72.2015.91
Ripetuta usura aggravata, ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri aggravata (indebito profitto e nell'ambito di un'organizzazione dedita al trasporto di clandestini), ripetuta infrazione alla LF s
12 novembre 2015Italiano99 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2015.91
Mendrisio,
12 novembre 2015 /md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1 10
GI 2 11
Cristina Laghi,
vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 20 febbraio 2015 al 17
aprile 2015 (57 giorni),
posto in anticipata esecuzione della pena dal 18 aprile
2015;
IM 2
rappresentato dall’avv. DUF 2
Alias:
IM 2
IM 2
IM 2
IM 2
IM 2
in carcerazione preventiva dal 21 febbraio 2015 al 18
aprile 2015 (57 giorni),
e nei confronti del quale è stata decisa, quale misura
sostitutiva dell’arresto, la consegna dei documenti di legittimazione e
meglio del passaporto iracheno no. __________;
IM 3
rappresentato da DUF 3
in carcerazione preventiva dal 21 febbraio 2015 al 15
aprile 2015 (54 giorni);
imputati, a
norma dell’atto d’accusa nr. 70/2015 del 17 giugno 2015 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
A. IM 1
A.1 ripetuta usura (aggravata)
siccome ha fatto mestiere dell’usura,
per avere,
nel periodo 20 settembre 2014 – 20 febbraio 2015,
lungo la tratta __________ – __________,
agendo in correità con __________, IM 2 e IM 3, nell’effettuare in
36 occasioni il trasporto in media di 5 clandestini per viaggio, dall’Italia (__________e
dintorni), dove prendevano in consegna i clandestini dai correi ivi residenti,
sino alla Germania (__________), dove vi erano i parenti di quest’ultimi ad
attenderli, nelle modalità descritte al punto A.2. del presente atto d’accusa,
sfruttando lo stato di bisogno o di dipendenza di almeno 189
cittadini di origini curde (provenienti dall’Iraq), traendo deliberatamente
vantaggio dalla condizione di precarietà, illegalità e paura di queste persone
in quanto straniere sprovviste dei necessari documenti di legittimazione rispettivamente
del necessario visto d’entrata, in fuga dal loro paese d’origine, senza alcuna
conoscenza in Italia e in Svizzera, senza precise conoscenze geografiche, in
precarie condizioni sociali ed economiche e ignoranti della lingua,
ottenendo per sé e per i correi, come corrispettivo per il
trasporto di una singola persona, da parte di non meglio identificati passatori
residenti in Grecia ai quali i clandestini avevano anticipatamente pagato il
viaggio dal loro paese d’origine all’Europa, il pagamento di un compenso
compreso tra Euro 300.00 e Euro 350.00, importo, questo, in netta sproporzione
rispetto alla normale tariffa per la tratta __________ – __________ compresa
tra Euro 82.00 e Euro 180.00 (importo quest’ultimo che varia a dipendenza del
numero di clandestini trasportati),
guadagnando per sé e per i correi, un importo compreso tra Euro
56'150.00 e Euro 58'100.00,
come pure tentando di guadagnare per sé un ulteriore importo in
denaro pari a Euro 2'100.00;
e meglio,
A.1.1 nel periodo 20 settembre 2014
– 11 novembre 2014, in correità con IM 3, ottenuto per sé e per il correo, per
Fatti
i 3 trasporti effettuati di complessivi 35 clandestini dall’Italia (__________e
dintorni) alla Germania (__________), un compenso compreso fra Euro 7'750.00 e
Euro 8'350.00;
A.1.2 nel periodo 15 novembre 2014 –
18 novembre 2014, in correità con IM 3 e IM 2, ottenuto per sé e per i correi,
per i 2 trasporti effettuati di complessivi 13 clandestini
dall’Italia (__________e dintorni) alla Germania (__________), un
compenso compreso fra Euro 4’300.00 e Euro 4’550.00;
A.1.3 nel periodo 23 novembre 2014 –
3 febbraio 2015, in correità con IM 2, ottenuto per sé e per il correo, per i 6
trasporti effettuati di complessivi 27 clandestini dall’Italia (__________e
dintorni) alla Germania (__________), un compenso compreso fra Euro 9'250.00 e
Euro 9'450.00;
A.1.4 nel periodo 20 novembre 2014 –
13 dicembre 2014, in correità con IM 2 e __________, ottenuto per sé e per i
correi, per i 4 trasporti effettuati di complessivi 30 clandestini dall’Italia
(__________e dintorni) alla Germania (__________), un compenso di Euro
10’500.00;
A.1.5 nel periodo 22 novembre 2014 –
10 febbraio 2015, in correità con __________, ottenuto per sé e per il correo,
per i 18 trasporti effettuati di complessivi 75 clandestini dall’Italia (__________e
dintorni) alla Germania (__________), un compenso compreso fra Euro 23’600.00 e
Euro 24’200.00;
A.1.6 nel periodo 19 gennaio 2015 –
10 febbraio 2015, ottenuto per sé per i 2 trasporti effettuati di complessivi 3
clandestini dall’Italia (__________e dintorni) alla Germania (__________), un
compenso compreso fra Euro 750.00 e Euro 1’050.00,
A.1.7 il 20 febbraio 2015, giorno
del fermo, effettuato un ulteriore trasporto di 6 clandestini presi in consegna
in Italia (__________e nei dintorni) che avrebbe dovuto trasportare sino in
Germania (__________), tentato di guadagnare un importo di denaro compreso fra
Euro 1'800.00 e Euro 2'100.00;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 157 cpv. 2 CPS;
A.2 ripetuta infrazione alla
LF sugli stranieri (aggravata)
(indebito profitto e nell’ambito di un’organizzazione dedita al
trasporto di clandestini)
siccome commessa per procacciare un indebito arricchimento a sé e
ai suoi correi, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi
appositamente per commettere ripetutamente tali atti,
per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto A.1,
agendo in parziale correità con IM 3, IM 2, __________ e in
parziale complicità con __________,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera, in almeno 36 occasioni,
in provenienza dall’Italia attraverso i valichi doganali incustoditi di __________,
__________ e __________, di almeno 189 cittadini stranieri di origine
curda prevalentemente provenienti dall’Iraq, sprovvisti dei necessari documenti
di legittimazione rispettivamente del necessario visto d’entrata,
ricevendo in consegna i clandestini in Italia (a __________ e nei
dintorni) dai correi ivi residenti,
trasportando i clandestini con le vetture a loro in uso attraverso
suddetti valichi doganali,
procedendo dapprima, nella maggior parte dei trasporti, a un
controllo del prescelto valico doganale con il primo veicolo alfine di
prevenire eventuali controlli doganali e/o di polizia, mantenendosi a tale
scopo in contatto telefonico con il correo / i correi che seguiva/seguivano con
il secondo (e in talune occasioni con il terzo) veicolo a bordo del quale vi
erano i clandestini, attraversando la Svizzera per poi procedere al medesimo
controllo dei valichi doganali incustoditi di __________ __________, __________
e __________, in uscita verso la Germania, giungendo in Germania (a __________)
dove consegnavano i clandestini ai parenti degli stessi lì presenti,
e meglio,
A.2.1 in data 20.09.2014, in
correità con IM 3, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________
almeno 4 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Opel Zafira
targata __________ almeno altri 5, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di
almeno 9 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto compreso fra Euro 2'500.00 e Euro 2'700.00;
A.2.2 in data 03.11.2014, in
correità con IM 3, trasportando a bordo dell’automobile Audi Q7 targata __________
almeno 8 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Opel Zafira
targata __________ almeno altri 5, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di
almeno 13 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto compreso fra Euro 3’500.00 e Euro 3'900.00;
A.2.3 in data 11.11.2014, in
correità con IM 3, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________
almeno 5 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Opel Zafira
targata __________ altri 8, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno
13 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 1’750.00 anziché l’importo inizialmente previsto di Euro 3'900.00 in quanto IM 3 è stato arrestato dalla Polizia cantonale e non ha portato a termine il
trasporto di 8 clandestini;
A.2.4 in data 15.11.2014, in
correità con IM 3 e IM 2, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________
almeno 5 clandestini, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 5 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito
profitto compreso fra Euro 1'500.00 e Euro 1'750.00;
A.2.5 in data 18.11.2014, in
correità con IM 3 e IM 2, prendendo precedentemente contatto con IM 3 il quale
ha fornito a lui e a IM 2 i necessari recapiti telefonici dei passatori in
Italia e indicato loro il tragitto da seguire, nonché restando in contatto con
loro a intervalli regolari durante il trasporto, trasportando a bordo
dell’automobile Audi A4 targata __________ almeno 4 clandestini e trasportandone
a bordo dell’automobile Hyundai Rok targata __________ almeno altri 4,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 8 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito
profitto di Euro 2’800.00;
A.2.6 in data 20.11.2014, in correità
con IM 2 e __________, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________
almeno 4 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Renualt Megane
targata __________ almeno altri 4, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________
aveva precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare
che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia
cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 8 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito
profitto di Euro 2’800.00;
A.2.7 in data 22.11.2014, in
correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________
almeno 4 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Renualt Megane
targata __________ almeno altri 3, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di
almeno 7 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 2’450.00;
A.2.8 in data 23.11.2014, in
correità con IM 2, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________
almeno 4 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Hyundai Rok
targata __________ almeno altri 4, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di
almeno 8 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 2’800.00;
A.2.9 in data 26.11.2014, in
correità con IM 2, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________
almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 1’400.00;
A.2.10 in data 27.11.2014, in correità
con __________, trasportando a bordo dell’automobile Audi Q7 targata __________
almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane targata __________ aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 1’400.00;
A.2.11 in data 30.11.2014, in correità
con IM 2, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________
almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 1’400.00;
A.2.12 in data 03.12.2014, in correità
con __________, trasportando a bordo dell’automobile Renualt Megane targata __________
almeno 3 clandestini, mentre l’automobile Opel Astra targata __________ aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato
l’entrata illegale in Svizzera di almeno 3 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 1’050.00;
A.2.13 in data 05.12.2014, durante la
notte, in correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel
Astra targata __________ almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Renualt
Megane targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al
valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di
confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di
almeno 4 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 1’400.00;
A.2.14 in data 05.12.2014, la sera, in
correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile marca Renualt
Megane targata __________ almeno 3 clandestini, mentre l’automobile Opel Astra
targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico
doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o
della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 3
clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 1’050.00;
A.2.15 in data 07.12.2014, in correità
con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Astra targata __________
almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane targata __________ aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato
l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 1’400.00;
A.2.16 in data 11.12.2014, durante le
notte, in correità con IM 2, trasportando a bordo dell’automobile Renault
Megane targata __________ almeno 3 clandestini, mentre l’automobile Opel Astra
targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico
doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o
della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 3
clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 1’050.00;
A.2.17 in data 11.12.2014, durante il
pomeriggio, in correità con __________ e IM 2, trasportando a bordo
dell’automobile Opel Astra targata __________ almeno 4 clandestini e
trasportandone a bordo dell’automobile Renualt Megane targata __________ almeno
altri 3, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 7 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito
profitto di Euro 2’450.00;
A.2.18 in data 12.12.2014, durante il
pomeriggio, in correità con __________ e IM 2, trasportando a bordo
dell’automobile Opel Astra targata __________ almeno 4 clandestini e
trasportandone a bordo dell’automobile Renualt Megane targata __________ almeno
altri 3, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 7 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito
profitto di Euro 2’450.00;
A.2.19 in data 12.12.2014, la sera, in
correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Astra
targata __________ almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane
targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico
doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o
della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 1’400.00;
A.2.20 in data 13.12.2014, durante il
pomeriggio, in correità con __________ e IM 2, trasportando a bordo
dell’automobile Opel Astra targata __________ almeno 5 clandestini e
trasportandone a bordo dell’automobile Renualt Megane targata __________ almeno
altri 3, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 8 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito
profitto di Euro 2’800.00;
A.2.21 in data 14.12.2014, la sera, in
correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira
targata __________ almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane
targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico
doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o
della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 1’400.00;
A.2.22 in data 15.12.2014, in correità
con IM 2, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________ almeno
4 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane targata __________ aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 1’400.00;
A.2.23 in data 24.12.2014, in correità
con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________
almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane targata __________ aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato
l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 1’400.00;
A.2.24 in data 25.12.2014, in correità
con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________
almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane targata __________ aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato
l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito profitto
di Euro 1’400.00;
A.2.25 in data 05.01.2015, in correità
con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________
almeno 2 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane targata __________ aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato
l’entrata illegale in Svizzera di almeno 2 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto compreso fra Euro 500.00 e Euro 700.00;
A.2.26 in data 06.01.2015, in correità
con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________
almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane targata __________ aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, facilitato
l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 1'400.00;
A.2.27 in data 10.01.2015, al mattino,
in correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira
targata __________ almeno 4 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile
Renualt Megane targata __________ almeno un altro, facilitato l’entrata
illegale in Svizzera di almeno 5 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 1'750.00;
A.2.28 in data 10.01.2015, la sera, in
correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira
targata BL 195396 almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane
targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico
doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o
della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 1'400.00;
A.2.29 in data 16.01.2015, al mattino,
in correità con __________ e in complicità con __________, trasportando a bordo
dell’automobile Opel Zafira targata __________ almeno 4 clandestini, mentre l’automobile
Renualt Megane targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo
al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di
confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di
almeno 4 clandestini (__________è già stato condannato con DA 2430/2015 del 13.06.2015
per il trasporto di 4 clandestini a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________),
ottenendo in questo modo, per se e per il correo SHEKO Daud, un
indebito profitto di Euro 1'400.00;
A.2.30 in data 19.01.2015, in
complicità con __________, trasportando, a bordo dell’automobile Opel Zafira
targata __________, dopo avere effettuato un controllo al valico doganale per
verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della
Polizia cantonale, almeno 2 clandestine, facilitato l’entrata illegale in
Svizzera di almeno 2 clandestine (__________è già stato condannato con DA 2430/2015
del 13.06.2015 per il trasporto di 2 clandestine a bordo dell’automobile Opel
Zafira targata __________),
ottenendo in questo modo per sé un indebito profitto compreso fra
Euro 500.00 e Euro 700.00;
A.2.31 in data 28.01.2015, in correità
con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________,
dopo avere effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi
fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, almeno 1
clandestina, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 1 clandestina,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto compreso fra Euro 250.00 e Euro 350.00;
A.2.32 in data 03.02.2015, in correità
con IM 2, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________
almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto compreso fra Euro 1'200.00 e Euro 1’400.00;
A.2.33 in data 08.02.2015, in correità
con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________
almeno 6 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Renualt Megane
targata __________ almeno altri 5, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di
almeno 11 clandestini (__________è già stato condannato con DA 659/2015 del 09.02.2015
per il trasporto di 5 clandestini a bordo della Renault Megane targata __________),
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 1'800.00 anziché l’importo inizialmente previsto di Euro 3'300.00 in quanto __________ è stato arrestato dalla Polizia cantonale e non ha portato a termine il
trasporto di 5 clandestini;
A.2.34 in data 10.02.2015, al mattino,
in correità con __________, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira
targata __________ almeno 3 clandestini, mentre l’automobile Opel Zafira
targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico
doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o
della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 3
clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito
profitto compreso fra Euro 750.00 e Euro 1'050.00;
A.2.35 in data 10.02.2015, la sera,
trasportando IM 1 a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________, dopo
avere effettuato un controllo al valico doganale per verificare che non vi
fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, almeno 1
clandestino, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 1 clandestino,
ottenendo in questo modo un indebito profitto compreso fra Euro
250.00 e Euro 350.00;
A.2.36 in data 20.02.2015, trasportando
IM 1 a bordo del veicolo Opel Astra targato __________, dopo avere effettuato
un controllo al valico doganale per verificare che non vi fossero controlli
delle Guardie di confine o della Polizia cantonale, 6 clandestini, facilitato
l’entrata illegale in Svizzera di 6 clandestini,
non ottenendo il previsto indebito profitto compreso fra Euro
1'800.00 e Euro 2'100.00, in quanto arrestato dalla polizia non ha portato a
termine il trasporto di 6 clandestini;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 116 cpv. 1 e 3 lett. a) e b)
LStr;
B. IM 2
B.1 ripetuta usura (aggravata)
siccome ha fatto mestiere dell’usura,
per avere,
nel periodo 15 novembre 2014 – 13 febbraio 2015,
lungo la tratta __________ – __________,
agendo in correità con IM 1, __________ e IM 3, nell’effettuare in
13 occasioni il trasporto in media di 5 clandestini per viaggio, dall’Italia (__________e
dintorni), dove prendevano in consegna i clandestini dai correi ivi residenti,
sino alla Germania (__________), dove vi erano i parenti di quest’ultimi ad
attenderli, nelle modalità descritte al punto B.2. del presente atto d’accusa,
sfruttando lo stato di bisogno o di dipendenza di almeno 71
cittadini di origini curde (provenienti dall’Iraq), traendo deliberatamente
vantaggio dalla condizione di precarietà, illegalità e paura di queste persone
in quanto straniere sprovviste dei necessari documenti di legittimazione
rispettivamente del necessario visto d’entrata, in fuga dal loro paese
d’origine, senza alcuna conoscenza in Italia e in Svizzera, senza precise
conoscenze geografiche, in precarie condizioni sociali ed economiche e
ignoranti della lingua,
ottenendo per sé e per i suoi correi, come corrispettivo per il
trasporto di una singola persona, da parte di non meglio identificati passatori
residenti in Grecia ai quali i clandestini avevano anticipatamente pagato il
viaggio dal loro paese d’origine all’Europa, il pagamento di un compenso
compreso tra Euro 300.00 e Euro 350.00, importo, questo, in netta sproporzione
rispetto alla normale tariffa per la tratta __________ – __________ compresa
tra Euro 82.00 e Euro 180.00 (importo quest’ultimo che varia a dipendenza del
numero di clandestini trasportati),
guadagnando per sé e per i correi, un importo compreso fra Euro 24'350.00
e Euro 24'850.00,
e meglio,
B.1.1 nel periodo 15 novembre 2014 –
18 novembre 2014, in correità con IM 3 e IM 1, ottenuto per sé e per i correi,
per i 2 trasporti effettuati di complessivi 13 clandestini dall’Italia (__________e
dintorni) alla Germania (__________), un compenso compreso fra Euro 4’300.00 e
Euro 4’550.00;
B.1.2 nel periodo 23 novembre 2014 –
3 febbraio 2015, in correità con IM 1, ottenuto per sé e per il correo, per i 6
trasporti effettuati di complessivi 27 clandestini dall’Italia (__________e
dintorni) alla Germania (__________), un compenso compreso fra Euro 9'250.00 e
Euro 9'450.00;
B.1.3 nel periodo 20 novembre 2014 –
13 dicembre 2014, in correità con IM 1 e __________, ottenuto per sé e per i
correi, per i 4 trasporti effettuati di complessivi 30 clandestini dall’Italia
(__________e dintorni) alla Germania (__________), un compenso di Euro
10’500.00;
B.1.4 il 13 febbraio 2015, ottenuto
per sé per il trasporto effettuato di almeno 1 clandestino dall’Italia (__________e
dintorni) alla Germania (__________), un compenso compreso fra Euro 300.00 e
Euro 350.00,
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 157 cpv. 2 CPS;
B.2 ripetuta infrazione alla
LF sugli stranieri (aggravata)
(indebito profitto e nell’ambito di un’organizzazione dedita al
trasporto di clandestini)
siccome commessa per procacciare un indebito arricchimento a sé e
ai correi, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente
per commettere ripetutamente tali atti,
per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto B.1,
agendo in parziale correità con IM 3, IM 1 e __________,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera, in almeno 13 occasioni,
in provenienza dall’Italia attraverso i valichi doganali incustoditi di __________,
__________ e __________, di almeno 71 cittadini stranieri di origine
curda prevalentemente provenienti dall’Iraq, sprovvisti dei necessari documenti
di legittimazione rispettivamente del necessario visto d’entrata,
ricevendo in consegna i clandestini in Italia (a __________ e nei
dintorni) dai correi ivi residenti,
trasportando i clandestini con le vetture a loro in uso attraverso
suddetti valichi doganali,
procedendo dapprima, nella maggior parte dei trasporti, a un
controllo del prescelto valico doganale con il primo veicolo alfine di
prevenire eventuali controlli doganali o di polizia, mantenendosi a tale scopo
in contatto telefonico con il correo / i correi che seguiva/seguivano con il
secondo (e in talune occasioni con il terzo) veicolo a bordo del quale vi erano
i clandestini, attraversando la Svizzera per poi procedere al medesimo
controllo dei valichi doganali incustoditi di __________, __________ e __________,
in uscita verso la Germania, giungendo in Germania (a __________) dove
consegnavano i clandestini ai parenti degli stessi lì presenti,
e meglio,
B.2.1 in data 15.11.2014, in
correità con IM 3 e IM 1, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________
almeno 5 clandestini, mentre l’automobile Hyundai Rok targata BL 158502 aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 5 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito
profitto compreso fra Euro 1'500.00 e Euro 1'750.00;
B.2.2 in data 18.11.2014, in
correità con IM 3 e IM 1, prendendo precedentemente contatto con IM 3 il quale
ha fornito a lui e a IM 1 i necessari recapiti telefonici dei passatori in
Italia e indicato loro il tragitto da seguire, nonché restando in contatto con
loro a intervalli regolari durante il trasporto, trasportando a bordo
dell’automobile Audi A4 targata __________ almeno 4 clandestini e trasportandone
a bordo dell’automobile Hyundai Rok targata __________ almeno altri 4,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 8 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito
profitto di Euro 2’800.00;
B.2.3 in data 20.11.2014, in
correità con IM 1 e __________, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4
targata __________ almeno 4 clandestini e trasportandone a bordo
dell’automobile Renualt Megane targata __________ almeno altri 4, mentre l’automobile
Hyundai Rok targata BL 158502 aveva precedentemente effettuato un controllo al
valico doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di
confine o della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di
almeno 8 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito
profitto di Euro 2’800.00;
B.2.4 in data 23.11.2014, in
correità con IM 1, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________
almeno 4 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Hyundai Rok
targata __________ almeno altri 4, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di
almeno 8 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 2’800.00;
B.2.5 in data 26.11.2014, in
correità con IM 1, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________
almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 1’400.00;
B.2.6 in data 30.11.2014, in correità
con IM 1, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________
almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 1’400.00;
B.2.7 in data 11.12.2014, durante le
notte, in correità con IM 1, trasportando a bordo dell’automobile Renault
Megane targata __________ almeno 3 clandestini, mentre l’automobile Opel Astra
targata __________ aveva precedentemente effettuato un controllo al valico
doganale per verificare che non vi fossero controlli delle Guardie di confine o
della Polizia cantonale, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 3
clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 1’050.00;
B.2.8 in data 11.12.2014, durante il
pomeriggio, in correità con __________ e IM 1, trasportando a bordo
dell’automobile Opel Astra targata __________ almeno 4 clandestini e
trasportandone bordo dell’automobile Renualt Megane targata __________ almeno
altri 3, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 7 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito
profitto di Euro 2’450.00;
B.2.9 in data 12.12.2014, durante il
pomeriggio, in correità con __________ e IM 1, trasportando a bordo
dell’automobile Opel Astra targata __________ almeno 4 clandestini e
trasportandone a bordo dell’automobile Renualt Megane targata __________ almeno
altri 3, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 7 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito
profitto di Euro 2’450.00;
B.2.10 in data 13.12.2014, durante il
pomeriggio, in correità con __________ e IM 1, trasportando a bordo
dell’automobile Opel Astra targata __________ almeno 5 clandestini e
trasportandone __________ a bordo dell’automobile Renualt Megane targata __________
almeno altri 3, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 8 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito
profitto di Euro 2’800.00;
B.2.11 in data 15.12.2014, in correità
con IM 1, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________ almeno
4 clandestini, mentre l’automobile Renualt Megane targata __________ aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 1’400.00;
B.2.12 in data 03.02.2015, in correità
con IM 1, trasportando a bordo dell’automobile Opel Zafira targata __________
almeno 4 clandestini, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 4 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito
profitto compreso fra Euro 1'200.00 e Euro 1’400.00;
B.2.13 in data 13.02.2015, trasportando
IM 2 a bordo dell’automobile Hyundai Rok targata __________ almeno 1
clandestino, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 1 clandestino,
ottenendo in questo modo un indebito profitto compreso fra Euro
300.00 e Euro 350.00;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 116 cpv. 1 e 3 lett. a) e b)
LStr;
B.3. ripetuta infrazione alla
LF sugli stranieri
(impiego di stranieri sprovvisti di permesso e incitazione
all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale)
B.3.1 per avere,
in data 12 giugno 2014,
a __________, presso la __________,
in veste di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente in
qualità di lavapiatti il cittadino iracheno __________, straniero non
autorizzato ad esercitare attività lucrativa in Svizzera, in quanto privo del
necessario permesso di Polizia degli stranieri;
B.3.2 per avere,
nel periodo aprile 2014 – ottobre 2014,
a __________ presso la __________,
in veste di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente
saltuariamente in qualità di aiuto pizzaiolo e aiuto lavapiatti il cittadino
iracheno (suo fratello) __________, straniero non autorizzato ad esercitare
attività lucrativa in Svizzera, in quanto privo del necessario permesso di
Polizia degli stranieri;
B.3.3 per avere,
nel periodo aprile 2014 – 21 febbraio 2015,
a __________,
favorito il soggiorno illegale in Svizzera del cittadino iracheno
(suo fratello) __________, che sapeva essere privo del necessario permesso di
Polizia degli stranieri, ospitandolo presso il proprio domicilio;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dagli artt. 117 cpv. 1 e 116 cpv. 1 lett.
a) LStr;
B.4. grave infrazione alle LF
sulla circolazione stradale
per avere,
in data 18 novembre 2014,
sull’autostrada A2 in territorio di __________,
violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo
per la sicurezza altrui, in particolare per avere circolato con la vettura Hyundai
Rok targata __________ alla velocità di 158 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,
malgrado il vigente limite di 120 Km/h;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr;
C. IM 3
C.1. ripetuta usura (aggravata)
siccome ha fatto mestiere dell’usura,
per avere,
nel periodo 20 settembre 2014 – 18 novembre 2014,
lungo la tratta __________ – __________,
agendo in parziale correità con IM 1, IM 2 e __________, nel
trasportare rispettivamente organizzare in 5 occasioni il trasporto in media di
8 clandestini per viaggio, dall’Italia (__________e dintorni), dove prendevano
in consegna i clandestini dai correi ivi residenti, sino alla Germania (__________),
dove vi erano i parenti di quest’ultimi ad attenderli, nelle modalità descritte
al punto C.2. del presente atto d’accusa,
sfruttando lo stato di bisogno o di dipendenza di almeno 40
cittadini di origini curde (provenienti dall’Iraq), traendo deliberatamente
vantaggio dalla condizione di precarietà, illegalità e paura di queste persone
in quanto straniere sprovviste dei necessari documenti di legittimazione
rispettivamente del necessario visto d’entrata, in fuga dal loro paese
d’origine, senza alcuna conoscenza in Italia e in Svizzera, senza precise
conoscenze geografiche, in precarie condizioni sociali ed economiche e
ignoranti della lingua,
ottenendo per sé e per i correi, come corrispettivo per il
trasporto di una singola persona, da parte di non meglio identificati passatori
residenti in Grecia ai quali i clandestini aveva anticipatamente pagato il
viaggio dal loro paese d’origine all’Europa, il pagamento di un compenso
compreso fra Euro 300.00 e Euro 350.00, importo, questo, in netta sproporzione
rispetto alla normale tariffa per la tratta __________ – __________ compresa
fra Euro 82.00 e Euro 180.00 (importo quest’ultimo che varia a dipendenza del
numero di clandestini trasportati),
guadagnando per sé e per i correi, un importo compreso fra Euro 12'050.00
e Euro 12'900.00,
e meglio,
C.1.1 nel periodo 20 settembre 2014 –
11 novembre 2014, in correità con IM 1, ottenuto per sé e per il correo, per i
3 trasporti effettuati di complessivi 27 clandestini dall’Italia (__________e
dintorni) alla Germania (__________), un compenso compreso fra Euro 7'750.00 e
Euro 8'350.00;
C.1.2 nel periodo 15 novembre 2014 –
18 novembre 2014, in correità con IM 1 e IM 2, ottenuto per sé e per i correi,
per i 2 trasporti effettuati di complessivi 13 clandestini dall’Italia (__________e
dintorni) alla Germania (__________), un compenso compreso fra Euro 4’300.00 e
Euro 4’550.00;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 157 cpv. 2 CPS;
C.2. ripetuta infrazione alla
LF sugli stranieri (aggravata)
siccome commessa per procacciare un indebito arricchimento a sé e
ai suoi correi, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi appositamente
per commettere ripetutamente tali atti,
per avere, nelle indicate circostanze di cui al punto C.1,
agendo in correità con IM 1, IM 2 e __________,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera, in almeno 5 occasioni,
in provenienza dall’Italia attraverso i valichi doganali incustoditi di __________
e __________, di almeno 40 cittadini stranieri di origine curda prevalentemente
provenienti dall’Iraq, sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione
rispettivamente del necessario visto d’entrata,
ricevendo in consegna i clandestini in Italia (a __________ e nei
dintorni) dai correi ivi residenti,
trasportando i clandestini con le vetture a loro in uso attraverso
suddetti valichi doganali,
procedendo in due occasioni dapprima a un controllo del prescelto
valico doganale con il primo veicolo alfine di prevenire eventuali controlli
doganali e/o di polizia, mantenendosi a tale scopo in contatto telefonico con
il correo / i correi che seguiva/seguivano con il secondo veicolo a bordo del
quale vi erano i clandestini, attraversando la Svizzera per poi procedere al
medesimo controllo presso il valico doganale incustodito di __________, in
uscita verso la Germania, giungendo in Germania (a __________) dove
consegnavano i clandestini ai parenti degli stessi lì presenti, nonché
organizzando in un’occasione il trasporto, eseguito dai suoi
correi, di 8 clandestini, fornendo loro i necessari recapiti dei passatori in
Italia, indicando loro il tragitto da seguire e restando in contatto con loro a
intervalli regolari durante il trasporto,
e meglio,
C.2.1 in data 20.09.2014, in correità
con IM 1, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________
almeno 4 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Opel Zafira
targata __________ almeno altri 5, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di
almeno 9 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto compreso fra Euro 2'500.00 e Euro 2'700.00;
C.2.2 in data 03.11.2014, in correità
con IM 1, trasportando a bordo dell’automobile Audi Q7 targata __________
almeno 8 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Opel Zafira
targata __________ almeno altri 5, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di
almeno 13 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto compreso fra Euro 3’500.00 e Euro 3'900.00;
C.2.3 in data 11.11.2014, in correità
con IM 1, trasportando a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________
almeno 5 clandestini e trasportandone a bordo dell’automobile Opel Zafira
targata __________ altri 8, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno
5 clandestini (già condannato con DAC 400/2014 del 17.12.2014 per il trasporto
di 8 clandestini a bordo dell’Opel Zafira __________),
ottenendo in questo modo, per se e per il correo, un indebito
profitto di Euro 1’750.00 anziché i previsti Euro 3'900.00 in quanto egli è stato arrestato dalla Polizia cantonale e non ha portato a termine il
trasporto di 8 clandestini;
C.2.4 in data 15.11.2014, in correità
con IM 1 e IM 2, trasportando IM 1 a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________
almeno 5 clandestini, mentre l’automobile Hyundai Rok targata __________ aveva
precedentemente effettuato un controllo al valico doganale per verificare che
non vi fossero controlli delle Guardie di confine o della Polizia cantonale,
facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 5 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito
profitto compreso fra Euro 1'500.00 e Euro 1'750.00;
C.2.5 in data 18.11.2014, in correità
con IM 1 e IM 2, fornendo precedentemente ai suoi correi i recapiti telefonici
dei passatori in Italia, indicando loro il tragitto da seguire e restando in
contatto con loro a intervalli regolari durante il trasporto, trasportando i
suoi correi a bordo dell’automobile Audi A4 targata __________ almeno 4 clandestini
e trasportandone a bordo dell’automobile Hyundai Rok targata __________ almeno altri
4, facilitato l’entrata illegale in Svizzera di almeno 8 clandestini,
ottenendo in questo modo, per se e per i correi, un indebito
profitto di Euro 2’800.00;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 116 cpv. 3 lett. a) e b) LStr.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP
1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1, unitamente all’MLaw __________;
- l’imputato IM 2, assistito
dal suo difensore d’ufficio, DUF 2;
- l’imputato IM 3, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 3;
- in qualità di interpreti
per la lingua turca, N.B. e S.A.;
- in qualità di interprete
per la lingua araba, A.A.E.G..
Espletato il pubblico dibattimento:
mercoledì 11 novembre 2016, dalle ore 09:41 alle ore 18:23,
giovedì 12 novembre 2016, dalle ore 11:32 alle ore 12:00.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti
le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa.
- il
punto A.1 è modificato nel senso che, con riferimento all’imputazione di cui al
punto A.2.36, l’usura aggravata è in parte tentata;
- il
titolo dei punti A.2, B.2 e C.2 è modificato in incitazione all’entrata, alla
partenza o al soggiorno illegali aggravata.
Le parti si dichiarano d’accordo
con queste modifiche.
Il Presidente propone alle parti
di aggiungere all’atto d’accusa le seguenti circostanze, risultanti dalle
dichiarazioni degli imputati:
- per
quanto riguarda IM 1, tra il punto 2.29 e 2.30 va aggiunto il trasporto del 16
gennaio 2015, alla sera, in cui quest’ultimo, unitamente a __________, avrebbe
trasportato 2 clandestini guadagnando Euro 500.00, come risulta dalle
dichiarazioni dell’imputato di cui agli AI 184 p. 2 e AI 190 p. 3 e 4;
- per
quanto riguarda IM 1 e IM 2, relativamente ai viaggi dell’11 dicembre 2014,
durante la notte, 11 dicembre 2014, durante il pomeriggio, e 12 dicembre 2014
(punti A.2.16, A.2.17 e A.2.18, rispettivamente B.2.7, B.2.8 e B.2.9), IM 2 ha
ammesso che i clandestini trasportati erano 4, 8 e 8 e non 3, 7 e 7 come
indicato da IM 1. Nell’atto d’accusa va quindi inserito l’importo maggiore;
- prima
dei punti A.2.1, rispettivamente C.2.1 dell’atto d’accusa, va aggiunto il
trasporto che secondo le dichiarazioni di IM 3 egli avrebbe effettuato con IM 1
a fine agosto/inizio settembre 2014, trasportando 2 clandestini e percependo un
guadagno di Euro 800.00 (VI PP 31.03.2015, p. 4, AI 127 e VI PP 14.04.2015, p.
4, AI 140;
- anche
a IM 3, dopo il punto C.2.5 dell’atto d’accusa, va imputato il viaggio che IM 1
e IM 2 avrebbero effettuato, il 20 novembre 2014, sotto la sua supervisione,
trasportando 8 clandestini con un guadagno di Euro 2'800.00, come da punti
A.2.6 e B.2.3 dell’atto d’accusa.
Le parti si dichiarano d’accordo
con queste modifiche.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale formula e motiva le seguenti conclusioni: pone l’accento sulla disperata
situazione in cui si trovano i migranti clandestini che affrontano il “viaggio
della speranza” verso l’Europa, dando lettura di alcuni stralci dei verbali dei
clandestini interrogati e sottolineando che gli stessi, anche giovanissimi,
fuggono dal loro paese perché perseguitati dall’ISIS e che c’è un prezzo –
maggiorato – per tutto nel “viaggio della speranza”.
La PP rileva che i fatti sono sostanzialmente ammessi, salvo
alcuni punti, che andrà ad analizzare.
Per IM 1, ai 189 clandestini indicati nell’atto d’accusa, ne vanno
aggiunti altri 5 che egli ha ammesso al dibattimento, per un totale di 194
clandestini trasportarti. Egli ha per contro contestato il viaggio di fine
agosto/inizio settembre indicato da IM 3 e a questo proposito l’accusa sostiene
che bisogna credergli, siccome non avrebbe certo messo in discussione la sua
collaborazione per un trasporto in più.
IM 2, il quale ha ammesso un totale di 74 clandestini, ha
riconosciuto unicamente di avere ottenuto Euro 1'800.00, dichiarazioni che non
sono credibili. Da una parte vi è IM 1 che ha dichiarato ripetutamente che IM 2
riceveva regolarmente il suo compenso per il trasporto. Sia IM 1 che IM 3 hanno
inoltre dichiarato che il compenso per il trasporto veniva diviso sempre per
tre.
Per quanto riguarda i contatti con il passatore greco, IM 2 ha
indicato di avere avuto contatti con lui unicamente per il permesso della
moglie, ma in realtà questi contatti sono avvenuti sempre immediatamente prima
o immediatamente dopo i trasporti di clandestini.
Per quanto riguarda il punto B.3.1, la PP rileva come il cittadino
straniero __________ sia stato sorpreso dalle autorità a lavare i piatti
indossando un grembiule e quindi dubita che egli stesse unicamente lavando il
suo piatto, come indicato dall’imputato.
Per quanto riguarda IM 3, fa rimarcare che i tabulati telefonici
ci rivelano che la notte del 18 novembre 2014 egli era in contatto con IM 2 in
occasione del trasporto.
Quanto al diritto, riassume i presupposti oggettivi e soggettivi
del reato di usura aggravata (DTF 123 IV 116; 92 IV 132), rilevando che il
prezzo del viaggio in taxi da __________ a __________ varia tra Euro 82.00 e
180.00. Gli importi richiesti dagli accusati superano quindi di oltre il 35% il
costo di mercato. Gli imputati hanno dichiarato di essere stati a conoscenza
della sproporzione tra il prezzo richiesto e la prestazione fornita. Erano
consapevoli di agire quali membri di un’organizzazione, nella quale ognuno
copriva una determinata tratta del viaggio della speranza e la quale aveva a
disposizione molte auto e molte persone. Per quanto attiene allo stato di
bisogno dei clandestini, rileva che nella presente fattispecie lo stesso emerge
dalla loro disponibilità a pagare somme tanto elevate per attraversare il
confine per il timore di essere fermati, non avendo alcun valido documento di
legittimazione. IM 1, IM 2 e IM 3 avevano a loro volta effettuato questo
viaggio, consapevoli che il denaro sborsato dai clandestini corrispondeva ai
risparmi di una vita, ma nonostante questo non hanno esitato a fungere loro stessi
da scafisti della terra.
I qui imputati hanno fatto dell’usura la loro principale fonte di
guadagno. Il trasporto di clandestini era senz’altro diventato un’attività
accessoria per IM 2 e un’attività alla stregua di una professione per IM 1 e IM
3. Tutti gli accusati hanno agito con l’intenzione di ottenere un reddito. Lo
stesso IM 2 non ha mai fatto mistero del fatto che aspettava di ricevere un
compenso per i trasporti.
Quanto all’imputazione di impiego di stranieri privi di permesso,
la PP rileva che è sufficiente che l’autore fornisca vitto e alloggio e non è
necessaria una prestazione in denaro.
Quo alla commisurazione della pena, a mente dell’accusa la colpa
dei qui imputati è senz’altro grave, sia dal profilo oggettivo che da quello
soggettivo. Essi hanno lucrato ripetutamente sulle spalle di persone disperate
e non si sono fatti nessuno scrupolo nel sfruttare queste persone, nonostante
fossero stati loro stessi in precedenza nella posizione dei clandestini.
Alla luce di quanto precede, conclude chiedendo: per IM 1, la
condanna alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi da espiare, non
opponendosi alla sospensione condizionale parziale, qualora la Corte dovesse
ritenere la pena eccessiva, siccome ritiene la prognosi favorevole per
l’imputato; per IM 2, la condanna alla pena detentiva di 20 (venti) mesi, non
opponendosi ad un eventuale sospensione condizionale della stessa; per IM 3, in
fine, la condanna alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, non opponendosi
alla sospensione condizionale della stessa;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: Nel procedimento che qui ci occupa il numero di clandestini
trasportati è indubbiamente importante. IM 1 questo l’ha capito e riconosciuto
da subito, assumendosi immediatamente le sue responsabilità e presentandosi
all’odierno dibattimento reo confesso. Egli ha collaborato attivamente fornendo
dettagli utili ed informazioni pertinenti, che hanno sempre trovato riscontro
agli atti, ad esempio anche per quanto riguarda i passatori attivi in Italia.
Quanto al diritto, l’applicazione del reato di cui all’art. 116
LStr appare pacifica.
La difesa non contesta neppure il reato di usura nella sua forma
aggravata, posto che è stato ritenuto in simili circostanze dalla Corte.
Si concentra quindi sulla commisurazione della pena, per rilevare
che IM 1 ha fornito un’importante e piena collaborazione, sempre e
spontaneamente, anche su aspetti che potrebbero essergli sconvenienti. È
indubbio che egli non si è mai nascosto dietro le sue responsabilità facendo
finta di non conoscere le reali condizioni delle persone trasportate. Vi è
stata un’importante assunzione di responsabilità e di consapevolezza dei fatti
commessi, espressa già in occasione del verbale di arresto.
IM 1, peraltro, non ha mai ricevuto soldi direttamente dai
clandestini, né tantomeno ne ha chiesti. Ma vi è di più. Egli ha anche
dichiarato di avere aiutato i clandestini, dando loro dei soldi, ciò di cui la
difesa, visto il suo atteggiamento collaborativo, non ha motivo di dubitare.
La difesa sottolinea che il suo assistito si limitava ad eseguire
ciò che gli veniva chiesto, senza possibilità di intervenire nelle trattative
con i clandestini. Del denaro che veniva consegnato ai greci, solo una piccola
parte veniva consegnata all’imputato. Non era lui che andava a cercare i clandestini
per __________, ma il tutto era già organizzato.
Egli stesso ha alle spalle un passato migratorio e conosce
sicuramente le sofferenze di chi ha dovuto abbandonare la propria terra. Oggi
più che mai, il Kurdistan è teatro di terribili scontri. IM 1, che si definisce
cittadino curdo con passaporto curdo, conosce bene questa realtà, una realtà
ingiusta, illogica e crudele. Anch’egli ha dovuto lasciare la sua casa e i suoi
affetti per affrontare il viaggio verso l’Europa, pagato con i risparmi di una
vita. Lungo tutto il viaggio i clandestini sono in balia dei passatori,
subiscono maltrattamenti di ogni sorta prima di arrivare a destinazione, i
passatori chiedono loro altri soldi e maltrattano donne e bambini. Niente di
tutto ciò, può però essere imputato a IM 1.
Egli ha dichiarato di avere agito sia perché spinto dalla
necessità di guadagnare qualcosa sia perché voleva aiutare queste persone.
Seppure vi sia l’incontestabile e ammessa volontà di lucrare, vi era in lui
anche il sincero desiderio di aiutare queste persone, come ha più volte
ribadito in corso d’inchiesta.
Giova poi evidenziare, a mente della difesa, non solo il suo ruolo
marginale, ma anche quello avuto se paragonato ai coimputati: egli ha sempre
assunto il ruolo più rischioso, quello di trasportare i clandestini, mentre IM
2 ad esempio ha sempre fatto la “staffetta”. IM 1, peraltro, si è sentito
tratto in inganno da IM 3, che lo ha reclutato, siccome lo aveva rassicurato
che il comportamento dei passatori non è punito severamente in Svizzera, egli
si è persuaso che non era poi così grave. La difesa rileva che se avesse saputo
quali rischi comportavano questi trasporti, IM 1 non avrebbe neppure iniziato,
per paura di vedersi allontanare dalla moglie, unico affetto che egli ha.
L’imputato, ricorda la difesa, aveva comunque intenzione di
smettere con in trasporti una volta trovato un lavoro in Francia, tant’è che
prima dell’arresto gli era stato comunicato il successo del periodo di prova
effettuato presso il garage.
In merito alla vita anteriore del suo assistito, l’avv. DUF 1
rileva che egli ha vissuto la guerra e suo padre è stato arrestato. Da quel
momento IM 1 ha cominciato ad occuparsi della sua famiglia. Il suo viaggio
verso l’Europa non è stato facile né rapido, egli è stato fregato più volte
dalle persone che dovevano effettuare il trasporto. IM 1 si è ben integrato a __________
ed ha sempre lavorato, finché non ha subito un infortunio ed è quindi stato
licenziato. Non riusciva a trovare un lavoro, se non qualche lavoretto in nero
ed ha quindi cominciato ad avere ritardi nel pagamento dell’ipoteca della casa,
circostanza che lo ha condotto a contrarre un altro prestito. Agli inizi del
2014, anche la moglie ha perso il lavoro e la famiglia non poteva più contare
su nessuna entrata. È stato in questo contesto che IM 1, disperato, ha deciso
di fare il passatore. Occorre tenere conto della sua difficile situazione
economica e del fatto che, nonostante questo, egli ha prestato aiuto a persone
in difficoltà. Se avesse avuto un lavoro fisso, sicuramente non avrebbe
iniziato a trasportare persone nell’illegalità. Quale unico legame affettivo in
Europa, egli ha la moglie, dalla quale è separato da oltre 9 mesi. La pena che
verrà inflitta, evidenzia la difesa citando i parametri della DTF 184 IV 17 consid.
3.4, non dovrà ostacolare la risocializzazione e il reinserimento
dell’imputato. La collaborazione e la presa di coscienza dell’imputato
depongono a favore di una prognosi favorevole. Le sue intenzioni future sono
quelle di impegnarsi al massimo per trovare una nuova occupazione in Francia e
dedicarsi al 100% alla moglie.
L’avv. DUF 1 rileva che, dato il precedente del 2010, ritorna
applicabile l’art. 42 cpv. 2 CP. Una prognosi negativa da sola non esclude la
sospensione condizionale parziale, ma solo se non esiste nessuna prospettiva
che una sospensione parziale possa influenzare positivamente l’imputato, deve
essere inflitta una pena da espiare (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La prognosi
deve soprattutto tenere conto del futuro, che nella fattispecie si presenta
favorevole. IM 1 è giunto al processo reo confesso ed è pentito. Il lungo tempo
trascorso tra la pregressa condanna ed i fatti dell’odierno procedimento deve
anche essere considerato, così come il fatto che non si tratta di una recidiva
specifica (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3). I reati per i quali deve rispondere IM
1 sono stati da lui commessi in un momento difficile, mentre oggi la sua
situazione appare migliore: la moglie lavora al 100% e riesce a far fronte al
pagamento dell’ipoteca per la casa. Una lunga privazione della libertà
porterebbe l’allontanamento da una situazione famigliare favorevole, motivo per
cui una sospensione condizionale parziale sarebbe senz’altro più favorevole. Va
poi tenuto conto del comportamento da lui tenuto nel corso di tutta
l’inchiesta.
Conclude chiedendo che il suo assistito venga condannato ad una
pena detentiva non superiore ai 36 (trentasei) mesi, da porre al beneficio
della sospensione condizionale parziale con un periodo da espiare non superiore
a quello già espiato, non opponendosi al periodo di prova massimo di 5 (cinque)
anni;
§ l’avv.
DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: Sottolinea che coloro che sono qui oggi in aula non sono quelle
persone che accumulano fortune smisurate facendo traffico di esseri umani,
bensì le cosiddette ultime ruote del carro: essi non avevano potere
contrattuale ed erano delle pedine interscambiabili. Il difensore riferisce di
avere conosciuto IM 2 come un ragazzo fortemente imbarazzato per quanto stava
succedendo, una persona, quindi, ben lontana dai passatori che vengono
descritti nei giornali. Egli è finito in questo traffico perché era in un
momento di debolezza, in uno stato di bisogno e aveva un debito di circa Euro
10'000.00 con IM 3, il quale gli ha detto che se non glielo avesse restituito
la sua famiglia avrebbe avuto dei guai. È così che IM 2 si è visto coinvolto in
questa situazione, palesemente più grande di lui. Egli aveva un lavoro in
Svizzera e da un momento all’altro, richiesto di rimborsare un debito, ha
deciso di iniziare questo traffico. IM 2 è qui oggi a dimostrazione del fatto
che vuole assumersi le proprie responsabilità e che non ha nessuna intenzione
di sottrarsi al procedimento. Con la detenzione egli ha perso tutto:
l’appartamento, il lavoro e la possibilità di portare in Svizzera la propria
moglie.
Quanto all’imputazione di usura, rileva che i viaggi effettuati da
IM 2 si differenziano dagli altri giudicati in quest’aula, siccome egli ha
fatto, nella maggior parte dei casi, unicamente da “staffetta”.
Per quanto attiene al suo guadagno, se partiamo dagli Euro
1'800.00 ammessi da IM 2, diviso per 12 viaggi, si arriva a circa Euro 150.00 a
viaggio, importo perfettamente in linea con i prezzi del viaggio in taxi. Ma
anche partendo dagli Euro 300.00/350.00 ritenuti dall’accusa, il prezzo, a
mente della difesa, è giusto, siccome vi era un’auto “staffetta” che faceva da
scorta e un auto con i clandestini; gli imputati fornivano quindi una
prestazione più sicura, mentre nei casi giudicati in precedenza non vi era la
staffetta che faceva tutto il viaggio garantendo la sicurezza dei clandestini,
ma vi era magari un’auto che fungeva da “staffetta” unicamente per il passaggio
del confine. Con la scorta per tutta la durata del viaggio, i clandestini erano
maggiormente sicuri di giungere a destinazione. La prestazione fornita era
quindi quella di un viaggio con la scorta, che partiva da __________ e arrivava
fino in Germania, e quindi costerebbe almeno il doppio di Euro 180.00, ovvero
Euro 360.00.
Alla luce di quanto precede, chiede che il suo assistito venga
prosciolto dal reato di usura. Subordinatamente, nella denegata ipotesi in cui
la Corte dovesse ritenere il reato di usura, chiede la derubricazione
dell’aggravante del mestiere. A questo proposito la difesa sottolinea che non è
sufficiente, per il mestiere, che il soggetto abbia commesso più volte il
reato. Il guadagno percepito da IM 2 non è stato rilevante, il tempo impiegato
rispetto alla sua attività di pizzaiolo non si poteva dire nemmeno accessorio.
Addirittura l’ultimo viaggio di IM 2 è ben 20 giorni prima dell’arresto. La sua
attività è stata una parentesi limitata nel tempo e circostanziata in termini
di luogo e di durata.
La difesa non contesta il reato di incitazione all’entrata, alla
partenza o al soggiorno illegali aggravata, ma contesta l’evento del 13
febbraio 2015, siccome è avvenuto in circostanze completamente diverse da tutti
gli altri.
Per quanto attiene al punto B.3 dell’atto d’accusa, rileva che questa
infrazione deve essere relativizzata. Lo stesso fratello nell’AI 80 ha
affermato di essere entrato e uscito dalla Svizzera e non vi sono prove che
siano stati superati i 90 giorni permessi da Schengen, motivo per cui, a mente
della difesa, IM 2 deve essere prosciolto da questo capo d’imputazione. Rileva
inoltre che egli non aveva dato vitto e alloggio al fratello e ad __________ in
cambio di lavoro, ma gli stessi si erano unicamente recati da lui a mangiare ed
avevano poi lavorato i loro piatti.
La difesa pone l’accento sul fatto che oggi, decidendo in un modo
o nell’altro, si stabilisce il futuro di IM 2. Appena uscito dal carcere egli
ha trovato un lavoro e sta ripagando i suoi debiti. La pena a lui inflitta non
deve essere una pena repressiva tout court, ma deve tenere in debita
considerazione la voglia di farcela dimostrata da IM 2, il quale a causa della
detenzione ha perso tutto, ma ha avuto la forza di ricominciare, ha trovato un
nuovo appartamento e un nuovo lavoro. Egli ha compreso i suoi precedenti e oggi
si può dire che l’effetto deterrente è stato ottenuto, questo procedimento gli
ha fatto capire il suo errore e infliggendoli una pena troppo severa si rischia
di fargli perdere quella forza che ha. Per IM 2 una pena sospesa è quella che
gli permetterebbe di farcela a mantenere la sua vita e non commettere nuovi
errori.
Chiede quindi la condanna del suo assistito alla pena detentiva di
al massimo 1 (un) anno e 4 (quattro) mesi, da porre al beneficio della
sospensione condizionale;
§ l’avv.
DUF 3, difensore dell’imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: A mente della difesa bisogna chiedersi cosa ha spinto IM 3 a
trasportare clandestini, quando lui stesso lo è stato ed è dovuto scappare
nelle medesime condizioni. La risposta si trova nella sua profonda conoscenza
del conflitto bellico. Trasportando i clandestini egli sottraeva la gente non
al controllo delle autorità di confine, ma alla guerra. Sottolinea peraltro che
il suo assistito ha fornito una totale e piena collaborazione agli inquirenti,
senza alcuna riserva.
L’atto d’accusa non è contestato né dal profilo fattuale né da
quello giuridico.
IM 3 contesta unicamente i trasporti del 18 e del 20 novembre
2014, per i quali le telefonate intercorse da sole non sono elementi
sufficienti per confermare il suo coinvolgimento, ma riguardavano le richieste
di rimborso del debito da parte di IM 2, siccome necessitava di quel denaro
proprio per partire in Iraq.
IM 3 aveva un ruolo marginale nell’organizzazione, disponeva dei
contatti con i passatori italiani proprio in ragione del suo passato di
clandestino, li aveva conosciuti quando fuggiva dal suo paese. IM 3 rimane un
clandestino, ossia colui che è riuscito a sfuggire alle atrocità degli
estremisti e trovare una nuova vita. Egli non era al corrente di nulla, se non
del fatto che doveva trasportare un certo numero di persone da __________ alla
Germania. Per i primi tre viaggi egli ha trasportato clandestini e solo nel
viaggio del 15 novembre 2014 ha effettuato la “staffetta”.
Quanto alla commisurazione della pena, sottolinea che IM 3 ha
agito perché spinto dalla sua situazione di vulnerabilità personale e sociale,
date dai suoi pesanti problemi psichiatrici, dai seri problemi finanziari e
dalla sua condizione di profugo. La moglie si trova in difficoltà dal profilo
della salute e il suo obiettivo è stato quello di ottenere un compenso per
sostentare la propria famiglia e non quello di arricchirsi nel vero senso del
termine. Per un corretto giudizio, a mente della difesa occorre considerare che
IM 3 ha commesso i reati con la consapevolezza di dare una seconda vita a delle
persone che non avevano altra possibilità. Chiede inoltre di considerare il
fatto che egli ha limitato spontaneamente il suo agire. Egli non ha mai
maltrattato o mancato di rispetto della vita umana ed è emersa la sua
sofferenza per quanto commesso. La sua colpa appare quindi di grado medio. IM 3
è una persona buona che ha compiuto un basso numero di trasporti, ha cessato
spontaneamente il suo agire e ha pienamente collaborato. Inoltre, la detenzione
già subita ha rivestito un grande valore deterrente, siccome non potrebbe più
sopportare di essere separato dalle sue bambine.
Conclude chiedendo che il suo assistito venga condannato ad una
pena detentiva che non superi i 12 (dodici) mesi, da porre al beneficio della
sospensione condizionale.
Per quanto attiene alla revoca, chiede che venga considerato il
carcere preventivo sofferto e il mantenimento della sospensione condizionale
alla luce della prognosi positiva. Non si oppone ad un lungo periodo di prova;
§ il
Procuratore pubblico in replica: per quanto attiene a quanto affermato
dalla difesa di IM 2, rileva che l’auto “staffetta” era presente per assicurare
il buon esito del trasporto per i passatori e non certo per i clandestini.
L’accusa non condivide quindi la tesi secondo cui per il viaggio dovrebbe
essere considerato un importo di Euro 360.00;
§ l’avv.
DUF 2, difensore dell’imputato IM 2 in duplica: Ribadisce che l’auto
“staffetta” era presente anche a tutela dei clandestini.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Premessa
1. La presente motivazione
concerne unicamente IM 1, ritenuto che i coimputati IM 2 e IM 3, condannati
alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi ed alla pena pecuniaria di CHF
2'100.00 (duemilacento), rispettivamente alla pena detentiva di 14
(quattordici) mesi cumulata con la pena pecuniaria di CHF 300.00 (trecento) non
hanno formulato annuncio d’appello. La di loro posizione verrà pertanto evocata
unicamente nella misura in cui necessaria al fine di definire le responsabilità
di IM 1.
II) Correzioni dell’atto
d’accusa
2. In merito alle correzioni
dell’atto d’accusa si richiama il verbale del dibattimento, osservando che le
parti hanno aderito alla proposta di modificare il punto A.1 nel senso che, con
riferimento all’imputazione di cui al punto A.2.36, l’usura è in parte tentata.
Con l’accordo delle parti, il titolo dei punti A.2, B.2 e C.2 è
stato modificato in incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali
aggravata.
Le parti hanno inoltre aderito alla proposta del Presidente di
aggiungere all’atto d’accusa le seguenti circostanze, risultanti dalle
dichiarazioni degli imputati:
2.1 per quanto riguarda IM 1, tra
il punto 2.29 e 2.30 è stato aggiunto il trasporto del 16 gennaio 2015, alla
sera, in cui quest’ultimo, unitamente a __________, avrebbe trasportato 2
clandestini guadagnando, per sé e per il correo, Euro 500.00, come risulta
dalle dichiarazioni dell’imputato di cui ai VI PP 8 maggio 2015 (AI 184 p. 2) e
VI PP 22 maggio 2015 (AI 190 p. 3 e 4);
2.2 per quanto riguarda IM 1 e IM
2, relativamente ai viaggi dell’11 dicembre 2014, durante la notte, dell’11
dicembre 2014, durante il pomeriggio, e del 12 dicembre 2014 (punti A.2.16,
A.2.17 e A.2.18, rispettivamente B.2.7, B.2.8 e B.2.9), il numero di
clandestini trasportati è stato aumentato da 3, 7 e 7 a 4, 8 e 8, come indicato
da IM 2;
2.3 prima dei punti A.2.1 e C.2.1
dell’atto d’accusa è stato aggiunto il trasporto che, secondo le dichiarazioni
di IM 3, egli avrebbe effettuato con IM 1 a fine agosto/inizio settembre 2014,
trasportando 2 clandestini e percependo un guadagno di Euro 800.00 (VI PP
31.03.2015, p. 4, AI 127 e VI PP 14.04.2015, p. 4, AI 140);
2.4 in fine, anche a IM 3, dopo
il punto C.2.5 dell’atto d’accusa, è stato imputato il viaggio che IM 1 e IM 2
avrebbero effettuato, il 20 novembre 2014, sotto la sua supervisione,
trasportando 8 clandestini con un guadagno di Euro 2'800.00, come da punti
A.2.6 e B.2.3 dell’atto d’accusa.
III) Curriculum vitae
3. IM 1, nato il __________ a __________
(Turchia), ha così riassunto la sua vita:
"
Sono nato in Turchia e __________ dove ho frequentato le scuole
elementari e le scuole medie ho iniziato a lavorare dapprima in una fabbrica
che ci occupava della produzione di vestiti, questa fabbrica si trovava ad __________,
lì ho lavorato per 6/7 anni. In sono in seguito ritornato al mio paese natale a
seguito di problemi famigliari in quanto mio padre era stato arrestato per
ragione politiche ed io per cui mi sono occupato dei miei fratelli minori. Non
ricordo i dettagli di questo periodo ma sarò rimasto a badare alla mia famiglia
pre circa 4 anni visto che nel 2006 ho lasciato la Turchia. Nell’aprile del
2006 sono giunto in Svizzera a __________ dove ho presentato una domanda
d’asilo. Ho vissuto a __________ circa 5 anni. Nel 2007 ho ottenuto un permesso
di soggiorno B, ho lavorato per circa un anno e mezzo per il Ristorante __________,
ho lavorato un altro anno per il servizio di spedizione __________. I due anni
successivi, dopo un breve periodo di malattia, ho percepito l’indennità di
disoccupazione. Nel 2011 ho conosciuto mia moglie e il 18 giugno 2012 ci siamo
sposati. Dopo averla conosciuta mi sono trasferito in Francia dove lei viveva.
In Francia non ho un lavoro fisso, svolgo attività part-time come cuoco. Nei
mesi di gennaio e febbraio 2015 ho lavorato per due mesi in prova quale aiuto
meccanico.
ADR che oltre a mia moglie non ho alcun famigliare in
Europa. I miei parenti si trovano tutti in Turchia.”
(VI PP 20.02.2015, p. 2, AI 8).
In merito al periodo di prova come meccanico svolto presso un
garage in Francia, l’imputato ha indicato di avere guadagnato Euro 1'200.00
mensili (VI DIB 11.11.2015, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
4. In occasione del pubblico
dibattimento IM 1 ha riferito di avere debiti per circa Euro 110'000.00, di cui
Euro 80'000.00 per l’ipoteca della casa e altri Euro 30'000.00 per un debito
privato contratto per pagare l’ipoteca.
Dopo il suo arresto, la moglie – che prima non svolgeva alcuna
attività lavorativa – avrebbe iniziato a lavorare al 50%, iniziando quindi a
pagare l’ipoteca; il prestito personale sarebbe invece tuttora scoperto (VI DIB
11.1.2015, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
5. L’imputato è stato oggetto
di un procedimento penale in Svizzera, che ha portato alla condanna, con
sentenza del 28 ottobre 2010 del Strafgerichtspräsident Basel-Stadt, alla pena
detentiva di 16 (sedici) mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni, per i titoli di lesioni gravi, lesioni semplici e reati di
poca entità (danneggiamento), fatti avvenuti il 9 ottobre 2009 (doc. TPC 24).
Nell’ambito di questo procedimento, IM 1 non ha subìto
carcerazione preventiva (VI DIB 11.1.2015, p. 2, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
6. Una volta scarcerato, IM 1
sarebbe intenzionato a raggiungere la moglie e la famiglia in Francia, dove
vorrebbe trovare un lavoro “pulito”, per usare le sue parole, se
possibile presso il Garage dove aveva fatto il periodo di prova. Più in
generale, avrebbe il desiderio di ricostruire quanto
“distrutto in 9 mesi di detenzione” (VI DIB 11.1.2015, p. 2 e 3,
allegato 1 al verbale dibattimentale).
IV) Circostanze dell’arresto,
inchiesta e atto d’accusa
7. IM 1 è stato fermato dalle
Guardie di confine il 20 febbraio 2015, in territorio di __________, alla guida
dell’Opel Astra di colore blu targata __________. A bordo del veicolo da lui
condotto vi erano 6 cittadini iracheni (2 adulti e 4 minori, di cui uno nascosto
nel bagagliaio) privi di validi documenti di legittimazione (rapporto di
arresto provvisorio IM 1 e relativi allegati, AI 10; rapporto di arresto
provvisorio IM 3 e IM 2, AI 16).
I clandestini, interrogati dalla Polizia, hanno dichiarato di
avere effettuato un lungo viaggio dal loro paese d’origine, l’Iraq, a bordo di
automobili, navi e camion. Sarebbero poi stati avvicinati dai passatori, tra
cui il qui imputato. Tutti i clandestini hanno dichiarato che la meta del loro
viaggio era la Germania, ove risiederebbero i loro parenti (rapporto di arresto
provvisorio IM 1 e relativi allegati, AI 10; rapporto di arresto provvisorio IM
3 e IM 2, AI 16).
8. IM 1, verbalizzato dalla
Polizia, ha fornito una versione dei fatti inverosimile ed inveritiera, raccontando
in sostanza di essere stato avvicinato da un gruppo di persone che parlavano
curdo all’esterno di un distributore di benzina a __________, le quali gli
avrebbero chiesto un passaggio verso la Germania. Mosso da compassione, avrebbe
quindi deciso di aiutarli ad attraversare il confine e raggiungere la Germania
(VI PG 20.02.2015, allegato al rapporto di arresto provvisorio IM 1, AI 10).
L’imputato ha sostanzialmente mantenuto la medesima versione pure
in occasione del verbale d’arresto dinanzi al PP. Dopo avere avuto la
possibilità di conferire con il suo difensore, l’imputato ha tuttavia fornito
le prime – parziali – ammissioni, indicando di avere iniziato ad effettuare i
trasporti di clandestini nella modalità definita “staffetta” a partire
dal mese di dicembre 2014 e precisando di avere percepito CHF 500.00 per ogni
staffetta effettuata quale veicolo addetto al controllo del valico, mentre come
autista del veicolo con a bordo i clandestini avrebbe guadagnato CHF 1'500.00.
Sarebbe stato IM 2 a prospettargli la possibilità di effettuare
dei viaggi durante i quali avrebbe dovuto fungere da “staffetta” onde
verificare se i valichi doganali erano liberi da controlli, per poi dare il via
libera all’altro passatore che seguiva con il veicolo su cui si trovavano i
migranti.
In occasione di detto interrogatorio dinanzi al PP, l’imputato ha
dichiarato di avere effettuato in totale 6 trasporti di clandestini, durante i
quali sarebbero sempre state utilizzate le medesime automobili, ovvero la Opel
Zafira targata __________ e la Renault targata __________.
IM 1 ha spiegato che i clandestini venivano prelevati a __________
e trasportati fino in Germania, segnatamente a __________ (VI PP IM 1
20.02.2014, AI 8).
9. Dando seguito all’istanza
formulata dal PP (AI 13), con decisione del 23 febbraio 2015 il GPC ha ordinato
la carcerazione preventiva dell’imputato sino al 20 aprile 2015 (AI 29).
In data 17 aprile 2015, in accoglimento dell’istanta da egli
formulata (AI 143), il prevenuto è stato posto in regime di esecuzione
anticipata della pena (AI 151).
10. Con atto d’accusa 70/2015 del
17 giugno 2015, oggetto delle correzioni di cui in entrata, il PP ha rinviato a
giudizio IM 1 per i reati di ripetuta usura aggravata e incitazione
all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali aggravata.
V) Fatti imputati a IM 1
11. Si impone di osservare che
dal profilo fattuale l’inchiesta non pone particolari problemi avendo
l’imputato riconosciuto i fatti a lui imputati (cfr. in particolare VI PP
08.05.2015, AI 184, VI PP 22.05.2015, AI 190 e VI DIB 11.11.2015, p. 5-9,
allegato 1 al verbale dibattimentale). Dette ammissioni trovano d’altro canto
riscontro – e sicuramente in ampia misura origine – nel certosino lavoro di
analisi fatto dagli inquirenti in merito ai transiti attraverso i valichi
doganali, ai veicoli usati, ai contatti telefonici e agli invii di denaro.
Come prospettato in entrata di dibattimento, si è trattato
unicamente di esaminare alcuni singoli episodi che hanno portato a correzioni
numeriche che nulla mutano alla sostanza.
Sono quindi stati ritenuti, per IM 1, 3 ulteriori migranti,
relativi ai trasporti dell’11 dicembre 2014 (durante la notte e nel pomeriggio)
e del 12 dicembre 2014 (pomeriggio), per i quali lo stesso imputato ha ammesso
che poteva trattarsi, rispettivamente, di 4 migranti, 8 migranti e 8 migranti
(VI DIB 11.11.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale), come riferito
da IM 2 (VI PP 18.04.2015, p. 6-8, AI 156), in vece dei 3, 7 e 7 indicati nel
verbale dell’8 maggio 2015 (AI 184, p. 16-18, AI 184).
Ulteriori 2 migranti sono stati aggiunti in relazione al trasporto
del 16 gennaio 2015 (sera), circostanza di cui IM 1 aveva riferito nei verbali
dell’8 e del 22 maggio 2015 (AI 184, p. 28 e AI 190, p. 3 e 4) e che ha
confermato in occasione del pubblico dibattimento (VI DIB 11.11.2015, p. 13,
allegato 1 al verbale dibattimentale).
In virtù del principio in dubio pro reo, non sono invece stati
considerati i 2 migranti che, stando alle dichiarazioni di IM 3, sarebbero
stati trasportati da lui e da IM 1 a fine agosto/inizio settembre 2014 (VI PG
26.02.2015, p. 4 e 5, AI 53; VI PG 31.03.2015, p. 4, AI 127; VI PP 14.04.2015,
p. 4, AI 140). IM 1 ha infatti contestato di avere effettuato tale viaggio,
indicando che a quel momento non aveva ancora iniziato ad effettuare trasporti
di clandestini (VI DIB 11.11.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale),
e – come correttamente rilevato dalla difesa – non si vede perché, dopo avere
ammesso tutti i restanti trasporti, l’imputato avrebbe dovuto negare un singolo
viaggio effettuato con 2 clandestini se questo fosse effettivamente avvenuto.
12. L’inchiesta ha quindi
permesso di stabilire che, sull’arco di circa 5 mesi, l’imputato ha compiuto
trasporti di cittadini stranieri sprovvisti di documenti in Svizzera, agendo
talvolta più volte sull’arco della medesima giornata, facendo così entrare
illegalmente in Svizzera 194 persone.
Da tali trasporti, l’imputato ha ottenuto per sé e per i correi,
come corrispettivo per il trasporto di una singola persona, il pagamento di un
compenso compreso tra Euro 300.00 e Euro 350.00, riuscendo così a guadagnare,
per sé e per i correi, un importo di almeno Euro 56'150.00 (VI PP confronto IM
3/IM 1 10.04.2015, p. 4, AI 134; VI PP 08.05.2015, p. 6 e 7, AI 184; VI DIB
11.11.2015, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
13. Quanto ai motivi a
delinquere, l’imputato ha dichiarato di avere agito “sia perché spinto dalla
necessità di guadagnare qualcosa”, sia perché voleva “aiutare queste
persone” (VI PP 08.05.2015, p. 33, AI 184; cfr. anche VI DIB 11.11.2015, p.
5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
VI) In diritto
i. Imputazione di usura
aggravata
14. Giusta l’art. 157 cpv. 1 CP,
si rende colpevole di usura ed è quindi passibile di una pena detentiva sino a
cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di
dipendenza, l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una
persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una
prestazione, vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica
con la propria prestazione.
Con la sentenza 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 l'alta Corte federale ha statuito che l'usura presuppone l'ottenimento di un vantaggio
pecuniario, una sproporzione tra le prestazioni fornite nell'ambito di un
contratto a titolo oneroso, l'esistenza di una situazione di debolezza ed un
nesso di causa tra la situazione di debolezza e la sproporzione delle
prestazioni in favore dell'autore. In particolare il vantaggio tratto deve
essere in evidente sproporzione sul piano economico con la prestazione fornita.
Il rapporto tra prestazione e controprestazione si misura comparando i prezzi
usuali con quelli praticati nella specie.
La valutazione della prestazione può essere delicata quando non si
tratta di una transazione regolare oppure quando la stessa è illecita. Con
sentenza STF 82 IV 145, trattandosi di un caso in cui un medico aveva praticato
un aborto, il TF si era fondato sul prezzo della prestazione legale. Questa decisione
è stata oggetto di critiche, posto che l’onorario richiesto e ottenuto per
l’aborto non rappresenterebbe il prezzo per un intervento medico specializzato,
ma costituirebbe un premio per il rischio di un interruzione di gravidanza non
autorizzata, che all’epoca era punibile con la detenzione fino a 5 anni
(Waiblinger, in: RJB 94 (1958), p. 182; Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, art. 157, n. 7). Alcuni
autori hanno altresì rilevato che, se le prestazioni illecite in caso di
alienazione di stupefacenti o divorzio dovessero essere esaminate in funzione
del prezzo sul mercato autorizzato, l’infrazione di usura sarebbe sempre
realizzata (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I:
Straftaten gegen Individualinteressen, 6e éd., Berne 2003, § 18, n. 10).
Per queste transazioni illecite o contrarie alla morale, una parte
della dottrina propone di fondarsi sul prezzo del mercato nero (Trechsel, op.
cit. n. 7; Weissenberger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2003, art. 157,
n. 22).
Stratenwerth/Jenny così come Rehberg/Schmid/ Donatsch, per contro,
sostengono che bisogna sempre riferirsi al valore del mercato reale, tenendo
conto di tutti i fattori, trattandosi di esaminare se esiste una sproporzione
economica tra la prestazione e la controprestazione (Stratenwerth/Jenny, op.
cit., § 18, n. 10; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den
Einzelnen, 8. ed., Zurigo 2003, p. 249).
Secondo una sentenza bernese, non bisogna fondarsi né sul prezzo
del mercato autorizzato dello stupefacente né su quello praticato sul mercato
nero, ma bisogna decidere secondo le circostanze del caso concreto e tenere
conto, ad esempio, dei rischi corsi dall’autore (RJB 112 (1976) p. 344; cfr.
anche Schubarth, Kommentar Strafrecht, Besonderer Teil, vol. 2, art. 157, n.
21).
La legge e la giurisprudenza non forniscono un limite preciso per
determinare a partire da quando la sproporzione tra le prestazioni sia da
considerarsi usuraia. Il numero dei criteri da prendere in considerazione (in
particolare quello del rischio corso) rende difficile fornire delle indicazioni
in cifre.
Secondo la giurisprudenza, la sproporzione deve eccedere
sensibilmente i limiti di ciò che appare usuale e normale, tenendo conto di
tutte le circostanze (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.1; DTF 92 IV
132 consid. 1). La sproporzione deve apparire impressionante ed imporsi come
tale a tutti i clienti (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007; DTF 92 IV 132
consid. 1 p. 134 s.).
La dottrina ha fornito qualche punto di riferimento. Per gli
ambiti regolamentati, il limite sembra situarsi attorno al 20%, mentre negli
altri ambiti, vi sarebbe usura, in tutti i casi, a partire da una maggiorazione
del 35% (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.1;
Corboz, op. cit., art. 157, n. 38; Trechsel, op. cit., art. 157, n. 8).
In tema di locazione di appartamenti a prostitute, l’alta Corte
federale ha stabilito che, per determinare se il canone di subaffitto è
usuraio, il giudice deve fare riferimento ai canoni di locazione usuali nella
località o nel quartiere in questione, che potrà maggiorare per tenere conto
dei rischi corsi dal locatore (come ad esempio il rischio di incorrere in una
condanna ai sensi della LStr). Non potrà in nessun caso basarsi sui canoni di
locazione abusivi del mercato nero, anche se questi sono generalmente
praticati, siccome ciò aprirebbe la porta ad abusi ancora più grandi (STF
6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.1).
L’infrazione di usura consiste nell’ottenere o farsi promettere
una controprestazione sproporzionata sfruttando la debolezza della vittima (STF
6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.2; DTF 111 IV 139 consid. 3a p.
140/141).
Le situazioni di debolezza sono elencate in maniera esaustiva nel disposto
dell’art. 157 CP (stato di bisogno, stato di dipendenza, inesperienza o carente
capacità di discernimento).
Quanto allo stato di bisogno non è necessario che sia di natura
economica, bastando che la vittima si trovi in uno stato di costrizione che
influisca in modo determinante sulla sua libertà di decisione e che quindi
acconsenta a fornire le prestazioni usuraie. Il termine di paragone è
oggettivo: occorre riferirsi ad una persona normalmente ragionevole che, posta
nelle medesime condizioni, non sarebbe libera di decidere. Vi è sfruttamento
dello stato di bisogno quando l'autore ne approfitta scientemente per farsi
accordare vantaggi economici sproporzionati.
La giurisprudenza ha ammesso lo stato di bisogno nel caso di una
persona che aveva la necessità estrema di trovare alloggio, ad esempio in caso
di penuria di appartamenti, (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.2;
DTF 93 IV 85 consid. 5 p. 89 s.; 92 IV 132 consid. 2). La dottrina menziona
anche l’esempio dello straniero che cerca un alloggio e del quale l’autore si
approfitta esageratamente in ragione della sua ignoranza delle condizioni del
mercato locale (Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, 1992, p. 376, n. 4.3
in fine). Infine, la Corte di giustizia ginevrina, ha ritenuto lo sfruttamento
dello stato di bisogno dei richiedenti l’asilo in ragione della notoria penuria
di alloggi a Ginevra e del loro statuto di richiedenti l’asilo (Droit du bail
no. 4/1992, p. 29, n. 34).
In tema di locazione di appartamenti a prostitute, l'alta Corte
federale ha già giudicato che lo stato di bisogno delle vittime risiede innanzi
tutto nella loro situazione di illegalità e nel genere della loro attività.
Esse non possono infatti avere accesso al normale mercato immobiliare. Questa
situazione le induce quindi ad accettare prezzi ben maggiori rispetto al
mercato ufficiale (STF 6S_6/2007 del 19 febbraio 2007 consid. 3.2.2).
Per finire il reato è intenzionale. L'autore deve conoscere,
almeno per dolo eventuale, la sproporzione tra le prestazioni ed aver coscienza
che lo stato di bisogno induce la controparte ad accettare tale sproporzione
(DTF 130 IV 106).
15. Ai sensi dell’art. 157 cpv. 2
CP, l’autore è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere
dell’usura.
Secondo la giurisprudenza, l’autore agisce per mestiere laddove
risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla
frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dall’entità
dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale
alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria. E’
necessario che la persona miri ad ottenere dei redditi non indifferenti e
relativamente regolari (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116
IV 319 consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF 119 IV 129; DTF 123 IV 116).
Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono quindi una
commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la
disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del
tipo in questione.
Innanzitutto, dunque, è necessario che il prevenuto abbia già
compiuto dei reati. Se da un lato, uno solo non è sufficiente, dall’altro la
giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si può parlare
di professione del crimine. Per la valutazione si deve considerare quale è
stato il periodo nel quale gli atti sono stati perpetrati e l’ammontare della
refurtiva. La verifica non può essere fatta in maniera astratta ma deve essere
riferita al caso concreto (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler
Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 97 ad art. 139).
In secondo luogo, deve poi essere esaminato se l’autore ha agito
con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile la
volontà di derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle
entrate per coprire una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di
vita.
Il TF ha ritenuto sufficiente che il reddito conseguito
dall’attività delittuosa basti a coprire i costi nella misura, a volte, del 10%
e, a volte, del 25%. E’ stato, ad esempio, considerato sufficiente un importo
mensile di fr. 1'000.- per un meccanico (DTF 119 IV 129, 133) rispettivamente
quello di fr. 500.- mensili a fronte di un salario di fr. 3'500.- (DTF 123 IV
113, 116). Troppo scarse sono, per contro, state ritenute entrate per fr. 250.-
al mese (DTF 116 IV 319, 334 seg.).
Non è necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il
reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; DTF 78 IV 91, 94
seg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti l’unica o la
principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123
IV 113, 117).
Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero
imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco
problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale, da
aver già palesato questa sua disponibilità. Se il numero dei delitti realmente
effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una
prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su
quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti,
i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino (Marcel
Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a
edizione, Basilea 2013, n. 108 ad art. 139).
16. Nel caso concreto, la Corte
ha ritenuto corretta l’imputazione di usura aggravata.
Innanzitutto, dal profilo oggettivo, i migranti a testa pagavano
Euro 350.00 per il viaggio da __________ a __________, ciò che indica che per
un trasporto di 4 persone l’importo percepito dall’imputato e dai suoi correi
era di Euro 1'400.00 a viaggio. Considerato che il prezzo per il medesimo
viaggio in taxi ammonta a Euro 180.00 al massimo (cfr. allegato A al VI PP IM 1
08.05.2015, AI 184), la maggiorazione dell’importo percepito dagli imputati è
ben superiore al 35% richiesto dalla giurisprudenza, e ciò anche se si volesse
suddividere il ricavato con il conducente e la “staffetta”.
Dal profilo soggettivo, l’imputato ha dichiarato di essere stato
al corrente che il costo per una trasferta in taxi da __________ a __________ è
di Euro 82.00/180.00 a persona, a dipendenza del numero di persone trasportate,
ammettendo di avere egli ricevuto dai clandestini, per la medesima prestazione,
importi nettamente superiori, ovvero almeno il doppio di quello che questi
ultimi avrebbero pagato per un taxi (VI PP 08.05.2015, p. 32, AI 184).
IM 1, che nel 2006 aveva effettuato egli stesso il viaggio dalla
Turchia alla Svizzera, pagando USD 18'000.00, sapeva che un clandestino
dall’Iraq all’Europa pagava Euro o USD 10'000.00/11'000.00 e che questa somma
corrisponde ai risparmi di una vita delle persone che fuggono dal proprio paese
(VI PP 08.05.2015, p. 32, AI 184; VI DIB 11.11.2015, p. 6, allegato 1 al
verbale dibattimentale).
Egli sapeva – perché lo ha ammesso – che i cittadini stranieri da
lui trasportati non erano in possesso di documenti di legittimazione, motivo
per cui l’unico modo che avevano per passare i confini era quello di affidarsi
a lui ed ai suoi correi (VI PP 08.05.2015, p. 32, AI 184; VI DIB 11.11.2015,
p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale). È proprio per questo motivo che,
quando li trasportavano in Svizzera, rispettivamente in Germania, i passatori
transitavano da valichi non presidiati e facevano capo alla modalità della “staffetta”
(VI PP 08.05.2015, p. 32, AI 184).
L’imputato era peraltro a conoscenza della situazione che vige in
Iraq e in Siria, paesi d’origine dei clandestini, dove gli stessi sono
perseguitati dall’ISIS.
In corso d’inchiesta IM 1 ha infatti dichiarato di essere “perfettamente
al corrente della situazione che vige in Iraq e in Siria” e di essere
consapevole che i clandestini “fuggono da una terribile situazione e che
sono disperati” (VI PP 08.05.2015, p. 33, AI 184).
In occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha poi aggiunto:
"
ADR che queste persone scappavano dall’Iraq, siccome nelle loro
zone avevano iniziato ad esservi attentati dell’ISIS. Nel __________ l’ISIS ha
massacrato moltissime persone e quindi la popolazione ha iniziato a spostarsi
verso la Turchia per poi raggiungere l’Europa via Grecia.”
(VI DIB 11.11.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Tale circostanza configura, a mente della Corte, lo stato di
bisogno evocato dalla giurisprudenza, stato di bisogno direttamente derivante
dalla situazione di precarietà e clandestinità.
17. Pure confermata è la forma
aggravata del reato di usura: il trasporto di clandestini non era evidentemente
l’attività principale dell’imputato, ma inequivocabilmente egli ne ha tratto
importanti guadagni – se confrontati alla sua situazione economica – e vi ha
dedicato tempo ed impegno, tanto da renderla a tutti gli effetti un’attività
accessoria, ciò che, come si è visto, è sufficiente a configurare il reato di
cui all’art. 157 cpv. 2 CP.
La Corte ha pertanto confermato l’imputazione di usura aggravata
di cui al punto A.1 dell’atto d’accusa.
Considerandi
ii. Imputazione di
incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali aggravata
18.
L’art. 116 cpv. 1 lett. a
LStr punisce con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria
chiunque, in Svizzera o all’estero, facilita o aiuta a preparare l’entrata, la
partenza o il soggiorno illegali di uno straniero. Tale disposto, pur con una
formulazione lievemente differente, corrisponde all’art. 23 cpv. 1 quinta frase
della vecchia Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli
stranieri (vLDDS), il quale puniva chiunque, in Svizzera o all’estero,
facilitava od aiutava a preparare l’entrata o l’uscita illegale o un soggiorno
illegale (STF del 17 luglio 2009 6B_128/2009 consid. 2.1; FF 2002, p. 3447). Il
Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, per realizzare
l’infrazione di cui all’art. 23 cpv. 1 quinta frase vLDDS - e, dunque, anche
quella di cui all’art. 116 cpv. 1 lett. a LStr - il comportamento dell’autore
deve rendere più difficile la presa di una decisione di espulsione o
l’esecuzione di una tale decisione, per esempio rendendo più difficile
l’arresto dello straniero. Il comportamento dell’autore deve, dunque,
contribuire a sottrarre lo straniero in situazione irregolare dal potere
d’intervento delle autorità (DTF 130 IV 77 consid. 2.3.3).
L’infrazione è realizzata, ad esempio, quando l’autore alloggia
uno straniero in situazione irregolare all’insaputa delle autorità (STF del 16
novembre 2007 6B.176/2007, consid. 4.2; STF del 30 settembre 2005 6S.281/2005,
consid. 1; DTF 130 IV 77 consid. 2.3.2 e sentenze citate; Nguyen, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 679; Roschacher, Die Strafbestimmungen des
Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira
1991, p. 87-89).
Dal profilo soggettivo, l’infrazione di cui all’art. 116 cpv. 1
lett. a LStr presuppone l’intenzione, ossia la consapevolezza e la volontà di
commettere il reato, ritenuto che il reato può essere commesso per dolo
eventuale (Roschacher, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt
und Niederlassung der Ausländer, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, p. 91 ss.;
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, 2a edizione, Basilea 2009, n.
22.
).
L’art. 5 cpv. 1 lett. a LStr prevede che lo straniero che intende
entrare in Svizzera deve essere in possesso di un documento riconosciuto per
il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto. In caso contrario, la
sua entrata è da considerarsi illegale.
Giusta l’art. 116 cpv. 3 lett. a e b LStr, la pena è una pena
detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria e con la pena detentiva è
cumulata una pena pecuniaria se l’autore ha agito nell’intento di procurare a
sé o ad altri un indebito arricchimento o ha agito per un’associazione o un
gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.
19.
Nel caso concreto, IM 1,
tramite il suo agire, ha facilitato e aiutato 194 persone straniere ad entrare
illegalmente in Svizzera e, altrettanto illegalmente, a lasciare il nostro
Paese alla volta della Germania.
L’imputato ha ammesso di avere saputo che tali
persone non disponevano dei documenti necessari per entrare legalmente in
Svizzera (VI DIB 11.11.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Come già sopra inidcato, egli ha pure riconosciuto
di avere agito con lo scopo di procurarsi un indebito arricchimento.
In fine, IM 1 ha evidentemente agito di concerto con
i coimputati nell’ambito di un gruppo attivo nel trasporto clandestino di
migranti.
Il reato di cui all’art. 116 cpv. 1 e 3 lett. a e b LStr è quindi
adempiuto e ciò nella sua forma aggravata.
VII) Commisurazione della pena
20.
Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129
IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una
scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.
; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del
12.
marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione
speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena
dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008
inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008,
inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007 consid.
5.2
e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil
II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano
adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il
giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il
massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale
del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea
2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.;
Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,
n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,
n. 78, p. 506).
21.
Nell’evenienza concreta che
la Corte è chiamata a giudicare, la colpa dell’imputato è da considerarsi
grave, sia dal profilo oggettivo che soggettivo.
Dal profilo oggettivo, egli ha delinquito reiteratamente in un
numero assai elevato di occasioni, soprattutto se si considera il lasso di
tempo relativamente breve in cui ha operato. Tale suo agire ha condotto
illegalmente in Svizzera un importante numero di cittadini stranieri sprovvisti
di validi documenti di legittimazione.
Dal profilo soggettivo, risulta evidente che IM 1 ha agito a fine
di lucro, per guadagnare soldi rapidamente e risanare la sua precaria
situazione finanziaria, e quindi mosso da egoismo.
Ciò lo ha indotto ad approfittare della situazione di disperazione
in cui versano i migranti in fuga dai loro Paesi.
Il suo ruolo non era affatto marginale, come come sostenuto dalla
difesa di IM 2: IM 1 e i suoi correi non erano l’ultima ruota del carro, ma
membri di una filiera che garantiva i passaggi clandestini di migranti in una
delle tratte del viaggio.
Sull’imputato pesa inoltre il precedente rappresentato da un reato
grave, per il quale solo nel 2010 è stato condannato a 16 mesi di detenzione.
La Corte ha tuttavia considerato a favore di IM 1 la sensibilità
alla pena, posto che egli sarà chiamato ad espiare la pena lontano dai suoi
famigliari, così come la collaborazione fornita.
In tale contesto, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1
una pena detentiva di 3 (tre) anni.
A questa, in ossequio all’art. 116 cpv. 3 LStr, deve essere
aggiunta una pena pecuniaria, che è stata stabilita in CHF 1'900.00
(millenovecento), corrispondenti a 190 (centonovanta) aliquote giornaliere di
CHF 10.00 (dieci) cadauna.
22.
L'art. 42 cpv. 1 CP sancisce
il principio in base al quale il giudice sospende di regola l'esecuzione di una
pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra
necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Di
principio, quindi, se l'autore non è recidivo, in assenza di un pronostico sfavorevole,
deve essere ordinata la sospensione condizionale della pena, laddove un
pronostico favorevole è presunto dalla legge (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2.).
Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato
ad una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una
pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile
soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). Ciò
vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a
condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto
riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena
irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF
6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid.
3.1
; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed.,
Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica
del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente
l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una
pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente
conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente,
la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come
nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non
sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77).
Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni,
il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella
parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola,
mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015,
consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della
sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della
prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove
esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che
tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze,
una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una
sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a
situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona
specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo
restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF
6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per
contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1
consid. 5.3.1.).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione
della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove
infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che
tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua
reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo
stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a
chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue
chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che
non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e
tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
23.
In concreto, la Corte non ha
potuto ravvedere una prognosi particolarmente favorevole per l’imputato e ciò considerata
la gravità del reato per il quale è già stato condannato.
Al fine di tenere debitamente conto della colpa, appare tuttavia
adeguato sospendere parzialmente la pena detentiva, fissando la parte da
espiare in 16 (sedici) mesi.
Per il rimanente, la pena è sospesa per un periodo di prova di 5
(cinque) anni.
VIII) Sequestri
24.
In parziale accoglimento
della richiesta della pubblica accusa, la Corte ha ordinato la confisca di
tutto quanto sotto sequestro, eccezion fatta per l’automobile Opel Astra Cvan
targata __________ e la busta con le contravvenzioni alla norme sulla
circolazione stradale dei Cantoni Uri e __________ (rep. no. 39496), che sono
state dissequestrate a favore degli aventi diritto, così come dei telefoni
cellulari e del navigatore (rep. no. 39456), che pure sono stati dissequestrati
in favore degli aventi diritto, previa cancellazione delle memorie, i cui costi
sono da anticipare dagli imputati.
IX) Note professionali dei
difensori
25.
Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP
il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della
Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico
del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni
dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di
concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le
disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa
d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa
nel procedimento penale (BSK StPO –N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO –
V. LIEBER, art. 135 CPP n. 3/6; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP
n. 3; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4): deve
essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso
causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135
CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro
sulla base della tariffa di CHF 180.--/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa
confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013
consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio
avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni
di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino
a CHF 250.--/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la
partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore
20.00
e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di
sabato) è fissato a CHF 250.--/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore
d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi
dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i
quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al
valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed
alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione
personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua
prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo
svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).
Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario
in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di
spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di
un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività
indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni
di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una
difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è
assoggettato (sentenze TF 6B_486/2013 del 16.7.2013 consid. 4.3.;6B_638/2012
del 10.12.2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6.5.2014 consid.
3.6.2
). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al
patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla
stessa.
26.
La nota professionale
dell’avv. DUF 1, alla quale è stato aggiunto il tempo necessario per il
dibattimento, è stata approvata così come presentata, per CHF 15'282.00,
comprensiva di onorario e spese.
IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo
di CHF 15’282.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano
(art. 135 cpv. 4 CPP).
Visti gli art. 12, 40, 42, 43,
44, 46, 47, 49, 51, 69, 157 cpv. 1 e 2 CP;
116.
cpv. 1 e 3 lett. a e b, 117 cpv. 1 LStr;
90.
cpv. 2 LCStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 1 è autore colpevole di:
1.1
usura aggravata
siccome commessa per mestiere,
per avere,
nel periodo 20 settembre 2014 – 20 febbraio 2015, lungo la tratta __________
– __________,
in parziale correità con IM 2, IM 3 e __________,
sfruttando lo stato di bisogno di 194 cittadini stranieri, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che
sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione,
conseguendo un guadagno di almeno Euro 56'150.00;
1.2
incitazione all’entrata,
alla partenza o al soggiorno illegale aggravata
siccome commessa per procacciare a sé e ai correi un
indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi
appositamente per commettere ripetutamente tali atti,
per avere,
nel periodo 20 settembre 2014 – 20 febbraio 2015, lungo la tratta __________
– __________,
in parziale correità con IM 2, IM 3 e __________ e in parziale
complicità con __________,
facilitato e aiutato a preparare l’entrata illegale
in Svizzera di 194 cittadini stranieri privi dei necessari documenti di
legittimazione;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 2 è autore colpevole di:
2.1
usura aggravata
siccome commessa per mestiere,
per avere,
nel periodo 15 novembre 2014 – 13 febbraio 2015, lungo la tratta __________
– __________,
in parziale correità con IM 1, IM 3 e __________,
sfruttando lo stato di bisogno di 73 cittadini stranieri, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che
sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione,
conseguendo un guadagno di almeno Euro 24'350.00;
2.2
incitazione all’entrata, alla
partenza o al soggiorno illegale aggravata
siccome commessa per procacciare a sé e ai correi un
indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi
appositamente per commettere ripetutamente tali atti,
per avere,
nel periodo 15 novembre 2014 – 13 febbraio 2015, lungo la tratta __________
– __________,
in parziale correità con IM 1, IM 3 e __________,
facilitato e aiutato a preparare l’entrata illegale
in Svizzera di 73 cittadini stranieri privi dei necessari
documenti di legittimazione;
2.3
ripetuto impiego di stranieri
sprovvisti di permesso e incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno
illegale
2.3.1
per avere,
a __________, presso la __________,
in veste di datore di lavoro, impiegato
intenzionalmente,
il 12 giugno 2014, in qualità di lavapiatti, il
cittadino iracheno __________,
e nel periodo aprile 2014 – ottobre 2014, in qualità
di aiuto pizzaiolo e aiuto lavapiatti, il cittadino iracheno __________,
stranieri non autorizzati ad esercitare attività lucrativa in Svizzera, in
quanto privi del necessario permesso di Polizia degli stranieri;
2.3.2
nonché per avere,
nel periodo aprile 2014 – 21 febbraio 2015, a __________
favorito il soggiorno illegale in Svizzera del
cittadino iracheno __________, che sapeva essere privo del necessario permesso
di Polizia degli stranieri, ospitandolo presso il proprio domicilio;
2.4
grave infrazione alla LF sulla
circolazione stradale
per avere,
il 18 novembre 2014, sull’autostrada A2 in
territorio di __________,
circolando con la vettura Hyundai Rok targata __________
alla velocità di 158 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h,
violato gravemente le norme della circolazione cagionando un serio pericolo per
la sicurezza altrui;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
3.
IM 3 è autore colpevole di:
3.1
usura aggravata
siccome commessa per mestiere,
per avere,
nel periodo 20 settembre 2014 – 18 novembre 2014, lungo la tratta __________
– __________,
in correità con IM 1 e IM 2,
sfruttando lo stato di bisogno di 34 cittadini stranieri, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che
sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione,
conseguendo un guadagno di almeno Euro 12’050.00;
3.2
incitazione all’entrata, alla
partenza o al soggiorno illegale aggravata
siccome commessa per procacciare a sé e ai correi un
indebito arricchimento, come pure agente per un gruppo di persone costituitosi
appositamente per commettere ripetutamente tali atti,
per avere,
nel periodo 20 settembre 2014 – 18 novembre 2014, lungo la tratta __________
– __________,
in correità con IM 1 e IM 2,
facilitato e aiutato a preparare l’entrata illegale
in Svizzera di 34 cittadini stranieri privi dei necessari
documenti di legittimazione;
4.
Di conseguenza,
4.1
IM 1
è condannato
4.1.1
alla pena detentiva di 3 (tre)
anni,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4.1.2
alla pena pecuniaria di CHF
1'900.00 (millenovecento), corrispondenti a 190 (centonovanta) aliquote
giornaliere di CHF 10.00 (dieci) cadauna.
4.1.3
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa in ragione di 20 (venti) mesi, con un periodo di prova di
anni 5 (cinque). Per il resto è da espiare.
4.1.4
L’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 5
(cinque).
4.2
IM 2
è condannato
4.2.1
alla pena detentiva di 24
(ventiquattro) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4.2.2
alla pena pecuniaria di CHF
2'100.00 (duemilacento), corrispondenti a 70 (settanta) aliquote giornaliere di
CHF 30.00 (trenta) cadauna.
4.2.3
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 5
(cinque).
4.2.4
L’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 5
(cinque).
4.2.5
È ordinata la revoca della
sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote
giornaliere di CHF 20.00 (venti) cadauna, sospesa per un periodo di prova di
anni 2 (due), decretata nei suoi confronti dal Ministère public du canton du
Jura Porrentruy il 22 marzo 2013.
4.2.6
È ordinata la revoca della
sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 150 (centocinquanta)
aliquote giornaliere di CHF 30.00 (trenta) cadauna, sospesa per un periodo di
prova di anni 2 (due), decretata nei suoi confronti dalla Staatsanwaltschaft
des Kantons Basel-Stadt il 23 maggio 2013.
4.2.7
È revocata la misura
sostitutiva dell’arresto costituita dalla consegna dei documenti di
legittimazione e meglio del passaporto iracheno no. A6301710.
4.3
IM 3
trattandosi di pena totalmente aggiuntiva a quelle di cui ai
decreti di accusa del 17 dicembre 2014 del Ministero pubblico del Cantone
Ticino e del 20 febbraio 2015 del Ministero pubblico della Confederazione
è condannato
4.3.1
alla pena detentiva di 14
(quattordici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4.3.2
alla pena pecuniaria di CHF
300.00
(trecento), corrispondenti a 30 (trenta) aliquote giornaliere di CHF
10.00
(dieci) cadauna.
4.3.3
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 5
(cinque).
4.3.4
L’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 5
(cinque).
4.3.5
È ordinata la revoca della
sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote
giornaliere di CHF 30.00 (trenta) cadauna, sospesa per un periodo di prova di
anni 2 (due), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino il 24 ottobre 2013.
5.
È ordinata la confisca di
tutto quanto sotto sequestro, eccezion fatta per l’automobile Opel Astra Cvan
targata __________ e la busta con contravvenzioni circolazione Uri e Basilea
(rep. no. 39496), che vengono dissequestrate a favore dell’avente diritto, così
come dei telefoni cellulari e del navigatore (rep. no. 39456), che vengono
dissequestrati in favore degli aventi diritto, previa cancellazione delle
memorie, i cui costi sono da anticipare dagli imputati.
6.
La tassa di giustizia di
CHF 1'500.00 (millecinquecento) e le spese procedurali sono a carico dei
condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/3 (un terzo)
ciascuno.
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
7.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per CHF 15’282.00, comprensiva di onorario e spese.
7.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 15’282.00 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
8.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.
8.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 2 è approvata per CHF 10'653.20, comprensiva di onorario e spese.
8.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 10'653.20 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
9.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 3 sono sostenute dallo Stato.
9.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 3 è approvata per CHF 18'354.55, comprensiva di onorario, spese e
IVA.
9.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 18'354.55 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'500.--
Inchiesta
preliminare fr. 3'925.05
Traduzioni fr. 250.20
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 404.05
fr. 6'079.30
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 1'308.35
Traduzioni fr. 83.40
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 134.68
fr. 2'026.43
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 1'308.35
Traduzioni fr. 83.40
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 134.68
fr. 2'026.43
============
Distinta spese a
carico di IM 3 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 1'308.35
Traduzioni fr. 83.40
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 134.68
fr. 2'026.43
============
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Ministero Pubblico della
Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
- Direzione del carcere penale
La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera