72.2015.56
Grave infrazione alle norme della circolazione stradale per aver circolato alla velocità di 206 km/h (dedotto il margiine di tolleranza) malgrado il prescritto limite di 120 km/h
15 gennaio 2016Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.56
Lugano,
15 gennaio 2016/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DIFI 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa
39/2015 dell'8.4.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1,
di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 10 dicembre 2014
a __________, autostrada A2, violato intenzionalmente le elementari norme
della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare
un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la
grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del veicolo Ford Mustang __________
targato __________, alla velocità di 206 Km/h (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar Robot MultaRadar
C, malgrado il prescritto limite di 120 Km/h, superando quindi di almeno 86
Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCStr. in
rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e
art. 22 cpv. 1 OSStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DIFI 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:52.
Evase le seguenti
questioni: I. Verbale
del dibattimento
Il Presidente propone la
seguente correzione formale dell’atto d’accusa:
L’atto d’accusa è modificato nel
senso che la Corte adita è quella delle Assise correzionali di Mendrisio e non
di Lugano, posto che i fatti sono avvenuti a __________.
L’avv. DIFI 1
chiede la parola postulando, in via
principale, una sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 329 CPP in
ragione dell’iniziativa Regazzi, già accettata dal Consiglio nazionale, la
quale propone la mitigazione della LCStr e meglio come esposto nella sua
istanza scritta assunta in atti sub doc. dib. 1. Il difensore rileva che
nella primavera del corrente anno dovrebbe avere luogo la votazione del
Consiglio degli Stati e pare quindi ragionevole sospendere il procedimento fino
alla votazione sull’iniziativa. Comunica che all’istanza prodotta è pure allegata
un’intervista scritta del PP 1, nella quale il magistrato critica i limiti
della nuova legge, troppo severa, sui pirati della strada.
In via subordinata chiede la
messa in attesa della notifica del dispositivo.
Il PP, pur condividendo
alcune motivazioni della mozione, fa notare che la legge oggi è in vigore e per
certezza del diritto deve essere applicata. Si rimette al giudizio della Corte,
opponendosi comunque, in via principale, alla sospensione del dibattimento.
L’avv. DIFI 1
precisa di non chiedere la non applicazione
della legge, ma unicamente la sospensione del dibattimento, essendo chiaro che
se il procedimento non venisse sospeso, la legge dovrebbe essere applicata.
Il PP, in replica, rileva
che, trattandosi di una mozione, pure ammesso che venga accettata dal Consiglio
degli Stati, è in ogni caso previsto ancora qualche anno di gestazione.
Il Presidente pone quindi a
giudizio, con l’accordo delle parti, il seguente
quesito 1. Il procedimento deve essere sospeso?
II. dispositivo
delle questioni pregiudiziali
previo esame del fatto e del
diritto,
richiamati gli art. 80, 84, 329
CPP;
decreta 1. L’istanza tendente alla sospensione del
procedimento è respinta.
2. Tasse
e spese insieme al giudizio di merito.
3. Il
presente decreto non è impugnabile.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: rileva
che la legge c’è e deve essere applicata, indipendentemente da quelle che
possono essere le opinioni personali. Ciò detto, le circostanze che portano a
superare il limite di velocità ovviamente non giustificano il superamento. Nel
caso concreto la velocità raggiunta dall’imputato è da autodromo e non è
possibile che egli non se ne sia accorto. Ricorda che la LCStr non pretende la
messa in pericolo concreta, ma unicamente la messa in pericolo potenziale
accresciuta e che questo concetto non deve essere provato di volta in volta, ma
è incluso nell’eccesso di velocità, come previsto dall’art. 90 cpv. 4 LCStr.
Conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva
di 13 (tredici) mesi, rinunciando a chiedere parallelamente una multa, posto
che la pena proposta dovrebbe essere un deterrente sufficiente;
- l’avv. DIFI 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: rileva che non aveva previsto di spendere molte parole, posto che,
per questi casi, il processo è un rito inutile. L’accusa, però, proponendo una
pena detentiva di 13 mesi, superiore quindi di 1 mese rispetto al minimo
edittale, gli avrebbe fatto un “piccolo assist” per dire qualcosa.
Rileva che il suo assistito circolava alla velocità di unicamente
6 Km/h orari in più rispetto al limite per i pirati della strada.
IM 1 è il classico bravo cittadino, è una persona posata, padre di
famiglia, la moglie è __________,
è onesto, graduato dell’esercito e non ha mai fatto incidenti: il prototipo
della brava persona, dunque. Egli, dopo un milione e mezzo di Km percorsi
(quasi tutti per lavoro) ha avuto la malaugurata idea di fare una “sparatina”
in una serata favorevole.
L’imputato non contesta di avere superato il vigente limite di
velocità, ma scagli la prima pietra chi non lo ha mai fatto.
Pone l’accento sul fatto che i limiti di velocità da __________ ad
__________ cambiano 65 volte, ergo ogni 1.8 Km.
La nuova legge, a mente del difensore, è troppo severa, tant’è che
il Parlamento, a maggioranza, ha già proposto una modifica. Rileva inoltre che,
per l’imputato, le conseguenze più gravi dell’infrazione non sono quelle
penali, ma quelle amministrative, segnatamente la revoca della licenza di
circolazione per almeno 2 anni, che comporterà l’obbligo, per lui, di assumere
un autista per i suoi spostamenti.
La difesa pone l’accento sul fatto che tutto il CP risulta poco
severo nelle pene, perché si era puntato sul principio del reinserimento e
tutto il CP prevede la valutazione del reato, tant’è che la pena per un pedofilo
che abusa di una minorenne può spaziare da un minimo a parecchi anni di
detenzione e ciò perché il giudice valuta caso per caso, mentre in materia di
circolazione questo è stato reso impossibile.
Oltre a ciò, a mente della difesa va tenuto conto dell’orario in
cui circolava l’imputato, del fatto che non vi era traffico e che era alla
guida di una vettura performante ed adeguata così come dell’esperienza come
conduttore di IM 1.
La difesa riconosce che la legge va applicata, ma rileva che i 13
mesi chiesti dal PP non si giustificano per soli 6 km/h orari in più rispetto
al limite. Chiede quindi che la pena venga contenuta nel minimo legale di 12
(dodici) mesi.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni dell’atto
d’accusa
1. In merito alle correzioni
dell’atto d’accusa si rimanda al verbale del dibattimento, rilevando che le
parti hanno aderito alla proposta del Presidente di modificarlo nel senso che
la Corte adita è quella delle assise correzionali di Mendrisio e non di Lugano,
posto che i fatti sono avvenuti a __________.
II) Questione pregiudiziale
2. La questione
pregiudiziale sollevata dalla difesa mirante alla sospensione del pubblico
dibattimento (art. 329 cpv. 2 e 3 CPP) fino alla definitiva evasione da parte
del Consiglio degli Stati dell’iniziativa Regazzi è stata respinta, in quanto
oggi come oggi, per casi come quelli qui in esame, vi è una sola norma in
vigore ed è quella applicata con l’atto d’accusa e quindi non vi è alcun valido
motivo per non pronunciare una sentenza (art. 329 cpv. 1 lett. c, 2 e 3 CPP).
Non farlo sarebbe contrario sia alla parità di trattamento con
altri casi già passati in giudicato (art. 437 segg. CPP) sia alla sicurezza del
diritto.
Peraltro, l’iter parlamentare per un’eventuale modifica del testo
di legge è ben lungi dall’essere concluso né è possibile sapere quando lo sarà
e con quale risultato.
A ciò aggiungasi che l’iniziativa Regazzi propone in particolare
l’abolizione della soglia minima di 1 anno, mantenendo tuttavia la soglia
massima di 4 anni introdotti con Via Sicura. Ne consegue che – anche nel caso
in cui la stessa fosse accolta – nulla impedirebbe comunque la pronuncia di
sentenze a pene detentive ben superiori a un anno in caso di grave infrazione
alle norme sulla circolazione stradale.
III) Vita e precedenti
penali dell’imputato
3. IM 1 è nato il __________
a __________.
…omissis…
Professionalmente IM 1 è attivo presso __________, …omissis…
IM 1 ha assolto il servizio militare raggiungendo __________.
In punto alla sua situazione finanziaria, l’imputato ha riferito
di avere un reddito annuo lordo di circa CHF __________ così come un reddito
immobiliare lordo di circa CHF __________. Egli vive in casa propria gravata da
onere ipotecario con interesse annuo di circa CHF __________. I costi della
Cassa malati ammontano a CHF __________ mensili. L’imputato, il quale non ha
debiti, ha __________ figli agli studi a suo carico. La moglie percepisce un
reddito annuo di circa CHF __________, …omissis… (VI PP 31.03.2015, p.
3, AI 8).
IM 1 è incensurato (Estratto del casellario giudiziale svizzero,
AI 7).
IV) Risultanze d’istruttoria
e dibattimentali
4. L’imputazione di
grave infrazione alle norme della circolazione di cui all’art. 90 cpv. 3 e 4
lett. d LCStr nei confronti di IM 1 trova la sua oggettiva e soggettiva
concretizzazione nelle risultanze istruttorie (cfr. rapporto d’inchiesta, AI 1)
e nelle ammissioni dell’imputato (VI PG 19.01.2015, p. 2 e 3, allegato 1 al
rapporto d’inchiesta, AI 1; VI PP 31.03.2015, p. 2, AI 8; VI DIB 15.01.2016, p.
2, allegato 2 al verbale dibattimentale).
Interrogato a sapere se riconoscesse i fatti menzionati nell’atto
d’accusa, l’imputato ha risposto:
"
Riconosco l’eccesso di velocità, mentre non riconosco la messa in
pericolo e il rischio di creare incidenti (…). Ho deciso volontariamente di
fare una “gasata”, ma l’ho fatto in piena coscienza e sicurezza, sia per me
stesso sia per gli altri e ciò tenuto conto dell’orario, delle condizioni
stradali favorevoli e dell’assenza di altri utenti della strada. (…) Era una
giornata molto bella e la sera era temperata. Finito l’allenamento di __________
a __________, rientrando a casa, ho deciso di fare una “gasata” per mettere in
movimento la macchina, siccome non vi era in giro nessuno. (…) ero totalmente
consapevole del limite di velocità vigente”
(VI. DIB. 15.01.2016, allegato 2 del verbale del dibattimento, p.
2).
È quindi accertato che il 10 dicembre 2014 in territorio di __________
egli ha circolato a 206 Km/h su un tratto stradale dove vigeva il limite di 120
Km/h, superando pertanto il limite di 86 Km/h.
V) Diritto
5. Giusta l’art. 90
cpv. 3 LCStr è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chi,
violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte
rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti,
segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,
l’effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate
con veicoli a motore, ritenuto che questo capoverso è in ogni caso applicabile
se la velocità massima consentita è superata di almeno 80 km/h dove la velocità
massima consentita è di 120 km/h (art. 90 cpv. 4 lett. d LCStr).
Tale norma viene quindi a descrivere una forma
qualificata dell’infrazione grave delle regole della circolazione di cui
all’art. 90 cpv. 2 LCStr (DTF 1B 98/2013; DTF 1B 275/2013; vedasi anche Alain
Macaluso, Des contraventions à la violation grave des règles de la
circolation routière, Franz Werro / Thomas Probst, Journées du droit de
la circulation routière, 2012; Cédric Mizel, Le délit de chauffard et sa
répression pénale et administrative, PJA 2013, pag. 189 e segg. ;
Julien Délèze/Hervé Dutoit, Le délit de chauffard au sens de l’art. 90 al. 3
LCR : éléments constitutifs et proposition d’interprétation, PJA 2013,
pag. 1202).
Gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 90 cpv. 3 LCStr
sono l’infrazione intenzionale e oggettivamente grave di una norma fondamentale
della circolazione e, cumulativamente, la creazione di un forte rischio
d’incidente con feriti gravi o morti (Cédric Mizel, op. cit, PJA 2013,
p. 189).
Nella sua decennale giurisprudenza il Tribunale Federale ha più
volte ribadito che, tenuto conto delle circostanze concrete del caso, tutte le
norme della circolazione possono risultare “fondamentali”. Analogamente,
l’infrazione di ognuna di tali norme può, potenzialmente, risultare “grave”
(DTF 119 IV 243). Per quanto attiene al forte rischio di causare un incidente
con feriti gravi o morti, risulta sufficiente una messa in pericolo astratta
accresciuta (RDAF 1974 303; Cédric Mizel, op.cit.).
Dal profilo soggettivo, l’art. 90 cpv. 3 LCStr richiede
l’infrazione intenzionale delle norme della circolazione, il dolo eventuale
risultando tuttavia sufficiente (DTF 6B 284/2011).
6. Richiamate le
risultanze d’istruttoria e dibattimentali (cfr. supra, punto 4) appaiono
realizzati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato sanzionato dall’art.
90 cpv. 3 e 4 LCStr, da cui la conseguente conferma dell’imputazione indicata
nella promozione dell’accusa.
VI) Commisurazione della pena
7. Giusta l’art. 47
cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto
stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo
oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che
la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con
le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
Fatti
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata
imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione
della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale
colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella
determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava -
semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF
6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una
scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del
12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali,
la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14
ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12
marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.
6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
8. Nel caso concreto
l’infrazione alle norme della circolazione stradale commessa dall’imputato è
oggettivamente e soggettivamente grave.
Dal profilo oggettivo, il limite di velocità è stato superato in
modo crasso.
Appaiono in concreto irrilevanti le argomentazioni difensive in
punto alle condizioni del traffico, del manto stradale, del veicolo utilizzato
o l’esperienza dell’imputato nel condurre ad alta velocità, essendo sufficiente
una messa in pericolo astratta accresciuta.
Dal punto di vista soggettivo, IM 1 sapeva perfettamente di
circolare ben al di sopra del limite consentito. Tale circostanza è stata da
egli ammessa in occasione dell’interrogatorio (cfr. supra, punto 4). Al
proposito non si può non sottolineare il fatto che le affermazioni fatte
dall’imputato in sede dibattimentale denotano, semmai, una scarsa presa di
coscienza in punto alla gravità dell’infrazione commessa.
Nella fissazione della pena la Corte è tenuta al minimo legale
previsto dall’art. 90 cpv. 3 LCStr, ovvero una pena detentiva di almeno un
anno.
Nel caso concreto, il limite di velocità che impone questa
sanzione è stato superato di ulteriori 6 Km/h. Tale lieve scarto non giustifica
tuttavia di aumentare la pena a 13 mesi, come chiesto dalla pubblica accusa.
Tutto ben ponderato, richiamate le sentenze della Corte di appello
e revisione penale 17.2015.64 del 17 dicembre 2015 e della Corte delle assise
correzionali di Lugano 72.2014.149 del 30 aprile 2015, visto il vissuto
dell’imputato, la sua incensuratezza e la reale estensione dell’eccesso di
velocità, IM 1 viene condannato alla pena detentiva minima di legge di 12
(dodici) mesi.
Ritornando in concreto applicabile l’art. 42 cpv. 1 CP, la pena
viene posta al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova
di 2 (due) anni.
9. L’art. 42 cpv. 4 CP
permette al giudice di infliggere al condannato, oltre alla pena
condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale oppure una
multa ai sensi dell’art. 106 CP.
Il TF ha stabilito che il cumulo di pena sospesa e pena pecuniaria
senza condizionale o multa entra in linea di conto nei casi in cui, pur
desiderando concedere la sospensione condizionale della pena, non si vuole
rinunciare – in un’ottica di prevenzione generale e speciale – ad una sanzione
tangibile per il condannato. Il TF ha, inoltre, precisato che la combinazione
delle due pene non può condurre ad un aggravamento della pena complessiva né
permettere una pena supplementare e le pene combinate devono, prese
complessivamente, essere adeguate alla colpa dell’autore (DTF 1352 IV 189
consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 4.5.2; STF 6B_152/2007 del 13 maggio 2008,
consid. 7.1.2; cfr. anche sentenza CARP 17.2011.59 del 16 settembre 2012
consid. 8).
In concreto, rilevante è in particolare il fatto che IM 1 non ha
precedenti di sorta. In particolare – per quanto risulta dagli atti – egli non
ne ha nemmeno per violazioni della LCStr. Ritenuta la sua età (è nato nel __________),
la circostanza non è di poco conto: essa attesta, infatti, che egli è sempre
stato un conducente rispettoso delle norme della circolazione e che l’eccesso
di velocità di cui oggi deve rispondere – seppure di particolare gravità –
rappresenta un biasimevole ma isolato episodio. In questo senso, dagli atti non
emergono circostanze che impongano – per una migliore prevenzione speciale e
generale – di andare oltre la sanzione imposta dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. d
LCStr.
VII) Tassa di giustizia e
spese procedurali
10. La tassa di giustizia
di CHF 500.00 e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
Visti gli art. 12, 40, 42, 44,
47, 49, 51 CP;
27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCStr;
4a cpv. 1 lett. b ONC;
22 cpv. 1 OSStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 10 dicembre 2014, a __________, sull’autostrada A2,
violato intenzionalmente norme
elementari della circolazione, correndo il forte rischio di causare un
incidente della circolazione con feriti gravi o morti, attraverso la grave
inosservanza di un limite di velocità,
e meglio per avere circolato alla guida dell’autoveicolo Ford
Mustang __________ targato __________ alla velocità di 206 Km/h (dedotto il
margine di tolleranza), malgrado il prescritto limite di 120 Km/h, superando
quindi di almeno 86 Km/h la velocità massima consentita;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
4.
La tassa di giustizia di
CHF 500.00 (cinquecento) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
5.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,
per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione,
ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 82.50
fr. 782.50
============