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Decisione

72.2015.29

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 agosto 2015Italiano257 min

Source ti.ch

Fatti

" Per quanto riguarda la

denuncia sporta contro IM 1 devo dire che la conoscenza è avvenuta all'epoca

della scuola reclute sanitario d'ospedale che io e IM 1 abbiamo svolto insieme

a __________; se non erro nel lontano 1991.

Da lì in poi ho avuto occasione di incontrarlo solamente durante

alcuni corsi di ripetizione.

Nel 2008 ho avuto modo di incontrarlo dopo che mia mamma ha saputo

che IM 1 aveva una ditta di computer e impianti satellitari. Siccome

necessitava di un impianto TV nuovo per l'__________, che a quei tempi era

ancora di proprietà dei miei genitori, è iniziata una collaborazione per la

sistemazione dell'impianto esistente.

Poi nel corso degli anni, fino a giungere ai giorni nostri, IM 1

ha svolto anche altri lavori (es. elettricista).

Sta di fatto che nel 2008 gli è stata chiesta un'offerta per

sostituire la ricezione dei canali televisivi dall'esistente via cavo __________

alla trasmissione satellitare. Quindi IM 1 ha presentato il suo progetto di

installazione di un sistema satellitare con il montaggio di parabola e decoder

che permettessero la distribuzione dei segnali televisivi in tutte le camere

dell'albergo. Da parte dei miei genitori, ma anche da parte mia che già a quel

tempo stavo riprendendo le redini dell'Hotel, è stata accettata la sua proposta

e gli è stato dato l'incarico di passare alla ricezione satellitare.

Una volta completata l'installazione, è stato disdetto il

contratto di ricezione con la __________.

IM 1 ha installato alcuni decoder in un armadio tecnico situato

sulle scale tra il secondo e il terzo piano dell'Hotel.

Anche negli anni successivi con le continue riparazioni di cui

spiegherò in questo verbale, sino ad oggi, è l'unico posto in cui l'imputato ha

messo le mani per le riparazioni e le installazioni dei suoi prodotti.

Appunto nel 2008 ha provveduto a montare due parabole sul tetto

dell'edificio specificando che una doveva ricevere le trasmissioni dal

satellite __________ mentre l’altra dal satellite __________.

Proprio in questo armadio ha installato 4 decoder che per quanto a

mia conoscenza dovevano essere l'impianto di distribuzione dei canali per le

camere dell'albergo.

Per fare questo lavoro IM 1 ha emesso una fattura datata 26.06.2008

di CHF 16'450.--.

Di questa ha ricevuto un acconto il 25.06.2008 pari a CHF

10'000.--.

Siccome il lavoro non era stato completato in tempo, e quindi ho

dovuto prolungare di un altro anno il contratto che avevo con la Cablecom, il

03.11.2008, IM 1, sempre tramite la sua ditta __________ ha emesso una fattura

nella quale si evidenzia che la somma da pagare era di CHF 16'450..-- come in

precedenza, e dedotto l'acconto già pagato di cui sopra di CHF 10'000.--, il

saldo riportato era 0.- in quanto a causa del ritardo lavori mi aveva scontato

praticamente la rimanenza di CHF 6'450.-- che era più o meno il canone di

abbonamento che avevo dovuto pagare a __________ per il prolungo del contratto.

Secondo quanto lui aveva poi indicato dopo il suo intervento e

fattura del 03.11.2008,

l'impianto satellitare da lui installato era terminato e

funzionante.

Di riflesso la ricezione tramite impianto __________ era stata

staccata.

(…)

Il 06.04.2010 ha fornito, come da fattura, 2 decoder per una

migliore ripartizione dei segnali televisivi.

Fattura di CHF 700.-- che sono stati pagati in contanti lo stesso

giorno.

Il 19.05.2010 ha ricevuto ulteriori CHF 1'950.-- per altri lavori

sull'impianto satellitare dove sarebbero stati installati dei decoder

amplificati.

Di più non so dire sennonché gli ho pagato anche quella fattura.

Il 31.05.2010 gli ho pagato CHF 200.-- come da fattura per la

sistemazione dell'impianto. Soldi che ha ricevuto in contanti.

Il 12.01.2011 ha di nuovo messo le mani nell'impianto e ha presentato

una fattura di CHF 4'300.-- di cui il 05.01.2011 aveva già ricevuto un acconto

di CHF 1'300.--.

Il 12.01.2011 ha ricevuto il saldo della fattura corrispondente a

CHF 3'000.--.

(…)

Il 03.03.2012 ho dovuto pagare CHF 350.-- per la sostituzione di 3

decoder __________ dell'impianto satellitare.

Di nuovo il 12.03.2012 ha fornito gli stessi decoder sempre per

l'importo di CHF 350.--.

Ricordo che in quest'occasione era intervenuto dicendo che i

decoder installati la settimana prima erano stati rubati da qualcuno perché

l'armadio non era chiuso con un lucchetto e quindi di facile accesso.

Sta di fatto che secondo lui i decoder erano stati rubati e quindi

ho dovuto nuovamente pagare la cifra richiesta per acquistarne di nuovi.

Il 10.06.2013 l'impianto satellitare non funzionava più e a

seguito di un nuovo intervento di IM 1 sarebbe risultato che a causa del

temporale era bruciato tutto l'impianto e quindi per la sistemazione mi sono

stati fatti pagare CHF 7'360.--. Pagato il 10.06.2013.

Di nuovo il 10.09.2013 mi ha detto che l'impianto satellitare era

saltato nuovamente ancora a causa del temporale.

Anche in questo caso ho pagato CHF 1'300.-- per la riparazione.

Il 08.11.2013 mi ha chiesto altri CHF 550.-- per la sostituzione

di un amplificatore di rete satellitare perché non funzionava correttamente

l'impianto.

Il 15.03.2014, durante la mia assenza per le vacanze, il personale

mi ha chiamato dicendo che di nuovo l'impianto TV e radio delle camere non

funzionava più. Ho quindi detto di chiamare il IM 1 per far sistemare il

guasto.

(…)

In quel caso ha ricevuto in contanti l'acconto CHF 10'000.--.

(…)

Riassumendo posso dire però che IM 1 ha tergiversato sulla

riparazione e che il padre della mia compagna nel frattempo ha segnato con un

pennarello le parti elettroniche che IM 1 si era portato appresso per far la

riparazione.

(…)

Quando __________ ha visto che le schede elettroniche sostituite

erano le stesse che aveva contrassegnato gli ha detto di andarsene e di farsi

vivo solamente quando io sarei rientrato dalle vacanze.

Da parte mia, una volta rientrato e messo al corrente dei fatti,

non avevo più intenzione di collaborare con IM 1 e non l'ho più sentito.

Anche perché le televisioni avevano ripreso a funzionare perché __________

aveva trovato dei cavi scollegati e li aveva connessi di nuovo.

Da lì l'impianto TV ha ripreso a funzionare e quindi da parte mia

ero a posto.

Tuttavia alcuni clienti mi hanno fatto notare che il segnale TV

delle loro camere era pessimo e quindi non volendo più chiamare IM 1 mi sono

rivolto alla ditta __________ di __________.

Da qui il suo intervento per la sistemazione dell'impianto.

Ho poi capito, grazie all'intervento della ditta __________, che

l'impianto satellitare che avrebbe installato __________ non è altro che una

colossale bufala e che così come si presenta non ha mai funzionato e nemmeno

poteva funzionare.

Con mia grande sorpresa e a mia insaputa, ho scoperto, sempre

grazie all'intervento della ditta __________ che verosimilmente in tutti questi

anni ho usufruito del servizio __________ che come detto sopra avevo disdetto.

Fino al momento del loro intervento ero assolutamente convinto che

la ricezione dei canali televisivi avvenisse tramite l'impianto satellitare per

il quale ho anche sborsato tutti quei soldi come da elenco qui sopra riportato

e meglio descritto nella cartelletta che viene allegata al presente verbale.

(…)

L'impianto trovato da __________ era si allacciato alla corrente

elettrica ma non forniva alcun segnale. Era completamente fasullo.

Ero totalmente all'oscuro che IM 1 mi avesse imbrogliato a questo

modo. Gli ho versato decine di migliaia di franchi per un impianto da lui

installato che non ha mai funzionato e che nemmeno poteva farlo.”

(VI ACPR 9 16.09.2014)

2.9.2.2. Sentito dagli inquirenti, __________,

tecnico radio TV, confermava il suo intervento presso l’__________ il 17 aprile

2014 e che l’impianto satellitare “era assolutamente un falso e funzionava

grazie alla trasmissione via cavo separata”, precisando che “da parte

mia ho fotografato l’impianto prima di intervenire e quindi senza toccare nulla

di quello che ho trovato” (VI __________ 03.09.2014). Le fotografie

scattate da __________ venivano allegate al suo verbale d’interrogatorio.

2.9.2.3. IM 1 durante l’inchiesta ha

dichiarato che “non contesto di aver ricevuto quel denaro indicato da ACPR 9

e l’ho ricevuto quale controprestazione per i lavori che gli ho fatto”,

precisando che “al signor ACPR 9 e all’albergo ho fornito un sistema

funzionante e tutti gli interventi da me effettuati erano necessari per il buon

funzionamento dell’impianto del tempo” (VI 24.09.2014 pag. 10; cfr. anche

VI 17.12.2014 pag. 8), ciò che ha ribadito anche al dibattimento (VI imputato

pag. 9, all. 1 al V. DIB).

In aula, quando gli sono state sottoposte le fotografie scattate

da __________ prima del suo intervento presso l’__________, IM 1 ha dichiarato

che “l’impianto delle fotografie non è quello che ho fatto io. Quello che ho

fatto io era al quarto piano. L’impianto che si vede nelle foto si trova nel

quadro elettrico, mentre che io ho installato l’impianto satellitare in un

armadio dove non c’era niente, mentre qui sulle foto vedo che ci sono le

valvole di un impianto elettrico”. Ha affermato quindi che “si sta

inventando tutto”, precisando che “non ho denunciato ACPR 9 per le sue

false affermazioni nei miei confronti. Non l’ho fatto perché sono stato

interrogato poco e non so quasi nulla di questa cosa qua” (VI imputato pag.

9, all. 1 al V. DIB).

2.9.2.4. La Corte ha ritenuto accertato

che l’impianto satellitare installato da IM 1 era fasullo e che la ricezione

dei canali TV avveniva in realtà tramite l’allacciamento __________, così come

attestato dal tecnico radio TV __________, sulla cui testimonianza non vi è

motivo di dubitare e che correttamente ha fotografato lo stato dei luoghi prima

del suo intervento.

IM 1 non è invece affatto credibile quando afferma che quello

ritratto nelle fotografie scattate da __________ non è l’impianto da lui

allestito, anche perché è solo in aula che ha dichiarato di aver installato

l’impianto al quarto piano, mentre che inchiesta non lo aveva detto nonostante

gli fossero state contestate le dichiarazioni in merito di ACPR 9 (cfr. VI IM 1

24.09.2014 pagg. 9-10).

La Corte ha quindi confermato l’imputazione di cui al punto 4.2

dell’atto d’accusa 21/2015 poiché l’imputato ha fatto credere alla vittima di

aver impiantato e mantenuto funzionante negli anni un sistema satellitare che

in realtà è risultato essere fasullo, sfruttando la fiducia che ACPR 9 aveva

nei suoi confronti quale specialista di computer e di impianti TV satellitari,

facendosi quindi pagare un importo complessivo di fr. 37'060.- (rettificato in

aula con l’accordo delle parti, cfr. pag. 3 V. DIB).

2.9.3. Truffa in danno di ACPR 10

2.9.3.1. Il 27 agosto 2014 ACPR 10 denunciava

IM 1 per truffa e appropriazione indebita, indicando che “su richiesta di IM

1 dopo una sua commovente domanda di prestito alludendo di non avere soldi per

comperare da mangiare ai figli e alla moglie gli ho dato al somma di fr.

5'000.-- in buona fede in forma di prestito che lui mi aveva garantito di

restituirmi entro la fine del mese. Soldi che a tutt’oggi mi ha restituiti solo

in parte” (denuncia 27.08.2014, AI 1 inc. 2014.8027).

2.9.3.2. IM 1 ha riconosciuto di aver

ricevuto un prestito di fr. 5'000.- da ACPR 10, in relazione al quale aveva

anche sottoscritto il riconoscimento di debito datato 9 maggio 2008, nel quale

si impegnava a restituire la somma entro il 31 maggio 2008.

In merito ai motivi indicati alla signora ACPR 10 a fondamento della

richiesta di prestito, in inchiesta IM 1 aveva dichiarato di contestare “quanto

dichiara ACPR 10 in merito al motivo del mio prestito. A lei non avevo detto

che mi servivano i soldi per “nutrire” la mia famiglia” (VI 24.09.2014 pag.

14), mentre che al dibattimento ha ammesso di aver chiesto i soldi a ACPR 10 “dicendole

che li avevo bisogno per pagare l’affitto di casa e per mantenere i figli e la

famiglia”, confermando quindi le dichiarazioni della denunciante al

riguardo. Ha aggiunto che “i soldi che mi aveva prestato li ho

utilizzati per il pagamento dell’affitto dell’appartamento a __________ e per

dar da mangiare alla mia famiglia” (VI imputato pag. 10, all. 1 al V. DIB).

Sia durante l’inchiesta che in aula IM 1 ha però dichiarato di

aver integralmente saldato il debito di fr. 5'000.-, restituendone una parte in

contanti e compensandone una parte con prestazioni professionali da lui

eseguite in favore dei coniugi __________ (VI 24.09.2014 pag. 14; VI imputato

pag. 10, all. 1 al V. DIB).

Ha precisato di essere in possesso delle relative ricevute,

dichiarando in inchiesta di non voler riferire dove si trovavano (VI 24.09.2014

pag. 14), rispettivamente in aula che le stesse erano nel - famoso - deposito

della __________ e __________ (VI imputato pag. 10, all. 1 al V. DIB).

Ha precisato inoltre che inizialmente credeva di poter restituire

il prestito nei termini pattuiti in quanto “io a quel tempo mi ero messo in

proprio, quindi pensavo di poter restituire in 21 giorni il debito, pensavo di

riuscire a farcela man mano con i lavori che facevo” (VI imputato pag.

10, all. 1 al V. DIB).

Queste dichiarazioni di IM 1 sono in contrasto con quelle di ACPR

10, che ha invece riferito che in due occasioni IM 1 aveva effettivamente

controllato i computer di casa, ma che queste prestazioni gli erano state

regolarmente remunerate, per cui il debito era rimasto invariato:

" Visto che non poteva

restituirci i soldi allora, per due volte, gli abbiamo chiesto di controllare

che il computer di casa fosse in ordine.

Malgrado ciò mi ha comunque fatto pagare le tariffe usuali che

praticava per gli interventi professionali.

Pertanto non ci ha controllato il computer per una somma

equivalente alla deduzione dell’importo dovuto, perché abbiamo pagato le

singole prestazioni.

Il prestito rimaneva esattamente tale e IM 1 non ci restituiva

assolutamente nulla.”

(VI ACPR 10 01.09.2014, pag. 4)

ACPR 10 ha dichiarato che in seguito IM 1, “messo sotto

pressione”, aveva restituito in diverse rate un importo complessivo di fr.

2'300.- (e meglio 4 rate da fr. 500.- e un importo di fr. 300.- consegnato una

volta che per caso si erano incrociati sulla strada tra __________ e __________),

per cui “verso IM 1 vantiamo ancora un credito di CHF 2'700.--” (VI

ACPR 10 01.09.2014, pagg. 4-5).

Al dibattimento la signora ACPR 10, presente in aula fra il

pubblico, ha consegnato alla Corte le ricevute in suo possesso (doc. DIB 1),

dalle quali risulta che l’imputato le ha restituito:

- il 20.08.2009 fr. 800.-;

- il 07.10.2009 fr. 1'000.-;

- l’11.02.2010 fr. 500.-;

- il 19.04.2010 fr. 500.-;

- l’11.06.2010 fr. 500.-.

Pertanto, tenuto conto dell’ulteriore importo di fr. 300.-

restituito da IM 1, l’importo rimborsato ammonta a complessivi fr. 3'600.-.

Di conseguenza, con l’accordo delle parti, il debito residuo di

fr. 2'700.- indicato al punto 4.3 dell’atto d’accusa 21/2015 è stato

corretto in fr. 1'400.- (cfr. VI imputato pag. 10, all. 1 al V. DIB).

In definitiva, quindi, ad eccezione dell’ammontare dell’importo

rimasto ad oggi scoperto, le versioni di ACPR 10 e dell’imputato sono

sostanzialmente convergenti.

2.9.3.3. La Corte ha considerato che IM

1 non risulta abbia raccontato cose non vere alla signora ACPR 10 per ottenere

il prestito, dal momento che era vero che in quel periodo non aveva soldi per

mantenere la famiglia, considerato parallelamente che non risulta dagli atti

che IM 1 abbia utilizzato detto prestito per scopi diversi da quelli allegati e

ritenuto infine ancora che non risulta comprovato che l’imputato avesse, al

momento in cui ha chiesto il prestito, l’intenzione di non restituire

integralmente il dovuto, ritenuto che ha anche restituito i due terzi di quanto

ricevuto.

Pertanto, l’imputazione di truffa di cui al punto 4.3 dell’atto

d’accusa 21/2015 non è stata confermata, anche se va rilevato che anche in

questo caso IM 1 ha accortamente fatto leva sulla generosità d’animo di ACPR 10,

senza però che la fattispecie concreti il reato di truffa, facendo difetto i

presupposti oggettivi e soggettivi dello stesso.

2.9.4. Truffa in danno di ACPR 12

2.9.4.1. Il 30 ottobre 2014 ACPR 12

denunciava IM 1 per titolo di truffa, oltre che per altre fattispecie che qui

non interessano, dal momento che in relazione alle stesse il 26 febbraio

2015 è stato emanato un decreto di abbandono (denuncia sub AI 1 inc.

2014.10287; decreto di abbandono agli atti dell’inc. 2014.6010).

ACPR 12 veniva interrogato in merito alla denuncia il 3 novembre

2014 e dichiarava:

" Inizio con il chiarire il

fatto del prestito personale (Allegato 1 della mia denuncia). IM 1 mi aveva

detto che sua sorella si trovava ricoverata in gravissime condizioni presso un

Centro Ospedaliero di __________ ed era malata di tumore in fase terminale.

Dicendo che non era assicurata per determinate cure e società, in

particolare la Rega o altre similari, mi ha chiesto un prestito urgente a

carattere personale perché doveva pagare il trasferimento dal canton __________

al canton Ticino.

Insistendo parecchio sulle condizioni di salute della sorella, mi

ha detto di trovarsi in grosse difficoltà economiche per far procedere il

trasferimento.

Infatti mi ha detto di dover anticipare questi soldi altrimenti

non sarebbe riuscito a portare in Ticino la sorella morente.

Devo dire che la richiesta di denaro me l'ha anticipata via

telefono chiedendo un incontro personale per spiegarmi meglio la situazione

famigliare.

E' qui che mi ha detto che ero praticamente l'unico che poteva

aiutarlo perché i familiari non lo erano.

L'esposizione dei fatti di IM 1 è stata talmente chiara ed

esaustiva che mi ha convinto ad andare presso la Banca __________ di __________

e prelevare CHF 5'000.-- in contanti.

(…)

Se non ricordo male gli ho consegnato i soldi un paio di giorni

dopo il prelevamento.

Prima di consegnarglieli gli ho sottoposto una dichiarazione di

prestito personale che IM 1 ha firmato di proprio pugno.

Alla dichiarazione di ricevuta è stata allegata una fotocopia

della sua carta d'identità.

Mi viene chiesto come mai sulla dichiarazione di ricevuta è stata

fatta un'aggiunta manoscritta, firmata da IM 1, in data 30.12.2009.

Rispondo che alla data prevista per la restituzione del prestito,

15.10.2009, non ho ricevuto nulla.

Dopo diverse peripezie per rintracciarlo, fra l'altro mi è stato

detto da IM 1 che era stato in prigione a causa di errori di cassa, il 30.12.2009

ci siamo incontrati di nuovo.

Non mi ha dato i soldi di ritorno ma abbiamo concordato una nuova

data per questa restituzione del prestito.

Restituzione che avrebbe dovuto avvenire il 15.03.2010.

Siccome non mi restituiva mai il prestito, ci siamo accordati su

un piano di rientro dei soldi che gli avevo prestato che consisteva nella

restituzione dell'importo a scalare dalle fatture che IM 1 avrebbe dovuto

emettere per lavori da lui prestati in mio favore.

E' cosi che, come descritto dallo stesso IM 1 sul foglio che ha

scritto a mano (Allegato 4 della mia denuncia), il prestito totale non è stato

ritornato ma, anzi mi deve ancora CHF 1'250.--.”

(VI 03.11.2014 pagg. 3-4)

Il documento sottoscritto da IM 1 il 30 settembre 2009, allegato

n. 1 alla denuncia di ACPR 12, riporta il seguente testo:

" PRESTITO

Io sottoscritto Signor IM 1 nato il IM 1

domiciliato a __________, di professione Ingegnere ETH in

Informatica dichiaro di ricevere dall’__________ la somma di CHF 5'000.00

(cinque Milla franchi svizzeri) come prestito personale.

Questa somma dovrà essere interamente restituita entro

e non oltre il 15.10.2009.

Non sono previsti interessi essendo stato concesso per

motivi famigliari della massima gravità.”

(all. 1 alla denuncia ACPR 12, AI 1 inc. 2014.10287)

Vi è poi la scritta a mano “in data del 30/12/2009, seguito a

colloquio con Sig. ACPR 12, garantisco il rimborso della somma di 5000 Fr entro

il 15/03/2010”.

2.9.4.2. Interrogato, IM 1 negava di

aver ricevuto un prestito da ACPR 12 (VI 20.11.2014 pag. 5).

Preso atto dello scritto all. 1 alla denuncia, rispondeva di

riconoscere il documento ma dichiarava che:

" (…) questo non è il

documento che io ho visto e firmato. Io ho fatto dei lavori per la società di ACPR

12 e ricevevo sempre le ore prepagate in anticipo.

ADR che la firma a fondo pagina sulla sinistra la

riconosco, è la mia. Non riconosco la scrittura a mano apposta sul documento e

neppure la firma.

Mi viene chiesto se dunque ACPR 12 ha falsificato questo

documento ed io rispondo di sì.

ADR che non è vero che io ho detto a ACPR 12 che mia

sorella si trovava in gravissime condizioni presso un centro ospedaliero di __________

ed era malata di tumore in fase terminale, chiedendogli parimenti un prestito

per il suo trasferimento da __________ in Ticino.

(…)

ADR che non è vero che io a ACPR 12 avevo chiesto di

incontrarlo per spiegargli i miei problemi familiari, sempre in vista di

chiedergli un prestito. I nostri incontri erano unicamente professionali.”

(VI 20.11.2014 pag. 6)

2.9.4.3. Anche nel successivo

interrogatorio IM 1 contestava i fatti, dichiarando:

" (…) è vero che ACPR 12 mi

ha dato del denaro quale anticipo per il mio lavoro futuro presso di lui;

trattasi del pagamento anticipato di mie future ore di lavoro; in sostanza dopo

la consegna del denaro io ho effettivamente lavorato per ACPR 12 deducendo ogni

volta il mio dovuto; oggi nessuno dei due può vantare alcunché; c’è un

contratto da me sottoscritto sul quale è indicato espressamente che ACPR 12

comperava in anticipo tot ore di manutenzione su determinati computer che

avevano.

ADR che la circostanza da lui riferita in merito al recupero di

mia sorella con la REGA è un’invenzione di ACPR 12.”

(VI 17.12.2014 pag. 9)

2.9.4.4. In aula IM 1 ha cambiato

sensibilmente versione, riconoscendo di aver sottoscritto l’allegato n. 1 alla

denuncia di ACPR 12 e di aver ricevuto da lui fr. 5'000.-, asserendo però che

l’idea di mettere la questione della sorella malata nel giustificativo era

stata di ACPR 12 e che l’importo di fr. 5'000.- lo aveva ricevuto in pagamento

di alcuni PC che gli aveva fornito:

" Il signor ACPR 12 sapeva

che mia sorella è malata di leucemia. Lo sa perché siamo in rapporti di

amicizia, dal 2002/2003. (…). Lui mi ha fatto scrivere questa cosa di mia

sorella malata morente da mettere come giustificativo nella cassa della sua

ditta, la __________. Quindi è stata una sua idea per giustificare verso gli

altri azionisti della società.

(…)

ADR: I soldi, i fr. 5'000.--, li ho presi in quanto gli ho

fornito due computer portatili usati (HP entrambi), un miniserver (sempre

dell’HP) e un PC fisso (assemblato comprando i componenti), per l’importo

complessivo di fr. 5'000.--. ACPR 12 mi ha fatto fare questo foglio di carta

per giustificare l’uscita dei soldi dalla ditta che amministrava, la __________.

Vengono sottoposte all’imputato le ricevute allegate al VI di ACPR

12 del 03.11.2014.

La Presidente mi chiede se queste fatture corrispondono ai

PC che ho fornito a ACPR 12.

R: È uno dei computer di cui ho appena riferito.

La Presidente mi chiede quindi cosa c’entra l’allestimento

di un contratto di prestito datato 30.09.2009 per un computer che è già stato

fatturato e pagato.

R: Quella fattura nella contabilità della __________ non la

troverete. ACPR 12 mi ha fatto firmare quel giustificativo perché non voleva

far vedere agli altri azionisti che aveva acquistato questi computer, perché un

computer l’aveva regalato alla segretaria e gli altri tre se li era tenuti lui.”

(VI imputato pagg. 10-11, all. 1 al V. DIB)

2.9.4.5. La Corte ha ritenuto che IM 1

non è stato per nulla lineare e costante nelle sue dichiarazioni, dal momento

che in un primo momento ha negato di aver sottoscritto il documento prodotto da

ACPR 12 (allegato n. 1 alla denuncia), arrivando a dire che era stato

falsificato dal denunciante, salvo poi ammettere di averlo effettivamente

firmato, allegando che si riferiva al pagamento di alcuni PC che aveva fornito

a ACPR 12, mentre che in inchiesta aveva dichiarato di aver ricevuto il denaro

quale anticipo per le ore di lavoro da prestare in favore di ACPR 12, senza

però essere in grado di produrre alcun giustificativo in merito. Ancora una

volta, quindi, l’imputato non è risultato credibile per la Corte. Lo stesso

neppure è credibile laddove allega che sia stato ACPR 12 a

suggerire di inserire nel documento la falsa causale di motivi famigliari gravi

- con ciò intendendo, come ha dichiarato, il trasferimento della sorella malata

-, dal momento che le dichiarazioni di ACPR 12 risultano molto più convincenti

e anche perché si tratta proprio della motivazione che IM 1 allegherà - come

vedremo - anche nell’ambito di un prestito che aveva richiesto ad un’altra

persona.

La Corte ha pertanto confermato l’imputazione di truffa per il

prestito che IM 1 ha ricevuto da ACPR 12, al quale ha raccontato falsamente di

dover provvedere al trasferimento della sorella malata dal Canton Berna al

Canton Ticino. L’inganno risulta astuto in quanto IM 1 ha sfruttato la

circostanza che ACPR 12 fosse effettivamente a conoscenza del fatto che aveva

una sorella affetta da una malattia grave e che non avrebbe pertanto eseguito

alcun controllo sulla veridicità delle sue affermazioni. L’imputato ha posto

inoltre ACPR 12 sotto pressione facendogli credere che nessun altro poteva

aiutarlo e che la sorella era morente, per cui il trasferimento era urgente ed

occorreva agire in fretta.

2.9.5. Truffa in danno di __________

2.9.5.1. Il 1 ottobre 2014 la Polizia

procedeva ad interrogare __________, che riferiva in merito al prestito di fr.

2'000.- che aveva concesso a IM 1 nel dicembre 2009, mai restituitogli:

" Ho conosciuto IM 1 nel

lontano 2009.

Appreso delle sue conoscenze informatiche l'ho incaricato di

eseguire dei lavori sul mio PC di casa.

Dopo che ha eseguito questi lavori, un giorno mi ha detto che era

appena uscito di prigione perché ingiustamente arrestato e incarcerato per aver

truffato dei clienti.

Cosa che diceva di non aver fatto assolutamente.

Nella sua esposizione dei fatti mi ha riferito che per la causa in

corso la Procura gli aveva bloccato i conti e che di riflesso non aveva più

disponibilità economica.

Quindi mi ha chiesto dei soldi perché aveva grosse difficoltà per

il sostentamento della famiglia, ed in particolare dei suoi figli.

Nell’esposizione dei fatti era talmente prostrato che mi sono

lasciato convincere dalle sue parole, che per finire ho accettato di prestargli

dei soldi siccome diceva che ne aveva assolutamente bisogno.

Ciò accadeva in concomitanza con le festività natalizie 2009 ed a IM

1 ho consegnato CHF 2'000.- in contanti sottoforma di prestito senza interessi.

Per il prestito di cui ha beneficiato ha sottoscritto una ricevuta

del debito, data 23.12.2009, nella quale riconosceva persino un tempo limite di

90 giorni per la restituzione senza interessi del capitale, ma che fino ad oggi

non ha mai onorato.

Richiamato più volte, sia per telefono che per lettera - a

restituirmi il denaro - ha sempre tergiversato o accampato le scuse più

disparate pur di non soddisfare le mie domande di restituzione.

E' così che il 10.06.2010 mi sono rivolto alla Pretura di Lugano

per denunciare i fatti di cui ero vittima di truffa.

Con sentenza del Giudice di Pace del Circolo di __________ del

20.07.2010, IM 1 è infine stato condannato al pagamento dei CHF 2'000.--.

Per questa procedura ho anche dovuto sborsare CHF 180.--.

Malgrado la sentenza, come già elencato poc'anzi, IM 1 non ha mai

estinto il suo debito e a tutt'oggi vanto ancora verso di lui questo credito.

Mi viene chiesto se dopo la ricezione di una lettera del

27.05.2010 firmata da __________ abbia mai contattato la donna per avere le

spiegazioni del caso a proposito dei contenuti della lettera. Rispondo di no.

Non ho mai preso contatto con la moglie di IM 1 e nemmeno so chi sia. Non l'ho

mai conosciuta.

Mi viene chiesto come ha potuto ottenere i soldi IM 1 e ripeto che

mi aveva detto di non avere nulla da poter dare da mangiare alla famiglia e in

special modo ai bambini perché gli erano stato bloccati i conti. Per questo mi

sono lasciato convincere.”

(VI __________ 01.10.2014, pag. 3)

__________ ha versato agli atti sia la ricevuta del 23 dicembre

2009 scritta a mano e firmata da IM 1, nella quale quest’ultimo conferma di

aver ricevuto la somma di fr. 2'000.-, sia la lettera datata 27 maggio

2010 - apparentemente, come vedremo - firmata da __________, nella quale si

legge in particolare che “mio marito ultimamente è molto preso, non è quasi

mai presente, in quanto fra il lavoro e la sorella in fin di vita all’ospedale

di Basilea per CANCRO, ha ben altri problemi a cui pensare, oltre a quanto

accadutogli” (cfr. scritto __________ del 9 settembre 2014, AI

1 inc. 2014.9090).

2.9.5.2. L’imputato non contesta di aver

ricevuto un prestito di fr. 2'000.- da __________ e ha confermato anche di

avergli chiesto il prestito dicendogli di non riuscire a provvedere al sostentamento

della sua famiglia e in particolare dei suoi figli, in quanto dopo essere stato

arrestato, la Procura gli aveva bloccato i conti e quindi non aveva più

disponibilità economica (VI 20.11.2014 pag. 8; VI imputato pag. 11, all. 1

al V. DIB).

In effetti, il prestito risale al 23 dicembre 2009, poco tempo

dopo la sua scarcerazione del 16 dicembre 2009.

Per contro, IM 1 dichiara di aver restituito l’intero importo di

fr. 2'000.- a __________ (VI 20.11.2014 pag. 8; VI 17.12.2014 pag. 9; VI

imputato pag. 11, all. 1 al V. DIB) e questo dopo la sentenza del 20 luglio

2010 del Giudice di pace del circolo di __________ che lo aveva condannato a

pagare l’importo di fr. 2'000.- all’istante __________ (AI 1 inc. 2014.9090).

In aula IM 1 ha precisato - ciò che non ha stupito la Corte - che “la

ricevuta che mi sono fatto firmare quando ho restituito i soldi a __________,

si trovava nel deposito della __________ e T__________” (VI imputato

pag. 11, all. 1 al V. DIB).

Va segnalato che IM 1 ha negato di aver allestito lo scritto

27 maggio 2010 a nome di sua moglie (VI 20.11.2014 pag. 9), la quale ha

invece testimoniato “con assoluta certezza di non averlo mai visto prima

d’ora. I contenuti dello scritto mi sono assolutamente nuovi” e che “la

firma in calce al documento non è la mia” (VI 06.10.2014 pag. 2, AI 3 inc.

2014.9090), per cui la Corte ritiene accertato che sia stato proprio l’imputato

ad aver allestito lo scritto a nome della moglie, allo scopo di guadagnare

tempo per la restituzione del prestito da lui - e non dalla moglie - richiesto

a __________.

2.9.5.3. La Corte ha confermato la

truffa in danno di __________, al quale l’imputato, in prossimità del Natale

2009, ha raccontato - falsamente - di avere un conto bloccato dalla Procura

dopo essere stato in prigione e di non avere quindi il denaro per provvedere al

sostentamento dei suoi figli, come IM 1 ha ammesso.

L’imputato ha sfruttato il fatto che __________ ben difficilmente

avrebbe potuto effettuare controlli sulla veridicità delle sue affermazioni,

facendo inoltre leva sulla generosità d’animo dell’anziana vittima già sapendo

che non le avrebbe mai più restituito il prestito.

Infatti, l’allegazione di IM 1 di aver provveduto alla

restituzione dell’integralità del prestito e che la relativa ricevuta si trovava

nell’ormai noto deposito della __________ e __________, non è stata

assolutamente comprovata e per la Corte non risulta affatto credibile.

2.9.6. Truffa in danno di ACPR 13

2.9.6.1. Il 21 ottobre 2014 ACPR 13

denunciava IM 1 per i seguenti fatti:

" Conosco il Sig. IM 1 ca.

dal 2011 presentatosi come cliente alla __________ di __________, dove lavoro

da oltre 15 anni. Si trattava di un cliente normale con il quale nel tempo sono

entrato in confidenza.

- Il 1° fatto sospetto fu quando per mesi non si fece più vedere,

lasciando un debito di ca. 500-600 Fr. Venne poi a saldarlo mesi dopo con molte

insistenza da parte nostra.

Alfa Romeo: il Sig. IM 1 circolava con una Renault in cattivo

stato di marcia e in quell’ambito abbiamo avviato le trattative di vendita

dell’Alfa.

In agosto 2012, dopo che la sua Renault lo ha lasciato a piedi, si presenta con

fretta e furbizia dicendo che voleva la mia vettura subito, con urgenza.

Il contratto era pronto e l’avrebbe firmato il giorno seguente.

L’auto gli serviva subito per finire lavori in corso che gli avrebbe permesso

di pagarmi subito. Poi è sparito due volte, una, per un presunto intervento

urgente alla schiena, l’altra, quando a luglio finì in carcere. Prima di

quest’ultimo evento, in giugno 2014, si è presentato in due occasioni con viso

dimesso e atteggiamento disperato, chiedendomi aiuto finanziario urgente (Fr.

3'000 + Fr. 2'000).

- Motivo: acquisto di materiale necessario per concludere un

lavoro in corso presso __________ che gli avrebbe permesso di pagare in una

volta i sospesi, cosa che fino ad oggi non è mai avvenuta!

(…)”

(denuncia di ACPR 13 del 21 ottobre 2014, AI 1 inc. 2014.10032)

2.9.6.2. Il 28 ottobre 2014 il

denunciante veniva interrogato dalla Polizia e precisava ulteriormente i fatti

alla base della sua denuncia:

" Per quanto riguarda la

denuncia sporta contro IM 1 devo dire di averlo conosciuto in ambito professionale

nel più o meno nel 2011.

Siccome lavoro da circa 15 anni presso il negozio __________ con

sede a __________, ho avuto occasione di conoscere l'imputato quando è divenuto

cliente del negozio perché era appassionato di modellismo.

Ha iniziato a servirsi con del materiale nostro fintanto che nel

corso del 2012 ha lasciato pendente un conto di circa CHF 500.--/600.--.

Conto che ha impiegato diversi mesi a saldare dopo tante

insistenze e richiami da parte nostra.

Una volta liquidato il debito è tornato a servirsi da noi dopo

tanto tempo che non passava più in negozio, forse proprio perché aveva in

sospeso il debito.

(…)

Dopo essere tornato a servirsi da noi, non ha più lasciato debiti

o sospesi. Ha sempre pagato a contanti.

Grazie a questa conoscenza come cliente, siamo poi entrati in

amicizia.

Un giorno, sapendo che volevo vendere la mia vecchia automobile

Alfa Romeo 156 2.4 JTD Caravan di colore rosso, mi ha chiesto informazioni al

riguardo siccome a quel tempo guidava una vecchia Renault Megane di colore nero

che aveva alcuni problemi.

(…)

(…)

In realtà la trattativa è durata qualche mese, anche se non posso

dire che di trattativa si trattasse veramente. Penso che IM 1 attendesse il

momento di restare veramente a piedi prima di trovare una soluzione alternativa.

Sta di fatto che un giorno mi ha detto che la Renault l'aveva

mollato e che aveva bisogno urgentemente di un'altra auto e, se prima era una

tira e molla perché diceva di non avere la disponibilità, a quel momento le

cose sono andate più spedite e abbiamo concluso la vendita.

Abbiamo concordato una cifra di CHF 5'000.-- e non ha avuto da

ridire sul prezzo perché sapeva che l'auto era in perfetto stato di marcia ed

era appena stata collaudata con tutte le riparazioni effettuate.

(…)

(…)

Avevo pronto il contratto di vendita da fargli firmare quando mi

avrebbe consegnato i soldi visto che mi aveva promesso che avrebbe pagato subito

a contanti.

In realtà ha sempre trovato una scusa per sottrarsi alla firma del

contratto e al pagamento dell'auto.

L'ho sempre più invitato a rispettare gli accordi presi ma lui,

sebbene di tanto passava ancora in negozio, di fatto non mi ha mai pagato.

Diceva quasi sempre di essere di fretta oppure che sarebbe passato

l'indomani per liquidare la faccenda.

Ho sempre atteso pazientemente un suo gesto ma non è mai arrivato.

ADR che non ho ricevuto nemmeno un franco di acconto. IM 1

mi deve ancora la totalità dell'importo.

(…)

Ho continuato a contattarlo con diversi messaggi, anche perché era

"sparito" dalla circolazione e non si faceva più sentire.

Ai messaggi rispondeva molto raramente e sui soldi era sempre

vago.

Quando mi rispondeva era sempre con una "scusa" per

qualche problema.

Mi aveva detto di essere in cura per una polmonite, poi qualche

tempo dopo aveva risposto dicendo di essere convalescente per un'operazione

alla schiena avvenuta in Svizzera interna, ma non so dove.

Tutto questo accadeva nel periodo tra l'immatricolazione del

16.12.2013 e la primavera 2014. Fino ad oggi non ha mai pagato.

Devo anche aggiungere che durante questo periodo mi aveva chiesto

di fornirgli del materiale per illuminazione, siccome sono titolare anche di

una ditta che si occupa di impianti di illuminazione LED.

Quindi mi ha chiesto del materiale che doveva installare presso un

albergo di __________, ma non so di quale albergo si tratti.

Gli ho fornito 140 metri lineari di LED Streep, con inclusi i

trasformatori, per un importo di CHF 1760.- come da fattura allegata.

Fattura del 10 febbraio 2014.

Anche in questo caso, malgrado i ripetuti richiami, non è mai

venuto in negozio a pagare.

(…)

Comunque il materiale che gli ho fornito, e che IM 1 mi aveva

detto di dover installare a __________, non è mai stato pagato. La fattura è

tuttora aperta.

Un ultimo avvenimento riguarda la truffa su un prestito a titolo

personale che gli ho fatto.

IM 1 un giorno mi ha detto che stava facendo un lavoro importante

alla __________ che riguardava l'installazione di un sistema di sicurezza

visivo alle casse per prevenire le truffe del cambio dei soldi.

Questo incarico dell'__________ lo poteva concludere solo

acquistando del materiale di

cui al momento non poteva farlo perché gli mancavano i soldi.

Mancandogli i soldi non era quindi in grado di pagarmi

l'automobile e l'impianto

luci.

Pertanto chiudendo i lavori all'__________ sarebbe stato pagato

come da contratto e quindi mi avrebbe saldato i debiti.

Con questa motivazione mi ha chiesto CHF 3'000.-- in contanti che

gli ho dato in una sola tranche.

I soldi li ha ricevuti tra aprile e maggio 2014. Non ricordo con

esattezza.

(…)

Qualche giorno dopo aver ricevuto questi CHF 3'000.--, mi ha

chiesto un aiuto economico personale dicendomi che aveva delle difficoltà

finanziarie e gli mancano persino i soldi per far benzina.

Era talmente sul lastrico che diceva di non avere neanche i soldi

per fa la spesa per la famiglia.

Visto che si è presentato molto prostrato, abbattuto, sofferente e

con un comportamento dimesso, è riuscito a intenerirmi e a convincermi al punto

tale che gli ho concesso un prestito senza interessi di CHF 2'000.--.

(…)

Visti i due prestiti personali che è stato capace di truffarmi, ho

preparato una ricevuta unica di CHF 5'000.--.

Ricevuta datata 15.06.2014 che IM 1, sempre con qualche scusa, non

solo non è mai passato a firmarla, ma non mi ha nemmeno restituito i soldi che

gli avevo dato nel suo momento di difficoltà.

Ricordo che i due prestiti, uniti nel totale di CHF 5'000.--, in

realtà mi aveva promesso di restituirli in pochi giorni perché doveva ricevere

i soldi dalla __________ per i lavori alle casse.

Ho tentato ancora diverse volte di invitarlo a pagare tutti i suoi

debiti ma, come aveva già fatto in precedenza, o non rispondeva o trovava

qualche scusa per non passare.

Sta di fatto che dei CHF 5'000.-- dell'automobile, dei CHF 5'000.--

truffati per il prestito e dei CHF 1760.--, non mi è stato restituito nulla.”

(VI ACPR 13 28.10.2014 pagg. 3-6)

2.9.6.3. IM 1 riconosce di aver

acquistato l’auto da ACPR 13 come pure di non averla ancora pagata, in quanto

gli era stata data in prova e non avevano concordato una scadenza per il

pagamento; aveva inoltre - sempre a suo dire -, dovuto sostenere delle spese di

riparazione che andavano dedotte dal prezzo d’acquisto di fr. 5'000.- (VI

20.11.2014 pag. 2; VI imputato pag. 11, all. 1 al V. DIB).

L’imputato ammette pure di aver ricevuto da ACPR 13 del materiale

elettrico, che sostiene di non aver ancora pagato perché non era completo (VI

20.11.2014 pag. 2; VI imputato pag. 11, all. 1 al V. DIB).

Per contro, IM 1 contesta di aver ricevuto un prestito di

complessivi fr. 5'000.- da parte di ACPR 13 (VI 20.11.2014 pag. 3; VI

imputato pag. 11, all. 1 al V. DIB).

2.9.6.4. La Corte ha ritenuto le

dichiarazioni di ACPR 13 - lineari e costanti - assolutamente credibili, considerato

inoltre che sono state per la maggior parte confermate proprio dallo stesso

imputato, che ha infatti riconosciuto sia l’acquisto dell’auto che del

materiale elettrico.

In concreto, la Corte non vede per quale motivo il denunciante si

sarebbe dovuto inventare il prestito di complessivi fr. 5'000.- concesso a IM 1,

considerato inoltre che - come visto - IM 1 aveva già chiesto ad altre persone

prestiti di denaro, indicando in particolare di averne bisogno per mantenere la

sua famiglia.

Pertanto, i fatti di cui al punto 4.6 dell’atto d’accusa, che si

fondano sulle dichiarazioni del denunciante e in parte anche su quelle

dell’imputato, risultano comprovati.

In diritto, l’imputazione di truffa in danno di ACPR 13 è stata però

solo parzialmente confermata. La Corte ha ritenuto infatti che per quanto

riguarda l’Alfa Romeo e la fornitura del materiale elettrico, IM 1 non ha raccontato

bugie al danneggiato, per cui non risulta adempiuta la fattispecie della

truffa.

Diversamente, per quel che concerne il primo prestito di fr. 3'000.-,

IM 1 ha raccontato alla vittima - contrariamente al vero, dal momento che non

vi è agli atti nemmeno un minimo riscontro oggettivo - che stava per concludere

un importante lavoro per la __________, grazie al quale avrebbe potuto pagargli

i debiti pregressi, ma che necessitava di soldi per acquistare materiale per

concludere l’incarico. L’imputato ha quindi ingannato con astuzia ACPR 13,

contando sul fatto che difficilmente avrebbe potuto eseguire i controlli circa

questo incarico che a suo dire aveva ricevuto, mettendolo inoltre sotto

pressione per il ricevimento dei soldi per poter finire i lavori,

prospettandogli la restituzione in tempi brevi ed inducendolo in tal modo a

concedergli il prestito.

Analogo il discorso va fatto per il secondo prestito di fr.

2'000.-, nella misura in cui anche in questo caso IM 1 ha ingannato ACPR 13

raccontandogli di non avere i soldi per mantenere la famiglia, sottacendogli

che in realtà i soldi avrebbero avuto ben altra destinazione, dal momento che

in quel periodo l’imputato sperperava ingenti somme di denaro presso il __________

e che in pari tempo non pagava gli alimenti per i figli (come si vedrà meglio

più sotto).

In conclusione, la Corte ha confermato l’imputazione di cui al

punto 4.6.3 dell’atto d’accusa 21/2015, mentre che ha prosciolto l’imputato dai

punti 4.6.1 e 4.6.2 dell’atto d’accusa 21/2015.

2.9.7. Aggravante del mestiere

In relazione all’imputazione di truffa, è stata confermata

l’aggravante del mestiere, in considerazione del numero di truffe commesse e della

disponibilità dimostrata dall’imputato a commetterne altre non appena gli si

presentava l’occasione giusta nonché per l’illecito profitto regolare e

sistematico che ne ha ricavato.

2.10. Reati in danno di ACPR 3

2.10.1. Il 17 luglio 2014 la ACPR 3

denunciava IM 1 in relazione a 11 ricariche telefoniche per complessivi

fr. 1'200.- addebitate sulla sua fattura __________ in favore del numero

di telefono __________ intestato all’imputato nel periodo 28 aprile - 8 luglio

2014 (AI 1 inc. 2014.6849).

Il 5 agosto 2014 veniva sentito __________, venditore presso la ACPR

3, il quale riferiva che dagli anni 2010/2011 IM 1 aveva sempre effettuato

lavori informatici per contro della ditta.

In merito ai fatti alla base della denuncia, dichiarava quanto

segue:

" Per tornare alle questioni

riguardanti l'inoltro della mia denuncia, devo dire che nel corso del mese di

maggio 2014 ho ricevuto una fattura __________, per due mesi di abbonamento - e

quindi marzo e aprile 2014 - per il collegamento natel dell'azienda __________

che riportava una cifra di CHF 412.45.

Mi sono subito allarmato perché non ho mai raggiunto questi

importi da quando ho l'abbonamento, a parte determinate condizioni, e

controllando i dettagli ho visto che c'erano due voci alla finca "Riporti

/ Pagamenti / Addebiti" riguardanti delle ricariche telefoniche per il

numero telefonico __________.

Ricariche effettuate nei giorni 28 e 29 aprile 2014 tramite il mio

numero di natel sopraccitato, ovvero __________.

Ho subito verificato a che appartenesse questo numero tramite il

mio telefono componendo il numero.

Siccome il numero era in memoria mi è subito apparso il nome del

contatto che ho identificato nel collegamento natel del IM 1.

Da parte mia non riuscivo a capire come avesse potuto addebitarmi

le spese di ricarica del suo telefono sul mio numero natel.

Ho chiamato il IM 1 e gli ho chiesto spiegazioni. Lui quasi

fregandosene, quando gli ho detto che sarei andato in polizia, mi ha risposto “fai

quello che vuoi”.

Dopodiché non ci siamo più sentiti.

Malgrado gli avessi detto che sarei andato in polizia, per finire

non ci sono andato ed ho deciso di pagare la fattura con i CHF 200.-

aggiuntivi.

La successiva fattura, sempre per due mesi di collegamento -

ovvero maggio e giugno 2014 - indicava un importo da pagare di ben CHF 901.80.

Mi sono quindi seriamente preoccupato perché non ho mai ricevuto fatture di

questo genere.

Controllando il contenuto ho poi visto che c'erano ancora, alla

voce "Riporti / Pagamenti / Addebiti" un totale di spesa di CHF 700.--.

Di nuovo compariva il numero di telefono del IM 1 quale

intestatario delle 6 ricariche telefoniche del suo numero natel __________.

Esattamente, come riportato in fattura, le ricariche sono le

seguenti:

§ 03.05.2014 CHF 200.--

§ 04.05.2014 CHF 100.--

§ 10.05.2014 CHF 100.--

§ 05.06.2014 CHF 100.--

§ 20.05.2014 CHF 100.--

§

30.06.2014

CHF 100.--

Visto questo mi sono allarmato ed ho quindi deciso di interpellare

la compagnia telefonica __________ per avere dei chiarimenti.

Devo dire che non è stato per nulla facile ricostruire nel

dettaglio cosa sia capitato e soprattutto nemmeno la __________ è stata in

grado di capire come IM 1 abbia potuto effettuare gli addebiti delle sue

ricariche telefoniche tramite il mio abbonamento natel.

Questo è tutt'oggi un mistero a cui nemmeno __________ è stata in

grado di giungere ad identificare il problema.

Ad ogni buon conto, per evitare ulteriori addebiti, che comunque

sono stati fatti sulla fattura di luglio, si è deciso di bloccare il

collegamento telefonico. Da quanto ne so __________ sta operando per capire

come sia potuto accadere quello che ho appena indicato da profano.

Nei vari colloqui che ho intrattenuto con una persona di

riferimento della compagnia __________ - Sig.ra __________ dell'__________ - è

poi risultato che sulla fattura dei due mesi futuri - luglio e agosto 2014 -

che a tutti gli effetti non è ancora stata stampata perché il periodo contabile

è ancora in corso, vi sono ulteriori tre ricariche telefoniche a beneficio di IM

1 e del suo numero di natel __________, per CHF 300.--.

Segnatamente:

§ 02.07.2014 ore 17:46

CHF 100.--

§ 06.07.2014 ore 14:53

CHF 100.--

§

08.07.2014

ore 13:58 CHF 100.--

Visto questo, dopo alcuni giorni dall'esposizione dei fatti a

loro, sono stato richiamato ed informato che da parte della compagnia non mi

sarebbero state addebitate le spese riportate qui sopra per le ricariche del

telefono IM 1. Ricariche per un totale di CHF 1'200.--.

Tuttavia, visto che l'intestatario del collegamento è l'azienda ACPR

3, mi è stato chiesto di formalizzare una denuncia alla Procura Pubblica.

Cosa che ho fatto.”

(VI __________ 05.08.2014, pagg. 4-5)

__________ riferiva inoltre di un ulteriore episodio che vedeva

coinvolto IM 1:

" Sta di fatto che, come da

fattura della __________ datata 24 aprile 2014 - che consegno

all'interrogante e viene allegata a questo verbale - ho avuto un primo problema

riguardante le installazioni informatiche.

Nel concreto IM 1 è passato nella nostra azienda ed ha effettuato

l'aggiornamento del dominio ACPR 3 perché nel frattempo era scomparso dalla

rete.

Visto questo ho chiamato IM 1 che è subito arrivato e dopo aver

verificato mi ha detto che era scaduto il contratto per lo spazio e il dominio

in rete.

Mi ha detto che ci pensava lui ad aggiornare i termini di validità

e mi ha proposto una validità di uno o due anni. Dal 24.04.2014 al 23.04.2016.

Da parte mia ho deciso per i due anni e IM 1 mi ha chiesto,

tramite la fattura in questione, l'importo di CHF 350.--.

Come indicato sulla fattura questa cifra corrisponde al rinnovo

contrattuale per due anni dello spazio e del dominio in rete.

Sta di fatto che lui mi ha presentato la fattura ed io ho pagato

subito.

Fatto questo mi ha detto che entro sera il sito sarebbe tornato di

nuovo visibile.

In realtà continuavano a passare i giorni senza che il sito

internet del garage apparisse di nuovo in rete e divenisse operativo.

Non ricordo esattamente quanti giorni, ma penso 20 / 25, senza che

accadesse nulla.

I vari tentativi di rintracciare il IM 1 sono andati vani e non

sono più riuscito a sentirlo.

Di riflesso ho quindi interpellato un conoscente per aiutarmi a

capire come mai il sito internet non tornava attivo.

Considerandi

II mio amico si è poi accorto che in realtà il pagamento della

quota di utilizzo dello spazio internet e di dominio non era ancora stata

saldata, ed è per questo motivo che il sito era ancora oscurato.

Quindi abbia provveduto a pagare la cifra richiesta di CHF 135.50,

che comprendeva - per un solo anno - CHF 15.50 per il dominio e CHF 50.-- per

lo spazio internet.

(…)

Per riassumere, in realtà per il rinnovo del dominio del nostro

garage, avrei dovuto pagare CHF 65.50 contro i CHF 350.-- che mi ha chiesto il IM

1.

e che come indicato sopra, ho pagato in contanti come dimostra la fattura

rilasciatami da IM 1 per conto della sua ditta __________.

In pratica ho versato questa somma a IM 1 ma lui non ha provveduto

a pagare il conto del dominio internet. Quindi ritengo che mi abbia truffato

per questo importo, o quanto meno se ne è impossessato senza il mio consenso.”

(VI __________ 05.08.2014 pagg. 3-4)

Le fatture __________ in questione come pure la fattura di fr.

350.

- emessa il 24 aprile 2014 dalla ditta di IM 1, la __________, a carico della

ACPR 3 per il “rinnovo nome a dominio e spazio server __________ dal

24.04.2014

al 23.04.2016” sono state versate agli atti dell’inc. 2014.6849.

2.10.2

Interrogato, in merito alle

ricariche telefoniche IM 1 in inchiesta dichiarava che “anche in questo caso

si è trattato di un errore e sono disponibile a rimborsare subito la società”,

precisando che “io non sapevo di questi fatti, non mi ero reso conto in

precedenza di aver caricato la mia tessera dati tramite __________ login di

detta società” (VI 08.08.2014 pag. 19; cfr. anche VI 24.09.2014 pag. 8 e VI

17.12.2014

pag. 8).

Anche in aula l’imputato ribadiva che “ammetto di aver eseguito

11.

ricariche telefoniche, anche in questo caso si è trattato di un errore

perché lo __________ login veniva memorizzato nel mio i-pad. L’i-pad ogni

mezzanotte fa la ricarica in maniera automatica e tiene in memoria il login di

chi è entrato per ultimo” (VI imputato pag. 7, all. 1 al V. DIB).

2.10.3

In merito all’importo di fr.

350.

- percepito da parte della ACPR 3 per il rinnovo del dominio e dello spazio

internet, IM 1 riconosceva la relativa fattura e dichiarava che “è vero che

ho incassato una fattura di CHF 350.00 per il mio lavoro; quando indico gli

importo relativi al rinnovo per i due anni è compreso il lavoro da me

effettuato, la manodopera” (VI 08.08.2014 pag. 20).

Nel verbale d’interrogatorio del 24 settembre 2014 al riguardo

dichiarava:

" Non contesto di aver

intrattenuto un rapporto professionale con __________ della ditta ACPR 3.

Preciso comunque di non essermi mai occupato del sito internet della ditta o

meglio di aver creato il dominio, ma di non aver proceduto ai successivi

rinnovi. __________ aveva un tecnico italiano che si è occupato di costruire il

sito e di procedere ai rinnovi.

Vero è che la primavera scorsa __________ mi ha chiesto di

aiutarlo per il rinnovo di questo dominio a seguito del quale ho emanato una

fattura che lui mi ha pagato cash; non contesto l’importo da lui indicato.

In pratica io mi sono limitato a prendere i soldi e a consegnarli

alla ditta __________, un’azienda italiana di cui non conosco la sede.

ADR che ho consegnato i soldi ad una persona a __________,

vicino alla dogana. Era stato lo stesso __________ ad organizzare l’incontro.

Mi viene chiesto per quale motivo __________ sarebbe passato

per il mio tramite visto che aveva il contatto diretto con la ditta __________.

Perché ero io che avevo creato il dominio e avevo tutte le

password.

ADR che non mi ricordo quando ho passato tutte le password

alla __________, poco dopo la registrazione del dominio e quindi qualche anno

fa.

Mi si dice dunque che la domanda dell’interrogante è pertinente

nella misura in cui il rinnovo del dominio è avvenuto unicamente questa

primavera. Mi si chiede nuovamente perché __________ avrebbe avuto bisogno del

mio aiuto.

Non so cosa dire. Io ho fatto solo da tramite per il passaggio del

denaro. Preciso che sono stato contattato perché il dominio era a mio nome.

ADR che è possibile che il rinnovo del sito della ACPR 3

costi CHF 65.50 all’anno senza calcolare il lavoro da me eseguito.

ADR che io della persona della __________ che si occupava

della gestione del sito avevo unicamente l’indirizzo via Skype.”

(VI IM 1 24.09.2014 pag. 7)

L’imputato precisava quindi di non aver “intascato nulla al di

fuori della manodopera equivalente alla differenza tra l’importo complessivo e

il pagamento del dominio” (VI 24.09.2014 pag. 8).

Nel verbale del 17 dicembre 2014 ribadiva che “per quanto

riguarda l’importo di CHF 350.00 presi dalla ACPR 3, preciso che con

questo denaro ho pagato la persona che ha allestito e gestisce il sito internet

della ditta. ADR che ho consegnato il denaro su luogo pubblico, a __________,

sul confine, al titolare o ad un dipendente di una ditta che ricordo si chiama __________

e si trova in Italia, non so esattamente dove, mi sembra vicino a __________.

E’ stato lo stesso signor __________ ad organizzare questo incontro” (VI

17.12.2014

pag. 8).

2.10.4

In aula l’imputato ha

dichiarato:

" R: Ribadisco quanto

già detto in inchiesta. Io avevo acquistato il sito e registrato il nome, poi

lui ha passato tutto ad un’altra persona. Quando il dominio stava per scadere,

io ho avvisato la ACPR 3 e lui ha deciso di rinnovarlo, mi ha consegnato i

soldi per rinnovarlo ma mi ha detto di consegnare tutto a questa ditta

italiana, la __________, che se ne sarebbe occupata. Questa altra ditta si

occupava del web mentre io continuavo ad occuparmi della videosorveglianza e

del sistema informatico. Aveva dato i soldi a me da consegnare ad un privato,

che su skype si chiamava __________. Io ho consegnato i soldi in dogana a __________

a questa persona, che si doveva occupare del pagamento del rinnovo del sito.

La Presidente legge il verbale d’interrogatorio di __________ del

05.08.2014

ADR: La fattura l’ho emessa perché i soldi li ho ricevuti.

Li ho stornati a quello che doveva occuparsi del rinnovo del sito internet, che

era un conoscente di __________. Non è vero che dovevo occuparmi io del

pagamento del rinnovo del sito, __________ mente.

A domanda della PP rispondo che ho rilasciato la fattura

per il rinnovo del sito perché ho incassato i soldi, per me era una ricevuta.

Poi l’altro mi ha rilasciato la sua fattura quando io gli ho dato i soldi.

Questa fattura si trovava nel deposito della __________ e __________.”

(VI imputato pag. 12, all. 1 al V. DIB)

2.10.5

In relazione alle ricariche

telefoniche addebitate alla ACPR 3, la Corte ha confermato l’imputazione di

abuso di un impianto per l’elaborazione dei dati (punto 3.3 dell’atto d’accusa

21/2015), dal momento che trattandosi di ben 11 occasioni, è del tutto

incredibile che si sia trattato di un semplice errore come allegato

dall’imputato, anche perché in base alle dichiarazioni credibili e

disinteressate di __________ - ritenuto che la ditta era già stata risarcita e

che ha sporto denuncia unicamente su richiesta della __________ - quando nel

maggio 2014 aveva ricevuto le fatture dei mesi di marzo e aprile 2014 e aveva

scoperto le ricariche telefoniche in favore dell’utenza di IM 1, lo aveva

contattato per chiedergli spiegazioni, per cui l’imputato non è affatto

credibile quando sostiene che non sapeva delle ricariche addebitate alla ACPR 3.

2.10.6

La Corte ha confermato anche

l’imputazione, di cui al punto 5.1 dell’atto d’accusa 21/2015, di

appropriazione indebita dell’importo di fr. 350.- in danno di ACPR 3 - che IM 1

ammette di aver ricevuto - sulla base delle seguenti risultanze:

- le dichiarazioni credibili

di __________, che trovano riscontro nella fattura emessa da IM 1 a nome della

sua ditta, non essendo in pari tempo credibile - come affermato da IM 1 - che

la stessa “per me era una ricevuta”;

- le dichiarazioni

incostanti di IM 1, che dichiara in un primo tempo che l’importo di

fr. 350.- comprendeva anche il lavoro da lui effettuato, la sua manodopera

(VI 08.08.2014 e VI 24.09.2014), salvo poi dichiarare di aver consegnato

l’intero importo alla persona designata da __________ per occuparsi del rinnovo

del sito internet (VI 17.12.2014 e al dibattimento);

- la circostanza che IM 1

non abbia comprovato la consegna del denaro a questa terza persona, consegna

che a suo dire sarebbe attestata da una ricevuta che si trovava nel -

famigerato - deposito della __________ e __________ ciò che per la Corte non è

assolutamente credibile.

2.11

Appropriazione indebita in

danno di ACPR 5 e ACPR 6

2.11.1

Il 14 luglio 2014 ACPR 5 e ACPR

6.

si presentavano presso la Polizia per denunciare IM 1 per truffa.

Interrogati, riferivano che il 3 luglio 2014 avevano incontrato IM 1 presso il

bar __________ di __________ - che sia i denunciante che IM 1 frequentavano

abitualmente - e questi aveva loro proposto di acquistare un PC ciascuno a fr.

250.

- il pezzo. Il giorno stesso entrambi consegnavano l’importo di fr. 250.- a

IM 1, che spediva loro un e-mail di conferma. In seguito, nonostante le loro

insistenze, IM 1 non aveva consegnato i due PC, per cui avevano deciso di

denunciarlo (cfr. VI ACPR 5 14.07.2014, AI 1 inc. 2014.6961, all. 1; VI ACPR 6

15.07

, AI 1 inc. 2014.6961, all. 2).

ACPR 6 riferiva inoltre in precedenza aveva già acquistato un PC

da IM 1 al prezzo di fr. 250.-, che IM 1 gli aveva consegnato nel mese di

giugno 2014 (VI 15.07.2014 pag. 2).

2.11.2

IM 1 non contesta di essersi

accordato con ACPR 5 e ACPR 6 per la compravendita di due PC, ma precisa che il

prezzo era di fr. 850.- il pezzo e che l’importo di fr. 250.- incassato da ACPR

5.

e ACPR 6 era solo un acconto sul prezzo totale. Dichiara inoltre di non aver

potuto consegnare i PC in quanto era stato arrestato (VI 08.08.2014 pag. 21;

VI 17.12.2014 pag. 8; VI imputato pagg. 11-12, all. 1 al V. DIB).

2.11.3

La Corte ha considerato le

dichiarazioni dei denuncianti secondo cui l’importo di fr. 250.- corrispondeva

al prezzo di ciascun PC sicuramente più credibili rispetto a quelle di IM 1,

dal momento che se si fosse invece trattato solo di un acconto, IM 1 si sarebbe

certamente premunito di indicare il prezzo intero concordato con ACPR 5 e ACPR

6.

sulla conferma che ha trasmesso loro via e-mail. Inoltre, anche la

circostanza che in precedenza ACPR 6 aveva già acquistato un PC da IM 1 al

prezzo di fr. 250.- supporta questa conclusione.

L’imputato è stato però prosciolto dall’imputazione di

appropriazione indebita di cui ai punti 5.2 e 5.3 dell’atto d’accusa 21/2015 in

quanto il versamento dell’importo di fr. 250.- da parte di ACPR 6 e ACPR 5 è

avvenuto in pagamento a IM 1 per l’acquisto di 2 computer e non si è trattato quindi di una somma affidata

ai sensi dell’art. 138 CP, per cui la fattispecie riveste unicamente carattere

civile.

2.12

Furto di benzina

In merito all’imputazione di furto di cui al punto 6.2 dell’atto

d’accusa 21/2015, la Corte ha considerato che trattandosi di un singolo

episodio - ammesso da IM 1, che ha dichiarato sia in inchiesta (VI 08.08.2014

pag. 22) che al dibattimento (VI imputato pag. 13, all. 1 al V. DIB)

di essersi dimenticato di pagare la benzina e di essere disposto a risarcire il

dovuto - non vi sono elementi a comprova del dolo di IM 1, che è pertanto stato

prosciolto.

2.13

Furto in danno di ACPR 11

2.13.1

Il 19 agosto 2014 __________,

proprietario e gerente della ACPR 11 di __________, si rivolgeva alla Polizia

cantonale denunciando - per quanto qui d’interesse - che “IM 1 è stato

ripreso dal sistema di sorveglianza della cassa mentre la apriva e rubava i

soldi. È stato invitato parecchie volte a restituire il denaro ed ha promesso

che lo avrebbe fatto ma non si è più fatto sentire e né presentato direttamente”

(formulario di denuncia del 19.08.2014, AI 1 inc. 2014.7750).

__________ veniva interrogato al riguardo in data 2 settembre 2014

e dichiarava:

" Per quanto riguarda la

denuncia sporta contro IM 1 devo dire che noi abbiamo iniziato ad avere

rapporti professionali nel corso dell'anno 2012.

Abbiamo conosciuto IM 1 dopo che ci è stato presentato da un

cliente.

A noi era stato detto che era un buon informatico ed elettricista

che avrebbe potuto aiutarci.

Infatti in quel periodo avevamo qualche problemino di informatica

ed eravamo anche intenzionati a installare un sistema di videosorveglianza

dell'area del negozio.

Di fatto la ACPR 11 gestisce una stazione di servizio carburanti a

__________ con annesso negozio / shop.

Per cautelarci avevamo quindi deciso di sorvegliare l'area esterna

e interna dello stesso shop.

IM 1 è quindi arrivato sul posto dietro nostro invito al quale

abbiamo spiegato le nostre intenzioni.

Ci ha dato diversi consigli sul materiale d'acquistare e per

installare il sistema informatico che gestisce la telecamere.

Devo dire che i lavori sono stati fatti correttamente e posso dire

allo stesso tempo che dal punto di vista informatico, sono contento.

Tuttavia, un giorno - e più precisamente il 14.11.2012 - mentre

era di passaggio al nostro distributore di benzina, mi ha visto all'opera su un

telecomando di casa che non funzionava bene.

Siccome ha capito che era guasto, si è messo a disposizione per

ripararlo.

Per la sua riparazione aveva però necessità della sua cassetta di

attrezzi di lavoro che teneva nel baule della sua automobile, parcheggiata sul

piazzale esterno del distributore.

In questa cassetta mi ha detto che c'era il saldatore e mi ha

quindi chiesto di andare a prendergliela.

Uscito dal negozio, mi sono diretto verso l'auto del IM 1 ma poi

sono tornato indietro verso il negozio.

Non ricordo più esattamente il motivo per il quale sono tornato

sui miei passi, forse la chiave della macchina, oggi non ricordo più

esattamente perché.

Dalla vetrata ho visto IM 1 che faceva delle manipolazioni nella

cassa che in quel momento era aperta.

Ho trovato particolarmente strano questo fatto ed ho quindi fatto

finta di niente e sono quindi tornato alla sua auto a prendere la cassetta.

IM 1 ha fatto la riparazione del telecomando e una volta terminato

il lavoro è partito.

Ripensando alla scena in cui l'avevo colto con le mani nella

cassa, ho quindi deciso di passare in rassegna le immagini dell'impianto di

videosorveglianza per cercare di capire cosa fosse accaduto.

E' così che ho scoperto che quando mi ha allontanato con la scusa

di prendergli gli attrezzi dalla macchina, ha aperto la cassa ed ha rubato dei

soldi contanti.

Ammetto di essere rimasto sorpreso da questo fatto perché riponevo

massima fiducia nella sua persona e nel suo lavoro che è sempre stato corretto.

Ricordo perfettamente che sono mancati CHF 700.- in contanti.

A tale scopo non sono in grado di presentare il conto cassa perché

la contabilità è già stata chiusa.

Presento comunque una dichiarazione nella quale indico il montante

che mi è

stato rubato dal IM 1.

La dichiarazione viene allegata al verbale (Allegato 1).”

(VI __________ 02.09.2014 pagg. 3-4)

Al termine dell’interrogatorio, __________ consegnava agli

interroganti la copia dei filmati dell’impianto di videosorveglianza installato

presso la ACPR 11 di __________ (cfr. CD annesso al rapporto d’inchiesta del

02.09

, AI 3 inc. 2014.7750).

2.13.2

IM 1 ha preso posizione come di

seguito in merito alla denuncia:

" E’ vero, ci sarà anche il

filmato, anzi c’è il filmato perché ho montato io il sistema di

videosorveglianza. Si è trattato di un test di cassa. Ho provato a sottrarre

del denaro dalla cassa per verificare se il sistema funzionasse correttamente.

Prendo atto che a dire del proprietario il 14.11.2012 ho

sottratto dalla cassa del negozio CHF 700.00; importo di cui mi è stata chiesta

la restituzione, ma inutilmente.

Non contesto di aver sottratto quell’importo per effettuare il

test; denaro che poi ho consegnato la proprietario.

Mi viene chiesto perché non l’ho riposto in cassa in modo tale

che anche questo ulteriore gesto venisse ripreso dalle telecamere, rispondo

che ho preferito dare i soldi al proprietario.

Mi viene mostrato il video relativo a quel giorno in cui ho

sottratto il denaro della cassa e mi si chiede di prendere posizione in merito

a quanto vedo.

Mi si fa prendere atto che nel 4° video (al sec. 00.06), in

quello in cui mi si vede dietro alla cassa, appare lampante come io apro la

cassa e sottraggo del denaro che mi metto in tasca.

Non contesto il gesto, ma va interpretato come sopraddetto.”

(VI IM 1 24.09.2014 pag. 15)

Preso atto delle dichiarazioni di __________, IM 1 le contestava e

indicava che secondo lui lo stesso dichiarava il falso perché “loro mi

devono ancora CHF 10'000.00 per delle fatture scoperte” (VI 24.09.2014 pag.

16).

Nel verbale d’interrogatorio del 17 dicembre 2014 IM 1 ribadiva

che “quella volta avevamo fatto una prova ed io avevo effettivamente

sottratto del denaro, con il benestare del proprietario che si trovava alla mia

sinistra di fianco a me, per verificare che le videocamere funzionassero” (VI

17.12.2014

pag. 9).

2.13.3

Anche in aula IM 1 ha ribadito

la stessa versione dei fatti:

" Io avevo messo in servizio

l’impianto di videosorveglianza quel giorno stesso. Di fianco a me c’erano il

fratello e il padre e io ho preso i soldi dalla cassa per fare un test. Era

necessario tirare fuori i soldi dalla cassa per controllare se effettivamente

si vedeva che c’era qualcosa in mano e che si vedeva cosa era. Io comunque non

ho preso fr. 700.--. Preciso inoltre che il computer è sotto chiave e loro

hanno la chiave, io no. Io ho preso una banconota dalla cassa, non mi ricordo

di quale importo, l’ho messa in tasca, poi mi sono girato e l’ho ridata a loro.”

(VI imputato pag. 13, all. 1 al V. DIB)

2.13.4

La Corte ha considerato che da

un lato vi sono le dichiarazioni credibili del denunciante, dal momento che

agli atti non emergono elementi per cui lo stesso dovrebbe accusare falsamente IM

1, al di fuori dell’asserzione - assolutamente inconcludente e comunque non

comprovata - di IM 1, secondo cui lo stesso dichiarerebbe il falso perché il

denunciante e suo fratello “mi devono ancora CHF 10'000.00 per delle fatture

scoperte”.

Inoltre la versione dei fatti del denunciante risulta supportata

dal filmato della videosorveglianza agli atti, nel quale si vede chiaramente IM

1.

che, proprio nel momento in cui __________ si allontana ed esce dal negozio,

preleva del denaro dalla cassa.

Dall’altro lato vi sono invece le dichiarazioni incostanti (in

inchiesta aveva ammesso di aver prelevato - per effettuare il test - fr. 700.-

dalla cassa, mentre che in aula ha contestato detto importo) e insostenibili

dell’imputato, essendo del tutto illogico che per effettuare un test sul buon

funzionamento dell’impianto di videosorveglianza, si debba prelevare concretamente

il denaro dalla cassa e per di più infilarselo in tasca, per poi riconsegnarlo

al proprietario.

Ne consegue che la Corte ha confermato l’imputazione di furto per

la somma di fr. 700.- sottratta dalla cassa registratrice in danno della ACPR

11.

(punto 6.3 dell’atto d’accusa 21/2015).

2.14

Trascuranza degli obblighi

di mantenimento

L’imputazione di

trascuranza degli obblighi di mantenimento di cui al punto 9. dell’atto

d’accusa 21/2015 per il periodo febbraio 2014 - 31 ottobre 2014 (come

rettificato al dibattimento, cfr. pag. 3 del V. DIB), non contestata dall’imputato

(cfr. VI imputato pagg. 13-14, all. 1 al V. DIB), è stata

parzialmente confermata dalla Corte e meglio per il periodo febbraio 2014 -

luglio 2014, ritenuto che IM 1 è stato arrestato il 9 luglio 2014, per cui da

questo momento non aveva più alcun reddito. Al contrario, per il periodo

febbraio 2014 - luglio 2014, IM 1 stesso ha dichiarato di aver sperperato

presso il locale __________ migliaia di franchi al mese, senza preoccuparsi di

far fronte ai suoi oneri di mantenimento.

2.15

Ripetuta guida senza

assicurazione

Pacifica e ammessa dall’imputato (VI 08.08.2014 pag. 3; VI

24.09.2014

pag. 19; VI 17.12.2014 pag. 9; VI imputato pag. 14, all. 1 al V.

DIB) l’imputazione di ripetuta guida senza assicurazione ex art. 96 cpv. 2

LCStr di cui al punto 10 dell’atto d’accusa 21/2015, è stata confermata dalla

Corte.

3.

Risarcimenti agli

accusatori privati

3.1

L’istanza di risarcimento di ACPR

14, ACPR 17, ACPR 16 e ACPR 15 (doc. TPC 51), che ad eccezione dell’importo

richiesto quale risarcimento di quanto sottratto, è stata riconosciuta

dall’imputato (VI imputato pag. 15, all. 1 al V. DIB), è stata accolta limitatamente

all’importo di fr. 11'000.- oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2009 per

l’importo sottratto, fr. 4'321.50 oltre interessi al 5% dal 22 dicembre

2010.

per la perizia e fr. 13'291.15 oltre interessi al 5% dal 24 agosto

2015.

per le spese legali sostenute.

3.2

La richiesta di risarcimento ribadita

dall’accusatore privato ACPR 21 in aula (VI imputato pag. 9, all. 1 al V. DIB)

è stata riconosciuta da IM 1 (VI imputato pag. 15, all. 1 al V. DIB) ed è quindi

stata accolta così come esposta per complessivi fr. 25'547.95.

3.3

L’istanza di risarcimento di ACPR

18.

e ACPR 19 (doc. TPC 53), solo parzialmente riconosciuta dall’imputato (VI

imputato pag. 16, all. 1 al V. DIB), è stata accolta nella misura di

fr. 17'254.85 quale risarcimento del danno (di cui fr. 16'800.- per le

pigioni, fr. 209.85 per acqua corrente, fognatura e tasse spazzatura, fr.

45.

- per una porta del locale tecnico e fr. 200.- per spese mediche di sostegno

psicologico) e di fr. 12'834.70 per le spese legali sostenute.

Per il rimanente della loro pretesa, gli accusatori privati ACPR

18ACPR 19 sono stati rinviati al compente foro civile.

3.4

Le richieste di risarcimento

degli accusatori privati ACPR 22 e ACPR 23 - non riconosciute dall’imputato (VI

imputato pag. 16, all. 1 al V. DIB) - sono state rinviate al competente

foro civile in quanto non sono state sostanziate (cfr. VI ACPR 22 06.06.2013

pag. 4; VI ACPR 23 14.06.2013 pag. 3).

3.5

La richiesta di risarcimento

di ACPR 4 (cfr. VI 16.05.2014 pag. 4; rapporto di complemento della Polizia

cantonale del 01.07.2014), riconosciuta dall’imputato (VI imputato pag.

16, all. 1 al V. DIB), è stata ammessa per fr. 932.40 per il danno alla

porta.

Inoltre, è stato disposto in favore di ACPR 4 il dissequestro e la

restituzione dell’importo di fr. 1'100.- sottrattogli, mentre che sulla

rimanenza di fr. 66.15 è stato disposto il sequestro conservativo a garanzia

del pagamento di tassa e spese di giustizia.

3.6

L’istanza di risarcimento

dell’accusatore privato ACPR 1 (doc. TPC 57), solo in parte riconosciuta

dall’imputato (VI imputato pag. 16, all. 1 al V. DIB) è stata accolta per

complessivi fr. 6'898.05 quale risarcimento del danno, così composto:

- fr. 1'994.- per l’oculista

e gli occhiali;

- fr. 3'000.- per il dentista

e le protesi dentarie;

- fr. 100.- per il rifacimento

della carta d’identità;

- fr. 1'000.- prelevati al

bancomat;

- fr. 804.05 per le spese

effettuate con la carta di credito.

Inoltre, IM 1 viene condannato al pagamento in favore di ACPR 1 di

fr. 5'000.- per torto morale e di fr. 4'320.- per le spese legali sostenute.

Non è invece stata accolta la pretesa di risarcimento relativa ai

danni all’auto, causati dallo stesso ACPR 1 al di fuori, come accertato dalla

Corte, dei reati commessi dall’imputato.

3.7

La pretesa di risarcimento

dell’accusatore privato ACPR 2 (AI 134 inc. 2014.6010), integralmente riconosciuta

dall’imputato (VI imputato pag. 17, all. 1 al V. DIB), è stata accolta per fr.

90'000.-.

3.8

Le richieste di risarcimento

degli accusatori privati ACPR 6 e ACPR 5 (VI ACPR 5 14.07.2014 pag. 3; VI ACPR

6.

15.07.2014 pag. 4), riconosciute dall’imputato (VI imputato pag. 17,

all. 1 al V. DIB), sono state accolte in virtù dell’art. 126 cpv. 1 lett. b

CPP, per cui IM 1 viene condannato a risarcire fr. 250.- ad ognuno di loro.

3.9

L’istanza di risarcimento di ACPR

9.

di fr. 30'000.- (doc. TPC 27), contestata dall’imputato (VI imputato pag. 17,

all. 1 al V. DIB), stante la condanna dell’imputato per la relativa fattispecie

è stata accolta.

3.10

L’istanza di risarcimento

dell’accusatore privato ACPR 10 non ha potuto trovare accoglimento, in quanto

l’imputato è stato prosciolto dalla relativa imputazione e non ha riconosciuto

la pretesa (VI imputato pag. 17, all. 1 al V. DIB).

3.11

La richiesta di risarcimento

dell’accusatore privato ACPR 12 (VI ACPR 12 03.11.2014 pag. 6), non

riconosciuta dall’imputato (VI imputato pag. 17, all. 1 al V. DIB), vista la sua

condanna è stata accolta per fr. 1'250.-, pari al saldo scoperto non restituito

da IM 1.

3.12

L’istanza di risarcimento

dell’accusatore privato ACPR 13 (doc. TPC 44) è stata accolta per fr. 5'000.-

per il danno relativo alla truffa e fr. 1'760.- per il materiale elettrico/led

in virtù dell’art. 126 cpv. 1 lett. b CPP, in quanto riconosciuto dall’imputato

(VI imputato pag. 17, all. 1 al V. DIB).

3.13

La richiesta di risarcimento

dell’accusatore privato ACPR 11 (VI __________ 02.09.2014 pag. 6) è stata

accolta per fr. 700.-, vista la condanna dell’imputato per furto.

3.14

IM 1 viene inoltre condannato

al pagamento fr. 50.05 in favore della ACPR 8 per la benzina sottratta, in

virtù dell’art. 126 cpv. 1 lett. b CPP, avendo l’imputato riconosciuto la pretesa

(VI imputato pag. 17, all. 1 al V. DIB).

3.15

In merito al contributo di

mantenimento, si segnala che la Corte non ha pronunciato la condanna al

pagamento dei contributi arretrati, essendo la stessa già contenuta nelle

decisioni del Giudice civile.

4.

Perizie psichiatriche

4.1

In data 11 luglio 2014 il

Procuratore pubblico ha conferito alla dr.ssa __________ il mandato per

l’esecuzione di una perizia psichiatrica (AI 26 inc. 2014.6010).

Con referto peritale datato 27 agosto 2014 (AI 75 inc. 2014.6010)

la perita ha concluso che IM 1 soffriva, al momento dei fatti a lui imputatati,

di una turba psichica e meglio di un disturbo di personalità narcisistico con

tratti di forte immaturità codificato - secondo il codice ICD-10 - al codice

F 60.8. La perita ha valutato che il disturbo di personalità di cui è

affetto è di media gravità e compromette il suo funzionamento relazionale e

sociale (perizia pag. 32).

La perita ha stabilito inoltre che i reati presi in considerazione

sono da mettere in relazione con la turba psichica di cui l’imputato è affetto,

ritenendo però che al momento dei fatti né la capacità di valutare il carattere

illecito della sua azione né la capacità di agire era scemata, per cui nel

compimento degli atti/reati di cui è accusato, IM 1 era pienamente capace di

valutare il carattere illecito degli atti e di agire secondo tale valutazione

(perizia pag. 33).

In merito al rischio di recidiva, la perita ha accertato che dal

punto di vista psichiatrico forense IM 1 non presenta un fondato pericolo di

commettere nuovi reati, precisando che “all’osservazione clinica attuale non

si può escludere il rischio di recidiva in futuro per i reati a lui addebitati

cioè per forma di sfruttamento economico dell’altro. La probabilità che ciò

avvenga non può essere precisata perché dipende dalle circostanze sociali ed

ambientali in cui si troverà a vivere. Al VRAG, strumento attuariale di rischio

di recidiva violento, il punteggio ottenuto situa il periziato in una teorica

categoria di rischio 4 su 9 categorie di score: nel concreto la probabilità per

il periziato di incorrere in una nuova accusa o condanna per atto violento è

pari al 17% entro 7 anni e pari al 31% entro 10 anni. Questo risultato è da

considerarsi medio-basso. Il rischio di agito è legato alla mancata

consapevolezza della propria reattività aggressiva e dei percorsi interni che

lo portano alle proprie azioni” (perizia pag. 33).

La perita ha concluso che il periziando è tuttora affetto dalla

turba psichica di cui sopra e che è necessario sottoporlo ad un trattamento

ambulatoriale psicoterapico, che dovrebbe permettere un miglioramento del

disturbo di personalità di cui è affetto con conseguente diminuzione del

rischio di commissione di nuovi reati, con la precisazione che la contemporanea

espiazione della pena non pregiudicherebbe e non ostacolerebbe il successo del

trattamento (perizia pag. 34).

4.2

Il 13 ottobre 2014, il

difensore dell’imputato ha inoltrato una serie di osservazioni e domande

supplementari all’indirizzo della perita giudiziaria (AI 105 inc. 2014.6010),

che sono state successivamente ridotte (AI 109 inc. 2014.6010) e sottoposte

alla dr.ssa __________, unitamente alla seguente richiesta di delucidazione

della Pubblica accusa:

" Nel suo referto a p. 30

riferisce di un "rischio di recidiva elevato per i reati economici come

quelli per cui è accusato" e "la probabilità per il periziato

d'incorrere in una nuova accusa o condanna per atto violento è pari al 17%

entro 7 anni e pari al 31% entro 10 anni. Questo risultato è da considerarsi

medio-basso...il rischio di agito è legato alla mancata consapevolezza della

propria reattività aggressiva e dei percorsi interni che lo portano alle

proprie azioni. In conclusione anche in futuro il periziando potrà mettere in

atto strategie usate nel passato, nessuna obbligatoriamente ma nessuna esclusa

nemmeno quella degli atti/reati per il quale è accusato, che nega".

mentre in risposta al quesito n 3.1 risponde:

" dal punto di vista

psichiatrico forense, non presenta un fondato pericolo di commettere nuovi

reati" e "all'osservazione clinica attuale non si può escludere il

rischio di recidiva in futuro per i reati a lui addebitati cioè per forma di

sfruttamento economico dell'altro. La probabilità che ciò avvenga non può

essere precisata perché dipende dalle circostanze sociali ed ambientali in cui

si troverà a vivere".

Le chiedo di volermi precisare e meglio spiegare la contraddizione

tra la risposta al quesito e quanto indicato in perizia.”

(scritto PP 23.10.2014 alla perita, AI 110 inc. 2014.6010)

Con scritto del 13 novembre 2014 (AI 115 inc. 2014.6010) la perita

giudiziaria rispondeva al quesito posto dalla Pubblica accusa:

" Non vi è contraddizione

nelle risposte da me date riguardo il rischio di recidiva. Il rischio di

recidiva tiene conto di diversi fattori che articolati insieme danno la

possibilità che avvengano gli atti/reati.

Ho distinto il rischio di recidiva per reati finanziari e il

rischio di recidiva per reati violenti.

Al quesito 3.1 ho risposto che il peritato dal punto di vista psichiatrico

forense non presenta un rischio fondato di recidiva nel senso di rischio certo

e sicuro (quindi non solo possibile).

La commissione di ulteriori reati finanziari tesi allo

sfruttamento economico dell’altro, dello stesso genere di quelli oggetto dell’inchiesta,

da parte del peritato è possibile ma non certo non presentando il periziando

coazione a ripetere (cioè una patologia in cui si riscontrano disturbi

ossessivi-compulsivi in cui in modo coatto deve ripetere gli atti/reati).

Come spiegato a p. 30 e 31 del mio referto a livello

criminogenetico per il disturbo di personalità di cui è affetto (le cui

caratteristiche sono da me state descritte a p. 20-21 del mio referto), per la

sua storia di vita, per la mancata coscienza del disturbo, per il desiderio di

indipendenza, per lo stile di vita e per le sue condizioni socio-economiche il

peritato presenta un rischio di recidiva elevato per i reati sopraindicati.

Riguardo al rischio di recidiva per reati violenti al VRAG,

strumento attuariale di rischio di recidiva, il punteggio ottenuto situa il

periziato in una teorica categoria di rischio 4 su 9 categorie di score. Vale a

dire che nel concreto la probabilità per l periziato di incorrere in una nuova

accusa o condanna per atto violento è pari al 17% entro 7 anni e pari al 31%

entro 10 anni. Questo risultato è da considerarsi medio-basso. Il periziando

manca di consapevolezza della propria reattività aggressiva e dei percorsi

interni che lo portano alle proprie azioni.”

(delucidazione scritta del 13.11.2014, AI 115 inc. 2014.6010,

pagg. 1-2)

La perita rispondeva inoltre alle domande postulate dalla Difesa,

confermando in sostanza quelle che erano le sue precedenti conclusioni (cfr.

pagg. 2-4 delucidazione scritta).

4.3

Il 19 febbraio 2015 l’avv. DUF

1.

inoltrava al Ministero pubblico la perizia psichiatrica redatta dal dr. med. __________

(AI 142 inc. 2014.6010). La stessa riporta le seguenti conclusioni:

" In conclusione, come visto

sopra, le valutazioni cliniche e diagnostiche della Dr.ssa __________ cadono di

fronte ad una valutazione approfondita e completa degli elementi in nostro

possesso e, pure, delle contraddizioni, delle lacune, delle elusioni riscontrate

nella perizia della collega.

Il quadro psicopatologico e clinico di questo soggetto appare ora

in tutta la sua tragicità.

Il periziando presenta una diagnosi di Pervesione narcisistica

caratterizzata da significati elementi megalomanici e pseudologici.

Come abbiamo visto nel paragrafo dedicato ai codici diagnostici

internazionali esistono ancora divergenze (non tanto di ordine scientifico e

psichiatrico, quanto invece legato alle politiche psichiatriche della scuole di

pensiero internazionali, soprattutto prevalenti ora nel campo della

neurobiologia radicale) nel modo di classificare le perversioni. Nulla toglie

al fatto che queste affezioni psichiatriche gravi sono ora sempre più studiate

e al centro della ricerca e dell'attenzione della comunità scientifica

internazionale. Le questioni legate alla classificazione nei manuali

diagnostici non appare quindi che di marginalissima importanza.

Ecco perché la psicopatologia assume qui, accanto alla clinica,

una componente fondamentale nella comprensione e nella valutazione di questi

soggetti ... la qual cosa non è stata sufficientemente affrontata e approfondita

dalla collega __________ la quale ha in tal modo eluso anche la questione di

fondo legata a questi reati commessi da questi soggetti. E cioè la capacità di

valutare il carattere illecito e/o di agire secondo tale valutazione.

Si può infatti dedurre, da quanto riportato nelle pagine

precedenti, che la capacità di valutare il carattere illecito nonché la

capacità di agire secondo tale valutazione fosse, al momento dei fatti,

assente; il periziando non essendo in quelle fattispecie pienamente capace di

valutare il carattere illecito degli atti e di agire secondo tale valutazione.”

(perizia dr. __________ non datata, AI 142 inc. 2014.6010, pagg.

22-23)

Il 31 marzo 2015 l’avv. DUF 1 inoltrava al Tribunale penale le

risposte del dr. __________ ai quesiti peritali (doc. TPC 13), secondo il quale

l’imputato soffriva di una turba psichica al momento di fatti e meglio di un

disturbo narcisistico di personalità, con un quadro di perversione narcisistica

caratterizzata da significativi elementi megalomanici e pseudologici. Secondo

il dr. __________, i reati di cui è responsabile l’imputato sono da mettere in

relazione con questa turba psichica e “stante il grave quadro

psicopatologico del periziando si può dedurre che la capacità di valutare il

carattere illecito nonché la capacità di agire secondo tale valutazione fosse,

al momento dei fatti, assente”.

Il dr. __________ indicava che IM 1 presentava un fondato pericolo

di commettere nuovi reati, in particolare “gli stessi commessi in

precedenza, con una probabilità che possiamo valutare come alta”.

Indicava inoltre che è tuttora affetto dalla turba psichica e che

“un trattamento ambulatoriale è possibile e auspicabile”, con la

precisazione che la contemporanea espiazione della pena “pregiudicherebbe

fortemente il successo del trattamento”.

4.4

In presenza di due perizie

che giungono a risultati divergenti, si richiamano i principi riassunti nella

sentenza della Corte di appello e di revisione penale del 16 marzo 2011, dove si

legge che il giudice non è vincolato alle conclusioni del perito e valuta

liberamente la forza probante della perizia così come fa con gli altri mezzi di

prova. Egli non può, tuttavia, scostarsi dalle risultanze di una perizia senza

motivi determinanti, senza che circostanze ben precise mettano seriamente in

dubbio la credibilità dell'esperto. In altre parole, relativamente alle

questioni specialistiche, il giudice non può prescindere dalle conclusioni

della perizia senza motivi concludenti o imperativi. Tali motivi sono dati

segnatamente quando il referto è lacunoso, contiene una contraddizione interna

evidente, poggia su premesse fattuali manifestamente false, emana da una

persona che non possiede le conoscenze specialistiche necessarie oppure emette

un’opinione manifestamente insostenibile o viziata da un’errata interpretazione

della legge. Inoltre, il giudice può distanziarsi dalla perizia se egli

apprezza in modo differente il contenuto o la forza probante di elementi sui

quali il perito si è fondato, quando le spiegazioni del perito in occasione

della sua audizione divergono dal rapporto scritto su punti essenziali, se

opinioni contrarie di altri specialisti (anche di parte) si rivelano

sufficientemente concludenti per revocare in dubbio il buon fondamento della

perizia oppure quando indizi concreti fanno vacillare la perizia o depongono

contro la sua attendibilità. Infine, il giudice può scostarsi dalla perizia che

viene smentita da una superperizia che giunge ad altre conclusioni. Secondo la

giurisprudenza, i tribunali ritrovano pieno potere decisionale quando più

perizie divergono tra loro, totalmente o parzialmente, su punti essenziali (sentenza

CARP 16.03.2011, inc. 17.2011.4, consid. 4.3.c, con i rinvii di dottrina e

giurisprudenza).

4.5

Ciò premesso, la Corte ha

seguito integralmente le conclusioni della perizia giudiziaria - che si basa

sull’esame degli atti e su quattro colloqui con il periziando - che ha valutato

essere completa, coerente, non contraddittoria e che non esorbita dalle sue

competenze.

La perizia di parte al contrario risulta poco chiara, incompleta

(non classificando, per esempio, la turba psichica attribuita a IM 1 secondo le

scale diagnostiche ICD 10 o DSM 4) e talvolta contraddittoria (segnatamente

laddove indica dapprima che IM 1 era totalmente incapace di valutare il

carattere illecito e di agire secondo tale valutazione, affermando poi invece

che IM 1 aveva una scemata capacità di grado grave), per cui non scalfisce in

modo concludente il referto peritale e non mina il buon fondamento dello

stesso.

Pertanto la Corte, sulla base della perizia giudiziaria, ha

considerato che l’imputato soffre di un disturbo di personalità narcisistico con

tratti di forte immaturità, che al momento della commissione dei fatti non

minava la capacità di valutare il carattere illecito dell’atto né di agire

secondo tale valutazione.

5.

Colpa e pena

Passando alla commisurazione della pena, la Corte ha ritenuto la

colpa di IM 1 molto grave considerata da un lato la reiterazione dei

comportamenti illeciti su di un lungo periodo di tempo e ciò nonostante le

carcerazioni preventive subite per i procedimenti aperti a suo carico, per i

quali era già stato deferito dinanzi ad una Corte delle assise; dall’altra per

la commissione di reati oggettivamente gravi di cui si è reso colpevole, avuto

riguardo in particolare all’estorsione aggravata commessa usando violenza e

minaccia contro una persona, il sequestro di persona e rapimento così come la

truffa per mestiere nonché per il concorso dei reati e per il grande numero di

persone danneggiate e il danno considerevole che ha arrecato.

La colpa dell’imputato è ancora grave per la pervicacia e la

determinazione che dimostra nel delinquere, arrivando a confezionare falsi

documenti e anche documenti ufficiali come pure per la totale assenza di scrupoli

dimostrata nel raccontare bugie su bugie e nell’approfittare dell’ingenuità e

della generosità altrui oltre che della fiducia in lui riposta, facendo della

truffa al prossimo il suo stile di vita, infischiandosene dei danni e delle

sofferenze arrecati - il pensiero va a ACPR 2 come a tanti altri -, giungendo a

tentare di ingannare la stessa autorità giudiziaria.

Di inaudita gravità l’episodio ai danni di ACPR 1, persona

sicuramente fragile, che si fidava di lui e lo considerava un amico e che senza

alcuna remora IM 1 ha spaventato a morte, oltre a causargli danni fisici e

morali, oltre a quelli patrimoniali, con un atteggiamento prepotente e

assolutamente privo di scrupoli.

IM 1 ha sempre agito a scopo di lucro, talvolta senza una reale

situazione di bisogno, dissipando ingenti somme di denaro presso il night club __________,

senza curarsi in questo caso neanche dei bisogni dei propri figli.

La sua colpa è anche grave poiché l’imputato si assume solo in

parte le sue responsabilità e spesso solo di fronte all’evidenza, dimostrando

di non aver assolutamente capito la gravità dei suoi illeciti comportamenti.

In assenza del concorso di una scemata imputabilità, l’imputato ha

deliberatamente fatto quello che aveva in mente di fare, curandosi solo dei

propri bisogni.

A suo favore la Corte ha considerato che parte dei fatti li ha

ammessi, che ha riconosciuto in parte le pretese degli accusatori privati, che

si è scusato con l’accusatore privato ACPR 21 presente in aula e il lungo

carcere preventivo sofferto.

Tutto ciò considerato e tenuto altresì conto dei proscioglimenti

pronunciati, la Corte ha ritenuto adeguata alla sua colpa la pena detentiva di

4.

anni, oltre che la multa di fr. 200.-, con l’avvertenza che in caso di

mancato pagamento la multa sarà sostituita con una pena detentiva di tre

giorni.

Come indicato dal perito psichiatrico, la Corte ha altresì

ordinato nei confronti di IM 1 il trattamento ambulatoriale giusta l’art. 63

CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.

6.

Sequestri

Con l’accordo delle parti (VI imputato pagg. 14-15, all. 1 al V.

DIB), la Corte ha disposto la confisca degli oggetti in sequestro, ad eccezione

delle due tessere __________ - che vengono dissequestrate in favore di __________

- come pure della fattura __________, dell’I-phone bianco, di tre schede

elettroniche e di due scatolette elettroniche, che vengono dissequestrati in

favore dell’imputato.

7.

Tassa di giustizia e

spese procedurali

Visto l’esito del procedimento, la tassa di giustizia di fr.

2'000.- e le spese procedurali (ad eccezione delle spese per la difesa

d’ufficio, di cui si dirà sotto) sono state poste a carico del condannato in

misura di 4/5, mentre che - visti i proscioglimenti pronunciati - il rimanente

di 1/5 è stato posto a carico dello Stato.

Per quanto riguarda le spese per la difesa d’ufficio, va premesso

che per le prestazioni dell’avv. DUF 1 fino al 31 dicembre 2010, le stesse sono

a carico dell’imputato e garantite dallo Stato, non essendo IM 1 stato posto al

beneficio del gratuito patrocinio.

Per quanto riguarda le prestazioni a partire dal 1 gennaio 2011,

le stesse sono invece sostenute dallo Stato, con la riserva di cui all’art. 135

cpv. 4 CPP, secondo cui l’imputato deve risarcire lo Stato non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano.

Venendo alla tassazione delle note d’onorario dell’avv. DUF 1, la

Corte ha effettuato alcune decurtazioni, e meglio:

- al verbale di polizia del

18.11.2012

non era presente il difensore, per cui l’onorario viene stralciato;

- al verbale del 17.11.2012

era presente il praticante legale e non l’avvocato, per cui si applica la

tariffa di fr. 90.-/ora;

- il 09.09.2014 oltre al

confronto non è stato effettuato un ulteriore interrogatorio di IM 1, per cui

l’onorario esposto viene stralciato;

- l’esame della perizia

psichiatrica giudiziaria è stato ridotto da 8 ore a 4 ore;

- per le telefonate con il

perito di parte è stata riconosciuta un’ora;

- per i contatti con i

famigliari dell’imputato non possono essere ammesse più di 2 ore, ricordato che

per costante giurisprudenza nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve

assumersi prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale;

- l’onorario esposto per lo

studio dell’incarto - pari a 9 giornate lavorative di 8 ore - appare eccessivo

ed è stato ridotto a 3 giornate lavorative, anche perché il difensore ha

seguito fin dall’inizio l’imputato durante l’inchiesta;

- non può essere

riconosciuto l’onorario esposto per il ritiro di documenti, trattandosi di mansioni

che possono essere svolte dal personale di segreteria;

- per la visione delle

citazioni non si giustificano più di 5 minuti per ogni citazione;

- vengono riconosciuti fr.

50.

- per l’apertura dell’incarto e fr. 50.- per la chiusura dell’incarto.

Sono state per contro aggiunte 2 ore onde tener conto della durata

effettiva del dibattimento.

Le note del difensore d’ufficio sono quindi state approvate per

complessivi fr. 2'287.60 fino al 2010 (a carico dell’imputato) e fr. 31'356.20

per le prestazioni dal 01.01.2011 (a carico dello Stato, con la riserva di cui

all’art. 135 cpv. 4 CPP).

Visti gli art. 12, 22, 30 e

segg., 40, 47, 49, 51, 63, 69, 123, 138, 139, 144, 146, 147, 156, 172ter, 173,

180, 183, 186, 217, 251 CP;

96.

cpv. 2 LCStr;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

ripetuto furto

per avere,

per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

1.1.1

nel periodo 1. gennaio - 17

novembre 2009,

a __________, __________ e __________,

ripetutamente sottratto dagli esercizi pubblici ACPR 17, ACPR 16 e ACPR 15,

denaro contante per un valore complessivo di fr. 11'000.-- ai danni di ACPR

17, ACPR 16 e ACPR 14;

1.1.2

il 13/14 maggio 2014, a __________,

sottratto ai danni di ACPR 4 l’importo di fr. 1'100.--;

1.1.3

il 14 novembre 2012, a __________,

presso il distributore di benzina ACPR 11, sottratto ai danni della ACPR 11

l’importo di fr. 700.-- dalla cassa registratrice;

1.2

ripetuta violazione di

domicilio

1.2.1

per essersi introdotto

indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, al fine di perpetrare i

furti di cui al punto 1.1.1 del dispositivo, negli esercizi pubblici ivi

indicati;

1.2.2

per essersi trattenuto, dal 23

ottobre 2013 al 18 novembre 2013, nell’appartamento di __________ a __________,

di proprietà di ACPR 18, nonostante il Tribunale federale con decreto 23

ottobre 2013 non avesse concesso effetto sospensivo al ricorso da lui

presentato contro la decisione di sfratto del 29 luglio 2013 della Pretura

del Distretto di Lugano;

1.2.3

per essersi introdotto

indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, nell’appartamento degli

ex suoceri __________ per perpetrare il furto di cui al punto 1.1.2 del

Dispositivo

dispositivo;

1.3. ripetuta truffa, in parte

tentata e in parte qualificata

siccome commessa in parte per mestiere,

per avere,

per procacciarsi un indebito profitto,

1.3.1. nel periodo 30 gennaio 2010 -

27 maggio 2011,

ingannato e tentato d’ingannare con astuzia, in tre distinte procedure

giudiziarie, la supplente Giudice di Pace del Circolo di Lugano - Ovest,

producendo falsa documentazione quale giustificativo delle richieste tendenti

ad ottenere la condanna di ACPR 14 al pagamento in suo favore di fr. 1'300.--,

fr. 520.-- e fr. 1'440.--,

causando a ACPR 14 un danno di fr. 125.-- oltre interessi al 5% dal 9 gennaio

2010;

1.3.2. nel periodo 13 ottobre 2010 -

28 ottobre 2010,

a __________ e __________,

ingannato con astuzia gli impiegati della __________, fornendo loro falsa

documentazione ed inducendoli in tal modo a sottoscrivere il contratto di

locazione 22 ottobre 2010 in nome e per conto della ACPR 20, proprietaria

dell’immobile nel quale era ubicato l’appartamento oggetto del contratto,

causando alla stessa un danno di complessivi fr. 22'670.50;

1.3.3. nel periodo 27 gennaio 2011 -

21 marzo 2011, a __________,

tentato d’ingannare con astuzia il Tribunal d’arrondissement, producendo falsa

documentazione nell’ambito di una procedura di conciliazione tendente ad

ottenere la condanna delle società ACPR 17 e ACPR 16 al pagamento in suo favore

di fr. 54'636.--;

1.3.4. nel periodo 25 aprile 2012 -

29 maggio 2012, a __________,

ingannato con astuzia ACPR 21, fornendogli falsa documentazione ed inducendolo

in tal modo a sottoscrivere il contratto di locazione 30 aprile 2012 per

un appartamento sito nell’immobile di sua proprietà, causandogli un danno di

complessivi fr. 24'464.95;

1.3.5. nel periodo 10 aprile 2013 -

27 maggio 2013, a __________,

ingannato con astuzia ACPR 18,

fornendole falsa documentazione ed inducendola in tal modo a sottoscrivere il

contratto di locazione 25 maggio 2013 per l’abitazione unifamiliare di sua

proprietà, causandole un danno di complessivi fr. 17'009.85;

1.3.6. nel periodo gennaio 2014 -

giugno 2014, a __________,

ingannato con astuzia ACPR 2, affermando cose false ed inducendolo a

consegnargli in 20 occasioni denaro contante a titolo di prestito per un

ammontare complessivo di fr. 90'000.--, importo mai restituito;

1.3.7. nel periodo 25 giugno 2008 -

15 marzo 2014, a __________,

presso l’__________, ingannato con astuzia ACPR 9, affermando cose false,

segnatamente di aver installato e mantenuto funzionante nel tempo un sistema di

ricezione TV satellitare risultato in realtà fasullo, inducendo ACPR 9 a

corrispondergli in più occasioni l’importo complessivo di fr. 37'060.--;

1.3.8. il 30 settembre 2009, a __________

e __________,

ingannato con astuzia ACPR 12, affermando cose false ed inducendolo a

consegnargli l’importo di fr. 5'000.-- a titolo di prestito, importo solo

parzialmente restituito;

1.3.9. nel dicembre 2009, a __________,

ingannato con astuzia __________, affermando cose false ed inducendolo a

consegnargli l’importo di fr. 2'000.-- a titolo di prestito, importo mai

restituito;

1.3.10. nel periodo aprile - maggio

2014, a __________ e __________,

ingannato con astuzia ACPR 13, affermando cose false ed inducendolo a

consegnargli l’importo complessivo di fr. 5'000.-- a titolo di prestito,

importo mai restituito;

1.4. ripetuta falsità in

documenti

per avere,

per procacciarsi un indebito profitto,

formato e fatto uso di 22 documenti falsi per commettere e tentare di

commettere le truffe di cui ai punti 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 e 1.3.5 del

dispositivo;

1.5. diffamazione

per avere,

a __________, nel periodo 25 aprile 2013 - 28 maggio 2013,

tacciando sul sito internet __________, ACPR 22 e ACPR 23 di “morti

di fame” ed accusandoli di non avergli corrisposto il dovuto per una

prestazione professionale da lui eseguita, incolpato o reso sospetti questi

ultimi di condotta disonorevole;

1.6. minaccia

per avere,

il 28 settembre 2013, a __________,

dicendo a ACPR 18 e ACPR 19 “vi spacco la testa”, incusso loro spavento

e timore;

1.7. ripetuto danneggiamento

per avere,

1.7.1. nel periodo 28/30 settembre

2013, a __________,

danneggiato la porta del locale tecnico dello stabile di proprietà di ACPR 18;

1.7.2. il 13/14 maggio 2014, a __________,

deteriorato la porta d’accesso dell’appartamento di ACPR 4 provocando un danno

quantificato in fr. 932.40.--;

1.8. estorsione aggravata

per avere,

la notte del 20/21 giugno 2014,

a __________, __________ e __________,

a scopo di indebito profitto, usando violenza e minacciandolo di un pericolo

imminente all’integrità corporale, indotto ACPR 1 a compiere atti

pregiudizievoli al proprio patrimonio, segnatamente a consegnargli la carta

d’identità e la carta bancaria e successivamente a digitare il codice PIN della

carta bancaria presso il postomat di __________, riuscendo ad appropriarsi

indebitamente dell’importo di fr. 1'000.--;

1.9. sequestro di persona e

rapimento

per avere,

la notte del 20/21 giugno 2014, a __________,

successivamente ai fatti di cui al punto precedente del dispositivo, rapito con

minaccia ACPR 1, costringendolo a seguirlo presso il locale __________ di __________,

dove l’ha tenuto indebitamente sequestrato fino a quando lo ha ricondotto a __________

presso la sua abitazione;

1.10. ripetuto abuso di un

impianto per l’elaborazione dei dati, in parte tentato e in parte di lieve

entità

per avere,

a scopo di indebito profitto,

servendosi in modo abusivo o indebito di dati,

influito e tentato di influire su un processo elettronico di trattamento o di

trasmissione di dati e provocando o tentando di provocare, per mezzo dei

risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri,

e meglio,

1.10.1. nel periodo 20 giugno 2014 - 29

giugno 2014,

a __________, __________, __________, __________, __________,

servendosi della carta di credito di ACPR 1, effettuato acquisti per un valore

complessivo di fr. 904.05, rispettivamente tentato di effettuare acquisti ed un

prelevamento presso un bancomat per un valore complessivo di fr. 6'364.--;

1.10.2. il 17 aprile 2014, a __________,

servendosi dell’accesso personale di __________ login di ACPR 2, ottenuto la

ricarica della propria utenza telefonica per l’importo di fr. 150.--;

1.10.3. nel periodo 28 aprile 2014 - 8

luglio 2014, ad __________,

servendosi in modo abusivo dell’accesso personale di __________ login della

società ACPR 3, ottenuto in 11 occasioni la ricarica della propria utenza

telefonica per l’importo complessivo di fr. 1'200.--;

1.11. appropriazione indebita

per essersi appropriato a scopo di indebito profitto,

nel corso della primavera/estate 2014, ad __________,

dell’importo di fr. 350.-- affidatogli dalla ditta ACPR 3 per procedere al

rinnovo del contratto per lo spazio e il dominio in internet della medesima

società;

1.12. trascuranza degli obblighi

di mantenimento

per avere,

nel periodo febbraio 2014 - luglio 2014, a __________,

omesso, benché avesse o potesse avere i mezzi per farlo, di versare all’ACPR 7,

che ha anticipato i contributi da lui dovuti in favore dei figli minorenni,

conformemente a quanto stabilito dal Pretore di Lugano, sezione 6, con

decreto del 14 gennaio 2014, per un importo complessivo di fr. 8'400.--;

1.13. ripetuta guida senza

assicurazione

per avere,

nel periodo 7 luglio 2014 - 9 luglio 2014,

a __________, __________ ed in altre località del Canton Ticino,

ripetutamente condotto l’autovettura Alfa Romeo targata __________, sapendo che

non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

e meglio come descritto negli atti d’accusa 109/2010, 58/2014 e

21/2015 e precisato nei considerandi.

2. IM 1 è prosciolto dalle

imputazioni di:

2.1. truffa di cui al punto 4.3,

4.6.1 e 4.6.2 dell’atto d’accusa 21/2015;

2.2. ripetuta appropriazione

indebita di cui ai punti 5.2 e 5.3 dell’atto d’accusa 21/2015;

2.3. furto di cui al punto 6.2

dell’atto d’accusa 21/2015;

2.4. trascuranza degli obblighi di

mantenimento di cui al punto 9 dell’atto d’accusa 21/2015 per il periodo agosto

2014 - ottobre 2014;

2.5. lesioni semplici di cui al

punto 11 dell’atto d’accusa 21/2015.

3. Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

3.1. alla pena detentiva di 4

(quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2. alla multa di fr. 200.--,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una

pena detentiva sostitutiva di 3 (tre) giorni.

4. IM 1 è inoltre condannato a

versare ai seguenti accusatori privati i seguenti importi:

4.1. in favore degli accusatori

privati ACPR 14, ACPR 17, ACPR 16 e ACPR 15, tutti rappr. dall’avv. RAAP 4, fr.

11'000.-- oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2009 quale risarcimento del

danno, fr. 4'321.50 oltre interessi al 5% dal 22 dicembre 2010 per le

spese di perizia e fr. 13'291.15 oltre interessi del 5% dal 24 agosto 2015

per spese legali;

4.2. in favore dell’accusatore

privato ACPR 21, __________, fr. 25'547.95 quale risarcimento del danno;

4.3. in favore degli accusatori

privati ACPR 18 e ACPR 19, rappr. dall’avv. RAAP 5, fr. 17'254.85 quale

risarcimento del danno e fr. 12'834.70 per spese legali. Per il rimanente della

loro pretesa, gli accusatori privati sono rinviati al compente foro civile;

4.4. in favore dell’accusatore

privato ACPR 4, __________, fr. 932.40 quale risarcimento del danno;

4.5. in favore dell’accusatore

privato ACPR 1, rappr. dall’avv. RAAP 1, fr. 6'898.05 quale risarcimento

del danno, fr. 5'000.-- per torto morale e fr. 4'320.-- per spese legali;

4.6. in favore dell’accusatore

privato ACPR 2, rappr. dall’avv. RAAP 2, fr. 90'000.-- quale risarcimento del

danno;

4.7. in favore dell’accusatore

privato ACPR 5, __________, fr. 250.--;

4.8. in favore dell’accusatore

privato ACPR 6, __________, fr. 250.--;

4.9. in favore dell’accusatore

privato ACPR 9, rappr. dall’avv. RAAP 3, fr. 30'000.-- quale risarcimento del

danno;

4.10. in favore dell’accusatore

privato ACPR 12, __________, fr. 1'250.-- quale risarcimento del danno;

4.11. in favore dell’accusatore

privato ACPR 13, __________, fr. 5'000.-- quale risarcimento del danno e

fr. 1'760.--. Per il rimanente della sua pretesa, l’accusatore privato è

rinviato al competente foro civile;

4.12. in favore dell’accusatore

privato ACPR 8, __________, fr. 50.05;

4.13. in favore dell’accusatore

privato ACPR 11, __________, fr. 700.-- quale risarcimento del danno.

5. Le pretese di risarcimento

degli accusatori privati ACPR 22 e ACPR 23 sono rinviate al competente foro

civile.

6. L’istanza di risarcimento

dell’accusatore privato ACPR 10 è respinta.

7. È ordinato il trattamento

ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.

8. È ordinata la confisca

degli oggetti in sequestro elencati nell’atto d’accusa 21/2015, ad eccezione

di:

8.1. 2 tessere __________, da

dissequestrare in favore di __________;

8.2. fattura __________, Iphone

bianco, 3 schede elettroniche e 2 scatolette elettroniche, da dissequestrare in

favore dell’imputato.

9. È ordinato il dissequestro

e la restituzione di fr. 1'100.-- in favore dell’accusatore privato ACPR 4.

10. È ordinato il sequestro

conservativo di fr. 66.15 a garanzia del pagamento di tassa di giustizia e

spese procedurali.

11. La tassa di giustizia di fr.

2'000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di 4/5;

il rimanente di 1/5 è a carico dello Stato.

12. Le spese per la difesa

d’ufficio sono a carico dell’imputato e garantite dallo Stato per le

prestazioni del difensore d’ufficio fino al 31 dicembre 2010, mentre che sono

sostenute dallo Stato per le prestazioni del difensore d’ufficio dal 1. gennaio

2011, con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP.

12.1. Le note professionali

dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

12.1.1. prestazioni fino al 31.12.2010

(a carico dell’imputato e garantite dallo Stato):

onorario fr. 2’070.00

spese fr. 56.00

IVA (7,6%) fr. 161.60

totale fr. 2'287.60

12.1.2. prestazioni dal 01.01.2011 (a

carico dello Stato):

onorario fr. 28'231.50

spese fr. 802.00

IVA (8%) fr. 2'322.70

totale fr. 31'356.20

12.2. Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 31'356.20 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

13. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese (4/5):0

Tassa di giustizia fr. 1’600.--

Inchiesta preliminare fr. 112.64

Perizia fr. 7’933.68

Multa fr. 160.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 429.44

fr. 10’235.76

============

Il rimanente è a carico dello

Stato.