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Decisione

72.2015.37

Falsità in certificati, guida senza autorizzazione; guida in stato di inattitudine

23 dicembre 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti, un lavoro di pubblica utilità sospeso o da espiare. Solo una

volta esaurite queste possibilità, si può infliggere una pena detentiva anche

inferiore a 12 mesi (DTF 134 IV 60 e 97). Nella fattispecie la gravità della

colpa, caratterizzata soprattutto nella totale mancanza di scrupoli nel

reiterare sempre il medesimo reato, sordo ad ogni avvertimento sanzionatorio

(dalla pena pecuniaria sospesa, alla pena pecuniaria effettiva ed al lavoro di

pubblica utilità) senza mai dare nessun segnale di ravvedimento, impedisce di

contenere la pena entro i limiti massimi di una pena pecuniaria. Considerata la

reiterazione dei reati, unita a sempre maggiore scaltrezza nel cercare di

sottrarsi alle regole (vedasi acquisto e uso di patenti false), pare

giustificata una pena detentiva di 16 mesi.

Nel solco della giurisprudenza testé citata, questo giudice ha

ritenuto comunque di procedere ulteriormente a tappe, rinunciando a ordinare l’espiazione

totale della pena, nella speranza che, una volta espiatane una parte, l’imputato

finalmente si ravveda. Considerato che ha un lavoro e le conseguenze che

avrebbe, anche sulla sua famiglia, un suo licenziamento, è parso adeguato

infliggere all’imputato l’espiazione di sei mesi, così da consentirgli una

forma di espiazione che gli permetta di mantenere l’attuale occupazione, non

senza avvertirlo che, in caso di nuova condanna, non vi sarà altra punizione

possibile che non l’effettiva espiazione di una pena detentiva. In questo

senso, visti i precedenti il termine di prova viene fissato nel massimo

edittale di 5 anni. Per il resto devesi ordinare la revoca delle precedenti

sospensioni condizionali delle pene pecuniarie sospese rispettivamente parzialmente

sospese (art. 46 CP).

Visti gli art. 12, 40, 42, 43,

44, 46, 47, 49, 69, 252 CP; 91, 95 LCS;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. guida

senza autorizzazione ripetuta

per avere,

1.1.1. il 26 ottobre 2014 a __________,

il 24 maggio 2015 a __________, ed il 30 luglio 2015 a __________, condotto

l’autovettura BMW X5 targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 02.07.2013, per un periodo indeterminato;

1.1.2. il 28 maggio 2015 a __________,

condotto il furgone Mercedes Benz targato __________ sebbene la licenza di

condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in

data 02.07.2013, per un periodo indeterminato;

1.2. guida in stato di

inattitudine

per avere,

il 24 maggio 2015 a __________, condotto l’autovettura BMW targata

__________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 1.71 – max

2.22 grammi per mille);

1.3. falsità in certificati

ripetuta

per avere,

1.3.1. il 26 ottobre 2014 a __________,

al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso a scopo di inganno della

licenza di condurre svizzera no. __________ a lui intestata che durante

l’inchiesta è poi risultata essere falsa, presentandola ai funzionari doganali

in occasione di un controllo;

1.3.2. il 24 maggio 2015 a __________,

al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso a scopo di inganno della

licenza di condurre svizzera no. __________ a lui intestata che durante

l’inchiesta è poi risultata essere falsa, presentandola agli agenti della

Polizia cantonale di Zurigo in occasione di un controllo;

e meglio come descritto negli atti d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi.

3.

L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa in ragione di 10 (dieci) mesi, con un periodo di prova

di anni 5 (cinque). Per il resto è da espiare.

4.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena di 60 aliquote da CHF 70.- l’una di cui al

decreto d’accusa del 02.11.2011 (ST.2011.3987) dello Staatsanwaltschaft Brugg

Zurzach, e del residuo della pena di 360 aliquote giornaliere a CHF 70.- l’una

(240 sospese), di cui alla sentenza in contumacia 28.08.2012 del Bezisksgericht

Dietikon.

5.

È ordinata la confisca di tutto

quanto in sequestro.

6.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 2'475.00

spese fr. 104.05

IVA (8%) fr. 206.35

totale fr. 2'785.40

7.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2’785.40 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 448.75

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 65.90

fr. 1'014.65

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