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Decisione

72.2016.106

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 ottobre 2016Italiano312 min

Source ti.ch

Fatti

i soldi li avrebbe utilizzati per sue spese personali, cosa che ha

effettivamente fatto;

6.4 a __________ il 2

agosto 2015, ingannato con astuzia ACPR 10, inducendolo a prestargli CHF

1'000.00 per avviare l’attività dell’EP Bar __________, che IM 1 era sì

intenzionato ad avviare a maggio-giugno 2015, ma che al momento della richiesta

e dell’ottenimento del prestito, già sapeva che non sarebbe andata in porto,

dissimulando questo aspetto e il fatto che in realtà egli già sapeva che i

soldi li avrebbe utilizzati per sue spese personali, cosa che ha effettivamente

fatto;

6.5 a __________, nel settembre

2015, ingannato con astuzia ACPR 7, inducendola a consegnarli, con la promessa

di un’immediata restituzione, CHF 3'000.00 e EUR 1'700.00 per asseriti affari

urgenti che doveva sistemare, importi che in realtà già sapeva che non avrebbe

restituito e da lui utilizzati per spese personali;

6.6 a __________, il 30

settembre 2015, ingannato con astuzia ACPR 2, inducendolo a vendergli merce a

credito per un prezzo complessivo di CHF 12'000.00, merce che IM 1 avrebbe

dovuto vendere nei negozi che stava acquisendo, importo che però non ha mai

corrisposto se non in minima parte, riconoscendo peraltro in data 22 ottobre

2015 per iscritto allo stesso ACPR 2 che non era sua intenzione pagare

interamente la merce, provocando a ACPR 2 un danno di CHF 4'284.00 (ritenuto

che parte della merce è stata recuperata e parte comunque pagata);

6.7 a __________, nei mesi

di settembre e ottobre 2015, ingannato con astuzia ACPR 4, inducendola a

consegnarli in diverse occasioni merce a credito o in conto vendita per un valore

complessivo di CHF 7'059.00, che IM 1 dichiarava di voler pagare anche mettendo

in scena finte telefonate a consulenti bancari per sbloccare soldi, pagamenti

che in realtà non era sua intenzione fare, mirando unicamente a trattenere la

merce per se o piazzandola presso terzi, provocando a ACPR 4 un danno di CHF

5'079.00 (ritenuto che parte della merce è stata recuperata);

6.8 a __________, nel mese

di ottobre 2015, tentato di ingannare con astuzia ACPR 3 per indurla a

versargli CHF 12'000.00, somma che la stessa ACPR 3 gli aveva chiesto in

prestito e che lui asseriva di averle già versato, millantando una

disponibilità finanziaria che non aveva e sfruttando il rapporto di

collaborazione e confidenza nel frattempo instauratosi con ACPR 3, ritenuto che

l’operazione non andò in porto, poiché accortasi dell’inganno, ACPR 3 mai versò

i CHF 12'000.00;

7. appropriazione indebita

per essersi a __________, tra settembre e ottobre 2015, per

procacciarsi un indebito profitto, appropriato di oggetti appartenenti a ACPR 3,

dalla quale se li era fatti consegnare o di cui comunque poteva fare uso, e

meglio per essersi appropriato, vendendoli ad un negozio compro oro il 9

ottobre 2015, di 2 lingottini, 2 collanine con ciondolo, 1 braccialetto da

bambino, 1 ciondolo crocefisso e due orecchini, tutti in oro, che ACPR 3 gli

aveva consegnato quale pegno per il prestito che lei aveva richiesto a IM 1;

nonché per essersi appropriato di un tablet Samsung in uso presso il negozio __________

(che i due gestivano assieme) e di un Iphone 6 che ACPR 3 gli aveva dato

affinché lo vendesse e le consegnasse il ricavato;

8. ripetuta diffamazione

8.1 per avere, a __________

a inizio luglio 2015, nonché il 5 e 6 novembre 2015, comunicando con terzi,

incolpato o reso sospetto ACPR 8 di condotta disonorevole o di altri fatti che

possano nuocere alla sua reputazione, e meglio per averlo tacciato tramite

facebook di essere un ladro e truffatore, ladro e mafioso e un mafioso che

corrompe tutti;

8.2 per avere, a __________

a settembre 2015, comunicando con __________, incolpato o reso sospetta ACPR 3

di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla sua

reputazione, e meglio per avere riferito di avere acquisito il negozio di __________

di ACPR 3, in cambio di un rapporto orale a lui praticato;

9. ripetuta minaccia

9.1 per avere, a __________

a inizio luglio 2015, durante delle telefonate, nonché con un SMS l’11 novembre

2015, incusso spavento o timore a ACPR 8, minacciandolo di morte e che

sarebbero arrivati dei suoi paesani per travolgerlo e devastarlo;

9.2 per avere, a __________

l’11 settembre 2015 e il 28 ottobre 2015, per SMS la prima volta e in una

telefonata la seconda, incusso spavento o timore a ACPR 1, minacciandolo con le

seguenti parole: “…ora io da buon calabrese o mi dai i soldi oppure ci vediamo

presto molto presto e non sarà per un caffè so dove abiti so che sei in Albania

so tutto di te di tua mamma di tuo padre e la tua famiglia i soldi indietro o

te ne penti” e “…ti faccio una promessa su mio figlio, domani io parto, vengo,

vengo, vengo in Italia dove ti prendo ti prendo ti mando all’ospedale … vengo

su e ti rompo le gambe poi ti accorgi che sono arrivato…”;

9.3 per avere, a __________

e __________, tra il 15 e il 28 ottobre 2015, personalmente e al telefono,

incusso timore o spavento a ACPR 5, minacciandola di rovinarla, indicando pure

che sapeva dove andava a scuola la figlia;

10. ripetuta estorsione,

tentata

per avere, per procacciarsi un indebito profitto, usando violenza

contro una persona o minacciandola di un grave danno, tentato di indurre una

persona ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e meglio

10.1 a __________ e __________,

nel mese di ottobre 2015, in relazione ai fatti di cui al punto 6.8 del

presente atto d’accusa, minacciandoli di informare della situazione famigliare,

personale, legale e finanziaria i suoceri di ACPR 3 e per impedire loro di

andare in Polizia a denunciare i comportamenti di IM 1, tentato di indurre ACPR

3 e il marito __________ a versargli CHF 12'000.00;

10.2 a __________, __________

e __________, il 2 novembre 2015, minacciandolo di divulgare ai dirigenti della

Banca presso cui lavorava suoi presunti problemi famigliari ed economici,

tentato di indurre ACPR 6 a consegnargli CHF 1'500.00;

11. ingiuria

per avere a __________, il 31 ottobre 2015, offeso l’onore di ACPR

6, dandogli del pezzente;

12. falsità in documenti

12.1 per avere, a __________

il 30 giugno 2015, nelle circostanze di cui al punto 6.1 del presente atto

d’accusa, al fine di nuocere al patrimonio di ACPR 8, formato e fatto uso di un

documento falso per dimostrare l’avvenuto bonifico di CHF 90'000.00, e meglio

per avere formato e allestito una finta attestazione della banca __________ con

la quale veniva confermato detto bonifico;

12.2 per avere, a __________

nel mese di settembre 2015, nelle circostanze di cui al punto 6.3 del presente

atto d’accusa, al fine di nuocere al patrimonio della ACPR 11 SA, fatto uso di

un documento falso per dimostrare l’avvenuto impiego lecito dei CHF 10'000.00

da lui ricevuti, e meglio per avere utilizzato la “CONFERMA ORDINE” allestista

da IM 2, in cui viene indicata la conferma della ricezione da parte di un

fornitore di mobilio per l’EP Bar __________ per l’importo di EUR 10'000.00;

13. guida senza essere

titolare della licenza

per avere, in Svizzera a partire dal 1. gennaio 2015, condotto

veicoli e motoveicoli vari, praticamente quotidianamente, senza essere titolare

della licenza richiesta;

14. infrazione alla LF sugli

stranieri

Inganno nei confronti delle autorità

per avere, a __________ il 27 marzo 2015, fornendo dati falsi in

merito ai suoi precedenti penali, e meglio omettendo di dichiarare, in

occasione della compilazione del formulario “Autocertificazione precedenti

penale per cittadini UE-AELS e di Stati terzi dove non vige l’obbligo della

presentazione del certificato penale”, di essere stato condannato in

Italia, ingannato l’autorità incaricata del rilascio del permesso, ottenendo in

tal modo il rilascio del permesso di dimora in territorio svizzero;

C. IM 2 singolarmente

15. ricettazione

(subordinatamente al punto 2.5 del presente atto d’accusa)

per avere, a __________, __________ e __________, nel mese di

ottobre 2015, occultato e aiutato ad alienare una cosa che sapeva ottenuta con

un’estorsione, in particolare per avere aiutato IM 1 a vendere o scambiare i

motoveicoli ottenuti con l’estorsione ai danni di ACPR 1 e __________, e meglio

per avere occultato a casa sua il motoveicolo YAMAHA XT 660R e poi averlo

portato presso il garage dove IM 1 l’ha scambiato con il motoveicolo BMW K1200

e poi per avere aiutato a vendere quest’ultimo a __________;

16. falsità in documenti

per avere, a __________ nel mese di settembre 2015, nelle

circostanze di cui al punto 6.3 del presente atto d’accusa, al fine di nuocere

al patrimonio della ACPR 11 SA, formato di un documento falso per dimostrare

l’avvenuto impiego lecito di CHF 10'000.00 ricevuti da IM 1, e meglio per avere

allestito la “CONFERMA ORDINE”, in cui viene indicata la conferma della

ricezione da parte di un fornitore di mobilio per l’EP Bar __________ per

l’importo di EUR 10'000.00;

17. usurpazione di funzione,

tentata

per avere, a __________ e __________, nel mese di agosto 2015,

tentato per un fine illecito di arrogarsi l’esercizio di una pubblica funzione,

fabbricando per lui e per ACPR 3, due finti tesserini di Polizia, alfine di

utilizzarli nel corso di loro visite a __________ presso l’abitazione di ACPR 1,

nel caso in cui qualcuno chiedesse loro conto della loro presenza, ritenuto che

i tesserini sono stati portati a __________, ma mai utilizzati;

18. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, a __________ e in altra località, fino al 19 novembre

2015 e maggio 2015, senza autorizzazione, detenuto 2,3 grammi di marijuana e

mezzo spinello di marijuana, destinati al proprio consumo, nonché consumato un

imprecisato minimo quantitativo della medesima sostanza;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reati previsti: dagli art. 183 cifra 1, 156 cifra 1, 140

cifra 1, 181, 186, 146 cpv. 1, 138 cifra 1, 173, 180, 177, 251 cifra 1 CPS, 95

cpv. 1 lett. a LCStr, 118 cpv. 1 LStr, 160 cifra 1 e 287 CPS, 19a LStup;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1

in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- l’imputato IM 2, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;

- l’avv. RAAP 1,

patrocinatore d’ufficio (GP) dell’accusatore privato ACPR 1;

- gli accusatori privati ACPR

1.

Espletato il pubblico

dibattimento:

mercoledì 12 ottobre 2016, dalle

ore 09:41 alle ore 16:42,

giovedì 13 ottobre 2016, dalle

ore 09:38 alle ore 17:09.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

I. Il

Presidente propone le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:

- il

punto 6.6 è modificato nel senso che l’importo della merce venduta a credito è

di CHF 12'009.00, come risulta dall’allegato 2 al VI ACPR 2 05.11.2015,

allegato al rapporto di segnalazione, AI 4, Inc. 2015.9207;

- il

punto 6.7 è modificato nel senso che l’importo della merce consegnata a credito

è di CHF 5'079.00, come risulta dal VI PG ACPR 4 02.11.2015, p. 6, allegato al

rapporto di segnalazione, AI 4, Inc. 2015.9207.

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Dal profilo materiale,

richiamato l’art. 333 CPP, il Presidente propone di prevedere un’ipotesi

alternativa per quanto concerne il punto 1.2, fattispecie che potrebbe

configurare il reato di coazione (art. 181 CP) e per quanto concerne il punto

2.3, che potrebbe configurare il reato di rapina (art. 140 CP).

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Considerandi

II. Il

Presidente comunica alle parti che intende scostarsi dall’apprezzamento

giuridico dei fatti ex art. 344 CPP e meglio che per il punto 2.1 dell’atto

d’accusa, limitatamente ai CHF 250.00 che erano dovuti a IM 2, entra in

considerazione il reato di coazione in luogo di quello di estorsione imputato

nell’atto d’accusa.

Dà quindi loro facoltà di

esprimersi in proposito.

Le parti non si oppongono.

III. Il

Presidente, richiamato l’art. 344 CP, comunica alle parti che intende scostarsi

dall’apprezzamento giuridico dei fatti e meglio che per il punto 1 dell’atto

d’accusa entra in considerazione il reato di coazione in luogo di quello di

sequestro di persona e rapimento.

Dà quindi loro facoltà di

esprimersi in proposito.

Le parti non si oppongono.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: in entrata osserva che, nonostante la vittima principale, siamo

confrontati con una tipologia di comportamenti che non vogliamo appartengano

alla nostra società. Un recupero crediti effettuato con simili modalità non può

essere tollerato, neppure se la vittima è ACPR 1. In particolare per IM 1

abbiamo un comportamento volontario contro ogni regola del vivere civile, un

totale disprezzo di regole e persone, che pure non possiamo accettare alle

nostre latitudini.

Passando ai singoli reati, le ipotesi di reato di cui ai punti da

8.

a 18 dell’atto d’accusa per il PP sono sufficientemente documentate dagli

atti e almeno in parte ammesse.

In merito alla questione relativa a ACPR 1 e __________, non si

può dire che ACPR 1 è una vittima credibile, ma ciò non vuol dire che tutto ciò

che dice non è vero e inoltre la credibilità di ACPR 1 non è certo inferiore a

quella di IM 1, ma è semmai pari. Per stilare l’atto d’accusa sono quindi stati

presi gli elementi oggettivi accertati. Le dichiarazioni più genuine si hanno

nei primi verbali degli imputati, dove i due ammettono il clima intimidatorio

nei confronti di ACPR 1, che hanno poi cercato di sminuire nel corso

dell’inchiesta ed in particolare in aula. Il PP riassume le prime dichiarazioni

di IM 1 e IM 2. Tra le circostanze certe su cui non ci può essere dubbio alcuno

vi è che IM 1 ha confermato di avere minacciato ACPR 1, il messaggio del

settembre 2015, la chiave dei bulloni per le ruote appoggiata sul tavolo, lo

schiaffo dato a ACPR 1, IM 2 e IM 1 sapevano della precedente visita a ACPR 1

con pestaggio. Vi sono poi le minacce a __________, ammesse, il quale quel

giorno piangeva ed ha detto di avere avuto paura per davvero, tanto da essersi

sentito costretto a convincere ACPR 1 a venire in Ticino ed a consegnare beni

suoi. Del resto, ancora in aula, IM 2 ha ammesso di avere fatto un po’ di

pressione su __________, ciò che ha creato un clima coercitivo. Vi è poi il

controllo sistematico del borsellino delle vittime che IM 1 faceva, il fatto di

avere preso le chiavi e la carta d’identità e di avere quindi fatto capire a ACPR

1.

che era controllato e che se sgarrava sarebbe successo ciò di cui lo avevano

minacciato.

Per quanto attiene al punto 1.2 dell’atto d’accusa, il PP dà

parziale lettura delle prime dichiarazioni di IM 1, rilevando che anche in

questo caso è evidente il clima di coercizione e paura che gli imputati hanno

creato. È chiaro che non si tratta di gesto volontario da parte di qualcuno che

vuole fare un piacere alle persone che l’hanno minacciato. Non dimentichiamoci

poi del proiettile consegnato a ACPR 1 e della frase detta da IM 1 che il

proiettile poteva finirgli nelle gambe, ed il fatto che i PIN non sono stati

digitati da ACPR 1, ma da IM 1 o IM 2. Che senso avrebbe avuto, poi, continuare

a seguirlo e presentarsi a casa sua se non per estorcergli denaro sotto

minaccia. Inoltre, solo IM 2 aveva un piccolo credito con ACPR 1, mentre IM 1

con ACPR 1 non c’entrava nulla e il denaro riscosso non è mai stato consegnato

a __________. ACPR 1 ha subìto quello che ha subìto, dicono gli imputati, solo

per paura della denuncia, ma questa tesi, a mente dell’accusa, non regge; gli

elementi citati dimostrano il clima di terrore creato dagli imputati. Inoltre ACPR

1, con o senza IM 1 o IM 2, sapeva che sarebbe rientrato in carcere per un

certo periodo.

In tutto questo, il ruolo di IM 2 non è stato certo marginale,

egli era sempre presente, anche quando da ACPR 1, e men che meno da __________,

non doveva più prendere nulla. IM 2 aveva maturato una sua rabbia personale e

non si è mai tirato indietro. Egli è salito a __________ già prima di conoscere

IM 1 e poi ancora con lui, ha preso più soldi di quelli che gli spettavano ed

ha effettuato le perquisizioni, è andato a prendere le moto, le ha guidate ed

ha poi aiutato IM 1 a venderle, non è certo stato passivo.

Le visite a __________ non sono durate 2 ore come dice ACPR 1, ma

nemmeno 2 minuti; si tratta di azioni tutte durate almeno 10 minuti, ciò che secondo

la giurisprudenza è sufficiente per il reato di sequestro di persona e

rapimento. A mente dell’accusa, ACPR 1 non era libero di andarsene, non lo

poteva materialmente e idealmente fare.

Relativamente al punto 2 dell’atto d’accusa, il PP rileva che ACPR

1.

non ha scelto liberamente di dare agli imputati CHF 2'500.00 e di dare loro i

codici PIN, ma egli è stato minacciato ed è l’unica via che ha visto per

tenerli un po’ buoni. Le minacce sono poi state riattualizzate con __________ a

__________, sia per l’episodio della consegna del borsellino, sia poi per i

valori consegnati da __________ e le moto portate nei giorni successivi, che

sono state consegnate solo a causa delle minacce ricevute.

Quanto alle rapine, l’accusa sottolinea che ACPR 1 ha dovuto farsi

portare via quegli oggetti perché altrimenti le minacce sarebbero state messe

in atto. Anche se in parte sono stati restituiti vi era comunque il disegno

dell’appropriazione.

Comportamenti nel complesso coattivi sono stati messi in atto

anche per quanto indicato al punto 4 dell’atto d’accusa.

Arrivando ai reati commessi da IM 1 singolarmente, l’accusa, in

merito al punto 6.7 del rinvio a giudizio, rileva che da sole le telefonate

confermano l’ipotesi di quelle macchinazioni che determinano l’inganno astuto.

In tutte queste truffe IM 1 con le sue bugie è riuscito a far credere a diverse

persone che era disposto a restituire il presunto prestito, ciò che in realtà

non avrebbe potuto fare, siccome di soldi non ne ha mai avuti.

Per la questione ACPR 8, va detto che agli atti vi sono i bonifici

non coperti e le note interne di __________ e il falso attestato bancario di

accredito __________, ciò che è sufficiente per l’inganno astuto.

Pacifico anche il reato verso ACPR 9. Le scuse inventate da IM 1

non reggono e sono smentite da tutte le persone coinvolte, tanto più che su

questo aspetto all’inizio aveva negato ogni sua partecipazione.

Vi è poi stato tentativo di truffa anche nei confronti di ACPR 3,

la quale ha chiesto un prestito a IM 1, comprovato anche dal fatto che gli

aveva consegnato i gioielli a garanzia della restituzione; IM 1 le ha fatto

credere di avere già versato i soldi, mentre invece questo non corrispondeva

alla realtà.

Non c’è poi dubbio, a mente dell’accusa, in merito all’ipotesi di appropriazione

indebita, che IM 1 abbia ricevuto gli oggetti in prestito e li abbia poi

venduti intascandosi i soldi.

Sempre nell’ottica dei suoi tentativi di passare per chi si occupa

di recupero crediti e del comportamento da delinquente di IM 1, vi sono poi i

fatti avvenuti ai danni dei coniugi __________.

Per quanto riguarda in fine la guida senza essere titolare della

licenza, l’accusa sottolinea che questo reato è la manifestazione di un totale

dispregio delle regole vigenti.

In merito ai singoli reati imputati a IM 2, l’accusa rileva che la

ricettazione è un’ipotesi subordinata, sottolineando che egli non poteva non

conoscere l’origine di questi oggetti.

Per quanto riguarda il reato di usurpazione di funzioni non si

tratta, per l’accusa, di uno scherzo.

Per quel che ne è della commisurazione della pena, rileva che la

colpa di entrambi gli imputati è grave.

Per IM 1 è grave per tutti i reati che ha commesso, comportandosi

come il peggiore degli strozzini ed approfittando anche di chi non aveva nulla,

per avere tutto senza fare nulla. Di attenuanti non ve ne sono; se non per i

fatti che non potevano che essere ammessi non vi è stata collaborazione e vi

sono anzi state molte versioni diverse e contraddizioni. La prognosi, a mente

dell’accusa, è estremamente negativa: i precedenti in Italia non lo hanno fatto

desistere dal commettere reati appena entrato in Svizzera, dove in realtà è

arrivato solo per fare quello.

Anche la colpa di IM 2 è grave e non ci sono scusanti. L’unica

attenuante generica da riconoscergli è quella dell’incensuratezza e la vita che

ha condotto prima di incontrare IM 1, eccezion fatta per i fatti avvenuti in

precedenza con ACPR 3.

Il PP conclude chiedendo la condanna di IM 1 alla pena detentiva

di 4 (quattro) anni e la revoca della sospensione condizionale concessa alla

pena inflitta con decreto d’accusa del Ministero Pubblico del Canton Ticino il

3.

settembre 2015, osservando che la pena pronunciata sarà parzialmente

aggiuntiva, nonché la condanna dell’imputato alla pena pecuniaria di 5 (cinque)

aliquote giornaliere da CHF 10.00 cadauna.

Per IM 2 chiede la condanna alla pena detentiva di 2 (due) anni o

2.

(due) anni e 6 (sei) mesi, posta al beneficio della sospensione condizionale

per un periodo di prova di 4 (quattro) anni, e la multa di CHF 100.00 (cento)

per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

- l’avv. RAAP 1,

rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, la quale formula e motiva le

seguenti conclusioni: ACPR 1 è stato sequestrato in casa sua a __________, in

una delle nostre valli, minacciato con una chiave per bulloni, picchiato e

rapito dagli imputati. Il motivo: recupero crediti per terzi. Motivo tanto

banale quanto aberrante, una modalità di recupero crediti fortunatamente ancora

estranea alla nostra nazione. Un simile agire deve essere combattuto. Quanto

compiuto da IM 1 e IM 2 è grave e non vi sono giustificazioni. Non vi sono

cittadini di serie A e di serie B e l’applicazione del CP è a tutela di tutti.

A causa delle incursioni degli imputati a casa sua ACPR 1 soffre di insonnia e

per dormire deve ora assumere medicamenti. Gli imputati si sono pure fiondati

nella stanza della sua anziana madre 90enne, ciò che può avere conseguenze

gravi per la sua salute.

Conclude chiedendo la condanna degli imputati per i reati indicati

nell’atto d’accusa, al pagamento delle spese legali ed alla restituzione a ACPR

1.

del motoveicolo Yamaha, del motoveicolo Kawasaki, della tuta e degli

stivaletti da moto, della collana d’oro e della carta d’identità, oppure il

risarcimento per il corrispettivo del danno subìto e che IM 2 debba risarcire

CHF 2'250.00, nonché CHF 10'000.00 per torto morale;

- l’avv. DUF 2,

difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: Truffe, inganni e mezze verità sono elementi che hanno

caratterizzato la vicenda oggi in aula. In questo giro ci è finito pure IM 2,

che prima dell’estate 2015 nulla ha mai avuto a che fare con queste cose. Egli

si è fatto coinvolgere durante un periodo difficile della sua vita, in cui si

trovava in cura psichiatrica inabile al lavoro. È finito nella situazione per

aiutare una conoscente a recuperare i suoi soldi. In tale contesto ha

conosciuto IM 1, con cui ha legato immediatamente instaurando un rapporto di

amicizia.

Il difensore pone l’accento sul fatto che le imputazioni mosse nei

confronti degli imputati trovano la loro origine nelle dichiarazioni di ACPR 1

stesso, che sono state almeno in parte smentite in corso d’istruttoria. Ricorda

inoltre che ACPR 1 è stato condannato per sviamento della giustizia per avere

falsamente accusato IM 1 e IM 2 di un furto. Inoltre, numerosi elementi emersi

in sede istruttoria minano la sua credibilità: l’appuntamento a __________ era

stato concordato, come mostrano i messaggi scambiati tra IM 1 e ACPR 1; ACPR 1

ha indicato in 2 ore la visita, salvo poi essere smentito da __________; ACPR 1

ha detto di aver subito minacce, salvo poi ravvedersi precisando che il primo

incontro era stato abbastanza tranquillo, ciò che è dimostrato anche dal

filmato girato da IM 2 e dal fatto che il terzetto è anche uscito a fumare, ciò

che è stato confermato anche da ACPR 1.

In merito all’episodio della visita a __________, osserva che già

in occasione della prima visita ACPR 1 si era offerto di mostrare il saldo

sulle carte ed ha dichiarato di non essere stato caricato con forza sulla

macchina. Non si capisce poi perché, in caso contrario, non avrebbe avvisto la

Polizia.

In merito agli episodi di cui al punto 1.3 dell’atto d’accusa, a

mente della difesa non sussistono elementi che attestino il reato imputato. Le

dichiarazioni di ACPR 1 non appaiono credibili.

Relativamente all’imputazione di ripetuta estorsione osserva che

sia IM 1 che IM 2 agivano per il recupero del credito vantato da IM 2, dalla __________

e dalla ACPR 3. Entrambi potevano legittimamente pensare di essere legittimati

ad agire per conto della ACPR 3 e della __________, ciò in quanto entrambe

continuavano continuamente a tenersi informate sull’evolversi della situazione.

Il difensore contesta quindi che il suo assistito abbia agito per procacciare a

sé o ad altri un indebito profitto, ma l’intenzione era quella di dare i soldi

alla __________.

Osserva inoltre, in merito all’episodio di __________, che i PC e

la collanina sono stati offerti in pegno da ACPR 1 e non è mai stata intenzione

degli imputati tenerli.

Per i fatti di __________ rileva che nei confronti di __________

non sono state fatte minacce di sorte; da una parte __________ dice di essere

stato minacciato e dall’altra che si parlava di avviare assieme un’attività

imprenditoriale. __________ ha anche ammesso che sia IM 1 che ACPR 1 hanno

raccontato “un po’ di palle”. IM 2, peraltro, non ha partecipato

direttamente alla consegna degli oggetti a IM 1.

Chiede quindi il proscioglimento del suo assistito da questo reato

e dal punto 15 subordinato.

La difesa contesta inoltre l’ipotesi di ripetuta rapina, in quanto

gli imputati non agivano per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto e

gli oggetti sono stati loro consegnati di sua spontanea volontà da ACPR 1, il

quale ha indicato che il primo incontro era stato tranquillo.

In merito al punto 16 dell’atto d’accusa osserva che IM 2 mai ha

avuto l’idea di ingannare qualcuno mediante il documento da lui redatto. Il

reato non sussiste in assenza del presupposto soggettivo.

Chiede quindi il proscioglimento di IM 2 dalle imputazioni di cui

ai punti 1, 2, 3, 4, 15 e 16 dell’atto d’accusa e – subordinatamente – la

derubricazione in coazione dei punti 1, 2 e 3.

Quanto alla commisurazione della pena, la difesa osserva che la

spiegazione per il comportamento di IM 2 è da ricercare non solo nell’amicizia

venutasi a creare con IM 1, ma anche nella rabbia venutasi a creare per il

comportamento di ACPR 1. IM 2, inoltre, ha avuto un ruolo del tutto marginale,

come tirapiedi o segretario di IM 1, come indicato da __________. IM 2 si è

sempre sincerato che non succedesse nulla di grave, tranquillizzando IM 1

quando questi perdeva la calma e convincendolo a restituire i soldi a __________.

Conclude chiedendo la pena inflitta al suo assistito non superi 1

(un) anno di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

massimo 2 (due) anni. La prognosi per IM 2 è sicuramente favorevole. In tal

senso la difesa sottolinea che a seguito dell’arresto egli ha perso il lavoro,

ma si è premurato di non accumulare debiti. Finché è in disoccupazione vi sono

inoltre buone prospettive per un suo reinserimento nel mondo del lavoro. IM 2

risulta inoltre incensurato.

Non si oppone alla multa di CHF 100.00 proposta dall’accusa, ma si

oppone alle richieste di risarcimento di ACPR 1;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: Abbiamo visto una serie di dichiarazioni discordanti, non c’è una

versione che collima, perché tutta la fattispecie è caratterizzata da persone

che truffano, mentono e fanno documenti falsi. In questo contesto IM 1 si

inserisce, con il suo tono di voce un po’ perentorio, che spaventa un po’, ma

da qui ad arrivare a dire che sia una persona capace di sequestrare e rapire ACPR

1.

vi è parecchia strada.

La difesa ricorda che ACPR 1 è stato recentemente condannato per

avere truffato delle persone e per avere accusato falsamente IM 2 e IM 1 di

avergli sottratto CHF 46'000.00. La parte civile è quindi una persona estremamente

scaltra, che ha colto quest’occasione per gettare la colpa di fatti da lui

commessi su IM 2 e IM 1. Bisogna chiedersi come è possibile, in tutto questo

marasma di dichiarazioni poco lineari, estrapolare dei dati oggettivi. Non c’è,

ad esempio, una chiamata alla Polizia dopo l’asserito rapimento. Nel suo primo

verbale d’interrogatorio ACPR 1 dichiara che la chiave per ruote non è stata

utilizzata per minacciarlo e che quel giorno non è stato minacciato né

picchiato dagli imputati. Manca quindi il mezzo coercitivo. Quando poi IM 1 e IM

2.

lasciano la casa, ovvero dopo una mezz’oretta, ACPR 1 non chiama la Polizia.

Non c’è prova in nessuno dei capi di imputazione dall’ 1.1 all’1.3 che ACPR 1

sia stato in qualche modo sequestrato e rapito. Le sue dichiarazioni non

possono essere ritenute un elemento di prova sufficiente a carico degli

accusati. È vero che IM 1 e IM 2 si sono fatti consegnare dei soldi da ACPR 1,

ma in parte è avvenuto per recuperare dei crediti, quindi non vi è l’elemento

dell’indebito arricchimento, e in ogni caso le minacce di gravi conseguenze non

sono in nessun modo dimostrate.

__________ non ha mai dato segno di voler effettivamente

difendersi. Se fosse stato così impaurito, si sarebbe rivolto alla giustizia e

non avrebbe dato appuntamento agli imputati. Le cose sono state strumentalmente

utilizzate nel corso dell’istruttoria per poter avere dei vantaggi, e meglio

per accusare altri dei propri comportamenti e per poter chiedere un

risarcimento agli accusati. Le dichiarazioni di ACPR 1 non sono lineari e non

possono costituire un elemento a carico di IM 1.

Le imputazioni di violazione di domicilio, truffa, diffamazione,

ingiuria, falsità in documenti, guida senza licenza, infrazione alla LF sugli

stranieri e il punto 9.3 per quanto attiene al reato di minaccia non sono

contestate.

La difesa chiede che IM 1 venga assolto dal reato di ripetuto

sequestro di persona e rapimento e che i reati di cui ai punti 2 e 3 vengano

semmai derubricati in ripetuta coazione. Chiede inoltre la derubricazione in

tentata coazione dei reati relativi a ACPR 3 e suo marito e che la stessa cosa

avvenga per il punto 10.2 ai danni di ACPR 6.

IM 1 millantava conoscenze mafiose, ma in realtà era disperato e

non aveva nemmeno soldi per comprare i pannolini a suo figlio. Ritiene che i

motivi di IM 1 siano dettati dalla disperazione e dalla grave situazione

economica in cui si è trovato e comunque l’atteggiamento della parte civile ACPR

1.

non ha aiutato a contenere il protrarsi di questa situazione.

Sottolinea, quanto alla collaborazione, che IM 1 ha fornito

elementi importanti per lo svolgimento dell’inchiesta. L’inchiesta è stata

complicata, ma questo non è a lui attribuibile.

Rileva inoltre che l’ultima condanna di cui si è macchiato IM 1

risale non tanto al 14 gennaio 2010, poiché trattasi di una conferma di una

sentenza da parte della Corte di appello, ma al 22 maggio 2006 ed è quindi

datata.

In considerazione del fatto che non ci sono le prove che IM 1

abbia rapito, sequestrato, rapinato ed estorto soldi, chiede che la pena

detentiva comminata venga contenuta in 3 (tre) anni e che sia data la

concessione di una sospensione condizionale parziale, perché IM 1 è in carcere

da quasi un anno, quando ha rinunciato al suo permesso B ritirando il ricordo

al consiglio di Stato ha ricevuto la lettera di espulsione immediata e se ne

tornerà quindi immediatamente in Italia. La richiesta è quella di lasciare che IM

1.

vada a fare i conti con la giustizia in Italia, non ha senso tenerlo qui a

scontare ancora il carcere a __________, dove praticamente per questioni

finanziarie non riceve nemmeno le visite di moglie e figli, ma ritiene più

appropriato che venga risocializzato in Italia;

- il Procuratore pubblico

non replica;

- l’accusatore privato,

rispettivamente il suo patrocinatore, non replica.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Premessa

1.

La presente sentenza

riguarda unicamente l’imputato IM 1, posto che essendo la pena pronunciata nei

confronti di IM 2 non superiore a 24 mesi e non essendo stato formulato annuncio

d’appello, non si impone di motivare la decisione (art. 82 CPP). Riferimento a

quest’ultimo imputato verrà pertanto fatto unicamente nella misura in cui si

rivelasse necessario al fine di argomentare la posizione del coimputato.

II) Questione pregiudiziale

2.

In entrata di dibattimento,

richiamato l’art. 333 CPP, il Presidente ha proposto di prevedere l’ipotesi

alternativa della coazione ex art. 181 CP per il punto 1 dell’atto d’accusa e

l’ipotesi alternativa della rapina ai sensi dell’art. 140 CP per l’imputazione

di cui al punto 2.3 dell’atto d’accusa.

Essendosi le parti dichiarate d’accordo, l’atto d’accusa è stato

modificato di conseguenza.

III) Correzioni dell’atto

d’accusa

3.

Per le correzioni dell’atto

d’accusa si rimanda al verbale del dibattimento osservando che le parti hanno

aderito alla proposta del Presidente di modificare il punto 6.6 nel senso che

l’importo della merce venduta a credito è di CHF 12'009.00, come risulta

dall’allegato 2 al VI ACPR 2 05.11.2015, allegato al rapporto di segnalazione,

AI 4, Inc. 2015.9207, e il punto 6.7 nel senso che l’importo della merce

consegnata a credito è di CHF 5'079.00, come risulta dal VI PG ACPR 4

02.11

, p. 6, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4, Inc. 2015.9207.

IV) Vita anteriore e

precedenti penali dell’imputato

4.

IM 1 è nato il __________,

a __________.

Al PP l’imputato ha fornito un breve riassunto della sua vita:

"

Sono nato a __________, vicino a __________. Mio padre è __________,

mia madre __________, ma io sono nato e cresciuto a __________.

Ho una sorella maggiore che vive in __________. I miei genitori

vivono in __________. Dopo le scuole dell’obbligo ho conseguito il diploma

__________, al termine della quinta superiore a 19 anni. Avevo in

seguito un bar a __________. A 24/25 anni mi sono sposato a __________.

Non ho avuto figli da questa relazione che è terminata nel

2006/2007.

Dopo il bar in Italia sono stato in carcere per 3 anni e 11 mesi.”

(VI PP 20.11.2015, p. 2 e 3, allegato 2 al rapporto d’inchiesta,

AI AI 7, Inc. 2015.9207).

L’imputato ha peraltro dichiarato di essere uscito di prigione il

2.

dicembre 2012 e di non avere intenzione di tornare in Italia, siccome in caso

contrario dovrebbe scontare 8 mesi di detenzione per guida senza licenza. Ha

quindi aggiunto di essere venuto in Svizzera il 1. gennaio 2015 per una

scommessa con sé stesso, intenzionato ad iniziare una nuova vita, lontana dai

problemi avuti in Italia.

Una volta arrivato in Svizzera, avrebbe passato qualche tempo nel

Canton Grigioni, ospitato da un amico che avrebbe dovuto aiutarlo a trovare un

lavoro, ciò che di fatto non è avvenuto. Si sarebbe quindi trasferito in Ticino

con la compagna incinta e il figlio (VI PP 20.11.2015, p. 3 e 4, allegato 2 al

rapporto d’inchiesta, AI 7, Inc. 2015.9207).

5.

L’imputato è stato oggetto

di numerosi procedimenti penali in Italia, sfociati in altrettante condanne

risultanti da casellario giudiziale (AI 2, Inc. 2015.9207), e meglio:

- sentenza del 7 dicembre

2005.

del Tribunale in composizione monocratica di __________: 2 mesi di

reclusione per ricettazione e falsità in scrittura privata;

- sentenza del 3 febbraio

2006.

della Corte di appello di __________: 2 anni 4 mesi e 20 giorni di

reclusione e multa di EUR 1'200.00 per rapina continuato e rapina in concorso;

- sentenza del 10 dicembre

2007.

della Corte di appello di __________: 5 anni di reclusione per atti

sessuali con minorenne continuato e sottrazione di persone incapaci;

- sentenza del 14 gennaio

2010.

della Corte di appello di __________: reclusione di 1 anno e multa di EUR

500.00

per rapina, sostituzione di persona continuato e uso illecito di carte

di credito continuato.

Sebbene risieda nel nostro Paese da neppure 2 anni, IM 1 non è

incensurato neppure in Svizzera.

Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero (AI 10, Inc.

2015.

) egli risulta essere stato condannato una prima volta dal Ministero

Pubblico del Canton Grigioni, il 15 aprile 2015 – a pochi mesi, quindi, dal suo

arrivo in Svizzera – alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da CHF

50.00

cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per

conduzione di un veicolo a motore senza licenza di condurre.

Il 3 settembre 2015 l’imputato è stato poi condannato dal

Ministero Pubblico del Cantone Ticino alla pena pecuniaria di 60 aliquote

giornaliere da CHF 90.00 cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 3 anni, e multa di CHF 1'000.00, sempre per conduzione di un veicolo a

motore senza licenza di condurre (commissione reiterata) e contravvenzione alla

legge sul contrassegno stradale.

6.

Dall’estratto dell’ufficio

esecuzione e fallimenti di Bellinzona risulta che IM 1 ha accumulato nell’anno

di soggiorno in Ticino 23 esecuzioni per un totale di circa CHF 76'000.00,

mentre la convivente __________ nello stesso periodo ha accumulato 10

esecuzioni per un totale di circa CHF 9'600.00 (rapporto d’inchiesta, p. 28, AI

97, Inc. 2015.9207).

V) Circostanze dell’arresto,

inchiesta e atto d’accusa

7.

L’inchiesta in oggetto

trova origine nella raccolta di informazioni riguardanti IM 1, sospettato di

aver organizzato una truffa e appropriazione indebita ai danni di ACPR 8, ACPR

10, la ACPR 11 SA e ACPR 9 (Inc. 2015.5488, 2015.7273, 2015.9024 e 2015.5776).

Dalle verifiche esperite è poi emerso che IM 1 – unitamente al

coimputato IM 2 – si sarebbe macchiato di altri reati, commessi nei confronti

di ACPR 1 nell’ambito della sua presunta attività di recupero crediti (Inc.

2015.

).

Dando seguito ai mandati di accompagnamento coattivo (AI 3 e 11,

Inc. 2015.9207) e agli ordini di perquisizione e sequestro (AI 4 e 12, Inc.

2015.

) emessi dal PP nei loro confronti, il 19 novembre 2015 gli agenti

della Polizia Cantonale si sono presentati presso il domicilio degli imputati.

La perquisizione effettuata all’interno delle abitazioni di IM 1 e

IM 2 ha permesso di rinvenire un PC di proprietà di ACPR 1 e la sua carta

d’identità (rapporto d’inchiesta, p. 2-4 e 13, AI 97, Inc. 2015.9207).

IM 1, assunto a verbale il giorno del suo arresto, ha ammesso

parzialmente i fatti, minimizzando tuttavia le sue responsabilità e contestando

le accuse più gravi a suo carico (rapporto d’inchiesta, p. 19, AI 97, Inc.

2015.

).

8.

Dando seguito all’istanza

formulata dal PP (AI 20, Inc. 2015.9207), con decisione del 21 novembre 2015 il

GPC ha ordinato la carcerazione preventiva dell’imputato sino al 19 febbraio

2016.

(AI 22, Inc. 2015.9207).

Il 15 gennaio 2016, IM 1 è stato posto in regime di esecuzione

anticipata della pena (AI 69, Inc. 2015.9207).

9.

Con atto d’accusa 88/2016

del 3 giugno 2016 il PP ha rinviato a giudizio IM 1 e IM 2 per i reati di

ripetuto sequestro di persona e rapimento, ripetuta rapina, ripetuta coazione e

ripetuta violazione di domicilio, il solo IM 1 per i reati di ripetuta truffa

(in parte tentata), appropriazione indebita, ripetuta diffamazione, ripetuta

minaccia, ripetuta estorsione (tentata), ingiuria, falsità in documenti, guida

senza essere titolare di licenza, infrazione alla LF sugli stranieri e il solo IM

2.

per i reati di ricettazione, falsità in documenti, usurpazione di funzione

(tentata) e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

VI) Imputazioni di ripetuto

sequestro di persona e rapimento, in alternativa coazione, ripetuta estorsione,

in parte in alternativa rapina, ripetuta rapina e ripetuta coazione (punti da 1

a 4 dell’atto d’accusa)

A) Fatti di cui all’atto

d’accusa

1) Fatti del 13 e 14

settembre 2015 (punti 1.1, 2.1, 3.1 e 4.1 dell’atto d’accusa) nei confronti di ACPR

1.

10.

Secondo l’atto d’accusa,

oggetto dell’estensione di cui in entrata, IM 1, in correità con IM 2, si

sarebbe reso colpevole del reato di sequestro di persona e rapimento, in

subordine coazione, per avere, a __________, il 13 settembre 2015,

presentandosi dopo averlo già minacciato, trattenuto indebitamente in casa sua ACPR

1.

per almeno 40 minuti, impedendogli di partire o anche solo di muoversi e

agire liberamente, usando minaccia, in particolare presentandosi da lui con una

chiave per bulloni che gli è stata mostrata e poi posata sul tavolo,

minacciandolo direttamente all’integrità fisica, chiedendogli di consegnare

loro il portamonete perché ne verificassero il contenuto, perquisendogli la

casa alla ricerca di soldi o oggetti di valore che ACPR 1 avrebbe dovuto dare

loro per ripagare le vittime del suo presunto agire, lasciando in fine

l’abitazione dopo avere preso 2-3 PC e una collanina a garanzia della promessa

di un pagamento il giorno successivo, costringendolo quindi pure a tollerare

tutti questi atti (punto 1.1 dell’atto d’accusa).

Per avere, sotto minaccia, sottratto 2-3 PC e una collanina, IM 1

si sarebbe pure reso colpevole del reato di rapina (punto 3.1 dell’atto

d’accusa).

L’imputato si sarebbe inoltre reso colpevole del reato di

estorsione per avere, minacciandolo di gravi conseguenze alla sua integrità

fisica, indotto ACPR 1 a consegnare a lui e IM 2 CHF 2'500.00 a __________ il

14.

settembre 2015, in parte per ripagare un debito di CHF 250.00 che aveva con IM

2, in parte per ripagare presunti torti subìti da altre persone, ritenute le

minacce già proferite almeno il 13 settembre 2015 durante la visita a __________

di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa, nonché attraverso la presa a garanzia

di 2-3 PC e di una collanina d’oro la sera precedente e considerato che in

realtà i soldi sarebbero poi stati spartiti tra IM 1 e IM 2 (punto 2.1

dell’atto d’accusa).

In fine, il 14 settembre 2015, a __________, IM 1 si sarebbe reso

colpevole del reato di coazione per avere costretto ACPR 1 a tollerare che

trattenesse uno dei PC di cui, unitamente a IM 2, si era impossessato il giorno

precedente, ritenute le minacce proferite e il tenore dell’agire dei due (punto

4.1

dell’atto d’accusa).

a) Le dichiarazioni di ACPR

1.

11.

L’AP ACPR 1, esprimendosi sui

fatti avvenuti il 13 e 14 settembre 2015, ha premesso di conoscere IM 2 da

circa un anno e mezzo e di averlo conosciuto alla __________ di __________ dove

quest’ultimo lavorava come macellaio. Avendo scoperto di essere entrambi

appassionati di motociclismo avrebbero iniziato a frequentarsi.

In quel periodo l’AP ha riferito di avere chiesto a IM 2 un

prestito di CHF 250.00, denaro che gli avrebbe poi restituito. Un secondo

prestito di CHF 250.00 sarebbe poi stato chiesto nel corso del mese di luglio

2015.

Ad un certo punto IM 2 avrebbe iniziato a chiedergli la restituzione del

denaro, anche minacciandolo. ACPR 1 dal canto suo avrebbe dato rassicurazioni

in merito alla restituzione, senza tuttavia riuscire a rifondere i CHF 250.00 a

causa della sua precaria situazione economica (VI PG 08.11.2015, p. 2, allegato

al rapporto di segnalazione 10.11.2015, AI 4; VI PP confronto IM 2/ACPR 1

14.01

, p. 6, AI 66).

12.

Per quanto attiene alla

conoscenza con IM 1, ACPR 1 ha riferito di avere avuto un primo (seppur

indiretto) contatto con lui l’11 settembre 2015, allorquando, mentre si trovava

in Albania, ha ricevuto un SMS dal seguente tenore:

"

ciao ascolta tu non mi conosci tu hai bidonato una mia cara amica

15'000 franchi ora io da buon calabrese o mi dai i soldi oppure ci vediamo

presto molto presto e non sarà per un caffè so dove abiti so che sei in Albania

so tutto di te di tua mamma di tuo padre e la tua famiglia i soldi indietro o

te ne penti giuro”

(VI PG 08.11.2015, p. 3, allegato al rapporto di segnalazione

10.11

, AI 4).

Alla sua domanda a sapere chi fosse e cosa volesse, l’AP ha

riferito di avere ricevuto in risposta un altro messaggio, nel quale si faceva

riferimento al negozio di scarpe __________. Più precisamente, IM 1 gli avrebbe

detto che doveva dei soldi a una sua amica titolare di questo negozio di scarpe.

Avendo capito che si trattava di una questione legata a ACPR 3, ACPR 1 avrebbe

replicato di non avere alcun debito con lei avendolo estinto con la cessione di

un’autovettura e del denaro.

IM 1 gli avrebbe allora dato appuntamento al suo ritorno dall’Albania

il 13 settembre 2013 (VI PG 08.11.2015, p. 3, allegato al rapporto di

segnalazione 10.11.2015, AI 4; VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 3, AI

65).

A questo proposito l’AP ha riferito:

"

(…) non sono stato io a dargli appuntamento a __________. Io gli

ho detto a che ora rientravo e che avrei preferito vederlo nei giorni

successivi. Lui però insisteva e mi ha comunicato, via SMS, che mi avrebbe

aspettato a __________.”

(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 4, AI 65).

13.

Domenica 13 settembre 2015,

come concordato con l’amico __________, quest’ultimo sarebbe andato a prenderlo

all’aeroporto e lo avrebbe accompagnato a __________ con la sua autovettura.

Durante il tragitto, ACPR 1 gli avrebbe esternato le sue preoccupazioni per gli

SMS minacciosi ricevuti da IM 1, facendoglieli leggere, e per il fatto che a __________

vi era qualcuno ad attenderlo, motivo per cui chiedeva all’amico di restare con

lui (VI PG 08.11.2015, p. 3, allegato al rapporto di segnalazione 10.11.2015,

AI 4; VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 4, AI 65). Va precisato che

l’AP ha riferito che mentre era in viaggio dall’Albania, IM 2 gli avrebbe

mandato un messaggio con il quale gli chiedeva di avvisarlo quando sarebbe

arrivato a __________, in modo da poter avvisare IM 1 (VI PP confronto IM 1/ACPR

1.

14.01.2016, p. 4, AI 65).

Giunti a __________, verso le ore 22:30, nei posteggi del negozio __________,

ACPR 1 e __________ avrebbero notato l’autovettura vettura VW Passat che l’AP

aveva venduto a ACPR 3 e dalla quale sarebbero scesi IM 2 e IM 1, il quale,

avrebbe chiesto perentoriamente all’AP di parlare con lui.

__________ si sarebbe quindi rivolto a IM 1 chiedendogli di

evitare la violenza. Dopo essere stato tranquillizzato al proposito, l’amico di

ACPR 1 avrebbe quindi lasciato il luogo (VI PG 08.11.2015, p. 3 e 4, allegato

al rapporto di segnalazione 10.11.2015, AI 4).

A questo proposito nel verbale dell’8 novembre 2015 l’AP si è così

espresso:

"

IM 1 mi intimava con tono perentorio che doveva parlare con me. __________

si rivolgeva a IM 1 chiedendogli di evitare la violenza. IM 1 rispondeva “…no

no…niente mani”. __________ lasciava dunque il luogo.”

(VI PG 08.11.2015, p. 4, allegato al rapporto di segnalazione

10.11

, AI 4).

14.

In occasione dell’interrogatorio

del 26 novembre 2015 l’AP ha modificato le sue precedenti dichiarazioni,

affermando che __________ non aveva lasciato il luogo di sua spontanea volontà,

ma che era stato IM 1 a dirgli che la sua presenza non era gradita:

"

IM 1 gli ha fatto capire che la sua presenza non era gradita nel

senso che gli ha detto che di lui non avevano bisogno. __________ si è

raccomandato dicendogli “mi raccomando niente mani addosso” inteso che non

dovevano picchiarmi. IM 1 e IM 2 lo rassicuravano e quindi __________ se ne

andava.”

(VI PG 26.11.2015, p. 3 e 4, allegato 14 al rapporto d’inchiesta

08.04

, AI 97).

15.

Senza essere invitati, IM 2 e

IM 1 sarebbero quindi entrati in di ACPR 1 (VI PG 08.11.2015, p. 4, allegato al

rapporto di segnalazione 10.11.2015, AI 4).

In merito a quanto avvenuto all’interno della casa, in occasione

del suo primo interrogatorio l’AP ha raccontato:

"

IM 1 si è comportato da padrone, mi ha ordinato di sedermi, ha

aperto il frigo e si è servito da bere senza chiedere il permesso. Faceva il

“duro” e l’arrogante ed utilizzava un linguaggio e delle espressioni minatorie.

Benché intimorito ho chiesto spiegazioni sul motivo della loro visita. IM 1 mi

informava che io dovevo dare dei soldi a __________, 37'000 franchi. Alle mie

lamentele che non era vero IM 1 si alterava e mi diceva che la __________ non

vuole fare denuncia e che adesso i soldi li devo dare a lui e che li voleva

subito.

IM 1 affermava che lui e IM 2 si occupavano di riscossione

crediti; e che sapevano che io avevo i soldi. Mi esortavano sotto minaccia di

percosse di tirarli fuori. IM 1 ad un certo punto mi ha ordinato di

consegnargli il portamonete. Era notte, ero solo, ed avevo paura di quei due.

Quella sera avevo due portamonete in tasca; uno con i franchi e gli Euro, circa

500.

— e nell’altro invece alcuni LEK che è la valuta albanese. Consegnavo al IM

1.

questo secondo portamonete. Lui verificava questa valuta poi, vedendo che non

c’erano franchi, me lo ritornava.

IM 1 non contento ordinava al IM 2 di perquisire la casa. IM 2 si

è alzato e si è rivolto a me dicendomi “…__________…..dimmi dove sono i soldi

che oggi ti prendo solo i soldi che hai qui in casa..”. (…) Ribadivo di non

avere soldi. IM 1, che ho avuto l’impressione comandasse anche IM 2, gli

ordinava di “buttare all’aria la casa”. (…)

Non ho potuto seguirlo poiché IM 1 mi ha ordinato di rimanere

fermo e seduto al tavolo della sala. Lo informavo che volevo avvisare mia madre

che ero tornato dal viaggio e che tutto è andato bene; in realtà volevo

chiamare la polizia e lasciare la comunicazione aperta. IM 1 non me lo

permetteva dicendo che dovevo stare seduto.

IM 2 restava nei piani superiori per almeno 20 minuti, quindi

scendeva informando di non aver trovato nulla. Perquisivano il piano terra,

sempre IM 2. IM 1 aveva il compito di controllarmi. Si è anche preso una birra

dal frigo. L’unica cosa che ha fatto è stata quella di perquisire il bagaglio

che ho riportato dall’Albania; anche li senza nulla trovare.”

(VI PG 08.11.2015, p. 4 e 5, allegato al rapporto di segnalazione

10.11

, AI 4).

Nel verbale del 13 novembre 2015 lo stesso AP ha riferito:

"

Dapprima IM 1 ha utilizzato un tono abbastanza civile, mi diceva

di sapere che avevo dei soldi, che avevo un lingotto da un chilo e che lui

aveva l’incarico di ricuperare questi soldi. Solo in questo momento ho capito

che parlavano della __________, credevo che fossero venuti per la ACPR 3. Io ho

negato categoricamente di avere questo oro come pure i soldi. IM 1 si

arrabbiava e cambiava tono. Mi minacciava di percosse e con tono autoritario mi

esortava a dargli i soldi altrimenti avrebbe ribaltato la casa. Non mi hanno

picchiato; ricordo alcune affermazioni quali “….prega il Signore che non

troviamo i soldi altrimenti finisci male.” ed altre affermazioni del genere. Mi

hanno minacciato parlando per sottointesi.

Io avevo paura, non ho reagito in alcun modo (…).

IM 1 era divenuto aggressivo verbalmente e anche nell’espressione

del viso.

Avevo paura anche per quello che mi diceva IM 1, che si vantava di

aver già ucciso una persona e che non gli faceva nulla ammazzarne un’altra, di

aver già fatto galera in Italia ed aver conosciuto in questo ambiente molte

persone; inoltre di essere parente anche di tale “__________” che però non so

chi sia. (…)

IM 2 e IM 1 sono rimasti in casa almeno due ore.”

(VI PG 13.11.2015, p. 2 e 3, allegato 19 al rapporto d’arresto

provvisorio, AI 12).

Nel verbale del 26 novembre 2015 ACPR 1 ha ribadito:

"

Ero spaventato poiché IM 1 era aggressivo. Avevo paura ed ho

chiesto a IM 1 se potevo telefonare a mia madre, di fatto volevo chiamare la

Polizia. Non mi è stato concesso di telefonare da parte di IM 1, IM 2 in questo

momento era al piano superiore ad effettuare la perquisizione. Per essere

precisi inizialmente eravamo tutti seduti poi quando IM 2, su ordine di IM 1,

si è alzato ed è salito di sopra per la perquisizione mi sono alzato a mia

volta con lo scopo di prendere il telefono e lì IM 1 mi domandava cosa stessi

facendo e che dovevo stare seduto e fermo. IM 1 si comportava come se fosse

stato a casa sua, si è addirittura servito da bere dal frigorifero. Io non ho

più osato alzarmi.

(…) IM 1 e IM 2 si sono intrattenuti per almeno 2 ore.

(…) ero talmente terrorizzato che non ho telefonato a nessuno, mi

sono messo a rimettere in ordine casa.

(…) il tono di IM 1 mentre mi dava gli ordini era autoritario

tanto, come già più volte riportato, da intimorirmi.”

(VI PG 26.11.2015, p. 6, allegato 14 al rapporto d’inchiesta

08.04

, AI 97).

Il 14 gennaio 2016 davanti al PP, l’AP ha riferito:

"

Una volta in casa IM 1 ha cominciato a parlarmi del lingotto e ha

cominciato a chiedermi dei soldi in generale. Mi ha detto che dovevo CHF

30'000.-. Io ho detto che di soldi non ne avevo.”

(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 4, AI 65).

15.

In un interrogatorio successivo,

ACPR 1 ha poi aggiunto un particolare di non poco conto al suo racconto,

riferendo della presenza, nelle mani di IM 1, di una chiave per stringere i

bulloni delle ruote:

"

(…) IM 1 aveva nella manica della giacca, mi sembra a destra, una

chiave per stringere i bulloni delle ruote. Dopo una decina di minuti che siamo

entrati in casa mia IM 1 l’ha tolta dalla manica e mostrandomela mi diceva che

se non mi fossi presentato quel giorno mi sarebbe venuto a cercare con

quell’attrezzo, lasciandomi chiaramente intendere che l’avrebbe utilizzato

sulla mia persona. Di fatto questa chiave non è stata utilizzata per

minacciarmi in quel momento.”

(VI PG 26.11.2015, p. 4, allegato 14 al rapporto d’inchiesta

08.04

, AI 97).

Ciò è stato da lui ribadito anche il 14 gennaio 2016, in occasione

del confronto con IM 1:

"

Ero intimorito, anche perché quando siamo entrati IM 1 ha tirato

fuori e messo sul tavolo una chiave per le ruote della Fiat (…).”

(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 4, AI 65).

L’AP ha pure aggiunto:

"

(…) quella sera sono stato minacciato. IM 1 mi ha chiesto, dopo

cinque minuti che eravamo seduti, il mio portafoglio e io gliel’ho dato.

(…) oltre alla situazione, alla richiesta dei soldi, IM 1 mi ha

detto che se non gli portavo i soldi me le avrebbe in sostanza date.

(…) non mi ha minacciato di denunciarmi, ma di farmela pagare.”

(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 6, AI 65).

"

(…) IM 1 diceva che aveva tutte le conoscenze del mondo e che se

non restituivo i soldi mi poteva anche “far pestare”. Mi ha anche detto che se

andavo a finire alla Stampa per la denuncia aveva le conoscenze anche lì e mi

avrebbe fatto sistemare anche in carcere.”

(VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 3 e 4, AI 66).

16.

Prima di lasciare la sua

abitazione, IM 1 avrebbe detto all’AP che il suo debito di CHF 250.00 nei

confronti di IM 2 era nel frattempo salito a CHF 2'500.00 e si sarebbero

impossessati di alcuni oggetti a garanzia del pagamento di questa somma il

giorno successivo:

"

(…) detengo 3 computer portatili; il più recente lo ho acquistato

l’anno scorso, un Acer, mentre gli altri due erano più vecchi. IM 1 mi

informava che avrebbe preso i computer e ordinava a IM 2 di impossessarsene;

così come i cablaggi e la borsa. IM 1 notava che avevo una collana d’oro con un

ciondolo a crocefisso al collo e mi ordinava di consegnarla a lui. Io eseguivo.

Prima di andare IM 1 mi diceva che io ero debitore di franchi

250.

— con il presente IM 2; mi informava che ora l’importo era cambiato e che

il giorno seguente dovevo consegnargli 2'500 franchi alla stazione di __________.

Mi dava appuntamento per le 12:00. IM 1 precisava che se gli avessi portato i

soldi mi avrebbe restituito la collana ed i tre computer. Ovviamente le sue

affermazioni erano condite con minacce di percosse.

Finalmente se ne andavano; era ormai mezzanotte o forse le 03:00.

Sono rimasti a casa mia per circa 2 ore ed in quelle due ore io non ho potuto

fare altro di quello che mi ordinavano.”

(VI PG 08.11.2015, p. 5, allegato al rapporto di segnalazione

10.11

, AI 4).

Queste le dichiarazioni dell’AP in occasione dell’interrogatorio

del 26 novembre 2015:

"

Prima di andarsene, IM 1 mi ha chiesto di consegnargli la

collanina che indossavo, cosa che ho fatto. Preciso che a IM 2 dovevo ridare

CHF 250 che mi aveva prestato. IM 1 in quell’occasione mi diceva che a “suo

fratello” dovevo ancora versare CHF 250, ma che ora erano diventati CHF 2500.

Prima di andarsene prendevano con loro tre computer che avevo in casa.

Logicamente questi sono stati presi senza la mia autorizzazione. Entrambi mi

dissero che appena consegnati i CHF 2500, mi avrebbero ridato computer e

collanina. Veniva fissato un incontro per il giorno seguente alle 12.00 presso

la stazione ferroviaria di __________.”

(VI PG 26.11.2015, p. 3 e 4, allegato 14 al rapporto d’inchiesta

08.04

, AI 97).

Il 16 dicembre 2015, dinanzi al PP, ACPR 1 ha ribadito:

"

Ricordo che a IM 2 dovevo CHF 250.00. Ma in occasione di quella

prima visita, IM 1 mi disse che erano diventati appunto 2'500.00 che dovevo a IM

2.

(VI PP 16.12.2015, p. 5, AI 50).

Il 14 gennaio 2016, l’AP ha ancora confermato che:

"

(…) IM 1 mi disse che quei CHF 250.- erano diventati 2'500.- CHF.

Io sapevo di doverli a IM 2.”

(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 4, AI 65).

17.

Posto a confronto con IM 2 ACPR

1.

ha dichiarato che:

"

In merito ai CHF 250.- quando ero al tavolo con IM 1, non ricordo

se c’era anche IM 2, io ho confermato che gli dovevo questi soldi e IM 1 mi ha

detto che ora erano diventati CHF 2'500.-. In merito a questi soldi a casa mia

non si è parlato della __________. (…)

IM 1, parlando al plurale, ma io riferivo queste minacce solo a

lui, diceva che se non mi sarei presentato il giorno dopo sarebbero venuti a

sistemarmi.”

(VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 4 e 5, AI 66).

18.

In occasione del confronto

con IM 1, l’AP ha inizialmente menzionato 2 computer in luogo dei 3 fino ad

allora citati (VI PP 14.01.2016, p. 6, AI 65: “alla fine del primo incontro

siamo poi rimasti d’accordo che ci saremmo visti il giorno dopo quando io avrei

dovuto consegnare CHF 2'500.- che effettivamente ho detto loro che avrei

recuperato da un lavoro che avevo svolto. Quella sera, se non erro, loro hanno

preso due computer e anche una catenina d’oro. Mi hanno detto che me li

avrebbero ridati il giorno dopo alla consegna dei soldi”), per poi tornare

ad essere 3 (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 7, AI 65).

19.

Invitato a spiegare questa

contraddizione, ACPR 1 ha affermato di non essere in grado di ricordare se i PC

sottrattigli il 13 settembre 2015 fossero 2 o 3 (VI PP confronto IM 1/ACPR 1

14.01

, p. 7, AI 65), ciò che ha ribadito anche in occasione del confronto

con IM 2 (VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 4 e 5, AI 66).

20.

Al fine di raccogliere la

somma di CHF 2'500.00 richiestagli da IM 1, lunedì 14 settembre 2015 ACPR 1

avrebbe venduto una motoleggera un importo equivalente al predetto importo e si

sarebbe quindi recato a __________ dove avrebbe consegnato i CHF 2'500.00 a IM

1.

L’imputato, prendendo il denaro, gli avrebbe detto che una parte dei soldi,

e più precisamente CHF 2'000.00, sarebbero andati a __________.

In un secondo momento sarebbe arrivato anche IM 2, al quale non

sarebbero quindi state consegnate somme di denaro. Il terzetto avrebbe si sarebbe

quindi recato in prossimità dell’appartamento di IM 2, dove ad ACPR 1 sarebbero

stati restituiti 2 PC e la collanina a lui stati sottratti il giorno

precedente. Per contro – contro la volontà dell’AP - IM 1 avrebbe deciso di

tenere per sé il terzo PC (VI PG 08.11.2015, p. 4 e 5, allegato al rapporto di

segnalazione 10.11.2015, AI 4; VI PG 26.11.2015, p. 5, allegato 14 al rapporto

d’inchiesta, AI 97; VI PP 16.12.2015, p. 5, AI 50; VI PP confronto IM 1/ACPR 1

14.01

, p. 7 e 8, AI 65; VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 6, AI

66).

21.

A questo proposito va

ricordato che – come già evidenziato – a confronto con gli imputati ACPR 1 non

è stato in grado di ricordare se i PC sottrattigli il 13 settembre 2015 fossero

2.

o 3 (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 7, AI 65: “forse erano

tre, per me è difficile ricordare perché poi questi computer, a parte quello

che si è tenuto IM 1, me li hanno ancora ripresi”; VI PP confronto IM 2/ACPR

1.

14.01.2016, p. 4 e 5, AI 66: “Non ricordo, come già detto, i computer alla

fine erano due o tre perché sono stati presi anche altre volte dopo che mi sono

stati restituiti.”).

b) Le dichiarazioni di __________

22.

L’AP __________ ha riferito

di conoscere ACPR 1 da tempo e che negli ultimi mesi si sarebbero riavvicinati

siccome questi gli avrebbe chiesto alcuni piaceri, in particolare di aiutarlo

con il trasloco, essendo lui senza patente di guida.

Qualche giorno prima del 13 settembre 2015, ACPR 1 lo avrebbe

contattato tramite SMS dall’Albania, trasmettendogli un numero di telefono e

informandolo che vi era una persona che li stava cercando, restando vago sul

motivo. __________ avrebbe allora deciso di contattare questa persona, con

esito negativo.

Come precedentemente concordato, il 13 settembre 2015 si sarebbe

poi recato a __________ a prendere ACPR 1 per poi accompagnarlo al suo

domicilio di __________. Durante il tragitto __________ avrebbe appreso che la

persona che aveva contattato ACPR 1 gli aveva nel frattempo trasmesso degli SMS

riferendo che quella sera stessa lo avrebbe atteso a __________.

ACPR 1 avrebbe così chiesto all’amico se poteva accompagnarlo,

richiesta alla quale __________, vedendolo intimorito, avrebbe acconsentito.

23.

Giunti a __________,

avrebbero incontrato IM 1 e IM 2, che __________ ha affermato di non avere mai

visto in precedenza, all’esterno dell’abitazione. IM 1 gli avrebbe subito detto

che poteva andare, siccome non c’entrava nulla, richiesta cui __________

avrebbe aderito non prima di aver raccomandato di non usare la violenza (VI PG

07.11

, p. 2 e 3, allegato al rapporto di segnalazione 10.11.2015, AI 4; VI

PG 26.11.2015, p. 2, allegato 18 al rapporto d’inchiesta 08.04.2015, AI 97).

24.

__________ ha dichiarato di

avere poi sentito telefonicamente ACPR 1 quella sera stessa, una volta arrivato

a __________, rispettivamente quando usciva dall’autostrada a __________, e

quindi circa 40 minuti dopo la sua partenza da __________. L’amico l’avrebbe

informato che stava bene e che era tutto a posto, precisando che gli imputati

cercavano soldi, ma non avevano trovato nulla (VI PG 26.11.2015, p. 2, allegato

18.

al rapporto d’inchiesta 08.04.2015, AI 97; VI PP 28.12.2015, p. 2, AI 56).

c) Le dichiarazioni di IM 2

25.

IM 2 ha dichiarato di avere

conosciuto ACPR 1 nel 2015, sul posto di lavoro. Ad certo punto avrebbe

prestato CHF 200.00 all’AP, denaro restituitogli qualche giorno dopo da

quest’ultimo. In seguito sarebbe intervenuto un secondo prestito, questa volta

di CHF 250.00, denaro che tuttavia ACPR 1, nonostante le sue richieste, non gli

avrebbe mai restituito, continuando ad accampare scuse. IM 2 avrebbe quindi

contattato il debitore con toni minacciosi via WhatsApp, ricevendo in risposta

altrettante minacce (VI PG 19.11.2015, p. 5, allegato al rapporto di arresto

provvisorio 19.11.2015, AI 12; VI PP 20.11.2015, p. 2-4, AI 15):

"

(…) in un primo momento lui non rispondeva ai miei messaggi, li

leggeva ma non rispondeva. Poi ad un certo punto io ho iniziato a minacciarlo,

dicendogli che se non me li restituiva gli avrei spezzato le gambe o cose

simili. Lui dopo rispondeva anche a tono o mi chiedeva di dargli il numero di

conto per il versamento, ma di fatto di concreto non ha mai fatto nulla per

restituirmeli.”

(VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 2 e 3, AI 66).

Agli atti figura peraltro uno scambio di SMS/MMS tra ACPR 1 e IM 2,

in cui vengono utilizzati toni minacciosi in relazione alla restituzione del

prestito di CHF 250.00 (allegato 13 al VI PG IM 2 30.12.2015, allegato 9 al

rapporto d’inchiesta 08.04.2016, AI 97).

26.

Nel mese di agosto 2015 IM 2

ha riferito di essere stato contattato su Facebook da tale __________, poi

identificata in ACPR 3, la quale avrebbe trovato il suo indirizzo e-mail nella

posta elettronica di ACPR 1 (VI PG 19.11.2015, p. 4, allegato al rapporto di

arresto provvisorio 19.11.2015, AI 12; VI PP 20.11.2015, p. 2, AI 15).

Agli atti risulta un messaggio WhatsApp inoltrato da ACPR 3 a IM 2

(“Ciao sono __________… Ti ho appena a scritto…. Tranquillo…. Dopo ti

spiego… Tu puoi agire x con tuo lo stesso io so dove abita”), con allegata

una fotografia del passaporto di ACPR 1 (allegato 12 al VI PG IM 2 30.12.2015, allegato

9.

al rapporto d’inchiesta 08.04.2016, AI 97).

Al proposito l’imputato si è così espresso:

"

Questo è il primo messaggio che ACPR 3 mi ha mandato su Whatts

App. Non ricordo a cosa servisse la foto del passaporto.”

(VI PG 30.12.2015, p. 5, allegato 9 al rapporto d’inchiesta

08.04

, AI 97).

Dopo essersi sentiti per qualche giorno tramite Facebook e per

telefono, IM 2 e ACPR 3 si sarebbero quindi conosciuti personalmente. In questo

frangente la donna lo avrebbe informato di essere stata truffata da ACPR 1 per

alcune migliaia di franchi, importo che lui le avrebbe sottratto ai tempi della

loro relazione, e che vi sarebbero state anche altre persone truffate dallo

stesso ACPR 1.

Interrogato da ACPR 3 a sapere se anch’egli avesse avuto problemi

con l’AP, IM 2 la informava della questione del prestito dei CHF 250.00.

27.

IM 2 e ACPR 3 avrebbero

quindi deciso di recarsi a __________ presso il domicilio di ACPR 1, senza

tuttavia riuscire a trovarlo. Trascorse circa 2 settimane, ACPR 3 avrebbe

informato l’imputato di avere conosciuto, tramite un’amica, una persona che si

occupava di recupero crediti. IM 2 avrebbe quindi chiesto alla donna di essere

chiamato da detta persona. Di lì a poco, l’imputato sarebbe quindi stato

contattato da IM 1, con il quale si sarebbe poi incontrato nei pressi del suo

domicilio. In questa circostanza IM 2 avrebbe spiegato la sua situazione al

coimputato, il quale gli avrebbe detto di conoscere ACPR 1 e che ci avrebbe

pensato lui (VI PG 19.11.2015, p. 5, allegato al rapporto di arresto

provvisorio 19.11.2015, AI 12; VI PP 20.11.2015, p. 2-4, AI 15; VI PP confronto

IM 2/ACPR 3 19.01.2016, p. 2 e 3, AI 71; VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016,

p. 3, AI 67).

A questo proposito IM 2 nel verbale della persona arrestata ha

dichiarato:

"

(…) in un primo incontro IM 1 mi diceva che lui anticipava anche

i soldi che poi sarebbe andato a recuperare o che recuperava questi soldi

parlando con le persone. Lui diceva che non serviva a niente la violenza o

arrabbiarsi, ma bastava guardare negli occhi le persone.

Per quanto mi riguarda io gli ho solo detto che a me bastava che

mi accompagnasse a parlare con ACPR 1, anche perché le ultime volte che l’avevo

visto in giro o che ero andato alla __________ dopo che ci eravamo minacciati a

vicenda, era sempre accompagnato da un suo conoscente, che poi ho saputo essere

tale __________.”

(VI PP 20.11.2015, p. 4, AI 15).

Anche in occasione di un verbale successivo lo stesso imputato ha

confermato che:

"

(…) quando ci siamo incontrati per la prima volta lui (…) mi

aveva parlato del fatto che era bravo a convincere le persone a pagare i propri

debiti, ma usando unicamente la parola.”

(VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 3 e 4, AI 67).

28.

Dopo avere affermato a due

riprese che il coimputato aveva intenzione di risolvere la questione in maniera

pacifica e senza violenza, in occasione dell’interrogatorio finale svoltosi il

5.

aprile 2015, IM 2 ha invece affermato:

"

(…) già in occasione dei primi incontri con IM 1 gli dicevo di

non pensare a fare cazzate. Lui mi diceva che poteva andare su con cinque suoi

amici e sistemare la cosa, ma io gli dicevo che potevamo andare su

tranquillamente io e lui a regolare la questione dei miei soldi.”

(VI PP 05.04.2016, p. 3, AI 94).

29.

L’imputato ha spiegato nella

seguente maniera il motivo per cui avrebbe deciso di chiedere aiuto a una terza

persona:

"

(…) perché comunque so che c’era sempre __________ assieme a ACPR

1.

__________ è grande e grosso e inoltre ACPR 1, quando ci messaggiavamo per

il mio prestito, mi minacciava come io avevo fatto con lui, quindi era più

prudente andare in due.”

(VI PP 05.04.2016, p. 3, AI 94).

Per questo suo “accompagnamento”, IM 1 gli avrebbe detto di

non volere alcun compenso da lui, siccome “doveva occuparsi del recupero da ACPR

1.

di altri crediti” (VI PP 20.11.2015, p. 4, AI 15).

30.

Dopo questo primo incontro,

con IM 1 si sarebbero recati a __________ presso il domicilio di ACPR 1 in due

occasioni, senza tuttavia trovarlo. In una di queste circostanze avrebbero

anche tentato di forzare la serratura (VI PP 20.11.2015, p. 4, AI 15; VI PP

confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 4, AI 67).

31.

Avendo saputo, tramite ACPR 3,

che ACPR 1 si trovava in Albania e sarebbe rientrato la sera del 13 settembre

2015, dopo averlo contattato, IM 1, via SMS, avrebbero quindi deciso di recarsi

insieme a __________ quella sera verso le ore 23:00 (VI PG 19.11.2015, p. 5,

allegato al rapporto di arresto provvisorio 19.11.2015, AI 12).

In merito a quanto avvenuto il 13 settembre 2015, in occasione del

suo primo interrogatorio di Polizia IM 2 ha riferito:

"

Ci siamo quindi, io e IM 1, recati a __________, con l’automobile

VW Passat di proprietà della ACPR 3. (…)

Le intenzioni di quella sera, per conto mio erano quelle di

parlare con ACPR 1, per recuperare il mio credito. IM 1 invece doveva discutere

anche di altri crediti per i quali era stato incaricato da terze persone. In

pratica voleva recuperare un credito di ACPR 3 pari a 6000.-CHF e anche una

cifra pari a 37000.- CHF reclamata da __________, per un lingotto d’oro che

asseriva gli fosse stato sottratto da ACPR 1. Durante il tragitto non abbiamo

discusso sulla modalità dell’incontro con ACPR 1.

Giunti a __________ abbiamo atteso l’arrivo di ACPR 1 che è giunto

accompagnato da __________ che io conoscevo di vista come l’amico di ACPR 1.

(…)

Io e IM 1 siamo usciti dall’auto, e lui dai sedili posteriori

prelevava una “chiave a croce” (solitamente utilizzata per lo smontaggio delle

ruote) e ci siamo diretti verso il veicolo di __________. Alla vista di questo

suo gesto mi sono stupito, dicendogli “non fare cazzate”. Ciò malgrado

raggiunti gli altri due IM 1 impugnava ancora la chiave. __________,

probabilmente vedendo IM 1 con l’attrezzo ci diceva qualcosa del tipo “non

alzate le mani….” io rispondevo subito di stare tranquillo che nulla sarebbe

successo, rassicurazioni ribadite anche dal IM 1. __________ quindi risaliva in

auto e abbandonava il luogo.

Siamo dunque entrati nell’appartamento e ci siamo soffermati nel

locale soggiorno.

Qui subito IM 1 con toni abbastanza forti ed autoritari, esponeva

a ACPR 1 di pagare i debiti delle due donne ACPR 3 e __________, come anche il

mio.

tutti eravamo seduti al tavolo del soggiorno e IM 1 diceva:

“comincia a tirar fuori i soldi” ACPR 1 di risposta ribadiva “Sì vedrò di fare

quello che posso…”

IM 1 quindi diceva lui “intanto domani a sto ragazzo devi dare

2500.

-CHF e non più 250.-CHF” ho inteso che si riferisse al mio credito. Io qui

non ho ribattuto poiché IM 1 era alterato e la situazione era tesa. Dichiaro

che in quella circostanza l’atteggiamento di IM 1 era minaccioso, io l’ho

vissuto in questa maniera, e anche ACPR 1 a mio avviso era spaventato.

Posso dire che il colloquio durato circa 20 minuti, era

unilaterale, nella misura in cui parlava unicamente IM 1. ACPR 1 si limitava a

rispondere con tono sottomesso.

A dimostrazione del fatto che ACPR 1 non avesse soldi con se, ci

permetteva di controllare la sua casa.

Precisamente io mi recavo ai piani superiori, e controllavo un po’

dappertutto in tutti i locali presenti, come anche nei cassetti e armadi. (…)

Non avendo (…) trovato nulla, siamo tornati in soggiorno dove IM 1

ha chiesto ed ottenuto dei valori a garanzia del mio pagamento di 2500.-CHF del

mio credito. Di fatto ACPR 1 ci consegnava 2 PC notebook ed una collanina d’oro

che indossava. L’accordo era che il giorno seguente, alla consegna del denaro,

io avrei restituito i suoi valori. Preciso che i PC come anche la collana gli

ho tenuti io. In relazione alla consegna degli oggetti da parte di ACPR 1, i

toni del IM 1 si erano placati.

Quindi noi lasciavamo il luogo, con l’accordo che ci saremmo

trovati il giorno seguente presso la stazione FFS di __________ dove ACPR 1

avrebbe consegnato i 2500-.CHF”

(VI PG 19.11.2015, p. 6 e 7, allegato al rapporto di arresto provvisorio

19.11

, AI 12).

Il 20 novembre 2015, al PP lo stesso imputato ha raccontato:

"

Siamo quindi saliti a __________, IM 1 voleva andare da solo

forse, ma io gli ho detto che ci tenevo a parlare con ACPR 1. A IM 1 ho detto

che volevo solo parlarci, che non volevo casini. Lui mi assicurò che si

trattava solo di parlare e che le parole servono di più delle botte.

(…) ACPR 1 era un po’ in ritardo e non rispondeva ai messaggi. Poi

però alla fine si è presentato con __________. A quel punto IM 1 è sceso dalla

macchina con una chiave a croce e io gli ho detto di non fare cazzate e sono

rimasto in macchina. ACPR 1 e __________ sono passati davanti alla macchina e a

quel punto sono uscito anche io. Ci siamo salutati e ACPR 1 ci ha fatto entrare

in casa. Prima però IM 1 ha detto a __________ che avremmo parlato con ACPR 1 e

che non c’era bisogno che lui rimanesse. Ha detto a IM 1 “niente mani” e lui

gli ha risposto di stare tranquillo.”

(VI PP 20.11.2015, p. 5, AI 15).

32.

Mentre in Polizia aveva

affermato che IM 1 aveva un atteggiamento minaccioso, nel verbale della persona

arrestata IM 2 ha dichiarato che il coimputato non ha minacciato l’AP:

"

In casa, seduti al tavolo, IM 1 ha cominciato a parlare con tono

aggressivo. Non l’ha minacciato, ma gli rinfacciava i suoi comportamenti verso

queste donne che aveva fregato. (…) ACPR 1 ha, tra le altre cose, ammesso di

aver rubato il lingotto di 1 kg d’oro alla __________. Per contro aveva negato

il debito con ACPR 3 e ci ha fatto vedere i documenti firmati da ACPR 3.

Ho parlato anche io con lui, senza nessuna minaccia, dicendogli

però che volevo i miei soldi più le spese. Le spese erano le mie trasferte a __________

per cercarlo e tutti gli inconveniente che mi aveva causato. In pratica gli ho

chiesto altri CHF 250.- per le spese. Gli ho anche detto che non credevo al

fatto che lui non aveva soldi in casa, visto che sapevo che aveva appena

incassato CHF 46'000.- dai __________. Lui diceva pure di controllare, cosa che

ho fatto facendo passare tutti i locali.

Non ho trovato nulla.

(…) IM 1 gli aveva chiesto di fargli vedere il borsellino. C’erano

dentro delle carte. (…)

(…) IM 1 (…) ha detto che (…) il giorno dopo avrebbe dovuto dare a

me i miei soldi, ma che non erano più CHF 250.-, ma CHF 2'500.-. (…)

IM 1 diceva che voleva altre garanzie e allora ACPR 1 ha detto di

prendere quello che voleva. Ricordo che IM 1 gli ha chiesto di dargli la

catenina che aveva al collo e c’erano poi tre computer. ACPR 1 ha chiesto di

lasciargliene uno perché doveva scriversi con una persona che gli doveva dei

soldi.”

(VI PP 20.11.2015, p. 5 e 6, AI 15).

33.

Dopo avere preso atto delle

affermazioni di ACPR 1 secondo cui nel primo incontro a __________ sarebbe

stato tenuto in casa almeno 2 ore e gli sarebbe stato impedito di chiamare sua

madre come voleva fare, l’imputato – il quale ha ripetutamente affermato che

sarebbero rimasti presso il domicilio dell’AP non più di 45 minuti (VI PP

20.11

, p. 6, AI 15; VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 5, AI 66) –

le ha fermamente contestate, dichiarando che ACPR 1 ha mai chiesto di fare una

telefonata, che non vi sarebbero state “forzature” e che dopo una “prima

fase un po’ agitata” si sarebbero calmati e sarebbero usciti tutti a fumare

una sigaretta (VI PP 20.11.2015, p. 7, AI 15; VI PP 17.12.2015, p. 2, AI 51; VI

PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 5, AI 66), circostanza, quest’ultima,

confermata anche dall’AP (VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 6, AI 66).

Sempre prendendo posizione sulle affermazioni di ACPR 1, IM 2 ha

poi affermato che IM 1 avrebbe minacciato ACPR 1 unicamente di denunciarlo:

"

In occasione della prima visita IM 1 non ha impostato il discorso

sulla violenza con ACPR 1, ma sul fatto che __________ voleva denunciarlo e lui

l’aveva fermata. In pratica se pagava __________ non l’avrebbe denunciato. ACPR

1.

si è detto disposto a pagare a rate quello che poteva.”

(VI PP 17.12.2015, p. 2, AI 51).

"

(…) IM 1 chiedeva questi soldi dicendo a ACPR 1 che in

particolare per __________ l’aveva fermata che voleva fare denuncia e che se

lui pagava almeno qualcosa questa denuncia non sarebbe stata fatta.”

(VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 3, AI 66).

34.

Quanto allo stato d’animo di ACPR

1, se inizialmente IM 2 aveva affermato di avere visto che lo stesso era

spaventato (VI PG 19.11.2015, p. 6, allegato 9 al rapporto di arresto

provvisorio 19.11.2015, AI 12: “Dichiaro che in quella circostanza

l’atteggiamento di IM 1 era minaccioso, io l’ho vissuto in questa maniera, e

anche ACPR 1 a mio avviso era spaventato”), arrivando persino ad affermare

di non aver voluto, egli stesso, contrariare il coimputato, siccome la

situazione era tesa (VI PG 19.11.2015, p. 6, allegato 9 al rapporto di arresto

provvisorio 19.11.2015, AI 12: “Io qui non ho ribattuto poiché IM 1 era

alterato e la situazione era tesa”), a confronto con l’AP l’imputato ha

sfumato le sue precedenti dichiarazioni, dichiarando che ACPR 1 “forse era spaventato”

(VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 5, AI 66), per poi arrivare

addirittura a negare anche questa circostanza in occasione dell’interrogatorio

finale svoltosi il 5 aprile 2016, quando ha affermato:

"

Io non ho avuto l’impressione che ACPR 1 si sentisse minacciato a

casa sua a __________, faceva il dispiaciuto e il pentito per quello che aveva

fatto a __________ e a me, ma non mi è sembrato impaurito.”

(VI PP 05.04.2016, p. 4, AI 94).

35.

Per quanto attiene alla

questione della chiave per ruote, in un primo momento IM 2 ha affermato che il

13.

settembre 2015 IM 1 era uscito con tale oggetto in mano, mentre dopo aver

preso visione della fotografia agli atti in cui figura una chiave a tubo

(allegato 16 al VI PG IM 2 30.12.2015, allegato 9 al rapporto d’inchiesta

08.04

, AI 97), l’imputato ha confermato che:

"

L’attrezzo poteva essere quello utilizzato la prima sera, il

13.09.2015

Ero convinto fosse una chiave a croce ed invece deve essere questo.

IM 1 l’aveva presa dall’auto e se l’era infilata nella manica della giacca. Una

volta in casa l’ha appoggiata sul tavolo. Non l’ha comunque utilizzata per atti

violenti.”

(VI PG 30.12.2015, p. 5 e 6, allegato 9 al rapporto d’inchiesta

08.04

, AI 97).

Anche in occasione del confronto con il coimputato, IM 2 ha

affermato che:

"

(…) quando sono arrivati a __________ i due IM 1 ha preso questa

chiave che si è nascosto nella manica della giacca ed è uscito dalla macchina

da solo. Io quando ho visto che prendeva questa chiave gli ho detto di non fare

cazzate.

(…) il 13 settembre 2015 IM 1 ha messo questa chiave sul tavolo

senza dire nulla.”

(VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 6, AI 67).

IM 2 ha pure aggiunto di avere impugnato egli stesso tale

attrezzo, ciò di cui non aveva mai fatto menzione in precedenza:

"

Ricordo che ad un certo punto eravamo al tavolo. Io non sapevo

cosa fare ed ho impugnato questo attrezzo. IM 1 mi ha richiamato a non usarlo.

Credo scherzasse infatti sia lui che ACPR 1 hanno riso.”

(VI PG 30.12.2015, p. 6, allegato 9 al rapporto d’inchiesta

08.04

, AI 97).

36.

Invitato a spiegare per quale

motivo IM 1 avesse appoggiato la chiave per ruote sul tavolo, IM 2 ha

inizialmente asserito che probabilmente “era scomodo tenerla nella giacca”,

salvo poi ammettere, alla domanda a sapere se non fosse piuttosto sinonimo di

minaccia:

"

Sì, poteva essere anche quello. Noi avevamo comunque un po’ di

paura, dopo le minacce che ho ricevuto.”

(VI DIB 12.10.2016, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

37.

Anche riguardo al denaro richiesto

all’AP, IM 2 ha rilasciato dichiarazioni piuttosto confuse.

Se inizialmente aveva affermato a più riprese che era stato IM 1 a

dire ad ACPR 1 che il credito nei suoi confronti non era più di CHF 250.00,

bensì di CHF 2'500.00, in occasione del confronto con l’AP, ha affermato che

sarebbe stato quest’ultimo a proporre la cifra di CHF 2'500.00 (VI PP confronto

IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 4 e 5, AI 66: “ai CHF 2'500.- si è arrivati

durante il primo incontro perché ACPR 1 ha detto che il giorno dopo poteva

procurarsi quella cifra e allora IM 1, se non ricordo male, gli ha detto di

cominciare a portare quelli per il ragazzo, che ero io, e per dare qualcosa

alla __________”), salvo poi affermare nuovamente, a confronto con il

coimputato, che era stato quest’ultimo a dire all’AP che doveva portare CHF

2'500.00, ma stavolta non più, come affermato in precedenza, unicamente per

saldare il debito con lui, ma anche quello con __________ (VI PP confronto IM 1/IM

2.

15.01.2016, p. 7, AI 67: “mentre salivamo il 13 settembre 2015 a __________

io ho ricordato a IM 1 che io avrei voluto recuperare i miei CHF 250.- per le

spese. Poi quando eravamo su a __________ ad un certo punto IM 1 ha detto a ACPR

1.

che il giorno dopo doveva portarci CHF 2'500.- per ripagare me e cominciare a

ridare qualcosa a __________”) e tornare in fine ad affermare, in occasione

dell’interrogatorio finale, così come pure in aula, che era stato ACPR 1 a

proporre la cifra di CHF 2'500.00:

"

io quando sono arrivato da ACPR 1 volevo chiedergli i miei CHF

250.

- più qualcosa per le spese che avevo avuto. La cifra di CHF 2'500.- è

stata proposta da ACPR 1. (…) IM 1 aveva chiesto a ACPR 1 come la metteva con i

soldi del lingotto di __________, che voleva partire con una denuncia. Lui ha

detto che era riuscito a fermare la denuncia. ACPR 1 a quel punto ha proposto

la cifra”

(VI PP 05.04.2016, p. 3, AI 94).

"

Non ci siamo messi d’accordo su cosa chiedere. Quando siamo

arrivati a casa sua abbiamo parlato e lui ha detto che il giorno dopo sarebbe

stato in grado di darci CHF 2'500.00. Questo importo lo ha definito lui,

siccome doveva prendere dei soldi per un lavoro che aveva fatto. Gli abbiamo

anche chiesto di pagare l’importo che doveva a favore di __________ e ACPR 3

per evitare che lo denunciassimo”; “è stato ACPR 1 a scegliere di darci CHF

2'500.00. CHF 500.00 erano per me, mentre gli altri servivano per iniziare a

coprire il debito della __________.”

(VI DIB 12.10.2016, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

38.

Con riferimento a quanto

avvenuto il giorno successivo, 14 settembre 2015, nel verbale della persona

arrestata IM 2 si è così espresso:

"

Il giorno seguente quindi il 14 settembre u.s. IM 1 mi contattava

telefonicamente, non ricordo l’ora, ma indico che era mattina, e mi dice di

portarmi alla stazione FFS a __________, poiché era arrivato ACPR 1. (…)

Una volta entrato in automobile, mi sedevo sul sedile del

passeggero anteriore. ACPR 1 era seduto dietro e IM 1 alla guida. In quel

frangente IM 1 mi consegnava CHF 1500.- (1x 1000.- e altri tagli che non

ricordo).

Un’altra banconota da CHF 1000.- IM 1 precisava che la teneva lui.

IM 1 informava ACPR 1 che CHF 500.- andavano a saldare il mio debito, mentre

gli altri 1000.- li avrei consegnati alla __________. I CHF 1000.- trattenuti

da lui sarebbero stati anche questi consegnati alla __________. IM 1 precisava

che voleva essere trasparente, quindi avremmo consegnato CHF 1000.- cadauno

alla __________.”

(VI PG 19.11.2015, p. 8, allegato 9 al rapporto di arresto

provvisorio 19.11.2015, AI 12).

L’imputato ha poi precisato, in merito alla destinazione data al

denaro che:

"

(…) dei 1500.- CHF ottenuti quel giorno, effettivamente 500.- li

ho trattenuti a saldo del prestito considerando che CHF 250.- supplementari

erano giustificati dalle spese sopportate da me per recarmi da lui a __________.

(…)

Gli altri CHF 1000.- li ho comunque tenuti quale risarcimento da

parte di IM 1 per dei soldi a lui prestati oltre a della manodopera prodotta da

mia moglie nell’accudire il figlio di IM 1. Questa modalità è stata proposta da

IM 1, dicendomi che avrebbe poi corrisposto a __________ questi CHF 1000.- che

avrei dovuto io stesso consegnarle.”

(VI PG 19.11.2015, p. 8, allegato 9 al rapporto di arresto

provvisorio 19.11.2015, AI 12).

Il giorno successivo, dinanzi al PP il medesimo imputato ha

ribadito:

"

(…) il giorno successivo in stazione a __________ ci siamo

incontrati e siamo saliti a bordo della macchina di __________, guidata da IM 1.

Quando sono salito in macchina ACPR 1 era già in macchina con IM 1. Sta di

fatto che ho ricevuto da IM 1 CHF 1'500.- e so che gli altri CHF 1'000.- li

teneva in mano lui. Diceva a ACPR 1 che i suoi CHF 1'000.- erano di __________

e che i CHF 1'500.- che avevo io, CHF 500.- erano per me e gli altri CHF

1'000.- pure di __________. Io dicevo a IM 1 di tenere questi CHF 1'000.-, ma

lui davanti a ACPR 1 diceva che per trasparenza era giusto così.

(…) sentita la spiegazione in macchina di IM 1, sapendo anche da

lui che voleva consegnare l’intero importo a __________, ho tenuto all’inizio

questi soldi. Io continuavo però a chiedergli quando li avremmo dati alla __________.

Lui mi diceva di aspettare. Nel frattempo mi aveva chiesto anche di prestargli

dei soldi e io gli avevo dato CHF 300.-. (…) Inoltre mia moglie aveva fatto da

babysitter a suo figlio per alcune settimane a tempo praticamente pieno. (…)

Aveva promesso che avrebbe pagato mia moglie, ma ha visto ben poco e alla fine

si è proposto di lasciarmi quei CHF 1'000.- per il prestito che gli avevo fatto

e il lavoro di mia moglie. (…) a proposito di questi CHF 1'000.-, IM 1 mi aveva

detto di tenerli, ma che li avrebbe dati lui di tasca sua alla __________.”

(VI PP 20.11.2015, p. 6, AI 15).

Ciò che IM 2 ha confermato anche il 30 dicembre 2015, in Polizia:

"

IM 1 ha tenuto 1'000 franchi dicendo che andavano alla __________.

Nei giorni a venire precisava che gli avrebbe dato anche i miei 1'000, che mi

lasciava quel giorno a compenso di alcune attività che mia moglie aveva fatto

(accudire i figli).”

(VI PG 30.12.2015, p. 6, allegato 9 al rapporto d’inchiesta

08.04

, AI 97).

39.

In ogni caso l’imputato ha

dichiarato, in merito al denaro che sarebbe dovuto andare a __________:

"

In realtà non credo glieli abbia dati anzi, __________ mi ha

riferito che IM 1 le aveva detto di mentire al riguardo.”

(VI PG 30.12.2015, p. 6, allegato 9 al rapporto d’inchiesta

08.04

, AI 97).

Posto a confronto con il coimputato IM 2 ha in fine affermato:

"

(…) io con tutta questa storia di recupero crediti ho riottenuto

i miei CHF 250.- e altri CHF 250.- per le spese.

(…) io ho davvero per finire ho tenuto CHF 1'500.- però dopo

l’incontro di __________ IM 1 mi ha detto di tenere i CHF 15'000.- per darli

tutti assieme. Poi i CHF 15'000.- non arrivavano e io ho detto a IM 1 che non

volevo tenere i CHF 1'000.-. Lui però mi diceva che avevo avuto tante spese,

che era giusto che li tenevo e poi c’era in ballo anche la questione del lavoro

che mia moglie aveva fatto curando il figlio di __________ e __________. Per

finire li ho tenuti anche se sapevo che era rischioso perché sapevo che

rispetto ai CHF 250.- che avevo prestato a ACPR 1 quello che avevo ricevuto era

troppo, poteva essere usura, e che prima o poi ACPR 1 sarebbe stato sentito

dalla Polizia e la storia poteva saltar fuori.”

(VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 10, AI 67).

40.

Quanto agli oggetti sottratti

il giorno precedente all’AP, in occasione del suo primo interrogatorio IM 2 ha

dichiarato di avere restituito la catenina ed entrambi i PC ad ACPR 1:

"

IM 1 quindi si dirigeva presso il mio domicilio, e parcheggiava

davanti al mio garage. Io da solo salivo nell’appartamento e recuperavo la

catenina e i computer e li riconsegnavo al ACPR 1.”

(VI PG 19.11.2015, p. 8, allegato 9 al rapporto di arresto

provvisorio 19.11.2015, AI 12).

Nel verbale del 17 dicembre 2015 il medesimo imputato ha invece

affermato di aver restituito unicamente uno dei 2 PC ad ACPR 1, siccome questi

ne avrebbe regalato uno a IM 1:

"

Il giorno successivo sotto casa mia IM 1 mi ha detto di portare a

ACPR 1 il computer e la catena e poi ACPR 1 ha ricordato che i computer erano

due e quindi anche IM 1 ha acconsentito a riportarglieli tutti e due. Poi alla

fine quello vecchio ACPR 1 stesso ha detto a IM 1 che poteva tenerselo, che non

se ne faceva nulla.”

(VI PP 17.12.2015, p. 8, AI 51).

Tale circostanza è stata ribadita anche in occasione del confronto

con l’AP, precisando che:

"

Quando poi siamo arrivati a __________ sotto casa mia IM 1 mi ha

detto di salire in casa a prendere un computer e la collanina. Io gli ho detto

che di computer ne avevo due, ma lui mi ha detto che era d’accordo con ACPR 1

di dargliene indietro solo uno vecchio. Sono sceso con questi oggetti e ACPR 1

ha ricordato i patti della sera prima e che mancava un computer. Io gli ho

detto che avevo l’accordo con IM 1. ACPR 1 ha negato questa cosa e poi ho

chiesto a IM 1 che mi ha detto di andare a prendere anche l’altro computer. Poi

ACPR 1 insisteva che a lui interessava il computer nuovo e non quello vecchio.

Diceva che di quello vecchio non se ne faceva nulla e se lo poteva tenere IM 1,

che glielo regalava. IM 1 l’ha tenuto.”

(VI PP confronto IM 2 IM 2 14.01.2016, p. 6, AI 66).

In fine, in occasione dell’interrogatorio finale, l’imputato si è

così espresso:

"

Il giorno seguente sotto casa mia lui ha regalato un computer a IM

1.

senza alcuna costrizione.”

(VI PP 05.04.2016, p. 4, AI 94).

41.

In sede dibattimentale IM 2 è

invece tornato ad affermare di avere restituito entrambi i PC (VI DIB

12.10

, p. 13, allegato 1 al verbale dibattimentale).

d) Le dichiarazioni di IM 1

42.

IM 1 ha raccontato di avere

conosciuto, circa 4 mesi prima del suo arresto, ACPR 3, spiegando che aveva

fatto un annuncio sul sito __________ per vendere la di lui automobile,

annuncio a cui aveva risposto ACPR 3.

Successivamente sarebbe stato contattato telefonicamente dalla

donna, la quale gli avrebbe detto di non vendere l’autovettura ad ACPR 1,

siccome si trattava di un truffatore che aveva truffato lei, tale IM 2 e tale __________.

Il giorno successivo si sarebbe quindi svolto un incontro tra IM 1,

ACPR 3, IM 2 e __________. In tale circostanza gli sarebbe stato spiegato che ACPR

1.

doveva dei soldi a ACPR 3 e aveva rubato un lingotto d’oro da 1 Kg a __________

e CHF 250.00 a IM 2 (VI PG 19.11.2015, p. 3 e 4, allegato 1 al rapporto di

arresto provvisorio, AI 12; VI PP 20.11.2015, p. 4 e 5, AI 16; VI PP

17.12

, p. 2, AI 52; VI PP confronto IM 1/ACPR 1, p. 3, AI 65; VI PP

confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 3, AI 67).

A questo proposito va detto che IM 1 ha negato di avere detto a ACPR

3.

di occuparsi di recupero crediti (VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 3,

AI 67), circostanza tuttavia confermata da quest’ultima anche a confronto (VI

PP 09.03.2016, p. 3, AI 81).

43.

Avendo preso a cuore la

situazione di IM 2, ma soprattutto quella di __________, pur non essendo stato

da lei incaricato, l’imputato avrebbe quindi detto a quest’ultima che –

unitamente a IM 2 – si sarebbe recato a __________ presso il domicilio di ACPR

1.

per “chiedergli conto dei soldi di IM 2 e di __________ e delle prese in giro

alle altre persone”, nonché per perquisirgli la casa alla ricerca di

denaro. In 2 o 3 occasioni si sarebbero quindi recati a casa sua, senza mai

trovarlo. In una di queste circostanze IM 2 avrebbe anche tentato, senza

successo, di forzare la serratura (VI PG 19.11.2015, p. 3 e 4, allegato 1 al

rapporto di arresto provvisorio, AI 12; VI PP 20.11.2015, p. 4 e 5, AI 16; VI

PP 17.12.2015, p. 2, AI 52; VI PP confronto IM 1/ACPR 1, p. 3, AI 65; VI PP

confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 3, AI 67).

44.

L’imputato ha riferito di

avere quindi contattato ACPR 1 – il quale, come avevano poi saputo tramite ACPR

3, si trovava in Albania – via SMS, chiedendo la restituzione dei soldi a IM 2

e __________. L’AP gli avrebbe detto che sarebbe rientrato il 13 settembre 2015

(VI PG 19.11.2015, p. 3 e 4, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI

12; VI PP 20.11.2015, p. 4 e 5, AI 16; VI PP 17.12.2015, p. 2, AI 52; VI PP

confronto IM 1/ACPR 1, p. 3, AI 65; VI DIB 12.10.2016, p. 5, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

IM 1 ha ammesso, e difficilmente avrebbe potuto non farlo, atteso

che di tale fatto vi è riscontro oggettivo agli atti, di avere inoltrato ad ACPR

1, l’11 settembre 2015, un SMS dal seguente tenore:

"

ciao ascolta tu non mi conosci tu hai bidonato una mia cara amica

15'000 franchi ora io da buon calabrese o mi dai i soldi oppure ci vediamo

presto molto presto e non sarà per un caffè so dove abiti so che sei in Albania

so tutto di te di tua mamma di tuo padre e la tua famiglia i soldi indietro o

te ne penti”

(VI DIB 12.10.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

45.

IM 1 ha inizialmente asserito

che sarebbe stato proprio ACPR 1 a chiedere un incontro, alla presenza pure di IM

2.

(VI PG 19.11.2015, p. 3 e 4, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio,

AI 12), salvo poi sfumare queste sue dichiarazioni a confronto con l’AP,

affermando che era stato lui a chiedere un incontro, ottenendo da ACPR 1 un

appuntamento per il 13 settembre 2015, data del suo rientro dall’Albania (VI PP

confronto IM 1/ACPR 1, p. 3, AI 65; VI PP 17.12.2015, p. 2, AI 52) e tornare in

fine ad affermare, in sede di interrogatorio dibattimentale, che si sarebbero

recati al domicilio di ACPR 1 su suo invito (VI DIB 12.10.2016, p. 5, allegato

1.

al verbale dibattimentale).

46.

In merito a quanto avvenuto a

__________ il 13 settembre 2015, nel verbale d’arresto del 19 novembre 2015 IM

1.

ha raccontato:

"

Al suo ritorno, venerdì, ci siamo incontrati all’esterno di casa

sua. Oltre a ACPR 1 vi era presente anche tale __________. (…)

Il signor __________ se n’è andato, mentre io, IM 2 e ACPR 1 siamo

entrati all’interno dell’abitazione.

Abbiamo iniziato a discutere su quanto era successo in passato,

esattamente quanto era stato discusso all’incontro di __________. (…)

Io gli dissi che doveva dare una mano a __________ perché era

nella merda e lui mi ha risposto che avrebbe fatto il possibile e fissava un

appuntamento con me e IM 2 per il giorno seguente, alle 1200, alla stazione FFS

di __________. (…)

(…) oltre ad avergli detto uomo di merda la nostra discussione è

stata tranquilla. Ne io ne IM 2 lo abbiamo minacciato ne tantomeno percosso.”

(VI PG 19.11.2015, p. 4, allegato 1 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 12).

Nel medesimo verbale, preso atto delle dichiarazioni di ACPR 1 in

merito allo svolgimento dei fatti, l’imputato le ha fermamente contestate,

affermando che:

"

(…) contesto tutto quanto da lui dichiarato. Se io l’avessi

sequestrato sarei rimasto a dormire a casa sua, invece io me ne sono andato

dopo 20 minuti.”

(VI PG 19.11.2015, p. 4, allegato 1 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 12).

Con specifico riferimento alla questione della chiave a croce, IM

1.

ha affermato che era IM 2 a tenerla sotto la giacca, oggetto che era poi

stato appoggiato sul tavolo a casa di ACPR 1, ma comunque non al fine di

incutere timore (VI PP 20.11.2015, p. 5, AI 16: “La chiave a croce di cui mi

parla il Procuratore ce l’aveva nel giubbotto IM 2, che indossava la mia giacca

visto che lui era uscito senza. Preciso che comunque non era una chiave a croce,

ma uno sbullonatore a pipa”; VI PG 31.12.2015, p. 13, allegato 4 al

rapporto d’inchiesta, AI 97: “È la chiave a forma di pipa che il 13.09.2015 IM

2.

aveva nascosto nella sua manica della giacca. L’attrezzo è stato appoggiato

sul tavolo. Non è mai stato utilizzato per incutere timore”; VI PP

confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 5, AI 65: “la chiave per le ruote della

macchina ce l’aveva IM 2 e l’ha messa sul tavolo”; VI PP confronto IM 1/IM

2.

15.01.2016, p. 6, AI 67: “la chiave dalla macchina l’ha presa IM 2. Credo,

perché non ne abbiamo parlato esplicitamente, che il suo era un gesto

semplicemente di prudenza perché come ha detto lui poco fa non sapevamo cosa ACPR

1.

e __________, che non è una persona piccolina, potevano fare. IM 2 l’ha poi

appoggiata sul tavolo di ACPR 1 quando siamo entrati”).

Nel verbale della persona arrestata svoltosi il 20 novembre 2015

l’imputato ha dichiarato:

"

ACPR 1 ci ha fatto entrare, ci siamo seduti al tavolo ed ho

iniziato a parlare. Io ero, lo ammetto, incazzato più che altro per __________

che è una signora cinquantenne che si è fatta fregare da questo ACPR 1 che era

interessato solo ai suoi soldi e basta. Gli ho detto che non ci si comportava

così con una signora, che era un uomo di merda. (…)

Preciso anche che, d’accordo con IM 2, avevo detto a ACPR 1 che a

lui doveva dare CHF 2'500.- e non solo CHF 250.- perché IM 2 mi aveva detto che

aveva avuto tante spese.

Mentre io parlavo con ACPR 1, che mi ha anche offerto da bere e

con cui ho anche fumato una sigaretta all’esterno della casa, IM 2 di sua

iniziativa ha cominciato a frugare per tutta casa perché mi diceva di sapere

che ACPR 1 teneva soldi nascosti. Questo lo avrebbe saputo da __________.

Dopo un po’ gli ho detto io di smetterla perché non c’era in giro

neanche un franco. Ce ne siamo poi andati e prima ho trovato la chiave di casa

di ACPR 1 che ho consegnato a IM 2. (…) Siamo stati lì circa 20 minuti.

(…) abbiamo preso anche tre computer e una collanina. Questo

perché eravamo comunque d’accordo che il giorno dopo ACPR 1 ci avrebbe portato

CHF 2'500.-. È stato lui a darci appuntamento per il giorno dopo dicendo che ci

avrebbe portato i soldi.

In merito alla collanina io gliel’ho presa a garanzia di questa

sua promessa.”

(VI PP 20.11.2015, p. 6, AI 16).

47.

A dire dell’imputato, i PC

gli sarebbero stati consegnati ACPR 1 di sua spontanea volontà (VI PG

19.11

, p. 11, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12).

48.

Riguardo al denaro che

avrebbero voluto ottenere da ACPR 1 il 15 settembre 2015, IM 1 in occasione del

confronto con il coimputato ha indicato:

"

(…) quando siamo andati a __________ la prima volta a ACPR 1 gli

abbiamo chiesto conto dei debiti con IM 2, con la __________ e con la __________.

Lui subito ci ha fatto vedere le carte che regolavano la questione __________,

che abbiamo visto con IM 2. Gli abbiamo quindi chiesto di rimborsare IM 2 e la __________.

ACPR 1 con IM 2 si è subito scusato per le sue minacce e i suoi

insulti ed era d’accordo di rimborsare.

A noi ha confermato d’aver rubato il lingotto della __________ e

gli ho chiesto CHF 15'000.- per tacitarla entro una settimana. Lui era

d’accordo con questa proposta.”

(VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 8, AI 67).

Posto a confronto con ACPR 3 l’imputato ha confermato che non appena

avevano visto “le carte in cui risultava che lei era a posto” le avrebbe

detto che “per la sua situazione non c’era più niente da fare”, ciò che

è stato confermato dalla donna (VI PP confronto IM 1/ACPR 3 09.03.2016, p. 4,

AI 81).

49.

In sede dibattimentale

l’imputato ha dichiarato che:

"

(…) la sera in cui siamo andati da lui volevamo farci dare da ACPR

1.

in tutto i CHF 15'000.00 di __________ più i CHF 2'500.00 di IM 2. Preciso

che da quanto mi risultava il credito di __________ era di CHF 37'000.00, ma io

le avevo detto che avrei visto se lui avrebbe restituito almeno in parte i

soldi.”

(VI DIB 12.10.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

50.

Se nei primi verbali IM 1

aveva negato di avere minacciato ACPR 1 in occasione di questa prima “visita”

a casa sua, in occasione del confronto con quest’ultimo l’imputato ha

modificato sensibilmente le sue precedenti dichiarazioni, affermando che:

"

Non posso escludere che quando ero arrabbiato lo abbia minacciato

di qualcosa del tipo spaccargli le gambe, ma era nel contesto dell’incazzatura

della storia di __________.”

(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 5, AI 65).

Tale circostanza è stata confermata pure durante l’interrogatorio

dibattimentale:

"

Confermo, è probabile che glielo abbia detto. Preciso che

all’inizio gli è stato chiesto di spiegarci la situazione e lui è stato molto

disponibile, ha ammesso di avere rubato 1 kg d’oro a __________, ma poi ha

iniziato a prendere in giro ed insultare me e IM 2 e quindi ho perso un po’ la

pazienza.”

(VI DIB 12.10.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

51.

Allo stesso modo, se

inizialmente l’imputato lo aveva negato, attribuendo tale gesto al coimputato,

in occasione del pubblico dibattimento IM 1 ha ammesso di avere chiesto il

portafoglio ad IM 1 in occasione della prima “visita” (VI DIB

12.10

, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

52.

Quanto alla somma di CHF

2'500.00 richiesta ad ACPR 1, mentre in un primo momento IM 1 aveva affermato

di avere stabilito lui questa cifra, d’accordo con IM 2, dicendogli che il

debito era aumentato a causa delle spese sostenute da quest’ultimo, in

occasione del confronto con il coimputato egli ha dichiarato che sarebbe stato

lo stesso ACPR 1 a proporre questa somma (VI PP confronto IM 1/IM 2, p. 7, AI

67: “che è stato IM 2 a dare la cifra di CHF 2'500.-. Quando eravamo a __________

e gli abbiamo chiesto tranquillamente cosa poteva darci lui ha detto che il

giorno dopo poteva darci quella cifra”), salvo poi tornare ad affermare, in

occasione del pubblico dibattimento, che avrebbe deciso lui questa cifra,

unitamente al coimputato, pur sapendo che il credito iniziale era di CHF 250.00

(VI DIB 12.10.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

53.

Alla domanda a sapere se

avessero chiuso la porta dall’interno e se ACPR 1 fosse in grado di andarsene, IM

1.

ha risposto:

"

Non mi ricordo, ma non mi sembra perché siamo anche usciti a

fumare. ACPR 1 era libero di fare tutto ciò che voleva. Preciso che in tutto ci

siamo trattenuti non più di 20 minuti.”

(VI DIB 12.10.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

54.

Riguardo a quanto avvenuto il

14.

settembre 2015, e meglio alla destinazione data ai CHF 2'500.00

consegnatigli da ACPR 1, nel verbale d’arresto IM 1 ha affermato che alla

stazione FFS di __________ l’AP gli avrebbe consegnato CHF 2'500.00, di cui CHF

500.00

li avrebbe subito dati a IM 2, mentre i restanti CHF 2'000.00 li avrebbe

tenuti con lo scopo di consegnarli a __________, ciò che avrebbe fatto un paio

di giorni dopo, richiedendole tuttavia un prestito di CHF 1'000.00, trovandosi

in difficoltà (VI PG 19.11.2015, p. 4, allegato 1 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 12).

A questo proposito va detto che __________ ha negato di avere

ricevuto del denaro da IM 1, precisando che non era neppure previsto che questi

le consegnasse qualcosa (VI PG 11.02.2016, p. 3, allegato 37 al rapporto

d’inchiesta, AI 97: “D: Quanti soldi ha ricevuto da IM 1 o IM 2? R: Mai

niente. Preciso che però non devo ricevere nulla da IM 1 e IM 2”).

55.

Tornando sulla questione nel

verbale della persona arrestata, l’imputato ha modificato la sua versione dei

fatti, affermando che nel contesto della consegna del denaro __________ non era

neppure stata menzionata:

"

Quando ci siamo poi incontrati a __________ alla stazione, il

giorno dopo, ACPR 1 ha dato a me CHF 2'500.- quando eravamo nella mia macchina.

Siamo poi saliti io e ACPR 1 nella macchina di IM 2, a cui ho dato i CHF

2'500.-. Poi lui spontaneamente ha dato CHF 1'000.- a me. Questo lo ha fatto

senza ACPR 1 e per ripagarmi del disturbo che mi aveva recato. (…)

Non si è assolutamente parlato in questo contesto della __________.”

(VI PP 20.11.2015, p. 7, AI 16).

56.

In occasione del confronto

con il coimputato, IM 1 ha fornito l’ennesima versione in merito al denaro,

asserendo questa volta che:

"

Scendendo in macchina ho detto a IM 2 che poteva tenersi tutti i

CHF 2'500.- visti i disagi che per conto di ACPR 1 aveva avuto. (…) IM 2 però

da subito mi ha detto che ne voleva solo CHF 500.-. Per finire il giorno

successivo l’ho convinto a tenersi i CHF 1'500.- e CHF 1'000.- me li sono

tenuti io.”

(VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 7, AI 67).

57.

L’imputato ha in fine

confermato le dichiarazioni di IM 2, secondo il quale in macchina con ACPR 1 IM

1.

gli avrebbe passato CHF 2'500.00 e si sarebbe poi ripreso la banconota da CHF

1'000.00, dicendo ad ACPR 1 che erano per __________; gli altri CHF 1'000.00

glieli avrebbe lasciati per dei debiti che aveva nei suoi confronti (VI PP

confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 8 e 10, AI 67).

58.

Se inizialmente lo aveva

contestato, in questo suo verbale l’imputato ha pure ammesso di non avere mai

dato nulla a __________ (VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 8 e 11, AI

67: “A __________ non abbiamo dato niente”; “alla __________ per

finire non ho dato nessun franco e quindi correggo mie precedenti

dichiarazioni. Aveva ragione IM 2 quando diceva che avevo detto a __________ di

dire comunque che aveva ricevuto CHF 1'000.- anche se non era vero”),

allineandosi così alle dichiarazioni della donna (VI PG 11.02.2016, p. 3,

allegato 37 al rapporto d’inchiesta, AI 97).

59.

Quanto ai PC e alla collanina

che avevano preso la sera precedente, IM 1 nel verbale della persona arrestata

del 20 novembre 2015 ha dichiarato che il 14 settembre 2015 avevano restituito

tutto all’AP (VI PP 20.11.2015, p. 7, AI 16).

In un verbale successivo egli ha dapprima affermato che dei 3 PC

presi il giorno prima ne avrebbero restituiti 2, mentre il terzo gli sarebbe

stato lasciato da ACPR 1 siccome era vecchio e “lui non se ne faceva nulla”

(VI PP 17.12.2015, p. 7, AI 52).

Dopo essere stato confrontato con le

dichiarazioni del coimputato, secondo cui la sera precedente avrebbero preso

unicamente 2 PC, mentre il terzo sarebbe stato lasciato a __________ su

richiesta dell’AP, l’imputato ha però affermato:

"

Forse è giusto quello che dice IM 2. Effettivamente poi il giorno

dopo gliene abbiamo dati due e per finire ACPR 1 glielo ha lasciato.”

(VI PP 17.12.2015, p. 7, AI 52).

2) Fatti occorsi tra il 21 e

il 30 settembre 2015 (punti 1.2 e 2.2 dell’atto d’accusa) nei confronti di ACPR

1.

60.

Nell’ipotesi accusatoria IM 1,

in correità con IM 2, si sarebbe reso colpevole del reato di sequestro di

persona e rapimento per avere, il 21 settembre 2015, a __________ e __________,

dopo essersi presentati presso la sua abitazione, avergli nuovamente chiesto il

portamonete e riscontrata la presenza di tessere bancomat, imposto ad ACPR 1 di

salire sulla loro autovettura per scendere verso __________ a prelevare,

rispettivamente tentare di prelevare denaro dai suoi conti tramite dette

tessere, ricavando CHF 140.00 da un primo conto, facendosi dare i codici da ACPR

1, riaccompagnandolo poi a __________, minacciandolo, già solo con la loro

presenza e il loro comportamento, nonché con minacce all’integrità fisica e

consegnandogli pure un proiettile, costringendolo così a tollerare tutti questi

atti (punto 1.2 dell’atto d’accusa), nonché per avere, nel periodo tra il 22 e

il 30 settembre 2015, a __________, presentandosi presso la sua abitazione,

trattenuto indebitamente in casa sua ACPR 1 per alcune decine di minuti,

impedendogli di partire, usando minaccia e violenza, in particolare IM 1

colpendolo al volto con uno schiaffo e proferendo le solite minacce, nonché

comportandosi come nelle precedenti visite, costringendolo quindi pure a

tollerare tutti questi atti (punto 1.3 dell’atto d’accusa).

61.

Inducendo ACPR 1, attraverso

la minaccia di gravi conseguenze alla sua integrità fisica come indicato al

punto 1.2 dell’atto d’accusa, a fornire loro i codici d’accesso delle tessere

bancomat, IM 1 e IM 2 si sarebbero pure macchiati del reato di estorsione

(punto 2.2 dell’atto d’accusa).

62.

IM 1 si sarebbe in fine reso

colpevole del reato di rapina per avere, tra il 22 e il 30 settembre 2015, a __________,

minacciandolo, sottratto ad ACPR 1 una tuta e degli scarponcini da motociclista

(punto 3.2 dell’atto d’accusa).

63.

In entrata di dibattimento la

Corte, con l’accordo delle parti, ha aggiunto, per quanto attiene al punto 1 dell’atto

d’accusa, l’imputazione alternativa di coazione.

a) Le dichiarazioni di ACPR

1.

64.

ACPR 1 ha dichiarato che dopo

aver da lui ricevuto CHF 2'500.00 il 14 settembre 2015, IM 1 gli avrebbe

intimato di recuperare anche CHF 15'000.00 per __________ (VI PG 08.11.2015, p.

6, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4: “Ricordo che mi ha detto

“….15000 poi chiudiamo la cosa e non ti cerco più niente…”).

Nelle settimane successive IM 1 l’avrebbe quindi contattato

quotidianamente, facendogli passare “momenti da incubo”, continuando a

insistere per avere i soldi. Lo avrebbe inoltre informato che doveva parlare

solo con lui e che __________ gli aveva dato il compito di recuperare il

credito (VI PG 08.11.2015, p. 6, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4).

65.

Dagli atti risulta che il 15

settembre 2015 IM 1 ha inoltrato all’AP 2 messaggi dal seguente tenore:

"

Fai il possibile perché __________ è veramente nella merda a

debiti per 9000 franchi”;

"

..te lo già detto sistemami __________ con i debiti che ha!! 9000

e 46500 chi di dovuto non gli dai più niente”

(VI PG 08.11.2015, p. 6, allegato al rapporto di segnalazione, AI

4).

66.

Nel periodo tra il 14 e il 30

settembre 2015 IM 1 e IM 2 si sarebbero presentati a più riprese a casa

dell’AP, chiedendogli il denaro. In queste occasioni IM 1 avrebbe sempre

ordinato ad ACPR 1 di consegnargli il portamonete per controllarne il

contenuto. I coimputati gli avrebbero inoltre sottratto del denaro, così come

pure la chiave di casa, riconsegnatagli qualche giorno dopo, e la carta

d’identità italiana (rinvenuta presso il domicilio di IM 2 il giorno del suo

arresto).

In occasione del suo primo interrogatorio ACPR 1 ha raccontato:

"

Nel periodo tra il 14 ed il 30 settembre IM 1 e IM 2 si sono

presentati più volte a casa mia, di sera come di giorno. Come arrivavano IM 1

immancabilmente mi ordinava di consegnargli il portamonete e lui ne controllava

il contenuto. In questo periodo in almeno tre occasioni mi hanno rubato dei

soldi, davanti a me. Una volta IM 1 ha trovato circa 250 Euro, ne ha sottratto

200.

— e mi ha lasciato 50 Euro. Altre due volte invece mi ha proprio svuotato

il borsino raccogliendo circa 30.—franchi per volta o poco più. Poi mi

frugavano in casa e IM 1 ha trovato il passaporto italiano nel cassetto di un

mobile della cucina. Me lo ha mostrato dicendomi “questo lo tengo io….” ho

interpretato questo fatto come una minaccia come per dire….finche non mi dai i

soldi non te lo do. (…) Sempre in una di queste circostanze IM 1 tratteneva la

chiave di casa che avevo nel portamonete. (…)

Qualche giorno prima del 30.09.2015, forse la settimana prima, in

occasione di una loro visita mi riconsegnavano la chiave di casa. Ho trovato

molto sospetto questo atteggiamento e mi sono convinto che ne avevano fatto una

copia. Questa affermazione è suffragata dal fatto che in seguito mi sono

accorto che qualcuno entrava in casa mia.”

(VI PG 08.11.2015, p. 7, allegato al rapporto di segnalazione, AI

4);

Nel corso del verbale di confronto con IM 1, l’AP ha riferito:

"

(…) nei giorni successivi sono venuti su a __________ senza

preavviso. Quando arrivava a casa mia IM 1 si comportava come il padrone di

casa, prendeva la birra dal frigo e mi chiedeva di questi soldi. Mi chiedeva

sempre del borsino che io gli davo e lui lo guardava. Nel borsellino la secondo

volta ha trovato la chiave di casa mia, mi ha chiesto cos’era, io gliel’ho

detto e mi ha detto he allora l’avrebbe tenuta lui. mi ha promesso che non

sarebbe entrato in mia assenza.”

(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 8, AI 65).

In occasione del verbale di confronto con IM 2, ACPR 1 ha in fine

affermato:

"

Preciso che IM 1 mi stressava tutta la settimana per sapere

quando gli davo dei soldi. Io gli dicevo che ero in Italia a lavorare da __________

e che sarei tornato a __________ solo al sabato. Lui insisteva finché gli

dicevo cosa avevo guadagnato e poi si presentava co IM 2 a casa mia e se gli

dicevo che avevo Euro 300 me ne prendeva 250 e me ne lasciava 50. (…) Questo

sarà successo un paio di volte.”

(VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 9, AI 66).

67.

In occasione di una delle “visite”

al suo domicilio, ad ACPR 1 sarebbe stato consegnato un proiettile.

A questo proposito, nel verbale di Polizia del 26 novembre 2015

l’AP ha attribuito questo gesto a IM 2, affermando che:

"

A darmelo è stato IM 2 il quale, quando me l’ha consegnato, mi ha

detto che se non fossi arrivato a casa quella sera mi avrebbe sparato con un

fucile.

Il proiettile mi è stato consegnato prima che lasciassero casa

mia.”

(VI PG 26.11.2015, p. 7, allegato 14 al rapporto d’inchiesta, AI

97).

Senonché, in occasione del confronto con IM 2, l’AP ha dichiarato

che sarebbe stato IM 1 a consegnarli il proiettile:

"

Il proiettile me l’ha consegnato IM 1 a casa mia, tanto che dopo

l’ho messo sul comodino.”

(VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 7, AI 66).

Confrontato con le dichiarazioni di IM 2, di cui si dirà meglio in

seguito, e secondo cui sarebbe stato egli stesso a consegnargli tale oggetto in

occasione di un viaggio in automobile, ha poi aggiunto:

"

È anche vero però che IM 1 e IM 2 me l’hanno fatto vedere in

macchina a __________. Io l’ho presa come una minaccia. Anche perché quando IM

1.

mi ha dato il colpo mi ha detto che il fucile lo aveva tolto dalla macchina

la sera prima.”

(VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 7, AI 66).

68.

Nel corso di una delle loro “visite”,

tra il 21 e il 25 settembre 2015, i coimputati si sarebbero presentati e gli

avrebbero controllato il portamonete come sempre. In questa occasione IM 1, che

pareva ubriaco “o comunque allegro”, arrabbiato per il fatto che non

aveva soldi, lo avrebbe colpito con due ceffoni al volto (VI PG 08.11.2015, p.

7, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4: “IM 1 mi ha colpito con due

ceffoni al volto. Due colpi dati con potenza, con la mano aperta (…)

Interveniva IM 2 che richiamava IM 1 con il calmarsi”; VI PG 13.11.2015, p.

7, allegato 19 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12: “Non avevo soldi e

lui mi ha colpito con due forti ceffoni. (…) IM 2 è intervenuto per

tranquillizzarlo, credo che altrimenti mi avrebbe ancora picchiato”).

69.

In un’altra occasione, nel

medesimo periodo, IM 1 avrebbe sottratto all’AP una tuta e degli stivaletti da

motociclista:

"

Nel periodo 21/30 settembre, anche qui non ricordo la data esatta

ma era sera, in occasione di una delle tante visite dei due che erano giunti

con l’Opel di IM 2, sapendo che sono un motociclista per passione IM 1 mi

chiedeva se avessi una giacca. Mi diceva anche che l’avrebbe pagata. Io lo

informavo che avevo una tuta completa in pelle, con tanto di stivaletti, che

utilizzo quando vado in pista. IM 1 voleva vederla e io gliela feci vedere

poiché l’avevo nell’armadio della camera da letto. (…) Sta di fatto che IM 1

provava sia la tuta che gli stivali poi decideva di tenerli per se. Reclamavo

che la tuta era mia ma lui non ha voluto sentire storie e l’ha presa

ugualmente. Mio malgrado ho dovuto accettare questo fatto per paura di

ripercussioni.”

(VI PG 08.11.2015, p. 7 e 8, allegato al rapporto di segnalazione,

AI 4).

Tale circostanza è stata ribadita da ACPR 1 anche in occasione del

confronto con l’imputato:

"

(…) una volta IM 1 è arrivato e subito mi ha chiesto se avevo in

giro una tuta da motociclista. Io gli avevo detto di sì, ma che era la mia, che

volevo tenerla e che nemmeno gliel’avrei venduta. Lui l’ha indossata, si è

fatto fotografare e poi è ripartito con addosso la tuta e gli stivali.

(…) io non gliel’ho regalata o prestata, lui se l’è presa e basta.

Io gli ho anche detto che non ero d’accordo, ma lui se l’è tenuta e basta.”

(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 8 e 9, AI 65).

70.

ACPR 1 ha poi riferito di un

altro episodio, avvenuto il 21 settembre 2015, quando i coimputati, dopo avere

trovato a casa sua 2 tessere bancomat, lo avrebbero obbligato a recarsi a __________

e fornire loro i codici PIN delle carte per effettuare un prelievo.

Nel verbale dell’8 novembre 2015 l’AP ha raccontato:

"

(…) il giorno 21 settembre 2015; era sera, passate le ore 2100.

Sono arrivati IM 2 e IM 1 con l’auto Opel di IM 2. IM 1 mi ordinava come al

solito di consegnargli il portamonete. Purtroppo trovava all’interno due mie

carte di credito, una Postcard ed una carta Maestro della Banca __________. IM

1.

si arrabbiava con me perché non gli avevo detto che avevo le carte. Dal

portamonete mi rubava circa 150.— franchi quindi mi ordinava di seguirlo. IM 1

mi ordinava di seguirlo dicendomi tra le altre cose “…andiamo a farci un giro…e

spera per te che non troviamo soldi…”. Io non volevo seguirli e li informavo

che non avevo soldi su quei conti. Malgrado le mie rimostranze IM 1 mi

obbligava ad andare assieme. Non ha usato violenza fisica ma il tono della voce

lasciava intendere che c’eravamo vicino. IM 2 si metteva alla guida e da __________

siamo andati alla Posta di __________. Giunti nei pressi dell’ufficio postale

siamo scesi dall’auto. Non c’era nessuno in giro. Erano le 2230/2245. IM 1

aveva le tessera che ha consegnato a IM 2. IM 1 mi ha chiesto il codice PIN

sempre con il suo tono minaccioso. Io ero preoccupato ed impaurito; non neanche

per i soldi che sapevo essere pochi. Fornivo controvoglia il PIN che IM 2

digitava. All’ufficio postale riuscivano a svuotarmi il conto che aveva solo

140.

--. IM 1 sempre arrabbiato mi ha detto “meriteresti un paio di sberle solo

perché non mi hai detto che c’erano su 140 franchi.”.

Ci siamo recati alla Banca __________ di __________ e la procedura

era la medesima. IM 2 ha digitato il codice che IM 1 mi ha ordinato di dargli;

codice diverso dalla Postcard. Qui hanno provato a prelevare accedendo nel

sistema. L’apparecchio ha riconosciuto la carta ma non ha erogato i soldi

perché non ce n’erano. I due mi hanno riportato a casa ritornandomi le carte di

credito.”

(VI PG 08.11.2015, p. 8, allegato al rapporto di segnalazione, AI

4).

Analogamente, nel verbale successivo ACPR 1 ha affermato che:

"

Sapendo delle visite improvvisate da parte di IM 1 e IM 2 io

avevo preso l’abitudine di non tenere nulla nel borsellino. In quella

circostanza avevo dimenticato di togliere la postcard e la carta della banca

__________ (__________). IM 1 le trovava nel mio borsellino e mi domandava “e

queste?”. Io gli dicevo che non c’era denaro su questi due conti. Allora IM 1

mi diceva “prega per te che non ci sia su niente, ora ce ne andiamo a fare un

giro”.

Chiaramente io non volevo andare e l’ho ribadito ma il tono di

voce di IM 1 era perentorio. Sono salito sull’automobile con IM 1 e IM 2 ed

abbiamo raggiunto __________ dove io avevo detto che c’era la Posta più vicina.

IM 1 aveva con sé le mie carte e giunti dinanzi al Postomat

inseriva la tessera domandandomi il codice che io gli fornivo. Non rammento se

il codice sia stato digitato da IM 1 o IM 2, stà di fatto che sul conto c’erano

140.

- CHF che sono stati prelevati. Questi soldi li ha presi e tenuti IM 1. In

seguito ci siamo recati alla __________, sempre di __________. Lì, davanti al

bancomat, IM 1 consegnava la carta a IM 2 il quale eseguiva tutte le operazioni

con il codice che mi è stato chiesto da IM 1. Il conto era a zero e quindi non

è stato possibile effettuare prelevamenti. Dopodiché sono stato riaccompagnato

a casa dove all’esterno mi sono state riconsegnate le due carte.”

(VI PG 26.11.2015, p. 6 e 7, allegato 14 al rapporto d’inchiesta,

AI 97).

Pure in occasione del confronto con l’imputato, l’AP ha confermato

che:

"

(…) quando IM 1 ha trovato le tessere si è arrabbiato perché non

le aveva vista la volta prima e io non gli avevo detto niente. Lui subito

diceva: “adesso andiamo a vedere cosa c’è sui conti e prega che non ci sia

niente”. Io gli dicevo che non c’era niente, ma lui ha deciso di scendere a __________

e quindi mi ha fatto salire in macchina e anche IM 2 mi diceva di farlo.

(…) non mi hanno caricato di forza, ma io mi sono sentito di

doverli seguire perché mi sono sentito minacciato.

(…) arrivati a __________ siamo andati prima alla posta, dove mi

hanno chiesto il PIN, uno dei due ha digitato il codice e alla fine sono usciti

CHF 140.- che era il limite massimo. Poi siamo andati alla __________ e anche

lì hanno provato a prelevare con il codice, ma non è uscito niente.”

(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 9, AI 65).

b) Le dichiarazioni di IM 2

71.

Anche IM 2 ha riferito che

dopo l’episodio del 13 settembre 2015 con IM 1 sarebbero tornati diverse volte

al domicilio di ACPR 1 (VI PG 19.11.2015, p. 8, allegato 9 al rapporto

d’arresto, AI 12).

In tutte le occasioni, IM 1 avrebbe chiesto all’AP di consegnargli

il portamonete per controllare se vi erano soldi (VI PP 20.11.2015, p. 8, AI

15: “A __________ siamo stati altre volte ed è vero che quando arrivavamo e

c’era ACPR 1, IM 1 gli chiedeva sempre di fargli vedere il borsino”; VI PP

confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 9, AI 67: “negli incontri con ACPR 1, IM

1.

gli chiedeva sempre il borsellino”) e in un’occasione avrebbero pure

preso la sua chiave di casa (VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 8, AI 67:

“(non ricordo se la seconda o la terza volta che andavamo a __________ da ACPR

1.

IM 1 mi ha consegnato la chiave di __________. Questo è avvenuto davanti a ACPR

1.

(…) è stato ACPR 1 a dare la chiave a IM 1 e non so se l’ha presa dal

borsellino o da dove era appesa. (…) non so perché ACPR 1 abbia dato la chiave,

ma credo probabile che gli sia stata chiesta come garanzia del suo impegno al

rimborso”).

72.

Anche IM 2 ha poi riferito

dell’episodio dello schiaffo:

"

Una prima volta, non ricordo i dettagli, né la data e nemmeno se

era di giorno o di sera. Suppongo qualche giorno dopo quindi nel periodo 15/20

settembre us.

Abbiamo raggiunto __________ probabilmente con la mia auto, e

posso dire che in questa occasione IM 1 aveva manifestato intenzioni di mettere

le “mani addosso” a ACPR 1, così che capisse che era il momento di iniziare a

saldare i suoi debiti. Io già durante il tragitto dicevo lui di non “fare

cazzate” e lui ribadiva di stare tranquillo.

Di fatti giunti presso l’abitazione, trovavamo ACPR 1 in casa. IM

1.

mi riferiva che l’appuntamento era concordato con ACPR 1, anche se poi ho

avuto dei dubbi, poiché ACPR 1 mi sembrava sorpreso.

IM 1 una volta entrati in casa chiedeva subito il portamonete a ACPR

1.

in modo che potesse mostrare il contenuto. (…)

(…) IM 1 dopo aver controllato il portamonete di ACPR 1, e forse

gli ha confiscato delle banconote per un importo che poteva essere di circa CHF

200.

-

Probabilmente IM 1 sapeva che non poteva estorcere denaro a ACPR 1

poiché non ne aveva, ma forse per intimorirlo, dopo averlo redarguito sulla

restituzione di questo denaro alle due donne, lo colpiva con uno schiaffo al

volto in modo violento. io alla vista di ciò intervenivo, richiamandolo a non

colpirlo più. mi sono limitato gesticolando con le mani. In quel frangente IM 1

aveva un atteggiamento autoritario e posso dire che ACPR 1 era spaventato,

questo sicuramente prima di ricevere il ceffone.”

(VI PG 19.11.2015, p. 9, allegato 9 al rapporto d’arresto, AI 12).

73.

IM 2 ha pure ricordato

l’episodio della tuta e degli stivaletti da motociclista, dichiarando nel

verbale d’arresto del 19 novembre 2015

che:

"

Ritornando alle visite avvenuta a __________, posso dire che in

un’altra circostanza IM 1 aveva chiesto una tuta da motociclista. Va detto che

avevamo visto sul sito web __________ che il ACPR 1 era intenzionato a vendere

una tuta da motociclista, proprio come quella che cercava IM 1. (…)

Di fatto ACPR 1 a richiesta di IM 1, mostrava la sua tuta da

motociclista in pelle. (…)

IM 1 indossava la tuta constatando che andava bene. In seguito

chiedeva se non avesse anche degli stivaletti da motociclista e ACPR 1

rispondeva affermativamente mostrandogliene un paio che teneva in un sotto

scala al piano terreno. IM 1 calzandoli notava che erano della sua misura.

Quindi IM 1 informava ACPR 1 che avrebbe tenuto il tutto, in

considerazione del fatto che secondo lui gli doveva dei soldi.”

(VI PG 19.11.2015, p. 10, allegato 9 al rapporto d’arresto, AI

12).

Tornando sulla questione in un verbale successivo l’imputato ha

dichiarato:

"

In relazione alla tuta voglio dire che in occasione della prima

sera, il 13.09.2015, l’avevamo vista sia io che IM 1, era sopra un armadio

della sua camera se non erro.

In una seconda visita IM 1 gli ha chiesto della tuta e l’ha poi

provata. Una volta indossata diceva a ACPR 1 che l’avrebbe tenuta. ACPR 1 ci

informava che la tuta la stava vendendo e l’aveva pubblicata su un sito online.

IM 1 gli diceva dunque che avrebbe tenuto la tuta scalandone il valore dal

debito che aveva con la __________. Non ricordo che prezzo sia stato stabilito,

immagino quello indicato sul sito __________. Questa seconda visita sarà

avvenuta la settimana dopo il 13.09.2015. ACPR 1 non ha obiettato alla proposta

di IM 1.”

(VI PG 30.12.2015, p. 5, allegato 9 al rapporto d’inchiesta, AI

97).

In occasione del confronto con ACPR 1, IM 2 ha affermato:

"

(…) IM 1 si preso anche la tuta da motociclista e gli stivaletti

di ACPR 1. Avevamo visto questa tuta la prima sera sopra un armadio e una delle

volte successive IM 1 ha voluto provarla, l’ha indossata e poi ha detto a ACPR

1.

di lasciargliela. ACPR 1 ricordo che gli aveva detto di no e poi IM 1 gli ha

detto che doveva ancora un sacco di soldi a __________ e visto che già doveva

venderla avrebbe scalato il valore dai soldi per __________.

(…) ACPR 1 alla fine ha detto che andava bene, ma io ho capito che

non era convinto.”

(VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 8 e 9, AI 66).

Nel corso dell’interrogatorio finale del 5 aprile 2016 lo stesso

imputato ha dichiarato:

"

(…) in merito alla tuta e agli stivaletti non ho avuto

l’impressione che ACPR 1 sia stato costretto a darglieli. Non era magari

particolarmente contento e gli avrebbe tenuti, ma alla fine glieli ha lasciati.

Ha accettato la proposta di IM 1 di poterli tenere scalando il debito con __________.”

(VI PP 05.04.2016, p. 5, AI 94).

In sede dibattimentale IM 2 ha in fine affermato per la prima

volta che IM 1 avrebbe addirittura detto all’AP che era disposto a pagare la

tuta e gli stivaletti da motociclista, allineandosi così alle dichiarazioni del

coimputato, di cui si dirà in seguito:

"

La tuta l’avevamo già vista la prima sera, quando abbiamo

perquisito la casa. Se avesse voluto rubarla l’avrebbe fatto la seconda sera in

cui siamo entrati in casa senza ACPR 1. IM 1 ha provato la tuta e ha chiesto a ACPR

1.

se voleva venderla. IM 1 ha poi deciso di prenderla, dicendo a ACPR 1 che

gliela avrebbe pagata oppure avrebbe scalato il debito con __________.”

(VI DIB 12.10.2016, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale).

74.

Agli atti figurano 3

fotografie di IM 1 con indosso la tuta e gli stivaletti da motociclista di ACPR

1, 2 all’interno dell’abitazione di quest’ultimo e una presso un distributore

di benzina (allegato 15 al VI PG IM 2 30.12.2015, allegato 9 al rapporto

d’inchiesta, AI 97).

75.

Anche IM 2, in fine, ha

riferito dell’episodio delle tessere bancomat, sostenendo però che sarebbe

stato lo stesso ACPR 1 a proporre di recarsi a __________ per controllare se

sulle carte vi fossero dei soldi o meglio dimostrare che non vi era nulla,

dichiarando nel suo primo verbale che:

"

(…) in occasione di un’altra visita serale a __________, ACPR 1

asseriva di non avere soldi, dandoci la possibilità di verificare i suoi conti

correnti. Di conseguenza ci siamo recati a __________ presso il bancomat di una

banca situata in Piazza.

In merito posso dire che giunti alla banca ACPR 1 inseriva la

tessera ed il codice, mentre io poi manipolavo il menù sullo schermo,

verificando il credito che risultava pari a zero.

Ricordo che abbiamo provato con più di una carta, credo 2, una era

di colore viola e l’altra non ricordo. posso dire che una delle due carte non

veniva riconosciuta dall’apparecchio, motivo per il quale a piedi ci siamo

spostati in un’altra banca ed abbiamo quindi potuto verificare.

Anche in questo caso nessun prelevamento è stato effettuato, nel

senso che l’apparecchio non dava informazione del conto, ma

IM 1 o ACPR 1 tentavano di eseguire un prelevamento di una cifra

che non so; se non erro partendo da CHF 1000.- per poi scalare fino a CHF 50.-.

L’apparecchio però non ha erogato alcuna somma.

Dopo questi tentativi, con la mia auto siamo tornati a __________

dove abbiamo lasciato ACPR 1 e noi quindi siamo rientrati ognuno al proprio domicilio.”

(VI PG 19.11.2015, p. 9 e 10, allegato 9 al rapporto d’arresto, AI

12).

Il 20 novembre 2015, dopo avere avuto modo di prendere atto delle

dichiarazioni di ACPR 1, IM 2 ha modificato le sue precedenti dichiarazioni,

affermando che era stato lui a digitare uno dei due codici PIN:

"

(…) in un’occasione IM 1 ha visto nel borsello due carte di

credito che in precedenza ACPR 1 non aveva mostrato e che siamo scesi a __________

per prelevare. È stato però ACPR 1 stesso a dire di scendere a __________ assieme

che così ci faceva vedere che non aveva soldi sui conti.

È vero che in un bancomat ho fatto io il codice, ma era sempre ACPR

1.

che ha inserito la tessera e mi ha detto il codice per permettermi di

verificare che non c’aveva nulla. Come detto è stato ACPR 1, quando IM 1 ha

trovato le carte, che ha detto che erano vuote e di pur andare a controllare

assieme.

So che ACPR 1 dice che in un caso si era riusciti a prelevare CHF

140.

-, ma io questo proprio non lo ricordo. Non posso escluderlo, ma non me lo ricordo.”

(VI PP 20.11.2015, p. 8, AI 15).

In occasione del confronto con ACPR 1, IM 2 – dopo avere preso

atto delle dichiarazioni del coimputato – ha modificato nuovamente le sue

dichiarazioni, aggiungendo un dettaglio che non aveva mai menzionato in precedenza

alla sua versione dei fatti, e meglio che, come indicato da IM 1, avevano visto

le tessere bancomat dell’AP già in occasione della prima visita e che già

allora quest’ultimo avrebbe proposto loro di andare assieme a fare un tentativo

di prelievo:

"

(…) già la prima sera avevamo visto delle tessere bancarie da ACPR

1.

e lui stesso ci aveva detto di andare con lui a prelevare, che se aveva su

qualcosa ce lo poteva già dare. Io non ci sono andato su, e neanche IM 1 credo,

poi quando siamo tornati forse già la seconda volta IM 1 ha rivisto queste

tessere e poi siamo scesi a __________.

È possibile che la seconda sera siano saltate fuori tessere in

più, ma già la prima sera le avevamo viste (…).

(…) quando sono uscite queste tessere ACPR 1 stesso ci ha detto

che potevamo andare assieme a prelevare a __________, che se c’era qualcosa ce

lo avrebbe dato. A me è sembrato che lui fosse d’accordo. (…)

Io non ho percepito nessuna costrizione verso ACPR 1.”

(VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 9 e 10, AI 66).

Tale posizione è stata mantenuta anche in occasione

dell’interrogatorio finale del 5 aprile 2016 (VI PP 05.04.2016, p. 4, AI 94: “è

stato ACPR 1 a dirci di andare assieme a lui a __________, come già ci aveva

proposto la prima sera. Voleva dimostrarci che non aveva soldi sui conti”),

così come pure in occasione del dibattimento (VI DIB 12.10.2016, p. 10,

allegato 1 al verbale dibattimentale: “Già la prima sera ACPR 1 mi aveva

proposto di andare al bancomat e se avesse avuto qualcosa me l’avrebbe dato. La

seconda o la terza sera, per dimostrarci di non avere nulla, ci ha proposto di

andare a __________. Non è stato obbligato.”).

76.

Interrogato al proposito, IM

2.

non ha saputo spiegare per quale motivo ACPR 1 non avesse digitato egli

stesso i codici PIN delle carte (VI DIB 12.10.2016, p. 10, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

77.

L’imputato ha poi riferito

dell’episodio del proiettile, che sarebbe stato da lui consegnato all’AP in

occasione del tragitto da __________ a __________, affermando:

"

(…) sono stato io a consegnare a ACPR 1 un proiettile. Eravamo in

macchina, non sono sicuro, ma credo quando si andava a __________. Questo

proiettile era un po’ che IM 1 voleva darmelo e mi diceva che aveva la punta

esplosiva. Io non sapevo cosa farmene. Quando eravamo in macchina IM 1 lo

faceva vedere a ACPR 1 dicendogli qualcosa del tipo che io ero talmente

arrabbiato con lui che se non si sarebbe presentato glielo avrei sparato nelle

gambe. Io ho subito detto a IM 1 di non dire cazzate, poi l’ho dato a ACPR 1

dicendogli che glielo regalavo e ci siamo messi tutti a ridere. Non era una

minaccia.”

(VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 7, AI 66).

Anche in occasione del confronto con il coimputato, IM 2 ha

dichiarato:

"

Il proiettile l’ho dato io in macchina a ACPR 1, ma dicendo che

era un regalo e ridendo. (…)

Quel proiettile me lo aveva regalato un po’ prima di salire da ACPR

1.

IM 1. Io non lo volevo, anche perché mi aveva detto che aveva la punta

esplosiva. In effetti glielo avevo restituito e poi è stato tirato fuori quando

eravamo in macchina con ACPR 1. IM 1 lo maneggiava e diceva a ACPR 1 che io

avrei voluto spararglielo nelle gambe. Ho subito detto a IM 1 di non dire

cazzate e quando me lo sono trovato in mano non volendo tenerlo l’ho dato a ACPR

1.

Comunque in quel momento si rideva tutti.”

(VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 6 e 7, AI 67).

c) Le dichiarazioni di IM 1

78.

Dopo averlo taciuto nel corso

del suo primo interrogatorio, nel verbale della persona arrestata svoltosi il

20.

novembre 2015, dopo essere stato messo a conoscenza delle dichiarazioni di ACPR

1, IM 1 ha riferito che dopo il 13 settembre 2015 si sarebbero recati ancora un

paio di volte a casa dell’AP, affermando che:

"

Nella nostra visita sia io e IM 2 eravamo sempre arrabbiati per i

soldi della __________. ACPR 1 continuava a prometterci di ridare questi soldi,

ma non era vero e quindi noi eravamo arrabbiati.”

(VI PP 20.11.2015, p. 7, AI 16).

L’imputato ha inoltre affermato:

"

(…) sia io che IM 2 lo minacciavamo dicendogli che se non pagava

gli spaccavamo la testa.”

(VI PP 20.11.2015, p. 7, AI 16).

79.

L’imputato ha ammesso di

avere dato uno schiaffo ad ACPR 1 (VI PP 20.11.2015, p. 7, AI 16). Egli non è

tuttavia stato in grado di ricordare la ragione di questo suo agire, limitandosi

a un laconico:

"

Mi aveva preso in giro per qualcosa, ma il motivo effettivo non

lo ricordo.”

(VI DIB 12.10.2016, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

80.

IM 1 ha comunque fermamente

contestato che l’AP fosse stato trattenuto in casa contro la sua volontà (VI

DIB 12.10.2016, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale), ciò che è stato

confermato da IM 2 (VI DIB 12.10.2016, p. 10, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

81.

Dopo avere inizialmente

affermato di non avere mai visto la carta d’identità italiana di ACPR 1 (VI PG

19.11

, p. 14, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI 12), l’imputato ha

affermato che IM 2 avrebbe preso il documento in occasione di una delle loro “visite”

a __________ (VI PP 20.11.2015, p. 9, AI 16; VI PP confronto IM 1/ACPR 1

14.01

, p. 10, AI 65).

A questo proposito va osservato che le dichiarazioni dei

coimputati e dell’AP ACPR 1 in merito al momento in cui gli avrebbero preso il

passaporto divergono. Ma tant’è. Sta di fatto che IM 1 ha ammesso che si sono

impossessati del documento dell’AP (VI DIB 12.10.2016, p. 6, allegato 1 al

verbale dibattimentale), che di fatto è poi stato rinvenuto in occasione della

perquisizione dell’abitazione di IM 2 (VI PG 19.11.2015, p. 14, allegato 1 al

rapporto d’arresto, AI 12)

82.

Allo stesso modo, se in un

primo tempo aveva negato di avere preso la chiave di casa di ACPR 1, a

confronto con il coimputato, dopo avere preso atto delle sue dichiarazioni, IM

1.

ha affermato:

"

Da parte mia dichiaro che la chiave io l’ho trovata appesa al

muro dove ci aveva detto __________ che era. L’ho presa e l’ho data a IM 2. (…)

la chiave è stata da noi presa a garanzia.”

(VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 9, AI 67).

L’AP sarebbe però stato d’accordo di consegnare loro la chiave (VI

PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 9, AI 67).

83.

Quanto alla tuta e agli

stivaletti da motociclista, preso atto delle dichiarazioni di ACPR 1, IM 1 nel

verbale d’arresto del 19 novembre 2015 le ha contestate, affermando che gli

stivaletti gli erano stati regalati dall’AP, mentre la tuta l’avrebbe

unicamente provata, senza mai portarla via da casa sua:

"

Preso atto delle dichiarazioni di ACPR 1 contesto. Gli stivali me

li ha regalati lui. Mi ha mostrato la tuta e gli stivali poi mi disse che gli

stivali potevo prendermeli. La tuta l’ho solo provata e basta, non è mai uscita

da casa sua.”

(VI PG 19.11.2015, p. 13, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI

12).

84.

L’imputato si è però subito

corretto dopo avere avuto la possibilità di prendere visione della fotografia

che lo ritrae presso un distributore di benzina con addosso la tuta di ACPR 1

(allegato B al VI PG IM 1 19.11.2015, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI 12),

affermando di avergliela chiesta in prestito:

"

Effettivamente a __________ l’avevo solo provata e mi andava

stretta di gambe. Poi in seguito, un giorno, gliel’ho chiesta in prestito. Ho

fatto un giro a __________ con la moto e poi gli ho riportato la tuta. Sono

salito io a prenderla e l’ho riportata a __________.”

(VI PG 19.11.2015, p. 13, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI

12).

In occasione del confronto con l’AP, dopo avere preso atto delle

dichiarazioni di quest’ultimo, IM 1 ha modificato la sua precedente versione

dei fatti, indicando che:

"

La tuta l’avevo vista la prima volta che ero stato a casa di ACPR

1.

Ho chiesto di provarla e lui mi ha anche dato un suggerimento per provarla

bene. È stato lui ha dirmi che c’erano anche gli stivaletti. Io ho detto che

l’avrei presa, ma che l’avrei pagata. Lui non ha obiettato niente. Non mi ha in

particolare detto che non voleva che la prendevo. Mi ha solo chiesto di

pagarla. Io gli ho detto che l’avrei fatto, ma in realtà sapevo che non l’avrei

pagata.”

(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 9, AI 65).

In sede dibattimentale, l’imputato è dapprima parso voler tornare

sui suoi passi, affermando di avere preso la tuta e gli stivaletti con

l’intenzione di pagarli. Dopo avere avuto la possibilità di rileggere le sue

precedenti dichiarazioni, per finire ha tuttavia ammesso:

"

Confermo. Inizialmente avevo pensato di pagarla e poi mi sono

detto “ma perché devo farlo”.”

(VI DIB 12.10.2016, p. 15, allegato 1 al verbale dibattimentale).

85.

Quanto all’episodio del 21

settembre 2015, relativo alle tessere bancomat, anche IM 1, come il coimputato,

ha dichiarato che sarebbe stato lo stesso ACPR 1 a proporre di recarsi a __________

a prelevare, per mostrare che non aveva soldi sulle tessere:

"

Preso atto delle dichiarazioni di ACPR 1 dichiaro che la prima

sera, il 13.09.2015, lui di sua spontanea volontà ci ha mostrato due tessere,

una bancaria e l’altra postale. Ha consegnato le due carte a IM 2 e per

dimostrarci che non aveva soldi si è fatto accompagnare a __________ prima in

posta e poi in banca. In entrambi i casi ci ha fornito i codici che abbiamo

digitato. Non ricordo se io ho digitato quello della posta o quello della

banca. Di fatto non è stato fatto nessun prelievo perché sui conti non c’erano

soldi.”

(VI PG 19.11.2015, p. 14, allegato al rapporto d’arresto, AI 12).

Nel verbale d’interrogatorio finale del 4 aprile 2016 IM 1 ha

ribadito:

"

(…) ACPR 1 ci ha invitato su sua iniziativa ad andare con lui per

dimostrare che non aveva niente sui conti.”

(VI PP 04.04.2016, p. 10, AI 93).

In occasione dell’interrogatorio dibattimentale ha in fine

affermato:

"

Dopo che IM 2 aveva fatto la perquisizione abbiamo visto che non

c’era nulla. Per dimostrarci che non aveva un soldo, ACPR 1 ci ha proposto di

andare a __________ per provare a prelevare, mediante le tessere che io avevo

trovato nel suo portafoglio. Con questo lui voleva dimostrarci di non avere

nulla.

(…) ha fatto questo passo per prendere credibilità, non perché

aveva paura.”

(VI DIB 12.10.2016, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

86.

Giova osservare che se

inizialmente l’imputato ha affermato che non erano riusciti a prelevare nulla,

in aula egli ha riconosciuto che erano riusciti ad ottenere l’emissione di CHF

140.

, come indicato dall’AP, denaro che avrebbero tenuto in parte per pagare

la benzina (VI DIB 12.10.2016, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

87.

Neppure IM 1 ha saputo

spiegare per quale motivo ACPR 1 (che, come detto, si sarebbe offerto di

mostrare lo stato dei suoi conti) non avesse digitato personalmente i codici

PIN delle tessere (VI DIB 12.10.2016, p. 7, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

88.

Relativamente all’episodio

del proiettile, IM 1 ha dapprima sostenuto che glielo avrebbe regalato IM 2

mentre si trovavano in automobile, dicendogli di tenerlo come ricordo per il

tempo che gli aveva fatto perdere (VI PP 20.11.2015, p. 7 e 8, AI 16: “IM 2

gli ha pure regalato un proiettile quando eravamo in macchina assieme. Glielo

ha dato dicendogli che era per il tempo che gli aveva fatto perdere, di tenerlo

per ricordo”), ciò che ha ribadito anche a confronto con l’AP (VI PP

confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 5, AI 65: “Ribadisco che il proiettile

glielo ha dato IM 2 (…) in macchina (…). IM 2 glielo ha dato dicendogli che

questo era per il tempo che gli aveva fatto perdere e di tenerlo per ricordo”),

contestando che qualcuno avesse parlato di sparare e affermando di aver solo

ricordato all’AP che conoscevano i suoi spostamenti (VI PP confronto IM 1/ACPR

1.

14.01.2016, p. 5, AI 65), salvo poi confermare, a confronto con il

coimputato, la sua versione dei fatti, secondo cui aveva effettivamente detto

all’AP che IM 2 avrebbe voluto spararglielo nelle gambe, tenendo comunque a

sottolineare che “il tono delle cose detto era sempre scherzoso” (VI PP

confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 7 AI 65).

3) Fatti occorsi tra il 2 e

il 6 ottobre 2015 (punti 2.3, 2.4, 2.5 e 4.2 dell’atto d’accusa)

89.

A partire dal 1. ottobre 2015

anche __________ sarebbe rimasto coinvolto nella vicenda.

Nell’ipotesi accusatoria, IM 1, in correità con IM 2, si sarebbe

reso colpevole del reato di ripetuta estorsione per avere, il 2 ottobre 2015, a

__________, minacciandolo di gravi conseguenze alla sua integrità fisica o a

quella di suoi famigliari, indicando in particolare IM 1 di avere parentele e

conoscenze malavitose, indotto __________ a consegnargli il borsellino

contenente Euro, trattenendo poi EUR 100/150.00, ritenuto che a __________,

amico di ACPR 1, veniva rinfacciato di avere aiutato quest’ultimo a riparare in

Italia, sottraendosi in tal modo alle richieste di IM 1 e IM 2 di pagamento di

somme di denaro (punto 2.3 dell’atto d’accusa), nonché per avere, il 3 ottobre

2015, a __________, minacciandoli di gravi conseguenze alla loro integrità

fisica o a quella dei loro famigliari, ritenuti gli episodi già accaduti nelle

settimane precedenti ai danni di entrambi, indotto __________ e ACPR 1 a

consegnare loro alcuni oggetti preziosi per quietare le pressanti richieste di

denaro di IM 1 e IM 2, ritenuto che IM 1 poi dalla vendita di questi oggetti

avrebbe ottenuto CHF 592.00 (punto 2.4 dell’atto d’accusa), e in fine per

avere, il 5 o 6 ottobre 2015, a __________, __________ e __________, sempre

sotto minaccia di gravi conseguenze alla loro integrità fisica o a quella dei

loro famigliari, ritenuti i fatti di cui ai punti precedenti dell’atto

d’accusa, indotto __________ e ACPR 1 a consegnare loro un motoveicolo Yamaha

XT 660R, uno scooter Yamaha Tmax, di proprietà di entrambi, e un motoveicolo

Kawasaki Ninja, di proprietà di __________, sempre per quietare le pressanti

richieste di denaro di IM 1 e IM 2, ritenuto che poi lo scooter sarebbe stato

riconsegnato a __________ affinché lo rivendesse per poi portare il ricavato di

CHF 4'000.00 a IM 1, mentre il motoveicolo XT 660R sarebbe stato scambiato da IM

1.

con un motoveicolo BMW K1200 del valore di circa CHF 5'000.00/6'000.00 e il

motoveicolo Kawasaki Ninja sarebbe stato venduto/scambiato da IM 1 con un

motoveicolo Yamaha YZF R6 e CHF 500.00, soldi e motoveicoli che IM 1 avrebbe

trattenuto per sé (punto 2.5 dell’atto d’accusa).

90.

IM 1, in correità con IM 2,

si sarebbe poi macchiato del reato di coazione per avere, il 2 ottobre 2015, a __________

e __________, costretto __________ a contattare ACPR 1 affinché i due si

presentassero da IM 1 e IM 2 il medesimo giorno, cosa che sarebbe poi avvenuta,

ritenute le minacce proferite e il tenore dell’agire dei due, come indicato in

particolare ai punti 1 e 2.3 dell’atto d’accusa (punto 4.2 dell’atto d’accusa).

91.

In via pregiudiziale la

Corte, con l’accordo delle parti, ha aggiunto, per quanto attiene al punto 2.4

dell’atto d’accusa, l’imputazione alternativa di rapina.

a) Le dichiarazioni di __________

92.

L’AP ha raccontato che il 1.

ottobre 2015 ACPR 1 lo avrebbe contattato siccome intendeva trasferirsi in

Italia e aveva bisogno di aiuto per il trasloco. Lo avrebbe quindi aiutato a

traslocare i suoi effetti a __________ (VI PG 07.11.2015, p. 3, allegato al

rapporto di segnalazione, AI 4).

Il 2 ottobre 2015 IM 1 lo avrebbe contattato e vi sarebbe quindi

stato un primo incontro dapprima con IM 1 e in seguito anche con IM 2 e ACPR 1.

In occasione del suo primo verbale di Polizia, l’AP ha così

riferito:

"

(…) IM 1 mi contattava sul mio cellulare (…) e mi informava che

voleva parlarmi. Lo informavo che mi trovavo al centro __________ di __________.

Con tono perentorio mi ordinava di rimanere li, che sarebbe arrivato. (…)

Mi incontravo con IM 1 al bar del centro commerciale. (…)

IM 1 era molto seccato, era furente e mi dava la colpa di aver

portato via ACPR 1. Ricordo le sue parole “…..tu me lo hai portato via e tu me

lo riporti!! …..lui mi deve dei soldi, 15'000.—e voglio che oggi venite tu e

lui e mi portate i soldi……se non me li porta lui vengo a prendere te…..” Non mi

dava altre spiegazioni ma ci convocava in un negozio di scarpe di __________

per le ore 1500 del pomeriggio, luogo che ACPR 1 doveva conoscere. (…)

Rientravo a __________ ed informavo ACPR 1 della richiesta di

colloquio del IM 1. (…)

Di fatto al pomeriggio ci siamo recati in questo negozio, ed io ho

seguito le indicazioni di ACPR 1 per raggiungerlo. (…)

IM 1 ci attendeva, e c’era anche IM 2. (…)

Siamo entrati nel negozio e IM 1 ci ha fatto entrare nel magazzino

sul retro dello stesso. (…)

IM 2 iniziava a parlare con ACPR 1; con toni gentili cercava di

spiegargli di trovare questi soldi che doveva al IM 1. (…)

Dopo 5 minuti circa rientrava IM 1. Il tono di voce era molto

diverso; minaccioso, molto aggressivo. Io sono passato da uno stato di stupore

ad uno di paura. IM 1 si rivolgeva soprattutto al ACPR 1, ma ad un certo punto

anche a me quando ha detto “…..questo stronzo ha rubato un lingotto d’oro ad

una certa __________ …io gli avevo chiesto 15'000 ma sto stronzo non li ha

portati!! …adesso gliene chiedo 30'000….. e se non me li porta li chiedo a te!!

..” Parlavano di franchi svizzeri.

La discussione è durata qualche minuto; non vi è stata violenza

fisica. IM 1 usavo un tono minaccioso e si rivolgeva a ACPR 1 standogli molto

vicino. Ad un certo punto minacciava “…ti riempio di sberloni…” e gli

appoggiava la mano al volto; pur non colpendolo seriamente.

Siamo stati invitati ad andarcene previo le diverse insistenze da

parte di IM 1 sul portargli i soldi. Alla presenza di IM 1, IM 2 non parlava;

mentre quando IM 1 non c’era assumeva il ruolo di buono, cercando di farci

capire che lui riusciva a trattenere e controllare IM 1.”

(VI PG 07.11.2015, p. 3 e 4, allegato al rapporto di segnalazione,

AI 4).

93.

Nel corso del suo “discorso”,

definito da __________ “minaccioso”, IM 1 gli avrebbe chiaramente detto

“di occuparsi di recupero crediti a favore della __________” (VI PG

07.11

, p. 8, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4), così come pure:

"

Mi ha detto che sarebbe venuto a casa mia; che avrebbe preso gli

oggetti di valore che trovava. Mi ha detto che avrebbe contattato mio padre,

mia moglie; affermazioni dall’evidente sottinteso che io ho inteso come

messaggio di pericolo.

Mi ha messo uno stato d’ansia che non conoscevo, paura vera. Mi

trattava con bastone e carota; a volte parlandomi amichevolmente ed altre volte

con tono ed espressioni cattive. Non mi ha mai toccato.

IM 1 mi ha anche detto che aveva avvisato suo zio in Italia

informandolo del mio comportamento e del fatto che avevo aiutato ACPR 1 a

scappare dalla Svizzera. Mi riferiva che suo zio lo riteneva un grave sgarbo

nei suoi confronti: ovviamente anche questo è stato detto per mettermi paura.”

(VI PG 07.11.2015, p. 9, allegato al rapporto di segnalazione, AI

4).

In occasione dell’interrogatorio del 13 novembre 2015 __________

ha ribadito, in merito all’incontro del 2 ottobre 2015:

"

IM 1 era molto seccato, era furente e mi dava la colpa di aver

portato via ACPR 1. Ricordo le sue parole “…..tu me lo ha portato via, mo’ me

lo devi riporti!!” Mi diceva che gli doveva dei soldi e che mi riteneva

responsabile. Mi minacciava affermando che avevo fatto un grave sgarbo ad un

suo zio comportandomi cosi lasciandomi intendere che lo zio era una persona

pericolosa d’di giù!”.”

(VI PG 13.11.2015, p. 4, allegato 17 al rapporto d’arresto, AI

12).

Precisando poi:

"

In conclusione IM 1 ci aveva ordinato di ricuperare 15'000.— franchi

entro il venerdì successivo che poi ci avrebbe fatto respirare sino a fine

mese; ha usato queste parole.”

(VI PG 13.11.2015, p. 4, allegato 17 al rapporto d’arresto, AI

12).

94.

In occasione

dell’interrogatorio del 26 novembre 2015 __________ ha peraltro affermato

(contrariamente a quanto fino a quel punto sostenuto) che in quella circostanza

era presente anche IM 2:

"

(…) venerdì 2 ottobre mi trovavo al centro __________ di __________

con mio padre. (…) Era mattina quando sono stato contattato da ACPR 1, ma anche

da IM 1. ACPR 1 mi informava che IM 1 stava cercando di contattarlo e mi

chiedeva di riferire lui di non sapere dove si trovasse qualora mi venisse

chiesto. IM 1 ovviamente mi chiedeva di ACPR 1 ed io mentivo appoggiando

l’amico. Da qui l’ordine di IM 1 di attendere il suo arrivo. Dalla

conversazione telefonica intuivo che IM 1 era alterato. Ciò malgrado visto che

volevo chiarire e chiudere la vicenda, accettavo l’incontro.

(…) IM 1 è giunto con IM 2. Non ho saputo gestire la discussione

perché IM 1 si è subito imposto. Era arrabbiato per la fuga di ACPR 1 e mi

accusava di averlo aiutato rendendomi da quel momento responsabile quanto lui.

Ricordo con esattezza alcune frasi che mi ha detto:

“tu hai fatto uno sgarbo a mio zio….. Mio zio sa già tutto e sa

tutto di te e della tua famiglia….. Tu l’hai portato via e sei responsabile

quanto lui….. Se non fai cacciare i soldi a lui li prendiamo da te..”

Era molto scontroso ed arrabbiato, usando un tono arrogante e

minaccioso, al punto che mi sono intimorito realmente.

Oserei dire che ho proprio avuto paura e non ho trovato il

coraggio di ribadire la mia estraneità.

Ad un certo punto ammettevo di aver aiutato ACPR 1 nel trasloco e

lo informavo del suo indirizzo in Italia. (…)

A quel punto parlava finalmente IM 2 che mi raccontava di un

lingotto d’oro che ACPR 1 avrebbe sottratto ad una certa __________. IM 2

sosteneva che il valore da recuperare era di CHF 15'000.- Cercava di

convincermi a rintracciare ACPR 1 e i soldi, informandomi che IM 1 era una

“bestia… e perde il controllo… ma che lui riesce a calmarlo e farsi ascoltare”.

Anche se IM 2 ha usato modi diversi, li ho interpretati come una

chiara minaccia. Entrambi lavoravano con lo stesso obbiettivo di recuperare dei

soldi.

Visto i loro toni, intimorito acconsentivo a portargli il ACPR 1,

nel pomeriggio. Il nostro incontro terminava così.”

(VI PG 26.11.2015, p. 4, allegato 18 al rapporto d’inchiesta, AI

97).

95.

L’AP ha poi aggiunto che a un

certo punto IM 1 gli avrebbe sottratto il portamonete, dal quale avrebbe preso

alcune banconote, denaro che gli avrebbe poi in parte restituito:

"

(…) mentre ci trovavamo all’interno del bar, non c’erano altri

clienti, davanti all’insistenza di IM 1 e alla sua richiesta se avessi soldi

con me, ho avuto il gesto spontaneo di impugnare il portamonete. Lui mi

sottraeva in modo repentino il portamonete e vi frugava all’interno (vano

banconote) asportando tutto il contenuto, dicendo “questi li tengo io !”

“Affermo con certezza che erano 450 euro.

Questa azione mi turbava profondamente e venivo colto da un

momento di sconforto, mettendomi a piangere e informandolo che quei soldi mi

sarebbero serviti per pagare la retta dell’asilo di mio figlio. Avevo paura e

non ho avuto il coraggio di chiederli in dietro.

IM 1 mi ritornava alcune banconote, trattenendone altre che non so

quantificare, dicendomi “guarda che non sono una merda… questi te li do adesso…

gli altri quando mi porti ACPR 1…” Io mettevo le banconote in tasca senza

contarle. Ho già detto nei precedenti verbali, delle minacce subite in questa

circostanza, anche relative alla mia famiglia. A questo punto avevo realmente

paura soprattutto del IM 1.

(…) i soldi mi sono stati rubati dal IM 1. Non vi era mia volontà

di lasciarglieli.”

(VI PG 26.11.2015, p. 4 e 5, allegato 18 al rapporto d’inchiesta,

AI 97).

Ha quindi continuato dichiarando che:

"

Eseguivo gli ordini recandomi poi a __________ convincendo ACPR 1

a seguirmi. (…)

Quel pomeriggio, era venerdì 2 ottobre, ci siamo incontrati nel magazzino

del negozio __________.

In questo incontro IM 1, con il suo solito tono autoritario, ci

intimava che voleva incassare CHF 30'000.- di cui la metà entro il venerdì

successivo. Ci avrebbe poi lasciato “respirare per 1 mese”. Presenti nel

magazzino io, ACPR 1, IM 1 e IM 2. Ho già detto che in questa fase io parlavo

con IM 2 e non ho seguito interamente la discussione di IM 1 con ACPR 1. (…)

L’incontro terminava. Prima che io uscissi dal magazzino IM 1 mi

consegnava alcune banconote dicendomi che lui era un uomo di parola.

(…) non mi sono state ritornate tutte le banconote. Solo alla sera

ho fatto il conteggio accertando che mancavano 150 euro.”

(VI PG 26.11.2015, p. 4 e 5, allegato 18 al rapporto d’inchiesta,

AI 97).

96.

Il 28 dicembre 2015, dinanzi

al PP, __________ ha affermato:

"

(…) io sono entrato mio malgrado in questa storia perché

all’inizio ho avuto paura per me e la mia famiglia. Mi sono sentito minacciato

da IM 1 che mi ha fatto paura, in particolare nell’incontro all’ __________ a __________

del 2 ottobre 2015.”

(VI PP 28.12.2015, p. 2, AI 56).

Tornando sulla questione in un verbale successivo l’AP ha

aggiunto:

"

(…) ho praticamente forzato ACPR 1 a venire con me a __________.

Non avrei mai voluto farlo, ma ero talmente terrorizzato che l’ho praticamente

costretto a venire con me.”

(VI PP 28.12.2015, p. 3, AI 56).

97.

Se fin a quel momento __________

aveva affermato che il 2 ottobre 2015, quando IM 1 lo aveva contattato, si

trovava già presso __________ di __________, dove l’imputato gli avrebbe

intimato di restare ad attenderlo, in occasione del confronto con quest’ultimo,

l’AP ha ammesso che in realtà era stato lui ad avvisare IM 1 un giorno in cui

si trovava in Svizzera e, come concordato con quest’ultimo, si era poi recato

presso il centro commerciale appositamente per incontrarlo:

"

Dopo questo primo incontro ad un certo punto IM 1 mi ha chiamato

per sapere dove fosse ACPR 1 che non lo trovava più a __________. Dapprima gli

ho detto che non lo sapevo e poi lui mi ha contattato altre volte fino a che

gli ho detto che sapevo che era andato in Italia. Gli ho detto in un’occasione

a IM 1 che ero in Svizzera e lui mi ha detto di aspettarlo a __________, all’__________.

(…) nel darmi appuntamento all’__________ IM 1 era deciso nei

toni, ma comunque l’appuntamento era stato concordato ed io ero d’accordo di

vederlo.

Quando sono arrivato all’__________ poi al bar mi sono incontrato

con IM 1 e IM 2. IM 1 era arrabbiato e mi rinfacciava subito che secondo lui

doveva prendere dei soldi e io in pratica lo avevo aiutato a scappare in

Italia. Ero responsabile anche io. In pratica mi diceva che dovevo riportare ACPR

1.

in Svizzera, che altrimenti se la sarebbe presa con me e la mia famiglia. Io

ho avuto paura per quest’affermazione. Lui mi diceva che ACPR 1, e di

conseguenza io aiutandolo, avevamo fatto uno sgarbo ad un suo zio, e che se non

avessi riportato ACPR 1 avrei pagato io o la mia famiglia.”

(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 4 e 5, AI 63).

98.

Tornando sulla questione del

portamonete, l’AP ha dichiarato di non ricordare se fosse stato IM 1 a

chiederglielo o se fosse stato lui a consegnarglielo, continuando comunque ad

affermare che l’imputato aveva poi preso dei soldi:

"

Prima IM 1 mi aveva preso anche i soldi dal borsellino. Non

ricordo se è stato lui a chiedermi di darglielo e se l’ho tirato fuori io.

Fatto sta che mi aveva preso i soldi dal borsellino. Io ero molto impaurito in

quel momento sono andato un po’ nel pallone. Ho anche pianto.

(…) poi IM 1 mi ha restituito una parte dei soldi dicendomi che il

resto me lo avrebbe dato al pomeriggio se gli avessi portato ACPR 1 a __________

in negozio.

(…) da quanto mi ricordo mancavano in quel momento Euro 150.

(…) in quel contesto, in quel momento, io avevo paura per me e la

mia famiglia. (…) in quel momento io il messaggio che ho ricevuto era quello

anche di una messa in pericolo mio e della mia famiglia.”

(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 4 e 5, AI 63).

__________ ha poi affermato che:

"

(…) nel pomeriggio sono effettivamente arrivato al negozio a __________

con ACPR 1 dove c’era anche IM 2. In pratica IM 1 ha detto a me e a ACPR 1 che

visto che ACPR 1 aveva tentato di fare il furbo i 15'000 che inizialmente

doveva restituire, e che adesso dovevamo restituire assieme, erano diventati

30'000. La metà dovevamo restituirla entro una settimana e per il resto ha

detto che ci avrebbe fatto respirare fino a fine mese.

(…) in quel momento mi veniva ancora spiegato e quindi è diventato

per me chiaro che i soldi erano da dare a tale __________, a cui ACPR 1 aveva

rubato un lingotto da 1 kg d’oro.

(…) IM 1 mi ha restituito in franchi gli euro che aveva trattenuto

al mattino. In realtà mancava qualcosina, ma per me in quel momento non era più

importante.”

(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 4 e 5, AI 63).

99.

Il 3 ottobre 2015, __________

ha poi riferito di avere consegnato degli ori – sia suoi che di ACPR 1 – a IM 1:

"

(…) ACPR 1 (…) Per tranquillizzare IM 1 mi consegnava una sua

collana di metallo giallo che immagino fosse d’oro (…). Quel mattino, dopo

continue sollecitazioni di IM 1 che ormai mi chiamava 20 volte al giorno, mi

presentavo al negozio. In considerazione che non avevo i soldi richiesti, che IM

1.

mi aveva ordinato di portargli ACPR 1, ma soprattutto che avevo timore di lui,

per tranquillizzarlo (…) gli consegnavo anche una mia collana d’oro e la mia

fede.”

(VI PG 10.11.2015, p. 5, allegato al rapporto di segnalazione, AI

4).

Tornando sulla questione in un verbale successivo l’AP ha

precisato:

"

IM 1 mi ha indicato un vicino negozio di “compro oro” e mi ha

chiesto di andare a farli valutare. Se il valore fosse stato superiore ai

1'000.—avrei dovuto venderli. Io eseguito questo compito e la commessa li ha

stimati in circa 500 franchi. Ho dunque riportato gli ori a IM 1. (…) io avevo

chiesto di ritornarmi l’oro dopo la consegna poiché per me aveva un valore

affettivo. Lui acconsentiva asserendo che avrebbe restituito il mio oro.

Aggiungo che a IM 1 avevo anche consegnato un orologio Sector, con

cinturino in metallo, del valore di circa 700.—Euro. IM 1 non lo ha voluto e me

lo ha subito restituito. (…)

Gli ho dato la mia collanina, la fede di matrimonio e una

collanina di ACPR 1.”

(VI PG 13.11.2015, p. 4 e 5, allegato 17 al rapporto d’arresto, AI

12).

__________ ha indicato che in seguito IM 1 gli avrebbe detto di

avere venduto questi ori (VI PG 13.11.2015, p. 6, allegato 17 al rapporto

d’arresto, AI 12).

Queste le dichiarazioni dell’AP in occasione dell’interrogatorio

svoltosi il 26 novembre 2015 in Polizia:

"

(…) il giorno seguente, 3 ottobre, ho effettivamente consegnato

degli ori a IM 1. Preciso che questa consegna non è stata proposta in maniera

volontaria come dichiarato nel precedente verbale, ma dovuta alle

sollecitazioni continue del IM 1 che quel giorno (oppure la sera prima) mi

aveva contattato telefonicamente necessitando con urgenza di denaro, se non

erro parlava di CHF 2'000.- per pagare un’ affitto. Io no disponevo di tale

cifra, e mi sono rivolto a ACPR 1, anche lui impossibilitato. Proponevo dunque

di consegnare dei valori per calmarlo. Io proponevo di dare la mia collana, la

mia fede d’oro e un orologio di circa 700 euro. ACPR 1 mi consegnava la sua

collanina. Ho già dichiarato che il giorno 3 ottobre mi sono recato a

consegnarli a IM 1. Al momento della consegna era presente solo lui che non ha

accettato il mio orologio.

(…) ho ceduto anche a questa pretesa contro la mia volontà.

Ribadisco che ho agito poiché impaurito dalle già indicate minacce.”

(VI PG 26.11.2015, p. 6, allegato 18 al rapporto d’inchiesta, AI 97).

Il 28 dicembre 2015, __________ ha riferito:

"

(…) da quell’incontro del 2 ottobre 2015 con IM 1 ho avuto molta

paura ed è per questo che poi al pomeriggio sono andato a __________ con ACPR 1

ed ho portato alcune mie cose. Lui ha minacciato me e la mia famiglia, mio

padre, mia madre, ho veramente avuto paura. Io volevo accontentarlo di modo che

poi non avrei più avuto a che fare con lui, ma solo con ACPR 1 di cui non avevo

paura e con cui pensavo poi sarei riuscito a mettermi d’accordo.”

(VI PP 28.12.2015, p. 3, AI 56).

In occasione del confronto con IM 1, l’AP ha in fine affermato, in

merito alla consegna degli ori:

"

(…) IM 1 ha cominciato a tartassarmi di telefonate e messaggi e

mi ha detto di andare da ACPR 1 a portargli via tutti i soldi che aveva. Sono

cose che però io non faccio e allora sono andato da ACPR 1 per chiedergli se

aveva degli ori, ma anche se aveva dei soldi veramente. (…) mi ha dato una

collanina. Io ho preso anche una mia collanina e le ho portate a IM 1.”

(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 7, AI 63).

100.

Stando alle dichiarazioni di __________,

il 5 o 6 ottobre 2015, avrebbe inoltre consegnato a IM 1 dei motoveicoli:

"

(…) rientrando a casa (…) con ACPR 1 abbiamo parlato un poco e

definito come trovare delle soluzioni. ACPR 1 aveva un garage a __________ con

all’interno una moto Yamaha XT 650R ed uno scooter Tmax 500 Yamaha. Entrambi i

veicoli erano fuori circolazione e di proprietà del ACPR 1. Abbiamo discusso e

deciso di dare a IM 1, in luogo dei soldi contanti, la Yamaha XT 660 di un

valore stimato di 5'000.--, quindi ho richiesto ad un conoscente la somma di

franchi 4'000.—a titolo di prestito lasciando in garanzia lo scooter TMax (che

stimo ha un valore equivalente): ed infine una mia moto Kawasaki Ninja 1000 di

colore verde targata __________.

(…) mi sono recato con la mia Opel al negozio __________. IM 1 mi

attendeva con IM 2. Con loro mi sono recato a __________ dove IM 1 ha

“staccato” la targa ad una moto Yamaha R1 di colore bianco che era parcheggiata

in un deposito moto nella zona industriale di __________. (…) A __________

quella mattina gli consegnavo chiavi, documenti ed i due veicoli.

(…) era ormai pomeriggio, sotto direttive del IM 1 ho lasciato

l’auto nei pressi del __________ e IM 2 ci ha accompagnati sino a __________

con la sua auto Opel Astra grigio scuro con targhe ticinesi. IM 1 diceva di non

poter entrare in Italia e si fermava in dogana. Con IM 2 siamo andati a __________

dove avevo in deposito la mia moto. Sempre seguendo le loro direttive portavo

la moto in dogana. Ci si fermava al valico e consegnavo la moto, con le doppie

chiavi ed i documenti al IM 1. (…)

Da quel giorno IM 1 ha cambiato atteggiamento con me, e si

rivolgeva con altro tono. Mi invitava con l’insistere a martoriare ACPR 1 al

fine di ricuperare gli altri 15'000.--. Mi diceva chiaramente di fargli capire

che io ero sotto minaccia e di provvedere.”

(VI PG 07.11.2015, p. 5 e 6, allegato al rapporto di segnalazione,

AI 4).

In occasione di un interrogatorio successivo l’AP ha precisato che

la Yamaha XT660R sarebbe stata condotta da IM 1 da __________ sino al __________,

dopodiché avrebbe guidato IM 2, siccome IM 1 affermava di avere dei dolori. Il

motoveicolo sarebbe quindi stato portato a __________ all’interno di un garage.

Sullo scooter Yamaha TMax, ha spiegato __________, sarebbe stata applicata la

medesima targa di IM 1 e il motoveicolo sarebbe stato portato a __________

presso il negozio __________ da IM 2 (VI PG 13.11.2015, p. 5 e 6, allegato 17

al rapporto d’arresto, AI 12).

101.

Nella stessa settimana in cui

avrebbe consegnato i motoveicoli, __________ ha riferito di avere anche portato

i CHF 4'000.00 a IM 1, consegnandogli una prima rata di CHF 3'000.00 e poi, lo

stesso giorno, ancora CHF 1'000.00 (VI PG 13.11.2015, p. 7, allegato 17 al

rapporto d’arresto, AI 12).

Tornando sulla questione in un verbale successivo __________ ha

precisato:

"

Ho già raccontato della consegna delle moto, frutto di una

riflessione mia e di ACPR 1 per recuperare questi CHF 15'000.- che altrimenti

non avevamo. In realtà ACPR 1 proponeva di venderle, mentre io sostenevo che

non vi era abbastanza tempo, oltre al fatto che un garagista le avrebbe pagate

troppo poco.

(…) dichiaro di aver agito in questo modo poiché realmente

intimorito dalle minacce del IM 1 che oltre il modo di imporsi, aveva fatto

riferimento alla mia famiglia, nominando la moglie come il figlio così come

pure i miei genitori. In queste minacce non ha mai precisato cosa avrebbe fatto

lasciando intendere il suo legame con parentele di stampo mafioso. Mi ha anche

indicato il nome di un suo zio che ora non ricordo.

Ho creduto a queste minacce e mi sono sottomesso al suo volere,

sia per quanto attiene il recupero dei soldi con la consegna delle moto, come

pure nell’eseguire puntualmente i suoi ordini, come quello di portare ACPR 1 da

lui.”

(VI PG 26.11.2015, p. 5 e 6, allegato 18 al rapporto d’inchiesta,

AI 97).

102.

In occasione

dell’interrogatorio del 28 dicembre 2015 dinanzi al PP l’AP ha rilasciato

dichiarazioni più sfumate in merito al motivo per cui avrebbe consegnato i

motoveicoli a IM 1, affermando di averlo fatto “per un misto di paura e

noia, nel senso che continuava a stressarmi e volevo togliermelo dalle scatole”

(VI PP 28.12.2015, p. 4, AI 56).

In questo suo verbale, dopo avere preso atto delle dichiarazioni

di IM 1, __________ ha pure ammesso che, dopo la consegna dei motoveicoli, con

quest’ultimo avevano concordato di fare una telefonata minacciosa ad ACPR 1 per

fare in modo che pagasse qualcosa o si facesse vivo:

"

È vero quello che dice IM 1, nel senso che dopo che mi aveva

spiegato un po’ cosa faceva ACPR 1 gli avevo detto che ero d’accordo di

spaventarlo un po’ in modo che poi i soldi o quello che dava a IM 1 mi

avrebbero permesso di recuperare la mia moto.”

(VI PP 28.12.2015, p. 4, AI 56).

In occasione del confronto con IM 1 l’AP è però tornato ad

affermare:

"

È vero che mi sono offerto io d’aiutare, ma perché io mi sentivo

coinvolto e mi sentivo direttamente minacciato dalla situazione. La mia idea

era quella di togliere di mezzo IM 1 pagando il dovuto e poi io mi sarei messo

a posto con ACPR 1, di cui non avevo paura.”

(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 6, AI 63).

b) Le dichiarazioni di ACPR

1.

103.

L’AP ACPR 1, in occasione del

suo primo interrogatorio ha raccontato:

"

Preso dalla disperazione e dalla paura, decidevo di lasciare la

Svizzera. Organizzavo in fretta e furia il mio rientro in Italia ed eseguivo il

trasloco dei miei pochi effetti alla nuova residenza, con l'aiuto di __________

visto che io non ho la patente. (…) Il trasloco se non erro lo ho fatto giovedi

1.

ottobre 2015.

Il giorno successivo, venerdi 2 ottobre, __________ mi contattava

dicendosi terrorizzato dal IM 1 che lo aveva quel mattino contattato e lo

riteneva responsabile della mia fuga. __________ era terrorizzato per la sua

famiglia, poiché IM 1 si era fatto passare per colui che ha contatti anche in

Italia e conosce la sua famiglia. IM 1 aveva ordinato a __________ di

accompagnarmi quel venerdi al suo negozio. __________ riferiva che IM 1 nella discussione

gli aveva detto che erano stati su a __________ e non c'era più nulla. Questo

prova il fatto che avevano le chiavi per entrare e fare questa verifica.

lo non volevo venire in Svizzera ma vedendo quanto fosse

preoccupato __________ accettavo. Quel venerdi pomeriggio ci presentavamo al

negozio. Presenti IM 2 e IM 1 ed una donna che credo fosse una commessa. Ci ha

fatto entrare in un magazzino, sulla parte posteriore del negozio.

Dopo una piccola attesa IM 1 è entrato e mi ha chiesto il

portamonete. In quella circostanza ha visto che non avevo soldi però si è

trattenuto la mia carta di identità italiana. Non ho avuto neppure il coraggio

di replicare benché sapessi che mi serviva per rientrare. IM 1 chiedeva dunque

che io pagassi al più presto franchi 301000.--. __________ prendeva la parola e

chiedeva a IM 1 di dichiarare quanto effettivamente dovessi pagare ed a chi

visto che con lui non avevo debiti.

IM 1 negoziava dicendo che dovevo pagare 15000 per chiudere la

faccenda.

Ci lasciava andare con la condizione che entro venerdi 9 ottobre

2015.

gli procurassi i soldi.

Durante quel week end abbiamo parlato io e __________ e siamo

arrivati alla conclusione che potevamo proporgli di ritirare alcune nostre

moto; in particolare una mia Yamaha XT660 del 2010 (non immatricolata) ed uno

scooter TMax Yamaha 500. Oltre a ciò __________ proponeva di consegnare anche

la sua Kawasaki Ninja. Con l'equivalente di questi veicoli avremmo pagato il

debito.

Si era preso l’onere __________ di salire a __________ e parlare

con IM 1 il lunedi successivo (5.10.2015). Volendo portare questa proposta

delle moto e per non arrivare a mani vuote abbiamo deciso di consegnare qualche

gioiello. I davo una collana d'oro e __________ una collana d'oro, un anello ed

un orologio.

Lunedi 5.10.15 __________ mi informava che IM 1 aveva accettato

l'accordo e che avrebbe provveduto lui il giorno seguente a consegnare le moto.

In realtà so che le moto le ha consegnate, lo scooter se lo è fatto ridare dal IM

1.

e lo ha dato in pegno ad una persona che gli ha prestato 4'000 franchi.

Concludendo abbiamo dato la moto Yamaha XT660 del valore di

vendita di circa 5000 franchi, la moto di __________ del valorre anch'essa di

5'000 franchi e 4'000 franchi in contanti. Oltre a questo le due collanine in

oro, l'anello e l'orologio di __________.

Pensavamo che finalmente la faccenda era risolta, purtroppo nelle

settimane a venire IM 1 ha continuato ad assillarci, sia me che __________. Io

non gli rispondevo quasi più ma purtroppo l'amico __________ era molto

preoccupato.

ll giorno 28.10.2015 __________ ha ricevuto delle chiamate da IM 1.

Abbiamo deciso assieme di chiamarlo per vedere cosa volesse, rispettivamente

perché non era ancora soddisfatto di quanto gli avevamo dato.

(…) Noi eravamo in Italia ed __________ ha acconsentito di fare

una chiamata con il viva voce, lo ho registrato con il mio cellulare. La

telefonata è avvenuta il 28.10.2015 alle ore 20:09. Questi alcuni passaggi

importanti del IM 1 ".....ti faccio una promessa su mio figlio, domani io parto,

vengo in Italia dove ti prendo ti prendo ti prendo ti mando all'ospedale vengo

su e ti rompo le gambe poi ti accorgi che sono arrivato..." IM 1 sapeva

che ero all'ascolto e difatti sono io quello che parla. Chiedo a IM 1 se non

erano abbastanza i soldi delle moto rispettivamente lo informo che non ho più

soldi e non posso dargliene. Lui si arrabbia ed alla fine della telefonata

informa __________ che darà disposizioni ad un suo amico di mettermi a posto.”

(VI PG 08.11.2015, p. 8-10, allegato al rapporto di segnalazione,

AI 4).

L’AP ha poi precisato che il motoveicolo Yamaha XT660 e lo scooter

Yamaha TMax erano “stati presi in società con __________” ed erano

quindi di proprietà di entrambi, pur essendo stati immatricolati a nome suo (VI

PP 13.11.2015, p. 8, allegato 19 al rapporto d’arresto, AI 12).

In un verbale successivo ACPR 1 ha dichiarato, in merito alla

consegna dei motoveicoli:

"

In merito alla consegna dei motoveicoli a IM 1 e IM 2 posso dire

che le pretese di IM 1 erano di CHF 15'000.- per risolvere la questione una

volta per tutte. Quindi CHF 4000.- erano stati consegnati da __________ a IM 1

e sono quelli relativi alla vendita del nostro scooter TMax, in aggiunta

abbiamo deciso di consegnare le nostre due moto, la Kawasaki Ninja e la Yamaha

T660 che avevano un valore complessivo stimato in ca. CHF 10'000.-. IM 1 ci

comunicava che le poteva vendere a CHF 5000.- cadauna. Le moto le ha consegnate

__________ e da lì non le abbiamo più viste.”

(VI PG 26.11.2015, p. 7, allegato 14 al rapporto d’inchiesta, AI

97).

Precisando in seguito che:

"

(…) io e __________ a IM 1 e IM 2 non dovevamo nulla, salvo i CHF

250.

- che dovevo a IM 2.

Tutto quello che gli abbiamo consegnato glielo abbiamo dato perché

avevamo paura delle loro continue minacce e insistenti pressioni, era diventata

una situazione invivibile.

Ero talmente terrorizzato che sono praticamente scappato in Italia

pur avendo vissuto sempre in Svizzera.”

(VI PG 26.11.2015, p. 7, allegato 14 al rapporto d’inchiesta, AI

97).

104.

In occasione del confronto con

IM 1 l’AP ha ribadito:

"

(…) ad un certo punto __________ mi ha detto che dovevo andare

con lui a __________ da IM 1, io non volevo, ma __________ mi ha detto che IM 1

aveva agganci con la mafia e che sarebbe venuto a cercarci, di farlo per lui e

di salire assieme. __________ veniva tampinato da IM 1 che gli chiedeva i soldi

anche a lui.

(…) __________ mi ha detto che aveva paura per lui e la sua

famiglia e mi ha detto che voleva che andassimo assieme a risolvere la

questione.

(…) ci siamo quindi trovati a __________ con IM 1, __________ e IM

2.

In questo incontro IM 1 mi ha chiesto il mio portamonete e si è tenuto la

carta d’identità che avevo. Ci ha detto che non gli interessava come, ma che

voleva CHF 15'000.- in una settimana. Una volta usciti, parlando con __________,

abbiamo pensato di liquidare la pendenza portando delle catenine e delle moto

che avevamo in parte assieme. È stato poi __________ a portare sia le catenine

che le moto.”

(VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 10 e 11, AI 65).

c) Le dichiarazioni di IM 1

105.

Interrogato per la prima volta

il 19 novembre 2015, IM 1 ha così raccontato i fatti avvenuti nel mese di

ottobre 2015:

"

In seguito ho provato più volte a contattare ACPR 1

telefonicamente ma ho poi saputo che era scappato in Italia. (…)

Non rispondendo al telefono abbiamo contattato, io e IM 2, __________

per avere notizie di ACPR 1. A tal proposito con __________ ci siamo incontrati

all’interno di un centro commerciale sulla strada per andare a __________. (…) __________

ci disse che era stato lui a portarlo in Italia perché se no l’avrebbero

arrestato e che non voleva più dare soldi a __________.

Gli abbiamo spiegato quello che ACPR 1 aveva fatto e lui sembrava

fosse all’oscuro di tutto. (…) Dopo un paio di giorni, forse un paio di

settimane, siamo stati chiamati da __________ il quale si trovava a casa di ACPR

1.

Mi disse che gli aveva perquisito la casa trovando le chiavi e i libretti di

circolazione di due motoveicoli offrendosi di portarci le moto.

(…) in questo periodo insistentemente ho telefonato e scritto SMS

a ACPR 1 ma mi avrà risposto solo poche volte.

(…) le poche volte che riuscivo a parlarci lo insultavo e gli

dicevo di portare i soldi perché __________ era in difficoltà.

Fattostà che alcuni giorni dopo, __________ di sua spontanea

volontà, si presentava al negozio __________ con le chiavi e i libretti di

circolazione di due moto, una scooter TMax e una Yamaha. Siamo saliti sulla sua

vettura, io e IM 2, e ci ha accompagnato in un garage a __________. Il medesimo

giorno ho fatto richiesta per delle targhe trasferibili, prima per la Yamaha e

poi per il TMax, con la mia assicurazione. Entrambe le moto le abbiamo portate

a casa mia, io ho guidato la Yamaha mentre IM 2 lo scooter.

__________ ci aveva detto di venderle per recuperare i soldi di __________.

Non riuscendo a venderli abbiamo nuovamente contattato __________

il quale si è ripreso il TMax riuscendo a venderlo ad un meccanico di __________

con il quale aveva un debito, se non erro di CHF 4000.-.

Del ricavo di questa vendita noi non abbiamo ricevuto nulla

malgrado ci eravamo accordati che lui ci desse “qualcosa” da dare a __________.

La Yamaha invece l’ho consegnata in “conto vendita” a un garage di

__________ (…) Ad essere sinceri ho preso accordi con il garagista nel senso

che lui mi avrebbe venduto la Yamaha mentre io gli avrei venduto una moto BMW

che lui aveva in vendita. La BWM è più facile da vendere in Italia e al momento

attuale si trova in Italia a __________ da un mio amico, tale __________ di cui

non ho un recapito telefonico. (…) Di fatto la Yamaha è al momento di proprietà

del garagista. (…)

Vorrei aggiungere che __________, prima di propormi la Yamaha e il

TMax, mi aveva consegnato una Kawasaki ZX10R di sua proprietà, questo sempre

per dare una mano a ACPR 1. Io ho preso la moto e poi ho scoperto che era

pignorata in Italia. Due o tre giorni fa l’ho data a un mio conoscente che vive

in Italia dicendogli di consegnarla alle autorità italiane cosa che presumo

abbia fatto.

Questo mio amico si chiama __________ ed abita a __________. (…)

In seguito ho avuto altri contatti sia con __________ che con ACPR

1.

sempre per farmi dare i soldi da restituire a __________ ma senza esito.

ACPR 1 non l’ho più visto mentre con __________ ci siamo incontrati

a casa mia. Per essere precisi si è presentato al mio domicilio spontaneamente.

In questa occasione mi ha detto di essere stato fermato ed interrogato dalla

Polizia spiegandomi nei dettagli le domande che gli sono state fatte e le sue

risposte.

Oltre a ciò mi consegnava un estratto conto della Banca __________

(…) dove figurava un saldo attivo di Euro 69,85 al 24.10.2015, questo per

dimostrami che ACPR 1 non aveva una lira.”

(VI PG 19.11.2015, p. 5 e 6, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI

12).

106.

In merito all’incontro con ACPR

1.

e __________ presso il negozio __________ l’imputato ha riferito:

"

In merito alla volta che si è presentato in negozio era con __________

mentre io ero con IM 2. Si era presentato spontaneamente solo per dirmi che non

aveva manco una lira. Siccome c’era gente in negozio per discrezione abbiamo

parlato nel magazzino.”

(VI PG 19.11.2015, p. 6, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI 12).

Alla domanda a sapere se __________ e ACPR 1 gli avessero

consegnato altri oggetti oltre ai motoveicoli, l’imputato ha risposto:

"

__________ mi ha consegnato una collana d’oro e una fede nuziale.

Lui stesso è andato a farsi valutare questo oro poco più avanti del negozio __________.

È ritornato in negozio indicandomi il valore stimato. __________ mi ha poi

consegnato questi oggetti che a mia volta ho dato a tale __________ con il

compito di venderlo. __________ ha venduto l’oro per mio conto a CHF 500.-,

denaro che mi ha subito dato. Il medesimo giorno ho chiamato __________ e gli

ho consegnato l’intera somma.”

(VI PG 19.11.2015, p. 6, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI 12).

107.

__________, dal canto suo, ha

confermato di avere acquistato degli ori da IM 1 per CHF 592.00 (VI PG

10.11

, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4).

108.

Stando alle dichiarazioni di IM

1.

– ribadite ancora in occasione del pubblico dibattimento – __________ avrebbe

consegnato loro i motoveicoli e gli ori di sua spontanea volontà:

"

(…) mi sono stati offerti da __________, così come mi è stata

offerta da lui e da ACPR 1 la moto, senza che nessuno chiedesse niente. __________

ci ha offerto la moto siccome si sentiva in debito perché aveva portato via di

casa ACPR 1, ciò senza sapere tutto ciò che lui aveva combinato.”

(VI DIB 12.10.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

"

La questione è nata quando io e IM 2 ci siamo accorti che ACPR 1

era andato via di casa e __________ lo aveva aiutato. Abbiamo quindi chiesto a __________

perché lo aveva aiutato a scappare e gli abbiamo spiegato la storia dei debiti

di ACPR 1. A questo punto lui si è offerto di darci questi oggetti, così come

pure le moto. Per quanto riguarda le cose di appartenenza di ACPR 1 non so

perché ce le ha consegnate, forse per appianare qualche debito.”

(VI DIB 12.10.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

109.

Se nel suo primo verbale IM 1

aveva affermato di avere consegnato il denaro guadagnato con la vendita degli

ori a __________, in sede dibattimentale egli ha modificato questa sua

affermazione, ammettendo che:

"

(…) tali oggetti li ho venduti conseguendo CHF 592.00.

(…) con questa somma ho pagato mie cose.”

(VI DIB 12.10.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

110.

Preso atto delle dichiarazioni

di ACPR 1 secondo cui lo avrebbe minacciato al telefono, IM 1 le ha confermate,

asserendo di essere stato a sua volta minacciato in occasione di tale

conversazione (VI PG 19.11.2015, p. 15, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI

12).

111.

In occasione del confronto con

__________, l’imputato ha ammesso di avergli sottratto del denaro dal

portafogli, che gli avrebbe poi in parte restituito:

"

È vero che ad un certo punto gli ho chiesto di darmi il

borsellino e lui lo ha fatto e gli ho preso in un primo tempo tutti i soldi.

L’ho fatto solo per fargli capire come agiva ACPR 1, cioè quello che ACPR 1

faceva alle sue vittime. Poi ho ricevuto una telefonata, ma prima di partire

gli ho ridato una parte dei soldi, tenendo solo 100/150 Euro.

(…) ho tenuto questi soldi perché non mi fidavo della sua promessa

di portarmi ACPR 1.”

(VI PP confronto IM 1/__________ 14.01.2015, p. 5, AI 63).

Detta circostanza è stata ribadita dall’imputato anche in

occasione dell’interrogatorio dibattimentale, aggiungendo che:

"

(…) è corretto che gli ho ridato il borsello perché piagnucolava

e IM 2 mi ha detto di ridargli il borsello.”

(VI DIB 12.10.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

112.

IM 1 ha per contro negato, in

corso d’inchiesta così come pure in aula, di avere minacciato __________ in

occasione del loro primo incontro (VI PP confronto IM 1/__________ 14.01.2015,

p. 4 e 5, AI 63: “io non ho minacciato la sua famiglia. Quando ho parlato di

sua moglie era per dire che avrei potuto contattarla per dirle con che tipo di

persone lui andava in giro, e in particolare con ACPR 1. In quel momento per me

__________ era ancora complice di ACPR 1. Non ho minacciato lui o la sua

famiglia di danni fisici. Ho solo detto che avrei riferito quella cosa a sua

moglie”; VI DIB 12.10.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale: “No.

Tant’è che lui ci ha fatto conoscere sua figlia per risolvere il problema”),

riconoscendo tuttavia di avergli detto che aveva parenti malavitosi (VI DIB

12.10

, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Effettivamente sì,

l’ho fatto in un momento di rabbia”).

Sempre esprimendosi sulla versione di __________ l’imputato ha

aggiunto:

"

(…) ero molto arrabbiato con ACPR 1 e gliel’ho fatto capire. Non

ho usato minacce, ma comunque ero arrabbiato. In merito ai 15’000/30'000 CHF è

vero che gli ho detto quello che dice __________, ma spiegando che era la __________,

che in un primo tempo si sarebbe accontentata della metà, ma che visto che ACPR

1.

era scappato ora voleva tutti i 30'000.-.

È stato __________ a propormi una sua moto già in quell’occasione

per aiutare ACPR 1 a pagare il debito.”

(VI PP confronto IM 1/__________ 14.01.2015, p. 6, AI 63).

113.

IM 1 ha continuato a negare,

nel corso di tutta l’inchiesta, di avere ricevuto CHF 4'000.00 da __________

(VI PG 19.11.2015, p. 16, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI 12; VI PP

confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 10, AI 67; VI PP 04.04.2016, p. 11, AI 93),

così come ha pure affermato di avere consegnato a __________ CHF 2'000.00,

frutto della vendita del motoveicolo BMW che aveva preso in cambio del

motoveicolo Yamaha consegnatogli da __________ (VI PG 20.11.2015, p. 8, AI 16:

“__________veniva informata di quello che facevamo e ogni tanto mi chiamava

per sapere se eravamo riusciti a recuperare qualcosa. Questo non è successo

perché non siamo riusciti a darle niente. Io le ho dato unicamente CHF 2'000.-,

frutto non dei primi CHF 2'500.- che ci ha dato ACPR 1, ma dalla vendita della

moto BMW che io avevo preso in cambio che ci aveva portato __________. I soldi

che ho ricevuto per questa BMW io ho dati in vari momenti alla __________ per

un totale di CHF 2'000.-.”), dichiarazioni che tuttavia ha poi modificato

in occasione del pubblico dibattimento, affermando che:

"

(…) tali veicoli sono stati in parte scambiati e in parte

venduti.

(…) da tali operazioni ho tratto un guadagno, ma non ricordo di

quanto. La Kawasaki l’ho scambiata con una Yamaha R6, lo scooter è stato

venduto da __________ per CHF 4'000.00, che lui ha dato a me, ma che poi io ho

restituito, e l’altra moto l’ho scambiata con una BMW venduta a __________ per

circa CHF 2'000.00, soldi che ho usato per pagare mie cose.”

(VI DIB 12.10.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale).

d) Le dichiarazioni di IM 2

114.

IM 2, dal canto suo, nel

verbale d’arresto si è così espresso sui fatti occorsi nel corso del mese di

ottobre 2015:

"

(…) IM 1 contattava __________, e gli dava appuntamento a __________

(Centri commerciali). Raggiunto il luogo io mi soffermavo al bar, mentre IM 1

discuteva con __________. In seguito mi hanno raggiunto all'interno del bar. Dichiaro

che non ho udito quanto si sono detti all'esterno, ma posso dire di essere

stato presente nell'ultima fase all'interno del bar. IM 1 in sostanza era

arrabbiato con __________ poiché lo rendeva responsabile della fuga del ACPR 1.

con i suoi soliti modi autoritari, ordinava a __________ di consegnargli il suo

portamonete, quindi s'impossessava del denaro ivi contenuto, che posso stimare

in circa 400/500 Euro in varie banconote. Di risposta __________ si metteva a

piangere mentre IM 1 si allontanava con il denaro. da parte mia dicevo a IM 1

di restituire i soldi, poiché __________ disposto ad aiutarci.

Dopo averci riflettuto IM 1 riconsegnava le banconote,

trattenendosi credo CHF 50.- ed informando __________ che li avrebbe restituiti

al pomeriggio qualora avesse accompagnato ACPR 1.

(…) IM 1 ha utilizzato un tono molto imponente.

Posso dire che oltre al tono di voce, IM 1 ha fatto riferimenti

minatori, alludendo di far parte di una famiglia mafiosa. Ho avuto la

sensazione che __________ era ben spaventato.

Quello stesso pomeriggio venerdì 2 ottobre, __________ si è

presentato presso il negozio __________ di __________, (che credevo di

proprietà di IM 1), accompagnando ACPR 1. lo ero presente, ricordo che IM 1

volesse la mia presenza.

Ci siamo spostati nel magazzino del negozio, che si trova sullo

stesso piano.

IM 1 ci ha raggiunti dopo poco, era arrabbiato, ricordo che si era

tolto anche la giacca, ed ho temuto qualche atto violento, io gli facevo cenno

di stare calmo.

IM 1 siccome infuriato, faceva la solita ramanzina approcciandosi

in modo minaccioso chiedendo quindi i famosi soldi al ACPR 1. La somma

richiesta non so indicare con precisione a quanto ammontava.

Affermo di non aver presenziato a tutto l'incontro, quindi non

sono in grado di dire se IM 1 abbia fatto il controllo del portamonete dei due.

Posso però dire che IM 1 ad un tratto mi consegnava la carta

d'identità Italiana del ACPR 1, dicendomi di tenerla. lo in effetti la tenevo e

la riponevo poi in seguito nel mio appartamento, dove è stata questa mattina

ritrovata dalla Polizia. (…)

Qualche giorno dopo IM 1 mi ha contattato per informarmi che

avrebbe ritirato delle moto del ACPR 1, che avrebbe poi venduto ed il cui

ricavato sarebbe stato consegnato alla __________.

Non ricordo la data; non contesto quella indicata dalla polizia in

base alle dichiarazioni di __________. Era probabilmente lunedi 5 ottobre.

Mi incontravo con IM 1 presso il negozio __________; quindi, con

l'auto di __________, ci siamo recati a __________. Siamo entrati in un'autorimessa

sotterranea con tanti parcheggi. In uno di essi vi erano due motociclette ed

altre auto. Ricordo che IM 1 ha applicato una targa alla Yamaha XT660.(…)

IM 1 si metteva in sella alla moto quindi la conduceva sino al

parcheggio posto sull'autostrada A2 a nord del __________. Qui decideva che

dovevo guidare io e cosi facevo, portando la moto sino al suo domicilio, in via

__________. L'ho parcheggiata sotto casa.

Abbiamo dunque ripreso la targa, ha provveduto IM 1, e siamo

tornati a __________ sempre accompagnati dal __________.

IM 1 applicava la targa su un scooter Yamaha Tmax al quale mi

mettevo poi in sella portandola a __________, non ricordo se al negozio oppure

a casa sua.

Non ricordo se quel giorno od il giorno seguente, quando abbiamo

ricuperato la moto Kawasaki del __________. Ho appreso che __________ voleva

aiutare ACPR 1 col saldare il debito e metteva quindi a disposizione la sua

moto. IM 1 mi ha detto di aver considerato il valore di quella motocicletta in

5'000.—franchi che avrebbe dedotto dal debito con la __________.

Quel pomeriggio dunque io raggiugevo __________ con la mia auto e

con IM 1 al mio fianco. __________ utilizzava la sua. A __________ __________

saliva sulla mia vettura e ci si recava in un paese dopo __________; da un

concessionario di auto. La moto era in vetrina.

__________ guidava personalmente la sua moto sino a __________;

quindi la consegnava a IM 1 unitamente alle chiavi ed al libretto. IM 1 saliva

in sella e la portava a __________. lo rientravo con la mia auto mentre __________

rincasava.

(…) dichiaro di non conoscere il valore considerato dal IM 1 nel

ritirare le moto. Su richiesta dell'agente indico in una stima di

12'000.—franchi il valore complessivo dei tre motoveicoli.

(…) la moto Yamaha XT660 nei giorni a seguire l'ho utilizzata in

alcune circostanza in Ticino, stimo di averla utlizzata 5 o 6 volte, a volte

solo ed a volte con IM 1. (…)

Attualmente, o meglio da qualche settimana, IM 1 ha consegnato la

moto in oggetto ad un garage di __________, in via __________, dove ha ottenuto

in cambio una moto BMW K1200LT. Di questo motoveicolo posso precisare che è

stato venduto circa 3 settimane fa a __________, ad un ragazzo. IM 1 mi ha

chiesto di accompagnarlo al momento della consegna ed io cosi ho fatto. Ho assistito

alla consegna della moto, delle chiavi con i documenti. La targa rimaneva sul

veicolo. Il ragazzo gli ha consegnato 2'000.—ed avevano concordato che avrebbe

saldato con altri 1'000.—per l'acquisto. La consegna è avvenuta in Piazza __________

a __________. L'acquirente dovrebbe abitare in quella zona.

Per lo scooter Yamaha TMax indico di averlo utilizzato alcuni

giorni, nei giorni seguenti la presa di possesso; poi IM 1 mi ha detto che

doveva andare alla __________. Non ho più visto questo scooter. (…)

Sulla Kawasaki Ninja, di cui non ricordo la targa ma posso dire

che era una targa italiana, dichiaro di averla usata, nel periodo 5.10.2015

sino al 10.11.2015 circa una decina di volte, sempre in Ticino, a volte solo ed

altre con IM 1. (…)

Questa moto è stata venduta da IM 1, l’aveva pubblicata sul sito __________,

quindi era stato contattato da un acquirente. Non so chi sia ma mi risulta che

l’abbia venduta in cambio di una Yamaha R6 di colore rosso e della somma di

600.

--.”

(VI PG 19.11.2015, p. 11-14, allegato 9 al rapporto d’arresto, AI

12).

Nel verbale della persona arrestata del 20 novembre 2015 IM 2 ha

ribadito:

"

In merito a __________ ricordo che una volta siamo stati da ACPR

1.

e abbiamo trovato la casa vuota. Era stato portato via tutto. IM 1 allora ha

contattato __________ perché ACPR 1 non rispondeva e IM 1 considerava che __________

avendolo aiutato a traslocare doveva impegnarsi a farlo rientrare in Ticino e

lo considerava suo complice. Si sono quindi dati appuntamento a __________ e si

sono incontrati. Non so cosa si siano detti perché io sono stato con loro solo

alla fine del loro incontro al bar. Ho visto comunque che IM 1 chiedeva a __________

di dargli il borsino e che gli ha tirato fuori 300/500 Euro. __________

piangeva e io dicevo a IM 1 di restituire questi soldi. IM 1 diceva che glieli

avrebbe ridati quando riportava ACPR 1 in Svizzera. __________ ci diceva che i

soldi gli servivano per la scuola del figlio e che glieli aveva dati suo padre.

Alla fine IM 1 glieli ha restituiti quasi tutti credo, trattenendo 50 Euro o

Franchi.

(…) __________ è poi arrivato lo stesso giorno in negozio a __________,

con ACPR 1.

(…) IM 1 mi ha detto che __________ in altre occasioni gli ha

portato soldi, ma io non c’ero. (…)

__________ si è impegnato anche a consegnare a IM 1 delle moto. __________

ci ha consegnato queste moto e i documenti con l’accordo di ACPR 1, secondo

quanto ci ha detto __________.

La mattina abbiamo quindi preso le moto che erano a __________ e

poi __________ ci ha detto d’avere una moto anche a __________ e si è offerto

di darci anche quella.”

(VI PP 20.11.2015, p. 8 e 9, AI 15).

115.

Stando alle dichiarazioni di IM

2, l’incontro a __________ avrebbe avuto luogo il 2 ottobre 2015 perché __________

aveva detto loro che quel giorno avrebbe comunque dovuto accompagnare ACPR 1 in

Ticino “per un lavoro alla macchina” (VI PP confronto IM 2/ACPR 1

14.01

, p. 4, AI 64), tenendo a precisare che “Si erano dati

appuntamento precedentemente in modo normale e senza minacce” (VI DIB

12.10

, p. 14, allegato 1 al verbale dibattimentale).

In occasione dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha pure

aggiunto:

"

Relativamente a questo punto voglio dire che io avevo incontrato __________

e gli avevo spiegato cosa aveva combinato ACPR 1 e gli ho quindi chiesto di

dirgli di tornare. Gli ho detto di parlargli e convincerlo a venire in Svizzera

per parlare. __________ ci aveva anche detto che qualche giorno dopo doveva

venire in Ticino con ACPR 1 per cambiare le gomme e che se avessimo voluto

avremmo potuto incontrarlo in quella circostanza. Preciso che verso __________

non c’è stata nessuna minaccia.”

(VI DIB 12.10.2016, p. 17, allegato 1 al verbale dibattimentale).

116.

IM 2 ha riferito che in

occasione dell’incontro presso il negozio __________, IM 1 avrebbe chiesto sia

ad ACPR 1 che a __________ di mostrargli il portamonete, prelevando quindi la

carta d’identità di ACPR 1 rinvenuta presso il suo domicilio in occasione della

perquisizione (VI PP 20.11.2015, p. 10, AI 15).

117.

L’imputato ha dichiarato di

non sapere nulla della consegna a IM 1 di ori da parte di __________ o ACPR 1,

affermando di avere unicamente saputo che __________ gli aveva consegnato del

denaro, affermando dapprima che l’AP gli aveva parlato di CHF 3'000.00 e IM 1

inizialmente di CHF 2'000.00, per poi però confermare i CHF 3'000.00 (VI PG

30.12

, p. 11, allegato 9 al rapporto d’inchiesta, AI 97), poi che __________

aveva riferito di CHF 3'000.00 e IM 1 di CHF 2'000.00 (VI PP confronto IM 2/ACPR

1.

14.01.2016, p. 5, AI 64) ed in fine che il denaro era stato quantificato in

CHF 3'000.00 da __________ e CHF 1'000.00 da IM 1 (VI PP confronto IM 1/IM 2

15.01

, p. 11, AI 67).

e) Le dichiarazioni di __________

e __________ in merito ai motoveicoli

118.

Il 23 novembre 2015 è stato

interrogato __________, il quale ha affermato di avere acquistato, scambiandolo

con il suo motoveicolo Yamaha YZF R6 e CHF 500.00, il motoveicolo Kawasaki

Ninja che IM 1 aveva pubblicato sul sito __________ per la vendita (VI PG

23.11

, allegato 40 al rapporto d’inchiesta, AI 97).

Il 30 dicembre 2015 è stato assunto a verbale d’interrogatorio __________,

il quale ha riferito di avere acquistato da IM 1 dapprima, verso la fine di

ottobre 2015, il motoveicolo BMW K1200LT al prezzo di CHF 2'000.00 e poi, il 12

novembre 2015, la Yamaha YZF-R6 per CHF 1'000.00 (VI PG 30.12.2015, allegato 43

al rapporto d’inchiesta, AI 97).

B) Diritto e convincimento

della Corte

119.

Giusta l’art. 183 cpv. 1 CP,

si rende colpevole di sequestro di persona ed è quindi passibile di una pena

detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque indebitamente

arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà

personale, chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia.

L’art. 183 CP reprime un reato contro la libertà (DTF 118 IV

consid. 2b), che consiste nel privare una persona della capacità di andare e

venire a suo piacimento. Questa infrazione può manifestarsi sotto due forme: il

sequestro di persona o il rapimento. Si tratta di sequestro quando una persona

è trattenuta nel luogo dove si trova, mentre il rapimento è dato se la persona

viene portata contro la sua volontà in un altro luogo (Corboz, Les infractions

en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 1 s. ad art. 183 et 184 CP).

Tuttavia, la legge attualmente ha raggruppato il sequestro di persona e il

rapimento per evitare problemi di delineazione e di concorso; si tratta di due

modalità di commissione dello stesso attentato alla libertà personale e non vi

è normalmente più interesse a distinguere tra i due (DTF 119 IV 220 consid. e).

La legge non fornisce un limite di tempo preciso per determinare a

partire da quando una persona è vittima di sequestro o rapimento. Secondo la

giurisprudenza, la privazione di libertà subita dalla vittima non può essere

data per un lasso di tempo insignificante, non è necessario tuttavia che duri a

lungo: pochi minuti sono sufficienti (DTF 83 IV 154; Corboz, Les infractions en

droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 9 et 44 ad art. 183 et 184 CP).

Il mezzo necessario per ottenere il risultato, vale a dire privare

la persona della sua libertà, non è descritto dalla legge. Alla vittima può

essere impedito di partire attraverso la minaccia o la violenza (DTF 104 IV 174

consid. 3; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,

Stämpfli, Berna 2002, n. 13 s. ad art. 183 et 184 CP). Per quanto

riguarda il rapimento, l’infrazione è realizzata impiegando violenza, inganno o

minaccia, in questo caso la privazione di libertà è il risultato del mezzo

utilizzato dall’autore (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,

Stämpfli, Berna 2002, n. 54 s. ad art. 183 et 184 CP).

Per ritenere il sequestro di persona e rapimento l’azione deve

essere illecita (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli,

Berna 2002, n. 32 e 51 ad art. 183 et 184 CP).

Per finire il reato è intenzionale. L'autore deve realizzare,

almeno per dolo eventuale, di stare privando una persona della sua libertà di

movimento o di obbligare una persona a spostarsi contro la sua volontà,

conoscendo o accettando il fatto di agire in maniera illecita (Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 40 et 69 s. ad

art. 183 et 184 CP). Un movente particolare non è necessario (DTF 99 IV 221

consid. 1).

120.

Giusta l’art. 181 CP, si rende

colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno

contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la

costringe a fare, omettere o tollerare un atto.

Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di decisione della vittima (DTF

129.

IV 6 consid. 2.1).

Il reato di coazione si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto

iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha

posto in essere un mezzo di pressione che ha influito sulla formazione di

volontà della vittima (Rep. 1999, 333).

La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente

nel prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda

dalla volontà dell'autore. Non è tuttavia necessario che questi possa

effettivamente condizionare il verificarsi del danno (DTF 117 IV 445 consid.

2b; 106 IV 125 consid. 2a) né che abbia la reale volontà di mettere in pratica

la sua minaccia (DTF 105 IV 120 consid. 2a).

Anche intralciare "in altro modo la libertà d'agire" della vittima

può adempiere la fattispecie di coazione. Questa formulazione generale deve

essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione

qualsiasi. Al contrario, come per la violenza e la minaccia di grave danno,

“l’altro modo” deve essere un mezzo coercitivo capace di impressionare una

persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella

sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole, deve trattarsi di mezzi

coercitivi che, per la loro intensità e il loro effetto, sono analoghi a quelli

espressamente menzionati dalla legge (DTF 134 IV 216 consid. 4.1 e rinvii; 129

IV 8 consid. 2.1; 119 IV 305; STF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008; STF

6S.71/2003 del 26 agosto 2003 consid. 2.1; Corboz, Les

infranctions en droit suisse, Vol. I, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 181 n.

15).

121.

Giusta l’art. 156 CP

l’estorsione è un’infrazione alle volte contro la proprietà o contro la libertà,

che consiste nell’utilizzo, per ottenere indebitamente un profitto, di un mezzo

di pressione per determinare una persona ad eseguire un’azione pregiudizievole

al patrimonio (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna

2002, n. 1 ad art. 156 CP).

L’art 156 cpv. 1 CP prevede alternativamente due mezzi di

pressione: la violenza o la minaccia di un grave danno.

L’infrazione di base presuppone esclusivamente l’utilizzo della

violenza, un’azione fisica dell’autore, contro degli oggetti. L’ipotesi

dell’impiego di violenza contro una persona corrisponde invece al caso

aggravato dell’infrazione previsto al cpv. 3 della norma (FF 1991 II 1014;

Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 8 ad

art. 156 CP).

La nozione di minaccia di un grave danno corrisponde alla minaccia

prevista dal reato di coazione (FF 1991 II 1014, confronta punto 4).

L’estorsione richiede l'intenzione, che deve coprire tutti gli

elementi dell’infrazione. Il dolo eventuale è sufficiente (Hurtado Pozo, Droit

pénal, PS I, art. 156 n. 1201).

Il secondo elemento soggettivo dell’infrazione è la finalità

dell’ottenere un indebito profitto dell’azione. Secondo la dottrina, il

profitto (profitto inteso come qualsiasi vantaggio economico) è illegittimo se

viene acquisito in modo contrario all'ordine legale (FF 1991 II 1014; Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 14 ad art.

138.

CP).

122.

Giusta l’art. 140 cifra 1 cpv.

1.

CP chiunque commette un furto usando violenza contro una persona,

minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o

rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva sino

a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.

123.

Nella fattispecie, per quanto

concerne la vicenda che ha visto protagonisti IM 1, IM 2 e ACPR 1, malgrado le

puntualizzazioni dei coimputati, i fatti sono sostanzialmente ammessi e trovano

riscontro negli elementi probatori agli atti.

124.

Risulta quindi accertato in

modo incontrovertibile che gli imputati si sono recati a casa di ACPR 1 in 3

occasioni, che durante la discussione del 13 settembre 2015 sul tavolo è stata

posata la chiave delle ruote di una macchina, che gli imputati hanno perquisito

l’abitazione e il portafoglio dell’AP, che se ne sono andati portando con sé

alcuni PC e una catenella e che hanno mostrato un proiettile ad ACPR 1.

125.

Pure accertata è la

circostanza secondo cui il 21 settembre 2015 IM 1 e IM 2 si sono recati a __________

con l’AP, il quale ha fornito loro i codici PIN affinché verificassero la

presenza o meno di soldi sui conti, prelevando poi il poco che vi era.

126.

Analogamente, incontestato è

il fatto che in occasione della terza “visita” presso il domicilio di ACPR

1, gli imputati hanno reiterato il medesimo loro agire del 13 settembre 2015,

procedendo alla perquisizione e andandosene IM 1 portando seco abbigliamento da

motociclista appartenente all’AP.

127.

Gli imputati non hanno poi

contestato il fatto che il 14 settembre 2015 ACPR 1 ha consegnato loro CHF

2'500.00, così come pure che successivamente, unitamente a __________, questi

ha consegnato a IM 1 1 scooter e 2 motociclette, nonché alcuni oggetti di

valore.

128.

Pure ammessa dagli imputati è

la circostanza secondo cui il 2 ottobre 2015 IM 1 si è fatto consegnare il

portamonete da __________.

129.

In fine, gli imputati hanno

riconosciuto che uno dei PC prelevati a casa dell’AP è stato trattenuto da IM 1

e di essere intervenuti su __________ per indurre ACPR 1 a tornare in Ticino

dall’Italia, dove aveva riparato.

130.

I fatti, come detto, sono

stati in quanto tali accertati e confermati come esposti nell’atto d’accusa,

trattandosi perantato di qualificare giuridicamente gli stessi.

In tale ambito, la Corte è partita da una considerazione che

emerge in modo granitico dagli atti, ovvero che gli imputati hanno posto in

essere un clima di intimidazione che non è consuetudine ritrovare alle nostre

latitudini.

Non si può non citare al proposito il fatto che tra i primi

contatti intrattenuti da IM 1 con ACPR 1 vi è un messaggio SMS dove veniva

indicato che “ora io da buon calabrese o mi dai i soldi oppure ci vediamo

presto molto presto e non sarà per un caffè so dove abiti so che sei in Albania

so tutto di te di tua mamma di tuo padre e la tua famiglia i soldi indietro o

te ne penti giuro”.

Di fatto, il giorno stesso del rientro di ACPR 1, IM 2 e IM 1 si

sono presentati a casa sua muniti di una chiave tubolare.

Il tutto aveva un evidente fine intimidatorio, così come risulta

dalle prime dichiarazioni di IM 2.

Non vi è dubbio che la coppia non era stata invitata: se così

fosse stato, non si spiegherebbero i messaggi scambiati tra loro e tendenti ad

accertarsi se ACPR 1 fosse tornato dall’Albania oppure no.

Il clima intimidatorio era di tale intensità da indurre ACPR 1,

quella sera, a tollerare la perquisizione di casa sua, del proprio borsello e a

permettere agli imputati di andarsene con i PC e una catenella di sua

proprietà.

Nulla cambia nella sostanza stabilire se l’AP abbia offerto o meno

questi oggetti come garanzia di un pagamento da farsi il giorno dopo: ACPR 1

non è certamente un benefattore e se ha offerto suoi oggetti personali, è

perché era stato indotto a farlo perché mosso dalla paura.

Di fatto, il giorno dopo, l’AP ha consegnato CHF 2'500 a fronte di

un debito verso IM 2 pari a CHF 250.00. L’inchiesta non ha permesso di

stabilire a cosa fosse riconducibile da differenza, ritenuto che IM 1 in

occasione del pubblico dibattimento ha prima dichiarato che erano per risarcire

IM 2 per il disturbo, affermando poco dopo che erano invece destinati a

risarcire __________.

Anche tale aspetto risulta comunque marginale, ritenuto che ad

ogni buon conto non vi era alcuna valida causale – se non, appunto, il clima

intimidatorio – che potesse indurre l’AP a versare ben CHF 2'250.00 oltre

l’importo realmente dovuto.

131.

Il clima intimidatorio non si

è limitato a quel primo intervento. Gli imputati hanno continuato a pressare ACPR

1, gli hanno mostrato un proiettile, gli hanno dato uno schiaffo e sono pure

andati a visitare la sua anziana madre (VI PG __________ 04.12.2015, allegato

41.

al rapporto d’inchiesta, AI 97). Anche tale ultimo aspetto non può che

essere letto quale ulteriore gesto chiaramente intimidatorio e tendente a far

temere l’AP anche di possibili conseguenze in danno della madre.

132.

Nel corso della discussione

dibattimentale, è stato più volte evocato il profilo di ACPR 1, truffatore,

condannato per denuncia mendace e quant’altro. A ben vedere, proprio tali suoi

tratti devono indurre ad interrogarsi circa i motivi per cui una persona

certamente abituata a situazioni spinose, più volte confrontata a reazioni più

o meno dure delle persone da lui danneggiate e chiamata a rispondere dei suoi atti

davanti alla giustizia, sia di colpo diventato tanto mansueto da consegnare -

di sua sponte - a IM 1 e IM 2 soldi, gioielli, motoveicoli, PC, capi

d’abbigliamento, codici PIN affinché verificassero i suoi averi bancari e da

permettere perquisizioni della sua abitazione e del proprio portafogli.

A mente della Corte, la risposta non può che essere la paura,

paura che lo ha addirittura indotto a trasferirsi in Italia per sottrarsi

all’agire dei due imputati.

133.

Ciò premesso, la Corte ha

ritenuto che l’imputazione di cui al punto 1 dell’atto d’accusa non può essere

ritenuta.

In particolare, ACPR 1 è rimasto in casa volontariamente ed è

salito sull’autovettura volontariamente e non perché sequestrato. Egli poteva

andare dove meglio credeva, mantenendo in tal senso una sufficiente libertà di

movimento.

Ciò nondimeno, se non vi ha fatto capo ed ha dovuto tollerare che

gli imputati agissero nei suoi confronti come già indicato, è in ragione del

clima intimidatorio posto in essere da IM 1 e IM 2.

In tale contesto, la Corte ha ritenuto, per il punto 1 dell’atto

d’accusa, che la fattispecie configura il reato di coazione.

134.

Per quanto attiene ai fatti

elencati al punto 2 dell’atto d’accusa, la Corte ha pacificamente ritenuto

realizzato il reato di estorsione.

Non può sussistere dubbio alcuno – come detto – che ACPR 1 ed __________

hanno consegnato i loro beni a IM 1 e IM 2 solo e unicamente perché intimoriti

dalle loro minacce. Giova al proposito ribadire che ACPR 1 è un personaggio che

– per ammissione stessa di IM 1 – è sfuggente e sfuggevole. Egli non si è mai

mostrato conciliante con i suoi creditori, tanto da doverne rispondere davanti

alla giustizia penale.

Le minacce di IM 1 e IM 2 erano dunque tanto gravi da spaventare

una persona del profilo di ACPR 1.

Si dirà che nessuna conclusione può essere tratta dal fatto che ACPR

1.

avrebbe potuto essere denunciato alla Polizia, ritenuto che anche in tale

evenienza le minacce proferite nei suoi confronti rimangono tali.

Neppure può essere seguita la difesa di IM 1 allorquando sostiene

che non vi sarebbe stato indebito arricchimento: di fatto, l’imputato ha agito

autonomamente, utilizzando il pretesto del debito di ACPR 1 e la sua asserita

attività di recupero crediti per impossessarsi personalmente di denaro. Non si

può al proposito non evidenziare che, oggettivamente, di quanto da lui

percepito, nulla è stato riversato all’ipotetica creditrice.

La Corte ha unicamente ritenuto che l’importo indicato nell’atto

d’accusa deve essere ridotto di CHF 250.00, importo che le parti hanno

riconosciuto essere dovuto a IM 2, somma per la quale non sussiste dunque

l’elemento costitutivo dell’indebito arricchimento. L’agire in punto a tale

importo è per contro stato ritenuto nell’ambito del reato di coazione, posto

che l’AP è stato indotto a restituire i citati CHF 250.00 in ragione del clima

intimidatorio posto in essere dagli imputati.

135.

In fine, per il punto 2

dell’atto d’accusa, la Corte ha ritenuto che quanto indicato al punto 2.3

configura il reato di rapina, con parziale desistenza. Non v’è infatti dubbio

che __________ ha consegnato il borsello perché intimorito, borsello dal quale

ha permesso – senza atto di disposizione personale – che IM 1 estraesse il

denaro contante.

136.

Per quanto attiene al punto 3

dell’atto d’accusa, la Corte ha considerato che per quanto attiene agli oggetti

trattenuti quale garanzia, difetta l’elemento soggettivo dell’indebito

arricchimento. Ciò vale in particolare per il PC restituito.

L’agire degli imputati sarebbe semmai stato costitutivo del reato

previsto all’art. 141 CP, reato tuttavia perseguibile solo su querela di parte,

atto formale che in casu difetta.

Per contro, relativamente al PC trattenuto da IM 1, l’atto

d’accusa è stato confermato.

137.

Analogamente, confermata è la

rapina relativa ai capi d’abbigliamento da motociclista, sottratti all’AP

quando egli si trovava impossibilitato ad opporsi in ragione delle circostanze

coercitive esistenti.

138.

In fine, la Corte ha ritenuto

che il punto 4.1 dell’atto d’accusa configura il reato di rapina, sicché gli

imputati sono stati prosciolti da tale imputazione.

139.

Diversamente ne è per il punto

4.

, posto che __________ ha riferito di essere stato molto spaventato dagli

imputati, tanto da intervenire nei confronti di ACPR 1 affinché questi

rientrasse dall’Italia.

VII) Imputazione di ripetuta

violazione di domicilio (punto 5 dell’atto d’accusa)

140.

Secondo la tesi accusatoria, IM

1, in correità con IM 2, avrebbe commesso il reato di ripetuta violazione di

domicilio per essere, tra il 13 settembre 2015 e il 2 ottobre 2015, a __________,

in almeno 2 occasioni, contro la sua volontà e in particolare mentre era

assente, entrati indebitamente nell’abitazione di ACPR 1, utilizzando una

chiave da loro prelevata e trattenuta contro la volontà di quest’ultimo (punto

5.

dell’atto d’accusa).

141.

L’imputato IM 1 ha ammesso

questi fatti (VI DIB 12.10.2016, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale).

142.

Giusta l’art. 186 CP chiunque,

indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa,

in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o

giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si

trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto è punito, a

querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria. Il bene protetto è la libertà di domicilio (DTF 128 IV 81 consid. 3

pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170). Il diritto all'inviolabilità del

domicilio spetta alla persona che può disporre degli spazi protetti in virtù di

un diritto reale o personale oppure di un rapporto di diritto pubblico (DTF 128

IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170, 112

IV 31 consid. 3 pag. 33; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,

Berna 2010, n. 25 ad art. 186 CP).

143.

Pacifico, e non contestato,

che con il suo agire IM 1 ha commesso il reato di ripetuta violazione di

domicilio, da cui la conferma del punto 5 dell’atto d’accusa.

VIII) Imputazione di ripetuta

truffa, in parte tentata (punto 6 dell’atto d’accusa)

144.

Si dirà sin da subito che i

fatti di cui ai punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.7 dell’atto d’accusa non sono

contestati (VI PP IM 1 04.04.2016, p. 4, 5 e 7, AI 93; VI DIB 12.10.2016, p.

19-20, allegato 1 al verbale dibattimentale) e nemmeno lo é la qualifica

giuridica, che appare peraltro corretta. Tali imputazioni sono quindi state

confermate così come indicate nell’atto d’accusa.

a) In danno di ACPR 8

145.

Nell’ipotesi accusatoria,

l’imputato si sarebbe poi macchiato del reato di tentata truffa anche per

avere, nel mese di giugno 2015, a __________, tentato di ingannare con astuzia ACPR

8, inducendolo a cedergli le azioni della società __________ SA e l’inventario

dell’EP Bar __________, facendogli credere di aver ordinato bonifici bancari

per un valore complessivo di CHF 120'000.00 e quindi a sottoscrivere i

contratti di compravendita delle azioni e dell’inventario il 16 e il 22 giugno

2015, coprendo altresì l’inganno con un falso attestato datato 30 giugno 2015,

in cui veniva certificato un inesistente bonifico di CHF 90'000.00, ritenuto

che l’operazione non è mai andata in porto poiché ACPR 8 è riuscito a cambiare

i cilindri dopo che l’imputato si era impossessato delle chiavi dell’EP (punto

6.1

dell’atto d’accusa).

146.

Come risulta dal rapporto

d’inchiesta di Polizia Giudiziaria del 28 ottobre 2015, il 30 giugno 2015 e nei

giorni a seguire, IM 1 e ACPR 8 – amministratore unico della società __________

SA, proprietaria dell’EP Bar __________ – hanno richiesto l’intervento della

Polizia Cantonale e Comunale a seguito di una diatriba sulla consegna delle

chiavi del suddetto EP, il primo vantando la proprietà dell’oggetto e

pretendendo la consegna dell’EP e delle chiavi, esibendo in sua ragione un

contratto di compravendita, il secondo rifiutando questa pretesa asserendo che

la controparte non aveva onorato il contratto e in particolare non aveva pagato

la quota richiesta, ma si era appropriata delle chiavi dello stabile senza il

suo consenso, motivo per cui ha poi proceduto – su consiglio della Polizia –

allo sostituzione del cilindro degli accessi (rapporto d’inchiesta 28.10.2015,

p. 2 e 3, AI 7).

147.

ACPR 8, assunto a verbale

d’interrogatorio una prima volta il 25 agosto 2015 e poi nuovamente il 1.

ottobre 2015, ha riferito di avere conosciuto IM 1 il 13 o 14 giugno 2015

presso l’EP Bar __________ di __________. Quel giorno l’imputato era in

compagnia di un conoscente comune, __________, il quale sapeva che ACPR 8

voleva vendere il bar. Questi gli avrebbe quindi detto che IM 1 era interessato

ad acquistare l’EP ed egli gli avrebbe comunicato che era disposto a vendere

l’inventario per un importo di CHF 130'000.00.

Il medesimo giorno si sarebbero quindi accordati di stipulare un

contratto di compravendita nei giorni a venire (VI PG 25.08.2015, p. 2 e 3

allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 7), contratto effettivamente stilato il

16.

giugno 2015 e nel quale veniva pattuito un importo totale di CHF 130'000.00

con pagamento in tre rate distinte: la prima, per un ammontare di CHF

30'000.00, precedentemente alla sottoscrizione del contratto di compravendita,

la seconda di CHF 70'000.00 alla firma del contratto di locazione con la

società __________ SA e l’ultima di CHF 30'000.00 entro il 31 dicembre 2015

(allegato 1 al VI PG IM 1 17.09.2015, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI

7).

148.

Invitato a spiegare per quale

motivo sul contratto di compravendita del 16 giugno 2015 figura la dicitura “Fr

30'000.00 alla firma del presente contratto”, rispettivamente “il

presente contratto sarà firmato dal venditore solo dopo il versamento dei primi

FR 30'000.00 (trentamila), tramite l’allegata polizza” (allegato 1 al VI PG

IM 1 17.09.2015, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI 7), ACPR 8 ha riferito

che il 16 giugno 2015, prima della firma del contratto, IM 1 gli avrebbe

presentato un “ordine di pagamento” della __________ datato 16 giugno

2015, recante l’indicazione secondo cui vi era stato un ordine di pagamento di

CHF 30'000.00 da parte di IM 1 a beneficio di ACPR 8, presso il suo conto

bancario della Banca __________ di __________. A seguito della presentazione di

questo bonifico, si sarebbe quindi deciso a sottoscrivere il citato contratto

di compravendita con le suddette indicazioni (VI PG 25.08.2015, p. 4, allegato

1.

al rapporto d’inchiesta, AI 7; VI PG 01.10.2015, p. 3, allegato 2 al rapporto

d’inchiesta, AI 7: “quel giorno IM 1 mi aveva presentato il famoso bonifico

della __________, dove risultava che mi sarebbero stati accreditati 30'000

franchi. Mi sono fidato di questo documento che ho ritenuto valido come

pagamento”).

149.

Agli atti figura

effettivamente un (falso) ordine di pagamento datato 16 giugno 2015 della __________,

indicante la circostanza del versamento di CHF 30'000.00 da parte di IM 1 a

favore del conto presso la Banca __________ di __________ di ACPR 8 (allegato 5

al VI PG IM 1 17.09.2015, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI 7).

150.

In un secondo tempo e più

precisamente il 19 giugno 2015 è poi stato firmato anche un “contratto di

compravendita inventario (art. 184 CO)”, recante anch’esso la dicitura

secondo cui i CHF 30'000.00 sarebbero stati pagati (allegato 2 al VI PG IM 1

17.09

, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI 7).

A questo proposito l’AP ha spiegato:

"

In un secondo tempo, ho firmato un contratto di compravendita di

inventario nel quale veniva pattuito che IM 1 avrebbe acquistato l’inventario

del bar __________ di __________, per precisione i mobili, attrezzature,

macchinari ed arredamento (…).”

(VI PG 25.08.2015, p. 3, allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI

7);

"

Effettivamente al punto 2 del primo foglio si legge che sono già

stati pagati. La segretaria dell’avv. __________ ha redatto il documento sulla

base di alcune informazione che le avevo dato. A quel punto io avevo dato

credito al bonifico bancario per cui consideravo valido il pagamento.”

(VI PG 01.10.2015, p. 4, allegato 2 al rapporto d’inchiesta, AI

7).

151.

Di fatto, il pagamento di CHF

30'000.00 da parte di IM 1 non sarebbe mai stato effettuato (VI PG 25.08.2015,

allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 7; VI PG 01.10.2015, allegato 2 al

rapporto d’inchiesta, AI 7).

152.

Nei giorni seguenti la firma

del contratto, ACPR 8 ha dichiarato di essersi recato più volte presso la Banca

__________, chiedendo informazioni in merito al trasferimento dei CHF

30'000.00, ricevendo però sempre risposta negativa (VI PG 25.08.2015, p. 4,

allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 7).

153.

Da lui contattato e richiesto

di spiegare il motivo del mancato pagamento, IM 1 gli avrebbe fatto credere che

i soldi erano “fermi in dogana e che li stavano sdoganando in quando erano

stati inviati da sua mamma che vive in __________” (VI PG 25.08.2015, p. 4,

allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 7).

154.

Il 19 giugno 2015, l’imputato

gli avrebbe quindi consegnato un nuovo ordine di pagamento della Banca __________

datato 19 giugno 2015, per una somma di CHF 90'000.00, dicendogli che aveva

effettuato un altro pagamento a beneficio del suo conto bancario presso la

Banca __________ di __________ (VI PG 25.08.2015, p. 4, allegato 1 al rapporto

d’inchiesta, AI 7).

Agli atti figura effettivamente un (falso) ordine di pagamento

datato 19 giugno 2015 della Banca __________, indicante la circostanza del

bonifico di CHF 90'000.00 da parte di IM 1 a favore del conto presso la Banca __________

di __________ di ACPR 8 (allegato 6 al VI PG IM 1 17.09.2015, allegato 3 al

rapporto d’inchiesta, AI 7).

Il 30 giugno 2015 IM 1 avrebbe quindi mostrato all’AP, sul suo

tablet, un’e-mail, non firmata ma recante il logo della Banca __________, con

la quale veniva confermato il bonifico bancario di CHF 90'000.00, e-mail che è

agli atti (allegato 7 al VI PG IM 1 17.09.2015, allegato 3 al rapporto

d’inchiesta, AI 7).

Dopo puntuali verifiche, sarebbe risultato che anche questo

importo non era mai stato pagato e che la suddetta e-mail non era mai stata

inviata da __________, trattandosi dunque di un falso (VI PG 25.08.2015, p. 3,

allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 7).

155.

Nel frattempo, il 22 giugno

2015.

era stato firmato tra le parti ACPR 8, __________, __________ e IM 1 un

contratto di compravendita di pacchetto azionario, nel quale si pattuiva che

per una somma di CHF 5'000.00 veniva acquistato da IM 1 l’intero pacchetto

azionario della società __________ SA (allegato 3 al VI PG IM 1 17.09.2015,

allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI 7).

Anche questo importo non sarebbe mai stato versato da IM 1 (VI PG

25.08

, p. 3, allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 7; VI PG 01.10.2015,

p. 2-4, allegato 2 al rapporto d’inchiesta, AI 7).

156.

__________, assunto a verbale

in qualità di persona informata sui fatti il 25 settembre 2015, ha riferito di

avere conosciuto IM 1 in un bar 3 o 4 mesi prima e che in questa occasione

l’imputato gli avrebbe riferito di essere intenzionato ad acquistare un bar e

in particolare voleva rilevare il Caffè __________ per l’importo di CHF

100'000.00. Sapendo che l’amico ACPR 8 era intenzionato a cedere il Bar __________

per la somma di CHF 130'000.00, avrebbe quindi informato l’imputato di questa

possibilità. Quest’ultimo si sarebbe subito mostrato interessato e il giorno

stesso, oppure quello successivo, si sarebbero quindi recati presso il Bar __________

e __________ avrebbe presentato ACPR 8 e IM 1.

Dopo avere visitato l’EP, i due si sarebbero accordati per il

pagamento di un acconto di CHF 30'000.00 per l’impegno d’acquisto. __________

ha riferito di ricordare che, in un’occasione, l’imputato gli “sventolava

dinanzi agli occhi un documento” informandolo che si trattava del bonifico

di CHF 30'000.00, documento che lui però non avrebbe visto.

Alcuni giorni dopo avrebbe sentito IM 1 dire a ACPR 8 che aveva

eseguito un bonifico di CHF 100'000.00.

Di fatto, ACPR 8 lo avrebbe poi informato che “le promesse del IM

1.

erano tutte frottole e che i documenti bancari che gli aveva presentato dei

falsi”.

Interrogato al proposito, __________ ha dichiarato di non essere

stato informato di un’eventuale consegna di soldi, affermando che l’imputato

dichiarava che i CHF 30'000.00 erano fermi in dogana, che provenivano

dall’Italia e che glieli aveva dati la madre (VI PG 25.09.2015, p. 2-4,

allegato 8 al rapporto d’inchiesta, AI 7).

157.

IM 1, interrogato per la prima

volta al proposito il 17 settembre 2015, ha spiegato di avere conosciuto ACPR 8

nel mese di giugno 2015, periodo in cui era alla ricerca di un bar per avviare

un’attività, essendo interessato in particolare all’acquisto del Caffè __________.

Il 15 giugno 2015, trovandosi presso questo EP e parlando con __________,

sarebbe stato informato del fatto che era in vendita il Bar __________. Si

sarebbero quindi recati insieme presso l’EP, dove __________ gli avrebbe

presentato il proprietario ACPR 8, informandolo del suo interesse. Con

quest’ultimo si sarebbero immediatamente accordati per la vendita, concordando

di firmare il contratto il giorno seguente, presso uno studio legale.

La mattina del 16 giugno 2015, si sarebbe quindi recato presso

l’EP unitamente al conoscente __________. Con ACPR 8 e la di lui compagna

sarebbero scesi nell’ufficio sito al piano interrato dove IM 1 ha riferito di

avere consegnato a ACPR 8 CHF 35'000.00 in contanti, denaro provento di una

vendita di famiglia. ACPR 8, dopo avere contato i soldi, li avrebbe presi e il

medesimo giorno avrebbero quindi firmato il contratto di compravendita (VI PG IM

1.

17.09.2015, p. 2 e 3 e allegato 1, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI 7).

Alcuni giorni dopo, sempre presso lo studio legale, avrebbero

firmato il “Contratto di compravendita di inventario” (allegato 2 al VI

PG IM 1 17.09.2015, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI 7) e in seguito, il

22.

giugno 2015, il “contratto di compravendita di pacchetto azionario”

(allegato 3 al VI PG IM 1 17.09.2015, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI

7).

In una data precedente, il 20 o 21 giugno 2015, IM 1 ha riferito

di essersi presentato al Bar __________ e, sempre nell’ufficio sito al piano

interrato, in presenza unicamente di ACPR 8, gli avrebbe consegnato in contanti

la somma di CHF 90'000.00, denaro per il quale non gli sarebbe stata rilasciata

alcuna ricevuta (VI PG 17.09.2015, p. 2-4, allegato 3 al rapporto d’inchiesta,

AI 7; VI PG 14.10.2015, p. 4-6, allegato 4 al rapporto d’inchiesta, AI 7).

158.

Dopo lunghe reticenze e

numerose dichiarazioni contrastanti, IM 1 ha finalmente ammesso, inizialmente,

che i bonifici bancari per CHF 30'000.00 e 90'000.00 non erano coperti e - in

fine - che si trattava di documenti falsi da lui allestiti (VI PP 20.11.2015,

p. 13, AI 16; VI PP 04.04.2016, p. 8, AI 93; VI DIB 12.10.2016, p. 19, allegato

1.

al verbale dibattimentale), continuando comunque ad affermare di avere

consegnato a ACPR 8 la somma di 35'000.00 in contanti, questa volta però in

Euro e non più in franchi, e che non era sua intenzione “fregare” ACPR 8

(VI DIB 12.10.2016, p. 19, allegato 1 al verbale dibattimentale).

159.

Il teste __________, assunto a

verbale d’interrogatorio il 23 settembre 2015, ha così riferito in merito

all’asserito incontro in cui sarebbe avvenuta la consegna del denaro da parte

di IM 1 a ACPR 8:

"

Un altro giorno, di chi non so precisare la data, sempre su

invito del IM 1 ci siamo nuovamente recati al Bar __________. (…) Venivamo

accolti da ACPR 8 e moglie che ci offrivano una consumazione. IM 1 parlava con ACPR

8.

poi si rivolgeva a me e mi invitava a seguirlo. Ci si recava al piano

inferiore dove ho scoperto esserci un ufficio. In questo ufficio, presenti io, ACPR

8.

e moglie, IM 1 estraeva dalla tasca del pantalone un plico di banconote,

franchi svizzeri. Consegnava queste banconote al ACPR 8 che le prendeva. (…)

Non ricordo se IM 1 mi avesse spiegato qualcosa di quella consegna; forse nei

giorni precedenti mi aveva detto che doveva pagare un acconto a ACPR 8.”

(VI PG 07.10.2015, p. 3, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI

7).

Il teste non ha saputo indicare l’ammontare della somma di denaro

consegnata dall’imputato a ACPR 8, e meglio se si trattasse effettivamente dei

CHF 35'000.00 indicati da IM 1, affermando – contrariamente a quanto preteso da

quest’ultimo – che nessuno, al suo cospetto, aveva contato i soldi (VI PG

07.10

, p. 3 e 4, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI 7).

Sentito nuovamente il 7 ottobre 2015, __________ ha ribadito,

riferendosi all’imputato:

"

(…) lo ho visto consegnare un plico di soldi a ACPR 8;

prelevandoli dalla tasca posteriore dei pantaloni e deponendoli sul tavolo. Non

posso dire quanti fossero come pure di quale taglio; ribadisco che le banconote

formavano un plico alto circa 2 o 3 cm.”

(VI PG 07.10.2015, p. 5, allegato 6 al rapporto d’inchiesta, AI

7).

Il teste non è tuttavia stato in grado di descrivere in alcun modo

il locale dove sarebbe avvenuta la consegna del denaro (VI PG 07.10.2015,

allegato 6 al rapporto d’inchiesta, AI 7).

160.

Il 30 settembre 2015 si è

svolto l’interrogatorio, in qualità di persona informata sui fatti, di __________,

compagna di ACPR 8 e azionista della società __________ SA, la quale ha

raccontato:

"

ACPR 8 da qualche tempo manifestava l’intenzione di cedere il Bar

__________ di __________ (…). Durante il mese di giugno mi informava di aver venduto

il bar; un nostro cliente infatti, di nome __________ (ndr. __________)

presentava a ACPR 8 l’acquirente che, in un secondo tempo, ho saputo essere IM

1.

Alle mie prime domande ACPR 8 rispondeva che il bar sarebbe stato ceduto in

tempi brevissimi, in pratica già dal primo luglio. (…)

L’unica parte attiva che ho avuto in questa vicenda è stata la

redazione del contratto di compravendita. (…)

Sono poi informata che IM 1 non ha rispettato gli accordi, in

particolare per il pagamento delle rate.

Non ero presente quel 16 giugno 2015, in ogni caso ACPR 8 e IM 1

si sono incontrati ed hanno sottoscritto il contratto che avevo preparato. IM 1

consegnava a ACPR 8, quale prova di pagamento, un bonifico bancario della

società Bancaria di __________, per un ammontare di franchi 30'000.—a favore

del ACPR 8.

Nei giorni seguenti ho poi sentito ACPR 8 lamentarsi, anzi mi

informava che il bonifico di IM 1 non era coperto. (…) qualche giorno dopo ACPR

8.

mi informava che anche un secondo bonifico, tramite banca __________ di __________,

dell’ammontare di 90'000.—franchi che era anch’esso scoperto.

Devo dire che ACPR 8 non ha subito dubitato dell’inganno, poiché IM

1.

si presentava regolarmente e diceva di stare tranquilli, che i soldi erano

fermi in dogana. Il bonifico dell’__________ da 90'000 franchi invece era fermo

poiché sua madre aveva girato i soldi nella banca sbagliata.

Avvicinatisi al 01.07.2015, data della consegna dell’esercizio, ACPR

8.

ha dubitato l’inganno e si è attivato per recedere al contratto. A dimostrazione

della buonafede di ACPR 8 aggiungo che in quelle 2 settimane ACPR 8 aveva

introdotto IM 1 nell’ambiente legato all’esercizio, presentandolo ai vari

fornitori.

ACPR 8 si è convinto dell’inganno quando IM 1 ha trasmesso a suo

figlio __________ (gerente del Bar __________) una mail con un documento della

banca __________ dove veniva certificato il bonifico bancario. Non abbiamo

ritenuto valido o vero questo documento, senza firma e dal linguaggio poco

formale e professionale.”

(VI PG 30.09.2015, p. 2 e 3, allegato 7 al rapporto d’inchiesta,

AI 7).

Interrogata al proposito, __________ ha fermamente contestato di

avere partecipato a un incontro in occasione del quale IM 1, presente anche __________,

avrebbe consegnato del denaro a ACPR 8 (VI PG 30.09.2015, p. 2 e 3, allegato 7

al rapporto d’inchiesta, AI 7).

b) In danno di ACPR 2

161.

Secondo l’accusa, oggetto

delle correzioni di cu in entrata, il 30 settembre 2015, a __________, IM 1

avrebbe inoltre ingannato con astuzia ACPR 2, inducendolo a vendergli merce a

credito per un prezzo complessivo di CHF 12'009.28, merce che l’imputato

avrebbe dovuto vendere nei negozi che stava acquisendo, importo che però non

avrebbe mai corrisposto, se non in minima parte, riconoscendo peraltro il 22

ottobre 2015 per iscritto allo stesso ACPR 2 che non era sua intenzione pagare

interamente la merce, provocando a ACPR 2 un danno di CHF 4'284.00 (ritenuto

che parte della merce è stata recuperata e parte pagata) (punto 6.6 dell’atto

d’accusa).

162.

Tali accuse si basano sulle

dichiarazioni rilasciate in Polizia dall’AP ACPR 2, il quale ha riferito quanto

segue:

"

Ho conosciuto IM 1 poiché presentatomi dalla signora __________.

Mi informava che IM 1 aveva un negozio a __________ che si occupa delle vendita

di accessori e calzature e che aveva necessità di rifornire il negozio.

Viste le raccomandazioni della __________, valutavo la proposta di

IM 1 e ci si accordava per una fornitura di merce varia come meglio descritto

nella Fattura nr. __________ (…).”

(VI PG 05.11.2015, p. 2).

Tale fattura è stata prodotta da ACPR 2 in occasione del suo

interrogatorio del 5 novembre 2015 (allegato 1 al VI PG ACPR 2 05.11.2015).

Proseguendo con il suo racconto, l’AP ha dichiarato:

"

La merce; è stata venduta per un costo di franchi 13'409.28. Mi è

stato versato un acconto di franchi 1'400.—con l’accordo che il rimanente mi

sarebbe stato versato entro i 3 giorni a seguire.

Tengo a precisare che normalmente consegno la merce previo

pagamento immediato; in questo caso, anche in considerazione delle

raccomandazioni della __________ che indicava IM 1 come una persona corretta,

acconsentivo al pagamento successivo.

Dalle informazioni fornitemi dalla __________ e dal medesimo IM 1,

questi era titolare del negozio __________ ubicato a __________ in Via __________.

Per voce dello stesso IM 1 non risultavano esservi problemi di

solidità finanziaria; infatti millantava importanti disponibilità di cui

ovviamente non ho beneficiato. IM 1 mi informava di aver vinto una causa con il

gerente di un ristorante a __________, il Bar __________; e che a poco gli

avrebbero versato una somma di 380'000 o 400'000.—franchi. Mi informava anche

che era prossimo all’acquisto di alcune case a __________.

Di fatto, dopo le tante promesse; rinvii e mancati appuntamenti

poiché non si presentava, IM 1 ha pagato una sola rata di franchi 700.--. Nel

frattempo mi chiedeva la possibilità di un pagamento rateale e mi sottoscriveva

in due circostanze diverse, due riconoscimenti di debito.

Dopo questo continuo procrastinare degli impegni assunti,

affrontavo IM 1 per una discussione chiarificatrice. In questa discussione IM 1

ammetteva che non è mai stato in grado di pagare la merce ritirata; e che già

al momento dell’ordinazione sapeva che non avrebbe pagato; questo poiché la sua

situazione finanziaria era precaria e perché non riusciva a far capo alle

uscite.

Da qui la convinzione di essere stato ingannato e la volontà di

denuncia per il reato di truffa; in via subordinata di appropriazione indebita.

Dopo questo colloquio, IM 1 mi ha proposto di riscuotere un

credito che il signor __________ ha contratto con me. Mi ha stupito che IM 1 ne

fosse a conoscenza e tuttora non so perché; di fatto è vero che __________ è

debitore nei confronti della __________ Sa della somma di franchi 44'204.--.

IM 1 riferiva di un rapporto di conoscenza con __________ e si è

offerto di mediare alla transazione, convincendolo a pagare.

Sono ovviamente scettico al riguardo, mi risulta infatti che __________

abbia qualche difficoltà finanziaria. Di fatto però accettavo visto le

millantate conoscenze.

Questo situazione veniva formalizzata con un nuovo accordo tra

l’azienda e IM 1, convenzione datata 22 ottobre 2015 (…).”

(VI PG 05.11.2015, p. 2 e 3).

Di questa convenzione ACPR 2 ha consegnato copia agli interroganti

(allegato 1 al VI PG ACPR 2 05.11.2015).

Detto documento, firmato il 22 ottobre 2015 sia dall’AP che da IM

1, premette quanto segue:

"

Il signor IM 1 ha acquistato merce alla __________ SA come da

fattura nr. __________ per un importo globale di frs. 12.009.--. Di detto

importo egli ha provveduto a saldare frs. 700.—successivamente.

Gli accordi assunti dal signor IM 1 prevedevano il pagamento a 3

giorni dalla consegna.

Successivamente IM 1 ha sottoscritto due riconoscimenti di debito

che non ha ottemperato.

Ciò premesso IM 1 ha ammesso, lo ribadisce con la sottoscrizione

del presente accordo, che la sua intenzione era chiaramente atta a non saldare

il dovuto prefigurando un atto illecito premeditato e con astuzia.”.

Invitato a spiegare se, in qualità di commerciante, non avesse un

certo obbligo di diligenza prima di fornire merce a credito per un importo del

genere, ACPR 2 ha risposto:

"

(…) IM 1 è un incantatore di serpenti; si è presentato come uomo

d’onore. Mi ha fatto molte rassicurazioni assicurandomi importante

disponibilità finanziarie e progetti futuri. Lui si è anche fotografato il

documento mandandomi via whatts app l’immagine e mi invitava ad informarmi

sulla sua situazione. Ha avuto ruolo anche la signora ACPR 5, commerciante che

conosco da tempo e che ha sempre onorato le fatture. Anche lei me lo ha

presentato come una buona persona.”

(VI PG 05.11.2015, p. 4).

Sull’ammontare del danno causatogli dall’imputato, l’AP si è così

espresso:

"

Ora, in considerazione che IM 1 non ha più il __________, e che

ha lasciato in maniera disordinata questa merce all’interno, mi sono incontrato

con la titolare del negozio signora __________ ed abbiamo inventariato il

contenuto.

La signora __________ ha poi ritirato parte della merce mentre

altra l’ho ripresa io. All’appello manca merce che evidentemente ha venduto o

trattenuto IM 1. (…)

In conclusione dello scoperto di franchi 12'009.28 ho rivenduto

parte della merce alla __________ per franchi 6'165.—ed ho ritirato altra merce

dell’importo di circa 1'000 franchi. IM 1 nelle settimane scorse mi ha versato

brevi manu 600 franchi per cui il danno materiale. ammonta a 4'284.—franchi.”

(VI PG 05.11.2015, p. 4 e 5).

163.

Interrogato sulle accuse mosse

nei suoi confronti, in occasione dell’interrogatorio del 19 novembre 2015, IM 1

ha raccontato:

"

Parlando con ACPR 5, una commerciante di __________, mi ha fatto

conoscere il Signor. ACPR 2, fornitore di capi di abbigliamento. Mi sono preso

la responsabilità con ACPR 2, firmando un contratto, di allestire il __________

con capi di abbigliamento, scarpe e oggettistica per un valore di CHF 18'000.-

circa. (…)

ACPR 2 ha fornito i capi di abbigliamento contro pagamento di

acconti per un totale di CHF 3000.-, più Chf 200.- ogni due giorni così come

pattuito, denaro che toglievo dalla cassa e gli consegnavo a mano. Non ho mai

fatto nessuna ricevuta o fattura per la consegna di questi CHF 200.- mentre che

per i CHF 3000.- gli ho consegnato ulteriori CHF 2000.- circa. Oltre a ciò ho

provveduto di tasca mia a consegnare CHF 900.- alla commessa __________ che non

riceveva lo stipendio da 3 mesi.”

(VI PG 19.11.2015, p. 17, allegato 1 al rapporto d’inchiesta

08.04

, AI 97).

In questo suo primo verbale, l’imputato ha ammesso di non avere

avuto la disponibilità finanziaria per onorare gli impegni presi, affermando

che però il negozio “era partito bene” e che sarebbe sicuramente

riuscito a pagare le fatture con gli incassi (VI PG 19.11.2015, p. 18, allegato

1.

al rapporto d’inchiesta 08.04.2016, AI 97).

Nel medesimo verbale, preso atto delle dichiarazioni dell’AP, IM 1

ha affermato che la sua intenzione era quella di pagare la merce acquistata e

non quella di truffare ACPR 2 (VI PG 19.11.2015, p. 32, allegato 1 al rapporto

d’inchiesta 08.04.2016, AI 97), riconoscendo le pretese dell’AP:

"

Per quanto riguarda gli arretrati che ho nei confronti di ACPR 2,

provvederò appena possibile a saldare l’importo mancante, da lui stimato in CHF

4'000 circa.”

(VI PG 19.11.2015, p. 32, allegato 1 al rapporto d’inchiesta

08.04

, AI 97).

164.

Tornando sulla questione in un

verbale successivo, l’imputato ha spiegato:

"

(…) con ACPR 2 eravamo d’accordo che mi forniva la merce in conto

vendita- Io quando incassavo, gli davo qualcosa. Così è stato con lui. (…)

I nostri accordi erano chiari e cioè che io lo avrei ripagato man

mano, ma ad un certo punto non mi è più stato possibile. Lui allora mi ha

parlato di un debito di CHF 43'000 o 47'000 che aveva nei suoi confronti un

tale __________.

Era una persona che ritirava la merce da ACPR 2 per piazzarla nei

negozi. Ad un certo punto ACPR 2 sostiene che __________ non l’avrebbe pagato. ACPR

2.

aveva “sputtanato questa persona su facebook. E mi aveva mostrato la foto. Io

gli ho detto che lo conoscevo e in particolare che ci avevo lavorato assieme in

un ristorante in Spagna. (…)

L’ho detto a ACPR 2 che, visto che in quel momento non riuscivo a

pagarlo, mi ha fatto firmare un foglio in cui risultavo io titolare di quel

credito. Non so dove sia questa carta, ma dovrebbe averla ACPR 2.

Ho contattato questo __________ che mi ha detto che non aveva

soldi e che in ogni caso aveva pagato le fatture. Poi con IM 2, che ACPR 2

aveva coinvolto nella cosa, siamo andati in Svizzera __________ all’indirizzo

che mi aveva dato __________. L’indirizzo però era quello della ex moglie.

Quando sono arrivato ero un po’ arrabbiato perché avevo fatto tutto quel

viaggio per niente.

Per questo motivo ho detto a IM 2 che parlava in francese con la

moglie di __________ di dirle di aprire la macchina che era lì, se no avrei

tirato giù il finestrino.

Volevo vedere i documenti che c’erano in macchina, per essere

sicuro che __________ non era lì davvero.

Poi __________ l’ho sentito e mi ha spiegato la situazione e mi ha

mandato i mail con le fatture che aveva pagato.

Io ho quindi detto a ACPR 2 che la situazione finiva.”

(VI PP 20.11.2015, p. 11 e 12, AI 16).

165.

Richiesto di prendere

posizione sul documento sottoscritto con l’AP, nel quale figura, tra le altre

cose, che aveva acquistato la merce sapendo che non l’avrebbe pagata, in

occasione dell’interrogatorio del 17 dicembre 2015 l’imputato ha risposto:

"

Riconosco questo foglio, ma ne contesto il contenuto pur avendolo

firmato. In particolare non è mai stata mia intenzione acquistar merce sapendo

di non pagarla. Dichiaro anche che successivamente a questo scritto io ho preso

altri accordi con ACPR 2 e ogni giorno gli consegnavo CHF 200.- e quando andavo

a __________ gliene davo CHF 500.-.

(…) ho firmato questo foglio senza neanche leggerlo.”

(VI PP 17.12.2015, p. 5, AI 52).

In un verbale successivo l’imputato ha ribadito:

"

(…) contesto il contenuto di questo documento e ribadisco che per

ACPR 2 era chiaro che io avrei pagato, man mano la merce, come avevo iniziato a

fare. Ogni due giorni veniva a prendersi CHF 200.- che gli davo dalla cassa del

negozio.”

(VI PP 04.04.2016, p. 6, AI 93).

166.

Se inizialmente IM 1 aveva

riconosciuto le pretese dell’AP, a questo punto, preso atto della richiesta di

risarcimento di CHF 4'284.00, egli le ha contestate, affermando che:

"

(…) non riconosco nulla perché so che ACPR 2 con ACPR 3 hanno

recuperato la merce che c’era in negozio e tutta la merce di ACPR 2 non venduta

era lì.”

(VI PP 04.04.2016, p. 7, AI 93).

167.

In sede di interrogatorio

dibattimentale, in fine, l’imputato ha ribadito:

"

Io ho conosciuto ACPR 2 tramite ACPR 5 che ha un negozio a __________.

Avevo parlato con lui davanti a ACPR 5 dicendogli che a quel momento non avevo

soldi. Ci eravamo messi d’accordo che gli avrei dato CHF 200.00 ogni due giorni

e lui mi avrebbe rifornito il negozio. Poi ha deciso che non andava più, ha

tolto tutto e ha detto che mancavano CHF 4'000.00 circa.”

(VI DIB 12.10.2016, p. 20, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IM 1 ha inoltre affermato che era sua intenzione onorare il

contratto, se fosse riuscito a pagare ogni giorno CHF 200.00 (VI DIB

12.10

, p. 20, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitato nuovamente a prendere posizione sulla convenzione firmata

con l’AP in cui riconosce di non avere mai avuto intenzione di pagare la merce,

l’imputato ha preteso di avere firmato quel foglio di fretta, senza nemmeno

leggerlo (VI DIB 12.10.2016, p. 20, allegato 1 al verbale dibattimentale).

c) In danno di ACPR 3

168.

L’atto d’accusa imputa in fine

a IM 1 il reato di truffa per avere, nel mese di ottobre 2015, a __________,

tentato di ingannare con astuzia ACPR 3 per indurla a versargli CHF 12'000.00,

somma che la stessa ACPR 3 gli aveva chiesto in prestito e che lui asseriva di

averle già versato, millantando una disponibilità finanziaria che non aveva e

sfruttando il rapporto di collaborazione e confidenza nel frattempo

instauratosi con ACPR 3, ritenuto che l’operazione non è andata in porto,

poiché accortasi dell’inganno, ACPR 3 non ha versato i CHF 12'000.00.

Tali accuse trovano il loro fondamento nelle dichiarazioni dell’AP

ACPR 3, la quale, assunta a verbale in qualità di persona informata sui fatti

(AP) l’8 novembre 2015, ha riferito:

"

Agli inizi di ottobre 2015, mi sono trovata nella necessità di

sostenere una spesa di franchi 12'000.—per una questione privata. Per far

fronte a questa spesa ho attinto al conto bancario di mio marito. Non mi sono

sentita onesta verso mio marito poiché non glieli avevo chiesti; di conseguenza

mi trovavo in uno stato d’animo turbato. Ovviamente questi soldi glieli avrei

ritornati; non appena mio padre fosse rientrato dalle vacanze in Italia. Avevo

discusso di questo problema con IM 1, il quale si è subito messo a disposizione

per aiutarmi. Ne abbiamo parlato anche con mio marito __________.

Era il 9.10.2015 quando IM 1 ci proponeva che avrebbe fatto un

bonifico bancario sul conto di mio marito di cui __________ aveva fornito i

riferimenti IBAN. IM 1 proponeva che non appena fosse rientrato mio padre (nei

giorni seguenti) noi avremmo dovuto “rigirare” questi soldi sul suo conto

presso la banca __________. Ci forniva i dati e mi trasmetteva la foto della

sua carta bancaria. La truffa stava nel fatto che i soldi che IM 1 affermava

averci trasmesso in realtà non arrivavano mai. IM 1 ci rassicurava che il

bonifico era stato fatto e sollecitava la restituzione. Ci raccontava scuse

quali ad esempio che la banca impiegava più tempo perché quella era la

“convenzione prestito”.

IM 1 faceva pressione per vedersi restituire il prestito e ad un

certo punto anch’io ho voluto temporeggiare ed ho creato al domicilio un

documento bancario dove indicavo che gli avevamo girato i soldi.”

(VI PG 08.11.2015, p. 6).

Copia di questo documento falso, datato 13 ottobre 2015, è agli

atti (allegato 4 al PG ACPR 3 08.11.2015).

L’AP ha continuato dichiarando:

"

So di aver sbagliato ma la pressione di IM 1 era estenuante ed

assillante Visto che manifestavamo dubbi sul fatto che il suo versamento non

arrivava, IM 1 con messaggio del 16.10.2015 h 1211 mandava un messaggio

sull’utenza di mio marito con la foto di un apparecchio bancomat e la dicitura

“sto prelevando i 12mila vediamoci che te li do in contanti”. Inutile dire che

questi soldi non sono mai arrivati e che tutta questa farsa mirava al fatto che

noi gli versassimo i soldi.”

(VI PG 08.11.2015, p. 6 e 7).

Tornando sulla questione in un verbale successivo, ACPR 3, sentita

ora in veste di imputata, ha ribadito:

"

Io avevo prelevato CHF 12'000.- dal conto famigliare (mio e di

mio marito) della Banca __________ a insaputa di mio marito. Il denaro l’ho

utilizzato per pagare delle fatture mie private con l’intenzione di poi

rimettere il denaro in seguito. Non essendo riuscita in questo intento mi

rivolgevo a IM 1 il quale si offriva di anticiparmi i soldi e quindi quando mio

padre sarebbe rientrato dalle vacanze gli avrei chiesto la somma di denaro da

restituire a IM 1. Preciso che quando ho parlato con IM 1 era presente anche

mio marito __________ che nel frattempo si era accorto dell’ammanco di CHF

12'000.- dal conto. Mi sono rivolta a IM 1 poiché collaborava già con il

negozio e tra noi c’era un rapporto di fiducia. Gli ho spiegato la situazione e

lui si è offerto di darmi una mano e meglio di anticiparmi il denaro.

Siamo rimasti d’accordo che IM 1 avrebbe versato sul nostro conto

bancario i CHF 12'000.-. Naturalmente gli avevamo fornito il codice IBAN del

conto su cui versare il denaro. Per dimostrare le sue intenzioni di aiutarci mi

inviava la fotografia della sua tessera bancaria del __________.

Ci ha assicurato di aver effettuato il bonifico bancario dal suo

conto del __________ al nostro presso la Banca __________. Passati un paio di

giorni IM 1 chiedeva la restituzione del suo prestito. Di fatto, da un nostro

controllo, i CHF che IM 1 sosteneva di averci versato non erano ancora

arrivati.

A questo punto c’è stato uno scambio di SMS tra IM 1 e mio marito

in merito ai soldi che non erano arrivati. IM 1 era insistente e pretendeva i

CHF 12'000.- che lui sosteneva di averci mandato. Vista questa sua insistenza,

in accordo con mio marito, decidevamo di formare un falso documento prendendo

una pagina vuota di Word aggiungendo il logo __________ e i dati di mio padre.

In pratica questo documento simulava il bonifico di CHF 12'000.- a favore di IM

1.

Quando abbiamo creato questo documento mio padre era in vacanza ed è

rientrato due giorni dopo.”

(VI PG 11.12.2015, p. 2 e 3, allegato 21 al rapporto d’inchiesta

08.04

, AI 97).

169.

IM 1, dal canto suo, ha

fermamente contestato le accuse mosse nei suoi confronti.

Questa la sua versione dei fatti:

"

Un bel giorno __________ mi ha chiamato, prima di fine mese,

dicendomi se conoscevo qualcuno che poteva prestargli CHF 12'000.- perché lei

li aveva tolti dal conto del marito a sua insaputa. Gli ho detto che io non li

avevo dicendogli di provare a parlare con ACPR 5 che magari conosceva le

persone giuste per aiutarla perché io non volevo saperne di niente. A questo

punto ACPR 3 mi ha detto che avrebbe fatto un bonifico dal conto di suo padre

indirizzato al mio conto e che poi io avrei dovuto girarlo sul conto di suo

marito.

In pratica ACPR 3 voleva che io mi fingessi il suo avvocato di

famiglia e che dicessi che questi soldi li aveva dati a me per sbloccare

l’eredità della sua famiglia.

Io gli ho detto chiaramente che non l’avrei fatto perché non ho la

faccia da avvocato e poi non lo volevo fare. Ho chiamato suo marito e l’ho

fatto venire a casa mia dove gli ho spiegato tutta la situazione. Lui se n’è

andato arrabbiato soprattutto per il fatto che a suo dire la moglie aveva

prelevato dal suo conto complessivamente CHF 55'000.- e che lui non sapeva dove

fossero finiti questi soldi. Preciso che il bonifico di CHF 12'000.- non mi è

mai arrivato.”

(VI PG 19.11.2015, p. 17, allegato 1 al rapporto d’inchiesta

08.04

, AI 97).

Preso atto delle dichiarazioni dell’AP, IM 1 le ha contestate,

affermando che:

"

Quello che dice ACPR 3 è falso. Era il marito di ACPR 3 a

chiedere i soldi a me, io per prendere tempo e coprire ACPR 3 dicevo al marito

di aver fatto il bonifico, contrariamente al vero, nell’attesa che il padre di ACPR

3.

mi girasse i CHF 12'000.-.”

(VI PG 19.11.2015, p. 20, allegato 1 al rapporto d’inchiesta

08.04

, AI 97).

"

Non è vero che io le ho promesso che le facevo arrivare CHF

12'000.00, ed è lei che ha falsificato un estratto bancario, per fregare il

marito.

Io a lei ho sempre detto che di soldi non ne avevo.”

(VI PP 20.11.2015, p. 11, AI 16).

170.

L’imputato ha ribadito la sua

versione anche a confronto con l’AP:

"

In merito alla questione dei CHF 1'200.- ACPR 3 mi ha coinvolto

dicendomi di presentarmi al marito come avvocato. Io le ho detto che non si

poteva fare, ma ho parlato con il marito a casa mia. Il marito mi disse anche

che i soldi spariti dal suo conto erano CHF 50'000.-. Poi lei mi ha detto di

dirgli che glieli avrei dati io i CHF 12'000.-, che però lei prima me li

avrebbe versati dal conto del padre. Quando io le dicevo quindi che stavo

facendo partire i soldi ero d’accordo in questo senso con lei. Non dovevo far

partire nessun franco, ma solo farlo credere al marito.”

(VI PP confronto IM 1/ACPR 3 09.03.2016, p. 7, AI 81).

Analoga versione è stata rilasciata dall’imputato in sede

dibattimentale:

"

A me è venuta a chiedere di far finta di essere il suo avvocato

di famiglia per dire a suo marito che aveva fatto sparire dei soldi dal suo

conto e che glieli avremmo ridati. Io le ho comunque detto di no. È stata lei a

propormi di versarmi dei soldi dal conto di suo padre, denaro che poi io avrei

dovuto ridarle davanti al marito. Siccome questi soldi non sono mai arrivati io

non le devo nulla.”

(VI DIB 12.10.2016, p. 22, allegato 1 al verbale dibattimentale).

d) Diritto e considerazioni

della Corte

171.

Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si

rende colpevole di truffa ed è quindi passibile di una pena detentiva sino a

cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o

dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in

tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Ai sensi

dell’art. 146 cpv. 2 CP la pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una

pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa

mestiere della truffa.

Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia è ammessa se

l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre

fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la

cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla

controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi

rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128

IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno

astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto

se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano

tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito

critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa

quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia

le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere

verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno

(DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).

Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi

fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità

(DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare

l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165;

STF 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi

è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima

può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità

dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui

alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete

circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado

di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da

una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare

l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di

prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima

non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar,

Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146;

Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 194 ss.; Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad

art. 146; DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007

e 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il

suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal

desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno

astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione

d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della

vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la

situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella

misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006

del 6 novembre 2006).

Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto il reato

presuppone un errore da parte del truffato (Arzt in Basler Kommentar,

Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 72 ss. ad art. 146; Donatsch,

Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 207 ss.; Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 24 ss. ad art.

146), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore (Arzt, in Basler

Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 77 ss. ad art.

146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 208 ss.;

Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I,

n. 27 ss. ad art. 146), un danno patrimoniale (Arzt, in Basler Kommentar,

Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art. 146;

Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 212 ss.; Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 32 ad

art. 146), il quale consiste in una lesione del patrimonio sotto forma di una

diminuzione degli attivi, di un aumento dei passivi, di un non-aumento degli

attivi o di una non-diminuzione dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a, 121 IV

107.

consid. c), nonché un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il

danno (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo

2008, n. 29 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,

Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad art. 146).

Per quel che concerne l’aspetto soggettivo, l’autore deve

consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire

un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla

realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque sufficiente

(Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007,

n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, §

18, p. 217 ss.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

Dike, Zurigo 2008, n. 31 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 39 ss. ad art. 146).

L’infrazione è consumata quando vi è un danno; non è necessario

che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto (Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. I, 3. edizione, n. 36 ad art. 146;

Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten

gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 15, p. 364, n. 55).

172.

Per quanto attiene alla

fattispecie concernente ACPR 8, la Corte ha ritenuto quale fatto accertato che

l’imputato ha indotto l’AP a sottoscrivere il contratto di cessione dell’EP e

delle azioni della __________ SA attraverso l’inganno.

In particolare, come emerge dagli atti, l’imputato si è mostrato

interessato a rilevare l’attività commerciale dell’AP, circostanza palesata

anche alla presenza di terze persone.

Al fine di indurre l’AP a sottoscrivere il contratto di cessione

dell’esercizio pubblico, IM 1 ha presentato un falso ordine di bonifico di CHF

30'000.00 che, ritenuto autentico da parte di ACPR 8, ha avuto quale effetto

non solo di indurlo a sottoscrivere il contratto di compravendita del bar

(ritenuto che il versamento della prima rata era la conditio sine qua non

per la firma dello stesso), ma pure di carpirne la fiducia apparendo ai suoi

occhi persona degna di fiducia.

Significativo di tale aspetto, è il fatto che allorquando ACPR 8

ha constatato che i CHF 30'000.00 non gli erano stati accreditati, ha seguitato

a recarsi in banca a chiedere aggiornamenti, piuttosto che chiedere puntuali

spiegazioni all’imputato. Non solo. La fiducia che IM 1 era riuscito a

conquistare ha pure indotto il danneggiato a sottoscrivere il contratto di cessione

dell’inventario nonostante il mancato incasso della prima rata.

Si dirà che nel frattempo l’imputato ha fattivamente contribuito a

mantenere l’AP in errore circa le sue reali intenzioni. In particolare,

relativamente al mancato accredito di CHF 30'000.00, IM 1 ha affermato che si

trattava di denaro proveniente dall’Italia e che si trovava bloccato in dogana.

L’imputato ha poi ulteriormente tratto in inganno l’AP, facendogli credere di

aver effettuato un ulteriore versamento di CHF 90'000.00. A sostegno di tale

circostanza IM 1 ha mostrato a ACPR 8 un falso ordine di bonifico.

Così facendo, l’imputato ha peraltro indotto l’AP a sottoscrivere,

il 22 giugno 2015 il contratto di cessione delle azioni della __________ SA.

Ancora il 30 giugno 2015 l’imputato ha presentato a ACPR 8 un falso e-mail,

asseritamente pervenutogli da __________, così da certificare agli occhi del

creditore l’intervenuto bonifico di CHF 90'000.00.

In realtà, risulta dagli atti che nessuno dei citati versamenti è

mai stato effettuato, posto che l’imputato ha pure ammesso che quanto meno CHF

120'000.00 (ovvero gli acconti di CHF 90'000.00 e CHF 30'000.00) non erano

coperti (cfr. VI DIB, p. 19).

Il fatto di aver pensato di parlare con la madre per farsi

prestare il denaro (circostanza peraltro non comprovata), testimonia che

l’imputato abbia indotto l’AP a sottoscrivere il contratto ancor prima di

sapere se avrebbe potuto fare fronte all’impegno assunto. In realtà, la grave

situazione di insolvenza dell’imputato, attesta oltremodo che egli non ha mai

avuto né l’intenzione né la possibilità di onorare il contratto.

Ne consegue che in realtà IM 1 non ha mai voluto (né potuto) fare

fronte agli impegni contrattualmente assunti, ritenuto che il suo agire è

risultato unicamente finalizzato ad indurre l’AP a sottoscrivere i contratti

con i quali si spossessava dell’esercizio pubblico, del relativo inventario e

del pacchetto azionario della società che lo controllava.

A dimostrazione delle reali intenzioni dell’AP concorre peraltro

il fatto che egli, benché perfettamente consapevole di non aver versato gli

importi pattuiti, si è impossessato della chiave del locale, pretendendo di

poterne entrare in possesso, giungendo a tal fine a mostrare il contratto alla

Polizia.

Si dirà, in fine, che la Corte non ha creduto alla circostanza

invocata da IM 1, secondo cui avrebbe versato a ACPR 8 CHF 35'000.00 in

contanti. IM 1 non è – in generale – credibile nelle sue dichiarazioni e appare

del tutto inverosimile che egli possa aver avuto la disponibilità di una somma

di denaro tanto ingente e che se ne sia spossessato senza lasciare la benché

minima traccia scritta e senza ricevuta.

La Corte non ha peraltro creduto alle dichiarazioni di __________,

secondo cui avrebbe assistito alla consegna di contanti da IM 1 a ACPR 8. In

particolare, contrariamente a quanto affermato da IM 1, a mente del testimone

nessuno avrebbe contato i soldi, ragione per la quale non sarebbe stato in

grado di indicare la valuta delle banconote. Vi è poi che __________ non ha

(curiosamente) saputo dare alcuna indicazione relativamente al locale in cui

sarebbe avvenuta – in sua presenza – la consegna del denaro. Mal si comprende,

in fine, per quale motivo, nell’ipotesi in cui il denaro fosse realmente stato

consegnato, perché l’imputato avrebbe dovuto giustificare il mancato pagamento

con la scusa che i soldi erano bloccati in dogana, così come riferito sia

dall’AP che da __________.

173.

In tale contesto, IM 1,

mediante la presentazione di documenti falsi, così come pure sottacendo la

propria insolvenza e la conseguente assenza di volontà (e possibilità) di

adempiere i propri obblighi, ha ingannato con astuzia ACPR 8, inducendolo a

ritenerlo un interlocutore serio e una persona degna di fiducia e quindi a

sottoscrivere i contratti succitati.

A tal proposito si ricorda che secondo

dottrina e giurisprudenza vi è astuzia ad esempio quando l’autore

ricorre a manovre fraudolente, a una “mise en scène comportant des documents

ou des actes” oppure ad un “échafaudage de mensonges qui se recoupent de

facon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (…).” (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse,

Volume I, troisième édition, art. 146, n. 1; DTF 126 IV 171 consid. 2a, 122 II

429.

consid. cc, 120 IV 133, 119 IV 35 ss. consid. 3) e che l’autore impiega

manovre fraudolente, ad esempio, se utilizza un documento falso (cfr. Corboz,

Les infractions en droit suisse, Volume I, troisième édition, art. 146, n. 18).

La Corte ritiene pertanto ordito con ciò un castello di menzogne tale

da doversi ammettere l'esistenza dell'inganno astuto, e perciò dell'ascritto

reato di tentata truffa

con conseguente conferma del punto 6.1 dell’atto d’accusa.

174.

Relativamente al punto 6.6.

dell’atto d’accusa valgono, mutatis mutandis, le considerazioni di cui

ai punti precedenti. In più, in questo particolare caso, IM 1, allo scopo di

presentarsi quale serio interlocutore, seriamente intenzionato ad acquistare la

merce, ha pure versato un primo acconto.

Confrontato alle richieste dell’AP, l’imputato ha anche in questo

caso accampato scuse, risultate tanto credibili da indurre ACPR 2 a

sottoscrivere una nuova convenzione che ha poi condotto alla consegna della

merce a credito.

A questo proposito si osserva che l’AP, della cui versione non v’è

motivo di dubitare, ha altresì riferito che l’imputato si è presentato

millantando importanti disponibilità finanziarie, di aver vinto una causa, di

essere in procinto di incassare una cospicua somma di denaro, giungendo a

definirlo “un incantatore di serpenti”. IM 1, quindi, ben si è guardato

dal comunicare alla sua controparte contrattuale la sua grave insolvenza,

attestata da 23 esecuzioni per CHF 76'000.00 e di non aver avuto la

disponibilità finanziaria per onorare gli impegni presi (fatto ammesso dall’imputato

in VI PG 19.11.2015).

Quest’ultima circostanza emerge in modo limpido dal documento

firmato dalle parti il 22 ottobre 2015 in cui IM 1 ammette “che la sua

intenzione era chiaramente atta a non saldare il dovuto”. A nulla valgono,

al proposito, i successivi tentativi (l’ultimo in sede dibattimentale) di

mitigare il senso di tale documento da lui sottoscritto.

175.

Ne discende che IM 1,

sottacendo la propria insolvenza, la conseguente assenza di volontà (e

possibilità) di adempiere i propri obblighi e versando un primo acconto ha

indotto ACPR 2 a ritenerlo persona degna di fiducia. Il fatto di aver

affrontato la discussione in presenza di ACPR 5, persona che l’AP conosceva

come persona che onorava le fatture, adducendo la momentanea crisi di liquidità,

le millantate disponibilità economiche, il riferimento a fatti e persone note a

ACPR 2 che avrebbero garantito per lui, hanno falsamente indotto il danneggiato

a credere che gli impegni contrattuali sarebbero stati da lui onorati.

La Corte ritiene pertanto ordito con ciò un castello di menzogne

tale da doversi ammettere l'esistenza dell'inganno astuto, e perciò

dell'ascritto reato di truffa con conseguente conferma del punto 6.6

dell’atto d’accusa.

176.

Per quanto attiene al punto

6.

, la Corte non può che rilevare che le parti hanno fornito versioni

diametralmente opposte e che agli atti non figurano testimonianze (segnatamente

quella del marito di ACPR 3) suscettibili di sostenere la tesi di uno o

dell’altro. Si dirà inoltre che, contrariamente agli episodi sopra citati,

nella fattispecie IM 1 ha fornito una spiegazione lineare, costante e non

sprovvista di logica. In tale contesto, in applicazione del principio in dubio

pro reo, egli è stato prosciolto dall’imputazione di truffa di cui al punto

6.8

dell’atto d’accusa.

IX) Imputazione di

appropriazione indebita (punto 7 dell’atto d’accusa)

177.

IM 1 è accusato del reato di

appropriazione indebita per essersi, a __________, tra settembre e ottobre

2015, per procacciarsi un indebito profitto, appropriato di oggetti

appartenenti a ACPR 3, dalla quale se li era fatti consegnare o di cui comunque

poteva fare uso, e meglio per essersi appropriato, vendendoli ad un negozio

compro oro il 9 ottobre 2015, di 2 lingottini, 2 collanine con ciondolo, 1

braccialetto da bambino, 1 ciondolo crocefisso e due orecchini, tutti in oro,

che ACPR 3 gli aveva consegnato quale pegno per il prestito che lei aveva

richiesto a IM 1; nonché per essersi appropriato di un tablet Samsung in uso

presso il negozio __________ (che i due gestivano assieme) e di un iPhone 6 che

ACPR 3 gli aveva dato affinché lo vendesse e le consegnasse il ricavato (punto

7.

dell’atto d’accusa).

ACPR 3 ha dichiarato di avere consegnato diversi ori a IM 1 come

garanzia per un prestito il 9 ottobre 2015:

"

In riferimento alla faccenda del prestito di 12'000.-- che IM 1

ci avrebbe fatto (…) mi incontravo alla mattina del 9.10.2015 con lui. (…)

Presente anche IM 2. Lui mi assicurava della sua disponibilità di prestarmi i

soldi; mi chiedeva però se potessi dargli qualcosa di valore in pegno; ad

esempio dell’oro. (…) Preparavo dunque degli ori che gli avrei dato in pegno;

in particolare 2 lingottini, 2 collanine con ciondolo, un braccialetto da

bambino, un ciondolo a crocefisso e 2 orecchini. tutti oggetti di mia

proprietà. Prima di consegnarli li fotografavo; e una foto la trasmettevo anche

a IM 1 per fargli vedere gli ori. (…)

Quel mattino stesso gli consegnavo questi ori presso il negozio __________

alla presenza di IM 2 e la commessa __________.

L’accordo era che lui teneva in pegno questi valori e me li

avrebbe riconsegnati a conclusione del rimborso. Di fatto non mi ha mai

prestato i soldi ed io non lo ho ovviamente rimborsato.”

(VI PG 08.11.2015, p. 7).

178.

IM 2, interrogato al

proposito, ha riferito quanto segue:

"

so che ACPR 3 aveva attinto al conto del marito soldi per una

certa somma. Mi risulta che IM 1 si sia offerto di anticiparglieli sotto forma

di prestito. So che proprio per questo le aveva chiesto in pegno degli oggetti

di valore.

Un giorno, di cui non ricordo la data, mi trovavo al __________

con IM 1. Giungeva la ACPR 3 che diceva di volermi dare degli ori. Io non

volevo entrare in questa situazione per cui mi sono rifiutato di accettarli.

Assistevo però alla consegna di due lingottini ed alcune collanine che ACPR 3

dava in pegno a IM 1.”

(VI PG 19.11.2015, p. 15, allegato 9 al rapporto d’arresto, AI

12).

IM 2 ha poi riconosciuto nella fotografia fornita dall’AP

(allegato al VI PG __________ 08.11.2015) gli ori che la stessa ha consegnato a

IM 1 (VI PG 19.11.2015, p. 15, allegato 9 al rapporto d’arresto, AI 12).

179.

L’imputato, dal canto suo, ha

dapprima affermato di avere preso gli ori di ACPR 3, ma di averglieli poi

restituiti (VI PP confronto ACPR 3/IM 1 09.03.2016, p. 7, AI 81: “L’oro

gliel’ho restituito”; VI DIB 12.10.2016, p. 21, allegato 1 al verbale

dibattimentale: “Lei mi ha portato le cose in oro e mi ha chiesto di

vendergliele, ma io gliele ho poi ridate”).

Tuttavia, come si evince dalle ricevute agli atti, l’imputato ha

venduto a una società di compro oro di __________ diversi valori patrimoniali,

tra cui in data 9 ottobre 2015 – e quindi proprio il giorno in cui ACPR 3 ha

dichiarato di avergli consegnato gli ori) – 2 lingottini, 1 ciondolo crocefisso

e 1 coppia di orecchini (AI 75, 76 e 77). Il numero di serie dei lingotti

venduti corrisponde a quello raffigurato nella fotografia fornita dall’AP.

Inoltre, è possibile desumere dai messaggi SMS inviati da IM 1 al

marito di ACPR 3, che l’imputato ha riconosciuto di aver ricevuto gli ori e ha

promesso di farglieli riavere (allegato 6 al VI PG ACPR 3 08.11.15, allegato al

rapporto di segnalazione, AI 4).

180.

L’AP ha pure lamentato

l’appropriazione, da parte dell’imputato, di un tablet Samsung in uso al suo

negozio e di un iPhone 6 affidato a IM 1 per essere venduto:

"

(…) ho anche potuto accertare che era stato asportato un tablet

marca Samsung Galaxy Tab 4 – 16 GB (…). Il tablet è di mia proprietà e veniva

usato dalle commesse per le ordinazioni di merce attraverso internet. A me

serviva solo il tablet, ma la ditta Orange in quel periodo proponeva una buona

azione se si fosse ritirato il pacchetto tablet + cellulare. Infatti ho

ritirato anche un telefono cellulare I-Phone di colore nero (…). Mi sono

accorta che questo telefono non mi serviva; per cui ad inizio ottobre ne ho

parlato con IM 1. Lui asseriva di aver già qualche interessato e chiedeva

l’apparecchio e la confezione. (…) In quel periodo c’era un buon rapporto ed

anche della fiducia per cui non rilasciavo fatture o scritti particolari. Io

pretendevo poco, avevo stimato di ottenere 250.—franchi. Ad oggi non ho più

visto né il telefono come pure i soldi.”

(VI PG 08.11.2015, p. 6, allegato al rapporto di segnalazione, AI

4).

181.

L’imputato, dal canto suo, ha

negato anche queste circostanze, affermando dapprima di non avere preso il

tablet e di aver venduto a IM 2 il telefono – fatto riconosciuto da

quest’ultimo (VI PG 19.11.2015, p. 15, allegato 9 al rapporto d’arresto, AI 12)

– consegnando i proventi dell’operazione a ACPR 3 (VI PP 04.04.2016, p. 11, AI

93: “Non ho preso nessun tablet, e l’iPhone, con l’accordo di ACPR 3 che poi

si è presa i soldi, l’ha preso IM 2”; VI PP confronto ACPR 3/IM 1

09.03

, p. 7, AI 81: “In merito all’I-Phone le ho dato i CHF 200.- che ho

preso da IM 2, a cui ho venduto l’I-Phone”) e poi, cambiando versione in

aula, che “l’iPhone e il tablet se li è ripresi lei” (VI DIB 12.10.2016,

p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale).

182.

In considerazione delle

succitate prove sopraelencate e la propensione all’imbroglio dell’imputato, già

evidenziata in più occasioni, così come pure la sua completa mancanza di

credibilità, dovuta fra l’altro ai continui cambi di versione, la Corte ha

ritenuto credibile la tesi di ACPR 3.

183.

Giusta l’art. 138 n. 1 cpv. 1

CP chi per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto si appropria una

cosa mobile altrui che gli è stata affidata è punito con una pena detentiva

(art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP).

Secondo consolidata dottrina e giurisprudenza una cosa è ritenuta

affidata ai sensi di legge allorquando viene consegnata all’autore o lasciata

in suo possesso nell’interesse di un terzo per custodirla, amministrarla,

consegnarla o alienarla secondo le istruzioni ricevute che possono essere

tacite od espresse (Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007, art. 138 n. 2 segg., DTF 120 IV

276, 117 IV 256, 118 IV 32, 106 IV 257 e 101 IV 33).

La cosa affidata può essere materialmente consegnata all’autore

sia dalla vittima che da un terzo per conto della vittima. Per determinare se

dei valori patrimoniali sono affidati occorre analizzare la volontà delle parti

secondo le regole della buona fede e alla luce degli usi particolari vigenti

nel ramo considerato (DTF 106 IV 257). Affinché siano dati i presupposti

oggettivi del reato occorre quindi che l’autore abbia violato il rapporto di

fiducia venutosi a creare con la vittima, disponendo senza il consenso dell’avente

diritto ed in urto con le istruzioni ricevute di beni o valori patrimoniali

altrui per procacciare a sè o ad altri un indebito profitto (Niggli/Riedo,

Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 138 n.

9.

segg., Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 7 pag. 108 segg.,

Trechsel/Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag

AG, Zurigo/San Gallo 2008, art. 138 n. 1 segg. e Corboz, Les infractions en

droit suisse, Staempfli Editions SA, Berna 2002, art. 138 n. 2 segg.). Il reato

è realizzato soltanto qualora l’autore abbia commesso un atto di disposizione

effettivo sul bene altrui, ad esempio vendendolo o donandolo. Di conseguenza è

l’impossibilità materiale di restituire la cosa mobile che determina la sua

punibilità per aver disposto in modo illecito, duraturo e definitivo del bene

affidatogli (DTF 118 IV 148).

Quo all’aspetto soggettivo trattasi di un reato intenzionale (art.

12.

cpv. 2 prima frase CP) che presuppone la volontà e la consapevolezza

dell’autore di appropriarsi di un bene altrui allo scopo di realizzare un

indebito profitto (Niggli/Riedo, op. cit., art. 138 n. 105 segg., Donatsch, op.

cit., § 7 pag. 114, 119 e 131, Trechsel/Crameri, op. cit., art. 138 n. 18

segg., Stratenwerth/Wohlers, op. cit., art. 138 n. 6 e Corboz, op. cit., art.

138.

n. 9 segg. e n. 24 segg.). Tale intenzione si realizza anche in caso di

dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP, DTF 118 IV 32 e 105 IV 29).

184.

Pacifico che l’imputato,

disponendo intenzionalmente dei beni patrimoniali a lui affidati per

procacciarsi un indebito profitto, ha commesso il reato di appropriazione

indebita.

Il punto 7 del decreto d’accusa è quindi stato confermato.

X) Imputazione di ripetuta

diffamazione (punto 8 dell’atto d’accusa)

185.

Si rende colpevole di

diffamazione giusta l'art. 173 cifra 1 CP chiunque, comunicando con un terzo,

incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti

che possano nuocere alla reputazione di lei come pure chiunque divulga una tale

incolpazione o un tale sospetto. La diffamazione può essere commessa mediante

dichiarazioni orali, scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo (art. 176

CP).

Le norme penali di cui agli art. 173 segg. CP tutelano l'onore

personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d'onore, ossia di

comportarsi secondo le regole riconosciute. L'onore protetto dal diritto penale

è concepito in modo generale come un diritto al rispetto. Questo diritto

risulta leso da affermazioni idonee ad esporre la persona interessata al

disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 132 IV 112 consid. 2.1). Determinante

per stabilire se un'asserzione sia lesiva della reputazione di una persona non

è il senso che quest'ultima le attribuisce, bensì l'impressione globale che

essa, secondo un'interpretazione oggettiva, suscita nell'uditore o nel lettore

medio non prevenuto considerate le circostanze concrete del caso (DTF 131 IV

160.

consid. 3.3.3). Nel valutare, in particolare, se un testo sia diffamatorio,

occorre esaminare non solo le espressioni utilizzate, prese separatamente, ma

anche il senso generale che risulta dal testo nel suo complesso (cfr. sentenza

del TF del 22 dicembre 2009 6B_906/2009 consid. 2.1; sentenza del TF del 14

maggio 2002 6S.664/2001 consid. 1a; DTF 128 IV 53 consid. 1a).

La norma presuppone che l’autore si rivolga, direttamente o

indirettamente, ad un terzo, che è di principio qualsiasi persona che non

coincide con l’autore o con la vittima: ad esempio, quindi, di principio anche

i familiari o un’autorità giudiziaria (Riklin, in: Basler Kommentar, Strafrecht

II, Basilea 2007, n. 6 ad art. 173 CP; CP; Corboz, Les infractions en droit

suisse, Volume I, Berna 2002, n. 32 ad art. 173 CP).

186.

Nell’ipotesi accusatoria, IM 1

si sarebbe reso colpevole di diffamazione per avere, a inizio luglio 2015,

nonché il 5 e 6 novembre 2015, a __________, comunicando con terzi, incolpato o

reso sospetto ACPR 8 di condotta disonorevole o di altri fatti che possano

nuocere alla sua reputazione, e meglio per averlo tacciato tramite Facebook di

essere un ladro e truffatore, ladro mafioso e un mafioso che corrompe tutti

(punto 8.1 dell’atto d’accusa).

187.

Si dirà sin da subito che

questi fatti non sono contestati (VI PP 04.04.2016, p. 8, AI 93; VI DIB

12.10

, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale), come pure la

qualifica giuridica, che appare corretta, da cui la conferma del punto 8.1

dell’atto d’accusa.

188.

L’imputato si sarebbe poi

macchiato del reato di diffamazione anche per avere, nel mese di settembre

2015, a __________, comunicando con __________, incolpato o reso sospetta ACPR

3.

di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla sua

reputazione, e meglio per avere riferito di avere acquisito il negozio di __________

di ACPR 3, in cambio di un rapporto orale a lui praticato (punto 8.2 dell’atto

d’accusa).

Con riferimento a questo capo d’accusa, IM 1 ha negato ogni

addebito (VI PG 19.11.2015, p. 22, allegato 6 al rapporto d’inchiesta: “non

ho mai detto queste cose”; VI DIB 12.10.2016, p. 22, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

Tuttavia la versione dell’AP (VI PG 08.11.2015, p. 8: “In

ottobre ci si incontrava e __________ mi informava che IM 1 gli aveva detto di

aver ottenuto il negozio di __________, e che io glielo avevo ceduto in cambio

di un pompino per cui IM 1 si era prestato a concedermi”) è stata

confermata dal teste __________ (VI PG 10.04.2016, p. 2, AI 47: “diceva di

aver ritirato il negozio dalla proprietaria in cambio di un pompino”).

189.

Atteso che non vi è motivo di

dubitare della parola di __________, persona estranea alla vicenda e che

conosceva l’AP da poco, la Corte ha confermato anche il punto 8.2 dell’atto

d’accusa.

XI) Imputazione di ripetuta

minaccia (punto 9 dell’atto d’accusa)

190.

Ai sensi dell’art. 180 CP si

rende colpevole di minaccia ed è punito a querela di parte con la detenzione o

con la multa colui che, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una

persona. Il colpevole è perseguito d’ufficio se è il coniuge della vittima e la

minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell’anno successivo al

divorzio, oppure se è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a

condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato

e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell’anno successivo

alla separazione.

L'infrazione consiste nell'allarmare o spaventare una persona a

mezzo di una grave minaccia. La legge protegge la libertà di una persona da una

sua messa in pericolo concreta. C’è minaccia, quando l’autore fa

volontariamente credere alla vittima la realizzazione di un pregiudizio in

senso largo, la cui realizzazione dipende dalla sua volontà. (DTF 122 IV 97 p.

100.

consid. b e DTF 106 IV 125 p. 128 consid. a). Non è necessario che l’autore

abbia effettivamente un’influenza sulla realizzazione del pregiudizio, è

sufficiente che, secondo lui, questa dipenda dal suo potere (Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 180 CP, n. 1-4).

La minaccia deve essere grave, ossia oggettivamente atta ad

allarmare o spaventare la vittima (DTF 99 IV 212 p. 215). In mancanza della

gravità l’atto non è punibile. La gravità della minaccia risulta non solo dalle

parole dell’autore ma deve tener conto delle circostanze, poiché può risultare sia

da un gesto sia da un’allusione, essa può non toccare direttamente il

destinatario ma essere rivolta a una persona a lui vicina. Occorre analizzare

il comportamento dell'autore nella sua globalità per determinare se i timori

del destinatario sono fondati (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,

ad art. 180 CP, n. 6-10).

Affinché l’infrazione sia consumata, bisogna che la persona sia

stata effettivamente allarmata o spaventata, non è sufficiente che essa abbia

avuto coscienza della minaccia grave. Se la persona non si è allarmata, può

essere ritenuto solo il tentativo (Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. I, ad art. 180 CP, n. 20).

191.

Secondo l’accusa, IM 1 si

sarebbe reso colpevole del reato di ripetuta minaccia per avere, a __________,

a inizio luglio 2015, durante delle telefonate, nonché con un SMS l’ 11

novembre 2015, incusso spavento o timore a ACPR 8, minacciandolo di morte e che

sarebbero arrivati dei suoi paesani per travolgerlo e devastarlo (punto 9.1

dell’atto d’accusa), nonché per avere, a __________, l’11 settembre 2015 e il

28.

ottobre 2015, per SMS la prima volta e in una telefonata la seconda, incusso

spavento o timore a ACPR 1, minacciandolo con le seguenti parole: “…ora io

da buon calabrese o mi di i soldi oppure ci vediamo presto molto presto e non

sarà per un caffè so dove abiti so che sei in Albania so tutto di te di tua

mamma di tuo padre e la tua famiglia i soldi indietro o te ne penti” e “…ti

faccio una promessa su mio figlio, domani io parto, vengo, vengo, vengo in

Italia dove ti prendo ti prendo ti mando all’ospedale… vengo su e ti rompo le

gambe poi ti accorgi che sono arrivato…” (punto 9.2 dell’atto d’accusa).

192.

Tali fatti non sono contestati

(VI DIB 12.10.2016, p. 22, allegato 1 al verbale dibattimentale), come pure la

qualifica giuridica, che appare corretta, da cui la conferma dei punti 9.1 e

9.2

dell’atto d’accusa.

193.

Nell’ipotesi accusatoria, IM 1

si sarebbe macchiato del reato di minaccia anche per avere, tra il 15 e il 28

ottobre 2015, a __________ e __________, personalmente e al telefono, incusso

timore o spavento a ACPR 5, minacciandola di rovinarla, indicando pure che

sapeva dove andava a scuola la figlia (punto 9.3 dell’atto d’accusa).

Tali accuse si basano sulle dichiarazioni dell’ACPR 5, la quale in

Polizia ha riferito:

"

A seguito dalle mie manifeste pressioni sul fatto che doveva

darmi i soldi come pattuito per l’apertura del negozio, IM 1 si è arrabbiato.

Abbiamo avuto una discussione il giorno prima dell’apertura del negozio, dunque

il 15 ottobre. Ricordo che lui mi ha detto “ti rovino” ed io lo ho mandato a

cagare. (…) Affermazioni di cui all’inizio non avevo dato credito ma purtroppo

ho poi visto il suo perseverare e temo che realmente mi faccia del male.

Mi ha pure detto telefonicamente sabato 17.10.2015, poco dopo le

1700, quando lo avevo ormai escluso dalla società: “ricordati che ho le chiavi

del negozio…” poi ha appeso. Questa affermazione mi ha ovviamente preoccupato

al punto che quella sera ho dovuto rompere una chiave all’interno della

serratura, essendo ormai sabato con i ferramenta chiusi, per poi cambiare il

cilindro al lunedi mattina. Dal 15 ottobre sino all’altro ieri, 28.10.2010, da

numeri diversi, mi ha contattato più volte esternando minacce quali ad esempio:

“…..fai attenzione perché so dove va a scuola mia figlia..”

(VI PG 30.10.2015, p. 5 e 6).

194.

IM 1 ha fermamente contestato

queste accuse in corso d’inchiesta (VI PG 19.11.2015, p. 30, allegato 1 al

rapporto d’inchiesta 08.04.2016, AI 97: “è tutto falso, non mi sono mai

permesso di minacciare ne lei ne i suoi figli”; VI PP 04.04.2016, p. 12, AI

93: “Io non ritengo di aver minacciato ACPR 5 o suo marito”), così come

pure in aula (VI DIB 12.10.2016, p. 22, allegato 1 al verbale dibattimentale: “No,

non ho mai detto nulla del genere. Io a sua figlia volevo bene”).

Già nel suo primo verbale d’interrogatorio, l’imputato ha riferito

di avere aiutato ACPR 5 pagando un debito che lei aveva con uno “strozzino”,

dovuto ad un prestito di CHF 1'500.00 (VI PG 19.11.2015, p. 17, allegato 1 al

rapporto d’inchiesta 08.04.2016, AI 97).

Tornando sulla questione in occasione di un interrogatorio

successivo ha poi avuto modo di spiegare:

"

ACPR 5 era preoccupata perché aveva chiesto un prestito di 1'500

franchi al signor __________. Lei doveva restituirne 1'700; non so indicare in

quanto tempo. Poi di fatto, probabilmente lei non ha pagato ed i tempi si sono

allungati e __________ ne voleva 3'400.--.

Un amico di ACPR 5 mi ha chiedeva se io conoscessi questa persona

ed io ho detto di no; però mi sono proposto per mediare questa situazione visto

che ACPR 5 mi ha detto che era stata minacciata da __________, tale __________

ed altre persone.

L’ho contattato e ci siamo incontrati al bar di fronte al negozio

di ACPR 5. __________ ha minacciato ACPR 5 e l’ha spinta contro un muro. Io ho

reagito colpendolo con uno schiaffo al volto facendolo cadere a terra. Gli

intimavo che da quel momento doveva riferirsi a me e non più a ACPR 5.

In accordo con ACPR 5, qualche giorno dopo è venuto in negozio al __________

ed ho pagato la somma di franchi 3'400.--. __________ mi ha rilasciato una

ricevuta per i 1'700.—franchi mentre gli altri se li è tenuti in nero. Una

ricevuta l’ha tenuta lui mentre la seconda l’ha dato a me.

Ho dato la ricevuta al parente di ACPR 5 che immagino l’abbia data

a ACPR 5. Lo ho informato che avevo pagato 3'400.—franchi. Non conosco il nome

di questo parente. In seguito ACPR 5 ha negato che mi deve questi soldi.

Siccome ACPR 5 non mi riconosceva il credito ho richiesto a __________ di

ritornarmi i soldi, invitandolo a rivolgersi a lei. Lui si è rifiutato.”

(VI PG 30.12.2015, p. 11, allegato 4 al rapporto d’arresto, AI 12,

Inc. 2015.9207).

Dichiarazioni che l’imputato ha ribadito e precisato anche a

confronto con l’AP:

"

L’ho conosciuta tramite un suo parente, non ricordo esattamente

in che circostanza, era nel suo negozio. Questo suo parente si è fermato e me

l’ha presentata. Ci siamo poi frequentati al bar e parlando mi ha detto di

avere dei problemi con una persona a cui lei aveva chiesto dei soldi e che ora

li voleva indietro. Questa persona la faceva minacciare da altre persone, tra

cui un tale __________ che le aveva fatto un bollo nella macchina. Alla fine ho

incontrato io __________ e gli ho restituito i soldi davanti al negozio di __________.

Gli ho dato CHF 1'700.- del prestito iniziale e CHF 1'700 d’interesse.”

(VI PP confronto ACPR 5/IM 1 09.03.2016, p. 3, AI 82, Inc. Inc.

2015.

).

Nel verbale del 4 aprile 2016, in fine, IM 1 si è così espresso al

proposito:

"

Io non ritengo di aver minacciato ACPR 5 o suo marito ma ho solo

loro ricordato, che se non mi restituivano quanto io avevo dato allo strozzino,

per conto di ACPR 5, sarei andato da lui a farmi ridare i soldi, poi se la

vedevano loro con __________.”

(VI PP 04.04.2016, p. 12, AI 93).

195.

ACPR 5, dal canto suo, ha

fermamente contestato questa circostanza, sostenendo di non conoscere nessuno “strozzino”.

Nel verbale dell’11 novembre 2015 si è così espressa sulle

affermazioni dell’imputato:

"

Assolutamente no. La storia dello “strozzino” è saltata fuori

poiché IM 1 aveva scritto un SMS a mio marito dicendogli che lui voleva

ricevere indietro questi soldi. Di fatto io non conosco nessuno “strozzino” e

come già detto non ho chiesto denaro a nessuno. A me personalmente IM 1 non ha

mai chiesto questa somma di denaro ma si è rivolto direttamente a mio marito. È

mia opinione che IM 1 ha fatto questa richiesta per ottenere in qualche modo

denaro da mio marito.”

(VI PG 11.11.2015, p. 3, allegato 25 al rapporto d’arresto, AI 12,

Inc. 2015.9207).

Senonché, interrogato quale persona informata sui fatti, __________

ha confermato il dire dell’imputato, discostandosi dalle affermazioni dell’AP.

Alla domanda a sapere se avesse prestato denaro a ACPR 5, __________

ha risposto affermativamente, spiegando che:

"

(…) a primavera o estate 2015, gli ho prestato CHF 1'700.-.

Ricordo che in un’occasione in cui l’avevo incontrata al bar mi disse di essere

in una situazione finanziaria un po’ precaria. Mi dispiaceva per lei, e sotto

sua insistenza, ho accettato di prestargli questo denaro. È stata lei a

chiedermi la somma di CHF 1'700.-. Gli ho consegnato il denaro alcuni giorni

dopo presso il suo negozio a __________. Non ricordo il nome del negozio.”

(VI PG 08.02.2016, p. 1 e 2, allegato 44 al rapporto d’arresto, AI

12, Inc. 2015.9207).

I soldi gli sarebbero stati restituiti un paio di mesi dopo da IM

1:

"

Ricordo che era stato IM 1 a contattarmi telefonicamente

dicendomi che mi avrebbe restituito lui il denaro pre conto di ACPR 5 in quanto

suo socio. Mi ha dato appuntamento in un negozio di scarpe e abbigliamento a __________.

Non rammento il nome di questo negozio. All’interno del negozio e meglio nel

retro bottega mi consegnava i CHF 1700.- ed io gli ho dato la ricevuta

comprovante il debito.

(…) una decina di giorni dopo che mi aveva restituito il denaro IM

1.

mi ha telefonato dicendomi che dovevo ridarglieli e che mi sarei dovuto

arrangiare ad incassarli con ACPR 5. Nel corso della telefonata mi ha anche

minacciato dicendomi che sarebbe venuto su a casa mia a prendermi. Naturalmente

io non mi sono fatto intimorire ed ho rifiutato di ridargli il denaro.”

(VI PG 08.02.2016, p. 2 e 3, allegato 44 al rapporto d’arresto, AI

12, Inc. 2015.9207).

196.

Viste le dichiarazioni lineari

dell’imputato, contrapposte alle versioni non del tutto lineari e smentite

dalla persona informata sui fatti dell’AP, in virtù del principio in dubio

pro reo IM 1 è stato prosciolto dall’imputazione di minaccia di cui al

punto 9.3 dell’atto d’accusa.

XII) Imputazione di ripetuta

estorsione, tentata (punto 10 dell’atto d’accusa)

197.

Per quel che ne è del diritto,

si rimanda a quanto esposto in relazione al punto 2 dell’atto d’accusa,

rilevando unicamente che ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo

cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie

senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla

consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.

198.

Secondo l’accusa, IM 1 si

sarebbe reso colpevole del reato di estorsione per avere, nel mese di ottobre

2015, minacciandoli di informare della situazione famigliare, personale, legale

e finanziaria i suoceri di ACPR 3 e per impedire loro di andare in Polizia a

denunciare i comportamenti di IM 1, tentato di indurre ACPR 3 e il marito __________

a versargli CHF 12'000.00.

Tale fattispecie – contestata dall’imputato (VI DIB 12.10.2016, p.

23, allegato 1 al verbale dibattimentale) – è strettamente legata

all’imputazione di truffa di cui al punto 6.8 dell’atto d’accusa, da cui

l’imputato è stato prosciolto.

Queste le dichiarazioni dell’AP ACPR 3:

"

In relazione al prestito di CHF 12'000.—di ottobre, in data

16.10

, quando __________ aveva ormai capito che non avremmo ceduto alle

sue pretese, trasmetteva sul cellulare di mio marito una fotografia che mi

rappresenta con il busto nudo aggiungendo la considerazione “questa è la foto

di tua moglie tirata fuori da un pc di un certo __________” (foto trasmessa il

16.10.2015

h 15.15. Nello stesso orario un altro messaggio “..Sta sera vengo a

casa dei tuoi genitori” (…).

Lo scopo era ovviamente quello di mettermi in imbarazzo e

difficoltà con la mia famiglia; oltre che al velato ricatto di informare i

suoceri.”

(VI PG 08.11.15, p. 8, allegato al rapporto di segnalazione, AI

4).

Copia di tali messaggi è agli atti quale allegato 6 al VI PG ACPR

3.

08.11.15, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4).

199.

La Corte ha prosciolto

l’imputato dal reato di tentata estorsione di cui al punto 10.1 dell’atto

d’accusa e ciò, come già esposto in precedenza, in considerazione della poca

fedefacenza delle dichiarazioni di ACPR 3 e in assenza di elementi oggettivi

che ne possano suffragare le dichiarazioni.

200.

Quanto all’imputazione di

tentata estorsione di cui al punto 20.2 dell’atto d’accusa, l’imputato ha

ammesso di avere, il 2 novembre 2015, a __________, __________ e __________,

minacciandolo di divulgare ai dirigenti della Banca presso cui lavorava suoi

presunti problemi famigliari ed economici, tentato di indurre ACPR 6 a

consegnargli CHF 1'500.00 (VI PP 04.04.2016, p. 3, AI 9; VI DIB 12.10.2016, p.

23, allegato 1 al verbale dibattimentale) e non ha contestato la qualifica

giuridica, che appare corretta.

Il punto 10.2 dell’atto d’accusa ha dunque trovato conferma così

come esposto.

XIII) Imputazione di ingiuria

(punto 11 dell’atto d’accusa)

201.

Giusta l’art. 177 cpv. 1 CP,

si rende colpevole di

ingiuria chiunque offende in altro modo con parole, scritti,

immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona.

Il

reato di ingiuria presuppone un’offesa all’onore di una

persona. Il bene tutelato è il sentimento che ha ogni individuo di essere una

persona onesta e rispettabile e, dunque, il diritto di ciascuno a non essere

considerato con disprezzo (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª

ed., Berna 2010, ad art. 177 CP, n. 3; DTF 117 IV 27, consid. 2c).

Le frasi censurate vanno giudicate singolarmente e lette

obiettivamente sulla base del senso che deve attribuirle un destinatario non

prevenuto nel contesto generale in cui sono state dette (DTF 124 IV 162 consid.

3b p. 167; DTF 119 IV 44 consid. 2a p. 47).

Dal profilo soggettivo l’ingiuria è un reato

intenzionale: l’autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo

comportamento sia offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l’onore

(Corboz, op. cit., art.177 CP, n. 24; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n.

2130; Riklin, in op. cit., art. 177 CP, n. 9). Non è invece necessario né che

l’autore sia a conoscenza della falsità delle sue affermazioni, né che il

giudizio di valore da lui espresso sia inesatto (Pozo, op. cit., art. 177 CP, n.

2130).

202.

Secondo l’accusa, IM 1 si

sarebbe reso colpevole del reato di ingiuria per avere, il 31 ottobre 2015, a __________,

offeso l’onore di ACPR 6, dandogli del pezzente (punto 11 dell’atto d’accusa).

203.

Anche per questo reato

l’imputato ha ammesso le sue responsabilità (VI DIB 12.10.2016, p. 23, allegato

1.

al verbale dibattimentale), non contestando neppure la qualifica giuridica,

che la Corte ha considerato corretta, da cui la conferma dell’imputazione di

ingiuria di cui al punto 11 dell’atto d’accusa.

XIV) Imputazione di falsità in

documenti (punto 12 dell’atto d’accusa)

204.

Giusta l’art. 251 CP, si ha

falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al fine di nuocere al

patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero,

oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico

per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un

documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, o fa

uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.

Questa disposizione non reprime solo la falsificazione di un

documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso

contenuto (falso ideologico).

Sono segnatamente documenti tutti gli scritti destinati e atti a

provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP).

La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta

direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto.

L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è

riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF

132.

IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, Basler Kommentar,

StGB I, Basilea 2007, n. 28 ad art. 110 cpv. 4).

Anche un documento non valido o nullo a causa di vizi formali o

materiali può essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; Boog, op. cit., n. 30

ad art. 110 cpv. 4; Trechsel/Erni, Schweizerisches Strafgesetzbuch, San Gallo

2013, n. 8, pag. 1131 ad vor art. 251). In questo caso, è sufficiente che lo

scritto crei l’apparenza di una dichiarazione giuridicamente rilevante (Boog,

op. cit., n. 30 ad art. 110 cpv. 4).

La falsificazione in senso proprio (falso materiale) implica la

formazione di un documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore

apparente: nell’ipotesi di falso materiale, dunque, il documento trae in

inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (DTF 137 IV 167 consid. 2.3.1; 132 IV 57 consid. 5.1.1;

128.

IV 265 consid. 1.1.1;6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid.

6.

). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia necessario esaminare la

questione di un eventuale contenuto menzognero del documento (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 123 IV 17 consid. 2e).

Vi è, invece, falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò

che è affermato nel documento: è, cioè, menzognero il documento il cui

contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente

(DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126

IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1). Nel falso

ideologico non vi è inganno sulla persona dell’autore. Semplicemente, ciò che

l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, Les infractions en droit suisse,

Berna 2010, n. 109 ad art. 251).

Nel caso di falso ideologico la giurisprudenza esige che il

documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP sia provvisto di un valore

probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una

garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare, di un

carattere probante particolare (DTF 138 IV 130 consid. 2.1; 209 consid. 5.3;

132.

IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV

65.

consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b;, 122 IV 332 consid. 2c).

Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto rispetto al caso

di falso materiale, è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente

degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere ingannati

sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si può riporre

nel fatto che l'autore non menta (DTF 125 IV 273 consid. 3; STF 6B_334/2007

dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1; Corboz, op. cit., n. 129 ad art. 251).

Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata che si

distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di

convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid.

2c). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere atto a provare la

veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto (DTF 123 IV 17

consid. 2c): tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e

dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130

consid. 2.2; 126 IV 65 consid. 2a; 122 IV 332 consid. 2a).

La cosiddetta “menzogna scritta” trascende, dunque, in reato

soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare

credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono

(bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz, in ZBJV 131/1995 pag.

551) o per la posizione analoga a quella di un garante (“garantenähnliche

Stellung”) della persona che lo ha redatto (come per esempio un funzionario,

notaio, medico, architetto; cfr. Boog, op. cit. n. 48 e segg. ad art. 251;

Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 147 e segg. e la giurisprudenza ivi citata),

di modo che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 132

IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF

6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.1;6B_812/2010 del 7 luglio 2011

consid. 5.2;6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6;6B_367/2007 del 10

ottobre 2007 consid. 4.2).

Una tale posizione è data quando l’estensore del documento è

investito di un obbligo di verifica e di oggettività ed è, dunque,

particolarmente degno di fiducia (Corboz in: ZBJV 131/1995 pag. 572). Ciò

implica, di principio, che, in presenza di interessi opposti, l’autore del

documento si trovi in una posizione neutrale (Corboz, Les infractions en droit

suisse, n. 139 ad art. 251).

La natura di documento di uno scritto - o meglio, la sua forza

probante - è relativa. Uno scritto può essere considerato un documento - e,

quindi, ad esso essere attribuita forza probante - per taluni suoi aspetti e

non per altri (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 129 IV 130 consid. 2.2; Boog, op.

cit., ad art. 251, n. 43, pag. 1610).

Il TF ha ritenuto rilevante la distinzione tra il ruolo di colui

che redige il documento e quello di colui che deve verificarlo (controllore),

per esempio decidendo che un rapporto di regia inveritiero firmato dal

rappresentante di un’impresa di costruzioni non costituisce una falsità in

documenti ai sensi dell’art. 251 CP (DTF 117 IV 169 consid. 2c).

Vi è uso di un documento falso (falso materiale o ideologico)

quando quest’ultimo viene presentato alla persona che l’autore vuole ingannare;

è sufficiente che il documento falso sia entrato nella sfera d’influenza della

vittima, ovvero che essa lo abbia ricevuto; non è necessario che la vittima ne

abbia preso conoscenza (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II,

Berna 2002, art. 251 n. 89; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht,

Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6. edizione, Berna 2008,

§ 36 n. 52). Perché l’infrazione sia consumata, non è necessario che il

destinatario sia stato ingannato (B. Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. II, Berna 2002, art. 251 n. 92; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches

Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6. edizione,

Berna 2008, § 36 n. 18). L’uso di un documento falso può essere ritenuto

unicamente a titolo sussidiario, ossia se l’accusato non è perseguibile per una

delle altre varianti dell’art. 251 CP (B. Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. II, Berna 2002, art. 251 n. 94); la fabbricazione del documento

falso assorbe l’uso dello stesso (DTF 120 IV 122 consid. cc).

Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se

commessa intenzionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (DTF

138.

IV 130 consid. 3.2.1 pag. 140; 135 IV 12 consid. 2.2 pag. 15; Boog, op.

cit., n. 86 ad art. 251).

L’intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi del

reato: ciò significa, in particolare, che l’autore vuole o accetta il fatto che

il documento contiene un’alterazione della verità e - nei casi di falso

ideologico - che esso abbia forza probante relativamente a tale circostanza

(DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3;

Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251, Boog, op. cit, n. 87-89, ad art. 251).

L’autore deve, inoltre, agire al fine di nuocere al patrimonio o

ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto. Al proposito non è necessario che l’autore sappia in cosa consiste

tale profitto, il cui carattere indebito può risultare dallo scopo perseguito o

dai mezzi utilizzati (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 135

IV 12 consid. 2.2; 121 IV 216 consid. 2; Corboz, op. cit., n. 173 e segg ad

art. 251 CP, Boog, op. cit., n. 90 e segg. ad art. 251).

L’art. 251 CP presuppone, infine, l’intenzione dell’autore di

ingannare qualcuno (DTF 121 IV 216 consid. 4; DTF 101 IV 53 consid. 1.3.;

Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251). L’intenzione di ingannare è ammessa

quando l’autore vuole indurre in errore il destinatario sull’autenticità (o, in

caso di falso ideologico, sulla veridicità) del documento, con lo scopo di

indurlo ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante (Boog, op.

cit., n. 88 ad art. 251).

Non è necessario che l'autore intenda usare personalmente il

documento per ingannare. È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne

faccia un uso ingannevole (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3;

DTF 135 IV 12 consid. 2.2; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251; Boog, op.

cit., n. 87-89 ad art. 251). Il giudice deve esaminare la conoscenza

dell’autore per poter concludere che egli ha accettato una falsità in

documenti. L’importanza della messa in pericolo degli interessi altrui, il

rischio concreto del verificarsi del risultato, come pure i motivi che possono

aver indotto l’autore ad accettare il rischio, possono costituire dei motivi di

accettazione (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3).

205.

Nell’ipotesi accusatoria, IM 1

si sarebbe reso colpevole del reato di falsità in documenti, per avere, il 30

giugno 2015, a __________, al fine di nuocere al patrimonio di ACPR 8, formato

e fatto uso di un documento falso per dimostrare l’avvenuto bonifico di CHF

90'000.00, e meglio per avere formato e allestito una finta attestazione della

banca __________ con la quale veniva confermato detto bonifico (punto 12.1

dell’atto d’accusa), nonché per avere, nel mese di settembre 2015, a __________,

al fine di nuocere al patrimonio della ACPR 11 SA, fatto uso di un documento

falso per dimostrare l’avvenuto impiego lecito dei CHF 10'000.00 da lui

ricevuti, e meglio per avere utilizzato la “CONFERMA ORDINE” allestita da IM 1,

in cui viene indicata la conferma della ricezione da parte di un fornitore di

mobilio per l’EP Bar __________ per l’importo di EUR 10'000.00 (punto 12.2

dell’atto d’accusa).

206.

Tali fatti sono

stati riconosciuti dall’imputato in sede d’inchiesta (VI PP 20.11.2015,

p. 13 s., allegato 2 al rapporto d’inchiesta, AI 97: “L’unico documento falso che ho fatto è il

documento __________ in cui si dice che sarebbe stato emesso un bonifico di CHF

90'000.00.

(…) è poi vero che alla ACPR

11.

che mi chiedeva la restituzione dei soldi ho fatto credere di avere

acquistato in Italia un bancone da bar. Il foglio di conferma della ditta

italiana me lo aveva fatto IM 2 nel mese di settembre”;

VI PP 04.04.2016, p. 4 s., AI 93: “Ammetto comunque che il giorno 6 io sapevo già che con

il bar le cose non sarebbero andate in porto ma io avevo bisogno di soldi per

vivere. (…) Non sapendo come fare per la restituzione ho chiesto a IM 2 di

aiutarmi con la storia del bancone e lui mi ha preparato quel documento falso

in cui attesta una cosa non vera e cioè che avevo comandato un bancone”), così come pure in aula (VI DIB

12.10

, p. 23 e 24, allegato 1 al verbale dibattimentale).

207.

Pacifico, e non contestato,

che con il suo agire IM 1 ha commesso il reato di falsità in documenti, da cui

la conferma dei punti 12.1 e 12.2 dell’atto d’accusa.

XV) Imputazione di guida senza

essere titolare della licenza (punto 13 dell’atto d’accusa)

208.

Secondo l’accusa, a partire

dal 1. gennaio 2015, in Svizzera, IM 1 avrebbe condotto veicoli e motoveicoli

vari, praticamente quotidianamente, senza essere titolare dalla licenza

richiesta (punto 13 dell’atto d’accusa).

209.

L’imputato ha riconosciuto fin

da subito l’imputazione a suo carico (VI PP 20.11.2015, p. 16, allegato 2 al

rapporto d’inchiesta, AI 97: “confermo di avere sempre guidato in Svizzera

fino a circa 5-6 settimane fa nonostante non abbia la licenza”; VI PP

04.04

, p. 5, AI 93: “Confermo, senza bisogno che mi venga contestato,

che da quando sono in Svizzera ho praticamente circolato tutti i giorni alla

guida di autovetture o motociclette, sebbene non sia titolare di alcuna licenza

di circolazione”) e ha ribadito le sue responsabilità anche in sede

dibattimentale (VI DIB 12.10.2016, p. 24, allegato 1

al verbale dibattimentale).

210.

Giusta l’art. 95 cpv. 1 lett. a

LCStr, la guida di veicoli a motore sprovvisti della licenza di condurre

richiesta costituisce una violazione delle norme della circolazione stradale.

211.

Pacifico, e non contestato,

che con il suo agire IM 1 ha commesso il reato di guida senza essere titolare

della licenza. La Corte ha quindi confermato anche il punto 13 dell’atto

d’accusa.

XVI) Imputazione di infrazione

alla LF sugli stranieri (inganno nei confronti delle autorità) (punto 14

dell’atto d’accusa)

212.

Giusta l’art. 118 cpv. 1 LStr,

chiunque inganna le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge

fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o

per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è

punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

213.

Secondo l’accusa, il 27 marzo

2015, a __________, IM 1 avrebbe fornito dati falsi in merito ai suoi

precedenti penali, e meglio avrebbe omesso di dichiarare, in occasione della

compilazione del formulario “Autocertificazione precedenti penali per

cittadini UE-AELS e di Stati terzi dove non vige l’obbligo della presentazione

del certificato penale”, di essere stato condannato in Italia, ingannando

in questo modo l’autorità incaricata del rilascio del permesso, ottenendo in

tal modo il rilascio del permesso di dimora in territorio svizzero, da cui

l’imputazione di infrazione alla LF sugli stranieri (inganno nei confronti

delle autorità) di cui al punto 14 dell’atto d’accusa, che la Corte ha confermato,

essendo ammessa dall’imputato sia in fatto (VI PP 20.11.2015, p. 4, allegato 2

al Rapporto d’inchiesta, AI 97; VI DIB 12.10.2016, p.

24, allegato 1 al verbale dibattimentale) che in diritto e configurando

il suo agire una violazione dell’art. 118 cpv. 1 LStr.

XVII) Commisurazione della pena

214.

Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129

IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una

scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica

adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del

12.

marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF

del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.

6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

215.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,

quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione

di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena

prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in

ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler

Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908

seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.;

Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,

Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I,

Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

Per l’art. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che l’autore

ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice

determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più

gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in

un unico giudizio.

216.

Giusta l’art. 46 CP se,

durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e

vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca

la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per

pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione

analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza

condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano

adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 (cpv. 1).

Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il

giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo

di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la

durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa

e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga

decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).

Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto

decide anche sulla revoca (cpv. 3).

La revoca non può essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del

periodo di prova (cpv. 5).

217.

Secondo la giurisprudenza

dell’alta Corte federale, la commissione di un crimine o di un delitto durante

il periodo di prova non comporta necessariamente la revoca della sospensione

condizionale. Questa si giustifica unicamente quando vi è una prognosi

sfavorevole, segnatamente quando la nuova infrazione lascia intravedere una

riduzione sensibile delle prospettive di successo del periodo di prova (DTF 134

IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1).

Per stabilire il rischio di recidiva, in analogia all’art. 42 cpv. 1 e 2 CP, il

giudice si fonda su un apprezzamento globale delle circostanze del caso

concreto (DTF 134 IV 140 consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015

consid. 2.1). In particolare, deve prendere in considerazione l’effetto

dissuasivo che la nuova pena può esercitare nel caso in cui viene eseguita (DTF

134.

IV 140 consid. 4.5; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Il

Giudice può giungere alla conclusione che è possibile rinunciare alla revoca

della sospensione condizionale della precedente pena, se la nuova pena viene

eseguita. È possibile anche il contrario: se la sospensione condizionale della

pena precedente viene revocata, in considerazione dell’espiazione della stessa,

la prognosi per la nuova pena può risultare non negativa ai sensi dell’art. 42

cpv. 1 CP e quindi la nuova pena può essere posta al beneficio della

sospensione condizionale. Se però nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è

stato condannato a una pena detentiva di almeno 6 mesi o a una pena pecuniaria

di almeno 180 aliquote giornaliere, ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP la

sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente

favorevoli (DTF 134 IV 140 consid. 4.5). Parte della dottrina ritiene che – in

analogia all’art. 42 cpv. 2 CP – anche per la rinuncia alla revoca siano

necessarie circostanze particolarmente favorevoli, se la nuova pena è superiore

ai 6 mesi di detenzione o alle 180 aliquote giornaliere di pena pecuniaria

(cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144;

Markus Hug, in: Schweizerisches Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115).

Il nuovo CP, però, al contrario dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede

più, per la rinuncia alla revoca, che si tratti di un caso di lieve gravità

(cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056).

Un simile presupposto non può essere reintrodotto tramite semplice

analogia con l’art. 42 cpv. 2 CP. Il Tribunale federale ha stabilito che per la

rinuncia alla revoca non sono necessarie circostanze particolarmente favorevoli

come le richiede invece l’art. 42 cpv. 2 CP per la sospensione condizionale in

caso di recidiva. Questo non significa che nell’ambito dell’art. 46 CP i nuovi

fatti e la nuova pena non vanno considerati. Tipologia e gravità del rinnovato

delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la colpa

risultante dall’entità della nuova pena consente di trarre delle conclusioni

per quanto attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi

sono i delitti commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio che la

prognosi per la decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia negativa.

218.

Nella fattispecie concreta, la

colpa di IM 1 è oggettivamente grave.

In un breve lasso di tempo egli ha posto in essere un clima

intimidatorio che non può trovare spazio nella nostra società. In presenza di

rivendicazioni finanziare, il creditore deve far capo al sistema giudiziario e

non certo ricorrere a minacce e intimidazioni. Sistema giudiziario che ha –

peraltro – dato prova di funzionare correttamente, tanto da avere portato alla

condanna di ACPR 1 per quello che è stato il suo agire.

In realtà, come ben emerge dall’incarto, l’asserita funzione di

riscossione crediti di IM 1 rappresenta unicamente una sua giustificazione

strumentale a tentare di giustificare il suo comportamento. Di fatto, nessuno

degli asseriti creditori in nome dei quali egli agiva (eccettuato IM 2) ha mai

percepito alcunché delle somme che l’imputato è riuscito ad ottenere.

Analogamente è grave, oggettivamente, la colpa anche in punto ai

reati di truffa e ciò sia in funzione degli importi percepiti, sia in ragione

del numero di persone danneggiate nel corso di un breve periodo.

219.

La colpa di IM 1 è grave anche

– e soprattutto – dal profilo soggettivo.

Egli ha agito mosso dalla ricerca di facile guadagno, mostrando un

primario egoismo: pur di ottenere denaro non si è fatto scrupoli a minacciare,

rapinare, truffare e appropriarsi di oggetti altrui.

I suoi tratti caratteriali si evincono anche dal suo agito

nell’ambito dei reati meno gravi, quali la guida senza essere titolare della

licenza. In buona sostanza, se l’imputato ritiene di guidare, lo fa e ciò a

prescindere dalle decisioni contrarie dell’autorità.

Oltremodo significativo è a questo proposito il fatto che in soli

circa 9 mesi di permanenza in Svizzera IM 1 ha collezionato – oltre a tre

condanne penali – precetti esecutivi per circa CHF 70'000.00.

Analogamente, il carattere dell’imputato emerge dalle sanzioni

disciplinari di cui è stato oggetto in carcere, tanto da rendere necessario,

per questioni di sicurezza interna, il suo spostamento in un carcere della

Svizzera Francese (doc. TPC 2 e 4).

220.

La propensione a delinquere di

IM 1 emerge prepotentemente dai suoi precedenti penali.

Egli non sembra aver tratto nessuna lezione da 6 anni passati in

carcere in Italia, giungendo in Svizzera e commettendo reati poco dopo il suo

arrivo e mentre non aveva ancora del tutto espiato la precedente condanna in

Italia.

In tale contesto, non si può che ritenere che IM 1 non è venuto in

Svizzera per girare pagina, come da lui asserito, ma semplicemente per

continuare a delinquere come aveva fatto precedentemente in Patria.

221.

A suo favore la Corte non ha

ravvisato nessun particolare motivo di attenuazione della pena.

IM 1 non ha collaborato, ma ha anzi mentito e lo ha fatto

reiteratamente, arrivando a fornire versioni del tutto nuove ancora in sede

dibattimentale.

Ciò dimostra, ancora una volta, la totale mancanza di assunzione

di responsabilità. Del resto, tale atteggiamento lo si ritrova nelle sue

dichiarazioni secondo cui non intende ritornare in Italia così da evitare di

scontare 8 mesi di detenzioni residui.

222.

Unicamente, la Corte ha

ritenuto la sensibilità alla pena, atteso che sarà chiamato a espiare la pena a

__________, circostanza tuttavia mitigata dal fatto che è egli stesso causa di

tale situazione, nonché il fatto che alcuni episodi si sono consumati allo

stadio del tentativo.

223.

Tutto ciò considerato,

richiamato il concorso tra i reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di

IM 1, una pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, la quale sarà

integralmente da espiare, superando il limite previsto dall’art. 43 CP per la

concessione della sospensione condizionale.

224.

Oltre a ciò, la Corte ha

stabilito la revoca della sospensione condizionale concessa alla pena

pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 90.00 cadauna, pronunciata nei

suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 3 settembre 2015.

225.

Per il reato di ingiuria, la

Corte ha ritenuto adeguata la pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote

giornaliere da CHF 10.00 (dieci) cadauna, per complessivi CHF 50.00

(cinquanta).

XVIII) Richieste di risarcimento

degli accusatori privati

226.

Per l'art. 122 cpv. 1 CPP in

veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel

procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato.

227.

L'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP

prevede che l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato

delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore

privato vince la causa.

228.

IM 1 è stato condannato, in

solido con IM 2, in misura di 1/2 (un mezzo) ciascuno, a versare a ACPR 1 CHF

16'425.95 a titolo di partecipazione alle spese legali, da devolvere allo Stato

del Cantone Ticino in quanto beneficiario di gratuito patrocinio (art. 138 cpv.

2.

CPP), mentre per il rimanente della sua pretesa l’AP è stato rinviato al

competente foro civile (pretese: AI 87, Inc. 2015.9207), nonché a versare alla ACPR

11.

CHF 10'000.00 oltre interessi del 5% a decorrere dal 7 luglio 2015 (pretese:

doc. TPC 13).

229.

IM 1 è inoltre stato

condannato a versare a ACPR 4 (VI PG 23.11.2015, p. 3, allegato al rapporto

d’inchiesta, AI 7, Inc. 2015.9207) CHF 5'079.00, mentre per il rimanente della

sua pretesa l’AP è stata rinviata al competente foro civile, nonché a versare a

ACPR 7 (pretese: VI PG 08.11.2015, p. 3, allegato al rapporto di segnalazione,

AI 4, Inc. 2015.9207) CHF 4'700.00, a ACPR 10 (pretese: VI PG 11.02.2016, p. 5,

allegato al rapporto d’esecuzione, AI 2, Inc. 2015.7273) CHF 1'220.00 e a ACPR

9.

(VI PP28.08.2015, p. 5, allegato al rapporto d’esecuzione, AI 6, Inc.

2015.

) CHF 700.00.

230.

Gli accusatori privati __________,

ACPR 3 e ACPR 2 sono stati rinviati al competente foro civile.

IXX) Sequestri

231.

Il motoveicolo marca Yamaha

XT660C e il motoveicolo marca Kawasaki ZXTooC, la licenza di circolazione

originale a nome di ACPR 1, le 4 chiavi d’accensione e la targa italiana __________,

in applicazione dell’art. 267 CPP, sono stati dissequestrati in favore degli

ultimi detentori, mentre alle altre persone che avanzavano pretese in tal senso

è stato impartito un termine di 3 mesi per promuovere azione al foro civile.

232.

Il PC Dell latitude d600, gli

stivali da motociclista marca Oxtar neri e la carta d’identità italiana di ACPR

1.

sono stati dissequestrati in favore di ACPR 1, in quanto oggetti di sua

proprietà.

233.

L’anello in metallo color oro

con pietra incastonata è stato dissequestrato in favore di ACPR 4, in quanto di

sua proprietà.

234.

Sull’orologio da donna Bella

& Rose con cinturino in plastica bianco, sulla catenella coloro oro rosso

con ciondolo doppio anello e brillantini, sugli orecchini con brillantini e

sulla catenella color argento con ciondolo 1/2 cuore è stato mantenuto il

sequestro conservativo a copertura di tasse e spese (art. 268 CPP).

235.

È poi stata ordinata la

confisca del colpo CP 11 per fucile militare FASS 58, del colpo Remington ca.

6, della ricevuta “__________SA __________” per CHF 248.00, della

convenzione (2 fogli) IM 1 / __________ SA __________ e dell’estratto conto __________

23.06

, quali mezzi di prova (art. 263 CPP), nonché la confisca e la

distruzione dello stupefacente (art. 69 CP).

236.

I restanti oggetti sotto

sequestro sono stati dissequestrati in favore degli aventi diritto, previa

cancellazione delle memorie di telefoni cellulari e iPad, i cui costi sono da

anticipare dai condannati.

XX) Retribuzione del difensore

d’ufficio

237.

Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP

il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della

Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico

del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni

dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di

concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le

disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa

d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa

nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK

StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;

Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere

indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con

la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3;

Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro

sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa

confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid.

3.2

). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo

richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove

e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF

250.

/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione

a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore

08.00

dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a

CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore

d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi

dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i

quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al

valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed

alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua

prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo

svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).

Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario

in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di

spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di

un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività

indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni

di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una

difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato

(STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del 10 dicembre

2012.

consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.).

Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore

indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.

238.

Le note professionali

dell’avv. DUF 1, adattate all’effettiva durata del dibattimento, sono state

approvate così come esposte, per CHF 16'658.15, comprensivi di onorario, spese

e IVA.

239.

IM 1 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo riconosciuto al suo difensore d’ufficio

non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4

CPP).

Visti gli art. 12, 40, 42, 43,

44, 47, 49, 51, 69, 138 cifra 1, 140 cifra 1, 146 cpv. 1, 156 cifra 1, 160

cifra 1, 173, 177, 180, 181, 183 cifra 1, 186, 251, 287 cifra 1 CP;

95.

cpv. 1 lett. a LCStr;

118.

cpv. 1 LStr;

19.

a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 e IM 2 sono coautori

colpevoli di:

1.1

estorsione ripetuta

per avere,

per procacciarsi un indebito profitto, usando violenza o minaccia

di un grave danno, ripetutamente indotto una persona ad atti pregiudizievoli al

patrimonio proprio o altrui, e meglio per avere,

1.1.1

a __________, __________ e __________,

minacciandolo di gravi conseguenze alla sua integrità fisica, indotto ACPR 1 a

consegnare loro CHF 2’250.00 il 14 settembre 2015, ritenuto che il 13 settembre

2015.

IM 1 e IM 2 si sono presentati a casa sua e, usando minaccia, in

particolare presentandosi da lui con una chiave per bulloni che gli è stata

mostrata e poi posata sul tavolo, si sono fatti consegnare il portamonete per

verificarne il contenuto, hanno effettuato una perquisizione della casa alla

ricerca di denaro ed hanno in fine sottratto 2 PC e una collanina a garanzia

della promessa di un pagamento il giorno successivo;

1.1.2

il 21 settembre 2015, a __________,

minacciandolo di gravi conseguenze alla sua integrità fisica, consegnandogli in

particolare anche un proiettile, indotto ACPR 1 a fornire loro i codici

d’accesso delle sue tessere bancomat, ricavando poi CHF 140.00 da un primo

conto ed effettuando un tentativo di prelievo sull’altro;

1.2

rapina ripetuta

per avere,

usando violenza, minacciandoli di un pericolo imminente alla vita

o all’integrità corporale o rendendoli incapaci di opporre resistenza, commesso

un furto ai danni di ACPR 1 e __________, e meglio per avere,

1.2.1

il 13/14 settembre 2015, a __________,

minacciandolo, sottratto ad ACPR 1 1 PC e una collanina;

1.2.2

tra il 22 e il 30 settembre

2015, a __________, minacciandolo, sottratto ad ACPR 1 una tuta e degli

scarponcini da motociclista;

1.3

coazione ripetuta

per avere,

in correità tra loro, usando violenza o minaccia di grave danno o

intralciando in altro modo la loro libertà di agire, costretto ACPR 1 e __________

a fare, omettere o tollerare un atto, e meglio per avere:

1.3.1

il 13 settembre 2015, a __________,

usando minaccia ed in particolare agendo nelle modalità descritte al punto

1.1.1

del presente dispositivo, costretto ACPR 1 a consegnare loro il

portamonete perché ne verificassero il contenuto, nonché a tollerare che gli

perquisissero la casa alla ricerca di soldi o oggetti di valore e che

prendessero 2 PC e una collanina a garanzia della promessa di un pagamento il

giorno successivo;

1.3.2

il 13 e 14 settembre 2015, a __________,

__________ e __________, minacciandolo di gravi conseguenze alla sua integrità

fisica ed in particolare agendo nelle modalità descritte al punto 1.1.1 del

presente dispositivo, costretto ACPR 1 a consegnare loro CHF 250.00;

1.3.3

il 21 settembre 2015, a __________

e __________, usando minaccia, costretto ACPR 1 a salire in auto per

raggiungere __________ così da mostrare loro lo stato dei suoi conti bancari;

1.3.4

nel periodo compreso tra il 22

e il 30 settembre 2015, a __________, usando minaccia e violenza, ed in

particolare IM 1 colpendolo al volto con uno schiaffo, costretto ACPR 1 a

consegnare loro il portamonete perché ne verificassero il contenuto, nonché a

tollerare che gli perquisissero la casa alla ricerca di soldi o oggetti di

valore;

1.3.5

il 2 ottobre 2015, a __________

e __________, usando minaccia di grave danno, costretto __________ a contattare

ACPR 1 affinché i due si presentassero da IM 1 e IM 2 il medesimo giorno, cosa

che è poi avvenuta;

1.4

violazione di domicilio

ripetuta

per essere,

tra il 13 settembre 2015 e il 2 ottobre 2015, a __________, in

almeno 2 occasioni, contro la sua volontà e in particolare mentre era assente,

entrati indebitamente nell’abitazione di ACPR 1, utilizzando una chiave da loro

prelevata e trattenuta contro la volontà di ACPR 1;

2.

IM 1 è altresì autore

colpevole di:

2.1

rapina

per avere,

il 2 ottobre 2015, a __________, minacciandolo di gravi

conseguenze alla sua integrità fisica o a quella dei suoi famigliari, indicando

di avere parentele e conoscenze malavitose, indotto __________ a consegnargli

il borsellino contenente euro, trattenendo poi EUR 150.00/100.00;

2.2

estorsione ripetuta, in

parte tentata

per avere,

per procacciarsi un indebito profitto, usando violenza o minaccia

di un grave danno, ripetutamente indotto ACPR 1 e __________ ad atti

pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e meglio per avere,

2.2.1

il 3 ottobre 2015, a __________,

minacciandoli di gravi conseguenze alla loro integrità fisica o a quella dei

loro famigliari, indotto __________ e ACPR 1 a consegnargli alcuni oggetti

preziosi, ritenuto che IM 1 poi dalla vendita di questi oggetti ha ottenuto CHF

592.

;

2.2.2

il 5 o 6 ottobre 2015, a __________,

a __________ e __________, sotto minaccia di gravi conseguenze alla loro

integrità fisica o a quella dei loro famigliari, indotto __________ e ACPR 1 a

consegnargli un motoveicolo Yamaha XT 660R, uno scooter Yamaha Tmax e un

motoveicolo Kawasaki Ninja;

2.2.3

il 2 novembre 2015, a __________,

__________ e __________, minacciandolo di divulgare ai dirigenti della Banca

presso cui lavorava suoi presunti problemi famigliari ed economici, tentato di

indurre ACPR 6 a consegnargli CHF 1'500.00;

2.2

truffa ripetuta, in parte

tentata

per avere,

per procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia più

persone affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone

subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al

patrimonio proprio o altrui, e meglio per avere,

2.2.1

nel mese di giugno 2015, a __________,

tentato di ingannare con astuzia ACPR 8, inducendolo a sottoscrivere i

contratti di compravendita delle azioni della società __________ SA e

dell’inventario dell’EP Bar __________, facendogli credere di aver ordinato

bonifici bancari per un valore complessivo di CHF 120'000.00 e coprendo altresì

l’inganno con un falso attestato bancario in cui viene certificato un

inesistente bonifico di CHF 90'000.00;

2.2.2

il 2 luglio 2015, a __________,

ingannato con astuzia ACPR 9, inducendolo a consegnarli EUR 700.00 per

l’acquisto di 2 telefoni cellulari, che in realtà non ha mai consegnato,

ritenuto che non era mai stata sua intenzione farlo, ma unicamente ricevere i

soldi, da lui utilizzati per spese personali;

2.2.3

il 6-7 luglio 2015, a __________

e __________, ingannato con astuzia la __________ SA, inducendola a versargli

un prestito di CHF 10'000.00, contestuale al contratto di fornitura esclusiva

del caffè, per avviare l’attività dell’EP Bar __________, che al momento della

richiesta e dell’ottenimento del prestito, già sapeva che non sarebbe andata in

porto, dissimulando questo aspetto e il fatto che in realtà egli già sapeva che

i soldi li avrebbe utilizzati per sue spese personali, cosa che ha

effettivamente fatto;

2.2.4

il 2 agosto 2015, a __________

ingannato con astuzia ACPR 10, inducendolo a prestargli CHF 1'000.00 per

avviare l’attività dell’EP Bar __________, che al momento della richiesta e

dell’ottenimento del prestito, già sapeva che non sarebbe andata in porto,

dissimulando questo aspetto e il fatto che in realtà egli già sapeva che i

soldi li avrebbe utilizzati per sue spese personali, cosa che ha effettivamente

fatto;

2.2.5

nel settembre 2015, a __________,

ingannato con astuzia ACPR 7, inducendola a consegnarli, con la promessa di

un’immediata restituzione, CHF 3'000.00 e EUR 1'700.00 per asseriti affari

urgenti che doveva sistemare, importi che in realtà già sapeva che non avrebbe

restituito e da lui utilizzati per spese personali;

2.2.6

il 30 settembre 2015, a __________,

ingannato con astuzia ACPR 2, inducendolo a vendergli merce a credito per un

prezzo complessivo di CHF 12'009.00, importo che però non ha mai corrisposto se

non in minima parte, riconoscendo peraltro in data 22 ottobre 2015 per iscritto

allo stesso ACPR 2 che non era sua intenzione pagare interamente la merce,

provocando a ACPR 2 un danno di CHF 4'284.00;

2.2.7

nei mesi di settembre e

ottobre 2015, a __________, ingannato con astuzia ACPR 4, inducendola a

consegnargli in diverse occasioni merce a credito o in conto vendita per un

valore complessivo di CHF 5’079.00, che IM 1 dichiarava di voler pagare anche mettendo

in scena finte telefonate a consulenti bancari per sbloccare soldi, pagamenti

che in realtà non era sua intenzione fare, mirando unicamente a trattenere la

merce per sé o piazzandola presso terzi, provocando a ACPR 4 un danno di CHF

5'079.00;

2.3

appropriazione indebita

per essersi,

tra settembre e ottobre 2015, a __________, per procacciarsi un

indebito profitto, appropriato di oggetti appartenenti a ACPR 3, dalla quale se

li era fatti consegnare o di cui comunque poteva fare uso, e meglio di 2 lingottini,

2.

collanine con ciondolo, 1 braccialetto da bambino, 1 ciondolo crocefisso e

due orecchini, tutti in oro, nonché un tablet Samsung e un Iphone 6;

2.4

diffamazione ripetuta

per avere,

2.4.1

a inizio luglio 2015, nonché

il 5 e 6 novembre 2015, a __________ comunicando con terzi, incolpato o reso

sospetto ACPR 8 di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere

alla sua reputazione, e meglio per averlo tacciato tramite Facebook di essere

un ladro e truffatore, ladro e mafioso e un mafioso che corrompe tutti;

2.4.2

nel mese di settembre 2015, a __________,

comunicando con __________, incolpato o reso sospetta ACPR 3 di condotta

disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla sua reputazione, e

meglio per avere riferito di avere acquisito il negozio di __________ di ACPR 3,

in cambio di un rapporto orale a lui praticato;

2.5

minaccia ripetuta

per avere,

2.5.1

a inizio luglio 2015, a __________,

durante delle telefonate, nonché con un SMS l’11 novembre 2015, incusso spavento

o timore a ACPR 8, minacciandolo di morte e che sarebbero arrivati dei suoi

paesani per travolgerlo e devastarlo;

2.5.2

l’11 settembre 2015 e il 28

ottobre 2015, a __________, per SMS e in una telefonata, incusso spavento o

timore a ACPR 1, minacciandolo con le seguenti parole: “ora io da buon

calabrese o mi dai i soldi oppure ci vediamo presto molto presto e non sarà per

un caffè so dove abiti so che sei in Albania so tutto di te di tua mamma di tuo

padre e la tua famiglia i soldi indietro o te ne penti” e “ti faccio una

promessa su mio figlio, domani io parto, vengo, vengo, vengo in Italia dove ti

prendo ti prendo ti mando all’ospedale…vengo su e ti rompo le gambe poi ti

accorgi che sono arrivato”;

2.6

ingiuria

per avere,

il 31 ottobre 2015, a __________, offeso l’onore di ACPR 6,

dandogli del pezzente;

2.7

ripetuta falsità in

documenti

per avere,

2.7.1

il 30 giugno 2015, a __________,

nelle circostanze di cui al punto 2.2.1 del presente dispositivo, al fine di

nuocere al patrimonio di ACPR 8, formato e fatto uso di un documento falso per

dimostrare l’avvenuto bonifico di CHF 90'000.00, e meglio per avere formato e

fatto uso di una finta attestazione della banca __________ con la quale veniva

confermato detto bonifico;

2.7.2

nel mese di settembre 2015, a __________,

nelle circostanze di cui al punto 6.3 del presente atto d’accusa, al fine di

nuocere al patrimonio della ACPR 11 SA, fatto uso di un documento falso per

dimostrare l’avvenuto impiego lecito dei CHF 10'000.00 da lui ricevuti, e

meglio per avere utilizzato la “CONFERMA ORDINE” allestista da IM 2, in cui

viene indicata la conferma della ricezione da parte di un fornitore di mobilio

per l’EP Bar __________ per l’importo di EUR 10'000.00;

2.8

guida senza essere

titolare della licenza

per avere,

a partire dal 1. gennaio 2015, in Svizzera, praticamente

quotidianamente, condotto veicoli e motoveicoli senza essere titolare della

licenza richiesta;

2.9

inganno nei confronti

delle autorità

per avere,

il 27 marzo 2015, a __________, fornendo dati falsi in merito ai

suoi precedenti penali, e meglio omettendo di dichiarare, in occasione della

compilazione del formulario “Autocertificazione precedenti penale per

cittadini UE-AELS e di Stati terzi dove non vige l’obbligo della presentazione

del certificato penale”, di essere stato condannato in Italia, ingannato

l’autorità incaricata del rilascio del permesso, ottenendo in tal modo il

rilascio del permesso di dimora in territorio svizzero;

3.

IM 2 è altresì autore

colpevole di:

3.1

ricettazione

per avere,

nel mese di ottobre 2015, a __________, __________ e __________,

occultato e aiutato ad alienare una cosa che sapeva ottenuta con un’estorsione,

in particolare per avere aiutato IM 1 a vendere o scambiare i motoveicoli

ottenuti con l’estorsione ai danni di ACPR 1 e __________, e meglio per avere

occultato a casa sua il motoveicolo Yamaha XT 660R e poi averlo portato presso

il garage dove IM 1 l’ha scambiato con il motoveicolo BMW K1200 e poi per avere

aiutato a vendere quest’ultimo a __________;

3.2

falsità in documenti

per avere,

nel mese di settembre 2015, a __________, nelle circostanze di cui

al punto 2.2.3 del presente dispositivo, al fine di nuocere al patrimonio della

ACPR 11 SA, formato e fatto uso di un documento falso per dimostrare l’avvenuto

impiego lecito di CHF 10'000.00 ricevuti da IM 1, e meglio per avere allestito

la “CONFERMA ORDINE”, in cui viene indicata la conferma della ricezione da

parte di un fornitore di mobilio per l’EP Bar __________ per l’importo di EUR

10'000.00;

3.3

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

fino al 19 novembre 2015 e a maggio 2015, a __________ e in altre

località, senza autorizzazione, detenuto 2.30 grammi di marijuana e mezzo

spinello di marijuana, destinati al proprio consumo, nonché consumato un

imprecisato minimo quantitativo della medesima sostanza;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

4.

IM 1 è prosciolto dalle

imputazioni di coazione di cui al punto 4.1, tentata truffa di cui al punto

6.

, minaccia di cui al punto 9.3 e tentata estorsione di cui al punto 10.1

dell’atto d’accusa, nonché dall’imputazione di rapina di cui al punto 3.1

dell’atto d’accusa limitatamente a 1 PC.

5.

IM 2 è prosciolto dalle

imputazioni di estorsione di cui ai punti 2.3, 2.4 e 2.5, coazione di cui al

punto 4.1 e usurpazione di funzione tentata di cui al punto 17 dell’atto

d’accusa, nonché dall’imputazione di rapina di cui al punto 3.1 dell’atto

d’accusa limitatamente a 1 PC.

6.

Di conseguenza,

6.1

IM 1

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al

decreto di accusa del 3 settembre 2015 del Ministero Pubblico del Cantone

Ticino,

è condannato

6.1.1

alla pena detentiva di 3 (tre)

anni e 6 (sei) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

6.1.2

alla pena pecuniaria di CHF

50.00

(cinquanta), corrispondenti a 5 (cinque) aliquote giornaliere di CHF

10.00

(dieci) cadauna.

6.2

IM 2

è condannato

6.2.1

alla pena detentiva di 2 (due)

anni,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

6.2.2

al pagamento della multa di

CHF 100.00 (cento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa

sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

6.2.3

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

7.

Nei confronti di IM 1 è

ordinata la revoca della sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria

di 60 aliquote giornaliere da CHF 90.00 cadauna, pronunciata nei suoi confronti

dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 3 settembre 2015.

8.

IM 1 e IM 2 sono inoltre

condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/2 (un mezzo)

ciascuno, a versare ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità a

titolo di risarcimento danni:

- a ACPR 1 CHF 16’425.95 a

titolo di partecipazione alle spese legali, da devolvere allo Stato del Cantone

Ticino in quanto beneficiario di gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 2 CPP). Per

il rimanente della sua pretesa l’accusatore privato è rinviato al competente

foro civile;

- alla ACPR 11 SA CHF

10'000.00 oltre interessi del 5% a decorrere dal 7 luglio 2015.

9.

IM 1 è inoltre condannato a

versare ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità a titolo di

risarcimento danni:

- a ACPR 4 CHF 5'079.00. Per

il rimanente della sua pretesa l’accusatrice privata è rinviata al competente

foro civile;

- a ACPR 7 CHF 4'700.00;

- a ACPR 10 CHF 1'220.00:

- a ACPR 9 CHF 700.00.

10.

Gli accusatori privati __________,

ACPR 3 e ACPR 2 sono rinviati al competente foro civile.

11.

Il motoveicolo marca Yamaha

XT660C e il motoveicolo marca Kawasaki ZXTooC, la licenza di circolazione

originale a nome di ACPR 1, le 4 chiavi d’accensione e la targa italiana __________,

in applicazione dell’art. 267 CPP, sono dissequestrati in favore degli ultimi

detentori, mentre alle altre persone che avanzano pretese in tal senso è

impartito un termine di 3 mesi per promuovere azione al foro civile.

12.

Il PC Dell latitude d600, gli

stivali da motociclista marca Oxtar neri e la carta d’identità italiana di ACPR

1.

sono dissequestrati in favore di ACPR 1.

13.

L’anello in metallo color oro

con pietra incastonata è dissequestrato in favore di ACPR 4.

14.

Sull’orologio da donna Bella

& Rose con cinturino in plastica bianco, sulla catenella coloro oro rosso

con ciondolo doppio anello e brillantini, sugli orecchini con brillantini e

sulla catenella color argento con ciondolo ½ cuore è mantenuto il sequestro

conservativo a copertura di tasse e spese.

15.

È ordinata la confisca del

colpo CP 11 per fucile militare FASS 58, del colpo Remington ca. 6, della

ricevuta “__________SA __________” per CHF 248.00, della convenzione (2 fogli) IM

1.

/ __________ SA __________ e dell’estratto conto __________ 23.06.2015,

nonché la confisca e la distruzione dello stupefacente.

16.

I restanti oggetti sotto

sequestro sono dissequestrati in favore degli aventi diritto, previa

cancellazione delle memorie di telefoni cellulari e iPad, i cui costi sono da

anticipare dai condannati.

17.

La tassa di giustizia di CHF

2'000.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con

ripartizione interna in misura di 1/2 (un mezzo) ciascuno.

18.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

18.1

Le note professionali

dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario CHF 14'022.00

spese CHF 1'402.20

IVA (8%) CHF 1'233.90

totale CHF 16'658.15

18.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 2 è approvata per:

onorario CHF 15'735.50

spese CHF 719.25

totale CHF 16'454.75

18.2

I condannati IM 1 e IM 2 sono

tenuti a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino gli importi riconosciuti ai

rispettivi difensori non appena le loro condizioni economiche glielo permettano

(art. 135 cpv. 4 CPP).

19.

Le spese per il gratuito

patrocinio dell’accusatore privato ACPR 1 sono sostenute dallo Stato.

19.1

La nota professionale

dell’avv. RAAP 1 è approvata per:

onorario CHF 14'130.00

spese CHF 1'079.20

IVA (8%) CHF 1'216.75

totale CHF 16'425.95

20.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 300.--

Multa fr. 100.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 426.50

fr. 2'826.50

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 150.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 213.25

fr. 1'363.25

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 150.--

Multa fr. 100.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 213.25

fr. 1'463.25

============

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ministero Pubblico della

Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera