72.2016.113
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: colpevole di avere detenuto, trasportato e importato in Svizzera 3'005,06 g netti di cocaina destinati all'alienazione
18 agosto 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2016.113
Lugano,
18 agosto 2016/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Marco
Villa, Presidente
GI 1
GI 2
Orsetta
Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 7.08.2015
al 30.09.2015 (55 giorni),
in anticipata esecuzione dal 1.10.2015;
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 94/2016 del 9 giugno 2016, emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata
alla Legge federale sugli stupefacenti ripetuta
siccome riferita ad un quantitativo di sostanza stupefacente che
l’autore sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in
pericolo la salute di molte persone,
per avere, senza essere autorizzato,
a __________, __________, __________, __________ ed altre località
non meglio precisate,
nel periodo 24 maggio 2015/07 agosto 2015,
in almeno 3 distinte occasioni utilizzando il veicolo a motore
Ford Focus targato __________, appositamente modificato e munito di un
ricettacolo posto al di sotto della leva del cambio per celare la sostanza
stupefacente,
detenuto, trasportato e importato in Svizzera un imprecisato
quantitativo di cocaina, destinato alla vendita,
e meglio per avere
1.1 il 24 maggio 2015, transitando in
Svizzera in territorio di __________ alle ore 19:55 e in territorio di __________
alle ore 23:33, in direzione della Germania o della Francia, a bordo del
veicolo a motore Ford Focus targato __________, detenuto, trasportato e
importato in Svizzera, durante il viaggio di andata, un imprecisato ma ingente
quantitativo di cocaina, sostanza stupefacente destinata alla vendita;
1.2 il 24 giugno 2015,
transitando in Svizzera in territorio di __________ alle ore 18:27, a bordo del
veicolo a motore Ford Focus targato __________, detenuto, trasportato e
importato in Svizzera, un imprecisato ma ingente quantitativo di cocaina,
sostanza stupefacente destinata alla vendita;
1.3 il 07 agosto 2015,
partendo da __________ (Germania) in direzione Italia per poi raggiungere __________
(Grecia), a bordo del veicolo a motore Ford Focus targato __________, detenuto,
trasportato e importato in Svizzera, tre pani contenenti cocaina per un peso
complessivo di 3003,06 grammi netti, con purezza variante tra l’88,5% e
l’89,2%, sostanza stupefacente destinata alla vendita;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dall’art. 19 cpv. 2 LStup in relazione con
l’art. 19 cpv. 1 lett. b) e d) LStup;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1,
in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal difensore d’ufficio avv. DUF 1;
- in qualità di interprete
per la lingua __________, __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:33
alle ore 12.37.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti
le seguenti modifiche all’atto d’accusa:
- a
pag. 2, al cappello del punto 1 e ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 si sostituisce
“destinato/a alla vendita” con “destinato/a all’alienazione”;
- a
pag. 2 al punto 1.3, richiamato l’AI 45, si sostituisce 3003,06 grammi netti
con 3005,06 grammi netti;
- a
pag. 2 ai reati si aggiunge la lett. a) all’art. 19 cpv. 2 LStup;
- ai
sequestri, richiamato il doc. TPC 4, si sostituisce Euro 655.00 con fr. 713.95.
Le parti si dichiarano d’accordo
con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, la quale, ritenuto che i fatti di cui al
punto 1.3 dell’atto d’accusa sono ammessi, argomenta a favore della realizazzione
del reato anche in merito ai punti 1.1 e 1.2 dell’atto d’accusa e conclude
chiedendo la conferma integrale dell’atto d’accusa, con le precisazioni fatte
al dibattimento, e che l’imputato sia condannato alla pena detentiva di 4 anni
e 10 mesi con confisca di tutto quanto in sequestro, la droga da distruggere e
Fatti
i soldi da destinarsi al pagamento delle spese;
- l’avv. DUF 1, difensore
dell’imputato, il quale, posto che il reato di cui al punto 1.3 è ammesso,
contesta le imputazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 in quanto basate solo su
deboli indizi e in considerazione della vita anteriore e della situazione
personale del suo assistito, disperato al momento dei fatti - ciò a valere
quale attenuante specifica della grave angustia - e ora pentito e desideroso di
cominciare una nuova vita, conclude chiedendo, richiamata la sentenza della
Corte delle assise criminali 21.12.2015 (72.2015.171) e in applicazione
dell’art. 43 CP, che sia inflitta una pena massima di 3 anni, di cui 15 mesi da
espiare e i restanti 21 mesi sospesi condizionalmente, rimettendosi al giudizio
della Corte quo alla durata del periodo di prova, ritenuto che “l’indiziato si
dichiara d’accordo con l’espulsione dalla Svizzera vita natural durante”.
Considerato, in fatto ed in diritto
-- che per le correzioni
all’atto d’accusa (di seguito solo AA) si richiamano pagina (di seguito solo
pag.) 3 della presente sentenza, il verbale del dibattimento (di seguito solo
VD) pag. 2, l’atto istruttorio (di seguito solo AI) 45 dell’incarto 2015.6415
del Ministero pubblico e il documento (di seguito solo doc.) del Tribunale
penale cantonale (di seguito solo TPC) 4;
-- che in merito alla vita e
ai precedenti penali di IM 1, cittadino __________, nato il __________, si
rinvia ai suoi verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI) di polizia (di
seguito solo PS) 2.9.2015 a pag. 2 da riga 17 a 32 nonché dinanzi al
Procuratore pubblico (di seguito solo PP) 9.8.2015 a pag. 4 da riga 144 a riga
164 e 25.2.2016 a pag. 6 da riga 220 a 247, agli AI 2, 13, 19, 59 allegato (di
seguito solo all.) 8, 21 e 22 nonché 70, al VD pag. 1 e all. 1 pag. 1 I/II
risposta (di seguito solo R) e pag. 2 da I a IV R nonché ai doc. dibattimentali
(di seguito solo Dib.) 1, 2 e 3;
-- che in forza alle
risultanze istruttorie e dibattimentali, essendone adempiute le condizioni
oggettive e soggettive di legge, IM 1 è stato riconosciuto colpevole del reato
d’infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (di seguito solo
LStup) ai sensi dell’articolo (di seguito solo art.) 19 capoverso (di seguito
solo cpv.) 1 lettere (di seguito solo lett.) b) e d) nonché cpv. 2 lett. a)
LStup di cui al punto (di seguito solo pto.) 1.3 dell’AA: VI PS IM 1 8.8.2015
pag. 4 e 5, 2.9.2015 pag. 5, 6 e 9, 30.9.2015 pag. 3 e 4, 5.11.2015 pag. 4, PP IM
1 9.8.2015 da pag. 2 a 5, 25.2.2016 pag. 2, 4 e 5, AI 1 pag. 2, 45 pag. 2, 59
pag. 2 e all. 10, 11 e 13 nonché 60 e VD all. 1 pag. 2 V R (VD all. 2 pag. 1
punti, di seguito solo pti., 1 e 1.1);
-- che, richiamato il
principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 del Codice di diritto processuale
penale svizzero, di seguito CPP, e le sentenze in DTF 133 I 149, 127 I
38 e 124 IV 86 nonché quelle non pubblicate in 6B.203/2008 del 13.5.2008 e
1P.20/2002 del 19.4.2002), in forza alle risultanze istruttorie e
dibattimentali, mancando sufficienti riscontri, non è data la realizzazione
dell’imputazione d’infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 1 lett. b e d
nonché cpv. 2 lett. a LStup) di cui ai pti. 1.1 e 1.2 dell’AA (VI PS IM 1
2.9.2015 pag. 3, 7 e 8, 30.9.2015 pag. 2 nonché all. 1, 2 e 3, 5.11.2015 pag. 2
e 3, PP IM 1 25.2.2016 pag. 3 e 5 nonché AI 59 all. 23 e VD all. 1 pag. 2 V R)
dalla quale IM 1 è stato dunque prosciolto (VD all. 2 pag. 1 pto. 2);
-- che tenuto conto delle
risultanze istruttorie e dibattimentali, richiamate le sentenze in DTF
136 IV 55 e 1 nonché 134 IV 132 rispettivamente quelle della Corte di appello e
di revisione penale 17.2011.114 del 20.4.2012 e 17.2012.78/17.2012.99 del
5.11.2012, in assenza di una possibile sua prognosi non negativa in forza alla
sentenza di condanna italiana del 10.4.2013 (AI 13) e, quindi, di circostanze a
lui particolarmente favorevoli ex art. 42 cpv. 2 del Codice penale svizzero (di
seguito solo CP), IM 1 è stato condannato, non essendo neppure date le
condizioni dell’attenuante specifica della grave angustia (art. 48 lett. a no.
Considerandi
2.
CP nonché sentenze in DTF 110 IV 9 e 107 IV 94), alla pena detentiva
(art. 40 CP) di 3 anni e 3 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (art.
51.
CP e VD all. 2 pag. 2 pto. 3);
-- che tenuto conto delle
risultanze istruttorie (VI PP IM 1 9.8.2015 a pag. 5, AI 1 all. 8 e 59 all. 6,
7, 24, 25 e 26 nonché doc. TPC 4) e delle dichiarazioni delle parti in sede
dibattimentale (VD all. 1 pag. 2 VI/VII R) la Corte ha ordinato la confisca
(art. 69 cpv. 1 CP e art. 263 cpv. 1 lett. d CPP) di tutto quanto in sequestro
(VD all. 2 pag. 2 pti. da 4 a 4.8), con lo stupefacente da distruggere (art. 69
cpv. 2 CP), e il sequestro conservativo quale mezzo di prova (art. 263 cpv. 1
lett. a CPP) della documentazione cartacea (VD all. 2 pag. 2 pto. 5);
-- che malgrado il parziale
proscioglimento (VD all. 2 pag. 1 pto. 2), già solo perché non richiesto dal
difensore (VD pag. 2), a IM 1 non è stato riconosciuto alcun indennizzo e
riparazione del torto morale ex art. 429 CPP (VD all. 2 pag. 2 pto. 6);
-- che tenuto conto del
parziale proscioglimento (VD all. 2 pag. 1 pto. 2) la tassa di giustizia di fr.
3'000.- e le spese procedurali (art. 422 e seguenti CPP) sono poste a carico di
IM 1 (art. 426 cpv. 1 CPP), ad eccezione dell’importo di fr. 300.- a carico
dello Stato (art. 423 cpv. 1 CPP, VD all. 2 pag. 2 pto. 7);
-- premesso che la relativa
tassazione non è stata impugnata presso la Corte dei reclami penali nel termine
di legge (doc. TPC 13, art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP, VD all. 2 pag.
2.
e 3 pti. 8 e 8.3) l’avvocato DUF 1, difensore d’ufficio (art. 132 CPP) dal
7.8.2015
(AI 7) di IM 1, ha presentato due note professionali, la prima datata
29.4.2016
(AI 71), la seconda 17.8.2016 (VD pag. 2 e doc. Dib. 4), che sono
state tassate per fr. 7'562.15 e meglio fr. 5'977.- per l’onorario, fr. 1'025.-
per spese e trasferte nonché fr. 560.15 per l’imposta sul valore aggiunto (VD
pag. 2 e all. 2 pag. 2 pti. 8 e 8.1), ritenuto che IM 1 è tenuto a rimborsare
l’importo di fr. 7'562.15 allo Stato del Cantone Ticino non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP, VD all. 2 pag. 2
pti. 8, 8.1 e 8.2).
Visti gli art.: 12, 40, 43, 47,
51, 69 e 70 CP;
19.
cpv. 1 lett. b) e d) nonché cpv. 2 lett. a)
LStup;
80.
segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP
e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone, per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________ e
altre località non meglio precisate, detenuto, trasportato e importato in
Svizzera il 7.8.2015, 3'005,06 grammi netti di cocaina destinati
all’alienazione;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di
cui ai punti 1.1 e 1.2 dell’atto d’accusa.
3.
Di conseguenza, IM 1 è
condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il
carcere preventivo sofferto.
4.
È ordinata la confisca di:
4.1
3'005,06 grammi netti di
cocaina, da distruggere;
4.2
fr. 713.95;
4.3
1 veicolo Ford Focus di
colore grigio con numero di telaio __________;
4.4
1 telefono cellulare Black
Berry Imei n. __________;
4.5
1 carta SIM Vodafone n. __________;
4.6
1 telefono cellulare Samsung
Imei n. __________;
4.7
1 carta SIM Lyca Mobile n. __________;
4.8
1 navigatore Tom Tom n.
__________.
5.
È ordinato il sequestro
conservativo quale mezzo di prova della documentazione cartacea.
6.
A IM 1 non
viene accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi
dell’art. 429 CPP.
7.
La tassa di giustizia di
fr. 3'000.- (tremila) e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1, ad
eccezione di fr. 300.- (trecento) a carico dello Stato.
8.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
8.1
Le note professionali
29.4.2016
e 17.8.2016 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 5'977.--
spese e trasferte fr. 1'025.--
IVA (8%) fr. 560.15
totale fr. 7'562.15
8.2
IM 1 è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7'562.15 non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 3'000.--
Inchiesta preliminare fr. 10'510.25
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 122.05
fr. 13'632.30
./. a carico dello Stato fr. 300.--
Totale fr. 13'332.30
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