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Decisione

72.2016.1

Truffa qualificata ripetuta (commessa per mestiere) per avere ingannato i funzionari di svariate casse malati preposte al pagamento di prestazioni di medicina complementare. Falsità in documenti ripet

22 giugno 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

di informazioni e alla partecipazione alla procedura di cui all’incarto

72.2016.1 è respinta.

2. Non

si prelevano tasse e spese.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Per anni, l’imputata ha

fatturato ai suoi clienti prestazioni mediche presso il suo centro estetico,

fornendo in contropartita trattamenti estetici, beneficiando della copertura

assicurativa da parte delle casse malati. Questo modo di agire era diventato

prassi abituale allo scopo di fidelizzare i clienti, i quali avrebbero dovuto

assumersi unicamente una minima parte dei costi. Descrive l’avvio delle

indagini, nate per puro caso, grazie alla denuncia della stessa imputata nei

confronti di una ex dipendente, la quale, sentita dagli inquirenti, denunciava

a sua volta la sua datrice di lavoro. L’inchiesta è stata laboriosa per

l’ampiezza ed il numero di persone coinvolte, per la mancata collaborazione

delle stesse e della signora IM 1, la quale ha ammesso i fatti con reticenza

cercando fino alla fine di sminuire le proprie colpe. Sono stati identificati

oltre 160 clienti per i quali è stata emessa una decisione da parte del

Ministero pubblico. Fra questi, la PP elenca 114 DAC cresciuti in giudicato, 17

decreti di abbandono e 32 decreti d’accusa con opposizione. Di questi 32, due

sono già stati decisi dalla Pretura penale che ha confermato le accuse.

Ripercorre le dichiarazioni rese dalla IM 1 agli atti. Le fatture a suo nome,

per cui lei stessa ha ottenuto rimborsi quale paziente, ha affermato trattarsi

di trattamenti realmente ricevuti dai suoi terapisti quando avevano un attimo

libero. Questi non figuravano in contabilità. Ella ha ricevuto un rimborso di

quasi CHF 30'000.-, nel frattempo risarciti. La donna nel corso di tutta l’inchiesta

non ha capito fino in fondo la gravità del suo comportamento. Grazie alle

fatture false da lei allestite, ha fatto credere all’assicurazione che le

prestazioni erano da riconoscere. A mente della PP, le fatture (ben 838) che il

fornitore delle prestazioni emette hanno valore di documento. IM 1 fattura una

prestazione non dovuta ingannando astutamente e servendosi di un documento che

fa fede del suo contenuto. IM 1 ha accettato di commettere la truffa in

correità, per mestiere, percependo dal suo agire un reddito regolare. Chiede

dunque la conferma integrale dell’AA. Per la commisurazione della pena, i fatti

sono molto gravi, vi è concorso di reati gravi ed è da considerare la

reiterazione degli atti illeciti, come pure l’entità complessiva del danno ed

il comportamento dell’imputata nell’ambito dell’inchiesta. Quali attenuanti si

devono considerare il tempo trascorso dai fatti, l’incensuratezza, l’età

dell’imputata ed il riconoscimento almeno in parte delle richieste di

indennizzo. Tutto ciò considerato, chiede una pena detentiva di 24 mesi sospesi

per un periodo di prova di 2 anni. Per le pretese degli accusatori privati si

rimette a quanto indicato dalla difesa. Per i sequestri si rimette al giudizio

della Corte;

- il sig. __________,

rappresentante dell’accusatore privato ACPR 3, il quale formula e motiva le

seguenti conclusioni:

conferma la sua pretesa così come già esposta in atti;

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

Per l’imputata i fatti ed il diritto non sono contestati. Precisa

che, su richiesta della difesa, si era quasi giunti a definire una proposta di

rito abbreviato, poi non perfezionatasi a causa della problematica legata ai

risarcimenti. Descrive l’avvio dell’inchiesta e la sorpresa dell’imputata, la

quale reagì presa dal panico, non essendosi resa conto della gravità di quanto

commesso. Il difensore si rifiuta di ritenere che ella fosse perfettamente

cosciente, fino a quel momento. L’inchiesta è stata complicata, ammette che la

signora IM 1 non ha collaborato sin dal primo giorno, ma comunque l’istruzione

sarebbe stata complicata, vista la mole di documentazione ed il numero di

persone coinvolte. La difesa precisa che l’imputata si è assunta la

responsabilità anche di quanto eseguito dai suoi collaboratori. L’importo è

alto, ma va considerato spalmato su di un lungo periodo, ed è stato utilizzato

principalmente per sostenere le spese del Centro, non per guadagno personale.

L’imputata si è assunta le proprie responsabilità ed ha collaborato per

quantificare il danno. Per risarcire gli ACP ha pure venduto un terreno e

creato una cartella ipotecaria su un altro per garantire la parte scoperta.

Senza nulla togliere alle sue colpe, non si può dimenticare che lei ha comunque

svolto un lavoro e fornito delle prestazioni. L’assicurato invece, da parte

sua, si è limitato a ricevere una prestazione in modo gratuito. Chiede il

rinvio al foro civile per le pretese degli ACP che non sono state quantificate

correttamente. La difesa è a disposizione delle assicurazioni per un incontro

che permetta di fissare i paletti che permettano di costruire un indennizzo

corretto. Questo principio è stato condiviso anche dall’ACP più importante, la

ACPR 1. Per una questione di equità chiede il rinvio anche della ACPR 3. Per la

commisurazione della pena, tenuto conto di tutte le circostanze chiede che la

pena detentiva sia stabilita in 20 mesi sospesi condizionalmente per un periodo

di prova di 2 anni.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 49, 69, 70, 146, 251 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autrice colpevole di:

1.1. truffa

qualificata ripetuta

siccome commessa per mestiere, data la disponibilità dell’imputata

ad agire ripetutamente per assicurarsi un’entrata regolare supplementare,

per avere,

nel periodo ottobre 2003 – giugno 2011,

a __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________ ed in altre località del Ticino e

della Svizzera,

al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

nella sua qualità di titolare del centro __________ di __________,

agendo in correità con terzi,

ingannato con astuzia i funzionari delle assicurazioni

complementari delle casse malati __________, ACPR 5, ACPR 1, ACPR 3, ACPR 2, __________,

__________, ACPR 6, ACPR 4 e __________, preposte al pagamento di prestazioni

della medicina complementare e unicamente se effettuate da terapisti

riconosciuti,

affermando cose false e dissimulando cose vere, nonché

confermandone subdolamente l’errore, inducendoli in tal modo ad atti

pregiudizievoli del patrimonio delle casse malati,

causando un danno pari ad almeno CHF 758'909.20, di cui almeno CHF

362'598.55 nel frattempo rimborsati dai diversi clienti;

1.2. falsità in documenti

ripetuta

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al punto 1.1,

allestito o fatto allestire 838 fatture false (allegate ai

rapporti SREF del 14 aprile 2015, AI 232 e del 15 aprile 2015, AI 235),

utilizzate in seguito per mettere in atto le truffe di cui al punto 1.1,

indicanti prestazioni fittizie, oppure un numero di prestazioni

maggiorate rispetto a quelle effettive, oppure un intestatario diverso rispetto

a colui che aveva beneficiato delle cure, rispettivamente indicanti una data

diversa (precedente) rispetto a quella in cui erano state erogate le prestazioni,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannata

alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

4.

IM 1 è inoltre condannata a

versare all’accusatore privato ACPR 3 l’importo di CHF 22'819.86, per titolo di

risarcimento danni.

5.

Le pretese degli accusatori

privati ACPR 4, ACPR 5, ACPR 2, ACPR 6 e ACPR 3, per quest’ultima nella misura

in cui la sua pretesa non è stata qui accolta, sono riconosciute nel principio.

Gli stessi sono rinviati al foro civile per la quantificazione degli importi.

6.

Le pretese dei restanti

accusatori privati sono rinviate al foro civile.

7.

Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto

in sequestro.

8.

La tassa di giustizia di

fr. 1’000.- e le spese procedurali sono a carico della condannata.

Intimazione

a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 230.85

fr. 1'430.85

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