Lexipedia

Decisione

72.2015.205

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 febbraio 2016Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

I valori della refurtiva e del danno denunciati dagli AP sono in

gran parte stati riconosciuti dalle compagnie assicurative e sono in gran parte

comprovati. Ciononostante IM 1 li ha in parte contestati.

Quanto all’aggravante della banda, l’accusa rileva che la stessa

può sussistere in ragione dell’agire indisturbato di IM 1 e del marocchino in 7

occasioni.

La PP riassume poi i presupposti dell’aggravante del mestiere,

affermando che nel caso concreto sono senza dubbio dati. La reale professione

di IM 1 era quella dei furti, egli non ha praticamente mai avuto un lavoro

fisso.

Sulla commisurazione della pena, rileva che la colpa dell’imputato

è importante. Nonostante gli anni passati in carcere egli non ha imparato la

lezione ed ha continuato a delinquere. Il suo agire delittuoso è stato intenso

e determinato, tanto da diventare parte fondamentale della sua vita. Egli ha

inoltre agito su un arco importante di tempo. IM 1 ha fatto dell’arte di rubare

la sua esistenza; egli ruba non per garantirsi il suo sostentamento, ma per

acquistare lo stupefacente. L’imputato ha parecchi precedenti penali, che hanno

mancato la propria funzione di monito. A mente dell’accusa non vi sono

attenuanti specifiche ai sensi dell’art. 48 CP, ma va riconosciuta a favore di IM

1 la sua condizione di importante tossicodipendenza, durevole negli anni,

nonché il suo atteggiamento assolutamente collaborante, laddove ha ammesso

determinati furti senza che vi fossero prove oggettive a suo carico. IM 1,

inoltre, ha avuto un atteggiamento verso l’autorità molto rispettoso, e questo

sin dall’arresto.

L’accusa conclude proponendo la condanna di IM 1 alla pena

detentiva di 30 (trenta) mesi, parzialmente aggiuntiva alla condanna alla pena

pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di cui al decreto d’accusa del 7

settembre 2015, della cui sospensione condizionale chiede la revoca, posto che

l’imputato ha delinquito nel periodo di prova. Visti i precedenti a carico

dell’imputato, non intravvede infine alcuna possibilità per la sospensione

condizionale parziale della pena;

- l’avv. DUF 1, difensore

dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in

entrata ricorda che IM 1 è tossicodipendente e affetto da una grave malattia.

Chiede quindi sin da subito che al suo assistito non venga inflitta una pena

repressiva tout court.

Non vi è alcuna contestazione per quanto attiene ai punti 3 e 4

dell’atto d’accusa.

Per quanto riguarda il punto 1 dell’atto d’accusa, la difesa

riassume i presupposti dell’aggravante della banda, rilevando che vi deve

essere un certo grado di organizzazione all’interno e una certa collaborazione,

di modo che si possa parlare di un gruppo saldo e stabile, ed è necessaria una

volontà di commettere furti dello stesso tipo nel lungo periodo, ciò che non

emerge nel caso concreto. Le occasioni in cui IM 1 e il marocchino hanno

commesso furti assieme sono limitate nel tempo. IM 1 è piuttosto un lupo

solitario che commetteva un furto quando ne aveva bisogno per le sue necessità.

Come si è visto anche oggi in aula, non vi era un’organizzazione o una

decisione comune.

Il difensore contesta anche l’aggravante del mestiere, di cui

riassume i presupposti oggettivi e soggettivi. Si tratta sì di una trentina di

furti in un certo periodo di tempo, ma è necessario soffermarsi anche sul modo

di agire, sui metodi impiegati e sui guadagni conseguiti, da cui si evince che

l’aggravante del mestiere non è data nel caso concreto, siccome IM 1 non ha

fatto alcun investimento per fare i furti (utilizzava al massimo un cacciavite

e un palanchino, se non addirittura oggetti trovati sul luogo del furto, come

ad esempio un sasso oppure le mani). Egli non indossava guanti ed ha anche

bevuto sul luogo del furto, lasciando DNA ovunque. Anche la scelta degli

obiettivi non è ponderata, egli non ha scelto il luogo in cui poteva ottenere

il maggior profitto. IM 1 non ha agito con l’ausilio di nessuno. Non emerge

quindi un soggetto che fa del furto il suo mestiere, ma che fa del furto una

necessità per potersi pagare lo stupefacente, causa dei suoi problemi.

Sempre per quanto attiene il punto 1 dell’AA, la difesa contesta

l’ammontare della refurtiva così come ha fatto IM 1 nel VI PP 20.11.2015, AI

35. Il difensore rileva che la collaborazione di IM 1 è stata piena, le sue

tracce sono state trovate su 14 scene di furto e oggi discutiamo di 34 furti.

Non vi è quindi motivo per non credergli anche sulla refurtiva sottratta. La

stessa cosa vale per l’ammontare del danno di cui al punto 2 dell’AA. Chiede

quindi che gli AP vengano rimandati al foro civile.

Quanto alla commisurazione della pena, rileva che IM 1 ha commesso

i furti siccome tossicodipendente. Egli a causa della malattia e della

tossicodipendenza non è riuscito a trovare lavoro ed è caduto nella

disperazione. L’imputato è dispiaciuto per avere commesso i furti e da sobrio

non lo avrebbe mai fatto.

Il difensore chiede l’applicazione dell’art. 19 cpv. 2 CP e quindi

di una scemata imputabilità di grado lieve in ragione della tossicodipendenza.

Pur cosciente della giurisprudenza del TF al proposito (STF 6S.284/2005 del 9

settembre 2005), visto il forte consumo di IM 1, comprovato dalla

documentazione in atti, la difesa chiede che la Corte si allinei a quanto

sostenuto da Albrecht, Die Strafbestimmungen des BetmG, n. 137 ad art. 19

LSTup, il quale sostiene che si può riconoscere una scemata imputabilità a

causa della tossicodipendenza anche senza una perizia, quando è asserito il

consumo duraturo di droghe pesanti.

Riferendosi ai documenti prodotti in aula, la difesa rileva che IM

1 già in carcere ha attivato una terapia per scalare il metadone e a breve

dovrebbe concludere con l’assunzione di tale farmaco. Egli inoltre ha

contestualmente chiesto la presa a carico del __________. A mente della difesa,

per __________ vi è quindi una prognosi favorevole e gli va comminata una pena

posta al beneficio della sospensione condizionale parziale, di modo che una

volta finito di scalare il metadone in carcere egli abbia la possibilità di

andare in comunità a disintossicarsi totalmente e possa essere risocializzato.

Conclude chiedendo la condanna del suo assistito alla pena

detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, di cui 6 (sei) da espiare e i restanti

sospesi, nonché che non si proceda alla revoca della condanna pronunciata nei

suoi confronti dal Ministero pubblico il 7 settembre 2015.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Correzioni dell’atto

d’accusa

1. In merito alle correzioni

dell’atto d’accusa si richiama il verbale del dibattimento, osservando che le

parti hanno aderito alla proposta di modificare i punti 1.5 e 2.2 nel senso che

il nome del danneggiato è ACPR 3 e non ACPR 3.

Con l’accordo delle parti, i punti 1.24 e 2.21 sono stati

modificati nel senso che le infrazioni sono state commesse “in correità con

il solito cittadino di origine marocchina”, come si evince dalle

dichiarazioni dell’imputato di cui al VI PP 20 novembre 2015 (AI 35, p. 13).

Le parti hanno in fine aderito alla proposta del Presidente di

modificare il titolo del punto 4 in “guida senza autorizzazione”.

II) Curriculum vitae

Considerandi

2.

IM 1 è nato il __________ a

__________ (Italia).

Al PP ha fornito un suo breve curriculum vitae:

"

Sono nato a __________ e cresciuto a __________, dove ho

frequentato le scuole dell’obbligo.

…omissis…

Nel 2000 mi sono sposato con __________, dalla cui unione nel ______

è nata __________. Ci siamo separati nel ______. Vedo la bambina tutti i fine

settimana, sta con me e la mia famiglia. Verso alla mia ex moglie Euro 250 per

gli alimenti della bimba.

Dopo le scuole dell’obbligo ho iniziato a lavorare presso _______.

D’allora ho cambiato diversi lavori e posti.

…omissis…”

(VI PP 06.10.2015, p. 2, AI 7).

3.

Già in occasione del primo

verbale di Polizia, l’imputato ha riferito dei suoi numerosi precedenti penali,

affermando che:

"

Durante la mia vita ne ho commesse tante, i miei precedenti in

Italia prevedono diverse Rapine, diversi Furti, diverse infrazioni per Stupefacenti

e altri.”

(VI PG 04.10.2015, p. 3, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 1).

Nel verbale d’arresto dinanzi al PP ha precisato:

"

Ho avuto già diversi procedimenti penali in Italia, ormai

conclusi, circa una decina. Erano tutti riconducibili a rapine tutte legate

alla mia tossicodipendenza. Ho avuto anche una condanna per stupefacenti.

Ho un procedimento in corso attualmente presso la Cassazione che

riguarda un caso di estorsione.”

(VI PP 06.10.2015, p. 2, AI 7).

L’imputato ha riferito che “tra un’infrazione e l’altra” lavorava

come ______ (VI PG 04.10.2015, p. 3, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 1), l’ultimo suo lavoro regolare risalendo tuttavia al 2006:

"

L’ultimo lavoro l’ho terminato tantissimi anni fa, nel 2006. Da

allora ho avuto solo qualche lavoro in nero; solitamente ogni settimana

riuscivo a lavorare per qualche ora o per qualche giornata. La settimana scorsa

sono andato a fare una giornata di lavoro con mio zio, abbiamo piastrellato.

Per il resto posso dire che per quanto riguarda il mio

sostentamento e quello di mia figlia, mi aiutano i miei famigliari.

(…) stimo di aver guadagnato nei mesi scorsi una media di Euro 700

per mese.”

(VI PP 06.10.2015, p. 2, AI 7).

4.

In aula ha precisato:

"

Fino al 2006 ho lavorato come __________ a __________, la quale

ha poi chiuso. Ho quindi iniziato a fare il _________. Nel 2015 ho lavorato in

nero per ________, con la speranza che potesse assumermi in maniera fissa, ciò

che però non è avvenuto. Sono quindi ricaduto nuovamente nella droga ed ho

iniziato a commettere furti.”

(VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Di fatto la vita dell’accusato, perlomeno dal raggiungimento della

maggiore età, coincide sostanzialmente con l’elenco dei suoi precedenti penali.

A far tempo dal 14 giugno 1990, quando è stato condannato a 9 mesi

di reclusione per il reato di furto, IM 1 è stato oggetto di diversi

procedimenti penali in Italia, principalmente per reati contro il patrimonio.

Le condanne si sono susseguite ad intervalli più o meno regolari, fino

all’affidamento in comunità per tossicodipendenti.

5.

A Casellario giudiziale

italiano (AI 19) risultano le seguenti condanne a carico di IM 1:

- 14.09.1990: condanna della

Pretura di _______ a 9 mesi di reclusione e multa di 900'000.00 lire per furto;

- 23.07.1990: condanna della

Pretura di _______ a 8 mesi di reclusione e multa di 200'000.00 lire per furto

tentato;

- 12.06.1991: condanna della

Corte di appello di _______ a 3 anni di reclusione e multa di 1'200'000.00 lire

per rapina e detenzione illegale di armi e munizione continuata;

- 04.10.1991: condanna della

Pretura di _______ a 4 mesi di reclusione e multa di 400'000.00 lire per

ricettazione e truffa continuata;

- 09.11.1991: condanna della

Pretura di _______ a 30 giorni di reclusione e multa di 300'000.00 lire per

ricettazione;

- 17.03.1992: condanna del

Tribunale di _______ ad 1 anno e 4 mesi di reclusione e multa di 1'000'000.00

lire per rapina tentata;

- 30.03.1992: condanna della

Pretura di _______ a 1 mese di reclusione e multa di 100'000.00 lire per furto

continuato;

- 10.05.1993: condanna della

Pretura di _______ a 4 mesi di reclusione e multa di 400'000.00 lire per

ricettazione;

- 23.11.1991: condanna della

Corte di appello di _______ a 2 anni e 4 mesi di reclusione e multa di

900'000.00 lire per rapina continuata;

- 02.12.1996: condanna della

Pretura di _______ a 10 giorni di reclusione e multa di 400'000.00 lire per

ricettazione;

- 11.12.1996: condanna della

Pretura di _______ a 15 giorni di reclusione e multa di 60'000.00 lire per

ricettazione;

- 02.03.2004: condanna del

Tribunale di _______ a 1 mese e 15 giorni di reclusione per lesione personale;

- 14.10.2005: condanna del

Tribunale monocratico di _______ a 3 mesi di reclusione per evasione;

- 08.02.2007: condanna del

Tribunale di _______ a 2 anni di reclusione e multa di 600'000.00 lire per

rapina, porto di armi e resistenza a pubblico ufficiale;

- 31.05.2007: condanna del

Tribunale monocratico di _______ a 1 mese di arresto e ammenda di 51.00 Euro

per porto di armi;

- 04.07.2008: condanna del

Tribunale monocratico di _______ a 2 mesi di arresto e ammenda di 100.00 Euro

per porto di armi;

- 25.06.2009: condanna del

Tribunale di _______ a 3 anni e 2 mesi di reclusione e multa di 1'000.00 Euro per

rapina;

- 11.03.2010: condanna del

Tribunale monocratico di _______ a 20 giorni di arresto e ammenda di 500.00

Euro per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande

alcoliche.

L’11 gennaio 2011, infine, il prevenuto è stato condannato dalla

Corte di appello di _______ alla reclusione di 6 anni nonché alla multa di

1'500.00 Euro, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e

interdizione legale per 6 anni, per i titoli di reato di ripetuta rapina

tentata, lesione personale e furto con strappo.

Nel 2015 IM 1 è stato oggetto di un procedimento penale in

Svizzera, il quale ha portato alla sua condanna, mediante decreto d’accusa del

7.

settembre 2015, alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da CHF 100.00

cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 4'500.00, sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 3 anni, per guida in stato di inattitudine (Estratto

del casellario giudiziale svizzero, doc. TPC 37).

IM 1 ha confermato questi precedenti, asserendo comunque di non

ricordare di essere stato condannato per questioni legate alle armi (VI DIB

25.02

, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputato ha riferito di avere passato circa 10 anni della sua

vita in carcere e altri 2/3 anni in comunità di recupero per tossicodipendenti,

precisando che:

"

L’ultima volta che sono stato in comunità ero a __________ e sono

uscito circa un anno e mezzo fa. L’ultima pena scontata in carcere era nel 2013

quando sono stato liberato per andare in comunità.”

(VI PP 06.10.2015, p. 3, AI 7).

6.

Il 16 ottobre 2015, in

Polizia, l’imputato ha raccontato:

"

In grandi linee potrei dire che ho cominciato a commettere furti

in Svizzera a fine aprile 2015. Premetto che anche nel 2006 avevo commesso

qualche furto in Svizzera ma poi sono stato arrestato in Italia nel novembre

2006.

Ho ottenuto gli arresti domiciliari presso una comunità nel giugno 2007.

Dopo circa un mesetto, avendo sgarrato alle regole, sono stato nuovamente

incarcerato a __________ dove sono rimasto fino al giugno 2012. Quindi venivo

affidato alla comunità terapeutica __________ dove trascorrevo quasi un anno e

mezzo. Terminata la condanna e la terapia, venivo rilasciato nell’ottobre 2013.

Sono tornato a casa ad __________ ed ho cominciato a cercare lavoro presso gli

enti statali l’ufficio di collegamento ed altre strutture sia statali che non

statali. È tutto documentato. Sono in grado di fare diversi lavori _______,

_______, _______, _______ e altri lavoretti. Le ricerche non hanno dato buon

fine soprattutto perché mi si richiedeva il certificato penale o la mia età

superava l’età richiesta.

Mi sono trovato con dei debiti da pagare ed il mantenimento mio

personale e gli assegni per mia figlia cui far fronte.

Dopo un anno in cui sono rimasto pulito, sono ricaduto ed ho

ricominciato a far uso di sostanze stupefacenti, eroina e cocaina. Le date

esatte non le ricordo, più o meno sarà stato la fine del 2014.”

(VI PG 16.10.2015, p. 2 e 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI

53).

7.

Con riferimento al suo

rapporto con le sostanze stupefacenti, l’imputato ha poi aggiunto:

"

Se inizialmente l’uso degli stupefacenti era sporadico, durante

questa estate il consumo si è fatto più forte. L’atmosfera a casa è diventata

più pesante. Anche fisicamente ho cominciato ad accusare il colpo. Sono quindi

andato dal mio medico per cercare di fermarmi il prima possibile. Mi sono stati

prescritti dei tranquillanti. Sono quindi stato al servizio italiano che si

occupa dei tossicodipendenti per cercare un aiuto.”

(VI PG 16.10.2015, p. 4, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 53).

In occasione dell’interrogatorio dibattimentale ha precisato:

"

(…) ho iniziato a consumare stupefacenti a 16 anni. Sono poi

stato in comunità. In seguito mi sono sposato, ho avuto una bambina ed ho

passato un bel periodo. Dopodiché sono ricaduto nella droga nel _______, quando

mi sono lasciato con la mia ex moglie. Da questo momento ho continuato a fare

uso di stupefacenti in maniera regolare, a volte più a volte meno, fatta

eccezione per i periodi che ho passato in carcere in Italia.”

(VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

"

(…) ho scontato l’ultimo periodo di detenzione nel 2013 presso

una comunità riabilitativa. Finito il mio percorso in comunità sono uscito e ho

iniziato a lavorare per _______ di cui ho detto sopra che poi però non mi ha

tenuto a lavorare per lui. Quando ho perso il lavoro ho ricominciato a

consumare stupefacenti (eroina e cocaina), in pratica circa 6 mesi prima del

mio arresto.”

(VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

8.

IM 1, sieropositivo da 25

anni e per questo motivo invalido al 60% (VI PP 20.11.2015, p. 20, AI 35; VI

DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale), ha riferito di

essere in cura metadonica, nonché di assumere medicamenti per l’ansia:

"

Prendo il metadone da circa 4/5 settimane. Inoltre, assumo un

ansiolitico simile al Tavor, il Valium e il Rivotril, tutti medicamenti datimi

dal mio medico curante e che ho iniziato ad assumere quando ero in carcere.”

(VI PP 06.10.2015, p. 10, AI 7).

"

Attualmente assumo 40 mg di metadone al giorno.”

(VI PP 20.11.2015, p. 20, AI 35).

In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, l’imputato ha

affermato di avere iniziato, in carcere, a scalare il metadone (VI DIB

25.02

, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

A questo proposito il difensore ha prodotto uno scritto delle

Strutture Carcerarie Cantonali e un rapporto dell’__________ (doc. dib. 2).

9.

Quanto alla sua situazione

debitoria, in aula l’imputato ha indicato di avere delle multe da pagare in

Svizzera, legate alla condanna per guida in stato di ebbrezza, nonché un debito

di circa Euro 5'000.00/6'000.00 con il suo fornitore di stupefacenti (VI DIB

25.02

, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

10.

Interrogato in merito alle

sue prospettive future, dinanzi al PP IM 1 si è così espresso:

"

(…) è mia intenzione, con l’aiuto del Sert (servizio pubblico

statale italiano), continuare il programma di riabilitazione per potermi

allontanare una volta per tutte dalla droga. (…)

Questo servizio mi aiuterà anche per la ricerca di un lavoro che

spero di riuscire ad ottenere. (…)

Prometto all’interrogante che una volta rilasciato dal carcere,

non ritornerò più in Svizzera a rubare.”

(VI PP 20.11.2015, p. 20, AI 35).

In occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha affermato:

"

Voglio vivere con mia figlia e stare vicino ai miei famigliari

visto che mio padre non sta bene. Ho una compagna che mi sta vicino.”

(VI DIB 25.02.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

III) Circostanze

dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

11.

IM 1 è stato fermato dalla

Polizia il 4 ottobre 2015, in flagranza di furto presso la ACPR 1 SA di __________

(Istanza di carcerazione preventiva, AI 9).

Immediatamente verbalizzato, l’imputato ha subito ammesso di

essere l’autore del furto contestatogli, affermando trattarsi dell’unico furto

commesso sul nostro territorio (VI PG 04.10.2015, allegato al rapporto di

arresto provvisorio, AI 1).

Dando seguito in data 7 ottobre 2015 alla richiesta formulata dal

PP (AI 9) il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 4

dicembre 2015 (AI 11).

Accogliendo la richiesta formulata dall’imputato, con decisione

del 13 novembre 2015 il PP ha autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la

pena a fare tempo dal 14 novembre 2015 (AI 32).

12.

Con l’atto d’accusa in

rassegna, il PP ha rinviato a giudizio l’imputato per i reati di ripetuto furto

aggravato (per mestiere, in parte in banda), ripetuto danneggiamento (in parte

di lieve entità), ripetuta violazione di domicilio (in parte tentata) e guida

senza autorizzazione.

IV) Imputazione di ripetuto

furto aggravato (per mestiere, in parte in banda)

13.

Secondo l’accusa IM 1 si è

reso colpevole di ripetuto furto aggravato (per mestiere, in parte in banda),

per avere, nel periodo compreso tra il 17 settembre 2006 e il 4 ottobre 2015,

in 34 occasioni, in diverse località del Canton Ticino, per procacciarsi un

indebito profitto e al fine di appropriarsene, agendo in parte in correità con

un cittadino di origine marocchina, quale membro di una banda intesa a

commettere furti con oggetto prevalentemente abitazioni secondarie ed esercizi

pubblici non in servizio, operando in modo professionale, sistematico, regolare

e secondo un preciso piano, ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di

sottrarre, merce varia per un valore complessivo di refurtiva denunciata di

almeno CHF 64'785.50.

14.

Ai sensi dell’art. 139 cifra

1.

CP è punito con la reclusione fino a cinque anni o con una pena pecuniaria

chiunque, a scopo d’indebito profitto, sottrae una cosa mobile altrui al fine

di appropriarsene.

15.

Come si è visto, in occasione

del suo primo verbale di Polizia, l’imputato ha subito riconosciuto di essere

l’autore del furto ai danni della ACPR 1 SA di __________, negando tuttavia di

avere perpetrato altri furti sul nostro territorio (VI PG 04.10.2015, allegato

al rapporto di arresto provvisorio, AI 1).

Quest’ultima affermazione dell’imputato è però stata subito

smentita dai primi riscontri scientifici – e meglio da sue tracce di scarpe,

impronte dattiloscopiche nonché tracce di DNA – e già il giorno successivo è

stato possibile collegare IM 1 ad altri furti commessi in Svizzera (rapporto di

complemento 06.10.2015, AI 4; AI 34), da lui in parte ammessi nel verbale

d’arresto dinanzi al PP (VI PP 06.10.2015, AI 7).

Alcuni giorni dopo l’arresto, dopo essere stato accompagnato su

luoghi di furti riconducibili all’imputato sulla base di riscontri scientifici

o per modalità d’azione, l’atteggiamento inizialmente reticente di IM 1 ha

lasciato spazio a diverse ammissioni di colpevolezza (cfr. VI PG 16.10.2015,

allegato al rapporto d’inchiesta, AI 53).

In occasione dell’interrogatorio del 20 novembre 2015 dinanzi al

PP, l’imputato ha infine ammesso tutti i furti contestatigli, compresi quelli

per cui non vi sono prove oggettive a suo carico (VI PP 20.11.2015, AI 35), ciò

che ha fatto pure in aula (VI DIB 25.02.2016, p. 3, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

16.

L’inchiesta ha permesso di

stabilire che l’imputato, attivo soprattutto in stabili siti in riva al lago di

__________, sceglieva l’obiettivo da colpire in modo da evitare il contatto con

i danneggiati, operando in particolar modo in abitazioni secondarie, villette,

esercizi pubblici, negozi ed in alcuni casi veicoli parcheggiati.

In occasione dei furti commessi da solo, raggiungeva il luogo a

volte alla guida di autovetture di proprietà della madre o di un conoscente,

altre volte in bicicletta. Dopo avere parcheggiato nella zona scelta,

raggiungeva quindi a piedi l’obiettivo, il quale, stando alle sue

dichiarazioni, veniva da lui scelto in maniera casuale.

Quando era invece accompagnato dal correo, ovvero un non meglio

identificato cittadino marocchino, i due raggiungevano il nostro territorio a

bordo del veicolo in uso e condotto da quest’ultimo.

Per accedere agli edifici, IM 1 o il correo forzavano quindi porte

o finestre utilizzando cacciaviti, palanchini o anche la sola forza fisica.

Dopo avere rovistato all’interno dei locali, l’imputato si

appropriava di qualsiasi oggetto che a suo giudizio avrebbe potuto essere

rivenduto. Tra la refurtiva figurano in particolare televisori, apparecchi

elettronici, vestiti, accessori, quadri, suppellettili e denaro contante.

La refurtiva veniva poi rivenduta dall’imputato in Italia, ad un

cittadino marocchino non meglio identificato, in cambio di sostanza

stupefacente (eroina o cocaina) (rapporto d’inchiesta, AI 53; VI PG 16.10.2015,

p. 2 e 3; VI DIB 25.02.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

17.

Del cittadino marocchino con

cui ha affermato di avere commesso alcuni dei furti, l’imputato non ha voluto

riferire alcunché per paura di ritorsioni.

Nel verbale di Polizia del 16 ottobre 2015 ha indicato:

"

A volte venivo solo a commettere i furti, altre volte mi trovavo

con un’altra persona ed assieme venivamo in Svizzera a commettere i furti.

(…) È un marocchino, se non sbaglio è cugino della persona che mi

fornisce lo stupefacente. Non voglio fare il suo nome perché ho paura di

qualche sua ritorsione o nei miei confronti o nei confronti della mia famiglia.

(…)

Quando c’era lui bene o male si partiva già con l’idea di fare un

furto. Lui era molto più deciso di me.

In questo caso si veniva in Svizzera con la sua auto.”

(VI PG 16.10.2015, p. 4, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 53).

18.

La Corte ha dunque concluso,

tenuto conto sia delle prove materiali che delle dichiarazioni dell’imputato,

che IM 1 è autore colpevole dei furti a lui imputati così come esposto al punto

1.

dell’atto d’accusa.

Quanto ai motivi a delinquere, l’imputato ha dichiarato di avere

sostanzialmente iniziato a commettere furti in Svizzera per procurarsi sostanza

stupefacente e risarcire un debito contratto, siccome non sarebbe riuscito a

trovare un lavoro onesto, in parte a causa dei precedenti penali ed in parte

della sua ormai non più giovanissima età (VI PG 16.10.2015, p. 2 e 3, allegato

al rapporto d’inchiesta, AI 53; VI DIB 25.02.2016, p. 3, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

19.

Con specifico riferimento

all’ammontare della refurtiva, IM 1 ha parzialmente contestato gli importi

denunciati dagli accusatori privati, giudicandoli troppo elevati (VI PP

20.11

, AI 35), contestazione da lui mantenuta pure in occasione del

dibattimento (VI DIB 25.02.2016, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Ora, si impone di premettere che il valore dei beni sottratti ha

un’influenza marginale nella valutazione della responsabilità dell’imputato.

È infatti pacifico che il bottino raccolto da autori di furto non

dipende dalla loro volontà, bensì unicamente dal caso. In tal senso, ben più

significativo risulta essere il numero di furti commessi, consumati e tentati.

Ciò detto, la Corte tuttavia non ha intravvisto alcuna ragione per

discostarsi dai valori denunciati dai danneggiati; non solo una gran parte di

tali valori risulta dai relativi giustificativi forniti dagli accusatori

privati, ma soprattutto, non vi è motivo di dubitare della parola di persone

danneggiate dall’agire dell’imputato e del suo correo.

L’ammontare della refurtiva è quindi stato ritenuto così come

esposto dagli accusatori privati e indicato nell’atto d’accusa.

20.

Il furto è aggravato e perciò

passibile di una pena massima di dieci anni di reclusione o una pena pecuniaria

non inferiore a 90 aliquote giornaliere se l’autore fa mestiere del furto (art.

139.

cifra 2 CP), oppure una pena massima di dieci anni di reclusione o una pena

pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere, se l’autore ha agito in

qualità di affiliato ad una banda, si è munito di un’arma da fuoco o di

un’altra arma pericolosa, oppure ancora si è dimostrato particolarmente

pericoloso per il modo in cui ha perpetrato il furto (art. 139 cifra 3 CP).

Secondo la giurisprudenza, l’autore agisce per mestiere laddove

risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla

frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dall’entità

dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale

alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria. È

necessario che la persona miri ad ottenere dei redditi non indifferenti e

relativamente regolari (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116

IV 319 consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF 119 IV 129; DTF 123 IV 116).

Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono quindi una

commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la

disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del

tipo in questione.

Innanzitutto è dunque necessario che il prevenuto abbia già

compiuto dei reati. Se da un lato, uno solo non è sufficiente, dall’altro la

giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si può

parlare di professione del crimine. Per la valutazione si deve considerare

quale è stato il periodo nel quale gli atti sono stati perpetrati e l’ammontare

della refurtiva. Così, ad esempio, possono essere sufficienti 5 furti in una

settimana con un bottino complessivo di CHF 2'000.00 mentre non lo sarebbero 5

furti in un anno, per lo stesso ammontare. La verifica non può essere fatta in

maniera astratta ma deve essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander

Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea

2013, n. 97 ad art. 139).

In secondo luogo, deve poi essere esaminato se l’autore ha agito

con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile la

volontà di derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle

entrate per coprire una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di

vita.

Il Tribunale federale ha ritenuto sufficiente che il reddito

conseguito dall’attività delittuosa basti a coprire i costi nella misura, a

volte, del 10% e, a volte, del 25%. È stato, ad esempio, considerato

sufficiente un importo mensile di CHF1'000.00 per un meccanico (DTF 119 IV 129,

133) rispettivamente quello di CHF 500.00 mensili a fronte di un salario di CHF

3'500.00 (DTF 123 IV 113, 116). Troppo scarse sono, per contro, state ritenute

entrate per CHF 250.00 al mese (DTF 116 IV 319, 334 ss.).

Non è necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il

reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; DTF 78 IV 91, 94

seg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti l’unica o la

principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123

IV 113, 117).

Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero

imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco

problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale da

aver già palesato questa sua disponibilità. Se il numero dei delitti realmente

effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una

prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su

quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti,

i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino (Marcel

Alexander Niggli/Christof Riedo, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a

edizione, Basilea 2013, n. 108 ad art. 139).

21.

Secondo la giurisprudenza

l'aggravante della banda è data qualora due o più persone manifestano,

espressamente o per atti concludenti, la volontà di associarsi in vista di

commettere in futuro più azioni criminose, indipendenti, qualificate come furto

oppure come rapina, anche se non ancora ben definite e/o pianificate. Secondo

il Tribunale federale per l'applicazione di questa aggravante, è sufficiente

che gli autori prevedano o ipotizzino più di due future azioni criminose

(DTF 122 IV 265, 100 IV 219, 102 IV 166; Schubarth, Komm., all’art. 137 n. 129

ss; Trechsel, Kurzkomm., all’art. 139 n. 16 s.; Rehberg - Schmid, Strafrecht

III, § 8 n. 4.2.; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I, §

13.

n. 100-102; Noll, Schweiz. Strafrecht, BT I, p. 140 s.).

Con riferimento al quesito a sapere se due persone fossero

sufficienti a costituire una banda il TF ha stabilito che, per decidere se

sussista una banda, vanno valutati, più che il numero di partecipanti, il grado

d'organizzazione e l'intensità della collaborazione esistente tra gli autori.

In particolare, è data l'affiliazione ad una banda se

l’organizzazione (almeno accennata con la ripartizione dei ruoli o del lavoro)

e l'intensità della collaborazione raggiungono una dimensione tale che si possa

parlare di una squadra solida e stabile ancorché durata poco tempo (DTF 124 IV

86; 124 IV 286).

Dal profilo soggettivo è sufficiente che l'autore abbia voluto e

conosciuto le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda.

L'elemento della banda deve essere ammesso solo se l'intenzione dell'autore

porta sulla perpetrazione in comune di più infrazioni (DTF 124 IV 86; 122 IV

265, 120 IV 317; 105 IV 181).

L'aggravante della banda si giustifica per la maggior pericolosità

dei singoli componenti derivante dal fatto che, detto in parole povere,

l’unione fa la forza o, meglio, influisce psichicamente e fisicamente in modo

negativo sul loro comportamento e sulla loro determinazione (DTF 78 IV 233).

22.

Il simultaneo verificarsi di

più circostanze aggravanti non consente di superare il limite superiore della

pena edittale, ma può essere considerato ai fini della determinazione della

pena nel contesto dell'applicazione dell’art. 47 CP (Marcel Alexander

Niggli/Christof Riedo, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione,

Basilea 2013, n. 136 ad art. 139).

23.

Nel caso concreto, IM 1 ha

commesso oltre 30 furti sull’arco di 6 mesi e ciò a significare del tempo e dei

mezzi impiegati. Peraltro, a fronte delle sue scarse entrate economiche, appare

evidente che egli facesse affidamento sulla refurtiva per poter far fronte al

suo fabbisogno personale.

La lunga serie di precedenti italiani attesta poi il fatto che

egli ha fatto del furto non solo un’attività accessoria, ma addirittura quella

principale.

Già sulla base di questo motivo, il furto è realizzato nella sua

forma aggravata, tanto che risulterebbe superfluo esaminare anche se IM 1

faceva parte di una banda.

La risposta comunque è affermativa.

In aula l’imputato ha spiegato, in merito al suo agire con il

cittadino marocchino:

"

Questo marocchino diceva di essere il cugino della persona che mi

vendeva stupefacenti in un bosco. A volte capitava che quando andavo a cercare

sostanze lui fosse presente e quindi ci allontanavamo insieme. Non partivamo

con l’intenzione di commettere furti, ma era una cosa che veniva decisa strada

facendo. Preciso che anche lui era consumatore. Una volta arrivati in Svizzera,

sceglievamo la prima casa chiusa che capitava. Ci fermavamo con la macchina ed

entravamo insieme.”

(VI DIB 25.02.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IM 1 e il cittadino marocchino, per atti concludenti, si sono

associati in banda al fine di compiere furti. Tale agire sarebbe proseguito se

non fosse stato interrotto: come riferito dallo stesso imputato, capitava che

partendo insieme in auto, per atti concludenti, i due decidessero di commettere

furti, ciò che si sarebbe evidentemente ripetuto se non fosse intervenuto

l’arresto.

V) Imputazioni di ripetuto

danneggiamento, in parte di lieve entità, e ripetuta violazione di domicilio

24.

Corollario dei furti commessi

vi sono pure i reati di danneggiamento e di violazione di domicilio.

Giusta l’art. 144 cpv. 1 CP, chiunque deteriora, distrugge o rende

inservibile una cosa altrui, è punito, a querela di parte, con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Per l’art. 186 CP, invece, chiunque, indebitamente e contro la

volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un

locale chiuso di una casa, o in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui

ad una casa, o in un cantiere, è punito, a querela di parte, con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

25.

IM 1, al fine di introdursi

nelle abitazioni e negli esercizi pubblici per commettere i furti, ha

utilizzato attrezzi da scasso oppure altri oggetti presenti sul luogo, come ad

esempio dei sassi, per forzare porte e finestre, rispettivamente infrangere i

vetri, danneggiando in questo modo cose altrui per un importo quantificato in

CHF 106'525.90.

Parimenti, al fine di commettere i furti, egli si è introdotto,

rispettivamente ha tentato di introdursi, nelle rispettive abitazioni e negli

esercizi pubblici contro il volere degli aventi diritto commettendo anche il

reato di violazione di domicilio.

Anche per questi reati IM 1 ha ammesso le sue responsabilità sia

in corso d’inchiesta (VI PP 20.11.2015, AI 35) che durante il dibattimento (VI

DIB 25.02.2016, p. 4 e 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

La Corte ha quindi confermato anche le imputazioni di cui ai punti

2.

e 3 dell’atto d’accusa.

VI) Imputazione di guida

senza autorizzazione

26.

IM 1 è infine accusato di

guida senza autorizzazione, per avere, nelle circostanze di cui ai punti 1.17,

1.

, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23 e 1.25 dell’atto d’accusa, condotto due

autovetture intestate alla madre, sebbene la licenza di condurre gli sia stata

revocata per il periodo dal 10 giugno 2015 al 9 settembre 2015.

27.

Giusta l’art. 95 cpv. 1 lett.

b LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo

conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o non

riconosciuta.

28.

A seguito dell’infrazione

alla LF sulla circolazione stradale commessa il 10 giugno 2015, la quale ha

portato al citato decreto d’accusa del 7 settembre 2015 per guida in stato di

inattitudine, l’Ufficio giuridico della circolazione ha risolto nei confronti

dell’imputato un divieto di condurre veicoli a motore su territorio Svizzero

della validità di 3 mesi, e meglio dal 10 giugno 2015 al 9 settembre 2015

inclusi (rapporto d’inchiesta, AI 53).

Per quanto riguarda questo reato, l’imputato ha dapprima negato

ogni addebito, affermando di essere venuto in Svizzera con l’auto unicamente

dopo il 9 settembre 2015 (VI PG 04.10.2015, p. 6, allegato al rapporto di

arresto provvisorio, AI 1; VI PP 06.10.2015, p. 4, AI 7).

Il 20 novembre 2015, dinanzi al PP, ha riconosciuto di avere

circolato in Svizzera nel periodo compreso tra il 10 giugno e il 9 settembre

2015, contestualmente alla commissione dei furti, affermando tuttavia che

questo sarebbe avvenuto unicamente nei casi in cui i furti sono avvenuti a __________

e __________, e non in occasione di quelli da lui perpetrati vicino al confine

con l’Italia, e meglio a __________ e __________, siccome in questi casi

sarebbe venuto in Svizzera in bicicletta (VI PP 20.11.2015, p. 17, AI 35).

In occasione dell’interrogatorio dibattimentale IM 1 ha infine

riconosciuto integralmente i fatti descritti al punto 4 del rinvio a giudizio

(VI DIB 25.02.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Il reato di guida senza autorizzazione ha quindi trovato conferma.

VII) Commisurazione della pena

29.

Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129

IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una

scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica

adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente

trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14

ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008,

inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha,

così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare

sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.

4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc.

6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.

6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007 consid. 5.2 e

riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

30.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,

quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione

di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena

prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in

ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler

Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908

seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.;

Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,

Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I,

Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

Per l’art. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che l’autore

ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice

determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più

gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in

un unico giudizio.

31.

Nell’evenienza concreta si

impone di premettere che IM 1 ha delinquito sull’arco di diversi anni e i primi

3.

episodi risalgono al 2006. Tali reati sono stati commessi in epoca precedente

le sentenze italiane dell’8 febbraio 2007, del 31 maggio 2007, del 4 luglio

2008, del 25 giugno 2009, dell’11 marzo 2010 e dell’11 gennaio 2011, motivo per

cui l’odierna sentenza risulta essere parzialmente aggiuntiva a queste ultime.

In tal senso, considerata l’entità delle pene pronunciate, la Corte ha

considerato che i 3 episodi citati non possono venire concretamente sanzionati,

posto che i giudici italiani non avrebbero verosimilmente pronunciato una pena

più severa neppure nell’evenienza in cui ne fossero stati a conoscenza.

In sostanza, dunque, nel computo della pena sono stati considerati

unicamente gli episodi del 2015, parzialmente aggiuntivi al decreto d’accusa

del 7 settembre 2015 del Ministero pubblico del Cantone Ticino con condanna

alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 100.00

(cento) cadauna corrispondenti a complessivi CHF 4'500.00

(quattromilacinquecento), sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

32.

Fatta questa premessa, la

colpa dell’imputato è oggettivamente e soggettivamente grave.

Lo è dal profilo oggettivo perché, come già indicato, l’imputato

ha agito in 31 occasioni tra aprile e ottobre 2015, ciò che gli ha permesso di

raccogliere una refurtiva ragguardevole, commettendo reati che colpiscono i

danneggiati nella loro sfera privata, violati nell’intimità di casa loro,

alimentando il loro senso di insicurezza e quello generale della popolazione.

La colpa di IM 1 è grave anche dal profilo soggettivo. L’imputato,

pur sapendo di commettere reato, ha dato prova di un’allarmante propensione a

delinquere e reiterazione.

Ai furti ha dedicato tempo, risorse ed energie, così da giungere

in Svizzera a commettere reati con preoccupante frequenza. Come detto, in 6

mesi tra aprile 2015 e ottobre 2015 ha commesso oltre 30 furti, colpendo quindi

con una media di 5 volte al mese.

Senza ombra di dubbio IM 1 ha agito a fine di lucro, per

guadagnare soldi in fretta e senza grossi sforzi così da poter finanziare il

proprio vizio, ovvero il consumo di stupefacenti, denotando così egoismo.

A pesare sull’imputato vi sono poi i suoi precedenti.

Dagli atti emergono 11 condanne italiane e lui stesso ha ammesso

di avere scontato, nell’età adulta, circa 10 anni di detenzione.

Il fatto che dopo l’ultima scarcerazione sia tornato a commettere

furti dimostra che egli non ha tratto nessun insegnamento dalle precedenti

condanne.

A favore dell’imputato, la Corte ha ritenuto il suo vissuto,

nonché la sensibilità alla pena e l’importante collaborazione fornita, ciò di

cui ha dato atto anche la pubblica accusa.

Per contro, non può essere seguita la difesa quando invoca la

parziale scemata responsabilità.

La giurisprudenza, infatti, prevede che occorre valutare di caso

in caso se l’autore ha agito in stato di incapacità.

Con sentenza 6S.284/2005 del 9 settembre 2005, l’Alta Corte

federale ha ribadito che una leggera ebbrezza indotta dal consumo di

stupefacenti non è sufficiente a suscitare seri dubbi in merito alla piena

responsabilità dell’autore. È significativa unicamente un’ebbrezza media

comportante una perturbazione della coscienza, della facoltà volitiva o della

capacità di reagire. Il solo fatto che l’autore sia consumatore di stupefacenti

non è sufficiente a far dubitare della sua piena responsabilità, allorquando

non è stabilito che il consumo abbia avuto l’incidenza descritta al momento del

compimento dell’atto rimproveratogli (consid. 2.3).

Nel caso concreto, gli indizi testimoniano piuttosto di un’integra

lucidità da parte di IM 1 al momento dei fatti: egli infatti si recava sul

luogo del furto in automobile, sceglieva il bersaglio da colpire (abitazione

vuota per assenza di automobili posteggiate), decideva come entrare nell’abitazione,

a volte mostrando abilità, sottraeva quanto ritenuto importante (giungendo a

contestare singoli oggetti della refurtiva denunciata dagli accusatori privati)

e ricordava dove aveva agito, tanto da saperlo indicare agli inquirenti.

Un esito differente avrebbe potuto esservi qualora fosse stato

dimostrato che IM 1, nelle occasioni dei furti, si trovava sotto l’influsso di

stupefacenti. In tal caso, tuttavia, all’imputato avrebbe dovuto essere

imputato il reato di guida in stato di inattitudine, circostanza che –

coerentemente – l’atto d’accusa non contempla.

Neppure può essere applicata, in caso di furto, la “generica”

scemata responsabilità che viene ritenuta tra consumatori che per procacciarsi

la sostanza a loro volta vendono stupefacenti: evidentemente commettere furti

con scasso rappresenta un passaggio ulteriore.

33.

In tale contesto, richiamato

pure il concorso tra i reati, la Corte ha ritenuta adeguata alla colpa di IM 1

una pena solo di poco inferiore a quella proposta dalla pubblica accusa,

che è stata fissata in 28 (ventotto) mesi di detenzione.

34.

Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP,

il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro

di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena

senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere

nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di

precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la

regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi

negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento

dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid.

4.2.2

).

Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato

condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la

condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la

sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente

favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione

della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano

date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata

all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno

2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid.

3.1

).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione

condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta

l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio

2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle

che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella

condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non

pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della

sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni

determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre

che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid.

2.1

; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve,

pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che

relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,

indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa

valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione

da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e

positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1,

consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42).

In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide

garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la

sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).

Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta

all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero

per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura

della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3;

STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009

consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2.

ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

35.

Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP,

il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di

un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se

necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se

la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione

condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la

condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4

pag. 77).

Quando la durata della pena detentiva si situa, come nella

fattispecie, tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra

la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi

dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF

6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere

pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è

concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se

abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle

prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora,

tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente

sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che

per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile

trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi

invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere

tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid.

2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che

quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una

sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere

nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,

che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della

sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del

suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a

chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue

chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che

non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e

tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

36.

Giusta l’art. 46 CP se,

durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e

vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca

la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per

pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione

analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza

condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano

adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 (cpv. 1).

Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il

giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo

di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la

durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa

e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga

decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).

Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto

decide anche sulla revoca (cpv. 3).

La revoca non può essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del

periodo di prova (cpv. 5).

37.

Nel caso concreto, trova

evidentemente applicazione l’art. 42 cpv. 2 CP.

A questo proposito, la Corte non solo non ha intravvisto

circostanze particolarmente favorevoli, ma considerati i precedenti penali, la

prognosi per l’imputato è assolutamente negativa.

La pena dovrà quindi essere integralmente espiata.

Avendo peraltro commesso numerosi furti nel periodo di prova

successivo alla condanna per guida senza licenza, il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque)

aliquote giornaliere da CHF 100.00 (cento) cadauna corrispondenti a complessivi

CHF 4'500.00 (quattromilacinquecento), decretata nei suoi confronti dal

Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7 settembre 2015, è stato revocato.

Basterà al proposito ricordare che malgrado tale condanna, IM 1 ha

proseguito a guidare autovetture in Svizzera.

VIII) Sequestri

38.

In accoglimento della

richiesta della pubblica accusa, la Corte ha ordinato il sequestro conservativo

a copertura delle spese dell’importo di Euro 108.65, la confisca dell’importo

di CHF 6.05 quale provento di reato, così come la confisca di tutti i restanti

oggetti sotto sequestro in quanto mezzi di prova.

IX) Pretese degli accusatori

privati

39.

Per l'art. 122 cpv. 1 CPP in

veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel

procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato.

La Corte ha riconosciuto nel principio le pretese civili degli

accusatori privati, i quali sono stati rinviati al competente foro civile per

la quantificazione.

X) Retribuzione del

difensore d’ufficio

40.

Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP

il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della

Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico

del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni

dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di

concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le

disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa

d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa

nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK

StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;

Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere

indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con

la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3;

Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro

sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa

confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid.

3.2

). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo

richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove

e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF

250.

/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione

a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore

08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a

CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore

d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi

dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i

quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al

valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed

alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua

prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo

svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).

Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario

in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di

spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di

un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività

indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni

di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una

difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è

assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del

10.

dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid.

3.6.2

). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al

patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla

stessa.

41.

La nota professionale

dell’avv. DUF 1, adattata all’effettiva durata del dibattimento, è stata

riconosciuta così come esposta, ad eccezione del tempo impiegato per il verbale

di arresto del 6 ottobre 2015, che è stato diminuito dalle 5 ore richieste

all’effettiva durata dello stesso, corrispondente a 4 ore, nonché per

l’interrogatorio del 16 ottobre 2015, diminuito dalle 5 ore e 30 minuti

richieste al tempo effettivo di 4 ore e 6 minuti, come da preavviso del PP del

16.

dicembre 2015 (AI 58).

Visti gli art.: 12, 40, 47, 49,

51, 69, 70, 139, 144, 186 CP;

95.

LCStr;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è

autore colpevole di:

1.1

ripetuto furto aggravato

siccome commesso per mestiere e agendo in parte in correità con un

cittadino di origine marocchina, quale membro di una banda intesa a commettere

furti,

per avere,

nel periodo compreso tra il 17 settembre 2006 e il 4 ottobre 2015,

in diverse località del Canton Ticino,

ripetutamente sottratto, in 34 occasioni, cose mobili altrui per

un valore complessivo di 64'785.50;

1.2

ripetuto danneggiamento,

in parte di lieve entità

per avere,

al fine di compiere i furti di cui al punto 1.1 del presente

Dispositivo

dispositivo, ripetutamente danneggiato la proprietà altrui, per un importo

complessivo di CHF 106'525.90;

1.3. ripetuta violazione di

domicilio

per essersi,

al fine di compiere i furti di cui al punto 1.1 del presente

dispositivo, contro la volontà dell’avente diritto, ripetutamente introdotto

nella proprietà altrui;

1.4. guida senza autorizzazione

per avere,

nel periodo compreso tra il 4 luglio e l’8 settembre 2015, a __________,

__________, __________ e __________, in 7 occasioni, guidato due autovetture

intestate alla madre, sebbene la licenza di condurre gli sia stata revocata per

il periodo dal 10 giugno 2015 al 9 settembre 2015;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2. Di conseguenza,

IM 1

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al

decreto d’accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 7 settembre

2015, nonché a quelle di cui alle sentenze dell’8 febbraio 2007 del Tribunale

di _______, del 31 maggio 2007 del Tribunale monocratico di _______, del 4

luglio 2008 del Tribunale monocratico di _______, del 25 giugno 2009 del

Tribunale di _______, dell’11 marzo 2010 del Tribunale monocratico di _______ e

dell’11 gennaio 2011 della Corte di appello di _______,

è condannato

alla pena detentiva di 28 (ventotto) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3. È ordinata la revoca della

sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque)

aliquote giornaliere da CHF 100.00 (cento) cadauna corrispondenti a complessivi

CHF 4'500.00 (quattromilacinquecento), sospesa per un periodo di prova di 3

(tre) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino il 7 settembre 2015.

4. Sono riconosciute nel

principio le pretese civili degli accusatori privati, i quali sono rinviati al

competente foro civile per la quantificazione.

5. È ordinato il sequestro

conservativo a copertura di tasse e spese dell’importo di Euro 108.65. Per il

resto, è ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro.

6. La tassa di giustizia di

CHF 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato.

7. Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1. La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario CHF 7'128.00

spese CHF 111.80

totale CHF 7'239.80

7.2. Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 7’239.80 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 8'848.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 482.--

fr. 10'330.--

===========