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Decisione

72.2015.61

Omicidio colposo e grave infrazione alle norme della circolazione

26 febbraio 2016Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12 CP, art. 90 cpv. 2 LCS in relazione con gli artt. 31 cpv. 2, 32 LCS, 4 cpv.

1 ONC, 22 OSS;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in

rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 11:38.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, la quale sulla base della perizia giudiziaria,

conclude che l’incidente era evitabile se l’imputato avesse adeguato la

velocità alle circostanze nonché rispettato il vigente limite di 50 km/h.

Rilevando che l’imputato non ha precedenti penali, tenuto conto del principio

di celerità, chiede che sia condannato ad una pena detentiva di 8 mesi, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale non contesta le conclusioni peritali,

pone l’accento sull’aspetto emotivo del caso, facendo notare che l’incidente ha

segnato profondamente anche l’esistenza del suo assistito, ancora oggi

sofferente per il tragico evento. Non contesta dunque la proposta di pena

formulata dal Procuratore.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza,

per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 34, 40, 42,

43, 47, 48 e, 49, 117 CP;

31 e 32 LCstr;

5, 82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. omicidio colposo

per avere, in territorio di __________ il 26 agosto 2010, verso le

ore 22.10, alla guida del veicolo a motore Harley-Davidson __________, targato __________,

di proprietà della __________ SA, __________, per imprevidenza colpevole, cagionato

la morte del pedone __________;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione;

3.

Di conseguenza, ritenuta la

violazione del principio di celerità, considerata l’attenuante dell’art. 48

lett.e CP;

IM 1 è condannato:

4.

alla pena detentiva di 8 (otto)

mesi,

4.1

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

5.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

6.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per fr. 2'743.20, IVA inclusa;

6.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'743.20 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4

CPP).

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 4'283.45

Perizia fr. 8'143.40

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 68.90

fr. 12'995.75

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