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Decisione

72.2015.33

Violazione delle regole dell'arte edilizia

25 agosto 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I due decreti d’accusa in opposizione

sono modificati di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore generale,

per la sua requisitoria, il quale, ritenuto che in casu la scala incriminata

era in contrasto con le norme in vigore sia perché troppo corta sia perché

priva di mezzi di appiglio, come invece prescritto dalle norme SUVA, e

richiamata la giurisprudenza sulla responsabilità nei cantieri del datore di

lavoro e del direttore dei lavori (6S.181.2002 risp. 6B.516.2009, 6B.506.2011 e

109 IV 15), dal momento che hanno tollerato l’uso della scala, conclude

chiedendo la conferma dei decreti d’accusa in opposizione;

- l’avv. DUF 1,

difensore di IM 1, il quale dopo aver premesso come l’inchiesta sia stata

lacunosa e ritenuto che da parte del suo assistito non c’è stata alcuna

violazione delle regole dell’arte, ma è invece stata la negligenza dell’operaio

a interrompere il nesso di causalità, conclude chiedendo il pieno

proscioglimento con rifusione delle spese legali e di trasferta;

- l’avv. DF 1,

difensore di IM 2, il quale pure chiede il proscioglimento del suo assistito,

segnatamente poiché non gli può essere affibiata la posizione di garante nella

misura in cui non può essere ritenuto responsabile dell’attrezzatura portata da

terzi ovvero della scala che non era di sua proprietà e che comunque, per come

l’aveva vista lui, era messa in una posizione non pericolosa. Il fatto che sia

stata poi imprevedibilmente spostata interrompe il nesso di causalità. IM 2 ha

sempre adeguatamente informato i suoi operai sulle misure di sicurezza e il suo

obbligo di sorveglianza non era un obbligo quotidiano, tanto più che non ha mai

ricevuto rimostranze da parte dei suoi operai in merito allo stato della scala.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 34, 42, 44, 47 e 229 cpv. 2 CP;

80 segg., 84 segg., 135,

335 segg., 356, 422 segg., 429 CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1 è autore colpevole di:

1.1. violazione delle regole

dell’arte edilizia per negligenza

commessa nel periodo giugno 2014/15 luglio 2014 in un cantiere a __________,

quale direttore dei lavori della ditta __________ SA;

e meglio come descritto nel decreto d’accusa 53/2015 in

opposizione e precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

IM 2 è autore colpevole di:

2.1

violazione delle regole

dell’arte edilizia per negligenza

commessa il 14/15 luglio 2014, a __________, nell’ambito della

direzione di una costruzione, quale responsabile della sicurezza della __________

SA;

e meglio come descritto nel decreto d’accusa 54/2015 in

opposizione e precisato nei considerandi.

3.

IM 2 è prosciolto

dall’imputazione di violazione delle regole dell’arte per negligenza di

cui al punto 1 del decreto d’accusa 54/2015 in opposizione per il periodo

giugno 2014/13 luglio 2014.

4.

IM 1 è condannato alla pena

pecuniaria di fr. 6’000.- (seimila), corrispondenti a 50 (cinquanta) aliquote

giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna.

5.

IM 2 è condannato alla pena

pecuniaria di fr. 750.- (settecentocinquanta), corrispondenti a 5 (cinque)

aliquote giornaliere da fr. 150.- (centocinquanta) cadauna.

6.

L’esecuzione della pena pecuniaria

inflitta a IM 1 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2

(due) anni.

7.

L’esecuzione della pena pecuniaria

inflitta a IM 2 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2

(due) anni.

8.

Non è assegnata alcuna

indennità a IM 2 ai sensi dell’art. 429 CPP.

9.

La tassa di giustizia di

fr. 1’000.- (mille) e le spese procedurali sono poste, in solido, a carico di IM

1.

in ragione di 1/2, di IM 2 in ragione di 1/10. Per i restanti 4/10 sono a

carico dello Stato.

10.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

10.1

La nota professionale del 20.8.2015

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 1'878.00

spese fr. 15.00

IVA fr. 151.45

totale fr. 2'044.45

10.2

IM 1 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'044.45.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1’000.--

Inchiesta preliminare fr. 284.--

Altri disborsi (postali,

tel., ecc.) fr. 158.10

fr. 1’442.10

===========

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 142.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 79.05

fr. 721.05

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/10)

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 28.40

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 15.81

fr. 144.21

============

Il rimanente é a carico dello Stato.

comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale,

SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera