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Decisione

72.2015.42

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; riciclaggio; esposizione a pericolo della vita altrui; infrazione alla LF sulle armi; soggiorno illegale; infrazione alla LF sugli stranieri; tentate l

24 giugno 2015Italiano126 min

Source ti.ch

Fatti

I.

La Corte propone di

estendere l’accusa al reato di lesioni semplici con oggetto pericoloso ai sensi

dell’art. 123 cpv. 2 CP, quale subordinata al punto 12 dell’atto d’accusa per

quanto riguarda l’imputato IM 5.

Il Presidente dà quindi facoltà

alle parti di esprimersi in proposito.

Le parti acconsentono a che l’atto d’accusa sia

modificato di conseguenza.

Considerandi

II.

Il Presidente propone

inoltre le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:

-

il punto A1 dell’atto d’accusa

è modificato nel senso che il quantitativo di cocaina alienata è di 612 grammi e non 587 grammi;

-

il punto C3 dell’atto d’accusa

è modificato nel senso che il quantitativo di cocaina alienata è di 111 grammi e non 110 grammi.

Le parti concordano con tali

modifiche.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, il quale formula e motiva

le seguenti conclusioni: in entrata sottolinea che gli imputati hanno fatto

dell’infrangere le regole il loro vivere, il loro gioco, così come anche

l’inchiesta per loro è diventata un gioco. Rileva che a fronte di opposte

versioni, bisogna procedere come nel caso dei reati sessuali, e fare un esame

di credibilità, valutando se le dichiarazioni delle persone interrogate sono

costanti, lineari e logiche.

Per quanto attiene alla pistola utilizzata da IM 2 che la stessa

non fosse un giocattolo, lo dimostrano in primis le dichiarazioni rilasciate da

IM 5, le quali sono state lineari e costanti nel corso di tutta l’inchiesta. La

sera dei fatti IM 5 era armato di coltello ed era in possesso di cocaina, ma ha

comunque deciso di chiamare la Polizia. Questo significa che era certamente

spaventato, aveva paura, come dimostra anche la sua voce in occasione di quella

telefonata. Non si sarebbe spaventato tanto da chiamare la Polizia, sapendo che

sarebbe poi stato scoperchiato tutto, se si fosse trovato davanti la pistola giocattolo

che è poi stata sequestrata.

IM 2 ha rilasciato dichiarazioni contradditorie sul luogo in cui

avrebbero preso la pistola così come in generale sullo svolgimento dei fatti la

sera del 20.6.2014. Le sue dichiarazioni inoltre non possono essere considerate

logiche. Non è logico che a fronte di un litigio e della coltellata ricevuta

dal fratello il giorno precedente, a fronte della circostanza secondo cui IM 5

si era recato a cercarli presso il bar con un coltello a serramanico, si siano

premuniti con una pistola giocattolo. Non è neppure logico che IM 5, vedendo

una pistola giocattolo, sia fuggito, come hanno invece dichiarato gli imputati.

Non è neppure logico affrontare una persona pronta che, come ammesso dallo

stesso IM 5, era pronta ad affrontarli alle spalle, con una pistola giocattolo.

A mente dell’accusa le dichiarazioni di IM 5 appaiono invece

spontanee e coerenti. Sottolinea inoltre che il teste __________ non ha

riconosciuto la pistola sequestrata come quella utilizzata la sera dei fatti,

dichiarando invece che si trattava di una pistola vera, così come neppure

l’altro testimone l’ha riconosciuta. Non esiste uno spacciatore che chiama la

Polizia quando ha in mano della droga ed è armato, se non vi è un pericolo

imminente per la sua vita. IM 5 peraltro senza problemi si è dichiarato

colpevole di avere tirato una coltellata.

Quo alle infrazioni alla LF sugli stupefacenti, l’accusa rileva

che, dopo molte contraddizioni, si è riusciti a portare in aula dei quasi rei

confessi. Per quanto attiene in particolare a IM 1, sottolinea che lo stesso si

è contraddetto innumerevoli volte. A questo proposito riassume le dichiarazioni

contradditorie da lui rilasciate in merito al suo consumo di stupefacenti.

Questo per dire che egli non è stato credibile oggi, come non lo era quando ha

dichiarato di non c’entrare nulla con __________ e con __________. Dalle sue

dichiarazioni non si può quindi trarre nulla e non gli si può dare adito quando

nega i reati di cui al punto 2 dell’atto d’accusa. La PP pone l’accento sul

fatto che era proprio IM 1 ad avere un interesse a quell’importazione, siccome

era stato lui a chiedere tempo prima alla __________ di importare la cocaina.

Sono invece credibili __________ e la __________, la quale a distanza di 2 anni

ha dichiarato nuovamente quanto già riferito inizialmente.

Per quanto riguarda IM 3, la PP sottolinea che nel suo verbale

d’arresto egli ha dichiarato di non avere più venduto stupefacenti una volta

uscito dal carcere, indicando unicamente di avere consumato. I quantitativi

sono quindi stati ricostruiti tramite le chiamate in causa delle persone che

sono state sentite a confronto.

Per quanto attiene a IM 4, la stessa è abituata a non fare, non

studiare, non lavorare e farsi mantenere dagli altri, conducendo uno stile di

vita eticamente reprensibile.

Per quanto riguarda IM 5, quanto meno per il comportamento

processuale assunto, egli sembra l’eccezione del gruppo, avendo anche permesso

di mettere in luce i traffici di cocaina dei fratelli __________.

Per quanto attiene alla commisurazione della pena, il movente è

per tutti lo scopo di lucro. IM 1 ha coinvolto la sua compagna facendo fare il

lavoro sporco a lei, così come anche IM 2 ha coinvolto la moglie e non ha perso

tempo ad iniziare con l’attività dello spaccio non appena arrivato in Ticino.

Egli inoltre per un grammo di cocaina non ha esitato ad estrarre la pistola e

mettere in pericolo la vita altrui.

IM 3, condannato a 2 anni e 9 mesi, inizia il suo spaccio non

appena scarcerato ed il suo periodo di reiterazione viene sempre interrotto

solo dai vari momenti di detenzione.

IM 4 ha un ruolo minore, ma anche lei è stata pronta a sostituire

il compagno nello spaccio della cocaina. Fatta astrazione per IM 5, a mente

dell’accusa non vi è stata alcuna collaborazione da parte degli imputati.

L’accusa conclude chiedendo la condanna di IM 2 alla pena

detentiva di 3 (tre) anni e 7 (sette) mesi, di IM 1 a 3 (tre) anni di

detenzione parzialmente sospesi, di cui 18 (diciotto) mesi da espiare e 18

(diciotto) mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni, di IM 3 alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi da espiare ed il

ripristino dell’esecuzione degli 11 (undici) mesi della precedente condanna, di

IM 4 a 18 (diciotto) mesi di detenzione sospesi per un periodo di prova di 2

(due) anni e di IM 5 alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi parzialmente

sospesi, di cui 6 (sei) mesi da espiare e 24 (ventiquattro) mesi sospesi

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

§ l’avv.

DUF 3, difensore dell’imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: in entrata precisa che IM 3 ha ammesso buona parte dei fatti

imputatigli nell’atto d’accusa, e meglio ha ammesso di essere coinvolto in

affari di droga con tutti i nominativi che gli sono stati contestati in corso

d’inchiesta. Tutte le obiezioni sono sempre state da lui insistentemente e

coerentemente sollevate, e ciò nonostante non siano di così grande rilievo

nell’economia complessiva. Non vi è quindi motivo per non credere alla sua

parola, soprattutto vista la scarsa caratura delle persone che gli addossano la

vendita dei quantitativi da lui contestati. A mente della difesa deve quindi

prevalere il principio in dubio pro reo.

Per quanto riguarda __________, plurirecidivo, la difesa sotto linea

che egli incarna l’immagine dell’inaffidabilità. Più concretamente non sussiste

nessun raffronto con le dichiarazioni di __________ e non si sa quindi quante

siano state le consegne effettuate. Inoltre, nell’ambito del processo che ha

portato __________ alla condanna egli ha dichiarato di avere acquistato da IM 3

40.

grammi di cocaina, circostanza confermata anche da __________.

Per quanto attiene a IM 5, è assolutamente contestato che

quest’ultimo e IM 3 fossero amici, vi era anzi stato un litigio e da allora il

clima tra i due non si era mai disteso. Non è quindi per nulla credibile che IM

3.

abbia deciso di mettersi in affari con IM 5.

In relazione a __________, la difesa osserva che il metodo con cui

sono stati calcolati i 35 grammi è assolutamente impreciso e inaffidabile. Lo

stesso __________ si è fondato su una stima, basandosi su di una serie di

acquisti.

Le vendite a carico di IM 3 assommano quindi a complessivi 88.1 grammi di cocaina.

Tale smercio è avvenuto su un lasso di tempo considerevole, quasi

due anni. La sua situazione non può quindi essere paragonata a quella degli

altri imputati. A mente della difesa è evidente che se il suo assistito si è

trovato nuovamente invischiato in affari di droga è proprio a causa del forte

legame con IM 1 e IM 2. Va inoltre sottolineato che, nonostante questo non sia

stato riconosciuto dall’accusa, era egli stesso consumatore e necessitava

quindi del denaro per finanziare il suo consumo.

In merito all’infrazione alla LF sugli stranieri sottolinea che

non è vero che IM 3 ha soggiornato regolarmente in Ticino, ma egli entrava nel

nostro territorio solo in visita e solo nei fine settimana.

Quo alla commisurazione della pena va riconosciuto che i

quantitativi sono questa volta di tutt’altra caratura rispetto a quelli del

primo processo e la messa in pericolo altrui è di gran lunga inferiore. Come

confermato dalla dichiarazione della moglie la loro intenzione è quella di

trasferirsi appena possibile in Spagna e IM 3 ha già trovato un lavoro a __________.

Va inoltre tenuto conto del fatto che l’accusato ha già trascorso 10 mesi in

carcere e va effettuata una corretta ponderazione tra le pene pronunciate nei

confronti dei vari imputati oggi a giudizio.

Tenuto altresì conto del ripristino dell’esecuzione della pena

precedente, la difesa chiede la condanna, tramite commutazione in pena unica,

ad una pena detentiva non superiore ai 20 (venti) mesi;

§ l’avv.

DF 1, difensore dell’imputata IM 4, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: in entrata precisa che la sua patrocinata compare oggi

sostanzialmente dinanzi ad una Corte delle assise criminali in ragione del

traffico di stupefacenti messo in atto dal suo compagno, nonostante i

quantitativi da lei trafficati avrebbero benissimo potuto essere portati

davanti ad una Corte delle assise correzionali. IM 4 è venuta in Svizzera alla

ricerca di un lavoro onesto e si è sempre data da fare, prima come cameriera e

poi come impiegata d’ufficio. La difesa pone l’accento sul fatto che è stata

proprio la particolare situazione in cui si trovava, la gravidanza, a portarla

ad aiutare il compagno nel traffico di cocaina. Inizialmente IM 4, quando

scopre l’attività del compagno, si confronta con lui, ma si trova poi

confrontata con la richiesta del compagno di dargli una mano. Si trova quindi

di fronte ad una scelta piuttosto spiacevole, da un lato privare la figlia del

proprio padre e dall’altro cedere alle sue richieste. È così che ella ha

accettato di custodire ed alienare un certo quantitativo di stupefacenti. A

mente della difesa occorre inoltre sottolineare che da questo traffico IM 4 non

ha guadagnato nulla. Inoltre, IM 4 sin da subito non solo ha ammesso i fatti

imputatile, ma ha anche reso ammissioni spontanee. La seguente parziale

ritrattazione è dovuta unicamente al fatto che molto probabilmente non voleva

mettere ulteriormente nei guai il compagno e padre di sua figlia. Infine, il

compagno conduceva la maggior parte dei suoi traffici fuori dal domicilio, e

quindi la percezione che aveva IM 4 del traffico del compagno era limitata alle

informazioni che riceveva da lui. I quantitativi detenuti le possono inoltre

essere imputati unicamente per dolo eventuale.

Per quanto attiene alla commisurazione della pena, a mente della

difesa va considerato che IM 4 ha avuto un ruolo del tutto subordinato nel

traffico di cocaina, ha pienamente e fattivamente collaborato con gli

inquirenti ed è incensurata. Va inoltre tenuto conto della conseguenza che avrà

per lei la detenzione, siccome ella risiede in Svizzera da parecchi anni ed in

caso di condanna ad una pena detentiva superiore ai 12 mesi le verrebbe

revocato il permesso, così come degli oltre 3 mesi di detenzione preventiva,

che per lei sono stati particolarmente duri, siccome ha dovuto stare lontana

dalla figlia nata da poco. Il difensore chiede inoltre di tenere conto del buon

comportamento assunto dalla stessa dopo il suo rilascio. A mente della difesa

occorre peraltro interrogarsi sullo scopo che la pena inflitta dovrà avere su IM

4.

Sottolinea che il presente procedimento e la carcerazione subita hanno già

sortito gli effetti sperati in ambito di rieducazione e rimane quindi l’aspetto

punitivo. A questo proposito la difesa ricorda che la IM 4 ha già subito la

carcerazione preventiva lontana dalla figlia. La pena pronunciata deve quindi avere

il carattere di un monito.

Posto che i quantitativi imputati a IM 4, ovvero 22 grammi di cocaina pura, si pongono appena sopra il limite per l’infrazione aggravata, chiede che

non ci si discosti dal minimo edittale di 1 (un) anno di detenzione previsto

per l’infrazione aggravata e che la pena sia sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 2 (due) anni;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: rileva in primo luogo che, per i fatti di cui al punto 1 dell’atto

d’accusa, l’imputato, malgrado le comprensibili titubanze iniziali, è reo

confesso, sottolineando che, come risulta dalle analisi tossicologiche del

giugno 2013, IM 1 era di sicuro un consumatore ed ha quindi agito per finanziare

il suo consumo.

Il difensore contesta invece i fatti di cui al punto 2.1 dell’atto

d’accusa. Seppur vero che non c’è nessun problema di prescrizione in merito a

questi fatti, a mente della difesa è comunque lecito chiedersi perché la PP

porti in aula questi fatti quando l’allora PP non ha promosso l’accusa nei

confronti del suo assistito; non si tratta infatti di fatti nuovi, ma gli

stessi erano già noti nel 2012, quando si è svolta l’inchiesta che ha poi

portato alla condanna di __________ e __________.

Nulla comprova il coinvolgimento di IM 1 in questi fatti. Tale

accusa poggia su un ragionamento piuttosto semplicistico, ovvero quello secondo

cui se egli era colpevole nel 2014, lo sarà stato anche per i fatti del 2012. A mente della difesa è ovvio che __________ ha chiamato in causa il suo assistito unicamente

per chiamarsi fuori. Non vi è peraltro stato un confronto tra IM 1, la __________

e il __________ e questi ultimi neppure sono stati sentiti nell’ambito

dell’inchiesta. La difesa rileva che se il magistrato che si occupava allora

dell’inchiesta non ha dato seguito alcuno alle dichiarazioni rilasciate

strumentalmente dal __________, significa che le stesse non sono state ritenute

credibili e il coinvolgimento di IM 1 in questa questione non è confortato da

alcun riscontro oggettivo. La __________ peraltro ha sempre negato che __________

le avesse detto che il pacco era stato spedito per conto di IM 1. Non è neppure

chiaro perché IM 1 avrebbe dovuto proporre a __________ proprio la __________,

che nemmeno bene conosceva e non frequentava. Altro fatto che comprova che IM 1

non c’entrava nulla è il fatto che egli, come indicato dalla __________o, si

sia allontanato in occasione della discussione tra la __________ e il __________.

IM 1 inoltre ha da subito ammesso di avere accompagnato __________ presso il

domicilio della __________, sapendo che vi era stato un problema con un pacco

proveniente da __________.

La difesa contesta inoltre i fatti di cui al punto 2.2 dell’atto

d’accusa, indicando che nessun elemento oggettivo e concreto comprova il

coinvolgimento di IM 1 in questi fatti.

Per quanto attiene a questo capo d’accusa, IM 1 viene chiamato in

causa dalla __________, la quale, guarda caso, nel frattempo è diventata la

moglie di __________. L’accusa nei suoi confronti è stata promossa sulla base

unicamente delle dichiarazioni non disinteressate e quindi non credibili della

donna. Il difensore cita i parametri delle DTF 133 IV 193 e STF 6B_41/2009 del

21.

ottobre 2009, sottolineando che le condizioni degli atti preparatori alla LF

sugli stupefacenti non sono nel caso concreto adempiute. Per promuovere una

tale accusa si necessita di maggiori riscontri probatori.

In virtù del principio in dubio pro reo, IM 1 deve quindi essere

prosciolto dalle imputazioni di cui ai punti 2.1 e 2.2 dell’atto d’accusa,

siccome nel caso concreto permangono rilevanti e insopprimibili dubbi sul modo

in cui si sarebbe verificata la fattispecie.

Per quanto attiene alla commisurazione della pena, va considerato

che IM 1 è giunto in Svizzera a causa di un matrimonio fallito, ha ora tre

figli ed era certamente in difficoltà economiche al momento dei fatti, così

come egli risulta essere consumatore, motivo per cui ha anche ottenuto la

revoca della licenza di condurre. Va tenuto conto anche del carcere preventivo

già sofferto, della collaborazione fornita nel corso dell’inchiesta così come

dell’incensuratezza. A mente del difensore la prognosi è favorevole; IM 1 ha

infatti un datore di lavoro pronto ad assumerlo.

In conclusione di arringa l’avv. DUF 1 chiede la condanna del suo

assistito ad una pena detentiva che non superi i 2 (due) anni da porre al

beneficio della sospensione condizionale;

§ l’avv.

DUF 4, difensore dell’imputato IM 5, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: riassume i fatti oggetto dell’atto d’accusa, sottolineando che dal

Rapporto di arresto provvisorio (AI 12) si evince che IM 5 ha immediatamente

indicato di avere della cocaina, ha subito fornito il nome delle persone da cui

l’aveva acquistata ed ha immediatamente raccontato come si sono svolti i fatti

del 19.6.2014.

Pone l’accento sul fatto che IM 5 è un ragazzo analfabeta, il

quale non sa né leggere né scrivere. Egli si è integrato nella nostra realtà e

lavorava. È poi purtroppo rimasto senza lavoro e si è trovato confrontato con

importanti difficoltà finanziarie. Ha quindi commesso un madornale errore,

credendo che la vendita di cocaina potesse risolvere i suoi problemi.

Per quanto attiene all’infrazione alla LStup (punto 11 dell’atto

d’accusa), al contrario di quello che accade di solito in questi casi,

l’accusato ha subito ammesso di avere conseguito un guadagno dalla vendita

della cocaina ed ha immediatamente riferito di averne venduta a diversi

acquirenti.

La difesa sostiene che il suo assistito ha venduto un totale di 127 grammi di cocaina, che corrispondono a 12.7 grammi puri, da cui ne discende che l’infrazione da

lui commessa è semplice e non aggravata.

Quo all’imputazione di tentate lesioni gravi (punto 12 dell’atto

d’accusa), la difesa riprende le conclusioni della Dr.ssa __________,

sottolineando che si tratta di lesioni superficiali, le quali non hanno

comportato alcun pericolo di vita per il soggetto e nessun postumo di alcuna

natura. Contrariamente a quanto sostenuto dall’accusa, le condizioni di cui

all’art. 122 CP non sono quindi adempiute, motivo per cui IM 5 deve essere

prosciolto da questo capo d’accusa. Non vi è agli atti nessuna risultanza che

dimostri che egli voleva fare del male a IM 1, addirittura lui pensava di non

averlo neppure colpito. Inoltre IM 5 quella sera cercava IM 2, dal quale aveva

ricevuto un pugno, e non IM 1. IM 5 voleva unicamente andarsene, visto che nel

bar si sentiva in trappola. La difesa rileva inoltre che il coltellino

portachiavi utilizzato non è un oggetto pericoloso ai sensi dell’art. 123 cifra

2.

CP, motivo per cui a IM 5 può essere imputato unicamente il reato di lesioni

semplici ai sensi dell’art. 123 cifra 1 CP.

L’avv. DUF 4, dopo avere riassunto le dichiarazioni rilasciate al

proposito dal suo assistito, sottolinea che già in occasione del primo suo

verbale egli ha raccontato come si sono svolti i fatti del 20.6.2014 e la sua

versione è rimasta sostanzialmente invariata nel corso di tutta l’inchiesta.

Era stato peraltro lo stesso IM 5 ad allertare la Polizia. Fatto, questo, che

deve servire come chiave di lettura dell’accaduto sia del 20 che del 19.6.2014.

Se IM 5, che con sé aveva della cocaina, ha chiamato la Polizia, è unicamente

perché era terrorizzato, e questo siccome IM 2 aveva una pistola vera.

Per quanto attiene al reato di riciclaggio di denaro (punto 13

dell’atto d’accusa), IM 5 ha ammesso che i CHF 490.00 erano il provento della

sua attività di vendita di cocaina, per cui la difesa non ha nulla da osservare

in merito a questo capo d’accusa, se non chiedere alla Corte di considerare

l’esiguo ammontare di denaro inviato.

Nulla da osservare neppure sulle imputazioni di infrazione alla LF

sulle armi e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui ai punti 14 e 15

dell’atto d’accusa, ammessi dall’imputato.

Quo alla commisurazione della pena, la difesa rileva che IM 5

altro non è che uno sprovveduto che è piombato nel mondo della droga, siccome

egli, cittadino straniero, era rimasto senza lavoro, con la moglie via dal

Ticino e due figli da crescere. A mente della difesa la sua colpa non può

essere ritenuta grave, e ciò già solo in ragione dei quantitativi da lui

alienati. L’imputato inoltre ha commesso questi reati in un periodo particolare

e circoscritto della sua vita, siccome non riusciva a fare fronte alle spese e

pagare gli alimenti per i figli. Va inoltre considerato, secondo l’avv. DUF 4,

che egli ha tenuto un comportamento processuale corretto. Da subito non solo ha

ammesso le sue colpe, ma ha collaborato fattivamente con gli inquirenti,

fornendo informazioni utili all’inchiesta. Egli fra gli imputati comparsi in

quest’aula è peraltro l’unico consumatore ed ha quindi agito anche per

finanziare il suo consumo. A mente della difesa nel caso concreto occorre

evitare di pronunciare una sanzione che possa ostacolare il reinserimento

dell’imputato. IM 5 è fuori dal carcere da 9 mesi, periodo in cui si è sempre

presentato agli inquirenti in seguito a citazione e si è tenuto ben lontano dal

mondo degli stupefacenti. Egli è peraltro incensurato.

Tutto ciò considerato, la difesa conclude chiedendo la condanna di

IM 5 ad una pena detentiva che non superi i 18 (diciotto) mesi, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

§ l’avv.

DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: in entrata sottolinea che IM 2, detto __________, non è certo

l’uomo descritto dalla pubblica accusa; il suo vivere, prima dei fatti oggi a

giudizio, non è mai stato caratterizzato dall’infrangere le regole. Egli non è

un criminale. Per contro, IM 5 è stato descritto da IM 3 come una persona

aggressiva, sempre ubriaca, che va in giro con il coltello. Per la difesa IM 2

non è un bugiardo, le sue dichiarazioni lette nell’insieme appaiono logiche,

lineari e costanti. Al contrario di IM 5, il quale è arrivato addirittura a

negare di avere cercato i coimputati la sera del 20.6.2014, per poi nuovamente

correggersi, in aula IM 2 ha raccontato i fatti con tranquillità.

IM 2 ha negato costantemente ogni addebito su quanto avvenuto la

sera del 20.6.2014. La difesa si chiede quindi come il magistrato inquirente

abbia potuto a credere alle dichiarazioni di IM 5, uomo che la sera prima aveva

già accoltellato il fratello, per poi recarsi il 20.6.2015 a cercare i fratelli

__________ con un coltello a farfalla. Il qui imputato, con il rispetto e

l’educazione che l’hanno sempre contraddistinto, ha sempre indicato che la

pistola utilizzata era un giocattolo e ieri per l’ennesima volta in aula ha

ribadito la sua versione. A mente della difesa questa verità appare logica e

lineare, ma soprattutto suffragata da riscontri oggettivi. A questo proposito

riprende le dichiarazioni rilasciate dagli imputati nel corso d’inchiesta,

rilevando che IM 5, senza essere stato prima aggredito, la sera del 19.6.2014,

ha sferrato dei pugni a IM 2, il quale si è limitato a contraccambiare e se n’è

poi andato, dimostrando di non essere la persona aggressiva descritta

dall’accusa (AI 114). IM 5, invece, dopo che IM 2 se n’era già andato dal

bagno, è uscito con l’intento di andare a cercarlo, come lui stesso ha

riferito in corso d’inchiesta (AI 113). Ma vi è di più. Questo comportamento

tenuto da IM 5 all’__________, a mente della difesa non sorprende affatto,

siccome già in precedenza, in occasione di una lite avvenuta al __________,

egli aveva estratto un coltello (AI 113). La sera seguente egli è quindi uscito

di casa con un coltello a farfalla, più grande di quello della sera precedente.

Egli ha continuato a cercare i fratelli __________ fino a quando ha visto IM 1

fuori dal Bar __________. A quel punto ha estratto il coltello e si è diretto

verso IM 1 (AI 114). IM 5 è entrato nel bar e si è scagliato contro IM 2, non

contro IM 1, che gli aveva lanciato contro una bottiglia. IM 2 ha riferito di

avere alzato la maglietta dove teneva la pistola giocattolo e di non essersi

mai avvicinato alla consolle per prenderla, siccome IM 5 si trovava proprio lì

di fianco ed avrebbe quindi rischiato di essere accoltellato. IM 5, vedendo

l’arma, e credendo comprensibilmente che fosse vera, si è dato alla fuga. Solo

fuori dal bar IM 2 ha estratto la pistola dalla cintura tenendola dietro la

schiena. __________, cameriera del locale, così come il responsabile del Bar __________,

hanno entrambi dichiarato di non avere visto pistole all’interno del bar (AI

132). IM 5 ha indicato che, una volta uscito dal bar, avrebbe sentito un rumore

di carica, che nessuno degli altri presenti ha però udito, salvo poi affermare,

in un secondo tempo, di avere sentito questo rumore unicamente quando IM 2 già

lo stava inseguendo. Si sarebbe quindi messo a correre sempre con il coltello

in mano. La difesa sottolinea che contestato dal suo assistito non è solo il

movimento di carica, ma anche la circostanza che durante l’inseguimento egli

avrebbe continuamente puntato la pistola contro IM 5. Durante l’inseguimento IM

2.

teneva infatti il giocattolo dietro la schiena, limitandosi a portarlo avanti

quando IM 5 si girava, circostanza pure confermata dal teste __________ (AI

136). È evidente che IM 5, fino a quando non si è trovato faccia a faccia con IM

2, aveva paura, ed è infatti scappato, come confermato dal teste __________. Ad

un certo punto egli ha però raccolto la bottiglia rotta che gli era stata

lanciata contro da IM 1 ed è corso dietro ai due fratelli per prenderli alle

spalle. In questo momento, guardando da vicino la pistola giocattolo quando si

trovava faccia a faccia con IM 2, si era quindi certamente accorto che la

pistola era finta. Se non avesse visto che era una pistola giocattolo, non

avrebbe puntato il coltello contro IM 2, come indicato anche dal teste __________,

il quale ha raccontato che IM 5 continuava a puntare il coltello verso IM 2 e

che si trovavano uno di fronte all’altro, a ca. 4 m di distanza, circostanza confermata anche da __________. __________ ha pure confermato che dopo

avergli puntato addosso la pistola IM 2 è tornato di corsa verso il bar __________.

Fatto, questo, certamente significativo della circostanza secondo cui aveva

unicamente una pistola giocattolo e aveva visto che IM 5 in quel momento se ne

era accorto. È poi impensabile che IM 5 abbia lanciato una bottiglia contro i

fratelli __________ e li abbia rincorsi per prenderli alle spalle se avesse

pensato che gli stessi avevano una pistola vera. In questo caso avrebbe

certamente cercato riparo.

La difesa passa in rassegna gli elementi invocati dalla PP a

sostegno della tesi accusatoria, rilevando che la certezza del 100% di __________

la sera dei fatti in merito al fatto che si trattasse di una pistola vera è

andata scemando in corso d’inchiesta. Egli ha indicato di avere inizialmente

pensato che fosse una pistola vera, di avere poi però pensato che poteva anche

trattarsi di un accendino, siccome aveva una striscia gialla e siccome pensava

che IM 2 volesse solo spaventare IM 5. Il valore probatorio delle descrizioni

di __________ non appare quindi di grande aiuto alla tesi accusatoria. Il teste

__________ ha indicato che le dimensioni della pistola erano quelle della

pistola sequestrata.

La sera dei fatti, seppur cercata, un’arma da fuoco non è stata

trovata. Sia la vettura che la casa di __________ sono state perquisite.

Altrettanto certo è che anche in occasione del fermo nessuna arma da fuoco è

stata cercata né a casa del suo assistito né presso gli altri imputati. La

difesa sottolinea che non è inoltre verosimile che il suo assistito, in poche

ore, abbia architettato un piano tanto scaltro.

IM 5 aveva certo un interesse a dire che l’arma era vera,

soprattutto quando ha compreso che avrebbe dovuto giustificare il possesso di

un coltello a farfalla, che ha gettato in un vaso assieme alla cocaina.

Esaminando attentamente gli atti (AI 74A), la difesa rileva che è IM 5 stesso a

dirci implicitamente di avere capito che la pistola era finta: egli ha

dichiarato che se avesse visto che la pistola era finta sarebbe andato addosso

a IM 2 con il coltello, il che è esattamente quello che ha poi effettivamente

fatto, non subito, pensando inizialmente che si trattasse di una pistola vera,

ma successivamente, fuori dal bar, una volta che si è accorto che si trattava

di un giocattolo.

Inoltre, se anche la pistola fosse stata vera e IM 2 avesse

effettivamente effettuato il movimento di carica, questo può avvenire anche

senza la presenza di proiettili, e quindi senza la possibilità di sparare e

quindi mettere in pericolo la vita altrui. A mente della difesa non può

ritenersi comprovato che quella sera quel colpo poteva partire. L’intenzione

dei fratelli __________, contrariamente a quelle di IM 5, non erano certamente

quelle di aggredire quest’ultimo, ma solo di spaventarlo e farlo desistere.

La difesa riassume i presupposti oggettivi e soggettivi dell’art.

129.

CP, sottolineando che, anche se IM 2 avesse impugnato una pistola vera

quella sera, questi non sarebbero adempiuti. Nella pratica, l’art. 129 CP trova

soprattutto applicazione nei casi di utilizzo di armi da fuoco, in ragione

della pericolosità intrinseca a tale utilizzo. Nei casi in cui l’autore dirige

verso un terzo un’arma carica, senza che il colpo parta, il criterio decisivo

per giudicare se vi è un pericolo imminente per la vita è il rischio che il

colpo parta improvvisamente e quindi inaspettatamente, repentinamente (DTF 121

IV 73). La giurisprudenza è poi costante nel ritenere che il pericolo non è

imminente se l’autore deve previamente introdurre i colpi, appoggiare il dito

sul grilletto, togliere la sicura dall’arma o effettuare il movimento di

carica, questo perché è necessaria una manipolazione volontaria prima che

l’arma sia pronta al tiro (DTF 121 IV 74 consid. c).

Per quanto attiene all’aspetto soggettivo, il dolo eventuale non è

sufficiente, l’autore deve agire intenzionalmente. Deve quindi sapere che il

suo comportamento mette in pericolo imminente la vita altrui e deve volerlo.

Sull’aspetto oggettivo, la difesa sottolinea che non si può sapere

se l’arma da fuoco era vera e non si può sapere se fosse carica e se il tiro

fosse pronto, se l’arma aveva il caricatore o no, se vi erano i proiettili, se

il dito si trovava sul grilletto, se il caricatore era inserito, ecc. Se almeno

una risposta a questi quesiti è negativa, i presupposti oggettivi non sono

adempiuti.

Non sono adempiuti nemmeno i presupposti soggettivi del reato.

La difesa riassume i principi del processo indiziario,

soffermandosi in particolare sul principio in dubio pro reo e sottolineando che

nel caso concreto si impongono ragionevoli dubbi. Agli occhi della difesa il

racconto di IM 5 non regge. Non vi è chi non veda che ad un certo punto, senza

dubbio, egli ha capito che si trattava di un’arma non vera. Le incongruenze

insite nelle dichiarazioni di IM 5 non adempiono ai presupposti di dottrina e

giurisprudenza per essere ritenute attendibili, e le dichiarazioni dei testi

non suffragano la tesi accusatoria. Non vi è alcun riscontro oggettivo capace

di suffragare la tesi accusatoria. Richiamato il principio in dubio pro reo, la

difesa chiede quindi il proscioglimento dell’imputato dalle imputazioni di cui

ai punti 6 e 7 dell’atto d’accusa.

Sull’atteggiamento processuale, agli occhi della difesa IM 2 non

si è rivelato reticente, egli è sempre stato educato con tutte le persone con

le quali si è confrontato. Ha sempre collaborato, contestando unicamente i

reati che non ha commesso. Ha dichiarato sin da subito di non essere un

consumatore ed ha giustificato il suo agire con il solo scopo di lucro. Già in

occasione del primo verbale dinanzi al PP, ha ammesso che a fornirgli lo

stupefacente era il fratello IM 1, così come da subito ha ammesso che la lite

con IM 5 era nata per la cocaina. I quantitativi di cocaina alienata, ammessi

solo 6 giorni dopo l’arresto, sono già 180 grammi. Immediatamente, quando gli sono stati contestati gli invii di denaro, IM 2 ha peraltro

ammesso trattarsi per la maggior parte di denaro guadagnato con gli

stupefacenti, nonostante avrebbe potuto dichiarare trattarsi di denaro

guadagnato come DJ.

Quo alla commisurazione della pena, la difesa sottolinea che IM 2

è incensurato. Il suo intento era quello di portare la musica in Svizzera, ma

si è ben presto reso conto che la vita qui era più dura di quanto immaginasse

ed ha così commesso il grave errore di chiedere al fratello di mettergli a

disposizione della droga. Come dimostra il fatto che la maggior parte dei soldi

guadagnati con la cocaina è stata mandata ai figli, IM 2 aveva certamente

bisogno di denaro. Egli vorrebbe trasferirsi con la moglie e la figlia in

Italia. I lunghi mesi di carcere gli hanno fatto capire quanto è importante la

libertà e non vi è quindi motivo di temere una recidiva.

La difesa conclude chiedendo, in via principale, il

proscioglimento del suo assistito dai punti 6 e 7 dell’atto d’accusa e che la

pena detentiva sia contenuta in 24 (ventiquattro) mesi di detenzione da porre

al beneficio della sospensione condizionale e, in via subordinata, una pena

detentiva contenuta in 36 (trentasei) mesi, da porre al beneficio della

sospensione condizionale parziale con un periodo da espiare non superiore alla

durata del carcere preventivo già sofferto;

§ il

Procuratore pubblico in replica: per quanto riguarda il punto 2.2 dell’atto

d’accusa relativo a IM 1, rileva che la __________ non ha testimoniato per

motivi di amore nei confronti di __________, siccome aveva rilasciato le sue

dichiarazioni già all’epoca;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1 in duplica: Sottolinea che la __________

è ritornata spontaneamente in Polizia al pomeriggio, dopo essere già stata

sentita al mattino, siccome aveva scoperto che il marito coinvolgeva il suo

assistito nel traffico di stupefacenti.

Considerato, in fatto

ed in diritto

I) Premessa

1.

La presente motivazione

concerne unicamente IM 1, IM 3 e IM 5, ritenuto che i coimputati IM 2 e IM 4,

condannati alla pena detentiva di 24 (ventiquattro), rispettivamente 14

(quattordici) mesi, non hanno formulato annuncio d’appello (cfr. art. 82 CPP).

II) Questione pregiudiziale

2.

In via pregiudiziale

la Corte ha proposto alle parti, che hanno acconsentito, di considerare quale

ipotesi subordinata al punto 12 dell’atto d’accusa per quanto concerne IM 5 il

reato di lesioni semplici con oggetto pericoloso ai sensi dell’art. 123 cpv. 2

CP.

III) Correzioni dell’atto

d’accusa

3.

In merito alle

correzioni dell’atto d’accusa, si richiama il verbale del dibattimento,

osservando che le parti hanno aderito alla proposta di correggere, al punto A1

dell’atto d’accusa, il quantitativo di cocaina alienata in 612 grammi anziché 587 grammi.

Con l’accordo delle parti, anche il punto C3 dell’atto d’accusa è

stato modificato nel senso che il quantitativo di cocaina alienata è di 111 grammi e non 110 grammi.

IV) Curriculum

vitae

4.

IM 1

L’imputato

si é così espresso in merito alla sua situazione personale:

"

Sono arrivato in Svizzera nel 2010 e mi sono congiunto in

matrimonio con la mia attuale moglie __________ dal quale nel 2010 è nato

nostro figlio __________. Non abito più con lei da circa un anno e la nostra

relazione è limitata per il figlio, sono in fase di divorzio. Ho preso un

appartamento monolocale in via __________ da __________ da circa 8 mesi e vivo

da solo. Parallelamente con la mia attuale compagna IM 4 ho una relazione da

cui a inizio luglio 2014 è nata nostra figlia __________.

ADR che io abito comunque nel mio appartamento e di tanto in tanto

mi fermo a dormire da loro. Sono titolare di un permesso di dimora B. Lavoro

presso il ristorante/bar __________ a __________ ove ho un ruolo di tuttofare

con un’occupazione del 70%. Da questo impiego percepisco uno stipendio di CHF

1'600 netti. Oltre a questo lavoro non ho altre entrate e/o impieghi. (…)

Non ho parenti stretti che vivono qui in Svizzera. Vi è mio fratello

IM 2 che vive in Italia, mi pare a __________. Posso dire di avere dei contatti

perché lui giunge di tanto in tanto in Ticino, meglio a __________, dove ha una

moglie incinta.”

(VI PG 13.8.2014, p. 3 s., allegato al rapporto d’arresto, AI 33).

In occasione di un successivo verbale egli ha precisato che:

"

Sono nato e cresciuto a __________ con mia madre ed i miei

fratelli. Ho frequentato le scuole sino al termine della scuola media, ho

frequentato nove anni di scuola. Terminate le scuole ho dapprima fatto un corso

di parrucchiere di tre mesi per il quale ho ottenuto un diploma. In seguito ho

lavorato in diversi luoghi, sia come parrucchiere che altri lavori.

Nel 2009 mia moglie, con la quale sono attualmente in fase di

divorzio, venne in vacanza a __________ e lì ci siamo conosciuti. Lei tornò poi

una seconda volta a __________ e noi due tornammo assieme qui in Svizzera. Nel

periodo in cui mi trovavo qui lei mi disse che era rimasta incinta e mi propose

di sposarci dicendomi anche che se non era mio desiderio farlo, avrei dovuto

tornare indietro alla fine dei tre mesi.

ADR che ci siamo sposati qui in Svizzera il 12 marzo del 2010. (…)

Ad inizio del 2014 mi sono separato legalmente da mia moglie,

ciononostante io è già da fine 2012 che frequento la mia attuale compagna IM 4

ad ho un altro appartamento a mia disposizione da inizio 2014. (…)

ADR che mia mamma vive a __________.

ADR che mio fratello vive in Italia.”

(VI PP 14.8.2014, p. 2, AI 46).

5.

Interrogato nel

corso del verbale dibattimentale in merito alle sue prospettive future

l’imputato ha asserito:

"

Voglio dedicarmi alla mia famiglia e continuare a lavorare al

Ristorante __________. Vorrei mettere da parte un po’ di soldi per aprire un

negozio di parrucchiere. La mia intenzione è quella di rimanere in Svizzera.”

(VI DIB 24.6.2015, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

6.

IM 1 è sconosciuto

al casellario giudiziale svizzero (AI 37).

7.

IM 3

IM 3 è nato a __________ il __________. È arrivato in Svizzera nel

2006, trovando lavoro come magazziniere fino al mese di ottobre 2009 (VI PP

22.12

, p. 2, AI 345).

Per quanto attiene al curriculum vitae dell’imputato, si richiama

quanto esposto nella sentenza della Corte delle assise criminali del 15

settembre 2011 (AI 34, p. 12):

" Sono nato a __________, ho

frequentato la facoltà di informatica a __________ che non ho portato a termine

in quanto nel frattempo mi sono sposato nel febbraio del 2006 con __________

(ndr: il 9.2.2006, AI 48). Quest’ultima l’ho conosciuta a __________. Voglio

precisare che __________ è cittadina svizzera (ndr: attinente di __________, AI

48) e che prima di sposarsi con me portava il cognome __________. (…). __________

ha tre figli di cui uno concepito con me (ndr: __________, AI 48), gli altri

due figli li ha concepiti con gli altri due mariti. Dopo il nostro matrimonio __________

ha quindi richiesto l’autorizzazione per il mio arrivo in Svizzera. Nel giugno

2006.

sono finalmente venuto in Svizzera (ndr: 24.6.2006, AI 48). Nel mese di

luglio 2006 ho lavorato per la ditta __________ (ndr: come magazziniere, PS IM

3.

9.12.2010 pag. 3). Ho lavorato per la __________ fino al mese di ottobre del

2009.

(ndr. documento dibattimentale, di

seguito solo doc. DIB 1 e 4 nonché Al

48.

e 52). Al rientro

delle mie vacanze sono stato licenziato in quanto ho prolungato le mie vacanze

a __________ di una settimana. Voglio precisare che la mia permanenza a __________

era dovuta a causa di un infortunio al piede (ndr: Al 52), ma

nonostante io avessi avvisato per tempo il mio datore di lavoro sono stato

comunque licenziato (ndr: nel suo PS

9.12.2010

a pag. 3 ha invece

sostenuto di aver dovuto smettere perché allergico alla polvere). Da quel

momento ho percepito delle indennità di disoccupazione fino a dicembre 2010

(ndr: doc. DIB 5 e Al 52)… Verso l'inizio del 2009 ho iniziato

a litigare con mia moglie e in quel periodo ci siamo separati (ndr: la sentenza

di separazione della pretura di Locarno-Città data 2.9.2008, Al 48) in

quanto io frequentavo altre donne (ndr: perlomeno per quelle note alla Corte __________, di seguito solo __________, __________, di seguito solo __________, __________,

di seguito solo __________ e __________, di seguito solo __________, PP IM

3.

23.12.2010 pag. 5,

29.12.2010

pag. 2, 8.2.2011 pag.9, PS IM 3 9.12.2010

e 18.1.2011, __________ 9.12.2010

e 18.1.2011 nonché __________

13.12

, Al 48 e VD ali. 3 pag. 2 III R) e perché non riuscivamo ad avere tempo libero

per noi, ad esempio uscendo la sera per divertirci. ..Dopo che ci siamo

separati io ho preso l'appartamento in Via __________ (ndr; a __________

ritenuto però come precedentemente e meglio nel periodo 20.1.2009/1.6.2009

avesse abitato a __________ con __________, PS IM 3 9.12.2010 pag. 3 e Al 48). lo vivevo un po'in quest'appartamento e un po'da

mia moglie. Ad un certo punto dovevo lasciare l'appartamento in Via __________

in quanto io e mia moglie siamo tornati insieme" (PP IM 3 8.2.2011

pag. 8)...".

Nel verbale d’arresto del 14.8.2014, l’imputato ha

precisato:

" Voglio

precisare che non è che io avessi mentito in merito al mio licenziamento, non

mi sono forse spiegato bene o hanno verbalizzato male perché io avevo un

problema di allergia alla polvere che i avevo segnalato al datore di lavoro ma

loro volevano trasferirmi lo stesso da __________ a __________, quindi in verità

mi sono licenziato io.

La verbalizzante mi fa prendere atto che anche sul

curriculum vitae io fornisco svariate versioni. (…)

ADR che dal matrimonio con __________

è nato un solo figlio ma con noi vive anche il figlio di mia moglie nato dal

suo precedente matrimonio, nato nel 2003.

Dopo la scarcerazione sono tornato in disoccupazione

per un anno e mezzo ma non ho trovato lavoro se non lavoretti saltuari al Bar __________

per lavori tuttofare, sono rimasto per 3 o 4 mesi.

ADR che una volta che mi è stato

revocato il permesso mi sono trasferito in Italia e dove ho il lavoro da

giardiniere. Sì tratta di un lavoro su chiamata, riesco a fare circa 10/13 ore la settimana. Vengo pagato circa 125 EURO per tutte le ore che faccio per ogni

giardino.

ADR che in Ticino mi fermo per

due o tre giorni a settimana, solitamente arrivo al sabato sera e mi fermo sino

al mercoledì.

Preciso alla verbalizzante che la mamma di mia

figlia che abita a __________ essendo benestante mi aiuta finanziari manze

dandomi 300 o

400.

euro al mese, quando le chiedo dei soldi lei me li dà.

ADR che no ho ripreso gli studi perché sono iniziati

subito i problemi con il permesso. A domanda dell’avvocato __________ rispondo

che mia moglie percepisce CHF 1'500 dall’assistenza e CHF 1'600 di assegni familiari.”

(VI PP 14.8.2014, p. 6, AI 45).

In occasione del pubblico dibattimento ha infine indicato di non

avere avuto un guadagno fisso, ricevendo dei soldi dalla moglie e dall’attività

di giardiniere svolta sporadicamente in Italia, guadagnando circa Euro

100.

/200.00/300.00 mensili, a dipendenza del lavoro svolto (VI DIB 24.6.2015,

p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

8.

Interrogato in

merito alle sue prospettive future, ha asserito:

"

Ho una proposta concreta di lavoro in Italia come giardiniere.

Preciso che avendo io e mia moglie il permesso di residenza in Spagna, posso

lavorare senza problemi anche in Italia. Potrei peraltro anche decidere di

trasferirmi in Spagna.”

(VI DIB 24.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

9.

Quo ai suoi

precedenti penali, come già menzionato, a carico dell’imputato risulta una

condanna a 2 (due) anni e 9 (nove) mesi di detenzione per infrazione alla LF

sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro e contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti, sentenza emanata dalla Corte delle assise criminali il 15

settembre 2011 per reati commessi nel periodo 1 marzo 2010 – 30 novembre 2010,

rispettivamente il 9 dicembre 2010 (AI 34).

In data 8 ottobre 2012, su decisione del GPC, dopo avere espiato

22.

(ventidue) mesi, l’imputato è stato liberato condizionalmente con un saldo

di 11 (undici) mesi, con periodo di prova stabilito in un anno (AI 34).

A carico dell’imputato vi è poi un decreto d’accusa del 15 aprile 2013,

con la condanna alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di

CHF 40.00 ciascuna per guida in stato di inettitudine (AI 34).

10.

IM 5

Nel corso dell’inchiesta l’imputato ha dichiarato che:

"

Sono nato a __________ dove ho frequentato le scuole dell’obbligo

ma con poco profitto perché non ho imparato né a leggere e nemmeno a scrivere.

Sin da piccolo quindi ho iniziato a lavorare, ho fatto il panettiere a partire

dai 10 anni sino ai 14 anni. Ho poi iniziato a giocare a baseball a partire dai

17.

anni, ho poi lavorato come animatore sempre a __________ e mentre facevo

l’animatore ho iniziato anche a consumare cocaina. A 19 anni, nel 2007, sono

quindi arrivato in Svizzera perché mi sono sposato con una cittadina svizzera,

ragazza che avevo conosciuto mentre lei era in vacanza. Il matrimonio è durato

5.

anni, abbiamo due figli affidati a lei. __________ ha 6 anni mentre __________

ha 4 anni. Ho divorziato da circa un anno. Ho poi conosciuto una ragazza

dominicana che viveva in Italia e che ogni tanto ospitavo a casa mia. Ora lei è

a __________ e ci siamo sposati circa 5 mesi fa a __________. Quando sono

arrivato in Svizzera ho lavorato per 4 anni come cuoco al __________ di __________,

il ristorante era di mia suocera. Ho poi trovato un posto di lavoro a __________

come aiuto cuoco presso il cantiere per circa un anno.Terminato l’impiego a __________

ho lavorato ad __________ presso la __________ per 8 mesi e ho poi richiesto la

disoccupazione prima di dicembre 2013. Percepisco di disoccupazione circa CHF

2'800 al mese.”

(VI PP 26.6.2014, p. 5, AI 16, INC.2014.5556/BC).

Così IM 5 nel verbale del 25 giugno 2014:

"

Rispondo che io sono in Svizzera dal 2007 a seguito del matrimonio con una ragazza svizzera. Già nella città della Repubblica Dominicana (__________)

consumavo saltuariamente della cocaina. Dal mio arrivo in Svizzera per almeno 4

anni non ho più consumato nulla avendo formato una famiglia. Poi piano piano ho

iniziato a frequentare i miei connazionali e andando alle feste latine ho

ripresa a consumare.”

(VI PG 25.6.2014, p. 4, allegato al rapporto d’arresto, AI 12,

INC.2014.5556/BC).

In occasione dell’interrogatorio finale del 16 dicembre 2014,

infine, l’imputato ha dichiarato:

"

(…) Preciso che mia moglie attualmente risiede in Italia, a __________.

Per un mese percepirò ancora la disoccupazione ma spero che per il tramite di

un mio amico, ad inizio anno, di riuscire a trovare lavoro come panettiere. ADR

che dalla mia scarcerazione non ho più consumato e quindi neanche dall’ultimo

verbale dinanzi alla verbalizzante.”

(VI PP 16.12.2014, p. 2, AI 338).

Nell’ambito del verbale dibattimentale l’imputato ha precisato che

come aiuto cuoco guadagnava CHF 3'200.00 mensili, aggiungendo di avere debiti

con la Cassa malati e con la __________ (VI DIB 24.6.2015, p. 5, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

11.

Interrogato dal

Presidente in merito alle sue prospettive future, ha asserito:

"

Voglio stare con la mia famiglia e fare una prova di lavoro

presso il lido di __________. La mia intenzione è quella di rimanere in

Svizzera come ho sempre fatto per aiutare la famiglia.”

(VI DIB 24.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

12.

IM 5 non ha precedenti

penali in Svizzera (AI 15, INC.2014.5556/BC).

V) Circostanze dell’arresto,

inchiesta e atto d’accusa

13.

IM 5 è stato

interrogato dalla Polizia il 20 giugno 2014 in seguito ai fatti avvenuti la stessa sera presso il Bar __________ di __________, dove vi sarebbe stato un litigio

tra lui e i fratelli IM 1 e IM 2, ha dichiarato che quest’ultimo avrebbe

puntato una pistola carica verso la sua persona. Su segnalazione di un

testimone, sul luogo dei fatti la Polizia ha rinvenuto 6 bolas

contenenti cocaina e un coltello a farfalla occultati all’interno di un vaso

situato nei pressi del bar __________, oggetti appartenenti, per sua stessa

ammissione, a IM 5 (VI PG 20.6.2014, p. 2 e 4, allegato 121 al rapporto

d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 16.2.2015).

14.

Si dirà che il

nominativo di IM 5 era emerso, alcune settimane prima del citato episodio,

nell’ambito dell’operazione di Polizia denominata “__________”. Il 14

maggio 2014 era infatti stato arrestato per infrazione e contravvenzione alla

LF sugli stupefacenti __________, il quale in sede di interrogatorio del 4

giugno 2014 aveva riferito che tra i suoi fornitori di cocaina vi era appunto IM

5.

(allegato 6 all’AI 1, p. 5, INC.2014.5556/BC).

15.

In seguito agli

sviluppi dell’inchiesta “__________”, il 25 giugno 2014 IM 5 è stato

fermato presso il suo appartamento di __________, dove la Polizia ha rinvenuto,

nel corso della perquisizione, un ovulo contenente 11,7 grammi lordi di cocaina.

Assunto a verbale, IM 5 ha subito dichiarato di essere attivo

nella vendita di cocaina. Oltre a confermare l’attività di trafficante di

cocaina di IM 1, detto __________, IM 5 ha inoltre riferito essere dediti al traffico

di cocaina anche il fratello di quest’ultimo IM 2, detto __________, così come IM

3, detto __________, e IM 4, compagna di IM 1. IM 5 ha pure ammesso che la lite

della sera del 20 giugno 2014 (supra, punto 14) era legata al traffico

di cocaina (VI PG 25.6.2014, p. 4-10, allegato 93 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria 16.2.2015).

16.

Gli inquirenti hanno

quindi posto in essere censure telefoniche sulle utenze in uso a IM 1 (AI 2, 8,

12.

e 14), IM 2 (AI 16, 19, 20 e 23) e IM

4.

(AI 1 e 7), il cui esito ha condotto

all’arresto degli imputati avvenuto il 13 agosto 2014 (AI 33).

17.

In accoglimento

dell’istanza formulata dal Procuratore Pubblico (AI 56 e 57), con decisione 15

agosto 2014, il Giudice dei Provvedimenti Coercitivi ha ordinato la carcerazione

preventiva degli imputati sino al 13 novembre 2014 per i motivi di pericolo di

fuga e inquinamento delle prove e collusione (AI 58 e 59).

In data 7 novembre 2014 il Procuratore Pubblico ha formulato

istanza di proroga della carcerazione preventiva per IM 1 e IM 3 fino al 13

febbraio 2015 (AI 274 e 277).

In parziale accoglimento dell’istanza formulata dal Procuratore

Pubblico, con decisione 19 novembre 2014, il Giudice dei Provvedimenti

Coercitivi ha prorogato la carcerazione preventiva degli imputati sino al 13

gennaio 2015 (AI 302 e 303).

Su richiesta degli imputati (VI PP 23.12.2014, p. 12, AI 347; VI

PP 23.12.2014, p. 12, AI 345), il Procuratore Pubblico ha autorizzato

l’esecuzione anticipata della pena detentiva per IM 1 e IM 3 a far tempo dal 24

dicembre 2014 (AI 348 e 349).

18.

Per quanto riguarda IM

5, in parziale accoglimento dell’istanza del 26 giugno 2014 del Procuratore

Pubblico (AI 17, INC.2014.5556/BC), con decisione 27 giugno 2014 il Giudice dei

Provvedimenti Coercitivi ha ordinato la proroga della carcerazione preventiva sino

al 29 agosto 2014 (AI 20, INC.2014.5556/BC).

Il 28 agosto 2014 il Procuratore Pubblico ha formulato una nuova

richiesta di proroga della carcerazione preventiva (AI 78, INC.2014.5556/BC),

istanza accolta dal Giudice dei Provvedimenti Coercitivi con decisione 5

settembre 2014 sino al 21 settembre 2014 per i motivi di pericolo di fuga e

inquinamento delle prove e collusione (AI 87, INC.2014.5556/BC).

Il Procuratore Pubblico, infine, ha ordinato la scarcerazione di IM

5.

per il 22 settembre 2014 (AI 92, INC.2014.5556/BC).

19.

Con atto d’accusa

29/2015 del 17 marzo 2015, il Procuratore Pubblico ha promosso l’accusa nei confronti

di IM 1 per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, IM 3 per

infrazione alla LF sugli stupefacenti e infrazione alla LF sugli stranieri e IM

5.

per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, tentate lesioni gravi,

riciclaggio, infrazione alla LF sulle armi e contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti.

VI) Principi applicabili

all’accertamento dei fatti

20.

Giusta l’art. 139 cpv.

1.

CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre

autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo

le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario

CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).

Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le

prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid,

Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF

6B.936/2010 del 28 giugno 2011;6B.10/2010 del 10 maggio 2010;6B.1028/2009 del

23.

aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è

conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli

art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2

Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle

prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31).

Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può

dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole

all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale

probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127

I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile

2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un

assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti,

poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale,

dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire

rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I

38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009;6B.579/2009 del 9 ottobre

2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).

In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su

prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 20 marzo 2007;1P.333/2002

del 12 febbraio 2003;1P.20/2002 del 19 aprile 2002). L’indizio per consolidata

dottrina e giurisprudenza è una circostanza di fatto certa dalla quale si può

trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente

logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione

circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122 dell’8 ottobre 2014 in re D.D.).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può dunque emanare

un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi –

che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e

rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto

d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der

Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in

STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP

17.2011.55

del 26 ottobre 2011; 17.2011.1 del’8 aprile 2011; 17.2010.69 del’8

aprile 2011; CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010).

VII) In fatto e in diritto

A. IM 1

a. Imputazione di infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti: alienazione di 612 grammi di cocaina e

detenzione di 84.55 grammi di cocaina (punto 1 dell’atto d’accusa).

21.

L’atto d’accusa in

rassegna, oggetto delle correzioni di cui in entrata, imputa a IM 1 il reato di

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere

autorizzato, nel periodo dall’estate 2013 al 13 agosto 2014, alienato 612

grammi di cocaina e detenuto, a scopo di alienazione, 84.55 grammi di cocaina

con grado di purezza tra il 13.2% e il 15.4%.

22.

Per questo reato

l’imputato è reo confesso, motivo per cui ci si limita qui a rinviare al VI PP

23.

dicembre 2014 (AI 347, p. 8-10) e al VI DIB 24 giugno 2015 (allegato 1 al

verbale dibattimentale, p. 6), nei quali egli fornisce puntuali ammissioni.

A domanda del Presidente in sede di interrogatorio

dibattimentale, l’imputato ha dichiarato di avere guadagnato, con la vendita

di stupefacente, CHF 6'000.00/7'000.00 (VI DIB 24.6.2015, p. 6, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

23.

Giusta l’art. 19 cpv.

1.

lett. c e d LStup, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una

pena pecuniaria chiunque, senza esserne autorizzato, tra l’altro aliena e

detiene stupefacenti.

L’infrazione è aggravata ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a

LStup e la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, che può essere

cumulata con una pena pecuniaria, se l’autore sa o deve presumere che

l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone.

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale,

l’infrazione è considerata grave ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, se

verte su una quantità di almeno 18 grammi di cocaina pura (DTF 111 IV 101; 109 IV 144; STF 6P.149/2006;6S.336/2006 del 2 ottobre 2006 consid. 7.3; cfr.

anche Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, Art. 19-28

BetmG).

24.

Nel caso concreto, gli

84.55

grammi netti di cocaina sequestrati all’imputato hanno un grado di

purezza medio del 14.3% (rapporto di pesata e analisi, allegato 141 al rapporto

d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 16.2.2015), portando quindi ad un

quantitativo di cocaina pura detenuta pari a 19.09 grammi. Per quanto attiene

ai 612 grammi alienati e di cui non è stato possibile stabilire il grado di

purezza, questo deve essere ritenuto pari al 10% (STF 6B_1040/2009 del 13

aprile 2009 consid. 2.2.1), per un totale, quindi, di 61.2 grammi di cocaina

pura alienata.

25.

Avendo IM 1 alienato e

detenuto complessivi 80.29 grammi di cocaina pura, la Corte ha ritenuto

pacificamente dato il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per quanto attiene al punto 1 dell’atto d’accusa.

Pacificamente data pure la correità con il fratello e con IM 4.

b. Imputazione di infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti: organizzazione e importazione in Svizzera

di 272.05 grammi di cocaina (punto 2.1 dell’atto d’accusa) e preparativi per

importare in Svizzera un imprecisato quantitativo di cocaina (punto 2.2

dell’atto d’accusa).

26.

IM 1 ha contestato sia

in corso d’inchiesta che in occasione del pubblico dibattimento di avere

organizzato e quindi importato in Svizzera, all’indirizzo di __________, 272.05

grammi di cocaina.

L’imputazione trae origine dal fatto che il 6 settembre 2012, i

funzionari doganali di __________, hanno intercettato un pacco postale proveniente

da __________ e diretto in Svizzera, indirizzato a __________ di __________,

contenente 272.05 grammi netti di cocaina.

Dopo essere stato trasmesso alla Polizia Scientifica di __________,

la quale ha provveduto agli accertamenti del caso, il pacco con la cocaina è

stato richiuso e, in accordo con i responsabili del Centro di smistamento

postale di __________, recapitato a destinazione.

Il 13 settembre 2012 il pacco è stato ritirato al proprio

domicilio da __________, la quale è stata immediatamente arrestata (rapporto

d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

27.

Assunta a verbale il

medesimo giorno, __________ ha indicato di avere messo a disposizione il suo

indirizzo su richiesta di tale __________:

"

Circa un mese fa ho incontrato a __________ il fratello del mio

ragazzo e che si chiama __________, il quale mi ha chiesto se potevo fare

arrivare da __________ un pacchetto con dentro dei soldi. __________ mi ha

quindi chiesto se potevo fargli il favore di dargli il mio nome e cognome con

indirizzo che poi lui avrebbe dato ad un suo amico che gli avrebbe fatto

arrivare i soldi. Ho accettato di fargli questo favore, poiché io e __________

siamo amici e poi perché è il fratello del mio ragazzo che si chiama __________.

Circa tre settimane fa, __________ mi ha telefonato per sapere se

fossi a casa, io gli ho risposto di sì e lui è arrivato a casa mia ed era da

solo. Mi ha chiesto se era arrivato il pacchetto ed io gli ho risposto di no. __________

mi ha quindi detto che appena il pacchetto fosse arrivato io avrei dovuto

chiamarlo.”

(VI PG 13.9.2012, p. 1 s., allegato 14 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

28.

__________, arrestato

il medesimo giorno e verbalizzato, ha in un primo momento negato di avere

chiesto a __________ di mettergli a disposizione il suo indirizzo per un invio

a lui destinato (VI PG 13.9.2012, p. 3, allegato 1 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

Anche dinanzi al Procuratore Pubblico, __________ ha dapprima

negato il suo coinvolgimento, per poi indicare IM 1 come organizzatore

dell’invio nonché effettivo destinatario della cocaina.

Così __________ nel verbale del 14 settembre 2012:

"

Dopo aver conferito in privato con il mio difensore, dichiaro che

devo dire tante cose. Visto che la mia situazione processuale si sta

aggravando, posso dire quanto segue: in relazione al pacco posso dire che non

ero io il destinatario della droga ma era un mio amico che si chiama IM 1 che

abita a __________ e che è un dj di discoteca. Un giorno di diverse settimane

fa lui mi ha interpellato dicendomi che aveva bisogno di un indirizzo in Ticino

per fare arrivare della cocaina ma non mi ha detto da dove, dietro compenso di

Euro 1000.00. Io gli ho detto che non potevo mettermi io a disposizione perché

avevo già dei problemi in famiglia siccome mio cognato che si chiama __________

è in carcere alla Stampa per traffici di droga. Lui allora mi ha chiesto di

chiedere alla __________ se poteva mettersi a disposizione siccome la conosceva

anche lui essendo frequentatrice degli stessi ambienti da discoteca. Quel

giorno eravamo a __________ e c’era anche la __________. Siccome il __________

non parla bene l’italiano, lui ha parlato con me per poi chiedermi di chiedere

alla __________. (…) Devo dire che il __________ non ha mai parlato

direttamente con la __________ sulla faccenda del pacco ma l’ha sempre fatto

per il mio tramite siccome lui non parla bene l’italiano e lei parla pochissimo

spagnolo. In questa faccenda io ho fatto solo da tramite e non ci avrei

ricavato nulla. (…)

Il PP mi chiede di chiarire come sia avvenuta la comanda per la

fornitura della cocaina. Rispondo che io non ne so nulla ma è solo il IM 1 che

deve saperlo.”

(VI PP 14.9.2012, p. 5 s., allegato 5 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

Versione, questa, confermata pure in occasione dell’interrogatorio

di Polizia del 18 settembre 2012, quando ha affermato:

"

R: Come ho già spiegato nel mio precedente verbale, non si è

trattato di una cosa lunga, ma semplice e veloce. A me è stato chiesto da IM 1

di parlare con __________ ed io l’ho fatto. Lei parla poco spagnolo e IM 1

parla poco italiano e quindi io ho fatto da tramite tra loro due.

Mi viene mostrata la fotografia della Doc. A e mi viene chiesto se

riconosco l’uomo raffigurato. Rispondo che si tratta di IM 1 del quale sto

parlando e che mi ha chiesto di parlare con __________ per il pacco da fare

arrivare da __________. Prendo atto che si chiama IM 1, persona che conosco da

prima di giungere in Svizzera, anche solo di vista. (…)

Un lunedì del mese scorso, non ricordo esattamente la data, io mi

trovavo a __________ in macchina assieme a IM 1, era la sua auto e guidava lui.

(…)

Nel mentre che io e IM 1 ci stavamo avvicinando con l’auto alla

fermata del bus in __________, IM 1 ha visto le due ragazze, mi ha chiesto se

potevo chiedere a __________ l’indirizzo di casa sua per fare arrivare il pacco

da __________, io gli ho detto di chiederglielo lui stesso e IM 1 mi ha

risposto che non poteva farlo perché lui non parlava abbastanza bene

l’italiano, mentre __________ non capiva bene lo spagnolo, ho quindi accettato

di farlo.

Le due ragazze sono salite in macchina assieme a noi (si sono

sedute dietro) e ci siamo diretti tutti e quattro alla stazione FFS di __________

e ci siamo fermati davanti ai posteggi del locale __________.

Inizialmente, __________ e __________ __________ uscite dalla

macchina, mentre io sono rimasto in auto con IM 1 e non ci siamo detti niente.

Poco dopo, io ho chiesto a __________ di entrare in macchina che

dovevo dirle qualcosa. __________ è entrata sedendosi nuovamente sul sedile

posteriore. Nel mentre che lo faceva, IM 1 è uscito dalla macchina, di modo che

siamo rimasti da soli io e __________.

A quel punto le ho chiesto se era d’accordo che le arrivasse a

casa un invio da __________ destinato a IM 1, in pratico le ho spiegato quanto

mi aveva chiesto IM 1, cioè se poteva mettere a disposizione il suo indirizzo

di casa.”

(VI PG 18.9.2012, p. 2, allegato 6 all’AI 56, INC.2012.11668/BC).

29.

A seguito della chiamata

di correo di IM 1 da parte di __________, è stata nuovamente interrogata __________,

la quale, confrontata con una fotografia dell’imputato, ha dichiarato di

conoscerlo e di averlo già incontrato a casa sua, affermando che lo stesso non

le avrebbe però mai chiesto nulla in merito al pacco che doveva arrivare da __________:

" ADR: che IM 1 è già venuto a casa mia in compagnia di __________.

ADR: che IM 1 è venuto a casa mia una sola volta in

compagnia di __________ ed è successo circa tre settimane dopo che __________

mi aveva chiesto il favore del pacco.

ADR: che IM 1 non è mai venuto da solo a casa mia, solo

quella volta in compagnia di __________.

ADR: che IM 1 non mi ha mai chiesto nulla in merito al

pacco che doveva arrivare da __________, lo ha fatto solo __________ ed anche

quella volta che era in compagnia di IM 1.

ADR: che __________ mi ha

chiesto se era arrivato il pacco solo una volta e meglio la volta che è venuto

a casa mia in compagnia di IM 1.”

(VI PG 21.9.2012, allegato 16 al rapporto d’inchiesta di Polizia

Giudiziaria 7.12.2012, p. 3, AI 56, INC.2012.11668/BC).

La donna ha dichiarato che __________ non le avrebbe detto nulla

in merito al coinvolgimento di IM 1 e di non avere mai sentito che il pacco

fosse destinato a lui (VI PG 21.9.2012, allegato 16 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria 7.12.2012, p. 3, AI 56, INC.2012.11668/BC).

Confrontata poi con le dichiarazioni di __________, __________ ha

asserito:

"

R: Io confermo che quando __________ mi ha chiesto il favore,

cioè di fare arrivare un pacco da __________ al mio indirizzo, lo ha fatto

mentre eravamo in macchina del IM 1, ma non mi ha specificato che il pacco era

destinato a IM 1 e neppure mi ha parlato di 1'000.- euro. Mi ha pure detto che

nel pacco c’erano dei soldi e non della cocaina. Confermo che in quel momento

in macchina c’eravamo solo io e __________ e che IM 1 era uscito. (…)

R: lo rispondo ancora che non sapevo niente di

questo e che a me __________ non ha mai detto che stava arrivando della

cocaina.”

(VI PG 21.9.2012, allegato 16 al rapporto d’inchiesta di Polizia

Giudiziaria 7.12.2012, p. 3, AI 56, INC.2012.11668/BC).

A confronto con __________ ha quindi affermato:

"

Il PP mi chiede se confermo quanto dichiarato finora nei miei

verbali e cioè che il mandante dell’arrivo del pacco è il __________ e cosa ho

da dire su quanto dichiarato da quest’ultimo relativamente all’effettivo

mandante del pacco con la cocaina come sopra esposto.

Rispondo: confermo integralmente la mia versione dei fatti nel

senso che con questo __________ non ho mai avuto alcun rapporto relativamente

al pacco con la cocaina. Non ho quindi mai neanche ricevuto una proposte di

compenso per mettermi a disposizione a ricevere il pacco.”

(VI PP confronto __________ / __________ 4.10.2012, p. 4, allegato

8.

al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56,

INC.2012.11668/BC).

In occasione dell’interrogatorio di Polizia del 30 ottobre 2012 ha

infine ribadito:

"

Mi viene chiesto nuovamente di parlare in merito alla faccenda

del pacco proveniente da __________.

Confermo che era stato __________ a chiedermi di farlo arrivare al

mio indirizzo, confermo pure che non si era parlato di alcun compenso e che io

pensavo che nel pacco ci fossero solo dei soldi e non della cocaina.”

(VI PG 30.10.2012, p. 4, allegato 18 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

30.

A seguito delle

dichiarazioni di __________ e di __________, il 19 settembre 2012 è stato

fermato __________, il quale, sottoposto ad interrogatorio dalla Polizia, ha

negato ogni addebito (VI PG 19.9.2012, p. 2 s., allegato 23 al rapporto

d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC):

"

Dopo aver sentito quanto dichiara il __________, confermo che io

non ho mai parlato con __________ direttamente per via delle lingue rispettive

che non ci consentivano un dialogo per capirci. Io ho sempre visto che loro due

(il __________ e la __________)parlavano sempre tra di loro in modo discosto da

me. Confermo anche che è vero che io ho portato due volte a __________ il __________

a casa della __________ con la mia auto perché lui me l’ha chiesto come favore.

Io non sapevo i motivi perché lui andasse dalla __________, salvo nel caso di

giovedì scorso quando __________ mi ha chiesto di portarlo a __________ a casa

della __________ perché c’erano dei problemi e lui era in contatto con i familiari

di lei. Sul pacco proveniente da __________ contenente la droga, io non ho

saputo nulla se non giovedì scorso quando eravamo a __________ a casa della __________

e ho sentito dai familiari della __________ che il fratello di __________ si

era messo nei guai per via di questo invio. Nego pertanto di essere in qualche

modo mandante, destinatario o anche solo intermediario o complice in questa

faccenda della droga.

Confermo quanto già detto nel verbale di polizia a proposito della

consegna da parte mia del telefonino del __________ alla __________ perché così

lui mi aveva chiesto di fare, per poi farlo avere o a suo fratello __________ o

a tale __________ che è la moglie del __________. Lui non mi ha spiegato perché

dovevo sbarazzarmi di questo suo telefonino, anche se ho pensato che la cosa

era sospetta malgrado lui continuasse a parlare del problema in cui si era

messo il fratello __________ con quel pacco. Quando io l’ho portato alla __________,

a casa sua è arrivato contemporaneamente anche il __________ e allora la __________

l’ha dato subito al __________ dicendo solo che era il telefono del __________.

Io non so cosa lui ne abbia poi fatto. Io so che il __________ e la __________

si conoscono perché il __________ frequentava la casa della __________ siccome

avevo costatato che lui aveva con lei una relazione amorosa e aveva anche

lasciato dei suoi vestiti da lei. Il __________, quando veniva in Ticino,

andava quindi anche a casa della __________ a visitare il fratello.”

(VI PP 19.9.2012, p. 2 e segg., allegato 23 al rapporto

d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

A confronto con l’imputato, __________ ha confermato integralmente

le sue precedenti dichiarazioni, precisando che IM 1 aveva promesso un compenso

alla __________ di Euro 1'000.00 (VI PP confronto __________ / IM 1 4.10.2012,

p. 2, allegato 9 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, INC.2012.11668/BC).

Al termine di questo interrogatorio, il 4 ottobre 2012, IM 1 è

quindi stato rilasciato.

31.

Nel corso

dell’inchiesta è stata interrogata quale persona informata sui fatti __________,

all’epoca compagna e attuale moglie di __________, la quale si è detta stupita

del coinvolgimento di quest’ultimo nella spedizione del pacco contenente

cocaina (VI PG 14.9.2012, p. 3, allegato 24 al rapporto d’inchiesta di Polizia

Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

Il 26 settembre 2012, dopo essere stata nuovamente interrogata

dalla Polizia, la donna ha quindi chiesto spontaneamente di poter conferire

ulteriormente con la Polizia. Nell’interrogatorio che ne è seguito, ha

affermato che IM 1 le avrebbe proposto, in occasione di un suo soggiorno

vacanziero a __________, tra il 21 luglio 2012 e il 4 agosto 2012, in compagnia

della sua amica __________, di trasportare, al suo rientro in Ticino, e solo

fino allo scalo previsto a __________, un imprecisato quantitativo di cocaina, occultato

sulla propria persona o tramite ingestione di bolas, dietro compenso di Euro

7'000.00, proposta da lei rifiutata.

Così __________ nel verbale di interrogatorio di Polizia del 26

settembre 2012:

"

Ho chiesto spontaneamente di poter conferire con gli

interroganti, dopo avere riflettuto su quanto dichiarato nel mio ultimo verbale

redatto ancora questo pomeriggio.

Voglio subito precisare che io ho paura delle ritorsioni che

potrebbero essere fatte nei miei confronti.

Ho però capito che è necessario che io chiarisca quanto a mia

conoscenza, perché non voglio essere coinvolta, mio malgrado, in cose che non

ho fatto ed in particolare in faccende legate al traffico di droga.

Intendo chiarire quali sono stati i miei reali contatti con IM 1,

persona che ho conosciuto verso l’inizio del 2012 presso la discoteca __________

di __________. Lui faceva il DJ ed io ero una cliente del locale.

Io e IM 1 avevamo un semplice rapporto di amicizia, nulla di più.

Nel corso di quest’estate, come già detto nel precedente verbale,

sono stata a __________ in vacanza assieme alla mia amica __________.

Come già detto, io e lei abbiamo avuto occasione d’incontrare IM 1

a __________.

Premetto che già prima della mia partenza, avevo parlato con IM 1

di questo mio viaggio a __________ a lui mi aveva detto che si sarebbe trovato

a __________ nel medesimo periodo e che quindi ci sarebbe potuti vedere.

Una volta che mi trovavo a __________, nel periodo dal 21 luglio

2012.

al 04 agosto 2012, io e IM 1 ci siamo incontrati.

Va detto che lui era partito prima di ma per __________ ed era

pure tornato in Svizzera dopo di me.

Durante il mio soggiorno a __________, io, __________ e IM 1

abbiamo trascorso delle serate assieme in discoteca, unitamente ad altri

conoscenti di IM 1 e di cugini di __________.

Due giorni prima che io dovevo tornare in Svizzera, IM 1 mi ha

raggiunto a __________. Paese dove io alloggiavo a casa dei cugini di __________,

e mi ha fatto la seguente proposta.

Prima mi aveva telefonato, dicendomi che mi doveva parlare di

persona.

IM 1 è arrivato con una macchina assieme ad altri due uomini, pure

loro scuri di pelle.

Sono acesi tutti e tre dall’auto e, mentre IM 1 si avvicinava a me

che l’aspettavo su una panchina dall’altra parte della strada (sotto casa della

cugina di __________), gli altri due sono rimasti accanto al veicolo.

IM 1, dopo essersi avvicinato a me ed avermi salutato, mi ha detto

che era la corrente che io fossi messa male finanziariamente e mi ha quindi

chiesto se fossi disposta a portare degli ovuli di cocaina da __________ in

Spagna. Volendo essere più precisa , IM 1 mi ha detto che avrei potuto “fare

una cosa”. Cioè portare degli ovuli di cocaina fino in Spagna, nelle modalità

che preferivo io, cioè ingerendoli o trasportandoli in altro modo, in cambio

avrei ottenuto un compenso di 7'000 Euro.

Questo discorso IM 1 me lo ha fatto in spagnolo, lingua che io

parlo e capisco.

Sono sicura che IM 1 mi ha parlato di ovuli ed ha chiaramente

proposto il trasporto di droga.

Come detto lui mi ha parlato di portare la droga fino in Spagna,

ma visto che io dovevo fare scalo a __________, era evidente che intendeva dire

__________.

Io mi sono subito rifiutata perché si trattava di un rischio che

non volevo correre, neanche in cambio di quei soldi.

ADR: che non si è parlato di quantitativi ma solo che dovevo

portare della droga. (…)

Visto il mio rifiuto a portare le droga, IM 1 è tornato verso

l’auto, sono risaliti nel veicolo lui e gli altri due che lo aspettavano e sono

ripartiti, dopo di che non li ho più rivisti a __________.

ADR: che in quella circostanza, io non ho visto cocaina in mano a IM

1.

e non so se già la disponesse al momento della sua proposta.

Due giorni dopo ho preso l’aereo e sono rientrata in Svizzera, via

__________ /__________, mentre __________ è rimasta a __________, in quanto

sarebbe dovuta ripartire due settimane più tardi.”

(VI PG 26.9.2012, p. 1-3, allegato 26 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

32.

__________ ha inoltre

riferito che, una volta rientrata in Ticino, IM 1 avrebbe contattato __________,

ancora in vacanza a __________, proponendole di trasportare per lui, nel suo viaggio

di ritorno in Svizzera, un pacco contenente pezzi di ricambio per macchina:

"

Quando __________ ha fatto ritorno in Svizzera, ci siamo viste e

lei mi ha confidato che IM 1 le aveva fatto la proposta di trasportare un

pacco.

Più precisamente, l’aveva raggiunta telefonicamente chiedendole la

disponibilità di trasportare all’interno del suo bagaglio un pacco contenete il

pezzo di un’auto.

__________ al telefono gli aveva dato la sua disponibilità,

chiedendogli di raggiungerla a casa dei suoi nonni per vedere se il pacco stava

nella sua valigia.

Quando però IM 1 era arrivato a casa dei suoi nonni, __________ in

quel momento non era in casa.

Suo nonno, quando ha visto il pacco, ha chiesto a IM 1 di

portarselo via.

Non so bene cosa sia poi successo, ma __________ mi ha raccontato

che poi aveva nuovamente sentito IM 1 al telefono, dicendogli che non avrebbe

trasportato assolutamente niente.

Devo anche precisare che io, lo stesso giorno che ho ricevuto la

proposta da IM 1 di trasportare droga, ne avevo parlato con __________,

dicendole esattamente cosa IM 1 mi aveva chiesto.

Quando però IM 1 l’aveva chiamata chiedendole se poteva portare un

pacco nella sua valigia, __________ aveva creduto veramente che il pacco

potesse contenere il pezzo di un’auto.

Era stato suo nonno a non farle accettare la richiesta di IM 1.

__________ mi ha raccontato che suo nonno le aveva detto che il

pacco era tutto sigillato, ma che lei non l’aveva potuto vedere perché non si

trovava in casa.”

(VI PG 26.9.2012, p. 3, allegato 26 allegato 26 al rapporto

d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

33.

__________ dal canto

suo ha raccontato:

"

Quest’anno con la mia amica __________ abbiamo deciso di fare una

vacanza assieme a __________ dove abitano i parenti di mia madre. (…)

Fatto sta che siamo partite in data 21 luglio 2012 da __________.

(…)

A __________ abbiamo sempre alloggiato assieme, a casa dei miei

parenti nel quartiere __________.

Nello stesso quartiere abita anche IM 1 il quale, saputo del

nostro soggiorno precisò che in quel periodo pure lui era in quella zona. (…)

Ricordo che alcuni giorni prima di del suo previsto rientro in

Ticino e se non sbaglio lo stesso giorno del suo viaggio o quello precedente,

mentre eravamo a casa di mia cugina a __________, __________ ha ricevuto una

chiamata da IM 1. Lui sapeva che ci eravamo spostate e non eravamo più a __________.

Le due località distano fra loro circa un’ora, un’ora e mezza di

auto. IM 1 la voleva vedere e difatti l’ha raggiunta a casa di mia cugina. Io sono

rimasta nell’abitazione mentre lei è scesa in strada per vedere che volesse.

ADR: che io ho guardato dalla finestra ed ho scorto IM 1 con altre

due persone che non avevo mai visto. Non erano persone già incontrate in

discoteca con IM 1. Ricordo che sono giunti con un’auto, parcheggiata

dall’altra parte della strada e non vedevo bene il tipo del veicolo.

__________ è stata fuori una decina di minuti ed al rientro mi

confidò che IM 1 le aveva proposto di trasportare della droga. Mi sembra che

doveva portare la droga sino a __________.

__________ aveva rifiutato.

Mi disse che per quel trasporto l’avrebbero pagata. Non mi disse

altro.

ADR: che __________ era spaventata ed arrabbiata da questa

proposta. Diceva che avevano parlato di ingerire degli ovuli di cocaina. Non so

altri dettagli.”

(VI PG 1.10.2012, p. 2 s., allegato 29 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

34.

In merito alla proposta

che IM 1 le avrebbe fatto pochi giorni prima di rientrare in Ticino, __________

ha dichiarato che:

"

Pochi giorni prima della data del mio rientro, ho ricevuto una

chiamata sul mio telefono, da IM 1.

Io nel frattempo ero rientrata a __________ da mio nonno.

Nella telefonata IM 1 mi precisò che stava per rientrare in

Svizzera ed aveva un pacco con un pezzo di un’auto che per le dimensioni non ci

stava nei suoi Bagagli. Mi chiese se potevo portarlo io nei miei bagagli.

Io dissi di portarmi il pacco che avrei verificato le dimensioni e

se ci stava in valigia.

ADR: che io non ho sospettato nulla. Pur sapendo della proposta

fatta ad __________ non ho avuto sospetti. Devo però dire che prima di

trasportare un pacco avrei verificato cosa contenesse.

IM 1 non mi specificò quando avrebbe portato il pacco precisando

che mi avrebbe richiamato.

Non mi richiamò ma venne direttamente a casa di mio nonno, in un

frangente che io ero fuori casa.

Fu mio nonno a raccontarmi che era stato lì il IM 1 con un pacco

ma che lui l’aveva mandato via e non aveva accettato di ritirare questo pacco

per me. (…)

ADR: che mio nonno neppure conosceva IM 1.

ADR: che a dire del nonno il pacco era grande e sigillato. Non mi

disse altri particolari. Non so cosa contenesse realmente.

ADR: che dopo il rifiuto di mio nonno, IM 1 non si è più fatto

sentire. In particolare non mi ha mai più contattata né parlato di questo

pacco, né a __________ né poi in Ticino. Io ovviamente non ho chiesto nulla.

Non mi interessava.”

(VI PG 1.10.2012, p. 4, allegato 29 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56, INC.2012.11668/BC).

A confronto con __________, IM 1 ha ribadito la sua estraneità al

fatto:

"

R: Ciò che dice la __________ è una menzogna e io nego di aver

parlato di questo trasporto di droga con lei.”

(VI PP confronto __________ / IM 1 4.10.2012, p. 3 s., allegato 9 al

al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 7.12.2012, AI 56,

INC.2012.11668/BC).

Giova qui evidenziare che al termine dell’inchiesta il PP

all’epoca titolare dell’incarto non ha ritenuto di promuovere l’accusa nei

confronti di IM 1.

35.

L’imputato è stato

nuovamente chiamato a rispondere dei fatti relativi al sopra citato pacco

postale alla luce del suo coinvolgimento nel traffico di cocaina del 2013 e

2014.

Pure in tale occasione egli ha mantenuto la propria versione, asserendo

di essere estraneo ai fatti imputatigli, nonostante dall’analisi dei tabulati

retroattivi dell’utenza di __________ risultano dei contatti telefonici tra

quest’ultimo e l’imputato il 29 ed il 30 agosto 2012 (AI 55, INC.2012.11668):

"

R. per quanto attiene il pacco dichiaro che __________ non mi ha

mai parlato di un pacco. Mi disse solo, un giorno, di accompagnarlo alla

stazione che doveva parlare con una ragazza. Mi ricordo siccome loro in

macchina parlavano a bassa voce come per farmi intendere che non dovessi sentire,

io ero poi uscito dalla macchina lasciandoli soli. Dopo un po’ di giorno __________

mi ha chiesto nuovamente se potevo accompagnarlo a __________ proprio a casa

della ragazza. Anche lì io non ho sentito cosa si dicesse con questa ragazza

perché si erano appartati. È poi successo che ancora __________ mi aveva

chiamato dicendomi sempre di andare a __________ a casa di questa ragazza dove

avevamo visto che c’era molta gente. Quando __________ era in casa di __________

nel frattempo già fermata, ho sentito che diceva che suo fratello __________ si

era messo nei casini. Mi aveva poi chiesto di accompagnarlo a __________ perché

la polizia lo aveva contattato, e mi chiese di fare il favore di portare il suo

telefono all’amica __________. Io pensavo di dover fare solo una cortesia e

così ho fatto, ho portato quindi cellulare e scheda SIM a __________. Alla sera

__________ mi scrive su Facebook chiedendo di raggiungerla. Mi ricordo che a

casa c’era anche __________ che piangeva e poi __________ ha dato il telefono a

__________ e io non so più cosa sia successo. Questo per dire che io non

c’entro niente con quanto mi contesta la verbalizzante.

Voglio aggiungere che ho trovato molto strano che __________,

quando __________ è stato arrestato, avesse detto in Polizia della proposta di

trasportare cocaina. Penso quindi che entrambi (__________e __________)

avessero architettato qualcosa a mio danno.”

(VI PP 23.12.2014, p. 5 s., AI 347).

36.

A seguito del

coinvolgimento di IM 1 nell’inchiesta “__________”, anche __________ è

stata nuovamente sentita in riferimento a questi fatti.

Così la __________ nel verbale del 25 novembre 2014 alla presenza

dell’imputato:

"

le ultime due settimane di luglio [luglio 2012] parto con

un’amica __________ a __________ per andare a trovare la famiglia di __________.

Preciso alla verbalizzante che era da tanto tempo che io avevo organizzato

questo viaggio, ancora prima di conoscere __________. Mi ero anche informata

per avere un prezzo di favore per il viaggio e questo ancora prima di febbraio.

Ho poi saputo che IM 1 sarebbe partito nello stesso periodo e siccome girare a __________

è pericoloso ogni tanto uscivamo insieme la sera. Preciso che il nonno di __________

viveva nello stesso paese della famiglia di IM 1 e precisamente a __________.

Preciso comunque alla verbalizzante che io e __________ abbiamo girato, siamo

andate dal nonno e anche dagli altri familiari. (…)

ADR: che è successo che due o tre giorni prima che io rientrassi

in __________ IM 1 mi ha fatto una proposta in cambio di denaro e meglio mi

chiese di portare della cocaina con l’aereo, dovevo mangiarla o nasconderla nel

reggiseno sino in Spagna. Come contropartita mi avrebbe dato EUR 7000. Non

ricordo se all’epoca mi avesse precisato quanta cocaina fosse. Io avevo

presunto fossero ovuli visto che mi aveva detto di mangiarla. La proposta me la

fece quando ero a __________, un paese a 40 minuti da __________. (…)

ADR: che la proposta me la fece sotto la casa della cugina di __________

in giardino, mi ricordo che era prima di andare in discoteca la sera. Sentita

la proposta io gli risposi di no, perché non volevo, ho avuto paura anche se

erano tanti soldi io comunque non avevo bisogno perché avevo un lavoro. Non

avrei comunque accettato anche se avessi avuto un lavoro.

ADR che sentito il mio diniego comunque IM 1 non ha insistito. (…)

ADR: che al momento che mi fece la proposta non vi era nessuno.

ADR: che io chiamai __________ già quella sera per dirglielo

perché volevo sentirmi protetta da lui perché avevo giudicato la proposta di IM

1.

inammissibile.

ADR: che __________ al telefono si è arrabbiato ma comunque anche

dopo non ha mai detto niente a IM 1. Mi ha detto di non più vedere IM 1 visto

che mancavano pochi giorni al rientro. Al mio rientro __________ mi chiese se

avessi visto ancora IM 1 e se fosse successo qualcosa o se mi avesse trattata

male e io gli dissi di no, non avevo più visto IM 1.”

(VI PP 25.11.2014, p. 3 s., allegato 22 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria 16.2.2015).

__________ ha pure ribadito di avere raccontato della proposta di IM

1.

a __________ (VI PP 25.11.2014, p. 4, allegato 22 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria 16.2.2015).

37.

Da parte sua, __________,

nuovamente interrogata quale persona informata sui fatti, ha affermato:

"

ADR: che riconosco la persona qui presente come IM 1 penso di

averlo conosciuto nel 2012 o un po’ prima. Lo avevo conosciuto in discoteca

dove faceva il dj. Avevamo come amici in comune __________ e __________. (…).

ADR: che sono stata a __________ nel luglio 2012 con __________.

Eravamo partite io e lei, ne avevamo approfittato per andare a visitare la mia

famiglia a __________ e a __________. In occasione di quella vacanza avevamo

incontrato anche IM 1, uscivamo ogni tanto con lui. Andavamo in discoteca,

avevo conosciuto anche il fratello IM 2. Ad oggi non ricordo i nomi degli altri

amici di IM 1.

ADR: che __________ quando eravamo a __________ mi aveva detto che

IM 1 le aveva fatto una proposta e di portare qualcosa, non mi aveva precisato

cosa. Non saprei dire se le avesse proposto qualcosa in cambio.

ADR: che non mi ricordo se __________ mi disse che IM 1 le aveva

chiesto espressamente di portare cocaina.

ADR: che quando __________ era già rientrata in Ticino IM 1 mi

aveva chiesto se potessi portargli dei pezzi di una macchina nella mia valigia

in quanto lui non aveva posto nella sua valigia. Gli dissi che gli avrei fatto

sapere. Io ne parlai poi con la mia mamma e lei mi disse di non portare niente

per nessuno. (…)

ADR: che dopo avergli detto che gli avrei fatto sapere in

definitiva io non gli ho più fatto sapere anche perché non ci eravamo più

sentiti.”

(VI PP 25.11.2014, p. 3, allegato 24 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria 16.2.2015).

Invitata dal Procuratore Pubblico a spiegare come mai all’epoca

avesse affermato che __________ le aveva riferito che oggetto della proposta

era un trasporto di droga, __________ ha dichiarato:

"

ADR: che effettivamente mi aveva accennato che era della cocaina

e mi aveva detto di un compenso ma non ricordo quanto.

ADR: che confermo che anche che __________ era stata contattata da

IM 1 e lo avevo visto arrivare con queste due persone.”

(VI PP 25.11.2014, p. 4, allegato 24 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria 16.2.2015).

38.

IM 1, dal canto suo, ha

confermato di avere chiesto a __________ di trasportare per lui dei pezzi di

ricambio per automobili, continuando a negare di avere chiesto ad __________ di

trasportare per lui della cocaina e ribadendo la sua estraneità al fatto anche

nell’ultimo verbale di interrogatorio del 23 dicembre 2014 (VI PP 23.12.2014, p.

7, AI 347), così come pure nel corso del pubblico dibattimento, dove ha altresì

riferito che:

"

sono arrivato davanti ad un bar di fronte alla stazione di __________,

ho parcheggiato e __________ è uscito dalla macchina andando verso di lei.

Entrambi sono poi saliti in macchina sui sedili posteriori e hanno iniziato a

parlare. Io ho capito che preferivano che io non sentissi quello che si

dicevano, ragion per cui sono sceso a fare il biglietto per il posteggio. (…)Ha

quindi ribadito di avere preso la carta SIM e il telefono di __________ al

momento del suo fermo “perché la Polizia ha chiamato __________ dicendogli che

avevano arrestato suo fratello. Mi ha quindi dato il suo telefono perché io lo

consegnassi alla __________, la quale avrebbe dovuto consegnarlo a __________,

moglie di __________. Io credevo di aiutarlo.”

(VI DIB 24.6.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitato dal Presidente a spiegare i contatti telefonici

intercorsi con __________ il 29/30 agosto, prima quindi dell’arrivo del pacco,

ha asserito:

"

R: Mi ha chiamato solamente per chiedermi il favore di portarlo

in quel luogo. L’ho portato a casa della __________ a __________.”

(VI DIB 24.6.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

39.

Per quanto concerne le

imputazioni di cui al punto 2 dell’atto d’accusa, la Corte ha valutato la

credibilità delle chiamate di correo.

Per quanto attiene al punto 2.1, non si può non considerare che __________

e __________ avevano sicuramente interesse ad addossare all’imputato

l’ideazione del progetto di importare cocaina in Ticino al fine di migliorare

la propria posizione dinanzi alla giustizia. Si tratta pertanto di chiamate di

correo assolutamente non disinteressate, bensì crassamente viziate

dall’evidente interesse ad addossare la colpa a terzi.

Del resto, si dirà che già nel corso del 2012, il precedente

titolare dell’inchiesta non aveva valutato sufficientemente credibile la

chiamata di correo, tanto da rinunciare alla promozione dell’accusa. Peraltro,

da allora, non sono stati compiuti ulteriori atti istruttori atti a meglio

definire la questione.

Le chiamate di correo non sono apparse neppure costanti, logiche e

lineari, risultando peraltro poco verosimile che IM 1 abbia chiesto a __________

di coinvolgere __________, per poi allontanarsi proprio quando si è svolto il

colloquio con la donna. Al contrario. Pur non conoscendo bene la lingua,

sarebbe stato lecito attendersi all’ideatore del progetto una sua presenza, sia

per valutare la reazione della persona invitata a ricevere il pacco, sia per

fornire eventuali ulteriori spiegazioni e/o rassicurazioni.

40.

Relativamente al punto

2.2

dell’atto d’accusa, la Corte ha ritenuto non essere sufficientemente

lineari le dichiarazioni di __________ e dell’amica __________. Peraltro,

stanti le affermazioni di queste ultime, neppure sarebbe possibile stabilire se

l’imputato avrebbe agito quale correo oppure in veste di complice, ipotesi,

quest’ultima, che renderebbe gli eventuali atti preparatori non punibili.

41.

In tale contesto, in

merito al punto 2 dell’atto d’accusa, la Corte non ha trovato agli atti

elementi tali da permettere di superare i dubbi circa le responsabilità di IM 1,

circostanza di cui, in virtù del principio in dubio pro reo, deve giocoforza

beneficiare quest’ultimo, che è quindi stato prosciolto dalle imputazioni di

cui al punto 2 dell’atto d’accusa.

B. IM 3

a. Imputazione di

infrazione alla LF sugli stupefacenti (punto 9 dell’atto d’accusa).

42.

L’atto d’accusa imputa

a IM 3 il reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza

essere autorizzato, nel periodo dall’autunno/dicembre 2012 al 13 agosto 2014, a

__________ e in altre imprecisate località, alienato a terze persone almeno

153.1

grammi di cocaina.

43.

IM 3 ha cambiato

diverse volte versione sulla quantità di cocaina da lui alienata, ammettendo

infine un quantitativo inferiore rispetto a quanto attribuitogli dai suoi

acquirenti.

Queste le dichiarazioni dell’acquirente __________ nel verbale di

confronto con IM 3 il 7 ottobre 2014:

"

Confermo che da __________ ho acquistato di più e la stima che

posso fare, dei 51 grammi complessivi, 35 grammi acquistati da __________ e 15

da __________ [IM 1].”

(VI PP confronto IM 3 / __________ 7.10.2014, p. 2 s., AI 211).

Così __________ il 20 agosto 2014, a confronto con l’imputato:

" Avevo poi

incontrato IM 3 in giro per __________ con la sua macchina, una Golf GT nera.

L'avevo quindi fermato per strada e gli avevo detto che quella persona si era

fatta viva e lui mi aveva chiesto il motivo per cui non mi ero più fatto

sentire. A quel punto ho chiesto se poteva iniziare una collaborazione, lui si

è fidato di me, mi ha detto di aspettarlo un attimo, si è allontanato per

un'oretta e poi è tornato con un ovulo da 10 grammi. L'ovulo mi era stato dato a credito.

La verbalizzante mi chiede come mai l'ovulo mi fosse

stato dato credito e rispondo che IM 3 si è fidato di me.

(…). Sono quindi tornato da IM 3 visto che ero in debito con lui e gli avevo

dato CHF 350. Gli avevo spiegato la

motivazione e meglio che non mi aveva pagato l'altra persona. Dopo ci siamo

persi di vista per una settimana fino a che mi chiama __________ chiedendomi se

avevo ancora materiale e io gli ho detto di no; gli ho comunque chiesto i soldi

che mi doveva per l'ovulo. __________ mi dà quindi i soldi che mi doveva e mi

consegna CHF 650 per comprare 10 grammi di cocaina. Contatto quindi IM 3

telefonicamente e ci vediamo. Lui sapeva perché lo contattavo. Mi dice di

aspettarlo dietro casa sua, vicino ad un parcheggio cosa che ho fatto

aspettando che lui arrivasse in macchina. Quando è arrivato sono salito sulla

sua macchina e c'è stato uno scambio gli do CHF 350 e CHF 650 e lui mi consegna 10 grammi. Preciso che io ero stato accompagnato

da __________ e quindi torno nella sua macchina e gli ho lasciato l'ovulo. Abbiamo poi fatto più o

meno 5 volte la stessa cosa nel senso

che __________ mi dava i soldi, mi

accompagnava in macchina sempre vicino al ristorante __________ dove c'è il

parcheggio, vicino a dove abitava IM 3. In questo periodo vi erano stati

problemi perché delle volte l'ovulo non era quello che si aspettava __________,

avevo anche dovuto ritornarglieli. Gli avevo ritornato due ovuli. A quel punto

non ho più contatti né con IM 3 né con __________ se non una volta che

personalmente ho chiesto a IM 3 10 grammi,

e non glieli ho pagati. L'ho incontrato ancora in giro a __________ ma non ci

ho più avuto a che fare. (…)

ADR che da parte mia non posso che ribadire di aver

fatto da tramite per __________ per 10 grammi che ho pagato dopo e poi 5 volte accompagnato da __________ dove ho preso

ogni volta 10 grammi da __________ e

poi 10 grammi da me acquistati da IM

3.

(VI PP confronto IM 3 / __________ 20.8.2014, p. 2

s., AI 75).

IM 5, nel verbale di confronto

con IM 3 del 27 agosto 2014, ha dichiarato:

" ADR che

ribadisco che mi ha consegnato i 15 grammi. Io non sono una persona rancorosa e

quindi non ho motivo per chiamarlo in causa.”

(VI PP confronto IM 3 / IM 5 27.8.2014, p. 9, AI

111).

Dichiarazione da lui confermata in occasione del

verbale d’interrogatorio il 16 dicembre 2014:

" ADR che

confermo che IM 3 mi ha consegnato 15 grammi dopo il litigio di giugno, preciso

che una parte mi è stata sequestrata a casa.

ADR che confermo che IM 3 mi aveva consegnato questi

15.

grammi (…).”

(VI PP di confronto 16.12.2014, p. 3 s., AI 338).

IM 3, dal canto suo, interrogato il 30 ottobre 2014, ha asserito:

"

Riassumendo ad oggi, stando alle mie dichiarazioni si hanno 40 grammi venduti a __________, 15 grammi venduti a __________, 35 grammi venduti a __________, 7 grammi venduti a __________, 2 grammi all’italiano, 1 grammo offerto __________, a __________ venduto un grammo e offerto un

grammo, a __________ venduti 7 grammi per un totale complessivo di 109 grammi.

R: tranne i quantitativi di IM 5 lo confermo.”

(VI PP 30.10.2014, p. 6, AI 256).

L’imputato ha dunque ammesso, in questo verbale, di avere alienato

circa 94 grammi di cocaina, compresi i 35 grammi venduti a __________.

Nel verbale d’interrogatorio finale del 22 dicembre 2014,

l’imputato ha poi affermato:

"

La verbalizzante mi fa prendere atto che visto quanto sopra, io

ho tra venduto e offerto,

70.

grammi a __________, 35 grammi a __________, 15 grammi a IM 5, 10 grammi a __________, 9 grammi a Taglio __________, 2.6 ad __________, 1 grammo a __________, per un totale complessivo di 142.6 grammi.

ADR che contesto i 70 grammi di __________ ribadendo di avergliene venduti 40 grammi. Ribadisco di non aver venduto niente a IM 5 e per __________

dico che gli ho venduto 14 grammi nel senso che gli ho venduto 6 o 7 volte ma

non erano 5 grammi alla volta ma erano 2 grammi.”

(VI PP 22.12.2014, pag. 7, AI 345).

Ammettendo, quindi, in questa occasione, l’alienazione di 76.6

grammi di cocaina, diventati poi 85.1 nel corso del verbale di confronto con __________,

il 27 febbraio 2015 (AI 357, p. 3).

44.

Nel corso del pubblico

dibattimento, in fine, l’imputato ha affermato:

"

Riconosco ca. 86 grammi. Contesto per contro i 15 grammi a IM 5, parte di quelli di __________, riconoscendone solo 40, e parte di quelli di __________,

riconoscendone solo 15.”

(VI DIB 24.6.2015, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitato a spiegare per quale motivo nel VI PP 30 ottobre 2014 non

avesse contestato i 35 grammi venduti a __________, mentre nel verbale

d’interrogatorio finale ha ammesso solo 14 grammi, l’imputato ha asserito di

non avere capito la domanda in occasione del verbale del 30 ottobre 2014 (VI

DIB 24.6.2015, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale), aggiungendo:

"

Io sono sicuro del quantitativo che ho dato a __________, __________

e IM 5. Io e IM 5 abbiamo litigato e da ottobre non ci parlavamo più. Secondo

me IM 5 ha mentito perché tra noi non correva buon sangue, siccome io sono

amico dei __________. Secondo me __________ si è confuso, così come __________.”

(VI DIB 24.66.2015, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

45.

La Corte non ha motivo

di dubitare delle chiamate di correo, posto che gli acquirenti dell’imputato

non avevano alcun interesse ad aumentare il quantitativo di cocaina da loro

acquistata, quanto piuttosto a diminuirlo, risultando quindi del tutto

disinteressate.

Dall’altro, l’imputato è apparso tutt’altro che sincero, avendo

egli rilasciato dichiarazioni tutt’altro che costanti e lineari.

Soprattutto, si dirà che la differenza di quantitativo è del tutto

irrilevante ai fini della pena. La gravità oggettiva rimane infatti inquadrata

in un’infrazione semplice, risultando in concreto grave soprattutto l’elemento

soggettivo.

Il reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti è quindi stato

confermato così come esposto al punto 9 dell’atto d’accusa.

b. Imputazione di infrazione

alla LF sugli stranieri.

46.

IM 3 è poi accusato di

infrazione alla LF sugli stranieri, per avere, a __________, da giugno 2014 al

13.

agosto 2014, soggiornato illegalmente in Svizzera, senza essere al beneficio

del richiesto permesso di soggiorno.

Giusta l’art. 115 cpv. 1 lett. b LStr è punito con una pena

detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria chiunque soggiorna

illegalmente nel nostro Paese, segnatamente dopo la scadenza della durata del

soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato. Se l’autore

ha agito per negligenza, la pena è la multa.

La Corte ha considerato adempiuti gli elementi oggettivi e

soggettivi di questo reato, ritenuto che l’imputato ha dichiarato a verbale di avere

saputo di dover lasciare il territorio elvetico entro il 31 maggio 2015 (VI PP

22.12

, p. 4, AI 345), ciò che rende illegali le sue successive permanenze

sul nostro territorio.

L’imputazione è stata pertanto confermata.

C. IM 5

a. imputazione di

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro,

infrazione alla LF sulle armi e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

47.

Per quanto riguarda i

reati citati a margine (punti 11, 13, 14 e 15 dell’atto d’accusa), i fatti sono

stati ammessi dall’imputato così come esposti nell’atto d’accusa.

Si rinvia pertanto alle dichiarazioni che l’imputato ha rilasciato

nei verbali esperiti in corso d’inchiesta nonché nel corso del verbale d’interrogatorio

dibattimentale (VI PP 19.8.2014, p. 5, AI 71, INC.2014.5556/BC; VI PG

12.9

, p. 3 s., allegato 98 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria

16.2

; VI PP 16.12.2013, p. 3, AI 338; VI DIB 24.6.2015, p. 13 s., allegato

1.

al verbale dibattimentale).

48.

Per quanto attiene all’infrazione

alla LF sulle armi, ci si limita a rilevare che l’imputato ha ammesso che il

giorno successivo alla lite con i fratelli __________ avvenuta il 19 giugno

2014, siccome arrabbiato, si sarebbe recato a cercarli con un coltello più

grande:

"

Il giorno dopo ero a casa ma ero arrabbiato perché avevo visto

ancora dei segni della lite della sera prima. Ho preso un coltello a farfalla

da casa più grande e sono uscito a cercare IM 2 e IM 1, prima nei pressi della

casa di IM 2 e poi di quella di IM 1 senza trovarli.”

(VI PP confronto 27.8.2014, p. 6, AI 112).

Circostanza, questa, confermata pure in occasione del pubblico

dibattimento (VI DIB 24.6.2015, p. 14, allegato 1 al verbale dibattimentale).

49.

Relativamente

all’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, IM 5 ha

dichiarato di avere utilizzato il provento della vendita della cocaina, circa

CHF 3'000.00 in tre mesi, per vivere, pagare le fatture, comprare qualcosa per

i bambini ed inviare qualcosa alla madre (VI DIB 24.6.2015, p. 13, allegato 1

al verbale dibattimentale).

Va inoltre rilevato che l’imputato ha ammesso sin da subito il suo

coinvolgimento nel traffico di cocaina (VI PG 20.6.2014, p. 4 s., allegato 121

al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 16.2.2015; VI PG 25.6.2014, p. 4

s., allegato 93 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 16.2.2015; VI PP

26.6

, p. 2 s., allegato 94 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria

16.2

).

Tali punti dell’atto d’accusa sono pertanto stati confermati.

b. Imputazione di tentate

lesioni gravi (punto 12 dell’atto d’accusa).

50.

IM 5 è reo confesso

anche per quanto riguarda il reato di tentate lesioni gravi di cui al punto 12

dell’atto d’accusa, avendo egli ammesso di avere colpito il coimputato IM 1 in

regione addominale con un coltello svizzero della lama di circa 6 cm.

Interrogato il 21 giugno 2014, giorno dopo i fatti, IM 1 si è così

espresso al proposito della lite avvenuta la sera precedente:

"

In sostanza mi trovavo presso il bar __________ in quanto stavo

mettendo musica latina per il locale. Una volta terminata la serata mi sono

recato davanti all’entrata a parlare con la moglie del proprietario certa __________,

di cui non conosco il cognome. Dal nulla il IM 5 si è avvicinato a me, mi

spingeva e con un coltello mi colpiva allo stomaco provocandomi unicamente un

lieve graffio. Tengo a precisare che non conosco il motivo del suo gesto.

In seguito veniva fermato da un ragazzo della sicurezza e veniva

buttato fuori dal locale. Successivamente dopo aver litigato anche con il

proprietario del locale, prendeva un taxi e abbandonava il luogo.”

(VI PG 21.6.2014, p. 2, allegato 123 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria 16.2.2015).

A confronto con il coimputato IM 5, IM 1 ha poi raccontato:

"

Quella sera io stavo lavorando nella cabina del DJ e non avevo

assistito a nessun litigio. È vero che mio fratello IM 2 era venuto verso di me

e mi aveva detto qualcosa ma io non ho sentito niente perché ero concentrato

nel mettere la musica, non ho prestato attenzione a quello che mio fratello mi

stava dicendo.

ADR: che avevo visto che comunque mio fratello era un po’ agitato.

ADR: che ad un certo punto __________ mi chiama dicendomi che

dovevo spegnere la musica. Non sapevo per cosa mi stesse chiamando __________ e

quindi continuo nel mio lavoro. Quando poi __________ mia ha di nuovo chiamato

sono sceso verso di lei ho visto IM 5 che usciva dal bagno e che mi ha colpito

all’addome con un coltello.

A quel punto qualcuno mi ha preso per la magliette ed io sono

caduto, ho poi guardato la mia pancia perché sentivo un po’ male e __________

mi diceva di rimanere lì. Preciso che l’agente di sicurezza ha dovuto

trattenere IM 5 perché cercava di colpirmi ancora con il coltello, lo ha

condotto fuori. Io sono rimasto all’interno, ero rimasto seduto su uno

sgabello. Preciso alla verbalizzante che avevo anche perso la mia collanina e

la stavo cercando.

Alla fine, quando la situazione si è tranquillizzata, sono andato

a casa, ho chiamato mio fratello IM 5, gli ho chiesto cosa fosse successo e lui

mi aveva detto che aveva litigato con IM 5.

ADR: che non mi sono recato all’ospedale. Preciso che comunque il

coltellino aveva bucato la maglietta e io avevo perso qualche goccia di sangue.

Rotengo che forse due punti avrebbero potuto essere applicati.

La verbalizzante mi chiede se ho ampliato dei cerotti e rispondo

di no, __________ mi ha dato una salvietta.

La verbalizzante mi chiede di descrivere questa ferita e rispondo

che era come un buchino. Preciso alla verbalizzante che nei giorni successivi

ho messo un cerotto per non sporcare la maglietta.

La verbalizzante mi chiede perché non sono andato all’ospedale e

rispondi che IM 4 avrebbe voluto ma io le ho detto che non era necessario.

La verbalizzante mi chiede perché non ho denunciato IM 5 e

rispondo perché non volevo preoccupare IM 4.”

(VI PP confronto IM 1 / IM 5 11.9.2014, p. 3, AI 163).

IM 5 dal canto suo ha dichiarato:

"

Mi trovavo all’__________ con il mio amico __________, stavamo

bevendo della birra e poi verso le 23 mi ero incontrato con __________. Preciso alla verbalizzante che __________ è un ragazzo che voleva comprarmi della

cocaina, lui però ha rifiutato in quanto il prezzo di CHF 100 per un grammo per

lui era troppo caro. Dopodiché ero tornato dai miei amici e poi mi sono diretto

verso il bagno. All’interno dei bagni ho visto che IM 2 stava parlando con __________

sempre per l’acquisto di cocaina. __________ era poi uscito e poi mi sono fermato

a parlare con IM 2, IM 2 accusava IM 5 di volergli portar via un cliente. A

quel punto IM 2 mi dà una spinta sulla spalla, io da parte mia lo colpisco con

un pugno al petto a quel punto io cado perché sono scivolato e mi sono

tagliato. Sono quindi uscito e avevo con me un coltellino e avevo anche tirato

fuori la punta, a quel punto ho visto il fratello di IM 2, IM 1. Quando lo vedo

gli ho chiesto “dove è tuo fratello” e gli “tiro” con il coltellino verso

l’addome, non credo di averlo colpito perché il coltello non si era sporcato e

la lama non si era piegata. Io vedo che IM 1 si ritrae, con lui c’è __________

e lo accompagnano in disparte. Io vado allora alla ricerca di suo fratello IM 2

perché avevo sentito che si trovava all’esterno. Sono uscito ma non l’ho

trovato, volevo scendere di sotto ma sono stato bloccato dall’addetto di

sicurezza e __________ mi ha spruzzato lo spray al pepe. A quel punto io ho

preso il taxi e sono tornato a casa. (…)

ADR: che ho colpito IM 1 con il coltellino perché ero agitato

perché avevo litigato con il fratello e pensavo che lui potessi colpirvi visto

il litigio con suo fratello. Preciso alla verbalizzante che non aveva fatto

gesti come a colpirmi ma veniva verso di me. Mi rendo conto che la mia azione

era esagerata ma ero sporco di sangue ed ero ancora arrabbiato per quello che era

successo in bagno con IM 2.”

(VI PP confronto IM 1 / IM 5 11.9.2014, p. 2, AI 163).

51.

Sia in corso

d’inchiesta che in occasione dell’interrogatorio

dibattimentale, IM 5 ha negato di avere tentato di colpire

nuovamente IM 1 dopo il primo colpo infertogli con il coltello (VI PP di

confronto 11.9.2014, p. 4, AI 163; VI DIB 24.6.2015, p. 13, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

In occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha indicato:

"

Quella sera ci trovavamo alla discoteca __________. C’era un

cliente, un ragazzo che si chiama __________. In pratica l’ho trovato nel

bagno. Lì c’era anche IM 2, il quale mi ha accusato di tentare di rubargli il

cliente. Io gli ho risposto che non era vero perché __________ lo conoscevo da

molto tempo prima. A questo punto IM 2 mi ha dato una spinta e io sono caduto a

terra ferendomi alla guancia. Sono quindi uscito e mi sono trovato davanti il

fratello di IM 2 che si avvicinava a me in modo minaccioso. Per difendermi ho

preso il coltellino che si trovava sul portachiavi, l’ho aperto e quando si è

ulteriormente avvicinato io l’ho colpito in pancia con il coltello. Dopo questo

me ne sono andato. È poi intervenuto un Securitas che ha utilizzato nei miei

confronti lo spray al pepe.”

(VI DIB 24.6.2015, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

52.

A domanda del

Presidente ha affermato di avere utilizzato il coltello contro IM 1 per

difendersi, siccome in precedenza era stato picchiato, asserendo di non avere

avuto intenzione di ucciderlo o provocargli lesioni gravi e di non avere

neppure preso in considerazione l’ipotesi di potergli causare ferite gravi,

avendo utilizzato “un coltellino piccolo e fragile” (VI DIB 24.6.2015,

p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

53.

Dalla perizia medico

legale redatta il 10 novembre 2014 dalla Dr.ssa __________ (AI 100, INC.2014.5556/BC)

risulta che IM 1 ha riportato, a seguito della coltellata di IM 5, “In

regione addominale, apparentemente all’ipocondrio sinistro una lesione

superficiale lineare discromica, interessante unicamente gli strati epidermici

superficiali della lunghezza complessiva di circa 1 cm; la lesione appare avere

andamento arcuato a concavità caudo-laterale.” (AI 100, p. 3).

Il medico legale ha rilevato che “Le lesioni appaiono comunque

superficiali e quindi non comportanti né un pericolo di vita per il soggetto né

qualsivoglia postumo rilevante. Non si evidenziano dunque, in concreto, lesioni

penalmente rilevanti.” (AI 100, p. 3).

Dal referto peritale si evince inoltre che “Un colpo inferto in

regione addominale in un soggetto robusto (quale appare essere il Sig. IM 1),

anche con lama perpendicolare alla cute e con suo affondo completo,

difficilmente determinerebbe lesioni certamente letali, avendo il soggetto uno

spessore di adipe discreto a protezione degli organi addominali. Appare più

verosimile, in tale ipotesi, la produzione di una lesione superficiale degli

organi addominali determinante una discreta perdita ematica che se non

adeguatamente trattata potrebbe essere letale nel volgere di diverse ore.” (AI

100, p. 3 e segg.).

54.

Giusta l’art. 122 CP è

punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non

inferiore a 180 aliquote giornaliere, chiunque intenzionalmente ferisce una

persona mettendone in pericolo la vita, chiunque intenzionalmente mutila il

corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita

dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al

lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente

il viso, chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od

alla salute fisica o mentale di una persona.

Le lesioni gravi costituiscono una nozione giuridica

indeterminata, fondata essenzialmente su elementi oggettivi (DTF 129 IV 1 C.3.2). Il cpv. 1 dell’art. 122 CP prevede il caso in cui le lesioni gravi sono qualificate tali

dalla messa in pericolo dovuta alla natura delle ferite inflitte alla vittima.

Dunque è la ferita stessa, e non il comportamento adottato dall’autore, che

deve provocare un pericolo di morte. È dunque necessario determinare dapprima

la natura delle ferite e in secondo luogo definire se queste sono idonee a

creare un pericolo di morte (DTF IV 53 c. 2, TF del 20.05.2010,6B_88/2010 c.

2.

). Le lesioni devono pertanto essere tali da provocare una situazione in cui

il rischio di decesso non sia soltanto possibile da un punto di vista teorico,

ma si riveli concreto e altamente probabile, senza implicare che un tale fatale

risultato debba verificarsi a breve scadenza. Ciò che è determinante è

l’esistenza di una forte probabilità che le lesioni inflitte conducano alla

morte della vittima (DTF 131 IV 1 c. 1.1, 125 IV 242 c. 2b/dd).

Dal punto di vista soggettivo, l’infrazione deve essere

intenzionale, bastando il dolo eventuale, il quale sussiste laddove I'agente

ritiene possibile che I'evento o iI reato si produca, e, ciò nondimeno, agisce,

poiché prende in considerazione I'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta

pur non desiderandolo (DTF 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16, 131 IV 1 consid. 2.2 e

rinvii). Chi prende in considerazione I'evento qualora si produca, ossia lo

accetta, lo vuole ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 CP ("basta a tal fine che

I'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli iI

rischio"; cfr. 18 cpv. 2 vCP). Non è necessario che I'agente desideri tale

evento o lo approvi (DTF 121 IV 249 consid. 3a). II discrimine tra dolo

eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, sia in un caso come

nell'altro, infatti, I'autore (nel dolo eventuale) ritiene possibile che

I'evento o iI reato si produca. Mentre v'è negligenza, e non dolo, qualora

I'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che I'evento, che

ritiene possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58 consid. 8.3). Quindi, la

differenza tra dolo eventuale e negligenza cosciente risiede nella volontà

dell'autore e non nella coscienza (DTF 133 IV 9 consid. 4 pagg. 15 e segg. con

giurisprudenza ivi citata).

Il dolo (eventuale), quale fatto interiore, può essere accertato

solo in base a elementi esteriori; ne discende che in quest'ambito, Ie

questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e

coincidono parzialmente (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4).

Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere

dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di

esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che

questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da

imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia

accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP

17.2009.59

del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli

elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato

l’evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità

della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore,

della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto

più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi – alla luce delle

circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà

la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato

l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (cfr. STF 6B_194/2013 del 3

settembre 2013 consid. 4; STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; DTF

135.

IV 12 consid. 2.3.3; DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; DTF 130 IV 58

consid. 8.4).

Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente

dell’autore e il modo nel quale egli ha agito (cfr. STF 6B_194/2013 del 3

settembre 2013 consid. 4; STF 6B_996/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF

130.

IV 58 consid. 8.4; DTF 125 IV 242 consid. 3c).

Ai fini dell’accertamento dell’intenzionalità del gesto è del

tutto irrilevante la questione a sapere se la vittima sia stata oggettivamente

in pericolo di vita (cfr. sentenza CARP 17.2012.78 + 99 del 5 novembre 2012

consid. 12.f; STF 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.3).

L’autore deve quindi aver voluto causare delle lesioni gravi o

aver almeno accettato una tale eventualità, ponendo intenzionalmente la vittima

in una situazione di pericolo per la vita tale, da risultare probabile il sopraggiungere

della morte (DTF 135 IV 156 consid. 2.3.2, DTF 122 IV 246 consid. 3a, DTF 128

IV 18 consid. 3b pag. 21).

55.

Ai sensi dell’art. 22

cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un

delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato

tutti gli atti necessari alla consumazione del reato, può essere punito con

pena attenuata.

Secondo la giurisprudenza, vi è tentativo quando l’autore ha

realizzato tutti gli elementi soggettivi dell’infrazione e ha manifestato

l’intenzione di commetterla, mentre gli elementi oggettivi fanno difetto, in

tutto o in parte (DTF 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b; 122 IV

246.

consid. 3a). Vi è dunque tentativo di lesioni gravi quando l’autore, agendo

intenzionalmente, o almeno per dolo eventuale, comincia l’esecuzione

dell’infrazione, manifestando così la sua decisione di commetterla, senza

tuttavia che il risultato si produca (STF 6B 997/2009 del 22 dicembre 2009

consid. 4.1).

Se l’autore vuole o accetta le lesioni gravi della vittima, ma

questa ha invece subito una lesione semplice, non bisogna dunque ritenere

queste ultime, bensì il tentativo di lesioni gravi.

56.

La Corte è consapevole

del fatto che ferite inferte con il coltello in zona addominale vengono

tipicamente qulificate con il reato di tentato omicidio.

Nel caso concreto, tuttavia, non si può non considerare, l’esito

pressoché bagatellare avuto dal gesto compiuto che ha toccato unicamente gli

strati epidermici superficiali e non ha in pratica richiesto alcuna medicazione

ed il fatto che il coltello utilizzato, stanti le indicazioni del medico

legale, neppure se utilizzato perpendicolarmente avrebbe potuto provocare

ferite certamente letali.

Peraltro, pure dal profilo soggettivo non emergono dagli atti

elementi indicanti che l’imputato volesse causare il decesso del coimputato,

circostanza, questa, suffragata proprio dal coltello inidoneo a provocare

lesioni fatali ad una persona della corporatura della vittima. Ben diverso

sarebbe infatti stato l’esito se i medesimi fatti avessero avuto luogo il

giorno successivo, quando l’imputato era armato di coltello a farfalla.

La Corte ha per contro ritenuto che l’imputato, colpendo al ventre

una persona con un’arma da taglio, sebbene – occorre ribadirlo – inidonea nel

caso concreto a causare la morte della vittima, deve

quanto meno aver preso in considerazione la possibilità di

arrecare lesioni gravi. Tale eventualità, come riferito dal medico legale,

avrebbe effettivamente potuto realizzarsi.

Ne discende che l’accusa è stata confermata per quanto attiene

alle tentate lesioni gravi ai sensi dell’art. 122 CP in relazione all’art. 22

CP, nella forma del dolo eventuale.

VIII) Commisurazione della pena

57.

Giusta l’art. 47 cpv.

2.

CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129

IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle

“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore.

In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF

6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),

il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,

determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura

della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata

necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente

trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF

6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008; STF 6B_370/2007 del 12

marzo 2008 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4). La legge ha, così, codificato

la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che

ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c, 127 IV 97

consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto

di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere

proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre

2008.

consid. 3.2.,6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2,6B_14/2007 del 17

aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n.

72).

58.

Secondo l’art. 49 cpv.

1.

CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per

l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla

pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in

ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler

Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, n. 8 ss. ad art. 49;

Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

Zurigo 2008, n. 7 ss. ad art. 49; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, n. 1 ad art. 49, n. 1;

Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, n. 78 ad art. 49).

59.

Nel caso specifico,

per quanto attiene a IM 1, la sua colpa è oggettivamente e soggettivamente

grave.

L’alienazione del citato quantitativo di stupefacente è da

ritenersi oggettivamente grave.

Pure dal profilo soggettivo la colpa dell’imputato è da ritenersi

grave. Egli, come il fratello IM 2 e tutti i personaggi che hanno animato

questa vicenda, è giunto nel nostro Paese, installandosi in un sottobosco malavitoso

caratterizzato dal traffico di stupefacenti.

IM 1, a prescindere dalle imputazioni da cui è stato prosciolto,

appare peraltro essere il principale responsabile del commercio di stupefacenti

che è stato smantellato dagli inquirenti.

Preoccupa la sua propensione a delinquere, posto che per mero fine

di lucro non ha esitato ad avviare un’attività nel mondo della cocaina.

La Corte non ha considerato esservi particolari attenuanti.

L’imputato non ha mostrato una particolare collaborazione nel chiarire quanto

accaduto, dimostrando così una scarsa presa a carico di responsabilità.

In tale contesto, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1

la pena detentiva di 2 (due) anni e 10 (dieci) mesi.

Non avendo l’imputato precedenti penali, la Corte non può ritenere

la prognosi negativa, sicché, tornando in concreto applicabile l’art. 43 CP, la

pena è stata parzialmente sospesa, stabilendo in 11 (undici) mesi la parte da

espiare.

60.

Per quanto attiene a IM

3, la sua colpa è oggettivamente più lieve di quella di IM 1, avendo egli

trafficato un quantitativo di stupefacenti inferiore.

Dal profilo soggettivo, tuttavia, la colpa dell’imputato è di

estrema gravità. Non solo egli ha commesso il medesimo reato per il quale era già

stato condannato ad una pena severa, ma lo ha fatto addirittura nel periodo di

liberazione condizionale.

L’imputato ha dimostrato con i fatti di non aver tratto alcun

insegnamento dalla precedente condanna ed ha abusato della fiducia concessagli

dalle autorità, delinquendo nuovamente nel periodo di prova e malgrado fosse

tenuto a lasciare la Svizzera.

In tale contesto, richiamato il concorso di reati, la pena per IM

3.

appare adeguata in 14 (quattordici) mesi di detenzione.

Quanto alla sospensione condizionale, ritorna in concreto

applicabile l’art. 42 cpv. 2 CP. In considerazione di quanto precede, la

prognosi non può che dirsi estremamente negativa, ragion per cui la pena è

interamente da espiare.

Analogamente, visto l’art. 89 cpv. 1 CP, nei confronti

dell’imputato deve essere ordinato il ripristino dell’esecuzione della pena

detentiva di 11 (undici) mesi pronunciata nei suoi confronti con sentenza della

Corte delle assise criminali di Lugano del 15.9.2011.

61.

Per quanto attiene

infine a IM 5, valgono sostanzialmente le stesse considerazioni che precedono.

La colpa dell’imputato è sia oggettivamente che soggettivamente grave, sia in

relazione alla vendita di stupefacenti, che al tentativo di lesioni gravi in

danno di IM 1.

A questo proposito non si può al proposito che censurare la

facilità con cui l’imputato è ricorso all’uso di un coltello nel corso della

lite del 19 giugno 2014 ed il fatto che ancora il giorno successivo egli si è

recato a cercare i fratelli __________ munito di un coltello a farfalla per

procedere ad un regolamento di conti.

A favore dell’imputato, occorre tuttavia riconosce la

collaborazione da egli fornita agli inquirenti.

In tale contesto, considerato pure il concorso di reati, la pena

appare adeguata così come proposta dal Procuratore Pubblico in 2 (due) anni e 6

(sei) mesi di detenzione.

La pena, in assenza di precedenti, può essere parzialmente sospesa

in applicazione dell’art. 43 CP, con la parte da espiare che la Corte ha

ritenuto di fissare nel minimo legale, ovvero 6 (sei) mesi.

IX) Sequestri

62.

La Corte ha ordinato

il sequestro conservativo sugli importi di denaro a copertura di tassa e spese

di giustizia.

La cauzione di CHF 1'010.00 prestata a favore di __________ è per

contro stata dissequestrata.

Per il rimanente, è stata ordinata la confisca e la distruzione

dello stupefacente e di tutti gli oggetti sotto sequestro, eccezion fatta per

il passaporto annullato di A.R. e la documentazione cartacea, che sono stati

dissequestrati in favore degli aventi diritto.

X) Tassa di giustizia

63.

La tassa di giustizia

di CHF 2'000.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido,

con ripartizione interna in misura di 1/5 (un quinto) ciascuno.

XI) Note professionali

64.

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è stata approvata per CHF 29'148.35 comprensiva di onorario,

spese e IVA.

65.

La nota professionale

dell’avv. DUF 2 è stata approvata per CHF 23'675.00 comprensiva di onorario e

spese.

66.

La nota professionale

dell’avv. DUF 3 è stata approvata per CHF 19'344.25 comprensiva di onorario e

spese.

67.

La nota professionale

dell’avv. DUF 4 è stata approvata per CHF 27'761.40 comprensiva di onorario,

spese e IVA.

Visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44,

47, 49, 51, 69, 70, 122 in relazione all’art. 22 cpv. 1, 305bis cpv. 1 CP;

33.

cpv. 1

lett. a LArm;

115.

cifra 1

lett. b e c LStr;

19.

cpv. 1 lett. c e d, 19

cpv. 2 lett. a, 19a cpv. 1 LStup;

82, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone,

per avere,

nel periodo compreso tra l’estate 2013 ed il 13 agosto 2014, a __________ e in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato, alienato personalmente e in correità con

IM 2 e IM 4, a terze persone 612 grammi di cocaina nonché detenuto, in data 13

agosto 2014, a scopo di alienazione a terzi, presso il domicilio della compagna

IM 4 84.55 grammi di cocaina (con un grado di purezza tra il 13.2% e il 15.4%);

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

IM 4 è autrice colpevole

di:

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone,

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di aprile 2014 ed il 13 agosto 2014, a __________ e in altre imprecisate località,

senza essere autorizzata, alienato a terze persone, in correità

con IM 1 e IM 2, 111 grammi di cocaina, nonché detenuto al proprio domicilio,

in data 13 agosto 2014, a scopo di alienazione a terzi, in correità con IM 1, 84.55 grammi di cocaina (con un grado di purezza tra il 13.2% e il 15.4%);

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

3.

IM 2 è autore colpevole di:

3.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone,

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2013 ed il 13 agosto 2014, a __________ e in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato, alienato a terze persone, in correità

con IM 1 e in parziale correità con IM 4, 250 grammi di cocaina nonché detenuto a scopo di vendita 4 grammi di cocaina, stupefacente interamente ricevuto dal fratello IM 1 o direttamente per mano di IM 4;

3.2

riciclaggio

per avere,

nel periodo compreso tra il mese luglio 2014 ed il 13 agosto 2014, a __________,

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o

dovendo presumere che provenivano da un crimine,

e meglio inviato all’estero, mediante apposite agenzie,

complessivi CHF 2'750.00, sapendoli provento della sua attività così come

descritta al punto 3.1 del presente dispositivo;

3.3

infrazione alla LF sugli

stranieri (soggiorno illegale e attività lucrativa abusiva)

per avere,

nel periodo compreso tra metà agosto 2013 ed il 13 agosto 2014, a __________,

soggiornato illegalmente in Svizzera, poiché privo del richiesto

permesso, nonché esercitato attività lucrativa come DJ senza il richiesto

permesso;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

4.

IM 3 è autore colpevole di:

4.1

infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere,

nel periodo compreso tra l’autunno/dicembre 2012 ed il 13 agosto 2014, a __________ e in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato, alienato a terze persone 153.1 grammi di cocaina;

4.2

infrazione alla LF sugli

stranieri

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di giugno 2014 ed il 13 agosto

2014, soggiornato illegalmente in Svizzera, nel __________, senza essere al

beneficio del richiesto permesso di soggiorno;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

5.

IM 5 è autore colpevole di:

5.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone,

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di novembre 2013 ed il 25 giugno 2014, a __________ e in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato, alienato a terze persone 244.38 grammi di cocaina, nonché detenuto, a scopo di alienazione a terzi, in data 11 febbraio 2014 4.7 grammi di cocaina, in data 20 giugno 2014 4.22 grammi di cocaina (con un grado di purezza del

23%) e in data 25 giugno 2014 11.7 grammi di cocaina (con un grado di purezza tra il 21% in relazione a 9.92 grammi e l’11% in relazione a 0.54 grammi), stupefacente ricevuto da IM 1, DUF 2, IM 4 e IM 3;

5.2

tentate lesioni gravi

per avere,

in data 19 giugno 2014, presso la discoteca __________ di __________,

dopo un alterco fisico con IM 2, colpendo IM 1 in regione

addominale a mano di un coltello svizzero con la lama della lunghezza di ca. 6 cm, tentato di cagionargli una grave lesione, che con lama affondata, avrebbe potuto interessare

superficialmente la lesione degli organi sottostanti potendo mettere con ciò in

pericolo la sua vita, non riuscendovi e cagionandogli una lesione interessante unicamente

gli strati epidermici della lunghezza di circa 1 cm, come descritto dalla perizia medico legale in atti;

5.3

riciclaggio

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di marzo 2014 ed il 25 giugno 2014, a __________,

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o

dovendo presumere che provenivano da un crimine,

e meglio inviato all’estero, mediante apposite agenzie,

complessivi CHF 409.00, sapendoli provento della sua attività così come

descritta al punto 5.1 del presente dispositivo;

5.4

infrazione alla LF sulle

armi

per avere,

in data 20 giugno 2014, portato su di sé un coltello a farfalla

senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione;

5.5

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di novembre 2013 ed il 25 giugno 2014, a __________ e in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato, consumato 30 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

6.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al

punto B.2 dell’atto d’accusa.

7.

IM 2 è prosciolto dalle

imputazioni di esposizione a pericolo della vita altrui e infrazione alla LF sulle

armi di cui ai punti D.6 e D.7 dell’atto d’accusa.

8.

Di conseguenza,

8.1

IM 1

è condannato

8.1.1

alla pena detentiva di 32

(trentadue) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

8.1.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo di prova di

anni 2 (due). Per il resto è da espiare.

8.2

IM 4

è condannata

8.2.1

alla pena detentiva di 14

(quattordici) mesi,

da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

8.2.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

8.3

IM 2

è condannato

8.3.1

alla pena detentiva di 24

(ventiquattro) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

8.3.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 13 (tredici) mesi, con un periodo di prova di

anni 2 (due). Per il resto è da espiare.

8.4

IM 3

è condannato

8.4.1

alla pena detentiva di 14

(quattordici) mesi,

da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

8.4.2

È ordinato il

ripristino dell’esecuzione della pena detentiva di 11 mesi pronunciata nei

confronti di IM 3 con sentenza della Corte delle Assise Criminali di Lugano del

15.9.2011

8.5

IM 5

è condannato

8.5.1

alla pena detentiva di 30

(trenta) mesi,

da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

8.5.2

al pagamento della multa di

CHF 200.00 (duecento), con l’avvertimento che in caso di mancato pagamento

verrà convertita in pena detentiva di giorni 2 (due).

8.5.3

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi, con un periodo di

prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.

9.

È mantenuto il sequestro

conservativo sugli importi di denaro a copertura di tassa e spese di giustizia.

10.

È ordinato il dissequestro in

favore dell’avente diritto della cauzione di CHF 1'010.00 prestata a favore di IM

4.

11.

È ordinata la confisca e la

distruzione dello stupefacente e di tutti gli oggetti sotto sequestro, eccezion

fatta per il passaporto annullato di A. R. e la documentazione cartacea, che

sono dissequestrati in favore degli aventi diritto.

12.

La tassa di giustizia di CHF 2'000.00

e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con

ripartizione interna in misura di 1/5 (un quinto) ciascuno.

13.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

13.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 29'148.35 comprensiva di onorario, spese e

IVA.

13.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 29'148.35 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

14.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.

14.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 2 è approvata per CHF 23’675.00 comprensiva di onorario e spese.

14.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 23’675.00 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

15.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 3 sono sostenute dallo Stato.

15.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 3 è approvata per CHF 19'344.25 comprensiva di onorario e spese.

15.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 19'344.25 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

16.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 5 sono sostenute dallo Stato.

16.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 4 è approvata per CHF 27'761.40 comprensiva di onorario, spese e

IVA.

16.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 27'761.40 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

17.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 41'423.30

Multa fr. 200.--

Traduzioni fr. 450.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 675.10

fr. 44'748.40

===========

Distinta spese a carico di IM 1 (1/5)

Tassa di giustizia fr. 400.--

Inchiesta preliminare fr. 8'284.66

Traduttore fr. 90.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 135.02

fr. 8'909.68

============

Distinta spese a carico di IM 2 (1/5)

Tassa di giustizia fr. 400.--

Inchiesta preliminare fr. 8'284.66

Traduttore fr. 90.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 135.02

fr. 8'909.68

============

Distinta spese a carico di IM 3 (1/5)

Tassa di giustizia fr. 400.--

Inchiesta preliminare fr. 8'284.66

Traduttore fr. 90.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 135.02

fr. 8'909.68

============

Distinta spese a carico di IM 4 (1/5)

Tassa di giustizia fr. 400.--

Inchiesta preliminare fr. 8'284.66

Traduttore fr. 90.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 135.02

fr. 8'909.68

============

Distinta spese a carico di IM 5 (1/5)

Tassa di giustizia fr. 400.--

Inchiesta preliminare fr. 8'284.66

Multa fr. 200.--

Traduttore fr. 90.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 135.02

fr. 9’109.68

============

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ministero Pubblico della

Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio di comunicazione

in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

- Ufficio federale di

Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera