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Decisione

72.2015.22

Infrazione grave, qualificata, alle norme della circolazione (90 cpv. 3 LCStr)

22 dicembre 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).

2. IM 1 è condannato al

pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare

sarà stabilito dalla Corte giudicante.

3. La nota d’onorario del

difensore d’ufficio, richiamato il decreto di nomina del 25 agosto 2014, verrà

tassata con decisione separata nelle forme stabilite dalla Corte giudicante.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in

rappresentanza del Ministero Pubblico,

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico

dibattimento dalle ore 10:30 alle ore 10:50.

- Constatato

il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato

che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta

legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato

che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di

causa;

- considerato

che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 19/2015

Considerandi

del 20 febbraio 2015 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.

2.

La tassa di giustizia di fr.

500.

- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

3.

Le spese per la difesa

d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

3.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario Fr. 2'790.00

spese Fr. 86.00

IVA Fr. 230.10

totale Fr. 3'106.10

3.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr 3’106.10 non appena le

sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

4.

Questo giudizio è

definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,

al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla

comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di

accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 55.30

fr. 755.30

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