72.2015.205
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25 febbraio 2016Italiano70 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2015.205
Lugano,
25 febbraio 2016/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1 6
GI 2 7
Cristina
Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
ACPR 6
ACPR 7
ACPR 8
ACPR 9
ACPR 10
ACPR 11
ACPR 12
ACPR 13
ACPR 14
ACPR 15
ACPR 16
ACPR 17
ACPR 18
ACPR 19
ACPR 20
ACPR 21
ACPR 22
ACPR 23
ACPR 24
ACPR 25
ACPR 26
ACPR 27
ACPR 28
ACPR 29
ACPR 30
ACPR 31
ACPR 32
ACPR 33
ACPR 34
ACPR 35
ACPR 36
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 04.10.2015
al 14.11.2015 (42 giorni)
in esecuzione anticipata di pena dal
15.11.2015
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 168/2015 del 16.12.2015
emanato dal
Procuratore pubblico PP 1, di
1. Ripetuto furto aggravato
(per mestiere, in parte in banda)
per avere,
nel periodo 17.09.2006 - 04.10.2015, in 34 occasioni, in diverse
località del Canton Ticino, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di
appropriarsene,
agendo in parte in correità con un cittadino di origine
marocchina, quale membro di una banda intesa a commettere furti con oggetto
prevalentemente abitazioni secondarie ed esercizi pubblici non in servizio;
operando, in modo professionale, sistematico, regolare e secondo
un preciso piano;
ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre,
merce varia per un valore complessivo di refurtiva denunciata di almeno CHF
64'785.50;
e meglio,
1.1. nel corso del periodo
17.09.2006 (a partire dalle ore 08.00) - 20.09.2006 (fino alle ore 20.00), a __________,
in via __________, sottratto, ai danni di ACPR 2, all’interno di un rustico,
vini liquori e grappe per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF
300.00;
1.2. nel corso del periodo
19.09.2006 (a partire dalle ore 15.00) - 20.09.2006 (fino alle ore 07.30), a __________,
in via __________, tentato di sottrarre cose mobili altrui dall’autovettura
targata __________ di proprietà del __________;
1.3. nel corso del periodo
19.09.2006 (a partire dalle ore 15.00) - 20.09.2006 (fino alle ore 07.30), a __________,
in via __________, tentato di sottrarre cose mobili altrui dall’autovettura
targata __________ di proprietà di ACPR 16;
1.4. nel corso del periodo
15.04.2015 (a partire dalle ore 17.00) - 29.04.2015 (fino alle ore 16.30), a __________,
in via __________, all’interno di un’abitazione, in correità con un cittadino
marocchino, non identificato, sottratto, ai danni ACPR 26, 1 amplificatore, 1
radiolina, 2 giubbotti, 1 aspirapolvere murale, 1 cannocchiale, 1 borsa
nautica, 1 televisore, 1 radio con CD stereo, 1 rasoio elettrico, 10 t-shirts e
1 chiave, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 2'486.90;
1.5. nel corso del periodo
10.04.2015 (a partire dalle ore 08.00) - 30.04.2015 (fino alle ore 20.00), a __________,
in via __________, presso un’abitazione, in correità con il solito cittadino
marocchino, non identificato, tentato di sottrarre cose mobili altrui
all’interno dell’abitazione di proprietà di ACPR 3;
1.6. nel corso del periodo
28.04.2015 (a partire dalle ore 14.00) - 02.05.2015 (fino alle ore 09.00), a __________,
in __________, all’interno di un’abitazione, sottratto un televisore, ai danni ACPR
17, per un valore risarcito dall’assicurazione pari a CHF 400.00;
1.7 nel corso del periodo
01.05.2015 (a partire dalle ore 10.00) - 06.05.2015 (fino alle ore 13.30), a __________,
in __________, all’interno di un’abitazione, sottratto, ai danni di ACPR 18, un
televisore e una giacca in pelle per un valore complessivo di refurtiva
denunciata di CHF 800.00;
1.8. nel corso del periodo
01.05.2015 (a partire dalle ore 10.00) - 06.05.2015 (fino alle ore 13.30), a __________,
in __________, all’interno di un’abitazione, sottratto, ai danni di ACPR 12, 1
televisore, 1 valigia marca Samsonite, 1 ipad, 1 paio di cuffiette, delle
sigarette, 2 “spine” e CHF 500.00, per un valore complessivo di refurtiva
denunciata di CHF 4'257.00;
1.9. in data 11.05.2015, a __________,
in via __________, all’interno di un’abitazione, sottratto della bigiotteria e
delle monetine, ai danni di ACPR 19, per un valore complessivo di refurtiva
denunciata di circa CHF 10'641.00;
1.10. nel periodo 09.05.2015
(a partire dalle ore 20.00) - 13.05.2015 (fino alle ore 20.30), a __________,
in via __________, presso un’abitazione, tentato di sottrarre cose mobili
altrui ai danni di ACPR 20;
1.11. nel periodo 11.05.2015
(a partire dalle ore 11.00) - 18.05.2015 (fino alle ore 13.00), a __________,
in via __________, presso un’abitazione, tentato di sottrarre cose mobili
altrui ai danni di ACPR 21;
1.12. nel periodo 09.06.2015
(a partire dalle ore 11.00) - 10.06.2015 (fino alle ore 08.20), a __________,
in via __________, all’interno di un’abitazione, in correità con il solito
cittadino di origine marocchina, sottratto, ai danni di ACPR 4, 1 televisore, 1
radio, 1 laptop, 1 macchina del caffè e 4 cartucce per stampante, per un valore
complessivo di refurtiva denunciata di CHF 6’420.00;
1.13. nel periodo 09.06.2015
(a partire dalle ore 11.00) - 10.06.2015 (fino alle ore 08.20), a __________,
in via __________, all’interno di un’abitazione, in correità con il solito
cittadino di origine marocchina, sottratto, ai danni di ACPR 22, 1 macchina del
caffé, per un valore di refurtiva denunciata di CHF 299.00;
1.14. nel periodo il
10.06.2015, tra le ore 02.30 e le ore 08.20, a __________, presso un cantiere
vicino alla Stazione FFS, sottratto, ai danni della società ACPR 6 SA, 1 PC
portatile, per un valore di refurtiva denunciata di CHF 1'800.00;
1.15. in data 10.06.2015, tra
le ore 01.30 e le ore 09.00, a __________, in via __________, tentato di
sottrarre da un’autovettura cose mobili altrui ai danni di ACPR 5;
1.16. nel periodo 06.07.2015
(a partire dalle ore 12.00) – 09.07.2015 (fino alle ore 08.00), a __________,
in via __________, all’interno di un’abitazione, in correità con il solito
cittadino di origine marocchina, sottratto, ai danni di ACPR 8, 1 bicicletta, 1
figura in bronzo, 1 collana di perle, 1 orologio in acciaio, 1 pantalone, 1
tuta da windsurf, 2 giacche da windsorf, 1 tagliasiepe a benzina, 2 paia di
scarpe, 1 abito da ciclista, 1 pantaloncino corto, la licenza di circolazione
del motoscafo e documentazione varia, per un valore complessivo di refurtiva
denunciata parzialmente quantificato in CHF 2'240.00;
1.17. nel periodo 27.07.2015
(a partire dalle ore 14.30) - 29.07.2015 (fino alle ore 01.10), a __________,
in via __________, all’interno di un’abitazione, sottratto, ai danni di ACPR 10,
denaro contante pari ad Euro 15'400, 1 ipad, 1 iphone e 1 orologio, per un
valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 18’900.00;
1.18. nel periodo 27.07.2015
(a partire dalle ore 12.00) - 09.08.2015 (fino alle ore 13.30), a __________,
in via __________, presso un’abitazione, tentato di sottrarre cose mobili
altrui ai danni di ACPR 23;
1.19. in data 12.08.2015 (tra
le ore 12.00 e le ore 13.45), a __________, in via __________, presso il
chiosco del campeggio ACPR 25, all’interno di un’abitazione, sottratto, ai
danni di ACPR 14 e __________, denaro per un valore complessivo di refurtiva
denunciata di CHF 1’184.20;
1.20. nel periodo 20.08.2015
(a partire dalle ore 12.00) - 25.08.2015 (fino alle ore 12.00), a __________,
in via __________, presso un’abitazione, tentato di sottrarre cose mobili
altrui ai danni di ACPR 24;
1.21. in data 02.09.2015, tra
le ore 12.00 e le ore 14.00, a __________, in via __________, ai danni del ACPR
25, sottratto un portamonete rosso, ai danni del ristorante, per un valore di
refurtiva denunciata di CHF 35.00;
1.22. in data 05.09.2015, tra
le ore 15.00 e le ore 15.09, a __________, in __________, in correità con il
solito cittadino di origine marocchina, sottratto, ai danni del ACPR 13, un PC
portatile, sigarette, un portamonete e il fondo cassa, per un valore complessivo
di refurtiva denunciata di CHF 1'344.50;
1.23. nel periodo 04.07.2015
(a partire dalle ore 18.30) - 07.07.2015 (fino alle ore 07.35), a __________,
in via __________, all’interno di un esercizio pubblico, sottratto, ai danni
della società __________ SA, merce varia e la cassa registratrice, per un
valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 1'744.00;
1.24. in data 08.09.2015, tra
le ore 11.45 e le ore 14.00, a __________, in via __________, sottratto,
all’interno di un esercizio pubblico ai danni del fiorista __________, denaro
per un valore complessivo denunciato di CHF 750.00;
1.25. nel periodo 07.09.2015
(a partire dalle ore 21.30) - 08.09.2015 (fino alle ore 14.50), a __________,
in via __________, presso un’abitazione, tentato di sottrarre cose mobili
altrui ai danni del ACPR 11;
1.26. nel periodo 10.09.2015
(a partire dalle ore 23.00) - 11.09.2015 (fino alle ore 07.10), a __________,
in via __________, all’interno di un’abitazione, sottratto, ai danni di ACPR 27,
denaro dal registratore di cassa, per un valore complessivo denunciato di CHF
350.00;
1.27. nel periodo 13.09.2015
(a partire dalle ore 13.00) - 15.09.2015 (fino alle ore 15.00), a __________,
in via __________, presso un’abitazione, tentato di sottrarre cose mobili altrui
ai danni di ACPR 28;
1.28. in data 29.09.2015, tra
le ore 15.20 e le ore 17.10, a __________ in via __________, all’interno
di un’abitazione, sottratto, ai danni di ACPR 29, denaro e selle di capriolo,
per un valore complessivo di refurtiva denunciata di circa CHF 230.00;
1.29. nel periodo 28.09.2015
(a partire dalle ore 14.00) - 01.10.2015 (fino alle ore 12.00), a __________,
in via __________, all’interno di un’abitazione, sottratto, ai danni di ACPR 30,
1 televisore, per un valore denunciato di CHF 1'000.00;
1.30. in data 03.10.2015, tra
le ore 01.00 e le ore 16.00, a __________, in via __________,
1.30.1 sottratto, all’interno del
ristorante __________, ai danni della società ACPR 31 SAGL, denaro, per un
valore denunciato di CHF 1'493.90;
1.30.2 tentato di sottrarre
denaro, ai danni della società ACPR 32 SA, proprietaria del distributore
automatico del caffè che si trova all’interno del ristorante __________;
1.31. in data 03.10.2015,
tra le ore 14.10 e le ore 17.10, a __________, in __________, sottratto,
all’interno di un esercizio pubblico __________, ai danni della ACPR 33 SAGL,
denaro, per un valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 300.00;
1.32. nel periodo 29.09.2015
(a partire dalle ore 18.30) - 04.10.2015 (fino alle ore 14.45), a __________,
in via __________, all’interno di un’abitazione, sottratto, ai danni di ACPR 34,
2 canne da pesca, 1 quadro e 1 specchio, per un valore complessivo di refurtiva
denunciata di CHF 5'950.00;
1.33. nel periodo 29.09.2015
(a partire dalle ore 17.00) - 07.10.2015 (fino alle ore 17.00), a __________,
in via __________, presso un’abitazione, tentato di sottrarre cose mobili
altrui ai danni di ACPR 10;
1.34. in data 04.10.2015, tra
le ore 21.00 e le ore 21.20, a __________, in via __________,
1.34.1 sottratto, ai danni della
società ACPR 1 SA, una borsa da PC, un PC portatile e 1 smartphone, per un
valore complessivo di refurtiva denunciata di CHF 1'860.00; refurtiva
recuperata e riconsegnata all’accusatore privato;
1.34.2 sottratto, ai danni della
società ACPR 7 SA, proprietaria del distributore automatico delle bibite
presente all’interno della __________, denaro, il cui ammontare non è stato
quantificato dall’accusatore privato;
2. ripetuto danneggiamento
(in parte di lieve entità)
per avere,
nelle circostanze di luogo e di tempo ed al fine di commettere i
furti di cui ai punti 1., infrangendo mediante utilizzo di cacciaviti e altri
oggetti da scasso le porte o altre vie d’accesso di abitazioni ed esercizi
pubblici, in parte in correità con un cittadino di origine marocchina, causato
danni per un valore complessivo denunciato di almeno CHF 106'525.90;
segnatamente,
2.1. nelle circostanze di
cui al punto 1.4., in correità con il solito cittadino di origine marocchina,
causato a ACPR 26, la rottura della porta secondaria in legno dell’abitazione
per un valore di danno denunciato di CHF 286.20;
(pretesa di risarcimento, compreso il riordino, di complessivi CHF
1'081.10)
2.2. nelle circostanze di
cui al punto 1.5., in correità con il solito cittadino di origine marocchina,
causato a ACPR 3, la rottura della finestra del bagno e dell’inferriata, per un
valore di danno denunciato di CHF 1'285.00;
2.3. nelle circostanze di
cui al punto 1.6., causato a ACPR 17, la rottura dell’inferriata e della
portafinestra della camera, per un valore di danno denunciato di CHF
1'250.00;
2.4. nelle circostanze di
cui al punto 1.7., causato a ACPR 18, la rottura della portafinestra, della
persiana e del quadro elettrico, per un valore di danno denunciato di circa CHF
3601.70;
2.5. nelle circostanze di
cui al punto 1.8, causato a ACPR 12, la rottura porta d’entrata della veranda
della persiana e dell’attacco del cavo tv in soggiorno, per un valore di danno
denunciato di CHF 1'470.90;
2.6. nelle circostanze di
cui al punto 1.9., causato a ACPR 19, la rottura della porta principale,
per un valore di danno denunciato di CHF 5'097.80;
2.7. nelle circostanze di
cui al punto 1.10., causato a ACPR 20, la rottura della porta d’entrata e della
finestra, per un valore di danno denunciato di CHF 13'956.30;
2.8. nelle circostanze di
cui al punto 1.11, causato a ACPR 21, la rottura dell’inferriata, della porta
principale e della chitarra, per un valore di danno denunciato di CHF
2'800.00;
2.9. nelle circostanze di
cui al punto 1.12., in correità con il solito cittadino di origine marocchina,
causato a ACPR 4, la rottura della portafinestra, della tapparella, della
finestra della cucina, del tavolo e delle sedie, per un valore di danno
denunciato di CHF 18’500.00;
(pretesa di risarcimento, comprese le spese di pulizia, di
complessivi CHF 20'000.00)
2.10. nelle circostanze di
cui al punto 1.13., in correità con il solito cittadino di origine marocchina,
causato a ACPR 22, la rottura dell’inferriata, della finestra e della porta,
per un valore di danno denunciato di CHF 4'082.40;
2.11. nelle circostanze di
cui al punto 1.14., causato alla società ACPR 6 SA, la rottura della porta
d’entrata dell’ufficio del cantiere, della porta d’entrata del box mensa, del
container e del quadro elettrico, per un valore di danno denunciato di CHF
1'500.00;
2.12. nelle circostanze di
cui al punto 1.15., causato a ACPR 5, la rottura del finestrino anteriore lato
passeggero e della carrozzeria lato passeggero dell’autovettura, per un valore
di danno denunciato di CHF 500.00;
2.13. nelle circostanze di
cui al punto 1.16., in correità con il solito cittadino di origine marocchina,
causato a ACPR 8, la rottura della portafinestra, della porta principale e
degli interni della casa, per un valore di danno denunciato di CHF 2'720.00;
(pretesa di risarcimento, comprese le spese di pulizia, di
complessivi CHF 3'120.00)
2.14. nelle circostanze di
cui al punto 1.17., causato a ACPR 10, la rottura del vetro della porta
d’ingresso dell’abitazione, per un valore di danno denunciato di circa CHF
660.00
2.15. nelle circostanze di
cui al punto 1.18., causato a ACPR 23, la rottura della porta principale
dell’abitazione, per un valore di danno non quantificato dall’accusatrice
privata;
2.16. nelle circostanze di
cui al punto 1.19., causato a ACPR 14 e __________, la rottura della cassa
registratrice e del cassetto della scrivania dell’ufficio, per un valore di
danno denunciato di CHF 2'500.00;
2.17. nelle circostanze di
cui al punto 1.20., causato a ACPR 24, la rottura del portoncino in legno
esterno e dell’imposta della finestra per un valore di danno denunciato di CHF
1'081.10;
2.18. nelle circostanze di
cui al punto 1.21., causato al ACPR 25, la rottura della porta d’entrata, della
porta della cucina e del cassetto, per un valore di danno denunciato di CHF
2'174.05;
2.19. nelle circostanze di
cui al punto 1.22., causato al ACPR 13, la rottura della portafinestra del
ristorante e del cassetto della cassa registratrice per un valore di danno
denunciato di CHF 1'633.70;
2.20. nelle circostanze di
cui al punto 1.23., causato alla società __________, la rottura della porta
secondaria e della porta interna come pure dell’apparecchio automatico delle
sigarette, per un valore di danno denunciato di CHF 2'674.55;
2.21. nelle circostanze di
cui al punto 1.24., causato al negozio ACPR 35, la rottura della porta
principale e del registratore di cassa, per un valore di danno denunciato di CHF
1'785.20;
2.22. nelle circostanze di
cui al punto 1.25., in correità con il solito cittadino di origine marocchina,
causato al ACPR 11, la rottura della grata al pianterreno, di una parte di
muro, della gelosia e della portafinestra del balcone, per un valore di danno
denunciato di CHF 828.90;
2.23. nelle circostanze di
cui al punto 1.26., causato a ACPR 27, la rottura della porta secondaria e del
registratore di cassa, per un valore di danno denunciato di CHF 1'650.00;
2.24. nelle circostanze di
cui al punto 1.27., causato a ACPR 28, la rottura del cilindro della porta
della cantina, per un valore di danno denunciato di CHF 70.00;
2.25. nelle circostanze di
cui al punto 1.28., causato a ACPR 29, la rottura della porta principale e di
un’anta, per un valore di danno denunciato di CHF 2'235.60;
2.26. nelle circostanze di
cui al punto 1.29., causato a ACPR 30, la rottura di tre porte distinte, per un
valore di danno denunciato di CHF 1'600.00;
2.27. nelle circostanze di
cui al punto 1.30.,
2.27.1. causato alla società ACPR 31
SAGL, la rottura della porta secondaria e della portafinestra, per un valore di
danno denunciato di CHF 13’466.00;
2.27.2. causato alla società ACPR 32
SA, la rottura del distributore automatico del caffè, per un valore di danno
denunciato di CHF 1'782.00;
2.28. nelle circostanze di
cui al punto 1.31., causato alla società ACPR 33 SAGL, la rottura del telaio
della porta secondaria per un valore di danno denunciato di CHF 4’030.00;
2.29. nelle circostanze di
cui al punto 1.32., causato a ACPR 34, la rottura della porta d’ingresso
dell’abitazione, per un valore di danno denunciato di CHF 1’230.00;
2.30. nelle circostanze di
cui al punto 1.33., causato a ACPR 10, la rottura dell’entrata sul salone,
della porta finestra e della tenda, per un valore di danno non quantificato
dall’accusatore privato;
2.31. nelle circostanze di
cui al punto 1.34.,
2.31.1. causato alla società ACPR 1 SA,
la rottura della porta d’entrata del rustico, della cassaforte e di 2 porte
delle sellerie, per un valore di danno denunciato di CHF 4’200.00;
2.31.2. causato alla società ACPR 7 SA,
la rottura del distributore di bibite automatico, per un valore di danno
denunciato di CHF 5'874.50;
3. ripetuta violazione di
domicilio (in parte tentata)
per essersi introdotto, nelle circostanze di luogo e di tempo di
cui ai punti 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.19, 1.21,
1.22, 1.23, 1.24, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30.1, 1.31, 1.32 e 1.34.1,
rispettivamente per aver tentato di introdursi, nelle circostanze
di cui ai punti 1.5, 1.10, 1.11, 1.18, 1.20, 1.25, 1.27 e 1.33,
al fine di commettere i relativi furti,
indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto,
all’interno dei summenzionati esercizi pubblici e delle suddette abitazioni;
4. guida nonostante la
revoca
per avere condotto, nelle circostanze di cui ai punti 1.17, 1.18,
1.19, 1.20, 1.21, 1.23 e 1.25, due autovetture, intestate alla madre, sebbene
la licenza di condurre gli sia stata revocata per il periodo dal 10.06.2015 al
09.09.2015;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 139 cifra 2 e 3 CP, art. 144
cpv. 1 CP, art. 186 CP e art. 95 cpv. 1 lett. b LCS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:31
alle ore 14:45.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti
le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:
- i
punti 1.5 e 2.2 sono modificati nel senso che il nome dell’accusatore privato è
ACPR 3, e non ACPR 3;
- in
punti 1.24 e 2.21 sono modificati nel senso che le infrazioni sono state
commesse “in correità con il solito cittadino di origine marocchina”, come si
evince dalle dichiarazioni dell’imputato di cui al VI PP 20 novembre 2015, p.
13, AI 35;
- il
titolo del punto 4 è modificato in “guida senza autorizzazione”.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
rileva che sui fatti l’imputato si presenta reo confesso. Egli ha un passato da
tossicodipendente che l’ha portato a commettere in Italia tutta una serie di
gravi reati, ciò che lo ha portato a scontare ben 10 anni in carcere e qualche
anno in comunità.
Fatti
I valori della refurtiva e del danno denunciati dagli AP sono in
gran parte stati riconosciuti dalle compagnie assicurative e sono in gran parte
comprovati. Ciononostante IM 1 li ha in parte contestati.
Quanto all’aggravante della banda, l’accusa rileva che la stessa
può sussistere in ragione dell’agire indisturbato di IM 1 e del marocchino in 7
occasioni.
La PP riassume poi i presupposti dell’aggravante del mestiere,
affermando che nel caso concreto sono senza dubbio dati. La reale professione
di IM 1 era quella dei furti, egli non ha praticamente mai avuto un lavoro
fisso.
Sulla commisurazione della pena, rileva che la colpa dell’imputato
è importante. Nonostante gli anni passati in carcere egli non ha imparato la
lezione ed ha continuato a delinquere. Il suo agire delittuoso è stato intenso
e determinato, tanto da diventare parte fondamentale della sua vita. Egli ha
inoltre agito su un arco importante di tempo. IM 1 ha fatto dell’arte di rubare
la sua esistenza; egli ruba non per garantirsi il suo sostentamento, ma per
acquistare lo stupefacente. L’imputato ha parecchi precedenti penali, che hanno
mancato la propria funzione di monito. A mente dell’accusa non vi sono
attenuanti specifiche ai sensi dell’art. 48 CP, ma va riconosciuta a favore di IM
1 la sua condizione di importante tossicodipendenza, durevole negli anni,
nonché il suo atteggiamento assolutamente collaborante, laddove ha ammesso
determinati furti senza che vi fossero prove oggettive a suo carico. IM 1,
inoltre, ha avuto un atteggiamento verso l’autorità molto rispettoso, e questo
sin dall’arresto.
L’accusa conclude proponendo la condanna di IM 1 alla pena
detentiva di 30 (trenta) mesi, parzialmente aggiuntiva alla condanna alla pena
pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di cui al decreto d’accusa del 7
settembre 2015, della cui sospensione condizionale chiede la revoca, posto che
l’imputato ha delinquito nel periodo di prova. Visti i precedenti a carico
dell’imputato, non intravvede infine alcuna possibilità per la sospensione
condizionale parziale della pena;
- l’avv. DUF 1, difensore
dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in
entrata ricorda che IM 1 è tossicodipendente e affetto da una grave malattia.
Chiede quindi sin da subito che al suo assistito non venga inflitta una pena
repressiva tout court.
Non vi è alcuna contestazione per quanto attiene ai punti 3 e 4
dell’atto d’accusa.
Per quanto riguarda il punto 1 dell’atto d’accusa, la difesa
riassume i presupposti dell’aggravante della banda, rilevando che vi deve
essere un certo grado di organizzazione all’interno e una certa collaborazione,
di modo che si possa parlare di un gruppo saldo e stabile, ed è necessaria una
volontà di commettere furti dello stesso tipo nel lungo periodo, ciò che non
emerge nel caso concreto. Le occasioni in cui IM 1 e il marocchino hanno
commesso furti assieme sono limitate nel tempo. IM 1 è piuttosto un lupo
solitario che commetteva un furto quando ne aveva bisogno per le sue necessità.
Come si è visto anche oggi in aula, non vi era un’organizzazione o una
decisione comune.
Il difensore contesta anche l’aggravante del mestiere, di cui
riassume i presupposti oggettivi e soggettivi. Si tratta sì di una trentina di
furti in un certo periodo di tempo, ma è necessario soffermarsi anche sul modo
di agire, sui metodi impiegati e sui guadagni conseguiti, da cui si evince che
l’aggravante del mestiere non è data nel caso concreto, siccome IM 1 non ha
fatto alcun investimento per fare i furti (utilizzava al massimo un cacciavite
e un palanchino, se non addirittura oggetti trovati sul luogo del furto, come
ad esempio un sasso oppure le mani). Egli non indossava guanti ed ha anche
bevuto sul luogo del furto, lasciando DNA ovunque. Anche la scelta degli
obiettivi non è ponderata, egli non ha scelto il luogo in cui poteva ottenere
il maggior profitto. IM 1 non ha agito con l’ausilio di nessuno. Non emerge
quindi un soggetto che fa del furto il suo mestiere, ma che fa del furto una
necessità per potersi pagare lo stupefacente, causa dei suoi problemi.
Sempre per quanto attiene il punto 1 dell’AA, la difesa contesta
l’ammontare della refurtiva così come ha fatto IM 1 nel VI PP 20.11.2015, AI
35. Il difensore rileva che la collaborazione di IM 1 è stata piena, le sue
tracce sono state trovate su 14 scene di furto e oggi discutiamo di 34 furti.
Non vi è quindi motivo per non credergli anche sulla refurtiva sottratta. La
stessa cosa vale per l’ammontare del danno di cui al punto 2 dell’AA. Chiede
quindi che gli AP vengano rimandati al foro civile.
Quanto alla commisurazione della pena, rileva che IM 1 ha commesso
i furti siccome tossicodipendente. Egli a causa della malattia e della
tossicodipendenza non è riuscito a trovare lavoro ed è caduto nella
disperazione. L’imputato è dispiaciuto per avere commesso i furti e da sobrio
non lo avrebbe mai fatto.
Il difensore chiede l’applicazione dell’art. 19 cpv. 2 CP e quindi
di una scemata imputabilità di grado lieve in ragione della tossicodipendenza.
Pur cosciente della giurisprudenza del TF al proposito (STF 6S.284/2005 del 9
settembre 2005), visto il forte consumo di IM 1, comprovato dalla
documentazione in atti, la difesa chiede che la Corte si allinei a quanto
sostenuto da Albrecht, Die Strafbestimmungen des BetmG, n. 137 ad art. 19
LSTup, il quale sostiene che si può riconoscere una scemata imputabilità a
causa della tossicodipendenza anche senza una perizia, quando è asserito il
consumo duraturo di droghe pesanti.
Riferendosi ai documenti prodotti in aula, la difesa rileva che IM
1 già in carcere ha attivato una terapia per scalare il metadone e a breve
dovrebbe concludere con l’assunzione di tale farmaco. Egli inoltre ha
contestualmente chiesto la presa a carico del __________. A mente della difesa,
per __________ vi è quindi una prognosi favorevole e gli va comminata una pena
posta al beneficio della sospensione condizionale parziale, di modo che una
volta finito di scalare il metadone in carcere egli abbia la possibilità di
andare in comunità a disintossicarsi totalmente e possa essere risocializzato.
Conclude chiedendo la condanna del suo assistito alla pena
detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, di cui 6 (sei) da espiare e i restanti
sospesi, nonché che non si proceda alla revoca della condanna pronunciata nei
suoi confronti dal Ministero pubblico il 7 settembre 2015.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni dell’atto
d’accusa
1. In merito alle correzioni
dell’atto d’accusa si richiama il verbale del dibattimento, osservando che le
parti hanno aderito alla proposta di modificare i punti 1.5 e 2.2 nel senso che
il nome del danneggiato è ACPR 3 e non ACPR 3.
Con l’accordo delle parti, i punti 1.24 e 2.21 sono stati
modificati nel senso che le infrazioni sono state commesse “in correità con
il solito cittadino di origine marocchina”, come si evince dalle
dichiarazioni dell’imputato di cui al VI PP 20 novembre 2015 (AI 35, p. 13).
Le parti hanno in fine aderito alla proposta del Presidente di
modificare il titolo del punto 4 in “guida senza autorizzazione”.
II) Curriculum vitae
Considerandi
2.
IM 1 è nato il __________ a
__________ (Italia).
Al PP ha fornito un suo breve curriculum vitae:
"
Sono nato a __________ e cresciuto a __________, dove ho
frequentato le scuole dell’obbligo.
…omissis…
Nel 2000 mi sono sposato con __________, dalla cui unione nel ______
è nata __________. Ci siamo separati nel ______. Vedo la bambina tutti i fine
settimana, sta con me e la mia famiglia. Verso alla mia ex moglie Euro 250 per
gli alimenti della bimba.
Dopo le scuole dell’obbligo ho iniziato a lavorare presso _______.
D’allora ho cambiato diversi lavori e posti.
…omissis…”
(VI PP 06.10.2015, p. 2, AI 7).
3.
Già in occasione del primo
verbale di Polizia, l’imputato ha riferito dei suoi numerosi precedenti penali,
affermando che:
"
Durante la mia vita ne ho commesse tante, i miei precedenti in
Italia prevedono diverse Rapine, diversi Furti, diverse infrazioni per Stupefacenti
e altri.”
(VI PG 04.10.2015, p. 3, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 1).
Nel verbale d’arresto dinanzi al PP ha precisato:
"
Ho avuto già diversi procedimenti penali in Italia, ormai
conclusi, circa una decina. Erano tutti riconducibili a rapine tutte legate
alla mia tossicodipendenza. Ho avuto anche una condanna per stupefacenti.
Ho un procedimento in corso attualmente presso la Cassazione che
riguarda un caso di estorsione.”
(VI PP 06.10.2015, p. 2, AI 7).
L’imputato ha riferito che “tra un’infrazione e l’altra” lavorava
come ______ (VI PG 04.10.2015, p. 3, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 1), l’ultimo suo lavoro regolare risalendo tuttavia al 2006:
"
L’ultimo lavoro l’ho terminato tantissimi anni fa, nel 2006. Da
allora ho avuto solo qualche lavoro in nero; solitamente ogni settimana
riuscivo a lavorare per qualche ora o per qualche giornata. La settimana scorsa
sono andato a fare una giornata di lavoro con mio zio, abbiamo piastrellato.
Per il resto posso dire che per quanto riguarda il mio
sostentamento e quello di mia figlia, mi aiutano i miei famigliari.
(…) stimo di aver guadagnato nei mesi scorsi una media di Euro 700
per mese.”
(VI PP 06.10.2015, p. 2, AI 7).
4.
In aula ha precisato:
"
Fino al 2006 ho lavorato come __________ a __________, la quale
ha poi chiuso. Ho quindi iniziato a fare il _________. Nel 2015 ho lavorato in
nero per ________, con la speranza che potesse assumermi in maniera fissa, ciò
che però non è avvenuto. Sono quindi ricaduto nuovamente nella droga ed ho
iniziato a commettere furti.”
(VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Di fatto la vita dell’accusato, perlomeno dal raggiungimento della
maggiore età, coincide sostanzialmente con l’elenco dei suoi precedenti penali.
A far tempo dal 14 giugno 1990, quando è stato condannato a 9 mesi
di reclusione per il reato di furto, IM 1 è stato oggetto di diversi
procedimenti penali in Italia, principalmente per reati contro il patrimonio.
Le condanne si sono susseguite ad intervalli più o meno regolari, fino
all’affidamento in comunità per tossicodipendenti.
5.
A Casellario giudiziale
italiano (AI 19) risultano le seguenti condanne a carico di IM 1:
- 14.09.1990: condanna della
Pretura di _______ a 9 mesi di reclusione e multa di 900'000.00 lire per furto;
- 23.07.1990: condanna della
Pretura di _______ a 8 mesi di reclusione e multa di 200'000.00 lire per furto
tentato;
- 12.06.1991: condanna della
Corte di appello di _______ a 3 anni di reclusione e multa di 1'200'000.00 lire
per rapina e detenzione illegale di armi e munizione continuata;
- 04.10.1991: condanna della
Pretura di _______ a 4 mesi di reclusione e multa di 400'000.00 lire per
ricettazione e truffa continuata;
- 09.11.1991: condanna della
Pretura di _______ a 30 giorni di reclusione e multa di 300'000.00 lire per
ricettazione;
- 17.03.1992: condanna del
Tribunale di _______ ad 1 anno e 4 mesi di reclusione e multa di 1'000'000.00
lire per rapina tentata;
- 30.03.1992: condanna della
Pretura di _______ a 1 mese di reclusione e multa di 100'000.00 lire per furto
continuato;
- 10.05.1993: condanna della
Pretura di _______ a 4 mesi di reclusione e multa di 400'000.00 lire per
ricettazione;
- 23.11.1991: condanna della
Corte di appello di _______ a 2 anni e 4 mesi di reclusione e multa di
900'000.00 lire per rapina continuata;
- 02.12.1996: condanna della
Pretura di _______ a 10 giorni di reclusione e multa di 400'000.00 lire per
ricettazione;
- 11.12.1996: condanna della
Pretura di _______ a 15 giorni di reclusione e multa di 60'000.00 lire per
ricettazione;
- 02.03.2004: condanna del
Tribunale di _______ a 1 mese e 15 giorni di reclusione per lesione personale;
- 14.10.2005: condanna del
Tribunale monocratico di _______ a 3 mesi di reclusione per evasione;
- 08.02.2007: condanna del
Tribunale di _______ a 2 anni di reclusione e multa di 600'000.00 lire per
rapina, porto di armi e resistenza a pubblico ufficiale;
- 31.05.2007: condanna del
Tribunale monocratico di _______ a 1 mese di arresto e ammenda di 51.00 Euro
per porto di armi;
- 04.07.2008: condanna del
Tribunale monocratico di _______ a 2 mesi di arresto e ammenda di 100.00 Euro
per porto di armi;
- 25.06.2009: condanna del
Tribunale di _______ a 3 anni e 2 mesi di reclusione e multa di 1'000.00 Euro per
rapina;
- 11.03.2010: condanna del
Tribunale monocratico di _______ a 20 giorni di arresto e ammenda di 500.00
Euro per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande
alcoliche.
L’11 gennaio 2011, infine, il prevenuto è stato condannato dalla
Corte di appello di _______ alla reclusione di 6 anni nonché alla multa di
1'500.00 Euro, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e
interdizione legale per 6 anni, per i titoli di reato di ripetuta rapina
tentata, lesione personale e furto con strappo.
Nel 2015 IM 1 è stato oggetto di un procedimento penale in
Svizzera, il quale ha portato alla sua condanna, mediante decreto d’accusa del
7.
settembre 2015, alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da CHF 100.00
cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 4'500.00, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 3 anni, per guida in stato di inattitudine (Estratto
del casellario giudiziale svizzero, doc. TPC 37).
IM 1 ha confermato questi precedenti, asserendo comunque di non
ricordare di essere stato condannato per questioni legate alle armi (VI DIB
25.02
, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
L’imputato ha riferito di avere passato circa 10 anni della sua
vita in carcere e altri 2/3 anni in comunità di recupero per tossicodipendenti,
precisando che:
"
L’ultima volta che sono stato in comunità ero a __________ e sono
uscito circa un anno e mezzo fa. L’ultima pena scontata in carcere era nel 2013
quando sono stato liberato per andare in comunità.”
(VI PP 06.10.2015, p. 3, AI 7).
6.
Il 16 ottobre 2015, in
Polizia, l’imputato ha raccontato:
"
In grandi linee potrei dire che ho cominciato a commettere furti
in Svizzera a fine aprile 2015. Premetto che anche nel 2006 avevo commesso
qualche furto in Svizzera ma poi sono stato arrestato in Italia nel novembre
2006.
Ho ottenuto gli arresti domiciliari presso una comunità nel giugno 2007.
Dopo circa un mesetto, avendo sgarrato alle regole, sono stato nuovamente
incarcerato a __________ dove sono rimasto fino al giugno 2012. Quindi venivo
affidato alla comunità terapeutica __________ dove trascorrevo quasi un anno e
mezzo. Terminata la condanna e la terapia, venivo rilasciato nell’ottobre 2013.
Sono tornato a casa ad __________ ed ho cominciato a cercare lavoro presso gli
enti statali l’ufficio di collegamento ed altre strutture sia statali che non
statali. È tutto documentato. Sono in grado di fare diversi lavori _______,
_______, _______, _______ e altri lavoretti. Le ricerche non hanno dato buon
fine soprattutto perché mi si richiedeva il certificato penale o la mia età
superava l’età richiesta.
Mi sono trovato con dei debiti da pagare ed il mantenimento mio
personale e gli assegni per mia figlia cui far fronte.
Dopo un anno in cui sono rimasto pulito, sono ricaduto ed ho
ricominciato a far uso di sostanze stupefacenti, eroina e cocaina. Le date
esatte non le ricordo, più o meno sarà stato la fine del 2014.”
(VI PG 16.10.2015, p. 2 e 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI
53).
7.
Con riferimento al suo
rapporto con le sostanze stupefacenti, l’imputato ha poi aggiunto:
"
Se inizialmente l’uso degli stupefacenti era sporadico, durante
questa estate il consumo si è fatto più forte. L’atmosfera a casa è diventata
più pesante. Anche fisicamente ho cominciato ad accusare il colpo. Sono quindi
andato dal mio medico per cercare di fermarmi il prima possibile. Mi sono stati
prescritti dei tranquillanti. Sono quindi stato al servizio italiano che si
occupa dei tossicodipendenti per cercare un aiuto.”
(VI PG 16.10.2015, p. 4, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 53).
In occasione dell’interrogatorio dibattimentale ha precisato:
"
(…) ho iniziato a consumare stupefacenti a 16 anni. Sono poi
stato in comunità. In seguito mi sono sposato, ho avuto una bambina ed ho
passato un bel periodo. Dopodiché sono ricaduto nella droga nel _______, quando
mi sono lasciato con la mia ex moglie. Da questo momento ho continuato a fare
uso di stupefacenti in maniera regolare, a volte più a volte meno, fatta
eccezione per i periodi che ho passato in carcere in Italia.”
(VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
"
(…) ho scontato l’ultimo periodo di detenzione nel 2013 presso
una comunità riabilitativa. Finito il mio percorso in comunità sono uscito e ho
iniziato a lavorare per _______ di cui ho detto sopra che poi però non mi ha
tenuto a lavorare per lui. Quando ho perso il lavoro ho ricominciato a
consumare stupefacenti (eroina e cocaina), in pratica circa 6 mesi prima del
mio arresto.”
(VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
8.
IM 1, sieropositivo da 25
anni e per questo motivo invalido al 60% (VI PP 20.11.2015, p. 20, AI 35; VI
DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale), ha riferito di
essere in cura metadonica, nonché di assumere medicamenti per l’ansia:
"
Prendo il metadone da circa 4/5 settimane. Inoltre, assumo un
ansiolitico simile al Tavor, il Valium e il Rivotril, tutti medicamenti datimi
dal mio medico curante e che ho iniziato ad assumere quando ero in carcere.”
(VI PP 06.10.2015, p. 10, AI 7).
"
Attualmente assumo 40 mg di metadone al giorno.”
(VI PP 20.11.2015, p. 20, AI 35).
In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, l’imputato ha
affermato di avere iniziato, in carcere, a scalare il metadone (VI DIB
25.02
, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
A questo proposito il difensore ha prodotto uno scritto delle
Strutture Carcerarie Cantonali e un rapporto dell’__________ (doc. dib. 2).
9.
Quanto alla sua situazione
debitoria, in aula l’imputato ha indicato di avere delle multe da pagare in
Svizzera, legate alla condanna per guida in stato di ebbrezza, nonché un debito
di circa Euro 5'000.00/6'000.00 con il suo fornitore di stupefacenti (VI DIB
25.02
, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
10.
Interrogato in merito alle
sue prospettive future, dinanzi al PP IM 1 si è così espresso:
"
(…) è mia intenzione, con l’aiuto del Sert (servizio pubblico
statale italiano), continuare il programma di riabilitazione per potermi
allontanare una volta per tutte dalla droga. (…)
Questo servizio mi aiuterà anche per la ricerca di un lavoro che
spero di riuscire ad ottenere. (…)
Prometto all’interrogante che una volta rilasciato dal carcere,
non ritornerò più in Svizzera a rubare.”
(VI PP 20.11.2015, p. 20, AI 35).
In occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha affermato:
"
Voglio vivere con mia figlia e stare vicino ai miei famigliari
visto che mio padre non sta bene. Ho una compagna che mi sta vicino.”
(VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
III) Circostanze
dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
11.
IM 1 è stato fermato dalla
Polizia il 4 ottobre 2015, in flagranza di furto presso la ACPR 1 SA di __________
(Istanza di carcerazione preventiva, AI 9).
Immediatamente verbalizzato, l’imputato ha subito ammesso di
essere l’autore del furto contestatogli, affermando trattarsi dell’unico furto
commesso sul nostro territorio (VI PG 04.10.2015, allegato al rapporto di
arresto provvisorio, AI 1).
Dando seguito in data 7 ottobre 2015 alla richiesta formulata dal
PP (AI 9) il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 4
dicembre 2015 (AI 11).
Accogliendo la richiesta formulata dall’imputato, con decisione
del 13 novembre 2015 il PP ha autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la
pena a fare tempo dal 14 novembre 2015 (AI 32).
12.
Con l’atto d’accusa in
rassegna, il PP ha rinviato a giudizio l’imputato per i reati di ripetuto furto
aggravato (per mestiere, in parte in banda), ripetuto danneggiamento (in parte
di lieve entità), ripetuta violazione di domicilio (in parte tentata) e guida
senza autorizzazione.
IV) Imputazione di ripetuto
furto aggravato (per mestiere, in parte in banda)
13.
Secondo l’accusa IM 1 si è
reso colpevole di ripetuto furto aggravato (per mestiere, in parte in banda),
per avere, nel periodo compreso tra il 17 settembre 2006 e il 4 ottobre 2015,
in 34 occasioni, in diverse località del Canton Ticino, per procacciarsi un
indebito profitto e al fine di appropriarsene, agendo in parte in correità con
un cittadino di origine marocchina, quale membro di una banda intesa a
commettere furti con oggetto prevalentemente abitazioni secondarie ed esercizi
pubblici non in servizio, operando in modo professionale, sistematico, regolare
e secondo un preciso piano, ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di
sottrarre, merce varia per un valore complessivo di refurtiva denunciata di
almeno CHF 64'785.50.
14.
Ai sensi dell’art. 139 cifra
1.
CP è punito con la reclusione fino a cinque anni o con una pena pecuniaria
chiunque, a scopo d’indebito profitto, sottrae una cosa mobile altrui al fine
di appropriarsene.
15.
Come si è visto, in occasione
del suo primo verbale di Polizia, l’imputato ha subito riconosciuto di essere
l’autore del furto ai danni della ACPR 1 SA di __________, negando tuttavia di
avere perpetrato altri furti sul nostro territorio (VI PG 04.10.2015, allegato
al rapporto di arresto provvisorio, AI 1).
Quest’ultima affermazione dell’imputato è però stata subito
smentita dai primi riscontri scientifici – e meglio da sue tracce di scarpe,
impronte dattiloscopiche nonché tracce di DNA – e già il giorno successivo è
stato possibile collegare IM 1 ad altri furti commessi in Svizzera (rapporto di
complemento 06.10.2015, AI 4; AI 34), da lui in parte ammessi nel verbale
d’arresto dinanzi al PP (VI PP 06.10.2015, AI 7).
Alcuni giorni dopo l’arresto, dopo essere stato accompagnato su
luoghi di furti riconducibili all’imputato sulla base di riscontri scientifici
o per modalità d’azione, l’atteggiamento inizialmente reticente di IM 1 ha
lasciato spazio a diverse ammissioni di colpevolezza (cfr. VI PG 16.10.2015,
allegato al rapporto d’inchiesta, AI 53).
In occasione dell’interrogatorio del 20 novembre 2015 dinanzi al
PP, l’imputato ha infine ammesso tutti i furti contestatigli, compresi quelli
per cui non vi sono prove oggettive a suo carico (VI PP 20.11.2015, AI 35), ciò
che ha fatto pure in aula (VI DIB 25.02.2016, p. 3, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
16.
L’inchiesta ha permesso di
stabilire che l’imputato, attivo soprattutto in stabili siti in riva al lago di
__________, sceglieva l’obiettivo da colpire in modo da evitare il contatto con
i danneggiati, operando in particolar modo in abitazioni secondarie, villette,
esercizi pubblici, negozi ed in alcuni casi veicoli parcheggiati.
In occasione dei furti commessi da solo, raggiungeva il luogo a
volte alla guida di autovetture di proprietà della madre o di un conoscente,
altre volte in bicicletta. Dopo avere parcheggiato nella zona scelta,
raggiungeva quindi a piedi l’obiettivo, il quale, stando alle sue
dichiarazioni, veniva da lui scelto in maniera casuale.
Quando era invece accompagnato dal correo, ovvero un non meglio
identificato cittadino marocchino, i due raggiungevano il nostro territorio a
bordo del veicolo in uso e condotto da quest’ultimo.
Per accedere agli edifici, IM 1 o il correo forzavano quindi porte
o finestre utilizzando cacciaviti, palanchini o anche la sola forza fisica.
Dopo avere rovistato all’interno dei locali, l’imputato si
appropriava di qualsiasi oggetto che a suo giudizio avrebbe potuto essere
rivenduto. Tra la refurtiva figurano in particolare televisori, apparecchi
elettronici, vestiti, accessori, quadri, suppellettili e denaro contante.
La refurtiva veniva poi rivenduta dall’imputato in Italia, ad un
cittadino marocchino non meglio identificato, in cambio di sostanza
stupefacente (eroina o cocaina) (rapporto d’inchiesta, AI 53; VI PG 16.10.2015,
p. 2 e 3; VI DIB 25.02.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
17.
Del cittadino marocchino con
cui ha affermato di avere commesso alcuni dei furti, l’imputato non ha voluto
riferire alcunché per paura di ritorsioni.
Nel verbale di Polizia del 16 ottobre 2015 ha indicato:
"
A volte venivo solo a commettere i furti, altre volte mi trovavo
con un’altra persona ed assieme venivamo in Svizzera a commettere i furti.
(…) È un marocchino, se non sbaglio è cugino della persona che mi
fornisce lo stupefacente. Non voglio fare il suo nome perché ho paura di
qualche sua ritorsione o nei miei confronti o nei confronti della mia famiglia.
(…)
Quando c’era lui bene o male si partiva già con l’idea di fare un
furto. Lui era molto più deciso di me.
In questo caso si veniva in Svizzera con la sua auto.”
(VI PG 16.10.2015, p. 4, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 53).
18.
La Corte ha dunque concluso,
tenuto conto sia delle prove materiali che delle dichiarazioni dell’imputato,
che IM 1 è autore colpevole dei furti a lui imputati così come esposto al punto
1.
dell’atto d’accusa.
Quanto ai motivi a delinquere, l’imputato ha dichiarato di avere
sostanzialmente iniziato a commettere furti in Svizzera per procurarsi sostanza
stupefacente e risarcire un debito contratto, siccome non sarebbe riuscito a
trovare un lavoro onesto, in parte a causa dei precedenti penali ed in parte
della sua ormai non più giovanissima età (VI PG 16.10.2015, p. 2 e 3, allegato
al rapporto d’inchiesta, AI 53; VI DIB 25.02.2016, p. 3, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
19.
Con specifico riferimento
all’ammontare della refurtiva, IM 1 ha parzialmente contestato gli importi
denunciati dagli accusatori privati, giudicandoli troppo elevati (VI PP
20.11
, AI 35), contestazione da lui mantenuta pure in occasione del
dibattimento (VI DIB 25.02.2016, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Ora, si impone di premettere che il valore dei beni sottratti ha
un’influenza marginale nella valutazione della responsabilità dell’imputato.
È infatti pacifico che il bottino raccolto da autori di furto non
dipende dalla loro volontà, bensì unicamente dal caso. In tal senso, ben più
significativo risulta essere il numero di furti commessi, consumati e tentati.
Ciò detto, la Corte tuttavia non ha intravvisto alcuna ragione per
discostarsi dai valori denunciati dai danneggiati; non solo una gran parte di
tali valori risulta dai relativi giustificativi forniti dagli accusatori
privati, ma soprattutto, non vi è motivo di dubitare della parola di persone
danneggiate dall’agire dell’imputato e del suo correo.
L’ammontare della refurtiva è quindi stato ritenuto così come
esposto dagli accusatori privati e indicato nell’atto d’accusa.
20.
Il furto è aggravato e perciò
passibile di una pena massima di dieci anni di reclusione o una pena pecuniaria
non inferiore a 90 aliquote giornaliere se l’autore fa mestiere del furto (art.
139.
cifra 2 CP), oppure una pena massima di dieci anni di reclusione o una pena
pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere, se l’autore ha agito in
qualità di affiliato ad una banda, si è munito di un’arma da fuoco o di
un’altra arma pericolosa, oppure ancora si è dimostrato particolarmente
pericoloso per il modo in cui ha perpetrato il furto (art. 139 cifra 3 CP).
Secondo la giurisprudenza, l’autore agisce per mestiere laddove
risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla
frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dall’entità
dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale
alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria. È
necessario che la persona miri ad ottenere dei redditi non indifferenti e
relativamente regolari (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116
IV 319 consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF 119 IV 129; DTF 123 IV 116).
Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono quindi una
commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la
disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del
tipo in questione.
Innanzitutto è dunque necessario che il prevenuto abbia già
compiuto dei reati. Se da un lato, uno solo non è sufficiente, dall’altro la
giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si può
parlare di professione del crimine. Per la valutazione si deve considerare
quale è stato il periodo nel quale gli atti sono stati perpetrati e l’ammontare
della refurtiva. Così, ad esempio, possono essere sufficienti 5 furti in una
settimana con un bottino complessivo di CHF 2'000.00 mentre non lo sarebbero 5
furti in un anno, per lo stesso ammontare. La verifica non può essere fatta in
maniera astratta ma deve essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander
Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea
2013, n. 97 ad art. 139).
In secondo luogo, deve poi essere esaminato se l’autore ha agito
con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile la
volontà di derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle
entrate per coprire una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di
vita.
Il Tribunale federale ha ritenuto sufficiente che il reddito
conseguito dall’attività delittuosa basti a coprire i costi nella misura, a
volte, del 10% e, a volte, del 25%. È stato, ad esempio, considerato
sufficiente un importo mensile di CHF1'000.00 per un meccanico (DTF 119 IV 129,
133) rispettivamente quello di CHF 500.00 mensili a fronte di un salario di CHF
3'500.00 (DTF 123 IV 113, 116). Troppo scarse sono, per contro, state ritenute
entrate per CHF 250.00 al mese (DTF 116 IV 319, 334 ss.).
Non è necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il
reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; DTF 78 IV 91, 94
seg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti l’unica o la
principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123
IV 113, 117).
Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero
imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco
problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale da
aver già palesato questa sua disponibilità. Se il numero dei delitti realmente
effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una
prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su
quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti,
i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino (Marcel
Alexander Niggli/Christof Riedo, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a
edizione, Basilea 2013, n. 108 ad art. 139).
21.
Secondo la giurisprudenza
l'aggravante della banda è data qualora due o più persone manifestano,
espressamente o per atti concludenti, la volontà di associarsi in vista di
commettere in futuro più azioni criminose, indipendenti, qualificate come furto
oppure come rapina, anche se non ancora ben definite e/o pianificate. Secondo
il Tribunale federale per l'applicazione di questa aggravante, è sufficiente
che gli autori prevedano o ipotizzino più di due future azioni criminose
(DTF 122 IV 265, 100 IV 219, 102 IV 166; Schubarth, Komm., all’art. 137 n. 129
ss; Trechsel, Kurzkomm., all’art. 139 n. 16 s.; Rehberg - Schmid, Strafrecht
III, § 8 n. 4.2.; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I, §
13.
n. 100-102; Noll, Schweiz. Strafrecht, BT I, p. 140 s.).
Con riferimento al quesito a sapere se due persone fossero
sufficienti a costituire una banda il TF ha stabilito che, per decidere se
sussista una banda, vanno valutati, più che il numero di partecipanti, il grado
d'organizzazione e l'intensità della collaborazione esistente tra gli autori.
In particolare, è data l'affiliazione ad una banda se
l’organizzazione (almeno accennata con la ripartizione dei ruoli o del lavoro)
e l'intensità della collaborazione raggiungono una dimensione tale che si possa
parlare di una squadra solida e stabile ancorché durata poco tempo (DTF 124 IV
86; 124 IV 286).
Dal profilo soggettivo è sufficiente che l'autore abbia voluto e
conosciuto le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda.
L'elemento della banda deve essere ammesso solo se l'intenzione dell'autore
porta sulla perpetrazione in comune di più infrazioni (DTF 124 IV 86; 122 IV
265, 120 IV 317; 105 IV 181).
L'aggravante della banda si giustifica per la maggior pericolosità
dei singoli componenti derivante dal fatto che, detto in parole povere,
l’unione fa la forza o, meglio, influisce psichicamente e fisicamente in modo
negativo sul loro comportamento e sulla loro determinazione (DTF 78 IV 233).
22.
Il simultaneo verificarsi di
più circostanze aggravanti non consente di superare il limite superiore della
pena edittale, ma può essere considerato ai fini della determinazione della
pena nel contesto dell'applicazione dell’art. 47 CP (Marcel Alexander
Niggli/Christof Riedo, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione,
Basilea 2013, n. 136 ad art. 139).
23.
Nel caso concreto, IM 1 ha
commesso oltre 30 furti sull’arco di 6 mesi e ciò a significare del tempo e dei
mezzi impiegati. Peraltro, a fronte delle sue scarse entrate economiche, appare
evidente che egli facesse affidamento sulla refurtiva per poter far fronte al
suo fabbisogno personale.
La lunga serie di precedenti italiani attesta poi il fatto che
egli ha fatto del furto non solo un’attività accessoria, ma addirittura quella
principale.
Già sulla base di questo motivo, il furto è realizzato nella sua
forma aggravata, tanto che risulterebbe superfluo esaminare anche se IM 1
faceva parte di una banda.
La risposta comunque è affermativa.
In aula l’imputato ha spiegato, in merito al suo agire con il
cittadino marocchino:
"
Questo marocchino diceva di essere il cugino della persona che mi
vendeva stupefacenti in un bosco. A volte capitava che quando andavo a cercare
sostanze lui fosse presente e quindi ci allontanavamo insieme. Non partivamo
con l’intenzione di commettere furti, ma era una cosa che veniva decisa strada
facendo. Preciso che anche lui era consumatore. Una volta arrivati in Svizzera,
sceglievamo la prima casa chiusa che capitava. Ci fermavamo con la macchina ed
entravamo insieme.”
(VI DIB 25.02.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IM 1 e il cittadino marocchino, per atti concludenti, si sono
associati in banda al fine di compiere furti. Tale agire sarebbe proseguito se
non fosse stato interrotto: come riferito dallo stesso imputato, capitava che
partendo insieme in auto, per atti concludenti, i due decidessero di commettere
furti, ciò che si sarebbe evidentemente ripetuto se non fosse intervenuto
l’arresto.
V) Imputazioni di ripetuto
danneggiamento, in parte di lieve entità, e ripetuta violazione di domicilio
24.
Corollario dei furti commessi
vi sono pure i reati di danneggiamento e di violazione di domicilio.
Giusta l’art. 144 cpv. 1 CP, chiunque deteriora, distrugge o rende
inservibile una cosa altrui, è punito, a querela di parte, con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Per l’art. 186 CP, invece, chiunque, indebitamente e contro la
volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un
locale chiuso di una casa, o in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui
ad una casa, o in un cantiere, è punito, a querela di parte, con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
25.
IM 1, al fine di introdursi
nelle abitazioni e negli esercizi pubblici per commettere i furti, ha
utilizzato attrezzi da scasso oppure altri oggetti presenti sul luogo, come ad
esempio dei sassi, per forzare porte e finestre, rispettivamente infrangere i
vetri, danneggiando in questo modo cose altrui per un importo quantificato in
CHF 106'525.90.
Parimenti, al fine di commettere i furti, egli si è introdotto,
rispettivamente ha tentato di introdursi, nelle rispettive abitazioni e negli
esercizi pubblici contro il volere degli aventi diritto commettendo anche il
reato di violazione di domicilio.
Anche per questi reati IM 1 ha ammesso le sue responsabilità sia
in corso d’inchiesta (VI PP 20.11.2015, AI 35) che durante il dibattimento (VI
DIB 25.02.2016, p. 4 e 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
La Corte ha quindi confermato anche le imputazioni di cui ai punti
2.
e 3 dell’atto d’accusa.
VI) Imputazione di guida
senza autorizzazione
26.
IM 1 è infine accusato di
guida senza autorizzazione, per avere, nelle circostanze di cui ai punti 1.17,
1.
, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23 e 1.25 dell’atto d’accusa, condotto due
autovetture intestate alla madre, sebbene la licenza di condurre gli sia stata
revocata per il periodo dal 10 giugno 2015 al 9 settembre 2015.
27.
Giusta l’art. 95 cpv. 1 lett.
b LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo
conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o non
riconosciuta.
28.
A seguito dell’infrazione
alla LF sulla circolazione stradale commessa il 10 giugno 2015, la quale ha
portato al citato decreto d’accusa del 7 settembre 2015 per guida in stato di
inattitudine, l’Ufficio giuridico della circolazione ha risolto nei confronti
dell’imputato un divieto di condurre veicoli a motore su territorio Svizzero
della validità di 3 mesi, e meglio dal 10 giugno 2015 al 9 settembre 2015
inclusi (rapporto d’inchiesta, AI 53).
Per quanto riguarda questo reato, l’imputato ha dapprima negato
ogni addebito, affermando di essere venuto in Svizzera con l’auto unicamente
dopo il 9 settembre 2015 (VI PG 04.10.2015, p. 6, allegato al rapporto di
arresto provvisorio, AI 1; VI PP 06.10.2015, p. 4, AI 7).
Il 20 novembre 2015, dinanzi al PP, ha riconosciuto di avere
circolato in Svizzera nel periodo compreso tra il 10 giugno e il 9 settembre
2015, contestualmente alla commissione dei furti, affermando tuttavia che
questo sarebbe avvenuto unicamente nei casi in cui i furti sono avvenuti a __________
e __________, e non in occasione di quelli da lui perpetrati vicino al confine
con l’Italia, e meglio a __________ e __________, siccome in questi casi
sarebbe venuto in Svizzera in bicicletta (VI PP 20.11.2015, p. 17, AI 35).
In occasione dell’interrogatorio dibattimentale IM 1 ha infine
riconosciuto integralmente i fatti descritti al punto 4 del rinvio a giudizio
(VI DIB 25.02.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Il reato di guida senza autorizzazione ha quindi trovato conferma.
VII) Commisurazione della pena
29.
Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129
IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una
scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.
; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente
trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14
ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008,
inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha,
così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare
sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.
4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale
permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in
ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc.
6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.
6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007 consid. 5.2 e
riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
30.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,
quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione
di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena
prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può
tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in
ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908
seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.;
Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,
Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I,
Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
Per l’art. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che l’autore
ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice
determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più
gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in
un unico giudizio.
31.
Nell’evenienza concreta si
impone di premettere che IM 1 ha delinquito sull’arco di diversi anni e i primi
3.
episodi risalgono al 2006. Tali reati sono stati commessi in epoca precedente
le sentenze italiane dell’8 febbraio 2007, del 31 maggio 2007, del 4 luglio
2008, del 25 giugno 2009, dell’11 marzo 2010 e dell’11 gennaio 2011, motivo per
cui l’odierna sentenza risulta essere parzialmente aggiuntiva a queste ultime.
In tal senso, considerata l’entità delle pene pronunciate, la Corte ha
considerato che i 3 episodi citati non possono venire concretamente sanzionati,
posto che i giudici italiani non avrebbero verosimilmente pronunciato una pena
più severa neppure nell’evenienza in cui ne fossero stati a conoscenza.
In sostanza, dunque, nel computo della pena sono stati considerati
unicamente gli episodi del 2015, parzialmente aggiuntivi al decreto d’accusa
del 7 settembre 2015 del Ministero pubblico del Cantone Ticino con condanna
alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 100.00
(cento) cadauna corrispondenti a complessivi CHF 4'500.00
(quattromilacinquecento), sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
32.
Fatta questa premessa, la
colpa dell’imputato è oggettivamente e soggettivamente grave.
Lo è dal profilo oggettivo perché, come già indicato, l’imputato
ha agito in 31 occasioni tra aprile e ottobre 2015, ciò che gli ha permesso di
raccogliere una refurtiva ragguardevole, commettendo reati che colpiscono i
danneggiati nella loro sfera privata, violati nell’intimità di casa loro,
alimentando il loro senso di insicurezza e quello generale della popolazione.
La colpa di IM 1 è grave anche dal profilo soggettivo. L’imputato,
pur sapendo di commettere reato, ha dato prova di un’allarmante propensione a
delinquere e reiterazione.
Ai furti ha dedicato tempo, risorse ed energie, così da giungere
in Svizzera a commettere reati con preoccupante frequenza. Come detto, in 6
mesi tra aprile 2015 e ottobre 2015 ha commesso oltre 30 furti, colpendo quindi
con una media di 5 volte al mese.
Senza ombra di dubbio IM 1 ha agito a fine di lucro, per
guadagnare soldi in fretta e senza grossi sforzi così da poter finanziare il
proprio vizio, ovvero il consumo di stupefacenti, denotando così egoismo.
A pesare sull’imputato vi sono poi i suoi precedenti.
Dagli atti emergono 11 condanne italiane e lui stesso ha ammesso
di avere scontato, nell’età adulta, circa 10 anni di detenzione.
Il fatto che dopo l’ultima scarcerazione sia tornato a commettere
furti dimostra che egli non ha tratto nessun insegnamento dalle precedenti
condanne.
A favore dell’imputato, la Corte ha ritenuto il suo vissuto,
nonché la sensibilità alla pena e l’importante collaborazione fornita, ciò di
cui ha dato atto anche la pubblica accusa.
Per contro, non può essere seguita la difesa quando invoca la
parziale scemata responsabilità.
La giurisprudenza, infatti, prevede che occorre valutare di caso
in caso se l’autore ha agito in stato di incapacità.
Con sentenza 6S.284/2005 del 9 settembre 2005, l’Alta Corte
federale ha ribadito che una leggera ebbrezza indotta dal consumo di
stupefacenti non è sufficiente a suscitare seri dubbi in merito alla piena
responsabilità dell’autore. È significativa unicamente un’ebbrezza media
comportante una perturbazione della coscienza, della facoltà volitiva o della
capacità di reagire. Il solo fatto che l’autore sia consumatore di stupefacenti
non è sufficiente a far dubitare della sua piena responsabilità, allorquando
non è stabilito che il consumo abbia avuto l’incidenza descritta al momento del
compimento dell’atto rimproveratogli (consid. 2.3).
Nel caso concreto, gli indizi testimoniano piuttosto di un’integra
lucidità da parte di IM 1 al momento dei fatti: egli infatti si recava sul
luogo del furto in automobile, sceglieva il bersaglio da colpire (abitazione
vuota per assenza di automobili posteggiate), decideva come entrare nell’abitazione,
a volte mostrando abilità, sottraeva quanto ritenuto importante (giungendo a
contestare singoli oggetti della refurtiva denunciata dagli accusatori privati)
e ricordava dove aveva agito, tanto da saperlo indicare agli inquirenti.
Un esito differente avrebbe potuto esservi qualora fosse stato
dimostrato che IM 1, nelle occasioni dei furti, si trovava sotto l’influsso di
stupefacenti. In tal caso, tuttavia, all’imputato avrebbe dovuto essere
imputato il reato di guida in stato di inattitudine, circostanza che –
coerentemente – l’atto d’accusa non contempla.
Neppure può essere applicata, in caso di furto, la “generica”
scemata responsabilità che viene ritenuta tra consumatori che per procacciarsi
la sostanza a loro volta vendono stupefacenti: evidentemente commettere furti
con scasso rappresenta un passaggio ulteriore.
33.
In tale contesto, richiamato
pure il concorso tra i reati, la Corte ha ritenuta adeguata alla colpa di IM 1
una pena solo di poco inferiore a quella proposta dalla pubblica accusa,
che è stata fissata in 28 (ventotto) mesi di detenzione.
34.
Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP,
il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro
di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena
senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere
nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di
precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la
regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi
negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento
dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid.
4.2.2
).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato
condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la
condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la
sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente
favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione
della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano
date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata
all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno
2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid.
3.1
).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione
condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta
l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio
2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle
che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella
condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non
pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della
sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni
determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre
che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid.
2.1
; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve,
pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che
relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,
indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa
valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione
da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e
positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1,
consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42).
In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide
garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la
sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta
all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero
per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura
della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3;
STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009
consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2.
ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la
modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
35.
Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP,
il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di
un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se
necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se
la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione
condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la
condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4
pag. 77).
Quando la durata della pena detentiva si situa, come nella
fattispecie, tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra
la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi
dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF
6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere
pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è
concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se
abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle
prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora,
tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente
sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che
per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile
trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi
invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere
tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid.
2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che
quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una
sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere
nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,
che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della
sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del
suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a
chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue
chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che
non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e
tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
36.
Giusta l’art. 46 CP se,
durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e
vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca
la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per
pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione
analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza
condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano
adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 (cpv. 1).
Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il
giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo
di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la
durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa
e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga
decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).
Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto
decide anche sulla revoca (cpv. 3).
La revoca non può essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del
periodo di prova (cpv. 5).
37.
Nel caso concreto, trova
evidentemente applicazione l’art. 42 cpv. 2 CP.
A questo proposito, la Corte non solo non ha intravvisto
circostanze particolarmente favorevoli, ma considerati i precedenti penali, la
prognosi per l’imputato è assolutamente negativa.
La pena dovrà quindi essere integralmente espiata.
Avendo peraltro commesso numerosi furti nel periodo di prova
successivo alla condanna per guida senza licenza, il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque)
aliquote giornaliere da CHF 100.00 (cento) cadauna corrispondenti a complessivi
CHF 4'500.00 (quattromilacinquecento), decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 settembre 2015, è stato revocato.
Basterà al proposito ricordare che malgrado tale condanna, IM 1 ha
proseguito a guidare autovetture in Svizzera.
VIII) Sequestri
38.
In accoglimento della
richiesta della pubblica accusa, la Corte ha ordinato il sequestro conservativo
a copertura delle spese dell’importo di Euro 108.65, la confisca dell’importo
di CHF 6.05 quale provento di reato, così come la confisca di tutti i restanti
oggetti sotto sequestro in quanto mezzi di prova.
IX) Pretese degli accusatori
privati
39.
Per l'art. 122 cpv. 1 CPP in
veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel
procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato.
La Corte ha riconosciuto nel principio le pretese civili degli
accusatori privati, i quali sono stati rinviati al competente foro civile per
la quantificazione.
X) Retribuzione del
difensore d’ufficio
40.
Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP
il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della
Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico
del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni
dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di
concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le
disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa
d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa
nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK
StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;
Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere
indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con
la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3;
Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro
sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa
confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid.
3.2
). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo
richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove
e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF
250.
/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione
a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore
08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a
CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore
d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi
dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i
quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al
valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed
alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione
personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua
prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo
svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).
Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario
in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di
spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di
un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività
indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni
di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una
difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è
assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del
10.
dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid.
3.6.2
). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al
patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla
stessa.
41.
La nota professionale
dell’avv. DUF 1, adattata all’effettiva durata del dibattimento, è stata
riconosciuta così come esposta, ad eccezione del tempo impiegato per il verbale
di arresto del 6 ottobre 2015, che è stato diminuito dalle 5 ore richieste
all’effettiva durata dello stesso, corrispondente a 4 ore, nonché per
l’interrogatorio del 16 ottobre 2015, diminuito dalle 5 ore e 30 minuti
richieste al tempo effettivo di 4 ore e 6 minuti, come da preavviso del PP del
16.
dicembre 2015 (AI 58).
Visti gli art.: 12, 40, 47, 49,
51, 69, 70, 139, 144, 186 CP;
95.
LCStr;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è
autore colpevole di:
1.1
ripetuto furto aggravato
siccome commesso per mestiere e agendo in parte in correità con un
cittadino di origine marocchina, quale membro di una banda intesa a commettere
furti,
per avere,
nel periodo compreso tra il 17 settembre 2006 e il 4 ottobre 2015,
in diverse località del Canton Ticino,
ripetutamente sottratto, in 34 occasioni, cose mobili altrui per
un valore complessivo di 64'785.50;
1.2
ripetuto danneggiamento,
in parte di lieve entità
per avere,
al fine di compiere i furti di cui al punto 1.1 del presente
Dispositivo
dispositivo, ripetutamente danneggiato la proprietà altrui, per un importo
complessivo di CHF 106'525.90;
1.3. ripetuta violazione di
domicilio
per essersi,
al fine di compiere i furti di cui al punto 1.1 del presente
dispositivo, contro la volontà dell’avente diritto, ripetutamente introdotto
nella proprietà altrui;
1.4. guida senza autorizzazione
per avere,
nel periodo compreso tra il 4 luglio e l’8 settembre 2015, a __________,
__________, __________ e __________, in 7 occasioni, guidato due autovetture
intestate alla madre, sebbene la licenza di condurre gli sia stata revocata per
il periodo dal 10 giugno 2015 al 9 settembre 2015;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2. Di conseguenza,
IM 1
trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al
decreto d’accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 7 settembre
2015, nonché a quelle di cui alle sentenze dell’8 febbraio 2007 del Tribunale
di _______, del 31 maggio 2007 del Tribunale monocratico di _______, del 4
luglio 2008 del Tribunale monocratico di _______, del 25 giugno 2009 del
Tribunale di _______, dell’11 marzo 2010 del Tribunale monocratico di _______ e
dell’11 gennaio 2011 della Corte di appello di _______,
è condannato
alla pena detentiva di 28 (ventotto) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3. È ordinata la revoca della
sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque)
aliquote giornaliere da CHF 100.00 (cento) cadauna corrispondenti a complessivi
CHF 4'500.00 (quattromilacinquecento), sospesa per un periodo di prova di 3
(tre) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino il 7 settembre 2015.
4. Sono riconosciute nel
principio le pretese civili degli accusatori privati, i quali sono rinviati al
competente foro civile per la quantificazione.
5. È ordinato il sequestro
conservativo a copertura di tasse e spese dell’importo di Euro 108.65. Per il
resto, è ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro.
6. La tassa di giustizia di
CHF 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
7. Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1. La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 7'128.00
spese CHF 111.80
totale CHF 7'239.80
7.2. Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 7’239.80 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 8'848.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 482.--
fr. 10'330.--
===========