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Decisione

72.2015.207

Rapina; danneggiamento; violazione di domicilio; possesso coltello a serramanico e 2 tirapugni in ferro, senza averne il diritto; guida senza licenza di condurre, guida sotto l'influsso di stupefacent

4 aprile 2017Italiano100 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti, ho sprayato ACPR 1 con la bomboletta. La porta d’entrata

dell’appartamento era socchiusa e non è che l’ho beccato” (cfr. V.I. degli

imputati, pag. 8, all. 1 al V.DIB.).

13. Accertamenti

della Corte

13.1. La Corte, sulla

base delle risultanze d’inchiesta, di quelle dibattimentali e di tutto il

materiale probatorio agli atti, richiamate le ammissioni dell’imputato, ha

ritenuto adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati imputati e ha

confermato tutti i punti dell’AA 32/2017 ad eccezione del punto 3 avendo la

Corte, sulla base delle dichiarazioni dell’imputato, ritenuto adempiuta, in

luogo del favoreggiamento, la fattispecie di complicità in infrazione alla LF

sugli stupefacenti avendo IM 2 ammesso che il cittadino __________ dedito allo

spaccio di eroina, da lui ospitato, svolgeva la sua attività presso la sua

abitazione, sotto i suoi occhi, per un quantitativo accertato di 55 grammi di

eroina.

13.2. La Corte inoltre

fondandosi sulle risultanze d’inchiesta e dibattimentali e considerate le

ammissioni dell’imputato, ha ritenuto adempiuti i presupposti oggettivi e

soggettivi dei reati imputati e ha confermato tutti i punti dell’Atto d’accusa

170/2015 commessi da IM 2.

14. IM 3

In merito a IM 3 (__________), cittadino __________,

si richiama il curriculum vitae trasmesso dal difensore avv. DUF 2 il

09.02.2015 che riporta:

" Sono figlio

di __________ e di __________.

…omissis…

(AI 21 inc. 2014.5101).

Al dibattimento l’imputato ha aggiunto che “…. che dall’ultima volta che sono stato interrogato nel novembre 2015, ho

ricominciato a lavorare. Ho conosciuto una ragazza, con la quale convivo.

Continuo a lavorare come __________, per adesso lavoro ma più avanti voglio

fare un apprendistato. La mia ragazza lavora”.

14.1. IM 3 ha

dichiarato di non aver mai consumato sostanze stupefacenti (V.I. degli

imputati, pag. 4, all. 1 al V.DIB.).

14.2. Dall’estratto

del registro delle esecuzioni, non risultano esecuzioni a suo carico (cfr.

estratto registro esecuzioni).

14.3. Dall’estratto

del casellario giudiziale svizzero risulta che IM 3 con decreto 08.09.2014 è

stato condannato per violazione di un divieto di guidare sotto l’influenza di

alcool, guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della

circolazione e inosservanza dei doveri in caso d’incidente, alla pena

pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni oltre alla multa di fr.

1'200.- (cfr. estratto casellario giudiziale).

L’imputato in aula ha dichiarato di ricordarsi “di questa condanna. Avevo fatto un incidente, dopo aver bevuto

durante l’orario di lavoro. Ho fatto un incidente e sono scappato. Mi era stata

revocata la patente, che nel frattempo ho riottenuto” (V.I. degli imputati,

pag. 4, all. 1 al V.DIB.).

14.4. IM 3 era stato

interrogato dalla Polizia, unitamente ai correi, nell’ambito dei fatti commessi

a __________ il 25 maggio 2014 in danno di ACPR 1 ed aveva ammesso di essere

stato presente e di avervi preso parte.

15. Rapina,

danneggiamento e violazione di domicilio

Effettuata l’inchiesta, con Atto d’accusa n. 170/2015 del 18 dicembre 2015, IM 3 veniva imputato di rapina

commessa unitamente a IM 1, IM 2 e una terza persona coimputata in procedimento

disgiunto (cfr. supra pag. 1 nella premessa), per avere il 25 maggio 2014,

usando violenza contro una persona e minacciandola di un pericolo imminente

alla vita o all’integrità corporale, sottratto al fine di appropriarsene cose

mobili di proprietà altrui segnatamente recandosi presso il domicilio di ACPR 1

a __________ per sottrargli denaro e meglio esigere il rimborso per dell’eroina

alienata a IM 1 e da questi ritenuta di cattiva qualità, utilizzando IM 2 uno

spray marca CS-GAS NATO e rivolgendolo verso il viso di ACPR 1 che si rintanava

nella propria camera da letto insieme a __________, sfondando la porta della

camera da letto dove ACPR 1 si era chiuso a chiave ed entrando IM 1 e IM 2

nella camera da letto e colpendo ACPR 1 al corpo e al viso con calci, pugni,

con una stampella e con le doghe del letto nel frattempo sfondato

rispettivamente con pugni e lanciandogli uno stereo mentre IM 3 lanciava un

lettore DVD in direzione di ACPR 1, colpendolo, sfilando infine __________

dalla tasca dei pantaloni di ACPR 1 denaro contante per circa fr. 200.-,

refurtiva (non recuperata) nascosta prima dell’arrivo della polizia, ritenuto

che a seguito dei colpi infertigli, a ACPR 1 è stato riscontrato un trauma

cranico lieve così come attestato dal certificato medico 12.06.2014

dell’Ospedale __________ (punto 1),

- di

danneggiamento (punto 4.1) per aver unitamente ai correi distrutto beni di

proprietà di ACPR 1 causando danni quantificati in fr. 4'000.- e

- di

violazione di domicilio (punto 5.1).

15.1. Al dibattimento,

in merito all’imputazione di rapina, richiamato lo scritto 22.03.2017 del PP

(doc. TPC 58), con l’accordo delle parti è stato precisato che l’imputazione di

cui al punto 1 dell’AA 170/2015 del 18.12.2015 è di rapina aggravata ex art.

140 cifra 2 CP per essersi muniti di un’arma pericolosa; con l’accordo delle parti,

sempre in relazione al punto 1 dell’AA 170/2015 è stato precisato che la

refurtiva è “denaro contante per circa CHF 170.00/200”.

15.2. Al dibattimento,

preso atto degli scritti del 6 maggio 2016 dell’accusatore privato ACPR 1

(doc. TPC 13), del 15 marzo 2017 della curatrice di ACPR 1 (doc. TPC

45) e del 17 marzo 2017 di ACPR 1 (doc. TPC 53), con i quali ACPR 1, a

seguito del pagamento di un risarcimento da parte di IM 3, ha ritirato le

accuse nei suoi confronti, con l’accordo del Procuratore pubblico, sono state

stralciate le imputazioni di cui ai punti 4 (danneggiamento) e 5 (violazione di

domicilio) dell’atto d’accusa 170/2015 nei confronti di IM 3.

Di conseguenza l’unica imputazione a carico di IM 3,

è quella di rapina aggravata.

16. Venendo ai fatti

commessi in danno di ACPR 1, imputati ai tre accusati in correità tra loro e

con una terza persona coimputata in procedimento disgiunto (cfr. supra pag. 1,

nella premessa), dal rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 9 luglio

2014 (inc. 5101/2014) risulta che il 25 maggio 2014 la Polizia - allertata da

un vicino di casa che aveva sentito delle urla - interveniva presso

l’appartamento di ACPR 1 a __________; “nell’atrio del palazzo vi erano IM 2,

IM 1, __________ e IM 3” che erano stati fermati mentre “cercavano di

dileguarsi”. Presso l’appartamento al __________ piano erano presenti i

militi di Ticino Soccorso che prestavano le prime cure a ACPR 1 e __________,

amico di ACPR 1 che aveva assistito all’aggressione. La Polizia constatava che

l’appartamento era in disordine, in particolar modo la camera da letto era

distrutta e si poteva sentire distintamente l’odore di spray urticante al pepe;

“ACPR 1 veniva quindi tradotto e trattenuto presso il PS dell’__________ per

i controlli e le cure del caso mentre gli altri protagonisti venivano tradotti

presso l’__________ per essere assunti a verbale” (cfr. rapporto

d’inchiesta di Polizia giudiziaria 09.07.2014 pag. 5).

16.1. Per

l’accertamento dei fatti, la Corte si è fondata sulle dichiarazioni di ACPR 1

di cui al verbale PG del 12.05.2014 e 12.06.2014 e relativo certificato medico

dell’__________ 12.06.2014; sulla testimonianza di __________, amico delle

vittima presente la sera dei fatti, di cui al verbale PG 26.05.2014; sulla

testimonianza del vicino di casa della vittima, __________ che aveva allertato

la Polizia esulla documentazione fotografica agli atti; sulle dichiarazioni di IM

1 di cui al v. PG del 26.05.2014, v. PP 06.02.2015, v. PP 26.11.2015; su quelle

di IM 2 di cui al v. PG del 26.05.2014, v.PP 06.02.2015, V. PP 26.11.2015 e su

quelle di IM 3, di cui al v. PG del 26.05.2014, v.PP 10.02.2015, v.PP di

confronto tra IM 1 e IM 3 e del v. PP del 27.11.2015.

Da detto materiale probatorio risulta che la sera

del 25 maggio 2014, IM 1, IM 2, __________ e IM 3 si sono incontrati a __________

e successivamente con l’auto di __________ hanno raggiunto il domicilio di ACPR

1 a __________, in via __________ giunti a __________, nell’atrio del palazzo,

incontravano __________, amico di ACPR 1 e conoscente di IM 2 al quale

quest’ultimo chiedeva subito dove era ACPR 1 e di chiamarlo per cui salivano

entrambi con l’ascensore al __________ piano. __________ bussava e ACPR 1 gli

apriva la porta dell’appartamento per cui __________ entrava e avvisava ACPR 1

che il ragazzo sulla sedia a rotelle era fuori e lo cercava; IM 2 bussava

quindi alla porta e ACPR 1 apriva un po’ la porta dicendo di andare via

altrimenti chiamava la Polizia; “mentre ACPR 1 ed il ragazzo sulla sedia a

rotelle si parlavano quest’ultimo ha spruzzato con un spray al pepe contro il

viso di ACPR 1, riempendo l’appartamento di spray urticante. ACPR 1 ha chiuso

la porta ed il ragazzo sulla sedia a rotelle IM 2 ha cominciato a picchiare e

gridare di aprire. Fino a questo punto vi era solo IM 2. Ci siamo nascosti

nella camera da letto e abbiamo chiuso a chiave la porta della camera stessa.

(…..) poi hanno divelto la porta della camera e sono entrati pure lì”

(verbale PG __________ 26.05.2014).

__________ veniva fatto uscire dalla camera mentre ACPR

1, rimasto nella camera da letto, veniva picchiato in particolar modo da IM 1

che faceva uso anche di una stampella di proprietà di ACPR 1. Mentre

picchiavano ACPR 1 gli chiedevano dove fossero i soldi; oltre a percuotere la

vittima, venivano danneggiati e distrutti i mobili e le suppellettili della

camera da letto. Preso il denaro dalla tasca dei pantaloni di ACPR 1,

ammontante a fr. 170.-/200.-, il quartetto è scappato al sopraggiungere della

Polizia che li ha fermati nell’atrio del palazzo.

La refurtiva non veniva rinvenuta; a IM 1 venivano

sequestrati Fr. 800.- e 170.- Euro. A IM 2 veniva sequestrato uno “Spray

urticante “XS-GAS NATO” (cfr. rapporto d’inchiesta 09.07.2014, pag. 5; pag.

6-7).

16.2. Tutti e tre gli

accusati, interrogati in merito, hanno ammesso già in sede di inchiesta di

essere gli autori della rapina perpetrata in danno di ACPR 1; inizialmente a

giustificazione dell’azione comune avevano dichiarato che quest’ultimo aveva

derubato IM 3 e per questo motivo si erano recati a __________ per farsi

restituire quanto sottratto all’amico __________, versione che tuttavia veniva

ben presto abbandonata dagli accusati che ripiegavano quindi su di una seconda

versione secondo la quale IM 1 - come dichiarava - aveva acquistato eroina da ACPR

1, che aveva pagato fr. 50.- e che era risultata di cattiva qualità; per tale

motivo quella sera si sarebbero recati a casa di ACPR 1 per farsi ridare a

qualsiasi costo, i soldi - fr. 50.- - o la droga.

Al dibattimento hanno ribadito la rispettiva

partecipazione facendo ulteriori precisazioni in merito alla dinamica per cui

sulla base della precisazione secondo la quale IM 2 - come ha anche

personalmente indicato - ha utilizzato lo spray in due e non in una sola

occasione e cioè sia davanti alla porta dell’appartamento che successivamente

davanti alla porta della camera da letto, la Corte con l’accordo delle parti ha

modificato il punto 1 dell’Atto d’accusa 170/2015

nel seguente modo:

" […]

utilizzando personalmente IM 2 uno spray marca

CS-GAS NATO, preso in consegna da __________ prima di entrare nello stabile,

alla presenza di IM 1 e IM 3, e azionandolo una prima volta, rivolgendolo verso

il viso di ACPR 1, il quale si è rintanato nella propria camera da letto

congiuntamente a __________, e in una seconda occasione davanti alla camera da

letto,

sfondando la porta d’accesso alla camera da letto

dove si era nel frattempo chiuso a chiave ACPR 1,

[…]”

(verbale d’interrogatorio degli imputati, all. 1 al

V.DIB.).

16.3. La Corte, sulla

base delle risultanze agli atti e basandosi sulle dichiarazioni e sulle

ammissioni delle parti coinvolte e di quelle emerse nel corso del dibattimento,

ha accertato che la sera del 25 maggio 2014 verso le ore 21.00 circa gli

accusati sono partiti dal centro di __________ alla volta dell’abitazione di ACPR

1 a __________ a bordo dell’auto Opel Corsa condotta da __________ con lo scopo,

noto a tutti i partecipanti, di prendere a qualsiasi costo droga o soldi ad ACPR

1.

Giunti a __________ e individuato l’appartamento di ACPR

1, sono entrati contro la sua volontà all’interno facendo uso della bomboletta

di CS-GAS NATO e qui dopo averlo raggiunto nella camera da letto, hanno riempito di botte ACPR 1

colpendolo con calci, pugni e con una stampella, rovinando e distruggendo

oggetti e suppellettili della camera da letto e soprattutto arrecando ad ACPR 1

le lesioni attestate dal certificato medico agli atti, sottraendogli dalla

tasca dei pantaloni la somma di fr. 170/200.-, - somma che non è più stata

trovata -, prima di allontanarsi, refurtiva che non è all’evidenza limitata al

costo della busta dose di eroina (fr. 50.-) di cattiva qualità come preteso

dagli accusati.

Gli autori del pestaggio della vittima sono - come

hanno del resto riconosciuto - IM 1 in primis assistito da IM 2 ma anche IM 3

che non solo è salito con i correi su nell’appartamento di ACPR 1 ed era lì

presente ma mentre il pestaggio era in atto, vi ha preso parte, prendendo un

lettore DVD e lanciandolo contro ACPR 1, colpendolo e ritenuto inoltre che in

aula IM 3 non ha escluso di aver lanciato contro ACPR 1 anche altri oggetti

(cfr. V.I. imputati, pag. 10, all. 1 al V.DIB.).

Ora la Corte ha ritenuto che IM 3 con tale sua

azione, prendendo parte al pestaggio che era in corso, ha aderito al piano in

corso di esecuzione e lo ha fatto proprio, ciò che è sufficiente a farlo

ritenere correo nella rapina anche se con un ruolo senz’altro più profilato e

minore rispetto agli altri. Non solo. Questo ruolo di correo è in concreto

confermato poi dal fatto - ha ritenuto la Corte - che una volta fermati dalla

Polizia immediatamente dopo i fatti, IM 3 si è prestato a raccontare la

storiella - evidentemente concordata - che erano andati lì a riprendersi i suoi

soldi in quanto era stato derubato dalla vittima, ciò che conferma la sua

adesione al piano dei correi che ha fatto proprio e che in tal modo ha cercato

di coprire mentendo alla Polizia.

Riguardo all’aggravante della cifra 2 dell’art. 140

CP ed al presupposto esatto da tale norma di legge della “pericolosità”

dell’arma, la Corte, preso atto dell’assenza agli atti di un qualsiasi

accertamento relativo alla pericolosità della sostanza contenuta nella

bomboletta spray e sugli effetti di tale sostanza, sulla base della giurisprudenza

del TF che si è pronunciata sul GAS CN lasciando aperta la questione per il GAS

CS, non ha potuto confermare l’aggravante dell’arma pericolosa così come

imputata.

Per tutti e tre gli accusati è stata pertanto

confermata l’imputazione di rapina semplice ex art. 140 cifra 1 CP e i reati

correlati di danneggiamento e violazione di domicilio - reati connessi alla

rapina ed ammessi da IM 1 e IM 2 - ad eccezione di IM 3 avendo la vittima

ritirato le querele nei suoi confronti a seguito, come detto, dell’avvenuto

pagamento di parte del risarcimento.

17. La colpa e

la pena

Secondo l’art. 47 CP il giudice commisura la pena

alla colpa del reo, tenendo conto della sua vita anteriore e delle condizioni

personali dell’autore nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Per

l’art. 49 CP, inoltre, in caso di concorso di reati il giudice lo condanna per

la pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata.

18. Riguardo alla

commisurazione della pena per IM 1, la Corte ha considerato che l’accusato come

risulta dal primo Atto d’accusa, ha commesso un reato oggettivamente grave come

la rapina oltre ad un considerevole numero di altri reati non solo relativi

alla LF sugli stupefacenti ma ha toccato con la sua attività delittuosa diversi

ambiti del CP (vie di fatto, ricettazione, danneggiamento, riciclaggio) oltre

ai reati in urto alla Legge Federale sulla circolazione stradale (guida in

stato di inattitudine, senza la licenza di condurre), mentre che i reati da lui

commessi di cui al secondo Atto d’accusa riguardano esclusivamente lo spaccio e

il consumo di sostanze stupefacenti.

La gravità della colpa di IM 1 non è data solo dal

numero, notevole, di reati che ha commesso ma anche e soprattutto dal fatto che

ha delinquito nuovamente nonostante sapesse dell’Atto d’accusa pendente a suo

carico e che quindi era in attesa di essere processato dimostrando in tal modo

una vera e propria ostinazione nel continuare a delinquere che non può che

impressionare e preoccupare, poco importa poi che non si tratti di una recidiva

in senso tecnico.

Detto questo, la Corte ha nondimeno considerato a

suo favore che ha fornito una buona collaborazione con gli inquirenti e che

anche in aula ha continuato a dare segni in tal senso; che ha una situazione

personale particolare con un’infanzia segnata dall’assenza di figure forti di riferimento

e comunque non felice vista la sua situazione familiare, la sua giovane età ed

ancora che ha spacciato per assicurarsi il proprio consumo personale per cui

la Corte, come chiesto dalla difesa, gli ha riconosciuto una scemata

imputabilità per il consumo di eroina e ha tenuto ancora conto che l’accusato

ha riconosciuto le pretese di risarcimento degli Accusatori Privati ed infine

che in aula si è scusato per quanto commesso, per cui tutto ciò considerato, la

Corte, tenuto conto comunque della gravità dei fatti, del concorso dei reati,

dei proscioglimenti pronunciati e del carcere preventivo sofferto, ha ritenuto

adeguata alla colpa di IM 1 la pena di 3 anni di pena detentiva a valere quale

pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 30 aliquote di cui al

decreto d’accusa del 02.12.2013 oltre alla revoca della sospensione

condizionale di questa pena.

18.1. Riguardo alla

sospensione condizionale, la Corte ha considerato che IM 1 sembra dare segnali

positivi per la prognosi dal momento che stando in carcere, si è

disintossicato, che si è distanziato da quanto d’illecito da lui commesso, che

si è assunto le proprie responsabilità fornendo una buona collaborazione con

gli inquirenti ciò che con il progetto di trasferimento in un’altra regione,

quella del __________, per allontanarsi definitivamente dall’ambiente

criminogeno frequentato fino al momento del suo arresto e tenuto anche conto

del sostegno della famiglia che gli ha anche procurato una possibilità di

lavoro seppur a titolo di volontariato, la Corte, dandogli fiducia, ha ritenuto

di poter sospendere la pena nella misura di 18 mesi mentre che il resto dei 18

mesi sono da espiare, fissando per la parte di pena sospesa, un periodo di

periodo di prova lungo che ha stabilito in 5 anni.

19. La Corte ha

ritenuto grave la colpa di IM 2, non solo per tutti i reati che ha commesso di

cui al primo e al secondo atto d’accusa, ma soprattutto perché ha ripetutamente

delinquito nonostante fosse stato condannato alla pena di ben 13 mesi di pena

detentiva che sapeva sospesa condizionalmente, come ha anche ammesso in aula;

inoltre anche lui, come IM 1, ha delinquito nonostante l’Atto d’accusa emesso a

suo carico e quindi mentre era in attesa di essere processato.

È grave - la colpa di IM 2 - perché anche i nuovi

fatti relativi alla rapina seguono lo stesso solco dei reati commessi in

precedenza e per i quali era stato condannato e cioè reati contro la persona

attraverso i quali dava libero sfogo alla rabbia che aveva addosso.

È grave perché è lui che ha fatto uso, in due

occasioni, dello spray gas NATO CS senza alcuno scrupolo, incurante dei danni

che poteva causare alla vittima e usando inoltre violenza contro la stessa.

E’ stato considerato che, come IM 1, anche IM 2 ha

spacciato per finanziare il suo consumo di eroina e quindi la Corte gli ha

riconosciuto una lieve scemata imputabilità e ha considerato a suo favore che

ha collaborato con gli inquirenti, nonché il suo difficile vissuto dovuto alla

malattia e agli interventi chirurgici che ha dovuto subire, e ancora la sua

maggiore sensibilità alla pena dovuta alla disabilità ed inoltre che ha

riconosciuto il risarcimento a favore dell’accusatore privato ACPR 1, per cui,

tutto ciò considerato, visto il concorso dei reati, il proscioglimento

pronunciato e il carcere preventivo sofferto, la Corte ha ritenuto adeguata

alla sua colpa la pena di 2 anni e 6 mesi di pena detentiva, a valere quale

pena parzialmente aggiuntiva a quella di 60 aliquote del 24.4.2014.

19.1. In merito alla

sospensione condizionale parziale della pena, la Corte ha considerato che IM 2

ha smesso di spacciare e consumare eroina a fine settembre 2016 e quindi prima

del suo arresto, sottoponendosi ad una cura di metadone e sembra dar prova

concreta di un sensibile cambiamento del suo comportamento, dal momento che già

prima di essere arrestato si era distanziato dalle cattive compagnie, con

l’intenzione di trasferirsi in Canton __________, che ha provveduto ad

estinguere con l’aiuto della sua curatrice, la quasi totalità delle esecuzioni

pendenti, che ha riallacciato i contatti con la famiglia adottiva, che ha

svolto con successo uno stage, sia pur limitato a tre giorni, presso __________,

che ha ora una compagna che pare essere diventato un suo positivo punto di

riferimento con la quale ha un progetto di vita da concretizzare nel Canton __________.

Ciò posto, la Corte ha ritenuto, quale ultimo gesto

di fiducia nei suoi confronti di poter sospendere parzialmente la pena, nella

misura di 18 mesi, mentre che 12 mesi sono da espiare, dal momento che accanto

a questi da espiare, deve essere ordinata la revoca della sospensione

condizionale dei 13 mesi della precedente condanna del 2011 avendo IM 2

delinquito in periodo di prova, oltre alla revoca della sospensione

condizionale della pena pecuniaria di 60 aliquote di cui al decreto 24.04.2014.

20. La Corte ha

considerato che IM 3 si è aggregato ai correi con tanta, troppa facilità, senza

alcun problema, ha fatto proprio l’agire illecito degli stessi, ha condiviso le

loro intenzioni di andare a picchiare una persona - oltretutto stante al suo

dire - senza neanche sapere all’inizio il perché. In ogni caso è poi salito

anche lui al __________ piano, ha visto che la vittima veniva malmenata in malo

modo, con una evidente sproporzione di forze e ciononostante ha deciso comunque

di partecipare al pestaggio ed infatti ha preso e lanciato contro la vittima un

lettore DVD che lo ha colpito e senza contare poi che lui stesso in aula non ha

escluso di aver lanciato contro ACPR 1 anche altri oggetti.

Anche successivamente dopo i fatti l’accusato non si

è comportato correttamente e infatti si è prestato a raccontare la bugia alla

Polizia che la vittima gli aveva preso fr. 100.- dal borsello e che per tale

motivo erano poi andati da ACPR 1 per riprendere i suoi soldi.

Ora questa adesione dell’accusato avvenuta in modo

acritico denota una grande superficialità e debolezza di carattere per cui è

una fortuna che l’accusato sembra aver capito di aver sbagliato e di aver

commesso un errore grave e di essersi distanziato da quanto commesso e

considerato ancora che si è dichiarato dispiaciuto in aula e che dopo i fatti

ha ripreso a lavorare e ha continuato a farlo presso suo padre.

La Corte ha tenuto ancora conto a suo favore che IM

3 ha provveduto a risarcire parte dei danni causati ad ACPR 1 e che oltre a

quanto già versato, ha messo a disposizione altri soldi, ciò che gli è valso il

riconoscimento - come postulato dalla difesa - dell’attenuante specifica del

sincero pentimento per cui tenuto anche conto del ruolo marginale avuto nella

rapina, del proscioglimento dall’aggravante della rapina e della sua giovane

età al momento dei fatti, la Corte ha ritenuto adeguata alla sua colpa la pena

di 9 mesi di pena detentiva - a valere quale pena totalmente aggiuntiva a

quella di cui al decreto d’accusa del 08.09.2014 -, pena che può ancora essere

messa al beneficio della sospensione condizionale a fronte di una prognosi non

negativa circa il suo comportamento futuro; il periodo di prova è stato fissato

in 3 anni visto che prima dei fatti di cui oggi deve rispondere, ha commesso

reati in urto alla LF sulla circolazione stradale che sono stati sanzionati

l’8.09.2014.

21. Risarcimento

in favore degli accusatori privati

21.1. Tutti e tre gli

accusati sono condannati in solido al pagamento in favore dell’accusatore

privato ACPR 1 della somma di fr. 3'220.- a titolo di risarcimento danni (di

cui fr. 2'000.- per i danni all’appartamento e fr. 1'050.- per i danni agli

occhiali e fr. 170.- per la refurtiva sottratta) oltre a fr. 500.- a titolo di

riparazione del torto morale, ritenuto che fr. 1'100.- sono già stati versati

ad ACPR 1 da IM 3.

Per il rimanente della sua richiesta di

risarcimento, l’accusatore privato ACPR 1, è rinviato al competente foro

civile.

21.2. Le azioni civili

presentate nei confronti di IM 1 dagli accusatori privati ACPR 2, __________ e ACPR

4, __________, vengono rinviate al competente foro civile in quanto non

sufficientemente documentate rispettivamente in quanto nulla è dato sapere in

merito ad un’eventuale avvenuto indennizzo da parte di qualche assicurazione

privata (art. 121 cpv. 2 CPP; 126 cpv. 2 lett. b CPP).

22. Tassa di

giustizia e spese

22.1. Visto l’esito

del procedimento, la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali

sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di

1/3 ciascuno, ad eccezione delle spese per le difese d’ufficio che sono

sostenute dallo Stato, con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP.

22.2. La nota

professionale dell’avv. DUF 3 (difensore d’ufficio di IM 1) viene approvata

così come esposta ad eccezione dell’onorario per la ricerca di un lavoro e di

un alloggio per IM 1 e per i contatti con la madre dello stesso, prestazioni

che vengono riconosciute in ragione della metà; è stato inoltre riconosciuto

l’onorario adattato alla durata effettiva del dibattimento.

22.3. Le note

professionali dell’avv. DUF 1 (difensore d’ufficio di IM 2) vengono approvate

così come esposte, con l’aggiunta dell’onorario per la preparazione al dibattimento,

per la durata dello stesso e per un colloquio di un’ora con il patrocinato dopo

il processo, trasferta inclusa.

22.4. Le note

professionali dell’avv. DUF 2 (difensore d’ufficio di IM 3) vengono approvate

così come esposte, con l’adattamento alla durata effettiva del dibattimento.

22.5. IM 1, IM 2 e IM

3 sono tenuti a rimborsare allo Stato del Canton Ticino la retribuzione dei

rispettivi difensori d’ufficio non appena le loro condizioni economiche glielo

permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

23. Oggetti in

sequestro

È ordinato il dissequestro di:

- 1 cellulare

Samsung (Galaxy Note 4, IMEI 35690006732884, rep. n. 51151 sequestrato a IM 1,

previa cancellazione dei dati in memoria;

- 1 cellulare

marca iPhone 4 (IMEI n. 012429005025371) con inserita carta SIM Swisscom n. __________

(Reperto n. 43042) sequestrato a IM 1, previa cancellazione di tutti i dati in

memoria;

- 1 cellulare

Samsung (Galaxy S7, IMEI fin. 62073, rep. n. 52252) sequestrato a IM 2, previo

trasferimento delle fotografie su altro supporto informatico (da consegnare

all’imputato) e previa cancellazione di tutti i dati in memoria.

24. È ordinata la

confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro ed elencata

negli atti d’accusa 170/2015, 9/2017 e 32/2017.

25. Deduzion fatta

della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di:

- CHF 1006.60

(in origine CHF 800.- e EUR 170),

- CHF 320 e

CHF 230.- sequestrati a IM 1

- CHF 230.-

sequestrati a IM 2 (rapporto di repertazione n. 113/2015 S).

26. È ordinata la

confisca di tutti gli ulteriori oggetti in sequestro elencati negli atti

d’accusa 170/2015, 9/2017 e 32/2017.

visti gli art.: 12, 25, 40, 42,

44, 46, 47, 48 lett. d, 48a, 49, 51, 69, 70, 126 cpv. 1,

140 cifra 1, 144 cpv. 1, 160 cifra 1, 172ter, 186, 305 cpv. 1,

305bis cifra 1 CP;

4, 8 cpv. 1, 12, 33 cpv. 1 lett. a LArm e 1

OArm;

91 cpv. 2 lett. b e 95 cpv. 1 lett. a LCStr e 2 cpv. 2 lett. a ONC;

19 cpv. 1 e 2, 19bis e 19a LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1. IM 1, IM 2 e IM 3 sono

coautori colpevoli di:

rapina

per avere,

a __________, il 25 maggio 2014,

agendo in correità con una quarta persona,

usando violenza e utilizzando uno spray marca CS-GAS NATO, commesso un furto in

danno di ACPR 1, con una refurtiva di fr. 170.--/200.--,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa 170/2015 del

18 dicembre 2015 e precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

IM 1 è altresì autore colpevole

di:

2.1

ripetuto danneggiamento

per avere,

2.1.1

nelle circostanze di luogo e

di tempo di cui al punto 1 del dispositivo, al fine di commettere la rapina,

deteriorato, distrutto o reso inservibile cose altrui, segnatamente recato

danni all’appartamento condotto in locazione da ACPR 1 e ad oggetti ivi

presenti, causando un danno complessivo non definitivamente quantificato;

2.1.2

a __________, l’8 giugno 2014,

spintonando e facendo cadere al suolo ACPR 2 mentre lo stesso si

trovava in sella al suo motoveicolo __________ (targato TI __________) e

sferrando un calcio al suo casco da moto, danneggiato il motoveicolo e il casco

di proprietà di ACPR 2, causando un danno complessivo quantificato in fr.

1'416.30;

2.1.3

a __________, il 6 luglio 2014,

facendolo cadere al suolo, danneggiato il motoveicolo __________

(targato TI __________) di proprietà di ACPR 4, causando un danno quantificato

in fr. 985.35;

2.2

violazione di domicilio

per essersi indebitamente introdotto, contro la volontà

dell’avente diritto, nell’appartamento di ACPR 1,

nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1 del dispositivo, al

fine di commettere la rapina di cui sopra;

2.3

ripetuta infrazione alla

LF sulle armi e sulle munizioni

per avere,

senza diritto,

2.3.1

ad __________, il 10 marzo

2015,

posseduto un coltello a serramanico apribile con una sola mano

(con meccanismo di blocco non funzionante);

2.3.2

a __________, il 14 settembre

2016,

posseduto due tirapugni in ferro;

2.4

guida senza autorizzazione

per avere,

ad __________ ed in altre località, il 29 agosto 2014,

condotto il motoveicolo __________ targato TI __________ di proprietà di __________

senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

2.5

guida in stato di

inattitudine

per avere,

nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 2.4 del

Dispositivo

dispositivo, condotto il motoveicolo __________ targato TI __________ di

proprietà di __________ sotto influsso di sostanze stupefacenti (THC 5.8 μg/L);

2.6. infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, __________, __________, __________ ed in altre

località del Canton Ticino,

2.6.1. nel periodo 29 agosto 2014 -

10 ottobre 2014,

alienato 400 grammi di marijuana, procurato 24.01 grammi di

marijuana nonché detenuto 36.19 grammi di marijuana destinati

all’alienazione;

2.6.2. nel periodo 11 ottobre 2014 -

17 luglio 2015,

alienato 1'425 grammi di marijuana e 20 grammi di hashish,

procurato 1'425 grammi di marijuana e detenuto 113.40 grammi di marijuana

destinati all’alienazione;

2.6.3. nel periodo gennaio 2012 - 10

ottobre 2014,

procurato a terze persone complessivi 50 grammi di cocaina (con

grado di purezza indeterminato);

2.6.4. nel periodo giugno 2015 -

settembre 2015, alienato complessivi 74.1 grammi di eroina (con grado di

purezza indeterminato) e detenuto, il 16 luglio 2015, 1.4 grammi di eroina

destinati all’alienazione;

2.6.5. nel periodo giugno 2016 - 28

settembre 2016,

alienato 8 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato)

e una pastiglia di dormicum nonché procurato in altro modo a terzi 3 grammi di

cocaina (con grado di purezza indeterminato) e 4.5 grammi di marijuana;

2.6.6. nel periodo giugno 2016 - 28

settembre 2016,

senza indicazione medica, fornito al minore __________ (__________)

5 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato) e al minore __________

(__________) un imprecisato quantitativo di eroina e di cocaina;

2.7. vie di fatto

per avere,

a __________, l’8 giugno 2014,

nelle circostanze di cui al punto 2.1.2 del dispositivo,

commesso vie di fatto nei confronti di ACPR 2, colpendolo con

schiaffi al capo mentre lo stesso si trovava in sella al suo motoveicolo __________

(targato TI __________) con indosso il casco e spintonandolo, facendolo cadere

al suolo;

2.8. contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, __________ ed in altre imprecisate località,

2.8.1. nel periodo aprile 2014 - 26

novembre 2015,

intenzionalmente consumato 54 grammi di eroina, 276 grammi di

cocaina e 332 grammi di marijuana,

nonché detenuto 13 pastiglie di metadone e 2 pastiglie di ketalgine destinate

al proprio consumo;

2.8.2. nel periodo 27 settembre 2015

- 28 settembre 2016,

intenzionalmente consumato 190 grammi di eroina, 32 grammi di

cocaina, 300 grammi di marijuana, 2 pastiglie di dormicum e un imprecisato

quantitativo di ketalgine,

nonché detenuto, per assicurarsi il proprio consumo, 4.01 grammi, 0.69

grammi e 2.7 grammi di eroina, 1.55 grammi di cocaina e uno spinello di

marijuana;

2.9. infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva

presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di

molte persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, __________ ed in altre località del Canton Ticino,

nel periodo 27 novembre 2015 - 28 settembre 2016,

alienato 98 grammi di eroina (con grado di purezza indeterminato)

e procurato in altro modo 25 grammi e un imprecisato quantitativo di

eroina (con grado di purezza indeterminato),

nonché detenuto 1.81 grammi di eroina destinati all’alienazione;

2.10. ripetuta complicità in

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva

presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute

di molte persone,

per avere,

2.10.1. nel periodo luglio - settembre

2015, ad __________ e __________, intenzionalmente aiutato __________ e __________,

che sapeva essere attivi nell’alienazione di eroina a terzi, nella vendita di

200/300 grammi di eroina (con grado di purezza indeterminato), ospitandoli nel

proprio appartamento;

2.10.2. nel periodo fine giugno - fine

luglio 2016, a __________,

intenzionalmente aiutato __________, che sapeva essere attivo

nell’alienazione di eroina a terzi, nella vendita di 300 grammi di eroina

(con grado di purezza indeterminato), ospitandolo nel proprio appartamento;

2.10.3. nel periodo inizio agosto - 18

agosto 2016, a __________,

intenzionalmente aiutato __________, che sapeva essere attivo

nell’alienazione di eroina a terzi, nella vendita di un imprecisato

quantitativo di eroina (inferiore a 115 grammi) nonché negli atti preparatori

volti all’alienazione di 248.6 grammi di eroina (con grado di purezza del

44.9%), ospitandolo nel proprio appartamento;

2.10.4. nel periodo 1° settembre - 7

settembre 2016, a __________,

intenzionalmente aiutato tale __________, cittadino __________ non

meglio identificato, negli atti preparatori volti all’alienazione di

200/300 grammi di eroina (con grado di purezza indeterminato), ospitandolo

nel proprio appartamento sapendo che lo stesso era in attesa di ricevere

l’eroina da destinare all’alienazione;

2.11. complicità in infrazione

semplice alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel __________, nel corso del mese di ottobre 2015,

intenzionalmente aiutato un cittadino __________ non meglio

identificato, di cui sapeva che sarebbe stato attivo nell’alienazione di eroina

a terzi, nella vendita di un imprecisato quantitativo di eroina, trovandogli un

alloggio a __________;

2.12. riciclaggio di denaro

per avere,

a __________, il 22 agosto 2016,

compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il

ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali che sapeva essere provento di

un crimine e meglio dell’attività di spaccio di eroina di __________, inviando

a quest’ultimo in Albania, tramite l’agenzia Western Union, l’importo di fr.

261.50 (corrispondente a Euro 200.00);

2.13. ricettazione di lieve

entità

per avere,

a __________, nel mese di agosto 2016,

ricevuto da __________, in cambio di cocaina, il cellulare iPhone

(IMEI 013194006896001) sapendo che lo stesso era stato ottenuto mediante un furto,

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa 170/2015 del 18 dicembre 2015, nell’atto

d’accusa aggiuntivo 9/2017 dell’11 gennaio 2017 e precisato nei

considerandi.

3. IM 2 è altresì autore

colpevole di:

3.1. danneggiamento

per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1

del dispositivo, al fine di commettere la rapina, deteriorato, distrutto o reso

inservibile cose altrui, segnatamente recato danni all’appartamento condotto in

locazione da ACPR 1 e ad oggetti ivi presenti, causando un danno complessivo

non definitivamente quantificato;

3.2. violazione di domicilio

per essersi indebitamente

introdotto, contro la volontà dell’avente diritto, nell’appartamento di ACPR 1,

nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1 del dispositivo, al

fine di commettere la rapina di cui sopra;

3.3. infrazione alla LF sulle armi

e sulle munizioni

per avere,

nelle

circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1 del dispositivo, al fine di

commettere la rapina,

posseduto senza diritto uno spray marca CS-GAS NATO;

3.4. infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere,

senza essere

autorizzato,

3.4.1. a __________ ed in altre località

del __________,

nel periodo 2013 - 7 luglio 2015 alienato complessivi

18.9 grammi di marijuana,

nonché detenuto in vista dell’alienazione 6 grammi di marijuana il

4 luglio 2014, 29.24 grammi di marijuana il 14 ottobre 2014 e

2 grammi di marijuana il 7 luglio 2015;

3.4.2. a __________ ed in altre località,

nel periodo marzo 2015 - 17 luglio 2015,

alienato 46 grammi di eroina (con grado di purezza indeterminato)

e procurato in altro modo a terzi 45 grammi di eroina (con grado di

purezza indeterminato),

nonché detenuto 2.03 grammi di eroina destinati all’alienazione;

3.4.3. a __________, __________, __________

ed in altre imprecisate località del Canton Ticino,

nel periodo ottobre 2015 - 19 dicembre 2016,

alienato o procurato in altro modo a __________ e alla propria

compagna un imprecisato quantitativo di marijuana;

3.5. contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, __________ e in altre località della Svizzera,

3.5.1. nel periodo 4 luglio 2014 - 23

ottobre 2015,

consumato e detenuto per il proprio consumo complessivi 130 grammi di

marijuana, 0.8 grammi di hashish, 14 grammi di eroina e 0.3 grammi di

cocaina;

3.5.2. nel periodo 24 ottobre 2015 -

dicembre 2016 consumato 170 grammi di eroina, 200 grammi di marijuana e

2 grammi di cocaina,

nonché detenuto, il 19 dicembre 2016, 1.17 grammi di canapa destinati al

proprio consumo;

3.6. infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva

presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute

di molte persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località del

Canton Ticino,

nel periodo ottobre 2015 - inizio ottobre 2016,

alienato complessivi 175 grammi di eroina (con grado di purezza indeterminato),

nonché trasportato, all’interno dell’autovettura Renault Twingo (targata ti __________),

guidata dalla compagna, 60 grammi di eroina (con grado di purezza

indeterminato);

3.7. complicità in infrazione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

a __________, nel corso della primavera del 2016, per circa

3 settimane, intenzionalmente aiutato __________, che sapeva essere attivo

nell’alienazione di eroina a terzi, nella vendita di 55 grammi di eroina

(con grado di purezza indeterminato), ospitandolo nel proprio appartamento,

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa 170/2015 del 18 dicembre 2015, nell’atto

d’accusa aggiuntivo 32/2017 del 13 marzo 2017 e precisato nei considerandi.

4. IM 1, IM 2 e IM 3 sono

prosciolti dall’aggravante dell’aver agito munendosi di un’arma pericolosa in

relazione al punto 1 dell’atto d’accusa 170/2015.

5. IM 1 è inoltre prosciolto:

5.1. dall’imputazione di infrazione

alla LF sulle armi e sulle munizioni di cui al punto 6.2.2 dell’atto d’accusa

170/2015;

5.2. dall’imputazione di favoreggiamento

di cui al punto 11 dell’atto d’accusa 170/2015 poiché quello ritenuto è il

reato di complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.

6. IM 2 è inoltre prosciolto

dall’imputazione di favoreggiamento di cui al punto 3 dell’atto d’accusa 32/2017

poiché quello ritenuto è il reato di complicità in infrazione alla LF sugli

stupefacenti.

7. Di conseguenza,

7.1. IM 1

avendo agito

in stato di scemata imputabilità,

è condannato

alla pena detentiva di 3 (tre) anni,

da dedursi il carcere preventivo sofferto e a valere quale pena parzialmente

aggiuntiva alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.--

ciascuna di cui al decreto d’accusa del Ministero pubblico del Canton Ticino

del 2 dicembre 2013.

7.1.1. L’esecuzione della pena detentiva

inflitta a IM 1 è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di

prova di anni 5 (cinque). Per il resto di 18 (diciotto) mesi è da espiare;

7.2. IM 2,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il

carcere preventivo sofferto e a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla

pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 40.-- ciascuna di cui al

decreto d’accusa del Ministero pubblico del Canton Ticino del 24 aprile 2014.

7.2.1. L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a IM 2 è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un

periodo di prova di anni 5 (cinque). Per il resto di 12 (dodici) mesi è da

espiare.

7.3. IM 3

avendo dimostrato sincero pentimento,

è condannato alla pena detentiva di 9 (nove) mesi,

a valere quale pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 60 aliquote

giornaliere da fr. 90.-- ciascuna di cui al decreto d’accusa del Ministero

pubblico del Canton Ticino dell’8 settembre 2014.

7.3.1. L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a IM 3 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di

prova di anni 3 (tre).

8. È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr.

30.-- ciascuna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa del Ministero pubblico del

Canton Ticino del 2 dicembre 2013.

9. È ordinata la revoca della

sospensione condizionale:

9.1. della pena detentiva di 13

(tredici) mesi inflitta a IM 2 con sentenza della Corte delle assise criminali

del 26 maggio 2011;

9.2. della pena pecuniaria di 60

aliquote giornaliere da fr. 40.-- ciascuna inflitta a IM 2 con decreto d’accusa

del 24 aprile 2014.

10. IM 1, IM 2 e IM 3 sono

condannati in solido al pagamento in favore dell’accusatore privato ACPR 1, __________,

di:

- fr. 3'220.-- a titolo di

risarcimento danni (di cui fr. 2'000.-- per i danni all’appartamento, fr.

1'050.-- per i danni agli occhiali e fr. 170.-- per la refurtiva

sottratta);

- fr. 500.-- a titolo di

riparazione del torto morale;

ritenuto che fr. 1'100.-- sono già stati versati all’accusatore

privato ACPR 1 da IM 3.

10.1. Per il rimanente della sua

richiesta di risarcimento, l’accusatore privato ACPR 1 è rinviato al competente

foro civile.

11. Le azioni civili dei seguenti

accusatori privati vengono rinviate al competente foro civile:

11.1. ACPR 2, __________;

11.2. ACPR 4, __________.

12. È ordinato il dissequestro di:

- 1 cellulare Samsung

(Galaxy Note 4, IMEI 35690006732884, rep. no. 51151) sequestrato a IM 1, previa

cancellazione di tutti i dati in memoria;

- 1 cellulare marca iPhone 4

(IMEI no. 012429005025371) con inserita carta SIM Swisscom no. __________

(Reperto no. 43042) sequestrato a IM 1, previa cancellazione di tutti i dati in

memoria;

- 1 cellulare SAMSUNG (Galaxy

S7, Imei fin. 62073, rep. n. 52252) sequestrato a IM 2, previo

trasferimento delle fotografie su altro supporto informatico (da consegnare

all’imputato) e previa cancellazione di tutti i dati in memoria.

13. È ordinata la confisca e la

distruzione della sostanza stupefacente in sequestro ed elencata negli atti

d’accusa 170/2015, 9/2017 e 32/2017 e meglio:

- Minigrip contenente gr.

36.19 di marijuana (Rep. SAD 2014/00454);

- 2 minigrip contenenti 10.10

gr. di marijuana ed 1 canna (Rep. SAD 2015/ 00745);

- 39 minigrip contenenti

complessivi gr. 265.1 di marijuana (Rep SAD 2015/0332);

- 2 buste dosi di eroina (gr.

1.1), 1 busta dose eroina (gr. 0.3), 0.7 gr. di canapa, 2 grammi lordi di

Ketalgine e ½ spinello contenente 0.5 gr. di canapa (Reperto SAD 2015/23243);

- 1 minigrip contenente 2.5 gr.

di marijuana (Rep. SAD no. 2015/18778);

- 4.82 grammi lordi di eroina

(rep. SAD no. 23135);

- 1.55 grammi lordi di cocaina

(rep. SAD no. 23135);

- 0.69 grammi netti di eroina

(rep. SAD no. 03493);

- 6.37 grammi lordi di eroina

(rep. SAD no. 23148);

- 1 spinello di marijuana dal

peso di 1.08 grammi lordi (rep. SAD no. 23148);

- 1.17 grammi lordi di marijuana

(rep. SAD 4489);

- 52.3 gr. di marijuana (Rep SAD

2014/07146);

- 29.24 gr. di marijuana (Rep

SAD 2014/00482);

- 1 minigrip contenente 4.21 gr.

di marijuana (Rep. SAD 2014/01724);

- 1 minigrip contenente gr. 2 di

marijuana e 4 buste contenenti complessivi gr. 2.3 di eroina (Rep. SAD

2015/06582);

- 38.05 gr. di haschisch (Rep

SAD 2015/01573).

14. Deduzion fatta della tassa di

giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di:

- CHF 1006.60 (in origine CHF

800.00 e EUR 170.00), CHF 320.00 e CHF 230.00 sequestrati a IM 1;

- CHF 230.00 sequestrati a IM 2

(Rapporto di repertazione no. 113/2015 S).

15. È ordinata la confisca di tutti

gli ulteriori oggetti in sequestro non menzionati nel presente dispositivo ed

elencati negli atti d’accusa 170/2015, 9/2017 e 32/2017.

16. La tassa di giustizia di fr.

2'000.-- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con

ripartizione interna in misura di 1/3 ciascuno.

17. Le spese per le difese d’ufficio

di IM 1, IM 2 e IM 3 sono sostenute dallo Stato.

17.1. Le note professionali 11 novembre

2015 e 20 febbraio 2016 dell’avv. __________ (già difensore d’ufficio di IM

1) sono approvate per:

onorario fr. 14'115.00

spese e

trasferte fr. 1'412.50

totale fr. 15'527.50

17.2. La nota professionale 3 aprile

2017 dell’avv. DUF 3 (difensore d’ufficio di IM 1) è approvata per:

onorario fr. 9'450.00

spese e

trasferte fr. 168.50

IVA (8%) fr. 769.50

totale fr. 10'388.00

17.3. Le note professionali 14 dicembre

2015 e 8 marzo 2017 dell’avv. DUF 1 (difensore d’ufficio di IM 2)

sono approvate per:

onorario fr. 8'940.00

spese (6%) fr. 536.40

trasferte fr. 220.00

IVA (8%) fr. 775.70

totale fr. 10'472.10

17.4. Le note professionali 9 dicembre

2015 e 21 marzo 2017 dell’avv. DUF 2 (difensore d’ufficio di IM 3)

sono approvate per:

onorario fr. 9’540.00

spese (6%) fr. 572.40

trasferte fr.

385.00

IVA (8%) fr. 839.80

totale fr. 11'337.20

17.5. IM 1, IM 2 e IM 3 sono tenuti a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la retribuzione dei rispettivi

difensori d’ufficio non appena le loro condizioni economiche lo permettano

(art. 135 cpv. 4 CPP).

18. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 2'828.80

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 526.40

fr. 5'355.20

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/3)

Tassa di giustizia fr. 666.67

Inchiesta preliminare fr. 942.93

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 175.47

fr. 1'785.07

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/3)

Tassa di giustizia fr. 666.67

Inchiesta preliminare fr. 942.93

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 175.07

fr. 1'785.07

============

Distinta spese a

carico di IM 3 (1/3)

Tassa di giustizia fr. 666.67

Inchiesta preliminare fr. 942.93

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 175.07

fr. 1'785.07

============

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio di comunicazione

in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

- Ufficio federale di

Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

La presidente La

vicecancelliera