72.2015.37
Falsità in certificati, guida senza autorizzazione; guida in stato di inattitudine
23 dicembre 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.37
72.2015.129
72.2015.177
72.2015.213
Lugano,
23 dicembre 2015 /md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato da DUF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 24/2015 dell'11.3.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. falsità in certificati
per avere, al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso
a scopo di inganno della licenza di condurre svizzera no. __________ a lui
intestata che durante l’inchiesta è poi risultata essere falsa, presentandola
ai funzionari doganali in occasione di un controllo;
fatti avvenuti: a __________, valico autostradale di __________,
il 26.10.2014;
reato previsto: dall’art. 252 CPS;
2. guida senza
autorizzazione
per aver condotto l’autovettura BMW X5 targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 02.07.2013, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti: a __________, valico autostradale di __________,
il 26.10.2014;
reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;
ed inoltre imputato, a norma dell’atto d’accusa 108/2015 del
21 agosto 2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. falsità in certificati
per avere, al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso
a scopo di inganno della licenza di condurre svizzera no. __________ a lui
intestata che durante l’inchiesta è poi risultata essere falsa, presentandola
agli agenti della Polizia cantonale di __________ in occasione di un controllo;
fatti avvenuti: a __________ il 24 maggio 2015;
reato previsto: dall’art. 252 CPS;
2. guida in stato
d’inattitudine
per aver condotto l’autovettura BMW targata __________ essendo in
stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 1.71 – max 2.22 grammi per mille);
fatti avvenuti: a __________ il 24 maggio 2015;
reato previsto: dall’art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr.;
3. guida senza
autorizzazione
per aver condotto l’autovettura BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità
amministrativa in data 02.07.2013, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti: a __________ il 24 maggio 2015;
reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;
ed inoltre imputato, a norma dell’atto d’accusa 145/2015 del
29 ottobre 2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
guida senza autorizzazione
per aver condotto l’autovettura BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 02.07.2013, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti: a __________ il 30 luglio 2015;
reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;
ed inoltre imputato, a norma dell’atto d’accusa 179/2015 del
23 dicembre 2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
guida senza autorizzazione
per aver condotto il furgone Mercedes Benz targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente
Autorità amministrativa in data 02.07.2013, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti: a __________ il 28 maggio 2015;
reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete
per la lingua tedesca, A. M..
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:20 alle ore 10:40.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Chiede
la parola il PP per produrre l’atto d’accusa aggiuntivo no. 179/2015 del
23.12.2015, in quanto nei precedenti atti d’accusa è stato erroneamente omesso
un episodio in cui l’imputato ha guidato senza patente, così come riportato
dalla Polizia di Zurigo nel suo rapporto agli atti. La difesa e l’imputato non
si oppongono, accettano l’atto d’accusa aggiuntivo e rinunciano alle formalità
d’istruzione per questo episodio, essendo palesemente già stato ammesso nel
corso delle indagini.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
Il PP rileva che è la prima volta che si trova confrontato con
tale livello di recidiva, che definisce preoccupante. L’imputato non ha esitato
a comprare addirittura un documento falso nel tentativo di poter proseguire a
guidare illegalmente. Il sequestro del veicolo non è andato a buon fine in
quanto l’imputato nel frattempo procedeva alla vendita dell’auto, anche se la
pubblica accusa dubita della veridicità di tale operazione. Recidivo specifico,
nei suoi confronti chiede una pena detentiva da espiare di 16 mesi, e la revoca
della sospensione condizionale delle 60 aliquote del 2011 e delle 240 aliquote
del 2012, che nel caso di mancato pagamento dovranno essere commutate in giorni
di detenzione;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
Sui fatti l’imputato è reo confesso e si dichiara pentito di
quanto fatto. A prima vista, IM 1 appare uno straniero che ha problemi con il
nostro Stato di diritto. Ciò, a mente del difensore, sarebbe una lettura
superficiale della situazione. IM 1 è diplomato montatore di impianti sanitari,
egli ha svolto l’apprendistato a __________, è sposato e ha due figli. Si trova
in Svizzera dal __________, più di 25 anni. Il suo passato con la giustizia è
ricco, inizia dal 2008, anno in cui è iniziata una spirale negativa di
infrazioni, che riguardano “solo” la circolazione stradale. IM 1 ha un lavoro
onesto che gli permette di mantenere la sua famiglia composta da tre unità, a
suo esclusivo carico. Per dovere di responsabilità nei confronti della sua
famiglia, non ne ha parlato con il datore di lavoro e a volte ha guidato per
esigenze professionali. Egli, fortunatamente, non ha mai causato incidenti e
non ha mai danneggiato nulla. A parte la questione legata alla falsificazione
del documento, IM 1 non ha pianificato questi atti. La sua posizione, per
quanto riguarda la pena, è chiara, si parla di una pena detentiva. La difesa
chiede comunque che sia parzialmente sospesa, in quanto essa comporterà anche
lo sblocco di due pene pecuniarie non indifferenti che metteranno in grosse
difficoltà la sua famiglia. Visto il percorso che sta facendo, la difesa considera
che una prognosi favorevole possa essere ritenuta, e chiede perciò che la pena
sia parzialmente sospesa. Si rimette al giudizio della Corte per quanto
riguarda l’ammontare della parte da espiare.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. Il curriculum vitae
dell’imputato emerge dal suo verbale 05.03.2015:
"
Ho 4 fratelli e una sorella. Lei vive qua in Svizzera assieme a
un altro mio fratello mentre il resto sono in Bosnia. Mia madre è morta e mio
padre vive in Bosnia. Ho fatto le scuole elementari in Bosnia mentre le medie e
le professionali con l’apprendistato, a Zurigo. Non ho però conseguito il
diploma professionale di idraulico per via della lingua. Ho poi sempre lavorato
nel ramo dei sanitari nel Canton Zurigo. Attualmente lavoro per una agenzia di
collocamento temporaneo in diversi posti del Canton Zurigo. Guadagno CHF 37.00
all’ora e in un mese conseguo circa CHF 6/7'000.00 lordi, in media. Pago CHF
1'540.00 di affitto, CHF 789.00 di CM per tutta la famiglia. Ho debiti per
imposte di circa CHF 4'000.00 e anche altri per via delle condanne che ho
subito. Non ho precetti esecutivi.
Sono sposato dal __________ e ho due figli che hanno 12 e 4 anni. Vanno a
scuola a __________. Mia moglie non lavora ed è casalinga. Sono arrivato in
Svizzera il __________ con mio padre e sono sempre rimasto qua. Sono titolare
di un permesso di domicilio “C”. L’auto BMW con la quale sono stato fermato a __________
è la mia. L’ho pagata CHF 8'000.00 perché ha Km 200'000. Il PP mi fa notare che
comunque è un’auto di alta gamma e che con i miei proventi salariali certamente
risulta costosa. Lo so ma ho già pensato di venderla mettendo l’annuncio
gratuito su “Gratis-Inserate”. Per ora non l’ho ancora venduta. Non ho altro da
aggiungere sulla mia situazione e condizione personale.”
2. l’estratto del
casellario giudiziale dell’imputato indica una serie impressionante di
condanne, tutte per reati contro la circolazione, dalla ripetuta guida in stato
di inattitudine (alcol) alla guida senza assicurazione RC rispettivamente nonostante
la revoca. Dal 06.02.2008 al 04.02.2014 l’imputato ha inanellato ben sei
condanne, dapprima al pagamento di aliquote giornaliere sospese
condizionalmente, in seguito alla prestazione di lavoro di pubblica utilità da
espiare, alle aliquote giornaliere da pagare. Purtroppo nessun avvertimento lo
ha trattenuto dal continuamente mettersi alla guida senza licenza di condurre.
Ma vi è di più, dopo essere stato sentito il 05.03.2015 dal Procuratore
pubblico, dopo che non si era presentato ad una precedente citazione, altro non
ha fatto che reiterare nel medesimo reato, in particolare il 30.07.2015 in
occasione dei fatti di cui all’ACC 145/2015. Per il resto si rinvia
all’estratto del casellario giudiziale in atti.
3. I fatti indicati
nell’atto d’accusa non sono contestati e nemmeno la loro qualifica giuridica. Si
rinvia pertanto alla loro descrizione esposta in entrata. Unico nodo contestato
è la pena. Per il Procuratore pubblico non vi è alternativa ad una pena
interamente da espiare stante la prognosi infausta, mentre per la difesa
l’imputato meriterebbe ancora fiducia, anche perché una pena ferma
comporterebbe il suo licenziamento.
4. Per l’art. 47 cpv. 1
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa
è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP
stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della
colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica
la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto
designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive
Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai
motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che
l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la
libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità
nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.
2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione
alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e
meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio
situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da
giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del
21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del
codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,
FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve
indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei
limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato
dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV
55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena
ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua
vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della
situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione
professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto
e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla
sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,
6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19
giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,
pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del
14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette
tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni
caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008
del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid.
2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti;
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und
Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
5. La colpa
dell’imputato non può che essere definita grave se solo si considera che il suo
comportamento rivela un essere incallito nel violare sempre le regole
principali della circolazione stradale come l’essere in possesso di una valida
licenza. A ciò aggiungasi che, con il tempo, si è fatto anche più scaltro nel
senso che ha acquistato licenze di condurre false, per poi esibirle in
occasione di controlli. La circostanza che non abbia mai causato incidenti è
del tutto irrilevante. Le imputazioni si riferiscono infatti a reati legati al
diritto stesso di circolare, e non già a lesioni effettive della pubblica
incolumità. Sotto questo profilo la prognosi appare senza dubbio infausta. La
giurisprudenza del tribunale federale ha stabilito che in linea generale,
occorre procedere a tappe e chiedersi, dapprima, se basta una pena pecuniaria
sospesa rispettivamente parzialmente sospesa, segnatamente, donde ne ricorrano
Fatti
i presupposti, un lavoro di pubblica utilità sospeso o da espiare. Solo una
volta esaurite queste possibilità, si può infliggere una pena detentiva anche
inferiore a 12 mesi (DTF 134 IV 60 e 97). Nella fattispecie la gravità della
colpa, caratterizzata soprattutto nella totale mancanza di scrupoli nel
reiterare sempre il medesimo reato, sordo ad ogni avvertimento sanzionatorio
(dalla pena pecuniaria sospesa, alla pena pecuniaria effettiva ed al lavoro di
pubblica utilità) senza mai dare nessun segnale di ravvedimento, impedisce di
contenere la pena entro i limiti massimi di una pena pecuniaria. Considerata la
reiterazione dei reati, unita a sempre maggiore scaltrezza nel cercare di
sottrarsi alle regole (vedasi acquisto e uso di patenti false), pare
giustificata una pena detentiva di 16 mesi.
Nel solco della giurisprudenza testé citata, questo giudice ha
ritenuto comunque di procedere ulteriormente a tappe, rinunciando a ordinare l’espiazione
totale della pena, nella speranza che, una volta espiatane una parte, l’imputato
finalmente si ravveda. Considerato che ha un lavoro e le conseguenze che
avrebbe, anche sulla sua famiglia, un suo licenziamento, è parso adeguato
infliggere all’imputato l’espiazione di sei mesi, così da consentirgli una
forma di espiazione che gli permetta di mantenere l’attuale occupazione, non
senza avvertirlo che, in caso di nuova condanna, non vi sarà altra punizione
possibile che non l’effettiva espiazione di una pena detentiva. In questo
senso, visti i precedenti il termine di prova viene fissato nel massimo
edittale di 5 anni. Per il resto devesi ordinare la revoca delle precedenti
sospensioni condizionali delle pene pecuniarie sospese rispettivamente parzialmente
sospese (art. 46 CP).
Visti gli art. 12, 40, 42, 43,
44, 46, 47, 49, 69, 252 CP; 91, 95 LCS;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. guida
senza autorizzazione ripetuta
per avere,
1.1.1. il 26 ottobre 2014 a __________,
il 24 maggio 2015 a __________, ed il 30 luglio 2015 a __________, condotto
l’autovettura BMW X5 targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 02.07.2013, per un periodo indeterminato;
1.1.2. il 28 maggio 2015 a __________,
condotto il furgone Mercedes Benz targato __________ sebbene la licenza di
condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in
data 02.07.2013, per un periodo indeterminato;
1.2. guida in stato di
inattitudine
per avere,
il 24 maggio 2015 a __________, condotto l’autovettura BMW targata
__________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 1.71 – max
2.22 grammi per mille);
1.3. falsità in certificati
ripetuta
per avere,
1.3.1. il 26 ottobre 2014 a __________,
al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso a scopo di inganno della
licenza di condurre svizzera no. __________ a lui intestata che durante
l’inchiesta è poi risultata essere falsa, presentandola ai funzionari doganali
in occasione di un controllo;
1.3.2. il 24 maggio 2015 a __________,
al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso a scopo di inganno della
licenza di condurre svizzera no. __________ a lui intestata che durante
l’inchiesta è poi risultata essere falsa, presentandola agli agenti della
Polizia cantonale di Zurigo in occasione di un controllo;
e meglio come descritto negli atti d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi.
3.
L’esecuzione della
pena detentiva è sospesa in ragione di 10 (dieci) mesi, con un periodo di prova
di anni 5 (cinque). Per il resto è da espiare.
4.
È ordinata la revoca della
sospensione condizionale della pena di 60 aliquote da CHF 70.- l’una di cui al
decreto d’accusa del 02.11.2011 (ST.2011.3987) dello Staatsanwaltschaft Brugg
Zurzach, e del residuo della pena di 360 aliquote giornaliere a CHF 70.- l’una
(240 sospese), di cui alla sentenza in contumacia 28.08.2012 del Bezisksgericht
Dietikon.
5.
È ordinata la confisca di tutto
quanto in sequestro.
6.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 2'475.00
spese fr. 104.05
IVA (8%) fr. 206.35
totale fr. 2'785.40
7.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2’785.40 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 448.75
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 65.90
fr. 1'014.65
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