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Decisione

72.2016.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 settembre 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

Il Presidente rileva che

nell’AA, a pag. 2, per il prelevamento a contanti di fr. 5'000.- non figura la

data in cui esso sarebbe avvenuto. Nel rapporto di Polizia, a pag. 9, risulta

che questi sarebbero stati prelevati a partire dal 24 marzo 2011. Le parti non

hanno osservazioni al riguardo, la PP concorda con la precisazione di questa

data nel testo dell’atto d’accusa.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

ripercorre l’avvio dell’inchiesta e la denuncia penale inoltrata

dal signor __________, nel frattempo deceduto. Allegato a questa denuncia, di

particolare interesse, vi è lo scritto 12 agosto 2013 redatto dal Comune di __________

indirizzato alla ARP, il quale segnalava le difficoltà del sig. __________

nella gestione della propria situazione finanziaria, tanto da richiedere la

nomina di un curatore, non essendo più in grado di sostenere nemmeno la retta

della casa anziani. __________ si trovava in casa anziani e non poteva, di

conseguenza, dilapidare la sua fortuna. Egli non sapeva che i suoi soldi erano

stati presi dall’imputata, alla quale aveva donato pure metà del ricavato della

vendita della propria abitazione, essendo l’unica persona rimastole dopo il

decesso della moglie, madre dell’imputata. Interrogato il 2 maggio, __________

era nel pieno delle sue facoltà mentali, a differenza dell’imputata che spesso

si è nascosta dietro a dei “non ricordo”. Egli ha chiaramente dichiarato che la

IM 1 non era autorizzata a prelevare denaro per sé stessa, come pure di non

aver mai dato disposizione di trasferire dal suo conto personale i suoi averi,

a favore della donna. Egli ha scoperto solo nel 2013 che la IM 1 si era

appropriata della sua parte di fondi ricavati con la vendita della casa.

L’imputata non è credibile quando afferma che era stato lui stesso a chiederle

di trasferire questi fondi, questa operazione non ha alcun senso, se non quella

di sottrarre i soldi al controllo dell’ACP. Lei voleva appropriarsene, e così

ha fatto. Interrogata a tal proposito, ha fornito giustificazioni inverosimili

e contraddittorie, difendendosi in modo a dir poco maldestro. Ha dichiarato di

aver speso la sua parte di soldi al casinò, e, a mente della PP, è dove ha

speso anche la parte del signor __________, non essendo stata in grado di

giustificarsi altrimenti. L’AA deve essere confermato. La colpa è

oggettivamente grave, c’è una crassa violazione della fiducia in lei riposta

dall’accusatore privato, oggi deceduto. Tra i due non c’era un rapporto di

sangue, ma lui sposò la di lei madre, abitando poi insieme tanti anni.

L’imputata ha sfruttato la fiducia in lei riposta dal patrigno, ormai anziano,

sull’arco di tre anni, senza nessuna gratitudine per il fatto che egli le aveva

donato metà del ricavato della vendita della casa e aveva pure acquistato

un’auto al di lei figlio. Incensurata, non risulta che dopo i fatti abbia

commesso reati. Tutto ponderato, tenuto conto dei problemi di salute

dell’imputata come pure della sua età, chiede una pena detentiva di 19 mesi

sospesi condizionalmente per 2 anni. Per l’importo di risarcimento pari a CHF

153'000.- in caso di condanna, lascia alla Corte decidere in maniera più

appropriata se applicare l’art. 71 cpv. 1 CP o cpv. 2 CP;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

descrive la signora IM 1, una persona umile di una certa età,

senza particolare formazione, che ha lavorato duramente nel corso di tutta la

sua vita concludendo quale __________ e __________. Durante la sua adolescenza

ha conosciuto il signor __________, divenuto il compagno della madre, che è poi

stato membro della sua famiglia con serenità, costituendo una vera e propria

figura paterna. Già prima della scomparsa della madre, la signora IM 1 si è

presa cura della gestione delle finanze dei genitori e delle faccende

domestiche. __________, anziano, è poi stato collocato in una casa anziani, e,

a riprova della fiducia provata nei confronti della IM 1, le ha lasciato

procura sui suoi conti, incaricandola di gestire i suoi fondi e fare i

necessari pagamenti, di fatto, disinteressandosene. La signora IM 1 prelevava a

contanti, per poi recarsi in posta ed effettuare i pagamenti. Per evitare di

doversi recare spesso al bancomat, ella prelevava somme importanti, così da

averne sempre a disposizione in caso di bisogno. __________ aveva dato pieno

margine d’azione, senza mai chiedere di essere preventivamente informato sulle

transazioni da lei effettuate. A mente della difesa, non sussiste il reato di

appropriazione indebita per l’importo di CHF 94'832.-, così come stabilito

dall’inchiesta, che ha permesso di chiarire che questi fondi sono sicuramente

stati impiegati a favore dell’ACP. L’importo restante dovrebbe, a mente del

difensore, essere rivisto al ribasso tenendo conto unicamente dei prelevamenti

effettuati dall’imputata, e non dell’intero valore ricavato dalla vendita della

casa, in quanto non vi sono elementi che permettano di determinare che la

differenza sia entrata in suo possesso. Considerando i prelevamenti, l’inchiesta

non ha potuto stabilire quali di essi fossero impiegati in maniera indebita e

quali no, ne consegue che non tutti questi prelievi possono essere ritenuti

costituitivi di reato. Il principio di innocenza attribuisce all’accusa l’onere

della prova, non spetta all’imputata provare come ella abbia speso questi

soldi. L’inchiesta, purtroppo anche per il fatto che __________ nel frattempo è

deceduto, non ha mai accertato il tenore di vita di __________. Egli, come

affermato dalla IM 1, non pareva restio nello spendere i propri soldi. Egli era

generoso, aveva anche usato fr. 20'000.- per regalare una macchina al figlio

dell’imputata. A mente della difesa il suo tenore di vita non va sminuito. Dal

profilo soggettivo, per quanto riguarda il trasferimento degli averi dal conto,

non vi è alcun elemento che permetta di dire che il signor __________ l’avesse

proibito. Ella doveva farsi carico delle spese, e come questo avvenisse per lui

era irrilevante. Vi sono dunque solo degli indizi a sostegno dell’accusa. Agli

atti abbiamo delle dichiarazioni delle case da gioco che sono state

interpellate che non segnalano nessun problema particolare. In dubio pro reo, a

mente del difensore permangono dei dubbi sul modo in cui si è verificata questa

fattispecie. In via principale chiede dunque il proscioglimento della sua

assistita. In via subordinata, chiede il proscioglimento quantomeno per tutti

gli importi spesi a favore del denunciante. In via ancor più subordinata,

chiede che la pena sia mite e sospesa condizionalmente. Per quanto attiene alla

commisurazione della stessa, la difesa evidenzia che l’imputata si è sempre

fatta carico di assistere non solo la madre, ma anche il patrigno, spendendo

tempo ed energie in suo favore. Ella faceva i pagamenti, gestiva i suoi soldi,

lo assisteva nelle questioni comuni, senza chiedere mai niente. Si tratta di

una signora pensionata con problemi di salute importanti. Dai fatti sono

trascorsi diversi anni senza che ella interessasse in alcun modo le autorità

penali. Incensurata, nulla osta alla sospensione condizionale della pena. Da

ultimo, neppure si può corroborare un interesse da parte dell’ACP, che nemmeno

ha proceduto ad accogliere l’eredità che è stata ripudiata.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 40, 42, 44,

47, 69, 138 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1. è autrice colpevole di:

appropriazione indebita ripetuta

per essersi,

a __________, a __________ ed in altre località, nel periodo da

marzo 2010 fino a marzo 2013, nel contesto della gestione ordinaria del

patrimonio del patrigno, __________ (__________- __________) della quale

l’imputata si è occupata fino a inizio ottobre 2013, disponendo di procura con

diritto di firma individuale sul conto bancario e sul conto postale intestati a

__________,

indebitamente appropriata di valori patrimoniali di quest’ultimo,

per complessivi CHF 153'425.00, utilizzati dall’imputata a profitto

proprio e di terzi, all’insaputa e senza il consenso di __________;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannata

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

4.

IM 1 è inoltre condannata a

versare all’accusatore privato ACPR 1, e per essa all’eredità giacente

(inc.er.giac.__________ presso l’Ufficio dei fallimenti di __________), come da

doc. TPC 2, 3, 4 e 23, fr. 153'425.00 a titolo di risarcimento danni.

5.

È ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro.

6.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- senza motivazione scritta o di fr. 2'000.- con motivazione scritta e

le spese procedurali sono a carico della condannata.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio e del gratuito patrocinio dell’accusatore privato sono sostenute

dallo Stato.

7.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 1'445.40

spese fr. 119.00

IVA (7,7%) fr. 120.45

totale fr. 1'684.85

7.2

Le note professionali

dell’avv. __________ è approvata per:

onorario fr. 5'109.20

spese fr. 188.00

IVA (8%) fr. 423.85

totale fr. 5'721.05

7.3

La nota professionale

dell’avv. __________ (ACP) è approvata per:

onorario fr. 6'000.00

spese fr. 748.50

IVA (8%) fr. 539.85

totale fr. 7'288.35

7.4

La condannata è tenuta a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 14’694.25 non appena le

sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 106.40

fr. 806.40

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