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Decisione

72.2015.99

Tentato omicidio intenzionale (art. 111 CP combinato con l'art. 22 cpv. 1 CP), contravvenzione alla LF suglu stupefacenti (art. 19a LStup)

18 settembre 2015Italiano142 min

Source ti.ch

Fatti

I danni organici e/o funzionali derivanti da tali lesini possono

essere molto differenti per tipologia ed entità, in relazione a diversi

fattori: numero delle lesioni, loro sede ed estensione, gravità delle stesse,

nonché eventuale sviluppo di complicanze e possibilità di trattamento.

Trattandosi di un giudizio meramente ipotetico non è pertanto

possibile stabilire con sufficiente precisione, quali funzioni encefaliche

(motorie, sensoriali o intellettive) avrebbero potuto risultare compromesse in

seguito all’aggressione in oggetto, né le eventuali ripercussioni sulla

capacità lavorativa. In ogni modo, si ribadisce che un colpo portato con il

martello in sequestro avrebbe avuto la possibilità di essere letale.”

(AI 45).

4.4. ALTRE

TESTIMONIANZE

Con conferimento di mandato 25 marzo 2015 (AI 54), il PP PP 1

incaricava la Polizia di procedere all’interrogatorio di __________, curatore

dell’imputato, di __________, collaboratrice presso INGRADO, di __________,

ospite presso l’imputato, e di __________, cognato dell’imputato, quest’ultimo

con conferimento di mandato seguente del 13 aprile 2015.

4.4.1. __________

Interrogato il 25 marzo 2015, giorno seguente dei fatti,

dichiarava in Polizia:

"

(…) sono dal 01.01.2015 curatore amministrativo per il IM 1. Si

tratta di una curatela volontaria che ho accettato in quanto conosco da diversi

anni il IM 1 e quindi ho così voluto dargli un aiuto concreto nella gestione

della sua persona in ambito amministrativo. IM 1, infatti, è perfettamente in

grado di intendere e volere. (…) con il centro Psico Sociale non avevo mai

avuto contatti proprio perché la mia azione si limitava alla curatela

amministrativa e non era una curatela generale.

Per tornare a quanto accaduto in data di ieri, posso dire che

avevo sentito IM 1 il giorno precedente, il 23.03.2015, la sera, verso le ore

2000. In quel frangente mi aveva esternato rabbia nei confronti degli

psichiatri e con il mondo delle medicina in generale, casse malati,

multinazionali, farmaceutiche e tutto ciò che gravita attorno al campo medico.

Mi diceva che non voleva più sottoporsi alla cura obbligatoria (…)

era molto confuso e farneticante e verteva tutto sulla sua situazione personale

legata alla cura medica. IM 1 nel suo discorso sconclusionato ad un dato

momento mi esprimeva la sua volontà di “fargliela pagare” espresso in senso

generale nei confronti del Dr. ACPR 1. (…) non ho percepito qualcosa che mi

lasciasse presupporre che IM 1 volesse compiere qualcosa di grave, avevo più

interpretato la telefonata di IM 1 come uno sfogo (…) avevo poi cercato di

tranquillizzarlo dicendogli che avremmo valutato la cosa insieme e così ci

eravamo salutati con la promessa di vederci nei giorni successivi (…) Mai avrei

pensato che potesse invece realmente passare ai fatti (…) mi sarei

immediatamente attivato per aiutare il IM 1 e per evitare fatti gravi. Come

detto, non ho però percepito pericoli anche basandomi su quanto mi era stato

raccontato da famigliari di IM 1, i quali mi avevano indicato che capitava che

a volte inveisse o minacciasse chissà quali fatti per poi tornare mite dopo le

cure ricevute.

A precisa domanda rispondo che le persone di cui spesso IM 1 si

lamentava erano ACPR 1 e __________. (…) posso solo confermare che IM 1 è

sempre stata una persona mansueta e che non ho mai avuto dubbi sul fatto che

potesse fare del male a qualcuno. (…) Non avrei mai infatti accettato una

curatela del genere se solo avessi intravvisto un piccolo pericolo per la mia

persona o per le persone a me vicine, ho infatti dei figli e mai avrei messo in

pericolo la mia famiglia (…).”

(AI 54).

4.4.2. __________

Interrogata il 2 aprile 2015, __________ dichiarava:

"

ADR Sono operatrice sociale presso la Fondazione INGRADO, che si

occupa della consulenza e il trattamento delle dipendenze, da circa 8 anni,

occupandomi appunto di persone vittime di dipendenze. Ho una formazione in

ambito sociale e opero nel ramo da 20 anni circa. L’agente interrogante mi

chiede le modalità che mi hanno portata a conoscere IM 1 e rispondo di averlo

visto per la prima volta qualche anno fa a INGRADO, siccome lui si reca

periodicamente al centro Psicosociale. Egli prima di andare al centro

psicosociale si ferma nel locale ristoro sito al piano terra ove ha sede il

Centro di accoglienza diurno di INGRADO.

ADR Sono a conoscenza del trascorso medico di IM 1 grazie a quanto

da lui stesso raccontato. (…) aveva raccontato a me ma anche ad altri operatori

di INGRADO che in passato aveva già tentato di uccidere una persona, e per

questo motivo aveva scontato degli anni di prigione.

Non mi ha invece detto a quali terapie nello specifico doveva

sottoporsi e nemmeno che la terapia era in forma coatta.

Di questi aspetti ne sono stata informata da __________ il giorno

25.03.2015, la mattina, alle ore 0830, prima di andare al centro Psicosociale.

Io avevo avvisato __________, delle intenzioni manifestate da IM 1

verso le ore 0900 del 25.03.2015.

ADR Ricordo che IM 1 mi aveva detto, testuali parole, “che avrebbe

ridotto il dottor ACPR 1 come un Plasmon”. Mi disse anche di aver con sé un

martello che portava nello zaino. Ricordo che mi aveva mostrato lo zaino ma non

il martello. Lui avrebbe voluto mostrarmi anche il martello, ma non glielo ho

consentito siccome vi erano diverse altre persone nel locale di ristoro. Il mio

rifiuto di vedere il martello lo avevo manifestato semplicemente sgranando gli

occhi facendogli capire che non era opportuno e necessario che lo vedessi.

A fronte di questa concreta minaccia espressa da IM 1 ho creduto

nelle sue intenzioni e per questa ragione avvisavo il servizio Psicosociale.

Telefonavo immediatamente e potevo parlare con __________ al quale comunicavo

quanto mi aveva detto IM 1. __________, siccome io non conoscevo i trascorsi

medici di IM 1, mi raccontava appunto del suo passato.

L’avvocato mi chiede se ho creduto o se ho temuto che IM 1 potesse

dar seguito alle sue intenzioni. Io rispondo che ho creduto possibile che IM 1

passasse all’atto. (…) ho pure avvisato __________ del fatto che IM 1 aveva con

sé un martello e che secondo me poteva essere vero anche se io non lo avevo

visto. (…) mi rispondeva che avrebbe fatto attenzione durante il prossimo

incontro con IM 1, senza specificare in quale modo avrebbe agito. (…) IM 1

aveva affermato che avremmo letto il suo nome sui giornali del giorno

seguente.”

(AI 54).

4.4.3. __________

Sentito dalla Polizia l’8 aprile 2015, l’ospite dell’imputato

dichiarava:

" (…) conosco IM

1 da quando eravamo ragazzi, sono orami 30 anni. Preciso però che vivo in __________

da più di 6 anni. Vengo saltuariamente in Ticino per questioni burocratiche,

questa volta sono rientrato per rifare il passaporto svizzero e per procurarmi

la necessaria documentazione da sottoporre alle autorità __________.

Sono arrivato dal __________ nell'agosto del 2014 e

prevedo di ripartire a breve, ma non so dare una data esatta. Non era previsto

che restassi qui così tanto, sono dovuto restare siccome sono subentrati

problemi di salute. Nell'agosto dello scorso anno sono appunto rientrato dal __________

e ho incontrato a settembre del 2014 IM 1 al Bar __________ di __________. IM 1

non lo vedevo da circa 4 anni, ma con lui ho sempre avuto buoni rapporti. lo e

lui siamo amici di lunga data, lui è un bravo ragazzo per quello che lo

conosco. Prima della mia partenza per il __________ ci si vedeva spesso.

Parlando con lui al bar in settembre (2014) gli esponevo i miei problemi e lui

si offriva ad ospitarmi a casa sua senza chiedermi nulla, in stavo in albergo

al __________ a __________ e questo per me era oneroso. (…)cercavo comunque di

fare la spesa per mangiare. Con IM 1 vado d'accordo e parliamo spesso.

D. Conosce il problema di salute di IM 1?

R. Credo che soffra di schizzofrenia o bipolarismo.

Questo l'ho immaginato io a seguito dei suoi comportamenti. So quello che aveva

combinato credo 18 anni fa, a fine anni 90. So quello che aveva fatto siccome

abitavo anche io a __________ e la gente parla e la gente lo aveva

soprannominato "spadaccino". Per quanto riguarda lo stato di salute IM

1 lui stesso mi aveva detto che doveva fare delle iniezioni una volta ogni 15

giorni che faceva dal medico. (…)

D. Lei ha fatto cenno ai comportamenti di IM 1, a

quali comportamenti si riferisce?

R. Era a volte agitato. Aveva la sindrome della

"iena in gabbia". Comunque non si è mai comportato in modo violento

con me o con altre persone. (…) IM 1 però era contrariato dal fatto che doveva

sottoporsi alle iniezioni. Non gli andava a genio la cura. Diceva che le dosi

non erano a suo avviso giuste e che era arrabbiato con il medico.

D. IM 1 le ha fatto il nome del medico? R. Non lo

so.

L'agente interrogante mi fa il nome del dottor ACPR

1 Nome che non mi sembra di aver mai sentito.

D. Nei giorni precedenti ai fatti del 24.03.2015, IM

1 come si è comportato e cosa le ha detto?

R. Non avevo notato nulla di particolare, si era

comportato come sempre. Inveiva sempre contro il medico esternando il suo

disaccordo per la cura a cui doveva sottoporsi trovandola ingiusta.

D. Ricorda cosa le ha detto IM 1 la sera del

23.03.2015?

R. No ricordo nulla di particolare. Ripeteva le

stesse cose che diceva da tempo, da mesi, ovvero che voleva spaccare la faccia

al suo medico.

(…) IM 1 ha dichiarato di avermi detto:

"domani mattina arriverà la Polizia a casa per

la perquisizione e quindi stai all'occhio, non farti trovare

"intossicato"". Mi viene anche detto che IM 1 mi avrebbe anche

fatto capire che avrebbe raggiunto il Dr. ACPR 1 il mattino seguente con

l'intenzione di eliminarlo fisicamente e che io me ne sarei fregato del suo

dire, probabilmente perché abituato a ciò che succede in __________ poiché lì

vi è tanta criminalità.

Da parte mia posso dire con sicurezza di non aver

mai sentito o in nessun modo inteso da parte di IM 1 la sua intenzione a

eliminare fisicamente il suo dottore. IM 1 ripeteva da mesi che voleva spaccare

la faccia al suo medico ma null'altro. Questo lo diceva tutte le volte che

tornava dalla visita medica. Egli ritornava arrabbiato dalla visita e ripetendo

sempre le stesse cose.

Posso dire che in quei giorni prima del 24.03.2015

avevo fatto chiamare da IM 1 il suo curatore. IM 1 ha parlato con il suo

curatore ma non ho seguito cosa si dicessero. Ricordo che al suo curatore IM 1

aveva detto che avrebbe fatto qualche cosa riferito a una fattura medica.

Parlava di un 10% che doveva pagare lui. In sostanza per IM 1 era ingiusto

pagare per le iniezioni che era obbligato dal medico di fare.

lo non ho mai dato tanta importanza a quello che

diceva IM 1 per me era come quello che grida al lupo senza motivo.

ADR. Quella volta avevo detto a IM 1 di chiamare il

suo curatore siccome era più arrabbiato del solito. Volevo che si calmasse.

D. Con quale apparecchio lei ha fatto chiamare IM 1

il curatore? R. Non so dire, non ricordo.

Posso anche dire che una sera, non so dire se era la

sera del 23.03.2015, eravamo andati assieme al Bar __________ e anche lì IM 1

aveva detto le stesse cose di sempre ovvero si era lamentato del medico. IM 1

comunque dice le cose poi ride subito dopo.

Ricordo che vi era presente anche tale __________.

Vi erano anche altre 4 o 5 persone presenti. IM 1 era sull'allegro andante

ovvero aveva bevuto delle birrette.

L'agente interrogante mi chiede dove mi trovavo il

giorno seguente ai fatti ovvero il 25.03.2015.

Sono stato ospedalizzato il 25 o il 26 marzo, ma non

ricordo bene siccome sono successe diverse cose assieme.

Ero stato ospedalizzato alla sera a seguito di una

lite avuta con una persona presso il Bar __________ a _____.

L'agente interrogante mi chiede se ho visto IM 1 la

mattina del 24.03.2015. Ricordo di aver visto IM 1 uscire di casa presto. Forse

erano le ore 0800 ma non ne sono sicuro.

Forse IM 1 é uscito per andare la Bar __________.

(…) Non so dire in quale stato fosse IM 1 la mattina del 24.03.2015. E'

indecifrabile dirlo. Era come sempre, ma non è facile capire l'umore di IM 1, è

un po' speciale. (…) vive un po' nel suo mondo.

D. Cosa aveva con sé IM 1 la mattina del 24.03.2015,

quando ha lasciato l'appartamento?

R. Non lo so, non ci ho fatto caso.

L'agente interrogante mi mostra l'allegato 1 al

presente verbale sul quale vi è la foto di uno zaino. Da parte mia riconosco lo

zaino di IM 1 che usa quando va a fare la spesa o in moto. Non so dire se

quella mattino lo aveva con sé, non ci ho fatto caso.

L'agente interrogante mi mostra l'allegato 2 al

presente verbale sul quale vi è la foto di un martello.

Da parte mia posso dire di non averlo mai visto in

mano a IM 1 e non l'ho mai visto neppure in casa di IM 1. L'unico utensile che

ricordo di aver visto in casa sua è una tenaglia sul mobiletto in salotto.

Pensavo non avesse nulla di pericoloso in casa.

D. Per quale motivo dice questo?

R. Lo dico siccome vedendolo sempre agitato e

sapendo quello che aveva combinato in passato io gli avevo chiesto cosa era

successo alla sciabola che aveva usato per i fatti degli anni 90. Poi una volta

mi aveva detto che poteva andare a comprare un coltello a farfalla. Questo me

lo aveva detto un paio di mesi fa. Ma io non lo avevo mai visto. Lui mi aveva

comunque detto che se avesse preso qualche cosa di strano me lo avrebbe

mostrato.

D. Lei ha mai temuto che IM 1 potesse fare del male

a qualcuno? R. No, mai. Lui è un bonaccione.

ADR. Quando ho saputo quello che era successo il

24.03.2015 ci sono rimasto molto male.

ADR. L'ho saputo dal suo curatore siccome non avendo

visto rientrare IM 1 la sera del 24.03.2015 e siccome aveva parlato con il

curatore al telefono dicendogli che voleva spaccare la faccia al suo dottore,

pensavo che fosse successo qualche cosa. Il curatore al telefono mi raccontava

quanto aveva fatto IM 1. lo come detto ci ero rimasto male. Quando vedi un

amico che si rovina in quella maniera ci resti veramente male. Per me IM 1 è

solo, perso e aveva bisogno già prima di un sostegno maggiore. La prigione non

è certo posto per lui. Da parte mia mi spiace di non aver capito in tempo cosa

voleva realmente fare IM 1. Ma come detto lui ripeteva sempre le stesse cose

ovvero che voleva spaccare la faccia al suo medico. Lo ripeteva spesso e io

alla fine non ci ho dato più peso.(…)

D. In merito a quanto dichiarato da IM 1 ovvero sul

fatto di averle fatto capire con la frase "domani mattina arriverà la Polizia

a casa per la perquisizione e quindi stai all'occhio, non farti trovare

"intossicato"". Lei questa frase l'ha sentita da IM 1 la sera

del 23.03.2015?

R. Si, l'ho sentita, ma come le altre frasi

sconclusionate e buttate là pronunciate da IM 1 non vi ho dato peso.

D. In merito alla summenzionata frase pronunciata da

IM 1 e riguardante la parola "intossicato" a lei riferita. Cosa

dichiara? R. lo bevo alcool a volte. IM 1 ha detto una stupidata.

D. Lei fa uso di sostanze stupefacenti? R. No, mai

assunte.

L'agente interrogante mi informa che per quanto

riguarda l'esternazione fatta da IM 1 e al sospetto che io faccia uso di

sostanze stupefacenti l'agente interrogante mi informa che verrò sentito in

altro verbale e per una eventuale procedura separate dal presente procedimento.

(…) ADR. Attualmente vivo da amiche e vedrò, se non

riesco a trovare una sistemazione sarò costretto a soggiornare al __________

di____. Sto passando un periodo difficile e non ho molte risorse finanziarie.

Vivo grazie all'Ai e non è molto anzi.”

(AI 54).

4.4.4. __________

Interrogato il 17 aprile 2015 dalla Polizia, __________,

cognato dell’imputato, ovvero marito della sorella __________, rilasciava

dichiarazioni in merito alla persona di IM 1, descrivendo il suo passato:

" conosco IM 1

dal 1988, e già allora __________ mi aveva messo al corrente dei problemi di

suo fratello. Elena mi aveva detto che già dall'infanzia IM 1 aveva mostrato i

primi problemi psichici. IM 1, per quello che ho potuto costatare di persona,

ha degli sbalzi nel modo di ragionare. IM 1 riesce a saltare da un discorso

insensato a un discorso profondo e di senso compiuto. Sono a conoscenza dei

fatti che hanno visto protagonista IM 1 nel 1996 e ricordo anche che grazie

alle autorità eravamo riusciti a far vedere a IM 1 la salma di suo padre il

quale era deceduto durante la carcerazione di IM 1.

__________ è distante dal fratello IM 1 ed __________

non ha mai accettato la malattia del fratello, lo e __________ invece abbiamo

sempre saputo e accettato lo stato di IM 1. Aggiungo che con IM 1 vi è sempre

stato un buon rapporto. Lui si rivolgeva spesso a me e a mia moglie per avere

aiuti di tipo economico, lo e __________ ci siamo sempre prodigati per aiutarlo

sia economicamente che moralmente, siamo stati sfiancati dalle continue

richieste di denaro a noi rivolte da IM 1. IM 1 non era in grado di regolarsi a

livello economico personale, lo e mia moglie avevamo imposto a IM 1 di darci

quanto gli era elargito dalla A.l. ovvero CHF 700.- e che a nostra volta gli

avremmo dato CHF 20.- al giorno. Ma purtroppo tale sistema non funzionava, anzi

IM 1 continuava a chiedere denaro.

Per fare un passo in dietro posso dire che IM 1

chiedeva denaro anche a sua mamma, ma da quando la madre era stata messa in

casa anziani IM 1 non aveva altri a cui chiedere tranne che a me e a mia

moglie. Circa un anno fa riuscivamo a convincerlo a rivolgersi a __________, un

vecchio amico di IM 1 ed ex compagno di scuola. Questo siccome __________ si

occupa della gestione amministrativa per i privati che ne necessitano. Nel 2014

circa IM 1 accettava di dare l'incarico di curatore a __________. Grazie a __________

mio cognato IM 1 non ha più potuto chiedere a noi del denaro. O meglio ci

provava ma noi a quel punto potevamo dire di no. Mia moglie ogni tanto gli dava

comunque qualche cosa. Aggiungo anche che, anche se avevamo chiesto e ottenuto

l'intervento di __________, non abbiamo minimamente abbandonato IM 1.

Se posso permettermi mi sono fatto l'idea che IM 1,

dopo l'intervento del curatore che lo conteneva dal punto di vista delle spese,

si sia sentito spiazzato e messo di fronte a delle regole precise, dei paletti

ben saldi. Secondo me quello che è successo a IM 1 è una conseguenza da lui

cercata per sfuggire a queste regole che a lui non andavano bene, IM 1 secondo

me sapeva a cosa andava incontro ed era questo che voleva ovvero andare in

prigione.

In merito al rapporto tra IM 1 e il suo medico ACPR

1, io ero al corrente del fatto che IM 1 ritenesse la persona cattiva che gli

faceva prendere delle medicine che secondo IM 1 non erano necessarie. Ma io

avevo parlato di questo con ACPR 1, e Io stesso medico però mi confermava che IM

1 agli appuntamenti per la terapia si presentava sempre in anticipo.

ADR. Rispondo di non aver mai sentito dire da IM 1

di voler compiere atti violenti nei confronti del proprio medico ACPR 1. Posso

dire che mia moglie __________, dai fatti del 1996, é sempre rimasta sensibile

al suono delle sirene della Polizia. Mia moglie si ricorda di quel periodo che

per lei e la sua famiglia non è stato per nulla piacevole. Periodo che l'aveva

molto segnata.

E ora che è in prigione __________ ha un pensiero in

meno, ma non per egoismo o cinismo. IM 1 nei mie confronti aveva un po' di

timore reverenziale, mentre nei confronti della sorella ha più confidenza.

Voglio anche aggiungere che IM 1 adora le mie figlie e le ha nel cuore. Per noi

IM 1 è come un terzo figlio.

L'agente interrogante mi chiede se io abbia mai

avuto il timore o il sospetto che IM 1 potesse compiere un atto violento.

Dopo i fatti del 1996, dire di no non sarebbe

corretto. Infatti avevamo sempre il timore, sia io che mia moglie, che potesse

accadere ancora qualche cosa. Ma non avevamo mai avuto avvisaglie o elementi

oggettivi che portassero a pensare questo. II timore che ho espresso era

puramente a livello teorico in considerazione del precedente, ma senza che dai

comportamenti di IM 1 o dai suoi discorsi vi fosse motivo di temere alcunché.

lo e mia moglie sappiamo che IM 1 è malato, ma la

gente comune che lo vede per la strada, non essendo a conoscenza della

situazione lo prende per un alcolizzato o peggio, senza soffermarsi troppo a

pensare e questo ci fa soffrire.

Secondo noi famigliari il declino di IM 1 non è

iniziato tanto nell'infanzia, ma nell'infelice periodo, 1989-1990, nel quale

lui si era fatto abbindolare dalla setta degli Are Krishna, che all'epoca

avevano sede a __________.

A domanda dell'avvocato DUF 1 rispondo che erano i

tempi quelli in cui IM 1 frequentava il gruppo Are Krishna e in cui i genitori

di __________, pure frequentatore del gruppo, avevano fatto sequestrare il loro

figlio, e lo avevamo dato in mano a un de-programmatore inglese per cercare di

ricondurlo a una vita normale.

Ricordo che, nell'interesse di IM 1 eravamo stati

molto vicini alla famiglia __________ durante il processo che avevano subito,

ed avevamo perfino discusso a casa nostra con l'inglese de-programmatore che

aveva ricevuto l'incarico dai __________, chiedendogli consigli per IM 1.

Ricordo che ci aveva detto, ad esempio, di non

contraddirlo direttamente, ma di prendere la questione al largo, partendo dalle

sfumature per poi farlo arrivare a riconoscere autonomamente l'erroneità di

un'affermazione di principio. IM 1 è sempre stato influenzabile da parte di

quel gruppo, senza restarne fortunatamente completamente coinvolto. IM 1 ancora

oggi, a mio giudizio, ha delle influenze di quel periodo, ad esempio a volte

ritorna vegetariano, per poi dopo un po' ritornare nuovamente onnivoro, inoltra

ha delle letture "alternative" riferite principalmente __________

ADR. Rispondo che prima dei fatti avvenuti il

24.03.2015, l'avevo visto un paio di volte negli ultimi 3 mesi. Ma però noi

eravamo regolarmente in contatto con il curatore, il quale ci informava che non

vi era nulla di anomalo.

Per me la speranza di oggi è che, oltre alla pena, IM

1 sia curato nel modo più adeguato possibile.”

(AI 54).

4.5. SECONDO

VERBALE DELL’IMPUTATO DINANZI AL PP

Nel corso di questo secondo verbale, avvenuto il 21

maggio 2015 dinanzi al PP PP 1, l’imputato confermava ancora la sua versione

dei fatti e prendeva posizione sulla perizia medico legale del dr. __________,

sui risultati degli esami tossicologici che lo davano positivo al THC, come

pure su alcune dichiarazioni dei testimoni sentiti in Polizia:

“(…) Non ho bisogno di rileggere il mio verbale di

interrogatorio perché mi ricordo perfettamente cosa ho dichiarato. Sono un

giocatore di scacchi quindi la mia memoria è buona. In ogni caso confermo tutte

le mie passate dichiarazioni. (…)

Mi viene chiesto se confermo le mie dichiarazioni

del 24.03.2015 appena lettemi dal verbalizzante.

Confermo le mie dichiarazioni di un paio di mesi fa

e in particolare che la mia intenzione quel giorno era quella di colpire il Dr.

ACPR 1 alla testa, alla base della nuca, col martello per ucciderlo. Voglio

comunque precisare che non è facile ammazzare una persona. La prova è il fatto

che circa 20 anni fa io ho colpito al petto una persona con una sciabola, ma è

rimbalzata indietro e non è morta.

ADR che l'azione a cui ho

dato avvio con la mia mano destra armata di martello per colpire alla testa il

Dr. ACPR 1 è avvenuta esattamente come ho già dichiarato il 25.03.2015.

Considerandi

II PP mi legge a questo punto le considerazioni

medico legali esposte dal perito dott. __________ a partire dal pagina 7 della

perizia eretta sulla mia persona il 30.04.2015. Mi viene chiesto se ho delle

osservazioni.

Non ne ho. Ho comunque preso atto di quello che ha

detto il medico legale. Forse esagero un po' con questa mia espressione, ma se

avessi rotto il cranio al Dr. ACPR 1, dalla sua testa sarebbe uscita solo

segatura.

II PP mi fa ora prendere atto che, interrogato

come testimone P08.04.2015, __________ ha dichiarato che più volte gli avrei

detto che era mia intenzione "spaccare la

faccia" al medico, con il quale ero arrabbiato

perché mi imponeva la "puntura" ogni 15 giorni. Mi viene chiesto di prendere posizione.

È vero, negli ultimi tempi a __________ ho detto più

volte che avrei voluto "spaccare la faccia" al Dr. ACPR 1 perché non voleva togliermi l'obbligo di farmi

regolarmente una puntura di HALDOL che è un neurolettico. So che si tratta di

un medicamento, che è una schifezza, che per le prime due ore ti fa girare la

testa e impastare la bocca, poi si deposita nei tessuti adiposi e viene rilasciato

nell'arco di due settimane.

ADR che l'HALDOL non fa

nulla. Fa solo venire delle risacche mnemoniche, ossia dei vuoti di memoria.

ADR che l'HALDOL non mi

serve a restare più calmo. La prova è quella che quel giorno sono andato dal

Dr. ACPR 1 con il martello. C'è anche probabilmente una questione di

assuefazione.

Il PP mi legge a questo punto le seguenti

dichiarazioni del 02.04.2015 della teste __________, operatrice sociale presso

Ingrado, dove la stessa mi ha visto la mattina del 24.03.2015:

"Ricordo che IM 1 mi aveva detto, testuali

parole, "che avrebbe ridotto il dottor ACPR 1 come un Plasmon". Mi

disse anche di aver con sé un martello che portava nello zaino. (...) Ricordo

anche che IM 1 aveva affermato che avremmo letto il suo nome sui giornali e

alla mia domanda egli ha poi espresso l'intenzione di ridurre il suo psichiatra

come un "Plasmon"."

Mi viene chiesto di prendere posizione.

È tutto giusto. È vero che a quella ragazza ho detto

che volevo ridurre il Dr. ACPR 1 come un "Plasmon". È pure corretto

che le ho detto che avevo con me un martello.

L'interrogante mi informa che il 25.03.2015 è

stato interrogato come testimone anche il mio curatore __________, di cui mi

vengono lette le seguenti dichiarazioni:

"(...) avevo sentito IM 1 (...) 23.03.2015, la

sera, verso le ore 20.00. In quel frangente mi aveva esternato rabbia nei

confronti degli psichiatri e con il mondo della medicina in generale, casse

malati, multinazionali, farmaceutiche e tutto ciò che gravita attorno al campo

medico. Mi diceva che non voleva più sottoporsi alla cura obbligatoria e che

quindi voleva smettere di fare le punture. (...) IM 1 nel suo discorso (...) ad

un dato momento mi esprimeva la sua volontà di "fargliela pagare"

espresso in senso generale nei confronti del Dr. ACPR 1."

Mi viene chiesto di prendere posizione.

È vero che la sera prima dei fatti ho sentito al

telefono il mio curatore. È pure vero che già la sera prima ero arrabbiato con

il Dr. ACPR 1, ma anche in generale contro l'intera industria farmaceutica.

ADR che io sono

arrabbiato con l'industria farmaceutica perché propone la droga di Stato,

quando invece io preferisco la marijuana che è biologica.

Il verbalizzante mi fa infine prendere atto che

sono stati acquisiti agli atti gli esiti delle analisi tossicologiche del

sangue prelevatomi il 24.03.2015 alle ore 21.15. Analisi che non hanno rilevato

alcool, ma, per quanto qui interessi, del THC, che è la principale sostanza

attiva della canapa.

Ne prendo atto e, su domanda del PP, rispondo che

nei tre anni che hanno preceduto il mio arresto, stimo di aver consumato

marijuana un giorno sì un giorno no. Preciso comunque che io poche volte ho

potuto comperarmi la canapa. Di solito l'ho fumata in compagnia nel senso che

mi veniva offerto qualche tiro da uno spinello che "girava". Facendo

una stima grossolana, do atto di aver fumato di media circa 2 gr. di marijuana

al mese nel corso degli ultimi anni. Non ho mai consumato altri tipi di

sostanze stupefacenti negli ultimi anni, anche se nella mia vita mi è capitato,

tantissimo tempo fa, di provare cocaina ed eroina, sostanze che avevo assunto

per sniffata e che considero oggi deleterie. In un'occasione mi era anche

capitato di provare LSD 25, ero molto giovane (anni 70); era di moda.

Il PP mi dice che nel mio sangue è anche stato

trovato, oltre all'HALDOL, anche il principio attivo del VALIUM.

Da parte mia osservo che il giorno prima dei fatti

mi ero recato all'SPS di ____ dove avevo fatto presente

al'infermiere __________, che avevo bisogno di un po' di VALIUM per calmare i

nervi perché ce l'avevo su con il Dr. ACPR 1 come anche con tutti gli

psichiatri che lo avevano preceduto. Al ché __________ mi ha dato una mezza

pastiglia di VALIUM che ho assunto immediatamente.

ADR che quella mezza

pastiglia di VALIUM non mi ha calmato. Non mi ha fatto effetto.

Il PP mi chiede ora come sono andate le visite

delle dr.ssa __________ a __________.

Sono andate bene. La Dr.ssa __________ è una persona

affabile, gentile. Mi ha fatto un sacco di domande e io le ho risposto nella

maniera più trasparente possibile.

Il PP mi informa che la dr.ssa __________ mi

visiterà alla Stampa nel corso di questo fine settimana.

Ne prendo atto. Faccio solo presente che nella

giornata di sabato 23.05.2015 in carcere c'è una festa dalle ore 13:30 nel senso

che si possono ricevere le visite di amici e parenti, e io a tal proposito, ho

detto a mia sorella che poteva venire a trovarmi.

Mi viene chiesto se ho qualcosa da aggiungere.

No, non ho altro da aggiungere.

A domanda dell'avv. DUF 1 rispondo che effettivamente quando due settimane fa sono stato a __________

per essere visitato dalla Dr.ssa __________, ritengo di aver salvato la vita ad

un detenuto con il quale condividevo la cella. Ebbene la mattina stavo dormendo

e tutto ad un tratto ho sentito il rumore di una sedia. Ho aperto gli occhi e

ho notato che l'uomo si era appeso ad un appiglio vicino alla finestra della

cella grazie ad un pezzo di stoffa che aveva strappato dal materasso. Si stava

impiccando. Al ché io l'ho tenuto sollevato da terra e ho chiamato i soccorsi

che sono arrivati subito. Quell'uomo, grazie alla mia azione, ha potuto essere

soccorso tempestivamente.

A domanda dell'avv. __________ rispondo che durante questo mio periodo di detenzione continuo ad

assumere ogni 15 giorni la puntura di HALDOL. Alla stessa non mi sto

opponendo.”

(AI 50).

4.6

LA

SALUTE MENTALE DELL’IMPUTATO

4.6.1

Perizia

del 1995

Il PP PP 1 acquisiva agli atti la perizia psichiatrica allestita

il 12.12.1995 dal Dr. med. __________ dall’incarto ACC 12/1996, nonché

il complemento peritale dell’11.03.1996. Di seguito sono riportate le

conclusioni:

"

QUESITI PERITALI

Quale è lo stato di salute mentale del periziando oggi e quale

era al momento dei fatti;

Il periziando presenta oggi e al momento dei fatti una schizofrenia

di tipo disorganizzato a decorso continuo (ICD-10: F 20.10) con elementi di

tipo paranoide.

I reati commessi sono in relazione con un disturbo dello stato

psichico, e cioè:

La capacità del periziando di valutare il carattere illecito era

scemata?

Al momento dei fatti il peritando era in grado di valutare il

carattere illecito di quanto stava facendo.

Essendo data pienamente questa capacità di valutazione, era per

contro scemata la capacità di agire secondo tale valutazione?

La capacità di agire seconda tale valutazione era per contro

sicuramente scemata, in un grado medio-grave.

Erano scemate tanto la capacità di valutazione quanto quella di

conseguentemente agire?

Se la capacità di valutare il carattere illecito dell’atto

commesso era intatta, la capacità di valutare in modo adeguato la situazione

che lo ha spinto commettere questo atto era compromessa in grado pure

medio-grave. Di conseguenza, come già al punto 2.1 la capacità di agire di

conseguenza era pure compromessa nella stessa misura.

Il periziando ha così commesso i fatti punibili in stato di

scemata responsabilità, ed in quale grado (art. 11 CPS)?

Il periziando ha commesso i fatti in uno stato di scemata

responsabilità di grado medio-grave.

Era il periziando totalmente irresponsabile (art. 10c CPS)?

No, il periziando non era totalmente irresponsabile.

Mette il periziando gravemente in pericolo la sicurezza

pubblica?

Tenuto conto del grave disturbo psichico del peritando, della sua

storia clinica e degli accertamenti testistici esiste una pericolosità

potenziale in caso di abuso di sostanza alcoliche o di altri stupefacenti e in

circostanze in cui il peritando si senta minacciato nella sua mal strutturata

identità sessuale oppure messo alle strette senza altra possibilità di evitare

o controllare in altro modo l’emergere della sua aggressività.

L’imprevedibilità legata al disturbo di base rende la prognosi molto riservata.

È opportuna l’adozione di misure secondo gli art. 42 o 44 CPS?

No. Per quanto concerne l’art. 44 segnaliamo come il peritando

abbia interrotto completamente il consumo di alcool dopo l’ultimo ricovero in

Clinica psichiatrica.

È opportuna l’adozione di misure secondo l’art. 43 CPS, in

particolare:

un trattamento medico o una cura speciale in una casa di salute o

di custodia (art. 43 cfr. 1 cpv. 1 CPS); in caso affermativo, quale?

Le condizioni psichiche del peritando esigono un trattamento

psichiatrico, nel senso di un intervento terapeutico riabilitativo che deve

essere inizialmente effettuato in un ambiente protetto e qualificato per questo

compito. Particolare attenzione dovrà essere posta all’offerta di un contesto

strutturante, che tenendo presente i gravi deficit legati al disturbo

psichiatrico sia però anche in grado di valorizzare quelle risorse ancora

presenti. L’istituzione più adeguata dovrebbe poter offrire un intervento

terapeutico-riabilitativo sia sull’asse lavorativo che su quello abitativo e

ricreativo. Concretamente nella realtà ticinese attuale potrebbe entrare in

linea di conto il Centro Abitativo Ricreativo e di Lavoro (CARL)

dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale situato a Mendrisio-Casvegno,

che potrebbe ospitare nei suoi appartamenti protetti il peritando e

contemporaneamente offrire un’attività lavorativa protetta presso uno dei suoi

Laboratori riabilitativi. Il collocamento presso detta struttura residenziale

potrebbe avvenire in modo graduale, prevedendo inizialmente una degenza presso

la Clinica Psichiatrica Cantonale ed un contemporaneo progressivo inserimento

presso i laboratori protetti del CARL, per poi giungere ad un trasferimento

presso le strutture abitative dello stesso.

Il peritando dovrebbe essere costantemente seguito da uno

psichiatra, preferibilmente attivo presso la Clinica Psichiatrica Cantonale.

Considerate le condizioni psichiche attuali del peritando potrebbe essere

indicato procedere a questo collocamento già prima del processo.

Una seconda possibilità potrebbe essere quella di separare

l’intervento sull’asse lavorativo da quello sull’asse abilitativo prevedendo un

inserimento presso un laboratorio protetto del luganese e il collocamento in un

Foyer per adulti. Concretamente potrebbe entrare in linea di conto un

inserimento presso il Lavoratorio __________, gestito dalla Cooperativa Area in

collaborazione con Patronato Penale, inserimento che potrebbe iniziare già

durante la detenzione preventiva. Più problematico mi sembra essere invece il

collocamento in un Foyer, essendo l’attuale disponibilità di posti per questo

tipo di bisogni molto ridotta.

A questo punto si potrebbe pensare, tenuto conto delle

considerazioni circa l’imprevedibilità del peritando rispetto alla

pericolosità, soprattutto in situazioni non protette, ad una rinuncia

dell’applicazione di un’eventuale sospensione condizionale della pena. Si

potrebbe così attuare la prima fase dell’intervento riabilitativo durante

l’espiazione disponendo di un lasso di tempo maggiore, che permetta di meglio

valutare la natura degli interventi successivi da proporre, tenuto conto dei

risultati raggiunti.

un trattamento ambulatorio (art. 43 cfr. 1 cpv. 1 ult. frase)?

Un trattamento ambulatoriale non entra inizialmente in linea di

conto, non offrendo sufficienti garanzie di successo, tenuto conto dell’assenza

di una coscienza di malattia del peritando.

l’internamento in uno stabilimento appropriato, mettendo il

periziando gravemente in pericolo la sicurezza pubblica (art. 43 cfr. 1 cpv. 2

CPS); in caso affermativo quale?

Vedi considerazioni al pto 5a.

l’internamento, completato con cure mediche (art. 43 cfr. 1 cpv. 1

e 2 CPS) in caso affermativo, in quale stabilimento e quali cure?

Vedi considerazioni al pto 5.a.

In caso di sospensione condizionale della pena, è necessario

imporre al periziando controlli medici (art. 41 cfr. 2 cpv. 1 CPS)?

Si, vedi considerazioni al pto.5.a.”

(AI 5).

4.6.2

Perizia

del 2015

Con perizia del 10 giugno 2015, la dr.ssa __________ esprimeva le

seguenti conclusioni:

"

Risposte ai quesiti peritali:

Esistenza di una turba psichiatrica

L’esame del periziando mette in evidenza una turba psichica al

momento dei fatti imputati nell’ipotesi accusatoria in cui si sarebbero

effettivamente verificati, indicando i criteri costitutivi del disturbo

rilevati nella fattispecie?

Si

Se si quale e in che misura, riferendosi in particolar modo alle scale

diagnostiche ICD-10 o DSM4.

Il periziando, secondo la scala diagnostica ICD-10, riunisce i

criteri per una diagnosi di: Schizofrenia paranoide, decorso continuo (F20.00)

Sindrome da dipendenza da sostanze multiple (cannabis e alcool)

utilizzazione continua (F19.25)

Tratti di personalità dissociale

Incapacità o scemata responsabilità (art. 19 cpv. 1 e 2 CP)

I reati presi in considerazione (se confermati) sono da mettere in

relazione con la turba psichica rilevata sopra (sub 1)?

Si.

Inoltre:

2.2

In questo caso era il periziando totalmente incapace di

valutare il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione (art. 19

cpv. 1 CP)?

Il periziando era capace di valutare il carattere illecito

dell’atto, ma era parzialmente incapace di agire secondo tale valutazione .

Era al momento dei fatti scemata la capacità del periziando di

valutare il carattere illecito della sua azione (art. 19 cpv. 2 prima ipotesi

CP)?

No.

Essendo data (in parte o pienamente) la capacità di valutazione,

era al momento dei fatti scemata la capacità di agire (art. 19 cpv. 2 seconda

ipotesi CP)?

Si. Sulla base del quadro psicopatologico presentato dal

periziando (rigidità ideativa, ideazione delirante a carattere paranoide,

disturbi della relazione interpersonale) la capacità di agire in conseguenza

era scemata.

Nel caso in cui l’autore avesse agito in stato di scemata capacità

di valutare o di agire, qual era il grado – leggero, medio o grave – della

scemata imputabilità?

Il grado della scemata imputabilità è medio.

Rischio di recidiva

3.1

Dal punto di vista psichiatrico forense, presenta il

periziando un fondato pericolo di commettere nuovi reati?

Si

3.2

Dal punto di vista psichiatrico forense è possibile dare

indicazioni riguardo ai reati che il periziando potrebbe commettere in futuro e

circa la probabilità che ciò avvenga?

Il rischio di recidiva è elevato in considerazione al quadro

psicopatologico del periziando. Il tipo di reati potrebbe essere il medesimo.

Richiamato l’art. 64 CP:

Dal punto di vista psichiatrico forense può essere affermato che

il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo è collegato a

particolari caratteristiche della personalità del periziando e alle circostanze

in cui sarebbe stato commesso il reato (art. 64 cpv. 1 lett. a CP)?

No.

Dal punto di vista psichiatrico forense può essere affermato che

il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo è collegato a una sua

turba psichica di notevole gravità permanente o di lunga durata (art. 64 cpv. 1

lett. b CP)?

Si. Non si può attualmente dichiarare che la misura indicata in

seguito (trattamento stazionario chiuso) non abbia prospettive di successo a

lungo termine, né che il periziando possa essere oggi considerato durevolmente

refrattario. Gli effetti di una misura di tipo chiuso e l’età del periziando

devono essere rivalutate a termine.

Misure terapeutiche (artt. 59-61 e 63 CP)

4.1

E’ il periziando tuttora affetto dalla turba psichica (o

tossicomania o altra dipendenza) rilevata sopra (sub 1)?

Si.

4.2

Ammessa la correlazione tra l’accertata turba psichica ( o

tossicomania o altra dipendenza) e i fatti oggetto del procedimento penale,

esiste un trattamento stazionario o ambulatoriale adeguato per questa turba e

se sì quale?

Il trattamento preconizzato è di tipo farmacologico (neurolettici)

associato ad una terapia psicologica di sostegno. Rispetto alle caratteristiche

di personalità del periziando un inquadramento di tipo penitenziario potrebbe

essere benefico.

4.3

Vi è da attendersi che con questo trattamento si potrà evitare

il rischio che il presunto autore commetta nuovi reati in connessione con la

sua turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza)? In questo senso è solo

il trattamento stazionario idoneo a contenere il rischio di nuovi reati, oppure

un trattamento ambulatoriale risulterebbe ugualmente adeguato?

Con il trattamento preconizzato si può diminuire il rischio di

commettere nuovi reati (in funzione anche dell’età del periziando), ma questo

rischio non sembra poter essere completamente abolito in base alla valutazione

odierna. Delle rivalutazioni periodiche sono necessarie.

Un trattamento ambulatoriale è insufficiente.

4.4

Quali possibilità pratiche (istituti, enti, servizi, ecc.) per

attuare il trattamento suggerito in Ticino o in altri Cantoni?

In Ticino il trattamento potrebbe svolgersi alla Stampa (sulla

base anche dell’adesione del periziando a questa possibilità). In altri cantoni

un’unità d’esecuzione delle misure (come a Curabilis, Ginevra) potrebbe riunire

i trattamenti ipotizzati.

4.5

Il periziando è pronto a sottoporsi a questo trattamento? Un

tale trattamento ordinato contro la volontà del periziando, avrebbe comunque

possibilità di successo?

Il periziando è d’accordo di assumere la terapia farmacologica e

di sottoporsi a dei colloqui psichiatrici in ambito carcerale. E’ assolutamente

opposto ad un ricovero in ambito psichiatrico.

4.6

La contemporanea espiazione della pena pregiudicherebbe o

ostacolerebbe fortemente il successo del trattamento?

No.”

(AI 56).

4.7

ESAMI

TOSSICOLOGICI

Gli esami tossicologici delle urine dell’imputato al momento dei

fatti hanno rilevato la presenza di: aloperidolo (neurolettico), diazepam

(ansiolitico), nordiazemap (ansiolitico, metabolita del diazepam),

delta-9-tetraidrocannabinolo (THC, principale sostanza attiva della cannabis),

acido THC-11-carbossilico (THC-COOH, metabolita inattivo del THC) e caffeina

(AI 42). Così prendeva posizione l’imputato sentito dalla Polizia il 30 aprile

2015:

"

prendo atto dei risultati delle analisi effettuate sul mio sangue

e dichiaro che, in merito alle sostanze elencate e tranne la Cannabis, queste

riguardano i medicamenti che prevedeva la terapia a cui mi sottoponevo presso

il centro psicosociale di __________.

In riferimento alla Cannabis i risultati di laboratorio confermano

quanto da me dichiarato e messo a verbale dinnanzi al Procuratore Pubblico

ovvero che consumavo Marijuana / Cannabis nelle modalità da me descritte.”.

(allegato all’AI 54).

4.8

VERBALE

FINALE E DIBATTIMENTO

L’imputato veniva sentito un’ultima volta il 19 giugno 2015 (AI

59), verbale in cui gli venivano contestati tutti gli elementi a suo carico e

ove l’imputato, per la prima volta, mostrava un minimo segno di ravvedimento:

" Per quanto

riguarda l'ipotesi di reato di tentato omicidio intenzionale (subordinatamente di tentate lesioni gravi subordinatamente di tentate lesioni semplici qualificate), l'inchiesta

ha fatto emergere in particolare grazie ai seguenti atti istruttori che il PP

mi legge/riassume, ossia:

-

alle mie dichiarazioni in polizia del 24.03.2015 (Al

1.

mio verbale, da pag. 3, riga 40, a pag. 6, riga 15) e innanzi al PP del

25.03.2015

(Al 6. da pag. 4, riga 12, a pag. 7 riga 31) e del 21.05.2015

(Al 50, a pag. 3, da riga 1 a riga 22),

-

alle dichiarazioni in polizia del dr. med. ACPR 1

del 24.03.2015 (Al 1, da pag. 3, riga 3, a pag. 4, riga 21);

-

alle dichiarazioni dell'infermiere del SPS __________

del 24.03.2015 (Al 1. da pag. 1, riga 31, a pag. 3, riga 11; nonché a pag. 4,

da riga 1 a riga 14);

-

alle dichiarazioni del mio curatore __________ del

25.03.2015

(Al 54, a pag. 2, da riga 39 a riga 50; nonché a pag. 3, da riga 10

a riga 11 );

-

alle dichiarazioni dell'operatrice sociale di

Ingrado __________ del 02.04.2015 (Al 54, a pag. 3, da riga 26 a riga 28;

nonché a pag. 4, da riga 12 a riga 23);

-

alle dichiarazioni di __________ dell'08.04.2015

(Al 54, pag. 3, da riga 43 a riga 44; nonché a pag. 4, riga 9);

-

alle fotografie relative al martello da me

utilizzato il 24.03.2015 nei confronti del dr. ACPR 1 allestite il 30.03.2015

dalla Polizia cantonale (Al 20);

-

alla perizia medico legale sulla mia persona

allestita il 30.04.2015 dal dr. Antonio OSCULATI (Al 45);

che io verso le ore

14.15

del 24.03.2015, all'interno di un ufficio del Servizio psico-sociale di __________,

dopo aver brevemente discusso con un infermiere e la vittima seduti ad un

tavolo, dopo aver distratto quest'ultima consegnandole un libro che avevo

portato con me, alzatomi improvvisamente in piedi, estraendo dal mio zaino un

martello da carpentiere della lunghezza di 28 cm e del

peso di 327 grammi, portandomi ad un distanza di 40-50 cm

dalla parte lesa che si trovava sulla mia destra, caricando il colpo,

segnatamente portando la mia mano destra armata del martello all'altezza della

mia spalla sinistra, dando quindi avvio ad un movimento da destra verso sinistra

e dall'alto leggermente verso il basso con l'intento di colpire alla nuca il

malcapitato, ho tentato intenzionalmente di cagionare la morte del mio

medico psichiatra curante dr. med. ACPR 1, non riuscendo nel mio intento,

in quanto l'infermiere _____ è riuscito a bloccarmi il braccio e a

immobilizzarmi a terra dopo una breve colluttazione

Confermo nuovamente che i fatti sono avvenuti come

il PP mi ha appena riassunto. Oggi però ci tengo a dire che, dopo oltre tre

mesi di carcere in cui ho avuto modo di riflettere a fondo, sono giunto alla

conclusione che il mio gesto nei confronti del Dr. ACPR 1 è stato una

stupidata. Non dovevo farlo. In fondo io sono un pacifista. Oggi sento proprio

di essere pentito.

Penso anche comunque che se fossi riuscito davvero a

colpire in testa il Dr. ACPR 1, al massimo comunque gli avrei fatto un

bernoccolo perché io non sono un palestrato.

Voglio infine aggiungere che io il giorno dei fatti,

ma prima di andare al Servizio psico sociale di __________, verso le 9:30/10:00

mi sono presentato allo sportello del Ministero Pubblico di __________, dove ho

parlato con una ragazza. Alla stessa ho detto che avevo consegnato nei mesi

passati in due occasioni una denuncia contro il Dr. ACPR 1 per "abuso in

psichiatria". Ho anche detto che non avevo ricevuto neppure un decreto di

non luogo a procedere. Ho quindi detto che "siete responsabili di quello

che sta per succedere". Di seguito, stizzito, me ne sono andato.

ADR che non ricordo se

ho detto alla ragazza dello sportello che ero IM 1.

ADR che io non ho

assolutamente detto alla ragazza dello sportello quali erano le mie intenzioni.

Alla ragazza non ho detto che nel mio zaino avevo un martello.

ADR che sono stato allo

sportello 3/4 minuti, perché la ragazza, dopo che le avevo segnalato le mie

denuncie contro ACPR 1, se ricordo bene, è andata ad informarsi, (ma non so da

chi) e, tornata da me, mi ha detto che avrei dovuto fare ricorso ad una

commissione tutoria.

Quanto all'ipotesi di reato di contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti, l'inchiesta ha fatto emergere (grazie alle mie

dichiarazioni e alle analisi tossicologiche del mio sangue; Al 42) che

io senza essere autorizzato, a ____, _____ e in altre imprecisate località, nel

periodo giugno 2012 / marzo 2015, ho consumato personalmente circa 2 grammi di

marijuana al mese.

Mi viene chiesto di prendere posizione.

È corretto.

Il PP mi dice che la Dr.ssa __________, nella sua

perizia psichiatrica allestita il 10.06.2015, ha riportato che io ho in passato

consumato anche della cocaina. Mi viene chiesto se lo confermo anche oggi.

Sì, lo confermo e stimo di averne consumata negli

ultimi 3 anni in ragione di circa 5 grammi. Costa molto, quindi non potevo

permettermi di comprarla. Preciso che in parte mi è anche stata offerta durante

delle feste.

Il PP mi informa ora che la Prof. dr. med. __________

il 10.06.2015 ha prodotto la perizia psichiatrica che mi riguarda.

Lo so, perché il mio difensore me ne ha trasmesso

una copia che ho letto integralmente.

ADR che ho capito cosa

ha scritto su di me la Dr.ssa __________.

Il PP mi chiede se ho qualcosa da dire in merito

alle conclusioni esposte in perizia dalla Dr.ssa __________.

Non ho niente da dire.

ADR che d'accordo o no

con la perizia, tanto non cambierebbe niente. Il mio destino verrà deciso dal

giudice. Tanto ho capito che la puntura dovrò farla per tutta la vita.

Il PP mi fa ora prendere atto che, attualmente,

si trova ancora sotto sequestro quanto segue:

il martello da carpentiere (rep. 39273)

un coltellino svizzero Victorinox (rep. 39275)

uno zaino da montagna, marca Seleva (rep. 39274)

il libro di Corona Mauro dal titolo "Nel legno

e nella pietra"

Mi viene chiesto se, rivendico la restituzione di

qualcosa.

Oggi non chiedo la restituzione di niente, a

processo chiederò che mi vengano restituiti il coltellino svizzero, lo zaino e

il libro.

ADR che il 24.03.2015

avevo con me il coltellino svizzero perché è sempre nel mio zaino.

Assolutamente non era mia intenzione utilizzarlo contro il Dr. ACPR 1 o contro

di chicchessia.

(…)Ciò che ha scritto in questo contesto la Dr.ssa __________

è in linea di massima corretto. Non ho altro da aggiungere rispetto alla mia

vita, ad eccezione del fatto che a me è davvero pesato, nel senso che mi ha

fatto molto soffrire, che mio padre sia stato condannato quando io avevo circa

8.

anni per pedofilia. Ultimamente, potendo riflettere molto in carcere, questo

ricordo è riaffiorato e mi deprime piuttosto perché è una cosa molto brutta,

sgradevole. Preciso che quando ero giovane sono venuto a sapere di questo fatto

ma in famiglia non se ne è mai parlato.

Il PP chiede a IM 1 se ha qualcosa da aggiungere.

In futuro spero di poter essere collocato alla

Clinica psichiatrica di __________. Ritiro al proposito ciò che ho detto alla

Dr.ssa __________: se andrò laggiù mi impegno a non appiccare fuoco alla

struttura.”

(AI 59).

A seguito delle ultime dichiarazioni dell’imputato, veniva

identificata l’impiegata del Ministero pubblico che lo ricevette il giorno dei

fatti. Si tratta di __________, la quale così dichiarava al PP Pagani il 19

giugno 2015:

" Lavoro presso

il Ministero Pubblico di __________ dal 16 febbraio 2015. In particolare svolgo

le mie mansioni presso il centralino/sportello dell'ufficio. (…)

Il PP mi legge a questo punto le dichiarazioni

odierne di IM 1 a pag. 3 del suo verbale da riga 13 a riga 30.

Mi ricordo in linea generale cosa è successo.

Premetto anzitutto che io ho in testa che quella persona, che portava una

giacca da moto verde ed aveva con sé uno zaino, si è presentato allo sportello,

se non sbaglio, all'inizio del pomeriggio.

Il PP mi fa prendere atto che i fatti oggetto del

procedimento penale sono avvenuti attorno alle 14.15 e che lo sportello del

MP apre alle 14:00.

Sentito questo, osservo che è possibile allora che

la persona di cui stiamo parlando sia arrivata allo sportello in tarda

mattinata. Non mi sembra proprio già alle 9:30. Ricordo anche che comunque nel

pomeriggio, ma non a grande distanza dall'episodio dello sportello di cui poi

parlerò, ho preso una telefonata in entrata da un certo Dr. "ACPR 1..."

(non ricordo come finisse il cognome) che si trovava in un pronto

soccorso (senza specificare di quale ospedale) ed era molto agitato. Chiedeva

di poter parlare con un Procuratore, osservando che temeva per l'incolumità

della sua famiglia, dicendo pure che era stato aggredito. Sottolineo che io ho

collegato questa telefonata con il pregresso episodio allo sportello, visto che

il dottore mi aveva detto d'aver subito una aggressione da un suo paziente

psichiatrico.

Il PP mi chiede ora cosa è avvenuto allo

sportello quel giorno.

L'uomo, di cui non ho mai saputo le generalità

perché non me le ha mai comunicate, nonostante le mie richieste, inizialmente

mi ha detto che stava aspettando una decisione o un decreto (non ricordo quale

dei due), che era stufo di aspettare perché aveva fatto delle denuncie. Al che

io gli ho detto che per sollecitare la decisione doveva fare una richiesta

scritta, o tramite un formulario prestampato del MP o

tramite una lettera "privata". Fatto sta che lui, agitato

verbalmente, mi ha detto che avrebbe fatto una strage e che noi eravamo i

responsabili. A quel momento ho lasciato transitoriamente lo sportello e mi

sono rivolta ad una mia collega con maggiore esperienza, chiedendole se, vista

l'aggressività, potevamo chiamare il Procuratore. Al che la mia collega mi ha

risposto affermativamente e quindi io ho di nuovo raggiunto lo sportello.

L'uomo era ancora lì. Gli ho detto che eccezionalmente avrei chiamato il

Procuratore interessato del suo caso; questo evidentemente chiedendogli le

generalità o almeno un documento. Sempre agitato l'uomo mi ha ripetuto che era

stufo e, .andandosene, mi ha detto che allora avrebbe risolto lui il problema

facendo una strage. lo dallo sportello ho cercato di richiamarlo, dicendogli: "signore

venga qui che l'aiuto". Questa persona non si è però più girata verso di

me ed è uscita dal Palazzo di Giustizia, dirigendosi verso la Pensilina. Posso

dirlo perché sono uscita dallo sportello per richiamarlo, fermandomi però

ancora all'interno del Palazzo là dove si trovano le porte di vetro grandi

(quella più all'interno).

ADR per ribadire che non

sono mai riuscita a sapere le generalità dell'uomo con cui ho avuto a che fare

allo sportello.

ADR che ciò che avevo

vissuto allo sportello non l'ho comunicato ad alcun procuratore.

ADR che ho invece

passato nel pomeriggio al telefono il Dr. "ACPR 1" a un Procuratore,

ma di sicuro non al qui presente PP PP 1.

ADR che io non ricordo

d'aver detto niente all'uomo allo sportello in relazione alla necessità di fare

un ricorso ad una Commissione tutoria, lo del resto non so che competenze abbia

una Commissione tutoria, quindi non mi permetterei di dare indicazioni in

merito.”

(AI 60).

Con decisione 19 giugno 2015, il PP PP 1 decretava la chiusura

dell’istruzione (AI 61) ed il 30 giugno 2015 emetteva l’atto d’accusa.

4.9

DIBATTIMENTO

Al dibattimento, avvenuto il 18 settembre 2015, l’imputato veniva

interrogato nuovamente sulla fattispecie. Così dichiarava:

"

Il giorno dei fatti 24 marzo 2015, cosa successe?

La sera ho telefonato a __________ per avvisarlo delle mie

intenzioni. Visto che ho dovuto fare tutto da solo, ho preso il martello. Si

trovava nella mia scatola degli attrezzi, non l’ho dovuto comprare apposta, lo

avevo in casa e mi serviva per appendere i quadri.

Aveva parlato delle sue intenzioni anche con __________, suo

ospite?

Sì, gli avevo detto di non farsi trovare intossicato dato che

sarebbe arrivata la polizia.

ADR che non trovo niente di male nel consumo di canapa, se

rapportato ad alcuni medicamenti tipo quelli che sono costretto a prendere.

Con lei portava anche un libro, è corretto?

Sì, portavo un libro dal titolo “Nel legno e nella pietra”, tratta

della montagna. L’industria farmaceutica svizzera specula anche sugli animali.

Il libro lo portavo con me per caso, non faceva parte del piano inizialmente.

ADR io ho preferito difendere la mia psico-fisicità, la mia

integrità, da questa persona. La mattina ho preso il bus, mi sono fermato al

bar a __________, ho bevuto un caffè, ho già spiegato tutto. Mi sono recato al

centro psico-sociale e ho chiesto del dr. ACPR 1 per un colloquio privato.

Prima ancora passavo dall’Ingrado, lì ci sono i tossicodipendenti, parlavo con

le persone presenti informandoli delle mie intenzioni.

Queste persone non prendevano verosimilmente sul serio le sue

minacce, però si premuravano di informare un infermiere presso il centro

sociale.

Sì. Tornando a ACPR 1, lui era assente, io allora mi recavo al

Ministero pubblico per sollecitare l’evasione delle mie denunce. A quel momento

non informavo di avere con me un martello, però dicevo alla signorina del

Ministero pubblico che loro sarebbero stati responsabili del mio operato di

quel giorno.

ADR che non mi sono accorto se qualcuno mi correva dietro

in quell’occasione. Poi, verso le 14 del pomeriggio, venivo finalmente ricevuto

dal dr. ACPR 1, in presenza dell’infermiere. Grazie a lui non si è fatto male

nessuno.

Per quale motivo consegnava il libro al dr. ACPR 1?

Niente, così, poi ho tirato fuori il martello e sono stato fermato

da __________.

ADR che confermo che volevo ucciderlo, lo scopo di tutto

ciò era di porre fine al suo comando. Nutro rancore nei confronti degli

psichiatri. Lo psichiatra del carcere ha capito, mi sta scalando il dosaggio

dei medicamenti.

Tornando al giorno dei fatti oggetto dell’AA, lei ha dichiarato

che la sua intenzione era di ridurre il dr. ACPR 1 come “un plasmon”. Così

facendo, lei era convinto che la sua terapia coatta avrebbe avuto fine?

Ero convinto di finire in carcere. Personalmente ero preoccupato,

avevo paura anche di venire portato direttamente al neuro. Se l’avessi ucciso,

probabilmente avrei preso un ergastolo, sarei stato dentro alla mia cella in

cui tutti mi rispettano, nessuno mi disturba, e non mi sarebbero stati dati intossicanti.

Avrei fatto una vita da monaco.

Quando ha cominciato la terapia?

Se ben ricordo, il tentato omicidio del ’95 è avvenuto venerdì 13

ottobre. Dopo sei mesi di carcere, il dr. ACPR 1, psichiatra rompiscatole,

chiedeva colloqui obbligatori. Malgrado io gli avessi detto che non volevo

sonniferi, a lui non importava. Il 14 aprile 1996 sono stato portato

coattamente alla neuro di __________. Non ho bisogno di intossicanti. Adesso li

sto ancora prendendo, ma sto scalando, per porre fine.

Il giorno dei fatti, lei veniva disarmato dall’infermiere e poi

arrestato. La perizia del dr. __________ in atti, indica le possibili

conseguenze sulla salute del dr. ACPR 1, se lei non fosse stato fermato

dall’infermiere. Il martello è risultata un’arma atta a causare la morte di una

persona, se colpita al capo. Lei, preso atto di contenuti della perizia,

ricorda cosa affermava?

Che se avessi rotto il cranio al dr. ACPR 1, dalla sua testa

sarebbe uscita solo segatura.

ADR che è vero, la terapia con l’Haldol mi dà difficoltà

anche a guidare la moto. Con la moto devo avere i riflessi ben pronti, ma anche

guidando la macchina. Può essere pericoloso.

ADR che ho avuto molta pazienza, non c’è un motivo

particolare per cui decidevo di agire proprio quel giorno. Non è stata una

decisione presa d’impulso.

AD confermo che è vero che ho incontrato anche delle

resistenze prima di passare all’atto, ma comunque sono andato fino in fondo.

C’è anche il lato finanziario che mi ha esasperato. Questi medicamenti

obbligatori sono cari, io non ho più pagato nemmeno le fatture delle casse

malati, costano ben fr. 125.- al mese, e io devo pagare solo il 10%! Quindi il

medicamento costa fr. 1'250.- fr, mi chiedo cosa contenga. Mi obbligano a

prenderlo e lo devo pure pagare. Per il mio bene io vado a correre, mangio lo

yogurt con il miele, queste cose fanno bene, non il trattamento a cui sono

sottoposto”.

Sempre nel corso dell’interrogatorio dibattimentale, IM 1, dopo

aver spiegato come si trovava in carcere e raccontato un particolare evento avvenuto

durante il suo soggiorno a __________ per incontrare la perita, veniva

interrogato in merito alla sua disponibilità a sottoporsi ad un trattamento

psichiatrico e farmacologico, e a sapere quali fossero le sue prospettive per

il futuro:

"

In carcere chi si occupa di lei?

Il dr. __________, lui finalmente sta scalando i miei medicamenti.

ADR che in prigione, leggo, scrivo, pulisco la cella, mi

prendo cura di me. Si può considerare una colonia penale, la Stampa. Invece il

Farera lo considero un regime post-comunista, un regime autoritario. Alla

Stampa non siamo così mal messi, basta organizzarsi.

Agli atti risulta un episodio particolare nel corso del viaggio

verso __________. Racconti l’accaduto.

Sì, sono stato portato in un posto orrendo, non avevo nemmeno la

lametta per farmi la barba. Il mio compagno di cella, detenuto di __________,

al mattino ha strappato un pezzo di materasso e si è impiccato trovando un

appiglio vicino alla doccia. Il signore misericordioso ha salvato la vita a

questo ragazzo portando l’arcangelo IM 1 a salvarlo, forse un giorno si

ricorderà di me. Si trattava di un carcere pieno di tipi da neuro, pieni di

problemi psichiatrici. Anche a __________ ho salvato una persona, un uomo che a

seguito di una crisi epilettica mi cadeva addosso. Volendo parafrasare,

scherzando posso dire che quando lavoravo per il Comune ne ho resuscitati 60,

se tento di ammazzarne due sono ancora in credito.

ADR che non so cosa succederà dopo questo processo. La

perizia psichiatrica è arabo per me, non ho capito niente di cosa c’è scritto.

Da quanto ho capito, la schizofrenia è quella cosa che basta guardare il film

“2001 odissea nello spazio” per capirla.

Lei immagina cosa succederà dopo il processo?

No, non lo so.

Il Presidente spiega all’imputato le conclusioni della perizia

psichiatrica in atti. La perizia propone una misura stazionaria duratura, il

trattamento preconizzato è comunque di tipo farmacologico, del tipo che lei non

gradisce. Un trattamento ambulatoriale è giudicato insufficiente. Per il luogo

del trattamento è indicata la Stampa o altre strutture, ad es. il __________ di

__________. La perita conclude che lei è d’accordo ad assumere una terapia

farmacologica. Ad oggi conferma questa sua volontà?

No. Confermo, come precisa il Presidente e come ho dichiarato

prima, che la mia intenzione è di scalare la terapia e poi di non prendere più

niente, come pure di seguire un’alimentazione sana e vegetariana.

La perizia conclude anche che lei è assolutamente contrario ad

essere ricoverato in ambito psichiatrico. Nell’ultimo verbale in atti lei

affermava invece di poter anche essere disposto ad un simile ricovero.

Se lei mi condanna ad una pena per più di 5 anni alla neuro di

Mendrisio, dopo due mesi sono più che defunto.

Il Presidente informa l’imputato che l’esecuzione della pena è

competenza di un’altra autorità, la Corte oggi deciderà solo se pronunciare la

misura da adottare nei suoi confronti, e di quale tipo, ma non il luogo.

Ne prendo atto.

ADR che io in prigione mi trovo a mio agio. Leggo molto.

Mia sorella mi viene a trovare. È passato anche mio fratello ultimamente. Vado

d’accordo più con mia sorella, anche se abbiamo comunque i nostri problemi,

l’universo femminile è difficile da capire.

Il Presidente dà lettura del rapporto del dr. __________

17.09.2015

Confermo che io vorrei non più prendere medicamenti. Mi curo con

il latte ed il miele.

Ad oggi lei sta ancora assumendo medicamenti, conferma che li

sta assumendo con l’intenzione di poter un giorno porre fine al trattamento?

Lo confermo, ora stiamo scalando, e poi non li prenderò più.

AD dell’avv. DUF 1, rispondo che so che questo

“scalare” di medicamenti è deciso dal dr. __________. Comunque ed in ogni caso

mi tocca subire quello che lui decide. Dipendesse da me, non prenderei nulla,

mi curo con la medicina omeopatica. Io, il fatto di dover prendere i

medicamenti lo ritengo un’anomalia bella e grossa. Li prendo lo stesso

unicamente perché mi obbligano.”

5.

IN

DIRITTO

Il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti è ammesso e

non contestato dalla difesa. Per quanto vi concerne, la Corte ha dunque

ritenuto l’imputato colpevole, così come prospettato nell’atto d’accusa.

Per quel che è invece dell’accusa di tentato omicidio

intenzionale, tenuto conto della descrizione dei fatti così come esposti

nell’atto d’accusa, la Corte ha ritenuto necessario doversi chinare anche

sull’ipotesi di tentato assassinio (v. verbale del dibattimento).

Giusta l'art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona

e punito con una pena detentiva non inferiore a 5 anni.

Il comportamento criminoso consiste nell’uccidere intenzionalmente

una persona. L’autore deve adottare un comportamento che provochi la morte

altrui (Corboz, Les infractions principales, I, n. 1 ad art. 111 CP). Deve

inoltre esistere un rapporto di causalità tra il comportamento adottato

dall’autore e il decesso della vittima. Ne consegue che il comportamento

rimproverato all’autore deve rappresentare la causa naturale e adeguata della

morte della vittima (Corboz, Les infractions principales, I, n.

12.

e segg. ad art. 111 CP).

Sussiste un rapporto di causalità naturale tra il comportamento

dell’autore e il risultato quando il primo è la conditio sine qua non del

secondo (DTF 122 IV 23; 121 IV 212; 116 IV 310; 115 IV 102; 100 IV 283; 95 IV

142). Non è necessario che si tratti dell’unica causa o della causa immediata

del risultato (DTF 116 IV 310; 115 IV 206; 100 IV 283; 95 IV 142), né che ne

sia la causa ultima o la più efficace.

L’esistenza del rapporto di causalità naturale è una questione di

fatto (DTF 127 IV 189; 122 IV 23; 121 IV 212; 117 IV 133; 115 IV 102, 234; 103

IV 291; 91 IV 119).

Per imputare penalmente il risultato all’autore è inoltre

necessaria l’esistenza di un nesso di casualità adeguata tra il comportamento e

il risultato. La causalità è adeguata quando il comportamento dell'autore è

atto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita,

a produrre o a favorire l’avvenimento imputato (DTF 127 IV 39; 122 IV 23; 121

IV 212; 115 IV 102, 207, 243; 103 IV 291; 101 IV 70; 100 IV 283; 95 IV 143; 92

IV 87; 91 IV 119, 156, 187; 87 IV 159, 86 IV 155). Manca il rapporto di

causalità adeguata quando interviene un avvenimento straordinario ed imprevisto

che relega in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito alla

realizzazione del risultato (DTF 127 IV 39; 122 IV 23; 1221 IV 15, 213; 120 IV

312; 115 IV 102, 207, 244; 103 IV 291; 100 IV 214, 283; 98 IV 173; 92 IV 88; 91

IV 187).

L’esistenza o meno di un nesso di causalità adeguata è una

questione di diritto (DTF 122 IV 23; 121 IV 213; 117 IV 134; 91 IV 119, 156).

L’autore deve adottare un comportamento che provochi la morte di una persona

(Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 1 ad art. 111 CP). L’agire

delittuoso è ogni atto giuridicamente rilevante con il quale l’autore dà un

contributo causale per il sopraggiungere del risultato, ossia della morte

(Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 5 ad art. 111 CP).

L’illiceità si caratterizza per il risultato voluto o ottenuto,

non per il modo di procedere. Il metodo adottato importa quindi poco (Corboz,

Les infractions en droit suisse, n. 2 ad art. 111 CP), salvo se per la crudeltà

del suo agire l’autore può essere qualificato d’assassino (Corboz, Les

infractions en droit suisse, n. 3 ad art. 111 CP).

È, invece, applicabile l'art. 112 CP - che prevede una pena

detentiva non inferiore a dieci anni - quando il colpevole ha agito con

particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità

particolarmente perversi. Dunque, quanto distingue l’assassinio (art. 112 CP)

dall'omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli correlata

alla speciale odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre

circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo).

L'assassinio è, in sintesi, un caso aggravato di omicidio

intenzionale che si contraddistingue per il carattere particolarmente

reprensibile dell'atto (FF 1985 II 912 seg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a; Corboz,

Les infractions en droit suisse, Basilea 2002, vol. I, n. 3-23 ad art. 112 CP).

Come sottolineato dallo stesso legislatore, con il conforto della dottrina e

della giurisprudenza, l'autore cui si riferisce la norma penale è una persona

senza scrupoli, che agisce a sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva

di sentimenti sociali, che non tiene dunque in nessun conto la vita altrui pur

di realizzare il proprio interesse (FF 1985 II 913 con riferimento a Der

juristische und der psychiatrische Masstab bei der Beurteilung der

Totungsdelikte, RPS 67/1952 pag. 322 e segg.). Queste caratteristiche - accertate

secondo criteri morali oggettivi - devono apparire come un carattere

costante della personalità (DTF 127 IV 10 consid. la, DTF 115 IV 8 consid. 1b).

Per caratterizzare "la particolare mancanza di scrupoli"

- che è una circostanza personale speciale a norma dell'art. 27 CP (art. 26

vCP; DTF 120 IV 275 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6S.9/2007 del 17

maggio 2007, consid. 4.5) -l'art. 112 CP evoca (a titolo di esempio) il

movente, lo scopo o le modalità particolarmente perversi (Stratenwerth/Jenny,

Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen

Individualinteressen, 6a edizione, Berna 2003, pag. 27 n. 19).

II movente è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'autore

uccide contro remunerazione o per derubare la vittima (DTF 118 IV 122 consid.

1b, DTF 115 IV 187 consid. 2 e 3), per vendetta senza un motivo serio (DTF 106

IV 347), perché la vittima non si piega alla sua volontà (DTF 127 IV 20) oppure

quando l'autore uccide senza ragione o per una sciocchezza (Corboz, op. cit.,

n. 8, ad art. 112 CP; DTF non pubblicata del 3.12.2009 [6B.943/2009], consid.

3.3

; DTF non pubblicata del 2.6.2006 [6S.145/2006], consid. 2.2.; DTF non

pubblicata del 15.2.2006 [6P.152/2005], consid. 7.2). Lo scopo e

particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'agente vuole eliminare un

testimone sgradito o una persona che cerca di impedire la commissione del

reato, insomma quando l'autore agisce per commettere, coprire o facilitare un

altro reato (Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, ad art. 112,

n. 23, 25, 27 e 28). Parimenti, lo scopo è particolarmente odioso quando

l'autore agisce per evitarsi disagi o inconvenienti, ad esempio uccidendo la

donna resa incinta o la moglie perché le preferisce un'altra donna (DTF 101 IV

279; DTF 77 IV 64; DTF 70 IV 8).

Il TF ha ancora avuto modo di stabilire che l'autore che uccide la

moglie o la compagna perché non accetta di essere abbandonato agisce per un

movente particolarmente odioso e futile (STF 24.01.2012 inc.6B_ 429/2010

consid. 4.3; STF 31.08.2006 inc.6P.46/2006 e inc.6S.94/2006 consid. 9.3; STF

16.02.2006

inc.6S.435/2005 consid. 1.2; STF 20.10.2004 inc.6S.357/2004

consid. 2.2; STF 11.03.2003 inc. 6S .21/2003 consid. 2.2; Schwarzenegger in:

Basler Kommentar, StGB II, 2. edizione, Basilea 2007, n. 11 ad art. 112).

Il modo di agire è specialmente odioso, tra l'altro, quando

l'agente dimostra crudeltà sadismo (v. anche Corboz, op. cit., n. 13-17 ad art.

112.

CP; Disch, L'homicide intentionnel, tesi, Losanna 1999, pag. 313 a 322; STF 10.01.2002, inc.6S.400/2001, consid. 8b). Va, qui, annotato che per Stratenwerth,

quanto più vi è sproporzione tra lo scopo perseguito e la distruzione della

vita umana, tanto più ci si avvicina alla fattispecie dell'assassinio

(Stratenwerth, Strafrecht, BT I., § 1 n. 20 pag. 28).

Gli antecedenti e il comportamento dell'autore dopo l'atto sono

ugualmente da prendere in considerazione se direttamente connessi all'atto,

nella misura in cui forniscono un quadro della personalità dell'autore (DTF 127

IV 10 consid. 1a; DTF 117 IV 369 consid. 17; STF 01.02.2001, inc.6P.252/2006,

consid. 9.1; Schwarzenegger in: Basler Kommentar, StGB II, 2. edizione, Basilea

2007, n. 6 ad art. 112).

La premeditazione non e un presupposto necessario del reato di cui

all'art, 112 CP (Disch, op. cit., pag. 292 e rinvii) che non esige nemmeno che

l'agente abbia provato piacere nel fare soffrire la sua vittima o

nell'ucciderla così come non richiede un'assenza di legami tra di loro o che

l'agente abbia agito a sangue freddo.

Come detto, quanto distingue l'assassinio (art. 112 CP)

dall'omicidio (art. 111 CP) e la particolare mancanza di scrupoli rivelata

dalla speciale odiosità del movente, del fine, del modo d'agire o di altre

circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo). La legge non prevede una

casistica enumerativa: si potrà anche affermare che una morte per

strangolamento indizia un assassinio e che la mancanza di premeditazione

indizia un omicidio, ma si tratta pur sempre di indizi (cfr. STF 15.1.2001,

inc.6P.96/2001 e 6S.413/2001 e STF 16.2.2006, inc.6S.435/2005 - entrambi casi

di strangolamento - ritenuto il primo omicidio e il secondo assassinio ).

Ai fini del giudizio, occorre valutare il comportamento

dell'autore nel suo insieme. Un omicidio intenzionale è già di per se un reato

gravissimo: la colpa dell'assassino deve distinguersi, dunque, in modo netto da

quella dell'omicida (Corboz, op. cit., n. 3 segg. ad art. 112 CP con numerosi

riferimenti; Schwarzenegger in: Basler Kommentar, StGB I, edizione 2007, n. 7

segg. ad art. 112 con rinvii). Nella valutazione di questa questione,

considerazioni di sdegno emotivo poco aiutano: chi uccide un padre di famiglia

senza pensare alle conseguenze indirette del crimine, ad esempio, non commette

per ciò solo un assassinio (DTF 118 IV 122 consid. 3b).

Secondo costante giurisprudenza, il movente non presenta

particolare perversità quando non denota, di per sé, un egoismo assoluto, nella

misura in cui l'autore abbia agito sotto l'influsso di un'emozione che le

circostanze concrete rendono, in applicazione di quei valori morali

generalmente riconosciuti dalla società civile chiamata a giudicare del gesto,

umanamente comprensibile secondo una valutazione oggettiva. E', segnatamente,

il caso quando l'autore agisce in una situazione di conflitto oggettivamente

grave oppure sulla spinta di una sofferenza fondata seriamente su motivi

oggettivamente imputabili alla vittima stessa (DTF 104 IV 150, consid. 2; DTF

106.

IV 342, consid., 4; DTF 118 IV 122; DTF 120 IV 265 consid. 3a; DTF 127 IV

10; DTF non pubblicata del 9.12.2008 [6B_740/2008], consid. 3 e 3.1.; DTF non

pubblicata del 10.11.2006 [6P.140/2006, consid. 11.2.], consid. 3 e 3.1.; DTF

non pubblicata del 6.4.2006 [6P.49/2006], consid. 5.2.; Corboz, op. cit., n. 4,

8.

e 23, ad art. 112 CP; Schwarzenegger, op. cit., n. 7 e 15a, ad art. 112; S.

Disch, L'homicide intentionnel, 1999, pag. 316, capitola 6.3.1.2.1.; Graven,

Meurtre par passion, RPS 1960, pag. 134; Donatsch, Strafrecht III, 9a ed,

Basilea 2008, pag. 11, ad art. 112 CP).

La valutazione del carattere più o meno perverso del movente non

può, per contro, poggiare su considerazioni di natura soggettiva. In effetti,

se è ben vero che, in conformità ai principi generali del diritto penale, il

dolo deve portare su tutti gli elementi oggettivi costitutivi del reato, è

anche vero che quando la normativa legale prevede delle circostanze

personali particolari, l'autore può realizzarle senza esserne consapevole.

La particolare mancanza di scrupoli è un criterio soggettivo di qualifica del

reato di assassinio, ma alcuni degli indizi scelti dal legislatore per

evidenziare questa circostanza personale sono di natura oggettiva (Disch, op.

cit. pag. 323, capitolo 6.3.1.3).

In questo senso, è ammissibile l'errore sui fatti, con conseguente

valutazione a favore dell'imputato, quando l'errore porti su circostanze

oggettive idonee a configurare una particolare mancanza di scrupoli, ad esempio

la sofferenza imposta alla vittima o il pericolo creato per altre persone.

Non è, per contro, ammissibile un errore sui fatti sulla

realizzazione di una condizione soggettiva idonea a configurare una particolare

mancanza di scrupoli. In altri termini, e per quanto qui di interesse, poco

importa che l'autore, in presenza di un movente particolarmente odioso o

futile, giudichi onorevole o giustificato il suo agire, senza percepirne la

perversità ai sensi dell' art. 112 CP (Disch, op. cit. pag. 323, capitolo

6.3.1

). Questa - come detto - va valutata dal giudice secondo criteri

oggettivi, moralmente e comunemente riconosciuti (cfr. anche STF non pubblicata

del 3.12.2009 [6B.719/2009], consid. 2.3.; STF non pubblicata del 20.10.2004

[6S.357/2004], consid.

2.2

).

Per giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno,

neppure, considerati il carattere dell'autore, le sue particolari emozioni, la

sua capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo

tale valutazione tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di

scrupoli non e incompatibile né con una scemata imputabilità né con una

deficienza caratteriale né con una non scusabile violenta commozione

(Schwarzenegger, op. cit., n. 24, ad art. 112; Corboz, op. cit., n. 22, ad art.

112.

CP e riferimenti). Questi aspetti non hanno alcuna influenza sulla qualifica

del reato ma vanno considerati nella determinazione della pena (Schwarzenegger,

op. cit., n. 25, ad art. 112).

Ai sensi dell’art. 22 CP (tentativo) chiunque, avendo cominciato

l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato

o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del

reato può essere punito con pena attenuata. Secondo la giurisprudenza, sussiste

tentativo qualora l’autore realizzi tutti gli elementi soggettivi

dell’infrazione e manifesti la sua intenzione di commetterla, senza che siano

adempiuti integralmente quelli oggettivi (cfr. STF 6B_194/2013 del 3 settembre

2013.

consid. 4; DTF 137 IV 113 consid. 1.4.2 e rinvii).

Secondo la cosiddetta “Schwellentheorie” elaborata dal Tribunale federale,

“Zur Ausführung der Tat zählt (…) schon jede Tätigkeit, die nach dem Plan,

den sich der Täter gemacht hat, auf dem Weg zum Erfolg den letzten

entscheidenden Schritt darstellt, von dem es in der Regel kein Zurück mehr

gibt, es sei denn wegen äusserer Umstände, die eine Weiterverfolgung der

Absicht erschweren oder verunmöglichen.” (cfr. Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 3. A., Bern 2005, § 12, S. 313, N. 30; DTF 99 IV 153). Il tentativo presuppone sempre un comportamento

intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (cfr. STF 6B_194/2013 del 3

settembre 2013 consid. 4; STF 6B_146/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.1.1).

Giusta l’art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o

un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine

che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il

rischio. La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo

eventuale (cfr. STF 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; DTF 133 IV 9

consid. 4), che sussiste laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il

reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione

l’evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (cfr. STF

6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011,

consid. 5.2; DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3; sentenza CARP 17.2012.78 + 99 del 5

novembre 2012 consid. 12 11.b). In sintesi, agendo nella consapevolezza della

gravità del rischio, l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non

desiderandolo (cfr. STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011, consid. 5.2; sentenza

CARP 17.2012.78 + 99 del 5 novembre 2012 consid. 12 11.b).

Ai fini dell’accertamento dell’intenzionalità del gesto è del tutto

irrilevante la questione a sapere se la vittima sia stata oggettivamente in

pericolo di vita (cfr. sentenza CARP 17.2012.78 + 99 del 5 novembre 2012

consid. 12.f; STF 6B_246/2012 del 10 luglio

2012.

consid. 1.3).

Nel caso di specie, prima di dire se vi sia stato tentativo di

assassinio, occorre stabilire se vi è stato, almeno, un tentato omicidio. La

giurisprudenza ha più volte ribadito che determinante, per accertare un tentato

omicidio, è la zona del corpo in cui la vittima è colpita: più vicini (o colpiti)

sono gli organi vitali, più ci si avvicina al tentativo di omicidio (CARP

5.11.12

in re X.). Non occorre disquisire oltre sul fatto che IM 1, non fosse

stato fermato dall’intervento dell’infermiere __________, avrebbe con molta

probabilità colpito la testa del dr. ACPR 1 per mano di un martello da

carpentiere. Egli ha peraltro sin da subito e ripetutamente dichiarato le sue

intenzioni omicide e la zona del corpo a cui mirava sferrando il colpo,

confermando il tutto pure al dibattimento. Da questo punto di vista, la

realizzazione di un tentato omicidio è pacifica. Realizzato il tentato omicidio,

è dunque necessario analizzare se gli elementi del tentato assassinio sono pure

adempiuti, e, se fosse il caso, il primo cederebbe il passo al secondo. Come

sopra precisato, la qualifica del reato si determina in maniera oggettiva,

senza riguardo alla singola persona e ai suoi problemi. La mattina dei fatti, IM

1.

si alzò con l’intento di uccidere il proprio psichiatra. Per fare ciò, si munì

di martello da carpentiere – che aveva già in casa – lo infilò nello zaino, e

si recò al Servizio psico-sociale di _____ chiedendo di poter vedere il dr. ACPR

1.

IM 1, ben deciso a portare a termine la sua missione, nonostante in un primo

momento gli fosse negato l’incontro col dr. ACPR 1 in quanto assente, tornò alla

carica nel pomeriggio. La sua intenzione, più volte affermata nel corso degli

interrogatori, era di restare solo con lui, coglierlo alla sprovvista e colpirlo

alla testa con il martello, facendogli male, anche più del necessario, fino ad ucciderlo,

così da non dovere più essere costretto a seguire il trattamento farmacologico

cui era da anni astretto. È innegabile che, oggettivamente, il motivo che lo

spinse ad agire con l’intento di sopprimere una vita umana è fra i più futili

ed egoistici. Anche le modalità, descritte dai testimoni e dallo stesso

imputato, danno atto di un certo grado di perversione a conferma di una

particolare mancanza di scrupoli.

Basti al riguardo por mente alla risposta alla domanda se si rendeva

conto che colpendolo alla testa, avrebbe causato alla vittima un’importante

fuoriuscita di sangue e di materia cerebrale, e meglio, che, tanto, sarebbe

uscita solo segatura.

Visto quanto sopra, si tratta di tutta evidenza di un caso di

tentato assassinio, con il che la Corte ha confermato l’alternativa posta al

dibattimento in via preliminare, il tutto con la precisione che, semmai, tali

valutazioni soggettive avranno il loro peso nell’ambito della determinazione

della colpa, di cui si dirà di seguito.

6.

COMMISURAZIONE

DELLA PENA

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2

dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di

lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore

aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP

stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della

colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai

motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione

alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21.

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato

dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV

55.

consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena

ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua

vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della

situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale,

rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso

del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita

(DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010

del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009

consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14.

ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo

2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2

e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

La Corte ha commisurato la pena in funzione della colpa di IM 1,

la quale va mitigata, tenuto conto della scemata imputabilità stabilita dalla

perizia giudiziaria, in ossequio alla nuova giurisprudenza del Tribunale

federale che, finalmente, considera l’imputabilità non con un effetto diretto

sulla pena, ma sulla colpa, la cui gravità rimane il criterio principale di

commisurazione (DTF 136 IV 55, consid. 5). Oggettivamente, la colpa dell’imputato

è da considerarsi grave. Per effetto della scemata imputabilità di grado medio,

la Corte ha ritenuto una colpa di media gravità, tenuto conto del fatto che più

gravi sono le accuse, più la scemata imputabilità è di peso, non avendo

l’imputato la capacità di comprendere appieno la portata degli elementi

costitutivi del reato più grave. A titolo di esempio, si citano le affermazioni

di IM 1 “se avessi rotto il cranio al Dr. ACPR 1, dalla sua

testa sarebbe uscita solo segatura.”, oppure quando ha asserito di

voler ridurre il dr. ACPR 1 “ad un Plasmon”, le quali, considerate

nell’ottica del tentato assassinio, devono essere interpretate con minor

severità, non avendo l’imputato piena consapevolezza della portata del suo dire.

In altri termini, più il dire dell’imputato sui fatti che avrebbe

voluto compiere e che, per finire, non ha compiuto grazie all’intervento

dell’infermiere, nonché le conseguenze che avrebbero avuto per la vittima, sono

rivelatrici di perversità e di modalità tipiche dell’assassinio, maggiore è

l’influenza della scemata imputabilità, di guisa che, in definitiva, la colpa

per il tentato assassinio non risulta, in casu, essere maggiore rispetto ad

un’eventuale condanna per tentato omicidio intenzionale.

Inoltre la Corte ha considerato, a favore dell’imputato, due attenuanti:

la prima che il reato si è fermato allo stadio del tentativo, seppur di

un’importanza relativa, avendo fatto tutto quanto poteva fare per poter

arrivare al risultato, evitato unicamente grazie all’intervento di terzi, e la

seconda la collaborazione con gli inquirenti, avendo sin da subito ammesso le

proprie intenzioni, sebbene non in un’ottica di assunzione di responsabilità,

quanto più allo scopo di esprimere a tutti, e a chiare lettere cosa voleva davvero

fare.

Tutto ben considerato, la Corte ha ritenuto adeguata una pena

detentiva di sei anni, sospesa ex art. 57 CP per permettere l’esecuzione di un

trattamento stazionario in istituzione chiusa giusta l’art. 59 cpv. 3 CP, così

come già indicato dalla perita dr.ssa __________, malgrado la finale reticenza

dell’imputato a sottoporsi volontariamente a cure, in particolare,

farmacologiche, ritenendolo un percorso obbligato in vista di una sua futura

rimessa in libertà. Infine, la Corte ha condannato IM 1 al pagamento di una

multa di fr. 100.-, considerata la giurisprudenza ormai consolidata che ne

impone l’inflizione in caso di contravvenzione.

Per il resto, la Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto in

sequestro, fatti salvi lo zaino da montagna marca Saleva (rep. 39274) ed il

libro di Corona Mauro dal titolo “Nel legno e nella pietra” (AI 9), per

i quali è ordinato il dissequestro a favore dell’imputato. La nota del

difensore d’ufficio avv. DUF 1, ritenuta equa per il dispendio necessario al

caso di specie, è stata approvata così come presentata.

Visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 49, 51, 57, 59, 69, 111, 112 CP; 19a LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

tentato assassinio

intenzionale

per avere,

verso le ore 14.15 del 24.03.2015, all’interno di un ufficio del

Servizio psico-sociale di __________,

con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente

con movente, scopo o modalità particolarmente perversi,

dopo aver brevemente discusso con un infermiere e la vittima

seduti ad un tavolo, estraendo dal suo zaino un martello da carpentiere della

lunghezza di 28 cm e del peso di 327 grammi,

tentato intenzionalmente di uccidere il suo medico psichiatra

curante dr. med. ACPR 1, non riuscendo nel suo intento, in quanto il

summenzionato infermiere riuscì a immobilizzarlo a terra;

1.2

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, a __________, __________ e in altre

imprecisate località, nel periodo luglio 2012 / marzo 2015, consumato

personalmente circa 2 grammi di marijuana al mese e, complessivamente, 5 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

IM 1 è condannato

2.1

alla pena detentiva di 6 (sei)

anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della multa di

fr. 100.-, la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena

detentiva sostitutiva di giorni 1 (uno).

3.

È ordinato il trattamento

stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP. La misura è immediatamente esecutiva.

4.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa ex art. 57 CP per dar luogo all’esecuzione del trattamento

stazionario.

5.

È ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro, ad eccezione dello zaino da montagna marca Saleva

(rep. 39274) e del libro di Corona Mauro dal titolo “Nel legno e nella

pietra” (AI 9), per i quali è ordinato il dissequestro a crescita in

giudicato integrale della presente.

6.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 7'025.00

spese fr. 276.70

IVA (8%) fr. 584.15

totale fr. 7'885.85

7.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7'885.85 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 1'122.60

Perizia fr. 4'972.45

Perito in aula fr. 1'399.90

Multa fr. 100.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 129.75

fr. 8'724.70

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