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Decisione

72.2015.46

Colpevole di tentata violenza carnale nei confronti della moglie, di danneggiamento e di minaccia. Violazione del principio di celerità. Condanna a versare all’accusatrice privata di CHF 1’000.00 per

19 aprile 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa:

-- …omissis…

Le

parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è

modificato di conseguenza.

Considerandi

II. L’avv.

DUF 2 chiede che in subordine al reato indicato al punto 1 dell’AA venga

prospettato all’imputato il reato di coazione sessuale ex art. 189 n. 1 CP in

forza al seguente testo: per avere, a __________, il 2.3.2014, nella camera da

letto matrimoniale, costretto la moglie a subire un atto sessuale analogo alla

congiunzione carnale, usando pressioni psicologiche contro la sua volontà, in

particolare avendole abbassato i pantaloni e avendo eiaculato sul suo corpo

contro la sua volontà.

Su richiesta della difesa, il

Presidente, richiamato l’art. 344 CP e riservatosi il complemento del testo del

per avere in sede di udienza, prospetta all’imputato, in subordine al punto 1

dell’AA, il reato di coazione sessuale ex art. 189 n. 1 CP. È richiesto alle

parti se in merito intendono già esprimersi in questa sede e le stesse

dichiarano che lo faranno, se del caso, in sede di discussione.

Richiamato l’art. 331 cpv. 3

CPP, l’istanza probatoria dell’avv. DUF 2 del 31.1.2018 (doc. TPC 13) e la

decisione presidenziale negativa dell’8.3.2018 (doc. TPC 21), il Presidente

chiede all’avv. DUF 2 se intende ripresentare predetta istanza all’attenzione

della Corte.

R avv. DUF 2: No.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: chiedo la conferma dell’AA con le modifiche dibattimentali.

L’imputato ha unicamente riconosciuto di aver causato delle lesioni alla

moglie. Per il resto dei reati l’imputato ha sempre contestato quanto a lui

rimproverato. Richiamata la giurisprudenza vigente in materia, nell’ambito dei

reati sessuali sono decisive le dichiarazioni date dalle parti, rispettivamente

dalla vittima. Nel caso, le dichiarazioni dell’AP sono state lineari, costanti

e confermate dallo scambio di sms intercorso fra quest’ultima e l’imputato. Le

dichiarazioni dell’AP hanno trovato riscontro dall’esame del medico legale per

quanto attiene alle lesioni trovate sul suo corpo, lesioni compatibili con

quanto da lei dichiarato. Le sue dichiarazioni hanno trovato inoltre conferma

dalla chiamata di quest’ultima in polizia e dal fatto di essere uscita dalla finestra,

circostanza attestata dai vicini di casa, i quali hanno asserito che la donna

era spaventata ed agitata. Le dichiarazioni dell’AP trovano inoltre riscontro

nel ritrovamento dei due coltelli da cucina e dei telefoni cellulari gettati da

parte dell’imputato. Per contro le dichiarazioni dell’imputato non sono

lineari, non hanno alcuna logica e non sono credibili. Poco credibile, infatti,

che la donna sia fuggita solo a seguito del litigio a causa della chiamata

della madre. L’imputato ha inoltre più volte cambiato la propria versione in

merito a quanto successo con l’AP, con i coltelli, rispettivamente all’interno

dell’appartamento. L’AP non aveva alcuna ragione per denunciare il marito ed

ogni sua parola ha trovato conferma nei fatti dell’inchiesta. Per queste

ragioni sono realizzati i reati di cui ai punti da 1 a 5 e 7 dell’AA. Per

quanto attiene il reato di cui al punto 6 dell’AA anche in questo caso le

dichiarazioni dell’AP sono credibili. I vicini di casa hanno sentito dire da

parte del bambino “Mamma bua” ciò, congiuntamente alla credibilità delle

dichiarazioni dell’AP, altro non fanno che confermare l’adempimento del reato

di violazione del dovere d’assistenza e di educazione ex. art. 219 CP.

Dal profilo soggettivo, l’intenzione dell’imputato era quella di

penetrare la moglie. Con la minaccia ha ridotto l’AP al suo volere. In merito

al tentativo o alla consumazione del reato, si lascia al giudizio di questa

Corte, ricordata tuttavia la sentenza del TF 6B 206/2015. Anche il capo d’accusa

di cui al punto 2 è pacificamente realizzato visto che l’imputato ha rinchiuso

l’AP in casa, chiudendo la porta d’entrata e della camera da letto, seguendola

in ogni suo singolo movimento e sequestrandole i telefonini. Il reato di

coazione dev’essere anche confermato. L’imputato ha spaventato la donna,

minacciandola con un coltello, minaccia finalizzata all’ottenimento del

telefono. In merito al reato subordinato di minaccia ci si rimette al giudizio

della Corte, ritenuto e ricordato nuovamente che la minaccia messa in atto era

finalizzata all’ottenimento di qualcosa da parte della vittima. Per quanto

attiene il reato di cui al punto 6, il figlio __________ ha assistito ad una

ripetuta violenza e a ripetute minacce ad opera del padre nei confronti della

madre. L’imputato non si è premurato di proteggere il minore, il quale ha

chiesto alla madre perché il padre fa tanta violenza. Il figlio ha seguito

inoltre delle sedute medico-psicologiche. È dunque pacificamente realizzato il

reato di cui all’art. 219 CP così come pacificamente dato il reato di minaccia

di cui al punto 8 dell’AA. Per il danneggiamento e l’appropriazione semplice ci

si rimette al giudizio della Corte.

Quo alla commisurazione della pena, la colpa dell’imputato è

oggettivamente grave. Lo stesso ha compiuto gli atti a danno di sua moglie,

agendo nei confronti della stessa in modo coattivo e violento davanti agli

occhi del figlio __________. Soggettivamente ha agito per scopi egoistici e per

il soddisfacimento del proprio bisogno sessuale. L’imputato non ha mai chiesto

scusa per quanto da lui fatto. Colpa aggravata inoltre dai precedenti specifici

in merito alle lesioni. Tenuto conto della sua situazione personale e della sua

buona condotta dopo i fatti, si chiede una condanna detentiva di 3 anni;

- l’avv. RAAP 1,

rappresentante dell’accusatrice privata ACPR 1, il quale formula e motiva le

seguenti conclusioni: l’istruttoria ha portato a comporre un quadro triste ma

coerente. Dall’istruttoria sono emerse molte testimonianze delle persone che

hanno avuto modo di incontrare l’AP subito dopo i fatti e che possono

confermare lo stato d’animo stravolto di quest’ultima. Ciò congiuntamente al

rapporto medico legale e al ritrovamento dei coltelli altro non fa che

confermare le dichiarazioni della vittima. Ancora oggi l’imputato ha raccontato

un sacco di bugie e ha negato la realtà. L’imputato, ancora oggi, ha reso delle

risposte poco credibili e non logiche. L’AP, sin dall’inizio, si è invece

sempre dimostrata credibile. Le sue dichiarazioni hanno trovato conferma negli

atti, ossia nelle testimonianze delle persone che l’hanno incontrata

immediatamente dopo i fatti, nel ritrovamento dei coltelli in posti inusuali e

dei cellulari nonché nel referto del medico legale, a cui si evince che i segni

trovati sull’AP sono compatibili con quanto da essa dichiarato. Vero che l’AP è

tornata a vivere con il marito ed hanno nel frattempo avuto un altro figlio ma

questa circostanza non cozza con quanto dichiarato. Piuttosto va

contestualizzata l’intera situazione, ossia quella di una donna sola e senza il

sostegno della famiglia. Importante inoltre sottolineare che l’AP voleva e si

aspettava che l’imputato dicesse la verità in merito a quanto successo e che le

chiedesse scusa. Le sofferenze dell’AP durano tuttora e giustificano la

richiesta di torto morale per fr. 15'000.-. Si chiede la condanna dell’imputato

e il riconoscimento delle richieste di risarcimento;

- l’avv. DUF 2,

difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM

1.

nega ogni addebito in merito ai fatti imputatogli. Il comportamento della

vittima è inusuale, quante donne vivrebbero con il loro carnefice, ossia con

chi ha perpetuato una violenza carnale e delle minacce? Ciò deve far dubitare

in merito alla credibilità dell’AP. Non vi è stata violenza carnale, tale reato

presuppone la penetrazione. Per quanto attiene al tentativo, l’AP asserisce più

volte in istruttoria che pensava che l’imputato avesse voluto penetrarla. È una

sua concezione. Non si può dunque attestare il dolo in capo all’imputato.

Rilevante per l’accertamento della verità, della fattispecie e della

credibilità della vittima è anche il comportamento di quest’ultima sia durante

che dopo i fatti. Dall’istruttoria è emerso come l’AP sia una bugiarda

manipolatrice. Ciò fa supporre che la stessa sia andata oltre nell’esposizione

dei fatti accaduti. La giurisprudenza pone poi quale quesito se la vittima volesse

pregiudicare la situazione dell’imputato. Nel caso concreto pacifico che l’AP

volesse sbarazzarsi del marito.

Si contesta la realizzazione degli elementi oggettivi e soggetti

del reato di violenza carnale e si prospetta, in via subordinata, il reato di

coazione sessuale ex art. 189 cpv. 1 CP. In merito a quest’ultima imputazione,

richiamata la situazione in cui viveva l’imputato, l’amore e l’ossessione

provata nei confronti di quest’ultima, i continui litigi e tradimenti, nella

denegata ipotesi in cui sia data la coazione sessuale, all’imputato deve essere

riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 48 lett. c) CP, in quanto ha agito in

uno stato di profonda prostrazione. All’imputato non può essere rimproverato il

fatto di essere tornato a vivere con la moglie alfine di avere una posizione

più favorevole in vista del processo e in merito a ciò si richiama la DTF 122

IV 241. Ammessa l’accusa di lesioni semplici e di danneggiamento. Per quanto

concerne l’appropriazione semplice, si rileva che si tratta ad ogni modo di

lieve entità e che era finalizzata alla distruzione dei telefonini.

Si chiede il proscioglimento dell’imputato dai reati non ammessi,

l’applicazione degli art. 8 CPP e 53 CP, ossia l’esenzione dal procedimento

penale, poiché pacificamente dati i presupposti di legge e, subordinatamente, ammesso

il reato di coazione sessuale, una pena detentiva massima di 18 mesi sospesa.

In caso di conferma dei reati a lui ascritti, si lascia la commisurazione del

torto morale al giudizio della Corte.

Preso atto che le parti non hanno

richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui

sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 22 cpv. 1, 30 segg., 40, 42, 44, 46, 47, 48a, 49, 51, 123 n 1 cpv.

1.

e 2 nonché n. 2 cpv. 3, 137 n. 1 e 2 cpv. 2 e 3, 144 cpv. 1, 180 cpv. 1 e 2

lett. a), 181, 183 n. 1 cpv. 1, 190 cpv. 1 e 219 cpv. 1 CP;

80.

segg., 84 segg., 135, 136, 263

segg., 335 segg., 422 segg. e 429 segg. CPP nonché 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

tentata violenza carnale

per avere, a __________, il 2.3.2014, usando violenza ed

esercitando pressioni psicologiche su di lei alfine di renderla inetta a

resistere, compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per costringere la

moglie ACPR 1 a subire la congiunzione carnale;

1.2

danneggiamento

per avere, a __________, il 2.3.2014, distrutto e reso inservibili

un cellulare Samsung Galaxy Note S3 e un cellulare Apple IPhone 5C di proprietà

della moglie ACPR 1;

1.3

minaccia

per avere, usando grave minaccia, incusso spavento o timore, a __________,

il 17.1.2014, a ACPR 2, dicendogli “ti conosco e tu vedrai di cosa sono

capace”;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

IM 1 è prosciolto dalle

imputazioni di:

2.1

violenza carnale consumata

di cui al punto 1 dell’atto d’accusa;

2.2

sequestro di persona

di cui al punto 2 dell’atto d’accusa;

2.3

tentata coazione di

cui al punto 3 dell’atto d’accusa;

2.4

lesioni semplici di

cui al punto 4 dell’atto d’accusa;

2.5

appropriazione semplice

di cui al punto 5 dell’atto d’accusa;

2.6

danneggiamento di cui

al punto 6 dell’atto d’accusa limitatamente al cellulare Samsung Galaxy 2;

2.7

violazione del dovere

d’assistenza o educazione di cui al punto 7 dell’atto d’accusa;

2.8

minaccia di cui al

punto 8.2 dell’atto d’accusa.

3.

Di conseguenza, ritenuta la

violazione del principio di celerità, IM 1 è condannato alla pena detentiva di

12.

(dodici) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto.

4.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a IM 1 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di

prova di 2 (due) anni.

5.

Richiamato l’art. 46 cpv. 5

CP non è revocata la sospensione della pena pecuniaria di fr. 2'100.-

(duemilacento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 70.-

(settanta) cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa del 16.8.2011 del

Ministero pubblico del Canton Ticino.

6.

IM 1 è condannato a versare

all’accusatrice privata ACPR 1 fr. 1’000.- per torto morale e fr. 38'196.65 per

spese legali.

6.1

Per ogni altra sua pretesa

nei confronti di IM 1 l’accusatrice privata ACPR 1 è rinviata al competente

foro civile.

7.

È ordinata la confisca di 2

coltelli da cucina con manico nero.

8.

E’ ordinato il sequestro

conservativo quali mezzi di prova di:

8.1

1 paio di mutande;

8.2

1 reggiseno;

8.3

1 paio di calze;

8.4

1 maglietta a maniche lunghe;

8.5

1 maglietta;

8.6

1 giacchetto;

8.7

2 paia di jeans;

8.8

1 paio di scarpe;

8.9

1

trapunta;

8.10

1 lenzuolo;

8.11

1 telefono cellulare Samsung

IMEI __________;

8.12

1 telefono cellulare Samsung

IMEI __________;

8.13

1 telefono cellulare

smartphone Samsung di colore nero IMEI __________ senza batteria;

8.14

1 telefono Apple IPhone 5C di

colore rosa;

8.15

1 copia del verbale d’udienza

di separazione del __________;

8.16

1 foglietto tipo post-it

bianco con scritte.

9.

È ordinato il dissequestro

in favore dell’imputato di:

9.1

1 cellulare marca Nokia di

colore nero IMEI __________ con scheda SIM Swisscom PIN _____;

9.2

1 telefono cellulare Nokia

6080.

IMEI __________;

9.3

1 telefono cellulare Nokia

2720.

IMEI __________;

9.4

1 minischeda Sunrise __________.

10.

A IM 1 non viene accordato

alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 e 431

CPP.

11.

La tassa di giustizia di fr.

5'000.- (cinquemila) e le spese procedurali sono poste a carico del condannato

in ragione di un 1/2 e a carico dello Stato in ragione di 1/2.

12.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

12.1

La nota professionale del

17.4.2018

dell’avv. DUF 2, __________ è approvata per:

onorario fr. 2'886.00

spese fr. 46.30

IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 225.80

totale fr. 3'158.10

12.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3’158.10 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

13.

Le spese per il gratuito

patrocinio dell’accusatrice privata ACPR 1 sono sostenute dallo Stato.

13.1

La nota professionale

dell’avv. RAAP 1, __________ del 17.4.2018 è approvata per:

onorario fr. 22'134.00

spese e trasferte fr. 646.00

IVA fino al 31.12.2017 (8%) fr. 1'581.20

IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 232.15

totale fr. 24'593.35

13.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 24’593.35 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4

CPP).

13.3

Richiamati gli atti istruttori

31, 42 e 62 dell’Inc. MP 2014.1957, il condannato è tenuto a rimborsare allo

Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'857.60 non appena le sue condizioni

economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4 CPP) relativamente

alla tassazione della nota professionale del 20.3.2014 dell’avv. __________.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 5'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 630.--

Perizia fr. 1'125.--

Traduzioni fr. 4'948.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 215.--

fr. 11'918.--

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 2'500.--

Inchiesta

preliminare fr. 315.--

Perizia fr. 562.50

Traduzioni fr. 2'474.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 107.50

fr. 5'959.--

============

Il rimanente è a carico dello Stato.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera