72.2016.1
Truffa qualificata ripetuta (commessa per mestiere) per avere ingannato i funzionari di svariate casse malati preposte al pagamento di prestazioni di medicina complementare. Falsità in documenti ripet
22 giugno 2016Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.1
Lugano,
22 giugno 2016/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Riviera
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
ACPR 1
patrocinato da RAAP 1
ACPR 2,
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
ACPR 6
ACPR 7
ACPR 8
patrocinato dall’avv. RAAP 2
ACPR 9
patrocinato dall’avv. RAAP 3
contro
IM 1
rappresentato da DF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 1/2016 del 12.01.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. ripetuta truffa
qualificata, siccome commessa per mestiere, data la
disponibilità dell’imputata ad agire ripetutamente per assicurarsi un’entrata
regolare supplementare,
per avere,
nel periodo ottobre 2003 – giugno 2011,
a __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________ ed in altre località del Ticino
e della Svizzera,
al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
nella sua qualità di titolare del centro __________ di __________,
agendo in correità con numerosi clienti del summenzionato centro
(contro i quali si è proceduto separatamente),
ingannato con astuzia i funzionari delle assicurazioni
complementari delle casse malati __________, ACPR 5, ACPR 1, ACPR 3, ACPR 2, __________,
__________, ACPR 6, ACPR 4 e __________, preposte al pagamento di prestazioni
della medicina complementare e unicamente se effettuate da terapisti
riconosciuti,
affermando cose false e dissimulando cose vere, nonché
confermandone subdolamente l’errore,
inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli del patrimonio
delle casse malati,
causando un danno pari ad almeno CHF 758'909.20, di cui CHF
362'598.55 nel frattempo rimborsati dai diversi clienti,
e meglio per avere,
ingannato astutamente i collaboratori delle assicurazioni
complementari delle casse malati sottoelencate, sulla base di 838 fatture false
(allegate ai rapporti SREF del 14 aprile 2015, AI 232 e del 15 aprile 2015, AI
235) nelle quali sono stati indicati:
- trattamenti di medicina
complementare riconosciuti dall’assicurazione complementare delle casse malati
(segnatamente riflessologia, linfodrenaggio, massaggi medicali) mai effettuati,
anziché i trattamenti estetici (non riconosciuti) effettuati dal cliente,
rispettivamente l’acquisto di prodotti estetici;
- un numero di trattamenti
di medicina complementare riconosciuti dall’assicurazione complementare delle
casse malati superiore rispetto ai trattamenti realmente effettuati dal
cliente, alfine di permettergli di ottenere un rimborso superiore a quello
dovuto, a copertura anche della franchigia (solitamente a carico
dell’assicurato);
- trattamenti di medicina
complementare mai effettuati dal cliente, a copertura di trattamenti ricevuti
da un suo familiare o conoscente, il quale non aveva stipulato un’assicurazione
complementare o non aveva sufficiente copertura da parte della propria
assicurazione complementare;
- trattamenti di medicina
complementare riconosciuti dall’assicurazione complementare delle casse malati
mai effettuati, anziché l’acquisto di prodotti denominati “__________” o di
prodotti estetici (non riconosciuti dalle casse malati);
- trattamenti di medicina
complementare riconosciuti dall’assicurazione complementare delle casse malati
mai effettuati, anziché trattamenti dimagranti mediante l’apparecchiatura “__________”,
non riconosciuti;
- trattamenti retrodatati,
alfine di permettere al cliente di ottenere il rimborso utilizzando il credito
residuo ancora a sua disposizione per gli anni precedenti, ciò che gli
permetteva di avere ancora a disposizione l’importo di rimborso totale anche
nell’anno in corso;
trasmettendo personalmente o facendo trasmettere direttamente dal
cliente alla cassa malati presso cui era assicurato le fatture, sottacendo che
le stesse erano dei falsi, in quanto le prestazioni indicate sulle stesse non
erano mai state effettuate (o lo erano state solo in parte), rispettivamente in
quanto le prestazioni non erano state effettuate nei periodi indicati,
sapendo che una verifica da parte della cassa malati di medicina
complementare non era possibile (in quanto troppo onerosa) o per la quale
l’imputata confidava non sarebbe stata effettuata, stante il rapporto di
fiducia esistente tra il centro, il cliente e l’assicurazione malattia per le cure
complementari,
inducendo in tal modo le assicurazioni complementari a riconoscere
agli assicurati dei rimborsi in realtà non dovuti, permettendo quindi loro di
ottenere un illecito profitto, rispettivamente permettendo in questo modo
all’imputata di fidelizzare il cliente, il quale poteva effettuare dei
trattamenti estetici senza doverli pagare personalmente, in quanto otteneva un
rimborso indebito da parte dell’assicurazione complementare,
arrecando un pregiudizio complessivo di almeno CHF 758'909.20,
di cui:
Cassa malati
No Fatture
Importo CHF
__________
32
17'084.95
ACPR 5
35
26'947.50
__________
18
18'322.40
ACPR 1
364
350'638.90
ACPR 3
71
56'897.45
ACPR 2
143
122'288.45
__________
18
16'566.30
ACPR 6
33
26'070.50
ACPR 4
21
19'178.90
__________
103
104'913.85
considerato che nel frattempo diversi assicurati hanno provveduto
a rimborsare le assicurazioni complementari delle casse malati per un importo
complessivo di almeno CHF 362'598.55 e meglio:
Cassa malati
Rimborso CHF
__________
10'966.70
ACPR 5
8'985.60
__________
2'208.00
ACPR 1
184'367.60
ACPR 3
23'471.15
ACPR 2
71'705.70
__________
0
ACPR 6
24'087.20
ACPR 4
20'381.15
__________
16'425.45
2. ripetuta falsità in
documenti
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al punto 1,
allo scopo di nuocere al patrimonio altrui o di procacciare a sé o
ad altri un indebito profitto,
formato o fatto formare documenti falsi, facendone altresì uso a
scopo d’inganno,
e meglio per avere,
allestito o fatto allestire 838 fatture false (allegate ai
rapporti SREF del 14 aprile 2015, AI 232 e del 15 aprile 2015, AI 235),
utilizzate in seguito per mettere in atto le truffe di cui al punto 1,
indicanti prestazioni fittizie, oppure un numero di prestazioni
maggiorate rispetto a quelle effettive, oppure un intestatario diverso rispetto
a colui che aveva beneficiato delle cure, rispettivamente indicanti una data
diversa (precedente) rispetto a quella in cui erano state erogate le
prestazioni,
permettendo in tal modo al cliente e a sé stessa di ottenere un
illecito profitto, consistente nell’ottenimento di un rimborso indebito da
parte dell’assicurazione complementare della cassa malati per trattamenti in
realtà non coperti dall’assicurazione e permettendo all’imputata di ottenere la
fidelizzazione del cliente, il quale poteva beneficiare di trattamenti non
riconosciuti senza doverli pagare personalmente,
di cui:
Cassa malati
No Fatture
Importo CHF
__________
32
17'084.95
ACPR 5
35
26'947.50
__________
18
18'322.40
ACPR 1
364
350'638.90
ACPR 3
71
56'897.45
ACPR 2
143
122'288.45
__________
18
16'566.30
ACPR 6
33
26'070.50
ACPR 4
21
19'178.90
__________
103
104'913.85
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 146 cpv. 2 CP, art. 251 cifra 1
CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputata IM 1, assistita
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;
- il sig. __________,
rappresentante dell’accusatore privato ACPR 3.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 12:25.
Evase le seguenti
questioni: Verbale delle questioni
pregiudiziali
che, come rilevato dalla PP
nelle sue osservazioni, l’incarto di cui in rassegna è sempre rimasto separato
da tutti i procedimenti che hanno riguardato i singoli assicurati,
rispettivamente beneficiari di prestazioni non dovute, di guisa che non sono
mai stati né congiunti, né tantomeno disgiunti;
che __________ non si è
costituita validamente accusatrice privata nel presente procedimento;
che nemmeno può essere
considerata terza aggravata, per il solo fatto che sarebbero stati sequestrati
dei documenti. Da quanto emerge in questo procedimento i sequestri sono
avvenuti nei confronti dell’imputata, rispettivamente del centro __________ di __________.
Sia che sia, qualora vi fossero dei documenti che andrebbero restituiti alla
signora __________, nulla osta che la stessa ne faccia richiesta nell’ambito
del procedimento pendente nei suoi confronti presso la Pretura penale, alla
stessa autorità giudicante, la quale potrà richiederli a questo Tribunale, che
glieli fornirà indipendentemente dalla decisione di confisca che sarà
eventualmente qui pronunciata. In altri termini, qualora vi fossero dei
documenti che la signora __________ legittimamente rivendica, le potranno
essere restituiti nell’ambito del procedimento penale pendente a suo carico;
che per il resto la signora __________
non ha mai formulato conclusioni, e nemmeno ha facoltà di formularne, nel
procedimento penale a carico di IM 1; con il che, la domanda della stessa deve
essere respinta.
richiamati gli art. 80, 81, 84,
105, 339;
decide 1. L’istanza di __________ tendente all’ottenimento
Fatti
di informazioni e alla partecipazione alla procedura di cui all’incarto
72.2016.1 è respinta.
2. Non
si prelevano tasse e spese.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
Per anni, l’imputata ha
fatturato ai suoi clienti prestazioni mediche presso il suo centro estetico,
fornendo in contropartita trattamenti estetici, beneficiando della copertura
assicurativa da parte delle casse malati. Questo modo di agire era diventato
prassi abituale allo scopo di fidelizzare i clienti, i quali avrebbero dovuto
assumersi unicamente una minima parte dei costi. Descrive l’avvio delle
indagini, nate per puro caso, grazie alla denuncia della stessa imputata nei
confronti di una ex dipendente, la quale, sentita dagli inquirenti, denunciava
a sua volta la sua datrice di lavoro. L’inchiesta è stata laboriosa per
l’ampiezza ed il numero di persone coinvolte, per la mancata collaborazione
delle stesse e della signora IM 1, la quale ha ammesso i fatti con reticenza
cercando fino alla fine di sminuire le proprie colpe. Sono stati identificati
oltre 160 clienti per i quali è stata emessa una decisione da parte del
Ministero pubblico. Fra questi, la PP elenca 114 DAC cresciuti in giudicato, 17
decreti di abbandono e 32 decreti d’accusa con opposizione. Di questi 32, due
sono già stati decisi dalla Pretura penale che ha confermato le accuse.
Ripercorre le dichiarazioni rese dalla IM 1 agli atti. Le fatture a suo nome,
per cui lei stessa ha ottenuto rimborsi quale paziente, ha affermato trattarsi
di trattamenti realmente ricevuti dai suoi terapisti quando avevano un attimo
libero. Questi non figuravano in contabilità. Ella ha ricevuto un rimborso di
quasi CHF 30'000.-, nel frattempo risarciti. La donna nel corso di tutta l’inchiesta
non ha capito fino in fondo la gravità del suo comportamento. Grazie alle
fatture false da lei allestite, ha fatto credere all’assicurazione che le
prestazioni erano da riconoscere. A mente della PP, le fatture (ben 838) che il
fornitore delle prestazioni emette hanno valore di documento. IM 1 fattura una
prestazione non dovuta ingannando astutamente e servendosi di un documento che
fa fede del suo contenuto. IM 1 ha accettato di commettere la truffa in
correità, per mestiere, percependo dal suo agire un reddito regolare. Chiede
dunque la conferma integrale dell’AA. Per la commisurazione della pena, i fatti
sono molto gravi, vi è concorso di reati gravi ed è da considerare la
reiterazione degli atti illeciti, come pure l’entità complessiva del danno ed
il comportamento dell’imputata nell’ambito dell’inchiesta. Quali attenuanti si
devono considerare il tempo trascorso dai fatti, l’incensuratezza, l’età
dell’imputata ed il riconoscimento almeno in parte delle richieste di
indennizzo. Tutto ciò considerato, chiede una pena detentiva di 24 mesi sospesi
per un periodo di prova di 2 anni. Per le pretese degli accusatori privati si
rimette a quanto indicato dalla difesa. Per i sequestri si rimette al giudizio
della Corte;
- il sig. __________,
rappresentante dell’accusatore privato ACPR 3, il quale formula e motiva le
seguenti conclusioni:
conferma la sua pretesa così come già esposta in atti;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
Per l’imputata i fatti ed il diritto non sono contestati. Precisa
che, su richiesta della difesa, si era quasi giunti a definire una proposta di
rito abbreviato, poi non perfezionatasi a causa della problematica legata ai
risarcimenti. Descrive l’avvio dell’inchiesta e la sorpresa dell’imputata, la
quale reagì presa dal panico, non essendosi resa conto della gravità di quanto
commesso. Il difensore si rifiuta di ritenere che ella fosse perfettamente
cosciente, fino a quel momento. L’inchiesta è stata complicata, ammette che la
signora IM 1 non ha collaborato sin dal primo giorno, ma comunque l’istruzione
sarebbe stata complicata, vista la mole di documentazione ed il numero di
persone coinvolte. La difesa precisa che l’imputata si è assunta la
responsabilità anche di quanto eseguito dai suoi collaboratori. L’importo è
alto, ma va considerato spalmato su di un lungo periodo, ed è stato utilizzato
principalmente per sostenere le spese del Centro, non per guadagno personale.
L’imputata si è assunta le proprie responsabilità ed ha collaborato per
quantificare il danno. Per risarcire gli ACP ha pure venduto un terreno e
creato una cartella ipotecaria su un altro per garantire la parte scoperta.
Senza nulla togliere alle sue colpe, non si può dimenticare che lei ha comunque
svolto un lavoro e fornito delle prestazioni. L’assicurato invece, da parte
sua, si è limitato a ricevere una prestazione in modo gratuito. Chiede il
rinvio al foro civile per le pretese degli ACP che non sono state quantificate
correttamente. La difesa è a disposizione delle assicurazioni per un incontro
che permetta di fissare i paletti che permettano di costruire un indennizzo
corretto. Questo principio è stato condiviso anche dall’ACP più importante, la
ACPR 1. Per una questione di equità chiede il rinvio anche della ACPR 3. Per la
commisurazione della pena, tenuto conto di tutte le circostanze chiede che la
pena detentiva sia stabilita in 20 mesi sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 2 anni.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44,
47, 49, 69, 70, 146, 251 CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autrice colpevole di:
1.1. truffa
qualificata ripetuta
siccome commessa per mestiere, data la disponibilità dell’imputata
ad agire ripetutamente per assicurarsi un’entrata regolare supplementare,
per avere,
nel periodo ottobre 2003 – giugno 2011,
a __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________ ed in altre località del Ticino e
della Svizzera,
al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
nella sua qualità di titolare del centro __________ di __________,
agendo in correità con terzi,
ingannato con astuzia i funzionari delle assicurazioni
complementari delle casse malati __________, ACPR 5, ACPR 1, ACPR 3, ACPR 2, __________,
__________, ACPR 6, ACPR 4 e __________, preposte al pagamento di prestazioni
della medicina complementare e unicamente se effettuate da terapisti
riconosciuti,
affermando cose false e dissimulando cose vere, nonché
confermandone subdolamente l’errore, inducendoli in tal modo ad atti
pregiudizievoli del patrimonio delle casse malati,
causando un danno pari ad almeno CHF 758'909.20, di cui almeno CHF
362'598.55 nel frattempo rimborsati dai diversi clienti;
1.2. falsità in documenti
ripetuta
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo indicate al punto 1.1,
allestito o fatto allestire 838 fatture false (allegate ai
rapporti SREF del 14 aprile 2015, AI 232 e del 15 aprile 2015, AI 235),
utilizzate in seguito per mettere in atto le truffe di cui al punto 1.1,
indicanti prestazioni fittizie, oppure un numero di prestazioni
maggiorate rispetto a quelle effettive, oppure un intestatario diverso rispetto
a colui che aveva beneficiato delle cure, rispettivamente indicanti una data
diversa (precedente) rispetto a quella in cui erano state erogate le prestazioni,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannata
alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
4.
IM 1 è inoltre condannata a
versare all’accusatore privato ACPR 3 l’importo di CHF 22'819.86, per titolo di
risarcimento danni.
5.
Le pretese degli accusatori
privati ACPR 4, ACPR 5, ACPR 2, ACPR 6 e ACPR 3, per quest’ultima nella misura
in cui la sua pretesa non è stata qui accolta, sono riconosciute nel principio.
Gli stessi sono rinviati al foro civile per la quantificazione degli importi.
6.
Le pretese dei restanti
accusatori privati sono rinviate al foro civile.
7.
Deduzion fatta della tassa
di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto
in sequestro.
8.
La tassa di giustizia di
fr. 1’000.- e le spese procedurali sono a carico della condannata.
Intimazione
a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 230.85
fr. 1'430.85
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