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Decisione

72.2015.210

Truffa; riciclaggio di denaro; riconoscimento del sincero pentimento

22 febbraio 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi ottenuti attraverso la truffa descritta sub 1 per effettuare undici

bonifici a debito della relazione presso la __________, intestata alla __________,

per complessivi Euro 1'895'248,55 a favore di relazioni bancarie in __________,

intestate a tali __________, __________, __________, __________ e __________ in

base ad accordi convenuti con __________ ed indicando false causali dei singoli

bonifici;

b) prendendo

in consegna, da parte di quest’ultimo e di suoi emissari, il controvalore in

contanti e in Euro degli importi corrispettivi, successivamente usato per spese

e pagamenti personali non meglio precisate, pur essendo consapevole della loro

origine criminosa, trattandosi di importi provenienti da traffico di stupefacenti

e reati patrimoniali, clandestinamente consegnati da ignoti cittadini cinesi in

Italia ed importati in Svizzera da un emissario di __________.

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: dall’ art. 305bis cifra 2 CP;

Presenti: - il Procuratore generale PG in

rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore di fiducia, avv. DIFI 1, accompagnato dal praticante.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35

alle ore 15:10.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Alle parti viene proposta una

precisazione del testo del pt. 2 lett. b dell’AA concernente l’accusa di

riciclaggio aggravato, come segue:

“prendendo in consegna, da parte

di quest’ultimo e di suoi emissari, il controvalore in contanti e in Euro degli

importi corrispettivi, successivamente usato per spese e pagamenti personali

non meglio precisati, trattandosi di importi che doveva presumere provenire da

un crimine, vanificando così l’accertamento dell’origine dei contanti

ricevuti.”

Le parti concordano con la

modifica appena indicata e non hanno obiezioni.

Sentiti: - il Procuratore generale,

per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il

PG chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa. Per quanto concerne il

reato di truffa, il PG ripercorre i fatti. ACPR 1, dopo aver versato

l’integralità del prezzo d’acquisto, non è mai entrato in possesso del quadro.

A mente della pubblica accusa, il versamento è stato ottenuto tramite un

inganno astuto: IM 1 ha sfruttato il rapporto di fiducia preesistente, ha

sottoscritto un contratto per iscritto con emissione di fattura, ha accettato

il pagamento anticipato e ha fatto sì che il quadro venisse trasportato

temporaneamente in Italia, ove restava in consegna all’ACP per un mese.

Ricevuti i soldi, e, resosi conto dell’impossibilità di consegnare l’opera

d’arte, l’imputato ha proseguito nella sua truffa, non avvisando la vittima di

quanto stava accadendo, impossessandosi del denaro e cercando di guadagnare

tempo. Per quanto concerne invece il reato di riciclaggio di denaro a mente del

PG questo è da considerarsi doppio e aggravato. In un primo tempo, IM 1 avrebbe

riciclato il denaro provento della truffa, bonificandolo a favore di conti

presso banche cinesi indicate da __________. In seguito, egli avrebbe ricevuto

soldi sporchi contaminati di stupefacente, provenienti da un’organizzazione

criminale, da parte di __________. Cita la sentenza 6b_91/2011 consid. 2.1, per

la definizione del TF di “origine delittuosa”, basta che ci sia un “legame

tenue”, non è necessario sapere di che reato si tratta. Cita le dichiarazioni

di __________. L’imputato inoltre ha indicato causali fasulle effettuando i

bonifici, accettando dunque il rischio di riciclare del denaro. In merito alla

commisurazione della pena, tenuto conto degli importi rilevanti, dell’età,

della salute, del fatto che è incensurato, chiede una pena detentiva di 2 anni

e 6 mesi parzialmente da espiare. Lascia alla Corte decidere il quantum della

porzione da espiare ed il periodo di prova per la sospensione del resto;

- l’avv. DIFI 1, difensore

dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: descrive

la personalità dell’imputato, IM 1 ha oltre __________ anni, è un uomo di altri

tempi. Ad oggi le opere d’arte si commerciano ancora, ma le modalità sono

completamente cambiate. Si scrivono contratti, si allestiscono perizie, ecc. Il

difensore afferma che nel mondo di IM 1, gli affari si concludevano con una

stretta di mano, per milioni di franchi. Ad oggi è un modo di fare anomalo, ma

ai tempi era la normalità. Quello dell’arte moderna è un mercato che negli

ultimi tempi ha subito una drastica battuta d’arresto, e IM 1 si è trovato

inaspettatamente in difficoltà. È un ambiente che tutte le parti coinvolte

conoscono molto bene, ove tutti trattano opere di migliaia di euro senza troppe

formalità, sapendo di trovarsi in un intreccio continuo di reciproci crediti e

debiti. Il modus operandi era sempre lo stesso. In 30 anni di commercio

avveniva sempre che IM 1 agiva come intermediario e ACPR 2 non voleva ricevere

i soldi suoi propri conti se non da IM 1, per non far sapere di essere lui il

proprietario dell’opera. IM 1 doveva dunque agire proteggendone l’identità, e,

come nella presente fattispecie, appariva lui quale venditore. In questa

operazione qualcosa però non ha funzionato. Quanto al prezzo pattuito, le

versioni di IM 1 e ACPR 2 sono antitetiche. ACPR 2 ha però ammesso di aver

avuto delle difficoltà di liquidità, per poi cambiare versione in un seguente

verbale. Nel 2014 i versamenti del figlio di ACPR 2 sul conto di IM 1 si

contano fino a 195'000 euro, e questo meccanismo a mente della difesa andava

bene a tutti, ma poi si è inceppato. È in questo contesto che ACPR 2 ha deciso

poi che i soldi non erano più abbastanza. Il quadro in questione è stato

acquistato per EUR 1,5 milioni, la vendita a ACPR 1 per quella cifra sarebbe

stata dunque un affare molto proficuo. La difesa si chiede se si può parlare di

truffa in un simile mondo, dove gli attori sanno perfettamente che le regole

del gioco non sono di certo quelle contabili. Quanto all’AA, per la truffa la

difesa precisa che IM 1 aveva avuto più volte a propria disposizione il quadro

in oggetto, per trovare un acquirente. Visti i numerosi affari precedentemente

conclusi, IM 1 ha creduto in buona fede di poter disporre del Picasso. La

difesa sostiene dunque l’assenza dell’elemento soggettivo necessario per la

realizzazione del reato: egli era convinto di poter consegnare l’opera, e non

vi è mai stata la volontà di danneggiare ACPR 1, figlio di un vecchio amico.

Non appena si è reso conto dell’inceppo, ha subito provato a rimediarvi

fornendo delle opere in garanzia. Negli interessi di ACPR 2, IM 1 ha effettuato

un’altra vendita in quel periodo, versando allo stesso 1.2 milioni, a

dimostrazione del fatto che i rapporti d’affari tra i due proseguivano, in

continuo mutamento nei rapporti di dare e avere, senza giustificativi per

iscritto. ACPR 1 era perfettamente conscio di tale mondo grigio, e ha accettato

di farvi parte. Tenendo conto di tutti gli elementi, chiede il proscioglimento

del reato di truffa, in quanto è assente l’elemento dell’inganno astuto e

l’elemento soggettivo su tutti gli elementi oggettivi del reato. Si tratta, a

mente del difensore, di una transazione che non ha avuto successo, con

conseguenze nel piano civile, ma non penale. Per quanto concerne l’accusa di

riciclaggio, la difesa la contesta e chiede in via principale il

proscioglimento, in via subordinata il proscioglimento perlomeno

dall’aggravante, a tal proposito cita la sentenza TF 6b_201/2013, e ripercorre

gli elementi del reato e dell’aggravante per mestiere. Il riciclaggio imputato

a IM 1 non gli fruttava alcun guadagno, al contrario era un costo, e non

permetteva di conseguire nessun reddito. Non c’è profitto dalla presunta

attività di riciclaggio. IM 1 inoltre non aveva motivo per dubitare della

liceità della provenienza dei fondi, e non si conoscono i presunti reati che

sarebbero stati commessi dai cinesi. Chiede dunque in via principale il

proscioglimento da tutti i reati. Qualora venisse comunque ritenuto colpevole,

chiede, per la commisurazione della pena, di valutare il reato di truffa come

anomalo, trattandosi di un fatto episodico ove tutti si sono assunti i propri

rischi. Per il riciclaggio, chiede di considerarlo quale auto riciclaggio

semplice, di quasi nulla influenza. IM 1 nel corso dell’inchiesta ha fornito

piena collaborazione. La difesa chiede venga considerata l’attenuante del

sincero pentimento, avendo fin da subito riconosciuto il proprio debito nei

confronti di ACPR 1. Ha più di __________ anni, è incensurato e le sue

condizioni di salute non sono buone, inoltre patisce il carcere, all’estero,

come un’esperienza devastante e traumatica. La sua vita lavorativa è

completamente compromessa. Visto tutto quanto sopra, chiede una pena detentiva

ridotta ad un massimo di 16 mesi, integralmente sospesa.

Preso atto che le parti non hanno

richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui

sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 40, 42, 44,

47, 49, 51, 69, 70, 146, 305bis CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. truffa

per avere,

tra ottobre e dicembre 2013, a __________, ingannato con astuzia ACPR

1, inducendolo a sottoscrivere un contratto di acquisto del quadro di Picasso

intitolato “__________”, depositato presso il __________ e del quale aveva

allegato falsamente piena facoltà di disposizione, nonché a bonificare il

prezzo pattuito di vendita di Euro 2'300'000 a favore della propria società __________

presso la __________, senza consegnargli l’opera e utilizzando tale importo,

nelle modalità descritte sub 1.2, a scopo di indebito profitto personale;

1.2. riciclaggio

per avere,

tra novembre 2013 e gennaio 2014 a __________, compiuto atti

suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la

confisca dei valori patrimoniali sottoindicati, pur dovendone presumere la loro

provenienza criminosa,

e meglio per avere, utilizzando i fondi ottenuti attraverso la

truffa descritta sub 1.1, effettuato undici bonifici a debito della relazione

presso la __________, intestata alla __________, per complessivi Euro

1'895'248,55 a favore di relazioni bancarie in __________, intestate a tali __________,

__________, __________, __________ e __________ in base ad accordi convenuti con

__________, indicando false causali dei singoli bonifici e, prendendo in

consegna, da parte di quest’ultimo e di suoi emissari, il controvalore in

contanti (Euro) degli importi corrispettivi, pur dovendone presumere l’origine

criminosa, vanificato l’accertamento dell’origine dei contanti ricevuti;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di riciclaggio aggravato.

3.

Di conseguenza,

avendo dimostrato sincero pentimento,

trattandosi di pena totalmente aggiuntiva a quella di cui al DAC

VV.2014.1502 dello Staatsanwaltschaft Graubünden, Zweigstelle __________

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il

carcere preventivo sofferto.

4.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3

(tre).

5.

Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese procedurali, è ordinato il dissequestro di tutto

quanto ancora in sequestro (cfr. sentenza 18 febbraio 2016 – doc. TPC 22).

6.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Ufficio di comunicazione in

materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 405.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 151.25

fr. 1'556.25

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