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Decisione

72.2015.62

Lesioni colpose gravi; ripetuto furto; ripetuta violazione di domicilio; ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

5 giugno 2015Italiano92 min

Source ti.ch

Fatti

"

Erano circa le 15:00 quando mi sono recata presso il bar sito

presso il benzinaio. Giunta in detto luogo mi intrattenevo con degli amici di

vecchia data __________, __________ e __________. (…) Con loro si rideva e si

scherzava fuori dal bar dato che stavamo anche fumando. Ad un tratto ci

raggiungeva un ragazzo il quale si intrometteva nel nostro discorso. Non so per

quale ragione mi dava della “puttana”. A questo punto gli dicevo che non aveva

motivo di insultarmi. A sua volta __________ si rivolgeva al ragazzo dicendogli

che non doveva permettersi di insultare le persone. Immediatamente la persona

in questione colpiva __________ sul volto. Lo colpiva con la mano destra ma non

ricordo se gli dava una spinta o un pugno. __________ a questo punto rovinava

in terra e batteva il capo sull’asfalto. (…) Dopo che __________ cadeva in

terra il ragazzo fuggiva in direzione delle piscine di __________.”

(VI PG 15.8.2010, p. 2 e 3, allegato 1 all’AI 41).

A domanda degli inquirenti la teste ha indicato che

precedentemente non vi erano state vie di fatto tra il ragazzo e __________,

asserendo che “__________si è rivolto al ragazzo con tono tranquillo e non

lo ha insultato o si è dimostrato aggressivo nei suoi confronti. Non ha alzato

le mani verso di lui. È stato il ragazzo che lo ha spinto senza alcun motivo.

(…) è successo tutto in poco tempo e (…) da parte nostra non ci sono state

provocazioni o vie di fatto. Non lo avevamo mai visto prima.” (VI PG

15.8.2010, p. 3, allegato 1 all’AI 41).

24. __________, vicino di

casa di __________ e conoscente dell’imputato, sentito in Polizia il giorno dei

fatti ha asserito a verbale:

"

Oggi pomeriggio mi trovavo in compagnia con il mio __________

(…). Ci siamo incontrati direttamente al bar della stazione di servizio __________

a __________. Stavamo bevendo un caffè sul balcone esterno e fumandoci una

sigaretta e notavo in piedi dietro di noi, __________, che è il mio vicino di

casa, in compagnia di una donna. Stavano parlando e bevendo del vino. Dopo poco

è arrivato “IM 1”; lo conosco di vista in quanto tempo fa, lo vedevo girare in

stazione FFS di __________, luogo dove giravo con amici. (…) quando è arrivato

presso il bar del distributore __________, l’ho salutato e lui ha

contraccambiato il saluto. Si è recato poi presso la stazione di servizio __________,

che si trova in faccia alla __________, dopo di che ha fatto subito ritorno con

un panino in mano e si è messo di fianco a noi, in quanto pioveva. È poi

entrato dentro al bar a prendere qualcosa e nel riuscire lo sentivo che

discuteva ed insultava ad alta voce la donna che era con __________, dicendogli

“sei una puttana”, “puttana di merda”. Pure la donna, per conto suo lo

insultava dicendogli “frocio, finocchio”. I due erano in piedi faccia a faccia

ad una distanza di circa 1 metro. La discussione era animata e dopo alcuni

istanti notavo __________ che diceva a IM 1 “ma come ti permetti di insultare la

signora, guarda che io ti prendo a sberle”, mettendosi in mezzo a loro due,

praticamente in faccia a IM 1. IM 1 gli rispondeva “guarda che è lei che ha

iniziato ad insultarmi, non mi conosce neanche e mi da del frocio”. __________

gli rispondeva che non doveva comunque insultarla. __________ a quel punto ha

iniziato a minacciare IM 1 dicendogli “io ti spacco la faccia, ti metto in un

tappeto, ti spacco in due”. All’improvviso IM 1 ha tirato un pugno molto forte

con la mano destra in faccia a __________, colpendolo alla tempia sinistra.

Appena ricevuto il pugno, __________ è crollato a terra, sbattendo la testa

sull’asfalto. Ha iniziato subito a sanguinare da dietro la testa e la donna che

era con __________, gridava alla gente di prendere il numero di targa. Si

chinava poi a prestare le prime cure a __________, in quanto era rimasto a

terra esanime e contattava Ticino Soccorso. IM 1 visto quello che era successo,

è immediatamente scappato a corsa in direzione di __________.”

(VI PG 15.8.2015, p. 2, allegato 2 all’AI 41).

Sentito dal PP il 12 ottobre 2010 ed invitato a spiegare

nuovamente l’accaduto, __________ si è così espresso:

"

IM 1 stava mangiando un panino. Finito di mangiare il panino IM 1

è entrato nel bar per prendere un giornale. Quando è uscito ho sentito che

diceva frasi del tipo “come ti permetti di darmi del frocio che non mi conosci

nemmeno” e ancora “puttana”. IM 1 parlava all’amica di __________. (…) IM 1

dopo aver pronunciato le parole che ho detto si stava dirigendo verso di noi. __________

l’ha seguito e aveva l’aria minacciosa; __________ diceva a IM 1 frasi del tipo

“come ti permetti di insultare la mia donna e di darle della puttana”, “ti

spacco la faccia”, “non sai chi sono io”, ecc. IM 1 inizialmente ha detto a __________

di lasciar perdere ma __________ continuava a gridare. A quel punto IM 1 l’ha

colpito con un pugno alla parte sinistra della testa. Lo ha colpito con la mano

destra. Era un pugno forte. ADR __________ quando ha ricevuto il pugno è

rimasto una frazione di secondo in piedi ed è poi crollato a terra di netto

all’indietro. (…) ADR Quando __________ è caduto di netto per terra, IM 1 lo ha

guardato e poi se ne è andato. Quando IM 1 ha guardato __________ prima di

andarsene, non era ancora uscito sangue dalla testa. IM 1 ha guardato __________

per pochissimi secondi, poi se ne è andato. (…) ADR È vero che io non ho

sentito tutta la discussione tra IM 1 e l’amica di __________. Ho solo sentito IM

1 che quando usciva dal bar diceva le frasi che ho riportato sopra. Da quello

che diceva IM 1 si capiva che la donna, prima, doveva avergli dato del

“frocio”. ADR Ho già detto che __________ ha assunto un fare minaccioso nei

confronti di IM 1. Lo insultava e gli gridava le frasi riportate sopra. __________

non ha però tentato di colpire IM 1.”

(VI PP 12.10.2014, p. 2 e 3, AI 55).

A precisa domanda dell’interrogante __________ ha risposto che “__________e

la sua compagna avevano bevuto. Non so da che ora erano lì, ma da quando io e __________

siamo arrivati non hanno smesso di bere. La donna beveva vino rosso, se non

erro, e lui beveva della birra. (…) Mi ha dato chiaramente l’impressione che

avesse già bevuto abbastanza tanto; l’ho capito da come parlava, da come rideva

e dal fatto che gridava. ADR Non dico che __________ barcollasse, ma non dava

l’impressione di reggersi in piedi normalmente.” (VI PP 12.10.2014, p. 2 e

3, AI 55).

25. __________, conoscente

di __________ e minorenne al momento dei fatti, il 15 agosto 2015 in Polizia si

è così espresso:

"

Questo pomeriggio mi sono incontrato con il mio amico “__________”

__________ (…) presso il bar del distributore __________. (…) Vi erano 4-5

persone (…). Tra queste persone vi era anche un signore che conosco, che si

chiama __________ (non so il cognome) e che abita a __________. (…) Ad un certo

punto arrivava un giovane che l’avevo già visto due o tre volte in centro a __________

(zona pensilina) e poi alla Stazione FFS sempre di __________. Ho saputo da __________

che si chiama IM 1 ma solo oggi. È entrato al bar a prendersi un giornale.

Davanti all’entrata del Bar, quindi all’esterno, vi era una ragazza credo o

marocchina o brasiliana (scura di pelle). Mentre IM 1 usciva la donna gli dava

del “finocchio”. Non so il motivo. La scena è stata che mentre IM 1 usciva col

suo giornale lei gli diceva “finocchio”. Lui gli rispondeva “puttana”. Poi tra

i due è nata una discussione non amichevole (non sono stato lì ad ascoltare

cosa si dicessero la donna e IM 1). Poi usciva dal Bar il __________ che

rimproverava a IM 1: “tu non dici puttana alla mia amica”. IM 1 gli rispondeva

che lei prima gli aveva detto “finocchio”. __________ gli diceva: “ti do due

schiaffi, vai via”. IM 1 gli tirava un pugno tipo pugilato secco in viso. __________

non se lo aspettava. La mano di IM 1 era a pugno chiuso. Credo che lo abbia

colpito alla guancia o alla tempia sinistra. IM 1 ha tirato col braccio destro.

__________ cadeva per terra come un sacco picchiando la testa sull’asfalto. IM

1 poi scappava direzione __________ incrocio __________.”

(VI PG 15.8.2015, p. 1-3, allegato 3 all’AI 41).

__________ ha indicato che sia prima che dopo i fatti l’amica di __________,

__________, continuava a bere del vino ed era a suo vedere ubriaca, così come

anche __________ aveva bevuto dell’alcol, della birra, ed era “piuttosto

allegro” (VI PG 15.8.2015, p. 3, allegato 3 e 4, allegato 3 all’AI 41),

circostanza da lui ribadita dinanzi al PP, a meno di un mese dai fatti, quando

ha riferito che “Sia __________ che la donna che era con lui davano

chiaramente l’idea di aver bevuto parecchio. La signora era in piedi e beveva

un bicchiere di vino dopo l’altro. __________ era seduto di fianco a lei e

beveva birra.” (VI PP 2.9.2010, p. 2, AI 40).

In occasione di quest’ultimo interrogatorio, __________, invitato

a raccontare nuovamente i fatti del 15 agosto 2015, ha dichiarato:

"

IM 1 ha salutato __________, dato che lo conosce. Mi sembra che IM

1 abbia parlato con __________ della Street Parade, dopo di che IM 1 è entrato

nel bar della stazione di servizio __________ per prendersi un giornale.

Proprio fuori dal bar della __________, sul terrazzino, c’era una persona che

io conoscevo di vista e che salutavo abitualmente. Questa persona so che si

chiama __________. __________ è marocchino ed era accompagnato da una donna,

anche lei marocchina. (…) IM 1 è uscito dal bar e la donna, senza che

apparentemente ci fosse un motivo, ha dato del “finocchio” a IM 1. IM 1 gli ha

risposto “puttana”, dopo di che __________ ha risposto a IM 1 “tu non puoi dare

della puttana alla mia amica”. __________ ha pure detto a IM 1 “ti do due

schiaffi”. Appena __________ ha detto queste parole, IM 1 gli ha tirato un

pugno. ADR IM 1 ha colpito __________ con la mano destra ed il pugno è arrivato

a __________ sulla parte sinistra, alla tempia. ADR IM 1 ha colpito __________

con il pugno chiuso. Si è trattato di un bel colpo. Il pugno era davvero forte.

IM 1 ha caricato bene il pugno per colpire __________. ADR Quando IM 1 ha

colpito __________ con il pugno, __________ era in piedi ed era appena giù dal

terrazzino. (…) ADR Appena IM 1 lo ha colpito con il pugno, __________ è

cascato all’indietro picchiando la testa sull’asfalto. (…) ADR Dopo aver

colpito __________ IM 1 è rimasto qualche secondo a guardare __________ e poi è

scappato. ADR Il sangue non si è visto subito, ma dopo circa venti secondi,

quando IM 1 era già andato. IM 1 non ha visto il sangue. ADR sono sicuro che IM

1 ha colpito __________ col pugno della mano destra.”

(VI PP 2.9.2010, p. 2 e 3, AI 40).

A puntuale domanda del PP, __________ ha risposto che “__________non

ha tentato di colpire IM 1” (VI PP 2.9.2010, p. 3, AI 40).

26. Come già si è avuto

modo di riferire, in seguito al pugno ricevuto dall’imputato, __________ è

caduto a terra battendo la testa al suolo.

Dalla lettura dei certificati medici in atti risulta che in questo

modo la vittima si è procurata un “trauma cranico grave con focolai

contusivi cerebrali multipli”, tale da rendere necessario, il giorno

seguente, un “intervento di craniectomia decompressiva bi-frontale ed

evacuazione parziale degli ematomi” (certificato medico 10.9.2010

dell’Ospedale __________, AI 46; certificato medico 15.8.2010 dell’Ospedale __________,

allegato all’AI 22; rapporto operatorio 17.8.2010 dell’Ospedale __________,

allegato all’AI 27; certificato medico 23.9.2010 della Clinica __________, AI

59).

27. Dal rapporto

operatorio del 17.8.2010 dell’Ospedale __________ (AI 27) si evince quanto

segue:

"

Il 15.08.2010 il Paziente riportava un trauma cranico con impatto

occipitale in contesto di stato etilico; al momento del soccorso appariva

risvegliabile unicamente allo stimolo algico, mentre in breve tempo

riacquistava conoscenza; all’arrivo presso il nostro PS era sveglio (GCS 14),

non presentava deficit dei nervi cranici esplorabili, né di forza agli arti. La

TC dell’encefalo mostrava un ematoma sotto durale acuto emisferico destro e

frontale sinistro, associato ad emorragia subaraconoidea e a piccoli focolai

emorragici parenchimali frontali, fronto-basali e temporali bilaterali; il

quadro neurologico e TC al momento non richiedevano una procedura chirurgica ed

il Paziente era trasferito in osservazione presso il reparto Cure intensive. La

mattina del giorno seguente appariva più sonnolente, tendenzialmente agitato;

alla TC di controllo erano francamente aumentate le componenti emorragiche

parenchimali, in particolare in regione frontale destra con iniziale deviazione

a sinistra delle strutture della linea mediana; molto probabilmente il quadro

peggiorativo era in parte riconducibile ad una piastrinopenia su epatopatia

etil-tossica (DD ipersplenismo). Si decideva di non eseguire un intervento

nell’immediato, tuttavia, nell’arco della stessa mattina il sensorio

deteriorava progressivamente e compariva una paresi all’emisoma sinistro; si

procedeva ad intubazione. A questo punto si poneva l’indicazione ad un

intervento di craniectomia decompressiva bi-temporale e di evacuazione, per

quanto possibile, degli ematomi a destra.”.

Dopo essere rimasto per un periodo presso il Reparto di Terapia

Intensiva dell’Ospedale __________, __________ è stato trasferito dapprima

presso il reparto di Neurochirurgia dell’ospedale e, successivamente, presso la

Clinica __________ per la riabilitazione (certificato medico 10.9.2010

dell’Ospedale __________, AI 46).

Dai certificati medici in atti risulta che il colpo infertogli

dall’imputato ha avuto gravi conseguenze per __________.

Il 23 settembre 2010 il Dr. __________ della Clinica __________ ha

indicato che:

"

Denota soprattutto dei disturbi neuropsicologici e

comportamentali compatibili con le gravi lesioni a livello del lobi cerebrali

frontali. In sede di valutazione neurospcologica è emersa infatti una grave

Sindrome disesecutiva sia cognitiva che comportamentale caratterizzata da

mancanza di iniziativa, deficit di inibizione e comportamento disorganizzato

(appiattimento affettivo senza apparente variazione nell’intensità dei

sentimenti, perdita di interessi e iniziativa, occasionale agitazione per cui

non riesce a stare fermo o parla in continuazione, sporadici spunti di

aggressività con improvvisi episodi di collera in cui è sfidante e poco

rispettoso degli altri, comportamento o linguaggio a volte socialmente

inappropriato e poco rispettoso degli altri, infantilismo) importante

anosgnosia con inconsapevolezzae e negazione dei deficit, anosodiaforia con

indifferenza verso i deficit, grave deficit di attenzione e memoria con

presenza di confabulazioni. (…) Verosimilmente sarà necessario un trattamento

riabilitativo neuropsicologico in regime stazionario di qualche mese, integrato

successivamente da trattamento ambulatoriale in base ai deficit residui, che,

si ipotizza, possano permanere severi.”

(certificato medico 23.9.2010 della Clinica __________, AI 53).

28. A distanza di 3 mesi

dall’inizio del trattamento neuropsicologico il medico ha indicato:

"

I deficit cognitivi comportamentali emersi in sede di valutazione

(…) ne hanno reso per lungo tempo problematica la gestione sia nella

strutturazione delle attività quotidiane di base che per il rispetto degli

orari delle sedute terapeutiche previste, frequentemente disertate dal paziente

nonostante i tentativi di adattarne gli orari ai suoi ritmi. (…) Gli importanti

deficit neuropsicologici ancora presenti a distanza di oltre tre mesi di

trattamento neuropsicologico intenso, depongono per una prognosi poco

favorevole sul grado di impiegabilità professionale e sull’indipendenza a

domicilio in cui è prevedibile la necessità di assistenza/supervisione nelle

varie attività quotidiane. In considerazione di quanto suesposto contiamo di

trasferire il paziente il 10.1.2011 alla __________, residenza protetta dove

verrà organizzata una attività occupazionale protetta sotto supervisione di

animatori-educatori specializzati. Da segnalare che il paziente, dopo

l’intervento neurochirurgico subito dopo l’incidente, è ancora sprovvisto della

parte di calotta cranica frontale e verrà convocato dal Servizio di

Neurochirurgia dell’Ospedale Civico di Lugano prevedibilmente alla fine di

Febbraio /Marzo 2011 per opportuno intervento di cranio plastica (come da

comunicazione telefonica avuta in data 29.12.2010).”

(certificato medico 30.12.2010 della Clinica __________, AI 59).

In data 7 febbraio 2011 __________ è stato ammesso presso la

Fondazione __________. Nel suo scritto 31 marzo 2011 il responsabile della

Fondazione ha indicato che “il signor __________ necessita una continua

supervisione e stimolazione dal personale curante, quindi possiamo confermare

che le condizioni fisiche e neuropsicologiche del Signor __________

rispecchiano ancora attualmente la prognosi fatta in data 30.12.2010 dal

dr.med. __________ della Clinica __________.” (AI 68).

Dal certificato medico del 30 dicembre 2010 della Clinica __________

(AI 59) si evince che __________ non è stato in pericolo di morte “nell’immediato”,

ma “Se non tenuto in osservazione all’Ospedale, poi prontamente operato dopo

il peggioramento dello stato neurologico il trauma avrebbe potuto avere esito

fatale”.

Alla precisa domanda del PP a sapere se lo stato della vittima

fosse aggravato da malattie o lesioni preesistenti, il Dr. __________ ha

risposto negativamente.

Il medico ha concluso all’ “assenza di danni gravi a livello

fisico”, rilevando invece “prevedibili residui deficit cognitivi limitanti

l’autonomia la cui assoluta permanenza resta da rivalutare a distanza di 6 mesi-un

anno”.

Egli ha peraltro indicato la presenza di un’ “Incapacità

lavorativa totale permanente, da rivalutare a distanza di 6 mesi/un anno.”.

Il Dr. __________, Capoclinica dell’Ospedale __________, ha

certificato che al momento dell’arrivo presso l’ospedale la vittima non era in

pericolo di morte, mentre successivamente, conseguentemente al peggioramento

delle sue condizioni di salute che hanno richiesto un intervento di

craniectomia decompressiva bi temporale e di evacuazione degli ematomi, “possibilmente

sì” (rapporto 4.4.2011 del Dr. __________ dell’Ospedale __________, AI 69).

Così richiesto dal PP, il medico ha in seguito precisato che “L’intervento

chirurgico di craniectomia decompressiva bi frontale è stato eseguito in un

contesto di peggioramento dello stato neurologico, tuttavia sia il quadro

clinico, che quello TC, non sono sufficienti ad asserire che un non intervento

avrebbe portato ad exitus il Paziente, per cui questo evento è da considerarsi

possibile. Segnaliamo inoltre che l’evoluzione in senso peggiorativo, con

aumento degli ematomi, sicuramente è stato condizionato dalla piastrinopenia su

stato etilico.” (rapporto 12.4.2011 del Dr. __________ dell’Ospedale __________,

AI 71).

Il medico, rispondendo ad un quesito del PP, ha indicato che __________

ha subito danni gravi al corpo o alla salute fisica o mentale (certificato

medico 4.4.2011 dell’Ospedale __________, AI 69).

29. Richiesto dal

magistrato di svolgere una valutazione della compatibilità tra il trauma subito

il 15 agosto 2010 e lo stato di salute attestato dai certificati medici

relativi alla persona di __________, il medico legale Dr. __________ ha

concluso che (AI 72): “Il trauma subito il 15 agosto 2010 dal Sig. __________

ha prodotto (come evidenziato dalla documentazione clinica in atti e come già

esposto nelle precedenti relazioni medico legali) gravi e diffuse lesioni

cerebrali. Tali lesioni hanno determinato, come altamente prospettabile già dai

primi rilievi medici, gravi deficit neurologici. In particolare, i deficit

psicofisici descritti nelle relazioni mediche presenti in atti appaiono

compatibili con la gravità delle lesioni cerebrali riportate in seguito al

trauma. Da sottolineare che, da quanto appreso, il Sig. __________ era affetto

da piastrinopenia e da alterazioni della funzionalità epatica su base

etiltossica; tali fattori possono aver determinato una riduzione della capacità

coagulativa del soggetto, contribuendo a determinare un aumento delle emorragie

post-traumatiche. A fronte di un trauma che determinò soluzione di continuo del

cuoio capelluto, ma senza fratture della sottostante teca cranica, tali

patologie preesistenti il trauma hanno verosimilmente contribuito ad aumentare

la gravità delle lesioni, che rimangono pur sempre di natura traumatica.”.

30. Dal certificato medico

del 3 giugno 2015 dell’Ospedale __________ (doc. dib. 1), prodotto dall’accusa

in occasione del pubblico dibattimento, si evince che il 30 marzo 2012, a quasi

Considerandi

2.

anni dai fatti, __________ è stato sottoposto ad un “intervento di cranioplastica

con opercolo sintetico” e che nel mese di settembre 2012 egli è stato

ricoverato presso il Reparto di Medicina dell’ospedale per una problematica

legata a crisi epilettiche.

31.

Giusta l’art. 125 CP,

chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una

pena pecuniaria (cpv. 1). Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito

d’ufficio (cpv. 2).

Secondo dottrina e consolidata giurisprudenza, il concetto di

lesione grave ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CP corrisponde a quello dell’art.

122.

CP (DTF 93 IV 12; DTF 101 IV 381; Roth/Keshelava, in Basler Kommentar

Strafrecht II, 2. ed. Basilea 2007, n. 4 ad art. 125 CP).

L’art. 122 CP allestisce una lista esemplificativa e non esaustiva

di casi in cui le lesioni sono gravi (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie

spéciale, 2009, p. 158-159, n. 524 segg.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte

gegen Einzelnen, 9. ed. 2008, p. 38 seg.). Fra essi, rientrano quelli in cui la

ferita cagionata alla vittima ne mette in pericolo la vita (cpv. 1), quelli in

cui il corpo, un organo o un arto importante subisce una mutilazione o la

perdita dell’uso, nonché quelli in cui è arrecata in modo permanente

un’incapacità al lavoro, un’infermità o una malattia mentale o uno sfregio del

viso (cpv. 2). Vi è poi la clausola generale che permette di qualificare come

lesioni gravi anche altri gravi danni al corpo od alla salute fisica o mentale

di una persona (cpv. 3).

Determinante per definire una lesione “grave” è la natura della

lesione stessa e non il comportamento che l’ha cagionata (Roth/Berkemeier, in

Basler Kommentar Strafrecht II, 2. ed. Basilea 2007, n. 1 ad art. 122 CP;

Hurtado/Pozo, op. cit., n. 528, p. 159).

Relativamente al caso di mutilazione o perdita dell’uso (art. 122

cpv. 2 CP), si configura una lesione grave in caso di asportazione o di grave e

durevole deterioramento di una parte importante del corpo umano o delle sue

funzionalità. Come parte del corpo, arto o organo importante, la dottrina cita

il cranio, il torace, il bacino, gli organi interni, segnatamente quelli

vitali, una gamba, un braccio, una mano, un piede oppure un ginocchio

(Roth/Berkemeier, op. cit., n. 10 segg. ad art. 122 CP; Donatsch, op. cit., p.

39). Lesione grave si ha anche in caso di permanente incapacità al lavoro,

infermità o malattia mentale. In particolare l’infermità consiste in un

deterioramento permanente e irreversibile della salute, essendo totalmente o

gravemente compromessa una funzione del corpo umano (Roth/Berkemeier, op. cit.,

n. 15 seg. ad art. 122 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse vol. I, 3.

ed. 2010, n. 10 p. 125).

Ritenuto come l’elenco di cui all’art. 122 CP, in virtù della

clausola generale del cpv. 3, non sia esaustivo, vi può essere lesione grave

anche, ad esempio, quando la vittima deve essere ospedalizzata per molti mesi,

patisce lunghe e gravi sofferenze o svariati mesi di incapacità lavorativa (DTF

124.

IV 57 consid. 2; Hurtado/Pozo, op. cit., n. 532, p. 160; Donatsch, op.

cit., p. 40). Si deve, inoltre, effettuare una valutazione globale del caso e

può costituire una lesione grave anche una combinazione di più lesioni, delle

quali ognuna presa singolarmente risulterebbe insufficiente (Roth/Berkemeier,

op. cit., n. 20 seg. ad art. 122 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse

vol. I, 3. ed. 2010, n. 12 p. 126). Va tenuto in considerazione anche l’impatto

sulla qualità di vita, come per esempio la rinuncia forzata a degli hobby (DTF

105.

IV 179; Roth/Berkemeier, op. cit., n. 21 ad art. 122 CP).

32.

Per quanto attiene ai

fatti, la Corte ha ritenuto assodato – poiché risultante dalle convergenti

dichiarazioni agli atti – che tra le parti è nato un litigio per futili motivi.

A seguito dello scambio di epiteti, IM 1 si é quindi allontanato dalla

terrazza, seguito dalla vittima, la quale, con ogni verosimiglianza, minacciava

di colpirlo con schiaffi o pugni. Non appena i due uomini si sono trovati

vicini, inopinatamente, l’imputato ha allora colpito con un forte pugno la

vittima facendola così cadere a terra.

La Corte ha altresì considerato che nelle fasi precedenti il gesto

violento compiuto dall’imputato, mai __________ ha tentato di passare all’atto

fisico nei confronti dell’imputato.

In particolare, __________ ha dichiarato che “__________ non ha

tentato di colpire IM 1” (VI PP 2.9.2010, p. 3, AI 40), __________ ha

indicato che “__________non ha però tentato di colpire IM 1.” (VI PP

12.10

, p. 2 e 3, AI 55)” e __________ ha riferito che “non vi erano

state vie di fatto tra il ragazzo e __________” (VI PG 15.8.2010, p. 3,

allegato 1 all’AI 41).

L’imputato non appare quindi credibile laddove sostiene che il suo

gesto sarebbe stata una reazione al tentativo della vittima di colpirlo con un

pugno. Al proposito, si impone di sottolineare che le dichiarazioni di IM 1

sono state tutt’altro che lineari, denotando piuttosto, nel corso dei verbali,

la tendenza ad aggravare il comportamento della vittima in un vero e proprio

crescendo. Solo suo verbale di interrogatorio finale, IM 1 ha infatti indicato,

per la prima volta a 5 anni dai fatti, di avere avuto paura siccome __________

gli andava incontro con un oggetto metallico in mano, che aveva pensato essere

un coltello, adducendo poi in occasione del pubblico dibattimento che la

vittima, dopo essersi avvicinata a lui, aveva in pratica già “caricato”

il pugno ed era quindi in procinto di colpirlo.

Ne consegue che il gesto dell’imputato non può in alcun caso

essere giustificato da uno stato di legittima difesa, non essendovi nulla agli

atti che permetta di concludere che nel momento in cui l’imputato ha sferrato

il pugno egli fosse vittima di un’aggressione o anche solo che __________

stesse per passare all’atto fisico nei confronti dell’imputato. Questi, al

contrario, ha avuto modo di riferire di aver sferrato il pugno in modo

istintivo.

Neppure appare peraltro credibile l’imputato allorquando sostiene

di non avere immaginato, in un primo momento, che la situazione fosse grave,

pensando di avergli procurato “un occhio nero” e nulla più, posto che la

sera stessa egli si è recato a casa casa di __________ per chiedergli come

stava la vittima (VI PP 15.8.2015, p. 2, allegato 2 all’AI 41; VI PP

12.10

, p. 3, AI 55). La richiesta di informazioni è quanto mai

significativa del fatto che IM 1 si era reso conto che le conseguenze potevano

essere di una certa rilevanza.

33.

La Corte ha ritenuto

che i fatti avvenuti a __________ e le lesioni subite da __________ configurano il reato lesioni gravi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 combinato

con l’art. 122 CP.

__________ non solo si è trovato in pericolo di morte, ma ha

subito conseguenze fisiche gravi e durature, le quali sono la diretta

conseguenza del pugno ricevuto dall’imputato.

Egli ha dovuto sottoporsi a due importanti interventi chirurgici

ed è stato costretto a passare parecchi mesi in ospedale e in clinica di

riabilitazione. Il 30.12.2010 il Dr. __________ ha rilevato la presenza di

un’incapacità lavorativa totale permanente e ancora a parecchi mesi dai fatti,

a causa dei residui importanti deficit neuropsicologici, __________ necessitava

di una continua supervisione e stimolazione da parte del personale curante.

34.

Quanto al nesso

causale, emerge dagli atti che la vittima soffriva di una ridotta capacità

coagulativa. Come indicato dal medico legale, questa può evidentemente aver

rappresentato una con-causa del risultato che si è prodotto.

Tuttavia, affinché venga interrotto il nesso di causalità adeguata

tra il comportamento dell’autore e il risultato prodottosi, occorre l’intervento

di un’ulteriore causa concomitante che rappresenti una circostanza del tutto

eccezionale o che appaia tanto straordinaria da non risultare prevedibile.

L’imprevedibilità dell’evento concorrente non è di per sé sufficiente ad

interrompere il nesso di causalità adeguata, ma è necessario che questo evento

si imponga come la causa più probabile e più immediata dell’avvenimento

considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno

contribuito al risultato, in particolare il comportamento dell’autore (DTF 134

IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; STF 6B_251/2014 del 2.12.2014

consid. 2.3.1).

Ciò non è dato in concreto.

Non è infatti per nulla raro che una persona possa essere

anti-coagulata, per esempio per problemi cardiaci o a seguito di operazioni.

Soprattutto, tale circostanza non è certo la causa più probabile e immediata

del risultato realizzatosi. In assenza del forte pugno ricevuto dall’imputato e

la conseguente caduta a terra, la salute della vittima non sarebbe stata

compromessa malgrado la ridotta capacità coagulativa. La compromissione della

salute della vittima è la diretta conseguenza del colpo inferto dall’imputato,

sicché il nesso causale risulta del tutto intatto.

35.

Per quanto attiene al

lato soggettivo, l’imputato ha agito per negligenza cosciente: egli ha colpito

volontariamente al viso, con violenza, sapendo che un pugno come quello da lui

sferrato può comportare anche conseguenze gravi, pur non volendo questo

risultato e presumendo, per un’imprevidenza colpevole, che lo stesso non si

realizzasse (cfr. DTF 133 IV 9 consid. 4 pagg. 15 e

segg. e la giurisprudenza ivi citata).

A IM 1 non poteva sfuggire che colpendo con forza una persona al

viso, questa avrebbe potuto cadere e conseguentemente provocarsi lesioni anche

gravi.

Il punto 1 dell’atto d’accusa trova quindi conferma.

VI) Imputazione

di ripetuto furto (punto 2 dell’atto d’accusa)

36.

L’atto d’accusa,

oggetto delle correzioni di cui si è detto in ingresso, imputa a IM 1 il reato

di ripetuto furto per un ammontare complessivo di refurtiva denunciata di CHF

30’729.20.

Ai sensi dell’art. 139 cifra 1 CP è punito con la reclusione fino

a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, a scopo d’indebito profitto,

sottrae una cosa mobile altrui al fine di appropriarsene.

Per quanto attiene ai furti, questi sono dal profilo fattuale in

ampia misura ammessi.

Interrogato dal Presidente, il prevenuto ha ammesso senza riserve

la commissione di 16 furti (VI DIB 5.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale),

confermando così quanto aveva già dichiarato in Polizia e dinnanzi al

Procuratore pubblico (VI PG 14.9.2012, allegato 2, Inc. MP 2012.8699; VI PP

1.3

, p. 5-7, AI 86; VI PP 5.3.2015, p. 9-14, AI 100).

Quanto ai motivi a delinquere, IM 1 ha spiegato che la sua

situazione economica “non era delle migliori” e che, essendo egli

dipendente dall’eroina, rubava per potersi comprare lo stupefacente (VI DIB

5.6

, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

37.

L’imputato ha sempre

contestato l’episodio menzionato al punto 2.16 e, parzialmente, quello di cui

al punto 2.17 dell’atto d’accusa.

Relativamente al punto 2.16, ACPR 18, sentito in Polizia il

15.1

, ha denunciato la seguente fattispecie:

"

Questa mattina sono arrivato a __________ in via __________,

presso il mio futuro negozio, per riordinare il tutto in quanto appena tutta la

documentazione necessaria sarà pronta, inizierò la mia attività commerciale.

Poco prima della pausa pranzo, verso le ore, 12:15, chiedevo ad un amico che

risponde al nome di ACPR 19, di darmi una mano a spostare un armadio pesante.

Depositavamo quindi le rispettive giacche sulle sedie che vi sono all’interno

del locale. Uscivamo dal locale per depositare in cantina questo armadio. Una

volta ritornati nel negozio, ci accorgevamo che dalle nostre giacche mancavano

diversi oggetti. Per quanto mi concerne non ho più trovato il mio telefonino

Samsung Galaxy 5S di colore nero (emei __________) del valore approssimativo di

CHF 380.00, e il portamonete in pelle di colore nero contenente oltre alla

carta d’identità anche del contante per un valore di Euro 70.00ca.

Dopo l’accaduto io e ACPR 19, provavamo a cercare nelle adiacenze se vi era la

traccia degli oggetti che ci avevano rubato (cestini, ecc.). Per tale motivo io

prendevo una direzione e ACPR 19 l’opposta.

Poco dopo un passante che aveva udito quanto era accaduto, mi informava che ACPR

19.

stava litigando con qualcuno vicino al “Bar __________”, accanto al mio

prossimo negozio. Potevo capire che ACPR 19 si era accorto del fatto che questo

ragazzo stava manipolando con un telefonino che risulterebbe essere suo.

Poco dopo, giungeva sul posto la polizia, per quanto del caso.”

(VI PG 15.1.2015, allegato all’AI 93).

Il medesimo giorno è stato assunto a verbale in Polizia anche

l’amico ACPR 19, il quale si è così espresso:

"

Questa mattina sono arrivato a __________ in via __________,

presso il futuro negozio del mio amico ACPR 18, in quanto aveva bisogno di

portare un armadio pesante in cantina.

Poco prima della pausa pranzo, verso le ore, 12:15, aiutavo ACPR 18 a spostare

l’armadio prima citato. Il mobile dovevamo portarlo in cantina e per tanto

dovevamo uscire dal locale. Per lavorare più comodo, entrambi, lasciavamo le

nostre giacche sulle sedie che vi sono nel locale in questione.

Il tempo necessario per fare questo lavoro, circa 10 minuti, ed in seguito

rientravamo nel locale. Io prendevo la mia giacca per andare a fare pausa, e mi

accorgevo che dalla tasca interna sinistra, mancava il mio portafoglio. In

seguito controllavo pure la tasca esterna destra, dove mi accorgevo che non vi

era più nemmeno il mio telefonino di marca Samsung Galaxy S3. Pure ACPR 18 si

accorgeva che gli mancava sia il portafoglio che il telefonino. In seguito ci

siamo separati con l’intento di trovare almeno i documenti. Dopo aver cercato

in più parti, mentre ritornavo nel locale di ACPR 18, notavo un ragazzo che,

mentre fumava una sigaretta nello spazio appositamente adibito all’interno del

bar __________ adiacente alla via __________, stava manipolando un telefonino.

Dopo aver guardato attentamente, riconoscevo quel telefonino nel mio. Infatti

aveva la medesima custodia.

Io entravo nella terrazza e chiedevo al ragazzo di farmi vedere il telefono.

Lui rispondeva che non me lo avrebbe fatto vedere. Io insistevo spiegandogli

che il telefonino era il mio. A un certo punto il ragazzo tentava di scappare e

io lo tenevo senza picchiarlo.

Lo portavo fuori e gli prendevo dalla tasca dei pantaloni il telefonino in

questione. Era proprio il mio.

Il ragazzo tentava di nuovo di scappare e io lo fermavo invitando i passanti di

chiamare la polizia, che arrivava poco dopo.”

(VI PG 15.1.2015, allegato all’AI 93).

L’imputato dal canto suo, sin dal primo verbale di Polizia ha

indicato di avere trovato il telefono cellulare sotto un cespuglio:

"

Dopo pranzo sono uscito per comprare le sigarette al __________

(…). Sulla via di ritorno dal __________, in direzione del bar Al 74 e subito

prima delle strisce pedonali accanto ad un cespuglio, trovavo e raccoglievo da

terra il telefono cellulare sopraccitato. Rientravo nel bar allo scopo di

soffiarmi il naso e in seguito mi recavo ad acquistare una nuova carta SIM.

Effettuavo lo spostamento con la mia bicicletta. Acquistavo la DIM da un

rivenditore situato accanto allo __________ nei pressa dell’Università __________.

Per 20 CHF acquistavo la carta SIM Lebara Mobile del numero di telefono __________.

Dopo aver acquistato la SIM ritornavo presso l’esercizio pubblico Al __________

e consumavo un caffe. Dopo averlo pagato uscivo all’esterno per fumare una

sigaretta. Vorrei precisare che mentre bevevo il caffe, inserivo la carta SIM

appena acquistata avviando poi il telefono cellulare. Mentre utilizzavo il

cellulare Samsung venivo fermato da un ragazzo il quale asseriva che il

telefono era suo. Preciso che lo stesso adottava subito un atteggiamento

aggressivo nei miei confronti. Da parte mia gli spiegavo di aver ritrovato

l’apparecchio nelle circostanze succitate, lui però non dava seguito alle mie

spiegazioni e mi strattonava fino a portarmi sul retro dello stabile al numero

civico __________. Assieme al ragazzo vi era anche un signore più anziano.

Entrambe le persone asserivano che io gli avessi rubato dei documenti

d’identità, i portafogli, i telefoni cellulari ed altri oggetti che ora non

ricordo. Visto che i due personaggi non credevano alla mia versione, una terza

persona richiedeva l’intervento della Polizia la quale giungeva pochi minuti

più tardi. (…) Il telefono aveva la mascherina posteriore aperta e la batteria si

trovava all’esterno della sua sede. Vi era anche una carta SIM italiana, se non

ricordo male si trattava di una SIM della Wind.”

(VI PG 15.1.2015, allegato all’AI 93).

Versione, questa, sostanzialmente mantenuta dinanzi al PP (VI PP

1.3

, p. 8, AI 86: “In occasione della mia visita a __________ ho

trovato per terra sotto un cespuglio un telefono Samsung danneggiato e l’ho

raccolto”; VI PP 5.3.2015, p. 15, AI 100: “Io non ho rubato nulla. Ho

trovato il telefono con la scheda sim buttato sotto un cespuglio.”) così

come pure in sede dibattimentale:

"

Contesto il furto del punto 2.16 dell’AA (…). ADR che confermo

per quanto riguarda il punto 2.16, ho trovato il telefono cellulare sotto un

cespuglio.”

(VI DIB 5.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

38.

Per quanto attiene

all’imputazione di cui al punto 2.17 dell’atto d’accusa, l’imputato ha

contestato l’ammontare della refurtiva denunciato dall’accusatore privato,

giudicandolo troppo elevato e rilevando in particolare di avere cambiato praticamente

l’intera somma in Franchi Svizzeri sottratta, ricevendo quale contropartita

unicamente EUR 12'500.00, motivo per cui non potrebbe trattarsi di CHF

21'000.00 (VI PP 5.3.2015, p. 14, AI 100; VI DIB 5.6.2015, p. 4, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

39.

Quanto al furto di cui

al punto 2.16 dell’atto d’accusa, la Corte ha ritenuto che non sussistono

elementi per concludere in modo certo che sia stato l’imputato a commetterlo.

Sia perché in sostanza egli ha ammesso tutti gli altri furti e non avrebbe

avuto nessun motivo per contestare proprio questo specifico episodio, sia

perché effettivamente, come correttamente rilevato dalla difesa, non risulta

che sulla sua persona siano stati trovati altri oggetti (oltre al cellulare)

appartenenti al danneggiato. Ciò lascia aperta la possibilità che egli,

effettivamente, si sia impossessato di un apparecchio abbandonato da chi

materialmente ha commesso il furto. Per tale motivo, in virtù del principio in

dubio pro reo, si impone di prosciogliere DUF 1 dall’imputazione di furto

di cui al punto 2.16 dell’atto d’accusa.

40.

Relativamente al punto

2.17

dell’atto d’accusa, per contro, la Corte non ha alcuna ragione per

dubitare dell’importo denunciato dall’accusatore privato e discostarsene quindi

in favore della tesi dell’imputato. Nella fattispecie, peraltro, l’accusatore

privato ha pure prodotto un conteggio a sostegno della propria indicazione

(allegato 5.1 all’AI 79).

A mente della Corte, peraltro, il tentativo dell’imputato di

contestare questo importo appare essere semplicemente strumentale, trattandosi

dell’episodio con la refurtiva più elevata.

Ne discende che, fatta eccezione per il punto 2.16, il punto 2

dell’atto d’accusa trova conferma.

VII) Imputazione di ripetuta

violazione di domicilio (punto 3 dell’atto d’accusa)

41.

Corollario dei furti

commessi vi è pure il reato di violazione di domicilio.

Per l’art. 186 CP, chiunque, indebitamente e contro la volontà

dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale

chiuso di una casa, o in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una

casa, o in un cantiere, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva

sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte è considerata “casa”

ai sensi del presente disposto qualsiasi costruzione di uno o più locali

collegata durevolmente e in maniera fissa al terreno, relativamente alla quale

l’avente diritto ha un interesse degno di protezione a potervi regnare

indisturbato ed utilizzarla secondo la sua volontà, ovvero ad esempio anche

fabbriche, locali commerciali, uffici e parchi auto (DTF 108 IV 33 consid. 5a).

42.

IM 1, al fine di

commettere i furti di cui ai punti 2.1 – 2.11 dell’atto d’accusa, si è

introdotto a più riprese all’interno della sede riservata ai soci del ACPR 2 in

Via __________ contro il volere dell’avente diritto.

I fatti non sono stati contestati dall’imputato (VI DIB 5.6.2015,

p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Ne consegue che il punto 3 dell’atto d’accusa è stato confermato.

VIII) Imputazione di ripetuta

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 4 dell’atto d’accusa)

43.

L’atto d’accusa imputa

infine a IM 1 il possesso di complessivi 4 grammi di eroina destinata al consumo personale nonché l’acquisto, per uso personale, e il consumo

di 5 grammi di marijuana e 0.7 grammi di cocaina.

L’art. 19a LStup punisce con la multa chiunque, senza essere

autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti o commette un’infrazione

giusta l’art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo. L’art. 19 cpv. 1

lett. d LStup punisce, fra le altre cose, l’acquisto e il possesso, senza

autorizzazione, di stupefacenti.

I fatti di cui al punto 4 dell’atto d’accusa non sono contestati e

discendono dalle dirette dichiarazioni dell’imputato (VI PolCom 27.9.2012, Inc.

MP 2012.9573; VI PG 10.1.2013, Inc. MP 2013.877; VI PP 1.3.2015, p. 7, AI 86),

confermate pure in occasione dell’interrogatorio svoltosi nel corso del

pubblico dibattimento (VI DIB 5.6.2015, p. 4, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

La Corte ha pertanto confermato anche il reato di ripetuta

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

IX) Commisurazione della pena

44.

Giusta l’art. 47 cpv.

2.

CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129

IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle

“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una

scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica

adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008; STF

6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4). La legge

ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c, 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette

tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni

caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008

del 14 ottobre 2008 consid. 3.2.,6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2,

6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna

2006, § 6 n. 72).

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano

adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il

giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave

aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il

massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale

del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea

2007, n. 8 ss. ad art. 49; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 7 ss. ad art. 49;

Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,

Berna 2009, n. 1 ad art. 49, n. 1; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I,

Basilea 2009, n. 78 ad art. 49).

45.

Nell’evenienza

concreta, la colpa dell’imputato è da considerarsi oggettivamente medio-grave

per quanto attiene ai fatti di __________.

IM 1, nel corso di un alterco per futili motivi, non ha esitato a

colpire una persona con un violento pugno al viso, non potendo ignorare che

tale gesto avrebbe potuto farla cadere al suolo, con tutte le conseguenze per

la salute fisica della vittima che ne potevano derivare.

Per quanto attiene ai furti, l’imputato ha agito in un numero

importante di occasioni in un lasso di tempo piuttosto lungo, raccogliendo un

bottino di CHF 29'428,90. Pur rilevando che la refurtiva in quanto tale non

rappresenta un elemento determinante, di per sé, per stabilire la gravità del

reato, l’ammontare del maltolto non particolarmente elevato impone di

qualificare di media gravità il suo agire.

46.

L’imputato ha denotato

quindi egoismo, noncuranza per gli altri e una preoccupante propensione a

delinquere, così come del resto attestato dai numerosi precedenti giudiziari.

Egli non pare aver tratto insegnamento dalla condanna ad una pena

detentiva piuttosto lunga subita nel 2005. IM 1 ha infatti proseguito a

delinquere tanto da indurre le autorità a revocare la liberazione condizionale

e a pronunciare nei suoi confronti ulteriori decisioni di condanne a pene

detentive.

47.

A favore dell’imputato

la Corte ha soprattutto considerato il fatto che IM 1 si è presentato

spontaneamente in Polizia dopo gli accadimenti del 15 agosto 2010.

La Corte ha poi valutato positivamente la disponibilità

dell’imputato a mettere a disposizione degli accusatori privati i suoi risparmi

per procedere ai risarcimenti.

A favore dell’imputato sono inoltre stati considerati il suo

difficile vissuto, i problemi segnalati dallo psichiatra Dr. __________, così

come il tempo trascorso dai fatti del 2010 senza che l’imputato commettesse

atti di violenza nei confronti di terze persone.

La Corte ha infine ritenuto a suo favore la collaborazione fornita

in corso d’inchiesta come pure in sede dibattimentale, ed il fatto che

l’imputato è in ampia misura reo confesso, sebbene i tentativi di crearsi delle

giustificazioni (oggetto di ferro, pugno pronto ad essergli dato) in realtà non

attestano una piena e totale presa di responsabilità.

48.

Tutto ciò considerato,

ritenuto anche il concorso di reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa

dell’imputato una pena detentiva di 18 (diciotto) mesi.

49.

Quo alla sospensione

condizionale, posto che ritorna applicabile l’art. 42 cpv. 1 CP, la Corte ha

ritenuto la prognosi del tutto negativa e ciò in ragione della già citata lunga

serie di precedenti penali che hanno portato, giova ricordarlo, alla revoca

della liberazione condizionale. Senza un reinserimento professionale, che potrà

risultare certamente più agevole al termine dei corsi di formazione che

l’imputato si è riproposto di seguire in carcere, le probabilità che ritrovata

la libertà IM 1 commetta nuovi reati rasenta la certezza.

50.

Per quanto attiene

alla contravvenzione alla LStup, la Corte ha ritenuto adeguata la multa di CHF

200.

, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà

sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

X) Sequestri e nota

professionale del difensore

51.

Per quanto riguarda i

sequestri, la Corte ha disposto la confisca di tutto quanto in sequestro ad

eccezione del telefono cellulare Samsung Galaxy 4 IMEI __________ con

caricabatteria, delle carte SIM Sunrise e Swisscom e della carta regalo Manor,

per cui è ordinato il dissequestro in favore dell’imputato, mentre sulla somma

di denaro è mantenuto il sequestro conservativo a copertura delle spese e in

vista della restituzione agli accusatori privati (art. 263 lett. b e c CPP).

52.

Relativamente alla

nota professionale dell’avv. DUF 1, la Corte, considerando la tipologia dei

reati ed il tempo che avrebbe impiegato un patrocinatore diligente, ha ritenuto

eccessivo il tempo esposto per la preparazione del processo, riducendolo da 13

ore e 50 minuti a 7 ore e quindi da CHF 2'430.00 a complessivi CHF 1’260.00. Per il resto, la nota è stata adeguata all’effettiva durata del

dibattimento, per un totale di CHF 14'953.40 comprensiva di onorario, spese e

IVA.

Visti gli art. 12, 40, 47, 49, 51,

69, 125 cpv. 2, 139 cifra 1, in parte in relazione all’art. 172ter, 186 CP;

19.

a LStup;

82, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22

TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è

autore colpevole di:

1.1

lesioni

colpose gravi

per avere,

il 15 agosto 2010, a __________,

colpendo con un pugno al viso __________ e facendolo così cadere

al suolo, per negligenza messo lo stesso in pericolo di vita cagionandogli

altresì un grave danno al corpo e alla salute, così come risulta dai

certificati medici agli atti;

1.2

ripetuto

furto, in parte di lieve entità

per avere,

nel periodo maggio 2012 – gennaio 2015, a __________ e __________,

allo scopo di procacciare a sé o ad

altri un indebito profitto, sottratto, in sedici occasioni, al fine di

appropriarsene, beni mobili altrui per un valore denunciato di CHF 30'729.20

e EUR 70.00;

1.3

ripetuta

violazione di domicilio

per essersi,

nel periodo maggio – agosto 2012, in Via __________ a __________,

ripetutamente introdotto

indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto all’interno della sede

riservata ai soci del ACPR 2;

1.4

ripetuta

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per essere stato trovato in possesso, il 27 settembre 2012 ed il

10.

gennaio 2013, a __________o, di 2.9 rispettivamente 1.1 grammi di eroina, precedentemente acquistata al Parco __________ da sconosciuti e destinata al

proprio consumo personale;

nonché per avere, nel periodo 27 settembre 2012 – 10 gennaio 2013,

acquistato per uso personale e consumato 5 grammi di marijuana e 0.7 grammi di cocaina, stupefacente precedentemente acquistato da ignoti al

Parco __________ di __________;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

L’imputato è prosciolto dall’imputazione

di furto di cui al punto 2.16 dell’atto d’accusa.

3.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

3.1

alla pena detentiva di 18

(diciotto) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento della multa di

CHF 200 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa,

sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

4.

Gli accusatori privati sono

rinviati al competente foro civile.

5.

Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese procedurali, è mantenuto il sequestro sulla somma di

CHF 9'988.83 in vista della restituzione agli accusatori privati.

6.

È ordinata la confisca e la

distruzione di tutti gli oggetti sequestrati, ad eccezione del telefono

cellulare Samsung Galaxy 4 IMEI __________ con caricabatteria, delle schede

operatore Sunrise e Swisscom e della carta regalo Manor, che vengono

dissequestrati in favore dell’imputato.

7.

La tassa di giustizia di

CHF 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

8.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

8.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 14'953.40 comprensiva di onorario, spese e

IVA.

8.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 14'953.40 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

9.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 4'590.30

Multa fr. 200.--

Pubblicazione su FU fr. 217.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 210.55

fr. 5'717.85

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