72.2015.33
Violazione delle regole dell'arte edilizia
25 agosto 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.33
72.2015.34
Lugano,
25 agosto 2015/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
IM 2
rappresentato dall’avv. DF 1
imputato IM 1, a norma dell'opposizione
al DA 53/2015 del 16.2.2015 emanato dal Procuratore generale __________, di
violazione delle regole
dell'arte edilizia
per avere, a __________, presso il cantiere sito in __________,
nel periodo giugno – luglio 2014, dirigendo una costruzione, intenzionalmente
trascurato le regole riconosciute dell’arte, mettendo così in pericolo la vita
o l’integrità di terzi
e meglio,
per avere, nella sua qualità di direttore – de facto – dei
lavori della ditta __________ SA, omesso di adottare le necessarie misure di
sicurezza per prevenire gli infortuni all’interno del cantiere, in specie per
aver tollerato la presenza sul cantiere di una scala non stabile e non conforme
alle regole dell’arte, alla quale avevano accesso diversi operai e dal cui
utilizzo sono derivate le lesione dell’operaio __________ il quale, salendovi,
a seguito dello scivolamento della stessa, rovinava a terra da un’altezza di
quasi 3 metri, procurandosi una lesione pneumotoracica che lo ha reso inabile
al lavoro a ragione del 100% nel periodo 15-29 luglio 2014 compresi (come da
Certificato medico 17.07.2014 del Primario PD Dr. __________, del PS
dell’Ospedale __________);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall'art. 229 cpv. 1 CP;
ed inoltre, IM 2 imputato, a norma
dell'opposizione al DA 54/2015 del 16.2.2015 emanato dal Procuratore generale __________,
di
violazione delle regole
dell'arte edilizia
per avere, a __________, presso il cantiere sito in __________,
nel periodo giugno – luglio 2014, dirigendo una costruzione, intenzionalmente
trascurato le regole riconosciute dell’arte, mettendo così in pericolo la vita
o l’integrità di terzi
e meglio,
per avere, nella sua qualità di responsabile – de facto – della
sicurezza della ditta __________ SA, omesso di adottare le necessarie misure di
sicurezza per prevenire gli infortuni all’interno del cantiere, in specie per
aver tollerato la presenza sul cantiere di una scala non stabile e non conforme
alle regole dell’arte, alla quale avevano accesso diversi operai e dal cui
utilizzo sono derivate le lesione dell’operaio __________ il quale, salendovi,
a seguito dello scivolamento della stessa, rovinava a terra da un’altezza di
quasi 3 metri, procurandosi una lesione pneumotoracica che lo ha reso inabile
al lavoro a ragione del 100% nel periodo 15-29 luglio 2014 compresi (come da
Certificato medico 17.07.2014 del Primario PD Dr. med. __________, del PS
dell’Ospedale __________);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall'art. 229 cpv. 1 CP;
Presenti: - il
Procuratore generale __________, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato
IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1;
- l’imputato
IM 2, assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 18:15.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Richiamato lo scritto 13.7.2015
del PG (doc. TPC 31) il Presidente ricorda che il reato di cui i due imputati
sono accusati è quello di violazione delle regole dell’arte edilizia per
negligenza e non intenzionale ai sensi dell’art. 229 cpv. 2 e non 1 CP.
Fatti
I due decreti d’accusa in opposizione
sono modificati di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore generale,
per la sua requisitoria, il quale, ritenuto che in casu la scala incriminata
era in contrasto con le norme in vigore sia perché troppo corta sia perché
priva di mezzi di appiglio, come invece prescritto dalle norme SUVA, e
richiamata la giurisprudenza sulla responsabilità nei cantieri del datore di
lavoro e del direttore dei lavori (6S.181.2002 risp. 6B.516.2009, 6B.506.2011 e
109 IV 15), dal momento che hanno tollerato l’uso della scala, conclude
chiedendo la conferma dei decreti d’accusa in opposizione;
- l’avv. DUF 1,
difensore di IM 1, il quale dopo aver premesso come l’inchiesta sia stata
lacunosa e ritenuto che da parte del suo assistito non c’è stata alcuna
violazione delle regole dell’arte, ma è invece stata la negligenza dell’operaio
a interrompere il nesso di causalità, conclude chiedendo il pieno
proscioglimento con rifusione delle spese legali e di trasferta;
- l’avv. DF 1,
difensore di IM 2, il quale pure chiede il proscioglimento del suo assistito,
segnatamente poiché non gli può essere affibiata la posizione di garante nella
misura in cui non può essere ritenuto responsabile dell’attrezzatura portata da
terzi ovvero della scala che non era di sua proprietà e che comunque, per come
l’aveva vista lui, era messa in una posizione non pericolosa. Il fatto che sia
stata poi imprevedibilmente spostata interrompe il nesso di causalità. IM 2 ha
sempre adeguatamente informato i suoi operai sulle misure di sicurezza e il suo
obbligo di sorveglianza non era un obbligo quotidiano, tanto più che non ha mai
ricevuto rimostranze da parte dei suoi operai in merito allo stato della scala.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 34, 42, 44, 47 e 229 cpv. 2 CP;
80 segg., 84 segg., 135,
335 segg., 356, 422 segg., 429 CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. violazione delle regole
dell’arte edilizia per negligenza
commessa nel periodo giugno 2014/15 luglio 2014 in un cantiere a __________,
quale direttore dei lavori della ditta __________ SA;
e meglio come descritto nel decreto d’accusa 53/2015 in
opposizione e precisato nei considerandi.
Considerandi
2.
IM 2 è autore colpevole di:
2.1
violazione delle regole
dell’arte edilizia per negligenza
commessa il 14/15 luglio 2014, a __________, nell’ambito della
direzione di una costruzione, quale responsabile della sicurezza della __________
SA;
e meglio come descritto nel decreto d’accusa 54/2015 in
opposizione e precisato nei considerandi.
3.
IM 2 è prosciolto
dall’imputazione di violazione delle regole dell’arte per negligenza di
cui al punto 1 del decreto d’accusa 54/2015 in opposizione per il periodo
giugno 2014/13 luglio 2014.
4.
IM 1 è condannato alla pena
pecuniaria di fr. 6’000.- (seimila), corrispondenti a 50 (cinquanta) aliquote
giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna.
5.
IM 2 è condannato alla pena
pecuniaria di fr. 750.- (settecentocinquanta), corrispondenti a 5 (cinque)
aliquote giornaliere da fr. 150.- (centocinquanta) cadauna.
6.
L’esecuzione della pena pecuniaria
inflitta a IM 1 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2
(due) anni.
7.
L’esecuzione della pena pecuniaria
inflitta a IM 2 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2
(due) anni.
8.
Non è assegnata alcuna
indennità a IM 2 ai sensi dell’art. 429 CPP.
9.
La tassa di giustizia di
fr. 1’000.- (mille) e le spese procedurali sono poste, in solido, a carico di IM
1.
in ragione di 1/2, di IM 2 in ragione di 1/10. Per i restanti 4/10 sono a
carico dello Stato.
10.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
10.1
La nota professionale del 20.8.2015
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 1'878.00
spese fr. 15.00
IVA fr. 151.45
totale fr. 2'044.45
10.2
IM 1 è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'044.45.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1’000.--
Inchiesta preliminare fr. 284.--
Altri disborsi (postali,
tel., ecc.) fr. 158.10
fr. 1’442.10
===========
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 142.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 79.05
fr. 721.05
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/10)
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 28.40
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 15.81
fr. 144.21
============
Il rimanente é a carico dello Stato.
comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale,
SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera