Lexipedia

Decisione

72.2015.77

Furto ripetuto per un valore di CHF 96'810.-. Violazione di domicilio ripetuta. Danneggiamento ripetuto. Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati ripetuto (in parte tentato). Alterazione della

21 agosto 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

252 CP;

Presenti: - il Procuratore pubblico sostituto

PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:38 alle ore 15:52.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

La PP osserva che al punto 1.5

dell’atto d’accusa non può essere escluso che le bottiglie di vino possano

avere un valore inferiore a CHF 300.00, per cui si tratta di un furto di lieve

entità, il quale, mancando la querela del proprietario, deve essere stralciato

dall’AA.

Per il punto 3 dell’atto d’accusa,

rileva che anche il danneggiamento è in parte di lieve entità, e meglio per

quanto concerne i due lucchetti, precisando che vi è la querela della ACPR 11,

mentre manca per __________, punto di cui chiede lo stralcio.

Rileva inoltre che il punto 4.3

dell’atto d’accusa è un tentativo di prelievo e non un prelievo.

Per il punto 5 dell’atto

d’accusa osserva che non ha trovato agli atti il fatto che IM 1 abbia

utilizzato il documento e chiede quindi lo stralcio di tale punto.

Il Presidente rileva che tale

punto verrà comunque istruito, avendo l’imputato dichiarato di avere utilizzato

il documento nei confronti dei negozianti ed essendo inoltre punibile già il

solo fatto di averlo fabbricato.

Il difensore rileva che vi è un

decreto d’accusa nei confronti dell’imputato, e meglio quello del 19 giugno

2017 del MP del Canton Ginevra, il quale non è chiaro se è cresciuto in

giudicato. Rileva comunque che IM 1 gli ha comunicato di non avere fatto

opposizione a tale decreto.

Il Presidente comunica che, per

quanto riguarda il valore degli orologi, vi sono discordanze tra le cifre

stimate da ACPR 5 e le liquidazioni delle assicurazioni, nonché altri valori

che emergono dall’incarto e chiede alla PP di prendere posizione.

La PP rileva che effettivamente

nell’atto d’accusa figurano le valutazioni fatte da ACPR 5, come esperto in

materia. È vero che le parti civili hanno inviato le liquidazioni

dell’assicurazione, che però non forzatamente devono essere i valori effettivi

degli orologi, ma possono anche essere accordi tra le parti. Osserva che per

avere i valori esatti bisognerebbe far peritare gli orologi, ciò che è di

difficile esecuzione. La PP chiede quindi di tenere i valori indicati nell’atto

d’accusa

Il difensore comunica che

chiederà il rinvio al foro civile per le richieste di parte civile relative a

tali importi.

Per quanto riguarda i punti 1.1,

1.2 e 1.4 dell’atto d’accusa, il Presidente comunica che si tratta di furti di

lieve entità.

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

riassume le circostanze dell’arresto dell’imputato, ricordando che l’inchiesta

ha preso avvio a seguito della segnalazione di ACPR 2, il quale ha denunciato

il furto della sua carta di credito presso l’Hotel __________, seguita dalla

denuncia per furto di carte di credito, sempre presso l’Hotel __________, di ACPR

6. Pone l’accento sul fatto che IM 1 era impiegato come cuoco presso l’Hotel __________,

dove godeva di piena fiducia da parte del datore di lavoro. L’accusa rileva che

l’imputato, interrogato sui vari casi, salvo qualche reticenza iniziale, ha

ammesso quasi subito i fatti imputatigli.

Per il punto 1.3 dell’atto d’accusa osserva che è stato molto

difficile ricostruire la refurtiva, siccome ACPR 5 non aveva un inventario dei

beni consegnati dai clienti per la riparazione e non rilasciava ricevute per

gli orologi. La refurtiva è stata in parte recuperata e restituita ai proprietari,

mentre il resto non c’è più, essendo stato venduto da IM 1 in vari negozi in

Svizzera e in Italia.

La PP pone l’accento sul fatto che IM 1, se non aveva a

disposizione denaro per il suo vizio del gioco, se lo procurava in modo

illecito.

Per quanto concerne la carta d’identità falsificata, osserva che

non abbiamo riscontri agli atti che l’imputato l’abbia utilizzata nei negozi,

se non il fatto che lui stesso l’ha dichiarato. IM 1 ha ammesso tutti i reati a

lui imputati, fatta eccezione per il furto presso l’abitazione di ACPR 10

Considerandi

(punto 1.8), fatto contestato sin dall’inizio. A tal proposito l’accusa rileva

che il furto è avvenuto nei medesimi giorni in cui è avvenuto il furto da ACPR

11.

ad __________, è stata rinvenuta l’impronta della scarpa identica a quella

già rinvenuta presso l’__________ e il modus operandi è il medesimo. L’accusa è

convinta che IM 1 abbia commesso anche questo furto, verosimilmente con l’aiuto

di terze persone, motivo per cui non l’ha ammesso.

Chiede la conferma delle imputazioni dell’atto d’accusa, con le

modifiche effettuate al dibattimento.

Per quel che ne è della pena, rileva che i fatti commessi

dall’imputato sono oggettivamente gravi, per la reiterazione degli atti

illeciti in breve tempo e per l’entità del danno causato. IM 1 ha agito senza

scrupoli, tradendo la fiducia che il suo datore di lavoro riponeva in lui, per

vivere al di sopra di quanto gli permetteva il suo stipendio, che gli

permetteva comunque ampiamente di vivere. IM 1 ha più volte affermato di voler

risarcire gli AP, ciò che però non è mai avvenuto. Rileva che, prima di questi

fatti, l’imputato era incensurato. IM 1 ha collaborato e ammesso i reati

imputatigli. Va poi tenuto conto, a mente dell’accusa, del tempo trascorso dai

fatti. Va tenuto conto del suo impegno a non delinquere e del fatto che ha

mantenuto il suo lavoro Dal momento dell’emissione dell’atto d’accusa, IM 1 non

ha però proprio mantenuto una perfetta condotta, avendo ricevuto tre decreti

d’accusa, pur non trattandosi di reati specifici.

Conclude chiedendo la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 10

(dieci) mesi, a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quelle dei decreti

d’accusa del 28 ottobre 2015 del MP del Canton Vaud (__________) e dell’8

aprile 2016 del MP del Canton Ginevra, nonché il risarcimento del danno come

richiesto dagli AP;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: rileva che, seppur con una certa progressività, come indicato

dalla PP, IM 1 ha collaborato e ammesso i fatti praticamente dall’inizio.

Sottolinea inoltre che, prima dei fatti oggetto del presente procedimento, egli

non aveva precedenti penali e non risultano condanne per reati analoghi a

quello qui in esame. Vi è poi che il tempo trascorso dai fatti è relativamente

lungo, più di 5 anni. Pur non potendo essere considerata come circostanza

attenuante ai sensi dell’art. 48 lett. e CP, va comunque tenuto conto nella

commisurazione della pena come fattore di riduzione del principio generale

della celerità. Va inoltre tenuto conto del fatto che IM 1 ha un lavoro

regolare.

Quanto alla refurtiva, contesta i valori degli orologi, in quanto

in parte non sufficientemente sostanziati. Chiede il rinvio al foro civile per

le pretese civili. Analogo discorso vale per la richiesta di ACPR 5. Viene

inoltre contestata la richiesta di risarcimento di ACPR 11, la quale a verbale

ha dichiarato di essere già stata risarcita e di non avere più nessuna pretesa;

chiede quindi lo stralcio di tale valore.

Riguardo al furto presso l’abitazione di ACPR 10, la difesa rileva

che IM 1 ha sempre negato di essere l’autore ed ha correttamente fatto notare

che, non avendo un’autovettura, non avrebbe potuto sottrarre tali oggetti.

Proprio il fatto che poco o nulla cambierebbe ad ammettere anche questo reato,

che tra l’altro ha una refurtiva ben inferiore a quella di altri fatti ammessi,

deve far pensare che IM 1 su questo aspetto dica il vero. Inoltre, gli oggetti

sottratti sono differenti da quelli solitamente rubati di IM 1. La difesa

chiede quindi il proscioglimento del suo assistito dal punto 1.8 dell’atto

d’accusa.

Quanto alla commisurazione della pena, dopo avere citato i

parametri della sentenza 17.2016.46+68 del 3 maggio 2017 della CARP, consid.

9a, e delle sentenze del 26 gennaio 2010 e del 21 dicembre 2010 della Corte

assise correzionali Mendrisio, conclude chiedendo la condanna di IM 1 a una

pena detentiva che non superi gli 8 (otto) mesi e mezzo, rispettivamente 5

(cinque) mesi e mezzo, se si tiene conto anche del decreto d’accusa del 19

giugno 2017 del MP del Canton Ginevra, da porre al beneficio della sospensione

condizionale per un periodo di prova di al massimo 3 (tre) anni.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 51, 69, 70, 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 147

cpv. 1, 172ter, 186, 252 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

furto

ripetuto

per avere,

nel periodo compreso tra luglio e

settembre 2011, a __________, __________ e __________, allo scopo di

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto, al fine di

appropriarsene, diversi beni mobili altrui per un valore denunciato di

complessivi CHF 96'810.00;

1.2

violazione di domicilio

ripetuta

per essersi,

al fine di compiere i furti di cui

al punto 1.1 del presente dispositivo, contro la volontà degli aventi diritto,

ripetutamente introdotto nella proprietà altrui, e meglio nel negozio __________

di __________, negli alloggi privati di ACPR 2 e ACPR 9 nei pressi dell’Hotel __________

ad __________, nel locale cantina del condominio __________ di __________, nel

locale cantina in uso a ACPR 11 ad __________ e nell’EP __________ di __________;

1.3

danneggiamento

ripetuto

per avere,

al fine di compiere i furti di cui al punto 1.1. del presente

Dispositivo

dispositivo, ripetutamente danneggiato la proprietà altrui, e meglio il telaio

della finestra dell’__________ di __________ e la finestra dell’EP __________

di __________, danni non quantificati;

1.4. abuso

di un impianto per l’elaborazione di dati ripetuto, in parte tentato

per avere,

il 30 giugno 2011, il 16 luglio 2011, il 19 luglio 2011, il 10

novembre 2011, l’11 novembre 2011, il 18 novembre 2011 e il 25 novembre 2011,

ad __________, __________, __________ e __________, al fine di procacciarsi un

indebito profitto di complessivi CHF 2'644.00, servendosi in modo abusivo di

dati, influito, rispettivamente tentato di influire, su un processo elettronico

di trattamento di dati;

1.5. falsità in certificati

per avere,

il 13 marzo 2012, in imprecisate località del Canton Ticino, al

fine di migliorare la propria situazione, segnatamente per legittimarsi in

Svizzera, alterato il documento di legittimazione italiano (carta d’identità)

no. __________ a nome di __________ nato il __________, apponendovi la propria

fotografia dopo avere asportato quella originale del titolare, e fatto uso, a

scopo di inganno, di tale documento alterato, esibendolo a commercianti di

orologi;

e meglio come descritto nell’atto

d’accusa e precisato nei considerandi.

2. IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di furto di cui al punto 1.8 dell’atto d’accusa, nonché dall’imputazione

di violazione di domicilio di cui al punto 2 dell’atto d’accusa, limitatamente

ai fatti relativi a ACPR 10 (punto 1.8 dell’atto d’accusa).

3. Il procedimento penale nei

confronti di IM 1 per i reati di cui ai punti 3 (limitatamente ai due lucchetti),

nonché 1.1, 1.2, 1.4 e 1.5 dell’atto d’accusa, trattandosi di reati

patrimoniali di poca entità, è abbandonato a seguito di intervenuta

prescrizione.

4. Di

conseguenza,

ritenuta la violazione del principio di celerità,

considerata l’attenuante specifica del lungo tempo trascorso (art.

48 lett. e CP) per i reati di cui ai punti 2, 3 e 5 dell’atto d’accusa,

trattandosi di pena totalmente aggiuntiva a quelle di cui ai

decreti d’accusa del 28 ottobre 2015 del Ministero Pubblico del Canton Vaud e

dell’8 aprile 2016 del Ministero Pubblico del Canton Ginevra,

IM 1 è condannato

4.1. alla pena detentiva di 10

(dieci) mesi,

da

dedursi il carcere preventivo sofferto.

4.2. L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3

(tre).

5. Gli accusatori privati sono

rinviati al competente foro civile.

6. È ordinata la confisca e

distruzione degli orologi marca Patek Philippe e Rolex Daytona, apparentemente

contraffatti.

7. È ordinata la confisca e

realizzazione a copertura di tasse e spese dell’orologio Cartier modello MUST

“21” PM V1, delle due collane in maglia grossa, della scatola PC portatile

marca Acer, del modem marca Zyxel, della scatola vuota Programma office Home

and Student 2007 e del televisore marca Panasonic.

8. È ordinato il dissequestro

e la restituzione all’AP ACPR 11 del computer marca Acer Aspire, del monitor

computer Acer, del libretto garanzia computer e del mouse marca Acer.

9. Il contratto con istituti

prestiti su pegno, il paio di scarpe sportive marca PULO e il paio di scarpe

sportive taglia 42 di marca sconosciuta sono dissequestrati in favore del

condannato.

10. La tassa di giustizia di CHF

750.00 con motivazione scritta e di CHF 500.00 senza motivazione scritta e le

spese procedurali sono a carico del condannato.

11. Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

11.1. La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario CHF 4’754.70

spese CHF 582.00

anticipi CHF 360.00

IVA (8%) CHF 455.75

totale CHF 6’152.45

11.2. Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 6’152.45 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 252.70

fr. 952.70

===========