72.2015.52
Infrazione grave alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine
25 novembre 2015Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.52
Lugano,
25 novembre 2015 /md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Vallemaggia
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
contro
IM 1
Imputato, a norma dell'atto
d'accusa 36/2015 del 24.03.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione grave alle
norme della circolazione
per avere, in data 15 agosto 2014, alle ore 00:25, a __________, lungo
la strada cantonale che conduce in centro, provenendo da __________, gravemente
violato i limiti di velocità consentiti,
e meglio,
per avere, circolando alla guida dell’autoveicolo marca VW Golf
VII targato __________ alla velocità di 127 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar Traffic
Observer LMS 291-S05, malgrado il prescritto limite di 50 km/h, superando quindi di almeno 77 Km/h la velocità massima consentita, violato intenzionalmente
e in modo grave le elementari norme della circolazione stradale, correndo
altresì il forte rischio di causare un incidente della circolazione stradale
con feriti gravi o morti;
2. guida in stato di
inattitudine
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1
del presente atto di accusa, condotto l'autovettura marca VW Golf VII targata __________
essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.04 - max. 1.59 grammi per mille);
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: - art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr, - art.
Fatti
91 cpv. 1 seconda frase LCStr,
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore
colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
2. IM 1 è condannato al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare
sarà stabilito dalla Corte giudicante.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:34 alle ore 09:51.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
Considerandi
- considerato
che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle spese;
ordina: 1. L’atto di accusa n. 36/2015
del 24 marzo 2015 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.
2.
La tassa di giustizia di
CHF 500.00 e i disborsi sono posti a carico del condannato.
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 935.80
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 55.30
fr. 1'491.10
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