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Decisione

72.2015.60

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti; entrata e soggiorno illegale

24 luglio 2015Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i viaggi di __________ e __________ a __________ per l’acquisto di eroina e che

“(…) lavoravamo insieme, non c’era un capo o uno che era superiore” (VI PG

03.02.2015 pag. 8 e pag. 11; VI PP 02.03.2015 pag. 4).

Ha precisato però che siccome __________ era la ragazza di __________,

era quest’ultimo che la mandava a __________ per l’acquisto di eroina, che poi lui

e __________, insieme, rivendevano (VI PG 03.02.2015 pag. 9; VI PP 02.03.2015 pag.

4; VI PP di confronto con __________, la quale ha dichiarato invece di aver effettuato

le trasferte in Svizzera interna per l’acquisto di eroina su indicazione di IM

1, mentre che __________ sarebbe estraneo al traffico di stupefacenti).

L’imputato ha precisato inoltre che era __________ a tenere i contatti con il fornitore

di eroina a __________ (VI PP 02.03.2015 pag. 4; VI PP 02.03.2015 pag. 6).

L’imputato ha spiegato di aver spacciato eroina per provvedere al suo sostentamento

e al suo consumo personale (VI PG 03.02.2014 pag. 9).

3.1.4. Al dibattimento l’imputato ha ribadito

le proprie ammissioni, riconoscendo di aver “commesso tutti i fatti descritti

nell’atto d’accusa”, precisando però che “(…) ho una mano che è quasi fuori

uso. Quando sono arrivato in Svizzera ho conosciuto __________ che vendeva eroina

e me ne ha data un po’ per non stare male. Io ero il giocattolo in mano di __________.

Ora non sono più dipendente dagli stupefacenti” (VI imputato pag. 2, all. 1

al V. DIB).

Va segnalato che in aula, la Corte - preso atto delle dichiarazioni chiare e convergenti

dell’imputato e di __________, secondo cui solo una parte dell’eroina che le era

stata sequestrata il 10 settembre 2013 le era stata commissionata da IM 1 (25 grammi

secondo l’imputato, 30 grammi secondo __________), mentre che una parte era stata

da lei acquistata con i suoi soldi per il suo consumo personale (cfr. VI IM 1 PG

03.02.2015 pag. 9 e pag. 12 e PP 02.03.2015 pag. 5; VI __________ PG 10.09.2013

pag. 2 e pag. 3, PG 11.09.2013 pag. 5 e PG 19.09.2013 pag. 5) e ritenuto inoltre

che l’imputato ha dichiarato in modo lineare che dell’eroina trasportata da __________

e __________, di 25 grammi lui e __________ ne consumavano 5/10 grammi e la differenza

la vendevano (VI PG 26.01.2015 pag. 8; VI PG 03.02.2015 pag. 8 e VI PP 02.03.2015

pag. 5) - con l’accordo delle parti ha modificato il quantitativo di cui al punto

1.3 dell’atto d’accusa in 15 grammi di eroina destinata alla vendita a terzi, mentre

che i 10 grammi di eroina acquistati per il proprio consumo, che configurano una

contravvenzione ex art. 19a cifra 1 LStup, sono stati aggiunti al punto 2 dell’atto

d’accusa (cfr. verbale del dibattimento pag. 2).

3.1.5. Sulla base di tutti questi riscontri,

segnatamente delle dettagliate e costanti ammissioni dell’imputato, che ha dichiarato

e ribadito di avere incaricato, unitamente a __________, __________ e __________

di acquistare e trasportare, oltre ai 25 grammi di eroina sequestrati a __________

il giorno del suo arresto, complessivamente 190 grammi di eroina, di cui 15/20

grammi ceduti a __________ e __________ in cambio del trasporto e 120/130 grammi

spacciati da lui e __________ al Parco __________ di __________, tenuto inoltre

conto delle dichiarazioni di __________, che conferma di aver effettuato delle trasferte

- riscontrate dai tabulati telefonici e dalle multe per non aver pagato il biglietto

del treno - in Svizzera interna per l’acquisto di eroina per conto dell’imputato

in cambio di eroina per il proprio consumo, come pure delle dichiarazioni di __________,

che quando è stata fermata sul treno e trovata in possesso di eroina, ha spontaneamente

riferito che la droga - fatta eccezione per un piccolo quantitativo destinato al

proprio consumo personale - era destinata all’imputato e di aver effettuato, in

cambio di un piccolo quantitativo di eroina per il proprio consumo, altri trasporti

di eroina per conto delle stesso (dichiarazioni che successivamente ha ritrattato,

dichiarando di essersi recata a __________ 3/4/5 volte unitamente all’imputato,

ciò che però non trova riscontro nei tabulati telefonici dell’utenza in uso a IM

1, cfr. CD annesso al rapporto di complemento del 07.01.2014, AI 16), la Corte ha

confermato l’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui

al punto 1.1 dell’atto d’accusa, dal momento che il quantitativo di eroina pura

alienata - 10% di 135 grammi, in base alla consolidata prassi delle Corti ticinesi

(cfr. sentenza CARP del 18.07.2012, inc. 17.2012.41, consid. 18), nonché 17%

di 15 grammi, per un totale di circa 16 grammi di eroina pura - supera il minimo

di 12 grammi di eroina pura stabilito dal Tribunale federale per aversi una

messa in pericolo della salute di molte persone ai sensi dell’art. 19 cifra 2 lett.

2 LStup (DTF 120 IV 334).

3.2. Punto 2 dell’atto d’accusa

L’imputato ha fin da subito riconosciuto di aver consumato eroina (oltre che cocaina

in Italia), ciò che risulta confermato dall’analisi tossicologica delle sue urine

(AI 31), quantificando il suo consumo durante la permanenza in Svizzera in complessivi

50 grammi di eroina (VI PG 26.01.2015 pag. 8 e VI PG 03.02.2015 pag. 10 e pag.

12; quantitativo confermato anche in aula, cfr. VI imputato pag. 1, all. 1 al verbale

del dibattimento), per cui anche il punto 2 dell’atto d’accusa - con l’aggiunta

di 10 grammi di eroina destinati al suo consumo e sequestrati a __________,

di cui già si è detto - ha trovato conferma.

3.3. Punto 3 dell’atto d’accusa

L’imputato ha depositato domanda d’asilo in Svizzera il 27 marzo 2013, domanda che

è stata poi ritirata in quanto IM 1 ha spontaneamente lasciato la Svizzera per recarsi

in Italia (cfr. AI 37).

Il 13 agosto 2013 gli è stato notificato un divieto d’entrata valido dal 27 agosto

2013 al 26 agosto 2016 (AI 34). Ciononostante, l’imputato dopo il 27 agosto 2013

e meglio nel mese di settembre 2013 è rientrato in Svizzera, come da lui stesso

riconosciuto (VI PG 03.02.2015 pag. 6; VI PP 02.03.2015 pagg. 3-4), ritornando

poi nuovamente in Italia e venendo poi fermato - come visto - il 24 gennaio 2015

in territorio di __________.

Ne consegue che, essendo adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi, il reato

di entrata e soggiorno illegale imputato al punto 3 dell’atto d’accusa è stato confermato.

4. Colpa e pena

La colpa dell’imputato è sicuramente grave a motivo del quantitativo

di eroina - la più micidiale delle droghe - che ha alienato e che configura un’infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti, reato per il quale è prevista una pena detentiva

non inferiore ad un anno (art. 19 cpv. 2 LStup).

L’imputato si è poi servito di persone deboli per effettuare i rischiosi trasporti

di eroina dalla Svizzera interna a __________, approfittando del fatto che le stesse

erano a loro volta consumatrici, per cui avevano accettato di effettuare le trasferte

in cambio di eroina per il loro consumo.

Dal canto suo l’imputato ha agito solo in parte per finanziare il proprio consumo,

mentre che per la maggior parte ha agito a scopo di lucro, spacciando la droga al

Parco __________ a consumatori locali, sull’arco di più mesi.

Inoltre, l’imputato ha infranto la Legge federale sugli stranieri, infischiandosene

del divieto d’entrata emanato nei suoi confronti, per cui è dato anche il concorso

di reati.

Per di più, durante l’inchiesta IM 1 ha mantenuto un comportamento poco rispettoso

nei confronti delle autorità di perseguimento penale e in carcere ha subito ben

due sanzioni disciplinari (cfr. AI 41 e AI 43).

Ad aggravare la colpa dell’imputato vi sono poi i suoi precedenti penali, ovvero

le tre condanne minori attestate nell’estratto del casellario giudiziale svizzero

come pure le due condanne subite in Italia, che risultano dagli accertamenti CCPD

e che sono state confermate dall’imputato sia durante l’inchiesta che al dibattimento.

Vi è ancora che l’imputato ha delinquito in parte nel periodo di prova impartitogli

dal Ministero pubblico di Zurigo, incurante della condanna subita e tradendo la

fiducia accordatagli dall’autorità giudiziaria.

A suo favore, la Corte ha considerato che dopo un’iniziale reticenza l’imputato

ha ammesso i fatti, anche se va detto che al dibattimento ha cercato di scaricare

in parte le proprie responsabilità, dichiarando che era “il giocattolo in mano

di __________”.

La Corte ha tenuto inoltre conto del suo trascorso difficile di immigrato clandestino

e della sua situazione personale, in particolare della lontananza dal proprio paese

e dalla propria famiglia.

Tutto ciò considerato, tenuto inoltre conto del carcere preventivo sofferto, la

Corte ha considerato adeguata alla sua colpa la pena detentiva di 14 mesi, da dedursi

il carcere preventivo sofferto e a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla

pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.-- e alla multa di fr.

300.-- di cui al decreto d’accusa del 9 agosto 2013 della Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat.

La pena detentiva di 14 mesi non può essere messa a beneficio della sospensione

condizionale, in quanto la prognosi è sfavorevole. Infatti, non solo sull’identità

dell’imputato non vi è certezza, ma con il suo comportamento, collezionando una

condanna dopo l’altra in Svizzera e in Italia, l’imputato ha dimostrato di non avere

alcun rispetto per l’Autorità e di agire unicamente per i propri interessi, che

antepone a ogni e qualsiasi regola. Nella sua situazione, senza mezzi di sostentamento,

senza documenti e senza validi permessi di soggiorno né in Svizzera né in Italia,

qualora ritrovasse la libertà, il rischio di ricaduta nell’illegalità e nella commissione

di reati per provvedere al suo sostentamento appare concreto e imminente, per il

che i presupposti per la concessione della sospensione condizionale ex artt. 42

e 43 CP nella concreta fattispecie non sono assolutamente dati.

Per gli stessi motivi, la Corte ha disposto - giusta l’art. 46 cpv.

1 CP - la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria inflittagli

con decreto d’accusa del 9 agosto 2013.

5. Spese procedurali e tassa

di giustizia

Visto l’esito del procedimento, la tassa di giustizia di fr. 500.--

e le spese procedurali sono poste a carico del condannato, ad eccezione delle spese

per la difesa d’ufficio, che sono a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art.

135 cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP).

Le note professionali dell’avv. DUF 1, adeguate alla concreta fattispecie, sono

state approvate così come esposte, con l’aggiunta dell’onorario per la partecipazione

al dibattimento, per complessivi fr. 6'781.10 (di cui fr. 6'278.40 di onorario,

fr. 376.70 di spese e fr. 126.-- di trasferte).

Visti gli art.: 12, 40, 46, 47, 49, 51 CP;

19 cpv. 1 e 2, 19a LStup;

115 cpv. 1 lett. a e b LStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

IM 1, sedicente

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva

presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

1.1.1. nel periodo 11 maggio - 5

settembre 2013,

a __________, __________ e in altre imprecisate località,

agendo in parte in correità con __________,

alienato 120 grammi di eroina (con grado di purezza indeterminato) a vari

tossicodipendenti locali non identificati;

1.1.2. nel periodo 11 maggio - 5

settembre 2013,

a __________, __________ e in altre imprecisate località,

agendo in parte in correità con __________,

ceduto 15 grammi di eroina (con grado di purezza indeterminato) a __________ e __________;

1.1.3. il 10 settembre 2013,

a __________,

acquistato, tramite __________, 15 grammi di eroina (con grado di purezza del 17%) destinata alla vendita a terzi, sostanza sequestrata dalla Polizia;

1.2. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo 19 febbraio - settembre 2013,

a __________, __________ e in altre imprecisate località,

intenzionalmente consumato 50 grammi di eroina,

nonché acquistato, il 10 settembre 2013, a __________, tramite __________, 10 grammi di eroina (con grado di purezza del 17%) destinata al proprio consumo, sostanza

sequestrata dalla Polizia;

1.3. entrata e soggiorno

illegali

per essere entrato in Svizzera in più occasioni, nel periodo

settembre 2013 - 24 gennaio 2015, soggiornando illegalmente a __________, __________

e in altre imprecisate località, malgrado il divieto d’entrata notificatogli il

13 agosto 2013,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria

di 20 aliquote giornaliere da fr. 30.-- e alla multa di fr. 300.-- di cui al

decreto d’accusa del 9 agosto 2013 della Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, IM 1,

sedicente, è condannato alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, da

dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da

fr. 30.-- di cui al decreto d’accusa del 9 agosto 2013 della Staatsanwaltschaft

Zürich-Limmat.

4.

La tassa di giustizia di

fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

5.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

5.1

Le note professionali 27

marzo 2015, 10 giugno 2015 e 24 luglio 2015 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 6'278.40

spese fr. 376.70

trasferte fr. 126.00

totale fr. 6'781.10

5.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'781.10 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

6.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti

coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della circolazione,

ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Ministero Pubblico della Confederazione,

Taubenstrasse 16, 3003 Berna

- Ufficio centrale svizzero di

Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere penale

La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 5'842.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 62.70

fr. 6'404.70

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