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Decisione

72.2015.75

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 maggio 2017Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi dall’imputata nei confronti degli AP e delle vittime,

osservando che quelli messi in atto dall’imputata non sono i comportamenti

insegnati agli assistenti di cura, che dovrebbe seguire le necessità della

persona accudita e che l’imputata trattava gli anziani non come esseri umani,

ma come oggetti, incurante del loro dolore.

IM 1 deve rispondere anche dell’imputazione di minaccia ai danni

di ACPR 6, la stagista che ha osato segnalarla nel marzo 2011. A questo

proposito l’accusa rileva che la ragazza, a seguito della minaccia, è scappata

terrorizzata.

La PP chiede quindi la conferma di tutte le imputazioni indicate

nell’atto d’accusa, per quanto non oggetto di prescrizione.

Per quel che ne è del diritto, ricorda i presupposti oggettivi e

soggettivi del reato di coazione ai sensi dell’art. 181 CP, rilevando che il

reato è pacificamente realizzato nella forma della violenza per i fatti di cui

ai punti 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.5,

1.9 e 1.11 e nella forma della minaccia per i punti 1.3, 1.7 e 1.8 dell’atto

d’accusa. Vi è poi la variante dell’avere intralciato in altro modo la libertà

di agire della vittima. A questo proposito l’accusa rileva che il rigore voluto

dalla giurisprudenza deve essere sfumato: bisogna sì prendere in considerazione

una persona di media sensibilità, ma è necessario tenere anche conto delle

caratteristiche della vittima; se la vittima non poteva reagire alla

limitazione della sua libertà cui suo malgrado è stata sottoposta, deve essere

data la coazione. Tale mezzo coercitivo, volutamente formulato in modo

generico, è stato voluto proprio per conglobare lesioni della libertà in altro

modo e in esse devono entrare le azioni maltrattanti. La PP rileva che __________

non poteva reagire alla limitazione della libertà che le è stata imposta

dall’imputata e chiede quindi la conferma in diritto dei punti 1.2.1, 1.2.2,

1.2.3 e 1.2.5 dell’atto d’accusa. La stessa cosa vale, a mente dell’accusa, per

__________ e __________. Per i punti 1.10 e 1.12 dell’atto d’accusa, rileva che

non è l’eccitamento che IM 1 perseguiva, ma l’umiliazione, sottoponendo gli

anziani a una situazione a cui non potevano sottrarsi, essendo costretti in

carrozzina. Non si trattava di uno scherzo e l’unica che rideva era l’imputata,

perché si divertiva a vedere le loro reazioni di imbarazzo e impotenza. Si

tratta di un mezzo di coercizione lesivo della dignità umana e costitutivo del

reato di coazione.

Secondo la PP, anche l’elemento soggettivo del reato di coazione è

adempiuto, per dolo diretto o eventuale.

Pure adempiuto, a mente dell’accusa, il reato di minaccia, di cui

chiede conferma.

Quanto alla commisurazione della pena, rileva che i fatti commessi

sono di estrema gravità, perché l’imputata ha agito nei confronti di 12

persone, perché si trattava di persone che hanno riposto in lei fiducia e non

potevano fare altro che affidarsi a lei, perché IM 1 era incurante delle

umiliazioni fisiche e psichiche che faceva subire alle persone anziane, malate

e fragili, che ha sottoposto ad atti coercitivi denotanti violenza e arroganza,

tutti comportamenti crassamente contrari ai suoi doveri. Lo scopo dell’imputata

era egoistico, vuoi perché era di fretta, vuoi perché voleva farsi due risate.

L’anziano è stato da lei considerato alla stregua di un oggetto. Altrettanto

gravi sono le modalità, la ripetizione e le circostanze, denotanti spregiudicatezza,

l’avere agito nei confronti di ospiti che sapeva che non avrebbero potuto né

difendersi né riferire del suo comportamento.

L’accusa conclude chiedendo la condanna dell’imputata alla pena

detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni, che tiene conto sia dell’incensuratezza, sia della lieve

scemata imputabilità e del tempo trascorso dai fatti.

Osserva in fine che quello che oggi terminerà, è un procedimento

penale che potrebbe dare uno spunto per sensibilizzare sul tema del

maltrattamento degli anziani e che la protezione dell’anziano va intesa come una

priorità della nostra società;

- l’avv. RAAP 1,

rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale formula e motiva le

seguenti conclusioni: in entrata rileva che le lungaggini della procedura

amministrativa hanno permesso a chi deve rendere conto alla giustizia di

svincolarsi dal reato di vie di fatto; l’istruttoria ha permesso di accertare

che l’accusata è ripetutamente passata a vie di fatto nei confronti degli

anziani ospiti, ma il procedimento ha dovuto essere abbandonato a seguito di

intervenuta prescrizione.

Il patrocinatore ripercorre singolarmente i fatti commessi

dall’imputata nei confronti di ACPR 1, osservando che gli stessi sono

integralmente accertati.

All’accusata non si possono fare sconti e le dichiarazioni rese in

aula non possono andare a suo favore. Come già aveva fatto dinanzi al PP,

ancora in aula ha dichiarato di non ricordare e di non sapere niente, ricordando

alcune cose e alcune altre invece no, dicendo di non avere fatto nulla per poi

scusarsi.

Rileva che durante gli interrogatori la PP è sempre stata molto

comprensiva, permettendo numerose pause e colloqui con il patrocinatore. Presso

il datore di lavoro non ci sono mai stati periodi di inabilità lavorativa così

come nemmeno segnalazioni del medico curante. Nemmeno durante gli interrogatori

è mai stata messa in dubbio la capacità di discernimento dell’imputata.

L’attuale perizia del 5 maggio 2017 si basa sulle dichiarazioni

rese al PP. Così facendo, dà per scontato che le stesse siano attendibili.

Esiste effettivamente un disturbo della personalità, ma non è di gravità

elevata.

L’atteggiamento dimostrato in aula non può essere scusato e anzi,

potrebbe dimostrare ancora una volta che è lecito minimizzare tutto.

Per quel che ne è della pena, il patrocinatore degli AP si associa

alle richieste dell’accusa e chiede che all’imputata non sia mai più possibile

avvicinare anziani, bambini e persone che non possono difendersi adeguatamente,

essendo il rischio di recidiva troppo grande, come stabilito dalla perizia

psichiatrica.

Rileva che nessun procedimento penale, così come nessuna condanna,

sapranno mai lenire il dolore arrecato agli ospiti ed ai loro parenti. La

voglia di giustizia è immensa. Non è possibile che per oltre due anni e mezzo

un’assistente di cura abbia potuto agire indisturbata a danno di più ospiti con

scadenze più o meno regolari.

Il patrocinatore degli AP termina dando lettura di quanto hanno

voluto indirizzare a questa Corte i figli di ACPR 1.

In fine, con riferimento al palpeggiamento, a nome e per conto

della figlia di ACPR 5, aggiunge che tutto è contestato e che il consenso per

tale atto mai è stato dato.

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: rileva che nell’atto d’accusa sono indicate 12 vittime, alle quali

va il rispetto e la partecipazione della difesa, a mente della quale vi è però

una vittima in più, che siede sul banco degli imputati, vittima della propria

malattia e della leggerezza e del lassismo di chi la circondava al momento dei

fatti.

Secondo l’atto d’accusa, si tratterebbe di un mostro, un mostro

che si è aggirato per 15 anni all’interno della casa per anziani di __________

e che tutti incrociavano giornalmente. Tutti sapevano che l’imputata era lì e

come si comportava.

Il perito psichiatrico ha attestato un disturbo di personalità

emotivamente instabile di tipo borderline e una lieve/media scemata

responsabilità.

La difesa rileva che nel verbale di cui all’AI 23, quando

l’imputata è stata torchiata per 6 ore, la stessa ha comunque ammesso ben poco,

e meglio quello che si ricordava di avere fatto. Sottolinea inoltre che tale

verbale si è tenuto a ben due anni dai fatti, l’imputata era terrorizzata, era

arrivata la polizia a prenderla alle ore 07:00 del mattino, dopo che era già

stata licenziata, con l’inchiesta amministrativa che si era conclusa nel giro

di un mese.

Per quanto riguarda il verbale di cui ad AI 45, rileva che le

ammissioni, anche qui, sono arrivate verso la fine. Anche in questo verbale, IM

1 ha ammesso quanto da lei commesso e si è detta dispiaciuta per quello che ha

fatto, ma di non poter ammettere cose che non ha fatto. Non si tratta quindi di

odierna reticenza.

Nel verbale finale del 16 aprile 2015 (AI 99) è stato letto

all’imputata tutto quello che era stato raccolto dalla PP in corso d’indagine,

e a ogni capitoletto, alla fine, IM 1 si è limitata a dichiarare di prenderne

atto e a riconfermare le sue ammissioni.

Dispiace poi rilevare che su alcuni capi d’imputazione la PP ha

dimenticato dei dettagli, segnatamente per la __________, posto che la teste __________

ha detto che la donna sarebbe uscita, avrebbe camminato tranquillamente e avrebbe

poi preso l’ascensore.

La difesa osserva che in questo ultimo verbale l’imputata ha

ammesso di tutto e di più, ma con un’apatia che sconcerta, il che è un segno

della sua malattia. La dr.ssa __________ ha infatti stabilito che l’imputata

fatica a sostenere il confronto con chi gestisce le indagini e ha ammesso fatti

che nemmeno riesce ad elencare. Questo non significa che chi ha dichiarato

determinate cose ha detto delle bugie, ma da questo verbale non si può dedurre

un’ammissione di colpevolezza da parte dell’imputata.

In diritto, la difesa sottolinea che l’atto d’accusa prevede

unicamente, eccezion fatta per il punto 2, il reato di coazione e non concerne,

perché prescritto, quello che in realtà è il reato adempiuto, ovvero le vie di

fatto.

Ripercorre i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di

coazione, rilevando che la costrizione deve essere finalizzata ad ottenere

qualcosa e che non qualsiasi limitazione della libertà di azione è una

coazione; se la limitazione è illecita dipende dai mezzi utilizzati e dagli

scopi perseguiti. A tal proposito cita i parametri della DTF 129 IV 265.

IM 1 era chiamata ad accudire gli ospiti, spesso persone incapaci

mentalmente o fisicamente ed è chiaro che anche se un paziente, ad esempio, non

vuole essere lavato, lo scopo è quello di lavarlo. Questo non è per

giustificare quello che l’imputata ha fatto, che è molto brutto, ma non si

tratta di una coazione, bensì unicamente di vie di fatto. Nel rapporto tra il

curante e la persona accudita esiste un rapporto speciale che permette la

limitazione della libertà di agire del soggetto in forza della responsabilità

che ha il curante. Bisogna quindi considerare che gli interventi che l’imputata

faceva erano fatti in forza di un compito, anche se lo faceva male. A mente

della difesa, è necessario distinguere tra un comportamento passibile di

condanna e uno inopportuno o non adeguato. Sicuramente quello dell’imputata era

un comportamento non adeguato e sicuramente configura un reato, ma non quello

di coazione, che è l’unico imputato nell’atto d’accusa.

Rileva che i testi hanno riferito che l’imputata era brusca,

veloce, sgarbata, che era la prima persona che necessitava di aiuto e non era

in grado di fornirne a terze persone, che aveva problemi psicologici e che non

era in grado di fare il suo lavoro, ciò di cui si sono accorte addirittura due

stagiste. Tutti lo vedevano e tutti sapevano che l’imputata era inadeguata e

chi è inadeguato fa cose inadeguate, tanto più se chi la circonda vede, non

interviene e quando interviene la riprende e lei piange e dice che non lo fa

più, come una bambina, ammalata, con dei compiti più grandi di lei. A questo

proposito la difesa dà parziale lettura delle dichiarazioni di __________, __________,

__________ e __________. Quello che le viene rimproverato da chi la sorveglia è

un modo brusco, scorretto e inadeguato di fare quello che deve fare. Ne esce un

quadro desolante di una persona evidentemente non adeguata a tale compito e

questo dall’inizio della sua attività nel 2007, come riferisce l’infermiera __________.

Stranamente poi però il mostro è scomparso, perché a 3 mesi

dall’”autolicenziamento” è assunta presso l’associazione delle cure a

domicilio, dove ha lavorato per 2 anni buoni quale affidabile collaboratrice

con compiti simili a quelli che faceva prima, apprezzata da tutti, dai

colleghi, dai superiori e dai pazienti, che sono tutti stati sentiti. Vi è da

chiedersi perché questo mostro, che prima era la persona più assurda della casa

per anziani, poi ad un tratto si comporta bene. Questo si spiega con il fatto

che il mostro è in libertà ed è da solo, non più in un ente ospedalizzato,

sempre in compagnia di terze persone. Quando andava da sola in casa degli

anziani nulla di nefandro è stato commesso. Viene quindi da chiedersi se era pericolosa

lei o se era pericoloso il posto dove lavorava prima. Nel lavoro nuovo non

c’era un sottodimensionamento e non doveva accudire troppi ospiti rispetto ai

collaboratori che la aiutavano.

Vi è poi che i collaboratori che hanno riferito dei fatti imputati

a IM 1, erano persone che mentre essa accudiva da sola i pazienti, passavano il

tempo a scrivere messaggi. Tutto dimostra che l’imputata era inadeguata a quel

lavoro e lo era soprattutto in quel luogo, ciò di cui tutti erano al corrente

sin dall’inizio.

Il difensore sottolinea che anche la commissione di vigilanza

sanitaria, nella segnalazione ha segnalato i fatti indicando il reato di vie di

fatto, reato che sicuramente è stato compiuto e per il quale purtroppo oggi

l’imputata, non per colpa sua, non può essere condannata.

Il difensore passa in rassegna le singole imputazioni di cui ai

punti da 1.3 a 1.12 dell’atto d’accusa, osservando che in nessun caso è

adempiuto il reato di coazione.

Punto 1.3.1: per definizione __________ doveva essere lavato e

spostato e IM 1 doveva farlo da sola. L’imputata faceva il suo lavoro, male e

in maniera rude, ma erano presenti altri due colleghi silenti, che non l’hanno

aiutata. Inoltre nell’AI 42 __________ ha dichiarato che se non si era in due

il paziente si arrabbiava e si irrigidiva, ma, nonostante questo, anche lei non

è intervenuta per aiutare.

Punto 1.3.2: __________ bestemmiava continuamente e non vi è

coazione nell’atto di impennare la carrozzina, ciò che peraltro faceva

continuamente anche un altro infermiere, come da lui affermato nel corso

dell’inchiesta amministrativa.

Punti 1.4.1 e 1.4.2: rileva innanzitutto che IM 1 ha compiuto tali

atti in sala, dove erano presenti tutti. Osserva inoltre che si tratta

certamente brutte maniere, non di coazione. __________, tra l’altro, non ha mai

riferito delle asserite urla dell’imputata.

Punto 1.5: è chiaro, a mente della difesa, che, come ha dichiarato

__________, IM 1 aveva problemi psicologici e non era in grado di fare il suo

lavoro. __________ comunque non ha riferito di cattiveria negli spostamenti e

quando l’imputata si accorgeva di avere causato dolore smetteva. Sono

certamente comportamenti brutali e violenti, che adempiono il reato di vie di

fatto, ma non è una coazione, non vi era alcuno scopo.

Punto 1.6: la PP ha descritto __________ come non desideroso di

atteggiamenti provocatori, ma __________ ha dichiarato invece il contrario,

dicendo che l’ospite, da buon uomo, apprezzava quello che vedeva. Anche __________

ha riferito che lui non era infastidito, che in passato era stato un donnaiolo

e non sembrava proprio a disagio, anzi era pure divertito. Non si tratta quindi

di coazione, tanto più che __________ sapeva difendersi e reagire, come

riferito da __________, e se non gli fosse piaciuto avrebbe reagito. Vi è poi

che anche questi atti IM 1 li ha commessi alla presenza di tante persone e se

non è mai stato riferito a nessuno, significa che anche chi era presente in

quel momento e ha visto non ha pensato che si trattasse di una coazione.

Punto 1.7: non si tratta di coazione, ma di ingiuria. __________,

inoltre, ha riferito che questa paziente era del sud e se gliele doveva dire

gliele diceva.

Punto 1.8: __________ non ha mai affermato che l’imputata avrebbe

urlato in modo aggressivo e intimidatorio, ciò che invece figura nell’atto

d’accusa. Anche in questo caso non si tratta comunque di un reato coattivo.

Punto 1.9: la difesa rileva che la stessa teste __________,

nell’AI 41, ha dichiarato che, una volta terminato lo scherzo, durato pochi

secondi, ACPR 4 è uscita tranquillamente ed è andata a prendere l’ascensore,

mentre __________ è rimasta lì, non ha fatto nulla e non ha detto nulla. Non si

tratta di una coazione, ma solo di uno scherzo stupido.

Punto 1.10: __________ ha riferito che ACPR 5 prendeva la cosa sul

ridere e che l’imputata si comportava in quel modo per tirarlo su di morale.

L’uomo, inoltre, era parzialmente paralizzato, ma con la testa era presente. Si

è trattato, anche in questo caso, di uno scherzo stupido.

Punto 1.11: anche in questo caso, a mente della difesa, non c’è

nessuna traccia di coazione.

Punto 1.12: il difensore osserva che anche in questo caso era

presente qualcuno. Rileva inoltre che __________ non si è alzata perché le era

stata spruzzata dell’acqua sul viso, ma è dovuto venire ancora qualcuno a farla

alzare. Per quanto brutto, anche in questo caso si è trattato di uno scherzo.

Nessuno dei fatti elencati ai punti da 1.3 a 1.12 dell’atto

d’accusa, rappresenta quindi, a mente della difesa, gli elementi oggettivi del

reato di coazione.

Passando al punto 1.1.1 dell’atto d’accusa, il difensore rileva

che sicuramente IM 1 non era adeguata a quel lavoro, lavorava male, veloce,

spesso non era aiutata come si doveva, con certi pazienti è sicuramente è

andata lunga in qualche occasione, ma leggere nei verbali che sono ripresi

nell’atto d’accusa, che una collega che avrebbe visto l’imputata in 10

occasioni tirare dei pugni alla vittima, lascia perplessi. Non è possibile, se

le cose fossero veramente andate in questo modo, che __________ non abbia detto

nulla. Nelle dichiarazioni di __________ non c’è nessun riscontro oggettivo e

non c’è nessuna logica, perché chi vede queste cose va subito a riferirlo e non

aspetta che venga aperta un’inchiesta amministrativa. Tanto più che la vittima

era una donna regolarmente visitata dai parenti.

Per quanto riguarda i punti da 1.1.2 a 1.1.5 dell’atto d’accusa,

il difensore osserva che __________, alla quale è stato riferito il fatto di

cui al punto 1.1.5 da ACPR 6, ha semplicemente dichiarato che “IM 1 ne ha

combinata una” e da nessuna parte si respira quella violenza che è elemento

costitutivo della coazione per indurre qualcuno a fare qualcosa.

Quanto al punto 1.2 dell’atto d’accusa, rileva che se dal 2008 al

2011 le colleghe che hanno poi descritto i fatti non hanno detto nulla, bisogna

chiedersi se gli stessi erano veramente così gravi come sono stati descritti

nell’atto d’accusa. __________, se davvero avesse visto l’imputata agire in

questo modo in 10 occasioni, avrebbe dovuto dire qualcosa. __________, infatti,

dopo averlo visto una sola volta, l’ha riferito. Vi è sicuramente un periodo di

cure inadeguate, ma non ci sono atti coattivi.

Il reato, quindi, a mente della difesa c’è, ma non è quello

indicato nell’atto d’accusa. Il reato è quello di vie di fatto, per le quali

sicuramente ci sarebbe stata una condanna, se l’inchiesta amministrativa non si

fosse chiusa in quel modo.

Per quanto attiene al secondo capo d’imputazione, ovvero quello di

minaccia, la difesa rileva che, anche se le cose fossero andate come riferito

da ACPR 6, e non come affermato dall’imputata, la quale ha dichiarato di averle

unicamente detto di pure chiamare la Polizia se intendeva farlo, tali fatti non

sarebbero costitutivi del reato di minaccia, difettando della gravità

necessaria.

La difesa chiede che la sua assistita sia giudicata per i reati

che ha commesso e non per tutti quelli che l’accusa ha tentato di addossarle.

Qualche atto è sicuramente biasimevole e sarebbe stato passibile di una

condanna per vie di fatto, reato per cui non può più essere chiamata a

rispondere e non per colpa sua, ma perché tutti hanno dormito.

Conclude chiedendo, in via principale, l’assoluzione dell’imputata

dai punti da 1.3 a 1.12 e 2 dell’atto d’accusa, non essendo adempiuti gli

elementi oggettivi dei reati di coazione e minaccia, nonché il proscioglimento

dai punti 1.1 e 1.2 dell’atto d’accusa, trattandosi di vie di fatto cadute in

prescrizione. In primo subordine, postula l’assoluzione dell’imputata dai reati

per insussistenza dell’elemento soggettivo dell’intenzionalità e, in ultimo

subordine, una massiccia riduzione della pena proposta dalla pubblica accusa,

in ragione della scemata imputabilità e del tempo trascorso dai fatti, da

contenere in al massimo 3 (tre) mesi da porre al beneficio della sospensione

condizionale.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47,

49, 67, 67a, 180 cpv. 1, 181 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autrice colpevole di:

1.1. coazione ripetuta

per avere, nel periodo compreso tra

novembre 2010 e il 16 marzo 2011,

a __________, presso la Casa anziani

comunale,

quale assistente di cura, ai danni

di diversi anziani ospiti della predetta struttura, usando violenza, minaccia e

intralciando in altro modo la loro libertà di agire, costrettoli a fare,

omettere o tollerare un atto, e meglio per avere,

1.1.1. ai danni di …ACPR 1,

1.1.1.1. nel mese di febbraio 2011,

durante la fase di svestizione e di igiene dell’ospite, in un’occasione,

tiratole un pugno in testa, costringendola così a ubbidire ai suoi ordini e a

rispondere alle domande formulate;

1.1.1.2. il 16 marzo 2011, durante la

fase di igiene dell’ospite, costrettola a stare in piedi e a tenere alzata la

testa, afferrandola con violenza per i capelli e tirandoli verso l’alto;

1.1.2. ai danni di __________, nel

periodo compreso tra novembre 2010 e il 16 marzo 2011,

1.1.2.1. durante la somministrazione del

pasto all’ospite, in un’occasione, messole in bocca il cucchiaio,

lasciandocelo, dicendo “se vuole può muovere le mani”, sapendo vero il

contrario, al fine di costringerla a tollerare l’atto imposto;

1.1.2.2. durante la fase di igiene

dell’ospite, in un’occasione, messole in bocca una parte della lavette,

lasciandocela, sapendola incapace di muovere le mani, al fine di costringerla a

tollerare l’atto imposto;

1.1.2.3. durante le fasi di igiene

dell’ospite, in almeno 3 occasioni, messole in bocca parte della lavette,

lasciandocela, sapendola incapace di muovere le mani, al fine di indurla a

cessare i mugugni e gli insulti che le rivolgeva;

1.1.2.4. al

termine delle fasi di igiene dell’ospite, in almeno 4 occasioni, schiacciato

sul viso dell’ospite un cuscino fino a farla diventare paonazza, sapendola

incapace di muovere le mani, al fine di indurla a cessare i mugugni e gli

insulti che le rivolgeva;

1.1.2.5. durante le fasi di igiene

dell’ospite, in almeno 4 occasioni, messole in bocca i guanti in lattice,

lasciandoceli, sapendola incapace di muovere le mani, al fine di indurla a

cessare i mugugni e gli insulti che le rivolgeva;

1.1.3. ai danni di …ACPR 3, nel periodo compreso tra

novembre 2010 e il 16 marzo 2011, in almeno una trentina di occasioni, dopo che

l’ospite ripeteva frasi quali “chi sono ?”, “cosa faccio?”, “tu

chi sei?”, “mi fai male”, “ti faccio male”, al fine di

indurla al silenzio, rivoltole la parola urlandole in modo aggressivo e

intimidatorio “non rompere i coglioni!”, “non rompere le palle!”,

“stai zitta”, “sono stufa di sentirti!”, “stai seduta lì!”;

1.1.4. ai danni di ACPR 4, nei primi

mesi del 2011, in un’occasione, impeditole di uscire dalla camera da letto di

un’altra ospite, tenendo chiusa con forza la porta, afferrando la maniglia

della porta d’entrata dall’esterno;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

1.2. minaccia

per avere,

il 12 luglio 2011, a __________,

presso il centro commerciale __________, usando grave minaccia, incusso

spavento e timore a ACPR 6, e meglio per averla raggiunta a corsa insieme al di

lei figlio __________ e, dopo che quest’ultimo l’aveva minacciata che avrebbe

pagato per avere denunciato la di lui madre per i fatti di cui al punto 1.1.1.2

del presente dispositivo e che avrebbe dovuto fare attenzione ad andare in giro

e, dopo che ACPR 6 avvisava entrambi che avrebbe chiamato la Polizia,

avvicinatasi a pochi centimetri dal suo viso, detto a ACPR 6 “chiamala pure

e poi vedi”, incutendo così spavento e timore;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolta dalle

imputazioni di coazione di cui ai punti 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.6, 1.3.1,

1.3

, 1.4.1, 1.4.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11 e 1.12 dell’atto d’accusa.

L’imputata è pure prosciolta dall’imputazione di cui al punto 1.1.1 dell’atto

d’accusa, eccezion fatta per l’episodio avvenuto nel mese di febbraio 2011,

nonché dalle imputazioni di cui ai punti 1.2.1 e 1.2.2 dell’atto d’accusa,

eccezion fatta per i due episodi avvenuti nel 2011.

3.

Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

IM 1 è condannata

3.1

alla pena detentiva di 12

(dodici) mesi.

3.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

4.

È ordinato il trattamento

ambulatoriale ex art. 63 CP.

5.

All’imputata è fatta

interdizione di esercitare professioni di aiuto a individui sofferenti ai sensi

dell’art. 67 CP per un periodo di 3 (tre) anni.

6.

La tassa di giustizia di

CHF 1’250.00 con motivazione scritta e di CHF 1’000.00 senza motivazione

scritta e le spese procedurali sono a carico della condannata.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1

La nota professionale

dell’avv. __________ è approvata per:

onorario CHF 14'871.00

spese CHF 618.00

IVA (8%) CHF 1'239.10

totale CHF 16'728.10

7.2

La nota professionale

dell’avv. DF 1 è approvata per:

onorario CHF 5'121.00

spese CHF 119.00

IVA (8%) CHF 419.20

totale CHF 5'659.20

7.3

La condannata è tenuta a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino gli importi riconosciuti ai suoi

difensori d’ufficio non appena le sue condizioni economiche glielo permettano

(art. 135 cpv. 4 CPP).

8.

Le spese per il gratuito

patrocinio degli accusatori privati sono sostenute dallo Stato.

8.1

La nota professionale

dell’avv. RAAP 1 è approvata per:

onorario CHF 5'268.00

spese CHF 976.00

IVA (8%) CHF 499.50

totale CHF 6'743.50

8.2

La condannata è tenuta a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 6'743.50 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4

CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Perizia fr. 1'900.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 236.50

fr. 3'336.50

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