72.2015.27
Ripetuta ricettazione per mestiere; ripetua falsità in documenti, ripetuta truffa alt. ripetuta appropriazione indebita, ripetuta falsità in certificati
16 aprile 2015Italiano95 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2015.27
Lugano,
16 aprile 2015/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Rosa
Item, Presidente
GI 1 6
GI 2 7
Anna Grümann,
vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
patrocinata dall’avv. RAAP 1
ACPR 2
ACPR 3
patrocinata dall’avv. RAAP 2
ACPR 4
rappr. da: avv. RAAP 10
ACPR 5
ACPR 6
patrocinata dall’avv. RAAP 3
ACPR 7
patrocinata dall’avv. RAAP 4
ACPR 8
patrocinato dall’avv. RAAP 5
ACPR 9,
patrocinata dall’avv. RAAP 6
ACPR 10
patrocinata dall’avv. RAAP 7
ACPR 11
patrocinata dall’avv. RAAP 8
ACPR 12
ACPR 13
ACPR 14
ACPR 15
patrocinata da RAAP 9
ACPR 16
ACPR 17
ACPR 18
ACPR 19
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 03.02.2014
al 15.04.2014 (72 giorni)
imputat, a norma
dell’atto d’accusa nr. 108/2014 del 28.10.2014 emanato dal Procuratore pubblico
PP 1, di
…omissis…
IM 1, __________ e __________ congiuntamente
12. ripetuta ricettazione, per
mestiere
qualificata, siccome commessa per mestiere, data la
disponibilità degli imputati ad agire ripetutamente per assicurarsi un’entrata
regolare,
per avere,
nel periodo settembre 2013 – dicembre 2013,
a __________, __________ ed in altre località del Ticino,
ripetutamente alienato o aiutato ad alienare una cosa che sapevano
o dovevano presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il
patrimonio,
e meglio per avere,
alienato o aiutato ad alienare diverse autovetture provenienti
dall’Italia, dalla Francia e dalla Spagna, che sapevano o dovevano presumere
essere state ottenute mediante un reato contro il patrimonio, viste le modalità
e le circostanze in cui sono state ricevute, e meglio per avere alienato o
aiutato ad alienare le seguenti vetture:
Data
Marca
vettura
No.
telaio
Acquirente
1.
12.09.2013
BMW
X5
__________
__________
2.
12.09.2013
MINI
Countryman
__________
__________
3.
19.09.2013
AUDI
Q7
__________
__________
4.
27.09.2013
Range
Rover
__________
__________
5.
30.09.2013
VOLVO
XC60
__________
__________
6.
08.10.2013
AUDI
A4
__________
__________
7.
08.10.2013
MERCEDES
Classe B
__________
__________
8.
28.10.2013
Mercedes
A180
__________
__________
9.
28.10.2013
BMW
118D
__________
__________
10.
28.10.2013
VW
POLO
__________
__________
11.
Nissan
Qashqai
__________
__________
12.
28.10.2013
VW
GOLF
__________
__________
13.
05.11.2013
AUDI
A1
__________
__________
14.
07.11.2013
BMW
X1
__________
__________
15.
07.11.2013
Mercedes
A180
__________
__________
16.
11.11.2013
Peugeot
208
__________
__________
17.
22.11.2013
MERCEDES
BENZ E200
__________
__________
SA
18.
06.12.2013
BMW
X6
__________
__________
SA
(per i rispettivi prezzi di vendita
cfr. AI 900);
veicoli da loro presi materialmente in consegna da __________, __________,
__________ ed altri, i quali provvedevano alla consegna muniti di chiave
d’accensione (solitamente solo una) e di documenti falsi, necessari per
l’importazione (carta di circolazione e certificato di proprietà),
considerato che i veicoli alienati sono risultati essere tutti
denunciati dai loro legittimi proprietari in quanto oggetto di reato
patrimoniale in Italia, in Francia e in Spagna,
e considerato che per ogni vendita di veicoli IM 1, __________ e __________
ottenevano (o avrebbero dovuto ottenere) una parte del guadagno;
13. ripetuta falsità in
documenti
per avere,
nelle circostanze di tempo di cui al punto sub. 12,
a __________, __________, __________, __________, __________ ed in
altre non meglio precisate località del Canton Ticino e della Svizzera,
allo scopo di indebito profitto, segnatamente alfine di poter
procedere alla vendita di vetture in Svizzera,
ripetutamente fatto uso di falsi documenti, segnatamente carte di
circolazione italiane e certificati di proprietà italiani falsificati concernenti
le vetture, indicanti un proprietario diverso rispetto a quello reale, al quale
l’autovettura era stata sottratta,
nonché allestito, ovvero fatto allestire, documenti di
compravendita falsi, necessari per le pratiche d’importazione;
IM 1 e __________ congiuntamente
14. ripetuta ricettazione, per
mestiere
qualificata, siccome commessa per mestiere, data la
disponibilità degli imputati ad agire ripetutamente per assicurarsi un’entrata
regolare,
per avere,
nel corso del mese di settembre 2013,
a __________, __________ ed in altre località del Ticino,
ripetutamente alienato o aiutato ad alienare una cosa che sapevano
o dovevano presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il
patrimonio,
e meglio per avere,
alienato o aiutato ad alienare 2 autovetture provenienti
dall’Italia che sapevano o dovevano presumere essere state ottenute mediante un
reato contro il patrimonio, viste le modalità e le circostanze in cui sono
state ricevute, e meglio per avere alienato o aiutato ad alienare le seguenti
vetture:
Data
Marca
vettura
No.
telaio
Acquirente
1.
02.10.2013
Lancia
Delta
__________
__________
2.
04.10.2013
BMW
530D
__________
__________
(per i rispettivi prezzi di vendita
cfr. AI 900)
veicoli da loro presi materialmente in consegna da __________, __________
ed altri, i quali provvedevano alla consegna muniti di chiave d’accensione
(solitamente solo una) e di documenti falsi, necessari per l’importazione
(carta di circolazione e certificato di proprietà),
considerato che i veicoli alienati sono risultati essere
denunciati dai loro legittimi proprietari in quanto oggetto di reato
patrimoniale in Italia;
15. ripetuta falsità in
documenti
per avere,
nelle circostanze di tempo di cui al punto sub. 14,
a __________, ed in altre non meglio precisate località del Canton
Ticino e della Svizzera,
allo scopo di indebito profitto, segnatamente alfine di poter
procedere alla vendita di vetture in Svizzera,
ripetutamente fatto uso di falsi documenti, segnatamente carte di
circolazione italiane e certificati di proprietà italiani falsificati,
indicanti un proprietario diverso rispetto a quello reale, al quale
l’autovettura era stata sottratta,
nonché allestito, ovvero fatto allestire, documenti di
compravendita falsi, necessari per le pratiche d’importazione;
IM 1 e __________, congiuntamente
16. truffa, tentata
per avere,
in data 3 febbraio 2014,
a __________, presso l’ACPR 17 SA,
in correità con __________, __________ (contro i quali si procede
separatamente) e __________,
alfine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
presentandosi __________ con le generalità di __________,
legittimandosi mediante la presentazione della carta d’identità originale di __________,
da quest’ultimo consegnata a IM 1 nei giorni precedenti, con apposta la fotografia
di __________ e con una patente di guida falsificata sempre a nome __________,
tentato di ingannare con astuzia i titolari e/o i dipendenti dell’ACPR
17, sottacendo __________ la sua reale identità e il fatto che il veicolo era
destinato a lui, a IM 1 e a __________, tentando di indurli in tal modo a
mettere a loro disposizione il veicolo AUDI Q5, di colore nero, targata __________,
veicolo che sarebbe stato successivamente rivenduto e il guadagno
sarebbe stato utilizzato per il pagamento di debiti pregressi di IM 1,
rispettivamente il saldo sarebbe stato suddiviso tra lo stesso IM 1, __________,
__________ e __________,
ritenuto che il veicolo non è stato consegnato dalla società di
noleggio unicamente a seguito dell’intervento della Polizia;
IM 1, singolarmente
17. ripetuta truffa
per avere,
nel corso del mese di ottobre 2013,
a __________ e __________
alfine di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto,
ripetutamente ingannato con astuzia il titolare e/o i dipendenti
di società di autonoleggio, sottacendo la sua vera identità e il fatto che i
veicoli pesi a noleggio non sarebbero più stati riconsegnati, bensì gli stessi
erano destinati ad essere rivenduti,
inducendoli in tal modo a mettere a sua disposizione alcune
vetture;
e meglio,
17.1. per essersi,
in data 13 ottobre 2013,
a __________, presso l’autonoleggio ACPR 9 SA,
presentato con le generalità di __________, legittimandosi
mediante la presentazione della licenza di circolazione italiana intestata a __________,
ma con apposta la fotografia di IM 1, stipulando un contratto di noleggio,
sottacendo la sua reale identità e il fatto che il veicolo era a lui destinato,
ingannando in tal modo con astuzia il titolare e/o i dipendenti
dell’Autonoleggio, inducendoli a mettere a sua disposizione il veicolo Bentley
Continental, di colore grigio, targato __________, no. telaio __________,
veicolo consegnato dall’autonoleggio il giorno successivo al sedicente __________,
poi identificato in __________ (contro il quale si procede separatamente),
ritenuto che IM 1 e __________ hanno omesso di riconsegnare il
veicolo entro il termine pattuito e che il veicolo in questione è stato venduto,
secondo le dichiarazioni di IM 1, all’estero e più precisamente in Francia, ad
un prezzo che non è stato possibile accertare;
17.2. per essersi,
in data 17 ottobre 2013,
a __________, presso l’autonoleggio ACPR 17 SA,
presentato con le generalità di __________, unitamente al
sedicente __________, il quale si è legittimato con un documento verosimilmente
falso,
stipulando un contratto di noleggio, dando quale garanzia la carta
di credito MASTERCARD no. __________, falsa, intestata a __________, allo scopo
di firmare a nome __________ il contratto di noleggio, sottacendo la loro
identità e il fatto che il veicolo era a loro destinato, ingannando in tal modo
con astuzia i titolari e/o i dipendenti dell’Autonoleggio, inducendoli a
mettere loro a disposizione il veicolo VW Golf CL 1.4 TZ, no. telaio __________,
no. telaio __________, di colore bianco, veicolo consegnato ai sedicenti __________
e __________, i quali omettevano di riconsegnarlo entro il termine pattuito,
ritenuto che il veicolo in questione è stato verosimilmente
venduto all’estero;
17.3. per essersi,
in data 17 ottobre 2013,
a __________, presso l’autonoleggio ACPR 18,
presentato con le generalità di __________, unitamente al
sedicente __________, legittimatosi mediante la carta d’identità, falsa, numero
__________,
stipulando un contratto di noleggio, dando quale garanzia la carta
di credito MASTERCARD no. __________, falsa, intestata a __________, allo scopo
di firmare il contratto di noleggio, sottacendo la loro identità e il fatto che
il veicolo era a loro destinato, ingannando in tal modo con astuzia i titolari
e/o i dipendenti dell’Autonoleggio, inducendoli a mettere loro a disposizione
il veicolo Ford Mondeo, di colore bianco, targato __________, no. telaio __________,
veicolo consegnato ai sedicenti __________ e __________, i quali
omettevano di riconsegnarlo entro il termine pattuito,
ritenuto che il veicolo in questione è stato verosimilmente
venduto all’estero;
alternativamente (art. 325 cpv. 2 CPP) al punto 17
17. ripetuta
appropriazione indebita
per essersi,
nel corso del mese di ottobre 2013,
a __________ e __________,
alfine di procacciare a sé o a terzi un indebito profitto,
appropriato di cose mobili altrui che gli erano state affidate,
e meglio,
17.1. per essersi,
nel mese di ottobre 2013,
a __________, presso l’autonoleggio ACPR 9 SA,
appropriato indebitamente dell’autoveicolo Bentley Continental,
di colore grigio, targato __________, no. telaio __________,
a lui affidato dal legittimo proprietario ACPR 9 SA in base al
contratto di noleggio, stipulato in data 13 ottobre 2013,
veicolo ad oggi non recuperato e verosimilmente rivenduto
all’estero;
17.2. per essersi,
nel mese di ottobre 2013,
a __________, ed in altre imprecisate località,
appropriato dell’autoveicolo VW Golf CL 1.4 TZ, no. telaio __________,
no. telaio __________, di colore bianco, a lui affidato dal legittimo proprietario
l’autonoleggio ACPR 17 SA, in base al contratto di noleggio no. __________,
stipulato in data 13 ottobre 2013,
veicolo ad oggi non recuperato e verosimilmente rivenduto
all’estero;
17.3. per essersi,
nel mese di ottobre 2013,
a __________, ed in altre imprecisate località,
appropriato dell’autoveicolo Ford Mondeo, di colore bianco,
targato __________, no. telaio __________, a lui affidato dal legittimo
proprietario ACPR 18 in base al contratto di noleggio no. __________, stipulato
in data 17 ottobre 2013,
veicolo ad oggi non recuperato e verosimilmente rivenduto
all’estero;
18. appropriazione indebita
per essersi,
nel periodo giugno 2013 – febbraio 2014,
a __________, __________ ed in altre imprecisate località del
Cantone Ticino e dell’Italia,
agendo ripetutamente ed a scopo di indebito profitto,
appropriato di cose mobili altrui che gli erano state affidate,
e meglio,
18.1. per essersi,
nel giugno-luglio 2013,
a __________ ed in altre imprecisate località del Cantone Ticino e
dell’Italia,
al fine di conseguire un indebito profitto,
appropriato del veicolo SKODA Oktavia, di colore grigio, targato __________,
no. telaio __________, da lui noleggiato presso l’autonoleggio ACPR 19 SA di __________,
in base al contratto no. __________,
omettendo di restituire lo stesso alla scadenza del contratto,
fissata per il 10 giugno 2013,
ritenuto che il veicolo è stato venduto da IM 1 in Italia a __________
e che successivamente risulta essere stato venduto in Germania ad un terzo in
buona fede;
18.2. per essersi,
nel febbraio 2014,
a __________, __________ ed in altre imprecisate località del
Cantone Ticino e dell’Italia,
alfine di conseguire un indebito profitto,
appropriato del veicolo Mercedes Classe A, di colore grigio,
no. telaio __________, targata __________, da lui noleggiato presso
l’autonoleggio ACPR 16 SA di __________,
omettendo di restituire lo stesso alla scadenza del contratto,
fissata per il 31 gennaio 2014 alle ore 18.00,
ritenuto che il veicolo è stato nel frattempo recuperato e restituito
al legittimo proprietario;
19. ripetuta falsità in
certificati
per avere,
nel periodo giugno 2013 – febbraio 2014,
a __________, __________ ed in altre non meglio precisate località
del Canton Ticino e della Svizzera,
alfine di migliorare la propria situazione,
alterato e fatto uso, a scopo d’inganno, di documenti di
legittimazione contraffatti,
segnatamente per aver esibito ai titolari degli autonoleggi,
rispettivamente agli acquirenti delle vetture, titolari dei rivenditori in
Ticino, delle carte d’identità e delle licenze di condurre italiane false,
intestate a __________, __________, __________ e __________, sulle quali era
stata apposta la sua fotografia, alfine di non essere identificato nel caso in
cui fosse emerso che le vetture da lui vendute erano oggetto di reato
patrimoniale all’estero,
19.1. e meglio per avere
nel periodo giugno 2013 – dicembre 2013,
a __________, __________, __________, ed in altre località del
Ticino,
esibito, in occasione dei noleggi o della compravendita di vetture,
Fatti
i seguenti documenti:
- patente di guida italiana
no. __________ intestata a __________, con apposta la fotografia di IM 1;
- patente di guida italiana
no. __________ intestata a __________, con apposta la fotografia di IM 1;
- carta d’identità no. __________
intestata a __________, con apposta la fotografia di IM 1;
- patente di guida italiana
no. __________ intestata a __________,
19.2. per avere,
nel periodo fine gennaio – inizio febbraio 2014,
a __________, __________ ed in altre imprecisate località svizzere
e italiane,
in correità con __________ e __________ (contro il quali si
procede separatamente),
alfine di migliorare la propria situazione,
alterato e fatto uso di carte di legittimazione contraffatte,
e meglio per avere,
dopo aver acquistato, a __________, da una terza persona non
identificata al prezzo dichiarato di Euro 350.00, una licenza di condurre
falsificata, intestata a __________, ma con apposta la fotografia di __________,
nonché dopo aver alterato la carta d’identità italiana no. __________,
intestata a __________, apponendogli la fotografia di __________,
fatto uso di tali carte di legittimazione per procedere al
noleggio della vettura AUDI Q5, di colore nero, targata __________, di cui al
punto 16, facendo legittimare __________ con tali documenti di fronte al
personale dell’autonoleggio;
…omissis…
richiamato lo scritto
14 aprile 2015 del Procuratore pubblico PP 1 con il quale ha presentato, a
complemento e modifica della promozione dell'accusa 108/2014, una proposta di
atto d'accusa alternativa, e meglio, al capo d'imputazione di truffa di cui al punto
17.1 si postula:
A) in via alternativa
ricettazione
per avere,
nel periodo ottobre 2013 - gennaio 2014,
a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località
francesi,
aiutato ad alienare una cosa che sapeva o doveva presumere
ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio,
e meglio per avere,
unitamente a __________ e tale __________,
aiutato ad alienare il veicolo marca Bentley Continental, di
colore grigio, targato __________, no. telaio __________, che sapeva essere
stato ottenuto mediante un reato contro il patrimonio e meglio mediante una
truffa a danno della ACPR 9 SA, __________, legittima proprietaria della
vettura che l'aveva affidata, in data 13 ottobre 2013, in base ad un contratto di noleggio al sedicente __________, identificato poi in __________,
ritenuto che egli era a conoscenza del fatto che il veicolo era
stato preso a noleggio, rispettivamente che lo stesso risultava essere in
leasing, come da lui accertato dalla licenza di circolazione,
veicolo venduto a dei commercianti di vetture francesi non meglio
identificati, al prezzo dichiarato di Euro 18'000.00, ottenendo l'imputato un
importo, da lui dichiarato, di Euro 3'000.00;
reato previsto: dall'art. 160 CP.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP
1, in rappresentanza del Ministero Pubblico, nonché l’Ispettore __________;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’avv. RAAP 6,
patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 9 SA.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore
22:20.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento inc. 72.2014.132, 72.2014.74,
72.2014.154 e 72.2015.6 (doc. TPC 20)
Con l’accordo delle parti,
l’atto d’accusa 108/2014 viene così rettificato:
…omissis…
- punto 12 pag. 24: la
numerazione dei veicoli, che sono 18 e non 20, va corretta;
- punto 17.3 pag. 28: la data va
corretta in “17 ottobre 2013”;
- punto 17.3 pag. 29: la data va
corretta in “17 ottobre 2013”;
…omissis…
Su segnalazione dell’avv. __________,
al punto 12. dell’atto d’accusa 108/2014 il n. di telaio della BMW X5 viene
corretto in __________.
Verbale del dibattimento
Con l’accordo delle parti, l’atto d’accusa viene così rettificato:
- punto
17.1 pag. 27:
"
per essersi,
in data 8 ottobre 2013,
a __________, presso l’autonoleggio ACPR 9 SA,
presentato con le generalità di __________, legittimandosi
mediante la presentazione della licenza di circolazione italiana intestata a __________,
ma con apposta la fotografia di IM 1, stipulando un contratto di noleggio,
sottacendo la sua reale identità e il fatto che il veicolo era a lui destinato,
ingannando in tal modo con astuzia il titolare e/o i dipendenti
dell’Autonoleggio, inducendoli a mettere a sua disposizione il veicolo Bentley
Continental, di colore grigio, targato __________, no. telaio __________,
veicolo consegnato dall’autonoleggio in data 10 ottobre 2013 al
sedicente __________, poi identificato in __________ (contro il quale si
procede separatamente),
ritenuto che IM 1 e __________ hanno omesso di riconsegnare il
veicolo entro il termine pattuito e che il veicolo in questione è stato
venduto, secondo le dichiarazioni di IM 1, all’estero e più precisamente in
Francia, ad un prezzo che non è stato possibile accertare”;
- punto
17.1 pag. 29:
"
per essersi,
nel mese di ottobre 2013,
a __________, presso l’autonoleggio ACPR 9 SA,
appropriato indebitamente dell’autoveicolo Bentley Continental,
di colore grigio, targato __________, no. telaio __________,
a lui affidato dal legittimo proprietario ACPR 9 SA in base al
contratto di noleggio, stipulato in data 8/10 ottobre 2013,
veicolo ad oggi non recuperato e verosimilmente rivenduto
all’estero”.
Con l’accordo delle parti, anche
la data indicata sull’imputazione alternativa di cui allo scritto 14.04.2015
della Pubblica Accusa è rettificata in 10 ottobre 2013.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale dà atto che dopo il comportamento sfrontato tenuto dall’imputato durante
l’inchiesta, oggi in aula ha cambiato atteggiamento, riconoscendo che fin
dall’inizio sapeva che le auto che trattava erano oggetto di reato, ciò che
comunque già risultava chiaramente dagli atti, in particolare dalle dichiarazioni
di __________. Ritiene inoltre pacifica l’aggravante del mestiere. Per quanto
riguarda l’imputazione di falsità in documenti, chiede la condanna di IM 1 -
oltre che per i libretti di circolazione e i certificati di proprietà - anche
per i contratti di compravendita di cui agli allegati n. 9, 12, 15, 18, 21 e 24
dello scritto 23.01.2015 (doc. TPC 116 inc. 72.2014.132), essendo stati
inseriti in contabilità. Il reato di falsità in certificati di cui al punto 19
dell’atto d’accusa, ammesso dall’imputato, è pacifico. Ritiene poi che sulla
base delle dichiarazioni rese dall’impiegata della ACPR 9 SA, degli
accertamenti sul telefonino in uso all’imputato e delle dichiarazioni rese da __________,
il coinvolgimento di IM 1 nella truffa ai danni della ACPR 9 SA di cui al punto
17.1 dell’atto d’accusa risulti comprovato. Anche i punti 17.2 e 17.3 dell’atto
d’accusa, stante le dichiarazioni odierne di IM 1 e gli esiti degli
accertamenti sul telefonino in suo uso, devono trovare conferma, come pure il
punto 18.2 dell’atto d’accusa, dal momento che l’imputato avrebbe avuto tutto
il tempo di riportare l’auto o prolungare il contratto e ritenuto inoltre che
in quel periodo aveva molte auto nelle sue disponibilità. Venendo alla
commisurazione della pena, sottolinea la gravità oggettiva dei fatti, la
reiterazione, l’ingente danno causato, l’aggravante del mestiere, la
circostanza che è stato fermato solo grazie all’intervento della Polizia,
l’assenza di scrupoli dimostrata, il pessimo comportamento dopo la
scarcerazione e i numerosi precedenti penali. Ritiene che l’unica attenuante è
costituita da una certa collaborazione, che IM 1 ha però prestato unicamente di
fronte all’evidenza. Rileva che la prognosi è negativa, dal momento che l’unico
elemento positivo, ovvero l’avvio di un’attività con la compagna, deve essere
relativizzato, visto che anche al momento dei fatti aveva una propria attività,
per cui la pena che verrà comminata a IM 1 dovrà in ogni caso essere da
espiare. In conclusione, chiede la condanna dell’imputato alla pena detentiva
di 3 anni e 6 mesi. Postula inoltre che vengano accolte le pretese di
risarcimento degli accusatori privati e la confisca di quanto in sequestro;
§ l’avv.
RAAP 6, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 9 SA, il quale rileva
che tutti gli elementi alla base del reato di truffa sono dati e sono in parte
ammessi da IM 1. Rileva che anche qualora dovesse invece essere ritenuto il
reato di appropriazione indebita o di ricettazione, non cambierebbe nulla in
punto al grave danno provocato da IM 1 alla sua patrocinata. Si riconferma
quindi nell’istanza di risarcimento versata agli atti e rileva che IM 1 ha
dichiarato in aula di rimettersi al giudizio della Corte in merito all’entità
del risarcimento, ciò che equivale ad acquiescenza, per cui l’istanza di
risarcimento va integralmente accolta;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato, il quale evidenzia come il suo patrocinato
abbia riconosciuto fin da subito il proprio coinvolgimento per la maggior parte
delle auto imputate nell’atto d’accusa, ammettendo il resto oggi in aula. In
relazione al punto 12. dell’atto d’accusa, restano contestate unicamente le
auto n. 13, 14, 15 e 16, dal momento che IM 1 si trovava in Messico, per cui
postula che per queste autovetture il suo assistito venga prosciolto
dall’imputazione di ricettazione per mestiere.
Per quanto concerne il punto 17.1 dell’atto d’accusa, rileva che in aula il suo
patrocinato ha riconosciuto l’aiuto prestato ai due autori, precisando che lui
non si è presentato presso il garage ACPR 9. Sottolinea che gli accertamenti
sul telefonino in uso a IM 1 attestano unicamente la sua presenza sul suolo
svizzero, ma nulla dicono sul suo ruolo. Osserva inoltre che gli standort fanno
stato di spostamenti veloci da un posto all’altro, mentre che se si fosse
presentato presso il garage ACPR 9, si sarebbe dovuto fermare perlomeno una
ventina di minuti. Chiede quindi il proscioglimento del suo assistito
dall’imputazione di cui al punto 17.1 dell’atto d’accusa, subordinatamente
postula la condanna per complicità. Anche per le imputazioni di cui ai punti
17.2 e 17.3 dell’atto d’accusa, IM 1 ha ammesso un ruolo marginale, per cui va
condannato per complicità. Venendo all’imputazione di cui al punto 18.2
dell’atto d’accusa, sottolinea che il suo patrocinato ha reso una versione
costante e che non è stato possibile prolungare il contratto o restituire
l’auto a seguito del suo fermo, per cui IM 1 va prosciolto dall’accusa di
appropriazione indebita. Per quanto riguarda la pena, pone in rilievo la
subitanea e piena collaborazione nonché le ammissioni rese in aula, la
circostanza che IM 1 ha agito per provvedere al sostentamento della sua
famiglia e il fatto che sia consapevole degli errori commessi. In
considerazione di tutto ciò chiede un’importante riduzione della pena proposta
dalla Pubblica accusa, da porre al beneficio della sospensione condizionale.
Per quanto riguarda le istanze di risarcimento degli accusatori privati, rinvia
a quanto detto da IM 1 in aula. Non si oppone alla confisca di quanto in sequestro
e nemmeno al mantenimento della cauzione;
§ il
Procuratore pubblico, per la replica, il quale ritiene che l’imputazione di
ricettazione (per mestiere) vada confermata anche in relazione alle quattro
autovetture contestate dalla Difesa, dal momento che IM 1 stesso ha dichiarato
che riteneva di avere diritto ad una commissione anche in relazione alla
vendita di queste auto. Per quanto concerne la truffa ai danni del garage ACPR
9, osserva che è possibile accertare lo standort unicamente quando il telefono
è attivo, per cui cosa abbia fatto l’imputato tra le 13.09 quando il telefono
si è agganciato a __________ e le 15.24 quando ha agganciato l’antenna di __________,
non è possibile stabilirlo. Ribadisce i motivi per i quali anche le imputazioni
di cui ai punti 17.2 e 17.3 dell’atto d’accusa debbano essere confermate (in
particolare l’utilizzo della carta di credito in uso a IM 1 e i contatti
telefonici con diverse società di autonoleggio). Per quanto concerne il punto
18.2 dell’atto d’accusa, sottolinea che IM 1 è stato arrestato di sera, per cui
aveva tutto il tempo per riconsegnare l’auto. Infine, contesta che l’imputato
abbia prestato piena collaborazione agli inquirenti e si riconferma nella
richiesta di accoglimento integrale dell’atto d’accusa.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. Vita
anteriore e precedenti penali dell’imputato
1.1. IM 1, cittadino
italiano, in merito alla sua vita ha riferito:
" Sono nato a __________
il __________. Mia madre attualmente è pensionata, in precedenza era dirigente
postale. Anche mio padre è pensionato, lui era comandante della __________
di __________. Ho una sorella più grande, la quale lavora presso
l’ospedale di __________. Ho frequentato le scuole dell’obbligo a __________ e
in seguito mi sono diplomato in ragioneria. Ho subito iniziato un’attività
presso la __________ libri, settore cartotecnica. Sono stato assunto quale
capoarea nel settore oggettistica (quaderni, carte d’auguri, penne, ecc.). Ho
ottenuto questo lavoro grazie a mio zio che era vicedirettore generale della __________
libri. Tra le varie cose che facevo mi recavo anche presso i clienti, per
convincerli ad acquistare materiale presso di noi. Ho lavorato circa tre anni
per questa società e poi sono stato assunto dalla società __________ di __________.
Io ero rappresentante per la zona di __________ per conto di questa società. Ho
lavorato per la stessa per circa tre anni. In seguito sono stato assunto dal
gruppo __________ quale rappresentante merchandising, nella zona di __________
e __________. Dove ho lavorato per circa un anno. Nell’ambito di questa
attività ho conosciuto un cittadino ebreo che si occupava di stoccaggio.
Quest’ultimo si occupava anche di stoccaggio nel settore dell’abbigliamento e
mi ha proposto di collaborare con lui. Ho quindi iniziato un’attività quale
libero professionista durata fino al 1999. In sostanza io mi adoperavo a cercare degli stock di abbigliamento che poi fornivo a questa persona, la quale mi
pagava una provvigione. Nell’aprile del 1999 ho poi avviato una mia attività
nel campo dell’abbigliamento, inizialmente quale vendita all’ingrosso e
successivamente da ottobre 1999, con dei capannoni per la vendita diretta.
Quest’attività è durata fino ad aprile 2013. ADR che si è conclusa a
seguito del crollo del mercato che mi ha costretto a chiudere l’attività.
Successivamente, per un breve periodo, ho collaborato con il padrino di mia
figlia che aveva un’attività sempre nell’ambito dello stoccaggio, attività che
nel frattempo ha dovuto chiudere. Successivamente mi sono lanciato
nell’acquisto di merce dalla Turchia che cercavo poi di vendere all’ingrosso
nei vari mercati italiani. Preciso che comunque acquistavo già merce in Turchia
dal 2006.
(...)
ADR che da giugno 2013
ho iniziato un’attività nell’ambito della compravendita di vetture come ho già
avuto modo di spiegare nei miei precedenti verbali.
ADR che non mi sono mai
sposato, ho convissuto dal 1995 al 2012 con __________, abbiamo avuto tre figli
nati nel 2000, 2005 e 2007. Attualmente frequento una persona ma non convivo.
ADR che attualmente mi
occupo di preparare i locali per una nuova attività che prenderà il via il
01.10.2014 a __________. Si tratta di un negozio di vendita di oggettistica per
feste, nonché di caramelle e dolciumi. ADR che io sarò dipendente di una
società che non sarà a me riconducibile per questioni fiscali. ADR che
il mio stipendio sarà di 1’000/1'100.00 Euro al mese. ADR che quale
contributo per i miei figli pago 900.00 Euro al mese. Preciso che sono comunque
in arretrato di alcuni mesi. ADR che per il futuro ho già discusso con
la mia ex compagna e il mio contributo verrà ridotto a 200.00 Euro al mese
considerato che anche lei ha iniziato un’attività lavorativa.
ADR che attualmente ho
debiti con i miei famigliari. Devo 7'000.00 Euro ad una zia e circa 23'000.00
Euro ai miei genitori. ADR che in Italia ho debiti con lo Stato di circa
1,1 milioni di Euro (imposte, IVA, ecc. ).”
(VI PP 03.09.2014 pagg. 2-3)
1.2. Al dibattimento, IM 1 in merito alla sua vita anteriore ha confermato
le dichiarazioni di cui sopra e in merito all’attività lavorativa svolta dopo
la sua scarcerazione ha dichiarato:
" Dal 7 luglio
2014 io e la mia compagna abbiamo locato una superficie commerciale nel centro
storico di __________. Abbiamo ristrutturato i locali e poi abbiamo aperto
l’attività a metà settembre 2014. L’attività concerne vendita di oggettistica
per feste, caramelle e dolciumi, aprendo la __________ Srl. Io sono dipendente,
la società è intestata alla mia compagna. Percepisco uno stipendio mensile di
Euro 334.- netti. Risulta che lavoro per 10 ore alla settimana. L’attività
va bene, è un negozio che non ha concorrenza. Come questo ce n’è solo un altro
a __________.
ADR: Attualmente giro
con l’auto di mio padre oppure in treno oppure con l’auto della mia compagna
che ha una Mercedes Classe D.”
(VI imputato pagg. 1-2, all. 1 al V. DIB)
1.3. In merito ai
suoi precedenti penali, IM 1 nel verbale del 3 settembre 2014 ha dichiarato che “a seguito della mia attività nel campo dell’abbigliamento ho avuto dei problemi
giudiziari, in particolare a causa della vendita di merce contraffatta. Preciso
che le Autorità italiane mi hanno sequestrato circa merce per un valore di 2
milioni di Euro in quanto contraffatta. ADR che sono stati avviati circa una
quindicina di procedimenti penali nei miei confronti. Per alcuni sono stato
prosciolto e per altri invece condannato. ADR che ho preso delle condanne
definitive di 4 anni e 8 mesi, usufruendo dell’indulto di 3 anni e il resto è
stato sospeso condizionalmente. Attualmente ho ancora due procedimenti pendenti
a mio carico. Per uno siamo nella fase del dibattimento, la prossima udienza
sarà ad ottobre 2014, mentre l’altro è ancora nelle sue fasi iniziali” (VI
PP 03.09.2014 pag. 3).
Al dibattimento ha precisato che “in Italia ho fatto circa 40 giorni di carcere”
(VI imputato pag. 2).
1.4. Dall’estratto del casellario giudiziale italiano risulta che IM 1 è
stato condannato:
- nel 2002 per
commercio di prodotti con segni falsi continuato, ricettazione e frode
nell’esercizio del commercio continuato, alla pena di 1 anno e 10 giorni di
reclusione e alla multa di € 500.-;
- il 9 ottobre
2003 per introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi, alla pena di 2
mesi di reclusione ed alla multa di € 300.-;
- il 2 marzo
2005 per ricettazione e spendita senza concerto di monete falsificate, alla
pena di 10 mesi di reclusione e ad una multa;
- il 28
ottobre 2005 per ricettazione, alla pena di 2 mesi di reclusione e alla multa
di € 200.-;
- il 26 maggio
2006 per il reato di ricettazione continuato, alla pena di 8 mesi di reclusione
ed alla multa di € 200.-;
- il 6
novembre 2007 per ricettazione e commercio di prodotto con segni falsi alla
reclusione di 2 anni e 15 giorni nonché alla multa di € 800.-;
- il 28
ottobre 2009 per i reati di simulazione di reato in concorso, ricettazione in
concorso e furto in abitazione in concorso, ricettazione ed appropriazione
indebita in concorso alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione (cfr. estratto
del casellario giudiziale italiano).
In Svizzera non risulta che IM 1 sia mai stato
condannato (cfr. estratto casellario giudiziale svizzero).
Considerandi
2.
Circostanze
dell’arresto
Come risulta dal rapporto di arresto provvisorio di IM
1.
(AI 319), il 3 febbraio 2014 la Polizia veniva informata che presso
l’autonoleggio ACPR 17 di __________, un certo __________ avrebbe dovuto
ritirare un veicolo Audi Q5 verso le ore 17.00.
A nome di __________ la Pubblica accusa aveva
emesso, nell’ambito dell’inchiesta “__________” relativa ad un traffico di
autovetture oggetto di reato patrimoniale all’estero, un mandato di cattura per
i reati di ricettazione e falsità in documenti.
La Polizia si recava quindi presso l’autonoleggio, dove verso le ore 17.00 un
individuo a nome __________ noleggiava un veicolo Audi Q5 di proprietà della
società di autonoleggio (contratto di noleggio per due giorni per fr. 1'132.-,
importo garantito con pagamento mediante una carta di credito a nome __________).
La Polizia procedeva quindi al fermo di questa
persona come pure al fermo dei compagni di viaggio, segnatamente IM 1 e __________.
Sin da subito emergeva che i documenti (patente e
carta d’identità) a nome __________ erano dei falsi, così come ammetteva lo
stesso __________. L’arrestato risultava infatti essere __________, il quale si
era spacciato quale __________ solo per procedere al noleggio in realtà
finalizzato all’appropriazione illecita del veicolo Audi Q5.
__________ spiegava di aver ottenuto i falsi
documenti d’identità da IM 1.
La Pubblica accusa il 27 gennaio 2014 aveva emesso
a carico di IM 1 un mandato di cattura per titolo di ricettazione per mestiere,
subordinatamente ricettazione, appropriazione indebita, falsità in documenti e
falsità in certificati (AI 294).
Lo stesso risultava aver utilizzato diversi alias: __________, __________, __________
e __________.
__________ (IM 1) era stato chiamato in causa da __________,
titolare del garage __________ SA di __________, per la vendita di una vettura
Lancia Delta munita di GPS che risultava essere stata denunciata in Italia, oltre
che per la fornitura/vendita di diverse altre autovetture a __________ che sin
dai primi accertamenti eseguiti dalla Polizia risultavano oggetto di reato
patrimoniale all’estero, segnatamente in Italia, Germania, Francia e Spagna.
Eseguiti i rispettivi verbali di interrogatorio, IM
1, __________ e __________ venivano tratti in arresto.
Il GPC confermava la detenzione preventiva dei tre
con decisioni del 5 febbraio 2014 e del 7 febbraio 2014 (AI 334, AI 349 e
AI 350).
In data 15 aprile 2014 IM 1 veniva scarcerato previo
deposito di una cauzione di € 12'400.- pari a fr. 14'866.-, con l’obbligo di
rimanere a disposizione degli inquirenti e il divieto di avere contatti con le
persone coinvolte nell’inchiesta (cfr. VI PP 15.04.2014; AI 562 - AI 577).
3.
Atto
d’accusa e disgiunzione del procedimento
In esito alla laboriosa inchiesta “__________”, con
atto d’accusa n. 108/2014 del 28 ottobre 2014 la Pubblica accusa imputa a IM
1.
i seguenti reati:
- ripetuta
ricettazione per mestiere per avere, nel periodo settembre - dicembre 2013, in correità con __________ e __________, alienato o aiutato ad alienare 18 autovetture sapendo
o dovendo presumere che erano state ottenute da un terzo mediante un reato
contro il patrimonio, e meglio come descritto al punto 12 AA;
- ripetuta
falsità in documenti per avere, nel periodo settembre - dicembre 2013, allo
scopo di indebito profitto, segnatamente alfine di poter procedere alla vendita
di vetture in Svizzera, ripetutamente fatto uso di carte di circolazione italiane
e certificati di proprietà italiani falsificati nonché allestito ovvero fatto
allestire documenti di compravendita falsi, e meglio come descritto al punto 13
AA;
- ripetuta
ricettazione per mestiere per avere, nel corso del mese di settembre 2013, in correità con __________, alienato o aiutato ad alienare 2 autovetture sapendo o dovendo
presumere che erano state ottenute da un terzo mediante un reato contro il
patrimonio, e meglio come descritto al punto 14 AA;
- ripetuta
falsità in documenti per avere, nel corso del mese di settembre 2013, allo
scopo di indebito profitto, segnatamente alfine di poter procedere alla vendita
di vetture in Svizzera, ripetutamente fatto uso di carte di circolazione
italiane e certificati di proprietà italiani falsificati nonché allestito
ovvero fatto allestire documenti di compravendita falsi, e meglio come
descritto al punto 15 AA;
- tentata
truffa per avere, il 3 febbraio 2014, presso l’Autonoleggio ACPR 17 SA, in
correità con __________, __________ e __________, alfine di procacciare a sé o
ad altri un indebito profitto, presentandosi __________ con le generalità di __________,
legittimandosi mediante la presentazione della carta d’identità originale di __________
con apposta la fotografia di __________ e con una patente di guida falsificata
sempre a nome di __________, tentato di ingannare con astuzia i titolari e/o i
dipendenti dell’autonoleggio per indurli a mettere a loro disposizione il
veicolo Audi Q5 targato __________, veicolo che sarebbe stato successivamente
rivenduto, ritenuto che lo stesso non è stato consegnato dalla società di
noleggio unicamente a seguito dell’intervento della Polizia, e meglio come
descritto al punto 16 AA;
- ripetuta
truffa
-- per essersi,
l’8 ottobre 2013 (data corretta al dibattimento; cfr. V. DIB pag. 3), a __________,
presso l’autonoleggio ACPR 9 SA, presentato con le generalità di __________,
legittimandosi mediante la presentazione della licenza di circolazione italiana
intestata a __________ ma con apposta la fotografia di IM 1, stipulando un
contratto di noleggio, sottacendo la sua reale identità e il fatto che il
veicolo era a lui destinato, ingannando in tal modo con astuzia il titolare e/o
i dipendenti dell’autonoleggio, inducendoli a mettere a sua disposizione il
veicolo Bentley Continental targato __________, veicolo consegnato
dall’autonoleggio il 10 ottobre 2013 (data corretta al dibattimento; cfr. V.
DIB pag. 3) al sedicente __________, poi identificato in __________, ritenuto
che IM 1 e __________ hanno omesso di riconsegnare il veicolo entro il termine
pattuito e che il veicolo in questione è stato venduto all’estero, e meglio
come descritto al punto 17.1 pagg. 27-28 AA.
Per questi fatti, in alternativa all’imputazione di truffa la Pubblica accusa
ha imputato il reato di appropriazione indebita (cfr. punto 17.1 pag. 29
AA) e di ricettazione (cfr. scritto del 14.4.2015, doc. TPC 23);
-- per essersi,
il 17 ottobre 2013, a __________, presso l’autonoleggio ACPR 17 SA, presentato
con le generalità di __________, unitamente al sedicente __________, il quale
si è legittimato con un documento verosimilmente falso, stipulando un contratto
di noleggio, dando quale garanzia la carta di credito Mastercard n. __________,
falsa, intestata a __________, allo scopo di firmare a nome __________ il
contratto di noleggio, sottacendo la loro identità e il fatto che il veicolo
era a loro destinato, ingannando in tal modo con astuzia i titolari e/o i
dipendenti dell’autonoleggio, inducendoli a mettere loro a disposizione il
veicolo VW Golf n. telaio (recte: n. di targa) __________, veicolo
consegnato ai sedicenti __________ e __________, i quali omettevano di
riconsegnarlo entro il termine pattuito, ritenuto che il veicolo in questione è
stato verosimilmente venduto all’estero, e meglio come descritto al punto 17.2
pag. 28 AA.
Per questi fatti, la Pubblica accusa in alternativa
ha imputato il reato di appropriazione indebita (cfr. punto 17.2 pag. 29
AA);
-- per essersi,
il 17 ottobre 2013 (data corretta al dibattimento; cfr. V. DIB inc. 72.2014.74-132-154/2015.6 pag. 8, doc. TPC
20), a __________, presso l’autonoleggio ACPR 18, presentato con le false
generalità di __________, unitamente al sedicente __________, legittimandosi
mediante la falsa carta d’identità n. __________, stipulando un contratto di
noleggio, dando quale garanzia la carta di credito Mastercard n. __________,
falsa, intestata a __________, sottacendo la loro identità e il fatto che il
veicolo era a loro destinato, ingannando in tal modo con astuzia i titolari e/o
i dipendenti dall’autonoleggio, inducendoli a mettere loro a disposizione il
veicolo Ford Mondeo targato __________, veicolo consegnato ai sedicenti __________
e __________, i quali omettevano di riconsegnarlo entro il termine pattuito,
ritenuto che lo stesso è stato verosimilmente venduto all’estero, e meglio come
descritto al punto 17 pag. 28 AA.
In alternativa, la Pubblica accusa ha imputato per questi fatti il reato di appropriazione
indebita (cfr. punto 17.3 pag. 29 AA);
- appropriazione
indebita
-- per essersi,
nel giugno/luglio 2014, a __________ ed in altre imprecise località del Cantone
Ticino e dell’Italia, al fine di conseguire un indebito profitto, appropriato
del veicolo Skoda targato __________, da lui noleggiato presso l’autonoleggio ACPR
1.
SA di __________, omettendo di restituire lo stesso alla scadenza del
contratto fissata per il 10 giugno 2013, e meglio come descritto al punto 18.1
AA;
-- per essersi,
nel febbraio 2014, a __________, __________ ed in altre imprecisate località
del Cantone Ticino e dell’Italia, alfine di conseguire un indebito profitto,
appropriato del veicolo Mercedes Classe A targato __________, da lui noleggiato
presso ACPR 16 SA di __________, omettendo di restituire lo stesso alla
scadenza del contratto fissata per il 31 gennaio 2014, ritenuto che il
veicolo è stato nel frattempo recuperato e restituito al legittimo
proprietario, e meglio come descritto al punto 18.2 AA;
- ripetuta
falsità in certificati
-- per avere,
nel periodo giugno 2013 - dicembre 2013, in occasione dei noleggi e della compravendita di vetture, esibito la patente di guida italiana intestata a __________
con apposta la fotografia di IM 1, la patente di guida italiana intestata a __________
con apposta la fotografia di IM 1, la carta d’identità intestata a __________
con apposta la fotografia di IM 1 e la patente di guida italiana intestata a __________,
e meglio come descritto al punto 19.1 AA;
-- per avere,
nel periodo fine gennaio - inizio febbraio 2014, in correità con __________ e __________, alfine di migliorare la propria situazione, alterato e
fatto uso di carte di legittimazione contraffatte, e meglio per avere, dopo
aver acquistato a __________ da una terza persona non identificata, una licenza
di condurre falsificata, intestata a __________ ma con apposta la fotografia di
__________, nonché dopo aver alterato la carta d’identità italiana intestata a __________
apponendovi la fotografia di __________, fatto uso di tali carte di
legittimazione per procedere al noleggio della vettura Audi Q5 targata __________,
e meglio come descritto al punto 19.2 AA.
Per completezza si segnala che esperita l’inchiesta,
__________ è stato condannato con decreto n. 5149/2014 del 31 ottobre 2014
per titolo di tentata truffa e falsità in certificati, per il noleggio
dell’Audi Q5 presso l’ACPR 17, alla pena di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.-
cadauna sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni oltre alla
multa di fr. 400.-; il decreto è cresciuto in giudicato (cfr. DA
5149/2014, doc. TPC 160 inc. 72.2014.74-132-154/2015.6).
__________ è stato condannato con decreto n.
5150/2014 del 31 ottobre 2014 (DA 5150/2014, doc. TPC 160 inc.
72.2014
-132-154/2015.6), cresciuto in giudicato, per
titolo di tentata truffa e falsità in certificati per il noleggio dell’Audi Q5
presso l’ACPR 17 e per ricettazione di un veicolo BMW X6 venduto al garage __________,
alla pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni oltre alla multa di fr.
600.
-.
__________ è invece stato prosciolto
dall’imputazione di tentata truffa con sentenza della Corte delle assise
criminali del 23 febbraio 2015, pendente presso la Corte di appello e di
revisione penale a seguito degli annunci d’appello presentati da altri coimputati.
IM 1 non si presentava al dibattimento indetto per
il 10 febbraio 2015 facendo pervenire, per il tramite del suo
patrocinatore, un certificato medico (cfr. doc. DIB 2 e doc. TPC 177 inc. 72.2014.74-132-154/2015.6).
La Corte provvedeva di conseguenza a disgiungere il
procedimento a suo carico da quello a carico degli altri otto imputati di cui
all’AA 108/2014 del 28 ottobre 2014 (cfr. decisione di disgiunzione del
10.02
, all. 1 al V. DIB dell’inc. 72.2014.74-132-154/2015.6).
Il processo a carico di IM 1 veniva celebrato il
16.
aprile 2015. L’imputato si presentava regolarmente in aula, salvo che
alla lettura del dispositivo della sentenza (cfr. pagg. 7-8 del verbale del
dibattimento).
4.
Ripetuta
ricettazione per mestiere (punti 10 e 12 AA) e ripetuta falsità in documenti
(punti 11 e 13 AA)
4.1
Giusta l’art. 160 cifra 1 CP,
chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una
cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il
patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria oppure con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più
mite. Se il reato preliminare è punibile solo a querela di parte, la
ricettazione è punibile solo se la querela è stata presentata.
Dal profilo soggettivo il reato è intenzionale. L’autore non deve
soltanto compiere intenzionalmente l’atto di ricettazione ma deve anche essere
consapevole dell’origine delittuosa dell’oggetto ricettato. Il dolo eventuale,
è tuttavia sufficiente.
L’autore deve dunque avere perlomeno accettato l’eventualità che
l’oggetto dell’atto di ricettazione provenga da un reato contro il patrimonio
commesso da un terzo.
Ciò è il caso quando le circostanze suggeriscono il sospetto di
una sua provenienza delittuosa, come ad esempio quando uno sconosciuto vende
oggetti preziosi ad un prezzo particolarmente basso.
Non occorre che l’autore conosca la natura esatta del reato contro
il patrimonio, né le circostanze nelle quali esso si è compiuto.
L’art. 160 CP non presuppone che l’autore agisca al fine di
procurarsi o di procurare ad un terzo un indebito profitto, rispettivamente un
indebito vantaggio.
Giusta l’art. 160 cifra 2 CP, il colpevole è punito con una pena
detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90
aliquote giornaliere se fa mestiere della ricettazione. Secondo la
giurisprudenza (cfr. sentenza CARP del 16 ottobre 2014, inc. 17.2014.169,
consid. 11), l’autore agisce per mestiere quando risulta - dal tempo e dai mezzi
che consacra agli atti criminosi, dalla loro frequenza durante un periodo
determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli
esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione,
anche semplicemente accessoria (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2;
DTF 116 IV 319 consid. 4; 117 IV 65; 119 IV 129; 123 IV 116).
Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono, quindi, una
commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la
disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del
tipo in questione.
In primo luogo, dunque, è necessario che il prevenuto abbia
compiuto più reati (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, 2
ed., ad art. 139, n. 93).
In secondo luogo, l’autore deve avere agito con l’intenzione di
ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile l’intenzione di
derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle entrate per
coprire almeno una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita
(DTF 119 IV 129, 133; 123 IV 113, 116; 116 IV 319, 334 e segg.). Non è
necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la
corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; 78 IV 91, 94 e segg.). Neppure
indispensabile è che la delinquenza rappresenti l’unica o la principale fonte
di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).
Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero
imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco
problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale da
aver già palesato questa sua disponibilità. Se, invece, il numero dei delitti
realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla
scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri,
fondata su quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza
dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino
(Marcel Alexander Niggli/ Christof Riedo, op. cit. ad art. 139, n. 102).
L'art. 12 cpv. 2 CP definisce le nozioni di intenzionalità e di
negligenza. Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie
consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga
possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2
CP).
Come ricordato dalla CARP in una sentenza del 26 ottobre 2011 (inc.
17.2011
), la seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di
dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV
9.
consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il
reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione
l'evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non desiderandolo (STF
6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP
17.2009.59
del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010
consid. 5.1.1; STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; STF 6B_656/2009
dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2 pag. 156; DTF 134
IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; DTF 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16; DTF 131 IV 1
consid. 2.2 e rinvii; DTF 125 IV 242 consid. 3c pag. 251 con riferimenti;
DTF 121 IV 249 consid. 3a pag. 253; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile
2010.
consid. 2.6).
Commette, invece, un crimine o un delitto per negligenza colui
che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo
comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore
non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le
sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).
Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può
rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che
l'evento dannoso o il reato si produca (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011
consid. 5.2).
La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può,
quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse
consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta
di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (STF
6B_1004/2008 del 9 aprile 2009 consid. 3.1; DTF 130 IV 58 consid. 8.4 pag.
62).
La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della
coscienza (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la
sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; DTF 133 IV 1 consid.
4.1
pag. 3).
Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per un'imprevidenza
colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si
realizzi.
Come visto, vi è per contro dolo eventuale quando l'autore ritiene
possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende
in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non
desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la
sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF 6B_458/2009 del 9
dicembre 2010 consid. 5.1.1; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid.
5.
; DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; DTF 130 IV 58 consid. 8.3;
sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).
Di regola, la volontà dell’interessato può essere dedotta, in
mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza. Il giudice
può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la
possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che
si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222
consid. 5.3; DTF 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno
2010.
consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è
possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui
si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di
diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio
(DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è tale violazione
e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce
delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata
risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva
accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_996/2009 del 15
marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; DTF 134 IV 26
consid. 3.2.2 e rinvii; DTF 133 IV 1 consid. 4.1; sentenza CCRP 17.2009.59
del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).
La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo
eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007 del 29
gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; sentenza CCRP
17.2009.59
del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).
Altri elementi esteriori rivelatori possono essere
il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (STF 6B_996/2009 del
15.
marzo 2010 consid. 1.2;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135
IV 12 consid. 2.3.3; DTF 133 IV 1 consid. 4.6; DTF 130 IV 58 consid. 8.4;
DTF 125 IV 242 consid. 3c; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010
consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c,
confermata dal TF).
4.2
Nel caso concreto, dal punto di vista oggettivo tutte le auto indicate
ai punti 10 e 12 dell’atto d’accusa sono risultate essere oggetto di reato
patrimoniale all’estero, segnatamente in Italia, in Germania, in Spagna ed in
Francia, sia perché il reato è stato denunciato dai legittimi proprietari, sia
perché i veicoli risultano essere stati venduti con falsa documentazione (in
particolare con l’indicazione di venditori che in realtà non erano i reali
proprietari delle autovetture), sia perché ne è stata denunciata la perdita di
possesso, come risulta dai rapporti di trasmissione del 3 settembre 2014 (AI
842) e del 27 agosto 2014 (AI 827), basati sulla documentazione sequestrata
presso i garage svizzeri che hanno acquistato le auto, su quella acquisita
presso le dogane e su quella presentata a __________ per la successiva
immatricolazione delle autovetture nonché sulla documentazione trasmessa agli
inquirenti direttamente dai proprietari delle auto o dall’Autorità estera
rogata.
Detti riscontri - non contestati dall’imputato -
realizzano il presupposto oggettivo dell’imputazione di ricettazione.
4.3
Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo, va premesso che le
dichiarazioni di IM 1 rese durante l’inchiesta, dove in sostanza negava di
essere stato a conoscenza dell’origine illecita delle auto che aveva venduto in
Ticino, sono state nei fatti superate dalle ammissioni che ha fatto al
dibattimento, per cui le precedenti dichiarazioni verranno puntualmente
richiamate solo quando necessario.
Al dibattimento IM 1 manteneva inizialmente lo
stesso comportamento contraddittorio e poco trasparente sulle auto da lui
trafficate che aveva avuto in inchiesta. Interrogato sull’imputazione di
ripetuta ricettazione delle auto indicate ai punti 12 e 14 dell’AA, dichiarava
di ammettere i fatti e riconosceva di aver ricettato le auto ivi indicate “ma
non tutte, ma a partire dopo la metà di ottobre”, allegando che
inizialmente per lui il “commercio era regolare, __________ mi portava i
documenti”.
Allo stesso tempo confermava - contraddittoriamente
a questa sua ultima affermazione - di aver dato ad __________, già a giugno
2013, una Skoda Octavia che aveva preso a noleggio e confermava anche di
essersi presentato in occasione della prima auto venduta a __________, con
false generalità e cioè con il nome di __________, affermando in pari tempo in
modo del tutto incoerente “di aver capito solo dopo che le auto non erano
pulite”.
Dichiarava che quando aveva venduto la prima auto a __________,
quest’ultimo “voleva un contratto di compravendita e un documento”. Lui
si era rivolto a __________ e questi gli aveva detto che gli “avrebbe
procurato i documenti”.
Dopo una breve pausa, alla ripresa del dibattimento IM
1.
cambiava atteggiamento e ammetteva di conoscere la situazione, “ne ero a
conoscenza completamente”, diventando sempre più esplicito ed affermando:
" ADR: Che io sapevo che le auto erano di provenienza illecita. Provenivano
da noleggi, da acquisti di autovetture da privati che non
venivano pagati e da leasing non pagati. La prima cosa che faceva il gruppo di __________,
di cui ho già indicato la composizione nel verbale eseguito su rogatoria, era
pulire le auto, ovvero togliere il GPS satellitare.
ADR: Che io sapevo che
le auto erano di provenienza illecita perché mi era stato detto da __________,
che era presente fin dalla vendita della BMW X5 e quindi fin dall’inizio.
Successivamente avevo saputo sempre da __________, che erano stati rubati dei
certificati di proprietà e delle carte di circolazione in bianco, che venivano
riempite da __________. Io personalmente avevo accompagnato in due occasioni __________
a __________ a prendere questi documenti in bianco. Pastrello aveva anche una
conoscenza all’interno di un ufficio di pratiche automobilistiche e quando
voleva far figurare che un leasing era stato estinto, preparava questa
documentazione, la portava presso questo ufficio e il suo amico faceva figurare
in via telematica che il leasing era estinto e veniva inserito proprio nel sito
dell’ACI per far figurare che il leasing era stato estinto.
ADR: Ammetto quindi i
punti 12 e 14 dell’atto d’accusa.”
(VI imputato pagg. 2-3, all. 1 al V. DIB)
In relazione alle quattro automobili - Audi A1 n.
telaio finale 3912, BMW X1 n. telaio finale 1023, Mercedes A180 n. telaio
finale 1667 e Peugeot 208 n. telaio finale 5865 - che sono state consegnate a __________
a inizio novembre 2013 da __________ e __________ mentre IM 1 si trovava in
Messico, sempre al dibattimento l’imputato ha confermato - come aveva già fatto
durante l’inchiesta (VI PP 28.08.2014 di confronto con __________ pag. 6; VI PP
03.09.2014
pag. 5) - che “io avevo diritto ad una commissione delle auto che
sono state vendute mentre io ero assente in Messico. __________ era il mio
braccio destro” (VI imputati pag. 8, all. 1 al V. DIB).
A parte queste ammissioni che l’imputato si è
finalmente deciso, in aula, a fare, va rilevato che in ogni caso la sua
consapevolezza in merito all’origine illecita delle auto risultava comunque acclarata
anche in base alle dichiarazioni da lui stesso rese durante l’inchiesta.
Infatti, l’imputato aveva ammesso già durante
l’inchiesta di avere, a giugno/luglio 2013, venduto ad __________ per
Euro 1'500.--, la Skoda Oktavia che aveva personalmente noleggiato a __________,
precisando che in quell’occasione __________ gli aveva consegnato copia del documento
di __________ poiché “io avevo detto ad __________ che dovevo però cambiare
intestatario del noleggio altrimenti mi avrebbero accusato di appropriazione
indebita. Lui mi ha mostrato il documento di __________ dicendomi che avrei
potuto utilizzare questo nominativo per il cambio d’intestazione del noleggio”
(VI PP 04.02.2014 pag. 9; VI PP 19.02.2014 pag. 7; VI PP 18.08.2014 pag. 7).
Inoltre, IM 1 aveva dichiarato che a giugno 2013 __________
gli aveva consegnato una scheda telefonica da utilizzare “nell’ambito
dell’attività ma anche personalmente” (VI PP 06.03.2014 pag. 11), “dicendo
che si trattava di un’utenza che avrei potuto utilizzare per qualche mese, per
la quale nessuno avrebbe pagato la fattura e che quindi dopo qualche mese
sarebbe stato staccato” (VI 13.03.2014 pag. 2).
Ora, è proprio __________ - che gli aveva consegnato
una scheda telefonica che non sarebbe stata saldata e che non molto tempo prima
aveva accettato di acquistare un’auto sottratta ad un autonoleggio - a
consegnargli la prima autovettura che IM 1 vende in Svizzera, unitamente a __________,
nel settembre 2013.
Accanto a ciò, vi è ancora che fin dalla prima auto
venduta a __________, IM 1 ricorre all’uso di false generalità, presentandosi
quale __________, esibendo la patente di guida di quest’ultimo - che gli era
stata consegnata sempre da __________, che gliel’aveva già fornita per cambiare
l’intestazione del noleggio della Skoda di cui si era appropriato - e firmando
il contratto di vendita a nome __________.
Non vi è chi non veda che tutte queste circostanze
sono del tutto inconciliabili con l’asserita buona fede invocata a più riprese
da IM 1 durante l’inchiesta e all’inizio del dibattimento, prima di riconoscere
di aver saputo fin dall’inizio dell’origine illecita delle auto che ha venduto
in Svizzera.
La consapevolezza di IM 1 è poi ulteriormente
confermata dalla chiamata in causa di __________, suo braccio destro, che fin
dall’inizio ha dichiarato, in maniera lineare e coerente, confermandolo anche a
confronto ed infine in aula, che IM 1 (oltre a __________) era a conoscenza
dell’origine illecita delle auto (VI PG 20.08.2014 pag. 7; VI PP 25.08.2014
pag. 15; VI PP 26.08.2014 pagg. 7-8; VI 28.08.2014 di confronto con IM 1
del 28.08.2014; VI 29.08.2014 di confronto con __________).
Sulla base di tutte queste risultanze, la Corte ha
confermato le imputazioni di ripetuta ricettazione per tutte le auto indicate
ai punti 12 e 14 dell’atto d’accusa, comprese le auto che sono state consegnate
da __________ e __________ mentre IM 1 si trovava in Messico, dal momento che
l’imputato stesso ha dichiarato che aveva diritto ad una commissione per le
auto vendute a __________ in sua assenza in quanto quest’ultimo era un suo
cliente e che avrebbe dato una parte della sua commissione a __________, che
nella consegna di queste auto agiva quale suo braccio destro, per cui per la
Corte è pacifica la correità di IM 1 nella vendita di queste auto.
La Corte ha confermato anche l’aggravante del
mestiere, tenuto conto del numero di auto trafficate, del tempo dedicato a tale
illecita attività e del reddito certamente importante di circa Euro 20'000.-
che IM 1 ha dichiarato di averne conseguito (VI PP 03.09.2014 pag. 6).
4.4
Riguardo alla connessa
imputazione di cui ai punti 13 e 15 dell’atto d’accusa, va rilevato che giusta
l’art. 251 CP, si ha falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al
fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o
altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o
dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure
attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto
d’importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.
Questa disposizione (cfr. sentenza CARP del 04.08.2014, inc.
17.2012
, consid. 10) non reprime solo la falsificazione di un documento
(falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso
ideologico).
Sono segnatamente documenti tutti gli scritti destinati e atti a
provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP).
La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta
direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto.
L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è
riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF
132.
IV 57 consid. 5.1; DTF 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, Basler
Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 28 ad art. 110 cpv. 4).
Anche un documento non valido o nullo a causa di vizi formali o
materiali può essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; Boog, op. cit., n. 30
ad art. 110 cpv. 4; Trechsel/Erni, Schweizerisches Strafgesetzbuch, San Gallo
2013, n. 8, pag. 1131 ad vor art. 251). In questo caso, è sufficiente che lo
scritto crei l’apparenza di una dichiarazione giuridicamente rilevante (Boog,
op. cit., n. 30 ad art. 110 cpv. 4).
La falsificazione in senso proprio (falso materiale) implica la
formazione di un documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore
apparente: nell’ipotesi di falso materiale, dunque, il documento trae in
inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (DTF 137 IV 167 consid.
2.3
; DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1; STF
6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1). In questi casi, l'atto è
punibile senza che sia necessario esaminare la questione di un eventuale
contenuto menzognero del documento (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; DTF 123 IV 17
consid. 2e).
Vi è, invece, falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò
che è affermato nel documento: è, cioè, menzognero il documento il cui
contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente
(DTF 132 IV 12 consid. 8.1; DTF 131 IV 125 consid. 4.1; DTF 129 IV 130 consid.
2.
; DTF 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid.
6.
). Nel falso ideologico non vi è inganno sulla persona dell’autore.
Semplicemente, ciò che l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, Les
infractions en droit suisse, Berna 2010, n. 109 ad art. 251).
Nel caso di falso ideologico la giurisprudenza esige che il
documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP sia provvisto di un valore
probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una
garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare, di un
carattere probante particolare (DTF 138 IV 130 consid. 2.1; 209 consid.
5.
; DTF 132 IV 12 consid. 8.1; DTF 131 IV 125 consid. 4.1; DTF 129 IV 130
consid. 2.1; DTF 126 IV 65 consid. 2a; DTF 123 IV 61 consid. 5b; DTF
122.
IV 332 consid. 2c).
Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto rispetto al caso
di falso materiale, è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente
degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere ingannati
sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si può riporre
nel fatto che l'autore non menta (DTF 125 IV 273 consid. 3; STF 6B_334/2007
dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1; Corboz, op. cit., n. 129 ad art. 251).
Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata che si
distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di
convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a; DTF 123 IV 61 consid. 5b; DTF 122 IV 332
consid. 2c). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere atto a
provare la veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto
(DTF 123 IV 17 consid. 2c): tale forza probante può risultare direttamente
dalla legge (e dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF
129.
IV 130 consid. 2.2; DTF 126 IV 65 consid. 2a; DTF 122 IV 332 consid. 2a).
Il TF ha già avuto modo di stabilire che un contratto concluso in
forma scritta semplice è atto a provare che le parti hanno scambiato delle dichiarazioni
di volontà reciproche e concordanti, ma non che il contenuto delle stesse
corrisponda alla loro reale volontà. La situazione è diversa solo ove
sussistano garanzie speciali che le dichiarazioni concordanti delle parti
corrispondano alla loro volontà effettiva (DTF 125 IV 273 consid. 3a/bb; DTF
123.
IV 61 consid. 5c; DTF 120 IV 25 consid. 3f; STF 6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.2; STF 6S.423/2003 del 3 gennaio 2004 consid. 4.3; STF
6S.375/2000 del 1. novembre 2000 consid. 2c; cfr. anche sentenza TPF 21 aprile
2011.
pubblicata in SK.2010.13 consid. 6.3.2).
La cosiddetta “menzogna scritta” trascende, dunque, in reato
soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare
credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono
(bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz, in ZBJV 131/1995 pag.
551) o per la posizione analoga a quella di un garante (“garantenähnliche
Stellung”) della persona che lo ha redatto (come per esempio un
funzionario, notaio, medico, architetto; cfr. Boog, op. cit. n. 48 e segg. ad
art. 251; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 147 e segg. e la giurisprudenza ivi citata),
di modo che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 132
IV 12 consid. 8.1; DTF 129 IV 130 consid. 2.1; DTF 126 IV 65 consid. 2a; STF
6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.1; STF 6B_812/2010 del 7
luglio 2011 consid. 5.2; STF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6; STF
6B_367/2007 del 10 ottobre 2007 consid. 4.2).
Una tale posizione è data quando l’estensore del documento è
investito di un obbligo di verifica e di oggettività ed è, dunque,
particolarmente degno di fiducia (Corboz
in: ZBJV 131/1995 pag. 572). Ciò implica, di principio, che, in presenza
di interessi opposti, l’autore del documento si trovi in una posizione neutrale
(Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 139 ad art. 251).
Il TF ha avuto modo di stabilire che il semplice partner
contrattuale non si trova in una posizione analoga a quella di un garante (DTF
121.
IV 131 consid. 2c pag. 136).
La natura di documento di uno scritto - o meglio, la sua forza
probante - è relativa. Uno scritto può essere considerato un documento - e,
quindi, ad esso essere attribuita forza probante - per taluni suoi aspetti e
non per altri (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; DTF 129 IV 130 consid. 2.2; Boog, op.
cit., ad art. 251, n. 43, pag. 1610). Una fattura, ad esempio, è impropria, in
linea di principio - ancorché munita di ricevuta - a dimostrare la veridicità
di quanto attesta. Essa può, però, essere idonea a provare che le dichiarazioni
ivi contenute emanano dal loro autore, onde la punibilità (per falso materiale)
di chi contraffà un tale atto (DTF 138 IV 130; DTF 121 IV 131 con svariati
altri esempi e rinvii di giurisprudenza, richiamati anche in DTF 125 IV 273
consid. 3.a.bb; DTF 132 IV 57 consid. 5.1; DTF 126 IV 65 consid. 2a e rinvii),
oppure può essere idonea a provare la veridicità del suo contenuto e, perciò, acquista
carattere di documento in funzione della sua registrazione in contabilità
(DTF 114 IV 31 in relazione ad un libro di cassa; cfr. Corboz,
op. cit., ad art. 251, n. 155-156, pag. 260) oppure, ancora, acquista
carattere di documento ed è considerata idonea a provare la veridicità del suo
contenuto se siglata da un architetto (DTF 119 IV 54 consid. 2d) o munita di un
visto di controllo (DTF 131 IV 125 consid. 4.5).
Secondo la giurisprudenza, occorre estrema cautela
nell’attribuire valore probante accresciuto ad uno scritto: “an die
Beweisbestimmung und Beweiseignung einer Urkunde [seien] bei der
Falschbeurkundung hohe Anforderungen zu stellen. Art. 251 StGB sei deshalb restriktiv anzuwenden, soweit es um
die Falschbeurkundung gehe” (DTF 117 IV 165 consid.
2b). Il TF ha ritenuto rilevante la distinzione tra il
ruolo di colui che redige il documento e quello di colui che deve verificarlo
(controllore), per esempio decidendo che un rapporto di regia inveritiero
firmato dal rappresentante di un’impresa di costruzioni non costituisce una falsità
in documenti ai sensi dell’art. 251 CP (DTF 117 IV 169 consid. 2c).
Ciò posto, nel caso concreto la Corte ha confermato
l’imputazione di ripetuta falsità in documenti di cui ai punti 13 e 15
dell’atto d’accusa, dal momento che IM 1 ha ammesso di essere stato a
conoscenza e di aver utilizzato certificati di proprietà e carte di
circolazione falsi, mentre l’imputato è stato prosciolto in relazione ai
contratti di compravendita, che - come visto - non godono di per sé di una
valenza probatoria accresciuta e non configurano quindi dei documenti ex art.
251.
CP.
5.
Appropriazione
indebita di una Skoda Oktavia ai danni di ACPR 19 SA (punto 18.1 AA)
5.1
Giusta l’art. 138 cifra 1 cpv. 1 CP chi, per procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata
affidata, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria.
Secondo dottrina e giurisprudenza una cosa è
ritenuta affidata ai sensi dell’art. 138 cifra 1 CP se viene consegnata
all’autore o lasciata in suo possesso nell’interesse di un terzo per
custodirla, amministrarla, consegnarla o alienarla secondo le istruzioni
ricevute che possono essere tacite od espresse (DTF 120 IV 276, DTF 117 IV 256,
DTF 118 IV 32, DTF 106 IV 257 e DTF 101 IV 33).
Affinché siano dati i presupposti oggettivi del
reato occorre che l’autore abbia violato il rapporto di fiducia venutosi a
creare con la vittima, disponendo senza il consenso dell’avente diritto ed in
urto con le istruzioni ricevute di beni (o valori patrimoniali) altrui per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (Niggli/Riedo, Basler
Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 138, n. 9
segg., Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 7 pag. 108 segg.,
Trechsel/Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag
AG, Zurigo / San Gallo 2008, art. 138, n. 1 segg. e Corboz, Les infractions en
droit suisse, Staempfli Editions SA, Berna 2002, art. 138 n. 2 segg.).
Il reato è realizzato soltanto qualora l’autore
abbia commesso un atto di disposizione effettivo sul bene altrui e
conseguentemente è l’impossibilità materiale di restituire la cosa mobile che
determina la sua punibilità per aver disposto in modo illecito, duraturo e
definitivo del bene affidatogli (DTF 118 IV 148).
Quo all’aspetto soggettivo trattasi di un reato
intenzionale (art. 12 cpv. 2 prima frase CP), che presuppone la volontà e la
consapevolezza dell’autore di appropriarsi di un bene altrui allo scopo di
realizzare un indebito profitto (Niggli/Riedo, op. cit., art. 138 n. 105 segg.,
Donatsch, op. cit., § 7 pag. 114, 119 e 131, Trechsel/Crameri, op. cit., art.
138.
n. 18 segg. nonché Corboz, op. cit., art. 138 n. 9 segg. e n. 24 segg.),
anche se tale intenzione può realizzarsi anche in caso di dolo eventuale (art.
12.
cpv. 2 seconda frase CP, DTF 118 IV 32 e 105 IV 29).
5.2
IM 1 ha riconosciuto già durante l’inchiesta di essersi appropriato,
vendendola ad __________ per Euro 1'500.-, della Skoda Oktavia che aveva
noleggiato presso ACPR 19 SA di __________ a nome di quello che aveva indicato
- falsamente - essere suo zio, __________, precisando che inizialmente non era
sua intenzione appropriarsi dell’autovettura (VI PP 04.02.2014 pag. 9; VI PP
19.02.2014
pag. 7; VI PP 13.03.2014 pag. 5). Ha ribadito queste ammissioni
anche in aula (VI imputato pag. 4, all. 1 al V. DIB).
Essendo pacificamente adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie
di appropriazione indebita, la Corte ha confermato il punto 18.1 dell’atto
d’accusa.
6.
Truffa ai
danni di ACPR 9 SA, alternativamente appropriazione indebita o ricettazione
(punto 17.1 AA)
6.1
Dalla denuncia
sporta il 18 ottobre 2013 dal garage ACPR 9 SA, risulta che in data
8.
ottobre 2013 presso il garage ACPR 9 SA di __________ si era presentato
un certo __________, cittadino italiano, che voleva noleggiare una Bentley
Continental per un periodo di tre giorni a partire dal 10 ottobre 2013. La
dipendente del garage allestiva quindi il contratto di noleggio a nome di __________,
che consegnava la patente di guida italiana, della quale venivano eseguite
delle fotocopie. Il giorno 10 ottobre 2013 si presentava tale __________,
asserendo che arrivava per conto di __________ per il ritiro della vettura. La
dipendente della ACPR 9 compilava quindi un nuovo contratto di noleggio a nome __________
e fotocopiava la patente di guida italiana presentata da quest’ultimo.
Previo pagamento di fr. 2'700.-- per il
noleggio e di fr. 2'000.-- quale deposito, __________ partiva con la vettura,
che avrebbe dovuto essere riconsegnata entro il 13 ottobre 2013 alle ore 18.00.
In data 12 ottobre 2013 __________ inviava una
e-mail scusandosi del fatto che non poteva riconsegnare l’auto per il termine
pattuito ma solo per il 14 ottobre 2013. In una successiva e-mail informava inoltre che sarebbe giunto __________ a riconsegnare l’auto. Dopo ulteriori
contatti, in cui __________ informava che __________ si trovava in ospedale e
ritenuto che in data 18 ottobre 2013 l’auto non era ancora stata riconsegnata,
il garage ACPR 9 decideva di sporgere denuncia (cfr. VI PG __________ del
18.10
).
Dai primi accertamenti esperiti dagli inquirenti
risultava che le patenti di guida italiane fornite da __________ e da __________
erano false, che le foto sulle patenti di guida non corrispondevano a quelle
delle reali persone e che l’utenza telefonica fornita al garage ACPR 9 da __________,
ovvero __________, era intestata a IM 1 (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria del 09.12.2013).
Successivamente emergeva inoltre che la fotografia
apposta sulla patente di guida a nome di __________, era quella di IM 1 e che
in data 23.09.2013 dall’IPhone in uso a IM 1 era stato inviato un e-mail
all’indirizzo __________ (cfr. VI PP IM 1 13.02.2014 pag.
7).
6.2
Durante
l’inchiesta, IM 1 ha sempre negato di aver preso parte al noleggio di
quest’auto, negando di essersi mai recato presso il garage ACPR 9. Asseriva che
l’auto era stata noleggiata dal sedicente __________ e che __________ l’aveva
poi portata in Spagna per venderla ad un suo conoscente, tale __________,
precisando che lui aveva accompagnato __________ nel viaggio con la Bentley
sino in Spagna.
In un secondo momento ribadiva di non essere mai andato presso il garage ACPR 9,
ma precisava che “ho solo giocato il ruolo come colui che doveva posticipare
il termine di consegna” (VI PP 13.02.2014 pag. 7; VI PP 19.02.2014
pag. 3; VI PP 26.02.2014 pag. 5 e segg.; VI PG 08.04.2013, pag. 10 e segg.; VI
PP 03.09.2014 pag. 9).
6.3
Il 15 aprile
2015, questa Corte, ritenuto che dagli atti risultava che il noleggio
dell’autovettura Bentley presso il garage ACPR 9 era avvenuto tra l’8 e il 10
ottobre 2013 (e non il 13 ottobre 2013 come indicato al punto 17.1 AA, poi
corretto in aula), incaricava la Polizia di verificare lo standort delle utenze
telefoniche riconducibili a IM 1 nelle suddette date (doc. TPC 27).
Ad evasione di tale richiesta, con rapporto
d’esecuzione del 15 aprile 2015 (doc. TPC 28) la Polizia cantonale
comunicava che dall’analisi dell’utenza telefonica __________ - in uso a IM 1,
come da lui stesso dichiarato - “possiamo confermare la presenza sul
territorio elvetico dell’utenza telefonica in oggetto con diversi standort sul
territorio cantonale concentrati principalmente tra mendrisiotto e luganese
nelle date 08.10.2013 e 10.10.2013. Nel giorno 09.10.2013 non sono state
registrate connessioni alla rete telefonica svizzera”.
Per i dettagli si rinvia al rapporto d’esecuzione, dal quale risulta in
particolare che sia l’8 ottobre 2013 che il 10 ottobre 2013, l’utenza in uso a IM
1.
ha agganciato la cella telefonica di __________, dove è situato il garage ACPR
9.
SA.
6.4
Al dibattimento IM 1 ha dichiarato:
" Ammetto di
essere andato il 10 ottobre 2013 ad accompagnare __________ e __________ a
ritirare la Bentley a __________. Non sono invece andato presso ACPR 9
l’8 ottobre 2013.
La Presidente mi
contesta che l’8 ottobre 2013 alla ACPR 9 è stata presentata una patente con
apposta la mia fotografia.
ADR: Io non lo sapevo,
me l’ha detto la Polizia.
La Presidente mi
contesta che il numero telefonico a me in uso risulta agganciato all’antenna di
__________ anche in data 8 ottobre 2013 e non solo il 10 ottobre 2013.
ADR: Probabilmente
il numero ce l’aveva __________.
ADR: Non mi ricordo di
essermi presentato l’8 ottobre 2013 presso ACPR 9 a nome __________, mi ricordo
di aver trasmesso la patente di guida a nome __________ con su la mia
fotografia, via e-mail al garage.
La Presidente mi fa presente che la testimone ha dichiarato che in data 8 ottobre 2013 __________ si
è presentato personalmente presso il garage. Dagli accertamenti sullo standort
del mio telefonino effettuati nella giornata di ieri, risulta che il mio
telefonino in data 8 ottobre 2013 era agganciato all’antenna di __________ alle
ore 15.24-25.
ADR: Io ribadisco
che la prenotazione l’ho fatta via e-mail. Forse l’8 ottobre 2013 sono andato a
vedere l’auto nel posteggio del garage, non sono entrato. Era solo per vedere
quale era l’auto che mi avevano assegnato. Confermo di essere andato poi il 10
ottobre 2013 a prendere l’auto con __________ e __________. __________ si
sbaglia, non sono stato io a dargli i soldi per il noleggio ma è stato __________.”
(VI imputato pag. 3, all. 1 al V. DIB)
IM 1 ha dichiarato inoltre che “la Bentley è stata venduta in Francia, vicino a __________.
Non so a quanto è stata venduta ma io grazie alla vendita di quell’auto ho
estinto due debiti che avevo nei confronti di __________ e suoi parenti, per un
pasticcio che aveva fatto __________ di cui ho riferito nei verbali” (VI imputato pag. 4, all. 1 al V. DIB).
6.5
Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito
con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una
persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma
subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio od altrui.
Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia é ammessa se l’autore ordisce
un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente od
artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la cui verifica è
impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o
impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi rinuncerà in virtù
di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, DTF 128 IV 18, DTF 126
IV 165 e DTF 125 IV 124).
Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto
il reato presuppone un errore da parte del truffato (Arzt, Basler Kommentar,
Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, art. 146 n. 72 segg.;
Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo, 2008, § 18, pag. 207 segg.;
Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Stämpfli, Berna, 2002, Vol. I,
art. 146 n. 24 segg.), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore
(Arzt, op. cit., art. 146 n. 77 segg.; Donatsch, op. cit., § 18, pag. 208
segg.; Corboz, op.cit., Vol. I, art. 146 n. 27 segg.), un danno patrimoniale
(Arzt, op. cit., art. 146 n. 86 segg.; Donatsch, op. cit., § 18, pag. 212
segg.; Corboz, op.cit., Vol. I, art. 146 n. 32 segg.), un nesso causale tra la
disposizione patrimoniale e il danno (Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo, 2008, art. 146 n. 29; Corboz,
op.cit., Vol. I, art. 146 n. 38) nonché l’arricchimento dell’autore.
Per quel che concerne l’aspetto soggettivo l’autore
deve consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di
conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche
alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque
sufficiente (Arzt, op. cit., art. 146 n. 118 segg.; Donatsch, op. cit., § 18,
pag. 217 segg.; Trechsel, op. cit., art. 146 n. 31; Corboz, op. cit., Vol. I,
art. 146 n. 39 segg.).
6.6
La Corte ha
considerato che in aula IM 1 ha ammesso per la prima volta di aver spedito via
mail la patente di guida a nome __________ con apposta la sua fotografia,
continuando per contro a negare di essersi recato di persona presso
l’autonoleggio per la conclusione del contratto l’8 ottobre 2013, salvo
poi dichiarare che forse era andato a vedere l’auto nel posteggio del garage ma
senza entrare.
Ha ammesso anche per la prima volta di essere andato con P__________ e __________,
il 10 ottobre 2013, a ritirare la Bentley.
La Corte ha ritenuto che queste ammissioni sono
state rese per la prima volta in aula evidentemente per giustificare la sua
presenza a __________ nei giorni 8 e 10 ottobre 2013, a fronte del riscontro oggettivo costituto dallo standort dell’utenza telefonica in suo uso.
Sulla base di tutte queste risultanze la Corte ha
accertato che IM 1 ha utilizzato anche l’alias di __________ e che unitamente a
__________ e __________ è autore della truffa alla ACPR 9 SA, anche perché ha
dichiarato - sempre in aula - che grazie al ricavato della vendita della
Bentley, ha potuto estinguere dei debiti.
7.
Truffe ai
danni di ACPR 17 SA e di ACPR 18, alternativamente ripetuta appropriazione
indebita (punti 17.2 e 17.3 AA)
7.1
Dagli atti
risulta che il 23 ottobre 2013 la signora __________ presentava, in nome e per
conto della ACPR 17 di __________, denuncia per appropriazione indebita di
un’auto VW Golf dichiarando che “il sig. __________ si è presentato al
nostro ufficio ACPR 17 SA in Via __________ il 17.10.13/16.30 per noleggiare la
VW GOLF Automatica targata __________ per 4 gg. Era accompagnato dal sig. __________
il quale ha presentato la sua carta di credito Master Card N. __________
scadenza 08/16 per il pagamento del noleggio, i due hanno firmato il contratto.
In data 21.10 non si sono presentati per la riconsegna, il 22.10 abbiamo
cominciato a contattarli telefonicamente __________ e __________ con risposta
che sarebbero venuti prossimamente ma poi non si sono mai presentati. Anche la
Master Card non ha più copertura” (denuncia 23.10.2013 presentata da ACPR
17).
Un caso analogo si verificava in medesima data
presso la ACPR 18 di __________. Infatti, “in data 17.10.2013 si
presentavano presso l’autonoleggio ACPR 18 di __________ gli imputati __________
e __________. Gli uomini chiedevano il noleggio di un’auto per 5 giorni con
riconsegna nella stessa agenzia di __________. I dipendenti ACPR 18
verificavano la disponibilità di una loro vettura per il periodo richiesto. Nel
parco auto di loro proprietà, per il periodo richiesto, era disponibile
l’automobile Ford Mondeo di colore bianco targata __________. I dipendenti
chiedevano agli uomini di presentare i documenti necessari per il noleggio, ovvero
una carta d’identità, una carta di credito e la licenza di condurre. __________
ha noleggiato l’auto a suo nome ma come conducente per i 5 giorni di noleggio
incaricava __________. Quindi, al momento della compilazione del contratto di
noleggio, __________ esibiva la carta d’identità numero __________ e la carta
di credito Mastercard numero __________. Inoltre forniva il recapito telefonico
numero __________. __________ esibiva unicamente la patente di guida italiana
numero __________. Gli impiegati non ravvisavano nessuna anomalia nei documenti
e consegnavano l’automobile agli imputati dandogli appuntamento per il
22.10.2013
alle ore 15:00 per la riconsegna”. Dal momento che l’auto non
veniva riconsegnata nel termine pattuito e che non era possibile raggiungere
telefonicamente __________, veniva sporta denuncia (rapporto d’inchiesta di
polizia giudiziaria del 13.11.2013).
7.2
Durante
l’inchiesta, si è dichiarato estraneo a questi fatti.
Interrogato in merito dalla Pubblica accusa il 19
febbraio 2014, ha dichiarato che non era stato lui a noleggiare le due
autovetture, bensì __________ e __________ (alias __________). Ha riferito che
“__________e il sedicente __________ sono arrivati a __________ a bordo
della vettura di __________ e accompagnati da quest’ultimo. Io lo so in quanto
li ho incontrati unitamente a __________ a __________ prima che venissero in
Svizzera. ADR che mi avevano detto che venivano in Svizzera a prendere delle
vetture. Io con questo potevo intendere diverse cose, non necessariamente che
venissero a noleggiare delle vetture. ADR che in realtà per me era chiaro che
venivano a noleggiare delle vetture. ADR che io so che __________ e il
sedicente __________ sono poi ripartiti a bordo delle due vetture in direzione
di __________. ADR che non so che fine hanno fato queste vetture” (VI PP
19.02.2014
pag 4).
Anche quando gli inquirenti gli hanno contestato che
per il noleggio di queste due auto, è stata utilizzata la carta Mastercard n. __________
a nome __________ che è stata ritrovata dagli inquirenti tra gli effetti
personali rinvenuti all’interno della vettura Mercedes targata __________ di
proprietà dell’autonoleggio __________ di __________ ma che era in suo uso
(cfr. rapporto di complemento dell’08.04.2014, AI 552 e più sotto considerando
9), ritenuto inoltre che tale carta è stata utilizzata da IM 1 il 21 ottobre
2013.
per tentare di effettuare il pagamento di un volo aereo, IM 1 ha ribadito
la propria versione dei fatti (VI PG 08.04.2014).
Anche in occasione del verbale d’interrogatorio
finale del 3 settembre 2014, IM 1 ha dichiarato che “contesto nel modo
più assoluto, come già fatto nei miei precedenti verbali, di aver partecipato
al noleggio della VW GOLF e FORD MONDEO. So da __________ che queste vetture
sono state noleggiate da __________, al quale lo stesso __________ aveva
consegnato una carta d’identità falsa a nome __________ Alessandro” (VI PP
03.09.2014
pag. 9).
7.3
Su richiesta di questa Corte (doc. TPC 122 inc.
72.2014
-132-154/2015.6), con rapporto di esecuzione del 27.01.2015 (doc. TPC
124.
inc. 72.2014.74-132-154/2015.6) la Polizia ha trasmesso gli standort delle
utenze telefoniche in uso a IM 1, dai quali risulta che il numero telefonico __________
in uso a IM 1 “nella giornata del 17.10.2013 (giorno in cui gli autori si
sono appropriati del veicolo VW Golf e Ford Mondeo), aveva attività nel __________”.
In particolare, la citata utenza ha agganciato antenne telefoniche situate nei
pressi degli autonoleggi ACPR 18 di via __________ ed ACPR 17 di via __________
a __________ in orari compatibili con i noleggi delle due auto. Inoltre, nel
rapporto viene evidenziato che è “importante far notare come, nella fascia
oraria tra le 14.42 e le 16.21 del 17.10.2013, l’utenza italiana in uso a IM 1
abbia contattato utenze telefoniche fisse legate al commercio di automobili ed
in particolare ad autonoleggi”.
7.4
In aula IM 1 in merito ai noleggi della Golf e della Ford Mondeo presso
ACPR 17 e ACPR 18 in data 17 ottobre 2013 ha dichiarato:
" Io non sono
andato, sono andati __________ e __________. __________ si è presentato con i
documenti a nome __________, mentre __________ con i suoi documenti personali.
Io in quel momento stavo andando in Spagna con __________. Io sono partito per
la Spagna il 17 ottobre 2013, non mi ricordo a che ora. Io ho accompagnato
a __________ __________ e __________, non so se prima presso la ACPR 17 o
presso la ACPR 18. È per questo motivo che il mio telefono risulta a __________.
I due successivamente avrebbero preso una macchina per uno e sarebbero rientrati
a __________ il giorno stesso. Che io sappia la Golf e la Ford Mondeo sono
finite a __________. __________ e __________ sono partiti lo stesso giorno dopo
averle prese a __________. Io sono complice nel senso che li ho aiutati a
prendere le due auto accompagnandoli a __________ presso gli autonoleggi,
sapendo quello che venivano a fare qui a __________. Non ho preso nessun
compenso per questo mio aiuto. Alla sera, come ho già detto, con __________
sono partito per la Spagna.”
(VI imputato pag. 4, all. 1 al V. DIB)
7.5
La Corte ha considerato che in merito al noleggio della Golf e della
Ford Mondeo del 17 ottobre 2013, l’imputato ha reso dichiarazioni
contraddittorie. In inchiesta aveva infatti dichiarato che __________ e __________
erano stati portati a __________ da __________, chiamandosi quindi
completamente fuori, mentre che al dibattimento ha ammesso - evidentemente a
fronte del riscontro oggettivo costituito dagli standort dell’utenza telefonica
in suo uso, che il 17 ottobre 2013 lo danno presente a __________ e proprio
negli orari in cui sono state noleggiate le autovetture - di essere stato lui
ad aver accompagnato __________ e __________ a __________ presso gli
autonoleggi ACPR 17 e ACPR 18.
La Corte ha considerato inoltre che con il suo telefono
IM 1 ha effettuato numerose chiamate a diversi autonoleggi e che la carta di
credito utilizzata nei due noleggi, intestata ad __________, è stata rinvenuta
nell’auto che aveva in uso al momento dell’arresto, stessa carta che ha poi
utilizzato una settimana dopo i noleggi, il 21 ottobre 2013, quando ha tentato
di prenotare un volo aereo.
Tenuto conto inoltre che, come accertato dalla
Corte, una settimana prima IM 1 aveva già noleggiato la Bentley a nome __________
e che __________ risulta aver sempre noleggiato le auto a suo nome, sulla base
di tutti questi elementi la Corte ha ritenuto comprovato che è stato IM 1 a
noleggiare anche queste due auto a nome __________, auto evidentemente
destinate a non più essere riconsegnate ma rivendute, per cui l’imputazione di
truffa è stata confermata anche per i punti 17.2 e 17.3 dell’atto d’accusa.
8.
Tentata
truffa ai danni dell’ACPR 17 SA (punto 16. AA)
Come visto, l’imputato era stato fermato dalla
Polizia unitamente a __________ e __________ il 3 febbraio 2014 presso
l’autonoleggio ACPR 17 di __________, dove il sedicente __________ - risultato
essere __________ - avrebbe dovuto ritirare la vettura Audi Q5 che voleva
noleggiare (cfr. rapporto di arresto provvisorio del 03.02.2014, AI 319).
Già durante l’inchiesta (VI PP 04.02.2014 pag. 4; VI
PP 13.02.2014 pag. 12 e segg.; VI PP 28.08.2014 pagg. 17-18; VI PP
03.09.2014
pag. 9) e ancora al dibattimento (VI imputato pag. 3, all. 1 al V.
DIB), IM 1 ha ammesso che aveva incaricato __________ di noleggiare l’autovettura
Audi Q5 presso la ACPR 17 di __________, autovettura che sarebbe poi stata
venduta a un certo __________. Aveva quindi consegnato a __________ dei
documenti falsi e meglio una carta d’identità a nome __________ con apposta la
fotografia di __________ e una patente di guida falsificata a nome __________,
precisando che la fotografia di __________ sulla carta d’identità di __________
l’aveva applicata lui personalmente e che la patente di guida l’aveva fatta
allestire a __________.
Pacifica quindi la conferma del punto 16 dell’atto
d’accusa, essendo manifestamente dati i presupposti oggettivi e soggettivi del
reato di truffa, rimasto allo stadio del tentativo grazie al tempestivo
intervento della Polizia.
9.
Appropriazione
indebita ai danni di ACPR 16 SA (punto 18.2 AA)
In merito all’imputazione di appropriazione indebita
della Mercedes Classe A noleggiata da IM 1 - mediante la presentazione della
sua carta d’identità e della sua patente di guida originali - presso
l’autonoleggio ACPR 16 SA di __________ per il periodo dal 24 al 31 gennaio
2014, veicolo che non è stato riconsegnato nel termine pattuito (cfr. rapporto
d’inchiesta di Polizia giudiziaria dell’11.02.2014, AI 371) e che è stato
recuperato dagli inquirenti dopo l’arresto di IM 1 a __________ - su
indicazione di quest’ultimo - e riconsegnato alla società di autonoleggio (cfr.
rapporto di complemento del 04.04.2014, AI 553), IM 1 ha sempre dichiarato
che è vero che non aveva riconsegnato il veicolo nel termine pattuito, ma che
vi erano stati degli accordi telefonici secondo cui la riconsegna del veicolo
era stata procrastinata e che non aveva potuto passare per sottoscrivere il
nuovo contratto perché era stato arrestato (VI PP 13.02.2014 pagg. 14-15; VI PG
08.04.2014
pagg. 2-3; VI PP 03.09.2014 pag. 11; VI imputato pag. 4, all. 1 al
V. DIB).
La Corte non ha reperito agli atti sufficienti
elementi atti ad accertare definitivamente l’intenzione di IM 1 di appropriarsi
dell’auto noleggiata a suo nome, ritenunto che l’auto è sempre rimasta in suo possesso
e ritenuto anche il relativamente breve lasso di tempo intercorso tra il
termine di riconsegna del 31 gennaio 2014 - prorogato al giorno
successivo, per stessa ammissione di __________, impiegato dell’autonoleggio (VI
PG 11.02.2014) - e l’arresto di IM 1 del 3 febbraio 2014, per cui lo
stesso è stato prosciolto dalla relativa imputazione.
10.
Ripetuta
falsità in certificati (punto 19 AA)
Pacifica ed incontestata l’imputazione di ripetuta
falsità in certificati di cui al punto 19 dell’atto d’accusa, essendo
comprovato ed avendo IM 1 ammesso di aver fatto uso dei falsi documenti
elencati al punto 19.1 AA come pure di aver alterato e poi fatto uso della
licenza di condurre e della carta d’identità intestate ad __________ (cfr. VI
imputato pag. 5, all. 1 al V. DIB).
11.
Colpa e pena
Passando alla commisurazione della pena, va detto
che la colpa di IM 1 è oggettivamente e soggettivamente grave.
IM 1 ha commesso reati oggettivamente gravi, avuto
riguardo alle comminatorie di pena - fino a 10 anni - della fattispecie di
ricettazione per mestiere, che entra poi in concorso con tutti gli altri reati
che ha commesso.
IM 1 ha delinquito avendo alle spalle numerose
condanne subite in Italia con due procedimenti - come lui stesso ha dichiarato
- ancora in corso quando ha commesso i reati di cui oggi è chiamato a
rispondere; si tratta per buona parte di reati analoghi a quelli oggetto del
presente procedimento, ciò che porta a concludere che le condanne subite non
hanno avuto alcun effetto su IM 1, che non ha colto ancora e fino in fondo la
gravità di quanto ha commesso e che ha continuato a percorrere imperterrito e
convinto la strada del facile guadagno, la strada del delinquere e della
reiterazione di comportamenti che sa perfettamente essere illeciti e lo ha
fatto anche quando sapeva che taluni suoi compari di merenda erano già stati
arrestati, dimostrando con ciò una spregiudicatezza ed un’assenza di scrupoli
davvero impressionante. Sbalordisce la facilità con la quale IM 1 si industria
con falsi documenti, per commettere reati; quando non glieli fornisce __________
o __________, se li crea lui, rispettivamente va a __________o dove si fa
confezionare falsi documenti - patente di guida di __________ - per poter
perpetrare la truffa all’ACPR 17 a __________ e non esita a percorrere km e km
alla ricerca di auto vendibili facilmente, che sono ricercate, che si vendono
facilmente sul mercato per realizzare facili e sicuri guadagni, dimostrando una
propensione notevole alla reiterazione del reato. Non va dimenticato infatti
che è stato fermato solo grazie all’intervento della Polizia; diversamente
sarebbe andato avanti per chissà quanto tempo ancora, visto che è stato
arrestato mentre si apprestava a prendere a noleggio una Audi Q5 che sarebbe
stata fatta sparire e venduta.
Riguardo al suo comportamento va ancora tenuto conto
che in spregio alle norme di condotta che gli erano state imposte al momento
della scarcerazione, si è incontrato con __________ poco fuori confine,
offrendogli ancora delle auto evidentemente - visto quelle che trattava e i
fornitori che aveva - di illecita provenienza, oltre ad avere contatti con __________,
come attesta tra l’altro anche l’sms che gli ha inviato in coincidenza - il
16.
giugno 2014 - dell’interrogatorio di __________ (__________).
La Corte ha considerato che IM 1 ha scelto
deliberatamente di mettersi a trafficare auto oggetto di reato patrimoniale,
consapevole in pieno di quel che faceva anche perché a parte i procedimenti
penali che ha già subito e quelli ancora in corso in Italia - per i quali
tuttavia ha trascorso solo 40 giorni in carcere, come ha precisato in aula - è
anche un uomo adulto, padre di tre figli, che l’età della ragione l’ha
raggiunta ormai da un pezzo. Pertanto ha fatto quel che ha fatto, volendolo
fare e sapendo quel che faceva.
Quindi una colpa oggettivamente e soggettivamente
molto grave anche e non da ultimo per aver coinvolto l’amico __________ nel suo
continuo delinquere.
La Corte ha considerato a suo favore che nel corso
dell’inchiesta ha, seppur in parte, collaborato con gli inquirenti, che in aula
ha ammesso - relativamente alle truffe - fatti che in inchiesta aveva negato,
seppur a fronte di riscontri oggettivi, che in merito alla ricettazione ha
ammesso definitivamente ed in modo chiaro che sapeva sin dall’inizio che si
trattava di auto di illecita provenienza, che ha ammesso di aver sbagliato e
che ha riconosciuto il principio del risarcimento in favore degli accusatori
privati.
Tutto ciò considerato la Corte, tenuto conto della
gravità oggettiva e soggettiva di quanto commesso, della reiterazione dei reati
e del concorso dei reati, considerati i proscioglimenti pronunciati, tenuto
inoltre conto del carcere preventivo sofferto e della sua situazione familiare
e personale, ha ritenuto adeguata alla sua colpa la pena di 3 anni di pena
detentiva.
Considerati i precedenti a suo carico e che l’ultima
condanna subita in Italia cade nei 5 anni precedenti la commissione dei fatti
di cui oggi deve rispondere, IM 1 si trova nella condizione di cui all’art. 42
cpv. 2 CP e cioè della presenza di circostanze particolarmente favorevoli
affinché si possa far luogo alla sospensione della pena.
Ora, la Corte ha considerato che DUF 1 non ha più
interessato le autorità penali dal momento della sua scarcerazione, che si è
presentato al dibattimento, che in aula ha fatto senz’altro delle ammissioni in
più rispetto all’inchiesta e che sembra avere anche una condizione un po’ più
stabile con il nuovo lavoro che ha avviato con la sua compagna. Tuttavia tutti
questi elementi insieme non sono sufficienti, a giudizio della Corte, a
garantire che IM 1 non commetta in futuro altri reati, per cui non ritiene data
nella sua condizione la presenza di circostanze particolarmente favorevoli,
motivo per cui la pena è da espiare.
12.
Misure
sostitutive della carcerazione
Con decisione separata (all. 3 al verbale del
dibattimento), la Corte ha mantenuto la misura sostitutiva del deposito di una
cauzione di Euro 12'400.-- ordinata nei confronti di IM 1 dalla Pubblica accusa
quale misura sostitutiva della carcerazione e questo sia nell’ipotesi
dell’esecuzione della pena, sia in quella di una procedura d’appello.
13.
Istanze di
risarcimento degli accusatori privati
Stante la condanna di IM 1 in relazione alle
autovetture Audi A1 (n. telaio __________) e Mercedes A180 (n. telaio __________),
già dissequestrate durante l’inchiesta, le relative istanze di risarcimento
presentate da ACPR 1 Spa (doc. TPC 14) sono state accolte dalla Corte
limitatamente alle spese legali, che sono state debitamente comprovate e
dettagliate, di fr. 1'814.80 per ognuna delle due auto. IM 1 viene
condannato a risarcire tali importi in solido con __________ e __________, che
in relazione a queste autovetture sono stati condannati con giudizio separato.
Per il rimanente, le istanze di risarcimento presentate da ACPR 1 Spa per
queste due autovetture vengono rinviate al competente foro civile.
Le richieste di risarcimento di ACPR 1 Spa concernenti le autovetture Audi A3
(n. telaio __________), BMW 120D (n. telaio __________), Audi A1 (n.
telaio __________), Audi A3 (n. telaio __________) e Mercedes B180 (n. telaio __________)
sono invece state respinte, dal momento che IM 1 è del tutto estraneo alla
vendita delle stesse.
La decisione in merito all’istanza di dissequestro e restituzione nonché di
risarcimento presentata da ACPR 1 Spa relativa all’autovettura Mercedes E200
(n. telaio __________) - come pure la decisione relativa alla richiesta di
dissequestro inoltrata da ACPR 4 in relazione alla stessa autovettura - è devoluta
al giudice di merito competente a statuire sull’opposizione interposta dallo
stesso ACPR 4 contro il decreto d’accusa 5152/2014 del 31 ottobre 2014.
IM 1 viene inoltre condannato a risarcire alla
società ACPR 6 Srl fr. 1'450.-- quale risarcimento delle spese legali,
risultanti dalla fattura prodotta, in relazione all’autovettura Audi Q7
(n. telaio __________), che con giudizio separato è stata provvisoriamente
assegnata all’acquirente di buona fede, mentre che a ACPR 6 Srl è stato
assegnato un termine per l’inoltro della causa di rivendicazione. Per ogni
eventuale maggior danno, l’istanza di risarcimento presentata da ACPR 6 Srl
(doc. TPC 31) viene quindi rinviata al competente foro civile.
Anche la richiesta di risarcimento delle spese
legali - debitamente dettagliate - ammontanti a fr. 3'745.70 avanzata da ACPR
10.
(doc. TPC 6) relativamente all’autovettura LAND ROVER, Range Rover Sport (n.
telaio __________), che con giudizio separato le è stato provvisoriamente
assegnata, è stata accolta dalla Corte. IM 1 viene condannato al pagamento del
risarcimento in solido con __________ e __________, che per questa autovettura
sono stati anch’essi condannati con giudizio separato.
Analogamente, l’istanza di risarcimento inoltrata da
ACPR 11 (doc. TPC 150) per fr. 595.-- quale risarcimento dei costi legali
relativi all’autovettura Mercedes B180 (n. telaio __________), che con giudizio
separato è stata dissequestrata in suo favore, è stata accolta, in quanto
comprovata e dettagliata. IM 1 viene condannato in solido con __________, già
condannato al risarcimento dell’importo di fr. 595.-- con giudizio
separato.
Infine, la Corte ha accolto l’istanza di
risarcimento fatta pervenire dalla società ACPR 3 Spa, con la quale ha
postulato - in relazione all’autovettura BMW 530D (n. telaio __________) già
dissequestrata in suo favore in sede d’inchiesta - la rifusione di fr. 1'365.--
per spese legali e fr. 2'500.-- per altre spese necessarie sostenute (doc. TPC
16). IM 1 viene condannato al pagamento di questo risarcimento in solido con __________,
già condannato con la sentenza del 23 febbraio 2015.
Per contro, le seguenti istanze di risarcimento sono
state rinviate al competente foro civile:
- istanza di
risarcimento presentata da ACPR 7 SA (doc. TPC 11) in relazione all’autovettura
BMW X6 (n. telaio __________), veicolo (provvisoriamente) assegnato in suo
favore con giudizio separato, poiché il danno non è stato sufficientemente
sostanziato e comprovato;
- istanza di
risarcimento della ACPR 13 (AI 888) relativa all’autovettura BMW X1 (n. telaio __________),
già dissequestrata in suo favore durante l’inchiesta, non bastando
un’attestazione rilasciata dalla stessa ACPR 13 per comprovare l’entità del
danno;
- istanza di
risarcimento di ACPR 2 SA (AI 885) in relazione all’autovettura VW Golf CL 1.4
TZ (n. targa __________, n. telaio __________), in quanto non sufficientemente
comprovata e documentata;
- istanza di
risarcimento inoltrata da ACPR 9 SA (doc. TPC 7) relativa all’autovettura
Bentley Continental (targata __________, n. telaio __________), poiché la
valutazione allegata dall’istante non è sufficiente per sostanziare l’ammontare
del danno, ritenuto inoltre che neppure vi è accenno, nell’istanza presentata,
all’esistenza o meno di un’assicurazione.
14.
Sequestri
Stante la richiesta di confisca della Pubblica
accusa, alla quale la Difesa non si oppone (VI imputato pag. 5, all. 1 al
V. DIB), tutto quanto sequestrato a IM 1 ed elencato a pag. 44 dell’atto
d’accusa viene confiscato.
15.
Tassa di
giustizia e spese procedurali
Visto l’esito del procedimento, la tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato,
fatta eccezione delle spese per la difesa d’ufficio.
Le note professionali dell’avv. DUF 1 sono state
approvate così come esposte, ad eccezione del tempo indicato, di complessivi
20.
ore e 30 minuti, per la preparazione del dibattimento, per la quale
sono stati ritenuti sufficienti due giorni lavorativi (per complessive 16 ore).
Con l’aggiunta dell’onorario per la partecipazione al dibattimento (6 ore a fr.
180.
-- l’ora), la nota professionale è stata approvata per complessivi fr.
23'685.60, incluse le spese (fr. 1'000.-- ex art. 6 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili) e le trasferte (fr. 155.--).
Conformemente all’art. 135 cpv. 4 CPP, IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato
del Cantone Ticino tale importo non appena le sue condizioni economiche glielo
permettano.
Visti gli art. 12, 22, 40, 42,
43, 47, 49, 51, 69, 138, 146, 160, 251, 252 CP;
135, 422 e
segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
ricettazione qualificata
siccome commessa per mestiere,
per avere,
nel periodo settembre - dicembre 2013,
a __________, __________ ed in altre località del Ticino,
in parte in
correità con __________ e __________,
aiutato ad alienare 20 autovetture che sapeva o doveva presumere
essere state ottenute da un terzo mediante un reato contro il patrimonio;
1.2
ripetuta falsità in documenti
per avere,
nel periodo settembre - dicembre 2013,
a __________, __________ ed in altre località del Ticino,
in parte in correità con __________ e __________,
ripetutamente fatto uso a scopo d’inganno di carte di circolazione italiane e
certificati di proprietà italiani falsificati;
1.3
ripetuta truffa, in parte
tentata
per avere,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1.3.1
l’8 e il 10
ottobre 2013,
a __________,
in correità con __________,
ingannato con astuzia il titolare e/o i dipendenti
dell’autonoleggio ACPR 9 SA, segnatamente tramite la presentazione di un
documento falso, inducendoli a mettere a disposizione il veicolo Bentley
Continental targato __________, ritenuto che lo stesso non è stato riconsegnato
all’autonoleggio ma è stato invece venduto;
1.3.2
il 17 ottobre
2013,
a __________,
in correità con il sedicente __________,
ingannato con astuzia i titolari e/o i dipendenti
dell’autonoleggio ACPR 17 SA, segnatamente tramite la presentazione di
documenti falsi, inducendoli a mettere a disposizione il veicolo VW Golf
targato __________, ritenuto che lo stesso non è stato riconsegnato
all’autonoleggio ma è stato invece verosimilmente venduto all’estero;
1.3.3
il 17 ottobre 2013,
a __________,
in correità con il sedicente __________,
ingannato con astuzia i titolari e/o i dipendenti dell’autonoleggio ACPR 18,
segnatamente tramite la presentazione di documenti falsi, inducendoli a mettere
a disposizione il veicolo Ford Mondeo targato __________, ritenuto che lo
stesso non è stato riconsegnato all’autonoleggio ma è stato invece
verosimilmente venduto all’estero;
1.3.4
il 3 febbraio
2014,
a __________,
in correità con __________ e __________,
tentato di ingannare con astuzia i titolari e/o i dipendenti dell’ACPR 17 SA,
segnatamente tramite la presentazione di documenti falsi, per indurli a mettere
a disposizione il veicolo AUDI Q5 targato __________,
che sarebbe stato successivamente rivenduto,
ritenuto che lo stesso non è stato consegnato dalla società di noleggio a
seguito dell’intervento della Polizia;
1.4
appropriazione indebita
per essersi,
a Lugano ed in altre località del Ticino e dell’Italia,
nel giugno - luglio 2013,
al fine di procacciarsi un indebito profitto, appropriato del veicolo SKODA
Oktavia targato __________ da lui noleggiato presso l’autonoleggio ACPR 19 SA
di __________;
1.5
ripetuta falsità in
certificati
per avere,
nel periodo giugno 2013 - febbraio 2014,
ripetutamente fatto uso, a scopo d’inganno, di documenti
contraffatti e meglio della patente di guida italiana n. __________
intestata ad __________, della patente di guida italiana n. __________
intestata a __________, della carta d’identità n. __________ intestata a __________,
della patente di guida italiana n. __________ intestata a __________ e della
licenza di condurre intestata a __________ ma con apposta la fotografia di __________,
nonché per avere, al fine di migliorare la propria situazione,
alterato la carta d’identità italiana n. __________ intestata ad __________,
apponendovi la fotografia di __________,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 1 è prosciolto:
2.1
dalle imputazioni di ripetuta
falsità in documenti di cui ai punti 11. e 13. dell’atto d’accusa limitatamente
ai documenti di compravendita falsi;
2.2
dall’imputazione di
appropriazione indebita di cui al punto 18.2 dell’atto d’accusa.
3.
Di conseguenza, IM 1 è
condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo
sofferto.
4.
IM 1 è inoltre condannato a
versare ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità:
4.1
in favore di ACPR 1, rappr.
dall’avv. RAAP 1, a titolo di risarcimento delle spese legali:
4.1.1
fr. 1'814.80 in relazione all’autovettura AUDI A1 (n. telaio __________), in solido con __________ e __________
(condannati con giudizio separato);
4.1.2
fr. 1'814.80 in relazione all’autovettura Mercedes A180 (n. telaio __________), in solido con __________
e __________ (condannati con giudizio separato).
4.1.3
Per il rimanente, l’azione
civile di ACPR 1 viene rinviata al competente foro civile;
4.2
in favore di ACPR 6, rappr.
dall’avv. RAAP 3, fr. 1'450.-- a titolo di risarcimento delle spese legali in
relazione all’autovettura AUDI Q7 (n. telaio __________). Per il rimanente,
l’azione civile di ACPR 6 viene rinviata al competente foro civile;
4.3
in favore di ACPR 10, rappr.
dall’avv. RAAP 7, fr. 3'745.70 a titolo di risarcimento delle spese legali in
relazione all’autovettura LAND ROVER, Range Rover Sport (n. telaio __________),
in solido con __________, __________ e __________ (condannati con giudizio
separato);
4.4
in favore di ACPR 11, rappr.
dall’avv. RAAP 8, fr. 595.-- a titolo di risarcimento delle spese legali
in relazione all’autovettura MERCEDES B180 (n. telaio __________), in solido
con __________ (condannato con giudizio separato);
4.5
in favore di ACPR 3, rappr.
dall’avv. RAAP 2, fr. 1'365.-- a titolo di risarcimento delle spese legali
e fr. 2'500.-- a titolo di risarcimento di altre spese necessarie in
relazione all’autovettura BMW 530D (n. telaio __________), in solido con __________
(condannato con giudizio separato);
5.
Le seguenti azioni civili
vengono rinviate al competente foro civile:
5.1
azione civile di ACPR 7,
rappr. dall’avv. RAAP 4, relativa all’autovettura BMW X6 (n. telaio __________);
5.2
azione civile di ACPR 13, __________,
relativa all’autovettura BMW X1 (n. telaio __________);
5.3
azione civile di ACPR 2, __________,
relativa all’autovettura VW Golf CL 1.4 TZ (n. targa __________, n. telaio __________);
5.4
azione civile di ACPR 9,
rappr. dall’avv. RAAP 6, relativa all’autovettura BENTLEY CONTINENTAL (targata __________,
n. telaio __________).
6.
La decisione in merito all’istanza
di dissequestro e restituzione nonché di risarcimento presentata da ACPR 1,
rappr. dall’avv. RAAP 1, rispettivamente la decisione in merito alla richiesta
di dissequestro inoltrata da ACPR 4, rappr. dall’avv. RAAP 10, relative
all’autovettura MERCEDES E200 (n. telaio __________), è devoluta al giudice di
merito competente a statuire sull’opposizione interposta da ACPR 4 contro il
decreto d’accusa 5152/2014 del 31 ottobre 2014.
7.
Le seguenti azioni civili
sono respinte:
7.1
azione civile di ACPR 1,
rappr. dall’avv. RAAP 1, relativa all’autovettura AUDI A3 (n. telaio __________);
7.2
azione civile di ACPR 1,
rappr. dall’avv. RAAP 1, relativa all’autovettura BMW 120D (n. telaio __________);
7.3
azione civile di ACPR 1,
rappr. dall’avv. RAAP 1, relativa all’autovettura AUDI A1 (n. telaio __________);
7.4
azione civile di ACPR 1,
rappr. dall’avv. RAAP 1, relativa all’autovettura AUDI A3 (n. telaio __________);
7.5
azione civile di ACPR 1,
rappr. dall’avv. RAAP 1, relativa all’autovettura MERCEDES B180 (n. telaio __________).
8.
È ordinata la confisca di
tutto quanto sequestrato a IM 1 ed elencato a pag. 44 dell’atto d’accusa.
9.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
10.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
10.1
Le note professionali
25.09
, 30.01.2015, 02.04.2015 e 16.04.2015 dell’avv. DUF 1 sono
approvate per:
onorario fr. 22'530.60
spese fr. 1'000.00
trasferte fr. 155.00
totale fr. 23'685.60
10.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 23'685.60 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
11.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per
iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 2'674.30
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 453.20
fr. 4'127.50
============