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Decisione

72.2015.79

Usura aggravata, infrazionealla LF sugli stranieri aggravata (indebito profitto e nell'albito di un'organizzazione dedita al trasporto di clandestini), delitto contro la LF sulle telecomunicazioni, co

5 novembre 2015Italiano152 min

Source ti.ch

Fatti

i valichi doganali non presidiati di __________ e __________, sino perlopiù

sino a __________, nelle modalità di cui al punto D.2.,

sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza di circa 30

clandestini, traendo deliberatamente vantaggio dalla condizione di

vulnerabilità di queste persone in quanto stranieri sprovvisti dei necessari

permessi di soggiorno, in fuga dal loro paese d’origine, senza punti di

riferimento in Italia e in Svizzera, in precarie condizioni sociali ed economiche

e ignoranti della lingua,

ottenendo per sé e per il correo, come corrispettivo per il singolo

viaggio, il pagamento di un importo compreso tra CHF 590.00 e CHF 890.00;

importo sproporzionato rispetto alla normale tariffa per quel tratto di strada

di CHF 360.00;

riuscendo così a guadagnare, per sé e per il correo, un importo

complessivo compreso tra CHF 5’900.00 e CHF 8’900.00,

D.2. infrazione alla LF sugli

stranieri – aggravata (indebito profitto e nell’ambito di

un’organizzazione dedita al trasporto di clandestini)

siccome commessa per procacciare a sé e al correo, un indebito

arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi

appositamente per commettere ripetutamente tali atti,

per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto D.1., agendo

congiuntamente a IM 1,

facilitato l’entrata in Svizzera, in provenienza dall’Italia,

attraverso i valichi non presidiati di __________ e __________, in 10

occasioni, di almeno 30 cittadini stranieri, provenienti dalla Siria o dai

paesi limitrofi, sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione o in

possesso di documenti di legittimazione contraffatti, trasportandoli, con la

propria autovettura Alfa Romeo 147 bianca targata __________, fino alla zona di

confine con la Germania, perlopiù Kreuzlingen e agevolando loro l’uscita dal

valico pedonale, mentre il correo IM 1 procedeva alla bonifica del territorio

(ossia alla verifica del territorio alfine di prevenire eventuali controlli

doganali o di polizia, mantenendosi in contatto telefonico a tale scopo con il

correo), sia in entrata dall’Italia che, a volte, sino a destinazione;

E. IM 4

E.1. Usura (aggravata)

siccome ha fatto mestiere dell’usura,

per avere, nel periodo ottobre 2013 – settembre 2014, tra __________,

__________ e la zona svizzera di confine con la Germania, agendo congiuntamente

a IM 1,

prendendo in consegna, in Italia, a scadenze irregolari, in 9

occasioni, una media di 3 clandestini, provenienti dalla Siria o dai paesi

limitrofi, e trasportandoli con le vetture a lui in uso, solitamente attraverso

i valichi doganali non presidiati di __________, __________ e __________, sino

perlopiù sino a __________, nelle modalità di cui al punto E.2.,

sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza di circa 27

clandestini, traendo deliberatamente vantaggio dalla condizione di

vulnerabilità di queste persone in quanto stranieri sprovvisti dei necessari

permessi di soggiorno, in fuga dal loro paese d’origine, senza punti di

riferimento in Italia e in Svizzera, in precarie condizioni sociali ed economiche

e ignoranti della lingua,

ottenendo per sé e per il correo, come corrispettivo per il

singolo viaggio, il pagamento di un importo compreso tra CHF 500.00 e CHF

800.00; importo sproporzionato rispetto alla normale tariffa per quel tratto di

strada di CHF 360.00;

riuscendo così a guadagnare, per sé e per il correo, un importo

complessivo compreso tra CHF 4’500.00 e CHF 7’200.00;

E.2. infrazione alla LF sugli

stranieri – aggravata (indebito profitto e nell’ambito di

un’organizzazione dedita al trasporto di clandestini)

siccome commessa per procacciare a sé e al correo, un indebito arricchimento,

come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente per commettere

ripetutamente tali atti,

per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto E.1., agendo

congiuntamente a IM 1,

facilitato l’entrata in Svizzera, in provenienza dall’Italia,

attraverso i valichi non presidiati di __________, __________ e __________, in

9 occasioni, di almeno 27 cittadini stranieri, provenienti dalla Siria o dai

paesi limitrofi, sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione o in

possesso di documenti di legittimazione contraffatti, trasportandoli con le

proprie autovetture, Renault Mégane blu e BMW 120, targate __________, nonché

in un’occasione con un’auto noleggiata appositamente, fino alla zona di confine

con la Germania, perlopiù __________ e agevolando loro l’uscita dal valico

pedonale, mentre il correo IM 1, rispettivamente __________, procedeva alla

bonifica del territorio (ossia alla verifica del territorio alfine di prevenire

eventuali controlli doganali o di polizia, mantenendosi in contatto telefonico

a tale scopo con il correo), sia in entrata dall’Italia che, a volte, sino a

destinazione.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP

1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;

- l’imputato IM 2, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- l’avv. __________,

difensore d’ufficio dell’imputato __________;

- l’imputato IM 3, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;

- l’imputato IM 4, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 3;

- in qualità di interprete

per la lingua persiana, __________.

Espletato il pubblico

dibattimento:

mercoledì 04.11.2015, dalle ore 09:38 alle ore 18:08,

giovedì 05.11.2015, dalle ore 09:36 alle ore 16:55.

Evase le seguenti

questioni: I. Verbale del dibattimento

Il Presidente constata l’assenza

dell’imputato __________, preannunciata telefonicamente dalla sua

patrocinatrice il 3 novembre 2015.

Il Presidente, posto che vi è un

imputato in detenzione, chiede alle parti se sono d’accordo di disgiungere il

procedimento nei confronti di __________ ai sensi dell’art. 30 CPP e di

procedere al dibattimento per quanto riguarda gli altri imputati.

PP: Non mi oppongo alla

disgiunzione.

Avv. DF 1: Non mi oppongo alla

disgiunzione.

Avv. __________: Non mi oppongo

alla disgiunzione.

Avv. DUF 1: Non mi oppongo alla

disgiunzione.

Avv. DUF 2: Non mi oppongo alla

disgiunzione.

Avv. DUF 3: Non mi oppongo alla

disgiunzione.

Il Presidente constata che

l’imputato è stato regolarmente citato con lettera raccomandata dell’11

settembre 2015 (doc. TPC 4). L’imputato non ha presentato giustificazioni per

la sua assenza.

L’avv. __________ comunica di

non essere riuscita a contattare l’imputato, ma unicamente la moglie, la quale

ha comunicato che egli si trova in America per un funerale e tornerà

presumibilmente a gennaio 2016. Comunica inoltre che la moglie dell’imputato ha

dichiarato che lo stesso non era a conoscenza dell’odierno dibattimento,

nonostante la citazione gli sia stata da lei trasmessa.

In tali condizioni, non

potendosi procedere direttamente al giudizio in contumacia, si deve, giusta

l’art. 366 CPP, far luogo ad una nuova udienza, previa nuova citazione.

L’avv. __________ viene

congedata.

Il Presidente propone alle parti

le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:

- per

quanto riguarda l’imputato IM 1, il punto A dell’atto d’accusa relativo ai suoi

dati personali è modificato nel senso che l’avv. DF 1 è suo difensore di

fiducia e non d’ufficio;

- i

punti A.1 e C.1 dell’atto d’accusa sono modificati nel senso che l’usura

aggravata è in parte tentata;

- il

titolo dei punti A.2, B.2, C.2, D.2 e E.2 dell’atto d’accusa è modificato nel

senso che il reato è quello di incitazione all’entrata, alla partenza o al

soggiorno illegali;

- parimenti,

il titolo dei punti A.3 e C.3 dell’atto d’accusa è modificato nel senso che il

reato è quello di inganno nei confronti delle autorità;

- il

punto A.2.2 dell’atto d’accusa è modificato nel senso che i clandestini

trasportati sono 27, e non 28, come risulta dal punto A.1.2 dell’atto d’accusa

e dalle dichiarazioni dell’imputato;

- il

punto A.4 dell’atto d’accusa è modificato nel senso che il delitto contro la LF

sulle telecomunicazioni è ripetuto;

- parimenti,

il punto A.5 dell’atto d’accusa è modificato nel senso che la contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti è ripetuta.

Le parti si dichiarano d’accordo

con queste modifiche.

Per quanto riguarda i fatti

imputati ad IM 1 al punto A.5. dell’atto d’accusa, il Presidente propone alle

parti di prospettare anche il reato di cui all’art. 19b LStup, ripetuto.

Le parti si dichiarano

d’accordo.

Considerandi

II. Dispositivo

questioni pregiudiziali

richiamato l’art. 30 CPP;

ordina

1.

Il

procedimento a carico di __________ è disgiunto dal procedimento concernente

l’atto d’accusa 59/2015 del 19 maggio 2015.

2.

Non

si prelevano tasse e spese di giustizia.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: pone l’accento sul fatto che gli sfruttatori degli immigranti

costituiscono una vera propria impresa multinazionale per fini illeciti di

lucro. La stabilità e l’adeguatezza della struttura sono quindi condizioni

imprescindibili. Si tratta di un’organizzazione criminale che è inoltre diventata

dispensatrice di speranza. Nel caso specifico è emersa la piena operatività di

un organismo fortemente strutturato di carattere transnazionale e gestito

soprattutto da cittadini stranieri, la quale approfitta scientemente delle

condizioni disperate dei clandestini. Nello specifico la narrazione dei

migranti trasportati e il modus operandi rilevato delinea in modo uniforme

tutti i passaggi dei trasporti. I migranti vengono caricati nella zona

interessata e trasportati a tappe in Europa occidentale passando dai Balcani.

Le condizioni di viaggio sono incivili, spesso viaggiano su camion e altri

mezzi pesanti, senza approvvigionamento di cibo e acqua. Vengono utilizzate

persone esperte che con le loro autovetture effettuano il trasporto. Il

passaggio sul territorio svizzero avviene tramite più autovetture con la

modalità della “staffetta”. A mente dell’accusa è emersa la piena

partecipazione a detta attività criminosa da parte di tutti gli imputati.

Il PP riassume le circostanze dell’arresto degli imputati.

Sottolinea che l’organizzazione criminale nel caso di specie era

gestita da IM 1, il quale si è occupato di tutto l’aspetto organizzativo, era

in contatto con i passatori italiani e anche con le persone di riferimento in

Grecia e si occupava della bonifica del territorio. Per lui, con lui e su sue

indicazioni, suoi amici e conoscenti hanno trasportato i migranti in Svizzera.

Si è infatti potuto vedere che, nonostante il fermo di IM 2, il traffico non si

è fermato, ma si è arrestato unicamente con l’arresto del capo, ovvero IM 1.

Quanto al diritto, rileva che è pacificamente dato il reato di

infrazione alla LF sugli stranieri, avendo gli imputati facilitato l’entrata e

il transito in Svizzera di cittadini stranieri, consapevoli del fatto che

questi ultimi non avrebbero potuto entrare legalmente nel nostro paese, siccome

sprovvisti dei necessari documenti; gli imputati hanno agito a scopo di lucro e

pure nell’ambito di un’organizzazione dedita a questo traffico.

A mente dell’accusa è dato anche il reato di usura. Gli imputati

erano ben consapevoli delle condizioni in cui versavano i clandestini. Il TF ha

ritenuto questo reato a partire già da una maggiorazione del 20/25% del prezzo

di mercato (DTF 92 IV 132). Il guadagno di IM 1 e dei suoi correi va comparato

al prezzo abituale del viaggio in taxi. Il loro guadagno è stato quantificato

in un importo per viaggio tra CHF 500.00 e 890.00, mentre il viaggio in taxi si

aggira attorno a CHF 360.00, con il che risulta maggiorato di ben oltre il

20/25% preteso dalla giurisprudenza. Il PP sottolinea che l’accertamento

dell’accusa è ufficiale ed è stato effettuato dalle Guardie di confine.

Abbondanzialmente rileva che i clandestini avrebbero viaggiato con i mezzi

pubblici e non con il taxi ed in ogni caso, anche se avessero preso un taxi,

avrebbero viaggiato in gruppo e quindi il prezzo sarebbe stato diviso tra loro.

Gli imputati non potevano ignorare la condizione di vulnerabilità

dei migranti, ignoranti delle leggi e della lingua, i quali non sapevano dove

si trovavano. Stato di bisogno che risiede principalmente nella loro condizione

di illegalità, posto che gli stessi non erano in possesso dei necessari

documenti per entrare in Svizzera.

Tutti gli imputati sapevano peraltro che quanto da loro percepito

era solo una parte di quanto i clandestini dovevano pagare.

Vi è pure l’aggravante del mestiere, siccome hanno eseguito

l’attività in modo reiterato, alla stregua di una professione.

Per quanto riguarda il delitto contro la LF sulle

telecomunicazioni, rileva che IM 1 ha disatteso l’ordinaria procedura per

l’attivazione delle carte SIM.

Il PP sottolinea che IM 1 contesta innanzitutto il viaggio

effettuato in Grecia, finalizzato all’organizzazione di altri trasporti di

clandestini, ma il coimputato IM 2, in condizioni di assenza di pericolo di

collusione, ha riferito di avere saputo che IM 1 era andato in Grecia per

trovare altri clandestini da trasportare, dichiarazioni che ha confermato

ancora in aula. __________ ha confermato il dire di IM 2 e sarebbe stato

proprio lui a doversi recare in Grecia su indicazioni di IM 1. La data del

previsto noleggio del camper collega quella finta vacanza con il viaggio che

avrebbe dovuto intraprendere __________ in Grecia al fine di recuperare i

clandestini.

IM 1 contesta pure di avere sottoscritto un contratto di impiego

fittizio e la relativa richiesta di permesso B per __________, affermando di

avere invero sottoscritto altri documenti. __________ ha ammesso che il

contenuto del contratto era falso, siccome il salario indicato non corrispondeva

al salario effettivamente pattuito e ricevuto; ha pure ammesso che questi

documenti sono stati redatti per ottenere il permesso B. Anche il contabile ha

dichiarato di avere redatto questi documenti su incarico di IM 1. Non vi è

motivo per non credere al correo – il quale con le sue dichiarazioni ha

aggravato la sua situazione processuale – e al teste, mentre IM 1 ha rilasciato

dichiarazioni poco lineari e contradditorie in corso d’inchiesta.

Il PP sottolinea che IM 1 ha inizialmente negato ogni addebito e,

quando infine ha ammesso un suo coinvolgimento, ha tentato comunque di

minimizzare le sue responsabilità, addossando il ruolo di capo ad IM 2 e pure a

__________. Per finire ha ammesso ciò che non poteva negare, nulla di più,

mentre per quanto riguarda altre emergenze istruttorie egli non le ha spiegate,

motivo per cui non gli si può credere. Egli non ha neppure saputo spiegare gli

invii di denaro da e a suo nome e non ha dato indicazioni utili in merito

all’indicazione dei passatori italiani, che ben conosceva.

Le risultanze dell’inchiesta hanno dimostrato bene il suo ruolo di

capo e promotore nell’ambito dell’organizzazione nella quale ha agito. Tanti

sono gli indizi che corroborano il ruolo apicale di IM 1. Innanzitutto vi è il

precedente specifico, che dimostra la conoscenza, già a quel tempo, delle

persone ai vertici dell’organizzazione. Le modalità organizzative di allora

sono identiche a quelle adottate dal quartetto in aula. Già a quell’epoca le

autorità germaniche lo avevano indicato come organizzatore del traffico. Vi è

poi il suo ruolo di staffettista, ovvero la persona che corre meno rischi e

rimane nell’ombra, mantenendo però il controllo sulla situazione. IM 1 era

presente in occasione di tutti i viaggi, era lui a reclutare il personale necessario

per i viaggi in Svizzera ed è stato lui a mostrare ai correi la strada per

raggiungere __________, valico da lui utilizzato anche nel 2010. Era lui che

pagava le auto noleggiate, forniva ai passatori le carte SIM della __________

ed è impressionante come solo nel periodo di 6 mesi sono confluite un centinaio

di schede Sim della __________. Era lui ad essere in contatto con i correi

italiani, di uno dei quali dichiara addirittura di conoscere il numero a

memoria. Nel VI PP di cui all’AI 122, p. 11 ammette anche che gli italiani gli

avevano chiesto di recuperare il documento falso di una dei clandestini. Era IM

1.

che pagava i singoli passatori. Il viaggio in Grecia del giugno scorso è un

ulteriore indizio del suo ruolo di prim’ordine. Non si può credergli quando

tenta di affibbiare il ruolo di capo a __________ e IM 2. È infatti pacifico

che ha assunto __________ al solo scopo di farlo lavorare come passatore. Nel

corso di una telefonata è stato IM 1 a far pervenire a __________ il numero di

uno dei correi a __________ ed è stato __________ a pagargli i costi del

noleggio dell’auto. Quanto ad IM 2, dal materiale probatorio non risulta che

fosse in contatto coi correi in Italia e il suo intervento è avvenuto dopo che

il traffico aveva già avuto il suo inizio.

Per IM 1 vi è poi il lungo periodo delinquenziale in cui ha agito.

Nemmeno l’arresto del correo lo ha fatto desistere dall’attività illegale.

Per quanto riguarda IM 2, IM 3 e IM 4, il PP rileva che, dopo una

reticenza iniziale, gli stessi hanno ammesso i fatti. Tutti hanno dichiarato di

avere agito siccome si trovavano in difficoltà economiche.

Per quel che ne è della commisurazione della pena, ritiene che la

colpa degli imputati sia grave. Il movente è quello di lucro e come tale

particolarmente egoistico e riprovevole.

Conclude chiedendo, per IM 1, una pena detentiva di 4 (quattro)

anni e una pena pecuniaria di 140 aliquote giornaliere, nonché una multa di CHF

300.00

(trecento), per IM 2 una pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, non

opponendosi alla sospensione condizionale della stessa, vista l’assenza di

precedenti, ma con un periodo di prova di 3 (tre) anni e una pena pecuniaria di

50.

aliquote giornaliere, per IM 3 17 (diciassette) mesi di detenzione sospesi

condizionalmente per 3 (tre) anni nonché una pena pecuniaria di 30 (trenta)

aliquote giornaliere e IM 4, in fine, una pena detentiva di 16 (sedici) mesi da

porre al beneficio della sospensione condizionale e una pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere, lasciando alla Corte la valutazione dell’importo

delle singole aliquote;

- l’avv. DF 1, difensore

dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: gli

orrori che i migranti devono sopportare sono sotto gli occhi di tutti, ma gli

imputati non sono le persone che hanno fatto passare loro queste vicissitudini.

Non sono quelli che li fanno viaggiare nei camion o sui barconi, lasciandoli

senza cibo e acqua.

A mente della difesa bisogna basarsi sui fatti. E fatto è che IM 1

bonificava il territorio, normalmente si fermava a __________, percepiva

personalmente CHF 200.00 a viaggio e CHF 400.00 più rimborso spese se si recava

fino a __________, circostanza confermata anche da IM 3. Complessivamente egli

ha quindi guadagnato circa CHF 10'000.00, che si tramutano in un guadagno netto

inferiore. Il resto del contenuto dell’atto d’accusa sul reato principale

rimane semplice ipotesi.

La difesa di IM 1 sottolinea che gli imputati non percepivano

soldi direttamente dai clandestini, ma venivano loro stessi sfruttati dagli altri

passatori, i soldi che hanno guadagnato erano poco o niente per confronto al

rischio corso. Nessuno dei clandestini ha infatti dichiarato di avere

consegnato loro altri soldi. Essi non facevano quindi parte di questa

organizzazione criminale, ma sono l’ultima ruota del carro e dei CHF 15'000.00

pagati dai clandestini hanno percepito una minima parte.

Quanto al ruolo di IM 1 come capo, il difensore fa rimarcare che

il suo assistito non nega di avere introdotto al traffico IM 3 e IM 4 e neppure

nega che principalmente è stato lui a ricevere le telefonate dei passatori

italiani. Nega per contro di avere coinvolto IM 2 e __________, i quali stanno

entrambi facendo lo scarica barile. IM 1 è stato l’unico a rivelare viaggi di

cui il MP non era a conoscenza.

A mente della difesa di IM 1, il processo di oggi è da

considerarsi in parte indiziario e va quindi applicato il principio in dubio

pro reo. Non vi sono sufficienti indizi dell’appartenenza di IM 1 ad

un’organizzazione criminale, egli era piuttosto l’ultima ruota del carro, anche

se tra i qui imputati era lui a fare da referente. Per quanto riguarda il

viaggio in Grecia, rileva che gli imputati si sono recati ad __________ e non

ad esempio a __________, dove solitamente transitano i clandestini. Concreti indizi

che IM 1 abbia guadagnato molti soldi, in fine, non ve ne sono.

Quanto all’accusa principale di usura, il difensore rileva che lo

stesso prevede la conclusione di un contratto, cosa che i coimputati, che

seguivano le istruzioni dall’alto, non hanno fatto. Il contratto è stato

concluso molto lontano e molto tempo prima dagli organizzatori dei viaggi da

cui i qui imputati hanno poi ricevuto i loro soldi.

A mente della difesa, inoltre, la tariffa di CHF 360.00 per un

viaggio da __________ a __________ non è minimamente credibile, potendo un

simile viaggio costare fino a Euro 750.00. Ne consegue che di usura proprio non

si può parlare. Per quanto riguarda il dato raccolto dalla Corte, va

considerato che il viaggio fino a __________ è lungo un 20% in più di quello

fino a __________, per cui si raggiunge un prezzo intorno ai CHF 800.00. Il

reato di usura deve quindi cadere, siccome non si attaglia alla presente

fattispecie.

Il punto A.2 dell’atto d’accusa non è contestato, eccezion fatta

per i punti A.2.4.b e A.2.4.c.

Per quanto riguarda il viaggio in Grecia, in virtù del principio

in dubio pro reo, non vi sono sufficienti indizi.

Per quanto riguarda l’organizzazione dell’altro viaggio del giorno

dell’arresto, si tratta di atti preparatori, i quali per l’art. 116 LStr non

sono punibili.

Quanto all’imputazione di cui al punto A.3 dell’atto d’accusa,

rileva che la firma sul formulario non è quella di IM 1 e non è minimamente

simile alla sua. Sottolinea inoltre che a __________ conviene non dire che è

stato egli stesso a falsificare il contratto e la domanda di permesso.

Per quanto riguarda il delitto contro la LTC e la contravvenzione

alla LStup, rileva unicamente che IM 1 è stato il “proverbiale fesso”, siccome

era __________ a guadagnarci, se veniva effettuata una ricarica.

Quo alla commisurazione della pena, contesta che IM 1 non abbia

collaborato: egli infatti non ha detto solo quello che si aspettava il MP, ma è

andato oltre, rilasciando dichiarazioni spontanee, mentre ad esempio IM 2 ha

confermato unicamente quello che gli veniva contestato. Ancora deve essere

considerata in suo favore, a mente della difesa, la sua difficoltà economica,

la sua effettiva incensuratezza e la durata della carcerazione subita.

Avuto riguardo a ciò, conclude chiedendo, in via principale, una

pena detentiva di 12 (dodici) mesi da porre al beneficio della sospensione

condizionale e, quale subordinata, che la pena proposta dalla pubblica accusa

venga ridotta in maniera da non eccedere i 28 (ventotto) mesi, di cui al

massimo la metà da espiare;

- l’avvDUF 1,

difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: pone l’accento sulla situazione famigliare e lavorativa del suo

assistito al momento dei fatti, sottolineando che nell’aprile del 2014 egli ha

ricevuto disdetta dal datore di lavoro e si è quindi iscritto alla

disoccupazione, dovendo mantenere, con i CHF 1'200.00 percepiti, sé stesso, la

moglie incinta e la figlia avuta da un precedente matrimonio. Il __________ è

nata la seconda figlia __________. A seguito della carcerazione IM 2 è

rientrato in disoccupazione ed in seguito in assistenza. La moglie

dell’imputato è ora incinta della seconda bambina. La moglie e le figlie hanno

pendenti le domande del permesso B e sono considerate rifugiate. Da quando è

uscito dal carcere, IM 2 ha fortemente cercato un lavoro, ma non è riuscito a

trovare nulla, perché non ha con sé il permesso B, che ha dovuto consegnare al

PP quale misura sostitutiva dell’arresto, circostanza che ne impedisce il

rinnovo. Durante la disoccupazione ha lavorato come volontario presso la __________

ed a breve inizierà a frequentare dei corsi, uno di italiano e uno di aiutante

sanitario, ciò che significa che ha tutta l’intenzione di integrarsi. IM 2 non

ha debiti e confida di trovare un lavoro non appena potrà procedere al rinnovo

del permesso B. Egli vuole rimanere in Svizzera, anche considerato il fatto che

ad oggi è riuscito a far sì che tutti i membri della sua famiglia possano stare

con lui. IM 2 è incensurato e non ha mai avuto problemi con la giustizia. Ciò

che lo ha spinto a compiere i fatti a lui contestati, è la situazione di forte

difficoltà economica.

Quanto al diritto, la difesa contesta il reato di usura, rilevando

che IM 2 non ha mai stretto personalmente un accordo con i clandestini, ma

agiva sulla base di un accordo preso esclusivamente con IM 1, il quale gli

forniva tutte le istruzioni e lo pagava per i viaggi. Egli non ha sfruttato lo

stato di bisogno dei clandestini, ma in più occasioni ha offerto loro cibo e da

bere per aiutarli. Era semplicemente un passatore e non trasportava i

clandestini in stato di deprivazione. I suoi guadagni sono esegui ed egli non

può essere ritenuto responsabile per i soldi che i clandestini dovevano pagare

complessivamente per giungere dal loro paese. IM 2 riceveva CHF 110.00 per

clandestino trasportato e quindi Euro 270.00 per ogni viaggio di molte ore,

guadagnando per sé CHF 5’5562.00. A mente della difesa, l’esiguità di tali

importi è sconcertante, tenendo conto del grandissimo rischio corso. Contesta

inoltre l’attendibilità del prezzo di CHF 360.00 fornito dalla PP per il tratto

__________ -__________ in taxi, affermando che il prezzo per un simile

trasporto è di CHF 705.00. Tenuto conto della maggiorazione del 20/25% che la

giurisprudenza considera requisito essenziale del reato di usura, l’importo che

ha guadagnato IM 2 si situa nettamente al di sotto e IM 2 nulla sapeva del

guadagno di IM 1.

Alla luce di quanto esposto, chiede quindi il proscioglimento

dall’imputazione di usura aggravata.

Sottolinea inoltre che va tenuto conto dello stato continuo di

subordinazione di IM 2 nei confronti di IM 1. Il fatto che IM 1 tenti di

accollare le proprie colpe a IM 2 è smentito dalle prove e dalle dichiarazioni

di tutti gli imputati, i quali avevano tutti come unico referente IM 1 e solo

da questi ricevevano il compenso. IM 1 si comportava da capo perché era il

capo. Solo IM 1 aveva i contatti con i passatori in Italia, e non IM 2.

L’attività di IM 2 era chiaramente sottopagata e pagata a lui meno che ad

altri; IM 3 ad esempio riceveva CHF 130.00 a clandestino, mentre IM 2

unicamente CHF 110.00. IM 2 non conosceva la reale portata di quello che stava

facendo e non aveva conoscenze dell’ordinamento giuridico svizzero.

Quanto alla commisurazione della pena, chiede di tenere conto del

suo ruolo subordinato a quello di IM 1. Occorre inoltre considerare che

l’attività illecita svolta da IM 2 è stata svolta per sostenere economicamente

la propria famiglia, che si è svolta su un brevissimo arco di tempo (3 mesi) e

che IM 2 ignorava le norme previste dall’ordinamento giuridico svizzero. IM 2

ha collaborato quasi sin da subito, esitando inizialmente solo per paura di

ritorsioni, dopo essere stato minacciato da IM 1. Ha ampiamente collaborato

fornendo date, nomi e luoghi. Egli sta tentando di trovare lavoro e frequenterà

dei corsi proprio a questo fine.

Per quanto riguarda la prognosi futura, l’imputato intende trovare

un lavoro al più presto e prendersi cura della famiglia, la quale dipende

totalmente da lui, ed ha troncato qualsiasi rapporto con le altre persone

coinvolte nel traffico di clandestini. Non ha precedenti penali.

Conclude chiedendo che IM 2 venga condannato ad una pena detentiva

minima per l’infrazione alla LF sugli stranieri, da porre al beneficio della

sospensione condizionale e che gli vengano restituiti i documenti consegnati

alla PP quale misura sostitutiva dell’arresto;

- l’avv. DUF 2,

difensore dell’imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: in entrata ripercorre la vita precedente del suo assistito,

ponendo l’accento sulle difficoltà finanziare in cui si trovava al momento

dell’arresto ed evidenziando il fatto che egli ha deciso di delinquere non per

un capriccio personale, ma per far fronte ai costi della vita.

Per quanto riguarda l’accertamento dei fatti, a mente della difesa

occorre rimarcare che IM 3 ha da subito fornito piena collaborazione. È inoltre

doveroso ricordare che per il trasporto dei clandestini egli ha percepito CHF

4'440.00 al massimo quale compenso lordo, dal quale vanno dedotti i costi per

la benzina e per il cibo acquistato per i clandestini. I viaggi sono avvenuti

sporadicamente e non con cadenza regolare.

A mente della difesa non sussistono i presupposti del reato di

usura, né nella sua forma semplice né in quella aggravata. Per quanto riguarda

l’aggravante del mestiere, sottolinea che IM 3 aveva un’attività lavorativa per

4.

giorni alla settimana e non si può quindi dire che il reddito conseguito

tramite l’attività di passatore sia una parte importante dei suoi introiti. Non

vi è nessuna regolarità nei trasporti, non sono state conseguite cifre

rilevanti e neppure regolari ed i trasporti da lui effettuati non assurgono

quindi neppure ad attività accessoria. Evidenzia altresì che l’accusato stesso aveva

comunicato a IM 1 di non voler più effettuare alcun trasporto, circostanza,

quest’ultima, confermato pure da IM 1. L’imputato non aveva nessuna volontà di

accompagnare l’attività illecita a quella lavorativa.

Difetta inoltre, a mente della difesa, la sproporzione tra

prestazione e controprestazione, siccome bisogna tenere conto del mercato

reale. Cita a questo proposito i parametri della STF 6S_6/2007. La cifra

rilevata dall’accusa non si fonda sull’analisi del mercato e non è compito

delle Guardie di confine fare una tale analisi. Inoltre, l’imputato risponde

soltanto delle proprie azioni e non anche di quelle altrui. Egli non ha preteso

null’altro dai clandestini.

Per quanto attiene all’infrazione alla LF sugli stranieri, il

reato è ammesso.

Per quel che ne è della commisurazione della pena, la colpa

dell’imputato può essere ritenuta di media gravità. Egli ha fornito una piena

collaborazione sin dall’inizio dell’inchiesta ed ha mostrato sincero

pentimento, avendo spontaneamente sospeso l’attività di passatore.

La difesa di IM 3 conclude chiedendo, in via principale, la

condanna ad una pena pecuniaria di al massimo 15 (quindici) aliquote

giornaliere da CHF 40.00 (quaranta) cadauna e, subordinatamente, ad una pena

pecuniaria che non ecceda le 250 (duecentocinquanta) aliquote giornaliere da

CHF 40.00 (quaranta) cadauna.

Chiede inoltre che la pena pecuniaria sia posta al beneficio della

sospensione condizionale con un periodo di prova di 2 (due) anni, rilevando che

l’accusato è incensurato, ha compreso di avere sbagliato ed ha arrestato

l’attività prima dell’intervento della magistratura;

- l’avv. DUF 3,

difensore dell’imputato IM 4, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: sottolinea che le organizzazioni criminose che sfruttano lo stato

di bisogno di queste persone ben si guardano dall’essere implicate nelle

vicende giudiziarie che oggi ci occupano e che il ruolo del passatore spicciolo

è molto più vicino alla realtà dei clandestini costretti a scappare piuttosto

che a quello dell’organizzazione criminosa. Lo spicciolo passatore non conosce

l’organizzazione criminosa ed i guadagni realmente da essa conseguiti. In un

simile contesto occorre valutare l’agire dell’imputato, il quale riveste

appunto il ruolo del passatore spicciolo.

La difesa sottolinea che l’inserimento di IM 4 nel mondo del

lavoro è risultato molto difficoltoso, al punto da dover richiedere

l’assistenza. Ciò unitamente al fallimento del suo matrimonio l’ha portato a

doversi sottoporre durevolmente ad un trattamento medicamentoso psichiatrico. IM

4, con la commissione dei reati di cui si trova oggi a rispondere, desiderava

uscire da una condizione permanente di indigenza ed il suo scopo non era certo

quello di lucrare.

Il reato di infrazione alla LF sugli stranieri non è contestato. IM

4.

ha attivamente collaborato con gli inquirenti ed ha ammesso quasi subito le

proprie responsabilità.

Il suo ruolo è stato quello di semplice esecutore materiale del

trasporto, su continua e costante supervisione di IM 1, il quale lo ha

reclutato ed ha deciso la sua retribuzione. IM 4 non era al corrente di nulla,

non aveva alcun ruolo decisivo, ma eseguiva unicamente le indicazioni di IM 1.

In alcun momento egli ha pensato o voluto sfruttare lo stato di bisogno dei

clandestini; anzi, gli era stato detto che il trasporto avrebbe permesso a

queste persone di avere una nuova vita.

A mente della difesa non regge il capo di imputazione per il reato

di usura aggravata. Dal profilo oggettivo difetta l’elemento della manifesta

sproporzione tra le prestazioni scambiate, di fatto egli ha percepito

unicamente CHF 2'115.00 e non può essergli imputato il maggior guadagno

percepito dagli imputati, a causa del suo ruolo marginale. Le ricerche

effettuate dalla PP e dalla Corte in merito al prezzo del taxi da __________ a __________

verte su un prezzo che può essere considerato minimo, posto che si tratta di

compagnie low cost. Va poi considerato il rischio corso dall’autore. Dal punto

di vista soggettivo, IM 4 – sebbene fosse al corrente che i clandestini non

avevano documenti –non ha mai voluto o accettato il rischio di sfruttare la

loro situazione di debolezza per ottenere un guadagno manifestamente

sproporzionato, egli non conosceva l’importo che i clandestini dovevano

complessivamente pagare per il loro viaggio e non sapeva quanto guadagnavano i

suoi correi. Non aveva neppure piena coscienza del reale stato di bisogno dei

clandestini. IM 4 non ha mai potuto considerare come eccessivo il compenso di

CHF 100.00 da lui percepito per clandestino, nemmeno per dolo eventuale.

Inoltre il prezzo da lui ricevuto non si discosta sufficientemente dal reale

costo di mercato, come richiesto dalla giurisprudenza.

Quanto alla commisurazione della pena, è indubbio che le sue

difficoltà finanziarie ed i suoi problemi di salute hanno avuto un ruolo

determinante sulla commissione dei reati, in cui egli ha rivestito un ruolo

estremamente marginale. Anche IM 4 nella sua piccola realtà si trovava in uno

stato di indigenza, si è limitato a delinquere il minimo necessario per potersi

sostentare interrompendo il suo agire di sua spontanea volontà e non ha mai

agito per arricchirsi, ciò che depone per una colpa lieve.

IM 4 è incensurato e ha fornito una piena collaborazione, la

prognosi, a mente della difesa, è quindi positiva.

Alla luce di quanto esposto, chiede quindi, in via principale, una

cospicua riduzione della pena richiesta dalla pubblica accusa, che non superi i

6.

(sei) mesi di detenzione sospesi condizionalmente nella misura più estesa. In

via subordinata, postula che la pena detentiva non superi i 12 (dodici) mesi di

detenzione con sospensione condizionale nella misura più estesa. Chiede in fine

che al suo assistito non venga comminata alcuna pena pecuniaria, in

considerazione della sua situazione di indigenza e, subordinatamente, che

l’eventuale pena pecuniaria sia posta al beneficio della sospensione

condizionale;

- il Procuratore pubblico

in replica: le difese censurano, a torto, il fatto che non sono stati i qui

imputati a concludere il contratto, motivo per cui difetterebbe l’usura. Gli

imputati hanno agito quali correi nell’ambito di una banda, indipendentemente

dal luogo in cui i clandestini hanno consegnato il denaro e da chi i correi lo

hanno ricevuto. Il concetto, sottolinea l’accusa, è quello dell’azione

condivisa, correità che presuppone una decisione comune che può risultare da

atti concludenti e non presuppone che il correo partecipi all’ideazione del

progetto, ma egli può aderirvi in seguito (DTF 120 IV 17). Il ruolo degli

imputati era fondamentale perché garantivano il trasporto sulla tratta finale

del viaggio. Tutti sapevano o potevano immaginare che il trasporto non si

esauriva con il loro contributo: la maggior parte di loro lo sapevano perché

hanno fatto essi stessi il medesimo viaggio e, per quanto riguarda IM 4,

anch’egli non poteva non saperlo perché non vi era solo IM 1 coinvolto nel

traffico, ma anche lo zio, IM 3. Gli stessi clandestini sapevano di essersi

messi a disposizione di un’impresa che per mestiere trasporta a scopo di lucro

i migranti. Nessuno, comunque, ha contestato che quanto ricevuto dagli imputati

era parte di quanto pagato dai clandestini.

Le difese hanno poi effettuato il calcolo sulla base della retribuzione

del solo passatore, dimenticando che i passatori hanno permesso anche al correo

IM 1 di ottenere il suo guadagno e il disposto dell’usura indica che il

guadagno può essere ottenuto anche per terzi e non solo per sé. Neppure si sono

confrontate le difese con l’importo massimo dell’atto d’accusa, per i casi in

cui IM 1 effettuava la staffetta fino a destinazione. Se poi si tiene conto

delle dichiarazioni di IM 3, secondo cui egli prendeva CHF 200.00 a

clandestino, si arriva ad oltre CHF 1'000.00 con l’importo di IM 1. Inoltre, se

bisogna fare il paragone bisogna detrarre il prezzo della benzina anche dai

costi dei normali taxi.

Per IM 1 il tentativo è senz’altro dato, siccome i migranti che

dovevano essere trasportati erano già presenti a casa di __________;

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato IM 1 in duplica: il reato di usura non è un reato

continuato, che dura per tutta la tratta dei clandestini, ma inizia e finisce

con la conclusione del contratto. Per poter dire che i coimputati possono

essere coinvolti nel traffico che parte da lontano, sussistono unicamente degli

indizi, ma nessuna prova concreta. Non sappiamo quindi quali sono i veri

rapporti tra IM 1 e i membri di questa organizzazione criminale. Non sappiamo

nemmeno se i coimputati sono gli unici ad avere effettuato questi trasporti,

anzi, l’impressione è che i passatori italiani si rivolgevano a più persone di

questo tipo. Non vi è alcuna prova che i qui imputati siano membri

dell’organizzazione e debbano quindi sopportare il loro agire. Il contratto è

stato concluso prima ancora che loro iniziassero ad effettuare i trasporti.

Da ultimo, per quanto riguarda il punto 1.4.a, i migranti erano

pronti alla partenza, ma non erano ancora partiti. Facendo il confronto con la

rapina, il fatto che gli imputati abbiano già preparato l’auto con le armi non

è ancora un tentativo, ma ciò vi è solo quando la banda è partita, mentre nelle

fasi precedenti si tratta unicamente di atti preparatori.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Premessa

1.

La presente motivazione

concerne unicamente IM 1, ritenuto che i coimputati IM 2, condannato alla pena

detentiva di 18 (diciotto) mesi ed alla pena pecuniaria di CHF 500.00

(cinquecento), IM 3, condannato alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi

cumulata con la pena pecuniaria di CHF 1’200.00 (milleduecento) e IM 4,

condannato alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi ed alla pena pecuniaria

di CHF 300.00 (trecento), non hanno formulato annuncio d’appello. La di loro

posizione verrà pertanto evocata unicamente nella misura in cui necessaria al

fine di definire le responsabilità di IM 1.

II) Questione pregiudiziale

2.

In entrata di dibattimento

il Presidente ha constatato l’assenza dell’imputato __________, preannunciata

telefonicamente dalla sua patrocinatrice il 3 novembre 2015.

Con l’accordo delle parti, il procedimento nei confronti di __________

è quindi stato disgiunto dal procedimento concernente l’atto d’accusa 59/2015

del 19 maggio 2015 (dispositivo delle questioni pregiudiziali 04.11.2015,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

Considerato che __________ è stato regolarmente citato con lettera

raccomandata dell’11 settembre 2015 (doc. TPC 4) e non ha presentato giustificazioni

per la sua assenza, non potendosi procedere direttamente al giudizio in

contumacia, giusta l’art. 366 CPP si farà luogo ad una nuova udienza, previa

nuova citazione.

III) Correzioni dell’atto

d’accusa

3.

In merito alle correzioni

dell’atto d’accusa si richiama il verbale del dibattimento, osservando che le

parti hanno aderito alla proposta di correggere, per quanto riguarda l’imputato

IM 1, il punto A dell’atto d’accusa relativo ai suoi dati personali, nel senso

che l’avv. DF 1 è suo difensore di fiducia e non d’ufficio.

Con l’accordo delle parti, i punti A.1 e C.1 dell’atto d’accusa

sono stati modificati nel senso che l’usura aggravata è in parte tentata.

Le parti hanno poi aderito alla proposta del Presidente di

modificare il titolo dei punti A.2, B.2, C.2, D.2 e E.2 dell’atto d’accusa nel

senso che il reato è quello di incitazione all’entrata, alla partenza o al

soggiorno illegali.

Parimenti, il titolo dei punti A.3 e C.3 dell’atto d’accusa è stato

modificato nel senso che il reato è quello di inganno nei confronti delle

autorità.

Le parti hanno altresì aderito alla proposta del Presidente di

correggere, al punto A.2.2 dell’atto d’accusa, il numero di cittadini stranieri

trasportati da 28 a 27, come indicato al punto A.1.2 dell’atto d’accusa,

risultando questo numero dalle dichiarazioni rese in sede istruttoria dagli

imputati.

Con l’accordo delle parti, in fine, i punti A.4 e A.5 dell’atto

d’accusa sono stati modificati nel senso che il delitto contro la LF sulle

telecomunicazioni, rispettivamente la contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti, sono ripetuti.

Per quanto riguarda i fatti imputati ad IM 1 al punto A.5

dell’atto d’accusa, il Presidente ha proposto alle parti – le quali hanno

acconsentito – di prospettare anche il reato di cui all’art. 19b LStup

ripetuto.

IV) Curriculum vitae

4.

IM 1, nato il __________ a __________

(Iran), in occasione del suo primo interrogatorio di Polizia, ha così riassunto

la sua vita:

"

Nel febbraio del 2000 sono giunto in Svizzera, in Ticino, come

rifugiato proveniente dal mio paese di origine l’Iran.

Nel 2004 mi ha raggiunto mia moglie con nostra figlia che

attualmente ha 22 anni.

In Ticino ho avuto dei lavori dal __________ fino al 2010, anno in

cui ho avuto la possibilità di aprire il negozio __________ che si trova in via

__________ a __________ o meglio ho avuto la possibilità di ritirare il

precedente negozietto della __________.

Preciso che io e la mia famiglia abitiamo al primo piano dello

stabile ove ha sede il negozio.

Mia figlia è appena ritornata a vivere con noi dopo aver vissuto

per un breve periodo con il proprio ragazzo __________ a __________ in via __________.

Lui, __________, priva viveva a __________ ove è poi ritornato.

In Iran ho frequentato le scuole dell’obbligo fino ad ottenere la

licenza liceale. Ho poi frequentato 2 anni di università nella facoltà di

cinema conseguendo la laurea in operatore di riprese cinematografiche ovvero il

cameramen. (…)

L’avvocato __________ mi chiede se ho dei parenti in Svizzera.

No in Svizzera non ho altri parenti. Sono quasi tutti in Iran

tranne un fratello che vive in Grecia da più di un anno. (…)

Mio padre è morto, mia madre è in Iran come anche i mie 4 fratelli

e le mie 6 sorelle. (…)

L’avvocato mi chiede se sono mai rientrato in Iran dal 2000 a ora.

No non sono mai ritornato nel mio paese. (…)

L’avvocato mi chiede con quale attività svolge e con quale statuto

risiede in Grecia mio fratello.

Non è un asilante e fa l’imbianchino in Grecia.”

(VI PG 15.09.2014, p. 3 e 11, allegato 10 all’AI 21, Inc.

2014.

).

5.

Dinanzi al PP l’imputato ha

precisato:

"

Sono nato a __________ e sono cresciuto nella medesima città in

Iran fino al 1999, anno in cui sono stato espatriato. Ho passato circa 6 mesi

vicino a __________ dopodiché passando dalla Turchia sono arrivato in Svizzera.

Il papà è morto nel 2010 e prima lavorava come guardia forestale.

La mamma è casalinga. Ho cinque fratelli e sei sorelle, tutti attualmente residenti

in Iran. Con loro ho buoni rapporti, anche se non ci vediamo spesso,

telefonicamente ci si sente in più occasioni.

Ho preso la maturità dopodiché ha lavorato nel negozio di

pescheria di mio fratello per circa tre anni. Dopodiché ho lavorato nella televisione

iraniana come cameraman e tecnico delle luci per circa sette anni, fino al

1999.

Quando ho iniziato a lavorare in televisione ho pure frequentato una para

università e ho ottenuto il diploma sempre in ambito televisivo come tecnico.

Successivamente mi sono trasferito in Svizzera come richiedente

l’asilo, alloggiando a __________. Ho lavorato presso la __________ a __________

e dal 2010 gestisco il mio negozio __________ a __________, dove ho pure il

domicilio.

Mi sono sposato, se non sbaglio nel 1991, con __________. Lei mi

ha raggiunto in Svizzera, unitamente a nostra figlia __________, nel 2004. Non

abbiamo altri figli. Da quando è venuta in Svizzera mia moglie ha lavorato

dapprima in albergo come cameriera di piano e poi presso la __________, ditta

di pulizie. Dal 2010 e fino al 2013 ha lavorato presso il nostro negozio.”

(VI PP 18.12.2014, p. 2, AI 184, Inc. 2014.7753).

6.

In punto alla sua

situazione finanziaria, dinanzi al PP l’imputato ha dapprima dichiarato di

avere dei precetti esecutivi per circa CHF 3'000.00/4'000.00 (VI PG 15.09.2014,

p. 11, allegato 10 all’AI 21, Inc. 2014.7753), poi rettificati in circa CHF

25'000.00 (VI PP 18.12.2014, p. 2, AI 184, Inc. 2014.7753).

L’imputato avrebbe tratto un guadagno pari a CHF 3'000.00 mensili

netti dalla propria attività commerciale. Quali spese correnti IM 1 ha riferito

di uscite mensili di CHF 3'470.00 al mese per l’affitto del negozio e

dell’appartamento. L’imputato avrebbe inoltre posseduto una vettura del valore

di circa CHF 3'500.00 (VI PG 15.09.2014, p. 11, allegato 10 all’AI 21, Inc.

2014.

; VI PP 18.12.2014, p. 2, AI 184, Inc. 2014.7753).

Dall’Estratto dell’ufficio di esecuzione del 30 marzo 2015, IM 1

risulta avere esecuzioni in corso per CHF 50'554.55 (allegato al classificatore

5, Inc. 2014.7753).

7.

In occasione del pubblico

dibattimento l’imputato ha aggiornato la sua situazione professionale ed

economica, precisando di avere chiuso il negozio e di non avere quindi alcuna

entrata:

"

Il mio negozio è stato chiuso. Inizialmente, dopo il mio arresto,

è stato gestito da mia moglie, mia figlia e mio genero. Tuttavia dal 1 ottobre

di quest’anno il negozio è chiuso perché mia figlia lavora come infermiera, mia

moglie è malata e mio genero è andato via di casa. (…)

Mia figlia lavora e mia moglie percepisce la disoccupazione. Io

non ho entrate.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 4, allegato 2 al verbale dibattimentale).

8.

In merito alle sue

prospettive di vita, IM 1 ha affermato di voler saldare i suoi debiti

attraverso una nuova attività nell’ambito dell’import/export di frutta secca

(pistacchi, datteri, ecc.) dal suo paese natale.

9.

L’imputato è incensurato in

Svizzera (AI 1, Inc. 2014.7753).

Egli è però oggetto

di un procedimento penale in Germania in relazione alla partecipazione al

trasporto ed entrata illegale in Germania di clandestini (AI 10, Inc. 2014.7753),

il quale è sfociato nell’arresto dell’imputato a __________ ed in seguito

nell’atto d’accusa del 19 ottobre 2011 della Procura di Costanza (AI 109, Inc.

2014.

). Stando all’autorità tedesca, in data 11 dicembre 2010, IM 1 avrebbe

attraversato il settore di confine controllato dalla BPOLI di __________ in

compagnia di 3 cittadini iracheni sprovvisti di documenti provenienti dalla

Svizzera e diretti in Germania, attraversamento ripreso da videosorveglianza (AI

109, Inc. 2014.7753).

A questo proposito, l’imputato ha asserito dinanzi al PP di essere

innocente:

"

Nel 2010 in Germania ho subito un procedimento penale simile a

quello che mi viene contestato. Quando hanno capito che ero innocente, mi hanno

rilasciato.

ADR che sono stato in carcere 171 giorni. Non sono andato a

processo.

ADR che non sono andato a processo perché ero impossibilitato;

avevo chiesto di rimandarlo ma l’avvocato d’ufficio che mi era stato assegnato

non è riuscito ad ottenere il rinvio. (…)

Io non ho fatto nulla di male.”

(VI PP 16.09.2014, p. 31 e 32, AI 25, Inc. 2014.7753).

Versione, questa, ribadita anche in sede dibattimentale:

"

ADR che per quanto riguarda l’episodio in Germania preciso che si

è trattato di un errore. Si tratta di un inchiesta legata al traffico di

clandestini. Sono stato arrestato per circa 5 mesi e poi rilasciato.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 4, allegato 2 al verbale dibattimentale).

IM 1 ha riferito di essere stato oggetto di una condanna in Iran:

"

Non posso rientrare in Iran perché rischiavo rischio tuttora la

prigione per una condanna riguardante la mia precedente attività politica

contro il regime vigente nel mio paese. (…)

Voglio dire che la condanna prevista e che mi attende tutt’ora in

Iran è la morte per impiccagione.”

(VI PG 15.09.2014, p. 11, allegato 10 all’AI 21, Inc. 2014.7753).

Così l’imputato nel verbale del 16 settembre 2014 dinanzi al PP:

"

ADR che rischio la morte in Iran perché mi considerano un ateo

avendo collaborato con un partito comunista, contrario al regime vigente.”

(VI PP 16.09.2014, p. 31, AI 25, Inc. 2014.7753).

V) Circostanze dell’arresto,

inchiesta e atto d’accusa

10.

Il procedimento penale nei

confronti di IM 1 è stato avviato nell’ambito dell’inchiesta “__________”, a

seguito degli accertamenti esperiti successivamente all’arresto del cittadino

iraniano IM 2 avvenuto il 10 agosto 2014 mentre trasportava 4 migranti

dall’Italia alla Svizzera (rapporto di arresto provvisorio 10.08.2014, allegato

all’AI 3, Inc. 2014.7492).

Le censure telefoniche messe in atto hanno permesso di evidenziare

i contatti intrattenuti da IM 2 in concomitanza al suo ingresso in Svizzera con

l’utenza no. __________, che l’arrestato ha dichiarato appartenere a IM 1 (VI

PG IM 2, p. 5, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 1, Inc.

2014.

).

Dai riscontri del sistema AFV in dotazione delle guardie doganali

(rivelatore automatizzato delle targhe) è poi emerso che il veicolo in uso ed

intestato a IM 2, targato __________, nel corso delle precedenti 3 settimane

aveva transitato altre volte da un valico di frontiera. In quelle occasioni,

detto veicolo era preceduto dal veicolo VW Golf targato __________ intestato a IM

1.

(cfr. tabella riassuntiva allegata al VI PG IM 1 15.09.2014, allegato 10

all’AI 21, Inc. 2014.7753).

Ulteriori accertamenti tramite il sistema AFV hanno poi messo in

evidenza come, nel periodo successivo al fermo di IM 2, le cosiddette “staffette”

del veicolo di IM 1 sono continuate, precedendo, sempre nel medesimo tragitto,

altre autovetture con targhe ticinesi (__________e __________). Questi due

ulteriori veicoli sono stati rilevati transitare in frontiera tra la Svizzera e

la Germania (in entrata in Germania) compatibilmente con i tempi di percorrenza

della tratta (cfr. domanda di proroga della carcerazione preventiva 11.12.2014,

p. 2, AI 178).

11.

L’imputato è quindi stato

fermato dalle Guardie di Confine il 15 settembre 2014, dopo che aveva

attraversato il valico doganale di __________ con la sua autovettura VW Golf

targata __________, seguito dal veicolo Chevrolet targato __________ con alla

guida __________ e sul quale vi erano 5 migranti (rapporto di arresto

provvisorio IM 1 e __________, AI 21).

Assunto a verbale, __________ ha ammesso subito le sue responsabilità,

sia per il trasporto di quel giorno che per pregressi trasporti di clandestini,

indicando IM 1 come suo correo in tutti i viaggi (VI PG 15.09.2014, allegato 1

all’AI 21).

Da parte sua, l’imputato nel suo primo verbale di Polizia ha

negato ogni coinvolgimento nel trasporto di clandestini, indicando quale motivo

dei frequenti viaggi in Italia il contrabbando della carne che avrebbe poi

venduto al suo negozio, infrazione doganale per la quale era già stato fermato

più volte, l’ultima il 27 agosto 2014 (VI PG 15.09.2014, allegato 1 all’AI 21).

12.

Al termine del verbale, IM 1

è stato posto in arresto (rapporto di arresto provvisorio IM 1 e __________, AI

21).

Dando seguito all’istanza formulata dal PP (AI 27), con decisione 18

settembre 2014, il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva dell’imputato

sino al 15 dicembre 2014 (AI 35), poi prorogata fino al 31 gennaio 2015 (AI

185).

Il 28 gennaio 2015, in accoglimento della richiesta formulata dall’imputato

(VI PP 28.01.2015, p. 3, AI 192, Inc. 2014.7753), lo stesso è stato posto in

regime di esecuzione anticipata della pena (AI 194).

13.

Con atto d’accusa 59/2015 del

19.

maggio 2015 il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di usura

aggravata, incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali,

inganno nei confronti delle autorità, delitto contro la LF sulle

telecomunicazioni ripetuto e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

ripetuta.

VI) Imputazioni di usura

aggravata e incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale

aggravata

A. Usura aggravata

14.

Le responsabilità di IM 1 per

il trasporto di 143 clandestini emergono dalle di lui ammissioni (cfr. fra

tutti VI PP 10.04.2015, p. 2-8, AI 210, Inc. 2014.7753, VI PP 30.04.2015, p. 6

e 7, AI 219, Inc. 2014.7753 e VI DIB 04.11.2015, p. 14, allegato 2 al verbale

dibattimentale), rese dopo alcune reticenze iniziali in Polizia (allegato 10

all’AI 21) e nel verbale d’arresto dinanzi al PP (AI 25), dalle dichiarazioni

dei correi e dalla presenza di puntuali prove materiali, in particolare dai

tabulati retroattivi telefonici e dai passaggi in dogana registrati dal sistema

AFV (cfr. tabella riassuntiva allegata al VI PG IM 1 15.09.2014, allegato 10

all’AI 21, Inc. 2014.7753).

L’inchiesta ha permesso di accertare che l’imputato ha compiuto,

dietro compenso, trasporti di migranti sprovvisti dei necessari permessi

attraverso il confine tra Italia e Svizzera.

I clandestini venivano perlopiù recuperati in Italia e condotti

sino al confine svizzero-germanico di __________.

Sull’arco di circa un anno, IM 1, ha così facilitato e aiutato 143

persone ad entrare illegalmente nel nostro Paese.

15.

L’imputato ha contestato le

imputazioni di cui ai punti A.1.4.b, rispettivamente A.2.4.b dell’atto

d’accusa, secondo cui il 27 giugno 2014 avrebbe organizzato il viaggio in

Grecia di __________ alfine di recuperare almeno 7 clandestini da portare in

Germania, così come la circostanza secondo cui, con IM 2, avrebbe effettuato 17

trasporti (punti A.1.3 e A.2.3 dell’atto d’accusa).

15.1

Quanto al viaggio in Grecia di

IM 1, il 29 ottobre 2014, IM 2 dinanzi al PP ha rilasciato le seguenti

dichiarazioni:

"

È lui che tiene i contatti con le persone coinvolte nel traffico

e che stanno in altre nazioni perché, ad esempio, so che circa tre mesi fa, è andato

in Grecia. (…)

Non so esattamente con chi è andato, penso con IM 3.

Il viaggio serviva per discutere con i suoi contatti in merito ad

un nuovo percorso da organizzare con i clandestini. Inoltre in quel periodo non

arrivavano i clandestini, e quindi forse anche per valutare questa difficoltà.

Queste cose me le ha dette IM 1. Dopo il viaggio, l’unica cosa che mi ha detto IM

1.

è stato che aveva trovato altre due persone in Grecia che avrebbero funto da

passatori in quella nazione. Non so se mi abbia detto la verità o bugie, di più

non so.”

(VI PP 29.10.2014, p. 7, AI 51, Inc. 2014.7492).

In occasione dell’interrogatorio del 17 novembre 2014 IM 2 ha

aggiunto che il 27 giugno 2014 IM 1 avrebbe tentato di organizzare, unitamente

a __________, il noleggio di un camper che quest’ultimo potesse utilizzare per

trasportare clandestini dalla Grecia alla Germania:

"

Voglio aggiungere che quel giorno, di mattina, siamo andati a __________

con IM 1. __________ e sua moglie si trovavano in auto con lui. Dopo aver preso

la carne, IM 1 si è recato in un’agenzia della __________, ha ritirato del

denaro che ha consegnato a __________. Non ho visto quanto denaro ha

consegnato, ma ho visto il gesto della consegna.

Dopodiché ha caricato in auto __________ e sua moglie e li ha

accompagnati in un garage che si trova sulla strada verso __________. Io lo

seguivo, come sempre. Ha lasciato i due nel garage e poi siamo andati nel suo

negozio a __________o a scaricare la merce. Quando eravamo in negozio ho

sentito che IM 1 riceveva una telefonata da __________ dopodiché mi ha detto

che doveva andare a recuperare i due perché non erano riusciti a noleggiare un

camper, visto che non avevano i soldi per il deposito; se non sbaglio mi ha

parlato di Euro 4000 o 5000. (…)

ADR che il camper a __________ serviva per trasportare i

clandestini; me lo ha detto IM 1. Lui mi aveva detto che __________, con il

camper, sarebbe dovuto andare in Grecia a prendere i clandestini e portarli in

Italia. Non mi ha parlato di quanti clandestini avrebbe dovuto recuperare __________.

Da quello che ho capito eravamo poi io o IM 1 a trasportare i clandestini

dall’Italia alla Germania.”

(VI PP 17.11.2014, p. 9, AI 60, Inc. 2014.7492).

Versione, questa, che IM 2 ha mantenuto immutata anche a confronto

con l’imputato (VI PP confronto IM 1 / IM 2 28.12.2014, p. 12, AI 167, Inc.

2014.

), così come pure in aula, quando ha dichiarato:

"

La PP mi contesta che in corso d’inchiesta avevo dichiarato che IM

1.

mi aveva raccontato di un suo viaggio.

R: Sì, confermo. IM 1 mi ha raccontato di essere andato in Grecia

per parlare con altri passatori e trovare altre persone da trasportare, siccome

era calato il lavoro. Mi ha detto di avere fatto questo viaggio con IM 3.

La PP rileva che in corso d’inchiesta __________ ha dichiarato di

avere noleggiato un camper per andare in Grecia a prendere dei clandestini.

R: Sì, io e IM 1 ci siamo recati in Italia e abbiamo lasciato __________

in un garage per affittare un camper, ma la cosa non è andata in porto perché

avevano chiesto un importo troppo alto.”

(VI DIB 04.11.2014, p. 8, allegato 2 al verbale dibattimentale).

15.2

__________ dal canto suo, a

confronto con l’imputato, ha confermato il dire di IM 2:

"

È vero che IM 1 mi ha chiesto di cercare di noleggiare un camper.

È pure vero che un giorno, non ricordo quale, ma potrebbe essere

quello indicato da detto IM 2 che preciso io non conosco e non so chi sia, sono

andato in un garage con l’intenzione di noleggiare un camper.

Io ho trovato, tramite computer, il garage; non ricordo come si chiama

ma era in territorio di __________, non in centro. Con il garagista mi sono

messo d’accordo per un giorno specifico in cui avrei ritirato il camper. Mi ha

accompagnato IM 1. Ero con mia moglie. Lui ci ha lasciati al garage e poi se ne

è andato.

Non sono riuscito a noleggiare il camper perché costava troppo. I

soldi che mi aveva lasciato IM 1, se non sbaglio Euro 1800, non bastavano. Per

questo l’ho contattato e lui è venuto a prenderci.

ADR che se avessi noleggiato il camper, sarei andato in Grecia. (…)

Avrei dovuto prendere altri clandestini in un posto in Grecia che

se non sbaglio si chiama __________; dovevo prendere il traghetto a __________

e poi arrivavo a destinazione. Io sapevo che i clandestini, non sapevo quanti,

sarebbero stati portati al porto di __________.

ADR quel giorno avevo un numero di cellulare della __________ da

lui consegnatomi e sul quale mi avrebbe informato in merito ad ulteriori

informazioni più precise. Sta di fatto che poi questo viaggio non c’è mai

stato.

ADR che i soldi che mi aveva dato, ripeto se non sbaglio Euro 1800

dovevano servire per il viaggio sino in Grecia; là avrei incontrato un’altra

persona coinvolta nel traffico che poi mi avrebbe consegnato il denaro per

tornare indietro, insieme ai clandestini. (…)

ADR che confermo che in un’occasione il qui presente mi aveva

domandato di andare in Grecia a prendere i clandestini con un camper. Era il

mese di giugno, lui mi ha accompagnato in un garage in Italia lasciando me e

mia moglie sul posto. Non siamo potuti partire per IM 1 non mi aveva dato il

denaro sufficiente per il ritiro del camper. Lui mi aveva dato circa Euro

1800.00

che non bastavano. Con quel denaro avrei dovuto noleggiare l’auto e

pagare le spese sino a __________, dove avrei dovuto incontrare una persona che

mi avrebbe dato altro denaro per poter ritornare indietro con i clandestini che

dovevano trovarsi proprio al porto di __________.”

(VI PP confronto IM 1 / __________ 21.11.2014, p. 6 e 13, AI 158,

Inc. 2014.7753).

Dichiarazioni queste che __________ ha ribadito anche in occasione

del verbale d’interrogatorio finale del 17 aprile 2015, indicando che:

"

ADR che quella volta se non sbaglio dovevo andare a prendere 7/8

persone. Questo era quello che mi aveva detto IM 1. Lui aveva aggiunto che

queste persone erano suoi parenti e suoi amici.”

(VI PP 17.04.2015, p. 3, AI 215, Inc. 2014.7753).

__________ ha altresì dichiarato di avere saputo del viaggio in

Grecia dell’imputato, e meglio:

"

Mi viene chiesto se so che IM 1 l’estate scorsa si è recato in

Grecia.

Sì. Me l’ha detto lui.

ADR che lui è andato in Grecia, non so dove, per i suoi affari

riconducibili al traffico di clandestini. Lui mi ha detto che doveva andare a

parlare con “uno” ed io ho dedotto che fosse qualcuno coinvolto nel traffico di

clandestini.”

(VI PP confronto IM 1 / __________ 21.11.2014, p. 7, AI 158, Inc.

2014.

).

15.3

IM 3, dinanzi al PP ha

dichiarato che il viaggio ad __________ con IM 1 sarebbe stato, per quanto lo

concerneva, una semplice vacanza, mentre l’imputato gli avrebbe detto che

doveva risolvere una questione legata al fratello.

Così IM 3 nel verbale del 26 novembre 2014 dinanzi al PP:

"

(…) io sono andato per vacanza e IM 1 mi ha detto che doveva

andare ad __________ per risolvere qualcosa in relazione a suo fratello. (…)

Credo che IM 1 sia andato ad __________ per trovare qualcuno che

aiutasse suo fratello a scappare dall’Iran. (…)

È vero che anch’io non ho capito il motivo per cui voleva andare

in Grecia, visto che sapevo che era lui a tenere i contatti con chi organizzava

questo traffico. (…)

Mi viene chiesto dunque che cosa ha fatto IM 1 in Grecia.

Non lo so, venerdì sera io sono uscito da solo e non so cosa lui

abbia fatto. Durante il resto della vacanza eravamo perlopiù insieme. (…)

Io ripeto che non ho fatto nulla in quella vacanza in relazione al

traffico di clandestini. Non so cosa abbia fatto IM 1. Ho visto che IM 1 quando

andavamo nei locali gestiti da nostri connazionali e dove cucinano prodotti

nostri, parlava con terze persone ma non so dire se ai fini del traffico di

clandestini. (…)

Ribadisco che a me aveva detto che doveva trovare qualcuno per

organizzare l’arrivo di suo fratello.

Mi viene chiesto perché è andato in Grecia per organizzare questo

viaggio al fratello visto che lui aveva tutti i contatti.

Non lo so io ho capito che lui doveva trovare in quel posto

qualcuno. Non so se l’abbia trovato e se sia riuscito a parlarci. Lui mi ha

detto questo prima di partire per la Grecia.”

(VI PP 26.11.2014, p. 24, AI 17, Inc. 2014.8873).

IM 3 si è così espresso in occasione del verbale dibattimentale:

"

Era un periodo in cui avevo grandi difficoltà economiche ed ero

molto giù di morale. Un giorno sono andato al negozio di IM 1 e abbiamo deciso

di fare un viaggio. Inizialmente volevamo andare in Spagna, siccome costava

poco, ma poi abbiamo optato per la Grecia. (…)

ADR che, con riferimento a quanto dichiarato da IM 2, voglio dire

che IM 1 è stato sempre con me, salvo poche ore, e non mi risulta che abbia

avuto contatti in vista di contattare clandestini. Abbiamo unicamente visitato

i luoghi turistici. Questo è quello che io ho visto, pur non sapendo quali

fossero i motivi di viaggio dal punto di vista di IM 1. Ribadisco che per me si

trattava unicamente di una vacanza.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 10 e 11, allegato 2 al verbale dibattimentale).

15.4

IM 1 ha costantemente negato

in corso d’inchiesta (cfr. VI PP 21.11.2014, p. 13, AI 158, Inc. 2014.7753; VI

PP confronto IM 1 / IM 2 28.12.2014, p. 12, AI 167, Inc. 2014.7753; VI PP

22.12

, p. 6-7, AI 187, Inc. 2014.7753; VI PP 10.04.2015, p. 4, AI 210,

Inc. 2014.7753; VI PP 30.04.2015, p. 7, AI 219, Inc. 2014.7753) così come pure

in sede dibattimentale (VI DIB 04.11.2015, p. 15 e 17, allegato 2 al verbale

dibattimentale), di avere organizzato il viaggio in Grecia di __________ alfine

di recuperare almeno 7 migranti da portare in Germania, previo noleggio di un

camper in Italia, affermando che il suo precedente viaggio ad __________, tra

il 19 e il 22 giugno 2014, sarebbe avvenuto unicamente per vacanza.

15.5

Con riferimento alle imputazioni

di cui ai punti A.1.3 e A.2.3 dell’atto d’accusa, si rileva che IM 2, posto a

confronto con l’imputato, ha confermato di avere effettuato 17 viaggi “in

staffetta” con IM 1 dal 20 maggio 2014 al 10 agosto 2014, e meglio nelle

seguenti circostanze:

"

1.

20.05.2014: IM 2 ha ammesso il suo primo viaggio di trasporto

di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano molto bene il

viaggio sino a __________, trasportando almeno 2 clandestini;

2.

21.05.2014, in entrata da __________ alle ore 16.44,

trasportando 4 clandestini (due donne e due bambini), recuperati a __________ e

condotti sul confine italo-germanico, a __________, facendo io da staffetta

fino destinazione;

3.

11.06.2014, in entrata da __________ alle ore 17.32,

trasportando clandestini (marito e moglie), recuperati a __________ e condotti

sino a __________, facendo io da staffetta perlomeno sino in Ticino;

4.

12.06.2014, in entrata da __________ alle ore 05.15,

trasportando 4 clandestini (due uomini, una ragazza e un bambino), recuperati

a __________ e condotti a __________), facendo io da staffetta perlomeno sino

in Ticino;

5.

13.06.2014, in entrata da __________ alle ore 11.57,

trasportando 2 clandestini (due giovani) recuperati sempre a __________ e

condotti a __________ o sul confine con l'Austria, facendo io da staffetta

almeno sino in Ticino;

6.

15.06.2014, IM 2 ha ammesso un ulteriore viaggio di trasporto

di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano chiaramente il

viaggio sino a __________, trasportando almeno 2 clandestini;

7.

18.06.2014, IM 2 ha ammesso un ulteriore viaggio di trasporto

di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano chiaramente il

viaggio sino a __________, trasportando almeno 2 clandestini;

8.

22.06.2014, in entrata da __________ alle ore 21.43,

trasportando 2 clandestini (due giovani) recuperati a __________ e condotti a __________

o sul confine con l'Austria, facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;

9.

27.06.2014, in entrata da __________ alle ore 21.20, trasportando

2.

clandestini (due uomini), recuperati a __________ e condotti a __________ o

sul confine con l'Austria, facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;

10.

30.06.2014, in entrata da __________ alle ore 20.13,

trasportando 2 clandestini recuperati a __________ e condotti sul confine con

l'Austria, facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;

11.

01.07.2014, in entrata da __________ alle ore 15.28,

trasportando 2 clandestini recuperati a __________ e condotti a __________,

facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;

12.

06.07.2014, IM 2 ha ammesso un ulteriore viaggio di trasporto

di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano chiaramente il

viaggio sino a __________, trasportando almeno 2 clandestini;

13.

07/08.07.2014, IM 2 ha ammesso un ulteriore viaggio di

trasporto di clandestini sulla base dei tabulati retroattivi che indicano

chiaramente il viaggio sino a __________, trasportando almeno 2 clandestini;

14.

10.07.2014, in entrata verosimilmente da __________ in

mattinata, trasportando almeno 2 clandestini recuperati verosimilmente a __________

e condotti a __________, facendo io da staffetta almeno sino in Ticino;

15.

03.08.2014, in entrata da __________ alle ore 20.17,

trasportando 5 clandestini (tutti ragazzi iraniani), 4 recuperati a __________

(in centro) e 1 poco prima della dogana; clandestini condotti sul confine con

la Germania a __________, facendo io da staffetta almeno sino a destinazione; i

clandestini erano diretti in Francia.

16.

07.08.2014, in entrata da __________ alle ore 10.44,

trasportando almeno 2 clandestini (marito e moglie sulla 60.ina), recuperati a __________

e condotti a __________, facendo io da staffetta almeno sino a destinazione;

17.

10.08.2014, in entrata da __________ alle ore 09.03,

trasportando 4 clandestini (fratello e sorella e due ragazzi) da __________ a __________,

fungendo io da staffetta almeno sino in Ticino, venendo poi egli arrestato quel

giorno.”

(VI PP confronto IM 1 / IM 2 28.12.2014, p. 5 e 6, AI 167, Inc.

2014.

).

IM 2 ha precisato che “per il viaggio del 3.08.2014 anche IM 1

ha trasportato materialmente un paio di clandestini visto che ce ne erano 5;

quella volta anche lui è arrivato sino a destinazione a __________” e “si

è fermato prima della dogana e mi ha fatto salire in auto i 2 clandestini da

lui precedentemente recuperati. Una volta su territorio svizzero ci siamo

fermati ad un distributore di benzina e lui ha ripreso i due clandestini.” (VI

PP confronto IM 1 / IM 2 28.12.2014, p. 6, AI 167, Inc. 2014.7753).

15.6

Confrontato a tali

dichiarazioni del correo, l’imputato ha dapprima dichiarato di non contestare

il numero dei viaggi effettuati con IM 2, affermando che potrebbero essere

circa 17, contestando però alcuni singoli episodi, e meglio:

"

Posso confermare il numero di viaggi effettuati con il qui

presente, non contesto che possano essere circa 17.

Per il resto contesto il suo dire e meglio:

- contesto di aver personalmente trasportato due persone fino alla

dogana per poi farle salire sulla sua auto per poi riprenderle in un momento

successivo; non ero di sicuro io, magari ha fatto quel trasporto con altri;

- non sono andato 4 o 5 volte fino a __________, ciò è avvenuto

solo in 2 occasioni;

- l’ultimo suo viaggio nel quale è stato arrestato, io non ho

fatto da staffetta, sono sicurissimo, io non so lui con chi l’abbia fatto (…).

ADR che confermo comunque che il 3.08.2014 io lo precedevo in

entrata in dogana.” (VI PP confronto IM 1 / IM 2 28.12.2014, p. 6 e 7, AI 167,

Inc. 2014.7753).

In occasione del verbale del 22 dicembre 2014, l’imputato ha

rettificato le sue precedenti dichiarazioni, affermando che i viaggi effettuati

con IM 2 sarebbero al massimo 11 e non 17 aggiungendo che in alcuni casi

avrebbero unicamente trasportato della carne (VI PP 22.12.2014, p. 2, AI 187,

Inc. 2014.7753).

Ciò nondimeno, il 23 e il 28 gennaio 2015, confrontato dal PP alle

risultanze dell’inchiesta, l’imputato ha riconosciuto di avere effettuato con IM

2.

tutti i viaggi da questi indicati, eccezion fatta per quello del 10 agosto

2014, riconoscendo così in tutto 16 viaggi (VI PP 23.01.2015, p. 11-20, AI 190,

Inc. 2014.7753; VI PP 28.01.2015, p. 22-4 e 6, AI 192, Inc. 2014.7753).

15.7

Per quanto riguarda il viaggio

del 10 ottobre 2014, giorno dell’arresto di IM 2, l’imputato ha affermato:

"

La notte precedente lui mi ha chiamato chiedendomi di andare con

lui di mattina presto per fargli da staffetta. Io gli ho detto che non potevo

perché avevo bevuto troppo. Alle 09.00 lui mi ha chiamato per dirmi che la

polizia italiana lo stava rincorrendo. (…)

ADR che io quel giorno non gli ho funto da staffetta.”

(VI PP 28.01.2015, p. 2-4 e 6, AI 192, Inc. 2014.7753).

Invitato a spiegare i contatti avuti con IM 2 quel giorno

(chiamate in entrata di 18, rispettivamente 10 secondi alle ore 09:02,

rispettivamente 09:07 e chiamate in uscita di 22, rispettivamente 5 secondi,

alle ore 09:17, rispettivamente 23:05), l’imputato ha spiegato:

"

Mi viene chiesto il motivo per cui IM 2 mi ha chiamato se io

nulla c’entravo con quello specifico viaggio di clandestini.

Perché mi chiedeva cosa doveva fare. Addirittura io gli avevo

suggerito di consegnarsi in polizia e confessare tutto. (…)

Mi viene chiesto il motivo per cui alle 23.05 di quel giorno lo

contatto.

Perché volevo sapere cosa era successo e cosa aveva fatto.”

VI PP 28.01.2015, p. 6 e 7, AI 192, Inc. 2014.7753).

15.8

In merito al numero di viaggi

effettuati con IM 2, l’imputato ha poi fornito l’ennesima versione nel verbale

del 10 aprile 2015, quando i viaggi effettuati con il correo sono diventati “al

massimo 13” (VI PP 10.04.2015, p. 4, AI 210, Inc. 2014.7753), limitandosi

poi, nel verbale d’interrogatorio finale, a ribadire di contestare il numero

dei viaggi con lui effettuati (VI PP 30.04.2015, p. 7, AI 219, Inc. 2014.7753).

15.9

In occasione del pubblico

dibattimento IM 1 ha in fine ammesso:

"

ADR che in tutto ho effettuato 46 trasporti con mediamente 3

clandestini alla volta. In tutto si è trattato comunque di circa 143 persone.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 14 e 15, allegato 2 al verbale

dibattimentale).

Interrogato in punto ai viaggi effettuati con IM 2, l’imputato ha

poi rettificato le sue precedenti dichiarazioni, mantenendo comunque immutato

il numero di clandestini trasportati:

"

Sulla base degli importi che io ho guadagnato posso confermare

che le persone che sono state trasportate sono in tutto 143, ma su meno viaggi.

Come detto con IM 2 ne ho fatti solo 13 e io non ho nulla a che fare con la

questione della Grecia.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 14 e 15, allegato 2 al verbale

dibattimentale).

16.

Da tali trasporti di

migranti, l’imputato ha ottenuto per sé e per i correi, come corrispettivo per

il singolo viaggio, il pagamento di un importo compreso tra CHF 500.00 e CHF

890.00

(cfr. VI PP 10.04.2015, p. 8, AI 210), percependo egli personalmente CHF

200.00

a viaggio quando c’erano 3 o 4 persone, CHF 150.00 quando ve ne erano 2

nonché CHF 500.00 a viaggio quando si recava fino a __________ (VI PP

10.04

, p. 4-8, AI 210, Inc. 2014.7753; VI DIB 04.11.2015, p. 14, allegato

2.

al verbale dibattimentale) e riuscendo così a guadagnare, per sé e per i

correi, un importo compreso tra CHF 23'410.00 e CHF 34'210.00, di cui CHF

9'000.00/10'000.00 per lui personalmente (VI DIB 04.11.2015, p. 14, allegato 2

al verbale dibattimentale).

17.

Nonostante egli abbia tentato

di sminuire il suo ruolo, indicando inizialmente addirittura di essere stato in

sostanza una pedina nelle mani di chi effettuava il trasporto, e meglio

operando la “staffetta” su chiamata, senza avere alcun ruolo

nell’organizzazione dei viaggi, appare pacifico come il ruolo dell’imputato

nell’organizzazione fosse quello di referente di zona, in particolare colui che

si occupava di pianificare il viaggio dei clandestini per il tragitto

dall’Italia alla Germania.

Al proposito l’imputato ha dichiarato che:

"

Pure io ero in contatto telefonico con i passatori che erano in

Italia.

In verità, quando facevo i viaggi con IM 2, i passatori chiamavano

a volte me e a volte lui.

Con IM 3 e IM 4, ero io il riferimento dei passatori che erano in

Italia.

Con __________ i passatori in Italia chiamavano sia me che lui.

Aggiungo che a __________ andavo sia per prendere la merce da __________,

sia per accompagnare IM 3, IM 4, __________ e IM 2, allo scopo di mostrare loro

la strada e come raggiungere la Germania. Ciò è avvenuto al massimo in 8

occasioni.”

(VI PP 28.10.2014, p. 8, AI 122, Inc. 2014.7753).

IM 1 ha ammesso di avere ingaggiato IM 4 e IM 3, affermando

tuttavia che sarebbe stato IM 2 ad iniziarlo all’attività di “passatore”:

"

È stato IM 2 che è venuto in negozio presentandomi delle persone

che organizzavano questi viaggi e che si trovavano in Italia. (…)

ADR che non sono io ad aver ingaggiato i trasportatori su

territorio svizzero.

A domanda dell’avv. DF 1 a sapere se ciò è vero anche per IM 3 e IM

4, rispondo di no, io ho ingaggiato IM 3 il quale a sua volta ha poi contattato

IM 4. (…)

Riconfermo che ho conosciuto i trasportatori che si trovano in

Italia, come già detto grazie ad IM 2; è lui che me li ha presentati. (…)

Sia __________ che __________ contattavano sia me che gli altri e

per altri intendo IM 2, IM 3, IM 4 e __________.”

(VI PP 18.12.2014, p. 5 e 6, AI 184, Inc. 2014.7753).

In sede dibattimentale IM 1 ha ribadito:

"

Un giorno IM 2 è venuto nel mio negozio e mi ha detto che vi era

la possibilità di fare questi trasporti. Io ho risposto che avendo il negozio

non mi potevo allontanare troppo e quindi lui mi ha detto di fare semplicemente

da staffetta per il transito della frontiera dall’Italia alla Svizzera. (…)

Io ho coinvolto unicamente IM 3. IM 4 è stato coinvolto da

quest’ultimo e per quanto riguarda IM 2 è stato lui a coinvolgere me.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 14 e 15, allegato 2 al verbale

dibattimentale).

Per quanto riguarda __________, l’imputato ha riferito di averlo

conosciuto presso il suo negozio, affermando che gli era stato mandato da __________,

siccome voleva iniziare l’attività di trasportatore di clandestini:

"

ADR che io ho conosciuto il qui presente quando un giorno si è

presentato nel mio negozio, mandato da __________. In precedenza quest’ultimo

mi aveva contattato dicendomi che sarebbe passato un suo amico e che potevo

parlare a quattr’occhi con lui. Io ho capito che si trattava del trasporto di

clandestini. (…)

Ribadisco che il qui presente è stato mandato da me da __________;

__________ lo chiamava __________. Non sono stato io a coinvolgerlo nel

traffico di clandestini. (…)

Preciso e ribadisco che lui conosce i passatori in Italia. Suo

cognato o suo fratello so che lavorava legalmente con il fratello di uno dei

due (__________o __________). (…)

ADR che io so che __________ conosce __________ perché è stato

quest’ultimo a preannunciarmi il suo arrivo. (…)

ADR che non è vero che ero io che dicevo al qui presente quando

doveva partire per fare i viaggi; lui ripeto aveva i contatti con l’Italia

direttamente.

ADR che quando c’era da fare un viaggio di clandestini il qui

presente mi contattava il giorno prima o la mattina stessa chiedendomi di fare

da staffetta e domandando il congedo.”

(VI PP confronto IM 1 / __________ 21.11.2014, p. 8-10, AI 158).

18.

Tali dichiarazioni

dell’imputato non trovano però riscontro agli atti ed anzi vengono smentite

dalle dichiarazioni dei correi, i quali hanno univocamente indicato IM 1 quale

referente principale per il traffico di clandestini.

__________ ha spiegato, in merito all’inizio della sua attività

quale “passatore”:

"

Voglio subito dichiarare come mi sono trovato invischiato in

questa storia. All’inizio ho trovato il lavoro presso il negozio di IM 1 per il

tramite del sito __________. Sono stato assunto come venditore alimentare. Dopo

circa 1 mese dall’inizio del lavoro presso il negozio IM 1 mi ha detto che

c’erano degli amici che bisognava andare a prendere per accompagnarli in

Germania. Inizialmente io ho fatto quello che mi ha chiesto come una forma di

piacere. Lui mi aveva detto all’inizio che voleva aiutare dei suoi connazionali

meno fortunati di lui. Io, visto che lavoravo per lui, non mi sono tirato

indietro.”

(VI PP 16.09.2014,p. 20, AI 26, Inc. 2014.7753).

Lo stesso __________ ha poi aggiunto di avere effettuato tutti i

viaggi con IM 1 e di avere ricevuto da lui le istruzioni:

"

ADR che in tutti i suddetti viaggi IM 1 mi ha preceduto entrando

in Svizzera alfine di procedere alla bonifica del territorio. (…) in tutti i

casi è stato IM 1 a contattarmi chiedendomi di andare a prendere i clandestini

e dicendomi l’orario in cui avrei dovuto andare a recuperarli. Mi diceva pure

quante persone dovevano essere.

ADR che ribadisco che io non ho mai avuto contatti con le persone

che mi si dice si occupavano dei clandestini in Italia, a parte una volta in

cui __________, così mi aveva detto di chiamarsi, mi ha offerto un caffè

chiedendomi a quale posto di confine mi sarei indirizzato per condurre i

clandestini.”

(VI PP 15.12.2014, p. 2, AI 180, Inc. 2014.7753).

Versione, questa, ribadita anche in occasione del confronto con IM

1:

"

Ribadisco di aver iniziato a trasportare clandestini su richiesta

di IM 1 nel momento in cui ho iniziato a lavorare per lui nel suo negozio, dopo

aver risposto ad un suo annuncio su __________. (…)

Solo dopo qualche settimana IM 1 mi ha chiesto se andavo a

recuperare delle persone in Italia, suoi connazionali, da portare sino in

Germania.

Da allora ogni tanto venivo incaricato da IM 1 di fare trasporti

di questo tipo. (…)

Io non conoscevo in alcun modo le persone che si trovavano in

Italia e che erano coinvolte in questo traffico. Erano suoi connazionali ed era

lui, solo lui che aveva i contatti con queste persone. (…)

ADR che io non conoscevo le persone di contatto di

quest’organizzazione che si trovavano in Italia e non avevo alcun rapporto con

loro; il mio punto di riferimento era il qui presente. Era lui che conosceva le

persone che si occupavano dei clandestini in Italia.”

(VI PP confronto IM 1 / __________ 21.11.2014, p. 1, 2, 5 e 9, AI

158, Inc. 2014.7753).

19.

IM 2 dal canto suo ha negato

di avere condotto i “passatori” italiani al negozio di IM 1 (VI PP

29.10

, p. 6, AI 51, Inc. 2014.7492), riferendo di essere stato anch’egli

ingaggiato da quest’ultimo, il quale aveva i contatti con i passatori:

"

Ricordo che ad aprile o maggio di quest’anno sono rimasto senza

lavoro e nel mese di maggio sono andato nel suo negozio per fare degli acquisti

e in quell’occasione gli ho chiesto se aveva un lavoro da darmi, visto che lui

era in Ticino da più tempo ed era un mio connazionale.

Dopo qualche giorno lui mi ha telefonato dicendomi di recarmi da

lui per parlare a quattrocchi. Sono andato da lui e mi ha proposto questo

“lavoro” (…)

ADR che sempre e solo il qui presente mi contattava per informarmi

che avrei dovuto fare un trasporto di clandestini. Io ho sempre mantenuto solo

i contatti con lui; non conoscevo nessun altro coinvolto in questo traffico.”

(VI PP confronto IM 1 / IM 2 28.11.2014, p. 2 e 6, AI 167, Inc.

2014.

).

Così IM 2 nel verbale del 29 ottobre 2014:

"

Contesto il dire di IM 2 nel senso che i passatori in Italia

contattavano sempre lui quando c’era da organizzare i viaggi. Sono stato

contattato dai passatori in Italia le volte in cui ero in ritardo

all’appuntamento concordato con IM 1. In quelle occasioni è stato IM 1 a dare

loro il mio numero di telefono.”

(VI PP 29.10.2014, p. 7, AI 51, Inc. 2014.7753).

In sede dibattimentale IM 2 ha ribadito:

"

In pratica voglio dire che mi trovavo in difficoltà economiche ed

ho quindi cercato un lavoro. Mi sono rivolto a IM 1, che conoscevo fin dal mio

arrivo in Svizzera, il quale mi ha inizialmente detto che non aveva un lavoro

per me ma che ne avrebbe cercato uno. Poco tempo dopo mi ha chiamato dicendomi

di andare nel suo negozio e mi ha detto che c’era un lavoro. Questo lavoro era

il trasporto di clandestini. (…)

Il Presidente mi chiede se conoscevo passatori attivi sul versante

italiano del confine.

R: No, salvo errore li ho visti solo un paio di volte, tra cui la

prima volta quando mi hanno portato delle persone da trasportare. (…)

ADR che era IM 1 ad avere contatti con i passatori attivi

all’estero.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 5-7, allegato 2 al verbale dibattimentale).

Anche IM 2 ha riferito che sarebbe stato IM 1 a dirgli di adottare

la modalità della “staffetta” e a fornirgli le indicazioni sul luogo in

cui avrebbe dovuto dapprima recuperare e poi portare i clandestini (VI PP

29.10

, p. 2, AI 51, Inc. 2014.7492), precisando in aula:

"

ADR che lasciavo i clandestini in Svizzera in prossimità del

confine con la Germania, a __________, su ordine di IM 1. Era sempre lui a

darmi indicazioni su dove portare i clandestini. (…)

IM 1 mi spiegava come fare, stabiliva l’orario e il prezzo dei

trasporti. È lui che mi ha anche spiegato che era meglio agire con una

staffetta.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 5-7, allegato 2 al verbale dibattimentale).

IM 2 ha indicato di avere effettuato i trasporti sempre solo con IM

1:

"

ADR che quando io ho fatto i trasporti vi era sempre IM 1 a fare

da staffetta. (…)

R: Non ho effettuato viaggio per conto mio o per conto di altre

persone, ma sempre solo con IM 1 e sotto la sua supervisione.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 7, allegato 2 al verbale dibattimentale).

Stando alle sue dichiarazioni, IM 1 sarebbe “il capo in

Svizzera” (VI DIB 04.11.2015, p. 7, allegato 2 al verbale dibattimentale).

20.

Anche IM 4 e IM 3 hanno

affermato di avere avuto IM 1 come punto di riferimento per i trasporti di

clandestini.

IM 3 ha dichiarato:

"

In merito ai viaggi con i clandestini, circa 3 o 4 mesi fa mi

trovavo nel negozio di IM 1 a __________ e parlando, sfogandomi con lui,

esternavo i miei problemi economici e lavorativi. (…)

IM 1 mi contattava circa un mese dopo e al telefono, chiedendomi

se ero ancora in difficoltà mi offriva un lavoro senza specificare quale per

pio chiedermi di passare in negozio che mi avrebbe spiegato.

Il giorno stesso sono andato nel suo negozio e IM 1 mi ha pio

spiegato che si trattava di portare delle persone, dei clandestini dall’Italia

alla Germania passando per la Svizzera. (…)

IM 1 mi chiamava il giorno prima del viaggio dicendomi di passare

da lui mi diceva di passare in negozio il giorno seguente e che poi mi avrebbe

spiegato cosa dovevo fare esattamente.”

(VI PG 22.09.2014, p. 4, AI 3a, Inc. 2014.8873).

In occasione del pubblico dibattimento il coimputato ha ribadito

di avere ricevuto le istruzioni per i trasporti dei clandestini da IM 1,

precisando che era stato quest’ultimo a spiegargli il sistema della “staffetta”

e di avere lavorato sempre solo con e per lui:

"

ADR che le istruzioni relative alle tempistiche, al luogo in cui

prelevare le persone e dove portarle mi venivano date da IM 1.

ADR che io non avevo contatti con i passatori attivi all’estero,

so solo che era IM 1 a darmi le indicazioni. (…)

Il Presidente mi chiede di spiegare come funzionava il sistema

della “staffetta” e chi mi ha introdotto a tale modo di agire.

R: Questo sistema mi è stato spiegato da IM 1. Ho fatto la

staffetta con lui le prime volte e in seguito ho fatto i trasporti senza

staffetta, pur essendo rischioso. Ricordo degli episodi in cui ho fatto i

trasporti da solo di notte.

Il Presidente mi chiede di indicare chi ha svolto la “staffetta”

nell’ambito dei trasporti da me effettuati.

R: Sempre IM 1. (…)

Ho lavorato solo con IM 1. È sempre stato lui a darmi indicazioni

su dove prendere e dove portare le persone e non ho mai avuto altre persone di

contatto oltre a lui.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 10 e 11, allegato 2 al verbale

dibattimentale).

21.

Da parte sua, IM 4 il 25

novembre 2014 dinanzi al PP ha affermato che:

"

Ricordo che inizialmente era stato IM 3 a parlarmi di questo

“lavoro”, dicendomi che ci sarebbe stata la possibilità di andare a prendere

delle persone e di portarle in un certo posto. Successivamente ho parlato con

IM 1, mi sono recato nel suo negozio; non ricordo come c’eravamo messi in

contatto, se era stato lui a chiamarmi o se l’avevo fatto io su richiesta di IM

3.

Quando sono andato da IM 1 quest’ultimo mi ha spiegato bene quello

che avrei dovuto fare. (…)

ADR che con IM 1 ci tenevamo in contatto telefonico sin dal

momento in cui recuperavamo i clandestini. Solitamente avevamo delle utenze __________

con le quali ci tenevamo in contatto, sia io che lui. (…)

ADR che per i successivi viaggi era sempre stato IM 1 a

contattarmi, la sera precedente o il giorno stesso. Al massimo in un paio di

occasioni IM 3 mi ha contattato dicendomi che lui non poteva andare a prendere

i clandestini. Sentivo comunque dopo IM 1 ed io gli davo la mia disponibilità o

dicevo di no. (…)

È vero che è stato IM 3 a mettermi in contatto con IM 1 la prima

volta, ma nei successivi viaggi che io ho effettuato per conto di IM 1 non è

stato coinvolto, io facevo riferimento esclusivamente ad IM 1.

È vero che in un paio di occasioni mi hanno contattato

dall’Italia, credo le persone che si occupavano dei clandestini in Italia.

(…) per quello che mi riguarda è sempre stato IM 1 a chiamarmi

quando lui ne aveva bisogno. Per me era pacifico che era lui che organizzasse

tutto con quelli in Italia.”

(VI PP 25.11.2014, p. 3, 4 e 6, AI 16, Inc. 2014.8875).

Pure IM 4 ha riferito di avere ricevuto istruzioni sul luogo in

cui prelevare e poi lasciare i migranti da IM 1, il quale gli avrebbe pure

spiegato il sistema della “staffetta”. Sarebbe stato quest’ultimo a

contattarlo in occasione dei viaggi, avendo egli i contatti con i passatori

attivi in Italia e avrebbe lavorato solo con lui (VI DIB 04.11.2015, p. 12 e

13, allegato 2 al verbale dibattimentale).

22.

Tutti i coimputati hanno

inoltre affermato che IM 1 avrebbe consegnato loro delle schede SIM della __________

da utilizzare per i trasporti, consigliando loro di cambiare la tessera ad ogni

viaggio (VI DIB 04.11.2015, p. 7, 10 e 13, allegato 2 al verbale

dibattimentale). IM 1 ha ammesso di avere fornito ai coimputati le carte SIM, che

venivano poi utilizzate per tenersi in contatto durante i trasporti di

clandestini (VI PP 18.12.2014, p. 9, AI 184, Inc. 2014.7753; VI DIB 04.11.2015,

p. 17, allegato 2 al verbale dibattimentale).

L’imputato ha per contro continuato a negare di avere fatto da

tramite tra i passatori attivi in Italia e i correi che effettuavano il

trasporto dei clandestini per la retribuzione di questi ultimi.

Il 28 ottobre 2014, interrogato dal PP, IM 1 ha affermato di non

saperne nulla, ritenuto come, a suo dire, questi venivano pagati in Svizzera

dai passatori che si trovavano in Italia, tali __________ e __________ oppure

venivano retribuiti con invii di denaro dalla Grecia a loro destinati, tramite __________

(VI PP 28.10.2014, p. 12, AI 122, Inc. 2014.7753).

Così l’imputato nel verbale del 18 dicembre 2014:

"

ADR che i trasportatori sul nostro territorio (__________, IM 2, IM

3, IM 4 …) ricevevano i soldi direttamente da quelli in Italia (__________e __________),

tramite __________ in stazione a __________ e pure in via __________ a __________.

(…)

ADR che IM 4 riceveva il denaro direttamente dai passatori

italiani, io non c’entravo nulla.” (VI PP 18.12.2014, p. 7 e 8, AI 184, Inc.

2014.

).

Il 22 dicembre 2014 dinanzi al PP IM 1 ha ribadito:

"

ADR che io non sapevo neppure quanto venissero pagati IM 3 e IM 4,

come pure IM 2 e __________.”

(VI PP 22.12.2014, p. 11, AI 187, Inc. 2014.7753).

In occasione del verbale d’interrogatorio finale del 10 aprile

2015.

l’imputato ha dichiarato:

"

Ribadisco che di principio non ero io a pagare i servizi di

trasporto che effettuavano __________, IM 2, IM 3 e IM 4. Essi venivano

retribuiti direttamente da chi operava in Italia, o brevi manu tramite __________,

come me.

Non ho idea di quanto prendessero i trasportatori. Secondo me guadagnavano

di sicuro più di me già solo per il fatto che attraversano l’intera Svizzera.”

(VI PP 10.04.2015, p. 6, AI 210, Inc. 2014.7753).

In sede dibattimentale, infine, IM 1 si è così espresso:

"

Il Presidente mi chiede di indicare chi mi pagava e quando ciò

avveniva.

R: Ogni tanto ricevevo i soldi tramite __________ e altre volte li

ricevevo a __________ o a __________ direttamente dai passatori italiani. (…)

Il Presidente mi chiede se è vero che io davo i soldi ai miei

correi dopo il viaggio.

R: No, solo una volta ho consegnato i soldi a IM 2. Preciso che

una volta è stato IM 3 a portarmi i soldi e una volta anche IM 4.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 14 e 15, allegato 2 al verbale

dibattimentale).

Invitato dal Presidente a spiegare per quale motivo, se era stato IM

2.

ad introdurlo all’attività di passatore, era lui a recarsi dalle persone in

Italia o erano loro ad andare da lui, IM 1 ha fornito una spiegazione che non è

apparsa convincente:

"

Quando abbiamo iniziato con i trasporti IM 2 non poteva andare in

Italia perché aveva una peugeot 206 cabriolet che ha poco spazio.

Il Presidente mi contesta che si trattava di andare a prendere i

soldi e non di trasportare clandestini e mi chiede di prendere posizione.

R: I soldi venivano consegnati a chi si trovava in Italia. IM 2 a

quel tempo lavorava al 100% e quindi ero io ad andare in Italia.

Il PP mi chiede se quando ho lavorato con IM 2 andava lui in

Italia.

R: No, ci andavo comunque io.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 16, allegato 2 al verbale dibattimentale).

23.

Dalle asserzioni univoche dei

correi, si evince dunque che gli stessi venivano retribuiti direttamente

dall’imputato.

Tutte le persone coinvolte quali autisti hanno inoltre dichiarato

di avere ritirato il contante presso varie agenzie di invio di denaro, in Svizzera

e in Italia, che poi consegnavano all’imputato, il quale provvedeva poi a

corrispondere quello che spettava loro per i viaggi (VI PP __________

16.09

, p. 3, AI 26, Inc. 2014.7753; VI PP __________ 15.12.2014, p. 3, AI

180, Inc. 2014.7753; VI PP confronto IM 1 / __________ 21.11.2014, p. 1, 2, 5 e

9, AI 158, Inc. 2014.7753; VI PP IM 3 26.11.2014, p. 18, AI 17, Inc. 2014.8873;

VI PP IM 4 03.04.2015, p. 2 e 3, AI 27, Inc. 2014.8875; VI PP IM 4 25.11.2014,

p. 10 e 11, AI 16, Inc. 2014.8875).

__________ ha dichiarato di avere ricevuto da IM 1 CHF 100.00 per

la benzina, CHF 80.00/100.00 per il noleggio dell’auto e che la sua ricompensa

è stata integrata nell’importo di CHF 1'400.00, ossia nella retribuzione

pattuita per il suo impiego come commesso nel negozio dell’imputato (VI PP

15.12

, p. 2 e 3, AI 180, Inc. 2014.7753; VI PP 17.04.2015, p. 3 e 4, AI

215, Inc. 2014.7753).

IM 2 ha riferito:

"

(…) io personalmente ho percepito Euro 110.00 per ogni persona

trasportata. Questi soldi mi sono stati dati sempre da IM 1, sia in contanti,

sia attraverso compensazioni di debiti che io avevo presso il suo negozio __________.

IM 1 mi pagava in franchi, con il cambio di Euro 110.00 che equivalevano a CHF

120.00

ADR che IM 1 anticipava i costi per la benzina e per il viaggio,

che detraeva poi dal compenso di Euro 110.00. È capitato a volte che io avessi

denaro con me e quindi pagassi direttamente io.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 6, allegato 2 al verbale dibattimentale;

cfr. anche VI PP 29.10.2014, p. 3, AI 51, Inc. 2014.7492 così come VI PP

05.04

, p. 2 e 3, AI 76, Inc. 2014.7492).

IM 3 dal canto suo ha indicato:

"

Io ho guadagnato una media di CHF 130.00 a clandestino, importo

da cui vanno dedotte le spese di viaggio ed il cibo che qualche volta ho

comperato per loro. Dell’importo indicato nell’atto d’accusa in

5'900.00/8'900.00 io ne ho quindi guadagnato solo una parte. (…)

Per i primi viaggio ho ricevuto i soldi tramite __________. I due

importi che ho ricevuto erano da dividere con IM 4 e IM 1. In seguito ricevevo

i soldi direttamente da IM 1, dopo il trasporto.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 8, allegato 2 al verbale dibattimentale;

cfr. anche VI PG 22.09.2014, p. 9, AI 3a, Inc. 2014.8873 così come VI PP

13.04

, p. 2 e 3, AI 26, Inc. 2014.8873).

IM 4, infine, ha affermato:

"

Io guadagnavo CHF 100.00/120.00 a persona, importo da cui a volte

vanno dedotti i costi della benzina, mentre altre volte IM 1 mi è venuto

incontro e ha pagato lui la benzina. Posso stimare in poco meno della metà le

volte in cui lui mi ha pagato la benzina. I soldi mi venivano dati da IM 1. In

pratica quando avevo terminato il lavoro passavo da lui, il quale mi consegnava

i soldi.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 8, allegato 2 al verbale dibattimentale;

cfr. anche VI PP 03.04.2015, p. 2 e 3, AI 27, Inc. 2014.8875 così come VI PP

25.11

, p. 10 e 11, AI 16, Inc. 2014.8875).

24.

A far emergere il ruolo

principale dell’imputato nel traffico di clandestini vi è poi il riscontro

oggettivo dei tabulati telefonici retroattivi, da cui si evince che il numero

estero in uso a uno dei passatori in Italia, nell’imminenza del passaggio in

dogana, contatta ripetutamente l’utenza di IM 1 (e non di IM 2) (cfr. tabella

riassuntiva allegata al VI PP IM 1 23.01.2015, AI 190, Inc. 2014.7753).

25.

Quanto ai motivi a delinquere,

IM 1, come tutti i coimputati, ha affermato di avere iniziato a trasportare

clandestini siccome aveva difficoltà economiche (VI DIB 04.11.2015, p. 14,

allegato 2 al verbale dibattimentale).

26.

Giusta l’art. 157 cpv. 1 CP,

si rende colpevole di usura ed è quindi passibile di una pena detentiva sino a

cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di

dipendenza, l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una

persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una

prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica

con la propria prestazione.

Con la sentenza 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 l'alta Corte federale ha statuito che l'usura presuppone l'ottenimento di un vantaggio

pecuniario, una sproporzione tra le prestazioni fornite nell'ambito di un

contratto a titolo oneroso, l'esistenza di una situazione di debolezza ed un

nesso di causa tra la situazione di debolezza e la sproporzione delle

prestazioni in favore dell'autore. In particolare il vantaggio tratto deve

essere in evidente sproporzione sul piano economico con la prestazione fornita.

Il rapporto tra prestazione e controprestazione si misura comparando i prezzi

usuali con quelli praticati nella specie.

La valutazione della prestazione può essere delicata quando non si

tratta di una transazione regolare oppure quando la stessa è illecita. Con

sentenza STF 82 IV 145, trattandosi di un caso in cui un medico aveva praticato

un aborto, il TF si era fondato sul prezzo della prestazione legale. Questa

decisione è stata oggetto di critiche, posto che l’onorario richiesto e

ottenuto per l’aborto non rappresenterebbe il prezzo per un intervento medico

specializzato, ma costituirebbe un premio per il rischio di un interruzione di

gravidanza non autorizzata, che all’epoca era punibile con la detenzione fino a

5.

anni (Waiblinger, in: RJB 94 (1958), p. 182; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, art. 157, n. 7). Alcuni autori hanno

altresì rilevato che, se le prestazioni illecite in caso di alienazione di

stupefacenti o divorzio dovessero essere esaminate in funzione del prezzo sul

mercato autorizzato, l’infrazione di usura sarebbe sempre realizzata (Stratenwerth/Jenny,

Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen

Individualinteressen, 6e éd., Berne 2003, § 18, n. 10).

Per queste transazioni illecite o contrarie alla morale, una parte

della dottrina propone di fondarsi sul prezzo del mercato nero (Trechsel, op.

cit. n. 7; Weissenberger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2003, art. 157,

n. 22).

Stratenwerth/Jenny così come Rehberg/Schmid/ Donatsch, per contro,

sostengono che bisogna sempre riferirsi al valore del mercato reale, tenendo

conto di tutti i fattori, trattandosi di esaminare se esiste una sproporzione

economica tra la prestazione e la controprestazione (Stratenwerth/Jenny, op.

cit., § 18, n. 10; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den

Einzelnen, 8. ed., Zurigo 2003, p. 249).

Secondo una sentenza bernese, non bisogna fondarsi né sul prezzo

del mercato autorizzato dello stupefacente né su quello praticato sul mercato

nero, ma bisogna decidere secondo le circostanze del caso concreto e tenere

conto, ad esempio, dei rischi corsi dall’autore (RJB 112 (1976) p. 344; cfr.

anche Schubarth, Kommentar Strafrecht, Besonderer Teil, vol. 2, art. 157, n.

21).

27.

La legge e la giurisprudenza

non forniscono un limite preciso per determinare a partire da quando la

sproporzione tra le prestazioni sia da considerarsi usuraia. Il numero dei

criteri da prendere in considerazione (in particolare quello del rischio corso)

rende difficile fornire delle indicazioni in cifre.

Secondo la giurisprudenza, la sproporzione deve eccedere

sensibilmente i limiti di ciò che appare usuale e normale, tenendo conto di

tutte le circostanze (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.1; DTF 92 IV

132.

consid. 1). La sproporzione deve apparire impressionante ed imporsi come

tale a tutti i clienti (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007; DTF 92 IV 132

consid. 1 p. 134 s.).

La dottrina ha fornito qualche punto di riferimento. Per gli

ambiti regolamentati, il limite sembra situarsi attorno al 20%, mentre negli

altri ambiti, vi sarebbe usura, in tutti i casi, a partire da una maggiorazione

del 35% (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.1;

Corboz, op. cit., art. 157, n. 38; Trechsel, op. cit., art. 157, n. 8).

In tema di locazione di appartamenti a prostitute, l’alta Corte

federale ha stabilito che, per determinare se il canone di subaffitto è

usuraio, il giudice deve fare riferimento ai canoni di locazione usuali nella

località o nel quartiere in questione, che potrà maggiorare per tenere conto

dei rischi corsi dal locatore (come ad esempio il rischio di incorrere in una condanna

ai sensi della LStr). Non potrà in nessun caso basarsi sui canoni di locazione

abusivi del mercato nero, anche se questi sono generalmente praticati, siccome

ciò aprirebbe la porta ad abusi ancora più grandi (STF 6S_6/2007 del 19

febbraio 2007 consid. 3.1).

28.

L’infrazione di usura

consiste nell’ottenere o farsi promettere una controprestazione sproporzionata

sfruttando la debolezza della vittima (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007

consid. 3.2; DTF 111 IV 139 consid. 3a p. 140/141).

Le situazioni di debolezza sono elencate in maniera esaustiva nel

disposto dell’art. 157 CP (stato di bisogno, stato di dipendenza, inesperienza

o carente capacità di discernimento).

29.

Quanto allo stato di bisogno

non è necessario che sia di natura economica, bastando che la vittima si trovi

in uno stato di costrizione che influisca in modo determinante sulla sua

libertà di decisione e che quindi acconsenta a fornire le prestazioni usuraie.

Il termine di paragone è oggettivo: occorre riferirsi ad una persona normalmente

ragionevole che, posta nelle medesime condizioni, non sarebbe libera di

decidere. Vi è sfruttamento dello stato di bisogno quando l'autore ne

approfitta scientemente per farsi accordare vantaggi economici sproporzionati.

La giurisprudenza ha ammesso lo stato di bisogno nel caso di una

persona che aveva la necessità estrema di trovare alloggio, ad esempio in caso

di penuria di appartamenti, (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.2;

DTF 93 IV 85 consid. 5 p. 89 s.; 92 IV 132 consid. 2). La dottrina menziona

anche l’esempio dello straniero che cerca un alloggio e del quale l’autore si

approfitta esageratamente in ragione della sua ignoranza delle condizioni del

mercato locale (Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, 1992, p. 376, n. 4.3

in fine). Infine, la Corte di giustizia ginevrina, ha ritenuto lo sfruttamento

dello stato di bisogno dei richiedenti l’asilo in ragione della notoria penuria

di alloggi a Ginevra e del loro statuto di richiedenti l’asilo (Droit du bail

no. 4/1992, p. 29, n. 34).

In tema di locazione di appartamenti a prostitute, l'alta Corte

federale ha già giudicato che lo stato di bisogno delle vittime risiede innanzi

tutto nella loro situazione di illegalità e nel genere della loro attività.

Esse non possono infatti avere accesso al normale mercato immobiliare. Questa

situazione le induce quindi ad accettare prezzi ben maggiori rispetto al

mercato ufficiale (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.2.2).

30.

Per finire il reato è

intenzionale. L'autore deve conoscere, almeno per dolo eventuale, la

sproporzione tra le prestazioni ed aver coscienza che lo stato di bisogno

induce la controparte ad accettare tale sproporzione (DTF 130 IV 106).

31.

Ai sensi dell’art. 157 cpv. 2

CP, l’autore è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere

dell’usura.

Secondo la

giurisprudenza, l’autore agisce per mestiere laddove risulta - dal tempo e dai

mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un

periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti -

che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una

professione, anche semplicemente accessoria. E’ necessario che la persona miri

ad ottenere dei redditi non indifferenti e relativamente regolari (STF 6B_681/2009

del 18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116 IV 319 consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF

119.

IV 129; DTF 123 IV 116).

Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono quindi una

commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la

disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del

tipo in questione.

Innanzitutto, dunque, è necessario che il prevenuto abbia già

compiuto dei reati. Se da un lato, uno solo non è sufficiente, dall’altro la

giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si può

parlare di professione del crimine. Per la valutazione si deve considerare

quale è stato il periodo nel quale gli atti sono stati perpetrati e l’ammontare

della refurtiva. La verifica non può essere fatta in maniera astratta ma deve

essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in

Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 97 ad art. 139).

In secondo luogo, deve poi essere esaminato se l’autore ha agito

con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile la

volontà di derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle

entrate per coprire una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di

vita.

Il TF ha ritenuto sufficiente che il reddito conseguito

dall’attività delittuosa basti a coprire i costi nella misura, a volte, del 10%

e, a volte, del 25%. E’ stato, ad esempio, considerato sufficiente un importo

mensile di fr. 1'000.- per un meccanico (DTF 119 IV 129, 133) rispettivamente

quello di fr. 500.- mensili a fronte di un salario di fr. 3'500.- (DTF 123 IV

113, 116). Troppo scarse sono, per contro, state ritenute entrate per fr. 250.-

al mese (DTF 116 IV 319, 334 seg.).

Non è necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il

reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; DTF 78 IV 91, 94

seg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti l’unica o la

principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123

IV 113, 117).

Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero

imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco

problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale, da

aver già palesato questa sua disponibilità. Se il numero dei delitti realmente

effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una

prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su

quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti,

i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino (Marcel

Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a

edizione, Basilea 2013, n. 108 ad art. 139).

32.

Nel caso concreto, la Corte

ha condiviso l’argomentazione della difesa secondo cui il viaggio in Grecia con

obiettivo quello di trasportare migranti verso la Germania non è dimostrato e

configurerebbe semmai un caso di atti preparatori che non sono tuttavia

punibili (cfr. art. 260 bis CP).

Ciò nonostante, tale considerazione nulla muta alla sostanza: è infatti

stato lo stesso imputato a dichiarare in sede dibattimentale che, comunque, il

numero di clandestini trasportati – facendo riferimento alle somme da lui

guadagnate – è corretto così come indicato nell’atto d’accusa.

Al contrario, l’imputazione relativa al trasporto che poi non è

stato effettuato quando i migranti si trovavano già a casa di __________, è

stata ritenuta a carico dell’imputato. In particolare, l’usura è consumata dal

momento del pagamento, circostanza che era in concreto già intervenuta (cfr.

Weissenberger, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht

II, 3. ed., Basilea 2013, Art. 157 n. 52).

Ciò detto, la Corte ha ritenuto corretta l’imputazione di usura

aggravata per IM 1.

Come sopra riportato, l’art. 157 CP sanziona chi ottiene vantaggi

pecuniari per sé o per terzi. Ne discende che ciò che è determinante è

l’importo complessivo pagato dai migranti in vista di ottenere una determinata controprestazione.

Nel caso concreto, ogni migrante versava un determinato importo per ottenere,

quale controprestazione, il trasporto sicuro attraverso i valichi di confine

dall’Italia al confine con la Germania. Non appare quindi rilevante quante

persone si adoperavano a tal fine e dunque tra quante persone, secondo quali

criteri tale somma sarebbe stata suddivisa e, dunque, in ultima analisi,

l’importo che i correi percepivano singolarmente.

Per quanto attiene a IM 1, il quale ha agito di volta in volta con

uno dei suoi coimputati, egli era perfettamente consapevole – perché era lui a

consegnare il denaro – che ogni migrante versava per ottenere il trasporto fino

al confine con la Germania CHF 270.00.

IM 1 ha infatti ammesso che quando effettuava la “staffetta”

la retribuzione sua e quella dell’autista per il singolo viaggio con a bordo

una media di 3 clandestini era di un totale di CHF 830.00, ovvero CHF 500.00

per la “staffetta” e CHF 110.00 per clandestino trasportato, mentre

quando effettuava la “staffetta” solo in entrata dall’Italia, la

retribuzione sua e quella dell’autista per il singolo viaggio era di un totale

di almeno CHF 530.00, e meglio CHF 200.00 per la “staffetta” e CHF

110.00

per clandestino trasportato (VI PP 10.04.2015, p. 8, AI 210, Inc.

2014.

), circostanza, questa, confermata dai coimputati (VI PP IM 3

13.04

, p. 4, AI 26, Inc. 2014.8873; VI PP IM 4 03.04.2015, p. 4, AI 27,

Inc. 2014.8875; VI PP IM 2 05.04.2015, p. 4, AI 76, Inc. 2014.7492).

Di contro, utilizzando un taxi, il costo sarebbe stato di CHF 360.00,

ovvero, con 3 persone a bordo, di CHF 120.00 a testa, come risulta dagli

accertamenti effettuati dalle Guardie di Confine al momento dei fatti (allegato

all’Inc. 2014.7753). Della correttezza di tali accertamenti, la Corte non ha

motivo di dubitare. Tale somma è peraltro in linea con i riscontri acquisiti

dalla Corte.

Ci si può semmai interrogare a sapere se il paragone debba essere

fatto con il taxi, mezzo di trasporto che i migranti non avrebbero mai utilizzato

e che, comunque, comprende pure vari tipi di assicurazioni ed un autista

professionista, oppure con il treno o il bus.

Ad ogni buon conto, la disproporzione tra CHF 120.00 e CHF 270.00

non solo supera il 35%, ma è addirittura superiore al 50%.

E nulla cambia anche se si volesse considerare un costo del taxi

superiore: anche con costi di CHF 460.00, l’importo a testa ammonterebbe a CHF

150.

, ovvero comunque ampiamente inferiore a CHF 270.00.

Neppure è rilevante il guadagno netto degli imputati: come sopra

indicato, determinante è quanto i migranti pagavano per la controprestazione

pattuita. Del resto, pure considerando un taxi regolare il guadagno netto

dell’autista risulta inferiore a quanto pagato dagli utenti.

La sproporzione appare ancora più manifesta se si considera che il

solo IM 1 guadagnava somme importanti per un tragitto di pochi chilometri, dal

negozio alla dogana e ritorno.

Dal profilo soggettivo, il fatto che CHF 270.00 costituissero un

importo esorbitante per rapporto alla prestazione fornita, non poteva certo

sfuggire all’imputato, il quale, come egli stesso ha dichiarato, con il suo

negozio guadagnava poche migliaia di franchi al mese e conosceva chiaramente il

valore di tale somma di denaro, specialmente se poi corrisposto da persone in

fuga dal loro Paese.

L’imputato sapeva peraltro di agire nell’ambito di

un’organizzazione ben più ampia e che quanto da lui percepito rappresentava

solo una parte della somma complessiva che i migranti erano chiamati a pagare

per compiere il viaggio. Di fatto, in occasione del pubblico dibattimento, IM 1,

il quale aveva egli stesso intrapreso in precedenza il viaggio da clandestino

dall’Iran alla Svizzera, pagando, nel 1999, la cifra USD 4'000.00 (VI PP

10.04

, p. 7, AI 210, Inc. 2014.7753), ha dichiarato:

"

Il Presidente mi chiede se sono consapevole del fatto che vi

erano più persone attive al fine di far compiere ai migranti i vari tratti del

loro viaggio e che, pertanto, la somma che mi veniva corrisposta era unicamente

la parte di un importo ben superiore che questi dovevano pagare per giungere a

destinazione.

R: Sì, noi ricevevamo unicamente una piccola parte di tutto quello

che loro dovevano pagare.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 15, allegato 2 al verbale dibattimentale;

cfr. anche VI PP 10.04.2015, p. 7, AI 210, Inc. 2014.7753).

Era peraltro chiaro all’imputato – che peraltro lo ha riconosciuto

sia in aula (VI DIB 04.11.2015, p. 15, allegato 2 al verbale dibattimentale)

che nel corso dell’inchiesta (VI PP 10.04.2015, p. 7, AI 210, Inc. 2014.7753) –

che l’unica ragione per cui questi cittadini stranieri erano disposti a pagare

importi tanto elevati, era perché temevano di essere fermati. Non disponendo di

validi titoli di viaggio, i migranti, a volte perseguitati, necessitavano

infatti di attraversare le frontiere in modo clandestino e di spostarsi sui

vari territori nazionali senza attirare l’attenzione.

In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, invitato dal

Presidente a spiegare il motivo per cui, a suo dire, le persone trasportate

fossero disposte a pagare somme tanto elevate se confrontate al costo del

viaggio con i normali mezzi di trasporto, IM 1 ha dichiarato:

"

Queste persone non hanno documenti e quindi non possono prendere

i normali mezzi di trasporto. Si tratta a volte di persone perseguitate che non

possono ottenere questi documenti.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 15, allegato 2 al verbale dibattimentale).

IM 1, cittadino iraniano, non poteva infatti ignorare le

vicissitudini che egli stesso ha attraversato nell’intento di raggiungere

l’Europa ed ha quindi approfittato scientemente di questo stato di bisogno per

farsi accordare vantaggi economici sproporzionati.

Tale circostanza configura, a mente della Corte, lo stato di

bisogno evocato dalla giurisprudenza, stato di bisogno direttamente derivante

dalla loro situazione di precarietà e clandestinità.

33.

A mente della Corte, non può

peraltro esservi dubbio sul fatto che l’imputato ha fatto mestiere dell’usura.

Questa non era evidentemente la sua attività principale, ma

inequivocabilmente, IM 1 ha tratto importanti guadagni – se confrontati alla sua

situazione economica, vi ha dedicato tempo ed impegno su un arco di tempo

piuttosto importante – effettuando circa un viaggio di 1 ora e mezza, rispettivamente

8/9 ore (quando si recava fino a __________) alla settimana, sull’arco di circa

10.

mesi (VI DIB 04.11.2015, p. 16, allegato 2 al verbale dibattimentale) –

tanto da renderla a tutti gli effetti un’attività accessoria, ciò che basta a

configurare l’aggravante di cui all’art. 157 cpv. 2 CP.

In tale contesto, la Corte ha confermato il reato di usura

aggravata di cui al punto A.1. dell’atto d’accusa.

B. Imputazione di

incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali aggravata

34.

Pacificamente realizzato, a

mente della Corte, è il reato di cui all’art. 116 cpv. 1 e 3 lett. a e b LStr.

L’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr punisce con una pena detentiva sino

ad un anno o con una pena pecuniaria chiunque, in Svizzera o all’estero,

facilita o aiuta a preparare l’entrata, la partenza o il soggiorno illegali di

uno straniero. Tale disposto, pur con una formulazione lievemente differente,

corrisponde all’art. 23 cpv. 1 quinta frase della vecchia Legge federale

concernente il domicilio e la dimora degli stranieri (vLDDS), il quale puniva

chiunque, in Svizzera o all’estero, facilitava od aiutava a preparare l’entrata

o l’uscita illegale o un soggiorno illegale (STF del 17 luglio 2009 6B_128/2009

consid. 2.1; FF 2002, p. 3447). Il Tribunale federale ha già avuto modo di

precisare che, per realizzare l’infrazione di cui all’art. 23 cpv. 1 quinta

frase vLDDS - e, dunque, anche quella di cui all’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr -

il comportamento dell’autore deve rendere più difficile la presa di una

decisione di espulsione o l’esecuzione di una tale decisione, per esempio

rendendo più difficile l’arresto dello straniero. Il comportamento dell’autore

deve, dunque, contribuire a sottrarre lo straniero in situazione irregolare dal

potere d’intervento delle autorità (DTF 130 IV 77 consid. 2.3.3).

L’infrazione è realizzata, ad esempio, quando l’autore alloggia

uno straniero in situazione irregolare all’insaputa delle autorità (STF del 16

novembre 2007 6B.176/2007, consid. 4.2; STF del 30 settembre 2005 6S.281/2005,

consid. 1; DTF 130 IV 77 consid. 2.3.2 e sentenze citate; Nguyen, Droit public

des étrangers, Berne 2003, p. 679; Roschacher, Die Strafbestimmungen des

Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi,

Zurigo/Coira 1991, p. 87-89).

Dal profilo soggettivo, l’infrazione di cui all’art. 116 cpv. 1

lett. a LStr presuppone l’intenzione, ossia la consapevolezza e la volontà di

commettere il reato, ritenuto che il reato può essere commesso per dolo

eventuale (Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt

und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, p. 91 ss.;

Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, 2a edizione, Basilea 2009, n.

22.

).

L’art. 5 cpv. 1 lett. a LStr prevede che lo straniero che intende

entrare in Svizzera deve essere in possesso di un documento riconosciuto per

il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto. In caso contrario, la

sua entrata è da considerarsi illegale.

Giusta l’art. 116 cpv. 3 lett. a e b LStr, la pena è una pena

detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria e con la pena detentiva è

cumulata una pena pecuniaria se l’autore ha agito nell’intento di procurare a

sé o ad altri un indebito arricchimento o ha agito per un’associazione o un

gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.

35.

L’imputato, tramite il suo

agire, ha facilitato e aiutato a preparare l’entrata illegale di persone

straniere in Svizzera, ben sapendo che le stesse erano sprovviste dei necessari

documenti di legittimazione per il passaggio di frontiera (VI DIB 04.11.2015,

p. 16, allegato 2 al verbale dibattimentale).

A questo proposito, si rileva che l’episodio del trasporto che poi

non è stato effettuato, quando i migranti si trovavano già a casa di __________,

è stato ritenuto a carico dell’imputato siccome dal profilo della LF sugli

stranieri è sanzionato già chi fa preparativi in vista di condurre un cittadino

straniero illegalmente in Svizzera.

IM 1 ha ammesso che, trovandosi in una difficile situazione

economica, ha compiuto i trasporti in oggetto per trarne un indebito

arricchimento (VI DIB 04.11.2015, p. 14, allegato 2 al verbale dibattimentale).

L’imputato ha agito congiuntamente ai suoi correi nell’ambito di

un gruppo attivo nel trasporto clandestino di migranti.

Ne è testimonianza pure il fatto che vi erano delle persone di

contatto in Italia. Emerge peraltro dagli atti l’esistenza di una struttura

organizzativa, con IM 1 che provvedeva a raccogliere il denaro e ridistribuirlo

ai correi. Infine, vi erano diverse vetture a disposizione, ed è stato

possibile stabilire l’intervento di almeno due ulteriori persone.

Non si trattava – evidentemente - di un’organizzazione criminale

(cfr. a questo proposito Vetterli/D’Addario Di Paolo, Bundesgesetz über die

Ausländerinnen und Ausländer, (AuG), CS – Commentaire Stämpfli 2010, art. 116

n. 30), che avrebbe reso competenti altre autorità, ma di un gruppo organizzato,

con ruoli determinati, ovvero più trasportatori tra loro interscambiabili e una

persona che si assicurava che non vi fossero in corso controlli, finalizzato a

permettere l’entrata illegale di migranti.

Il reato di cui all’art. 116 cpv. 1 e 3 lett. a e b LStr è quindi

adempiuto e ciò nella sua forma aggravata.

VII) Imputazione di inganno

nei confronti delle autorità

36.

L’atto d’accusa imputa ad IM

1, in correità con __________, il reato di infrazione alla LF sugli stranieri,

per avere, il 16 giugno 2014, a __________ e __________, sottoscritto quale

datore di lavoro la richiesta di rilascio del permesso B in favore di __________

nonché il contratto di assunzione del medesimo presso il proprio negozio __________,

documenti nei quali veniva riportato, contrariamente al vero, un salario

mensile (CHF 2'700.00) nettamente superiore a quanto realmente retribuito (CHF

700.

), importo, quest’ultimo, la cui esigua entità non avrebbe consentito il

rilascio del permesso di dimora.

Agli atti figura un contratto di lavoro tra IM 1 e __________,

recante le firme di entrambi, il quale prevede l’assunzione di quest’ultimo in

qualità di venditore al dettaglio presso la società dell’imputato, con un

salario netto di CHF 2'770.74 e inizio dell’attività il 16 giugno 2014, così

come il Formulario individuale di domanda di soggiorno con attività lucrativa

in Svizzera, recante pure le due firme, con indicato un salario lordo di CHF

3'683.00 mensili (allegati doc. A e B al VI PP IM 1 30.04.2015, AI 219, Inc.

2014.

).

Sulla base di questi documenti, __________ il 25 luglio 2014 ha

ricevuto il permesso B (allegato doc. C al VI PP IM 1 30.04.2015, AI 219, Inc.

2014.

).

Al proposito __________ ha dichiarato di avere iniziato a lavorare

presso il negozio di IM 1 prima della firma del contratto a tempo indeterminato

del 16 giugno 2014 e di avere lavorato per lui per quasi 3 mesi prima

dell’arresto, guadagnando, per i 2 mesi interi, CHF 700.00 mensili. __________

ha precisato di avere sempre saputo che non avrebbe mai percepito la cifra

indicata sul contratto di lavoro agli atti, importo che non corrisponderebbe a

quanto effettivamente pattuito (VI PP 21.11.2014, p. 2, AI 158, Inc. 2014.7753;

VI PP 15.12.2014, p. 2, AI 180, Inc. 2014.7753).

In occasione dell’interrogatorio finale dinanzi al PP __________

ha dichiarato:

"

ADR che il contratto di lavoro che è stato presentato

all’autorità è vero riportava un salario di oltre CHF 2'700.00 netti, importo

che è stato indicato sul formulario unicamente per poter poi ottenere il

permesso di lavoro.

ADR che è stato il commercialista di IM 1 a compilare questo

documento, su indicazione dello stesso IM 1 e poi a consegnarmelo, per poterlo

io presentare all’autorità. IM 1 non mi avrebbe mai dato questo importo. Con

lui ero d’accordo che avrei preso CHF 700.00 al mese. (…)

Io ribadisco che l’ho fatto solo per ottenere un permesso di

lavoro e di soggiorno in Svizzera. (…)

A domanda dell’avv. __________ a sapere se io nel momento in cui

mi sono presentato da IM 1 a seguito dell’annuncio su tutti.ch ero convito di

poter lavorare in modo regolare percependo un normale salario, rispondo di si.

Mi ha chiesto di fare una settimana di prova nel negozio, senza discutere

insieme del salario previsto. Quando ho terminato la settimana di prova, IM 1

mi ha detto “senti se ti interessa posso darti solo CHF 700.00 al mese, per 6

ore lavorative al giorno”. Io disperato per la mia situazione, ho accettato,

come detto nella speranza di poter ottenere un regolare permesso.”

(VI PP 17.04.2015, p. 4, AI 215, Inc. 2014.7753).

37.

IM 1 dal canto suo, in

Polizia come pure dinanzi al PP, ha respinto ogni addebito mosso nei suoi

confronti, posizione mantenuta pure in sede dibattimentale.

Inizialmente l’imputato ha dichiarato che __________ aveva

iniziato a lavorare presso il suo negozio __________ circa 3 mesi prima

dell’arresto, dopo essere stato da lui assunto con un contratto a tempo pieno

per un salario mensile di CHF 3'500.00 lordi, stipendio che in precedenza

avrebbe percepito la moglie dell’imputato (VI PG 15.09.2014, p. 5 e 8, allegato

10.

all’AI 21, Inc. 2014.7753), versione ribadita il giorno seguente nel verbale

d’arresto (VI PP 16.09.2014,p. 9, AI 25, Inc. 2014.7753).

L’imputato ha dichiarato di avere inoltrato la richiesta di

permesso B per __________ il 17 giugno 2014, per una durata massima di 3 mesi

(VI PP 28.10.2014, p. 6, AI 122, Inc. 2014.7753).

Senonché il 21 novembre 2014, a confronto con __________, ha

rettificato le sue precedenti dichiarazioni, indicando questa volta che

quest’ultimo non avrebbe mai lavorato come commesso nel suo negozio e non

sarebbe mai stato pagato, siccome il contratto partiva dal 1. settembre 2014.

Questo contratto sarebbe stato firmato da entrambi ed inviato

all’Ufficio permessi, che a fine agosto ha rilasciato il permesso B a __________

(VI PP 21.11.2014, p. 8, AI 158, Inc. 2014.7753).

Tornando sulla questione in un successivo suo interrogatorio, IM 1

ha cambiato nuovamente versione, dichiarando che:

"

Da settembre di questo mese avrei preso __________ con un salario

di CHF 3270.00 al mese. Mia moglie aveva un salario maggiore. (…) ADR che io

dal mio lavoro guadagnavo al mese circa CHF 3000.00.

Mi viene detto che appare alquanto basso il mio guadagno visto che

i miei dipendenti venivano pagati di più.

Mi viene chiesto il motivo per cui avrei assunto __________ con un

salario di CHF 3270.00, se effettivamente i guadagni erano scesi.

Quest’anno ero intenzionato a modificare le prestazioni che davo

nel mio negozio. Volevo inserire una macelleria che trattava carne __________;

per questo volevo assumere __________, solo per un periodo determinato,

fintanto che il mio genero non avesse ottenuto il permesso.”

(VI PP 18.12.2014, p. 2, AI 184, Inc. 2014.7753).

Preso atto del contratto di lavoro e del formulario per la domanda

di soggiorno agli atti (allegati doc. A e B al VI PP IM 1 30.04.2015, AI 219,

Inc. 2014.7753), l’imputato ha negato di avere firmato tali documenti:

"

Non ho mai visto questo contratto, la firma non è la mia.

ADR che non so dire chi possa aver falsificato la mia firma. Io di

solito metto il timbro del negozio per qualsiasi cosa dovesse c’entrare con il

mio negozio.

ADR che gli avevo fatto firmare un contratto determinato per 3

mesi nel mese di giugno con un salario di CHF 3260.00 o 3270.00, come

consigliatomi dal mio fiduciario.

ADR che secondo me ero in grado di pagare quell’importo a __________

e gliel’avrei dato.

ADR che il contratto dovrebbe averlo il mio fiduciario contabile;

lo stesso è firmato da me e da __________.

ADR che è stato __________ a portare il contratto di lavoro

all’Ufficio del lavoro; ribadisco che si tratta di un altro contratto, non

quello sottopostomi.”

(VI PP 23.01.2015, p. 2, AI 190, Inc. 2014.7753).

"

Non riconosco le mie firme su questi documenti, la firma apposta

quale datore di lavoro sul doc. A e B non è la mia.

ADR io ho firmato dei documenti ma non sono questi; ricordo di

avere firmato sia la domanda di soggiorno e sia il contratto di assunzione, ma

sugli stessi ho pure apposto il timbro del mio negozio.

ADR che il contratto era di durata determinata e il salario lordo

non superava CHF 3260/3270.00.

ADR che è stato il contabile a compilare questi documenti e poi li

ha consegnati a __________. È stato quest’ultimo che mi ha portato i documenti

e che io, dopo averli visionati, li ho sottoscritti e timbrati come sopra

detto. __________ avrebbe poi consegnato il tutto all’ufficio stranieri.”

Interrogato dal PP a sapere se in definitiva avesse assunto __________

presso il suo negozio e se avesse pattuito con lui un contratto di lavoro, IM 1

ha risposto:

"

__________ non ha mai iniziato a lavorare nel mio negozio. Ci

siamo accordati affinché potesse venire da me a lavorare in negozio in qualità

di commesso. Abbiamo allestito un contratto di lavoro che è stato presentato

anche all’ufficio stranieri.

Il contratto l’ha preparato il contabile __________, io l’ho

firmato, apponendo il timbro del negozio, l’ha firmato __________ ed è stato quest’ultimo

a portarlo all’ufficio stranieri.

ADR che era un contratto a tempo pieno, al 100%, per la validità

di soli 3 mesi; il tempo era determinato perché era mia intenzione

successivamente assumere il compagno di mia figlia in negozio.

ADR che se non sbaglio il contratto prevedeva il salario di CHF

3270.00

o CHF 3'260.00, lordi. Il contabile mi aveva detto che un salario

inferiore non sarebbe stato autorizzato dalla sezione stranieri.

ADR che l’inizio del rapporto di impiego sarebbe avvenuto al

01.09.2014

Mi si dice che il 15 settembre siamo stati arrestati e mi si

chiede quindi se __________ in definitiva per 15 giorni ha lavorato.

No, aspettavo di accordarmi per la vendita di carne __________ e

poi di ottenere il permesso in favore di __________.”

(VI PP 30.04.2015, p. 2 e 3, AI 219, Inc. 2014.7753).

Alla contestazione del PP che al momento dell’arresto aveva

dichiarato che __________ lavorava per lui da circa 3 mesi con un contratto a

tempo pieno per un salario mensile di CHF 3'500.00 lordi, ovvero lo stipendio

che precedentemente prendeva la moglie, l’imputato ha risposto che “Quanto

dichiarato in quel verbale è tutto falso”, affermando di avere rilasciato

quelle dichiarazioni per “poter salvarmi” (VI PP 30.04.2015, p. 3, AI

219, Inc. 2014.7753), versione, questa, sostanzialmente mantenuta anche in aula

(VI DIB 04.11.2015, p. 18 e 19, allegato 2 al verbale dibattimentale).

L’imputato ha negato che il salario indicato sul contratto inviato

all’autorità non fosse quello realmente pattuito e che quel contratto servisse

unicamente per ottenere il permesso di lavoro e residenza per __________, come

poi avvenuto (VI PP 30.04.2015, p. 4, AI 219, Inc. 2014.7753).

38.

__________, contabile di IM 1

per il suo negozio __________, ha riferito, in merito all’assunzione di __________

presso il negozio:

"

(…) IM 1 mi aveva incaricato di preparare il contratto di lavoro

in favore di questa persona. Ricordo che la percentuale d’impiego era del 100%,

con un salario di CHF 3407.00. Lo so per certo perché questo è il salario

minimo di categoria per questo tipo di lavoro (…).

Non ricordo, ma credo fosse un contratto a tempo indeterminato.

L’ho compilato io tramite computer e poi l’ho consegnato direttamente a __________.

Tutto ciò evidentemente su indicazione di IM 1. Ricordo che quella volta da IM

1.

avevo preteso per lo meno l’importo di CHF 50.00 per l’allestimento di questo

contratto d’impiego, importo che mi è stato consegnato da __________ il giorno

in cui l’ho consegnato.

Preciso che unitamente al contratto d’impiego ho pure compilato,

per conto di IM 1 ed in favore di __________, la richiesta del permesso tipo B,

documento questo che ho consegnato insieme al contratto.”

(VI PP 20.04.2015, p. 2 e 3, AI 216, Inc. 2014.7753).

Dopo avere preso visione del contratto di lavoro e del Formulario

individuale di domanda di soggiorno con attività lucrativa in Svizzera agli

atti, già sottoposti all’imputato (allegati doc. A e B al VI PP IM 1

30.04

, AI 219, Inc. 2014.7753), __________ li ha riconosciuti come i

documenti da lui allestiti:

"

Sì, li riconosco, sono quelli che ho compilato io e che ho

consegnato a __________.”

(VI PP 20.04.2015, p. 2 e 3, AI 216, Inc. 2014.7753).

Interrogato dal PP a sapere se avesse sospettato che il contratto

fosse fittizio, nel senso che IM 1 non aveva alcuna intenzione di assumere __________,

rispettivamente che mai lo avrebbe pagato con l’importo indicato sul contratto,

il testimone ha risposto negativamente, aggiungendo che le entrate che aveva

avuto il negozio nel 2012 e che lui aveva avuto modo di vedere giustificavano

l’assunzione di un impiegato (VI PP 20.04.2015, p. 3, AI 216, Inc. 2014.7753).

39.

Posto a confronto con le

dichiarazioni del contabile, IM 1 ha ribadito la sua versione, asserendo che si

tratterebbe di documenti falsi:

"

Io ribadisco che con il contabile mi ero accordato per

l’assunzione di __________ unicamente per il mese di settembre 2014, con un

salario di CHF 3260/3270.00.

Io sono sicuro che i documenti da me firmati non sono questi che

mi sono stati sottoposti. Deduco quindi che questi documenti siano dei falsi.

(…) ribadisco che questi due documenti per me sono dei falsi e

chi li ha allestiti e preparati ha inserito informazioni che non corrispondono

al quelle che avevo dato io.”

(VI PP 30.04.2015, p. 5, AI 219, Inc. 2014.7753).

40.

Ancora in occasione del

pubblico dibattimento, interrogato in merito alla sua reale volontà di assumere

__________, IM 1 ha rilasciato dichiarazioni tutt’altro che lineari, affermando

dapprima che:

"

Avevo intenzione di aggiungere al mio negozio una macelleria __________

e quindi volevo assumere __________, ma non a quel momento. Se avessi dovuto

assumere qualcuno avrei comunque assunto prima di tutti il mio genero e non __________.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 18, allegato 2 al verbale dibattimentale).

Salvo poi ammettere di avere dato al contabile i dati da inserire

nella documentazione (VI DIB 04.11.2015, p. 18, allegato 2 al verbale

dibattimentale).

Invitato a spiegare questa contraddizione l’imputato ha

dichiarato:

"

R: Avrei a ottobre aperto la macelleria __________.

Il Presidente mi contesta che ho appena detto che avrei assunto,

se caso, il mio genero, e non __________.

R: Con __________ volevo fare unicamente un contratto di 3 mesi,

non di più.

Il PP mi chiede se il mio genero poteva lavorare.

R: Sì, aveva già il permesso.

Il Presidente mi chiede quindi perché servivano tre mesi.

R: Perché era a __________.”

(VI DIB 04.11.2015, p. 18, allegato 2 al verbale dibattimentale).

L’imputato ha ribadito che la documentazione agli atti non reca la

sua firma e neppure il timbro del negozio e si tratterebbe quindi di

documentazione falsa, falsificata verosimilmente dallo stesso __________ al

fine di ottenere il permesso B oppure dal contabile, così come ha nuovamente

sostenuto di avere inserito nel contratto la cifra di CHF 3'260.00, siccome con

un importo più basso la sezione permessi non avrebbe concesso il permesso,

importo che avrebbe accettato di pagare a __________, ma unicamente per un

periodo di 3 mesi.

Invitato a spiegare come avrebbe fatto fronte allo stipendio pattuito

sul contratto di lavoro, ritenuto che era in difficoltà economiche, IM 1 ha

risposto che, aggiungendo la macelleria al negozio, sperava di riuscire ad

ottenere un maggiore introito (VI DIB 04.11.2015, p. 18 e 19, allegato 2 al

verbale dibattimentale).

41.

Giusta l’art. 118 cpv. 1 LStr

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

chiunque inganna le autorità incaricate dell’esecuzione della Legge federale

sugli stranieri fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal

modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso

sia ritirato.

L’autore deve assumere un comportamento fraudolento che induce

l’autorità in errore, ciò che la porta ad accordare o rinnovare un permesso

(Vetterli/D'addario di Paolo, in Caroni e.a. (éd.), Stämpflis Handkommentar zum

AuG, 2010, art. 118 n. 4).

Oggetto dell’errore dell’autorità devono essere dei fatti.

L’inganno può avvenire tramite parole, scritti, atti concludenti o silenzio

qualificato.

Sono ad esempio considerate ingannevoli delle indicazioni fallaci

sulle ragioni dell’entrata in Svizzera.

L’inganno può avvenire per omissione quando vengono sottaciuti dei

fatti essenziali e la legge prevede un obbligo di collaborazione, creando così

una posizione di garante e l’autore realizza che l’autorità si trova in errore (Vetterli/D'addario

di Paolo, op. cit., art. 118 n. 5).

I presupposti dell’art. 118 cpv. 1 LStr sono adempiuti anche in

caso di matrimonio fittizio (Zünd, in Spescha e.a. (éd.), Migrationsrecht, 3. ed.

2012, art. 118 n. 2).

Fatto salvo il caso in cui vi è una posizione di garante, l’art.

118.

cpv. 1 LStr non trova per contro applicazione quando le condizioni per il

permesso cambiano in seguito e lo straniero o il terzo che partecipa alla

procedura omette di informare l’autorità (Vetterli/D'Addario di Paolo, op.

cit., art. 118 n. 5; Zünd, op. cit., art. 118 n. 2).

Il disposto dell’art. 118 LStr non esige che l’inganno sia

commesso con astuzia. Ciononostante, va ritenuta una responsabilità congiunta

dell’autorità, la quale sottostà alla massima dell’istruzione e, di

conseguenza, deve essere particolarmente diligente (Vetterli/D'Addario di

Paolo, op. cit., art. 118 n. 6).

L’obbligo espresso di collaborare previsto all’art. 90 LStr non

conduce automaticamente alla colpevolezza del prevenuto, ma questo obbligo deve

concernere dei fatti che una parte conosce meglio dell’autorità e che

quest’ultima non è in grado di stabilire senza la collaborazione dello

straniero o del terzo che partecipa alla procedura (Vetterli/D'Addario di

Paolo, op. cit., art. 118 n. 7).

Infine, il risultato dell’infrazione si produce quando il permesso

viene accordato. La condanna è possibile unicamente in presenza di una chiara

dichiarazione dell’autorità incaricata dell’esecuzione della Legge federale

sugli stranieri secondo cui il permesso non sarebbe stato accordato se

l’autorità fosse stata a conoscenza dell’effettivo stato delle cose. È

sufficiente una dichiarazione secondo cui, “secondo la pratica costante, una

procedura di questo genere conduce normalmente al rifiuto o al ritiro del

permesso” (Vetterli/D'Addario di Paolo, op. cit., art. 118 n. 8).

42.

Nel caso concreto, la Corte

ha ritenuto che la documentazione inoltrata all’Ufficio Stranieri al fine di

far ottenere un permesso a __________ è stata allestita dall’imputato o su sua

indicazione, così come indicato dal contabile.

Le spiegazioni da lui fornite non sono apparse in nulla

convincenti, tanto che egli stesso, come si è visto, nel primo verbale ha

ammesso che __________ lavorava per lui, dichiarando, in seguito, che doveva

chiedergli il permesso per assentarsi.

Il coinvolgimento di IM 1 risulta inoltre dalle costanti, lineari

e disinteressate dichiarazioni di __________.

Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa, egli non aveva

nessun interesse nell’ammettere di aver dichiarato il falso su di un documento

ufficiale, provocando così la promozione dell’accusa nei suoi stessi confronti

anche per tale reato.

L’imputazione di inganno verso l’autorità di cui al punto A.3.

dell’atto d’accusa è quindi stata confermata.

VIII) Imputazione di delitto

contro la LF sulle telecomunicazioni

43.

A mente della pubblica

accusa, IM 1, in qualità di incaricato di compiti di servizio nell’ambito delle

telecomunicazioni, quale rivenditore per la compagnia telefonica __________ AG

di __________, ha ripetutamente contraffatto o dissimulato informazioni,

rispettivamente dato occasione ad altri, in specie a __________ detto __________,

di contraffare o dissimulare informazioni, tenendo in deposito, consegnando a

terzi ed utilizzando ai fini del suo traffico illegale di clandestini, un

imprecisato numero di carte SIM prepagate della __________, ma almeno 1'900, di

cui sono state contraffatte e dissimulate le generalità degli intestatari,

tutte attivate a persone inesistenti o di fantasia, da cui l’imputazione di

delitto contro la LF sulle telecomunicazioni di cui al punto A.4 dell’atto

d’accusa.

44.

Questi fatti non sono

contestati e discendono dalle dichiarazioni dell’imputato:

"

ADR che confermo che nel corso del 2014 ho ricevuto circa 200

schede al mese già attivate e questo fino al settembre 2014, poco prima di

essere arrestato; in totale dunque circa 1600; in precedenza, dal 2011 ne avrò

ricevute in totale al massimo 300.

ADR che le ho tutte regalate a terzi, famigliari e clienti,

rispettivamente utilizzate per il traffico di clandestini. Di queste ne ho date

anche ad IM 2, __________, IM 3 e IM 4 ai fini del comune traffico di

clandestini.

Mi si dice dunque che ne ho ricevute da __________ un totale di

circa 1900, da me regalate a terzi.

Si, parte di queste sono state sequestrate al momento del mio

arresto.”

(VI PP 10.04.2015, p. 9, AI 210, Inc. 2014.7753; cfr. anche VI DIB

04.11

, p. 19, allegato 2 al verbale dibattimentale).

Giusta l’art. 49 cpv. 1 LTC, è punito con una pena detentiva sino

a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, incaricato di compiti di

servizio nell’ambito delle telecomunicazioni contraffà o dissimula informazioni

(lett. a) o dà occasione ad altri di contraffare o dissimulare informazioni

(lett. b).

Ne consegue la conferma del punto A.4. dell’atto d’accusa.

IX) Imputazione di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

45.

L’art. 19a LStup punisce con

la multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente

stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’art. 19 LStup per

assicurarsi il proprio consumo (cpv. 1). Nei casi poco gravi si può abbandonare

il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un

avvertimento (cpv. 2).

L’art. 19 cpv. 1 lett. d LStup punisce, tra l’altro, l’acquisto e

la detenzione, senza autorizzazione, di stupefacenti.

Anche per quanto riguarda questa imputazione, i fatti sono ammessi

e dal profilo giuridico l’imputazione appare corretta.

IM 1 ha ammesso di avere, il 15 settembre 2014, a __________,

senza essere autorizzato, detenuto un quantitativo di circa 2 grammi di

marijuana destinata al proprio consumo, nonché di avere, nel corso del 2014,

presso la stazione ferroviaria di __________, acquistato da un ignoto venditore

per il proprio consumo ed in seguito consumato circa 2 grammi di marijuana (VI

DIB 04.11.2015, p. 20, allegato 2 al verbale dibattimentale; VI PP 10.04.2015,

p. 10, AI 210, Inc. 2014.7753), da cui la conferma dell’imputazione di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto A.5. dell’atto

d’accusa.

X) Commisurazione della pena

46.

Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129

IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),

il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,

determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del

12.

marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF

del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.

6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano

adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il

giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave

aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il

massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale

del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea

2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.;

Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,

n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,

n. 78, p. 506).

47.

Nell’evenienza concreta, dal

profilo oggettivo, la colpa di IM 1 è stata ritenuta di grado medio basso per

il reato di usura e di media gravità per le restanti imputazioni.

Relativamente all’imputazione di usura, gli importi versati dalle

persone trasportate si situano nell’intervallo inferiore costitutivo del reato.

Per il rimanente, con il proprio agire l’imputato ha permesso ad

un importante numero di cittadini stranieri sprovvisti di validi documenti di

legittimazione di entrare illegalmente in Svizzera.

La colpa di IM 1 è risultata

per contro grave dal profilo soggettivo.

La Corte ha ritenuto oltremodo evidente che egli era – se non il

capo – quanto meno il punto di riferimento dei coimputati.

A testimoniare del suo ruolo apicale vi sono in primo luogo le

univoche e lineari chiamate di correo dei coimputati, dichiarazioni che la

Corte ha ritenuto del tutto credibili, così come pure i numerosi riscontri

oggettivi: IM 1, a differenza dei coimputati, era presente in occasione di

tutti i viaggi, era lui ad avere i contatti con i passatori in Italia, era lui

che forniva le carte SIM ed è lui ad essere stato fermato in Germania per un

reato analogo già nel 2011, circostanza che, certo, non configura un precedente

penale, ma è comunque oltremodo indicativa del suo agire.

Soprattutto, IM 1 svolgeva il ruolo più defilato, guadagnando

somme relativamente importanti senza correre rischi particolari. Di fatto,

anche in caso di controlli, egli non sarebbe stato trovato con clandestini a

bordo. Al contrario, IM 2 era stato già arrestato nel mese di agosto 2014,

mentre __________ era stato intercettato con 2 migranti a bordo nel Canton Uri.

L’imputato ha delinquito reiteratamente in un numero elevato di

occasioni nel corso di un lasso di tempo relativamente breve, dimostrando così

la propria determinazione.

Stupisce poi la sua propensione a delinquere ed il fatto che

neppure l’arresto del primo membro del gruppo lo ha indotto a desistere.

Risulta poi evidente che l’imputato ha agito a fine di lucro,

quindi mosso da egoismo. Ciò lo ha indotto ad approfittare della situazione di

disperazione in cui versano i migranti in fuga dai loro Paesi.

Egli non lo ha fatto – come da lui sostenuto – per fini ideali

ovvero per aiutarli, bensì unicamente per trarne un profitto e risanare così la

sua precaria situazione economica.

Ha così approfittato dei più poveri tra i poveri, inducendo queste

persone a versare a lui e ai suoi correi i pochi soldi di cui dispongono pur di

raggiungere la loro meta.

Altrettanto grave è il fatto che lo stesso IM 1 ha vissuto

analoghe vicissitudini ed è quindi perfettamente consapevole di cosa

significano gli importi pagati per chi fugge da casa propria.

A suo favore la Corte non ha intravvisto particolari motivi di

attenuazione della pena. Egli ha reiteratamente mentito e cambiato versione e

non è mai sembrato volersi assumere le sue reali responsabilità, tentando

piuttosto di accusare l’uno o l’altro dei suoi correi.

Neppure può essere considerata a favore di IM 1 la situazione economica

precaria in cui versava, la quale non giustifica comunque mai la commissione di

reati.

In tale contesto, richiamata una precedente decisione di questa Corte

(72.2014.133 del 15 dicembre 2014), con la quale un “passatore” che

aveva trasportato circa 200 migranti era stato condannato alla pena detentiva

di 3 (tre) anni, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1, in

considerazione anche del concorso tra i reati, la pena detentiva di 2 (due)

anni e 6 (sei) mesi.

48.

L'art. 42 cpv. 1 CP sancisce

il principio in base al quale il giudice sospende di regola l'esecuzione di una

pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra

necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

Di principio, quindi, se l'autore non è recidivo, in assenza di un

pronostico sfavorevole, deve essere ordinata la sospensione condizionale della

pena, laddove un pronostico favorevole è presunto dalla legge (DTF 134 IV 1

consid. 4.2.2.).

49.

Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP,

il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di

un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se

necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se

la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione

condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la

condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4

pag. 77).

Quando la durata della pena detentiva si situa, come nella

fattispecie, tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra

la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi

dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014

dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se

la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal

punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena

detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero

dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme

delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può

decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo

modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta

alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento

troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente"

(STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2).

Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione

totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una

sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere

nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,

che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della

sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del

suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a

chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue

chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che

non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e

tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

50.

Nel caso concreto l’inchiesta

pendente in Germania non rappresenta un precedente penale, la prognosi non può

dirsi certamente negativa, motivo per cui la pena detentiva può beneficiare

della sospensione condizionale parziale, con la parte da espiare che viene

stabilita in 14 (quattordici) mesi, mentre per il rimanente la pena viene

sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

51.

In ossequio all’art. 116 cpv.

3.

LStr, all’imputato viene inoltre comminata una pena pecuniaria di CHF

1'400.00 (millequattrocento), corrispondenti a 140 (centoquaranta) aliquote

giornaliere di CHF 10.00 (dieci) cadauna, sospesa anch’essa per 3 (tre) anni,

così come, per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, una multa di CHF 100.00

(cento), la quale, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà convertita in

una pena detentiva di 1 (un) giorno.

XI) Sequestri

52.

In accoglimento della richiesta

dell’accusa, il materiale cartaceo è stato confiscato, siccome mezzo di prova,

ed è stata ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente sotto

sequestro.

Per contro la Corte non ha ritenuto, per proporzionalità, di

procedere alla confisca dei veicoli, i quali sono quindi stati dissequestrati a

favore degli aventi diritto.

Il materiale telefonico ed informatico è stato dissequestrato,

previa cancellazione delle memorie, i cui costi sono da anticipare dagli

imputati.

In fine, la somma di denaro è stata sottoposta a sequestro

conservativo a garanzia delle spese di giustizia.

XII) L’istanza di indennizzo

presentata dalla difesa

53.

Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP,

se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti

è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai

fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a),

un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria

al procedimento penale (lett. b) e una riparazione del torto morale per lesioni

particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di

privazione della libertà.

L’autorità penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può

invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).

Ritenuto che IM 1 non è stato assolto, l’istanza di indennizzo ex

art. 429 CPP formulata dal suo difensore di fiducia è stata respinta.

Visti gli art.: 12, 40, 42, 44,

47, 49, 51, 69, 70, 157 cifra 1 e 2 CP;

116.

cpv. 1 e cpv. 3 lett. a e b, 118 cpv. 1 LStr;

49.

LTC;

19a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

usura aggravata

siccome commessa per mestiere,

per avere,

nel periodo settembre 2013 – 15 settembre 2014, fra l’Italia e la

zona svizzera di confine con la Germania,

in correità con __________, IM 2, IM 3, IM 4 e __________,

sfruttando lo stato di bisogno di 143 cittadini stranieri, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che

sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;

1.2

incitazione

all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata

siccome commessa per procacciare a sé e ai correi un

indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi

appositamente per commettere ripetutamente tali atti,

per avere,

nel periodo settembre 2013 – 15 settembre 2014, fra l’Italia e la

zona svizzera di confine con la Germania,

in correità con __________, IM 2, IM 3, IM 4 e __________,

facilitato e aiutato a preparare l’entrata illegale

in Svizzera di 143 cittadini stranieri privi dei necessari documenti di

legittimazione;

1.3

inganno nei confronti

delle autorità

per avere,

il 16 giugno 2014, a __________ e __________, in

correità con __________, ingannato le autorità di esecuzione della Legge

federale sugli stranieri fornendo dati falsi e facendo ottenere in questo modo

a __________, il 15 luglio 2015, il rilascio del permesso di soggiorno tipo B,

e meglio per avere sottoscritto quale datore di

lavoro, per conto della propria ditta individuale __________, la richiesta per

il rilascio del permesso di soggiorno tipo B in favore di __________, come pure

il contratto di assunzione del medesimo presso il proprio negozio, documenti

nei quali veniva indicato, contrariamente al vero, un salario mensile (CHF

2'700.00 circa) nettamente superiore a quanto realmente retribuito (CHF

700.

), importo quest’ultimo, la cui esigua entità non avrebbe consentito il

rilascio del permesso di dimora;

1.4

delitto contro la LF sulle

telecomunicazioni ripetuto

per avere,

nel periodo 2011 – settembre 2014, a __________ ed in altre imprecisate località del Ticino,

in qualità di incaricato di compiti di servizio

nell’ambito delle telecomunicazioni, quale rivenditore per la compagnia

telefonica __________ AG di __________, tenuto in deposito, consegnato a terzi

ed utilizzato ai fini del suo traffico illegale di clandestini, 1'900 carte SIM

prepagate della __________, di cui sono state contraffatte e dissimulate le

generalità degli intestatari, tutte attivate a persone inesistenti o di

fantasia;

1.5

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

nel corso del 2014, presso la stazione ferroviaria

di __________, senza essere autorizzato, acquistato e consumato 2 grammi di

marijuana, nonché per avere, il 15 settembre 2014, a __________, senza essere

autorizzato, detenuto 2 grammi di marijuana destinati al proprio consumo

personale;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 2 è autore colpevole di:

2.1

usura aggravata

siccome commessa per mestiere,

per avere,

nel periodo 20 maggio 2014 – 10 agosto 2014, tra __________, __________,

__________ e la zona svizzera di confine con la Germania,

in correità con IM 1,

sfruttando lo stato di bisogno di 51 cittadini stranieri, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che

sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;

2.2

incitazione

all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata

siccome commessa per procacciare a sé e ai correi un

indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi

appositamente per commettere ripetutamente tali atti,

per avere,

nel periodo 20 maggio 2014 – 10 agosto 2014, tra __________, __________,

__________ e la zona svizzera di confine con la Germania,

in correità con IM 1,

facilitato l’entrata illegale in Svizzera di 51

cittadini stranieri privi dei necessari documenti di legittimazione;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nei considerandi.

3.

IM 3 è autore colpevole di:

3.1

usura aggravata

siccome commessa per mestiere,

per avere,

nel periodo settembre 2013 – agosto 2014, tra __________, __________

e la zona svizzera di confine con la Germania,

in correità con IM 1,

sfruttando lo stato di bisogno di 30 cittadini stranieri, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che sono in

manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;

3.2

incitazione

all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata

siccome commessa per procacciare a sé e ai correi,

un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone

costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,

per avere,

nel periodo settembre 2013 – agosto 2014, tra __________, __________

e la zona svizzera di confine con la Germania,

in correità con IM 1,

facilitato l’entrata illegale in Svizzera di 30

cittadini stranieri privi dei necessari documenti di legittimazione;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nei considerandi.

4.

IM 4 è autore colpevole di:

4.1

usura aggravata

siccome commessa per mestiere,

per avere,

nel periodo ottobre 2013 – settembre 2014, tra __________, __________

e la zona svizzera di confine con la Germania,

in correità con IM 1,

sfruttando lo stato di bisogno di 27 cittadini stranieri, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che sono in

manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;

4.2

incitazione

all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale aggravata

siccome commessa per procacciare a sé e ai correi,

un indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone

costituitosi appositamente per commettere ripetutamente tali atti,

per avere,

nel periodo ottobre 2013 – settembre 2014, tra __________, __________

e la zona svizzera di confine con la Germania,

in correità con IM 1,

facilitato l’entrata illegale in Svizzera di 27

cittadini stranieri privi dei necessari documenti di legittimazione;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nei considerandi.

5.

Di conseguenza,

5.1

IM 1

è condannato

5.1.1

alla pena detentiva di 30

(trenta) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

5.1.2

alla pena pecuniaria di CHF

1'400.00 (millequattrocento),

corrispondenti a 140 (centoquaranta) aliquote giornaliere di CHF

10.00

(dieci) cadauna.

5.1.3

al pagamento della multa di

CHF 100.00 (cento) con l’avvertenza

che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con

una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

5.1.4

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 16 (sedici) mesi, con un periodo di prova di anni

3.

(tre). Per il resto è da espiare.

5.1.5

L'esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3

(tre).

5.1.6

L’istanza di indennizzo

ex art. 429 CPP formulata dal difensore di IM 1 è respinta.

5.2

IM 2

è condannato

5.2.1

alla pena detentiva di 18

(diciotto) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

5.2.2

alla pena pecuniaria di CHF

500.00

(cinquecento),

corrispondenti a 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di CHF 10.00

(dieci) cadauna.

5.2.3

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

5.2.4

L’esecuzione della pena pecuniaria

è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

5.2.5

È revocata la misura

sostitutiva dell’arresto costituita dalla consegna dei documenti di

legittimazione e meglio del titolo di viaggio svizzero __________ e del

permesso di dimora tipo B n. __________.

5.3

IM 3

è condannato

5.3.1

alla pena detentiva di 14

(quattordici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

5.3.2

alla pena pecuniaria di CHF

1’200.00 (milleduecento),

corrispondenti a 30 (trenta) aliquote giornaliere di CHF 40.00

(quaranta) cadauna.

5.3.3

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

5.3.4

L’esecuzione della pena pecuniaria

è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

5.4

IM 4

è condannato

5.4.1

alla pena detentiva di 14

(quattordici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

5.4.2

alla pena pecuniaria di CHF 300.00

(trecento), corrispondenti a

30.

(trenta) aliquote giornaliere di CHF 10.00 (dieci) cadauna.

5.4.3

L’esecuzione della pena detentiva

è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

5.4.4

L’esecuzione della pena pecuniaria

è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

6.

È ordinata la confisca di

tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente, eccezion

fatta per l’automobile Mercedes Benz C220K Coupé targata __________ con chiave

(inc. 19600, rep. n. 35700) e l’automobile VW Golf di colore grigio targata __________

(inc. 19070, rep. n. 36069), che vengono dissequestrate a favore degli aventi

diritto, nonché dei telefoni cellulari e dei navigatori, che vengono

dissequestrati a favore degli aventi diritto, previa cancellazione delle

memorie, i cui costi sono da anticipare dagli imputati.

E’ ordinato il sequestro conservativo sulla somma di denaro

sequestrata a IM 1 a garanzia del pagamento di tassa di giustizia, spese

procedurali e multa.

7.

La tassa di giustizia di

CHF 2’000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in

solido, con ripartizione interna in misura di ¼ (un quarto) ciascuno.

8.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.

8.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 13'725.85 comprensiva di onorario e spese.

8.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 13'725.85 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

9.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 3 sono sostenute dallo Stato.

9.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 2 è approvata per CHF 5'896.60 comprensiva di onorario e spese.

9.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 5'896.60 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

10.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 4 sono sostenute dallo Stato.

10.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 3 è approvata per CHF 7'264.75 comprensiva di onorario, spese e

IVA.

10.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 7'264.75 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 13'300.--

Multa fr. 100.--

Traduzioni fr. 118.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 607.70

fr. 16'125.70

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/4)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 3'325.--

Multa fr. 100.--

Traduzioni fr. 29.50

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 151.92

fr. 4'106.42

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/4)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 3'325.--

Traduzioni fr. 29.50

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 151.92

fr. 4'006.42

============

Distinta spese a

carico di IM 3 (1/4)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 3'325.--

Traduzioni fr. 29.50

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 151.92

fr. 4'006.42

============

Distinta spese a

carico di IM 4 (1/4)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 3'325.--

Traduzioni fr. 29.50

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 151.92

fr. 4'006.42

============

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ministero Pubblico della

Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera