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Decisione

72.2015.56

Grave infrazione alle norme della circolazione stradale per aver circolato alla velocità di 206 km/h (dedotto il margiine di tolleranza) malgrado il prescritto limite di 120 km/h

15 gennaio 2016Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata

imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione

della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale

colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella

determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava -

semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF

6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una

scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica

adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del

12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali,

la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14

ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12

marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.

6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

8. Nel caso concreto

l’infrazione alle norme della circolazione stradale commessa dall’imputato è

oggettivamente e soggettivamente grave.

Dal profilo oggettivo, il limite di velocità è stato superato in

modo crasso.

Appaiono in concreto irrilevanti le argomentazioni difensive in

punto alle condizioni del traffico, del manto stradale, del veicolo utilizzato

o l’esperienza dell’imputato nel condurre ad alta velocità, essendo sufficiente

una messa in pericolo astratta accresciuta.

Dal punto di vista soggettivo, IM 1 sapeva perfettamente di

circolare ben al di sopra del limite consentito. Tale circostanza è stata da

egli ammessa in occasione dell’interrogatorio (cfr. supra, punto 4). Al

proposito non si può non sottolineare il fatto che le affermazioni fatte

dall’imputato in sede dibattimentale denotano, semmai, una scarsa presa di

coscienza in punto alla gravità dell’infrazione commessa.

Nella fissazione della pena la Corte è tenuta al minimo legale

previsto dall’art. 90 cpv. 3 LCStr, ovvero una pena detentiva di almeno un

anno.

Nel caso concreto, il limite di velocità che impone questa

sanzione è stato superato di ulteriori 6 Km/h. Tale lieve scarto non giustifica

tuttavia di aumentare la pena a 13 mesi, come chiesto dalla pubblica accusa.

Tutto ben ponderato, richiamate le sentenze della Corte di appello

e revisione penale 17.2015.64 del 17 dicembre 2015 e della Corte delle assise

correzionali di Lugano 72.2014.149 del 30 aprile 2015, visto il vissuto

dell’imputato, la sua incensuratezza e la reale estensione dell’eccesso di

velocità, IM 1 viene condannato alla pena detentiva minima di legge di 12

(dodici) mesi.

Ritornando in concreto applicabile l’art. 42 cpv. 1 CP, la pena

viene posta al beneficio della sospensione condizionale con un periodo di prova

di 2 (due) anni.

9. L’art. 42 cpv. 4 CP

permette al giudice di infliggere al condannato, oltre alla pena

condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale oppure una

multa ai sensi dell’art. 106 CP.

Il TF ha stabilito che il cumulo di pena sospesa e pena pecuniaria

senza condizionale o multa entra in linea di conto nei casi in cui, pur

desiderando concedere la sospensione condizionale della pena, non si vuole

rinunciare – in un’ottica di prevenzione generale e speciale – ad una sanzione

tangibile per il condannato. Il TF ha, inoltre, precisato che la combinazione

delle due pene non può condurre ad un aggravamento della pena complessiva né

permettere una pena supplementare e le pene combinate devono, prese

complessivamente, essere adeguate alla colpa dell’autore (DTF 1352 IV 189

consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 4.5.2; STF 6B_152/2007 del 13 maggio 2008,

consid. 7.1.2; cfr. anche sentenza CARP 17.2011.59 del 16 settembre 2012

consid. 8).

In concreto, rilevante è in particolare il fatto che IM 1 non ha

precedenti di sorta. In particolare – per quanto risulta dagli atti – egli non

ne ha nemmeno per violazioni della LCStr. Ritenuta la sua età (è nato nel __________),

la circostanza non è di poco conto: essa attesta, infatti, che egli è sempre

stato un conducente rispettoso delle norme della circolazione e che l’eccesso

di velocità di cui oggi deve rispondere – seppure di particolare gravità –

rappresenta un biasimevole ma isolato episodio. In questo senso, dagli atti non

emergono circostanze che impongano – per una migliore prevenzione speciale e

generale – di andare oltre la sanzione imposta dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. d

LCStr.

VII) Tassa di giustizia e

spese procedurali

10. La tassa di giustizia

di CHF 500.00 e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

Visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 49, 51 CP;

27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCStr;

4a cpv. 1 lett. b ONC;

22 cpv. 1 OSStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 10 dicembre 2014, a __________, sull’autostrada A2,

violato intenzionalmente norme

elementari della circolazione, correndo il forte rischio di causare un

incidente della circolazione con feriti gravi o morti, attraverso la grave

inosservanza di un limite di velocità,

e meglio per avere circolato alla guida dell’autoveicolo Ford

Mustang __________ targato __________ alla velocità di 206 Km/h (dedotto il

margine di tolleranza), malgrado il prescritto limite di 120 Km/h, superando

quindi di almeno 86 Km/h la velocità massima consentita;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

4.

La tassa di giustizia di

CHF 500.00 (cinquecento) e le spese procedurali sono a carico del condannato.

5.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della circolazione,

ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 82.50

fr. 782.50

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