72.2015.62
Lesioni colpose gravi; ripetuto furto; ripetuta violazione di domicilio; ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
5 giugno 2015Italiano92 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.62
Lugano,
5 giugno 2015/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
ACPR 6
ACPR 7
ACPR 8
ACPR 9
ACPR 10
ACPR 11
ACPR 12
ACPR 13
ACPR 14
ACPR 15
ACPR 16
ACPR 17
ACPR 18
ACPR 19
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal
28.02.2015 al 07.03.2015 (7 giorni), in esecuzione anticipata della pena dall’8.03.2015
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 47/2015 del 29.4.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. lesioni colpose gravi
per avere, a __________, in data 15.08.2010, agendo per
negligenza, cagionato a †__________ un grave danno al corpo e alla salute,
colpendolo con un pugno al viso sul lato sinistro, facendolo così cadere a
terra e facendogli in questo modo battere la testa al suolo, mettendolo in
pericolo di vita e procurandogli un trauma cranico grave con focolai contusivi
cerebrali multipli, tali da rendere necessario un intervento di craniectomia
decompressiva bi-frontale ed evacuazione parziale degli ematomi (cfr.
certificato medico 15.08.2010 dell’Ospedale __________ allegato al Rapporto di
Polizia 16.08.2010, AI 22; rapporto operatorio 17.08.2010 allegato all’AI 27;
certificato medico 10.09.2010 dell’Ospedale __________, AI 46; cfr. certificato
medico 23.09.2010 della Clinica __________, AI 53; cfr. certificato medico
30.12.2010 della Clinica __________, AI 59),
ritenuto che la vittima è deceduta nel giugno 2014 per cause
naturali (cfr. AI 73);
2. ripetuto furto
per avere, a __________, presso il Circolo ACPR 2 (in seguito ACPR
2) in via __________ e a __________ presso il Centro Commerciale ACPR 1, nel
periodo maggio 2012– gennaio 2015, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, sottratto, in dodici occasioni, al fine di appropriarsene,
beni mobili altrui per un valore denunciato di complessivi CHF 30’429.30 e EUR
70.00,
e meglio, per avere
2.1. il 19.05.2012, presso il ACPR
2, sottratto ai danni di ACPR 5, un portafoglio da donna marca Scout, similpelle
di colore misto, contenente una carta d’identità CH scaduta, una carta
d’identità CH, una tessera Postcard Postfinance, una tessera cassa malati CSS,
una carta rianimatore DAE, una carta babysitter, una carta studente, il codice
fiscale italiano, una carta biblioteca, una carta swissailing e diverse carte
regalo Manor per un valore complessivo denunciato di CHF 30.-- (refurtiva non
recuperata);
2.2. il 20.05.2012, presso il ACPR
2, sottratto ai danni di ACPR 6 una giacca impermeabile marca Duvetica di
colore verde/blu, denaro contante per CHF 180.--, un profumo di marca Diesel
brave, una tessera Bancomat della Banca di Brescia e una carta di credito
“Sempre” del Banco di Brescia, per un valore complessivo denunciato di CHF
690.-- (refurtiva non recuperata);
2.3. il 27.05.2012, presso il ACPR
2, sottratto ai danni di ACPR 7, un telefono cellulare iPhone 4G nero, un
borsello marca Mywallit in pelle di colore blu/azzurro, contenente un abbonamento
per i trasporti pubblici Arcobaleno, una carta maestro Raiffeisen, una tessera
soccorritore (SSK) n°__________, una tessera bibliotecaria, per un valore
complessivo denunciato di CHF 939.-- (refurtiva non recuperata);
2.4. il 27.05.2012, presso il ACPR
2, sottratto ai danni di ACPR 8, un iPod 160 GB di marca Apple del valore
denunciato di CHF 455.- (refurtiva non recuperata);
2.5. il 27.05.2012, presso il ACPR
2, sottratto ai danni di ACPR 9, rappresentato dal genitore __________, un
telefono cellulare iPhone 3GS di marca Apple del valore denunciato di CHF
449.-- (refurtiva non recuperata);
2.6. n data 11.07.2012, presso il ACPR
2, sottratto ai danni di ACPR 10, rappresentata dal genitore __________, uno
zaino bianco/nero di marca Eastpack, un telefono cellulare nero di marca
Samsung Galaxy SII, una carta SIM di marca Sunrise, una custodia nera per
telefono, un telo da bagno verde, un auricolare bianco di marca Apple, del
denaro contante per CHF 20.--, una chiave di marca Keso, un abbonamento per i
trasporti pubblici Arcobaleno, un capo di biancheria intima, una maglietta di
marca H&M di colore nero e una giacca a vento di marca H&M colorata,
per un valore complessivo denunciato di CHF 1'398.--, (refurtiva non
recuperata);
2.7. in data 11.07.2012, presso il
ACPR 2, sottratto ai danni di ACPR 11, rappresentato dal genitore __________,
un portafogli di marca Vans di colore marrone, contenente del denaro contante
per CHF 50.--, una tessera bancaria Raiffeisen, una licenza di pesca, una
tessera prepagata TPL, una tessera bibliotecaria e una tessera di socio
pescatori Lugano, per un valore complessivo denunciato di CHF 275.-- (refurtiva
non recuperata);
2.8. in data 11.07.2012, presso il
ACPR 2, sottratto ai danni di ACPR 12, rappresentato dal genitore __________,
un iPod Touch 32GB di marca Apple con custodia, un portafoglio in stoffa rosso
con bordi neri, contenente del denaro contante per CHF 8.--, una tessera per i
trasporti pubblici Arcobaleno, per un valore complessivo denunciato di CHF
923.-- (refurtiva non recuperata);
2.9. il 16.07.2012, presso il ACPR
2, sottratto ai danni di ACPR 13, rappresentato dal genitore __________, un
telefono cellulare iPhone 4S 32GB di marca Apple contenente una scheda SIM
della Swisscom del valore complessivo denunciato di CHF 700.-- (refurtiva non
recuperata);
2.10. il 21.07.2012, presso il ACPR
2, sottratto ai danni di ACPR 14 un iPod Touch 4 nero da 8GB di marca Apple del
valore denunciato di CHF 240.-- (refurtiva non recuperata);
2.11. il 03.08.2012, presso il ACPR
2, sottratto ai danni di ACPR 15 un portafogli in similpelle di colore nero,
contenente del denaro contante per CHF 70.--, una tessera prepagata del ristorante
Rosa dei Venti e una licenza di condurre, per un valore complessivo denunciato
di CHF 260.-- (refurtiva non recuperata);
2.12. tra il mese di giugno e il
mese di settembre 2012, ai danni della __________, sottratto, in più occasioni
un totale di venti pacchetti di sigarette di marca indeterminata per un valore
complessivo denunciato di 150.—CHF (refurtiva non recuperata);
2.13. in data 24.5.2014, ai danni
della ACPR 1 sottratto merce alimentare (1 pane, 1 salame, 2 yogurt, 1 pacco di
biscotti, nonché 21 pacchetti di sigarette marca Marlboro, 9 pacchetti di
sigarette marca Camel e 13 sigarette elettroniche, per un valore complessivo
denunciato di 404.30 CHF (refurtiva integralmente recuperata e restituita
all’accusatore privato);
2.14. in data 27.6.2014, ai danni di
ACPR 17, sottratto un orologio marca Hublot di colore nero/argento con
incisione “Alfredo Hatz 20.09.1980”, un borsellino di colore nero marca Mont
Blanc, un Iphone 5 di colore bianco numero IMEI __________ con microsim e cover
di colore nero, per un valore complessivo denunciato di CHF 1'136.00 (refurtiva
in parte recuperata, telefono e orologio, e restituita all’accusatore privato).
2.15. in 20.10.2014 fra le 16:00 e
le 17:00, a __________ Via __________, all’esterno del negozio __________, ai
danni di ACPR 16 sottratto una bicicletta marca SPECIALIZED, modello FSR XC
Prodisc, di colore nero del valore denunciato di CHF 700.00;
2.16. in data 15 gennaio 2015 a __________, introducendosi indebitamente nel locale sito al piano terreno dell’immobile
ubicato in Via __________, sottratto un portamonete contenete denaro contante
per EUR 70.00 e una carta di identità italiana, e un cellulare marca Samsung 5S
di colore nero del valore denunciato di CHF 380.00 ai danni di ACPR 18, e un
portamonete vuoto e cellulare marca Samsung Galaxy S3 di colore blu, con
inserita una carta SIM italiana per un valore denunciato di CHF 300.00 ai danni
di ACPR 19 (ritenuto che il telefono marca Samsung Galaxy S3 di colore blu è
stato ritrovato, senza carta SIM e riconsegnato al proprietario);
2.17. in data 27.6.2014 a __________,
sottratto dal veicolo in uso a ACPR 4, una borsa di pelle di colore nero
contenente banconote di diverso taglio del valore complessivo denunciato di CHF
21'000.00 (e meglio il fondo cassa del garage __________), nonché la carta di
identità di ACPR 4, la carta VISA a lui intestata, una chiavetta USB di sua
proprietà e le chiavi della cassaforte della cassetta di sicurezza della banca
Corner di Pregassona (refurtiva non recuperata), ritenuto che il denaro è stato
in seguito impiegato dall’accusato per far fronte a spese personali;
3. ripetuta violazione di
domicilio
per avere, a __________ presso il ACPR 2, tra il mese di maggio e
il mese di settembre 2012, violato la proprietà del ACPR 2, introducendosi a più
riprese, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, all’interno
della sede riservata ai soci del ACPR 2 in Via __________ al fine di commettere
i furti di cui ai punti 2.1.-2.11.;
4. ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per essere stato trovato in possesso in data 27 settembre 2012 a __________, di stupefacente, eroina contenuta in 5 buste per complessivi 2.9 grammi, precedentemente acquistato al Parco __________ da sconosciuti, e destinato al consumo
personale;
nonché per essere stato trovato in possesso in data 10 gennaio 2013 a __________ di stupefacente, eroina contenuta in 2 buste del peso complessivo lordo di 1.1 grammi precedentemente acquistata al Parco Ciani da sconosciuti, e destinata al consumo
personale;
nonché per avere, nel periodo intercorso fra il 27 settembre 2012
e il 10 gennaio 2013, acquistato per uso personale e consumato personalmente
marijuana per complessivi 5 grammi, nonché cocaina per complessivi 0,7 grammi, stupefacente precedentemente acquistato da ignoti al Parco __________ di __________;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 125 cpv. 2 CP, art. 139 cifra 1
CP, art. 186 CP, art. 19a LS.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:17 alle ore 15:53.
Evase le seguenti
questioni: verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti
le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:
- il
punto 2 è modificato nel senso che il ripetuto furto è in parte di lieve
entità;
- l’importo
del punto 2.14 è di CHF 1'139.00 e non CHF 1'136.00;
- l’importo
del punto 2.16 è di CHF 340.00 e non CHF 300.00;
- l’importo
del punto 2.17 è di CHF 21'256.90 e non CHF 21'000.00;
- di
conseguenza, il cappello del punto 2 è modificato nel senso che l’importo è di
CHF 30'729.20 e non CHF 30'429.30;
- il
punto 3 è modificato nel senso che la ripetuta violazione di domicilio è
avvenuta nel periodo maggio – agosto 2012 e non maggio – settembre 2012.
Le parti si dichiarano d’accordo
con queste modifiche.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in
entrata ripercorre le circostanze che hanno portato all’arresto di IM 1,
sottolineando che l’inchiesta è giunta al termine solo con l’arresto
dell’imputato, il quale si era reso latitante tra fine 2014 ed inizio 2015.
Compare oggi in aula un giovane uomo che, dopo anni passati allo sbando, solo
grazie al suo arresto ha finalmente capito, si spera, di avere sbagliato
strada, e che deve ora pagare il conto che la giustizia gli presenta, partendo
dal primo reato imputatogli, il fatto di sangue del 2010, il quale avrebbe
potuto avere conseguenze molto più gravi di quanto effettivamente accaduto.
L’accusa – dopo avere sottolineato la difficile situazione famigliare
dell’imputato e dato atto che egli ha ammesso la maggior parte dei reati
imputatigli, si è costituito spontaneamente dopo i fatti del 2010 ed ha ora
assunto un atteggiamento positivo rispetto a quanto constatato nel corso
dell’inchiesta – pone l’accento sul fatto che ha iniziato a commettere reati in
tenera età, partendo da reati minori per poi arrivare con un’escalation alla
condanna del 2005. L’imputato, il quale si trova ancora a combattere con i suoi
problemi legati agli stupefacenti, per i quali è in cura metadonica, ha mostrato
negli ultimi anni una propensione alla commissione di reati e le pene detentive
a cui è stato condannato non sono servite a farlo desistere; egli è tuttora
privo di un sostegno economico e non sarà facile per lui, visti i suoi
trascorsi, trovare un’attività lavorativa.
La PP passa in rassegna i fatti di cui all’AA.
Per quanto riguarda l’imputazione di lesioni colpose gravi di cui
al punto 1 dell’AA, sottolinea vi sono i seguenti punti fermi: l’imputato esce
dal bar, si sente dare del “frocio” dall’accompagnatrice di __________,
reagisce all’onta con un insulto, da cui la reazione stizzita di __________. Vi
è inoltre il tasso alcolemico di __________, 1.52 g/kg (AI 22), mentre sulla
situazione psicofisica di IM 1 non è stato possibile eseguire accertamenti. Un
altro dato di fatto è che il pugno sferrato con violenza da IM 1 contro __________,
poco importa se ciò sia avvenuto con la mano sinistra oppure con la destra. Lo
stesso imputato ha indicato di avere colpito la vittima con violenza e di avere
mirato volontariamente al viso. Ulteriore elemento certo è che il pugno è stato
abbastanza violento da fare rovinare a terra la vittima, la quale era in uno
stato alterato dall’alcol, circostanza visibile a tutti, quindi anche
all’imputato.
Colpendo con il pugno la vittima, IM 1 provoca direttamente la sua
caduta a terra. Dopo pochi secondi scappa, a suo dire avendo avuto paura che __________
si rialzasse, mentre in realtà egli non accenna alcun atto difensivo. La difesa,
ricordato come IM 1 abbia raccontato di essersi sentito minacciato, dà atto
all’imputato che, come dichiarato anche dai testimoni, __________ gli è
arrivato alle spalle spostando tavoli e sedie, sottolineando come la tesi della
legittima difesa non possa comunque essere condivisa, posto anche che per la
prima volta a 5 anni dai fatti l’imputato ha dichiarato che __________ avrebbe
avuto in mano un oggetto metallico, motivo per cui si sarebbe spaventato.
La PP pone l’accento sulle gravi conseguenze che il colpo ha avuto
per __________, dando parziale lettura dei certificati medici in atti e ponendo
l’accento sul fatto che in seguito al trauma egli ha necessitato diversi
interventi chirurgici, l’ultimo a due anni dai fatti, ed ha riportato deficit
neurologici persistenti (AI 59). All’imputato è stata inoltre erogata una
rendita intera d’invalidità.
A mente dell’accusa, il fatto che le conseguenze delle lesioni
subite dalla vittima possano essere state aggravate dallo stato di alcolemia in
cui quest’ultima si trovava, non permette di interrompere il nesso causale tra
il pugno tirato dall’imputato e le conseguenze per la salute della vittima.
Citando le conclusioni medico legali del Dr. __________ (AI 72), la PP
sottolinea che, pur essendo la vittima affetta precedentemente ai fatti da una
pregressa piastrinopenia che potrebbe avere contribuito all’aggravarsi dal
trauma cranico, le lesioni rimangono sempre di natura traumatica, motivo per
cui il nesso di causalità non è interrotto neppure per questa ragione.
Al proposito dello scritto del signor __________, ex curatore di __________
(doc. TPC 18) il quale riferisce di gravi conseguenze del trauma subito, la PP
rileva che non vi è agli atti alcuna documentazione comprovante le sue
affermazioni.
Quanto al diritto, l’accusa rileva che i presupposti oggettivi del
reato di lesioni gravi colpose sono certamente dati, avendo l’agire di IM 1
messo in pericolo di morte __________ e compromesso le sue capacità
neurologiche. Soggettivamente IM 1 ha agito per negligenza cosciente: egli ha
mirato con il braccio sinistro, quello più forte, ha colpito volontariamente al
viso e con violenza, sapendo che un pugno come quello da lui sferrato può
comportare anche conseguenze gravi, pur non volendo questo risultato. Come ha
indicato lo stesso imputato, __________ si trovava sulle scale, ed è noto a
chiunque che cadendo in queste condizioni una persona può farsi male. L’accusa
cita i parametri della STF 6S_365/1966 in cui l’Alta Corte ha riconosciuto che
un pugno al viso può in modo prevedibile fare perdere l’equilibrio e fare
cadere a terra una persona con tutte le conseguenze che ne possono derivare.
IM 1 ha agito per futili motivi, siccome si sentiva insultato, e
la sua reazione è certamente stata inadeguata; sarebbe infatti stato
sufficiente rispondere oppure andarsene.
La PP chiede quindi l’integrale conferma del punto 1 dell’AA e con
riferimento alle pretese di risarcimento fatte valere dagli accusatori privati
si rimette alla decisone della Corte.
Per quanto attiene ai furti (punto 2 dell’AA), evidenzia che si
tratta di un innumerevole serie di furti commessi su un lasso di tempo
relativamente breve. Le responsabilità di IM 1 per i furti commessi presso il ACPR
2, emergono dalle di lui ammissioni così come da puntuali prove materiali,
ovvero la ciabatta appartenente a IM 1 rinvenuta sul luogo dei fatti e la
videosorveglianza del ACPR 2. Per quanto attiene all’ammontare della refurtiva,
osserva come non vi sia motivo di discostarsi dagli importi denunciati dagli
AP, rimettendosi al giudizio della Corte.
Quanto all’unico furto contestato dall’imputato, ovverosia quello
di cui al punto 2.16 dell’AA, rimarca come l’imputato abbia ammesso di essersi
trovato nelle vicinanze del cantiere, sottolineando inoltre che la credibilità
di IM 1 è minata da quanto avvenuto nel tempo. Con riferimento al furto ai
danni di ACPR 4, a mente dell’accusa le prove documentali prodotte dall’AP
rendono più che verosimile la refurtiva denunciata.
Postula quindi l’integrale conferma del punto 2 dell’AA.
Per quanto attiene al reato di violazione di domicilio di cui al
punto 3 dell’AA, l’accusa chiede pure l’integrale conferma, posto che
l’autorizzazione ad accedere agli spogliatori del ACPR 2 è data unicamente per
i soci dello stesso ACPR 2.
Con riferimento alla contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
(punto 4 dell’AA), osserva che a seguito del tempo passato alcune delle
contravvenzioni sono ormai cadute in prescrizione, motivo per cui il punto 4
dell’AA, di cui pure chiede integrale conferma, riporta quelle ancora
condannabili.
A mente dell’accusa gli indizi e le prove a carico di IM 1 sono
inequivocabili per tutti i reati, per i quali l’imputato ha sostanzialmente
ammesso le sue responsabilità, ad eccezione delle contestazioni citate.
Quo alla commisurazione della pena da infliggere all’imputato, rileva
che va sì tenuto conto della sua difficile situazione famigliare, del fatto che
egli si sia costituito spontaneamente per quanto attiene ai fatti di cui al
punto 1 dell’AA e della messa a disposizione di una somma di denaro a parziale
risarcimento delle vittime, ma anche della circostanza secondo cui egli si è
reso latitante nel corso degli ultimi mesi del 2014 e si è quindi resa
necessaria l’emissione di un mandato di cattura.
Per quanto attiene alla sospensione condizionale della pena,
l’accusa rileva che la gravità del fatto di sangue, i futili motivi, l’assenza
di una fonte di reddito e la propensione ai furti, depongono per una prognosi
negativa.
Conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva
di 20 (venti) mesi da espiare, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Per quanto attiene ai sequestri, ribadisce quanto dichiarato in
sede di interrogatorio e produce una lista degli oggetti sequestrati (doc.
dib. 3);
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: in entrata precisa che su questi banchi oggi dibattiamo il dramma
di un giovane uomo vittima di sé stesso, di un’infanzia e un’adolescenza
difficili, prive di affetto e del necessario sostegno famigliare, sottolineando
che IM 1 è appena 30enne e spera oggi di poter dare una svolta positiva alla
sua esistenza.
Anche la difesa passa quindi in rassegna i fatti imputati al suo
assistito.
Per quanto riguarda il punto 1 dell’AA (lesioni colpose gravi),
sottolinea che la versione di IM 1 deve prevalere su quella divergente di __________,
la quale, oltre ad essere stata sotto l’influsso dell’alcol, è comunque parte
coinvolta, posto che tutti gli altri testimoni hanno confermato i fatti così
come da lui riportati. Vi è quindi che IM 1 è stato provocato
dall’accompagnatrice di __________ ed ha risposto verbalmente alla
provocazione. Si è allora venuto a creare il diverbio con __________. Come
rapportato dal testimone __________ (VI PG 15.8.2015, p. 2, allegato 2 all’AI
41), IM 1 ha dapprima tentato di smorzare i toni, dicendo a __________ di
lasciar perdere. Solo successivamente, sentendosi minacciato dalla vittima, ha
reagito d’istinto con un pugno.
Quanto al diritto, dopo aver elencato i presupposti del reato di
lesioni gravi ai sensi dell’art. 122 CP, la difesa spiega le ragioni per cui
gli elementi del reato di lesioni gravi colpose non sono adempiuti, rilevando
in particolare che __________, al momento del suo arrivo in ospedale il
15.8.2015, non era in pericolo di vita e non era stato ritenuto necessario un
intervento operatorio. Unicamente il giorno successivo è stato constatato un
peggioramento inaspettato, causato anche dalla preesistente piastrinopenia, che
ha influenzato la coagulazione del sangue. I medici hanno concluso che, verosimilmente,
senza le patologie pregresse il peggioramento non sarebbe intervenuto;
diversamente, essi non avrebbero peraltro atteso prima di effettuare
l’intervento di craniectomia. È dunque escluso, a mente della difesa, che le
ferite provocategli da IM 1 fossero tanto gravi da mettere in pericolo la vita
di __________, motivo per cui manca il nesso causale tra il pugno e le
conseguenze riportate dalla vittima. La difesa osserva inoltre che il Dr. __________
(AI 71) ha evidenziato che il quadro clinico non era sufficiente a sostenere
che un non intervento avrebbe portato ad exitus il paziente. Rimarca che senza
le patologie pregresse, le conseguenze del pugno non sarebbero state lesioni
gravi, ma unicamente lesioni semplici.
Il difensore rileva inoltre che i rapporti medici in atti non
danno atto di danni fisici permanenti e non vi sono indicazioni secondo cui a
favore della vittima sarebbe stata erogata una rendita intera d’invalidità,
così come non è documentato il fatto che sia stata pregiudicata la capacità
lavorativa e neppure il suo asserito bisogno di cure. Il difensore, rimandando
alla Valutazione della compatibilità tra il trauma subito il 15.8.2010 e lo
stato di salute attestato nei certificati medici relativi alla persona di __________
del medico legale Dr. __________ (AI 72), pone l’accento sul fatto che la
salute della vittima era già ampiamente compromessa prima dei fatti del
15.8.2010. Per quanto attiene allo scritto del signor __________, prodotto alla
vigilia del dibattimento, rileva che lo stesso non ha alcun valore probatorio,
essendo lo stesso rappresentate degli eredi e spingendosi egli, di professione
economista, a valutazioni mediche di tipo peritale. Agli atti vi è invece che __________
è morto per cause naturali presso il proprio domicilio, e la circostanza
secondo cui aveva a quel tempo lasciato __________, testimonia semmai che egli
era indipendente dal personale di cura.
Entra quindi in considerazione, per __________, unicamente il
reato di lesioni semplici.
A questo proposito la difesa sottolinea che IM 1 non ha colpito __________
per motivi futili, come preteso dall’accusa, e quindi unicamente poiché la
compagna gli aveva dato del “frocio”, ma per difendersi da __________,
il quale, nonostante l’imputato abbia tentato di smorzare i toni, si dirigeva
verso di lui tenendo in mano un oggetto metallico. Si è trattato della reazione
di un momento. Anche il teste __________ ha dichiarato che IM 1 ha
effettivamente colpito __________ unicamente quando quest’ultimo si è messo al
suo inseguimento, mentre egli si stava già allontanando. Il teste __________ ha
confermato la dinamica secondo cui __________ si sarebbe recato verso IM 1 con
fare minaccioso. Secondo i testi la vittima avrebbe peraltro pronunciato frasi
del tipo “ti spacco la faccia” e “ti spacco in due”. A mente
della difesa, IM 1 ha quindi ritenuto di subire un attacco imminente e diretto.
Quanto alla proporzionalità dell’agire del suo assistito, il difensore rileva
che il pugno è stato proporzionale alla minaccia subita: __________ era alto 1.80 m, di corporatura media, all’epoca 50enne, mentre IM 1 è di corporatura esile; __________
inoltre era sotto l’effetto di alcol e cannabis, ciò che spiega l’aggressività
nei confronti dell’imputato.
IM 1 non si aspettava certo che a seguito del suo pugno la vittima
cadesse a terra. Al contrario, la reale situazione dopo il pugno era per lui
talmente indecifrabile che egli temeva che la vittima potesse rialzarsi. A
mente della difesa l’imputato non può quindi essere ritenuto colpevole di lesioni,
avendo egli agito in stato di legittima difesa esimente ai sensi dell’art. 15
CP.
Quo ai furti (punto 2 dell’AA), il difensore di IM 1 osserva che i
fatti sono sostanzialmente ammessi. Per quanto attiene al furto di cui al punto
2.17 dell’AA, per il quale è contestato l’ammontare della refurtiva, rileva
che, pur avendo l’imputato dichiarato di averla cambiata ottenendo in
contropartita EUR 12'500.00, nessuna verifica in questo senso è stata
effettuata presso gli uffici di cambio, né si può considerare che la
documentazione prodotta dall’accusatore privato possa provare l’ammontare della
refurtiva, trattandosi di documenti allestiti dalla stessa parte lesa.
Resta inoltre contestato il furto di cui al punto 2.16 dell’AA. A
mente della difesa la versione dell’imputato è del tutto plausibile; non vi
sarebbe infatti motivo per lui di negare questo furto dopo avere ammesso tutti
gli altri, di gravità ben maggiore. Sottolinea peraltro che il suo assistito è
stato trovato in possesso solo del cellulare, e di nessun altro bene
denunciato, nonostante fosse passato poco tempo dalla sparizione di questi
oggetti. Inoltre, se egli avesse effettivamente rubato i cellulari, avrebbe
certamente tenuto l’S5 e non l’S3 così come se avesse sottratto i portamonete
avrebbe certamente tenuto il denaro contenutovi, mentre non risulta dal verbale
di Polizia che egli sia stato trovato in possesso di denaro. L’imputato inoltre
non avrebbe certamente passato due ore a manipolare un cellulare rubato in un
bar, sotto gli occhi di tutti.
Quo alla commisurazione della pena, la difesa rileva che per
rapporto ai fatti dell’agosto 2010, nella denegata e contestata ipotesi in cui IM
1 dovesse essere ritenuto colpevole del reato imputatogli, andrebbe
sottolineato che egli si è costituito spontaneamente e si è dichiarato scosso e
sinceramente dispiaciuto per quanto accaduto, così come va tenuto conto del
lungo tempo trascorso da questi fatti.
Per quanto attiene ai ripetuti furti chiede di considerare che IM
1 ha messo spontaneamente a disposizione degli accusatori privati quasi CHF
10'000.00, faticosamente risparmiati in diversi anni e che egli ha rubato per
sopperire al suo bisogno di sostanze stupefacenti e talvolta pure per far
fronte alla fame, avendo a disposizione un argent de poche di soli CHF 150.00.
A mente della difesa va inoltre considerata la sua vicenda
personale, del tutto drammatica fin dall’infanzia, così come i problemi
psichici dell’imputato, segnalati dallo psichiatra Dr. __________ dopo la sua
incarcerazione (AI 104). Non si può poi tralasciare il fatto che l’imputato è
in Svizzera sulla base del permesso C e che una pena superiore ai 15 mesi
potrebbe quindi compromettere la sua possibilità di rimanere nel nostro Paese,
nel quale risiede da quando è bambino.
Per quanto attiene infine alle pretese di parte civile, quelle
avanzate dagli eredi di __________ restano recisamente contestate ritenuto che
non è comprovato che le persone notificatesi siano effettivamente gli eredi di __________
ed abbiano avuto una reale relazione con la vittima, potendo quindi soffrire
per la sua dipartita, ritenuto che la vittima in ogni caso è morta per cause
naturali.
La difesa conclude chiedendo il proscioglimento di IM 1 dai punti
1 e 2.16 dell’AA ed in ogni caso, anche se per delirio d’ipotesi egli dovesse
essere ritenuto colpevole pure di questi reati, che la pena sia contenuta in al
massimo 12 (dodici) mesi, non opponendosi ad una pena interamente da espiare.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni dell’atto
d’accusa
1. In merito alle
correzioni dell’atto d’accusa si richiama il verbale del dibattimento,
osservando che le parti hanno aderito alla proposta di modificare il punto 2
dell’atto d’accusa nel senso che il ripetuto furto è da considerarsi in parte
di lieve entità, e meglio per quanto attiene ai punti 2.10 e 2.12 dell’atto
d’accusa.
Con l’accordo delle parti l’importo di cui al punto 2.14 è stato
modificato da CHF 1'136.00 in CHF 1'139.00, l’importo del punto 2.16 da CHF 300.00 a CHF 340.00 e l’importo di cui al punto 2.17 da CHF 21'000.00 a CHF 21'256.90. Di conseguenza, il cappello del punto 2 è stato modificato nel senso che
l’importo complessivo della refurtiva in franchi ammonta a CHF 30'729.20 e non
CHF 30'429.30.
Le parti hanno infine aderito alla proposta del Presidente di
modificare le circostanze di tempo di cui al punto 3 dell’atto d’accusa nel
senso che la ripetuta violazione di domicilio è avvenuta nel periodo maggio –
agosto 2012 e non maggio – settembre 2012.
II) Curriculum
vitae
2. IM 1, nato il __________
a __________ (Portogallo), in occasione del suo primo interrogatorio dinanzi al
PP il 18.8.2010, ha riferito di non avere una residenza fissa, indicando di
avere dormito, negli ultimi giorni, per strada e di essere precedentemente
stato ospitato da un amico (VI PP 18.8.2010, p. 2, AI 14).
L’imputato ha così riassunto la sua vita:
"
Sono nato in Portogallo.
Sono arrivato in Svizzera, in Ticino, nel 1990. Mia madre era già in Svizzera
dove si era risposata con un altro uomo, dato che mio padre era morto, peraltro
quando io ancora non ero nato, per cui non l'ho mai conosciuto. Dal 1990 ad
oggi sono sempre rimasto qui. Ho fatto le scuole dell'obbligo a __________.
Dopo di che ho intrapreso l'apprendistato di posatore di pavimenti, senza però
riuscire a conseguire il diploma. Durante il secondo anno di apprendistato,
appena compiuti i 18 anni, mia mamma mi ha "cacciato" di casa. Al che
ho iniziatola ''sbandare". Preciso che mia madre aveva nel frattempo avuto
figli dal nuovo matrimonio. E' stato in questo periodo che ho iniziato a
rubare, a fumare, a drogarmi. Al punto che ho iniziato a delinquere seriamente
ritrovandomi in carcere, già nel 2004. Ho preso una condanna di 18 mesi di
detenzione da scontare. Già quando ero in semi libertà ho trovato un lavoro nella
ditta del padre di una mia amica. Sono riuscito a mantenere questo lavoro per
circa sei mesi, dopo di che ho avuto un nuovo crollo, mi hanno licenziato e ho
così perso la stanza che avevo affittato all'Hotel __________. Per un paio di
mesi non ho lavorato e sono andato a vivere con la mia ragazza di allora. Ho
poi trovato lavoro come gessatore, siamo nel 2006 circa, anno questo dove non
ho avuto grossi problemi. Nel 2007, invece, ho nuovamente sbandato. Tant'è che
all'inizio del 2008 sono stato ancora condannato. Ho scontato giorni di
detenzione, oltre alla revoca del residuo della vecchia pena. Nel 2008 non ho
lavorato. Quando ho finito di scontare i giorni di prigione sono nuovamente
andato a vivere con la mia ragazza. Nel 2009 ci siamo lasciati definitivamente
e io sono ancora crollato. Ho ancora commesso dei reati, tant'è che sono ancora
stato condannato, scontando ancora del carcere. Sta di fatto che anche nel 2009
non ho lavorato. Sia nel 2008 sia nel 2009 sono comunque sempre stato
"allacciato" all'__________ di __________ che però non mi ha mai
aiutato finanziariamente. Mi sono sempre e solo stati dati dei consigli e si è
cercato di trovarmi un lavoro, purtroppo invano perché non avevo i documenti.
Arriviamo quindi nel 2010 quando, come ho già detto, dopo la mia scarcerazione
dell'08.04.2010, sono stato preso dalla Comunità __________. ADR che quando ho
smesso di lavorare alla Comunità __________, d'accordo con il mio assistente, __________
dell'__________ di __________, abbiamo deciso che avrei aspettato di ricevere i
documenti per decidere il mio futuro prossimo. Quindi da circa metà luglio a
metà agosto 2010 ho occupato le mie giornate andando per esempio al Lido di __________.
Mi è anche però capitato di rimanere a casa.
ADR che grazie al fatto che presso la Comunità __________ avevo vitto e
alloggio gratuiti, considerato anche che venivo pagato fr. 150.- alla settimana
più le mance, ultimamente ero riuscito a risparmiare, circa fr. 2'000.-.
ADR che io non ho conti in banca. Ho sempre e solo avuto denaro in contanti.
Oggi ho ancora con me una decina di franchi. E' giusto dire che in un mese ho
speso la somma di fr. 2'000.- che avevo risparmiato. Ho dovuto comprarmi da
mangiare tutti i giorni, ho fatto la spesa anche per __________, visto che mi
ospitava.
(…) ADR che non beneficio di alcuna rendita assistenziale. L'unica mia fonte di
reddito negli ultimi mesi è pervenuta dalla Comunità __________.
ADR che io non ho più alcun rapporto con mia madre che, per quanto ne sappia,
dovrebbe vivere in __________ a __________.
ADR che io non ho fratelli di identici genitori. Ho tre fratellastri, ossia i
figli di mia madre con i quali ho un buon rapporto, però alla fine ognuno va
per la propria strada. In realtà il rapporto è limitato ad un saluto per strada
quando per caso ci si incontra.
ADR che attualmente non ho alcuna relazione sentimentale.”
(VI PP 18.8.2010, p. 2-4, AI 14).
3. Il 15 gennaio 2015
l’imputato ha aggiornato la sua situazione personale ed economica:
"
Abito da solo in un monolocale il quale mi viene pagato dal mio
assistente sociale __________. Tutti i lunedì alle 1100 mi reco dalla medesima signora per ritirare 250 CHF dell’assistenza. Vorrei però precisare che
io ne ritiro unicamente 150 CHF e i rimanenti 100 CHF vengono versati su un mio
conto risparmio presso la Banca dello Stato. Attualmente su quest’ultimo
possiedo circa 12'000 CHF. Dal 2010 non esercito nessuna attività, eccetto
qualche lavoro sporadico pagatomi in contanti. Vista la mia situazione precaria
non riesco a trovare un’attività lavorativa stabile.”
(VI PG 15.1.2015, p. 2, allegato all’AI 93).
4. In occasione del
verbale di arresto del 1° marzo 2015, invitato a spiegare dove avesse vissuto
negli ultimi mesi, l’imputato ha raccontato di essere partito per la __________
nei primi giorni di dicembre 2014, dove sarebbe rimasto da amici di scuola,
indicando che “In quel momento non stavo bene perché stavo attraversando una
crisi personale, legata alla mia vita in generale. Ho avuto anche pensieri
suicidali. Passato il periodo con questi amici, ora mi sento meglio e sono
tornato perché voglio risolvere i miei guai giudiziari (…).”
(VI PP 1.3.2015, p. 4, AI 86).
Con riferimento alla sua situazione economica IM 1 ha indicato che
“(…) la mia unica fonte economica è l’assistenza per un totale di CHF
2'100.-. Dedotte le spese, fino a prima della mia partenza per la __________,
la __________ mi consegnava settimanalmente CHF 150.-. Ogni mese __________
bonificava CHF 400.- su un conto a mio nome per costituire una riserva in caso
di necessità. Io non avevo accesso a quel conto. Da quando è stata revocata la
curatela so che quel conto è stato bloccato.” (VI PP 1.3.2015, p. 4, AI
86).
IM 1 ha peraltro indicato di essere in cura metadonica da circa 2
anni a seguito del suo precedente consumo di eroina (VI PP 1.3.2015, p. 3, AI
86).
5. IM 1 ha poi aggiunto
il 5 marzo 2015 di essere stato affidato alla curatrice __________ su sua
richiesta volontaria, dopo i fatti dell’agosto 2010. La stessa lo avrebbe
aiutato a trovare un appartamento a __________ e cercare un lavoro. La ricerca
di un’attività lavorativa non avrebbe però avuto esito positivo ed egli avrebbe
quindi svolto unicamente qualche lavoretto saltuario come giardiniere presso la
Città di __________, come manovale presso il Dicastero attività giovanili della
Città di __________ e come aiuto vendita e logistica presso la __________ (VI
PP 5.3.2015, p. 4, AI 100).
Dalla documentazione agli atti risulta che la curatela in favore
di IM 1 è stata revocata a far tempo dal 12 febbraio 2015 (AI 82).
6. Per quanto attiene
alla sua situazione famigliare, l’imputato ha dichiarato di avere ripreso i
contatti unicamente con la sorella minore (VI PP 5.3.2015, p. 4, AI 100),
mentre non avrebbe contatti con la madre dal 2006 (VI PP 1.3.2015, p. 4, AI 86).
In occasione del pubblico dibattimento ha riferito di non essere mai stato in
buoni rapporti con il patrigno, il quale avrebbe prestato attenzione unicamente
ai suoi figli biologici, fratellastri dell’imputato (VI DIB 5.6.2015, p. 2,
allegato 1 al verbale dibattimentale).
7. Interrogato dal
Presidente in merito alle sue prospettive di vita, IM 1 ha asserito di voler
cambiare completamente vita, “siccome ho 30 anni e non sono più un
ragazzino”, e trovare un lavoro per potersi mantenere (VI DIB 5.6.2015, p.
2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
L’imputato ha inoltre indicato che già in carcere inizierà a
seguire dei corsi di formazione in settori che gli potranno tornare utili sul
mercato del lavoro, quali l’inglese e l’informatica (VI DIB 6.5.2015, p. 2,
allegato 1 al verbale dibattimentale).
III) Precedenti
penali
8. Dall’Estratto del casellario giudiziale svizzero del 1° marzo
2015 (AI 87) risulta una condanna del 19 maggio 2005 delle Assise correzionali
di Lugano alla pena detentiva di 18 mesi per rapina, furto, estorsione,
appropriazione indebita, danneggiamento, violazione di domicilio, ricettazione,
reati di poca entità (furto), furto d’uso, infrazione grave alle norme della
circolazione, conducenti senza licenza di condurre, inosservanza dei doveri in
caso d’incidente, abuso della licenza e delle targhe, delitto contro la LF
sugli stupefacenti, delitto contro la LF sulle armi, contravvenzione alla LF
sul trasporto pubblico e lesioni semplici.
Con decisione 18 dicembre 2005 il Consiglio di Vigilanza ha
ordinato la sua liberazione condizionale, revocata in data 28 gennaio 2008, a
seguito della condanna, con decreto d’accusa, a 90 giorni di detenzione per
furto, danneggiamento, violazione di domicilio, minaccia, ingiuria, vie di
fatto, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e contravvenzione alla LF sul
trasporto pubblico.
IM 1 è poi stato condannato il 3 giugno 2009 dalla Pretura penale
a 90 giorni di detenzione per furto d’uso, infrazione alle norme sulla
circolazione, inosservanza dei doveri in caso d’incidente, conducenti senza
licenza di condurre e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
Con decreto d’accusa del 15 dicembre 2009, infine, l’imputato è
stato nuovamente condannato alla pena detentiva di 90 giorni per i titoli di
furto, reati di poca entità (furto), danneggiamento, violazione di domicilio,
vie di fatto, soggiorno illegale e contravvenzione alla LF sul trasporto
pubblico.
IV) Circostanze dell’arresto,
inchiesta e atto d’accusa
9. Il 15 agosto 2010, __________
ha segnalato telefonicamente alla Polizia Cantonale che presso la stazione di
benzina __________ di __________ un uomo era rimasto ferito. Recatisi sul
posto, gli agenti della Polizia Cantonale hanno constatato la presenza di __________,
__________, al quale i paramedici stavano prestando le cure del caso prima di
evacuarlo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ (Rapporto
d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 6.9.2010, AI 41).
Dal rapporto di analisi del Laboratorio Bioanalitico di __________
del 16 agosto 2010 (allegato 13 all’AI 41) si evince che al momento dei fatti __________
aveva un tasso alcolemico di 0.27 g/kg.
10. IM 1 si è presentato
spontaneamente presso il Ministero Pubblico nella tarda mattinata del 18 agosto
2010, accompagnato dall’avv. DUF 1. Immediatamente verbalizzato, l’imputato ha
ammesso di avere colpito __________ con un pugno al viso. L’imputato è quindi
stato rilasciato al termine dell’interrogatorio (Rapporto d’inchiesta di
Polizia Giudiziaria del 6.9.2010, AI 41; VI PP 18.8.2010, AI 14).
11. Nel corso del 2012, a seguito di vari furti con scasso avvenuti all’interno del ACPR 2, __________, presidente
della società sportiva, ha fatto installare all’interno della sede una
videocamera di sorveglianza. Sulla base delle immagini così acquisite, la
Polizia Cantonale ha identificato IM 1 quale possibile autore (VI PG 11.9.2012,
allegato 19 all’Inc. MP 2012.8699).
Verbalizzato il 14 settembre 1012, l’imputato ha ammesso di
essere l’autore dei furti avvenuti presso il ACPR 2 tra il mese di giugno ed il
mese di agosto 2012. IM 1 ha inoltre ammesso di avere perpetrato un furto ai
danni del centro commerciale __________. Terminata la verbalizzazione, IM 1 è
quindi stato rilasciato (Rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria del 19.12.2012,
Inc. MP 2012.8699).
12. In data 27 giugno 2014
è giunta in Polizia la denuncia di ACPR 17, il quale ha riferito che presso gli
spogliatoi dello stadio di __________ gli erano stati sottratti un orologio e
un portamonete contenente diverse tessere.
Il danneggiato ha d’altra parte indicato di essere stato
contattato tramite Facebook da una persona a lui sconosciuta, identificata in __________
Ietti, il quale gli avrebbe comunicato di avere acquistato il suo telefono
cellulare da tale IM 1.
In data 2 luglio 2014, ACPR 17 si è quindi presentato presso gli
uffici di Polizia per comunicare che il citato __________ Ietti gli aveva
riconsegnato il telefono cellulare e anche l’orologio, recuperato, questo,
presso il domicilio di IM 1.
Assunto a verbale in qualità di imputato per i titoli di furto e
ricettazione, __________ Ietti ha identificato con una certezza del 99% IM 1
come la persona a lui nota con il nome IM 1.
La Polizia Cantonale ha quindi dato avvio alle ricerche
dell’imputato, non riuscendo tuttavia a rintracciarlo al proprio domicilio tra
il 5 settembre 2014 ed 15 dicembre 2014 (Rapporto d’inchiesta di Polizia
Giudiziaria del 31.1.2015, AI 78; VI PP ACPR 17 2.7.2014, allegato 3 all’AI 78
e conversazione Facebook ACPR 17/Ietti allegata).
13. Nel frattempo
ulteriori segnalazioni sono giunte in Polizia.
13.1 In data 6 novembre 2014 si è
presentato presso gli sportelli della __________ ACPR 16 per denunciare il
furto della sua bicicletta, avvenuto all’esterno della __________ e poi ritrovata
nei pressi del Bar __________.
13.2 Il 26 novembre 2014 ACPR 4 ha
denunciato il furto di una valigetta contenente circa CHF 21'000.00, diverse
tessere e la chiave di accesso alla cassetta di sicurezza della Corner Bank di
Pregassona. La valigetta gli sarebbe stata sottratta dall’autovettura
posteggiata all’esterno della Farmacia __________. A mano dei fotogrammi della
videosorveglianza, la farmacista __________ ha riconosciuto con una certezza
situata al 40% IM 1 (Rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria del 22.1.2015,
AI 79).
13.3 In data 15 gennaio 2015 è
infine stato richiesto l’intervento della Polizia Cantonale in Via __________ a
__________. ACPR 18 e ACPR 19 denunciavano il furto di un portamonete
contenente denaro contante per una somma totale di EUR 70.00 e due cellulari
del valore complessivo CHF 680.00. I due hanno indicato di essersi allontanati
per breve tempo dal locale pubblico situato in Via __________, dove stavano
eseguendo dei lavori di trasloco. Al loro ritorno avrebbero potuto constatare
che dalle tasche delle loro giacche mancavano gli oggetti citati iniziando
quindi iniziato a cercarli. L’accusatore privato ACPR 19 avrebbe allora notato
un ragazzo, all’interno del Bar __________, che stava manipolando un cellulare
simile a quello da lui appena sottratto. Questi si sarebbe però rifiutato di
restituirgli l’apparecchio, da cui la richiesta d’intervento della Polizia che
ha identificato nell’imputato la persona in possesso del cellulare.
Interrogato, IM 1, pur acconsentendo alla restituzione del telefono, ha negato
di essere l’autore del furto (Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria
1.3.2015, AI 93).
14. Il 30 gennaio 2015 il
Procuratore Pubblico ha emesso un mandato di cattura nazionale per IM 1 (AI 81)
in ragione del fatto che questi non aveva dato seguito alla citazione per
procedere alla sua verbalizzazione presso il Ministero Pubblico.
L’imputato è stato rintracciato il 28 febbraio all’esterno del suo
appartamento a __________ e arrestato. Con decisione 2 marzo 2015 il GPC ha
accolto l’istanza formulata dal PP il giorno precedente, ordinando la
carcerazione preventiva in ragione del pericolo di collusione e inquinamento
delle prove fino al 13 marzo 2015 (AI 94).
15. In accoglimento della
richiesta formulata dall’imputato, lo stesso è stato posto in regime di
esecuzione anticipata della pena a far tempo dal 7 marzo 2015.
16. Con atto d’accusa
47/2015 del 29 aprile 2015 il Ministero Pubblico ha rinviato a giudizio IM 1
per i reati di lesioni colpose gravi, ripetuto furto, ripetuta violazione di
domicilio e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
V) Imputazione di lesioni
colpose gravi (punto 1 dell’atto d’accusa)
17. Per quanto attiene ai
fatti svoltisi a __________ il 15 agosto 2010, si impone in primo luogo
di evidenziare che la vittima non ha mai potuto essere interrogata. Un primo
tentativo di verbalizzazione, intrapreso pochi giorni dopo i fatti, quando __________
si trovava ricoverato presso il Reparto di Neurologia dell’Ospedale __________,
ha avuto esito negativo, non avendo egli ricordi dell’accaduto (Rapporto
d’inchiesta di Polizia Giudiziaria del 6.9.2010, AI 41).
Il 10 settembre 2010 il Capo Clinica dell’Ospedale __________ ha
indicato che “Il Paziente è in grado di sostenere un colloquio tuttavia, dai
dati a nostra disposizione, quanto riferito potrebbe essere notevolmente
inficiato dallo stato psichico attuale, caratterizzato da parziale
disorientamento e deficit mnesici.” (certificato medico 10.9.2010
dell’Ospedale __________, AI 46).
Il 30 dicembre 2010 il Dr. __________ ha ribadito che “I
disturbi cognitivi ancora rilevanti e in particolare i disturbi di memoria
precludono ancora al paziente la possibilità di fornire risposte attendibili
riguardanti l’evento traumatico, di cui non ricorda ancora nulla.”
(certificato medico 30.12.2010 della Clinica __________, AI 59).
__________ è deceduto il __________ per cause naturali (attestato
di morte __________, AI 73) senza che fosse possibile per gli inquirenti
raccogliere sue dichiarazioni sull’accaduto.
18. Per quanto attiene
all’imputato, invitato a spiegare quanto accaduto il 15 agosto 2010 presso la
stazione __________, in occasione del suo primo interrogatorio IM 1 ha
dichiarato:
"
(…) ho deciso di andare a comperare un panino al distributore di
benzina __________ che si trova proprio di fronte a quello della __________.
Quando stavo entrando alla __________ ho sentito che dall’altra parte della
strada – lui era alla __________ – mi ha chiamato __________. Mi ha chiesto una
birra, ciò che ho fatto portandogliela. Gli ho dato la birra e sono rimasto con
lui sul piazzale di fuori dal bar della __________ a mangiare il panino. C’era
anche la sua ragazza, di cui non conosco il nome. Mentre parlavamo del più e
del meno mi è venuto in mente di entrare nel bar della __________ per sfogliare
la Gazzetta dello Sport. Mentre stavo entrando nel bar, un signore che
conoscevo solo di vista (la persona che poi ho colpito) e una sua amica mi
hanno chiesto un’informazione, e meglio come si chiamava la discoteca che si
trova dopo il Ristorante __________. È stata la signora a chiedermelo ed io ho
risposto che quella discoteca si chiamava __________. Lei ha allora iniziato a
ridere a squarciagola così come il suo amico dicendomi che allora non c’era
bisogno di chiedermi di che sesso ero perché quella è una discoteca da
“finocchi”. Io non ho risposto alla signora e sono entrato nel bar per prendere
la Gazzetta dello Sport, che si trovava proprio sulla macchinetta delle
sigarette all’entrata del bar; ho avuto la sensazione che tutti all’interno del
bar mi guardassero a seguito di quello che aveva detto la signora. A quel punto
non ho più preso la Gazzetta della Sport e sono uscito, senza comandare nulla
da bere. La signora che mi aveva fatto la domanda sulla discoteca e il suo
amico erano ancora lì all’esterno del bar, nella piccola terrazza leggermente
sopraelevata appena fuori dal bar, dove mi trovavo pure io. Sta di fatto che ho
detto alla signora che io conoscevo __________ perché “prima che ci fossero i
finocchi c’erano le puttane come te”. Ho pronunciato questa frase ad alta voce
per farmi sentire da tutti. In quel momento lei mi ha detto come mi permettevo
di darle della puttana e io le ho risposto come si permetteva lei a darmi del
finocchio. In questo momento, quando ci siamo insultati come ho appena
descritto, eravamo io, la signora e l’uomo che poi ho colpito, tutti sulla
terrazza. Io davo le spalle alla porta d’ingresso del bar. I due, lui e lei,
erano invece di fronte a me. Ci si guardava in faccia. Quando io me ne stavo
andando ed ero già sceso dalla terrazza voltando le spalle all’uomo e alla sua
amica, ho sentito un rumore come di tavoli che venivano spostati. Mi sono
quindi girato di nuovo verso la terrazza ed ho visto l’uomo che ha iniziato ad
alzare la voce venendo verso di me. Ha iniziato ad insultarmi, inizialmente
rimanendo in piedi sulla terrazza. Mi ha detto come mi permettevo di insultare
“la donna di un marocchino”. Al che io gli ho risposto che se lei mi dava del
“frocio”, allora io potevo darle della “puttana”. Lui si è incavolato ancora di
più quando io gli ho detto di stare zitto. In questi istanti il mio amico __________
diceva di lasciare perdere. Forse si rivolgeva non solo a me, ma anche all’uomo
che mi stava insultando. Io volevo andarmene ma quando gli ho detto di stare
zitto l’uomo ha reagito dicendomi “come ti permetti, adesso vengo e te ne do
uno”. È sceso dallo scalino della terrazzina, si è diretto verso di me con fare
minaccioso, con il che io ho preso paura e dato che stava ancora gridando e
aveva un fare minaccioso, quando si trovava ormai vicinissimo a me, gli ho
sferrato un pugno con la mia mano sinistra chiusa – io sono mancino. (…) ADR
che quando ho colpito __________, lui ha fatto un paio di passi indietro
barcollando, cadendo quindi sul sedere per poi immediatamente cascare
all’indietro (da seduto), battendo così la testa al suolo. ADR che quando
l’uomo si è ritrovato a terra, dopo avere battuto il capo, io sono rimasto ad
osservarlo veramente poco, forse un paio di secondi. In quegli istanti secondo
me __________ era cosciente, aveva gli occhi aperti, muoveva leggermente la
testa così come le mani. Non ho potuto rendermi conto di altro perché ho subito
preso il mio zaino e sono fuggito. Me ne sono però andato quando ho capito che
era cosciente. Ho pensato sì che era frastornato per la botta, ma ho pensato
che in fin dei conti non c’era niente di grave.”
(VI PP 18.8.2010, p. 4-6, AI 14).
A domanda del PP, IM 1 ha risposto di essere sicuro di avere
utilizzato la mano sinistra, colpendo la vittima al viso, lateralmente, sulla
parte destra (VI PP 18.8.2010, p. 5, AI 14), versione che ha mantenuto nel
corso di tutta l’inchiesta (VI PP 22.9.2010, p. 5, AI 49; VI PP 5.3.2015, p. 6
e 8, AI 100).
IM 1 ha inoltre indicato che si trattava di “un bel pugno, un
pugno forte”, “il pugno l’ho sferrato con forza, caricando il colpo con
il peso del corpo”, e che “volevo colpirlo in faccia” (VI PP
18.8.2010, p. 5, AI 14).
19. In occasione del suo
interrogatorio dinanzi al PP il 23.9.2010, ha indicato che “Io ho avuto la
sensazione che __________ volesse darmi un pugno o comunque aggredirmi. In
effetti quando io me ne stavo andando ho sentito dietro di me un rumore di
sedie e tavoli che venivano spostati, mi sono voltato e ho visto che __________
veniva verso di me con fare minaccioso. Tra l’altro lui mi anche detto “adesso
te ne do uno”, inteso un pugno. Quindi ho reagito istintivamente e per
difendermi l’ho colpito con un pugno.” (VI PP 22.9.2010, p. 2, AI 49).
Ha inoltre indicato che “__________è sceso dallo scalino della
terrazzina e si è diretto verso di me con fare minaccioso. Gridava, mi
insultava (“coglione”, “testa di cazzo”, ecc) e ad un certo momento avevo paura
che mi colpisse.” (VI PP 22.9.2010, p. 2, AI 49).
L’imputato ha quindi ribadito che “quando stavo per andarmene
ho sentito dietro di me un rumore di sedie e tavoli che venivano spostati.
Quando mi sono voltato ho visto che __________ veniva verso di me con fare
minaccioso, gridando ed insultandomi, per poi dirmi le parole che ho già
riferito, e meglio “adesso scendo e te ne do uno”.” (VI PP 22.9.2010, p. 5,
AI 49).
20. In occasione del
verbale di interrogatorio 5 marzo 2015 l’imputato ha dichiarato che:
"
Mentre la PP mi legge le dichiarazioni che ho rilasciato nel
verbale del 18.08.2010 a pagina 5, più o meno a metà, la fermo dicendo che
secondo me non è stata verbalizzata a suo tempo la cosa più importante. Spiego
che quando __________ è sceso dalla terrazza e mi è venuto incontro, nel
voltarmi verso di lui, mi sono accorto che aveva in mano qualcosa che io
pensavo essere un coltello o qualcosa di metallico. Io mi sono spaventato e ho
reagito tirandogli il pugno. Solo quando lui è caduto a terra, ho visto per
terra un mazzo di chiavi e ho capito che era l’oggetto che teneva in mano. Ero
convinto di aver già dichiarato questo in occasione del verbale che mi viene
riletto. (…) ADR preciso che ho colpito __________ con il pugno, mentre questo
stava scendendo il gradino di accesso alla terrazza del bar della __________,
forse è anche per questo che ha perso l’equilibrio. ADR nonostante la
circostanza appena indicata, non ho pensato che __________ potesse cadere male.
Il tutto si è svolto in un secondo. Francamente avevo pensato solo di avergli
fatto un occhio nero. Io non sono mai stato un ragazzo violento, mi sono
sentito minacciato. Avevo paura che lui si rialzasse e quindi, negli istanti
successivi al pugno, ho preso subito il mio zaino (…) e me ne sono andato.”
(VI PP 5.3.2015, p. 6, AI 100).
Interrogato a sapere se fosse consapevole del fatto che colpire
una persona con un pugno in zona viso/testa può avere conseguenze gravi e che
colpendo una persona, visibilmente ubriaca e quindi meno reattiva, questa
potrebbe rovinare a terra malamente e ferirsi gravemente, l’imputato ha risposto
che “Quando ho tirato il pugno l’ho fatto istintivamente, a difesa perché
avevo sentito il rumore metallico dei tavoli o sedie e avevo visto che aveva
qualcosa in mano e mi volevo difendere. Dopo ho pensato di avergli fatto un
occhio nero. Non ho pensato di avergli fatto male. Io non sono uno che
fa/faceva a pugni e quindi non pensavo di avergli fatto così male. (…) Non ci
ho pensato. È successo tutto così in fretta. Non mi aspettavo che cadesse. Non
mi aspettavo francamente in quel momento nemmeno di tirargli il pugno.” (VI
PP 5.3.2015, p. 8 e 9, AI 100).
21. IM 1 ha peraltro
dichiarato che “__________e la sua compagna stavano bevendo, se non sbaglio
lui un birrino e lei un bianchino. __________ mi dava l’impressione di essere
lucido, nel senso che parlava normalmente e si reggeva in piedi bello dritto,
senza barcollare. Della signora ho invece avuto l’impressione che fosse un po’
bevuta” (VI PP 22.9.2010, p. 4, AI 49), ribadendo poi che “ho avuto
l’impressione che __________ fosse lucido. Non mi dava l’impressione di aver
bevuto particolarmente. Parlava correttamente e non barcollava. Diversamente la
signora mi dava l’impressione di avere bevuto parecchio, già solo per la
domanda che mi aveva fatto sulla discoteca __________. Oltre a ciò puzzava di
alcool.” (VI PP 22.9.2010, p. 4, AI 49).
22. In occasione del
pubblico dibattimento l’imputato ha dichiarato:
“Sulla terrazza esterna erano seduti __________, che non
conoscevo, con una signora. La signora mi ha chiesto come si chiamasse la
discoteca a __________ e io le ho risposto “__________”. Lei allora si è messa
a ridere e mi ha detto che se sapevo come si chiamava voleva dire che ero
frocio perché quella è una discoteca da froci. Da parte mia ho risposto che da
quanto mi risultava quel posto era frequentato dalle puttane come lei. La
signora si apprestava a ribattere, ma io mi sono allontanato per evitare la
discussione, quando, giunto in fondo alla scaletta, ho sentito rumore di tavoli
e sedie che si spostavano e cadevano alle mie spalle. Mi sono quindi girato e
ho visto __________ a circa un metro da me che stava per colpirmi con un pugno.
Da parte mia ho quindi reagito d’istinto e l’ho colpito per primo con un pugno.
La cosa che mi ha spaventato di più è che avevo notato nelle sue mani qualcosa
di metallico, che poi però è risultato essere un mazzo di chiavi. La vittima è
caduta al suolo. Visto che era cosciente e temendo che poi si rialzasse dando
il via a una lite, ho preferito allontanarmi. Da parte mia pensavo di avergli
fatto al massimo un occhio nero.” (VI DIB 5.6.2015, p. 3, allegato 1 al
verbale dibattimentale).
Invitato dal Presidente a spiegare nuovamente quale fosse
l’atteggiamento della vittima ha quindi riferito:
"
Quando stavo scendendo dalla scaletta lo sentivo che mi
insultava, dicendomi insulti che non ricordo con precisione e frasi quali “non
parli così alla donna di un marocchino” e poi l’ho sentito dire “adesso te ne
do uno”. Come detto quando mi sono girato me lo sono ritrovato a 1-1.5 metri, in procinto di tirarmi un pugno. Non ho avuto il tempo di pensare e ho reagito d’istinto.
(…) Sulla base di quello che lui diceva, cioè “ora te ne tiro uno” e il suo
atteggiamento quando mi sono girato per me era certo che stesse per colpirmi.”
(VI DIB 5.6.2015, p. 3 e 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
A domanda del suo patrocinatore ha quindi ribadito che non si
aspettava che in seguito al suo pugno __________ sarebbe caduto a terra, “anche
perché fisicamente era più grosso di me.” (VI DIB 5.6.2015, p. 4, allegato
1 al verbale dibattimentale).
23. __________, amica di __________,
verbalizzata il giorno stesso dei fatti, ha fornito il seguente racconto dei
Fatti
"
Erano circa le 15:00 quando mi sono recata presso il bar sito
presso il benzinaio. Giunta in detto luogo mi intrattenevo con degli amici di
vecchia data __________, __________ e __________. (…) Con loro si rideva e si
scherzava fuori dal bar dato che stavamo anche fumando. Ad un tratto ci
raggiungeva un ragazzo il quale si intrometteva nel nostro discorso. Non so per
quale ragione mi dava della “puttana”. A questo punto gli dicevo che non aveva
motivo di insultarmi. A sua volta __________ si rivolgeva al ragazzo dicendogli
che non doveva permettersi di insultare le persone. Immediatamente la persona
in questione colpiva __________ sul volto. Lo colpiva con la mano destra ma non
ricordo se gli dava una spinta o un pugno. __________ a questo punto rovinava
in terra e batteva il capo sull’asfalto. (…) Dopo che __________ cadeva in
terra il ragazzo fuggiva in direzione delle piscine di __________.”
(VI PG 15.8.2010, p. 2 e 3, allegato 1 all’AI 41).
A domanda degli inquirenti la teste ha indicato che
precedentemente non vi erano state vie di fatto tra il ragazzo e __________,
asserendo che “__________si è rivolto al ragazzo con tono tranquillo e non
lo ha insultato o si è dimostrato aggressivo nei suoi confronti. Non ha alzato
le mani verso di lui. È stato il ragazzo che lo ha spinto senza alcun motivo.
(…) è successo tutto in poco tempo e (…) da parte nostra non ci sono state
provocazioni o vie di fatto. Non lo avevamo mai visto prima.” (VI PG
15.8.2010, p. 3, allegato 1 all’AI 41).
24. __________, vicino di
casa di __________ e conoscente dell’imputato, sentito in Polizia il giorno dei
fatti ha asserito a verbale:
"
Oggi pomeriggio mi trovavo in compagnia con il mio __________
(…). Ci siamo incontrati direttamente al bar della stazione di servizio __________
a __________. Stavamo bevendo un caffè sul balcone esterno e fumandoci una
sigaretta e notavo in piedi dietro di noi, __________, che è il mio vicino di
casa, in compagnia di una donna. Stavano parlando e bevendo del vino. Dopo poco
è arrivato “IM 1”; lo conosco di vista in quanto tempo fa, lo vedevo girare in
stazione FFS di __________, luogo dove giravo con amici. (…) quando è arrivato
presso il bar del distributore __________, l’ho salutato e lui ha
contraccambiato il saluto. Si è recato poi presso la stazione di servizio __________,
che si trova in faccia alla __________, dopo di che ha fatto subito ritorno con
un panino in mano e si è messo di fianco a noi, in quanto pioveva. È poi
entrato dentro al bar a prendere qualcosa e nel riuscire lo sentivo che
discuteva ed insultava ad alta voce la donna che era con __________, dicendogli
“sei una puttana”, “puttana di merda”. Pure la donna, per conto suo lo
insultava dicendogli “frocio, finocchio”. I due erano in piedi faccia a faccia
ad una distanza di circa 1 metro. La discussione era animata e dopo alcuni
istanti notavo __________ che diceva a IM 1 “ma come ti permetti di insultare la
signora, guarda che io ti prendo a sberle”, mettendosi in mezzo a loro due,
praticamente in faccia a IM 1. IM 1 gli rispondeva “guarda che è lei che ha
iniziato ad insultarmi, non mi conosce neanche e mi da del frocio”. __________
gli rispondeva che non doveva comunque insultarla. __________ a quel punto ha
iniziato a minacciare IM 1 dicendogli “io ti spacco la faccia, ti metto in un
tappeto, ti spacco in due”. All’improvviso IM 1 ha tirato un pugno molto forte
con la mano destra in faccia a __________, colpendolo alla tempia sinistra.
Appena ricevuto il pugno, __________ è crollato a terra, sbattendo la testa
sull’asfalto. Ha iniziato subito a sanguinare da dietro la testa e la donna che
era con __________, gridava alla gente di prendere il numero di targa. Si
chinava poi a prestare le prime cure a __________, in quanto era rimasto a
terra esanime e contattava Ticino Soccorso. IM 1 visto quello che era successo,
è immediatamente scappato a corsa in direzione di __________.”
(VI PG 15.8.2015, p. 2, allegato 2 all’AI 41).
Sentito dal PP il 12 ottobre 2010 ed invitato a spiegare
nuovamente l’accaduto, __________ si è così espresso:
"
IM 1 stava mangiando un panino. Finito di mangiare il panino IM 1
è entrato nel bar per prendere un giornale. Quando è uscito ho sentito che
diceva frasi del tipo “come ti permetti di darmi del frocio che non mi conosci
nemmeno” e ancora “puttana”. IM 1 parlava all’amica di __________. (…) IM 1
dopo aver pronunciato le parole che ho detto si stava dirigendo verso di noi. __________
l’ha seguito e aveva l’aria minacciosa; __________ diceva a IM 1 frasi del tipo
“come ti permetti di insultare la mia donna e di darle della puttana”, “ti
spacco la faccia”, “non sai chi sono io”, ecc. IM 1 inizialmente ha detto a __________
di lasciar perdere ma __________ continuava a gridare. A quel punto IM 1 l’ha
colpito con un pugno alla parte sinistra della testa. Lo ha colpito con la mano
destra. Era un pugno forte. ADR __________ quando ha ricevuto il pugno è
rimasto una frazione di secondo in piedi ed è poi crollato a terra di netto
all’indietro. (…) ADR Quando __________ è caduto di netto per terra, IM 1 lo ha
guardato e poi se ne è andato. Quando IM 1 ha guardato __________ prima di
andarsene, non era ancora uscito sangue dalla testa. IM 1 ha guardato __________
per pochissimi secondi, poi se ne è andato. (…) ADR È vero che io non ho
sentito tutta la discussione tra IM 1 e l’amica di __________. Ho solo sentito IM
1 che quando usciva dal bar diceva le frasi che ho riportato sopra. Da quello
che diceva IM 1 si capiva che la donna, prima, doveva avergli dato del
“frocio”. ADR Ho già detto che __________ ha assunto un fare minaccioso nei
confronti di IM 1. Lo insultava e gli gridava le frasi riportate sopra. __________
non ha però tentato di colpire IM 1.”
(VI PP 12.10.2014, p. 2 e 3, AI 55).
A precisa domanda dell’interrogante __________ ha risposto che “__________e
la sua compagna avevano bevuto. Non so da che ora erano lì, ma da quando io e __________
siamo arrivati non hanno smesso di bere. La donna beveva vino rosso, se non
erro, e lui beveva della birra. (…) Mi ha dato chiaramente l’impressione che
avesse già bevuto abbastanza tanto; l’ho capito da come parlava, da come rideva
e dal fatto che gridava. ADR Non dico che __________ barcollasse, ma non dava
l’impressione di reggersi in piedi normalmente.” (VI PP 12.10.2014, p. 2 e
3, AI 55).
25. __________, conoscente
di __________ e minorenne al momento dei fatti, il 15 agosto 2015 in Polizia si
è così espresso:
"
Questo pomeriggio mi sono incontrato con il mio amico “__________”
__________ (…) presso il bar del distributore __________. (…) Vi erano 4-5
persone (…). Tra queste persone vi era anche un signore che conosco, che si
chiama __________ (non so il cognome) e che abita a __________. (…) Ad un certo
punto arrivava un giovane che l’avevo già visto due o tre volte in centro a __________
(zona pensilina) e poi alla Stazione FFS sempre di __________. Ho saputo da __________
che si chiama IM 1 ma solo oggi. È entrato al bar a prendersi un giornale.
Davanti all’entrata del Bar, quindi all’esterno, vi era una ragazza credo o
marocchina o brasiliana (scura di pelle). Mentre IM 1 usciva la donna gli dava
del “finocchio”. Non so il motivo. La scena è stata che mentre IM 1 usciva col
suo giornale lei gli diceva “finocchio”. Lui gli rispondeva “puttana”. Poi tra
i due è nata una discussione non amichevole (non sono stato lì ad ascoltare
cosa si dicessero la donna e IM 1). Poi usciva dal Bar il __________ che
rimproverava a IM 1: “tu non dici puttana alla mia amica”. IM 1 gli rispondeva
che lei prima gli aveva detto “finocchio”. __________ gli diceva: “ti do due
schiaffi, vai via”. IM 1 gli tirava un pugno tipo pugilato secco in viso. __________
non se lo aspettava. La mano di IM 1 era a pugno chiuso. Credo che lo abbia
colpito alla guancia o alla tempia sinistra. IM 1 ha tirato col braccio destro.
__________ cadeva per terra come un sacco picchiando la testa sull’asfalto. IM
1 poi scappava direzione __________ incrocio __________.”
(VI PG 15.8.2015, p. 1-3, allegato 3 all’AI 41).
__________ ha indicato che sia prima che dopo i fatti l’amica di __________,
__________, continuava a bere del vino ed era a suo vedere ubriaca, così come
anche __________ aveva bevuto dell’alcol, della birra, ed era “piuttosto
allegro” (VI PG 15.8.2015, p. 3, allegato 3 e 4, allegato 3 all’AI 41),
circostanza da lui ribadita dinanzi al PP, a meno di un mese dai fatti, quando
ha riferito che “Sia __________ che la donna che era con lui davano
chiaramente l’idea di aver bevuto parecchio. La signora era in piedi e beveva
un bicchiere di vino dopo l’altro. __________ era seduto di fianco a lei e
beveva birra.” (VI PP 2.9.2010, p. 2, AI 40).
In occasione di quest’ultimo interrogatorio, __________, invitato
a raccontare nuovamente i fatti del 15 agosto 2015, ha dichiarato:
"
IM 1 ha salutato __________, dato che lo conosce. Mi sembra che IM
1 abbia parlato con __________ della Street Parade, dopo di che IM 1 è entrato
nel bar della stazione di servizio __________ per prendersi un giornale.
Proprio fuori dal bar della __________, sul terrazzino, c’era una persona che
io conoscevo di vista e che salutavo abitualmente. Questa persona so che si
chiama __________. __________ è marocchino ed era accompagnato da una donna,
anche lei marocchina. (…) IM 1 è uscito dal bar e la donna, senza che
apparentemente ci fosse un motivo, ha dato del “finocchio” a IM 1. IM 1 gli ha
risposto “puttana”, dopo di che __________ ha risposto a IM 1 “tu non puoi dare
della puttana alla mia amica”. __________ ha pure detto a IM 1 “ti do due
schiaffi”. Appena __________ ha detto queste parole, IM 1 gli ha tirato un
pugno. ADR IM 1 ha colpito __________ con la mano destra ed il pugno è arrivato
a __________ sulla parte sinistra, alla tempia. ADR IM 1 ha colpito __________
con il pugno chiuso. Si è trattato di un bel colpo. Il pugno era davvero forte.
IM 1 ha caricato bene il pugno per colpire __________. ADR Quando IM 1 ha
colpito __________ con il pugno, __________ era in piedi ed era appena giù dal
terrazzino. (…) ADR Appena IM 1 lo ha colpito con il pugno, __________ è
cascato all’indietro picchiando la testa sull’asfalto. (…) ADR Dopo aver
colpito __________ IM 1 è rimasto qualche secondo a guardare __________ e poi è
scappato. ADR Il sangue non si è visto subito, ma dopo circa venti secondi,
quando IM 1 era già andato. IM 1 non ha visto il sangue. ADR sono sicuro che IM
1 ha colpito __________ col pugno della mano destra.”
(VI PP 2.9.2010, p. 2 e 3, AI 40).
A puntuale domanda del PP, __________ ha risposto che “__________non
ha tentato di colpire IM 1” (VI PP 2.9.2010, p. 3, AI 40).
26. Come già si è avuto
modo di riferire, in seguito al pugno ricevuto dall’imputato, __________ è
caduto a terra battendo la testa al suolo.
Dalla lettura dei certificati medici in atti risulta che in questo
modo la vittima si è procurata un “trauma cranico grave con focolai
contusivi cerebrali multipli”, tale da rendere necessario, il giorno
seguente, un “intervento di craniectomia decompressiva bi-frontale ed
evacuazione parziale degli ematomi” (certificato medico 10.9.2010
dell’Ospedale __________, AI 46; certificato medico 15.8.2010 dell’Ospedale __________,
allegato all’AI 22; rapporto operatorio 17.8.2010 dell’Ospedale __________,
allegato all’AI 27; certificato medico 23.9.2010 della Clinica __________, AI
59).
27. Dal rapporto
operatorio del 17.8.2010 dell’Ospedale __________ (AI 27) si evince quanto
segue:
"
Il 15.08.2010 il Paziente riportava un trauma cranico con impatto
occipitale in contesto di stato etilico; al momento del soccorso appariva
risvegliabile unicamente allo stimolo algico, mentre in breve tempo
riacquistava conoscenza; all’arrivo presso il nostro PS era sveglio (GCS 14),
non presentava deficit dei nervi cranici esplorabili, né di forza agli arti. La
TC dell’encefalo mostrava un ematoma sotto durale acuto emisferico destro e
frontale sinistro, associato ad emorragia subaraconoidea e a piccoli focolai
emorragici parenchimali frontali, fronto-basali e temporali bilaterali; il
quadro neurologico e TC al momento non richiedevano una procedura chirurgica ed
il Paziente era trasferito in osservazione presso il reparto Cure intensive. La
mattina del giorno seguente appariva più sonnolente, tendenzialmente agitato;
alla TC di controllo erano francamente aumentate le componenti emorragiche
parenchimali, in particolare in regione frontale destra con iniziale deviazione
a sinistra delle strutture della linea mediana; molto probabilmente il quadro
peggiorativo era in parte riconducibile ad una piastrinopenia su epatopatia
etil-tossica (DD ipersplenismo). Si decideva di non eseguire un intervento
nell’immediato, tuttavia, nell’arco della stessa mattina il sensorio
deteriorava progressivamente e compariva una paresi all’emisoma sinistro; si
procedeva ad intubazione. A questo punto si poneva l’indicazione ad un
intervento di craniectomia decompressiva bi-temporale e di evacuazione, per
quanto possibile, degli ematomi a destra.”.
Dopo essere rimasto per un periodo presso il Reparto di Terapia
Intensiva dell’Ospedale __________, __________ è stato trasferito dapprima
presso il reparto di Neurochirurgia dell’ospedale e, successivamente, presso la
Clinica __________ per la riabilitazione (certificato medico 10.9.2010
dell’Ospedale __________, AI 46).
Dai certificati medici in atti risulta che il colpo infertogli
dall’imputato ha avuto gravi conseguenze per __________.
Il 23 settembre 2010 il Dr. __________ della Clinica __________ ha
indicato che:
"
Denota soprattutto dei disturbi neuropsicologici e
comportamentali compatibili con le gravi lesioni a livello del lobi cerebrali
frontali. In sede di valutazione neurospcologica è emersa infatti una grave
Sindrome disesecutiva sia cognitiva che comportamentale caratterizzata da
mancanza di iniziativa, deficit di inibizione e comportamento disorganizzato
(appiattimento affettivo senza apparente variazione nell’intensità dei
sentimenti, perdita di interessi e iniziativa, occasionale agitazione per cui
non riesce a stare fermo o parla in continuazione, sporadici spunti di
aggressività con improvvisi episodi di collera in cui è sfidante e poco
rispettoso degli altri, comportamento o linguaggio a volte socialmente
inappropriato e poco rispettoso degli altri, infantilismo) importante
anosgnosia con inconsapevolezzae e negazione dei deficit, anosodiaforia con
indifferenza verso i deficit, grave deficit di attenzione e memoria con
presenza di confabulazioni. (…) Verosimilmente sarà necessario un trattamento
riabilitativo neuropsicologico in regime stazionario di qualche mese, integrato
successivamente da trattamento ambulatoriale in base ai deficit residui, che,
si ipotizza, possano permanere severi.”
(certificato medico 23.9.2010 della Clinica __________, AI 53).
28. A distanza di 3 mesi
dall’inizio del trattamento neuropsicologico il medico ha indicato:
"
I deficit cognitivi comportamentali emersi in sede di valutazione
(…) ne hanno reso per lungo tempo problematica la gestione sia nella
strutturazione delle attività quotidiane di base che per il rispetto degli
orari delle sedute terapeutiche previste, frequentemente disertate dal paziente
nonostante i tentativi di adattarne gli orari ai suoi ritmi. (…) Gli importanti
deficit neuropsicologici ancora presenti a distanza di oltre tre mesi di
trattamento neuropsicologico intenso, depongono per una prognosi poco
favorevole sul grado di impiegabilità professionale e sull’indipendenza a
domicilio in cui è prevedibile la necessità di assistenza/supervisione nelle
varie attività quotidiane. In considerazione di quanto suesposto contiamo di
trasferire il paziente il 10.1.2011 alla __________, residenza protetta dove
verrà organizzata una attività occupazionale protetta sotto supervisione di
animatori-educatori specializzati. Da segnalare che il paziente, dopo
l’intervento neurochirurgico subito dopo l’incidente, è ancora sprovvisto della
parte di calotta cranica frontale e verrà convocato dal Servizio di
Neurochirurgia dell’Ospedale Civico di Lugano prevedibilmente alla fine di
Febbraio /Marzo 2011 per opportuno intervento di cranio plastica (come da
comunicazione telefonica avuta in data 29.12.2010).”
(certificato medico 30.12.2010 della Clinica __________, AI 59).
In data 7 febbraio 2011 __________ è stato ammesso presso la
Fondazione __________. Nel suo scritto 31 marzo 2011 il responsabile della
Fondazione ha indicato che “il signor __________ necessita una continua
supervisione e stimolazione dal personale curante, quindi possiamo confermare
che le condizioni fisiche e neuropsicologiche del Signor __________
rispecchiano ancora attualmente la prognosi fatta in data 30.12.2010 dal
dr.med. __________ della Clinica __________.” (AI 68).
Dal certificato medico del 30 dicembre 2010 della Clinica __________
(AI 59) si evince che __________ non è stato in pericolo di morte “nell’immediato”,
ma “Se non tenuto in osservazione all’Ospedale, poi prontamente operato dopo
il peggioramento dello stato neurologico il trauma avrebbe potuto avere esito
fatale”.
Alla precisa domanda del PP a sapere se lo stato della vittima
fosse aggravato da malattie o lesioni preesistenti, il Dr. __________ ha
risposto negativamente.
Il medico ha concluso all’ “assenza di danni gravi a livello
fisico”, rilevando invece “prevedibili residui deficit cognitivi limitanti
l’autonomia la cui assoluta permanenza resta da rivalutare a distanza di 6 mesi-un
anno”.
Egli ha peraltro indicato la presenza di un’ “Incapacità
lavorativa totale permanente, da rivalutare a distanza di 6 mesi/un anno.”.
Il Dr. __________, Capoclinica dell’Ospedale __________, ha
certificato che al momento dell’arrivo presso l’ospedale la vittima non era in
pericolo di morte, mentre successivamente, conseguentemente al peggioramento
delle sue condizioni di salute che hanno richiesto un intervento di
craniectomia decompressiva bi temporale e di evacuazione degli ematomi, “possibilmente
sì” (rapporto 4.4.2011 del Dr. __________ dell’Ospedale __________, AI 69).
Così richiesto dal PP, il medico ha in seguito precisato che “L’intervento
chirurgico di craniectomia decompressiva bi frontale è stato eseguito in un
contesto di peggioramento dello stato neurologico, tuttavia sia il quadro
clinico, che quello TC, non sono sufficienti ad asserire che un non intervento
avrebbe portato ad exitus il Paziente, per cui questo evento è da considerarsi
possibile. Segnaliamo inoltre che l’evoluzione in senso peggiorativo, con
aumento degli ematomi, sicuramente è stato condizionato dalla piastrinopenia su
stato etilico.” (rapporto 12.4.2011 del Dr. __________ dell’Ospedale __________,
AI 71).
Il medico, rispondendo ad un quesito del PP, ha indicato che __________
ha subito danni gravi al corpo o alla salute fisica o mentale (certificato
medico 4.4.2011 dell’Ospedale __________, AI 69).
29. Richiesto dal
magistrato di svolgere una valutazione della compatibilità tra il trauma subito
il 15 agosto 2010 e lo stato di salute attestato dai certificati medici
relativi alla persona di __________, il medico legale Dr. __________ ha
concluso che (AI 72): “Il trauma subito il 15 agosto 2010 dal Sig. __________
ha prodotto (come evidenziato dalla documentazione clinica in atti e come già
esposto nelle precedenti relazioni medico legali) gravi e diffuse lesioni
cerebrali. Tali lesioni hanno determinato, come altamente prospettabile già dai
primi rilievi medici, gravi deficit neurologici. In particolare, i deficit
psicofisici descritti nelle relazioni mediche presenti in atti appaiono
compatibili con la gravità delle lesioni cerebrali riportate in seguito al
trauma. Da sottolineare che, da quanto appreso, il Sig. __________ era affetto
da piastrinopenia e da alterazioni della funzionalità epatica su base
etiltossica; tali fattori possono aver determinato una riduzione della capacità
coagulativa del soggetto, contribuendo a determinare un aumento delle emorragie
post-traumatiche. A fronte di un trauma che determinò soluzione di continuo del
cuoio capelluto, ma senza fratture della sottostante teca cranica, tali
patologie preesistenti il trauma hanno verosimilmente contribuito ad aumentare
la gravità delle lesioni, che rimangono pur sempre di natura traumatica.”.
30. Dal certificato medico
del 3 giugno 2015 dell’Ospedale __________ (doc. dib. 1), prodotto dall’accusa
in occasione del pubblico dibattimento, si evince che il 30 marzo 2012, a quasi
Considerandi
2.
anni dai fatti, __________ è stato sottoposto ad un “intervento di cranioplastica
con opercolo sintetico” e che nel mese di settembre 2012 egli è stato
ricoverato presso il Reparto di Medicina dell’ospedale per una problematica
legata a crisi epilettiche.
31.
Giusta l’art. 125 CP,
chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona
è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una
pena pecuniaria (cpv. 1). Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito
d’ufficio (cpv. 2).
Secondo dottrina e consolidata giurisprudenza, il concetto di
lesione grave ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CP corrisponde a quello dell’art.
122.
CP (DTF 93 IV 12; DTF 101 IV 381; Roth/Keshelava, in Basler Kommentar
Strafrecht II, 2. ed. Basilea 2007, n. 4 ad art. 125 CP).
L’art. 122 CP allestisce una lista esemplificativa e non esaustiva
di casi in cui le lesioni sono gravi (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie
spéciale, 2009, p. 158-159, n. 524 segg.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte
gegen Einzelnen, 9. ed. 2008, p. 38 seg.). Fra essi, rientrano quelli in cui la
ferita cagionata alla vittima ne mette in pericolo la vita (cpv. 1), quelli in
cui il corpo, un organo o un arto importante subisce una mutilazione o la
perdita dell’uso, nonché quelli in cui è arrecata in modo permanente
un’incapacità al lavoro, un’infermità o una malattia mentale o uno sfregio del
viso (cpv. 2). Vi è poi la clausola generale che permette di qualificare come
lesioni gravi anche altri gravi danni al corpo od alla salute fisica o mentale
di una persona (cpv. 3).
Determinante per definire una lesione “grave” è la natura della
lesione stessa e non il comportamento che l’ha cagionata (Roth/Berkemeier, in
Basler Kommentar Strafrecht II, 2. ed. Basilea 2007, n. 1 ad art. 122 CP;
Hurtado/Pozo, op. cit., n. 528, p. 159).
Relativamente al caso di mutilazione o perdita dell’uso (art. 122
cpv. 2 CP), si configura una lesione grave in caso di asportazione o di grave e
durevole deterioramento di una parte importante del corpo umano o delle sue
funzionalità. Come parte del corpo, arto o organo importante, la dottrina cita
il cranio, il torace, il bacino, gli organi interni, segnatamente quelli
vitali, una gamba, un braccio, una mano, un piede oppure un ginocchio
(Roth/Berkemeier, op. cit., n. 10 segg. ad art. 122 CP; Donatsch, op. cit., p.
39). Lesione grave si ha anche in caso di permanente incapacità al lavoro,
infermità o malattia mentale. In particolare l’infermità consiste in un
deterioramento permanente e irreversibile della salute, essendo totalmente o
gravemente compromessa una funzione del corpo umano (Roth/Berkemeier, op. cit.,
n. 15 seg. ad art. 122 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse vol. I, 3.
ed. 2010, n. 10 p. 125).
Ritenuto come l’elenco di cui all’art. 122 CP, in virtù della
clausola generale del cpv. 3, non sia esaustivo, vi può essere lesione grave
anche, ad esempio, quando la vittima deve essere ospedalizzata per molti mesi,
patisce lunghe e gravi sofferenze o svariati mesi di incapacità lavorativa (DTF
124.
IV 57 consid. 2; Hurtado/Pozo, op. cit., n. 532, p. 160; Donatsch, op.
cit., p. 40). Si deve, inoltre, effettuare una valutazione globale del caso e
può costituire una lesione grave anche una combinazione di più lesioni, delle
quali ognuna presa singolarmente risulterebbe insufficiente (Roth/Berkemeier,
op. cit., n. 20 seg. ad art. 122 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse
vol. I, 3. ed. 2010, n. 12 p. 126). Va tenuto in considerazione anche l’impatto
sulla qualità di vita, come per esempio la rinuncia forzata a degli hobby (DTF
105.
IV 179; Roth/Berkemeier, op. cit., n. 21 ad art. 122 CP).
32.
Per quanto attiene ai
fatti, la Corte ha ritenuto assodato – poiché risultante dalle convergenti
dichiarazioni agli atti – che tra le parti è nato un litigio per futili motivi.
A seguito dello scambio di epiteti, IM 1 si é quindi allontanato dalla
terrazza, seguito dalla vittima, la quale, con ogni verosimiglianza, minacciava
di colpirlo con schiaffi o pugni. Non appena i due uomini si sono trovati
vicini, inopinatamente, l’imputato ha allora colpito con un forte pugno la
vittima facendola così cadere a terra.
La Corte ha altresì considerato che nelle fasi precedenti il gesto
violento compiuto dall’imputato, mai __________ ha tentato di passare all’atto
fisico nei confronti dell’imputato.
In particolare, __________ ha dichiarato che “__________ non ha
tentato di colpire IM 1” (VI PP 2.9.2010, p. 3, AI 40), __________ ha
indicato che “__________non ha però tentato di colpire IM 1.” (VI PP
12.10
, p. 2 e 3, AI 55)” e __________ ha riferito che “non vi erano
state vie di fatto tra il ragazzo e __________” (VI PG 15.8.2010, p. 3,
allegato 1 all’AI 41).
L’imputato non appare quindi credibile laddove sostiene che il suo
gesto sarebbe stata una reazione al tentativo della vittima di colpirlo con un
pugno. Al proposito, si impone di sottolineare che le dichiarazioni di IM 1
sono state tutt’altro che lineari, denotando piuttosto, nel corso dei verbali,
la tendenza ad aggravare il comportamento della vittima in un vero e proprio
crescendo. Solo suo verbale di interrogatorio finale, IM 1 ha infatti indicato,
per la prima volta a 5 anni dai fatti, di avere avuto paura siccome __________
gli andava incontro con un oggetto metallico in mano, che aveva pensato essere
un coltello, adducendo poi in occasione del pubblico dibattimento che la
vittima, dopo essersi avvicinata a lui, aveva in pratica già “caricato”
il pugno ed era quindi in procinto di colpirlo.
Ne consegue che il gesto dell’imputato non può in alcun caso
essere giustificato da uno stato di legittima difesa, non essendovi nulla agli
atti che permetta di concludere che nel momento in cui l’imputato ha sferrato
il pugno egli fosse vittima di un’aggressione o anche solo che __________
stesse per passare all’atto fisico nei confronti dell’imputato. Questi, al
contrario, ha avuto modo di riferire di aver sferrato il pugno in modo
istintivo.
Neppure appare peraltro credibile l’imputato allorquando sostiene
di non avere immaginato, in un primo momento, che la situazione fosse grave,
pensando di avergli procurato “un occhio nero” e nulla più, posto che la
sera stessa egli si è recato a casa casa di __________ per chiedergli come
stava la vittima (VI PP 15.8.2015, p. 2, allegato 2 all’AI 41; VI PP
12.10
, p. 3, AI 55). La richiesta di informazioni è quanto mai
significativa del fatto che IM 1 si era reso conto che le conseguenze potevano
essere di una certa rilevanza.
33.
La Corte ha ritenuto
che i fatti avvenuti a __________ e le lesioni subite da __________ configurano il reato lesioni gravi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 combinato
con l’art. 122 CP.
__________ non solo si è trovato in pericolo di morte, ma ha
subito conseguenze fisiche gravi e durature, le quali sono la diretta
conseguenza del pugno ricevuto dall’imputato.
Egli ha dovuto sottoporsi a due importanti interventi chirurgici
ed è stato costretto a passare parecchi mesi in ospedale e in clinica di
riabilitazione. Il 30.12.2010 il Dr. __________ ha rilevato la presenza di
un’incapacità lavorativa totale permanente e ancora a parecchi mesi dai fatti,
a causa dei residui importanti deficit neuropsicologici, __________ necessitava
di una continua supervisione e stimolazione da parte del personale curante.
34.
Quanto al nesso
causale, emerge dagli atti che la vittima soffriva di una ridotta capacità
coagulativa. Come indicato dal medico legale, questa può evidentemente aver
rappresentato una con-causa del risultato che si è prodotto.
Tuttavia, affinché venga interrotto il nesso di causalità adeguata
tra il comportamento dell’autore e il risultato prodottosi, occorre l’intervento
di un’ulteriore causa concomitante che rappresenti una circostanza del tutto
eccezionale o che appaia tanto straordinaria da non risultare prevedibile.
L’imprevedibilità dell’evento concorrente non è di per sé sufficiente ad
interrompere il nesso di causalità adeguata, ma è necessario che questo evento
si imponga come la causa più probabile e più immediata dell’avvenimento
considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno
contribuito al risultato, in particolare il comportamento dell’autore (DTF 134
IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; STF 6B_251/2014 del 2.12.2014
consid. 2.3.1).
Ciò non è dato in concreto.
Non è infatti per nulla raro che una persona possa essere
anti-coagulata, per esempio per problemi cardiaci o a seguito di operazioni.
Soprattutto, tale circostanza non è certo la causa più probabile e immediata
del risultato realizzatosi. In assenza del forte pugno ricevuto dall’imputato e
la conseguente caduta a terra, la salute della vittima non sarebbe stata
compromessa malgrado la ridotta capacità coagulativa. La compromissione della
salute della vittima è la diretta conseguenza del colpo inferto dall’imputato,
sicché il nesso causale risulta del tutto intatto.
35.
Per quanto attiene al
lato soggettivo, l’imputato ha agito per negligenza cosciente: egli ha colpito
volontariamente al viso, con violenza, sapendo che un pugno come quello da lui
sferrato può comportare anche conseguenze gravi, pur non volendo questo
risultato e presumendo, per un’imprevidenza colpevole, che lo stesso non si
realizzasse (cfr. DTF 133 IV 9 consid. 4 pagg. 15 e
segg. e la giurisprudenza ivi citata).
A IM 1 non poteva sfuggire che colpendo con forza una persona al
viso, questa avrebbe potuto cadere e conseguentemente provocarsi lesioni anche
gravi.
Il punto 1 dell’atto d’accusa trova quindi conferma.
VI) Imputazione
di ripetuto furto (punto 2 dell’atto d’accusa)
36.
L’atto d’accusa,
oggetto delle correzioni di cui si è detto in ingresso, imputa a IM 1 il reato
di ripetuto furto per un ammontare complessivo di refurtiva denunciata di CHF
30’729.20.
Ai sensi dell’art. 139 cifra 1 CP è punito con la reclusione fino
a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, a scopo d’indebito profitto,
sottrae una cosa mobile altrui al fine di appropriarsene.
Per quanto attiene ai furti, questi sono dal profilo fattuale in
ampia misura ammessi.
Interrogato dal Presidente, il prevenuto ha ammesso senza riserve
la commissione di 16 furti (VI DIB 5.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale),
confermando così quanto aveva già dichiarato in Polizia e dinnanzi al
Procuratore pubblico (VI PG 14.9.2012, allegato 2, Inc. MP 2012.8699; VI PP
1.3
, p. 5-7, AI 86; VI PP 5.3.2015, p. 9-14, AI 100).
Quanto ai motivi a delinquere, IM 1 ha spiegato che la sua
situazione economica “non era delle migliori” e che, essendo egli
dipendente dall’eroina, rubava per potersi comprare lo stupefacente (VI DIB
5.6
, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
37.
L’imputato ha sempre
contestato l’episodio menzionato al punto 2.16 e, parzialmente, quello di cui
al punto 2.17 dell’atto d’accusa.
Relativamente al punto 2.16, ACPR 18, sentito in Polizia il
15.1
, ha denunciato la seguente fattispecie:
"
Questa mattina sono arrivato a __________ in via __________,
presso il mio futuro negozio, per riordinare il tutto in quanto appena tutta la
documentazione necessaria sarà pronta, inizierò la mia attività commerciale.
Poco prima della pausa pranzo, verso le ore, 12:15, chiedevo ad un amico che
risponde al nome di ACPR 19, di darmi una mano a spostare un armadio pesante.
Depositavamo quindi le rispettive giacche sulle sedie che vi sono all’interno
del locale. Uscivamo dal locale per depositare in cantina questo armadio. Una
volta ritornati nel negozio, ci accorgevamo che dalle nostre giacche mancavano
diversi oggetti. Per quanto mi concerne non ho più trovato il mio telefonino
Samsung Galaxy 5S di colore nero (emei __________) del valore approssimativo di
CHF 380.00, e il portamonete in pelle di colore nero contenente oltre alla
carta d’identità anche del contante per un valore di Euro 70.00ca.
Dopo l’accaduto io e ACPR 19, provavamo a cercare nelle adiacenze se vi era la
traccia degli oggetti che ci avevano rubato (cestini, ecc.). Per tale motivo io
prendevo una direzione e ACPR 19 l’opposta.
Poco dopo un passante che aveva udito quanto era accaduto, mi informava che ACPR
19.
stava litigando con qualcuno vicino al “Bar __________”, accanto al mio
prossimo negozio. Potevo capire che ACPR 19 si era accorto del fatto che questo
ragazzo stava manipolando con un telefonino che risulterebbe essere suo.
Poco dopo, giungeva sul posto la polizia, per quanto del caso.”
(VI PG 15.1.2015, allegato all’AI 93).
Il medesimo giorno è stato assunto a verbale in Polizia anche
l’amico ACPR 19, il quale si è così espresso:
"
Questa mattina sono arrivato a __________ in via __________,
presso il futuro negozio del mio amico ACPR 18, in quanto aveva bisogno di
portare un armadio pesante in cantina.
Poco prima della pausa pranzo, verso le ore, 12:15, aiutavo ACPR 18 a spostare
l’armadio prima citato. Il mobile dovevamo portarlo in cantina e per tanto
dovevamo uscire dal locale. Per lavorare più comodo, entrambi, lasciavamo le
nostre giacche sulle sedie che vi sono nel locale in questione.
Il tempo necessario per fare questo lavoro, circa 10 minuti, ed in seguito
rientravamo nel locale. Io prendevo la mia giacca per andare a fare pausa, e mi
accorgevo che dalla tasca interna sinistra, mancava il mio portafoglio. In
seguito controllavo pure la tasca esterna destra, dove mi accorgevo che non vi
era più nemmeno il mio telefonino di marca Samsung Galaxy S3. Pure ACPR 18 si
accorgeva che gli mancava sia il portafoglio che il telefonino. In seguito ci
siamo separati con l’intento di trovare almeno i documenti. Dopo aver cercato
in più parti, mentre ritornavo nel locale di ACPR 18, notavo un ragazzo che,
mentre fumava una sigaretta nello spazio appositamente adibito all’interno del
bar __________ adiacente alla via __________, stava manipolando un telefonino.
Dopo aver guardato attentamente, riconoscevo quel telefonino nel mio. Infatti
aveva la medesima custodia.
Io entravo nella terrazza e chiedevo al ragazzo di farmi vedere il telefono.
Lui rispondeva che non me lo avrebbe fatto vedere. Io insistevo spiegandogli
che il telefonino era il mio. A un certo punto il ragazzo tentava di scappare e
io lo tenevo senza picchiarlo.
Lo portavo fuori e gli prendevo dalla tasca dei pantaloni il telefonino in
questione. Era proprio il mio.
Il ragazzo tentava di nuovo di scappare e io lo fermavo invitando i passanti di
chiamare la polizia, che arrivava poco dopo.”
(VI PG 15.1.2015, allegato all’AI 93).
L’imputato dal canto suo, sin dal primo verbale di Polizia ha
indicato di avere trovato il telefono cellulare sotto un cespuglio:
"
Dopo pranzo sono uscito per comprare le sigarette al __________
(…). Sulla via di ritorno dal __________, in direzione del bar Al 74 e subito
prima delle strisce pedonali accanto ad un cespuglio, trovavo e raccoglievo da
terra il telefono cellulare sopraccitato. Rientravo nel bar allo scopo di
soffiarmi il naso e in seguito mi recavo ad acquistare una nuova carta SIM.
Effettuavo lo spostamento con la mia bicicletta. Acquistavo la DIM da un
rivenditore situato accanto allo __________ nei pressa dell’Università __________.
Per 20 CHF acquistavo la carta SIM Lebara Mobile del numero di telefono __________.
Dopo aver acquistato la SIM ritornavo presso l’esercizio pubblico Al __________
e consumavo un caffe. Dopo averlo pagato uscivo all’esterno per fumare una
sigaretta. Vorrei precisare che mentre bevevo il caffe, inserivo la carta SIM
appena acquistata avviando poi il telefono cellulare. Mentre utilizzavo il
cellulare Samsung venivo fermato da un ragazzo il quale asseriva che il
telefono era suo. Preciso che lo stesso adottava subito un atteggiamento
aggressivo nei miei confronti. Da parte mia gli spiegavo di aver ritrovato
l’apparecchio nelle circostanze succitate, lui però non dava seguito alle mie
spiegazioni e mi strattonava fino a portarmi sul retro dello stabile al numero
civico __________. Assieme al ragazzo vi era anche un signore più anziano.
Entrambe le persone asserivano che io gli avessi rubato dei documenti
d’identità, i portafogli, i telefoni cellulari ed altri oggetti che ora non
ricordo. Visto che i due personaggi non credevano alla mia versione, una terza
persona richiedeva l’intervento della Polizia la quale giungeva pochi minuti
più tardi. (…) Il telefono aveva la mascherina posteriore aperta e la batteria si
trovava all’esterno della sua sede. Vi era anche una carta SIM italiana, se non
ricordo male si trattava di una SIM della Wind.”
(VI PG 15.1.2015, allegato all’AI 93).
Versione, questa, sostanzialmente mantenuta dinanzi al PP (VI PP
1.3
, p. 8, AI 86: “In occasione della mia visita a __________ ho
trovato per terra sotto un cespuglio un telefono Samsung danneggiato e l’ho
raccolto”; VI PP 5.3.2015, p. 15, AI 100: “Io non ho rubato nulla. Ho
trovato il telefono con la scheda sim buttato sotto un cespuglio.”) così
come pure in sede dibattimentale:
"
Contesto il furto del punto 2.16 dell’AA (…). ADR che confermo
per quanto riguarda il punto 2.16, ho trovato il telefono cellulare sotto un
cespuglio.”
(VI DIB 5.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
38.
Per quanto attiene
all’imputazione di cui al punto 2.17 dell’atto d’accusa, l’imputato ha
contestato l’ammontare della refurtiva denunciato dall’accusatore privato,
giudicandolo troppo elevato e rilevando in particolare di avere cambiato praticamente
l’intera somma in Franchi Svizzeri sottratta, ricevendo quale contropartita
unicamente EUR 12'500.00, motivo per cui non potrebbe trattarsi di CHF
21'000.00 (VI PP 5.3.2015, p. 14, AI 100; VI DIB 5.6.2015, p. 4, allegato 1 al
verbale dibattimentale).
39.
Quanto al furto di cui
al punto 2.16 dell’atto d’accusa, la Corte ha ritenuto che non sussistono
elementi per concludere in modo certo che sia stato l’imputato a commetterlo.
Sia perché in sostanza egli ha ammesso tutti gli altri furti e non avrebbe
avuto nessun motivo per contestare proprio questo specifico episodio, sia
perché effettivamente, come correttamente rilevato dalla difesa, non risulta
che sulla sua persona siano stati trovati altri oggetti (oltre al cellulare)
appartenenti al danneggiato. Ciò lascia aperta la possibilità che egli,
effettivamente, si sia impossessato di un apparecchio abbandonato da chi
materialmente ha commesso il furto. Per tale motivo, in virtù del principio in
dubio pro reo, si impone di prosciogliere DUF 1 dall’imputazione di furto
di cui al punto 2.16 dell’atto d’accusa.
40.
Relativamente al punto
2.17
dell’atto d’accusa, per contro, la Corte non ha alcuna ragione per
dubitare dell’importo denunciato dall’accusatore privato e discostarsene quindi
in favore della tesi dell’imputato. Nella fattispecie, peraltro, l’accusatore
privato ha pure prodotto un conteggio a sostegno della propria indicazione
(allegato 5.1 all’AI 79).
A mente della Corte, peraltro, il tentativo dell’imputato di
contestare questo importo appare essere semplicemente strumentale, trattandosi
dell’episodio con la refurtiva più elevata.
Ne discende che, fatta eccezione per il punto 2.16, il punto 2
dell’atto d’accusa trova conferma.
VII) Imputazione di ripetuta
violazione di domicilio (punto 3 dell’atto d’accusa)
41.
Corollario dei furti
commessi vi è pure il reato di violazione di domicilio.
Per l’art. 186 CP, chiunque, indebitamente e contro la volontà
dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale
chiuso di una casa, o in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una
casa, o in un cantiere, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva
sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte è considerata “casa”
ai sensi del presente disposto qualsiasi costruzione di uno o più locali
collegata durevolmente e in maniera fissa al terreno, relativamente alla quale
l’avente diritto ha un interesse degno di protezione a potervi regnare
indisturbato ed utilizzarla secondo la sua volontà, ovvero ad esempio anche
fabbriche, locali commerciali, uffici e parchi auto (DTF 108 IV 33 consid. 5a).
42.
IM 1, al fine di
commettere i furti di cui ai punti 2.1 – 2.11 dell’atto d’accusa, si è
introdotto a più riprese all’interno della sede riservata ai soci del ACPR 2 in
Via __________ contro il volere dell’avente diritto.
I fatti non sono stati contestati dall’imputato (VI DIB 5.6.2015,
p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Ne consegue che il punto 3 dell’atto d’accusa è stato confermato.
VIII) Imputazione di ripetuta
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 4 dell’atto d’accusa)
43.
L’atto d’accusa imputa
infine a IM 1 il possesso di complessivi 4 grammi di eroina destinata al consumo personale nonché l’acquisto, per uso personale, e il consumo
di 5 grammi di marijuana e 0.7 grammi di cocaina.
L’art. 19a LStup punisce con la multa chiunque, senza essere
autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti o commette un’infrazione
giusta l’art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo. L’art. 19 cpv. 1
lett. d LStup punisce, fra le altre cose, l’acquisto e il possesso, senza
autorizzazione, di stupefacenti.
I fatti di cui al punto 4 dell’atto d’accusa non sono contestati e
discendono dalle dirette dichiarazioni dell’imputato (VI PolCom 27.9.2012, Inc.
MP 2012.9573; VI PG 10.1.2013, Inc. MP 2013.877; VI PP 1.3.2015, p. 7, AI 86),
confermate pure in occasione dell’interrogatorio svoltosi nel corso del
pubblico dibattimento (VI DIB 5.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
La Corte ha pertanto confermato anche il reato di ripetuta
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
IX) Commisurazione della pena
44.
Giusta l’art. 47 cpv.
2.
CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129
IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle
“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una
scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.
; STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008; STF
6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4). La legge
ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c, 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette
tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni
caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008
del 14 ottobre 2008 consid. 3.2.,6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2,
6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna
2006, § 6 n. 72).
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano
adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il
giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il
massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale
del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea
2007, n. 8 ss. ad art. 49; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 7 ss. ad art. 49;
Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,
Berna 2009, n. 1 ad art. 49, n. 1; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I,
Basilea 2009, n. 78 ad art. 49).
45.
Nell’evenienza
concreta, la colpa dell’imputato è da considerarsi oggettivamente medio-grave
per quanto attiene ai fatti di __________.
IM 1, nel corso di un alterco per futili motivi, non ha esitato a
colpire una persona con un violento pugno al viso, non potendo ignorare che
tale gesto avrebbe potuto farla cadere al suolo, con tutte le conseguenze per
la salute fisica della vittima che ne potevano derivare.
Per quanto attiene ai furti, l’imputato ha agito in un numero
importante di occasioni in un lasso di tempo piuttosto lungo, raccogliendo un
bottino di CHF 29'428,90. Pur rilevando che la refurtiva in quanto tale non
rappresenta un elemento determinante, di per sé, per stabilire la gravità del
reato, l’ammontare del maltolto non particolarmente elevato impone di
qualificare di media gravità il suo agire.
46.
L’imputato ha denotato
quindi egoismo, noncuranza per gli altri e una preoccupante propensione a
delinquere, così come del resto attestato dai numerosi precedenti giudiziari.
Egli non pare aver tratto insegnamento dalla condanna ad una pena
detentiva piuttosto lunga subita nel 2005. IM 1 ha infatti proseguito a
delinquere tanto da indurre le autorità a revocare la liberazione condizionale
e a pronunciare nei suoi confronti ulteriori decisioni di condanne a pene
detentive.
47.
A favore dell’imputato
la Corte ha soprattutto considerato il fatto che IM 1 si è presentato
spontaneamente in Polizia dopo gli accadimenti del 15 agosto 2010.
La Corte ha poi valutato positivamente la disponibilità
dell’imputato a mettere a disposizione degli accusatori privati i suoi risparmi
per procedere ai risarcimenti.
A favore dell’imputato sono inoltre stati considerati il suo
difficile vissuto, i problemi segnalati dallo psichiatra Dr. __________, così
come il tempo trascorso dai fatti del 2010 senza che l’imputato commettesse
atti di violenza nei confronti di terze persone.
La Corte ha infine ritenuto a suo favore la collaborazione fornita
in corso d’inchiesta come pure in sede dibattimentale, ed il fatto che
l’imputato è in ampia misura reo confesso, sebbene i tentativi di crearsi delle
giustificazioni (oggetto di ferro, pugno pronto ad essergli dato) in realtà non
attestano una piena e totale presa di responsabilità.
48.
Tutto ciò considerato,
ritenuto anche il concorso di reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa
dell’imputato una pena detentiva di 18 (diciotto) mesi.
49.
Quo alla sospensione
condizionale, posto che ritorna applicabile l’art. 42 cpv. 1 CP, la Corte ha
ritenuto la prognosi del tutto negativa e ciò in ragione della già citata lunga
serie di precedenti penali che hanno portato, giova ricordarlo, alla revoca
della liberazione condizionale. Senza un reinserimento professionale, che potrà
risultare certamente più agevole al termine dei corsi di formazione che
l’imputato si è riproposto di seguire in carcere, le probabilità che ritrovata
la libertà IM 1 commetta nuovi reati rasenta la certezza.
50.
Per quanto attiene
alla contravvenzione alla LStup, la Corte ha ritenuto adeguata la multa di CHF
200.
, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà
sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
X) Sequestri e nota
professionale del difensore
51.
Per quanto riguarda i
sequestri, la Corte ha disposto la confisca di tutto quanto in sequestro ad
eccezione del telefono cellulare Samsung Galaxy 4 IMEI __________ con
caricabatteria, delle carte SIM Sunrise e Swisscom e della carta regalo Manor,
per cui è ordinato il dissequestro in favore dell’imputato, mentre sulla somma
di denaro è mantenuto il sequestro conservativo a copertura delle spese e in
vista della restituzione agli accusatori privati (art. 263 lett. b e c CPP).
52.
Relativamente alla
nota professionale dell’avv. DUF 1, la Corte, considerando la tipologia dei
reati ed il tempo che avrebbe impiegato un patrocinatore diligente, ha ritenuto
eccessivo il tempo esposto per la preparazione del processo, riducendolo da 13
ore e 50 minuti a 7 ore e quindi da CHF 2'430.00 a complessivi CHF 1’260.00. Per il resto, la nota è stata adeguata all’effettiva durata del
dibattimento, per un totale di CHF 14'953.40 comprensiva di onorario, spese e
IVA.
Visti gli art. 12, 40, 47, 49, 51,
69, 125 cpv. 2, 139 cifra 1, in parte in relazione all’art. 172ter, 186 CP;
19.
a LStup;
82, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22
TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è
autore colpevole di:
1.1
lesioni
colpose gravi
per avere,
il 15 agosto 2010, a __________,
colpendo con un pugno al viso __________ e facendolo così cadere
al suolo, per negligenza messo lo stesso in pericolo di vita cagionandogli
altresì un grave danno al corpo e alla salute, così come risulta dai
certificati medici agli atti;
1.2
ripetuto
furto, in parte di lieve entità
per avere,
nel periodo maggio 2012 – gennaio 2015, a __________ e __________,
allo scopo di procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto, sottratto, in sedici occasioni, al fine di
appropriarsene, beni mobili altrui per un valore denunciato di CHF 30'729.20
e EUR 70.00;
1.3
ripetuta
violazione di domicilio
per essersi,
nel periodo maggio – agosto 2012, in Via __________ a __________,
ripetutamente introdotto
indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto all’interno della sede
riservata ai soci del ACPR 2;
1.4
ripetuta
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per essere stato trovato in possesso, il 27 settembre 2012 ed il
10.
gennaio 2013, a __________o, di 2.9 rispettivamente 1.1 grammi di eroina, precedentemente acquistata al Parco __________ da sconosciuti e destinata al
proprio consumo personale;
nonché per avere, nel periodo 27 settembre 2012 – 10 gennaio 2013,
acquistato per uso personale e consumato 5 grammi di marijuana e 0.7 grammi di cocaina, stupefacente precedentemente acquistato da ignoti al
Parco __________ di __________;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.
L’imputato è prosciolto dall’imputazione
di furto di cui al punto 2.16 dell’atto d’accusa.
3.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
3.1
alla pena detentiva di 18
(diciotto) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2
al pagamento della multa di
CHF 200 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa,
sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
4.
Gli accusatori privati sono
rinviati al competente foro civile.
5.
Deduzion fatta della tassa
di giustizia e delle spese procedurali, è mantenuto il sequestro sulla somma di
CHF 9'988.83 in vista della restituzione agli accusatori privati.
6.
È ordinata la confisca e la
distruzione di tutti gli oggetti sequestrati, ad eccezione del telefono
cellulare Samsung Galaxy 4 IMEI __________ con caricabatteria, delle schede
operatore Sunrise e Swisscom e della carta regalo Manor, che vengono
dissequestrati in favore dell’imputato.
7.
La tassa di giustizia di
CHF 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
8.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
8.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 14'953.40 comprensiva di onorario, spese e
IVA.
8.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 14'953.40 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
9.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,
per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 4'590.30
Multa fr. 200.--
Pubblicazione su FU fr. 217.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 210.55
fr. 5'717.85
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