72.2015.46
Colpevole di tentata violenza carnale nei confronti della moglie, di danneggiamento e di minaccia. Violazione del principio di celerità. Condanna a versare all’accusatrice privata di CHF 1’000.00 per
19 aprile 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2015.46
Lugano,
19 aprile 2018/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Marco
Villa, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Jasmine
Decristophoris, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
patrocinata dall’avv. RAAP 1
ACPR 2
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal 3
marzo 2014 al 10 aprile 2014 (39 giorni)
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 30/2015 del 17 marzo 2015, emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. violenza carnale,
consumata
in alternativa violenza carnale, tentata
per avere,
a __________, in Via __________, il 02 marzo 2014, nella camera da
letto matrimoniale del già appartamento coniugale,
costretto, in alternativa tentato di costringere,
la di lui consorte ACPR 1, dalla quale era separato di fatto a far
tempo dal 17 gennaio 2014, a subire, contro la sua volontà ripetutamente
espressa, la congiunzione carnale,
usando, per raggiungere lo scopo, violenza, minaccia ed esercitando
pressioni psicologiche nei di lei confronti al fine di renderla inetta a
resistere,
e meglio per avere,
- dapprima, abbracciato,
trattenuto e baciato la donna, che lo respingeva e che manifestava a parole e a
gesti il suo rifiuto ad avere dei contatti intimi con lui;
- in seguito, dopo averle
detto che era sua e che non sarebbe uscita di casa, impendendole di uscire
dalla camera da letto matrimoniale, spinta verso il letto matrimoniale su cui
cadeva e messosi sopra di lei, trattenendola con le mani e con il peso del suo
corpo, tentato di abbassarle i pantaloni, nel mentre che lei cercava di
respingerlo, dicendogli nel contempo che l’avrebbe denunciato alla polizia e
mandato in prigione;
- indi, alzatosi dal letto e
raggiunta la cucina afferrato un coltello dalla lama della lunghezza di 15.1cm,
minacciando, a mano del predetto coltello, la donna, nel frattempo uscita dalla
camera da letto matrimoniale, che era sua e di nessun altro, che non avrebbe
dovuto lasciare il già appartamento coniugale sino all’indomani mattina
altrimenti non ne sarebbe uscita viva, che non avrebbe dovuto denunciarlo e che
se la polizia si fosse presentata a casa avrebbe dovuto dire che andava tutto
bene, inducendo in questo modo la donna a sottomettersi al suo volere;
- indi, fatto entrare,
afferrandola per un braccio, la donna, che nel frattempo aveva invano tentato
di farlo calmare e ragionare, nella camera da letto matrimoniale per poi
buttarla sul letto e dopo averle tolto le scarpe, i pantaloni e le mutande, nel
mentre che lei piangeva spaventata, baciato e leccato il collo e il viso,
toccato con le mani il pube e appoggiato e introdotto il pene nelle labbra
vaginali ed avere eiaculato prima di introdurre il pene in vagina;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. art. 190 cpv. 1 CPS, in
alternativa dall’art. 190 cpv. 1 CPS in relazione con l’art. 22 CPS;
2. sequestro di persona e
rapimento
per avere, a __________, in Via __________, il 02 marzo 2014,
tenuto indebitamente sequestrata la di lui consorte ACPR 1, dalla quale era
separato di fatto a far tempo dal 17 gennaio 2014, all’interno del già
appartamento coniugale, limitandole la libertà di movimento al fine di non
farla uscire di casa, e meglio:
Ø impedendole
di uscire dalla camera da letto matrimoniale in occasione del primo approccio
sessuale non desiderato di cui al punto 1
a seguito del quale si era munito di un coltello dalla lama della lunghezza di
15.1cm ;
Ø chiudendo,
in seguito, la porta d’entrata del già appartamento coniugale a chiave,
togliendo la chiave dalla serratura;
Ø dopo
avere consumato, in alternativa tentato di consumare, la congiunzione carnale
di cui al punto 1, chiudendo a chiave la porta della camera matrimoniale in
cui vi era una portafinestra, togliendo la chiave dalla serratura;
Ø controllando,
successivamente, ogni movimento della donna in casa, impedendole di accedere ai
locali dell’appartamento che avessero delle finestre non munite di sbarre;
Ø ed
appropriandosi nel contempo dapprima di un cellulare di marca Samsung Galaxy
Note S3 e di un cellulare di marca Samsung Galaxy 2 e successivamente di un
cellulare di marca Apple IPhone 5C, impedendole in tal modo di chiamare terze
persone in suo aiuto,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. art. 183 cifra 1 CPS;
3. coazione, tentata
per avere, a __________, in Via __________, il 02 marzo 2014, ai
danni della di lui consorte ACPR 1, dalla quale era separato di fatto a far
tempo dal 17 gennaio 2014, usato minaccia e violenza contro la sua persona
tentando di costringendola a fare e omettere un atto,
e meglio per averla,
3.1. minacciata di morte a
mano di un coltello con una lama della lunghezza di 21.8
cm, tentando di costringendola a dirgli dove fosse il telefono portatile di
casa, di cui la donna ad insaputa dell’uomo, si era impossessata per chiamare
la Polizia, non riuscendo nel suo intento poiché invitato a cercarlo insieme a
lei;
3.2. dopo che la donna,
trovata una via di fuga attraverso una finestra, aveva raggiunto la strada su
Via __________, afferrata ai polsi e agli avambracci e, nel mentre che era in
piedi, tirata con forza nella sua direzione e poi, nel mentre che era a terra,
trascinata con forza nella sua direzione, tentando così di costringendola a
rientrare nel già appartamento coniugale, non riuscendo nel suo intento poiché,
nel frattempo, erano sopraggiunte terze persone;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 181 CPS in relazione con l’art.
22 CPS;
4. lesioni semplici
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto
3.2. cagionato ai danni di ACPR 1 delle lesioni e escoriazioni al gomito
destro, all’avambraccio destro e all’avambraccio sinistro, così come attestato
dalle relazioni del medico legale e dalle fotografie in atti;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 123 cifra 2 cpv. 3 CPS
5. appropriazione semplice
per essersi, a __________, in Via __________, il 02 marzo 2014,
senza fine di lucro, appropriato, uscendo di casa nel mentre che di ACPR 1
veniva soccorsa da terze persone a seguito dei fatti di cui al punto 3.2., di
un cellulare di marca Apple IPhone 5C, di un cellulare di marca Samsung Galaxy
Note S3 e di un cellulare di marca Samsung Galaxy 2, tutti di proprietà di ACPR
1;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 137 cifra 2 cpv. 2 e 3 CPS
6. danneggiamento
per avere, il 02 marzo 2014,
in zona Via __________ a __________, intenzionalmente distrutto e reso
inservibile un cellulare di marca Samsung Galaxy Note S3, un cellulare di marca
Samsung Galaxy 2 e un cellulare di marca Apple IPhone 5C,
tutti di proprietà di ACPR 1,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 144 CPS;
7. violazione del dovere
d'assistenza o educazione
per avere,
il 02 marzo 2014, a __________ – __________, in Via __________,
commesso tutte le azioni di cui al punto 1. alla presenza del figlio minorenne __________
(__________2010), facendolo quindi assistere ad atti di violenza, di minaccia e
di sesso, incutendogli grave spavento, violando e trascurando così il suo
dovere d’assistenza e di educazione nei di lui confronti e esponendone in tal
modo a pericolo lo sviluppo psichico,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 219 cpv. 1 CPS;
8. minaccia
per avere, il 17 gennaio 2014, usando grave minaccia, incusso
spavento o timore a una persona, e meglio per avere,
8.1. a __________ nei
pressi delle scuole dell’infanzia, detto a ACPR 2 “ti conosco e vedrai di
cosa sono capace”, in un contesto di aggressività in cui lo aveva appena
confrontato per ottenere spiegazioni e nel contempo rimproverato per il fatto
di intrattenere una relazione con sua moglie ACPR 1, incutendogli cosi spavento
e timore;
8.2. a __________, chiamato
al telefono la moglie ACPR 1, che si trovava presso gli uffici della Polizia
Cantonale, Gendarmeria territoriale di __________, dicendole che se non fosse
tornata subito presso l’appartamento coniugale a __________, in Via __________,
si sarebbe ucciso e avrebbe ucciso anche il figlio minorenne __________ (__________2010)
che si trovava con lui, incutendole così spavento e timore;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 180 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a CPS;
9. ingiuria
per avere, il 17 gennaio 2014,
a __________, in Via __________, offeso l’onore di ACPR 2 tacciandolo di
“figlio di puttana”;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 177 cpv. 1 CPS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’avv. RAAP 1, patrocinatore
d’ufficio in gratuito patrocinio dell’accusatrice privata ACPR 1, presente;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 2;
- in qualità di interprete
per la lingua __________ __________.
Espletato il pubblico
dibattimento:
mercoledì 18 aprile 2018, dalle
ore 09:35 alle ore 16:14,
giovedì 19 aprile 2018, dalle
ore 11:28 alle ore 12:13.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Fatti
I. Il
Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa:
-- …omissis…
Le
parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto d’accusa è
modificato di conseguenza.
Considerandi
II. L’avv.
DUF 2 chiede che in subordine al reato indicato al punto 1 dell’AA venga
prospettato all’imputato il reato di coazione sessuale ex art. 189 n. 1 CP in
forza al seguente testo: per avere, a __________, il 2.3.2014, nella camera da
letto matrimoniale, costretto la moglie a subire un atto sessuale analogo alla
congiunzione carnale, usando pressioni psicologiche contro la sua volontà, in
particolare avendole abbassato i pantaloni e avendo eiaculato sul suo corpo
contro la sua volontà.
Su richiesta della difesa, il
Presidente, richiamato l’art. 344 CP e riservatosi il complemento del testo del
per avere in sede di udienza, prospetta all’imputato, in subordine al punto 1
dell’AA, il reato di coazione sessuale ex art. 189 n. 1 CP. È richiesto alle
parti se in merito intendono già esprimersi in questa sede e le stesse
dichiarano che lo faranno, se del caso, in sede di discussione.
Richiamato l’art. 331 cpv. 3
CPP, l’istanza probatoria dell’avv. DUF 2 del 31.1.2018 (doc. TPC 13) e la
decisione presidenziale negativa dell’8.3.2018 (doc. TPC 21), il Presidente
chiede all’avv. DUF 2 se intende ripresentare predetta istanza all’attenzione
della Corte.
R avv. DUF 2: No.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: chiedo la conferma dell’AA con le modifiche dibattimentali.
L’imputato ha unicamente riconosciuto di aver causato delle lesioni alla
moglie. Per il resto dei reati l’imputato ha sempre contestato quanto a lui
rimproverato. Richiamata la giurisprudenza vigente in materia, nell’ambito dei
reati sessuali sono decisive le dichiarazioni date dalle parti, rispettivamente
dalla vittima. Nel caso, le dichiarazioni dell’AP sono state lineari, costanti
e confermate dallo scambio di sms intercorso fra quest’ultima e l’imputato. Le
dichiarazioni dell’AP hanno trovato riscontro dall’esame del medico legale per
quanto attiene alle lesioni trovate sul suo corpo, lesioni compatibili con
quanto da lei dichiarato. Le sue dichiarazioni hanno trovato inoltre conferma
dalla chiamata di quest’ultima in polizia e dal fatto di essere uscita dalla finestra,
circostanza attestata dai vicini di casa, i quali hanno asserito che la donna
era spaventata ed agitata. Le dichiarazioni dell’AP trovano inoltre riscontro
nel ritrovamento dei due coltelli da cucina e dei telefoni cellulari gettati da
parte dell’imputato. Per contro le dichiarazioni dell’imputato non sono
lineari, non hanno alcuna logica e non sono credibili. Poco credibile, infatti,
che la donna sia fuggita solo a seguito del litigio a causa della chiamata
della madre. L’imputato ha inoltre più volte cambiato la propria versione in
merito a quanto successo con l’AP, con i coltelli, rispettivamente all’interno
dell’appartamento. L’AP non aveva alcuna ragione per denunciare il marito ed
ogni sua parola ha trovato conferma nei fatti dell’inchiesta. Per queste
ragioni sono realizzati i reati di cui ai punti da 1 a 5 e 7 dell’AA. Per
quanto attiene il reato di cui al punto 6 dell’AA anche in questo caso le
dichiarazioni dell’AP sono credibili. I vicini di casa hanno sentito dire da
parte del bambino “Mamma bua” ciò, congiuntamente alla credibilità delle
dichiarazioni dell’AP, altro non fanno che confermare l’adempimento del reato
di violazione del dovere d’assistenza e di educazione ex. art. 219 CP.
Dal profilo soggettivo, l’intenzione dell’imputato era quella di
penetrare la moglie. Con la minaccia ha ridotto l’AP al suo volere. In merito
al tentativo o alla consumazione del reato, si lascia al giudizio di questa
Corte, ricordata tuttavia la sentenza del TF 6B 206/2015. Anche il capo d’accusa
di cui al punto 2 è pacificamente realizzato visto che l’imputato ha rinchiuso
l’AP in casa, chiudendo la porta d’entrata e della camera da letto, seguendola
in ogni suo singolo movimento e sequestrandole i telefonini. Il reato di
coazione dev’essere anche confermato. L’imputato ha spaventato la donna,
minacciandola con un coltello, minaccia finalizzata all’ottenimento del
telefono. In merito al reato subordinato di minaccia ci si rimette al giudizio
della Corte, ritenuto e ricordato nuovamente che la minaccia messa in atto era
finalizzata all’ottenimento di qualcosa da parte della vittima. Per quanto
attiene il reato di cui al punto 6, il figlio __________ ha assistito ad una
ripetuta violenza e a ripetute minacce ad opera del padre nei confronti della
madre. L’imputato non si è premurato di proteggere il minore, il quale ha
chiesto alla madre perché il padre fa tanta violenza. Il figlio ha seguito
inoltre delle sedute medico-psicologiche. È dunque pacificamente realizzato il
reato di cui all’art. 219 CP così come pacificamente dato il reato di minaccia
di cui al punto 8 dell’AA. Per il danneggiamento e l’appropriazione semplice ci
si rimette al giudizio della Corte.
Quo alla commisurazione della pena, la colpa dell’imputato è
oggettivamente grave. Lo stesso ha compiuto gli atti a danno di sua moglie,
agendo nei confronti della stessa in modo coattivo e violento davanti agli
occhi del figlio __________. Soggettivamente ha agito per scopi egoistici e per
il soddisfacimento del proprio bisogno sessuale. L’imputato non ha mai chiesto
scusa per quanto da lui fatto. Colpa aggravata inoltre dai precedenti specifici
in merito alle lesioni. Tenuto conto della sua situazione personale e della sua
buona condotta dopo i fatti, si chiede una condanna detentiva di 3 anni;
- l’avv. RAAP 1,
rappresentante dell’accusatrice privata ACPR 1, il quale formula e motiva le
seguenti conclusioni: l’istruttoria ha portato a comporre un quadro triste ma
coerente. Dall’istruttoria sono emerse molte testimonianze delle persone che
hanno avuto modo di incontrare l’AP subito dopo i fatti e che possono
confermare lo stato d’animo stravolto di quest’ultima. Ciò congiuntamente al
rapporto medico legale e al ritrovamento dei coltelli altro non fa che
confermare le dichiarazioni della vittima. Ancora oggi l’imputato ha raccontato
un sacco di bugie e ha negato la realtà. L’imputato, ancora oggi, ha reso delle
risposte poco credibili e non logiche. L’AP, sin dall’inizio, si è invece
sempre dimostrata credibile. Le sue dichiarazioni hanno trovato conferma negli
atti, ossia nelle testimonianze delle persone che l’hanno incontrata
immediatamente dopo i fatti, nel ritrovamento dei coltelli in posti inusuali e
dei cellulari nonché nel referto del medico legale, a cui si evince che i segni
trovati sull’AP sono compatibili con quanto da essa dichiarato. Vero che l’AP è
tornata a vivere con il marito ed hanno nel frattempo avuto un altro figlio ma
questa circostanza non cozza con quanto dichiarato. Piuttosto va
contestualizzata l’intera situazione, ossia quella di una donna sola e senza il
sostegno della famiglia. Importante inoltre sottolineare che l’AP voleva e si
aspettava che l’imputato dicesse la verità in merito a quanto successo e che le
chiedesse scusa. Le sofferenze dell’AP durano tuttora e giustificano la
richiesta di torto morale per fr. 15'000.-. Si chiede la condanna dell’imputato
e il riconoscimento delle richieste di risarcimento;
- l’avv. DUF 2,
difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM
1.
nega ogni addebito in merito ai fatti imputatogli. Il comportamento della
vittima è inusuale, quante donne vivrebbero con il loro carnefice, ossia con
chi ha perpetuato una violenza carnale e delle minacce? Ciò deve far dubitare
in merito alla credibilità dell’AP. Non vi è stata violenza carnale, tale reato
presuppone la penetrazione. Per quanto attiene al tentativo, l’AP asserisce più
volte in istruttoria che pensava che l’imputato avesse voluto penetrarla. È una
sua concezione. Non si può dunque attestare il dolo in capo all’imputato.
Rilevante per l’accertamento della verità, della fattispecie e della
credibilità della vittima è anche il comportamento di quest’ultima sia durante
che dopo i fatti. Dall’istruttoria è emerso come l’AP sia una bugiarda
manipolatrice. Ciò fa supporre che la stessa sia andata oltre nell’esposizione
dei fatti accaduti. La giurisprudenza pone poi quale quesito se la vittima volesse
pregiudicare la situazione dell’imputato. Nel caso concreto pacifico che l’AP
volesse sbarazzarsi del marito.
Si contesta la realizzazione degli elementi oggettivi e soggetti
del reato di violenza carnale e si prospetta, in via subordinata, il reato di
coazione sessuale ex art. 189 cpv. 1 CP. In merito a quest’ultima imputazione,
richiamata la situazione in cui viveva l’imputato, l’amore e l’ossessione
provata nei confronti di quest’ultima, i continui litigi e tradimenti, nella
denegata ipotesi in cui sia data la coazione sessuale, all’imputato deve essere
riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 48 lett. c) CP, in quanto ha agito in
uno stato di profonda prostrazione. All’imputato non può essere rimproverato il
fatto di essere tornato a vivere con la moglie alfine di avere una posizione
più favorevole in vista del processo e in merito a ciò si richiama la DTF 122
IV 241. Ammessa l’accusa di lesioni semplici e di danneggiamento. Per quanto
concerne l’appropriazione semplice, si rileva che si tratta ad ogni modo di
lieve entità e che era finalizzata alla distruzione dei telefonini.
Si chiede il proscioglimento dell’imputato dai reati non ammessi,
l’applicazione degli art. 8 CPP e 53 CP, ossia l’esenzione dal procedimento
penale, poiché pacificamente dati i presupposti di legge e, subordinatamente, ammesso
il reato di coazione sessuale, una pena detentiva massima di 18 mesi sospesa.
In caso di conferma dei reati a lui ascritti, si lascia la commisurazione del
torto morale al giudizio della Corte.
Preso atto che le parti non hanno
richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui
sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 22 cpv. 1, 30 segg., 40, 42, 44, 46, 47, 48a, 49, 51, 123 n 1 cpv.
1.
e 2 nonché n. 2 cpv. 3, 137 n. 1 e 2 cpv. 2 e 3, 144 cpv. 1, 180 cpv. 1 e 2
lett. a), 181, 183 n. 1 cpv. 1, 190 cpv. 1 e 219 cpv. 1 CP;
80.
segg., 84 segg., 135, 136, 263
segg., 335 segg., 422 segg. e 429 segg. CPP nonché 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 1 è autore colpevole di:
1.1
tentata violenza carnale
per avere, a __________, il 2.3.2014, usando violenza ed
esercitando pressioni psicologiche su di lei alfine di renderla inetta a
resistere, compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per costringere la
moglie ACPR 1 a subire la congiunzione carnale;
1.2
danneggiamento
per avere, a __________, il 2.3.2014, distrutto e reso inservibili
un cellulare Samsung Galaxy Note S3 e un cellulare Apple IPhone 5C di proprietà
della moglie ACPR 1;
1.3
minaccia
per avere, usando grave minaccia, incusso spavento o timore, a __________,
il 17.1.2014, a ACPR 2, dicendogli “ti conosco e tu vedrai di cosa sono
capace”;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.
IM 1 è prosciolto dalle
imputazioni di:
2.1
violenza carnale consumata
di cui al punto 1 dell’atto d’accusa;
2.2
sequestro di persona
di cui al punto 2 dell’atto d’accusa;
2.3
tentata coazione di
cui al punto 3 dell’atto d’accusa;
2.4
lesioni semplici di
cui al punto 4 dell’atto d’accusa;
2.5
appropriazione semplice
di cui al punto 5 dell’atto d’accusa;
2.6
danneggiamento di cui
al punto 6 dell’atto d’accusa limitatamente al cellulare Samsung Galaxy 2;
2.7
violazione del dovere
d’assistenza o educazione di cui al punto 7 dell’atto d’accusa;
2.8
minaccia di cui al
punto 8.2 dell’atto d’accusa.
3.
Di conseguenza, ritenuta la
violazione del principio di celerità, IM 1 è condannato alla pena detentiva di
12.
(dodici) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4.
L’esecuzione della pena
detentiva inflitta a IM 1 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di
prova di 2 (due) anni.
5.
Richiamato l’art. 46 cpv. 5
CP non è revocata la sospensione della pena pecuniaria di fr. 2'100.-
(duemilacento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 70.-
(settanta) cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa del 16.8.2011 del
Ministero pubblico del Canton Ticino.
6.
IM 1 è condannato a versare
all’accusatrice privata ACPR 1 fr. 1’000.- per torto morale e fr. 38'196.65 per
spese legali.
6.1
Per ogni altra sua pretesa
nei confronti di IM 1 l’accusatrice privata ACPR 1 è rinviata al competente
foro civile.
7.
È ordinata la confisca di 2
coltelli da cucina con manico nero.
8.
E’ ordinato il sequestro
conservativo quali mezzi di prova di:
8.1
1 paio di mutande;
8.2
1 reggiseno;
8.3
1 paio di calze;
8.4
1 maglietta a maniche lunghe;
8.5
1 maglietta;
8.6
1 giacchetto;
8.7
2 paia di jeans;
8.8
1 paio di scarpe;
8.9
1
trapunta;
8.10
1 lenzuolo;
8.11
1 telefono cellulare Samsung
IMEI __________;
8.12
1 telefono cellulare Samsung
IMEI __________;
8.13
1 telefono cellulare
smartphone Samsung di colore nero IMEI __________ senza batteria;
8.14
1 telefono Apple IPhone 5C di
colore rosa;
8.15
1 copia del verbale d’udienza
di separazione del __________;
8.16
1 foglietto tipo post-it
bianco con scritte.
9.
È ordinato il dissequestro
in favore dell’imputato di:
9.1
1 cellulare marca Nokia di
colore nero IMEI __________ con scheda SIM Swisscom PIN _____;
9.2
1 telefono cellulare Nokia
6080.
IMEI __________;
9.3
1 telefono cellulare Nokia
2720.
IMEI __________;
9.4
1 minischeda Sunrise __________.
10.
A IM 1 non viene accordato
alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 e 431
CPP.
11.
La tassa di giustizia di fr.
5'000.- (cinquemila) e le spese procedurali sono poste a carico del condannato
in ragione di un 1/2 e a carico dello Stato in ragione di 1/2.
12.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
12.1
La nota professionale del
17.4.2018
dell’avv. DUF 2, __________ è approvata per:
onorario fr. 2'886.00
spese fr. 46.30
IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 225.80
totale fr. 3'158.10
12.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3’158.10 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
13.
Le spese per il gratuito
patrocinio dell’accusatrice privata ACPR 1 sono sostenute dallo Stato.
13.1
La nota professionale
dell’avv. RAAP 1, __________ del 17.4.2018 è approvata per:
onorario fr. 22'134.00
spese e trasferte fr. 646.00
IVA fino al 31.12.2017 (8%) fr. 1'581.20
IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 232.15
totale fr. 24'593.35
13.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 24’593.35 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4
CPP).
13.3
Richiamati gli atti istruttori
31, 42 e 62 dell’Inc. MP 2014.1957, il condannato è tenuto a rimborsare allo
Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'857.60 non appena le sue condizioni
economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4 CPP) relativamente
alla tassazione della nota professionale del 20.3.2014 dell’avv. __________.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 5'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 630.--
Perizia fr. 1'125.--
Traduzioni fr. 4'948.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 215.--
fr. 11'918.--
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 2'500.--
Inchiesta
preliminare fr. 315.--
Perizia fr. 562.50
Traduzioni fr. 2'474.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 107.50
fr. 5'959.--
============
Il rimanente è a carico dello Stato.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera