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Decisione

72.2015.74

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup; art. 19a LStup)

8 settembre 2015Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I primi tre viaggi sono stati da 20/25 grammi di eroina ad eccezione

dell’ultimo viaggio a __________ e __________ che sono stati 35 grammi. Una

volta mi sono recata anche con __________ a __________ e non ho incontrato

personalmente lo spacciatore.

Non so dire quanti grammi __________ abbia acquistato.

Probabilmente nel periodo luglio/9 settembre 2013, ho trasportato in cinque

trasferte complessivamente 130/145 grammi di eroina da __________ / __________

a __________. Del quinto viaggio con __________ non so indicare un quantitativo

acquistato e trasportato poiché non ho visto e tanto meno saputo l’eroina acquistata.

Mi viene chiesto del quantitativo di eroina trasportato in Ticino quanto da me

è stato consumato e rispondo che del totale trasportato in due occasioni ho

tenuto per il consumo 10 grammi di eroina che ho pagato. __________, in cambio

dei viaggi, mi ha consegnato quale compenso qualche busta di eroina da 0,2

grammi”

(VI 11.09.2013).

Dopo aver quantificato il suo consumo di sostanze stupefacenti nel

periodo giugno 2013/9 settembre 2013, in 10 grammi di marijuana e 15 grammi di

eroina, ribadiva ancora che “nel periodo luglio 2013 / 9 settembre 2013 ho

acquistato e trasportato da __________ e __________, circa 130/145 grammi di

eroina” (verbale PG 12.09.2013).

5. Il giorno successivo, in

occasione del verbale dinanzi al PP, l’imputata cambiava la versione dei fatti

che aveva reso spontaneamente facendo delle dichiarazioni in contrasto con

quanto lei stessa aveva dichiarato. Affermava infatti che a luglio 2013 __________

le aveva “proposto di accompagnarlo a __________, dicendomi che per una

volta dovevo uscire di casa, uscire dalla mia monotonia e andare a vedere una

bella città. Io non presumevo neppure che lui andasse a __________ per

acquistare eroina. Ieri alla Polizia ho detto di aver fatto un solo viaggio con

__________ a __________, in realtà ne ho fatti 3 o 4”.

Riferiva che dopo aver trascorso alcune ore assieme, __________ si

era allontanato per circa 15 minuti. Si era accorta che c’era qualche cosa che

non andava perché era nervoso, si guardava attorno asserendo comunque che non

le aveva “detto nulla di aver acquistato eroina, non me ne ha offerta, ecc.

Solo in seguito, quando l’ho rivisto a __________, mi è capitato di vederlo

“stono” e in quell’occasione faceva dei discorsi strani, dicendomi che se avevo

20 anni di meno avrei dovuto stare con lui o altrimenti mi avrebbe uccisa”.

Affermava che __________ si era

comportato allo stesso modo anche negli altri viaggi che avevano fatto assieme

a __________ ma “io non sono sicura che lui avesse acquistato dell’eroina

perché non me l’ha mostrata ed è una mia supposizione”.

Affermava che “dopo il terzo viaggio a __________, vedendolo

“stono”, per scherzo gli ho chiesto se non aveva una punta per me, inteso se

non aveva dell’eroina per me. A quel momento lui ha aperto il libro, nel senso

che mi ha dato una bustina di eroina senza raccontarmi cosa facesse. Io non so

esattamente che giro avesse, che cliente avesse, ecc. perché non mi sono mai

intromessa. Io non gli ho mai chiesto come facesse a vivere, ma dal modo in cui

si comportava e si vestiva ho capito che qualche soldo l’aveva”.

Riferiva che con il passare del tempo “__________è

diventato sempre pu ossessivo nei mie confronti, soprattutto quando consumava

eroina, diventava aggressivo e mi minacciava. Mi aveva chiesto di fargli un

favore e di andare a __________ a prendere l’eroina perché essendo una bella

signora nessuno mi avrebbe chiesto nulla. Ha insistito finché io ho ceduto”.

Dichiarava infine che “come già dichiarato ieri, ho fatto 3 o 4

viaggi al massimo a __________ e 1 viaggio a __________, giorno in cui sono

stata arrestata. Inizialmente questo viaggio doveva avere come destinazione __________,

ma poi lungo il percorso __________ mi ha detto che dovevo andare a __________.

Era lui che organizzava l’incontro con lo spacciatore di __________. Vorrei

precisare meglio quanto dichiarato ieri alla Polizia e in precedenza in questo

verbale. Con __________ sono stata a __________ 3 o 4 volte, al massimo 5, ma

in quelle occasioni io non ho visto se lui ha acquistato dell’eroina e quale

quantità perché io non ho avuto nessun contatto con lo spacciatore, né __________

mi ha detto nulla in merito. Il quantitativo di 20/25 grammi indicato ieri è

una deduzione fatta dalla Polizia. Solo il 9 settembre 2013 sono andata da sola

a __________, dove ho ricevuto 7 bustine da 5 grammi l’una in cambio di 800 franchi. Questa è stata la prima e unica volta in cui ho incontrato

lo spacciatore. Si trattava di un uomo. (…)”.

Dichiarava che quando aveva accompagnato __________ a __________

aveva capito dal suo comportamento e per il fatto che si allontanava, che si

incontrava con qualcuno per ricevere dello stupefacente, sapendo anche che lui

lo usava; affermava di aver “visto __________ consumare eroina e l’abbiamo

consumata assieme. No so dire che quantitativo __________ ha ricevuto e portato

in __________ Potevano essere 100 grammi in totale, ma anche meno o anche di più”.

Dichiarava infine che il 9 settembre 2013 “__________mi ha

minacciato e mi ha presa per il collo, come si vede dal segno che ho ancora sul

lato destro, per obbligarmi ad andare a __________ a prendere l’eroina. Io non

volevo ma lui ha insistito finché io ho ceduto” (verbale PP 12.09.2013).

Nei successivi verbali di Polizia, IM 1 riconosceva __________ su

di una foto che le veniva mostrata (doc. A allegato al verbale PG del

19.09.2013) e prendeva atto che __________ si chiamava __________, sedicente

cittadino __________. Dichiarava che __________ le era stato presentato

circa 4 mesi prima da un suo conoscente di cui non voleva fare il nome, che le

aveva detto che __________ aveva dei problemi, che si era separato dalla

moglie. Dichiarava che il primo viaggio a __________ era avvenuto nel mese di “luglio

2013 tra il 20 ed il 25 luglio” e che __________ le aveva chiesto di

accompagnarlo a __________ per vedere una bella città e che “in seguito ho

effettuato al massimo n° 5 trasferte recandomi a __________ con __________”,

affermando che __________ non le aveva mai detto che andava a __________ a

prendere l’eroina ma che lei “lo immaginava” (verbale PG 19.09.2013 pag.

3), ribadendo di averlo accompagnato a __________ al massimo 5 volte mentre che

in un'unica occasione - il 9 settembre 2013 - era andata a __________, da sola,

ad acquistare eroina per conto di __________.

In sunto pertanto la nuova versione dell’imputata è quella di non

essere andata da sola ad acquistare l’eroina a __________ trasportandola in __________

per conto di __________ (ad eccezione del viaggio fatto da sola a __________)

ma di averlo accompagnato a __________; di non aver saputo che questi andava a __________

ad acquistare eroina ma di averlo capito solo dal terzo viaggio in poi; di non

sapere quanta eroina acquistava __________, di non aver visto le transazioni e

di presumere una media di 20 grammi di eroina per viaggio.

6. Dalla documentazione

acquisita agli atti dalla Corte relativa al procedimento a carico di __________,

risulta che lo stesso è stato fermato ed arrestato in data 24 gennaio 2015.

Nell’ambito dell’inchiesta a suo carico, dopo un’iniziale reticenza, ammetteva

di avere - unitamente al suo conoscente __________ - incaricato __________ e IM

1 di andare ad acquistare eroina a __________, eroina che in parte aveva poi

consumato personalmente, in parte era stata ceduta alle stesse IM 1 e __________

in cambio dei trasporti e per la maggior parte rivenduta da lui e __________,

che l’avevano spacciata al Parco __________ di __________ (doc. TPC 5).

Sempre durante l’inchiesta, __________ ammetteva inoltre che l’eroina di cui IM

1 era stata trovata in possesso il 10 settembre 2013 a __________ mentre

rientrava da __________, era stata commissionata da lui e da __________,

precisando che loro l’avevano mandata ad acquistare 25 grammi di eroina, per

cui la sostanza in più trovata in suo possesso l’aveva acquistata IM 1 per sé

stessa, specificando inoltre che i 25 grammi che le avevano commissionato erano

destinati in parte alla vendita e in parte al consumo (doc. TPC 5).

In merito ai quantitativi di eroina trattati, __________ durante l’inchiesta a

suo carico riconosceva per finire che __________ aveva effettuato 3 o 4 viaggi

a __________, acquistando complessivamente 90 grammi di eroina, di cui 60

grammi erano stati rivenduti da lui e da __________IM 1, oltre al viaggio che

aveva effettuato il giorno in cui era stata arrestata, in cui le avevano

commissionato l’acquisto di 25 grammi di eroina, si era recata a __________ in

altre 5 occasioni, acquistando un quantitativo complessivo di 100 grammi

di eroina, di cui 60/70 grammi erano poi stati rivenduti da lui e __________,

circa 20/25 grammi erano stati da lui consumati e la differenza era stata

consumata da IM 1 e __________ (doc. TPC 5).

7. Al termine dell’inchiesta,

il Procuratore pubblico con atto d’accusa del 12 maggio 2015 ha imputato a IM 1

l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo

luglio/inizio settembre 2013 a __________, in almeno 5 occasioni, acquistato e

trasportato fino a __________, per conto di __________ che le aveva anticipato

il denaro e fornito il recapito di uno spacciatore albanese di nome “__________”,

un imprecisato quantitativo ma almeno 100 grammi di eroina, destinato alla

vendita a terzi ed al consumo personale di __________, ricevendo quale compenso

alcune buste dosi di eroina per il proprio consumo personale; nonché per avere

il 10 settembre 2013 a __________ acquistato e trasportato fino a __________,

per conto di __________ detto __________ che le aveva anticipato il denaro e

fornito il recapito di uno spacciatore albanese di nome “__________”, 33,69

grammi netti di eroina avente un grado di purezza del 17%, confezionata in 7

sacchettini, stupefacente destinato alla vendita a terzi e al consumo personale

di __________ se non fosse stato sequestrato dalla Polizia cantonale al momento

dell’arresto.

Ha imputato inoltre il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per

avere, senza essere autorizzata, nel periodo estate 2012 - 10 settembre 2013, a

__________, __________ ed altre imprecisate località, consumato un imprecisato

quantitativo di eroina (circa 15 grammi), di marijuana (circa 10 grammi) e

metadone, sostanze in parte ricevute nelle summenzionate circostanze e in parte

acquistate a __________, da spacciatori non identificati.

8. Al dibattimento l’imputata

ha sostanzialmente ribadito la stessa versione dei fatti, rivista e corretta

rispetto a quanto lei stessa aveva inizialmente ammesso. Ha dichiarato pertanto

di contestare il punto 1.1 dell’atto d’accusa, sostenendo che l’unica volta che

era andata da sola era stata a __________ a prendere 30 grammi di eroina. Le

altre volte era andata “con __________ a __________, almeno 4 volte, ma non

so quanta eroina lui ha acquistato in queste occasioni”.

Di fronte alla contestazione che nel verbale di Polizia del

11.09.2013 (pagg. 5-6) aveva invece ammesso di essersi recata da sola a __________

per conto di “__________” (__________) per l’acquisto di eroina, l’imputata

dichiarava di non sapere “come mai ho detto che sono andata da sola, io sono

andata insieme a __________”.

Aggiungeva inoltre che “nel secondo verbale avevo detto che ero

andata da sola ma non so dire perché, forse volevo proteggere __________.

Io sono andata con __________ a __________ e __________ si è allontanato con

delle persone”, giustificando di essere andata 4 o 5 volte con __________ a

__________ dove avevano fatto “anche dei pranzi, avevo lì degli amici,

facevo shopping”. Ha dichiarato inoltre di non aver mai comperato eroina a __________

e che __________ “non mi ha mai detto che comperava eroina, lui si

allontanava e poi tornava, ma non mi faceva capire che comperava qualcosa”.

Confrontata con il fatto che i tabulati retroattivi dell’utenza in

uso a __________ nel periodo 7 agosto 2013 - 12 settembre 2013 (acquisiti agli

atti dalla Corte, cfr. doc. TPC 11), attestavano che quest’ultimo si era recato

a __________ in un’unica occasione, l’imputata dava atto che quando andavano a __________,

__________ aveva con sé il telefonino ma dichiarava che __________ aveva magari

cambiato la carta SIM o il telefono. Riconosceva di essere stata 3, 4 o 5 volte

a __________ insieme a __________ ma di non sapere “che __________ in quelle

occasioni comperava eroina, però lui si allontanava e io mi facevo un giretto”.

Precisava subito dopo, a domanda del suo difensore, che “__________aveva

un comportamento un po’ strano, era nervoso e aggressivo, per cui ho dubitato

che lui spacciasse eroina”.

In merito al viaggio a __________ che ha condotto al suo arresto,

l’imputata confermava di aver comperato 35 grammi di eroina, di cui una

bustina, che aveva pagato con i suoi soldi, era per lei.

In occasione del confronto eseguito in aula con __________,

quest’ultimo confermava quanto aveva già dichiarato nel corso dell’inchiesta a

suo carico e cioè che IM 1 andava per conto suo e di __________, da sola ad

acquistare l’eroina a __________ e a __________. Ha dichiarato di non aver “mai

accompagnato IM 1 a __________ a comprare eroina”.

__________ ha precisato altresì che del quantitativo di eroina

acquistata a __________ di cui l’imputata era in possesso il 10.09.2013, 25

grammi erano stati acquistati per suo conto e per conto di __________ e di non

sapere perché l’imputata era stata trovata in possesso di circa 10 grammi di

eroina in più.

Dal canto suo, l’imputata ha ribadito anche a confronto con __________ di

essere andata a __________ non da sola ma insieme a quest’ultimo.

9. Sulla base delle risultanze

dibattimentali, la Corte, con l’accordo delle parti, ha proceduto alla modifica

dei punti 1.2 e 2. dell’atto d’accusa, limitando a 28.88 grammi netti di eroina

(corrispondenti a 6 bustine), lo stupefacente acquistato e trasportato

dall’imputata il 10 settembre 2013, mentre che la bustina residua (4,81 grammi

netti di eroina) è stata imputata nella contravvenzione di cui al punto 2.

dell’atto d’accusa, essendo destinata al consumo personale dell’imputata (cfr.

verbale d’interrogatorio dell’imputata pag. 6, all. 1 al V. DIB).

In merito al punto 1.1 dell’atto d’accusa, la Corte ha considerato

che la versione resa da IM 1 a verbale d’interrogatorio del 12.09.2013, è la

versione corretta e che l’imputata non è credibile nella successiva

ritrattazione di dichiarazioni che aveva reso in maniera libera e spontanea.

Innanzitutto la Corte ha valutato il contesto delle ammissioni e

ha considerato che l’imputata già nel secondo verbale - PG del 11.09.2013 -

aveva iniziato ad ammettere i fatti dichiarando di essere andata una prima

volta a __________ in treno per conto di __________ e di aver acquistato 15/20

gr. di eroina e una seconda volta a __________ dove aveva acquistato 35

grammi di eroina di cui una parte per sé. In questa occasione IM 1 aveva anche

indicato come avvenivano gli acquisti, aveva riferito che era __________ ad

avere e ad organizzare il contatto con lo spacciatore di __________, era __________

che fissava l’appuntamento e le dava in seguito le indicazioni per raggiungere

il posto che era stato concordato con lo spacciatore. Giunta a __________ era

poi sempre __________ che la chiamava sul suo cellulare dandole ulteriori

ragguagli. L’imputata aveva anche indicato il compenso che riceveva da __________

per l’acquisto ed il trasporto dell’eroina e che destinava al suo consumo

personale. In tale contesto di iniziale collaborazione e di ammissioni seppur

parziali, nel corso del verbale, l’imputata, dopo aver conferito liberamente

per 5 minuti con il suo difensore, ha dichiarato di voler “collaborare e

raccontare la verità” ed ha pertanto ammesso di essere andata ad acquistare

eroina a __________ per conto di __________ complessivamente 5 volte e una

volta a __________.

La Corte ha considerato che l’imputata ha dettagliato e circostanziato tale

ammissione, indicando il numero dei viaggi che aveva eseguito, facendo

una media di due volte al mese: 5 viaggi a __________ e un viaggio a __________

il giorno del fermo; ha indicato il periodo dei viaggi affermando che

erano avvenuti nel periodo luglio/settembre 2013; ha indicato il

quantitativo di volta in volta da lei acquistato precisando di aver

acquistato nei primi 3 viaggi 20/25 grammi di eroina ad eccezione dell’ultimo

viaggio a __________ e dell’ultimo viaggio a __________ dove aveva acquistato

35 grammi di eroina; l’imputata ha indicato infine il quantitativo totale di

eroina da lei acquistato e trasportato in Ticino definito in complessivi

130/145 grammi di eroina.

La Corte ha valutato che queste ammissioni

dell’imputata corrispondono nella sostanza e sono confermate da quanto

dichiarato da __________ nel corso dell’inchiesta a suo carico laddove ha

dichiarato di aver acquistato - unitamente a __________ - tramite l’imputata,

complessivamente 100 grammi di eroina (verbale __________ 02.03.2015). In

occasione del confronto avvenuto al dibattimento, __________ ha ribadito che

l’imputata è andata da sola a __________ per gli acquisti di eroina. Ora, ha

ritenuto la Corte, le dichiarazioni di __________ sono a loro volta riscontrate

oggettivamente dai tabulati telefonici dell’utenza in suo uso che attestano

l’assenza di suoi spostamenti in Svizzera interna per buona parte del periodo

dei viaggi dell’imputata, ciò che conferma l’iniziale confessione e allo stesso

tempo contraddice la nuova versione dell’imputata; la Corte ha considerato

ancora che gli acquisti di eroina in Svizzera interna effettuati da __________

tramite l’imputata, corrispondono a quanto da quest’ultimo fatto anche con __________

e rappresentano pertanto il medesimo modus operandi. La Corte ha valutato

inoltre che __________ ha sostanzialmente ammesso le sue responsabilità in

merito all’attività di spaccio di eroina messa in atto unitamente a __________

- ammettendo l’infrazione più grave in merito agli stupefacenti - e non aveva

pertanto motivo di mentire in merito a come e tramite chi si approvvigionava

dell’eroina.

Non da ultimo la Corte ha considerato che l’imputata è stata

fermata con l’eroina proprio al rientro di un viaggio che aveva fatto da sola e

cioè al rientro dal viaggio a __________.

Pertanto, sulla base di tutti questi riscontri la Corte ha

ritenuto che l’imputata non è credibile nel suo cambiamento di versione e cioè

quando afferma di non essere andata da sola a __________ a prendere l’eroina ma

di aver accompagnato __________ a __________ ad eccezione dell’ultimo viaggio

fatto a __________.

Per inciso si osserva che anche qualora si volesse seguire il dire

dell’imputata - cui la Corte comunque non crede per i motivi su esposti - nulla

muterebbe alle sue responsabilità, nella misura in cui accompagnando in più

occasioni __________ a __________ dove sapeva che questi si recava ad

acquistare eroina ed accettando un compenso costituito dalle dosi di eroina per

il proprio consumo personale, avrebbe comunque condiviso e fatto proprio il

piano di __________ di acquistare a __________ l’eroina che sapeva destinata

alla vendita a terzi rispettivamente al consumo di __________, rendendosi anche

in tale ipotesi correa nel trasporto di eroina da __________ in Ticino.

La Corte ha pertanto confermato il punto 1.1 dell’AA, così come ha

confermato - con le modifiche di cui si è detto - i punti 1.2 e 2 dell’AA, che

non sono stati contestati.

10. Passando alla commisurazione

della pena la Corte ha considerato la colpa dell’accusata grave in quanto

oggettivamente il quantitativo di eroina trasportato è un quantitativo

importante e tale da dar luogo all’infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti, che comporta la comminatoria di una pena minima di 12 mesi.

Riguardo al comportamento durante l’inchiesta l’imputata non è

stata lineare né costante nelle sue dichiarazioni. Infatti, ha dapprima ammesso

e poi ha in sostanza ritrattato quanto aveva spontaneamente dichiarato allo

scopo di limitare le sue responsabilità e questo nonostante le vada

riconosciuto di aver comunque in parte collaborato con gli inquirenti, in

particolare riconoscendo __________ e fornendo il suo numero di telefono.

La Corte, come sostenuto dalla difesa, ha considerato a favore

dell’imputata - ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 lett. b LStup - che la stessa si è

prestata a questi trasporti per il compenso di eroina che riceveva, essendo

all’epoca consumatrice di tale sostanza.

Per contro non ha riconosciuto l’attenuante dell’aver agito sotto

grave minaccia perché anche qualora vi fossero stati degli atteggiamenti

aggressivi da parte di __________, l’imputata ha comunque agito per interesse

personale e cioè per le dosi di eroina che riceveva in cambio dei trasporti.

La Corte, oltre alla violazione del principio di celerità, ha

considerato a favore dell’imputata che dalla scarcerazione ad oggi, non ha più

interessato le autorità penali, che ha smesso di consumare eroina seguendo una

cura metadonica, che - dalla documentazione prodotta dalla difesa - risulta che

segue tutt’ora, per cui considerato inoltre il carcere preventivo sofferto e

tenuto conto della situazione personale, familiare e sociale dell’imputata, ha

ritenuto adeguata alla sua colpa la pena di 10 mesi di pena detentiva, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

11. È stata disposta la confisca

di quanto in sequestro e la distruzione della sostanza stupefacente.

12. Stante l’esito del

procedimento, la tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono

poste a carico della condannata, ad eccezione delle spese per la difesa

d’ufficio, che sono a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art. 135

cpv. 4 CPP (art. 426 cpv. 1 CPP).

Le note professionali del difensore d’ufficio sono state approvate

così come esposte. È stata fatta solo una piccola correzione in merito alla

tariffa oraria per le prestazioni di 5 minuti e di 55 minuti dei praticanti

legali, applicando la tariffa oraria che è di fr. 90.- all’ora e non di fr. 110.-,

come esposto. Sono inoltre state aggiunte 3 ore per la partecipazione al

dibattimento, per un importo complessivo di fr. 6'077.50, oltre alle spese di

fr. 163.- e le trasferte di fr. 90.-.

Visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 49, 51, 69 CP;

19 cpv. 1, 2 e 3, 19a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autrice colpevole di:

1.1. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva

presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone,

per avere,

senza essere autorizzata,

1.1.1. nel periodo luglio - inizio

settembre 2013,

in più occasioni, acquistato a __________ e trasportato a __________ 100 grammi

di eroina (con grado di purezza indeterminato) per conto di __________,

sostanza da questi destinata in parte alla vendita e in parte al proprio

consumo personale;

1.1.2. il 10 settembre 2013,

acquistato a __________ e trasportato fino a __________, 28.88 grammi

netti di eroina (con grado di purezza del 17%) per conto di __________, che

l’avrebbe destinata in parte alla vendita e in parte al proprio consumo

personale se non fosse stata sequestrata dalla Polizia;

1.2. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzata,

nel periodo estate 2012 - 10 settembre 2013,

intenzionalmente consumato 15 grammi di eroina, 10 grammi di marjuana e

metadone,

nonché per avere, il 10 settembre 2013, acquistato a __________ e trasportato

fino a __________ 4,81 grammi netti di eroina destinata al proprio consumo e

sequestrata dalla Polizia,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel verbale del

dibattimento.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

ritenuta la violazione del principio di celerità,

IM 1 è condannata alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, da

dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 3

(tre).

4.

È ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro ed elencato nell’atto d’accusa nonché la distruzione

di 33.69 grammi netti di sostanza stupefacente.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico della condannata.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

6.1

Le note professionali 7

maggio 2015, 24 agosto 2015 e 8 settembre 2015 dell’avv. DUF 1

sono approvate per:

onorario fr. 6'077.50

spese fr. 163.00

trasferte fr. 90.00

totale fr. 6'330.50

6.2

La condannata è tenuta a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'330.50 non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

7.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello

va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto

oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della

sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di

revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 378.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 71.85

fr. 949.85

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