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Decisione

72.2015.95

Tentato omicidio intenzionale: vittima colpita con un pugno al viso facendola cadere a terra, ripetuti calci alla nuca, al collo e alla schiena mentre si trovava a terra priva di sensi. Il condannato

13 dicembre 2017Italiano82 min

Source ti.ch

Fatti

I certificati medici rilasciati fanno stato di un

trauma cranico commotivo e di un trauma cervicale per ACPR 2 (AI 1) e di un

trauma contusivo polidistrettuale all’arto inferiore sinistro e all’emisoma di

sinistra per ACPR 1 (AI 1, inc. MP 2014.2207).

IMPU_1, dal canto suo, dopo l’episodio

sopradescritto veniva condotto con un’auto della Polizia in Piazza ________

dove veniva perquisito, sottoposto al test etanografico e diffidato dalla

manifestazione; faceva in seguito rientro al suo domicilio.

4.4. L’8 marzo 2014 ACPR

2 ha presentato denuncia penale nei confronti di IMPU_1 (AI 1 inc. 2014.2260),

cosa che ha fatto anche ACPR 1 il 10 marzo 2014 (AI 1 inc. MP 2014.2207).

5. Le

risultanze dell’inchiesta – le dichiarazioni dell’imputato

5.1. IMPU_1 è stato

interrogato dalla Polizia per la prima volta il 2 maggio 2014 nell’ambito del

procedimento penale aperto a suo carico per titolo di lesioni semplici, vie di

fatto e minaccia; lo stesso ha riferito:

" La sera del

04 marzo 2014 ho deciso di trascorrere la serata presso la manifestazione

“Carnevale _________” di ___________ in compagnia di alcuni miei amici. Sono

partito da ______ ed ho raggiunto la città con il treno verso le ore 22:50.

Dopo aver passato l’ingresso abbiamo trascorso la serata all’interno del

perimetro della manifestazione. Durante le ore che sono rimasto a ___________

posso dire di aver consumato numerose bevande alcoliche. Più precisamente posso

dire di aver sorbito diverse birre e della vodka redbull. Normalmente non

consumo molte bevande alcoliche, quindi in quella circostanza posso dire di

aver bevuto molto rispetto al mio standard abituale. Ricordo che la Polizia mi

ha sottoposto alla prova etanografica circa alle ore 04:45 la quale è risultata

positiva nella misura dello 0.9 per mille. [… omissis …] Non ho mai fatto uso

di droghe.

Attorno alle ore 03:30 del 05

marzo 2014 ho raggiunto in compagnia del mio amico _____________ la tendina

dello ____________ sita in Piazza ___________ a ___________. Ero da poco

entrato al suo interno quando ho visto la mia ex ragazza ACPR 1. Posso

comunicare all’agente interrogante che con ACPR 1 intrattenevo una relazione

sentimentale da più o meno 6 mesi e quest’ultima aveva deciso di lasciarmi

circa due settimane prima dei fatti. Come detto ero da poco entrato all’interno

della tendina quando ho visto ACPR 1 ballare amorevolmente con ACPR 2. Da parte

mia, considerate le bevande alcoliche sorbite in precedenza, non ho più capito

nulla ed ho avuto un attacco di gelosia. Mi sono così diretto verso di loro e

senza pensarci due volte ho sferrato un pugno alla testa di ACPR 2. Ricordo di

averlo colpito una sola volta alla testa, dopodiché è caduto al suolo…. Era un

pugno, non sono in grado di dire con quale forza l’ho sferrato.”

(VI PG IMPU_1,

02.05.2014, p. 3, all. Rapp. PG, AI 6).

" Mentre cadeva

a terra ha cercato di afferrarmi ma non vi è riuscito. In seguito, offuscato

dalla gelosia, nonostante si trovasse al suolo gli ho ancora tirato un calcio

in schiena. Successivamente la mia ex ACPR 1 si è posizionata sopra al ACPR 2

nel tentativo di proteggerlo dai miei calci, da parte mia contrariamente a

quanto dichiarato da ACPR 1, posso dire di non averla mai colpita con dei

calci. Non mi permetterei mai di picchiare una donna, tanto più che si trovava

a terra.”

(VI PG IMPU_1,

02.05.2014, pp. 3-4, all. Rapp. PG, AI 6).

Confrontato con il certificato medico prodotto da ACPR

1, l’imputato rispondeva:

" Posso dire di

aver tirato un calcio a ACPR 2, ma nego di aver colpito ACPR 1. Verosimilmente

si è fatta male cadendo al suolo.”

(VI PG IMPU_1,

02.05.2014, p. 4, all. Rapp. PG, AI 6).

" Posso dire

che la mia aggressione nei confronti di ACPR 2 si è protratta per pochi

secondi. Successivamente sono stato allontanato dal mio amico _____________ ed

in seguito sono stato afferrato da tergo da alcuni agenti di sicurezza privati

presenti poco distante dal punto in cui ci trovavamo, mi hanno bloccato ed

accompagnato all’esterno. Dagli agenti di sicurezza sono stato scortato sino

alla più vicina uscita del perimetro che delimita la manifestazione. In detto

luogo erano stati portati per prestargli le prime cure anche ACPR 2 e ACPR 1,

da parte mia alla loro vista ho nuovamente perso la testa ed ho cercato di

raggiungere ACPR 2 per continuare il lavoro iniziato in precedenza. Prontamente

gli agenti di sicurezza mi hanno bloccato e messo a terra. Ricordo che hanno

dovuto ammenettarmi perché ero molto agitato.”

(VI PG IMPU_1, 02.05.2014,

p. 4, all. Rapp. PG, AI 6).

A sapere se quando si trovava all’uscita avesse

minacciato ACPR 2, lo stesso rispondeva:

" No

verbalmente non gli ho mai detto niente. Volevo unicamente raggiungerlo ma gli

agenti di sicurezza mi hanno atterrato prima che potessi farlo.”

(VI PG IMPU_1,

02.05.2014, p. 4, all. Rapp. PG, AI 6).

5.2. Interrogato dal

Procuratore pubblico il 2 giugno 2014, l’imputato ha dichiarato:

" Quel martedì

in teoria io sarei dovuto andare a _______ ma poi dei miei amici mi avevano

chiesto di fermarmi per l’ultima serata di ___________. I miei amici sono _____________

e ___________. Mi ricordo che siamo partiti con ___________ e _____________ da _______

verso le 22.40. I miei amici avevano già comprato la birra in lattine da 0.5 e anche

delle bottiglie. Mi ricordo che erano due casse di lattine da 10 bottiglie e

una cassa di 6 lattine da 0.5l e due bottiglie di vino bianco. Abbiamo iniziato

a bere una volta a ___________, in stazione. Terminato di bere siamo entrati al

Carnevale circa verso le 23.30 e le 24.00. Abbiamo trascorso la serata nei

pressi del Capannone dello ____________ in Piazza ___________ dove siamo

praticamente rimasti tutti la sera. Quando verso circa le 3.00 mi trovavo con _____________

e stavo ballando, ho notato ACPR 1 e ACPR 2 che ballavano nello stesso

capannone. Vendendoli ho avuto uno scatto d’ira ed ho quindi tirato un pugno a ACPR

2 sul volto. Come conseguenza ACPR 2 è caduto a terra sul fianco sinistro. ACPR

1 a quel punto, mentre era ancora in piedi, si mette sopra di lui.

ADR che ACPR 2 a terra si trovava sul fianco sinistro, almeno così oggi

ricorso. Io mi trovavo dietro di lui nel senso che i miei piedi erano

all’altezza della sua schiena ed io vedevo la sua nuca, non vedevo il suo viso.

Gli ho quindi tirato un calcio in schiena. ACPR 1 in quel momento era accanto a

ACPR 2 che lo proteggeva sulla parte davanti. A quel punto mi ricordo che sono

stato bloccato dal mio amico _____________ che mi ha tenuto quando io stavo

tirando l’ultimo calcio.

La verbalizzante mi fa notare

che se dichiaro “l’ultimo calcio” presuppone che gli ho tirato più di un calcio

e rispondo che gliene ho tirato solo uno.

ADR che _____________ non è che mi ha tenuto perché stavo tirando altri

calci ma perché ero arrabbiato.

ADR che non ho colpito ACPR 1

A quel punto i securini mi

hanno preso e mi hanno portato fuori dal perimetro del Carnevale. A quel punto

io ho avuto ancora un po’ di rabbia ed i securini mi hanno accompagnato al

suolo ammanettandomi. Hanno dovuto fare questo perché io volevo ancora tornare

verso ACPR 2 perché ero ancora molto arrabbiato.

ADR che io non ho più detto nulla a ACPR 2 ed ai suoi amici. Ho solo

gridato non parole ma proprio un urlo.

ADR che escludo di aver detto espressioni minacciose nei confronti di ACPR

Considerandi

2.

e dei suoi amici.”

(VI PP IMPU_1,

02.06

, pp. 4-5, AI 17).

A domanda del patrocinatore delle vittime,

rispondeva di presumere che ACPR 2 una volta a terra si fosse coperto il volto

per difendersi, ma di non saperlo per certo perché lui vedeva solo la schiena,

rispettivamente rispondeva che la vittima non gli aveva detto nulla, né prima

di cadere né una volta a terra (VI PP IMPU_1, 02.06.2014, p. 5, AI

17).

Esortato dal Procuratore pubblico ad essere più

sincero, anche a fronte dei chiari referti medici relativi alle ferite

riportate dalle due vittime, l’imputato faceva le prime piccole ammissioni, e

meglio:

" ADR per riprendere il racconto preciso che quella sera ero molto

arrabbiato, avevo anche bevuto, io solitamente non bevo. Sono quindi andato

verso ACPR 2 che era in faccia a me e gli ho tirato un pugno al volto. Lui è

caduto a terra. Io ricordo che ACPR 1 si è messa sopra di lui, era ancora in

piedi. Io non l’ho vista cadere. Questo lo ha fatto per proteggere ACPR 2. Come

detto io ero molto arrabbiato e non escludo di aver tirato altri calci a ACPR 2

e non solo quello in precedenza dichiarato. Io non ricordo bene quanti calci

gli ho dato e quindi non saprei dire esattamente dove li ho tirato.

ADR che non escludo che in questa mia ira abbia anche colpito ACPR 1 visto

che era sopra ACPR 2. Io non avrei mai voluto picchiare ACPR 1 ma neanche ACPR

2, non avrei mai voluto mandarli all’ospedale, ridurli così.”

(VI PP IMPU_1,

02.06

, p.6, AI 17).

" R. io ho il nitido ricordo di aver dato un pugno a ACPR 2 all’inizio in

pieno volto. Non escludo per la rabbia di aver tirato più calci come detto da ACPR

1.

e quindi anche a lei.

ADR che non mi ricordo dove ho tirato i calci, io ero in piedi all’altezza

del bacino di ACPR 2, dietro la sua schiena.

La verbalizzante mi chiede

se sono sicuro di non aver detto altre frasi prima che gli agenti di sicurezza

mi ammanettassero e rispondo che non escludo di aver

detto ancora qualcosa a ACPR 2 ed ai suoi amici prima di venire ammanettato ma

non mi ricordo.”

(VI PP IMPU_1,

02.06

, p. 7, AI 17).

" R. per quanto attiene ai calci ribadisco che io non escludo di

avergliene tirati di più, non escludo neanche di averglieli tirati dove dicono

loro quindi spalle, schiena e nuca. Non l’ho fatto volontariamente nel senso

che non volevo fargli male. Ho tirato i calci alla zona più prossima a dove mi

trovavo io. Ero fuori di testa, ero arrabbiato, ero ubriaco. […omissis…] Per

quanto attiene alle frasi che ho proferito quando ero ammanettato non escludo

di aver detto quello che riferisce ACPR 2 ma aggiungo che mi avevano dato del

“figlio di puttana”.

(VI PP IMPU_1,

02.06

, p. 8, AI 17).

All’imputato venivano così contestate le

dichiarazioni rese dai testimoni _____________ e ______________, contestazioni

che portavano l’imputato ad ammettere:

" R. non contesto a questo punto di aver tirato anche dei calci alla nuca.

Non posso che ribadire che ero ubriaco e che avevo perso la testa.”

(VI PP IMPU_1,

02.06

, p. 8, AI 17).

L’imputato dichiarava infine di aver scritto, la

sera successiva ai fatti, un messaggio a ACPR 2 per scusarsi dell’accaduto;

tale messaggio è stato spedito dall’imputato con il profilo Facebook di suo

fratello ritenuto come entrambe le vittime, da lui più volte contattate perché

a suo dire voleva scusarsi, avevano bloccato il suo contatto.

Al termine del verbale di interrogatorio, il

Procuratore pubblico prospettava all’imputato delle misure sostitutive alla

carcerazione, e meglio l’obbligo di tenersi a disposizione delle Autorità,

l’obbligo di sottostare scrupolosamente a ogni e qualsiasi misura definita

dalla dr.ssa ______________ nell’ambito della presa a carico a cui l’imputato

si era volontariamente sottoposto, rispettivamente il divieto di prendere

contatto con le vittime. L’imputato si dichiarava d’accordo con quanto

prospettato dal Procuratore pubblico

(VI PP IMPU_1,

02.06

, p. 9, AI 17).

6.

I verbali

di confronto e l’interrogatorio finale dell’imputato

Ritenute le divergenti versioni fornite da una parte

dall’imputato e dall’altra dalle vittime e dai testimoni, il Procuratore

pubblico in data 26 e 28 agosto 2014 procedeva a dei verbali di confronto tra i

diversi protagonisti.

6.1

In occasione

del verbale di confronto tra l’imputato e la sua ex compagna ACPR 1 (AI 32),

quest’ultima in merito ai fatti ha dichiarato:

" Ci trovavamo

alla tendina dello ____________ da forse circa mezz’oretta. Mi ricordo che ci

trovavamo più o meno in mezzo alla tendina e stavamo ballando, ad un certo

punto io mi sento urtare e cado a terra a causa del colpo. Non so con cosa sono

stata colpita, da dietro non ho potuto vedere, non aveva neanche riconosciuto

subito chi mi avesse colpita. Ad oggi non saprei dire se ero caduta sul davanti

o sulla schiena, non ricordo più. Nel mentre stavo cadendo a terra, mi sono

accorta che ACPR 2 veniva colpito con un pugno alla testa sul davanti, preciso

che ACPR 2 si trovava davanti a me […omissis…] Quando sono a terra vedo a terra

anche ACPR 2 sul fianco, il suo viso era rivolto verso di me e ho visto che non

reagiva. Solo a quel punto mi sono accorta di chi ci aveva colpito e meglio IMPU_1.

IMPU_1 si trovava dietro ACPR 2, all’altezza della schiena e lo colpiva con

calci sulla schiena, sul collo e sulla nuca; in sostanza sulla parte superiore

del corpo. Per proteggerlo io quindi mi sono messa sopra di lui ed è stato a

quel punto che sono stata colpita con dei calci all’addome e alla gamba

sinistra. Non mi ricordo se ero stata colpita più volte. Oggi non saprei dire

quante volte IMPU_1 avesse colpito ACPR 2 con dei calci, era comunque più di

una.”

(VI confronto IMPU_1 – ACPR 1, 26.08.2014, p. 4, AI

32).

Dal canto suo, infine, l’imputato giungeva ad

ammettere:

" … dopo aver

visto che si baciavano io mi sono gettato praticamente su ACPR 2 buttando

quindi a terra ACPR 1 che era nel mezzo. Colpisco quindi ACPR 2 con dei pugni

sul viso e, quando è caduto a terra, gli ho tirato dei calci sulla schiena e

tra il collo e la nuca. Lui era sdraiato sul fianco e io ero posizionato dietro

la sua schiena, mi sarò trovato al massimo alla distanza di 50 o 60 cm.

ADR che i calci che tiravo sono stati forti, li ho tirati con la tecnica

insegnata. Con tecnica insegnata intendo sollevando il piede da dietro e tirato

in avanti come quando tiro un calcio ad un pallone. Quando ACPR 2 era a terra

gli ho tirato più di un calcio.

ADR che quando era a terra gli ho tirato solo calci.

ADR che non saprei dire quanti colpi alla nuca abbia dato, sicuramente uno

ma non escludo anche due o tre.

ADR che peso 87 kh e sono alto 1.85.

ADR che in palestra sollevo con le gambe 140 kg.

ADR che invece sollevo 22 kg per parte con le braccia.

Per tornare ai fatti quindi

vedo che ACPR 1 ad un certo punto si mette sopra ACPR 2 per difenderlo così

come l’ho visto sul fianco.

La verbalizzante mi chiede

visto che ACPR 2 è a terra e non lo vedo muoversi perché continuo a colpirlo e

rispondo perché avevo la rabbia addosso.

La verbalizzante mi chiede

perché nello sport e anche nella boxe vengono usati dei caschi di protezione

come anche nello sci, nell’hockey e rispondo per

proteggere la testa dalle fratture.

La verbalizzante mi chiede

cosa può succedere con una frattura al cranio e rispondo non lo so.

La verbalizzante mi invita

a riflettere e rispondo che potrebbe anche morire.

ADR che so quello che è successo a ________ quando dei ragazzi hanno

colpito con calci e pungi un altro ragazzo che poi è morto. Di quello che era

successo a ____________ ce ne aveva parlato anche il direttore a scuola.

La verbalizzante mi chiede

perché ho continuato a colpire ACPR 2 e rispondo perché in quel momento non

ragionavo dalla rabbia.”

(VI confronto IMPU_1 – ACPR 1, 26.08.2014, pp. 7-8,

AI 32).

A fronte di tali dichiarazioni, il Procuratore

pubblico estendeva il procedimento penale all’ipotesi di tentato omicidio (VI confronto

IMPU_1 – ACPR 1, 26.08.2014, p. 8, AI 32).

Quanto ai momenti successivi di quella sera, ACPR 1

riferiva ancora:

" Dopo che gli

agenti hanno spinto IMPU_1 al bancone io non so cosa sia successo perché io ero

a terra e non riuscivo a rialzarmi, ero sotto shock. Io mi ricordo che sono

stata aiutata da _____________ ad alzarmi e uscire dalla tendina e in quel

momento ho visto ______________ che teneva ACPR 2.

ADR che non ho quindi visto ______________ rialzare ACPR 2.

ADR che in quel momento ______________ ha dovuto essere aiutato da altri

amici per sostenerlo perché ACPR 2 non riusciva a rimanere in piedi, si

lasciava cadere. ACPR 2 a quel punto ha iniziato a chiedere dove fosse e cosa

fosse successo perché non si ricordava nulla. In quel momento eravamo solo io, ______________

e _____________ e degli amici di ACPR 2 e ______________. ACPR 2 non ricordava

più nulla, dove ci fossimo visti e nemmeno cosa avesse fatto il giorno prima o

il mese prima. Sono entrata ancora più in panico perché vedevo il volto rosso e

la maglietta strappata e a quel punto ho chiesto aiuto ad una persona che

usciva dalla tendina del ______________ che ci ha detto di uscire dal Carnevale

e che avremmo trovato gli agenti che ci avrebbero aiutato. Abbiamo quindi

raggiunto l’esterno del Carnevale, ACPR 2 sempre sorretto da ______________ e

da un altro amico, e una volta all’esterno gli agenti hanno allertato

l’ambulanza. Una volta arrivati gli agenti ACPR 2 è stato adagiato a terra da

loro tenendo fermo il collo dicendogli di non muoversi. A quel punto vedo IMPU_1

accompagnato dagli agenti di sicurezza e un amico di IMPU_1, tale _____________.

IMPU_1 appena ci ha visto ha iniziato a dire che per ACPR 2 non sarebbe finita

lì.”

(VI confronto IMPU_1 – ACPR 1, 26.08.2014, p. 8, AI

32).

L’imputato dal canto suo confermava che quando,

all’esterno del carnevale, aveva visto il gruppetto aveva cercato di nuovo di

andare loro addosso, minacciandoli, poco prima di essere messo a terra dagli

agenti (VI confronto IMPU_1 – ACPR 1, 26.08.2014, p. 9, AI 32). Al termine del

confronto, l’imputato si scusava con ACPR 1.

6.2

IMPU_1 veniva

posto a confronto con ACPR 2; quest’ultimo in merito ai fatti di quella sera

dichiarava:

" Mi ricordo

che prima del fatto ero andato a fare un giro in Piazza _____________ sempre

con ACPR 1, ______________ e _____________ e poi abbiamo fatto rientro alla

tendina dello ____________ mangiando qualcosa. Una volta rientrati nella

tendina siamo rimasti a ballare, io ero vicino ad ACPR 1, io e lei eravamo uno

di fronte all’altro. _____________ ed ______________ erano vicino a noi, non

saprei dire se erano a destra o a sinistra, forse sulla sinistra. Io avevo la

schiena verso la porta d’entrata mentre che ACPR 1 dava la schiena al bar della

tendina. Della serata ho il ricordo di essere stato come scaraventato e poi ho

un black out. Ho poi un flash mentre sono seduto vicino all’obelisco con ______________

e _____________ che erano vicini a me e un altro flash di IMPU_1 trattenuto

dagli agenti di sicurezza che urla. Io non ho il ricordo di IMPU_1 che mi

colpisce, né in piedi e nemmeno a terra. Quanto riportato nel verbale di

polizia è stato quanto riferitomi da _____________, ______________ e ACPR 1. Ad

oggi ho l’impressione di ricordala e di viverla ma questo perché mi è stata

raccontato. Io immagino di aver perso i sensi al primo colpo. […omissis…] ho il

flash che non avevo ricnosciuto ACPR 1 e che non rammentavo di averla

conosciuta e quanto l’avevo conosciuta. Ancora quando ero in ospedale non

rammentavo quello che avessi fatto due giorni prima, dove fosse e quando avessi

conosciuto ACPR 1”

(VI confronto IMPU_1 – ACPR 2, 26.08.2014, pp. 3-4,

AI 33).

IMPU_1, come già fatto durante il verbale di

confronto con la sua ex compagna, ammetteva che:

" Quando la

sera in questione ho visto ACPR 2 che si baciava con ACPR 1 mi sono lasciato

prendere dalla rabbia e mi sono scaraventato su ACPR 2 tirandogli dei pugni sul

viso quando era in piedi e quando era a terra gli ho tirato dei calci in

schiena, sulla nuca e sul collo come indicato nel precedente verbale. ADR che

quando all’inizio mi sono scaraventato su ACPR 2, ACPR 1 trovandosi in mezzo, è

caduta a terra. Ad un certo punto ACPR 1, quando era a terra, si è messa sopra

a ACPR 2 ed io ho tirato dei calci colpendo anche lei. ADR che ho

continuato a picchiare a terra ACPR 2 per la rabbia che avevo e per il fatto di

averli visti baciarsi, per gelosia. ADR che a ACPR 2 dopo quello che gli

ho fatto poteva anche succedergli di peggio nel senso che sarebbe potuto anche

morire. Non so neanche io perché ho continuato a picchiarlo, ero fuori di

testa.

La verbalizzante mi chiede

se mi rendevo conto che stavo tirando dei calci ad una persona e dove li stavo

tirando e rispondo di sì. Vedevo che era a terra.

La verbalizzante mi chiede

perché continuare a colpirlo visto che era a terra e rispondo che non so spiegare. All’inizio volevo si picchiarlo ma non volevo

mandarlo all’ospedale.

La verbalizzante mi

contesta che tuttavia sono consapevole della mia forza dagli allenamenti in

palestra e rispondo che sono consapevole della mia

forza ma di indole la mia intenzione non è di usarla per fare del male.

La verbalizzante mi fa

prendere atto tuttavia come già erano occorsi due episodi dove avevo fatto male

a due persone e rispondo che è vero. Non so rispondere

a perché non mi sono fermato la sera dei fatti. […omissis…]

ADR che non so cosa avrei fatto se gli agenti di sicurezza non mi avessero

bloccato”

(VI confronto IMPU_1 – ACPR 2, 26.08.2014, pp. 5-6,

AI 33).

Al termine dell’interrogatorio di confronto,

l’imputato si scusava con ACPR 2.

6.3

Il 28.08.2014, la

Pubblica accusa eseguiva il confronto tra l’imputato e _____________ la quale

riferiva:

" … la prima

cosa che ho visto sono stati ACPR 1 e ACPR 2 che cadevano a terra come se

fossero stati scaraventati e sono finiti qualche metro distanti da me, a stima

direi due o tre metri. In quel momento, loro già a terra, ho visto IMPU_1 che

si è avvicinato a loro. Mi ricordo ACPR 1 sopra ACPR 2 che era accasciato.

Ricordo che quindi ha iniziato a dare calci a entrambi. Ricordo che IMPU_1 era

vicino alla parte superiore del corpo ma oggi precisamente non saprei su che

parti del corpo abbia dato calci. Non saprei dire a chi dei due IMPU_1 era più

vicino.”

(VI confronto IMPU_1 – _____________, 28.08.2014, p.

3, AI 35).

L’imputato confermava che:

" Mentre quindi

sono nella tendina, e stavo ballando, ho visto ACPR 2 e ACPR 1 ballare e darsi

qualche bacio, io a quel punto mi sono scaraventato su ACPR 2, ACPR 1 è caduta

perché era in mezzo. Ho quindi colpito ACPR 2 con dei pugni al viso, e poi è

caduto, quando è caduto, ho iniziato a colpirlo con dei calci tra la schiena

sino alla nuca, nuca compresa, non so dire quanti, ma più di uno. ACPR 1 si è

poi messa sopra di lui, io ho continuato a tirare dei calci e ho colpito anche

lei. Gli agenti di sicurezza mi hanno quindi preso e mi hanno allontanato sino

alla seconda uscita.

ADR che all’uscita del carnevale quando ho visto ACPR 2 mi sono fatto

prendere ancora dalla rabbia ho cercato di andare verso di lui. Mi ricordo che

avevo detto a ACPR 2 che non sarebbe finita, a quel punto gli agenti di

sicurezza mi hanno messo a terra e ammanettato.”

(VI confronto IMPU_1 – _____________, 28.08.2014, p.

4, AI 35).

6.4

In occasione

dell’interrogatorio finale (AI 54), IMPU_1 confermava il dire delle vittime e

dei testimoni, riconfermando tutto quanto aveva ammesso nel corso degli

interrogatori dinanzi al Procuratore pubblico.

7.

Il

rapporto medico legale

7.1

Il 13 ottobre

2014.

il Procuratore pubblico procedeva alla nomina quale perito della

dottoressa __________, medico legale, con il compito di indicare “sulla base

della documentazione in atti, le lesioni riportate da ACPR 2, i mezzi che le hanno

prodotte e la loro compatibilità con le dichiarazioni rese”, così come di

indicare “se i calci inferti così come dichiarati potevano essere idonei a

causare lesioni più gravi, ovvero il decesso” (decreto nomina perito, AI

43).

7.2

Il perito

giudiziario, nel referto peritale del 10 novembre 2014 (AI 45) conclude che:

" In base alle

caratteristiche delle lesioni descritte e alle varie dichiarazioni rese e

presenti in atti, la lesione ecchimotivo-escoriativa localizzata in regione

frontale destra con contestuale edema dei tessuti molli (evidenziato anche alla

TAC) è riconducibile ad un pugno inferto alla vittima dall’aggressore… Appare

compatibile trattarsi di un pugno dotato di notevole energia (a distanza di

breve tempo ha già determinato un’alterazione traumatica della cute) e idoneo a

determinare la caduta a terra della vittima e la sua perdita di conoscenza.”

(perizia 10.11.2014, p. 9, AI 45)

" Per quanto

riguarda il trauma commotivo sviluppatosi esso può essere il frutto di diversi

meccanismi lesivi: il pugno, la caduta a terra e i successivi calci.”

(perizia 10.11.2014, p. 9, AI 45)

" La

documentazione medica agli atti non permette di indicare, nemmeno

approssimativamente, il numero di calci che la vittima avrebbe subito poiché

non viene mai fatta menzione di alcuna lesione cutanea indicativa di un trauma

contusivo al dorso. Dunque i calci inferti (come risulta dalle dichiarazioni

rese) non furono di entità tale da determinare, quantomeno immediatamente, lo

sviluppo di lesioni cutanee e tantomeno delle strutture sottostanti (TAC

negativa).”

(perizia 10.11.2014, p. 9, AI 45)

" L’uomo non fu

mai in pericolo di vita e le lesioni subite non hanno determinato alcun

indebolimento permanente di un organo.”

(perizia 10.11.2014, p. 9, AI 45)

" Certamente

calci inferti al capo e al rachide, soprattutto se inferti con molta forza, possono

determinare lesioni assai potenzialmente gravi e anche letali, potendo

determinare fratture dei corpi vertebrali con possibile interessamento mielico

(e quindi danni neurologici irreversibili la cui gravità dipende dall’altezza

del segmento leso: più alta è la vertebra lesionata più devastanti saranno i

danni arrecati) ovvero lesioni cerebrali anche letali sia per lesioni vascolari

sia per dirette lesioni neurologiche.”

(perizia 10.11.2014, p. 9, AI 45)

7.3

In occasione

della delucidazione peritale eseguita il 9 febbraio 2015 (AI 49), il perito

giudiziario - confrontato con le dichiarazioni dello stesso imputato che aveva

dichiarato che i calci tirati erano forti - affermava:

" R: posso dire che nella documentazione medica messami a disposizione non

vi è un’osservazione di lesioni al dorso a differenza di quanto riportato per

l’ematoma alla fronte. Non posso escludere che vi sia stata una sopravvenienza

successiva di lesioni cutanee anche al dorso ma che allo stato non vi è modo di

rilevare.

ADR che una spiegazione per cui non vi è indicata una lesione nelle parti

colpite può essere ricondotta eventualmente alla presenza di vestiti della

vittima soprattutto se imbottiti e dalla circostanza che un calcio dato con il

collo del piede ha una superficie più ampia che comporta una distribuzione più

ampia dell’energia e della forza.”

(VI PP dr.ssa __________, 09.02.2015, pp. 2-3, AI

49).

Quanto alla conclusione relativa alla potenziale

letalità dei calci inferiti, la dr.ssa __________ precisava:

" ADR che preciso che si tratta di un rischio potenziale. Quando parlo di

calci inferti con molta forza intendo una forza sufficiente a superare la

resistenza ossea. Resistenza che può variare da persona a persona. Non posso

escludere che il colpo avesse una forza sufficiente a determinare lesioni

gravi. Vi possono essere molti fattori che concorrono alla non insorgenza di

lesioni in conseguenza di un trauma contusivo come ad esempio uno spostamento

del corpo colpito (dispersione della forza per spostamento del corpo). L’unica

cosa che posso dire è che nel caso in specie io non ho riscontrato lesioni

dalla documentazione prodotta.

A domanda dell’avv. RAAP1

rispondo che il fatto che la persona a terra sia cosciente o non cosciente può

aver influenza nel senso che se la persona a terra è incosciente non può

proteggersi da ulteriori colpi.”

(VI PP dr.ssa __________, 09.02.2015, p. 3, AI 49).

8.

Il

rapporto relativo alla presa a carico da parte della dr.ssa ______________

8.1

Come sopra

accennato, come misura sostitutiva alla carcerazione, all’imputato è stata

imposta la presa a carico da parte della dr.ssa ______________. Quest’ultima,

in un primo rapporto di data 26 agosto 2014 all’attenzione del Procuratore

pubblico (AI 31) riferiva:

" Le confermo

che il paziente è in mia cura ambulatoriale dal 04.06.2014 ed è d’accordo di

continuare la cura indipendentemente dall’obbligo di seguirla, riconoscendo

l’utilità per sé del trattamento. Ho iniziato un trattamento psicoterapico a

cadenza regolare tenendo conto delle sue esigenze universitarie. Segue

scrupolosamente le indicazioni da me poste. Abbiamo iniziato un lavoro di

evidenziazione dei tratti disfunzionali della sua personalità: difficoltà a

gestire le situazioni stressanti relazionali, scarsa consapevolezza del suo

potere aggressivo che si slatentizza nel momento in cui si sente trattato in

modo ingiusto o irrispettoso con possibile passaggio all’atto aggressivo

verbale e fisico; oscillazione dell’autostima. Sta acquisendo maggiore fiducia

nei propri mezzi, investendosi nel progetto formativo, sta imparando a

applicare nuove soluzioni nelle situazioni di disagio emotivo legato a

situazioni conflittuali e di apprendere dall’esperienza evitando il passaggio

all’atto e le situazioni dove è prevedibile la creazione di conflitti (feste

popolari). Permane una rigidità di visione con difficoltà a vedere e a mettersi

nei panni altrui ed un’autocentratura. Ieri ha disdetto l’appuntamento per SMS

per motivi familiari e si è presentato questa mattina spontaneamente. Durante tutto

il periodo di cura, si è sempre mantenuto astinente dal consumo di sostanze

alcoliche, ed è motivato a mantenere l’astinenza a lungo termine.”

8.2

In un

successivo rapporto (rapporto 20.02.2015, AI 52), la dr.ssa ______________

indicava:

" L’evoluzione

della cura ambulatoriale è positiva. A livello psicoterapico continuiamo il

lavoro di evidenziazione e trattamento dei tratti disfunzionali della sua

personalità. Ha acquisito maggior consapevolezza della sua difficoltà a gestire

le situazioni stressanti relazionali (per autocentratura e scarsa empatia) e

sta imparando ad applicare soluzione non disadattative nelle situazioni di

disagio emotivo legato a situazioni conflittuali utilizzando nuove strategie di

comportamento quali la presa di distanza e il ricorso alle figure di

riferimento per l’analisi ed il confronto delle situazioni, evitando il

passaggio all’atto. Evita a priori le situazioni dove è prevedibile la

creazione di conflitti (feste popolari). Ha maggior consapevolezza della rabbia

legata al sentimento di rifiuto o torto subito e dell’eventuale potere

aggressivo che si potrebbe slatentizzare quando si sente trattato in modo

ingiusto o irrispettoso con analisi della situazione in modo più razionale. In

fase di miglioramento l’autostima. Ha acquisito maggior fiducia nei propri

mezzi. Mantiene l’investimento nel progetto formativo. Permane una certa

rigidità di visione con difficoltà a mettersi nei panni altrui.”

8.3

Nel rapporto di

aggiornamento chiesto (doc. TPC 11) in vista del dibattimento, datato 27

novembre 2017, la dottoressa ______________ comunicava che il percorso si era

concluso positivamente in data 20 settembre 2015, confermando nella sostanza il

contenuto dei due precedenti rapporti (doc. TPC 13). In particolare, confermava

che IMPU_1 aveva imparato ad applicare soluzioni non disadattative nelle

situazioni di disagio emotivo legate a situazioni conflittuali e ad utilizzare

nuove strategie di comportamento quali la presa di distanza e il ricorso a

figure di riferimento esterne per l’analisi ed il confronto delle situazioni evitando

ogni passaggio all’atto

(rapporto dr.ssa ______________ 27.11.2017, p. 2, doc.

TPC 13).

8.4

Al

dibattimento, chiesto di riferire in merito al percorso seguito con la dr.ssa ______________,

l’imputato dichiarava:

" R: ho fatto questo percorso che è durato più di un anno, che mi ha

aiutato a gestire i momenti di rabbia, di gelosia. La dr.ssa mi ha dato dei

consigli su cosa fare quando faccio sport, p. es. di far finta che io stia

scappando da qualcuno e altre volte che io stia rincorrendo qualcuno, questo

per migliorare il problema della rabbia e della gelosia. Io ho seguito i suoi

consigli, non saprei dire come questo mi ha aiutato, però la situazione è

migliorata. Abbiamo anche affrontato altri temi.”

(VI imputato, p. 3, all. 1 V. DIB.).

A sapere perché non avesse riferito alla dr.ssa ______________

di uno dei due precedenti episodi di violenza (per intendersi, quello avvenuto

in ___________, quando si trovavano nella cabina del telefono), rispondeva:

" R: non lo so, per la tanta vergogna che ho avuto. Volevo poi concentrarmi

su questo fatto che è successo con ACPR 2 e ACPR 1. La dr.ssa mi avrebbe

aiutato in tutto per controllare la rabbia; è riuscita ad aiutarmi e dal lì in

avanti non è mai più successo nulla. Evito di bere, ma all’inizio ho anche

evitato locali, feste, situazioni dove ci sono tante persone, magari alterate,

che possono anche dire parole brutte che mi potrebbero fare arrabbiare. Dopo il

percorso con la dr.ssa, ho poi comunque frequentato locali, festini, riuscendo

a controllare le mie emozioni, il mio stato d’animo, la rabbia.”

(VI imputato, p. 4, all. 1 V. DIB.).

Confermava inoltre al Procuratore pubblico di

lavorare per la ____________ e di essersi frequentemente trovato in situazioni

tese, dove veniva insultato o spinto da tifosi alterati e di aver sempre

lasciato perdere, aggiungendo:

" Ho veramente

imparato che alzare le mani non porta da nessuna parte. Una persona matura, con

un po’ di testa, è in grado di risolvere le questioni parlandone. Questo è

quello che ho imparato. Non ho mai più alzato le mani su nessuno. Il percorso

con la dr.ssa ________, così come il lavoro allo ______, mi hanno aiutato

molto.”

(VI imputato, p. 4, all. 1 V. DIB.).

9.

L’atto di

accusa

Con atto d’accusa 76/2015 del 23 giugno 2015, il

Procuratore Pubblico ha imputato IMPU_1 di

- tentato omicidio intenzionale per avere, il 5

marzo 2014, a ___________, all’interno del capannone dello ____________, tentato

di uccidere ACPR 2 colpendolo con dei pugni al viso, facendolo cadere a terra

unitamente a ACPR 1, indi, mentre si trovava a terra privo di sensi, tirandogli

come se colpisse un pallone, ripetutamente dei calci alla nuca, alla zona nuca/collo

e alla schiena, non riuscendovi solo per motivi derivati dal caso, nonché per

l’intervento degli agenti di sicurezza (punto 1 AA);

- lesioni semplici per aver, nelle circostanze di

cui al puntoi 1, colpito ACPR 1 con calci all’addome e sulla gamba sinistra

(punto 2 AA) mentre quest’ultima tentava di proteggere con il suo corpo ACPR 2,

a terra inerme, cagionandole le lesioni riportate nel certificato medico agli

atti;

- minaccia, per avere, dopo i fatti di cui al punto

1, incusso timore a ACPR 2, mentre questo si trovava adagiato a terra in attesa

dei soccorsi, rivolgendosi a lui dicendogli che non sarebbe finita lì (punto 3

AA).

10.

Dibattimento

10.1

In occasione del

dibattimento, così interrogato dalla Presidente, l’imputato ha innanzitutto

confermato le dichiarazioni rese durante l’inchiesta, precisando in merito al

punto 1 dell’AA:

"

A D della Presidente confermo che quando ho visto ACPR 1

ballare e baciare ACPR 2 non ci ho più visto e l’ho aggredito in modo violento.

A D della Presidente a sapere se ho

colpito ACPR 2 al viso con un pugno solo o con più pugni rispondo che, in base

a quanto mi ricordo, si trattava di un pugno. Non mi ricordo di averne tirati

di più, ad essere sincero.

La Presidente rilegge le dichiarazioni rese

dall’imputato durante il verbale di interrogatorio di data 02.05.2014.

ADR che mi ricordo di un pugno e poi

lui è caduto per terra. Confermo che ho visto che a terra lui non si muoveva e

da quanto mi ricordo si teneva il capo e cercava di proteggersi.

La Presidente rilegge le dichiarazioni rese

dall’imputato durante il verbale di interrogatorio di data 26.08.2014.

R: confermo quanto ho detto in corso

d’inchiesta e cioè di averlo visto rimanere a terra, sul fianco, senza

muoversi.

A D della Presidente a sapere perché

ho continuato a colpire il mio antagonista a terra e privo di sensi, rispondo

che ho perso la testa, non sapevo ragionare bene. Per questo l’ho fatto,

colpendolo dopo che è caduto a terra, rimanendo fermo.

ADR che io mi sono avvicinato a lui,

mi sono messo dietro di lui e ho calciato in zona schiena, collo e nuca. Non mi

ricordo il numero di calci, 2 li ho tirati, ma non escludo di più. Io mi

ricordo che in tutto ho tirato più di due calci, questo sì, ma non so dire dove

o come li ho tirati. Non mi ricordo. Alla nuca non so dire quanti calci ho

tirato, potrebbe essere che ne ho tirato 1 alla nuca, 2 alla schiena, 1 al

collo, oppure diversamente, non mi ricordo.

ADR che non so dire come fossero

questi calci, non mi ricordo, è passato del tempo.

La Presidente rilegge le dichiarazioni da

me rese durante l’inchiesta e io confermo che ho tirato dei calci con forza,

non saprei dire adesso esattamente con quanta forza. Il movimento che ho fatto

è quello che ho descritto in inchiesta. Io ho giocato a calcio, intendo questo

con “la tecnica insegnata”, cioè come tirare ad un pallone.

A D della Presidente a sapere perché

ho continuato a colpire ACPR 2 mentre era a terra inerme, rispondo che come

detto prima ho perso il controllo di me stesso, per questo motivo ho continuato

a tirare dei calci.”

(VI imputato, pp. 5-6, all. 1 V. DIB.)

E ancora:

" AD della

Presidente a sapere per quale motivo ho continuato a

colpire quando ACPR 1 si è messa sopra ACPR 2 come scudo per proteggerlo,

rispondo che avevo perso la testa, ho ancora tirato 1-2 calci anche quando ACPR

1.

si era buttata su ACPR 2. Io ho comunque continuato, non so dire esattamente

quanti calci ho tirato e ho fatto male anche a lei.”

(VI imputato, p. 6, all. 1 V. DIB.)

" ADR che io con i calci che ho sferrato a ACPR 2 alla testa potevo causare

la sua morte, come sapevo essere avvenuto nel caso di ____________ che era

morto poiché era stato colpito con dei calci alla testa quando era a terra.

ADR che so che la testa è la parte più sensibile del corpo.

La Presidente mi chiede se ho

preso in considerazione di poter uccidere ACPR 2, rispondo che l’ho preso in

considerazione, ma non era quello che volevo fare.”

(VI imputato, p. 7, all. 1 V. DIB.)

"

A D della Presidente ammetto che dopo i fatti, ho ancora

cercato di avvicinarmi a ACPR 2, quando li ho visti all’esterno. Non so dire

cosa volessi ancora fare, ero completamente perso. Confermo che è in quel

momento che sono poi stato ammanettato dalla sicurezza e messo a terra.

A D della Presidente che anche

quando stavo colpendo ACPR 2, sono stato fermato dalla sicurezza e sono stato

allontanato. Confermo che non mi sono fermato da solo, ma sono stato fermato

dalla sicurezza e sono stato portato fuori dal Carnevale.

A D della Presidente confermo che

all’esterno del Carnevale ho detto a ACPR 2 “che non finisce qui”, questo dopo

che sono stato fermato dalla sicurezza. Intendevo dire che avremmo risolto la

cosa dopo, ma quello che ho detto in quel momento è stato frutto di un non

ragionare. Anche quello che ho detto al suo amico, ______________, è stato

frutto di un non ragionare. Io dopo i fatti non mi sono mai più avvicinato a ACPR

2, a ACPR 1, ai loro amici o ai famigliari.”

(VI imputato, p. 7, all. 1 V. DIB.)

10.2

In merito alle

imputazioni di lesioni semplici e minaccia, l’imputato ammetteva nuovamente il

suo agito, riferendo:

" A D della

Presidente a sapere se ammetto i fatti imputati al

punto 2 dell’AA (lesioni semplici a danno di ACPR 1) rispondo che ammetto i

fatti descritti e cioè di aver colpito con dei calci anche ACPR 1 sia

all’addome che sulla gamba sinistra.”

(VI imputato, p. 8, all. 1 V. DIB.)

" A D della

Presidente a sapere se ammetto i fatti imputati al

punto 3 dell’AA (minaccia a danno di ACPR 2) rispondo che ricordo di aver

minacciato ACPR 2 dicendogli che non sarebbe finita lì.

A D della Presidente a sapere dove si trovava ACPR 2 quando gli ho detto “che non sarebbe

finita lì” rispondo che lui era fuori dal perimetro del Carnevale, dove c’è il

tendone dello ____________, ma all’esterno del perimetro. Non so dire quanto

tempo era passato dai fatti avvenuti all’interno, ma qualche minuto certamente.

ACPR 2 era sdraiato, era già arrivata l’ambulanza, era sdraiato sul lettino

dell’ambulanza, questo quando io l’ho minacciato.”

(VI imputato, p. 8, all. 1 V. DIB.)

10.3

In merito

all’atteggiamento avuto dall’imputato nei confronti delle vittime, meritano di

essere riportate le parole dello stesso imputato che durante il dibattimento,

nuovamente confrontato con un messaggio inviato poco dopo i fatti a ACPR 2, ha

ripetuto:

"

ADR che confermo che il giorno successivo, con l’account

di mio fratello, ho scritto un messaggio perché mi sentivo schifato da quello

che avevo fatto. Ho scritto un messaggio e sono anche andato all’ospedale con _____________

per sapere come ACPR 2 stesse. Mi ero reso conto che avevo fatto una cosa che

non si fa.

R: io ho scritto con l’account di mio fratello perché sia ACPR 2 che ACPR

1.

mi avevano bloccato come contatto. Io ancora oggi mi scuso sia con ACPR 2 che

con ACPR 1 per tutto quello che ho fatto; mi scuso anche con i loro genitori,

con i famigliari che si sono sentiti male per questa storia. Non ho mai più

fatto nulla di simile, mi pento e mi faccio schifo per quello che ho fatto. Per

questo ho scritto subito il giorno dopo e sono anche andato in ospedale. In

ospedale mi hanno detto che ACPR 2 era stato lì, ma non mi hanno rilasciato

maggiori informazioni, non possono.”

(VI imputato, pp. 7-8, all. 1 V. DIB.)

Di transenna si rileva che l’imputato nel 2015 ha

provveduto a risarcire le spese mediche sostenute dalle vittime,

rispettivamente in data 11 dicembre 2017 ha sottoscritto una dichiarazione

(doc. TPC 14) con cui si impegna a pagare fr. 5'000.- quale torto morale (di

cui fr. 4'000.- a ACPR 2 e fr. 1'000.- a ACPR 1); in aula, ha altresì

riconosciuto di dover pagare le spese legali sostenute dalle vittime (V. DIB., p.

3).

11.

Gli

accertamenti della Corte

11.1

Commette omicidio intenzionale

ai sensi dell'art. 111 CP chiunque intenzionalmente uccide una persona. Il

tentativo, ex art. 22 CP, è dato quando l'autore realizza tutti gli elementi

soggettivi dell'infrazione e manifesta la sua intenzione di commetterla, senza

che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi (DTF 137 IV 113,

consid. 1.4.2 pag. 115 e rinvii). Il tentativo presuppone sempre un

comportamento intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (STF

6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.1.1).

Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o

un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine

che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il

rischio. La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo

eventuale (DTF 133 IV 9, consid.

4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si

produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel

caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 137 IV 1, consid.

4.2

).

11.2

La Corte, sulla

base di tutto il materiale probatorio agli atti, preso atto delle dichiarazioni

predibattimentali e dibattimentali, del rapporto medico legale e del

certificato medico agli atti, in merito al punto 1 AA, ha accertato che

l’imputato la notte del 5 marzo 2014, quando ha visto la sua ex compagna, che

lo aveva lasciato solo 2 settimane prima, che ballava amorevolmente e si

baciava con ACPR 2, è stato accecato dalla gelosia e in preda a tale sentimento

si è scaraventato sul suo antagonista e, cogliendolo di sorpresa, gli ha

sferrato un pugno al viso dotato di una notevole energia, provocandone la

caduta a terra. La Corte ha inoltre accertato che quando ACPR 2 era a terra

privo di sensi e già indebolito dal forte pugno che gli era stato sferrato,

nonostante l’imputato avesse ben visto che lo stesso era inerme al suolo, l’ha

colpito con diversi calci, di cui almeno due diretti alla nuca sferrati come “fosse

un pallone”, prendendo di mira e colpendo una zona, la testa, che come è

notorio, è sede di funzioni vitali e quindi particolarmente sensibile.

Ciò comporta, ha considerato la Corte, che chi come IMPU_1 -

persona che all’epoca dei fatti praticava kickboxing e aveva praticato il calcio

e quindi in grado di assestare colpi precisi e mirati - sferra più calci alla

testa di una vittima a terra, priva di sensi, inerme ed indifesa, non può non

pensare di poterne causare la morte. E se, nonostante tale consapevolezza, le

infligge più di un calcio al capo, di una forza evidente, come quando si calcia

un pallone, non può che aver accettato il rischio, certamente alto, di

provocarne la morte.

IMPU_1 sferrando come ha fatto diversi calci mirati alla testa e

al collo/nuca, non poteva quindi non prendere in considerazione il rischio di

poter colpire a morte ACPR 2 e non solo di potergli causare delle lesioni gravi

o un grave danno alla salute, ciò che l’imputato stesso ha confermato in aula,

e che è ulteriormente confermato dall’accanimento che ha dimostrato sulla sua

vittima, questo dal momento che neppure l’intervento di ACPR 1 che si è posta

su ACPR 2 a mo’ di scudo, è servito a fermarlo. Un ulteriore elemento di questa

assoluta determinazione è costituito dal fatto che l’imputato non si è fermato

da solo, ma è stato fermato nella sua azione violenta contro ACPR 2 solo

dall’intervento degli agenti di sicurezza che lo hanno bloccato e allontanato;

oltre a ciò, la determinazione dell’imputato è confermata ulteriormente dal

fatto che, anche se era trascorso del tempo e benché ACPR 2 si trovasse disteso

sulla lettiga dell’ambulanza, ha ancora tentato di avventarsi sulla vittima e,

non riuscendovi, lo ha comunque minacciato pesantemente dicendogli che non era

finita lì, confermando la volontà di volere il peggio per la vittima.

Sulla base di detti accertamenti la Corte ha confermato

l’imputazione di tentato omicidio intenzionale per dolo eventuale, escludendo

la tesi della negligenza proposta dalla difesa.

11.3

Ai sensi dell’art. 123 cifra 1

CP, chiunque intenzionalmente cagiona in altro modo un danno al corpo o alla

salute di una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva fino

a tre anni o con una pena pecuniaria. Questa norma protegge l'integrità

corporea e la salute fisica e psichica e la sua applicazione presuppone una

lesione significativa dei beni giuridici protetti. La giurisprudenza menziona,

a titolo d'esempio, le ferite, i lividi, le escoriazioni o le graffiature,

salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero e

senza importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119

IV 25 consid. 2a).

Tra il comportamento pericoloso dell’autore e le lesioni corporali

della vittima deve poi sussistere un rapporto di causalità naturale ed adeguato

(Corboz, Les infrations en

droit suisse, vol. I, 3 éd., Berna 2010, ad. art. 223, n°16, pag. 136). Dal

profilo soggettivo l’art. 123 cifra 1 CP presuppone che le lesioni al corpo o

alla salute di una persona siano state cagionate intenzionalmente, laddove il

dolo eventuale è sufficiente. La negligenza è per contro esclusa.

11.4

La Corte ha confermato il

punto 2 dell’AA relativo alle lesioni semplici in danno di ACPR 1. Le lesioni causate

alla vittima sono comprovate dal certificato medico agli atti e, peraltro, lo

stesso imputato ha ammesso di aver colpito con calci ACPR 1, sia all’addome che

sulla gamba sinistra. La Corte ha ritenuto che non è credibile che l’imputato non

abbia agito intenzionalmente nei confronti della vittima, come sostenuto dalla

difesa, considerato che sarebbe bastato che si fermasse e non continuasse a

colpire con calci la vittima, come invece ha fatto, posto che l’aveva ben vista

porsi con il suo corpo a difesa di ACPR 2.

11.5

La Corte ha infine confermato

anche il punto 3 dell’AA relativo alla minaccia a danno di ACPR 2, reato

ammesso dall’imputato e di cui, poste le risultanze agli atti, sono pacificamente

realizzati i presupposti oggettivi e soggettivi.

12.

Commisurazione della pena

12.1

In merito alla commisurazione

della pena, richiamato l’art. 47 CP, la Corte ha valutato oggettivamente e

soggettivamente grave la colpa dell’imputato, avuto riguardo alle modalità

dell’aggressione a ACPR 2, al fatto che IMPU_1 si è scaraventato su di una

vittima che non aveva alcuna colpa, che non gli aveva fatto nulla, cogliendola

di sorpresa ed impedendole in tal modo qualsiasi difesa, colpendola con un

forte pugno che l’ha stordita facendole perdere i sensi e continuando poi a

colpirla con calci quando era a terra priva di sensi e senza alcuna possibilità

di difendersi, l’ha colpita ripetutamente con calci diretti in zone

pericolosissime come la nuca e quindi il capo, dimostrando un notevole

accanimento, vero è che non ha cessato di colpirla neppure quando ACPR 1 è

intervenuta in sua difesa e venendo fermato solo dall’intervento della

sicurezza. E l’imputato, ha considerato la Corte, è andato ancora oltre quando,

nonostante fosse trattenuto dagli agenti di sicurezza, ha cercato ancora di

avvicinarsi a ACPR 2 fino a quando era sul lettino dell’ambulanza, dimostrando

una grandissima determinazione e volontà nell’aggressione violenta messa in

atto.

La colpa dell’accusato è ancora grave perché ha agito per un

motivo futile ed egoistico quale è la gelosia che, come ha detto lui stesso,

non lo ha fatto più ragionare. Ha causato danni a due vittime che per diverso

tempo hanno dovuto sopportare le conseguenze sia fisiche che psichiche del suo

agire e che difficilmente un risarcimento può lenire o compensare fino in

fondo.

Ciò detto la Corte ha considerato a favore dell’imputato che si è

scusato con le vittime già il giorno dopo i fatti tramite Facebook, poi durante

l’inchiesta, in occasione dei confronti ed infine ancora in aula; che ha

intrapreso un percorso con la dr.ssa ______________ durato oltre un anno e

mezzo volto alla gestione della rabbia dovuta al sentimento di rifiuto o di

torto con passaggio a comportamenti aggressivi e violenti che, a detta della

specialista, ha avuto buon esito; che anche in aula, come in parte già fatto

durante l’inchiesta, l’imputato ha ammesso le sue responsabilità e ha

collaborato con gli inquirenti; che ha provveduto al rimborso delle spese mediche

sostenute dalle vittime; che alcuni giorni prima del dibattimento ha

riconosciuto il torto morale dovuto alle vittime e in aula anche le spese

legali da queste sostenute.

Sulla base di dette risultanze, la Corte ha riconosciuto

all’imputato, come già fatto dal Procuratore Pubblico e chiesto dalla difesa,

l’attenuante specifica del sincero pentimento ex art. 48 lett. d CP.

La Corte ha anche tenuto conto che l’imputato dall’epoca dei fatti

ad oggi ha mantenuto un buon comportamento, così come dell’evoluzione positiva

della sua persona, tanto da lavorare oggi quale __________ e quindi sicuramente

in un ambiente esposto alla necessità di dover gestire situazioni di stress e

provocazioni, acquisendo fiducia di sé. Inoltre, la Corte ha tenuto conto della

sua giovane età all’epoca dei fatti, 21 anni, così come del fatto che si tratta

di un tentativo commesso per dolo eventuale, per cui tutto ciò considerato, e

tenuto conto della gravità dei fatti, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa

dell’accusato la pena detentiva di 3 anni, di cui 6 mesi da espiare e per i

restanti 30 mesi sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni e

ciò per tener conto dell’effetto di reinserimento sociale e professionale

dell’imputato.

In merito alla richiesta degli accusatori privati di pronunciare

una norma di condotta volta ad evitare contatti tra loro e l’imputato, la Corte

ha osservato e tenuto conto che in quasi 4 anni non vi sono stati tentativi da

parte dell’imputato di contatti diretti o indiretti con le vittime, per cui non

ha considerato giustificata e proporzionata alla situazione concreta, tale

misura.

13.

Pretese degli accusatori

privati

Come già detto sopra, l’imputato già in corso di inchiesta ha

provveduto a risarcire le spese mediche sostenute dalle vittime e pochi giorni

prima del dibattimento si è impegnato al pagamento di un torto morale a favore

delle stesse; in aula ha riconosciuto di dover corrispondere alle vittime anche

le spese legali da loro sostenute.

Per quanto concerne l’indennità per torto morale, IMPU_1 è

condannato al pagamento di fr. 4'000.- all’ACPR 2 e fr. 1'000.- all’ACPR 1.

Va detto che, al di là di quanto riconosciuto dall’imputato, dagli

atti (in particolare dagli interrogatori delle vittime e, per ACPR 2, anche

dalla documentazione medica acquisita) emerge chiaramente come i fatti in esame

abbiano causato una sofferenza fisica e psichica che si è protratta per diverso

tempo, generando anche difficoltà nella quotidianità, di modo che la richiesta

formulata dagli accusatori privati appare congrua.

Relativamente alle spese legali esposte pari a complessivi fr.

7'912.80, ritenuto come entrambe le vittime siano state poste a beneficio del

gratuito patrocinio, IMPU_1 a titolo di risarcimento danni per le spese legali,

è condannato al pagamento a favore di ACPR 2 di fr. 3'956.40 (di cui fr.

2'735.40 a favore dello Stato), rispettivamente di fr. 3'956.40 a favore di ACPR

1.

(di cui fr. 2'735.35 a favore dello Stato).

14.

Tassa di giustizia e spese

processuali

La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a

carico del condannato.

Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato,

riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La nota professionale dell’avv. DUF1 è stata

approvata così come esposta, con l’adattamento alla durata effettiva del

dibattimento, e meglio per complessivi fr. 12'953.85, di cui fr. 10'710.- di

onorario, fr. 1'284.30 di spese oltre a fr. 959.55 di IVA.

Anche la nota professionale del patrocinatore d’ufficio degli

accusatori privati, avv. RAAP1, è stata approvata così come esposta, con

l’adattamento alla durata effettiva del dibattimento, e meglio per complessivi

fr. 5'470.75, di cui fr. 4'605.- di onorario, fr. 460.50 di spese e fr. 405.75

di IVA. Come indicato al punto che precede, l’imputato è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'470.75 non appena le sue condizioni

economiche glielo permettano, mentre la differenza sarà versata direttamente

agli accusatori privati.

visti gli art.: 12, 22, 40, 43, 44, 47, 49,

111, 123 cifra 1, 180 CP;

135, 138, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1.

IMPU_1

è autore colpevole di:

1.1

omicidio intenzionale

(tentato)

per avere,

il 5 marzo 2014, a ___________,

tentato di uccidere ACPR 2,

colpendolo

con un pugno al viso e facendolo cadere a terra, tirandogli poi ripetutamente

calci alla nuca, al collo e alla schiena mentre si trovava a terra privo di

sensi, cagionandogli le lesioni descritte nei certificati medici agli atti;

1.2

lesioni semplici

per avere,

il 5 marzo 2014, a ___________,

colpito ACPR 1 con dei calci all’addome e alla gamba sinistra,

mentre questa tentava di proteggere ACPR 2, cagionandole le lesioni descritte

nel certificato medico agli atti;

1.3

minaccia

per avere,

il 5 marzo 2014, a ___________,

incusso timore in ACPR 2, dicendogli che “non sarebbe finita lì”;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza,

avendo dimostrato sincero pentimento,

IMPU 1 è condannato

alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi.

3.

L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa in ragione di 30 (trenta) mesi, con un periodo di

prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.

4.

IMPU 1 è inoltre

condannato a versare:

4.1

all’accusatore privato ACPR 2

l’importo di fr. 4'000.- a titolo di indennità per torto morale e fr. 3'956.40

a titolo di risarcimento danni per spese legali (di cui fr. 2'735.40 a favore

dello Stato, in quanto al beneficio del gratuito patrocinio);

4.2

all’accusatore privato ACPR 1

l’importo di fr. 1'000.- a titolo di indennità per torto morale e fr. 3'956.40

a titolo di risarcimento danni per spese legali (di cui fr. 2'735.35 a favore

dello Stato, in quanto al beneficio del gratuito patrocinio);

5.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

6.1

La nota professionale

dell’avv. DUF1 è approvata per:

onorario fr. 10'710.00

spese fr. 1'284.30

IVA (8%) fr. 959.55

totale fr. 12'953.85

6.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 12’953.85 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

7.

Le spese per il gratuito

patrocinio degli accusatori privati sono sostenute dallo Stato.

7.1

La nota professionale

dell’avv. RAAP1 è approvata per:

onorario fr. 4'605.00

spese fr. 460.50

IVA (8%) fr. 405.25

totale fr. 5'470.75

7.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'470.75 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4

CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 300.--

Perizia fr. 1125.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 183.75

fr. 2'608.75

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