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Decisione

72.2015.212

Coautori colpevoli di aver simulato un posto di blocco stradale per aggredire la vittima con efferata violenza (a terra esanime), agendo con movente e scopo particolarmente perversi, ovvero quello di

20 aprile 2016Italiano321 min

Source ti.ch

Fatti

"

(…) io acconsentito la sera tra il 27 e il 28 luglio. Quella sera

IMPU 2 mi ha convinto a picchiare ACPR 1. I tre giorni precedenti IMPU 2 mi

diceva che non avevo le palle per fargliela pagare a ACPR 1. La quarta sera che

me lo diceva l’ho assecondata.”

(VI PP 04.09.2015, p. 3, AI 69).

Come si dirà meglio in seguito, nel verbale d’interrogatorio

finale l’imputato ha in fine ammesso di aver aderito al piano di IMPU 2 già il

21 luglio 2015 (VI PP 05.11.2015, p. 16 e 20, AI 190).

26. Nel frattempo, il 25 agosto

2015, è stato assunto a verbale di Polizia ACPR 1, il quale ha spiegato nella

seguente maniera il suo primo incontro con IMPU 2:

"

(…) l’ho conosciuta al bar _______ nell’estate o autunno scorso,

non ricordo con esattezza la data. Ricordo che era un fine pomeriggio ed avevo

visto questa ragazza seduta al bancone del bar. In quel frangente mi pare che

piangeva, comunque ricordo che avevo capito che era triste.

Io ero seduto a qualche metro da lei e vedendola in quello stato

gli avevo chiesto cosa aveva e perché era così. Volevo solo fare due parole per

chiacchierare e tirarle su il morale.

Lei mi ha risposto subito in malo modo di “…farmi i cazzi miei…”.

Io non ho reagito e non gli ho detto più nulla.”

(VI PG 25.08.2015, p. 5 e 6, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 3).

Stando alle dichiarazioni della vittima, in un’occasione IMPU 2

gli avrebbe offerto una prestazione sessuale, ciò che lui avrebbe rifiutato:

"

In una circostanza è capitato che mentre mi trovavo

nell’esercizio pubblico indicato, al bancone del Bar l’ho vista entrare e si è

seduta vicino a me, forse ad un metro di distanza. Ho capito che lei voleva

parlare e mi sembra che mi ha offerto una birra in quella circostanza. Io rivolgendomi

a lei gli ho chiesto il motivo del suo cambiamento e lei mi ha risposto

testualmente che “…non riusciva ad addormentarsi senza qualcosa in bocca…”. Io

l’ho interpretata come una frase con chiari connotati sessuali.

A seguito di quanto espresso io sono rimasto scioccato ed una

volta finita la birra me ne sono andato. Non volevo avere a che fare con questa

donna.

Da quella volta non ho più rivisto questa ragazza “bionda”. (…)

Da parte mia posso dire che sono stato scioccato dalla frase a

carattere sessuale poiché le circostanze in cui è stata espressa era anomala.”

(VI PG 25.08.2015, p. 6, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 3).

Confrontato con le dichiarazioni di IMPU 2 in merito alle molestie

sessuali e alle ingiurie che le avrebbe rivolto, ACPR 1 le ha fermamente

contestate (VI PG 25.08.2015, p. 9 e 10, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 3).

27. IMPU 2, assunta nuovamente a

verbale il 10 settembre 2015, confrontata alla risultanza secondo cui dalla

cartella medica del Dr. _______ si evince come ella abbia avuto rapporti

sessuali a pagamento, ha confermato tale circostanza, raccontando di avere

offerto prestazioni, in cambio di soldi, ai clienti del Bar _______ di _______,

per potersi garantire il consumo di cocaina:

"

Per potermi garantire il consumo di cocaina ho iniziato a

scrivere annunci su internet, su vari siti di cui non ricordo l’indirizzo. In

pratica offrivo rapporti orali protetti a CHF 100. (…) È vero che al Bar _______,

quando magari vedevo un cliente e capivo che ci sarebbe potuto stare, offrivo

la prestazione per CHF 100 e se invece era brutto, mi faceva schifo, alzavo a

CHF 150. Preciso che però da quando ho conosciuto IMPU 1 ho smesso.

(…) queste prestazioni avvenivano nelle macchine di chi rispondeva

agli annunci o dei clienti del Bar _______.

(…) più o meno avevo un cliente ogni due settimane per circa un

anno sino a quando ho rincontrato IMPU 1. Non so dire quanto avrò guadagnato ma

più o meno circa CHF 2'000.”

(VI PP 10.09.2015, p. 4, AI 83).

Quanto precede è poi stato ribadito dall’imputata in occasione del

pubblico dibattimento (VI DIB 19.04.2016, p. 4, allegato 1 al verbale

dibattimentale) e confermata anche da _______, gerente dell’____ di _______ (VI

PG 31.08.2015, allegato 45 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210), così

come dalle cameriere (VI PG _______ 07.09.2015, allegato 46 al rapporto

d’inchiesta 01.12.2015, AI 210; VI PG ACPR 2 14.09.2015, allegato 50 al

rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210) e da clienti del bar (VI PG _______

11.09.2015, allegato 49 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210; VI PG _______

09.09.2015, allegato 47 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210).

28. Nel verbale del 10 settembre

2015, IMPU 2 ha, in fine, ammesso di avere offerto una prestazione sessuale

anche a ACPR 1. Stando alle dichiarazioni dell’imputata, quest’ultimo le

avrebbe risposto insultandola:

"

Dico alla verbalizzante che effettivamente l’ho chiesto anche a ACPR

1 in un’occasione e lui però mi ha insultata come un cane dicendomi “troia

smettila, se no ti metto incinta e ti sborro dentro”. Non so perché ACPR 1 non

mi ha mai potuta vedere.”

(VI PP 10.09.2015, p. 4, AI 83).

L’imputata ha indicato di non avere riferito al compagno di aver

offerto una prestazione sessuale a ACPR 1 (VI PP 10.09.2015, p. 4, AI 83).

IMPU 2 ha inoltre ammesso non essere vero che quest’ultimo le

avrebbe toccato il seno:

"

È anche vero che non posso dire che ACPR 1 mi abbia toccato il

seno, nel mentre mi diceva “smettila troia” mi ha sfiorato il seno. Questo è

successo la sera in cui gli avevo chiesto se voleva un rapporto orale.”

(VI PP 10.09.2015, p. 4, AI 83).

L’imputata ha indicato di non essere rimasta offesa dal fatto che

la vittima l’avesse rifiutata, ma ad offenderla sarebbe stato il fatto che

l’avesse tacciata di “troia” (VI PP 10.09.2015, p. 4, AI 83).

Sarebbe quindi stato, in ultima analisi, questo insulto il motivo

del suo desiderio di vendetta nei confronti di ACPR 1 (VI PP 10.09.2015, p. 5,

AI 83), circostanza che l’imputata ha ribadito anche in occasione dell’interrogatorio

finale dinanzi al PP (VI PP 05.11.2015, p. 9 e 10, AI 189).

IMPU 2 ha quindi ribadito che:

"

(…) volevo già da diverso tempo prima vendicarmi con ACPR 1 e ne

avevo parlato con IMPU 1. Lui inizialmente mi diceva di lasciar stare e di non

pensarci. Col tempo però, continuando a parlargliene e ricordando a IMPU 1

quello che aveva fatto ACPR 1, anche vedendomi piangere per la sofferenza,

anche IMPU 1 ha iniziato a essere irritato da ACPR 1 e a star male anche lui.

Anche IMPU 1 ha quindi iniziato a prendere rabbia e odio nei confronti di ACPR

1.”

(VI PP 01.09.2015, p. 6, AI 58).

29. In data 14 settembre 2015 la

Polizia ha proceduto ad interrogare ACPR 2, cameriera dell’____ di _______, la

quale ha confermato la circostanza secondo cui IMPU 2, in un’occasione, avrebbe

offerto un rapporto orale a pagamento alla vittima:

"

Ricordo una sera, poteva essere primavera del 2014 (non so essere

più precisa) che IMPU 2 si è avvicinata a ACPR 1, e come faceva con gli altri

clienti del bar gli ha offerto un “pompino” a pagamento.”

(VI PG 14.09.2015, p. 4, allegato 50 al rapporto d’inchiesta

01.12.2015, AI 210).

Contrariamente a quanto affermato dall’imputata, secondo quanto

riferito da ACPR 2, ACPR 1 si sarebbe limitato ad esprimere il suo rifiuto in

maniera educata:

"

Lui gli ha detto che non gli interessava e per cortesia gli ha

offerto da bere. Io ero presente a tutta la scena. Sta di fatto che ad un certo

punto lei si è fatta più insistente e gli ha chiesto se l’avrebbe accompagnata

al ___________ a mangiare qualche cosa. Lui ha rifiutato, dicendogli di no.

Ricordo che quella sera lui aveva già bevuto qualche birra e se non sbaglio

voleva solo andarsene a casa. Essendo che erano entrambi al bancone, ho visto

la scena di queste due persone ed ho capito che a ACPR 1 non interessavano le

avances di IMPU 2, a lui interessava solo restare tranquillo a bere una

birretta.

Quella sera non è poi successo nulla di particolare, in quanto IMPU

Considerandi

2.

è andata via dall’esercizio pubblico. (…)

Ricordo che questo fatto è capitato quando ancora IMPU 2 non

frequentava IMPU 1 (…).

Comunque quella sera ACPR 1 non si è comportato male, anzi dopo

aver offerto da bere a IMPU 2 è stato molto pragmatico nel dirgli che non voleva

le sue attenzioni sessuali.”

(VI PG 14.09.2015, p. 4, allegato 50 al rapporto d’inchiesta

01.12

, AI 210).

La testimone ha poi riferito del seguente episodio:

"

Dopo che IMPU 2 si è messa con IMPU 1, ricordo una sera (era

l’estate del 2014), quest’ultima era giunta al bancone del bar con il suo nuovo

compagno. Loro due erano posizionati ad un lato del bancone, mentre ACPR 1 era

al suo solito posto all’altro lato del bancone. In quelle circostanze rammento

che IMPU 2 non era ubriaca. È successo che IMPU 2 ha detto a IMPU 1 che era

stata molestata da ACPR 1. Rammento bene queste parole perché ero presente e le

ho udite. Di fatto IMPU 1 si è arrabbiato molto ma non ha affrontato ACPR 1 e

quella sera non gli ha detto nulla.

Io sono poi intervenuta senza farmi notare da ACPR 1 ed ho detto a

IMPU 2 che non era vero che era stata molestata da ACPR 1. Gli ho anche detto

che quella sera che lei diceva, io ero presente ed era stata lei che aveva

proposto un rapporto orale a pagamento. Lei non ha controbattuto alle mie

parole, in quanto lei, quando si trova con le spalle al muro, oppure ha davanti

a se una persona autoritaria, non reagisce o fa la vittima.

Di fatto, quella sera con me non ha reagito e non ha detto nulla a

IMPU 1.”

(VI PG 14.09.2015, p. 5, allegato 50 al rapporto d’inchiesta

01.12

, AI 210).

30.

In occasione del primo

confronto con il coimputato, IMPU 2 ha ribadito di avere chiesto a ACPR 1 “di

fargli un pompino” e che lui le avrebbe risposto di smetterla “brutta

troia, che mi portava a casa e mi metteva incinta” (VI PP confronto IMPU 2/IMPU

1.

02.10.2015, p. 11, AI 126).

Confrontata con le dichiarazioni della vittima in merito al primo

incontro presso il Bar _______ di _______, l’imputata le ha parzialmente

confermate, affermando che:

"

(…) effettivamente ricordo che ero al bar, seduta al bancone, e

che piangevo. Non so più dire il motivo per cui piangessi. È corretto dire che

mi aveva chiesto che cosa avessi. Mi ricordo che era stato gentile. È anche

giusto che gli ho risposto di farsi i cazzi suoi. Quando gliel’ho detto, lui

però mi ha risposto “allora stai da sola, drogata di merda!”

(…) l’episodio in cui io piangevo al bar è successo prima di

quello in cui mi aveva dato della troia.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 11, AI 126).

IMPU 2 ha per contro parzialmente contestato la versione dei fatti

di ACPR 2, ribadendo in particolare che ACPR 1, nel rifiutare la sua proposta

sessuale, l’avrebbe tacciata di “troia”:

"

(…) non è tutto vero quello che dice la cameriera. È vero che ACPR

1.

mi ha offerto da bere. Mi ha offerto anche di andare al _________. Non è però

vero che ACPR 1 non mi ha dato della troia.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 12, AI 126).

L’imputata ha riferito di avere raccontato subito a IMPU 1 delle

presunte molestie da parte della vittima:

"

(…) gliel’ho raccontato subito. Gli ho detto che c’era quella

persona che mi stava sulle balle. Gli avevo detto che ACPR 1 mi aveva molestato

e che mi aveva sfiorato un seno.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 13, AI 126).

L’imputato, dal canto suo, ha affermato che:

"

Inizialmente mi aveva detto che ACPR 1 l’aveva molestata, ma

senza entrare nel dettaglio. Mi aveva indicato ACPR 1 al bar e me l’aveva

detto. Questo è successo poco tempo dopo che ci eravamo rivisti.

Quando poi mi ero trasferito a casa sua si è aperta di più e verso

il mese di giugno mi aveva detto che ACPR 1 l’aveva tacciata di troia, che

doveva morire da sola di AIDS, che l’aveva molestata toccandola al seno, e poi

che una sera si era affiancato a lei col motorino.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 13, AI 126).

Circostanza, questa, confermata da IMPU 2 (VI PP confronto IMPU 2/IMPU

1.

02.10.2015, p. 14, AI 126), la quale ha quindi ammesso che effettivamente ACPR

1.

non le aveva detto di morire di AIDS, ma unicamente “drogata, mi auguro che

muori”, poi diventato “drogata, stai sola” (VI PP confronto IMPU 2/IMPU

1.

02.10.2015, p. 14, AI 126).

IMPU 2 ha precisato di avere riferito al compagno che ACPR 1

l’aveva tacciata di “troia”, che le aveva augurato di morire di AIDS e

che le aveva toccato un seno, perché voleva fargli capire che la vittima era

una persona che le aveva fatto del male e della quale voleva quindi vendicarsi

e per farlo arrabbiare (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 14, AI

126; VI DIB 19.04.2016, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputata ha inoltre aggiunto di avere fatto riferimento proprio

alla morte di AIDS, nonostante ciò non corrispondesse al vero, per farlo

imbestialire, poiché sapeva che una sua amica era morta di AIDS (VI PP

confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 14, AI 126), ciò che ha confermato anche

in occasione dell’interrogatorio dibattimentale (VI DIB 19.04.2016, p. 8,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

Confrontato con le dichiarazioni della testimone ACPR 2, IMPU 1 ha

negato di essere stato reso attento che ACPR 1 non aveva mai molestato la sua

compagna (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 20, AI 126).

L’imputata, dal canto suo, ha dichiarato di non ricordare l’episodio in cui ciò

sarebbe avvenuto (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 21, AI 126).

31.

IMPU 2 ha tuttavia sfumato le

proprie dichiarazioni in un successivo verbale, affermando che:

"

Contrariamente a quanto ho detto a confronto, rammento una sera

che io e IMPU 1 eravamo seduti al bancone del bar _______. Vicino all’entrata

c’era ACPR 1 e la cameriera era dietro al bancone. (…) Ricordo che quella sera

ho detto a IMPU 1 “guarda, c’è quello lì che mi ha molestata”, indicandogli ACPR

1.

IMPU 1 si è irrigidito. Con irrigidito intendo arrabbiato. Non ricordo se ha

detto qualcosa. È comunque rimasto seduto accanto a me.

È vero che la cameriera è venuta verso di noi. Non ricordo le

parole che ha detto, perché non l’ascolto mai. In quanto mi sta antipatica. (…)

Se lei riporta di aver detto che non era vero quello che avevo

detto a IMPU 1, sarà così.”

(VI PP 05.10.2015, p. 2, AI 131).

32.

Per fare luce sulla

questione, il 6 ottobre 2015 è quindi stato esperito il confronto tra ACPR 2 e IMPU

1.

In questa occasione, la testimone ha ribadito:

"

(…) ricordo appunto una sera in cui ACPR 1 era presente al bar al

solito posto al bancone c’era pure IMPU 2 (preciso la verbalizzante che lei al

bar si faceva chiamare _______ di fatti io la conosco con quel nome). In quel

periodo IMPU 2 era solita offrire ai clienti delle prestazioni sessuali a

pagamento in particolar modo offriva dei “pompini”. La sera in questione si è

quindi avvicinata a ACPR 1 e gli ha chiesto se voleva una prestazione e lui ha

rifiutato ma le ha comunque offerto da bere. Io sinceramente non ricordo oggi i

termini che ha usato IMPU 2. Rammento che ACPR 1 alla fine mi aveva detto

qualcosa del tipo che non era matto a pagare e che non interessava.

(…) quella sera ACPR 1 non è stato maleducato si è tuttavia

scocciato quando IMPU 2 insisteva per andare al ___________.

(…) con scocciato intendo dire che gli ha detto “non rompermi i

coglioni”. Alla fine IMPU 2 se ne è andata mentre che ACPR 1 è rimasto al bar,

andandosene dopo aver bevuto la sua birra.”

(VI PP confronto ACPR 2/IMPU 1 06.10.2015, p. 3 e 4, AI 136).

La donna ha pure ripetuto che una sera “IMPU 2 aveva detto a IMPU

1.

che ACPR 1 l’aveva molestata”, al che lei sarebbe intervenuta “dicendogli

che non era vero”, siccome lei era “presente la sera di ACPR 1” (VI

PP confronto ACPR 2/IMPU 1 06.10.2015, p. 4, AI 136).

La testimone ha tuttavia precisato che al momento in cui diceva a IMPU

2.

che le sue affermazioni non corrispondevano al vero, IMPU 1 non era presente,

siccome era uscito dal bar:

"

(…) IMPU 1 quando ha sentito dire a IMPU 2 quelle cose di è arrabbiato

ed è uscito senza dire nulla quindi non ha assistito al momento in cui ho detto

a IMPU 2 che non era vero quello che stava dicendo.”

(VI PP confronto ACPR 2/IMPU 1 06.10.2015, p. 5, AI 136).

L’imputato, dal canto suo, ha confermato di non avere sentito

questa frase di ACPR 2:

"

(…) ricordo l’episodio che IMPU 2 mi aveva detto che ACPR 1

l’aveva molestata quando eravamo al bar indicandomelo non so se sono uscito a

fumare quando ACPR 2 qui presente aveva detto le cose che ho sentito a IMPU 2

in ogni caso io non ho sentito ACPR 2 dire a IMPU 2 che non era vero.”

(VI PP confronto ACPR 2/IMPU 1 06.10.2015, p. 5, AI 136).

33.

Il 28 ottobre 2015, si è

quindi proceduto al confronto tra IMPU 2 e ACPR 1, svoltosi nella forma

dell’audizione video registrata. In questa circostanza, la vittima ha

confermato le sue precedenti dichiarazioni in merito al primo incontro con

l’imputata, affermando che:

"

La prima volta che l’ho notato era al bar… notata era al bar _______

a _______. Il periodo preciso lo situo fra luglio 14 e ottobre 14 grossomodo

che era all’angolo del bar e con una faccia molto triste che ho cercato di di…

mmm… di dargli due parole al bar per… non per consolarla per dirgli di non deve

prendere la vita di questo modo e m’ha subito risposto insultandomi e

trattandomi… mandandomi a cag… a quel paese, che devo far cazzi miei e così.”

(trascrizione VI PP confronto IMPU 2/ACPR 1 28.10.2015, p. 2, AI

184).

L’imputata dal canto suo ha confermato queste dichiarazioni della

vittima, ribadendo però che, oltre a ciò, ACPR 1 le avrebbe detto di “stare

sola perché ero una drogata” (trascrizione VI PP confronto IMPU 2/ACPR 1

28.10

, p. 2, AI 184), circostanza, questa, fermamente contestata dalla

vittima (trascrizione VI PP confronto IMPU 2/ACPR 1 28.10.2015, p. 2, AI 184).

ACPR 1 ha confermato le sue precedenti dichiarazioni anche in

relazione al secondo incontro con IMPU 2, spiegando che:

"

Una seconda volta pochi giorni dopo, forse una settimana o forse

meno tra, tra 4 o 5 giorni o 10 giorni che è tornata ancora una volta al bar.

Questa volta molto sorridente e m’ha offerto una birra. (…)

E poi ehmmm… scambiando due parole al bar che non ricordo più è…

partita subito sulla dichiarazione di dirmi “guarda che non riesco a dormire

senza qualcosa in bocca” con un gran sorriso. È tutto lì perché dopo ho

tagliato la conversazione, ho finito la birra che mi ha offerto, lei se n’è

andata e non l’ho mai più vista dopo al bar.”

(trascrizione VI PP confronto IMPU 2/ACPR 1 28.10.2015, p. 2, AI

184).

La vittima ha affermato di non avere proferito parola in quel

contesto:

"

Ah no io ero già abbastanza scioccato così per non rispondere

niente perché… perché non c’è niente da rispondere a una cosa del genere. Io

come già spiegato prima vivo solo da 10 anni non ho bisogno né di una donna né

di qualcuna che mi fa delle proposte del… del tipo sessuale. Non ho bisogno.”

(trascrizione VI PP confronto IMPU 2/ACPR 1 28.10.2015, p. 3, AI

184).

L’imputata, dal canto suo, ha continuato a ribadire che ACPR 1,

nel rifiutare la sua proposta, l’avrebbe tacciata di “troia”, ciò che ha

confermato anche in occasione dell’interrogatorio finale:

"

Si, mi aveva dato della troia. Mi ricordo che m’aveva dato della

troia. Questo io me lo ricordo molto bene, sono frasi che non si dimenticano

mai. Sono frasi che… fa male. (…) No no, si si, mi ha insultato, mi ha dato

della troia, io me lo ricordo benissimo. (…) Lui mi ha insultato, io mi ricordo

che mi ha insultato, della troia me l’ha detto, questo me lo ricordo. (…) mi ha

dato della “troia” (…) sono sicura che l’insulto l’ho sentito direttamente

dalla bocca di ACPR 1”

(trascrizione VI PP confronto IMPU 2/ACPR 1 28.10.2015, p. 3 e 9,

AI 184);

Da parte sua, la vittima ha continuato a negare tale suo agire,

affermando che:

"

Non mi sono mai permesso di dare della troia a nessuna cameriera

da trent’anni che sono qui in Ticino. Potete chiedere a tutte le cameriere che

incontrate, non penso che nessuno… nessuna può dire, può dire, affermare una

cosa del genere nei miei confronti.”

(trascrizione VI PP confronto IMPU 2/ACPR 1 28.10.2015, p. 3, AI

184).

34.

In occasione

dell’interrogatorio dibattimentale, in fine, IMPU 2 ha ribadito di avere

offerto una prestazione sessuale a ACPR 1, il quale avrebbe rifiutato,

tacciandola di “troia”. Se inizialmente aveva affermato che ciò sarebbe

avvenuto circa 6 mesi prima dei fatti del 27/28 luglio 2015, in sede

dibattimentale l’imputata ha collocato l’episodio a circa un anno prima dei

fatti (VI DIB 19.04.2016, p. 3 e 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IMPU 2 ha spiegato di essersi arrabbiata per l’ingiuria rivoltale

da ACPR 1, ribadendo di non essersi invece arrabbiata per essere stata

rifiutata:

"

questa cosa non mi ha offesa così tanto, ma mi ha fatto

arrabbiare, ma non per il fatto che lui non veniva con me, ma per l’insulto.

(…)

Non so spiegare perché mi sono arrabbiata così tanto, si tratta

del modo in cui l’ha detto. Non mi sono arrabbiata perché ha rifiutato la mia

proposta di prestazioni sessuali.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputata ha inoltre ribadito di non avere detto a IMPU 1 che

l’asserita reazione della vittima aveva avuto luogo a seguito della sua

proposta a carattere sessuale (VI DIB 19.04.2016, p. 4, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

35.

IMPU 1, dal canto suo, con

specifico riferimento al momento in cui sarebbe stato informato dalla compagna

delle molestie ed al periodo in cui le stesse sarebbero avvenute, durante

l’interrogatorio dibattimentale ha riferito che:

"

Delle molestie di ACPR 1 mi ha raccontato circa 4 mesi prima che

ci mettessimo insieme.

(…) mi diceva che l’aveva insultata, che le aveva toccato un seno,

che le aveva dato della “troia” e che una sera aveva cercato di fermarla in

motorino. Che le augurava di morire di AIDS me l’ha detto solo in seguito,

penso dopo 2 mesi che eravamo insieme.

(…) non so dire a quando risalivano questi episodi, ma sicuramente

a prima che ci mettessimo insieme. Noi ci siamo messi insieme a gennaio 2015,

mentre prima eravamo solo amici. Considerando che della vicenda IMPU 2 me ne ha

parlato 4 mesi prima che ci mettessimo insieme, ciò è avvenuto attorno al mese

di settembre 2014 e i fatti si riferivano quindi ad un periodo ancora

antecedente.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IMPU 1 ha poi dichiarato che:

"

Le molestie mi hanno dato fastidio, ma la cosa che mi ha colpito

di più è il riferimento all’AIDS. Il morire di questa malattia non lo augurerei

neppure al mio peggior nemico.” (VI DIB 19.04.2016, p. 9, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

2) Le manomissioni al

ciclomotore

36.

Gli imputati hanno quindi

iniziato a fare degli “scherzi” a ACPR 1, manomettendogli in due

occasioni il motorino.

La vittima ha così descritto la vicenda:

"

Era il mese di novembre del 2014, ed in quelle circostanze mi

trovavo al ______ di _______. Mi pare era verso le ore 18.00. Ho lasciato il

mio ciclomotore all’esterno del punto vendita, propri o davanti all’entrata

dove vi erano delle videocamere.

Sono quindi entrato a far la spese e ne sono uscito dopo circa un

20.

minuti. Rammento che era verso la chiusura ed erano circa le 18.30. Quando

mi sono avvicinato al mio motorino, ho notato che il cavo che congiungeva il

motore alla candela di “accensione” era strappato. Da parte mia mi sono

arrabbiato ed ho cominciato ad inveire nei confronti della persona che mi aveva

procurato quel danno. (…)

Voglio precisare che circa una settimana o dieci giorni prima di

questo episodio mi era già successo che qualcuno aveva staccato il “coperchio”

che viene inserito nella candela.”

(VI PG 28.08.2015, p. 3, allegato 29 al rapporto d’inchiesta

01.12

, AI 210).

37.

Nelle immagini della

sorveglianza, la vittima aveva modo di vedere due persone, in seguito

identificate in IMPU 1 e IMPU 2 (VI PG 28.08.2015, p. 4, allegato 29 al

rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210), ma di cui ACPR 1 ignorava le

generalità. Solo qualche tempo dopo, parlando con un conoscente, ha appreso il

nome dell’autore, avendo poi occasione di incontrarlo presso l’____(VI PG

28.08

, p. 5, allegato 29 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210):

"

(…) mentre mi trovavo a circa 2 o 3 metri di distanza, ho chiesto

all’individuo se si chiamava IMPU 1 e poi mi sono avvicinato a lui

stringendogli la mano. Mentre facevo ciò lui mi rispondeva che si chiamava IMPU

1.

Io ho replicato dicendogli qualcosa del tipo “…se la smetteva di

danneggiarmi il motorino…” e lui mi rispondeva riferendomi che non era lui, che

non centrava. Io gli ho quindi spiegato che era stato immortalato con dei

filmati all’esterno del _______, mentre faceva il danneggiamento al mio

ciclomotore e lui ha ribadito di non essere stato lui. A questo punto gli ho

intimato che avrei potuto fargli denuncia e lui ha detto di pure fargliela,

liberandosi dalla mia stretta di mano e lasciando il luogo con il suo veicolo.”

(VI PG 28.08.2015, p. 5, allegato 29 al rapporto d’inchiesta

01.12

, AI 210).

38.

IMPU 2, assunta a verbale

d’interrogatorio il 1. settembre 2015, ha riferito:

"

(…) effettivamente una volta avevamo messo della carta stagnola

in un tubo del motorino, per impedirgli l’accensione. Era stato IMPU 1 a

metterla. Io ero semplicemente lì che ridevo. Si trattava di uno scherzo. Non

volevamo danneggiare il motorino, per farlo ripartire bastava che togliesse la

carta stagnola.

(…) l’idea l’abbiamo avuta assieme. Avevamo il motorino di ACPR 1

e è venuta l’idea a IMPU 1 di mettere la carta stagnola, per impedirgli di

riaccenderlo. Ci eravamo detti di fare uno scherzo a ACPR 1, perché non ci

piaceva.

(…) quando gli abbiamo fatto lo scherzo, a IMPU 1 avevo già

parlato del comportamento avuto da ACPR 1 nei miei confronti. Era già un

periodo in cui IMPU 1 già cominciava a non sopportare l’idea del comportamento

avuto da ACPR 1 con me.”

(VI PP 01.09.2015, p. 3 e 4, AI 58).

In occasione del confronto con il coimputato, IMPU 2 ha ammesso

che l’idea di manomettere il motorino di ACPR 1 era stata sua:

"

(…) era mia l’idea di mettere la carta stagnola nel motorino per

non fargli partire il motorino. L’idea era quello di non permetterli di andare

a casa, per incominciare a rompergli un po’ le scatole.

(…) non mi ricordo più cosa abbiamo fatto l’altra volta al

motorino. La motivazione era sempre per rompergli le scatole.

(…) ero stata io a chiederlo a IMPU 1, perché io non sapevo farlo

da sola.

(…) quando vedevo il motorino gli dicevo “guarda che c’è il

motorino” e lui capiva subito quello che volevo fare.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 14, AI 126).

39.

In occasione

dell’interrogatorio dibattimentale la stessa imputata ha riferito:

"

(…) questi scherzi glieli abbiamo fatti perché io ero arrabbiata

con lui (…) in ragione dell’insulto.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IMPU 2 ha peraltro avuto modo di dichiarare in sede dibattimentale

che questi “scherzi”, ai suoi occhi, non risultavano sufficienti per

rifarsi dell’offesa che avrebbe subito (VI DIB 19.04.2016, p. 5, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

40.

IMPU 1, dal canto suo, in

Polizia ha ammesso che:

"

(…) gli avevo (…) fatto dei piccoli scherzi in compagnia di IMPU

2.

Una volta avevo messo della carta stagnola all’interno del manicotto

(candela) del motorino di ACPR 1, non permettendo l’accensione del suo

ciclomotore.

In una seconda circostanza ho sfilato il manicotto della candela

del motorino di ACPR 1e poi ho tenuto io questo aggeggio.”

(VI PG 21.08.2015, p. 4 e 5, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 3).

In un verbale successivo l’imputato ha ribadito:

"

Il tutto parte da quello che mi aveva detto IMPU 2 sul

comportamento che aveva avuto ACPR 1 nei suoi confronti. Per fare un dispetto a

ACPR 1 avevamo quindi pensato di manomettergli il motorino.”

(VI PP 04.09.2015, p. 2, AI 69).

41.

Con specifico riferimento a

questi episodi, la testimone ACPR 2 ha riferito:

"

(…) ricordo che ACPR 1 è arrivato al Bar _______ dicendo che

qualcuno gli aveva danneggiato il motorino. Se non mi sbaglio gli avevano

staccato un pezzo ed il suo cicilomotore non funzionava più. Lui mi aveva detto

che era andato al _______ e si era trovato danneggiato il suo ciclomotore.

Aveva poi visionato le telecamere ubicate nel parcheggio dov’era

il motorino, accertando che il danno lo avevano commesso IMPU 2 e IMPU 1. So,

ma questo perché mi era stato detto dallo stesso ACPR 1, che lui dopo questo

danneggiamento voleva affrontare IMPU 1 e IMPU 2, nel senso di parlargli

dell’accaduto. In effetti in diverse circostanze mi detto stava all’esterno

dell’esercizio per vedere se i due andavano a casa e per quindi dirgli

qualcosa. So poi, sempre perché me lo ha detto ACPR 1, che è riuscito a trovare

IMPU 1 o IMPU 2 (non so chi dei due) e durante questa discussione ha detto che IMPU

2.

era una troia o puttana. Questo è in grandi linee quello che mi è stato

riferito da ACPR 1.”

(VI PG 14.09.2015, p. 5 e 6, allegato 50 al rapporto d’inchiesta

01.12

, AI 210).

Circostanza, quest’ultima, che la testimone ha ribadito pure in

occasione del confronto con l’imputato, affermando che:

"

Esattamente cosa mi abbia detto ACPR 1 ora non lo ricordo. Mi

aveva detto che aveva parlato con uno dei due e avevo detto che IMPU 2 era una

“troia”.”

(VI PP confronto ACPR 2/IMPU 1 06.10.2015, p. 6, AI 136).

IMPU 1, dal canto suo, ha confermato che ACPR 1 gli aveva detto “che

IMPU 2 era una troia”, precisando però di non avere mai riferito di questa

circostanza alla coimputata (VI PP confronto ACPR 2/IMPU 1 06.10.2015, p. 6, AI

136; VI PP 05.11.2015, p. 8, AI 190).

3) L’interesse

per l’orologio e le telefonate alla vittima

42.

Nel mese di luglio 2015, dopo

un periodo apparentemente “tranquillo”, gli imputati hanno rivolto

nuovamente la loro attenzione a ACPR 1, effettuando, a partire dall’11 luglio

2015, delle telefonate nelle quali si spacciavano per terze persone.

A questo proposito, IMPU 2 ha spiegato che per un po’ si sarebbero

dimenticati di ACPR 1:

"

(…) un po’ mi ero dimenticata di ACPR 1 anche se continuava a

darmi fastidio la parola che aveva usato nei miei confronti, e quindi ogni

tanto chiedevo comunque a IMPU 1 di fargli degli scherzi, e lui mi diceva di

lasciar perdere.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 15, AI 126).

Detta circostanza è stata confermata dal coimputato:

"

(…) abbiamo smesso di fare gli scherzi, perché IMPU 2 me ne

parlava raramente e a me non interessava più. La circostanza che ACPR 1 mi

avesse chiesto se fossi stato io, non mi aveva intimorito. Poteva anche

denunciarmi con quello che aveva detto a IMPU 2.

(…) con quello che le aveva detto, intendo dire il fatto che

l’aveva molestata.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 15, AI 126).

43.

Anche in occasione del

pubblico dibattimento, entrambi gli imputati hanno ribadito che per un certo

periodo, dopo gli “scherzi” al motorino, si sarebbero dimenticati di ACPR

1.

(IMPU 2 nel VI DIB 19.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Sì,

ci eravamo dimenticati un po’; IMPU 1 nel VI DIB 19.04.2016, p. 9, allegato

1.

al verbale dibattimentale: “Sì. Avevamo deciso di lasciar perdere. Del

resto, io ACPR 1 lo avevo visto solo una volta alla _______ e non sapevo

nemmeno che faccia avesse”).

44.

IMPU 2 ha tuttavia spiegato

che vi era la necessità di avere dei soldi per finanziare il consumo di cocaina

e, essendosi accorta che ACPR 1 aveva un Rolex, orologio che può essere venduto

per parecchi soldi, avrebbero maturato l’idea di sottrarglielo. Oltre a ciò, il

pensiero di vendicarsi per quello che le aveva detto covava sempre in lei.

Avrebbero quindi iniziato a pensare come fare per picchiarlo per sottrargli

l’orologio così come pure per vendicarsi dell’offesa.

Al proposito, l’imputata si è così espressa:

"

(…) il pensiero di vendicarmi di lui per quello che mi aveva

detto lo covavo sempre dentro di me. In aggiunta c’era la cocaina e avevamo

bisogno di soldi. Io sapevo che ACPR 1 aveva un Rolex, che anche se è una

patacca frutta tanti soldi. È stato così che a partire da maggio/giugno avevamo

iniziato a pensare come fare per tirarlo fuori di casa.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 16, AI 126).

45.

Giova rilevare che già in un

precedente verbale, IMPU 2 aveva ammesso:

"

(…) mi ero accorta che ACPR 1 aveva un orologio, un Rolex, il

giorno che mi aveva trattata male.

La verbalizzante, per tornare quindi al motivo per cui, sono

successi i fatti con ACPR 1 mi chiede se sono proprio sicura che quindi era

solo per le molestie che in realtà non sono avvenute e rispondo che

effettivamente è così. Da un lato sapevo che aveva questo orologio e dall’altro

lato rimaneva comunque la rabbia per quello che mi aveva risposto. Sono un po’

entrambe le motivazioni che mi avevano portato a convincere IMPU 1 a fare poi

quello che abbiamo fatto.”

(VI PP 10.09.2015, p. 5, AI 83).

46.

Nel verbale d’interrogatorio

finale, IMPU 2 ha ribadito il suo duplice movente:

"

(…) il sottrarre l’orologio non è la sola motivazione, ribadisco

che l’altra motivazione era la vendetta per l’insulto “troia”.”

(VI PP 05.11.2015, p. 9, AI 189).

In sede dibattimentale, in fine, ha precisato di avere notato

l’orologio di ACPR 1 già dalle prime volte in cui l’aveva visto al Bar _______

di _______, di avere capito il valore dello stesso, che stimava attorno ai CHF

4'000.00, e di avere poi avuto l’idea di rubarlo (VI DIB 19.04.2016, p. 5,

allegato 1 al verbale dibattimentale). Al proposito si ricorderà, del resto, la

passione di IMPU 2 per gli orologi (cfr. supra, p. 7).

Gli imputati avrebbero quindi dapprima cercato il numero di

telefono di ACPR 1, chiedendo informazioni anche ad un suo conoscente e

frequentatore del Bar _______ di _______, il quale ha riferito:

"

(…) in data 11.07.2015 alle ore 19.59 circa (durata 1 minuto e 23

secondi), ho ricevuto una chiamata sul telefono ___________, intestato ad una

mia amica _______ che abita vicino a me a _______ (stesso stabile).

Dall’altra parte del telefono c’era una donna che diceva di

chiamarsi _______, e di aver trovato il mio numero di telefono al ristorante _______

di _______. Probabilmente ha trovato il mio numero sui biglietti da visita che

lascio in giro, oppure l’ha chiesto al personale che lavora in quanto mi

conoscono, il _______ lo frequento settimanalmente.” (…)

Questa donna asseriva di essere stata urtata mentre si trovava

alla guida della sua auto, da ACPR 1 che a sua volta circolava con il suo

motorino, _______ mi chiedeva dove abitava. Io la informavo che ACPR 1 abitava

a _______ ma non le ho lasciato nessun numero di telefono, l’ho comunque

informata che sull’elenco l’avrebbe trovato senza problemi.”

(VI PG 07.08.2015, p. 2, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 3).

Affermazioni, quelle del testimone, confermate da IMPU 2 (VI PP

05.11

, p. 10, AI 189).

Quest’ultima ha riferito che avrebbero quindi iniziato ad

effettuare delle telefonate a ACPR 1, con lo scopo sia di farlo uscire di casa

per picchiarlo e sottrargli l’orologio, sia di capire l’effettivo valore del

Rolex che avevano deciso di sottrargli (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1

02.10

, p. 16-22; VI PP 05.11.2015, p. 13, AI 189; VI PP 01.09.2015, p. 5,

AI 58; VI DIB 19.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Per

farlo uscire di casa e picchiarlo e se possibile per rubargli l’orologio”).

47.

La prima telefonata risale

all’11 luglio 2015 e la vittima l’ha così ricordata:

"

La prima telefonata è avvenuta l’11.07.2015 sul mio telefono

fisso di casa. In quelle circostanze ho chiesto all’interlocutore di sesso

maschile come si chiamava e lui mi rispondeva che era _______. Io gli replicavo

di dirmi il nome e lui mi rispondeva _______. Lui proseguiva la conversazione

dicendo che qualche mese fa gli avevo prestato Chf 20.— al Bar _______ e di

conseguenza voleva incontrarmi al Bar _______ per restituirmi il denaro. Io ho

subito pensato che effettivamente a volte ho prestato del denaro ma quella

circostanze era strana in quanto non avevo annotato nulla su un mio biglietto

che tengo sempre nel portafoglio. Oltre a ciò, quella telefonata mi aveva

insospettito perché non era “normale”. Rammento che durante la conversazione

gli avevo chiesto un numero per ricontattarlo e lui mi ha rilasciato uno ________.

Voglio precisare che quanto ho sentito il numero 24, nel

sottofondo ho udito la voce di una donna, come se parlasse arabo, ma non ho

esattamente compreso cosa dicesse. Penso che la telefonata è finita a quel

punto e forse dopo ho provato a ricontattare l’utenza alla quale non rispondeva

nessuno.”

(VI PG 25.08.2015, p. 7, allegato 29 al rapporto d’inchiesta

01.12

, AI 210).

48.

Il 21 luglio 2015 vi sono poi

state altre tre telefonate. La vittima al proposito si è così espressa:

"

(…) la seconda telefonata è avvenuta il 21.07.2015, alle ore

06.00

del mattino sul mio telefono fisso. Anche in questa circostanza vi era

una persona di sesso maschile come interlocutore. Non saprei indicare se era lo

stesso della prima volta.

In quelle circostanze, la persona al telefono mi diceva che voleva

acquistare un orologio Rolex come il mio, in ______, per Euro 15'000.--. Mi

chiedeva se potevo controllare questo orologio e se il prezzo era conforme. Io

gli ho risposto che se era uno come il mio, d’occasione, lo poteva trovare

anche a metà prezzo, per fargli capire che l’importo di Euro 15'000.— era

eccessivo. Sempre durante la telefonata mi chiedeva quanto costava il mio

orologio, ed io gli ho attaccato il telefono. (…)

Circa dopo mezzora che avevo appeso il telefono (il 21.07.2015) mi

ha contattato una seconda persona con voce più giovanile, la quale si è

presentata come il figlio dell’individuo che aveva telefonato prima, scusandosi

dell’orario in cui aveva telefonato il padre. In questa conversazione mi diceva

che il padre voleva fargli un regalo. Io probabilmente gli ho detto “basta” e

ho nuovamente riappeso il telefono.

(…) quella mattina vi è stata una terza telefonata sospetta. Erano

le 10.50. Quando ho risposto, una signora che si è presentata come _______ mi

ha detto che era la bionda con i capelli lunghi e che la conoscevo. Voleva

incontrarsi con me quella sera al Bar _______ alle ore 20.00 per un aperitivo.

Quando gli ho chiesto come si chiamava lei mi ha espressamente riferito di

essere ________. Gli ho inoltre chiesto se aveva un telefono sul quale potevo

richiamarla e lei mi ha risposto che aveva appena perso il suo telefono cellulare.

Non ricordo esattamente cosa ho detto, ma ho pensato che le telefonate era

state fatte con lo scopo di farmi uscire di casa.

Quella sera poi non sono andato al Bar _______ perché avevo

intuito che si trattava di qualcosa di strano.”

(VI PG 25.08.2015, p. 7 e 8, allegato 29 al rapporto d’inchiesta

01.12

, AI 210).

49.

IMPU 2 ha confermato che

queste telefonate sarebbero state effettuate da lei e da IMPU 1 (VI PP

confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 16-22; VI PP 05.11.2015, p. 10-13, AI

189).

Nel verbale del 1.

settembre 2015 ha dichiarato:

"

Con IMPU 1 avevamo parlato di telefonare a ACPR 1 per farlo

uscire di casa e poi picchiarlo. Io avevo già in precedenza a IMPU 1 che volevo

farla pagare a ACPR 1. A un certo punto gli ho quindi chiesto “allora cosa

facciamo” e poi ho proposto a IMPU 1 di telefonare a ACPR 1 per convincerlo ad

uscire di casa per poi picchiarlo.

(…) era chiaro che le chiamate servivano a questo scopo, e IMPU 1

lo sapeva.”

(VI PP 01.09.2015, p. 5 e 6, AI 58).

In occasione del confronto con l’imputato, l’imputata ha ribadito:

"

(…) lo scopo delle telefonate era di farlo uscire da casa con una

scusa per dargli qualche legnata e vendicarsi di quello che era successo.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 16, AI 126).

Con specifico riferimento alla prima telefonata del 21 luglio

2015, IMPU 2 ha riferito che:

"

(…) è IMPU 1 che ha avuto l’idea di questa telefonata era una mia

curiosità per sapere quanto potesse valere il suo orologio.

(…) il modello di rolex di ACPR 1 era un “submarine oyster

perpetual”.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 19, AI 126).

IMPU 2 ha riferito che anche IMPU 1 sarebbe stato d’accordo di

sottrarre l’orologio e sarebbe stato al corrente che questa telefonata era

stata effettuata unicamente per conoscere il valore dell’orologio (e non, come

le altre, per farlo uscire di casa), ribadendo che erano entrambi interessati

all’orologio della vittima – che avrebbero preso anche senza il suo consenso –

per poterlo rivendere e comprare la cocaina per entrambi (VI PP confronto IMPU

2/IMPU 1 02.10.2015, p. 19 e 20, AI 126).

50.

Si osserva che già nel

verbale del 10 settembre 2015, l’imputata aveva indicato:

"

(…) volevo prendergli anche il Rolex e questo IMPU 1 lo sapeva

perché glielo avevo detto già prima ma ribadisco che IMPU 1 pensava ancora che ACPR

1.

mi avesse molestata veramente.”

(VI PP 10.09.2015, p. 5, AI 83).

Circostanza ribadita pure in occasione del confronto con

l’imputato, precisando che:

"

La verbalizzante mi chiede se tutte queste cose che ho detto, e

quindi che volevamo l’orologio di ACPR 1, che la telefonata era per il prezzo,

che lui non ce l’avrebbe dato volontariamente e che l’avremmo preso contro la

sua volontà, ecc., IMPU 1 le sapeva.

Rispondo di sì.

(…) il ricavato della vendita dell’orologio e della catenina

interessava ad entrambi per comprare la cocaina.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 19 e 20, AI 126).

51.

In sede di interrogatorio

finale l’imputata ha ribadito:

"

Confermo quindi che le telefonate effettuate era per sapere il

valore dell’orologio che avevamo già deciso di rubargli. E ribadisco che IMPU 1

lo sapeva ed era d’accordo con me.”

(VI PP 05.11.2015, p. 13, AI 189).

52.

Quanto alla terza chiamata, IMPU

2.

ha indicato di averla effettuata per scusarsi con la vittima della telefonata

precedente,

"

per evitare che ACPR 1 chiamasse la polizia e scoprisse chi

fossimo”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 19, AI 126).

Per quanto attiene, in fine, alla quarta e ultima telefonata,

l’imputata ha confermato che anche quest’ultima era finalizzata a far uscire la

vittima di casa (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 22, AI 126: “abbiamo

fatto questa telefonata per farlo scendere, farlo uscire di casa”).

53.

In sede dibattimentale IMPU 2

ha confermato che “IMPU 1 sapeva che le telefonate erano finalizzate a far

uscire la vittima ed erano relative all’orologio” (VI DIB 19.04.2016, p. 5,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

54.

IMPU 1, dal canto suo, ha

confermato anch’egli di avere effettuato queste telefonate insieme alla

compagna IMPU 2, così come pure che la prima e le ultime due telefonate erano

finalizzate a far scendere la vittima da _______ (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1

02.10

, p. 17 e 22, AI 126).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla compagna, egli ha però

inizialmente affermato che tutte queste telefonate, a suo modo di vedere,

sarebbero state unicamente uno scherzo (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1

02.10

, p. 16, AI 126: “È vero che IMPU 2 voleva vendicarsi. Personalmente

per me rimanevano degli scherzi. L’assecondavo nel fare la telefonata, e poi

quando dovevamo arrivare al dunque inventavo qualsiasi scusa”), asserendo

di non avere avuto alcun interesse per l’orologio della vittima, ma di essere

stato interessato unicamente alla vendetta (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1

02.10

, p. 20, AI 126: “(…) per me c’era una sola cosa, e meglio

vendicarla. Per me il rolex non aveva interesse e ciò nemmeno per i soldi che

avremmo potuto ricavarci.”) e di non essere stato al corrente del duplice

interesse della coimputata (VI PP 01.10.2015, p. 11, AI 125: “io non sapevo

che IMPU 2 voleva portare via anche il Rolex. Non me l’aveva detto. Io ero

convinto che si trattava solo di dare una lezione a ACPR 1 per le molestie a IMPU

2.

”; VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 21, AI 126: “non è

vero che io sapevo che IMPU 2 aveva questo duplice interesse”).

In occasione del primo confronto con IMPU 2, l’imputato ha così

riferito in merito alla prima telefonata del 21 luglio 2015:

"

(…) confermo che ho fatto io la prima telefonata. (…) È corretto

che gli avevo detto che volevo acquistare un orologio Rolex come il suo. Gli

avevo però detto non che volevo acquistarlo per EUR 15'000.00 in Italia, ma in

Svizzera a CHF 15'000.00. Non è vero poi che mi aveva parlato di orologio di

occasione. Mi aveva semplicemente detto che se andavo a _______, l’avrei pagato

EUR 5'000.00. È vero che gli ho chiesto quanto costasse il suo orologio e che

poi la telefonata si è interrotta.

(…) il contenuto di questa telefonata l’ho pensato io,

interamente.

(…) io ero al corrente che ACPR 1 aveva un rolex. Me l’aveva detto

IMPU 2. Mi diceva che ACPR 1 si faceva cafone, facendo sfoggio di questo

rolex.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 18, AI 126).

Invitato a spiegare per quale ragione avesse chiesto alla vittima

del suo orologio ed in particolare del valore del medesimo, IMPU 1 ha risposto:

"

(…) è venuto così, non sapevo cosa inventarmi. (…)

Non c’è una motivazione. Potevo anche chiedergli il numero di

mutande. Mi è venuta così.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 18, AI 126).

55.

In occasione del confronto

successivo, svoltosi il 16 ottobre 2015, dopo avere nuovamente preso atto delle

dichiarazioni della coimputata secondo cui era anch’egli al corrente che lei

voleva rubare l’orologio di ACPR 1 (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015,

p. 5, AI 165), IMPU 1 ha finalmente ammesso:

"

(…) effettivamente ero all’occorrente che IMPU 2 voleva sottrarre

a ACPR 1 l’orologio.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 5, AI 165).

56.

IMPU 2, dal canto suo, anche

nel verbale di confronto ha continuato a ribadire che “IMPU 1 sapeva quello

che volevo fare con le telefonate”, riconoscendo comunque che “è vero

che quando gli dicevo di uscire per andare a cercare ACPR 1 mi diceva che era

stanco e che voleva stare a casa” (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1

02.10

, p. 16, AI 126).

57.

In occasione

dell’interrogatorio finale, IMPU 1 ha ammesso che la telefonata del 21 luglio

2015.

non era uno scherzo, ma era finalizzata a conoscere il valore

dell’orologio:

"

(…) ribadisco che la telefonata dell’11 era ancora a mio modo di

vedere uno scherzo. È vero però che la telefonata del 21 non era più uno

scherzo perché volevamo sapere il valore dell’orologio.”

(VI PP 05.11.2015, p. 16, AI 190).

L’imputato ha quindi precisato:

"

Ho tenuto però a sottolineare a IMPU 2 “tu fallo per il motivo

che vuoi, per l’orologio”, io se lo faccio è perché lui ti ha molestato. Io

preferivo una resa dei conti verso ACPR 1 per le molestie mi andava bene però

che si prendesse l’orologio e le altre cose, per quanto ne avremmo ricavato. La

rapina camuffava poi anche meglio la mia vendetta nel senso che era più

difficile identificarci come possibili autori.

(…) comunque l’idea di picchiarlo per prendergli l’orologio e

anche vendicarci c’era sin dall’inizio o meglio a partire dal 21 luglio, dentro

di me però sino al 27 ho cercato di trattenere IMPU 2 nel senso che posticipavo

di giorno in giorno.

(…) è corretto quanto indicatomi dalla verbalizzante, nel senso

che a partire dal 21 c’era l’idea di prendere il Rolex e di picchiarlo per

prenderglielo, IMPU 2 aveva questa intenzione, l’idea che io ho condiviso solo

in parte, per me c’era anche la vendetta. Ritorno a ribadire che invece le telefonate

dell’11 a _______ per avere informazioni di ACPR 1 e ancora la telefonata dello

stesso dell’11 aprile per me significavano solo degli scherzi.”

(VI PP 05.11.2015, p. 20, AI 190).

58.

IMPU 1 ha spiegato di avere

avuto paura, in precedenza, di riconoscere che “una delle motivazioni era

anche la sottrazione dell’orologio” (VI PP 05.11.2015, p. 18, AI 190).

59.

In sede dibattimentale

l’imputato è tuttavia, inizialmente, parso tornare sui suoi passi, affermando

che:

"

IMPU 2 è riuscita ad avere il numero di ACPR 1. Per me la prima

chiamata era unicamente uno scherzo, non era per farlo uscire di casa o

tendergli una trappola. In effetti è poi uscito di casa, ma io sono rimasto a

casa mia. Anche in seguito per me sono state tutte telefonate finalizzate a

fargli degli scherzi, non ho mai voluto tirarlo fuori di casa per motivi

“diabolici”. Se avessimo voluto rubare l’orologio avremmo potuto farlo la prima

sera.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitato quindi a prendere posizione sulle dichiarazioni della

coimputata, secondo cui gli era chiaro che le telefonate erano finalizzate pure

a sottrarre l’orologio, IMPU 1 ha affermato:

"

Forse lei pensava così, io no.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputato è quindi tornato ad affermare che il suo scopo era

unicamente quello di vendicare il torto subito da IMPU 2:

"

Lo volevo affrontare per quello che aveva fatto a IMPU 2. (…)

A me personalmente ACPR 1 non aveva fatto nulla.

(…) dell’orologio IMPU 2 me ne aveva parlato, non ricordo in che

periodo, ma si tratta comunque di mesi prima dei fatti. Mi aveva altresì detto

che voleva rubare l’orologio. Per me poteva prenderlo, io avevo un altro

scopo.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda a sapere se il motivo per cui cercavano la vittima

non era anche quello di rubargli l’orologio, l’imputato ha risposto:

"

Per quanto riguarda me no. Per me si trattava di quello che era

successo tra IMPU 2 e ACPR 1.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitato ad indicare finalmente il movente alla base del loro

agire, IMPU 1 è però tornato ad affermare:

"

Effettivamente l’intento era anche quello di prendere l’orologio,

oltre alla vendetta. È giusto dire che l’idea di rubare l’orologio era maturata

almeno dalla seconda telefonata e quindi dal 21 luglio 2015.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputato ha poi comunque affermato:

"

(…) non mi era comunque chiaro che le telefonate erano

finalizzate al furto dell’orologio.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Interrogato dal difensore della coimputata a sapere per quale

ragione avesse tentato di prendere il braccialetto di ACPR 1, l’imputato ha

risposto:

"

Per fingere una vera rapina.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 14, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Sempre in occasione del pubblico dibattimento, rispondendo alla

domanda del suo difensore, l’imputato ha spiegato che tra la prima e la seconda

telefonata, a seguito della morte del padre intervenuta il 18 luglio 2015, egli

si sarebbe “attaccato tanto” a IMPU 2, essendo lei l’unica persona che

gli era rimasta (VI DIB 19.04.2016, p. 13, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

Oltre a ciò, la compagna avrebbe continuato a dirgli che se non

l’avesse aiutata era un “uomo senza palle” (VI DIB 19.04.2016, p. 14,

allegato 1 al verbale dibattimentale) e lui avrebbe quindi “avuto paura di

perdere anche IMPU 2” (VI DIB 19.04.2016, p. 14, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

4) Il sopralluogo

60.

In sede di audizione di

Polizia, IMPU 2 ha riferito che due giorni prima dei fatti, con il coimputato,

avrebbero fatto un sopralluogo per decidere dove doveva avvenire l’imboscata:

"

(…) sapevo dove abita ACPR 1 perché due giorni prima

dell’aggressione io e IMPU 1 abbiamo fatto un sopralluogo di modo da decidere

precisamente dove fermare la macchina per fare l’aggressione. Avevamo già

deciso di fare la vendetta anche se allora non avevamo ancora deciso la data

precisa in cui passare all’atto.”

(VI PG 21.08.2015, p. 12, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 3).

L’imputata ha riferito in un verbale successivo che il citato

sopralluogo sarebbe avvenuto il giorno prima dei fatti:

"

La nostra idea era quella di farlo uscire con le telefonate, per

poi beccarlo in un luogo buoi e disabitato per poi fare quello che abbiamo

fatto. Visto che con le telefonate non ci siamo riusciti avevamo deciso di fare

dei sopralluoghi per vedere dove bazzicava nei bar.

(…) avevamo iniziato a fare dei sopralluoghi il giorno prima del

fatto.”

(VI PP 01.09.2015, p. 5, AI 58).

In occasione del confronto con il coimputato, IMPU 2 ha

inizialmente riferito che sarebbero andati a vedere dove abitava ACPR 1 solo il

27.

luglio 2015, salvo poi tornare ad affermare che:

"

Qualche giorno prima dei fatti eravamo andati a vedere dove

abitava”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 22, AI 126).

Nel verbale d’interrogatorio finale IMPU 2 ha ribadito:

"

Confermo che avevamo effettuato un sopralluogo per vedere dove

abitava ACPR 1, questo prima del 27 luglio (…).

(…) quando eravamo andati a casa di ACPR 1 in precedenza era

perché già l’avevamo cercato in giro senza trovarlo, anche quella sera il

motorino non c’era.”

(VI PP 05.11.2015, p. 13, AI 189).

61.

In sede dibattimentale

l’imputata ha in fine confermato:

"

Abbiamo fatto un sopralluogo il giorno prima dei fatti per

studiare come agire per picchiarlo e prendergli l’orologio.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

62.

IMPU 1, dal canto suo, se nel

verbale d’arresto aveva confermato le dichiarazioni della coimputata secondo

cui due giorni prima dell’aggressione avrebbero fatto un sopralluogo per

decidere dove fare l’aggressione (VI PP 21.08.2015, p. 8, AI 9), nei verbali

successivi ha sempre negato che ciò sarebbe avvenuto, asserendo che avrebbero

effettuato un sopralluogo unicamente la sera dei fatti (VI PP 04.09.2015, p. 4,

AI 69: “siamo andati a vedere dove abita ACPR 1 solo la sera del 27 luglio”;

VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 23, AI 126: “non è vero che

avevamo fatto un sopralluogo due giorni prima dei fatti, ma solo la sera dei

fatti.”; VI DIB 19.04.2016, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Ne

abbiamo fatto uno solo la sera dei fatti. Siamo andati a vedere la sua

abitazione e basta. Poi siamo usciti a cercarlo per affrontarlo”).

5) I fatti del 27/28 luglio

2015.

63.

La sera del 27 luglio 2015,

giorno del cinquantunesimo compleanno di IMPU 1, gli imputati hanno deciso di andare

a cercare ACPR 1, recandosi dapprima presso il suo domicilio, senza trovarlo,

ed avvistando poi il suo motorino presso il Bar ______ di __________.

Gli imputati sono quindi tornati a casa di IMPU 2, dove

quest’ultima si è cambiata, vestendosi di nero e munendosi di torcia e fucile

soft air. Dopodiché, entrambi si sono appostati con l’automobile davanti al bar

attendendo che ACPR 1 prendesse il ciclomotore per recarsi presso il proprio

domicilio. Lo hanno quindi inizialmente seguito, superandolo poi con la loro

vettura per poi fermarlo in una zona boschiva sulla strada che porta da __________

a _______, fingendo un controllo di Polizia.

Così si è espressa al proposito IMPU 2 in occasione del suo primo

verbale di Polizia:

"

Il giorno dei fatti, o meglio martedì 27.07.2015, mi sono detta

che alla quella sera gli avrei fatto vedere io che era la puttana e gli facevo

io le toccatine.

IMPU 1 ed io eravamo a casa mia e ho cercato dei vestiti vecchi e

di colore nero.

Avevo trovato un training nero (che era anche bucato), una maglia

nera con manica lunga e cappuccio. Avevo preso anche dei boxer neri da uomo di

mia proprietà che poi avevo usato per mettere in testa. IMPU 1 ha invece tenuto

i suoi indumenti che già indossava.

(…) quando ho preso questi vestiti per IMPU 1 era chiaro lo scopo

e meglio che saremmo andati a farla pagare a ACPR 1. IMPU 1 non era d’accordo,

comunque ha voluto seguirmi in questa azione di vendetta. (…)

Preciso che prima di prendere i vestiti IMPU 1 ed io eravamo in

giro in automobile e passando a __________, nei pressi della dogana al “bar _____”,

abbiamo visto ACPR 1 all’esterno del ristorante con una donna bionda. In questo

momento mi era salita tanta rabbia e adrenalina. Ho dunque deciso di tornare

subito a casa mia per vestirmi con gli abiti scuri di cui ho parlato prima per

poi eseguire la missione.

(…) ho deciso di mettere gli indumenti di colore nero per non

farmi riconoscere e per farmi confondere con un agente di sicurezza e coglierlo

di sorpresa.

Siamo dunque rientrati a casa, credo era già mezzanotte. Mi sono

cambiata e siamo ripartiti verso __________, a bordo dell’automobile di IMPU 1.

(…) da casa siamo partiti a bordo dell’auto e abbiamo raggiunto i

posteggi del bar _____ di __________, lato destro della strada. Ci siamo

fermati in auto attendendo la partenza di ACPR 1 verso casa sua. (…)

Abbiamo atteso un po’ di tempo, il bar avrà forse chiuso verso le

01.

, dunque avremo aspettato forse un’ora.

(…) sapevo qual era il motorino di ACPR 1 e lo avevo visto

parcheggiato all’esterno del bar. Lo tenevo d’occhio con lo specchietto

retrovisore dell’automobile. (…)

Verso le 01.30 ACPR 1 è salito in sella al motorino, partendo in

direzione di _______ lungo la strada cantonale. Noi, con il veicolo, per non

farci notare abbiamo deciso di proseguire lungo la strada cantonale che

costeggia il fiume _____ (verso ___________). Poi, ancora in territorio di __________,

dove vi è ubicato un segnale stop, abbiamo preso una stradina che sale a

destra, passando sopra il nucleo di __________ e siamo arrivati ad

un’intersezione che ora non so indicare il territorio o luogo. In quel

frangente, da un’altra strada, stava giungendo ACPR 1 a bordo del motorino. Noi

lo abbiamo superato proseguendo verso _______. (…)

Dopo aver superato ACPR 1 abbiamo proseguito lungo la strada

fermandoci in una zona boschiva. Abbiamo parcheggiato l’auto in uno sterrato a

lato della strada, entrambi siamo scesi da veicolo. Io mi sono messa in mezzo

alla strada e nella mia mano avevo una pila da campeggio (sembra quelle usate

dagli agenti securitas quando fanno disciplinamento del traffico).

(…) con me avevo anche un fucile Kalashnikov finto, giocattolo, a

pallini. Oltre a questo fucile avevo un cappellino da sole, con visiera, con

scritta “Security”.

(…) mi sono messa in mezzo alla strada con la pila in una mano e

con l’altra mano tenevo il fucile sul mio petto. Tenevo il fucile in vista per

simulare un fermo di agente di sicurezza.

Ad un certo punto vedo arrivare il motorino di ACPR 1 e urlo

“Fermati! Polizia!”. ACPR 1 si era fermato e io, indossando gli indumenti di

cui ho parlato prima ed in particolare i boxer al volto, con dei fori da me

fatti (in precedenza a casa) all’altezza degli occhi, gli ho chiesto: “patente

e documenti, ha bevuto?”.”

(VI PG 21.08.2015, p. 5-8, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 3).

64.

Nel verbale della persona

arrestata svoltosi il 21 agosto 2015, l’imputata ha ribadito:

"

Siccome non ci cascava abbiamo deciso, il giorno dei fatti, di

andare per tutti i bar finché non l’avremmo trovato, e mi sono ricordata che ACPR

1.

frequentava pure il bar _____ di __________. Quando l’abbiamo trovato io e IMPU

1.

siamo andati a casa e io mi sono andata a cambiare, a preparare i boxer con i

buchi, la visiera e a vestirmi di nero. Siamo quindi stati fuori nel parcheggio

del bar _____ fino a che lui non partiva. Io dovevo fermarlo, fingendomi un

poliziotto, e IMPU 1 doveva farlo cadere a terra. Quando l’ho visto arrivare

sul motorino gli ho quindi intimato di fermarsi con la pila, gli ho detto “alt fermati”.”

(VI PP 21.08.2015, p. 5, AI 8).

65.

In occasione del confronto

con l’imputato IMPU 2 ha ribadito:

"

(…) il 27 luglio siamo partiti con la speranza di trovare ACPR 1.

(…) il 27 luglio siamo andati anche a casa sua per vedere se c’era

il motorino, ma non c’era. Siamo quindi tornati giù e passando davanti al bar _____

di __________ abbiamo visto il motorino. A quel punto siamo andati a casa per

cambiarci gli abiti per fare l’aggressione.

(…) mi sono cambiata solo io. Mi sono vestita di nero. Avevo preso

anche dei boxer neri da mettere in testa. Anche le scarpe erano nere.

Siamo quindi tornati al bar _____ e abbiamo aspettato in macchina.

(…) quando ACPR 1 è uscito dal bar, siamo partiti anche noi, ma

abbiamo preso l’altra strada, quella col divieto che passa per ______________.

A un certo punto l’abbiamo visto davanti a noi, l’abbiamo sorpassato per poi

fermarci nel luogo dei fatti. Io mi ero messa in mezzo alla strada in

posizione. In posizione intendo dire con la luce, il fucile di plastica in mano

e i boxer sul viso. IMPU 1 si era nascosto nel bosco. Quando è arrivato ACPR 1

gli faccio cenno di fermarsi e gli chiedo documenti e patente.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 23, AI 126).

Ancora in occasione dell’interrogatorio finale, l’imputata ha

ribadito che:

"

(…) la sera del 27 luglio siamo prima saliti a casa sua per

vedere se c’era il motorino.

(…) confermo che siamo andati a cercarlo in giro la sera del 27

luglio e che l’idea di fermarlo in un posto buio è stata discussa tra me e IMPU

1.

mentre aspettavamo che ACPR 1 uscisse dal Bar _____.

(…) non so dire se prima o dopo che sono andata a casa a

cambiarmi.”

(VI PP 05.11.2015, p. 13, AI 189).

66.

In sede dibattimentale IMPU 2

ha in fine confermato che:

"

Ho cambiato i miei vestiti e mi sono vestita di nero, ho anche

preso dei boxer neri bucati che ho usato come passamontagna e un cappellino con

la scritta “security”. Ho pure preso il fucile soft air.

(…) IMPU 1 non si è vestito di scuro, ma ha tenuto i vestiti che

aveva prima. Sapeva però che io mi stavo vestendo di scuro.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputata ha pure ribadito che, unitamente al compagno, hanno

aspettato ACPR 1 per “una bella oretta” all’esterno dell’____ (VI DIB

19.04

, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale), dopodiché:

"

Noi l’abbiamo inseguito e l’abbiamo superato. Io mi sono messa in

mezzo alla strada, mentre IMPU 1 si è nascosto nel boschetto.

(…) questo piano è stato elaborato prima di partire, quando mi

sono cambiata a casa.

(…) il piano prevedeva che io fermassi ACPR 1 con un finto posto

di blocco e che IMPU 1 uscisse di sorpresa e lo colpisse. Io inizialmente non

sapevo che IMPU 1 avrebbe utilizzato una chiave a croce, oggetto che ho visto

solo durante i fatti, ma pensavo che l’avrebbe colpito solo a mani nude.

(…) quando ACPR 1 è arrivato io l’ho fermato impugnando una torcia

elettrica e simulando un posto di blocco e gli ho chiesto di farmi vedere

patente e documenti.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IMPU 2 ha riferito che la sera del 28 luglio 2015 non avrebbero

sorbito alcol, siccome preferivano essere lucidi (VI PG 21.08.2015, p. 6,

allegato al rapporto di arresto, AI 3), ciò che ha confermato pure in aula (VI

DIB 19.04.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

67.

IMPU 1, dal canto suo, nel

verbale d’arresto ha affermato che:

"

Io ho detto a IMPU 2 che l’avremmo aspettato all’esterno del bar

citato senza farci vedere, aspettando che facesse rientro a casa con il

motorino.

La nostra idea iniziale era quella di fargli prendere il motorino

e lasciarlo avviare verso casa. Avevamo pensato che fermarlo e dargliele subito

fuori dal bar non era opportuno, in quanto vi sarebbero state diverse persone

che potevano vederci ed identificarci. Abbiamo quindi optato per lasciargli

prendere il motorino, ed una volta che stava percorrendo la strada verso casa,

con la macchina gli avremo tagliato la strada, nel senso che ci saremmo portati

davanti a lui e l’avremmo in qualche modo fatto fermare. Poi lo avremmo

picchiato con pugni e calci senza armi o altri oggetti. Questa era l’idea in

grandi linee.

Dopo aver pensato ciò, abbiamo atteso che ACPR 1 uscisse dal bar

per prendere il suo ciclomotore. Noi eravamo appostati e potevamo vedere il

motorino e quando il proprietario lo avrebbe preso. Una volta notato ACPR 1 che

partiva, io e IMPU 2, a bordo della Renault, lo abbiamo seguito. (…)

Lo abbiamo inizialmente seguito per pochi metri e poi lo abbiamo

sorpassato procedendo verso la sua abitazione che sapevo essere a ______.

(…) dopo aver percorso circa 5 minuti in macchina, ho parcheggiato

la mia vettura a lato della strada dove vi era un rientro con un fondo

sterrato.

Siamo scesi dalla macchina, non ricordo se era illuminato o meno.

Dopo essere scesi, io e IMPU 2 ci siamo posizionati entrambi a

lato della carreggiata ed abbiamo atteso che ACPR 1 arrivasse con il suo

motorino. Avevamo scelto quel luogo in quanto eravamo sicuri che da quel luogo

sarebbe passato.

Ad un certo punto abbiamo visto che ACPR 1 arrivava con il suo

ciclomotore. Aveva indossato il suo casco; quest’ultimo era integrale e di

colore nero.

IMPU 2 si è messa in mezzo alla strada e ha alzato il braccio per

fermarlo. Il ciclomotore ad un certo punto di è fermato e dopo di che, io sono

intervenuto.”

(VI PG 21.08.2015, p. 5 e 6, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 3).

Nel verbale della persona arrestata svoltosi il 21 agosto 2015

l’imputato ha dichiarato che:

"

In sostanza quando era già notte IMPU 2, sempre insistente, mi ha

detto di posteggiare vicino al bar dove c’era il motorino di ACPR 1, di

aspettare che partiva e che poi l’avremmo seguito e giunti in un posto

tranquillo, dove nessuno ci vedeva, lo avremmo picchiato.

Così abbiamo fatto e giunti in un punto dove ci sembrava che ci

fossero meno case, dopo averlo superato, ci siamo fermati e lo abbiamo

aspettato. (…)

IMPU 2 si è messa in mezzo alla strada con una torcia in mano e,

come mi ricorda l’interrogante, anche il fucile softair.

(…) prima che arrivasse ACPR 1 avevo insegnato a IMPU 2 i gesti da

fare quando si dirige il traffico con la torcia di notte e in particolare

quando si vogliono fermare mezzi. IMPU 2 diceva anche “alt”, “si fermi” e cose

del genere.

IMPU 2 ha chiesto i documenti a ACPR 1.”

(VI PP 21.08.2015, p. 6, AI 9).

In un verbale successivo il medesimo imputato si è così espresso:

"

(…) dopo essere andati a casa sua, siamo andati in giro a

cercarlo. Abbiamo poi visto il suo motorino a __________. Ci siamo quindi

fermati. (…) Quando ACPR 1 è uscito dal bar l’abbiamo seguito fino a quando

saremmo stati in un luogo fuori dall’abitato con poca illuminazione. Trovato il

posto, IMPU 2 l’ha fermato ed è successo quello che ho già raccontato.” (VI PP

04.09

, p. 3 e 4, AI 69).

68.

In occasione del pubblico

dibattimento IMPU 1 ha affermato:

"

Noi lo abbiamo seguito con la macchina, lo abbiamo sorpassato e

ci siamo fermati in un punto dove non vi erano case. Poi io sono salito nel

bosco e IMPU 2 lo ha fermato con la torcia.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Occorre precisare che durante l’interrogatorio dibattimentale,

l’imputato ha inizialmente negato di avere spiegato a IMPU 2 come muovere la

torcia per simulare un posto di blocco, salvo poi tornare ad ammettere questo

fatto dopo essere stato confrontato con le sue precedenti dichiarazioni (VI DIB

19.04

, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).

69.

Relativamente al movente

della “spedizione” del 27/28 luglio 2015, si impone di ribadire che

l’imputata, come emerge dagli stralci di verbale sopra riportati, ha sempre

affermato che quella sera lei e IMPU 1 erano usciti di casa alla ricerca di ACPR

1.

già con l’idea di picchiarlo, sia per vendicarsi che per sottrargli

l’orologio. Da parte sua, IMPU 1 ha invece rilasciato dichiarazioni piuttosto

confuse e contraddittorie, affermando inizialmente di avere solo voluto fargli

uno scherzo (VI PG 21.08.2015, p. 5 e 6, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 3; VI PP 21.08.2015, p. 6, AI 9; VI PP 04.09.2015, p. 3 e 4, AI

69; VI PP 02.10.2015, p. 24, AI 126; VI PP 05.11.2015, p. 21, AI 190), per

arrivare in fine ad ammettere che l’idea di picchiare ACPR 1 per vendetta e per

sottrargli l’orologio era nata già in occasione della telefonata del 27 luglio

2015.

e che quindi la sera dei fatti anche lui era uscito di casa con questa

idea.

Al proposito, nel

verbale d’interrogatorio finale IMPU 1 ha ammesso che:

"

(…) si sono uscito di casa con questa idea il 27 sera, ma dentro

di me speravo che non trovassimo ACPR 1 in giro.”

(VI PP 05.11.2015, p. 21, AI 190).

70.

In occasione

dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha ribadito che la sera dei fatti

voleva affrontare ACPR 1 (VI DIB 19.04.2016, p. 10, allegato 1 al verbale

dibattimentale), spiegando così tale circostanza:

"

IMPU 2 mi chiedeva di fargliela pagare. Io per un po’ ho

resistito e quella sera è successo.

(…) inizialmente le avevo detto di lasciar perdere, ma lei

continuava a dirmi che non avevo gli attributi. (…)

Quando abbiamo visto ACPR 1 al bar siamo andati a casa e lei si è

cambiata. È lì che abbiamo deciso di allestire il finto posto di blocco e che

io sarei intervenuto alle spalle.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).

71.

Relativamente ai preparativi

messi in essere dagli imputati, giova osservare che nel verbale di confronto

con la coimputata, IMPU 1 ha ammesso di avere deciso di prendere il pezzo di

ferro poi utilizzato per colpire la vittima quando si trovavano nel posteggio a

__________ (VI PP 02.10.2015, p. 25, AI 126: “avevo deciso di prendere il

pezzo di ferro quando eravamo ancora nel posteggio a __________”).

Analogamente, in occasione del verbale d’interrogatorio finale, lo

stesso imputato ha inoltre riferito che i guanti indossati da IMPU 2 durante

l’aggressione, la stessa li aveva “presi mesi prima e li aveva presi per non

lasciare impronte” (VI PP 05.11.2015, p. 27, AI 190), ciò che ha però

negato in sede dibattimentale, affermando di essersi sbagliato (VI DIB

19.04

, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).

A questo proposito, la coimputata ha riferito di avere acquistato

i guanti di gomma in precedenza “per pulire i bisogni che i gatti facevano

in casa” e che la sera dei fatti li avrebbe presi “per picchiare ACPR 1

e non lasciare tracce” (VI DIB 19.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

72.

Dopo aver indotto ACPR 1 a

fermarsi con il pretesto di un controllo di Polizia, gli imputati hanno

iniziato a colpire la vittima con una chiave a croce in ferro (cfr. fotografia

di cui all’allegato 2 al VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, AI 126).

Alla fine del brutale pestaggio, la coppia gli ha quindi sottratto l’orologio

Rolex e una catenina in oro, così come pure il portafogli, tentando altresì di

impossessarsi di un bracciale.

In occasione del suo primo verbale di Polizia, IMPU 2 ha

dichiarato che:

"

(…) gli ho chiesto “patente e documenti, ha bevuto?”. Subito però

gli ho dato uno spintone facendolo cadere a terra con il motorino. Lui non ha

avuto il tempo di rispondere. Preciso inoltre che ACPR 1 era chiaramente

ubriaco. Nel frattempo IMPU 1 si era nascosto nel bosco sopra la strada.

ACPR 1 si è rialzato in piedi ed improvvisamente IMPU 1 è uscito

dal bosco e con una rincorsa ha colpito ACPR 1 sul casco. Lo ha colpito con un

oggetto di ferro. (…)

Preciso che IMPU 1 ha afferrato ACPR 1 tenendolo per il retro

della camicia con una mano e con l’altra mano ha colpito più volte il casco di ACPR

1.

con questo oggetto di metallo, il tutto per far perdere l’equilibrio alla

vittima e farlo cadere al suolo.

(…) gli avrà dato 3 o 4 colpi con questo ferro sul casco. Lo ha

colpito con grande cattiveria. Io lo incitavo a colpirlo. (…)

Per ricapitolare: io ho fermato ACPR 1 e l’ho spintonato facendolo

cadere al suolo. Lui si è rialzato e in quel momento IMPU 1 è sbucato fuori dal

bosco con in mano un oggetto di ferro. IMPU 1 ha preso per la camicia ACPR 1 e

con l’altra mano lo ha colpito più volte al casco, con violenza, con questo

oggetto, facendogli perdere l’equilibrio.

ACPR 1 è dunque caduto nuovamente al suolo. Con la faccia rivolta

verso l’asfalto. Mentre era al suolo ho tirato vari calci e pugni con violenza

e forza alla vittima ACPR 1, colpendolo in vari punti.

(…) non so dire con certezza in che punti l’ho colpito. Comunque

confermo di averlo colpito con calci forti e con 5 o 6 pugni alla schiena,

sempre mentre lui si trovava al suolo.

(…) ho tirato pugni a mani nude, non avevo oggetti nelle mani. (…)

Mentre io colpivo ACPR 1 con calci, IMPU 1 ha continuato a colpire

con calci violenti la vittima alla testa. Va precisato che ancora indossava il

casco. (…)

Mi viene chiesto se io ho usato il pezzo di ferro in questione.

Rispondo di sì: l’ho utilizzato per colpire ACPR 1 alla schiena

due volte mentre si trovava al suolo. (…)

Preciso che dopo i fatti abbiamo strappato via la collana a ACPR 1

e abbiamo portato via anche l’orologio che indossava al polso.”

(VI PG 21.08.2015, p. 8 e 9, allegato al rapporto di arresto, AI

3).

Interrogata a sapere quanto fosse durata l’aggressione, l’imputata

ha risposto che “sarà durata 10-15 minuti”, ACPR 1 “era ubriaco e non

aveva reazioni” (VI PG 21.08.2015, p. 8 e 9, allegato al rapporto di

arresto, AI 3).

73.

Nel verbale della persona

arrestata di medesima data IMPU 2 ha riferito quanto segue:

"

Quando si è fermato gli ho chiesto di mostrarmi documenti e

patente. Gli ho quindi dato uno spintone ed è caduto dal motorino. Dopo essere

caduto, ACPR 1 si è rialzato. IMPU 1 è quindi uscito dal bosco e ha iniziato a

colpirlo ripetutamente in testa sul casco col ferro che ho descritto oggi in

Polizia, tenendolo nel frattempo da dietro per il colletto della camicia. ACPR

1.

è quindi caduto a terra con faccia in giù. IMPU 1 ha continuato a colpirlo

con il ferro sul casco. Io ho invece iniziato a colpirlo con dei calci su tutto

il corpo, sulla pancia, sulla schiena e sulle gambe. L’avevo anche colpito con

dei calci sul volto. Preciso che in quel momento non aveva la visiera, perché IMPU

1.

gliel’aveva tolta. A un certo punto IMPU 1 mi aveva anche passato il ferro,

perché non ce la faceva più, e io gli ho due colpi sulla schiena, e ho poi

ripassato il ferro a IMPU 1, perché non andava di colpirlo col ferro. Per un

attimo io mi sono fermata, ma poi ho ricominciato a colpirlo con calci, fino a

quando IMPU 1 mi preso, mi ha detto “adesso basta” e mi ha portato via.

(…) l’orologio e la catenina è stato IMPU 1 a prenderli. Li ha

presi poco prima che mi dicesse di andarcene e che mi afferrasse per portarmi

via. Non ricordo però bene il momento in cui IMPU 1 ha preso la catenina e l’orologio.

Non ricordo se li abbiamo presi assieme o solo IMPU 1, prima che mi portasse

via, come ho detto prima.

(…) ho pure tirato un colpo con il ferro in faccia a ACPR 1.

Preciso che lui era a faccia in giù. Dall’alto io ho tirato con il ferro un

colpo sulla testa, pensando di colpirlo sul volto, ma l’ho colpito solamente

sul bordo del casco. Preciso che questo colpo con il ferro gliel’ho dato alla

fine prima che IMPU 1 mi portasse via. Avevo già dato due colpi col ferro sulla

schiena a ACPR 1 e poi gliel’avevo restituito. Lui me l’ha dopo un po’ però

ridato e io gli ho dato il colpo sulla testa.”

(VI PP 21.08.2015, p. 5 e 6, AI 8).

IMPU 2 ha peraltro avuto modo di riferire che se il suo coimputato

non l’avesse fermata, avrebbe continuato a colpire la vittima (VI PP

21.08

, p. 6, AI 8).

74.

IMPU 1, dal canto suo, in

occasione del suo primo verbale di Polizia ha così spiegato l’aggressione a ACPR

1:

"

Il ciclomotore ad un certo punto si è fermato e dopo di che, io

sono intervenuto.

Avevo con me una chiave a croce, recuperata dal mio veicolo,

quella che serve per avvitare le ruote, ed ho colpito ACPR 1 dietro la schiena

all’altezza del collo/colonna vertebrale. Io sono stato il primo che l’ho

colpito.

ACPR 1 in quel momento si trovava ancora sul ciclomotore ma era

fermo. Con il primo colpo che gli ho inferto, ACPR 1 è caduto all’indietro ed

io l’ho colpito nuovamente due volte, una volta a terra, con la chiave sul

petto/costato, proprio a livello delle costole. (…)

Dopo avergli inferto i tre colpi, nella mia mente pensavo che era

sufficiente e non volevo più continuare.

ACPR 1 era a terra e si muoveva. Ho visto del sangue a terra, non

ho visto se sui vestiti ce n’era. Ho notato il sangue sull’asfalto. Mi sembra

che era tanto.

Mentre io colpivo ACPR 1 come descritto, IMPU 2 gli ha tirato dei

calci ai testicoli.

Dopo i tre colpi, io pensavo che erano sufficienti le botte che

avevo dato. IMPU 2 dopo i tre colpi mi ha detto di andare avanti, ma io non ce

la facevo più, sia fisicamente che psicologicamente. Ritenevo che ACPR 1 avesse

già avuto la sua punizione. Ho quindi dato la chiave a IMPU 2 la quale l’ha

colpito anche lei con questo attrezzo. Non sono in grado di dire con certezza

quante volte ha colpito ACPR 1, ma presumo un paio di volte.

Quando ho passato la chiave a IMPU 2, gliel’ho consegnata con

l’intento che lei la mettesse nuovamente nella macchina. Lei invece ha preso la

chiave ed ha colpito nuovamente ACPR 1. Non sono in grado di specificare la

parte del corpo in cui IMPU 2 ha colpito ACPR 1.

Dopo che ho visto IMPU 2 colpire ACPR 1 un paio di volte con la

chiave, gli ho detto basta, e gliel’ho strappata di mano. Sono riuscito nel mio

intento e successivamente ho depositato la “chiave” a croce nella macchina. (…)

In quelle circostanze ricordo che IMPU 2 si è chinata su ACPR 1 e

gli ha strappato la collanina che portava al collo. Non ne so il motivo.

Poi, sempre IMPU 2, non ricordo esattamente come, gli ha preso

l’orologio che teneva al polso. (…)

Voglio precisare meglio la dinamica delle percosse. ACPR 1 è

arrivato sul motorino, si è fermato, io mi trovavo davanti a lui. L’ho colpito

prima con un colpo alla schiena poi è caduto all’indietro sull’asfalto con la

schiena. Una volta a terra l’ho colpito due volte al costato. Mi sono fermato e

ho consegnato la chiave a croce a IMPU 2 la quale ha colpito a sua volta ACPR 1

mentre si trovava sulla schiena o così mi ricordo.

Ad un certo punto ACPR 1, dopo che lo avevamo percosso, si è

girato con la pancia sull’asfalto ed io gli ho preso il portafogli che teneva

nella tasca posteriore dei suoi pantaloni.”

(VI PG 21.08.2015, p. 6 e 7, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 3).

L’imputato ha inoltre affermato che “durante tutte le percosse ACPR

1.

indossava il casco correttamente, non gli è mai “scivolato” dalla testa.”

(VI PG 21.08.2015, p. 7, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

75.

Nel verbale della persona

arrestata svoltosi il medesimo giorno, IMPU 1 ha parzialmente modificato le sue

precedenti dichiarazioni in merito al primo colpo che avrebbe inferto alla

vittima, affermando questa volta di avere colpito ACPR 1 “direttamente sotto

il collo sulla schiena”:

"

IMPU 2 ha chiesto i documenti a ACPR 1. Io non ho sentito se lui

ha detto qualcosa e poi sono intervenuto colpendolo direttamente sotto il collo

sulla schiena con una chiave a croce. Lui aveva il casco integrale, che non ha

mai perso durante tutto l’episodio. In quel momento l’ho colpito una volta. Lui

è caduto sulla schiena e il motorino che era acceso è andato avanti per quattro

metri prima di fermarsi. Ho colpito ACPR 1, che era a terra, sul petto due

volte, sempre con la chiave. (…)

Dopo che l’ho colpito al petto tentava di rialzarsi e in quel

momento IMPU 2 lo colpiva con dei calci alle parti intime. (…)

ACPR 1 ha fatto per rialzarsi, ma in sostanza si è spostato un po’

ed è ricaduto sulla pancia. Quando era in quella posizione ho detto a IMPU 2:

“adesso basta, la lezione l’ha presa”. Le ho dato la chiave da rimettere in

macchina, ma di fatto con quella chiave l’ha ancora colpito in schiena. Non so

dire quante volte.

(…) non sempre durante tutta la scena ho visto esattamente cosa

faceva IMPU 2.

Preciso che dei calci ai testicoli mi ha riferito IMPU 2, ma io

non li ho visti. Ho visto invece che lo colpiva in schiena con la chiave almeno

due volte.

Io mi ero fermato anche perché avevo visto che c’era del sangue.

Dopo aver visto IMPU 2 che lo colpiva le ho strappato la chiave di

mano e l’ho rimessa in macchina.

Poi, come già descritto in Polizia, IMPU 2 si è chinata su ACPR 1,

gli ha strappato la collanina che aveva al collo, gli ha tolto l’orologio ed io

in quel momento gli ho preso il borsellino che aveva in tasca dei pantaloni.”

(VI PP 21.08.2015, p. 6 e 7, AI 9).

76.

In un verbale successivo IMPU

1.

ha fornito una versione ancora diversa in merito al numero e all’ubicazione

dei colpi inferti alla vittima, affermando che:

"

(…) penso di aver dato a ACPR 1 quattro colpi. Uno all’inizio,

gliel’ho dato tra le scapole. Quando è poi caduto gli ho dato altri tre colpi

sempre tra le scapole.”

(VI PP 04.09.2015, p. 7, AI 69).

Tale posizione è stata sostanzialmente mantenuta anche nel verbale

del 16 ottobre 2015, quando l’imputato ha però affermato di avere dato a ACPR 1

4/5 colpi (VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 164).

IMPU 1, nel corso di detto verbale, ha peraltro dichiarato di non

ricordare se avesse dato anche dei colpi sul costato della vittima (VI PP

04.09

, p. 7, AI 69).

77.

Occorre evidenziare che IMPU

1.

ha inizialmente negato di avere colpito ACPR 1 con la chiave a croce sulla

testa (VI PP 04.09.2015, p. 7, AI 69), ciò che invece IMPU 2 ha continuato a

ribadire (cfr. suo verbale 1. settembre 2015):

"

(…) non so quanti colpi ha dato a ACPR 1. Ne ha comunque dati più

di me. So che IMPU 1 ha dichiarato di avergliene dati di meno, ma non è vero.

Il ferro l’aveva in mano praticamente sempre IMPU 1. Ricordo che gliene ha date

tante, perché ad un certo punto IMPU 1 non ce la faceva più e mi ha passato il

ferro, poi si è sdraiato indietro sul cemento.

(…) per quello che ricordo io, IMPU 1 l’ha colpito solamente con

il ferro. Non ricordo calci o pugni da parte sua.

Preciso come già detto nel precedente verbale, che quando mi ha

dato il ferro, io ho colpito due volte ACPR 1 con il ferro. Due volte alla

testa, cercando di colpirgli il volto senza riuscirci per via del casco, e due

volte l’ho colpito sulla schiena, non ricordo dove. Dopo questi colpi, ho detto

a IMPU 1 che non ce la facevo più e gli ho ridato il ferro. Non ricordo se IMPU

1.

ha poi ricominciato a colpirlo col ferro.

(…) non ricordo se i colpi con il ferro li ho dati

consecutivamente, o se avevo prima dato due colpi e poi ridato il ferro a IMPU

1, e poi dopo un po’ ripreso il ferro e dato altri due colpi.

(…) non ricordo se IMPU 1 colpiva tenendo il ferro con una o due

mani.

(…) lo colpiva sulla testa, colpendo il casco. Lo colpiva

fortissimo, sentito il rumore dei colpi.

(…) IMPU 1 l’ha sempre e solo colpito sul casco, non su altre

parti del corpo.”

(VI PP 01.09.2015, p. 6 e 7, AI 58).

78.

Anche in questo verbale,

l’imputata ha confermato di avere prima fatto cadere ACPR 1 al suolo e solo in

un secondo momento, una volta che quest’ultimo si era rialzato, sarebbe

intervenuto il coimputato con il ferro (VI PP 01.09.2015, p. 7, AI 58).

Confrontata con le dichiarazioni del coimputato secondo cui il

primo colpo sarebbe stato sferrato sulla schiena, IMPU 2 le ha confermate:

"

Ora, che mi viene detto, ricordo che il primo colpo IMPU 1

l’aveva effettivamente dato sulla schiena.”

(VI PP 01.09.2015, p. 7, AI 58).

L’imputata ha per contro continuato a negare che IMPU 1 avrebbe

dato unicamente tre colpi a ACPR 1:

"

(…) no. Glie ne ha dati di più. Non so precisare quanti. Il ferro

l’aveva più lui, e dava colpi a ripetizione.”

(VI PP 01.09.2015, p. 7, AI 58).

79.

Se inizialmente IMPU 2 ha

indicato che sarebbe stato IMPU 1 ad impossessarsi dell’orologio, della

collanina e del portafogli della vittima, l’imputata ha poi ammesso di essere

stata lei a prendere il Rolex e la catenina, mentre il coimputato avrebbe

sottratto il portafogli (VI PP 01.09.2015, p. 8, AI 58).

Allo stesso modo, mentre inizialmente l’imputata aveva sostenuto a

più riprese di aver dato uno spintone a ACPR 1 facendolo cadere al suolo subito

dopo averlo fatto fermare a bordo del motorino, nel verbale del 10 settembre

2015.

IMPU 2 ha affermato, confermando in questo senso le dichiarazioni del

coimputato:

"

(…) all’inizio, dopo che io avevo chiesto “documenti?” non vi è

stata una spinta per cui lui è caduto per terra ma è stato IMPU 1 a colpirlo

sul capo ed è caduto per questo colpo.”

(VI PP 10.09.2015, p. 3, AI 83).

80.

Stanti le divergenze

riscontrabili nella descrizione della dinamica dei fatti fornita dagli

imputati, il 2 ottobre 2015 ha avuto luogo il primo confronto tra IMPU 2 e IMPU

1.

In questa circostanza IMPU 2 ha riferito:

"

Quando è arrivato ACPR 1 gli faccio cenno di fermarsi e gli

chiedo documenti e patente.

IMPU 1 a quel punto sbuca dal bosco con il ferro che aveva preso

dalla sua macchina e colpisce ACPR 1 tra collo e schiena. ACPR 1 cade per

terra. (…)

Una volta che IMPU 1 ha colpito ACPR 1, lui ha cercato di

rialzarsi ma è caduto subito a pancia in giù. IMPU 1 ha quindi iniziato a

dargli dei colpi col ferro sul casco.

(…) non so dire quante volte l’abbia colpito.

In seguito IMPU 1 ha passato il ferro a me. Non sono stata io a

chiederglielo. L’ho quindi colpito in testa col ferro sulla parte frontale del

casco. Non so dire quante volte, comunque sicuramente più di una.

(…) io volevo mirare al viso, ma c’era la visiera del casco che

non me lo permetteva.

(…) il calcio sul fianco gliel’ho tirato mentre IMPU 1 lo colpiva

col ferro. Gli ho pure tirato un calcio nei testicoli.

(…) dopo che ho colpito ACPR 1 col ferro, IMPU 1 ha ripreso il

ferro, l’ha ancora colpito, non ricordo dove, e nel mentre io mi ero chinata su

ACPR 1 e gli avevo preso il rolex.

(…) dopo che abbiamo preso il rolex siamo andati via. In quel

momento il ferro l’aveva in mano IMPU 1.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 25 e 26, AI 126).

Prendendo atto di tali dichiarazioni della coimputata, IMPU 1 le

ha contestate, affermando che:

"

Contesto quello che dice IMPU 2. Io ho tirato a ACPR 1 tre colpi

forti sulla schiena all’altezza delle scapole o dei reni. (…) Poi mi dico che

per me era sufficiente, che in fondo la vendetta era di IMPU 2 e do quindi il

ferro a lei. Non ho visto dove ha colpito IMPU 2. So solo che a un certo punto le

ho levato il ferro.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 26, AI 126).

Anche durante le prime fasi del confronto con IMPU 2 l’imputato ha

continuato a negare di avere colpito la vittima sul casco (VI PP confronto IMPU

2/IMPU 1 02.10.2015, p. 26, AI 126: “Io non l’ho comunque colpito sul casco”),

salvo poi ammettere, in un secondo momento, che questo sarebbe effettivamente

avvenuto:

"

Dopo aver parlato con il mio avvocato, voglio dire che mi scuso.

(…) effettivamente ho tirato i colpi a ACPR 1 sul casco nella

parte posteriore.” (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 26, AI 126).

81.

Se inizialmente, sia in

Polizia che dinanzi al PP, IMPU 1 aveva descritto l’agire della coimputata, in

questo verbale l’imputato non ha saputo dire cosa avesse fatto quest’ultima,

affermando di non averlo visto e di avere appreso quanto da lei fatto

unicamente in seguito, quando la medesima glielo avrebbe raccontato (VI PP

confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 26, AI 126).

A questo proposito si rileva che l’imputato ha pure riferito che,

una volta in macchina, IMPU 2 gli avrebbe detto “di aver sentito entrare il

ferro in un osso di ACPR 1 sulla fronte” (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1

02.10

, p. 26, AI 126), ciò che la donna ha però contestato (VI PP

confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 27, AI 126: “io non ricordo di aver

sentito il ferro entrare nell’osso, però, come già detto, l’ho colpito con il

ferro sulla parte frontale del casco. Gli ho poi tirato calci sul fianco”),

salvo poi ammetterlo in aula (VI DIB 19.04.2016, p. 7, allegato 1 al verbale

dibattimentale: “Quando ce ne siamo andati mi ricordo di aver detto di avere

sentito il rumore dell’osso della fronte”).

IMPU 1 ha quindi precisato:

"

(…) i colpi sul casco di ACPR 1 li ho dati quando ho ripreso il

ferro. Io avevo inizialmente dato 3 colpi sulla schiena, come detto, poi ho

dato il ferro a IMPU 2, poi l’ho ripreso ed è in quel frangente che ho dato i 2

colpi al casco. Ho quindi dato a IMPU 2 il ferro una seconda volta. Non so dove

IMPU 2 l’abbia ancora colpito. A un certo punto le ho detto basta e le ho tolto

il ferro di mano.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 27, AI 126).

IMPU 2, dal canto suo, ha mantenuto la sua versione dei fatti:

"

(…) la dinamica è come ho raccontato. Ovvero che IMPU 1 gli dà un

primo colpo col quale fa cadere ACPR 1, poi gli dà due colpi sulla schiena, mi

passa il ferro, gli tiro due volte il ferro in zona volto, ridò il ferro a IMPU

1.

Nel mentre prendo l’orologio e la catenella, e IMPU 1 gli dà dei colpi in

testa.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 26, AI 126).

Sentite queste affermazioni della coimputata, anche IMPU 1 ha per

finire ammesso:

"

(…) IMPU 2 ha ragione. Non le ho dato il ferro una seconda volta.

L’avevo in mano io quando siamo andati via.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 27, AI 126).

L’imputato ha infine ribadito:

"

Il portafoglio l’ho preso io alla fine, prima di partire.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 27, AI 126).

82.

In occasione del verbale

d’interrogatorio del 16 ottobre 2015, l’imputato ha riferito per la prima volta

della circostanza secondo cui, ad un certo momento, durante l’aggressione, ACPR

1.

avrebbe tentato di prendergli il ferro dalle mani, collocando questo momento

dapprima dopo averlo già colpito con 4/5 colpi alla schiena, e poi, alla

contestazione del PP che questo sarebbe piuttosto strano, successivamente al

primo colpo da lui sferrato (VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 164):

"

(…) con il primo colpo lui era solo caduto a terra. Mi dice “cosa

sta succedendo?” e mi prende il ferro.”

(VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 164);

"

(…) con il primo colpo lui cade sulla schiena, quindi mi prende

il ferro.”

(VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 164).

IMPU 1 non ha tuttavia saputo dire come avesse fatto la vittima a

prendergli il ferro, trovandosi quest’ultima a terra, mentre lui era in piedi

(VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 164).

Tentando di spiegarsi, l’imputato ha corretto nuovamente le sue

precedenti dichiarazioni, affermando che forse ACPR 1 aveva preso il ferro

mentre lui lo stava colpendo e che, insieme alla coimputata, sarebbero riusciti

a riprenderlo:

"

(…) io non ricordo come abbia fatto a prendere il ferro. Allora

forse lo stavo colpendo. Sta di fatto che io e IMPU 2 riusciamo a riprendere il

ferro. Poi ACPR 1 si volta a pancia in giù. E a quel punto io lo colpisco sulla

schiena come ho già descritto. Preciso che l’ho colpito prima sulla schiena non

so quante volte nella zona indicata poi ho iniziato a colpirlo sul casco non so

dire quante volte sicuramente più di due volte anche forse più di 5 o 6 gli ho

dato comunque più colpi che quelli dati sulla schiena.”

(VI PP 16.10.2015, p. 4, AI 164).

In quel frangente, l’imputato non ha potuto escludere di avere

colpito la vittima anche alla nuca (VI PP 16.10.2015, p. 4, AI 164: “Non

escludo che in quel frangente io l’ho colpito anche alla nuca.”).

83.

Relativamente al momento in

cui sono cessati i colpi, giova rilevare che IMPU 1 ha inizialmente affermato

di aver smesso siccome aveva pensato che fosse sufficiente. Tuttavia, nel

verbale svoltosi il 16 ottobre 2015 egli ha affermato di avere passato, ad un

certo punto, il ferro alla coimputata, siccome era stanco, e di avere poi

ricominciato a colpirlo dopo aver ripreso fiato:

"

(…) colpivo con un susseguirsi di colpi rapidi.

(…) a quel punto ho smesso di colpire perché ero stanco e ho

passato il ferro a IMPU 2. (…)

Penso che mentre io riprendevo fiato, IMPU 2 l’abbia colpito con

il ferro.

(…) quando ho ripreso fiato ho ripreso il ferro e ho colpito ACPR

1.

sul casco sempre nella zona dietro (…).”

(VI PP 16.10.2015, p. 4, AI 164);

84.

Nel medesimo verbale

l’imputato ha pure aggiunto che, dopo essersi impadroniti dell’orologio e della

collanina, avrebbero tentato di sottrarre alla vittima anche un bracciale,

senza però riuscirvi:

"

(…) mentre lo colpisco sul casco IMPU 2 toglie l’orologio e la

collana. Cosa che io vedo che sta facendo.

(…) poi io a mia volta ho tentato di togliergli il braccialetto.

Non riuscendo. Gli ho preso poi il portafoglio che si trovava nella tasca

posteriore destra dei jeans. A quel punto ce ne siamo andati.”

(VI PP 16.10.2015, p. 5, AI 164).

85.

Confrontato con le lesioni

riscontrate sul corpo della vittima dal medico legale, IMPU 1 ha dichiarato di

non ricordare di avere colpito ACPR 1 con il ferro sugli arti inferiori, ma di

non poterlo neppure escludere, vista la velocità con cui tutto sarebbe

avvenuto; ha per contro escluso di avergli schiacciato il braccio con il piede,

di averlo colpito con dei calci e di averlo colpito al viso (VI PP 16.10.2015,

p. 5 e 6, AI 164).

In questo suo verbale, l’imputato ha peraltro fornito una diversa

spiegazione riguardo al motivo per cui avrebbero cessato di percuotere la

vittima, ovvero che avendo preso il borsellino, l’orologio e la catenina non vi

era più motivo di continuare:

"

(…) ho smesso di colpire la prima volta come ho riferito perché

dovevo prendere fiato. La seconda volta ho smesso perché abbiamo preso

borsellino, orologio e catenina.

La verbalizzante mi chiede quindi se non c’era più motivo per

continuare.

R. esatto.”

(VI PP 16.10.2015, p. 6, AI 164).

86.

Assunta a verbale il medesimo

giorno, IMPU 2 ha sostanzialmente confermato la sua versione dei fatti,

aggiungendo alcuni particolari:

"

Sulla dinamica posso dire che IMPU 1 con il ferro ha colpito ACPR

1.

sulla nuca, che ACPR 1 è caduto a terra a pancia in giù, quindi IMPU 1 lo ha

colpito più volte sul casco mentre io gli ho tirato almeno 10 calci secchi sul

fianco, non escludo che mentre gli tiravo i calci, gli abbia anche schiacciato

con il piede il braccio, ma questo non lo ricordo. IMPU 1 mi ha poi passato il

ferro, a quel punto io l’ho colpito più volte sulla schiena, non so dire quante

volte, e l’ho colpito poi anche sul viso come avevo già dichiarato. Non so dire

quante volte l’ho colpito sul viso ma più di una. (…)

IMPU 1 riprende quindi il ferro, colpisce al capo sul casco ACPR 1

non so quante volte, mentre io prendo l’orologio, la catenina, IMPU 1 tenta poi

di prendere il bracciale a ACPR 1, ma non ci riesce e li prende il portafoglio.

A quel punto ce ne andiamo.

(…) abbiamo smesso di colpire ACPR 1 perché bastava così.”

(VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 163).

Se in precedenza l’imputata aveva affermato che ad un certo punto IMPU

1.

le avrebbe detto di smettere di colpire la vittima, in questo suo verbale

l’imputata ha negato questa circostanza:

"

(…) ora non ricordo più che avevo dichiarato questo, ma non mi

aveva fermato nessuno.”

(VI PP 16.10.2015, p. 6, AI 163).

87.

Sempre il 16 ottobre 2015,

gli inquirenti hanno quindi proceduto ad un ulteriore confronto tra gli

imputati.

In questa circostanza, IMPU 1 ha fornito l’ennesima versione in

merito all’ubicazione dal primo colpo inferto alla vittima:

"

(…) dopo che IMPU 2 ha fermato ACPR 1 con la pila fingendosi un

poliziotto, cosa che io sapevo che avrebbe fatto, io sono sceso dal bosco e

l’ho colpito sotto il collo (…). ACPR 1 cade a terra sulla schiena.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 3, AI 165).

L’imputato ha quindi affermato che:

"

(…) mentre io colpisco con la chiave ACPR 1, IMPU 2 non lo

colpisce.

(…) una volta che ACPR 1 è a terra mi prende il ferro dalle mani.

Preciso che prima di prendermi il ferro dalle mani ha detto “cosa succede”.

Continuo a non ricordarmi come abbia fatto a prendermi il ferro dalle mani. A

quel punto io e IMPU 2 gli togliamo il ferro e lo tengo io. ACPR 1 in quel

momento si gira sulla pancia.

(…) io gli tiro dei colpi con il ferro sulla parte alta della

schiena. (…) Non so quanti colpi ho dato sulla schiena (…). Dopo averlo colpito

sulla schiena lo colpisco sul casco.

(…) non so quante volte l’ho colpito sul casco penso 5/6 volte. A

quel punto sono stanco e mi fermo per prendere fiato. Passo il ferro a IMPU 2.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 3, AI 165).

IMPU 1 ha quindi ribadito a più riprese che ACPR 1 sarebbe caduto

sulla schiena (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 4, AI 165: “l’ho

colpito mentre stava cadendo per terra. Preciso che ACPR 1 è caduto sulla

pancia e non sulla schiena”) e che ad un certo punto sarebbe riuscito a

prendere il ferro (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 4, AI

165: “ribadisco che ACPR 1 è riuscito a portarmi vai il ferro”; VI PP

confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 5, AI 165: “ribadisco che ACPR 1 ha

preso il ferro dalle mie mani e poi io l’ho ripreso. Nel senso che non è che la

preso da solo ma lo abbiamo tenuto insieme”).

88.

Sentite queste affermazioni

del coimputato, IMPU 2 ha negato che ACPR 1 avrebbe tentato di difendersi,

afferrando la chiave a croce:

"

Non è vero quello che dice. Prima di tutto non si è difeso ACPR 1.

(…) ACPR 1 non si è difeso nel senso che non è caduto sulla

schiena ma sulla pancia.

(…) non è vero che ACPR 1 gli ha portato via il ferro.

(…) questa scena che ACPR 1 toglie il ferro e noi lo riprendiamo

non l’ho vista e non la ricordo.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 3 e 4, AI 165).

L’imputata ha pure contestato le dichiarazioni di IMPU 1 in merito

all’ubicazione del primo colpo da lui sferrato:

"

E poi non è vero che l’ha colpito dove ha indicato. (…) l’ha

colpito sul collo.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 3, AI 165).

IMPU 2 ha quindi ribadito la sua versione dei fatti:

"

(…) ribadisco che io ho colpito ACPR 1 sulla schiena con il

soft-air e questo all’inizio più o meno quando IMPU 1 lo colpisce con il ferro.

Quindi prima che ACPR 1 cadesse.

(…) una volta che ACPR 1 era a terra io l’ho colpito con i calci

sul fianco, circa una decina di calci.

(…) IMPU 1 continuava a colpirlo sul casco mentre io gli do calci.

(…) dopo che IMPU 1 mi ha passato il ferro inizio a colpirlo al

volto non ricordo quante volte. L’ho colpito anche alla schiena.

(…) IMPU 1 riprende il ferro mentre io sfilo il Rolex e la

catenina.

(…) nel mentre io sfilo il Rolex e catenina IMPU 1 cerca di

prendergli il bracciale e gli prende il portafoglio.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 3, AI 165).

89.

In occasione

dell’interrogatorio finale, in fine, l’imputata ha riferito che:

"

IMPU 1 l’ha colpito alla nuca come primo colpo nel mentre io l’ho

colpito con il soft-air alla schiena, questo prima che ACPR 1 cadesse. Quando

era a terra sulla pancia, io ho iniziato a tirargli calci sul fianco e IMPU 1

lo colpiva con il ferro sulla testa, non so proprio dire quante volte abbia

colpito il IMPU 1. Ribadisco che io l’avrò colpito con una decina di calci al

fianco. Quando IMPU 1 mi ha passato il ferro io ho iniziato a colpirlo sulla

schiena con il ferro e poi sul volto, non so dire quanti colpi ho dato. Ridò

quindi il ferro a IMPU 1, lui continua a colpirlo alla testa, mentre io sfilo

Rolex a catenina e ACPR 1 e IMPU 1 vuole sfilargli il bracciale e gli prende il

borsellino.”

(VI PP 05.11.2015, p. 19, AI 189).

90.

IMPU 1, dal canto suo, il

quale, come sopra riportato, ha dato molteplici versioni sul numero e sulla

zona dei colpi inferti alla vittima, negando sino al confronto con IMPU 2 del 2

ottobre 2015 di avere dato dei colpi sul casco, arrivando ancora il 6 ottobre

2015, dopo il verbale del medico legale, ad escludere di avere dato il primo

colpo a ACPR 1 tra collo e nuca, benché l’avesse inizialmente dichiarato,

perlomeno nel corso del primo verbale di Polizia, nel verbale finale ha

dichiarato di non avere detto subito la verità in merito ai colpi sul casco

siccome aveva paura, ribadendo comunque che il primo colpo da lui inferto alla

vittima non era “tra nuca e collo ma più sotto all’altezza delle scapole” (VI

PP 05.11.2015, p. 17 e 22, AI 190).

L’imputato in fine affermato:

"

(…) non escludo che IMPU 2 possa averlo colpito con il fucile

soft-air nel mentre io colpivo ACPR 1 con il primo colpo con il ferro

all’altezza delle scapole. Ribadisco che ACPR 1 è riuscito ad afferrare il

ferro perché era caduto da prima sulla schiena, e io e IMPU 2 glielo tiriamo

via, ACPR 1 si gira sulla pancia, io inizio a colpirlo sulla schiena e sul

casco, con colpi rapidi. In questo senso non posso escludere che il colpo sotto

la nuca glielo abbia tirato io, sono però abbastanza certo che non ho colpito

la zona lombare. Mentre io colpivo in questa maniera non so dire cosa facesse IMPU

2, ho preso atto che lo colpiva con dei calci, poi io le ho passato il ferro

perché ero stanco, per riprendere fiato. Non ho visto mentre IMPU 2 colpiva. IMPU

2.

mi da il ferro, li do ancora qualche colpo sul casco nel mentre IMPU 2 sfila

il Rolex e la catenina. Non ricordo se quando ho tentato di sfilargli il

bracciale avevo ancora in mano il ferro o lo avevo portato in macchina ed ero

ritornato indietro. Io ho poi preso in mano il ferro o lo avevo portato in

macchina ed ero ritornato indietro. Io ho poi preso il borsellino dalla tasca

destra. A quel punto siamo andati via con la macchina.”

(VI PP 05.11.2015, p. 27, AI 190).

91.

IMPU 2, dal canto suo, anche

in sede dibattimentale ha ribadito la sua versione in merito alla dinamica

dell’aggressione, affermando che:

"

(…) quando ACPR 1 è arrivato io l’ho fermato impugnando una

torcia elettrica e simulando un posto di blocco e gli ho chiesto di farmi

vedere patente e documenti. Poi IMPU 1 è uscito dal bosco e lo ha colpito. Come

ho già detto io non pensavo che avrebbe utilizzato una chiave a croce. La

vittima è caduta per terra. IMPU 1 continuava a colpire ACPR 1 con la chiave,

mentre io gli davo dei calci ai fianchi. (…)

Mi ha passato la chiave perché non ce la faceva più a colpire

perché era stanco. Io ho allora iniziato a colpire anch’io utilizzando tale

oggetto. (…)

Gli ho dato dei colpi sulla parte anteriore, colpendolo anche

sulla fronte nonostante il casco. Non so dire quanti colpi ho dato, ma meno di IMPU

1, posso stimarli attorno alla decina.

(…) io quando colpivo ACPR 1 volevo colpire sul casco, ma siccome

era notte non vedevo dove colpivo. Io comunque colpivo lo stesso.

(...) mentre io colpivo il mio correo non faceva nulla. Ad un certo

punto gli ho poi ripassato il ferro e lui ha continuato a colpire. Non so dire

quante volte lo ha fatto. Nel frattempo che IMPU 1 dava questi colpi io ho

sfilato l’orologio alla vittima, così come pure la collanina.

(…) abbiamo smesso perché ormai avevamo preso l’orologio.

(…) IMPU 1 ha preso il borsellino della vittima e ha cercato di

sfilargli il braccialetto senza però riuscirci.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 6 e 7, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

IMPU 2 non ha saputo dire quanti colpi ha inferto IMPU 1 a mano

della chiave a croce, affermando che erano comunque “tanti, abbastanza” (VI

DIB 19.04.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

92.

IMPU 1 nel corso

dell’interrogatorio dibattimentale si è così espresso in merito alla dinamica

dell’aggressione nei confronti di ACPR 1:

"

Poi io sono salito nel bosco e IMPU 2 lo ha fermato con la

torcia. A questo punto io sono sceso e ho cominciato a colpire ACPR 1 dietro le

scapole con la chiave a croce e lui è caduto dal motorino.

(…) l’ho colpito una volta e lui è caduto per terra di schiena. ACPR

1.

ha chiesto “cosa sta succedendo” e ha tentato di prendermi il ferro dalle

mani. Io e IMPU 2 siamo riusciti a riprenderlo e ACPR 1 si è quindi ritrovato

sulla pancia e io ho ricominciato a colpirlo sia sulla schiena sia sul casco.

Non so dire quante volte l’ho colpito. Ho poi passato l’attrezzo a IMPU 2,

siccome non essendo un atleta avevo il fiatone, non ce la facevo anche per

l’ansia di quello che stava succedendo.

(…) nonostante il fatto che sapessi che anche IMPU 2 avrebbe a sua

volta continuato a colpire la vittima io le ho passato comunque la chiave. (…)

IMPU 2 ha preso il ferro e io non ho visto cosa abbia fatto e non

so quindi quante volte l’abbia colpito. Poi mi ha ripassato il ferro e io ho

continuato a colpirlo sul casco.

(…) io cercavo di colpire la vittima sul casco per non infierire

tanto sul corpo.

(…) mentre io colpivo la prima volta ho visto che IMPU 2 gli

tirava calci nelle costole.

(…) mentre IMPU 2 colpiva io non facevo nulla, mi riprendevo.

(…) mentre io ho ripreso a colpire penso che IMPU 2 abbia sfilato

l’orologio e la catenella. Io ho poi preso il borsello e tentato di togliere il

braccialetto.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 11-13, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

93.

Interrogata dal PP a sapere

se avessero teso un agguato a ACPR 1, nottetempo, l’avessero poi picchiato con

un ferro, alternandosi, su più parti del corpo (viso, capo, schiena), e ciò al

fine di sottrargli l’orologio e gli altri averi da lui indossati, incuranti che

tali colpi avrebbero potuto essere letali per la vittima, IMPU 2 – la quale in

occasione di un verbale precedente aveva affermato che, dopo avere lasciato la

vittima sulla strada, avevano paura, siccome pensavano che “ACPR 1 fosse

morto” (VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 163) ha risposto affermativamente (VI PP

05.11

, p. 20, AI 189: “è corretto”), precisando che:

"

(…) voglio aggiungere che l’ho picchiato anche per vendetta per

l’insulto.”

(VI PP 05.11.2015, p. 20, AI 189).

94.

In occasione del pubblico dibattimento,

invitata a spiegare quali fossero le condizioni della vittima quando con il

coimputato se ne sono andati, ha affermato:

"

Le sue condizioni erano gravi. C’era abbastanza sangue. ACPR 1

sembrava morto.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitata poi a spiegare le ragioni di tanto accanimento nei

confronti della vittima, posto che la rapina avrebbe potuto verosimilmente

essere consumata nei primi frangenti in cui la stessa è caduta a terra, IMPU 2

ha dichiarato:

"

Volevamo fargliela pagare per l’insulto che mi aveva rivolto.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

95.

Anche in sede dibattimentale,

l’imputata ha ribadito di avere considerato, mentre colpiva ACPR 1, viste le

modalità in cui il medesimo veniva picchiato, che potesse morire:

"

Sì, io avevo considerato che ACPR 1 poteva morire. Questa

riflessione l’ho fatta mentre colpivamo.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

96.

Anche IMPU 1 ha indicato che,

dopo avere lasciato ACPR 1 sulla strada, avevano pensato che potesse essere

morto.

Al PP ha riferito:

"

(…) quando IMPU 2 mi ha detto che aveva sentito l’osso del viso,

ho pensato che potesse essere morto.

(…) dopo che siamo andati via e ho visto il sangue per terra mi

sono spaventato. In quel momento ho pensato che potesse essere morto.”

(VI PP 16.10.2015, p. 6, AI 164).

In occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha ribadito:

"

Quando siamo andati via ho visto sangue a terra, non so quanto, e

la vittima al suolo inerme. Poi mentre ci allontanavamo in auto, IMPU 2 mi ha

detto che aveva sentito il ferro entrare nell’osso e lì mi sono detto che era

morto.

(…) ciò malgrado non ho ritenuto di denunciare la cosa alla

Polizia. Ho pensato di chiamare un’ambulanza, ma ormai eravamo già piuttosto

lontani dal luogo del fatto.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

97.

Invitato anch’egli a spiegare

il motivo di tanto accanimento nei confronti della vittima, l’imputato ha

indicato:

"

Quello che ha fatto scattare la molla dentro di me è stata la

molestia e la frase secondo cui avrebbe dovuto morire di AIDS. Questo mi ha

fatto molto arrabbiare, siccome io ho perso una cara amica per questa

malattia.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputato ha peraltro affermato che non era sua intenzione

uccidere ACPR 1 (VI PP 16.10.2015, p. 6, AI 164: “non era mio intento

uccidere”; “Non era quello l’intento”; VI DIB 19.04.2016, p. 14,

allegato 1 al verbale dibattimentale: “La mia intenzione non era quella di

ucciderlo, se no avrei preso un’arma”).

In corso d’inchiesta ha pure dichiarato che non aveva pensato che

colpendo la vittima in quel modo poteva anche causarne il decesso (VI PP

16.10

, p. 6, AI 164), pur riconoscendo che colpire una persona più volte

con un ferro “può provocare qualcosa di grave” (VI PP 16.10.2015, p. 6,

AI 164).

98.

Interrogato dal PP a sapere

se avessero teso un agguato a ACPR 1, nottetempo, l’avessero poi picchiato con

un ferro, alternandosi, su più parti del corpo (viso, capo, schiena), e ciò al

fine di sottrargli l’orologio e gli altri averi da lui indossati, incuranti che

tali colpi avrebbero potuto essere letali per la vittima, l’imputato ha

risposto:

"

(…) è tutto corretto salvo che io non volevo cagionargli la

morte, non siamo mai partiti con quell’idea di ucciderlo, aggiungo inoltre che

io volevo vendicare quello che aveva fatto a IMPU 2.”

(VI PP 05.11.2015, p. 28, AI 164).

Interrogato a sapere a cosa pensava mentre colpiva la vittima, IMPU

1.

ha risposto:

"

(…) è stato tutto rapido non pensavo di ucciderlo, pensavo solo

di fargliela pagare.”

(VI PP 05.11.2015, p. 28, AI 164).

99.

Confrontato alla

contestazione del PP che egli era tuttavia consapevole che ACPR 1 era riverso

al suolo, rispettivamente IMPU 2 gli aveva detto che aveva sentito rompersi

l’osso, e ciò nondimeno sarebbero andati direttamente a casa e che questo,

considerato il numero di colpi inferti, la violenza degli stessi e la

circostanza che egli stesso era rimasto esausto, tanto da dover prendere fiato,

indicherebbe come l’esito della mattanza era indifferente ad entrambi, IMPU 1

ha risposto negativamente (VI PP 05.11.2015, p. 28, AI 164: “non mi era

indifferente”).

100.

In occasione del dibattimento,

in fine, anche IMPU 1 ha però ammesso di avere considerato, mentre colpiva ACPR

1, viste le modalità in cui il medesimo veniva picchiato, che potesse morire

(VI DIB 19.04.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Sì, mentre

lo colpivo ho preso in considerazione che poteva morire”), ciò che ha

ribadito anche a seguito della richiesta del difensore di porre nuovamente la

domanda al suo assistito, affermando che:

"

Avevo capito la domanda e riconfermo quanto detto in questo

verbale ovvero che mi ero reso conto mentre colpivo che avrebbe potuto morire.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 14, allegato 1 al verbale dibattimentale).

101.

ACPR 1, assunto a verbale per

la prima volta nel pomeriggio del 28 luglio 2015, ha così riferito in merito a

quanto accaduto la notte precedente:

"

Il 27.07.2015 verso le ore 21:00 circa, sono uscito di casa e con

il mio motorino ho raggiunto il ____________ che si trova sulla strada che da _______

porta a _______. (…) Qui ho incontrato diverse persone che conosco (…). Presso

questo ristorante ho solamente sorbito una/due birre. Verso mezzanotte o poco

dopo, ho raggiunto il Bar _____ a __________ (…). Anche qui ho bevuto un paio

di birre. (…)

Non ricordo l’ora esatta, sarà stato dopo l’una, ho preso il mio

motorino e mi sono diretto verso casa a _______.

A circa 100 metri prima di casa mia, quando sulla destra, rispetto

il mio senso di marcia, vi è il bosco e il tratto è ancora in salita,

all’improvviso sono stato aggredito.

Purtroppo faccio fatica a ricordare quello che è successo, so

sicuramente di non essere caduto a terra da solo. Ricordo solamente che ad un

certo punto, ero a terra e venivo colpito ripetutamente su tutto il corpo, non

posso dire se sono state usate armi o altri oggetti. Io mi difendevo come

potevo, ma ero già stordito a seguito del primo colpo, non ricordo nemmeno

quanti colpi ho ricevuto.

Mentre ero a terra mi è stato sfilato l’orologio che tenevo al

polso sinistro, e la mia catenina d’oro con un ciondolo rettangolare ed un

brillantino all’angolo.

Il portamonete invece non ricordo se l’ho lasciato a casa, quando

sono rientrato prima di avvisare la polizia o se mi è stato rubato.

Quello che ricordo molto bene, è che dentro di me dicevo, che se i

colpi non fossero finiti io sarei morto.

Ad un certo punto, chi mi ha aggredito si allontanava ed io

rimanevo steso al suolo.

Magari ho pure perso conoscenza, non ricordo bene i particolari

dell’aggressione. Può essere che per alzarmi da terra, mi sono appoggiato alla

ringhiera sul lato sinistro salendo dalla strada. Ricordo di aver alzato il mio

motorino, e forse spingendolo, mi sono diretto a casa che distava, come detto,

un centinaio di metri. Credo di aver avvisato la polizia, di sicuro ho chiamato

la mia vicina di casa _______, non ricordo però cosa le ho detto.

Ricordo che in seguito è arrivata la polizia e l’ambulanza che mi

hanno portato all’ospedale. (…) non ricordo se il primo colpo è arrivato da

dietro o davanti.

(…) purtroppo non so dire se sono stato colpito solo da calci,

pugni o anche con oggetti o altro. Con i colpi che ho ricevuto, e dal dolore

che sento, sono sicuro che sono stati usati anche degli oggetti.”

(VI PG 28.07.2015, p. 2 e 3, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 3).

In merito agli oggetti sottrattigli, la vittima ha dichiarato che:

"

Per quel che ho potuto constatare, mi è stato rubato l’orologio

Rolex Submariner acciaio oro del valore d’acquisto 3500 CHF, dicono che

attualmente il valore è salito a 10000 CHF. Inoltre è stata sottratta anche la

catenina d’oro dove era attaccato il ciondolo ritrovato, la catenina aveva il

valore di 600 CHF, forse adesso ne vale 1000 CHF. Per quel che concerne il

portafoglio, come detto in precedenza, non sono sicuro se mi è stato sottratto

o se si trova al domicilio, all’interno avevo circa 200 Euro e 180 CHF, oltre alle

varie carte di credito che ho già bloccato.”

(VI PG 28.07.2015, p. 2 e 3, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 3).

Assunto nuovamente a verbale a quasi un mese di distanza dai

fatti, la vittima ha riferito:

"

(…) non ricordo nulla se non che sono tornata a casa ancora

indossando il casco ma senza visiera. Quest’ultima probabilmente si è rotta

durante l’aggressione. Rammento che mentre stavo andando a casa, mi usciva

sangue dappertutto. Ad un certo punto da terra ricordo di essermi rialzato aggrappandomi

alla “ringhiera” a sinistra della strada.

Rammento inoltre che mi sono “incastrato” sotto il motorino ed il

tubo di scappamento mi ha bruciato l’interno della gamba sinistra.

Ricordo che quando ero a terra ho sentito dei colpi alle braccia,

alla schiena, sul casco dietro la testa. Il casco non mi è mai sceso lo avevo

allacciato con il cinturino.”

(VI PG 25.08.2015, p. 11, allegato 29 al rapporto d’inchiesta

01.12

, AI 210).

Interrogato a sapere se avesse ricevuto calci ai testicoli, la

vittima ha risposto negativamente (VI PG 25.08.2015, p. 12, allegato 29 al

rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210).

102.

Tornando sulla questione in

occasione del confronto con IMPU 2, ACPR 1 ha avuto modo di spiegare:

"

(…) avevo un buio totale in testa, non sapevo più niente, non

ricordavo più niente perché ho preso un enorme colpo alla testa che mi ha fatto

cadere sotto il motorino, che sono stato bloccato per terra con la gamba

bloccata sotto il motorino, no si è spostato il motorino dopo… (…)

Allora ho preso un colpo in testa che mi ha fatto cadere con il

motorino e da li, una volta che ero per terra, una pioggia di bastonate in

testa e sulla schiena e dappertutto. E sicuramente quando dicevo che erano

almeno due o tre contendenti perché era pim-pam, pim-pam, pim-pam, pim-pam, e

una persona sola non riesce ad avere un ritmo così. Erano tutti e due con… con

attrezzi vari in mano da picchiarmi. Io mi sono sentito morire. (…)

Ribadisco mi son visto morire quel momento li e non avevo neanche

paura, come ha detto il signor IMPU 1 in un verbale, non ha detto nessuna

parola e non si lamentava… non mi sono lamentato perché dentro di me pensavo

morire, ero pronto a morire, neanche ho avuto paura, neanche ho gridato,

pensavo morire veramente.”

(trascrizione del verbale di confronto in audizione video

registrata IMPU 2/ACPR 1 05.10.2015, p. 4 e 5, AI 184).

Anche in questo verbale, la vittima ha ribadito di non avere preso

calci ai testicoli (trascrizione del verbale di confronto in audizione video

registrata IMPU 2/ACPR 1 05.10.2015, p. 5, AI 184).

La vittima ha in fine aggiunto:

"

Non ricordo più niente, tutto quello che dice mi hanno fermato

con una torcia come un fermo di polizia e che dopo mi hanno spinto e che sono

caduto, no, io quello che vedo è il posto dove il motorino è caduto che io ero

bloccato sotto perché la bruciatura forte che c’ho alla gamba per partire da __________

con motorino freddo e fare un chilometro, perché è un chilometro giusto

arrivare a casa mia, essere bloccato così e avere bruciatura così io arrostivo

sotto, non è che mi sono rialzato e mi hanno rispinto e tutto quant…, io ero

bloccato sotto il motorino e loro mi picchiavano sopra, ero sempre a testa in

giù perché come volevo girare pim pam, pim pam non ho potuto vedere né forma,

né ombra, né colore, né niente di personaggi e questo lo avevo detto in polizia

e un certo momento non so se ho perso veramente conoscenza o no, io ho sempre

detto di no, però può essere perché sfilato l’orologio e il portafoglio e

strappato la catenina qua questo non ricordo. (…)

Non mi sono mai rialzato a parte la fine.”

(trascrizione del verbale di confronto in audizione video

registrata IMPU 2/ACPR 1 05.10.2015, p. 6, AI 184).

6) La

destinazione data alla refurtiva

103.

Dopo avere sottratto alla

vittima l’orologio, la catenina e il portafogli, gli imputati hanno fatto

rientro presso il domicilio di _______, dove hanno gettato nella spazzatura la

chiave a croce utilizzata per colpire ACPR 1 ed hanno bruciato le carte

presenti nel borsellino, che hanno poi gettato nel sacco dei rifiuti, tenendo

unicamente il denaro. Siccome era una calda notte d’estate, si sono quindi

recati presso la cascata di ______, al fresco, per cercare di dormire (VI PP

confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 28, AI 126; VI PP confronto IMPU 2/IMPU

1.

16.10.2015, p. 5, AI 165; VI PP; VI PP IMPU 2 01.09.2015, p. 8, AI 58; VI PG IMPU

1.

21.08.2015, p. 7, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3; VI DIB

19.04

, p. 7 e 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IMPU 1 ha spiegato che:

"

Dopo aver bruciato le carte siamo andati alla cascata di ______

per cercare di dormire. Abbiamo dormito in macchina. (…) però io non sono

riuscito ad addormentarmi. Ho poi svegliato IMPU 2 dicendole che mi era

arrivato un attacco di ansia per quello che era successo e che volevo andare a

casa a prendere la mia terapia, volevo prendere lo Xanax che era da due giorni

che non prendevo. Dopo aver preso la pastiglia mi sono addormentato a casa.”

(VI PP confronto IMPU 2 /IMPU 1 16.10.2015, p. 5, AI 165).

In occasione del pubblico dibattimento lo stesso imputato ha

precisato:

"

Siamo andati a casa, IMPU 2 si è cambiata, abbiamo bruciato le

carte trovate all’interno del portafoglio e il portafoglio e siamo poi andati a

______, siccome faceva molto caldo e quello era il punto ideale per poter

dormire, difatti siamo andati vicino alla cascata per dormire in macchina.

Preciso che io non ho dormito perché avevo paura di quello che avevamo fatto.

Ho svegliato IMPU 2 e siamo tornati a casa a prendere psicofarmaci.

(…) i vestiti li abbiamo buttati nel sacco dei rifiuti unitamente

alla chiave a croce. A quel momento probabilmente abbiamo ritenuto di far

scomparire delle prove a nostro carico.”

(VI DIB 19.04.2015, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

104.

Nei giorni successivi ai

fatti, gli imputati hanno quindi venduto il Rolex e la collanina della vittima

a due compro-oro (VI PG IMPU 1 21.08.2015, p. 8-10, allegato al rapporto di

arresto provvisorio, AI 3; VI PP IMPU 1 21.08.2015, p. 7, AI 9; VI PP IMPU 1

05.11

, p. 27, AI 190; VI PP IMPU 2 21.08.2015, p. 6, AI 8).

IMPU 1 si è così

espresso al proposito:

"

La mattina successiva ci siamo svegliati e ci siamo posti la

domanda su cosa potevamo fare della refurtiva. (…)

Per quanto riguarda l’orologio e la catenella (…) con IMPU 2

abbiamo deciso di vendere questi due oggetti.

Non sapevamo dove andare a venderli e di conseguenza siamo andati

su internet inserendo il nome di alcuni “compra-oro” nella zona del ______.

Sono risultati diversi negozi. Io ho preso il telefono di casa ed ho telefonato

al primo della lista. Ricordo che si trattava di un negozio che si chiamava “_________”

ed aveva la sede a ______ o _________. (…)

Dopo aver eseguito il numero, ricordo che un uomo mi ha risposto.

Io gli ho chiesto se il suo negozio ritirava dell’oro e lui mi ha detto di si.

Gli ho quindi riferito che mi sarei presentato qualche tempo dopo. Verso le ore

10.00

di quella mattina io e IMPU 2 siamo andato a ______ al punto vendita in

questione. Ricordo che siamo entrati tutti e due in quel luogo. Presenti vi era

un signore al quale abbiamo mostrato solo la collana chiedendogli se ce

l’avrebbe presa. Lui ha detto di si e l’ha pesata consegnandoci CHF 700.--. (…)

Dopo aver preso il soldi che ne siamo andati. (…)

Con noi avevamo ancora l’orologio Rolex che IMPU 2 aveva rubato a ACPR

1.

(…)

Siamo andati presso il compro oro di _______, situato sulla __________.

L’idea di portare l’orologio a _______ in quel posto è venuta a IMPU 2 perché

conosceva qualcuno che lavorava lì.

Ci siamo presentati da quel rivenditore e lui ci ha riferito che

avrebbe pagato unicamente per le parti in oro dell’orologio, proponendoci la

cifra di CHF 200.--. IMPU 2 non era d’accordo perché lei in passato aveva fatto

uno stage presso un orologiaio e di conseguenza era in grado di stimare il

valore di quel Rolex. Secondo lei valeva di più, pensava di guadagnarci

all’incirca CHF 2000.--. Non essendo d’accordo sul prezzo di vendita ce ne

siamo andati e rientrati al nostro domicilio. Siamo andati su _____ per vedere chi

cercava degli orologi. Abbiamo trovato una persona a _________ che comprava

orologi; si trattava di un negozio che ricordo chiamarsi “_________”. Aveva la

sede a _________. (…)

Ho telefonato in questo negozio ed ha risposto un uomo.

Rivolgendomi a lui gli ho chiesto se avrebbe acquistato un orologio e lui mi ha

detto di si. Con IMPU 2 siamo andati alla rotonda di _________ ed in seguito

dopo averla percorsa tutta abbiamo fatto una strada in salita. (…)

Dopo aver raggiunto questo negozio, io sono entrato e ho mostrato

l’orologio alla persona presente. Quest’ultima mi ha fatto un offerta di Chf

1'100.--. Io ho accettato ed ho consegnato l’orologio. Mi è stato dato il

denaro e in seguito con IMPU 2 abbiamo raggiunto nuovamente il domicilio.”

(VI PG IMPU 1 21.08.2015, p. 8-10, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 3).

Interrogato durante il pubblico dibattimento, l’imputato ha

ribadito:

"

Il giorno dopo abbiamo venduto la collanina, mentre l’orologio lo

abbiamo venduto circa dopo una settimana.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

105.

Dichiarazioni, quelle

dell’imputato, confermate da IMPU 2 così come pure da _______, responsabile del

negozio __________ di _________ (VI PG 28.08.2015, allegato 44 al rapporto

d’inchiesta 01.12.2015, AI 210) e _______, titolare del negozio _____________

di ______ (VI PG 27.08.2015, allegato 43 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI

210).

Il ricavato della vendita del Rolex è quindi stato utilizzato in

parte per acquistare della cocaina per il consumo di entrambi gli imputati, in

parte per l’acquisto di un orologio Tissot per IMPU 2 ed in parte per spese

correnti (VI PP IMPU 2 10.09.2015, p. 5, AI 83; VI PP IMPU 1 01.10.2015, p. 11,

AI 125; VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 20, AI 126; VI DIB

19.04

, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IMPU 1 ha dichiarato:

"

(…) nella misura di CHF 400.00 è stato speso per un orologio di IMPU

2, CHF 400.00 sono stati spesi per acquistare cocaina, e la rimanenza sono

stati spesi per spese correnti.

(…) la cocaina (…) era per noi due.”

(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 20, AI 126).

B) Riscontri oggettivi

1) Risultanze medico legali

106.

Come già anticipato, i primi

accertamenti medici effettuati indicavano che la vittima aveva riportato un

trauma cranico, fratture dei processi trasversi di destra di T9, T10 e T11,

fratture costali della IX e X costa destra, frattura della parete anteriore del

seno frontale, bordo e tetto dell’orbita a destra con emoseno frontale a destra,

nonché ferite lacero contuse frontali (referto medico 29.07.2015 dell’Ospedale _______,

allegato al VI PG ACPR 1 28.07.2015, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 3).

Il Dr. _______ dell’Ospedale _______ ha certificato un’inabilità

lavorativa del 100% dal 28 luglio 2015 al 26 agosto 2015 compreso (referto

medico 29.07.2015 dell’Ospedale _______, allegato al VI PG ACPR 1 28.07.2015,

allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).

Gli accertamenti effettuati dal medico legale Dr. _______ hanno

permesso di osservare le seguenti lesioni riportate da ACPR 1 a seguito dei

fatti del 27/28 luglio 2014:

"

Capo: in regione fronto-sopraorbitaria destra, ferita

lacero-contusa, suturata chirurgicamente, lineare, di 4 cm, disposta

obliquamente dall'alto in basso e da destra a sinistra; in regione

sopraorbitaria sinistra, due ferite lacero-contuse, entrambe suturate

chirurgicamente, della lunghezza ciascuna di 2,5 cm e tra loro pressoché

parallele, disposte dall'alto in basso e leggermente oblique da destra a

sinistra; in regione zigomatica sinistra, ferita lacero-contusa, lineare, di 3

cm, suturata chirurgicamente, lievemente obliqua dall'alto al basso e da destra

a sinistra. Bilateralmente, ben apprezzabili ecchimosi palpebrali, più

rappresentate a sinistra, di colore blu-verdastro.

Tronco: in regione claveare destra, vasta ecchimosi

rosso-violacea , irregolarmente ovalare, ad asse maggiore di circa 10 cm,

disposta lungo il decorso della clavicola. In sede cervico-nucale e

all'estremità superiore della regione infrascapolare, numerose ecchimosi

(almeno in numero di cinque-sei), tra loro in parte sovrapposte,

rosso-violacee, per lo più ovalari (con asse maggiore pressoché parallelo al

rachide), una francamente tondeggiante. Ad entrambe le regioni scapolari,

numerose ecchimosi: in particolare quattro e destra e due a sinistra, di varia

foggia, rosso-violacee. Altre ecchimosi, dall'analoga cromaticità, e di forme

diverse (alcune ovalari, altre arcuate), sono osservabili in sede

retro-acromiale sinistra, acromion-claveare destra, a livello del pilastro

posteriore dell'ascella omolaterale, in sede sottoscapolare destra, a livello

paravertebrale, queste ultime rispettivamente al tratto dorsale medio-distale

destro, al passaggio dorso-lombare a sinistra e nelle sedi lombo-sacrali.

Arti superiori: al terzo medio della superficie laterale

del braccio destro, sottile stria escoriativa di circa 4 cm di lunghezza; alla

superficie laterale del gomito destro (in sede epitrocleare), ecchimosi

irregolarmente ovalare, ad asse maggiore di 4 cm circa perpendicolare all'asse

anatomico dell'arto; al terzo medio-inferiore della superficie laterale del

braccio sinistro, due tenui soffusioni ecchimotiche; alla superficie radiale e

volare del terzo distale dell'avambraccio sinistro vasta area ecchimotica

rossastra, nel cui contesto si rilevano sottili escoriazioni; in corrispondenza

della superficie dorsale della mano sinistra afferente al primo e secondo

raggio metacarpale, soffusione ecchimotica rossastra con sovrapposte alcune sottili

escoriazioni.

Arti inferiori: in regione prerotulea destra, ecchimosi

rossastra, tondeggiante del diametro di 3 cm; alla superficie postero-mediale

del terzo medio-distale della gamba sinistra, area di ustione di l-ll grado,

rettangolare, di circa 10x5 cm, ad asse maggiore verticale.”

(relazione medicolegale del 30.07.2015 del Dr. _______, p. 2 e 3,

AI 2).

107.

A complemento della sua

precedente relazione, dopo avere preso atto dei documenti medici, il Dr. _______

ha precisato in sede di istruttoria (VI PP 12.10.2015, AI 147), che:

Per quanto attiene alle lesioni riscontrate al capo:

- le ferite lacerocontuse

elencate nel referto del 30 luglio 2015 sono la conseguenza del trauma cranico

che deriva da azioni contusive direttamente applicate al cranio (p. 3);

- internamente si constata

un ematoma dei tessuti molli sottocutanei in sede perizigomatica sinistra senza

evidenza di associate rime di frattura e l’imbibizione edematosa dei tessuti

molli cervicali prevertebrali posteriori a sinistra, nonché la frattura della

parete anteriore del seno frontale bordo e tetto dell’orbita a destra con

emoseno frontale a destra, ferite lacero – contuse frontali (p. 3);

- la chiave per ruote

standard è un mezzo compatibile/idoneo a produrre il trauma cranico e la

frattura della parete anteriore del seno frontale bordo e tetto dell’orbita a

destra con emoseno frontale a destra e le ferite lacero contuse al volto (p. 3

e 4);

- le lesioni lacero contuse

al volto non provengono da colpi dati al casco, ma da colpi inferti

direttamente al volto con la chiave per ruote (p. 4);

- le ecchimosi palpebrali

non sono state prodotte con la chiave per ruote, ma con un pugno oppure un

calcio (p. 4);

- i colpi inferti al volto

sono almeno quattro (p. 4);

Per quanto attiene alle lesioni riscontrate al tronco:

- è presente una frattura

dei processi traversi di destra di T9, T10, T11, nonché fratture costali della

IX e X costa destra (p. 4);

- la frattura dei processi

traversi di destra di T9, T10 e T11 è possibile che sia stata causata da un

colpo inferto con la chiave per ruote (p. 5);

- le fratture costali della

IX e X costa destra potrebbero essere un’azione riconducibile alla chiave per

ruote come pure anche ad un calcio (p. 5);

- le ecchimosi sono tutte

compatibili con un colpo dato con la chiave per ruote (p. 5);

- tra capo e tronco i colpi

inferti sono tra un minimo di 18 e un massimo di 20, senza tenere conto dei

colpi dati al casco (p. 6);

Per quanto attiene alle lesioni riscontrate agli arti superiori:

- l’ecchimosi irregolarmente

ovalare, ad asse maggiore di 4 cm circa perpendicolare all’asse anatomico

dell’arto, alla superficie laterale del gomito destro (in sede epitrocleare), è

una lesione compatibile con la chiave per ruote (p. 6);

- le due tenui soffusioni ecchimotiche

al terzo medio-inferiore della superficie laterale del braccio sinistro, la

vasta area ecchimotica rossastra, nel cui contesto si rilevano sottili

escoriazioni, alla superficie radiale e volare del terzo distale

dell’avambraccio sinistro e la soffusione ecchimotica rossastra con sovrapposte

alcune sottili escoriazioni in corrispondenza della superficie dorsale della

mano sinistra afferente al primo e secondo raggio metacarpale, non coerenti con

l’utilizzo della chiave, potrebbero essere state causate da uno schiacciamento,

forse da un calcio (p. 6);

- in rapporto alle ecchimosi

in detta regione, agli arti superiori potrebbero essere stati inferti 6 colpi

(p. 6);

Per quanto attiene alle lesioni riscontrate agli arti inferiori:

- l’area di ustione di I-II

grado, rettangolare, di circa 10x5 cm, ad asse maggiore verticale, alla

superficie postero-mediale del terzo medio-distale della gamba sinistra

potrebbe essere data dal contatto del motore del ciclomotore o della marmitta

con la regione corporea interessata;

In generale:

- l’energia impressa ai

colpi inferti con la chiave per ruote era rilevante – sicuramente un’energia

importante che dimostra una volontarietà a provocare lesioni – per riuscire,

per quanto attiene alla frattura al viso in regione orbitale, a ledere la

componente ossea fronte orbitaria, nonostante la presenza, in parte, anche del

casco, nonché, per quanto riguarda le fratture alle vertebre, a ledere i

processi spinosi di T9, T10 e T11 di destra, anche in relazione al fatto che questi

ultimi sono protetti anatomicamente da muscolatura (p. 7);

- per quanto riguarda

l’azione in sé stessa, il mezzo utilizzato, la forza utilizzata, le regioni

colpite e la reiterazione dei colpi, nel complesso i colpi così come descritti

dagli imputati nel verbale di confronto del 16 ottobre 2015 (AI 165),

soprattutto quelli al capo (volto) ed eventualmente anche al torace in zona

costale, nel senso che una costola scomposta può provocare in astratto una

lesione pleuropolmonare, potevano essere idonei a cagionare il decesso (p. 8);

- anche il colpo alla

nuca/collo, per regione attinta e mezzo impiegato, è idoneo a causare delle

lesioni maggiori (lesioni alle basi craniche con interessamento meningo

encefalico e delle prime vertebre cervicali) con conseguenze letali, ad esempio

una frattura del dente dell’epistrofeo con lesione bulbare, pressoché mortale

(p. 8);

- non potrebbero invece

essere letali le lesioni alle vertebre toraciche, come la T9, T10 e T11, le

quali però, se vi è interessamento midollare, possono produrre quadri di

paraplegia (p. 8);

- le lesioni già attribuite

alla chiave per ruote non possono essere state prodotte dal fucile soft air

trovato sul luogo del delitto, così come non possono esserlo neppure le lesioni

agli arti superiori (p. 9).

2) Accertamenti di Polizia

Scientifica

108.

Come già indicato, sul luogo

dei fatti è stato possibile rinvenire un paio di guanti di materiale sintetico

semi trasparenti, parzialmente rivoltati ed intrisi di sangue, la visiera di un

casco da motocicletta, un’arma lunga soft air danneggiata, il bottone di una

camicia ed un ciondolo, oggetti tutti impregnati di sangue. Tra il centro della

carreggiata ed il bordo della strada, verso valle, erano presenti una grossa

chiazza di sangue e anche sul parapetto, a bordo della strada, verso valle,

sono state trovate abbondanti tracce di sangue dovute a gocciolamenti così come

all’appoggio di mani (rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210, p. 6 e 7).

109.

In occasione del verbale di

delucidazione del referto medico legale del Dr. _______, l’isp. _______ della

Polizia Scientifica ha rilevato che sul casco della vittima sono riscontrabili

almeno 12 gruppi di tracce di sfregamento, alcune arrotondate e alcune

strisciate, precisando che un gruppo può essere composto da più colpi (VI PP T.

12.10

, p. 4, AI 147).

110.

Sul luogo dell’evento sono

stati riscontrati importanti solchi sull’asfalto stradale (cfr. fotografie di

cui all’allegato I al VI PP T. 12.10.2015), i quali sono compatibili, per forma

e per dimensione (forma tondeggiante del diametro prossimo ai 3 cm), con i

danni riscontrati sul casco, nonché le lacerazioni riscontrate nel tessuto

della camicia della vittima, e potrebbero essere stati causati dallo stesso

oggetto che ha provocato i danni al casco e alla camicia, trattandosi di

rilievi riscontrati ai margini della pozza di sangue sull’asfalto (VI PP T.

12.10

, p. 8, AI 147).

C) Convincimento della Corte

e diritto

1) Imputazione di tentato

assassinio

111.

Giusta l’art. 111 CP, chiunque

intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non

inferiore a cinque anni.

Il comportamento criminoso consiste nell’uccidere intenzionalmente

una persona. L’autore deve adottare un comportamento che provochi la morte

altrui (Corboz, Les infractions principales, I, n. 1 ad art. 111 CP). Deve

inoltre esistere un rapporto di causalità tra il comportamento adottato

dall’autore e il decesso della vittima. Ne consegue che il comportamento

rimproverato all’autore deve rappresentare la causa naturale e adeguata della

morte della vittima (Corboz, Les infractions principales, I, n. 12 e segg. ad

art. 111 CP).

Sussiste un rapporto di causalità naturale tra il comportamento

dell’autore e il risultato quando il primo è la conditio sine qua non del secondo

(DTF 122 IV 23; 121 IV 212; 116 IV 310; 115 IV 102; 100 IV 283; 95 IV 142). Non

è necessario che si tratti dell’unica causa o della causa immediata del

risultato (DTF 116 IV 310; 115 IV 206; 100 IV 283; 95 IV 142), né che ne sia la

causa ultima o la più efficace.

L’esistenza del rapporto di causalità naturale è una questione di

fatto (DTF 127 IV 189; 122 IV 23; 121 IV 212; 117 IV 133; 115 IV 102, 234; 103

IV 291; 91 IV 119).

Per imputare penalmente il risultato all’autore è inoltre

necessaria l’esistenza di un nesso di casualità adeguata tra il comportamento e

il risultato. La causalità è adeguata quando il comportamento dell'autore è

atto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita,

a produrre o a favorire l’avvenimento imputato (DTF 127 IV 39; 122 IV 23; 121

IV 212; 115 IV 102, 207, 243; 103 IV 291; 101 IV 70; 100 IV 283; 95 IV 143; 92

IV 87; 91 IV 119, 156, 187; 87 IV 159, 86 IV 155). Manca il rapporto di

causalità adeguata quando interviene un avvenimento straordinario ed imprevisto

che relega in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito alla

realizzazione del risultato (DTF 127 IV 39; 122 IV 23; 1221 IV 15, 213; 120 IV

312; 115 IV 102, 207, 244; 103 IV 291; 100 IV 214, 283; 98 IV 173; 92 IV 88; 91

IV 187).

L’esistenza o meno di un nesso di causalità adeguata è una

questione di diritto (DTF 122 IV 23; 121 IV 213; 117 IV 134; 91 IV 119, 156).

L’autore deve adottare un comportamento che provochi la morte di

una persona (Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 1 ad art. 111 CP).

L’agire delittuoso è ogni atto giuridicamente rilevante con il

quale l’autore dà un contributo causale per il sopraggiungere del risultato,

ossia della morte (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 5 ad art. 111 CP).

L’illiceità si caratterizza per il risultato voluto o ottenuto,

non per il modo di procedere. Il metodo adottato importa quindi poco (Corboz,

Les infractions en droit suisse, n. 2 ad art. 111 CP), salvo se per la crudeltà

del suo agire l’autore può essere qualificato d’assassino (Corboz, Les

infractions en droit suisse, n. 3 ad art. 111 CP).

112.

è, invece, applicabile l’art. 112 CP - che prevede una pena

detentiva non inferiore a dieci anni - quando il colpevole ha agito con

particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità

particolarmente perversi.

Dunque, quanto distingue l’assassinio (art. 112 CP) dall’omicidio

(art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli correlata alla speciale

odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre circostanze

specifiche (fanatismo, terrorismo).

L'assassinio è, in sintesi, un caso aggravato di omicidio

intenzionale che si contraddistingue per il carattere particolarmente

reprensibile dell’atto (FF 1985 II 912 segg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a; STF

6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1;6B_215/2012 del 24 ottobre 2012

consid. 2.2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse,

Basilea 2010, Vol. I, ad art. 112, n. 3-23, pag. 35-39). Come

sottolineato dallo stesso legislatore, con il conforto della dottrina e della

giurisprudenza, l’autore cui si riferisce la norma penale è una persona senza

scrupoli, che agisce a sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva

di sentimenti sociali, che non tiene dunque in nessun conto la vita altrui pur

di realizzare il proprio interesse (FF 1985 II 913 con riferimento a Der

juristische und der psychiatrische Masstab bei der Beurteilung der

Tötungsdelikte, RPS 67/1952 pag. 322 e segg.). Queste caratteristiche -

accertate secondo criteri morali oggettivi - devono apparire come un carattere

costante della personalità dell’autore (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 115 IV 8

consid. 1b).

Per caratterizzare “la particolare mancanza di scrupoli” -

che è una circostanza personale speciale a norma dell'art. 27 CP (art. 26 vCP;

DTF 120 IV 275 consid. 3; STF 6S.9/2007 del 17 maggio 2007 consid. 4.5) -

l’art. 112 CP evoca (a titolo di esempio) il movente, lo scopo o le modalità

particolarmente perversi (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches

Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, Berna

2010, § 1, n. 19, pag. 29).

Il movente è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'autore

uccide contro remunerazione o per derubare la vittima (DTF 127 IV 10 consid.

1a; 118 IV 122 consid. 2b; 115 IV 187 consid. 2 e 3; STF 6B_719/2012 del 13

maggio 2013 consid. 1.4;6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1;

6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1;6B_215/2012 del 24 ottobre 2012

consid. 2.2.1;6B_89/2012 del 29 giugno 2012 consid. 1.4;6B_198/2012 del 31

maggio 2012 consid. 2.1;6B_735/2011 del 3 aprile 2012 consid. 3.2;6S.394/2006

del 1. marzo 2007 consid. 4.4;6S.359/2004 del 22 ottobre 2004 consid. 2.2),

per ereditare o beneficiare di prestazioni assicurative (STF 6B_236/2012 del 19

dicembre 2012 consid. 5.1;6S.368/2002 del 6 ottobre 2003 consid. 4), per

vendetta senza un motivo serio (DTF 106 IV 347), perché la vittima non si piega

alla sua volontà (DTF 127 IV 20) oppure quando l’autore uccide senza ragione o

per una sciocchezza (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 8, pag. 36; STF

6B.943/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 3.3;6S.145/2006 del 2 giugno 2006

consid. 2.2;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006 consid. 7.2).

Lo scopo è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'agente

vuole eliminare un testimone sgradito o una persona che cerca di impedire la

commissione del reato, insomma quando l’autore agisce per commettere, coprire o

facilitare un altro reato (Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht,

Besonderer Teil, Vol. 1: Delikte gegen Leib und Leben, Art. 111-136 StGB, Berna

1982, ad art. 112, n. 23, 25, 27 e 28; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013

consid. 3.1;6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1). Parimenti, lo

scopo è particolarmente odioso quando l’autore agisce per evitarsi disagi o

inconvenienti, ad esempio uccidendo la donna resa incinta o la moglie perché le

preferisce un’altra donna (DTF 101 IV 279; 77 IV 64; 70 IV 8). Va, qui,

annotato che per Stratenwerth, quanto più vi è sproporzione tra lo scopo

perseguito e la distruzione della vita umana, tanto più ci si avvicina alla

fattispecie dell’assassinio (Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 1, n. 20,

pag. 30).

Il modo di agire è specialmente odioso, tra l'altro, quando

l'agente dimostra crudeltà o sadismo (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 13-17,

pag. 37; Disch, L'homicide intentionnel, tesi, Losanna 1999, pag. 313

a 322; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1;6B_236/2012 del 19

dicembre 2012 consid. 5.1;6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1;

6S.400/2001 del 10 gennaio 2002 consid. 8b). Le modalità sono poi

particolarmente perverse quando l’autore, per insensibilità, infligge

volontariamente sofferenze fisiche o psichiche maggiori rispetto a quelle

necessarie per “solo” uccidere la vittima (Hurtado Pozo, Partie spéciale, n.

142; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. ed., 2010, n. 13 ad

art. 112 CP; Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II 3 ed.

Basilea 2013, n. 21 ad art. 112 CP) o quando egli agisce perfidamente, ad

esempio prendendosela con una persona che non può difendersi della quale si era

precedentemente guadagnato la fiducia (Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. I, 3. ed., 2010, n. 13 ad art. 112 CP; Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler

Kommentar, Strafrecht II 3 ed. Basilea 2013, n. 22 ad art. 112 CP;

Stratenwerth/Jenny, BT I, § 1, n. 24). Il mezzo impiegato – ad esempio fuoco o

veleno – può essere preso in considerazione, ma unicamente se è sintomatico di

crudeltà o perfidia (DTF 118 IV 128 consid. c; 104 IV 150 consid. 1; 106 IV 342

consid. 2; Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II 3 ed. Basilea 2013, n. 23 ad art. 112 CP; Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. I, 3. ed., 2010, n. 13 ad art. 112 CP).

113.

La premeditazione non è un

presupposto necessario del reato di cui all'art. 112 CP (Disch, op. cit., pag.

292.

e rinvii) che non esige nemmeno che l'agente abbia provato piacere nel fare

soffrire la sua vittima o nell'ucciderla così come non richiede un'assenza di

legami tra di loro o che l'agente abbia agito a sangue freddo.

Quanto distingue l’assassino dall’omicidio è dunque la particolare

mancanza di scrupoli rivelata dalla speciale odiosità del movente, del fine,

del modo d’agire o di altre circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo). La

legge non prevede una casistica enumerativa: si potrà anche affermare che una

morte per strangolamento indizia un assassinio e che la mancanza di

premeditazione indizia un omicidio, ma si tratta pur sempre di indizi (cfr. STF

6P.96/2001 e 6S.413/2001 del 15 gennaio 2001 e STF 6S.435/2005 del 16 febbraio

2006.

- entrambi casi di strangolamento - ritenuto il primo omicidio e il

secondo assassinio).

114.

Ai fini del giudizio, occorre

valutare il comportamento dell'autore nel suo insieme per valutare se l’atto

mostra nell’autore i tratti caratteristici di un assassino. Ciò è ad esempio il

caso se emerge dalle circostanze concrete dell’atto che l’autore ha fatto prova

di un disprezzo totale della vita altrui. Mentre l’omicida agisce per motivi più

o meno comprensibili, generalmente in una situazione di grande conflitto,

l’assassino agisce a sangue freddo, senza scrupoli, dimostrando un egoismo

primario ed odioso, con un’assenza quasi totale di tendenze sociali e, nel

perseguire i propri interessi, non tiene alcun conto della vita altrui (STF

6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 consid. 1.1; DTF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV

122.

consid. 2b e riferimenti). Nell’assassino l’egoismo prevale in generale su

ogni altra considerazione. Egli è spesso pronto a sacrificare, per soddisfare

dei bisogni egoistici, anche persone che nulla gli hanno fatto, mostrando una

completa mancanza di scrupoli ed una grande freddezza affettiva (DTF 118 IV 122

consid. 2b e riferimenti; STF 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 consid. 1.1;

cfr. STF 6S.424/2004 del 16.02.2005, in cui è stato ritenuto complice in

assassinio un autore che aveva agito per conservare l’amicizia dell’autore

principale che agiva nei confronti di una vittima che a lui nulla aveva fatto;

idem in STF 6S.307/2003 del 9 ottobre 2003).

Un omicidio intenzionale è già di per sé un reato gravissimo: la

colpa dell'assassino deve distinguersi, dunque, in modo netto da quella

dell'omicida (STF 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 consid. 1.1; DTF 127 IV 10

consid 1a; 120 IV 265 consid. 3a; 118 IV 122 consid. 2b; 117 OV 369 consid. 17

e riferimenti; Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 3 e segg. con numerosi

riferimenti; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 7 e segg. con rinvii).

Nella valutazione di questa questione, considerazioni di sdegno emotivo poco

aiutano: chi uccide un padre di famiglia senza pensare alle conseguenze

indirette del crimine, ad esempio, non commette per ciò solo un assassinio (DTF

118.

IV 122 consid. 3b).

115.

Secondo costante

giurisprudenza, il movente non presenta particolare perversità quando non

denota, di per sé, un egoismo assoluto, nella misura in cui l’autore abbia

agito sotto l’influsso di un’emozione che le circostanze concrete rendono, in

applicazione di quei valori morali generalmente riconosciuti dalla società

civile chiamata a giudicare del gesto, umanamente comprensibile secondo una

valutazione oggettiva. È, segnatamente, il caso quando l’autore agisce in una

situazione di conflitto oggettivamente grave oppure sulla spinta di una

sofferenza fondata seriamente su motivi oggettivamente imputabili alla vittima

stessa (DTF 104 IV 150 consid. 2; 106 IV 342 consid. 4; 118 IV 122; 120 IV 265

consid. 3a; 127 IV 10; STF 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1;

6B_740/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 3 e 3.1;6P.140/2006 del 10 novembre

2006.

consid. 11.2;6P.41/2006 del 2 maggio 2006 consid. 7.2.3;6P.49/2006 del 6

aprile 2006 consid. 5.2;6S.424/2004 del 16 febbraio 2005 consid. 1.3.1;

6S.359/2004 del 22 novembre 2004 consid. 2.1 e 2.2;6S.10/2004 del 1. aprile

2004.

consid. 5.2; Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 4, pag. 31, n. 8, pag. 32 e

n. 23, pag. 34-35; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 7, pag. 43-44 e n.

15a, pag. 47-48; Disch, op. cit., pag. 316, capitolo 6.3.1.2.1; Graven, Meurtre

par passion, RPS 1960, pag. 134; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den

Einzelnen, Basilea 2008, ad art. 112, pag. 11).

La valutazione del carattere più o meno perverso del movente non

può, per contro, poggiare su considerazioni di natura soggettiva. In effetti,

se è ben vero che, in conformità ai principi generali del diritto penale, il

dolo deve portare su tutti gli elementi oggettivi costitutivi del reato, è

anche vero che quando la normativa legale prevede delle circostanze personali

particolari, l’autore può realizzarle senza esserne consapevole. La particolare

mancanza di scrupoli è un criterio soggettivo di qualifica del reato di

assassinio, ma alcuni degli indizi scelti dal legislatore per evidenziare

questa circostanza personale sono di natura oggettiva (Disch, op. cit., pag.

323, capitolo 6.3.1.3).

Per giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno,

neppure, considerati il carattere dell’autore, le sue particolari emozioni, la

sua capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo

tale valutazione tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di

scrupoli non è incompatibile né con una scemata imputabilità né con una

deficienza caratteriale né con una non scusabile violenta commozione

(Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 24, pag. 50; Corboz, op. cit., ad

art. 112, n. 22, pag. 38 e riferimenti; STF 6S.359/2004 del 22 ottobre 2004

consid. 2.2). Questi aspetti non hanno alcuna influenza sulla qualifica del

reato ma vanno considerati nella determinazione della pena (Schwarzenegger, op.

cit., ad art. 112, n. 25, pag. 50-51).

116.

Giova in fine evidenziare come

il TF ha sancito che al fine di determinare se ci si trova confrontati ad un

assassinio occorre considerare anche il comportamento dopo l’atto, nella misura

in cui può fornire indicazioni sulla personalità, la sua attitudine e mentalità

al momento dei fatti (STF 6S.424/2004; STF 6B_532/2012; STF 6P.252/2006; DTF

127.

IV 10).

Nel caso esaminato dal Tribunale Federale nella sentenza

6S.424/2004 l’Alta Corte aveva ritenuto costitutivo di assassinio il caso in

cui gli imputati, dopo aver ucciso una persona, hanno ridipinto la parete per

nascondere le tracce di sangue per poi recarsi in discoteca.

Analogamente, nel caso 6B_532/2012, il TF ha confermato la

condanna per il reato di assassinio di un imputato che, sotto l’influsso di

alcol, ha ucciso una persona con un fendente alla gola, si è impossessato di un

computer, hashish e di un vestito della vittima e, mediante spirito da ardere

rinvenuto in cucina, ha dato fuoco all’appartamento.

117.

Per quanto concerne l’aspetto

soggettivo, va detto che il reato è intenzionale, bastando il dolo eventuale.

Con particolare riferimento all’art. 12 cpv. 2 CP rispettivamente

alla differenza tra dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) e dolo

eventuale (art. 12 cpv. 1 seconda frase CP nonché VD pag. 4 e 5) si rammenta

che quest’ultimo sussiste laddove I'agente ritiene possibile che I'evento o iI

reato si produca, e, ciò nondimeno, agisce, poiché prende in considerazione

I'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 133

IV 9 consid. 4.1 pag. 16, 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii). Chi prende in

considerazione I'evento qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole ai sensi

dell'art. 12 cpv. 2 CP ("basta a tal fine che I'autore ritenga possibile

il realizzarsi dell'atto e se ne accolli iI rischio"; cfr. 18 cpv. 2 vCP).

Non è necessario che I'agente desideri tale evento o lo approvi (DTF 121 IV 249

consid. 3a). II discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può

rivelarsi delicato, sia in un caso come nell'altro, infatti, I'autore (nel dolo

eventuale) ritiene possibile che I'evento o iI reato si produca. Mentre v'è

negligenza, e non dolo, qualora I'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce

presumendo che I'evento, che ritiene possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58

consid. 8.3). Quindi, la differenza tra dolo eventuale e negligenza cosciente

risiede nella volontà dell'autore e non nella coscienza (DTF 133 IV 9 consid. 4

pagg. 15 e segg. con giurisprudenza ivi citata).

Il dolo (eventuale), quale fatto interiore, può essere accertato

solo in base a elementi esteriori; ne discende che in quest'ambito, Ie

questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono

parzialmente (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4).

Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere

dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di

esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che

questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da

imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia

accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP

17.2009.59

del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli

elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato

l’evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità

della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore,

della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto

più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi – alla luce delle

circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà

la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato

l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (cfr. STF 6B_194/2013 del 3

settembre 2013 consid. 4; STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; DTF

135.

IV 12 consid. 2.3.3; DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; DTF 130 IV 58

consid. 8.4).

La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo

eventuale non può essere ammesso con leggerezza (cfr. STF 6B_519/2007 del 29

gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5). Quello che

deve essere probabile in grado elevato poiché possa essere ammesso il dolo

eventuale non è il tipo di lesione che viene provocato, ma il realizzarsi

dell’evento-morte (cfr. DTF 97 IV 84 consid. 4d; sentenza CCRP 17.2009.16 del 17

giugno 2009 consid. 6).

Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente

dell’autore e il modo nel quale egli ha agito (cfr. STF 6B_194/2013 del 3

settembre 2013 consid. 4; STF 6B_996/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF

130.

IV 58 consid. 8.4; DTF 125 IV 242 consid. 3c).

Ai fini dell’accertamento dell’intenzionalità del gesto è del

tutto irrilevante la questione a sapere se la vittima sia stata oggettivamente

in pericolo di vita (cfr. sentenza CARP 17.2012.78 + 99 del 5 novembre 2012

consid. 12.f; STF 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.3).

118.

Per quel che riguarda

l'incidenza del dolo eventuale sulla commisurazione della pena la

giurisprudenza, dopo averlo in un primo tempo negato (sentenza non pubblicata

del TF 6S.216/2003 del 1.10.2003), ha sostenuto, avallato in tal senso anche

dalla dottrina maggioritaria (WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 47 n. 89 e STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art.

47.

n. 7), che l'avere agito con mero dolo eventuale piuttosto che con dolo

diretto possa comportare una valutazione meno severa. In particolare in una

sentenza del 6.5.2003 l’allora Corte di cassazione e di revisione penale (di

seguito solo CCRP) ha proceduto ad una riduzione di pena di 1 anno nei

confronti di un’autrice colpevole di lesioni intenzionali gravi (le rimanenti

gravi malversazioni ed i reati connessi erano invece stati commessi con dolo

diretto) proprio perché la Corte di prime cure non aveva considerato, quale

circostanza attenuante generica, il fatto che avesse agito con dolo eventuale.

In quella sentenza la CCRP non ha indicato con precisione l'incidenza di tale

attenuante, la pena essendo stata ridotta anche in considerazione del fatto che

la Corte di prime cure non avesse tenuto conto di altre circostanze

attenuanti. Adito dalla pubblica accusa, il TF ha confermato il giudizio della

seconda istanza cantonale nella sua sentenza non pubblicata 6S.233/2003 del

4.11.2003

119.

Nel caso concreto, la Corte si

è interrogata sul movente che sta alla base dell’aggressione e dell’estrema

violenza manifestata dagli imputati nei confronti di ACPR 1, ovvero se questo

risieda nel desiderio degli imputati di commettere una rapina, oppure in un

desiderio di vendetta.

Al proposito, si dirà che sulla scorta delle risultanze agli atti,

la Corte ha identificato un duplice movente, ovvero quello di rapina e quello

di vendetta.

120.

Per quanto attiene a IMPU 2,

questa ha dichiarato di avere notato l’orologio di ACPR 1 già dalle prime volte

in cui l’aveva visto al Bar _______ di _______, di avere capito il valore dello

stesso, che stimava attorno ai CHF 4'000.00, e di avere poi avuto l’idea di

rubarlo (VI DIB 19.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Significativa al proposito l’affermazione dell’imputata secondo

cui le percosse in danno della vittima sono cessate siccome ormai la si erano

impadroniti dell’orologio (cfr. VI DIB 19.04.2016, p. 6 e 7, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

Analogamente, IMPU 1, già in corso d’inchiesta e ancora in

occasione del pubblico dibattimento, ha ammesso che l’intento dell’agguato era

anche quello di prendere l’orologio (cfr. Effettivamente l’intento

era anche quello di prendere l’orologio, oltre alla vendetta. È giusto dire che

l’idea di rubare l’orologio era maturata almeno dalla seconda telefonata e

quindi dal 21 luglio 2015.” - VI DIB 19.04.2016, p. 12, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

121.

Il movente legato al furto

dell’orologio risulta peraltro da considerazioni emergenti dagli atti. Si

ricorderà in primo luogo che dopo un periodo in cui gli stessi hanno

importunato ACPR 1 con le manomissioni del motorino, è seguita una fase in cui

la vittima è per loro caduta nell’oblio. Solo successivamente ACPR 1 è

ritornato al centro degli interessi della coppia e questo senza che la vittima

ne abbia dato il minimo pretesto.

Pure accertato dall’inchiesta risulta essere il fatto che il

periodo in cui gli imputati hanno ricominciato a rivolgere le loro attenzioni

alla vittima, corrisponde ad un momento in cui gli stessi avevano maggiormente

bisogno di entrate, sia perché consumavano cocaina, sia perché IMPU 2 aveva

smesso di offrire prestazioni sessuali a pagamento (cfr. VI PP IMPU 2

10.09

, p. 4, AI 83; VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 16, AI 126).

Risulta allora del tutto logico che in tale contesto la coppia

abbia maturato interesse per l’orologio posseduto di ACPR 1. Giova ricordare al

proposito che IMPU 2, appassionata di orologi, aveva già da tempo notato questo

oggetto al polso della vittima ed era quindi consapevole della possibilità di

trarne un sicuro guadagno.

A riprova dell’interesse maturato dagli imputati per l’orologio

della vittima concorrono del resto le telefonate anonime effettuate nei giorni

antecedenti i fatti. Oltremodo significative, a tal proposito, risultano essere

le affermazioni di IMPU 2, la quale ha spiegato che queste servivano per far

uscire di casa ACPR 1 per picchiarlo e, se possibile, rubargli l’orologio.

La Corte ha quindi ritenuto senz’altro dato il movente legato al

furto dell’orologio per entrambi gli imputati.

122.

Relativamente al movente

legato a motivi di vendetta, questo deriverebbe dall’asserita ingiuria che ACPR

1.

avrebbe proferito nei confronti di IMPU 2.

Al proposito, la Corte ha ritenuto di dover operare un distinguo.

Da un lato, non v’è alcuna prova che detta ingiuria sia stata

effettivamente pronunciata. Certo, IMPU 2 aveva maturato un astio nei confronti

di ACPR 1, ma nulla permette di concludere che questo sia riconducibile ad

eventuali offese subite da quest’ultimo. Di fatto, la vittima ha costantemente

e recisamente contestato di aver insultato l’imputata, affermazioni che hanno

trovato conforto nelle dichiarazioni della testimone ACPR 2.

In tal senso, la Corte ha considerato prive di fondamento le

asserzioni dell’imputata, ragion per cui il movente legato a motivi di vendetta

non può essere ritenuto nei confronti dell’imputata. L’inchiesta non ha al

proposito permesso di stabilire quale fosse l’origine dell’astio maturato da IMPU

2.

nei confronti della vittima, potendosi al proposito unicamente formulare

supposizioni.

Peraltro, se l’imputata si fosse sentita offesa da eventuali frasi

proferite dalla vittima, la reazione può ritenersi consumata nelle angherie che

per un certo periodo la coppia ha compiuto nei suoi confronti. Ciò nondimeno,

nel corso dell’intera inchiesta IMPU 2 ha sostenuto di volersi vendicare di

un’offesa subita, sicché anche se questa, da un punto di vista oggettivo, non

fosse risultata tale, ne è che l’imputata nutriva del rancore nei confronti

della vittima, rancore che ha trovato sfogo la notte tra il 27 ed il 28 agosto

2015.

Dall’altro canto, pur ribadendo l’insussistenza delle accuse mosse

dall’imputata nei confronti di ACPR 1, proprio in ragione dell’animosità che

nutriva verso la vittima oppure perché già interessata all’orologio, risulta

verosimile che IMPU 2 abbia riferito (contrariamente al vero) al compagno IMPU

1.

di essere stata offesa e molestata e che le fosse stato augurato di morire di

AIDS.

Pur osservando che la struttura mentale di IMPU 2 non pare tale da

permetterle di strumentalizzare il passato del coimputato o di approfittare del

fatto che fosse di recente deceduto suo padre per realizzare il suo piano, non

si può escludere che quanto comunicatogli dall’imputata abbia rappresentato un

movente importante per IMPU 1.

In altre parole, ritornando quindi al movente, se da un lato IMPU

2.

pare mossa prevalentemente dall’intenzione di impossessarsi dell’orologio,

neppure si può escludere, dall’altro, che – come sottolineato dalla difesa di IMPU

1.

– questi si sia accanito sulla vittima anche per vendicare quanto riteneva

(falsamente) che ACPR 1 avesse fatto alla sua compagna, pur senza scordare che

pure per quanto lo concerne l’elemento della rapina era centrale, essendo egli

perfettamente orientato in merito al fatto che la finalità dell’agguato era

quella di sottrarre alla vittima gli effetti personali di valore. È del resto

stato lo stesso IMPU 1 a sfilare il portafoglio e a tentare di togliere la

catenella.

123.

Nella fattispecie, anche

qualora si volesse ritenere, per l’uno o l’altro dei coimputati, uno piuttosto

che l’altro dei due citati moventi, oppure ritenere una diversa prevalenza di

uno dei moventi sull’altro, nulla muterebbe nelle conclusioni in diritto che se

ne dovrebbero trarre.

La Corte non ha infatti avuto dubbio alcuno sul fatto che gli

imputati, con il loro agire, hanno tentato di uccidere ACPR 1.

Lo strumento utilizzato, la violenza, il numero dei colpi inferti,

le zone colpite (testa e schiena), erano tutti idonei a provocare la morte di

una persona e solo per un caso fortuito non hanno avuto esiti letali. Vedasi al

proposito il referto medico-legale secondo cui: “per quanto riguarda

l’azione in sé stessa, il mezzo utilizzato, la forza utilizzata, le regioni

colpite e la reiterazione dei colpi, nel complesso i colpi così come descritti

dagli imputati nel verbale di confronto del 16 ottobre 2015 (AI 165),

soprattutto quelli al capo (volto) ed eventualmente anche al torace in zona

costale, nel senso che una costola scomposta può provocare in astratto una

lesione pleuropolmonare, potevano essere idonei a cagionare il decesso; anche

il colpo alla nuca/collo, per regione attinta e mezzo impiegato, è idoneo a

causare delle lesioni maggiori (lesioni alle basi craniche con interessamento

meningo encefalico e delle prime vertebre cervicali) con conseguenze letali, ad

esempio una frattura del dente dell’epistrofeo con lesione bulbare, pressoché

mortale” (cfr. referto medico-legale, p. 8).

A questo proposito, la Corte non ha potuto seguire la tesi della

difesa di IMPU 1, secondo cui egli avrebbe colpito soprattutto la testa coperta

dal casco siccome “voleva fare meno male”, e ciò soprattutto in

considerazione del fatto che, nel caso concreto, i colpi venivano inferti con

tale violenza da danneggiare considerevolmente il casco stesso e da lasciare

evidenti segni sull’asfalto. IMPU 1, non va dimenticato, ha percosso la vittima

con tale foga da dover necessitare di un attimo di pausa per riprendere fiato,

proseguendo poi una volta riposatosi. Stanti tali considerazioni, appare dunque

che l’imputato ha colpito con quanta più violenza possibile proprio poiché

questa era necessaria per tentare di causare danni alla vittima, appunto

protetta da un elmo. In questo senso, vedasi pure quanto indicato dal medico

legale, secondo cui: “l’energia impressa ai colpi inferti con la chiave per

ruote era rilevante – sicuramente un’energia importante che dimostra una

volontarietà a provocare lesioni – per riuscire, per quanto attiene alla

frattura al viso in regione orbitale, a ledere la componente ossea fronte

orbitaria, nonostante la presenza, in parte, anche del casco, nonché, per

quanto riguarda le fratture alle vertebre, a ledere i processi spinosi di T9,

T10 e T11 di destra, anche in relazione al fatto che questi ultimi sono

protetti anatomicamente da muscolatura” (cfr. referto medico legale, p. 7).

La Corte ha inoltre ritenuto che colpendo con detta violenza e

ferocia una persona a terra, tenuto conto della confusione che giocoforza regna

in tali occasioni, dove anche la vittima si muove e tenta di proteggersi, non

risulta possibile “mirare” precisamente un punto piuttosto che un altro,

sicché solo per una fortunata serie di coincidenze uno dei vari colpi inferti

da IMPU 1 e/o da IMPU 2 non ha interessato distretti corporei (vedasi per

esempio le vertebre cervicali) che avrebbero potuto causare il decesso della

vittima.

In tale contesto non si può che concludere che gli imputati hanno

preso in considerazione e accettato che la vittima potesse morire sotto i loro

colpi.

Tale considerazione è del resto stata fatta sia da IMPU 2, la

quale già in corso d’inchiesta ha ammesso di avere considerato tale possibilità

(cfr. VI PP 05.11.2015, p. 20, AI 189; VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 163), sia

dallo stesso IMPU 1, il quale è giunto a tale ammissione – espressa non una

volta ma due – in occasione del pubblico dibattimento.

La Corte ha del resto ritenuto significativo del fatto che gli

imputati erano consapevoli del fatto che con il loro agire avrebbero potuto

provocare la morte di ACPR 1 il fatto che entrambi, dopo aver lasciato il luogo

dell’agguato, avevano pensato che la vittima fosse ormai deceduta.

124.

A mente della Corte risulta

essere del tutto irrilevante chi ha inferto i colpi alla vittima. Gli imputati

hanno infatti agito in correità, condividendo il medesimo piano delittuoso, ciò

che è inequivocabilmente testimoniato dal fatto che quando IMPU 1 si è stancato

a causa delle percosse che infliggeva alla vittima, IMPU 2 ha proseguito a

colpire, ripassando poi la chiave a croce al coimputato così che potesse

continuare a colpire la vittima.

125.

Per quanto attiene alla

qualifica giuridica di tentato omicidio o tentato assassinio derivante

dall’agire degli imputati, si richiamano i principi giurisprudenziali sopra

evocati.

A mente della Corte, all’occorrenza il reato di assassinio è

realizzato già in virtù del movente che ha mosso gli imputati.

Al fine di raggiungere il loro scopo – rapinare o vendicarsi – IMPU

1.

e IMPU 2 non hanno esitato ad organizzare, pianificandola accuratamente,

un’imboscata a danno di ACPR 1. Essi, dopo aver tentato di far uscire di casa

la vittima mediante espedienti, lo hanno cercato e localizzato. Si sono in

seguito recati presso l’abitazione dell’imputata dove questa si è travestita in

modo da adeguarsi al piano elaborato e che li vedeva simulare un posto di

blocco, si sono muniti di torcia elettrica, di fucile soft air e – come emerge

dai verbali sopra evocati – di guanti in lattice precedentemente acquistati per

nascondere le loro tracce. Sono quindi ritornati fuori dall’esercizio pubblico

attendendo per un importante lasso di tempo che la vittima si avviasse verso

casa. Si dirà che neppure l’attesa li ha indotti a ravvedersi prendendo se del

caso atto di quanto si apprestavano per compiere. Una volta constatato come ACPR

1.

stava percorrendo la strada verso casa, non hanno poi esitato a mettere in

atto il loro piano.

Gli imputati hanno agito a sangue freddo, aggredendo

inopinatamente alle spalle una vittima inerme, picchiandola selvaggiamente sia

con calci e pugni, sia con una chiave metallica, arrestandosi unicamente quando

la credevano morta o in fin di vita. Così facendo, IMPU 2 e IMPU 1 hanno

dimostrato una totale assenza di scrupoli, dimostrando così un egoismo primario

ed odioso e rendendosi disposti a sacrificare una vita umana al fine di

raggiungere i propri obiettivi.

Entrambi gli imputati non hanno infatti esitato a mettere a

repentaglio la vita della vittima per futili motivi, segnatamente al fine di

derubarla dei suoi effetti personali e/o per “vendicare” un’ingiuria, se

del caso, proferita circa una anno prima dei fatti di quella notte.

126.

Oltre a al movente, la Corte

ha ritenuto realizzato il reato di cui all’art. 112 CP pure in ragione delle

modalità particolarmente perverse con cui gli autori hanno agito. IMPU 2 e IMPU

1.

si sono infatti spinti ad infierire oltre ogni limite sulla vittima, dandosi

il cambio per continuare a colpirla con veemenza quando uno dei due autori era

ormai stanco. In altre parole, non si sono limitati a farla cadere a terra e

renderla inerme così da poterle sfilare orologio, borsello e catenella, ma

hanno proseguito la loro “opera” finché non erano ormai entrambi

convinti che ACPR 1 fosse morto.

Anche tale atteggiamento dimostra il sangue freddo della coppia,

capace di spogliare la vittima dei suoi averi mentre uno dei due continuava a

picchiare e quando vi era ormai sangue ovunque, nonché la loro assenza di

scrupoli, il loro egoismo primario e odioso così come pure lo spregio totale

per la vita umana.

127.

Analogamente, la Corte ha

ritenuto significativo della loro personalità pure quello che gli imputati

hanno fatto dopo avere finito di picchiare ACPR 1.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di IMPU 1, secondo

giurisprudenza (STF 6S.424/2004), occorre infatti considerare anche il

comportamento tenuto dagli autori dopo l’atto, nella misura in cui questo può

fornire indicazioni sulla personalità, sull’attitudine e sulla mentalità degli

autori al momento dei fatti.

Ebbene, nel caso concreto, dopo aver spogliato la vittima di ogni

suo avere ed averla abbandonata sul ciglio della strada ritenendola ormai

morta, IMPU 1 e IMPU 2 non hanno chiamato né ambulanza né Polizia, ma – al

contrario – si sono adoperati per eliminare i vestiti e gli oggetti che

potevano ricollegarli agli eventi di quella notte, si sono impossessati del

denaro della vittima e sono andati a casa a guardare la TV. La notte stessa,

poi, si sono recati presso le cascate di ______ in cerca di refrigerio,

procedendo poi nei giorni seguenti a realizzare la refurtiva.

Nelle settimane seguenti (come si dirà di seguito) la coppia non

troverà poi nulla di meglio da fare che andare in giro a sparare a cose e

persone.

Alla luce di quanto precede, la Corte ha confermato l’accusa di

tentato assassinio.

Relativamente alla forma di intenzione, la Corte ha ritenuto non

sussistere sufficienti elementi che permettano di concludere che la coppia

abbia agito con dolo diretto, ritenendo dunque realizzato il dolo eventuale. Al

proposito si impone tuttavia di osservare che il comportamento degli imputati

si situa al confine tra le due forme di intenzionalità, sicché tale sfumatura

ha una conseguenza assai limitata dal profilo della colpa.

2) Imputazione di rapina

(punto 2 dell’atto d’accusa)

128.

Giusta l’art. 140 cifra 1 cpv.

1.

CP commette rapina ed è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con

una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere chiunque commette

un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo

imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre

resistenza.

L’art. 140 cifra 2 CP prevede che il colpevole è punito con una

pena detentiva da uno a vent’anni se, per commettere la rapina, il colpevole si

è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.

A mente della Corte, non v’è alcun dubbio che attraverso la

violenza commessa in danno della vittima, gli imputati hanno commesso il furto

dell’orologio, della collana e del portafogli, nonché tentato di sottrarre il

braccialetto. Come sopra esposto, tale considerazione emerge dalle dirette

dichiarazioni degli imputati.

Il punto 2 dell’atto d’accusa, oggetto delle correzioni di cui in

entrata, è quindi stato confermato.

3) Imputazione di

usurpazione di funzioni (punto 3 dell’atto d’accusa)

129.

Giusta l’art. 287 CP chiunque

per un fine illecito si arroga l’esercizio di una pubblica funzione od il

potere di dare ordini militari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni

o con una pena pecuniaria.

Pacifico, e non contestato, che con il loro agire gli imputati

hanno commesso anche il reato di usurpazione di funzioni, da cui la conferma

del punto 3 dell’atto d’accusa.

VIII) Imputazione di truffa

(punto 4 dell’atto d’accusa)

130.

La pubblica accusa imputa a IMPU

1.

e IMPU 2 il reato di truffa, per avere, agendo in correità tra loro, nel

corso del mese di dicembre 2014, a _______ e _______, inserendo IMPU 1, su

indicazione di IMPU 2, sul portale ___________ l’offerta di vendita di un

orologio Tag Heuer Formula 1 al prezzo di CHF 2'000.00, intavolando quindi una

trattativa sul prezzo con l’interessato ACPR 8, accondiscendendo a un ribasso

del prezzo sino a CHF 1'000.00, recandosi IMPU 1 e IMPU 2 il 17 dicembre 2014 a

_______ per la consegna dell’orologio, consegnando quindi a ACPR 8 un orologio

Tag Heuer Formula 1 contraffatto, precedentemente acquistato da IMPU 2 al

prezzo di CHF 50.00, rendendo IMPU 2 più verosimile l’autenticità dell’orologio

fornendo fittizie raccomandazioni sul suo uso e esplicitando di non essere più

in possesso della garanzia, venduto a ACPR 8 un orologio contraffatto,

ingannandolo con astuzia sulla sua autenticità, e inducendolo così a pagare

alla consegna dell’orologio il corrispettivo di CHF 1'000.00.

131.

Nel corso del mese di dicembre

2014.

ACPR 8 ha presentato denuncia in relazione all’acquisto nello stesso mese

della riproduzione di un orologio Tag Heuer Formula 1, che gli era stato

venduto quale autentico.

L’AP ha raccontato:

"

Ad inizio dicembre 2014 ho notato sul sito internet “_________”

che il signor IMPU 1 vendeva un orologio TAG Formula 1, di produzione _________,

a CHF 2000.-.

So che il prezzo di listino per un orologio di quel tipo nuovo è

di ca CHF 4000.-.

Dopo lunghe trattative l’ho convinto a cedermelo per CHF 1000.-,

per questo motivo ci siamo accordati telefonicamente per concludere l’affare.

Il 17.12.2014 ci troviamo quindi a _______, io ero da solo mentre

lui si è presentato accompagnato da una donna. Quando abbiamo fissato

l’appuntamento ho parlato con una donna che ha detto di essere la sua compagna,

lei mi ha detto che non erano più in possesso della garanzia e mi ha detto di

evitare di mettere l’orologio sott’acqua siccome essendo di lusso non è ermetico.

Sono rimasto un po’ perplesso, ma all’appuntamento gli ho dato i

soldi ed ho preso l’orologio.

Il giorno stesso mi sono recato alla ______ di _______, presso il

reparto orologi.

Lì ho consegnato l’orologio ai tecnici chiedendogli di ripararlo

per renderlo ermetico.

Dopo poco tempo il tecnico mi richiama dicendo di aver aperto

l’orologio per sostituire le guarnizioni, e di aver però notato che all’interno

tutti i componenti provenivano dalla Cina invece che dalla Svizzera.

Quando ho capito di essere stato truffato ho tentato di contattare

svariate volte IMPU 1, ma senza esito.

Gli ho quindi inviato degli sms e lui mi ha risposto. (…)

Quando ho comunicato a IMPU 1 che l’orologio venduto non era

originale lui ha risposto “Sì ma comunque io lo pagato 2000.” Lui ha quindi

confermato di sapere che mi stava vendendo un orologio contraffatto.”

(VI PG 24.02.2015, allegato 1 al rapporto d’inchiesta 23.07.2015,

allegato 7 all’AI 210).

L’AP ha quindi prodotto la stampa di uno scambio di SMS avvenuto

il 17 dicembre 2014 tra ACPR 8 e l’utenza intestata a IMPU 1, nel quale

quest’ultimo, alla contestazione dell’AP che “L’orologio che mi avete

venduto non è originale !!!!!!!!!” risponde “Si ma comunque io lo

pagato 2000” (allegato al VI PG 24.02.2015, allegato 1 al rapporto

d’inchiesta 23.07.2015, allegato 7 all’AI 210).

132.

Identificato quale possibile

autore, IMPU 1 nei verbali di Polizia ha inizialmente contestato i fatti,

attribuendoli ad una sua ex compagna, di cui non ha voluto fare il nome (VI PG

02.03

, p. 3, allegato 3 al rapporto d’inchiesta 23.07.2015, allegato 7

all’AI 210: “è stata una persona di cui non faccio il nome. (…) Questa

persona ha fatto l’annuncio internet utilizzando il mio nome ed il mio recapito

telefonico con il mio consenso.”). Confrontato con i riscontri oggettivi

agli atti, e meglio con lo scambio di e-mail tra l’indirizzo di posta

elettronica a lui in uso e quello di ACPR 8, relativo alle trattative per la

vendita dell’orologio, così come con lo scambio di SMS tra l’utenza telefonica

a lui in uso e il numero mobile dell’AP, l’imputato ha in fine ammesso di

essere stato lui ad “effettuare la corrispondenza e-mail con il querelante,

ma non gli sms” (VI PG 02.03.2015, p. 5, allegato 3 al rapporto d’inchiesta

23.07

, allegato 7 all’AI 210).

IMPU 1 ha peraltro precisato che il tutto sarebbe avvenuto “per

il tramite di questa donna” e che sarebbe stata lei a “portare avanti la

trattativa per la vendita di questo orologio” (VI PG 02.03.2015, p. 5,

allegato 3 al rapporto d’inchiesta 23.07.2015, allegato 7 all’AI 210). Al

momento della consegna dei soldi e dell’orologio, avvenuto tra la donna e l’AP,

sarebbe comunque stato presente pure lui (VI PG 02.03.2015, p. 5, allegato 3 al

rapporto d’inchiesta 23.07.2015, allegato 7 all’AI 210).

133.

Interrogato nuovamente il 17

marzo 2015, ACPR 8 ha riconosciuto in fotografia IMPU 2 come la donna che

accompagnava IMPU 1 al momento della consegna dell’orologio. Anche in questa

occasione, l’AP ha ribadito:

"

Confermo che, al momento dello scambio, i CHF 1000.- li ho

consegnati a IMPU 1, il quale a sua volta mi ha consegnato l’orologio.

La donna in questione è giunta assieme a IMPU 1 a bordo del suo

veicolo, è scesa con lui ed era presente accanto a lui durante lo scambio.”

(VI PG 17.03.2015, p. 2, allegato 4 al rapporto d’inchiesta

23.07

, allegato 7 all’AI 210).

134.

IMPU 1, dal canto suo, nel

successivo verbale d’interrogatorio di Polizia, ha modificato la versione dei

fatti resa in precedenza, assumendosi l’intera responsabilità della vendita

della riproduzione dell’orologio:

"

Mi assumo totalmente la responsabilità dei fatti, non è vero che

è stata una mia ex compagna a trattare la vendita dell’orologio.

Sono stato io a mettere l’annuncio sul sito internet ed ho gestito

unicamente io la trattativa con il signor ACPR 8. Il giorno in cui ci siamo

trovati a _______ io gli ho dato l’orologio e lui mi ha consegnato CHF 1000.-,

cioè quanto concordato telefonicamente in precedenza.

In quel momento era presente pure la mia amica IMPU 2, ma lei non

l’ho mai coinvolta nella trattativa.”

(VI PG 25.03.2015, p. 2, allegato 5 al rapporto d’inchiesta

23.07

, allegato 7 all’AI 210).

135.

Anche IMPU 2, in occasione del

verbale d’arresto, ha addossato la colpa dell’intera vicenda al compagno, affermando

che:

"

L’idea è stata di IMPU 1. Nell’annuncio io volevo scrivere che

era una replica.

(…) l’orologio finto l’avevo comprato da uno su _____, che mi aveva

detto che era una replica.”

(VI PP 21.08.2015, p. 6, AI 8).

136.

IMPU 1, dal canto suo, ha

modificato nuovamente la sua versione il 4 settembre 2015, addebitando la

responsabilità dell’intera vicenda alla coimputata e relegando il proprio ruolo

a quello di semplice accompagnatore:

"

(…) era stata IMPU 2 a pubblicare su “_____” l’annuncio per la

vendita dell’orologio. IMPU 2 aveva utilizzato il mio indirizzo e-mail. Io a un

certo punto ho ricevuto una e-mail di risposta da _______ che mi diceva che

offriva CHF 1'000.00 per l’orologio. Nell’e-mail ACPR 8 aveva indicato il suo

numero di telefono e aveva scritto di contattarlo. Io ho quindi chiamato IMPU 2

per chiederle se le andava bene il prezzo di CHF 1'000.00. Lei ha detto di sì,

e io ho quindi richiamato ACPR 8 per concordare la consegna dell’orologio.

(…) l’orologio l’ha consegnato IMPU 2 a ACPR 8, ed è lei che ha

ricevuto i soldi.

(…) io non sapevo se l’orologio era vero o finto. Io non sono

esperto di orologi.

(…) l’idea di pubblicare l’annuncio della vendita dell’orologio su

“_____” è stata di IMPU 2. Era lei che aveva l’orologio e che voleva venderlo.

(…) non so cosa ne è stato dei soldi per la vendita dell’orologio.

Li ha presi IMPU 2. Io non ho toccato nulla.”

(VI PP 04.09.2015, p. 11, AI 69).

In questo suo verbale, l’imputato ha dichiarato di essersi

precedentemente addossato la colpa dell’intera vicenda siccome Don _______,

curatore di IMPU 2, gli avrebbe confidato “che se saltava fuori che era

stata IMPU 2 a fare la truffa, per la curatela, andava nei guai” (VI PP

04.09

, p. 12, AI 69).

Confrontato con le dichiarazioni della coimputata, IMPU 1 le ha

contestate:

"

Non è vero che è stata una mia idea e che mi aveva detto di

scrivere nell’annuncio che l’orologio era una replica.

(…) l’annuncio su “_____” l’aveva scritto IMPU 2.”

(VI PP 04.09.2015, p. 13, AI 69).

137.

IMPU 2, dal canto suo, in data

10.

settembre 2015 ha riferito che:

"

Mi viene chiesto di meglio precisare quanto accaduto a danno di ACPR

8.

e rispondo che ricordo la storia, l’orologio era mio. Lo avevo acquistato

qualche mese prima, non saprei dire il periodo, su _____. Lo avevo acquistato a

CHF 50 da una persona che abita a ______.

(…) i soldi per l’acquisto dell’orologio li avevo messi io perché

era una cosa per me.

(…) IMPU 1 era con me perché io non guido e quindi doveva

accompagnarmi.

(…) l’ho comprato perché, quando l’ho visto, mi sembrava autentico

ed era un Tag Heuer che ancora non avevo.

(…) anche quando lo avevo acquistato ero perplessa sulla questione

che fosse autentico tant’è che il venditore mi aveva detto di verificare, cosa

che non ho fatto perché non avevo voglia.”

(VI PP 10.09.2015, p. 2, AI 83).

L’imputata ha precisato che il motivo della vendita è da

ricondurre alla necessità di avere liquidità per l’acquisto di cocaina:

"

(…) ho ripreso a consumare circa un grammo al mese a volte ogni

due mesi dall’inverno 2013 ma non so essere più precisa sui miei consumi. (…)

È quindi corretto dire che avevo messo in vendita l’orologio per

il mio consumo. (…) Per tornare all’orologio, avevo deciso di pubblicare

l’annuncio su _____ vendendo l’orologio per CHF 2'000.

(…) l’annuncio in quanto tale lo ha scritto IMPU 1 ma io dettavo

il contenuto.

(…) dopo qualche giorno una persona aveva risposto all’annuncio

chiedendo se il prezzo fosse trattabile.

(…) questa persona aveva scritto via email. IMPU 1 mi aveva

chiesto se andasse bene trattare il prezzo, io ero un po’ scocciata ma poi ho

detto a IMPU 1 di rispondere che andava bene.

All’incontro in Stazione a _______ sono andata con IMPU 1, lui è

rimasto in macchina e mi sono recata da sola all’incontro.

(…) IMPU 1 era rimasto in macchina ed io ero scesa da sola. Gli ho

consegnato l’orologio e lui mi ha dato il denaro.

(…) non ho detto al signore che non poteva mettere l’orologio

sott’acqua però vero che gli avevo detto che non avevo la garanzia.

(…) agli SMS ho risposto io, il contenuto me lo aveva suggerito in

parte IMPU 1 ma in parte era anche farina del mio sacco. Preciso che comunque

eravamo in macchina e il telefono lo avevo io.”

(VI PP 10.09.2015, p. 2-3, AI 83).

IMPU 2 ha peraltro confermato le ragioni che avevano indotto il

coimputato ad assumersi l’intera responsabilità della vicenda:

"

(…) dopo che IMPU 1 era stato chiamato in polizia la prima volta

io avevo fatto una crisi davanti a IMPU 1 e quindi con IMPU 1 siamo andati da

Don _______a chiedere consiglio. Io piangevo e parlavo ma siccome Don _______

non mi capiva ha poi spiegato IMPU 1 cosa era successo con l’orologio. A quel

punto Don _______ ha detto a IMPU 1 che io avrei avuto gravi problemi a

continuare a prendere i soldi dell’AI e avrei avuto problemi con la curatela e

ha detto a IMPU 1 di prendersi la colpa e di lasciar fuori me dalla storia.

Cosa che poi IMPU 1 ha fatto.”

"

(VI PP 10.09.2015, p. 3, AI 83).

138.

Tornando sulla questione in

occasione dell’interrogatorio del 16 ottobre 2015, l’imputata ha dichiarato che

IMPU 1 non sapeva che l’orologio venduto a ACPR 8 era finto (VI PP 16.10.2015,

p. 5, AI 163).

139.

In occasione del verbale del 5

novembre 2015, l’imputato si è così espresso:

"

(…) in Polizia la prima volta avevo dato la colpa a IMPU 2 senza

fare il suo nome, poi dopo che il Don mi aveva detto di assumermi l’interezza

delle colpe perché se no IMPU 2 sarebbe andata nei pasticci.

(…) la Polizia l’avevo contattata dopo che eravamo stati dal Don

io a memoria direi il giorno dopo. Avevo poi nuovamente negato telefonicamente

che ero io l’autore perché in quel periodo avevo litigato con IMPU 2. Una volta

che ci eravamo riappacificati ero poi andato in Polizia una volta che ero stato

nuovamente contattato.

(…) se il Don non me lo avesse chiesto io non mi sarei assunto le

responsabilità della truffa.”

(VI PP 05.11.2015, p. 10 e 11, AI 190).

140.

IMPU 2, dal canto suo, in

occasione dell’interrogatorio finale ha dapprima risposto:

"

(…) non ero proprio sicura che fosse un falso perché comunque il

cronografo funzionava. Gli altri orologi che ho a casa invece il cronografo non

funzionava.

(…) non avevo verificato se fosse autentico con un rivenditore.

(…) IMPU 1 di orologi non se ne intende. Credo che non si sia

posto nemmeno il problema.”

(VI PP 05.11.2015, p. 6, AI 189).

Salvo in fine ammettere, confrontata al fatto che negli SMS di

risposta a ACPR 8 non avrebbero eccepito nulla ed avrebbero anzi risposto che

entrambi sapevano che si trattava di un orologio falso, che:

"

(…) effettivamente sapevamo che era un falso” (VI PP 05.11.2015,

p. 6, AI 189).

141.

Don _______, assunto a verbale

d’interrogatorio nell’ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti

per titolo di atti sessuali con persone dipendenti, coazione sessuale,

sfruttamento dello stato di bisogno, istigazione a sviamento della giustizia e

favoreggiamento in relazione a fatti che vedono coinvolta come vittima anche IMPU

2, ha ammesso di avere detto a IMPU 1 “di prendersi le colpe così IMPU 2 non

veniva macchiata di una cosa che potesse pregiudicarla” (VI PP 17.09.2015,

p. 10, allegato 23 al rapporto d’inchiesta 23.07.2015, allegato 7 all’AI 210).

142.

In occasione del pubblico

dibattimento l’imputata ha ribadito di avere acquistato l’orologio da una

persona a ______, pagandolo CHF 50.00, alla presenza di IMPU 1, che sapeva

quindi quanto era stato pagato l’orologio (VI DIB 19.04.2016, p. 16, allegato 1

al verbale dibattimentale).

IMPU 2 ha dichiarato di avere avuto lei l’idea di vendere

l’orologio e di farlo passare per vero, ma che il coimputato sapeva “che

stavamo vendendo un orologio falso spacciandolo per vero” (VI DIB

19.04

, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda a sapere quale fosse stata la loro reazione dopo

avere ricevuto il messaggio dell’acquirente che si lamentava che l’orologio non

era autentico, l’imputata ha risposto:

"

Noi ci siamo detti che erano cavoli suoi, dato che l’aveva

comprato.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).

143.

IMPU 1, dal canto suo, anche in

sede dibattimentale ha continuato a negare le proprie responsabilità, ribadendo

che al momento dell’acquisto dell’orologio da parte di IMPU 2 lui si trovava in

disparte e non avrebbe quindi saputo quanto era stato pagato, che quando si

sono recati a vendere l’orologio a ACPR 8 lui sarebbe rimasto in auto e che,

non capendo lui nulla di orologi, la coimputata gli avrebbe detto cosa scrivere

su “_____” (VI DIB 19.04.2016, p. 16, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

Alla domanda a sapere se non gli fosse sembrato strano che la

compagna vendesse un orologio inizialmente per una somma piuttosto importante

poi diventata CHF 1'000.00, IMPU 1 ha risposto:

"

Lei mi aveva detto di avere fatto un grande affare. Siamo poi

andati su internet a vedere, utilizzando il numero dell’orologio, e in effetti

risultava il prezzo di vendita.”

(VI DIB 19.04.2016, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).

144.

Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si

rende colpevole di truffa ed è quindi passibile di una pena detentiva sino a

cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o

dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in

tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Ai sensi

dell’art. 146 cpv. 2 CP la pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una

pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa

mestiere della truffa.

Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia é ammessa se

l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre

fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la

cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla

controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi

rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128

IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno

astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto

se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano

tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito

critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa

quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia

le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere

verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno (DTF

126.

IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).

Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi

fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità

(DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare l’inganno

con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165; STF

6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi è

da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima

può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità

dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui

alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete

circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado

di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da

una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare

l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di prudenza

che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima non ha

osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar,

Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146;

Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, ______ 2008, § 18, p. 194 ss.; Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad

art. 146; DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007

e 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il

suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal

desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno

astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione d’inferiorità

rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta

perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la situazione concreta,

segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui

l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006 del 6 novembre

2006).

145.

Oltre al presupposto oggettivo

dell’inganno astuto il reato presuppone un errore da parte del truffato (Arzt

in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 72

ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, ______ 2008, § 18, pag.

207.

ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002,

n. 24 ss. ad art. 146), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore

(Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007,

n. 77 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, ______ 2008, § 18,

pag. 208 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna

2002, vol. I, n. 27 ss. ad art. 146), un danno patrimoniale (Arzt, in Basler

Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art.

146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, ______ 2008, § 18, pag. 212 ss.;

Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I,

n. 32 ad art. 146), il quale consiste in una lesione del patrimonio sotto forma

di una diminuzione degli attivi, di un aumento dei passivi, di un non-aumento

degli attivi o di una non-diminuzione dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a,

121.

IV 107 consid. c), nonché un nesso causale tra la disposizione patrimoniale

e il danno (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, ______

2008, n. 29 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,

Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad art. 146).

146.

Per quel che concerne

l’aspetto soggettivo, l’autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare

la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione

deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo

eventuale è comunque sufficiente (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II,

Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch,

Strafrecht III, Schulthess, ______ 2008, § 18, p. 217 ss.; Trechsel,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, ______ 2008, n. 31 ad

art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli,

Berna 2002, vol. I, n. 39 ss. ad art. 146).

147.

L’infrazione è consumata

quando vi è un danno; non è necessario che l’autore abbia effettivamente

realizzato un profitto (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3.

edizione, n. 36 ad art. 146; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht,

Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, §

15, p. 364, n. 55).

148.

Secondo la giurisprudenza, è

correo colui che collabora, intenzionalmente e in maniera determinante, con

altre persone alla decisione di commettere un reato, alla sua organizzazione o

alla sua esecuzione, al punto da apparire come uno dei principali partecipanti.

Il suo contributo deve risultare, nelle circostanze concrete, essenziale alla

commissione dell'infrazione. Sebbene la sola volontà in relazione all'atto non

sia sufficiente, non è necessario che il correo abbia effettivamente

partecipato all'esecuzione del reato o abbia potuto influenzarlo. La correità

presuppone una decisione comune che non deve forzatamente essere espressa,

potendo risultare da atti concludenti. Il dolo eventuale quanto al risultato è

sufficiente. Non è necessario che il correo partecipi all'ideazione del

progetto, potendovi aderire successivamente, né che l'atto sia premeditato,

potendo egli associarvisi in corso di esecuzione. Ciò che è determinante è che

il correo si sia associato alla decisione da cui trae origine l'infrazione o

alla realizzazione di quest'ultima, in condizioni o in misura tale da farlo

apparire come un partecipante non secondario, ma principale (DTF 135 IV 152

consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 126 IV 84 consid. 2c/aa; 125 IV 134

consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2d; 120 IV 136 consid. 2b; 120 IV 265 consid.

2c/aa; STF 6B_587/2012 del 22.7.2013 consid. 2.2;6B_45/2013 del 18.7.2013

consid. 1.3.5;6B_527/2011 del 22.12.2011 consid. 2.1;6B_758/2009 del 6.11.2009

consid. 2.4;6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1;6S.307/2003 del 9.10.2003

consid. 3.1;6S.283/2002 del 26.11.2002 consid. 4.1; sentenza CARP 17.2011.11

del 9.6.2011 consid. 3.2).

149.

Ai sensi dell’art. 25 CP, è,

invece, complice colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine

o un delitto.

Dal profilo oggettivo, la complicità è una forma di partecipazione

accessoria al reato e presuppone che il complice apporti all’autore principale

un contributo causale alla realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli

eventi non si sarebbero realizzati nello stesso modo senza l’atto di

favoreggiamento. Non è necessario che l’assistenza del complice sia una conditio

sine qua non della realizzazione del reato ma è sufficiente che essa

l’abbia favorita. L’assistenza prestata può essere materiale, intellettuale o

consistere in una semplice astensione o omissione in presenza di una posizione

di garante (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 129 IV 124 consid. 3.2; 121 IV 109

consid. 3a; 120 IV 265 consid. 2c/aa; 119 IV 289 consid. 2c/aa; 118 IV 309

consid. 1a; STF 6B_711/2012 del 17.5.2013 consid. 7.5.1;6B_696/2012

dell’8.3.2013 consid. 7.1;6B_527/2011 del 22.12.2011 consid. 2.1;6B_890/2008

del 6.4.2009 consid. 3.1;6S.307/2003 del 9.10.2003 consid. 3.1;6S.283/2002 del

26.11.2002

consid. 4.1; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2;

sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).

Soggettivamente, il complice deve avere agito intenzionalmente o

per dolo eventuale (su questa nozione, cfr. DTF 133 IV 19 consid. 4.1). È

necessario che il complice sappia o si renda conto di contribuire alla

realizzazione di un determinato atto delittuoso e che egli lo voglia o, quanto

meno, lo accetti. A questo proposito, è sufficiente che egli conosca i tratti

principali dell’attività delittuosa dell’autore che deve aver preso la

decisione di compiere l’atto (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a;

STF 6B_711/2012 del 17.5.2013 consid. 7.5.1;6B_527/2011 del 22.12.2011 consid.

2.

;6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1; sentenza CARP 17.2011.11 del

9.6.2011

consid. 3.2; sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).

La volontà del complice non è direttamente proiettata verso la commissione del

reato, ma si esaurisce nell'assecondare la volontà dell'autore principale (Rep.

1986, pag. 322, consid. 3.1; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2;

sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).

150.

Nel caso concreto, entrambi

gli imputati hanno contestato il reato di truffa, IMPU 2, per voce del suo

difensore, unicamente dal profilo giuridico, mentre IMPU 1, anche dal punto di

vista fattuale.

A tal proposito, si dirà che la Corte ha ritenuto IMPU 1 non

convincente nelle sue dichiarazioni.

In particolare, emerge dalle risultanze istruttorie che egli ha

accompagnato IMPU 2 quando questa ha comprato l’orologio per CHF 50.00, ha

redatto l’inserzione per la vendita, ha contrattato il prezzo e ha nuovamente

accompagnato la correa il giorno in cui l’orologio è stato consegnato al danneggiato.

Essendo il compagno di IMPU 2, appare inoltre assai poco

verosimile che egli non conoscesse i dettagli dell’operazione.

Peraltro, a IMPU 1 era perfettamente chiaro che l’inserzione

prevedeva un prezzo iniziale di CHF 4'000.00 e che l’orologio è poi stato

venduto a CHF 1'000.00.

Ora, sia la riduzione di prezzo, sia il fatto che la compagna

avrebbe venduto un oggetto (apparentemente) di valore rinunciando a CHF

3'000.00, non poteva che far sorgere più di un interrogativo all’imputato.

A suffragare tali considerazioni concorre poi la chiamata di

correo, costante e lineare, di IMPU 2, la quale per tutta l’inchiesta - e

ancora in occasione del pubblico dibattimento - ha ribadito che IMPU 1 sapeva

perfettamente che l’orologio che si accingevano a vendere era falso, tanto da

dirsi, a seguito delle lamentele del danneggiato, che “erano cavoli suoi,

dato che l’aveva comprato”.

151.

In diritto, quanto commesso

dagli imputati configura il reato di truffa.

Va detto, certo, che l’astuzia non è stata delle più elaborate.

Tuttavia, pur situandosi ai limiti della punibilità, la Corte ha ritenuto

adempiuti i presupposti di applicazione dell’art. 146 CP. Le indicazioni

fornite dagli imputati – in particolare il costo dell’orologio – erano

evidentemente tali da indurre l’acquirente a considerarlo un oggetto autentico,

così come le indicazioni in seguito fornite da IMPU 2.

152.

Relativamente al ruolo assunto

da IMPU 1, la Corte ha altresì ritenuto che il suo agire configura una

complicità e non una correità e ciò in considerazione del fatto che, pur avendo

aiutato la compagna, l’idea è stata di quest’ultima, così come suo era

l’orologio, è lei che ha dettato cosa scrivere ed è sempre lei che ha

materialmente consegnato l’oggetto ed ha poi tenuto i soldi.

Si è quindi trattato di un aiuto accessorio e causale alla

realizzazione del reato dove il ruolo di IMPU 1 pare più proiettato ad

assecondare la compagna piuttosto che a compiere il reato in quanto tale.

IX) Imputazione di ripetuto

danneggiamento (punto 5 dell’atto d’accusa)

153.

L’atto d’accusa, al punto 5.1,

imputa a IMPU 1 e IMPU 2, in correità tra loro, il reato di danneggiamento, per

avere, il 22 settembre 2015, a _______, presso i parcheggi dell’____, forandoli

mediante un coltellino, danneggiato i quattro pneumatici della vettura Toyota

di ACPR 2.

154.

L’AP, cameriera del Bar _______

di _______, nel verbale di Polizia del 14 settembre 2015 ha dichiarato che la

sera del 22 settembre 2015, dopo il lavoro, ha ritrovato tagliate le quattro

gomme della propria autovettura, parcheggiata nei pressi del bar:

"

Il 22 settembre 2014, che era un sabato, ho visto che IMPU 2 e IMPU

1.

giravano nei pressi del Bar _______. In particolare li ho visto in diverse

occasioni che parcheggiavano la vettura e poi rientravano nell’appartamento. In

più circostanze li ho viste mentre uscivano ed entravano. In quelle circostanze

transitavano davanti alla mia vettura Toyota di colore ______. Quella sera,

come al solito, dopo aver terminato la mai attività, sono uscita ed ho trovato

i pneumatici anteriori della mia vettura forati. Non potendo fare nulla ho

lasciato nel parcheggio la vettura e sono ritornata il giorno dopo per

controllare bene se eventualmente si sarebbe potuto fare qualcosa. In quelle

circostanze ho notato che non solo le due anteriori erano bucate ma anche

quelle posteriori. Per un totale di 4 pneumatici.”

(VI PG 14.09.2015, p. 7, allegato 50 al rapporto d’inchiesta

01.12

, AI 210).

155.

IMPU 2 e IMPU 1 hanno ammesso

di essere stati loro a bucare le gomme (VI PP confronto IMPU 1/IMPU 2

02.10

, p. 12, AI 126; VI PP IMPU 2 05.10.2015, p. 2, AI 131; VI PP IMPU 2

05.11

, p. 5, AI 189).

In particolare, a bucare le gomme sarebbe stato IMPU 1 dando

seguito ad analoga richiesta formulatagli da IMPU 2 (cfr. VI PP confronto IMPU

1/IMPU 2 02.10.2015, p. 12, AI 126: “siamo stati io e IMPU 1. (…) L’idea di

bucare le gomme è stata mia.”; IMPU 2 nel VI DIB 19.04.2016, p. 17,

allegato 1 al verbale dibattimentale: “L’idea è stata mia e poi ne abbiamo

discusso insieme io e IMPU 1. Materialmente è stato poi lui a tagliare le

gomme”; IMPU 1 nel VI PP confronto IMPU 1/IMPU 2 02.10.2015, p. 12, AI 126:

“è vero che le abbiamo bucato le gomme. Le gomme le ho bucate io con il

coltellino. (…) è possibile che ho bucato 4 gomme.”; VI PP IMPU 1

05.11

, p. 7, AI 190: “confermo di aver bucato con il coltellino le

quattro gomme della vettura di ACPR 2. (…) l’ho fatto non perché mi stesse

antipatica la ACPR 2 ma perché me lo aveva chiesto IMPU 2”; IMPU 1 nel VI

DIB 19.04.2016, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale: “IMPU 2 me

l’aveva chiesto e io l’ho fatto”).

La motivazione risiederebbe in una sorta di antipatia, di

vendetta, di IMPU 2 nei confronti della cameriera dell’____ (VI PP confronto IMPU

1/IMPU 2 02.10.2015, p. 12, AI 126 : “a me quella cameriera stava sul cazzo,

perché teneva sempre la parte agli altri”; VI PP 05.10.2015, p. 2, AI 131: “_______

mi sta antipatica, perché è nera.”; VI DIB 19.04.2016, p. 17, allegato 1 al

verbale dibattimentale: “A me stava antipatica la cameriera e ho quindi

voluto fare questo gesto”).

Nel verbale del 5 novembre 2015, IMPU 2 ha aggiunto che l’AP le “stava

antipatica”, siccome “raccontava in giro la questione delle prestazioni

sessuali” (VI PP 05.11.2015, p. 5, AI 189), ovvero che l’imputata forniva

prestazioni sessuali a pagamento ai clienti dell’____, circostanza, questa,

confermata anche da IMPU 1: “IMPU 2 mi aveva detto espressamente di bucare

le gomme a ACPR 2 perché mi aveva riferito della circostanza che IMPU 2 faceva

il “mestiere” (VI PP 05.11.2015, p. 8, AI 190).

156.

Al punto 5.2 l’atto d’accusa

imputa a IMPU 1 e IMPU 2 il reato di danneggiamento per avere, il 31 dicembre

2014/1. gennaio 2015, a _______, in ____________, sparando due colpi ciascuno

mediante un fucile calibro 12 verso la facciata dell’edificio di proprietà di ACPR

6, danneggiato la facciata del medesimo, una persiana e un vetro esterno

dell’appartamento al primo piano, nonché l’antenna parabolica.

157.

La responsabilità degli

imputati per questi fatti emerge dalle di loro ammissioni (VI PP IMPU 1

01.10

, p. 5, AI 125; VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 8 e 9,

AI 126; VI PP IMPU 1 06.11.2015, p. 11 e 12, AI 190; VI PP IMPU 2 05.11.2015,p.

7, AI 189; VI DIB 19.04.2016, p. 17, 18, 20 e 21, allegato 1 al verbale

dibattimentale) e dalla presenza di puntuali prove materiali (nota all’incarto

14.10.2015

con allegata documentazione fotografica).

L’inchiesta ha permesso di stabilire che la notte di Capodanno del

2015, IMPU 2 e IMPU 1 hanno sparato con un fucile calibro 12 almeno quattro

colpi – due ciascuno – dall’appartamento di quest’ultimo in ____________ a _______,

contro la casa di ACPR 6, danneggiando la facciata, l’antenna parabolica, una

finestra e una persiana.

158.

In fine, al punto 5.3, l’atto

d’accusa imputa a IMPU 1 e IMPU 2 il reato di danneggiamento per avere, il 7/8

agosto 2015, a __________, in __________, sparando mediante un fucile di

fabbricazione russa calibro 410 x 76 contro la pensilina della fermata del bus

“________”, danneggiando la medesima, frantumando la vetrata.

159.

Anche questi fatti sono stati

ammessi da entrambi gli imputati.

Così si è espressa l’imputata in Polizia:

"

(…) dopo il sottopassaggio, sulla destra, c’era la vetrata della

pensilina della fermata del bus.

Io mi trovavo sul sedile posteriore dietro a IMPU 1, lui ha

rallentato, io ho aperto la portiera scorrevole della macchina e con il fucile

calibro 36 ho sparato mirando la vetrata della pensilina del bus.

Lì ho sparato un colpo che è andato a segno, infrangendo la

vetrata che andava in mille pezzi.”

(VI PG 13.08.2015, p. 3 e 4, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 3).

Nel verbale del 1. ottobre 2015 ha ribadito:

"

(…) a _______ io ho sparato (…) contro la pensilina del bus con

il fucile (…).

(…) ho sparato perché IMPU 1 mi aveva detto che “quel posto gli

stava sul cazzo”, di sparare alla pensilina. Si tratta della fermata dove lui

scendeva per andare al lavoro tanti anni fa. Io quindi ho sparato dal

portellone laterale della macchina mentre era in movimento.”

(VI PP 01.10.2015, p. 5 e 6, AI 124).

160.

Anche IMPU 1 in Polizia ha

riferito dello sparo contro la pensilina:

"

Giunti a __________ ci siamo fermati su uno spiazzo adibito a

fermata del bus e senza scendere dal veicolo, IMPU 2 si è spostata sul sedile

posteriore dove ha così raggiunto il fucile calibro 36, per intenderci quello

di fabbricazione russa, che ha caricato con una cartuccia e dopo averlo

imbracciato ha aperto la porta scorrevole del veicolo e ha esploso un colpo in

direzione del vetro della pensilina della fermata danneggiandolo. Io mi trovavo

sempre al posto di guida.”

(VI PG 13.08.2015, p. 7, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 3).

Nuovamente interrogato dal PP, l’imputato ha così descritto i

fatti:

"

(…) quando siamo arrivati vicino alla pensilina ho detto a IMPU 2

“guarda, quella pensilina era già da un po’ che mi sta antipatica, prova a

sparargli”. Ho quindi rallentato e IMPU 2 ha sparato.

(…) la pensilina mi stava antipatica perché quando lavoravo per la

______ attaccare i manifesti su quella pensilina era sempre stato un casino.”

(VI PP 01.10.2015, p. 7, AI 125).

161.

Giusta l’art. 144 cpv. 1 CP

chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui

grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di

parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

162.

Pacifico, e non contestato,

che con il loro agire gli imputati hanno commesso il reato di danneggiamento.

Il punto 5 dell’atto d’accusa è quindi stato confermato così come

esposto.

X) Imputazione di furto

(punto 6 dell’atto d’accusa)

163.

L’atto d’accusa imputa poi a IMPU

1.

e IMPU 2 il reato di furto per avere, agendo in correità tra loro, il 7

agosto 2015, a _______, in _______, presso un cantiere della società ACPR 3,

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto a

danno di detta società otto lampade da cantiere per un valore di CHF 1'200.00.

164.

Gli imputati hanno confermato

le loro responsabilità per i fatti menzionati, avvenuti pochi giorni dopo

l’aggressione ai danni di ACPR 1 (VI PG IMPU 2 13.08.2015, p. 3, allegato al

rapporto di arresto provvisorio, AI 3; VI PP IMPU 2 01.10.2015, p. 5, AI 124;

VI PP IMPU 1 01.10.2015, p. 6, AI 125; VI DIB 19.04.2016, p. 17- 21, allegato 1

al verbale dibattimentale).

165.

Ai sensi dell’art. 139 CP è

punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, a

scopo d’indebito profitto, sottrae una cosa mobile altrui alfine di appropriarsene.

166.

Pacifico, e non contestato,

che con il loro agire IMPU 1 e IMPU 2 hanno commesso il reato di cui al punto 6

dell’atto d’accusa, che è quindi stato confermato così come esposto.

XI) Imputazione di ripetute

vie di fatto (punto 7 dell’atto d’accusa)

167.

Nell’ipotesi accusatoria, il 7

agosto 2015, a _________, nei pressi dell’________, IMPU 1 e IMPU 2, agendo in

correità tra loro, si sarebbero macchiati del reato di ripetute vie di fatto

per avere, IMPU 1 conducendo la propria autovettura e IMPU 2 sparando

dall’autovettura in movimento più colpi con la pistola soft air verso gli

avventori dell’_________, colpendo ACPR 5 alla scapola sinistra e ACPR 4

all’anca, commesso vie di fatto nei loro confronti.

168.

Anche per questi fatti, entrambi

gli imputati sono reo confessi.

In Polizia IMPU 2 si è così espressa al proposito:

"

(…) ho preso in mano la mia pistola softair a gas che spara

pallini in plastica bianchi.

Dall’interno della macchina mi sono spostata sul sedile anteriore

mentre IMPU 1 guidava.

Giunti in centro città abbiamo fatto il giro del centro, ovvero

siamo passati davanti alla ______ dove ho sparato alla spalla di una persona,

colpendola con una pallina.

Dopo alla _______ ricordo che siamo abbiamo svoltato a destra in

direzione di ______. Ricordo che nel tragitto per arrivare al bar ______ di ______

ho sparato alcuni pallini alle gambe di alcuni passanti che si trovavano sul

marciapiede. Quando vedevo gente di colore per strada gli gridavo fuori dal

finestrino: “negro di merda spero che la polizia ti becca”.

Oppure attiravo la loro attenzione con un fischio e poi gli alzavo

il dito medio.

Quando gridavo addosso alle persone in centro città, mi ricordo

che in testa mi ero messa dei boxer neri da uomo per non farmi riconoscere.

Diretti verso il Bar ______ di ______, IMPU 1 ha rallentato e

passando davanti alla folla di prostitute domenicane ho urlato: “ah zoccole” e

poi ho sparato a raffica con la pistola a pallini. Non so dire se in quelle

circostanze ho colpito qualcuno, probabilmente no, perché davanti c’era una

siepe e i vasi dei fiori.”

(VI PG 13.08.2015, p. 4, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 3).

In un successivo verbale la stessa imputata ha precisato:

"

(…) la sera del soft-air, quando passavo davanti al ____________,

dicevo “ah zoccole”, o rispettivamente “froci di merda”, “stronzi”, “negro di

merda”, insomma mi divertivo un po’.

(…) in città con il soft-air avrò sparato una sessantina di

palline. Mi ricordo di aver cambiato 4 caricatori. Ricordo che avevo sparato a

raffica, questo in particolare al ____________.

(…) ero divertita di questa cosa del soft-air.”

(VI PP 21.08.2015, p. 3 e 4, AI 8).

169.

Così l’AP ACPR 5 nel verbale

di denuncia:

"

In data 07.08.2015 attorno alle ore 21:00 sono uscito da casa e mi

sono diretto a _________ c/o la ____________. Una volta al bar, mi sedevo

all’esterno unitamente a dei miei amici. (…)

Mentre stavamo tranquillamente parlando, improvvisamente sentivo

come una puntura d’insetto alla scapola sinistra. Praticamente nel medesimo

istante che ho accusato il fastidio alla scapola, udivo pure il suono di vari

rimbalzi contro la vetrina del bar. A causa di ciò, notavo pure altri clienti

balzare in piedi e agitarsi vistosamente. Rivoltavo il mio sguardo sulla

strada, dove notavo subito un’autovettura di marca Renault Kangoo di colore

grigio, immatricolata ______.

Purtroppo non so precisare gli altri numeri della targa. A bordo

notavo due persone e in particolare il braccio che impugnava l’arma era

appoggiato alla portiera. L’individuo sparava a raffica nella nostra

direzione.”

(VI PG 14.08.2015, p. 2 e 3, allegato 1 al rapporto d’inchiesta

23.09

, allegato 8 all’AI 210).

170.

Queste le dichiarazioni

dell’ACPR 4:

"

In data 07.08.2015 mi trovavo presso l’esercizio pubblico “_________”,

in quanto la mia compagna lavora lì. (…)

Quella sera tra le ore 23.30 e le 23.50 mi trovavo all’interno del

bar e volevo uscire a fumare una sigaretta, quando arrivavo sull’uscio della

porta finestra che guarda verso il lago, la mia ragazza mi chiamava per una

domanda ed io mi giravo verso di lei.

Nel momento in cui mi sono girato ho sentito improvvisamente un

bruciore sull’anca sinistra, guardando per terra ho notato un pallino di

plastica giallo. (…)

Allibito ho notato che anche i clienti presenti all’esterno del

bar erano stati colpiti da questi pallini. (…)

Nel punto in cui sono stato colpito è rimasto il livido per almeno

un mese.”

(VI PG 15.09.2015, p. 2 e 3, allegato 2 al rapporto d’inchiesta

23.09

, allegato 8 all’AI 210).

171.

Confrontata con queste

dichiarazioni degli AP, IMPU 2 ha confermato di essere stata lei a sparare in

queste circostanze (VI PP 01.10.2015, p. 6, AI 124).

A dire dell’imputata, già prima di recarsi a _______ lei ed il

compagno avrebbero avuto intenzione di sparare con la pistola soft air (VI PP

01.10

, p. 6, AI 124: “la pistola Soft Air era la mia. (…) quella sera

l’avevo portata con me perché avevo già pensato di sparare contro le persone

per le vie di _______”) e pure IMPU 1 avrebbe sparato dall’auto in corsa

(VI PP 01.10.2015, p. 6, AI 124: “anche IMPU 1 ha sparato con la pistola

Soft Air fuori dal finestrino, gli avevo passato io la pistola carica”).

172.

IMPU 2 ha spiegato che il 7

agosto 2015 sarebbero andati in giro a sparare per divertirsi e non avrebbero

più pensato alla situazione di ACPR 1, che avevano brutalmente picchiato solo

alcuni giorni prima:

"

(...) non abbiamo più pensato alla situazione di ACPR 1 quando

siamo andati in giro a sparare il 7 agosto 2015.

(…) siamo andati in giro a sparare per divertimento.”

(VI PP 16.10.2015, p. 4 e 5, AI 163).

173.

IMPU 1, dal canto suo, in

Polizia ha dichiarato:

"

Una volta giunti a _______ abbiamo girato senza meta, IMPU 2 mi

ha detto esplicitamente che voleva sparare alcuni colpi con la sua pistola softair

in giro per fare una bravata e divertirsi un po’. Io ho acconsentito e ho fatto

solo da autista senza sparare nessun colpo.

Ricordo che a _______ ha esploso qualche colpo con la softair

all’altezza della “____________”. Ricordo inoltre che ha sparato altri colpi un

po’ avunque lungo la pubblica via ma non so indicare esattamente i luoghi.

(…) mirava con l’arma principalmente verso i passanti ma non so

dire se ne abbia colpiti.

Abbiamo poi lasciato _______ verso le 23.30 e siamo partiti in

direzione ______.”

(VI PG 13.08.2015, p. 7, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 3).

Il 1. ottobre 2015, confrontato anch’egli con le dichiarazioni

degli ACPR 5 e ACPR 4, IMPU 1 ha affermato:

"

(…) siamo stati noi a sparare, o meglio IMPU 2. È solo lei che ha

sparato con la soft air.” (VI PP 01.10.2015, p. 8, AI 125).

174.

In occasione del confronto con

la coimputata, IMPU 1 ha dapprima negato di avere sparato anch’egli con la

pistola soft air, per poi affermare, in un secondo momento, di non ricordare questa

circostanza, di non poterla però nemmeno escludere (VI PP confronto IMPU 2/IMPU

1.

02.10.2015, p. 9, AI 126).

In occasione del verbale d’interrogatorio finale, l’imputato ha

infine ammesso di avere sparato anche lui un colpo con la pistola soft air a _______

(VI PP 05.11.2015, p. 31, AI 190).

Egli ha pure confermato che IMPU 2, già prima di raggiungere _______,

gli aveva detto di avere intenzione di sparare con questa pistola (VI PP

confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 9, AI 126).

175.

Anche in sede dibattimentale,

gli imputati hanno confermato le loro responsabilità per i fatti menzionati (VI

DIB 19.04.2016, p. 17- 21, allegato 1 al verbale dibattimentale).

176.

Conformemente all’art. 126

cpv. 1 CP chiunque commette vie di fatto contro una persona senza cagionarle un

danno al corpo o alla salute è punito, a querela di parte, con la multa.

177.

Pacifico che con il loro agire

gli imputati hanno commesso il reato di cui al punto 7 dell’atto d’accusa, che

ha quindi trovato conferma così come esposto.

XII) Imputazione di infrazione

alla LF sulle armi e sulle munizioni (punto 8 dell’atto d’accusa)

178.

Questa ipotesi di reato

concerne l’eventualità che gli imputati abbiano, senza diritto, il 7/8 agosto

2015, a ______, __________, _______ e in altre imprecisate località,

trasportato e portato in luoghi accessibili al pubblico, all’interno

dell’autovettura di IMPU 1 e su di loro, un moschetto K31, un fucile di

fabbricazione russa calibro 410 x 76 e una pistola soft air Baby II ________,

senza essere in possesso del necessario permesso di porto d’armi.

179.

Anche per questi fatti, gli

imputati hanno ammesso le loro responsabilità (VI DIB 19.04.2016, p. 17- 21,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

180.

Giusta l’art. 33 cpv. 1 lett.

a LArm è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena

pecuniaria chiunque intenzionalmente senza diritto offre, aliena, procura per

mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta

in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi

essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi

di munizioni.

L’art. 4 cpv. 1 lett. a e f LArm, in un elenco non esaustivo,

qualifica come armi i dispositivi che permettono di lanciare proiettili

mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una

sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi

(armi da fuoco) (lett. a), nonché le imitazioni di armi, gli scacciacani e le

armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere

(lett. g).

Armi ad aria compressa o a CO2, imitazioni di armi,

scacciacani e armi soft air sono confondibili con armi da fuoco quando, a prima

vista, risultano simili ad armi da fuoco vere, a prescindere dal fatto che uno

specialista o una terza persona sia in grado di accertarne la confondibilità

dopo una breve verifica (art. 6 OArm).

181.

Pacifico, e non contestato,

che con il loro agire gli imputati hanno commesso il reato di cui al punto 8

dell’atto d’accusa, che è quindi stato confermato così come esposto.

XIII) Imputazione di tentato

favoreggiamento per IMPU 1 (punto 9 dell’atto d’accusa)

182.

A IMPU 1 viene inoltre

imputato il reato di tentato favoreggiamento, per avere, il 25 marzo 2015, a _______,

presso gli uffici della Polizia Cantonale, dichiarando all’agente di Polizia,

contrariamente al vero, di essere l’unico responsabile della vendita a ACPR 8

dell’orologio Tag Heuer Formula 1 falso e che IMPU 2 non era coinvolta, tentato

di sottrarre quest’ultima ad atti di un procedimento penale.

183.

Questi fatti non sono

contestati e discendono dalle dirette dichiarazioni dell’imputato (cfr. supra,

punti da 130 a 143).

184.

Giusta l’art. 305 cpv. 1 CP -

che protegge l’amministrazione della giustizia penale - chiunque sottrae una

persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una

delle misure previste negli art. 59-61, 63 e 64 CP, è punito con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

La nozione di “sottrazione ad atti di procedimento penale”

presuppone che l’autore abbia impedito almeno per un certo periodo di tempo

un’azione dell’autorità nel corso di un procedimento penale: l’art. 305 CP è,

infatti, un reato di evento e non di sola messa in pericolo (DTF 117 IV 467

consid. 3; STF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.1;

Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 305, n. 22, pag.

2181; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale,

Vol. 9: Crimes ou délits contre l'administration de la justice, Berna 1996, ad

art. 305, n. 10, pag. 39-40; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II,

Berna 2010, ad art. 305, n. 26, pag. 606).

Tale impedimento si realizza, ad esempio, quando una misura

coercitiva del diritto processuale quale l’arresto è ritardata per colpa

dell’azione dell’autore (DTF 106 IV 189 consid. 2c; 104 IV 186 consid. 1b; 103

IV 98 consid. 1; STF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.1). Entrano, poi,

in considerazione, fra gli altri, la dissimulazione di mezzi di prova, la

modifica della situazione di fatto o una descrizione inveritiera di tale

situazione, il nascondere o il trasportare in altro luogo o il sostenere

finanziariamente la persona ricercata e latitante (DTF 129 IV 138 consid. 2.1;

STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.1;6B_471/2009 del 24 luglio 2009

consid. 2.1;6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 8.1; Cassani, op. cit.,

ad art. 305, n. 15, pag. 42; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, ______/S.Gallo 2008, ad art. 305, n. 7-9, pag. 1246-1247;

Corboz, op. cit., ad art. 305, n. 28, pag. 607).

Perché l’art. 305 CP possa trovare applicazione deve essere

dimostrato che l’autore del reato (o il sospetto autore) è stato sottratto per

un certo lasso di tempo all’azione della polizia a seguito del comportamento

del favoreggiatore (DTF 129 IV 138 consid. 2.1; 117 IV 467 consid. 3; STF

6B_471/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.1; Corboz, op. cit., ad art. 305, n.

26, pag. 606; Cassani, op. cit., ad art. 305, n. 13-14, pag. 41-42). E’,

infatti, necessario che il favoreggiatore con il suo comportamento causi -

anche solo temporaneamente - un aggravio delle indagini o del perseguimento

della persona sospettata (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die

Allgemeinheit, ______/Basilea/______ 2004, § 98, pag. 382). Un semplice atto di

assistenza che turba il procedimento solo in modo passeggero o in maniera

insignificante non è, dunque, sufficiente (STF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009

consid. 2.1).

Non importa, infine, se al momento del favoreggiamento non era

ancora stata avviata una procedura penale o che nessun procedimento venga mai

aperto (Corboz, op. cit., ad art. 305, n. 16, pag. 604 e rinvii; Cassani, op.

cit., ad art. 305, n. 10, pag. 39-40; sentenza CCRP 17.2003.49 del 15 dicembre

2005.

consid. 5a; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 2.3).

Generalmente il favoreggiamento presuppone un’azione (DTF 117 IV

471.

consid. 3; 40; CCRP 17.2003.49 del 15 dicembre 2005 consid. 5a). Il reato

può essere commesso anche per omissione, tuttavia è necessario che l’autore

abbia un obbligo di agire in virtù della sua posizione di garante. Ciò è il

caso quando la persona ha un dovere di protezione o di sorveglianza (DTF 123 IV

72.

consid. 2; 40; sentenza CCRP 17.2003.49 del 15 dicembre 2005 consid. 5a).

L’infrazione richiede l’intenzione; il dolo eventuale è però

sufficiente (DTF 103 IV 98 consid. 2; 99 IV 278 consid. II.4; Corboz, op. cit.,

ad art. 305, n. 40, pag. 610; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht,

Besonderer Teil II, Straftaten gegen Gemeininteressen, Berna 2008, § 55, n. 15,

pag. 396; sentenza CCRP 17.2003.49 del 15 dicembre 2005 consid. 5a).

185.

Pacifico, e non contestato,

che con il suo agire IMPU 1 ha commesso il reato di tentato favoreggiamento.

Il punto 9 dell’atto d’accusa è quindi stato confermato.

XIV) Imputazione di ripetuta

contravvenzione alla LF sulle armi per IMPU 1 (punto 10 dell’atto d’accusa)

186.

Secondo l’accusa, IMPU 1 si

sarebbe reso colpevole di ripetuta contravvenzione alla LF sulle armi per

avere, senza essere autorizzato, sparato con armi da fuoco in luoghi

accessibili al pubblico al di fuori di impianti di tiro autorizzati o di piazze

di tiro, e meglio per avere, il 31 dicembre 2014/1. gennaio 2015, a _______,

dal proprio appartamento in ____________, sparato due colpi con un fucile

calibro 12 contro la parabola dell’edificio di fronte (punto 10.1 dell’atto

d’accusa), nonché per avere, il 7/8 agosto 2015, a ______, nel bosco, sparato

con il moschetto K31 almeno una decina di colpi mirando in particolare le

lampade da cantiere sottratte (punto 10.2 dell’atto d’accusa) ed in fine per

avere, nel periodo compreso tra luglio 2015 e il 13 agosto 2015, omesso di

custodire con la richiesta diligenza delle armi e in specie un moschetto 31 e

un fucile russo calibro 410 x 76.

187.

Giusta l’art. 34 cpv. 1 LArm è

punito con la multa chiunque spara senza autorizzazione con un’arma da fuoco

(lett. b), così come chi, in qualità di privato, non custodisce diligentemente

armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o

elementi di munizioni (lett. e).

Ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 LArm è vietato sparare con armi da

fuoco per il tiro a raffica (lett. a), dispositivi di lancio secondo il

capoverso 1 lettera b (ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili

o missili con effetto dirompente e loro parti essenziali) e lanciagranate

secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera c (lanciagranate costruiti come parte

supplementare di un’arma da fuoco) (lett. b) e armi da fuoco in luoghi

accessibili al pubblico al di fuori degli impianti di tiro autorizzati o al di

fuori di piazze di tiro; rimane consentito il tiro in luoghi non accessibili al

pubblico e il tiro venatorio (lett. c).

I Cantoni possono autorizzare eccezioni (art. 5 cpv. 4 LArm).

Per l’art. 26 cpv. 1 LArm armi, parti essenziali di armi,

accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni devono essere custoditi

con diligenza e non devono essere accessibili a terzi non autorizzati.

Per la qualifica di arma si rimanda a quanto già esposto (cfr. supra,

punto 180).

188.

Questi fatti non sono

contestati (cfr. supra, punti 156 e 157; VI DIB 19.04.2016, p. 17- 21,

allegato 1 al verbale dibattimentale) e neppure la qualifica giuridica, che

risulta corretta, motivo per cui anche il punto 10 dell’atto d’accusa è stato

confermato.

189.

Per quanto attiene in

particolare al punto 10.2 dell’atto d’accusa, l’inchiesta ha permesso di

stabilire che il 7 agosto 2015, a pochi giorni dall’aggressione ai danni di ACPR

1, IMPU 2 e IMPU 1 hanno sottratto otto lampade da cantiere ai danni della

società ACPR 3. Si sono quindi recati a ______, nel bosco, dove hanno sparato

ognuno due colpi di fucile, IMPU 1 con un moschetto K31 e IMPU 2 utilizzando un

fucile di fabbricazione russa calibro 410 x 76, usando le lampade da cantiere

precedentemente sottratte e altri oggetti come bersaglio. Alla vista di due

passanti, si sono quindi allontanati, recandosi a _______.

190.

Nel suo primo verbale di

Polizia, IMPU 2 ha raccontato:

"

Sabato sera io e IMPU 1 abbiamo deciso di raggiungere ______ dove

c’erano le feste in paese. Per strada abbiamo notato delle lampade da cantiere

e abbiamo deciso di fermarci a rubarle. In totale ne abbiamo sottratte 8. (…)

Abbiamo deciso di entrare nel bosco di ______ dove vi è il

compostaggio, saranno state le ore 22.30 circa. (…)

A me è venuta l’idea di sparare nel bosco e visto che nel baule IMPU

1.

aveva un fucile calibro 36, l’ho preso, l’ho caricato e ho sparato in

direzione del bosco.

Ho sparato un colpo solo, poi ho sentito delle urla provenire da

sopra e ho visto accendersi una torcia sopra di noi.

Poi due persone hanno cominciato a correre verso di noi.

Io e IMPU 1 siamo saliti velocemente in macchina e ce la siamo

date a gamba.

Siamo scesi dalla ________ di ______ e siamo giunti a _______.”

(VI PG 13.08.2015, p. 3, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 3).

Così IMPU 2 in occasione dell’interrogatorio del 1. ottobre 2015

dinanzi al PP:

"

La verbalizzante mi chiede di descrivere quanto accaduto la sera

del 7 agosto 2015, gli spari a ______ e rispondo che mi ricordo che eravamo

andari alle feste di ______, ricordo che abbiamo bevuto una gazzosa al

mandarino in due poi ci siamo recati nel bosco. Abbiamo sparato entrambi, mi

ricordo che poi erano arrivati dei signori e noi siamo subito scappati.

(…) quella sera aveva con noi i fucili perché avevamo rubato delle

lampade da cantiere. Lampade che aveva rubato la stessa sera, ricordo che ne avevamo

rubate 8.”

(VI PP 01.10.2015, p. 5, AI 124).

In occasione dell’interrogatorio finale l’imputata ha poi

affermato:

"

(…) all’inizio, prima di recarci a _______, abbiamo sparato nel

bosco due colpi a testa”

(VI PP 05.11.2015, p. 20, AI 189).

191.

IMPU 1, dal canto suo, nel

verbale d’arresto ha riferito:

"

Siamo partiti da _______ circa alle ore 20.00 e ci siamo recati

alle feste di ______. (…)

Abbiamo poi deciso di andare a sparare alcuni colpi nella località

che ho descritto prima. Riconfermo di aver sparato 1 colpo io e un colpo la mia

compagna. Io con il moschetto K31 e lei con il fucile Russo. Ricordo che non

era ancora buio che sulla strada sterrata abbiamo incontrato una coppia a piedi

che ci ha salutato. Preciso che la coppia l’abbiamo incontrata mentre stavamo

preparando le lampade per sparare e loro sono arrivati da dietro di noi e si

sono poi incamminati sulla strada che sale a sinistra rispetto alla posizione

dove noi poi abbiamo sparato.

Siamo poi risaliti in macchina depositando i due fucili nel

bagagliaio e ci siamo diretti verso _______ percorrendo la strada che scende da

______ denominata “________”.”

(VI PG 13.08.2015, p. 6, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 3).

Dinanzi al PP l’imputato ha ribadito:

"

(…) inizialmente abbiamo sparato due colpi, uno io e uno IMPU 2.

Io ho sparato col calibro 31, il moschetto, mentre IMPU 2 ha sparato con il

calibro 36, il fucile “russo”.

(…) abbiamo sparato solo due colpi, perché abbiamo visto delle

persone in giro. Le avevamo già viste prima di sparare che salivano in

direzione opposta. Dopo gli spari non li abbiamo più visti, ma per evitare

problemi dopo due spari ho detto a IMPU 2 di andarcene.

(…) abbiamo sparato contro delle lampade stradali, quelle che

servono a segnalare lavori in corso, che avevamo appoggiato alla base di un

albero. Con i due colpi non abbiamo colpito nessuna delle lampade.

(…) le lampade le abbiamo prese da un cantiere sulla strada della ________.”

(VI PP 01.10.2015, p. 6, AI 125).

192.

Dopo essersi recati a _______

a sparare con la pistola soft air (cfr. supra, punti da 167 a 175), IMPU

2.

e IMPU 1 sono tornati a ______, nel bosco, dove hanno nuovamente sparato con

il fucile contro le lampade da cantiere, e meglio IMPU 1 sparando una decina di

colpi con il moschetto K31 e IMPU 2 quattordici colpi con il fucile di

fabbricazione russa calibro 410 x 76, rompendo in questo modo quattro lampade

(VI PG IMPU 2 15.09.2015, p. 4, allegato 2 al rapporto d’inchiesta 23.09.2015,

allegato 8 all’AI 210; VI PG IMPU 1 13.08.2015, p. 7, allegato al rapporto di

arresto provvisorio, AI 3; VI PP IMPU 1 01.10.2015, p. 10, AI 125; VI PP

confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 10, AI 126).

XV) Imputazione di atti contro

la pubblica incolumità per IMPU 1 (punto 11 dell’atto d’accusa)

193.

Questa ipotesi di reato

concerne l’eventualità che IMPU 1, il 31 dicembre 2014/1. gennaio 2015, a _______,

senza essere autorizzato, abbia scaricato delle armi da fuoco all’interno

dell’abitato, sparando con un fucile come indicato al punto 10.1 dell’atto

d’accusa.

194.

Ai sensi dell’art. 6 lett. d

Lorp sono puniti con la multa coloro che nell’interno e nei pressi

dell’abitato, scaricano armi da fuoco o lanciano pietre.

195.

Anche per questi fatti

l’imputato è reo confesso (cfr. supra, punti 156 e 157; VI DIB

19.04

, p. 17- 21, allegato 1 al verbale dibattimentale), non contestando

neppure la qualifica giuridica, che appare corretta.

Il punto 11 dell’atto d’accusa è quindi stato confermato così come

esposto.

XVI) Imputazione di contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti per IMPU 1 (punto 12 dell’atto d’accusa)

196.

L’atto d’accusa imputa a IMPU

1.

il consumo, avvenuto tra il mese di dicembre 2014 e il 13 agosto 2015, di

almeno 60 grammi di cocaina.

197.

Tali fatti non sono contestati

e discendono dalle dirette dichiarazioni dell’imputato (VI PP 05.11.2015, p.

13, AI 190), confermate pure in occasione del verbale svoltosi nel corso del

pubblico dibattimento (VI DIB 19.04.2016, p. 21, allegato 1 al verbale

dibattimentale), con la precisazione che il periodo del consumo va dal 1.

gennaio 2015 al 13 agosto 2015 (VI DIB 19.04.2016, p. 21, allegato 1 al verbale

dibattimentale), motivo per cui anche il punto 12 dell’atto d’accusa ha trovato

conferma.

XVII) Imputazione di ripetuta

contravvenzione alla LF sulle armi per IMPU 2 (punto 13 dell’atto d’accusa)

198.

L’atto d’accusa imputa a IMPU

2.

il reato di ripetuta contravvenzione alla LF sulle armi per avere, senza

essere autorizzata, sparato con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico

al di fuori di impianti di tiro autorizzati o di piazze di tiro, e meglio per

avere, il 31 dicembre 2014/1. gennaio 2015, a _______, dall’appartamento di IMPU

1, in ____________, sparato due colpi con un fucile calibro 12 contro la

facciata e la finestra dell’edificio di fronte (punto 13.1 dell’atto d’accusa),

nonché per avere, il 7/8 agosto 2015, a __________, sparato un colpo contro la

pensilina della fermata del bus con il fucile di fabbricazione russa calibro

410.

x 76 (punto 13.2 dell’atto d’accusa), ed in fine per avere, il 7/8 agosto

2015, sparato con un fucile di fabbricazione russa calibro 410 x 76 almeno

quattordici colpi mirando in particolare contro le lampade da cantiere

sottratte (punto 13.3 dell’atto d’accusa).

199.

Questi fatti non sono contestati

e neppure la qualifica giuridica (cfr. supra, punti da 156 a 159 e da 187

a 192; VI DIB 19.04.2016, p. 17- 21, allegato 1 al verbale dibattimentale), che

risulta corretta, motivo per cui anche il punto 13 dell’atto d’accusa è stato

confermato.

XVIII) Imputazione di ripetuti atti

contro la pubblica incolumità per IMPU 2 (punto 14 dell’atto d’accusa)

200.

Questa ipotesi di reato

concerne l’eventualità che IMPU 2, il 31 dicembre 2014/1. gennaio 2015, a _______,

e il 7/8 agosto 2015, a __________, senza essere autorizzata, abbia scaricato

delle armi da fuoco all’interno dell’abitato, sparando con un fucile come

indicato ai punti 13.1 e 13.2 dell’atto d’accusa.

201.

Anche per questi fatti IMPU 2

è reo confessa (cfr. supra, punti da 156 a 159; VI DIB 19.04.2016, p.

17- 21, allegato 1 al verbale dibattimentale) e neppure contestata è la

qualifica giuridica (cfr. supra, punto 194), che risulta corretta.

Il punto 14 dell’atto d’accusa è quindi stato confermato così come

esposto.

XIX) Imputazione di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per IMPU 2 (punto 15 dell’atto

d’accusa)

202.

L’atto d’accusa imputa in fine

a IMPU 2 il consumo, avvenuto tra il mese di dicembre 2013 e il 13 agosto 2015,

di almeno 60 grammi di cocaina.

203.

Tali fatti non sono contestati

e discendono dalle dirette dichiarazioni dell’imputata (VI PP 05.11.2015, p.

23, AI 189), confermate pure in occasione del verbale svoltosi nel corso del

pubblico dibattimento (VI DIB 19.04.2016, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Anche il punto 15 dell’atto d’accusa è quindi stato confermato

così come esposto.

XX) Le perizie psichiatriche

1.

La perizia psichiatrica

della Dr.ssa _______ sull’imputata IMPU 2

204.

IMPU 2 è stata sottoposta a

perizia psichiatrica mediante incarico conferito il 28 agosto 2015 alla Dr.ssa _______

di ______ (AI 41). Il 19 ottobre 2015 la perita giudiziaria ha consegnato il

proprio referto (AI 176), le cui conclusioni, anche a seguito del verbale di

delucidazione del 17 giugno 2014 (AI 213) possono essere così brevemente

riassunte, e meglio:

- che la peritanda al

momento dei fatti soffriva di un ritardo mentale lieve (F70), disturbo di

personalità emozionalmente labile, tipo borderline (F60.31), tratti di

personalità narcisistica e disturbo depressivo ricorrente, episodio lieve in

atto (F33.0);

- che al momento di tutti i

fatti che l’hanno vista coinvolta presentava una scemata imputabilità di grado

medio non per la sua capacità di valutare il carattere illecito dei suoi atti,

ma solo per quel che concerne la sua capacità di agire;

- che la peritanda presenta

un elevato rischio di commettere nuovi reati;

- che la natura del reato

non è facilmente identificabile, ma deve essere messa in relazione con la

difficoltà a contenere situazioni emotive debordanti e un’impulsività

importante nel contesto di difficoltà cognitive e intellettuali;

- che la peritanda soffre

tuttora dei disturbi presenti al momento dei fatti, che un trattamento

psichiatrico e psicoterapeutico associato a interventi socioterapici e

socioprofessionali è indicato e che un trattamento ambulatoriale o stazionario

aperto non sono sufficienti;

- che non si possono

definire a priori le percentuali di riuscita di questo trattamento che per la

sua complessità deve svolgersi in regime stazionario e chiuso;

- che una struttura come ________

a ______ o il centro __________ a __________ potrebbero essere adeguate per

attuare il trattamento;

- che la peritanda è poco

consapevole della gravità della patologia, ma si è detta disposta ad una presa

a carico intensiva e che il trattamento potrebbe avere successo anche se

ordinato contro la volontà della peritanda;

- che la contemporanea

espiazione della pena non pregiudicherebbe o ostacolerebbe fortemente il

successo del trattamento.

2.

La perizia psichiatrica

del Dr. _______ sull’imputato IMPU 1

205.

A seguito di mandato

peritale del 28 agosto 2015 (AI 42) il prevenuto è stato sottoposto a perizia

psichiatrica della cui evasione è stato incaricato il _______. Il 21 ottobre

2015.

lo specialista ha consegnato il suo rapporto peritale (AI 179), le cui

conclusioni, anche a seguito delle precisazioni fornite in risposta alle

domande della difesa di IMPU 1 (AI 191), possono essere così brevemente

riassunte, e meglio:

- che il peritando al

momento dei fatti era affetto da disturbo di personalità misto (ICD 10 F61.0),

agarofobia con sindrome da attacchi di panico (ICD 10 F40.01) e, in aggiunta o

in diagnosi differenziale, sindrome mista ansioso depressiva (ICD 10 F41.2),

nonché sindrome affettiva persistente non specificata (ICD 10 F34.9) e uso

dannoso di sostanze psicoattive (ICD 10 F14.1);

- che al momento dei fatti

presentava una scemata imputabilità di grado leggero non per la sua capacità di

valutare il carattere illecito dei suoi atti, ma per quel che concerne la sua

capacità di agire;

- che in relazione agli

avvenimenti, il condizionamento del peritando da parte di IMPU 2 è stato

evidente, così come altrettanto chiara è la debolezza volitiva del peritando, a

che tuttavia, tale influenzabilità si inserisce nel contesto di un disturbo di

personalità dall’entità clinica non grave, tendenzialmente subclinica;

- che la struttura di

personalità del peritando, di per sé, non lo predispone a commettere reati e

che un modesto rischio di recidiva si potrebbe manifestare solo nel caso in cui

il peritando dovesse nuovamente “associarsi” a personalità “più forti”

della sua con propensioni antisociali, anche se l’attuale esperienza

giudiziaria dovrebbe costituire un adeguato deterrente;

- che la probabilità che

questo accada è da considerarsi ridotta;

- che il peritando è tuttora

affetto dal disturbo di personalità e dalla sindrome affettiva e che il

trattamento dei disturbi di personalità è difficile e richiede molto tempo,

difficoltà che nel caso del peritando è accresciuta dal basso livello

intellettivo e dalla natura del disturbo, motivo per cui è prevedibile che la

terapia, che avrebbe caratteristiche di sostegno psicosociale, si protragga a

tempo indeterminato e sia finalizzata, più che alla maturazione della

personalità (obiettivo che nel caso concreto appare fuori portata), all’”accompagnamento

sulla retta via”;

- che un trattamento come

quello proposto può essere praticato tanto da uno psichiatra-psicoterapeuta in

pratica privata che da un Servizio Psico-Sociale e potrebbe essere delegato a

uno psicologo/psicoterapeuta, purché affiancato da uno psichiatra per

sorvegliare gli aspetti medici ed in particolare psicofarmacologici;

- che la disponibilità del

peritando al trattamento è assodata, posto che egli era già in trattamento

psichiatrico prima della carcerazione.

XXI) Commisurazione della pena

206.

Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129

IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una

scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica

adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del

12.

marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF

del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.

6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

207.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,

quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione

di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena

prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in

ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler

Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908

seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, ______ 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.;

Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,

Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I,

Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

208.

Per l’art. 56 cpv. 1 CP, il

giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non

sia, da sola, atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (a),

se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo

esige (b) e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono

adempiute (c).

Il secondo capoverso dell’art. 56 CP sancisce il principio della

proporzionalità della misura, che può essere pronunciata solo se la connessa

ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non è sproporzionata

rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati (FF 1999 86).

Vi è, poi, l’art. 56a CP che introduce, per tutto il diritto delle

misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si

rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina

quella meno gravosa per l’autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).

Per ordinare una delle misure previste agli art. 59- 61, 63 e 64

CP (così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dell’art. 65 CP), il

giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve determinarsi sulla

necessità e sulle possibilità di successo della misura, sulla probabilità che

l’autore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e, infine, sulla

possibilità di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP).

209.

Giusta l’art. 59 cpv. 1 CP, se

l’autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario

qualora l’autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con

questa sua turba (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il

rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba

(b). In forza dell’art. 63 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da una grave turba

psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può,

invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale

qualora l’autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato

(a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che

l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato (b).

Giusta l’art. 63 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da una grave

turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice

può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale

qualora l’autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato

(lett. a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio

che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato (lett. b).

Secondo il cpv. 2 del presente disposto, per consentire il

trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice

può sospendere l’esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e

pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in

seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a

ripristino dell’esecuzione. Per la durata del trattamento può ordinare

un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.

210.

Nel caso concreto, la Corte ha

considerato che la colpa di IMPU 1 e IMPU 2 è oggettivamente di gravità

estrema.

Come già indicato, gli imputati hanno agito per futili motivi, in

totale spregio della dignità umana, mostrando uno sconcertante egoismo che li

ha indotti a colpire con inaudita violenza una persona a loro pressoché

sconosciuta per potersi impossessare di oggetti di valore e/o per vendicare una

supposta offesa.

Dall’incarto emerge uno spaccato disarmante sulla vita di due

persone che non si sono fatte scrupolo alcuno nel mettere in pericolo la vita

altrui per soddisfare le proprie egoistiche pulsioni.

Non vi è alcuna proporzione tra l’obiettivo perseguito e quanto

commesso. Anche nell’ipotesi in cui l’ingiuria (una singola ingiuria) fosse

stata proferita, questa non poteva giustificava nulla di più di un’analoga

risposta.

Preoccupa, per entrambi gli imputati, l’incredibile propensione a

delinquere, la facilità con cui hanno escogitato e messo in atto un piano

criminale, non esitando, anche in seguito, a reiterare comportamenti

delinquenziali, giungendo a sparare alla pensilina del bus “perché stava

antipatica”, a commettere danneggiamenti, furti e a colpire due persone con

colpi di fucile soft air.

Sebbene gli imputati hanno agito con ruoli diversi, le loro colpe

si collocano sullo stesso piano e ciò in ragione del fatto che dagli atti

emerge come gli stessi sono stati complementari l’uno all’altro.

La Corte ha unicamente considerato, in punto al fatto più grave,

il ruolo trainante di IMPU 2, posto che era lei a nutrire interessi per gli

orologi ed è lei che ha riferito dell’ingiuria che ACPR 1 avrebbe proferito nei

suoi confronti.

211.

Dal profilo soggettivo, si

impone tuttavia di distinguere le posizioni degli imputati.

Per quel che riguarda IMPU 2, la sua colpa è soggettivamente molto

grave.

Come già accennato, l’imputata è risultata trainante nel

commettere i reati in danno di ACPR 1, così come pure nel danneggiamento degli

pneumatici.

Nella commisurazione della pena, si impone inoltre di ritenere il

concorso tra i reati per i quali è chiamata a rispondere.

A suo favore, la Corte ha ritenuto il suo difficile vissuto, tra

cui figurano anche gli abusi di cui è stata vittima e la collaborazione

mostrata, che è apparsa sincera fin dai primi verbali, ciò che rappresenta

comunque una presa di coscienza di quanto commesso.

Oltre a ciò, la Corte ha ritenuto a suo favore la carcerazione

preventiva sofferta presso il Farera malgrado la richiesta di passaggio al

regime di espiazione anticipata della pena ed il fatto che l’imputata sarà

chiamata ad espiare la misura fuori dal ______.

Soprattutto, la Corte ha ritenuto a suo favore la perizia

psichiatrica attestante una scemata imputabilità di grado medio.

Al proposito si ricorda che, sulla base delle sentenze del

Tribunale Federale, è solo la diagnosi a non poter essere posta in discussione,

mentre la sua incidenza sul grado di scemata imputabilità incombe unicamente al

Giudice.

212.

Per quanto riguarda IMPU 1, a

mente della Corte la sua colpa è pure soggettivamente molto grave.

Egli si è certamente fatto trascinare nella vicenda dalla

compagna, ma è stato tutt’altro che passivo. IMPU 1 ha fatto le telefonate, ha

escogitato con la correa il posto di blocco, ha spiegato alla coimputata come

muovere la torcia elettrica, ha avuto l’iniziativa di utilizzare la chiave a

croce ed ha colpito finché le forze glielo hanno consentito, riprendendo poi a

farlo non appena gli è stato possibile.

Pure nei suoi confronti occorre poi considerare il concorso di

reati.

A favore di IMPU 1 la Corte ha ritenuto una certa collaborazione,

seppur inferiore a quella della correa, così come emerge dalle contraddizioni

rilevabili dagli stralci di verbali sopra riportati, il suo vissuto non certo

semplice e la sensibilità alla pena.

Per quanto attiene alla perizia psichiatrica, la stessa ha

concluso alla presenza, al momento dei fatti, di una scemata responsabilità di

grado lieve, circostanza che è stata ritenuta nella commisurazione della pena.

213.

Tutto ciò considerato, la

Corte è partita da una pena ipotetica, qualora il reato di assassinio fosse

stato consumato, situabile tra i 18 (diciotto) e i 20 (venti) anni.

Tale pena è poi stata ridotta in virtù del fatto che il reato non

si è consumato rimanendo pertanto un tentativo e delle scemate imputabilità,

circostanza, quest’ultima, di cui evidentemente ha beneficiato in maggior

misura IMPU 2.

214.

Ne consegue che la Corte ha

ritenuto adeguata alla colpa di IMPU 2 una pena detentiva di 7 (sette) anni e 6

(sei) mesi.

Detta pena è stata sospesa in vista dell’esecuzione di un

trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP, così come indicato in perizia e

richiesto dall’accusa.

L’auspicio che formula la Corte è che l’imputata possa fare

ingresso al più presto in una struttura in grado di fornirle il necessario

sostegno.

215.

Per quanto attiene a IMPU 1,

la Corte ha ritenuto adeguata alla sua colpa una pena detentiva di 10 (dieci)

anni.

Nei suoi confronti, è stato altresì ordinato il trattamento

ambulatoriale ex art. 63 CP, da iniziarsi già in corso di espiazione della

pena.

216.

Per i reati contravvenzionali,

a proposito dei quali la pubblica accusa non ha quantificato l’ammontare della

multa che deve tuttavia essere comminata, la Corte ha fissato la stessa in CHF

500.00

(cinquecento) per ognuno degli imputati.

XXII) Richieste di risarcimento

degli accusatori privati

217.

Ai sensi dell'art. 122 cpv. 1

CPP in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva

nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato. Tra queste

pretese si annovera la riparazione del torto morale che presuppone, da una

parte, una lesione dei diritti della personalità, quali ad esempio la vita,

l'integrità fisica, psichica o sessuale, dall'altra parte, una particolare

gravità del pregiudizio morale subito.

La riparazione è dovuta se la gravità della lesione lo giustifica

e se questa non sia stata riparata in altro modo (Werro, in: Comentaire romand,

Code des obligations I, ad art. 47-49, n. 6, pag. 332, ad art. 49, n. 2, pag.

343).

L’entità del risarcimento per torto morale dipende, innanzitutto,

dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall’offesa subita

dalla vittima e dalla possibilità di alleviare sensibilmente, con il versamento

di una somma di denaro, il torto morale che ne consegue. La sua quantificazione

rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura,

l’indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente

quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla

base di criteri matematici. L’indennità corrisposta deve essere equa. Il

giudice ne quantifica, quindi, l’entità rapportandola alla gravità dell’offesa

subita e dovrà evitare che la somma accordata sia derisoria per la vittima. Se

egli si ispira a casi precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze

attuali, tenendo conto del deprezzamento del potere d’acquisto del denaro (STF

6B_369/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.1.1).

In ogni caso, per stabilire l’ammontare dell’indennità, la

comparazione con altri casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto

morale correlato alla sensibilità di ciascuna persona, in una specifica

situazione, e ritenuto che ognuno reagisce differentemente all’offesa patita.

Ciò premesso, un raffronto non è privo d’interesse e può, a seconda delle

circostanze, essere utile a titolo indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF

6B_369/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.1.2).

218.

L'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP

prevede che l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato

delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se – come in concreto

– l’accusatore privato vince la causa.

219.

Per

il tramite del suo difensore, in sede dibattimentale ACPR 1 ha chiesto un

risarcimento per danni materiali di CHF 15'000.00 e CHF 40'000.00 a

titolo di torto morale, oltre alle spese legali. A questo proposito l’avv. RAAP

1.

ha prodotto i doc. dib. da 1 a 6, nonché il doc. dib. 9.

Per quanto attiene alle spese legali, le stesse sono state

integralmente riconosciute.

L’indennità per torto morale è invece stata fissata in CHF

20'000.00, in linea con la vigente giurisprudenza.

Per il rimanente della sua pretesa, che è stata riconosciuta nel

principio, l’accusatore privato ACPR 1 è stato rinviato al competente foro

civile, posto che non tutti gli importi indicati risultano debitamente

comprovati.

220.

Con scritto del 6 aprile 2016

(doc. TPC 30) il Municipio del Comune ACPR 7 ha chiesto il risarcimento di CHF

1'965.60, allegando la fattura dell’__ SA per il rifacimento dei vetri della

pensilina del bus.

IMPU 1 e IMPU 2 sono quindi stati condannati a versare al Comune ACPR

7.

CHF 1'965.60 a titolo di risarcimento danni.

221.

I rimanenti accusatori

privati, le cui pretese civili sono riconosciute nel principio, sono stati

rinviati al competente foro civile, in quanto le pretese non risultano

sufficientemente comprovate.

XXIII) Sequestri

222.

La Corte ha ordinato la

confisca di tutto quanto sotto sequestro, eccezion fatta per le armi e le

munizioni non direttamente oggetto dei fatti, le quali sono state

dissequestrate in favore del Servizio armi, esplosivi e sicurezza

privata (già Servizio autorizzazioni) di _________.

A conclusione del procedimento è stato ordinato il dissequestro in

favore di ACPR 1 di tutto quanto di sua spettanza.

XXIV) Retribuzione dei difensori

d’ufficio e della patrocinatrice dell’accusatore privato

223.

Giusta l’art.

135.

cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa

d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il

procedimento penale a carico del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni

dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di

concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le

disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa

d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa

nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK

StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;

Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere

indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con

la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber,

ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro

sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa

confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid.

3.2

). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo

richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove

e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF

250.

/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione

a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore

08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a

CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore

d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi

dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i

quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al

valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed

alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua

prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo

svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).

Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario

in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di

spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di

un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività

indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni

di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una

difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è

assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del

10.

dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014

consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al

patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla

stessa.

224.

La nota professionale

dell’avv. DIUF 1, adattata all’effettiva durata del dibattimento, è stata

approvata così come esposta, per CHF 18’274.00, comprensiva di onorario e

spese.

Il condannato IMPU 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone ______

l’importo di CHF 18’274.00 non appena le sue condizioni economiche glielo

permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

225.

La nota professionale

dell’avv. DIUF 2, adattata alla durata effettiva del dibattimento, è stata

accettata così come esposta, per CHF 27’869.00, comprensiva di onorario e

spese.

La condannata IMPU 2 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone ______

l’importo di CHF 27’869.00 non appena le sue condizioni economiche glielo

permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

226.

La nota professionale

dell’avv. RAAP 1, adattata alla durata effettiva del dibattimento, è stata

approvata così come esposta, per CHF 9’988.90, comprensiva di onorario, spese e

IVA.

Visti gli art. 12, 22, 40, 47,

49, 51, 59, 63, 69, 70, 112, 126 cpv. 1, 139 cifra 1, 140 cifra 1, 144 cpv. 1,

146.

cpv. 1, 287, 305 cpv. 1 CP;

33.

cpv. 1 lett. a, 34 cpv. 1 lett. b ed e LArm;

6.

lett. d Lorp;

19a LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IMPU 2 e IMPU 1

sono coautori colpevoli di:

1.1

tentato assassinio

per avere,

il 28 luglio 2015, a _______,

in correità tra loro, tentato di uccidere ACPR 1, agendo con

movente e scopo particolarmente perversi, ovvero quello di commettere una

rapina nei suoi confronti, rispettivamente di vendicarsi per un asserito torto

subito, e agendo con modalità particolarmente perverse, assestando IMPU 1 a ACPR

1, a mano di una chiave a croce, un colpo tra capo e collo, facendolo cadere

dal motorino, colpendolo quindi IMPU 2 con il fucile alla schiena, indi, ACPR 1

a terra, IMPU 1 colpendolo sulla schiena/spalle e sul casco ripetutamente con

la chiave a croce e IMPU 2 sferrandogli almeno una decina di calci ai fianchi,

schiacciandogli parimenti il braccio, passando quindi IMPU 1, per riprendere

fiato, la chiave a croce a IMPU 2, la quale con tale attrezzo a sua volta lo

colpiva ripetutamente alla schiena e almeno quattro volte al volto, ripassando

quindi IMPU 2 la chiave a IMPU 1, il quale ricominciava a colpirlo sul casco,

sfilando nel mentre IMPU 2 l’orologio e la catenina a ACPR 1, e quindi IMPU 1

sottraendogli il portafoglio dalla tasca dei pantaloni e tentando di sfilargli

il bracciale, abbandonando in fine la vittima a terra esanime;

1.2

rapina (in parte tentata)

per avere,

il 28 luglio 2015, a _______,

in correità tra loro,

agendo nelle modalità descritte al punto 1.1 del presente

Dispositivo

dispositivo, sottratto a ACPR 1 un orologio Rolex modello Submariner in acciaio

e oro del valore di CHF 3'500.00, una collana d’oro del valore di circa CHF

600.00, nonché un portafogli contenente tra le altre cose banconote per un

ammontare di CHF 180.00 e Euro 200.00, nonché tentato di sottrarre alla vittima

un bracciale;

1.3. usurpazione di funzioni

per avere,

il 28 luglio 2015, a _______,

in correità tra loro, al fine di compiere i reati di cui ai punti

1.1 e 1.2 del presente dispositivo, simulato un posto di blocco stradale,

mettendosi IMPU 2 in mezzo alla strada travestita con abiti scuri, guanti in

lattice, un cappellino nero con la scritta “security” e sul viso dei

boxer neri con dei buchi, portando seco un fucile soft air, facendo quindi

fermare ACPR 1 che sopraggiungeva in motorino e fingendosi IMPU 2 un agente di

Polizia, chiesto a ACPR 1 di mostrarle documenti e patente, mentre IMPU 1 si

nascondeva per poi intervenire colpendo la vittima così come indicato al punto

1.1 del presente dispositivo;

1.4. ripetuto danneggiamento

per avere,

agendo in correità tra loro, ripetutamente danneggiato una cosa

altrui, e meglio:

1.4.1. il 22 settembre 2015, a _______,

forandoli mediante un coltellino, danneggiato i quattro pneumatici della

vettura Toyota di ACPR 2;

1.4.2. il 31 dicembre 2014/1. gennaio

2015, a _______, in ____________, sparando due colpi ciascuno mediante un

fucile calibro 12 verso la facciata dell’edificio di proprietà di ACPR 6,

danneggiato la facciata del medesimo, una persiana e un vetro esterno

dell’appartamento al primo piano, nonché l’antenna parabolica;

1.4.3. il 7/8 agosto 2015, a __________,

in __________, sparando mediante un fucile di fabbricazione russa calibro 410 x

76 contro la pensilina della fermata del bus “_______”, danneggiato la

medesima, frantumando la vetrata;

1.5. furto

per avere,

il 7 agosto 2015, a _______, presso un cantiere della società ACPR

3,

agendo in correità tra loro, per procacciarsi un indebito profitto

e al fine di appropriarsene, sottratto a danno di detta società 8 lampade da

cantiere per un valore di CHF 1'200.00;

1.6. ripetute vie di fatto

per avere,

il 7 agosto 2015, a _________,

agendo in correità tra loro, IMPU 1 conducendo la propria

autovettura e IMPU 2 sparando dall’auto in movimento più colpi con la pistola

soft air verso gli avventori dell’_____________, colpendo ACPR 5 alla scapola

sinistra e ACPR 4 all’anca, commesso vie di fatto nei loro confronti;

1.7. infrazione alla LF sulle

armi e sulle munizioni

per avere,

il 7/8 agosto 2015, a ______, __________, _______ e in altre

imprecisate località,

in correità tra loro, trasportato e portato in luoghi accessibili

al pubblico, all’interno della vettura di IMPU 1 e su di loro, un moschetto

K31, un fucile di fabbricazione russa calibro 410 x 76 e una pistola soft air

Baby _________, senza essere in possesso del necessario permesso di porto d’

armi;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2. IMPU 1 è altresì

autore colpevole di:

2.1. truffa in complicità

per avere,

nel corso del mese di dicembre 2014, a _______ e _______,

IMPU 1 agendo quale complice di IMPU 2, inserendo IMPU 1, su

indicazione di IMPU 2, sul portale “_________” l’offerta di vendita di un

orologio Tag Heuer Formula 1 al prezzo di CHF 2'000.00, intavolando quindi una

trattativa sul prezzo con l’interessato ACPR 8, consegnando quindi IMPU 2 e IMPU

1 a ACPR 8 un orologio Tag Heuer Formula 1 contraffatto, precedentemente

acquistato da IMPU 2 al prezzo di CHF 50.00, rendendo IMPU 2 più verosimile

l’autenticità dell’orologio fornendo fittizie raccomandazioni sul suo uso e

esplicitando di non essere più in possesso della garanzia, venduto in tal modo

a ACPR 8 un orologio contraffatto, ingannandolo con astuzia sulla sua

autenticità, e inducendolo così a pagare alla consegna dell’orologio il corrispettivo

di CHF 1'000.00;

2.2. tentato favoreggiamento

per avere,

il 25 marzo 2015, a _______, presso gli Uffici della Polizia

Cantonale,

dichiarando all’agente di Polizia interrogante di assumersi

interamente la colpa dei fatti di cui al punto 1.4 del presente dispositivo,

rispettivamente, contrariamente al vero, di essere l’unico responsabile della

vendita a ACPR 8 dell’orologio Tag Heuer Formula 1 falso e che IMPU 2 non era

coinvolta, tentato di sottrarre quest’ultima ad atti di un procedimento penale;

2.3. ripetuta contravvenzione

alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere,

2.3.1. senza essere autorizzato,

sparato con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori di

impianti di tiro autorizzati o di piazze di tiro, e meglio:

2.3.1.1. il 31 dicembre 2014/1. gennaio

2015, a _______, dal proprio appartamento in ____________, sparato due colpi

con un fucile calibro 12 contro la parabola dell’edificio di fronte, come

indicato al punto 1.5.2 del presente dispositivo;

2.3.1.2. il 7/8 agosto 2015, a ______,

nel bosco, sparato con il moschetto K31 almeno una decina di colpi mirando in

particolare le lampade da cantiere sottratte, come descritto al punto 1.6 del

presente dispositivo;

2.3.2. nel periodo compreso tra

luglio 2015 e il 13 agosto 2015, a _______, omesso di custodire con la

richiesta diligenza delle armi e in specie un moschetto 31 e un fucile russo

calibro 410 x 76;

2.4. atti contro la pubblica

incolumità

per avere,

il 31 dicembre 2014/1. gennaio 2015, a _______,

senza essere autorizzato, scaricato delle armi da fuoco

all’interno dell’abitato, sparando con un fucile come indicato al punto

2.2.1.1. del presente dispositivo;

2.5. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo compreso tra dicembre 2014 e il 13 agosto 2015, a _______

e in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato, personalmente consumato 60 grammi di

cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

3. IMPU 2 è altresì

autrice colpevole di:

3.1. truffa

per avere,

nel corso del mese di dicembre 2014, a _______ e _______,

IMPU 1 agendo quale complice di IMPU 2, inserendo IMPU 1, su

indicazione di IMPU 2, sul portale “_________” l’offerta di vendita di un

orologio Tag Heuer Formula 1 al prezzo di CHF 2'000.00, intavolando quindi una

trattativa sul prezzo con l’interessato ACPR 8, consegnando quindi IMPU 2 e IMPU

1 a ACPR 8 un orologio Tag Heuer Formula 1 contraffatto, precedentemente

acquistato da IMPU 2 al prezzo di CHF 50.00, rendendo IMPU 2 più verosimile

l’autenticità dell’orologio fornendo fittizie raccomandazioni sul suo uso e

esplicitando di non essere più in possesso della garanzia, venduto in tal modo

a ACPR 8 un orologio contraffatto, ingannandolo con astuzia sulla sua

autenticità, e inducendolo così a pagare alla consegna dell’orologio il

corrispettivo di CHF 1'000.00;

3.2. ripetuta contravvenzione

alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere,

senza essere autorizzata, sparato con armi da fuoco in luoghi

accessibili al pubblico al di fuori di impianti di tiro autorizzati o di piazze

di tiro, e meglio:

3.2.1. il 31 dicembre 2014/1. gennaio

2015, a _______, in ____________, dall’appartamento di IMPU 1, sparato due

colpi con un fucile calibro 12 contro la facciata e la finestra dell’edificio

di fronte, come indicato al punto 1.5.2 del presente dispositivo;

3.2.2. il 7/8 agosto 2015, a __________,

sparato un colpo contro la pensilina della fermata del bus con il fucile di

fabbricazione russa calibro 410 x 76, come descritto al punto 1.5.3 del

presente dispositivo;

3.2.3. il 7/8 agosto 2015, a ______,

nel bosco, sparato con un fucile di fabbricazione russa calibro 410 x 76 almeno

quattordici colpi mirando in particolare contro le lampade da cantiere

sottratte, come descritto al punto 1.6 del presente dispositivo;

3.3. ripetuti atti contro la

pubblica incolumità

per avere,

il 31 dicembre 2014/1. gennaio 2015, a _______ e il 7/8 agosto

2015, a __________, senza essere autorizzata, scaricato delle armi da fuoco

all’interno dell’abitato, sparando con un fucile come indicato ai punti 3.1.1 e

3.1.2 del presente dispositivo;

3.4. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo compreso tra dicembre 2013 e il 13 agosto 2015, a _______

e in altre imprecisate località,

senza essere autorizzata, personalmente consumato 60 grammi di

cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

4. Di conseguenza,

4.1. IMPU 1

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

è condannato

4.1.1. alla pena detentiva di

10 (dieci) anni,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

4.1.2. al pagamento della

multa di CHF 500.00 (cinquecento) con l’avvertenza che in caso di mancato

pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

4.2. IMPU 2

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

è condannata

4.2.1. alla pena detentiva di

7 (sette) anni e 6 (sei) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

4.2.2. al pagamento della

multa di CHF 500.00 (cinquecento) con l’avvertenza che in caso di mancato

pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

5. È ordinato il trattamento

stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP di IMPU 2. La misura è immediatamente

esecutiva.

6. L’esecuzione della pena

detentiva per IMPU 2 è sospesa ex art. 57 CP per dar luogo all’esecuzione del

trattamento stazionario.

7. È ordinato il trattamento

ambulatoriale ex art. 63 CP di IMPU 1, da eseguirsi già in sede di espiazione

della pena.

8. IMPU 1 e IMPU 2 sono

inoltre condannati a versare ai seguenti accusatori privati le seguenti

indennità:

8.1. a ACPR 1 CHF 9’988.90 a

titolo di partecipazione alle spese legali, da devolvere allo Stato del Cantone

Ticino in quanto beneficiario di gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 2 CPP), e

CHF 20'000.00 a titolo di indennità per torto morale.

Per il rimanente della sua pretesa, che viene riconosciuta nel

principio, l’accusatore privato ACPR 1 è rinviato al competente foro civile.

8.2. al Comune ACPR 7 CHF 1'965.60

a titolo di risarcimento danni.

9. I rimanenti accusatori

privati, le cui pretese civili sono riconosciute nel principio, sono rinviati

al competente foro civile.

10. È ordinata la confisca di

tutto quanto sotto sequestro, eccezion fatta per le armi e le munizioni che non

sono direttamente oggetto dei fatti, le quali vengono dissequestrate in favore

del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (già Servizio

autorizzazioni) di Bellinzona.

11. A conclusione del

procedimento è ordinato il dissequestro in favore di ACPR 1 di tutto quanto di

sua spettanza.

12. La tassa di giustizia di CHF

2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in

solido, con ripartizione interna in misura di 1/2 (un mezzo) ciascuno.

13. Le spese per la difesa

d’ufficio di IMPU 1 sono sostenute dallo Stato.

13.1. La nota professionale

dell’avv. DIUF 1 è approvata per:

onorario CHF 17'810.00

spese CHF 464.00

totale CHF 18'274.00

13.2. Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 18’274.00 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

14. Le spese per la difesa

d’ufficio di IMPU 2 sono sostenute dallo Stato.

14.1. La nota professionale

dell’avv. DIUF 2 è approvata per:

onorario CHF 25'455.00

spese CHF 2'414.00

totale CHF 27'869.00

14.2. La condannata è tenuta a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 27’869.00 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

15. Le spese per il gratuito

patrocinio dell’accusatore privato sono sostenute dallo Stato.

15.1. La nota professionale

dell’avv. RAAP 1 è approvata per:

onorario CHF 8'749.00

spese CHF 500.00

IVA (8%) CHF 739.90

totale CHF 9'988.90

16. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 10'367.45

Multa fr. 1'000.--

Perizie fr. 17'534.45

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 395.05

fr. 31'296.95

============

Distinta spese a

carico di IMPU 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 5'183.73

Multa fr. 500.--

Perizie fr. 8'767.23

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 197.53

fr. 15'648.48

============

Distinta spese a

carico di IMPU 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 5'183.73

Multa fr. 500.--

Perizie fr. 8'767.23

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 197.53

fr. 15'648.48

============

Intimazione a:

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera