72.2015.79
Usura aggravata, infrazionealla LF sugli stranieri aggravata (indebito profitto e nell'albito di un'organizzazione dedita al trasporto di clandestini), delitto contro la LF sulle telecomunicazioni, co
5 novembre 2015Italiano152 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2015.79
Lugano,
5 novembre 2015/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1 12
GI 2 13
Cristina
Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 15 settembre 2014 al 28 gennaio
2015 (136 giorni)
in anticipata esecuzione di pena dal 29 gennaio 2015
IM 2
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 10 agosto 2014 al 12 agosto 2014 e
dal 19 settembre 2014 al 1. dicembre 2014 (77 giorni)
sottoposto alla misura sostitutiva dell’arresto (consegna dei
documenti di legittimazione) dal 2 dicembre 2014
IM 3
rappresentato dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal 25 novembre 2014 al 26 novembre
2014 (2 giorni)
IM 4
rappresentato dall’avv. DUF 3
in carcerazione preventiva dal 24 novembre 2014 al 25 novembre
2014 (2 giorni)
imputati, a
norma dell’atto d’accusa nr. 59/2015 del 19 maggio 2015 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
A. IM 1
A.1. Usura (aggravata)
siccome ha fatto mestiere dell’usura,
per avere, nel periodo settembre 2013 - 15.09.2014, fra la Grecia,
l’Italia e la zona svizzera di confine con la Germania,
agendo congiuntamente a __________, IM 2, IM 3, IM 4 e __________,
nell’organizzare, a scadenze irregolari, in 46 occasioni, il trasporto
di una media di 3 clandestini per viaggio, dalla zona di __________, __________
e __________ (Italia), come pure da __________ (Grecia), sino al confine
svizzero con la Germania, nelle modalità di cui al punto A.2.,
sfruttato, rispettivamente tentato di sfruttare, lo stato di
bisogno o di dipendenza di almeno 143 cittadini di origine siriana (o
provenienti da paesi limitrofi), traendo deliberatamente vantaggio dalla
condizione di vulnerabilità di queste persone in quanto stranieri sprovvisti
dei necessari permessi di soggiorno, in fuga dal loro paese d’origine, senza
punti di riferimento in Italia e in Svizzera, in precarie condizioni sociali ed
economiche e ignoranti della lingua,
ottenendo per sé e per i correi, come corrispettivo per il singolo
viaggio, il pagamento di un importo compreso tra CHF 500.00 e CHF 890.00;
importo sproporzionato rispetto alla normale tariffa per quel tratto di strada
di CHF 360.00;
riuscendo così a guadagnare, per sé e per i correi, un importo
complessivo compreso tra CHF 23’410.00 e CHF 34'210.00,
come pure tentando di guadagnare, per sé e per il correo __________,
un ulteriore importo in denaro non meglio quantificato;
e meglio,
A.1.1. nel periodo settembre
2013 – agosto 2014, in correità con IM 3, ottenuto, per sé e per il correo, da
circa 30 clandestini, un importo compreso fra CHF 5’900.00 e CHF
8’900.00, quale corrispettivo di 10 trasporti effettuati dall’Italia (__________e
__________) e sino perlopiù a __________;
A.1.2. nel periodo ottobre
2013 – settembre 2014, in correità con IM 4 e __________, ottenuto, per sé e
per i correi, da circa 27 clandestini, un importo compreso fra CHF 4'500.00
e CHF 7’200.00, quale corrispettivo di 9 trasporti effettuati
dall’Italia (__________e __________) e sino perlopiù a __________;
A.1.3. nel periodo 20.05.2014
– 10.08.2014, in correità con IM 2, ottenuto, per sé e per il correo, da circa
51 clandestini, un importo compreso fra CHF 9’010.00 e CHF 14’110.00,
quale corrispettivo di 17 trasporti effettuati dall’Italia (__________, __________
__________ e __________) e sino perlopiù a __________;
A.1.4. nel periodo 12.06.2014
– 15.09.2014, in correità con __________, ottenuto, per sé e per il correo, da
circa 35 clandestini, un importo complessivo di oltre CHF 4’000.00; rispettivamente
tentato di ottenere un importo di denaro non meglio quantificato;
in particolare,
A.1.4.a. nel periodo 12.06.2014 –
15.09.2014, ottenuto, da circa 24 clandestini, un importo di CHF 4’000.00,
quale corrispettivo di 8 trasporti effettuati dall’Italia (__________e __________)
e sino perlopiù a __________;
A.1.4.b. nonché, il 27.06.2014
organizzando il viaggio in Grecia di __________ alfine di recuperare almeno 7
clandestini da portare in Germania, nonché il 15.09.2014 (giorno del fermo)
organizzando un ulteriore trasporto di 4 clandestini che dovevano essere
recuperati in Italia; viaggi in definitiva non compiuti,
A.2. infrazione alla LF
sugli stranieri - aggravata (indebito profitto e nell’ambito di
un’organizzazione dedita al trasporto di clandestini)
siccome commessa per procacciare a sé e ai correi, un indebito
arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi
appositamente per commettere ripetutamente tali atti,
per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto A.1., agendo
congiuntamente a __________, IM 2, IM 3, IM 4 e __________,
facilitato e aiutato a preparare l’entrata in Svizzera, in almeno 46
occasioni, in provenienza dall’Italia, attraverso diversi valichi non
presidiati, di almeno 143 cittadini stranieri, di origine siriana (o
provenienti da paesi limitrofi), sprovvisti dei necessari documenti di
legittimazione o in possesso di documenti di legittimazione contraffatti,
procedendo IM 1 alla bonifica del territorio (ossia alla verifica del
territorio alfine di prevenire eventuali controlli doganali o di polizia,
mantenendosi in contatto telefonico a tale scopo con il correo), transitando
con la propria autovettura VW Golf grigia targata __________, in entrata
dall’Italia e, in diverse occasioni, pure fino a destinazione, al confine con
la Germania, mentre i correi __________, IM 2, IM 3 e IM 4, trasportavano
singolarmente dall’Italia (soprattutto dalla zona di __________ e di __________)
e perlopiù sino a __________ e __________, i clandestini, agevolando loro poi
l’uscita dal valico pedonale,
e meglio,
A.2.1. nelle circostanze di
cui al punto A.1.1., in correità con IM 3, effettuando a bordo della propria
auto, la bonifica del territorio, in entrata dall’Italia, attraverso i valichi di
__________ e di __________, e proseguendo a volte sino a __________, mentre il
correo, dietro di lui, trasportava, sulla propria auto Alfa Romeo bianca 147
targata __________, una media di circa 3 clandestini per viaggio,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera, in 10 occasioni, di
almeno 30 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se stesso e per il correo, un
indebito profitto compreso fra CHF 5'900.00 e CHF 8'900.00;
A.2.2. nelle circostanze di
cui al punto A.1.2., in correità con IM 4 e con __________, facilitato nonché aiutato
a preparare l’entrata in Svizzera, dall’Italia e il successivo trasporto sino a
__________ di almeno 28 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se stesso e per i correi, un
indebito profitto compreso fra CHF 4'500.00 e CHF 7'200.00;
segnatamente,
A.2.2.a. nel periodo ottobre 2013 –
11.08.2014, effettuando a bordo della propria auto, la bonifica del territorio,
in entrata dall’Italia, attraverso i valichi di __________, __________ e __________,
e proseguendo a volte sino a __________, mentre il correo, dietro di lui,
trasportava, sulle proprie auto Renault Mégane blu e BMW 120i blu, targate __________,
ed in un’occasione viaggiando con una vettura noleggiata appositamente, una
media di circa 3 clandestini per viaggio,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera, in 7 occasioni, di
almeno 21 clandestini,
A.2.2.b. il 28.08.2014 e il 01.09.2014,
in entrata dall’Italia attraverso il valico di __________, prendendo contatto
con __________ e con IM 4 affinché i due poi procedessero, come hanno poi
fatto, nelle medesime modalità di cui al punto precedente (in modalità di
“staffetta”, __________ con l’auto Renault grigia targata __________ e IM 4 con
la BMW 120i blu targata __________), al trasporto di clandestini, dall’Italia,
attraverso il valico di __________, e sino a __________,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera, in 2 occasioni, di
almeno 6 clandestini,
A.2.3. nelle circostanze di
cui al punto A.1.3., in correità con IM 2, effettuando a bordo della propria
auto, la bonifica del territorio, in entrata dall’Italia, attraverso il valico
di __________, e proseguendo a volte sino a __________, mentre il correo,
dietro di lui, trasportava, sulle proprie autovetture Mercedes classe C 200
nera, Peugeot 207 grigia e Toyota Corolla grigia, targate __________, una media
di circa 3 clandestini per viaggio,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera, in 17 occasioni, di
almeno 51 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se stesso e per il correo, un
indebito profitto compreso fra CHF 9'010.00 e CHF 14'110.00;
A.2.4. nelle circostanze di
cui al punto A.1.4., in correità con __________, facilitato, nonché aiutato a
preparare l’entrata in Svizzera, attraverso i valichi di __________, __________
e __________, di almeno 35 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se stesso e per il correo, un
indebito profitto di almeno CHF 4’000.00;
segnatamente,
A.2.4.a. nel periodo
12.06.2014-15.09.2014, effettuando a bordo della propria auto, la bonifica del
territorio, in entrata dall’Italia, mentre il correo, dietro di lui,
trasportava, sulle autovetture noleggiate per l’occasione, una media di circa 3
clandestini per viaggio,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera, in 8 occasioni, di
almeno 24 clandestini;
A.2.4.b. il 27.06.2014, organizzando con
il correo il trasporto di clandestini dalla Grecia fino al confine con la
Germania, previo noleggio di un camper in Italia, viaggio non compiuto,
aiutato a preparare l’entrata in Svizzera di almeno 7 clandestini;
A.2.4.c. il 15.09.2014 (giorno del fermo),
organizzando, con il correo, un secondo trasporto di clandestini, dall’Italia
sino al confine con la Germania, viaggio non compiuto a causa dell’arresto dei
due,
aiutato a preparare l’entrata in Svizzera di 4 clandestini;
A.3. infrazione alla LF sugli
stranieri (inganno verso l’autorità)
per avere, in data 16.06.2014, a __________ e __________, in
correità con __________, ingannato le autorità di esecuzione della Legge
federale sugli stranieri fornendo dati falsi e facendo ottenere in questo modo,
a __________, il 15.07.2015, il rilascio del permesso tipo B,
in particolare sottoscrivendo quale datore di lavoro, per conto
della propria ditta individuale __________ la richiesta per il rilascio del
permesso in favore di __________, come pure il contratto di assunzione del
medesimo presso il proprio negozio; documenti nei quali veniva indicato,
contrariamente al vero, un salario mensile nettamente superiode (CHF 2'700.00
circa) a quanto realmente retribuito (CHF 700.00), importo quest’ultimo, la cui
esigua entità non avrebbe consentito il rilascio del permesso di dimora;
A.4. delitto contro la LF sulle
telecomunicazioni
per avere, nel periodo 2011 – settembre 2014, a __________ ed in altre imprecisate località del Ticino, in qualità di incaricato di compiti
di servizio nell’ambito delle telecomunicazioni, quale rivenditore per la
compagnia telefonica __________ AG, di __________, ripetutamente contraffatto o
dissimulato informazioni, rispettivamente dato occasione ad altri, in specie a __________
detto __________, di contraffare o dissimulare informazioni,
e meglio tenendo in deposito, consegnando a terzi ed utilizzando
ai fini del suo traffico illegale di clandestini, un imprecisato numero di
carte SIM prepagate della __________, ma almeno 1’900, di cui sono state
contraffatte e dissimulate le generalità degli intestatari, tutte attivate a
persone inesistenti o di fantasia;
A.5. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, in data 15.09.2014, a __________, senza essere
autorizzato, detenuto un quantitativo di circa 2 grammi di marijuana destinata al proprio consumo, rispettivamente nel corso del 2014, a __________, presso la stazione ferroviaria, acquistato da un ignoto venditore, per il proprio
consumo, circa 2 grammi di marijuana;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 157 cifra 1 e 2 CP, art. 116
cifra 1 e cpv. 3 let. a e b LStr, art. 118 cpv. 1 LStr, art. 49 LTC e art. 19a
LS
B. IM 2
B.1. Usura (aggravata)
siccome ha fatto mestiere dell’usura,
per avere, nel periodo 20.05.2014 – 10.08.2014, tra __________, __________,
__________ e la zona svizzera di confine con la Germania, agendo congiuntamente
a IM 1,
prendendo in consegna, in Italia, a scadenze irregolari, in 17
occasioni, una media di 3 clandestini, provenienti dalla Siria o dai paesi
limitrofi, trasportandoli con le vetture a lui in uso, solitamente attraverso
il valico doganale non presidiato di __________, sino perlopiù sino a __________,
nelle modalità di cui al punto B.2.,
sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza di almeno 51 clandestini,
traendo deliberatamente vantaggio dalla condizione di vulnerabilità di queste
persone, in quanto stranieri sprovvisti dei necessari permessi di soggiorno, in
fuga dal loro paese d’origine, senza punti di riferimento in Italia e in
Svizzera, in precarie condizioni sociali ed economiche e ignoranti della
lingua,
ottenendo per sé e per il correo, come corrispettivo per il
singolo viaggio, il pagamento di un importo compreso tra CHF 530.00 e CHF 830.00;
importo sproporzionato rispetto alla normale tariffa per quel tratto di strada
di CHF 360.00;
riuscendo così a guadagnare, per sé e per il correo, un importo
complessivo compreso tra CHF 9'010.00 e CHF 14’110.00,
B.2. infrazione alla LF sugli
stranieri – aggravata (indebito profitto e nell’ambito di
un’organizzazione dedita al trasporto di clandestini)
siccome commessa per procacciare a sé e al correo, un indebito
arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente
per commettere ripetutamente tali atti,
per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto B.1., agendo
congiuntamente a IM 1,
facilitato l’entrata in Svizzera, in provenienza dall’Italia,
attraverso il valico non presidiato di __________, in 17 occasioni, di almeno
51 cittadini stranieri, provenienti dalla Siria o dai paesi limitrofi,
sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione o in possesso di documenti
di legittimazione contraffatti, trasportandoli, con le proprie autovetture
(Mercedes Benz classe C 200 nera, Peugeot 207 grigia e Toyota Corallo grigia,
tutte targate __________) fino alla zona di confine con la Germania, perlopiù __________
e agevolando loro l’uscita dal valico pedonale, mentre il correo IM 1 procedeva
alla bonifica del territorio (ossia alla verifica del territorio alfine di
prevenire eventuali controlli doganali o di polizia, mantenendosi in contatto
telefonico a tale scopo con il correo), sia in entrata dall’Italia che, a
volte, sino a destinazione;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 157 cifra 1 e 2 CP, art. 116
cifra 1 e cpv. 3 let. a e b LStr,
C. __________
C.1. Usura (aggravata)
siccome ha fatto mestiere dell’usura,
per avere, nel periodo 12.06.2014 – 15.09.2014, tra __________, __________,
e la zona svizzera di confine con la Germania,
agendo congiuntamente a IM 1 nell’organizzare il trasporto
dall’Italia (Zona di __________ e __________) e dalla Grecia, di almeno 35
clandestini provenienti dalla Siria o dai paesi limitrofi, sino al confine
svizzero con la Germania, nelle modalità di cui al punto C.2,
sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza di clandestini,
traendo deliberatamente vantaggio dalla condizione di vulnerabilità di queste
persone in quanto stranieri sprovvisti dei necessari permessi di soggiorno, in
fuga dal loro paese d’origine, senza punti di riferimento in Italia e in
Svizzera, in precarie condizioni sociali ed economiche e ignoranti della
lingua,
ottenendo, rispettivamente tentando di ottenere, per sé e per il
correo, come corrispettivo per il singolo viaggio, il pagamento di un importo di
almeno CHF 500.00; importo sproporzionato rispetto alla normale tariffa per
quel tratto di strada di CHF 360.00;
segnatamente,
C.1.1. nel periodo 12.06.2014 –
15.09.2014, ottenuto CHF 4’000.00, per sé e per il correo IM 1, quale
corrispettivo di 8 trasporti effettuati dall’Italia (__________e __________) e
sino perlopiù a __________,
ottenendo, per sé e per il correo, da almeno 24 clandestini, un
importo di denaro di almeno CHF 4'000.00;
C.1.2. nonché, il 27.06.2014,
organizzando con il correo IM 1 il viaggio in Grecia a bordo di un camper
alfine di recuperare almeno 7 clandestini da portare direttamente in Germania,
nonché il 15.09.2014 (giorno del fermo) organizzando un ulteriore trasporto di
4 clandestini che dovevano essere recuperati in Italia; viaggi in definitiva
non compiuti,
tentato di ottenere, per sé e per il correo, da almeno 11
clandestini, un importo di denaro non meglio quantificato;
C.2. infrazione alla LF sugli
stranieri – aggravata (indebito profitto e nell’ambito di un’organizzazione
dedita al trasporto di clandestini)
siccome commessa per procacciare a sé e al correo, un indebito
arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi
appositamente per commettere ripetutamente tali atti,
per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto C.1., agendo
congiuntamente a IM 1,
facilitato nonché aiutato a preparare l’entrata in Svizzera, in
provenienza dall’Italia, attraverso il valico non presidiato di __________, __________
e __________, in 10 occasioni, di almeno 35 cittadini stranieri, provenienti
dalla Siria o dai paesi limitrofi, sprovvisti dei necessari documenti di
legittimazione o in possesso di documenti di legittimazione contraffatti,
trasportandoli, o organizzandone il trasporto, con le autovetture noleggiate
per l’occasione, fino alla zona di confine con la Germania, perlopiù __________
e agevolando loro l’uscita dal valico pedonale, mentre il correo IM 1
procedeva, rispettivamente avrebbe proceduto, alla bonifica del territorio
(ossia alla verifica del territorio alfine di prevenire eventuali controlli
doganali o di polizia, mantenendosi in contatto telefonico a tale scopo con il
correo), in entrata dall’Italia;
C.3. infrazione alla LF sugli
stranieri (inganno verso l’autorità)
per avere, in data 16.06.2014, a __________ e __________, in
correità con IM 1, ingannato le autorità di esecuzione della Legge federale
sugli stranieri fornendo dati falsi e riuscendo, in questo modo, ad ottenere,
il 15.07.2015, il rilascio in suo favore del permesso tipo B,
in particolare sottoscrivendo quale futuro dipendente della ditta
individuale __________, unitamente al datore di lavoro IM 1, la richiesta per
il rilascio del permesso di soggiorno tipo B, come pure il contratto di
assunzione; documenti nei quali veniva indicato, contrariamente al vero, un
salario mensile nettamente superiore (CHF 2'700.00 circa) a quanto realmente
retribuito (CHF 700.00), importo quest’ultimo, la cui esigua entità non avrebbe
consentito il rilascio del permesso di dimora;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 157 cifra 2 CP, art. 116 cifra 1
e cpv. 3 let. a e b LStr e art. 118 cpv. 1 LStr;
D. IM 3
D.1. Usura (aggravata)
siccome ha fatto mestiere dell’usura,
per avere, nel periodo settembre 2013-agosto 2014, tra Milano, __________
e la zona svizzera di confine con la Germania, agendo congiuntamente a IM 1,
prendendo in consegna, in Italia, a scadenze irregolari, in 10
occasioni, una media di 3 clandestini provenienti dalla Siria o dai paesi
limitrofi e trasportandoli con la vettura a lui in uso, solitamente attraverso
Fatti
i valichi doganali non presidiati di __________ e __________, sino perlopiù
sino a __________, nelle modalità di cui al punto D.2.,
sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza di circa 30
clandestini, traendo deliberatamente vantaggio dalla condizione di
vulnerabilità di queste persone in quanto stranieri sprovvisti dei necessari
permessi di soggiorno, in fuga dal loro paese d’origine, senza punti di
riferimento in Italia e in Svizzera, in precarie condizioni sociali ed economiche
e ignoranti della lingua,
ottenendo per sé e per il correo, come corrispettivo per il singolo
viaggio, il pagamento di un importo compreso tra CHF 590.00 e CHF 890.00;
importo sproporzionato rispetto alla normale tariffa per quel tratto di strada
di CHF 360.00;
riuscendo così a guadagnare, per sé e per il correo, un importo
complessivo compreso tra CHF 5’900.00 e CHF 8’900.00,
D.2. infrazione alla LF sugli
stranieri – aggravata (indebito profitto e nell’ambito di
un’organizzazione dedita al trasporto di clandestini)
siccome commessa per procacciare a sé e al correo, un indebito
arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi
appositamente per commettere ripetutamente tali atti,
per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto D.1., agendo
congiuntamente a IM 1,
facilitato l’entrata in Svizzera, in provenienza dall’Italia,
attraverso i valichi non presidiati di __________ e __________, in 10
occasioni, di almeno 30 cittadini stranieri, provenienti dalla Siria o dai
paesi limitrofi, sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione o in
possesso di documenti di legittimazione contraffatti, trasportandoli, con la
propria autovettura Alfa Romeo 147 bianca targata __________, fino alla zona di
confine con la Germania, perlopiù Kreuzlingen e agevolando loro l’uscita dal
valico pedonale, mentre il correo IM 1 procedeva alla bonifica del territorio
(ossia alla verifica del territorio alfine di prevenire eventuali controlli
doganali o di polizia, mantenendosi in contatto telefonico a tale scopo con il
correo), sia in entrata dall’Italia che, a volte, sino a destinazione;
E. IM 4
E.1. Usura (aggravata)
siccome ha fatto mestiere dell’usura,
per avere, nel periodo ottobre 2013 – settembre 2014, tra __________,
__________ e la zona svizzera di confine con la Germania, agendo congiuntamente
a IM 1,
prendendo in consegna, in Italia, a scadenze irregolari, in 9
occasioni, una media di 3 clandestini, provenienti dalla Siria o dai paesi
limitrofi, e trasportandoli con le vetture a lui in uso, solitamente attraverso
i valichi doganali non presidiati di __________, __________ e __________, sino
perlopiù sino a __________, nelle modalità di cui al punto E.2.,
sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza di circa 27
clandestini, traendo deliberatamente vantaggio dalla condizione di
vulnerabilità di queste persone in quanto stranieri sprovvisti dei necessari
permessi di soggiorno, in fuga dal loro paese d’origine, senza punti di
riferimento in Italia e in Svizzera, in precarie condizioni sociali ed economiche
e ignoranti della lingua,
ottenendo per sé e per il correo, come corrispettivo per il
singolo viaggio, il pagamento di un importo compreso tra CHF 500.00 e CHF
800.00; importo sproporzionato rispetto alla normale tariffa per quel tratto di
strada di CHF 360.00;
riuscendo così a guadagnare, per sé e per il correo, un importo
complessivo compreso tra CHF 4’500.00 e CHF 7’200.00;
E.2. infrazione alla LF sugli
stranieri – aggravata (indebito profitto e nell’ambito di
un’organizzazione dedita al trasporto di clandestini)
siccome commessa per procacciare a sé e al correo, un indebito arricchimento,
come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere
ripetutamente tali atti,
per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto E.1., agendo
congiuntamente a IM 1,
facilitato l’entrata in Svizzera, in provenienza dall’Italia,
attraverso i valichi non presidiati di __________, __________ e __________, in
9 occasioni, di almeno 27 cittadini stranieri, provenienti dalla Siria o dai
paesi limitrofi, sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione o in
possesso di documenti di legittimazione contraffatti, trasportandoli con le
proprie autovetture, Renault Mégane blu e BMW 120, targate __________, nonché
in un’occasione con un’auto noleggiata appositamente, fino alla zona di confine
con la Germania, perlopiù __________ e agevolando loro l’uscita dal valico
pedonale, mentre il correo IM 1, rispettivamente __________, procedeva alla
bonifica del territorio (ossia alla verifica del territorio alfine di prevenire
eventuali controlli doganali o di polizia, mantenendosi in contatto telefonico
a tale scopo con il correo), sia in entrata dall’Italia che, a volte, sino a
destinazione.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP
1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;
- l’imputato IM 2, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’avv. __________,
difensore d’ufficio dell’imputato __________;
- l’imputato IM 3, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;
- l’imputato IM 4, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 3;
- in qualità di interprete
per la lingua persiana, __________.
Espletato il pubblico
dibattimento:
mercoledì 04.11.2015, dalle ore 09:38 alle ore 18:08,
giovedì 05.11.2015, dalle ore 09:36 alle ore 16:55.
Evase le seguenti
questioni: I. Verbale del dibattimento
Il Presidente constata l’assenza
dell’imputato __________, preannunciata telefonicamente dalla sua
patrocinatrice il 3 novembre 2015.
Il Presidente, posto che vi è un
imputato in detenzione, chiede alle parti se sono d’accordo di disgiungere il
procedimento nei confronti di __________ ai sensi dell’art. 30 CPP e di
procedere al dibattimento per quanto riguarda gli altri imputati.
PP: Non mi oppongo alla
disgiunzione.
Avv. DF 1: Non mi oppongo alla
disgiunzione.
Avv. __________: Non mi oppongo
alla disgiunzione.
Avv. DUF 1: Non mi oppongo alla
disgiunzione.
Avv. DUF 2: Non mi oppongo alla
disgiunzione.
Avv. DUF 3: Non mi oppongo alla
disgiunzione.
Il Presidente constata che
l’imputato è stato regolarmente citato con lettera raccomandata dell’11
settembre 2015 (doc. TPC 4). L’imputato non ha presentato giustificazioni per
la sua assenza.
L’avv. __________ comunica di
non essere riuscita a contattare l’imputato, ma unicamente la moglie, la quale
ha comunicato che egli si trova in America per un funerale e tornerà
presumibilmente a gennaio 2016. Comunica inoltre che la moglie dell’imputato ha
dichiarato che lo stesso non era a conoscenza dell’odierno dibattimento,
nonostante la citazione gli sia stata da lei trasmessa.
In tali condizioni, non
potendosi procedere direttamente al giudizio in contumacia, si deve, giusta
l’art. 366 CPP, far luogo ad una nuova udienza, previa nuova citazione.
L’avv. __________ viene
congedata.
Il Presidente propone alle parti
le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:
- per
quanto riguarda l’imputato IM 1, il punto A dell’atto d’accusa relativo ai suoi
dati personali è modificato nel senso che l’avv. DF 1 è suo difensore di
fiducia e non d’ufficio;
- i
punti A.1 e C.1 dell’atto d’accusa sono modificati nel senso che l’usura
aggravata è in parte tentata;
- il
titolo dei punti A.2, B.2, C.2, D.2 e E.2 dell’atto d’accusa è modificato nel
senso che il reato è quello di incitazione all’entrata, alla partenza o al
soggiorno illegali;
- parimenti,
il titolo dei punti A.3 e C.3 dell’atto d’accusa è modificato nel senso che il
reato è quello di inganno nei confronti delle autorità;
- il
punto A.2.2 dell’atto d’accusa è modificato nel senso che i clandestini
trasportati sono 27, e non 28, come risulta dal punto A.1.2 dell’atto d’accusa
e dalle dichiarazioni dell’imputato;
- il
punto A.4 dell’atto d’accusa è modificato nel senso che il delitto contro la LF
sulle telecomunicazioni è ripetuto;
- parimenti,
il punto A.5 dell’atto d’accusa è modificato nel senso che la contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti è ripetuta.
Le parti si dichiarano d’accordo
con queste modifiche.
Per quanto riguarda i fatti
imputati ad IM 1 al punto A.5. dell’atto d’accusa, il Presidente propone alle
parti di prospettare anche il reato di cui all’art. 19b LStup, ripetuto.
Le parti si dichiarano
d’accordo.
Considerandi
II. Dispositivo
questioni pregiudiziali
richiamato l’art. 30 CPP;
ordina
1.
Il
procedimento a carico di __________ è disgiunto dal procedimento concernente
l’atto d’accusa 59/2015 del 19 maggio 2015.
2.
Non
si prelevano tasse e spese di giustizia.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: pone l’accento sul fatto che gli sfruttatori degli immigranti
costituiscono una vera propria impresa multinazionale per fini illeciti di
lucro. La stabilità e l’adeguatezza della struttura sono quindi condizioni
imprescindibili. Si tratta di un’organizzazione criminale che è inoltre diventata
dispensatrice di speranza. Nel caso specifico è emersa la piena operatività di
un organismo fortemente strutturato di carattere transnazionale e gestito
soprattutto da cittadini stranieri, la quale approfitta scientemente delle
condizioni disperate dei clandestini. Nello specifico la narrazione dei
migranti trasportati e il modus operandi rilevato delinea in modo uniforme
tutti i passaggi dei trasporti. I migranti vengono caricati nella zona
interessata e trasportati a tappe in Europa occidentale passando dai Balcani.
Le condizioni di viaggio sono incivili, spesso viaggiano su camion e altri
mezzi pesanti, senza approvvigionamento di cibo e acqua. Vengono utilizzate
persone esperte che con le loro autovetture effettuano il trasporto. Il
passaggio sul territorio svizzero avviene tramite più autovetture con la
modalità della “staffetta”. A mente dell’accusa è emersa la piena
partecipazione a detta attività criminosa da parte di tutti gli imputati.
Il PP riassume le circostanze dell’arresto degli imputati.
Sottolinea che l’organizzazione criminale nel caso di specie era
gestita da IM 1, il quale si è occupato di tutto l’aspetto organizzativo, era
in contatto con i passatori italiani e anche con le persone di riferimento in
Grecia e si occupava della bonifica del territorio. Per lui, con lui e su sue
indicazioni, suoi amici e conoscenti hanno trasportato i migranti in Svizzera.
Si è infatti potuto vedere che, nonostante il fermo di IM 2, il traffico non si
è fermato, ma si è arrestato unicamente con l’arresto del capo, ovvero IM 1.
Quanto al diritto, rileva che è pacificamente dato il reato di
infrazione alla LF sugli stranieri, avendo gli imputati facilitato l’entrata e
il transito in Svizzera di cittadini stranieri, consapevoli del fatto che
questi ultimi non avrebbero potuto entrare legalmente nel nostro paese, siccome
sprovvisti dei necessari documenti; gli imputati hanno agito a scopo di lucro e
pure nell’ambito di un’organizzazione dedita a questo traffico.
A mente dell’accusa è dato anche il reato di usura. Gli imputati
erano ben consapevoli delle condizioni in cui versavano i clandestini. Il TF ha
ritenuto questo reato a partire già da una maggiorazione del 20/25% del prezzo
di mercato (DTF 92 IV 132). Il guadagno di IM 1 e dei suoi correi va comparato
al prezzo abituale del viaggio in taxi. Il loro guadagno è stato quantificato
in un importo per viaggio tra CHF 500.00 e 890.00, mentre il viaggio in taxi si
aggira attorno a CHF 360.00, con il che risulta maggiorato di ben oltre il
20/25% preteso dalla giurisprudenza. Il PP sottolinea che l’accertamento
dell’accusa è ufficiale ed è stato effettuato dalle Guardie di confine.
Abbondanzialmente rileva che i clandestini avrebbero viaggiato con i mezzi
pubblici e non con il taxi ed in ogni caso, anche se avessero preso un taxi,
avrebbero viaggiato in gruppo e quindi il prezzo sarebbe stato diviso tra loro.
Gli imputati non potevano ignorare la condizione di vulnerabilità
dei migranti, ignoranti delle leggi e della lingua, i quali non sapevano dove
si trovavano. Stato di bisogno che risiede principalmente nella loro condizione
di illegalità, posto che gli stessi non erano in possesso dei necessari
documenti per entrare in Svizzera.
Tutti gli imputati sapevano peraltro che quanto da loro percepito
era solo una parte di quanto i clandestini dovevano pagare.
Vi è pure l’aggravante del mestiere, siccome hanno eseguito
l’attività in modo reiterato, alla stregua di una professione.
Per quanto riguarda il delitto contro la LF sulle
telecomunicazioni, rileva che IM 1 ha disatteso l’ordinaria procedura per
l’attivazione delle carte SIM.
Il PP sottolinea che IM 1 contesta innanzitutto il viaggio
effettuato in Grecia, finalizzato all’organizzazione di altri trasporti di
clandestini, ma il coimputato IM 2, in condizioni di assenza di pericolo di
collusione, ha riferito di avere saputo che IM 1 era andato in Grecia per
trovare altri clandestini da trasportare, dichiarazioni che ha confermato
ancora in aula. __________ ha confermato il dire di IM 2 e sarebbe stato
proprio lui a doversi recare in Grecia su indicazioni di IM 1. La data del
previsto noleggio del camper collega quella finta vacanza con il viaggio che
avrebbe dovuto intraprendere __________ in Grecia al fine di recuperare i
clandestini.
IM 1 contesta pure di avere sottoscritto un contratto di impiego
fittizio e la relativa richiesta di permesso B per __________, affermando di
avere invero sottoscritto altri documenti. __________ ha ammesso che il
contenuto del contratto era falso, siccome il salario indicato non corrispondeva
al salario effettivamente pattuito e ricevuto; ha pure ammesso che questi
documenti sono stati redatti per ottenere il permesso B. Anche il contabile ha
dichiarato di avere redatto questi documenti su incarico di IM 1. Non vi è
motivo per non credere al correo – il quale con le sue dichiarazioni ha
aggravato la sua situazione processuale – e al teste, mentre IM 1 ha rilasciato
dichiarazioni poco lineari e contradditorie in corso d’inchiesta.
Il PP sottolinea che IM 1 ha inizialmente negato ogni addebito e,
quando infine ha ammesso un suo coinvolgimento, ha tentato comunque di
minimizzare le sue responsabilità, addossando il ruolo di capo ad IM 2 e pure a
__________. Per finire ha ammesso ciò che non poteva negare, nulla di più,
mentre per quanto riguarda altre emergenze istruttorie egli non le ha spiegate,
motivo per cui non gli si può credere. Egli non ha neppure saputo spiegare gli
invii di denaro da e a suo nome e non ha dato indicazioni utili in merito
all’indicazione dei passatori italiani, che ben conosceva.
Le risultanze dell’inchiesta hanno dimostrato bene il suo ruolo di
capo e promotore nell’ambito dell’organizzazione nella quale ha agito. Tanti
sono gli indizi che corroborano il ruolo apicale di IM 1. Innanzitutto vi è il
precedente specifico, che dimostra la conoscenza, già a quel tempo, delle
persone ai vertici dell’organizzazione. Le modalità organizzative di allora
sono identiche a quelle adottate dal quartetto in aula. Già a quell’epoca le
autorità germaniche lo avevano indicato come organizzatore del traffico. Vi è
poi il suo ruolo di staffettista, ovvero la persona che corre meno rischi e
rimane nell’ombra, mantenendo però il controllo sulla situazione. IM 1 era
presente in occasione di tutti i viaggi, era lui a reclutare il personale necessario
per i viaggi in Svizzera ed è stato lui a mostrare ai correi la strada per
raggiungere __________, valico da lui utilizzato anche nel 2010. Era lui che
pagava le auto noleggiate, forniva ai passatori le carte SIM della __________
ed è impressionante come solo nel periodo di 6 mesi sono confluite un centinaio
di schede Sim della __________. Era lui ad essere in contatto con i correi
italiani, di uno dei quali dichiara addirittura di conoscere il numero a
memoria. Nel VI PP di cui all’AI 122, p. 11 ammette anche che gli italiani gli
avevano chiesto di recuperare il documento falso di una dei clandestini. Era IM
1.
che pagava i singoli passatori. Il viaggio in Grecia del giugno scorso è un
ulteriore indizio del suo ruolo di prim’ordine. Non si può credergli quando
tenta di affibbiare il ruolo di capo a __________ e IM 2. È infatti pacifico
che ha assunto __________ al solo scopo di farlo lavorare come passatore. Nel
corso di una telefonata è stato IM 1 a far pervenire a __________ il numero di
uno dei correi a __________ ed è stato __________ a pagargli i costi del
noleggio dell’auto. Quanto ad IM 2, dal materiale probatorio non risulta che
fosse in contatto coi correi in Italia e il suo intervento è avvenuto dopo che
il traffico aveva già avuto il suo inizio.
Per IM 1 vi è poi il lungo periodo delinquenziale in cui ha agito.
Nemmeno l’arresto del correo lo ha fatto desistere dall’attività illegale.
Per quanto riguarda IM 2, IM 3 e IM 4, il PP rileva che, dopo una
reticenza iniziale, gli stessi hanno ammesso i fatti. Tutti hanno dichiarato di
avere agito siccome si trovavano in difficoltà economiche.
Per quel che ne è della commisurazione della pena, ritiene che la
colpa degli imputati sia grave. Il movente è quello di lucro e come tale
particolarmente egoistico e riprovevole.
Conclude chiedendo, per IM 1, una pena detentiva di 4 (quattro)
anni e una pena pecuniaria di 140 aliquote giornaliere, nonché una multa di CHF
300.00
(trecento), per IM 2 una pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, non
opponendosi alla sospensione condizionale della stessa, vista l’assenza di
precedenti, ma con un periodo di prova di 3 (tre) anni e una pena pecuniaria di
50.
aliquote giornaliere, per IM 3 17 (diciassette) mesi di detenzione sospesi
condizionalmente per 3 (tre) anni nonché una pena pecuniaria di 30 (trenta)
aliquote giornaliere e IM 4, in fine, una pena detentiva di 16 (sedici) mesi da
porre al beneficio della sospensione condizionale e una pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere, lasciando alla Corte la valutazione dell’importo
delle singole aliquote;
- l’avv. DF 1, difensore
dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: gli
orrori che i migranti devono sopportare sono sotto gli occhi di tutti, ma gli
imputati non sono le persone che hanno fatto passare loro queste vicissitudini.
Non sono quelli che li fanno viaggiare nei camion o sui barconi, lasciandoli
senza cibo e acqua.
A mente della difesa bisogna basarsi sui fatti. E fatto è che IM 1
bonificava il territorio, normalmente si fermava a __________, percepiva
personalmente CHF 200.00 a viaggio e CHF 400.00 più rimborso spese se si recava
fino a __________, circostanza confermata anche da IM 3. Complessivamente egli
ha quindi guadagnato circa CHF 10'000.00, che si tramutano in un guadagno netto
inferiore. Il resto del contenuto dell’atto d’accusa sul reato principale
rimane semplice ipotesi.
La difesa di IM 1 sottolinea che gli imputati non percepivano
soldi direttamente dai clandestini, ma venivano loro stessi sfruttati dagli altri
passatori, i soldi che hanno guadagnato erano poco o niente per confronto al
rischio corso. Nessuno dei clandestini ha infatti dichiarato di avere
consegnato loro altri soldi. Essi non facevano quindi parte di questa
organizzazione criminale, ma sono l’ultima ruota del carro e dei CHF 15'000.00
pagati dai clandestini hanno percepito una minima parte.
Quanto al ruolo di IM 1 come capo, il difensore fa rimarcare che
il suo assistito non nega di avere introdotto al traffico IM 3 e IM 4 e neppure
nega che principalmente è stato lui a ricevere le telefonate dei passatori
italiani. Nega per contro di avere coinvolto IM 2 e __________, i quali stanno
entrambi facendo lo scarica barile. IM 1 è stato l’unico a rivelare viaggi di
cui il MP non era a conoscenza.
A mente della difesa di IM 1, il processo di oggi è da
considerarsi in parte indiziario e va quindi applicato il principio in dubio
pro reo. Non vi sono sufficienti indizi dell’appartenenza di IM 1 ad
un’organizzazione criminale, egli era piuttosto l’ultima ruota del carro, anche
se tra i qui imputati era lui a fare da referente. Per quanto riguarda il
viaggio in Grecia, rileva che gli imputati si sono recati ad __________ e non
ad esempio a __________, dove solitamente transitano i clandestini. Concreti indizi
che IM 1 abbia guadagnato molti soldi, in fine, non ve ne sono.
Quanto all’accusa principale di usura, il difensore rileva che lo
stesso prevede la conclusione di un contratto, cosa che i coimputati, che
seguivano le istruzioni dall’alto, non hanno fatto. Il contratto è stato
concluso molto lontano e molto tempo prima dagli organizzatori dei viaggi da
cui i qui imputati hanno poi ricevuto i loro soldi.
A mente della difesa, inoltre, la tariffa di CHF 360.00 per un
viaggio da __________ a __________ non è minimamente credibile, potendo un
simile viaggio costare fino a Euro 750.00. Ne consegue che di usura proprio non
si può parlare. Per quanto riguarda il dato raccolto dalla Corte, va
considerato che il viaggio fino a __________ è lungo un 20% in più di quello
fino a __________, per cui si raggiunge un prezzo intorno ai CHF 800.00. Il
reato di usura deve quindi cadere, siccome non si attaglia alla presente
fattispecie.
Il punto A.2 dell’atto d’accusa non è contestato, eccezion fatta
per i punti A.2.4.b e A.2.4.c.
Per quanto riguarda il viaggio in Grecia, in virtù del principio
in dubio pro reo, non vi sono sufficienti indizi.
Per quanto riguarda l’organizzazione dell’altro viaggio del giorno
dell’arresto, si tratta di atti preparatori, i quali per l’art. 116 LStr non
sono punibili.
Quanto all’imputazione di cui al punto A.3 dell’atto d’accusa,
rileva che la firma sul formulario non è quella di IM 1 e non è minimamente
simile alla sua. Sottolinea inoltre che a __________ conviene non dire che è
stato egli stesso a falsificare il contratto e la domanda di permesso.
Per quanto riguarda il delitto contro la LTC e la contravvenzione
alla LStup, rileva unicamente che IM 1 è stato il “proverbiale fesso”, siccome
era __________ a guadagnarci, se veniva effettuata una ricarica.
Quo alla commisurazione della pena, contesta che IM 1 non abbia
collaborato: egli infatti non ha detto solo quello che si aspettava il MP, ma è
andato oltre, rilasciando dichiarazioni spontanee, mentre ad esempio IM 2 ha
confermato unicamente quello che gli veniva contestato. Ancora deve essere
considerata in suo favore, a mente della difesa, la sua difficoltà economica,
la sua effettiva incensuratezza e la durata della carcerazione subita.
Avuto riguardo a ciò, conclude chiedendo, in via principale, una
pena detentiva di 12 (dodici) mesi da porre al beneficio della sospensione
condizionale e, quale subordinata, che la pena proposta dalla pubblica accusa
venga ridotta in maniera da non eccedere i 28 (ventotto) mesi, di cui al
massimo la metà da espiare;
- l’avvDUF 1,
difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: pone l’accento sulla situazione famigliare e lavorativa del suo
assistito al momento dei fatti, sottolineando che nell’aprile del 2014 egli ha
ricevuto disdetta dal datore di lavoro e si è quindi iscritto alla
disoccupazione, dovendo mantenere, con i CHF 1'200.00 percepiti, sé stesso, la
moglie incinta e la figlia avuta da un precedente matrimonio. Il __________ è
nata la seconda figlia __________. A seguito della carcerazione IM 2 è
rientrato in disoccupazione ed in seguito in assistenza. La moglie
dell’imputato è ora incinta della seconda bambina. La moglie e le figlie hanno
pendenti le domande del permesso B e sono considerate rifugiate. Da quando è
uscito dal carcere, IM 2 ha fortemente cercato un lavoro, ma non è riuscito a
trovare nulla, perché non ha con sé il permesso B, che ha dovuto consegnare al
PP quale misura sostitutiva dell’arresto, circostanza che ne impedisce il
rinnovo. Durante la disoccupazione ha lavorato come volontario presso la __________
ed a breve inizierà a frequentare dei corsi, uno di italiano e uno di aiutante
sanitario, ciò che significa che ha tutta l’intenzione di integrarsi. IM 2 non
ha debiti e confida di trovare un lavoro non appena potrà procedere al rinnovo
del permesso B. Egli vuole rimanere in Svizzera, anche considerato il fatto che
ad oggi è riuscito a far sì che tutti i membri della sua famiglia possano stare
con lui. IM 2 è incensurato e non ha mai avuto problemi con la giustizia. Ciò
che lo ha spinto a compiere i fatti a lui contestati, è la situazione di forte
difficoltà economica.
Quanto al diritto, la difesa contesta il reato di usura, rilevando
che IM 2 non ha mai stretto personalmente un accordo con i clandestini, ma
agiva sulla base di un accordo preso esclusivamente con IM 1, il quale gli
forniva tutte le istruzioni e lo pagava per i viaggi. Egli non ha sfruttato lo
stato di bisogno dei clandestini, ma in più occasioni ha offerto loro cibo e da
bere per aiutarli. Era semplicemente un passatore e non trasportava i
clandestini in stato di deprivazione. I suoi guadagni sono esegui ed egli non
può essere ritenuto responsabile per i soldi che i clandestini dovevano pagare
complessivamente per giungere dal loro paese. IM 2 riceveva CHF 110.00 per
clandestino trasportato e quindi Euro 270.00 per ogni viaggio di molte ore,
guadagnando per sé CHF 5’5562.00. A mente della difesa, l’esiguità di tali
importi è sconcertante, tenendo conto del grandissimo rischio corso. Contesta
inoltre l’attendibilità del prezzo di CHF 360.00 fornito dalla PP per il tratto
__________ -__________ in taxi, affermando che il prezzo per un simile
trasporto è di CHF 705.00. Tenuto conto della maggiorazione del 20/25% che la
giurisprudenza considera requisito essenziale del reato di usura, l’importo che
ha guadagnato IM 2 si situa nettamente al di sotto e IM 2 nulla sapeva del
guadagno di IM 1.
Alla luce di quanto esposto, chiede quindi il proscioglimento
dall’imputazione di usura aggravata.
Sottolinea inoltre che va tenuto conto dello stato continuo di
subordinazione di IM 2 nei confronti di IM 1. Il fatto che IM 1 tenti di
accollare le proprie colpe a IM 2 è smentito dalle prove e dalle dichiarazioni
di tutti gli imputati, i quali avevano tutti come unico referente IM 1 e solo
da questi ricevevano il compenso. IM 1 si comportava da capo perché era il
capo. Solo IM 1 aveva i contatti con i passatori in Italia, e non IM 2.
L’attività di IM 2 era chiaramente sottopagata e pagata a lui meno che ad
altri; IM 3 ad esempio riceveva CHF 130.00 a clandestino, mentre IM 2
unicamente CHF 110.00. IM 2 non conosceva la reale portata di quello che stava
facendo e non aveva conoscenze dell’ordinamento giuridico svizzero.
Quanto alla commisurazione della pena, chiede di tenere conto del
suo ruolo subordinato a quello di IM 1. Occorre inoltre considerare che
l’attività illecita svolta da IM 2 è stata svolta per sostenere economicamente
la propria famiglia, che si è svolta su un brevissimo arco di tempo (3 mesi) e
che IM 2 ignorava le norme previste dall’ordinamento giuridico svizzero. IM 2
ha collaborato quasi sin da subito, esitando inizialmente solo per paura di
ritorsioni, dopo essere stato minacciato da IM 1. Ha ampiamente collaborato
fornendo date, nomi e luoghi. Egli sta tentando di trovare lavoro e frequenterà
dei corsi proprio a questo fine.
Per quanto riguarda la prognosi futura, l’imputato intende trovare
un lavoro al più presto e prendersi cura della famiglia, la quale dipende
totalmente da lui, ed ha troncato qualsiasi rapporto con le altre persone
coinvolte nel traffico di clandestini. Non ha precedenti penali.
Conclude chiedendo che IM 2 venga condannato ad una pena detentiva
minima per l’infrazione alla LF sugli stranieri, da porre al beneficio della
sospensione condizionale e che gli vengano restituiti i documenti consegnati
alla PP quale misura sostitutiva dell’arresto;
- l’avv. DUF 2,
difensore dell’imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: in entrata ripercorre la vita precedente del suo assistito,
ponendo l’accento sulle difficoltà finanziare in cui si trovava al momento
dell’arresto ed evidenziando il fatto che egli ha deciso di delinquere non per
un capriccio personale, ma per far fronte ai costi della vita.
Per quanto riguarda l’accertamento dei fatti, a mente della difesa
occorre rimarcare che IM 3 ha da subito fornito piena collaborazione. È inoltre
doveroso ricordare che per il trasporto dei clandestini egli ha percepito CHF
4'440.00 al massimo quale compenso lordo, dal quale vanno dedotti i costi per
la benzina e per il cibo acquistato per i clandestini. I viaggi sono avvenuti
sporadicamente e non con cadenza regolare.
A mente della difesa non sussistono i presupposti del reato di
usura, né nella sua forma semplice né in quella aggravata. Per quanto riguarda
l’aggravante del mestiere, sottolinea che IM 3 aveva un’attività lavorativa per
4.
giorni alla settimana e non si può quindi dire che il reddito conseguito
tramite l’attività di passatore sia una parte importante dei suoi introiti. Non
vi è nessuna regolarità nei trasporti, non sono state conseguite cifre
rilevanti e neppure regolari ed i trasporti da lui effettuati non assurgono
quindi neppure ad attività accessoria. Evidenzia altresì che l’accusato stesso aveva
comunicato a IM 1 di non voler più effettuare alcun trasporto, circostanza,
quest’ultima, confermato pure da IM 1. L’imputato non aveva nessuna volontà di
accompagnare l’attività illecita a quella lavorativa.
Difetta inoltre, a mente della difesa, la sproporzione tra
prestazione e controprestazione, siccome bisogna tenere conto del mercato
reale. Cita a questo proposito i parametri della STF 6S_6/2007. La cifra
rilevata dall’accusa non si fonda sull’analisi del mercato e non è compito
delle Guardie di confine fare una tale analisi. Inoltre, l’imputato risponde
soltanto delle proprie azioni e non anche di quelle altrui. Egli non ha preteso
null’altro dai clandestini.
Per quanto attiene all’infrazione alla LF sugli stranieri, il
reato è ammesso.
Per quel che ne è della commisurazione della pena, la colpa
dell’imputato può essere ritenuta di media gravità. Egli ha fornito una piena
collaborazione sin dall’inizio dell’inchiesta ed ha mostrato sincero
pentimento, avendo spontaneamente sospeso l’attività di passatore.
La difesa di IM 3 conclude chiedendo, in via principale, la
condanna ad una pena pecuniaria di al massimo 15 (quindici) aliquote
giornaliere da CHF 40.00 (quaranta) cadauna e, subordinatamente, ad una pena
pecuniaria che non ecceda le 250 (duecentocinquanta) aliquote giornaliere da
CHF 40.00 (quaranta) cadauna.
Chiede inoltre che la pena pecuniaria sia posta al beneficio della
sospensione condizionale con un periodo di prova di 2 (due) anni, rilevando che
l’accusato è incensurato, ha compreso di avere sbagliato ed ha arrestato
l’attività prima dell’intervento della magistratura;
- l’avv. DUF 3,
difensore dell’imputato IM 4, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: sottolinea che le organizzazioni criminose che sfruttano lo stato
di bisogno di queste persone ben si guardano dall’essere implicate nelle
vicende giudiziarie che oggi ci occupano e che il ruolo del passatore spicciolo
è molto più vicino alla realtà dei clandestini costretti a scappare piuttosto
che a quello dell’organizzazione criminosa. Lo spicciolo passatore non conosce
l’organizzazione criminosa ed i guadagni realmente da essa conseguiti. In un
simile contesto occorre valutare l’agire dell’imputato, il quale riveste
appunto il ruolo del passatore spicciolo.
La difesa sottolinea che l’inserimento di IM 4 nel mondo del
lavoro è risultato molto difficoltoso, al punto da dover richiedere
l’assistenza. Ciò unitamente al fallimento del suo matrimonio l’ha portato a
doversi sottoporre durevolmente ad un trattamento medicamentoso psichiatrico. IM
4, con la commissione dei reati di cui si trova oggi a rispondere, desiderava
uscire da una condizione permanente di indigenza ed il suo scopo non era certo
quello di lucrare.
Il reato di infrazione alla LF sugli stranieri non è contestato. IM
4.
ha attivamente collaborato con gli inquirenti ed ha ammesso quasi subito le
proprie responsabilità.
Il suo ruolo è stato quello di semplice esecutore materiale del
trasporto, su continua e costante supervisione di IM 1, il quale lo ha
reclutato ed ha deciso la sua retribuzione. IM 4 non era al corrente di nulla,
non aveva alcun ruolo decisivo, ma eseguiva unicamente le indicazioni di IM 1.
In alcun momento egli ha pensato o voluto sfruttare lo stato di bisogno dei
clandestini; anzi, gli era stato detto che il trasporto avrebbe permesso a
queste persone di avere una nuova vita.
A mente della difesa non regge il capo di imputazione per il reato
di usura aggravata. Dal profilo oggettivo difetta l’elemento della manifesta
sproporzione tra le prestazioni scambiate, di fatto egli ha percepito
unicamente CHF 2'115.00 e non può essergli imputato il maggior guadagno
percepito dagli imputati, a causa del suo ruolo marginale. Le ricerche
effettuate dalla PP e dalla Corte in merito al prezzo del taxi da __________ a __________
verte su un prezzo che può essere considerato minimo, posto che si tratta di
compagnie low cost. Va poi considerato il rischio corso dall’autore. Dal punto
di vista soggettivo, IM 4 – sebbene fosse al corrente che i clandestini non
avevano documenti –non ha mai voluto o accettato il rischio di sfruttare la
loro situazione di debolezza per ottenere un guadagno manifestamente
sproporzionato, egli non conosceva l’importo che i clandestini dovevano
complessivamente pagare per il loro viaggio e non sapeva quanto guadagnavano i
suoi correi. Non aveva neppure piena coscienza del reale stato di bisogno dei
clandestini. IM 4 non ha mai potuto considerare come eccessivo il compenso di
CHF 100.00 da lui percepito per clandestino, nemmeno per dolo eventuale.
Inoltre il prezzo da lui ricevuto non si discosta sufficientemente dal reale
costo di mercato, come richiesto dalla giurisprudenza.
Quanto alla commisurazione della pena, è indubbio che le sue
difficoltà finanziarie ed i suoi problemi di salute hanno avuto un ruolo
determinante sulla commissione dei reati, in cui egli ha rivestito un ruolo
estremamente marginale. Anche IM 4 nella sua piccola realtà si trovava in uno
stato di indigenza, si è limitato a delinquere il minimo necessario per potersi
sostentare interrompendo il suo agire di sua spontanea volontà e non ha mai
agito per arricchirsi, ciò che depone per una colpa lieve.
IM 4 è incensurato e ha fornito una piena collaborazione, la
prognosi, a mente della difesa, è quindi positiva.
Alla luce di quanto esposto, chiede quindi, in via principale, una
cospicua riduzione della pena richiesta dalla pubblica accusa, che non superi i
6.
(sei) mesi di detenzione sospesi condizionalmente nella misura più estesa. In
via subordinata, postula che la pena detentiva non superi i 12 (dodici) mesi di
detenzione con sospensione condizionale nella misura più estesa. Chiede in fine
che al suo assistito non venga comminata alcuna pena pecuniaria, in
considerazione della sua situazione di indigenza e, subordinatamente, che
l’eventuale pena pecuniaria sia posta al beneficio della sospensione
condizionale;
- il Procuratore pubblico
in replica: le difese censurano, a torto, il fatto che non sono stati i qui
imputati a concludere il contratto, motivo per cui difetterebbe l’usura. Gli
imputati hanno agito quali correi nell’ambito di una banda, indipendentemente
dal luogo in cui i clandestini hanno consegnato il denaro e da chi i correi lo
hanno ricevuto. Il concetto, sottolinea l’accusa, è quello dell’azione
condivisa, correità che presuppone una decisione comune che può risultare da
atti concludenti e non presuppone che il correo partecipi all’ideazione del
progetto, ma egli può aderirvi in seguito (DTF 120 IV 17). Il ruolo degli
imputati era fondamentale perché garantivano il trasporto sulla tratta finale
del viaggio. Tutti sapevano o potevano immaginare che il trasporto non si
esauriva con il loro contributo: la maggior parte di loro lo sapevano perché
hanno fatto essi stessi il medesimo viaggio e, per quanto riguarda IM 4,
anch’egli non poteva non saperlo perché non vi era solo IM 1 coinvolto nel
traffico, ma anche lo zio, IM 3. Gli stessi clandestini sapevano di essersi
messi a disposizione di un’impresa che per mestiere trasporta a scopo di lucro
i migranti. Nessuno, comunque, ha contestato che quanto ricevuto dagli imputati
era parte di quanto pagato dai clandestini.
Le difese hanno poi effettuato il calcolo sulla base della retribuzione
del solo passatore, dimenticando che i passatori hanno permesso anche al correo
IM 1 di ottenere il suo guadagno e il disposto dell’usura indica che il
guadagno può essere ottenuto anche per terzi e non solo per sé. Neppure si sono
confrontate le difese con l’importo massimo dell’atto d’accusa, per i casi in
cui IM 1 effettuava la staffetta fino a destinazione. Se poi si tiene conto
delle dichiarazioni di IM 3, secondo cui egli prendeva CHF 200.00 a
clandestino, si arriva ad oltre CHF 1'000.00 con l’importo di IM 1. Inoltre, se
bisogna fare il paragone bisogna detrarre il prezzo della benzina anche dai
costi dei normali taxi.
Per IM 1 il tentativo è senz’altro dato, siccome i migranti che
dovevano essere trasportati erano già presenti a casa di __________;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato IM 1 in duplica: il reato di usura non è un reato
continuato, che dura per tutta la tratta dei clandestini, ma inizia e finisce
con la conclusione del contratto. Per poter dire che i coimputati possono
essere coinvolti nel traffico che parte da lontano, sussistono unicamente degli
indizi, ma nessuna prova concreta. Non sappiamo quindi quali sono i veri
rapporti tra IM 1 e i membri di questa organizzazione criminale. Non sappiamo
nemmeno se i coimputati sono gli unici ad avere effettuato questi trasporti,
anzi, l’impressione è che i passatori italiani si rivolgevano a più persone di
questo tipo. Non vi è alcuna prova che i qui imputati siano membri
dell’organizzazione e debbano quindi sopportare il loro agire. Il contratto è
stato concluso prima ancora che loro iniziassero ad effettuare i trasporti.
Da ultimo, per quanto riguarda il punto 1.4.a, i migranti erano
pronti alla partenza, ma non erano ancora partiti. Facendo il confronto con la
rapina, il fatto che gli imputati abbiano già preparato l’auto con le armi non
è ancora un tentativo, ma ciò vi è solo quando la banda è partita, mentre nelle
fasi precedenti si tratta unicamente di atti preparatori.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Premessa
1.
La presente motivazione
concerne unicamente IM 1, ritenuto che i coimputati IM 2, condannato alla pena
detentiva di 18 (diciotto) mesi ed alla pena pecuniaria di CHF 500.00
(cinquecento), IM 3, condannato alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi
cumulata con la pena pecuniaria di CHF 1’200.00 (milleduecento) e IM 4,
condannato alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi ed alla pena pecuniaria
di CHF 300.00 (trecento), non hanno formulato annuncio d’appello. La di loro
posizione verrà pertanto evocata unicamente nella misura in cui necessaria al
fine di definire le responsabilità di IM 1.
II) Questione pregiudiziale
2.
In entrata di dibattimento
il Presidente ha constatato l’assenza dell’imputato __________, preannunciata
telefonicamente dalla sua patrocinatrice il 3 novembre 2015.
Con l’accordo delle parti, il procedimento nei confronti di __________
è quindi stato disgiunto dal procedimento concernente l’atto d’accusa 59/2015
del 19 maggio 2015 (dispositivo delle questioni pregiudiziali 04.11.2015,
allegato 1 al verbale dibattimentale).
Considerato che __________ è stato regolarmente citato con lettera
raccomandata dell’11 settembre 2015 (doc. TPC 4) e non ha presentato giustificazioni
per la sua assenza, non potendosi procedere direttamente al giudizio in
contumacia, giusta l’art. 366 CPP si farà luogo ad una nuova udienza, previa
nuova citazione.
III) Correzioni dell’atto
d’accusa
3.
In merito alle correzioni
dell’atto d’accusa si richiama il verbale del dibattimento, osservando che le
parti hanno aderito alla proposta di correggere, per quanto riguarda l’imputato
IM 1, il punto A dell’atto d’accusa relativo ai suoi dati personali, nel senso
che l’avv. DF 1 è suo difensore di fiducia e non d’ufficio.
Con l’accordo delle parti, i punti A.1 e C.1 dell’atto d’accusa
sono stati modificati nel senso che l’usura aggravata è in parte tentata.
Le parti hanno poi aderito alla proposta del Presidente di
modificare il titolo dei punti A.2, B.2, C.2, D.2 e E.2 dell’atto d’accusa nel
senso che il reato è quello di incitazione all’entrata, alla partenza o al
soggiorno illegali.
Parimenti, il titolo dei punti A.3 e C.3 dell’atto d’accusa è stato
modificato nel senso che il reato è quello di inganno nei confronti delle
autorità.
Le parti hanno altresì aderito alla proposta del Presidente di
correggere, al punto A.2.2 dell’atto d’accusa, il numero di cittadini stranieri
trasportati da 28 a 27, come indicato al punto A.1.2 dell’atto d’accusa,
risultando questo numero dalle dichiarazioni rese in sede istruttoria dagli
imputati.
Con l’accordo delle parti, in fine, i punti A.4 e A.5 dell’atto
d’accusa sono stati modificati nel senso che il delitto contro la LF sulle
telecomunicazioni, rispettivamente la contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti, sono ripetuti.
Per quanto riguarda i fatti imputati ad IM 1 al punto A.5
dell’atto d’accusa, il Presidente ha proposto alle parti – le quali hanno
acconsentito – di prospettare anche il reato di cui all’art. 19b LStup
ripetuto.
IV) Curriculum vitae
4.
IM 1, nato il __________ a __________
(Iran), in occasione del suo primo interrogatorio di Polizia, ha così riassunto
la sua vita:
"
Nel febbraio del 2000 sono giunto in Svizzera, in Ticino, come
rifugiato proveniente dal mio paese di origine l’Iran.
Nel 2004 mi ha raggiunto mia moglie con nostra figlia che
attualmente ha 22 anni.
In Ticino ho avuto dei lavori dal __________ fino al 2010, anno in
cui ho avuto la possibilità di aprire il negozio __________ che si trova in via
__________ a __________ o meglio ho avuto la possibilità di ritirare il
precedente negozietto della __________.
Preciso che io e la mia famiglia abitiamo al primo piano dello
stabile ove ha sede il negozio.
Mia figlia è appena ritornata a vivere con noi dopo aver vissuto
per un breve periodo con il proprio ragazzo __________ a __________ in via __________.
Lui, __________, priva viveva a __________ ove è poi ritornato.
In Iran ho frequentato le scuole dell’obbligo fino ad ottenere la
licenza liceale. Ho poi frequentato 2 anni di università nella facoltà di
cinema conseguendo la laurea in operatore di riprese cinematografiche ovvero il
cameramen. (…)
L’avvocato __________ mi chiede se ho dei parenti in Svizzera.
No in Svizzera non ho altri parenti. Sono quasi tutti in Iran
tranne un fratello che vive in Grecia da più di un anno. (…)
Mio padre è morto, mia madre è in Iran come anche i mie 4 fratelli
e le mie 6 sorelle. (…)
L’avvocato mi chiede se sono mai rientrato in Iran dal 2000 a ora.
No non sono mai ritornato nel mio paese. (…)
L’avvocato mi chiede con quale attività svolge e con quale statuto
risiede in Grecia mio fratello.
Non è un asilante e fa l’imbianchino in Grecia.”
(VI PG 15.09.2014, p. 3 e 11, allegato 10 all’AI 21, Inc.
2014.
).
5.
Dinanzi al PP l’imputato ha
precisato:
"
Sono nato a __________ e sono cresciuto nella medesima città in
Iran fino al 1999, anno in cui sono stato espatriato. Ho passato circa 6 mesi
vicino a __________ dopodiché passando dalla Turchia sono arrivato in Svizzera.
Il papà è morto nel 2010 e prima lavorava come guardia forestale.
La mamma è casalinga. Ho cinque fratelli e sei sorelle, tutti attualmente residenti
in Iran. Con loro ho buoni rapporti, anche se non ci vediamo spesso,
telefonicamente ci si sente in più occasioni.
Ho preso la maturità dopodiché ha lavorato nel negozio di
pescheria di mio fratello per circa tre anni. Dopodiché ho lavorato nella televisione
iraniana come cameraman e tecnico delle luci per circa sette anni, fino al
1999.
Quando ho iniziato a lavorare in televisione ho pure frequentato una para
università e ho ottenuto il diploma sempre in ambito televisivo come tecnico.
Successivamente mi sono trasferito in Svizzera come richiedente
l’asilo, alloggiando a __________. Ho lavorato presso la __________ a __________
e dal 2010 gestisco il mio negozio __________ a __________, dove ho pure il
domicilio.
Mi sono sposato, se non sbaglio nel 1991, con __________. Lei mi
ha raggiunto in Svizzera, unitamente a nostra figlia __________, nel 2004. Non
abbiamo altri figli. Da quando è venuta in Svizzera mia moglie ha lavorato
dapprima in albergo come cameriera di piano e poi presso la __________, ditta
di pulizie. Dal 2010 e fino al 2013 ha lavorato presso il nostro negozio.”
(VI PP 18.12.2014, p. 2, AI 184, Inc. 2014.7753).
6.
In punto alla sua
situazione finanziaria, dinanzi al PP l’imputato ha dapprima dichiarato di
avere dei precetti esecutivi per circa CHF 3'000.00/4'000.00 (VI PG 15.09.2014,
p. 11, allegato 10 all’AI 21, Inc. 2014.7753), poi rettificati in circa CHF
25'000.00 (VI PP 18.12.2014, p. 2, AI 184, Inc. 2014.7753).
L’imputato avrebbe tratto un guadagno pari a CHF 3'000.00 mensili
netti dalla propria attività commerciale. Quali spese correnti IM 1 ha riferito
di uscite mensili di CHF 3'470.00 al mese per l’affitto del negozio e
dell’appartamento. L’imputato avrebbe inoltre posseduto una vettura del valore
di circa CHF 3'500.00 (VI PG 15.09.2014, p. 11, allegato 10 all’AI 21, Inc.
2014.
; VI PP 18.12.2014, p. 2, AI 184, Inc. 2014.7753).
Dall’Estratto dell’ufficio di esecuzione del 30 marzo 2015, IM 1
risulta avere esecuzioni in corso per CHF 50'554.55 (allegato al classificatore
5, Inc. 2014.7753).
7.
In occasione del pubblico
dibattimento l’imputato ha aggiornato la sua situazione professionale ed
economica, precisando di avere chiuso il negozio e di non avere quindi alcuna
entrata:
"
Il mio negozio è stato chiuso. Inizialmente, dopo il mio arresto,
è stato gestito da mia moglie, mia figlia e mio genero. Tuttavia dal 1 ottobre
di quest’anno il negozio è chiuso perché mia figlia lavora come infermiera, mia
moglie è malata e mio genero è andato via di casa. (…)
Mia figlia lavora e mia moglie percepisce la disoccupazione. Io
non ho entrate.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 4, allegato 2 al verbale dibattimentale).
8.
In merito alle sue
prospettive di vita, IM 1 ha affermato di voler saldare i suoi debiti
attraverso una nuova attività nell’ambito dell’import/export di frutta secca
(pistacchi, datteri, ecc.) dal suo paese natale.
9.
L’imputato è incensurato in
Svizzera (AI 1, Inc. 2014.7753).
Egli è però oggetto
di un procedimento penale in Germania in relazione alla partecipazione al
trasporto ed entrata illegale in Germania di clandestini (AI 10, Inc. 2014.7753),
il quale è sfociato nell’arresto dell’imputato a __________ ed in seguito
nell’atto d’accusa del 19 ottobre 2011 della Procura di Costanza (AI 109, Inc.
2014.
). Stando all’autorità tedesca, in data 11 dicembre 2010, IM 1 avrebbe
attraversato il settore di confine controllato dalla BPOLI di __________ in
compagnia di 3 cittadini iracheni sprovvisti di documenti provenienti dalla
Svizzera e diretti in Germania, attraversamento ripreso da videosorveglianza (AI
109, Inc. 2014.7753).
A questo proposito, l’imputato ha asserito dinanzi al PP di essere
innocente:
"
Nel 2010 in Germania ho subito un procedimento penale simile a
quello che mi viene contestato. Quando hanno capito che ero innocente, mi hanno
rilasciato.
ADR che sono stato in carcere 171 giorni. Non sono andato a
processo.
ADR che non sono andato a processo perché ero impossibilitato;
avevo chiesto di rimandarlo ma l’avvocato d’ufficio che mi era stato assegnato
non è riuscito ad ottenere il rinvio. (…)
Io non ho fatto nulla di male.”
(VI PP 16.09.2014, p. 31 e 32, AI 25, Inc. 2014.7753).
Versione, questa, ribadita anche in sede dibattimentale:
"
ADR che per quanto riguarda l’episodio in Germania preciso che si
è trattato di un errore. Si tratta di un inchiesta legata al traffico di
clandestini. Sono stato arrestato per circa 5 mesi e poi rilasciato.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 4, allegato 2 al verbale dibattimentale).
IM 1 ha riferito di essere stato oggetto di una condanna in Iran:
"
Non posso rientrare in Iran perché rischiavo rischio tuttora la
prigione per una condanna riguardante la mia precedente attività politica
contro il regime vigente nel mio paese. (…)
Voglio dire che la condanna prevista e che mi attende tutt’ora in
Iran è la morte per impiccagione.”
(VI PG 15.09.2014, p. 11, allegato 10 all’AI 21, Inc. 2014.7753).
Così l’imputato nel verbale del 16 settembre 2014 dinanzi al PP:
"
ADR che rischio la morte in Iran perché mi considerano un ateo
avendo collaborato con un partito comunista, contrario al regime vigente.”
(VI PP 16.09.2014, p. 31, AI 25, Inc. 2014.7753).
V) Circostanze dell’arresto,
inchiesta e atto d’accusa
10.
Il procedimento penale nei
confronti di IM 1 è stato avviato nell’ambito dell’inchiesta “__________”, a
seguito degli accertamenti esperiti successivamente all’arresto del cittadino
iraniano IM 2 avvenuto il 10 agosto 2014 mentre trasportava 4 migranti
dall’Italia alla Svizzera (rapporto di arresto provvisorio 10.08.2014, allegato
all’AI 3, Inc. 2014.7492).
Le censure telefoniche messe in atto hanno permesso di evidenziare
i contatti intrattenuti da IM 2 in concomitanza al suo ingresso in Svizzera con
l’utenza no. __________, che l’arrestato ha dichiarato appartenere a IM 1 (VI
PG IM 2, p. 5, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 1, Inc.
2014.
).
Dai riscontri del sistema AFV in dotazione delle guardie doganali
(rivelatore automatizzato delle targhe) è poi emerso che il veicolo in uso ed
intestato a IM 2, targato __________, nel corso delle precedenti 3 settimane
aveva transitato altre volte da un valico di frontiera. In quelle occasioni,
detto veicolo era preceduto dal veicolo VW Golf targato __________ intestato a IM
1.
(cfr. tabella riassuntiva allegata al VI PG IM 1 15.09.2014, allegato 10
all’AI 21, Inc. 2014.7753).
Ulteriori accertamenti tramite il sistema AFV hanno poi messo in
evidenza come, nel periodo successivo al fermo di IM 2, le cosiddette “staffette”
del veicolo di IM 1 sono continuate, precedendo, sempre nel medesimo tragitto,
altre autovetture con targhe ticinesi (__________e __________). Questi due
ulteriori veicoli sono stati rilevati transitare in frontiera tra la Svizzera e
la Germania (in entrata in Germania) compatibilmente con i tempi di percorrenza
della tratta (cfr. domanda di proroga della carcerazione preventiva 11.12.2014,
p. 2, AI 178).
11.
L’imputato è quindi stato
fermato dalle Guardie di Confine il 15 settembre 2014, dopo che aveva
attraversato il valico doganale di __________ con la sua autovettura VW Golf
targata __________, seguito dal veicolo Chevrolet targato __________ con alla
guida __________ e sul quale vi erano 5 migranti (rapporto di arresto
provvisorio IM 1 e __________, AI 21).
Assunto a verbale, __________ ha ammesso subito le sue responsabilità,
sia per il trasporto di quel giorno che per pregressi trasporti di clandestini,
indicando IM 1 come suo correo in tutti i viaggi (VI PG 15.09.2014, allegato 1
all’AI 21).
Da parte sua, l’imputato nel suo primo verbale di Polizia ha
negato ogni coinvolgimento nel trasporto di clandestini, indicando quale motivo
dei frequenti viaggi in Italia il contrabbando della carne che avrebbe poi
venduto al suo negozio, infrazione doganale per la quale era già stato fermato
più volte, l’ultima il 27 agosto 2014 (VI PG 15.09.2014, allegato 1 all’AI 21).
12.
Al termine del verbale, IM 1
è stato posto in arresto (rapporto di arresto provvisorio IM 1 e __________, AI
21).
Dando seguito all’istanza formulata dal PP (AI 27), con decisione 18
settembre 2014, il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva dell’imputato
sino al 15 dicembre 2014 (AI 35), poi prorogata fino al 31 gennaio 2015 (AI
185).
Il 28 gennaio 2015, in accoglimento della richiesta formulata dall’imputato
(VI PP 28.01.2015, p. 3, AI 192, Inc. 2014.7753), lo stesso è stato posto in
regime di esecuzione anticipata della pena (AI 194).
13.
Con atto d’accusa 59/2015 del
19.
maggio 2015 il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di usura
aggravata, incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali,
inganno nei confronti delle autorità, delitto contro la LF sulle
telecomunicazioni ripetuto e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
ripetuta.
VI) Imputazioni di usura
aggravata e incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale
aggravata
A. Usura aggravata
14.
Le responsabilità di IM 1 per
il trasporto di 143 clandestini emergono dalle di lui ammissioni (cfr. fra
tutti VI PP 10.04.2015, p. 2-8, AI 210, Inc. 2014.7753, VI PP 30.04.2015, p. 6
e 7, AI 219, Inc. 2014.7753 e VI DIB 04.11.2015, p. 14, allegato 2 al verbale
dibattimentale), rese dopo alcune reticenze iniziali in Polizia (allegato 10
all’AI 21) e nel verbale d’arresto dinanzi al PP (AI 25), dalle dichiarazioni
dei correi e dalla presenza di puntuali prove materiali, in particolare dai
tabulati retroattivi telefonici e dai passaggi in dogana registrati dal sistema
AFV (cfr. tabella riassuntiva allegata al VI PG IM 1 15.09.2014, allegato 10
all’AI 21, Inc. 2014.7753).
L’inchiesta ha permesso di accertare che l’imputato ha compiuto,
dietro compenso, trasporti di migranti sprovvisti dei necessari permessi
attraverso il confine tra Italia e Svizzera.
I clandestini venivano perlopiù recuperati in Italia e condotti
sino al confine svizzero-germanico di __________.
Sull’arco di circa un anno, IM 1, ha così facilitato e aiutato 143
persone ad entrare illegalmente nel nostro Paese.
15.
L’imputato ha contestato le
imputazioni di cui ai punti A.1.4.b, rispettivamente A.2.4.b dell’atto
d’accusa, secondo cui il 27 giugno 2014 avrebbe organizzato il viaggio in
Grecia di __________ alfine di recuperare almeno 7 clandestini da portare in
Germania, così come la circostanza secondo cui, con IM 2, avrebbe effettuato 17
trasporti (punti A.1.3 e A.2.3 dell’atto d’accusa).
15.1
Quanto al viaggio in Grecia di
IM 1, il 29 ottobre 2014, IM 2 dinanzi al PP ha rilasciato le seguenti
dichiarazioni:
"
È lui che tiene i contatti con le persone coinvolte nel traffico
e che stanno in altre nazioni perché, ad esempio, so che circa tre mesi fa, è andato
in Grecia. (…)
Non so esattamente con chi è andato, penso con IM 3.
Il viaggio serviva per discutere con i suoi contatti in merito ad
un nuovo percorso da organizzare con i clandestini. Inoltre in quel periodo non
arrivavano i clandestini, e quindi forse anche per valutare questa difficoltà.
Queste cose me le ha dette IM 1. Dopo il viaggio, l’unica cosa che mi ha detto IM
1.
è stato che aveva trovato altre due persone in Grecia che avrebbero funto da
passatori in quella nazione. Non so se mi abbia detto la verità o bugie, di più
non so.”
(VI PP 29.10.2014, p. 7, AI 51, Inc. 2014.7492).
In occasione dell’interrogatorio del 17 novembre 2014 IM 2 ha
aggiunto che il 27 giugno 2014 IM 1 avrebbe tentato di organizzare, unitamente
a __________, il noleggio di un camper che quest’ultimo potesse utilizzare per
trasportare clandestini dalla Grecia alla Germania:
"
Voglio aggiungere che quel giorno, di mattina, siamo andati a __________
con IM 1. __________ e sua moglie si trovavano in auto con lui. Dopo aver preso
la carne, IM 1 si è recato in un’agenzia della __________, ha ritirato del
denaro che ha consegnato a __________. Non ho visto quanto denaro ha
consegnato, ma ho visto il gesto della consegna.
Dopodiché ha caricato in auto __________ e sua moglie e li ha
accompagnati in un garage che si trova sulla strada verso __________. Io lo
seguivo, come sempre. Ha lasciato i due nel garage e poi siamo andati nel suo
negozio a __________o a scaricare la merce. Quando eravamo in negozio ho
sentito che IM 1 riceveva una telefonata da __________ dopodiché mi ha detto
che doveva andare a recuperare i due perché non erano riusciti a noleggiare un
camper, visto che non avevano i soldi per il deposito; se non sbaglio mi ha
parlato di Euro 4000 o 5000. (…)
ADR che il camper a __________ serviva per trasportare i
clandestini; me lo ha detto IM 1. Lui mi aveva detto che __________, con il
camper, sarebbe dovuto andare in Grecia a prendere i clandestini e portarli in
Italia. Non mi ha parlato di quanti clandestini avrebbe dovuto recuperare __________.
Da quello che ho capito eravamo poi io o IM 1 a trasportare i clandestini
dall’Italia alla Germania.”
(VI PP 17.11.2014, p. 9, AI 60, Inc. 2014.7492).
Versione, questa, che IM 2 ha mantenuto immutata anche a confronto
con l’imputato (VI PP confronto IM 1 / IM 2 28.12.2014, p. 12, AI 167, Inc.
2014.
), così come pure in aula, quando ha dichiarato:
"
La PP mi contesta che in corso d’inchiesta avevo dichiarato che IM
1.
mi aveva raccontato di un suo viaggio.
R: Sì, confermo. IM 1 mi ha raccontato di essere andato in Grecia
per parlare con altri passatori e trovare altre persone da trasportare, siccome
era calato il lavoro. Mi ha detto di avere fatto questo viaggio con IM 3.
La PP rileva che in corso d’inchiesta __________ ha dichiarato di
avere noleggiato un camper per andare in Grecia a prendere dei clandestini.
R: Sì, io e IM 1 ci siamo recati in Italia e abbiamo lasciato __________
in un garage per affittare un camper, ma la cosa non è andata in porto perché
avevano chiesto un importo troppo alto.”
(VI DIB 04.11.2014, p. 8, allegato 2 al verbale dibattimentale).
15.2
__________ dal canto suo, a
confronto con l’imputato, ha confermato il dire di IM 2:
"
È vero che IM 1 mi ha chiesto di cercare di noleggiare un camper.
È pure vero che un giorno, non ricordo quale, ma potrebbe essere
quello indicato da detto IM 2 che preciso io non conosco e non so chi sia, sono
andato in un garage con l’intenzione di noleggiare un camper.
Io ho trovato, tramite computer, il garage; non ricordo come si chiama
ma era in territorio di __________, non in centro. Con il garagista mi sono
messo d’accordo per un giorno specifico in cui avrei ritirato il camper. Mi ha
accompagnato IM 1. Ero con mia moglie. Lui ci ha lasciati al garage e poi se ne
è andato.
Non sono riuscito a noleggiare il camper perché costava troppo. I
soldi che mi aveva lasciato IM 1, se non sbaglio Euro 1800, non bastavano. Per
questo l’ho contattato e lui è venuto a prenderci.
ADR che se avessi noleggiato il camper, sarei andato in Grecia. (…)
Avrei dovuto prendere altri clandestini in un posto in Grecia che
se non sbaglio si chiama __________; dovevo prendere il traghetto a __________
e poi arrivavo a destinazione. Io sapevo che i clandestini, non sapevo quanti,
sarebbero stati portati al porto di __________.
ADR quel giorno avevo un numero di cellulare della __________ da
lui consegnatomi e sul quale mi avrebbe informato in merito ad ulteriori
informazioni più precise. Sta di fatto che poi questo viaggio non c’è mai
stato.
ADR che i soldi che mi aveva dato, ripeto se non sbaglio Euro 1800
dovevano servire per il viaggio sino in Grecia; là avrei incontrato un’altra
persona coinvolta nel traffico che poi mi avrebbe consegnato il denaro per
tornare indietro, insieme ai clandestini. (…)
ADR che confermo che in un’occasione il qui presente mi aveva
domandato di andare in Grecia a prendere i clandestini con un camper. Era il
mese di giugno, lui mi ha accompagnato in un garage in Italia lasciando me e
mia moglie sul posto. Non siamo potuti partire per IM 1 non mi aveva dato il
denaro sufficiente per il ritiro del camper. Lui mi aveva dato circa Euro
1800.00
che non bastavano. Con quel denaro avrei dovuto noleggiare l’auto e
pagare le spese sino a __________, dove avrei dovuto incontrare una persona che
mi avrebbe dato altro denaro per poter ritornare indietro con i clandestini che
dovevano trovarsi proprio al porto di __________.”
(VI PP confronto IM 1 / __________ 21.11.2014, p. 6 e 13, AI 158,
Inc. 2014.7753).
Dichiarazioni queste che __________ ha ribadito anche in occasione
del verbale d’interrogatorio finale del 17 aprile 2015, indicando che:
"
ADR che quella volta se non sbaglio dovevo andare a prendere 7/8
persone. Questo era quello che mi aveva detto IM 1. Lui aveva aggiunto che
queste persone erano suoi parenti e suoi amici.”
(VI PP 17.04.2015, p. 3, AI 215, Inc. 2014.7753).
__________ ha altresì dichiarato di avere saputo del viaggio in
Grecia dell’imputato, e meglio:
"
Mi viene chiesto se so che IM 1 l’estate scorsa si è recato in
Grecia.
Sì. Me l’ha detto lui.
ADR che lui è andato in Grecia, non so dove, per i suoi affari
riconducibili al traffico di clandestini. Lui mi ha detto che doveva andare a
parlare con “uno” ed io ho dedotto che fosse qualcuno coinvolto nel traffico di
clandestini.”
(VI PP confronto IM 1 / __________ 21.11.2014, p. 7, AI 158, Inc.
2014.
).
15.3
IM 3, dinanzi al PP ha
dichiarato che il viaggio ad __________ con IM 1 sarebbe stato, per quanto lo
concerneva, una semplice vacanza, mentre l’imputato gli avrebbe detto che
doveva risolvere una questione legata al fratello.
Così IM 3 nel verbale del 26 novembre 2014 dinanzi al PP:
"
(…) io sono andato per vacanza e IM 1 mi ha detto che doveva
andare ad __________ per risolvere qualcosa in relazione a suo fratello. (…)
Credo che IM 1 sia andato ad __________ per trovare qualcuno che
aiutasse suo fratello a scappare dall’Iran. (…)
È vero che anch’io non ho capito il motivo per cui voleva andare
in Grecia, visto che sapevo che era lui a tenere i contatti con chi organizzava
questo traffico. (…)
Mi viene chiesto dunque che cosa ha fatto IM 1 in Grecia.
Non lo so, venerdì sera io sono uscito da solo e non so cosa lui
abbia fatto. Durante il resto della vacanza eravamo perlopiù insieme. (…)
Io ripeto che non ho fatto nulla in quella vacanza in relazione al
traffico di clandestini. Non so cosa abbia fatto IM 1. Ho visto che IM 1 quando
andavamo nei locali gestiti da nostri connazionali e dove cucinano prodotti
nostri, parlava con terze persone ma non so dire se ai fini del traffico di
clandestini. (…)
Ribadisco che a me aveva detto che doveva trovare qualcuno per
organizzare l’arrivo di suo fratello.
Mi viene chiesto perché è andato in Grecia per organizzare questo
viaggio al fratello visto che lui aveva tutti i contatti.
Non lo so io ho capito che lui doveva trovare in quel posto
qualcuno. Non so se l’abbia trovato e se sia riuscito a parlarci. Lui mi ha
detto questo prima di partire per la Grecia.”
(VI PP 26.11.2014, p. 24, AI 17, Inc. 2014.8873).
IM 3 si è così espresso in occasione del verbale dibattimentale:
"
Era un periodo in cui avevo grandi difficoltà economiche ed ero
molto giù di morale. Un giorno sono andato al negozio di IM 1 e abbiamo deciso
di fare un viaggio. Inizialmente volevamo andare in Spagna, siccome costava
poco, ma poi abbiamo optato per la Grecia. (…)
ADR che, con riferimento a quanto dichiarato da IM 2, voglio dire
che IM 1 è stato sempre con me, salvo poche ore, e non mi risulta che abbia
avuto contatti in vista di contattare clandestini. Abbiamo unicamente visitato
i luoghi turistici. Questo è quello che io ho visto, pur non sapendo quali
fossero i motivi di viaggio dal punto di vista di IM 1. Ribadisco che per me si
trattava unicamente di una vacanza.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 10 e 11, allegato 2 al verbale dibattimentale).
15.4
IM 1 ha costantemente negato
in corso d’inchiesta (cfr. VI PP 21.11.2014, p. 13, AI 158, Inc. 2014.7753; VI
PP confronto IM 1 / IM 2 28.12.2014, p. 12, AI 167, Inc. 2014.7753; VI PP
22.12
, p. 6-7, AI 187, Inc. 2014.7753; VI PP 10.04.2015, p. 4, AI 210,
Inc. 2014.7753; VI PP 30.04.2015, p. 7, AI 219, Inc. 2014.7753) così come pure
in sede dibattimentale (VI DIB 04.11.2015, p. 15 e 17, allegato 2 al verbale
dibattimentale), di avere organizzato il viaggio in Grecia di __________ alfine
di recuperare almeno 7 migranti da portare in Germania, previo noleggio di un
camper in Italia, affermando che il suo precedente viaggio ad __________, tra
il 19 e il 22 giugno 2014, sarebbe avvenuto unicamente per vacanza.
15.5
Con riferimento alle imputazioni
di cui ai punti A.1.3 e A.2.3 dell’atto d’accusa, si rileva che IM 2, posto a
confronto con l’imputato, ha confermato di avere effettuato 17 viaggi “in
staffetta” con IM 1 dal 20 maggio 2014 al 10 agosto 2014, e meglio nelle
seguenti circostanze:
"
1.
20.05.2014: IM 2 ha ammesso il suo primo viaggio di trasporto
di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano molto bene il
viaggio sino a __________, trasportando almeno 2 clandestini;
2.
21.05.2014, in entrata da __________ alle ore 16.44,
trasportando 4 clandestini (due donne e due bambini), recuperati a __________ e
condotti sul confine italo-germanico, a __________, facendo io da staffetta
fino destinazione;
3.
11.06.2014, in entrata da __________ alle ore 17.32,
trasportando clandestini (marito e moglie), recuperati a __________ e condotti
sino a __________, facendo io da staffetta perlomeno sino in Ticino;
4.
12.06.2014, in entrata da __________ alle ore 05.15,
trasportando 4 clandestini (due uomini, una ragazza e un bambino), recuperati
a __________ e condotti a __________), facendo io da staffetta perlomeno sino
in Ticino;
5.
13.06.2014, in entrata da __________ alle ore 11.57,
trasportando 2 clandestini (due giovani) recuperati sempre a __________ e
condotti a __________ o sul confine con l'Austria, facendo io da staffetta
almeno sino in Ticino;
6.
15.06.2014, IM 2 ha ammesso un ulteriore viaggio di trasporto
di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano chiaramente il
viaggio sino a __________, trasportando almeno 2 clandestini;
7.
18.06.2014, IM 2 ha ammesso un ulteriore viaggio di trasporto
di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano chiaramente il
viaggio sino a __________, trasportando almeno 2 clandestini;
8.
22.06.2014, in entrata da __________ alle ore 21.43,
trasportando 2 clandestini (due giovani) recuperati a __________ e condotti a __________
o sul confine con l'Austria, facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;
9.
27.06.2014, in entrata da __________ alle ore 21.20, trasportando
2.
clandestini (due uomini), recuperati a __________ e condotti a __________ o
sul confine con l'Austria, facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;
10.
30.06.2014, in entrata da __________ alle ore 20.13,
trasportando 2 clandestini recuperati a __________ e condotti sul confine con
l'Austria, facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;
11.
01.07.2014, in entrata da __________ alle ore 15.28,
trasportando 2 clandestini recuperati a __________ e condotti a __________,
facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;
12.
06.07.2014, IM 2 ha ammesso un ulteriore viaggio di trasporto
di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano chiaramente il
viaggio sino a __________, trasportando almeno 2 clandestini;
13.
07/08.07.2014, IM 2 ha ammesso un ulteriore viaggio di
trasporto di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano
chiaramente il viaggio sino a __________, trasportando almeno 2 clandestini;
14.
10.07.2014, in entrata verosimilmente da __________ in
mattinata, trasportando almeno 2 clandestini recuperati verosimilmente a __________
e condotti a __________, facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;
15.
03.08.2014, in entrata da __________ alle ore 20.17,
trasportando 5 clandestini (tutti ragazzi iraniani), 4 recuperati a __________
(in centro) e 1 poco prima della dogana; clandestini condotti sul confine con
la Germania a __________, facendo io da staffetta almeno sino a destinazione; i
clandestini erano diretti in Francia.
16.
07.08.2014, in entrata da __________ alle ore 10.44,
trasportando almeno 2 clandestini (marito e moglie sulla 60.ina), recuperati a __________
e condotti a __________, facendo io da staffetta almeno sino a destinazione;
17.
10.08.2014, in entrata da __________ alle ore 09.03,
trasportando 4 clandestini (fratello e sorella e due ragazzi) da __________ a __________,
fungendo io da staffetta almeno sino in Ticino, venendo poi egli arrestato quel
giorno.”
(VI PP confronto IM 1 / IM 2 28.12.2014, p. 5 e 6, AI 167, Inc.
2014.
).
IM 2 ha precisato che “per il viaggio del 3.08.2014 anche IM 1
ha trasportato materialmente un paio di clandestini visto che ce ne erano 5;
quella volta anche lui è arrivato sino a destinazione a __________” e “si
è fermato prima della dogana e mi ha fatto salire in auto i 2 clandestini da
lui precedentemente recuperati. Una volta su territorio svizzero ci siamo
fermati ad un distributore di benzina e lui ha ripreso i due clandestini.” (VI
PP confronto IM 1 / IM 2 28.12.2014, p. 6, AI 167, Inc. 2014.7753).
15.6
Confrontato a tali
dichiarazioni del correo, l’imputato ha dapprima dichiarato di non contestare
il numero dei viaggi effettuati con IM 2, affermando che potrebbero essere
circa 17, contestando però alcuni singoli episodi, e meglio:
"
Posso confermare il numero di viaggi effettuati con il qui
presente, non contesto che possano essere circa 17.
Per il resto contesto il suo dire e meglio:
- contesto di aver personalmente trasportato due persone fino alla
dogana per poi farle salire sulla sua auto per poi riprenderle in un momento
successivo; non ero di sicuro io, magari ha fatto quel trasporto con altri;
- non sono andato 4 o 5 volte fino a __________, ciò è avvenuto
solo in 2 occasioni;
- l’ultimo suo viaggio nel quale è stato arrestato, io non ho
fatto da staffetta, sono sicurissimo, io non so lui con chi l’abbia fatto (…).
ADR che confermo comunque che il 3.08.2014 io lo precedevo in
entrata in dogana.” (VI PP confronto IM 1 / IM 2 28.12.2014, p. 6 e 7, AI 167,
Inc. 2014.7753).
In occasione del verbale del 22 dicembre 2014, l’imputato ha
rettificato le sue precedenti dichiarazioni, affermando che i viaggi effettuati
con IM 2 sarebbero al massimo 11 e non 17 aggiungendo che in alcuni casi
avrebbero unicamente trasportato della carne (VI PP 22.12.2014, p. 2, AI 187,
Inc. 2014.7753).
Ciò nondimeno, il 23 e il 28 gennaio 2015, confrontato dal PP alle
risultanze dell’inchiesta, l’imputato ha riconosciuto di avere effettuato con IM
2.
tutti i viaggi da questi indicati, eccezion fatta per quello del 10 agosto
2014, riconoscendo così in tutto 16 viaggi (VI PP 23.01.2015, p. 11-20, AI 190,
Inc. 2014.7753; VI PP 28.01.2015, p. 22-4 e 6, AI 192, Inc. 2014.7753).
15.7
Per quanto riguarda il viaggio
del 10 ottobre 2014, giorno dell’arresto di IM 2, l’imputato ha affermato:
"
La notte precedente lui mi ha chiamato chiedendomi di andare con
lui di mattina presto per fargli da staffetta. Io gli ho detto che non potevo
perché avevo bevuto troppo. Alle 09.00 lui mi ha chiamato per dirmi che la
polizia italiana lo stava rincorrendo. (…)
ADR che io quel giorno non gli ho funto da staffetta.”
(VI PP 28.01.2015, p. 2-4 e 6, AI 192, Inc. 2014.7753).
Invitato a spiegare i contatti avuti con IM 2 quel giorno
(chiamate in entrata di 18, rispettivamente 10 secondi alle ore 09:02,
rispettivamente 09:07 e chiamate in uscita di 22, rispettivamente 5 secondi,
alle ore 09:17, rispettivamente 23:05), l’imputato ha spiegato:
"
Mi viene chiesto il motivo per cui IM 2 mi ha chiamato se io
nulla c’entravo con quello specifico viaggio di clandestini.
Perché mi chiedeva cosa doveva fare. Addirittura io gli avevo
suggerito di consegnarsi in polizia e confessare tutto. (…)
Mi viene chiesto il motivo per cui alle 23.05 di quel giorno lo
contatto.
Perché volevo sapere cosa era successo e cosa aveva fatto.”
VI PP 28.01.2015, p. 6 e 7, AI 192, Inc. 2014.7753).
15.8
In merito al numero di viaggi
effettuati con IM 2, l’imputato ha poi fornito l’ennesima versione nel verbale
del 10 aprile 2015, quando i viaggi effettuati con il correo sono diventati “al
massimo 13” (VI PP 10.04.2015, p. 4, AI 210, Inc. 2014.7753), limitandosi
poi, nel verbale d’interrogatorio finale, a ribadire di contestare il numero
dei viaggi con lui effettuati (VI PP 30.04.2015, p. 7, AI 219, Inc. 2014.7753).
15.9
In occasione del pubblico
dibattimento IM 1 ha in fine ammesso:
"
ADR che in tutto ho effettuato 46 trasporti con mediamente 3
clandestini alla volta. In tutto si è trattato comunque di circa 143 persone.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 14 e 15, allegato 2 al verbale
dibattimentale).
Interrogato in punto ai viaggi effettuati con IM 2, l’imputato ha
poi rettificato le sue precedenti dichiarazioni, mantenendo comunque immutato
il numero di clandestini trasportati:
"
Sulla base degli importi che io ho guadagnato posso confermare
che le persone che sono state trasportate sono in tutto 143, ma su meno viaggi.
Come detto con IM 2 ne ho fatti solo 13 e io non ho nulla a che fare con la
questione della Grecia.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 14 e 15, allegato 2 al verbale
dibattimentale).
16.
Da tali trasporti di
migranti, l’imputato ha ottenuto per sé e per i correi, come corrispettivo per
il singolo viaggio, il pagamento di un importo compreso tra CHF 500.00 e CHF
890.00
(cfr. VI PP 10.04.2015, p. 8, AI 210), percependo egli personalmente CHF
200.00
a viaggio quando c’erano 3 o 4 persone, CHF 150.00 quando ve ne erano 2
nonché CHF 500.00 a viaggio quando si recava fino a __________ (VI PP
10.04
, p. 4-8, AI 210, Inc. 2014.7753; VI DIB 04.11.2015, p. 14, allegato
2.
al verbale dibattimentale) e riuscendo così a guadagnare, per sé e per i
correi, un importo compreso tra CHF 23'410.00 e CHF 34'210.00, di cui CHF
9'000.00/10'000.00 per lui personalmente (VI DIB 04.11.2015, p. 14, allegato 2
al verbale dibattimentale).
17.
Nonostante egli abbia tentato
di sminuire il suo ruolo, indicando inizialmente addirittura di essere stato in
sostanza una pedina nelle mani di chi effettuava il trasporto, e meglio
operando la “staffetta” su chiamata, senza avere alcun ruolo
nell’organizzazione dei viaggi, appare pacifico come il ruolo dell’imputato
nell’organizzazione fosse quello di referente di zona, in particolare colui che
si occupava di pianificare il viaggio dei clandestini per il tragitto
dall’Italia alla Germania.
Al proposito l’imputato ha dichiarato che:
"
Pure io ero in contatto telefonico con i passatori che erano in
Italia.
In verità, quando facevo i viaggi con IM 2, i passatori chiamavano
a volte me e a volte lui.
Con IM 3 e IM 4, ero io il riferimento dei passatori che erano in
Italia.
Con __________ i passatori in Italia chiamavano sia me che lui.
Aggiungo che a __________ andavo sia per prendere la merce da __________,
sia per accompagnare IM 3, IM 4, __________ e IM 2, allo scopo di mostrare loro
la strada e come raggiungere la Germania. Ciò è avvenuto al massimo in 8
occasioni.”
(VI PP 28.10.2014, p. 8, AI 122, Inc. 2014.7753).
IM 1 ha ammesso di avere ingaggiato IM 4 e IM 3, affermando
tuttavia che sarebbe stato IM 2 ad iniziarlo all’attività di “passatore”:
"
È stato IM 2 che è venuto in negozio presentandomi delle persone
che organizzavano questi viaggi e che si trovavano in Italia. (…)
ADR che non sono io ad aver ingaggiato i trasportatori su
territorio svizzero.
A domanda dell’avv. DF 1 a sapere se ciò è vero anche per IM 3 e IM
4, rispondo di no, io ho ingaggiato IM 3 il quale a sua volta ha poi contattato
IM 4. (…)
Riconfermo che ho conosciuto i trasportatori che si trovano in
Italia, come già detto grazie ad IM 2; è lui che me li ha presentati. (…)
Sia __________ che __________ contattavano sia me che gli altri e
per altri intendo IM 2, IM 3, IM 4 e __________.”
(VI PP 18.12.2014, p. 5 e 6, AI 184, Inc. 2014.7753).
In sede dibattimentale IM 1 ha ribadito:
"
Un giorno IM 2 è venuto nel mio negozio e mi ha detto che vi era
la possibilità di fare questi trasporti. Io ho risposto che avendo il negozio
non mi potevo allontanare troppo e quindi lui mi ha detto di fare semplicemente
da staffetta per il transito della frontiera dall’Italia alla Svizzera. (…)
Io ho coinvolto unicamente IM 3. IM 4 è stato coinvolto da
quest’ultimo e per quanto riguarda IM 2 è stato lui a coinvolgere me.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 14 e 15, allegato 2 al verbale
dibattimentale).
Per quanto riguarda __________, l’imputato ha riferito di averlo
conosciuto presso il suo negozio, affermando che gli era stato mandato da __________,
siccome voleva iniziare l’attività di trasportatore di clandestini:
"
ADR che io ho conosciuto il qui presente quando un giorno si è
presentato nel mio negozio, mandato da __________. In precedenza quest’ultimo
mi aveva contattato dicendomi che sarebbe passato un suo amico e che potevo
parlare a quattr’occhi con lui. Io ho capito che si trattava del trasporto di
clandestini. (…)
Ribadisco che il qui presente è stato mandato da me da __________;
__________ lo chiamava __________. Non sono stato io a coinvolgerlo nel
traffico di clandestini. (…)
Preciso e ribadisco che lui conosce i passatori in Italia. Suo
cognato o suo fratello so che lavorava legalmente con il fratello di uno dei
due (__________o __________). (…)
ADR che io so che __________ conosce __________ perché è stato
quest’ultimo a preannunciarmi il suo arrivo. (…)
ADR che non è vero che ero io che dicevo al qui presente quando
doveva partire per fare i viaggi; lui ripeto aveva i contatti con l’Italia
direttamente.
ADR che quando c’era da fare un viaggio di clandestini il qui
presente mi contattava il giorno prima o la mattina stessa chiedendomi di fare
da staffetta e domandando il congedo.”
(VI PP confronto IM 1 / __________ 21.11.2014, p. 8-10, AI 158).
18.
Tali dichiarazioni
dell’imputato non trovano però riscontro agli atti ed anzi vengono smentite
dalle dichiarazioni dei correi, i quali hanno univocamente indicato IM 1 quale
referente principale per il traffico di clandestini.
__________ ha spiegato, in merito all’inizio della sua attività
quale “passatore”:
"
Voglio subito dichiarare come mi sono trovato invischiato in
questa storia. All’inizio ho trovato il lavoro presso il negozio di IM 1 per il
tramite del sito __________. Sono stato assunto come venditore alimentare. Dopo
circa 1 mese dall’inizio del lavoro presso il negozio IM 1 mi ha detto che
c’erano degli amici che bisognava andare a prendere per accompagnarli in
Germania. Inizialmente io ho fatto quello che mi ha chiesto come una forma di
piacere. Lui mi aveva detto all’inizio che voleva aiutare dei suoi connazionali
meno fortunati di lui. Io, visto che lavoravo per lui, non mi sono tirato
indietro.”
(VI PP 16.09.2014,p. 20, AI 26, Inc. 2014.7753).
Lo stesso __________ ha poi aggiunto di avere effettuato tutti i
viaggi con IM 1 e di avere ricevuto da lui le istruzioni:
"
ADR che in tutti i suddetti viaggi IM 1 mi ha preceduto entrando
in Svizzera alfine di procedere alla bonifica del territorio. (…) in tutti i
casi è stato IM 1 a contattarmi chiedendomi di andare a prendere i clandestini
e dicendomi l’orario in cui avrei dovuto andare a recuperarli. Mi diceva pure
quante persone dovevano essere.
ADR che ribadisco che io non ho mai avuto contatti con le persone
che mi si dice si occupavano dei clandestini in Italia, a parte una volta in
cui __________, così mi aveva detto di chiamarsi, mi ha offerto un caffè
chiedendomi a quale posto di confine mi sarei indirizzato per condurre i
clandestini.”
(VI PP 15.12.2014, p. 2, AI 180, Inc. 2014.7753).
Versione, questa, ribadita anche in occasione del confronto con IM
1:
"
Ribadisco di aver iniziato a trasportare clandestini su richiesta
di IM 1 nel momento in cui ho iniziato a lavorare per lui nel suo negozio, dopo
aver risposto ad un suo annuncio su __________. (…)
Solo dopo qualche settimana IM 1 mi ha chiesto se andavo a
recuperare delle persone in Italia, suoi connazionali, da portare sino in
Germania.
Da allora ogni tanto venivo incaricato da IM 1 di fare trasporti
di questo tipo. (…)
Io non conoscevo in alcun modo le persone che si trovavano in
Italia e che erano coinvolte in questo traffico. Erano suoi connazionali ed era
lui, solo lui che aveva i contatti con queste persone. (…)
ADR che io non conoscevo le persone di contatto di
quest’organizzazione che si trovavano in Italia e non avevo alcun rapporto con
loro; il mio punto di riferimento era il qui presente. Era lui che conosceva le
persone che si occupavano dei clandestini in Italia.”
(VI PP confronto IM 1 / __________ 21.11.2014, p. 1, 2, 5 e 9, AI
158, Inc. 2014.7753).
19.
IM 2 dal canto suo ha negato
di avere condotto i “passatori” italiani al negozio di IM 1 (VI PP
29.10
, p. 6, AI 51, Inc. 2014.7492), riferendo di essere stato anch’egli
ingaggiato da quest’ultimo, il quale aveva i contatti con i passatori:
"
Ricordo che ad aprile o maggio di quest’anno sono rimasto senza
lavoro e nel mese di maggio sono andato nel suo negozio per fare degli acquisti
e in quell’occasione gli ho chiesto se aveva un lavoro da darmi, visto che lui
era in Ticino da più tempo ed era un mio connazionale.
Dopo qualche giorno lui mi ha telefonato dicendomi di recarmi da
lui per parlare a quattrocchi. Sono andato da lui e mi ha proposto questo
“lavoro” (…)
ADR che sempre e solo il qui presente mi contattava per informarmi
che avrei dovuto fare un trasporto di clandestini. Io ho sempre mantenuto solo
i contatti con lui; non conoscevo nessun altro coinvolto in questo traffico.”
(VI PP confronto IM 1 / IM 2 28.11.2014, p. 2 e 6, AI 167, Inc.
2014.
).
Così IM 2 nel verbale del 29 ottobre 2014:
"
Contesto il dire di IM 2 nel senso che i passatori in Italia
contattavano sempre lui quando c’era da organizzare i viaggi. Sono stato
contattato dai passatori in Italia le volte in cui ero in ritardo
all’appuntamento concordato con IM 1. In quelle occasioni è stato IM 1 a dare
loro il mio numero di telefono.”
(VI PP 29.10.2014, p. 7, AI 51, Inc. 2014.7753).
In sede dibattimentale IM 2 ha ribadito:
"
In pratica voglio dire che mi trovavo in difficoltà economiche ed
ho quindi cercato un lavoro. Mi sono rivolto a IM 1, che conoscevo fin dal mio
arrivo in Svizzera, il quale mi ha inizialmente detto che non aveva un lavoro
per me ma che ne avrebbe cercato uno. Poco tempo dopo mi ha chiamato dicendomi
di andare nel suo negozio e mi ha detto che c’era un lavoro. Questo lavoro era
il trasporto di clandestini. (…)
Il Presidente mi chiede se conoscevo passatori attivi sul versante
italiano del confine.
R: No, salvo errore li ho visti solo un paio di volte, tra cui la
prima volta quando mi hanno portato delle persone da trasportare. (…)
ADR che era IM 1 ad avere contatti con i passatori attivi
all’estero.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 5-7, allegato 2 al verbale dibattimentale).
Anche IM 2 ha riferito che sarebbe stato IM 1 a dirgli di adottare
la modalità della “staffetta” e a fornirgli le indicazioni sul luogo in
cui avrebbe dovuto dapprima recuperare e poi portare i clandestini (VI PP
29.10
, p. 2, AI 51, Inc. 2014.7492), precisando in aula:
"
ADR che lasciavo i clandestini in Svizzera in prossimità del
confine con la Germania, a __________, su ordine di IM 1. Era sempre lui a
darmi indicazioni su dove portare i clandestini. (…)
IM 1 mi spiegava come fare, stabiliva l’orario e il prezzo dei
trasporti. È lui che mi ha anche spiegato che era meglio agire con una
staffetta.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 5-7, allegato 2 al verbale dibattimentale).
IM 2 ha indicato di avere effettuato i trasporti sempre solo con IM
1:
"
ADR che quando io ho fatto i trasporti vi era sempre IM 1 a fare
da staffetta. (…)
R: Non ho effettuato viaggio per conto mio o per conto di altre
persone, ma sempre solo con IM 1 e sotto la sua supervisione.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 7, allegato 2 al verbale dibattimentale).
Stando alle sue dichiarazioni, IM 1 sarebbe “il capo in
Svizzera” (VI DIB 04.11.2015, p. 7, allegato 2 al verbale dibattimentale).
20.
Anche IM 4 e IM 3 hanno
affermato di avere avuto IM 1 come punto di riferimento per i trasporti di
clandestini.
IM 3 ha dichiarato:
"
In merito ai viaggi con i clandestini, circa 3 o 4 mesi fa mi
trovavo nel negozio di IM 1 a __________ e parlando, sfogandomi con lui,
esternavo i miei problemi economici e lavorativi. (…)
IM 1 mi contattava circa un mese dopo e al telefono, chiedendomi
se ero ancora in difficoltà mi offriva un lavoro senza specificare quale per
pio chiedermi di passare in negozio che mi avrebbe spiegato.
Il giorno stesso sono andato nel suo negozio e IM 1 mi ha pio
spiegato che si trattava di portare delle persone, dei clandestini dall’Italia
alla Germania passando per la Svizzera. (…)
IM 1 mi chiamava il giorno prima del viaggio dicendomi di passare
da lui mi diceva di passare in negozio il giorno seguente e che poi mi avrebbe
spiegato cosa dovevo fare esattamente.”
(VI PG 22.09.2014, p. 4, AI 3a, Inc. 2014.8873).
In occasione del pubblico dibattimento il coimputato ha ribadito
di avere ricevuto le istruzioni per i trasporti dei clandestini da IM 1,
precisando che era stato quest’ultimo a spiegargli il sistema della “staffetta”
e di avere lavorato sempre solo con e per lui:
"
ADR che le istruzioni relative alle tempistiche, al luogo in cui
prelevare le persone e dove portarle mi venivano date da IM 1.
ADR che io non avevo contatti con i passatori attivi all’estero,
so solo che era IM 1 a darmi le indicazioni. (…)
Il Presidente mi chiede di spiegare come funzionava il sistema
della “staffetta” e chi mi ha introdotto a tale modo di agire.
R: Questo sistema mi è stato spiegato da IM 1. Ho fatto la
staffetta con lui le prime volte e in seguito ho fatto i trasporti senza
staffetta, pur essendo rischioso. Ricordo degli episodi in cui ho fatto i
trasporti da solo di notte.
Il Presidente mi chiede di indicare chi ha svolto la “staffetta”
nell’ambito dei trasporti da me effettuati.
R: Sempre IM 1. (…)
Ho lavorato solo con IM 1. È sempre stato lui a darmi indicazioni
su dove prendere e dove portare le persone e non ho mai avuto altre persone di
contatto oltre a lui.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 10 e 11, allegato 2 al verbale
dibattimentale).
21.
Da parte sua, IM 4 il 25
novembre 2014 dinanzi al PP ha affermato che:
"
Ricordo che inizialmente era stato IM 3 a parlarmi di questo
“lavoro”, dicendomi che ci sarebbe stata la possibilità di andare a prendere
delle persone e di portarle in un certo posto. Successivamente ho parlato con
IM 1, mi sono recato nel suo negozio; non ricordo come c’eravamo messi in
contatto, se era stato lui a chiamarmi o se l’avevo fatto io su richiesta di IM
3.
Quando sono andato da IM 1 quest’ultimo mi ha spiegato bene quello
che avrei dovuto fare. (…)
ADR che con IM 1 ci tenevamo in contatto telefonico sin dal
momento in cui recuperavamo i clandestini. Solitamente avevamo delle utenze __________
con le quali ci tenevamo in contatto, sia io che lui. (…)
ADR che per i successivi viaggi era sempre stato IM 1 a
contattarmi, la sera precedente o il giorno stesso. Al massimo in un paio di
occasioni IM 3 mi ha contattato dicendomi che lui non poteva andare a prendere
i clandestini. Sentivo comunque dopo IM 1 ed io gli davo la mia disponibilità o
dicevo di no. (…)
È vero che è stato IM 3 a mettermi in contatto con IM 1 la prima
volta, ma nei successivi viaggi che io ho effettuato per conto di IM 1 non è
stato coinvolto, io facevo riferimento esclusivamente ad IM 1.
È vero che in un paio di occasioni mi hanno contattato
dall’Italia, credo le persone che si occupavano dei clandestini in Italia.
(…) per quello che mi riguarda è sempre stato IM 1 a chiamarmi
quando lui ne aveva bisogno. Per me era pacifico che era lui che organizzasse
tutto con quelli in Italia.”
(VI PP 25.11.2014, p. 3, 4 e 6, AI 16, Inc. 2014.8875).
Pure IM 4 ha riferito di avere ricevuto istruzioni sul luogo in
cui prelevare e poi lasciare i migranti da IM 1, il quale gli avrebbe pure
spiegato il sistema della “staffetta”. Sarebbe stato quest’ultimo a
contattarlo in occasione dei viaggi, avendo egli i contatti con i passatori
attivi in Italia e avrebbe lavorato solo con lui (VI DIB 04.11.2015, p. 12 e
13, allegato 2 al verbale dibattimentale).
22.
Tutti i coimputati hanno
inoltre affermato che IM 1 avrebbe consegnato loro delle schede SIM della __________
da utilizzare per i trasporti, consigliando loro di cambiare la tessera ad ogni
viaggio (VI DIB 04.11.2015, p. 7, 10 e 13, allegato 2 al verbale
dibattimentale). IM 1 ha ammesso di avere fornito ai coimputati le carte SIM, che
venivano poi utilizzate per tenersi in contatto durante i trasporti di
clandestini (VI PP 18.12.2014, p. 9, AI 184, Inc. 2014.7753; VI DIB 04.11.2015,
p. 17, allegato 2 al verbale dibattimentale).
L’imputato ha per contro continuato a negare di avere fatto da
tramite tra i passatori attivi in Italia e i correi che effettuavano il
trasporto dei clandestini per la retribuzione di questi ultimi.
Il 28 ottobre 2014, interrogato dal PP, IM 1 ha affermato di non
saperne nulla, ritenuto come, a suo dire, questi venivano pagati in Svizzera
dai passatori che si trovavano in Italia, tali __________ e __________ oppure
venivano retribuiti con invii di denaro dalla Grecia a loro destinati, tramite __________
(VI PP 28.10.2014, p. 12, AI 122, Inc. 2014.7753).
Così l’imputato nel verbale del 18 dicembre 2014:
"
ADR che i trasportatori sul nostro territorio (__________, IM 2, IM
3, IM 4 …) ricevevano i soldi direttamente da quelli in Italia (__________e __________),
tramite __________ in stazione a __________ e pure in via __________ a __________.
(…)
ADR che IM 4 riceveva il denaro direttamente dai passatori
italiani, io non c’entravo nulla.” (VI PP 18.12.2014, p. 7 e 8, AI 184, Inc.
2014.
).
Il 22 dicembre 2014 dinanzi al PP IM 1 ha ribadito:
"
ADR che io non sapevo neppure quanto venissero pagati IM 3 e IM 4,
come pure IM 2 e __________.”
(VI PP 22.12.2014, p. 11, AI 187, Inc. 2014.7753).
In occasione del verbale d’interrogatorio finale del 10 aprile
2015.
l’imputato ha dichiarato:
"
Ribadisco che di principio non ero io a pagare i servizi di
trasporto che effettuavano __________, IM 2, IM 3 e IM 4. Essi venivano
retribuiti direttamente da chi operava in Italia, o brevi manu tramite __________,
come me.
Non ho idea di quanto prendessero i trasportatori. Secondo me guadagnavano
di sicuro più di me già solo per il fatto che attraversano l’intera Svizzera.”
(VI PP 10.04.2015, p. 6, AI 210, Inc. 2014.7753).
In sede dibattimentale, infine, IM 1 si è così espresso:
"
Il Presidente mi chiede di indicare chi mi pagava e quando ciò
avveniva.
R: Ogni tanto ricevevo i soldi tramite __________ e altre volte li
ricevevo a __________ o a __________ direttamente dai passatori italiani. (…)
Il Presidente mi chiede se è vero che io davo i soldi ai miei
correi dopo il viaggio.
R: No, solo una volta ho consegnato i soldi a IM 2. Preciso che
una volta è stato IM 3 a portarmi i soldi e una volta anche IM 4.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 14 e 15, allegato 2 al verbale
dibattimentale).
Invitato dal Presidente a spiegare per quale motivo, se era stato IM
2.
ad introdurlo all’attività di passatore, era lui a recarsi dalle persone in
Italia o erano loro ad andare da lui, IM 1 ha fornito una spiegazione che non è
apparsa convincente:
"
Quando abbiamo iniziato con i trasporti IM 2 non poteva andare in
Italia perché aveva una peugeot 206 cabriolet che ha poco spazio.
Il Presidente mi contesta che si trattava di andare a prendere i
soldi e non di trasportare clandestini e mi chiede di prendere posizione.
R: I soldi venivano consegnati a chi si trovava in Italia. IM 2 a
quel tempo lavorava al 100% e quindi ero io ad andare in Italia.
Il PP mi chiede se quando ho lavorato con IM 2 andava lui in
Italia.
R: No, ci andavo comunque io.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 16, allegato 2 al verbale dibattimentale).
23.
Dalle asserzioni univoche dei
correi, si evince dunque che gli stessi venivano retribuiti direttamente
dall’imputato.
Tutte le persone coinvolte quali autisti hanno inoltre dichiarato
di avere ritirato il contante presso varie agenzie di invio di denaro, in Svizzera
e in Italia, che poi consegnavano all’imputato, il quale provvedeva poi a
corrispondere quello che spettava loro per i viaggi (VI PP __________
16.09
, p. 3, AI 26, Inc. 2014.7753; VI PP __________ 15.12.2014, p. 3, AI
180, Inc. 2014.7753; VI PP confronto IM 1 / __________ 21.11.2014, p. 1, 2, 5 e
9, AI 158, Inc. 2014.7753; VI PP IM 3 26.11.2014, p. 18, AI 17, Inc. 2014.8873;
VI PP IM 4 03.04.2015, p. 2 e 3, AI 27, Inc. 2014.8875; VI PP IM 4 25.11.2014,
p. 10 e 11, AI 16, Inc. 2014.8875).
__________ ha dichiarato di avere ricevuto da IM 1 CHF 100.00 per
la benzina, CHF 80.00/100.00 per il noleggio dell’auto e che la sua ricompensa
è stata integrata nell’importo di CHF 1'400.00, ossia nella retribuzione
pattuita per il suo impiego come commesso nel negozio dell’imputato (VI PP
15.12
, p. 2 e 3, AI 180, Inc. 2014.7753; VI PP 17.04.2015, p. 3 e 4, AI
215, Inc. 2014.7753).
IM 2 ha riferito:
"
(…) io personalmente ho percepito Euro 110.00 per ogni persona
trasportata. Questi soldi mi sono stati dati sempre da IM 1, sia in contanti,
sia attraverso compensazioni di debiti che io avevo presso il suo negozio __________.
IM 1 mi pagava in franchi, con il cambio di Euro 110.00 che equivalevano a CHF
120.00
ADR che IM 1 anticipava i costi per la benzina e per il viaggio,
che detraeva poi dal compenso di Euro 110.00. È capitato a volte che io avessi
denaro con me e quindi pagassi direttamente io.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 6, allegato 2 al verbale dibattimentale;
cfr. anche VI PP 29.10.2014, p. 3, AI 51, Inc. 2014.7492 così come VI PP
05.04
, p. 2 e 3, AI 76, Inc. 2014.7492).
IM 3 dal canto suo ha indicato:
"
Io ho guadagnato una media di CHF 130.00 a clandestino, importo
da cui vanno dedotte le spese di viaggio ed il cibo che qualche volta ho
comperato per loro. Dell’importo indicato nell’atto d’accusa in
5'900.00/8'900.00 io ne ho quindi guadagnato solo una parte. (…)
Per i primi viaggio ho ricevuto i soldi tramite __________. I due
importi che ho ricevuto erano da dividere con IM 4 e IM 1. In seguito ricevevo
i soldi direttamente da IM 1, dopo il trasporto.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 8, allegato 2 al verbale dibattimentale;
cfr. anche VI PG 22.09.2014, p. 9, AI 3a, Inc. 2014.8873 così come VI PP
13.04
, p. 2 e 3, AI 26, Inc. 2014.8873).
IM 4, infine, ha affermato:
"
Io guadagnavo CHF 100.00/120.00 a persona, importo da cui a volte
vanno dedotti i costi della benzina, mentre altre volte IM 1 mi è venuto
incontro e ha pagato lui la benzina. Posso stimare in poco meno della metà le
volte in cui lui mi ha pagato la benzina. I soldi mi venivano dati da IM 1. In
pratica quando avevo terminato il lavoro passavo da lui, il quale mi consegnava
i soldi.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 8, allegato 2 al verbale dibattimentale;
cfr. anche VI PP 03.04.2015, p. 2 e 3, AI 27, Inc. 2014.8875 così come VI PP
25.11
, p. 10 e 11, AI 16, Inc. 2014.8875).
24.
A far emergere il ruolo
principale dell’imputato nel traffico di clandestini vi è poi il riscontro
oggettivo dei tabulati telefonici retroattivi, da cui si evince che il numero
estero in uso a uno dei passatori in Italia, nell’imminenza del passaggio in
dogana, contatta ripetutamente l’utenza di IM 1 (e non di IM 2) (cfr. tabella
riassuntiva allegata al VI PP IM 1 23.01.2015, AI 190, Inc. 2014.7753).
25.
Quanto ai motivi a delinquere,
IM 1, come tutti i coimputati, ha affermato di avere iniziato a trasportare
clandestini siccome aveva difficoltà economiche (VI DIB 04.11.2015, p. 14,
allegato 2 al verbale dibattimentale).
26.
Giusta l’art. 157 cpv. 1 CP,
si rende colpevole di usura ed è quindi passibile di una pena detentiva sino a
cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di
dipendenza, l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una
persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una
prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica
con la propria prestazione.
Con la sentenza 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 l'alta Corte federale ha statuito che l'usura presuppone l'ottenimento di un vantaggio
pecuniario, una sproporzione tra le prestazioni fornite nell'ambito di un
contratto a titolo oneroso, l'esistenza di una situazione di debolezza ed un
nesso di causa tra la situazione di debolezza e la sproporzione delle
prestazioni in favore dell'autore. In particolare il vantaggio tratto deve
essere in evidente sproporzione sul piano economico con la prestazione fornita.
Il rapporto tra prestazione e controprestazione si misura comparando i prezzi
usuali con quelli praticati nella specie.
La valutazione della prestazione può essere delicata quando non si
tratta di una transazione regolare oppure quando la stessa è illecita. Con
sentenza STF 82 IV 145, trattandosi di un caso in cui un medico aveva praticato
un aborto, il TF si era fondato sul prezzo della prestazione legale. Questa
decisione è stata oggetto di critiche, posto che l’onorario richiesto e
ottenuto per l’aborto non rappresenterebbe il prezzo per un intervento medico
specializzato, ma costituirebbe un premio per il rischio di un interruzione di
gravidanza non autorizzata, che all’epoca era punibile con la detenzione fino a
5.
anni (Waiblinger, in: RJB 94 (1958), p. 182; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, art. 157, n. 7). Alcuni autori hanno
altresì rilevato che, se le prestazioni illecite in caso di alienazione di
stupefacenti o divorzio dovessero essere esaminate in funzione del prezzo sul
mercato autorizzato, l’infrazione di usura sarebbe sempre realizzata (Stratenwerth/Jenny,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen
Individualinteressen, 6e éd., Berne 2003, § 18, n. 10).
Per queste transazioni illecite o contrarie alla morale, una parte
della dottrina propone di fondarsi sul prezzo del mercato nero (Trechsel, op.
cit. n. 7; Weissenberger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2003, art. 157,
n. 22).
Stratenwerth/Jenny così come Rehberg/Schmid/ Donatsch, per contro,
sostengono che bisogna sempre riferirsi al valore del mercato reale, tenendo
conto di tutti i fattori, trattandosi di esaminare se esiste una sproporzione
economica tra la prestazione e la controprestazione (Stratenwerth/Jenny, op.
cit., § 18, n. 10; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den
Einzelnen, 8. ed., Zurigo 2003, p. 249).
Secondo una sentenza bernese, non bisogna fondarsi né sul prezzo
del mercato autorizzato dello stupefacente né su quello praticato sul mercato
nero, ma bisogna decidere secondo le circostanze del caso concreto e tenere
conto, ad esempio, dei rischi corsi dall’autore (RJB 112 (1976) p. 344; cfr.
anche Schubarth, Kommentar Strafrecht, Besonderer Teil, vol. 2, art. 157, n.
21).
27.
La legge e la giurisprudenza
non forniscono un limite preciso per determinare a partire da quando la
sproporzione tra le prestazioni sia da considerarsi usuraia. Il numero dei
criteri da prendere in considerazione (in particolare quello del rischio corso)
rende difficile fornire delle indicazioni in cifre.
Secondo la giurisprudenza, la sproporzione deve eccedere
sensibilmente i limiti di ciò che appare usuale e normale, tenendo conto di
tutte le circostanze (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.1; DTF 92 IV
132.
consid. 1). La sproporzione deve apparire impressionante ed imporsi come
tale a tutti i clienti (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007; DTF 92 IV 132
consid. 1 p. 134 s.).
La dottrina ha fornito qualche punto di riferimento. Per gli
ambiti regolamentati, il limite sembra situarsi attorno al 20%, mentre negli
altri ambiti, vi sarebbe usura, in tutti i casi, a partire da una maggiorazione
del 35% (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.1;
Corboz, op. cit., art. 157, n. 38; Trechsel, op. cit., art. 157, n. 8).
In tema di locazione di appartamenti a prostitute, l’alta Corte
federale ha stabilito che, per determinare se il canone di subaffitto è
usuraio, il giudice deve fare riferimento ai canoni di locazione usuali nella
località o nel quartiere in questione, che potrà maggiorare per tenere conto
dei rischi corsi dal locatore (come ad esempio il rischio di incorrere in una condanna
ai sensi della LStr). Non potrà in nessun caso basarsi sui canoni di locazione
abusivi del mercato nero, anche se questi sono generalmente praticati, siccome
ciò aprirebbe la porta ad abusi ancora più grandi (STF 6S_6/2007 del 19
febbraio 2007 consid. 3.1).
28.
L’infrazione di usura
consiste nell’ottenere o farsi promettere una controprestazione sproporzionata
sfruttando la debolezza della vittima (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007
consid. 3.2; DTF 111 IV 139 consid. 3a p. 140/141).
Le situazioni di debolezza sono elencate in maniera esaustiva nel
disposto dell’art. 157 CP (stato di bisogno, stato di dipendenza, inesperienza
o carente capacità di discernimento).
29.
Quanto allo stato di bisogno
non è necessario che sia di natura economica, bastando che la vittima si trovi
in uno stato di costrizione che influisca in modo determinante sulla sua
libertà di decisione e che quindi acconsenta a fornire le prestazioni usuraie.
Il termine di paragone è oggettivo: occorre riferirsi ad una persona normalmente
ragionevole che, posta nelle medesime condizioni, non sarebbe libera di
decidere. Vi è sfruttamento dello stato di bisogno quando l'autore ne
approfitta scientemente per farsi accordare vantaggi economici sproporzionati.
La giurisprudenza ha ammesso lo stato di bisogno nel caso di una
persona che aveva la necessità estrema di trovare alloggio, ad esempio in caso
di penuria di appartamenti, (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.2;
DTF 93 IV 85 consid. 5 p. 89 s.; 92 IV 132 consid. 2). La dottrina menziona
anche l’esempio dello straniero che cerca un alloggio e del quale l’autore si
approfitta esageratamente in ragione della sua ignoranza delle condizioni del
mercato locale (Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, 1992, p. 376, n. 4.3
in fine). Infine, la Corte di giustizia ginevrina, ha ritenuto lo sfruttamento
dello stato di bisogno dei richiedenti l’asilo in ragione della notoria penuria
di alloggi a Ginevra e del loro statuto di richiedenti l’asilo (Droit du bail
no. 4/1992, p. 29, n. 34).
In tema di locazione di appartamenti a prostitute, l'alta Corte
federale ha già giudicato che lo stato di bisogno delle vittime risiede innanzi
tutto nella loro situazione di illegalità e nel genere della loro attività.
Esse non possono infatti avere accesso al normale mercato immobiliare. Questa
situazione le induce quindi ad accettare prezzi ben maggiori rispetto al
mercato ufficiale (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.2.2).
30.
Per finire il reato è
intenzionale. L'autore deve conoscere, almeno per dolo eventuale, la
sproporzione tra le prestazioni ed aver coscienza che lo stato di bisogno
induce la controparte ad accettare tale sproporzione (DTF 130 IV 106).
31.
Ai sensi dell’art. 157 cpv. 2
CP, l’autore è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere
dell’usura.
Secondo la
giurisprudenza, l’autore agisce per mestiere laddove risulta - dal tempo e dai
mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un
periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti -
che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una
professione, anche semplicemente accessoria. E’ necessario che la persona miri
ad ottenere dei redditi non indifferenti e relativamente regolari (STF 6B_681/2009
del 18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116 IV 319 consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF
119.
IV 129; DTF 123 IV 116).
Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono quindi una
commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la
disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del
tipo in questione.
Innanzitutto, dunque, è necessario che il prevenuto abbia già
compiuto dei reati. Se da un lato, uno solo non è sufficiente, dall’altro la
giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si può
parlare di professione del crimine. Per la valutazione si deve considerare
quale è stato il periodo nel quale gli atti sono stati perpetrati e l’ammontare
della refurtiva. La verifica non può essere fatta in maniera astratta ma deve
essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in
Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 97 ad art. 139).
In secondo luogo, deve poi essere esaminato se l’autore ha agito
con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile la
volontà di derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle
entrate per coprire una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di
vita.
Il TF ha ritenuto sufficiente che il reddito conseguito
dall’attività delittuosa basti a coprire i costi nella misura, a volte, del 10%
e, a volte, del 25%. E’ stato, ad esempio, considerato sufficiente un importo
mensile di fr. 1'000.- per un meccanico (DTF 119 IV 129, 133) rispettivamente
quello di fr. 500.- mensili a fronte di un salario di fr. 3'500.- (DTF 123 IV
113, 116). Troppo scarse sono, per contro, state ritenute entrate per fr. 250.-
al mese (DTF 116 IV 319, 334 seg.).
Non è necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il
reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; DTF 78 IV 91, 94
seg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti l’unica o la
principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123
IV 113, 117).
Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero
imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco
problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale, da
aver già palesato questa sua disponibilità. Se il numero dei delitti realmente
effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una
prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su
quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti,
i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino (Marcel
Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a
edizione, Basilea 2013, n. 108 ad art. 139).
32.
Nel caso concreto, la Corte
ha condiviso l’argomentazione della difesa secondo cui il viaggio in Grecia con
obiettivo quello di trasportare migranti verso la Germania non è dimostrato e
configurerebbe semmai un caso di atti preparatori che non sono tuttavia
punibili (cfr. art. 260 bis CP).
Ciò nonostante, tale considerazione nulla muta alla sostanza: è infatti
stato lo stesso imputato a dichiarare in sede dibattimentale che, comunque, il
numero di clandestini trasportati – facendo riferimento alle somme da lui
guadagnate – è corretto così come indicato nell’atto d’accusa.
Al contrario, l’imputazione relativa al trasporto che poi non è
stato effettuato quando i migranti si trovavano già a casa di __________, è
stata ritenuta a carico dell’imputato. In particolare, l’usura è consumata dal
momento del pagamento, circostanza che era in concreto già intervenuta (cfr.
Weissenberger, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht
II, 3. ed., Basilea 2013, Art. 157 n. 52).
Ciò detto, la Corte ha ritenuto corretta l’imputazione di usura
aggravata per IM 1.
Come sopra riportato, l’art. 157 CP sanziona chi ottiene vantaggi
pecuniari per sé o per terzi. Ne discende che ciò che è determinante è
l’importo complessivo pagato dai migranti in vista di ottenere una determinata controprestazione.
Nel caso concreto, ogni migrante versava un determinato importo per ottenere,
quale controprestazione, il trasporto sicuro attraverso i valichi di confine
dall’Italia al confine con la Germania. Non appare quindi rilevante quante
persone si adoperavano a tal fine e dunque tra quante persone, secondo quali
criteri tale somma sarebbe stata suddivisa e, dunque, in ultima analisi,
l’importo che i correi percepivano singolarmente.
Per quanto attiene a IM 1, il quale ha agito di volta in volta con
uno dei suoi coimputati, egli era perfettamente consapevole – perché era lui a
consegnare il denaro – che ogni migrante versava per ottenere il trasporto fino
al confine con la Germania CHF 270.00.
IM 1 ha infatti ammesso che quando effettuava la “staffetta”
la retribuzione sua e quella dell’autista per il singolo viaggio con a bordo
una media di 3 clandestini era di un totale di CHF 830.00, ovvero CHF 500.00
per la “staffetta” e CHF 110.00 per clandestino trasportato, mentre
quando effettuava la “staffetta” solo in entrata dall’Italia, la
retribuzione sua e quella dell’autista per il singolo viaggio era di un totale
di almeno CHF 530.00, e meglio CHF 200.00 per la “staffetta” e CHF
110.00
per clandestino trasportato (VI PP 10.04.2015, p. 8, AI 210, Inc.
2014.
), circostanza, questa, confermata dai coimputati (VI PP IM 3
13.04
, p. 4, AI 26, Inc. 2014.8873; VI PP IM 4 03.04.2015, p. 4, AI 27,
Inc. 2014.8875; VI PP IM 2 05.04.2015, p. 4, AI 76, Inc. 2014.7492).
Di contro, utilizzando un taxi, il costo sarebbe stato di CHF 360.00,
ovvero, con 3 persone a bordo, di CHF 120.00 a testa, come risulta dagli
accertamenti effettuati dalle Guardie di Confine al momento dei fatti (allegato
all’Inc. 2014.7753). Della correttezza di tali accertamenti, la Corte non ha
motivo di dubitare. Tale somma è peraltro in linea con i riscontri acquisiti
dalla Corte.
Ci si può semmai interrogare a sapere se il paragone debba essere
fatto con il taxi, mezzo di trasporto che i migranti non avrebbero mai utilizzato
e che, comunque, comprende pure vari tipi di assicurazioni ed un autista
professionista, oppure con il treno o il bus.
Ad ogni buon conto, la disproporzione tra CHF 120.00 e CHF 270.00
non solo supera il 35%, ma è addirittura superiore al 50%.
E nulla cambia anche se si volesse considerare un costo del taxi
superiore: anche con costi di CHF 460.00, l’importo a testa ammonterebbe a CHF
150.
, ovvero comunque ampiamente inferiore a CHF 270.00.
Neppure è rilevante il guadagno netto degli imputati: come sopra
indicato, determinante è quanto i migranti pagavano per la controprestazione
pattuita. Del resto, pure considerando un taxi regolare il guadagno netto
dell’autista risulta inferiore a quanto pagato dagli utenti.
La sproporzione appare ancora più manifesta se si considera che il
solo IM 1 guadagnava somme importanti per un tragitto di pochi chilometri, dal
negozio alla dogana e ritorno.
Dal profilo soggettivo, il fatto che CHF 270.00 costituissero un
importo esorbitante per rapporto alla prestazione fornita, non poteva certo
sfuggire all’imputato, il quale, come egli stesso ha dichiarato, con il suo
negozio guadagnava poche migliaia di franchi al mese e conosceva chiaramente il
valore di tale somma di denaro, specialmente se poi corrisposto da persone in
fuga dal loro Paese.
L’imputato sapeva peraltro di agire nell’ambito di
un’organizzazione ben più ampia e che quanto da lui percepito rappresentava
solo una parte della somma complessiva che i migranti erano chiamati a pagare
per compiere il viaggio. Di fatto, in occasione del pubblico dibattimento, IM 1,
il quale aveva egli stesso intrapreso in precedenza il viaggio da clandestino
dall’Iran alla Svizzera, pagando, nel 1999, la cifra USD 4'000.00 (VI PP
10.04
, p. 7, AI 210, Inc. 2014.7753), ha dichiarato:
"
Il Presidente mi chiede se sono consapevole del fatto che vi
erano più persone attive al fine di far compiere ai migranti i vari tratti del
loro viaggio e che, pertanto, la somma che mi veniva corrisposta era unicamente
la parte di un importo ben superiore che questi dovevano pagare per giungere a
destinazione.
R: Sì, noi ricevevamo unicamente una piccola parte di tutto quello
che loro dovevano pagare.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 15, allegato 2 al verbale dibattimentale;
cfr. anche VI PP 10.04.2015, p. 7, AI 210, Inc. 2014.7753).
Era peraltro chiaro all’imputato – che peraltro lo ha riconosciuto
sia in aula (VI DIB 04.11.2015, p. 15, allegato 2 al verbale dibattimentale)
che nel corso dell’inchiesta (VI PP 10.04.2015, p. 7, AI 210, Inc. 2014.7753) –
che l’unica ragione per cui questi cittadini stranieri erano disposti a pagare
importi tanto elevati, era perché temevano di essere fermati. Non disponendo di
validi titoli di viaggio, i migranti, a volte perseguitati, necessitavano
infatti di attraversare le frontiere in modo clandestino e di spostarsi sui
vari territori nazionali senza attirare l’attenzione.
In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, invitato dal
Presidente a spiegare il motivo per cui, a suo dire, le persone trasportate
fossero disposte a pagare somme tanto elevate se confrontate al costo del
viaggio con i normali mezzi di trasporto, IM 1 ha dichiarato:
"
Queste persone non hanno documenti e quindi non possono prendere
i normali mezzi di trasporto. Si tratta a volte di persone perseguitate che non
possono ottenere questi documenti.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 15, allegato 2 al verbale dibattimentale).
IM 1, cittadino iraniano, non poteva infatti ignorare le
vicissitudini che egli stesso ha attraversato nell’intento di raggiungere
l’Europa ed ha quindi approfittato scientemente di questo stato di bisogno per
farsi accordare vantaggi economici sproporzionati.
Tale circostanza configura, a mente della Corte, lo stato di
bisogno evocato dalla giurisprudenza, stato di bisogno direttamente derivante
dalla loro situazione di precarietà e clandestinità.
33.
A mente della Corte, non può
peraltro esservi dubbio sul fatto che l’imputato ha fatto mestiere dell’usura.
Questa non era evidentemente la sua attività principale, ma
inequivocabilmente, IM 1 ha tratto importanti guadagni – se confrontati alla sua
situazione economica, vi ha dedicato tempo ed impegno su un arco di tempo
piuttosto importante – effettuando circa un viaggio di 1 ora e mezza, rispettivamente
8/9 ore (quando si recava fino a __________) alla settimana, sull’arco di circa
10.
mesi (VI DIB 04.11.2015, p. 16, allegato 2 al verbale dibattimentale) –
tanto da renderla a tutti gli effetti un’attività accessoria, ciò che basta a
configurare l’aggravante di cui all’art. 157 cpv. 2 CP.
In tale contesto, la Corte ha confermato il reato di usura
aggravata di cui al punto A.1. dell’atto d’accusa.
B. Imputazione di
incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali aggravata
34.
Pacificamente realizzato, a
mente della Corte, è il reato di cui all’art. 116 cpv. 1 e 3 lett. a e b LStr.
L’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr punisce con una pena detentiva sino
ad un anno o con una pena pecuniaria chiunque, in Svizzera o all’estero,
facilita o aiuta a preparare l’entrata, la partenza o il soggiorno illegali di
uno straniero. Tale disposto, pur con una formulazione lievemente differente,
corrisponde all’art. 23 cpv. 1 quinta frase della vecchia Legge federale
concernente il domicilio e la dimora degli stranieri (vLDDS), il quale puniva
chiunque, in Svizzera o all’estero, facilitava od aiutava a preparare l’entrata
o l’uscita illegale o un soggiorno illegale (STF del 17 luglio 2009 6B_128/2009
consid. 2.1; FF 2002, p. 3447). Il Tribunale federale ha già avuto modo di
precisare che, per realizzare l’infrazione di cui all’art. 23 cpv. 1 quinta
frase vLDDS - e, dunque, anche quella di cui all’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr -
il comportamento dell’autore deve rendere più difficile la presa di una
decisione di espulsione o l’esecuzione di una tale decisione, per esempio
rendendo più difficile l’arresto dello straniero. Il comportamento dell’autore
deve, dunque, contribuire a sottrarre lo straniero in situazione irregolare dal
potere d’intervento delle autorità (DTF 130 IV 77 consid. 2.3.3).
L’infrazione è realizzata, ad esempio, quando l’autore alloggia
uno straniero in situazione irregolare all’insaputa delle autorità (STF del 16
novembre 2007 6B.176/2007, consid. 4.2; STF del 30 settembre 2005 6S.281/2005,
consid. 1; DTF 130 IV 77 consid. 2.3.2 e sentenze citate; Nguyen, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 679; Roschacher, Die Strafbestimmungen des
Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi,
Zurigo/Coira 1991, p. 87-89).
Dal profilo soggettivo, l’infrazione di cui all’art. 116 cpv. 1
lett. a LStr presuppone l’intenzione, ossia la consapevolezza e la volontà di
commettere il reato, ritenuto che il reato può essere commesso per dolo
eventuale (Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt
und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, p. 91 ss.;
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, 2a edizione, Basilea 2009, n.
22.
).
L’art. 5 cpv. 1 lett. a LStr prevede che lo straniero che intende
entrare in Svizzera deve essere in possesso di un documento riconosciuto per
il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto. In caso contrario, la
sua entrata è da considerarsi illegale.
Giusta l’art. 116 cpv. 3 lett. a e b LStr, la pena è una pena
detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria e con la pena detentiva è
cumulata una pena pecuniaria se l’autore ha agito nell’intento di procurare a
sé o ad altri un indebito arricchimento o ha agito per un’associazione o un
gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.
35.
L’imputato, tramite il suo
agire, ha facilitato e aiutato a preparare l’entrata illegale di persone
straniere in Svizzera, ben sapendo che le stesse erano sprovviste dei necessari
documenti di legittimazione per il passaggio di frontiera (VI DIB 04.11.2015,
p. 16, allegato 2 al verbale dibattimentale).
A questo proposito, si rileva che l’episodio del trasporto che poi
non è stato effettuato, quando i migranti si trovavano già a casa di __________,
è stato ritenuto a carico dell’imputato siccome dal profilo della LF sugli
stranieri è sanzionato già chi fa preparativi in vista di condurre un cittadino
straniero illegalmente in Svizzera.
IM 1 ha ammesso che, trovandosi in una difficile situazione
economica, ha compiuto i trasporti in oggetto per trarne un indebito
arricchimento (VI DIB 04.11.2015, p. 14, allegato 2 al verbale dibattimentale).
L’imputato ha agito congiuntamente ai suoi correi nell’ambito di
un gruppo attivo nel trasporto clandestino di migranti.
Ne è testimonianza pure il fatto che vi erano delle persone di
contatto in Italia. Emerge peraltro dagli atti l’esistenza di una struttura
organizzativa, con IM 1 che provvedeva a raccogliere il denaro e ridistribuirlo
ai correi. Infine, vi erano diverse vetture a disposizione, ed è stato
possibile stabilire l’intervento di almeno due ulteriori persone.
Non si trattava – evidentemente - di un’organizzazione criminale
(cfr. a questo proposito Vetterli/D’Addario Di Paolo, Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer, (AuG), CS – Commentaire Stämpfli 2010, art. 116
n. 30), che avrebbe reso competenti altre autorità, ma di un gruppo organizzato,
con ruoli determinati, ovvero più trasportatori tra loro interscambiabili e una
persona che si assicurava che non vi fossero in corso controlli, finalizzato a
permettere l’entrata illegale di migranti.
Il reato di cui all’art. 116 cpv. 1 e 3 lett. a e b LStr è quindi
adempiuto e ciò nella sua forma aggravata.
VII) Imputazione di inganno
nei confronti delle autorità
36.
L’atto d’accusa imputa ad IM
1, in correità con __________, il reato di infrazione alla LF sugli stranieri,
per avere, il 16 giugno 2014, a __________ e __________, sottoscritto quale
datore di lavoro la richiesta di rilascio del permesso B in favore di __________
nonché il contratto di assunzione del medesimo presso il proprio negozio __________,
documenti nei quali veniva riportato, contrariamente al vero, un salario
mensile (CHF 2'700.00) nettamente superiore a quanto realmente retribuito (CHF
700.
), importo, quest’ultimo, la cui esigua entità non avrebbe consentito il
rilascio del permesso di dimora.
Agli atti figura un contratto di lavoro tra IM 1 e __________,
recante le firme di entrambi, il quale prevede l’assunzione di quest’ultimo in
qualità di venditore al dettaglio presso la società dell’imputato, con un
salario netto di CHF 2'770.74 e inizio dell’attività il 16 giugno 2014, così
come il Formulario individuale di domanda di soggiorno con attività lucrativa
in Svizzera, recante pure le due firme, con indicato un salario lordo di CHF
3'683.00 mensili (allegati doc. A e B al VI PP IM 1 30.04.2015, AI 219, Inc.
2014.
).
Sulla base di questi documenti, __________ il 25 luglio 2014 ha
ricevuto il permesso B (allegato doc. C al VI PP IM 1 30.04.2015, AI 219, Inc.
2014.
).
Al proposito __________ ha dichiarato di avere iniziato a lavorare
presso il negozio di IM 1 prima della firma del contratto a tempo indeterminato
del 16 giugno 2014 e di avere lavorato per lui per quasi 3 mesi prima
dell’arresto, guadagnando, per i 2 mesi interi, CHF 700.00 mensili. __________
ha precisato di avere sempre saputo che non avrebbe mai percepito la cifra
indicata sul contratto di lavoro agli atti, importo che non corrisponderebbe a
quanto effettivamente pattuito (VI PP 21.11.2014, p. 2, AI 158, Inc. 2014.7753;
VI PP 15.12.2014, p. 2, AI 180, Inc. 2014.7753).
In occasione dell’interrogatorio finale dinanzi al PP __________
ha dichiarato:
"
ADR che il contratto di lavoro che è stato presentato
all’autorità è vero riportava un salario di oltre CHF 2'700.00 netti, importo
che è stato indicato sul formulario unicamente per poter poi ottenere il
permesso di lavoro.
ADR che è stato il commercialista di IM 1 a compilare questo
documento, su indicazione dello stesso IM 1 e poi a consegnarmelo, per poterlo
io presentare all’autorità. IM 1 non mi avrebbe mai dato questo importo. Con
lui ero d’accordo che avrei preso CHF 700.00 al mese. (…)
Io ribadisco che l’ho fatto solo per ottenere un permesso di
lavoro e di soggiorno in Svizzera. (…)
A domanda dell’avv. __________ a sapere se io nel momento in cui
mi sono presentato da IM 1 a seguito dell’annuncio su tutti.ch ero convito di
poter lavorare in modo regolare percependo un normale salario, rispondo di si.
Mi ha chiesto di fare una settimana di prova nel negozio, senza discutere
insieme del salario previsto. Quando ho terminato la settimana di prova, IM 1
mi ha detto “senti se ti interessa posso darti solo CHF 700.00 al mese, per 6
ore lavorative al giorno”. Io disperato per la mia situazione, ho accettato,
come detto nella speranza di poter ottenere un regolare permesso.”
(VI PP 17.04.2015, p. 4, AI 215, Inc. 2014.7753).
37.
IM 1 dal canto suo, in
Polizia come pure dinanzi al PP, ha respinto ogni addebito mosso nei suoi
confronti, posizione mantenuta pure in sede dibattimentale.
Inizialmente l’imputato ha dichiarato che __________ aveva
iniziato a lavorare presso il suo negozio __________ circa 3 mesi prima
dell’arresto, dopo essere stato da lui assunto con un contratto a tempo pieno
per un salario mensile di CHF 3'500.00 lordi, stipendio che in precedenza
avrebbe percepito la moglie dell’imputato (VI PG 15.09.2014, p. 5 e 8, allegato
10.
all’AI 21, Inc. 2014.7753), versione ribadita il giorno seguente nel verbale
d’arresto (VI PP 16.09.2014,p. 9, AI 25, Inc. 2014.7753).
L’imputato ha dichiarato di avere inoltrato la richiesta di
permesso B per __________ il 17 giugno 2014, per una durata massima di 3 mesi
(VI PP 28.10.2014, p. 6, AI 122, Inc. 2014.7753).
Senonché il 21 novembre 2014, a confronto con __________, ha
rettificato le sue precedenti dichiarazioni, indicando questa volta che
quest’ultimo non avrebbe mai lavorato come commesso nel suo negozio e non
sarebbe mai stato pagato, siccome il contratto partiva dal 1. settembre 2014.
Questo contratto sarebbe stato firmato da entrambi ed inviato
all’Ufficio permessi, che a fine agosto ha rilasciato il permesso B a __________
(VI PP 21.11.2014, p. 8, AI 158, Inc. 2014.7753).
Tornando sulla questione in un successivo suo interrogatorio, IM 1
ha cambiato nuovamente versione, dichiarando che:
"
Da settembre di questo mese avrei preso __________ con un salario
di CHF 3270.00 al mese. Mia moglie aveva un salario maggiore. (…) ADR che io
dal mio lavoro guadagnavo al mese circa CHF 3000.00.
Mi viene detto che appare alquanto basso il mio guadagno visto che
i miei dipendenti venivano pagati di più.
Mi viene chiesto il motivo per cui avrei assunto __________ con un
salario di CHF 3270.00, se effettivamente i guadagni erano scesi.
Quest’anno ero intenzionato a modificare le prestazioni che davo
nel mio negozio. Volevo inserire una macelleria che trattava carne __________;
per questo volevo assumere __________, solo per un periodo determinato,
fintanto che il mio genero non avesse ottenuto il permesso.”
(VI PP 18.12.2014, p. 2, AI 184, Inc. 2014.7753).
Preso atto del contratto di lavoro e del formulario per la domanda
di soggiorno agli atti (allegati doc. A e B al VI PP IM 1 30.04.2015, AI 219,
Inc. 2014.7753), l’imputato ha negato di avere firmato tali documenti:
"
Non ho mai visto questo contratto, la firma non è la mia.
ADR che non so dire chi possa aver falsificato la mia firma. Io di
solito metto il timbro del negozio per qualsiasi cosa dovesse c’entrare con il
mio negozio.
ADR che gli avevo fatto firmare un contratto determinato per 3
mesi nel mese di giugno con un salario di CHF 3260.00 o 3270.00, come
consigliatomi dal mio fiduciario.
ADR che secondo me ero in grado di pagare quell’importo a __________
e gliel’avrei dato.
ADR che il contratto dovrebbe averlo il mio fiduciario contabile;
lo stesso è firmato da me e da __________.
ADR che è stato __________ a portare il contratto di lavoro
all’Ufficio del lavoro; ribadisco che si tratta di un altro contratto, non
quello sottopostomi.”
(VI PP 23.01.2015, p. 2, AI 190, Inc. 2014.7753).
"
Non riconosco le mie firme su questi documenti, la firma apposta
quale datore di lavoro sul doc. A e B non è la mia.
ADR io ho firmato dei documenti ma non sono questi; ricordo di
avere firmato sia la domanda di soggiorno e sia il contratto di assunzione, ma
sugli stessi ho pure apposto il timbro del mio negozio.
ADR che il contratto era di durata determinata e il salario lordo
non superava CHF 3260/3270.00.
ADR che è stato il contabile a compilare questi documenti e poi li
ha consegnati a __________. È stato quest’ultimo che mi ha portato i documenti
e che io, dopo averli visionati, li ho sottoscritti e timbrati come sopra
detto. __________ avrebbe poi consegnato il tutto all’ufficio stranieri.”
Interrogato dal PP a sapere se in definitiva avesse assunto __________
presso il suo negozio e se avesse pattuito con lui un contratto di lavoro, IM 1
ha risposto:
"
__________ non ha mai iniziato a lavorare nel mio negozio. Ci
siamo accordati affinché potesse venire da me a lavorare in negozio in qualità
di commesso. Abbiamo allestito un contratto di lavoro che è stato presentato
anche all’ufficio stranieri.
Il contratto l’ha preparato il contabile __________, io l’ho
firmato, apponendo il timbro del negozio, l’ha firmato __________ ed è stato quest’ultimo
a portarlo all’ufficio stranieri.
ADR che era un contratto a tempo pieno, al 100%, per la validità
di soli 3 mesi; il tempo era determinato perché era mia intenzione
successivamente assumere il compagno di mia figlia in negozio.
ADR che se non sbaglio il contratto prevedeva il salario di CHF
3270.00
o CHF 3'260.00, lordi. Il contabile mi aveva detto che un salario
inferiore non sarebbe stato autorizzato dalla sezione stranieri.
ADR che l’inizio del rapporto di impiego sarebbe avvenuto al
01.09.2014
Mi si dice che il 15 settembre siamo stati arrestati e mi si
chiede quindi se __________ in definitiva per 15 giorni ha lavorato.
No, aspettavo di accordarmi per la vendita di carne __________ e
poi di ottenere il permesso in favore di __________.”
(VI PP 30.04.2015, p. 2 e 3, AI 219, Inc. 2014.7753).
Alla contestazione del PP che al momento dell’arresto aveva
dichiarato che __________ lavorava per lui da circa 3 mesi con un contratto a
tempo pieno per un salario mensile di CHF 3'500.00 lordi, ovvero lo stipendio
che precedentemente prendeva la moglie, l’imputato ha risposto che “Quanto
dichiarato in quel verbale è tutto falso”, affermando di avere rilasciato
quelle dichiarazioni per “poter salvarmi” (VI PP 30.04.2015, p. 3, AI
219, Inc. 2014.7753), versione, questa, sostanzialmente mantenuta anche in aula
(VI DIB 04.11.2015, p. 18 e 19, allegato 2 al verbale dibattimentale).
L’imputato ha negato che il salario indicato sul contratto inviato
all’autorità non fosse quello realmente pattuito e che quel contratto servisse
unicamente per ottenere il permesso di lavoro e residenza per __________, come
poi avvenuto (VI PP 30.04.2015, p. 4, AI 219, Inc. 2014.7753).
38.
__________, contabile di IM 1
per il suo negozio __________, ha riferito, in merito all’assunzione di __________
presso il negozio:
"
(…) IM 1 mi aveva incaricato di preparare il contratto di lavoro
in favore di questa persona. Ricordo che la percentuale d’impiego era del 100%,
con un salario di CHF 3407.00. Lo so per certo perché questo è il salario
minimo di categoria per questo tipo di lavoro (…).
Non ricordo, ma credo fosse un contratto a tempo indeterminato.
L’ho compilato io tramite computer e poi l’ho consegnato direttamente a __________.
Tutto ciò evidentemente su indicazione di IM 1. Ricordo che quella volta da IM
1.
avevo preteso per lo meno l’importo di CHF 50.00 per l’allestimento di questo
contratto d’impiego, importo che mi è stato consegnato da __________ il giorno
in cui l’ho consegnato.
Preciso che unitamente al contratto d’impiego ho pure compilato,
per conto di IM 1 ed in favore di __________, la richiesta del permesso tipo B,
documento questo che ho consegnato insieme al contratto.”
(VI PP 20.04.2015, p. 2 e 3, AI 216, Inc. 2014.7753).
Dopo avere preso visione del contratto di lavoro e del Formulario
individuale di domanda di soggiorno con attività lucrativa in Svizzera agli
atti, già sottoposti all’imputato (allegati doc. A e B al VI PP IM 1
30.04
, AI 219, Inc. 2014.7753), __________ li ha riconosciuti come i
documenti da lui allestiti:
"
Sì, li riconosco, sono quelli che ho compilato io e che ho
consegnato a __________.”
(VI PP 20.04.2015, p. 2 e 3, AI 216, Inc. 2014.7753).
Interrogato dal PP a sapere se avesse sospettato che il contratto
fosse fittizio, nel senso che IM 1 non aveva alcuna intenzione di assumere __________,
rispettivamente che mai lo avrebbe pagato con l’importo indicato sul contratto,
il testimone ha risposto negativamente, aggiungendo che le entrate che aveva
avuto il negozio nel 2012 e che lui aveva avuto modo di vedere giustificavano
l’assunzione di un impiegato (VI PP 20.04.2015, p. 3, AI 216, Inc. 2014.7753).
39.
Posto a confronto con le
dichiarazioni del contabile, IM 1 ha ribadito la sua versione, asserendo che si
tratterebbe di documenti falsi:
"
Io ribadisco che con il contabile mi ero accordato per
l’assunzione di __________ unicamente per il mese di settembre 2014, con un
salario di CHF 3260/3270.00.
Io sono sicuro che i documenti da me firmati non sono questi che
mi sono stati sottoposti. Deduco quindi che questi documenti siano dei falsi.
(…) ribadisco che questi due documenti per me sono dei falsi e
chi li ha allestiti e preparati ha inserito informazioni che non corrispondono
al quelle che avevo dato io.”
(VI PP 30.04.2015, p. 5, AI 219, Inc. 2014.7753).
40.
Ancora in occasione del
pubblico dibattimento, interrogato in merito alla sua reale volontà di assumere
__________, IM 1 ha rilasciato dichiarazioni tutt’altro che lineari, affermando
dapprima che:
"
Avevo intenzione di aggiungere al mio negozio una macelleria __________
e quindi volevo assumere __________, ma non a quel momento. Se avessi dovuto
assumere qualcuno avrei comunque assunto prima di tutti il mio genero e non __________.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 18, allegato 2 al verbale dibattimentale).
Salvo poi ammettere di avere dato al contabile i dati da inserire
nella documentazione (VI DIB 04.11.2015, p. 18, allegato 2 al verbale
dibattimentale).
Invitato a spiegare questa contraddizione l’imputato ha
dichiarato:
"
R: Avrei a ottobre aperto la macelleria __________.
Il Presidente mi contesta che ho appena detto che avrei assunto,
se caso, il mio genero, e non __________.
R: Con __________ volevo fare unicamente un contratto di 3 mesi,
non di più.
Il PP mi chiede se il mio genero poteva lavorare.
R: Sì, aveva già il permesso.
Il Presidente mi chiede quindi perché servivano tre mesi.
R: Perché era a __________.”
(VI DIB 04.11.2015, p. 18, allegato 2 al verbale dibattimentale).
L’imputato ha ribadito che la documentazione agli atti non reca la
sua firma e neppure il timbro del negozio e si tratterebbe quindi di
documentazione falsa, falsificata verosimilmente dallo stesso __________ al
fine di ottenere il permesso B oppure dal contabile, così come ha nuovamente
sostenuto di avere inserito nel contratto la cifra di CHF 3'260.00, siccome con
un importo più basso la sezione permessi non avrebbe concesso il permesso,
importo che avrebbe accettato di pagare a __________, ma unicamente per un
periodo di 3 mesi.
Invitato a spiegare come avrebbe fatto fronte allo stipendio pattuito
sul contratto di lavoro, ritenuto che era in difficoltà economiche, IM 1 ha
risposto che, aggiungendo la macelleria al negozio, sperava di riuscire ad
ottenere un maggiore introito (VI DIB 04.11.2015, p. 18 e 19, allegato 2 al
verbale dibattimentale).
41.
Giusta l’art. 118 cpv. 1 LStr
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
chiunque inganna le autorità incaricate dell’esecuzione della Legge federale
sugli stranieri fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal
modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso
sia ritirato.
L’autore deve assumere un comportamento fraudolento che induce
l’autorità in errore, ciò che la porta ad accordare o rinnovare un permesso
(Vetterli/D'addario di Paolo, in Caroni e.a. (éd.), Stämpflis Handkommentar zum
AuG, 2010, art. 118 n. 4).
Oggetto dell’errore dell’autorità devono essere dei fatti.
L’inganno può avvenire tramite parole, scritti, atti concludenti o silenzio
qualificato.
Sono ad esempio considerate ingannevoli delle indicazioni fallaci
sulle ragioni dell’entrata in Svizzera.
L’inganno può avvenire per omissione quando vengono sottaciuti dei
fatti essenziali e la legge prevede un obbligo di collaborazione, creando così
una posizione di garante e l’autore realizza che l’autorità si trova in errore (Vetterli/D'addario
di Paolo, op. cit., art. 118 n. 5).
I presupposti dell’art. 118 cpv. 1 LStr sono adempiuti anche in
caso di matrimonio fittizio (Zünd, in Spescha e.a. (éd.), Migrationsrecht, 3. ed.
2012, art. 118 n. 2).
Fatto salvo il caso in cui vi è una posizione di garante, l’art.
118.
cpv. 1 LStr non trova per contro applicazione quando le condizioni per il
permesso cambiano in seguito e lo straniero o il terzo che partecipa alla
procedura omette di informare l’autorità (Vetterli/D'Addario di Paolo, op.
cit., art. 118 n. 5; Zünd, op. cit., art. 118 n. 2).
Il disposto dell’art. 118 LStr non esige che l’inganno sia
commesso con astuzia. Ciononostante, va ritenuta una responsabilità congiunta
dell’autorità, la quale sottostà alla massima dell’istruzione e, di
conseguenza, deve essere particolarmente diligente (Vetterli/D'Addario di
Paolo, op. cit., art. 118 n. 6).
L’obbligo espresso di collaborare previsto all’art. 90 LStr non
conduce automaticamente alla colpevolezza del prevenuto, ma questo obbligo deve
concernere dei fatti che una parte conosce meglio dell’autorità e che
quest’ultima non è in grado di stabilire senza la collaborazione dello
straniero o del terzo che partecipa alla procedura (Vetterli/D'Addario di
Paolo, op. cit., art. 118 n. 7).
Infine, il risultato dell’infrazione si produce quando il permesso
viene accordato. La condanna è possibile unicamente in presenza di una chiara
dichiarazione dell’autorità incaricata dell’esecuzione della Legge federale
sugli stranieri secondo cui il permesso non sarebbe stato accordato se
l’autorità fosse stata a conoscenza dell’effettivo stato delle cose. È
sufficiente una dichiarazione secondo cui, “secondo la pratica costante, una
procedura di questo genere conduce normalmente al rifiuto o al ritiro del
permesso” (Vetterli/D'Addario di Paolo, op. cit., art. 118 n. 8).
42.
Nel caso concreto, la Corte
ha ritenuto che la documentazione inoltrata all’Ufficio Stranieri al fine di
far ottenere un permesso a __________ è stata allestita dall’imputato o su sua
indicazione, così come indicato dal contabile.
Le spiegazioni da lui fornite non sono apparse in nulla
convincenti, tanto che egli stesso, come si è visto, nel primo verbale ha
ammesso che __________ lavorava per lui, dichiarando, in seguito, che doveva
chiedergli il permesso per assentarsi.
Il coinvolgimento di IM 1 risulta inoltre dalle costanti, lineari
e disinteressate dichiarazioni di __________.
Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa, egli non aveva
nessun interesse nell’ammettere di aver dichiarato il falso su di un documento
ufficiale, provocando così la promozione dell’accusa nei suoi stessi confronti
anche per tale reato.
L’imputazione di inganno verso l’autorità di cui al punto A.3.
dell’atto d’accusa è quindi stata confermata.
VIII) Imputazione di delitto
contro la LF sulle telecomunicazioni
43.
A mente della pubblica
accusa, IM 1, in qualità di incaricato di compiti di servizio nell’ambito delle
telecomunicazioni, quale rivenditore per la compagnia telefonica __________ AG
di __________, ha ripetutamente contraffatto o dissimulato informazioni,
rispettivamente dato occasione ad altri, in specie a __________ detto __________,
di contraffare o dissimulare informazioni, tenendo in deposito, consegnando a
terzi ed utilizzando ai fini del suo traffico illegale di clandestini, un
imprecisato numero di carte SIM prepagate della __________, ma almeno 1'900, di
cui sono state contraffatte e dissimulate le generalità degli intestatari,
tutte attivate a persone inesistenti o di fantasia, da cui l’imputazione di
delitto contro la LF sulle telecomunicazioni di cui al punto A.4 dell’atto
d’accusa.
44.
Questi fatti non sono
contestati e discendono dalle dichiarazioni dell’imputato:
"
ADR che confermo che nel corso del 2014 ho ricevuto circa 200
schede al mese già attivate e questo fino al settembre 2014, poco prima di
essere arrestato; in totale dunque circa 1600; in precedenza, dal 2011 ne avrò
ricevute in totale al massimo 300.
ADR che le ho tutte regalate a terzi, famigliari e clienti,
rispettivamente utilizzate per il traffico di clandestini. Di queste ne ho date
anche ad IM 2, __________, IM 3 e IM 4 ai fini del comune traffico di
clandestini.
Mi si dice dunque che ne ho ricevute da __________ un totale di
circa 1900, da me regalate a terzi.
Si, parte di queste sono state sequestrate al momento del mio
arresto.”
(VI PP 10.04.2015, p. 9, AI 210, Inc. 2014.7753; cfr. anche VI DIB
04.11
, p. 19, allegato 2 al verbale dibattimentale).
Giusta l’art. 49 cpv. 1 LTC, è punito con una pena detentiva sino
a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, incaricato di compiti di
servizio nell’ambito delle telecomunicazioni contraffà o dissimula informazioni
(lett. a) o dà occasione ad altri di contraffare o dissimulare informazioni
(lett. b).
Ne consegue la conferma del punto A.4. dell’atto d’accusa.
IX) Imputazione di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
45.
L’art. 19a LStup punisce con
la multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente
stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’art. 19 LStup per
assicurarsi il proprio consumo (cpv. 1). Nei casi poco gravi si può abbandonare
il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un
avvertimento (cpv. 2).
L’art. 19 cpv. 1 lett. d LStup punisce, tra l’altro, l’acquisto e
la detenzione, senza autorizzazione, di stupefacenti.
Anche per quanto riguarda questa imputazione, i fatti sono ammessi
e dal profilo giuridico l’imputazione appare corretta.
IM 1 ha ammesso di avere, il 15 settembre 2014, a __________,
senza essere autorizzato, detenuto un quantitativo di circa 2 grammi di
marijuana destinata al proprio consumo, nonché di avere, nel corso del 2014,
presso la stazione ferroviaria di __________, acquistato da un ignoto venditore
per il proprio consumo ed in seguito consumato circa 2 grammi di marijuana (VI
DIB 04.11.2015, p. 20, allegato 2 al verbale dibattimentale; VI PP 10.04.2015,
p. 10, AI 210, Inc. 2014.7753), da cui la conferma dell’imputazione di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto A.5. dell’atto
d’accusa.
X) Commisurazione della pena
46.
Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129
IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),
il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,
determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.
; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del
12.
marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF
del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF
del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.
6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano
adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il
giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il
massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale
del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea
2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.;
Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,
n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,
n. 78, p. 506).
47.
Nell’evenienza concreta, dal
profilo oggettivo, la colpa di IM 1 è stata ritenuta di grado medio basso per
il reato di usura e di media gravità per le restanti imputazioni.
Relativamente all’imputazione di usura, gli importi versati dalle
persone trasportate si situano nell’intervallo inferiore costitutivo del reato.
Per il rimanente, con il proprio agire l’imputato ha permesso ad
un importante numero di cittadini stranieri sprovvisti di validi documenti di
legittimazione di entrare illegalmente in Svizzera.
La colpa di IM 1 è risultata
per contro grave dal profilo soggettivo.
La Corte ha ritenuto oltremodo evidente che egli era – se non il
capo – quanto meno il punto di riferimento dei coimputati.
A testimoniare del suo ruolo apicale vi sono in primo luogo le
univoche e lineari chiamate di correo dei coimputati, dichiarazioni che la
Corte ha ritenuto del tutto credibili, così come pure i numerosi riscontri
oggettivi: IM 1, a differenza dei coimputati, era presente in occasione di
tutti i viaggi, era lui ad avere i contatti con i passatori in Italia, era lui
che forniva le carte SIM ed è lui ad essere stato fermato in Germania per un
reato analogo già nel 2011, circostanza che, certo, non configura un precedente
penale, ma è comunque oltremodo indicativa del suo agire.
Soprattutto, IM 1 svolgeva il ruolo più defilato, guadagnando
somme relativamente importanti senza correre rischi particolari. Di fatto,
anche in caso di controlli, egli non sarebbe stato trovato con clandestini a
bordo. Al contrario, IM 2 era stato già arrestato nel mese di agosto 2014,
mentre __________ era stato intercettato con 2 migranti a bordo nel Canton Uri.
L’imputato ha delinquito reiteratamente in un numero elevato di
occasioni nel corso di un lasso di tempo relativamente breve, dimostrando così
la propria determinazione.
Stupisce poi la sua propensione a delinquere ed il fatto che
neppure l’arresto del primo membro del gruppo lo ha indotto a desistere.
Risulta poi evidente che l’imputato ha agito a fine di lucro,
quindi mosso da egoismo. Ciò lo ha indotto ad approfittare della situazione di
disperazione in cui versano i migranti in fuga dai loro Paesi.
Egli non lo ha fatto – come da lui sostenuto – per fini ideali
ovvero per aiutarli, bensì unicamente per trarne un profitto e risanare così la
sua precaria situazione economica.
Ha così approfittato dei più poveri tra i poveri, inducendo queste
persone a versare a lui e ai suoi correi i pochi soldi di cui dispongono pur di
raggiungere la loro meta.
Altrettanto grave è il fatto che lo stesso IM 1 ha vissuto
analoghe vicissitudini ed è quindi perfettamente consapevole di cosa
significano gli importi pagati per chi fugge da casa propria.
A suo favore la Corte non ha intravvisto particolari motivi di
attenuazione della pena. Egli ha reiteratamente mentito e cambiato versione e
non è mai sembrato volersi assumere le sue reali responsabilità, tentando
piuttosto di accusare l’uno o l’altro dei suoi correi.
Neppure può essere considerata a favore di IM 1 la situazione economica
precaria in cui versava, la quale non giustifica comunque mai la commissione di
reati.
In tale contesto, richiamata una precedente decisione di questa Corte
(72.2014.133 del 15 dicembre 2014), con la quale un “passatore” che
aveva trasportato circa 200 migranti era stato condannato alla pena detentiva
di 3 (tre) anni, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1, in
considerazione anche del concorso tra i reati, la pena detentiva di 2 (due)
anni e 6 (sei) mesi.
48.
L'art. 42 cpv. 1 CP sancisce
il principio in base al quale il giudice sospende di regola l'esecuzione di una
pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra
necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
Di principio, quindi, se l'autore non è recidivo, in assenza di un
pronostico sfavorevole, deve essere ordinata la sospensione condizionale della
pena, laddove un pronostico favorevole è presunto dalla legge (DTF 134 IV 1
consid. 4.2.2.).
49.
Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP,
il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di
un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se
necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se
la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione
condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la
condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4
pag. 77).
Quando la durata della pena detentiva si situa, come nella
fattispecie, tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra
la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi
dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014
dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se
la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal
punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena
detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero
dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme
delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può
decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo
modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta
alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento
troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente"
(STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2).
Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione
totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una
sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere
nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,
che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della
sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del
suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a
chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue
chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che
non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e
tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
50.
Nel caso concreto l’inchiesta
pendente in Germania non rappresenta un precedente penale, la prognosi non può
dirsi certamente negativa, motivo per cui la pena detentiva può beneficiare
della sospensione condizionale parziale, con la parte da espiare che viene
stabilita in 14 (quattordici) mesi, mentre per il rimanente la pena viene
sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
51.
In ossequio all’art. 116 cpv.
3.
LStr, all’imputato viene inoltre comminata una pena pecuniaria di CHF
1'400.00 (millequattrocento), corrispondenti a 140 (centoquaranta) aliquote
giornaliere di CHF 10.00 (dieci) cadauna, sospesa anch’essa per 3 (tre) anni,
così come, per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, una multa di CHF 100.00
(cento), la quale, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà convertita in
una pena detentiva di 1 (un) giorno.
XI) Sequestri
52.
In accoglimento della richiesta
dell’accusa, il materiale cartaceo è stato confiscato, siccome mezzo di prova,
ed è stata ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente sotto
sequestro.
Per contro la Corte non ha ritenuto, per proporzionalità, di
procedere alla confisca dei veicoli, i quali sono quindi stati dissequestrati a
favore degli aventi diritto.
Il materiale telefonico ed informatico è stato dissequestrato,
previa cancellazione delle memorie, i cui costi sono da anticipare dagli
imputati.
In fine, la somma di denaro è stata sottoposta a sequestro
conservativo a garanzia delle spese di giustizia.
XII) L’istanza di indennizzo
presentata dalla difesa
53.
Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP,
se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti
è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai
fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a),
un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria
al procedimento penale (lett. b) e una riparazione del torto morale per lesioni
particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di
privazione della libertà.
L’autorità penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può
invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
Ritenuto che IM 1 non è stato assolto, l’istanza di indennizzo ex
art. 429 CPP formulata dal suo difensore di fiducia è stata respinta.
Visti gli art.: 12, 40, 42, 44,
47, 49, 51, 69, 70, 157 cifra 1 e 2 CP;
116.
cpv. 1 e cpv. 3 lett. a e b, 118 cpv. 1 LStr;
49.
LTC;
19a LStup;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 1 è autore colpevole di:
1.1
usura aggravata
siccome commessa per mestiere,
per avere,
nel periodo settembre 2013 – 15 settembre 2014, fra l’Italia e la
zona svizzera di confine con la Germania,
in correità con __________, IM 2, IM 3, IM 4 e __________,
sfruttando lo stato di bisogno di 143 cittadini stranieri, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che
sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;
1.2
incitazione
all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata
siccome commessa per procacciare a sé e ai correi un
indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi
appositamente per commettere ripetutamente tali atti,
per avere,
nel periodo settembre 2013 – 15 settembre 2014, fra l’Italia e la
zona svizzera di confine con la Germania,
in correità con __________, IM 2, IM 3, IM 4 e __________,
facilitato e aiutato a preparare l’entrata illegale
in Svizzera di 143 cittadini stranieri privi dei necessari documenti di
legittimazione;
1.3
inganno nei confronti
delle autorità
per avere,
il 16 giugno 2014, a __________ e __________, in
correità con __________, ingannato le autorità di esecuzione della Legge
federale sugli stranieri fornendo dati falsi e facendo ottenere in questo modo
a __________, il 15 luglio 2015, il rilascio del permesso di soggiorno tipo B,
e meglio per avere sottoscritto quale datore di
lavoro, per conto della propria ditta individuale __________, la richiesta per
il rilascio del permesso di soggiorno tipo B in favore di __________, come pure
il contratto di assunzione del medesimo presso il proprio negozio, documenti
nei quali veniva indicato, contrariamente al vero, un salario mensile (CHF
2'700.00 circa) nettamente superiore a quanto realmente retribuito (CHF
700.
), importo quest’ultimo, la cui esigua entità non avrebbe consentito il
rilascio del permesso di dimora;
1.4
delitto contro la LF sulle
telecomunicazioni ripetuto
per avere,
nel periodo 2011 – settembre 2014, a __________ ed in altre imprecisate località del Ticino,
in qualità di incaricato di compiti di servizio
nell’ambito delle telecomunicazioni, quale rivenditore per la compagnia
telefonica __________ AG di __________, tenuto in deposito, consegnato a terzi
ed utilizzato ai fini del suo traffico illegale di clandestini, 1'900 carte SIM
prepagate della __________, di cui sono state contraffatte e dissimulate le
generalità degli intestatari, tutte attivate a persone inesistenti o di
fantasia;
1.5
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti ripetuta
per avere,
nel corso del 2014, presso la stazione ferroviaria
di __________, senza essere autorizzato, acquistato e consumato 2 grammi di
marijuana, nonché per avere, il 15 settembre 2014, a __________, senza essere
autorizzato, detenuto 2 grammi di marijuana destinati al proprio consumo
personale;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 2 è autore colpevole di:
2.1
usura aggravata
siccome commessa per mestiere,
per avere,
nel periodo 20 maggio 2014 – 10 agosto 2014, tra __________, __________,
__________ e la zona svizzera di confine con la Germania,
in correità con IM 1,
sfruttando lo stato di bisogno di 51 cittadini stranieri, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che
sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;
2.2
incitazione
all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata
siccome commessa per procacciare a sé e ai correi un
indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi
appositamente per commettere ripetutamente tali atti,
per avere,
nel periodo 20 maggio 2014 – 10 agosto 2014, tra __________, __________,
__________ e la zona svizzera di confine con la Germania,
in correità con IM 1,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di 51
cittadini stranieri privi dei necessari documenti di legittimazione;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e
precisato nei considerandi.
3.
IM 3 è autore colpevole di:
3.1
usura aggravata
siccome commessa per mestiere,
per avere,
nel periodo settembre 2013 – agosto 2014, tra __________, __________
e la zona svizzera di confine con la Germania,
in correità con IM 1,
sfruttando lo stato di bisogno di 30 cittadini stranieri, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che sono in
manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;
3.2
incitazione
all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata
siccome commessa per procacciare a sé e ai correi,
un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone
costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,
per avere,
nel periodo settembre 2013 – agosto 2014, tra __________, __________
e la zona svizzera di confine con la Germania,
in correità con IM 1,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di 30
cittadini stranieri privi dei necessari documenti di legittimazione;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e
precisato nei considerandi.
4.
IM 4 è autore colpevole di:
4.1
usura aggravata
siccome commessa per mestiere,
per avere,
nel periodo ottobre 2013 – settembre 2014, tra __________, __________
e la zona svizzera di confine con la Germania,
in correità con IM 1,
sfruttando lo stato di bisogno di 27 cittadini stranieri, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che sono in
manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;
4.2
incitazione
all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata
siccome commessa per procacciare a sé e ai correi,
un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone
costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,
per avere,
nel periodo ottobre 2013 – settembre 2014, tra __________, __________
e la zona svizzera di confine con la Germania,
in correità con IM 1,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di 27
cittadini stranieri privi dei necessari documenti di legittimazione;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e
precisato nei considerandi.
5.
Di conseguenza,
5.1
IM 1
è condannato
5.1.1
alla pena detentiva di 30
(trenta) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
5.1.2
alla pena pecuniaria di CHF
1'400.00 (millequattrocento),
corrispondenti a 140 (centoquaranta) aliquote giornaliere di CHF
10.00
(dieci) cadauna.
5.1.3
al pagamento della multa di
CHF 100.00 (cento) con l’avvertenza
che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con
una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
5.1.4
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa in ragione di 16 (sedici) mesi, con un periodo di prova di anni
3.
(tre). Per il resto è da espiare.
5.1.5
L'esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3
(tre).
5.1.6
L’istanza di indennizzo
ex art. 429 CPP formulata dal difensore di IM 1 è respinta.
5.2
IM 2
è condannato
5.2.1
alla pena detentiva di 18
(diciotto) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
5.2.2
alla pena pecuniaria di CHF
500.00
(cinquecento),
corrispondenti a 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di CHF 10.00
(dieci) cadauna.
5.2.3
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
5.2.4
L’esecuzione della pena pecuniaria
è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
5.2.5
È revocata la misura
sostitutiva dell’arresto costituita dalla consegna dei documenti di
legittimazione e meglio del titolo di viaggio svizzero __________ e del
permesso di dimora tipo B n. __________.
5.3
IM 3
è condannato
5.3.1
alla pena detentiva di 14
(quattordici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
5.3.2
alla pena pecuniaria di CHF
1’200.00 (milleduecento),
corrispondenti a 30 (trenta) aliquote giornaliere di CHF 40.00
(quaranta) cadauna.
5.3.3
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
5.3.4
L’esecuzione della pena pecuniaria
è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
5.4
IM 4
è condannato
5.4.1
alla pena detentiva di 14
(quattordici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
5.4.2
alla pena pecuniaria di CHF 300.00
(trecento), corrispondenti a
30.
(trenta) aliquote giornaliere di CHF 10.00 (dieci) cadauna.
5.4.3
L’esecuzione della pena detentiva
è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
5.4.4
L’esecuzione della pena pecuniaria
è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
6.
È ordinata la confisca di
tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente, eccezion
fatta per l’automobile Mercedes Benz C220K Coupé targata __________ con chiave
(inc. 19600, rep. n. 35700) e l’automobile VW Golf di colore grigio targata __________
(inc. 19070, rep. n. 36069), che vengono dissequestrate a favore degli aventi
diritto, nonché dei telefoni cellulari e dei navigatori, che vengono
dissequestrati a favore degli aventi diritto, previa cancellazione delle
memorie, i cui costi sono da anticipare dagli imputati.
E’ ordinato il sequestro conservativo sulla somma di denaro
sequestrata a IM 1 a garanzia del pagamento di tassa di giustizia, spese
procedurali e multa.
7.
La tassa di giustizia di
CHF 2’000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in
solido, con ripartizione interna in misura di ¼ (un quarto) ciascuno.
8.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.
8.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 13'725.85 comprensiva di onorario e spese.
8.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 13'725.85 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
9.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 3 sono sostenute dallo Stato.
9.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 2 è approvata per CHF 5'896.60 comprensiva di onorario e spese.
9.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 5'896.60 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
10.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 4 sono sostenute dallo Stato.
10.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 3 è approvata per CHF 7'264.75 comprensiva di onorario, spese e
IVA.
10.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 7'264.75 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 13'300.--
Multa fr. 100.--
Traduzioni fr. 118.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 607.70
fr. 16'125.70
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 3'325.--
Multa fr. 100.--
Traduzioni fr. 29.50
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 151.92
fr. 4'106.42
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 3'325.--
Traduzioni fr. 29.50
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 151.92
fr. 4'006.42
============
Distinta spese a
carico di IM 3 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 3'325.--
Traduzioni fr. 29.50
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 151.92
fr. 4'006.42
============
Distinta spese a
carico di IM 4 (1/4)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 3'325.--
Traduzioni fr. 29.50
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 151.92
fr. 4'006.42
============
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ministero Pubblico della
Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera