72.2016.10
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17 settembre 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.10
Lugano,
17 settembre 2018/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale maggiore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privato:
ACPR 1
patrocinato dall’Ufficio
esecuzioni e fallimenti, __________
contro
IM 1
rappresentata dall’avv. DUF 1
imputata, a norma dell'atto
d'accusa 9/2016 del 2 febbraio 2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. appropriazione indebita,
ripetuta
per avere,
a __________, a __________ ed in altre località,
nel periodo da marzo 2010 fino a marzo 2013,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente
appropriatasi di cose mobili altrui che le erano state affidate, nonché
impiegato a profitto proprio valori patrimoniali che le erano stati affidati,
in specie,
per essersi,
nel contesto della gestione ordinaria del patrimonio del patrigno,
__________ (__________) della quale l’imputata si è occupata fino a inizio
ottobre 2013, disponendo di procura con diritto di firma individuale sul conto
bancario intestato a __________, n. __________ aperto presso la Banca __________,
nonché sul conto corrente postale no. __________,
indebitamente appropriata di valori patrimoniali di quest’ultimo,
per complessivi CHF 248'257.00, denari in parte prelevati a contanti ed
in parte bonificati a favore dell’imputata, in specie
CHF 55'000.00 prelevati a contanti dal conto bancario n. __________
in data 24 marzo 2010,
CHF 167'000.00 bonificati dal conto bancario n. __________ in data
24 marzo 2011 in favore di un conto presso __________, __________,
intestato all’imputata,
CHF 21'257.00 prelevati a contanti dal conto bancario n. __________
in diverse occasioni tra il 24 marzo 2011 e il 21 marzo 2013,
CHF 5'000.00, in parte prelevati a contanti dal conto corrente
postale,
denaro, utilizzato, nella misura di CHF 94'832.00 per
sostenere spese di pertinenza di __________ da lui riconosciute e
nella misura di CHF 153'425.00, utilizzati dall’imputata a
profitto proprio e di terzi, all’insaputa e senza il consenso di __________.
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30
alle ore 12:15.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Fatti
Il Presidente rileva che
nell’AA, a pag. 2, per il prelevamento a contanti di fr. 5'000.- non figura la
data in cui esso sarebbe avvenuto. Nel rapporto di Polizia, a pag. 9, risulta
che questi sarebbero stati prelevati a partire dal 24 marzo 2011. Le parti non
hanno osservazioni al riguardo, la PP concorda con la precisazione di questa
data nel testo dell’atto d’accusa.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
ripercorre l’avvio dell’inchiesta e la denuncia penale inoltrata
dal signor __________, nel frattempo deceduto. Allegato a questa denuncia, di
particolare interesse, vi è lo scritto 12 agosto 2013 redatto dal Comune di __________
indirizzato alla ARP, il quale segnalava le difficoltà del sig. __________
nella gestione della propria situazione finanziaria, tanto da richiedere la
nomina di un curatore, non essendo più in grado di sostenere nemmeno la retta
della casa anziani. __________ si trovava in casa anziani e non poteva, di
conseguenza, dilapidare la sua fortuna. Egli non sapeva che i suoi soldi erano
stati presi dall’imputata, alla quale aveva donato pure metà del ricavato della
vendita della propria abitazione, essendo l’unica persona rimastole dopo il
decesso della moglie, madre dell’imputata. Interrogato il 2 maggio, __________
era nel pieno delle sue facoltà mentali, a differenza dell’imputata che spesso
si è nascosta dietro a dei “non ricordo”. Egli ha chiaramente dichiarato che la
IM 1 non era autorizzata a prelevare denaro per sé stessa, come pure di non
aver mai dato disposizione di trasferire dal suo conto personale i suoi averi,
a favore della donna. Egli ha scoperto solo nel 2013 che la IM 1 si era
appropriata della sua parte di fondi ricavati con la vendita della casa.
L’imputata non è credibile quando afferma che era stato lui stesso a chiederle
di trasferire questi fondi, questa operazione non ha alcun senso, se non quella
di sottrarre i soldi al controllo dell’ACP. Lei voleva appropriarsene, e così
ha fatto. Interrogata a tal proposito, ha fornito giustificazioni inverosimili
e contraddittorie, difendendosi in modo a dir poco maldestro. Ha dichiarato di
aver speso la sua parte di soldi al casinò, e, a mente della PP, è dove ha
speso anche la parte del signor __________, non essendo stata in grado di
giustificarsi altrimenti. L’AA deve essere confermato. La colpa è
oggettivamente grave, c’è una crassa violazione della fiducia in lei riposta
dall’accusatore privato, oggi deceduto. Tra i due non c’era un rapporto di
sangue, ma lui sposò la di lei madre, abitando poi insieme tanti anni.
L’imputata ha sfruttato la fiducia in lei riposta dal patrigno, ormai anziano,
sull’arco di tre anni, senza nessuna gratitudine per il fatto che egli le aveva
donato metà del ricavato della vendita della casa e aveva pure acquistato
un’auto al di lei figlio. Incensurata, non risulta che dopo i fatti abbia
commesso reati. Tutto ponderato, tenuto conto dei problemi di salute
dell’imputata come pure della sua età, chiede una pena detentiva di 19 mesi
sospesi condizionalmente per 2 anni. Per l’importo di risarcimento pari a CHF
153'000.- in caso di condanna, lascia alla Corte decidere in maniera più
appropriata se applicare l’art. 71 cpv. 1 CP o cpv. 2 CP;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
descrive la signora IM 1, una persona umile di una certa età,
senza particolare formazione, che ha lavorato duramente nel corso di tutta la
sua vita concludendo quale __________ e __________. Durante la sua adolescenza
ha conosciuto il signor __________, divenuto il compagno della madre, che è poi
stato membro della sua famiglia con serenità, costituendo una vera e propria
figura paterna. Già prima della scomparsa della madre, la signora IM 1 si è
presa cura della gestione delle finanze dei genitori e delle faccende
domestiche. __________, anziano, è poi stato collocato in una casa anziani, e,
a riprova della fiducia provata nei confronti della IM 1, le ha lasciato
procura sui suoi conti, incaricandola di gestire i suoi fondi e fare i
necessari pagamenti, di fatto, disinteressandosene. La signora IM 1 prelevava a
contanti, per poi recarsi in posta ed effettuare i pagamenti. Per evitare di
doversi recare spesso al bancomat, ella prelevava somme importanti, così da
averne sempre a disposizione in caso di bisogno. __________ aveva dato pieno
margine d’azione, senza mai chiedere di essere preventivamente informato sulle
transazioni da lei effettuate. A mente della difesa, non sussiste il reato di
appropriazione indebita per l’importo di CHF 94'832.-, così come stabilito
dall’inchiesta, che ha permesso di chiarire che questi fondi sono sicuramente
stati impiegati a favore dell’ACP. L’importo restante dovrebbe, a mente del
difensore, essere rivisto al ribasso tenendo conto unicamente dei prelevamenti
effettuati dall’imputata, e non dell’intero valore ricavato dalla vendita della
casa, in quanto non vi sono elementi che permettano di determinare che la
differenza sia entrata in suo possesso. Considerando i prelevamenti, l’inchiesta
non ha potuto stabilire quali di essi fossero impiegati in maniera indebita e
quali no, ne consegue che non tutti questi prelievi possono essere ritenuti
costituitivi di reato. Il principio di innocenza attribuisce all’accusa l’onere
della prova, non spetta all’imputata provare come ella abbia speso questi
soldi. L’inchiesta, purtroppo anche per il fatto che __________ nel frattempo è
deceduto, non ha mai accertato il tenore di vita di __________. Egli, come
affermato dalla IM 1, non pareva restio nello spendere i propri soldi. Egli era
generoso, aveva anche usato fr. 20'000.- per regalare una macchina al figlio
dell’imputata. A mente della difesa il suo tenore di vita non va sminuito. Dal
profilo soggettivo, per quanto riguarda il trasferimento degli averi dal conto,
non vi è alcun elemento che permetta di dire che il signor __________ l’avesse
proibito. Ella doveva farsi carico delle spese, e come questo avvenisse per lui
era irrilevante. Vi sono dunque solo degli indizi a sostegno dell’accusa. Agli
atti abbiamo delle dichiarazioni delle case da gioco che sono state
interpellate che non segnalano nessun problema particolare. In dubio pro reo, a
mente del difensore permangono dei dubbi sul modo in cui si è verificata questa
fattispecie. In via principale chiede dunque il proscioglimento della sua
assistita. In via subordinata, chiede il proscioglimento quantomeno per tutti
gli importi spesi a favore del denunciante. In via ancor più subordinata,
chiede che la pena sia mite e sospesa condizionalmente. Per quanto attiene alla
commisurazione della stessa, la difesa evidenzia che l’imputata si è sempre
fatta carico di assistere non solo la madre, ma anche il patrigno, spendendo
tempo ed energie in suo favore. Ella faceva i pagamenti, gestiva i suoi soldi,
lo assisteva nelle questioni comuni, senza chiedere mai niente. Si tratta di
una signora pensionata con problemi di salute importanti. Dai fatti sono
trascorsi diversi anni senza che ella interessasse in alcun modo le autorità
penali. Incensurata, nulla osta alla sospensione condizionale della pena. Da
ultimo, neppure si può corroborare un interesse da parte dell’ACP, che nemmeno
ha proceduto ad accogliere l’eredità che è stata ripudiata.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 40, 42, 44,
47, 69, 138 CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1. è autrice colpevole di:
appropriazione indebita ripetuta
per essersi,
a __________, a __________ ed in altre località, nel periodo da
marzo 2010 fino a marzo 2013, nel contesto della gestione ordinaria del
patrimonio del patrigno, __________ (__________- __________) della quale
l’imputata si è occupata fino a inizio ottobre 2013, disponendo di procura con
diritto di firma individuale sul conto bancario e sul conto postale intestati a
__________,
indebitamente appropriata di valori patrimoniali di quest’ultimo,
per complessivi CHF 153'425.00, utilizzati dall’imputata a profitto
proprio e di terzi, all’insaputa e senza il consenso di __________;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannata
alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
4.
IM 1 è inoltre condannata a
versare all’accusatore privato ACPR 1, e per essa all’eredità giacente
(inc.er.giac.__________ presso l’Ufficio dei fallimenti di __________), come da
doc. TPC 2, 3, 4 e 23, fr. 153'425.00 a titolo di risarcimento danni.
5.
È ordinata la confisca di
tutto quanto in sequestro.
6.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- senza motivazione scritta o di fr. 2'000.- con motivazione scritta e
le spese procedurali sono a carico della condannata.
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio e del gratuito patrocinio dell’accusatore privato sono sostenute
dallo Stato.
7.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 1'445.40
spese fr. 119.00
IVA (7,7%) fr. 120.45
totale fr. 1'684.85
7.2
Le note professionali
dell’avv. __________ è approvata per:
onorario fr. 5'109.20
spese fr. 188.00
IVA (8%) fr. 423.85
totale fr. 5'721.05
7.3
La nota professionale
dell’avv. __________ (ACP) è approvata per:
onorario fr. 6'000.00
spese fr. 748.50
IVA (8%) fr. 539.85
totale fr. 7'288.35
7.4
La condannata è tenuta a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 14’694.25 non appena le
sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 106.40
fr. 806.40
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