensione

condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell’esecuzione

della pena o della misura qualora vi sia seriamente d’attendersi che il

condannato commetterà nuovi reati.

7.

IM 1 è condannato a versare

all’AP ACPR 1 fr. 12'335.55 a titolo di partecipazione alle spese legali e fr.

3’500.- per torto morale.

8.

Per il rimanente delle loro

pretese, gli AP ACPR 1 e ACPR 2 sono rinviati al competente foro civile.

9.

E’ ordinata la confisca di:

9.1

1

ricetrasmittente Standard n. __________;

9.2

1 coltello da

cucina seghettato;

9.3

1 catena

ricoperta di nastro adesivo;

9.4

1 sega Cmic-Hks

1200.

;

9.5

1 pistola colla

calda 37499;

9.6

1 barattolo 500

ml catalizzatore Voc3 rapido;

10.

E’ordinato il dissequestro e

la restituzione a IM 1 di

10.1

1 Cellulare

Nokia;

10.2

1 Cellulare

Samsung.

11.

È ordinato il dissequestro e

la restituzione a ACPR 1 di 1 cellulare Samsung GT-E2550, IMEI __________.

12.

La tassa di giustizia di fr.

2'000.- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato in ragione di

4/5; il rimanente è a carico dello Stato.

13.

Non sono riconosciuti a IM 1

alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP.

14.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

14.1

Le

note professionali 20.2.2015 e 25.3.2015 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 10'590.-

spese fr. 600.-

IVA fr. 895.20

totale fr. 12'085.20

14.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone __________ l’importo di fr. 12'085.20 non

appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

15.

Le spese per il gratuito

patrocinio dell’accusatore privato ACPR 1 sono sostenute dallo Stato.

15.1

Le

note professionali dell’avv. RAAP 1 19.2.2015 e 23.3.2015 sono approvate per:

onorario fr. 6'829.80

spese fr. 524.30

IVA (8%) fr. 588.35

totale fr. 7'942.45

15.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone __________ l’importo di fr. 7'942.45 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 2 e 135 cpv. 4

CPP).

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese 4/5:

Tassa di giustizia fr. 1'600.--

Inchiesta preliminare fr. 1'648.80

Perizia fr. 5'440.--

Multa fr. 2'000.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 93.72

fr. 10'782.52

============

Il rimanente è a carico

dello Stato