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Decisione

72.2015.27

Ripetuta ricettazione per mestiere; ripetua falsità in documenti, ripetuta truffa alt. ripetuta appropriazione indebita, ripetuta falsità in certificati

16 aprile 2015Italiano95 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti documenti:

- patente di guida italiana

no. __________ intestata a __________, con apposta la fotografia di IM 1;

- patente di guida italiana

no. __________ intestata a __________, con apposta la fotografia di IM 1;

- carta d’identità no. __________

intestata a __________, con apposta la fotografia di IM 1;

- patente di guida italiana

no. __________ intestata a __________,

19.2. per avere,

nel periodo fine gennaio – inizio febbraio 2014,

a __________, __________ ed in altre imprecisate località svizzere

e italiane,

in correità con __________ e __________ (contro il quali si

procede separatamente),

alfine di migliorare la propria situazione,

alterato e fatto uso di carte di legittimazione contraffatte,

e meglio per avere,

dopo aver acquistato, a __________, da una terza persona non

identificata al prezzo dichiarato di Euro 350.00, una licenza di condurre

falsificata, intestata a __________, ma con apposta la fotografia di __________,

nonché dopo aver alterato la carta d’identità italiana no. __________,

intestata a __________, apponendogli la fotografia di __________,

fatto uso di tali carte di legittimazione per procedere al

noleggio della vettura AUDI Q5, di colore nero, targata __________, di cui al

punto 16, facendo legittimare __________ con tali documenti di fronte al

personale dell’autonoleggio;

…omissis…

richiamato lo scritto

14 aprile 2015 del Procuratore pubblico PP 1 con il quale ha presentato, a

complemento e modifica della promozione dell'accusa 108/2014, una proposta di

atto d'accusa alternativa, e meglio, al capo d'imputazione di truffa di cui al punto

17.1 si postula:

A) in via alternativa

ricettazione

per avere,

nel periodo ottobre 2013 - gennaio 2014,

a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate località

francesi,

aiutato ad alienare una cosa che sapeva o doveva presumere

ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio,

e meglio per avere,

unitamente a __________ e tale __________,

aiutato ad alienare il veicolo marca Bentley Continental, di

colore grigio, targato __________, no. telaio __________, che sapeva essere

stato ottenuto mediante un reato contro il patrimonio e meglio mediante una

truffa a danno della ACPR 9 SA, __________, legittima proprietaria della

vettura che l'aveva affidata, in data 13 ottobre 2013, in base ad un contratto di noleggio al sedicente __________, identificato poi in __________,

ritenuto che egli era a conoscenza del fatto che il veicolo era

stato preso a noleggio, rispettivamente che lo stesso risultava essere in

leasing, come da lui accertato dalla licenza di circolazione,

veicolo venduto a dei commercianti di vetture francesi non meglio

identificati, al prezzo dichiarato di Euro 18'000.00, ottenendo l'imputato un

importo, da lui dichiarato, di Euro 3'000.00;

reato previsto: dall'art. 160 CP.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP

1, in rappresentanza del Ministero Pubblico, nonché l’Ispettore __________;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- l’avv. RAAP 6,

patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 9 SA.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore

22:20.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento inc. 72.2014.132, 72.2014.74,

72.2014.154 e 72.2015.6 (doc. TPC 20)

Con l’accordo delle parti,

l’atto d’accusa 108/2014 viene così rettificato:

…omissis…

- punto 12 pag. 24: la

numerazione dei veicoli, che sono 18 e non 20, va corretta;

- punto 17.3 pag. 28: la data va

corretta in “17 ottobre 2013”;

- punto 17.3 pag. 29: la data va

corretta in “17 ottobre 2013”;

…omissis…

Su segnalazione dell’avv. __________,

al punto 12. dell’atto d’accusa 108/2014 il n. di telaio della BMW X5 viene

corretto in __________.

Verbale del dibattimento

Con l’accordo delle parti, l’atto d’accusa viene così rettificato:

- punto

17.1 pag. 27:

"

per essersi,

in data 8 ottobre 2013,

a __________, presso l’autonoleggio ACPR 9 SA,

presentato con le generalità di __________, legittimandosi

mediante la presentazione della licenza di circolazione italiana intestata a __________,

ma con apposta la fotografia di IM 1, stipulando un contratto di noleggio,

sottacendo la sua reale identità e il fatto che il veicolo era a lui destinato,

ingannando in tal modo con astuzia il titolare e/o i dipendenti

dell’Autonoleggio, inducendoli a mettere a sua disposizione il veicolo Bentley

Continental, di colore grigio, targato __________, no. telaio __________,

veicolo consegnato dall’autonoleggio in data 10 ottobre 2013 al

sedicente __________, poi identificato in __________ (contro il quale si

procede separatamente),

ritenuto che IM 1 e __________ hanno omesso di riconsegnare il

veicolo entro il termine pattuito e che il veicolo in questione è stato

venduto, secondo le dichiarazioni di IM 1, all’estero e più precisamente in

Francia, ad un prezzo che non è stato possibile accertare”;

- punto

17.1 pag. 29:

"

per essersi,

nel mese di ottobre 2013,

a __________, presso l’autonoleggio ACPR 9 SA,

appropriato indebitamente dell’autoveicolo Bentley Continental,

di colore grigio, targato __________, no. telaio __________,

a lui affidato dal legittimo proprietario ACPR 9 SA in base al

contratto di noleggio, stipulato in data 8/10 ottobre 2013,

veicolo ad oggi non recuperato e verosimilmente rivenduto

all’estero”.

Con l’accordo delle parti, anche

la data indicata sull’imputazione alternativa di cui allo scritto 14.04.2015

della Pubblica Accusa è rettificata in 10 ottobre 2013.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il

quale dà atto che dopo il comportamento sfrontato tenuto dall’imputato durante

l’inchiesta, oggi in aula ha cambiato atteggiamento, riconoscendo che fin

dall’inizio sapeva che le auto che trattava erano oggetto di reato, ciò che

comunque già risultava chiaramente dagli atti, in particolare dalle dichiarazioni

di __________. Ritiene inoltre pacifica l’aggravante del mestiere. Per quanto

riguarda l’imputazione di falsità in documenti, chiede la condanna di IM 1 -

oltre che per i libretti di circolazione e i certificati di proprietà - anche

per i contratti di compravendita di cui agli allegati n. 9, 12, 15, 18, 21 e 24

dello scritto 23.01.2015 (doc. TPC 116 inc. 72.2014.132), essendo stati

inseriti in contabilità. Il reato di falsità in certificati di cui al punto 19

dell’atto d’accusa, ammesso dall’imputato, è pacifico. Ritiene poi che sulla

base delle dichiarazioni rese dall’impiegata della ACPR 9 SA, degli

accertamenti sul telefonino in uso all’imputato e delle dichiarazioni rese da __________,

il coinvolgimento di IM 1 nella truffa ai danni della ACPR 9 SA di cui al punto

17.1 dell’atto d’accusa risulti comprovato. Anche i punti 17.2 e 17.3 dell’atto

d’accusa, stante le dichiarazioni odierne di IM 1 e gli esiti degli

accertamenti sul telefonino in suo uso, devono trovare conferma, come pure il

punto 18.2 dell’atto d’accusa, dal momento che l’imputato avrebbe avuto tutto

il tempo di riportare l’auto o prolungare il contratto e ritenuto inoltre che

in quel periodo aveva molte auto nelle sue disponibilità. Venendo alla

commisurazione della pena, sottolinea la gravità oggettiva dei fatti, la

reiterazione, l’ingente danno causato, l’aggravante del mestiere, la

circostanza che è stato fermato solo grazie all’intervento della Polizia,

l’assenza di scrupoli dimostrata, il pessimo comportamento dopo la

scarcerazione e i numerosi precedenti penali. Ritiene che l’unica attenuante è

costituita da una certa collaborazione, che IM 1 ha però prestato unicamente di

fronte all’evidenza. Rileva che la prognosi è negativa, dal momento che l’unico

elemento positivo, ovvero l’avvio di un’attività con la compagna, deve essere

relativizzato, visto che anche al momento dei fatti aveva una propria attività,

per cui la pena che verrà comminata a IM 1 dovrà in ogni caso essere da

espiare. In conclusione, chiede la condanna dell’imputato alla pena detentiva

di 3 anni e 6 mesi. Postula inoltre che vengano accolte le pretese di

risarcimento degli accusatori privati e la confisca di quanto in sequestro;

§ l’avv.

RAAP 6, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 9 SA, il quale rileva

che tutti gli elementi alla base del reato di truffa sono dati e sono in parte

ammessi da IM 1. Rileva che anche qualora dovesse invece essere ritenuto il

reato di appropriazione indebita o di ricettazione, non cambierebbe nulla in

punto al grave danno provocato da IM 1 alla sua patrocinata. Si riconferma

quindi nell’istanza di risarcimento versata agli atti e rileva che IM 1 ha

dichiarato in aula di rimettersi al giudizio della Corte in merito all’entità

del risarcimento, ciò che equivale ad acquiescenza, per cui l’istanza di

risarcimento va integralmente accolta;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato, il quale evidenzia come il suo patrocinato

abbia riconosciuto fin da subito il proprio coinvolgimento per la maggior parte

delle auto imputate nell’atto d’accusa, ammettendo il resto oggi in aula. In

relazione al punto 12. dell’atto d’accusa, restano contestate unicamente le

auto n. 13, 14, 15 e 16, dal momento che IM 1 si trovava in Messico, per cui

postula che per queste autovetture il suo assistito venga prosciolto

dall’imputazione di ricettazione per mestiere.

Per quanto concerne il punto 17.1 dell’atto d’accusa, rileva che in aula il suo

patrocinato ha riconosciuto l’aiuto prestato ai due autori, precisando che lui

non si è presentato presso il garage ACPR 9. Sottolinea che gli accertamenti

sul telefonino in uso a IM 1 attestano unicamente la sua presenza sul suolo

svizzero, ma nulla dicono sul suo ruolo. Osserva inoltre che gli standort fanno

stato di spostamenti veloci da un posto all’altro, mentre che se si fosse

presentato presso il garage ACPR 9, si sarebbe dovuto fermare perlomeno una

ventina di minuti. Chiede quindi il proscioglimento del suo assistito

dall’imputazione di cui al punto 17.1 dell’atto d’accusa, subordinatamente

postula la condanna per complicità. Anche per le imputazioni di cui ai punti

17.2 e 17.3 dell’atto d’accusa, IM 1 ha ammesso un ruolo marginale, per cui va

condannato per complicità. Venendo all’imputazione di cui al punto 18.2

dell’atto d’accusa, sottolinea che il suo patrocinato ha reso una versione

costante e che non è stato possibile prolungare il contratto o restituire

l’auto a seguito del suo fermo, per cui IM 1 va prosciolto dall’accusa di

appropriazione indebita. Per quanto riguarda la pena, pone in rilievo la

subitanea e piena collaborazione nonché le ammissioni rese in aula, la

circostanza che IM 1 ha agito per provvedere al sostentamento della sua

famiglia e il fatto che sia consapevole degli errori commessi. In

considerazione di tutto ciò chiede un’importante riduzione della pena proposta

dalla Pubblica accusa, da porre al beneficio della sospensione condizionale.

Per quanto riguarda le istanze di risarcimento degli accusatori privati, rinvia

a quanto detto da IM 1 in aula. Non si oppone alla confisca di quanto in sequestro

e nemmeno al mantenimento della cauzione;

§ il

Procuratore pubblico, per la replica, il quale ritiene che l’imputazione di

ricettazione (per mestiere) vada confermata anche in relazione alle quattro

autovetture contestate dalla Difesa, dal momento che IM 1 stesso ha dichiarato

che riteneva di avere diritto ad una commissione anche in relazione alla

vendita di queste auto. Per quanto concerne la truffa ai danni del garage ACPR

9, osserva che è possibile accertare lo standort unicamente quando il telefono

è attivo, per cui cosa abbia fatto l’imputato tra le 13.09 quando il telefono

si è agganciato a __________ e le 15.24 quando ha agganciato l’antenna di __________,

non è possibile stabilirlo. Ribadisce i motivi per i quali anche le imputazioni

di cui ai punti 17.2 e 17.3 dell’atto d’accusa debbano essere confermate (in

particolare l’utilizzo della carta di credito in uso a IM 1 e i contatti

telefonici con diverse società di autonoleggio). Per quanto concerne il punto

18.2 dell’atto d’accusa, sottolinea che IM 1 è stato arrestato di sera, per cui

aveva tutto il tempo per riconsegnare l’auto. Infine, contesta che l’imputato

abbia prestato piena collaborazione agli inquirenti e si riconferma nella

richiesta di accoglimento integrale dell’atto d’accusa.

Considerato, in fatto ed in diritto

1. Vita

anteriore e precedenti penali dell’imputato

1.1. IM 1, cittadino

italiano, in merito alla sua vita ha riferito:

" Sono nato a __________

il __________. Mia madre attualmente è pensionata, in precedenza era dirigente

postale. Anche mio padre è pensionato, lui era comandante della __________

di __________. Ho una sorella più grande, la quale lavora presso

l’ospedale di __________. Ho frequentato le scuole dell’obbligo a __________ e

in seguito mi sono diplomato in ragioneria. Ho subito iniziato un’attività

presso la __________ libri, settore cartotecnica. Sono stato assunto quale

capoarea nel settore oggettistica (quaderni, carte d’auguri, penne, ecc.). Ho

ottenuto questo lavoro grazie a mio zio che era vicedirettore generale della __________

libri. Tra le varie cose che facevo mi recavo anche presso i clienti, per

convincerli ad acquistare materiale presso di noi. Ho lavorato circa tre anni

per questa società e poi sono stato assunto dalla società __________ di __________.

Io ero rappresentante per la zona di __________ per conto di questa società. Ho

lavorato per la stessa per circa tre anni. In seguito sono stato assunto dal

gruppo __________ quale rappresentante merchandising, nella zona di __________

e __________. Dove ho lavorato per circa un anno. Nell’ambito di questa

attività ho conosciuto un cittadino ebreo che si occupava di stoccaggio.

Quest’ultimo si occupava anche di stoccaggio nel settore dell’abbigliamento e

mi ha proposto di collaborare con lui. Ho quindi iniziato un’attività quale

libero professionista durata fino al 1999. In sostanza io mi adoperavo a cercare degli stock di abbigliamento che poi fornivo a questa persona, la quale mi

pagava una provvigione. Nell’aprile del 1999 ho poi avviato una mia attività

nel campo dell’abbigliamento, inizialmente quale vendita all’ingrosso e

successivamente da ottobre 1999, con dei capannoni per la vendita diretta.

Quest’attività è durata fino ad aprile 2013. ADR che si è conclusa a

seguito del crollo del mercato che mi ha costretto a chiudere l’attività.

Successivamente, per un breve periodo, ho collaborato con il padrino di mia

figlia che aveva un’attività sempre nell’ambito dello stoccaggio, attività che

nel frattempo ha dovuto chiudere. Successivamente mi sono lanciato

nell’acquisto di merce dalla Turchia che cercavo poi di vendere all’ingrosso

nei vari mercati italiani. Preciso che comunque acquistavo già merce in Turchia

dal 2006.

(...)

ADR che da giugno 2013

ho iniziato un’attività nell’ambito della compravendita di vetture come ho già

avuto modo di spiegare nei miei precedenti verbali.

ADR che non mi sono mai

sposato, ho convissuto dal 1995 al 2012 con __________, abbiamo avuto tre figli

nati nel 2000, 2005 e 2007. Attualmente frequento una persona ma non convivo.

ADR che attualmente mi

occupo di preparare i locali per una nuova attività che prenderà il via il

01.10.2014 a __________. Si tratta di un negozio di vendita di oggettistica per

feste, nonché di caramelle e dolciumi. ADR che io sarò dipendente di una

società che non sarà a me riconducibile per questioni fiscali. ADR che

il mio stipendio sarà di 1’000/1'100.00 Euro al mese. ADR che quale

contributo per i miei figli pago 900.00 Euro al mese. Preciso che sono comunque

in arretrato di alcuni mesi. ADR che per il futuro ho già discusso con

la mia ex compagna e il mio contributo verrà ridotto a 200.00 Euro al mese

considerato che anche lei ha iniziato un’attività lavorativa.

ADR che attualmente ho

debiti con i miei famigliari. Devo 7'000.00 Euro ad una zia e circa 23'000.00

Euro ai miei genitori. ADR che in Italia ho debiti con lo Stato di circa

1,1 milioni di Euro (imposte, IVA, ecc. ).”

(VI PP 03.09.2014 pagg. 2-3)

1.2. Al dibattimento, IM 1 in merito alla sua vita anteriore ha confermato

le dichiarazioni di cui sopra e in merito all’attività lavorativa svolta dopo

la sua scarcerazione ha dichiarato:

" Dal 7 luglio

2014 io e la mia compagna abbiamo locato una superficie commerciale nel centro

storico di __________. Abbiamo ristrutturato i locali e poi abbiamo aperto

l’attività a metà settembre 2014. L’attività concerne vendita di oggettistica

per feste, caramelle e dolciumi, aprendo la __________ Srl. Io sono dipendente,

la società è intestata alla mia compagna. Percepisco uno stipendio mensile di

Euro 334.- netti. Risulta che lavoro per 10 ore alla settimana. L’attività

va bene, è un negozio che non ha concorrenza. Come questo ce n’è solo un altro

a __________.

ADR: Attualmente giro

con l’auto di mio padre oppure in treno oppure con l’auto della mia compagna

che ha una Mercedes Classe D.”

(VI imputato pagg. 1-2, all. 1 al V. DIB)

1.3. In merito ai

suoi precedenti penali, IM 1 nel verbale del 3 settembre 2014 ha dichiarato che “a seguito della mia attività nel campo dell’abbigliamento ho avuto dei problemi

giudiziari, in particolare a causa della vendita di merce contraffatta. Preciso

che le Autorità italiane mi hanno sequestrato circa merce per un valore di 2

milioni di Euro in quanto contraffatta. ADR che sono stati avviati circa una

quindicina di procedimenti penali nei miei confronti. Per alcuni sono stato

prosciolto e per altri invece condannato. ADR che ho preso delle condanne

definitive di 4 anni e 8 mesi, usufruendo dell’indulto di 3 anni e il resto è

stato sospeso condizionalmente. Attualmente ho ancora due procedimenti pendenti

a mio carico. Per uno siamo nella fase del dibattimento, la prossima udienza

sarà ad ottobre 2014, mentre l’altro è ancora nelle sue fasi iniziali” (VI

PP 03.09.2014 pag. 3).

Al dibattimento ha precisato che “in Italia ho fatto circa 40 giorni di carcere”

(VI imputato pag. 2).

1.4. Dall’estratto del casellario giudiziale italiano risulta che IM 1 è

stato condannato:

- nel 2002 per

commercio di prodotti con segni falsi continuato, ricettazione e frode

nell’esercizio del commercio continuato, alla pena di 1 anno e 10 giorni di

reclusione e alla multa di € 500.-;

- il 9 ottobre

2003 per introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi, alla pena di 2

mesi di reclusione ed alla multa di € 300.-;

- il 2 marzo

2005 per ricettazione e spendita senza concerto di monete falsificate, alla

pena di 10 mesi di reclusione e ad una multa;

- il 28

ottobre 2005 per ricettazione, alla pena di 2 mesi di reclusione e alla multa

di € 200.-;

- il 26 maggio

2006 per il reato di ricettazione continuato, alla pena di 8 mesi di reclusione

ed alla multa di € 200.-;

- il 6

novembre 2007 per ricettazione e commercio di prodotto con segni falsi alla

reclusione di 2 anni e 15 giorni nonché alla multa di € 800.-;

- il 28

ottobre 2009 per i reati di simulazione di reato in concorso, ricettazione in

concorso e furto in abitazione in concorso, ricettazione ed appropriazione

indebita in concorso alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione (cfr. estratto

del casellario giudiziale italiano).

In Svizzera non risulta che IM 1 sia mai stato

condannato (cfr. estratto casellario giudiziale svizzero).

Considerandi

2.

Circostanze

dell’arresto

Come risulta dal rapporto di arresto provvisorio di IM

1.

(AI 319), il 3 febbraio 2014 la Polizia veniva informata che presso

l’autonoleggio ACPR 17 di __________, un certo __________ avrebbe dovuto

ritirare un veicolo Audi Q5 verso le ore 17.00.

A nome di __________ la Pubblica accusa aveva

emesso, nell’ambito dell’inchiesta “__________” relativa ad un traffico di

autovetture oggetto di reato patrimoniale all’estero, un mandato di cattura per

i reati di ricettazione e falsità in documenti.

La Polizia si recava quindi presso l’autonoleggio, dove verso le ore 17.00 un

individuo a nome __________ noleggiava un veicolo Audi Q5 di proprietà della

società di autonoleggio (contratto di noleggio per due giorni per fr. 1'132.-,

importo garantito con pagamento mediante una carta di credito a nome __________).

La Polizia procedeva quindi al fermo di questa

persona come pure al fermo dei compagni di viaggio, segnatamente IM 1 e __________.

Sin da subito emergeva che i documenti (patente e

carta d’identità) a nome __________ erano dei falsi, così come ammetteva lo

stesso __________. L’arrestato risultava infatti essere __________, il quale si

era spacciato quale __________ solo per procedere al noleggio in realtà

finalizzato all’appropriazione illecita del veicolo Audi Q5.

__________ spiegava di aver ottenuto i falsi

documenti d’identità da IM 1.

La Pubblica accusa il 27 gennaio 2014 aveva emesso

a carico di IM 1 un mandato di cattura per titolo di ricettazione per mestiere,

subordinatamente ricettazione, appropriazione indebita, falsità in documenti e

falsità in certificati (AI 294).

Lo stesso risultava aver utilizzato diversi alias: __________, __________, __________

e __________.

__________ (IM 1) era stato chiamato in causa da __________,

titolare del garage __________ SA di __________, per la vendita di una vettura

Lancia Delta munita di GPS che risultava essere stata denunciata in Italia, oltre

che per la fornitura/vendita di diverse altre autovetture a __________ che sin

dai primi accertamenti eseguiti dalla Polizia risultavano oggetto di reato

patrimoniale all’estero, segnatamente in Italia, Germania, Francia e Spagna.

Eseguiti i rispettivi verbali di interrogatorio, IM

1, __________ e __________ venivano tratti in arresto.

Il GPC confermava la detenzione preventiva dei tre

con decisioni del 5 febbraio 2014 e del 7 febbraio 2014 (AI 334, AI 349 e

AI 350).

In data 15 aprile 2014 IM 1 veniva scarcerato previo

deposito di una cauzione di € 12'400.- pari a fr. 14'866.-, con l’obbligo di

rimanere a disposizione degli inquirenti e il divieto di avere contatti con le

persone coinvolte nell’inchiesta (cfr. VI PP 15.04.2014; AI 562 - AI 577).

3.

Atto

d’accusa e disgiunzione del procedimento

In esito alla laboriosa inchiesta “__________”, con

atto d’accusa n. 108/2014 del 28 ottobre 2014 la Pubblica accusa imputa a IM

1.

i seguenti reati:

- ripetuta

ricettazione per mestiere per avere, nel periodo settembre - dicembre 2013, in correità con __________ e __________, alienato o aiutato ad alienare 18 autovetture sapendo

o dovendo presumere che erano state ottenute da un terzo mediante un reato

contro il patrimonio, e meglio come descritto al punto 12 AA;

- ripetuta

falsità in documenti per avere, nel periodo settembre - dicembre 2013, allo

scopo di indebito profitto, segnatamente alfine di poter procedere alla vendita

di vetture in Svizzera, ripetutamente fatto uso di carte di circolazione italiane

e certificati di proprietà italiani falsificati nonché allestito ovvero fatto

allestire documenti di compravendita falsi, e meglio come descritto al punto 13

AA;

- ripetuta

ricettazione per mestiere per avere, nel corso del mese di settembre 2013, in correità con __________, alienato o aiutato ad alienare 2 autovetture sapendo o dovendo

presumere che erano state ottenute da un terzo mediante un reato contro il

patrimonio, e meglio come descritto al punto 14 AA;

- ripetuta

falsità in documenti per avere, nel corso del mese di settembre 2013, allo

scopo di indebito profitto, segnatamente alfine di poter procedere alla vendita

di vetture in Svizzera, ripetutamente fatto uso di carte di circolazione

italiane e certificati di proprietà italiani falsificati nonché allestito

ovvero fatto allestire documenti di compravendita falsi, e meglio come

descritto al punto 15 AA;

- tentata

truffa per avere, il 3 febbraio 2014, presso l’Autonoleggio ACPR 17 SA, in

correità con __________, __________ e __________, alfine di procacciare a sé o

ad altri un indebito profitto, presentandosi __________ con le generalità di __________,

legittimandosi mediante la presentazione della carta d’identità originale di __________

con apposta la fotografia di __________ e con una patente di guida falsificata

sempre a nome di __________, tentato di ingannare con astuzia i titolari e/o i

dipendenti dell’autonoleggio per indurli a mettere a loro disposizione il

veicolo Audi Q5 targato __________, veicolo che sarebbe stato successivamente

rivenduto, ritenuto che lo stesso non è stato consegnato dalla società di

noleggio unicamente a seguito dell’intervento della Polizia, e meglio come

descritto al punto 16 AA;

- ripetuta

truffa

-- per essersi,

l’8 ottobre 2013 (data corretta al dibattimento; cfr. V. DIB pag. 3), a __________,

presso l’autonoleggio ACPR 9 SA, presentato con le generalità di __________,

legittimandosi mediante la presentazione della licenza di circolazione italiana

intestata a __________ ma con apposta la fotografia di IM 1, stipulando un

contratto di noleggio, sottacendo la sua reale identità e il fatto che il

veicolo era a lui destinato, ingannando in tal modo con astuzia il titolare e/o

i dipendenti dell’autonoleggio, inducendoli a mettere a sua disposizione il

veicolo Bentley Continental targato __________, veicolo consegnato

dall’autonoleggio il 10 ottobre 2013 (data corretta al dibattimento; cfr. V.

DIB pag. 3) al sedicente __________, poi identificato in __________, ritenuto

che IM 1 e __________ hanno omesso di riconsegnare il veicolo entro il termine

pattuito e che il veicolo in questione è stato venduto all’estero, e meglio

come descritto al punto 17.1 pagg. 27-28 AA.

Per questi fatti, in alternativa all’imputazione di truffa la Pubblica accusa

ha imputato il reato di appropriazione indebita (cfr. punto 17.1 pag. 29

AA) e di ricettazione (cfr. scritto del 14.4.2015, doc. TPC 23);

-- per essersi,

il 17 ottobre 2013, a __________, presso l’autonoleggio ACPR 17 SA, presentato

con le generalità di __________, unitamente al sedicente __________, il quale

si è legittimato con un documento verosimilmente falso, stipulando un contratto

di noleggio, dando quale garanzia la carta di credito Mastercard n. __________,

falsa, intestata a __________, allo scopo di firmare a nome __________ il

contratto di noleggio, sottacendo la loro identità e il fatto che il veicolo

era a loro destinato, ingannando in tal modo con astuzia i titolari e/o i

dipendenti dell’autonoleggio, inducendoli a mettere loro a disposizione il

veicolo VW Golf n. telaio (recte: n. di targa) __________, veicolo

consegnato ai sedicenti __________ e __________, i quali omettevano di

riconsegnarlo entro il termine pattuito, ritenuto che il veicolo in questione è

stato verosimilmente venduto all’estero, e meglio come descritto al punto 17.2

pag. 28 AA.

Per questi fatti, la Pubblica accusa in alternativa

ha imputato il reato di appropriazione indebita (cfr. punto 17.2 pag. 29

AA);

-- per essersi,

il 17 ottobre 2013 (data corretta al dibattimento; cfr. V. DIB inc. 72.2014.74-132-154/2015.6 pag. 8, doc. TPC

20), a __________, presso l’autonoleggio ACPR 18, presentato con le false

generalità di __________, unitamente al sedicente __________, legittimandosi

mediante la falsa carta d’identità n. __________, stipulando un contratto di

noleggio, dando quale garanzia la carta di credito Mastercard n. __________,

falsa, intestata a __________, sottacendo la loro identità e il fatto che il

veicolo era a loro destinato, ingannando in tal modo con astuzia i titolari e/o

i dipendenti dall’autonoleggio, inducendoli a mettere loro a disposizione il

veicolo Ford Mondeo targato __________, veicolo consegnato ai sedicenti __________

e __________, i quali omettevano di riconsegnarlo entro il termine pattuito,

ritenuto che lo stesso è stato verosimilmente venduto all’estero, e meglio come

descritto al punto 17 pag. 28 AA.

In alternativa, la Pubblica accusa ha imputato per questi fatti il reato di appropriazione

indebita (cfr. punto 17.3 pag. 29 AA);

- appropriazione

indebita

-- per essersi,

nel giugno/luglio 2014, a __________ ed in altre imprecise località del Cantone

Ticino e dell’Italia, al fine di conseguire un indebito profitto, appropriato

del veicolo Skoda targato __________, da lui noleggiato presso l’autonoleggio ACPR

1.

SA di __________, omettendo di restituire lo stesso alla scadenza del

contratto fissata per il 10 giugno 2013, e meglio come descritto al punto 18.1

AA;

-- per essersi,

nel febbraio 2014, a __________, __________ ed in altre imprecisate località

del Cantone Ticino e dell’Italia, alfine di conseguire un indebito profitto,

appropriato del veicolo Mercedes Classe A targato __________, da lui noleggiato

presso ACPR 16 SA di __________, omettendo di restituire lo stesso alla

scadenza del contratto fissata per il 31 gennaio 2014, ritenuto che il

veicolo è stato nel frattempo recuperato e restituito al legittimo

proprietario, e meglio come descritto al punto 18.2 AA;

- ripetuta

falsità in certificati

-- per avere,

nel periodo giugno 2013 - dicembre 2013, in occasione dei noleggi e della compravendita di vetture, esibito la patente di guida italiana intestata a __________

con apposta la fotografia di IM 1, la patente di guida italiana intestata a __________

con apposta la fotografia di IM 1, la carta d’identità intestata a __________

con apposta la fotografia di IM 1 e la patente di guida italiana intestata a __________,

e meglio come descritto al punto 19.1 AA;

-- per avere,

nel periodo fine gennaio - inizio febbraio 2014, in correità con __________ e __________, alfine di migliorare la propria situazione, alterato e

fatto uso di carte di legittimazione contraffatte, e meglio per avere, dopo

aver acquistato a __________ da una terza persona non identificata, una licenza

di condurre falsificata, intestata a __________ ma con apposta la fotografia di

__________, nonché dopo aver alterato la carta d’identità italiana intestata a __________

apponendovi la fotografia di __________, fatto uso di tali carte di

legittimazione per procedere al noleggio della vettura Audi Q5 targata __________,

e meglio come descritto al punto 19.2 AA.

Per completezza si segnala che esperita l’inchiesta,

__________ è stato condannato con decreto n. 5149/2014 del 31 ottobre 2014

per titolo di tentata truffa e falsità in certificati, per il noleggio

dell’Audi Q5 presso l’ACPR 17, alla pena di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.-

cadauna sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni oltre alla

multa di fr. 400.-; il decreto è cresciuto in giudicato (cfr. DA

5149/2014, doc. TPC 160 inc. 72.2014.74-132-154/2015.6).

__________ è stato condannato con decreto n.

5150/2014 del 31 ottobre 2014 (DA 5150/2014, doc. TPC 160 inc.

72.2014

-132-154/2015.6), cresciuto in giudicato, per

titolo di tentata truffa e falsità in certificati per il noleggio dell’Audi Q5

presso l’ACPR 17 e per ricettazione di un veicolo BMW X6 venduto al garage __________,

alla pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni oltre alla multa di fr.

600.

-.

__________ è invece stato prosciolto

dall’imputazione di tentata truffa con sentenza della Corte delle assise

criminali del 23 febbraio 2015, pendente presso la Corte di appello e di

revisione penale a seguito degli annunci d’appello presentati da altri coimputati.

IM 1 non si presentava al dibattimento indetto per

il 10 febbraio 2015 facendo pervenire, per il tramite del suo

patrocinatore, un certificato medico (cfr. doc. DIB 2 e doc. TPC 177 inc. 72.2014.74-132-154/2015.6).

La Corte provvedeva di conseguenza a disgiungere il

procedimento a suo carico da quello a carico degli altri otto imputati di cui

all’AA 108/2014 del 28 ottobre 2014 (cfr. decisione di disgiunzione del

10.02

, all. 1 al V. DIB dell’inc. 72.2014.74-132-154/2015.6).

Il processo a carico di IM 1 veniva celebrato il

16.

aprile 2015. L’imputato si presentava regolarmente in aula, salvo che

alla lettura del dispositivo della sentenza (cfr. pagg. 7-8 del verbale del

dibattimento).

4.

Ripetuta

ricettazione per mestiere (punti 10 e 12 AA) e ripetuta falsità in documenti

(punti 11 e 13 AA)

4.1

Giusta l’art. 160 cifra 1 CP,

chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una

cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il

patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena

pecuniaria oppure con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più

mite. Se il reato preliminare è punibile solo a querela di parte, la

ricettazione è punibile solo se la querela è stata presentata.

Dal profilo soggettivo il reato è intenzionale. L’autore non deve

soltanto compiere intenzionalmente l’atto di ricettazione ma deve anche essere

consapevole dell’origine delittuosa dell’oggetto ricettato. Il dolo eventuale,

è tuttavia sufficiente.

L’autore deve dunque avere perlomeno accettato l’eventualità che

l’oggetto dell’atto di ricettazione provenga da un reato contro il patrimonio

commesso da un terzo.

Ciò è il caso quando le circostanze suggeriscono il sospetto di

una sua provenienza delittuosa, come ad esempio quando uno sconosciuto vende

oggetti preziosi ad un prezzo particolarmente basso.

Non occorre che l’autore conosca la natura esatta del reato contro

il patrimonio, né le circostanze nelle quali esso si è compiuto.

L’art. 160 CP non presuppone che l’autore agisca al fine di

procurarsi o di procurare ad un terzo un indebito profitto, rispettivamente un

indebito vantaggio.

Giusta l’art. 160 cifra 2 CP, il colpevole è punito con una pena

detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90

aliquote giornaliere se fa mestiere della ricettazione. Secondo la

giurisprudenza (cfr. sentenza CARP del 16 ottobre 2014, inc. 17.2014.169,

consid. 11), l’autore agisce per mestiere quando risulta - dal tempo e dai mezzi

che consacra agli atti criminosi, dalla loro frequenza durante un periodo

determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli

esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione,

anche semplicemente accessoria (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2;

DTF 116 IV 319 consid. 4; 117 IV 65; 119 IV 129; 123 IV 116).

Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono, quindi, una

commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la

disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del

tipo in questione.

In primo luogo, dunque, è necessario che il prevenuto abbia

compiuto più reati (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, 2

ed., ad art. 139, n. 93).

In secondo luogo, l’autore deve avere agito con l’intenzione di

ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile l’intenzione di

derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle entrate per

coprire almeno una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita

(DTF 119 IV 129, 133; 123 IV 113, 116; 116 IV 319, 334 e segg.). Non è

necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la

corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; 78 IV 91, 94 e segg.). Neppure

indispensabile è che la delinquenza rappresenti l’unica o la principale fonte

di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).

Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero

imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco

problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale da

aver già palesato questa sua disponibilità. Se, invece, il numero dei delitti

realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla

scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri,

fondata su quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza

dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino

(Marcel Alexander Niggli/ Christof Riedo, op. cit. ad art. 139, n. 102).

L'art. 12 cpv. 2 CP definisce le nozioni di intenzionalità e di

negligenza. Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie

consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga

possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2

CP).

Come ricordato dalla CARP in una sentenza del 26 ottobre 2011 (inc.

17.2011

), la seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di

dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV

9.

consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il

reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione

l'evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non desiderandolo (STF

6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP

17.2009.59

del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010

consid. 5.1.1; STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; STF 6B_656/2009

dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2 pag. 156; DTF 134

IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; DTF 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16; DTF 131 IV 1

consid. 2.2 e rinvii; DTF 125 IV 242 consid. 3c pag. 251 con riferimenti;

DTF 121 IV 249 consid. 3a pag. 253; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile

2010.

consid. 2.6).

Commette, invece, un crimine o un delitto per negligenza colui

che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo

comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore

non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le

sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).

Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può

rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che

l'evento dannoso o il reato si produca (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011

consid. 5.2).

La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può,

quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse

consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta

di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (STF

6B_1004/2008 del 9 aprile 2009 consid. 3.1; DTF 130 IV 58 consid. 8.4 pag.

62).

La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della

coscienza (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la

sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; DTF 133 IV 1 consid.

4.1

pag. 3).

Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per un'imprevidenza

colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si

realizzi.

Come visto, vi è per contro dolo eventuale quando l'autore ritiene

possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende

in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non

desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la

sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF 6B_458/2009 del 9

dicembre 2010 consid. 5.1.1; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid.

5.

; DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; DTF 130 IV 58 consid. 8.3;

sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

Di regola, la volontà dell’interessato può essere dedotta, in

mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza. Il giudice

può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la

possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che

si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222

consid. 5.3; DTF 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno

2010.

consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è

possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui

si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di

diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio

(DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è tale violazione

e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce

delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata

risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva

accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_996/2009 del 15

marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; DTF 134 IV 26

consid. 3.2.2 e rinvii; DTF 133 IV 1 consid. 4.1; sentenza CCRP 17.2009.59

del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo

eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007 del 29

gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; sentenza CCRP

17.2009.59

del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

Altri elementi esteriori rivelatori possono essere

il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (STF 6B_996/2009 del

15.

marzo 2010 consid. 1.2;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135

IV 12 consid. 2.3.3; DTF 133 IV 1 consid. 4.6; DTF 130 IV 58 consid. 8.4;

DTF 125 IV 242 consid. 3c; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010

consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c,

confermata dal TF).

4.2

Nel caso concreto, dal punto di vista oggettivo tutte le auto indicate

ai punti 10 e 12 dell’atto d’accusa sono risultate essere oggetto di reato

patrimoniale all’estero, segnatamente in Italia, in Germania, in Spagna ed in

Francia, sia perché il reato è stato denunciato dai legittimi proprietari, sia

perché i veicoli risultano essere stati venduti con falsa documentazione (in

particolare con l’indicazione di venditori che in realtà non erano i reali

proprietari delle autovetture), sia perché ne è stata denunciata la perdita di

possesso, come risulta dai rapporti di trasmissione del 3 settembre 2014 (AI

842) e del 27 agosto 2014 (AI 827), basati sulla documentazione sequestrata

presso i garage svizzeri che hanno acquistato le auto, su quella acquisita

presso le dogane e su quella presentata a __________ per la successiva

immatricolazione delle autovetture nonché sulla documentazione trasmessa agli

inquirenti direttamente dai proprietari delle auto o dall’Autorità estera

rogata.

Detti riscontri - non contestati dall’imputato -

realizzano il presupposto oggettivo dell’imputazione di ricettazione.

4.3

Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo, va premesso che le

dichiarazioni di IM 1 rese durante l’inchiesta, dove in sostanza negava di

essere stato a conoscenza dell’origine illecita delle auto che aveva venduto in

Ticino, sono state nei fatti superate dalle ammissioni che ha fatto al

dibattimento, per cui le precedenti dichiarazioni verranno puntualmente

richiamate solo quando necessario.

Al dibattimento IM 1 manteneva inizialmente lo

stesso comportamento contraddittorio e poco trasparente sulle auto da lui

trafficate che aveva avuto in inchiesta. Interrogato sull’imputazione di

ripetuta ricettazione delle auto indicate ai punti 12 e 14 dell’AA, dichiarava

di ammettere i fatti e riconosceva di aver ricettato le auto ivi indicate “ma

non tutte, ma a partire dopo la metà di ottobre”, allegando che

inizialmente per lui il “commercio era regolare, __________ mi portava i

documenti”.

Allo stesso tempo confermava - contraddittoriamente

a questa sua ultima affermazione - di aver dato ad __________, già a giugno

2013, una Skoda Octavia che aveva preso a noleggio e confermava anche di

essersi presentato in occasione della prima auto venduta a __________, con

false generalità e cioè con il nome di __________, affermando in pari tempo in

modo del tutto incoerente “di aver capito solo dopo che le auto non erano

pulite”.

Dichiarava che quando aveva venduto la prima auto a __________,

quest’ultimo “voleva un contratto di compravendita e un documento”. Lui

si era rivolto a __________ e questi gli aveva detto che gli “avrebbe

procurato i documenti”.

Dopo una breve pausa, alla ripresa del dibattimento IM

1.

cambiava atteggiamento e ammetteva di conoscere la situazione, “ne ero a

conoscenza completamente”, diventando sempre più esplicito ed affermando:

" ADR: Che io sapevo che le auto erano di provenienza illecita. Provenivano

da noleggi, da acquisti di autovetture da privati che non

venivano pagati e da leasing non pagati. La prima cosa che faceva il gruppo di __________,

di cui ho già indicato la composizione nel verbale eseguito su rogatoria, era

pulire le auto, ovvero togliere il GPS satellitare.

ADR: Che io sapevo che

le auto erano di provenienza illecita perché mi era stato detto da __________,

che era presente fin dalla vendita della BMW X5 e quindi fin dall’inizio.

Successivamente avevo saputo sempre da __________, che erano stati rubati dei

certificati di proprietà e delle carte di circolazione in bianco, che venivano

riempite da __________. Io personalmente avevo accompagnato in due occasioni __________

a __________ a prendere questi documenti in bianco. Pastrello aveva anche una

conoscenza all’interno di un ufficio di pratiche automobilistiche e quando

voleva far figurare che un leasing era stato estinto, preparava questa

documentazione, la portava presso questo ufficio e il suo amico faceva figurare

in via telematica che il leasing era estinto e veniva inserito proprio nel sito

dell’ACI per far figurare che il leasing era stato estinto.

ADR: Ammetto quindi i

punti 12 e 14 dell’atto d’accusa.”

(VI imputato pagg. 2-3, all. 1 al V. DIB)

In relazione alle quattro automobili - Audi A1 n.

telaio finale 3912, BMW X1 n. telaio finale 1023, Mercedes A180 n. telaio

finale 1667 e Peugeot 208 n. telaio finale 5865 - che sono state consegnate a __________

a inizio novembre 2013 da __________ e __________ mentre IM 1 si trovava in

Messico, sempre al dibattimento l’imputato ha confermato - come aveva già fatto

durante l’inchiesta (VI PP 28.08.2014 di confronto con __________ pag. 6; VI PP

03.09.2014

pag. 5) - che “io avevo diritto ad una commissione delle auto che

sono state vendute mentre io ero assente in Messico. __________ era il mio

braccio destro” (VI imputati pag. 8, all. 1 al V. DIB).

A parte queste ammissioni che l’imputato si è

finalmente deciso, in aula, a fare, va rilevato che in ogni caso la sua

consapevolezza in merito all’origine illecita delle auto risultava comunque acclarata

anche in base alle dichiarazioni da lui stesso rese durante l’inchiesta.

Infatti, l’imputato aveva ammesso già durante

l’inchiesta di avere, a giugno/luglio 2013, venduto ad __________ per

Euro 1'500.--, la Skoda Oktavia che aveva personalmente noleggiato a __________,

precisando che in quell’occasione __________ gli aveva consegnato copia del documento

di __________ poiché “io avevo detto ad __________ che dovevo però cambiare

intestatario del noleggio altrimenti mi avrebbero accusato di appropriazione

indebita. Lui mi ha mostrato il documento di __________ dicendomi che avrei

potuto utilizzare questo nominativo per il cambio d’intestazione del noleggio”

(VI PP 04.02.2014 pag. 9; VI PP 19.02.2014 pag. 7; VI PP 18.08.2014 pag. 7).

Inoltre, IM 1 aveva dichiarato che a giugno 2013 __________

gli aveva consegnato una scheda telefonica da utilizzare “nell’ambito

dell’attività ma anche personalmente” (VI PP 06.03.2014 pag. 11), “dicendo

che si trattava di un’utenza che avrei potuto utilizzare per qualche mese, per

la quale nessuno avrebbe pagato la fattura e che quindi dopo qualche mese

sarebbe stato staccato” (VI 13.03.2014 pag. 2).

Ora, è proprio __________ - che gli aveva consegnato

una scheda telefonica che non sarebbe stata saldata e che non molto tempo prima

aveva accettato di acquistare un’auto sottratta ad un autonoleggio - a

consegnargli la prima autovettura che IM 1 vende in Svizzera, unitamente a __________,

nel settembre 2013.

Accanto a ciò, vi è ancora che fin dalla prima auto

venduta a __________, IM 1 ricorre all’uso di false generalità, presentandosi

quale __________, esibendo la patente di guida di quest’ultimo - che gli era

stata consegnata sempre da __________, che gliel’aveva già fornita per cambiare

l’intestazione del noleggio della Skoda di cui si era appropriato - e firmando

il contratto di vendita a nome __________.

Non vi è chi non veda che tutte queste circostanze

sono del tutto inconciliabili con l’asserita buona fede invocata a più riprese

da IM 1 durante l’inchiesta e all’inizio del dibattimento, prima di riconoscere

di aver saputo fin dall’inizio dell’origine illecita delle auto che ha venduto

in Svizzera.

La consapevolezza di IM 1 è poi ulteriormente

confermata dalla chiamata in causa di __________, suo braccio destro, che fin

dall’inizio ha dichiarato, in maniera lineare e coerente, confermandolo anche a

confronto ed infine in aula, che IM 1 (oltre a __________) era a conoscenza

dell’origine illecita delle auto (VI PG 20.08.2014 pag. 7; VI PP 25.08.2014

pag. 15; VI PP 26.08.2014 pagg. 7-8; VI 28.08.2014 di confronto con IM 1

del 28.08.2014; VI 29.08.2014 di confronto con __________).

Sulla base di tutte queste risultanze, la Corte ha

confermato le imputazioni di ripetuta ricettazione per tutte le auto indicate

ai punti 12 e 14 dell’atto d’accusa, comprese le auto che sono state consegnate

da __________ e __________ mentre IM 1 si trovava in Messico, dal momento che

l’imputato stesso ha dichiarato che aveva diritto ad una commissione per le

auto vendute a __________ in sua assenza in quanto quest’ultimo era un suo

cliente e che avrebbe dato una parte della sua commissione a __________, che

nella consegna di queste auto agiva quale suo braccio destro, per cui per la

Corte è pacifica la correità di IM 1 nella vendita di queste auto.

La Corte ha confermato anche l’aggravante del

mestiere, tenuto conto del numero di auto trafficate, del tempo dedicato a tale

illecita attività e del reddito certamente importante di circa Euro 20'000.-

che IM 1 ha dichiarato di averne conseguito (VI PP 03.09.2014 pag. 6).

4.4

Riguardo alla connessa

imputazione di cui ai punti 13 e 15 dell’atto d’accusa, va rilevato che giusta

l’art. 251 CP, si ha falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al

fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o

altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o

dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure

attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto

d’importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.

Questa disposizione (cfr. sentenza CARP del 04.08.2014, inc.

17.2012

, consid. 10) non reprime solo la falsificazione di un documento

(falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso

ideologico).

Sono segnatamente documenti tutti gli scritti destinati e atti a

provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP).

La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta

direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto.

L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è

riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF

132.

IV 57 consid. 5.1; DTF 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, Basler

Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 28 ad art. 110 cpv. 4).

Anche un documento non valido o nullo a causa di vizi formali o

materiali può essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; Boog, op. cit., n. 30

ad art. 110 cpv. 4; Trechsel/Erni, Schweizerisches Strafgesetzbuch, San Gallo

2013, n. 8, pag. 1131 ad vor art. 251). In questo caso, è sufficiente che lo

scritto crei l’apparenza di una dichiarazione giuridicamente rilevante (Boog,

op. cit., n. 30 ad art. 110 cpv. 4).

La falsificazione in senso proprio (falso materiale) implica la

formazione di un documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore

apparente: nell’ipotesi di falso materiale, dunque, il documento trae in

inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (DTF 137 IV 167 consid.

2.3

; DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; DTF 128 IV 265 consid. 1.1.1; STF

6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1). In questi casi, l'atto è

punibile senza che sia necessario esaminare la questione di un eventuale

contenuto menzognero del documento (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; DTF 123 IV 17

consid. 2e).

Vi è, invece, falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò

che è affermato nel documento: è, cioè, menzognero il documento il cui

contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente

(DTF 132 IV 12 consid. 8.1; DTF 131 IV 125 consid. 4.1; DTF 129 IV 130 consid.

2.

; DTF 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid.

6.

). Nel falso ideologico non vi è inganno sulla persona dell’autore.

Semplicemente, ciò che l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, Les

infractions en droit suisse, Berna 2010, n. 109 ad art. 251).

Nel caso di falso ideologico la giurisprudenza esige che il

documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP sia provvisto di un valore

probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una

garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare, di un

carattere probante particolare (DTF 138 IV 130 consid. 2.1; 209 consid.

5.

; DTF 132 IV 12 consid. 8.1; DTF 131 IV 125 consid. 4.1; DTF 129 IV 130

consid. 2.1; DTF 126 IV 65 consid. 2a; DTF 123 IV 61 consid. 5b; DTF

122.

IV 332 consid. 2c).

Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto rispetto al caso

di falso materiale, è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente

degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere ingannati

sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si può riporre

nel fatto che l'autore non menta (DTF 125 IV 273 consid. 3; STF 6B_334/2007

dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1; Corboz, op. cit., n. 129 ad art. 251).

Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata che si

distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di

convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a; DTF 123 IV 61 consid. 5b; DTF 122 IV 332

consid. 2c). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere atto a

provare la veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto

(DTF 123 IV 17 consid. 2c): tale forza probante può risultare direttamente

dalla legge (e dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF

129.

IV 130 consid. 2.2; DTF 126 IV 65 consid. 2a; DTF 122 IV 332 consid. 2a).

Il TF ha già avuto modo di stabilire che un contratto concluso in

forma scritta semplice è atto a provare che le parti hanno scambiato delle dichiarazioni

di volontà reciproche e concordanti, ma non che il contenuto delle stesse

corrisponda alla loro reale volontà. La situazione è diversa solo ove

sussistano garanzie speciali che le dichiarazioni concordanti delle parti

corrispondano alla loro volontà effettiva (DTF 125 IV 273 consid. 3a/bb; DTF

123.

IV 61 consid. 5c; DTF 120 IV 25 consid. 3f; STF 6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.2; STF 6S.423/2003 del 3 gennaio 2004 consid. 4.3; STF

6S.375/2000 del 1. novembre 2000 consid. 2c; cfr. anche sentenza TPF 21 aprile

2011.

pubblicata in SK.2010.13 consid. 6.3.2).

La cosiddetta “menzogna scritta” trascende, dunque, in reato

soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare

credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono

(bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz, in ZBJV 131/1995 pag.

551) o per la posizione analoga a quella di un garante (“garantenähnliche

Stellung”) della persona che lo ha redatto (come per esempio un

funzionario, notaio, medico, architetto; cfr. Boog, op. cit. n. 48 e segg. ad

art. 251; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 147 e segg. e la giurisprudenza ivi citata),

di modo che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 132

IV 12 consid. 8.1; DTF 129 IV 130 consid. 2.1; DTF 126 IV 65 consid. 2a; STF

6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.1; STF 6B_812/2010 del 7

luglio 2011 consid. 5.2; STF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6; STF

6B_367/2007 del 10 ottobre 2007 consid. 4.2).

Una tale posizione è data quando l’estensore del documento è

investito di un obbligo di verifica e di oggettività ed è, dunque,

particolarmente degno di fiducia (Corboz

in: ZBJV 131/1995 pag. 572). Ciò implica, di principio, che, in presenza

di interessi opposti, l’autore del documento si trovi in una posizione neutrale

(Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 139 ad art. 251).

Il TF ha avuto modo di stabilire che il semplice partner

contrattuale non si trova in una posizione analoga a quella di un garante (DTF

121.

IV 131 consid. 2c pag. 136).

La natura di documento di uno scritto - o meglio, la sua forza

probante - è relativa. Uno scritto può essere considerato un documento - e,

quindi, ad esso essere attribuita forza probante - per taluni suoi aspetti e

non per altri (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; DTF 129 IV 130 consid. 2.2; Boog, op.

cit., ad art. 251, n. 43, pag. 1610). Una fattura, ad esempio, è impropria, in

linea di principio - ancorché munita di ricevuta - a dimostrare la veridicità

di quanto attesta. Essa può, però, essere idonea a provare che le dichiarazioni

ivi contenute emanano dal loro autore, onde la punibilità (per falso materiale)

di chi contraffà un tale atto (DTF 138 IV 130; DTF 121 IV 131 con svariati

altri esempi e rinvii di giurisprudenza, richiamati anche in DTF 125 IV 273

consid. 3.a.bb; DTF 132 IV 57 consid. 5.1; DTF 126 IV 65 consid. 2a e rinvii),

oppure può essere idonea a provare la veridicità del suo contenuto e, perciò, acquista

carattere di documento in funzione della sua registrazione in contabilità

(DTF 114 IV 31 in relazione ad un libro di cassa; cfr. Corboz,

op. cit., ad art. 251, n. 155-156, pag. 260) oppure, ancora, acquista

carattere di documento ed è considerata idonea a provare la veridicità del suo

contenuto se siglata da un architetto (DTF 119 IV 54 consid. 2d) o munita di un

visto di controllo (DTF 131 IV 125 consid. 4.5).

Secondo la giurisprudenza, occorre estrema cautela

nell’attribuire valore probante accresciuto ad uno scritto: “an die

Beweisbestimmung und Beweiseignung einer Urkunde [seien] bei der

Falschbeurkundung hohe Anforderungen zu stellen. Art. 251 StGB sei deshalb restriktiv anzuwenden, soweit es um

die Falschbeurkundung gehe” (DTF 117 IV 165 consid.

2b). Il TF ha ritenuto rilevante la distinzione tra il

ruolo di colui che redige il documento e quello di colui che deve verificarlo

(controllore), per esempio decidendo che un rapporto di regia inveritiero

firmato dal rappresentante di un’impresa di costruzioni non costituisce una falsità

in documenti ai sensi dell’art. 251 CP (DTF 117 IV 169 consid. 2c).

Ciò posto, nel caso concreto la Corte ha confermato

l’imputazione di ripetuta falsità in documenti di cui ai punti 13 e 15

dell’atto d’accusa, dal momento che IM 1 ha ammesso di essere stato a

conoscenza e di aver utilizzato certificati di proprietà e carte di

circolazione falsi, mentre l’imputato è stato prosciolto in relazione ai

contratti di compravendita, che - come visto - non godono di per sé di una

valenza probatoria accresciuta e non configurano quindi dei documenti ex art.

251.

CP.

5.

Appropriazione

indebita di una Skoda Oktavia ai danni di ACPR 19 SA (punto 18.1 AA)

5.1

Giusta l’art. 138 cifra 1 cpv. 1 CP chi, per procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata

affidata, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena

pecuniaria.

Secondo dottrina e giurisprudenza una cosa è

ritenuta affidata ai sensi dell’art. 138 cifra 1 CP se viene consegnata

all’autore o lasciata in suo possesso nell’interesse di un terzo per

custodirla, amministrarla, consegnarla o alienarla secondo le istruzioni

ricevute che possono essere tacite od espresse (DTF 120 IV 276, DTF 117 IV 256,

DTF 118 IV 32, DTF 106 IV 257 e DTF 101 IV 33).

Affinché siano dati i presupposti oggettivi del

reato occorre che l’autore abbia violato il rapporto di fiducia venutosi a

creare con la vittima, disponendo senza il consenso dell’avente diritto ed in

urto con le istruzioni ricevute di beni (o valori patrimoniali) altrui per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (Niggli/Riedo, Basler

Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 138, n. 9

segg., Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 7 pag. 108 segg.,

Trechsel/Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag

AG, Zurigo / San Gallo 2008, art. 138, n. 1 segg. e Corboz, Les infractions en

droit suisse, Staempfli Editions SA, Berna 2002, art. 138 n. 2 segg.).

Il reato è realizzato soltanto qualora l’autore

abbia commesso un atto di disposizione effettivo sul bene altrui e

conseguentemente è l’impossibilità materiale di restituire la cosa mobile che

determina la sua punibilità per aver disposto in modo illecito, duraturo e

definitivo del bene affidatogli (DTF 118 IV 148).

Quo all’aspetto soggettivo trattasi di un reato

intenzionale (art. 12 cpv. 2 prima frase CP), che presuppone la volontà e la

consapevolezza dell’autore di appropriarsi di un bene altrui allo scopo di

realizzare un indebito profitto (Niggli/Riedo, op. cit., art. 138 n. 105 segg.,

Donatsch, op. cit., § 7 pag. 114, 119 e 131, Trechsel/Crameri, op. cit., art.

138.

n. 18 segg. nonché Corboz, op. cit., art. 138 n. 9 segg. e n. 24 segg.),

anche se tale intenzione può realizzarsi anche in caso di dolo eventuale (art.

12.

cpv. 2 seconda frase CP, DTF 118 IV 32 e 105 IV 29).

5.2

IM 1 ha riconosciuto già durante l’inchiesta di essersi appropriato,

vendendola ad __________ per Euro 1'500.-, della Skoda Oktavia che aveva

noleggiato presso ACPR 19 SA di __________ a nome di quello che aveva indicato

- falsamente - essere suo zio, __________, precisando che inizialmente non era

sua intenzione appropriarsi dell’autovettura (VI PP 04.02.2014 pag. 9; VI PP

19.02.2014

pag. 7; VI PP 13.03.2014 pag. 5). Ha ribadito queste ammissioni

anche in aula (VI imputato pag. 4, all. 1 al V. DIB).

Essendo pacificamente adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie

di appropriazione indebita, la Corte ha confermato il punto 18.1 dell’atto

d’accusa.

6.

Truffa ai

danni di ACPR 9 SA, alternativamente appropriazione indebita o ricettazione

(punto 17.1 AA)

6.1

Dalla denuncia

sporta il 18 ottobre 2013 dal garage ACPR 9 SA, risulta che in data

8.

ottobre 2013 presso il garage ACPR 9 SA di __________ si era presentato

un certo __________, cittadino italiano, che voleva noleggiare una Bentley

Continental per un periodo di tre giorni a partire dal 10 ottobre 2013. La

dipendente del garage allestiva quindi il contratto di noleggio a nome di __________,

che consegnava la patente di guida italiana, della quale venivano eseguite

delle fotocopie. Il giorno 10 ottobre 2013 si presentava tale __________,

asserendo che arrivava per conto di __________ per il ritiro della vettura. La

dipendente della ACPR 9 compilava quindi un nuovo contratto di noleggio a nome __________

e fotocopiava la patente di guida italiana presentata da quest’ultimo.

Previo pagamento di fr. 2'700.-- per il

noleggio e di fr. 2'000.-- quale deposito, __________ partiva con la vettura,

che avrebbe dovuto essere riconsegnata entro il 13 ottobre 2013 alle ore 18.00.

In data 12 ottobre 2013 __________ inviava una

e-mail scusandosi del fatto che non poteva riconsegnare l’auto per il termine

pattuito ma solo per il 14 ottobre 2013. In una successiva e-mail informava inoltre che sarebbe giunto __________ a riconsegnare l’auto. Dopo ulteriori

contatti, in cui __________ informava che __________ si trovava in ospedale e

ritenuto che in data 18 ottobre 2013 l’auto non era ancora stata riconsegnata,

il garage ACPR 9 decideva di sporgere denuncia (cfr. VI PG __________ del

18.10

).

Dai primi accertamenti esperiti dagli inquirenti

risultava che le patenti di guida italiane fornite da __________ e da __________

erano false, che le foto sulle patenti di guida non corrispondevano a quelle

delle reali persone e che l’utenza telefonica fornita al garage ACPR 9 da __________,

ovvero __________, era intestata a IM 1 (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria del 09.12.2013).

Successivamente emergeva inoltre che la fotografia

apposta sulla patente di guida a nome di __________, era quella di IM 1 e che

in data 23.09.2013 dall’IPhone in uso a IM 1 era stato inviato un e-mail

all’indirizzo __________ (cfr. VI PP IM 1 13.02.2014 pag.

7).

6.2

Durante

l’inchiesta, IM 1 ha sempre negato di aver preso parte al noleggio di

quest’auto, negando di essersi mai recato presso il garage ACPR 9. Asseriva che

l’auto era stata noleggiata dal sedicente __________ e che __________ l’aveva

poi portata in Spagna per venderla ad un suo conoscente, tale __________,

precisando che lui aveva accompagnato __________ nel viaggio con la Bentley

sino in Spagna.

In un secondo momento ribadiva di non essere mai andato presso il garage ACPR 9,

ma precisava che “ho solo giocato il ruolo come colui che doveva posticipare

il termine di consegna” (VI PP 13.02.2014 pag. 7; VI PP 19.02.2014

pag. 3; VI PP 26.02.2014 pag. 5 e segg.; VI PG 08.04.2013, pag. 10 e segg.; VI

PP 03.09.2014 pag. 9).

6.3

Il 15 aprile

2015, questa Corte, ritenuto che dagli atti risultava che il noleggio

dell’autovettura Bentley presso il garage ACPR 9 era avvenuto tra l’8 e il 10

ottobre 2013 (e non il 13 ottobre 2013 come indicato al punto 17.1 AA, poi

corretto in aula), incaricava la Polizia di verificare lo standort delle utenze

telefoniche riconducibili a IM 1 nelle suddette date (doc. TPC 27).

Ad evasione di tale richiesta, con rapporto

d’esecuzione del 15 aprile 2015 (doc. TPC 28) la Polizia cantonale

comunicava che dall’analisi dell’utenza telefonica __________ - in uso a IM 1,

come da lui stesso dichiarato - “possiamo confermare la presenza sul

territorio elvetico dell’utenza telefonica in oggetto con diversi standort sul

territorio cantonale concentrati principalmente tra mendrisiotto e luganese

nelle date 08.10.2013 e 10.10.2013. Nel giorno 09.10.2013 non sono state

registrate connessioni alla rete telefonica svizzera”.

Per i dettagli si rinvia al rapporto d’esecuzione, dal quale risulta in

particolare che sia l’8 ottobre 2013 che il 10 ottobre 2013, l’utenza in uso a IM

1.

ha agganciato la cella telefonica di __________, dove è situato il garage ACPR

9.

SA.

6.4

Al dibattimento IM 1 ha dichiarato:

" Ammetto di

essere andato il 10 ottobre 2013 ad accompagnare __________ e __________ a

ritirare la Bentley a __________. Non sono invece andato presso ACPR 9

l’8 ottobre 2013.

La Presidente mi

contesta che l’8 ottobre 2013 alla ACPR 9 è stata presentata una patente con

apposta la mia fotografia.

ADR: Io non lo sapevo,

me l’ha detto la Polizia.

La Presidente mi

contesta che il numero telefonico a me in uso risulta agganciato all’antenna di

__________ anche in data 8 ottobre 2013 e non solo il 10 ottobre 2013.

ADR: Probabilmente

il numero ce l’aveva __________.

ADR: Non mi ricordo di

essermi presentato l’8 ottobre 2013 presso ACPR 9 a nome __________, mi ricordo

di aver trasmesso la patente di guida a nome __________ con su la mia

fotografia, via e-mail al garage.

La Presidente mi fa presente che la testimone ha dichiarato che in data 8 ottobre 2013 __________ si

è presentato personalmente presso il garage. Dagli accertamenti sullo standort

del mio telefonino effettuati nella giornata di ieri, risulta che il mio

telefonino in data 8 ottobre 2013 era agganciato all’antenna di __________ alle

ore 15.24-25.

ADR: Io ribadisco

che la prenotazione l’ho fatta via e-mail. Forse l’8 ottobre 2013 sono andato a

vedere l’auto nel posteggio del garage, non sono entrato. Era solo per vedere

quale era l’auto che mi avevano assegnato. Confermo di essere andato poi il 10

ottobre 2013 a prendere l’auto con __________ e __________. __________ si

sbaglia, non sono stato io a dargli i soldi per il noleggio ma è stato __________.”

(VI imputato pag. 3, all. 1 al V. DIB)

IM 1 ha dichiarato inoltre che “la Bentley è stata venduta in Francia, vicino a __________.

Non so a quanto è stata venduta ma io grazie alla vendita di quell’auto ho

estinto due debiti che avevo nei confronti di __________ e suoi parenti, per un

pasticcio che aveva fatto __________ di cui ho riferito nei verbali” (VI imputato pag. 4, all. 1 al V. DIB).

6.5

Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito

con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chi, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una

persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma

subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al

patrimonio proprio od altrui.

Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia é ammessa se l’autore ordisce

un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente od

artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la cui verifica è

impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o

impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi rinuncerà in virtù

di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, DTF 128 IV 18, DTF 126

IV 165 e DTF 125 IV 124).

Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto

il reato presuppone un errore da parte del truffato (Arzt, Basler Kommentar,

Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, art. 146 n. 72 segg.;

Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo, 2008, § 18, pag. 207 segg.;

Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Stämpfli, Berna, 2002, Vol. I,

art. 146 n. 24 segg.), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore

(Arzt, op. cit., art. 146 n. 77 segg.; Donatsch, op. cit., § 18, pag. 208

segg.; Corboz, op.cit., Vol. I, art. 146 n. 27 segg.), un danno patrimoniale

(Arzt, op. cit., art. 146 n. 86 segg.; Donatsch, op. cit., § 18, pag. 212

segg.; Corboz, op.cit., Vol. I, art. 146 n. 32 segg.), un nesso causale tra la

disposizione patrimoniale e il danno (Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo, 2008, art. 146 n. 29; Corboz,

op.cit., Vol. I, art. 146 n. 38) nonché l’arricchimento dell’autore.

Per quel che concerne l’aspetto soggettivo l’autore

deve consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di

conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche

alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque

sufficiente (Arzt, op. cit., art. 146 n. 118 segg.; Donatsch, op. cit., § 18,

pag. 217 segg.; Trechsel, op. cit., art. 146 n. 31; Corboz, op. cit., Vol. I,

art. 146 n. 39 segg.).

6.6

La Corte ha

considerato che in aula IM 1 ha ammesso per la prima volta di aver spedito via

mail la patente di guida a nome __________ con apposta la sua fotografia,

continuando per contro a negare di essersi recato di persona presso

l’autonoleggio per la conclusione del contratto l’8 ottobre 2013, salvo

poi dichiarare che forse era andato a vedere l’auto nel posteggio del garage ma

senza entrare.

Ha ammesso anche per la prima volta di essere andato con P__________ e __________,

il 10 ottobre 2013, a ritirare la Bentley.

La Corte ha ritenuto che queste ammissioni sono

state rese per la prima volta in aula evidentemente per giustificare la sua

presenza a __________ nei giorni 8 e 10 ottobre 2013, a fronte del riscontro oggettivo costituto dallo standort dell’utenza telefonica in suo uso.

Sulla base di tutte queste risultanze la Corte ha

accertato che IM 1 ha utilizzato anche l’alias di __________ e che unitamente a

__________ e __________ è autore della truffa alla ACPR 9 SA, anche perché ha

dichiarato - sempre in aula - che grazie al ricavato della vendita della

Bentley, ha potuto estinguere dei debiti.

7.

Truffe ai

danni di ACPR 17 SA e di ACPR 18, alternativamente ripetuta appropriazione

indebita (punti 17.2 e 17.3 AA)

7.1

Dagli atti

risulta che il 23 ottobre 2013 la signora __________ presentava, in nome e per

conto della ACPR 17 di __________, denuncia per appropriazione indebita di

un’auto VW Golf dichiarando che “il sig. __________ si è presentato al

nostro ufficio ACPR 17 SA in Via __________ il 17.10.13/16.30 per noleggiare la

VW GOLF Automatica targata __________ per 4 gg. Era accompagnato dal sig. __________

il quale ha presentato la sua carta di credito Master Card N. __________

scadenza 08/16 per il pagamento del noleggio, i due hanno firmato il contratto.

In data 21.10 non si sono presentati per la riconsegna, il 22.10 abbiamo

cominciato a contattarli telefonicamente __________ e __________ con risposta

che sarebbero venuti prossimamente ma poi non si sono mai presentati. Anche la

Master Card non ha più copertura” (denuncia 23.10.2013 presentata da ACPR

17).

Un caso analogo si verificava in medesima data

presso la ACPR 18 di __________. Infatti, “in data 17.10.2013 si

presentavano presso l’autonoleggio ACPR 18 di __________ gli imputati __________

e __________. Gli uomini chiedevano il noleggio di un’auto per 5 giorni con

riconsegna nella stessa agenzia di __________. I dipendenti ACPR 18

verificavano la disponibilità di una loro vettura per il periodo richiesto. Nel

parco auto di loro proprietà, per il periodo richiesto, era disponibile

l’automobile Ford Mondeo di colore bianco targata __________. I dipendenti

chiedevano agli uomini di presentare i documenti necessari per il noleggio, ovvero

una carta d’identità, una carta di credito e la licenza di condurre. __________

ha noleggiato l’auto a suo nome ma come conducente per i 5 giorni di noleggio

incaricava __________. Quindi, al momento della compilazione del contratto di

noleggio, __________ esibiva la carta d’identità numero __________ e la carta

di credito Mastercard numero __________. Inoltre forniva il recapito telefonico

numero __________. __________ esibiva unicamente la patente di guida italiana

numero __________. Gli impiegati non ravvisavano nessuna anomalia nei documenti

e consegnavano l’automobile agli imputati dandogli appuntamento per il

22.10.2013

alle ore 15:00 per la riconsegna”. Dal momento che l’auto non

veniva riconsegnata nel termine pattuito e che non era possibile raggiungere

telefonicamente __________, veniva sporta denuncia (rapporto d’inchiesta di

polizia giudiziaria del 13.11.2013).

7.2

Durante

l’inchiesta, si è dichiarato estraneo a questi fatti.

Interrogato in merito dalla Pubblica accusa il 19

febbraio 2014, ha dichiarato che non era stato lui a noleggiare le due

autovetture, bensì __________ e __________ (alias __________). Ha riferito che

“__________e il sedicente __________ sono arrivati a __________ a bordo

della vettura di __________ e accompagnati da quest’ultimo. Io lo so in quanto

li ho incontrati unitamente a __________ a __________ prima che venissero in

Svizzera. ADR che mi avevano detto che venivano in Svizzera a prendere delle

vetture. Io con questo potevo intendere diverse cose, non necessariamente che

venissero a noleggiare delle vetture. ADR che in realtà per me era chiaro che

venivano a noleggiare delle vetture. ADR che io so che __________ e il

sedicente __________ sono poi ripartiti a bordo delle due vetture in direzione

di __________. ADR che non so che fine hanno fato queste vetture” (VI PP

19.02.2014

pag 4).

Anche quando gli inquirenti gli hanno contestato che

per il noleggio di queste due auto, è stata utilizzata la carta Mastercard n. __________

a nome __________ che è stata ritrovata dagli inquirenti tra gli effetti

personali rinvenuti all’interno della vettura Mercedes targata __________ di

proprietà dell’autonoleggio __________ di __________ ma che era in suo uso

(cfr. rapporto di complemento dell’08.04.2014, AI 552 e più sotto considerando

9), ritenuto inoltre che tale carta è stata utilizzata da IM 1 il 21 ottobre

2013.

per tentare di effettuare il pagamento di un volo aereo, IM 1 ha ribadito

la propria versione dei fatti (VI PG 08.04.2014).

Anche in occasione del verbale d’interrogatorio

finale del 3 settembre 2014, IM 1 ha dichiarato che “contesto nel modo

più assoluto, come già fatto nei miei precedenti verbali, di aver partecipato

al noleggio della VW GOLF e FORD MONDEO. So da __________ che queste vetture

sono state noleggiate da __________, al quale lo stesso __________ aveva

consegnato una carta d’identità falsa a nome __________ Alessandro” (VI PP

03.09.2014

pag. 9).

7.3

Su richiesta di questa Corte (doc. TPC 122 inc.

72.2014

-132-154/2015.6), con rapporto di esecuzione del 27.01.2015 (doc. TPC

124.

inc. 72.2014.74-132-154/2015.6) la Polizia ha trasmesso gli standort delle

utenze telefoniche in uso a IM 1, dai quali risulta che il numero telefonico __________

in uso a IM 1 “nella giornata del 17.10.2013 (giorno in cui gli autori si

sono appropriati del veicolo VW Golf e Ford Mondeo), aveva attività nel __________”.

In particolare, la citata utenza ha agganciato antenne telefoniche situate nei

pressi degli autonoleggi ACPR 18 di via __________ ed ACPR 17 di via __________

a __________ in orari compatibili con i noleggi delle due auto. Inoltre, nel

rapporto viene evidenziato che è “importante far notare come, nella fascia

oraria tra le 14.42 e le 16.21 del 17.10.2013, l’utenza italiana in uso a IM 1

abbia contattato utenze telefoniche fisse legate al commercio di automobili ed

in particolare ad autonoleggi”.

7.4

In aula IM 1 in merito ai noleggi della Golf e della Ford Mondeo presso

ACPR 17 e ACPR 18 in data 17 ottobre 2013 ha dichiarato:

" Io non sono

andato, sono andati __________ e __________. __________ si è presentato con i

documenti a nome __________, mentre __________ con i suoi documenti personali.

Io in quel momento stavo andando in Spagna con __________. Io sono partito per

la Spagna il 17 ottobre 2013, non mi ricordo a che ora. Io ho accompagnato

a __________ __________ e __________, non so se prima presso la ACPR 17 o

presso la ACPR 18. È per questo motivo che il mio telefono risulta a __________.

I due successivamente avrebbero preso una macchina per uno e sarebbero rientrati

a __________ il giorno stesso. Che io sappia la Golf e la Ford Mondeo sono

finite a __________. __________ e __________ sono partiti lo stesso giorno dopo

averle prese a __________. Io sono complice nel senso che li ho aiutati a

prendere le due auto accompagnandoli a __________ presso gli autonoleggi,

sapendo quello che venivano a fare qui a __________. Non ho preso nessun

compenso per questo mio aiuto. Alla sera, come ho già detto, con __________

sono partito per la Spagna.”

(VI imputato pag. 4, all. 1 al V. DIB)

7.5

La Corte ha considerato che in merito al noleggio della Golf e della

Ford Mondeo del 17 ottobre 2013, l’imputato ha reso dichiarazioni

contraddittorie. In inchiesta aveva infatti dichiarato che __________ e __________

erano stati portati a __________ da __________, chiamandosi quindi

completamente fuori, mentre che al dibattimento ha ammesso - evidentemente a

fronte del riscontro oggettivo costituito dagli standort dell’utenza telefonica

in suo uso, che il 17 ottobre 2013 lo danno presente a __________ e proprio

negli orari in cui sono state noleggiate le autovetture - di essere stato lui

ad aver accompagnato __________ e __________ a __________ presso gli

autonoleggi ACPR 17 e ACPR 18.

La Corte ha considerato inoltre che con il suo telefono

IM 1 ha effettuato numerose chiamate a diversi autonoleggi e che la carta di

credito utilizzata nei due noleggi, intestata ad __________, è stata rinvenuta

nell’auto che aveva in uso al momento dell’arresto, stessa carta che ha poi

utilizzato una settimana dopo i noleggi, il 21 ottobre 2013, quando ha tentato

di prenotare un volo aereo.

Tenuto conto inoltre che, come accertato dalla

Corte, una settimana prima IM 1 aveva già noleggiato la Bentley a nome __________

e che __________ risulta aver sempre noleggiato le auto a suo nome, sulla base

di tutti questi elementi la Corte ha ritenuto comprovato che è stato IM 1 a

noleggiare anche queste due auto a nome __________, auto evidentemente

destinate a non più essere riconsegnate ma rivendute, per cui l’imputazione di

truffa è stata confermata anche per i punti 17.2 e 17.3 dell’atto d’accusa.

8.

Tentata

truffa ai danni dell’ACPR 17 SA (punto 16. AA)

Come visto, l’imputato era stato fermato dalla

Polizia unitamente a __________ e __________ il 3 febbraio 2014 presso

l’autonoleggio ACPR 17 di __________, dove il sedicente __________ - risultato

essere __________ - avrebbe dovuto ritirare la vettura Audi Q5 che voleva

noleggiare (cfr. rapporto di arresto provvisorio del 03.02.2014, AI 319).

Già durante l’inchiesta (VI PP 04.02.2014 pag. 4; VI

PP 13.02.2014 pag. 12 e segg.; VI PP 28.08.2014 pagg. 17-18; VI PP

03.09.2014

pag. 9) e ancora al dibattimento (VI imputato pag. 3, all. 1 al V.

DIB), IM 1 ha ammesso che aveva incaricato __________ di noleggiare l’autovettura

Audi Q5 presso la ACPR 17 di __________, autovettura che sarebbe poi stata

venduta a un certo __________. Aveva quindi consegnato a __________ dei

documenti falsi e meglio una carta d’identità a nome __________ con apposta la

fotografia di __________ e una patente di guida falsificata a nome __________,

precisando che la fotografia di __________ sulla carta d’identità di __________

l’aveva applicata lui personalmente e che la patente di guida l’aveva fatta

allestire a __________.

Pacifica quindi la conferma del punto 16 dell’atto

d’accusa, essendo manifestamente dati i presupposti oggettivi e soggettivi del

reato di truffa, rimasto allo stadio del tentativo grazie al tempestivo

intervento della Polizia.

9.

Appropriazione

indebita ai danni di ACPR 16 SA (punto 18.2 AA)

In merito all’imputazione di appropriazione indebita

della Mercedes Classe A noleggiata da IM 1 - mediante la presentazione della

sua carta d’identità e della sua patente di guida originali - presso

l’autonoleggio ACPR 16 SA di __________ per il periodo dal 24 al 31 gennaio

2014, veicolo che non è stato riconsegnato nel termine pattuito (cfr. rapporto

d’inchiesta di Polizia giudiziaria dell’11.02.2014, AI 371) e che è stato

recuperato dagli inquirenti dopo l’arresto di IM 1 a __________ - su

indicazione di quest’ultimo - e riconsegnato alla società di autonoleggio (cfr.

rapporto di complemento del 04.04.2014, AI 553), IM 1 ha sempre dichiarato

che è vero che non aveva riconsegnato il veicolo nel termine pattuito, ma che

vi erano stati degli accordi telefonici secondo cui la riconsegna del veicolo

era stata procrastinata e che non aveva potuto passare per sottoscrivere il

nuovo contratto perché era stato arrestato (VI PP 13.02.2014 pagg. 14-15; VI PG

08.04.2014

pagg. 2-3; VI PP 03.09.2014 pag. 11; VI imputato pag. 4, all. 1 al

V. DIB).

La Corte non ha reperito agli atti sufficienti

elementi atti ad accertare definitivamente l’intenzione di IM 1 di appropriarsi

dell’auto noleggiata a suo nome, ritenunto che l’auto è sempre rimasta in suo possesso

e ritenuto anche il relativamente breve lasso di tempo intercorso tra il

termine di riconsegna del 31 gennaio 2014 - prorogato al giorno

successivo, per stessa ammissione di __________, impiegato dell’autonoleggio (VI

PG 11.02.2014) - e l’arresto di IM 1 del 3 febbraio 2014, per cui lo

stesso è stato prosciolto dalla relativa imputazione.

10.

Ripetuta

falsità in certificati (punto 19 AA)

Pacifica ed incontestata l’imputazione di ripetuta

falsità in certificati di cui al punto 19 dell’atto d’accusa, essendo

comprovato ed avendo IM 1 ammesso di aver fatto uso dei falsi documenti

elencati al punto 19.1 AA come pure di aver alterato e poi fatto uso della

licenza di condurre e della carta d’identità intestate ad __________ (cfr. VI

imputato pag. 5, all. 1 al V. DIB).

11.

Colpa e pena

Passando alla commisurazione della pena, va detto

che la colpa di IM 1 è oggettivamente e soggettivamente grave.

IM 1 ha commesso reati oggettivamente gravi, avuto

riguardo alle comminatorie di pena - fino a 10 anni - della fattispecie di

ricettazione per mestiere, che entra poi in concorso con tutti gli altri reati

che ha commesso.

IM 1 ha delinquito avendo alle spalle numerose

condanne subite in Italia con due procedimenti - come lui stesso ha dichiarato

- ancora in corso quando ha commesso i reati di cui oggi è chiamato a

rispondere; si tratta per buona parte di reati analoghi a quelli oggetto del

presente procedimento, ciò che porta a concludere che le condanne subite non

hanno avuto alcun effetto su IM 1, che non ha colto ancora e fino in fondo la

gravità di quanto ha commesso e che ha continuato a percorrere imperterrito e

convinto la strada del facile guadagno, la strada del delinquere e della

reiterazione di comportamenti che sa perfettamente essere illeciti e lo ha

fatto anche quando sapeva che taluni suoi compari di merenda erano già stati

arrestati, dimostrando con ciò una spregiudicatezza ed un’assenza di scrupoli

davvero impressionante. Sbalordisce la facilità con la quale IM 1 si industria

con falsi documenti, per commettere reati; quando non glieli fornisce __________

o __________, se li crea lui, rispettivamente va a __________o dove si fa

confezionare falsi documenti - patente di guida di __________ - per poter

perpetrare la truffa all’ACPR 17 a __________ e non esita a percorrere km e km

alla ricerca di auto vendibili facilmente, che sono ricercate, che si vendono

facilmente sul mercato per realizzare facili e sicuri guadagni, dimostrando una

propensione notevole alla reiterazione del reato. Non va dimenticato infatti

che è stato fermato solo grazie all’intervento della Polizia; diversamente

sarebbe andato avanti per chissà quanto tempo ancora, visto che è stato

arrestato mentre si apprestava a prendere a noleggio una Audi Q5 che sarebbe

stata fatta sparire e venduta.

Riguardo al suo comportamento va ancora tenuto conto

che in spregio alle norme di condotta che gli erano state imposte al momento

della scarcerazione, si è incontrato con __________ poco fuori confine,

offrendogli ancora delle auto evidentemente - visto quelle che trattava e i

fornitori che aveva - di illecita provenienza, oltre ad avere contatti con __________,

come attesta tra l’altro anche l’sms che gli ha inviato in coincidenza - il

16.

giugno 2014 - dell’interrogatorio di __________ (__________).

La Corte ha considerato che IM 1 ha scelto

deliberatamente di mettersi a trafficare auto oggetto di reato patrimoniale,

consapevole in pieno di quel che faceva anche perché a parte i procedimenti

penali che ha già subito e quelli ancora in corso in Italia - per i quali

tuttavia ha trascorso solo 40 giorni in carcere, come ha precisato in aula - è

anche un uomo adulto, padre di tre figli, che l’età della ragione l’ha

raggiunta ormai da un pezzo. Pertanto ha fatto quel che ha fatto, volendolo

fare e sapendo quel che faceva.

Quindi una colpa oggettivamente e soggettivamente

molto grave anche e non da ultimo per aver coinvolto l’amico __________ nel suo

continuo delinquere.

La Corte ha considerato a suo favore che nel corso

dell’inchiesta ha, seppur in parte, collaborato con gli inquirenti, che in aula

ha ammesso - relativamente alle truffe - fatti che in inchiesta aveva negato,

seppur a fronte di riscontri oggettivi, che in merito alla ricettazione ha

ammesso definitivamente ed in modo chiaro che sapeva sin dall’inizio che si

trattava di auto di illecita provenienza, che ha ammesso di aver sbagliato e

che ha riconosciuto il principio del risarcimento in favore degli accusatori

privati.

Tutto ciò considerato la Corte, tenuto conto della

gravità oggettiva e soggettiva di quanto commesso, della reiterazione dei reati

e del concorso dei reati, considerati i proscioglimenti pronunciati, tenuto

inoltre conto del carcere preventivo sofferto e della sua situazione familiare

e personale, ha ritenuto adeguata alla sua colpa la pena di 3 anni di pena

detentiva.

Considerati i precedenti a suo carico e che l’ultima

condanna subita in Italia cade nei 5 anni precedenti la commissione dei fatti

di cui oggi deve rispondere, IM 1 si trova nella condizione di cui all’art. 42

cpv. 2 CP e cioè della presenza di circostanze particolarmente favorevoli

affinché si possa far luogo alla sospensione della pena.

Ora, la Corte ha considerato che DUF 1 non ha più

interessato le autorità penali dal momento della sua scarcerazione, che si è

presentato al dibattimento, che in aula ha fatto senz’altro delle ammissioni in

più rispetto all’inchiesta e che sembra avere anche una condizione un po’ più

stabile con il nuovo lavoro che ha avviato con la sua compagna. Tuttavia tutti

questi elementi insieme non sono sufficienti, a giudizio della Corte, a

garantire che IM 1 non commetta in futuro altri reati, per cui non ritiene data

nella sua condizione la presenza di circostanze particolarmente favorevoli,

motivo per cui la pena è da espiare.

12.

Misure

sostitutive della carcerazione

Con decisione separata (all. 3 al verbale del

dibattimento), la Corte ha mantenuto la misura sostitutiva del deposito di una

cauzione di Euro 12'400.-- ordinata nei confronti di IM 1 dalla Pubblica accusa

quale misura sostitutiva della carcerazione e questo sia nell’ipotesi

dell’esecuzione della pena, sia in quella di una procedura d’appello.

13.

Istanze di

risarcimento degli accusatori privati

Stante la condanna di IM 1 in relazione alle

autovetture Audi A1 (n. telaio __________) e Mercedes A180 (n. telaio __________),

già dissequestrate durante l’inchiesta, le relative istanze di risarcimento

presentate da ACPR 1 Spa (doc. TPC 14) sono state accolte dalla Corte

limitatamente alle spese legali, che sono state debitamente comprovate e

dettagliate, di fr. 1'814.80 per ognuna delle due auto. IM 1 viene

condannato a risarcire tali importi in solido con __________ e __________, che

in relazione a queste autovetture sono stati condannati con giudizio separato.

Per il rimanente, le istanze di risarcimento presentate da ACPR 1 Spa per

queste due autovetture vengono rinviate al competente foro civile.

Le richieste di risarcimento di ACPR 1 Spa concernenti le autovetture Audi A3

(n. telaio __________), BMW 120D (n. telaio __________), Audi A1 (n.

telaio __________), Audi A3 (n. telaio __________) e Mercedes B180 (n. telaio __________)

sono invece state respinte, dal momento che IM 1 è del tutto estraneo alla

vendita delle stesse.

La decisione in merito all’istanza di dissequestro e restituzione nonché di

risarcimento presentata da ACPR 1 Spa relativa all’autovettura Mercedes E200

(n. telaio __________) - come pure la decisione relativa alla richiesta di

dissequestro inoltrata da ACPR 4 in relazione alla stessa autovettura - è devoluta

al giudice di merito competente a statuire sull’opposizione interposta dallo

stesso ACPR 4 contro il decreto d’accusa 5152/2014 del 31 ottobre 2014.

IM 1 viene inoltre condannato a risarcire alla

società ACPR 6 Srl fr. 1'450.-- quale risarcimento delle spese legali,

risultanti dalla fattura prodotta, in relazione all’autovettura Audi Q7

(n. telaio __________), che con giudizio separato è stata provvisoriamente

assegnata all’acquirente di buona fede, mentre che a ACPR 6 Srl è stato

assegnato un termine per l’inoltro della causa di rivendicazione. Per ogni

eventuale maggior danno, l’istanza di risarcimento presentata da ACPR 6 Srl

(doc. TPC 31) viene quindi rinviata al competente foro civile.

Anche la richiesta di risarcimento delle spese

legali - debitamente dettagliate - ammontanti a fr. 3'745.70 avanzata da ACPR

10.

(doc. TPC 6) relativamente all’autovettura LAND ROVER, Range Rover Sport (n.

telaio __________), che con giudizio separato le è stato provvisoriamente

assegnata, è stata accolta dalla Corte. IM 1 viene condannato al pagamento del

risarcimento in solido con __________ e __________, che per questa autovettura

sono stati anch’essi condannati con giudizio separato.

Analogamente, l’istanza di risarcimento inoltrata da

ACPR 11 (doc. TPC 150) per fr. 595.-- quale risarcimento dei costi legali

relativi all’autovettura Mercedes B180 (n. telaio __________), che con giudizio

separato è stata dissequestrata in suo favore, è stata accolta, in quanto

comprovata e dettagliata. IM 1 viene condannato in solido con __________, già

condannato al risarcimento dell’importo di fr. 595.-- con giudizio

separato.

Infine, la Corte ha accolto l’istanza di

risarcimento fatta pervenire dalla società ACPR 3 Spa, con la quale ha

postulato - in relazione all’autovettura BMW 530D (n. telaio __________) già

dissequestrata in suo favore in sede d’inchiesta - la rifusione di fr. 1'365.--

per spese legali e fr. 2'500.-- per altre spese necessarie sostenute (doc. TPC

16). IM 1 viene condannato al pagamento di questo risarcimento in solido con __________,

già condannato con la sentenza del 23 febbraio 2015.

Per contro, le seguenti istanze di risarcimento sono

state rinviate al competente foro civile:

- istanza di

risarcimento presentata da ACPR 7 SA (doc. TPC 11) in relazione all’autovettura

BMW X6 (n. telaio __________), veicolo (provvisoriamente) assegnato in suo

favore con giudizio separato, poiché il danno non è stato sufficientemente

sostanziato e comprovato;

- istanza di

risarcimento della ACPR 13 (AI 888) relativa all’autovettura BMW X1 (n. telaio __________),

già dissequestrata in suo favore durante l’inchiesta, non bastando

un’attestazione rilasciata dalla stessa ACPR 13 per comprovare l’entità del

danno;

- istanza di

risarcimento di ACPR 2 SA (AI 885) in relazione all’autovettura VW Golf CL 1.4

TZ (n. targa __________, n. telaio __________), in quanto non sufficientemente

comprovata e documentata;

- istanza di

risarcimento inoltrata da ACPR 9 SA (doc. TPC 7) relativa all’autovettura

Bentley Continental (targata __________, n. telaio __________), poiché la

valutazione allegata dall’istante non è sufficiente per sostanziare l’ammontare

del danno, ritenuto inoltre che neppure vi è accenno, nell’istanza presentata,

all’esistenza o meno di un’assicurazione.

14.

Sequestri

Stante la richiesta di confisca della Pubblica

accusa, alla quale la Difesa non si oppone (VI imputato pag. 5, all. 1 al

V. DIB), tutto quanto sequestrato a IM 1 ed elencato a pag. 44 dell’atto

d’accusa viene confiscato.

15.

Tassa di

giustizia e spese procedurali

Visto l’esito del procedimento, la tassa di

giustizia di fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato,

fatta eccezione delle spese per la difesa d’ufficio.

Le note professionali dell’avv. DUF 1 sono state

approvate così come esposte, ad eccezione del tempo indicato, di complessivi

20.

ore e 30 minuti, per la preparazione del dibattimento, per la quale

sono stati ritenuti sufficienti due giorni lavorativi (per complessive 16 ore).

Con l’aggiunta dell’onorario per la partecipazione al dibattimento (6 ore a fr.

180.

-- l’ora), la nota professionale è stata approvata per complessivi fr.

23'685.60, incluse le spese (fr. 1'000.-- ex art. 6 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili) e le trasferte (fr. 155.--).

Conformemente all’art. 135 cpv. 4 CPP, IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato

del Cantone Ticino tale importo non appena le sue condizioni economiche glielo

permettano.

Visti gli art. 12, 22, 40, 42,

43, 47, 49, 51, 69, 138, 146, 160, 251, 252 CP;

135, 422 e

segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

ricettazione qualificata

siccome commessa per mestiere,

per avere,

nel periodo settembre - dicembre 2013,

a __________, __________ ed in altre località del Ticino,

in parte in

correità con __________ e __________,

aiutato ad alienare 20 autovetture che sapeva o doveva presumere

essere state ottenute da un terzo mediante un reato contro il patrimonio;

1.2

ripetuta falsità in documenti

per avere,

nel periodo settembre - dicembre 2013,

a __________, __________ ed in altre località del Ticino,

in parte in correità con __________ e __________,

ripetutamente fatto uso a scopo d’inganno di carte di circolazione italiane e

certificati di proprietà italiani falsificati;

1.3

ripetuta truffa, in parte

tentata

per avere,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

1.3.1

l’8 e il 10

ottobre 2013,

a __________,

in correità con __________,

ingannato con astuzia il titolare e/o i dipendenti

dell’autonoleggio ACPR 9 SA, segnatamente tramite la presentazione di un

documento falso, inducendoli a mettere a disposizione il veicolo Bentley

Continental targato __________, ritenuto che lo stesso non è stato riconsegnato

all’autonoleggio ma è stato invece venduto;

1.3.2

il 17 ottobre

2013,

a __________,

in correità con il sedicente __________,

ingannato con astuzia i titolari e/o i dipendenti

dell’autonoleggio ACPR 17 SA, segnatamente tramite la presentazione di

documenti falsi, inducendoli a mettere a disposizione il veicolo VW Golf

targato __________, ritenuto che lo stesso non è stato riconsegnato

all’autonoleggio ma è stato invece verosimilmente venduto all’estero;

1.3.3

il 17 ottobre 2013,

a __________,

in correità con il sedicente __________,

ingannato con astuzia i titolari e/o i dipendenti dell’autonoleggio ACPR 18,

segnatamente tramite la presentazione di documenti falsi, inducendoli a mettere

a disposizione il veicolo Ford Mondeo targato __________, ritenuto che lo

stesso non è stato riconsegnato all’autonoleggio ma è stato invece

verosimilmente venduto all’estero;

1.3.4

il 3 febbraio

2014,

a __________,

in correità con __________ e __________,

tentato di ingannare con astuzia i titolari e/o i dipendenti dell’ACPR 17 SA,

segnatamente tramite la presentazione di documenti falsi, per indurli a mettere

a disposizione il veicolo AUDI Q5 targato __________,

che sarebbe stato successivamente rivenduto,

ritenuto che lo stesso non è stato consegnato dalla società di noleggio a

seguito dell’intervento della Polizia;

1.4

appropriazione indebita

per essersi,

a Lugano ed in altre località del Ticino e dell’Italia,

nel giugno - luglio 2013,

al fine di procacciarsi un indebito profitto, appropriato del veicolo SKODA

Oktavia targato __________ da lui noleggiato presso l’autonoleggio ACPR 19 SA

di __________;

1.5

ripetuta falsità in

certificati

per avere,

nel periodo giugno 2013 - febbraio 2014,

ripetutamente fatto uso, a scopo d’inganno, di documenti

contraffatti e meglio della patente di guida italiana n. __________

intestata ad __________, della patente di guida italiana n. __________

intestata a __________, della carta d’identità n. __________ intestata a __________,

della patente di guida italiana n. __________ intestata a __________ e della

licenza di condurre intestata a __________ ma con apposta la fotografia di __________,

nonché per avere, al fine di migliorare la propria situazione,

alterato la carta d’identità italiana n. __________ intestata ad __________,

apponendovi la fotografia di __________,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 1 è prosciolto:

2.1

dalle imputazioni di ripetuta

falsità in documenti di cui ai punti 11. e 13. dell’atto d’accusa limitatamente

ai documenti di compravendita falsi;

2.2

dall’imputazione di

appropriazione indebita di cui al punto 18.2 dell’atto d’accusa.

3.

Di conseguenza, IM 1 è

condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo

sofferto.

4.

IM 1 è inoltre condannato a

versare ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità:

4.1

in favore di ACPR 1, rappr.

dall’avv. RAAP 1, a titolo di risarcimento delle spese legali:

4.1.1

fr. 1'814.80 in relazione all’autovettura AUDI A1 (n. telaio __________), in solido con __________ e __________

(condannati con giudizio separato);

4.1.2

fr. 1'814.80 in relazione all’autovettura Mercedes A180 (n. telaio __________), in solido con __________

e __________ (condannati con giudizio separato).

4.1.3

Per il rimanente, l’azione

civile di ACPR 1 viene rinviata al competente foro civile;

4.2

in favore di ACPR 6, rappr.

dall’avv. RAAP 3, fr. 1'450.-- a titolo di risarcimento delle spese legali in

relazione all’autovettura AUDI Q7 (n. telaio __________). Per il rimanente,

l’azione civile di ACPR 6 viene rinviata al competente foro civile;

4.3

in favore di ACPR 10, rappr.

dall’avv. RAAP 7, fr. 3'745.70 a titolo di risarcimento delle spese legali in

relazione all’autovettura LAND ROVER, Range Rover Sport (n. telaio __________),

in solido con __________, __________ e __________ (condannati con giudizio

separato);

4.4

in favore di ACPR 11, rappr.

dall’avv. RAAP 8, fr. 595.-- a titolo di risarcimento delle spese legali

in relazione all’autovettura MERCEDES B180 (n. telaio __________), in solido

con __________ (condannato con giudizio separato);

4.5

in favore di ACPR 3, rappr.

dall’avv. RAAP 2, fr. 1'365.-- a titolo di risarcimento delle spese legali

e fr. 2'500.-- a titolo di risarcimento di altre spese necessarie in

relazione all’autovettura BMW 530D (n. telaio __________), in solido con __________

(condannato con giudizio separato);

5.

Le seguenti azioni civili

vengono rinviate al competente foro civile:

5.1

azione civile di ACPR 7,

rappr. dall’avv. RAAP 4, relativa all’autovettura BMW X6 (n. telaio __________);

5.2

azione civile di ACPR 13, __________,

relativa all’autovettura BMW X1 (n. telaio __________);

5.3

azione civile di ACPR 2, __________,

relativa all’autovettura VW Golf CL 1.4 TZ (n. targa __________, n. telaio __________);

5.4

azione civile di ACPR 9,

rappr. dall’avv. RAAP 6, relativa all’autovettura BENTLEY CONTINENTAL (targata __________,

n. telaio __________).

6.

La decisione in merito all’istanza

di dissequestro e restituzione nonché di risarcimento presentata da ACPR 1,

rappr. dall’avv. RAAP 1, rispettivamente la decisione in merito alla richiesta

di dissequestro inoltrata da ACPR 4, rappr. dall’avv. RAAP 10, relative

all’autovettura MERCEDES E200 (n. telaio __________), è devoluta al giudice di

merito competente a statuire sull’opposizione interposta da ACPR 4 contro il

decreto d’accusa 5152/2014 del 31 ottobre 2014.

7.

Le seguenti azioni civili

sono respinte:

7.1

azione civile di ACPR 1,

rappr. dall’avv. RAAP 1, relativa all’autovettura AUDI A3 (n. telaio __________);

7.2

azione civile di ACPR 1,

rappr. dall’avv. RAAP 1, relativa all’autovettura BMW 120D (n. telaio __________);

7.3

azione civile di ACPR 1,

rappr. dall’avv. RAAP 1, relativa all’autovettura AUDI A1 (n. telaio __________);

7.4

azione civile di ACPR 1,

rappr. dall’avv. RAAP 1, relativa all’autovettura AUDI A3 (n. telaio __________);

7.5

azione civile di ACPR 1,

rappr. dall’avv. RAAP 1, relativa all’autovettura MERCEDES B180 (n. telaio __________).

8.

È ordinata la confisca di

tutto quanto sequestrato a IM 1 ed elencato a pag. 44 dell’atto d’accusa.

9.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

10.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

10.1

Le note professionali

25.09

, 30.01.2015, 02.04.2015 e 16.04.2015 dell’avv. DUF 1 sono

approvate per:

onorario fr. 22'530.60

spese fr. 1'000.00

trasferte fr. 155.00

totale fr. 23'685.60

10.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 23'685.60 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

11.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 2'674.30

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 453.20

fr. 4'127.50

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