72.2015.28
Tentata rapina; lesioni semplici; infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
23 marzo 2015Italiano63 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.28
Lugano,
23 marzo 2015/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privato:
ACPR 1
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal
04.01.2015 al 26.02.2015 (54 giorni)
in carcerazione di sicurezza
dal 27.02.2015
IM 2
rappresentato dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal
04.01.2015 al 29.01.2015 (25 giorni)
imputati, a norma dell'atto d'accusa
22/2015 del 26.02.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1,
di
A. IM 1 e IM 2,
in correità
1. tentata
rapina
per avere, a __________,
il 3 gennaio 2015, verso le ore 06:00 circa, alla
stazione FFS,
nell’intento di commettere un furto, usato violenza
e minacciato di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale __________
e __________, segnatamente per sottrarre al primo la giacca, senza riuscire nel
loro intento poiché le vittime reagivano e fuggivano,
e meglio, per avere,
dopo aver seguito e raggiunto le vittime appena
fuori dalla stazione, bloccandole e chiedendo loro con insistenza delle cartine
per sigarette, ricevuta risposta negativa, IM 1 colpiva __________ con un
calcio alla coscia destra ordinandogli nel contempo di consegnarli la giacca,
ma visto il suo rifiuto lo colpiva nuovamente con un calcio alla coscia destra
e lo afferrava per la giacca strattonandolo, mentre IM 2 brandiva verso le
vittime un coltello a farfalla aperto,
senza riuscire nel loro intento poiché __________ si
difendeva, bloccava e metteva a terra IM 1, prima di allontanarsi velocemente
con __________;
B. IM 1,
singolarmente
2. lesioni
semplici
per avere a __________ e __________, sul TILO
diretto a __________,
il 3 gennaio 2015, verso le ore 05:50 circa,
colpito intenzionalmente e ripetutamente con pugni
in faccia e sul collo ACPR 1, provocandogli una ferita lacerocontusa
sopracigliare a sinistra e diverse ecchimosi sul collo, come attestato dal
certificato medico 3 gennaio 2015 del PS dell’Ospedale __________, agli atti;
C. IM 2,
singolarmente
3. infrazione
alla LF sulle armi e sulle munizioni
per avere, a __________ e __________, il 3 gennaio
2015, senza diritto, portato e detenuto sulla sua persona un coltello a
farfalla con la lama della lunghezza di 11 cm;
4. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo primavera 2012 – 3 gennaio 2015,
intenzionalmente consumato, ad __________ ed in altre imprecisate località,
almeno 70 grammi di marijuana, nonché coltivato almeno tre piante di canapa,
stupefacente interamente destinato al proprio consumo personale;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli
artt. 123 cifra 1 CP, 140 cifra 1 cpv. 1 CP, 33 LArm e 19a LStup.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’imputato IM 2, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:32 alle ore 17:04.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in
entrata sottolinea che la mattina del 3 marzo 2015 gli imputati hanno agito
senza alcun motivo, probabilmente per noia, per divertirsi, prendendosela con
dei giovani che, al contrario di loro, impegnati a costruire il proprio futuro,
si stavano recando al lavoro. A mente dell’accusa la situazione è preoccupante,
gli imputati sono due giovani con precedenti importanti, in modo particolare IM
1, i quali si trovano oggi di fronte a questa Corte a rispondere di fatti
ancora più gravi, e questo nonostante gli stessi tentino di nascondersi dietro
la loro difficile situazione professionale. A mente dell’accusa le
dichiarazioni degli imputati in merito ai fatti del 03.03.2015, laddove non
coincidono con quelle rilasciate dalle vittime, non possono essere ritenute
credibili. Il PP pone l’accento sul fatto che è strano che IM 1 ricordi
esattamente tutto quanto avrebbe bevuto prima dei fatti, mentre non ricorda
nulla di quanto avvenuto in stazione una volta usciti dalla discoteca e
sottolinea che anche IM 2 ricorda unicamente quello che vuole ricordare.
Bisogna invece dare credibilità alle dichiarazioni delle vittime, le quali al
momento dei fatti erano certamente più lucide degli imputati. Il PP ripercorre
Fatti
i fatti oggetto dell’inchiesta, così come esposti dalle vittime. Gli imputati
hanno avuto sin da subito un atteggiamento provocatorio, quando alla stazione
FFS di __________ hanno iniziato, senza alcun motivo, ad importunare una coppia
che se ne stava tranquillamente per i fatti suoi; sempre senza alcun motivo,
una volta saliti sul treno, IM 1 e IM 2 hanno deciso di continuare ad
importunare la coppia. IM 1 ha mostrato tutta la sua aggressività e la sua
cattiveria, colpendo senza alcun motivo ACPR 1, e mostrandosi poi aggressivo
anche con la persona che ha tentato di intervenire per sedare la situazione,
mentre IM 2 – perlomeno per quanto riguarda i fatti di cui al punto 2 dell’AA -
ha tentato di far desistere l’amico dal suo agire. L’accusa considera che IM 1
non aveva alcun motivo per prendersela con ACPR 1; nonostante questo, come risulta
dalle dichiarazioni della vittima, l’ha picchiato appositamente per fargli
male. Sempre senza motivo, alla stazione FFS di __________, gli imputati se la
sono presa con due giovani impegnati a costruirsi il proprio futuro, i quali,
al mattino presto, si stavano recando al lavoro. Per quanto attiene al motivo
per cui IM 2 avrebbe estratto il coltello, non è credibile, a mente
dell’accusa, che questo sia avvenuto unicamente per difendersi dalle vittime.
Neppure è credibile, secondo l’accusa, che gli imputati non abbiano chiesto
nulla alle vittime. Già alla stazione di __________, infatti, essi avevano
chiesto di poter avere cartine, richiesta che hanno poi ribadito, come
affermato in maniera credibile dalle vittime, anche alla stazione di __________
nei confronti di __________ e __________. Il PP chiede quindi la conferma
integrale dell’AA. Per quanto riguarda la commisurazione della pena, l’accusa
pone l’accento sul fatto che IM 1 si presenta oggi in stato di detenzione,
siccome i moniti e le precedenti condanne che gli sono state inflitte non sono
servite a nulla, e chiede quindi la condanna ad una pena detentiva da espiare,
non intravvedendo i presupposti per una sospensione condizionale. Il PP
sottolinea che per quanto attiene alle due condanne inflittegli da maggiorenne,
si tratta fra le altre cose di furto in banda, minaccia e vie di fatto e che i
reati di cui all’AA sono stati commessi a distanza di pochi mesi
dall’emanazione del DAC del 30.10.2014. Per quanto riguarda i suoi precedenti, IM
1 non si è mai assunto la responsabilità di quanto commesso, sostenendo sempre
di essere stato coinvolto da altre persone. Nei fatti oggi a giudizio IM 1 ha
certamente avuto un ruolo di protagonista e non si può certo sostenere che egli
sia stato coinvolto da IM 2, cosa che molto probabilmente vale anche per i
reati commessi in precedenza. Il PP sottolinea inoltre che IM 1, da quando si
trova in carcere, non ha intrapreso passi concreti per costruire il suo futuro;
egli ha sì trovato un’ancora di salvezza con la Fondazione __________, ma non
si tratta al momento ancora di una prospettiva concreta. A mente dell’accusa i
fatti dimostrano che IM 1 non è in grado di controllarsi e di gestirsi, motivo
per cui un aiuto in questo senso dovrà essere organizzato in sede di espiazione
della pena. Tutto ciò premesso, l’accusa chiede per IM 1 una pena detentiva di
14 mesi da espiare, a valere quale pena unica, essendo i fatti avvenuti durante
il periodo di prova di cui al DAC del 28.06.2012.
Per quanto attiene a IM 2, l’accusa sottolinea che la sua
posizione non è quella di attore principale, bensì di un compartecipe. Il PP
ricorda che in occasione delle vie di fatto perpetrate da IM 1 sul treno, IM 2
è intervenuto anche a difesa della vittima, mentre che presso la stazione di __________
egli ha seguito senza esitazione IM 1, estraendo anche il coltello dalla tasca.
A mente dell’accusa IM 2 non è credibile quando sostiene che il coltello a
farfalla si trovava casualmente nella sua tasca, dove l’aveva probabilmente
dimenticato; dalle dichiarazioni del coimputato IM 1, risulta invece che egli
aveva l’abitudine di girare con un coltello in tasca. L’accusa, dopo avere
ricordato che anche IM 2 ha dei precedenti, fa notare che perlomeno da
maggiorenne egli non ha più commesso reati contro la persona, ma si è limitato
a infrangere la LF sulla circolazione stradale. Egli non ha tuttavia presentato
un piano preciso ed organizzato per il suo futuro.
L’accusa conclude chiedendo per IM 2 una pena detentiva di 9 mesi
da sospendere condizionalmente per un periodo di 4 anni, a valere quale pena
unica, essendo i fatti avvenuti nel periodo di prova di cui al DAC del
10.10.2011. Il PP chiede inoltre la condanna di IM 2 ad una multa di CHF 100.00
per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. Per quanto attiene ai
sequestri, l’accusa chiede la confisca del coltello Butterfly, mentre non si
oppone alla restituzione del telefono cellulare con scheda SIM e custodia;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
premette che i fatti di cui ai punti 1 e 2 dell’AA non sono contestati. La
difesa evidenzia come a causa del grave stato di ebrietà l’imputato non serba
però alcun ricordo di quanto accaduto. In occasione dell’interrogatorio di
Polizia, avvenuto il giorno dopo i fatti, il test dell’alcolemia ha dato esito
negativo. Occorre quindi ricostruire lo stato psico-fisico in cui egli si
trovava al momento dei fatti basandosi sugli elementi oggettivi agli atti così
come sulle dichiarazioni rilasciate in merito dagli stessi imputati e dalle
vittime, di cui dà parziale lettura. Dai filmati estrapolati dal cellulare di IM
2, si evince chiaramente che la sera dei fatti IM 1 era in preda ai fumi
dell’alcol. La difesa sottolinea che le dichiarazioni rilasciate da IM 1 in
merito al suo consumo di alcol la sera dei fatti (VI PP 25.01.2015), sono
sostanzialmente confermate dalle affermazioni del coimputato IM 2, il quale ha
dichiarato che, presso la stazione, IM 1 avrebbe vomitato e sarebbe caduto più
volte. Anche la teste __________ ed il teste __________ hanno indicato, nei
loro verbali, che i due imputati avevano certamente bevuto e forse anche fatto
uso di sostanze stupefacenti. La difesa considera che studi scientifici hanno
dimostrato che l’alcol è una sostanza psicotropa che agisce sulla mente,
sottolineando che l’intossicazione acuta da alcol può essere un fattore
determinante nelle reazione fisiche, anche aggressive, di una persona. Dà
parziale lettura delle informazioni fornite dalla Polizia Cantonale in merito
all’assorbimento dell’alcol da parte del nostro organismo. A mente della
difesa, dalla quantità di alcol che l’imputato risulta avere bevuto quella
sera, bisogna giungere alla conclusione che egli abbia avuto, verso le ore
05:00 del 03.03.2015, un’alcolemia ben superiore ai 2 grammi al litro, trovandosi, al momento dei fatti, in gravissima alterazione dello stato
psico-fisico. La difesa sottolinea come l’imputato abbia agito in maniera del
tutto irrazionale e come il suo agire sia appunto riconducibile allo stato
psico-fisico gravemente alterato, non trattandosi in nessun modo di un atto
premeditato. La difesa rimarca che sia __________ che __________ hanno
dichiarato che IM 1 e IM 2 erano ubriachi, sottolineando in particolare che è
bastato un veloce gesto da parte di __________, per mettere fuori combattimento
IM 1 facendolo finire a terra. Gli imputati non avevano alcuna intenzione di
perpetrare una rapina, non avendo nessuna necessità di rubare, cosa che risulta
anche dal fatto che, come dichiarato dalla stessa vittima, quando IM 2 si è
trovato in prossimità del cellulare che aveva perso __________, ha lasciato che
__________ lo raccogliesse. Sia __________ che __________ hanno dichiarato che
non è stato rubato nulla e che nessuno si è fatto male. La difesa pone
l’accento sul fatto che IM 1 non è un ragazzo violento, anche i colpi inferti a
ACPR 1 sono la conseguenza del suo stato psico-fisico alterato. Per quanto
concerne il diritto, il difensore invoca l’art. 19 in relazione all’art. 48 CP e cita i parametri delle DTF 122 IV 49, secondo cui, in caso di
concentrazione alcolica nel sangue tra il 2 ed il 3 per mille, la scemata
imputabilità è presunta, DTF 119 IV 120, nella quale per un autore una
concentrazione di alcol nel sangue tra il 2.39 ed il 3 per mille era stata
ritenuta una grave scemata imputabilità, e DTF 133 IV 145. Per l’applicazione
della scemata imputabilità ai sensi dell’art. 19 CP, è sufficiente che l’autore
si sia trovato in uno stato mentale molto perturbato. La difesa considera che
al momento dei fatti la capacità di discernimento di IM 1 era fortemente
compromessa, egli si trovava in stato uno stato di scemata imputabilità tale da
resentare l’incapacità. La difesa ricorda inoltre che il grottesco tentativo,
da parte del suo assistito, di rubare la giacca a __________, era dettato dal
suo stato di balordaggine alcolemica. Per quanto attiene alla commisurazione
della pena, la difesa, considerato che IM 1, pur non avendo memoria dei fatti,
sin dal primo verbale si è assunto la responsabilità per quanto commesso, ha
tenuto un buon comportamento in carcere, ha agito in stato di grave scemata
imputabilità, ritenuto che il tentativo di prendere il giacchetto si è concluso
senza successo e senza che nessuno si facesse male ed invocata l’attenuante
specifica del sincero pentimento, chiede una massiccia riduzione della pena
richiesta dall’accusa. In considerazione del fatto che i precedenti del suo
assistito si riferiscono a casi bagatella, i quali sono dovuti perlopiù a
cattive frequentazioni in gioventù, e considerato che una pena da espiare
sarebbe del tutto iniqua, siccome contraria al principio della
risocializzazione, essendo che per l’imputato è stato possibile organizzare una
presa a carico da parte della Fondazione __________ ed egli ha quindi concrete
prospettive di reinserimento professionale, la difesa conclude chiedendo che la
pena venga integralmente posta al beneficio della sospensione condizionale,
fissando un periodo di prova di 5 anni;
- l’avv. DUF 2,
difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: in entrata precisa esservi delle difficoltà nella ricostruzione
dei fatti per quanto attiene alla rapina di cui al punto 1 dell’AA, avendo le
vittime fornito delle versioni parzialmente discordanti, motivo per cui è
necessario ricostruire minuziosamente l’accaduto. Sottolinea che i ruoli e le
responsabilità degli imputati sono completamente diversi e non è quindi
accettabile accusare entrambi dello stesso reato. Il difensore ripercorre le
dichiarazioni rilasciate dalle vittime e dagli imputati sottolineando che,
mentre vi sono alcuni fatti assolutamente certi, altre questioni non risultano
invece essere così chiare. A mente della difesa è accertato che entrambi gli
accusati la sera dei fatti avevano abusato di alcol e probabilmente anche fatto
uso di stupefacenti, così come è pure accertato che, a causa dell’alcol
assunto, IM 1 non ricorda nulla. Altrettanto certo è il fatto che ad aggredire __________
è stato IM 1, così come è stato lui a chiedergli di consegnargli la giacca.
Dalle dichiarazioni rilasciate dalle vittime, è pure emerso che IM 2 ha
estratto un coltello dalla giacca, ma mentre le vittime dicono che lo stesso
era aperto, IM 2 sostiene che era chiuso. Non vi è motivo, a mente della
difesa, per non ritenere credibili le dichiarazioni di IM 2 in merito a questa
circostanza, siccome egli non voleva certamente usare il coltello contro le
vittime, ma voleva unicamente intimorirle, cosa che poteva fare anche con il
coltello chiuso. Per quanto attiene al momento in cui IM 2 avrebbe estratto il
coltello, la difesa dà parziale lettura delle dichiarazioni rilasciate da __________
e __________, sottolineando che le vittime hanno fornito dichiarazioni
divergenti. La versione di __________ collima perfettamente con quella di IM 2,
motivo per cui, anche solo in virtù del principio “in dubio pro reo”, bisogna
partire dal presupposto che il coltello sia stato estratto solo quando IM 1 si
trovava già a terra. IM 2 non ha estratto il coltello al fine di farsi
consegnare le cartine o la giacca, ma unicamente per allontanare le persone che
avrebbero potuto colpire il suo amico. A mente della difesa non vi è quindi
alcun nesso causale tra l’estrazione dell’arma ed il furto. Al massimo nel
comportamento di IM 2 si possono intravvedere gli estremi del reato di
minaccia. Il difensore dà poi lettura delle dichiarazioni di __________,
secondo cui IM 2, quando egli voleva recuperare il cellulare da terra,
l’avrebbe spinto via, sottolineando che, a rigor di logica, se a questo momento
egli avesse già avuto in mano il coltello, non avrebbe certamente allontanato __________
spintonandolo, ma avrebbe utilizzato il coltello per intimorirlo. Anche per
questo motivo bisogna quindi concludere che, a quel momento, IM 2 non aveva
ancora estratto il coltello. La difesa sottolinea inoltre che l’intenzione di IM
Considerandi
2.
non era quella di farsi consegnare degli effetti personali altrui, cosa che
con il coltello in mano avrebbe benissimo potuto fare. Nemmeno si può affermare
che vi sia una correità tra IM 1 e IM 2, ma l’unico comportamento che può
essere imputato a quest’ultimo è quello di avere chiesto con insistenza delle
cartine alle vittime, mentre è stato IM 1 a tirare i calci ed a chiedere la
giacca. La correità implica una concertazione tra gli autori di un reato, ciò
che nel caso in esame non è avvenuto, innanzitutto perché tra il momento in cui
gli imputati sono scesi dal treno ed il calcio tirato da IM 1 a __________, non
ne avrebbero avuto il tempo materiale ed in secondo luogo siccome, visto lo
stato alterato in cui si trovavano, è difficile pensare che abbiano
effettivamente potuto concordare qualcosa IM 1 ha fatto tutto da solo,
sorprendendo sì le vittime, ma anche IM 2, il quale non sapeva nulla della sua
intenzione ed ha semplicemente avuto la sfortuna di trovarsi al momento
sbagliato con la persona sbagliata. La difesa conclude chiedendo in via
principale il proscioglimento del suo assistito ed in subordine, a causa dello
stato psico-fisico alterato dall’alcol al momento dei fatti, una massiccia
riduzione della pena richiesta dal PP, chiedendo quindi una pena pecuniaria non
superiore alle 45 aliquote giornaliere da porre al beneficio della sospensione
condizionale.
Considerato, in
fatto ed in diritto
Premessa:
1.
La presente motivazione
concerne unicamente IM 2, ritenuto che il coimputato IM 1, condannato ad una
pena detentiva di 12 mesi, non ha formulato annuncio d’appello. La di lui
posizione verrà pertanto evocata unicamente nella misura in cui necessaria al
fine di definire le responsabilità di IM 2.
I) Curriculum vitae e
precedenti
2.
IM 2, nato il __________
a __________, al PP ha così riassunto la sua vita:
"
Sono nato a __________ e ho frequentato le scuole dell’obbligo ad
__________ ma non ho conseguito la licenza di scuola media. I motivi sono che
non andavo bene a scuola e inoltre durante la passeggiata di fine anno in
Francia io e altri compagni abbiamo avuto un problema con la Polizia francese per degli stupefacenti. Io non sono finito in prigione mentre altri compagni
sì, ma due giorni dopo al rientro a scuola sono stato convocato dal direttore e
mi è stato comunicato che non avrei ricevuto la licenza di scuola media. Ho
poi frequentato un anno di pre tirocinio e dopo alcuni mesi a casa ho iniziato
l’apprendistato di posatore di pavimenti che è durato tre anni e al termine del
quale ho conseguito il diploma. Doveva essere il 2010. Preciso che due mesi
prima di terminare l’apprendistato mi ero licenziato perché mi ritenevo
sfruttato dal datore di lavoro ma sono comunque riuscito a conseguire il
diploma. Ho poi lavorato per un anno come parchettista per una ditta di
sementina ma non poi stato licenziato. Non ho più trovato lavoro fino al mese
di giugno 2013 e per sei mesi. Dall’inizio del 2014 ho percepito la disoccupazione
e da dicembre 2014 percepisco l’assistenza. Percepisco fr. 650.-- mensili. Vivo
con i miei genitori ad __________ e con mia sorella che ha 18 anni. (…) Mia
madre lavora al __________ di __________ mentre mio padre non lavora più da
diversi anni per problemi alla schiena. Prima lavorava in fabbrica come
operaio.”
(VI PP 05.01.2015, p. 2, AI 4).
3.
Interrogato dal
Presidente in merito alla sua situazione economica, l’imputato in aula ha
dichiarato di non avere debiti ed ha confermato di essere al beneficio della
Pubblica assistenza, dalla quale percepisce un reddito di CHF 650.00 mensili
(VI DIB 23.03.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Quo ai suoi precedenti, IM 2 è stato oggetto di procedimenti
penali sia da minorenne (AI 7) che da maggiorenne.
Dall’Estratto del casellario giudiziale svizzero risultano una
condanna del 19 aprile 2010 ad una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere a
CHF 30.00, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni per
infrazione grave alle norme della circolazione e guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca e una condanna del 10 ottobre 2011 ad una pena
pecuniaria di 45 aliquote giornaliere a CHF 100.00 sospesa condizionalmente per
4.
anni, per i reati di guida senza licenza di circolazione o targhe di
controllo, guida senza l’assicurazione di responsabilità civile, guida senza
licenza di condurre o nonostante revoca e conduzione di un veicolo difettoso.
Dagli atti risulta in fine una condanna per contravvenzione alla
LStup di data 01.09.2010. Al proposito l’imputato ha dichiarato di aver
iniziato a consumare marijuana tra i 14 ed i 16-17 anni di età (VI PP
05.01
, p. 3, AI 4).
4.
In punto alle sue
prospettive di vita, l’imputato nel corso dell’interrogatorio dibattimentale ha
dichiarato di non aver ancora avuto riscontro in merito al suo possibile
impiego presso una ditta che produce paraurti a __________ (cfr. VI PP
05.01
, p. 2, AI 4), ma di essersi comunque adoperato per trovare un lavoro
presso un falegname (VI DIB, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2-3).
L’imputato al proposito ha prodotto uno scritto della Falegnameria __________,
dichiaratasi disposta ad assumerlo per un lavoro ad ore sino al termine di un
cantiere (doc. dib. 2). IM 2 si è quindi dichiarato intenzionato a trovare un
posto fisso di lavoro per andare a vivere per conto suo (VI DIB 23.03.2015, p.
3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
II) Circostanze
dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
5.
Il procedimento
penale a carico di IM 2 e IM 1 è stato aperto a seguito della denuncia
formulata dalle vittime __________ e __________, i quali, recatisi in Polizia
la mattina del 3 gennaio 2015, alcune ore dopo i fatti, hanno dichiarato di
essere stati avvicinati, presso la stazione di __________, da due individui,
uno dei quali avrebbe estratto il coltello esibendolo nella loro direzione,
mentre l’altro imponeva loro di consegnargli gli effetti personali (Rapporto di
arresto provvisorio del 04.01.2015, p. 3).
Il giorno seguente, gli inquirenti, attraverso la visione della
videosorveglianza presente sul treno TILO hanno identificato IM 1 come uno dei
potenziali autori. Lo stesso, fermato presso la propria abitazione ed in
seguito interrogato, ha fornito il nome di IM 2 il quale è così stato a sua
volta fermato al domicilio ed interrogato dalla Polizia.
In data 05.01.2015 il PP ha formulato istanza di carcerazione
preventiva (AI 8), misura che è stata ordinata dal GPC fino al 30 gennaio 2015
(AI 9).
Con atto d’accusa 22/2015 del 26 febbraio 2015 ha rinviato a giudizio IM 2 per i reati di tentata rapina, infrazione alla LF sulle armi e sulle
munizioni e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
III) Principi applicabili
all’accertamento dei fatti
6.
Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre
autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario
CPP, ad art. 139, n. 1, p. 297).
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le
prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid,
Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, p. 23; DTF 133 I 33; DTF 117 Ia 401; STF
6B.936/2010 del 28.06.2011; STF 6B.10/2010 del 10.05.2010; STF 6B.1028/2009 del
23.04
). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è
conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli
art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2
Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle
prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31).
Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può
dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole
all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale
probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127
I 38 nonché sentenze non pubblicate del TF 6B.203/2008 del 13.5.2008 e
1P.20/2002 del 19.4.2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle
prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici
non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando
il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe
dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza
dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86;6B.253/2009 del 26.10.2009;6B.579/2009
del 9.10.2009; CARP 17.2012.2 del 6.06.2012).
7.
In mancanza di prove
dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF
6P.218/2006 del 20.03.2007;1P.333/2002 del 12.02.2003;1P.20/2002 del
19.04
). L’indizio per consolidata dottrina e giurisprudenza è una
circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di
induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di
una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del
fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP17.2014.103+122 del 8.10.2014 in re D.D.).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare
un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi –
che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e
rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto
d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der
Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte
in STF 6P.72/2004 del 28.06.2004 ed in 6P.37.2003 del 7.05.2003; CARP
17.2011.55
del 26.10.2011; 17.2011.1 del 8.04.2011; 17.2010.69 del 8.04.2011;
CCRP 17.2009.59 del 9.06.2010).
IV) Svolgimento
dell’inchiesta, dichiarazioni raccolte e loro valutazione
8.
Con l’AA in rassegna
il PP ha imputato a IM 1 il reato di tentata rapina.
Interrogato poche ore dopo i fatti, la vittima __________ ha
rilasciato le seguenti dichiarazioni in punto a ciò che sarebbe avvenuto la
mattina del 3 gennaio 2015, quando, unitamente a __________, si trovava presso
la stazione di __________ per recarsi al lavoro:
"
Mentre ci incamminavamo venivamo raggiunti da tergo da due
individui i quali ci chiedevano delle cartine senza specificare altro.
Nonostante la nostra risposta negativa i due ci importunavano nuovamente
chiedendoci le cartine. Ad un certo punto uno dei due individui estraeva un coltello
e lo esibiva verso di noi insistendo con le cartine. Il coltello aveva una lama
liscia di circa 5 cm l’impugnatura scura mi sembrava elaborato (non un semplice
coltellino svizzero). Non saprei dire da dove lo ha estratto e se fosse un
coltello apribile con una sola mano. Stimo la distanza fra me e l’individuo che
impugnava il coltello agitandolo nella nostra direzione di un metro e mezzo. Da
parte nostra senza reagire alle provocazioni ci allontanavamo in direzione
della Migros. Percorsi circa due passi venivo colpito alla gamba destra da un
calcio dell’individuo senza il coltello. Da parte mia non reagivo pregandolo di
lasciarmi andare al lavoro. Tuttavia appena giratomi lo stesso individuo mi
colpiva nuovamente con un calcio alla stessa gamba. A questo punto mi giravo e
lo stesso individuo mi si avvicinava di fronte imponendomi di consegnargli il
giacchetto nonostante indossassi una felpa verde con cappuccio e gilet marrone.
Ovviamente rispondevo di no e l’individuo mi afferrava per il gilet. Sentendomi
minacciato d’istinto lo afferravo con una mano alla giacca e con l’altra al
collo riuscendo a metterlo al suolo. In seguito rivolgevo lo sguardo verso
l’altro individuo e gli chiedevo se voleva confrontarsi anche lui con me con
l’intendo di intimidirlo. Lo stesso retrocedeva qualche passo e percepivo che
allora potevamo proseguire.”
(VI PG 03.01.2015, p. 2-3, AI 16).
9.
Il medesimo giorno è
quindi stato sentito __________, il quale ha asserito a verbale:
"
Questi due ragazzi ci seguivano ci hanno chiesto se avevamo delle
cartine e da parte nostra rispondevamo di no. Loro hanno insistito in modo
arrogante e ci hanno riproposto la domanda. Anche in questo caso abbiamo
risposto di no e abbiamo continuato il nostro cammino. (…) dopo aver risposto
per la seconda volta che non avevamo cartine e dopo esserci allontanati, il
ragazzo con il cappellino blu ci è corso in contro e ha tirato un calcio a __________
sulla coscia dietro. In questo caso ne io ne __________ abbiamo reagito e
abbiamo fatto finta di nulla. Il ragazzo con il cappellino ha urlato a __________
di dargli la giacca e dopodiché gli ha dato nuovamente un calcio sempre sulla
coscia. In quel frangente è nata una colluttazione e a __________ è anche
caduto il natel a terra. Mentre stavano litigando io ho visto il telefono a
terra e ho provato a prenderlo, ma il ragazzo con gli occhiali mi ha spinto via
dicendomi di lasciarli litigare tra di loro senza intromettermi. Io gli ho
fatto notare che c’era il telefono a terra e volevo recuperarlo, allora me lo ha
fatto prendere. La lite tra __________ e il ragazzo con il cappellino è poi
finita quando __________ è riuscito a fermarlo mettendolo al suolo. In quel
momento il ragazzo con gli occhiali si è avvicinato a noi ed ho notato che
aveva un coltello in mano. Lo stesso ci ha minacciati puntandoci il coltello e
dicendoci “guardate che ho un coltello!”. Il coltello aveva una lama di circa
10cm ed era fine, non saprei specificarne il tipo. Noi ci siamo spaventati e __________
ha detto che era meglio se ce ne andavamo, e così abbiamo fatto.”
(VI PG 03.01.2015, p. 2-3, AI 18).
Confrontato alle dichiarazioni di __________, secondo cui il
coltello sarebbe stato estratto da IM 2 dopo che da parte loro vi era stato il
rifiuto di consegnare le cartine, __________ ha dichiarato:
"
Non saprei dire se sia effettivamente successo così, io ho notato
il coltello solo alla fine. Probabilmente __________ si è accorto subito del
coltello.”
(VI PG 03.01.2015, p. 4, AI 18).
10.
In data 19 gennaio
2015, è quindi stato nuovamente interrogato sui fatti __________:
"
Ad un certo punto siamo stati raggiunti da quest’ultimi due. Uno
di essi, quello che indossava un cappellino blu, si è avvicinato domandandoci
se avevamo le “cartine lunghe”. Noi abbiamo risposto che non le avevamo. Questo
ragazzo era insistente e domandava nuovamente delle cartine. Io gli ribadivo
che non le avevamo e gli dicevo che poteva trovarle al distributore automatico
della “Selecta” che si trovava in stazione. Io e __________ abbiamo continuato
a camminare distanziando di alcuni metri i due. Improvvisamente il ragazzo con
il cappellino si avvicinava velocemente e sferrava un calcio alla coscia di __________.
__________ non ha reagito limitandosi a dire al ragazzo di stare calmo e che le
cartine non le avevamo. Nel contempo diceva a me di lasciare perdere e di
continuare a camminare. Il medesimo ragazzo si rivolgeva nuovamente a __________
e con fare minaccioso gli ordinava di dargli la giacca. Non ricordo le parole
esatte comunque voleva la sua giacca. __________ gli rispondeva che la giacca
era la sua e che quindi non era intenzionato a dargliela. A questo punto questo
ragazzo lo colpiva immediatamente al volto con un pugno. (…) dopo il pugno è
nata una colluttazione tra IM 1 e __________ e quest’ultimo riusciva a metterlo
a terra dicendogli di stare calmo. __________ ha reagito solo a quel momento
dopo che aveva già preso due calci e un pugno. L’altra persona e meglio IM 2 si
è limitato a fare da spettatore ordinandomi di stare in disparte. Durante la
colluttazione __________ ha preso il telefono cellulare ed io ho tentato di
avvicinarmi per raccoglierlo ma sono stato fermato da quello con gli occhiali (IM
2). Io gli spiegavo che volevo solo raccogliere il telefono e solo a questo
punto acconsentiva a farmelo prendere. Quanto IM 2 ha notato che __________
stava avendo la meglio sul suo amico si è avvicinato a noi brandendo un
coltello e puntandocelo in modo minaccioso. Ricordo perfettamente di aver visto
la lama del coltello, era lunga almeno 10 cm e larga 1/1,5 cm. Oltre a minacciarci con il coltello ci diceva “guardate che ho il coltello, fate attenzione”.
Chiaramente sia io che __________ a quel momento eravamo molto spaventati e
quindi ci siamo allontanati a passo sostenuto. ADR: che sono sicuro al 100% che
il coltello era aperto.”
(VI PG 19.01.2015, p. 2-3, AI 19).
A precisa domanda dell’interrogante su come avesse recepito
l’ordine rivolto da IM 1 a __________ di consegnarli la giacca, __________ ha
risposto:
"
Ho capito chiaramente che volevano rubare la giacca o il
contenuto della stessa a __________.”
(VI PG 19.01.2015, p. 4, AI 19).
Ha quindi ribadito che IM 2 avrebbe estratto il coltello
minacciandoli quando ha visto che l’amico era in difficoltà (VI PG 19.01.2015,
p. 4, AI 19).
11.
Sentito nuovamente in
Polizia il 20 gennaio 2015, __________ dal canto suo ha confermato interamente
le sue precedenti dichiarazioni, asserendo:
"
Entrambi, insistentemente, ci chiedevano se avevamo delle
cartine, noi abbiamo risposto negativamente. Sentita questa risposta cominciavano
ad alterarsi o meglio essere aggressivi nel senso che insistevano sul fatto che
noi dovevamo per forza avere le cartine. A questo punto ho notato che il
ragazzo con gli occhiali aveva un coltello in mano. Non ci ha minacciato ma lo
teneva semplicemente in mano puntato verso di noi all’altezza del petto senza
dire nulla. Preciso che in quel momento io e __________ eravamo ad una distanza
di circa 1/1,5 metri dal ragazzo che aveva il coltello. ADR: che il coltello
era “aperto” perché ho visto benissimo la lama, poteva avere una lunghezza di
al massimo 10 cm. ADR: che ho visto solo la lama e quindi non sono in grado di
dire che tipo di coltello fosse. ADR: che non sono in grado di dire se in quel
momento anche __________ abbia visto il coltello. Io visto ciò mi sono
spaventato ed ho detto a __________ di andarcene. Percorsi pochi metri venivo
raggiunto dal ragazzo con il cappellino il quale mi colpiva con una pedata alla
coscia destra. Quest’ultimo mi ordinava di consegnargli la giacca, naturalmente
io rispondevo di no. Non contento della risposta mi sferrava un ulteriore
calcio sempre alla coscia destra. Poi mi ha afferrato per la giacca ed io
sentendomi attaccato non ho potuto fare altro che difendermi. Non sono in grado
di dire se durante la colluttazione mi abbia colpito con dei pugni ma non lo
escludo. Fattostà che questo individuo, a seguito della colluttazione, alla
fine terminava a terra. (…) ad un certo punto ho detto a __________ di
andarcene, cosa che poi facevamo.”
(VI PG 20.01.2015, p. 2-3, AI 17).
Alla domanda su come avesse recepito l’ordine impartitogli da IM 1
di consegnargli la giacca, ha risposto:
"
Non so cosa dire, ad ogni modo volevano portarmela via o meglio
rubarmela.”
(VI PG 20.01.2015, p. 4, AI 17).
Invitato poi a prendere posizione sulle dichiarazioni di __________
in merito al momento ed alle modalità con cui IM 2 avrebbe estratto il
coltello, __________ ha dichiarato:
"
Sentito quanto dichiarato da __________ posso solo dire che non
escludo che ciò sia avvenuto ma ero agitato di mio per la colluttazione e forse
non ci ho fatto caso. Sono certo di aver visto il coltello ma già prima, forse
l’ha tenuto in mano durante tutto l’avvenimento senza metterlo via. In ogni
caso sono certo che aveva il coltello perché l’ho visto chiaramente.”
(VI PG 20.01.2015, p. 4, AI 17).
12.
L’imputato IM 1,
interrogato per la prima volta in Polizia il giorno del suo arresto, ha
riferito di non ricordare nulla di quanto accaduto successivamente a quando lui
e IM 2 sono saliti sul treno alla stazione di __________ e ciò in ragione
dell’alcool da lui sorbito. L’imputato ha tuttavia affermato, dopo essere stato
confrontato alle dichiarazioni delle vittime, che:
"
Mi assumo la mia responsabilità, so che mi trovavo lì in quel
luogo e a quell’ora. (…) Può darsi che sia stato io enunciare qualche parola
del tipo “dammi il giacchetto e il borsellino”, ma ripeto inconsciamente.”
(VI PG 04.01.2015, p. 2-3, allegato al Rapporto di arresto
provvisorio del 04.01.2015).
Sentito dal PP in data 05.01.2015, IM 1 ha in buona sostanza
ribadito di non ricordare nulla, affermando che i fatti potrebbero essere
andati come sostenuto da IM 2, cambiando tuttavia versione per quanto concerne
il fatto di aver chiesto alle vittime di consegnargli qualcosa (VI PP
05.01
, p. 4, AI 4-5).
Infine, anche in occasione degli ulteriori verbali in Polizia e
dinanzi al PP, IM 1 ha ribadito di non ricordare nulla di quanto accaduto (VI
PG 16.01.2015, AI 3; VI PP 23.01.2015, AI 18).
13.
IM 2, dal canto suo,
interrogato anch’egli il giorno del suo arresto, ha fornito la seguente
versione dei fatti:
"
Scesi dal treno, all’esterno della stazione, IM 1 colpiva con un
calcio il fondo schiena di un uomo che si trovava insieme ad un altro. Lo
stesso si girava e afferrava per le spalle IM 1 atterrandolo al suolo. A questo
punto estraevo il coltello che tenevo nella tasca esterna della giacca per
intimidirlo. La mia intenzione era quella di allontanarlo per lasciarci
proseguire.”
(VI PG 04.01.2015, p. 4, allegato al Rapporto di arresto
provvisorio del 04.01.2015).
Confrontato con le dichiarazioni della vittima __________ in
merito al momento ed alle modalità con cui avrebbe estratto l’arma, l’imputato
ha ribadito di aver estratto il coltello, mantenendolo comunque chiuso, solo
dopo avere visto IM 1 cadere a terra:
"
Preciso che al momento che estraevo il coltello per mostrarglielo
era chiuso, ovvero la lama si trovava all’interno dell’impugnatura ed era
assicurato mediante il gancetto sulla parte posteriore. Stimo la distanza fra
me e l’individuo al quale mostravo il coltello di circa 3 metri. Non mi sono mai avvicinato di più. Impugnavo il coltello con la mano sinistra e lo tenevo
all’altezza del mio viso. Al momento in cui brandivo il coltello gli dicevo “lo
vedi questo….allontanati”. Ho estratto il coltello unicamente quando ho visto
cadere per terra il mio amico.”
(VI PG 04.01.2015, p. 5, allegato al Rapporto di arresto
provvisorio del 04.01.2015).
L’imputato ha pure negato di avere chiesto qualcosa ai due ragazzi
(VI PG 04.01.2015, p. 5, allegato al Rapporto di arresto provvisorio del
04.01
).
Interrogato dal PP il giorno seguente, ed invitato a spiegare
nuovamente quanto accaduto la mattina del 3 gennaio 2015 presso la stazione di __________,
IM 2 ha affermato:
"
Abbiamo attraversato il sottopassaggio e all’uscita dall’altra
parte abbiamo visto due ragazzi. Subito IM 1 ha preso la rincorsa, barcollando,
e ha colpito uno dei due con un calcio nel sedere. (…) ADR che nessuno aveva
provocato IM 1, anche perché ci voltavano le spalle e non li avevamo neppure
visti in faccia. Appena siamo usciti dal sottopassaggio li abbiamo visti a
circa 4 o 5 metri da noi e IM 1 è subito partito d’istinto con il calcio
descritto prima. (…) L’uomo che è stato colpito da IM 1 si è girato, lo ha
preso per le spalle, faccia a faccia e lo ha messo a terra come prendere un
sacco dei rifiuti e metterlo a terra. Appena ho visto IM 1 a terra mi sono
ricordato di avere il coltello in tasca, l’ho tolto tenendolo chiuso e
assicurato e l’ho mostrato solo al ragazzo che l’aveva buttato a terra. Gli ho
detto “lo vedi questo, allontanati” o qualche cosa del genere perché volevo che
lui se ne andasse.”
(VI PP 05.01.2015, p. 4, AI 4).
L’imputato ha peraltro nuovamente precisato che:
"
Ribadisco che io ho mostrato il coltello chiuso e non aperto e
quindi non capisco come possono dichiarare di avere visto la lama del
coltello.”
(VI PP 05.01.2015, p. 5, AI 4).
IM 2 ha inoltre ribadito che né lui né IM 1 avrebbero chiesto a __________
e __________ di consegnare loro qualcosa:
"
ADR che non ho chiesto, né io né IM 1, a questi due ragazzi delle
“cartine”. Non è neppure vero che IM 1 ha chiesto a uno di loro di consegnargli
il giubbino dopo averlo colpito con due calci. Non abbiamo chiesto nulla a
loro, ma ricordo bene la scena descritta in precedenza, ossia che IM 1 li ha
rincorsi, ha dato un calcio nel sedere a uno di loro ed è poi stato messo a
terra.”
(VI PP 05.01.2015, p. 5, AI 4).
14.
La versione di IM 2 è
mutata in occasione dell’interrogatorio di Polizia del 16.01.2015, quando ha in
particolare ammesso che IM 1 avrebbe effettivamente chiesto a __________ di
consegnargli la giacca. Anche in merito al momento preciso in cui avrebbe
estratto il coltello, l’imputato ha fornito una versione leggermente diversa
rispetto alle precedenti, pur continuando a sostenere che ciò sarebbe avvenuto
unicamente alla fine della colluttazione come pure di averlo sempre tenuto
chiuso:
"
(…) usciti dal sottopassaggio, a circa 7/8 metri vi erano due
persone che camminavano davanti a noi (dandoci la schiena). IM 1, barcollante,
ha accelerato il passo in direzione dei due e ho sentito che gli diceva: “dammi
il giacchetto o giacca”. Ricordo che lo ha detto con difficoltà vista la sua
condizione fisica alterata dall’alcol (sbiascicando). Due secondi dopo ho visto
IM 1 tirare un calcio al sedere di uno dei due. A quel punto, il ragazzo del
giacchetto che aveva preso il calcio, nello stesso momento si sono afferrati
per abiti sulle spalle. Il ragazzo gettava a terra IM 1. Appena mi sono girato
ho sentito il ragazzo che accompagnava l’aggredito che mi indicava un telefono
per terra. Inizialmente avevo capito che voleva difendere il suo amico e gli
intimavo di stare fermo. Subito dopo capivo che voleva recuperare il telefono.
Allora glielo permesso. In seguito il ragazzo della giacca si è allontanato da IM
1.
e si è fermato. Si è girato verso il suo amico che si trovava vicino a me. Io
per non avere rogne, ho estratto il coltello dalla mia tasca, impugnandolo
chiuso, gli ho detto : “lo vedi questo…vattene via/allontanati”. Ho fatto
questo perché non volevo ricevere un pugno in faccia. (…) ADR che il coltello
che tenevo in mano non era aperto, contrariamente a quanto riferito da entrambi
i ragazzi.”
(VI PG 16.01.2015, p. 5-6, AI 7).
15.
In occasione
dell’interrogatorio finale dinanzi al PP, confrontato alle dichiarazioni delle
vittime, IM 2 ha ribadito la sua precedente versione dei fatti:
"
(…) ribadisco che non abbiamo chiesto delle cartine ai due
ragazzi, ma io ho sentito parlare solo della giacca. Quando siamo usciti dalla
stazione IM 1 biascicando qualche cosa ha raggiunto i due ragazzi e ne ha
colpito uno con un calcio al sedere. Mentre prendeva la rincorsa ho sentito IM
1.
dire “dammi la giacca” o qualcosa del genere. Quando il ragazzo è stato
colpito si è girato e ha afferrato IM 1 all’altezza delle spalle. Di fatti si
sono afferrati reciprocamente, si sono strattonati e sono finiti a terra. Io
sono avanzato e quando ho visto l’altro ragazzo che si stava avvicinando l’ho
fermato perché pensavo che volesse aiutare il suo amico. Lui mi ha indicato il
cellulare e io mi sono spostato per lasciarglielo prendere. ADR che per
fermarlo non ho tirato fuori il coltello. Il coltello l’ho estratto chiuso solo
quando il ragazzo che aveva litigato con IM 1, dopo essersi allontanato, si era
girato nella mia direzione. Pensando che volesse farmi qualche cosa ho estratto
il coltello e gliel’ho mostrato dicendogli anche “guarda che ho il coltello
allontanatevi”. Ribadisco che il coltello era chiuso. Io ho impugnato il
coltello parzialmente per far vedere che ce l’avevo in mano e quindi la parte
che lo hanno visto non era la lama, ma solo parte dell’impugnatura. Sono sicuro
al 100% di non averlo aperto.”
(VI PP 29.01.2015, p. 3, AI 18).
16.
Nel corso
dell’interrogatorio dibattimentale, IM 2 ha ammesso di non ricordare se IM 1
avesse chiesto alle vittime delle cartine, affermando di rammentare unicamente
la richiesta fatta da quest’ultimo a __________ di consegnargli la giacca (VI
DIB 23.03.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Invitato dal Presidente a spiegare nuovamente in quale occasione
avesse estratto il coltello, ha quindi dichiarato:
"
(…) dopo il calcio, IM 1 e il ragazzo si sono presi per le spalle
e entrambi sono caduti a terra. Io nel frattempo facevo da spettatore, anche perché
rispetto a IM 1, il quale aveva preso la rincorsa per raggiungere i ragazzi, io
ero rimasto indietro. Poi ho visto il ragazzo che aveva buttato a terra IM 1
girarsi verso di me, e mi sono ricordato di avere un coltello in tasca. L’ho
allora estratto per intimidirlo. Mentre IM 1 e __________ si strattonavano, a
quest’ultimo è caduto il cellulare e ricordo che l’altro ragazzo me lo ha fatto
notare e gli ho consentito di raccoglierlo. ADR che a questo momento, cioè
quando è successo l’episodio del cellulare, io non avevo ancora il coltello in
mano. Come detto l’ho estratto proprio alla fine, quando __________ aveva in
pratica terminato con IM 1 e si è quindi girato verso di me. ADR che il
coltello era chiuso.”
(VI DIB 23.03.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Confrontato con le affermazioni di __________ in merito al
coltello, anche in occasione del dibattimento IM 2 ha confermato le
dichiarazioni rese in sede d’inchiesta:
"
Io il coltello l’ho estratto alla fine. La nostra intenzione non
era certamente quella di rapinare qualcuno. Entrambi la giacca l’avevamo già, e
non vedo quindi perché avremmo dovuto chiedere la loro.”
(VI DIB 23.03.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
17.
Stanti le versioni
divergenti, al fine di determinare il ruolo avuto da IM 2 nei fatti occorsi
nelle prime ore del 3 gennaio 2015 presso la Stazione di __________ occorre
valutare le dichiarazioni rese dalle parti. Al proposito si impone di porre
mente al fatto che IM 1 ha ripetutamente affermato di non ricordare nulla,
ragion per cui le di lui frammentarie dichiarazioni non possono essere ritenute
al fine di delucidare gli eventi di quel giorno.
__________ e __________ sono stati costanti e lineari
nell’indicare che prima dei calci sferrati da __________, sono state loro
chieste insistentemente delle cartine.
Tale richiesta è stata formulata da entrambi gli imputati (cfr. __________:
“due individui i quali ci chiedevano delle cartine (…)” VI PG
03.01
, p. 4, AI 18 e __________: “questi due ragazzi ci seguivano ci
hanno chiesto se avevamo delle cartine (…) Loro hanno insistito in modo
arrogante e ci hanno riproposto la domanda” VI PG 03.01.2015, p. 2, AI 18).
Giova a questo proposito rilevare che già precedentemente, mentre
ancora si trovavano presso la stazione di __________, entrambi gli imputati
avevano analogamente chiesto a ACPR 1 e __________ delle sigarette e delle
cartine per confezionarle (VI PG __________, p. 2, AI 22).
Le vittime hanno pure concordemente indicato che successivamente a
tale richiesta a cui è stata data risposta negativa, IM 1 ha colpito con due
pedate successive __________, chiedendogli altresì di consegnargli la giacca.
Ne è in seguito nata la colluttazione tra questi e IM 1 menzionata negli
stralci di verbale sopra riportati.
Si dirà, che il fatto che __________ ha notato il coltello
soltanto in un secondo momento risulta essere del tutto plausibile, posto che
la sua attenzione al momento era rivolta a quanto accadeva tra IM 1 e __________.
Ancora, il fatto che egli non avesse visto l’arma prima che IM 2 gli si
avvicinasse, non significa che questi già non la impugnasse, come del resto
precisamente indicato da __________.
D’altra parte, non vi è motivo di dubitare della lineare e
costante dichiarazione di __________, confermata anche a confronto con __________,
secondo cui IM 2 impugnava il coltello fin dal principio.
Peraltro, nelle proprie dichiarazioni le vittime sono parse
sincere e non intenzionate ad aggravare la posizione degli imputati, avendo,
per esempio __________ riconosciuto che IM 2 ha acconsentito al fatto che egli
recuperasse il telefono caduto a __________ o avendo dichiarato di aver notato
– come già menzionato – la presenza del coltello solo in un secondo momento.
18.
Per quanto invece
riguarda IM 2, le sue dichiarazioni non sono apparse lineari e costanti.
Egli in particolare, in un primo momento ha negato che IM 1 avesse
chiesto qualcosa alle vittime, salvo poi affermare, in un secondo tempo, di
averlo udito chiedere a __________ di consegnargli la giacca. In sede
d’inchiesta ha ripetutamente contestato la circostanza secondo cui avrebbero
chiesto delle cartine alle vittime, per poi dichiarare, in aula, di non
ricordare se IM 1 avesse fatto una simile richiesta, menzionando unicamente la
richiesta della giacca. Egli ha peraltro contestato di aver chiesto
personalmente la consegna delle cartine, circostanza, come indicato,
univocamente riferita dalle vittime.
Altrettanto carente di costanza e linearità la descrizione del
momento in cui avrebbe estratto il coltello. Dalla lettura dei verbali si
evince che ciò sarebbe avvenuto dapprima
"
Appena ho visto __________ a terra mi sono ricordato di avere il
coltello in tasca, l’ho tolto tenendolo chiuso e assicurato e l’ho mostrato
solo al ragazzo che l’aveva buttato a terra. Gli ho detto “lo vedi questo,
allontanati” o qualche cosa del genere perché volevo che lui se ne andasse”
(VI PP 05.01.2015, p. 4, AI 4),
descrizione dei fatti che muta poi in
"
in seguito il ragazzo della giacca si è allontanato da IM 1 e si
è fermato. Si è girato verso il suo amico che si trovava vicino a me. Io per
non avere rogne, ho estratto il coltello dalla mia tasca, impugnandolo chiuso”
(VI PG 16.01.2015, p. 5-6, AI 7),
per in fine giungere a dichiarare
"
Come detto l’ho estratto proprio alla fine, quando __________
aveva in pratica terminato con IM 1 e si è quindi girato verso di me. ADR che
il coltello era chiuso”
(VI DIB 23.03.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
In altre parole, IM 2 ha dapprima dichiarato di aver estratto
l’arma fin dal principio della colluttazione (appena l’amico è caduto a terra),
affermando poi di averlo fatto successivamente alla stessa (dopo che __________
si era allontanato da IM 1), giungendo in fine ad indicare che l’avrebbe fatto
a lite quasi conclusa (quando la vittima aveva in pratica terminato).
Si dirà che tali indicazioni contrastano con quanto affermato
dalle vittime. Come già indicato, __________ ha riferito di aver visto IM 2
impugnare il coltello fin dal principio, mentre da parte sua, __________, pur
non avendo visto l’arma nelle fasi iniziali (circostanza peraltro spiegabile
con il fatto che lo stesso imputato ha riferito di averla mostrata “solo al
ragazzo che l’aveva buttato a terra”, ovvero __________), ha indicato di
aver visto il coltello “(…) quando __________ è riuscito a fermarlo
mettendolo al suolo. In quel momento il ragazzo con gli occhiali si è
avvicinato a noi ed ho notato che aveva un coltello in mano” (VI PG
03.01
, p. 2-3, AI 18), ciò che significa che l’imputato lo aveva estratto
(quanto meno) negli istanti immediatamente precedenti.
Non solo. Entrambe le vittime hanno confermato che l’arma,
contrariamente a quanto indicato da IM 2, non aveva la lama ritratta, ma
aperta. Sia __________ che __________ hanno indicato tale circostanza,
arrivando __________ pure a stimarne con buona precisione la lunghezza (cfr. AI
18).
La spiegazione fornita da IM 2 non appare neppure provvista di
logica intrinseca. Di fatto, mal si comprende per quale ragione l’imputato
avrebbe dovuto estrarre il coltello “per allontanarlo per lasciarci
proseguire” (cfr. VI PG 04.01.2015, p. 4), se si considera, in buona
sostanza, che erano stati __________ e __________ ad essere stati “aggrediti”
ed erano questi, semmai, a poter pretendere di proseguire indisturbati il
tragitto verso il posto di lavoro.
Neppure si comprende per quale motivo, nel caso in cui IM 2 avesse
voluto mostrare il coltello unicamente per timore di essere aggredito, per
quale motivo egli avrebbe dovuto avvicinarsi alle vittime, come riferito da __________.
Ma non solo. Ritenuto che pur essendo la lite tra __________ e IM 1 nelle sue
battute conclusive in quel preciso frangente IM 2 non aveva alcun motivo di
temere per sé stesso.
19.
Ne consegue che le
versioni delle vittime sono apparse più lineari e fede facenti se confrontate a
quelle dell’imputato IM 2, apparso nel corso del procedimento non sempre
sincero. Pacifico, del resto, che tra i vari protagonisti della vicenda, __________
e __________ erano certamente più lucidi degli imputati, non avendo, come
questi ultimi, sorbito bevande alcoliche durante la serata, bensì si erano da
poco alzati per recarsi al lavoro e soprattutto, non avevano alcun interesse a
mentire al fine di tentare di mitigare le proprie responsabilità.
V) In diritto
20.
L’art. 140 cpv. 1 CP
punisce con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non
inferiore a 180 aliquote giornaliere chiunque commette un furto usando violenza
contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o
all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza.
21.
Secondo
la giurisprudenza, è correo colui che collabora,
intenzionalmente e in maniera determinante, con altre persone alla decisione di
commettere un reato, alla sua organizzazione o alla sua esecuzione, al punto da
apparire come uno dei principali partecipanti. Il suo contributo deve
risultare, nelle circostanze concrete, essenziale alla commissione
dell'infrazione. Sebbene la sola volontà in relazione all'atto non sia
sufficiente, non è necessario che il correo abbia effettivamente partecipato
all'esecuzione del reato o abbia potuto influenzarlo. La correità presuppone
una decisione comune che non deve forzatamente essere espressa, potendo
risultare da atti concludenti. Il dolo eventuale quanto al risultato è
sufficiente. Non è necessario che il correo partecipi all'ideazione del
progetto, potendovi aderire successivamente, né che l'atto sia premeditato,
potendo egli associarvisi in corso di esecuzione. Ciò che è determinante è che
il correo si sia associato alla decisione da cui trae origine l'infrazione o
alla realizzazione di quest'ultima, in condizioni o in misura tale da farlo
apparire come un partecipante non secondario, ma principale (DTF 135 IV 152
consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 126 IV 84 consid. 2c/aa; 125 IV 134
consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2d; 120 IV 136 consid. 2b; 120 IV 265 consid.
2c/aa; STF 6B_587/2012 del 22 luglio 2013 consid. 2.2;6B_45/2013 del 18 luglio
2013.
consid. 1.3.5;6B_527/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 2.1;6B_758/2009
del 6 novembre 2009 consid. 2.4;6B_890/2008 del 6 aprile 2009 consid. 3.1;
6S.307/2003 del 9 ottobre 2003 consid. 3.1;6S.283/2002 del 26 novembre 2002
consid. 4.1; sentenza CARP 17.2011.11 del 9 giugno 2011 consid. 3.2).
22.
Nel
caso in oggetto, la Corte ha ritenuto che gli imputati hanno affrontato le
vittime intenzionati a derubarli – inizialmente – di eventuali cartine da
tabacco, giungendo, IM 1 a colpire con due calci __________ e a chiedergli la
consegna della giacca. Se IM 1 ha così usato violenza per commettere il furto, IM
2, brandendo il coltello ha minacciato le vittime brandendo un’arma.
Giova ribadire che IM 2 ha dapprima, unitamente al coimputato,
insistentemente chiesto le già citate cartine e si è unito a IM 1 allorquando
questi ha seguito le vittime intenzionato a reiterare la loro richiesta.
Peraltro, come emerge dalle dichiarazioni di __________, fin dal principio, IM
2.
impugnava il coltello al fine di intimorire le vittime.
Se è quindi vero che – verosimilmente – gli
imputati non hanno concordato la commissione di una rapina, IM 2 ha tuttavia
aderito quanto meno con atti concludenti a quanto messo in atto da IM 1. Egli
ha infatti prestato man forte non solo mostrando il coltello, ma pure impedendo
a __________ di intervenire in aiuto dell’amico che stava affrontando IM 1.
Emerge infatti dagli atti che IM 2 ha acconsentito unicamente a che questi
raccogliesse il cellulare caduto a terra, per il resto spingendolo via e
dicendogli di “lasciarli litigare tra loro senza intromettermi” (__________,
VI PG 03.01.2015, p. 2-3, AI 18) e ciò a riprova della sua fattiva collaborazione
con il coimputato che lo rende quindi suo correo.
La Corte ha pertanto confermato il reato di tentata rapina di cui
alla promozione dell’accusa per entrambi gli imputati.
VI) Imputazione di infrazione
alla LF sulle armi e sulle munizioni
23.
L’atto
d’accusa imputa a IM 2 di avere portato e detenuto sulla sua persona un
coltello a farfalla con la lama della lunghezza di 11 cm, il quale costituisce un’arma vietata ai sensi degli art. 4 e 33 cpv. 1 lett. a LArm.
Il coltello a farfalla è stato sequestrato a IM 2 in occasione del
suo arresto in data 4 gennaio 2015.
Questo reato
è stato quindi ammesso dall’imputato in sede d’inchiesta come pure in occasione
del dibattimento, da cui la corretta imputazione di infrazione alla LF sulle
armi e sulle munizioni.
VII) Imputazione di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
24.
Il
Procuratore pubblico ha altresì addebitato al prevenuto il reato di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. In particolare, gli è stato
imputato di avere consumato, nel periodo primavera 2012 – 3 gennaio 2015,
almeno 70 grammi di marijuana, nonché coltivato almeno 3 piante di canapa,
stupefacente interamente destinato al proprio consumo personale.
Ai sensi dell’art. 19a LStup si rende colpevole di contravvenzione
alla LStup ed è quindi punibile con la multa chiunque, senza essere
autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure commette
un’infrazione giusta l’art. 19 per assicurarsi il proprio consumo. L’art. 19
cpv. 1 lett. a LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, coltiva
stupefacenti.
Tali fatti non sono contestati e discendono dalle dirette
dichiarazioni dell’imputato (VI PG 16.01.2015, p. 6-7, AI 7).
La Corte ha pertanto confermato anche il reato relativo alla
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
Ne consegue che l’atto d’accusa deve essere integralmente
confermato.
VIII) Commisurazione della pena
25.
Giusta
l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo
oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che
la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con
le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF
129.
IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle
“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione
all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così
pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP
(FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una
scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal
TF (in particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere
ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.
; STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008; STF
6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4). La legge
ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c, 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale
permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in
ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,
6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2.,6B_370/2007 del 12 marzo 2008
consid. 2.2,6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti;
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und
Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano
adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il
giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il
massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale
del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea
2007, n. 8 ss. ad art. 49; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 7 ss. ad art. 49;
Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,
Berna 2009, n. 1 ad art. 49, n. 1; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I,
Basilea 2009, n. 78 ad art. 49).
26.
Nell’evenienza
concreta i fatti sui quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi sono di media
gravità, sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo.
Senza alcun motivo, presso la stazione di __________, l’imputato IM
2, unitamente al suo correo, ha iniziato ad importunare due giovani che si
stavano recando al lavoro.
Parimenti grave e preoccupante, a mente della Corte, è il fatto
che entrambi gli imputati portassero con loro, anche in discoteca, dei
coltelli.
A questo proposito giova sottolineare che la Corte non ha ritenuto credibili le affermazioni di IM 2 secondo cui sarebbe solito utilizzare
il coltello per stringere i bulloni del suo skateboard e la sera dei fatti
l’avrebbe quindi semplicemente dimenticato in tasca (VI PP 05.01.2015, p. 4-5,
AI 4; VI DIB 23.03.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale), essendo
piuttosto per l’imputato un’abitudine quella di detenere con sé il coltello
(cfr. VI PP di IM 1, 05.01.2015, p. 5, AI 4).
L’imputato ha palesato un’allarmante propensione a delinquere,
tanto da aderire senza esitazione agli atti compiuti dal coimputato.
IM 2 ha agito mostrando egoismo e mancanza di rispetto per i terzi.
27.
A
favore dell’imputato la Corte ha ritenuto la giovane età e la presenza di uno
stato alterato dall’assunzione di alcolici.
A tal proposito, giova rilevare che gli imputati hanno fornito
versioni discordanti in punto alla quantità e genere di alcool sorbito durante
la serata (cfr. verbali del 5.01.2015). Gli accertamenti quo alla
concentrazione di alcool nel sangue hanno peraltro dato esito negativo, posto
che l’arresto è intervenuto unicamente il giorno successivo. In tale contesto,
appare impossibile stabilire con la dovuta accuratezza il tasso di alcolemia
presente al momento dei fatti. La Corte ha tuttavia ritenuto che, a fronte
delle dichiarazioni degli imputati stessi, di __________ (VI PG 03.01.2015, p.
3, AI 16; VI PG 20.01.2015, p. 2, AI 17), di __________ (VI PG 02.02.2015, p.
4, AI 22) e attraverso la visione del filmato agli atti (dove sostanzialmente,
tuttavia, si vede inquadrato solo IM 1), si impone senz’altro di ritenere la
presenza di uno stato di scemata responsabilità di grado lieve.
Nella commisurazione della pena, è stato inoltre ritenuto il fatto
che il tentativo di rapina non ha avuto gravi conseguenze dal profilo fisico,
così come pure il fatto che – in ragione della reazione della vittima – il
furto non è stato consumato.
Analogamente, è stata considerata l’entità dell’eventuale
refurtiva, rappresentata, se del caso, da una giacca o piuttosto dal suo
contenuto, eventualmente da sigarette o cartine.
La Corte ha inoltre voluto prendere in considerazione il vissuto
dell’imputato e lo stato di disagio in cui è venuto a trovarsi.
A favore di IM 2 la Corte ha inoltre ritenuto una certa
collaborazione, avendo egli ammesso parte dei fatti o comunque contribuito a
delucidare gli atti compiuti dal correo.
Occorre infine tenere conto del fatto che IM 2, al contrario di IM
1, non ha colpito fisicamente le vittime.
IM 2, peraltro, ha tentato fattivamente di risolvere la propria
situazione, adoperandosi per cercare un lavoro. La Corte condivide il timore dell’accusa nel senso che si tratta unicamente di un impiego
temporaneo. La speranza è comunque quella che l’imputato riesca a reinserirsi
fattivamente nel mondo del lavoro, abbandonando i comportamenti che fin qui
hanno caratterizzato la sua vita.
In tale contesto, tenuto conto anche dei precedenti, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 2 una pena detentiva di otto mesi.
Quo alla sospensione condizionale ritorna applicabile l’art. 42
cpv. 1 CP.
La Corte ha ritenuto di sospendere parzialmente l’esecuzione della
pena detentiva, ravvisando come la prognosi per IM 2 non possa essere
considerata certamente negativa, tenuto conto anche del fatto che da maggiorenne
il suo delinquere si è limitato ad infrazioni alla LF sulla circolazione
stradale.
Durante il periodo passato in detenzione preventiva, l’imputato ha
avuto modo di capire cosa significa stare in detenzione, e la speranza è quella
che, con la spada di Damocle costituita dalla revoca della sospensione in caso
di insuccesso del periodo di prova, decida finalmente di adeguare il suo
comportamento alle regole del vivere civile.
Posto che per giurisprudenza del TF la pena unica non può essere
pronunciata se il cambiamento del genere di pena causa un aggravio
all’imputato, ad esempio da pena pecuniaria a pena detentiva (DTF 137 IV 249)
la pena di 45 aliquote giornaliere a CHF 100.00 pronunciata nei suoi confronti
dal Ministero Pubblico con DA del 10 ottobre 2011 viene revocata in quanto
tale.
Per quanto attiene alla contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti, a IM 2 viene comminata una multa di CHF 100.00.
IX) Sequestri e nota
professionale del difensore
28.
La Corte, in
accoglimento della richiesta dell’accusa, ha disposto la confisca del coltello
a farfalla sequestrato a IM 2, mentre il telefono cellulare marca IPhone 5 con
custodia in plastica verde e la scheda SIM Swisscom no. IMEI __________ sono
dissequestrati in suo favore.
29.
La nota professionale
dell’avv. DUF 2 è approvata per CHF 6'319.90 comprensiva di onorario e spese.
Visti gli art. 12, 40, 42, 44, 46,
47, 49, 51, 69, 123 cifra 1, 140 cifra 1 cpv. 1 CP;
33.
LArm;
19a LStup;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 1 è autore colpevole di:
1.1
tentata rapina
per avere,
il 3 gennaio 2015, verso le ore 06:00 circa.
alla stazione FFS di __________,
in correità con IM 2,
nell’intento di commettere un furto, usato violenza e minacciato
di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale __________ e __________,
e meglio per avere, dopo aver chiesto con insistenza alle vittime cartine per
sigarette, ricevuta risposta negativa, colpito __________ con un calcio alla
coscia destra ordinandogli nel contempo di consegnargli la giacca e, visto il
suo rifiuto, colpito nuovamente con un calcio alla coscia e strattonato la
medesima vittima, mentre IM 2 brandiva un coltello a farfalla aperto, senza
riuscire nel suo intento poiché __________ si difendeva facendolo cadere al
suolo prima di allontanarsi;
1.2
lesioni semplici
per avere,
il 3 gennaio 2015, verso le ore 05:50 circa,
a __________ e S. Antonino, sul TILO diretto a __________,
colpito intenzionalmente e ripetutamente con dei pugni in faccia e
sul collo ACPR 1, provocandogli una ferita lacerocontusa sopraccigliare a
sinistra e diverse ecchimosi sul collo;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.
IM 2 è autore colpevole di:
2.1
tentata rapina
per avere,
il 3 gennaio 2015, verso le ore 06:00 circa.
alla stazione FFS di __________,
in correità con IM 1,
nell’intento di commettere un furto, usato violenza e minacciato
di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale __________ e __________,
e meglio per avere brandito verso di loro un coltello a farfalla aperto,
chiedendo con insistenza delle cartine, mentre IM 1, ricevuta risposta
negativa, colpiva __________ con un calcio alla coscia destra ordinandogli nel
contempo di consegnargli la giacca e, visto il suo rifiuto, lo colpiva
nuovamente con un calcio alla coscia destra e lo strattonava, senza riuscire
nel suo intento poiché __________ si difendeva facendo cadere al suolo IM 1
prima di allontanarsi;
2.2
infrazione alla LF sulle
armi e sulle munizioni
per avere,
il 3 gennaio 2015,
a __________ e __________,
senza diritto, portato e detenuto sulla sua persona un coltello a
farfalla con la lama della lunghezza di 11 cm;
2.3
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo primavera 2012 – 3 gennaio 2015,
ad __________ ed in altre imprecisate località,
senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato almeno 70 grammi di marijuana, nonché coltivato almeno tre piante di canapa, stupefacente interamente
destinato al proprio consumo personale;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
3.
Di conseguenza,
3.1
IM 1
avendo agito in stato di scemata imputabilità,
è condannato
3.1.1
alla pena detentiva di 12
(dodici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.1.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa in ragione di 6 (sei) mesi, con un periodo di prova di anni
2.
(due). Per il resto è da espiare.
3.1.3
È ordinata la revoca della
sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote
giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna corrispondenti a complessivi fr.
2'700.- (duemilasettecento) decretata nei confronti di IM 1 dal Ministero
Pubblico del Cantone Ticino il 28.06.2012.
3.2
IM 2
avendo agito in stato di scemata imputabilità,
è condannato
3.2.1
alla pena detentiva di 8
(otto) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.2.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
3.2.3
Al pagamento di una multa di
fr. 100.- (cento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa,
sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
3.2.4
E’ ordinata la revoca della
sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote
giornaliere da fr. 100.- (cento) cadauna corrispondenti a complessivi fr.
4’500.- (quattromilacinquecento) decretata nei confronti di IM 2 dal Ministero
Pubblico del Cantone Ticino il 10.10.2011.
4.
È ordinata la confisca del
coltello a farfalla di colore grigio nero.
A crescita in giudicato della presente decisione, è ordinato il
dissequestro in favore di IM 2 del cellulare marca IPhone 5 con custodia in
plastica verde e della scheda SIM Swisscom no. IMEI __________.
5.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con
ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.
6.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
6.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per
fr. 6'386.-, comprensiva di onorario e spese.
6.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'386.- non appena le
sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.
7.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 2 è approvata per fr. 6'319.90 comprensiva di onorario 3 spese.
7.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'319.- non appena le
sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
8.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,
per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta
preliminare fr. 200.--
Multa fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 161.70
fr. 961.70
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 250.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 80.85
fr. 430.85
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 250.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Multa fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 80.85
fr. 530.85
============
comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale,
SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio federale di
Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera