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Decisione

72.2015.28

Tentata rapina; lesioni semplici; infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

23 marzo 2015Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti oggetto dell’inchiesta, così come esposti dalle vittime. Gli imputati

hanno avuto sin da subito un atteggiamento provocatorio, quando alla stazione

FFS di __________ hanno iniziato, senza alcun motivo, ad importunare una coppia

che se ne stava tranquillamente per i fatti suoi; sempre senza alcun motivo,

una volta saliti sul treno, IM 1 e IM 2 hanno deciso di continuare ad

importunare la coppia. IM 1 ha mostrato tutta la sua aggressività e la sua

cattiveria, colpendo senza alcun motivo ACPR 1, e mostrandosi poi aggressivo

anche con la persona che ha tentato di intervenire per sedare la situazione,

mentre IM 2 – perlomeno per quanto riguarda i fatti di cui al punto 2 dell’AA -

ha tentato di far desistere l’amico dal suo agire. L’accusa considera che IM 1

non aveva alcun motivo per prendersela con ACPR 1; nonostante questo, come risulta

dalle dichiarazioni della vittima, l’ha picchiato appositamente per fargli

male. Sempre senza motivo, alla stazione FFS di __________, gli imputati se la

sono presa con due giovani impegnati a costruirsi il proprio futuro, i quali,

al mattino presto, si stavano recando al lavoro. Per quanto attiene al motivo

per cui IM 2 avrebbe estratto il coltello, non è credibile, a mente

dell’accusa, che questo sia avvenuto unicamente per difendersi dalle vittime.

Neppure è credibile, secondo l’accusa, che gli imputati non abbiano chiesto

nulla alle vittime. Già alla stazione di __________, infatti, essi avevano

chiesto di poter avere cartine, richiesta che hanno poi ribadito, come

affermato in maniera credibile dalle vittime, anche alla stazione di __________

nei confronti di __________ e __________. Il PP chiede quindi la conferma

integrale dell’AA. Per quanto riguarda la commisurazione della pena, l’accusa

pone l’accento sul fatto che IM 1 si presenta oggi in stato di detenzione,

siccome i moniti e le precedenti condanne che gli sono state inflitte non sono

servite a nulla, e chiede quindi la condanna ad una pena detentiva da espiare,

non intravvedendo i presupposti per una sospensione condizionale. Il PP

sottolinea che per quanto attiene alle due condanne inflittegli da maggiorenne,

si tratta fra le altre cose di furto in banda, minaccia e vie di fatto e che i

reati di cui all’AA sono stati commessi a distanza di pochi mesi

dall’emanazione del DAC del 30.10.2014. Per quanto riguarda i suoi precedenti, IM

1 non si è mai assunto la responsabilità di quanto commesso, sostenendo sempre

di essere stato coinvolto da altre persone. Nei fatti oggi a giudizio IM 1 ha

certamente avuto un ruolo di protagonista e non si può certo sostenere che egli

sia stato coinvolto da IM 2, cosa che molto probabilmente vale anche per i

reati commessi in precedenza. Il PP sottolinea inoltre che IM 1, da quando si

trova in carcere, non ha intrapreso passi concreti per costruire il suo futuro;

egli ha sì trovato un’ancora di salvezza con la Fondazione __________, ma non

si tratta al momento ancora di una prospettiva concreta. A mente dell’accusa i

fatti dimostrano che IM 1 non è in grado di controllarsi e di gestirsi, motivo

per cui un aiuto in questo senso dovrà essere organizzato in sede di espiazione

della pena. Tutto ciò premesso, l’accusa chiede per IM 1 una pena detentiva di

14 mesi da espiare, a valere quale pena unica, essendo i fatti avvenuti durante

il periodo di prova di cui al DAC del 28.06.2012.

Per quanto attiene a IM 2, l’accusa sottolinea che la sua

posizione non è quella di attore principale, bensì di un compartecipe. Il PP

ricorda che in occasione delle vie di fatto perpetrate da IM 1 sul treno, IM 2

è intervenuto anche a difesa della vittima, mentre che presso la stazione di __________

egli ha seguito senza esitazione IM 1, estraendo anche il coltello dalla tasca.

A mente dell’accusa IM 2 non è credibile quando sostiene che il coltello a

farfalla si trovava casualmente nella sua tasca, dove l’aveva probabilmente

dimenticato; dalle dichiarazioni del coimputato IM 1, risulta invece che egli

aveva l’abitudine di girare con un coltello in tasca. L’accusa, dopo avere

ricordato che anche IM 2 ha dei precedenti, fa notare che perlomeno da

maggiorenne egli non ha più commesso reati contro la persona, ma si è limitato

a infrangere la LF sulla circolazione stradale. Egli non ha tuttavia presentato

un piano preciso ed organizzato per il suo futuro.

L’accusa conclude chiedendo per IM 2 una pena detentiva di 9 mesi

da sospendere condizionalmente per un periodo di 4 anni, a valere quale pena

unica, essendo i fatti avvenuti nel periodo di prova di cui al DAC del

10.10.2011. Il PP chiede inoltre la condanna di IM 2 ad una multa di CHF 100.00

per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. Per quanto attiene ai

sequestri, l’accusa chiede la confisca del coltello Butterfly, mentre non si

oppone alla restituzione del telefono cellulare con scheda SIM e custodia;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

premette che i fatti di cui ai punti 1 e 2 dell’AA non sono contestati. La

difesa evidenzia come a causa del grave stato di ebrietà l’imputato non serba

però alcun ricordo di quanto accaduto. In occasione dell’interrogatorio di

Polizia, avvenuto il giorno dopo i fatti, il test dell’alcolemia ha dato esito

negativo. Occorre quindi ricostruire lo stato psico-fisico in cui egli si

trovava al momento dei fatti basandosi sugli elementi oggettivi agli atti così

come sulle dichiarazioni rilasciate in merito dagli stessi imputati e dalle

vittime, di cui dà parziale lettura. Dai filmati estrapolati dal cellulare di IM

2, si evince chiaramente che la sera dei fatti IM 1 era in preda ai fumi

dell’alcol. La difesa sottolinea che le dichiarazioni rilasciate da IM 1 in

merito al suo consumo di alcol la sera dei fatti (VI PP 25.01.2015), sono

sostanzialmente confermate dalle affermazioni del coimputato IM 2, il quale ha

dichiarato che, presso la stazione, IM 1 avrebbe vomitato e sarebbe caduto più

volte. Anche la teste __________ ed il teste __________ hanno indicato, nei

loro verbali, che i due imputati avevano certamente bevuto e forse anche fatto

uso di sostanze stupefacenti. La difesa considera che studi scientifici hanno

dimostrato che l’alcol è una sostanza psicotropa che agisce sulla mente,

sottolineando che l’intossicazione acuta da alcol può essere un fattore

determinante nelle reazione fisiche, anche aggressive, di una persona. Dà

parziale lettura delle informazioni fornite dalla Polizia Cantonale in merito

all’assorbimento dell’alcol da parte del nostro organismo. A mente della

difesa, dalla quantità di alcol che l’imputato risulta avere bevuto quella

sera, bisogna giungere alla conclusione che egli abbia avuto, verso le ore

05:00 del 03.03.2015, un’alcolemia ben superiore ai 2 grammi al litro, trovandosi, al momento dei fatti, in gravissima alterazione dello stato

psico-fisico. La difesa sottolinea come l’imputato abbia agito in maniera del

tutto irrazionale e come il suo agire sia appunto riconducibile allo stato

psico-fisico gravemente alterato, non trattandosi in nessun modo di un atto

premeditato. La difesa rimarca che sia __________ che __________ hanno

dichiarato che IM 1 e IM 2 erano ubriachi, sottolineando in particolare che è

bastato un veloce gesto da parte di __________, per mettere fuori combattimento

IM 1 facendolo finire a terra. Gli imputati non avevano alcuna intenzione di

perpetrare una rapina, non avendo nessuna necessità di rubare, cosa che risulta

anche dal fatto che, come dichiarato dalla stessa vittima, quando IM 2 si è

trovato in prossimità del cellulare che aveva perso __________, ha lasciato che

__________ lo raccogliesse. Sia __________ che __________ hanno dichiarato che

non è stato rubato nulla e che nessuno si è fatto male. La difesa pone

l’accento sul fatto che IM 1 non è un ragazzo violento, anche i colpi inferti a

ACPR 1 sono la conseguenza del suo stato psico-fisico alterato. Per quanto

concerne il diritto, il difensore invoca l’art. 19 in relazione all’art. 48 CP e cita i parametri delle DTF 122 IV 49, secondo cui, in caso di

concentrazione alcolica nel sangue tra il 2 ed il 3 per mille, la scemata

imputabilità è presunta, DTF 119 IV 120, nella quale per un autore una

concentrazione di alcol nel sangue tra il 2.39 ed il 3 per mille era stata

ritenuta una grave scemata imputabilità, e DTF 133 IV 145. Per l’applicazione

della scemata imputabilità ai sensi dell’art. 19 CP, è sufficiente che l’autore

si sia trovato in uno stato mentale molto perturbato. La difesa considera che

al momento dei fatti la capacità di discernimento di IM 1 era fortemente

compromessa, egli si trovava in stato uno stato di scemata imputabilità tale da

resentare l’incapacità. La difesa ricorda inoltre che il grottesco tentativo,

da parte del suo assistito, di rubare la giacca a __________, era dettato dal

suo stato di balordaggine alcolemica. Per quanto attiene alla commisurazione

della pena, la difesa, considerato che IM 1, pur non avendo memoria dei fatti,

sin dal primo verbale si è assunto la responsabilità per quanto commesso, ha

tenuto un buon comportamento in carcere, ha agito in stato di grave scemata

imputabilità, ritenuto che il tentativo di prendere il giacchetto si è concluso

senza successo e senza che nessuno si facesse male ed invocata l’attenuante

specifica del sincero pentimento, chiede una massiccia riduzione della pena

richiesta dall’accusa. In considerazione del fatto che i precedenti del suo

assistito si riferiscono a casi bagatella, i quali sono dovuti perlopiù a

cattive frequentazioni in gioventù, e considerato che una pena da espiare

sarebbe del tutto iniqua, siccome contraria al principio della

risocializzazione, essendo che per l’imputato è stato possibile organizzare una

presa a carico da parte della Fondazione __________ ed egli ha quindi concrete

prospettive di reinserimento professionale, la difesa conclude chiedendo che la

pena venga integralmente posta al beneficio della sospensione condizionale,

fissando un periodo di prova di 5 anni;

- l’avv. DUF 2,

difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: in entrata precisa esservi delle difficoltà nella ricostruzione

dei fatti per quanto attiene alla rapina di cui al punto 1 dell’AA, avendo le

vittime fornito delle versioni parzialmente discordanti, motivo per cui è

necessario ricostruire minuziosamente l’accaduto. Sottolinea che i ruoli e le

responsabilità degli imputati sono completamente diversi e non è quindi

accettabile accusare entrambi dello stesso reato. Il difensore ripercorre le

dichiarazioni rilasciate dalle vittime e dagli imputati sottolineando che,

mentre vi sono alcuni fatti assolutamente certi, altre questioni non risultano

invece essere così chiare. A mente della difesa è accertato che entrambi gli

accusati la sera dei fatti avevano abusato di alcol e probabilmente anche fatto

uso di stupefacenti, così come è pure accertato che, a causa dell’alcol

assunto, IM 1 non ricorda nulla. Altrettanto certo è il fatto che ad aggredire __________

è stato IM 1, così come è stato lui a chiedergli di consegnargli la giacca.

Dalle dichiarazioni rilasciate dalle vittime, è pure emerso che IM 2 ha

estratto un coltello dalla giacca, ma mentre le vittime dicono che lo stesso

era aperto, IM 2 sostiene che era chiuso. Non vi è motivo, a mente della

difesa, per non ritenere credibili le dichiarazioni di IM 2 in merito a questa

circostanza, siccome egli non voleva certamente usare il coltello contro le

vittime, ma voleva unicamente intimorirle, cosa che poteva fare anche con il

coltello chiuso. Per quanto attiene al momento in cui IM 2 avrebbe estratto il

coltello, la difesa dà parziale lettura delle dichiarazioni rilasciate da __________

e __________, sottolineando che le vittime hanno fornito dichiarazioni

divergenti. La versione di __________ collima perfettamente con quella di IM 2,

motivo per cui, anche solo in virtù del principio “in dubio pro reo”, bisogna

partire dal presupposto che il coltello sia stato estratto solo quando IM 1 si

trovava già a terra. IM 2 non ha estratto il coltello al fine di farsi

consegnare le cartine o la giacca, ma unicamente per allontanare le persone che

avrebbero potuto colpire il suo amico. A mente della difesa non vi è quindi

alcun nesso causale tra l’estrazione dell’arma ed il furto. Al massimo nel

comportamento di IM 2 si possono intravvedere gli estremi del reato di

minaccia. Il difensore dà poi lettura delle dichiarazioni di __________,

secondo cui IM 2, quando egli voleva recuperare il cellulare da terra,

l’avrebbe spinto via, sottolineando che, a rigor di logica, se a questo momento

egli avesse già avuto in mano il coltello, non avrebbe certamente allontanato __________

spintonandolo, ma avrebbe utilizzato il coltello per intimorirlo. Anche per

questo motivo bisogna quindi concludere che, a quel momento, IM 2 non aveva

ancora estratto il coltello. La difesa sottolinea inoltre che l’intenzione di IM

Considerandi

2.

non era quella di farsi consegnare degli effetti personali altrui, cosa che

con il coltello in mano avrebbe benissimo potuto fare. Nemmeno si può affermare

che vi sia una correità tra IM 1 e IM 2, ma l’unico comportamento che può

essere imputato a quest’ultimo è quello di avere chiesto con insistenza delle

cartine alle vittime, mentre è stato IM 1 a tirare i calci ed a chiedere la

giacca. La correità implica una concertazione tra gli autori di un reato, ciò

che nel caso in esame non è avvenuto, innanzitutto perché tra il momento in cui

gli imputati sono scesi dal treno ed il calcio tirato da IM 1 a __________, non

ne avrebbero avuto il tempo materiale ed in secondo luogo siccome, visto lo

stato alterato in cui si trovavano, è difficile pensare che abbiano

effettivamente potuto concordare qualcosa IM 1 ha fatto tutto da solo,

sorprendendo sì le vittime, ma anche IM 2, il quale non sapeva nulla della sua

intenzione ed ha semplicemente avuto la sfortuna di trovarsi al momento

sbagliato con la persona sbagliata. La difesa conclude chiedendo in via

principale il proscioglimento del suo assistito ed in subordine, a causa dello

stato psico-fisico alterato dall’alcol al momento dei fatti, una massiccia

riduzione della pena richiesta dal PP, chiedendo quindi una pena pecuniaria non

superiore alle 45 aliquote giornaliere da porre al beneficio della sospensione

condizionale.

Considerato, in

fatto ed in diritto

Premessa:

1.

La presente motivazione

concerne unicamente IM 2, ritenuto che il coimputato IM 1, condannato ad una

pena detentiva di 12 mesi, non ha formulato annuncio d’appello. La di lui

posizione verrà pertanto evocata unicamente nella misura in cui necessaria al

fine di definire le responsabilità di IM 2.

I) Curriculum vitae e

precedenti

2.

IM 2, nato il __________

a __________, al PP ha così riassunto la sua vita:

"

Sono nato a __________ e ho frequentato le scuole dell’obbligo ad

__________ ma non ho conseguito la licenza di scuola media. I motivi sono che

non andavo bene a scuola e inoltre durante la passeggiata di fine anno in

Francia io e altri compagni abbiamo avuto un problema con la Polizia francese per degli stupefacenti. Io non sono finito in prigione mentre altri compagni

sì, ma due giorni dopo al rientro a scuola sono stato convocato dal direttore e

mi è stato comunicato che non avrei ricevuto la licenza di scuola media. Ho

poi frequentato un anno di pre tirocinio e dopo alcuni mesi a casa ho iniziato

l’apprendistato di posatore di pavimenti che è durato tre anni e al termine del

quale ho conseguito il diploma. Doveva essere il 2010. Preciso che due mesi

prima di terminare l’apprendistato mi ero licenziato perché mi ritenevo

sfruttato dal datore di lavoro ma sono comunque riuscito a conseguire il

diploma. Ho poi lavorato per un anno come parchettista per una ditta di

sementina ma non poi stato licenziato. Non ho più trovato lavoro fino al mese

di giugno 2013 e per sei mesi. Dall’inizio del 2014 ho percepito la disoccupazione

e da dicembre 2014 percepisco l’assistenza. Percepisco fr. 650.-- mensili. Vivo

con i miei genitori ad __________ e con mia sorella che ha 18 anni. (…) Mia

madre lavora al __________ di __________ mentre mio padre non lavora più da

diversi anni per problemi alla schiena. Prima lavorava in fabbrica come

operaio.”

(VI PP 05.01.2015, p. 2, AI 4).

3.

Interrogato dal

Presidente in merito alla sua situazione economica, l’imputato in aula ha

dichiarato di non avere debiti ed ha confermato di essere al beneficio della

Pubblica assistenza, dalla quale percepisce un reddito di CHF 650.00 mensili

(VI DIB 23.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Quo ai suoi precedenti, IM 2 è stato oggetto di procedimenti

penali sia da minorenne (AI 7) che da maggiorenne.

Dall’Estratto del casellario giudiziale svizzero risultano una

condanna del 19 aprile 2010 ad una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere a

CHF 30.00, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni per

infrazione grave alle norme della circolazione e guida senza licenza di

condurre o nonostante revoca e una condanna del 10 ottobre 2011 ad una pena

pecuniaria di 45 aliquote giornaliere a CHF 100.00 sospesa condizionalmente per

4.

anni, per i reati di guida senza licenza di circolazione o targhe di

controllo, guida senza l’assicurazione di responsabilità civile, guida senza

licenza di condurre o nonostante revoca e conduzione di un veicolo difettoso.

Dagli atti risulta in fine una condanna per contravvenzione alla

LStup di data 01.09.2010. Al proposito l’imputato ha dichiarato di aver

iniziato a consumare marijuana tra i 14 ed i 16-17 anni di età (VI PP

05.01

, p. 3, AI 4).

4.

In punto alle sue

prospettive di vita, l’imputato nel corso dell’interrogatorio dibattimentale ha

dichiarato di non aver ancora avuto riscontro in merito al suo possibile

impiego presso una ditta che produce paraurti a __________ (cfr. VI PP

05.01

, p. 2, AI 4), ma di essersi comunque adoperato per trovare un lavoro

presso un falegname (VI DIB, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2-3).

L’imputato al proposito ha prodotto uno scritto della Falegnameria __________,

dichiaratasi disposta ad assumerlo per un lavoro ad ore sino al termine di un

cantiere (doc. dib. 2). IM 2 si è quindi dichiarato intenzionato a trovare un

posto fisso di lavoro per andare a vivere per conto suo (VI DIB 23.03.2015, p.

3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

II) Circostanze

dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

5.

Il procedimento

penale a carico di IM 2 e IM 1 è stato aperto a seguito della denuncia

formulata dalle vittime __________ e __________, i quali, recatisi in Polizia

la mattina del 3 gennaio 2015, alcune ore dopo i fatti, hanno dichiarato di

essere stati avvicinati, presso la stazione di __________, da due individui,

uno dei quali avrebbe estratto il coltello esibendolo nella loro direzione,

mentre l’altro imponeva loro di consegnargli gli effetti personali (Rapporto di

arresto provvisorio del 04.01.2015, p. 3).

Il giorno seguente, gli inquirenti, attraverso la visione della

videosorveglianza presente sul treno TILO hanno identificato IM 1 come uno dei

potenziali autori. Lo stesso, fermato presso la propria abitazione ed in

seguito interrogato, ha fornito il nome di IM 2 il quale è così stato a sua

volta fermato al domicilio ed interrogato dalla Polizia.

In data 05.01.2015 il PP ha formulato istanza di carcerazione

preventiva (AI 8), misura che è stata ordinata dal GPC fino al 30 gennaio 2015

(AI 9).

Con atto d’accusa 22/2015 del 26 febbraio 2015 ha rinviato a giudizio IM 2 per i reati di tentata rapina, infrazione alla LF sulle armi e sulle

munizioni e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

III) Principi applicabili

all’accertamento dei fatti

6.

Giusta l’art. 139

cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre

autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo

le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario

CPP, ad art. 139, n. 1, p. 297).

Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le

prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid,

Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, p. 23; DTF 133 I 33; DTF 117 Ia 401; STF

6B.936/2010 del 28.06.2011; STF 6B.10/2010 del 10.05.2010; STF 6B.1028/2009 del

23.04

). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è

conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli

art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2

Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle

prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31).

Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può

dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole

all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale

probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127

I 38 nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.203/2008 del 13.5.2008 e

1P.20/2002 del 19.4.2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle

prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici

non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando

il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe

dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza

dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86;6B.253/2009 del 26.10.2009;6B.579/2009

del 9.10.2009; CARP 17.2012.2 del 6.06.2012).

7.

In mancanza di prove

dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF

6P.218/2006 del 20.03.2007;1P.333/2002 del 12.02.2003;1P.20/2002 del

19.04

). L’indizio per consolidata dottrina e giurisprudenza è una

circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di

induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di

una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del

fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP17.2014.103+122 del 8.10.2014 in re D.D.).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare

un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi –

che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e

rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto

d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der

Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte

in STF 6P.72/2004 del 28.06.2004 ed in 6P.37.2003 del 7.05.2003; CARP

17.2011.55

del 26.10.2011; 17.2011.1 del 8.04.2011; 17.2010.69 del 8.04.2011;

CCRP 17.2009.59 del 9.06.2010).

IV) Svolgimento

dell’inchiesta, dichiarazioni raccolte e loro valutazione

8.

Con l’AA in rassegna

il PP ha imputato a IM 1 il reato di tentata rapina.

Interrogato poche ore dopo i fatti, la vittima __________ ha

rilasciato le seguenti dichiarazioni in punto a ciò che sarebbe avvenuto la

mattina del 3 gennaio 2015, quando, unitamente a __________, si trovava presso

la stazione di __________ per recarsi al lavoro:

"

Mentre ci incamminavamo venivamo raggiunti da tergo da due

individui i quali ci chiedevano delle cartine senza specificare altro.

Nonostante la nostra risposta negativa i due ci importunavano nuovamente

chiedendoci le cartine. Ad un certo punto uno dei due individui estraeva un coltello

e lo esibiva verso di noi insistendo con le cartine. Il coltello aveva una lama

liscia di circa 5 cm l’impugnatura scura mi sembrava elaborato (non un semplice

coltellino svizzero). Non saprei dire da dove lo ha estratto e se fosse un

coltello apribile con una sola mano. Stimo la distanza fra me e l’individuo che

impugnava il coltello agitandolo nella nostra direzione di un metro e mezzo. Da

parte nostra senza reagire alle provocazioni ci allontanavamo in direzione

della Migros. Percorsi circa due passi venivo colpito alla gamba destra da un

calcio dell’individuo senza il coltello. Da parte mia non reagivo pregandolo di

lasciarmi andare al lavoro. Tuttavia appena giratomi lo stesso individuo mi

colpiva nuovamente con un calcio alla stessa gamba. A questo punto mi giravo e

lo stesso individuo mi si avvicinava di fronte imponendomi di consegnargli il

giacchetto nonostante indossassi una felpa verde con cappuccio e gilet marrone.

Ovviamente rispondevo di no e l’individuo mi afferrava per il gilet. Sentendomi

minacciato d’istinto lo afferravo con una mano alla giacca e con l’altra al

collo riuscendo a metterlo al suolo. In seguito rivolgevo lo sguardo verso

l’altro individuo e gli chiedevo se voleva confrontarsi anche lui con me con

l’intendo di intimidirlo. Lo stesso retrocedeva qualche passo e percepivo che

allora potevamo proseguire.”

(VI PG 03.01.2015, p. 2-3, AI 16).

9.

Il medesimo giorno è

quindi stato sentito __________, il quale ha asserito a verbale:

"

Questi due ragazzi ci seguivano ci hanno chiesto se avevamo delle

cartine e da parte nostra rispondevamo di no. Loro hanno insistito in modo

arrogante e ci hanno riproposto la domanda. Anche in questo caso abbiamo

risposto di no e abbiamo continuato il nostro cammino. (…) dopo aver risposto

per la seconda volta che non avevamo cartine e dopo esserci allontanati, il

ragazzo con il cappellino blu ci è corso in contro e ha tirato un calcio a __________

sulla coscia dietro. In questo caso ne io ne __________ abbiamo reagito e

abbiamo fatto finta di nulla. Il ragazzo con il cappellino ha urlato a __________

di dargli la giacca e dopodiché gli ha dato nuovamente un calcio sempre sulla

coscia. In quel frangente è nata una colluttazione e a __________ è anche

caduto il natel a terra. Mentre stavano litigando io ho visto il telefono a

terra e ho provato a prenderlo, ma il ragazzo con gli occhiali mi ha spinto via

dicendomi di lasciarli litigare tra di loro senza intromettermi. Io gli ho

fatto notare che c’era il telefono a terra e volevo recuperarlo, allora me lo ha

fatto prendere. La lite tra __________ e il ragazzo con il cappellino è poi

finita quando __________ è riuscito a fermarlo mettendolo al suolo. In quel

momento il ragazzo con gli occhiali si è avvicinato a noi ed ho notato che

aveva un coltello in mano. Lo stesso ci ha minacciati puntandoci il coltello e

dicendoci “guardate che ho un coltello!”. Il coltello aveva una lama di circa

10cm ed era fine, non saprei specificarne il tipo. Noi ci siamo spaventati e __________

ha detto che era meglio se ce ne andavamo, e così abbiamo fatto.”

(VI PG 03.01.2015, p. 2-3, AI 18).

Confrontato alle dichiarazioni di __________, secondo cui il

coltello sarebbe stato estratto da IM 2 dopo che da parte loro vi era stato il

rifiuto di consegnare le cartine, __________ ha dichiarato:

"

Non saprei dire se sia effettivamente successo così, io ho notato

il coltello solo alla fine. Probabilmente __________ si è accorto subito del

coltello.”

(VI PG 03.01.2015, p. 4, AI 18).

10.

In data 19 gennaio

2015, è quindi stato nuovamente interrogato sui fatti __________:

"

Ad un certo punto siamo stati raggiunti da quest’ultimi due. Uno

di essi, quello che indossava un cappellino blu, si è avvicinato domandandoci

se avevamo le “cartine lunghe”. Noi abbiamo risposto che non le avevamo. Questo

ragazzo era insistente e domandava nuovamente delle cartine. Io gli ribadivo

che non le avevamo e gli dicevo che poteva trovarle al distributore automatico

della “Selecta” che si trovava in stazione. Io e __________ abbiamo continuato

a camminare distanziando di alcuni metri i due. Improvvisamente il ragazzo con

il cappellino si avvicinava velocemente e sferrava un calcio alla coscia di __________.

__________ non ha reagito limitandosi a dire al ragazzo di stare calmo e che le

cartine non le avevamo. Nel contempo diceva a me di lasciare perdere e di

continuare a camminare. Il medesimo ragazzo si rivolgeva nuovamente a __________

e con fare minaccioso gli ordinava di dargli la giacca. Non ricordo le parole

esatte comunque voleva la sua giacca. __________ gli rispondeva che la giacca

era la sua e che quindi non era intenzionato a dargliela. A questo punto questo

ragazzo lo colpiva immediatamente al volto con un pugno. (…) dopo il pugno è

nata una colluttazione tra IM 1 e __________ e quest’ultimo riusciva a metterlo

a terra dicendogli di stare calmo. __________ ha reagito solo a quel momento

dopo che aveva già preso due calci e un pugno. L’altra persona e meglio IM 2 si

è limitato a fare da spettatore ordinandomi di stare in disparte. Durante la

colluttazione __________ ha preso il telefono cellulare ed io ho tentato di

avvicinarmi per raccoglierlo ma sono stato fermato da quello con gli occhiali (IM

2). Io gli spiegavo che volevo solo raccogliere il telefono e solo a questo

punto acconsentiva a farmelo prendere. Quanto IM 2 ha notato che __________

stava avendo la meglio sul suo amico si è avvicinato a noi brandendo un

coltello e puntandocelo in modo minaccioso. Ricordo perfettamente di aver visto

la lama del coltello, era lunga almeno 10 cm e larga 1/1,5 cm. Oltre a minacciarci con il coltello ci diceva “guardate che ho il coltello, fate attenzione”.

Chiaramente sia io che __________ a quel momento eravamo molto spaventati e

quindi ci siamo allontanati a passo sostenuto. ADR: che sono sicuro al 100% che

il coltello era aperto.”

(VI PG 19.01.2015, p. 2-3, AI 19).

A precisa domanda dell’interrogante su come avesse recepito

l’ordine rivolto da IM 1 a __________ di consegnarli la giacca, __________ ha

risposto:

"

Ho capito chiaramente che volevano rubare la giacca o il

contenuto della stessa a __________.”

(VI PG 19.01.2015, p. 4, AI 19).

Ha quindi ribadito che IM 2 avrebbe estratto il coltello

minacciandoli quando ha visto che l’amico era in difficoltà (VI PG 19.01.2015,

p. 4, AI 19).

11.

Sentito nuovamente in

Polizia il 20 gennaio 2015, __________ dal canto suo ha confermato interamente

le sue precedenti dichiarazioni, asserendo:

"

Entrambi, insistentemente, ci chiedevano se avevamo delle

cartine, noi abbiamo risposto negativamente. Sentita questa risposta cominciavano

ad alterarsi o meglio essere aggressivi nel senso che insistevano sul fatto che

noi dovevamo per forza avere le cartine. A questo punto ho notato che il

ragazzo con gli occhiali aveva un coltello in mano. Non ci ha minacciato ma lo

teneva semplicemente in mano puntato verso di noi all’altezza del petto senza

dire nulla. Preciso che in quel momento io e __________ eravamo ad una distanza

di circa 1/1,5 metri dal ragazzo che aveva il coltello. ADR: che il coltello

era “aperto” perché ho visto benissimo la lama, poteva avere una lunghezza di

al massimo 10 cm. ADR: che ho visto solo la lama e quindi non sono in grado di

dire che tipo di coltello fosse. ADR: che non sono in grado di dire se in quel

momento anche __________ abbia visto il coltello. Io visto ciò mi sono

spaventato ed ho detto a __________ di andarcene. Percorsi pochi metri venivo

raggiunto dal ragazzo con il cappellino il quale mi colpiva con una pedata alla

coscia destra. Quest’ultimo mi ordinava di consegnargli la giacca, naturalmente

io rispondevo di no. Non contento della risposta mi sferrava un ulteriore

calcio sempre alla coscia destra. Poi mi ha afferrato per la giacca ed io

sentendomi attaccato non ho potuto fare altro che difendermi. Non sono in grado

di dire se durante la colluttazione mi abbia colpito con dei pugni ma non lo

escludo. Fattostà che questo individuo, a seguito della colluttazione, alla

fine terminava a terra. (…) ad un certo punto ho detto a __________ di

andarcene, cosa che poi facevamo.”

(VI PG 20.01.2015, p. 2-3, AI 17).

Alla domanda su come avesse recepito l’ordine impartitogli da IM 1

di consegnargli la giacca, ha risposto:

"

Non so cosa dire, ad ogni modo volevano portarmela via o meglio

rubarmela.”

(VI PG 20.01.2015, p. 4, AI 17).

Invitato poi a prendere posizione sulle dichiarazioni di __________

in merito al momento ed alle modalità con cui IM 2 avrebbe estratto il

coltello, __________ ha dichiarato:

"

Sentito quanto dichiarato da __________ posso solo dire che non

escludo che ciò sia avvenuto ma ero agitato di mio per la colluttazione e forse

non ci ho fatto caso. Sono certo di aver visto il coltello ma già prima, forse

l’ha tenuto in mano durante tutto l’avvenimento senza metterlo via. In ogni

caso sono certo che aveva il coltello perché l’ho visto chiaramente.”

(VI PG 20.01.2015, p. 4, AI 17).

12.

L’imputato IM 1,

interrogato per la prima volta in Polizia il giorno del suo arresto, ha

riferito di non ricordare nulla di quanto accaduto successivamente a quando lui

e IM 2 sono saliti sul treno alla stazione di __________ e ciò in ragione

dell’alcool da lui sorbito. L’imputato ha tuttavia affermato, dopo essere stato

confrontato alle dichiarazioni delle vittime, che:

"

Mi assumo la mia responsabilità, so che mi trovavo lì in quel

luogo e a quell’ora. (…) Può darsi che sia stato io enunciare qualche parola

del tipo “dammi il giacchetto e il borsellino”, ma ripeto inconsciamente.”

(VI PG 04.01.2015, p. 2-3, allegato al Rapporto di arresto

provvisorio del 04.01.2015).

Sentito dal PP in data 05.01.2015, IM 1 ha in buona sostanza

ribadito di non ricordare nulla, affermando che i fatti potrebbero essere

andati come sostenuto da IM 2, cambiando tuttavia versione per quanto concerne

il fatto di aver chiesto alle vittime di consegnargli qualcosa (VI PP

05.01

, p. 4, AI 4-5).

Infine, anche in occasione degli ulteriori verbali in Polizia e

dinanzi al PP, IM 1 ha ribadito di non ricordare nulla di quanto accaduto (VI

PG 16.01.2015, AI 3; VI PP 23.01.2015, AI 18).

13.

IM 2, dal canto suo,

interrogato anch’egli il giorno del suo arresto, ha fornito la seguente

versione dei fatti:

"

Scesi dal treno, all’esterno della stazione, IM 1 colpiva con un

calcio il fondo schiena di un uomo che si trovava insieme ad un altro. Lo

stesso si girava e afferrava per le spalle IM 1 atterrandolo al suolo. A questo

punto estraevo il coltello che tenevo nella tasca esterna della giacca per

intimidirlo. La mia intenzione era quella di allontanarlo per lasciarci

proseguire.”

(VI PG 04.01.2015, p. 4, allegato al Rapporto di arresto

provvisorio del 04.01.2015).

Confrontato con le dichiarazioni della vittima __________ in

merito al momento ed alle modalità con cui avrebbe estratto l’arma, l’imputato

ha ribadito di aver estratto il coltello, mantenendolo comunque chiuso, solo

dopo avere visto IM 1 cadere a terra:

"

Preciso che al momento che estraevo il coltello per mostrarglielo

era chiuso, ovvero la lama si trovava all’interno dell’impugnatura ed era

assicurato mediante il gancetto sulla parte posteriore. Stimo la distanza fra

me e l’individuo al quale mostravo il coltello di circa 3 metri. Non mi sono mai avvicinato di più. Impugnavo il coltello con la mano sinistra e lo tenevo

all’altezza del mio viso. Al momento in cui brandivo il coltello gli dicevo “lo

vedi questo….allontanati”. Ho estratto il coltello unicamente quando ho visto

cadere per terra il mio amico.”

(VI PG 04.01.2015, p. 5, allegato al Rapporto di arresto

provvisorio del 04.01.2015).

L’imputato ha pure negato di avere chiesto qualcosa ai due ragazzi

(VI PG 04.01.2015, p. 5, allegato al Rapporto di arresto provvisorio del

04.01

).

Interrogato dal PP il giorno seguente, ed invitato a spiegare

nuovamente quanto accaduto la mattina del 3 gennaio 2015 presso la stazione di __________,

IM 2 ha affermato:

"

Abbiamo attraversato il sottopassaggio e all’uscita dall’altra

parte abbiamo visto due ragazzi. Subito IM 1 ha preso la rincorsa, barcollando,

e ha colpito uno dei due con un calcio nel sedere. (…) ADR che nessuno aveva

provocato IM 1, anche perché ci voltavano le spalle e non li avevamo neppure

visti in faccia. Appena siamo usciti dal sottopassaggio li abbiamo visti a

circa 4 o 5 metri da noi e IM 1 è subito partito d’istinto con il calcio

descritto prima. (…) L’uomo che è stato colpito da IM 1 si è girato, lo ha

preso per le spalle, faccia a faccia e lo ha messo a terra come prendere un

sacco dei rifiuti e metterlo a terra. Appena ho visto IM 1 a terra mi sono

ricordato di avere il coltello in tasca, l’ho tolto tenendolo chiuso e

assicurato e l’ho mostrato solo al ragazzo che l’aveva buttato a terra. Gli ho

detto “lo vedi questo, allontanati” o qualche cosa del genere perché volevo che

lui se ne andasse.”

(VI PP 05.01.2015, p. 4, AI 4).

L’imputato ha peraltro nuovamente precisato che:

"

Ribadisco che io ho mostrato il coltello chiuso e non aperto e

quindi non capisco come possono dichiarare di avere visto la lama del

coltello.”

(VI PP 05.01.2015, p. 5, AI 4).

IM 2 ha inoltre ribadito che né lui né IM 1 avrebbero chiesto a __________

e __________ di consegnare loro qualcosa:

"

ADR che non ho chiesto, né io né IM 1, a questi due ragazzi delle

“cartine”. Non è neppure vero che IM 1 ha chiesto a uno di loro di consegnargli

il giubbino dopo averlo colpito con due calci. Non abbiamo chiesto nulla a

loro, ma ricordo bene la scena descritta in precedenza, ossia che IM 1 li ha

rincorsi, ha dato un calcio nel sedere a uno di loro ed è poi stato messo a

terra.”

(VI PP 05.01.2015, p. 5, AI 4).

14.

La versione di IM 2 è

mutata in occasione dell’interrogatorio di Polizia del 16.01.2015, quando ha in

particolare ammesso che IM 1 avrebbe effettivamente chiesto a __________ di

consegnargli la giacca. Anche in merito al momento preciso in cui avrebbe

estratto il coltello, l’imputato ha fornito una versione leggermente diversa

rispetto alle precedenti, pur continuando a sostenere che ciò sarebbe avvenuto

unicamente alla fine della colluttazione come pure di averlo sempre tenuto

chiuso:

"

(…) usciti dal sottopassaggio, a circa 7/8 metri vi erano due

persone che camminavano davanti a noi (dandoci la schiena). IM 1, barcollante,

ha accelerato il passo in direzione dei due e ho sentito che gli diceva: “dammi

il giacchetto o giacca”. Ricordo che lo ha detto con difficoltà vista la sua

condizione fisica alterata dall’alcol (sbiascicando). Due secondi dopo ho visto

IM 1 tirare un calcio al sedere di uno dei due. A quel punto, il ragazzo del

giacchetto che aveva preso il calcio, nello stesso momento si sono afferrati

per abiti sulle spalle. Il ragazzo gettava a terra IM 1. Appena mi sono girato

ho sentito il ragazzo che accompagnava l’aggredito che mi indicava un telefono

per terra. Inizialmente avevo capito che voleva difendere il suo amico e gli

intimavo di stare fermo. Subito dopo capivo che voleva recuperare il telefono.

Allora glielo permesso. In seguito il ragazzo della giacca si è allontanato da IM

1.

e si è fermato. Si è girato verso il suo amico che si trovava vicino a me. Io

per non avere rogne, ho estratto il coltello dalla mia tasca, impugnandolo

chiuso, gli ho detto : “lo vedi questo…vattene via/allontanati”. Ho fatto

questo perché non volevo ricevere un pugno in faccia. (…) ADR che il coltello

che tenevo in mano non era aperto, contrariamente a quanto riferito da entrambi

i ragazzi.”

(VI PG 16.01.2015, p. 5-6, AI 7).

15.

In occasione

dell’interrogatorio finale dinanzi al PP, confrontato alle dichiarazioni delle

vittime, IM 2 ha ribadito la sua precedente versione dei fatti:

"

(…) ribadisco che non abbiamo chiesto delle cartine ai due

ragazzi, ma io ho sentito parlare solo della giacca. Quando siamo usciti dalla

stazione IM 1 biascicando qualche cosa ha raggiunto i due ragazzi e ne ha

colpito uno con un calcio al sedere. Mentre prendeva la rincorsa ho sentito IM

1.

dire “dammi la giacca” o qualcosa del genere. Quando il ragazzo è stato

colpito si è girato e ha afferrato IM 1 all’altezza delle spalle. Di fatti si

sono afferrati reciprocamente, si sono strattonati e sono finiti a terra. Io

sono avanzato e quando ho visto l’altro ragazzo che si stava avvicinando l’ho

fermato perché pensavo che volesse aiutare il suo amico. Lui mi ha indicato il

cellulare e io mi sono spostato per lasciarglielo prendere. ADR che per

fermarlo non ho tirato fuori il coltello. Il coltello l’ho estratto chiuso solo

quando il ragazzo che aveva litigato con IM 1, dopo essersi allontanato, si era

girato nella mia direzione. Pensando che volesse farmi qualche cosa ho estratto

il coltello e gliel’ho mostrato dicendogli anche “guarda che ho il coltello

allontanatevi”. Ribadisco che il coltello era chiuso. Io ho impugnato il

coltello parzialmente per far vedere che ce l’avevo in mano e quindi la parte

che lo hanno visto non era la lama, ma solo parte dell’impugnatura. Sono sicuro

al 100% di non averlo aperto.”

(VI PP 29.01.2015, p. 3, AI 18).

16.

Nel corso

dell’interrogatorio dibattimentale, IM 2 ha ammesso di non ricordare se IM 1

avesse chiesto alle vittime delle cartine, affermando di rammentare unicamente

la richiesta fatta da quest’ultimo a __________ di consegnargli la giacca (VI

DIB 23.03.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitato dal Presidente a spiegare nuovamente in quale occasione

avesse estratto il coltello, ha quindi dichiarato:

"

(…) dopo il calcio, IM 1 e il ragazzo si sono presi per le spalle

e entrambi sono caduti a terra. Io nel frattempo facevo da spettatore, anche perché

rispetto a IM 1, il quale aveva preso la rincorsa per raggiungere i ragazzi, io

ero rimasto indietro. Poi ho visto il ragazzo che aveva buttato a terra IM 1

girarsi verso di me, e mi sono ricordato di avere un coltello in tasca. L’ho

allora estratto per intimidirlo. Mentre IM 1 e __________ si strattonavano, a

quest’ultimo è caduto il cellulare e ricordo che l’altro ragazzo me lo ha fatto

notare e gli ho consentito di raccoglierlo. ADR che a questo momento, cioè

quando è successo l’episodio del cellulare, io non avevo ancora il coltello in

mano. Come detto l’ho estratto proprio alla fine, quando __________ aveva in

pratica terminato con IM 1 e si è quindi girato verso di me. ADR che il

coltello era chiuso.”

(VI DIB 23.03.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Confrontato con le affermazioni di __________ in merito al

coltello, anche in occasione del dibattimento IM 2 ha confermato le

dichiarazioni rese in sede d’inchiesta:

"

Io il coltello l’ho estratto alla fine. La nostra intenzione non

era certamente quella di rapinare qualcuno. Entrambi la giacca l’avevamo già, e

non vedo quindi perché avremmo dovuto chiedere la loro.”

(VI DIB 23.03.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

17.

Stanti le versioni

divergenti, al fine di determinare il ruolo avuto da IM 2 nei fatti occorsi

nelle prime ore del 3 gennaio 2015 presso la Stazione di __________ occorre

valutare le dichiarazioni rese dalle parti. Al proposito si impone di porre

mente al fatto che IM 1 ha ripetutamente affermato di non ricordare nulla,

ragion per cui le di lui frammentarie dichiarazioni non possono essere ritenute

al fine di delucidare gli eventi di quel giorno.

__________ e __________ sono stati costanti e lineari

nell’indicare che prima dei calci sferrati da __________, sono state loro

chieste insistentemente delle cartine.

Tale richiesta è stata formulata da entrambi gli imputati (cfr. __________:

“due individui i quali ci chiedevano delle cartine (…)” VI PG

03.01

, p. 4, AI 18 e __________: “questi due ragazzi ci seguivano ci

hanno chiesto se avevamo delle cartine (…) Loro hanno insistito in modo

arrogante e ci hanno riproposto la domanda” VI PG 03.01.2015, p. 2, AI 18).

Giova a questo proposito rilevare che già precedentemente, mentre

ancora si trovavano presso la stazione di __________, entrambi gli imputati

avevano analogamente chiesto a ACPR 1 e __________ delle sigarette e delle

cartine per confezionarle (VI PG __________, p. 2, AI 22).

Le vittime hanno pure concordemente indicato che successivamente a

tale richiesta a cui è stata data risposta negativa, IM 1 ha colpito con due

pedate successive __________, chiedendogli altresì di consegnargli la giacca.

Ne è in seguito nata la colluttazione tra questi e IM 1 menzionata negli

stralci di verbale sopra riportati.

Si dirà, che il fatto che __________ ha notato il coltello

soltanto in un secondo momento risulta essere del tutto plausibile, posto che

la sua attenzione al momento era rivolta a quanto accadeva tra IM 1 e __________.

Ancora, il fatto che egli non avesse visto l’arma prima che IM 2 gli si

avvicinasse, non significa che questi già non la impugnasse, come del resto

precisamente indicato da __________.

D’altra parte, non vi è motivo di dubitare della lineare e

costante dichiarazione di __________, confermata anche a confronto con __________,

secondo cui IM 2 impugnava il coltello fin dal principio.

Peraltro, nelle proprie dichiarazioni le vittime sono parse

sincere e non intenzionate ad aggravare la posizione degli imputati, avendo,

per esempio __________ riconosciuto che IM 2 ha acconsentito al fatto che egli

recuperasse il telefono caduto a __________ o avendo dichiarato di aver notato

– come già menzionato – la presenza del coltello solo in un secondo momento.

18.

Per quanto invece

riguarda IM 2, le sue dichiarazioni non sono apparse lineari e costanti.

Egli in particolare, in un primo momento ha negato che IM 1 avesse

chiesto qualcosa alle vittime, salvo poi affermare, in un secondo tempo, di

averlo udito chiedere a __________ di consegnargli la giacca. In sede

d’inchiesta ha ripetutamente contestato la circostanza secondo cui avrebbero

chiesto delle cartine alle vittime, per poi dichiarare, in aula, di non

ricordare se IM 1 avesse fatto una simile richiesta, menzionando unicamente la

richiesta della giacca. Egli ha peraltro contestato di aver chiesto

personalmente la consegna delle cartine, circostanza, come indicato,

univocamente riferita dalle vittime.

Altrettanto carente di costanza e linearità la descrizione del

momento in cui avrebbe estratto il coltello. Dalla lettura dei verbali si

evince che ciò sarebbe avvenuto dapprima

"

Appena ho visto __________ a terra mi sono ricordato di avere il

coltello in tasca, l’ho tolto tenendolo chiuso e assicurato e l’ho mostrato

solo al ragazzo che l’aveva buttato a terra. Gli ho detto “lo vedi questo,

allontanati” o qualche cosa del genere perché volevo che lui se ne andasse”

(VI PP 05.01.2015, p. 4, AI 4),

descrizione dei fatti che muta poi in

"

in seguito il ragazzo della giacca si è allontanato da IM 1 e si

è fermato. Si è girato verso il suo amico che si trovava vicino a me. Io per

non avere rogne, ho estratto il coltello dalla mia tasca, impugnandolo chiuso”

(VI PG 16.01.2015, p. 5-6, AI 7),

per in fine giungere a dichiarare

"

Come detto l’ho estratto proprio alla fine, quando __________

aveva in pratica terminato con IM 1 e si è quindi girato verso di me. ADR che

il coltello era chiuso”

(VI DIB 23.03.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

In altre parole, IM 2 ha dapprima dichiarato di aver estratto

l’arma fin dal principio della colluttazione (appena l’amico è caduto a terra),

affermando poi di averlo fatto successivamente alla stessa (dopo che __________

si era allontanato da IM 1), giungendo in fine ad indicare che l’avrebbe fatto

a lite quasi conclusa (quando la vittima aveva in pratica terminato).

Si dirà che tali indicazioni contrastano con quanto affermato

dalle vittime. Come già indicato, __________ ha riferito di aver visto IM 2

impugnare il coltello fin dal principio, mentre da parte sua, __________, pur

non avendo visto l’arma nelle fasi iniziali (circostanza peraltro spiegabile

con il fatto che lo stesso imputato ha riferito di averla mostrata “solo al

ragazzo che l’aveva buttato a terra”, ovvero __________), ha indicato di

aver visto il coltello “(…) quando __________ è riuscito a fermarlo

mettendolo al suolo. In quel momento il ragazzo con gli occhiali si è

avvicinato a noi ed ho notato che aveva un coltello in mano” (VI PG

03.01

, p. 2-3, AI 18), ciò che significa che l’imputato lo aveva estratto

(quanto meno) negli istanti immediatamente precedenti.

Non solo. Entrambe le vittime hanno confermato che l’arma,

contrariamente a quanto indicato da IM 2, non aveva la lama ritratta, ma

aperta. Sia __________ che __________ hanno indicato tale circostanza,

arrivando __________ pure a stimarne con buona precisione la lunghezza (cfr. AI

18).

La spiegazione fornita da IM 2 non appare neppure provvista di

logica intrinseca. Di fatto, mal si comprende per quale ragione l’imputato

avrebbe dovuto estrarre il coltello “per allontanarlo per lasciarci

proseguire” (cfr. VI PG 04.01.2015, p. 4), se si considera, in buona

sostanza, che erano stati __________ e __________ ad essere stati “aggrediti”

ed erano questi, semmai, a poter pretendere di proseguire indisturbati il

tragitto verso il posto di lavoro.

Neppure si comprende per quale motivo, nel caso in cui IM 2 avesse

voluto mostrare il coltello unicamente per timore di essere aggredito, per

quale motivo egli avrebbe dovuto avvicinarsi alle vittime, come riferito da __________.

Ma non solo. Ritenuto che pur essendo la lite tra __________ e IM 1 nelle sue

battute conclusive in quel preciso frangente IM 2 non aveva alcun motivo di

temere per sé stesso.

19.

Ne consegue che le

versioni delle vittime sono apparse più lineari e fede facenti se confrontate a

quelle dell’imputato IM 2, apparso nel corso del procedimento non sempre

sincero. Pacifico, del resto, che tra i vari protagonisti della vicenda, __________

e __________ erano certamente più lucidi degli imputati, non avendo, come

questi ultimi, sorbito bevande alcoliche durante la serata, bensì si erano da

poco alzati per recarsi al lavoro e soprattutto, non avevano alcun interesse a

mentire al fine di tentare di mitigare le proprie responsabilità.

V) In diritto

20.

L’art. 140 cpv. 1 CP

punisce con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non

inferiore a 180 aliquote giornaliere chiunque commette un furto usando violenza

contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o

all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza.

21.

Secondo

la giurisprudenza, è correo colui che collabora,

intenzionalmente e in maniera determinante, con altre persone alla decisione di

commettere un reato, alla sua organizzazione o alla sua esecuzione, al punto da

apparire come uno dei principali partecipanti. Il suo contributo deve

risultare, nelle circostanze concrete, essenziale alla commissione

dell'infrazione. Sebbene la sola volontà in relazione all'atto non sia

sufficiente, non è necessario che il correo abbia effettivamente partecipato

all'esecuzione del reato o abbia potuto influenzarlo. La correità presuppone

una decisione comune che non deve forzatamente essere espressa, potendo

risultare da atti concludenti. Il dolo eventuale quanto al risultato è

sufficiente. Non è necessario che il correo partecipi all'ideazione del

progetto, potendovi aderire successivamente, né che l'atto sia premeditato,

potendo egli associarvisi in corso di esecuzione. Ciò che è determinante è che

il correo si sia associato alla decisione da cui trae origine l'infrazione o

alla realizzazione di quest'ultima, in condizioni o in misura tale da farlo

apparire come un partecipante non secondario, ma principale (DTF 135 IV 152

consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 126 IV 84 consid. 2c/aa; 125 IV 134

consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2d; 120 IV 136 consid. 2b; 120 IV 265 consid.

2c/aa; STF 6B_587/2012 del 22 luglio 2013 consid. 2.2;6B_45/2013 del 18 luglio

2013.

consid. 1.3.5;6B_527/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 2.1;6B_758/2009

del 6 novembre 2009 consid. 2.4;6B_890/2008 del 6 aprile 2009 consid. 3.1;

6S.307/2003 del 9 ottobre 2003 consid. 3.1;6S.283/2002 del 26 novembre 2002

consid. 4.1; sentenza CARP 17.2011.11 del 9 giugno 2011 consid. 3.2).

22.

Nel

caso in oggetto, la Corte ha ritenuto che gli imputati hanno affrontato le

vittime intenzionati a derubarli – inizialmente – di eventuali cartine da

tabacco, giungendo, IM 1 a colpire con due calci __________ e a chiedergli la

consegna della giacca. Se IM 1 ha così usato violenza per commettere il furto, IM

2, brandendo il coltello ha minacciato le vittime brandendo un’arma.

Giova ribadire che IM 2 ha dapprima, unitamente al coimputato,

insistentemente chiesto le già citate cartine e si è unito a IM 1 allorquando

questi ha seguito le vittime intenzionato a reiterare la loro richiesta.

Peraltro, come emerge dalle dichiarazioni di __________, fin dal principio, IM

2.

impugnava il coltello al fine di intimorire le vittime.

Se è quindi vero che – verosimilmente – gli

imputati non hanno concordato la commissione di una rapina, IM 2 ha tuttavia

aderito quanto meno con atti concludenti a quanto messo in atto da IM 1. Egli

ha infatti prestato man forte non solo mostrando il coltello, ma pure impedendo

a __________ di intervenire in aiuto dell’amico che stava affrontando IM 1.

Emerge infatti dagli atti che IM 2 ha acconsentito unicamente a che questi

raccogliesse il cellulare caduto a terra, per il resto spingendolo via e

dicendogli di “lasciarli litigare tra loro senza intromettermi” (__________,

VI PG 03.01.2015, p. 2-3, AI 18) e ciò a riprova della sua fattiva collaborazione

con il coimputato che lo rende quindi suo correo.

La Corte ha pertanto confermato il reato di tentata rapina di cui

alla promozione dell’accusa per entrambi gli imputati.

VI) Imputazione di infrazione

alla LF sulle armi e sulle munizioni

23.

L’atto

d’accusa imputa a IM 2 di avere portato e detenuto sulla sua persona un

coltello a farfalla con la lama della lunghezza di 11 cm, il quale costituisce un’arma vietata ai sensi degli art. 4 e 33 cpv. 1 lett. a LArm.

Il coltello a farfalla è stato sequestrato a IM 2 in occasione del

suo arresto in data 4 gennaio 2015.

Questo reato

è stato quindi ammesso dall’imputato in sede d’inchiesta come pure in occasione

del dibattimento, da cui la corretta imputazione di infrazione alla LF sulle

armi e sulle munizioni.

VII) Imputazione di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

24.

Il

Procuratore pubblico ha altresì addebitato al prevenuto il reato di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. In particolare, gli è stato

imputato di avere consumato, nel periodo primavera 2012 – 3 gennaio 2015,

almeno 70 grammi di marijuana, nonché coltivato almeno 3 piante di canapa,

stupefacente interamente destinato al proprio consumo personale.

Ai sensi dell’art. 19a LStup si rende colpevole di contravvenzione

alla LStup ed è quindi punibile con la multa chiunque, senza essere

autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure commette

un’infrazione giusta l’art. 19 per assicurarsi il proprio consumo. L’art. 19

cpv. 1 lett. a LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, coltiva

stupefacenti.

Tali fatti non sono contestati e discendono dalle dirette

dichiarazioni dell’imputato (VI PG 16.01.2015, p. 6-7, AI 7).

La Corte ha pertanto confermato anche il reato relativo alla

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

Ne consegue che l’atto d’accusa deve essere integralmente

confermato.

VIII) Commisurazione della pena

25.

Giusta

l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo

oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico

offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che

la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con

le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF

129.

IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle

“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione

all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così

pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP

(FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una

scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica

adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal

TF (in particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere

ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008; STF

6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4). La legge

ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c, 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2.,6B_370/2007 del 12 marzo 2008

consid. 2.2,6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti;

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und

Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano

adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il

giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave

aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il

massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale

del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea

2007, n. 8 ss. ad art. 49; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 7 ss. ad art. 49;

Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,

Berna 2009, n. 1 ad art. 49, n. 1; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I,

Basilea 2009, n. 78 ad art. 49).

26.

Nell’evenienza

concreta i fatti sui quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi sono di media

gravità, sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo.

Senza alcun motivo, presso la stazione di __________, l’imputato IM

2, unitamente al suo correo, ha iniziato ad importunare due giovani che si

stavano recando al lavoro.

Parimenti grave e preoccupante, a mente della Corte, è il fatto

che entrambi gli imputati portassero con loro, anche in discoteca, dei

coltelli.

A questo proposito giova sottolineare che la Corte non ha ritenuto credibili le affermazioni di IM 2 secondo cui sarebbe solito utilizzare

il coltello per stringere i bulloni del suo skateboard e la sera dei fatti

l’avrebbe quindi semplicemente dimenticato in tasca (VI PP 05.01.2015, p. 4-5,

AI 4; VI DIB 23.03.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale), essendo

piuttosto per l’imputato un’abitudine quella di detenere con sé il coltello

(cfr. VI PP di IM 1, 05.01.2015, p. 5, AI 4).

L’imputato ha palesato un’allarmante propensione a delinquere,

tanto da aderire senza esitazione agli atti compiuti dal coimputato.

IM 2 ha agito mostrando egoismo e mancanza di rispetto per i terzi.

27.

A

favore dell’imputato la Corte ha ritenuto la giovane età e la presenza di uno

stato alterato dall’assunzione di alcolici.

A tal proposito, giova rilevare che gli imputati hanno fornito

versioni discordanti in punto alla quantità e genere di alcool sorbito durante

la serata (cfr. verbali del 5.01.2015). Gli accertamenti quo alla

concentrazione di alcool nel sangue hanno peraltro dato esito negativo, posto

che l’arresto è intervenuto unicamente il giorno successivo. In tale contesto,

appare impossibile stabilire con la dovuta accuratezza il tasso di alcolemia

presente al momento dei fatti. La Corte ha tuttavia ritenuto che, a fronte

delle dichiarazioni degli imputati stessi, di __________ (VI PG 03.01.2015, p.

3, AI 16; VI PG 20.01.2015, p. 2, AI 17), di __________ (VI PG 02.02.2015, p.

4, AI 22) e attraverso la visione del filmato agli atti (dove sostanzialmente,

tuttavia, si vede inquadrato solo IM 1), si impone senz’altro di ritenere la

presenza di uno stato di scemata responsabilità di grado lieve.

Nella commisurazione della pena, è stato inoltre ritenuto il fatto

che il tentativo di rapina non ha avuto gravi conseguenze dal profilo fisico,

così come pure il fatto che – in ragione della reazione della vittima – il

furto non è stato consumato.

Analogamente, è stata considerata l’entità dell’eventuale

refurtiva, rappresentata, se del caso, da una giacca o piuttosto dal suo

contenuto, eventualmente da sigarette o cartine.

La Corte ha inoltre voluto prendere in considerazione il vissuto

dell’imputato e lo stato di disagio in cui è venuto a trovarsi.

A favore di IM 2 la Corte ha inoltre ritenuto una certa

collaborazione, avendo egli ammesso parte dei fatti o comunque contribuito a

delucidare gli atti compiuti dal correo.

Occorre infine tenere conto del fatto che IM 2, al contrario di IM

1, non ha colpito fisicamente le vittime.

IM 2, peraltro, ha tentato fattivamente di risolvere la propria

situazione, adoperandosi per cercare un lavoro. La Corte condivide il timore dell’accusa nel senso che si tratta unicamente di un impiego

temporaneo. La speranza è comunque quella che l’imputato riesca a reinserirsi

fattivamente nel mondo del lavoro, abbandonando i comportamenti che fin qui

hanno caratterizzato la sua vita.

In tale contesto, tenuto conto anche dei precedenti, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 2 una pena detentiva di otto mesi.

Quo alla sospensione condizionale ritorna applicabile l’art. 42

cpv. 1 CP.

La Corte ha ritenuto di sospendere parzialmente l’esecuzione della

pena detentiva, ravvisando come la prognosi per IM 2 non possa essere

considerata certamente negativa, tenuto conto anche del fatto che da maggiorenne

il suo delinquere si è limitato ad infrazioni alla LF sulla circolazione

stradale.

Durante il periodo passato in detenzione preventiva, l’imputato ha

avuto modo di capire cosa significa stare in detenzione, e la speranza è quella

che, con la spada di Damocle costituita dalla revoca della sospensione in caso

di insuccesso del periodo di prova, decida finalmente di adeguare il suo

comportamento alle regole del vivere civile.

Posto che per giurisprudenza del TF la pena unica non può essere

pronunciata se il cambiamento del genere di pena causa un aggravio

all’imputato, ad esempio da pena pecuniaria a pena detentiva (DTF 137 IV 249)

la pena di 45 aliquote giornaliere a CHF 100.00 pronunciata nei suoi confronti

dal Ministero Pubblico con DA del 10 ottobre 2011 viene revocata in quanto

tale.

Per quanto attiene alla contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti, a IM 2 viene comminata una multa di CHF 100.00.

IX) Sequestri e nota

professionale del difensore

28.

La Corte, in

accoglimento della richiesta dell’accusa, ha disposto la confisca del coltello

a farfalla sequestrato a IM 2, mentre il telefono cellulare marca IPhone 5 con

custodia in plastica verde e la scheda SIM Swisscom no. IMEI __________ sono

dissequestrati in suo favore.

29.

La nota professionale

dell’avv. DUF 2 è approvata per CHF 6'319.90 comprensiva di onorario e spese.

Visti gli art. 12, 40, 42, 44, 46,

47, 49, 51, 69, 123 cifra 1, 140 cifra 1 cpv. 1 CP;

33.

LArm;

19a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

tentata rapina

per avere,

il 3 gennaio 2015, verso le ore 06:00 circa.

alla stazione FFS di __________,

in correità con IM 2,

nell’intento di commettere un furto, usato violenza e minacciato

di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale __________ e __________,

e meglio per avere, dopo aver chiesto con insistenza alle vittime cartine per

sigarette, ricevuta risposta negativa, colpito __________ con un calcio alla

coscia destra ordinandogli nel contempo di consegnargli la giacca e, visto il

suo rifiuto, colpito nuovamente con un calcio alla coscia e strattonato la

medesima vittima, mentre IM 2 brandiva un coltello a farfalla aperto, senza

riuscire nel suo intento poiché __________ si difendeva facendolo cadere al

suolo prima di allontanarsi;

1.2

lesioni semplici

per avere,

il 3 gennaio 2015, verso le ore 05:50 circa,

a __________ e S. Antonino, sul TILO diretto a __________,

colpito intenzionalmente e ripetutamente con dei pugni in faccia e

sul collo ACPR 1, provocandogli una ferita lacerocontusa sopraccigliare a

sinistra e diverse ecchimosi sul collo;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

IM 2 è autore colpevole di:

2.1

tentata rapina

per avere,

il 3 gennaio 2015, verso le ore 06:00 circa.

alla stazione FFS di __________,

in correità con IM 1,

nell’intento di commettere un furto, usato violenza e minacciato

di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale __________ e __________,

e meglio per avere brandito verso di loro un coltello a farfalla aperto,

chiedendo con insistenza delle cartine, mentre IM 1, ricevuta risposta

negativa, colpiva __________ con un calcio alla coscia destra ordinandogli nel

contempo di consegnargli la giacca e, visto il suo rifiuto, lo colpiva

nuovamente con un calcio alla coscia destra e lo strattonava, senza riuscire

nel suo intento poiché __________ si difendeva facendo cadere al suolo IM 1

prima di allontanarsi;

2.2

infrazione alla LF sulle

armi e sulle munizioni

per avere,

il 3 gennaio 2015,

a __________ e __________,

senza diritto, portato e detenuto sulla sua persona un coltello a

farfalla con la lama della lunghezza di 11 cm;

2.3

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo primavera 2012 – 3 gennaio 2015,

ad __________ ed in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato almeno 70 grammi di marijuana, nonché coltivato almeno tre piante di canapa, stupefacente interamente

destinato al proprio consumo personale;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

3.

Di conseguenza,

3.1

IM 1

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

è condannato

3.1.1

alla pena detentiva di 12

(dodici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.1.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 6 (sei) mesi, con un periodo di prova di anni

2.

(due). Per il resto è da espiare.

3.1.3

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote

giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna corrispondenti a complessivi fr.

2'700.- (duemilasettecento) decretata nei confronti di IM 1 dal Ministero

Pubblico del Cantone Ticino il 28.06.2012.

3.2

IM 2

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

è condannato

3.2.1

alla pena detentiva di 8

(otto) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.2.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

3.2.3

Al pagamento di una multa di

fr. 100.- (cento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa,

sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

3.2.4

E’ ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote

giornaliere da fr. 100.- (cento) cadauna corrispondenti a complessivi fr.

4’500.- (quattromilacinquecento) decretata nei confronti di IM 2 dal Ministero

Pubblico del Cantone Ticino il 10.10.2011.

4.

È ordinata la confisca del

coltello a farfalla di colore grigio nero.

A crescita in giudicato della presente decisione, è ordinato il

dissequestro in favore di IM 2 del cellulare marca IPhone 5 con custodia in

plastica verde e della scheda SIM Swisscom no. IMEI __________.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con

ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

6.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per

fr. 6'386.-, comprensiva di onorario e spese.

6.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'386.- non appena le

sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.

7.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 2 è approvata per fr. 6'319.90 comprensiva di onorario 3 spese.

7.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'319.- non appena le

sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

8.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Multa fr. 100.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 161.70

fr. 961.70

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 250.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 80.85

fr. 430.85

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 250.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Multa fr. 100.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 80.85

fr. 530.85

============

comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale,

SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio federale di

Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera