72.2015.75
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16 maggio 2017Italiano34 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2015.75
Lugano,
16 maggio 2017/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
ACPR 1
rappresentati dall’avv. RAAP 1
ACPR 4
rappresentata da __________
ACPR 3
ACPR 5
ACPR 6
contro
IM 1
rappr. da: avv. DF 1
imputata, a norma dell'atto
d'accusa 56/2015 del 12 maggio 2015, emanato dalla Procuratrice pubblica PP 1, di
1. coazione (ripetuta)
per avere
dal mese di settembre 2008 al 16 marzo 2011
a __________, presso la Casa anziani comunale,
quale assistente di cure,
ai danni di diversi anziani, ospiti della predetta struttura,
usando violenza, minaccia e intralciando in altro modo la loro
libertà di agire,
costrettoli a fare, omettere o tollerare un atto,
e meglio,
1.1. ai danni di …ACPR 1 (__________ – __________),
paziente affetta, tra l’altro, da demenza senile, morbo di
Alzheimer e con difficoltà di deambulazione,
usando violenza, minaccia e intralciando in altro modo la di lei
libertà di agire,
1.1.1. nel periodo dal mese di
settembre 2008 al mese di febbraio 2011, durante le fasi di svestizione e di
igiene dell’ospite, in almeno una decina di occasioni, tiratole un pugno testa,
costringendola così a ubbidire ai suoi ordini e a rispondere alle domande
formulate;
1.1.2. nel periodo dal mese di
settembre 2008 al mese di febbraio 2011, durante le fasi di cura dell’ospite,
in diverse occasioni, tenendola ferma nel pettinarla e tirandole con forza i
capelli intrisi di lacca, costrettola a tollerare spazzolate dei capelli
dolorose, troppo rapide, né volute, né necessarie;
1.1.3. nel periodo dal mese di
settembre 2008 al mese di febbraio 2011, durante le fasi di cura dell’ospite,
in più di una occasione, costrettola a smettere di sorridere e di fissarla,
urlandole frasi intimidatorie quali “che cazzo di ridi!”, “che cosa guardi!”;
1.1.4. nel periodo dal mese di
settembre 2008 al mese di febbraio 2011, durante le fasi di svestizione
dell’ospite, in almeno due occasioni, costrettola, prendendola di peso e
buttandola sul letto, a subire spostamenti bruschi, dolorosi, troppo rapidi, né
voluti, né necessari;
1.1.5. il 16 marzo 2011, durante la
fase di igiene dell’ospite, costrettola a stare in piedi e a tenere alzata la
testa, afferrandola con violenza per i capelli e tirandoli verso l’alto;
1.2. ai danni di __________
(__________),
paziente affetta, tra l’altro, da schizofrenia, tetra paresi
spastica associata ad una sindrome demenziale,
usando violenza, minaccia e intralciando in altro modo la di lei
libertà di agire,
1.2.1. nel periodo dal mese di
settembre 2008 al 16 marzo 2011, durante la somministrazione dei pasti
all’ospite, in almeno una decina di occasioni, messole in bocca il cucchiaio,
lasciandocelo, dicendo “se vuole può muovere le mani”, sapendo vero il
contrario, al fine di costringerla a tollerare l’atto imposto;
1.2.2. nel periodo dal mese di
settembre 2008 al mese di marzo 2011, durante le fasi di igiene dell’ospite, in
almeno una decina di occasioni, messole in bocca una parte della lavette,
lasciandocela, sapendola incapace di muovere le mani, al fine di costringerla a
tollerare l’atto imposto;
1.2.3. nel periodo dal mese di
novembre 2010 al 16 marzo 2011, durante le fasi di igiene dell’ospite, in
almeno tre occasioni, messole in bocca parte della lavette, lasciandocela,
sapendola incapace di muovere le mani, al fine di indurla a cessare i mugugni e
gli insulti che le rivolgeva;
1.2.4. nel periodo dal mese di
novembre 2010 al 16 marzo 2011, al termine delle fasi di igiene dell’ospite, in
almeno quattro occasioni, schiacciato sul viso dell’ospite un cuscino fino a
farla diventare paonazza, sapendola incapace di muovere le mani, al fine di
indurla a cessare i mugugni e gli insulti che le rivolgeva;
1.2.5. nel periodo dal mese di
novembre 2010 al 16 marzo 2011, durante la fase di igiene dell’ospite, in
almeno quattro occasioni, messole in bocca i guanti in lattice, lasciandoceli,
sapendola incapace di muovere le mani, al fine di indurla a cessare i mugugni e
gli insulti che le rivolgeva;
1.2.6. nel periodo dal mese di
novembre 2010 al 16 marzo 2011, durante le fasi di svestizione e di spostamento
in fase di igiene dell’ospite, in almeno cinque occasioni, spogliandola con
forza, noncurante degli arti immobilizzati e spostandola sul letto con forza
dalla posizione supina a quella laterale, costrettola a subire spostamenti
bruschi, dolorosi, troppo rapidi, né voluti, né necessari;
1.3. nel periodo dal mese
di settembre 2009 al 16 marzo 2011, ai danni di …__________ (__________ – __________),
paziente affetto, tra l’altro, da disturbi alla marcia di tipo
aprassico di origine vascolare, contusione celebrale da emisindrome
sensitivo-motorio destra, il cui corpo era completamente immobilizzato e che
riusciva a dire solo poche parole,
usando violenza, minaccia e intralciando in altro modo la di lui
libertà di agire,
1.3.1. durante la fase di svestizione
e di spostamento in fase di igiene dell’ospite, in almeno dieci occasioni,
afferrandolo di peso dalla carrozzina, infilando un braccio sotto il sedere e
uno sotto l’ascella, gettandolo indi sul letto, spogliandolo poi con forza
noncurante dell’immobilizzazione degli arti, girandolo, durante le fasi di
igiene, dandogli degli strattoni, costrettolo a subire spostamenti bruschi,
dolorosi, troppo rapidi, né voluti, né necessari, e costrettolo, anche, a
bestemmiare, circostanza quest’ultima che la divertiva,
1.3.2. durante l’accompagnamento
dell’ospite, in almeno due occasioni, impennato la carrozzina, andando anche ad
urtare intenzionalmente contro i muri, al fine di indurlo a bestemmiare,
circostanza che la divertiva,
1.4. nel periodo dal mese
di settembre 2009 all’inverno del 2010, ai danni di __________ (__________),
paziente affetta, tra l’altro, da grave demenza senile con
aprassia ed agnosia e osteoporosi diffusa,
usando violenza, minaccia e intralciando in altro modo la di lei
libertà di agire,
1.4.1. in due occasioni, a fronte del
suo rifiuto fisico e verbale, urlandole “muoviti!” e afferrandola per un
braccio, trascinandola di forza, costrettola a uscire dalla sua stanza da letto
e a recarsi nella sala da pranzo;
1.4.2. in un’occasione, a fronte del
suo rifiuto fisico e verbale, afferrandola per un braccio e trascinandola di forza,
costrettola a uscire dalla sala da pranzo per raggiungere la sua stanza da
letto;
1.5. nel periodo tra la
fine del 2010 e l’inizio del 2011, ai danni di …__________ (__________ – __________),
paziente con una parte del corpo emiplegica a seguito di un ictus,
e più precisamente affetta da emisindrome facio-branchio-crurale motoria
sinistra su Ictus ischemico a livello dell’arteria cerebrale media e anteriore
destra con disturbi della deglutizione su deficit dell’attenzione, grave
eminegligenza spaziale sinistra, anosognosia, grave sindrome disesecutiva,
occlusione dell’arteria carotide interna destra sovraclinoidea del segmento A1
dell’arteria cerebri anteriore segmento M1 e M2 dell’arteria cerebrale media,
con ischiemia cerebrale superficiale e profonda,
usando violenza, minaccia e intralciando in altro modo la di lui
libertà di agire,
durante le fasi di svestizione e di spostamento in fase di igiene,
in almeno quattro occasioni, spogliandola con forza noncurante
dell’immobilizzazione del braccio sinistro e spostandola con forza nel mentre
che la lavava, costrettola a subire spostamenti bruschi, dolorosi, troppo
rapidi, né voluti, né necessari;
1.6. nel periodo dal mese
di settembre 2009 all’inverno del 2010, ai danni di __________ (__________),
paziente affetto, tra l’altro, da demenza nella malattia di
Alzheimer con sintomi allucinatori e deliranti e contenuto nella sedia a
rotelle da un tavolino,
intralciando in altro modo la di lui libertà di agire,
sapendolo immobilizzato e non desideroso di atteggiamenti
provocatori, costrettolo, in almeno una quindicina di occasioni, a tollerare i
suoi comportamenti consistenti nel palpeggiarsi il seno e rivolgergli la parola
in modo sensuale;
1.7. nel periodo tra il
2010 ed il 16 marzo 2011, ai danni di __________ (__________),
paziente affetta, tra l’altro, da problemi psichici,
usando minaccia e intralciando in altro modo la di lui libertà di
agire,
una sera, dopo che l’ospite aveva chiamato aiuto tramite apposito
campanello di allarme, al fine di indurla a non più suonarlo, rivoltole la
parola, urlandole in modo aggressivo e intimidatorio “che cazzo vuoi?!”;
1.8. nel periodo dal mese
di novembre 2010 ed il 16 marzo 2011, ai danni di ACPR 3 (__________),
paziente affetta, tra l’altro, da demenza mista,
usando minaccia e intralciando in altro modo la di lui libertà di
agire,
in almeno una trentina di occasioni, dopo che l’ospite ripeteva
frasi quali “chi sono?” “cosa faccio?” “tu chi sei?” “mi fai male” “ti faccio
male”, al fine di indurla al silenzio, rivoltole la parola, urlandole in modo
aggressivo e intimidatorio “non rompere i coglioni!”, “non rompere le palle!”,
“stai zitta!”, “sono stufa di sentirti!”, “stai seduta lì!”;
1.9. nei primi mesi del
2011, ai danni di ACPR 4 (__________),
usando violenza, minaccia e intralciando in altro modo la libertà
di agire,
in un’occasione, impeditole di uscire dalla camera da letto di
un’altra ospite, tenendo chiusa con forza la porta, afferrando la maniglia
della porta d’entrata dall’esterno;
1.10. nel periodo dal mese di
novembre 2010 ed il 16 marzo 2011, ai danni di …ACPR 5 (__________-__________),
paziente, tra l’altro, colpito da ictus e bloccato sulla sedia a
rotelle, in grado di pronunciare solo poche parole,
intralciando in altro modo la di lui libertà di agire,
sapendolo immobilizzato e non desideroso di atteggiamenti
provocatori, costrettolo, in almeno tre circostanze, a tollerare i suoi
comportamenti consistenti nel palpeggiarsi i seni e nel chiedergli se voleva
toccarli, sapendo che non avrebbe potuto farlo;
1.11. nel periodo
dall’autunno del 2010 al 16 marzo 2011, ai danni di …__________ (__________-__________),
paziente affetta, tra l’altro, da malattia dell’Alzheimer, con gli
arti superiori rigidi e ravvicinati al petto,
usando violenza, minaccia e intralciando in altro modo la di lei
libertà di agire,
durante le fasi di svestizione e di spostamento in fase di igiene,
in cinque occasioni, spogliandola con forza noncurante dell’immobilizzazione
delle braccia e spostandola con forza nel mentre che la lavava, costrettola a
subire spostamenti bruschi, dolorosi, troppo rapidi, né voluti, né necessari;
1.12. nel periodo tra il 2009
e il 16 marzo 2011, ai danni di …__________
(__________-__________),
paziente affetta, tra l’altro, da malattia di Alzeimer,
usando violenza, minaccia e intralciando in altro modo la di lei
libertà di agire,
in un’occasione, dopo cena, spruzzandole addosso con le dita
l’acqua contenuta in un bicchiere al fine di farsi ubbidire, costrettola così
ad alzarsi dal tavolo;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’ art. 181 CPS;
2. minaccia
per avere, il 12.07.2011, a __________, presso il centro
commerciale __________, usando grave minaccia, incusso spavento e timore a ACPR
6, e meglio per averla raggiunta a corsa insieme al di lei figlio __________ e,
dopo che quest’ultimo l’aveva minacciata che avrebbe pagato per avere
denunciato la di lui madre per i fatti di cui al punto 1.1.5. e che avrebbe
dovuto fare attenzione ad andare in giro, e, dopo che ACPR 6 avvisava entrambi
che avrebbe chiamato la polizia, avvicinatosi a pochi centimetri dal suo viso,
detto a ACPR 6 “chiamala pure e poi vedi”, incutendo così spavento e
timore;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’ art. 180 cpv. 1 CPS;
Presenti: - la Procuratrice pubblica PP
1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputata IM 1, assistita
dal suo difensore d’ufficio, avv. DF 1;
- l’avv. RAAP 1, patrocinatore
d’ufficio (GP) dell’accusatore privato ACPR 1;
- l’AP ACPR 5.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:34 alle ore 19:04.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti
di modificare il punto 1.3 dell’atto d’accusa nel senso che gli atti imputati
sarebbero avvenuti da novembre/dicembre 2010, come si evince dalle
dichiarazioni di __________ di cui ad AI 40.1, p. 5 e AI 87, p. 6.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: l’imputata ha perpetrato le coazioni che le vengono imputate
sull’arco di due anni, nei confronti di uomini e donne che al momento dei fatti
non erano più indipendenti, persone che senza facoltà di scelta sono state
costrette a porre fiducia in lei, che era chiamata ad accudirli e che li ha
invece ridotti alla stregua di oggetti. Anziani che erano affetti da gravi
patologie, ai suoi occhi, non meritavano di essere trattati con dignità.
La PP dà lettura della definizione di maltrattamento data
dall’organizzazione mondiale nel suo rapporto mondiale sulla violenza e sulla
salute, ponendo l’accento sul fatto che si tratta di una forma di violenza di
cui non si parla ancora abbastanza ed auspica che venga adottato un reato
specifico per ogni forma di maltrattamento.
IM 1 deve rispondere di azioni inqualificabili, proprio perché
commesse nei confronti di perone fragili e indifese, azioni che la donna ha
riconosciuto come sbagliate. Alla luce delle dichiarazioni rilasciate in aula,
non è più possibile riconoscere all’imputata l’assunzione di responsabilità.
Inoltre, anche le ammissioni rese in corso d’inchiesta sono state formulate
solo dopo avere sentito a confronto le persone che avevano assistito ai
maltrattamenti, nessuna delle quali, a mente della pubblica accusa, aveva
motivo di mentire. È biasimevole da parte dell’imputata ricordare ciò che le
conviene o ancora riversare ai parenti degli anziani la loro benedizione, mai
data, per azioni esecrabili. IM 1 sapeva quello che faceva e la sua
responsabilità non era scemata in questo senso. Fingendo di non ricordare
quello che ha fatto dà dimostrazione di una totale mancanza di assunzione di
responsabilità.
Venendo alle singole imputazioni, l’accusa ripercorre a uno a uno
Fatti
i fatti commessi dall’imputata nei confronti degli AP e delle vittime,
osservando che quelli messi in atto dall’imputata non sono i comportamenti
insegnati agli assistenti di cura, che dovrebbe seguire le necessità della
persona accudita e che l’imputata trattava gli anziani non come esseri umani,
ma come oggetti, incurante del loro dolore.
IM 1 deve rispondere anche dell’imputazione di minaccia ai danni
di ACPR 6, la stagista che ha osato segnalarla nel marzo 2011. A questo
proposito l’accusa rileva che la ragazza, a seguito della minaccia, è scappata
terrorizzata.
La PP chiede quindi la conferma di tutte le imputazioni indicate
nell’atto d’accusa, per quanto non oggetto di prescrizione.
Per quel che ne è del diritto, ricorda i presupposti oggettivi e
soggettivi del reato di coazione ai sensi dell’art. 181 CP, rilevando che il
reato è pacificamente realizzato nella forma della violenza per i fatti di cui
ai punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.5,
1.9 e 1.11 e nella forma della minaccia per i punti 1.3, 1.7 e 1.8 dell’atto
d’accusa. Vi è poi la variante dell’avere intralciato in altro modo la libertà
di agire della vittima. A questo proposito l’accusa rileva che il rigore voluto
dalla giurisprudenza deve essere sfumato: bisogna sì prendere in considerazione
una persona di media sensibilità, ma è necessario tenere anche conto delle
caratteristiche della vittima; se la vittima non poteva reagire alla
limitazione della sua libertà cui suo malgrado è stata sottoposta, deve essere
data la coazione. Tale mezzo coercitivo, volutamente formulato in modo
generico, è stato voluto proprio per conglobare lesioni della libertà in altro
modo e in esse devono entrare le azioni maltrattanti. La PP rileva che __________
non poteva reagire alla limitazione della libertà che le è stata imposta
dall’imputata e chiede quindi la conferma in diritto dei punti 1.2.1, 1.2.2,
1.2.3 e 1.2.5 dell’atto d’accusa. La stessa cosa vale, a mente dell’accusa, per
__________ e __________. Per i punti 1.10 e 1.12 dell’atto d’accusa, rileva che
non è l’eccitamento che IM 1 perseguiva, ma l’umiliazione, sottoponendo gli
anziani a una situazione a cui non potevano sottrarsi, essendo costretti in
carrozzina. Non si trattava di uno scherzo e l’unica che rideva era l’imputata,
perché si divertiva a vedere le loro reazioni di imbarazzo e impotenza. Si
tratta di un mezzo di coercizione lesivo della dignità umana e costitutivo del
reato di coazione.
Secondo la PP, anche l’elemento soggettivo del reato di coazione è
adempiuto, per dolo diretto o eventuale.
Pure adempiuto, a mente dell’accusa, il reato di minaccia, di cui
chiede conferma.
Quanto alla commisurazione della pena, rileva che i fatti commessi
sono di estrema gravità, perché l’imputata ha agito nei confronti di 12
persone, perché si trattava di persone che hanno riposto in lei fiducia e non
potevano fare altro che affidarsi a lei, perché IM 1 era incurante delle
umiliazioni fisiche e psichiche che faceva subire alle persone anziane, malate
e fragili, che ha sottoposto ad atti coercitivi denotanti violenza e arroganza,
tutti comportamenti crassamente contrari ai suoi doveri. Lo scopo dell’imputata
era egoistico, vuoi perché era di fretta, vuoi perché voleva farsi due risate.
L’anziano è stato da lei considerato alla stregua di un oggetto. Altrettanto
gravi sono le modalità, la ripetizione e le circostanze, denotanti spregiudicatezza,
l’avere agito nei confronti di ospiti che sapeva che non avrebbero potuto né
difendersi né riferire del suo comportamento.
L’accusa conclude chiedendo la condanna dell’imputata alla pena
detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni, che tiene conto sia dell’incensuratezza, sia della lieve
scemata imputabilità e del tempo trascorso dai fatti.
Osserva in fine che quello che oggi terminerà, è un procedimento
penale che potrebbe dare uno spunto per sensibilizzare sul tema del
maltrattamento degli anziani e che la protezione dell’anziano va intesa come una
priorità della nostra società;
- l’avv. RAAP 1,
rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale formula e motiva le
seguenti conclusioni: in entrata rileva che le lungaggini della procedura
amministrativa hanno permesso a chi deve rendere conto alla giustizia di
svincolarsi dal reato di vie di fatto; l’istruttoria ha permesso di accertare
che l’accusata è ripetutamente passata a vie di fatto nei confronti degli
anziani ospiti, ma il procedimento ha dovuto essere abbandonato a seguito di
intervenuta prescrizione.
Il patrocinatore ripercorre singolarmente i fatti commessi
dall’imputata nei confronti di ACPR 1, osservando che gli stessi sono
integralmente accertati.
All’accusata non si possono fare sconti e le dichiarazioni rese in
aula non possono andare a suo favore. Come già aveva fatto dinanzi al PP,
ancora in aula ha dichiarato di non ricordare e di non sapere niente, ricordando
alcune cose e alcune altre invece no, dicendo di non avere fatto nulla per poi
scusarsi.
Rileva che durante gli interrogatori la PP è sempre stata molto
comprensiva, permettendo numerose pause e colloqui con il patrocinatore. Presso
il datore di lavoro non ci sono mai stati periodi di inabilità lavorativa così
come nemmeno segnalazioni del medico curante. Nemmeno durante gli interrogatori
è mai stata messa in dubbio la capacità di discernimento dell’imputata.
L’attuale perizia del 5 maggio 2017 si basa sulle dichiarazioni
rese al PP. Così facendo, dà per scontato che le stesse siano attendibili.
Esiste effettivamente un disturbo della personalità, ma non è di gravità
elevata.
L’atteggiamento dimostrato in aula non può essere scusato e anzi,
potrebbe dimostrare ancora una volta che è lecito minimizzare tutto.
Per quel che ne è della pena, il patrocinatore degli AP si associa
alle richieste dell’accusa e chiede che all’imputata non sia mai più possibile
avvicinare anziani, bambini e persone che non possono difendersi adeguatamente,
essendo il rischio di recidiva troppo grande, come stabilito dalla perizia
psichiatrica.
Rileva che nessun procedimento penale, così come nessuna condanna,
sapranno mai lenire il dolore arrecato agli ospiti ed ai loro parenti. La
voglia di giustizia è immensa. Non è possibile che per oltre due anni e mezzo
un’assistente di cura abbia potuto agire indisturbata a danno di più ospiti con
scadenze più o meno regolari.
Il patrocinatore degli AP termina dando lettura di quanto hanno
voluto indirizzare a questa Corte i figli di ACPR 1.
In fine, con riferimento al palpeggiamento, a nome e per conto
della figlia di ACPR 5, aggiunge che tutto è contestato e che il consenso per
tale atto mai è stato dato.
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: rileva che nell’atto d’accusa sono indicate 12 vittime, alle quali
va il rispetto e la partecipazione della difesa, a mente della quale vi è però
una vittima in più, che siede sul banco degli imputati, vittima della propria
malattia e della leggerezza e del lassismo di chi la circondava al momento dei
fatti.
Secondo l’atto d’accusa, si tratterebbe di un mostro, un mostro
che si è aggirato per 15 anni all’interno della casa per anziani di __________
e che tutti incrociavano giornalmente. Tutti sapevano che l’imputata era lì e
come si comportava.
Il perito psichiatrico ha attestato un disturbo di personalità
emotivamente instabile di tipo borderline e una lieve/media scemata
responsabilità.
La difesa rileva che nel verbale di cui all’AI 23, quando
l’imputata è stata torchiata per 6 ore, la stessa ha comunque ammesso ben poco,
e meglio quello che si ricordava di avere fatto. Sottolinea inoltre che tale
verbale si è tenuto a ben due anni dai fatti, l’imputata era terrorizzata, era
arrivata la polizia a prenderla alle ore 07:00 del mattino, dopo che era già
stata licenziata, con l’inchiesta amministrativa che si era conclusa nel giro
di un mese.
Per quanto riguarda il verbale di cui ad AI 45, rileva che le
ammissioni, anche qui, sono arrivate verso la fine. Anche in questo verbale, IM
1 ha ammesso quanto da lei commesso e si è detta dispiaciuta per quello che ha
fatto, ma di non poter ammettere cose che non ha fatto. Non si tratta quindi di
odierna reticenza.
Nel verbale finale del 16 aprile 2015 (AI 99) è stato letto
all’imputata tutto quello che era stato raccolto dalla PP in corso d’indagine,
e a ogni capitoletto, alla fine, IM 1 si è limitata a dichiarare di prenderne
atto e a riconfermare le sue ammissioni.
Dispiace poi rilevare che su alcuni capi d’imputazione la PP ha
dimenticato dei dettagli, segnatamente per la __________, posto che la teste __________
ha detto che la donna sarebbe uscita, avrebbe camminato tranquillamente e avrebbe
poi preso l’ascensore.
La difesa osserva che in questo ultimo verbale l’imputata ha
ammesso di tutto e di più, ma con un’apatia che sconcerta, il che è un segno
della sua malattia. La dr.ssa __________ ha infatti stabilito che l’imputata
fatica a sostenere il confronto con chi gestisce le indagini e ha ammesso fatti
che nemmeno riesce ad elencare. Questo non significa che chi ha dichiarato
determinate cose ha detto delle bugie, ma da questo verbale non si può dedurre
un’ammissione di colpevolezza da parte dell’imputata.
In diritto, la difesa sottolinea che l’atto d’accusa prevede
unicamente, eccezion fatta per il punto 2, il reato di coazione e non concerne,
perché prescritto, quello che in realtà è il reato adempiuto, ovvero le vie di
fatto.
Ripercorre i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di
coazione, rilevando che la costrizione deve essere finalizzata ad ottenere
qualcosa e che non qualsiasi limitazione della libertà di azione è una
coazione; se la limitazione è illecita dipende dai mezzi utilizzati e dagli
scopi perseguiti. A tal proposito cita i parametri della DTF 129 IV 265.
IM 1 era chiamata ad accudire gli ospiti, spesso persone incapaci
mentalmente o fisicamente ed è chiaro che anche se un paziente, ad esempio, non
vuole essere lavato, lo scopo è quello di lavarlo. Questo non è per
giustificare quello che l’imputata ha fatto, che è molto brutto, ma non si
tratta di una coazione, bensì unicamente di vie di fatto. Nel rapporto tra il
curante e la persona accudita esiste un rapporto speciale che permette la
limitazione della libertà di agire del soggetto in forza della responsabilità
che ha il curante. Bisogna quindi considerare che gli interventi che l’imputata
faceva erano fatti in forza di un compito, anche se lo faceva male. A mente
della difesa, è necessario distinguere tra un comportamento passibile di
condanna e uno inopportuno o non adeguato. Sicuramente quello dell’imputata era
un comportamento non adeguato e sicuramente configura un reato, ma non quello
di coazione, che è l’unico imputato nell’atto d’accusa.
Rileva che i testi hanno riferito che l’imputata era brusca,
veloce, sgarbata, che era la prima persona che necessitava di aiuto e non era
in grado di fornirne a terze persone, che aveva problemi psicologici e che non
era in grado di fare il suo lavoro, ciò di cui si sono accorte addirittura due
stagiste. Tutti lo vedevano e tutti sapevano che l’imputata era inadeguata e
chi è inadeguato fa cose inadeguate, tanto più se chi la circonda vede, non
interviene e quando interviene la riprende e lei piange e dice che non lo fa
più, come una bambina, ammalata, con dei compiti più grandi di lei. A questo
proposito la difesa dà parziale lettura delle dichiarazioni di __________, __________,
__________ e __________. Quello che le viene rimproverato da chi la sorveglia è
un modo brusco, scorretto e inadeguato di fare quello che deve fare. Ne esce un
quadro desolante di una persona evidentemente non adeguata a tale compito e
questo dall’inizio della sua attività nel 2007, come riferisce l’infermiera __________.
Stranamente poi però il mostro è scomparso, perché a 3 mesi
dall’”autolicenziamento” è assunta presso l’associazione delle cure a
domicilio, dove ha lavorato per 2 anni buoni quale affidabile collaboratrice
con compiti simili a quelli che faceva prima, apprezzata da tutti, dai
colleghi, dai superiori e dai pazienti, che sono tutti stati sentiti. Vi è da
chiedersi perché questo mostro, che prima era la persona più assurda della casa
per anziani, poi ad un tratto si comporta bene. Questo si spiega con il fatto
che il mostro è in libertà ed è da solo, non più in un ente ospedalizzato,
sempre in compagnia di terze persone. Quando andava da sola in casa degli
anziani nulla di nefandro è stato commesso. Viene quindi da chiedersi se era pericolosa
lei o se era pericoloso il posto dove lavorava prima. Nel lavoro nuovo non
c’era un sottodimensionamento e non doveva accudire troppi ospiti rispetto ai
collaboratori che la aiutavano.
Vi è poi che i collaboratori che hanno riferito dei fatti imputati
a IM 1, erano persone che mentre essa accudiva da sola i pazienti, passavano il
tempo a scrivere messaggi. Tutto dimostra che l’imputata era inadeguata a quel
lavoro e lo era soprattutto in quel luogo, ciò di cui tutti erano al corrente
sin dall’inizio.
Il difensore sottolinea che anche la commissione di vigilanza
sanitaria, nella segnalazione ha segnalato i fatti indicando il reato di vie di
fatto, reato che sicuramente è stato compiuto e per il quale purtroppo oggi
l’imputata, non per colpa sua, non può essere condannata.
Il difensore passa in rassegna le singole imputazioni di cui ai
punti da 1.3 a 1.12 dell’atto d’accusa, osservando che in nessun caso è
adempiuto il reato di coazione.
Punto 1.3.1: per definizione __________ doveva essere lavato e
spostato e IM 1 doveva farlo da sola. L’imputata faceva il suo lavoro, male e
in maniera rude, ma erano presenti altri due colleghi silenti, che non l’hanno
aiutata. Inoltre nell’AI 42 __________ ha dichiarato che se non si era in due
il paziente si arrabbiava e si irrigidiva, ma, nonostante questo, anche lei non
è intervenuta per aiutare.
Punto 1.3.2: __________ bestemmiava continuamente e non vi è
coazione nell’atto di impennare la carrozzina, ciò che peraltro faceva
continuamente anche un altro infermiere, come da lui affermato nel corso
dell’inchiesta amministrativa.
Punti 1.4.1 e 1.4.2: rileva innanzitutto che IM 1 ha compiuto tali
atti in sala, dove erano presenti tutti. Osserva inoltre che si tratta
certamente brutte maniere, non di coazione. __________, tra l’altro, non ha mai
riferito delle asserite urla dell’imputata.
Punto 1.5: è chiaro, a mente della difesa, che, come ha dichiarato
__________, IM 1 aveva problemi psicologici e non era in grado di fare il suo
lavoro. __________ comunque non ha riferito di cattiveria negli spostamenti e
quando l’imputata si accorgeva di avere causato dolore smetteva. Sono
certamente comportamenti brutali e violenti, che adempiono il reato di vie di
fatto, ma non è una coazione, non vi era alcuno scopo.
Punto 1.6: la PP ha descritto __________ come non desideroso di
atteggiamenti provocatori, ma __________ ha dichiarato invece il contrario,
dicendo che l’ospite, da buon uomo, apprezzava quello che vedeva. Anche __________
ha riferito che lui non era infastidito, che in passato era stato un donnaiolo
e non sembrava proprio a disagio, anzi era pure divertito. Non si tratta quindi
di coazione, tanto più che __________ sapeva difendersi e reagire, come
riferito da __________, e se non gli fosse piaciuto avrebbe reagito. Vi è poi
che anche questi atti IM 1 li ha commessi alla presenza di tante persone e se
non è mai stato riferito a nessuno, significa che anche chi era presente in
quel momento e ha visto non ha pensato che si trattasse di una coazione.
Punto 1.7: non si tratta di coazione, ma di ingiuria. __________,
inoltre, ha riferito che questa paziente era del sud e se gliele doveva dire
gliele diceva.
Punto 1.8: __________ non ha mai affermato che l’imputata avrebbe
urlato in modo aggressivo e intimidatorio, ciò che invece figura nell’atto
d’accusa. Anche in questo caso non si tratta comunque di un reato coattivo.
Punto 1.9: la difesa rileva che la stessa teste __________,
nell’AI 41, ha dichiarato che, una volta terminato lo scherzo, durato pochi
secondi, ACPR 4 è uscita tranquillamente ed è andata a prendere l’ascensore,
mentre __________ è rimasta lì, non ha fatto nulla e non ha detto nulla. Non si
tratta di una coazione, ma solo di uno scherzo stupido.
Punto 1.10: __________ ha riferito che ACPR 5 prendeva la cosa sul
ridere e che l’imputata si comportava in quel modo per tirarlo su di morale.
L’uomo, inoltre, era parzialmente paralizzato, ma con la testa era presente. Si
è trattato, anche in questo caso, di uno scherzo stupido.
Punto 1.11: anche in questo caso, a mente della difesa, non c’è
nessuna traccia di coazione.
Punto 1.12: il difensore osserva che anche in questo caso era
presente qualcuno. Rileva inoltre che __________ non si è alzata perché le era
stata spruzzata dell’acqua sul viso, ma è dovuto venire ancora qualcuno a farla
alzare. Per quanto brutto, anche in questo caso si è trattato di uno scherzo.
Nessuno dei fatti elencati ai punti da 1.3 a 1.12 dell’atto
d’accusa, rappresenta quindi, a mente della difesa, gli elementi oggettivi del
reato di coazione.
Passando al punto 1.1.1 dell’atto d’accusa, il difensore rileva
che sicuramente IM 1 non era adeguata a quel lavoro, lavorava male, veloce,
spesso non era aiutata come si doveva, con certi pazienti è sicuramente è
andata lunga in qualche occasione, ma leggere nei verbali che sono ripresi
nell’atto d’accusa, che una collega che avrebbe visto l’imputata in 10
occasioni tirare dei pugni alla vittima, lascia perplessi. Non è possibile, se
le cose fossero veramente andate in questo modo, che __________ non abbia detto
nulla. Nelle dichiarazioni di __________ non c’è nessun riscontro oggettivo e
non c’è nessuna logica, perché chi vede queste cose va subito a riferirlo e non
aspetta che venga aperta un’inchiesta amministrativa. Tanto più che la vittima
era una donna regolarmente visitata dai parenti.
Per quanto riguarda i punti da 1.1.2 a 1.1.5 dell’atto d’accusa,
il difensore osserva che __________, alla quale è stato riferito il fatto di
cui al punto 1.1.5 da ACPR 6, ha semplicemente dichiarato che “IM 1 ne ha
combinata una” e da nessuna parte si respira quella violenza che è elemento
costitutivo della coazione per indurre qualcuno a fare qualcosa.
Quanto al punto 1.2 dell’atto d’accusa, rileva che se dal 2008 al
2011 le colleghe che hanno poi descritto i fatti non hanno detto nulla, bisogna
chiedersi se gli stessi erano veramente così gravi come sono stati descritti
nell’atto d’accusa. __________, se davvero avesse visto l’imputata agire in
questo modo in 10 occasioni, avrebbe dovuto dire qualcosa. __________, infatti,
dopo averlo visto una sola volta, l’ha riferito. Vi è sicuramente un periodo di
cure inadeguate, ma non ci sono atti coattivi.
Il reato, quindi, a mente della difesa c’è, ma non è quello
indicato nell’atto d’accusa. Il reato è quello di vie di fatto, per le quali
sicuramente ci sarebbe stata una condanna, se l’inchiesta amministrativa non si
fosse chiusa in quel modo.
Per quanto attiene al secondo capo d’imputazione, ovvero quello di
minaccia, la difesa rileva che, anche se le cose fossero andate come riferito
da ACPR 6, e non come affermato dall’imputata, la quale ha dichiarato di averle
unicamente detto di pure chiamare la Polizia se intendeva farlo, tali fatti non
sarebbero costitutivi del reato di minaccia, difettando della gravità
necessaria.
La difesa chiede che la sua assistita sia giudicata per i reati
che ha commesso e non per tutti quelli che l’accusa ha tentato di addossarle.
Qualche atto è sicuramente biasimevole e sarebbe stato passibile di una
condanna per vie di fatto, reato per cui non può più essere chiamata a
rispondere e non per colpa sua, ma perché tutti hanno dormito.
Conclude chiedendo, in via principale, l’assoluzione dell’imputata
dai punti da 1.3 a 1.12 e 2 dell’atto d’accusa, non essendo adempiuti gli
elementi oggettivi dei reati di coazione e minaccia, nonché il proscioglimento
dai punti 1.1 e 1.2 dell’atto d’accusa, trattandosi di vie di fatto cadute in
prescrizione. In primo subordine, postula l’assoluzione dell’imputata dai reati
per insussistenza dell’elemento soggettivo dell’intenzionalità e, in ultimo
subordine, una massiccia riduzione della pena proposta dalla pubblica accusa,
in ragione della scemata imputabilità e del tempo trascorso dai fatti, da
contenere in al massimo 3 (tre) mesi da porre al beneficio della sospensione
condizionale.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47,
49, 67, 67a, 180 cpv. 1, 181 CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autrice colpevole di:
1.1. coazione ripetuta
per avere, nel periodo compreso tra
novembre 2010 e il 16 marzo 2011,
a __________, presso la Casa anziani
comunale,
quale assistente di cura, ai danni
di diversi anziani ospiti della predetta struttura, usando violenza, minaccia e
intralciando in altro modo la loro libertà di agire, costrettoli a fare,
omettere o tollerare un atto, e meglio per avere,
1.1.1. ai danni di …ACPR 1,
1.1.1.1. nel mese di febbraio 2011,
durante la fase di svestizione e di igiene dell’ospite, in un’occasione,
tiratole un pugno in testa, costringendola così a ubbidire ai suoi ordini e a
rispondere alle domande formulate;
1.1.1.2. il 16 marzo 2011, durante la
fase di igiene dell’ospite, costrettola a stare in piedi e a tenere alzata la
testa, afferrandola con violenza per i capelli e tirandoli verso l’alto;
1.1.2. ai danni di __________, nel
periodo compreso tra novembre 2010 e il 16 marzo 2011,
1.1.2.1. durante la somministrazione del
pasto all’ospite, in un’occasione, messole in bocca il cucchiaio,
lasciandocelo, dicendo “se vuole può muovere le mani”, sapendo vero il
contrario, al fine di costringerla a tollerare l’atto imposto;
1.1.2.2. durante la fase di igiene
dell’ospite, in un’occasione, messole in bocca una parte della lavette,
lasciandocela, sapendola incapace di muovere le mani, al fine di costringerla a
tollerare l’atto imposto;
1.1.2.3. durante le fasi di igiene
dell’ospite, in almeno 3 occasioni, messole in bocca parte della lavette,
lasciandocela, sapendola incapace di muovere le mani, al fine di indurla a
cessare i mugugni e gli insulti che le rivolgeva;
1.1.2.4. al
termine delle fasi di igiene dell’ospite, in almeno 4 occasioni, schiacciato
sul viso dell’ospite un cuscino fino a farla diventare paonazza, sapendola
incapace di muovere le mani, al fine di indurla a cessare i mugugni e gli
insulti che le rivolgeva;
1.1.2.5. durante le fasi di igiene
dell’ospite, in almeno 4 occasioni, messole in bocca i guanti in lattice,
lasciandoceli, sapendola incapace di muovere le mani, al fine di indurla a
cessare i mugugni e gli insulti che le rivolgeva;
1.1.3. ai danni di …ACPR 3, nel periodo compreso tra
novembre 2010 e il 16 marzo 2011, in almeno una trentina di occasioni, dopo che
l’ospite ripeteva frasi quali “chi sono ?”, “cosa faccio?”, “tu
chi sei?”, “mi fai male”, “ti faccio male”, al fine di
indurla al silenzio, rivoltole la parola urlandole in modo aggressivo e
intimidatorio “non rompere i coglioni!”, “non rompere le palle!”,
“stai zitta”, “sono stufa di sentirti!”, “stai seduta lì!”;
1.1.4. ai danni di ACPR 4, nei primi
mesi del 2011, in un’occasione, impeditole di uscire dalla camera da letto di
un’altra ospite, tenendo chiusa con forza la porta, afferrando la maniglia
della porta d’entrata dall’esterno;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
1.2. minaccia
per avere,
il 12 luglio 2011, a __________,
presso il centro commerciale __________, usando grave minaccia, incusso
spavento e timore a ACPR 6, e meglio per averla raggiunta a corsa insieme al di
lei figlio __________ e, dopo che quest’ultimo l’aveva minacciata che avrebbe
pagato per avere denunciato la di lui madre per i fatti di cui al punto 1.1.1.2
del presente dispositivo e che avrebbe dovuto fare attenzione ad andare in giro
e, dopo che ACPR 6 avvisava entrambi che avrebbe chiamato la Polizia,
avvicinatasi a pochi centimetri dal suo viso, detto a ACPR 6 “chiamala pure
e poi vedi”, incutendo così spavento e timore;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
IM 1 è prosciolta dalle
imputazioni di coazione di cui ai punti 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.6, 1.3.1,
1.3
, 1.4.1, 1.4.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11 e 1.12 dell’atto d’accusa.
L’imputata è pure prosciolta dall’imputazione di cui al punto 1.1.1 dell’atto
d’accusa, eccezion fatta per l’episodio avvenuto nel mese di febbraio 2011,
nonché dalle imputazioni di cui ai punti 1.2.1 e 1.2.2 dell’atto d’accusa,
eccezion fatta per i due episodi avvenuti nel 2011.
3.
Di conseguenza,
avendo agito in stato di scemata imputabilità,
IM 1 è condannata
3.1
alla pena detentiva di 12
(dodici) mesi.
3.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
4.
È ordinato il trattamento
ambulatoriale ex art. 63 CP.
5.
All’imputata è fatta
interdizione di esercitare professioni di aiuto a individui sofferenti ai sensi
dell’art. 67 CP per un periodo di 3 (tre) anni.
6.
La tassa di giustizia di
CHF 1’250.00 con motivazione scritta e di CHF 1’000.00 senza motivazione
scritta e le spese procedurali sono a carico della condannata.
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1
La nota professionale
dell’avv. __________ è approvata per:
onorario CHF 14'871.00
spese CHF 618.00
IVA (8%) CHF 1'239.10
totale CHF 16'728.10
7.2
La nota professionale
dell’avv. DF 1 è approvata per:
onorario CHF 5'121.00
spese CHF 119.00
IVA (8%) CHF 419.20
totale CHF 5'659.20
7.3
La condannata è tenuta a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino gli importi riconosciuti ai suoi
difensori d’ufficio non appena le sue condizioni economiche glielo permettano
(art. 135 cpv. 4 CPP).
8.
Le spese per il gratuito
patrocinio degli accusatori privati sono sostenute dallo Stato.
8.1
La nota professionale
dell’avv. RAAP 1 è approvata per:
onorario CHF 5'268.00
spese CHF 976.00
IVA (8%) CHF 499.50
totale CHF 6'743.50
8.2
La condannata è tenuta a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 6'743.50 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4
CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Ufficio assistenza
riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Perizia fr. 1'900.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 236.50
fr. 3'336.50
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