72.2016.106
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
13 ottobre 2016Italiano312 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2016.106
Lugano,
13 ottobre 2016/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Cristina
Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
patrocinato dall’avv. RAAP 1
ACPR 3
patrocinata dall’avv. RAAP 2
ACPR 11
patrocinata dall’avv. RAAP 4
ACPR 5
patrocinato dall’avv. RAAP 3
ACPR 2
ACPR 4
ACPR 6
ACPR 7
ACPR 8
ACPR 9
ACPR 10
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 19 novembre 2015 al 14
gennaio 2016 (57 giorni),
in esecuzione anticipata della pena dal 15 gennaio 2016;
IM 2
rappresentato dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal 19 novembre 2015 al 19
gennaio 2016 (62 giorni);
imputati, a
norma dell’atto d’accusa nr. 88/2016 del 3 giugno 2016, emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
A. in correità tra di loro
1. ripetuto sequestro di
persona e rapimento
per avere indebitamente tenuto sequestrato, privato in altro modo
della libertà e rapito ACPR 1, che ritenevano aver maltolto denaro o valori a
varie persone tra cui IM 2 stesso, ACPR 3 e __________, usando violenza e
minaccia, ritenuto che in tutte le occasioni erano presenti e hanno avuto ruolo
attivo IM 1 e IM 2, che in sostanza si sarebbero occupati del recupero dei
crediti, e meglio
1.1 per avere, a __________
il 13 settembre 2015, presentandosi dopo averlo già minacciato, trattenuto
indebitamente in casa sua ACPR 1 per almeno 40 minuti, impedendogli di partire
o anche solo di muoversi e agire liberamente, usando minaccia, in particolare
presentandosi da lui con una chiave per bulloni che gli è stata mostrata e poi
posata sul tavolo, minacciandolo direttamente all’integrità fisica,
chiedendogli di consegnare loro il portamonete perché ne verificassero il
contenuto, perquisendogli la casa alla ricerca di soldi o oggetti di valore che
ACPR 1 avrebbe dovuto dare loro per ripagare le vittime del suo presunto agire,
lasciando infine l’abitazione dopo preso 2-3 PC e una collanina a garanzia
della promessa di un pagamento il giorno successivo, costringendolo quindi pure
a tollerare tutti questi atti;
1.2 per avere, a __________
e __________ il 21 settembre 2015, dopo essersi presentati presso la sua
abitazione, avergli nuovamente chiesto il portamonete e riscontrata la presenza
di tessere bancomat, rapito ACPR 1, imponendogli di salire sulla loro
autovettura per scendere verso __________ a prelevare, rispettivamente tentare
di prelevare soldi dai suoi conti tramite dette tessere, ricavando CHF 140.00
da un primo conto, facendosi dare i codici da ACPR 1, riaccompagnandolo poi a __________,
minacciandolo, già solo con la loro presenza e il loro comportamento, nonché
con minacce all’integrità fisica e consegnandoli pure un proiettile,
costringendolo quindi pure a tollerare tutti questi atti;
1.3 per avere, a __________
nel periodo tra il 22 e il 30 settembre 2015, presentandosi presso la sia
abitazione, trattenuto indebitamente in casa sua ACPR 1 per alcune decine di
minuti, impedendogli di partire, usando minaccia e violenza, in particolare IM
1 colpendolo al volto con uno schiaffo e proferendo le solite minacce, nonché
comportandosi come nelle precedenti visite, costringendolo quindi pure a
tollerare tutti questi atti;
2. ripetuta estorsione
per avere, per procacciarsi un indebito profitto, usando violenza
contro una persona o minacciandola di un grave danno, indotto una persona ad
atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, ritenuto che in tutte le
occasioni erano presenti e hanno avuto ruolo attivo IM 1 e IM 2, sempre
nell’ambito del loro agire di recupero dei crediti conseguenza dei presunti
maltolti di ACPR 1, e meglio,
2.1 a __________, __________
e __________, il 13 e 14 settembre 2015, minacciandolo di gravi conseguenze
alla sua integrità fisica, indotto ACPR 1 a consegnare loro CHF 2'500.00 a __________
il 14 settembre 2015, in parte per ripagare un debito di CHF 250.00 che lui
aveva con IM 2, in parte per ripagare presunti torti subiti da altre persone,
ritenute le minacce già proferite almeno il 13 settembre 2015 durante la visita
a __________ di cui al punto 1.1 del presente atto d’accusa, nonché attraverso
la presa a garanzia di 2-3 PC e di una collanina d’oro la sera precedente e
considerato che in realtà i soldi sono poi stati spartiti tra IM 1 e IM 2;
2.2 a __________, il 21
settembre 2015, minacciandolo di gravi conseguenze alla sua integrità fisica,
indotto ACPR 1 a fornire loro i codici d’accesso per il prelievo di CHF 140.00
e il tentativo di prelievo, ritenute le minacce e circostanze di cui al punto
1.2 del presente atto d’accusa;
2.3 a __________ il 2
ottobre 2015, minacciandolo di gravi conseguenze alla sua integrità fisica o a
quella di suoi famigliari, indicando in particolare IM 1 di avere parentele e
conoscenza malavitose, indotto __________ a consegnarli il borsellino
contenente euro, trattenendo poi EUR 150.00/100.00, ritenuto che a __________,
amico di ACPR 1, veniva rinfacciato di avere aiutato quest’ultimo a riparare in
Italia, sottraendosi in tal modo alle richieste di IM 1 e IM 2 di pagamento di
somme di denaro;
2.4 a __________ il 3
ottobre 2015, minacciandoli di gravi conseguenze alla loro integrità fisica o a
quella dei loro famigliari, ritenuti gli episodi già accaduti nelle settimane
precedenti ai danni di entrambi, indotto __________ e ACPR 1 a consegnare loro
alcuni oggetti preziosi per quietare le pressanti richieste di denaro IM 1 e IM
2, ritenuto che IM 1 poi dalla vendita di questi oggetti ha ottenuto CHF
592.00;
2.5 a __________, __________
e __________, il 5 o 6 ottobre 2015, sempre sotto minaccia di gravi conseguenze
alla loro integrità fisica o a quella dei loro famigliari, ritenuti i fatti di
cui ai precedenti punti del presente atto d’accusa, indotto __________ e ACPR 1
a consegnare loro un motoveicolo YAMAHA XT 660R, uno scooter YAMAHA Tmax, di
proprietà di entrambi, e un motoveicolo Kawasaki Ninja, di proprietà di __________,
sempre per quietare le pressanti richieste di denaro di IM 1 e IM 2, ritenuto
che poi che lo scooter veniva riconsegnato a __________ affinché lo rivendesse
per poi portare il ricavato di CHF 4'000.00 a IM 1, mentre che il motoveicolo
XT 660R è stato scambiata da IM 1 con un motoveicolo BMW K1200 dal valore di
circa CHF 5'000.00/6'000.00 e che il motoveicolo Kawasaki Ninja è stato
venduto/scambiato da IM 1 con un motoveicolo YAMAHA YZF R6 e CHF 500.00, soldi
e motoveicoli che IM 1 ha trattenuto per sé;
3. ripetuta rapina
per avere commesso un furto ai danni di ACPR 1, usando violenza
contro una persona minacciandola di un pericolo imminente alla vita o
all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza,
e meglio, nel corso delle visite e quindi delle circostanze di
fatto di cui al punto 1 del presente atto d’accusa
3.1 a __________, il 13
settembre 2015, minacciandolo, sottratto a ACPR 1 2-3 PC e una collanina;
3.2 a __________, tra il
22 e il 30 settembre 2015, minacciandolo, sottratto a ACPR 1 una tuta e degli
scarponcini da motociclista;
4. ripetuta coazione
per avere, usando violenza o minaccia di grave danno contro una
persona o intralciando in altro modo la sua libertà di agire, costretto ACPR 1
e __________ a fare, omettere o tollerare un atto, e meglio, nelle circostanze
di fatto di cui ai punti 1 e 2 del presente atto d’accusa,
4.1 a __________, il 14
settembre 2015, costretto ACPR 1 a tollerare che IM 1 trattenesse uno dei PC di
cui IM 1 e IM 2 si erano impossessati il giorno precedente, ritenute le minacce
proferite e il tenore dell’agire dei due;
4.2 a __________ e __________,
il 2 ottobre 2015, costretto __________ a contattare ACPR 1 affinché i due si
presentassero da IM 1 e IM 2 il medesimo giorno, cosa che è poi avvenuta,
ritenute le minacce proferite e il tenore dell’agire dei due, come indicato in
particolare ai punti 1 e 2.3 del presente atto d’accusa;
5. ripetuta violazione di
domicilio
per essere, a __________ tra il 13 settembre 2015 e il 2 ottobre
2015, in almeno 2 occasioni, contro la sua volontà e in particolare mentre era
assente, entrati indebitamente nell’abitazione di ACPR 1, utilizzando una
chiave da loro prelevata e trattenuta contro la volontà di ACPR 1;
B. IM 1 singolarmente
6. ripetuta truffa (in
parte tentata)
per avere, per procacciarsi un indebito profitto, ingannato con
astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure
confermandone subdolamente l’errore, inducendola in tal modo ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e meglio
6.1 a __________, nel mese
di giugno 2015, tentato di ingannare con astuzia ACPR 8, inducendolo a cedergli
le azioni della società __________ SA e l’inventario dell’EP Bar __________,
facendogli credere di aver ordinato bonifici bancari, per un valore complessivo
di CHF 120'000.00, e quindi a sottoscrivere i contratti di compravendita delle
azioni e dell’inventario in data 16 giugno 2015 e 22 giugno 2015, coprendo
altresì l’inganno con un falso attestato bancario datato 30 giugno 2015, in cui
veniva certificato un inesistente bonifico di CHF 90'000.00, ritenuto che l’operazione
non andò in porto poiché ACPR 8 riuscì a cambiare i cilindri dopo che IM 1 si
era impossessato delle chiavi dell’EP;
6.2 a __________, il 2
luglio 2015, ingannato con astuzia ACPR 9, inducendolo a consegnarli EUR
700.00, per l’acquisto di 2 telefoni cellulare, che in realtà non ha mai
consegnato, ritenuto che non era mai stata sua intenzione farlo, ma unicamente
ricevere i soldi, da lui utilizzati per spese personali;
6.3 a __________ e __________,
il 6-7 luglio 2015, ingannato con astuzia la ACPR 11 SA, inducendola a
versargli un prestito di CHF 10'000.00, contestuale al contratto di fornitura
esclusiva del __________, per avviare l’attività dell’EP Bar __________, che IM
1 era sì intenzionato ad avviare a maggio-giugno 2015, ma che al momento della
richiesta e dell’ottenimento del prestito, già sapeva che non sarebbe andata in
porto, dissimulando questo aspetto e il fatto che in realtà egli già sapeva che
Fatti
i soldi li avrebbe utilizzati per sue spese personali, cosa che ha
effettivamente fatto;
6.4 a __________ il 2
agosto 2015, ingannato con astuzia ACPR 10, inducendolo a prestargli CHF
1'000.00 per avviare l’attività dell’EP Bar __________, che IM 1 era sì
intenzionato ad avviare a maggio-giugno 2015, ma che al momento della richiesta
e dell’ottenimento del prestito, già sapeva che non sarebbe andata in porto,
dissimulando questo aspetto e il fatto che in realtà egli già sapeva che i
soldi li avrebbe utilizzati per sue spese personali, cosa che ha effettivamente
fatto;
6.5 a __________, nel settembre
2015, ingannato con astuzia ACPR 7, inducendola a consegnarli, con la promessa
di un’immediata restituzione, CHF 3'000.00 e EUR 1'700.00 per asseriti affari
urgenti che doveva sistemare, importi che in realtà già sapeva che non avrebbe
restituito e da lui utilizzati per spese personali;
6.6 a __________, il 30
settembre 2015, ingannato con astuzia ACPR 2, inducendolo a vendergli merce a
credito per un prezzo complessivo di CHF 12'000.00, merce che IM 1 avrebbe
dovuto vendere nei negozi che stava acquisendo, importo che però non ha mai
corrisposto se non in minima parte, riconoscendo peraltro in data 22 ottobre
2015 per iscritto allo stesso ACPR 2 che non era sua intenzione pagare
interamente la merce, provocando a ACPR 2 un danno di CHF 4'284.00 (ritenuto
che parte della merce è stata recuperata e parte comunque pagata);
6.7 a __________, nei mesi
di settembre e ottobre 2015, ingannato con astuzia ACPR 4, inducendola a
consegnarli in diverse occasioni merce a credito o in conto vendita per un valore
complessivo di CHF 7'059.00, che IM 1 dichiarava di voler pagare anche mettendo
in scena finte telefonate a consulenti bancari per sbloccare soldi, pagamenti
che in realtà non era sua intenzione fare, mirando unicamente a trattenere la
merce per se o piazzandola presso terzi, provocando a ACPR 4 un danno di CHF
5'079.00 (ritenuto che parte della merce è stata recuperata);
6.8 a __________, nel mese
di ottobre 2015, tentato di ingannare con astuzia ACPR 3 per indurla a
versargli CHF 12'000.00, somma che la stessa ACPR 3 gli aveva chiesto in
prestito e che lui asseriva di averle già versato, millantando una
disponibilità finanziaria che non aveva e sfruttando il rapporto di
collaborazione e confidenza nel frattempo instauratosi con ACPR 3, ritenuto che
l’operazione non andò in porto, poiché accortasi dell’inganno, ACPR 3 mai versò
i CHF 12'000.00;
7. appropriazione indebita
per essersi a __________, tra settembre e ottobre 2015, per
procacciarsi un indebito profitto, appropriato di oggetti appartenenti a ACPR 3,
dalla quale se li era fatti consegnare o di cui comunque poteva fare uso, e
meglio per essersi appropriato, vendendoli ad un negozio compro oro il 9
ottobre 2015, di 2 lingottini, 2 collanine con ciondolo, 1 braccialetto da
bambino, 1 ciondolo crocefisso e due orecchini, tutti in oro, che ACPR 3 gli
aveva consegnato quale pegno per il prestito che lei aveva richiesto a IM 1;
nonché per essersi appropriato di un tablet Samsung in uso presso il negozio __________
(che i due gestivano assieme) e di un Iphone 6 che ACPR 3 gli aveva dato
affinché lo vendesse e le consegnasse il ricavato;
8. ripetuta diffamazione
8.1 per avere, a __________
a inizio luglio 2015, nonché il 5 e 6 novembre 2015, comunicando con terzi,
incolpato o reso sospetto ACPR 8 di condotta disonorevole o di altri fatti che
possano nuocere alla sua reputazione, e meglio per averlo tacciato tramite
facebook di essere un ladro e truffatore, ladro e mafioso e un mafioso che
corrompe tutti;
8.2 per avere, a __________
a settembre 2015, comunicando con __________, incolpato o reso sospetta ACPR 3
di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla sua
reputazione, e meglio per avere riferito di avere acquisito il negozio di __________
di ACPR 3, in cambio di un rapporto orale a lui praticato;
9. ripetuta minaccia
9.1 per avere, a __________
a inizio luglio 2015, durante delle telefonate, nonché con un SMS l’11 novembre
2015, incusso spavento o timore a ACPR 8, minacciandolo di morte e che
sarebbero arrivati dei suoi paesani per travolgerlo e devastarlo;
9.2 per avere, a __________
l’11 settembre 2015 e il 28 ottobre 2015, per SMS la prima volta e in una
telefonata la seconda, incusso spavento o timore a ACPR 1, minacciandolo con le
seguenti parole: “…ora io da buon calabrese o mi dai i soldi oppure ci vediamo
presto molto presto e non sarà per un caffè so dove abiti so che sei in Albania
so tutto di te di tua mamma di tuo padre e la tua famiglia i soldi indietro o
te ne penti” e “…ti faccio una promessa su mio figlio, domani io parto, vengo,
vengo, vengo in Italia dove ti prendo ti prendo ti mando all’ospedale … vengo
su e ti rompo le gambe poi ti accorgi che sono arrivato…”;
9.3 per avere, a __________
e __________, tra il 15 e il 28 ottobre 2015, personalmente e al telefono,
incusso timore o spavento a ACPR 5, minacciandola di rovinarla, indicando pure
che sapeva dove andava a scuola la figlia;
10. ripetuta estorsione,
tentata
per avere, per procacciarsi un indebito profitto, usando violenza
contro una persona o minacciandola di un grave danno, tentato di indurre una
persona ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e meglio
10.1 a __________ e __________,
nel mese di ottobre 2015, in relazione ai fatti di cui al punto 6.8 del
presente atto d’accusa, minacciandoli di informare della situazione famigliare,
personale, legale e finanziaria i suoceri di ACPR 3 e per impedire loro di
andare in Polizia a denunciare i comportamenti di IM 1, tentato di indurre ACPR
3 e il marito __________ a versargli CHF 12'000.00;
10.2 a __________, __________
e __________, il 2 novembre 2015, minacciandolo di divulgare ai dirigenti della
Banca presso cui lavorava suoi presunti problemi famigliari ed economici,
tentato di indurre ACPR 6 a consegnargli CHF 1'500.00;
11. ingiuria
per avere a __________, il 31 ottobre 2015, offeso l’onore di ACPR
6, dandogli del pezzente;
12. falsità in documenti
12.1 per avere, a __________
il 30 giugno 2015, nelle circostanze di cui al punto 6.1 del presente atto
d’accusa, al fine di nuocere al patrimonio di ACPR 8, formato e fatto uso di un
documento falso per dimostrare l’avvenuto bonifico di CHF 90'000.00, e meglio
per avere formato e allestito una finta attestazione della banca __________ con
la quale veniva confermato detto bonifico;
12.2 per avere, a __________
nel mese di settembre 2015, nelle circostanze di cui al punto 6.3 del presente
atto d’accusa, al fine di nuocere al patrimonio della ACPR 11 SA, fatto uso di
un documento falso per dimostrare l’avvenuto impiego lecito dei CHF 10'000.00
da lui ricevuti, e meglio per avere utilizzato la “CONFERMA ORDINE” allestista
da IM 2, in cui viene indicata la conferma della ricezione da parte di un
fornitore di mobilio per l’EP Bar __________ per l’importo di EUR 10'000.00;
13. guida senza essere
titolare della licenza
per avere, in Svizzera a partire dal 1. gennaio 2015, condotto
veicoli e motoveicoli vari, praticamente quotidianamente, senza essere titolare
della licenza richiesta;
14. infrazione alla LF sugli
stranieri
Inganno nei confronti delle autorità
per avere, a __________ il 27 marzo 2015, fornendo dati falsi in
merito ai suoi precedenti penali, e meglio omettendo di dichiarare, in
occasione della compilazione del formulario “Autocertificazione precedenti
penale per cittadini UE-AELS e di Stati terzi dove non vige l’obbligo della
presentazione del certificato penale”, di essere stato condannato in
Italia, ingannato l’autorità incaricata del rilascio del permesso, ottenendo in
tal modo il rilascio del permesso di dimora in territorio svizzero;
C. IM 2 singolarmente
15. ricettazione
(subordinatamente al punto 2.5 del presente atto d’accusa)
per avere, a __________, __________ e __________, nel mese di
ottobre 2015, occultato e aiutato ad alienare una cosa che sapeva ottenuta con
un’estorsione, in particolare per avere aiutato IM 1 a vendere o scambiare i
motoveicoli ottenuti con l’estorsione ai danni di ACPR 1 e __________, e meglio
per avere occultato a casa sua il motoveicolo YAMAHA XT 660R e poi averlo
portato presso il garage dove IM 1 l’ha scambiato con il motoveicolo BMW K1200
e poi per avere aiutato a vendere quest’ultimo a __________;
16. falsità in documenti
per avere, a __________ nel mese di settembre 2015, nelle
circostanze di cui al punto 6.3 del presente atto d’accusa, al fine di nuocere
al patrimonio della ACPR 11 SA, formato di un documento falso per dimostrare
l’avvenuto impiego lecito di CHF 10'000.00 ricevuti da IM 1, e meglio per avere
allestito la “CONFERMA ORDINE”, in cui viene indicata la conferma della
ricezione da parte di un fornitore di mobilio per l’EP Bar __________ per
l’importo di EUR 10'000.00;
17. usurpazione di funzione,
tentata
per avere, a __________ e __________, nel mese di agosto 2015,
tentato per un fine illecito di arrogarsi l’esercizio di una pubblica funzione,
fabbricando per lui e per ACPR 3, due finti tesserini di Polizia, alfine di
utilizzarli nel corso di loro visite a __________ presso l’abitazione di ACPR 1,
nel caso in cui qualcuno chiedesse loro conto della loro presenza, ritenuto che
i tesserini sono stati portati a __________, ma mai utilizzati;
18. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, a __________ e in altra località, fino al 19 novembre
2015 e maggio 2015, senza autorizzazione, detenuto 2,3 grammi di marijuana e
mezzo spinello di marijuana, destinati al proprio consumo, nonché consumato un
imprecisato minimo quantitativo della medesima sostanza;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 183 cifra 1, 156 cifra 1, 140
cifra 1, 181, 186, 146 cpv. 1, 138 cifra 1, 173, 180, 177, 251 cifra 1 CPS, 95
cpv. 1 lett. a LCStr, 118 cpv. 1 LStr, 160 cifra 1 e 287 CPS, 19a LStup;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’imputato IM 2, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;
- l’avv. RAAP 1,
patrocinatore d’ufficio (GP) dell’accusatore privato ACPR 1;
- gli accusatori privati ACPR
1.
Espletato il pubblico
dibattimento:
mercoledì 12 ottobre 2016, dalle
ore 09:41 alle ore 16:42,
giovedì 13 ottobre 2016, dalle
ore 09:38 alle ore 17:09.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
I. Il
Presidente propone le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:
- il
punto 6.6 è modificato nel senso che l’importo della merce venduta a credito è
di CHF 12'009.00, come risulta dall’allegato 2 al VI ACPR 2 05.11.2015,
allegato al rapporto di segnalazione, AI 4, Inc. 2015.9207;
- il
punto 6.7 è modificato nel senso che l’importo della merce consegnata a credito
è di CHF 5'079.00, come risulta dal VI PG ACPR 4 02.11.2015, p. 6, allegato al
rapporto di segnalazione, AI 4, Inc. 2015.9207.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Dal profilo materiale,
richiamato l’art. 333 CPP, il Presidente propone di prevedere un’ipotesi
alternativa per quanto concerne il punto 1.2, fattispecie che potrebbe
configurare il reato di coazione (art. 181 CP) e per quanto concerne il punto
2.3, che potrebbe configurare il reato di rapina (art. 140 CP).
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Considerandi
II. Il
Presidente comunica alle parti che intende scostarsi dall’apprezzamento
giuridico dei fatti ex art. 344 CPP e meglio che per il punto 2.1 dell’atto
d’accusa, limitatamente ai CHF 250.00 che erano dovuti a IM 2, entra in
considerazione il reato di coazione in luogo di quello di estorsione imputato
nell’atto d’accusa.
Dà quindi loro facoltà di
esprimersi in proposito.
Le parti non si oppongono.
III. Il
Presidente, richiamato l’art. 344 CP, comunica alle parti che intende scostarsi
dall’apprezzamento giuridico dei fatti e meglio che per il punto 1 dell’atto
d’accusa entra in considerazione il reato di coazione in luogo di quello di
sequestro di persona e rapimento.
Dà quindi loro facoltà di
esprimersi in proposito.
Le parti non si oppongono.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: in entrata osserva che, nonostante la vittima principale, siamo
confrontati con una tipologia di comportamenti che non vogliamo appartengano
alla nostra società. Un recupero crediti effettuato con simili modalità non può
essere tollerato, neppure se la vittima è ACPR 1. In particolare per IM 1
abbiamo un comportamento volontario contro ogni regola del vivere civile, un
totale disprezzo di regole e persone, che pure non possiamo accettare alle
nostre latitudini.
Passando ai singoli reati, le ipotesi di reato di cui ai punti da
8.
a 18 dell’atto d’accusa per il PP sono sufficientemente documentate dagli
atti e almeno in parte ammesse.
In merito alla questione relativa a ACPR 1 e __________, non si
può dire che ACPR 1 è una vittima credibile, ma ciò non vuol dire che tutto ciò
che dice non è vero e inoltre la credibilità di ACPR 1 non è certo inferiore a
quella di IM 1, ma è semmai pari. Per stilare l’atto d’accusa sono quindi stati
presi gli elementi oggettivi accertati. Le dichiarazioni più genuine si hanno
nei primi verbali degli imputati, dove i due ammettono il clima intimidatorio
nei confronti di ACPR 1, che hanno poi cercato di sminuire nel corso
dell’inchiesta ed in particolare in aula. Il PP riassume le prime dichiarazioni
di IM 1 e IM 2. Tra le circostanze certe su cui non ci può essere dubbio alcuno
vi è che IM 1 ha confermato di avere minacciato ACPR 1, il messaggio del
settembre 2015, la chiave dei bulloni per le ruote appoggiata sul tavolo, lo
schiaffo dato a ACPR 1, IM 2 e IM 1 sapevano della precedente visita a ACPR 1
con pestaggio. Vi sono poi le minacce a __________, ammesse, il quale quel
giorno piangeva ed ha detto di avere avuto paura per davvero, tanto da essersi
sentito costretto a convincere ACPR 1 a venire in Ticino ed a consegnare beni
suoi. Del resto, ancora in aula, IM 2 ha ammesso di avere fatto un po’ di
pressione su __________, ciò che ha creato un clima coercitivo. Vi è poi il
controllo sistematico del borsellino delle vittime che IM 1 faceva, il fatto di
avere preso le chiavi e la carta d’identità e di avere quindi fatto capire a ACPR
1.
che era controllato e che se sgarrava sarebbe successo ciò di cui lo avevano
minacciato.
Per quanto attiene al punto 1.2 dell’atto d’accusa, il PP dà
parziale lettura delle prime dichiarazioni di IM 1, rilevando che anche in
questo caso è evidente il clima di coercizione e paura che gli imputati hanno
creato. È chiaro che non si tratta di gesto volontario da parte di qualcuno che
vuole fare un piacere alle persone che l’hanno minacciato. Non dimentichiamoci
poi del proiettile consegnato a ACPR 1 e della frase detta da IM 1 che il
proiettile poteva finirgli nelle gambe, ed il fatto che i PIN non sono stati
digitati da ACPR 1, ma da IM 1 o IM 2. Che senso avrebbe avuto, poi, continuare
a seguirlo e presentarsi a casa sua se non per estorcergli denaro sotto
minaccia. Inoltre, solo IM 2 aveva un piccolo credito con ACPR 1, mentre IM 1
con ACPR 1 non c’entrava nulla e il denaro riscosso non è mai stato consegnato
a __________. ACPR 1 ha subìto quello che ha subìto, dicono gli imputati, solo
per paura della denuncia, ma questa tesi, a mente dell’accusa, non regge; gli
elementi citati dimostrano il clima di terrore creato dagli imputati. Inoltre ACPR
1, con o senza IM 1 o IM 2, sapeva che sarebbe rientrato in carcere per un
certo periodo.
In tutto questo, il ruolo di IM 2 non è stato certo marginale,
egli era sempre presente, anche quando da ACPR 1, e men che meno da __________,
non doveva più prendere nulla. IM 2 aveva maturato una sua rabbia personale e
non si è mai tirato indietro. Egli è salito a __________ già prima di conoscere
IM 1 e poi ancora con lui, ha preso più soldi di quelli che gli spettavano ed
ha effettuato le perquisizioni, è andato a prendere le moto, le ha guidate ed
ha poi aiutato IM 1 a venderle, non è certo stato passivo.
Le visite a __________ non sono durate 2 ore come dice ACPR 1, ma
nemmeno 2 minuti; si tratta di azioni tutte durate almeno 10 minuti, ciò che secondo
la giurisprudenza è sufficiente per il reato di sequestro di persona e
rapimento. A mente dell’accusa, ACPR 1 non era libero di andarsene, non lo
poteva materialmente e idealmente fare.
Relativamente al punto 2 dell’atto d’accusa, il PP rileva che ACPR
1.
non ha scelto liberamente di dare agli imputati CHF 2'500.00 e di dare loro i
codici PIN, ma egli è stato minacciato ed è l’unica via che ha visto per
tenerli un po’ buoni. Le minacce sono poi state riattualizzate con __________ a
__________, sia per l’episodio della consegna del borsellino, sia poi per i
valori consegnati da __________ e le moto portate nei giorni successivi, che
sono state consegnate solo a causa delle minacce ricevute.
Quanto alle rapine, l’accusa sottolinea che ACPR 1 ha dovuto farsi
portare via quegli oggetti perché altrimenti le minacce sarebbero state messe
in atto. Anche se in parte sono stati restituiti vi era comunque il disegno
dell’appropriazione.
Comportamenti nel complesso coattivi sono stati messi in atto
anche per quanto indicato al punto 4 dell’atto d’accusa.
Arrivando ai reati commessi da IM 1 singolarmente, l’accusa, in
merito al punto 6.7 del rinvio a giudizio, rileva che da sole le telefonate
confermano l’ipotesi di quelle macchinazioni che determinano l’inganno astuto.
In tutte queste truffe IM 1 con le sue bugie è riuscito a far credere a diverse
persone che era disposto a restituire il presunto prestito, ciò che in realtà
non avrebbe potuto fare, siccome di soldi non ne ha mai avuti.
Per la questione ACPR 8, va detto che agli atti vi sono i bonifici
non coperti e le note interne di __________ e il falso attestato bancario di
accredito __________, ciò che è sufficiente per l’inganno astuto.
Pacifico anche il reato verso ACPR 9. Le scuse inventate da IM 1
non reggono e sono smentite da tutte le persone coinvolte, tanto più che su
questo aspetto all’inizio aveva negato ogni sua partecipazione.
Vi è poi stato tentativo di truffa anche nei confronti di ACPR 3,
la quale ha chiesto un prestito a IM 1, comprovato anche dal fatto che gli
aveva consegnato i gioielli a garanzia della restituzione; IM 1 le ha fatto
credere di avere già versato i soldi, mentre invece questo non corrispondeva
alla realtà.
Non c’è poi dubbio, a mente dell’accusa, in merito all’ipotesi di appropriazione
indebita, che IM 1 abbia ricevuto gli oggetti in prestito e li abbia poi
venduti intascandosi i soldi.
Sempre nell’ottica dei suoi tentativi di passare per chi si occupa
di recupero crediti e del comportamento da delinquente di IM 1, vi sono poi i
fatti avvenuti ai danni dei coniugi __________.
Per quanto riguarda in fine la guida senza essere titolare della
licenza, l’accusa sottolinea che questo reato è la manifestazione di un totale
dispregio delle regole vigenti.
In merito ai singoli reati imputati a IM 2, l’accusa rileva che la
ricettazione è un’ipotesi subordinata, sottolineando che egli non poteva non
conoscere l’origine di questi oggetti.
Per quanto riguarda il reato di usurpazione di funzioni non si
tratta, per l’accusa, di uno scherzo.
Per quel che ne è della commisurazione della pena, rileva che la
colpa di entrambi gli imputati è grave.
Per IM 1 è grave per tutti i reati che ha commesso, comportandosi
come il peggiore degli strozzini ed approfittando anche di chi non aveva nulla,
per avere tutto senza fare nulla. Di attenuanti non ve ne sono; se non per i
fatti che non potevano che essere ammessi non vi è stata collaborazione e vi
sono anzi state molte versioni diverse e contraddizioni. La prognosi, a mente
dell’accusa, è estremamente negativa: i precedenti in Italia non lo hanno fatto
desistere dal commettere reati appena entrato in Svizzera, dove in realtà è
arrivato solo per fare quello.
Anche la colpa di IM 2 è grave e non ci sono scusanti. L’unica
attenuante generica da riconoscergli è quella dell’incensuratezza e la vita che
ha condotto prima di incontrare IM 1, eccezion fatta per i fatti avvenuti in
precedenza con ACPR 3.
Il PP conclude chiedendo la condanna di IM 1 alla pena detentiva
di 4 (quattro) anni e la revoca della sospensione condizionale concessa alla
pena inflitta con decreto d’accusa del Ministero Pubblico del Canton Ticino il
3.
settembre 2015, osservando che la pena pronunciata sarà parzialmente
aggiuntiva, nonché la condanna dell’imputato alla pena pecuniaria di 5 (cinque)
aliquote giornaliere da CHF 10.00 cadauna.
Per IM 2 chiede la condanna alla pena detentiva di 2 (due) anni o
2.
(due) anni e 6 (sei) mesi, posta al beneficio della sospensione condizionale
per un periodo di prova di 4 (quattro) anni, e la multa di CHF 100.00 (cento)
per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;
- l’avv. RAAP 1,
rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, la quale formula e motiva le
seguenti conclusioni: ACPR 1 è stato sequestrato in casa sua a __________, in
una delle nostre valli, minacciato con una chiave per bulloni, picchiato e
rapito dagli imputati. Il motivo: recupero crediti per terzi. Motivo tanto
banale quanto aberrante, una modalità di recupero crediti fortunatamente ancora
estranea alla nostra nazione. Un simile agire deve essere combattuto. Quanto
compiuto da IM 1 e IM 2 è grave e non vi sono giustificazioni. Non vi sono
cittadini di serie A e di serie B e l’applicazione del CP è a tutela di tutti.
A causa delle incursioni degli imputati a casa sua ACPR 1 soffre di insonnia e
per dormire deve ora assumere medicamenti. Gli imputati si sono pure fiondati
nella stanza della sua anziana madre 90enne, ciò che può avere conseguenze
gravi per la sua salute.
Conclude chiedendo la condanna degli imputati per i reati indicati
nell’atto d’accusa, al pagamento delle spese legali ed alla restituzione a ACPR
1.
del motoveicolo Yamaha, del motoveicolo Kawasaki, della tuta e degli
stivaletti da moto, della collana d’oro e della carta d’identità, oppure il
risarcimento per il corrispettivo del danno subìto e che IM 2 debba risarcire
CHF 2'250.00, nonché CHF 10'000.00 per torto morale;
- l’avv. DUF 2,
difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: Truffe, inganni e mezze verità sono elementi che hanno
caratterizzato la vicenda oggi in aula. In questo giro ci è finito pure IM 2,
che prima dell’estate 2015 nulla ha mai avuto a che fare con queste cose. Egli
si è fatto coinvolgere durante un periodo difficile della sua vita, in cui si
trovava in cura psichiatrica inabile al lavoro. È finito nella situazione per
aiutare una conoscente a recuperare i suoi soldi. In tale contesto ha
conosciuto IM 1, con cui ha legato immediatamente instaurando un rapporto di
amicizia.
Il difensore pone l’accento sul fatto che le imputazioni mosse nei
confronti degli imputati trovano la loro origine nelle dichiarazioni di ACPR 1
stesso, che sono state almeno in parte smentite in corso d’istruttoria. Ricorda
inoltre che ACPR 1 è stato condannato per sviamento della giustizia per avere
falsamente accusato IM 1 e IM 2 di un furto. Inoltre, numerosi elementi emersi
in sede istruttoria minano la sua credibilità: l’appuntamento a __________ era
stato concordato, come mostrano i messaggi scambiati tra IM 1 e ACPR 1; ACPR 1
ha indicato in 2 ore la visita, salvo poi essere smentito da __________; ACPR 1
ha detto di aver subito minacce, salvo poi ravvedersi precisando che il primo
incontro era stato abbastanza tranquillo, ciò che è dimostrato anche dal
filmato girato da IM 2 e dal fatto che il terzetto è anche uscito a fumare, ciò
che è stato confermato anche da ACPR 1.
In merito all’episodio della visita a __________, osserva che già
in occasione della prima visita ACPR 1 si era offerto di mostrare il saldo
sulle carte ed ha dichiarato di non essere stato caricato con forza sulla
macchina. Non si capisce poi perché, in caso contrario, non avrebbe avvisto la
Polizia.
In merito agli episodi di cui al punto 1.3 dell’atto d’accusa, a
mente della difesa non sussistono elementi che attestino il reato imputato. Le
dichiarazioni di ACPR 1 non appaiono credibili.
Relativamente all’imputazione di ripetuta estorsione osserva che
sia IM 1 che IM 2 agivano per il recupero del credito vantato da IM 2, dalla __________
e dalla ACPR 3. Entrambi potevano legittimamente pensare di essere legittimati
ad agire per conto della ACPR 3 e della __________, ciò in quanto entrambe
continuavano continuamente a tenersi informate sull’evolversi della situazione.
Il difensore contesta quindi che il suo assistito abbia agito per procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto, ma l’intenzione era quella di dare i soldi
alla __________.
Osserva inoltre, in merito all’episodio di __________, che i PC e
la collanina sono stati offerti in pegno da ACPR 1 e non è mai stata intenzione
degli imputati tenerli.
Per i fatti di __________ rileva che nei confronti di __________
non sono state fatte minacce di sorte; da una parte __________ dice di essere
stato minacciato e dall’altra che si parlava di avviare assieme un’attività
imprenditoriale. __________ ha anche ammesso che sia IM 1 che ACPR 1 hanno
raccontato “un po’ di palle”. IM 2, peraltro, non ha partecipato
direttamente alla consegna degli oggetti a IM 1.
Chiede quindi il proscioglimento del suo assistito da questo reato
e dal punto 15 subordinato.
La difesa contesta inoltre l’ipotesi di ripetuta rapina, in quanto
gli imputati non agivano per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto e
gli oggetti sono stati loro consegnati di sua spontanea volontà da ACPR 1, il
quale ha indicato che il primo incontro era stato tranquillo.
In merito al punto 16 dell’atto d’accusa osserva che IM 2 mai ha
avuto l’idea di ingannare qualcuno mediante il documento da lui redatto. Il
reato non sussiste in assenza del presupposto soggettivo.
Chiede quindi il proscioglimento di IM 2 dalle imputazioni di cui
ai punti 1, 2, 3, 4, 15 e 16 dell’atto d’accusa e – subordinatamente – la
derubricazione in coazione dei punti 1, 2 e 3.
Quanto alla commisurazione della pena, la difesa osserva che la
spiegazione per il comportamento di IM 2 è da ricercare non solo nell’amicizia
venutasi a creare con IM 1, ma anche nella rabbia venutasi a creare per il
comportamento di ACPR 1. IM 2, inoltre, ha avuto un ruolo del tutto marginale,
come tirapiedi o segretario di IM 1, come indicato da __________. IM 2 si è
sempre sincerato che non succedesse nulla di grave, tranquillizzando IM 1
quando questi perdeva la calma e convincendolo a restituire i soldi a __________.
Conclude chiedendo la pena inflitta al suo assistito non superi 1
(un) anno di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
massimo 2 (due) anni. La prognosi per IM 2 è sicuramente favorevole. In tal
senso la difesa sottolinea che a seguito dell’arresto egli ha perso il lavoro,
ma si è premurato di non accumulare debiti. Finché è in disoccupazione vi sono
inoltre buone prospettive per un suo reinserimento nel mondo del lavoro. IM 2
risulta inoltre incensurato.
Non si oppone alla multa di CHF 100.00 proposta dall’accusa, ma si
oppone alle richieste di risarcimento di ACPR 1;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: Abbiamo visto una serie di dichiarazioni discordanti, non c’è una
versione che collima, perché tutta la fattispecie è caratterizzata da persone
che truffano, mentono e fanno documenti falsi. In questo contesto IM 1 si
inserisce, con il suo tono di voce un po’ perentorio, che spaventa un po’, ma
da qui ad arrivare a dire che sia una persona capace di sequestrare e rapire ACPR
1.
vi è parecchia strada.
La difesa ricorda che ACPR 1 è stato recentemente condannato per
avere truffato delle persone e per avere accusato falsamente IM 2 e IM 1 di
avergli sottratto CHF 46'000.00. La parte civile è quindi una persona estremamente
scaltra, che ha colto quest’occasione per gettare la colpa di fatti da lui
commessi su IM 2 e IM 1. Bisogna chiedersi come è possibile, in tutto questo
marasma di dichiarazioni poco lineari, estrapolare dei dati oggettivi. Non c’è,
ad esempio, una chiamata alla Polizia dopo l’asserito rapimento. Nel suo primo
verbale d’interrogatorio ACPR 1 dichiara che la chiave per ruote non è stata
utilizzata per minacciarlo e che quel giorno non è stato minacciato né
picchiato dagli imputati. Manca quindi il mezzo coercitivo. Quando poi IM 1 e IM
2.
lasciano la casa, ovvero dopo una mezz’oretta, ACPR 1 non chiama la Polizia.
Non c’è prova in nessuno dei capi di imputazione dall’ 1.1 all’1.3 che ACPR 1
sia stato in qualche modo sequestrato e rapito. Le sue dichiarazioni non
possono essere ritenute un elemento di prova sufficiente a carico degli
accusati. È vero che IM 1 e IM 2 si sono fatti consegnare dei soldi da ACPR 1,
ma in parte è avvenuto per recuperare dei crediti, quindi non vi è l’elemento
dell’indebito arricchimento, e in ogni caso le minacce di gravi conseguenze non
sono in nessun modo dimostrate.
__________ non ha mai dato segno di voler effettivamente
difendersi. Se fosse stato così impaurito, si sarebbe rivolto alla giustizia e
non avrebbe dato appuntamento agli imputati. Le cose sono state strumentalmente
utilizzate nel corso dell’istruttoria per poter avere dei vantaggi, e meglio
per accusare altri dei propri comportamenti e per poter chiedere un
risarcimento agli accusati. Le dichiarazioni di ACPR 1 non sono lineari e non
possono costituire un elemento a carico di IM 1.
Le imputazioni di violazione di domicilio, truffa, diffamazione,
ingiuria, falsità in documenti, guida senza licenza, infrazione alla LF sugli
stranieri e il punto 9.3 per quanto attiene al reato di minaccia non sono
contestate.
La difesa chiede che IM 1 venga assolto dal reato di ripetuto
sequestro di persona e rapimento e che i reati di cui ai punti 2 e 3 vengano
semmai derubricati in ripetuta coazione. Chiede inoltre la derubricazione in
tentata coazione dei reati relativi a ACPR 3 e suo marito e che la stessa cosa
avvenga per il punto 10.2 ai danni di ACPR 6.
IM 1 millantava conoscenze mafiose, ma in realtà era disperato e
non aveva nemmeno soldi per comprare i pannolini a suo figlio. Ritiene che i
motivi di IM 1 siano dettati dalla disperazione e dalla grave situazione
economica in cui si è trovato e comunque l’atteggiamento della parte civile ACPR
1.
non ha aiutato a contenere il protrarsi di questa situazione.
Sottolinea, quanto alla collaborazione, che IM 1 ha fornito
elementi importanti per lo svolgimento dell’inchiesta. L’inchiesta è stata
complicata, ma questo non è a lui attribuibile.
Rileva inoltre che l’ultima condanna di cui si è macchiato IM 1
risale non tanto al 14 gennaio 2010, poiché trattasi di una conferma di una
sentenza da parte della Corte di appello, ma al 22 maggio 2006 ed è quindi
datata.
In considerazione del fatto che non ci sono le prove che IM 1
abbia rapito, sequestrato, rapinato ed estorto soldi, chiede che la pena
detentiva comminata venga contenuta in 3 (tre) anni e che sia data la
concessione di una sospensione condizionale parziale, perché IM 1 è in carcere
da quasi un anno, quando ha rinunciato al suo permesso B ritirando il ricordo
al consiglio di Stato ha ricevuto la lettera di espulsione immediata e se ne
tornerà quindi immediatamente in Italia. La richiesta è quella di lasciare che IM
1.
vada a fare i conti con la giustizia in Italia, non ha senso tenerlo qui a
scontare ancora il carcere a __________, dove praticamente per questioni
finanziarie non riceve nemmeno le visite di moglie e figli, ma ritiene più
appropriato che venga risocializzato in Italia;
- il Procuratore pubblico
non replica;
- l’accusatore privato,
rispettivamente il suo patrocinatore, non replica.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Premessa
1.
La presente sentenza
riguarda unicamente l’imputato IM 1, posto che essendo la pena pronunciata nei
confronti di IM 2 non superiore a 24 mesi e non essendo stato formulato annuncio
d’appello, non si impone di motivare la decisione (art. 82 CPP). Riferimento a
quest’ultimo imputato verrà pertanto fatto unicamente nella misura in cui si
rivelasse necessario al fine di argomentare la posizione del coimputato.
II) Questione pregiudiziale
2.
In entrata di dibattimento,
richiamato l’art. 333 CPP, il Presidente ha proposto di prevedere l’ipotesi
alternativa della coazione ex art. 181 CP per il punto 1 dell’atto d’accusa e
l’ipotesi alternativa della rapina ai sensi dell’art. 140 CP per l’imputazione
di cui al punto 2.3 dell’atto d’accusa.
Essendosi le parti dichiarate d’accordo, l’atto d’accusa è stato
modificato di conseguenza.
III) Correzioni dell’atto
d’accusa
3.
Per le correzioni dell’atto
d’accusa si rimanda al verbale del dibattimento osservando che le parti hanno
aderito alla proposta del Presidente di modificare il punto 6.6 nel senso che
l’importo della merce venduta a credito è di CHF 12'009.00, come risulta
dall’allegato 2 al VI ACPR 2 05.11.2015, allegato al rapporto di segnalazione,
AI 4, Inc. 2015.9207, e il punto 6.7 nel senso che l’importo della merce
consegnata a credito è di CHF 5'079.00, come risulta dal VI PG ACPR 4
02.11
, p. 6, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4, Inc. 2015.9207.
IV) Vita anteriore e
precedenti penali dell’imputato
4.
IM 1 è nato il __________,
a __________.
Al PP l’imputato ha fornito un breve riassunto della sua vita:
"
Sono nato a __________, vicino a __________. Mio padre è __________,
mia madre __________, ma io sono nato e cresciuto a __________.
Ho una sorella maggiore che vive in __________. I miei genitori
vivono in __________. Dopo le scuole dell’obbligo ho conseguito il diploma
__________, al termine della quinta superiore a 19 anni. Avevo in
seguito un bar a __________. A 24/25 anni mi sono sposato a __________.
Non ho avuto figli da questa relazione che è terminata nel
2006/2007.
Dopo il bar in Italia sono stato in carcere per 3 anni e 11 mesi.”
(VI PP 20.11.2015, p. 2 e 3, allegato 2 al rapporto d’inchiesta,
AI AI 7, Inc. 2015.9207).
L’imputato ha peraltro dichiarato di essere uscito di prigione il
2.
dicembre 2012 e di non avere intenzione di tornare in Italia, siccome in caso
contrario dovrebbe scontare 8 mesi di detenzione per guida senza licenza. Ha
quindi aggiunto di essere venuto in Svizzera il 1. gennaio 2015 per una
scommessa con sé stesso, intenzionato ad iniziare una nuova vita, lontana dai
problemi avuti in Italia.
Una volta arrivato in Svizzera, avrebbe passato qualche tempo nel
Canton Grigioni, ospitato da un amico che avrebbe dovuto aiutarlo a trovare un
lavoro, ciò che di fatto non è avvenuto. Si sarebbe quindi trasferito in Ticino
con la compagna incinta e il figlio (VI PP 20.11.2015, p. 3 e 4, allegato 2 al
rapporto d’inchiesta, AI 7, Inc. 2015.9207).
5.
L’imputato è stato oggetto
di numerosi procedimenti penali in Italia, sfociati in altrettante condanne
risultanti da casellario giudiziale (AI 2, Inc. 2015.9207), e meglio:
- sentenza del 7 dicembre
2005.
del Tribunale in composizione monocratica di __________: 2 mesi di
reclusione per ricettazione e falsità in scrittura privata;
- sentenza del 3 febbraio
2006.
della Corte di appello di __________: 2 anni 4 mesi e 20 giorni di
reclusione e multa di EUR 1'200.00 per rapina continuato e rapina in concorso;
- sentenza del 10 dicembre
2007.
della Corte di appello di __________: 5 anni di reclusione per atti
sessuali con minorenne continuato e sottrazione di persone incapaci;
- sentenza del 14 gennaio
2010.
della Corte di appello di __________: reclusione di 1 anno e multa di EUR
500.00
per rapina, sostituzione di persona continuato e uso illecito di carte
di credito continuato.
Sebbene risieda nel nostro Paese da neppure 2 anni, IM 1 non è
incensurato neppure in Svizzera.
Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero (AI 10, Inc.
2015.
) egli risulta essere stato condannato una prima volta dal Ministero
Pubblico del Canton Grigioni, il 15 aprile 2015 – a pochi mesi, quindi, dal suo
arrivo in Svizzera – alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da CHF
50.00
cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per
conduzione di un veicolo a motore senza licenza di condurre.
Il 3 settembre 2015 l’imputato è stato poi condannato dal
Ministero Pubblico del Cantone Ticino alla pena pecuniaria di 60 aliquote
giornaliere da CHF 90.00 cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni, e multa di CHF 1'000.00, sempre per conduzione di un veicolo a
motore senza licenza di condurre (commissione reiterata) e contravvenzione alla
legge sul contrassegno stradale.
6.
Dall’estratto dell’ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona risulta che IM 1 ha accumulato nell’anno
di soggiorno in Ticino 23 esecuzioni per un totale di circa CHF 76'000.00,
mentre la convivente __________ nello stesso periodo ha accumulato 10
esecuzioni per un totale di circa CHF 9'600.00 (rapporto d’inchiesta, p. 28, AI
97, Inc. 2015.9207).
V) Circostanze dell’arresto,
inchiesta e atto d’accusa
7.
L’inchiesta in oggetto
trova origine nella raccolta di informazioni riguardanti IM 1, sospettato di
aver organizzato una truffa e appropriazione indebita ai danni di ACPR 8, ACPR
10, la ACPR 11 SA e ACPR 9 (Inc. 2015.5488, 2015.7273, 2015.9024 e 2015.5776).
Dalle verifiche esperite è poi emerso che IM 1 – unitamente al
coimputato IM 2 – si sarebbe macchiato di altri reati, commessi nei confronti
di ACPR 1 nell’ambito della sua presunta attività di recupero crediti (Inc.
2015.
).
Dando seguito ai mandati di accompagnamento coattivo (AI 3 e 11,
Inc. 2015.9207) e agli ordini di perquisizione e sequestro (AI 4 e 12, Inc.
2015.
) emessi dal PP nei loro confronti, il 19 novembre 2015 gli agenti
della Polizia Cantonale si sono presentati presso il domicilio degli imputati.
La perquisizione effettuata all’interno delle abitazioni di IM 1 e
IM 2 ha permesso di rinvenire un PC di proprietà di ACPR 1 e la sua carta
d’identità (rapporto d’inchiesta, p. 2-4 e 13, AI 97, Inc. 2015.9207).
IM 1, assunto a verbale il giorno del suo arresto, ha ammesso
parzialmente i fatti, minimizzando tuttavia le sue responsabilità e contestando
le accuse più gravi a suo carico (rapporto d’inchiesta, p. 19, AI 97, Inc.
2015.
).
8.
Dando seguito all’istanza
formulata dal PP (AI 20, Inc. 2015.9207), con decisione del 21 novembre 2015 il
GPC ha ordinato la carcerazione preventiva dell’imputato sino al 19 febbraio
2016.
(AI 22, Inc. 2015.9207).
Il 15 gennaio 2016, IM 1 è stato posto in regime di esecuzione
anticipata della pena (AI 69, Inc. 2015.9207).
9.
Con atto d’accusa 88/2016
del 3 giugno 2016 il PP ha rinviato a giudizio IM 1 e IM 2 per i reati di
ripetuto sequestro di persona e rapimento, ripetuta rapina, ripetuta coazione e
ripetuta violazione di domicilio, il solo IM 1 per i reati di ripetuta truffa
(in parte tentata), appropriazione indebita, ripetuta diffamazione, ripetuta
minaccia, ripetuta estorsione (tentata), ingiuria, falsità in documenti, guida
senza essere titolare di licenza, infrazione alla LF sugli stranieri e il solo IM
2.
per i reati di ricettazione, falsità in documenti, usurpazione di funzione
(tentata) e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
VI) Imputazioni di ripetuto
sequestro di persona e rapimento, in alternativa coazione, ripetuta estorsione,
in parte in alternativa rapina, ripetuta rapina e ripetuta coazione (punti da 1
a 4 dell’atto d’accusa)
A) Fatti di cui all’atto
d’accusa
1) Fatti del 13 e 14
settembre 2015 (punti 1.1, 2.1, 3.1 e 4.1 dell’atto d’accusa) nei confronti di ACPR
1.
10.
Secondo l’atto d’accusa,
oggetto dell’estensione di cui in entrata, IM 1, in correità con IM 2, si
sarebbe reso colpevole del reato di sequestro di persona e rapimento, in
subordine coazione, per avere, a __________, il 13 settembre 2015,
presentandosi dopo averlo già minacciato, trattenuto indebitamente in casa sua ACPR
1.
per almeno 40 minuti, impedendogli di partire o anche solo di muoversi e
agire liberamente, usando minaccia, in particolare presentandosi da lui con una
chiave per bulloni che gli è stata mostrata e poi posata sul tavolo,
minacciandolo direttamente all’integrità fisica, chiedendogli di consegnare
loro il portamonete perché ne verificassero il contenuto, perquisendogli la
casa alla ricerca di soldi o oggetti di valore che ACPR 1 avrebbe dovuto dare
loro per ripagare le vittime del suo presunto agire, lasciando in fine
l’abitazione dopo avere preso 2-3 PC e una collanina a garanzia della promessa
di un pagamento il giorno successivo, costringendolo quindi pure a tollerare
tutti questi atti (punto 1.1 dell’atto d’accusa).
Per avere, sotto minaccia, sottratto 2-3 PC e una collanina, IM 1
si sarebbe pure reso colpevole del reato di rapina (punto 3.1 dell’atto
d’accusa).
L’imputato si sarebbe inoltre reso colpevole del reato di
estorsione per avere, minacciandolo di gravi conseguenze alla sua integrità
fisica, indotto ACPR 1 a consegnare a lui e IM 2 CHF 2'500.00 a __________ il
14.
settembre 2015, in parte per ripagare un debito di CHF 250.00 che aveva con IM
2, in parte per ripagare presunti torti subìti da altre persone, ritenute le
minacce già proferite almeno il 13 settembre 2015 durante la visita a __________
di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa, nonché attraverso la presa a garanzia
di 2-3 PC e di una collanina d’oro la sera precedente e considerato che in
realtà i soldi sarebbero poi stati spartiti tra IM 1 e IM 2 (punto 2.1
dell’atto d’accusa).
In fine, il 14 settembre 2015, a __________, IM 1 si sarebbe reso
colpevole del reato di coazione per avere costretto ACPR 1 a tollerare che
trattenesse uno dei PC di cui, unitamente a IM 2, si era impossessato il giorno
precedente, ritenute le minacce proferite e il tenore dell’agire dei due (punto
4.1
dell’atto d’accusa).
a) Le dichiarazioni di ACPR
1.
11.
L’AP ACPR 1, esprimendosi sui
fatti avvenuti il 13 e 14 settembre 2015, ha premesso di conoscere IM 2 da
circa un anno e mezzo e di averlo conosciuto alla __________ di __________ dove
quest’ultimo lavorava come macellaio. Avendo scoperto di essere entrambi
appassionati di motociclismo avrebbero iniziato a frequentarsi.
In quel periodo l’AP ha riferito di avere chiesto a IM 2 un
prestito di CHF 250.00, denaro che gli avrebbe poi restituito. Un secondo
prestito di CHF 250.00 sarebbe poi stato chiesto nel corso del mese di luglio
2015.
Ad un certo punto IM 2 avrebbe iniziato a chiedergli la restituzione del
denaro, anche minacciandolo. ACPR 1 dal canto suo avrebbe dato rassicurazioni
in merito alla restituzione, senza tuttavia riuscire a rifondere i CHF 250.00 a
causa della sua precaria situazione economica (VI PG 08.11.2015, p. 2, allegato
al rapporto di segnalazione 10.11.2015, AI 4; VI PP confronto IM 2/ACPR 1
14.01
, p. 6, AI 66).
12.
Per quanto attiene alla
conoscenza con IM 1, ACPR 1 ha riferito di avere avuto un primo (seppur
indiretto) contatto con lui l’11 settembre 2015, allorquando, mentre si trovava
in Albania, ha ricevuto un SMS dal seguente tenore:
"
ciao ascolta tu non mi conosci tu hai bidonato una mia cara amica
15'000 franchi ora io da buon calabrese o mi dai i soldi oppure ci vediamo
presto molto presto e non sarà per un caffè so dove abiti so che sei in Albania
so tutto di te di tua mamma di tuo padre e la tua famiglia i soldi indietro o
te ne penti giuro”
(VI PG 08.11.2015, p. 3, allegato al rapporto di segnalazione
10.11
, AI 4).
Alla sua domanda a sapere chi fosse e cosa volesse, l’AP ha
riferito di avere ricevuto in risposta un altro messaggio, nel quale si faceva
riferimento al negozio di scarpe __________. Più precisamente, IM 1 gli avrebbe
detto che doveva dei soldi a una sua amica titolare di questo negozio di scarpe.
Avendo capito che si trattava di una questione legata a ACPR 3, ACPR 1 avrebbe
replicato di non avere alcun debito con lei avendolo estinto con la cessione di
un’autovettura e del denaro.
IM 1 gli avrebbe allora dato appuntamento al suo ritorno dall’Albania
il 13 settembre 2013 (VI PG 08.11.2015, p. 3, allegato al rapporto di
segnalazione 10.11.2015, AI 4; VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 3, AI
65).
A questo proposito l’AP ha riferito:
"
(…) non sono stato io a dargli appuntamento a __________. Io gli
ho detto a che ora rientravo e che avrei preferito vederlo nei giorni
successivi. Lui però insisteva e mi ha comunicato, via SMS, che mi avrebbe
aspettato a __________.”
(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 4, AI 65).
13.
Domenica 13 settembre 2015,
come concordato con l’amico __________, quest’ultimo sarebbe andato a prenderlo
all’aeroporto e lo avrebbe accompagnato a __________ con la sua autovettura.
Durante il tragitto, ACPR 1 gli avrebbe esternato le sue preoccupazioni per gli
SMS minacciosi ricevuti da IM 1, facendoglieli leggere, e per il fatto che a __________
vi era qualcuno ad attenderlo, motivo per cui chiedeva all’amico di restare con
lui (VI PG 08.11.2015, p. 3, allegato al rapporto di segnalazione 10.11.2015,
AI 4; VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 4, AI 65). Va precisato che
l’AP ha riferito che mentre era in viaggio dall’Albania, IM 2 gli avrebbe
mandato un messaggio con il quale gli chiedeva di avvisarlo quando sarebbe
arrivato a __________, in modo da poter avvisare IM 1 (VI PP confronto IM 1/ACPR
1.
14.01.2016, p. 4, AI 65).
Giunti a __________, verso le ore 22:30, nei posteggi del negozio __________,
ACPR 1 e __________ avrebbero notato l’autovettura vettura VW Passat che l’AP
aveva venduto a ACPR 3 e dalla quale sarebbero scesi IM 2 e IM 1, il quale,
avrebbe chiesto perentoriamente all’AP di parlare con lui.
__________ si sarebbe quindi rivolto a IM 1 chiedendogli di
evitare la violenza. Dopo essere stato tranquillizzato al proposito, l’amico di
ACPR 1 avrebbe quindi lasciato il luogo (VI PG 08.11.2015, p. 3 e 4, allegato
al rapporto di segnalazione 10.11.2015, AI 4).
A questo proposito nel verbale dell’8 novembre 2015 l’AP si è così
espresso:
"
IM 1 mi intimava con tono perentorio che doveva parlare con me. __________
si rivolgeva a IM 1 chiedendogli di evitare la violenza. IM 1 rispondeva “…no
no…niente mani”. __________ lasciava dunque il luogo.”
(VI PG 08.11.2015, p. 4, allegato al rapporto di segnalazione
10.11
, AI 4).
14.
In occasione dell’interrogatorio
del 26 novembre 2015 l’AP ha modificato le sue precedenti dichiarazioni,
affermando che __________ non aveva lasciato il luogo di sua spontanea volontà,
ma che era stato IM 1 a dirgli che la sua presenza non era gradita:
"
IM 1 gli ha fatto capire che la sua presenza non era gradita nel
senso che gli ha detto che di lui non avevano bisogno. __________ si è
raccomandato dicendogli “mi raccomando niente mani addosso” inteso che non
dovevano picchiarmi. IM 1 e IM 2 lo rassicuravano e quindi __________ se ne
andava.”
(VI PG 26.11.2015, p. 3 e 4, allegato 14 al rapporto d’inchiesta
08.04
, AI 97).
15.
Senza essere invitati, IM 2 e
IM 1 sarebbero quindi entrati in di ACPR 1 (VI PG 08.11.2015, p. 4, allegato al
rapporto di segnalazione 10.11.2015, AI 4).
In merito a quanto avvenuto all’interno della casa, in occasione
del suo primo interrogatorio l’AP ha raccontato:
"
IM 1 si è comportato da padrone, mi ha ordinato di sedermi, ha
aperto il frigo e si è servito da bere senza chiedere il permesso. Faceva il
“duro” e l’arrogante ed utilizzava un linguaggio e delle espressioni minatorie.
Benché intimorito ho chiesto spiegazioni sul motivo della loro visita. IM 1 mi
informava che io dovevo dare dei soldi a __________, 37'000 franchi. Alle mie
lamentele che non era vero IM 1 si alterava e mi diceva che la __________ non
vuole fare denuncia e che adesso i soldi li devo dare a lui e che li voleva
subito.
IM 1 affermava che lui e IM 2 si occupavano di riscossione
crediti; e che sapevano che io avevo i soldi. Mi esortavano sotto minaccia di
percosse di tirarli fuori. IM 1 ad un certo punto mi ha ordinato di
consegnargli il portamonete. Era notte, ero solo, ed avevo paura di quei due.
Quella sera avevo due portamonete in tasca; uno con i franchi e gli Euro, circa
500.
— e nell’altro invece alcuni LEK che è la valuta albanese. Consegnavo al IM
1.
questo secondo portamonete. Lui verificava questa valuta poi, vedendo che non
c’erano franchi, me lo ritornava.
IM 1 non contento ordinava al IM 2 di perquisire la casa. IM 2 si
è alzato e si è rivolto a me dicendomi “…__________…..dimmi dove sono i soldi
che oggi ti prendo solo i soldi che hai qui in casa..”. (…) Ribadivo di non
avere soldi. IM 1, che ho avuto l’impressione comandasse anche IM 2, gli
ordinava di “buttare all’aria la casa”. (…)
Non ho potuto seguirlo poiché IM 1 mi ha ordinato di rimanere
fermo e seduto al tavolo della sala. Lo informavo che volevo avvisare mia madre
che ero tornato dal viaggio e che tutto è andato bene; in realtà volevo
chiamare la polizia e lasciare la comunicazione aperta. IM 1 non me lo
permetteva dicendo che dovevo stare seduto.
IM 2 restava nei piani superiori per almeno 20 minuti, quindi
scendeva informando di non aver trovato nulla. Perquisivano il piano terra,
sempre IM 2. IM 1 aveva il compito di controllarmi. Si è anche preso una birra
dal frigo. L’unica cosa che ha fatto è stata quella di perquisire il bagaglio
che ho riportato dall’Albania; anche li senza nulla trovare.”
(VI PG 08.11.2015, p. 4 e 5, allegato al rapporto di segnalazione
10.11
, AI 4).
Nel verbale del 13 novembre 2015 lo stesso AP ha riferito:
"
Dapprima IM 1 ha utilizzato un tono abbastanza civile, mi diceva
di sapere che avevo dei soldi, che avevo un lingotto da un chilo e che lui
aveva l’incarico di ricuperare questi soldi. Solo in questo momento ho capito
che parlavano della __________, credevo che fossero venuti per la ACPR 3. Io ho
negato categoricamente di avere questo oro come pure i soldi. IM 1 si
arrabbiava e cambiava tono. Mi minacciava di percosse e con tono autoritario mi
esortava a dargli i soldi altrimenti avrebbe ribaltato la casa. Non mi hanno
picchiato; ricordo alcune affermazioni quali “….prega il Signore che non
troviamo i soldi altrimenti finisci male.” ed altre affermazioni del genere. Mi
hanno minacciato parlando per sottointesi.
Io avevo paura, non ho reagito in alcun modo (…).
IM 1 era divenuto aggressivo verbalmente e anche nell’espressione
del viso.
Avevo paura anche per quello che mi diceva IM 1, che si vantava di
aver già ucciso una persona e che non gli faceva nulla ammazzarne un’altra, di
aver già fatto galera in Italia ed aver conosciuto in questo ambiente molte
persone; inoltre di essere parente anche di tale “__________” che però non so
chi sia. (…)
IM 2 e IM 1 sono rimasti in casa almeno due ore.”
(VI PG 13.11.2015, p. 2 e 3, allegato 19 al rapporto d’arresto
provvisorio, AI 12).
Nel verbale del 26 novembre 2015 ACPR 1 ha ribadito:
"
Ero spaventato poiché IM 1 era aggressivo. Avevo paura ed ho
chiesto a IM 1 se potevo telefonare a mia madre, di fatto volevo chiamare la
Polizia. Non mi è stato concesso di telefonare da parte di IM 1, IM 2 in questo
momento era al piano superiore ad effettuare la perquisizione. Per essere
precisi inizialmente eravamo tutti seduti poi quando IM 2, su ordine di IM 1,
si è alzato ed è salito di sopra per la perquisizione mi sono alzato a mia
volta con lo scopo di prendere il telefono e lì IM 1 mi domandava cosa stessi
facendo e che dovevo stare seduto e fermo. IM 1 si comportava come se fosse
stato a casa sua, si è addirittura servito da bere dal frigorifero. Io non ho
più osato alzarmi.
(…) IM 1 e IM 2 si sono intrattenuti per almeno 2 ore.
(…) ero talmente terrorizzato che non ho telefonato a nessuno, mi
sono messo a rimettere in ordine casa.
(…) il tono di IM 1 mentre mi dava gli ordini era autoritario
tanto, come già più volte riportato, da intimorirmi.”
(VI PG 26.11.2015, p. 6, allegato 14 al rapporto d’inchiesta
08.04
, AI 97).
Il 14 gennaio 2016 davanti al PP, l’AP ha riferito:
"
Una volta in casa IM 1 ha cominciato a parlarmi del lingotto e ha
cominciato a chiedermi dei soldi in generale. Mi ha detto che dovevo CHF
30'000.-. Io ho detto che di soldi non ne avevo.”
(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 4, AI 65).
15.
In un interrogatorio successivo,
ACPR 1 ha poi aggiunto un particolare di non poco conto al suo racconto,
riferendo della presenza, nelle mani di IM 1, di una chiave per stringere i
bulloni delle ruote:
"
(…) IM 1 aveva nella manica della giacca, mi sembra a destra, una
chiave per stringere i bulloni delle ruote. Dopo una decina di minuti che siamo
entrati in casa mia IM 1 l’ha tolta dalla manica e mostrandomela mi diceva che
se non mi fossi presentato quel giorno mi sarebbe venuto a cercare con
quell’attrezzo, lasciandomi chiaramente intendere che l’avrebbe utilizzato
sulla mia persona. Di fatto questa chiave non è stata utilizzata per
minacciarmi in quel momento.”
(VI PG 26.11.2015, p. 4, allegato 14 al rapporto d’inchiesta
08.04
, AI 97).
Ciò è stato da lui ribadito anche il 14 gennaio 2016, in occasione
del confronto con IM 1:
"
Ero intimorito, anche perché quando siamo entrati IM 1 ha tirato
fuori e messo sul tavolo una chiave per le ruote della Fiat (…).”
(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 4, AI 65).
L’AP ha pure aggiunto:
"
(…) quella sera sono stato minacciato. IM 1 mi ha chiesto, dopo
cinque minuti che eravamo seduti, il mio portafoglio e io gliel’ho dato.
(…) oltre alla situazione, alla richiesta dei soldi, IM 1 mi ha
detto che se non gli portavo i soldi me le avrebbe in sostanza date.
(…) non mi ha minacciato di denunciarmi, ma di farmela pagare.”
(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 6, AI 65).
"
(…) IM 1 diceva che aveva tutte le conoscenze del mondo e che se
non restituivo i soldi mi poteva anche “far pestare”. Mi ha anche detto che se
andavo a finire alla Stampa per la denuncia aveva le conoscenze anche lì e mi
avrebbe fatto sistemare anche in carcere.”
(VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 3 e 4, AI 66).
16.
Prima di lasciare la sua
abitazione, IM 1 avrebbe detto all’AP che il suo debito di CHF 250.00 nei
confronti di IM 2 era nel frattempo salito a CHF 2'500.00 e si sarebbero
impossessati di alcuni oggetti a garanzia del pagamento di questa somma il
giorno successivo:
"
(…) detengo 3 computer portatili; il più recente lo ho acquistato
l’anno scorso, un Acer, mentre gli altri due erano più vecchi. IM 1 mi
informava che avrebbe preso i computer e ordinava a IM 2 di impossessarsene;
così come i cablaggi e la borsa. IM 1 notava che avevo una collana d’oro con un
ciondolo a crocefisso al collo e mi ordinava di consegnarla a lui. Io eseguivo.
Prima di andare IM 1 mi diceva che io ero debitore di franchi
250.
— con il presente IM 2; mi informava che ora l’importo era cambiato e che
il giorno seguente dovevo consegnargli 2'500 franchi alla stazione di __________.
Mi dava appuntamento per le 12:00. IM 1 precisava che se gli avessi portato i
soldi mi avrebbe restituito la collana ed i tre computer. Ovviamente le sue
affermazioni erano condite con minacce di percosse.
Finalmente se ne andavano; era ormai mezzanotte o forse le 03:00.
Sono rimasti a casa mia per circa 2 ore ed in quelle due ore io non ho potuto
fare altro di quello che mi ordinavano.”
(VI PG 08.11.2015, p. 5, allegato al rapporto di segnalazione
10.11
, AI 4).
Queste le dichiarazioni dell’AP in occasione dell’interrogatorio
del 26 novembre 2015:
"
Prima di andarsene, IM 1 mi ha chiesto di consegnargli la
collanina che indossavo, cosa che ho fatto. Preciso che a IM 2 dovevo ridare
CHF 250 che mi aveva prestato. IM 1 in quell’occasione mi diceva che a “suo
fratello” dovevo ancora versare CHF 250, ma che ora erano diventati CHF 2500.
Prima di andarsene prendevano con loro tre computer che avevo in casa.
Logicamente questi sono stati presi senza la mia autorizzazione. Entrambi mi
dissero che appena consegnati i CHF 2500, mi avrebbero ridato computer e
collanina. Veniva fissato un incontro per il giorno seguente alle 12.00 presso
la stazione ferroviaria di __________.”
(VI PG 26.11.2015, p. 3 e 4, allegato 14 al rapporto d’inchiesta
08.04
, AI 97).
Il 16 dicembre 2015, dinanzi al PP, ACPR 1 ha ribadito:
"
Ricordo che a IM 2 dovevo CHF 250.00. Ma in occasione di quella
prima visita, IM 1 mi disse che erano diventati appunto 2'500.00 che dovevo a IM
2.
”
(VI PP 16.12.2015, p. 5, AI 50).
Il 14 gennaio 2016, l’AP ha ancora confermato che:
"
(…) IM 1 mi disse che quei CHF 250.- erano diventati 2'500.- CHF.
Io sapevo di doverli a IM 2.”
(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 4, AI 65).
17.
Posto a confronto con IM 2 ACPR
1.
ha dichiarato che:
"
In merito ai CHF 250.- quando ero al tavolo con IM 1, non ricordo
se c’era anche IM 2, io ho confermato che gli dovevo questi soldi e IM 1 mi ha
detto che ora erano diventati CHF 2'500.-. In merito a questi soldi a casa mia
non si è parlato della __________. (…)
IM 1, parlando al plurale, ma io riferivo queste minacce solo a
lui, diceva che se non mi sarei presentato il giorno dopo sarebbero venuti a
sistemarmi.”
(VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 4 e 5, AI 66).
18.
In occasione del confronto
con IM 1, l’AP ha inizialmente menzionato 2 computer in luogo dei 3 fino ad
allora citati (VI PP 14.01.2016, p. 6, AI 65: “alla fine del primo incontro
siamo poi rimasti d’accordo che ci saremmo visti il giorno dopo quando io avrei
dovuto consegnare CHF 2'500.- che effettivamente ho detto loro che avrei
recuperato da un lavoro che avevo svolto. Quella sera, se non erro, loro hanno
preso due computer e anche una catenina d’oro. Mi hanno detto che me li
avrebbero ridati il giorno dopo alla consegna dei soldi”), per poi tornare
ad essere 3 (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 7, AI 65).
19.
Invitato a spiegare questa
contraddizione, ACPR 1 ha affermato di non essere in grado di ricordare se i PC
sottrattigli il 13 settembre 2015 fossero 2 o 3 (VI PP confronto IM 1/ACPR 1
14.01
, p. 7, AI 65), ciò che ha ribadito anche in occasione del confronto
con IM 2 (VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 4 e 5, AI 66).
20.
Al fine di raccogliere la
somma di CHF 2'500.00 richiestagli da IM 1, lunedì 14 settembre 2015 ACPR 1
avrebbe venduto una motoleggera un importo equivalente al predetto importo e si
sarebbe quindi recato a __________ dove avrebbe consegnato i CHF 2'500.00 a IM
1.
L’imputato, prendendo il denaro, gli avrebbe detto che una parte dei soldi,
e più precisamente CHF 2'000.00, sarebbero andati a __________.
In un secondo momento sarebbe arrivato anche IM 2, al quale non
sarebbero quindi state consegnate somme di denaro. Il terzetto avrebbe si sarebbe
quindi recato in prossimità dell’appartamento di IM 2, dove ad ACPR 1 sarebbero
stati restituiti 2 PC e la collanina a lui stati sottratti il giorno
precedente. Per contro – contro la volontà dell’AP - IM 1 avrebbe deciso di
tenere per sé il terzo PC (VI PG 08.11.2015, p. 4 e 5, allegato al rapporto di
segnalazione 10.11.2015, AI 4; VI PG 26.11.2015, p. 5, allegato 14 al rapporto
d’inchiesta, AI 97; VI PP 16.12.2015, p. 5, AI 50; VI PP confronto IM 1/ACPR 1
14.01
, p. 7 e 8, AI 65; VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 6, AI
66).
21.
A questo proposito va
ricordato che – come già evidenziato – a confronto con gli imputati ACPR 1 non
è stato in grado di ricordare se i PC sottrattigli il 13 settembre 2015 fossero
2.
o 3 (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 7, AI 65: “forse erano
tre, per me è difficile ricordare perché poi questi computer, a parte quello
che si è tenuto IM 1, me li hanno ancora ripresi”; VI PP confronto IM 2/ACPR
1.
14.01.2016, p. 4 e 5, AI 66: “Non ricordo, come già detto, i computer alla
fine erano due o tre perché sono stati presi anche altre volte dopo che mi sono
stati restituiti.”).
b) Le dichiarazioni di __________
22.
L’AP __________ ha riferito
di conoscere ACPR 1 da tempo e che negli ultimi mesi si sarebbero riavvicinati
siccome questi gli avrebbe chiesto alcuni piaceri, in particolare di aiutarlo
con il trasloco, essendo lui senza patente di guida.
Qualche giorno prima del 13 settembre 2015, ACPR 1 lo avrebbe
contattato tramite SMS dall’Albania, trasmettendogli un numero di telefono e
informandolo che vi era una persona che li stava cercando, restando vago sul
motivo. __________ avrebbe allora deciso di contattare questa persona, con
esito negativo.
Come precedentemente concordato, il 13 settembre 2015 si sarebbe
poi recato a __________ a prendere ACPR 1 per poi accompagnarlo al suo
domicilio di __________. Durante il tragitto __________ avrebbe appreso che la
persona che aveva contattato ACPR 1 gli aveva nel frattempo trasmesso degli SMS
riferendo che quella sera stessa lo avrebbe atteso a __________.
ACPR 1 avrebbe così chiesto all’amico se poteva accompagnarlo,
richiesta alla quale __________, vedendolo intimorito, avrebbe acconsentito.
23.
Giunti a __________,
avrebbero incontrato IM 1 e IM 2, che __________ ha affermato di non avere mai
visto in precedenza, all’esterno dell’abitazione. IM 1 gli avrebbe subito detto
che poteva andare, siccome non c’entrava nulla, richiesta cui __________
avrebbe aderito non prima di aver raccomandato di non usare la violenza (VI PG
07.11
, p. 2 e 3, allegato al rapporto di segnalazione 10.11.2015, AI 4; VI
PG 26.11.2015, p. 2, allegato 18 al rapporto d’inchiesta 08.04.2015, AI 97).
24.
__________ ha dichiarato di
avere poi sentito telefonicamente ACPR 1 quella sera stessa, una volta arrivato
a __________, rispettivamente quando usciva dall’autostrada a __________, e
quindi circa 40 minuti dopo la sua partenza da __________. L’amico l’avrebbe
informato che stava bene e che era tutto a posto, precisando che gli imputati
cercavano soldi, ma non avevano trovato nulla (VI PG 26.11.2015, p. 2, allegato
18.
al rapporto d’inchiesta 08.04.2015, AI 97; VI PP 28.12.2015, p. 2, AI 56).
c) Le dichiarazioni di IM 2
25.
IM 2 ha dichiarato di avere
conosciuto ACPR 1 nel 2015, sul posto di lavoro. Ad certo punto avrebbe
prestato CHF 200.00 all’AP, denaro restituitogli qualche giorno dopo da
quest’ultimo. In seguito sarebbe intervenuto un secondo prestito, questa volta
di CHF 250.00, denaro che tuttavia ACPR 1, nonostante le sue richieste, non gli
avrebbe mai restituito, continuando ad accampare scuse. IM 2 avrebbe quindi
contattato il debitore con toni minacciosi via WhatsApp, ricevendo in risposta
altrettante minacce (VI PG 19.11.2015, p. 5, allegato al rapporto di arresto
provvisorio 19.11.2015, AI 12; VI PP 20.11.2015, p. 2-4, AI 15):
"
(…) in un primo momento lui non rispondeva ai miei messaggi, li
leggeva ma non rispondeva. Poi ad un certo punto io ho iniziato a minacciarlo,
dicendogli che se non me li restituiva gli avrei spezzato le gambe o cose
simili. Lui dopo rispondeva anche a tono o mi chiedeva di dargli il numero di
conto per il versamento, ma di fatto di concreto non ha mai fatto nulla per
restituirmeli.”
(VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 2 e 3, AI 66).
Agli atti figura peraltro uno scambio di SMS/MMS tra ACPR 1 e IM 2,
in cui vengono utilizzati toni minacciosi in relazione alla restituzione del
prestito di CHF 250.00 (allegato 13 al VI PG IM 2 30.12.2015, allegato 9 al
rapporto d’inchiesta 08.04.2016, AI 97).
26.
Nel mese di agosto 2015 IM 2
ha riferito di essere stato contattato su Facebook da tale __________, poi
identificata in ACPR 3, la quale avrebbe trovato il suo indirizzo e-mail nella
posta elettronica di ACPR 1 (VI PG 19.11.2015, p. 4, allegato al rapporto di
arresto provvisorio 19.11.2015, AI 12; VI PP 20.11.2015, p. 2, AI 15).
Agli atti risulta un messaggio WhatsApp inoltrato da ACPR 3 a IM 2
(“Ciao sono __________… Ti ho appena a scritto…. Tranquillo…. Dopo ti
spiego… Tu puoi agire x con tuo lo stesso io so dove abita”), con allegata
una fotografia del passaporto di ACPR 1 (allegato 12 al VI PG IM 2 30.12.2015, allegato
9.
al rapporto d’inchiesta 08.04.2016, AI 97).
Al proposito l’imputato si è così espresso:
"
Questo è il primo messaggio che ACPR 3 mi ha mandato su Whatts
App. Non ricordo a cosa servisse la foto del passaporto.”
(VI PG 30.12.2015, p. 5, allegato 9 al rapporto d’inchiesta
08.04
, AI 97).
Dopo essersi sentiti per qualche giorno tramite Facebook e per
telefono, IM 2 e ACPR 3 si sarebbero quindi conosciuti personalmente. In questo
frangente la donna lo avrebbe informato di essere stata truffata da ACPR 1 per
alcune migliaia di franchi, importo che lui le avrebbe sottratto ai tempi della
loro relazione, e che vi sarebbero state anche altre persone truffate dallo
stesso ACPR 1.
Interrogato da ACPR 3 a sapere se anch’egli avesse avuto problemi
con l’AP, IM 2 la informava della questione del prestito dei CHF 250.00.
27.
IM 2 e ACPR 3 avrebbero
quindi deciso di recarsi a __________ presso il domicilio di ACPR 1, senza
tuttavia riuscire a trovarlo. Trascorse circa 2 settimane, ACPR 3 avrebbe
informato l’imputato di avere conosciuto, tramite un’amica, una persona che si
occupava di recupero crediti. IM 2 avrebbe quindi chiesto alla donna di essere
chiamato da detta persona. Di lì a poco, l’imputato sarebbe quindi stato
contattato da IM 1, con il quale si sarebbe poi incontrato nei pressi del suo
domicilio. In questa circostanza IM 2 avrebbe spiegato la sua situazione al
coimputato, il quale gli avrebbe detto di conoscere ACPR 1 e che ci avrebbe
pensato lui (VI PG 19.11.2015, p. 5, allegato al rapporto di arresto
provvisorio 19.11.2015, AI 12; VI PP 20.11.2015, p. 2-4, AI 15; VI PP confronto
IM 2/ACPR 3 19.01.2016, p. 2 e 3, AI 71; VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016,
p. 3, AI 67).
A questo proposito IM 2 nel verbale della persona arrestata ha
dichiarato:
"
(…) in un primo incontro IM 1 mi diceva che lui anticipava anche
i soldi che poi sarebbe andato a recuperare o che recuperava questi soldi
parlando con le persone. Lui diceva che non serviva a niente la violenza o
arrabbiarsi, ma bastava guardare negli occhi le persone.
Per quanto mi riguarda io gli ho solo detto che a me bastava che
mi accompagnasse a parlare con ACPR 1, anche perché le ultime volte che l’avevo
visto in giro o che ero andato alla __________ dopo che ci eravamo minacciati a
vicenda, era sempre accompagnato da un suo conoscente, che poi ho saputo essere
tale __________.”
(VI PP 20.11.2015, p. 4, AI 15).
Anche in occasione di un verbale successivo lo stesso imputato ha
confermato che:
"
(…) quando ci siamo incontrati per la prima volta lui (…) mi
aveva parlato del fatto che era bravo a convincere le persone a pagare i propri
debiti, ma usando unicamente la parola.”
(VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 3 e 4, AI 67).
28.
Dopo avere affermato a due
riprese che il coimputato aveva intenzione di risolvere la questione in maniera
pacifica e senza violenza, in occasione dell’interrogatorio finale svoltosi il
5.
aprile 2015, IM 2 ha invece affermato:
"
(…) già in occasione dei primi incontri con IM 1 gli dicevo di
non pensare a fare cazzate. Lui mi diceva che poteva andare su con cinque suoi
amici e sistemare la cosa, ma io gli dicevo che potevamo andare su
tranquillamente io e lui a regolare la questione dei miei soldi.”
(VI PP 05.04.2016, p. 3, AI 94).
29.
L’imputato ha spiegato nella
seguente maniera il motivo per cui avrebbe deciso di chiedere aiuto a una terza
persona:
"
(…) perché comunque so che c’era sempre __________ assieme a ACPR
1.
__________ è grande e grosso e inoltre ACPR 1, quando ci messaggiavamo per
il mio prestito, mi minacciava come io avevo fatto con lui, quindi era più
prudente andare in due.”
(VI PP 05.04.2016, p. 3, AI 94).
Per questo suo “accompagnamento”, IM 1 gli avrebbe detto di
non volere alcun compenso da lui, siccome “doveva occuparsi del recupero da ACPR
1.
di altri crediti” (VI PP 20.11.2015, p. 4, AI 15).
30.
Dopo questo primo incontro,
con IM 1 si sarebbero recati a __________ presso il domicilio di ACPR 1 in due
occasioni, senza tuttavia trovarlo. In una di queste circostanze avrebbero
anche tentato di forzare la serratura (VI PP 20.11.2015, p. 4, AI 15; VI PP
confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 4, AI 67).
31.
Avendo saputo, tramite ACPR 3,
che ACPR 1 si trovava in Albania e sarebbe rientrato la sera del 13 settembre
2015, dopo averlo contattato, IM 1, via SMS, avrebbero quindi deciso di recarsi
insieme a __________ quella sera verso le ore 23:00 (VI PG 19.11.2015, p. 5,
allegato al rapporto di arresto provvisorio 19.11.2015, AI 12).
In merito a quanto avvenuto il 13 settembre 2015, in occasione del
suo primo interrogatorio di Polizia IM 2 ha riferito:
"
Ci siamo quindi, io e IM 1, recati a __________, con l’automobile
VW Passat di proprietà della ACPR 3. (…)
Le intenzioni di quella sera, per conto mio erano quelle di
parlare con ACPR 1, per recuperare il mio credito. IM 1 invece doveva discutere
anche di altri crediti per i quali era stato incaricato da terze persone. In
pratica voleva recuperare un credito di ACPR 3 pari a 6000.-CHF e anche una
cifra pari a 37000.- CHF reclamata da __________, per un lingotto d’oro che
asseriva gli fosse stato sottratto da ACPR 1. Durante il tragitto non abbiamo
discusso sulla modalità dell’incontro con ACPR 1.
Giunti a __________ abbiamo atteso l’arrivo di ACPR 1 che è giunto
accompagnato da __________ che io conoscevo di vista come l’amico di ACPR 1.
(…)
Io e IM 1 siamo usciti dall’auto, e lui dai sedili posteriori
prelevava una “chiave a croce” (solitamente utilizzata per lo smontaggio delle
ruote) e ci siamo diretti verso il veicolo di __________. Alla vista di questo
suo gesto mi sono stupito, dicendogli “non fare cazzate”. Ciò malgrado
raggiunti gli altri due IM 1 impugnava ancora la chiave. __________,
probabilmente vedendo IM 1 con l’attrezzo ci diceva qualcosa del tipo “non
alzate le mani….” io rispondevo subito di stare tranquillo che nulla sarebbe
successo, rassicurazioni ribadite anche dal IM 1. __________ quindi risaliva in
auto e abbandonava il luogo.
Siamo dunque entrati nell’appartamento e ci siamo soffermati nel
locale soggiorno.
Qui subito IM 1 con toni abbastanza forti ed autoritari, esponeva
a ACPR 1 di pagare i debiti delle due donne ACPR 3 e __________, come anche il
mio.
tutti eravamo seduti al tavolo del soggiorno e IM 1 diceva:
“comincia a tirar fuori i soldi” ACPR 1 di risposta ribadiva “Sì vedrò di fare
quello che posso…”
IM 1 quindi diceva lui “intanto domani a sto ragazzo devi dare
2500.
-CHF e non più 250.-CHF” ho inteso che si riferisse al mio credito. Io qui
non ho ribattuto poiché IM 1 era alterato e la situazione era tesa. Dichiaro
che in quella circostanza l’atteggiamento di IM 1 era minaccioso, io l’ho
vissuto in questa maniera, e anche ACPR 1 a mio avviso era spaventato.
Posso dire che il colloquio durato circa 20 minuti, era
unilaterale, nella misura in cui parlava unicamente IM 1. ACPR 1 si limitava a
rispondere con tono sottomesso.
A dimostrazione del fatto che ACPR 1 non avesse soldi con se, ci
permetteva di controllare la sua casa.
Precisamente io mi recavo ai piani superiori, e controllavo un po’
dappertutto in tutti i locali presenti, come anche nei cassetti e armadi. (…)
Non avendo (…) trovato nulla, siamo tornati in soggiorno dove IM 1
ha chiesto ed ottenuto dei valori a garanzia del mio pagamento di 2500.-CHF del
mio credito. Di fatto ACPR 1 ci consegnava 2 PC notebook ed una collanina d’oro
che indossava. L’accordo era che il giorno seguente, alla consegna del denaro,
io avrei restituito i suoi valori. Preciso che i PC come anche la collana gli
ho tenuti io. In relazione alla consegna degli oggetti da parte di ACPR 1, i
toni del IM 1 si erano placati.
Quindi noi lasciavamo il luogo, con l’accordo che ci saremmo
trovati il giorno seguente presso la stazione FFS di __________ dove ACPR 1
avrebbe consegnato i 2500-.CHF”
(VI PG 19.11.2015, p. 6 e 7, allegato al rapporto di arresto provvisorio
19.11
, AI 12).
Il 20 novembre 2015, al PP lo stesso imputato ha raccontato:
"
Siamo quindi saliti a __________, IM 1 voleva andare da solo
forse, ma io gli ho detto che ci tenevo a parlare con ACPR 1. A IM 1 ho detto
che volevo solo parlarci, che non volevo casini. Lui mi assicurò che si
trattava solo di parlare e che le parole servono di più delle botte.
(…) ACPR 1 era un po’ in ritardo e non rispondeva ai messaggi. Poi
però alla fine si è presentato con __________. A quel punto IM 1 è sceso dalla
macchina con una chiave a croce e io gli ho detto di non fare cazzate e sono
rimasto in macchina. ACPR 1 e __________ sono passati davanti alla macchina e a
quel punto sono uscito anche io. Ci siamo salutati e ACPR 1 ci ha fatto entrare
in casa. Prima però IM 1 ha detto a __________ che avremmo parlato con ACPR 1 e
che non c’era bisogno che lui rimanesse. Ha detto a IM 1 “niente mani” e lui
gli ha risposto di stare tranquillo.”
(VI PP 20.11.2015, p. 5, AI 15).
32.
Mentre in Polizia aveva
affermato che IM 1 aveva un atteggiamento minaccioso, nel verbale della persona
arrestata IM 2 ha dichiarato che il coimputato non ha minacciato l’AP:
"
In casa, seduti al tavolo, IM 1 ha cominciato a parlare con tono
aggressivo. Non l’ha minacciato, ma gli rinfacciava i suoi comportamenti verso
queste donne che aveva fregato. (…) ACPR 1 ha, tra le altre cose, ammesso di
aver rubato il lingotto di 1 kg d’oro alla __________. Per contro aveva negato
il debito con ACPR 3 e ci ha fatto vedere i documenti firmati da ACPR 3.
Ho parlato anche io con lui, senza nessuna minaccia, dicendogli
però che volevo i miei soldi più le spese. Le spese erano le mie trasferte a __________
per cercarlo e tutti gli inconveniente che mi aveva causato. In pratica gli ho
chiesto altri CHF 250.- per le spese. Gli ho anche detto che non credevo al
fatto che lui non aveva soldi in casa, visto che sapevo che aveva appena
incassato CHF 46'000.- dai __________. Lui diceva pure di controllare, cosa che
ho fatto facendo passare tutti i locali.
Non ho trovato nulla.
(…) IM 1 gli aveva chiesto di fargli vedere il borsellino. C’erano
dentro delle carte. (…)
(…) IM 1 (…) ha detto che (…) il giorno dopo avrebbe dovuto dare a
me i miei soldi, ma che non erano più CHF 250.-, ma CHF 2'500.-. (…)
IM 1 diceva che voleva altre garanzie e allora ACPR 1 ha detto di
prendere quello che voleva. Ricordo che IM 1 gli ha chiesto di dargli la
catenina che aveva al collo e c’erano poi tre computer. ACPR 1 ha chiesto di
lasciargliene uno perché doveva scriversi con una persona che gli doveva dei
soldi.”
(VI PP 20.11.2015, p. 5 e 6, AI 15).
33.
Dopo avere preso atto delle
affermazioni di ACPR 1 secondo cui nel primo incontro a __________ sarebbe
stato tenuto in casa almeno 2 ore e gli sarebbe stato impedito di chiamare sua
madre come voleva fare, l’imputato – il quale ha ripetutamente affermato che
sarebbero rimasti presso il domicilio dell’AP non più di 45 minuti (VI PP
20.11
, p. 6, AI 15; VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 5, AI 66) –
le ha fermamente contestate, dichiarando che ACPR 1 ha mai chiesto di fare una
telefonata, che non vi sarebbero state “forzature” e che dopo una “prima
fase un po’ agitata” si sarebbero calmati e sarebbero usciti tutti a fumare
una sigaretta (VI PP 20.11.2015, p. 7, AI 15; VI PP 17.12.2015, p. 2, AI 51; VI
PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 5, AI 66), circostanza, quest’ultima,
confermata anche dall’AP (VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 6, AI 66).
Sempre prendendo posizione sulle affermazioni di ACPR 1, IM 2 ha
poi affermato che IM 1 avrebbe minacciato ACPR 1 unicamente di denunciarlo:
"
In occasione della prima visita IM 1 non ha impostato il discorso
sulla violenza con ACPR 1, ma sul fatto che __________ voleva denunciarlo e lui
l’aveva fermata. In pratica se pagava __________ non l’avrebbe denunciato. ACPR
1.
si è detto disposto a pagare a rate quello che poteva.”
(VI PP 17.12.2015, p. 2, AI 51).
"
(…) IM 1 chiedeva questi soldi dicendo a ACPR 1 che in
particolare per __________ l’aveva fermata che voleva fare denuncia e che se
lui pagava almeno qualcosa questa denuncia non sarebbe stata fatta.”
(VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 3, AI 66).
34.
Quanto allo stato d’animo di ACPR
1, se inizialmente IM 2 aveva affermato di avere visto che lo stesso era
spaventato (VI PG 19.11.2015, p. 6, allegato 9 al rapporto di arresto
provvisorio 19.11.2015, AI 12: “Dichiaro che in quella circostanza
l’atteggiamento di IM 1 era minaccioso, io l’ho vissuto in questa maniera, e
anche ACPR 1 a mio avviso era spaventato”), arrivando persino ad affermare
di non aver voluto, egli stesso, contrariare il coimputato, siccome la
situazione era tesa (VI PG 19.11.2015, p. 6, allegato 9 al rapporto di arresto
provvisorio 19.11.2015, AI 12: “Io qui non ho ribattuto poiché IM 1 era
alterato e la situazione era tesa”), a confronto con l’AP l’imputato ha
sfumato le sue precedenti dichiarazioni, dichiarando che ACPR 1 “forse era spaventato”
(VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 5, AI 66), per poi arrivare
addirittura a negare anche questa circostanza in occasione dell’interrogatorio
finale svoltosi il 5 aprile 2016, quando ha affermato:
"
Io non ho avuto l’impressione che ACPR 1 si sentisse minacciato a
casa sua a __________, faceva il dispiaciuto e il pentito per quello che aveva
fatto a __________ e a me, ma non mi è sembrato impaurito.”
(VI PP 05.04.2016, p. 4, AI 94).
35.
Per quanto attiene alla
questione della chiave per ruote, in un primo momento IM 2 ha affermato che il
13.
settembre 2015 IM 1 era uscito con tale oggetto in mano, mentre dopo aver
preso visione della fotografia agli atti in cui figura una chiave a tubo
(allegato 16 al VI PG IM 2 30.12.2015, allegato 9 al rapporto d’inchiesta
08.04
, AI 97), l’imputato ha confermato che:
"
L’attrezzo poteva essere quello utilizzato la prima sera, il
13.09.2015
Ero convinto fosse una chiave a croce ed invece deve essere questo.
IM 1 l’aveva presa dall’auto e se l’era infilata nella manica della giacca. Una
volta in casa l’ha appoggiata sul tavolo. Non l’ha comunque utilizzata per atti
violenti.”
(VI PG 30.12.2015, p. 5 e 6, allegato 9 al rapporto d’inchiesta
08.04
, AI 97).
Anche in occasione del confronto con il coimputato, IM 2 ha
affermato che:
"
(…) quando sono arrivati a __________ i due IM 1 ha preso questa
chiave che si è nascosto nella manica della giacca ed è uscito dalla macchina
da solo. Io quando ho visto che prendeva questa chiave gli ho detto di non fare
cazzate.
(…) il 13 settembre 2015 IM 1 ha messo questa chiave sul tavolo
senza dire nulla.”
(VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 6, AI 67).
IM 2 ha pure aggiunto di avere impugnato egli stesso tale
attrezzo, ciò di cui non aveva mai fatto menzione in precedenza:
"
Ricordo che ad un certo punto eravamo al tavolo. Io non sapevo
cosa fare ed ho impugnato questo attrezzo. IM 1 mi ha richiamato a non usarlo.
Credo scherzasse infatti sia lui che ACPR 1 hanno riso.”
(VI PG 30.12.2015, p. 6, allegato 9 al rapporto d’inchiesta
08.04
, AI 97).
36.
Invitato a spiegare per quale
motivo IM 1 avesse appoggiato la chiave per ruote sul tavolo, IM 2 ha
inizialmente asserito che probabilmente “era scomodo tenerla nella giacca”,
salvo poi ammettere, alla domanda a sapere se non fosse piuttosto sinonimo di
minaccia:
"
Sì, poteva essere anche quello. Noi avevamo comunque un po’ di
paura, dopo le minacce che ho ricevuto.”
(VI DIB 12.10.2016, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).
37.
Anche riguardo al denaro richiesto
all’AP, IM 2 ha rilasciato dichiarazioni piuttosto confuse.
Se inizialmente aveva affermato a più riprese che era stato IM 1 a
dire ad ACPR 1 che il credito nei suoi confronti non era più di CHF 250.00,
bensì di CHF 2'500.00, in occasione del confronto con l’AP, ha affermato che
sarebbe stato quest’ultimo a proporre la cifra di CHF 2'500.00 (VI PP confronto
IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 4 e 5, AI 66: “ai CHF 2'500.- si è arrivati
durante il primo incontro perché ACPR 1 ha detto che il giorno dopo poteva
procurarsi quella cifra e allora IM 1, se non ricordo male, gli ha detto di
cominciare a portare quelli per il ragazzo, che ero io, e per dare qualcosa
alla __________”), salvo poi affermare nuovamente, a confronto con il
coimputato, che era stato quest’ultimo a dire all’AP che doveva portare CHF
2'500.00, ma stavolta non più, come affermato in precedenza, unicamente per
saldare il debito con lui, ma anche quello con __________ (VI PP confronto IM 1/IM
2.
15.01.2016, p. 7, AI 67: “mentre salivamo il 13 settembre 2015 a __________
io ho ricordato a IM 1 che io avrei voluto recuperare i miei CHF 250.- per le
spese. Poi quando eravamo su a __________ ad un certo punto IM 1 ha detto a ACPR
1.
che il giorno dopo doveva portarci CHF 2'500.- per ripagare me e cominciare a
ridare qualcosa a __________”) e tornare in fine ad affermare, in occasione
dell’interrogatorio finale, così come pure in aula, che era stato ACPR 1 a
proporre la cifra di CHF 2'500.00:
"
io quando sono arrivato da ACPR 1 volevo chiedergli i miei CHF
250.
- più qualcosa per le spese che avevo avuto. La cifra di CHF 2'500.- è
stata proposta da ACPR 1. (…) IM 1 aveva chiesto a ACPR 1 come la metteva con i
soldi del lingotto di __________, che voleva partire con una denuncia. Lui ha
detto che era riuscito a fermare la denuncia. ACPR 1 a quel punto ha proposto
la cifra”
(VI PP 05.04.2016, p. 3, AI 94).
"
Non ci siamo messi d’accordo su cosa chiedere. Quando siamo
arrivati a casa sua abbiamo parlato e lui ha detto che il giorno dopo sarebbe
stato in grado di darci CHF 2'500.00. Questo importo lo ha definito lui,
siccome doveva prendere dei soldi per un lavoro che aveva fatto. Gli abbiamo
anche chiesto di pagare l’importo che doveva a favore di __________ e ACPR 3
per evitare che lo denunciassimo”; “è stato ACPR 1 a scegliere di darci CHF
2'500.00. CHF 500.00 erano per me, mentre gli altri servivano per iniziare a
coprire il debito della __________.”
(VI DIB 12.10.2016, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).
38.
Con riferimento a quanto
avvenuto il giorno successivo, 14 settembre 2015, nel verbale della persona
arrestata IM 2 si è così espresso:
"
Il giorno seguente quindi il 14 settembre u.s. IM 1 mi contattava
telefonicamente, non ricordo l’ora, ma indico che era mattina, e mi dice di
portarmi alla stazione FFS a __________, poiché era arrivato ACPR 1. (…)
Una volta entrato in automobile, mi sedevo sul sedile del
passeggero anteriore. ACPR 1 era seduto dietro e IM 1 alla guida. In quel
frangente IM 1 mi consegnava CHF 1500.- (1x 1000.- e altri tagli che non
ricordo).
Un’altra banconota da CHF 1000.- IM 1 precisava che la teneva lui.
IM 1 informava ACPR 1 che CHF 500.- andavano a saldare il mio debito, mentre
gli altri 1000.- li avrei consegnati alla __________. I CHF 1000.- trattenuti
da lui sarebbero stati anche questi consegnati alla __________. IM 1 precisava
che voleva essere trasparente, quindi avremmo consegnato CHF 1000.- cadauno
alla __________.”
(VI PG 19.11.2015, p. 8, allegato 9 al rapporto di arresto
provvisorio 19.11.2015, AI 12).
L’imputato ha poi precisato, in merito alla destinazione data al
denaro che:
"
(…) dei 1500.- CHF ottenuti quel giorno, effettivamente 500.- li
ho trattenuti a saldo del prestito considerando che CHF 250.- supplementari
erano giustificati dalle spese sopportate da me per recarmi da lui a __________.
(…)
Gli altri CHF 1000.- li ho comunque tenuti quale risarcimento da
parte di IM 1 per dei soldi a lui prestati oltre a della manodopera prodotta da
mia moglie nell’accudire il figlio di IM 1. Questa modalità è stata proposta da
IM 1, dicendomi che avrebbe poi corrisposto a __________ questi CHF 1000.- che
avrei dovuto io stesso consegnarle.”
(VI PG 19.11.2015, p. 8, allegato 9 al rapporto di arresto
provvisorio 19.11.2015, AI 12).
Il giorno successivo, dinanzi al PP il medesimo imputato ha
ribadito:
"
(…) il giorno successivo in stazione a __________ ci siamo
incontrati e siamo saliti a bordo della macchina di __________, guidata da IM 1.
Quando sono salito in macchina ACPR 1 era già in macchina con IM 1. Sta di
fatto che ho ricevuto da IM 1 CHF 1'500.- e so che gli altri CHF 1'000.- li
teneva in mano lui. Diceva a ACPR 1 che i suoi CHF 1'000.- erano di __________
e che i CHF 1'500.- che avevo io, CHF 500.- erano per me e gli altri CHF
1'000.- pure di __________. Io dicevo a IM 1 di tenere questi CHF 1'000.-, ma
lui davanti a ACPR 1 diceva che per trasparenza era giusto così.
(…) sentita la spiegazione in macchina di IM 1, sapendo anche da
lui che voleva consegnare l’intero importo a __________, ho tenuto all’inizio
questi soldi. Io continuavo però a chiedergli quando li avremmo dati alla __________.
Lui mi diceva di aspettare. Nel frattempo mi aveva chiesto anche di prestargli
dei soldi e io gli avevo dato CHF 300.-. (…) Inoltre mia moglie aveva fatto da
babysitter a suo figlio per alcune settimane a tempo praticamente pieno. (…)
Aveva promesso che avrebbe pagato mia moglie, ma ha visto ben poco e alla fine
si è proposto di lasciarmi quei CHF 1'000.- per il prestito che gli avevo fatto
e il lavoro di mia moglie. (…) a proposito di questi CHF 1'000.-, IM 1 mi aveva
detto di tenerli, ma che li avrebbe dati lui di tasca sua alla __________.”
(VI PP 20.11.2015, p. 6, AI 15).
Ciò che IM 2 ha confermato anche il 30 dicembre 2015, in Polizia:
"
IM 1 ha tenuto 1'000 franchi dicendo che andavano alla __________.
Nei giorni a venire precisava che gli avrebbe dato anche i miei 1'000, che mi
lasciava quel giorno a compenso di alcune attività che mia moglie aveva fatto
(accudire i figli).”
(VI PG 30.12.2015, p. 6, allegato 9 al rapporto d’inchiesta
08.04
, AI 97).
39.
In ogni caso l’imputato ha
dichiarato, in merito al denaro che sarebbe dovuto andare a __________:
"
In realtà non credo glieli abbia dati anzi, __________ mi ha
riferito che IM 1 le aveva detto di mentire al riguardo.”
(VI PG 30.12.2015, p. 6, allegato 9 al rapporto d’inchiesta
08.04
, AI 97).
Posto a confronto con il coimputato IM 2 ha in fine affermato:
"
(…) io con tutta questa storia di recupero crediti ho riottenuto
i miei CHF 250.- e altri CHF 250.- per le spese.
(…) io ho davvero per finire ho tenuto CHF 1'500.- però dopo
l’incontro di __________ IM 1 mi ha detto di tenere i CHF 15'000.- per darli
tutti assieme. Poi i CHF 15'000.- non arrivavano e io ho detto a IM 1 che non
volevo tenere i CHF 1'000.-. Lui però mi diceva che avevo avuto tante spese,
che era giusto che li tenevo e poi c’era in ballo anche la questione del lavoro
che mia moglie aveva fatto curando il figlio di __________ e __________. Per
finire li ho tenuti anche se sapevo che era rischioso perché sapevo che
rispetto ai CHF 250.- che avevo prestato a ACPR 1 quello che avevo ricevuto era
troppo, poteva essere usura, e che prima o poi ACPR 1 sarebbe stato sentito
dalla Polizia e la storia poteva saltar fuori.”
(VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 10, AI 67).
40.
Quanto agli oggetti sottratti
il giorno precedente all’AP, in occasione del suo primo interrogatorio IM 2 ha
dichiarato di avere restituito la catenina ed entrambi i PC ad ACPR 1:
"
IM 1 quindi si dirigeva presso il mio domicilio, e parcheggiava
davanti al mio garage. Io da solo salivo nell’appartamento e recuperavo la
catenina e i computer e li riconsegnavo al ACPR 1.”
(VI PG 19.11.2015, p. 8, allegato 9 al rapporto di arresto
provvisorio 19.11.2015, AI 12).
Nel verbale del 17 dicembre 2015 il medesimo imputato ha invece
affermato di aver restituito unicamente uno dei 2 PC ad ACPR 1, siccome questi
ne avrebbe regalato uno a IM 1:
"
Il giorno successivo sotto casa mia IM 1 mi ha detto di portare a
ACPR 1 il computer e la catena e poi ACPR 1 ha ricordato che i computer erano
due e quindi anche IM 1 ha acconsentito a riportarglieli tutti e due. Poi alla
fine quello vecchio ACPR 1 stesso ha detto a IM 1 che poteva tenerselo, che non
se ne faceva nulla.”
(VI PP 17.12.2015, p. 8, AI 51).
Tale circostanza è stata ribadita anche in occasione del confronto
con l’AP, precisando che:
"
Quando poi siamo arrivati a __________ sotto casa mia IM 1 mi ha
detto di salire in casa a prendere un computer e la collanina. Io gli ho detto
che di computer ne avevo due, ma lui mi ha detto che era d’accordo con ACPR 1
di dargliene indietro solo uno vecchio. Sono sceso con questi oggetti e ACPR 1
ha ricordato i patti della sera prima e che mancava un computer. Io gli ho
detto che avevo l’accordo con IM 1. ACPR 1 ha negato questa cosa e poi ho
chiesto a IM 1 che mi ha detto di andare a prendere anche l’altro computer. Poi
ACPR 1 insisteva che a lui interessava il computer nuovo e non quello vecchio.
Diceva che di quello vecchio non se ne faceva nulla e se lo poteva tenere IM 1,
che glielo regalava. IM 1 l’ha tenuto.”
(VI PP confronto IM 2 IM 2 14.01.2016, p. 6, AI 66).
In fine, in occasione dell’interrogatorio finale, l’imputato si è
così espresso:
"
Il giorno seguente sotto casa mia lui ha regalato un computer a IM
1.
senza alcuna costrizione.”
(VI PP 05.04.2016, p. 4, AI 94).
41.
In sede dibattimentale IM 2 è
invece tornato ad affermare di avere restituito entrambi i PC (VI DIB
12.10
, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).
d) Le dichiarazioni di IM 1
42.
IM 1 ha raccontato di avere
conosciuto, circa 4 mesi prima del suo arresto, ACPR 3, spiegando che aveva
fatto un annuncio sul sito __________ per vendere la di lui automobile,
annuncio a cui aveva risposto ACPR 3.
Successivamente sarebbe stato contattato telefonicamente dalla
donna, la quale gli avrebbe detto di non vendere l’autovettura ad ACPR 1,
siccome si trattava di un truffatore che aveva truffato lei, tale IM 2 e tale __________.
Il giorno successivo si sarebbe quindi svolto un incontro tra IM 1,
ACPR 3, IM 2 e __________. In tale circostanza gli sarebbe stato spiegato che ACPR
1.
doveva dei soldi a ACPR 3 e aveva rubato un lingotto d’oro da 1 Kg a __________
e CHF 250.00 a IM 2 (VI PG 19.11.2015, p. 3 e 4, allegato 1 al rapporto di
arresto provvisorio, AI 12; VI PP 20.11.2015, p. 4 e 5, AI 16; VI PP
17.12
, p. 2, AI 52; VI PP confronto IM 1/ACPR 1, p. 3, AI 65; VI PP
confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 3, AI 67).
A questo proposito va detto che IM 1 ha negato di avere detto a ACPR
3.
di occuparsi di recupero crediti (VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 3,
AI 67), circostanza tuttavia confermata da quest’ultima anche a confronto (VI
PP 09.03.2016, p. 3, AI 81).
43.
Avendo preso a cuore la
situazione di IM 2, ma soprattutto quella di __________, pur non essendo stato
da lei incaricato, l’imputato avrebbe quindi detto a quest’ultima che –
unitamente a IM 2 – si sarebbe recato a __________ presso il domicilio di ACPR
1.
per “chiedergli conto dei soldi di IM 2 e di __________ e delle prese in giro
alle altre persone”, nonché per perquisirgli la casa alla ricerca di
denaro. In 2 o 3 occasioni si sarebbero quindi recati a casa sua, senza mai
trovarlo. In una di queste circostanze IM 2 avrebbe anche tentato, senza
successo, di forzare la serratura (VI PG 19.11.2015, p. 3 e 4, allegato 1 al
rapporto di arresto provvisorio, AI 12; VI PP 20.11.2015, p. 4 e 5, AI 16; VI
PP 17.12.2015, p. 2, AI 52; VI PP confronto IM 1/ACPR 1, p. 3, AI 65; VI PP
confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 3, AI 67).
44.
L’imputato ha riferito di
avere quindi contattato ACPR 1 – il quale, come avevano poi saputo tramite ACPR
3, si trovava in Albania – via SMS, chiedendo la restituzione dei soldi a IM 2
e __________. L’AP gli avrebbe detto che sarebbe rientrato il 13 settembre 2015
(VI PG 19.11.2015, p. 3 e 4, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI
12; VI PP 20.11.2015, p. 4 e 5, AI 16; VI PP 17.12.2015, p. 2, AI 52; VI PP
confronto IM 1/ACPR 1, p. 3, AI 65; VI DIB 12.10.2016, p. 5, allegato 1 al
verbale dibattimentale).
IM 1 ha ammesso, e difficilmente avrebbe potuto non farlo, atteso
che di tale fatto vi è riscontro oggettivo agli atti, di avere inoltrato ad ACPR
1, l’11 settembre 2015, un SMS dal seguente tenore:
"
ciao ascolta tu non mi conosci tu hai bidonato una mia cara amica
15'000 franchi ora io da buon calabrese o mi dai i soldi oppure ci vediamo
presto molto presto e non sarà per un caffè so dove abiti so che sei in Albania
so tutto di te di tua mamma di tuo padre e la tua famiglia i soldi indietro o
te ne penti”
(VI DIB 12.10.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
45.
IM 1 ha inizialmente asserito
che sarebbe stato proprio ACPR 1 a chiedere un incontro, alla presenza pure di IM
2.
(VI PG 19.11.2015, p. 3 e 4, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio,
AI 12), salvo poi sfumare queste sue dichiarazioni a confronto con l’AP,
affermando che era stato lui a chiedere un incontro, ottenendo da ACPR 1 un
appuntamento per il 13 settembre 2015, data del suo rientro dall’Albania (VI PP
confronto IM 1/ACPR 1, p. 3, AI 65; VI PP 17.12.2015, p. 2, AI 52) e tornare in
fine ad affermare, in sede di interrogatorio dibattimentale, che si sarebbero
recati al domicilio di ACPR 1 su suo invito (VI DIB 12.10.2016, p. 5, allegato
1.
al verbale dibattimentale).
46.
In merito a quanto avvenuto a
__________ il 13 settembre 2015, nel verbale d’arresto del 19 novembre 2015 IM
1.
ha raccontato:
"
Al suo ritorno, venerdì, ci siamo incontrati all’esterno di casa
sua. Oltre a ACPR 1 vi era presente anche tale __________. (…)
Il signor __________ se n’è andato, mentre io, IM 2 e ACPR 1 siamo
entrati all’interno dell’abitazione.
Abbiamo iniziato a discutere su quanto era successo in passato,
esattamente quanto era stato discusso all’incontro di __________. (…)
Io gli dissi che doveva dare una mano a __________ perché era
nella merda e lui mi ha risposto che avrebbe fatto il possibile e fissava un
appuntamento con me e IM 2 per il giorno seguente, alle 1200, alla stazione FFS
di __________. (…)
(…) oltre ad avergli detto uomo di merda la nostra discussione è
stata tranquilla. Ne io ne IM 2 lo abbiamo minacciato ne tantomeno percosso.”
(VI PG 19.11.2015, p. 4, allegato 1 al rapporto di arresto
provvisorio, AI 12).
Nel medesimo verbale, preso atto delle dichiarazioni di ACPR 1 in
merito allo svolgimento dei fatti, l’imputato le ha fermamente contestate,
affermando che:
"
(…) contesto tutto quanto da lui dichiarato. Se io l’avessi
sequestrato sarei rimasto a dormire a casa sua, invece io me ne sono andato
dopo 20 minuti.”
(VI PG 19.11.2015, p. 4, allegato 1 al rapporto di arresto
provvisorio, AI 12).
Con specifico riferimento alla questione della chiave a croce, IM
1.
ha affermato che era IM 2 a tenerla sotto la giacca, oggetto che era poi
stato appoggiato sul tavolo a casa di ACPR 1, ma comunque non al fine di
incutere timore (VI PP 20.11.2015, p. 5, AI 16: “La chiave a croce di cui mi
parla il Procuratore ce l’aveva nel giubbotto IM 2, che indossava la mia giacca
visto che lui era uscito senza. Preciso che comunque non era una chiave a croce,
ma uno sbullonatore a pipa”; VI PG 31.12.2015, p. 13, allegato 4 al
rapporto d’inchiesta, AI 97: “È la chiave a forma di pipa che il 13.09.2015 IM
2.
aveva nascosto nella sua manica della giacca. L’attrezzo è stato appoggiato
sul tavolo. Non è mai stato utilizzato per incutere timore”; VI PP
confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 5, AI 65: “la chiave per le ruote della
macchina ce l’aveva IM 2 e l’ha messa sul tavolo”; VI PP confronto IM 1/IM
2.
15.01.2016, p. 6, AI 67: “la chiave dalla macchina l’ha presa IM 2. Credo,
perché non ne abbiamo parlato esplicitamente, che il suo era un gesto
semplicemente di prudenza perché come ha detto lui poco fa non sapevamo cosa ACPR
1.
e __________, che non è una persona piccolina, potevano fare. IM 2 l’ha poi
appoggiata sul tavolo di ACPR 1 quando siamo entrati”).
Nel verbale della persona arrestata svoltosi il 20 novembre 2015
l’imputato ha dichiarato:
"
ACPR 1 ci ha fatto entrare, ci siamo seduti al tavolo ed ho
iniziato a parlare. Io ero, lo ammetto, incazzato più che altro per __________
che è una signora cinquantenne che si è fatta fregare da questo ACPR 1 che era
interessato solo ai suoi soldi e basta. Gli ho detto che non ci si comportava
così con una signora, che era un uomo di merda. (…)
Preciso anche che, d’accordo con IM 2, avevo detto a ACPR 1 che a
lui doveva dare CHF 2'500.- e non solo CHF 250.- perché IM 2 mi aveva detto che
aveva avuto tante spese.
Mentre io parlavo con ACPR 1, che mi ha anche offerto da bere e
con cui ho anche fumato una sigaretta all’esterno della casa, IM 2 di sua
iniziativa ha cominciato a frugare per tutta casa perché mi diceva di sapere
che ACPR 1 teneva soldi nascosti. Questo lo avrebbe saputo da __________.
Dopo un po’ gli ho detto io di smetterla perché non c’era in giro
neanche un franco. Ce ne siamo poi andati e prima ho trovato la chiave di casa
di ACPR 1 che ho consegnato a IM 2. (…) Siamo stati lì circa 20 minuti.
(…) abbiamo preso anche tre computer e una collanina. Questo
perché eravamo comunque d’accordo che il giorno dopo ACPR 1 ci avrebbe portato
CHF 2'500.-. È stato lui a darci appuntamento per il giorno dopo dicendo che ci
avrebbe portato i soldi.
In merito alla collanina io gliel’ho presa a garanzia di questa
sua promessa.”
(VI PP 20.11.2015, p. 6, AI 16).
47.
A dire dell’imputato, i PC
gli sarebbero stati consegnati ACPR 1 di sua spontanea volontà (VI PG
19.11
, p. 11, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12).
48.
Riguardo al denaro che
avrebbero voluto ottenere da ACPR 1 il 15 settembre 2015, IM 1 in occasione del
confronto con il coimputato ha indicato:
"
(…) quando siamo andati a __________ la prima volta a ACPR 1 gli
abbiamo chiesto conto dei debiti con IM 2, con la __________ e con la __________.
Lui subito ci ha fatto vedere le carte che regolavano la questione __________,
che abbiamo visto con IM 2. Gli abbiamo quindi chiesto di rimborsare IM 2 e la __________.
ACPR 1 con IM 2 si è subito scusato per le sue minacce e i suoi
insulti ed era d’accordo di rimborsare.
A noi ha confermato d’aver rubato il lingotto della __________ e
gli ho chiesto CHF 15'000.- per tacitarla entro una settimana. Lui era
d’accordo con questa proposta.”
(VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 8, AI 67).
Posto a confronto con ACPR 3 l’imputato ha confermato che non appena
avevano visto “le carte in cui risultava che lei era a posto” le avrebbe
detto che “per la sua situazione non c’era più niente da fare”, ciò che
è stato confermato dalla donna (VI PP confronto IM 1/ACPR 3 09.03.2016, p. 4,
AI 81).
49.
In sede dibattimentale
l’imputato ha dichiarato che:
"
(…) la sera in cui siamo andati da lui volevamo farci dare da ACPR
1.
in tutto i CHF 15'000.00 di __________ più i CHF 2'500.00 di IM 2. Preciso
che da quanto mi risultava il credito di __________ era di CHF 37'000.00, ma io
le avevo detto che avrei visto se lui avrebbe restituito almeno in parte i
soldi.”
(VI DIB 12.10.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
50.
Se nei primi verbali IM 1
aveva negato di avere minacciato ACPR 1 in occasione di questa prima “visita”
a casa sua, in occasione del confronto con quest’ultimo l’imputato ha
modificato sensibilmente le sue precedenti dichiarazioni, affermando che:
"
Non posso escludere che quando ero arrabbiato lo abbia minacciato
di qualcosa del tipo spaccargli le gambe, ma era nel contesto dell’incazzatura
della storia di __________.”
(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 5, AI 65).
Tale circostanza è stata confermata pure durante l’interrogatorio
dibattimentale:
"
Confermo, è probabile che glielo abbia detto. Preciso che
all’inizio gli è stato chiesto di spiegarci la situazione e lui è stato molto
disponibile, ha ammesso di avere rubato 1 kg d’oro a __________, ma poi ha
iniziato a prendere in giro ed insultare me e IM 2 e quindi ho perso un po’ la
pazienza.”
(VI DIB 12.10.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
51.
Allo stesso modo, se
inizialmente l’imputato lo aveva negato, attribuendo tale gesto al coimputato,
in occasione del pubblico dibattimento IM 1 ha ammesso di avere chiesto il
portafoglio ad IM 1 in occasione della prima “visita” (VI DIB
12.10
, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).
52.
Quanto alla somma di CHF
2'500.00 richiesta ad ACPR 1, mentre in un primo momento IM 1 aveva affermato
di avere stabilito lui questa cifra, d’accordo con IM 2, dicendogli che il
debito era aumentato a causa delle spese sostenute da quest’ultimo, in
occasione del confronto con il coimputato egli ha dichiarato che sarebbe stato
lo stesso ACPR 1 a proporre questa somma (VI PP confronto IM 1/IM 2, p. 7, AI
67: “che è stato IM 2 a dare la cifra di CHF 2'500.-. Quando eravamo a __________
e gli abbiamo chiesto tranquillamente cosa poteva darci lui ha detto che il
giorno dopo poteva darci quella cifra”), salvo poi tornare ad affermare, in
occasione del pubblico dibattimento, che avrebbe deciso lui questa cifra,
unitamente al coimputato, pur sapendo che il credito iniziale era di CHF 250.00
(VI DIB 12.10.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).
53.
Alla domanda a sapere se
avessero chiuso la porta dall’interno e se ACPR 1 fosse in grado di andarsene, IM
1.
ha risposto:
"
Non mi ricordo, ma non mi sembra perché siamo anche usciti a
fumare. ACPR 1 era libero di fare tutto ciò che voleva. Preciso che in tutto ci
siamo trattenuti non più di 20 minuti.”
(VI DIB 12.10.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).
54.
Riguardo a quanto avvenuto il
14.
settembre 2015, e meglio alla destinazione data ai CHF 2'500.00
consegnatigli da ACPR 1, nel verbale d’arresto IM 1 ha affermato che alla
stazione FFS di __________ l’AP gli avrebbe consegnato CHF 2'500.00, di cui CHF
500.00
li avrebbe subito dati a IM 2, mentre i restanti CHF 2'000.00 li avrebbe
tenuti con lo scopo di consegnarli a __________, ciò che avrebbe fatto un paio
di giorni dopo, richiedendole tuttavia un prestito di CHF 1'000.00, trovandosi
in difficoltà (VI PG 19.11.2015, p. 4, allegato 1 al rapporto di arresto
provvisorio, AI 12).
A questo proposito va detto che __________ ha negato di avere
ricevuto del denaro da IM 1, precisando che non era neppure previsto che questi
le consegnasse qualcosa (VI PG 11.02.2016, p. 3, allegato 37 al rapporto
d’inchiesta, AI 97: “D: Quanti soldi ha ricevuto da IM 1 o IM 2? R: Mai
niente. Preciso che però non devo ricevere nulla da IM 1 e IM 2”).
55.
Tornando sulla questione nel
verbale della persona arrestata, l’imputato ha modificato la sua versione dei
fatti, affermando che nel contesto della consegna del denaro __________ non era
neppure stata menzionata:
"
Quando ci siamo poi incontrati a __________ alla stazione, il
giorno dopo, ACPR 1 ha dato a me CHF 2'500.- quando eravamo nella mia macchina.
Siamo poi saliti io e ACPR 1 nella macchina di IM 2, a cui ho dato i CHF
2'500.-. Poi lui spontaneamente ha dato CHF 1'000.- a me. Questo lo ha fatto
senza ACPR 1 e per ripagarmi del disturbo che mi aveva recato. (…)
Non si è assolutamente parlato in questo contesto della __________.”
(VI PP 20.11.2015, p. 7, AI 16).
56.
In occasione del confronto
con il coimputato, IM 1 ha fornito l’ennesima versione in merito al denaro,
asserendo questa volta che:
"
Scendendo in macchina ho detto a IM 2 che poteva tenersi tutti i
CHF 2'500.- visti i disagi che per conto di ACPR 1 aveva avuto. (…) IM 2 però
da subito mi ha detto che ne voleva solo CHF 500.-. Per finire il giorno
successivo l’ho convinto a tenersi i CHF 1'500.- e CHF 1'000.- me li sono
tenuti io.”
(VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 7, AI 67).
57.
L’imputato ha in fine
confermato le dichiarazioni di IM 2, secondo il quale in macchina con ACPR 1 IM
1.
gli avrebbe passato CHF 2'500.00 e si sarebbe poi ripreso la banconota da CHF
1'000.00, dicendo ad ACPR 1 che erano per __________; gli altri CHF 1'000.00
glieli avrebbe lasciati per dei debiti che aveva nei suoi confronti (VI PP
confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 8 e 10, AI 67).
58.
Se inizialmente lo aveva
contestato, in questo suo verbale l’imputato ha pure ammesso di non avere mai
dato nulla a __________ (VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 8 e 11, AI
67: “A __________ non abbiamo dato niente”; “alla __________ per
finire non ho dato nessun franco e quindi correggo mie precedenti
dichiarazioni. Aveva ragione IM 2 quando diceva che avevo detto a __________ di
dire comunque che aveva ricevuto CHF 1'000.- anche se non era vero”),
allineandosi così alle dichiarazioni della donna (VI PG 11.02.2016, p. 3,
allegato 37 al rapporto d’inchiesta, AI 97).
59.
Quanto ai PC e alla collanina
che avevano preso la sera precedente, IM 1 nel verbale della persona arrestata
del 20 novembre 2015 ha dichiarato che il 14 settembre 2015 avevano restituito
tutto all’AP (VI PP 20.11.2015, p. 7, AI 16).
In un verbale successivo egli ha dapprima affermato che dei 3 PC
presi il giorno prima ne avrebbero restituiti 2, mentre il terzo gli sarebbe
stato lasciato da ACPR 1 siccome era vecchio e “lui non se ne faceva nulla”
(VI PP 17.12.2015, p. 7, AI 52).
Dopo essere stato confrontato con le
dichiarazioni del coimputato, secondo cui la sera precedente avrebbero preso
unicamente 2 PC, mentre il terzo sarebbe stato lasciato a __________ su
richiesta dell’AP, l’imputato ha però affermato:
"
Forse è giusto quello che dice IM 2. Effettivamente poi il giorno
dopo gliene abbiamo dati due e per finire ACPR 1 glielo ha lasciato.”
(VI PP 17.12.2015, p. 7, AI 52).
2) Fatti occorsi tra il 21 e
il 30 settembre 2015 (punti 1.2 e 2.2 dell’atto d’accusa) nei confronti di ACPR
1.
60.
Nell’ipotesi accusatoria IM 1,
in correità con IM 2, si sarebbe reso colpevole del reato di sequestro di
persona e rapimento per avere, il 21 settembre 2015, a __________ e __________,
dopo essersi presentati presso la sua abitazione, avergli nuovamente chiesto il
portamonete e riscontrata la presenza di tessere bancomat, imposto ad ACPR 1 di
salire sulla loro autovettura per scendere verso __________ a prelevare,
rispettivamente tentare di prelevare denaro dai suoi conti tramite dette
tessere, ricavando CHF 140.00 da un primo conto, facendosi dare i codici da ACPR
1, riaccompagnandolo poi a __________, minacciandolo, già solo con la loro
presenza e il loro comportamento, nonché con minacce all’integrità fisica e
consegnandogli pure un proiettile, costringendolo così a tollerare tutti questi
atti (punto 1.2 dell’atto d’accusa), nonché per avere, nel periodo tra il 22 e
il 30 settembre 2015, a __________, presentandosi presso la sua abitazione,
trattenuto indebitamente in casa sua ACPR 1 per alcune decine di minuti,
impedendogli di partire, usando minaccia e violenza, in particolare IM 1
colpendolo al volto con uno schiaffo e proferendo le solite minacce, nonché
comportandosi come nelle precedenti visite, costringendolo quindi pure a
tollerare tutti questi atti (punto 1.3 dell’atto d’accusa).
61.
Inducendo ACPR 1, attraverso
la minaccia di gravi conseguenze alla sua integrità fisica come indicato al
punto 1.2 dell’atto d’accusa, a fornire loro i codici d’accesso delle tessere
bancomat, IM 1 e IM 2 si sarebbero pure macchiati del reato di estorsione
(punto 2.2 dell’atto d’accusa).
62.
IM 1 si sarebbe in fine reso
colpevole del reato di rapina per avere, tra il 22 e il 30 settembre 2015, a __________,
minacciandolo, sottratto ad ACPR 1 una tuta e degli scarponcini da motociclista
(punto 3.2 dell’atto d’accusa).
63.
In entrata di dibattimento la
Corte, con l’accordo delle parti, ha aggiunto, per quanto attiene al punto 1 dell’atto
d’accusa, l’imputazione alternativa di coazione.
a) Le dichiarazioni di ACPR
1.
64.
ACPR 1 ha dichiarato che dopo
aver da lui ricevuto CHF 2'500.00 il 14 settembre 2015, IM 1 gli avrebbe
intimato di recuperare anche CHF 15'000.00 per __________ (VI PG 08.11.2015, p.
6, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4: “Ricordo che mi ha detto
“….15000 poi chiudiamo la cosa e non ti cerco più niente…”).
Nelle settimane successive IM 1 l’avrebbe quindi contattato
quotidianamente, facendogli passare “momenti da incubo”, continuando a
insistere per avere i soldi. Lo avrebbe inoltre informato che doveva parlare
solo con lui e che __________ gli aveva dato il compito di recuperare il
credito (VI PG 08.11.2015, p. 6, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4).
65.
Dagli atti risulta che il 15
settembre 2015 IM 1 ha inoltrato all’AP 2 messaggi dal seguente tenore:
"
Fai il possibile perché __________ è veramente nella merda a
debiti per 9000 franchi”;
"
..te lo già detto sistemami __________ con i debiti che ha!! 9000
e 46500 chi di dovuto non gli dai più niente”
(VI PG 08.11.2015, p. 6, allegato al rapporto di segnalazione, AI
4).
66.
Nel periodo tra il 14 e il 30
settembre 2015 IM 1 e IM 2 si sarebbero presentati a più riprese a casa
dell’AP, chiedendogli il denaro. In queste occasioni IM 1 avrebbe sempre
ordinato ad ACPR 1 di consegnargli il portamonete per controllarne il
contenuto. I coimputati gli avrebbero inoltre sottratto del denaro, così come
pure la chiave di casa, riconsegnatagli qualche giorno dopo, e la carta
d’identità italiana (rinvenuta presso il domicilio di IM 2 il giorno del suo
arresto).
In occasione del suo primo interrogatorio ACPR 1 ha raccontato:
"
Nel periodo tra il 14 ed il 30 settembre IM 1 e IM 2 si sono
presentati più volte a casa mia, di sera come di giorno. Come arrivavano IM 1
immancabilmente mi ordinava di consegnargli il portamonete e lui ne controllava
il contenuto. In questo periodo in almeno tre occasioni mi hanno rubato dei
soldi, davanti a me. Una volta IM 1 ha trovato circa 250 Euro, ne ha sottratto
200.
— e mi ha lasciato 50 Euro. Altre due volte invece mi ha proprio svuotato
il borsino raccogliendo circa 30.—franchi per volta o poco più. Poi mi
frugavano in casa e IM 1 ha trovato il passaporto italiano nel cassetto di un
mobile della cucina. Me lo ha mostrato dicendomi “questo lo tengo io….” ho
interpretato questo fatto come una minaccia come per dire….finche non mi dai i
soldi non te lo do. (…) Sempre in una di queste circostanze IM 1 tratteneva la
chiave di casa che avevo nel portamonete. (…)
Qualche giorno prima del 30.09.2015, forse la settimana prima, in
occasione di una loro visita mi riconsegnavano la chiave di casa. Ho trovato
molto sospetto questo atteggiamento e mi sono convinto che ne avevano fatto una
copia. Questa affermazione è suffragata dal fatto che in seguito mi sono
accorto che qualcuno entrava in casa mia.”
(VI PG 08.11.2015, p. 7, allegato al rapporto di segnalazione, AI
4);
Nel corso del verbale di confronto con IM 1, l’AP ha riferito:
"
(…) nei giorni successivi sono venuti su a __________ senza
preavviso. Quando arrivava a casa mia IM 1 si comportava come il padrone di
casa, prendeva la birra dal frigo e mi chiedeva di questi soldi. Mi chiedeva
sempre del borsino che io gli davo e lui lo guardava. Nel borsellino la secondo
volta ha trovato la chiave di casa mia, mi ha chiesto cos’era, io gliel’ho
detto e mi ha detto he allora l’avrebbe tenuta lui. mi ha promesso che non
sarebbe entrato in mia assenza.”
(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 8, AI 65).
In occasione del verbale di confronto con IM 2, ACPR 1 ha in fine
affermato:
"
Preciso che IM 1 mi stressava tutta la settimana per sapere
quando gli davo dei soldi. Io gli dicevo che ero in Italia a lavorare da __________
e che sarei tornato a __________ solo al sabato. Lui insisteva finché gli
dicevo cosa avevo guadagnato e poi si presentava co IM 2 a casa mia e se gli
dicevo che avevo Euro 300 me ne prendeva 250 e me ne lasciava 50. (…) Questo
sarà successo un paio di volte.”
(VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 9, AI 66).
67.
In occasione di una delle “visite”
al suo domicilio, ad ACPR 1 sarebbe stato consegnato un proiettile.
A questo proposito, nel verbale di Polizia del 26 novembre 2015
l’AP ha attribuito questo gesto a IM 2, affermando che:
"
A darmelo è stato IM 2 il quale, quando me l’ha consegnato, mi ha
detto che se non fossi arrivato a casa quella sera mi avrebbe sparato con un
fucile.
Il proiettile mi è stato consegnato prima che lasciassero casa
mia.”
(VI PG 26.11.2015, p. 7, allegato 14 al rapporto d’inchiesta, AI
97).
Senonché, in occasione del confronto con IM 2, l’AP ha dichiarato
che sarebbe stato IM 1 a consegnarli il proiettile:
"
Il proiettile me l’ha consegnato IM 1 a casa mia, tanto che dopo
l’ho messo sul comodino.”
(VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 7, AI 66).
Confrontato con le dichiarazioni di IM 2, di cui si dirà meglio in
seguito, e secondo cui sarebbe stato egli stesso a consegnargli tale oggetto in
occasione di un viaggio in automobile, ha poi aggiunto:
"
È anche vero però che IM 1 e IM 2 me l’hanno fatto vedere in
macchina a __________. Io l’ho presa come una minaccia. Anche perché quando IM
1.
mi ha dato il colpo mi ha detto che il fucile lo aveva tolto dalla macchina
la sera prima.”
(VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 7, AI 66).
68.
Nel corso di una delle loro “visite”,
tra il 21 e il 25 settembre 2015, i coimputati si sarebbero presentati e gli
avrebbero controllato il portamonete come sempre. In questa occasione IM 1, che
pareva ubriaco “o comunque allegro”, arrabbiato per il fatto che non
aveva soldi, lo avrebbe colpito con due ceffoni al volto (VI PG 08.11.2015, p.
7, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4: “IM 1 mi ha colpito con due
ceffoni al volto. Due colpi dati con potenza, con la mano aperta (…)
Interveniva IM 2 che richiamava IM 1 con il calmarsi”; VI PG 13.11.2015, p.
7, allegato 19 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12: “Non avevo soldi e
lui mi ha colpito con due forti ceffoni. (…) IM 2 è intervenuto per
tranquillizzarlo, credo che altrimenti mi avrebbe ancora picchiato”).
69.
In un’altra occasione, nel
medesimo periodo, IM 1 avrebbe sottratto all’AP una tuta e degli stivaletti da
motociclista:
"
Nel periodo 21/30 settembre, anche qui non ricordo la data esatta
ma era sera, in occasione di una delle tante visite dei due che erano giunti
con l’Opel di IM 2, sapendo che sono un motociclista per passione IM 1 mi
chiedeva se avessi una giacca. Mi diceva anche che l’avrebbe pagata. Io lo
informavo che avevo una tuta completa in pelle, con tanto di stivaletti, che
utilizzo quando vado in pista. IM 1 voleva vederla e io gliela feci vedere
poiché l’avevo nell’armadio della camera da letto. (…) Sta di fatto che IM 1
provava sia la tuta che gli stivali poi decideva di tenerli per se. Reclamavo
che la tuta era mia ma lui non ha voluto sentire storie e l’ha presa
ugualmente. Mio malgrado ho dovuto accettare questo fatto per paura di
ripercussioni.”
(VI PG 08.11.2015, p. 7 e 8, allegato al rapporto di segnalazione,
AI 4).
Tale circostanza è stata ribadita da ACPR 1 anche in occasione del
confronto con l’imputato:
"
(…) una volta IM 1 è arrivato e subito mi ha chiesto se avevo in
giro una tuta da motociclista. Io gli avevo detto di sì, ma che era la mia, che
volevo tenerla e che nemmeno gliel’avrei venduta. Lui l’ha indossata, si è
fatto fotografare e poi è ripartito con addosso la tuta e gli stivali.
(…) io non gliel’ho regalata o prestata, lui se l’è presa e basta.
Io gli ho anche detto che non ero d’accordo, ma lui se l’è tenuta e basta.”
(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 8 e 9, AI 65).
70.
ACPR 1 ha poi riferito di un
altro episodio, avvenuto il 21 settembre 2015, quando i coimputati, dopo avere
trovato a casa sua 2 tessere bancomat, lo avrebbero obbligato a recarsi a __________
e fornire loro i codici PIN delle carte per effettuare un prelievo.
Nel verbale dell’8 novembre 2015 l’AP ha raccontato:
"
(…) il giorno 21 settembre 2015; era sera, passate le ore 2100.
Sono arrivati IM 2 e IM 1 con l’auto Opel di IM 2. IM 1 mi ordinava come al
solito di consegnargli il portamonete. Purtroppo trovava all’interno due mie
carte di credito, una Postcard ed una carta Maestro della Banca __________. IM
1.
si arrabbiava con me perché non gli avevo detto che avevo le carte. Dal
portamonete mi rubava circa 150.— franchi quindi mi ordinava di seguirlo. IM 1
mi ordinava di seguirlo dicendomi tra le altre cose “…andiamo a farci un giro…e
spera per te che non troviamo soldi…”. Io non volevo seguirli e li informavo
che non avevo soldi su quei conti. Malgrado le mie rimostranze IM 1 mi
obbligava ad andare assieme. Non ha usato violenza fisica ma il tono della voce
lasciava intendere che c’eravamo vicino. IM 2 si metteva alla guida e da __________
siamo andati alla Posta di __________. Giunti nei pressi dell’ufficio postale
siamo scesi dall’auto. Non c’era nessuno in giro. Erano le 2230/2245. IM 1
aveva le tessera che ha consegnato a IM 2. IM 1 mi ha chiesto il codice PIN
sempre con il suo tono minaccioso. Io ero preoccupato ed impaurito; non neanche
per i soldi che sapevo essere pochi. Fornivo controvoglia il PIN che IM 2
digitava. All’ufficio postale riuscivano a svuotarmi il conto che aveva solo
140.
--. IM 1 sempre arrabbiato mi ha detto “meriteresti un paio di sberle solo
perché non mi hai detto che c’erano su 140 franchi.”.
Ci siamo recati alla Banca __________ di __________ e la procedura
era la medesima. IM 2 ha digitato il codice che IM 1 mi ha ordinato di dargli;
codice diverso dalla Postcard. Qui hanno provato a prelevare accedendo nel
sistema. L’apparecchio ha riconosciuto la carta ma non ha erogato i soldi
perché non ce n’erano. I due mi hanno riportato a casa ritornandomi le carte di
credito.”
(VI PG 08.11.2015, p. 8, allegato al rapporto di segnalazione, AI
4).
Analogamente, nel verbale successivo ACPR 1 ha affermato che:
"
Sapendo delle visite improvvisate da parte di IM 1 e IM 2 io
avevo preso l’abitudine di non tenere nulla nel borsellino. In quella
circostanza avevo dimenticato di togliere la postcard e la carta della banca
__________ (__________). IM 1 le trovava nel mio borsellino e mi domandava “e
queste?”. Io gli dicevo che non c’era denaro su questi due conti. Allora IM 1
mi diceva “prega per te che non ci sia su niente, ora ce ne andiamo a fare un
giro”.
Chiaramente io non volevo andare e l’ho ribadito ma il tono di
voce di IM 1 era perentorio. Sono salito sull’automobile con IM 1 e IM 2 ed
abbiamo raggiunto __________ dove io avevo detto che c’era la Posta più vicina.
IM 1 aveva con sé le mie carte e giunti dinanzi al Postomat
inseriva la tessera domandandomi il codice che io gli fornivo. Non rammento se
il codice sia stato digitato da IM 1 o IM 2, stà di fatto che sul conto c’erano
140.
- CHF che sono stati prelevati. Questi soldi li ha presi e tenuti IM 1. In
seguito ci siamo recati alla __________, sempre di __________. Lì, davanti al
bancomat, IM 1 consegnava la carta a IM 2 il quale eseguiva tutte le operazioni
con il codice che mi è stato chiesto da IM 1. Il conto era a zero e quindi non
è stato possibile effettuare prelevamenti. Dopodiché sono stato riaccompagnato
a casa dove all’esterno mi sono state riconsegnate le due carte.”
(VI PG 26.11.2015, p. 6 e 7, allegato 14 al rapporto d’inchiesta,
AI 97).
Pure in occasione del confronto con l’imputato, l’AP ha confermato
che:
"
(…) quando IM 1 ha trovato le tessere si è arrabbiato perché non
le aveva vista la volta prima e io non gli avevo detto niente. Lui subito
diceva: “adesso andiamo a vedere cosa c’è sui conti e prega che non ci sia
niente”. Io gli dicevo che non c’era niente, ma lui ha deciso di scendere a __________
e quindi mi ha fatto salire in macchina e anche IM 2 mi diceva di farlo.
(…) non mi hanno caricato di forza, ma io mi sono sentito di
doverli seguire perché mi sono sentito minacciato.
(…) arrivati a __________ siamo andati prima alla posta, dove mi
hanno chiesto il PIN, uno dei due ha digitato il codice e alla fine sono usciti
CHF 140.- che era il limite massimo. Poi siamo andati alla __________ e anche
lì hanno provato a prelevare con il codice, ma non è uscito niente.”
(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 9, AI 65).
b) Le dichiarazioni di IM 2
71.
Anche IM 2 ha riferito che
dopo l’episodio del 13 settembre 2015 con IM 1 sarebbero tornati diverse volte
al domicilio di ACPR 1 (VI PG 19.11.2015, p. 8, allegato 9 al rapporto
d’arresto, AI 12).
In tutte le occasioni, IM 1 avrebbe chiesto all’AP di consegnargli
il portamonete per controllare se vi erano soldi (VI PP 20.11.2015, p. 8, AI
15: “A __________ siamo stati altre volte ed è vero che quando arrivavamo e
c’era ACPR 1, IM 1 gli chiedeva sempre di fargli vedere il borsino”; VI PP
confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 9, AI 67: “negli incontri con ACPR 1, IM
1.
gli chiedeva sempre il borsellino”) e in un’occasione avrebbero pure
preso la sua chiave di casa (VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 8, AI 67:
“(non ricordo se la seconda o la terza volta che andavamo a __________ da ACPR
1.
IM 1 mi ha consegnato la chiave di __________. Questo è avvenuto davanti a ACPR
1.
(…) è stato ACPR 1 a dare la chiave a IM 1 e non so se l’ha presa dal
borsellino o da dove era appesa. (…) non so perché ACPR 1 abbia dato la chiave,
ma credo probabile che gli sia stata chiesta come garanzia del suo impegno al
rimborso”).
72.
Anche IM 2 ha poi riferito
dell’episodio dello schiaffo:
"
Una prima volta, non ricordo i dettagli, né la data e nemmeno se
era di giorno o di sera. Suppongo qualche giorno dopo quindi nel periodo 15/20
settembre us.
Abbiamo raggiunto __________ probabilmente con la mia auto, e
posso dire che in questa occasione IM 1 aveva manifestato intenzioni di mettere
le “mani addosso” a ACPR 1, così che capisse che era il momento di iniziare a
saldare i suoi debiti. Io già durante il tragitto dicevo lui di non “fare
cazzate” e lui ribadiva di stare tranquillo.
Di fatti giunti presso l’abitazione, trovavamo ACPR 1 in casa. IM
1.
mi riferiva che l’appuntamento era concordato con ACPR 1, anche se poi ho
avuto dei dubbi, poiché ACPR 1 mi sembrava sorpreso.
IM 1 una volta entrati in casa chiedeva subito il portamonete a ACPR
1.
in modo che potesse mostrare il contenuto. (…)
(…) IM 1 dopo aver controllato il portamonete di ACPR 1, e forse
gli ha confiscato delle banconote per un importo che poteva essere di circa CHF
200.
-
Probabilmente IM 1 sapeva che non poteva estorcere denaro a ACPR 1
poiché non ne aveva, ma forse per intimorirlo, dopo averlo redarguito sulla
restituzione di questo denaro alle due donne, lo colpiva con uno schiaffo al
volto in modo violento. io alla vista di ciò intervenivo, richiamandolo a non
colpirlo più. mi sono limitato gesticolando con le mani. In quel frangente IM 1
aveva un atteggiamento autoritario e posso dire che ACPR 1 era spaventato,
questo sicuramente prima di ricevere il ceffone.”
(VI PG 19.11.2015, p. 9, allegato 9 al rapporto d’arresto, AI 12).
73.
IM 2 ha pure ricordato
l’episodio della tuta e degli stivaletti da motociclista, dichiarando nel
verbale d’arresto del 19 novembre 2015
che:
"
Ritornando alle visite avvenuta a __________, posso dire che in
un’altra circostanza IM 1 aveva chiesto una tuta da motociclista. Va detto che
avevamo visto sul sito web __________ che il ACPR 1 era intenzionato a vendere
una tuta da motociclista, proprio come quella che cercava IM 1. (…)
Di fatto ACPR 1 a richiesta di IM 1, mostrava la sua tuta da
motociclista in pelle. (…)
IM 1 indossava la tuta constatando che andava bene. In seguito
chiedeva se non avesse anche degli stivaletti da motociclista e ACPR 1
rispondeva affermativamente mostrandogliene un paio che teneva in un sotto
scala al piano terreno. IM 1 calzandoli notava che erano della sua misura.
Quindi IM 1 informava ACPR 1 che avrebbe tenuto il tutto, in
considerazione del fatto che secondo lui gli doveva dei soldi.”
(VI PG 19.11.2015, p. 10, allegato 9 al rapporto d’arresto, AI
12).
Tornando sulla questione in un verbale successivo l’imputato ha
dichiarato:
"
In relazione alla tuta voglio dire che in occasione della prima
sera, il 13.09.2015, l’avevamo vista sia io che IM 1, era sopra un armadio
della sua camera se non erro.
In una seconda visita IM 1 gli ha chiesto della tuta e l’ha poi
provata. Una volta indossata diceva a ACPR 1 che l’avrebbe tenuta. ACPR 1 ci
informava che la tuta la stava vendendo e l’aveva pubblicata su un sito online.
IM 1 gli diceva dunque che avrebbe tenuto la tuta scalandone il valore dal
debito che aveva con la __________. Non ricordo che prezzo sia stato stabilito,
immagino quello indicato sul sito __________. Questa seconda visita sarà
avvenuta la settimana dopo il 13.09.2015. ACPR 1 non ha obiettato alla proposta
di IM 1.”
(VI PG 30.12.2015, p. 5, allegato 9 al rapporto d’inchiesta, AI
97).
In occasione del confronto con ACPR 1, IM 2 ha affermato:
"
(…) IM 1 si preso anche la tuta da motociclista e gli stivaletti
di ACPR 1. Avevamo visto questa tuta la prima sera sopra un armadio e una delle
volte successive IM 1 ha voluto provarla, l’ha indossata e poi ha detto a ACPR
1.
di lasciargliela. ACPR 1 ricordo che gli aveva detto di no e poi IM 1 gli ha
detto che doveva ancora un sacco di soldi a __________ e visto che già doveva
venderla avrebbe scalato il valore dai soldi per __________.
(…) ACPR 1 alla fine ha detto che andava bene, ma io ho capito che
non era convinto.”
(VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 8 e 9, AI 66).
Nel corso dell’interrogatorio finale del 5 aprile 2016 lo stesso
imputato ha dichiarato:
"
(…) in merito alla tuta e agli stivaletti non ho avuto
l’impressione che ACPR 1 sia stato costretto a darglieli. Non era magari
particolarmente contento e gli avrebbe tenuti, ma alla fine glieli ha lasciati.
Ha accettato la proposta di IM 1 di poterli tenere scalando il debito con __________.”
(VI PP 05.04.2016, p. 5, AI 94).
In sede dibattimentale IM 2 ha in fine affermato per la prima
volta che IM 1 avrebbe addirittura detto all’AP che era disposto a pagare la
tuta e gli stivaletti da motociclista, allineandosi così alle dichiarazioni del
coimputato, di cui si dirà in seguito:
"
La tuta l’avevamo già vista la prima sera, quando abbiamo
perquisito la casa. Se avesse voluto rubarla l’avrebbe fatto la seconda sera in
cui siamo entrati in casa senza ACPR 1. IM 1 ha provato la tuta e ha chiesto a ACPR
1.
se voleva venderla. IM 1 ha poi deciso di prenderla, dicendo a ACPR 1 che
gliela avrebbe pagata oppure avrebbe scalato il debito con __________.”
(VI DIB 12.10.2016, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).
74.
Agli atti figurano 3
fotografie di IM 1 con indosso la tuta e gli stivaletti da motociclista di ACPR
1, 2 all’interno dell’abitazione di quest’ultimo e una presso un distributore
di benzina (allegato 15 al VI PG IM 2 30.12.2015, allegato 9 al rapporto
d’inchiesta, AI 97).
75.
Anche IM 2, in fine, ha
riferito dell’episodio delle tessere bancomat, sostenendo però che sarebbe
stato lo stesso ACPR 1 a proporre di recarsi a __________ per controllare se
sulle carte vi fossero dei soldi o meglio dimostrare che non vi era nulla,
dichiarando nel suo primo verbale che:
"
(…) in occasione di un’altra visita serale a __________, ACPR 1
asseriva di non avere soldi, dandoci la possibilità di verificare i suoi conti
correnti. Di conseguenza ci siamo recati a __________ presso il bancomat di una
banca situata in Piazza.
In merito posso dire che giunti alla banca ACPR 1 inseriva la
tessera ed il codice, mentre io poi manipolavo il menù sullo schermo,
verificando il credito che risultava pari a zero.
Ricordo che abbiamo provato con più di una carta, credo 2, una era
di colore viola e l’altra non ricordo. posso dire che una delle due carte non
veniva riconosciuta dall’apparecchio, motivo per il quale a piedi ci siamo
spostati in un’altra banca ed abbiamo quindi potuto verificare.
Anche in questo caso nessun prelevamento è stato effettuato, nel
senso che l’apparecchio non dava informazione del conto, ma
IM 1 o ACPR 1 tentavano di eseguire un prelevamento di una cifra
che non so; se non erro partendo da CHF 1000.- per poi scalare fino a CHF 50.-.
L’apparecchio però non ha erogato alcuna somma.
Dopo questi tentativi, con la mia auto siamo tornati a __________
dove abbiamo lasciato ACPR 1 e noi quindi siamo rientrati ognuno al proprio domicilio.”
(VI PG 19.11.2015, p. 9 e 10, allegato 9 al rapporto d’arresto, AI
12).
Il 20 novembre 2015, dopo avere avuto modo di prendere atto delle
dichiarazioni di ACPR 1, IM 2 ha modificato le sue precedenti dichiarazioni,
affermando che era stato lui a digitare uno dei due codici PIN:
"
(…) in un’occasione IM 1 ha visto nel borsello due carte di
credito che in precedenza ACPR 1 non aveva mostrato e che siamo scesi a __________
per prelevare. È stato però ACPR 1 stesso a dire di scendere a __________ assieme
che così ci faceva vedere che non aveva soldi sui conti.
È vero che in un bancomat ho fatto io il codice, ma era sempre ACPR
1.
che ha inserito la tessera e mi ha detto il codice per permettermi di
verificare che non c’aveva nulla. Come detto è stato ACPR 1, quando IM 1 ha
trovato le carte, che ha detto che erano vuote e di pur andare a controllare
assieme.
So che ACPR 1 dice che in un caso si era riusciti a prelevare CHF
140.
-, ma io questo proprio non lo ricordo. Non posso escluderlo, ma non me lo ricordo.”
(VI PP 20.11.2015, p. 8, AI 15).
In occasione del confronto con ACPR 1, IM 2 – dopo avere preso
atto delle dichiarazioni del coimputato – ha modificato nuovamente le sue
dichiarazioni, aggiungendo un dettaglio che non aveva mai menzionato in precedenza
alla sua versione dei fatti, e meglio che, come indicato da IM 1, avevano visto
le tessere bancomat dell’AP già in occasione della prima visita e che già
allora quest’ultimo avrebbe proposto loro di andare assieme a fare un tentativo
di prelievo:
"
(…) già la prima sera avevamo visto delle tessere bancarie da ACPR
1.
e lui stesso ci aveva detto di andare con lui a prelevare, che se aveva su
qualcosa ce lo poteva già dare. Io non ci sono andato su, e neanche IM 1 credo,
poi quando siamo tornati forse già la seconda volta IM 1 ha rivisto queste
tessere e poi siamo scesi a __________.
È possibile che la seconda sera siano saltate fuori tessere in
più, ma già la prima sera le avevamo viste (…).
(…) quando sono uscite queste tessere ACPR 1 stesso ci ha detto
che potevamo andare assieme a prelevare a __________, che se c’era qualcosa ce
lo avrebbe dato. A me è sembrato che lui fosse d’accordo. (…)
Io non ho percepito nessuna costrizione verso ACPR 1.”
(VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 9 e 10, AI 66).
Tale posizione è stata mantenuta anche in occasione
dell’interrogatorio finale del 5 aprile 2016 (VI PP 05.04.2016, p. 4, AI 94: “è
stato ACPR 1 a dirci di andare assieme a lui a __________, come già ci aveva
proposto la prima sera. Voleva dimostrarci che non aveva soldi sui conti”),
così come pure in occasione del dibattimento (VI DIB 12.10.2016, p. 10,
allegato 1 al verbale dibattimentale: “Già la prima sera ACPR 1 mi aveva
proposto di andare al bancomat e se avesse avuto qualcosa me l’avrebbe dato. La
seconda o la terza sera, per dimostrarci di non avere nulla, ci ha proposto di
andare a __________. Non è stato obbligato.”).
76.
Interrogato al proposito, IM
2.
non ha saputo spiegare per quale motivo ACPR 1 non avesse digitato egli
stesso i codici PIN delle carte (VI DIB 12.10.2016, p. 10, allegato 1 al
verbale dibattimentale).
77.
L’imputato ha poi riferito
dell’episodio del proiettile, che sarebbe stato da lui consegnato all’AP in
occasione del tragitto da __________ a __________, affermando:
"
(…) sono stato io a consegnare a ACPR 1 un proiettile. Eravamo in
macchina, non sono sicuro, ma credo quando si andava a __________. Questo
proiettile era un po’ che IM 1 voleva darmelo e mi diceva che aveva la punta
esplosiva. Io non sapevo cosa farmene. Quando eravamo in macchina IM 1 lo
faceva vedere a ACPR 1 dicendogli qualcosa del tipo che io ero talmente
arrabbiato con lui che se non si sarebbe presentato glielo avrei sparato nelle
gambe. Io ho subito detto a IM 1 di non dire cazzate, poi l’ho dato a ACPR 1
dicendogli che glielo regalavo e ci siamo messi tutti a ridere. Non era una
minaccia.”
(VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 7, AI 66).
Anche in occasione del confronto con il coimputato, IM 2 ha
dichiarato:
"
Il proiettile l’ho dato io in macchina a ACPR 1, ma dicendo che
era un regalo e ridendo. (…)
Quel proiettile me lo aveva regalato un po’ prima di salire da ACPR
1.
IM 1. Io non lo volevo, anche perché mi aveva detto che aveva la punta
esplosiva. In effetti glielo avevo restituito e poi è stato tirato fuori quando
eravamo in macchina con ACPR 1. IM 1 lo maneggiava e diceva a ACPR 1 che io
avrei voluto spararglielo nelle gambe. Ho subito detto a IM 1 di non dire
cazzate e quando me lo sono trovato in mano non volendo tenerlo l’ho dato a ACPR
1.
Comunque in quel momento si rideva tutti.”
(VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 6 e 7, AI 67).
c) Le dichiarazioni di IM 1
78.
Dopo averlo taciuto nel corso
del suo primo interrogatorio, nel verbale della persona arrestata svoltosi il
20.
novembre 2015, dopo essere stato messo a conoscenza delle dichiarazioni di ACPR
1, IM 1 ha riferito che dopo il 13 settembre 2015 si sarebbero recati ancora un
paio di volte a casa dell’AP, affermando che:
"
Nella nostra visita sia io e IM 2 eravamo sempre arrabbiati per i
soldi della __________. ACPR 1 continuava a prometterci di ridare questi soldi,
ma non era vero e quindi noi eravamo arrabbiati.”
(VI PP 20.11.2015, p. 7, AI 16).
L’imputato ha inoltre affermato:
"
(…) sia io che IM 2 lo minacciavamo dicendogli che se non pagava
gli spaccavamo la testa.”
(VI PP 20.11.2015, p. 7, AI 16).
79.
L’imputato ha ammesso di
avere dato uno schiaffo ad ACPR 1 (VI PP 20.11.2015, p. 7, AI 16). Egli non è
tuttavia stato in grado di ricordare la ragione di questo suo agire, limitandosi
a un laconico:
"
Mi aveva preso in giro per qualcosa, ma il motivo effettivo non
lo ricordo.”
(VI DIB 12.10.2016, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).
80.
IM 1 ha comunque fermamente
contestato che l’AP fosse stato trattenuto in casa contro la sua volontà (VI
DIB 12.10.2016, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale), ciò che è stato
confermato da IM 2 (VI DIB 12.10.2016, p. 10, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
81.
Dopo avere inizialmente
affermato di non avere mai visto la carta d’identità italiana di ACPR 1 (VI PG
19.11
, p. 14, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI 12), l’imputato ha
affermato che IM 2 avrebbe preso il documento in occasione di una delle loro “visite”
a __________ (VI PP 20.11.2015, p. 9, AI 16; VI PP confronto IM 1/ACPR 1
14.01
, p. 10, AI 65).
A questo proposito va osservato che le dichiarazioni dei
coimputati e dell’AP ACPR 1 in merito al momento in cui gli avrebbero preso il
passaporto divergono. Ma tant’è. Sta di fatto che IM 1 ha ammesso che si sono
impossessati del documento dell’AP (VI DIB 12.10.2016, p. 6, allegato 1 al
verbale dibattimentale), che di fatto è poi stato rinvenuto in occasione della
perquisizione dell’abitazione di IM 2 (VI PG 19.11.2015, p. 14, allegato 1 al
rapporto d’arresto, AI 12)
82.
Allo stesso modo, se in un
primo tempo aveva negato di avere preso la chiave di casa di ACPR 1, a
confronto con il coimputato, dopo avere preso atto delle sue dichiarazioni, IM
1.
ha affermato:
"
Da parte mia dichiaro che la chiave io l’ho trovata appesa al
muro dove ci aveva detto __________ che era. L’ho presa e l’ho data a IM 2. (…)
la chiave è stata da noi presa a garanzia.”
(VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 9, AI 67).
L’AP sarebbe però stato d’accordo di consegnare loro la chiave (VI
PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 9, AI 67).
83.
Quanto alla tuta e agli
stivaletti da motociclista, preso atto delle dichiarazioni di ACPR 1, IM 1 nel
verbale d’arresto del 19 novembre 2015 le ha contestate, affermando che gli
stivaletti gli erano stati regalati dall’AP, mentre la tuta l’avrebbe
unicamente provata, senza mai portarla via da casa sua:
"
Preso atto delle dichiarazioni di ACPR 1 contesto. Gli stivali me
li ha regalati lui. Mi ha mostrato la tuta e gli stivali poi mi disse che gli
stivali potevo prendermeli. La tuta l’ho solo provata e basta, non è mai uscita
da casa sua.”
(VI PG 19.11.2015, p. 13, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI
12).
84.
L’imputato si è però subito
corretto dopo avere avuto la possibilità di prendere visione della fotografia
che lo ritrae presso un distributore di benzina con addosso la tuta di ACPR 1
(allegato B al VI PG IM 1 19.11.2015, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI 12),
affermando di avergliela chiesta in prestito:
"
Effettivamente a __________ l’avevo solo provata e mi andava
stretta di gambe. Poi in seguito, un giorno, gliel’ho chiesta in prestito. Ho
fatto un giro a __________ con la moto e poi gli ho riportato la tuta. Sono
salito io a prenderla e l’ho riportata a __________.”
(VI PG 19.11.2015, p. 13, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI
12).
In occasione del confronto con l’AP, dopo avere preso atto delle
dichiarazioni di quest’ultimo, IM 1 ha modificato la sua precedente versione
dei fatti, indicando che:
"
La tuta l’avevo vista la prima volta che ero stato a casa di ACPR
1.
Ho chiesto di provarla e lui mi ha anche dato un suggerimento per provarla
bene. È stato lui ha dirmi che c’erano anche gli stivaletti. Io ho detto che
l’avrei presa, ma che l’avrei pagata. Lui non ha obiettato niente. Non mi ha in
particolare detto che non voleva che la prendevo. Mi ha solo chiesto di
pagarla. Io gli ho detto che l’avrei fatto, ma in realtà sapevo che non l’avrei
pagata.”
(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 9, AI 65).
In sede dibattimentale, l’imputato è dapprima parso voler tornare
sui suoi passi, affermando di avere preso la tuta e gli stivaletti con
l’intenzione di pagarli. Dopo avere avuto la possibilità di rileggere le sue
precedenti dichiarazioni, per finire ha tuttavia ammesso:
"
Confermo. Inizialmente avevo pensato di pagarla e poi mi sono
detto “ma perché devo farlo”.”
(VI DIB 12.10.2016, p. 15, allegato 1 al verbale dibattimentale).
85.
Quanto all’episodio del 21
settembre 2015, relativo alle tessere bancomat, anche IM 1, come il coimputato,
ha dichiarato che sarebbe stato lo stesso ACPR 1 a proporre di recarsi a __________
a prelevare, per mostrare che non aveva soldi sulle tessere:
"
Preso atto delle dichiarazioni di ACPR 1 dichiaro che la prima
sera, il 13.09.2015, lui di sua spontanea volontà ci ha mostrato due tessere,
una bancaria e l’altra postale. Ha consegnato le due carte a IM 2 e per
dimostrarci che non aveva soldi si è fatto accompagnare a __________ prima in
posta e poi in banca. In entrambi i casi ci ha fornito i codici che abbiamo
digitato. Non ricordo se io ho digitato quello della posta o quello della
banca. Di fatto non è stato fatto nessun prelievo perché sui conti non c’erano
soldi.”
(VI PG 19.11.2015, p. 14, allegato al rapporto d’arresto, AI 12).
Nel verbale d’interrogatorio finale del 4 aprile 2016 IM 1 ha
ribadito:
"
(…) ACPR 1 ci ha invitato su sua iniziativa ad andare con lui per
dimostrare che non aveva niente sui conti.”
(VI PP 04.04.2016, p. 10, AI 93).
In occasione dell’interrogatorio dibattimentale ha in fine
affermato:
"
Dopo che IM 2 aveva fatto la perquisizione abbiamo visto che non
c’era nulla. Per dimostrarci che non aveva un soldo, ACPR 1 ci ha proposto di
andare a __________ per provare a prelevare, mediante le tessere che io avevo
trovato nel suo portafoglio. Con questo lui voleva dimostrarci di non avere
nulla.
(…) ha fatto questo passo per prendere credibilità, non perché
aveva paura.”
(VI DIB 12.10.2016, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).
86.
Giova osservare che se
inizialmente l’imputato ha affermato che non erano riusciti a prelevare nulla,
in aula egli ha riconosciuto che erano riusciti ad ottenere l’emissione di CHF
140.
, come indicato dall’AP, denaro che avrebbero tenuto in parte per pagare
la benzina (VI DIB 12.10.2016, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).
87.
Neppure IM 1 ha saputo
spiegare per quale motivo ACPR 1 (che, come detto, si sarebbe offerto di
mostrare lo stato dei suoi conti) non avesse digitato personalmente i codici
PIN delle tessere (VI DIB 12.10.2016, p. 7, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
88.
Relativamente all’episodio
del proiettile, IM 1 ha dapprima sostenuto che glielo avrebbe regalato IM 2
mentre si trovavano in automobile, dicendogli di tenerlo come ricordo per il
tempo che gli aveva fatto perdere (VI PP 20.11.2015, p. 7 e 8, AI 16: “IM 2
gli ha pure regalato un proiettile quando eravamo in macchina assieme. Glielo
ha dato dicendogli che era per il tempo che gli aveva fatto perdere, di tenerlo
per ricordo”), ciò che ha ribadito anche a confronto con l’AP (VI PP
confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 5, AI 65: “Ribadisco che il proiettile
glielo ha dato IM 2 (…) in macchina (…). IM 2 glielo ha dato dicendogli che
questo era per il tempo che gli aveva fatto perdere e di tenerlo per ricordo”),
contestando che qualcuno avesse parlato di sparare e affermando di aver solo
ricordato all’AP che conoscevano i suoi spostamenti (VI PP confronto IM 1/ACPR
1.
14.01.2016, p. 5, AI 65), salvo poi confermare, a confronto con il
coimputato, la sua versione dei fatti, secondo cui aveva effettivamente detto
all’AP che IM 2 avrebbe voluto spararglielo nelle gambe, tenendo comunque a
sottolineare che “il tono delle cose detto era sempre scherzoso” (VI PP
confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 7 AI 65).
3) Fatti occorsi tra il 2 e
il 6 ottobre 2015 (punti 2.3, 2.4, 2.5 e 4.2 dell’atto d’accusa)
89.
A partire dal 1. ottobre 2015
anche __________ sarebbe rimasto coinvolto nella vicenda.
Nell’ipotesi accusatoria, IM 1, in correità con IM 2, si sarebbe
reso colpevole del reato di ripetuta estorsione per avere, il 2 ottobre 2015, a
__________, minacciandolo di gravi conseguenze alla sua integrità fisica o a
quella di suoi famigliari, indicando in particolare IM 1 di avere parentele e
conoscenze malavitose, indotto __________ a consegnargli il borsellino
contenente Euro, trattenendo poi EUR 100/150.00, ritenuto che a __________,
amico di ACPR 1, veniva rinfacciato di avere aiutato quest’ultimo a riparare in
Italia, sottraendosi in tal modo alle richieste di IM 1 e IM 2 di pagamento di
somme di denaro (punto 2.3 dell’atto d’accusa), nonché per avere, il 3 ottobre
2015, a __________, minacciandoli di gravi conseguenze alla loro integrità
fisica o a quella dei loro famigliari, ritenuti gli episodi già accaduti nelle
settimane precedenti ai danni di entrambi, indotto __________ e ACPR 1 a
consegnare loro alcuni oggetti preziosi per quietare le pressanti richieste di
denaro di IM 1 e IM 2, ritenuto che IM 1 poi dalla vendita di questi oggetti
avrebbe ottenuto CHF 592.00 (punto 2.4 dell’atto d’accusa), e in fine per
avere, il 5 o 6 ottobre 2015, a __________, __________ e __________, sempre
sotto minaccia di gravi conseguenze alla loro integrità fisica o a quella dei
loro famigliari, ritenuti i fatti di cui ai punti precedenti dell’atto
d’accusa, indotto __________ e ACPR 1 a consegnare loro un motoveicolo Yamaha
XT 660R, uno scooter Yamaha Tmax, di proprietà di entrambi, e un motoveicolo
Kawasaki Ninja, di proprietà di __________, sempre per quietare le pressanti
richieste di denaro di IM 1 e IM 2, ritenuto che poi lo scooter sarebbe stato
riconsegnato a __________ affinché lo rivendesse per poi portare il ricavato di
CHF 4'000.00 a IM 1, mentre il motoveicolo XT 660R sarebbe stato scambiato da IM
1.
con un motoveicolo BMW K1200 del valore di circa CHF 5'000.00/6'000.00 e il
motoveicolo Kawasaki Ninja sarebbe stato venduto/scambiato da IM 1 con un
motoveicolo Yamaha YZF R6 e CHF 500.00, soldi e motoveicoli che IM 1 avrebbe
trattenuto per sé (punto 2.5 dell’atto d’accusa).
90.
IM 1, in correità con IM 2,
si sarebbe poi macchiato del reato di coazione per avere, il 2 ottobre 2015, a __________
e __________, costretto __________ a contattare ACPR 1 affinché i due si
presentassero da IM 1 e IM 2 il medesimo giorno, cosa che sarebbe poi avvenuta,
ritenute le minacce proferite e il tenore dell’agire dei due, come indicato in
particolare ai punti 1 e 2.3 dell’atto d’accusa (punto 4.2 dell’atto d’accusa).
91.
In via pregiudiziale la
Corte, con l’accordo delle parti, ha aggiunto, per quanto attiene al punto 2.4
dell’atto d’accusa, l’imputazione alternativa di rapina.
a) Le dichiarazioni di __________
92.
L’AP ha raccontato che il 1.
ottobre 2015 ACPR 1 lo avrebbe contattato siccome intendeva trasferirsi in
Italia e aveva bisogno di aiuto per il trasloco. Lo avrebbe quindi aiutato a
traslocare i suoi effetti a __________ (VI PG 07.11.2015, p. 3, allegato al
rapporto di segnalazione, AI 4).
Il 2 ottobre 2015 IM 1 lo avrebbe contattato e vi sarebbe quindi
stato un primo incontro dapprima con IM 1 e in seguito anche con IM 2 e ACPR 1.
In occasione del suo primo verbale di Polizia, l’AP ha così
riferito:
"
(…) IM 1 mi contattava sul mio cellulare (…) e mi informava che
voleva parlarmi. Lo informavo che mi trovavo al centro __________ di __________.
Con tono perentorio mi ordinava di rimanere li, che sarebbe arrivato. (…)
Mi incontravo con IM 1 al bar del centro commerciale. (…)
IM 1 era molto seccato, era furente e mi dava la colpa di aver
portato via ACPR 1. Ricordo le sue parole “…..tu me lo hai portato via e tu me
lo riporti!! …..lui mi deve dei soldi, 15'000.—e voglio che oggi venite tu e
lui e mi portate i soldi……se non me li porta lui vengo a prendere te…..” Non mi
dava altre spiegazioni ma ci convocava in un negozio di scarpe di __________
per le ore 1500 del pomeriggio, luogo che ACPR 1 doveva conoscere. (…)
Rientravo a __________ ed informavo ACPR 1 della richiesta di
colloquio del IM 1. (…)
Di fatto al pomeriggio ci siamo recati in questo negozio, ed io ho
seguito le indicazioni di ACPR 1 per raggiungerlo. (…)
IM 1 ci attendeva, e c’era anche IM 2. (…)
Siamo entrati nel negozio e IM 1 ci ha fatto entrare nel magazzino
sul retro dello stesso. (…)
IM 2 iniziava a parlare con ACPR 1; con toni gentili cercava di
spiegargli di trovare questi soldi che doveva al IM 1. (…)
Dopo 5 minuti circa rientrava IM 1. Il tono di voce era molto
diverso; minaccioso, molto aggressivo. Io sono passato da uno stato di stupore
ad uno di paura. IM 1 si rivolgeva soprattutto al ACPR 1, ma ad un certo punto
anche a me quando ha detto “…..questo stronzo ha rubato un lingotto d’oro ad
una certa __________ …io gli avevo chiesto 15'000 ma sto stronzo non li ha
portati!! …adesso gliene chiedo 30'000….. e se non me li porta li chiedo a te!!
..” Parlavano di franchi svizzeri.
La discussione è durata qualche minuto; non vi è stata violenza
fisica. IM 1 usavo un tono minaccioso e si rivolgeva a ACPR 1 standogli molto
vicino. Ad un certo punto minacciava “…ti riempio di sberloni…” e gli
appoggiava la mano al volto; pur non colpendolo seriamente.
Siamo stati invitati ad andarcene previo le diverse insistenze da
parte di IM 1 sul portargli i soldi. Alla presenza di IM 1, IM 2 non parlava;
mentre quando IM 1 non c’era assumeva il ruolo di buono, cercando di farci
capire che lui riusciva a trattenere e controllare IM 1.”
(VI PG 07.11.2015, p. 3 e 4, allegato al rapporto di segnalazione,
AI 4).
93.
Nel corso del suo “discorso”,
definito da __________ “minaccioso”, IM 1 gli avrebbe chiaramente detto
“di occuparsi di recupero crediti a favore della __________” (VI PG
07.11
, p. 8, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4), così come pure:
"
Mi ha detto che sarebbe venuto a casa mia; che avrebbe preso gli
oggetti di valore che trovava. Mi ha detto che avrebbe contattato mio padre,
mia moglie; affermazioni dall’evidente sottinteso che io ho inteso come
messaggio di pericolo.
Mi ha messo uno stato d’ansia che non conoscevo, paura vera. Mi
trattava con bastone e carota; a volte parlandomi amichevolmente ed altre volte
con tono ed espressioni cattive. Non mi ha mai toccato.
IM 1 mi ha anche detto che aveva avvisato suo zio in Italia
informandolo del mio comportamento e del fatto che avevo aiutato ACPR 1 a
scappare dalla Svizzera. Mi riferiva che suo zio lo riteneva un grave sgarbo
nei suoi confronti: ovviamente anche questo è stato detto per mettermi paura.”
(VI PG 07.11.2015, p. 9, allegato al rapporto di segnalazione, AI
4).
In occasione dell’interrogatorio del 13 novembre 2015 __________
ha ribadito, in merito all’incontro del 2 ottobre 2015:
"
IM 1 era molto seccato, era furente e mi dava la colpa di aver
portato via ACPR 1. Ricordo le sue parole “…..tu me lo ha portato via, mo’ me
lo devi riporti!!” Mi diceva che gli doveva dei soldi e che mi riteneva
responsabile. Mi minacciava affermando che avevo fatto un grave sgarbo ad un
suo zio comportandomi cosi lasciandomi intendere che lo zio era una persona
pericolosa d’di giù!”.”
(VI PG 13.11.2015, p. 4, allegato 17 al rapporto d’arresto, AI
12).
Precisando poi:
"
In conclusione IM 1 ci aveva ordinato di ricuperare 15'000.— franchi
entro il venerdì successivo che poi ci avrebbe fatto respirare sino a fine
mese; ha usato queste parole.”
(VI PG 13.11.2015, p. 4, allegato 17 al rapporto d’arresto, AI
12).
94.
In occasione
dell’interrogatorio del 26 novembre 2015 __________ ha peraltro affermato
(contrariamente a quanto fino a quel punto sostenuto) che in quella circostanza
era presente anche IM 2:
"
(…) venerdì 2 ottobre mi trovavo al centro __________ di __________
con mio padre. (…) Era mattina quando sono stato contattato da ACPR 1, ma anche
da IM 1. ACPR 1 mi informava che IM 1 stava cercando di contattarlo e mi
chiedeva di riferire lui di non sapere dove si trovasse qualora mi venisse
chiesto. IM 1 ovviamente mi chiedeva di ACPR 1 ed io mentivo appoggiando
l’amico. Da qui l’ordine di IM 1 di attendere il suo arrivo. Dalla
conversazione telefonica intuivo che IM 1 era alterato. Ciò malgrado visto che
volevo chiarire e chiudere la vicenda, accettavo l’incontro.
(…) IM 1 è giunto con IM 2. Non ho saputo gestire la discussione
perché IM 1 si è subito imposto. Era arrabbiato per la fuga di ACPR 1 e mi
accusava di averlo aiutato rendendomi da quel momento responsabile quanto lui.
Ricordo con esattezza alcune frasi che mi ha detto:
“tu hai fatto uno sgarbo a mio zio….. Mio zio sa già tutto e sa
tutto di te e della tua famiglia….. Tu l’hai portato via e sei responsabile
quanto lui….. Se non fai cacciare i soldi a lui li prendiamo da te..”
Era molto scontroso ed arrabbiato, usando un tono arrogante e
minaccioso, al punto che mi sono intimorito realmente.
Oserei dire che ho proprio avuto paura e non ho trovato il
coraggio di ribadire la mia estraneità.
Ad un certo punto ammettevo di aver aiutato ACPR 1 nel trasloco e
lo informavo del suo indirizzo in Italia. (…)
A quel punto parlava finalmente IM 2 che mi raccontava di un
lingotto d’oro che ACPR 1 avrebbe sottratto ad una certa __________. IM 2
sosteneva che il valore da recuperare era di CHF 15'000.- Cercava di
convincermi a rintracciare ACPR 1 e i soldi, informandomi che IM 1 era una
“bestia… e perde il controllo… ma che lui riesce a calmarlo e farsi ascoltare”.
Anche se IM 2 ha usato modi diversi, li ho interpretati come una
chiara minaccia. Entrambi lavoravano con lo stesso obbiettivo di recuperare dei
soldi.
Visto i loro toni, intimorito acconsentivo a portargli il ACPR 1,
nel pomeriggio. Il nostro incontro terminava così.”
(VI PG 26.11.2015, p. 4, allegato 18 al rapporto d’inchiesta, AI
97).
95.
L’AP ha poi aggiunto che a un
certo punto IM 1 gli avrebbe sottratto il portamonete, dal quale avrebbe preso
alcune banconote, denaro che gli avrebbe poi in parte restituito:
"
(…) mentre ci trovavamo all’interno del bar, non c’erano altri
clienti, davanti all’insistenza di IM 1 e alla sua richiesta se avessi soldi
con me, ho avuto il gesto spontaneo di impugnare il portamonete. Lui mi
sottraeva in modo repentino il portamonete e vi frugava all’interno (vano
banconote) asportando tutto il contenuto, dicendo “questi li tengo io !”
“Affermo con certezza che erano 450 euro.
Questa azione mi turbava profondamente e venivo colto da un
momento di sconforto, mettendomi a piangere e informandolo che quei soldi mi
sarebbero serviti per pagare la retta dell’asilo di mio figlio. Avevo paura e
non ho avuto il coraggio di chiederli in dietro.
IM 1 mi ritornava alcune banconote, trattenendone altre che non so
quantificare, dicendomi “guarda che non sono una merda… questi te li do adesso…
gli altri quando mi porti ACPR 1…” Io mettevo le banconote in tasca senza
contarle. Ho già detto nei precedenti verbali, delle minacce subite in questa
circostanza, anche relative alla mia famiglia. A questo punto avevo realmente
paura soprattutto del IM 1.
(…) i soldi mi sono stati rubati dal IM 1. Non vi era mia volontà
di lasciarglieli.”
(VI PG 26.11.2015, p. 4 e 5, allegato 18 al rapporto d’inchiesta,
AI 97).
Ha quindi continuato dichiarando che:
"
Eseguivo gli ordini recandomi poi a __________ convincendo ACPR 1
a seguirmi. (…)
Quel pomeriggio, era venerdì 2 ottobre, ci siamo incontrati nel magazzino
del negozio __________.
In questo incontro IM 1, con il suo solito tono autoritario, ci
intimava che voleva incassare CHF 30'000.- di cui la metà entro il venerdì
successivo. Ci avrebbe poi lasciato “respirare per 1 mese”. Presenti nel
magazzino io, ACPR 1, IM 1 e IM 2. Ho già detto che in questa fase io parlavo
con IM 2 e non ho seguito interamente la discussione di IM 1 con ACPR 1. (…)
L’incontro terminava. Prima che io uscissi dal magazzino IM 1 mi
consegnava alcune banconote dicendomi che lui era un uomo di parola.
(…) non mi sono state ritornate tutte le banconote. Solo alla sera
ho fatto il conteggio accertando che mancavano 150 euro.”
(VI PG 26.11.2015, p. 4 e 5, allegato 18 al rapporto d’inchiesta,
AI 97).
96.
Il 28 dicembre 2015, dinanzi
al PP, __________ ha affermato:
"
(…) io sono entrato mio malgrado in questa storia perché
all’inizio ho avuto paura per me e la mia famiglia. Mi sono sentito minacciato
da IM 1 che mi ha fatto paura, in particolare nell’incontro all’ __________ a __________
del 2 ottobre 2015.”
(VI PP 28.12.2015, p. 2, AI 56).
Tornando sulla questione in un verbale successivo l’AP ha
aggiunto:
"
(…) ho praticamente forzato ACPR 1 a venire con me a __________.
Non avrei mai voluto farlo, ma ero talmente terrorizzato che l’ho praticamente
costretto a venire con me.”
(VI PP 28.12.2015, p. 3, AI 56).
97.
Se fin a quel momento __________
aveva affermato che il 2 ottobre 2015, quando IM 1 lo aveva contattato, si
trovava già presso __________ di __________, dove l’imputato gli avrebbe
intimato di restare ad attenderlo, in occasione del confronto con quest’ultimo,
l’AP ha ammesso che in realtà era stato lui ad avvisare IM 1 un giorno in cui
si trovava in Svizzera e, come concordato con quest’ultimo, si era poi recato
presso il centro commerciale appositamente per incontrarlo:
"
Dopo questo primo incontro ad un certo punto IM 1 mi ha chiamato
per sapere dove fosse ACPR 1 che non lo trovava più a __________. Dapprima gli
ho detto che non lo sapevo e poi lui mi ha contattato altre volte fino a che
gli ho detto che sapevo che era andato in Italia. Gli ho detto in un’occasione
a IM 1 che ero in Svizzera e lui mi ha detto di aspettarlo a __________, all’__________.
(…) nel darmi appuntamento all’__________ IM 1 era deciso nei
toni, ma comunque l’appuntamento era stato concordato ed io ero d’accordo di
vederlo.
Quando sono arrivato all’__________ poi al bar mi sono incontrato
con IM 1 e IM 2. IM 1 era arrabbiato e mi rinfacciava subito che secondo lui
doveva prendere dei soldi e io in pratica lo avevo aiutato a scappare in
Italia. Ero responsabile anche io. In pratica mi diceva che dovevo riportare ACPR
1.
in Svizzera, che altrimenti se la sarebbe presa con me e la mia famiglia. Io
ho avuto paura per quest’affermazione. Lui mi diceva che ACPR 1, e di
conseguenza io aiutandolo, avevamo fatto uno sgarbo ad un suo zio, e che se non
avessi riportato ACPR 1 avrei pagato io o la mia famiglia.”
(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 4 e 5, AI 63).
98.
Tornando sulla questione del
portamonete, l’AP ha dichiarato di non ricordare se fosse stato IM 1 a
chiederglielo o se fosse stato lui a consegnarglielo, continuando comunque ad
affermare che l’imputato aveva poi preso dei soldi:
"
Prima IM 1 mi aveva preso anche i soldi dal borsellino. Non
ricordo se è stato lui a chiedermi di darglielo e se l’ho tirato fuori io.
Fatto sta che mi aveva preso i soldi dal borsellino. Io ero molto impaurito in
quel momento sono andato un po’ nel pallone. Ho anche pianto.
(…) poi IM 1 mi ha restituito una parte dei soldi dicendomi che il
resto me lo avrebbe dato al pomeriggio se gli avessi portato ACPR 1 a __________
in negozio.
(…) da quanto mi ricordo mancavano in quel momento Euro 150.
(…) in quel contesto, in quel momento, io avevo paura per me e la
mia famiglia. (…) in quel momento io il messaggio che ho ricevuto era quello
anche di una messa in pericolo mio e della mia famiglia.”
(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 4 e 5, AI 63).
__________ ha poi affermato che:
"
(…) nel pomeriggio sono effettivamente arrivato al negozio a __________
con ACPR 1 dove c’era anche IM 2. In pratica IM 1 ha detto a me e a ACPR 1 che
visto che ACPR 1 aveva tentato di fare il furbo i 15'000 che inizialmente
doveva restituire, e che adesso dovevamo restituire assieme, erano diventati
30'000. La metà dovevamo restituirla entro una settimana e per il resto ha
detto che ci avrebbe fatto respirare fino a fine mese.
(…) in quel momento mi veniva ancora spiegato e quindi è diventato
per me chiaro che i soldi erano da dare a tale __________, a cui ACPR 1 aveva
rubato un lingotto da 1 kg d’oro.
(…) IM 1 mi ha restituito in franchi gli euro che aveva trattenuto
al mattino. In realtà mancava qualcosina, ma per me in quel momento non era più
importante.”
(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 4 e 5, AI 63).
99.
Il 3 ottobre 2015, __________
ha poi riferito di avere consegnato degli ori – sia suoi che di ACPR 1 – a IM 1:
"
(…) ACPR 1 (…) Per tranquillizzare IM 1 mi consegnava una sua
collana di metallo giallo che immagino fosse d’oro (…). Quel mattino, dopo
continue sollecitazioni di IM 1 che ormai mi chiamava 20 volte al giorno, mi
presentavo al negozio. In considerazione che non avevo i soldi richiesti, che IM
1.
mi aveva ordinato di portargli ACPR 1, ma soprattutto che avevo timore di lui,
per tranquillizzarlo (…) gli consegnavo anche una mia collana d’oro e la mia
fede.”
(VI PG 10.11.2015, p. 5, allegato al rapporto di segnalazione, AI
4).
Tornando sulla questione in un verbale successivo l’AP ha
precisato:
"
IM 1 mi ha indicato un vicino negozio di “compro oro” e mi ha
chiesto di andare a farli valutare. Se il valore fosse stato superiore ai
1'000.—avrei dovuto venderli. Io eseguito questo compito e la commessa li ha
stimati in circa 500 franchi. Ho dunque riportato gli ori a IM 1. (…) io avevo
chiesto di ritornarmi l’oro dopo la consegna poiché per me aveva un valore
affettivo. Lui acconsentiva asserendo che avrebbe restituito il mio oro.
Aggiungo che a IM 1 avevo anche consegnato un orologio Sector, con
cinturino in metallo, del valore di circa 700.—Euro. IM 1 non lo ha voluto e me
lo ha subito restituito. (…)
Gli ho dato la mia collanina, la fede di matrimonio e una
collanina di ACPR 1.”
(VI PG 13.11.2015, p. 4 e 5, allegato 17 al rapporto d’arresto, AI
12).
__________ ha indicato che in seguito IM 1 gli avrebbe detto di
avere venduto questi ori (VI PG 13.11.2015, p. 6, allegato 17 al rapporto
d’arresto, AI 12).
Queste le dichiarazioni dell’AP in occasione dell’interrogatorio
svoltosi il 26 novembre 2015 in Polizia:
"
(…) il giorno seguente, 3 ottobre, ho effettivamente consegnato
degli ori a IM 1. Preciso che questa consegna non è stata proposta in maniera
volontaria come dichiarato nel precedente verbale, ma dovuta alle
sollecitazioni continue del IM 1 che quel giorno (oppure la sera prima) mi
aveva contattato telefonicamente necessitando con urgenza di denaro, se non
erro parlava di CHF 2'000.- per pagare un’ affitto. Io no disponevo di tale
cifra, e mi sono rivolto a ACPR 1, anche lui impossibilitato. Proponevo dunque
di consegnare dei valori per calmarlo. Io proponevo di dare la mia collana, la
mia fede d’oro e un orologio di circa 700 euro. ACPR 1 mi consegnava la sua
collanina. Ho già dichiarato che il giorno 3 ottobre mi sono recato a
consegnarli a IM 1. Al momento della consegna era presente solo lui che non ha
accettato il mio orologio.
(…) ho ceduto anche a questa pretesa contro la mia volontà.
Ribadisco che ho agito poiché impaurito dalle già indicate minacce.”
(VI PG 26.11.2015, p. 6, allegato 18 al rapporto d’inchiesta, AI 97).
Il 28 dicembre 2015, __________ ha riferito:
"
(…) da quell’incontro del 2 ottobre 2015 con IM 1 ho avuto molta
paura ed è per questo che poi al pomeriggio sono andato a __________ con ACPR 1
ed ho portato alcune mie cose. Lui ha minacciato me e la mia famiglia, mio
padre, mia madre, ho veramente avuto paura. Io volevo accontentarlo di modo che
poi non avrei più avuto a che fare con lui, ma solo con ACPR 1 di cui non avevo
paura e con cui pensavo poi sarei riuscito a mettermi d’accordo.”
(VI PP 28.12.2015, p. 3, AI 56).
In occasione del confronto con IM 1, l’AP ha in fine affermato, in
merito alla consegna degli ori:
"
(…) IM 1 ha cominciato a tartassarmi di telefonate e messaggi e
mi ha detto di andare da ACPR 1 a portargli via tutti i soldi che aveva. Sono
cose che però io non faccio e allora sono andato da ACPR 1 per chiedergli se
aveva degli ori, ma anche se aveva dei soldi veramente. (…) mi ha dato una
collanina. Io ho preso anche una mia collanina e le ho portate a IM 1.”
(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 7, AI 63).
100.
Stando alle dichiarazioni di __________,
il 5 o 6 ottobre 2015, avrebbe inoltre consegnato a IM 1 dei motoveicoli:
"
(…) rientrando a casa (…) con ACPR 1 abbiamo parlato un poco e
definito come trovare delle soluzioni. ACPR 1 aveva un garage a __________ con
all’interno una moto Yamaha XT 650R ed uno scooter Tmax 500 Yamaha. Entrambi i
veicoli erano fuori circolazione e di proprietà del ACPR 1. Abbiamo discusso e
deciso di dare a IM 1, in luogo dei soldi contanti, la Yamaha XT 660 di un
valore stimato di 5'000.--, quindi ho richiesto ad un conoscente la somma di
franchi 4'000.—a titolo di prestito lasciando in garanzia lo scooter TMax (che
stimo ha un valore equivalente): ed infine una mia moto Kawasaki Ninja 1000 di
colore verde targata __________.
(…) mi sono recato con la mia Opel al negozio __________. IM 1 mi
attendeva con IM 2. Con loro mi sono recato a __________ dove IM 1 ha
“staccato” la targa ad una moto Yamaha R1 di colore bianco che era parcheggiata
in un deposito moto nella zona industriale di __________. (…) A __________
quella mattina gli consegnavo chiavi, documenti ed i due veicoli.
(…) era ormai pomeriggio, sotto direttive del IM 1 ho lasciato
l’auto nei pressi del __________ e IM 2 ci ha accompagnati sino a __________
con la sua auto Opel Astra grigio scuro con targhe ticinesi. IM 1 diceva di non
poter entrare in Italia e si fermava in dogana. Con IM 2 siamo andati a __________
dove avevo in deposito la mia moto. Sempre seguendo le loro direttive portavo
la moto in dogana. Ci si fermava al valico e consegnavo la moto, con le doppie
chiavi ed i documenti al IM 1. (…)
Da quel giorno IM 1 ha cambiato atteggiamento con me, e si
rivolgeva con altro tono. Mi invitava con l’insistere a martoriare ACPR 1 al
fine di ricuperare gli altri 15'000.--. Mi diceva chiaramente di fargli capire
che io ero sotto minaccia e di provvedere.”
(VI PG 07.11.2015, p. 5 e 6, allegato al rapporto di segnalazione,
AI 4).
In occasione di un interrogatorio successivo l’AP ha precisato che
la Yamaha XT660R sarebbe stata condotta da IM 1 da __________ sino al __________,
dopodiché avrebbe guidato IM 2, siccome IM 1 affermava di avere dei dolori. Il
motoveicolo sarebbe quindi stato portato a __________ all’interno di un garage.
Sullo scooter Yamaha TMax, ha spiegato __________, sarebbe stata applicata la
medesima targa di IM 1 e il motoveicolo sarebbe stato portato a __________
presso il negozio __________ da IM 2 (VI PG 13.11.2015, p. 5 e 6, allegato 17
al rapporto d’arresto, AI 12).
101.
Nella stessa settimana in cui
avrebbe consegnato i motoveicoli, __________ ha riferito di avere anche portato
i CHF 4'000.00 a IM 1, consegnandogli una prima rata di CHF 3'000.00 e poi, lo
stesso giorno, ancora CHF 1'000.00 (VI PG 13.11.2015, p. 7, allegato 17 al
rapporto d’arresto, AI 12).
Tornando sulla questione in un verbale successivo __________ ha
precisato:
"
Ho già raccontato della consegna delle moto, frutto di una
riflessione mia e di ACPR 1 per recuperare questi CHF 15'000.- che altrimenti
non avevamo. In realtà ACPR 1 proponeva di venderle, mentre io sostenevo che
non vi era abbastanza tempo, oltre al fatto che un garagista le avrebbe pagate
troppo poco.
(…) dichiaro di aver agito in questo modo poiché realmente
intimorito dalle minacce del IM 1 che oltre il modo di imporsi, aveva fatto
riferimento alla mia famiglia, nominando la moglie come il figlio così come
pure i miei genitori. In queste minacce non ha mai precisato cosa avrebbe fatto
lasciando intendere il suo legame con parentele di stampo mafioso. Mi ha anche
indicato il nome di un suo zio che ora non ricordo.
Ho creduto a queste minacce e mi sono sottomesso al suo volere,
sia per quanto attiene il recupero dei soldi con la consegna delle moto, come
pure nell’eseguire puntualmente i suoi ordini, come quello di portare ACPR 1 da
lui.”
(VI PG 26.11.2015, p. 5 e 6, allegato 18 al rapporto d’inchiesta,
AI 97).
102.
In occasione
dell’interrogatorio del 28 dicembre 2015 dinanzi al PP l’AP ha rilasciato
dichiarazioni più sfumate in merito al motivo per cui avrebbe consegnato i
motoveicoli a IM 1, affermando di averlo fatto “per un misto di paura e
noia, nel senso che continuava a stressarmi e volevo togliermelo dalle scatole”
(VI PP 28.12.2015, p. 4, AI 56).
In questo suo verbale, dopo avere preso atto delle dichiarazioni
di IM 1, __________ ha pure ammesso che, dopo la consegna dei motoveicoli, con
quest’ultimo avevano concordato di fare una telefonata minacciosa ad ACPR 1 per
fare in modo che pagasse qualcosa o si facesse vivo:
"
È vero quello che dice IM 1, nel senso che dopo che mi aveva
spiegato un po’ cosa faceva ACPR 1 gli avevo detto che ero d’accordo di
spaventarlo un po’ in modo che poi i soldi o quello che dava a IM 1 mi
avrebbero permesso di recuperare la mia moto.”
(VI PP 28.12.2015, p. 4, AI 56).
In occasione del confronto con IM 1 l’AP è però tornato ad
affermare:
"
È vero che mi sono offerto io d’aiutare, ma perché io mi sentivo
coinvolto e mi sentivo direttamente minacciato dalla situazione. La mia idea
era quella di togliere di mezzo IM 1 pagando il dovuto e poi io mi sarei messo
a posto con ACPR 1, di cui non avevo paura.”
(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 6, AI 63).
b) Le dichiarazioni di ACPR
1.
103.
L’AP ACPR 1, in occasione del
suo primo interrogatorio ha raccontato:
"
Preso dalla disperazione e dalla paura, decidevo di lasciare la
Svizzera. Organizzavo in fretta e furia il mio rientro in Italia ed eseguivo il
trasloco dei miei pochi effetti alla nuova residenza, con l'aiuto di __________
visto che io non ho la patente. (…) Il trasloco se non erro lo ho fatto giovedi
1.
ottobre 2015.
Il giorno successivo, venerdi 2 ottobre, __________ mi contattava
dicendosi terrorizzato dal IM 1 che lo aveva quel mattino contattato e lo
riteneva responsabile della mia fuga. __________ era terrorizzato per la sua
famiglia, poiché IM 1 si era fatto passare per colui che ha contatti anche in
Italia e conosce la sua famiglia. IM 1 aveva ordinato a __________ di
accompagnarmi quel venerdi al suo negozio. __________ riferiva che IM 1 nella discussione
gli aveva detto che erano stati su a __________ e non c'era più nulla. Questo
prova il fatto che avevano le chiavi per entrare e fare questa verifica.
lo non volevo venire in Svizzera ma vedendo quanto fosse
preoccupato __________ accettavo. Quel venerdi pomeriggio ci presentavamo al
negozio. Presenti IM 2 e IM 1 ed una donna che credo fosse una commessa. Ci ha
fatto entrare in un magazzino, sulla parte posteriore del negozio.
Dopo una piccola attesa IM 1 è entrato e mi ha chiesto il
portamonete. In quella circostanza ha visto che non avevo soldi però si è
trattenuto la mia carta di identità italiana. Non ho avuto neppure il coraggio
di replicare benché sapessi che mi serviva per rientrare. IM 1 chiedeva dunque
che io pagassi al più presto franchi 301000.--. __________ prendeva la parola e
chiedeva a IM 1 di dichiarare quanto effettivamente dovessi pagare ed a chi
visto che con lui non avevo debiti.
IM 1 negoziava dicendo che dovevo pagare 15000 per chiudere la
faccenda.
Ci lasciava andare con la condizione che entro venerdi 9 ottobre
2015.
gli procurassi i soldi.
Durante quel week end abbiamo parlato io e __________ e siamo
arrivati alla conclusione che potevamo proporgli di ritirare alcune nostre
moto; in particolare una mia Yamaha XT660 del 2010 (non immatricolata) ed uno
scooter TMax Yamaha 500. Oltre a ciò __________ proponeva di consegnare anche
la sua Kawasaki Ninja. Con l'equivalente di questi veicoli avremmo pagato il
debito.
Si era preso l’onere __________ di salire a __________ e parlare
con IM 1 il lunedi successivo (5.10.2015). Volendo portare questa proposta
delle moto e per non arrivare a mani vuote abbiamo deciso di consegnare qualche
gioiello. I davo una collana d'oro e __________ una collana d'oro, un anello ed
un orologio.
Lunedi 5.10.15 __________ mi informava che IM 1 aveva accettato
l'accordo e che avrebbe provveduto lui il giorno seguente a consegnare le moto.
In realtà so che le moto le ha consegnate, lo scooter se lo è fatto ridare dal IM
1.
e lo ha dato in pegno ad una persona che gli ha prestato 4'000 franchi.
Concludendo abbiamo dato la moto Yamaha XT660 del valore di
vendita di circa 5000 franchi, la moto di __________ del valorre anch'essa di
5'000 franchi e 4'000 franchi in contanti. Oltre a questo le due collanine in
oro, l'anello e l'orologio di __________.
Pensavamo che finalmente la faccenda era risolta, purtroppo nelle
settimane a venire IM 1 ha continuato ad assillarci, sia me che __________. Io
non gli rispondevo quasi più ma purtroppo l'amico __________ era molto
preoccupato.
ll giorno 28.10.2015 __________ ha ricevuto delle chiamate da IM 1.
Abbiamo deciso assieme di chiamarlo per vedere cosa volesse, rispettivamente
perché non era ancora soddisfatto di quanto gli avevamo dato.
(…) Noi eravamo in Italia ed __________ ha acconsentito di fare
una chiamata con il viva voce, lo ho registrato con il mio cellulare. La
telefonata è avvenuta il 28.10.2015 alle ore 20:09. Questi alcuni passaggi
importanti del IM 1 ".....ti faccio una promessa su mio figlio, domani io parto,
vengo in Italia dove ti prendo ti prendo ti prendo ti mando all'ospedale vengo
su e ti rompo le gambe poi ti accorgi che sono arrivato..." IM 1 sapeva
che ero all'ascolto e difatti sono io quello che parla. Chiedo a IM 1 se non
erano abbastanza i soldi delle moto rispettivamente lo informo che non ho più
soldi e non posso dargliene. Lui si arrabbia ed alla fine della telefonata
informa __________ che darà disposizioni ad un suo amico di mettermi a posto.”
(VI PG 08.11.2015, p. 8-10, allegato al rapporto di segnalazione,
AI 4).
L’AP ha poi precisato che il motoveicolo Yamaha XT660 e lo scooter
Yamaha TMax erano “stati presi in società con __________” ed erano
quindi di proprietà di entrambi, pur essendo stati immatricolati a nome suo (VI
PP 13.11.2015, p. 8, allegato 19 al rapporto d’arresto, AI 12).
In un verbale successivo ACPR 1 ha dichiarato, in merito alla
consegna dei motoveicoli:
"
In merito alla consegna dei motoveicoli a IM 1 e IM 2 posso dire
che le pretese di IM 1 erano di CHF 15'000.- per risolvere la questione una
volta per tutte. Quindi CHF 4000.- erano stati consegnati da __________ a IM 1
e sono quelli relativi alla vendita del nostro scooter TMax, in aggiunta
abbiamo deciso di consegnare le nostre due moto, la Kawasaki Ninja e la Yamaha
T660 che avevano un valore complessivo stimato in ca. CHF 10'000.-. IM 1 ci
comunicava che le poteva vendere a CHF 5000.- cadauna. Le moto le ha consegnate
__________ e da lì non le abbiamo più viste.”
(VI PG 26.11.2015, p. 7, allegato 14 al rapporto d’inchiesta, AI
97).
Precisando in seguito che:
"
(…) io e __________ a IM 1 e IM 2 non dovevamo nulla, salvo i CHF
250.
- che dovevo a IM 2.
Tutto quello che gli abbiamo consegnato glielo abbiamo dato perché
avevamo paura delle loro continue minacce e insistenti pressioni, era diventata
una situazione invivibile.
Ero talmente terrorizzato che sono praticamente scappato in Italia
pur avendo vissuto sempre in Svizzera.”
(VI PG 26.11.2015, p. 7, allegato 14 al rapporto d’inchiesta, AI
97).
104.
In occasione del confronto con
IM 1 l’AP ha ribadito:
"
(…) ad un certo punto __________ mi ha detto che dovevo andare
con lui a __________ da IM 1, io non volevo, ma __________ mi ha detto che IM 1
aveva agganci con la mafia e che sarebbe venuto a cercarci, di farlo per lui e
di salire assieme. __________ veniva tampinato da IM 1 che gli chiedeva i soldi
anche a lui.
(…) __________ mi ha detto che aveva paura per lui e la sua
famiglia e mi ha detto che voleva che andassimo assieme a risolvere la
questione.
(…) ci siamo quindi trovati a __________ con IM 1, __________ e IM
2.
In questo incontro IM 1 mi ha chiesto il mio portamonete e si è tenuto la
carta d’identità che avevo. Ci ha detto che non gli interessava come, ma che
voleva CHF 15'000.- in una settimana. Una volta usciti, parlando con __________,
abbiamo pensato di liquidare la pendenza portando delle catenine e delle moto
che avevamo in parte assieme. È stato poi __________ a portare sia le catenine
che le moto.”
(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 10 e 11, AI 65).
c) Le dichiarazioni di IM 1
105.
Interrogato per la prima volta
il 19 novembre 2015, IM 1 ha così raccontato i fatti avvenuti nel mese di
ottobre 2015:
"
In seguito ho provato più volte a contattare ACPR 1
telefonicamente ma ho poi saputo che era scappato in Italia. (…)
Non rispondendo al telefono abbiamo contattato, io e IM 2, __________
per avere notizie di ACPR 1. A tal proposito con __________ ci siamo incontrati
all’interno di un centro commerciale sulla strada per andare a __________. (…) __________
ci disse che era stato lui a portarlo in Italia perché se no l’avrebbero
arrestato e che non voleva più dare soldi a __________.
Gli abbiamo spiegato quello che ACPR 1 aveva fatto e lui sembrava
fosse all’oscuro di tutto. (…) Dopo un paio di giorni, forse un paio di
settimane, siamo stati chiamati da __________ il quale si trovava a casa di ACPR
1.
Mi disse che gli aveva perquisito la casa trovando le chiavi e i libretti di
circolazione di due motoveicoli offrendosi di portarci le moto.
(…) in questo periodo insistentemente ho telefonato e scritto SMS
a ACPR 1 ma mi avrà risposto solo poche volte.
(…) le poche volte che riuscivo a parlarci lo insultavo e gli
dicevo di portare i soldi perché __________ era in difficoltà.
Fattostà che alcuni giorni dopo, __________ di sua spontanea
volontà, si presentava al negozio __________ con le chiavi e i libretti di
circolazione di due moto, una scooter TMax e una Yamaha. Siamo saliti sulla sua
vettura, io e IM 2, e ci ha accompagnato in un garage a __________. Il medesimo
giorno ho fatto richiesta per delle targhe trasferibili, prima per la Yamaha e
poi per il TMax, con la mia assicurazione. Entrambe le moto le abbiamo portate
a casa mia, io ho guidato la Yamaha mentre IM 2 lo scooter.
__________ ci aveva detto di venderle per recuperare i soldi di __________.
Non riuscendo a venderli abbiamo nuovamente contattato __________
il quale si è ripreso il TMax riuscendo a venderlo ad un meccanico di __________
con il quale aveva un debito, se non erro di CHF 4000.-.
Del ricavo di questa vendita noi non abbiamo ricevuto nulla
malgrado ci eravamo accordati che lui ci desse “qualcosa” da dare a __________.
La Yamaha invece l’ho consegnata in “conto vendita” a un garage di
__________ (…) Ad essere sinceri ho preso accordi con il garagista nel senso
che lui mi avrebbe venduto la Yamaha mentre io gli avrei venduto una moto BMW
che lui aveva in vendita. La BWM è più facile da vendere in Italia e al momento
attuale si trova in Italia a __________ da un mio amico, tale __________ di cui
non ho un recapito telefonico. (…) Di fatto la Yamaha è al momento di proprietà
del garagista. (…)
Vorrei aggiungere che __________, prima di propormi la Yamaha e il
TMax, mi aveva consegnato una Kawasaki ZX10R di sua proprietà, questo sempre
per dare una mano a ACPR 1. Io ho preso la moto e poi ho scoperto che era
pignorata in Italia. Due o tre giorni fa l’ho data a un mio conoscente che vive
in Italia dicendogli di consegnarla alle autorità italiane cosa che presumo
abbia fatto.
Questo mio amico si chiama __________ ed abita a __________. (…)
In seguito ho avuto altri contatti sia con __________ che con ACPR
1.
sempre per farmi dare i soldi da restituire a __________ ma senza esito.
ACPR 1 non l’ho più visto mentre con __________ ci siamo incontrati
a casa mia. Per essere precisi si è presentato al mio domicilio spontaneamente.
In questa occasione mi ha detto di essere stato fermato ed interrogato dalla
Polizia spiegandomi nei dettagli le domande che gli sono state fatte e le sue
risposte.
Oltre a ciò mi consegnava un estratto conto della Banca __________
(…) dove figurava un saldo attivo di Euro 69,85 al 24.10.2015, questo per
dimostrami che ACPR 1 non aveva una lira.”
(VI PG 19.11.2015, p. 5 e 6, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI
12).
106.
In merito all’incontro con ACPR
1.
e __________ presso il negozio __________ l’imputato ha riferito:
"
In merito alla volta che si è presentato in negozio era con __________
mentre io ero con IM 2. Si era presentato spontaneamente solo per dirmi che non
aveva manco una lira. Siccome c’era gente in negozio per discrezione abbiamo
parlato nel magazzino.”
(VI PG 19.11.2015, p. 6, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI 12).
Alla domanda a sapere se __________ e ACPR 1 gli avessero
consegnato altri oggetti oltre ai motoveicoli, l’imputato ha risposto:
"
__________ mi ha consegnato una collana d’oro e una fede nuziale.
Lui stesso è andato a farsi valutare questo oro poco più avanti del negozio __________.
È ritornato in negozio indicandomi il valore stimato. __________ mi ha poi
consegnato questi oggetti che a mia volta ho dato a tale __________ con il
compito di venderlo. __________ ha venduto l’oro per mio conto a CHF 500.-,
denaro che mi ha subito dato. Il medesimo giorno ho chiamato __________ e gli
ho consegnato l’intera somma.”
(VI PG 19.11.2015, p. 6, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI 12).
107.
__________, dal canto suo, ha
confermato di avere acquistato degli ori da IM 1 per CHF 592.00 (VI PG
10.11
, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4).
108.
Stando alle dichiarazioni di IM
1.
– ribadite ancora in occasione del pubblico dibattimento – __________ avrebbe
consegnato loro i motoveicoli e gli ori di sua spontanea volontà:
"
(…) mi sono stati offerti da __________, così come mi è stata
offerta da lui e da ACPR 1 la moto, senza che nessuno chiedesse niente. __________
ci ha offerto la moto siccome si sentiva in debito perché aveva portato via di
casa ACPR 1, ciò senza sapere tutto ciò che lui aveva combinato.”
(VI DIB 12.10.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).
"
La questione è nata quando io e IM 2 ci siamo accorti che ACPR 1
era andato via di casa e __________ lo aveva aiutato. Abbiamo quindi chiesto a __________
perché lo aveva aiutato a scappare e gli abbiamo spiegato la storia dei debiti
di ACPR 1. A questo punto lui si è offerto di darci questi oggetti, così come
pure le moto. Per quanto riguarda le cose di appartenenza di ACPR 1 non so
perché ce le ha consegnate, forse per appianare qualche debito.”
(VI DIB 12.10.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).
109.
Se nel suo primo verbale IM 1
aveva affermato di avere consegnato il denaro guadagnato con la vendita degli
ori a __________, in sede dibattimentale egli ha modificato questa sua
affermazione, ammettendo che:
"
(…) tali oggetti li ho venduti conseguendo CHF 592.00.
(…) con questa somma ho pagato mie cose.”
(VI DIB 12.10.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).
110.
Preso atto delle dichiarazioni
di ACPR 1 secondo cui lo avrebbe minacciato al telefono, IM 1 le ha confermate,
asserendo di essere stato a sua volta minacciato in occasione di tale
conversazione (VI PG 19.11.2015, p. 15, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI
12).
111.
In occasione del confronto con
__________, l’imputato ha ammesso di avergli sottratto del denaro dal
portafogli, che gli avrebbe poi in parte restituito:
"
È vero che ad un certo punto gli ho chiesto di darmi il
borsellino e lui lo ha fatto e gli ho preso in un primo tempo tutti i soldi.
L’ho fatto solo per fargli capire come agiva ACPR 1, cioè quello che ACPR 1
faceva alle sue vittime. Poi ho ricevuto una telefonata, ma prima di partire
gli ho ridato una parte dei soldi, tenendo solo 100/150 Euro.
(…) ho tenuto questi soldi perché non mi fidavo della sua promessa
di portarmi ACPR 1.”
(VI PP confronto IM 1/__________ 14.01.2015, p. 5, AI 63).
Detta circostanza è stata ribadita dall’imputato anche in
occasione dell’interrogatorio dibattimentale, aggiungendo che:
"
(…) è corretto che gli ho ridato il borsello perché piagnucolava
e IM 2 mi ha detto di ridargli il borsello.”
(VI DIB 12.10.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).
112.
IM 1 ha per contro negato, in
corso d’inchiesta così come pure in aula, di avere minacciato __________ in
occasione del loro primo incontro (VI PP confronto IM 1/__________ 14.01.2015,
p. 4 e 5, AI 63: “io non ho minacciato la sua famiglia. Quando ho parlato di
sua moglie era per dire che avrei potuto contattarla per dirle con che tipo di
persone lui andava in giro, e in particolare con ACPR 1. In quel momento per me
__________ era ancora complice di ACPR 1. Non ho minacciato lui o la sua
famiglia di danni fisici. Ho solo detto che avrei riferito quella cosa a sua
moglie”; VI DIB 12.10.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale: “No.
Tant’è che lui ci ha fatto conoscere sua figlia per risolvere il problema”),
riconoscendo tuttavia di avergli detto che aveva parenti malavitosi (VI DIB
12.10
, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Effettivamente sì,
l’ho fatto in un momento di rabbia”).
Sempre esprimendosi sulla versione di __________ l’imputato ha
aggiunto:
"
(…) ero molto arrabbiato con ACPR 1 e gliel’ho fatto capire. Non
ho usato minacce, ma comunque ero arrabbiato. In merito ai 15’000/30'000 CHF è
vero che gli ho detto quello che dice __________, ma spiegando che era la __________,
che in un primo tempo si sarebbe accontentata della metà, ma che visto che ACPR
1.
era scappato ora voleva tutti i 30'000.-.
È stato __________ a propormi una sua moto già in quell’occasione
per aiutare ACPR 1 a pagare il debito.”
(VI PP confronto IM 1/__________ 14.01.2015, p. 6, AI 63).
113.
IM 1 ha continuato a negare,
nel corso di tutta l’inchiesta, di avere ricevuto CHF 4'000.00 da __________
(VI PG 19.11.2015, p. 16, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI 12; VI PP
confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 10, AI 67; VI PP 04.04.2016, p. 11, AI 93),
così come ha pure affermato di avere consegnato a __________ CHF 2'000.00,
frutto della vendita del motoveicolo BMW che aveva preso in cambio del
motoveicolo Yamaha consegnatogli da __________ (VI PG 20.11.2015, p. 8, AI 16:
“__________veniva informata di quello che facevamo e ogni tanto mi chiamava
per sapere se eravamo riusciti a recuperare qualcosa. Questo non è successo
perché non siamo riusciti a darle niente. Io le ho dato unicamente CHF 2'000.-,
frutto non dei primi CHF 2'500.- che ci ha dato ACPR 1, ma dalla vendita della
moto BMW che io avevo preso in cambio che ci aveva portato __________. I soldi
che ho ricevuto per questa BMW io ho dati in vari momenti alla __________ per
un totale di CHF 2'000.-.”), dichiarazioni che tuttavia ha poi modificato
in occasione del pubblico dibattimento, affermando che:
"
(…) tali veicoli sono stati in parte scambiati e in parte
venduti.
(…) da tali operazioni ho tratto un guadagno, ma non ricordo di
quanto. La Kawasaki l’ho scambiata con una Yamaha R6, lo scooter è stato
venduto da __________ per CHF 4'000.00, che lui ha dato a me, ma che poi io ho
restituito, e l’altra moto l’ho scambiata con una BMW venduta a __________ per
circa CHF 2'000.00, soldi che ho usato per pagare mie cose.”
(VI DIB 12.10.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).
d) Le dichiarazioni di IM 2
114.
IM 2, dal canto suo, nel
verbale d’arresto si è così espresso sui fatti occorsi nel corso del mese di
ottobre 2015:
"
(…) IM 1 contattava __________, e gli dava appuntamento a __________
(Centri commerciali). Raggiunto il luogo io mi soffermavo al bar, mentre IM 1
discuteva con __________. In seguito mi hanno raggiunto all'interno del bar. Dichiaro
che non ho udito quanto si sono detti all'esterno, ma posso dire di essere
stato presente nell'ultima fase all'interno del bar. IM 1 in sostanza era
arrabbiato con __________ poiché lo rendeva responsabile della fuga del ACPR 1.
con i suoi soliti modi autoritari, ordinava a __________ di consegnargli il suo
portamonete, quindi s'impossessava del denaro ivi contenuto, che posso stimare
in circa 400/500 Euro in varie banconote. Di risposta __________ si metteva a
piangere mentre IM 1 si allontanava con il denaro. da parte mia dicevo a IM 1
di restituire i soldi, poiché __________ disposto ad aiutarci.
Dopo averci riflettuto IM 1 riconsegnava le banconote,
trattenendosi credo CHF 50.- ed informando __________ che li avrebbe restituiti
al pomeriggio qualora avesse accompagnato ACPR 1.
(…) IM 1 ha utilizzato un tono molto imponente.
Posso dire che oltre al tono di voce, IM 1 ha fatto riferimenti
minatori, alludendo di far parte di una famiglia mafiosa. Ho avuto la
sensazione che __________ era ben spaventato.
Quello stesso pomeriggio venerdì 2 ottobre, __________ si è
presentato presso il negozio __________ di __________, (che credevo di
proprietà di IM 1), accompagnando ACPR 1. lo ero presente, ricordo che IM 1
volesse la mia presenza.
Ci siamo spostati nel magazzino del negozio, che si trova sullo
stesso piano.
IM 1 ci ha raggiunti dopo poco, era arrabbiato, ricordo che si era
tolto anche la giacca, ed ho temuto qualche atto violento, io gli facevo cenno
di stare calmo.
IM 1 siccome infuriato, faceva la solita ramanzina approcciandosi
in modo minaccioso chiedendo quindi i famosi soldi al ACPR 1. La somma
richiesta non so indicare con precisione a quanto ammontava.
Affermo di non aver presenziato a tutto l'incontro, quindi non
sono in grado di dire se IM 1 abbia fatto il controllo del portamonete dei due.
Posso però dire che IM 1 ad un tratto mi consegnava la carta
d'identità Italiana del ACPR 1, dicendomi di tenerla. lo in effetti la tenevo e
la riponevo poi in seguito nel mio appartamento, dove è stata questa mattina
ritrovata dalla Polizia. (…)
Qualche giorno dopo IM 1 mi ha contattato per informarmi che
avrebbe ritirato delle moto del ACPR 1, che avrebbe poi venduto ed il cui
ricavato sarebbe stato consegnato alla __________.
Non ricordo la data; non contesto quella indicata dalla polizia in
base alle dichiarazioni di __________. Era probabilmente lunedi 5 ottobre.
Mi incontravo con IM 1 presso il negozio __________; quindi, con
l'auto di __________, ci siamo recati a __________. Siamo entrati in un'autorimessa
sotterranea con tanti parcheggi. In uno di essi vi erano due motociclette ed
altre auto. Ricordo che IM 1 ha applicato una targa alla Yamaha XT660.(…)
IM 1 si metteva in sella alla moto quindi la conduceva sino al
parcheggio posto sull'autostrada A2 a nord del __________. Qui decideva che
dovevo guidare io e cosi facevo, portando la moto sino al suo domicilio, in via
__________. L'ho parcheggiata sotto casa.
Abbiamo dunque ripreso la targa, ha provveduto IM 1, e siamo
tornati a __________ sempre accompagnati dal __________.
IM 1 applicava la targa su un scooter Yamaha Tmax al quale mi
mettevo poi in sella portandola a __________, non ricordo se al negozio oppure
a casa sua.
Non ricordo se quel giorno od il giorno seguente, quando abbiamo
ricuperato la moto Kawasaki del __________. Ho appreso che __________ voleva
aiutare ACPR 1 col saldare il debito e metteva quindi a disposizione la sua
moto. IM 1 mi ha detto di aver considerato il valore di quella motocicletta in
5'000.—franchi che avrebbe dedotto dal debito con la __________.
Quel pomeriggio dunque io raggiugevo __________ con la mia auto e
con IM 1 al mio fianco. __________ utilizzava la sua. A __________ __________
saliva sulla mia vettura e ci si recava in un paese dopo __________; da un
concessionario di auto. La moto era in vetrina.
__________ guidava personalmente la sua moto sino a __________;
quindi la consegnava a IM 1 unitamente alle chiavi ed al libretto. IM 1 saliva
in sella e la portava a __________. lo rientravo con la mia auto mentre __________
rincasava.
(…) dichiaro di non conoscere il valore considerato dal IM 1 nel
ritirare le moto. Su richiesta dell'agente indico in una stima di
12'000.—franchi il valore complessivo dei tre motoveicoli.
(…) la moto Yamaha XT660 nei giorni a seguire l'ho utilizzata in
alcune circostanza in Ticino, stimo di averla utlizzata 5 o 6 volte, a volte
solo ed a volte con IM 1. (…)
Attualmente, o meglio da qualche settimana, IM 1 ha consegnato la
moto in oggetto ad un garage di __________, in via __________, dove ha ottenuto
in cambio una moto BMW K1200LT. Di questo motoveicolo posso precisare che è
stato venduto circa 3 settimane fa a __________, ad un ragazzo. IM 1 mi ha
chiesto di accompagnarlo al momento della consegna ed io cosi ho fatto. Ho assistito
alla consegna della moto, delle chiavi con i documenti. La targa rimaneva sul
veicolo. Il ragazzo gli ha consegnato 2'000.—ed avevano concordato che avrebbe
saldato con altri 1'000.—per l'acquisto. La consegna è avvenuta in Piazza __________
a __________. L'acquirente dovrebbe abitare in quella zona.
Per lo scooter Yamaha TMax indico di averlo utilizzato alcuni
giorni, nei giorni seguenti la presa di possesso; poi IM 1 mi ha detto che
doveva andare alla __________. Non ho più visto questo scooter. (…)
Sulla Kawasaki Ninja, di cui non ricordo la targa ma posso dire
che era una targa italiana, dichiaro di averla usata, nel periodo 5.10.2015
sino al 10.11.2015 circa una decina di volte, sempre in Ticino, a volte solo ed
altre con IM 1. (…)
Questa moto è stata venduta da IM 1, l’aveva pubblicata sul sito __________,
quindi era stato contattato da un acquirente. Non so chi sia ma mi risulta che
l’abbia venduta in cambio di una Yamaha R6 di colore rosso e della somma di
600.
--.”
(VI PG 19.11.2015, p. 11-14, allegato 9 al rapporto d’arresto, AI
12).
Nel verbale della persona arrestata del 20 novembre 2015 IM 2 ha
ribadito:
"
In merito a __________ ricordo che una volta siamo stati da ACPR
1.
e abbiamo trovato la casa vuota. Era stato portato via tutto. IM 1 allora ha
contattato __________ perché ACPR 1 non rispondeva e IM 1 considerava che __________
avendolo aiutato a traslocare doveva impegnarsi a farlo rientrare in Ticino e
lo considerava suo complice. Si sono quindi dati appuntamento a __________ e si
sono incontrati. Non so cosa si siano detti perché io sono stato con loro solo
alla fine del loro incontro al bar. Ho visto comunque che IM 1 chiedeva a __________
di dargli il borsino e che gli ha tirato fuori 300/500 Euro. __________
piangeva e io dicevo a IM 1 di restituire questi soldi. IM 1 diceva che glieli
avrebbe ridati quando riportava ACPR 1 in Svizzera. __________ ci diceva che i
soldi gli servivano per la scuola del figlio e che glieli aveva dati suo padre.
Alla fine IM 1 glieli ha restituiti quasi tutti credo, trattenendo 50 Euro o
Franchi.
(…) __________ è poi arrivato lo stesso giorno in negozio a __________,
con ACPR 1.
(…) IM 1 mi ha detto che __________ in altre occasioni gli ha
portato soldi, ma io non c’ero. (…)
__________ si è impegnato anche a consegnare a IM 1 delle moto. __________
ci ha consegnato queste moto e i documenti con l’accordo di ACPR 1, secondo
quanto ci ha detto __________.
La mattina abbiamo quindi preso le moto che erano a __________ e
poi __________ ci ha detto d’avere una moto anche a __________ e si è offerto
di darci anche quella.”
(VI PP 20.11.2015, p. 8 e 9, AI 15).
115.
Stando alle dichiarazioni di IM
2, l’incontro a __________ avrebbe avuto luogo il 2 ottobre 2015 perché __________
aveva detto loro che quel giorno avrebbe comunque dovuto accompagnare ACPR 1 in
Ticino “per un lavoro alla macchina” (VI PP confronto IM 2/ACPR 1
14.01
, p. 4, AI 64), tenendo a precisare che “Si erano dati
appuntamento precedentemente in modo normale e senza minacce” (VI DIB
12.10
, p. 14, allegato 1 al verbale dibattimentale).
In occasione dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha pure
aggiunto:
"
Relativamente a questo punto voglio dire che io avevo incontrato __________
e gli avevo spiegato cosa aveva combinato ACPR 1 e gli ho quindi chiesto di
dirgli di tornare. Gli ho detto di parlargli e convincerlo a venire in Svizzera
per parlare. __________ ci aveva anche detto che qualche giorno dopo doveva
venire in Ticino con ACPR 1 per cambiare le gomme e che se avessimo voluto
avremmo potuto incontrarlo in quella circostanza. Preciso che verso __________
non c’è stata nessuna minaccia.”
(VI DIB 12.10.2016, p. 17, allegato 1 al verbale dibattimentale).
116.
IM 2 ha riferito che in
occasione dell’incontro presso il negozio __________, IM 1 avrebbe chiesto sia
ad ACPR 1 che a __________ di mostrargli il portamonete, prelevando quindi la
carta d’identità di ACPR 1 rinvenuta presso il suo domicilio in occasione della
perquisizione (VI PP 20.11.2015, p. 10, AI 15).
117.
L’imputato ha dichiarato di
non sapere nulla della consegna a IM 1 di ori da parte di __________ o ACPR 1,
affermando di avere unicamente saputo che __________ gli aveva consegnato del
denaro, affermando dapprima che l’AP gli aveva parlato di CHF 3'000.00 e IM 1
inizialmente di CHF 2'000.00, per poi però confermare i CHF 3'000.00 (VI PG
30.12
, p. 11, allegato 9 al rapporto d’inchiesta, AI 97), poi che __________
aveva riferito di CHF 3'000.00 e IM 1 di CHF 2'000.00 (VI PP confronto IM 2/ACPR
1.
14.01.2016, p. 5, AI 64) ed in fine che il denaro era stato quantificato in
CHF 3'000.00 da __________ e CHF 1'000.00 da IM 1 (VI PP confronto IM 1/IM 2
15.01
, p. 11, AI 67).
e) Le dichiarazioni di __________
e __________ in merito ai motoveicoli
118.
Il 23 novembre 2015 è stato
interrogato __________, il quale ha affermato di avere acquistato, scambiandolo
con il suo motoveicolo Yamaha YZF R6 e CHF 500.00, il motoveicolo Kawasaki
Ninja che IM 1 aveva pubblicato sul sito __________ per la vendita (VI PG
23.11
, allegato 40 al rapporto d’inchiesta, AI 97).
Il 30 dicembre 2015 è stato assunto a verbale d’interrogatorio __________,
il quale ha riferito di avere acquistato da IM 1 dapprima, verso la fine di
ottobre 2015, il motoveicolo BMW K1200LT al prezzo di CHF 2'000.00 e poi, il 12
novembre 2015, la Yamaha YZF-R6 per CHF 1'000.00 (VI PG 30.12.2015, allegato 43
al rapporto d’inchiesta, AI 97).
B) Diritto e convincimento
della Corte
119.
Giusta l’art. 183 cpv. 1 CP,
si rende colpevole di sequestro di persona ed è quindi passibile di una pena
detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque indebitamente
arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà
personale, chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia.
L’art. 183 CP reprime un reato contro la libertà (DTF 118 IV
consid. 2b), che consiste nel privare una persona della capacità di andare e
venire a suo piacimento. Questa infrazione può manifestarsi sotto due forme: il
sequestro di persona o il rapimento. Si tratta di sequestro quando una persona
è trattenuta nel luogo dove si trova, mentre il rapimento è dato se la persona
viene portata contro la sua volontà in un altro luogo (Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 1 s. ad art. 183 et 184 CP).
Tuttavia, la legge attualmente ha raggruppato il sequestro di persona e il
rapimento per evitare problemi di delineazione e di concorso; si tratta di due
modalità di commissione dello stesso attentato alla libertà personale e non vi
è normalmente più interesse a distinguere tra i due (DTF 119 IV 220 consid. e).
La legge non fornisce un limite di tempo preciso per determinare a
partire da quando una persona è vittima di sequestro o rapimento. Secondo la
giurisprudenza, la privazione di libertà subita dalla vittima non può essere
data per un lasso di tempo insignificante, non è necessario tuttavia che duri a
lungo: pochi minuti sono sufficienti (DTF 83 IV 154; Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 9 et 44 ad art. 183 et 184 CP).
Il mezzo necessario per ottenere il risultato, vale a dire privare
la persona della sua libertà, non è descritto dalla legge. Alla vittima può
essere impedito di partire attraverso la minaccia o la violenza (DTF 104 IV 174
consid. 3; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Stämpfli, Berna 2002, n. 13 s. ad art. 183 et 184 CP). Per quanto
riguarda il rapimento, l’infrazione è realizzata impiegando violenza, inganno o
minaccia, in questo caso la privazione di libertà è il risultato del mezzo
utilizzato dall’autore (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Stämpfli, Berna 2002, n. 54 s. ad art. 183 et 184 CP).
Per ritenere il sequestro di persona e rapimento l’azione deve
essere illecita (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli,
Berna 2002, n. 32 e 51 ad art. 183 et 184 CP).
Per finire il reato è intenzionale. L'autore deve realizzare,
almeno per dolo eventuale, di stare privando una persona della sua libertà di
movimento o di obbligare una persona a spostarsi contro la sua volontà,
conoscendo o accettando il fatto di agire in maniera illecita (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 40 et 69 s. ad
art. 183 et 184 CP). Un movente particolare non è necessario (DTF 99 IV 221
consid. 1).
120.
Giusta l’art. 181 CP, si rende
colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno
contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la
costringe a fare, omettere o tollerare un atto.
Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di decisione della vittima (DTF
129.
IV 6 consid. 2.1).
Il reato di coazione si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto
iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha
posto in essere un mezzo di pressione che ha influito sulla formazione di
volontà della vittima (Rep. 1999, 333).
La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente
nel prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda
dalla volontà dell'autore. Non è tuttavia necessario che questi possa
effettivamente condizionare il verificarsi del danno (DTF 117 IV 445 consid.
2b; 106 IV 125 consid. 2a) né che abbia la reale volontà di mettere in pratica
la sua minaccia (DTF 105 IV 120 consid. 2a).
Anche intralciare "in altro modo la libertà d'agire" della vittima
può adempiere la fattispecie di coazione. Questa formulazione generale deve
essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione
qualsiasi. Al contrario, come per la violenza e la minaccia di grave danno,
“l’altro modo” deve essere un mezzo coercitivo capace di impressionare una
persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella
sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole, deve trattarsi di mezzi
coercitivi che, per la loro intensità e il loro effetto, sono analoghi a quelli
espressamente menzionati dalla legge (DTF 134 IV 216 consid. 4.1 e rinvii; 129
IV 8 consid. 2.1; 119 IV 305; STF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008; STF
6S.71/2003 del 26 agosto 2003 consid. 2.1; Corboz, Les
infranctions en droit suisse, Vol. I, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 181 n.
15).
121.
Giusta l’art. 156 CP
l’estorsione è un’infrazione alle volte contro la proprietà o contro la libertà,
che consiste nell’utilizzo, per ottenere indebitamente un profitto, di un mezzo
di pressione per determinare una persona ad eseguire un’azione pregiudizievole
al patrimonio (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna
2002, n. 1 ad art. 156 CP).
L’art 156 cpv. 1 CP prevede alternativamente due mezzi di
pressione: la violenza o la minaccia di un grave danno.
L’infrazione di base presuppone esclusivamente l’utilizzo della
violenza, un’azione fisica dell’autore, contro degli oggetti. L’ipotesi
dell’impiego di violenza contro una persona corrisponde invece al caso
aggravato dell’infrazione previsto al cpv. 3 della norma (FF 1991 II 1014;
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 8 ad
art. 156 CP).
La nozione di minaccia di un grave danno corrisponde alla minaccia
prevista dal reato di coazione (FF 1991 II 1014, confronta punto 4).
L’estorsione richiede l'intenzione, che deve coprire tutti gli
elementi dell’infrazione. Il dolo eventuale è sufficiente (Hurtado Pozo, Droit
pénal, PS I, art. 156 n. 1201).
Il secondo elemento soggettivo dell’infrazione è la finalità
dell’ottenere un indebito profitto dell’azione. Secondo la dottrina, il
profitto (profitto inteso come qualsiasi vantaggio economico) è illegittimo se
viene acquisito in modo contrario all'ordine legale (FF 1991 II 1014; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 14 ad art.
138.
CP).
122.
Giusta l’art. 140 cifra 1 cpv.
1.
CP chiunque commette un furto usando violenza contro una persona,
minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o
rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva sino
a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
123.
Nella fattispecie, per quanto
concerne la vicenda che ha visto protagonisti IM 1, IM 2 e ACPR 1, malgrado le
puntualizzazioni dei coimputati, i fatti sono sostanzialmente ammessi e trovano
riscontro negli elementi probatori agli atti.
124.
Risulta quindi accertato in
modo incontrovertibile che gli imputati si sono recati a casa di ACPR 1 in 3
occasioni, che durante la discussione del 13 settembre 2015 sul tavolo è stata
posata la chiave delle ruote di una macchina, che gli imputati hanno perquisito
l’abitazione e il portafoglio dell’AP, che se ne sono andati portando con sé
alcuni PC e una catenella e che hanno mostrato un proiettile ad ACPR 1.
125.
Pure accertata è la
circostanza secondo cui il 21 settembre 2015 IM 1 e IM 2 si sono recati a __________
con l’AP, il quale ha fornito loro i codici PIN affinché verificassero la
presenza o meno di soldi sui conti, prelevando poi il poco che vi era.
126.
Analogamente, incontestato è
il fatto che in occasione della terza “visita” presso il domicilio di ACPR
1, gli imputati hanno reiterato il medesimo loro agire del 13 settembre 2015,
procedendo alla perquisizione e andandosene IM 1 portando seco abbigliamento da
motociclista appartenente all’AP.
127.
Gli imputati non hanno poi
contestato il fatto che il 14 settembre 2015 ACPR 1 ha consegnato loro CHF
2'500.00, così come pure che successivamente, unitamente a __________, questi
ha consegnato a IM 1 1 scooter e 2 motociclette, nonché alcuni oggetti di
valore.
128.
Pure ammessa dagli imputati è
la circostanza secondo cui il 2 ottobre 2015 IM 1 si è fatto consegnare il
portamonete da __________.
129.
In fine, gli imputati hanno
riconosciuto che uno dei PC prelevati a casa dell’AP è stato trattenuto da IM 1
e di essere intervenuti su __________ per indurre ACPR 1 a tornare in Ticino
dall’Italia, dove aveva riparato.
130.
I fatti, come detto, sono
stati in quanto tali accertati e confermati come esposti nell’atto d’accusa,
trattandosi perantato di qualificare giuridicamente gli stessi.
In tale ambito, la Corte è partita da una considerazione che
emerge in modo granitico dagli atti, ovvero che gli imputati hanno posto in
essere un clima di intimidazione che non è consuetudine ritrovare alle nostre
latitudini.
Non si può non citare al proposito il fatto che tra i primi
contatti intrattenuti da IM 1 con ACPR 1 vi è un messaggio SMS dove veniva
indicato che “ora io da buon calabrese o mi dai i soldi oppure ci vediamo
presto molto presto e non sarà per un caffè so dove abiti so che sei in Albania
so tutto di te di tua mamma di tuo padre e la tua famiglia i soldi indietro o
te ne penti giuro”.
Di fatto, il giorno stesso del rientro di ACPR 1, IM 2 e IM 1 si
sono presentati a casa sua muniti di una chiave tubolare.
Il tutto aveva un evidente fine intimidatorio, così come risulta
dalle prime dichiarazioni di IM 2.
Non vi è dubbio che la coppia non era stata invitata: se così
fosse stato, non si spiegherebbero i messaggi scambiati tra loro e tendenti ad
accertarsi se ACPR 1 fosse tornato dall’Albania oppure no.
Il clima intimidatorio era di tale intensità da indurre ACPR 1,
quella sera, a tollerare la perquisizione di casa sua, del proprio borsello e a
permettere agli imputati di andarsene con i PC e una catenella di sua
proprietà.
Nulla cambia nella sostanza stabilire se l’AP abbia offerto o meno
questi oggetti come garanzia di un pagamento da farsi il giorno dopo: ACPR 1
non è certamente un benefattore e se ha offerto suoi oggetti personali, è
perché era stato indotto a farlo perché mosso dalla paura.
Di fatto, il giorno dopo, l’AP ha consegnato CHF 2'500 a fronte di
un debito verso IM 2 pari a CHF 250.00. L’inchiesta non ha permesso di
stabilire a cosa fosse riconducibile da differenza, ritenuto che IM 1 in
occasione del pubblico dibattimento ha prima dichiarato che erano per risarcire
IM 2 per il disturbo, affermando poco dopo che erano invece destinati a
risarcire __________.
Anche tale aspetto risulta comunque marginale, ritenuto che ad
ogni buon conto non vi era alcuna valida causale – se non, appunto, il clima
intimidatorio – che potesse indurre l’AP a versare ben CHF 2'250.00 oltre
l’importo realmente dovuto.
131.
Il clima intimidatorio non si
è limitato a quel primo intervento. Gli imputati hanno continuato a pressare ACPR
1, gli hanno mostrato un proiettile, gli hanno dato uno schiaffo e sono pure
andati a visitare la sua anziana madre (VI PG __________ 04.12.2015, allegato
41.
al rapporto d’inchiesta, AI 97). Anche tale ultimo aspetto non può che
essere letto quale ulteriore gesto chiaramente intimidatorio e tendente a far
temere l’AP anche di possibili conseguenze in danno della madre.
132.
Nel corso della discussione
dibattimentale, è stato più volte evocato il profilo di ACPR 1, truffatore,
condannato per denuncia mendace e quant’altro. A ben vedere, proprio tali suoi
tratti devono indurre ad interrogarsi circa i motivi per cui una persona
certamente abituata a situazioni spinose, più volte confrontata a reazioni più
o meno dure delle persone da lui danneggiate e chiamata a rispondere dei suoi atti
davanti alla giustizia, sia di colpo diventato tanto mansueto da consegnare -
di sua sponte - a IM 1 e IM 2 soldi, gioielli, motoveicoli, PC, capi
d’abbigliamento, codici PIN affinché verificassero i suoi averi bancari e da
permettere perquisizioni della sua abitazione e del proprio portafogli.
A mente della Corte, la risposta non può che essere la paura,
paura che lo ha addirittura indotto a trasferirsi in Italia per sottrarsi
all’agire dei due imputati.
133.
Ciò premesso, la Corte ha
ritenuto che l’imputazione di cui al punto 1 dell’atto d’accusa non può essere
ritenuta.
In particolare, ACPR 1 è rimasto in casa volontariamente ed è
salito sull’autovettura volontariamente e non perché sequestrato. Egli poteva
andare dove meglio credeva, mantenendo in tal senso una sufficiente libertà di
movimento.
Ciò nondimeno, se non vi ha fatto capo ed ha dovuto tollerare che
gli imputati agissero nei suoi confronti come già indicato, è in ragione del
clima intimidatorio posto in essere da IM 1 e IM 2.
In tale contesto, la Corte ha ritenuto, per il punto 1 dell’atto
d’accusa, che la fattispecie configura il reato di coazione.
134.
Per quanto attiene ai fatti
elencati al punto 2 dell’atto d’accusa, la Corte ha pacificamente ritenuto
realizzato il reato di estorsione.
Non può sussistere dubbio alcuno – come detto – che ACPR 1 ed __________
hanno consegnato i loro beni a IM 1 e IM 2 solo e unicamente perché intimoriti
dalle loro minacce. Giova al proposito ribadire che ACPR 1 è un personaggio che
– per ammissione stessa di IM 1 – è sfuggente e sfuggevole. Egli non si è mai
mostrato conciliante con i suoi creditori, tanto da doverne rispondere davanti
alla giustizia penale.
Le minacce di IM 1 e IM 2 erano dunque tanto gravi da spaventare
una persona del profilo di ACPR 1.
Si dirà che nessuna conclusione può essere tratta dal fatto che ACPR
1.
avrebbe potuto essere denunciato alla Polizia, ritenuto che anche in tale
evenienza le minacce proferite nei suoi confronti rimangono tali.
Neppure può essere seguita la difesa di IM 1 allorquando sostiene
che non vi sarebbe stato indebito arricchimento: di fatto, l’imputato ha agito
autonomamente, utilizzando il pretesto del debito di ACPR 1 e la sua asserita
attività di recupero crediti per impossessarsi personalmente di denaro. Non si
può al proposito non evidenziare che, oggettivamente, di quanto da lui
percepito, nulla è stato riversato all’ipotetica creditrice.
La Corte ha unicamente ritenuto che l’importo indicato nell’atto
d’accusa deve essere ridotto di CHF 250.00, importo che le parti hanno
riconosciuto essere dovuto a IM 2, somma per la quale non sussiste dunque
l’elemento costitutivo dell’indebito arricchimento. L’agire in punto a tale
importo è per contro stato ritenuto nell’ambito del reato di coazione, posto
che l’AP è stato indotto a restituire i citati CHF 250.00 in ragione del clima
intimidatorio posto in essere dagli imputati.
135.
In fine, per il punto 2
dell’atto d’accusa, la Corte ha ritenuto che quanto indicato al punto 2.3
configura il reato di rapina, con parziale desistenza. Non v’è infatti dubbio
che __________ ha consegnato il borsello perché intimorito, borsello dal quale
ha permesso – senza atto di disposizione personale – che IM 1 estraesse il
denaro contante.
136.
Per quanto attiene al punto 3
dell’atto d’accusa, la Corte ha considerato che per quanto attiene agli oggetti
trattenuti quale garanzia, difetta l’elemento soggettivo dell’indebito
arricchimento. Ciò vale in particolare per il PC restituito.
L’agire degli imputati sarebbe semmai stato costitutivo del reato
previsto all’art. 141 CP, reato tuttavia perseguibile solo su querela di parte,
atto formale che in casu difetta.
Per contro, relativamente al PC trattenuto da IM 1, l’atto
d’accusa è stato confermato.
137.
Analogamente, confermata è la
rapina relativa ai capi d’abbigliamento da motociclista, sottratti all’AP
quando egli si trovava impossibilitato ad opporsi in ragione delle circostanze
coercitive esistenti.
138.
In fine, la Corte ha ritenuto
che il punto 4.1 dell’atto d’accusa configura il reato di rapina, sicché gli
imputati sono stati prosciolti da tale imputazione.
139.
Diversamente ne è per il punto
4.
, posto che __________ ha riferito di essere stato molto spaventato dagli
imputati, tanto da intervenire nei confronti di ACPR 1 affinché questi
rientrasse dall’Italia.
VII) Imputazione di ripetuta
violazione di domicilio (punto 5 dell’atto d’accusa)
140.
Secondo la tesi accusatoria, IM
1, in correità con IM 2, avrebbe commesso il reato di ripetuta violazione di
domicilio per essere, tra il 13 settembre 2015 e il 2 ottobre 2015, a __________,
in almeno 2 occasioni, contro la sua volontà e in particolare mentre era
assente, entrati indebitamente nell’abitazione di ACPR 1, utilizzando una
chiave da loro prelevata e trattenuta contro la volontà di quest’ultimo (punto
5.
dell’atto d’accusa).
141.
L’imputato IM 1 ha ammesso
questi fatti (VI DIB 12.10.2016, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).
142.
Giusta l’art. 186 CP chiunque,
indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa,
in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o
giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si
trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto è punito, a
querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria. Il bene protetto è la libertà di domicilio (DTF 128 IV 81 consid. 3
pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170). Il diritto all'inviolabilità del
domicilio spetta alla persona che può disporre degli spazi protetti in virtù di
un diritto reale o personale oppure di un rapporto di diritto pubblico (DTF 128
IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170, 112
IV 31 consid. 3 pag. 33; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berna 2010, n. 25 ad art. 186 CP).
143.
Pacifico, e non contestato,
che con il suo agire IM 1 ha commesso il reato di ripetuta violazione di
domicilio, da cui la conferma del punto 5 dell’atto d’accusa.
VIII) Imputazione di ripetuta
truffa, in parte tentata (punto 6 dell’atto d’accusa)
144.
Si dirà sin da subito che i
fatti di cui ai punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.7 dell’atto d’accusa non sono
contestati (VI PP IM 1 04.04.2016, p. 4, 5 e 7, AI 93; VI DIB 12.10.2016, p.
19-20, allegato 1 al verbale dibattimentale) e nemmeno lo é la qualifica
giuridica, che appare peraltro corretta. Tali imputazioni sono quindi state
confermate così come indicate nell’atto d’accusa.
a) In danno di ACPR 8
145.
Nell’ipotesi accusatoria,
l’imputato si sarebbe poi macchiato del reato di tentata truffa anche per
avere, nel mese di giugno 2015, a __________, tentato di ingannare con astuzia ACPR
8, inducendolo a cedergli le azioni della società __________ SA e l’inventario
dell’EP Bar __________, facendogli credere di aver ordinato bonifici bancari
per un valore complessivo di CHF 120'000.00 e quindi a sottoscrivere i
contratti di compravendita delle azioni e dell’inventario il 16 e il 22 giugno
2015, coprendo altresì l’inganno con un falso attestato datato 30 giugno 2015,
in cui veniva certificato un inesistente bonifico di CHF 90'000.00, ritenuto
che l’operazione non è mai andata in porto poiché ACPR 8 è riuscito a cambiare
i cilindri dopo che l’imputato si era impossessato delle chiavi dell’EP (punto
6.1
dell’atto d’accusa).
146.
Come risulta dal rapporto
d’inchiesta di Polizia Giudiziaria del 28 ottobre 2015, il 30 giugno 2015 e nei
giorni a seguire, IM 1 e ACPR 8 – amministratore unico della società __________
SA, proprietaria dell’EP Bar __________ – hanno richiesto l’intervento della
Polizia Cantonale e Comunale a seguito di una diatriba sulla consegna delle
chiavi del suddetto EP, il primo vantando la proprietà dell’oggetto e
pretendendo la consegna dell’EP e delle chiavi, esibendo in sua ragione un
contratto di compravendita, il secondo rifiutando questa pretesa asserendo che
la controparte non aveva onorato il contratto e in particolare non aveva pagato
la quota richiesta, ma si era appropriata delle chiavi dello stabile senza il
suo consenso, motivo per cui ha poi proceduto – su consiglio della Polizia –
allo sostituzione del cilindro degli accessi (rapporto d’inchiesta 28.10.2015,
p. 2 e 3, AI 7).
147.
ACPR 8, assunto a verbale
d’interrogatorio una prima volta il 25 agosto 2015 e poi nuovamente il 1.
ottobre 2015, ha riferito di avere conosciuto IM 1 il 13 o 14 giugno 2015
presso l’EP Bar __________ di __________. Quel giorno l’imputato era in
compagnia di un conoscente comune, __________, il quale sapeva che ACPR 8
voleva vendere il bar. Questi gli avrebbe quindi detto che IM 1 era interessato
ad acquistare l’EP ed egli gli avrebbe comunicato che era disposto a vendere
l’inventario per un importo di CHF 130'000.00.
Il medesimo giorno si sarebbero quindi accordati di stipulare un
contratto di compravendita nei giorni a venire (VI PG 25.08.2015, p. 2 e 3
allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 7), contratto effettivamente stilato il
16.
giugno 2015 e nel quale veniva pattuito un importo totale di CHF 130'000.00
con pagamento in tre rate distinte: la prima, per un ammontare di CHF
30'000.00, precedentemente alla sottoscrizione del contratto di compravendita,
la seconda di CHF 70'000.00 alla firma del contratto di locazione con la
società __________ SA e l’ultima di CHF 30'000.00 entro il 31 dicembre 2015
(allegato 1 al VI PG IM 1 17.09.2015, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI
7).
148.
Invitato a spiegare per quale
motivo sul contratto di compravendita del 16 giugno 2015 figura la dicitura “Fr
30'000.00 alla firma del presente contratto”, rispettivamente “il
presente contratto sarà firmato dal venditore solo dopo il versamento dei primi
FR 30'000.00 (trentamila), tramite l’allegata polizza” (allegato 1 al VI PG
IM 1 17.09.2015, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI 7), ACPR 8 ha riferito
che il 16 giugno 2015, prima della firma del contratto, IM 1 gli avrebbe
presentato un “ordine di pagamento” della __________ datato 16 giugno
2015, recante l’indicazione secondo cui vi era stato un ordine di pagamento di
CHF 30'000.00 da parte di IM 1 a beneficio di ACPR 8, presso il suo conto
bancario della Banca __________ di __________. A seguito della presentazione di
questo bonifico, si sarebbe quindi deciso a sottoscrivere il citato contratto
di compravendita con le suddette indicazioni (VI PG 25.08.2015, p. 4, allegato
1.
al rapporto d’inchiesta, AI 7; VI PG 01.10.2015, p. 3, allegato 2 al rapporto
d’inchiesta, AI 7: “quel giorno IM 1 mi aveva presentato il famoso bonifico
della __________, dove risultava che mi sarebbero stati accreditati 30'000
franchi. Mi sono fidato di questo documento che ho ritenuto valido come
pagamento”).
149.
Agli atti figura
effettivamente un (falso) ordine di pagamento datato 16 giugno 2015 della __________,
indicante la circostanza del versamento di CHF 30'000.00 da parte di IM 1 a
favore del conto presso la Banca __________ di __________ di ACPR 8 (allegato 5
al VI PG IM 1 17.09.2015, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI 7).
150.
In un secondo tempo e più
precisamente il 19 giugno 2015 è poi stato firmato anche un “contratto di
compravendita inventario (art. 184 CO)”, recante anch’esso la dicitura
secondo cui i CHF 30'000.00 sarebbero stati pagati (allegato 2 al VI PG IM 1
17.09
, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI 7).
A questo proposito l’AP ha spiegato:
"
In un secondo tempo, ho firmato un contratto di compravendita di
inventario nel quale veniva pattuito che IM 1 avrebbe acquistato l’inventario
del bar __________ di __________, per precisione i mobili, attrezzature,
macchinari ed arredamento (…).”
(VI PG 25.08.2015, p. 3, allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI
7);
"
Effettivamente al punto 2 del primo foglio si legge che sono già
stati pagati. La segretaria dell’avv. __________ ha redatto il documento sulla
base di alcune informazione che le avevo dato. A quel punto io avevo dato
credito al bonifico bancario per cui consideravo valido il pagamento.”
(VI PG 01.10.2015, p. 4, allegato 2 al rapporto d’inchiesta, AI
7).
151.
Di fatto, il pagamento di CHF
30'000.00 da parte di IM 1 non sarebbe mai stato effettuato (VI PG 25.08.2015,
allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 7; VI PG 01.10.2015, allegato 2 al
rapporto d’inchiesta, AI 7).
152.
Nei giorni seguenti la firma
del contratto, ACPR 8 ha dichiarato di essersi recato più volte presso la Banca
__________, chiedendo informazioni in merito al trasferimento dei CHF
30'000.00, ricevendo però sempre risposta negativa (VI PG 25.08.2015, p. 4,
allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 7).
153.
Da lui contattato e richiesto
di spiegare il motivo del mancato pagamento, IM 1 gli avrebbe fatto credere che
i soldi erano “fermi in dogana e che li stavano sdoganando in quando erano
stati inviati da sua mamma che vive in __________” (VI PG 25.08.2015, p. 4,
allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 7).
154.
Il 19 giugno 2015, l’imputato
gli avrebbe quindi consegnato un nuovo ordine di pagamento della Banca __________
datato 19 giugno 2015, per una somma di CHF 90'000.00, dicendogli che aveva
effettuato un altro pagamento a beneficio del suo conto bancario presso la
Banca __________ di __________ (VI PG 25.08.2015, p. 4, allegato 1 al rapporto
d’inchiesta, AI 7).
Agli atti figura effettivamente un (falso) ordine di pagamento
datato 19 giugno 2015 della Banca __________, indicante la circostanza del
bonifico di CHF 90'000.00 da parte di IM 1 a favore del conto presso la Banca __________
di __________ di ACPR 8 (allegato 6 al VI PG IM 1 17.09.2015, allegato 3 al
rapporto d’inchiesta, AI 7).
Il 30 giugno 2015 IM 1 avrebbe quindi mostrato all’AP, sul suo
tablet, un’e-mail, non firmata ma recante il logo della Banca __________, con
la quale veniva confermato il bonifico bancario di CHF 90'000.00, e-mail che è
agli atti (allegato 7 al VI PG IM 1 17.09.2015, allegato 3 al rapporto
d’inchiesta, AI 7).
Dopo puntuali verifiche, sarebbe risultato che anche questo
importo non era mai stato pagato e che la suddetta e-mail non era mai stata
inviata da __________, trattandosi dunque di un falso (VI PG 25.08.2015, p. 3,
allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 7).
155.
Nel frattempo, il 22 giugno
2015.
era stato firmato tra le parti ACPR 8, __________, __________ e IM 1 un
contratto di compravendita di pacchetto azionario, nel quale si pattuiva che
per una somma di CHF 5'000.00 veniva acquistato da IM 1 l’intero pacchetto
azionario della società __________ SA (allegato 3 al VI PG IM 1 17.09.2015,
allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI 7).
Anche questo importo non sarebbe mai stato versato da IM 1 (VI PG
25.08
, p. 3, allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 7; VI PG 01.10.2015,
p. 2-4, allegato 2 al rapporto d’inchiesta, AI 7).
156.
__________, assunto a verbale
in qualità di persona informata sui fatti il 25 settembre 2015, ha riferito di
avere conosciuto IM 1 in un bar 3 o 4 mesi prima e che in questa occasione
l’imputato gli avrebbe riferito di essere intenzionato ad acquistare un bar e
in particolare voleva rilevare il Caffè __________ per l’importo di CHF
100'000.00. Sapendo che l’amico ACPR 8 era intenzionato a cedere il Bar __________
per la somma di CHF 130'000.00, avrebbe quindi informato l’imputato di questa
possibilità. Quest’ultimo si sarebbe subito mostrato interessato e il giorno
stesso, oppure quello successivo, si sarebbero quindi recati presso il Bar __________
e __________ avrebbe presentato ACPR 8 e IM 1.
Dopo avere visitato l’EP, i due si sarebbero accordati per il
pagamento di un acconto di CHF 30'000.00 per l’impegno d’acquisto. __________
ha riferito di ricordare che, in un’occasione, l’imputato gli “sventolava
dinanzi agli occhi un documento” informandolo che si trattava del bonifico
di CHF 30'000.00, documento che lui però non avrebbe visto.
Alcuni giorni dopo avrebbe sentito IM 1 dire a ACPR 8 che aveva
eseguito un bonifico di CHF 100'000.00.
Di fatto, ACPR 8 lo avrebbe poi informato che “le promesse del IM
1.
erano tutte frottole e che i documenti bancari che gli aveva presentato dei
falsi”.
Interrogato al proposito, __________ ha dichiarato di non essere
stato informato di un’eventuale consegna di soldi, affermando che l’imputato
dichiarava che i CHF 30'000.00 erano fermi in dogana, che provenivano
dall’Italia e che glieli aveva dati la madre (VI PG 25.09.2015, p. 2-4,
allegato 8 al rapporto d’inchiesta, AI 7).
157.
IM 1, interrogato per la prima
volta al proposito il 17 settembre 2015, ha spiegato di avere conosciuto ACPR 8
nel mese di giugno 2015, periodo in cui era alla ricerca di un bar per avviare
un’attività, essendo interessato in particolare all’acquisto del Caffè __________.
Il 15 giugno 2015, trovandosi presso questo EP e parlando con __________,
sarebbe stato informato del fatto che era in vendita il Bar __________. Si
sarebbero quindi recati insieme presso l’EP, dove __________ gli avrebbe
presentato il proprietario ACPR 8, informandolo del suo interesse. Con
quest’ultimo si sarebbero immediatamente accordati per la vendita, concordando
di firmare il contratto il giorno seguente, presso uno studio legale.
La mattina del 16 giugno 2015, si sarebbe quindi recato presso
l’EP unitamente al conoscente __________. Con ACPR 8 e la di lui compagna
sarebbero scesi nell’ufficio sito al piano interrato dove IM 1 ha riferito di
avere consegnato a ACPR 8 CHF 35'000.00 in contanti, denaro provento di una
vendita di famiglia. ACPR 8, dopo avere contato i soldi, li avrebbe presi e il
medesimo giorno avrebbero quindi firmato il contratto di compravendita (VI PG IM
1.
17.09.2015, p. 2 e 3 e allegato 1, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI 7).
Alcuni giorni dopo, sempre presso lo studio legale, avrebbero
firmato il “Contratto di compravendita di inventario” (allegato 2 al VI
PG IM 1 17.09.2015, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI 7) e in seguito, il
22.
giugno 2015, il “contratto di compravendita di pacchetto azionario”
(allegato 3 al VI PG IM 1 17.09.2015, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI
7).
In una data precedente, il 20 o 21 giugno 2015, IM 1 ha riferito
di essersi presentato al Bar __________ e, sempre nell’ufficio sito al piano
interrato, in presenza unicamente di ACPR 8, gli avrebbe consegnato in contanti
la somma di CHF 90'000.00, denaro per il quale non gli sarebbe stata rilasciata
alcuna ricevuta (VI PG 17.09.2015, p. 2-4, allegato 3 al rapporto d’inchiesta,
AI 7; VI PG 14.10.2015, p. 4-6, allegato 4 al rapporto d’inchiesta, AI 7).
158.
Dopo lunghe reticenze e
numerose dichiarazioni contrastanti, IM 1 ha finalmente ammesso, inizialmente,
che i bonifici bancari per CHF 30'000.00 e 90'000.00 non erano coperti e - in
fine - che si trattava di documenti falsi da lui allestiti (VI PP 20.11.2015,
p. 13, AI 16; VI PP 04.04.2016, p. 8, AI 93; VI DIB 12.10.2016, p. 19, allegato
1.
al verbale dibattimentale), continuando comunque ad affermare di avere
consegnato a ACPR 8 la somma di 35'000.00 in contanti, questa volta però in
Euro e non più in franchi, e che non era sua intenzione “fregare” ACPR 8
(VI DIB 12.10.2016, p. 19, allegato 1 al verbale dibattimentale).
159.
Il teste __________, assunto a
verbale d’interrogatorio il 23 settembre 2015, ha così riferito in merito
all’asserito incontro in cui sarebbe avvenuta la consegna del denaro da parte
di IM 1 a ACPR 8:
"
Un altro giorno, di chi non so precisare la data, sempre su
invito del IM 1 ci siamo nuovamente recati al Bar __________. (…) Venivamo
accolti da ACPR 8 e moglie che ci offrivano una consumazione. IM 1 parlava con ACPR
8.
poi si rivolgeva a me e mi invitava a seguirlo. Ci si recava al piano
inferiore dove ho scoperto esserci un ufficio. In questo ufficio, presenti io, ACPR
8.
e moglie, IM 1 estraeva dalla tasca del pantalone un plico di banconote,
franchi svizzeri. Consegnava queste banconote al ACPR 8 che le prendeva. (…)
Non ricordo se IM 1 mi avesse spiegato qualcosa di quella consegna; forse nei
giorni precedenti mi aveva detto che doveva pagare un acconto a ACPR 8.”
(VI PG 07.10.2015, p. 3, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI
7).
Il teste non ha saputo indicare l’ammontare della somma di denaro
consegnata dall’imputato a ACPR 8, e meglio se si trattasse effettivamente dei
CHF 35'000.00 indicati da IM 1, affermando – contrariamente a quanto preteso da
quest’ultimo – che nessuno, al suo cospetto, aveva contato i soldi (VI PG
07.10
, p. 3 e 4, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI 7).
Sentito nuovamente il 7 ottobre 2015, __________ ha ribadito,
riferendosi all’imputato:
"
(…) lo ho visto consegnare un plico di soldi a ACPR 8;
prelevandoli dalla tasca posteriore dei pantaloni e deponendoli sul tavolo. Non
posso dire quanti fossero come pure di quale taglio; ribadisco che le banconote
formavano un plico alto circa 2 o 3 cm.”
(VI PG 07.10.2015, p. 5, allegato 6 al rapporto d’inchiesta, AI
7).
Il teste non è tuttavia stato in grado di descrivere in alcun modo
il locale dove sarebbe avvenuta la consegna del denaro (VI PG 07.10.2015,
allegato 6 al rapporto d’inchiesta, AI 7).
160.
Il 30 settembre 2015 si è
svolto l’interrogatorio, in qualità di persona informata sui fatti, di __________,
compagna di ACPR 8 e azionista della società __________ SA, la quale ha
raccontato:
"
ACPR 8 da qualche tempo manifestava l’intenzione di cedere il Bar
__________ di __________ (…). Durante il mese di giugno mi informava di aver venduto
il bar; un nostro cliente infatti, di nome __________ (ndr. __________)
presentava a ACPR 8 l’acquirente che, in un secondo tempo, ho saputo essere IM
1.
Alle mie prime domande ACPR 8 rispondeva che il bar sarebbe stato ceduto in
tempi brevissimi, in pratica già dal primo luglio. (…)
L’unica parte attiva che ho avuto in questa vicenda è stata la
redazione del contratto di compravendita. (…)
Sono poi informata che IM 1 non ha rispettato gli accordi, in
particolare per il pagamento delle rate.
Non ero presente quel 16 giugno 2015, in ogni caso ACPR 8 e IM 1
si sono incontrati ed hanno sottoscritto il contratto che avevo preparato. IM 1
consegnava a ACPR 8, quale prova di pagamento, un bonifico bancario della
società Bancaria di __________, per un ammontare di franchi 30'000.—a favore
del ACPR 8.
Nei giorni seguenti ho poi sentito ACPR 8 lamentarsi, anzi mi
informava che il bonifico di IM 1 non era coperto. (…) qualche giorno dopo ACPR
8.
mi informava che anche un secondo bonifico, tramite banca __________ di __________,
dell’ammontare di 90'000.—franchi che era anch’esso scoperto.
Devo dire che ACPR 8 non ha subito dubitato dell’inganno, poiché IM
1.
si presentava regolarmente e diceva di stare tranquilli, che i soldi erano
fermi in dogana. Il bonifico dell’__________ da 90'000 franchi invece era fermo
poiché sua madre aveva girato i soldi nella banca sbagliata.
Avvicinatisi al 01.07.2015, data della consegna dell’esercizio, ACPR
8.
ha dubitato l’inganno e si è attivato per recedere al contratto. A dimostrazione
della buonafede di ACPR 8 aggiungo che in quelle 2 settimane ACPR 8 aveva
introdotto IM 1 nell’ambiente legato all’esercizio, presentandolo ai vari
fornitori.
ACPR 8 si è convinto dell’inganno quando IM 1 ha trasmesso a suo
figlio __________ (gerente del Bar __________) una mail con un documento della
banca __________ dove veniva certificato il bonifico bancario. Non abbiamo
ritenuto valido o vero questo documento, senza firma e dal linguaggio poco
formale e professionale.”
(VI PG 30.09.2015, p. 2 e 3, allegato 7 al rapporto d’inchiesta,
AI 7).
Interrogata al proposito, __________ ha fermamente contestato di
avere partecipato a un incontro in occasione del quale IM 1, presente anche __________,
avrebbe consegnato del denaro a ACPR 8 (VI PG 30.09.2015, p. 2 e 3, allegato 7
al rapporto d’inchiesta, AI 7).
b) In danno di ACPR 2
161.
Secondo l’accusa, oggetto
delle correzioni di cu in entrata, il 30 settembre 2015, a __________, IM 1
avrebbe inoltre ingannato con astuzia ACPR 2, inducendolo a vendergli merce a
credito per un prezzo complessivo di CHF 12'009.28, merce che l’imputato
avrebbe dovuto vendere nei negozi che stava acquisendo, importo che però non
avrebbe mai corrisposto, se non in minima parte, riconoscendo peraltro il 22
ottobre 2015 per iscritto allo stesso ACPR 2 che non era sua intenzione pagare
interamente la merce, provocando a ACPR 2 un danno di CHF 4'284.00 (ritenuto
che parte della merce è stata recuperata e parte pagata) (punto 6.6 dell’atto
d’accusa).
162.
Tali accuse si basano sulle
dichiarazioni rilasciate in Polizia dall’AP ACPR 2, il quale ha riferito quanto
segue:
"
Ho conosciuto IM 1 poiché presentatomi dalla signora __________.
Mi informava che IM 1 aveva un negozio a __________ che si occupa delle vendita
di accessori e calzature e che aveva necessità di rifornire il negozio.
Viste le raccomandazioni della __________, valutavo la proposta di
IM 1 e ci si accordava per una fornitura di merce varia come meglio descritto
nella Fattura nr. __________ (…).”
(VI PG 05.11.2015, p. 2).
Tale fattura è stata prodotta da ACPR 2 in occasione del suo
interrogatorio del 5 novembre 2015 (allegato 1 al VI PG ACPR 2 05.11.2015).
Proseguendo con il suo racconto, l’AP ha dichiarato:
"
La merce; è stata venduta per un costo di franchi 13'409.28. Mi è
stato versato un acconto di franchi 1'400.—con l’accordo che il rimanente mi
sarebbe stato versato entro i 3 giorni a seguire.
Tengo a precisare che normalmente consegno la merce previo
pagamento immediato; in questo caso, anche in considerazione delle
raccomandazioni della __________ che indicava IM 1 come una persona corretta,
acconsentivo al pagamento successivo.
Dalle informazioni fornitemi dalla __________ e dal medesimo IM 1,
questi era titolare del negozio __________ ubicato a __________ in Via __________.
Per voce dello stesso IM 1 non risultavano esservi problemi di
solidità finanziaria; infatti millantava importanti disponibilità di cui
ovviamente non ho beneficiato. IM 1 mi informava di aver vinto una causa con il
gerente di un ristorante a __________, il Bar __________; e che a poco gli
avrebbero versato una somma di 380'000 o 400'000.—franchi. Mi informava anche
che era prossimo all’acquisto di alcune case a __________.
Di fatto, dopo le tante promesse; rinvii e mancati appuntamenti
poiché non si presentava, IM 1 ha pagato una sola rata di franchi 700.--. Nel
frattempo mi chiedeva la possibilità di un pagamento rateale e mi sottoscriveva
in due circostanze diverse, due riconoscimenti di debito.
Dopo questo continuo procrastinare degli impegni assunti,
affrontavo IM 1 per una discussione chiarificatrice. In questa discussione IM 1
ammetteva che non è mai stato in grado di pagare la merce ritirata; e che già
al momento dell’ordinazione sapeva che non avrebbe pagato; questo poiché la sua
situazione finanziaria era precaria e perché non riusciva a far capo alle
uscite.
Da qui la convinzione di essere stato ingannato e la volontà di
denuncia per il reato di truffa; in via subordinata di appropriazione indebita.
Dopo questo colloquio, IM 1 mi ha proposto di riscuotere un
credito che il signor __________ ha contratto con me. Mi ha stupito che IM 1 ne
fosse a conoscenza e tuttora non so perché; di fatto è vero che __________ è
debitore nei confronti della __________ Sa della somma di franchi 44'204.--.
IM 1 riferiva di un rapporto di conoscenza con __________ e si è
offerto di mediare alla transazione, convincendolo a pagare.
Sono ovviamente scettico al riguardo, mi risulta infatti che __________
abbia qualche difficoltà finanziaria. Di fatto però accettavo visto le
millantate conoscenze.
Questo situazione veniva formalizzata con un nuovo accordo tra
l’azienda e IM 1, convenzione datata 22 ottobre 2015 (…).”
(VI PG 05.11.2015, p. 2 e 3).
Di questa convenzione ACPR 2 ha consegnato copia agli interroganti
(allegato 1 al VI PG ACPR 2 05.11.2015).
Detto documento, firmato il 22 ottobre 2015 sia dall’AP che da IM
1, premette quanto segue:
"
Il signor IM 1 ha acquistato merce alla __________ SA come da
fattura nr. __________ per un importo globale di frs. 12.009.--. Di detto
importo egli ha provveduto a saldare frs. 700.—successivamente.
Gli accordi assunti dal signor IM 1 prevedevano il pagamento a 3
giorni dalla consegna.
Successivamente IM 1 ha sottoscritto due riconoscimenti di debito
che non ha ottemperato.
Ciò premesso IM 1 ha ammesso, lo ribadisce con la sottoscrizione
del presente accordo, che la sua intenzione era chiaramente atta a non saldare
il dovuto prefigurando un atto illecito premeditato e con astuzia.”.
Invitato a spiegare se, in qualità di commerciante, non avesse un
certo obbligo di diligenza prima di fornire merce a credito per un importo del
genere, ACPR 2 ha risposto:
"
(…) IM 1 è un incantatore di serpenti; si è presentato come uomo
d’onore. Mi ha fatto molte rassicurazioni assicurandomi importante
disponibilità finanziarie e progetti futuri. Lui si è anche fotografato il
documento mandandomi via whatts app l’immagine e mi invitava ad informarmi
sulla sua situazione. Ha avuto ruolo anche la signora ACPR 5, commerciante che
conosco da tempo e che ha sempre onorato le fatture. Anche lei me lo ha
presentato come una buona persona.”
(VI PG 05.11.2015, p. 4).
Sull’ammontare del danno causatogli dall’imputato, l’AP si è così
espresso:
"
Ora, in considerazione che IM 1 non ha più il __________, e che
ha lasciato in maniera disordinata questa merce all’interno, mi sono incontrato
con la titolare del negozio signora __________ ed abbiamo inventariato il
contenuto.
La signora __________ ha poi ritirato parte della merce mentre
altra l’ho ripresa io. All’appello manca merce che evidentemente ha venduto o
trattenuto IM 1. (…)
In conclusione dello scoperto di franchi 12'009.28 ho rivenduto
parte della merce alla __________ per franchi 6'165.—ed ho ritirato altra merce
dell’importo di circa 1'000 franchi. IM 1 nelle settimane scorse mi ha versato
brevi manu 600 franchi per cui il danno materiale. ammonta a 4'284.—franchi.”
(VI PG 05.11.2015, p. 4 e 5).
163.
Interrogato sulle accuse mosse
nei suoi confronti, in occasione dell’interrogatorio del 19 novembre 2015, IM 1
ha raccontato:
"
Parlando con ACPR 5, una commerciante di __________, mi ha fatto
conoscere il Signor. ACPR 2, fornitore di capi di abbigliamento. Mi sono preso
la responsabilità con ACPR 2, firmando un contratto, di allestire il __________
con capi di abbigliamento, scarpe e oggettistica per un valore di CHF 18'000.-
circa. (…)
ACPR 2 ha fornito i capi di abbigliamento contro pagamento di
acconti per un totale di CHF 3000.-, più Chf 200.- ogni due giorni così come
pattuito, denaro che toglievo dalla cassa e gli consegnavo a mano. Non ho mai
fatto nessuna ricevuta o fattura per la consegna di questi CHF 200.- mentre che
per i CHF 3000.- gli ho consegnato ulteriori CHF 2000.- circa. Oltre a ciò ho
provveduto di tasca mia a consegnare CHF 900.- alla commessa __________ che non
riceveva lo stipendio da 3 mesi.”
(VI PG 19.11.2015, p. 17, allegato 1 al rapporto d’inchiesta
08.04
, AI 97).
In questo suo primo verbale, l’imputato ha ammesso di non avere
avuto la disponibilità finanziaria per onorare gli impegni presi, affermando
che però il negozio “era partito bene” e che sarebbe sicuramente
riuscito a pagare le fatture con gli incassi (VI PG 19.11.2015, p. 18, allegato
1.
al rapporto d’inchiesta 08.04.2016, AI 97).
Nel medesimo verbale, preso atto delle dichiarazioni dell’AP, IM 1
ha affermato che la sua intenzione era quella di pagare la merce acquistata e
non quella di truffare ACPR 2 (VI PG 19.11.2015, p. 32, allegato 1 al rapporto
d’inchiesta 08.04.2016, AI 97), riconoscendo le pretese dell’AP:
"
Per quanto riguarda gli arretrati che ho nei confronti di ACPR 2,
provvederò appena possibile a saldare l’importo mancante, da lui stimato in CHF
4'000 circa.”
(VI PG 19.11.2015, p. 32, allegato 1 al rapporto d’inchiesta
08.04
, AI 97).
164.
Tornando sulla questione in un
verbale successivo, l’imputato ha spiegato:
"
(…) con ACPR 2 eravamo d’accordo che mi forniva la merce in conto
vendita- Io quando incassavo, gli davo qualcosa. Così è stato con lui. (…)
I nostri accordi erano chiari e cioè che io lo avrei ripagato man
mano, ma ad un certo punto non mi è più stato possibile. Lui allora mi ha
parlato di un debito di CHF 43'000 o 47'000 che aveva nei suoi confronti un
tale __________.
Era una persona che ritirava la merce da ACPR 2 per piazzarla nei
negozi. Ad un certo punto ACPR 2 sostiene che __________ non l’avrebbe pagato. ACPR
2.
aveva “sputtanato questa persona su facebook. E mi aveva mostrato la foto. Io
gli ho detto che lo conoscevo e in particolare che ci avevo lavorato assieme in
un ristorante in Spagna. (…)
L’ho detto a ACPR 2 che, visto che in quel momento non riuscivo a
pagarlo, mi ha fatto firmare un foglio in cui risultavo io titolare di quel
credito. Non so dove sia questa carta, ma dovrebbe averla ACPR 2.
Ho contattato questo __________ che mi ha detto che non aveva
soldi e che in ogni caso aveva pagato le fatture. Poi con IM 2, che ACPR 2
aveva coinvolto nella cosa, siamo andati in Svizzera __________ all’indirizzo
che mi aveva dato __________. L’indirizzo però era quello della ex moglie.
Quando sono arrivato ero un po’ arrabbiato perché avevo fatto tutto quel
viaggio per niente.
Per questo motivo ho detto a IM 2 che parlava in francese con la
moglie di __________ di dirle di aprire la macchina che era lì, se no avrei
tirato giù il finestrino.
Volevo vedere i documenti che c’erano in macchina, per essere
sicuro che __________ non era lì davvero.
Poi __________ l’ho sentito e mi ha spiegato la situazione e mi ha
mandato i mail con le fatture che aveva pagato.
Io ho quindi detto a ACPR 2 che la situazione finiva.”
(VI PP 20.11.2015, p. 11 e 12, AI 16).
165.
Richiesto di prendere
posizione sul documento sottoscritto con l’AP, nel quale figura, tra le altre
cose, che aveva acquistato la merce sapendo che non l’avrebbe pagata, in
occasione dell’interrogatorio del 17 dicembre 2015 l’imputato ha risposto:
"
Riconosco questo foglio, ma ne contesto il contenuto pur avendolo
firmato. In particolare non è mai stata mia intenzione acquistar merce sapendo
di non pagarla. Dichiaro anche che successivamente a questo scritto io ho preso
altri accordi con ACPR 2 e ogni giorno gli consegnavo CHF 200.- e quando andavo
a __________ gliene davo CHF 500.-.
(…) ho firmato questo foglio senza neanche leggerlo.”
(VI PP 17.12.2015, p. 5, AI 52).
In un verbale successivo l’imputato ha ribadito:
"
(…) contesto il contenuto di questo documento e ribadisco che per
ACPR 2 era chiaro che io avrei pagato, man mano la merce, come avevo iniziato a
fare. Ogni due giorni veniva a prendersi CHF 200.- che gli davo dalla cassa del
negozio.”
(VI PP 04.04.2016, p. 6, AI 93).
166.
Se inizialmente IM 1 aveva
riconosciuto le pretese dell’AP, a questo punto, preso atto della richiesta di
risarcimento di CHF 4'284.00, egli le ha contestate, affermando che:
"
(…) non riconosco nulla perché so che ACPR 2 con ACPR 3 hanno
recuperato la merce che c’era in negozio e tutta la merce di ACPR 2 non venduta
era lì.”
(VI PP 04.04.2016, p. 7, AI 93).
167.
In sede di interrogatorio
dibattimentale, in fine, l’imputato ha ribadito:
"
Io ho conosciuto ACPR 2 tramite ACPR 5 che ha un negozio a __________.
Avevo parlato con lui davanti a ACPR 5 dicendogli che a quel momento non avevo
soldi. Ci eravamo messi d’accordo che gli avrei dato CHF 200.00 ogni due giorni
e lui mi avrebbe rifornito il negozio. Poi ha deciso che non andava più, ha
tolto tutto e ha detto che mancavano CHF 4'000.00 circa.”
(VI DIB 12.10.2016, p. 20, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IM 1 ha inoltre affermato che era sua intenzione onorare il
contratto, se fosse riuscito a pagare ogni giorno CHF 200.00 (VI DIB
12.10
, p. 20, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Invitato nuovamente a prendere posizione sulla convenzione firmata
con l’AP in cui riconosce di non avere mai avuto intenzione di pagare la merce,
l’imputato ha preteso di avere firmato quel foglio di fretta, senza nemmeno
leggerlo (VI DIB 12.10.2016, p. 20, allegato 1 al verbale dibattimentale).
c) In danno di ACPR 3
168.
L’atto d’accusa imputa in fine
a IM 1 il reato di truffa per avere, nel mese di ottobre 2015, a __________,
tentato di ingannare con astuzia ACPR 3 per indurla a versargli CHF 12'000.00,
somma che la stessa ACPR 3 gli aveva chiesto in prestito e che lui asseriva di
averle già versato, millantando una disponibilità finanziaria che non aveva e
sfruttando il rapporto di collaborazione e confidenza nel frattempo
instauratosi con ACPR 3, ritenuto che l’operazione non è andata in porto,
poiché accortasi dell’inganno, ACPR 3 non ha versato i CHF 12'000.00.
Tali accuse trovano il loro fondamento nelle dichiarazioni dell’AP
ACPR 3, la quale, assunta a verbale in qualità di persona informata sui fatti
(AP) l’8 novembre 2015, ha riferito:
"
Agli inizi di ottobre 2015, mi sono trovata nella necessità di
sostenere una spesa di franchi 12'000.—per una questione privata. Per far
fronte a questa spesa ho attinto al conto bancario di mio marito. Non mi sono
sentita onesta verso mio marito poiché non glieli avevo chiesti; di conseguenza
mi trovavo in uno stato d’animo turbato. Ovviamente questi soldi glieli avrei
ritornati; non appena mio padre fosse rientrato dalle vacanze in Italia. Avevo
discusso di questo problema con IM 1, il quale si è subito messo a disposizione
per aiutarmi. Ne abbiamo parlato anche con mio marito __________.
Era il 9.10.2015 quando IM 1 ci proponeva che avrebbe fatto un
bonifico bancario sul conto di mio marito di cui __________ aveva fornito i
riferimenti IBAN. IM 1 proponeva che non appena fosse rientrato mio padre (nei
giorni seguenti) noi avremmo dovuto “rigirare” questi soldi sul suo conto
presso la banca __________. Ci forniva i dati e mi trasmetteva la foto della
sua carta bancaria. La truffa stava nel fatto che i soldi che IM 1 affermava
averci trasmesso in realtà non arrivavano mai. IM 1 ci rassicurava che il
bonifico era stato fatto e sollecitava la restituzione. Ci raccontava scuse
quali ad esempio che la banca impiegava più tempo perché quella era la
“convenzione prestito”.
IM 1 faceva pressione per vedersi restituire il prestito e ad un
certo punto anch’io ho voluto temporeggiare ed ho creato al domicilio un
documento bancario dove indicavo che gli avevamo girato i soldi.”
(VI PG 08.11.2015, p. 6).
Copia di questo documento falso, datato 13 ottobre 2015, è agli
atti (allegato 4 al PG ACPR 3 08.11.2015).
L’AP ha continuato dichiarando:
"
So di aver sbagliato ma la pressione di IM 1 era estenuante ed
assillante Visto che manifestavamo dubbi sul fatto che il suo versamento non
arrivava, IM 1 con messaggio del 16.10.2015 h 1211 mandava un messaggio
sull’utenza di mio marito con la foto di un apparecchio bancomat e la dicitura
“sto prelevando i 12mila vediamoci che te li do in contanti”. Inutile dire che
questi soldi non sono mai arrivati e che tutta questa farsa mirava al fatto che
noi gli versassimo i soldi.”
(VI PG 08.11.2015, p. 6 e 7).
Tornando sulla questione in un verbale successivo, ACPR 3, sentita
ora in veste di imputata, ha ribadito:
"
Io avevo prelevato CHF 12'000.- dal conto famigliare (mio e di
mio marito) della Banca __________ a insaputa di mio marito. Il denaro l’ho
utilizzato per pagare delle fatture mie private con l’intenzione di poi
rimettere il denaro in seguito. Non essendo riuscita in questo intento mi
rivolgevo a IM 1 il quale si offriva di anticiparmi i soldi e quindi quando mio
padre sarebbe rientrato dalle vacanze gli avrei chiesto la somma di denaro da
restituire a IM 1. Preciso che quando ho parlato con IM 1 era presente anche
mio marito __________ che nel frattempo si era accorto dell’ammanco di CHF
12'000.- dal conto. Mi sono rivolta a IM 1 poiché collaborava già con il
negozio e tra noi c’era un rapporto di fiducia. Gli ho spiegato la situazione e
lui si è offerto di darmi una mano e meglio di anticiparmi il denaro.
Siamo rimasti d’accordo che IM 1 avrebbe versato sul nostro conto
bancario i CHF 12'000.-. Naturalmente gli avevamo fornito il codice IBAN del
conto su cui versare il denaro. Per dimostrare le sue intenzioni di aiutarci mi
inviava la fotografia della sua tessera bancaria del __________.
Ci ha assicurato di aver effettuato il bonifico bancario dal suo
conto del __________ al nostro presso la Banca __________. Passati un paio di
giorni IM 1 chiedeva la restituzione del suo prestito. Di fatto, da un nostro
controllo, i CHF che IM 1 sosteneva di averci versato non erano ancora
arrivati.
A questo punto c’è stato uno scambio di SMS tra IM 1 e mio marito
in merito ai soldi che non erano arrivati. IM 1 era insistente e pretendeva i
CHF 12'000.- che lui sosteneva di averci mandato. Vista questa sua insistenza,
in accordo con mio marito, decidevamo di formare un falso documento prendendo
una pagina vuota di Word aggiungendo il logo __________ e i dati di mio padre.
In pratica questo documento simulava il bonifico di CHF 12'000.- a favore di IM
1.
Quando abbiamo creato questo documento mio padre era in vacanza ed è
rientrato due giorni dopo.”
(VI PG 11.12.2015, p. 2 e 3, allegato 21 al rapporto d’inchiesta
08.04
, AI 97).
169.
IM 1, dal canto suo, ha
fermamente contestato le accuse mosse nei suoi confronti.
Questa la sua versione dei fatti:
"
Un bel giorno __________ mi ha chiamato, prima di fine mese,
dicendomi se conoscevo qualcuno che poteva prestargli CHF 12'000.- perché lei
li aveva tolti dal conto del marito a sua insaputa. Gli ho detto che io non li
avevo dicendogli di provare a parlare con ACPR 5 che magari conosceva le
persone giuste per aiutarla perché io non volevo saperne di niente. A questo
punto ACPR 3 mi ha detto che avrebbe fatto un bonifico dal conto di suo padre
indirizzato al mio conto e che poi io avrei dovuto girarlo sul conto di suo
marito.
In pratica ACPR 3 voleva che io mi fingessi il suo avvocato di
famiglia e che dicessi che questi soldi li aveva dati a me per sbloccare
l’eredità della sua famiglia.
Io gli ho detto chiaramente che non l’avrei fatto perché non ho la
faccia da avvocato e poi non lo volevo fare. Ho chiamato suo marito e l’ho
fatto venire a casa mia dove gli ho spiegato tutta la situazione. Lui se n’è
andato arrabbiato soprattutto per il fatto che a suo dire la moglie aveva
prelevato dal suo conto complessivamente CHF 55'000.- e che lui non sapeva dove
fossero finiti questi soldi. Preciso che il bonifico di CHF 12'000.- non mi è
mai arrivato.”
(VI PG 19.11.2015, p. 17, allegato 1 al rapporto d’inchiesta
08.04
, AI 97).
Preso atto delle dichiarazioni dell’AP, IM 1 le ha contestate,
affermando che:
"
Quello che dice ACPR 3 è falso. Era il marito di ACPR 3 a
chiedere i soldi a me, io per prendere tempo e coprire ACPR 3 dicevo al marito
di aver fatto il bonifico, contrariamente al vero, nell’attesa che il padre di ACPR
3.
mi girasse i CHF 12'000.-.”
(VI PG 19.11.2015, p. 20, allegato 1 al rapporto d’inchiesta
08.04
, AI 97).
"
Non è vero che io le ho promesso che le facevo arrivare CHF
12'000.00, ed è lei che ha falsificato un estratto bancario, per fregare il
marito.
Io a lei ho sempre detto che di soldi non ne avevo.”
(VI PP 20.11.2015, p. 11, AI 16).
170.
L’imputato ha ribadito la sua
versione anche a confronto con l’AP:
"
In merito alla questione dei CHF 1'200.- ACPR 3 mi ha coinvolto
dicendomi di presentarmi al marito come avvocato. Io le ho detto che non si
poteva fare, ma ho parlato con il marito a casa mia. Il marito mi disse anche
che i soldi spariti dal suo conto erano CHF 50'000.-. Poi lei mi ha detto di
dirgli che glieli avrei dati io i CHF 12'000.-, che però lei prima me li
avrebbe versati dal conto del padre. Quando io le dicevo quindi che stavo
facendo partire i soldi ero d’accordo in questo senso con lei. Non dovevo far
partire nessun franco, ma solo farlo credere al marito.”
(VI PP confronto IM 1/ACPR 3 09.03.2016, p. 7, AI 81).
Analoga versione è stata rilasciata dall’imputato in sede
dibattimentale:
"
A me è venuta a chiedere di far finta di essere il suo avvocato
di famiglia per dire a suo marito che aveva fatto sparire dei soldi dal suo
conto e che glieli avremmo ridati. Io le ho comunque detto di no. È stata lei a
propormi di versarmi dei soldi dal conto di suo padre, denaro che poi io avrei
dovuto ridarle davanti al marito. Siccome questi soldi non sono mai arrivati io
non le devo nulla.”
(VI DIB 12.10.2016, p. 22, allegato 1 al verbale dibattimentale).
d) Diritto e considerazioni
della Corte
171.
Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si
rende colpevole di truffa ed è quindi passibile di una pena detentiva sino a
cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o
dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in
tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Ai sensi
dell’art. 146 cpv. 2 CP la pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una
pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa
mestiere della truffa.
Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia è ammessa se
l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre
fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la
cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla
controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi
rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128
IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno
astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto
se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano
tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito
critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa
quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia
le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere
verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno
(DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).
Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi
fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità
(DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare
l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165;
STF 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi
è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima
può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità
dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui
alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete
circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado
di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da
una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare
l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di
prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima
non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar,
Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146;
Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 194 ss.; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad
art. 146; DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007
e 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il
suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal
desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno
astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione
d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della
vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la
situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella
misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006
del 6 novembre 2006).
Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto il reato
presuppone un errore da parte del truffato (Arzt in Basler Kommentar,
Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 72 ss. ad art. 146; Donatsch,
Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 207 ss.; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 24 ss. ad art.
146), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore (Arzt, in Basler
Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 77 ss. ad art.
146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 208 ss.;
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I,
n. 27 ss. ad art. 146), un danno patrimoniale (Arzt, in Basler Kommentar,
Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art. 146;
Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 212 ss.; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 32 ad
art. 146), il quale consiste in una lesione del patrimonio sotto forma di una
diminuzione degli attivi, di un aumento dei passivi, di un non-aumento degli
attivi o di una non-diminuzione dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a, 121 IV
107.
consid. c), nonché un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il
danno (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo
2008, n. 29 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad art. 146).
Per quel che concerne l’aspetto soggettivo, l’autore deve
consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire
un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla
realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque sufficiente
(Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007,
n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, §
18, p. 217 ss.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Dike, Zurigo 2008, n. 31 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 39 ss. ad art. 146).
L’infrazione è consumata quando vi è un danno; non è necessario
che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3. edizione, n. 36 ad art. 146;
Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten
gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 15, p. 364, n. 55).
172.
Per quanto attiene alla
fattispecie concernente ACPR 8, la Corte ha ritenuto quale fatto accertato che
l’imputato ha indotto l’AP a sottoscrivere il contratto di cessione dell’EP e
delle azioni della __________ SA attraverso l’inganno.
In particolare, come emerge dagli atti, l’imputato si è mostrato
interessato a rilevare l’attività commerciale dell’AP, circostanza palesata
anche alla presenza di terze persone.
Al fine di indurre l’AP a sottoscrivere il contratto di cessione
dell’esercizio pubblico, IM 1 ha presentato un falso ordine di bonifico di CHF
30'000.00 che, ritenuto autentico da parte di ACPR 8, ha avuto quale effetto
non solo di indurlo a sottoscrivere il contratto di compravendita del bar
(ritenuto che il versamento della prima rata era la conditio sine qua non
per la firma dello stesso), ma pure di carpirne la fiducia apparendo ai suoi
occhi persona degna di fiducia.
Significativo di tale aspetto, è il fatto che allorquando ACPR 8
ha constatato che i CHF 30'000.00 non gli erano stati accreditati, ha seguitato
a recarsi in banca a chiedere aggiornamenti, piuttosto che chiedere puntuali
spiegazioni all’imputato. Non solo. La fiducia che IM 1 era riuscito a
conquistare ha pure indotto il danneggiato a sottoscrivere il contratto di cessione
dell’inventario nonostante il mancato incasso della prima rata.
Si dirà che nel frattempo l’imputato ha fattivamente contribuito a
mantenere l’AP in errore circa le sue reali intenzioni. In particolare,
relativamente al mancato accredito di CHF 30'000.00, IM 1 ha affermato che si
trattava di denaro proveniente dall’Italia e che si trovava bloccato in dogana.
L’imputato ha poi ulteriormente tratto in inganno l’AP, facendogli credere di
aver effettuato un ulteriore versamento di CHF 90'000.00. A sostegno di tale
circostanza IM 1 ha mostrato a ACPR 8 un falso ordine di bonifico.
Così facendo, l’imputato ha peraltro indotto l’AP a sottoscrivere,
il 22 giugno 2015 il contratto di cessione delle azioni della __________ SA.
Ancora il 30 giugno 2015 l’imputato ha presentato a ACPR 8 un falso e-mail,
asseritamente pervenutogli da __________, così da certificare agli occhi del
creditore l’intervenuto bonifico di CHF 90'000.00.
In realtà, risulta dagli atti che nessuno dei citati versamenti è
mai stato effettuato, posto che l’imputato ha pure ammesso che quanto meno CHF
120'000.00 (ovvero gli acconti di CHF 90'000.00 e CHF 30'000.00) non erano
coperti (cfr. VI DIB, p. 19).
Il fatto di aver pensato di parlare con la madre per farsi
prestare il denaro (circostanza peraltro non comprovata), testimonia che
l’imputato abbia indotto l’AP a sottoscrivere il contratto ancor prima di
sapere se avrebbe potuto fare fronte all’impegno assunto. In realtà, la grave
situazione di insolvenza dell’imputato, attesta oltremodo che egli non ha mai
avuto né l’intenzione né la possibilità di onorare il contratto.
Ne consegue che in realtà IM 1 non ha mai voluto (né potuto) fare
fronte agli impegni contrattualmente assunti, ritenuto che il suo agire è
risultato unicamente finalizzato ad indurre l’AP a sottoscrivere i contratti
con i quali si spossessava dell’esercizio pubblico, del relativo inventario e
del pacchetto azionario della società che lo controllava.
A dimostrazione delle reali intenzioni dell’AP concorre peraltro
il fatto che egli, benché perfettamente consapevole di non aver versato gli
importi pattuiti, si è impossessato della chiave del locale, pretendendo di
poterne entrare in possesso, giungendo a tal fine a mostrare il contratto alla
Polizia.
Si dirà, in fine, che la Corte non ha creduto alla circostanza
invocata da IM 1, secondo cui avrebbe versato a ACPR 8 CHF 35'000.00 in
contanti. IM 1 non è – in generale – credibile nelle sue dichiarazioni e appare
del tutto inverosimile che egli possa aver avuto la disponibilità di una somma
di denaro tanto ingente e che se ne sia spossessato senza lasciare la benché
minima traccia scritta e senza ricevuta.
La Corte non ha peraltro creduto alle dichiarazioni di __________,
secondo cui avrebbe assistito alla consegna di contanti da IM 1 a ACPR 8. In
particolare, contrariamente a quanto affermato da IM 1, a mente del testimone
nessuno avrebbe contato i soldi, ragione per la quale non sarebbe stato in
grado di indicare la valuta delle banconote. Vi è poi che __________ non ha
(curiosamente) saputo dare alcuna indicazione relativamente al locale in cui
sarebbe avvenuta – in sua presenza – la consegna del denaro. Mal si comprende,
in fine, per quale motivo, nell’ipotesi in cui il denaro fosse realmente stato
consegnato, perché l’imputato avrebbe dovuto giustificare il mancato pagamento
con la scusa che i soldi erano bloccati in dogana, così come riferito sia
dall’AP che da __________.
173.
In tale contesto, IM 1,
mediante la presentazione di documenti falsi, così come pure sottacendo la
propria insolvenza e la conseguente assenza di volontà (e possibilità) di
adempiere i propri obblighi, ha ingannato con astuzia ACPR 8, inducendolo a
ritenerlo un interlocutore serio e una persona degna di fiducia e quindi a
sottoscrivere i contratti succitati.
A tal proposito si ricorda che secondo
dottrina e giurisprudenza vi è astuzia ad esempio quando l’autore
ricorre a manovre fraudolente, a una “mise en scène comportant des documents
ou des actes” oppure ad un “échafaudage de mensonges qui se recoupent de
facon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (…).” (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse,
Volume I, troisième édition, art. 146, n. 1; DTF 126 IV 171 consid. 2a, 122 II
429.
consid. cc, 120 IV 133, 119 IV 35 ss. consid. 3) e che l’autore impiega
manovre fraudolente, ad esempio, se utilizza un documento falso (cfr. Corboz,
Les infractions en droit suisse, Volume I, troisième édition, art. 146, n. 18).
La Corte ritiene pertanto ordito con ciò un castello di menzogne tale
da doversi ammettere l'esistenza dell'inganno astuto, e perciò dell'ascritto
reato di tentata truffa
con conseguente conferma del punto 6.1 dell’atto d’accusa.
174.
Relativamente al punto 6.6.
dell’atto d’accusa valgono, mutatis mutandis, le considerazioni di cui
ai punti precedenti. In più, in questo particolare caso, IM 1, allo scopo di
presentarsi quale serio interlocutore, seriamente intenzionato ad acquistare la
merce, ha pure versato un primo acconto.
Confrontato alle richieste dell’AP, l’imputato ha anche in questo
caso accampato scuse, risultate tanto credibili da indurre ACPR 2 a
sottoscrivere una nuova convenzione che ha poi condotto alla consegna della
merce a credito.
A questo proposito si osserva che l’AP, della cui versione non v’è
motivo di dubitare, ha altresì riferito che l’imputato si è presentato
millantando importanti disponibilità finanziarie, di aver vinto una causa, di
essere in procinto di incassare una cospicua somma di denaro, giungendo a
definirlo “un incantatore di serpenti”. IM 1, quindi, ben si è guardato
dal comunicare alla sua controparte contrattuale la sua grave insolvenza,
attestata da 23 esecuzioni per CHF 76'000.00 e di non aver avuto la
disponibilità finanziaria per onorare gli impegni presi (fatto ammesso dall’imputato
in VI PG 19.11.2015).
Quest’ultima circostanza emerge in modo limpido dal documento
firmato dalle parti il 22 ottobre 2015 in cui IM 1 ammette “che la sua
intenzione era chiaramente atta a non saldare il dovuto”. A nulla valgono,
al proposito, i successivi tentativi (l’ultimo in sede dibattimentale) di
mitigare il senso di tale documento da lui sottoscritto.
175.
Ne discende che IM 1,
sottacendo la propria insolvenza, la conseguente assenza di volontà (e
possibilità) di adempiere i propri obblighi e versando un primo acconto ha
indotto ACPR 2 a ritenerlo persona degna di fiducia. Il fatto di aver
affrontato la discussione in presenza di ACPR 5, persona che l’AP conosceva
come persona che onorava le fatture, adducendo la momentanea crisi di liquidità,
le millantate disponibilità economiche, il riferimento a fatti e persone note a
ACPR 2 che avrebbero garantito per lui, hanno falsamente indotto il danneggiato
a credere che gli impegni contrattuali sarebbero stati da lui onorati.
La Corte ritiene pertanto ordito con ciò un castello di menzogne
tale da doversi ammettere l'esistenza dell'inganno astuto, e perciò
dell'ascritto reato di truffa con conseguente conferma del punto 6.6
dell’atto d’accusa.
176.
Per quanto attiene al punto
6.
, la Corte non può che rilevare che le parti hanno fornito versioni
diametralmente opposte e che agli atti non figurano testimonianze (segnatamente
quella del marito di ACPR 3) suscettibili di sostenere la tesi di uno o
dell’altro. Si dirà inoltre che, contrariamente agli episodi sopra citati,
nella fattispecie IM 1 ha fornito una spiegazione lineare, costante e non
sprovvista di logica. In tale contesto, in applicazione del principio in dubio
pro reo, egli è stato prosciolto dall’imputazione di truffa di cui al punto
6.8
dell’atto d’accusa.
IX) Imputazione di
appropriazione indebita (punto 7 dell’atto d’accusa)
177.
IM 1 è accusato del reato di
appropriazione indebita per essersi, a __________, tra settembre e ottobre
2015, per procacciarsi un indebito profitto, appropriato di oggetti
appartenenti a ACPR 3, dalla quale se li era fatti consegnare o di cui comunque
poteva fare uso, e meglio per essersi appropriato, vendendoli ad un negozio
compro oro il 9 ottobre 2015, di 2 lingottini, 2 collanine con ciondolo, 1
braccialetto da bambino, 1 ciondolo crocefisso e due orecchini, tutti in oro,
che ACPR 3 gli aveva consegnato quale pegno per il prestito che lei aveva
richiesto a IM 1; nonché per essersi appropriato di un tablet Samsung in uso
presso il negozio __________ (che i due gestivano assieme) e di un iPhone 6 che
ACPR 3 gli aveva dato affinché lo vendesse e le consegnasse il ricavato (punto
7.
dell’atto d’accusa).
ACPR 3 ha dichiarato di avere consegnato diversi ori a IM 1 come
garanzia per un prestito il 9 ottobre 2015:
"
In riferimento alla faccenda del prestito di 12'000.-- che IM 1
ci avrebbe fatto (…) mi incontravo alla mattina del 9.10.2015 con lui. (…)
Presente anche IM 2. Lui mi assicurava della sua disponibilità di prestarmi i
soldi; mi chiedeva però se potessi dargli qualcosa di valore in pegno; ad
esempio dell’oro. (…) Preparavo dunque degli ori che gli avrei dato in pegno;
in particolare 2 lingottini, 2 collanine con ciondolo, un braccialetto da
bambino, un ciondolo a crocefisso e 2 orecchini. tutti oggetti di mia
proprietà. Prima di consegnarli li fotografavo; e una foto la trasmettevo anche
a IM 1 per fargli vedere gli ori. (…)
Quel mattino stesso gli consegnavo questi ori presso il negozio __________
alla presenza di IM 2 e la commessa __________.
L’accordo era che lui teneva in pegno questi valori e me li
avrebbe riconsegnati a conclusione del rimborso. Di fatto non mi ha mai
prestato i soldi ed io non lo ho ovviamente rimborsato.”
(VI PG 08.11.2015, p. 7).
178.
IM 2, interrogato al
proposito, ha riferito quanto segue:
"
so che ACPR 3 aveva attinto al conto del marito soldi per una
certa somma. Mi risulta che IM 1 si sia offerto di anticiparglieli sotto forma
di prestito. So che proprio per questo le aveva chiesto in pegno degli oggetti
di valore.
Un giorno, di cui non ricordo la data, mi trovavo al __________
con IM 1. Giungeva la ACPR 3 che diceva di volermi dare degli ori. Io non
volevo entrare in questa situazione per cui mi sono rifiutato di accettarli.
Assistevo però alla consegna di due lingottini ed alcune collanine che ACPR 3
dava in pegno a IM 1.”
(VI PG 19.11.2015, p. 15, allegato 9 al rapporto d’arresto, AI
12).
IM 2 ha poi riconosciuto nella fotografia fornita dall’AP
(allegato al VI PG __________ 08.11.2015) gli ori che la stessa ha consegnato a
IM 1 (VI PG 19.11.2015, p. 15, allegato 9 al rapporto d’arresto, AI 12).
179.
L’imputato, dal canto suo, ha
dapprima affermato di avere preso gli ori di ACPR 3, ma di averglieli poi
restituiti (VI PP confronto ACPR 3/IM 1 09.03.2016, p. 7, AI 81: “L’oro
gliel’ho restituito”; VI DIB 12.10.2016, p. 21, allegato 1 al verbale
dibattimentale: “Lei mi ha portato le cose in oro e mi ha chiesto di
vendergliele, ma io gliele ho poi ridate”).
Tuttavia, come si evince dalle ricevute agli atti, l’imputato ha
venduto a una società di compro oro di __________ diversi valori patrimoniali,
tra cui in data 9 ottobre 2015 – e quindi proprio il giorno in cui ACPR 3 ha
dichiarato di avergli consegnato gli ori) – 2 lingottini, 1 ciondolo crocefisso
e 1 coppia di orecchini (AI 75, 76 e 77). Il numero di serie dei lingotti
venduti corrisponde a quello raffigurato nella fotografia fornita dall’AP.
Inoltre, è possibile desumere dai messaggi SMS inviati da IM 1 al
marito di ACPR 3, che l’imputato ha riconosciuto di aver ricevuto gli ori e ha
promesso di farglieli riavere (allegato 6 al VI PG ACPR 3 08.11.15, allegato al
rapporto di segnalazione, AI 4).
180.
L’AP ha pure lamentato
l’appropriazione, da parte dell’imputato, di un tablet Samsung in uso al suo
negozio e di un iPhone 6 affidato a IM 1 per essere venduto:
"
(…) ho anche potuto accertare che era stato asportato un tablet
marca Samsung Galaxy Tab 4 – 16 GB (…). Il tablet è di mia proprietà e veniva
usato dalle commesse per le ordinazioni di merce attraverso internet. A me
serviva solo il tablet, ma la ditta Orange in quel periodo proponeva una buona
azione se si fosse ritirato il pacchetto tablet + cellulare. Infatti ho
ritirato anche un telefono cellulare I-Phone di colore nero (…). Mi sono
accorta che questo telefono non mi serviva; per cui ad inizio ottobre ne ho
parlato con IM 1. Lui asseriva di aver già qualche interessato e chiedeva
l’apparecchio e la confezione. (…) In quel periodo c’era un buon rapporto ed
anche della fiducia per cui non rilasciavo fatture o scritti particolari. Io
pretendevo poco, avevo stimato di ottenere 250.—franchi. Ad oggi non ho più
visto né il telefono come pure i soldi.”
(VI PG 08.11.2015, p. 6, allegato al rapporto di segnalazione, AI
4).
181.
L’imputato, dal canto suo, ha
negato anche queste circostanze, affermando dapprima di non avere preso il
tablet e di aver venduto a IM 2 il telefono – fatto riconosciuto da
quest’ultimo (VI PG 19.11.2015, p. 15, allegato 9 al rapporto d’arresto, AI 12)
– consegnando i proventi dell’operazione a ACPR 3 (VI PP 04.04.2016, p. 11, AI
93: “Non ho preso nessun tablet, e l’iPhone, con l’accordo di ACPR 3 che poi
si è presa i soldi, l’ha preso IM 2”; VI PP confronto ACPR 3/IM 1
09.03
, p. 7, AI 81: “In merito all’I-Phone le ho dato i CHF 200.- che ho
preso da IM 2, a cui ho venduto l’I-Phone”) e poi, cambiando versione in
aula, che “l’iPhone e il tablet se li è ripresi lei” (VI DIB 12.10.2016,
p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale).
182.
In considerazione delle
succitate prove sopraelencate e la propensione all’imbroglio dell’imputato, già
evidenziata in più occasioni, così come pure la sua completa mancanza di
credibilità, dovuta fra l’altro ai continui cambi di versione, la Corte ha
ritenuto credibile la tesi di ACPR 3.
183.
Giusta l’art. 138 n. 1 cpv. 1
CP chi per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto si appropria una
cosa mobile altrui che gli è stata affidata è punito con una pena detentiva
(art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP).
Secondo consolidata dottrina e giurisprudenza una cosa è ritenuta
affidata ai sensi di legge allorquando viene consegnata all’autore o lasciata
in suo possesso nell’interesse di un terzo per custodirla, amministrarla,
consegnarla o alienarla secondo le istruzioni ricevute che possono essere
tacite od espresse (Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007, art. 138 n. 2 segg., DTF 120 IV
276, 117 IV 256, 118 IV 32, 106 IV 257 e 101 IV 33).
La cosa affidata può essere materialmente consegnata all’autore
sia dalla vittima che da un terzo per conto della vittima. Per determinare se
dei valori patrimoniali sono affidati occorre analizzare la volontà delle parti
secondo le regole della buona fede e alla luce degli usi particolari vigenti
nel ramo considerato (DTF 106 IV 257). Affinché siano dati i presupposti
oggettivi del reato occorre quindi che l’autore abbia violato il rapporto di
fiducia venutosi a creare con la vittima, disponendo senza il consenso dell’avente
diritto ed in urto con le istruzioni ricevute di beni o valori patrimoniali
altrui per procacciare a sè o ad altri un indebito profitto (Niggli/Riedo,
Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 138 n.
9.
segg., Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 7 pag. 108 segg.,
Trechsel/Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag
AG, Zurigo/San Gallo 2008, art. 138 n. 1 segg. e Corboz, Les infractions en
droit suisse, Staempfli Editions SA, Berna 2002, art. 138 n. 2 segg.). Il reato
è realizzato soltanto qualora l’autore abbia commesso un atto di disposizione
effettivo sul bene altrui, ad esempio vendendolo o donandolo. Di conseguenza è
l’impossibilità materiale di restituire la cosa mobile che determina la sua
punibilità per aver disposto in modo illecito, duraturo e definitivo del bene
affidatogli (DTF 118 IV 148).
Quo all’aspetto soggettivo trattasi di un reato intenzionale (art.
12.
cpv. 2 prima frase CP) che presuppone la volontà e la consapevolezza
dell’autore di appropriarsi di un bene altrui allo scopo di realizzare un
indebito profitto (Niggli/Riedo, op. cit., art. 138 n. 105 segg., Donatsch, op.
cit., § 7 pag. 114, 119 e 131, Trechsel/Crameri, op. cit., art. 138 n. 18
segg., Stratenwerth/Wohlers, op. cit., art. 138 n. 6 e Corboz, op. cit., art.
138.
n. 9 segg. e n. 24 segg.). Tale intenzione si realizza anche in caso di
dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP, DTF 118 IV 32 e 105 IV 29).
184.
Pacifico che l’imputato,
disponendo intenzionalmente dei beni patrimoniali a lui affidati per
procacciarsi un indebito profitto, ha commesso il reato di appropriazione
indebita.
Il punto 7 del decreto d’accusa è quindi stato confermato.
X) Imputazione di ripetuta
diffamazione (punto 8 dell’atto d’accusa)
185.
Si rende colpevole di
diffamazione giusta l'art. 173 cifra 1 CP chiunque, comunicando con un terzo,
incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti
che possano nuocere alla reputazione di lei come pure chiunque divulga una tale
incolpazione o un tale sospetto. La diffamazione può essere commessa mediante
dichiarazioni orali, scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo (art. 176
CP).
Le norme penali di cui agli art. 173 segg. CP tutelano l'onore
personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d'onore, ossia di
comportarsi secondo le regole riconosciute. L'onore protetto dal diritto penale
è concepito in modo generale come un diritto al rispetto. Questo diritto
risulta leso da affermazioni idonee ad esporre la persona interessata al
disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 132 IV 112 consid. 2.1). Determinante
per stabilire se un'asserzione sia lesiva della reputazione di una persona non
è il senso che quest'ultima le attribuisce, bensì l'impressione globale che
essa, secondo un'interpretazione oggettiva, suscita nell'uditore o nel lettore
medio non prevenuto considerate le circostanze concrete del caso (DTF 131 IV
160.
consid. 3.3.3). Nel valutare, in particolare, se un testo sia diffamatorio,
occorre esaminare non solo le espressioni utilizzate, prese separatamente, ma
anche il senso generale che risulta dal testo nel suo complesso (cfr. sentenza
del TF del 22 dicembre 2009 6B_906/2009 consid. 2.1; sentenza del TF del 14
maggio 2002 6S.664/2001 consid. 1a; DTF 128 IV 53 consid. 1a).
La norma presuppone che l’autore si rivolga, direttamente o
indirettamente, ad un terzo, che è di principio qualsiasi persona che non
coincide con l’autore o con la vittima: ad esempio, quindi, di principio anche
i familiari o un’autorità giudiziaria (Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht
II, Basilea 2007, n. 6 ad art. 173 CP; CP; Corboz, Les infractions en droit
suisse, Volume I, Berna 2002, n. 32 ad art. 173 CP).
186.
Nell’ipotesi accusatoria, IM 1
si sarebbe reso colpevole di diffamazione per avere, a inizio luglio 2015,
nonché il 5 e 6 novembre 2015, a __________, comunicando con terzi, incolpato o
reso sospetto ACPR 8 di condotta disonorevole o di altri fatti che possano
nuocere alla sua reputazione, e meglio per averlo tacciato tramite Facebook di
essere un ladro e truffatore, ladro mafioso e un mafioso che corrompe tutti
(punto 8.1 dell’atto d’accusa).
187.
Si dirà sin da subito che
questi fatti non sono contestati (VI PP 04.04.2016, p. 8, AI 93; VI DIB
12.10
, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale), come pure la
qualifica giuridica, che appare corretta, da cui la conferma del punto 8.1
dell’atto d’accusa.
188.
L’imputato si sarebbe poi
macchiato del reato di diffamazione anche per avere, nel mese di settembre
2015, a __________, comunicando con __________, incolpato o reso sospetta ACPR
3.
di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla sua
reputazione, e meglio per avere riferito di avere acquisito il negozio di __________
di ACPR 3, in cambio di un rapporto orale a lui praticato (punto 8.2 dell’atto
d’accusa).
Con riferimento a questo capo d’accusa, IM 1 ha negato ogni
addebito (VI PG 19.11.2015, p. 22, allegato 6 al rapporto d’inchiesta: “non
ho mai detto queste cose”; VI DIB 12.10.2016, p. 22, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
Tuttavia la versione dell’AP (VI PG 08.11.2015, p. 8: “In
ottobre ci si incontrava e __________ mi informava che IM 1 gli aveva detto di
aver ottenuto il negozio di __________, e che io glielo avevo ceduto in cambio
di un pompino per cui IM 1 si era prestato a concedermi”) è stata
confermata dal teste __________ (VI PG 10.04.2016, p. 2, AI 47: “diceva di
aver ritirato il negozio dalla proprietaria in cambio di un pompino”).
189.
Atteso che non vi è motivo di
dubitare della parola di __________, persona estranea alla vicenda e che
conosceva l’AP da poco, la Corte ha confermato anche il punto 8.2 dell’atto
d’accusa.
XI) Imputazione di ripetuta
minaccia (punto 9 dell’atto d’accusa)
190.
Ai sensi dell’art. 180 CP si
rende colpevole di minaccia ed è punito a querela di parte con la detenzione o
con la multa colui che, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una
persona. Il colpevole è perseguito d’ufficio se è il coniuge della vittima e la
minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell’anno successivo al
divorzio, oppure se è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a
condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato
e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell’anno successivo
alla separazione.
L'infrazione consiste nell'allarmare o spaventare una persona a
mezzo di una grave minaccia. La legge protegge la libertà di una persona da una
sua messa in pericolo concreta. C’è minaccia, quando l’autore fa
volontariamente credere alla vittima la realizzazione di un pregiudizio in
senso largo, la cui realizzazione dipende dalla sua volontà. (DTF 122 IV 97 p.
100.
consid. b e DTF 106 IV 125 p. 128 consid. a). Non è necessario che l’autore
abbia effettivamente un’influenza sulla realizzazione del pregiudizio, è
sufficiente che, secondo lui, questa dipenda dal suo potere (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 180 CP, n. 1-4).
La minaccia deve essere grave, ossia oggettivamente atta ad
allarmare o spaventare la vittima (DTF 99 IV 212 p. 215). In mancanza della
gravità l’atto non è punibile. La gravità della minaccia risulta non solo dalle
parole dell’autore ma deve tener conto delle circostanze, poiché può risultare sia
da un gesto sia da un’allusione, essa può non toccare direttamente il
destinatario ma essere rivolta a una persona a lui vicina. Occorre analizzare
il comportamento dell'autore nella sua globalità per determinare se i timori
del destinatario sono fondati (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
ad art. 180 CP, n. 6-10).
Affinché l’infrazione sia consumata, bisogna che la persona sia
stata effettivamente allarmata o spaventata, non è sufficiente che essa abbia
avuto coscienza della minaccia grave. Se la persona non si è allarmata, può
essere ritenuto solo il tentativo (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, ad art. 180 CP, n. 20).
191.
Secondo l’accusa, IM 1 si
sarebbe reso colpevole del reato di ripetuta minaccia per avere, a __________,
a inizio luglio 2015, durante delle telefonate, nonché con un SMS l’ 11
novembre 2015, incusso spavento o timore a ACPR 8, minacciandolo di morte e che
sarebbero arrivati dei suoi paesani per travolgerlo e devastarlo (punto 9.1
dell’atto d’accusa), nonché per avere, a __________, l’11 settembre 2015 e il
28.
ottobre 2015, per SMS la prima volta e in una telefonata la seconda, incusso
spavento o timore a ACPR 1, minacciandolo con le seguenti parole: “…ora io
da buon calabrese o mi di i soldi oppure ci vediamo presto molto presto e non
sarà per un caffè so dove abiti so che sei in Albania so tutto di te di tua
mamma di tuo padre e la tua famiglia i soldi indietro o te ne penti” e “…ti
faccio una promessa su mio figlio, domani io parto, vengo, vengo, vengo in
Italia dove ti prendo ti prendo ti mando all’ospedale… vengo su e ti rompo le
gambe poi ti accorgi che sono arrivato…” (punto 9.2 dell’atto d’accusa).
192.
Tali fatti non sono contestati
(VI DIB 12.10.2016, p. 22, allegato 1 al verbale dibattimentale), come pure la
qualifica giuridica, che appare corretta, da cui la conferma dei punti 9.1 e
9.2
dell’atto d’accusa.
193.
Nell’ipotesi accusatoria, IM 1
si sarebbe macchiato del reato di minaccia anche per avere, tra il 15 e il 28
ottobre 2015, a __________ e __________, personalmente e al telefono, incusso
timore o spavento a ACPR 5, minacciandola di rovinarla, indicando pure che
sapeva dove andava a scuola la figlia (punto 9.3 dell’atto d’accusa).
Tali accuse si basano sulle dichiarazioni dell’ACPR 5, la quale in
Polizia ha riferito:
"
A seguito dalle mie manifeste pressioni sul fatto che doveva
darmi i soldi come pattuito per l’apertura del negozio, IM 1 si è arrabbiato.
Abbiamo avuto una discussione il giorno prima dell’apertura del negozio, dunque
il 15 ottobre. Ricordo che lui mi ha detto “ti rovino” ed io lo ho mandato a
cagare. (…) Affermazioni di cui all’inizio non avevo dato credito ma purtroppo
ho poi visto il suo perseverare e temo che realmente mi faccia del male.
Mi ha pure detto telefonicamente sabato 17.10.2015, poco dopo le
1700, quando lo avevo ormai escluso dalla società: “ricordati che ho le chiavi
del negozio…” poi ha appeso. Questa affermazione mi ha ovviamente preoccupato
al punto che quella sera ho dovuto rompere una chiave all’interno della
serratura, essendo ormai sabato con i ferramenta chiusi, per poi cambiare il
cilindro al lunedi mattina. Dal 15 ottobre sino all’altro ieri, 28.10.2010, da
numeri diversi, mi ha contattato più volte esternando minacce quali ad esempio:
“…..fai attenzione perché so dove va a scuola mia figlia..”
(VI PG 30.10.2015, p. 5 e 6).
194.
IM 1 ha fermamente contestato
queste accuse in corso d’inchiesta (VI PG 19.11.2015, p. 30, allegato 1 al
rapporto d’inchiesta 08.04.2016, AI 97: “è tutto falso, non mi sono mai
permesso di minacciare ne lei ne i suoi figli”; VI PP 04.04.2016, p. 12, AI
93: “Io non ritengo di aver minacciato ACPR 5 o suo marito”), così come
pure in aula (VI DIB 12.10.2016, p. 22, allegato 1 al verbale dibattimentale: “No,
non ho mai detto nulla del genere. Io a sua figlia volevo bene”).
Già nel suo primo verbale d’interrogatorio, l’imputato ha riferito
di avere aiutato ACPR 5 pagando un debito che lei aveva con uno “strozzino”,
dovuto ad un prestito di CHF 1'500.00 (VI PG 19.11.2015, p. 17, allegato 1 al
rapporto d’inchiesta 08.04.2016, AI 97).
Tornando sulla questione in occasione di un interrogatorio
successivo ha poi avuto modo di spiegare:
"
ACPR 5 era preoccupata perché aveva chiesto un prestito di 1'500
franchi al signor __________. Lei doveva restituirne 1'700; non so indicare in
quanto tempo. Poi di fatto, probabilmente lei non ha pagato ed i tempi si sono
allungati e __________ ne voleva 3'400.--.
Un amico di ACPR 5 mi ha chiedeva se io conoscessi questa persona
ed io ho detto di no; però mi sono proposto per mediare questa situazione visto
che ACPR 5 mi ha detto che era stata minacciata da __________, tale __________
ed altre persone.
L’ho contattato e ci siamo incontrati al bar di fronte al negozio
di ACPR 5. __________ ha minacciato ACPR 5 e l’ha spinta contro un muro. Io ho
reagito colpendolo con uno schiaffo al volto facendolo cadere a terra. Gli
intimavo che da quel momento doveva riferirsi a me e non più a ACPR 5.
In accordo con ACPR 5, qualche giorno dopo è venuto in negozio al __________
ed ho pagato la somma di franchi 3'400.--. __________ mi ha rilasciato una
ricevuta per i 1'700.—franchi mentre gli altri se li è tenuti in nero. Una
ricevuta l’ha tenuta lui mentre la seconda l’ha dato a me.
Ho dato la ricevuta al parente di ACPR 5 che immagino l’abbia data
a ACPR 5. Lo ho informato che avevo pagato 3'400.—franchi. Non conosco il nome
di questo parente. In seguito ACPR 5 ha negato che mi deve questi soldi.
Siccome ACPR 5 non mi riconosceva il credito ho richiesto a __________ di
ritornarmi i soldi, invitandolo a rivolgersi a lei. Lui si è rifiutato.”
(VI PG 30.12.2015, p. 11, allegato 4 al rapporto d’arresto, AI 12,
Inc. 2015.9207).
Dichiarazioni che l’imputato ha ribadito e precisato anche a
confronto con l’AP:
"
L’ho conosciuta tramite un suo parente, non ricordo esattamente
in che circostanza, era nel suo negozio. Questo suo parente si è fermato e me
l’ha presentata. Ci siamo poi frequentati al bar e parlando mi ha detto di
avere dei problemi con una persona a cui lei aveva chiesto dei soldi e che ora
li voleva indietro. Questa persona la faceva minacciare da altre persone, tra
cui un tale __________ che le aveva fatto un bollo nella macchina. Alla fine ho
incontrato io __________ e gli ho restituito i soldi davanti al negozio di __________.
Gli ho dato CHF 1'700.- del prestito iniziale e CHF 1'700 d’interesse.”
(VI PP confronto ACPR 5/IM 1 09.03.2016, p. 3, AI 82, Inc. Inc.
2015.
).
Nel verbale del 4 aprile 2016, in fine, IM 1 si è così espresso al
proposito:
"
Io non ritengo di aver minacciato ACPR 5 o suo marito ma ho solo
loro ricordato, che se non mi restituivano quanto io avevo dato allo strozzino,
per conto di ACPR 5, sarei andato da lui a farmi ridare i soldi, poi se la
vedevano loro con __________.”
(VI PP 04.04.2016, p. 12, AI 93).
195.
ACPR 5, dal canto suo, ha
fermamente contestato questa circostanza, sostenendo di non conoscere nessuno “strozzino”.
Nel verbale dell’11 novembre 2015 si è così espressa sulle
affermazioni dell’imputato:
"
Assolutamente no. La storia dello “strozzino” è saltata fuori
poiché IM 1 aveva scritto un SMS a mio marito dicendogli che lui voleva
ricevere indietro questi soldi. Di fatto io non conosco nessuno “strozzino” e
come già detto non ho chiesto denaro a nessuno. A me personalmente IM 1 non ha
mai chiesto questa somma di denaro ma si è rivolto direttamente a mio marito. È
mia opinione che IM 1 ha fatto questa richiesta per ottenere in qualche modo
denaro da mio marito.”
(VI PG 11.11.2015, p. 3, allegato 25 al rapporto d’arresto, AI 12,
Inc. 2015.9207).
Senonché, interrogato quale persona informata sui fatti, __________
ha confermato il dire dell’imputato, discostandosi dalle affermazioni dell’AP.
Alla domanda a sapere se avesse prestato denaro a ACPR 5, __________
ha risposto affermativamente, spiegando che:
"
(…) a primavera o estate 2015, gli ho prestato CHF 1'700.-.
Ricordo che in un’occasione in cui l’avevo incontrata al bar mi disse di essere
in una situazione finanziaria un po’ precaria. Mi dispiaceva per lei, e sotto
sua insistenza, ho accettato di prestargli questo denaro. È stata lei a
chiedermi la somma di CHF 1'700.-. Gli ho consegnato il denaro alcuni giorni
dopo presso il suo negozio a __________. Non ricordo il nome del negozio.”
(VI PG 08.02.2016, p. 1 e 2, allegato 44 al rapporto d’arresto, AI
12, Inc. 2015.9207).
I soldi gli sarebbero stati restituiti un paio di mesi dopo da IM
1:
"
Ricordo che era stato IM 1 a contattarmi telefonicamente
dicendomi che mi avrebbe restituito lui il denaro pre conto di ACPR 5 in quanto
suo socio. Mi ha dato appuntamento in un negozio di scarpe e abbigliamento a __________.
Non rammento il nome di questo negozio. All’interno del negozio e meglio nel
retro bottega mi consegnava i CHF 1700.- ed io gli ho dato la ricevuta
comprovante il debito.
(…) una decina di giorni dopo che mi aveva restituito il denaro IM
1.
mi ha telefonato dicendomi che dovevo ridarglieli e che mi sarei dovuto
arrangiare ad incassarli con ACPR 5. Nel corso della telefonata mi ha anche
minacciato dicendomi che sarebbe venuto su a casa mia a prendermi. Naturalmente
io non mi sono fatto intimorire ed ho rifiutato di ridargli il denaro.”
(VI PG 08.02.2016, p. 2 e 3, allegato 44 al rapporto d’arresto, AI
12, Inc. 2015.9207).
196.
Viste le dichiarazioni lineari
dell’imputato, contrapposte alle versioni non del tutto lineari e smentite
dalla persona informata sui fatti dell’AP, in virtù del principio in dubio
pro reo IM 1 è stato prosciolto dall’imputazione di minaccia di cui al
punto 9.3 dell’atto d’accusa.
XII) Imputazione di ripetuta
estorsione, tentata (punto 10 dell’atto d’accusa)
197.
Per quel che ne è del diritto,
si rimanda a quanto esposto in relazione al punto 2 dell’atto d’accusa,
rilevando unicamente che ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo
cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie
senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla
consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
198.
Secondo l’accusa, IM 1 si
sarebbe reso colpevole del reato di estorsione per avere, nel mese di ottobre
2015, minacciandoli di informare della situazione famigliare, personale, legale
e finanziaria i suoceri di ACPR 3 e per impedire loro di andare in Polizia a
denunciare i comportamenti di IM 1, tentato di indurre ACPR 3 e il marito __________
a versargli CHF 12'000.00.
Tale fattispecie – contestata dall’imputato (VI DIB 12.10.2016, p.
23, allegato 1 al verbale dibattimentale) – è strettamente legata
all’imputazione di truffa di cui al punto 6.8 dell’atto d’accusa, da cui
l’imputato è stato prosciolto.
Queste le dichiarazioni dell’AP ACPR 3:
"
In relazione al prestito di CHF 12'000.—di ottobre, in data
16.10
, quando __________ aveva ormai capito che non avremmo ceduto alle
sue pretese, trasmetteva sul cellulare di mio marito una fotografia che mi
rappresenta con il busto nudo aggiungendo la considerazione “questa è la foto
di tua moglie tirata fuori da un pc di un certo __________” (foto trasmessa il
16.10.2015
h 15.15. Nello stesso orario un altro messaggio “..Sta sera vengo a
casa dei tuoi genitori” (…).
Lo scopo era ovviamente quello di mettermi in imbarazzo e
difficoltà con la mia famiglia; oltre che al velato ricatto di informare i
suoceri.”
(VI PG 08.11.15, p. 8, allegato al rapporto di segnalazione, AI
4).
Copia di tali messaggi è agli atti quale allegato 6 al VI PG ACPR
3.
08.11.15, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4).
199.
La Corte ha prosciolto
l’imputato dal reato di tentata estorsione di cui al punto 10.1 dell’atto
d’accusa e ciò, come già esposto in precedenza, in considerazione della poca
fedefacenza delle dichiarazioni di ACPR 3 e in assenza di elementi oggettivi
che ne possano suffragare le dichiarazioni.
200.
Quanto all’imputazione di
tentata estorsione di cui al punto 20.2 dell’atto d’accusa, l’imputato ha
ammesso di avere, il 2 novembre 2015, a __________, __________ e __________,
minacciandolo di divulgare ai dirigenti della Banca presso cui lavorava suoi
presunti problemi famigliari ed economici, tentato di indurre ACPR 6 a
consegnargli CHF 1'500.00 (VI PP 04.04.2016, p. 3, AI 9; VI DIB 12.10.2016, p.
23, allegato 1 al verbale dibattimentale) e non ha contestato la qualifica
giuridica, che appare corretta.
Il punto 10.2 dell’atto d’accusa ha dunque trovato conferma così
come esposto.
XIII) Imputazione di ingiuria
(punto 11 dell’atto d’accusa)
201.
Giusta l’art. 177 cpv. 1 CP,
si rende colpevole di
ingiuria chiunque offende in altro modo con parole, scritti,
immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona.
Il
reato di ingiuria presuppone un’offesa all’onore di una
persona. Il bene tutelato è il sentimento che ha ogni individuo di essere una
persona onesta e rispettabile e, dunque, il diritto di ciascuno a non essere
considerato con disprezzo (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª
ed., Berna 2010, ad art. 177 CP, n. 3; DTF 117 IV 27, consid. 2c).
Le frasi censurate vanno giudicate singolarmente e lette
obiettivamente sulla base del senso che deve attribuirle un destinatario non
prevenuto nel contesto generale in cui sono state dette (DTF 124 IV 162 consid.
3b p. 167; DTF 119 IV 44 consid. 2a p. 47).
Dal profilo soggettivo l’ingiuria è un reato
intenzionale: l’autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo
comportamento sia offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l’onore
(Corboz, op. cit., art.177 CP, n. 24; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n.
2130; Riklin, in op. cit., art. 177 CP, n. 9). Non è invece necessario né che
l’autore sia a conoscenza della falsità delle sue affermazioni, né che il
giudizio di valore da lui espresso sia inesatto (Pozo, op. cit., art. 177 CP, n.
2130).
202.
Secondo l’accusa, IM 1 si
sarebbe reso colpevole del reato di ingiuria per avere, il 31 ottobre 2015, a __________,
offeso l’onore di ACPR 6, dandogli del pezzente (punto 11 dell’atto d’accusa).
203.
Anche per questo reato
l’imputato ha ammesso le sue responsabilità (VI DIB 12.10.2016, p. 23, allegato
1.
al verbale dibattimentale), non contestando neppure la qualifica giuridica,
che la Corte ha considerato corretta, da cui la conferma dell’imputazione di
ingiuria di cui al punto 11 dell’atto d’accusa.
XIV) Imputazione di falsità in
documenti (punto 12 dell’atto d’accusa)
204.
Giusta l’art. 251 CP, si ha
falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al fine di nuocere al
patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero,
oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico
per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un
documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, o fa
uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.
Questa disposizione non reprime solo la falsificazione di un
documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso
contenuto (falso ideologico).
Sono segnatamente documenti tutti gli scritti destinati e atti a
provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP).
La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta
direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto.
L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è
riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF
132.
IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, Basler Kommentar,
StGB I, Basilea 2007, n. 28 ad art. 110 cpv. 4).
Anche un documento non valido o nullo a causa di vizi formali o
materiali può essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; Boog, op. cit., n. 30
ad art. 110 cpv. 4; Trechsel/Erni, Schweizerisches Strafgesetzbuch, San Gallo
2013, n. 8, pag. 1131 ad vor art. 251). In questo caso, è sufficiente che lo
scritto crei l’apparenza di una dichiarazione giuridicamente rilevante (Boog,
op. cit., n. 30 ad art. 110 cpv. 4).
La falsificazione in senso proprio (falso materiale) implica la
formazione di un documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore
apparente: nell’ipotesi di falso materiale, dunque, il documento trae in
inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (DTF 137 IV 167 consid. 2.3.1; 132 IV 57 consid. 5.1.1;
128.
IV 265 consid. 1.1.1;6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid.
6.
). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia necessario esaminare la
questione di un eventuale contenuto menzognero del documento (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 123 IV 17 consid. 2e).
Vi è, invece, falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò
che è affermato nel documento: è, cioè, menzognero il documento il cui
contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente
(DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126
IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1). Nel falso
ideologico non vi è inganno sulla persona dell’autore. Semplicemente, ciò che
l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, Les infractions en droit suisse,
Berna 2010, n. 109 ad art. 251).
Nel caso di falso ideologico la giurisprudenza esige che il
documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP sia provvisto di un valore
probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una
garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare, di un
carattere probante particolare (DTF 138 IV 130 consid. 2.1; 209 consid. 5.3;
132.
IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV
65.
consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b;, 122 IV 332 consid. 2c).
Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto rispetto al caso
di falso materiale, è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente
degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere ingannati
sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si può riporre
nel fatto che l'autore non menta (DTF 125 IV 273 consid. 3; STF 6B_334/2007
dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1; Corboz, op. cit., n. 129 ad art. 251).
Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata che si
distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di
convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid.
2c). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere atto a provare la
veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto (DTF 123 IV 17
consid. 2c): tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e
dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130
consid. 2.2; 126 IV 65 consid. 2a; 122 IV 332 consid. 2a).
La cosiddetta “menzogna scritta” trascende, dunque, in reato
soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare
credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono
(bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz, in ZBJV 131/1995 pag.
551) o per la posizione analoga a quella di un garante (“garantenähnliche
Stellung”) della persona che lo ha redatto (come per esempio un funzionario,
notaio, medico, architetto; cfr. Boog, op. cit. n. 48 e segg. ad art. 251;
Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 147 e segg. e la giurisprudenza ivi citata),
di modo che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 132
IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF
6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.1;6B_812/2010 del 7 luglio 2011
consid. 5.2;6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6;6B_367/2007 del 10
ottobre 2007 consid. 4.2).
Una tale posizione è data quando l’estensore del documento è
investito di un obbligo di verifica e di oggettività ed è, dunque,
particolarmente degno di fiducia (Corboz in: ZBJV 131/1995 pag. 572). Ciò
implica, di principio, che, in presenza di interessi opposti, l’autore del
documento si trovi in una posizione neutrale (Corboz, Les infractions en droit
suisse, n. 139 ad art. 251).
La natura di documento di uno scritto - o meglio, la sua forza
probante - è relativa. Uno scritto può essere considerato un documento - e,
quindi, ad esso essere attribuita forza probante - per taluni suoi aspetti e
non per altri (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 129 IV 130 consid. 2.2; Boog, op.
cit., ad art. 251, n. 43, pag. 1610).
Il TF ha ritenuto rilevante la distinzione tra il ruolo di colui
che redige il documento e quello di colui che deve verificarlo (controllore),
per esempio decidendo che un rapporto di regia inveritiero firmato dal
rappresentante di un’impresa di costruzioni non costituisce una falsità in
documenti ai sensi dell’art. 251 CP (DTF 117 IV 169 consid. 2c).
Vi è uso di un documento falso (falso materiale o ideologico)
quando quest’ultimo viene presentato alla persona che l’autore vuole ingannare;
è sufficiente che il documento falso sia entrato nella sfera d’influenza della
vittima, ovvero che essa lo abbia ricevuto; non è necessario che la vittima ne
abbia preso conoscenza (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II,
Berna 2002, art. 251 n. 89; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht,
Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6. edizione, Berna 2008,
§ 36 n. 52). Perché l’infrazione sia consumata, non è necessario che il
destinatario sia stato ingannato (B. Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. II, Berna 2002, art. 251 n. 92; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches
Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6. edizione,
Berna 2008, § 36 n. 18). L’uso di un documento falso può essere ritenuto
unicamente a titolo sussidiario, ossia se l’accusato non è perseguibile per una
delle altre varianti dell’art. 251 CP (B. Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, Berna 2002, art. 251 n. 94); la fabbricazione del documento
falso assorbe l’uso dello stesso (DTF 120 IV 122 consid. cc).
Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se
commessa intenzionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (DTF
138.
IV 130 consid. 3.2.1 pag. 140; 135 IV 12 consid. 2.2 pag. 15; Boog, op.
cit., n. 86 ad art. 251).
L’intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi del
reato: ciò significa, in particolare, che l’autore vuole o accetta il fatto che
il documento contiene un’alterazione della verità e - nei casi di falso
ideologico - che esso abbia forza probante relativamente a tale circostanza
(DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3;
Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251, Boog, op. cit, n. 87-89, ad art. 251).
L’autore deve, inoltre, agire al fine di nuocere al patrimonio o
ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto. Al proposito non è necessario che l’autore sappia in cosa consiste
tale profitto, il cui carattere indebito può risultare dallo scopo perseguito o
dai mezzi utilizzati (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 135
IV 12 consid. 2.2; 121 IV 216 consid. 2; Corboz, op. cit., n. 173 e segg ad
art. 251 CP, Boog, op. cit., n. 90 e segg. ad art. 251).
L’art. 251 CP presuppone, infine, l’intenzione dell’autore di
ingannare qualcuno (DTF 121 IV 216 consid. 4; DTF 101 IV 53 consid. 1.3.;
Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251). L’intenzione di ingannare è ammessa
quando l’autore vuole indurre in errore il destinatario sull’autenticità (o, in
caso di falso ideologico, sulla veridicità) del documento, con lo scopo di
indurlo ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante (Boog, op.
cit., n. 88 ad art. 251).
Non è necessario che l'autore intenda usare personalmente il
documento per ingannare. È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne
faccia un uso ingannevole (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3;
DTF 135 IV 12 consid. 2.2; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251; Boog, op.
cit., n. 87-89 ad art. 251). Il giudice deve esaminare la conoscenza
dell’autore per poter concludere che egli ha accettato una falsità in
documenti. L’importanza della messa in pericolo degli interessi altrui, il
rischio concreto del verificarsi del risultato, come pure i motivi che possono
aver indotto l’autore ad accettare il rischio, possono costituire dei motivi di
accettazione (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3).
205.
Nell’ipotesi accusatoria, IM 1
si sarebbe reso colpevole del reato di falsità in documenti, per avere, il 30
giugno 2015, a __________, al fine di nuocere al patrimonio di ACPR 8, formato
e fatto uso di un documento falso per dimostrare l’avvenuto bonifico di CHF
90'000.00, e meglio per avere formato e allestito una finta attestazione della
banca __________ con la quale veniva confermato detto bonifico (punto 12.1
dell’atto d’accusa), nonché per avere, nel mese di settembre 2015, a __________,
al fine di nuocere al patrimonio della ACPR 11 SA, fatto uso di un documento
falso per dimostrare l’avvenuto impiego lecito dei CHF 10'000.00 da lui
ricevuti, e meglio per avere utilizzato la “CONFERMA ORDINE” allestita da IM 1,
in cui viene indicata la conferma della ricezione da parte di un fornitore di
mobilio per l’EP Bar __________ per l’importo di EUR 10'000.00 (punto 12.2
dell’atto d’accusa).
206.
Tali fatti sono
stati riconosciuti dall’imputato in sede d’inchiesta (VI PP 20.11.2015,
p. 13 s., allegato 2 al rapporto d’inchiesta, AI 97: “L’unico documento falso che ho fatto è il
documento __________ in cui si dice che sarebbe stato emesso un bonifico di CHF
90'000.00.
(…) è poi vero che alla ACPR
11.
che mi chiedeva la restituzione dei soldi ho fatto credere di avere
acquistato in Italia un bancone da bar. Il foglio di conferma della ditta
italiana me lo aveva fatto IM 2 nel mese di settembre”;
VI PP 04.04.2016, p. 4 s., AI 93: “Ammetto comunque che il giorno 6 io sapevo già che con
il bar le cose non sarebbero andate in porto ma io avevo bisogno di soldi per
vivere. (…) Non sapendo come fare per la restituzione ho chiesto a IM 2 di
aiutarmi con la storia del bancone e lui mi ha preparato quel documento falso
in cui attesta una cosa non vera e cioè che avevo comandato un bancone”), così come pure in aula (VI DIB
12.10
, p. 23 e 24, allegato 1 al verbale dibattimentale).
207.
Pacifico, e non contestato,
che con il suo agire IM 1 ha commesso il reato di falsità in documenti, da cui
la conferma dei punti 12.1 e 12.2 dell’atto d’accusa.
XV) Imputazione di guida senza
essere titolare della licenza (punto 13 dell’atto d’accusa)
208.
Secondo l’accusa, a partire
dal 1. gennaio 2015, in Svizzera, IM 1 avrebbe condotto veicoli e motoveicoli
vari, praticamente quotidianamente, senza essere titolare dalla licenza
richiesta (punto 13 dell’atto d’accusa).
209.
L’imputato ha riconosciuto fin
da subito l’imputazione a suo carico (VI PP 20.11.2015, p. 16, allegato 2 al
rapporto d’inchiesta, AI 97: “confermo di avere sempre guidato in Svizzera
fino a circa 5-6 settimane fa nonostante non abbia la licenza”; VI PP
04.04
, p. 5, AI 93: “Confermo, senza bisogno che mi venga contestato,
che da quando sono in Svizzera ho praticamente circolato tutti i giorni alla
guida di autovetture o motociclette, sebbene non sia titolare di alcuna licenza
di circolazione”) e ha ribadito le sue responsabilità anche in sede
dibattimentale (VI DIB 12.10.2016, p. 24, allegato 1
al verbale dibattimentale).
210.
Giusta l’art. 95 cpv. 1 lett. a
LCStr, la guida di veicoli a motore sprovvisti della licenza di condurre
richiesta costituisce una violazione delle norme della circolazione stradale.
211.
Pacifico, e non contestato,
che con il suo agire IM 1 ha commesso il reato di guida senza essere titolare
della licenza. La Corte ha quindi confermato anche il punto 13 dell’atto
d’accusa.
XVI) Imputazione di infrazione
alla LF sugli stranieri (inganno nei confronti delle autorità) (punto 14
dell’atto d’accusa)
212.
Giusta l’art. 118 cpv. 1 LStr,
chiunque inganna le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge
fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o
per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è
punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
213.
Secondo l’accusa, il 27 marzo
2015, a __________, IM 1 avrebbe fornito dati falsi in merito ai suoi
precedenti penali, e meglio avrebbe omesso di dichiarare, in occasione della
compilazione del formulario “Autocertificazione precedenti penali per
cittadini UE-AELS e di Stati terzi dove non vige l’obbligo della presentazione
del certificato penale”, di essere stato condannato in Italia, ingannando
in questo modo l’autorità incaricata del rilascio del permesso, ottenendo in
tal modo il rilascio del permesso di dimora in territorio svizzero, da cui
l’imputazione di infrazione alla LF sugli stranieri (inganno nei confronti
delle autorità) di cui al punto 14 dell’atto d’accusa, che la Corte ha confermato,
essendo ammessa dall’imputato sia in fatto (VI PP 20.11.2015, p. 4, allegato 2
al Rapporto d’inchiesta, AI 97; VI DIB 12.10.2016, p.
24, allegato 1 al verbale dibattimentale) che in diritto e configurando
il suo agire una violazione dell’art. 118 cpv. 1 LStr.
XVII) Commisurazione della pena
214.
Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129
IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una
scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.
; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del
12.
marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF
del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF
del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.
6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
215.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,
quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione
di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena
prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può
tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in
ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908
seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.;
Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,
Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I,
Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
Per l’art. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che l’autore
ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice
determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più
gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in
un unico giudizio.
216.
Giusta l’art. 46 CP se,
durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e
vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca
la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per
pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione
analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza
condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano
adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 (cpv. 1).
Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il
giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo
di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la
durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa
e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga
decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).
Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto
decide anche sulla revoca (cpv. 3).
La revoca non può essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del
periodo di prova (cpv. 5).
217.
Secondo la giurisprudenza
dell’alta Corte federale, la commissione di un crimine o di un delitto durante
il periodo di prova non comporta necessariamente la revoca della sospensione
condizionale. Questa si giustifica unicamente quando vi è una prognosi
sfavorevole, segnatamente quando la nuova infrazione lascia intravedere una
riduzione sensibile delle prospettive di successo del periodo di prova (DTF 134
IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1).
Per stabilire il rischio di recidiva, in analogia all’art. 42 cpv. 1 e 2 CP, il
giudice si fonda su un apprezzamento globale delle circostanze del caso
concreto (DTF 134 IV 140 consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015
consid. 2.1). In particolare, deve prendere in considerazione l’effetto
dissuasivo che la nuova pena può esercitare nel caso in cui viene eseguita (DTF
134.
IV 140 consid. 4.5; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Il
Giudice può giungere alla conclusione che è possibile rinunciare alla revoca
della sospensione condizionale della precedente pena, se la nuova pena viene
eseguita. È possibile anche il contrario: se la sospensione condizionale della
pena precedente viene revocata, in considerazione dell’espiazione della stessa,
la prognosi per la nuova pena può risultare non negativa ai sensi dell’art. 42
cpv. 1 CP e quindi la nuova pena può essere posta al beneficio della
sospensione condizionale. Se però nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è
stato condannato a una pena detentiva di almeno 6 mesi o a una pena pecuniaria
di almeno 180 aliquote giornaliere, ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP la
sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente
favorevoli (DTF 134 IV 140 consid. 4.5). Parte della dottrina ritiene che – in
analogia all’art. 42 cpv. 2 CP – anche per la rinuncia alla revoca siano
necessarie circostanze particolarmente favorevoli, se la nuova pena è superiore
ai 6 mesi di detenzione o alle 180 aliquote giornaliere di pena pecuniaria
(cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144;
Markus Hug, in: Schweizerisches Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115).
Il nuovo CP, però, al contrario dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede
più, per la rinuncia alla revoca, che si tratti di un caso di lieve gravità
(cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056).
Un simile presupposto non può essere reintrodotto tramite semplice
analogia con l’art. 42 cpv. 2 CP. Il Tribunale federale ha stabilito che per la
rinuncia alla revoca non sono necessarie circostanze particolarmente favorevoli
come le richiede invece l’art. 42 cpv. 2 CP per la sospensione condizionale in
caso di recidiva. Questo non significa che nell’ambito dell’art. 46 CP i nuovi
fatti e la nuova pena non vanno considerati. Tipologia e gravità del rinnovato
delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la colpa
risultante dall’entità della nuova pena consente di trarre delle conclusioni
per quanto attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi
sono i delitti commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio che la
prognosi per la decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia negativa.
218.
Nella fattispecie concreta, la
colpa di IM 1 è oggettivamente grave.
In un breve lasso di tempo egli ha posto in essere un clima
intimidatorio che non può trovare spazio nella nostra società. In presenza di
rivendicazioni finanziare, il creditore deve far capo al sistema giudiziario e
non certo ricorrere a minacce e intimidazioni. Sistema giudiziario che ha –
peraltro – dato prova di funzionare correttamente, tanto da avere portato alla
condanna di ACPR 1 per quello che è stato il suo agire.
In realtà, come ben emerge dall’incarto, l’asserita funzione di
riscossione crediti di IM 1 rappresenta unicamente una sua giustificazione
strumentale a tentare di giustificare il suo comportamento. Di fatto, nessuno
degli asseriti creditori in nome dei quali egli agiva (eccettuato IM 2) ha mai
percepito alcunché delle somme che l’imputato è riuscito ad ottenere.
Analogamente è grave, oggettivamente, la colpa anche in punto ai
reati di truffa e ciò sia in funzione degli importi percepiti, sia in ragione
del numero di persone danneggiate nel corso di un breve periodo.
219.
La colpa di IM 1 è grave anche
– e soprattutto – dal profilo soggettivo.
Egli ha agito mosso dalla ricerca di facile guadagno, mostrando un
primario egoismo: pur di ottenere denaro non si è fatto scrupoli a minacciare,
rapinare, truffare e appropriarsi di oggetti altrui.
I suoi tratti caratteriali si evincono anche dal suo agito
nell’ambito dei reati meno gravi, quali la guida senza essere titolare della
licenza. In buona sostanza, se l’imputato ritiene di guidare, lo fa e ciò a
prescindere dalle decisioni contrarie dell’autorità.
Oltremodo significativo è a questo proposito il fatto che in soli
circa 9 mesi di permanenza in Svizzera IM 1 ha collezionato – oltre a tre
condanne penali – precetti esecutivi per circa CHF 70'000.00.
Analogamente, il carattere dell’imputato emerge dalle sanzioni
disciplinari di cui è stato oggetto in carcere, tanto da rendere necessario,
per questioni di sicurezza interna, il suo spostamento in un carcere della
Svizzera Francese (doc. TPC 2 e 4).
220.
La propensione a delinquere di
IM 1 emerge prepotentemente dai suoi precedenti penali.
Egli non sembra aver tratto nessuna lezione da 6 anni passati in
carcere in Italia, giungendo in Svizzera e commettendo reati poco dopo il suo
arrivo e mentre non aveva ancora del tutto espiato la precedente condanna in
Italia.
In tale contesto, non si può che ritenere che IM 1 non è venuto in
Svizzera per girare pagina, come da lui asserito, ma semplicemente per
continuare a delinquere come aveva fatto precedentemente in Patria.
221.
A suo favore la Corte non ha
ravvisato nessun particolare motivo di attenuazione della pena.
IM 1 non ha collaborato, ma ha anzi mentito e lo ha fatto
reiteratamente, arrivando a fornire versioni del tutto nuove ancora in sede
dibattimentale.
Ciò dimostra, ancora una volta, la totale mancanza di assunzione
di responsabilità. Del resto, tale atteggiamento lo si ritrova nelle sue
dichiarazioni secondo cui non intende ritornare in Italia così da evitare di
scontare 8 mesi di detenzioni residui.
222.
Unicamente, la Corte ha
ritenuto la sensibilità alla pena, atteso che sarà chiamato a espiare la pena a
__________, circostanza tuttavia mitigata dal fatto che è egli stesso causa di
tale situazione, nonché il fatto che alcuni episodi si sono consumati allo
stadio del tentativo.
223.
Tutto ciò considerato,
richiamato il concorso tra i reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di
IM 1, una pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, la quale sarà
integralmente da espiare, superando il limite previsto dall’art. 43 CP per la
concessione della sospensione condizionale.
224.
Oltre a ciò, la Corte ha
stabilito la revoca della sospensione condizionale concessa alla pena
pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 90.00 cadauna, pronunciata nei
suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 3 settembre 2015.
225.
Per il reato di ingiuria, la
Corte ha ritenuto adeguata la pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote
giornaliere da CHF 10.00 (dieci) cadauna, per complessivi CHF 50.00
(cinquanta).
XVIII) Richieste di risarcimento
degli accusatori privati
226.
Per l'art. 122 cpv. 1 CPP in
veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel
procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato.
227.
L'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP
prevede che l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato
delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore
privato vince la causa.
228.
IM 1 è stato condannato, in
solido con IM 2, in misura di 1/2 (un mezzo) ciascuno, a versare a ACPR 1 CHF
16'425.95 a titolo di partecipazione alle spese legali, da devolvere allo Stato
del Cantone Ticino in quanto beneficiario di gratuito patrocinio (art. 138 cpv.
2.
CPP), mentre per il rimanente della sua pretesa l’AP è stato rinviato al
competente foro civile (pretese: AI 87, Inc. 2015.9207), nonché a versare alla ACPR
11.
CHF 10'000.00 oltre interessi del 5% a decorrere dal 7 luglio 2015 (pretese:
doc. TPC 13).
229.
IM 1 è inoltre stato
condannato a versare a ACPR 4 (VI PG 23.11.2015, p. 3, allegato al rapporto
d’inchiesta, AI 7, Inc. 2015.9207) CHF 5'079.00, mentre per il rimanente della
sua pretesa l’AP è stata rinviata al competente foro civile, nonché a versare a
ACPR 7 (pretese: VI PG 08.11.2015, p. 3, allegato al rapporto di segnalazione,
AI 4, Inc. 2015.9207) CHF 4'700.00, a ACPR 10 (pretese: VI PG 11.02.2016, p. 5,
allegato al rapporto d’esecuzione, AI 2, Inc. 2015.7273) CHF 1'220.00 e a ACPR
9.
(VI PP28.08.2015, p. 5, allegato al rapporto d’esecuzione, AI 6, Inc.
2015.
) CHF 700.00.
230.
Gli accusatori privati __________,
ACPR 3 e ACPR 2 sono stati rinviati al competente foro civile.
IXX) Sequestri
231.
Il motoveicolo marca Yamaha
XT660C e il motoveicolo marca Kawasaki ZXTooC, la licenza di circolazione
originale a nome di ACPR 1, le 4 chiavi d’accensione e la targa italiana __________,
in applicazione dell’art. 267 CPP, sono stati dissequestrati in favore degli
ultimi detentori, mentre alle altre persone che avanzavano pretese in tal senso
è stato impartito un termine di 3 mesi per promuovere azione al foro civile.
232.
Il PC Dell latitude d600, gli
stivali da motociclista marca Oxtar neri e la carta d’identità italiana di ACPR
1.
sono stati dissequestrati in favore di ACPR 1, in quanto oggetti di sua
proprietà.
233.
L’anello in metallo color oro
con pietra incastonata è stato dissequestrato in favore di ACPR 4, in quanto di
sua proprietà.
234.
Sull’orologio da donna Bella
& Rose con cinturino in plastica bianco, sulla catenella coloro oro rosso
con ciondolo doppio anello e brillantini, sugli orecchini con brillantini e
sulla catenella color argento con ciondolo 1/2 cuore è stato mantenuto il
sequestro conservativo a copertura di tasse e spese (art. 268 CPP).
235.
È poi stata ordinata la
confisca del colpo CP 11 per fucile militare FASS 58, del colpo Remington ca.
6, della ricevuta “__________SA __________” per CHF 248.00, della
convenzione (2 fogli) IM 1 / __________ SA __________ e dell’estratto conto __________
23.06
, quali mezzi di prova (art. 263 CPP), nonché la confisca e la
distruzione dello stupefacente (art. 69 CP).
236.
I restanti oggetti sotto
sequestro sono stati dissequestrati in favore degli aventi diritto, previa
cancellazione delle memorie di telefoni cellulari e iPad, i cui costi sono da
anticipare dai condannati.
XX) Retribuzione del difensore
d’ufficio
237.
Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP
il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della
Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico
del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni
dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di
concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le
disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa
d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa
nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK
StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;
Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere
indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con
la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3;
Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro
sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa
confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid.
3.2
). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo
richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove
e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF
250.
/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione
a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore
08.00
dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a
CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore
d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi
dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i
quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al
valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed
alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione
personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua
prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo
svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).
Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario
in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di
spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di
un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività
indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni
di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una
difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato
(STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del 10 dicembre
2012.
consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.).
Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore
indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.
238.
Le note professionali
dell’avv. DUF 1, adattate all’effettiva durata del dibattimento, sono state
approvate così come esposte, per CHF 16'658.15, comprensivi di onorario, spese
e IVA.
239.
IM 1 è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo riconosciuto al suo difensore d’ufficio
non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4
CPP).
Visti gli art. 12, 40, 42, 43,
44, 47, 49, 51, 69, 138 cifra 1, 140 cifra 1, 146 cpv. 1, 156 cifra 1, 160
cifra 1, 173, 177, 180, 181, 183 cifra 1, 186, 251, 287 cifra 1 CP;
95.
cpv. 1 lett. a LCStr;
118.
cpv. 1 LStr;
19.
a LStup;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 1 e IM 2 sono coautori
colpevoli di:
1.1
estorsione ripetuta
per avere,
per procacciarsi un indebito profitto, usando violenza o minaccia
di un grave danno, ripetutamente indotto una persona ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio o altrui, e meglio per avere,
1.1.1
a __________, __________ e __________,
minacciandolo di gravi conseguenze alla sua integrità fisica, indotto ACPR 1 a
consegnare loro CHF 2’250.00 il 14 settembre 2015, ritenuto che il 13 settembre
2015.
IM 1 e IM 2 si sono presentati a casa sua e, usando minaccia, in
particolare presentandosi da lui con una chiave per bulloni che gli è stata
mostrata e poi posata sul tavolo, si sono fatti consegnare il portamonete per
verificarne il contenuto, hanno effettuato una perquisizione della casa alla
ricerca di denaro ed hanno in fine sottratto 2 PC e una collanina a garanzia
della promessa di un pagamento il giorno successivo;
1.1.2
il 21 settembre 2015, a __________,
minacciandolo di gravi conseguenze alla sua integrità fisica, consegnandogli in
particolare anche un proiettile, indotto ACPR 1 a fornire loro i codici
d’accesso delle sue tessere bancomat, ricavando poi CHF 140.00 da un primo
conto ed effettuando un tentativo di prelievo sull’altro;
1.2
rapina ripetuta
per avere,
usando violenza, minacciandoli di un pericolo imminente alla vita
o all’integrità corporale o rendendoli incapaci di opporre resistenza, commesso
un furto ai danni di ACPR 1 e __________, e meglio per avere,
1.2.1
il 13/14 settembre 2015, a __________,
minacciandolo, sottratto ad ACPR 1 1 PC e una collanina;
1.2.2
tra il 22 e il 30 settembre
2015, a __________, minacciandolo, sottratto ad ACPR 1 una tuta e degli
scarponcini da motociclista;
1.3
coazione ripetuta
per avere,
in correità tra loro, usando violenza o minaccia di grave danno o
intralciando in altro modo la loro libertà di agire, costretto ACPR 1 e __________
a fare, omettere o tollerare un atto, e meglio per avere:
1.3.1
il 13 settembre 2015, a __________,
usando minaccia ed in particolare agendo nelle modalità descritte al punto
1.1.1
del presente dispositivo, costretto ACPR 1 a consegnare loro il
portamonete perché ne verificassero il contenuto, nonché a tollerare che gli
perquisissero la casa alla ricerca di soldi o oggetti di valore e che
prendessero 2 PC e una collanina a garanzia della promessa di un pagamento il
giorno successivo;
1.3.2
il 13 e 14 settembre 2015, a __________,
__________ e __________, minacciandolo di gravi conseguenze alla sua integrità
fisica ed in particolare agendo nelle modalità descritte al punto 1.1.1 del
presente dispositivo, costretto ACPR 1 a consegnare loro CHF 250.00;
1.3.3
il 21 settembre 2015, a __________
e __________, usando minaccia, costretto ACPR 1 a salire in auto per
raggiungere __________ così da mostrare loro lo stato dei suoi conti bancari;
1.3.4
nel periodo compreso tra il 22
e il 30 settembre 2015, a __________, usando minaccia e violenza, ed in
particolare IM 1 colpendolo al volto con uno schiaffo, costretto ACPR 1 a
consegnare loro il portamonete perché ne verificassero il contenuto, nonché a
tollerare che gli perquisissero la casa alla ricerca di soldi o oggetti di
valore;
1.3.5
il 2 ottobre 2015, a __________
e __________, usando minaccia di grave danno, costretto __________ a contattare
ACPR 1 affinché i due si presentassero da IM 1 e IM 2 il medesimo giorno, cosa
che è poi avvenuta;
1.4
violazione di domicilio
ripetuta
per essere,
tra il 13 settembre 2015 e il 2 ottobre 2015, a __________, in
almeno 2 occasioni, contro la sua volontà e in particolare mentre era assente,
entrati indebitamente nell’abitazione di ACPR 1, utilizzando una chiave da loro
prelevata e trattenuta contro la volontà di ACPR 1;
2.
IM 1 è altresì autore
colpevole di:
2.1
rapina
per avere,
il 2 ottobre 2015, a __________, minacciandolo di gravi
conseguenze alla sua integrità fisica o a quella dei suoi famigliari, indicando
di avere parentele e conoscenze malavitose, indotto __________ a consegnargli
il borsellino contenente euro, trattenendo poi EUR 150.00/100.00;
2.2
estorsione ripetuta, in
parte tentata
per avere,
per procacciarsi un indebito profitto, usando violenza o minaccia
di un grave danno, ripetutamente indotto ACPR 1 e __________ ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e meglio per avere,
2.2.1
il 3 ottobre 2015, a __________,
minacciandoli di gravi conseguenze alla loro integrità fisica o a quella dei
loro famigliari, indotto __________ e ACPR 1 a consegnargli alcuni oggetti
preziosi, ritenuto che IM 1 poi dalla vendita di questi oggetti ha ottenuto CHF
592.
;
2.2.2
il 5 o 6 ottobre 2015, a __________,
a __________ e __________, sotto minaccia di gravi conseguenze alla loro
integrità fisica o a quella dei loro famigliari, indotto __________ e ACPR 1 a
consegnargli un motoveicolo Yamaha XT 660R, uno scooter Yamaha Tmax e un
motoveicolo Kawasaki Ninja;
2.2.3
il 2 novembre 2015, a __________,
__________ e __________, minacciandolo di divulgare ai dirigenti della Banca
presso cui lavorava suoi presunti problemi famigliari ed economici, tentato di
indurre ACPR 6 a consegnargli CHF 1'500.00;
2.2
truffa ripetuta, in parte
tentata
per avere,
per procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia più
persone affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone
subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio o altrui, e meglio per avere,
2.2.1
nel mese di giugno 2015, a __________,
tentato di ingannare con astuzia ACPR 8, inducendolo a sottoscrivere i
contratti di compravendita delle azioni della società __________ SA e
dell’inventario dell’EP Bar __________, facendogli credere di aver ordinato
bonifici bancari per un valore complessivo di CHF 120'000.00 e coprendo altresì
l’inganno con un falso attestato bancario in cui viene certificato un
inesistente bonifico di CHF 90'000.00;
2.2.2
il 2 luglio 2015, a __________,
ingannato con astuzia ACPR 9, inducendolo a consegnarli EUR 700.00 per
l’acquisto di 2 telefoni cellulari, che in realtà non ha mai consegnato,
ritenuto che non era mai stata sua intenzione farlo, ma unicamente ricevere i
soldi, da lui utilizzati per spese personali;
2.2.3
il 6-7 luglio 2015, a __________
e __________, ingannato con astuzia la __________ SA, inducendola a versargli
un prestito di CHF 10'000.00, contestuale al contratto di fornitura esclusiva
del caffè, per avviare l’attività dell’EP Bar __________, che al momento della
richiesta e dell’ottenimento del prestito, già sapeva che non sarebbe andata in
porto, dissimulando questo aspetto e il fatto che in realtà egli già sapeva che
i soldi li avrebbe utilizzati per sue spese personali, cosa che ha
effettivamente fatto;
2.2.4
il 2 agosto 2015, a __________
ingannato con astuzia ACPR 10, inducendolo a prestargli CHF 1'000.00 per
avviare l’attività dell’EP Bar __________, che al momento della richiesta e
dell’ottenimento del prestito, già sapeva che non sarebbe andata in porto,
dissimulando questo aspetto e il fatto che in realtà egli già sapeva che i
soldi li avrebbe utilizzati per sue spese personali, cosa che ha effettivamente
fatto;
2.2.5
nel settembre 2015, a __________,
ingannato con astuzia ACPR 7, inducendola a consegnarli, con la promessa di
un’immediata restituzione, CHF 3'000.00 e EUR 1'700.00 per asseriti affari
urgenti che doveva sistemare, importi che in realtà già sapeva che non avrebbe
restituito e da lui utilizzati per spese personali;
2.2.6
il 30 settembre 2015, a __________,
ingannato con astuzia ACPR 2, inducendolo a vendergli merce a credito per un
prezzo complessivo di CHF 12'009.00, importo che però non ha mai corrisposto se
non in minima parte, riconoscendo peraltro in data 22 ottobre 2015 per iscritto
allo stesso ACPR 2 che non era sua intenzione pagare interamente la merce,
provocando a ACPR 2 un danno di CHF 4'284.00;
2.2.7
nei mesi di settembre e
ottobre 2015, a __________, ingannato con astuzia ACPR 4, inducendola a
consegnargli in diverse occasioni merce a credito o in conto vendita per un
valore complessivo di CHF 5’079.00, che IM 1 dichiarava di voler pagare anche mettendo
in scena finte telefonate a consulenti bancari per sbloccare soldi, pagamenti
che in realtà non era sua intenzione fare, mirando unicamente a trattenere la
merce per sé o piazzandola presso terzi, provocando a ACPR 4 un danno di CHF
5'079.00;
2.3
appropriazione indebita
per essersi,
tra settembre e ottobre 2015, a __________, per procacciarsi un
indebito profitto, appropriato di oggetti appartenenti a ACPR 3, dalla quale se
li era fatti consegnare o di cui comunque poteva fare uso, e meglio di 2 lingottini,
2.
collanine con ciondolo, 1 braccialetto da bambino, 1 ciondolo crocefisso e
due orecchini, tutti in oro, nonché un tablet Samsung e un Iphone 6;
2.4
diffamazione ripetuta
per avere,
2.4.1
a inizio luglio 2015, nonché
il 5 e 6 novembre 2015, a __________ comunicando con terzi, incolpato o reso
sospetto ACPR 8 di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere
alla sua reputazione, e meglio per averlo tacciato tramite Facebook di essere
un ladro e truffatore, ladro e mafioso e un mafioso che corrompe tutti;
2.4.2
nel mese di settembre 2015, a __________,
comunicando con __________, incolpato o reso sospetta ACPR 3 di condotta
disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla sua reputazione, e
meglio per avere riferito di avere acquisito il negozio di __________ di ACPR 3,
in cambio di un rapporto orale a lui praticato;
2.5
minaccia ripetuta
per avere,
2.5.1
a inizio luglio 2015, a __________,
durante delle telefonate, nonché con un SMS l’11 novembre 2015, incusso spavento
o timore a ACPR 8, minacciandolo di morte e che sarebbero arrivati dei suoi
paesani per travolgerlo e devastarlo;
2.5.2
l’11 settembre 2015 e il 28
ottobre 2015, a __________, per SMS e in una telefonata, incusso spavento o
timore a ACPR 1, minacciandolo con le seguenti parole: “ora io da buon
calabrese o mi dai i soldi oppure ci vediamo presto molto presto e non sarà per
un caffè so dove abiti so che sei in Albania so tutto di te di tua mamma di tuo
padre e la tua famiglia i soldi indietro o te ne penti” e “ti faccio una
promessa su mio figlio, domani io parto, vengo, vengo, vengo in Italia dove ti
prendo ti prendo ti mando all’ospedale…vengo su e ti rompo le gambe poi ti
accorgi che sono arrivato”;
2.6
ingiuria
per avere,
il 31 ottobre 2015, a __________, offeso l’onore di ACPR 6,
dandogli del pezzente;
2.7
ripetuta falsità in
documenti
per avere,
2.7.1
il 30 giugno 2015, a __________,
nelle circostanze di cui al punto 2.2.1 del presente dispositivo, al fine di
nuocere al patrimonio di ACPR 8, formato e fatto uso di un documento falso per
dimostrare l’avvenuto bonifico di CHF 90'000.00, e meglio per avere formato e
fatto uso di una finta attestazione della banca __________ con la quale veniva
confermato detto bonifico;
2.7.2
nel mese di settembre 2015, a __________,
nelle circostanze di cui al punto 6.3 del presente atto d’accusa, al fine di
nuocere al patrimonio della ACPR 11 SA, fatto uso di un documento falso per
dimostrare l’avvenuto impiego lecito dei CHF 10'000.00 da lui ricevuti, e
meglio per avere utilizzato la “CONFERMA ORDINE” allestista da IM 2, in cui
viene indicata la conferma della ricezione da parte di un fornitore di mobilio
per l’EP Bar __________ per l’importo di EUR 10'000.00;
2.8
guida senza essere
titolare della licenza
per avere,
a partire dal 1. gennaio 2015, in Svizzera, praticamente
quotidianamente, condotto veicoli e motoveicoli senza essere titolare della
licenza richiesta;
2.9
inganno nei confronti
delle autorità
per avere,
il 27 marzo 2015, a __________, fornendo dati falsi in merito ai
suoi precedenti penali, e meglio omettendo di dichiarare, in occasione della
compilazione del formulario “Autocertificazione precedenti penale per
cittadini UE-AELS e di Stati terzi dove non vige l’obbligo della presentazione
del certificato penale”, di essere stato condannato in Italia, ingannato
l’autorità incaricata del rilascio del permesso, ottenendo in tal modo il
rilascio del permesso di dimora in territorio svizzero;
3.
IM 2 è altresì autore
colpevole di:
3.1
ricettazione
per avere,
nel mese di ottobre 2015, a __________, __________ e __________,
occultato e aiutato ad alienare una cosa che sapeva ottenuta con un’estorsione,
in particolare per avere aiutato IM 1 a vendere o scambiare i motoveicoli
ottenuti con l’estorsione ai danni di ACPR 1 e __________, e meglio per avere
occultato a casa sua il motoveicolo Yamaha XT 660R e poi averlo portato presso
il garage dove IM 1 l’ha scambiato con il motoveicolo BMW K1200 e poi per avere
aiutato a vendere quest’ultimo a __________;
3.2
falsità in documenti
per avere,
nel mese di settembre 2015, a __________, nelle circostanze di cui
al punto 2.2.3 del presente dispositivo, al fine di nuocere al patrimonio della
ACPR 11 SA, formato e fatto uso di un documento falso per dimostrare l’avvenuto
impiego lecito di CHF 10'000.00 ricevuti da IM 1, e meglio per avere allestito
la “CONFERMA ORDINE”, in cui viene indicata la conferma della ricezione da
parte di un fornitore di mobilio per l’EP Bar __________ per l’importo di EUR
10'000.00;
3.3
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
fino al 19 novembre 2015 e a maggio 2015, a __________ e in altre
località, senza autorizzazione, detenuto 2.30 grammi di marijuana e mezzo
spinello di marijuana, destinati al proprio consumo, nonché consumato un
imprecisato minimo quantitativo della medesima sostanza;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
4.
IM 1 è prosciolto dalle
imputazioni di coazione di cui al punto 4.1, tentata truffa di cui al punto
6.
, minaccia di cui al punto 9.3 e tentata estorsione di cui al punto 10.1
dell’atto d’accusa, nonché dall’imputazione di rapina di cui al punto 3.1
dell’atto d’accusa limitatamente a 1 PC.
5.
IM 2 è prosciolto dalle
imputazioni di estorsione di cui ai punti 2.3, 2.4 e 2.5, coazione di cui al
punto 4.1 e usurpazione di funzione tentata di cui al punto 17 dell’atto
d’accusa, nonché dall’imputazione di rapina di cui al punto 3.1 dell’atto
d’accusa limitatamente a 1 PC.
6.
Di conseguenza,
6.1
IM 1
trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al
decreto di accusa del 3 settembre 2015 del Ministero Pubblico del Cantone
Ticino,
è condannato
6.1.1
alla pena detentiva di 3 (tre)
anni e 6 (sei) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
6.1.2
alla pena pecuniaria di CHF
50.00
(cinquanta), corrispondenti a 5 (cinque) aliquote giornaliere di CHF
10.00
(dieci) cadauna.
6.2
IM 2
è condannato
6.2.1
alla pena detentiva di 2 (due)
anni,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
6.2.2
al pagamento della multa di
CHF 100.00 (cento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa
sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
6.2.3
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
7.
Nei confronti di IM 1 è
ordinata la revoca della sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria
di 60 aliquote giornaliere da CHF 90.00 cadauna, pronunciata nei suoi confronti
dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 3 settembre 2015.
8.
IM 1 e IM 2 sono inoltre
condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/2 (un mezzo)
ciascuno, a versare ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità a
titolo di risarcimento danni:
- a ACPR 1 CHF 16’425.95 a
titolo di partecipazione alle spese legali, da devolvere allo Stato del Cantone
Ticino in quanto beneficiario di gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 2 CPP). Per
il rimanente della sua pretesa l’accusatore privato è rinviato al competente
foro civile;
- alla ACPR 11 SA CHF
10'000.00 oltre interessi del 5% a decorrere dal 7 luglio 2015.
9.
IM 1 è inoltre condannato a
versare ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità a titolo di
risarcimento danni:
- a ACPR 4 CHF 5'079.00. Per
il rimanente della sua pretesa l’accusatrice privata è rinviata al competente
foro civile;
- a ACPR 7 CHF 4'700.00;
- a ACPR 10 CHF 1'220.00:
- a ACPR 9 CHF 700.00.
10.
Gli accusatori privati __________,
ACPR 3 e ACPR 2 sono rinviati al competente foro civile.
11.
Il motoveicolo marca Yamaha
XT660C e il motoveicolo marca Kawasaki ZXTooC, la licenza di circolazione
originale a nome di ACPR 1, le 4 chiavi d’accensione e la targa italiana __________,
in applicazione dell’art. 267 CPP, sono dissequestrati in favore degli ultimi
detentori, mentre alle altre persone che avanzano pretese in tal senso è
impartito un termine di 3 mesi per promuovere azione al foro civile.
12.
Il PC Dell latitude d600, gli
stivali da motociclista marca Oxtar neri e la carta d’identità italiana di ACPR
1.
sono dissequestrati in favore di ACPR 1.
13.
L’anello in metallo color oro
con pietra incastonata è dissequestrato in favore di ACPR 4.
14.
Sull’orologio da donna Bella
& Rose con cinturino in plastica bianco, sulla catenella coloro oro rosso
con ciondolo doppio anello e brillantini, sugli orecchini con brillantini e
sulla catenella color argento con ciondolo ½ cuore è mantenuto il sequestro
conservativo a copertura di tasse e spese.
15.
È ordinata la confisca del
colpo CP 11 per fucile militare FASS 58, del colpo Remington ca. 6, della
ricevuta “__________SA __________” per CHF 248.00, della convenzione (2 fogli) IM
1.
/ __________ SA __________ e dell’estratto conto __________ 23.06.2015,
nonché la confisca e la distruzione dello stupefacente.
16.
I restanti oggetti sotto
sequestro sono dissequestrati in favore degli aventi diritto, previa
cancellazione delle memorie di telefoni cellulari e iPad, i cui costi sono da
anticipare dai condannati.
17.
La tassa di giustizia di CHF
2'000.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con
ripartizione interna in misura di 1/2 (un mezzo) ciascuno.
18.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
18.1
Le note professionali
dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario CHF 14'022.00
spese CHF 1'402.20
IVA (8%) CHF 1'233.90
totale CHF 16'658.15
18.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 2 è approvata per:
onorario CHF 15'735.50
spese CHF 719.25
totale CHF 16'454.75
18.2
I condannati IM 1 e IM 2 sono
tenuti a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino gli importi riconosciuti ai
rispettivi difensori non appena le loro condizioni economiche glielo permettano
(art. 135 cpv. 4 CPP).
19.
Le spese per il gratuito
patrocinio dell’accusatore privato ACPR 1 sono sostenute dallo Stato.
19.1
La nota professionale
dell’avv. RAAP 1 è approvata per:
onorario CHF 14'130.00
spese CHF 1'079.20
IVA (8%) CHF 1'216.75
totale CHF 16'425.95
20.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per
iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 300.--
Multa fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 426.50
fr. 2'826.50
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 150.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 213.25
fr. 1'363.25
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 150.--
Multa fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 213.25
fr. 1'463.25
============
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ministero Pubblico della
Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera