72.2015.212
Coautori colpevoli di aver simulato un posto di blocco stradale per aggredire la vittima con efferata violenza (a terra esanime), agendo con movente e scopo particolarmente perversi, ovvero quello di
20 aprile 2016Italiano321 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2015.212
Lugano,
20 aprile 2016/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos
Pagnamenta, Presidente
GILA_1,
giudice a latere
GILA_2,
giudice a latere
Cristina
Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
rappresentato dall’avv. RAAP 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
ACPR 6
ACPR 7
ACPR 8
contro
IMPU 1
rappresentato dall’avv. DIUF 1
in carcerazione preventiva dal 21.08.2015 al 19.10.2015
(60 giorni),
in esecuzione anticipata della pena dal 20.10.2015;
IMPU 2
rappresentata dall’avv. DIUF 2
in carcerazione preventiva dal 21.08.2015 al 19.10.2015
(60 giorni),
in esecuzione anticipata della pena dal 20.10.2015;
imputati, a
norma dell’atto d’accusa nr. 175/2015 del 22.12.2015 emanato dal Procuratore
pubblico PP_1, di
A. IMPU 2 e IMPU 1
congiuntamente
1. assassinio (tentato)
per avere,
agendo in correità tra loro,
a _______, in data 28 luglio 2015,
tentato di uccidere ACPR 1,
agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente agendo
con movente e scopo particolarmente perversi, ovvero quello di commettere una
rapina nei suoi confronti rispettivamente di vendicarsi per un asserito torto
subito, nonché dimostrando un totale disprezzo della sua persona, agendo quindi
con modalità particolarmente perverse, colpendo la vittima sino a sfinimento
con una chiave a croce e con calci, lasciandola poi esanime al suolo una volta
terminata la mattanza,
e meglio,
nel corso dell’estate/autunno 2014, focalizzando IMPU 2 il proprio
rancore verso ACPR 1, in seguito al rifiuto di quest’ultimo dell’offerta di una
prestazione sessuale,
insinuando quindi medesimo rancore nel compagno IMPU 1,
infastidendo la coppia per tale motivo ACPR 1 già nel mese di
novembre 2014, danneggiandogli più volte il motorino, interrompendosi in tale
agire, avendoli ACPR 1 nel frattempo scoperti,
distraendosi quindi la coppia successivamente con altri passatempi
comuni, tra cui il consumo di cocaina,
incrementando la coppia quest’ultimo vizio nel corso dei mesi,
necessitando di conseguenza IMPU 2 e IMPU 1 di maggior denaro per
l’acquisto dello stupefacente,
risvegliando quindi la coppia, a partire da giugno/luglio 2015,
nuovamente il rancore nei confronti di ACPR 1, sapendolo oltretutto in possesso
di un orologio di valore,
pianificando quindi una rapina e vendetta a suo danno,
informandosi dapprima presso terzi sul nome di ACPR 1, su dove
abitasse e sul suo numero di telefono,
telefonandogli una prima volta l’11 luglio 2015, per osservare le
sue mosse, fingendosi tale _______, dicendo a ACPR 1 che gli dovevano
restituire del denaro precedentemente prestato, fissando quindi un appuntamento
al bar _______,
telefonandogli ancora il 21 luglio 2015 per sincerarsi del valore
dell’orologio e quindi, appreso il valore, richiamandolo ancora sotto le
mentite spoglie di tale _______, chiedendogli un appuntamento, sempre presso il
bar _______, al fine di farlo uscire di casa, non riuscendovi,
proseguendo nei giorni successivi nelle ricerche di ACPR 1, in
specie mediante anche a un sopralluogo a _______ per verificare dove abitasse,
salendo nuovamente la sera del 27 luglio 2015 a _______ per
verificare se ACPR 1 fosse a casa, non trovandolo,
scovandolo in seguito al Bar ______ a __________, vedendo il suo
motorino all’esterno,
recandosi a quel punto a casa loro, camuffandosi quindi IMPU 2 con
abiti scuri, guanti in lattice, un capellino nero con la scritta security e
per coprire il viso dei boxer neri con dei buchi, prendendo seco pure un
fucile soft air tipo Kalashnikov,
ritornando quindi IMPU 2 e IMPU 1 presso il parcheggio del Bar ________
in attesa dell’uscita di ACPR 1, definendo frattanto i dettagli dell’agguato,
seguendolo quindi dall’uscita dal bar, per poi superarlo,
fingendo quindi IMPU 2, in territorio di _______, travisata come
descritto e con in mano il fucile softair e una torcia elettrica, un controllo
stradale, facendo in tal modo fermare ACPR 1, distraendolo chiedendogli patente
e documenti,
sorprendendolo allora IMPU 1 da tergo, sbucando dal bosco, dove si
era nascosto armato di una chiave a croce,
assestando quindi IMPU 1 a ACPR 1, a mano della chiave a croce, un
colpo tra capo e collo, facendolo cadere dal motorino, colpendolo quindi IMPU 2
con il fucile alla schiena,
indi, ACPR 1 a terra,
IMPU 1 colpendolo sulla schiena/spalle e sul casco ripetutamente
con la chiave a croce e IMPU 2 sferrandogli almeno una decina di calci ai
fianchi, schiacciandogli parimenti il braccio,
passando quindi IMPU 1, per riprendere fiato, la chiave a croce a IMPU
2, la quale con tale attrezzo a sua volta lo colpiva ripetutamente alla schiena
e almeno quattro volte al volto,
ripassando quindi IMPU 2 la chiave a IMPU 1, il quale ricominciava
a colpirlo sul casco,
sfilando nel mentre IMPU 2 l’orologio e la catenina a ACPR 1, e
quindi IMPU 1 sottraendogli il portafoglio dalla tasca dei pantaloni, ma non
riuscendo a sfilargli il bracciale,
abbandonando la vittima a terra esanime, senza chiamare i
soccorsi, dandosi alla fuga con la refurtiva, commentando quindi IMPU 2 in auto
di aver sentito “l’osso della fronte rompersi”,
riportando la vittima, a seguito dei circa quaranta colpi inferti,
le lesioni attestate dal certificato medico in atti e dalla delucidazione
medico legale, le quali non ebbero esito letale per mera fatalità,
tentato in tal modo di uccidere una persona,
bruciando poi, una volta a casa, il contenuto del portafoglio e
rivendendo nei giorni successivi la refurtiva, acquistando con parte del
ricavato della cocaina;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 112 CPS richiamato l’art. 22 CPS;
2. rapina
per avere,
agendo in correità tra loro,
a _______, in data 28 luglio 2015,
commesso un furto usando violenza contro una persona,
minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale, o rendendola
incapace di opporre resistenza,
e meglio,
al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto e al
fine di appropriarsene,
agendo nelle modalità descritte al punto 1 del presente ACC,
segnatamente dopo aver colpito ACPR 1 con almeno una quarantina di colpi a mano
di una chiave a croce e con calci, lasciandolo esanime al suolo,
sottratto a ACPR 1 un orologio Rolex modello Submariner in acciaio
e oro del valore di CHF 3'500.00, una collana d’oro del valore di circa CHF
600.00, nonché un portafoglio contenete tra le altre cose banconote per un
ammontare di CHF 200.00 e EUR 180.00;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 140 cifra 1 cpv. 1 CPS;
3. usurpazione di funzioni
per essersi,
agendo in correità tra loro,
a _______, in data 28 luglio 2015.
per un fine illecito, arrogati l’esercizio di una pubblica
funzione,
e meglio per avere,
al fine di compiere i reati di cui ai punti 1 e 2 del presente
ACC, simulato un posto di blocco stradale, mettendosi IMPU 2 in mezzo alla
strada travestita come descritto al punto 1 del presente ACC, facendo quindi
fermare ACPR 1 che sopraggiungeva in motorino e, fingendosi IMPU 2 un agente di
Polizia, chiesto a ACPR 1 di mostrargli documenti e patente, nel mentre IMPU 1
si nascondeva per poi intervenire così come indicato al punto 1 del presente
ACC;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: 287 CPS;
4. truffa
per avere,
agendo in correità tra loro,
a _______ e _______, nel corso del mese di dicembre 2014,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ingannandolo con astuzia, affermando cose false, dissimulando cose
vere oppure confermando subdolamente l’errore, indotto ACPR 8 ad atti
pregiudizievoli al proprio patrimonio,
e meglio,
inserendo IMPU 1, su indicazione di IMPU 2, sul portale ______________
l’offerta di vendita di un orologio TAG HEUER FORMULA 1 al prezzo di CHF
2'000.00,
intavolando quindi una trattativa sul prezzo con l’interessato ACPR
8, accondiscendendo a un ribasso del prezzo sino a CHF 1'000.00,
recandosi IMPU 1 e IMPU 2 il 17 dicembre 2014 a _______ per la
consegna dell’orologio,
consegnando quindi a ACPR 8 un orologio TAG HEUER FORMULA 1
contraffatto, precedentemente acquistato da IMPU 2 al prezzo di CHF 50.00,
rendendo IMPU 2 più verosimile l’autenticità dell’orologio fornendo fittizie
raccomandazioni sul suo uso e esplicitando di non essere più in possesso della
garanzia,
venduto in tal modo a ACPR 8 un orologio contraffatto,
ingannandolo con astuzia sulla sua autenticità, e inducendolo così a pagare
alla consegna dell’orologio il corrispettivo di CHF 1'000.00;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 146 cpv. 1 CPS;
5. danneggiamento (ripetuto)
per avere,
agendo in correità tra loro, ripetutamente danneggiato una cosa
altrui,
e meglio
5.1. a _______, in
data 22 settembre 2015, presso i parcheggi del bar _______, forandoli mediante
un coltellino, danneggiato i 4 pneumatici della vettura Toyota di ACPR 2;
5.2. a _______, in ____________,
in data 31 dicembre 2014 / 1° gennaio 2015, sparando due colpi ciascuno
mediante un fucile calibro 12 verso la facciata dell’edificio di proprietà di ACPR
6, danneggiato la facciata del medesimo, una persiana e un vetro esterno
dell’appartamento al primo piano, nonché l’antenna parabolica;
5.3. a __________, in __________,
in data 7/8 agosto 2015, sparando mediante un fucile di fabbricazione russa
calibro 410 x 76 contro la fermata del bus ___________, danneggiato la
medesima, frantumando la vetrata;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 144 cpv. 1 CPS;
6. furto
per avere,
agendo in correità tra loro,
in data 7 agosto 2015, a _______, in _______, presso un cantiere
della società ACPR 3,
per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
sottratto a danno di detta società 8 lampade da cantiere per un
valore di CHF 1’200.00 (refurtiva parzialmente recuperata e restituita
all’accusatore privato nella misura di 4 lampade);
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 139 cifra 1 CPS;
7. vie di fatto (ripetute)
per avere,
agendo in correità tra loro,
a _______/_________, nei pressi dell’_____________, in data 7
agosto 2015,
IMPU 1 conducendo la propria vettura e IMPU 2 sparando dall’auto
in movimento più colpi con la pistola soft-air verso gli avventori dell’_________,
colpendo ACPR 6 alla scapola sinistra e ACPR 4 all’anca,
commesso vie di fatto nei loro confronti;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 126 cpv. 1 CP;
8. infrazione alla LF sulle
armi e sulle munizioni
per avere,
senza diritto,
a ______, __________, _______ e in altre imprecisate località, in
data 7/8 agosto 2015, trasportato e portato in luoghi accessibili al pubblico,
all’interno della vettura di IMPU 1 e su di loro, un moschetto K31, un fucile
di fabbricazione russa calibro 410 x 76 e una pistola softair Baby II Cappa
3.8, senza essere in possesso del necessario permesso di porto d’armi;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 33 cpv. 1 lett. a LARM;
B. IMPU 1 singolarmente
9. favoreggiamento
(tentato)
per avere,
in data 25 marzo 2015, a _______, presso gli uffici della Polizia
Cantonale,
dichiarando all’agente di Polizia interrogante di assumersi
interamente la colpa dei fatti di cui al punto 4 del presente ACC,
rispettivamente, contrariamente al vero, di essere l’unico responsabile della
vendita a ACPR 8 dell’orologio TAG HEUER falso e che IMPU 2 non era coinvolta,
tentato di sottrarre quest’ultima ad atti di un procedimento
penale;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 305 cpv. 1 CPS;
10. contravvenzione alla LF
sulle armi (ripetuta)
per avere,
10.1. senza essere autorizzato,
sparato con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori di
impianti di tiro autorizzati o di piazze di tiro,
e meglio, a _______, dal proprio appartamento in _______, in data
31 dicembre 2014 / 1° gennaio 2015,
sparato due colpi con un fucile calibro 12 contro la parabola
dell’edificio di fronte, come indicato al punto 5.2. del presente ACC,
10.2. senza essere autorizzato,
sparato con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori di
impianti di tiro autorizzati o di piazze di tiro,
e meglio,
a ______, nel bosco, in data 7/8 agosto 2015, sparato con il
moschetto K31 almeno una decina di colpi mirando in particolare le lampade da
cantiere sottratte, come descritto al punto 6 del presente ACC;
10.3. a _______, nel
periodo da luglio 2015 al 13 agosto 2015, omesso di custodire con la richiesta
diligenza delle armi e in specie un moschetto 31 e un fucile russo calibro 410
x 76;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 34 cpv. 1 lett. b) ed e) LARM;
11. atti contro la pubblica
incolumità
per avere,
a _______, in data 31 dicembre 2014 / 1° gennaio 2015,
senza essere autorizzato, scaricato delle armi da fuoco
all’interno dell’abitato, sparando con un fucile come indicato al punto 10.1
del presente ACC;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 6 lett. d Lorp;
12. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, a _______ e in altre imprecisate
località, nel periodo da dicembre 2014 sino al 13 agosto 2015, personalmente
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 60 grammi;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 19a LS;
C. IMPU 2 singolarmente
13. contravvenzione alla LF
sulle armi (ripetuta)
per avere,
senza essere autorizzata,
sparato con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di
fuori di impianti di tiro autorizzati o di piazze di tiro,
13.1 a _______, dall’appartamento
di IMPU 1, in ____________, in data 31 dicembre 2014 / 1° gennaio 2015, sparato
due colpi con un fucile calibro 12 contro la facciata e la finestra
dell’edificio di fronte, come indicato al punto 5.2. del presente ACC;
13.2 a __________, in data 7/8
agosto 2015, sparato un colpo contro la fermata del bus con il fucile di
fabbricazione russa calibro 410 x 76, come descritto al punto 5.3 del presente
ACC;
13.3 a ______, nel bosco, in data
7/8 agosto 2015, sparato con un fucile di fabbricazione russa calibro 410 x 76
almeno quattordici colpi mirando in particolare contro le lampade da cantiere
sottratte, come descritto al punto 6 del presente ACC;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 34 cpv. 1 lett. b LARM;
14. atti contro la pubblica
incolumità (ripetuti)
per avere,
a _______, in data 31 dicembre 2014 / 1° gennaio 2015, e a __________
in data 7/8 agosto 2015, senza essere autorizzata, scaricato delle armi da
fuoco all’interno dell’abitato, sparando con un fucile come indicato ai punti
13.1 e 13.2 del presente ACC;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 6 lett. d Lorp;
15. contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzata, a _______ e altre imprecisate località,
nel periodo dicembre 2013 sino al 13 agosto 2015, personalmente consumato un
imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 60 grammi;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 19a LStup.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP_1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IMPU 1,
assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DIUF 1;
- l’imputata IMPU 2,
assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DIUF 2;
- l’avv. RAAP 1,
patrocinatore d’ufficio (GP) dell’accusatore privato ACPR 1, unitamente
all’MLaw ___________.
Espletato il pubblico
dibattimento: martedì 19 aprile 2016, dalle
ore 09:37 alle ore 16:40,
mercoledì 20 aprile 2016, dalle ore 09:32 alle ore 16:48.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone le
seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:
- il punto 1 è modificato nel
senso che il nome della vittima è ACPR 1 e non, come erroneamente indicato, _______;
- il punto 1 è inoltre
modificato nel senso che il fucile soft air che sarebbe stato utilizzato da IMPU
2 risulta essere, sulla base delle fotografie, un M16 (AI 211, fotografie da 8
a 11; elenco oggetti sequestrati, p. 9 dell’AA: “fucile softair di marca _______
modello M83 (replica M16)”;
- il punto 2 è modificato nel
senso che la rapina è in parte tentata, posto come emerge dai verbali degli
imputati che gli stessi hanno pure tentato di sottrarre il bracciale alla
vittima, non riuscendo nel loro intento;
- il punto 2 è inoltre
modificato nel senso che il denaro sottratto all’AP corrisponde a CHF 180.00 e
EUR 200.00, come emerge dai verbali della vittima, e non CHF 200.00 e EUR
180.00.
Le parti di dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria,
il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: gli imputati sono due anime
buie, lei ______, una bambina rimasta affamata, bisognosa di attenzioni, in
cerca affetto e abbracci, la quale non sembra distinguere i contesti nei quali
è opportuno fare qualcosa e i momenti in cui invece non lo è. IMPU 2 come sua
unica figura di riferimento ha avuto lo zio curatore, che per quanto si è
potuto vedere non ha caratteristiche educative, ma al contrario rappresenta una
minaccia. IMPU 2 è in sintesi una bambina ferita, feroce, che ha incontrato il
suo complementare, IMPU 1, insoddisfatto di tutto e cullato nella sua
depressione, e l’uno si ritrova nell’altro, l’uno diventa mezzo dell’altro per
sfuggire a sé stesso, creando una solitudine a due, ciò che crea un caos
intriso di odio e rancore. I due iniziano così la loro unione senza regole,
dettate dagli istinti, dai rancori e dal vizio, un’unione che li trasforma in
due soggetti feroci, un’unione criminale che parte da piccoli scherzi e
vendette, partendo da ACPR 2.
Ma vi è soprattutto ACPR 1, quello del “motorino allegro”,
che non piace a IMPU 2, perché l’ha vista piangere e perché le ha detto forse “allora
stai da sola”, il primo suo imperdonabile torto, che risveglia in lei
l’ansia dell’abbandono e non piace, soprattutto, perché l’ha rifiutata, ed ecco
il secondo imperdonabile torto, un torto insanabile che risveglia la parte
cattiva di IMPU 2, poi proiettata sulla vittima. IMPU 2 fa partecipe IMPU 1 di
questo torto instillando in lui il medesimo rancore. La PP sottolinea che ACPR
1 nulla ha fatto se non essere gentile, semplicemente voleva rimanere
tranquillo a bere la sua birra e mantenere la sua dignità.
Per un certo periodo gli imputati si dimenticano di ACPR 1 e
riempiono la noia consumando cocaina, guardando la TV, sparando in giro e
rifilando patacche su _____. Passano i mesi, il denaro non basta per tutti
questi vizi e si fa quindi strada nuovamente la vendetta su ACPR 1, il quale
non solo è antipatico, ma possiede pure un Rolex, orologio che volevano
entrambi gli imputati. A luglio 2015 iniziano quindi a progettare in comune
come ottenere l’orologio, ciò che avviene con divertimento, senza paura.
La PP riassume i fatti del 28 luglio 2015, così come l’inchiesta
ha permesso di ricostruirli, rilevando che dopo la mattanza, IMPU 1, il quale
afferma di non avere avuto scopo di lucro, prende il portafogli di ACPR 1 e
cerca di sfilargli anche il bracciale. Gli imputati in fine scappano
abbandonando ACPR 1 consapevolmente in una pozza di sangue. Riassume le
dichiarazioni rilasciate dalla vittima ACPR 1 in merito ai colpi ricevuti,
ponendo l’accento sul fatto che la vittima indica di avere ricevuto “una
pioggia di bastonate” e che si è “sentito morire”.
I colpi inferti sono almeno una quarantina, la forza dei medesimi
è riscontrabile dai solchi lasciati sull’asfalto, una ventina le lesioni tra
capo e schiena. La PP dà parziale lettura delle conclusioni del medico legale,
sottolineando che questi ha riferito che i colpi inferti dagli imputati alla
vittima potevano avere conseguenze letali. Rileva inoltre che IMPU 1 e IMPU 2
pensavano che ACPR 1 fosse morto, come hanno entrambi riferito. Entrambi oggi
in aula hanno inoltre confermato che con il loro agire avrebbero potuto
uccidere ACPR 1.
Questo agire degli imputati in diritto riveste il carattere
particolarmente odioso richiesto dalla giurisprudenza per il reato di
assassinio. I due hanno agito senza scrupoli, spinti da crasso egoismo e
ferocia. Rilevante per IMPU 1 è che lui medesimo arriva a nutrire rancore per ACPR
1, che quando avrebbe potuto chiarirsi con lui decide di non farlo, che anche
lui ha goduto del frutto della vendita dell’orologio, che è stato lui ad armare
IMPU 2 con il ferro e che ha tentato di rubare il bracciale.
L’accusa cita i parametri della Sentenza del Tribunale federale
6P.93/2001 del 10 gennaio 2002, rilevando che sia il movente della rapina che
quello della vendetta e la futilità costituiscono il reato di assassinio. La
medesima cosa vale per le modalità con cui hanno agito gli imputati, la
ferocia, la raffica di colpi, che denotano la volontà di arrecare solo maggiori
sofferenze rispetto a quanto sarebbe stato necessario per sfilare un semplice
Rolex. Rileva inoltre che, secondo Stratenwerth, più vi è sproporzione tra lo
scopo perseguito e la distruzione della vita umana più si è vicini
all’assassino.
Dal punto di vista soggettivo, a mente dell’accusa gli imputati
sapevano o hanno perlomeno accettato di uccidere ACPR 1, ciò che si evince dal
numero dei colpi, dalla direzione e dalla forza degli stessi. Rileva in fine
che un’eventuale scemata responsabilità non preclude l’adempimento delle
caratteristiche necessarie per l’assassinio.
Quanto alla commisurazione della pena, rileva che entrambi gli
imputati hanno agito con una leggerezza e frivolezza che lascia una profonda
amarezza, la stessa frivolezza impiegata per forare delle ruote e sparare
contro un edificio è stata impiegata per massacrare ACPR 1. L’accanimento su ACPR
1 porta a concludere per una colpa molto grave per entrambi.
La colpa singolarmente andrà attenuata a seguito delle conclusioni
peritali, in misura molto molto più attenuata per IMPU 1.
Per quanto riguarda la collaborazione fornita, IMPU 1 ha scelto di
andare a rimorchio dell’inchiesta, continuando a negare, mentre IMPU 2 già nel
verbale di arresto aveva riferito quanto importante ed ha risposto alle domande
con spontaneità.
A IMPU 2 poi va riconosciuto il lungo periodo di carcerazione
sofferto in Farera.
Conclude chiedendo la condanna di IMPU 2 alla pena detentiva di 7
(sette) anni e 6 (sei) mesi, da sospendere in favore dell’esecuzione di una
misura stazionaria ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP da eseguirsi in una
struttura chiusa visto il pericolo di recidiva, e per IMPU 1 la condanna alla
pena detentiva di 10 (dieci) anni e 6 (sei) mesi da accompagnare alla misura ambulatoriale
ex art. 63 CP, da iniziarsi già in carcere;
§ l’avv.
RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale formula e
motiva le seguenti conclusioni: a seguito dei fatti oggetto del dibattimento ACPR
1 è diventata un’altra persona. La vittima, incredibilmente sopravvissuta agli
atti violenti, non ha infierito sugli imputati, ma ha sempre riferito i fatti
in maniera lineare e senza scorciatoie.
Quanto alle asserzioni di IMPU 2 in merito all’asserito insulto
proferito nei suoi confronti, rileva che il rifiuto di ACPR 1 all’offerta di
prestazioni sessuali era chiaro e non necessitava di ulteriori offese ed egli
si è sempre dimostrato estraneo agli epiteti che avrebbe utilizzato nei
confronti dell’imputata. La vittima ha vissuto le offerte di IMPU 2 come
moleste e come diffamatorie le sue dichiarazioni da lui asseritamente
utilizzate nei di lei confronti. Anche gli scherzi al motorino sono stati da
lui vissuti in maniera molesta, perché già colmi di quella carica aggressiva
che ha caratterizzato gli atti degli imputati.
Gli atti di violenza sono in contraddizione con l’attitudine
banalizzante degli imputati, che si esprime nella totale indifferenza per ACPR
1. ACPR 1 è un sopravvissuto e la sua qualità di vita ne ha risentito
fortemente, portando ad una sorta di morte sociale.
I danni subiti dalla vittima sono materiali, le multiple fratture
al seno frontale non sono semplici macchie estetiche, ma potrebbero mutare e
richiedere interventi chirurgici molto invasivi. Vi sono poi le lesioni
riscontrate, gli oggetti distrutti, la degenza in ospedale e l’isolamento in
casa, l’inabilità al lavoro, i danni all’orologio, che aveva per lui anche un
valore affettivo importante. Ma i danni sono anche immateriali e questi sono
forse più difficilmente riparabili: la sensazione di disagio per i continui
atti molesti prima dell’aggressione, il terrore provato durante l’aggressione,
lo shock dopo l’aggressione, il persistente stato di angoscia, il sentimento di
ingiustizia per le insinuazioni, l’isolamento sociale.
Per questi motivi la patrocinatrice dell’AP aderisce alle
richieste dell’accusa e postula l’accoglimento della richiesta di risarcimento
di CHF 15'000.00 per i danni materiali e CHF 40’000.00 per quelli morali, oltre
a spese legali;
§ l’avv.
DIUF 2, difensore dell’imputata IMPU 2, il quale formula e motiva le
seguenti conclusioni: in entrata sottolinea che IMPU 2 è afflitta da un ritardo
mentale, la sua vita è caratterizzata da esperienze traumatiche, violenze e
abusi, abusi che si sono protratti sino ai giorni nostri e che hanno comportato
un disturbo della personalità di tipo borderline. Il comportamento di IMPU 2
deve quindi essere analizzato prendendo in considerazione il suo doloroso
vissuto.
Per quanto riguarda il danneggiamento a danno di ACPR 2, il reato
è ammesso dagli imputati e sono adempiuti i presupposti sia oggettivi che
soggettivi del medesimo.
Quanto all’imputazione di truffa, l’imputata non ha fornito
dettagli sull’orologio e ha dichiarato subito di non essere in possesso della
garanzia. Ella non ha quindi agito con astuzia. A comprova della mancanza di
astuzia, vi è anche che ACPR 8 ha dichiarato che dopo avere parlato al telefono
con l’imputata è rimasto un po’ perplesso, ma ha deciso comunque di acquistare
l’orologio. ACPR 8 avrebbe dovuto, secondo le elementari regole di prudenza,
chiedersi come mai sarebbe riuscito ad ottenere uno sconto fino a CHF 1'000.00
e avrebbe inoltre dovuto richiedere i documenti atti ad attestare l’autenticità
dell’orologio. Il reato di truffa non è quindi adempiuto.
Per quanto riguarda gli spari contro l’immobile la difesa non
contesta l’imputazione indicata nell’atto d’accusa.
Per quanto attiene ai fatti del 28 luglio 2015, la difesa rileva
che l’imputata ricorda quasi tutto e ha precisato gli avvenimenti per filo e
per segno, senza mai minimizzare né banalizzare l’accaduto o attribuire la
responsabilità dei fatti ad altre persone, ella ha riportato le sue
dichiarazioni in maniera spontanea, come una bambina, senza alcuna strategia
difensiva, rispondendo alle domande in maniera sincera e diretta, senza
effettuare dichiarazioni nell’intento di giustificare una qualifica giuridica
piuttosto che un'altra. Non vi è quindi motivo per non crederle quando afferma
di essere stata tacciata di “troia” da ACPR 1.
Confrontata con il rifiuto della prestazione sessuale offerta e
con l’insulto proferito, IMPU 2 si è arrabbiata, tanto da non riuscire a
metabolizzare l’accaduto, ed ha quindi maturato l’idea di farla pagare a ACPR 1,
spogliandolo anche di alcuni oggetti di valore. La difesa rileva che la volontà
di andare oltre alle semplici vie di fatto è evidente. Questo però non
significa ancora che l’imputata volesse la morte della vittima o avesse
accettato un esito infausto qualora questo si fosse prodotto.
Per la difesa quanto accaduto configura il reato di rapina e non
quello di assassinio. Affinché possa essere ritenuto un tentativo di assassinio
è necessario che l’autore si sia rappresentato la possibilità della morte della
vittima. Ieri in aula IMPU 2 ha risposto alla Corte di avere considerato che ACPR
1 poteva morire mentre lo colpiva. Tradotto in termini giuridici si è
rappresentata la morte della vittima, ma questo non significa ancora che
avrebbe voluto la morte della vittima qualora questa si fosse prodotta.
In via subordinata, qualora la Corte dovesse ritenere
l’intenzionalità, la difesa chiede che venga ritenuto il reato di omicidio, e
non di assassinio, posto che l’imputata non ha agito con particolare mancanza
di scrupoli. Il fatto che vi sia stata premeditazione, spirito di vendetta o
volontà di arricchimento, non è sempre sufficiente per giustificare
l’assassinio. L’intenzione di IMPU 2 era quella di farla pagare alla vittima
per quello che le aveva fatto, e il fatto di sottrarre l’orologio era
unicamente un aspetto secondario, la volontà di sottrarre beni di valore non
può essere considerata da sola quale elemento a favore dell’assassinio.
Cita i parametri della DTF 118 IV 127, nella quale l’assassinio,
nonostante la presenza di tutti gli elementi presenti anche nel caso concreto,
ovvero la premeditazione e lo spirito di vendetta, l’assassinio non è stato
ritenuto. Per la difesa nel caso che qui ci occupa la chiave per ruote è stata
utilizzata da IMPU 2 perché in possesso del compagno al momento dei fatti e non
denota nessuna crudeltà da parte dell’imputata. Il solo fatto di aggredire
qualcuno per mezzo di calci e tramite l’utilizzo di armi non è considerato dal
TF un elemento sufficiente per l’assassinio. Il rifiuto della vittima alla proposta
di prestazioni sessuali e l’epiteto utilizzato hanno alimentato rabbia e
collera in IMPU 2, la quale non è riuscita a controllare il suo agire. Ella non
ha quindi agito per futili motivi; seppure di poca importanza un atto della
vittima nei confronti di IMPU 2 vi è stato. Per questi motivi la qualifica di
assassinio non può essere ritenuta.
La difesa chiede quindi che per i fatti descritti al punto A.1
dell’atto d’accusa sia ritenuto il reato di rapina, subordinatamente quello di
omicidio in concorso con rapina e postula il proscioglimento della sua
assistita dal reato di truffa di cui al punto A.4 dell’atto d’accusa.
Quanto alla commisurazione della pena, chiede di tenere conto
delle circostanze interne dell’autrice e della sua parziale impossibilità di
evitare in particolare il reato più grave commesso il 28 luglio 2015. Riassume
le conclusioni peritali, che concludono per una scemata imputabilità di grado
medio per tutti i reati commessi.
Conclude chiedendo che alla sua assistita venga inflitta una pena
detentiva massima di 5 (cinque) anni e 6 (sei) mesi, la quale deve essere
sospesa in favore di una misura ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP, ovvero il
trattamento stazionario in una struttura chiusa, così come suggerito dalla
perita psichiatrica. La struttura chiusa esiste ed è stata citata anche dalla
perita psichiatrica, di modo che l’art. 56 cpv. 3 lett. c CP è rispettato, e
l’imputata ha espresso il suo desiderio di intraprendere il trattamento.
Con specifico riferimento alle pretese di diritto civile degli AP,
ritiene corretto riconoscere i danni comprovati da documenti giustificativi.
Per quanto attiene al torto morale per la vittima ACPR 1 riconosce l’importo di
CHF 15'000.00;
§ l’avv.
DIUF 1, difensore dell’imputato IMPU 1, il quale formula e motiva le
seguenti conclusioni: rileva che occorre tenere in considerazione diversi
aspetti, che faranno comprendere che IMPU 1 non ha mai avuto l’intenzione o
preso in considerazione e accettato il fatto che ACPR 1 potesse morire. Si
tratta prima di tutto di comprendere perché un uomo, che nella sua vita non ha
mai fatto male ad una mosca, tutto ad un tratto inizia a comportarsi dapprima
in maniera adolescenziale e poi commette l’atto riprovevole imputatogli. Il
difensore riferisce della vita anteriore dell’imputato, ponendo l’accento sul
fatto che in un periodo buio egli ha conosciuto _______, ragazza di cui si è
innamorato follemente e che gli cambierà la vita facendolo uscire dal mondo
della droga. _______ però non riuscirà mai a salvare sé stessa, perché vittima
di quel terribile male che è l’AIDS e che la porterà alla morte. In seguito IMPU
1 si sposerà e avrà un figlio, per poi divorziare poco dopo. In questo momento
difficile, l’unica persona vicina a IMPU 1 è il padre. È in questa condizione
di vita che IMPU 1 ritrova IMPU 2. Lei lo fa sentire di nuovo giovane e lui la
fa sentire finalmente protetta. Quando IMPU 2 domanda a IMPU 1 di vendicarla
bucando le gomme dell’auto della cameriera _______, egli agisce unicamente
perché così gli ha chiesto IMPU 2. A questo proposito la difesa rileva che i
danneggiamenti non sono contestati.
A questo punto IMPU 2 comprende che IMPU 1 è dalla sua parte e gli
racconta quindi quanto avvenuto con ACPR 1, fatti avvenuti solo in minima
parte, ciò che IMPU 1 scoprirà però solo in corso d’inchiesta. IMPU 2 racconta
di avere insistito con IMPU 1 per la vendetta, mentre lui inizialmente le
avrebbe detto di lasciar perdere. IMPU 1 è riuscito inizialmente a controllare
la rabbia, limitandosi a scherzi adolescenziali, ma la relazione tra IMPU 1 e IMPU
2 cresce, tanto che IMPU 1, dopo anni di astinenza, ad un certo punto decide
addirittura di ricominciare a consumare cocaina. Egli asseconda infatti IMPU 2
in tutto e per tutto, lei lo fa sentire nuovamente un ragazzino e come tale
inizia a comportarsi, come dimostrano tra le altre cose gli spari della notte
di capodanno, non contestati dalla difesa.
Del reato di truffa, per contro, IMPU 1 non si ritiene minimamente
responsabile. Egli ha inizialmente deciso di assumersi tutte le colpe,
dimostrando chiaramente fino a che punto è riuscito ad arrivare per proteggere
la compagna. Di fatto, IMPU 1 ha unicamente prestato il suo PC a IMPU 2 per
inserire l’annuncio e, ricevuta la mail da ACPR 8, ha semplicemente chiesto a IMPU
2 se intendeva accettare l’offerta o meno. Anche IMPU 2 ha inizialmente
affermato che IMPU 1 non sapeva che l’orologio era falso e che lui di orologi
non si intendeva minimamente. Non esiste nessun elemento, oltre alle
dichiarazioni di IMPU 2, che lasci intendere l’adempimento oggettivo e
soggettivo del reato da parte di IMPU 1. La difesa chiede quindi il
proscioglimento del suo assistito dal reato di truffa, subordinatamente che
egli venga considerato quale complice e non correo.
Il reato di favoreggiamento non è contestato. Ed è forse proprio
questa dimostrazione di fedeltà, che ha indotto IMPU 2 a credere che IMPU 1
l’avrebbe accompagnata in quella che all’epoca sarebbe stata solo una vendetta
nei confronti di ACPR 1.
IMPU 2 ha quindi elaborato una strategia subdola per convincere IMPU
1 ad aiutarla, arrivando anche a riferirgli della morte di AIDS per farlo
imbestialire, come da lei stessa ammesso. IMPU 1 non è una bestia e nonostante
la rabbia nei confronti di ACPR 1, cerca di calmare IMPU 2. La stessa è però
sempre più insistente, dicendogli anche che è un uomo “senza palle”. In
fine, quindi, per paura di perdere anche lei, IMPU 1 si lascia convincere agli
scherzi telefonici. Quanto dichiarato da ACPR 1 in merito alle telefonate
comprova che IMPU 1 non intendeva passare all’atto concreto e che ha sempre
dissuaso IMPU 2 dall’agire. Dopo la prima telefonata nessuno si è infatti
presentato al bar per incontrare ACPR 1. La stessa IMPU 2 ha dichiarato che
quando gli diceva di uscire a cercare ACPR 1, IMPU 1 inventava sempre una
scusa.
Il difensore rileva che proprio dopo questa prima telefonata viene
a mancare il padre di IMPU 1, l’unica persona che, oltre a IMPU 2, gli è
vicina. Riassume le conclusioni peritali in merito al carattere di IMPU 1,
sottolineando che gioca un ruolo determinante la malleabilità del peritando
rispetto alla volontà altrui, essendo egli un individuo debole e influenzabile.
IMPU 2 capisce quindi che è il momento giusto per preparare la sua vendetta nei
confronti di ACPR 1. È quindi da questo momento che prende piede il piano, con
la seconda telefonata.
La notte del 28 luglio 2015, a nemmeno 10 giorni dalla scomparsa
del padre, dinanzi alla paura di perdere l’unica persona che gli è rimasta
accanto, IMPU 1 si lascia convincere a fare l’errore più grande della sua vita,
un errore che non ha mia contemplato però la morte di ACPR 1. IMPU 1 difatti
non si rende nemmeno irriconoscibile travestendosi, e non si munisce né di uno
dei suoi fucili né di uno dei numerosi coltelli a serramanico in suo possesso.
I due si muniscono di un fucile soft air col quale non avrebbero potuto
cagionare la morte di nessuno. IMPU 1, di fronte alla possibilità di prendere
una spranga più lunga e più facilmente impugnabile, anche presente nel baule, o
un fucile, decide di munirsi dell’oggetto meno atto a provocare ferite gravi,
ovvero la chiave a croce.
IMPU 1 ha sempre avuto l’intenzione di colpire il casco per non
infierire sulla vittima. È quindi inverosimile pensare che IMPU 1 abbia mai
preso in considerazione e accettato il rischio di causare la morte di ACPR 1,
né con i suoi colpi né con quelli di IMPU 2, che lui ha visto colpire solo sul
corpo e non sul viso. IMPU 1 durante tutte le indagini ha sempre dichiarato di
non avere mai avuto l’intenzione di uccidere ACPR 1 e di non avere mai pensato
che ACPR 1 potesse morire (cfr. ad esempio VI PP 05.11.2015). Per quanto
riguarda la risposta da lui data in aula alla domanda a sapere se avesse
considerato di poter uccidere la vittima, rileva che se avesse capito il senso
della domanda non avrebbe certo risposto affermativamente, come invece ha
fatto. Anche se la corte dovesse ritenere che in quel momento IMPU 1 avesse
preso in considerazione il fatto che la vittima potesse morire, la Corte dovrà
pure dimostrare che egli abbia accettato questo rischio. Riassume i presupposti
del dolo eventuale e della negligenza cosciente (DTF 133 IV 222), per sostenere
che IMPU 1 non ha agito intenzionalmente.
Subordinatamente, qualora la Corte dovesse ritenere
l’intenzionalità, contesta la qualifica giuridica dell’assassinio, essendo il
motivo unicamente quello di vendicarsi. Non è stata la rapina la ragione per
cui gli imputati si sono accaniti su ACPR 1; avrebbero infatti potuto portargli
via l’orologio senza tutto quello che hanno fatto. Cita i parametri della
sentenza del Tribunale cantonale di San Gallo del 19 giugno 2002, secondo cui
la situazione psichica dell’autore deve essere presa in considerazione nella
scelta della qualifica dell’atto quale omicidio o assassinio.
Alla luce di quanto esposto, chiede che il suo assistito venga
prosciolto dall’accusa di assassinio, mentre si riconosce invece colpevole del
reato di rapina e di tutti gli altri capi d’accusa, assumendosi la piena
responsabilità anche per i fatti avvenuti nei giorni successivi il 28 luglio
2015, i quali non sono comunque in relazione diretta con l’atto.
Quanto alla commisurazione della pena, la difesa si affida al
prudente giudizio della Corte, chiedendo di tenere conto della lieve scemata
imputabilità, della collaborazione, dell’assenza di precedenti, del
comportamento avuto in carcere, della carcerazione sofferta, che la pena
richiesta dall’accusa venga drasticamente ridotta e non sia superiore a quella
inflitta alla coimputata.
Per le pretese civili dell’AP ACPR 1 si rimette al prudente
giudizio della Corte, mentre postula il rinvio al competente foro civile per
quanto riguarda le pretese degli ulteriori AP.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni dell’atto
d’accusa
1. Per le correzioni dell’atto
d’accusa si rinvia al verbale del dibattimento osservando che, con l’accordo
delle parti, il punto 1 è stato modificato nel senso che il nome della vittima
è ACPR 1 e non, come indicato, _______.
Le parti hanno inoltre acconsentito a modificare il punto 1 nel
senso che il fucile soft air che sarebbe stato utilizzato da IMPU
2 risulta essere, sulla base delle fotografie, un M16 (AI 211, fotografie da 8
a 11; elenco oggetti sequestrati, p. 9 dell’AA: “fucile softair di marca _______
(replica M16)” e non un Kalashnikov.
Con l’accordo delle parti, il punto 2 è stato modificato nel senso
che la rapina è in parte tentata, posto come emerge dai verbali degli imputati
che gli stessi avrebbero pure tentato di sottrarre il bracciale alla vittima,
non riuscendo tuttavia nel loro intento.
Le parti hanno in fine acconsentito alla proposta di modificare il
punto 2 nel senso che il denaro che sarebbe stato sottratto all’AP corrisponde
a CHF 180.00 e EUR 200.00, come emerge dai verbali della vittima, e non CHF
200.00 e EUR 180.00.
II) Curriculum vitae e
precedenti penali degli imputati
a) IMPU 1
2. IMPU 1 è nato il ___________
a _______, da genitori __________.
Al PP l’imputato ha fornito un breve riassunto della sua vita:
"
Sono nato a _____ perché in quel momento i miei genitori
lavoravano in _______. Mio papà era _______ e mia madre era _______. Quando
avevo 3 anni siamo rientrati in ______, a __________.
…omissis…
ADR che in validità da 7 anni per motivi psichici.
L'ultima attività che ho avuto è quella di ________.
ADR che a parte alcuni episodi di circolazione stradale non ho
precedenti penali.
ADR che ho qualche debito di cassa malati e di carta di credito.
In totale dovrebbero essere circa CHF 4'500.-.”
(VI PP 21.08.2015, p. 2, AI 9).
In merito alla vita anteriore di IMPU 1 si richiama l’anamnesi
contenuta nella perizia psichiatrica del 21 ottobre 2015 del Dr. _______ (AI
179, p. 6-11):
"
Anamnesi famigliare
La madre, (____) sarebbe originaria di _____.
…omissis…
Particolare attenzione merita la malattia psichiatrica della quale
avrebbe sofferto la madre. Sappiamo che si tratta di una patologia che avrebbe
cominciato a manifestarsi poco dopo la nascita del peritando (____). Non è
chiara la diagnosi; a detta del peritando sarebbe stata una patologia caratterizzata
dall'alternanza di periodi di grossa sofferenza psichica a momenti di maggior
compenso. Potrebbe essere stata una grave sindrome depressiva ricorrente.
Sappiamo inoltre che la donna sarebbe stata sottoposta a sedute di elettroshock
e ricoverata più volte presso cliniche psichiatriche. Le condizioni psichiche
si sarebbero poi progressivamente stabilizzate nel corso degli anni.
La madre viene descritta come una donna dal carattere difficile.
Il peritando avrebbe sofferto della sua assenza (fisica e affettiva) in età
infantile. Verosimilmente avrebbe giocato un ruolo decisivo, a tal proposito,
la malattia psichica, che sarebbe stata particolarmente invalidante proprio
negli anni dell'infanzia del peritando.
In età adulta i rapporti fra la madre e il figlio sarebbero
rimasti scarsi e, quando c'erano, conflittuali- il peritando ricorda di essersi
recato una volta in _______ per farle visita e di essere tornato in ______
subito dopo averla vista, perché avevano già cominciato a litigare.
I genitori si sarebbero separati pochi anni dopo la nascita del
secondogenito _________: a detta del peritando, perché il padre non avrebbe
accettato di dover "convivere" con la malattia della moglie. …omissis…
_____ (____) è il fratello secondogenito del paziente. Avrebbe iniziato
a manifestare problemi psichici da quando era bambino. Sarebbe stata formulata,
ormai molti anni fa, la diagnosi di schizofrenia e abuso etilico.
…omissis…
Anamnesi personale.
Nasce il _________ a _____ (Canton _____) al termine di una
gravidanza fisiologica, da parto eutocico. Lo sviluppo somatopsichico, secondo
quanto appreso dal peritando negli anni, sarebbe stato normale.
…omissis…
Nel periodo dell'infanzia, non si sarebbero verificati particolari
eventi traumatici. Il peritando però non descrive un'infanzia serena e felice.
I genitori sarebbero stati piuttosto severi e lo avrebbero lasciato per molto
tempo da solo, affidato alle cure di bambinaie (vicine di casa); questo perché
molto impegnati sul lavoro. In particolare, il peritando avrebbe sofferto molto
della mancanza del contatto materno. Inoltre, il rapporto fra i genitori
sarebbe stato difficile e conflittuale, specie dopo l'esordio della malattia
psichiatrica della madre, che avrebbe manifestato i primi sintomi poco dopo la
nascita del peritando.
Di sé, il peritando dice di essere stato un bambino piuttosto
agitato, vivace e curioso.
…omissis…
Nel ______ nasce il fratello secondogenito _______. Il peritando,
che allora aveva sette anni, descrive quest'evento in termini decisamente positivi:
sarebbe stato molto felice poiché sarebbe finito quel periodo di solitudine da
figlio unico.
…omissis…
Dal 2003 i medici curanti avrebbero certificato un'inabilità
totale per motivi psichiatrici. Successivamente sarebbe stato riconosciuto
dall'ufficio AI un grado d'invalidità del 70% (rendita intera dal 2004).
Il peritando afferma di avere avuto la sua prima relazione
affettiva stabile a 18 anni, con una ragazza di nome __________. A questa
relazione, durata circa due anni, avrebbero fatto seguito relazioni brevi e
poco importanti, fino a quando avrebbe conosciuto la futura moglie _______. Il
matrimonio risalirebbe al _______. …omissis… in seguito la relazione si sarebbe
deteriorata e i due si sarebbero separati e poi divorziati. Secondo il peritando,
il primo matrimonio sarebbe finito perché _______ non avrebbe accettato i suoi
problemi psichici e le loro conseguenze sulla vita di coppia. Poco dopo la
separazione da _______, il peritando avrebbe conosciuto _______, di professione
_______, con cui si sarebbe risposato, nel _______. _______ avrebbe smesso di
lavorare dopo essere rimasta incinta di _______, il primo e unico figlio della
coppia. La famiglia si sarebbe stabilita a ______ e in seguito _______ avrebbe
ripreso a lavorare.
Per molti anni _______ avrebbe rappresentato l'unica ragione che
lo avrebbe tenuto legato alla moglie, con la quale il rapporto sarebbe
diventato progressivamente sempre più conflittuale. Dopo un lungo periodo di
crisi coniugale, il peritando avrebbe scelto di porre fine al matrimonio nel _______:
avrebbe ricevuto la "spinta decisiva" nel prendere questa decisione
da una dottoressa che l'avrebbe seguito durante un ricovero presso la ___ di ______.
In seguito il peritando avrebbe vissuto una situazione tendente all'isolamento sociale
e relazionale; avrebbe sofferto molto di solitudine e il periodo dopo il
divorzio sarebbe stato particolarmente difficile e penoso. L'unica figura in
grado di aiutarlo e sostenerlo sarebbe stato il padre.
Circa un anno fa il peritando avrebbe iniziato a frequentare IMPU
2 (_____), una ragazza che avrebbe conosciuto anni prima durante un ricovero
presso la ___ di ______: i due avrebbero cominciato una relazione vera e
propria a inizio 2015 e dopo poco tempo sarebbero andati a vivere insieme (a
casa della ragazza).
Lei viene descritta come "un maschiaccio", con una
passione per le armi e per gli orologi. Il peritando sarebbe stato da subito
attratto da lei, ma inizialmente non avrebbe creduto di poter avere una
relazione poiché immaginava fosse lesbica. Il peritando sarebbe rimasto
particolarmente colpito dal passato di IMPU 2, la quale avrebbe subito abusi e
violenze da parte di uomini. Lui sarebbe riuscito a toglierle la
"corazza", avrebbe cercato di renderla più dolce e l'avrebbe trattata
come nessun uomo aveva fatto prima.
Nell'ultimo anno il rapporto del peritando con il figlio sarebbe
decisamente peggiorato: i due si vedrebbero raramente, poiché _______ non
manifesterebbe mai il desiderio di incontrarlo. A detta del peritando, il
ragazzo sarebbe stato nettamente influenzato in merito dalla madre, la quale
penserebbe che il padre lo porti "sulla cattiva strada". Il
peritando, a malincuore, avrebbe comunque accettato di vedere così poco _______
e non avrebbe insistito molto per far valere i propri diritti genitoriali.
Anamnesi patologica psichiatrica:
Fino al 1994 assenza di disturbi soggettivi per quanto concerne
l'aspetto psichiatrico; dal 1994 il peritando avrebbe cominciato a sperimentare
una sintomatologia riconducibile ad attacchi di panico (malessere, sudorazione,
sensazione di svenire), soprattutto quando si sarebbe trovato in luoghi
affollati oppure in automobile, in attesa al semaforo. Per diverso tempo non
sarebbe stato più in grado di viaggiare in galleria, sia come conducente sia
come passeggero.
Nel _______ si sarebbe recato negli _____ per turismo con la prima
moglie: durante il viaggio d'andata si sarebbero manifestati i sintomi sopra
descritti e il paziente avrebbe deciso di ritornare in _______ il giorno
seguente poiché eccessivamente preoccupato e spaventato. Per diverso tempo il
peritando non avrebbe pensato a una problematica di natura psichiatrica; il
primo a spiegargli che soffriva di un disturbo psichico sarebbe stato il Dr. ________,
generalista di ____________. In seguito il Dr. ______ (internista di ______)
gli avrebbe prescritto Xanax (ansiolitico), che per diversi anni lo avrebbe
aiutato molto e gli avrebbe permesso di godere di un discreto compenso sul
piano dei sintomi ansiosi (gli attacchi di panico si sarebbero presentati meno
frequentemente). Il Dr. _______ lo avrebbe seguito sul piano psichiatrico per
qualche anno. Al disturbo d'ansia si sarebbe associata una sintomatologia di
tipo depressivo, con idee di morte ricorrenti.
Il peritando sarebbe giunto all'attenzione specialistica
psichiatrica solo nel 2003, quando sarebbe cominciata la presa a carico con la
Dr.ssa ______, la quale lo segue tuttora (negli atti si parla anche di una
presa a carico di qualche mese presso il Servizio _______ di ______, sempre nel
2003).
Il peritando è stato ricoverato nove volte in ambito psichiatrico;
seguono brevi riassunti dei rapporti d'uscita:
Degenza dal 28.08.2003 al 29.08.2003 presso la Clinica ___________:
vengono poste le diagnosi di sindrome mista ansioso -
depressiva (F41.2) e disturbo di personalità misto (tratti antisociali e
abbandonici) (F61.0). Il peritando avrebbe mostrato subito un atteggiamento
di rifiuto verso l'ambiente della clinica, affermando di temere che il suo
umore avrebbe potuto peggiorare. Dopo un giorno di degenza avrebbe chiesto le
dimissioni.
Degenza dal 12.05.2004 al 18.05.2004 presso l'Ospedale ________________:
posta una diagnosi di agorafobia con sindrome da attacchi di
panico (F 40.01). Durante la degenza sarebbe emersa una progressiva
difficoltà del paziente nel rimanere in reparto a causa del peggioramento
soggettivo della sintomatologia fobico-ansiosa che l'avrebbe portato a chiedere
la dimissione.
Degenza dal 17.09.2007 al 21.09.2007 presso l'Ospedale ____________:
poste le diagnosi di ansia episodica parossistica (F41.0) con
aspetti agorafobici e ansiosi generalizzati ed episodio depressivo di media
gravità (F32.1). Dal secondo giorno di degenza il paziente avrebbe
formulato la richiesta di rimanere in clinica solo pochi giorni, per ritornare
a casa e sostenere la moglie, reduce da un intervento chirurgico. Il paziente
avrebbe mostrato in quest'occasione buone capacità relazionali. Alla luce del
miglioramento del tono affettivo, già osservato qualche giorno prima del
ricovero, il paziente avrebbe confermato la sua volontà di essere dimesso dopo
cinque giorni di ricovero.
Degenza dal 27.04.2009 al 02.05.2009 presso la Clinica _______:
ricovero volontario che sarebbe stato chiesto dalla psichiatra curante per
peggioramento della sintomatologia ansioso-depressiva reattiva a conflittualità
coniugali e al recente ritiro della patente (eccesso di velocità).
Poste le diagnosi di disturbo di personalità non specificato
(F60.9) e sindrome mista ansioso depressiva (F41.2). Trasferimento presso
l'Ospedale ____________ in data 02.05.2009.
Degenza dal 02.05.2009 al 08.05.2009 presso l'Ospedale ____________:
poste le diagnosi di ansia episodica parossistica (F41.0) e
sindrome depressiva ricorrente, episodio di media gravità (F33.1). Ben
inserito nella vita di reparto, la qualità del sonno sarebbe migliorata e la
tensione endopsichica sarebbe diminuita, anche questo ricovero sarebbe stato
visto dal paziente come un intervento di crisi, di durata limitata.
Degenza dal 15.12.2010 al 23.12.2010 presso la Clinica _______:
ricovero volontario che sarebbe stato chiesto dalla psichiatra per
peggioramento del quadro depressivo con isolamento socio - relazionale e
apatia. Dopo alcuni giorni di degenza il peritando avrebbe chiesto la
dimissione, che sarebbe stata concordata per l'assenza di estremi per un
obbligo di ricovero. Confermate le diagnosi poste in occasione del primo
ricovero presso la ___.
Degenza dal 07.12.2011 al 14.12.2011 presso la Clinica _______:
ricovero volontario su segnalazione della psichiatra per un peggioramento del
quadro depressivo con attacchi di panico e quote d'ansia fluttuanti.
Rivalutazione della terapia e stabilizzazione del quadro clinico. Confermate le
diagnosi.
Degenza dal 15.12.2011 al 23.12.2011 presso la Clinica _______:
ricovero volontario per tensione endopsichica e ansia al domicilio
a causa di tensioni relazionali in ambito familiare. Il peritando si sarebbe
autodimesso al domicilio. Confermate le diagnosi.
Degenza dal 13.08.2015 al 21.08.2015 presso la Clinica _______:
dopo essere stato ascoltato dalla Polizia in relazione ai fatti del 07.08.2015
il paziente avrebbe chiesto volontariamente il ricovero, che sarebbe stato
organizzato dalla psichiatra curante. Il paziente avrebbe lamentato
all'ingresso la presenza di sintomatologia ansiosa, non oggettivabile durante
il ricovero. Non si sarebbero riscontrati elementi psicopatologici di rilievo
durante il periodo di osservazione. In data 21.08.2015, dopo essere stato
nuovamente interrogato dalla Polizia (a proposito dell'aggressione del 28.07.2015)
il peritando sarebbe stato arrestato. Diagnosi di disturbo di personalità
misto (F61.0).
Negli anni lo schema psicofarmacologico sarebbe rimasto
sostanzialmente invariato. Come detto sopra, il peritando avrebbe sempre
assunto Xanax come ansiolitico. In un secondo tempo avrebbe assunto Tofranil
(antidepressivo), poi sospeso. A Xanax sarebbero stati successivamente
affiancati Seropram (antidepressivo), Zyprexa (antipsicotico atipico) e Stilnox
(ipnotico).
Lo schema terapeutico psicofarmacologico attuale (al 27.09.2015)
sarebbe composto da questi quattro medicamenti.
Abitudini e anamnesi fisiologica:
Fumerebbe circa due pacchetti di sigarette al giorno da quando ha
14 anni.
Alcool: un quadro tendente all'abuso dai 18 ai 25 anni. Si sarebbe
ubriacato spesso con gli amici e sarebbe stato fermato due volte dalla Polizia
in stato d'impregnazione etilica: avrebbe trascorso nove giorni in carcere. Da
allora non avrebbe mai più consumato alcool (negli atti il peritando ammette
uno sporadico consumo di vodka).
Avrebbe consumato cocaina regolarmente dai 20 ai 25 anni, poi
avrebbe smesso del tutto.
Da quando frequenta IMPU 2 avrebbe ricominciato con la cocaina,
attualmente la utilizzerebbe una volta al mese (nel verbale di confronto del
02.10.2015 il peritando ammette tuttavia un consumo
maggiore, fino a 0,8 g ca ogni due giorni da febbraio / marzo).
Avrebbe inoltre consumato cannabis in passato (non regolarmente).
Il ritmo sonno veglia sarebbe ultimamente disturbato con
difficoltà nell'induzione.
L'appetito sarebbe ultimamente scarso.
Nega allergie.
Anamnesi patologica somatica.
Lombalgia non meglio specificata.
Nefrolitiasi (2006).
Mononucleosi (1995).
Tonsillectomia (infanzia).”.
3. Quanto ai suoi precedenti
penali, IMPU 1 è stato oggetto di un procedimento penale in _______ nel 2009,
il quale ha portato alla sua condanna, con decreto d’accusa del 30 giugno 2009
del Ministero Pubblico del Cantone ______, alla pena pecuniaria di 10 aliquote
giornaliere da CHF 50.00 cadauna, sospesa per un periodo di prova di 3 anni,
per il reato di infrazione grave alle norme della circolazione (Estratto del
casellario giudiziale, AI 6).
In sede dibattimentale l’imputato ha riferito che al momento dei
fatti percepiva CHF 2'200.00 mensili dall’AI, oltre a CHF 1'100.00 ogni tre
mesi dalla LPP, denaro che - a suo dire - gli sarebbe bastato per far fronte al
suo fabbisogno mensile (VI DIB 19.04.2016, p. 2, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
4. Relativamente al suo
rapporto con gli stupefacenti, IMPU 1 ha riferito di avere consumato cocaina
dai 20 ai 25 anni e di avere poi nuovamente assunto questa sostanza dal mese di
gennaio 2015 fino al mese di luglio 2015, finanziando il consumo con le sue
entrate mensili (VI DIB 19.04.2016, p. 2, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
5. Interrogato in merito alle
sue prospettive di vita, l’imputato, che in carcere ha dichiarato di lavorare
percependo circa CHF 470.00 mensili occupandosi di “separare i metalli dalla
plastica” (VI DIB 19.04.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale),
ha dichiarato:
"
Sono consapevole di quello che ho fatto e quando uscirò sarò
un’altra persona. Questo è l’insegnamento che ho tratto da questa vicenda e non
ripeterò più fatti analoghi.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
b) IMPU 2
6. IMPU 2 è nata il _________
a _________. Non potendo la madre biologica occuparsi di lei, alla nascita è
stata affidata alla nonna, la quale l’ha lasciata in un orfanotrofio. All’età
di 3 anni, l’imputata è stata adottata dai coniugi _____________ e portata in ______
(perizia psichiatrica della Dr.ssa _______, AI 176, p. 5).
Al PP IMPU 2 ha così riassunto la sua vita:
"
Sono nata in _________. Poco dopo la nascita sono stata collocata
in un orfanatrofio. All'età di 3 anni i miei genitori adottivi, i signori _______,
sono venuti a prendermi e mi hanno portato a casa loro a _______. Preciso che i
miei genitori avevano già adottato un'altra bambina di pochi mesi, che si
chiama _______.
ADR che con _______ non sono mai andata d'accordo già da quando
eravamo piccole.
Ho frequentato le scuole speciali di _________ e poi a ________.
Con l'Ai sono poi riuscita a ottenere il diploma di _______. Non so a che età
ho ottenuto il diploma. Comunque ero già maggiorenne. Non ho mai potuto
lavorare, perché avevo troppi problemi. Fin dall'adolescenza sono stata in cura
da psicologi e psichiatri. Sono in cura dal dr. ________ ormai da quattro anni.
Sin da adolescente ho iniziato ad assumere dei medicamenti. Attualmente assumo
degli antidepressivi e ansiolitici. Da quanto mi è stato spiegato ho questi
problemi un po' per quello che ho passato dalla mia infanzia. Mi è stato
raccontato che quando ero in _________ sono stata abusata. Mi è stato detto che
ero stata toccata e che mi avevano fatto dei pizzicotti nelle parti intime.
Questo quando mi trovavo in orfanatrofio. Ho poi avuto un'altra brutta
esperienza quando avevo 13 anni, e questo a causa del mio ex ragazzo, di cui
però non voglio parlare. Lui aveva 30 anni circa. Avevo fatto denuncia e la
questione si è conclusa.
Un po' per tutto questo insieme di cose non sono mai riuscita a
lavorare. Per altri problemi, oltre a questi, mi è stata anche riconosciuta una
rendita Al al 100%.
ADR che dopo che ho vissuto con i miei genitori, da maggiorenne,
ma non so esattamente quando, sono poi andata a vivere a _______, perché non
volevo più vivere con i miei. Da qualche anno vivo da sola. Dapprima da sola.
Da 4 o 5 mesi vivo con IMPU 1 a _______.
ADR che ho conosciuto IMPU 1 a ______ durante un ricovero. Non
saprei dire in che anno. Non l'avevo più visto per tanto tempo. L'ho poi
rincontrato a _______ circa un anno fa.
ADR che con i miei genitori non ho più rapporti, e non mi
interessa averne.
ADR che vado solitamene dal dr. _________ circa ogni due settimane
per un’ora. Attualmente ero ricoverata a ______, perché avevo fatto quella
scemata con la pistola soft-air. Ci era stato consigliato dalla Polizia e avevo
accettato, perché comunque non ristavo bene, e non sto bene tutt’ora, e volevo
anche cambiare i medicamenti, cosa che è stata fatta in clinica.
ADR che oggi sono uscita dalla clinica, perché dovevo accompagnare
IMPU 1 a prendere la macchina a _______, per portarla a ______, in quanto non
era chiusa a chiave e avevo in auto tutti i miei orologi. Orologi che avrei poi
dato in custodia agli infermieri a ______.
ADR che avevo cessato di prendere i medicamenti il giovedì e il
venerdì dei fatti del soft-air, che sono avvenuti il 7 agosto. Non so neanch'io
perché in quei giorni ho smesso di prendere il medicamento. Non l'ho mai fatto
in precedenza. Sapeva che il medico che il medico voleva cambiarlo, e ho smesso
di prenderli.”
(VI PP 21.08.2015, p. 2 e 3, AI 8).
Nel verbale del 1. settembre 2015, IMPU 2 ha riferito di essere
stata vittima di abusi sessuali in _________, prima dei 3 anni, così come pure
più tardi, da parte di tale _______:
"
Voglio precisare che, non ricordo più quando, c’era stata una
denuncia da parte mia per degli abusi sessuali. Non ricordo a quando risalgono
i fatti. Ricordo però che l’autore era _______ e l’avevo denunciato dopo
diversi anni dai fatti. Ho già denunciato questi fatti; ma poi avrei dovuto
fare un confronto e un processo, ma il mio medico aveva detto che non ero in
grado di sopportarlo per via della mia patologia e delle mie crisi di nervi.
(…) ho subito degli abusi in _________ prima dei 3 anni, e poi
solo gli abusi da parte di _______.”
(VI PP 01.09.2015, p. 2, AI 58).
7. La vita della prevenuta è
stata oggetto di puntuale disanima da parte della perita psichiatrica Dr.ssa ________
(AI 176, p. 5-10):
"
Anamnesi familiare e personale
Gli elementi dell'anamnesi sono stati in parte raccolti durante i
colloqui con la peritanda ed integrati in seguito con i dati degli atti e delle
cartelle cliniche a causa della difficoltà della Sig. IMPU 2 a ricostruire
precisamente la cronologia degli eventi.
La Sig. IMPU 2 nasce in _________, a _______, il __________, ma la
data di nascita non è corroborata da un certificato ufficiale. La madre
biologica non può occuparsi della bambina, la affida alla nonna che la lascia
in seguito in orfanotrofio. All'età di tre anni, è adottata dai coniugi _______,
sposati dal _______ e che non possono avertigli. I genitori adottivi cambiano
il nome della bambina da _________ a IMPU 2. La famiglia ha già adottato un'altra
bambina, _______, che all'epoca ha _______ anni e che oggi abita in un
appartamento _______.
…omissis…
La Sig. IMPU 2 descrive oggi i suoi genitori come "buoni come
il pane" e giusti.
Al suo arrivo in ______, la bambina è sottopeso (11 kg), con un
manifesto ritardo di crescita e di sviluppo psicomotorio. Non parla, si rifugia
sotto il tavolo, mostra chiari segni di paura, non cammina e non controlla gli
sfinteri. Sarà seguita dal __________ di _________ (Dr.ssa _______, psicologa).
Frequenta per tre anni la scuola d'infanzia a _______, di cui uno
come bambina rinviata dalla scolarità obbligatoria. La madre descrive
comportamenti singolari della bambina come il terrore di entrare nella vasca da
bagno o il fatto di tagliare i capelli alle bambole o di decapitarle.
Integrerà comunque la scuola elementare, ripetendo _______. In
prima elementare è segnalata al Servizio di sostegno pedagogico per importanti
difficoltà di apprendimento e sarà seguita da un docente di sostegno.
Nel _______, quando la Sig. IMPU 2 frequenta la quinta elementare,
una proposta di integrazione in classe speciale ("i programmi erano più
semplici, c'erano meno bambini da seguire") è accolta dai genitori solo in
un secondo tempo. Il rapporto del Sig. _______ (servizio del sostegno pedagogico)
descrive una bambina dispersiva, invadente, in difficoltà nel rispettare le
regole del gruppo, poco rispettosa degli oggetti degli altri; con un ritardo
grafico e difficoltà di comprensione delle consegne. La conclusione parla in
favore di "un ritardo strutturale disarmonico all'interno dello stadio
operatorio, presenti competenze linguistiche e lessico carenti. Presenza di un
quadro di inibizione intellettuale. L'evoluzione è stata difficile per la
presenza delle varie carenze subite dalla ragazza nella prima infanzia. Il
quoziente intellettivo verbale, scala WISCV R è di 74".
Sempre a 13 anni, è molestata da un adulto conosciuto su un
battello a _________ che le avrebbe scattato delle foto e filmata in video
(questo episodio è raccontato dalla peritanda, ma i dettagli sono riportati
dalla cartella clinica).
La peritanda otterrà la licenza elementare nel giugno _______ dopo
_______ anni di scuola. Sulla base di questo risultato, l'Ispettorato delle
scuole speciali, nel _______, propone ai genitori della peritanda l'inserzione
in attività professionali di tipo protetto associate ad un inquadramento
scolastico che riprenda e accompagni rispetto alle regole del mondo del lavoro.
Questa proposta è rifiutata dai genitori che preferiscono
iscrivere la figlia ad un corso serale che prepara alla licenza della scuola
media al fine che questa possa integrare successivamente un apprendistato come _______.
La madre decide quindi di iscriverla in una scuola privata serale
(_____________) che le permetterà a _______ anni di ottenere la licenza media.
La peritanda proverà ad effettuare una formazione come _______ (4
mesi), poi _______, poi _______ senza che nessuno di questi apprendistati possa
concretizzarsi in un vero e proprio sbocco professionale.
Nel _______, integra la Scuola ___________ nel laboratorio
multifunzionale e il loro internato a _________. Il rapporto intermedio degli
operatori descrive una giovane motivata, rispettosa e volenterosa, ma molto
fragile ed influenzabile, con diversi sbalzi di umore, ancora alla ricerca
della sua identità. Presenta delle buone capacità manuali una certa attitudine
al disegno e un certo bisogno di muoversi. "Ha una grande sete di
relazioni che però non sempre riesce a gestire al meglio". E' carente
nella cura del corpo, nell'ordine in camera e nella gestione dei soldi. In
seguito a quest'anno di orientamento professionale, nel _______ la Sig. IMPU 2
integra il progetto di formazione come _______ sempre affiancata e inquadrata
dalla _________ (e in internato a _________).
Il rapporto del primo semestre del _______ mette in evidenza la
necessità di accompagnare la giovane in alcuni settori della gestione della sua
autonomia (igiene, e cure personali, gestione finanziaria, ordine e
pianificazione). La fragilità psichica, sempre presente, vede nel contempo un
incremento nella capacità di sopportare la solitudine, diminuire le crisi di
pianto e gli atti di autolesionismo. I genitori le hanno messo a disposizione
un appartamento a _______ in cui la peritanda si reca i fine settimana anche
per passare del tempo con il suo compagno dell'epoca (__________).
Nel _______, i progressi della Sig. IMPU 2 sono discreti, ma
rimangono evidenti le difficoltà nell'igiene, nell'organizzazione personale e
nella fragilità del carattere, tutti fattori che influenzano la sua regolarità
e il rendimento lavorativo.
Tra giugno ed agosto _______ affronta e riesce gli esami di _______,
superandoli con la media del 4.9. La capacità di guadagno è valutata attorno al
50%. In questo stesso periodo vi è la nomina di un curatore per la gestione
(Don _______) e il progetto per l'integrazione di un appartamento protetto
gestito dalla Fondazione ________ che sembra il quadro più adatto per la
peritanda a causa sempre delle difficoltà a gestire l'autonomia.
Nell'ottobre del _______, le viene riconosciuto un grado di
invalidità del 50% a il mandato di aiuto al collocamento.
Nel gennaio del 2011, l'integrazione nel mercato libero del lavoro
sembra ancora troppo difficile. La Sig. IMPU 2 integra in questo periodo la _______
di _______, ma l'instabilità emotiva e comportamentale richiederanno un grande
inquadramento ed anche un ricovero ospedaliero (___ 26.02.2011-17.03.2011).
Parallelamente la peritanda integra il laboratorio protetto ______ al _____, in
cui gli operatori segnalano un buon rendimento ed integrazione. In questo
stesso periodo, il Dr. _______ (psichiatra della _____________) sottolinea il
desiderio della Sig. IMPU 2 di intraprendere un percorso di cambiamento
dell'identità sessuale.
La proposta di integrare una struttura nel _______ non va in porto
a causa delle riattualizzazione di traumi legati ad un'aggressione subita
intorno ai 18 anni.
Dall'ottobre 2011 la rendita d'invalidità è passata al 100%.
Dal dicembre 2012 vive in un appartamento autonomo a _______.
Deciderà in seguito di non continuare un'attività professionale in
ambito protetto sentendosi "umiliata" dal fatto di guadagnare 2 CHF
al giorno e preferendo piuttosto rinunciare a lavorare.
Durante un ricovero a ______ conosce il Sig. IMPU 1 con cui stabilisce
dapprima una relazione amicale e in seguito una relazione sentimentale che si
concluderà nella convivenza iniziata nel febbraio 2015.
Durante il procedimento in corso, la Sig. IMPU 2 è identificata
come vittima di abusi sessuali operati dal suo curatore, _______, probabilmente
a partire dai suoi 13 anni. La peritanda riferisce di non aver mai voluto
denunciare lo "zio", come lei lo chiama, per non causare uno
scompiglio nella famiglia ed essere responsabile dell'allontanamento di una
persona considerata come significativa dai suoi genitori.
Anamnesi sentimentale
La ricostruzione della vita sentimentale della Sig. IMPU 2 non è
agevole perché la peritanda non è disponibile a discutere delle varie
relazioni.
La peritanda si definisce attualmente come omosessuale, ma ha
alternato nella sua vita delle relazioni sia etera che omosessuali.
Ha scoperto di essere omosessuale all'età di tre anni, alla scuola
materna, quando preferiva "giocare al dottore" con le bambine più che
con i bambini.
A 18 anni ha una relazione con _______, panettiera a __________,
di cui è innamorata. Alla domanda del perito definisce questo stato emotivo
come la volontà di "dividere un pezzo di pane con qualcuno". Questa
persona è considerata "buona come il pane" e la relazione si terminerà
dopo un anno o due.
A (19 ?) 21 anni conosce un ragazzo di 28 anni con cui inizia una
relazione di due anni che porta ad una convivenza. Verrà interrotta bruscamente
poiché si sentiva usata e maltrattata (cartella clinica, la peritanda
preferisce non parlarne).
A 26 anni convive con _______, conosciuto in un bar a _______
(cartella Dr. _______) con cui passa molto tempo e con cui sembra avere una
bella relazione. La relazione termina qualche mese dopo in seguito ad una lite.
Nel marzo del 2014 racconta al Dr. _______ di avere avuto molti
rapporti con uomini a pagamento.
Nel settembre 2014 incontra a _______ una persona di 50 anni che
aveva conosciuto a ______ (IMPU 1).
Nel gennaio 2015 parla di un'infatuazione per una commessa di un
distributore.
Nel maggio 2015 parla al suo terapeuta di volersi sposare con IMPU
1, malgrado le reticenze dei genitori.
Anamnesi psichiatrica e tossicologica
La Sig. IMPU 2 è seguita dall'infanzia da varie strutture
psicosociali, dapprima in relazione con l'inserimento scolastico e più tardi
con i diversi problemi psichiatrici. Il certificato della Dr.ssa _______
menziona un primo contatto nel _______, quando la peritanda ha cinque anni. I
genitori consultano per diverse questioni in relazione con l'adozione. La
bambina infatti sembra avere difficoltà a scuola e a regolare la distanza e la
relazione con gli altri non riuscendo sempre a comprenderne le intenzioni. La
psicologa mette in relazione queste difficoltà con i primi anni di vita della
bambina in orfanotrofio e con un vissuto di accudimento insicuro e
insoddisfacente. Sarà seguita dalla Dr.ssa _______ fino alla fine della terza
elementare e la ricontatterà in modo sporadico, quattro volte tra il _______ e
il _______. Nel marzo del 2007 (20 anni), il supplente del medico di famiglia
della peritanda (Dr. _______) la invia all'_______, Settore __________, per una
presa in carico in seguito ad un episodio di molestie subite durante il
carnevale da un conoscente ubriaco. Durante questi fatti, la peritanda permane
immobile e bloccata, senza parole, con diversi tremori nel corpo. Questa crisi
si complica nei giorni successivi con cefalee, palpitazioni, ansia, angoscia e
secchezza delle fauci. L'ipotesi diagnostica è quella di una crisi dissociativa
acuta.
La presa in carico è abbastanza regolare. Gli elementi clinici che
si ripetono in modo ciclico sono il lavoro sull'identità sessuale, la stabilità
emotiva e gli episodi di auto e etero aggressività, le "bugie". Nel
dicembre 2008 rapporta di essere stata disturbata da un uomo di colore mentre
si trovava in treno, e di essersi graffiata e battuta la testa contro il muro.
Nel 2009, la Dr.ssa _______ scrive: "Sempre più mi convinco della natura
borderline del suo disturbo".
Nel novembre 2010 riferisce alla terapeuta, Dr.ssa _______, del
colloquio avuto in polizia. La peritanda parla dei flash-back rispetto ai fatti
subiti 10 anni prima, ma il racconto è dotato di scarso coinvolgimento emotivo.
La mimica è inespressiva.
Nel febbraio 2011 in concomitanza con il trasferimento alla __________,
la presa in carico è interrotta.
Il primo ricovero alla _______ si svolge dal 26.02.2011 al
17.03.2011. Questo ricovero volontario su segnalazione del Dr. _______, si
situa qualche giorno dopo l'integrazione della Sig. IMPU 2 alla __________, nel
quadro di un'importante instabilità emotiva e rischio di agiti autolesivi (si
strappa i capelli e si graffia). Nel corso della degenza, sono messe in
evidenza le richieste di attenzione e di accudimento.
I test psicometrici hanno messo in evidenza la presenza di un
ritardo mentale, che seppure di lieve entità, condiziona la capacità di
mentalizzazione della peritanda, e da qui, la sua tendenza a comportamenti
autolesivi che in ambiente protetto è stata in grado di contenere. La diagnosi
alla dimissione è quella di "ritardo mentale lieve, significativa
compromissione comportamentale che richiede attenzione e trattamento (F71.1
della ICD-10). Alla dimissione la Sig. IMPU 2 è indirizzata al ____ (Dr.ssa _______,
psicologa) e al Dr. _______ (psichiatra). La terapia farmacologica alla
dimissione è Lorazepam expidet 3mg/die (ansiolitico), Zolpidem (sonnifero)
10mg/die.
II secondo ricovero volontario, sempre su certificato del Dr. _______,
si svolge tra il 28.11.2011 e il 04.05.2012. La settimana precedente il
ricovero, la Sig. IMPU 2 si era recata a _________ per visitare una struttura
abitativa che le avrebbe permesso di lasciare _________. Questa visita le
avrebbe fatto venire in mente dei bruttissimi ricordi (abusi subiti da un
ex-compagno), sarebbe uscita quindi con un'amica e avrebbe consumato importanti
quantità di vodka. Al momento del ricovero presenta un'ideazione suicidale
attiva.
Si descrivono durante la degenza dei fenomeni dispercettivi sotto forma di
allucinazioni visive a contenuto satanico che sembrano in relazione con gli
aspetti ansiosi. Anche durante questo ricovero sono stati abbordati i temi
inerenti all'identità sessuale, che sarebbero stati messi in secondo piano
dalla paziente perché non congrui con la filosofia della __________ in cui
risiede. La lunghezza della degenza è messa in relazione con la difficoltà di reinserimento
della peritanda che effettuava frequenti congedi ma spesso con rimando negativo
e col ripresentarsi dell'ansia e dei pensieri suicidali. La diagnosi alla
dimissione è di episodio depressivo grave con sintomi psicotici congrui
all'umore (F32.30), Ritardo mentale di media gravità, nessuna o minima
compromissione comportamentale (F71.0) con tratti di personalità dipendenti,
infantili e impulsivi. Alla dimissione la peritanda sarà seguita dal Dr.
_______. Terapia all'uscita: Lorazepam expidet (ansiolitico)3mg/die; Paroxetina
(antidepressivo) 40mg/die; Quetiapina (neurolettico) 600mg/die; Pantoprazolo
(antiulceroso) 40 mg/die.
Dal 18 settembre 2012, su segnalazione del Dr. _______, è seguita
in ambulatorio dal Dr. _______, che mette in evidenza momenti di profonda
angoscia alternati a momenti di remissione. Il lavoro psicologico si centra
sulla dismorfofobia che l'induce a voler programmare un intervento di riduzione
del seno. La diffusione dell'identità sessuale è segnalata durante tutta la
presa in carico.
Il terzo ricovero volontario alla _____ ha luogo dal 13.08.2015
fino al momento dell'arresto. Vi è accompagnata, insieme la suo convivente,
dalla polizia cantonale su indicazione del procuratore pubblico. La mattina del
ricovero, la Sig. IMPU 2 veniva trovata insieme al proprio compagno nell'area
di _______, mentre utilizzavano armi giocattolo incuranti dei passanti. I due
venivano imputati di infrazioni alla LArm, lesioni semplici e danneggiamento.
Durante il ricovero sono stati svolti test psicometrici (di cui si discuterà in
seguito). Non è stata messa in evidenza durante la degenza un'aggressività auto
e etero diretta. Lo screening delle urine è positivo per varie sostanze psicotrope
(benzodiazepine e cocaina). Alla dimissione la diagnosi è di Ritardo mentale di
media gravità, nessuna o minima compromissione comportamentale (F71.0). La
terapia psicofarmacologica include: Pantoprazolo (antiulceroso) 20mg/die,
Paliperidone (neurolettico) 3 mg/die; Topiramato (antiepilettico e
stabilizzatore dell'umore) 100mg/die; Paroxetina (antidepressivo) 60 mg/die.
Da un punto di vista tossicologico la peritanda riporta
utilizzazione di cocaina (fino ad 1 grammo/die) in dosi crescenti da quando è iniziata
la convivenza con il Sig. IMPU 1. Si ritrovano in cartella delle informazioni
al riguardo di un consumo di alcool e di cannabis, ma nessuna diagnosi nel
senso di una eventuale dipendenza. Al momento del ricovero di agosto 2015
risulta positiva all'analisi delle urine per benzodiazepine e cocaina. Dichiara
di non aver consumato nessuna sostanza al momento dei fatti in oggetto.
Antecedenti somatici personali e familiari
La peritanda non riferisce antecedenti somatici o psichiatrici
familiari ("sono la sola a soffrire di nervi").
Epatite C, probabilmente dall'infanzia.”.
In aula IMPU 2 ha riferito che al momento dei fatti percepiva uno
spillatico di CHF 1'400.00 tramite il suo curatore (VI DIB 19.04.2016, p. 3,
allegato 1 al verbale dibattimentale).
Quanto al suo rapporto con le sostanze stupefacenti, ha riferito
di avere iniziato a consumare cocaina circa un anno prima dei fatti del 27/28
luglio 2015, finanziando il consumo con il denaro ricevuto in cambio di
prestazioni sessuali (VI DIB 19.04.2016, p. 3, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
Interrogata in merito alle sue prospettive di vita, l’imputata –
che ha dichiarato di avere iniziato, in carcere, dei corsi di cucito, disegno,
informatica, cucina e ginnastica e di avere ripreso i contatti con i suoi
genitori (VI DIB 19.04.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale) – ha
affermato:
"
ho avuto una bella lezione e sarò un’altra persona”
(VI DIB 19.04.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
8. La prevenuta è sconosciuta
al casellario giudiziale (AI 7).
III) La relazione tra IMPU 1
e IMPU 2
9. IMPU 1 e IMPU 2,
conosciutisi nel 2011 in occasione di un ricovero presso _______, si sono
ritrovati nel settembre del 2014 presso il Bar _______ di _______ ed hanno
iniziato a frequentarsi, inizialmente come amici (perizia psichiatrica del Dr.
_______, p. 8, AI 179; perizia psichiatrica della Dr.ssa _______, p. 8, AI
176).
IMPU 1 ha riferito di essere stato subito attratto da lei, ma
inizialmente non avrebbe creduto di poter avere una relazione, poiché
immaginava che fosse lesbica (perizia psichiatrica del Dr. _______, p. 8, AI
179).
Al PP l’imputato ha dichiarato:
"
(…) ho rivisto IMPU 2 un anno fa circa. Lei si è presentata a me
al Bar _______, chiamandomi per nome, lo all'inizio non l'avevo riconosciuta,
ma poi parlando con lei ho capito che c'eravamo visti nel 2011 a ______ alla ____,
dove entrambi eravamo ricoverati. Per diversi mesi abbiamo semplicemente bevuto
qualcosa insieme al bar e ci siamo parlati come amici. In un primo tempo lei mi
aveva detto che aveva altri gusti sessuali, che io rispettavo, ed è solo
quattro mesi fa circa che mi ha dichiarato in realtà che ci teneva molto a me e
che non osava farsi avanti prima per paura di subire un'ennesima delusione
amorosa. Da quattro mesi quindi siamo assieme come coppia perché anche a me lei
piace.”
(VI PP 21.08.2015, p. 2, AI 9).
IMPU 2, dal canto suo, ha riferito:
"
(…) ci eravamo conosciuti già prima durante una degenza a ______.
Durante quella degenza però eravamo rimasti solo amici. Dopo la degenza non ci
eravamo mai più rivisti e neppure sentiti. Quando sono andata ad abitare a _______
ho poi rivisto IMPU 1 alla _______. Siamo rimasti per un periodo ancora amici e
poi ci siamo messi assieme. Non siamo subito andati a vivere insieme.
(…) da subito quando ci siamo rivisti però abbiamo iniziato a
trascorrere, anche da amici, tutto il nostro tempo assieme.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 3, AI 126).
L’imputato ha confermato queste dichiarazioni della compagna,
aggiungendo che:
"
(…) passavamo 24 ore su 24 assieme. Preciso che io ho sempre
rispettato le inclinazioni sessuali di IMPU 2 e quindi ci volevamo bene senza
intimità.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 3 e 4, AI 126).
10. Nel corso del mese di gennaio
2015, presso l’appartamento di IMPU 1 si è reso necessario l’intervento della
Polizia a seguito di una discussione nata tra i coimputati e sfociata poi in
vie di fatto reciproche (rapporto d’inchiesta 01.12.2015, p. 12, AI 210).
IMPU 2 ha così ricordato l’accaduto:
"
Ricordo che avevo detto al IMPU 1 di prendere le pastiglie. Lui
mi aveva risposto “anche se le prendo, che cazzo cambia”, poi aveva afferrato
per il collo con una mano, stringendo. Io mi sono quindi messa a piangere, lui
mi ha mollata e mi sono messa a correre le scale, dove ho perso l’equilibrio e
sono ruzzolata giù dalle scale. (…)
Ricordo però che io avevo dato uno spintone a IMPU 1, ma non
ricordo quando, se prima o dopo che mi mettesse le mani addosso. Posso però
dire che avevo anche sbattuto la testa contro il pavimento quando IMPU 1 mi
aveva preso per il collo.”
(VI PP 01.09.2015, p. 2 e 3, AI 58).
A confronto con IMPU 1, l’imputata ha descritto l’episodio come
segue:
"
(…) c’era stata una discussione con IMPU 1, una piccola aggressione
nei miei confronti. IMPU 1 mi aveva tirato due sberle sulla schiena e mi aveva
preso per il collo. Poi io sono caduta dalle scale e non ricordo più
esattamente cosa è successo.
(…) è capitato che io in precedenza possa avere dato degli
spintoni a IMPU 1.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 7, AI 126).
Da parte sua, IMPU 1 ha riferito che:
"
Effettivamente nel gennaio del 2015 durante una lite, per
difendermi da lei che aveva iniziato a prendermi a calci e a pugni, l’ho spinta
con due mani alla base del collo. Le ho dato solo una spinta e lei è caduta sul
divano. Non è vero che è caduta per terra picchiando la testa contro il
pavimento.
Successivamente IMPU 2 è uscita dall’appartamento ed è caduta
dalle scale.
(…) il motivo della lite era legata al fatto che io volevo
lasciare IMPU 2.
(…) volevo lasciarla nel senso che volevo tagliare i ponti.
(…) io volevo tagliare i ponti con lei perché mi ero innamorato.
Lei invece mi diceva di essere lesbica. Io non stavo quindi bene ad avere
solamente una rapporto di amicizia, visto che ero innamorato.”
(VI PP 04.09.2015, p. 10, AI 69).
A confronto con la coimputata IMPU 1 si è così espresso:
"
(…) io quella volta l’ho premuta con le due mani sulla scapola,
ma quando mi stava picchiando lei. MI aveva tirato dei calci e delle sberle.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 7, AI 126).
11. Nel corso dei primi mesi del
2015 IMPU 1 e IMPU 2 hanno iniziato una vera e propria relazione e poco dopo
sono andati a convivere nell’appartamento della donna (perizia psichiatrica del
Dr. _______, p. 8, AI 179; perizia psichiatrica della Dr.ssa _______, p. 8, AI
176).
IMPU 2 ha dichiarato che:
"
(…) dopo che ci siamo messi assieme abbiamo avuto sì dei momenti
di alti e bassi come tutte le coppie, ma siamo rimasti sempre assieme.
(…) verso marzo 2015 IMPU 1 è venuto a vivere da me. Sono io che
gli avevo chiesto di venire a vivere a casa mia.
(…) Andavamo d’accordo su tante cose, sulla musica, parlavamo
tanto, di quello che succedeva in tele, sul nostro rapporto.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 3, AI 126).
IMPU 1, da parte sua, ha riferito che:
"
Non ci siamo subito fidanzati. Questo è successo solo nel mese di
giugno 2015, quando le avevo chiesto di sposarmi. (…)
Parlavamo molto. Lei non ha mai ricevuto dagli ex compagni quello
che le ho dato io. Per prima cosa le ho dato rispetto, l’ascoltarla molto, per
il fatto che tutti e due abbiamo dei problemi a livello psichico, questo ci
aiutava a compensarci, nel senso che io capivo quando stava male lei e io
capivo quando stavo male io, e ci aiutavamo.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 4, AI 126).
Al perito psichiatrico l’imputato ha dichiarato di essere rimasto
particolarmente colpito dal passato della compagna, la quale avrebbe subìto
abusi e violenze da parte di uomini. Egli sarebbe riuscito a “toglierle la
corrazza”, avrebbe “cercato di renderla più dolce” e l’avrebbe “trattata
come nessuno uomo aveva mai fatto prima” (perizia psichiatrica del Dr.
_______, p. 8, AI 179).
IMPU 1 ha peraltro spiegato di essersi particolarmente “attaccato”
a IMPU 2 in ragione del fatto che il figlio si stava allontanando da lui (cfr.
VI PP 05.11.2015, p. 5, AI 190; VI PP 21.08.2015, p. 9, AI 9).
IMPU 2, dal canto suo, ha confermato che negli ultimi 4 mesi di relazione
con il coimputato si era tolta “la corrazza” (VI PP confronto IMPU 2/IMPU
1 02.10.2015, p. 4, AI 126).
IV) La vittima
12. ACPR 1, ______ al momento dei
fatti, è nato il ________ a __________ e ha riferito di vivere da solo a _______
da almeno 10 anni.
Dal 1995 al 2005 avrebbe svolto l’attività di _______ presso il
proprio domicilio, effettuando lavori per privati, nonché per una ditta della
svizzera francese. Dal 2005 svolgerebbe lavori saltuari, commissionati da amici
e parenti, sempre nell’ambito _______. Nel 2015 gli sarebbe stato commissionato
un unico lavoro, non ancora concluso (VI PG 28.07.2015, p. 2, allegato al
rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210).
A livello finanziario, ACPR 1 ha indicato di essere al beneficio
della pensione anticipata, percependo CHF 1'591.00 mensili, di cui CHF 370.00
gli servirebbero per pagare il debito ipotecario della casa, ammontante a
complessivi CHF 200'000.00. Non avrebbe altri debiti (VI PG 28.07.2015, p. 2,
allegato al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210).
V) Circostanze dell’arresto,
inchiesta e atto d’accusa
13. Il 28 luglio
2015 ACPR 1 si è presentato in Polizia, raccontando di essere stato vittima di
un’aggressione avvenuta alle ore 01:30/02:00 del medesimo giorno, sulla strada
che porta da __________ a _______, mentre rincasava in sella al proprio
ciclomotore dopo avere passato la serata in un bar di __________.
Giunto a poche centinaia di metri dall’entrata del paese, sarebbe
improvvisamente stato aggredito e derubato di un orologio Rolex, nonché di una
catenina d’oro. Gli aggressori, che la vittima indicava essere almeno due,
l’avrebbero fatto cadere a terra per poi colpirlo con calci, pugni, bastoni e/o
oggetti simili. Prima di abbandonarlo sulla strada, gli avrebbero quindi
sottratto l’orologio che teneva al polso e una collana (rapporto d’inchiesta
01.12.2015, AI 210, p. 6).
14. ACPR 1 è stato soccorso da
un’ambulanza della Croce Verde di _______ che, viste le ferite riportate, lo ha
accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale _______ (rapporto d’inchiesta
01.12.2015, AI 210, p. 6).
Immediatamente intervenuta sul luogo dell’evento, una zona
boschiva a pochi metri dall’abitato di _______, la Polizia Scientifica ha
rinvenuto due guanti di materiale sintetico semi trasparenti, parzialmente
rivoltati ed intrisi di sangue. Sul manto stradale è inoltre stato possibile
ritrovare la visiera di un casco da motociclista, un’arma lunga soft air
danneggiata, il bottone di una camicia ed un ciondolo, oggetti tutti impregnati
di sangue.
Tra il centro della carreggiata e il bordo della strada, verso
valle, era presente una grossa chiazza di sangue e sul parapetto, a bordo della
strada, verso valle, sono state trovate abbondanti tracce ematiche dovute a
gocciolamenti così come all’appoggio di mani (rapporto d’inchiesta 01.12.2015,
AI 210, p. 6 e 7).
15. I primi accertamenti medici
indicavano che la vittima aveva riportato un trauma cranico, fratture dei
processi trasversi di destra di T9, T10 e T11, fratture costali della IX e X
costa destra, frattura della parete anteriore del seno frontale, bordo e tetto
dell’orbita a destra con emoseno frontale a destra, nonché ferite lacero
contuse frontali (referto medico 29.07.2015 dell’Ospedale _______, allegato al
VI PG ACPR 1 28.07.2015, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).
Dall’interrogatorio della vittima, effettuato il 28 luglio 2015
presso l’Ospedale _______, è emerso che nelle settimane precedenti i fatti,
sulla rete telefonica fissa del suo domicilio, egli aveva ricevuto ripetutamente
delle chiamate in cui non appariva il numero del “chiamante”. In queste
telefonate gli interlocutori, con diversi pretesti, gli avrebbero chiesto di
raggiungerli presso l’_______ di _______. Ai fini dell’inchiesta, la vittima ha
quindi richiesto presso la compagnia telefonica _________ i tabulati delle
telefonate in entrata, ciò che ha permesso di accertare che le utenze
utilizzate dagli sconosciuti per contattare la vittima erano intestate a _______
e IMPU 1, persona, quest’ultima, già nota alle autorità.
16. Il 13 agosto 2015, infatti, IMPU
1, unitamente alla compagna IMPU 2, era stato fermato dalla Polizia per avere
ripetutamente sparato con un’arma soft air contro dei passanti a _______ e
dintorni.
A seguito di questi fatti, entrambi si trovavano ricoverati
volontariamente presso la Clinica ______.
Gli inquirenti hanno quindi proceduto ad un prelievo del DNA dei
due imputati al fine di effettuare un confronto con le tracce biologiche
rilevate sul luogo dei fatti a _______. Queste prime comparazioni hanno
permesso di rilevare, all’interno dei guanti insanguinati, il DNA della
vittima, così come il profilo appartenente a IMPU 2. Sull’impugnatura dell’arma
soft air, inoltre, era presente sia il DNA della vittima, che quello di IMPU 2
e IMPU 1.
17. In data 21 agosto 2015, IMPU
2 e IMPU 1, presentatisi in Polizia a _______ per ritirare l’autovettura
Renault Kangoo di proprietà di quest’ultimo, sono quindi stati interrogati.
Nel corso di queste prime audizioni, gli imputati hanno
parzialmente ammesso le loro responsabilità, da cui il loro arresto.
18. In accoglimento delle istanze
del PP (AI 19 e 20), con decisioni del 24 agosto 2015 il GPC ha ordinato la
carcerazione preventiva di IMPU 1 e IMPU 2 fino al 21 ottobre 2015, ritenendo
sussistere, oltre a gravi indizi di reato, concreti elementi indizianti il
pericolo di collusione (AI 23 e 24).
Accogliendo le richieste degli imputati (AI 161, 163 e 166), il PP
ha autorizzato IMPU 2 e IMPU 1 ad espiare anticipatamente la pena a far tempo
dal 20 ottobre 2015 (AI 170 e 171).
19. L’inchiesta è
sfociata nell’atto d’accusa 175/2015 del 22 dicembre 2015 per i titoli di tentato
assassinio, rapina, usurpazione di funzioni, truffa, ripetuto danneggiamento,
furto, ripetute vie di fatto e infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni,
nonché, per IMPU 1, tentato favoreggiamento, ripetuta contravvenzione alla LF
sulle armi, atti contro la pubblica incolumità e contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti, e per IMPU 2, ripetuta contravvenzione alla LF sulle armi,
ripetuti atti contro la pubblica incolumità e contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti.
VI) Principi applicabili
all’accertamento dei fatti
20. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP,
per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità
penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le
conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP,
n. 1 ad art. 139, p. 297).
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le
prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid,
Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF
6B.936/2010 del 28 giugno 2011;6B.10/2010 del 10 maggio 2010;6B.1028/2009 del
23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è
conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli
art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2
Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle
prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31).
Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può
dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole
all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale
probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127
I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile
2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un
assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti,
poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale,
dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire
rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I
38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009;6B.579/2009 del 9 ottobre
2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).
In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su
prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 20 marzo 2007;1P.333/2002
del 12 febbraio 2003;1P.20/2002 del 19 aprile 2002). L’indizio per consolidata
dottrina e giurisprudenza è una circostanza di fatto certa dalla quale si può
trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente
logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione
circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12
a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122 dell’8 ottobre 2014
in re D.D.).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare
un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi –
che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e
rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto
d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der
Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in
STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP
17.2011.55 del 26 ottobre 2011; 17.2011.1 del’8 aprile 2011; 17.2010.69 del’8
aprile 2011; CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010).
VII) Imputazioni di tentato
assassinio, rapina e usurpazione di funzioni (punti 1, 2 e 3 dell’atto
d’accusa)
A) Dichiarazioni
dibattimentali e predibattimentali
1) I primi contatti tra la
vittima e gli imputati e il desiderio di vendetta
21. IMPU 2 ha riferito di aver
conosciuto la vittima poco prima di rincontrare, presso il Bar _______ di _______,
il coimputato IMPU 1 (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 10, AI 126).
In occasione del suo primo verbale di Polizia, l’imputata ha
raccontato che ACPR 1, circa 6 mesi prima, in occasione di un incontro presso
il Bar _______ di _______, l’avrebbe molestata sessualmente toccandole un seno
e tacciandola al contempo di “troia”:
"
Ricordo un episodio accaduto forse 6 mesi fa sempre al Bar _______.
Il bar era pieno di clienti e di conseguenza mi ero seduta su uno sgabello del
bancone del bar proprio vicino a ACPR 1, volevo bere una coca cola
tranquillamente. Invece lui ha poi cominciato a guardarmi il seno e a toccarmi.
Mi aveva detto che voleva portarmi a casa sua e mettermi incinta, dicendo che
tanto ero una “troia come tutte”.”
(VI PG 21.08.2015, p. 3, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
Stando a queste prime dichiarazioni dell’imputata, sarebbe anche
avvenuto che la vittima la seguisse con il motorino fino a casa sua:
"
Ricordo inoltre, ma non so riferire se era la medesima sera o
meno, ACPR 1, ubriaco, mi aveva seguito con il suo motorino fino quasi a casa
mia (io abito vicino al bar in questione). Mentre io camminavo verso casa mia
era al mio lato in sella al motorino e continuava a guardarmi. Lui si
“lamentava” del fatto che io stessi già rientrando a casa e non volessi stare
con lui.”
(VI PG 21.08.2015, p. 3 e 4, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
Vi sarebbero poi stati ulteriori episodi in cui ACPR 1 avrebbe
importunato l’imputata:
"
Preciso inoltre che si sono verificati ulteriori episodi dove ACPR
1 mi importunava facendo commenti su di me, in particolare al bar. Sentivo che
parlava male di me agli altri clienti del bar. Mi lanciava occhiate che mi
davano fastidio e si comportava così con tutte le donne del bar.”
(VI PG 21.08.2015, p. 4, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
Oltre a ciò, stando alle dichiarazioni di IMPU 2, vi sarebbero
stati degli attriti anche tra la vittima e il compagno IMPU 1. L’imputata si è
così espressa al proposito:
"
Preciso che gli attriti con ACPR 1 riguardavano anche il mio
compagno IMPU 1. Il mio ragazzo IMPU 1, forse circa 2-3 mesi fa, si era recato
alla _______. Io non ero andata. IMPU 1 era arrivato al bar e ACPR 1 non ha
tardato con uno dei suoi commenti: “Ah sei il nuovo cliente di IMPU 2?”
lasciando intendere che io ero una prostituta. IMPU 1 ha risposto per le rime,
dicendo che non doveva permettersi di fare simili commenti.
Come detto io non ho assistito di persona a tale litigio ma mi è
stato riferito da IMPU 1.”
(VI PG 21.08.2015, p. 4, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
Tutto ciò avrebbe fatto nascere nell’imputata un sentimento di
rabbia e un desiderio di vendetta nei confronti di ACPR 1:
"
Gli episodi di attrito hanno continuato a fermentare e dentro di
me cresceva irritazione e rabbia. Volevo fargliela pagare per render giustizia.
(…)
Ho dunque maturato di persona un’idea di vendetta. (…) la rabbia
era troppa.
Preciso che era da mesi che stavo fermentando l’idea di vendetta:
mi bastava vederlo passare con il motorino che mi si risvegliava il ricordo del
suo agire. (…)
Aggiungo inoltre che sono nata in _________ e vi sono rimasta sino
all’età di 3 anni. In questi primi tre anni ho subito abusi, anche di carattere
sessuale da parte delle persone presenti dell’orfanotrofio in _________. Dunque
l’atteggiamento di ACPR 1 mi ha risvegliato questi brutti ricordi che ho
vissuto.”
(VI PG 21.08.2015, p. 5, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
22. IMPU 1, dal canto suo, in
occasione dell’interrogatorio svoltosi immediatamente dopo il suo fermo, ha
confermato in parte le dichiarazioni della coimputata, con alcune variazioni:
"
Circa un paio di mesi fa, la mia compagna IMPU 2, la quale
convive con me da 4 mesi, mi riferiva che qualche mese prima, mentre si trovava
al ristorante _______ di _______, era stata avvicinata ed insultata da tale ACPR
1. (…)
IMPU 2 mi diceva appunto che ACPR 1 le si era avvicinato sotto
l’influsso di alcoolici e gli aveva detto “che era una puttana” “che faceva
schifo” e “che gli augurava di morire di AIDS” (…)
Sempre IMPU 2 mi diceva che il giorno dopo in cui gli aveva
riferito le frasi citate, sempre ACPR 1 e sempre al Bar _______, sotto
l’influsso di alcolici, l’aveva avvicinata toccandogli il seno e le parti
intime (vagina). Mi sembra che IMPU 2 mi aveva riferito che gli aveva poi
chiesto aiuto al proprietario del locale ma nessuno era intervenuto. (…)
Da parte mia, sentendo questa situazione, mi ero alterato in
quanto non mi faceva piacere sentire queste cose. Nella mia persona era
subentrata l’idea che questo ACPR 1 non aveva avuto rispetto verso IMPU 2 ed
inoltre sentivo un senso di schifo verso questo individuo.”
(VI PG 21.08.2015, p. 4, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
23. Tornando sulla questione il
21 agosto 2015, dinanzi al PP, IMPU 2 ha in sostanza ribadito le dichiarazioni
rese in Polizia:
"
Un anno fa, più o meno, io mi trovavo al bar frequentato pure da ACPR
1. Devo dire che lui era sempre ubriaco e infastidiva, chiamandole puttane, le
varie donne che frequentavano questo bar. Diceva anche che avevano bisogno di
una punizione e che lui le avrebbe messe incinta. Una sera è venuto anche da
me. Ha iniziato a insultarmi, perché ero seduta vicino a lui, ed è riuscito
anche a prendermi una tetta e toccarmi. Io gli ho risposto in malo modo e gli
ho spostato la mano. Gli ho detto di non toccarmi “vecchio bastardo”, che
l’avrei denunciato. Lui quella sera poi non mi ha più fatto niente. Devo dire
che io mi ero anche spostata da un’altra parte.” (VI PP 21.08.2015, p. 4, AI
8).
L’imputata ha precisato di avere riferito dell’episodio al
compagno IMPU 1, siccome da sola non sarebbe stata in grado di mettere in atto
la sua vendetta:
"
Questa cosa me la sono tenuta dentro con rabbia per mesi e mesi e
mesi. Avevo già pensato di fargliela pagare, ma da sola non sarei riuscita. Ho
pensato che se incontravo qualcuno che mi voleva bene, l’avrei fatto con lui.
In questi mesi io vedevo ancora in giro ACPR 1 e vedevo che continuava ancora a
fare le solite battute con le altre donne. Con me non ne ha più fatte perché
ero con IMPU 1 e non gli conveniva farle. Io a IMPU 1 avevo chiesto quando
l’avevo rivisto se conosceva quello lì, e lui mi aveva risposto ridendo che
quell’ubriacone lo conoscevano tutti. Avevo quindi detto a IMPU 1 che io volevo
fargliela pagare.”
(VI PP 21.08.2015, p. 4, AI 8).
Inizialmente, IMPU 1 le avrebbe detto di lasciar perdere. Col
tempo, però, continuando IMPU 2 ad insistere e a ricordargli le asserite
molestie subìte, anche dentro di lui sarebbe nato un odio nei confronti della
vittima.
Così l’imputata nel verbale del 21 agosto 2015 dinanzi al PP:
"
IMPU 1 all’inizio non voleva. Io però insistito. Ho insistito per
mesi. Non glielo dicevo certo tutti i giorni, però se vedevo ACPR 1 o mi veniva
in mente quello che mi aveva fatto, chiedevo IMPU 1 “allora quando lo
facciamo”.”
(VI PP 21.08.2015, p. 4, AI 8).
24. Assunto a verbale
contestualmente al suo arresto, IMPU 1 ha ribadito:
"
IMPU 2 mi aveva raccontato che questo ACPR 1 al bar _______,
l’aveva molestata, sia verbalmente che fisicamente. In particolare mi ha detto
che le ha dato della puttana, che le ha augurato di morire di AIDS e una sera
che era particolarmente ubriaco le ha toccato il seno. L’ha anche seguita una
sera con il motorino.”
(VI PP 21.08.2015, p. 5, AI 9).
L’imputato ha confermato che IMPU 2 gli avrebbe chiesto
insistentemente di vendicarsi di ACPR 1:
"
(…) mi diceva che dovevamo fargliela pagare e praticamente mi
diceva che avrei dovuto picchiarlo.
(…) era una richiesta generica, senza dire come e quando questo
doveva accadere.
Io cercavo di non assecondare queste sue richieste, di calmarla e
di farle capire che il passato era passato. Evitavamo dopo di andare alla _______.”
(VI PP 21.08.2015, p. 5, AI 9);
"
(…) IMPU 2 insisteva nel dirmi che bisognava fargliela pagare.
Alla fine, ma unicamente il giorno in cui poi è accaduto, le ho detto di sì.
(…) IMPU 2 per farla pagare a ACPR 1 pensava o a picchiarlo o a
andare a casa sua a rubare quando lui non c’era. Io su questo però l’ho sempre
frenata. Nella mia vita mi sono sempre guadagnato i soldi, finché potevo, e mai
avrei accettato di andare a rubare. Questo IMPU 2 l’aveva capito ed era un po’
contrariata.”
(VI PP 21.08.2015, p. 6, AI 9);
"
(…) IMPU 2 era effettivamente parecchio insistente. In sostanza
mi diceva che se non avessi accettato ero un uomo senza coraggio, senza palle.”
(VI PP 21.08.2015, p. 6, AI 9).
Confrontato con le dichiarazioni della coimputata, IMPU 1 ha
confermato che, in un’occasione, ACPR 1 gli avrebbe chiesto se era il nuovo
cliente di IMPU 2, precisando però di non avergli risposto per le rime, ma di
avergli unicamente detto di “farsi i fatti suoi” (VI PP 21.08.2015, p.
5, AI 9).
L’imputato ha successivamente confermato detta circostanza,
precisando di non essersi arrabbiato per il commento della vittima, ma di
esserne rimasto sorpreso (VI PP 04.09.2015, p. 6, AI 69).
25. Nel medesimo verbale
l’imputato ha pure riferito che IMPU 2 gli avrebbe parlato di quello che le
aveva fatto ACPR 1 qualche mese dopo il loro incontro:
"
(…) me ne aveva parlato qualche mese dopo che avevo rincontrato IMPU
2 circa un 1 fa. Quindi direi che mi ha parlato dei fatti di ACPR 1 verso i
mesi di ottobre/novembre 2014, ma non ne sono sicuro.
(…) la prima volta che me ne aveva parlato non mi aveva detto che
voleva fargliela pagare a ACPR 1. Solo dopo che ci eravamo messi assieme me
l’aveva detto.”
(VI PP 04.09.2015, p. 2 e 3, AI 69).
In precedenza, IMPU 2 gli avrebbe già detto che voleva farla
pagare a ACPR 1, ma solo in modo “scherzoso”, mentre unicamente negli
ultimi 4 mesi prima dei fatti gli avrebbe detto che “voleva fargliela pagare
picchiandolo” (VI PP 04.09.2015, p. 3, AI 69).
L’imputato ha inoltre affermato che:
"
da tre giorni prima dei fatti del 28 luglio IMPU 2 aveva iniziato
ad insistere per fargliela pagare a ACPR 1. Io cercavo di dissuaderla,
inventando anche scuse per non assecondarle, dicendole ad esempio che ero
stanco o cercavo di farle capire che non valeva la pena.
(…) quando mi diceva che voleva farla pagare a ACPR 1 mi diceva
che lo voleva menare.”
(VI PP 04.09.2015, p. 3, AI 69).
L’imputato ha ribadito di avere accettato unicamente la sera dei
Fatti
"
(…) io acconsentito la sera tra il 27 e il 28 luglio. Quella sera
IMPU 2 mi ha convinto a picchiare ACPR 1. I tre giorni precedenti IMPU 2 mi
diceva che non avevo le palle per fargliela pagare a ACPR 1. La quarta sera che
me lo diceva l’ho assecondata.”
(VI PP 04.09.2015, p. 3, AI 69).
Come si dirà meglio in seguito, nel verbale d’interrogatorio
finale l’imputato ha in fine ammesso di aver aderito al piano di IMPU 2 già il
21 luglio 2015 (VI PP 05.11.2015, p. 16 e 20, AI 190).
26. Nel frattempo, il 25 agosto
2015, è stato assunto a verbale di Polizia ACPR 1, il quale ha spiegato nella
seguente maniera il suo primo incontro con IMPU 2:
"
(…) l’ho conosciuta al bar _______ nell’estate o autunno scorso,
non ricordo con esattezza la data. Ricordo che era un fine pomeriggio ed avevo
visto questa ragazza seduta al bancone del bar. In quel frangente mi pare che
piangeva, comunque ricordo che avevo capito che era triste.
Io ero seduto a qualche metro da lei e vedendola in quello stato
gli avevo chiesto cosa aveva e perché era così. Volevo solo fare due parole per
chiacchierare e tirarle su il morale.
Lei mi ha risposto subito in malo modo di “…farmi i cazzi miei…”.
Io non ho reagito e non gli ho detto più nulla.”
(VI PG 25.08.2015, p. 5 e 6, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
Stando alle dichiarazioni della vittima, in un’occasione IMPU 2
gli avrebbe offerto una prestazione sessuale, ciò che lui avrebbe rifiutato:
"
In una circostanza è capitato che mentre mi trovavo
nell’esercizio pubblico indicato, al bancone del Bar l’ho vista entrare e si è
seduta vicino a me, forse ad un metro di distanza. Ho capito che lei voleva
parlare e mi sembra che mi ha offerto una birra in quella circostanza. Io rivolgendomi
a lei gli ho chiesto il motivo del suo cambiamento e lei mi ha risposto
testualmente che “…non riusciva ad addormentarsi senza qualcosa in bocca…”. Io
l’ho interpretata come una frase con chiari connotati sessuali.
A seguito di quanto espresso io sono rimasto scioccato ed una
volta finita la birra me ne sono andato. Non volevo avere a che fare con questa
donna.
Da quella volta non ho più rivisto questa ragazza “bionda”. (…)
Da parte mia posso dire che sono stato scioccato dalla frase a
carattere sessuale poiché le circostanze in cui è stata espressa era anomala.”
(VI PG 25.08.2015, p. 6, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
Confrontato con le dichiarazioni di IMPU 2 in merito alle molestie
sessuali e alle ingiurie che le avrebbe rivolto, ACPR 1 le ha fermamente
contestate (VI PG 25.08.2015, p. 9 e 10, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
27. IMPU 2, assunta nuovamente a
verbale il 10 settembre 2015, confrontata alla risultanza secondo cui dalla
cartella medica del Dr. _______ si evince come ella abbia avuto rapporti
sessuali a pagamento, ha confermato tale circostanza, raccontando di avere
offerto prestazioni, in cambio di soldi, ai clienti del Bar _______ di _______,
per potersi garantire il consumo di cocaina:
"
Per potermi garantire il consumo di cocaina ho iniziato a
scrivere annunci su internet, su vari siti di cui non ricordo l’indirizzo. In
pratica offrivo rapporti orali protetti a CHF 100. (…) È vero che al Bar _______,
quando magari vedevo un cliente e capivo che ci sarebbe potuto stare, offrivo
la prestazione per CHF 100 e se invece era brutto, mi faceva schifo, alzavo a
CHF 150. Preciso che però da quando ho conosciuto IMPU 1 ho smesso.
(…) queste prestazioni avvenivano nelle macchine di chi rispondeva
agli annunci o dei clienti del Bar _______.
(…) più o meno avevo un cliente ogni due settimane per circa un
anno sino a quando ho rincontrato IMPU 1. Non so dire quanto avrò guadagnato ma
più o meno circa CHF 2'000.”
(VI PP 10.09.2015, p. 4, AI 83).
Quanto precede è poi stato ribadito dall’imputata in occasione del
pubblico dibattimento (VI DIB 19.04.2016, p. 4, allegato 1 al verbale
dibattimentale) e confermata anche da _______, gerente dell’____ di _______ (VI
PG 31.08.2015, allegato 45 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210), così
come dalle cameriere (VI PG _______ 07.09.2015, allegato 46 al rapporto
d’inchiesta 01.12.2015, AI 210; VI PG ACPR 2 14.09.2015, allegato 50 al
rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210) e da clienti del bar (VI PG _______
11.09.2015, allegato 49 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210; VI PG _______
09.09.2015, allegato 47 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210).
28. Nel verbale del 10 settembre
2015, IMPU 2 ha, in fine, ammesso di avere offerto una prestazione sessuale
anche a ACPR 1. Stando alle dichiarazioni dell’imputata, quest’ultimo le
avrebbe risposto insultandola:
"
Dico alla verbalizzante che effettivamente l’ho chiesto anche a ACPR
1 in un’occasione e lui però mi ha insultata come un cane dicendomi “troia
smettila, se no ti metto incinta e ti sborro dentro”. Non so perché ACPR 1 non
mi ha mai potuta vedere.”
(VI PP 10.09.2015, p. 4, AI 83).
L’imputata ha indicato di non avere riferito al compagno di aver
offerto una prestazione sessuale a ACPR 1 (VI PP 10.09.2015, p. 4, AI 83).
IMPU 2 ha inoltre ammesso non essere vero che quest’ultimo le
avrebbe toccato il seno:
"
È anche vero che non posso dire che ACPR 1 mi abbia toccato il
seno, nel mentre mi diceva “smettila troia” mi ha sfiorato il seno. Questo è
successo la sera in cui gli avevo chiesto se voleva un rapporto orale.”
(VI PP 10.09.2015, p. 4, AI 83).
L’imputata ha indicato di non essere rimasta offesa dal fatto che
la vittima l’avesse rifiutata, ma ad offenderla sarebbe stato il fatto che
l’avesse tacciata di “troia” (VI PP 10.09.2015, p. 4, AI 83).
Sarebbe quindi stato, in ultima analisi, questo insulto il motivo
del suo desiderio di vendetta nei confronti di ACPR 1 (VI PP 10.09.2015, p. 5,
AI 83), circostanza che l’imputata ha ribadito anche in occasione dell’interrogatorio
finale dinanzi al PP (VI PP 05.11.2015, p. 9 e 10, AI 189).
IMPU 2 ha quindi ribadito che:
"
(…) volevo già da diverso tempo prima vendicarmi con ACPR 1 e ne
avevo parlato con IMPU 1. Lui inizialmente mi diceva di lasciar stare e di non
pensarci. Col tempo però, continuando a parlargliene e ricordando a IMPU 1
quello che aveva fatto ACPR 1, anche vedendomi piangere per la sofferenza,
anche IMPU 1 ha iniziato a essere irritato da ACPR 1 e a star male anche lui.
Anche IMPU 1 ha quindi iniziato a prendere rabbia e odio nei confronti di ACPR
1.”
(VI PP 01.09.2015, p. 6, AI 58).
29. In data 14 settembre 2015 la
Polizia ha proceduto ad interrogare ACPR 2, cameriera dell’____ di _______, la
quale ha confermato la circostanza secondo cui IMPU 2, in un’occasione, avrebbe
offerto un rapporto orale a pagamento alla vittima:
"
Ricordo una sera, poteva essere primavera del 2014 (non so essere
più precisa) che IMPU 2 si è avvicinata a ACPR 1, e come faceva con gli altri
clienti del bar gli ha offerto un “pompino” a pagamento.”
(VI PG 14.09.2015, p. 4, allegato 50 al rapporto d’inchiesta
01.12.2015, AI 210).
Contrariamente a quanto affermato dall’imputata, secondo quanto
riferito da ACPR 2, ACPR 1 si sarebbe limitato ad esprimere il suo rifiuto in
maniera educata:
"
Lui gli ha detto che non gli interessava e per cortesia gli ha
offerto da bere. Io ero presente a tutta la scena. Sta di fatto che ad un certo
punto lei si è fatta più insistente e gli ha chiesto se l’avrebbe accompagnata
al ___________ a mangiare qualche cosa. Lui ha rifiutato, dicendogli di no.
Ricordo che quella sera lui aveva già bevuto qualche birra e se non sbaglio
voleva solo andarsene a casa. Essendo che erano entrambi al bancone, ho visto
la scena di queste due persone ed ho capito che a ACPR 1 non interessavano le
avances di IMPU 2, a lui interessava solo restare tranquillo a bere una
birretta.
Quella sera non è poi successo nulla di particolare, in quanto IMPU
Considerandi
2.
è andata via dall’esercizio pubblico. (…)
Ricordo che questo fatto è capitato quando ancora IMPU 2 non
frequentava IMPU 1 (…).
Comunque quella sera ACPR 1 non si è comportato male, anzi dopo
aver offerto da bere a IMPU 2 è stato molto pragmatico nel dirgli che non voleva
le sue attenzioni sessuali.”
(VI PG 14.09.2015, p. 4, allegato 50 al rapporto d’inchiesta
01.12
, AI 210).
La testimone ha poi riferito del seguente episodio:
"
Dopo che IMPU 2 si è messa con IMPU 1, ricordo una sera (era
l’estate del 2014), quest’ultima era giunta al bancone del bar con il suo nuovo
compagno. Loro due erano posizionati ad un lato del bancone, mentre ACPR 1 era
al suo solito posto all’altro lato del bancone. In quelle circostanze rammento
che IMPU 2 non era ubriaca. È successo che IMPU 2 ha detto a IMPU 1 che era
stata molestata da ACPR 1. Rammento bene queste parole perché ero presente e le
ho udite. Di fatto IMPU 1 si è arrabbiato molto ma non ha affrontato ACPR 1 e
quella sera non gli ha detto nulla.
Io sono poi intervenuta senza farmi notare da ACPR 1 ed ho detto a
IMPU 2 che non era vero che era stata molestata da ACPR 1. Gli ho anche detto
che quella sera che lei diceva, io ero presente ed era stata lei che aveva
proposto un rapporto orale a pagamento. Lei non ha controbattuto alle mie
parole, in quanto lei, quando si trova con le spalle al muro, oppure ha davanti
a se una persona autoritaria, non reagisce o fa la vittima.
Di fatto, quella sera con me non ha reagito e non ha detto nulla a
IMPU 1.”
(VI PG 14.09.2015, p. 5, allegato 50 al rapporto d’inchiesta
01.12
, AI 210).
30.
In occasione del primo
confronto con il coimputato, IMPU 2 ha ribadito di avere chiesto a ACPR 1 “di
fargli un pompino” e che lui le avrebbe risposto di smetterla “brutta
troia, che mi portava a casa e mi metteva incinta” (VI PP confronto IMPU 2/IMPU
1.
02.10.2015, p. 11, AI 126).
Confrontata con le dichiarazioni della vittima in merito al primo
incontro presso il Bar _______ di _______, l’imputata le ha parzialmente
confermate, affermando che:
"
(…) effettivamente ricordo che ero al bar, seduta al bancone, e
che piangevo. Non so più dire il motivo per cui piangessi. È corretto dire che
mi aveva chiesto che cosa avessi. Mi ricordo che era stato gentile. È anche
giusto che gli ho risposto di farsi i cazzi suoi. Quando gliel’ho detto, lui
però mi ha risposto “allora stai da sola, drogata di merda!”
(…) l’episodio in cui io piangevo al bar è successo prima di
quello in cui mi aveva dato della troia.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 11, AI 126).
IMPU 2 ha per contro parzialmente contestato la versione dei fatti
di ACPR 2, ribadendo in particolare che ACPR 1, nel rifiutare la sua proposta
sessuale, l’avrebbe tacciata di “troia”:
"
(…) non è tutto vero quello che dice la cameriera. È vero che ACPR
1.
mi ha offerto da bere. Mi ha offerto anche di andare al _________. Non è però
vero che ACPR 1 non mi ha dato della troia.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 12, AI 126).
L’imputata ha riferito di avere raccontato subito a IMPU 1 delle
presunte molestie da parte della vittima:
"
(…) gliel’ho raccontato subito. Gli ho detto che c’era quella
persona che mi stava sulle balle. Gli avevo detto che ACPR 1 mi aveva molestato
e che mi aveva sfiorato un seno.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 13, AI 126).
L’imputato, dal canto suo, ha affermato che:
"
Inizialmente mi aveva detto che ACPR 1 l’aveva molestata, ma
senza entrare nel dettaglio. Mi aveva indicato ACPR 1 al bar e me l’aveva
detto. Questo è successo poco tempo dopo che ci eravamo rivisti.
Quando poi mi ero trasferito a casa sua si è aperta di più e verso
il mese di giugno mi aveva detto che ACPR 1 l’aveva tacciata di troia, che
doveva morire da sola di AIDS, che l’aveva molestata toccandola al seno, e poi
che una sera si era affiancato a lei col motorino.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 13, AI 126).
Circostanza, questa, confermata da IMPU 2 (VI PP confronto IMPU 2/IMPU
1.
02.10.2015, p. 14, AI 126), la quale ha quindi ammesso che effettivamente ACPR
1.
non le aveva detto di morire di AIDS, ma unicamente “drogata, mi auguro che
muori”, poi diventato “drogata, stai sola” (VI PP confronto IMPU 2/IMPU
1.
02.10.2015, p. 14, AI 126).
IMPU 2 ha precisato di avere riferito al compagno che ACPR 1
l’aveva tacciata di “troia”, che le aveva augurato di morire di AIDS e
che le aveva toccato un seno, perché voleva fargli capire che la vittima era
una persona che le aveva fatto del male e della quale voleva quindi vendicarsi
e per farlo arrabbiare (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 14, AI
126; VI DIB 19.04.2016, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).
L’imputata ha inoltre aggiunto di avere fatto riferimento proprio
alla morte di AIDS, nonostante ciò non corrispondesse al vero, per farlo
imbestialire, poiché sapeva che una sua amica era morta di AIDS (VI PP
confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 14, AI 126), ciò che ha confermato anche
in occasione dell’interrogatorio dibattimentale (VI DIB 19.04.2016, p. 8,
allegato 1 al verbale dibattimentale).
Confrontato con le dichiarazioni della testimone ACPR 2, IMPU 1 ha
negato di essere stato reso attento che ACPR 1 non aveva mai molestato la sua
compagna (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 20, AI 126).
L’imputata, dal canto suo, ha dichiarato di non ricordare l’episodio in cui ciò
sarebbe avvenuto (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 21, AI 126).
31.
IMPU 2 ha tuttavia sfumato le
proprie dichiarazioni in un successivo verbale, affermando che:
"
Contrariamente a quanto ho detto a confronto, rammento una sera
che io e IMPU 1 eravamo seduti al bancone del bar _______. Vicino all’entrata
c’era ACPR 1 e la cameriera era dietro al bancone. (…) Ricordo che quella sera
ho detto a IMPU 1 “guarda, c’è quello lì che mi ha molestata”, indicandogli ACPR
1.
IMPU 1 si è irrigidito. Con irrigidito intendo arrabbiato. Non ricordo se ha
detto qualcosa. È comunque rimasto seduto accanto a me.
È vero che la cameriera è venuta verso di noi. Non ricordo le
parole che ha detto, perché non l’ascolto mai. In quanto mi sta antipatica. (…)
Se lei riporta di aver detto che non era vero quello che avevo
detto a IMPU 1, sarà così.”
(VI PP 05.10.2015, p. 2, AI 131).
32.
Per fare luce sulla
questione, il 6 ottobre 2015 è quindi stato esperito il confronto tra ACPR 2 e IMPU
1.
In questa occasione, la testimone ha ribadito:
"
(…) ricordo appunto una sera in cui ACPR 1 era presente al bar al
solito posto al bancone c’era pure IMPU 2 (preciso la verbalizzante che lei al
bar si faceva chiamare _______ di fatti io la conosco con quel nome). In quel
periodo IMPU 2 era solita offrire ai clienti delle prestazioni sessuali a
pagamento in particolar modo offriva dei “pompini”. La sera in questione si è
quindi avvicinata a ACPR 1 e gli ha chiesto se voleva una prestazione e lui ha
rifiutato ma le ha comunque offerto da bere. Io sinceramente non ricordo oggi i
termini che ha usato IMPU 2. Rammento che ACPR 1 alla fine mi aveva detto
qualcosa del tipo che non era matto a pagare e che non interessava.
(…) quella sera ACPR 1 non è stato maleducato si è tuttavia
scocciato quando IMPU 2 insisteva per andare al ___________.
(…) con scocciato intendo dire che gli ha detto “non rompermi i
coglioni”. Alla fine IMPU 2 se ne è andata mentre che ACPR 1 è rimasto al bar,
andandosene dopo aver bevuto la sua birra.”
(VI PP confronto ACPR 2/IMPU 1 06.10.2015, p. 3 e 4, AI 136).
La donna ha pure ripetuto che una sera “IMPU 2 aveva detto a IMPU
1.
che ACPR 1 l’aveva molestata”, al che lei sarebbe intervenuta “dicendogli
che non era vero”, siccome lei era “presente la sera di ACPR 1” (VI
PP confronto ACPR 2/IMPU 1 06.10.2015, p. 4, AI 136).
La testimone ha tuttavia precisato che al momento in cui diceva a IMPU
2.
che le sue affermazioni non corrispondevano al vero, IMPU 1 non era presente,
siccome era uscito dal bar:
"
(…) IMPU 1 quando ha sentito dire a IMPU 2 quelle cose di è arrabbiato
ed è uscito senza dire nulla quindi non ha assistito al momento in cui ho detto
a IMPU 2 che non era vero quello che stava dicendo.”
(VI PP confronto ACPR 2/IMPU 1 06.10.2015, p. 5, AI 136).
L’imputato, dal canto suo, ha confermato di non avere sentito
questa frase di ACPR 2:
"
(…) ricordo l’episodio che IMPU 2 mi aveva detto che ACPR 1
l’aveva molestata quando eravamo al bar indicandomelo non so se sono uscito a
fumare quando ACPR 2 qui presente aveva detto le cose che ho sentito a IMPU 2
in ogni caso io non ho sentito ACPR 2 dire a IMPU 2 che non era vero.”
(VI PP confronto ACPR 2/IMPU 1 06.10.2015, p. 5, AI 136).
33.
Il 28 ottobre 2015, si è
quindi proceduto al confronto tra IMPU 2 e ACPR 1, svoltosi nella forma
dell’audizione video registrata. In questa circostanza, la vittima ha
confermato le sue precedenti dichiarazioni in merito al primo incontro con
l’imputata, affermando che:
"
La prima volta che l’ho notato era al bar… notata era al bar _______
a _______. Il periodo preciso lo situo fra luglio 14 e ottobre 14 grossomodo
che era all’angolo del bar e con una faccia molto triste che ho cercato di di…
mmm… di dargli due parole al bar per… non per consolarla per dirgli di non deve
prendere la vita di questo modo e m’ha subito risposto insultandomi e
trattandomi… mandandomi a cag… a quel paese, che devo far cazzi miei e così.”
(trascrizione VI PP confronto IMPU 2/ACPR 1 28.10.2015, p. 2, AI
184).
L’imputata dal canto suo ha confermato queste dichiarazioni della
vittima, ribadendo però che, oltre a ciò, ACPR 1 le avrebbe detto di “stare
sola perché ero una drogata” (trascrizione VI PP confronto IMPU 2/ACPR 1
28.10
, p. 2, AI 184), circostanza, questa, fermamente contestata dalla
vittima (trascrizione VI PP confronto IMPU 2/ACPR 1 28.10.2015, p. 2, AI 184).
ACPR 1 ha confermato le sue precedenti dichiarazioni anche in
relazione al secondo incontro con IMPU 2, spiegando che:
"
Una seconda volta pochi giorni dopo, forse una settimana o forse
meno tra, tra 4 o 5 giorni o 10 giorni che è tornata ancora una volta al bar.
Questa volta molto sorridente e m’ha offerto una birra. (…)
E poi ehmmm… scambiando due parole al bar che non ricordo più è…
partita subito sulla dichiarazione di dirmi “guarda che non riesco a dormire
senza qualcosa in bocca” con un gran sorriso. È tutto lì perché dopo ho
tagliato la conversazione, ho finito la birra che mi ha offerto, lei se n’è
andata e non l’ho mai più vista dopo al bar.”
(trascrizione VI PP confronto IMPU 2/ACPR 1 28.10.2015, p. 2, AI
184).
La vittima ha affermato di non avere proferito parola in quel
contesto:
"
Ah no io ero già abbastanza scioccato così per non rispondere
niente perché… perché non c’è niente da rispondere a una cosa del genere. Io
come già spiegato prima vivo solo da 10 anni non ho bisogno né di una donna né
di qualcuna che mi fa delle proposte del… del tipo sessuale. Non ho bisogno.”
(trascrizione VI PP confronto IMPU 2/ACPR 1 28.10.2015, p. 3, AI
184).
L’imputata, dal canto suo, ha continuato a ribadire che ACPR 1,
nel rifiutare la sua proposta, l’avrebbe tacciata di “troia”, ciò che ha
confermato anche in occasione dell’interrogatorio finale:
"
Si, mi aveva dato della troia. Mi ricordo che m’aveva dato della
troia. Questo io me lo ricordo molto bene, sono frasi che non si dimenticano
mai. Sono frasi che… fa male. (…) No no, si si, mi ha insultato, mi ha dato
della troia, io me lo ricordo benissimo. (…) Lui mi ha insultato, io mi ricordo
che mi ha insultato, della troia me l’ha detto, questo me lo ricordo. (…) mi ha
dato della “troia” (…) sono sicura che l’insulto l’ho sentito direttamente
dalla bocca di ACPR 1”
(trascrizione VI PP confronto IMPU 2/ACPR 1 28.10.2015, p. 3 e 9,
AI 184);
Da parte sua, la vittima ha continuato a negare tale suo agire,
affermando che:
"
Non mi sono mai permesso di dare della troia a nessuna cameriera
da trent’anni che sono qui in Ticino. Potete chiedere a tutte le cameriere che
incontrate, non penso che nessuno… nessuna può dire, può dire, affermare una
cosa del genere nei miei confronti.”
(trascrizione VI PP confronto IMPU 2/ACPR 1 28.10.2015, p. 3, AI
184).
34.
In occasione
dell’interrogatorio dibattimentale, in fine, IMPU 2 ha ribadito di avere
offerto una prestazione sessuale a ACPR 1, il quale avrebbe rifiutato,
tacciandola di “troia”. Se inizialmente aveva affermato che ciò sarebbe
avvenuto circa 6 mesi prima dei fatti del 27/28 luglio 2015, in sede
dibattimentale l’imputata ha collocato l’episodio a circa un anno prima dei
fatti (VI DIB 19.04.2016, p. 3 e 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IMPU 2 ha spiegato di essersi arrabbiata per l’ingiuria rivoltale
da ACPR 1, ribadendo di non essersi invece arrabbiata per essere stata
rifiutata:
"
questa cosa non mi ha offesa così tanto, ma mi ha fatto
arrabbiare, ma non per il fatto che lui non veniva con me, ma per l’insulto.
(…)
Non so spiegare perché mi sono arrabbiata così tanto, si tratta
del modo in cui l’ha detto. Non mi sono arrabbiata perché ha rifiutato la mia
proposta di prestazioni sessuali.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
L’imputata ha inoltre ribadito di non avere detto a IMPU 1 che
l’asserita reazione della vittima aveva avuto luogo a seguito della sua
proposta a carattere sessuale (VI DIB 19.04.2016, p. 4, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
35.
IMPU 1, dal canto suo, con
specifico riferimento al momento in cui sarebbe stato informato dalla compagna
delle molestie ed al periodo in cui le stesse sarebbero avvenute, durante
l’interrogatorio dibattimentale ha riferito che:
"
Delle molestie di ACPR 1 mi ha raccontato circa 4 mesi prima che
ci mettessimo insieme.
(…) mi diceva che l’aveva insultata, che le aveva toccato un seno,
che le aveva dato della “troia” e che una sera aveva cercato di fermarla in
motorino. Che le augurava di morire di AIDS me l’ha detto solo in seguito,
penso dopo 2 mesi che eravamo insieme.
(…) non so dire a quando risalivano questi episodi, ma sicuramente
a prima che ci mettessimo insieme. Noi ci siamo messi insieme a gennaio 2015,
mentre prima eravamo solo amici. Considerando che della vicenda IMPU 2 me ne ha
parlato 4 mesi prima che ci mettessimo insieme, ciò è avvenuto attorno al mese
di settembre 2014 e i fatti si riferivano quindi ad un periodo ancora
antecedente.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IMPU 1 ha poi dichiarato che:
"
Le molestie mi hanno dato fastidio, ma la cosa che mi ha colpito
di più è il riferimento all’AIDS. Il morire di questa malattia non lo augurerei
neppure al mio peggior nemico.” (VI DIB 19.04.2016, p. 9, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
2) Le manomissioni al
ciclomotore
36.
Gli imputati hanno quindi
iniziato a fare degli “scherzi” a ACPR 1, manomettendogli in due
occasioni il motorino.
La vittima ha così descritto la vicenda:
"
Era il mese di novembre del 2014, ed in quelle circostanze mi
trovavo al ______ di _______. Mi pare era verso le ore 18.00. Ho lasciato il
mio ciclomotore all’esterno del punto vendita, propri o davanti all’entrata
dove vi erano delle videocamere.
Sono quindi entrato a far la spese e ne sono uscito dopo circa un
20.
minuti. Rammento che era verso la chiusura ed erano circa le 18.30. Quando
mi sono avvicinato al mio motorino, ho notato che il cavo che congiungeva il
motore alla candela di “accensione” era strappato. Da parte mia mi sono
arrabbiato ed ho cominciato ad inveire nei confronti della persona che mi aveva
procurato quel danno. (…)
Voglio precisare che circa una settimana o dieci giorni prima di
questo episodio mi era già successo che qualcuno aveva staccato il “coperchio”
che viene inserito nella candela.”
(VI PG 28.08.2015, p. 3, allegato 29 al rapporto d’inchiesta
01.12
, AI 210).
37.
Nelle immagini della
sorveglianza, la vittima aveva modo di vedere due persone, in seguito
identificate in IMPU 1 e IMPU 2 (VI PG 28.08.2015, p. 4, allegato 29 al
rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210), ma di cui ACPR 1 ignorava le
generalità. Solo qualche tempo dopo, parlando con un conoscente, ha appreso il
nome dell’autore, avendo poi occasione di incontrarlo presso l’____(VI PG
28.08
, p. 5, allegato 29 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210):
"
(…) mentre mi trovavo a circa 2 o 3 metri di distanza, ho chiesto
all’individuo se si chiamava IMPU 1 e poi mi sono avvicinato a lui
stringendogli la mano. Mentre facevo ciò lui mi rispondeva che si chiamava IMPU
1.
Io ho replicato dicendogli qualcosa del tipo “…se la smetteva di
danneggiarmi il motorino…” e lui mi rispondeva riferendomi che non era lui, che
non centrava. Io gli ho quindi spiegato che era stato immortalato con dei
filmati all’esterno del _______, mentre faceva il danneggiamento al mio
ciclomotore e lui ha ribadito di non essere stato lui. A questo punto gli ho
intimato che avrei potuto fargli denuncia e lui ha detto di pure fargliela,
liberandosi dalla mia stretta di mano e lasciando il luogo con il suo veicolo.”
(VI PG 28.08.2015, p. 5, allegato 29 al rapporto d’inchiesta
01.12
, AI 210).
38.
IMPU 2, assunta a verbale
d’interrogatorio il 1. settembre 2015, ha riferito:
"
(…) effettivamente una volta avevamo messo della carta stagnola
in un tubo del motorino, per impedirgli l’accensione. Era stato IMPU 1 a
metterla. Io ero semplicemente lì che ridevo. Si trattava di uno scherzo. Non
volevamo danneggiare il motorino, per farlo ripartire bastava che togliesse la
carta stagnola.
(…) l’idea l’abbiamo avuta assieme. Avevamo il motorino di ACPR 1
e è venuta l’idea a IMPU 1 di mettere la carta stagnola, per impedirgli di
riaccenderlo. Ci eravamo detti di fare uno scherzo a ACPR 1, perché non ci
piaceva.
(…) quando gli abbiamo fatto lo scherzo, a IMPU 1 avevo già
parlato del comportamento avuto da ACPR 1 nei miei confronti. Era già un
periodo in cui IMPU 1 già cominciava a non sopportare l’idea del comportamento
avuto da ACPR 1 con me.”
(VI PP 01.09.2015, p. 3 e 4, AI 58).
In occasione del confronto con il coimputato, IMPU 2 ha ammesso
che l’idea di manomettere il motorino di ACPR 1 era stata sua:
"
(…) era mia l’idea di mettere la carta stagnola nel motorino per
non fargli partire il motorino. L’idea era quello di non permetterli di andare
a casa, per incominciare a rompergli un po’ le scatole.
(…) non mi ricordo più cosa abbiamo fatto l’altra volta al
motorino. La motivazione era sempre per rompergli le scatole.
(…) ero stata io a chiederlo a IMPU 1, perché io non sapevo farlo
da sola.
(…) quando vedevo il motorino gli dicevo “guarda che c’è il
motorino” e lui capiva subito quello che volevo fare.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 14, AI 126).
39.
In occasione
dell’interrogatorio dibattimentale la stessa imputata ha riferito:
"
(…) questi scherzi glieli abbiamo fatti perché io ero arrabbiata
con lui (…) in ragione dell’insulto.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IMPU 2 ha peraltro avuto modo di dichiarare in sede dibattimentale
che questi “scherzi”, ai suoi occhi, non risultavano sufficienti per
rifarsi dell’offesa che avrebbe subito (VI DIB 19.04.2016, p. 5, allegato 1 al
verbale dibattimentale).
40.
IMPU 1, dal canto suo, in
Polizia ha ammesso che:
"
(…) gli avevo (…) fatto dei piccoli scherzi in compagnia di IMPU
2.
Una volta avevo messo della carta stagnola all’interno del manicotto
(candela) del motorino di ACPR 1, non permettendo l’accensione del suo
ciclomotore.
In una seconda circostanza ho sfilato il manicotto della candela
del motorino di ACPR 1e poi ho tenuto io questo aggeggio.”
(VI PG 21.08.2015, p. 4 e 5, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
In un verbale successivo l’imputato ha ribadito:
"
Il tutto parte da quello che mi aveva detto IMPU 2 sul
comportamento che aveva avuto ACPR 1 nei suoi confronti. Per fare un dispetto a
ACPR 1 avevamo quindi pensato di manomettergli il motorino.”
(VI PP 04.09.2015, p. 2, AI 69).
41.
Con specifico riferimento a
questi episodi, la testimone ACPR 2 ha riferito:
"
(…) ricordo che ACPR 1 è arrivato al Bar _______ dicendo che
qualcuno gli aveva danneggiato il motorino. Se non mi sbaglio gli avevano
staccato un pezzo ed il suo cicilomotore non funzionava più. Lui mi aveva detto
che era andato al _______ e si era trovato danneggiato il suo ciclomotore.
Aveva poi visionato le telecamere ubicate nel parcheggio dov’era
il motorino, accertando che il danno lo avevano commesso IMPU 2 e IMPU 1. So,
ma questo perché mi era stato detto dallo stesso ACPR 1, che lui dopo questo
danneggiamento voleva affrontare IMPU 1 e IMPU 2, nel senso di parlargli
dell’accaduto. In effetti in diverse circostanze mi detto stava all’esterno
dell’esercizio per vedere se i due andavano a casa e per quindi dirgli
qualcosa. So poi, sempre perché me lo ha detto ACPR 1, che è riuscito a trovare
IMPU 1 o IMPU 2 (non so chi dei due) e durante questa discussione ha detto che IMPU
2.
era una troia o puttana. Questo è in grandi linee quello che mi è stato
riferito da ACPR 1.”
(VI PG 14.09.2015, p. 5 e 6, allegato 50 al rapporto d’inchiesta
01.12
, AI 210).
Circostanza, quest’ultima, che la testimone ha ribadito pure in
occasione del confronto con l’imputato, affermando che:
"
Esattamente cosa mi abbia detto ACPR 1 ora non lo ricordo. Mi
aveva detto che aveva parlato con uno dei due e avevo detto che IMPU 2 era una
“troia”.”
(VI PP confronto ACPR 2/IMPU 1 06.10.2015, p. 6, AI 136).
IMPU 1, dal canto suo, ha confermato che ACPR 1 gli aveva detto “che
IMPU 2 era una troia”, precisando però di non avere mai riferito di questa
circostanza alla coimputata (VI PP confronto ACPR 2/IMPU 1 06.10.2015, p. 6, AI
136; VI PP 05.11.2015, p. 8, AI 190).
3) L’interesse
per l’orologio e le telefonate alla vittima
42.
Nel mese di luglio 2015, dopo
un periodo apparentemente “tranquillo”, gli imputati hanno rivolto
nuovamente la loro attenzione a ACPR 1, effettuando, a partire dall’11 luglio
2015, delle telefonate nelle quali si spacciavano per terze persone.
A questo proposito, IMPU 2 ha spiegato che per un po’ si sarebbero
dimenticati di ACPR 1:
"
(…) un po’ mi ero dimenticata di ACPR 1 anche se continuava a
darmi fastidio la parola che aveva usato nei miei confronti, e quindi ogni
tanto chiedevo comunque a IMPU 1 di fargli degli scherzi, e lui mi diceva di
lasciar perdere.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 15, AI 126).
Detta circostanza è stata confermata dal coimputato:
"
(…) abbiamo smesso di fare gli scherzi, perché IMPU 2 me ne
parlava raramente e a me non interessava più. La circostanza che ACPR 1 mi
avesse chiesto se fossi stato io, non mi aveva intimorito. Poteva anche
denunciarmi con quello che aveva detto a IMPU 2.
(…) con quello che le aveva detto, intendo dire il fatto che
l’aveva molestata.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 15, AI 126).
43.
Anche in occasione del
pubblico dibattimento, entrambi gli imputati hanno ribadito che per un certo
periodo, dopo gli “scherzi” al motorino, si sarebbero dimenticati di ACPR
1.
(IMPU 2 nel VI DIB 19.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Sì,
ci eravamo dimenticati un po’; IMPU 1 nel VI DIB 19.04.2016, p. 9, allegato
1.
al verbale dibattimentale: “Sì. Avevamo deciso di lasciar perdere. Del
resto, io ACPR 1 lo avevo visto solo una volta alla _______ e non sapevo
nemmeno che faccia avesse”).
44.
IMPU 2 ha tuttavia spiegato
che vi era la necessità di avere dei soldi per finanziare il consumo di cocaina
e, essendosi accorta che ACPR 1 aveva un Rolex, orologio che può essere venduto
per parecchi soldi, avrebbero maturato l’idea di sottrarglielo. Oltre a ciò, il
pensiero di vendicarsi per quello che le aveva detto covava sempre in lei.
Avrebbero quindi iniziato a pensare come fare per picchiarlo per sottrargli
l’orologio così come pure per vendicarsi dell’offesa.
Al proposito, l’imputata si è così espressa:
"
(…) il pensiero di vendicarmi di lui per quello che mi aveva
detto lo covavo sempre dentro di me. In aggiunta c’era la cocaina e avevamo
bisogno di soldi. Io sapevo che ACPR 1 aveva un Rolex, che anche se è una
patacca frutta tanti soldi. È stato così che a partire da maggio/giugno avevamo
iniziato a pensare come fare per tirarlo fuori di casa.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 16, AI 126).
45.
Giova rilevare che già in un
precedente verbale, IMPU 2 aveva ammesso:
"
(…) mi ero accorta che ACPR 1 aveva un orologio, un Rolex, il
giorno che mi aveva trattata male.
La verbalizzante, per tornare quindi al motivo per cui, sono
successi i fatti con ACPR 1 mi chiede se sono proprio sicura che quindi era
solo per le molestie che in realtà non sono avvenute e rispondo che
effettivamente è così. Da un lato sapevo che aveva questo orologio e dall’altro
lato rimaneva comunque la rabbia per quello che mi aveva risposto. Sono un po’
entrambe le motivazioni che mi avevano portato a convincere IMPU 1 a fare poi
quello che abbiamo fatto.”
(VI PP 10.09.2015, p. 5, AI 83).
46.
Nel verbale d’interrogatorio
finale, IMPU 2 ha ribadito il suo duplice movente:
"
(…) il sottrarre l’orologio non è la sola motivazione, ribadisco
che l’altra motivazione era la vendetta per l’insulto “troia”.”
(VI PP 05.11.2015, p. 9, AI 189).
In sede dibattimentale, in fine, ha precisato di avere notato
l’orologio di ACPR 1 già dalle prime volte in cui l’aveva visto al Bar _______
di _______, di avere capito il valore dello stesso, che stimava attorno ai CHF
4'000.00, e di avere poi avuto l’idea di rubarlo (VI DIB 19.04.2016, p. 5,
allegato 1 al verbale dibattimentale). Al proposito si ricorderà, del resto, la
passione di IMPU 2 per gli orologi (cfr. supra, p. 7).
Gli imputati avrebbero quindi dapprima cercato il numero di
telefono di ACPR 1, chiedendo informazioni anche ad un suo conoscente e
frequentatore del Bar _______ di _______, il quale ha riferito:
"
(…) in data 11.07.2015 alle ore 19.59 circa (durata 1 minuto e 23
secondi), ho ricevuto una chiamata sul telefono ___________, intestato ad una
mia amica _______ che abita vicino a me a _______ (stesso stabile).
Dall’altra parte del telefono c’era una donna che diceva di
chiamarsi _______, e di aver trovato il mio numero di telefono al ristorante _______
di _______. Probabilmente ha trovato il mio numero sui biglietti da visita che
lascio in giro, oppure l’ha chiesto al personale che lavora in quanto mi
conoscono, il _______ lo frequento settimanalmente.” (…)
Questa donna asseriva di essere stata urtata mentre si trovava
alla guida della sua auto, da ACPR 1 che a sua volta circolava con il suo
motorino, _______ mi chiedeva dove abitava. Io la informavo che ACPR 1 abitava
a _______ ma non le ho lasciato nessun numero di telefono, l’ho comunque
informata che sull’elenco l’avrebbe trovato senza problemi.”
(VI PG 07.08.2015, p. 2, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
Affermazioni, quelle del testimone, confermate da IMPU 2 (VI PP
05.11
, p. 10, AI 189).
Quest’ultima ha riferito che avrebbero quindi iniziato ad
effettuare delle telefonate a ACPR 1, con lo scopo sia di farlo uscire di casa
per picchiarlo e sottrargli l’orologio, sia di capire l’effettivo valore del
Rolex che avevano deciso di sottrargli (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1
02.10
, p. 16-22; VI PP 05.11.2015, p. 13, AI 189; VI PP 01.09.2015, p. 5,
AI 58; VI DIB 19.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Per
farlo uscire di casa e picchiarlo e se possibile per rubargli l’orologio”).
47.
La prima telefonata risale
all’11 luglio 2015 e la vittima l’ha così ricordata:
"
La prima telefonata è avvenuta l’11.07.2015 sul mio telefono
fisso di casa. In quelle circostanze ho chiesto all’interlocutore di sesso
maschile come si chiamava e lui mi rispondeva che era _______. Io gli replicavo
di dirmi il nome e lui mi rispondeva _______. Lui proseguiva la conversazione
dicendo che qualche mese fa gli avevo prestato Chf 20.— al Bar _______ e di
conseguenza voleva incontrarmi al Bar _______ per restituirmi il denaro. Io ho
subito pensato che effettivamente a volte ho prestato del denaro ma quella
circostanze era strana in quanto non avevo annotato nulla su un mio biglietto
che tengo sempre nel portafoglio. Oltre a ciò, quella telefonata mi aveva
insospettito perché non era “normale”. Rammento che durante la conversazione
gli avevo chiesto un numero per ricontattarlo e lui mi ha rilasciato uno ________.
Voglio precisare che quanto ho sentito il numero 24, nel
sottofondo ho udito la voce di una donna, come se parlasse arabo, ma non ho
esattamente compreso cosa dicesse. Penso che la telefonata è finita a quel
punto e forse dopo ho provato a ricontattare l’utenza alla quale non rispondeva
nessuno.”
(VI PG 25.08.2015, p. 7, allegato 29 al rapporto d’inchiesta
01.12
, AI 210).
48.
Il 21 luglio 2015 vi sono poi
state altre tre telefonate. La vittima al proposito si è così espressa:
"
(…) la seconda telefonata è avvenuta il 21.07.2015, alle ore
06.00
del mattino sul mio telefono fisso. Anche in questa circostanza vi era
una persona di sesso maschile come interlocutore. Non saprei indicare se era lo
stesso della prima volta.
In quelle circostanze, la persona al telefono mi diceva che voleva
acquistare un orologio Rolex come il mio, in ______, per Euro 15'000.--. Mi
chiedeva se potevo controllare questo orologio e se il prezzo era conforme. Io
gli ho risposto che se era uno come il mio, d’occasione, lo poteva trovare
anche a metà prezzo, per fargli capire che l’importo di Euro 15'000.— era
eccessivo. Sempre durante la telefonata mi chiedeva quanto costava il mio
orologio, ed io gli ho attaccato il telefono. (…)
Circa dopo mezzora che avevo appeso il telefono (il 21.07.2015) mi
ha contattato una seconda persona con voce più giovanile, la quale si è
presentata come il figlio dell’individuo che aveva telefonato prima, scusandosi
dell’orario in cui aveva telefonato il padre. In questa conversazione mi diceva
che il padre voleva fargli un regalo. Io probabilmente gli ho detto “basta” e
ho nuovamente riappeso il telefono.
(…) quella mattina vi è stata una terza telefonata sospetta. Erano
le 10.50. Quando ho risposto, una signora che si è presentata come _______ mi
ha detto che era la bionda con i capelli lunghi e che la conoscevo. Voleva
incontrarsi con me quella sera al Bar _______ alle ore 20.00 per un aperitivo.
Quando gli ho chiesto come si chiamava lei mi ha espressamente riferito di
essere ________. Gli ho inoltre chiesto se aveva un telefono sul quale potevo
richiamarla e lei mi ha risposto che aveva appena perso il suo telefono cellulare.
Non ricordo esattamente cosa ho detto, ma ho pensato che le telefonate era
state fatte con lo scopo di farmi uscire di casa.
Quella sera poi non sono andato al Bar _______ perché avevo
intuito che si trattava di qualcosa di strano.”
(VI PG 25.08.2015, p. 7 e 8, allegato 29 al rapporto d’inchiesta
01.12
, AI 210).
49.
IMPU 2 ha confermato che
queste telefonate sarebbero state effettuate da lei e da IMPU 1 (VI PP
confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 16-22; VI PP 05.11.2015, p. 10-13, AI
189).
Nel verbale del 1.
settembre 2015 ha dichiarato:
"
Con IMPU 1 avevamo parlato di telefonare a ACPR 1 per farlo
uscire di casa e poi picchiarlo. Io avevo già in precedenza a IMPU 1 che volevo
farla pagare a ACPR 1. A un certo punto gli ho quindi chiesto “allora cosa
facciamo” e poi ho proposto a IMPU 1 di telefonare a ACPR 1 per convincerlo ad
uscire di casa per poi picchiarlo.
(…) era chiaro che le chiamate servivano a questo scopo, e IMPU 1
lo sapeva.”
(VI PP 01.09.2015, p. 5 e 6, AI 58).
In occasione del confronto con l’imputato, l’imputata ha ribadito:
"
(…) lo scopo delle telefonate era di farlo uscire da casa con una
scusa per dargli qualche legnata e vendicarsi di quello che era successo.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 16, AI 126).
Con specifico riferimento alla prima telefonata del 21 luglio
2015, IMPU 2 ha riferito che:
"
(…) è IMPU 1 che ha avuto l’idea di questa telefonata era una mia
curiosità per sapere quanto potesse valere il suo orologio.
(…) il modello di rolex di ACPR 1 era un “submarine oyster
perpetual”.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 19, AI 126).
IMPU 2 ha riferito che anche IMPU 1 sarebbe stato d’accordo di
sottrarre l’orologio e sarebbe stato al corrente che questa telefonata era
stata effettuata unicamente per conoscere il valore dell’orologio (e non, come
le altre, per farlo uscire di casa), ribadendo che erano entrambi interessati
all’orologio della vittima – che avrebbero preso anche senza il suo consenso –
per poterlo rivendere e comprare la cocaina per entrambi (VI PP confronto IMPU
2/IMPU 1 02.10.2015, p. 19 e 20, AI 126).
50.
Si osserva che già nel
verbale del 10 settembre 2015, l’imputata aveva indicato:
"
(…) volevo prendergli anche il Rolex e questo IMPU 1 lo sapeva
perché glielo avevo detto già prima ma ribadisco che IMPU 1 pensava ancora che ACPR
1.
mi avesse molestata veramente.”
(VI PP 10.09.2015, p. 5, AI 83).
Circostanza ribadita pure in occasione del confronto con
l’imputato, precisando che:
"
La verbalizzante mi chiede se tutte queste cose che ho detto, e
quindi che volevamo l’orologio di ACPR 1, che la telefonata era per il prezzo,
che lui non ce l’avrebbe dato volontariamente e che l’avremmo preso contro la
sua volontà, ecc., IMPU 1 le sapeva.
Rispondo di sì.
(…) il ricavato della vendita dell’orologio e della catenina
interessava ad entrambi per comprare la cocaina.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 19 e 20, AI 126).
51.
In sede di interrogatorio
finale l’imputata ha ribadito:
"
Confermo quindi che le telefonate effettuate era per sapere il
valore dell’orologio che avevamo già deciso di rubargli. E ribadisco che IMPU 1
lo sapeva ed era d’accordo con me.”
(VI PP 05.11.2015, p. 13, AI 189).
52.
Quanto alla terza chiamata, IMPU
2.
ha indicato di averla effettuata per scusarsi con la vittima della telefonata
precedente,
"
per evitare che ACPR 1 chiamasse la polizia e scoprisse chi
fossimo”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 19, AI 126).
Per quanto attiene, in fine, alla quarta e ultima telefonata,
l’imputata ha confermato che anche quest’ultima era finalizzata a far uscire la
vittima di casa (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 22, AI 126: “abbiamo
fatto questa telefonata per farlo scendere, farlo uscire di casa”).
53.
In sede dibattimentale IMPU 2
ha confermato che “IMPU 1 sapeva che le telefonate erano finalizzate a far
uscire la vittima ed erano relative all’orologio” (VI DIB 19.04.2016, p. 5,
allegato 1 al verbale dibattimentale).
54.
IMPU 1, dal canto suo, ha
confermato anch’egli di avere effettuato queste telefonate insieme alla
compagna IMPU 2, così come pure che la prima e le ultime due telefonate erano
finalizzate a far scendere la vittima da _______ (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1
02.10
, p. 17 e 22, AI 126).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla compagna, egli ha però
inizialmente affermato che tutte queste telefonate, a suo modo di vedere,
sarebbero state unicamente uno scherzo (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1
02.10
, p. 16, AI 126: “È vero che IMPU 2 voleva vendicarsi. Personalmente
per me rimanevano degli scherzi. L’assecondavo nel fare la telefonata, e poi
quando dovevamo arrivare al dunque inventavo qualsiasi scusa”), asserendo
di non avere avuto alcun interesse per l’orologio della vittima, ma di essere
stato interessato unicamente alla vendetta (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1
02.10
, p. 20, AI 126: “(…) per me c’era una sola cosa, e meglio
vendicarla. Per me il rolex non aveva interesse e ciò nemmeno per i soldi che
avremmo potuto ricavarci.”) e di non essere stato al corrente del duplice
interesse della coimputata (VI PP 01.10.2015, p. 11, AI 125: “io non sapevo
che IMPU 2 voleva portare via anche il Rolex. Non me l’aveva detto. Io ero
convinto che si trattava solo di dare una lezione a ACPR 1 per le molestie a IMPU
2.
”; VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 21, AI 126: “non è
vero che io sapevo che IMPU 2 aveva questo duplice interesse”).
In occasione del primo confronto con IMPU 2, l’imputato ha così
riferito in merito alla prima telefonata del 21 luglio 2015:
"
(…) confermo che ho fatto io la prima telefonata. (…) È corretto
che gli avevo detto che volevo acquistare un orologio Rolex come il suo. Gli
avevo però detto non che volevo acquistarlo per EUR 15'000.00 in Italia, ma in
Svizzera a CHF 15'000.00. Non è vero poi che mi aveva parlato di orologio di
occasione. Mi aveva semplicemente detto che se andavo a _______, l’avrei pagato
EUR 5'000.00. È vero che gli ho chiesto quanto costasse il suo orologio e che
poi la telefonata si è interrotta.
(…) il contenuto di questa telefonata l’ho pensato io,
interamente.
(…) io ero al corrente che ACPR 1 aveva un rolex. Me l’aveva detto
IMPU 2. Mi diceva che ACPR 1 si faceva cafone, facendo sfoggio di questo
rolex.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 18, AI 126).
Invitato a spiegare per quale ragione avesse chiesto alla vittima
del suo orologio ed in particolare del valore del medesimo, IMPU 1 ha risposto:
"
(…) è venuto così, non sapevo cosa inventarmi. (…)
Non c’è una motivazione. Potevo anche chiedergli il numero di
mutande. Mi è venuta così.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 18, AI 126).
55.
In occasione del confronto
successivo, svoltosi il 16 ottobre 2015, dopo avere nuovamente preso atto delle
dichiarazioni della coimputata secondo cui era anch’egli al corrente che lei
voleva rubare l’orologio di ACPR 1 (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015,
p. 5, AI 165), IMPU 1 ha finalmente ammesso:
"
(…) effettivamente ero all’occorrente che IMPU 2 voleva sottrarre
a ACPR 1 l’orologio.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 5, AI 165).
56.
IMPU 2, dal canto suo, anche
nel verbale di confronto ha continuato a ribadire che “IMPU 1 sapeva quello
che volevo fare con le telefonate”, riconoscendo comunque che “è vero
che quando gli dicevo di uscire per andare a cercare ACPR 1 mi diceva che era
stanco e che voleva stare a casa” (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1
02.10
, p. 16, AI 126).
57.
In occasione
dell’interrogatorio finale, IMPU 1 ha ammesso che la telefonata del 21 luglio
2015.
non era uno scherzo, ma era finalizzata a conoscere il valore
dell’orologio:
"
(…) ribadisco che la telefonata dell’11 era ancora a mio modo di
vedere uno scherzo. È vero però che la telefonata del 21 non era più uno
scherzo perché volevamo sapere il valore dell’orologio.”
(VI PP 05.11.2015, p. 16, AI 190).
L’imputato ha quindi precisato:
"
Ho tenuto però a sottolineare a IMPU 2 “tu fallo per il motivo
che vuoi, per l’orologio”, io se lo faccio è perché lui ti ha molestato. Io
preferivo una resa dei conti verso ACPR 1 per le molestie mi andava bene però
che si prendesse l’orologio e le altre cose, per quanto ne avremmo ricavato. La
rapina camuffava poi anche meglio la mia vendetta nel senso che era più
difficile identificarci come possibili autori.
(…) comunque l’idea di picchiarlo per prendergli l’orologio e
anche vendicarci c’era sin dall’inizio o meglio a partire dal 21 luglio, dentro
di me però sino al 27 ho cercato di trattenere IMPU 2 nel senso che posticipavo
di giorno in giorno.
(…) è corretto quanto indicatomi dalla verbalizzante, nel senso
che a partire dal 21 c’era l’idea di prendere il Rolex e di picchiarlo per
prenderglielo, IMPU 2 aveva questa intenzione, l’idea che io ho condiviso solo
in parte, per me c’era anche la vendetta. Ritorno a ribadire che invece le telefonate
dell’11 a _______ per avere informazioni di ACPR 1 e ancora la telefonata dello
stesso dell’11 aprile per me significavano solo degli scherzi.”
(VI PP 05.11.2015, p. 20, AI 190).
58.
IMPU 1 ha spiegato di avere
avuto paura, in precedenza, di riconoscere che “una delle motivazioni era
anche la sottrazione dell’orologio” (VI PP 05.11.2015, p. 18, AI 190).
59.
In sede dibattimentale
l’imputato è tuttavia, inizialmente, parso tornare sui suoi passi, affermando
che:
"
IMPU 2 è riuscita ad avere il numero di ACPR 1. Per me la prima
chiamata era unicamente uno scherzo, non era per farlo uscire di casa o
tendergli una trappola. In effetti è poi uscito di casa, ma io sono rimasto a
casa mia. Anche in seguito per me sono state tutte telefonate finalizzate a
fargli degli scherzi, non ho mai voluto tirarlo fuori di casa per motivi
“diabolici”. Se avessimo voluto rubare l’orologio avremmo potuto farlo la prima
sera.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Invitato quindi a prendere posizione sulle dichiarazioni della
coimputata, secondo cui gli era chiaro che le telefonate erano finalizzate pure
a sottrarre l’orologio, IMPU 1 ha affermato:
"
Forse lei pensava così, io no.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).
L’imputato è quindi tornato ad affermare che il suo scopo era
unicamente quello di vendicare il torto subito da IMPU 2:
"
Lo volevo affrontare per quello che aveva fatto a IMPU 2. (…)
A me personalmente ACPR 1 non aveva fatto nulla.
(…) dell’orologio IMPU 2 me ne aveva parlato, non ricordo in che
periodo, ma si tratta comunque di mesi prima dei fatti. Mi aveva altresì detto
che voleva rubare l’orologio. Per me poteva prenderlo, io avevo un altro
scopo.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Alla domanda a sapere se il motivo per cui cercavano la vittima
non era anche quello di rubargli l’orologio, l’imputato ha risposto:
"
Per quanto riguarda me no. Per me si trattava di quello che era
successo tra IMPU 2 e ACPR 1.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Invitato ad indicare finalmente il movente alla base del loro
agire, IMPU 1 è però tornato ad affermare:
"
Effettivamente l’intento era anche quello di prendere l’orologio,
oltre alla vendetta. È giusto dire che l’idea di rubare l’orologio era maturata
almeno dalla seconda telefonata e quindi dal 21 luglio 2015.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).
L’imputato ha poi comunque affermato:
"
(…) non mi era comunque chiaro che le telefonate erano
finalizzate al furto dell’orologio.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Interrogato dal difensore della coimputata a sapere per quale
ragione avesse tentato di prendere il braccialetto di ACPR 1, l’imputato ha
risposto:
"
Per fingere una vera rapina.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 14, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Sempre in occasione del pubblico dibattimento, rispondendo alla
domanda del suo difensore, l’imputato ha spiegato che tra la prima e la seconda
telefonata, a seguito della morte del padre intervenuta il 18 luglio 2015, egli
si sarebbe “attaccato tanto” a IMPU 2, essendo lei l’unica persona che
gli era rimasta (VI DIB 19.04.2016, p. 13, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
Oltre a ciò, la compagna avrebbe continuato a dirgli che se non
l’avesse aiutata era un “uomo senza palle” (VI DIB 19.04.2016, p. 14,
allegato 1 al verbale dibattimentale) e lui avrebbe quindi “avuto paura di
perdere anche IMPU 2” (VI DIB 19.04.2016, p. 14, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
4) Il sopralluogo
60.
In sede di audizione di
Polizia, IMPU 2 ha riferito che due giorni prima dei fatti, con il coimputato,
avrebbero fatto un sopralluogo per decidere dove doveva avvenire l’imboscata:
"
(…) sapevo dove abita ACPR 1 perché due giorni prima
dell’aggressione io e IMPU 1 abbiamo fatto un sopralluogo di modo da decidere
precisamente dove fermare la macchina per fare l’aggressione. Avevamo già
deciso di fare la vendetta anche se allora non avevamo ancora deciso la data
precisa in cui passare all’atto.”
(VI PG 21.08.2015, p. 12, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
L’imputata ha riferito in un verbale successivo che il citato
sopralluogo sarebbe avvenuto il giorno prima dei fatti:
"
La nostra idea era quella di farlo uscire con le telefonate, per
poi beccarlo in un luogo buoi e disabitato per poi fare quello che abbiamo
fatto. Visto che con le telefonate non ci siamo riusciti avevamo deciso di fare
dei sopralluoghi per vedere dove bazzicava nei bar.
(…) avevamo iniziato a fare dei sopralluoghi il giorno prima del
fatto.”
(VI PP 01.09.2015, p. 5, AI 58).
In occasione del confronto con il coimputato, IMPU 2 ha
inizialmente riferito che sarebbero andati a vedere dove abitava ACPR 1 solo il
27.
luglio 2015, salvo poi tornare ad affermare che:
"
Qualche giorno prima dei fatti eravamo andati a vedere dove
abitava”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 22, AI 126).
Nel verbale d’interrogatorio finale IMPU 2 ha ribadito:
"
Confermo che avevamo effettuato un sopralluogo per vedere dove
abitava ACPR 1, questo prima del 27 luglio (…).
(…) quando eravamo andati a casa di ACPR 1 in precedenza era
perché già l’avevamo cercato in giro senza trovarlo, anche quella sera il
motorino non c’era.”
(VI PP 05.11.2015, p. 13, AI 189).
61.
In sede dibattimentale
l’imputata ha in fine confermato:
"
Abbiamo fatto un sopralluogo il giorno prima dei fatti per
studiare come agire per picchiarlo e prendergli l’orologio.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
62.
IMPU 1, dal canto suo, se nel
verbale d’arresto aveva confermato le dichiarazioni della coimputata secondo
cui due giorni prima dell’aggressione avrebbero fatto un sopralluogo per
decidere dove fare l’aggressione (VI PP 21.08.2015, p. 8, AI 9), nei verbali
successivi ha sempre negato che ciò sarebbe avvenuto, asserendo che avrebbero
effettuato un sopralluogo unicamente la sera dei fatti (VI PP 04.09.2015, p. 4,
AI 69: “siamo andati a vedere dove abita ACPR 1 solo la sera del 27 luglio”;
VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 23, AI 126: “non è vero che
avevamo fatto un sopralluogo due giorni prima dei fatti, ma solo la sera dei
fatti.”; VI DIB 19.04.2016, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Ne
abbiamo fatto uno solo la sera dei fatti. Siamo andati a vedere la sua
abitazione e basta. Poi siamo usciti a cercarlo per affrontarlo”).
5) I fatti del 27/28 luglio
2015.
63.
La sera del 27 luglio 2015,
giorno del cinquantunesimo compleanno di IMPU 1, gli imputati hanno deciso di andare
a cercare ACPR 1, recandosi dapprima presso il suo domicilio, senza trovarlo,
ed avvistando poi il suo motorino presso il Bar ______ di __________.
Gli imputati sono quindi tornati a casa di IMPU 2, dove
quest’ultima si è cambiata, vestendosi di nero e munendosi di torcia e fucile
soft air. Dopodiché, entrambi si sono appostati con l’automobile davanti al bar
attendendo che ACPR 1 prendesse il ciclomotore per recarsi presso il proprio
domicilio. Lo hanno quindi inizialmente seguito, superandolo poi con la loro
vettura per poi fermarlo in una zona boschiva sulla strada che porta da __________
a _______, fingendo un controllo di Polizia.
Così si è espressa al proposito IMPU 2 in occasione del suo primo
verbale di Polizia:
"
Il giorno dei fatti, o meglio martedì 27.07.2015, mi sono detta
che alla quella sera gli avrei fatto vedere io che era la puttana e gli facevo
io le toccatine.
IMPU 1 ed io eravamo a casa mia e ho cercato dei vestiti vecchi e
di colore nero.
Avevo trovato un training nero (che era anche bucato), una maglia
nera con manica lunga e cappuccio. Avevo preso anche dei boxer neri da uomo di
mia proprietà che poi avevo usato per mettere in testa. IMPU 1 ha invece tenuto
i suoi indumenti che già indossava.
(…) quando ho preso questi vestiti per IMPU 1 era chiaro lo scopo
e meglio che saremmo andati a farla pagare a ACPR 1. IMPU 1 non era d’accordo,
comunque ha voluto seguirmi in questa azione di vendetta. (…)
Preciso che prima di prendere i vestiti IMPU 1 ed io eravamo in
giro in automobile e passando a __________, nei pressi della dogana al “bar _____”,
abbiamo visto ACPR 1 all’esterno del ristorante con una donna bionda. In questo
momento mi era salita tanta rabbia e adrenalina. Ho dunque deciso di tornare
subito a casa mia per vestirmi con gli abiti scuri di cui ho parlato prima per
poi eseguire la missione.
(…) ho deciso di mettere gli indumenti di colore nero per non
farmi riconoscere e per farmi confondere con un agente di sicurezza e coglierlo
di sorpresa.
Siamo dunque rientrati a casa, credo era già mezzanotte. Mi sono
cambiata e siamo ripartiti verso __________, a bordo dell’automobile di IMPU 1.
(…) da casa siamo partiti a bordo dell’auto e abbiamo raggiunto i
posteggi del bar _____ di __________, lato destro della strada. Ci siamo
fermati in auto attendendo la partenza di ACPR 1 verso casa sua. (…)
Abbiamo atteso un po’ di tempo, il bar avrà forse chiuso verso le
01.
, dunque avremo aspettato forse un’ora.
(…) sapevo qual era il motorino di ACPR 1 e lo avevo visto
parcheggiato all’esterno del bar. Lo tenevo d’occhio con lo specchietto
retrovisore dell’automobile. (…)
Verso le 01.30 ACPR 1 è salito in sella al motorino, partendo in
direzione di _______ lungo la strada cantonale. Noi, con il veicolo, per non
farci notare abbiamo deciso di proseguire lungo la strada cantonale che
costeggia il fiume _____ (verso ___________). Poi, ancora in territorio di __________,
dove vi è ubicato un segnale stop, abbiamo preso una stradina che sale a
destra, passando sopra il nucleo di __________ e siamo arrivati ad
un’intersezione che ora non so indicare il territorio o luogo. In quel
frangente, da un’altra strada, stava giungendo ACPR 1 a bordo del motorino. Noi
lo abbiamo superato proseguendo verso _______. (…)
Dopo aver superato ACPR 1 abbiamo proseguito lungo la strada
fermandoci in una zona boschiva. Abbiamo parcheggiato l’auto in uno sterrato a
lato della strada, entrambi siamo scesi da veicolo. Io mi sono messa in mezzo
alla strada e nella mia mano avevo una pila da campeggio (sembra quelle usate
dagli agenti securitas quando fanno disciplinamento del traffico).
(…) con me avevo anche un fucile Kalashnikov finto, giocattolo, a
pallini. Oltre a questo fucile avevo un cappellino da sole, con visiera, con
scritta “Security”.
(…) mi sono messa in mezzo alla strada con la pila in una mano e
con l’altra mano tenevo il fucile sul mio petto. Tenevo il fucile in vista per
simulare un fermo di agente di sicurezza.
Ad un certo punto vedo arrivare il motorino di ACPR 1 e urlo
“Fermati! Polizia!”. ACPR 1 si era fermato e io, indossando gli indumenti di
cui ho parlato prima ed in particolare i boxer al volto, con dei fori da me
fatti (in precedenza a casa) all’altezza degli occhi, gli ho chiesto: “patente
e documenti, ha bevuto?”.”
(VI PG 21.08.2015, p. 5-8, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
64.
Nel verbale della persona
arrestata svoltosi il 21 agosto 2015, l’imputata ha ribadito:
"
Siccome non ci cascava abbiamo deciso, il giorno dei fatti, di
andare per tutti i bar finché non l’avremmo trovato, e mi sono ricordata che ACPR
1.
frequentava pure il bar _____ di __________. Quando l’abbiamo trovato io e IMPU
1.
siamo andati a casa e io mi sono andata a cambiare, a preparare i boxer con i
buchi, la visiera e a vestirmi di nero. Siamo quindi stati fuori nel parcheggio
del bar _____ fino a che lui non partiva. Io dovevo fermarlo, fingendomi un
poliziotto, e IMPU 1 doveva farlo cadere a terra. Quando l’ho visto arrivare
sul motorino gli ho quindi intimato di fermarsi con la pila, gli ho detto “alt fermati”.”
(VI PP 21.08.2015, p. 5, AI 8).
65.
In occasione del confronto
con l’imputato IMPU 2 ha ribadito:
"
(…) il 27 luglio siamo partiti con la speranza di trovare ACPR 1.
(…) il 27 luglio siamo andati anche a casa sua per vedere se c’era
il motorino, ma non c’era. Siamo quindi tornati giù e passando davanti al bar _____
di __________ abbiamo visto il motorino. A quel punto siamo andati a casa per
cambiarci gli abiti per fare l’aggressione.
(…) mi sono cambiata solo io. Mi sono vestita di nero. Avevo preso
anche dei boxer neri da mettere in testa. Anche le scarpe erano nere.
Siamo quindi tornati al bar _____ e abbiamo aspettato in macchina.
(…) quando ACPR 1 è uscito dal bar, siamo partiti anche noi, ma
abbiamo preso l’altra strada, quella col divieto che passa per ______________.
A un certo punto l’abbiamo visto davanti a noi, l’abbiamo sorpassato per poi
fermarci nel luogo dei fatti. Io mi ero messa in mezzo alla strada in
posizione. In posizione intendo dire con la luce, il fucile di plastica in mano
e i boxer sul viso. IMPU 1 si era nascosto nel bosco. Quando è arrivato ACPR 1
gli faccio cenno di fermarsi e gli chiedo documenti e patente.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 23, AI 126).
Ancora in occasione dell’interrogatorio finale, l’imputata ha
ribadito che:
"
(…) la sera del 27 luglio siamo prima saliti a casa sua per
vedere se c’era il motorino.
(…) confermo che siamo andati a cercarlo in giro la sera del 27
luglio e che l’idea di fermarlo in un posto buio è stata discussa tra me e IMPU
1.
mentre aspettavamo che ACPR 1 uscisse dal Bar _____.
(…) non so dire se prima o dopo che sono andata a casa a
cambiarmi.”
(VI PP 05.11.2015, p. 13, AI 189).
66.
In sede dibattimentale IMPU 2
ha in fine confermato che:
"
Ho cambiato i miei vestiti e mi sono vestita di nero, ho anche
preso dei boxer neri bucati che ho usato come passamontagna e un cappellino con
la scritta “security”. Ho pure preso il fucile soft air.
(…) IMPU 1 non si è vestito di scuro, ma ha tenuto i vestiti che
aveva prima. Sapeva però che io mi stavo vestendo di scuro.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).
L’imputata ha pure ribadito che, unitamente al compagno, hanno
aspettato ACPR 1 per “una bella oretta” all’esterno dell’____ (VI DIB
19.04
, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale), dopodiché:
"
Noi l’abbiamo inseguito e l’abbiamo superato. Io mi sono messa in
mezzo alla strada, mentre IMPU 1 si è nascosto nel boschetto.
(…) questo piano è stato elaborato prima di partire, quando mi
sono cambiata a casa.
(…) il piano prevedeva che io fermassi ACPR 1 con un finto posto
di blocco e che IMPU 1 uscisse di sorpresa e lo colpisse. Io inizialmente non
sapevo che IMPU 1 avrebbe utilizzato una chiave a croce, oggetto che ho visto
solo durante i fatti, ma pensavo che l’avrebbe colpito solo a mani nude.
(…) quando ACPR 1 è arrivato io l’ho fermato impugnando una torcia
elettrica e simulando un posto di blocco e gli ho chiesto di farmi vedere
patente e documenti.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IMPU 2 ha riferito che la sera del 28 luglio 2015 non avrebbero
sorbito alcol, siccome preferivano essere lucidi (VI PG 21.08.2015, p. 6,
allegato al rapporto di arresto, AI 3), ciò che ha confermato pure in aula (VI
DIB 19.04.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).
67.
IMPU 1, dal canto suo, nel
verbale d’arresto ha affermato che:
"
Io ho detto a IMPU 2 che l’avremmo aspettato all’esterno del bar
citato senza farci vedere, aspettando che facesse rientro a casa con il
motorino.
La nostra idea iniziale era quella di fargli prendere il motorino
e lasciarlo avviare verso casa. Avevamo pensato che fermarlo e dargliele subito
fuori dal bar non era opportuno, in quanto vi sarebbero state diverse persone
che potevano vederci ed identificarci. Abbiamo quindi optato per lasciargli
prendere il motorino, ed una volta che stava percorrendo la strada verso casa,
con la macchina gli avremo tagliato la strada, nel senso che ci saremmo portati
davanti a lui e l’avremmo in qualche modo fatto fermare. Poi lo avremmo
picchiato con pugni e calci senza armi o altri oggetti. Questa era l’idea in
grandi linee.
Dopo aver pensato ciò, abbiamo atteso che ACPR 1 uscisse dal bar
per prendere il suo ciclomotore. Noi eravamo appostati e potevamo vedere il
motorino e quando il proprietario lo avrebbe preso. Una volta notato ACPR 1 che
partiva, io e IMPU 2, a bordo della Renault, lo abbiamo seguito. (…)
Lo abbiamo inizialmente seguito per pochi metri e poi lo abbiamo
sorpassato procedendo verso la sua abitazione che sapevo essere a ______.
(…) dopo aver percorso circa 5 minuti in macchina, ho parcheggiato
la mia vettura a lato della strada dove vi era un rientro con un fondo
sterrato.
Siamo scesi dalla macchina, non ricordo se era illuminato o meno.
Dopo essere scesi, io e IMPU 2 ci siamo posizionati entrambi a
lato della carreggiata ed abbiamo atteso che ACPR 1 arrivasse con il suo
motorino. Avevamo scelto quel luogo in quanto eravamo sicuri che da quel luogo
sarebbe passato.
Ad un certo punto abbiamo visto che ACPR 1 arrivava con il suo
ciclomotore. Aveva indossato il suo casco; quest’ultimo era integrale e di
colore nero.
IMPU 2 si è messa in mezzo alla strada e ha alzato il braccio per
fermarlo. Il ciclomotore ad un certo punto di è fermato e dopo di che, io sono
intervenuto.”
(VI PG 21.08.2015, p. 5 e 6, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
Nel verbale della persona arrestata svoltosi il 21 agosto 2015
l’imputato ha dichiarato che:
"
In sostanza quando era già notte IMPU 2, sempre insistente, mi ha
detto di posteggiare vicino al bar dove c’era il motorino di ACPR 1, di
aspettare che partiva e che poi l’avremmo seguito e giunti in un posto
tranquillo, dove nessuno ci vedeva, lo avremmo picchiato.
Così abbiamo fatto e giunti in un punto dove ci sembrava che ci
fossero meno case, dopo averlo superato, ci siamo fermati e lo abbiamo
aspettato. (…)
IMPU 2 si è messa in mezzo alla strada con una torcia in mano e,
come mi ricorda l’interrogante, anche il fucile softair.
(…) prima che arrivasse ACPR 1 avevo insegnato a IMPU 2 i gesti da
fare quando si dirige il traffico con la torcia di notte e in particolare
quando si vogliono fermare mezzi. IMPU 2 diceva anche “alt”, “si fermi” e cose
del genere.
IMPU 2 ha chiesto i documenti a ACPR 1.”
(VI PP 21.08.2015, p. 6, AI 9).
In un verbale successivo il medesimo imputato si è così espresso:
"
(…) dopo essere andati a casa sua, siamo andati in giro a
cercarlo. Abbiamo poi visto il suo motorino a __________. Ci siamo quindi
fermati. (…) Quando ACPR 1 è uscito dal bar l’abbiamo seguito fino a quando
saremmo stati in un luogo fuori dall’abitato con poca illuminazione. Trovato il
posto, IMPU 2 l’ha fermato ed è successo quello che ho già raccontato.” (VI PP
04.09
, p. 3 e 4, AI 69).
68.
In occasione del pubblico
dibattimento IMPU 1 ha affermato:
"
Noi lo abbiamo seguito con la macchina, lo abbiamo sorpassato e
ci siamo fermati in un punto dove non vi erano case. Poi io sono salito nel
bosco e IMPU 2 lo ha fermato con la torcia.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Occorre precisare che durante l’interrogatorio dibattimentale,
l’imputato ha inizialmente negato di avere spiegato a IMPU 2 come muovere la
torcia per simulare un posto di blocco, salvo poi tornare ad ammettere questo
fatto dopo essere stato confrontato con le sue precedenti dichiarazioni (VI DIB
19.04
, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).
69.
Relativamente al movente
della “spedizione” del 27/28 luglio 2015, si impone di ribadire che
l’imputata, come emerge dagli stralci di verbale sopra riportati, ha sempre
affermato che quella sera lei e IMPU 1 erano usciti di casa alla ricerca di ACPR
1.
già con l’idea di picchiarlo, sia per vendicarsi che per sottrargli
l’orologio. Da parte sua, IMPU 1 ha invece rilasciato dichiarazioni piuttosto
confuse e contraddittorie, affermando inizialmente di avere solo voluto fargli
uno scherzo (VI PG 21.08.2015, p. 5 e 6, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3; VI PP 21.08.2015, p. 6, AI 9; VI PP 04.09.2015, p. 3 e 4, AI
69; VI PP 02.10.2015, p. 24, AI 126; VI PP 05.11.2015, p. 21, AI 190), per
arrivare in fine ad ammettere che l’idea di picchiare ACPR 1 per vendetta e per
sottrargli l’orologio era nata già in occasione della telefonata del 27 luglio
2015.
e che quindi la sera dei fatti anche lui era uscito di casa con questa
idea.
Al proposito, nel
verbale d’interrogatorio finale IMPU 1 ha ammesso che:
"
(…) si sono uscito di casa con questa idea il 27 sera, ma dentro
di me speravo che non trovassimo ACPR 1 in giro.”
(VI PP 05.11.2015, p. 21, AI 190).
70.
In occasione
dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha ribadito che la sera dei fatti
voleva affrontare ACPR 1 (VI DIB 19.04.2016, p. 10, allegato 1 al verbale
dibattimentale), spiegando così tale circostanza:
"
IMPU 2 mi chiedeva di fargliela pagare. Io per un po’ ho
resistito e quella sera è successo.
(…) inizialmente le avevo detto di lasciar perdere, ma lei
continuava a dirmi che non avevo gli attributi. (…)
Quando abbiamo visto ACPR 1 al bar siamo andati a casa e lei si è
cambiata. È lì che abbiamo deciso di allestire il finto posto di blocco e che
io sarei intervenuto alle spalle.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).
71.
Relativamente ai preparativi
messi in essere dagli imputati, giova osservare che nel verbale di confronto
con la coimputata, IMPU 1 ha ammesso di avere deciso di prendere il pezzo di
ferro poi utilizzato per colpire la vittima quando si trovavano nel posteggio a
__________ (VI PP 02.10.2015, p. 25, AI 126: “avevo deciso di prendere il
pezzo di ferro quando eravamo ancora nel posteggio a __________”).
Analogamente, in occasione del verbale d’interrogatorio finale, lo
stesso imputato ha inoltre riferito che i guanti indossati da IMPU 2 durante
l’aggressione, la stessa li aveva “presi mesi prima e li aveva presi per non
lasciare impronte” (VI PP 05.11.2015, p. 27, AI 190), ciò che ha però
negato in sede dibattimentale, affermando di essersi sbagliato (VI DIB
19.04
, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).
A questo proposito, la coimputata ha riferito di avere acquistato
i guanti di gomma in precedenza “per pulire i bisogni che i gatti facevano
in casa” e che la sera dei fatti li avrebbe presi “per picchiare ACPR 1
e non lasciare tracce” (VI DIB 19.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
72.
Dopo aver indotto ACPR 1 a
fermarsi con il pretesto di un controllo di Polizia, gli imputati hanno
iniziato a colpire la vittima con una chiave a croce in ferro (cfr. fotografia
di cui all’allegato 2 al VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, AI 126).
Alla fine del brutale pestaggio, la coppia gli ha quindi sottratto l’orologio
Rolex e una catenina in oro, così come pure il portafogli, tentando altresì di
impossessarsi di un bracciale.
In occasione del suo primo verbale di Polizia, IMPU 2 ha
dichiarato che:
"
(…) gli ho chiesto “patente e documenti, ha bevuto?”. Subito però
gli ho dato uno spintone facendolo cadere a terra con il motorino. Lui non ha
avuto il tempo di rispondere. Preciso inoltre che ACPR 1 era chiaramente
ubriaco. Nel frattempo IMPU 1 si era nascosto nel bosco sopra la strada.
ACPR 1 si è rialzato in piedi ed improvvisamente IMPU 1 è uscito
dal bosco e con una rincorsa ha colpito ACPR 1 sul casco. Lo ha colpito con un
oggetto di ferro. (…)
Preciso che IMPU 1 ha afferrato ACPR 1 tenendolo per il retro
della camicia con una mano e con l’altra mano ha colpito più volte il casco di ACPR
1.
con questo oggetto di metallo, il tutto per far perdere l’equilibrio alla
vittima e farlo cadere al suolo.
(…) gli avrà dato 3 o 4 colpi con questo ferro sul casco. Lo ha
colpito con grande cattiveria. Io lo incitavo a colpirlo. (…)
Per ricapitolare: io ho fermato ACPR 1 e l’ho spintonato facendolo
cadere al suolo. Lui si è rialzato e in quel momento IMPU 1 è sbucato fuori dal
bosco con in mano un oggetto di ferro. IMPU 1 ha preso per la camicia ACPR 1 e
con l’altra mano lo ha colpito più volte al casco, con violenza, con questo
oggetto, facendogli perdere l’equilibrio.
ACPR 1 è dunque caduto nuovamente al suolo. Con la faccia rivolta
verso l’asfalto. Mentre era al suolo ho tirato vari calci e pugni con violenza
e forza alla vittima ACPR 1, colpendolo in vari punti.
(…) non so dire con certezza in che punti l’ho colpito. Comunque
confermo di averlo colpito con calci forti e con 5 o 6 pugni alla schiena,
sempre mentre lui si trovava al suolo.
(…) ho tirato pugni a mani nude, non avevo oggetti nelle mani. (…)
Mentre io colpivo ACPR 1 con calci, IMPU 1 ha continuato a colpire
con calci violenti la vittima alla testa. Va precisato che ancora indossava il
casco. (…)
Mi viene chiesto se io ho usato il pezzo di ferro in questione.
Rispondo di sì: l’ho utilizzato per colpire ACPR 1 alla schiena
due volte mentre si trovava al suolo. (…)
Preciso che dopo i fatti abbiamo strappato via la collana a ACPR 1
e abbiamo portato via anche l’orologio che indossava al polso.”
(VI PG 21.08.2015, p. 8 e 9, allegato al rapporto di arresto, AI
3).
Interrogata a sapere quanto fosse durata l’aggressione, l’imputata
ha risposto che “sarà durata 10-15 minuti”, ACPR 1 “era ubriaco e non
aveva reazioni” (VI PG 21.08.2015, p. 8 e 9, allegato al rapporto di
arresto, AI 3).
73.
Nel verbale della persona
arrestata di medesima data IMPU 2 ha riferito quanto segue:
"
Quando si è fermato gli ho chiesto di mostrarmi documenti e
patente. Gli ho quindi dato uno spintone ed è caduto dal motorino. Dopo essere
caduto, ACPR 1 si è rialzato. IMPU 1 è quindi uscito dal bosco e ha iniziato a
colpirlo ripetutamente in testa sul casco col ferro che ho descritto oggi in
Polizia, tenendolo nel frattempo da dietro per il colletto della camicia. ACPR
1.
è quindi caduto a terra con faccia in giù. IMPU 1 ha continuato a colpirlo
con il ferro sul casco. Io ho invece iniziato a colpirlo con dei calci su tutto
il corpo, sulla pancia, sulla schiena e sulle gambe. L’avevo anche colpito con
dei calci sul volto. Preciso che in quel momento non aveva la visiera, perché IMPU
1.
gliel’aveva tolta. A un certo punto IMPU 1 mi aveva anche passato il ferro,
perché non ce la faceva più, e io gli ho due colpi sulla schiena, e ho poi
ripassato il ferro a IMPU 1, perché non andava di colpirlo col ferro. Per un
attimo io mi sono fermata, ma poi ho ricominciato a colpirlo con calci, fino a
quando IMPU 1 mi preso, mi ha detto “adesso basta” e mi ha portato via.
(…) l’orologio e la catenina è stato IMPU 1 a prenderli. Li ha
presi poco prima che mi dicesse di andarcene e che mi afferrasse per portarmi
via. Non ricordo però bene il momento in cui IMPU 1 ha preso la catenina e l’orologio.
Non ricordo se li abbiamo presi assieme o solo IMPU 1, prima che mi portasse
via, come ho detto prima.
(…) ho pure tirato un colpo con il ferro in faccia a ACPR 1.
Preciso che lui era a faccia in giù. Dall’alto io ho tirato con il ferro un
colpo sulla testa, pensando di colpirlo sul volto, ma l’ho colpito solamente
sul bordo del casco. Preciso che questo colpo con il ferro gliel’ho dato alla
fine prima che IMPU 1 mi portasse via. Avevo già dato due colpi col ferro sulla
schiena a ACPR 1 e poi gliel’avevo restituito. Lui me l’ha dopo un po’ però
ridato e io gli ho dato il colpo sulla testa.”
(VI PP 21.08.2015, p. 5 e 6, AI 8).
IMPU 2 ha peraltro avuto modo di riferire che se il suo coimputato
non l’avesse fermata, avrebbe continuato a colpire la vittima (VI PP
21.08
, p. 6, AI 8).
74.
IMPU 1, dal canto suo, in
occasione del suo primo verbale di Polizia ha così spiegato l’aggressione a ACPR
1:
"
Il ciclomotore ad un certo punto si è fermato e dopo di che, io
sono intervenuto.
Avevo con me una chiave a croce, recuperata dal mio veicolo,
quella che serve per avvitare le ruote, ed ho colpito ACPR 1 dietro la schiena
all’altezza del collo/colonna vertebrale. Io sono stato il primo che l’ho
colpito.
ACPR 1 in quel momento si trovava ancora sul ciclomotore ma era
fermo. Con il primo colpo che gli ho inferto, ACPR 1 è caduto all’indietro ed
io l’ho colpito nuovamente due volte, una volta a terra, con la chiave sul
petto/costato, proprio a livello delle costole. (…)
Dopo avergli inferto i tre colpi, nella mia mente pensavo che era
sufficiente e non volevo più continuare.
ACPR 1 era a terra e si muoveva. Ho visto del sangue a terra, non
ho visto se sui vestiti ce n’era. Ho notato il sangue sull’asfalto. Mi sembra
che era tanto.
Mentre io colpivo ACPR 1 come descritto, IMPU 2 gli ha tirato dei
calci ai testicoli.
Dopo i tre colpi, io pensavo che erano sufficienti le botte che
avevo dato. IMPU 2 dopo i tre colpi mi ha detto di andare avanti, ma io non ce
la facevo più, sia fisicamente che psicologicamente. Ritenevo che ACPR 1 avesse
già avuto la sua punizione. Ho quindi dato la chiave a IMPU 2 la quale l’ha
colpito anche lei con questo attrezzo. Non sono in grado di dire con certezza
quante volte ha colpito ACPR 1, ma presumo un paio di volte.
Quando ho passato la chiave a IMPU 2, gliel’ho consegnata con
l’intento che lei la mettesse nuovamente nella macchina. Lei invece ha preso la
chiave ed ha colpito nuovamente ACPR 1. Non sono in grado di specificare la
parte del corpo in cui IMPU 2 ha colpito ACPR 1.
Dopo che ho visto IMPU 2 colpire ACPR 1 un paio di volte con la
chiave, gli ho detto basta, e gliel’ho strappata di mano. Sono riuscito nel mio
intento e successivamente ho depositato la “chiave” a croce nella macchina. (…)
In quelle circostanze ricordo che IMPU 2 si è chinata su ACPR 1 e
gli ha strappato la collanina che portava al collo. Non ne so il motivo.
Poi, sempre IMPU 2, non ricordo esattamente come, gli ha preso
l’orologio che teneva al polso. (…)
Voglio precisare meglio la dinamica delle percosse. ACPR 1 è
arrivato sul motorino, si è fermato, io mi trovavo davanti a lui. L’ho colpito
prima con un colpo alla schiena poi è caduto all’indietro sull’asfalto con la
schiena. Una volta a terra l’ho colpito due volte al costato. Mi sono fermato e
ho consegnato la chiave a croce a IMPU 2 la quale ha colpito a sua volta ACPR 1
mentre si trovava sulla schiena o così mi ricordo.
Ad un certo punto ACPR 1, dopo che lo avevamo percosso, si è
girato con la pancia sull’asfalto ed io gli ho preso il portafogli che teneva
nella tasca posteriore dei suoi pantaloni.”
(VI PG 21.08.2015, p. 6 e 7, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
L’imputato ha inoltre affermato che “durante tutte le percosse ACPR
1.
indossava il casco correttamente, non gli è mai “scivolato” dalla testa.”
(VI PG 21.08.2015, p. 7, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).
75.
Nel verbale della persona
arrestata svoltosi il medesimo giorno, IMPU 1 ha parzialmente modificato le sue
precedenti dichiarazioni in merito al primo colpo che avrebbe inferto alla
vittima, affermando questa volta di avere colpito ACPR 1 “direttamente sotto
il collo sulla schiena”:
"
IMPU 2 ha chiesto i documenti a ACPR 1. Io non ho sentito se lui
ha detto qualcosa e poi sono intervenuto colpendolo direttamente sotto il collo
sulla schiena con una chiave a croce. Lui aveva il casco integrale, che non ha
mai perso durante tutto l’episodio. In quel momento l’ho colpito una volta. Lui
è caduto sulla schiena e il motorino che era acceso è andato avanti per quattro
metri prima di fermarsi. Ho colpito ACPR 1, che era a terra, sul petto due
volte, sempre con la chiave. (…)
Dopo che l’ho colpito al petto tentava di rialzarsi e in quel
momento IMPU 2 lo colpiva con dei calci alle parti intime. (…)
ACPR 1 ha fatto per rialzarsi, ma in sostanza si è spostato un po’
ed è ricaduto sulla pancia. Quando era in quella posizione ho detto a IMPU 2:
“adesso basta, la lezione l’ha presa”. Le ho dato la chiave da rimettere in
macchina, ma di fatto con quella chiave l’ha ancora colpito in schiena. Non so
dire quante volte.
(…) non sempre durante tutta la scena ho visto esattamente cosa
faceva IMPU 2.
Preciso che dei calci ai testicoli mi ha riferito IMPU 2, ma io
non li ho visti. Ho visto invece che lo colpiva in schiena con la chiave almeno
due volte.
Io mi ero fermato anche perché avevo visto che c’era del sangue.
Dopo aver visto IMPU 2 che lo colpiva le ho strappato la chiave di
mano e l’ho rimessa in macchina.
Poi, come già descritto in Polizia, IMPU 2 si è chinata su ACPR 1,
gli ha strappato la collanina che aveva al collo, gli ha tolto l’orologio ed io
in quel momento gli ho preso il borsellino che aveva in tasca dei pantaloni.”
(VI PP 21.08.2015, p. 6 e 7, AI 9).
76.
In un verbale successivo IMPU
1.
ha fornito una versione ancora diversa in merito al numero e all’ubicazione
dei colpi inferti alla vittima, affermando che:
"
(…) penso di aver dato a ACPR 1 quattro colpi. Uno all’inizio,
gliel’ho dato tra le scapole. Quando è poi caduto gli ho dato altri tre colpi
sempre tra le scapole.”
(VI PP 04.09.2015, p. 7, AI 69).
Tale posizione è stata sostanzialmente mantenuta anche nel verbale
del 16 ottobre 2015, quando l’imputato ha però affermato di avere dato a ACPR 1
4/5 colpi (VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 164).
IMPU 1, nel corso di detto verbale, ha peraltro dichiarato di non
ricordare se avesse dato anche dei colpi sul costato della vittima (VI PP
04.09
, p. 7, AI 69).
77.
Occorre evidenziare che IMPU
1.
ha inizialmente negato di avere colpito ACPR 1 con la chiave a croce sulla
testa (VI PP 04.09.2015, p. 7, AI 69), ciò che invece IMPU 2 ha continuato a
ribadire (cfr. suo verbale 1. settembre 2015):
"
(…) non so quanti colpi ha dato a ACPR 1. Ne ha comunque dati più
di me. So che IMPU 1 ha dichiarato di avergliene dati di meno, ma non è vero.
Il ferro l’aveva in mano praticamente sempre IMPU 1. Ricordo che gliene ha date
tante, perché ad un certo punto IMPU 1 non ce la faceva più e mi ha passato il
ferro, poi si è sdraiato indietro sul cemento.
(…) per quello che ricordo io, IMPU 1 l’ha colpito solamente con
il ferro. Non ricordo calci o pugni da parte sua.
Preciso come già detto nel precedente verbale, che quando mi ha
dato il ferro, io ho colpito due volte ACPR 1 con il ferro. Due volte alla
testa, cercando di colpirgli il volto senza riuscirci per via del casco, e due
volte l’ho colpito sulla schiena, non ricordo dove. Dopo questi colpi, ho detto
a IMPU 1 che non ce la facevo più e gli ho ridato il ferro. Non ricordo se IMPU
1.
ha poi ricominciato a colpirlo col ferro.
(…) non ricordo se i colpi con il ferro li ho dati
consecutivamente, o se avevo prima dato due colpi e poi ridato il ferro a IMPU
1, e poi dopo un po’ ripreso il ferro e dato altri due colpi.
(…) non ricordo se IMPU 1 colpiva tenendo il ferro con una o due
mani.
(…) lo colpiva sulla testa, colpendo il casco. Lo colpiva
fortissimo, sentito il rumore dei colpi.
(…) IMPU 1 l’ha sempre e solo colpito sul casco, non su altre
parti del corpo.”
(VI PP 01.09.2015, p. 6 e 7, AI 58).
78.
Anche in questo verbale,
l’imputata ha confermato di avere prima fatto cadere ACPR 1 al suolo e solo in
un secondo momento, una volta che quest’ultimo si era rialzato, sarebbe
intervenuto il coimputato con il ferro (VI PP 01.09.2015, p. 7, AI 58).
Confrontata con le dichiarazioni del coimputato secondo cui il
primo colpo sarebbe stato sferrato sulla schiena, IMPU 2 le ha confermate:
"
Ora, che mi viene detto, ricordo che il primo colpo IMPU 1
l’aveva effettivamente dato sulla schiena.”
(VI PP 01.09.2015, p. 7, AI 58).
L’imputata ha per contro continuato a negare che IMPU 1 avrebbe
dato unicamente tre colpi a ACPR 1:
"
(…) no. Glie ne ha dati di più. Non so precisare quanti. Il ferro
l’aveva più lui, e dava colpi a ripetizione.”
(VI PP 01.09.2015, p. 7, AI 58).
79.
Se inizialmente IMPU 2 ha
indicato che sarebbe stato IMPU 1 ad impossessarsi dell’orologio, della
collanina e del portafogli della vittima, l’imputata ha poi ammesso di essere
stata lei a prendere il Rolex e la catenina, mentre il coimputato avrebbe
sottratto il portafogli (VI PP 01.09.2015, p. 8, AI 58).
Allo stesso modo, mentre inizialmente l’imputata aveva sostenuto a
più riprese di aver dato uno spintone a ACPR 1 facendolo cadere al suolo subito
dopo averlo fatto fermare a bordo del motorino, nel verbale del 10 settembre
2015.
IMPU 2 ha affermato, confermando in questo senso le dichiarazioni del
coimputato:
"
(…) all’inizio, dopo che io avevo chiesto “documenti?” non vi è
stata una spinta per cui lui è caduto per terra ma è stato IMPU 1 a colpirlo
sul capo ed è caduto per questo colpo.”
(VI PP 10.09.2015, p. 3, AI 83).
80.
Stanti le divergenze
riscontrabili nella descrizione della dinamica dei fatti fornita dagli
imputati, il 2 ottobre 2015 ha avuto luogo il primo confronto tra IMPU 2 e IMPU
1.
In questa circostanza IMPU 2 ha riferito:
"
Quando è arrivato ACPR 1 gli faccio cenno di fermarsi e gli
chiedo documenti e patente.
IMPU 1 a quel punto sbuca dal bosco con il ferro che aveva preso
dalla sua macchina e colpisce ACPR 1 tra collo e schiena. ACPR 1 cade per
terra. (…)
Una volta che IMPU 1 ha colpito ACPR 1, lui ha cercato di
rialzarsi ma è caduto subito a pancia in giù. IMPU 1 ha quindi iniziato a
dargli dei colpi col ferro sul casco.
(…) non so dire quante volte l’abbia colpito.
In seguito IMPU 1 ha passato il ferro a me. Non sono stata io a
chiederglielo. L’ho quindi colpito in testa col ferro sulla parte frontale del
casco. Non so dire quante volte, comunque sicuramente più di una.
(…) io volevo mirare al viso, ma c’era la visiera del casco che
non me lo permetteva.
(…) il calcio sul fianco gliel’ho tirato mentre IMPU 1 lo colpiva
col ferro. Gli ho pure tirato un calcio nei testicoli.
(…) dopo che ho colpito ACPR 1 col ferro, IMPU 1 ha ripreso il
ferro, l’ha ancora colpito, non ricordo dove, e nel mentre io mi ero chinata su
ACPR 1 e gli avevo preso il rolex.
(…) dopo che abbiamo preso il rolex siamo andati via. In quel
momento il ferro l’aveva in mano IMPU 1.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 25 e 26, AI 126).
Prendendo atto di tali dichiarazioni della coimputata, IMPU 1 le
ha contestate, affermando che:
"
Contesto quello che dice IMPU 2. Io ho tirato a ACPR 1 tre colpi
forti sulla schiena all’altezza delle scapole o dei reni. (…) Poi mi dico che
per me era sufficiente, che in fondo la vendetta era di IMPU 2 e do quindi il
ferro a lei. Non ho visto dove ha colpito IMPU 2. So solo che a un certo punto le
ho levato il ferro.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 26, AI 126).
Anche durante le prime fasi del confronto con IMPU 2 l’imputato ha
continuato a negare di avere colpito la vittima sul casco (VI PP confronto IMPU
2/IMPU 1 02.10.2015, p. 26, AI 126: “Io non l’ho comunque colpito sul casco”),
salvo poi ammettere, in un secondo momento, che questo sarebbe effettivamente
avvenuto:
"
Dopo aver parlato con il mio avvocato, voglio dire che mi scuso.
(…) effettivamente ho tirato i colpi a ACPR 1 sul casco nella
parte posteriore.” (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 26, AI 126).
81.
Se inizialmente, sia in
Polizia che dinanzi al PP, IMPU 1 aveva descritto l’agire della coimputata, in
questo verbale l’imputato non ha saputo dire cosa avesse fatto quest’ultima,
affermando di non averlo visto e di avere appreso quanto da lei fatto
unicamente in seguito, quando la medesima glielo avrebbe raccontato (VI PP
confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 26, AI 126).
A questo proposito si rileva che l’imputato ha pure riferito che,
una volta in macchina, IMPU 2 gli avrebbe detto “di aver sentito entrare il
ferro in un osso di ACPR 1 sulla fronte” (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1
02.10
, p. 26, AI 126), ciò che la donna ha però contestato (VI PP
confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 27, AI 126: “io non ricordo di aver
sentito il ferro entrare nell’osso, però, come già detto, l’ho colpito con il
ferro sulla parte frontale del casco. Gli ho poi tirato calci sul fianco”),
salvo poi ammetterlo in aula (VI DIB 19.04.2016, p. 7, allegato 1 al verbale
dibattimentale: “Quando ce ne siamo andati mi ricordo di aver detto di avere
sentito il rumore dell’osso della fronte”).
IMPU 1 ha quindi precisato:
"
(…) i colpi sul casco di ACPR 1 li ho dati quando ho ripreso il
ferro. Io avevo inizialmente dato 3 colpi sulla schiena, come detto, poi ho
dato il ferro a IMPU 2, poi l’ho ripreso ed è in quel frangente che ho dato i 2
colpi al casco. Ho quindi dato a IMPU 2 il ferro una seconda volta. Non so dove
IMPU 2 l’abbia ancora colpito. A un certo punto le ho detto basta e le ho tolto
il ferro di mano.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 27, AI 126).
IMPU 2, dal canto suo, ha mantenuto la sua versione dei fatti:
"
(…) la dinamica è come ho raccontato. Ovvero che IMPU 1 gli dà un
primo colpo col quale fa cadere ACPR 1, poi gli dà due colpi sulla schiena, mi
passa il ferro, gli tiro due volte il ferro in zona volto, ridò il ferro a IMPU
1.
Nel mentre prendo l’orologio e la catenella, e IMPU 1 gli dà dei colpi in
testa.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 26, AI 126).
Sentite queste affermazioni della coimputata, anche IMPU 1 ha per
finire ammesso:
"
(…) IMPU 2 ha ragione. Non le ho dato il ferro una seconda volta.
L’avevo in mano io quando siamo andati via.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 27, AI 126).
L’imputato ha infine ribadito:
"
Il portafoglio l’ho preso io alla fine, prima di partire.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 27, AI 126).
82.
In occasione del verbale
d’interrogatorio del 16 ottobre 2015, l’imputato ha riferito per la prima volta
della circostanza secondo cui, ad un certo momento, durante l’aggressione, ACPR
1.
avrebbe tentato di prendergli il ferro dalle mani, collocando questo momento
dapprima dopo averlo già colpito con 4/5 colpi alla schiena, e poi, alla
contestazione del PP che questo sarebbe piuttosto strano, successivamente al
primo colpo da lui sferrato (VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 164):
"
(…) con il primo colpo lui era solo caduto a terra. Mi dice “cosa
sta succedendo?” e mi prende il ferro.”
(VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 164);
"
(…) con il primo colpo lui cade sulla schiena, quindi mi prende
il ferro.”
(VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 164).
IMPU 1 non ha tuttavia saputo dire come avesse fatto la vittima a
prendergli il ferro, trovandosi quest’ultima a terra, mentre lui era in piedi
(VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 164).
Tentando di spiegarsi, l’imputato ha corretto nuovamente le sue
precedenti dichiarazioni, affermando che forse ACPR 1 aveva preso il ferro
mentre lui lo stava colpendo e che, insieme alla coimputata, sarebbero riusciti
a riprenderlo:
"
(…) io non ricordo come abbia fatto a prendere il ferro. Allora
forse lo stavo colpendo. Sta di fatto che io e IMPU 2 riusciamo a riprendere il
ferro. Poi ACPR 1 si volta a pancia in giù. E a quel punto io lo colpisco sulla
schiena come ho già descritto. Preciso che l’ho colpito prima sulla schiena non
so quante volte nella zona indicata poi ho iniziato a colpirlo sul casco non so
dire quante volte sicuramente più di due volte anche forse più di 5 o 6 gli ho
dato comunque più colpi che quelli dati sulla schiena.”
(VI PP 16.10.2015, p. 4, AI 164).
In quel frangente, l’imputato non ha potuto escludere di avere
colpito la vittima anche alla nuca (VI PP 16.10.2015, p. 4, AI 164: “Non
escludo che in quel frangente io l’ho colpito anche alla nuca.”).
83.
Relativamente al momento in
cui sono cessati i colpi, giova rilevare che IMPU 1 ha inizialmente affermato
di aver smesso siccome aveva pensato che fosse sufficiente. Tuttavia, nel
verbale svoltosi il 16 ottobre 2015 egli ha affermato di avere passato, ad un
certo punto, il ferro alla coimputata, siccome era stanco, e di avere poi
ricominciato a colpirlo dopo aver ripreso fiato:
"
(…) colpivo con un susseguirsi di colpi rapidi.
(…) a quel punto ho smesso di colpire perché ero stanco e ho
passato il ferro a IMPU 2. (…)
Penso che mentre io riprendevo fiato, IMPU 2 l’abbia colpito con
il ferro.
(…) quando ho ripreso fiato ho ripreso il ferro e ho colpito ACPR
1.
sul casco sempre nella zona dietro (…).”
(VI PP 16.10.2015, p. 4, AI 164);
84.
Nel medesimo verbale
l’imputato ha pure aggiunto che, dopo essersi impadroniti dell’orologio e della
collanina, avrebbero tentato di sottrarre alla vittima anche un bracciale,
senza però riuscirvi:
"
(…) mentre lo colpisco sul casco IMPU 2 toglie l’orologio e la
collana. Cosa che io vedo che sta facendo.
(…) poi io a mia volta ho tentato di togliergli il braccialetto.
Non riuscendo. Gli ho preso poi il portafoglio che si trovava nella tasca
posteriore destra dei jeans. A quel punto ce ne siamo andati.”
(VI PP 16.10.2015, p. 5, AI 164).
85.
Confrontato con le lesioni
riscontrate sul corpo della vittima dal medico legale, IMPU 1 ha dichiarato di
non ricordare di avere colpito ACPR 1 con il ferro sugli arti inferiori, ma di
non poterlo neppure escludere, vista la velocità con cui tutto sarebbe
avvenuto; ha per contro escluso di avergli schiacciato il braccio con il piede,
di averlo colpito con dei calci e di averlo colpito al viso (VI PP 16.10.2015,
p. 5 e 6, AI 164).
In questo suo verbale, l’imputato ha peraltro fornito una diversa
spiegazione riguardo al motivo per cui avrebbero cessato di percuotere la
vittima, ovvero che avendo preso il borsellino, l’orologio e la catenina non vi
era più motivo di continuare:
"
(…) ho smesso di colpire la prima volta come ho riferito perché
dovevo prendere fiato. La seconda volta ho smesso perché abbiamo preso
borsellino, orologio e catenina.
La verbalizzante mi chiede quindi se non c’era più motivo per
continuare.
R. esatto.”
(VI PP 16.10.2015, p. 6, AI 164).
86.
Assunta a verbale il medesimo
giorno, IMPU 2 ha sostanzialmente confermato la sua versione dei fatti,
aggiungendo alcuni particolari:
"
Sulla dinamica posso dire che IMPU 1 con il ferro ha colpito ACPR
1.
sulla nuca, che ACPR 1 è caduto a terra a pancia in giù, quindi IMPU 1 lo ha
colpito più volte sul casco mentre io gli ho tirato almeno 10 calci secchi sul
fianco, non escludo che mentre gli tiravo i calci, gli abbia anche schiacciato
con il piede il braccio, ma questo non lo ricordo. IMPU 1 mi ha poi passato il
ferro, a quel punto io l’ho colpito più volte sulla schiena, non so dire quante
volte, e l’ho colpito poi anche sul viso come avevo già dichiarato. Non so dire
quante volte l’ho colpito sul viso ma più di una. (…)
IMPU 1 riprende quindi il ferro, colpisce al capo sul casco ACPR 1
non so quante volte, mentre io prendo l’orologio, la catenina, IMPU 1 tenta poi
di prendere il bracciale a ACPR 1, ma non ci riesce e li prende il portafoglio.
A quel punto ce ne andiamo.
(…) abbiamo smesso di colpire ACPR 1 perché bastava così.”
(VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 163).
Se in precedenza l’imputata aveva affermato che ad un certo punto IMPU
1.
le avrebbe detto di smettere di colpire la vittima, in questo suo verbale
l’imputata ha negato questa circostanza:
"
(…) ora non ricordo più che avevo dichiarato questo, ma non mi
aveva fermato nessuno.”
(VI PP 16.10.2015, p. 6, AI 163).
87.
Sempre il 16 ottobre 2015,
gli inquirenti hanno quindi proceduto ad un ulteriore confronto tra gli
imputati.
In questa circostanza, IMPU 1 ha fornito l’ennesima versione in
merito all’ubicazione dal primo colpo inferto alla vittima:
"
(…) dopo che IMPU 2 ha fermato ACPR 1 con la pila fingendosi un
poliziotto, cosa che io sapevo che avrebbe fatto, io sono sceso dal bosco e
l’ho colpito sotto il collo (…). ACPR 1 cade a terra sulla schiena.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 3, AI 165).
L’imputato ha quindi affermato che:
"
(…) mentre io colpisco con la chiave ACPR 1, IMPU 2 non lo
colpisce.
(…) una volta che ACPR 1 è a terra mi prende il ferro dalle mani.
Preciso che prima di prendermi il ferro dalle mani ha detto “cosa succede”.
Continuo a non ricordarmi come abbia fatto a prendermi il ferro dalle mani. A
quel punto io e IMPU 2 gli togliamo il ferro e lo tengo io. ACPR 1 in quel
momento si gira sulla pancia.
(…) io gli tiro dei colpi con il ferro sulla parte alta della
schiena. (…) Non so quanti colpi ho dato sulla schiena (…). Dopo averlo colpito
sulla schiena lo colpisco sul casco.
(…) non so quante volte l’ho colpito sul casco penso 5/6 volte. A
quel punto sono stanco e mi fermo per prendere fiato. Passo il ferro a IMPU 2.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 3, AI 165).
IMPU 1 ha quindi ribadito a più riprese che ACPR 1 sarebbe caduto
sulla schiena (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 4, AI 165: “l’ho
colpito mentre stava cadendo per terra. Preciso che ACPR 1 è caduto sulla
pancia e non sulla schiena”) e che ad un certo punto sarebbe riuscito a
prendere il ferro (VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 4, AI
165: “ribadisco che ACPR 1 è riuscito a portarmi vai il ferro”; VI PP
confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 5, AI 165: “ribadisco che ACPR 1 ha
preso il ferro dalle mie mani e poi io l’ho ripreso. Nel senso che non è che la
preso da solo ma lo abbiamo tenuto insieme”).
88.
Sentite queste affermazioni
del coimputato, IMPU 2 ha negato che ACPR 1 avrebbe tentato di difendersi,
afferrando la chiave a croce:
"
Non è vero quello che dice. Prima di tutto non si è difeso ACPR 1.
(…) ACPR 1 non si è difeso nel senso che non è caduto sulla
schiena ma sulla pancia.
(…) non è vero che ACPR 1 gli ha portato via il ferro.
(…) questa scena che ACPR 1 toglie il ferro e noi lo riprendiamo
non l’ho vista e non la ricordo.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 3 e 4, AI 165).
L’imputata ha pure contestato le dichiarazioni di IMPU 1 in merito
all’ubicazione del primo colpo da lui sferrato:
"
E poi non è vero che l’ha colpito dove ha indicato. (…) l’ha
colpito sul collo.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 3, AI 165).
IMPU 2 ha quindi ribadito la sua versione dei fatti:
"
(…) ribadisco che io ho colpito ACPR 1 sulla schiena con il
soft-air e questo all’inizio più o meno quando IMPU 1 lo colpisce con il ferro.
Quindi prima che ACPR 1 cadesse.
(…) una volta che ACPR 1 era a terra io l’ho colpito con i calci
sul fianco, circa una decina di calci.
(…) IMPU 1 continuava a colpirlo sul casco mentre io gli do calci.
(…) dopo che IMPU 1 mi ha passato il ferro inizio a colpirlo al
volto non ricordo quante volte. L’ho colpito anche alla schiena.
(…) IMPU 1 riprende il ferro mentre io sfilo il Rolex e la
catenina.
(…) nel mentre io sfilo il Rolex e catenina IMPU 1 cerca di
prendergli il bracciale e gli prende il portafoglio.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 16.10.2015, p. 3, AI 165).
89.
In occasione
dell’interrogatorio finale, in fine, l’imputata ha riferito che:
"
IMPU 1 l’ha colpito alla nuca come primo colpo nel mentre io l’ho
colpito con il soft-air alla schiena, questo prima che ACPR 1 cadesse. Quando
era a terra sulla pancia, io ho iniziato a tirargli calci sul fianco e IMPU 1
lo colpiva con il ferro sulla testa, non so proprio dire quante volte abbia
colpito il IMPU 1. Ribadisco che io l’avrò colpito con una decina di calci al
fianco. Quando IMPU 1 mi ha passato il ferro io ho iniziato a colpirlo sulla
schiena con il ferro e poi sul volto, non so dire quanti colpi ho dato. Ridò
quindi il ferro a IMPU 1, lui continua a colpirlo alla testa, mentre io sfilo
Rolex a catenina e ACPR 1 e IMPU 1 vuole sfilargli il bracciale e gli prende il
borsellino.”
(VI PP 05.11.2015, p. 19, AI 189).
90.
IMPU 1, dal canto suo, il
quale, come sopra riportato, ha dato molteplici versioni sul numero e sulla
zona dei colpi inferti alla vittima, negando sino al confronto con IMPU 2 del 2
ottobre 2015 di avere dato dei colpi sul casco, arrivando ancora il 6 ottobre
2015, dopo il verbale del medico legale, ad escludere di avere dato il primo
colpo a ACPR 1 tra collo e nuca, benché l’avesse inizialmente dichiarato,
perlomeno nel corso del primo verbale di Polizia, nel verbale finale ha
dichiarato di non avere detto subito la verità in merito ai colpi sul casco
siccome aveva paura, ribadendo comunque che il primo colpo da lui inferto alla
vittima non era “tra nuca e collo ma più sotto all’altezza delle scapole” (VI
PP 05.11.2015, p. 17 e 22, AI 190).
L’imputato in fine affermato:
"
(…) non escludo che IMPU 2 possa averlo colpito con il fucile
soft-air nel mentre io colpivo ACPR 1 con il primo colpo con il ferro
all’altezza delle scapole. Ribadisco che ACPR 1 è riuscito ad afferrare il
ferro perché era caduto da prima sulla schiena, e io e IMPU 2 glielo tiriamo
via, ACPR 1 si gira sulla pancia, io inizio a colpirlo sulla schiena e sul
casco, con colpi rapidi. In questo senso non posso escludere che il colpo sotto
la nuca glielo abbia tirato io, sono però abbastanza certo che non ho colpito
la zona lombare. Mentre io colpivo in questa maniera non so dire cosa facesse IMPU
2, ho preso atto che lo colpiva con dei calci, poi io le ho passato il ferro
perché ero stanco, per riprendere fiato. Non ho visto mentre IMPU 2 colpiva. IMPU
2.
mi da il ferro, li do ancora qualche colpo sul casco nel mentre IMPU 2 sfila
il Rolex e la catenina. Non ricordo se quando ho tentato di sfilargli il
bracciale avevo ancora in mano il ferro o lo avevo portato in macchina ed ero
ritornato indietro. Io ho poi preso in mano il ferro o lo avevo portato in
macchina ed ero ritornato indietro. Io ho poi preso il borsellino dalla tasca
destra. A quel punto siamo andati via con la macchina.”
(VI PP 05.11.2015, p. 27, AI 190).
91.
IMPU 2, dal canto suo, anche
in sede dibattimentale ha ribadito la sua versione in merito alla dinamica
dell’aggressione, affermando che:
"
(…) quando ACPR 1 è arrivato io l’ho fermato impugnando una
torcia elettrica e simulando un posto di blocco e gli ho chiesto di farmi
vedere patente e documenti. Poi IMPU 1 è uscito dal bosco e lo ha colpito. Come
ho già detto io non pensavo che avrebbe utilizzato una chiave a croce. La
vittima è caduta per terra. IMPU 1 continuava a colpire ACPR 1 con la chiave,
mentre io gli davo dei calci ai fianchi. (…)
Mi ha passato la chiave perché non ce la faceva più a colpire
perché era stanco. Io ho allora iniziato a colpire anch’io utilizzando tale
oggetto. (…)
Gli ho dato dei colpi sulla parte anteriore, colpendolo anche
sulla fronte nonostante il casco. Non so dire quanti colpi ho dato, ma meno di IMPU
1, posso stimarli attorno alla decina.
(…) io quando colpivo ACPR 1 volevo colpire sul casco, ma siccome
era notte non vedevo dove colpivo. Io comunque colpivo lo stesso.
(...) mentre io colpivo il mio correo non faceva nulla. Ad un certo
punto gli ho poi ripassato il ferro e lui ha continuato a colpire. Non so dire
quante volte lo ha fatto. Nel frattempo che IMPU 1 dava questi colpi io ho
sfilato l’orologio alla vittima, così come pure la collanina.
(…) abbiamo smesso perché ormai avevamo preso l’orologio.
(…) IMPU 1 ha preso il borsellino della vittima e ha cercato di
sfilargli il braccialetto senza però riuscirci.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 6 e 7, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
IMPU 2 non ha saputo dire quanti colpi ha inferto IMPU 1 a mano
della chiave a croce, affermando che erano comunque “tanti, abbastanza” (VI
DIB 19.04.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).
92.
IMPU 1 nel corso
dell’interrogatorio dibattimentale si è così espresso in merito alla dinamica
dell’aggressione nei confronti di ACPR 1:
"
Poi io sono salito nel bosco e IMPU 2 lo ha fermato con la
torcia. A questo punto io sono sceso e ho cominciato a colpire ACPR 1 dietro le
scapole con la chiave a croce e lui è caduto dal motorino.
(…) l’ho colpito una volta e lui è caduto per terra di schiena. ACPR
1.
ha chiesto “cosa sta succedendo” e ha tentato di prendermi il ferro dalle
mani. Io e IMPU 2 siamo riusciti a riprenderlo e ACPR 1 si è quindi ritrovato
sulla pancia e io ho ricominciato a colpirlo sia sulla schiena sia sul casco.
Non so dire quante volte l’ho colpito. Ho poi passato l’attrezzo a IMPU 2,
siccome non essendo un atleta avevo il fiatone, non ce la facevo anche per
l’ansia di quello che stava succedendo.
(…) nonostante il fatto che sapessi che anche IMPU 2 avrebbe a sua
volta continuato a colpire la vittima io le ho passato comunque la chiave. (…)
IMPU 2 ha preso il ferro e io non ho visto cosa abbia fatto e non
so quindi quante volte l’abbia colpito. Poi mi ha ripassato il ferro e io ho
continuato a colpirlo sul casco.
(…) io cercavo di colpire la vittima sul casco per non infierire
tanto sul corpo.
(…) mentre io colpivo la prima volta ho visto che IMPU 2 gli
tirava calci nelle costole.
(…) mentre IMPU 2 colpiva io non facevo nulla, mi riprendevo.
(…) mentre io ho ripreso a colpire penso che IMPU 2 abbia sfilato
l’orologio e la catenella. Io ho poi preso il borsello e tentato di togliere il
braccialetto.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 11-13, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
93.
Interrogata dal PP a sapere
se avessero teso un agguato a ACPR 1, nottetempo, l’avessero poi picchiato con
un ferro, alternandosi, su più parti del corpo (viso, capo, schiena), e ciò al
fine di sottrargli l’orologio e gli altri averi da lui indossati, incuranti che
tali colpi avrebbero potuto essere letali per la vittima, IMPU 2 – la quale in
occasione di un verbale precedente aveva affermato che, dopo avere lasciato la
vittima sulla strada, avevano paura, siccome pensavano che “ACPR 1 fosse
morto” (VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 163) ha risposto affermativamente (VI PP
05.11
, p. 20, AI 189: “è corretto”), precisando che:
"
(…) voglio aggiungere che l’ho picchiato anche per vendetta per
l’insulto.”
(VI PP 05.11.2015, p. 20, AI 189).
94.
In occasione del pubblico dibattimento,
invitata a spiegare quali fossero le condizioni della vittima quando con il
coimputato se ne sono andati, ha affermato:
"
Le sue condizioni erano gravi. C’era abbastanza sangue. ACPR 1
sembrava morto.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Invitata poi a spiegare le ragioni di tanto accanimento nei
confronti della vittima, posto che la rapina avrebbe potuto verosimilmente
essere consumata nei primi frangenti in cui la stessa è caduta a terra, IMPU 2
ha dichiarato:
"
Volevamo fargliela pagare per l’insulto che mi aveva rivolto.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).
95.
Anche in sede dibattimentale,
l’imputata ha ribadito di avere considerato, mentre colpiva ACPR 1, viste le
modalità in cui il medesimo veniva picchiato, che potesse morire:
"
Sì, io avevo considerato che ACPR 1 poteva morire. Questa
riflessione l’ho fatta mentre colpivamo.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).
96.
Anche IMPU 1 ha indicato che,
dopo avere lasciato ACPR 1 sulla strada, avevano pensato che potesse essere
morto.
Al PP ha riferito:
"
(…) quando IMPU 2 mi ha detto che aveva sentito l’osso del viso,
ho pensato che potesse essere morto.
(…) dopo che siamo andati via e ho visto il sangue per terra mi
sono spaventato. In quel momento ho pensato che potesse essere morto.”
(VI PP 16.10.2015, p. 6, AI 164).
In occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha ribadito:
"
Quando siamo andati via ho visto sangue a terra, non so quanto, e
la vittima al suolo inerme. Poi mentre ci allontanavamo in auto, IMPU 2 mi ha
detto che aveva sentito il ferro entrare nell’osso e lì mi sono detto che era
morto.
(…) ciò malgrado non ho ritenuto di denunciare la cosa alla
Polizia. Ho pensato di chiamare un’ambulanza, ma ormai eravamo già piuttosto
lontani dal luogo del fatto.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).
97.
Invitato anch’egli a spiegare
il motivo di tanto accanimento nei confronti della vittima, l’imputato ha
indicato:
"
Quello che ha fatto scattare la molla dentro di me è stata la
molestia e la frase secondo cui avrebbe dovuto morire di AIDS. Questo mi ha
fatto molto arrabbiare, siccome io ho perso una cara amica per questa
malattia.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).
L’imputato ha peraltro affermato che non era sua intenzione
uccidere ACPR 1 (VI PP 16.10.2015, p. 6, AI 164: “non era mio intento
uccidere”; “Non era quello l’intento”; VI DIB 19.04.2016, p. 14,
allegato 1 al verbale dibattimentale: “La mia intenzione non era quella di
ucciderlo, se no avrei preso un’arma”).
In corso d’inchiesta ha pure dichiarato che non aveva pensato che
colpendo la vittima in quel modo poteva anche causarne il decesso (VI PP
16.10
, p. 6, AI 164), pur riconoscendo che colpire una persona più volte
con un ferro “può provocare qualcosa di grave” (VI PP 16.10.2015, p. 6,
AI 164).
98.
Interrogato dal PP a sapere
se avessero teso un agguato a ACPR 1, nottetempo, l’avessero poi picchiato con
un ferro, alternandosi, su più parti del corpo (viso, capo, schiena), e ciò al
fine di sottrargli l’orologio e gli altri averi da lui indossati, incuranti che
tali colpi avrebbero potuto essere letali per la vittima, l’imputato ha
risposto:
"
(…) è tutto corretto salvo che io non volevo cagionargli la
morte, non siamo mai partiti con quell’idea di ucciderlo, aggiungo inoltre che
io volevo vendicare quello che aveva fatto a IMPU 2.”
(VI PP 05.11.2015, p. 28, AI 164).
Interrogato a sapere a cosa pensava mentre colpiva la vittima, IMPU
1.
ha risposto:
"
(…) è stato tutto rapido non pensavo di ucciderlo, pensavo solo
di fargliela pagare.”
(VI PP 05.11.2015, p. 28, AI 164).
99.
Confrontato alla
contestazione del PP che egli era tuttavia consapevole che ACPR 1 era riverso
al suolo, rispettivamente IMPU 2 gli aveva detto che aveva sentito rompersi
l’osso, e ciò nondimeno sarebbero andati direttamente a casa e che questo,
considerato il numero di colpi inferti, la violenza degli stessi e la
circostanza che egli stesso era rimasto esausto, tanto da dover prendere fiato,
indicherebbe come l’esito della mattanza era indifferente ad entrambi, IMPU 1
ha risposto negativamente (VI PP 05.11.2015, p. 28, AI 164: “non mi era
indifferente”).
100.
In occasione del dibattimento,
in fine, anche IMPU 1 ha però ammesso di avere considerato, mentre colpiva ACPR
1, viste le modalità in cui il medesimo veniva picchiato, che potesse morire
(VI DIB 19.04.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Sì, mentre
lo colpivo ho preso in considerazione che poteva morire”), ciò che ha
ribadito anche a seguito della richiesta del difensore di porre nuovamente la
domanda al suo assistito, affermando che:
"
Avevo capito la domanda e riconfermo quanto detto in questo
verbale ovvero che mi ero reso conto mentre colpivo che avrebbe potuto morire.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 14, allegato 1 al verbale dibattimentale).
101.
ACPR 1, assunto a verbale per
la prima volta nel pomeriggio del 28 luglio 2015, ha così riferito in merito a
quanto accaduto la notte precedente:
"
Il 27.07.2015 verso le ore 21:00 circa, sono uscito di casa e con
il mio motorino ho raggiunto il ____________ che si trova sulla strada che da _______
porta a _______. (…) Qui ho incontrato diverse persone che conosco (…). Presso
questo ristorante ho solamente sorbito una/due birre. Verso mezzanotte o poco
dopo, ho raggiunto il Bar _____ a __________ (…). Anche qui ho bevuto un paio
di birre. (…)
Non ricordo l’ora esatta, sarà stato dopo l’una, ho preso il mio
motorino e mi sono diretto verso casa a _______.
A circa 100 metri prima di casa mia, quando sulla destra, rispetto
il mio senso di marcia, vi è il bosco e il tratto è ancora in salita,
all’improvviso sono stato aggredito.
Purtroppo faccio fatica a ricordare quello che è successo, so
sicuramente di non essere caduto a terra da solo. Ricordo solamente che ad un
certo punto, ero a terra e venivo colpito ripetutamente su tutto il corpo, non
posso dire se sono state usate armi o altri oggetti. Io mi difendevo come
potevo, ma ero già stordito a seguito del primo colpo, non ricordo nemmeno
quanti colpi ho ricevuto.
Mentre ero a terra mi è stato sfilato l’orologio che tenevo al
polso sinistro, e la mia catenina d’oro con un ciondolo rettangolare ed un
brillantino all’angolo.
Il portamonete invece non ricordo se l’ho lasciato a casa, quando
sono rientrato prima di avvisare la polizia o se mi è stato rubato.
Quello che ricordo molto bene, è che dentro di me dicevo, che se i
colpi non fossero finiti io sarei morto.
Ad un certo punto, chi mi ha aggredito si allontanava ed io
rimanevo steso al suolo.
Magari ho pure perso conoscenza, non ricordo bene i particolari
dell’aggressione. Può essere che per alzarmi da terra, mi sono appoggiato alla
ringhiera sul lato sinistro salendo dalla strada. Ricordo di aver alzato il mio
motorino, e forse spingendolo, mi sono diretto a casa che distava, come detto,
un centinaio di metri. Credo di aver avvisato la polizia, di sicuro ho chiamato
la mia vicina di casa _______, non ricordo però cosa le ho detto.
Ricordo che in seguito è arrivata la polizia e l’ambulanza che mi
hanno portato all’ospedale. (…) non ricordo se il primo colpo è arrivato da
dietro o davanti.
(…) purtroppo non so dire se sono stato colpito solo da calci,
pugni o anche con oggetti o altro. Con i colpi che ho ricevuto, e dal dolore
che sento, sono sicuro che sono stati usati anche degli oggetti.”
(VI PG 28.07.2015, p. 2 e 3, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
In merito agli oggetti sottrattigli, la vittima ha dichiarato che:
"
Per quel che ho potuto constatare, mi è stato rubato l’orologio
Rolex Submariner acciaio oro del valore d’acquisto 3500 CHF, dicono che
attualmente il valore è salito a 10000 CHF. Inoltre è stata sottratta anche la
catenina d’oro dove era attaccato il ciondolo ritrovato, la catenina aveva il
valore di 600 CHF, forse adesso ne vale 1000 CHF. Per quel che concerne il
portafoglio, come detto in precedenza, non sono sicuro se mi è stato sottratto
o se si trova al domicilio, all’interno avevo circa 200 Euro e 180 CHF, oltre alle
varie carte di credito che ho già bloccato.”
(VI PG 28.07.2015, p. 2 e 3, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
Assunto nuovamente a verbale a quasi un mese di distanza dai
fatti, la vittima ha riferito:
"
(…) non ricordo nulla se non che sono tornata a casa ancora
indossando il casco ma senza visiera. Quest’ultima probabilmente si è rotta
durante l’aggressione. Rammento che mentre stavo andando a casa, mi usciva
sangue dappertutto. Ad un certo punto da terra ricordo di essermi rialzato aggrappandomi
alla “ringhiera” a sinistra della strada.
Rammento inoltre che mi sono “incastrato” sotto il motorino ed il
tubo di scappamento mi ha bruciato l’interno della gamba sinistra.
Ricordo che quando ero a terra ho sentito dei colpi alle braccia,
alla schiena, sul casco dietro la testa. Il casco non mi è mai sceso lo avevo
allacciato con il cinturino.”
(VI PG 25.08.2015, p. 11, allegato 29 al rapporto d’inchiesta
01.12
, AI 210).
Interrogato a sapere se avesse ricevuto calci ai testicoli, la
vittima ha risposto negativamente (VI PG 25.08.2015, p. 12, allegato 29 al
rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210).
102.
Tornando sulla questione in
occasione del confronto con IMPU 2, ACPR 1 ha avuto modo di spiegare:
"
(…) avevo un buio totale in testa, non sapevo più niente, non
ricordavo più niente perché ho preso un enorme colpo alla testa che mi ha fatto
cadere sotto il motorino, che sono stato bloccato per terra con la gamba
bloccata sotto il motorino, no si è spostato il motorino dopo… (…)
Allora ho preso un colpo in testa che mi ha fatto cadere con il
motorino e da li, una volta che ero per terra, una pioggia di bastonate in
testa e sulla schiena e dappertutto. E sicuramente quando dicevo che erano
almeno due o tre contendenti perché era pim-pam, pim-pam, pim-pam, pim-pam, e
una persona sola non riesce ad avere un ritmo così. Erano tutti e due con… con
attrezzi vari in mano da picchiarmi. Io mi sono sentito morire. (…)
Ribadisco mi son visto morire quel momento li e non avevo neanche
paura, come ha detto il signor IMPU 1 in un verbale, non ha detto nessuna
parola e non si lamentava… non mi sono lamentato perché dentro di me pensavo
morire, ero pronto a morire, neanche ho avuto paura, neanche ho gridato,
pensavo morire veramente.”
(trascrizione del verbale di confronto in audizione video
registrata IMPU 2/ACPR 1 05.10.2015, p. 4 e 5, AI 184).
Anche in questo verbale, la vittima ha ribadito di non avere preso
calci ai testicoli (trascrizione del verbale di confronto in audizione video
registrata IMPU 2/ACPR 1 05.10.2015, p. 5, AI 184).
La vittima ha in fine aggiunto:
"
Non ricordo più niente, tutto quello che dice mi hanno fermato
con una torcia come un fermo di polizia e che dopo mi hanno spinto e che sono
caduto, no, io quello che vedo è il posto dove il motorino è caduto che io ero
bloccato sotto perché la bruciatura forte che c’ho alla gamba per partire da __________
con motorino freddo e fare un chilometro, perché è un chilometro giusto
arrivare a casa mia, essere bloccato così e avere bruciatura così io arrostivo
sotto, non è che mi sono rialzato e mi hanno rispinto e tutto quant…, io ero
bloccato sotto il motorino e loro mi picchiavano sopra, ero sempre a testa in
giù perché come volevo girare pim pam, pim pam non ho potuto vedere né forma,
né ombra, né colore, né niente di personaggi e questo lo avevo detto in polizia
e un certo momento non so se ho perso veramente conoscenza o no, io ho sempre
detto di no, però può essere perché sfilato l’orologio e il portafoglio e
strappato la catenina qua questo non ricordo. (…)
Non mi sono mai rialzato a parte la fine.”
(trascrizione del verbale di confronto in audizione video
registrata IMPU 2/ACPR 1 05.10.2015, p. 6, AI 184).
6) La
destinazione data alla refurtiva
103.
Dopo avere sottratto alla
vittima l’orologio, la catenina e il portafogli, gli imputati hanno fatto
rientro presso il domicilio di _______, dove hanno gettato nella spazzatura la
chiave a croce utilizzata per colpire ACPR 1 ed hanno bruciato le carte
presenti nel borsellino, che hanno poi gettato nel sacco dei rifiuti, tenendo
unicamente il denaro. Siccome era una calda notte d’estate, si sono quindi
recati presso la cascata di ______, al fresco, per cercare di dormire (VI PP
confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 28, AI 126; VI PP confronto IMPU 2/IMPU
1.
16.10.2015, p. 5, AI 165; VI PP; VI PP IMPU 2 01.09.2015, p. 8, AI 58; VI PG IMPU
1.
21.08.2015, p. 7, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3; VI DIB
19.04
, p. 7 e 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IMPU 1 ha spiegato che:
"
Dopo aver bruciato le carte siamo andati alla cascata di ______
per cercare di dormire. Abbiamo dormito in macchina. (…) però io non sono
riuscito ad addormentarmi. Ho poi svegliato IMPU 2 dicendole che mi era
arrivato un attacco di ansia per quello che era successo e che volevo andare a
casa a prendere la mia terapia, volevo prendere lo Xanax che era da due giorni
che non prendevo. Dopo aver preso la pastiglia mi sono addormentato a casa.”
(VI PP confronto IMPU 2 /IMPU 1 16.10.2015, p. 5, AI 165).
In occasione del pubblico dibattimento lo stesso imputato ha
precisato:
"
Siamo andati a casa, IMPU 2 si è cambiata, abbiamo bruciato le
carte trovate all’interno del portafoglio e il portafoglio e siamo poi andati a
______, siccome faceva molto caldo e quello era il punto ideale per poter
dormire, difatti siamo andati vicino alla cascata per dormire in macchina.
Preciso che io non ho dormito perché avevo paura di quello che avevamo fatto.
Ho svegliato IMPU 2 e siamo tornati a casa a prendere psicofarmaci.
(…) i vestiti li abbiamo buttati nel sacco dei rifiuti unitamente
alla chiave a croce. A quel momento probabilmente abbiamo ritenuto di far
scomparire delle prove a nostro carico.”
(VI DIB 19.04.2015, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).
104.
Nei giorni successivi ai
fatti, gli imputati hanno quindi venduto il Rolex e la collanina della vittima
a due compro-oro (VI PG IMPU 1 21.08.2015, p. 8-10, allegato al rapporto di
arresto provvisorio, AI 3; VI PP IMPU 1 21.08.2015, p. 7, AI 9; VI PP IMPU 1
05.11
, p. 27, AI 190; VI PP IMPU 2 21.08.2015, p. 6, AI 8).
IMPU 1 si è così
espresso al proposito:
"
La mattina successiva ci siamo svegliati e ci siamo posti la
domanda su cosa potevamo fare della refurtiva. (…)
Per quanto riguarda l’orologio e la catenella (…) con IMPU 2
abbiamo deciso di vendere questi due oggetti.
Non sapevamo dove andare a venderli e di conseguenza siamo andati
su internet inserendo il nome di alcuni “compra-oro” nella zona del ______.
Sono risultati diversi negozi. Io ho preso il telefono di casa ed ho telefonato
al primo della lista. Ricordo che si trattava di un negozio che si chiamava “_________”
ed aveva la sede a ______ o _________. (…)
Dopo aver eseguito il numero, ricordo che un uomo mi ha risposto.
Io gli ho chiesto se il suo negozio ritirava dell’oro e lui mi ha detto di si.
Gli ho quindi riferito che mi sarei presentato qualche tempo dopo. Verso le ore
10.00
di quella mattina io e IMPU 2 siamo andato a ______ al punto vendita in
questione. Ricordo che siamo entrati tutti e due in quel luogo. Presenti vi era
un signore al quale abbiamo mostrato solo la collana chiedendogli se ce
l’avrebbe presa. Lui ha detto di si e l’ha pesata consegnandoci CHF 700.--. (…)
Dopo aver preso il soldi che ne siamo andati. (…)
Con noi avevamo ancora l’orologio Rolex che IMPU 2 aveva rubato a ACPR
1.
(…)
Siamo andati presso il compro oro di _______, situato sulla __________.
L’idea di portare l’orologio a _______ in quel posto è venuta a IMPU 2 perché
conosceva qualcuno che lavorava lì.
Ci siamo presentati da quel rivenditore e lui ci ha riferito che
avrebbe pagato unicamente per le parti in oro dell’orologio, proponendoci la
cifra di CHF 200.--. IMPU 2 non era d’accordo perché lei in passato aveva fatto
uno stage presso un orologiaio e di conseguenza era in grado di stimare il
valore di quel Rolex. Secondo lei valeva di più, pensava di guadagnarci
all’incirca CHF 2000.--. Non essendo d’accordo sul prezzo di vendita ce ne
siamo andati e rientrati al nostro domicilio. Siamo andati su _____ per vedere chi
cercava degli orologi. Abbiamo trovato una persona a _________ che comprava
orologi; si trattava di un negozio che ricordo chiamarsi “_________”. Aveva la
sede a _________. (…)
Ho telefonato in questo negozio ed ha risposto un uomo.
Rivolgendomi a lui gli ho chiesto se avrebbe acquistato un orologio e lui mi ha
detto di si. Con IMPU 2 siamo andati alla rotonda di _________ ed in seguito
dopo averla percorsa tutta abbiamo fatto una strada in salita. (…)
Dopo aver raggiunto questo negozio, io sono entrato e ho mostrato
l’orologio alla persona presente. Quest’ultima mi ha fatto un offerta di Chf
1'100.--. Io ho accettato ed ho consegnato l’orologio. Mi è stato dato il
denaro e in seguito con IMPU 2 abbiamo raggiunto nuovamente il domicilio.”
(VI PG IMPU 1 21.08.2015, p. 8-10, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
Interrogato durante il pubblico dibattimento, l’imputato ha
ribadito:
"
Il giorno dopo abbiamo venduto la collanina, mentre l’orologio lo
abbiamo venduto circa dopo una settimana.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).
105.
Dichiarazioni, quelle
dell’imputato, confermate da IMPU 2 così come pure da _______, responsabile del
negozio __________ di _________ (VI PG 28.08.2015, allegato 44 al rapporto
d’inchiesta 01.12.2015, AI 210) e _______, titolare del negozio _____________
di ______ (VI PG 27.08.2015, allegato 43 al rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI
210).
Il ricavato della vendita del Rolex è quindi stato utilizzato in
parte per acquistare della cocaina per il consumo di entrambi gli imputati, in
parte per l’acquisto di un orologio Tissot per IMPU 2 ed in parte per spese
correnti (VI PP IMPU 2 10.09.2015, p. 5, AI 83; VI PP IMPU 1 01.10.2015, p. 11,
AI 125; VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 20, AI 126; VI DIB
19.04
, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IMPU 1 ha dichiarato:
"
(…) nella misura di CHF 400.00 è stato speso per un orologio di IMPU
2, CHF 400.00 sono stati spesi per acquistare cocaina, e la rimanenza sono
stati spesi per spese correnti.
(…) la cocaina (…) era per noi due.”
(VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 20, AI 126).
B) Riscontri oggettivi
1) Risultanze medico legali
106.
Come già anticipato, i primi
accertamenti medici effettuati indicavano che la vittima aveva riportato un
trauma cranico, fratture dei processi trasversi di destra di T9, T10 e T11,
fratture costali della IX e X costa destra, frattura della parete anteriore del
seno frontale, bordo e tetto dell’orbita a destra con emoseno frontale a destra,
nonché ferite lacero contuse frontali (referto medico 29.07.2015 dell’Ospedale _______,
allegato al VI PG ACPR 1 28.07.2015, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
Il Dr. _______ dell’Ospedale _______ ha certificato un’inabilità
lavorativa del 100% dal 28 luglio 2015 al 26 agosto 2015 compreso (referto
medico 29.07.2015 dell’Ospedale _______, allegato al VI PG ACPR 1 28.07.2015,
allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3).
Gli accertamenti effettuati dal medico legale Dr. _______ hanno
permesso di osservare le seguenti lesioni riportate da ACPR 1 a seguito dei
fatti del 27/28 luglio 2014:
"
Capo: in regione fronto-sopraorbitaria destra, ferita
lacero-contusa, suturata chirurgicamente, lineare, di 4 cm, disposta
obliquamente dall'alto in basso e da destra a sinistra; in regione
sopraorbitaria sinistra, due ferite lacero-contuse, entrambe suturate
chirurgicamente, della lunghezza ciascuna di 2,5 cm e tra loro pressoché
parallele, disposte dall'alto in basso e leggermente oblique da destra a
sinistra; in regione zigomatica sinistra, ferita lacero-contusa, lineare, di 3
cm, suturata chirurgicamente, lievemente obliqua dall'alto al basso e da destra
a sinistra. Bilateralmente, ben apprezzabili ecchimosi palpebrali, più
rappresentate a sinistra, di colore blu-verdastro.
Tronco: in regione claveare destra, vasta ecchimosi
rosso-violacea , irregolarmente ovalare, ad asse maggiore di circa 10 cm,
disposta lungo il decorso della clavicola. In sede cervico-nucale e
all'estremità superiore della regione infrascapolare, numerose ecchimosi
(almeno in numero di cinque-sei), tra loro in parte sovrapposte,
rosso-violacee, per lo più ovalari (con asse maggiore pressoché parallelo al
rachide), una francamente tondeggiante. Ad entrambe le regioni scapolari,
numerose ecchimosi: in particolare quattro e destra e due a sinistra, di varia
foggia, rosso-violacee. Altre ecchimosi, dall'analoga cromaticità, e di forme
diverse (alcune ovalari, altre arcuate), sono osservabili in sede
retro-acromiale sinistra, acromion-claveare destra, a livello del pilastro
posteriore dell'ascella omolaterale, in sede sottoscapolare destra, a livello
paravertebrale, queste ultime rispettivamente al tratto dorsale medio-distale
destro, al passaggio dorso-lombare a sinistra e nelle sedi lombo-sacrali.
Arti superiori: al terzo medio della superficie laterale
del braccio destro, sottile stria escoriativa di circa 4 cm di lunghezza; alla
superficie laterale del gomito destro (in sede epitrocleare), ecchimosi
irregolarmente ovalare, ad asse maggiore di 4 cm circa perpendicolare all'asse
anatomico dell'arto; al terzo medio-inferiore della superficie laterale del
braccio sinistro, due tenui soffusioni ecchimotiche; alla superficie radiale e
volare del terzo distale dell'avambraccio sinistro vasta area ecchimotica
rossastra, nel cui contesto si rilevano sottili escoriazioni; in corrispondenza
della superficie dorsale della mano sinistra afferente al primo e secondo
raggio metacarpale, soffusione ecchimotica rossastra con sovrapposte alcune sottili
escoriazioni.
Arti inferiori: in regione prerotulea destra, ecchimosi
rossastra, tondeggiante del diametro di 3 cm; alla superficie postero-mediale
del terzo medio-distale della gamba sinistra, area di ustione di l-ll grado,
rettangolare, di circa 10x5 cm, ad asse maggiore verticale.”
(relazione medicolegale del 30.07.2015 del Dr. _______, p. 2 e 3,
AI 2).
107.
A complemento della sua
precedente relazione, dopo avere preso atto dei documenti medici, il Dr. _______
ha precisato in sede di istruttoria (VI PP 12.10.2015, AI 147), che:
Per quanto attiene alle lesioni riscontrate al capo:
- le ferite lacerocontuse
elencate nel referto del 30 luglio 2015 sono la conseguenza del trauma cranico
che deriva da azioni contusive direttamente applicate al cranio (p. 3);
- internamente si constata
un ematoma dei tessuti molli sottocutanei in sede perizigomatica sinistra senza
evidenza di associate rime di frattura e l’imbibizione edematosa dei tessuti
molli cervicali prevertebrali posteriori a sinistra, nonché la frattura della
parete anteriore del seno frontale bordo e tetto dell’orbita a destra con
emoseno frontale a destra, ferite lacero – contuse frontali (p. 3);
- la chiave per ruote
standard è un mezzo compatibile/idoneo a produrre il trauma cranico e la
frattura della parete anteriore del seno frontale bordo e tetto dell’orbita a
destra con emoseno frontale a destra e le ferite lacero contuse al volto (p. 3
e 4);
- le lesioni lacero contuse
al volto non provengono da colpi dati al casco, ma da colpi inferti
direttamente al volto con la chiave per ruote (p. 4);
- le ecchimosi palpebrali
non sono state prodotte con la chiave per ruote, ma con un pugno oppure un
calcio (p. 4);
- i colpi inferti al volto
sono almeno quattro (p. 4);
Per quanto attiene alle lesioni riscontrate al tronco:
- è presente una frattura
dei processi traversi di destra di T9, T10, T11, nonché fratture costali della
IX e X costa destra (p. 4);
- la frattura dei processi
traversi di destra di T9, T10 e T11 è possibile che sia stata causata da un
colpo inferto con la chiave per ruote (p. 5);
- le fratture costali della
IX e X costa destra potrebbero essere un’azione riconducibile alla chiave per
ruote come pure anche ad un calcio (p. 5);
- le ecchimosi sono tutte
compatibili con un colpo dato con la chiave per ruote (p. 5);
- tra capo e tronco i colpi
inferti sono tra un minimo di 18 e un massimo di 20, senza tenere conto dei
colpi dati al casco (p. 6);
Per quanto attiene alle lesioni riscontrate agli arti superiori:
- l’ecchimosi irregolarmente
ovalare, ad asse maggiore di 4 cm circa perpendicolare all’asse anatomico
dell’arto, alla superficie laterale del gomito destro (in sede epitrocleare), è
una lesione compatibile con la chiave per ruote (p. 6);
- le due tenui soffusioni ecchimotiche
al terzo medio-inferiore della superficie laterale del braccio sinistro, la
vasta area ecchimotica rossastra, nel cui contesto si rilevano sottili
escoriazioni, alla superficie radiale e volare del terzo distale
dell’avambraccio sinistro e la soffusione ecchimotica rossastra con sovrapposte
alcune sottili escoriazioni in corrispondenza della superficie dorsale della
mano sinistra afferente al primo e secondo raggio metacarpale, non coerenti con
l’utilizzo della chiave, potrebbero essere state causate da uno schiacciamento,
forse da un calcio (p. 6);
- in rapporto alle ecchimosi
in detta regione, agli arti superiori potrebbero essere stati inferti 6 colpi
(p. 6);
Per quanto attiene alle lesioni riscontrate agli arti inferiori:
- l’area di ustione di I-II
grado, rettangolare, di circa 10x5 cm, ad asse maggiore verticale, alla
superficie postero-mediale del terzo medio-distale della gamba sinistra
potrebbe essere data dal contatto del motore del ciclomotore o della marmitta
con la regione corporea interessata;
In generale:
- l’energia impressa ai
colpi inferti con la chiave per ruote era rilevante – sicuramente un’energia
importante che dimostra una volontarietà a provocare lesioni – per riuscire,
per quanto attiene alla frattura al viso in regione orbitale, a ledere la
componente ossea fronte orbitaria, nonostante la presenza, in parte, anche del
casco, nonché, per quanto riguarda le fratture alle vertebre, a ledere i
processi spinosi di T9, T10 e T11 di destra, anche in relazione al fatto che questi
ultimi sono protetti anatomicamente da muscolatura (p. 7);
- per quanto riguarda
l’azione in sé stessa, il mezzo utilizzato, la forza utilizzata, le regioni
colpite e la reiterazione dei colpi, nel complesso i colpi così come descritti
dagli imputati nel verbale di confronto del 16 ottobre 2015 (AI 165),
soprattutto quelli al capo (volto) ed eventualmente anche al torace in zona
costale, nel senso che una costola scomposta può provocare in astratto una
lesione pleuropolmonare, potevano essere idonei a cagionare il decesso (p. 8);
- anche il colpo alla
nuca/collo, per regione attinta e mezzo impiegato, è idoneo a causare delle
lesioni maggiori (lesioni alle basi craniche con interessamento meningo
encefalico e delle prime vertebre cervicali) con conseguenze letali, ad esempio
una frattura del dente dell’epistrofeo con lesione bulbare, pressoché mortale
(p. 8);
- non potrebbero invece
essere letali le lesioni alle vertebre toraciche, come la T9, T10 e T11, le
quali però, se vi è interessamento midollare, possono produrre quadri di
paraplegia (p. 8);
- le lesioni già attribuite
alla chiave per ruote non possono essere state prodotte dal fucile soft air
trovato sul luogo del delitto, così come non possono esserlo neppure le lesioni
agli arti superiori (p. 9).
2) Accertamenti di Polizia
Scientifica
108.
Come già indicato, sul luogo
dei fatti è stato possibile rinvenire un paio di guanti di materiale sintetico
semi trasparenti, parzialmente rivoltati ed intrisi di sangue, la visiera di un
casco da motocicletta, un’arma lunga soft air danneggiata, il bottone di una
camicia ed un ciondolo, oggetti tutti impregnati di sangue. Tra il centro della
carreggiata ed il bordo della strada, verso valle, erano presenti una grossa
chiazza di sangue e anche sul parapetto, a bordo della strada, verso valle,
sono state trovate abbondanti tracce di sangue dovute a gocciolamenti così come
all’appoggio di mani (rapporto d’inchiesta 01.12.2015, AI 210, p. 6 e 7).
109.
In occasione del verbale di
delucidazione del referto medico legale del Dr. _______, l’isp. _______ della
Polizia Scientifica ha rilevato che sul casco della vittima sono riscontrabili
almeno 12 gruppi di tracce di sfregamento, alcune arrotondate e alcune
strisciate, precisando che un gruppo può essere composto da più colpi (VI PP T.
12.10
, p. 4, AI 147).
110.
Sul luogo dell’evento sono
stati riscontrati importanti solchi sull’asfalto stradale (cfr. fotografie di
cui all’allegato I al VI PP T. 12.10.2015), i quali sono compatibili, per forma
e per dimensione (forma tondeggiante del diametro prossimo ai 3 cm), con i
danni riscontrati sul casco, nonché le lacerazioni riscontrate nel tessuto
della camicia della vittima, e potrebbero essere stati causati dallo stesso
oggetto che ha provocato i danni al casco e alla camicia, trattandosi di
rilievi riscontrati ai margini della pozza di sangue sull’asfalto (VI PP T.
12.10
, p. 8, AI 147).
C) Convincimento della Corte
e diritto
1) Imputazione di tentato
assassinio
111.
Giusta l’art. 111 CP, chiunque
intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non
inferiore a cinque anni.
Il comportamento criminoso consiste nell’uccidere intenzionalmente
una persona. L’autore deve adottare un comportamento che provochi la morte
altrui (Corboz, Les infractions principales, I, n. 1 ad art. 111 CP). Deve
inoltre esistere un rapporto di causalità tra il comportamento adottato
dall’autore e il decesso della vittima. Ne consegue che il comportamento
rimproverato all’autore deve rappresentare la causa naturale e adeguata della
morte della vittima (Corboz, Les infractions principales, I, n. 12 e segg. ad
art. 111 CP).
Sussiste un rapporto di causalità naturale tra il comportamento
dell’autore e il risultato quando il primo è la conditio sine qua non del secondo
(DTF 122 IV 23; 121 IV 212; 116 IV 310; 115 IV 102; 100 IV 283; 95 IV 142). Non
è necessario che si tratti dell’unica causa o della causa immediata del
risultato (DTF 116 IV 310; 115 IV 206; 100 IV 283; 95 IV 142), né che ne sia la
causa ultima o la più efficace.
L’esistenza del rapporto di causalità naturale è una questione di
fatto (DTF 127 IV 189; 122 IV 23; 121 IV 212; 117 IV 133; 115 IV 102, 234; 103
IV 291; 91 IV 119).
Per imputare penalmente il risultato all’autore è inoltre
necessaria l’esistenza di un nesso di casualità adeguata tra il comportamento e
il risultato. La causalità è adeguata quando il comportamento dell'autore è
atto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita,
a produrre o a favorire l’avvenimento imputato (DTF 127 IV 39; 122 IV 23; 121
IV 212; 115 IV 102, 207, 243; 103 IV 291; 101 IV 70; 100 IV 283; 95 IV 143; 92
IV 87; 91 IV 119, 156, 187; 87 IV 159, 86 IV 155). Manca il rapporto di
causalità adeguata quando interviene un avvenimento straordinario ed imprevisto
che relega in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito alla
realizzazione del risultato (DTF 127 IV 39; 122 IV 23; 1221 IV 15, 213; 120 IV
312; 115 IV 102, 207, 244; 103 IV 291; 100 IV 214, 283; 98 IV 173; 92 IV 88; 91
IV 187).
L’esistenza o meno di un nesso di causalità adeguata è una
questione di diritto (DTF 122 IV 23; 121 IV 213; 117 IV 134; 91 IV 119, 156).
L’autore deve adottare un comportamento che provochi la morte di
una persona (Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 1 ad art. 111 CP).
L’agire delittuoso è ogni atto giuridicamente rilevante con il
quale l’autore dà un contributo causale per il sopraggiungere del risultato,
ossia della morte (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 5 ad art. 111 CP).
L’illiceità si caratterizza per il risultato voluto o ottenuto,
non per il modo di procedere. Il metodo adottato importa quindi poco (Corboz,
Les infractions en droit suisse, n. 2 ad art. 111 CP), salvo se per la crudeltà
del suo agire l’autore può essere qualificato d’assassino (Corboz, Les
infractions en droit suisse, n. 3 ad art. 111 CP).
112.
è, invece, applicabile l’art. 112 CP - che prevede una pena
detentiva non inferiore a dieci anni - quando il colpevole ha agito con
particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità
particolarmente perversi.
Dunque, quanto distingue l’assassinio (art. 112 CP) dall’omicidio
(art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli correlata alla speciale
odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre circostanze
specifiche (fanatismo, terrorismo).
L'assassinio è, in sintesi, un caso aggravato di omicidio
intenzionale che si contraddistingue per il carattere particolarmente
reprensibile dell’atto (FF 1985 II 912 segg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a; STF
6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1;6B_215/2012 del 24 ottobre 2012
consid. 2.2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse,
Basilea 2010, Vol. I, ad art. 112, n. 3-23, pag. 35-39). Come
sottolineato dallo stesso legislatore, con il conforto della dottrina e della
giurisprudenza, l’autore cui si riferisce la norma penale è una persona senza
scrupoli, che agisce a sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva
di sentimenti sociali, che non tiene dunque in nessun conto la vita altrui pur
di realizzare il proprio interesse (FF 1985 II 913 con riferimento a Der
juristische und der psychiatrische Masstab bei der Beurteilung der
Tötungsdelikte, RPS 67/1952 pag. 322 e segg.). Queste caratteristiche -
accertate secondo criteri morali oggettivi - devono apparire come un carattere
costante della personalità dell’autore (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 115 IV 8
consid. 1b).
Per caratterizzare “la particolare mancanza di scrupoli” -
che è una circostanza personale speciale a norma dell'art. 27 CP (art. 26 vCP;
DTF 120 IV 275 consid. 3; STF 6S.9/2007 del 17 maggio 2007 consid. 4.5) -
l’art. 112 CP evoca (a titolo di esempio) il movente, lo scopo o le modalità
particolarmente perversi (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches
Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, Berna
2010, § 1, n. 19, pag. 29).
Il movente è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'autore
uccide contro remunerazione o per derubare la vittima (DTF 127 IV 10 consid.
1a; 118 IV 122 consid. 2b; 115 IV 187 consid. 2 e 3; STF 6B_719/2012 del 13
maggio 2013 consid. 1.4;6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1;
6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1;6B_215/2012 del 24 ottobre 2012
consid. 2.2.1;6B_89/2012 del 29 giugno 2012 consid. 1.4;6B_198/2012 del 31
maggio 2012 consid. 2.1;6B_735/2011 del 3 aprile 2012 consid. 3.2;6S.394/2006
del 1. marzo 2007 consid. 4.4;6S.359/2004 del 22 ottobre 2004 consid. 2.2),
per ereditare o beneficiare di prestazioni assicurative (STF 6B_236/2012 del 19
dicembre 2012 consid. 5.1;6S.368/2002 del 6 ottobre 2003 consid. 4), per
vendetta senza un motivo serio (DTF 106 IV 347), perché la vittima non si piega
alla sua volontà (DTF 127 IV 20) oppure quando l’autore uccide senza ragione o
per una sciocchezza (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 8, pag. 36; STF
6B.943/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 3.3;6S.145/2006 del 2 giugno 2006
consid. 2.2;6P.152/2005 del 15 febbraio 2006 consid. 7.2).
Lo scopo è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'agente
vuole eliminare un testimone sgradito o una persona che cerca di impedire la
commissione del reato, insomma quando l’autore agisce per commettere, coprire o
facilitare un altro reato (Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht,
Besonderer Teil, Vol. 1: Delikte gegen Leib und Leben, Art. 111-136 StGB, Berna
1982, ad art. 112, n. 23, 25, 27 e 28; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013
consid. 3.1;6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1). Parimenti, lo
scopo è particolarmente odioso quando l’autore agisce per evitarsi disagi o
inconvenienti, ad esempio uccidendo la donna resa incinta o la moglie perché le
preferisce un’altra donna (DTF 101 IV 279; 77 IV 64; 70 IV 8). Va, qui,
annotato che per Stratenwerth, quanto più vi è sproporzione tra lo scopo
perseguito e la distruzione della vita umana, tanto più ci si avvicina alla
fattispecie dell’assassinio (Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 1, n. 20,
pag. 30).
Il modo di agire è specialmente odioso, tra l'altro, quando
l'agente dimostra crudeltà o sadismo (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 13-17,
pag. 37; Disch, L'homicide intentionnel, tesi, Losanna 1999, pag. 313
a 322; STF 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1;6B_236/2012 del 19
dicembre 2012 consid. 5.1;6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1;
6S.400/2001 del 10 gennaio 2002 consid. 8b). Le modalità sono poi
particolarmente perverse quando l’autore, per insensibilità, infligge
volontariamente sofferenze fisiche o psichiche maggiori rispetto a quelle
necessarie per “solo” uccidere la vittima (Hurtado Pozo, Partie spéciale, n.
142; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. ed., 2010, n. 13 ad
art. 112 CP; Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II 3 ed.
Basilea 2013, n. 21 ad art. 112 CP) o quando egli agisce perfidamente, ad
esempio prendendosela con una persona che non può difendersi della quale si era
precedentemente guadagnato la fiducia (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, 3. ed., 2010, n. 13 ad art. 112 CP; Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler
Kommentar, Strafrecht II 3 ed. Basilea 2013, n. 22 ad art. 112 CP;
Stratenwerth/Jenny, BT I, § 1, n. 24). Il mezzo impiegato – ad esempio fuoco o
veleno – può essere preso in considerazione, ma unicamente se è sintomatico di
crudeltà o perfidia (DTF 118 IV 128 consid. c; 104 IV 150 consid. 1; 106 IV 342
consid. 2; Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II 3 ed. Basilea 2013, n. 23 ad art. 112 CP; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3. ed., 2010, n. 13 ad art. 112 CP).
113.
La premeditazione non è un
presupposto necessario del reato di cui all'art. 112 CP (Disch, op. cit., pag.
292.
e rinvii) che non esige nemmeno che l'agente abbia provato piacere nel fare
soffrire la sua vittima o nell'ucciderla così come non richiede un'assenza di
legami tra di loro o che l'agente abbia agito a sangue freddo.
Quanto distingue l’assassino dall’omicidio è dunque la particolare
mancanza di scrupoli rivelata dalla speciale odiosità del movente, del fine,
del modo d’agire o di altre circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo). La
legge non prevede una casistica enumerativa: si potrà anche affermare che una
morte per strangolamento indizia un assassinio e che la mancanza di
premeditazione indizia un omicidio, ma si tratta pur sempre di indizi (cfr. STF
6P.96/2001 e 6S.413/2001 del 15 gennaio 2001 e STF 6S.435/2005 del 16 febbraio
2006.
- entrambi casi di strangolamento - ritenuto il primo omicidio e il
secondo assassinio).
114.
Ai fini del giudizio, occorre
valutare il comportamento dell'autore nel suo insieme per valutare se l’atto
mostra nell’autore i tratti caratteristici di un assassino. Ciò è ad esempio il
caso se emerge dalle circostanze concrete dell’atto che l’autore ha fatto prova
di un disprezzo totale della vita altrui. Mentre l’omicida agisce per motivi più
o meno comprensibili, generalmente in una situazione di grande conflitto,
l’assassino agisce a sangue freddo, senza scrupoli, dimostrando un egoismo
primario ed odioso, con un’assenza quasi totale di tendenze sociali e, nel
perseguire i propri interessi, non tiene alcun conto della vita altrui (STF
6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 consid. 1.1; DTF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV
122.
consid. 2b e riferimenti). Nell’assassino l’egoismo prevale in generale su
ogni altra considerazione. Egli è spesso pronto a sacrificare, per soddisfare
dei bisogni egoistici, anche persone che nulla gli hanno fatto, mostrando una
completa mancanza di scrupoli ed una grande freddezza affettiva (DTF 118 IV 122
consid. 2b e riferimenti; STF 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 consid. 1.1;
cfr. STF 6S.424/2004 del 16.02.2005, in cui è stato ritenuto complice in
assassinio un autore che aveva agito per conservare l’amicizia dell’autore
principale che agiva nei confronti di una vittima che a lui nulla aveva fatto;
idem in STF 6S.307/2003 del 9 ottobre 2003).
Un omicidio intenzionale è già di per sé un reato gravissimo: la
colpa dell'assassino deve distinguersi, dunque, in modo netto da quella
dell'omicida (STF 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 consid. 1.1; DTF 127 IV 10
consid 1a; 120 IV 265 consid. 3a; 118 IV 122 consid. 2b; 117 OV 369 consid. 17
e riferimenti; Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 3 e segg. con numerosi
riferimenti; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 7 e segg. con rinvii).
Nella valutazione di questa questione, considerazioni di sdegno emotivo poco
aiutano: chi uccide un padre di famiglia senza pensare alle conseguenze
indirette del crimine, ad esempio, non commette per ciò solo un assassinio (DTF
118.
IV 122 consid. 3b).
115.
Secondo costante
giurisprudenza, il movente non presenta particolare perversità quando non
denota, di per sé, un egoismo assoluto, nella misura in cui l’autore abbia
agito sotto l’influsso di un’emozione che le circostanze concrete rendono, in
applicazione di quei valori morali generalmente riconosciuti dalla società
civile chiamata a giudicare del gesto, umanamente comprensibile secondo una
valutazione oggettiva. È, segnatamente, il caso quando l’autore agisce in una
situazione di conflitto oggettivamente grave oppure sulla spinta di una
sofferenza fondata seriamente su motivi oggettivamente imputabili alla vittima
stessa (DTF 104 IV 150 consid. 2; 106 IV 342 consid. 4; 118 IV 122; 120 IV 265
consid. 3a; 127 IV 10; STF 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1;
6B_740/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 3 e 3.1;6P.140/2006 del 10 novembre
2006.
consid. 11.2;6P.41/2006 del 2 maggio 2006 consid. 7.2.3;6P.49/2006 del 6
aprile 2006 consid. 5.2;6S.424/2004 del 16 febbraio 2005 consid. 1.3.1;
6S.359/2004 del 22 novembre 2004 consid. 2.1 e 2.2;6S.10/2004 del 1. aprile
2004.
consid. 5.2; Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 4, pag. 31, n. 8, pag. 32 e
n. 23, pag. 34-35; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 7, pag. 43-44 e n.
15a, pag. 47-48; Disch, op. cit., pag. 316, capitolo 6.3.1.2.1; Graven, Meurtre
par passion, RPS 1960, pag. 134; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den
Einzelnen, Basilea 2008, ad art. 112, pag. 11).
La valutazione del carattere più o meno perverso del movente non
può, per contro, poggiare su considerazioni di natura soggettiva. In effetti,
se è ben vero che, in conformità ai principi generali del diritto penale, il
dolo deve portare su tutti gli elementi oggettivi costitutivi del reato, è
anche vero che quando la normativa legale prevede delle circostanze personali
particolari, l’autore può realizzarle senza esserne consapevole. La particolare
mancanza di scrupoli è un criterio soggettivo di qualifica del reato di
assassinio, ma alcuni degli indizi scelti dal legislatore per evidenziare
questa circostanza personale sono di natura oggettiva (Disch, op. cit., pag.
323, capitolo 6.3.1.3).
Per giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno,
neppure, considerati il carattere dell’autore, le sue particolari emozioni, la
sua capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo
tale valutazione tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di
scrupoli non è incompatibile né con una scemata imputabilità né con una
deficienza caratteriale né con una non scusabile violenta commozione
(Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 24, pag. 50; Corboz, op. cit., ad
art. 112, n. 22, pag. 38 e riferimenti; STF 6S.359/2004 del 22 ottobre 2004
consid. 2.2). Questi aspetti non hanno alcuna influenza sulla qualifica del
reato ma vanno considerati nella determinazione della pena (Schwarzenegger, op.
cit., ad art. 112, n. 25, pag. 50-51).
116.
Giova in fine evidenziare come
il TF ha sancito che al fine di determinare se ci si trova confrontati ad un
assassinio occorre considerare anche il comportamento dopo l’atto, nella misura
in cui può fornire indicazioni sulla personalità, la sua attitudine e mentalità
al momento dei fatti (STF 6S.424/2004; STF 6B_532/2012; STF 6P.252/2006; DTF
127.
IV 10).
Nel caso esaminato dal Tribunale Federale nella sentenza
6S.424/2004 l’Alta Corte aveva ritenuto costitutivo di assassinio il caso in
cui gli imputati, dopo aver ucciso una persona, hanno ridipinto la parete per
nascondere le tracce di sangue per poi recarsi in discoteca.
Analogamente, nel caso 6B_532/2012, il TF ha confermato la
condanna per il reato di assassinio di un imputato che, sotto l’influsso di
alcol, ha ucciso una persona con un fendente alla gola, si è impossessato di un
computer, hashish e di un vestito della vittima e, mediante spirito da ardere
rinvenuto in cucina, ha dato fuoco all’appartamento.
117.
Per quanto concerne l’aspetto
soggettivo, va detto che il reato è intenzionale, bastando il dolo eventuale.
Con particolare riferimento all’art. 12 cpv. 2 CP rispettivamente
alla differenza tra dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP) e dolo
eventuale (art. 12 cpv. 1 seconda frase CP nonché VD pag. 4 e 5) si rammenta
che quest’ultimo sussiste laddove I'agente ritiene possibile che I'evento o iI
reato si produca, e, ciò nondimeno, agisce, poiché prende in considerazione
I'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 133
IV 9 consid. 4.1 pag. 16, 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii). Chi prende in
considerazione I'evento qualora si produca, ossia lo accetta, lo vuole ai sensi
dell'art. 12 cpv. 2 CP ("basta a tal fine che I'autore ritenga possibile
il realizzarsi dell'atto e se ne accolli iI rischio"; cfr. 18 cpv. 2 vCP).
Non è necessario che I'agente desideri tale evento o lo approvi (DTF 121 IV 249
consid. 3a). II discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può
rivelarsi delicato, sia in un caso come nell'altro, infatti, I'autore (nel dolo
eventuale) ritiene possibile che I'evento o iI reato si produca. Mentre v'è
negligenza, e non dolo, qualora I'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce
presumendo che I'evento, che ritiene possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58
consid. 8.3). Quindi, la differenza tra dolo eventuale e negligenza cosciente
risiede nella volontà dell'autore e non nella coscienza (DTF 133 IV 9 consid. 4
pagg. 15 e segg. con giurisprudenza ivi citata).
Il dolo (eventuale), quale fatto interiore, può essere accertato
solo in base a elementi esteriori; ne discende che in quest'ambito, Ie
questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono
parzialmente (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4).
Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere
dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di
esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che
questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da
imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia
accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP
17.2009.59
del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli
elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato
l’evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità
della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore,
della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto
più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi – alla luce delle
circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà
la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato
l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (cfr. STF 6B_194/2013 del 3
settembre 2013 consid. 4; STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; DTF
135.
IV 12 consid. 2.3.3; DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; DTF 130 IV 58
consid. 8.4).
La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo
eventuale non può essere ammesso con leggerezza (cfr. STF 6B_519/2007 del 29
gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5). Quello che
deve essere probabile in grado elevato poiché possa essere ammesso il dolo
eventuale non è il tipo di lesione che viene provocato, ma il realizzarsi
dell’evento-morte (cfr. DTF 97 IV 84 consid. 4d; sentenza CCRP 17.2009.16 del 17
giugno 2009 consid. 6).
Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente
dell’autore e il modo nel quale egli ha agito (cfr. STF 6B_194/2013 del 3
settembre 2013 consid. 4; STF 6B_996/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF
130.
IV 58 consid. 8.4; DTF 125 IV 242 consid. 3c).
Ai fini dell’accertamento dell’intenzionalità del gesto è del
tutto irrilevante la questione a sapere se la vittima sia stata oggettivamente
in pericolo di vita (cfr. sentenza CARP 17.2012.78 + 99 del 5 novembre 2012
consid. 12.f; STF 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.3).
118.
Per quel che riguarda
l'incidenza del dolo eventuale sulla commisurazione della pena la
giurisprudenza, dopo averlo in un primo tempo negato (sentenza non pubblicata
del TF 6S.216/2003 del 1.10.2003), ha sostenuto, avallato in tal senso anche
dalla dottrina maggioritaria (WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Helbing
Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 47 n. 89 e STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art.
47.
n. 7), che l'avere agito con mero dolo eventuale piuttosto che con dolo
diretto possa comportare una valutazione meno severa. In particolare in una
sentenza del 6.5.2003 l’allora Corte di cassazione e di revisione penale (di
seguito solo CCRP) ha proceduto ad una riduzione di pena di 1 anno nei
confronti di un’autrice colpevole di lesioni intenzionali gravi (le rimanenti
gravi malversazioni ed i reati connessi erano invece stati commessi con dolo
diretto) proprio perché la Corte di prime cure non aveva considerato, quale
circostanza attenuante generica, il fatto che avesse agito con dolo eventuale.
In quella sentenza la CCRP non ha indicato con precisione l'incidenza di tale
attenuante, la pena essendo stata ridotta anche in considerazione del fatto che
la Corte di prime cure non avesse tenuto conto di altre circostanze
attenuanti. Adito dalla pubblica accusa, il TF ha confermato il giudizio della
seconda istanza cantonale nella sua sentenza non pubblicata 6S.233/2003 del
4.11.2003
119.
Nel caso concreto, la Corte si
è interrogata sul movente che sta alla base dell’aggressione e dell’estrema
violenza manifestata dagli imputati nei confronti di ACPR 1, ovvero se questo
risieda nel desiderio degli imputati di commettere una rapina, oppure in un
desiderio di vendetta.
Al proposito, si dirà che sulla scorta delle risultanze agli atti,
la Corte ha identificato un duplice movente, ovvero quello di rapina e quello
di vendetta.
120.
Per quanto attiene a IMPU 2,
questa ha dichiarato di avere notato l’orologio di ACPR 1 già dalle prime volte
in cui l’aveva visto al Bar _______ di _______, di avere capito il valore dello
stesso, che stimava attorno ai CHF 4'000.00, e di avere poi avuto l’idea di
rubarlo (VI DIB 19.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Significativa al proposito l’affermazione dell’imputata secondo
cui le percosse in danno della vittima sono cessate siccome ormai la si erano
impadroniti dell’orologio (cfr. VI DIB 19.04.2016, p. 6 e 7, allegato 1 al
verbale dibattimentale).
Analogamente, IMPU 1, già in corso d’inchiesta e ancora in
occasione del pubblico dibattimento, ha ammesso che l’intento dell’agguato era
anche quello di prendere l’orologio (cfr. Effettivamente l’intento
era anche quello di prendere l’orologio, oltre alla vendetta. È giusto dire che
l’idea di rubare l’orologio era maturata almeno dalla seconda telefonata e
quindi dal 21 luglio 2015.” - VI DIB 19.04.2016, p. 12, allegato 1 al
verbale dibattimentale).
121.
Il movente legato al furto
dell’orologio risulta peraltro da considerazioni emergenti dagli atti. Si
ricorderà in primo luogo che dopo un periodo in cui gli stessi hanno
importunato ACPR 1 con le manomissioni del motorino, è seguita una fase in cui
la vittima è per loro caduta nell’oblio. Solo successivamente ACPR 1 è
ritornato al centro degli interessi della coppia e questo senza che la vittima
ne abbia dato il minimo pretesto.
Pure accertato dall’inchiesta risulta essere il fatto che il
periodo in cui gli imputati hanno ricominciato a rivolgere le loro attenzioni
alla vittima, corrisponde ad un momento in cui gli stessi avevano maggiormente
bisogno di entrate, sia perché consumavano cocaina, sia perché IMPU 2 aveva
smesso di offrire prestazioni sessuali a pagamento (cfr. VI PP IMPU 2
10.09
, p. 4, AI 83; VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 16, AI 126).
Risulta allora del tutto logico che in tale contesto la coppia
abbia maturato interesse per l’orologio posseduto di ACPR 1. Giova ricordare al
proposito che IMPU 2, appassionata di orologi, aveva già da tempo notato questo
oggetto al polso della vittima ed era quindi consapevole della possibilità di
trarne un sicuro guadagno.
A riprova dell’interesse maturato dagli imputati per l’orologio
della vittima concorrono del resto le telefonate anonime effettuate nei giorni
antecedenti i fatti. Oltremodo significative, a tal proposito, risultano essere
le affermazioni di IMPU 2, la quale ha spiegato che queste servivano per far
uscire di casa ACPR 1 per picchiarlo e, se possibile, rubargli l’orologio.
La Corte ha quindi ritenuto senz’altro dato il movente legato al
furto dell’orologio per entrambi gli imputati.
122.
Relativamente al movente
legato a motivi di vendetta, questo deriverebbe dall’asserita ingiuria che ACPR
1.
avrebbe proferito nei confronti di IMPU 2.
Al proposito, la Corte ha ritenuto di dover operare un distinguo.
Da un lato, non v’è alcuna prova che detta ingiuria sia stata
effettivamente pronunciata. Certo, IMPU 2 aveva maturato un astio nei confronti
di ACPR 1, ma nulla permette di concludere che questo sia riconducibile ad
eventuali offese subite da quest’ultimo. Di fatto, la vittima ha costantemente
e recisamente contestato di aver insultato l’imputata, affermazioni che hanno
trovato conforto nelle dichiarazioni della testimone ACPR 2.
In tal senso, la Corte ha considerato prive di fondamento le
asserzioni dell’imputata, ragion per cui il movente legato a motivi di vendetta
non può essere ritenuto nei confronti dell’imputata. L’inchiesta non ha al
proposito permesso di stabilire quale fosse l’origine dell’astio maturato da IMPU
2.
nei confronti della vittima, potendosi al proposito unicamente formulare
supposizioni.
Peraltro, se l’imputata si fosse sentita offesa da eventuali frasi
proferite dalla vittima, la reazione può ritenersi consumata nelle angherie che
per un certo periodo la coppia ha compiuto nei suoi confronti. Ciò nondimeno,
nel corso dell’intera inchiesta IMPU 2 ha sostenuto di volersi vendicare di
un’offesa subita, sicché anche se questa, da un punto di vista oggettivo, non
fosse risultata tale, ne è che l’imputata nutriva del rancore nei confronti
della vittima, rancore che ha trovato sfogo la notte tra il 27 ed il 28 agosto
2015.
Dall’altro canto, pur ribadendo l’insussistenza delle accuse mosse
dall’imputata nei confronti di ACPR 1, proprio in ragione dell’animosità che
nutriva verso la vittima oppure perché già interessata all’orologio, risulta
verosimile che IMPU 2 abbia riferito (contrariamente al vero) al compagno IMPU
1.
di essere stata offesa e molestata e che le fosse stato augurato di morire di
AIDS.
Pur osservando che la struttura mentale di IMPU 2 non pare tale da
permetterle di strumentalizzare il passato del coimputato o di approfittare del
fatto che fosse di recente deceduto suo padre per realizzare il suo piano, non
si può escludere che quanto comunicatogli dall’imputata abbia rappresentato un
movente importante per IMPU 1.
In altre parole, ritornando quindi al movente, se da un lato IMPU
2.
pare mossa prevalentemente dall’intenzione di impossessarsi dell’orologio,
neppure si può escludere, dall’altro, che – come sottolineato dalla difesa di IMPU
1.
– questi si sia accanito sulla vittima anche per vendicare quanto riteneva
(falsamente) che ACPR 1 avesse fatto alla sua compagna, pur senza scordare che
pure per quanto lo concerne l’elemento della rapina era centrale, essendo egli
perfettamente orientato in merito al fatto che la finalità dell’agguato era
quella di sottrarre alla vittima gli effetti personali di valore. È del resto
stato lo stesso IMPU 1 a sfilare il portafoglio e a tentare di togliere la
catenella.
123.
Nella fattispecie, anche
qualora si volesse ritenere, per l’uno o l’altro dei coimputati, uno piuttosto
che l’altro dei due citati moventi, oppure ritenere una diversa prevalenza di
uno dei moventi sull’altro, nulla muterebbe nelle conclusioni in diritto che se
ne dovrebbero trarre.
La Corte non ha infatti avuto dubbio alcuno sul fatto che gli
imputati, con il loro agire, hanno tentato di uccidere ACPR 1.
Lo strumento utilizzato, la violenza, il numero dei colpi inferti,
le zone colpite (testa e schiena), erano tutti idonei a provocare la morte di
una persona e solo per un caso fortuito non hanno avuto esiti letali. Vedasi al
proposito il referto medico-legale secondo cui: “per quanto riguarda
l’azione in sé stessa, il mezzo utilizzato, la forza utilizzata, le regioni
colpite e la reiterazione dei colpi, nel complesso i colpi così come descritti
dagli imputati nel verbale di confronto del 16 ottobre 2015 (AI 165),
soprattutto quelli al capo (volto) ed eventualmente anche al torace in zona
costale, nel senso che una costola scomposta può provocare in astratto una
lesione pleuropolmonare, potevano essere idonei a cagionare il decesso; anche
il colpo alla nuca/collo, per regione attinta e mezzo impiegato, è idoneo a
causare delle lesioni maggiori (lesioni alle basi craniche con interessamento
meningo encefalico e delle prime vertebre cervicali) con conseguenze letali, ad
esempio una frattura del dente dell’epistrofeo con lesione bulbare, pressoché
mortale” (cfr. referto medico-legale, p. 8).
A questo proposito, la Corte non ha potuto seguire la tesi della
difesa di IMPU 1, secondo cui egli avrebbe colpito soprattutto la testa coperta
dal casco siccome “voleva fare meno male”, e ciò soprattutto in
considerazione del fatto che, nel caso concreto, i colpi venivano inferti con
tale violenza da danneggiare considerevolmente il casco stesso e da lasciare
evidenti segni sull’asfalto. IMPU 1, non va dimenticato, ha percosso la vittima
con tale foga da dover necessitare di un attimo di pausa per riprendere fiato,
proseguendo poi una volta riposatosi. Stanti tali considerazioni, appare dunque
che l’imputato ha colpito con quanta più violenza possibile proprio poiché
questa era necessaria per tentare di causare danni alla vittima, appunto
protetta da un elmo. In questo senso, vedasi pure quanto indicato dal medico
legale, secondo cui: “l’energia impressa ai colpi inferti con la chiave per
ruote era rilevante – sicuramente un’energia importante che dimostra una
volontarietà a provocare lesioni – per riuscire, per quanto attiene alla
frattura al viso in regione orbitale, a ledere la componente ossea fronte
orbitaria, nonostante la presenza, in parte, anche del casco, nonché, per
quanto riguarda le fratture alle vertebre, a ledere i processi spinosi di T9,
T10 e T11 di destra, anche in relazione al fatto che questi ultimi sono
protetti anatomicamente da muscolatura” (cfr. referto medico legale, p. 7).
La Corte ha inoltre ritenuto che colpendo con detta violenza e
ferocia una persona a terra, tenuto conto della confusione che giocoforza regna
in tali occasioni, dove anche la vittima si muove e tenta di proteggersi, non
risulta possibile “mirare” precisamente un punto piuttosto che un altro,
sicché solo per una fortunata serie di coincidenze uno dei vari colpi inferti
da IMPU 1 e/o da IMPU 2 non ha interessato distretti corporei (vedasi per
esempio le vertebre cervicali) che avrebbero potuto causare il decesso della
vittima.
In tale contesto non si può che concludere che gli imputati hanno
preso in considerazione e accettato che la vittima potesse morire sotto i loro
colpi.
Tale considerazione è del resto stata fatta sia da IMPU 2, la
quale già in corso d’inchiesta ha ammesso di avere considerato tale possibilità
(cfr. VI PP 05.11.2015, p. 20, AI 189; VI PP 16.10.2015, p. 3, AI 163), sia
dallo stesso IMPU 1, il quale è giunto a tale ammissione – espressa non una
volta ma due – in occasione del pubblico dibattimento.
La Corte ha del resto ritenuto significativo del fatto che gli
imputati erano consapevoli del fatto che con il loro agire avrebbero potuto
provocare la morte di ACPR 1 il fatto che entrambi, dopo aver lasciato il luogo
dell’agguato, avevano pensato che la vittima fosse ormai deceduta.
124.
A mente della Corte risulta
essere del tutto irrilevante chi ha inferto i colpi alla vittima. Gli imputati
hanno infatti agito in correità, condividendo il medesimo piano delittuoso, ciò
che è inequivocabilmente testimoniato dal fatto che quando IMPU 1 si è stancato
a causa delle percosse che infliggeva alla vittima, IMPU 2 ha proseguito a
colpire, ripassando poi la chiave a croce al coimputato così che potesse
continuare a colpire la vittima.
125.
Per quanto attiene alla
qualifica giuridica di tentato omicidio o tentato assassinio derivante
dall’agire degli imputati, si richiamano i principi giurisprudenziali sopra
evocati.
A mente della Corte, all’occorrenza il reato di assassinio è
realizzato già in virtù del movente che ha mosso gli imputati.
Al fine di raggiungere il loro scopo – rapinare o vendicarsi – IMPU
1.
e IMPU 2 non hanno esitato ad organizzare, pianificandola accuratamente,
un’imboscata a danno di ACPR 1. Essi, dopo aver tentato di far uscire di casa
la vittima mediante espedienti, lo hanno cercato e localizzato. Si sono in
seguito recati presso l’abitazione dell’imputata dove questa si è travestita in
modo da adeguarsi al piano elaborato e che li vedeva simulare un posto di
blocco, si sono muniti di torcia elettrica, di fucile soft air e – come emerge
dai verbali sopra evocati – di guanti in lattice precedentemente acquistati per
nascondere le loro tracce. Sono quindi ritornati fuori dall’esercizio pubblico
attendendo per un importante lasso di tempo che la vittima si avviasse verso
casa. Si dirà che neppure l’attesa li ha indotti a ravvedersi prendendo se del
caso atto di quanto si apprestavano per compiere. Una volta constatato come ACPR
1.
stava percorrendo la strada verso casa, non hanno poi esitato a mettere in
atto il loro piano.
Gli imputati hanno agito a sangue freddo, aggredendo
inopinatamente alle spalle una vittima inerme, picchiandola selvaggiamente sia
con calci e pugni, sia con una chiave metallica, arrestandosi unicamente quando
la credevano morta o in fin di vita. Così facendo, IMPU 2 e IMPU 1 hanno
dimostrato una totale assenza di scrupoli, dimostrando così un egoismo primario
ed odioso e rendendosi disposti a sacrificare una vita umana al fine di
raggiungere i propri obiettivi.
Entrambi gli imputati non hanno infatti esitato a mettere a
repentaglio la vita della vittima per futili motivi, segnatamente al fine di
derubarla dei suoi effetti personali e/o per “vendicare” un’ingiuria, se
del caso, proferita circa una anno prima dei fatti di quella notte.
126.
Oltre a al movente, la Corte
ha ritenuto realizzato il reato di cui all’art. 112 CP pure in ragione delle
modalità particolarmente perverse con cui gli autori hanno agito. IMPU 2 e IMPU
1.
si sono infatti spinti ad infierire oltre ogni limite sulla vittima, dandosi
il cambio per continuare a colpirla con veemenza quando uno dei due autori era
ormai stanco. In altre parole, non si sono limitati a farla cadere a terra e
renderla inerme così da poterle sfilare orologio, borsello e catenella, ma
hanno proseguito la loro “opera” finché non erano ormai entrambi
convinti che ACPR 1 fosse morto.
Anche tale atteggiamento dimostra il sangue freddo della coppia,
capace di spogliare la vittima dei suoi averi mentre uno dei due continuava a
picchiare e quando vi era ormai sangue ovunque, nonché la loro assenza di
scrupoli, il loro egoismo primario e odioso così come pure lo spregio totale
per la vita umana.
127.
Analogamente, la Corte ha
ritenuto significativo della loro personalità pure quello che gli imputati
hanno fatto dopo avere finito di picchiare ACPR 1.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di IMPU 1, secondo
giurisprudenza (STF 6S.424/2004), occorre infatti considerare anche il
comportamento tenuto dagli autori dopo l’atto, nella misura in cui questo può
fornire indicazioni sulla personalità, sull’attitudine e sulla mentalità degli
autori al momento dei fatti.
Ebbene, nel caso concreto, dopo aver spogliato la vittima di ogni
suo avere ed averla abbandonata sul ciglio della strada ritenendola ormai
morta, IMPU 1 e IMPU 2 non hanno chiamato né ambulanza né Polizia, ma – al
contrario – si sono adoperati per eliminare i vestiti e gli oggetti che
potevano ricollegarli agli eventi di quella notte, si sono impossessati del
denaro della vittima e sono andati a casa a guardare la TV. La notte stessa,
poi, si sono recati presso le cascate di ______ in cerca di refrigerio,
procedendo poi nei giorni seguenti a realizzare la refurtiva.
Nelle settimane seguenti (come si dirà di seguito) la coppia non
troverà poi nulla di meglio da fare che andare in giro a sparare a cose e
persone.
Alla luce di quanto precede, la Corte ha confermato l’accusa di
tentato assassinio.
Relativamente alla forma di intenzione, la Corte ha ritenuto non
sussistere sufficienti elementi che permettano di concludere che la coppia
abbia agito con dolo diretto, ritenendo dunque realizzato il dolo eventuale. Al
proposito si impone tuttavia di osservare che il comportamento degli imputati
si situa al confine tra le due forme di intenzionalità, sicché tale sfumatura
ha una conseguenza assai limitata dal profilo della colpa.
2) Imputazione di rapina
(punto 2 dell’atto d’accusa)
128.
Giusta l’art. 140 cifra 1 cpv.
1.
CP commette rapina ed è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con
una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere chiunque commette
un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo
imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre
resistenza.
L’art. 140 cifra 2 CP prevede che il colpevole è punito con una
pena detentiva da uno a vent’anni se, per commettere la rapina, il colpevole si
è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
A mente della Corte, non v’è alcun dubbio che attraverso la
violenza commessa in danno della vittima, gli imputati hanno commesso il furto
dell’orologio, della collana e del portafogli, nonché tentato di sottrarre il
braccialetto. Come sopra esposto, tale considerazione emerge dalle dirette
dichiarazioni degli imputati.
Il punto 2 dell’atto d’accusa, oggetto delle correzioni di cui in
entrata, è quindi stato confermato.
3) Imputazione di
usurpazione di funzioni (punto 3 dell’atto d’accusa)
129.
Giusta l’art. 287 CP chiunque
per un fine illecito si arroga l’esercizio di una pubblica funzione od il
potere di dare ordini militari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni
o con una pena pecuniaria.
Pacifico, e non contestato, che con il loro agire gli imputati
hanno commesso anche il reato di usurpazione di funzioni, da cui la conferma
del punto 3 dell’atto d’accusa.
VIII) Imputazione di truffa
(punto 4 dell’atto d’accusa)
130.
La pubblica accusa imputa a IMPU
1.
e IMPU 2 il reato di truffa, per avere, agendo in correità tra loro, nel
corso del mese di dicembre 2014, a _______ e _______, inserendo IMPU 1, su
indicazione di IMPU 2, sul portale ___________ l’offerta di vendita di un
orologio Tag Heuer Formula 1 al prezzo di CHF 2'000.00, intavolando quindi una
trattativa sul prezzo con l’interessato ACPR 8, accondiscendendo a un ribasso
del prezzo sino a CHF 1'000.00, recandosi IMPU 1 e IMPU 2 il 17 dicembre 2014 a
_______ per la consegna dell’orologio, consegnando quindi a ACPR 8 un orologio
Tag Heuer Formula 1 contraffatto, precedentemente acquistato da IMPU 2 al
prezzo di CHF 50.00, rendendo IMPU 2 più verosimile l’autenticità dell’orologio
fornendo fittizie raccomandazioni sul suo uso e esplicitando di non essere più
in possesso della garanzia, venduto a ACPR 8 un orologio contraffatto,
ingannandolo con astuzia sulla sua autenticità, e inducendolo così a pagare
alla consegna dell’orologio il corrispettivo di CHF 1'000.00.
131.
Nel corso del mese di dicembre
2014.
ACPR 8 ha presentato denuncia in relazione all’acquisto nello stesso mese
della riproduzione di un orologio Tag Heuer Formula 1, che gli era stato
venduto quale autentico.
L’AP ha raccontato:
"
Ad inizio dicembre 2014 ho notato sul sito internet “_________”
che il signor IMPU 1 vendeva un orologio TAG Formula 1, di produzione _________,
a CHF 2000.-.
So che il prezzo di listino per un orologio di quel tipo nuovo è
di ca CHF 4000.-.
Dopo lunghe trattative l’ho convinto a cedermelo per CHF 1000.-,
per questo motivo ci siamo accordati telefonicamente per concludere l’affare.
Il 17.12.2014 ci troviamo quindi a _______, io ero da solo mentre
lui si è presentato accompagnato da una donna. Quando abbiamo fissato
l’appuntamento ho parlato con una donna che ha detto di essere la sua compagna,
lei mi ha detto che non erano più in possesso della garanzia e mi ha detto di
evitare di mettere l’orologio sott’acqua siccome essendo di lusso non è ermetico.
Sono rimasto un po’ perplesso, ma all’appuntamento gli ho dato i
soldi ed ho preso l’orologio.
Il giorno stesso mi sono recato alla ______ di _______, presso il
reparto orologi.
Lì ho consegnato l’orologio ai tecnici chiedendogli di ripararlo
per renderlo ermetico.
Dopo poco tempo il tecnico mi richiama dicendo di aver aperto
l’orologio per sostituire le guarnizioni, e di aver però notato che all’interno
tutti i componenti provenivano dalla Cina invece che dalla Svizzera.
Quando ho capito di essere stato truffato ho tentato di contattare
svariate volte IMPU 1, ma senza esito.
Gli ho quindi inviato degli sms e lui mi ha risposto. (…)
Quando ho comunicato a IMPU 1 che l’orologio venduto non era
originale lui ha risposto “Sì ma comunque io lo pagato 2000.” Lui ha quindi
confermato di sapere che mi stava vendendo un orologio contraffatto.”
(VI PG 24.02.2015, allegato 1 al rapporto d’inchiesta 23.07.2015,
allegato 7 all’AI 210).
L’AP ha quindi prodotto la stampa di uno scambio di SMS avvenuto
il 17 dicembre 2014 tra ACPR 8 e l’utenza intestata a IMPU 1, nel quale
quest’ultimo, alla contestazione dell’AP che “L’orologio che mi avete
venduto non è originale !!!!!!!!!” risponde “Si ma comunque io lo
pagato 2000” (allegato al VI PG 24.02.2015, allegato 1 al rapporto
d’inchiesta 23.07.2015, allegato 7 all’AI 210).
132.
Identificato quale possibile
autore, IMPU 1 nei verbali di Polizia ha inizialmente contestato i fatti,
attribuendoli ad una sua ex compagna, di cui non ha voluto fare il nome (VI PG
02.03
, p. 3, allegato 3 al rapporto d’inchiesta 23.07.2015, allegato 7
all’AI 210: “è stata una persona di cui non faccio il nome. (…) Questa
persona ha fatto l’annuncio internet utilizzando il mio nome ed il mio recapito
telefonico con il mio consenso.”). Confrontato con i riscontri oggettivi
agli atti, e meglio con lo scambio di e-mail tra l’indirizzo di posta
elettronica a lui in uso e quello di ACPR 8, relativo alle trattative per la
vendita dell’orologio, così come con lo scambio di SMS tra l’utenza telefonica
a lui in uso e il numero mobile dell’AP, l’imputato ha in fine ammesso di
essere stato lui ad “effettuare la corrispondenza e-mail con il querelante,
ma non gli sms” (VI PG 02.03.2015, p. 5, allegato 3 al rapporto d’inchiesta
23.07
, allegato 7 all’AI 210).
IMPU 1 ha peraltro precisato che il tutto sarebbe avvenuto “per
il tramite di questa donna” e che sarebbe stata lei a “portare avanti la
trattativa per la vendita di questo orologio” (VI PG 02.03.2015, p. 5,
allegato 3 al rapporto d’inchiesta 23.07.2015, allegato 7 all’AI 210). Al
momento della consegna dei soldi e dell’orologio, avvenuto tra la donna e l’AP,
sarebbe comunque stato presente pure lui (VI PG 02.03.2015, p. 5, allegato 3 al
rapporto d’inchiesta 23.07.2015, allegato 7 all’AI 210).
133.
Interrogato nuovamente il 17
marzo 2015, ACPR 8 ha riconosciuto in fotografia IMPU 2 come la donna che
accompagnava IMPU 1 al momento della consegna dell’orologio. Anche in questa
occasione, l’AP ha ribadito:
"
Confermo che, al momento dello scambio, i CHF 1000.- li ho
consegnati a IMPU 1, il quale a sua volta mi ha consegnato l’orologio.
La donna in questione è giunta assieme a IMPU 1 a bordo del suo
veicolo, è scesa con lui ed era presente accanto a lui durante lo scambio.”
(VI PG 17.03.2015, p. 2, allegato 4 al rapporto d’inchiesta
23.07
, allegato 7 all’AI 210).
134.
IMPU 1, dal canto suo, nel
successivo verbale d’interrogatorio di Polizia, ha modificato la versione dei
fatti resa in precedenza, assumendosi l’intera responsabilità della vendita
della riproduzione dell’orologio:
"
Mi assumo totalmente la responsabilità dei fatti, non è vero che
è stata una mia ex compagna a trattare la vendita dell’orologio.
Sono stato io a mettere l’annuncio sul sito internet ed ho gestito
unicamente io la trattativa con il signor ACPR 8. Il giorno in cui ci siamo
trovati a _______ io gli ho dato l’orologio e lui mi ha consegnato CHF 1000.-,
cioè quanto concordato telefonicamente in precedenza.
In quel momento era presente pure la mia amica IMPU 2, ma lei non
l’ho mai coinvolta nella trattativa.”
(VI PG 25.03.2015, p. 2, allegato 5 al rapporto d’inchiesta
23.07
, allegato 7 all’AI 210).
135.
Anche IMPU 2, in occasione del
verbale d’arresto, ha addossato la colpa dell’intera vicenda al compagno, affermando
che:
"
L’idea è stata di IMPU 1. Nell’annuncio io volevo scrivere che
era una replica.
(…) l’orologio finto l’avevo comprato da uno su _____, che mi aveva
detto che era una replica.”
(VI PP 21.08.2015, p. 6, AI 8).
136.
IMPU 1, dal canto suo, ha
modificato nuovamente la sua versione il 4 settembre 2015, addebitando la
responsabilità dell’intera vicenda alla coimputata e relegando il proprio ruolo
a quello di semplice accompagnatore:
"
(…) era stata IMPU 2 a pubblicare su “_____” l’annuncio per la
vendita dell’orologio. IMPU 2 aveva utilizzato il mio indirizzo e-mail. Io a un
certo punto ho ricevuto una e-mail di risposta da _______ che mi diceva che
offriva CHF 1'000.00 per l’orologio. Nell’e-mail ACPR 8 aveva indicato il suo
numero di telefono e aveva scritto di contattarlo. Io ho quindi chiamato IMPU 2
per chiederle se le andava bene il prezzo di CHF 1'000.00. Lei ha detto di sì,
e io ho quindi richiamato ACPR 8 per concordare la consegna dell’orologio.
(…) l’orologio l’ha consegnato IMPU 2 a ACPR 8, ed è lei che ha
ricevuto i soldi.
(…) io non sapevo se l’orologio era vero o finto. Io non sono
esperto di orologi.
(…) l’idea di pubblicare l’annuncio della vendita dell’orologio su
“_____” è stata di IMPU 2. Era lei che aveva l’orologio e che voleva venderlo.
(…) non so cosa ne è stato dei soldi per la vendita dell’orologio.
Li ha presi IMPU 2. Io non ho toccato nulla.”
(VI PP 04.09.2015, p. 11, AI 69).
In questo suo verbale, l’imputato ha dichiarato di essersi
precedentemente addossato la colpa dell’intera vicenda siccome Don _______,
curatore di IMPU 2, gli avrebbe confidato “che se saltava fuori che era
stata IMPU 2 a fare la truffa, per la curatela, andava nei guai” (VI PP
04.09
, p. 12, AI 69).
Confrontato con le dichiarazioni della coimputata, IMPU 1 le ha
contestate:
"
Non è vero che è stata una mia idea e che mi aveva detto di
scrivere nell’annuncio che l’orologio era una replica.
(…) l’annuncio su “_____” l’aveva scritto IMPU 2.”
(VI PP 04.09.2015, p. 13, AI 69).
137.
IMPU 2, dal canto suo, in data
10.
settembre 2015 ha riferito che:
"
Mi viene chiesto di meglio precisare quanto accaduto a danno di ACPR
8.
e rispondo che ricordo la storia, l’orologio era mio. Lo avevo acquistato
qualche mese prima, non saprei dire il periodo, su _____. Lo avevo acquistato a
CHF 50 da una persona che abita a ______.
(…) i soldi per l’acquisto dell’orologio li avevo messi io perché
era una cosa per me.
(…) IMPU 1 era con me perché io non guido e quindi doveva
accompagnarmi.
(…) l’ho comprato perché, quando l’ho visto, mi sembrava autentico
ed era un Tag Heuer che ancora non avevo.
(…) anche quando lo avevo acquistato ero perplessa sulla questione
che fosse autentico tant’è che il venditore mi aveva detto di verificare, cosa
che non ho fatto perché non avevo voglia.”
(VI PP 10.09.2015, p. 2, AI 83).
L’imputata ha precisato che il motivo della vendita è da
ricondurre alla necessità di avere liquidità per l’acquisto di cocaina:
"
(…) ho ripreso a consumare circa un grammo al mese a volte ogni
due mesi dall’inverno 2013 ma non so essere più precisa sui miei consumi. (…)
È quindi corretto dire che avevo messo in vendita l’orologio per
il mio consumo. (…) Per tornare all’orologio, avevo deciso di pubblicare
l’annuncio su _____ vendendo l’orologio per CHF 2'000.
(…) l’annuncio in quanto tale lo ha scritto IMPU 1 ma io dettavo
il contenuto.
(…) dopo qualche giorno una persona aveva risposto all’annuncio
chiedendo se il prezzo fosse trattabile.
(…) questa persona aveva scritto via email. IMPU 1 mi aveva
chiesto se andasse bene trattare il prezzo, io ero un po’ scocciata ma poi ho
detto a IMPU 1 di rispondere che andava bene.
All’incontro in Stazione a _______ sono andata con IMPU 1, lui è
rimasto in macchina e mi sono recata da sola all’incontro.
(…) IMPU 1 era rimasto in macchina ed io ero scesa da sola. Gli ho
consegnato l’orologio e lui mi ha dato il denaro.
(…) non ho detto al signore che non poteva mettere l’orologio
sott’acqua però vero che gli avevo detto che non avevo la garanzia.
(…) agli SMS ho risposto io, il contenuto me lo aveva suggerito in
parte IMPU 1 ma in parte era anche farina del mio sacco. Preciso che comunque
eravamo in macchina e il telefono lo avevo io.”
(VI PP 10.09.2015, p. 2-3, AI 83).
IMPU 2 ha peraltro confermato le ragioni che avevano indotto il
coimputato ad assumersi l’intera responsabilità della vicenda:
"
(…) dopo che IMPU 1 era stato chiamato in polizia la prima volta
io avevo fatto una crisi davanti a IMPU 1 e quindi con IMPU 1 siamo andati da
Don _______a chiedere consiglio. Io piangevo e parlavo ma siccome Don _______
non mi capiva ha poi spiegato IMPU 1 cosa era successo con l’orologio. A quel
punto Don _______ ha detto a IMPU 1 che io avrei avuto gravi problemi a
continuare a prendere i soldi dell’AI e avrei avuto problemi con la curatela e
ha detto a IMPU 1 di prendersi la colpa e di lasciar fuori me dalla storia.
Cosa che poi IMPU 1 ha fatto.”
"
(VI PP 10.09.2015, p. 3, AI 83).
138.
Tornando sulla questione in
occasione dell’interrogatorio del 16 ottobre 2015, l’imputata ha dichiarato che
IMPU 1 non sapeva che l’orologio venduto a ACPR 8 era finto (VI PP 16.10.2015,
p. 5, AI 163).
139.
In occasione del verbale del 5
novembre 2015, l’imputato si è così espresso:
"
(…) in Polizia la prima volta avevo dato la colpa a IMPU 2 senza
fare il suo nome, poi dopo che il Don mi aveva detto di assumermi l’interezza
delle colpe perché se no IMPU 2 sarebbe andata nei pasticci.
(…) la Polizia l’avevo contattata dopo che eravamo stati dal Don
io a memoria direi il giorno dopo. Avevo poi nuovamente negato telefonicamente
che ero io l’autore perché in quel periodo avevo litigato con IMPU 2. Una volta
che ci eravamo riappacificati ero poi andato in Polizia una volta che ero stato
nuovamente contattato.
(…) se il Don non me lo avesse chiesto io non mi sarei assunto le
responsabilità della truffa.”
(VI PP 05.11.2015, p. 10 e 11, AI 190).
140.
IMPU 2, dal canto suo, in
occasione dell’interrogatorio finale ha dapprima risposto:
"
(…) non ero proprio sicura che fosse un falso perché comunque il
cronografo funzionava. Gli altri orologi che ho a casa invece il cronografo non
funzionava.
(…) non avevo verificato se fosse autentico con un rivenditore.
(…) IMPU 1 di orologi non se ne intende. Credo che non si sia
posto nemmeno il problema.”
(VI PP 05.11.2015, p. 6, AI 189).
Salvo in fine ammettere, confrontata al fatto che negli SMS di
risposta a ACPR 8 non avrebbero eccepito nulla ed avrebbero anzi risposto che
entrambi sapevano che si trattava di un orologio falso, che:
"
(…) effettivamente sapevamo che era un falso” (VI PP 05.11.2015,
p. 6, AI 189).
141.
Don _______, assunto a verbale
d’interrogatorio nell’ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti
per titolo di atti sessuali con persone dipendenti, coazione sessuale,
sfruttamento dello stato di bisogno, istigazione a sviamento della giustizia e
favoreggiamento in relazione a fatti che vedono coinvolta come vittima anche IMPU
2, ha ammesso di avere detto a IMPU 1 “di prendersi le colpe così IMPU 2 non
veniva macchiata di una cosa che potesse pregiudicarla” (VI PP 17.09.2015,
p. 10, allegato 23 al rapporto d’inchiesta 23.07.2015, allegato 7 all’AI 210).
142.
In occasione del pubblico
dibattimento l’imputata ha ribadito di avere acquistato l’orologio da una
persona a ______, pagandolo CHF 50.00, alla presenza di IMPU 1, che sapeva
quindi quanto era stato pagato l’orologio (VI DIB 19.04.2016, p. 16, allegato 1
al verbale dibattimentale).
IMPU 2 ha dichiarato di avere avuto lei l’idea di vendere
l’orologio e di farlo passare per vero, ma che il coimputato sapeva “che
stavamo vendendo un orologio falso spacciandolo per vero” (VI DIB
19.04
, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Alla domanda a sapere quale fosse stata la loro reazione dopo
avere ricevuto il messaggio dell’acquirente che si lamentava che l’orologio non
era autentico, l’imputata ha risposto:
"
Noi ci siamo detti che erano cavoli suoi, dato che l’aveva
comprato.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).
143.
IMPU 1, dal canto suo, anche in
sede dibattimentale ha continuato a negare le proprie responsabilità, ribadendo
che al momento dell’acquisto dell’orologio da parte di IMPU 2 lui si trovava in
disparte e non avrebbe quindi saputo quanto era stato pagato, che quando si
sono recati a vendere l’orologio a ACPR 8 lui sarebbe rimasto in auto e che,
non capendo lui nulla di orologi, la coimputata gli avrebbe detto cosa scrivere
su “_____” (VI DIB 19.04.2016, p. 16, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
Alla domanda a sapere se non gli fosse sembrato strano che la
compagna vendesse un orologio inizialmente per una somma piuttosto importante
poi diventata CHF 1'000.00, IMPU 1 ha risposto:
"
Lei mi aveva detto di avere fatto un grande affare. Siamo poi
andati su internet a vedere, utilizzando il numero dell’orologio, e in effetti
risultava il prezzo di vendita.”
(VI DIB 19.04.2016, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).
144.
Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si
rende colpevole di truffa ed è quindi passibile di una pena detentiva sino a
cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o
dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in
tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Ai sensi
dell’art. 146 cpv. 2 CP la pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una
pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa
mestiere della truffa.
Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia é ammessa se
l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre
fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la
cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla
controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi
rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128
IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno
astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto
se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano
tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito
critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa
quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia
le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere
verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno (DTF
126.
IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).
Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi
fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità
(DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare l’inganno
con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165; STF
6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi è
da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima
può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità
dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui
alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete
circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado
di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da
una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare
l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di prudenza
che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima non ha
osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar,
Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146;
Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, ______ 2008, § 18, p. 194 ss.; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad
art. 146; DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007
e 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il
suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal
desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno
astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione d’inferiorità
rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta
perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la situazione concreta,
segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui
l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006 del 6 novembre
2006).
145.
Oltre al presupposto oggettivo
dell’inganno astuto il reato presuppone un errore da parte del truffato (Arzt
in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 72
ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, ______ 2008, § 18, pag.
207.
ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002,
n. 24 ss. ad art. 146), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore
(Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007,
n. 77 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, ______ 2008, § 18,
pag. 208 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna
2002, vol. I, n. 27 ss. ad art. 146), un danno patrimoniale (Arzt, in Basler
Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art.
146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, ______ 2008, § 18, pag. 212 ss.;
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I,
n. 32 ad art. 146), il quale consiste in una lesione del patrimonio sotto forma
di una diminuzione degli attivi, di un aumento dei passivi, di un non-aumento
degli attivi o di una non-diminuzione dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a,
121.
IV 107 consid. c), nonché un nesso causale tra la disposizione patrimoniale
e il danno (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, ______
2008, n. 29 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad art. 146).
146.
Per quel che concerne
l’aspetto soggettivo, l’autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare
la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione
deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo
eventuale è comunque sufficiente (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II,
Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch,
Strafrecht III, Schulthess, ______ 2008, § 18, p. 217 ss.; Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, ______ 2008, n. 31 ad
art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli,
Berna 2002, vol. I, n. 39 ss. ad art. 146).
147.
L’infrazione è consumata
quando vi è un danno; non è necessario che l’autore abbia effettivamente
realizzato un profitto (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3.
edizione, n. 36 ad art. 146; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht,
Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, §
15, p. 364, n. 55).
148.
Secondo la giurisprudenza, è
correo colui che collabora, intenzionalmente e in maniera determinante, con
altre persone alla decisione di commettere un reato, alla sua organizzazione o
alla sua esecuzione, al punto da apparire come uno dei principali partecipanti.
Il suo contributo deve risultare, nelle circostanze concrete, essenziale alla
commissione dell'infrazione. Sebbene la sola volontà in relazione all'atto non
sia sufficiente, non è necessario che il correo abbia effettivamente
partecipato all'esecuzione del reato o abbia potuto influenzarlo. La correità
presuppone una decisione comune che non deve forzatamente essere espressa,
potendo risultare da atti concludenti. Il dolo eventuale quanto al risultato è
sufficiente. Non è necessario che il correo partecipi all'ideazione del
progetto, potendovi aderire successivamente, né che l'atto sia premeditato,
potendo egli associarvisi in corso di esecuzione. Ciò che è determinante è che
il correo si sia associato alla decisione da cui trae origine l'infrazione o
alla realizzazione di quest'ultima, in condizioni o in misura tale da farlo
apparire come un partecipante non secondario, ma principale (DTF 135 IV 152
consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 126 IV 84 consid. 2c/aa; 125 IV 134
consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2d; 120 IV 136 consid. 2b; 120 IV 265 consid.
2c/aa; STF 6B_587/2012 del 22.7.2013 consid. 2.2;6B_45/2013 del 18.7.2013
consid. 1.3.5;6B_527/2011 del 22.12.2011 consid. 2.1;6B_758/2009 del 6.11.2009
consid. 2.4;6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1;6S.307/2003 del 9.10.2003
consid. 3.1;6S.283/2002 del 26.11.2002 consid. 4.1; sentenza CARP 17.2011.11
del 9.6.2011 consid. 3.2).
149.
Ai sensi dell’art. 25 CP, è,
invece, complice colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine
o un delitto.
Dal profilo oggettivo, la complicità è una forma di partecipazione
accessoria al reato e presuppone che il complice apporti all’autore principale
un contributo causale alla realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli
eventi non si sarebbero realizzati nello stesso modo senza l’atto di
favoreggiamento. Non è necessario che l’assistenza del complice sia una conditio
sine qua non della realizzazione del reato ma è sufficiente che essa
l’abbia favorita. L’assistenza prestata può essere materiale, intellettuale o
consistere in una semplice astensione o omissione in presenza di una posizione
di garante (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 129 IV 124 consid. 3.2; 121 IV 109
consid. 3a; 120 IV 265 consid. 2c/aa; 119 IV 289 consid. 2c/aa; 118 IV 309
consid. 1a; STF 6B_711/2012 del 17.5.2013 consid. 7.5.1;6B_696/2012
dell’8.3.2013 consid. 7.1;6B_527/2011 del 22.12.2011 consid. 2.1;6B_890/2008
del 6.4.2009 consid. 3.1;6S.307/2003 del 9.10.2003 consid. 3.1;6S.283/2002 del
26.11.2002
consid. 4.1; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2;
sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).
Soggettivamente, il complice deve avere agito intenzionalmente o
per dolo eventuale (su questa nozione, cfr. DTF 133 IV 19 consid. 4.1). È
necessario che il complice sappia o si renda conto di contribuire alla
realizzazione di un determinato atto delittuoso e che egli lo voglia o, quanto
meno, lo accetti. A questo proposito, è sufficiente che egli conosca i tratti
principali dell’attività delittuosa dell’autore che deve aver preso la
decisione di compiere l’atto (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a;
STF 6B_711/2012 del 17.5.2013 consid. 7.5.1;6B_527/2011 del 22.12.2011 consid.
2.
;6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1; sentenza CARP 17.2011.11 del
9.6.2011
consid. 3.2; sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).
La volontà del complice non è direttamente proiettata verso la commissione del
reato, ma si esaurisce nell'assecondare la volontà dell'autore principale (Rep.
1986, pag. 322, consid. 3.1; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2;
sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).
150.
Nel caso concreto, entrambi
gli imputati hanno contestato il reato di truffa, IMPU 2, per voce del suo
difensore, unicamente dal profilo giuridico, mentre IMPU 1, anche dal punto di
vista fattuale.
A tal proposito, si dirà che la Corte ha ritenuto IMPU 1 non
convincente nelle sue dichiarazioni.
In particolare, emerge dalle risultanze istruttorie che egli ha
accompagnato IMPU 2 quando questa ha comprato l’orologio per CHF 50.00, ha
redatto l’inserzione per la vendita, ha contrattato il prezzo e ha nuovamente
accompagnato la correa il giorno in cui l’orologio è stato consegnato al danneggiato.
Essendo il compagno di IMPU 2, appare inoltre assai poco
verosimile che egli non conoscesse i dettagli dell’operazione.
Peraltro, a IMPU 1 era perfettamente chiaro che l’inserzione
prevedeva un prezzo iniziale di CHF 4'000.00 e che l’orologio è poi stato
venduto a CHF 1'000.00.
Ora, sia la riduzione di prezzo, sia il fatto che la compagna
avrebbe venduto un oggetto (apparentemente) di valore rinunciando a CHF
3'000.00, non poteva che far sorgere più di un interrogativo all’imputato.
A suffragare tali considerazioni concorre poi la chiamata di
correo, costante e lineare, di IMPU 2, la quale per tutta l’inchiesta - e
ancora in occasione del pubblico dibattimento - ha ribadito che IMPU 1 sapeva
perfettamente che l’orologio che si accingevano a vendere era falso, tanto da
dirsi, a seguito delle lamentele del danneggiato, che “erano cavoli suoi,
dato che l’aveva comprato”.
151.
In diritto, quanto commesso
dagli imputati configura il reato di truffa.
Va detto, certo, che l’astuzia non è stata delle più elaborate.
Tuttavia, pur situandosi ai limiti della punibilità, la Corte ha ritenuto
adempiuti i presupposti di applicazione dell’art. 146 CP. Le indicazioni
fornite dagli imputati – in particolare il costo dell’orologio – erano
evidentemente tali da indurre l’acquirente a considerarlo un oggetto autentico,
così come le indicazioni in seguito fornite da IMPU 2.
152.
Relativamente al ruolo assunto
da IMPU 1, la Corte ha altresì ritenuto che il suo agire configura una
complicità e non una correità e ciò in considerazione del fatto che, pur avendo
aiutato la compagna, l’idea è stata di quest’ultima, così come suo era
l’orologio, è lei che ha dettato cosa scrivere ed è sempre lei che ha
materialmente consegnato l’oggetto ed ha poi tenuto i soldi.
Si è quindi trattato di un aiuto accessorio e causale alla
realizzazione del reato dove il ruolo di IMPU 1 pare più proiettato ad
assecondare la compagna piuttosto che a compiere il reato in quanto tale.
IX) Imputazione di ripetuto
danneggiamento (punto 5 dell’atto d’accusa)
153.
L’atto d’accusa, al punto 5.1,
imputa a IMPU 1 e IMPU 2, in correità tra loro, il reato di danneggiamento, per
avere, il 22 settembre 2015, a _______, presso i parcheggi dell’____, forandoli
mediante un coltellino, danneggiato i quattro pneumatici della vettura Toyota
di ACPR 2.
154.
L’AP, cameriera del Bar _______
di _______, nel verbale di Polizia del 14 settembre 2015 ha dichiarato che la
sera del 22 settembre 2015, dopo il lavoro, ha ritrovato tagliate le quattro
gomme della propria autovettura, parcheggiata nei pressi del bar:
"
Il 22 settembre 2014, che era un sabato, ho visto che IMPU 2 e IMPU
1.
giravano nei pressi del Bar _______. In particolare li ho visto in diverse
occasioni che parcheggiavano la vettura e poi rientravano nell’appartamento. In
più circostanze li ho viste mentre uscivano ed entravano. In quelle circostanze
transitavano davanti alla mia vettura Toyota di colore ______. Quella sera,
come al solito, dopo aver terminato la mai attività, sono uscita ed ho trovato
i pneumatici anteriori della mia vettura forati. Non potendo fare nulla ho
lasciato nel parcheggio la vettura e sono ritornata il giorno dopo per
controllare bene se eventualmente si sarebbe potuto fare qualcosa. In quelle
circostanze ho notato che non solo le due anteriori erano bucate ma anche
quelle posteriori. Per un totale di 4 pneumatici.”
(VI PG 14.09.2015, p. 7, allegato 50 al rapporto d’inchiesta
01.12
, AI 210).
155.
IMPU 2 e IMPU 1 hanno ammesso
di essere stati loro a bucare le gomme (VI PP confronto IMPU 1/IMPU 2
02.10
, p. 12, AI 126; VI PP IMPU 2 05.10.2015, p. 2, AI 131; VI PP IMPU 2
05.11
, p. 5, AI 189).
In particolare, a bucare le gomme sarebbe stato IMPU 1 dando
seguito ad analoga richiesta formulatagli da IMPU 2 (cfr. VI PP confronto IMPU
1/IMPU 2 02.10.2015, p. 12, AI 126: “siamo stati io e IMPU 1. (…) L’idea di
bucare le gomme è stata mia.”; IMPU 2 nel VI DIB 19.04.2016, p. 17,
allegato 1 al verbale dibattimentale: “L’idea è stata mia e poi ne abbiamo
discusso insieme io e IMPU 1. Materialmente è stato poi lui a tagliare le
gomme”; IMPU 1 nel VI PP confronto IMPU 1/IMPU 2 02.10.2015, p. 12, AI 126:
“è vero che le abbiamo bucato le gomme. Le gomme le ho bucate io con il
coltellino. (…) è possibile che ho bucato 4 gomme.”; VI PP IMPU 1
05.11
, p. 7, AI 190: “confermo di aver bucato con il coltellino le
quattro gomme della vettura di ACPR 2. (…) l’ho fatto non perché mi stesse
antipatica la ACPR 2 ma perché me lo aveva chiesto IMPU 2”; IMPU 1 nel VI
DIB 19.04.2016, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale: “IMPU 2 me
l’aveva chiesto e io l’ho fatto”).
La motivazione risiederebbe in una sorta di antipatia, di
vendetta, di IMPU 2 nei confronti della cameriera dell’____ (VI PP confronto IMPU
1/IMPU 2 02.10.2015, p. 12, AI 126 : “a me quella cameriera stava sul cazzo,
perché teneva sempre la parte agli altri”; VI PP 05.10.2015, p. 2, AI 131: “_______
mi sta antipatica, perché è nera.”; VI DIB 19.04.2016, p. 17, allegato 1 al
verbale dibattimentale: “A me stava antipatica la cameriera e ho quindi
voluto fare questo gesto”).
Nel verbale del 5 novembre 2015, IMPU 2 ha aggiunto che l’AP le “stava
antipatica”, siccome “raccontava in giro la questione delle prestazioni
sessuali” (VI PP 05.11.2015, p. 5, AI 189), ovvero che l’imputata forniva
prestazioni sessuali a pagamento ai clienti dell’____, circostanza, questa,
confermata anche da IMPU 1: “IMPU 2 mi aveva detto espressamente di bucare
le gomme a ACPR 2 perché mi aveva riferito della circostanza che IMPU 2 faceva
il “mestiere” (VI PP 05.11.2015, p. 8, AI 190).
156.
Al punto 5.2 l’atto d’accusa
imputa a IMPU 1 e IMPU 2 il reato di danneggiamento per avere, il 31 dicembre
2014/1. gennaio 2015, a _______, in ____________, sparando due colpi ciascuno
mediante un fucile calibro 12 verso la facciata dell’edificio di proprietà di ACPR
6, danneggiato la facciata del medesimo, una persiana e un vetro esterno
dell’appartamento al primo piano, nonché l’antenna parabolica.
157.
La responsabilità degli
imputati per questi fatti emerge dalle di loro ammissioni (VI PP IMPU 1
01.10
, p. 5, AI 125; VI PP confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 8 e 9,
AI 126; VI PP IMPU 1 06.11.2015, p. 11 e 12, AI 190; VI PP IMPU 2 05.11.2015,p.
7, AI 189; VI DIB 19.04.2016, p. 17, 18, 20 e 21, allegato 1 al verbale
dibattimentale) e dalla presenza di puntuali prove materiali (nota all’incarto
14.10.2015
con allegata documentazione fotografica).
L’inchiesta ha permesso di stabilire che la notte di Capodanno del
2015, IMPU 2 e IMPU 1 hanno sparato con un fucile calibro 12 almeno quattro
colpi – due ciascuno – dall’appartamento di quest’ultimo in ____________ a _______,
contro la casa di ACPR 6, danneggiando la facciata, l’antenna parabolica, una
finestra e una persiana.
158.
In fine, al punto 5.3, l’atto
d’accusa imputa a IMPU 1 e IMPU 2 il reato di danneggiamento per avere, il 7/8
agosto 2015, a __________, in __________, sparando mediante un fucile di
fabbricazione russa calibro 410 x 76 contro la pensilina della fermata del bus
“________”, danneggiando la medesima, frantumando la vetrata.
159.
Anche questi fatti sono stati
ammessi da entrambi gli imputati.
Così si è espressa l’imputata in Polizia:
"
(…) dopo il sottopassaggio, sulla destra, c’era la vetrata della
pensilina della fermata del bus.
Io mi trovavo sul sedile posteriore dietro a IMPU 1, lui ha
rallentato, io ho aperto la portiera scorrevole della macchina e con il fucile
calibro 36 ho sparato mirando la vetrata della pensilina del bus.
Lì ho sparato un colpo che è andato a segno, infrangendo la
vetrata che andava in mille pezzi.”
(VI PG 13.08.2015, p. 3 e 4, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
Nel verbale del 1. ottobre 2015 ha ribadito:
"
(…) a _______ io ho sparato (…) contro la pensilina del bus con
il fucile (…).
(…) ho sparato perché IMPU 1 mi aveva detto che “quel posto gli
stava sul cazzo”, di sparare alla pensilina. Si tratta della fermata dove lui
scendeva per andare al lavoro tanti anni fa. Io quindi ho sparato dal
portellone laterale della macchina mentre era in movimento.”
(VI PP 01.10.2015, p. 5 e 6, AI 124).
160.
Anche IMPU 1 in Polizia ha
riferito dello sparo contro la pensilina:
"
Giunti a __________ ci siamo fermati su uno spiazzo adibito a
fermata del bus e senza scendere dal veicolo, IMPU 2 si è spostata sul sedile
posteriore dove ha così raggiunto il fucile calibro 36, per intenderci quello
di fabbricazione russa, che ha caricato con una cartuccia e dopo averlo
imbracciato ha aperto la porta scorrevole del veicolo e ha esploso un colpo in
direzione del vetro della pensilina della fermata danneggiandolo. Io mi trovavo
sempre al posto di guida.”
(VI PG 13.08.2015, p. 7, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
Nuovamente interrogato dal PP, l’imputato ha così descritto i
fatti:
"
(…) quando siamo arrivati vicino alla pensilina ho detto a IMPU 2
“guarda, quella pensilina era già da un po’ che mi sta antipatica, prova a
sparargli”. Ho quindi rallentato e IMPU 2 ha sparato.
(…) la pensilina mi stava antipatica perché quando lavoravo per la
______ attaccare i manifesti su quella pensilina era sempre stato un casino.”
(VI PP 01.10.2015, p. 7, AI 125).
161.
Giusta l’art. 144 cpv. 1 CP
chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui
grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di
parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
162.
Pacifico, e non contestato,
che con il loro agire gli imputati hanno commesso il reato di danneggiamento.
Il punto 5 dell’atto d’accusa è quindi stato confermato così come
esposto.
X) Imputazione di furto
(punto 6 dell’atto d’accusa)
163.
L’atto d’accusa imputa poi a IMPU
1.
e IMPU 2 il reato di furto per avere, agendo in correità tra loro, il 7
agosto 2015, a _______, in _______, presso un cantiere della società ACPR 3,
per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto a
danno di detta società otto lampade da cantiere per un valore di CHF 1'200.00.
164.
Gli imputati hanno confermato
le loro responsabilità per i fatti menzionati, avvenuti pochi giorni dopo
l’aggressione ai danni di ACPR 1 (VI PG IMPU 2 13.08.2015, p. 3, allegato al
rapporto di arresto provvisorio, AI 3; VI PP IMPU 2 01.10.2015, p. 5, AI 124;
VI PP IMPU 1 01.10.2015, p. 6, AI 125; VI DIB 19.04.2016, p. 17- 21, allegato 1
al verbale dibattimentale).
165.
Ai sensi dell’art. 139 CP è
punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, a
scopo d’indebito profitto, sottrae una cosa mobile altrui alfine di appropriarsene.
166.
Pacifico, e non contestato,
che con il loro agire IMPU 1 e IMPU 2 hanno commesso il reato di cui al punto 6
dell’atto d’accusa, che è quindi stato confermato così come esposto.
XI) Imputazione di ripetute
vie di fatto (punto 7 dell’atto d’accusa)
167.
Nell’ipotesi accusatoria, il 7
agosto 2015, a _________, nei pressi dell’________, IMPU 1 e IMPU 2, agendo in
correità tra loro, si sarebbero macchiati del reato di ripetute vie di fatto
per avere, IMPU 1 conducendo la propria autovettura e IMPU 2 sparando
dall’autovettura in movimento più colpi con la pistola soft air verso gli
avventori dell’_________, colpendo ACPR 5 alla scapola sinistra e ACPR 4
all’anca, commesso vie di fatto nei loro confronti.
168.
Anche per questi fatti, entrambi
gli imputati sono reo confessi.
In Polizia IMPU 2 si è così espressa al proposito:
"
(…) ho preso in mano la mia pistola softair a gas che spara
pallini in plastica bianchi.
Dall’interno della macchina mi sono spostata sul sedile anteriore
mentre IMPU 1 guidava.
Giunti in centro città abbiamo fatto il giro del centro, ovvero
siamo passati davanti alla ______ dove ho sparato alla spalla di una persona,
colpendola con una pallina.
Dopo alla _______ ricordo che siamo abbiamo svoltato a destra in
direzione di ______. Ricordo che nel tragitto per arrivare al bar ______ di ______
ho sparato alcuni pallini alle gambe di alcuni passanti che si trovavano sul
marciapiede. Quando vedevo gente di colore per strada gli gridavo fuori dal
finestrino: “negro di merda spero che la polizia ti becca”.
Oppure attiravo la loro attenzione con un fischio e poi gli alzavo
il dito medio.
Quando gridavo addosso alle persone in centro città, mi ricordo
che in testa mi ero messa dei boxer neri da uomo per non farmi riconoscere.
Diretti verso il Bar ______ di ______, IMPU 1 ha rallentato e
passando davanti alla folla di prostitute domenicane ho urlato: “ah zoccole” e
poi ho sparato a raffica con la pistola a pallini. Non so dire se in quelle
circostanze ho colpito qualcuno, probabilmente no, perché davanti c’era una
siepe e i vasi dei fiori.”
(VI PG 13.08.2015, p. 4, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
In un successivo verbale la stessa imputata ha precisato:
"
(…) la sera del soft-air, quando passavo davanti al ____________,
dicevo “ah zoccole”, o rispettivamente “froci di merda”, “stronzi”, “negro di
merda”, insomma mi divertivo un po’.
(…) in città con il soft-air avrò sparato una sessantina di
palline. Mi ricordo di aver cambiato 4 caricatori. Ricordo che avevo sparato a
raffica, questo in particolare al ____________.
(…) ero divertita di questa cosa del soft-air.”
(VI PP 21.08.2015, p. 3 e 4, AI 8).
169.
Così l’AP ACPR 5 nel verbale
di denuncia:
"
In data 07.08.2015 attorno alle ore 21:00 sono uscito da casa e mi
sono diretto a _________ c/o la ____________. Una volta al bar, mi sedevo
all’esterno unitamente a dei miei amici. (…)
Mentre stavamo tranquillamente parlando, improvvisamente sentivo
come una puntura d’insetto alla scapola sinistra. Praticamente nel medesimo
istante che ho accusato il fastidio alla scapola, udivo pure il suono di vari
rimbalzi contro la vetrina del bar. A causa di ciò, notavo pure altri clienti
balzare in piedi e agitarsi vistosamente. Rivoltavo il mio sguardo sulla
strada, dove notavo subito un’autovettura di marca Renault Kangoo di colore
grigio, immatricolata ______.
Purtroppo non so precisare gli altri numeri della targa. A bordo
notavo due persone e in particolare il braccio che impugnava l’arma era
appoggiato alla portiera. L’individuo sparava a raffica nella nostra
direzione.”
(VI PG 14.08.2015, p. 2 e 3, allegato 1 al rapporto d’inchiesta
23.09
, allegato 8 all’AI 210).
170.
Queste le dichiarazioni
dell’ACPR 4:
"
In data 07.08.2015 mi trovavo presso l’esercizio pubblico “_________”,
in quanto la mia compagna lavora lì. (…)
Quella sera tra le ore 23.30 e le 23.50 mi trovavo all’interno del
bar e volevo uscire a fumare una sigaretta, quando arrivavo sull’uscio della
porta finestra che guarda verso il lago, la mia ragazza mi chiamava per una
domanda ed io mi giravo verso di lei.
Nel momento in cui mi sono girato ho sentito improvvisamente un
bruciore sull’anca sinistra, guardando per terra ho notato un pallino di
plastica giallo. (…)
Allibito ho notato che anche i clienti presenti all’esterno del
bar erano stati colpiti da questi pallini. (…)
Nel punto in cui sono stato colpito è rimasto il livido per almeno
un mese.”
(VI PG 15.09.2015, p. 2 e 3, allegato 2 al rapporto d’inchiesta
23.09
, allegato 8 all’AI 210).
171.
Confrontata con queste
dichiarazioni degli AP, IMPU 2 ha confermato di essere stata lei a sparare in
queste circostanze (VI PP 01.10.2015, p. 6, AI 124).
A dire dell’imputata, già prima di recarsi a _______ lei ed il
compagno avrebbero avuto intenzione di sparare con la pistola soft air (VI PP
01.10
, p. 6, AI 124: “la pistola Soft Air era la mia. (…) quella sera
l’avevo portata con me perché avevo già pensato di sparare contro le persone
per le vie di _______”) e pure IMPU 1 avrebbe sparato dall’auto in corsa
(VI PP 01.10.2015, p. 6, AI 124: “anche IMPU 1 ha sparato con la pistola
Soft Air fuori dal finestrino, gli avevo passato io la pistola carica”).
172.
IMPU 2 ha spiegato che il 7
agosto 2015 sarebbero andati in giro a sparare per divertirsi e non avrebbero
più pensato alla situazione di ACPR 1, che avevano brutalmente picchiato solo
alcuni giorni prima:
"
(...) non abbiamo più pensato alla situazione di ACPR 1 quando
siamo andati in giro a sparare il 7 agosto 2015.
(…) siamo andati in giro a sparare per divertimento.”
(VI PP 16.10.2015, p. 4 e 5, AI 163).
173.
IMPU 1, dal canto suo, in
Polizia ha dichiarato:
"
Una volta giunti a _______ abbiamo girato senza meta, IMPU 2 mi
ha detto esplicitamente che voleva sparare alcuni colpi con la sua pistola softair
in giro per fare una bravata e divertirsi un po’. Io ho acconsentito e ho fatto
solo da autista senza sparare nessun colpo.
Ricordo che a _______ ha esploso qualche colpo con la softair
all’altezza della “____________”. Ricordo inoltre che ha sparato altri colpi un
po’ avunque lungo la pubblica via ma non so indicare esattamente i luoghi.
(…) mirava con l’arma principalmente verso i passanti ma non so
dire se ne abbia colpiti.
Abbiamo poi lasciato _______ verso le 23.30 e siamo partiti in
direzione ______.”
(VI PG 13.08.2015, p. 7, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
Il 1. ottobre 2015, confrontato anch’egli con le dichiarazioni
degli ACPR 5 e ACPR 4, IMPU 1 ha affermato:
"
(…) siamo stati noi a sparare, o meglio IMPU 2. È solo lei che ha
sparato con la soft air.” (VI PP 01.10.2015, p. 8, AI 125).
174.
In occasione del confronto con
la coimputata, IMPU 1 ha dapprima negato di avere sparato anch’egli con la
pistola soft air, per poi affermare, in un secondo momento, di non ricordare questa
circostanza, di non poterla però nemmeno escludere (VI PP confronto IMPU 2/IMPU
1.
02.10.2015, p. 9, AI 126).
In occasione del verbale d’interrogatorio finale, l’imputato ha
infine ammesso di avere sparato anche lui un colpo con la pistola soft air a _______
(VI PP 05.11.2015, p. 31, AI 190).
Egli ha pure confermato che IMPU 2, già prima di raggiungere _______,
gli aveva detto di avere intenzione di sparare con questa pistola (VI PP
confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 9, AI 126).
175.
Anche in sede dibattimentale,
gli imputati hanno confermato le loro responsabilità per i fatti menzionati (VI
DIB 19.04.2016, p. 17- 21, allegato 1 al verbale dibattimentale).
176.
Conformemente all’art. 126
cpv. 1 CP chiunque commette vie di fatto contro una persona senza cagionarle un
danno al corpo o alla salute è punito, a querela di parte, con la multa.
177.
Pacifico che con il loro agire
gli imputati hanno commesso il reato di cui al punto 7 dell’atto d’accusa, che
ha quindi trovato conferma così come esposto.
XII) Imputazione di infrazione
alla LF sulle armi e sulle munizioni (punto 8 dell’atto d’accusa)
178.
Questa ipotesi di reato
concerne l’eventualità che gli imputati abbiano, senza diritto, il 7/8 agosto
2015, a ______, __________, _______ e in altre imprecisate località,
trasportato e portato in luoghi accessibili al pubblico, all’interno
dell’autovettura di IMPU 1 e su di loro, un moschetto K31, un fucile di
fabbricazione russa calibro 410 x 76 e una pistola soft air Baby II ________,
senza essere in possesso del necessario permesso di porto d’armi.
179.
Anche per questi fatti, gli
imputati hanno ammesso le loro responsabilità (VI DIB 19.04.2016, p. 17- 21,
allegato 1 al verbale dibattimentale).
180.
Giusta l’art. 33 cpv. 1 lett.
a LArm è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena
pecuniaria chiunque intenzionalmente senza diritto offre, aliena, procura per
mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta
in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi
essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi
di munizioni.
L’art. 4 cpv. 1 lett. a e f LArm, in un elenco non esaustivo,
qualifica come armi i dispositivi che permettono di lanciare proiettili
mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una
sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi
(armi da fuoco) (lett. a), nonché le imitazioni di armi, gli scacciacani e le
armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere
(lett. g).
Armi ad aria compressa o a CO2, imitazioni di armi,
scacciacani e armi soft air sono confondibili con armi da fuoco quando, a prima
vista, risultano simili ad armi da fuoco vere, a prescindere dal fatto che uno
specialista o una terza persona sia in grado di accertarne la confondibilità
dopo una breve verifica (art. 6 OArm).
181.
Pacifico, e non contestato,
che con il loro agire gli imputati hanno commesso il reato di cui al punto 8
dell’atto d’accusa, che è quindi stato confermato così come esposto.
XIII) Imputazione di tentato
favoreggiamento per IMPU 1 (punto 9 dell’atto d’accusa)
182.
A IMPU 1 viene inoltre
imputato il reato di tentato favoreggiamento, per avere, il 25 marzo 2015, a _______,
presso gli uffici della Polizia Cantonale, dichiarando all’agente di Polizia,
contrariamente al vero, di essere l’unico responsabile della vendita a ACPR 8
dell’orologio Tag Heuer Formula 1 falso e che IMPU 2 non era coinvolta, tentato
di sottrarre quest’ultima ad atti di un procedimento penale.
183.
Questi fatti non sono
contestati e discendono dalle dirette dichiarazioni dell’imputato (cfr. supra,
punti da 130 a 143).
184.
Giusta l’art. 305 cpv. 1 CP -
che protegge l’amministrazione della giustizia penale - chiunque sottrae una
persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una
delle misure previste negli art. 59-61, 63 e 64 CP, è punito con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
La nozione di “sottrazione ad atti di procedimento penale”
presuppone che l’autore abbia impedito almeno per un certo periodo di tempo
un’azione dell’autorità nel corso di un procedimento penale: l’art. 305 CP è,
infatti, un reato di evento e non di sola messa in pericolo (DTF 117 IV 467
consid. 3; STF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.1;
Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 305, n. 22, pag.
2181; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale,
Vol. 9: Crimes ou délits contre l'administration de la justice, Berna 1996, ad
art. 305, n. 10, pag. 39-40; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II,
Berna 2010, ad art. 305, n. 26, pag. 606).
Tale impedimento si realizza, ad esempio, quando una misura
coercitiva del diritto processuale quale l’arresto è ritardata per colpa
dell’azione dell’autore (DTF 106 IV 189 consid. 2c; 104 IV 186 consid. 1b; 103
IV 98 consid. 1; STF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.1). Entrano, poi,
in considerazione, fra gli altri, la dissimulazione di mezzi di prova, la
modifica della situazione di fatto o una descrizione inveritiera di tale
situazione, il nascondere o il trasportare in altro luogo o il sostenere
finanziariamente la persona ricercata e latitante (DTF 129 IV 138 consid. 2.1;
STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.1;6B_471/2009 del 24 luglio 2009
consid. 2.1;6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 8.1; Cassani, op. cit.,
ad art. 305, n. 15, pag. 42; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, ______/S.Gallo 2008, ad art. 305, n. 7-9, pag. 1246-1247;
Corboz, op. cit., ad art. 305, n. 28, pag. 607).
Perché l’art. 305 CP possa trovare applicazione deve essere
dimostrato che l’autore del reato (o il sospetto autore) è stato sottratto per
un certo lasso di tempo all’azione della polizia a seguito del comportamento
del favoreggiatore (DTF 129 IV 138 consid. 2.1; 117 IV 467 consid. 3; STF
6B_471/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.1; Corboz, op. cit., ad art. 305, n.
26, pag. 606; Cassani, op. cit., ad art. 305, n. 13-14, pag. 41-42). E’,
infatti, necessario che il favoreggiatore con il suo comportamento causi -
anche solo temporaneamente - un aggravio delle indagini o del perseguimento
della persona sospettata (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die
Allgemeinheit, ______/Basilea/______ 2004, § 98, pag. 382). Un semplice atto di
assistenza che turba il procedimento solo in modo passeggero o in maniera
insignificante non è, dunque, sufficiente (STF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009
consid. 2.1).
Non importa, infine, se al momento del favoreggiamento non era
ancora stata avviata una procedura penale o che nessun procedimento venga mai
aperto (Corboz, op. cit., ad art. 305, n. 16, pag. 604 e rinvii; Cassani, op.
cit., ad art. 305, n. 10, pag. 39-40; sentenza CCRP 17.2003.49 del 15 dicembre
2005.
consid. 5a; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 2.3).
Generalmente il favoreggiamento presuppone un’azione (DTF 117 IV
471.
consid. 3; 40; CCRP 17.2003.49 del 15 dicembre 2005 consid. 5a). Il reato
può essere commesso anche per omissione, tuttavia è necessario che l’autore
abbia un obbligo di agire in virtù della sua posizione di garante. Ciò è il
caso quando la persona ha un dovere di protezione o di sorveglianza (DTF 123 IV
72.
consid. 2; 40; sentenza CCRP 17.2003.49 del 15 dicembre 2005 consid. 5a).
L’infrazione richiede l’intenzione; il dolo eventuale è però
sufficiente (DTF 103 IV 98 consid. 2; 99 IV 278 consid. II.4; Corboz, op. cit.,
ad art. 305, n. 40, pag. 610; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht,
Besonderer Teil II, Straftaten gegen Gemeininteressen, Berna 2008, § 55, n. 15,
pag. 396; sentenza CCRP 17.2003.49 del 15 dicembre 2005 consid. 5a).
185.
Pacifico, e non contestato,
che con il suo agire IMPU 1 ha commesso il reato di tentato favoreggiamento.
Il punto 9 dell’atto d’accusa è quindi stato confermato.
XIV) Imputazione di ripetuta
contravvenzione alla LF sulle armi per IMPU 1 (punto 10 dell’atto d’accusa)
186.
Secondo l’accusa, IMPU 1 si
sarebbe reso colpevole di ripetuta contravvenzione alla LF sulle armi per
avere, senza essere autorizzato, sparato con armi da fuoco in luoghi
accessibili al pubblico al di fuori di impianti di tiro autorizzati o di piazze
di tiro, e meglio per avere, il 31 dicembre 2014/1. gennaio 2015, a _______,
dal proprio appartamento in ____________, sparato due colpi con un fucile
calibro 12 contro la parabola dell’edificio di fronte (punto 10.1 dell’atto
d’accusa), nonché per avere, il 7/8 agosto 2015, a ______, nel bosco, sparato
con il moschetto K31 almeno una decina di colpi mirando in particolare le
lampade da cantiere sottratte (punto 10.2 dell’atto d’accusa) ed in fine per
avere, nel periodo compreso tra luglio 2015 e il 13 agosto 2015, omesso di
custodire con la richiesta diligenza delle armi e in specie un moschetto 31 e
un fucile russo calibro 410 x 76.
187.
Giusta l’art. 34 cpv. 1 LArm è
punito con la multa chiunque spara senza autorizzazione con un’arma da fuoco
(lett. b), così come chi, in qualità di privato, non custodisce diligentemente
armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o
elementi di munizioni (lett. e).
Ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 LArm è vietato sparare con armi da
fuoco per il tiro a raffica (lett. a), dispositivi di lancio secondo il
capoverso 1 lettera b (ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili
o missili con effetto dirompente e loro parti essenziali) e lanciagranate
secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera c (lanciagranate costruiti come parte
supplementare di un’arma da fuoco) (lett. b) e armi da fuoco in luoghi
accessibili al pubblico al di fuori degli impianti di tiro autorizzati o al di
fuori di piazze di tiro; rimane consentito il tiro in luoghi non accessibili al
pubblico e il tiro venatorio (lett. c).
I Cantoni possono autorizzare eccezioni (art. 5 cpv. 4 LArm).
Per l’art. 26 cpv. 1 LArm armi, parti essenziali di armi,
accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni devono essere custoditi
con diligenza e non devono essere accessibili a terzi non autorizzati.
Per la qualifica di arma si rimanda a quanto già esposto (cfr. supra,
punto 180).
188.
Questi fatti non sono
contestati (cfr. supra, punti 156 e 157; VI DIB 19.04.2016, p. 17- 21,
allegato 1 al verbale dibattimentale) e neppure la qualifica giuridica, che
risulta corretta, motivo per cui anche il punto 10 dell’atto d’accusa è stato
confermato.
189.
Per quanto attiene in
particolare al punto 10.2 dell’atto d’accusa, l’inchiesta ha permesso di
stabilire che il 7 agosto 2015, a pochi giorni dall’aggressione ai danni di ACPR
1, IMPU 2 e IMPU 1 hanno sottratto otto lampade da cantiere ai danni della
società ACPR 3. Si sono quindi recati a ______, nel bosco, dove hanno sparato
ognuno due colpi di fucile, IMPU 1 con un moschetto K31 e IMPU 2 utilizzando un
fucile di fabbricazione russa calibro 410 x 76, usando le lampade da cantiere
precedentemente sottratte e altri oggetti come bersaglio. Alla vista di due
passanti, si sono quindi allontanati, recandosi a _______.
190.
Nel suo primo verbale di
Polizia, IMPU 2 ha raccontato:
"
Sabato sera io e IMPU 1 abbiamo deciso di raggiungere ______ dove
c’erano le feste in paese. Per strada abbiamo notato delle lampade da cantiere
e abbiamo deciso di fermarci a rubarle. In totale ne abbiamo sottratte 8. (…)
Abbiamo deciso di entrare nel bosco di ______ dove vi è il
compostaggio, saranno state le ore 22.30 circa. (…)
A me è venuta l’idea di sparare nel bosco e visto che nel baule IMPU
1.
aveva un fucile calibro 36, l’ho preso, l’ho caricato e ho sparato in
direzione del bosco.
Ho sparato un colpo solo, poi ho sentito delle urla provenire da
sopra e ho visto accendersi una torcia sopra di noi.
Poi due persone hanno cominciato a correre verso di noi.
Io e IMPU 1 siamo saliti velocemente in macchina e ce la siamo
date a gamba.
Siamo scesi dalla ________ di ______ e siamo giunti a _______.”
(VI PG 13.08.2015, p. 3, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
Così IMPU 2 in occasione dell’interrogatorio del 1. ottobre 2015
dinanzi al PP:
"
La verbalizzante mi chiede di descrivere quanto accaduto la sera
del 7 agosto 2015, gli spari a ______ e rispondo che mi ricordo che eravamo
andari alle feste di ______, ricordo che abbiamo bevuto una gazzosa al
mandarino in due poi ci siamo recati nel bosco. Abbiamo sparato entrambi, mi
ricordo che poi erano arrivati dei signori e noi siamo subito scappati.
(…) quella sera aveva con noi i fucili perché avevamo rubato delle
lampade da cantiere. Lampade che aveva rubato la stessa sera, ricordo che ne avevamo
rubate 8.”
(VI PP 01.10.2015, p. 5, AI 124).
In occasione dell’interrogatorio finale l’imputata ha poi
affermato:
"
(…) all’inizio, prima di recarci a _______, abbiamo sparato nel
bosco due colpi a testa”
(VI PP 05.11.2015, p. 20, AI 189).
191.
IMPU 1, dal canto suo, nel
verbale d’arresto ha riferito:
"
Siamo partiti da _______ circa alle ore 20.00 e ci siamo recati
alle feste di ______. (…)
Abbiamo poi deciso di andare a sparare alcuni colpi nella località
che ho descritto prima. Riconfermo di aver sparato 1 colpo io e un colpo la mia
compagna. Io con il moschetto K31 e lei con il fucile Russo. Ricordo che non
era ancora buio che sulla strada sterrata abbiamo incontrato una coppia a piedi
che ci ha salutato. Preciso che la coppia l’abbiamo incontrata mentre stavamo
preparando le lampade per sparare e loro sono arrivati da dietro di noi e si
sono poi incamminati sulla strada che sale a sinistra rispetto alla posizione
dove noi poi abbiamo sparato.
Siamo poi risaliti in macchina depositando i due fucili nel
bagagliaio e ci siamo diretti verso _______ percorrendo la strada che scende da
______ denominata “________”.”
(VI PG 13.08.2015, p. 6, allegato al rapporto di arresto
provvisorio, AI 3).
Dinanzi al PP l’imputato ha ribadito:
"
(…) inizialmente abbiamo sparato due colpi, uno io e uno IMPU 2.
Io ho sparato col calibro 31, il moschetto, mentre IMPU 2 ha sparato con il
calibro 36, il fucile “russo”.
(…) abbiamo sparato solo due colpi, perché abbiamo visto delle
persone in giro. Le avevamo già viste prima di sparare che salivano in
direzione opposta. Dopo gli spari non li abbiamo più visti, ma per evitare
problemi dopo due spari ho detto a IMPU 2 di andarcene.
(…) abbiamo sparato contro delle lampade stradali, quelle che
servono a segnalare lavori in corso, che avevamo appoggiato alla base di un
albero. Con i due colpi non abbiamo colpito nessuna delle lampade.
(…) le lampade le abbiamo prese da un cantiere sulla strada della ________.”
(VI PP 01.10.2015, p. 6, AI 125).
192.
Dopo essersi recati a _______
a sparare con la pistola soft air (cfr. supra, punti da 167 a 175), IMPU
2.
e IMPU 1 sono tornati a ______, nel bosco, dove hanno nuovamente sparato con
il fucile contro le lampade da cantiere, e meglio IMPU 1 sparando una decina di
colpi con il moschetto K31 e IMPU 2 quattordici colpi con il fucile di
fabbricazione russa calibro 410 x 76, rompendo in questo modo quattro lampade
(VI PG IMPU 2 15.09.2015, p. 4, allegato 2 al rapporto d’inchiesta 23.09.2015,
allegato 8 all’AI 210; VI PG IMPU 1 13.08.2015, p. 7, allegato al rapporto di
arresto provvisorio, AI 3; VI PP IMPU 1 01.10.2015, p. 10, AI 125; VI PP
confronto IMPU 2/IMPU 1 02.10.2015, p. 10, AI 126).
XV) Imputazione di atti contro
la pubblica incolumità per IMPU 1 (punto 11 dell’atto d’accusa)
193.
Questa ipotesi di reato
concerne l’eventualità che IMPU 1, il 31 dicembre 2014/1. gennaio 2015, a _______,
senza essere autorizzato, abbia scaricato delle armi da fuoco all’interno
dell’abitato, sparando con un fucile come indicato al punto 10.1 dell’atto
d’accusa.
194.
Ai sensi dell’art. 6 lett. d
Lorp sono puniti con la multa coloro che nell’interno e nei pressi
dell’abitato, scaricano armi da fuoco o lanciano pietre.
195.
Anche per questi fatti
l’imputato è reo confesso (cfr. supra, punti 156 e 157; VI DIB
19.04
, p. 17- 21, allegato 1 al verbale dibattimentale), non contestando
neppure la qualifica giuridica, che appare corretta.
Il punto 11 dell’atto d’accusa è quindi stato confermato così come
esposto.
XVI) Imputazione di contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti per IMPU 1 (punto 12 dell’atto d’accusa)
196.
L’atto d’accusa imputa a IMPU
1.
il consumo, avvenuto tra il mese di dicembre 2014 e il 13 agosto 2015, di
almeno 60 grammi di cocaina.
197.
Tali fatti non sono contestati
e discendono dalle dirette dichiarazioni dell’imputato (VI PP 05.11.2015, p.
13, AI 190), confermate pure in occasione del verbale svoltosi nel corso del
pubblico dibattimento (VI DIB 19.04.2016, p. 21, allegato 1 al verbale
dibattimentale), con la precisazione che il periodo del consumo va dal 1.
gennaio 2015 al 13 agosto 2015 (VI DIB 19.04.2016, p. 21, allegato 1 al verbale
dibattimentale), motivo per cui anche il punto 12 dell’atto d’accusa ha trovato
conferma.
XVII) Imputazione di ripetuta
contravvenzione alla LF sulle armi per IMPU 2 (punto 13 dell’atto d’accusa)
198.
L’atto d’accusa imputa a IMPU
2.
il reato di ripetuta contravvenzione alla LF sulle armi per avere, senza
essere autorizzata, sparato con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico
al di fuori di impianti di tiro autorizzati o di piazze di tiro, e meglio per
avere, il 31 dicembre 2014/1. gennaio 2015, a _______, dall’appartamento di IMPU
1, in ____________, sparato due colpi con un fucile calibro 12 contro la
facciata e la finestra dell’edificio di fronte (punto 13.1 dell’atto d’accusa),
nonché per avere, il 7/8 agosto 2015, a __________, sparato un colpo contro la
pensilina della fermata del bus con il fucile di fabbricazione russa calibro
410.
x 76 (punto 13.2 dell’atto d’accusa), ed in fine per avere, il 7/8 agosto
2015, sparato con un fucile di fabbricazione russa calibro 410 x 76 almeno
quattordici colpi mirando in particolare contro le lampade da cantiere
sottratte (punto 13.3 dell’atto d’accusa).
199.
Questi fatti non sono contestati
e neppure la qualifica giuridica (cfr. supra, punti da 156 a 159 e da 187
a 192; VI DIB 19.04.2016, p. 17- 21, allegato 1 al verbale dibattimentale), che
risulta corretta, motivo per cui anche il punto 13 dell’atto d’accusa è stato
confermato.
XVIII) Imputazione di ripetuti atti
contro la pubblica incolumità per IMPU 2 (punto 14 dell’atto d’accusa)
200.
Questa ipotesi di reato
concerne l’eventualità che IMPU 2, il 31 dicembre 2014/1. gennaio 2015, a _______,
e il 7/8 agosto 2015, a __________, senza essere autorizzata, abbia scaricato
delle armi da fuoco all’interno dell’abitato, sparando con un fucile come
indicato ai punti 13.1 e 13.2 dell’atto d’accusa.
201.
Anche per questi fatti IMPU 2
è reo confessa (cfr. supra, punti da 156 a 159; VI DIB 19.04.2016, p.
17- 21, allegato 1 al verbale dibattimentale) e neppure contestata è la
qualifica giuridica (cfr. supra, punto 194), che risulta corretta.
Il punto 14 dell’atto d’accusa è quindi stato confermato così come
esposto.
XIX) Imputazione di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per IMPU 2 (punto 15 dell’atto
d’accusa)
202.
L’atto d’accusa imputa in fine
a IMPU 2 il consumo, avvenuto tra il mese di dicembre 2013 e il 13 agosto 2015,
di almeno 60 grammi di cocaina.
203.
Tali fatti non sono contestati
e discendono dalle dirette dichiarazioni dell’imputata (VI PP 05.11.2015, p.
23, AI 189), confermate pure in occasione del verbale svoltosi nel corso del
pubblico dibattimento (VI DIB 19.04.2016, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Anche il punto 15 dell’atto d’accusa è quindi stato confermato
così come esposto.
XX) Le perizie psichiatriche
1.
La perizia psichiatrica
della Dr.ssa _______ sull’imputata IMPU 2
204.
IMPU 2 è stata sottoposta a
perizia psichiatrica mediante incarico conferito il 28 agosto 2015 alla Dr.ssa _______
di ______ (AI 41). Il 19 ottobre 2015 la perita giudiziaria ha consegnato il
proprio referto (AI 176), le cui conclusioni, anche a seguito del verbale di
delucidazione del 17 giugno 2014 (AI 213) possono essere così brevemente
riassunte, e meglio:
- che la peritanda al
momento dei fatti soffriva di un ritardo mentale lieve (F70), disturbo di
personalità emozionalmente labile, tipo borderline (F60.31), tratti di
personalità narcisistica e disturbo depressivo ricorrente, episodio lieve in
atto (F33.0);
- che al momento di tutti i
fatti che l’hanno vista coinvolta presentava una scemata imputabilità di grado
medio non per la sua capacità di valutare il carattere illecito dei suoi atti,
ma solo per quel che concerne la sua capacità di agire;
- che la peritanda presenta
un elevato rischio di commettere nuovi reati;
- che la natura del reato
non è facilmente identificabile, ma deve essere messa in relazione con la
difficoltà a contenere situazioni emotive debordanti e un’impulsività
importante nel contesto di difficoltà cognitive e intellettuali;
- che la peritanda soffre
tuttora dei disturbi presenti al momento dei fatti, che un trattamento
psichiatrico e psicoterapeutico associato a interventi socioterapici e
socioprofessionali è indicato e che un trattamento ambulatoriale o stazionario
aperto non sono sufficienti;
- che non si possono
definire a priori le percentuali di riuscita di questo trattamento che per la
sua complessità deve svolgersi in regime stazionario e chiuso;
- che una struttura come ________
a ______ o il centro __________ a __________ potrebbero essere adeguate per
attuare il trattamento;
- che la peritanda è poco
consapevole della gravità della patologia, ma si è detta disposta ad una presa
a carico intensiva e che il trattamento potrebbe avere successo anche se
ordinato contro la volontà della peritanda;
- che la contemporanea
espiazione della pena non pregiudicherebbe o ostacolerebbe fortemente il
successo del trattamento.
2.
La perizia psichiatrica
del Dr. _______ sull’imputato IMPU 1
205.
A seguito di mandato
peritale del 28 agosto 2015 (AI 42) il prevenuto è stato sottoposto a perizia
psichiatrica della cui evasione è stato incaricato il _______. Il 21 ottobre
2015.
lo specialista ha consegnato il suo rapporto peritale (AI 179), le cui
conclusioni, anche a seguito delle precisazioni fornite in risposta alle
domande della difesa di IMPU 1 (AI 191), possono essere così brevemente
riassunte, e meglio:
- che il peritando al
momento dei fatti era affetto da disturbo di personalità misto (ICD 10 F61.0),
agarofobia con sindrome da attacchi di panico (ICD 10 F40.01) e, in aggiunta o
in diagnosi differenziale, sindrome mista ansioso depressiva (ICD 10 F41.2),
nonché sindrome affettiva persistente non specificata (ICD 10 F34.9) e uso
dannoso di sostanze psicoattive (ICD 10 F14.1);
- che al momento dei fatti
presentava una scemata imputabilità di grado leggero non per la sua capacità di
valutare il carattere illecito dei suoi atti, ma per quel che concerne la sua
capacità di agire;
- che in relazione agli
avvenimenti, il condizionamento del peritando da parte di IMPU 2 è stato
evidente, così come altrettanto chiara è la debolezza volitiva del peritando, a
che tuttavia, tale influenzabilità si inserisce nel contesto di un disturbo di
personalità dall’entità clinica non grave, tendenzialmente subclinica;
- che la struttura di
personalità del peritando, di per sé, non lo predispone a commettere reati e
che un modesto rischio di recidiva si potrebbe manifestare solo nel caso in cui
il peritando dovesse nuovamente “associarsi” a personalità “più forti”
della sua con propensioni antisociali, anche se l’attuale esperienza
giudiziaria dovrebbe costituire un adeguato deterrente;
- che la probabilità che
questo accada è da considerarsi ridotta;
- che il peritando è tuttora
affetto dal disturbo di personalità e dalla sindrome affettiva e che il
trattamento dei disturbi di personalità è difficile e richiede molto tempo,
difficoltà che nel caso del peritando è accresciuta dal basso livello
intellettivo e dalla natura del disturbo, motivo per cui è prevedibile che la
terapia, che avrebbe caratteristiche di sostegno psicosociale, si protragga a
tempo indeterminato e sia finalizzata, più che alla maturazione della
personalità (obiettivo che nel caso concreto appare fuori portata), all’”accompagnamento
sulla retta via”;
- che un trattamento come
quello proposto può essere praticato tanto da uno psichiatra-psicoterapeuta in
pratica privata che da un Servizio Psico-Sociale e potrebbe essere delegato a
uno psicologo/psicoterapeuta, purché affiancato da uno psichiatra per
sorvegliare gli aspetti medici ed in particolare psicofarmacologici;
- che la disponibilità del
peritando al trattamento è assodata, posto che egli era già in trattamento
psichiatrico prima della carcerazione.
XXI) Commisurazione della pena
206.
Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129
IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una
scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.
; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del
12.
marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF
del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF
del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.
6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
207.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,
quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione
di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena
prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può
tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in
ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908
seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, ______ 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.;
Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,
Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I,
Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
208.
Per l’art. 56 cpv. 1 CP, il
giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non
sia, da sola, atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (a),
se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo
esige (b) e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono
adempiute (c).
Il secondo capoverso dell’art. 56 CP sancisce il principio della
proporzionalità della misura, che può essere pronunciata solo se la connessa
ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non è sproporzionata
rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati (FF 1999 86).
Vi è, poi, l’art. 56a CP che introduce, per tutto il diritto delle
misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si
rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina
quella meno gravosa per l’autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).
Per ordinare una delle misure previste agli art. 59- 61, 63 e 64
CP (così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dell’art. 65 CP), il
giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve determinarsi sulla
necessità e sulle possibilità di successo della misura, sulla probabilità che
l’autore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e, infine, sulla
possibilità di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP).
209.
Giusta l’art. 59 cpv. 1 CP, se
l’autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario
qualora l’autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con
questa sua turba (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il
rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba
(b). In forza dell’art. 63 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da una grave turba
psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può,
invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale
qualora l’autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato
(a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che
l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato (b).
Giusta l’art. 63 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da una grave
turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice
può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale
qualora l’autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato
(lett. a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio
che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato (lett. b).
Secondo il cpv. 2 del presente disposto, per consentire il
trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice
può sospendere l’esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e
pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in
seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a
ripristino dell’esecuzione. Per la durata del trattamento può ordinare
un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
210.
Nel caso concreto, la Corte ha
considerato che la colpa di IMPU 1 e IMPU 2 è oggettivamente di gravità
estrema.
Come già indicato, gli imputati hanno agito per futili motivi, in
totale spregio della dignità umana, mostrando uno sconcertante egoismo che li
ha indotti a colpire con inaudita violenza una persona a loro pressoché
sconosciuta per potersi impossessare di oggetti di valore e/o per vendicare una
supposta offesa.
Dall’incarto emerge uno spaccato disarmante sulla vita di due
persone che non si sono fatte scrupolo alcuno nel mettere in pericolo la vita
altrui per soddisfare le proprie egoistiche pulsioni.
Non vi è alcuna proporzione tra l’obiettivo perseguito e quanto
commesso. Anche nell’ipotesi in cui l’ingiuria (una singola ingiuria) fosse
stata proferita, questa non poteva giustificava nulla di più di un’analoga
risposta.
Preoccupa, per entrambi gli imputati, l’incredibile propensione a
delinquere, la facilità con cui hanno escogitato e messo in atto un piano
criminale, non esitando, anche in seguito, a reiterare comportamenti
delinquenziali, giungendo a sparare alla pensilina del bus “perché stava
antipatica”, a commettere danneggiamenti, furti e a colpire due persone con
colpi di fucile soft air.
Sebbene gli imputati hanno agito con ruoli diversi, le loro colpe
si collocano sullo stesso piano e ciò in ragione del fatto che dagli atti
emerge come gli stessi sono stati complementari l’uno all’altro.
La Corte ha unicamente considerato, in punto al fatto più grave,
il ruolo trainante di IMPU 2, posto che era lei a nutrire interessi per gli
orologi ed è lei che ha riferito dell’ingiuria che ACPR 1 avrebbe proferito nei
suoi confronti.
211.
Dal profilo soggettivo, si
impone tuttavia di distinguere le posizioni degli imputati.
Per quel che riguarda IMPU 2, la sua colpa è soggettivamente molto
grave.
Come già accennato, l’imputata è risultata trainante nel
commettere i reati in danno di ACPR 1, così come pure nel danneggiamento degli
pneumatici.
Nella commisurazione della pena, si impone inoltre di ritenere il
concorso tra i reati per i quali è chiamata a rispondere.
A suo favore, la Corte ha ritenuto il suo difficile vissuto, tra
cui figurano anche gli abusi di cui è stata vittima e la collaborazione
mostrata, che è apparsa sincera fin dai primi verbali, ciò che rappresenta
comunque una presa di coscienza di quanto commesso.
Oltre a ciò, la Corte ha ritenuto a suo favore la carcerazione
preventiva sofferta presso il Farera malgrado la richiesta di passaggio al
regime di espiazione anticipata della pena ed il fatto che l’imputata sarà
chiamata ad espiare la misura fuori dal ______.
Soprattutto, la Corte ha ritenuto a suo favore la perizia
psichiatrica attestante una scemata imputabilità di grado medio.
Al proposito si ricorda che, sulla base delle sentenze del
Tribunale Federale, è solo la diagnosi a non poter essere posta in discussione,
mentre la sua incidenza sul grado di scemata imputabilità incombe unicamente al
Giudice.
212.
Per quanto riguarda IMPU 1, a
mente della Corte la sua colpa è pure soggettivamente molto grave.
Egli si è certamente fatto trascinare nella vicenda dalla
compagna, ma è stato tutt’altro che passivo. IMPU 1 ha fatto le telefonate, ha
escogitato con la correa il posto di blocco, ha spiegato alla coimputata come
muovere la torcia elettrica, ha avuto l’iniziativa di utilizzare la chiave a
croce ed ha colpito finché le forze glielo hanno consentito, riprendendo poi a
farlo non appena gli è stato possibile.
Pure nei suoi confronti occorre poi considerare il concorso di
reati.
A favore di IMPU 1 la Corte ha ritenuto una certa collaborazione,
seppur inferiore a quella della correa, così come emerge dalle contraddizioni
rilevabili dagli stralci di verbali sopra riportati, il suo vissuto non certo
semplice e la sensibilità alla pena.
Per quanto attiene alla perizia psichiatrica, la stessa ha
concluso alla presenza, al momento dei fatti, di una scemata responsabilità di
grado lieve, circostanza che è stata ritenuta nella commisurazione della pena.
213.
Tutto ciò considerato, la
Corte è partita da una pena ipotetica, qualora il reato di assassinio fosse
stato consumato, situabile tra i 18 (diciotto) e i 20 (venti) anni.
Tale pena è poi stata ridotta in virtù del fatto che il reato non
si è consumato rimanendo pertanto un tentativo e delle scemate imputabilità,
circostanza, quest’ultima, di cui evidentemente ha beneficiato in maggior
misura IMPU 2.
214.
Ne consegue che la Corte ha
ritenuto adeguata alla colpa di IMPU 2 una pena detentiva di 7 (sette) anni e 6
(sei) mesi.
Detta pena è stata sospesa in vista dell’esecuzione di un
trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP, così come indicato in perizia e
richiesto dall’accusa.
L’auspicio che formula la Corte è che l’imputata possa fare
ingresso al più presto in una struttura in grado di fornirle il necessario
sostegno.
215.
Per quanto attiene a IMPU 1,
la Corte ha ritenuto adeguata alla sua colpa una pena detentiva di 10 (dieci)
anni.
Nei suoi confronti, è stato altresì ordinato il trattamento
ambulatoriale ex art. 63 CP, da iniziarsi già in corso di espiazione della
pena.
216.
Per i reati contravvenzionali,
a proposito dei quali la pubblica accusa non ha quantificato l’ammontare della
multa che deve tuttavia essere comminata, la Corte ha fissato la stessa in CHF
500.00
(cinquecento) per ognuno degli imputati.
XXII) Richieste di risarcimento
degli accusatori privati
217.
Ai sensi dell'art. 122 cpv. 1
CPP in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva
nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato. Tra queste
pretese si annovera la riparazione del torto morale che presuppone, da una
parte, una lesione dei diritti della personalità, quali ad esempio la vita,
l'integrità fisica, psichica o sessuale, dall'altra parte, una particolare
gravità del pregiudizio morale subito.
La riparazione è dovuta se la gravità della lesione lo giustifica
e se questa non sia stata riparata in altro modo (Werro, in: Comentaire romand,
Code des obligations I, ad art. 47-49, n. 6, pag. 332, ad art. 49, n. 2, pag.
343).
L’entità del risarcimento per torto morale dipende, innanzitutto,
dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall’offesa subita
dalla vittima e dalla possibilità di alleviare sensibilmente, con il versamento
di una somma di denaro, il torto morale che ne consegue. La sua quantificazione
rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura,
l’indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente
quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla
base di criteri matematici. L’indennità corrisposta deve essere equa. Il
giudice ne quantifica, quindi, l’entità rapportandola alla gravità dell’offesa
subita e dovrà evitare che la somma accordata sia derisoria per la vittima. Se
egli si ispira a casi precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze
attuali, tenendo conto del deprezzamento del potere d’acquisto del denaro (STF
6B_369/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.1.1).
In ogni caso, per stabilire l’ammontare dell’indennità, la
comparazione con altri casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto
morale correlato alla sensibilità di ciascuna persona, in una specifica
situazione, e ritenuto che ognuno reagisce differentemente all’offesa patita.
Ciò premesso, un raffronto non è privo d’interesse e può, a seconda delle
circostanze, essere utile a titolo indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF
6B_369/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.1.2).
218.
L'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP
prevede che l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato
delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se – come in concreto
– l’accusatore privato vince la causa.
219.
Per
il tramite del suo difensore, in sede dibattimentale ACPR 1 ha chiesto un
risarcimento per danni materiali di CHF 15'000.00 e CHF 40'000.00 a
titolo di torto morale, oltre alle spese legali. A questo proposito l’avv. RAAP
1.
ha prodotto i doc. dib. da 1 a 6, nonché il doc. dib. 9.
Per quanto attiene alle spese legali, le stesse sono state
integralmente riconosciute.
L’indennità per torto morale è invece stata fissata in CHF
20'000.00, in linea con la vigente giurisprudenza.
Per il rimanente della sua pretesa, che è stata riconosciuta nel
principio, l’accusatore privato ACPR 1 è stato rinviato al competente foro
civile, posto che non tutti gli importi indicati risultano debitamente
comprovati.
220.
Con scritto del 6 aprile 2016
(doc. TPC 30) il Municipio del Comune ACPR 7 ha chiesto il risarcimento di CHF
1'965.60, allegando la fattura dell’__ SA per il rifacimento dei vetri della
pensilina del bus.
IMPU 1 e IMPU 2 sono quindi stati condannati a versare al Comune ACPR
7.
CHF 1'965.60 a titolo di risarcimento danni.
221.
I rimanenti accusatori
privati, le cui pretese civili sono riconosciute nel principio, sono stati
rinviati al competente foro civile, in quanto le pretese non risultano
sufficientemente comprovate.
XXIII) Sequestri
222.
La Corte ha ordinato la
confisca di tutto quanto sotto sequestro, eccezion fatta per le armi e le
munizioni non direttamente oggetto dei fatti, le quali sono state
dissequestrate in favore del Servizio armi, esplosivi e sicurezza
privata (già Servizio autorizzazioni) di _________.
A conclusione del procedimento è stato ordinato il dissequestro in
favore di ACPR 1 di tutto quanto di sua spettanza.
XXIV) Retribuzione dei difensori
d’ufficio e della patrocinatrice dell’accusatore privato
223.
Giusta l’art.
135.
cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa
d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il
procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni
dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di
concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le
disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa
d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa
nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK
StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;
Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere
indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con
la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber,
ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro
sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa
confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid.
3.2
). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo
richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove
e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF
250.
/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione
a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore
08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a
CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore
d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi
dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i
quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al
valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed
alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione
personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua
prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo
svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).
Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario
in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di
spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di
un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività
indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni
di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una
difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è
assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del
10.
dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014
consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al
patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla
stessa.
224.
La nota professionale
dell’avv. DIUF 1, adattata all’effettiva durata del dibattimento, è stata
approvata così come esposta, per CHF 18’274.00, comprensiva di onorario e
spese.
Il condannato IMPU 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone ______
l’importo di CHF 18’274.00 non appena le sue condizioni economiche glielo
permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
225.
La nota professionale
dell’avv. DIUF 2, adattata alla durata effettiva del dibattimento, è stata
accettata così come esposta, per CHF 27’869.00, comprensiva di onorario e
spese.
La condannata IMPU 2 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone ______
l’importo di CHF 27’869.00 non appena le sue condizioni economiche glielo
permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
226.
La nota professionale
dell’avv. RAAP 1, adattata alla durata effettiva del dibattimento, è stata
approvata così come esposta, per CHF 9’988.90, comprensiva di onorario, spese e
IVA.
Visti gli art. 12, 22, 40, 47,
49, 51, 59, 63, 69, 70, 112, 126 cpv. 1, 139 cifra 1, 140 cifra 1, 144 cpv. 1,
146.
cpv. 1, 287, 305 cpv. 1 CP;
33.
cpv. 1 lett. a, 34 cpv. 1 lett. b ed e LArm;
6.
lett. d Lorp;
19a LStup;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IMPU 2 e IMPU 1
sono coautori colpevoli di:
1.1
tentato assassinio
per avere,
il 28 luglio 2015, a _______,
in correità tra loro, tentato di uccidere ACPR 1, agendo con
movente e scopo particolarmente perversi, ovvero quello di commettere una
rapina nei suoi confronti, rispettivamente di vendicarsi per un asserito torto
subito, e agendo con modalità particolarmente perverse, assestando IMPU 1 a ACPR
1, a mano di una chiave a croce, un colpo tra capo e collo, facendolo cadere
dal motorino, colpendolo quindi IMPU 2 con il fucile alla schiena, indi, ACPR 1
a terra, IMPU 1 colpendolo sulla schiena/spalle e sul casco ripetutamente con
la chiave a croce e IMPU 2 sferrandogli almeno una decina di calci ai fianchi,
schiacciandogli parimenti il braccio, passando quindi IMPU 1, per riprendere
fiato, la chiave a croce a IMPU 2, la quale con tale attrezzo a sua volta lo
colpiva ripetutamente alla schiena e almeno quattro volte al volto, ripassando
quindi IMPU 2 la chiave a IMPU 1, il quale ricominciava a colpirlo sul casco,
sfilando nel mentre IMPU 2 l’orologio e la catenina a ACPR 1, e quindi IMPU 1
sottraendogli il portafoglio dalla tasca dei pantaloni e tentando di sfilargli
il bracciale, abbandonando in fine la vittima a terra esanime;
1.2
rapina (in parte tentata)
per avere,
il 28 luglio 2015, a _______,
in correità tra loro,
agendo nelle modalità descritte al punto 1.1 del presente
Dispositivo
dispositivo, sottratto a ACPR 1 un orologio Rolex modello Submariner in acciaio
e oro del valore di CHF 3'500.00, una collana d’oro del valore di circa CHF
600.00, nonché un portafogli contenente tra le altre cose banconote per un
ammontare di CHF 180.00 e Euro 200.00, nonché tentato di sottrarre alla vittima
un bracciale;
1.3. usurpazione di funzioni
per avere,
il 28 luglio 2015, a _______,
in correità tra loro, al fine di compiere i reati di cui ai punti
1.1 e 1.2 del presente dispositivo, simulato un posto di blocco stradale,
mettendosi IMPU 2 in mezzo alla strada travestita con abiti scuri, guanti in
lattice, un cappellino nero con la scritta “security” e sul viso dei
boxer neri con dei buchi, portando seco un fucile soft air, facendo quindi
fermare ACPR 1 che sopraggiungeva in motorino e fingendosi IMPU 2 un agente di
Polizia, chiesto a ACPR 1 di mostrarle documenti e patente, mentre IMPU 1 si
nascondeva per poi intervenire colpendo la vittima così come indicato al punto
1.1 del presente dispositivo;
1.4. ripetuto danneggiamento
per avere,
agendo in correità tra loro, ripetutamente danneggiato una cosa
altrui, e meglio:
1.4.1. il 22 settembre 2015, a _______,
forandoli mediante un coltellino, danneggiato i quattro pneumatici della
vettura Toyota di ACPR 2;
1.4.2. il 31 dicembre 2014/1. gennaio
2015, a _______, in ____________, sparando due colpi ciascuno mediante un
fucile calibro 12 verso la facciata dell’edificio di proprietà di ACPR 6,
danneggiato la facciata del medesimo, una persiana e un vetro esterno
dell’appartamento al primo piano, nonché l’antenna parabolica;
1.4.3. il 7/8 agosto 2015, a __________,
in __________, sparando mediante un fucile di fabbricazione russa calibro 410 x
76 contro la pensilina della fermata del bus “_______”, danneggiato la
medesima, frantumando la vetrata;
1.5. furto
per avere,
il 7 agosto 2015, a _______, presso un cantiere della società ACPR
3,
agendo in correità tra loro, per procacciarsi un indebito profitto
e al fine di appropriarsene, sottratto a danno di detta società 8 lampade da
cantiere per un valore di CHF 1'200.00;
1.6. ripetute vie di fatto
per avere,
il 7 agosto 2015, a _________,
agendo in correità tra loro, IMPU 1 conducendo la propria
autovettura e IMPU 2 sparando dall’auto in movimento più colpi con la pistola
soft air verso gli avventori dell’_____________, colpendo ACPR 5 alla scapola
sinistra e ACPR 4 all’anca, commesso vie di fatto nei loro confronti;
1.7. infrazione alla LF sulle
armi e sulle munizioni
per avere,
il 7/8 agosto 2015, a ______, __________, _______ e in altre
imprecisate località,
in correità tra loro, trasportato e portato in luoghi accessibili
al pubblico, all’interno della vettura di IMPU 1 e su di loro, un moschetto
K31, un fucile di fabbricazione russa calibro 410 x 76 e una pistola soft air
Baby _________, senza essere in possesso del necessario permesso di porto d’
armi;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2. IMPU 1 è altresì
autore colpevole di:
2.1. truffa in complicità
per avere,
nel corso del mese di dicembre 2014, a _______ e _______,
IMPU 1 agendo quale complice di IMPU 2, inserendo IMPU 1, su
indicazione di IMPU 2, sul portale “_________” l’offerta di vendita di un
orologio Tag Heuer Formula 1 al prezzo di CHF 2'000.00, intavolando quindi una
trattativa sul prezzo con l’interessato ACPR 8, consegnando quindi IMPU 2 e IMPU
1 a ACPR 8 un orologio Tag Heuer Formula 1 contraffatto, precedentemente
acquistato da IMPU 2 al prezzo di CHF 50.00, rendendo IMPU 2 più verosimile
l’autenticità dell’orologio fornendo fittizie raccomandazioni sul suo uso e
esplicitando di non essere più in possesso della garanzia, venduto in tal modo
a ACPR 8 un orologio contraffatto, ingannandolo con astuzia sulla sua
autenticità, e inducendolo così a pagare alla consegna dell’orologio il corrispettivo
di CHF 1'000.00;
2.2. tentato favoreggiamento
per avere,
il 25 marzo 2015, a _______, presso gli Uffici della Polizia
Cantonale,
dichiarando all’agente di Polizia interrogante di assumersi
interamente la colpa dei fatti di cui al punto 1.4 del presente dispositivo,
rispettivamente, contrariamente al vero, di essere l’unico responsabile della
vendita a ACPR 8 dell’orologio Tag Heuer Formula 1 falso e che IMPU 2 non era
coinvolta, tentato di sottrarre quest’ultima ad atti di un procedimento penale;
2.3. ripetuta contravvenzione
alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere,
2.3.1. senza essere autorizzato,
sparato con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori di
impianti di tiro autorizzati o di piazze di tiro, e meglio:
2.3.1.1. il 31 dicembre 2014/1. gennaio
2015, a _______, dal proprio appartamento in ____________, sparato due colpi
con un fucile calibro 12 contro la parabola dell’edificio di fronte, come
indicato al punto 1.5.2 del presente dispositivo;
2.3.1.2. il 7/8 agosto 2015, a ______,
nel bosco, sparato con il moschetto K31 almeno una decina di colpi mirando in
particolare le lampade da cantiere sottratte, come descritto al punto 1.6 del
presente dispositivo;
2.3.2. nel periodo compreso tra
luglio 2015 e il 13 agosto 2015, a _______, omesso di custodire con la
richiesta diligenza delle armi e in specie un moschetto 31 e un fucile russo
calibro 410 x 76;
2.4. atti contro la pubblica
incolumità
per avere,
il 31 dicembre 2014/1. gennaio 2015, a _______,
senza essere autorizzato, scaricato delle armi da fuoco
all’interno dell’abitato, sparando con un fucile come indicato al punto
2.2.1.1. del presente dispositivo;
2.5. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo compreso tra dicembre 2014 e il 13 agosto 2015, a _______
e in altre imprecisate località,
senza essere autorizzato, personalmente consumato 60 grammi di
cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
3. IMPU 2 è altresì
autrice colpevole di:
3.1. truffa
per avere,
nel corso del mese di dicembre 2014, a _______ e _______,
IMPU 1 agendo quale complice di IMPU 2, inserendo IMPU 1, su
indicazione di IMPU 2, sul portale “_________” l’offerta di vendita di un
orologio Tag Heuer Formula 1 al prezzo di CHF 2'000.00, intavolando quindi una
trattativa sul prezzo con l’interessato ACPR 8, consegnando quindi IMPU 2 e IMPU
1 a ACPR 8 un orologio Tag Heuer Formula 1 contraffatto, precedentemente
acquistato da IMPU 2 al prezzo di CHF 50.00, rendendo IMPU 2 più verosimile
l’autenticità dell’orologio fornendo fittizie raccomandazioni sul suo uso e
esplicitando di non essere più in possesso della garanzia, venduto in tal modo
a ACPR 8 un orologio contraffatto, ingannandolo con astuzia sulla sua
autenticità, e inducendolo così a pagare alla consegna dell’orologio il
corrispettivo di CHF 1'000.00;
3.2. ripetuta contravvenzione
alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere,
senza essere autorizzata, sparato con armi da fuoco in luoghi
accessibili al pubblico al di fuori di impianti di tiro autorizzati o di piazze
di tiro, e meglio:
3.2.1. il 31 dicembre 2014/1. gennaio
2015, a _______, in ____________, dall’appartamento di IMPU 1, sparato due
colpi con un fucile calibro 12 contro la facciata e la finestra dell’edificio
di fronte, come indicato al punto 1.5.2 del presente dispositivo;
3.2.2. il 7/8 agosto 2015, a __________,
sparato un colpo contro la pensilina della fermata del bus con il fucile di
fabbricazione russa calibro 410 x 76, come descritto al punto 1.5.3 del
presente dispositivo;
3.2.3. il 7/8 agosto 2015, a ______,
nel bosco, sparato con un fucile di fabbricazione russa calibro 410 x 76 almeno
quattordici colpi mirando in particolare contro le lampade da cantiere
sottratte, come descritto al punto 1.6 del presente dispositivo;
3.3. ripetuti atti contro la
pubblica incolumità
per avere,
il 31 dicembre 2014/1. gennaio 2015, a _______ e il 7/8 agosto
2015, a __________, senza essere autorizzata, scaricato delle armi da fuoco
all’interno dell’abitato, sparando con un fucile come indicato ai punti 3.1.1 e
3.1.2 del presente dispositivo;
3.4. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo compreso tra dicembre 2013 e il 13 agosto 2015, a _______
e in altre imprecisate località,
senza essere autorizzata, personalmente consumato 60 grammi di
cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
4. Di conseguenza,
4.1. IMPU 1
avendo agito in stato di scemata imputabilità,
è condannato
4.1.1. alla pena detentiva di
10 (dieci) anni,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
4.1.2. al pagamento della
multa di CHF 500.00 (cinquecento) con l’avvertenza che in caso di mancato
pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
4.2. IMPU 2
avendo agito in stato di scemata imputabilità,
è condannata
4.2.1. alla pena detentiva di
7 (sette) anni e 6 (sei) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
4.2.2. al pagamento della
multa di CHF 500.00 (cinquecento) con l’avvertenza che in caso di mancato
pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
5. È ordinato il trattamento
stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP di IMPU 2. La misura è immediatamente
esecutiva.
6. L’esecuzione della pena
detentiva per IMPU 2 è sospesa ex art. 57 CP per dar luogo all’esecuzione del
trattamento stazionario.
7. È ordinato il trattamento
ambulatoriale ex art. 63 CP di IMPU 1, da eseguirsi già in sede di espiazione
della pena.
8. IMPU 1 e IMPU 2 sono
inoltre condannati a versare ai seguenti accusatori privati le seguenti
indennità:
8.1. a ACPR 1 CHF 9’988.90 a
titolo di partecipazione alle spese legali, da devolvere allo Stato del Cantone
Ticino in quanto beneficiario di gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 2 CPP), e
CHF 20'000.00 a titolo di indennità per torto morale.
Per il rimanente della sua pretesa, che viene riconosciuta nel
principio, l’accusatore privato ACPR 1 è rinviato al competente foro civile.
8.2. al Comune ACPR 7 CHF 1'965.60
a titolo di risarcimento danni.
9. I rimanenti accusatori
privati, le cui pretese civili sono riconosciute nel principio, sono rinviati
al competente foro civile.
10. È ordinata la confisca di
tutto quanto sotto sequestro, eccezion fatta per le armi e le munizioni che non
sono direttamente oggetto dei fatti, le quali vengono dissequestrate in favore
del Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (già Servizio
autorizzazioni) di Bellinzona.
11. A conclusione del
procedimento è ordinato il dissequestro in favore di ACPR 1 di tutto quanto di
sua spettanza.
12. La tassa di giustizia di CHF
2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in
solido, con ripartizione interna in misura di 1/2 (un mezzo) ciascuno.
13. Le spese per la difesa
d’ufficio di IMPU 1 sono sostenute dallo Stato.
13.1. La nota professionale
dell’avv. DIUF 1 è approvata per:
onorario CHF 17'810.00
spese CHF 464.00
totale CHF 18'274.00
13.2. Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 18’274.00 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
14. Le spese per la difesa
d’ufficio di IMPU 2 sono sostenute dallo Stato.
14.1. La nota professionale
dell’avv. DIUF 2 è approvata per:
onorario CHF 25'455.00
spese CHF 2'414.00
totale CHF 27'869.00
14.2. La condannata è tenuta a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 27’869.00 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
15. Le spese per il gratuito
patrocinio dell’accusatore privato sono sostenute dallo Stato.
15.1. La nota professionale
dell’avv. RAAP 1 è approvata per:
onorario CHF 8'749.00
spese CHF 500.00
IVA (8%) CHF 739.90
totale CHF 9'988.90
16. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per
iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 10'367.45
Multa fr. 1'000.--
Perizie fr. 17'534.45
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 395.05
fr. 31'296.95
============
Distinta spese a
carico di IMPU 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 5'183.73
Multa fr. 500.--
Perizie fr. 8'767.23
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 197.53
fr. 15'648.48
============
Distinta spese a
carico di IMPU 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 5'183.73
Multa fr. 500.--
Perizie fr. 8'767.23
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 197.53
fr. 15'648.48
============
Intimazione a:
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera