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Decisione

72.2015.72

Ripetuta infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti sub. in parte ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti

15 luglio 2015Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i viaggi che infine non ha effettuato a maggio/giugno 2014?

No.

Una volta finito di lavorare in agosto 2014, cosa faceva?

Stavo per iscrivermi per ricercare lavoro. A domanda del

Presidente, confermo che in questo periodo ho fatto dei viaggi in Africa. Ho

pagato i viaggi facendo una richiesta di credito, in modo da poter andare a

trovare mia madre malata.

(…) Vi è la possibilità che gli inquirenti belgi, una volta

terminato il nostro procedimento nei suoi confronti, continuino con le

indagini, in particolare con riferimento ai trasporti di cui ai pt. 1-3

dell’AA.

Agli atti risulta che lei abbia preso l’aereo per la tratta __________

-__________ in data 13 luglio 2014, 14 luglio 2014 ed il 21 settembre 2014, ed

il suo numero di telefono è risultato allacciato ad antenne svizzere nello

stesso periodo, si tratta dello stesso percorso da lei fatto il giorno in cui è

stato arrestato. Che spiegazione dà a questi riscontri?

Non ho una spiegazione plausibile. Io ho dichiarato di non aver

effettuato questi viaggi ma non potevo immaginare che il mio telefonino venisse

rintracciato. Ho commesso un errore.

Il PP interrompe il verbale per precisare che l’imputato sta

affermando che l’errore è stato fatto nell’accertamento tecnico. L’interprete

dopo aver parlato con l’imputato conferma che egli si limita a ribadire quanto

dichiarato nei precedenti verbali.

Io non mi trovavo in Svizzera, mi trovavo in Belgio, i riscontri

tecnici sono errati.

ADR che nel mio primo verbale ho affermato di aver già

fatto rientro in Africa, questo avveniva il primo viaggio. In uno seguente

invece ero in Belgio.

Quando le è stato contestato il volo da __________ a __________

il 14 e 21 settembre, lei ha risposto non essere possibile in quanto si trovava

in Africa. Agli atti vi sono riscontri che provano il contrario.

Ho pensato di essere ancora in Africa, invece non lo ero.

Agli atti risulta che il 13 luglio 2014, attorno alle 15:40, vi

sono dei contatti telefonici della sua utenza con l’antenna di __________.

Inoltre, il 21 settembre 2014 risulta un ulteriore contatto alle 14:30 con

l’antenna di __________, vicino a __________. In quegli stessi giorni inoltre,

a luglio alle 18:05 e a settembre alle 17:05, lei risulta aver preso l’aereo da

__________ a __________. Cos’ha da dire in merito?

Io non ho preso questi aerei. Non c’è spiegazione per cui figura

il mio nome, si tratta di un errore, non sono io. Già altre volte nel

procedimento sono stati fatti degli errori, sono dunque degli errori anche

questi. Non ho altre spiegazioni da dare.

Lei effettua un viaggio in bus con della droga nello zaino,

destinato all’Italia, passando attraverso la Svizzera. Giunto a __________,

avrebbe dovuto tornare in aereo in Belgio. Vi sono altri 3 viaggi a lei

rimproverati, dove oggettivamente risulta che il suo telefono in due occasioni

è stato agganciato a due antenne svizzere, e che in tre occasioni ha preso

l’aereo in quegli stessi giorni, da __________ a __________. Le chiedo

un’ultima volta se vuole indicare delle spiegazioni compatibili con questi

accertamenti, non avendo agli atti alcun elemento per affermare che si tratti

di errori di rilevamento. Questi elementi provano la sua presenza sul

territorio svizzero e italiano, si tratta di percorsi simili a quello che lei

ha fatto il giorno del suo arresto.

Non ho spiegazioni da dare, l’unica cosa che posso dire è che

forse con il mio numero di passaporto qualcun’altro abbia effettuato dei viaggi

che non mi concernono.

Il Presidente precisa che in aeroporto vi sono controlli

di identità e che non è plausibile che qualcuno abbia viaggiato a mio nome,

rispondo che è solo una mia idea. Ribadisco che non ho spiegazioni per questi

riscontri. Qualcun altro ha usato il mio passaporto per fare delle consegne e

guadagnare dei soldi.

(…) ADR che non ho spiegazioni e non perché ho paura di

qualcuno. Per quanto riguarda il trasporto di droga non ho paura di nessuno.

(…) ADR che malgrado era la mia prima volta, e malgrado

avessi avuto paura in un primo momento avendo annullato miei precedenti viaggi,

non mi è stato detto niente sul come comportarmi nel caso avessi avuto problemi

con le autorità. Da parte mia mi sono chiesto cosa sarebbe potuto succedere in

caso fossi stato preso, la mia idea era quella di lanciare tutto in aria e

correre via. Ciò che poi invece non ho fatto.

ADR che il “__________”, colui che mi ha consegnato la

droga, per rassicurarmi mi aveva promesso una ricompensa. Io ero motivato dai

miei problemi finanziari, non avevo più un lavoro. Finché ho avuto il lavoro

non sono partito.

Il fatto che lei sarebbe potuto partire già a giugno 2014 prova

però che l’idea di trasportare della droga l’aveva già considerata prima di

smettere di lavorare.

Sì, ma poi non l’ho fatto.

È poco verosimile che una simile quantità di droga sia stata

consegnata ad una persona alle “prime armi”, senza nemmeno dare un’istruzione

in merito al comportamento da tenere in caso di intervento dell’autorità.

Ne prendo atto, ma è così.

ADR che attualmente in carcere lavoro per __________,

imballo giocattoli.

Il Presidente riassume il contenuto del rapporto delle

strutture carcerarie, dal quale emerge che in generale tiene un buon

comportamento.

ADR che in carcere non ho avuto problemi con nessuno,

nemmeno con le altre componenti etniche della popolazione carceraria, così come

confermato dal rapporto.

ADR che spero di essere giustamente punito, avrò il tempo

per pensare ai miei errori, pianificherò la mia vita nel corso dell’espiazione

della mia pena. Ho ricevuto finora la visita di mia zia dal Belgio.

In Belgio anche sua zia risulta inchiestata, è corretto?

È corretto.”.

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

4. In

diritto

L'art. 19 cpv. 1 let. b e d LStup punisce chiunque, senza essere

autorizzato, detiene, trasporta, importa o fa transitare stupefacenti. Punito è

pure chi fa preparativi per commettere una di queste infrazioni.

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso

aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in

pericolo la salute di molte persone (let. a), se agisce come membro di una

banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti

(let. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un

guadagno considerevole (let. c), se offre fornisce o rende accessibili in altro

modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o

nelle immediate vicinanze (let. d).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in

pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai

12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a;

DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b;

STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo

2011, inc.6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc.6B_699/2010,

consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15

marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B

632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen

Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad

art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème

édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).

Considerandi

II caso aggravato è dato anche quando non sono raggiunti i

quantitativi sopra indicati, se la droga fornita ai consumatori, in ragione

della sua purezza eccezionale o del tipo di taglio, é di natura tale da creare

un pericolo per la vita di molte persone. In una simile evenienza è necessario

che l'autore conosca la pericolosità eccezionale della sostanza o che ne

accetti l'eventualità (Bernard Corboz, op. cit., ad art. 19 LStup, n. 92, pag.

920).

Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di detenere,

trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il dolo eventuale è

sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913).

Inoltre,affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup, è

necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa

possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte

persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup).

Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del

quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o

meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute

(DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale é sufficiente.

E' irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un

numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà

numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art.

32.

cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art.

10.

cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla

pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice

penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando,

dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati,

permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie

medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1.; STF

1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a, 124 IV 86

consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). In questi casi - così come ricordato

dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più

favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove

conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici -

sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia

inevitabilmente spazio alle incertezze -non sono sufficienti ad imporre l’applicazione

del principio in dubio pro reo.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso

soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi

globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla

colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120

Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1.;6B_253/2009

del 26 ottobre 2009 consid. 6.1.;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3.).

Nel caso di specie, l’imputato ha costantemente mentito, salvo in

merito a quanto non poteva negare. Egli ha tenuto una linea costante, seppur

con qualche sbavatura, a partire dal suo primo verbale, fino alla fine

dell’inchiesta, come pure al dibattimento. Si è limitato ad ammettere un solo

episodio, ovvero quello descritto al pt. 4 dell’AA che lo ha portato in stato

di arresto, negando di aver mai effettuato ogni altro traffico, nonostante gli

elementi riscontrati e contestatigli.

I dati certi, con riferimento agli altri tre traffici, sono i

seguenti: il suo telefono cellulare si allacciava ad antenne su territorio

elvetico, la sua presenza veniva constatata su più voli dalle compagnie aeree

previsti in quegli stessi giorni, ed egli percorreva lo stesso percorso della

volta in cui ammette aver trasportato 2.33 kg di eroina, il tutto, senza mai dare

una spiegazione plausibile. Tutto ben ponderato, non sappiamo quale sia stato lo

scopo di questi viaggi, gli elementi in atti non permettono di stabilirne

alcuno, né a favore di un ipotetico traffico di stupefacenti, né a favore di

un’altra attività. In assenza di maggiori elementi o ammissioni da parte

dell’imputato, la Corte non può far altro che proscioglierlo da questi tre capi

d’accusa, essendo che la sua presenza in Svizzera basta per presumere, ma non

per affermare oltre ogni altro ragionevole dubbio, che egli abbia messo in atto

altri traffici di stupefacenti. Con il che egli è stato riconosciuto colpevole

di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, per aver trasportato 2,66

kg di eroina il 27 settembre 2014, così come al pt. 4 dell’AA, e prosciolto dai

restanti episodi.

5.

Commisurazione

della pena e accessori

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2

dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di

lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di

evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP

stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della

colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai

motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla

libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio

della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21.

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato

dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV

55.

consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena

ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua

vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della

situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione

professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto

e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà

sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF

6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF

6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14.

ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo

2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2

e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

IM 1, contrariamente da quanto da lui ripetutamente affermato, non

è un semplice corriere di bassa levatura. Egli ha intrattenuto contatti

costanti con persone dedite al traffico di stupefacenti, certamente più di

quanto sarebbe necessario ad un normale e semplice corriere, e questo già a

partire dal mese di giugno 2014 quando ancora lavorava. Inoltre, a

dimostrazione che egli è molto più scafato e addentro al commercio di droga, vi

è il fatto che gli è stato affidato un importante quantitativo di stupefacente:

2.33

kg netti di eroina (grado di purezza al 53.1%), per un valore pari ad

almeno CHF 100'000.-, senza garanzie. Il che la dice lunga del suo grado di

affidabilità di cui gode da parte delle organizzazioni di trafficanti. La sua

colpa è grave, perché ha agito con scopo egoistico e non per bisogno,

unicamente per migliorare la propria situazione economica, nonostante le sue

condizioni fossero di gran lunga migliori rispetto a quelle di molti cittadini

che provengono dal suo paese: aveva un lavoro e poteva permettersi di viaggiare

molto in Africa e a __________. Attenuanti non ve ne sono, la collaborazione

non può essere ritenuta, essendosi limitato ad ammettere solo quello che non

poteva negare, per poi mentire anche quando affermava di aver agito per

bisogno. La Corte ha comunque tenuto conto della sensibilità alla pena, scontata

in una Paese lontano dal suo e dai suoi cari, come pure del buon comportamento

in carcere.

Tenuto conto di tutto quanto sopra e della prassi dei nostri

Tribunali per simili casi, la Corte ha dunque condannato IM 1 ad una pena

detentiva di 4 anni.

Per il resto, la Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto in

sequestro, con distruzione dello stupefacente. La tassa di giustizia di fr.

2'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di ¼, il

rimanente è a carico dello Stato tenuto conto dei proscioglimenti. La nota

professionale del difensore d’ufficio avv. DUF 1, ritenuta equa per il

dispendio necessario al caso di specie, è stata approvata così come presentata.

Visti gli art. 12, 40, 42, 47, 51,

69, 70 CP; 19 LFStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

il 27 settembre 2014, importato, trasportato e detenuto, 2.33 kg

netti di eroina (grado di purezza al 53.1%), destinati all’Italia, che

trasportava in un sacco consegnatogli a __________ e che aveva con sé al

passaggio del confine a __________ e al momento del fermo __________;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti sub.

infrazione alla LF sugli stupefacenti di cui ai pt. 1, 2 e 3 dell’AA 55/2015.

3.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

4.

Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto

in sequestro con distruzione dello stupefacente.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 2'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di

¼, il rimanente è a carico dello Stato.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

6.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 8’184.15

spese fr. 599.00

totale fr. 8’783.15

6.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8’783.15 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese (1/4):

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 1'298.58

Traduzioni fr. 318.60

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 33.55

fr. 2'150.73

============

Il rimanente è a carico dello Stato.