72.2015.210
Truffa; riciclaggio di denaro; riconoscimento del sincero pentimento
22 febbraio 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2015.210
Lugano,
22 febbraio 2016/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
GI 1
GI 2
Veronica
Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’ DIFI 1
in carcerazione preventiva dall’01.12.2015
al 20.12.2015 (20 giorni)
in carcerazione di sicurezza dal 21.12.2015
al 23.12.2015 (3 giorni)
in espiazione anticipata della
pena dal 24.12.2015
Imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 173/2015 del 21.12.2015 emanato dal Procuratore generale
PG, di
1. truffa
per avere, tra ottobre e dicembre 2013, a __________, ingannato
con astuzia ACPR 1, inducendolo a sottoscrivere un contratto di acquisto del
quadro di Picasso intitolato “__________”, depositato presso il __________ e
del quale aveva allegato e dimostrato falsamente piena facoltà di disposizione,
nonché a bonificare il prezzo pattuito di vendita di Euro 2'300'000 a favore
della propria società __________ presso la __________, senza consegnargli
l’opera e utilizzando tale importo, nelle modalità descritte sub 2, a scopo di
indebito profitto personale.
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 146 CP;
2. riciclaggio aggravato
per avere, tra novembre 2013 e gennaio 2014 a __________, compiuto
gli atti descritti di seguito, suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento e la confisca dei valori patrimoniali
sottoindicati, pur sapendone o dovendone presumere la loro provenienza
criminosa e realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari,
a) bonificando
Fatti
i fondi ottenuti attraverso la truffa descritta sub 1 per effettuare undici
bonifici a debito della relazione presso la __________, intestata alla __________,
per complessivi Euro 1'895'248,55 a favore di relazioni bancarie in __________,
intestate a tali __________, __________, __________, __________ e __________ in
base ad accordi convenuti con __________ ed indicando false causali dei singoli
bonifici;
b) prendendo
in consegna, da parte di quest’ultimo e di suoi emissari, il controvalore in
contanti e in Euro degli importi corrispettivi, successivamente usato per spese
e pagamenti personali non meglio precisate, pur essendo consapevole della loro
origine criminosa, trattandosi di importi provenienti da traffico di stupefacenti
e reati patrimoniali, clandestinamente consegnati da ignoti cittadini cinesi in
Italia ed importati in Svizzera da un emissario di __________.
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’ art. 305bis cifra 2 CP;
Presenti: - il Procuratore generale PG in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DIFI 1, accompagnato dal praticante.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35
alle ore 15:10.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Alle parti viene proposta una
precisazione del testo del pt. 2 lett. b dell’AA concernente l’accusa di
riciclaggio aggravato, come segue:
“prendendo in consegna, da parte
di quest’ultimo e di suoi emissari, il controvalore in contanti e in Euro degli
importi corrispettivi, successivamente usato per spese e pagamenti personali
non meglio precisati, trattandosi di importi che doveva presumere provenire da
un crimine, vanificando così l’accertamento dell’origine dei contanti
ricevuti.”
Le parti concordano con la
modifica appena indicata e non hanno obiezioni.
Sentiti: - il Procuratore generale,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il
PG chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa. Per quanto concerne il
reato di truffa, il PG ripercorre i fatti. ACPR 1, dopo aver versato
l’integralità del prezzo d’acquisto, non è mai entrato in possesso del quadro.
A mente della pubblica accusa, il versamento è stato ottenuto tramite un
inganno astuto: IM 1 ha sfruttato il rapporto di fiducia preesistente, ha
sottoscritto un contratto per iscritto con emissione di fattura, ha accettato
il pagamento anticipato e ha fatto sì che il quadro venisse trasportato
temporaneamente in Italia, ove restava in consegna all’ACP per un mese.
Ricevuti i soldi, e, resosi conto dell’impossibilità di consegnare l’opera
d’arte, l’imputato ha proseguito nella sua truffa, non avvisando la vittima di
quanto stava accadendo, impossessandosi del denaro e cercando di guadagnare
tempo. Per quanto concerne invece il reato di riciclaggio di denaro a mente del
PG questo è da considerarsi doppio e aggravato. In un primo tempo, IM 1 avrebbe
riciclato il denaro provento della truffa, bonificandolo a favore di conti
presso banche cinesi indicate da __________. In seguito, egli avrebbe ricevuto
soldi sporchi contaminati di stupefacente, provenienti da un’organizzazione
criminale, da parte di __________. Cita la sentenza 6b_91/2011 consid. 2.1, per
la definizione del TF di “origine delittuosa”, basta che ci sia un “legame
tenue”, non è necessario sapere di che reato si tratta. Cita le dichiarazioni
di __________. L’imputato inoltre ha indicato causali fasulle effettuando i
bonifici, accettando dunque il rischio di riciclare del denaro. In merito alla
commisurazione della pena, tenuto conto degli importi rilevanti, dell’età,
della salute, del fatto che è incensurato, chiede una pena detentiva di 2 anni
e 6 mesi parzialmente da espiare. Lascia alla Corte decidere il quantum della
porzione da espiare ed il periodo di prova per la sospensione del resto;
- l’avv. DIFI 1, difensore
dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: descrive
la personalità dell’imputato, IM 1 ha oltre __________ anni, è un uomo di altri
tempi. Ad oggi le opere d’arte si commerciano ancora, ma le modalità sono
completamente cambiate. Si scrivono contratti, si allestiscono perizie, ecc. Il
difensore afferma che nel mondo di IM 1, gli affari si concludevano con una
stretta di mano, per milioni di franchi. Ad oggi è un modo di fare anomalo, ma
ai tempi era la normalità. Quello dell’arte moderna è un mercato che negli
ultimi tempi ha subito una drastica battuta d’arresto, e IM 1 si è trovato
inaspettatamente in difficoltà. È un ambiente che tutte le parti coinvolte
conoscono molto bene, ove tutti trattano opere di migliaia di euro senza troppe
formalità, sapendo di trovarsi in un intreccio continuo di reciproci crediti e
debiti. Il modus operandi era sempre lo stesso. In 30 anni di commercio
avveniva sempre che IM 1 agiva come intermediario e ACPR 2 non voleva ricevere
i soldi suoi propri conti se non da IM 1, per non far sapere di essere lui il
proprietario dell’opera. IM 1 doveva dunque agire proteggendone l’identità, e,
come nella presente fattispecie, appariva lui quale venditore. In questa
operazione qualcosa però non ha funzionato. Quanto al prezzo pattuito, le
versioni di IM 1 e ACPR 2 sono antitetiche. ACPR 2 ha però ammesso di aver
avuto delle difficoltà di liquidità, per poi cambiare versione in un seguente
verbale. Nel 2014 i versamenti del figlio di ACPR 2 sul conto di IM 1 si
contano fino a 195'000 euro, e questo meccanismo a mente della difesa andava
bene a tutti, ma poi si è inceppato. È in questo contesto che ACPR 2 ha deciso
poi che i soldi non erano più abbastanza. Il quadro in questione è stato
acquistato per EUR 1,5 milioni, la vendita a ACPR 1 per quella cifra sarebbe
stata dunque un affare molto proficuo. La difesa si chiede se si può parlare di
truffa in un simile mondo, dove gli attori sanno perfettamente che le regole
del gioco non sono di certo quelle contabili. Quanto all’AA, per la truffa la
difesa precisa che IM 1 aveva avuto più volte a propria disposizione il quadro
in oggetto, per trovare un acquirente. Visti i numerosi affari precedentemente
conclusi, IM 1 ha creduto in buona fede di poter disporre del Picasso. La
difesa sostiene dunque l’assenza dell’elemento soggettivo necessario per la
realizzazione del reato: egli era convinto di poter consegnare l’opera, e non
vi è mai stata la volontà di danneggiare ACPR 1, figlio di un vecchio amico.
Non appena si è reso conto dell’inceppo, ha subito provato a rimediarvi
fornendo delle opere in garanzia. Negli interessi di ACPR 2, IM 1 ha effettuato
un’altra vendita in quel periodo, versando allo stesso 1.2 milioni, a
dimostrazione del fatto che i rapporti d’affari tra i due proseguivano, in
continuo mutamento nei rapporti di dare e avere, senza giustificativi per
iscritto. ACPR 1 era perfettamente conscio di tale mondo grigio, e ha accettato
di farvi parte. Tenendo conto di tutti gli elementi, chiede il proscioglimento
del reato di truffa, in quanto è assente l’elemento dell’inganno astuto e
l’elemento soggettivo su tutti gli elementi oggettivi del reato. Si tratta, a
mente del difensore, di una transazione che non ha avuto successo, con
conseguenze nel piano civile, ma non penale. Per quanto concerne l’accusa di
riciclaggio, la difesa la contesta e chiede in via principale il
proscioglimento, in via subordinata il proscioglimento perlomeno
dall’aggravante, a tal proposito cita la sentenza TF 6b_201/2013, e ripercorre
gli elementi del reato e dell’aggravante per mestiere. Il riciclaggio imputato
a IM 1 non gli fruttava alcun guadagno, al contrario era un costo, e non
permetteva di conseguire nessun reddito. Non c’è profitto dalla presunta
attività di riciclaggio. IM 1 inoltre non aveva motivo per dubitare della
liceità della provenienza dei fondi, e non si conoscono i presunti reati che
sarebbero stati commessi dai cinesi. Chiede dunque in via principale il
proscioglimento da tutti i reati. Qualora venisse comunque ritenuto colpevole,
chiede, per la commisurazione della pena, di valutare il reato di truffa come
anomalo, trattandosi di un fatto episodico ove tutti si sono assunti i propri
rischi. Per il riciclaggio, chiede di considerarlo quale auto riciclaggio
semplice, di quasi nulla influenza. IM 1 nel corso dell’inchiesta ha fornito
piena collaborazione. La difesa chiede venga considerata l’attenuante del
sincero pentimento, avendo fin da subito riconosciuto il proprio debito nei
confronti di ACPR 1. Ha più di __________ anni, è incensurato e le sue
condizioni di salute non sono buone, inoltre patisce il carcere, all’estero,
come un’esperienza devastante e traumatica. La sua vita lavorativa è
completamente compromessa. Visto tutto quanto sopra, chiede una pena detentiva
ridotta ad un massimo di 16 mesi, integralmente sospesa.
Preso atto che le parti non hanno
richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui
sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 40, 42, 44,
47, 49, 51, 69, 70, 146, 305bis CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. truffa
per avere,
tra ottobre e dicembre 2013, a __________, ingannato con astuzia ACPR
1, inducendolo a sottoscrivere un contratto di acquisto del quadro di Picasso
intitolato “__________”, depositato presso il __________ e del quale aveva
allegato falsamente piena facoltà di disposizione, nonché a bonificare il
prezzo pattuito di vendita di Euro 2'300'000 a favore della propria società __________
presso la __________, senza consegnargli l’opera e utilizzando tale importo,
nelle modalità descritte sub 1.2, a scopo di indebito profitto personale;
1.2. riciclaggio
per avere,
tra novembre 2013 e gennaio 2014 a __________, compiuto atti
suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la
confisca dei valori patrimoniali sottoindicati, pur dovendone presumere la loro
provenienza criminosa,
e meglio per avere, utilizzando i fondi ottenuti attraverso la
truffa descritta sub 1.1, effettuato undici bonifici a debito della relazione
presso la __________, intestata alla __________, per complessivi Euro
1'895'248,55 a favore di relazioni bancarie in __________, intestate a tali __________,
__________, __________, __________ e __________ in base ad accordi convenuti con
__________, indicando false causali dei singoli bonifici e, prendendo in
consegna, da parte di quest’ultimo e di suoi emissari, il controvalore in
contanti (Euro) degli importi corrispettivi, pur dovendone presumere l’origine
criminosa, vanificato l’accertamento dell’origine dei contanti ricevuti;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di riciclaggio aggravato.
3.
Di conseguenza,
avendo dimostrato sincero pentimento,
trattandosi di pena totalmente aggiuntiva a quella di cui al DAC
VV.2014.1502 dello Staatsanwaltschaft Graubünden, Zweigstelle __________
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il
carcere preventivo sofferto.
4.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3
(tre).
5.
Deduzion fatta della tassa
di giustizia e delle spese procedurali, è ordinato il dissequestro di tutto
quanto ancora in sequestro (cfr. sentenza 18 febbraio 2016 – doc. TPC 22).
6.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Ufficio di comunicazione in
materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 405.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 151.25
fr. 1'556.25
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