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Decisione

72.2016.113

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: colpevole di avere detenuto, trasportato e importato in Svizzera 3'005,06 g netti di cocaina destinati all'alienazione

18 agosto 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i soldi da destinarsi al pagamento delle spese;

- l’avv. DUF 1, difensore

dell’imputato, il quale, posto che il reato di cui al punto 1.3 è ammesso,

contesta le imputazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 in quanto basate solo su

deboli indizi e in considerazione della vita anteriore e della situazione

personale del suo assistito, disperato al momento dei fatti - ciò a valere

quale attenuante specifica della grave angustia - e ora pentito e desideroso di

cominciare una nuova vita, conclude chiedendo, richiamata la sentenza della

Corte delle assise criminali 21.12.2015 (72.2015.171) e in applicazione

dell’art. 43 CP, che sia inflitta una pena massima di 3 anni, di cui 15 mesi da

espiare e i restanti 21 mesi sospesi condizionalmente, rimettendosi al giudizio

della Corte quo alla durata del periodo di prova, ritenuto che “l’indiziato si

dichiara d’accordo con l’espulsione dalla Svizzera vita natural durante”.

Considerato, in fatto ed in diritto

-- che per le correzioni

all’atto d’accusa (di seguito solo AA) si richiamano pagina (di seguito solo

pag.) 3 della presente sentenza, il verbale del dibattimento (di seguito solo

VD) pag. 2, l’atto istruttorio (di seguito solo AI) 45 dell’incarto 2015.6415

del Ministero pubblico e il documento (di seguito solo doc.) del Tribunale

penale cantonale (di seguito solo TPC) 4;

-- che in merito alla vita e

ai precedenti penali di IM 1, cittadino __________, nato il __________, si

rinvia ai suoi verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI) di polizia (di

seguito solo PS) 2.9.2015 a pag. 2 da riga 17 a 32 nonché dinanzi al

Procuratore pubblico (di seguito solo PP) 9.8.2015 a pag. 4 da riga 144 a riga

164 e 25.2.2016 a pag. 6 da riga 220 a 247, agli AI 2, 13, 19, 59 allegato (di

seguito solo all.) 8, 21 e 22 nonché 70, al VD pag. 1 e all. 1 pag. 1 I/II

risposta (di seguito solo R) e pag. 2 da I a IV R nonché ai doc. dibattimentali

(di seguito solo Dib.) 1, 2 e 3;

-- che in forza alle

risultanze istruttorie e dibattimentali, essendone adempiute le condizioni

oggettive e soggettive di legge, IM 1 è stato riconosciuto colpevole del reato

d’infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (di seguito solo

LStup) ai sensi dell’articolo (di seguito solo art.) 19 capoverso (di seguito

solo cpv.) 1 lettere (di seguito solo lett.) b) e d) nonché cpv. 2 lett. a)

LStup di cui al punto (di seguito solo pto.) 1.3 dell’AA: VI PS IM 1 8.8.2015

pag. 4 e 5, 2.9.2015 pag. 5, 6 e 9, 30.9.2015 pag. 3 e 4, 5.11.2015 pag. 4, PP IM

1 9.8.2015 da pag. 2 a 5, 25.2.2016 pag. 2, 4 e 5, AI 1 pag. 2, 45 pag. 2, 59

pag. 2 e all. 10, 11 e 13 nonché 60 e VD all. 1 pag. 2 V R (VD all. 2 pag. 1

punti, di seguito solo pti., 1 e 1.1);

-- che, richiamato il

principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 del Codice di diritto processuale

penale svizzero, di seguito CPP, e le sentenze in DTF 133 I 149, 127 I

38 e 124 IV 86 nonché quelle non pubblicate in 6B.203/2008 del 13.5.2008 e

1P.20/2002 del 19.4.2002), in forza alle risultanze istruttorie e

dibattimentali, mancando sufficienti riscontri, non è data la realizzazione

dell’imputazione d’infrazione aggravata alla LStup (art. 19 cpv. 1 lett. b e d

nonché cpv. 2 lett. a LStup) di cui ai pti. 1.1 e 1.2 dell’AA (VI PS IM 1

2.9.2015 pag. 3, 7 e 8, 30.9.2015 pag. 2 nonché all. 1, 2 e 3, 5.11.2015 pag. 2

e 3, PP IM 1 25.2.2016 pag. 3 e 5 nonché AI 59 all. 23 e VD all. 1 pag. 2 V R)

dalla quale IM 1 è stato dunque prosciolto (VD all. 2 pag. 1 pto. 2);

-- che tenuto conto delle

risultanze istruttorie e dibattimentali, richiamate le sentenze in DTF

136 IV 55 e 1 nonché 134 IV 132 rispettivamente quelle della Corte di appello e

di revisione penale 17.2011.114 del 20.4.2012 e 17.2012.78/17.2012.99 del

5.11.2012, in assenza di una possibile sua prognosi non negativa in forza alla

sentenza di condanna italiana del 10.4.2013 (AI 13) e, quindi, di circostanze a

lui particolarmente favorevoli ex art. 42 cpv. 2 del Codice penale svizzero (di

seguito solo CP), IM 1 è stato condannato, non essendo neppure date le

condizioni dell’attenuante specifica della grave angustia (art. 48 lett. a no.

Considerandi

2.

CP nonché sentenze in DTF 110 IV 9 e 107 IV 94), alla pena detentiva

(art. 40 CP) di 3 anni e 3 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (art.

51.

CP e VD all. 2 pag. 2 pto. 3);

-- che tenuto conto delle

risultanze istruttorie (VI PP IM 1 9.8.2015 a pag. 5, AI 1 all. 8 e 59 all. 6,

7, 24, 25 e 26 nonché doc. TPC 4) e delle dichiarazioni delle parti in sede

dibattimentale (VD all. 1 pag. 2 VI/VII R) la Corte ha ordinato la confisca

(art. 69 cpv. 1 CP e art. 263 cpv. 1 lett. d CPP) di tutto quanto in sequestro

(VD all. 2 pag. 2 pti. da 4 a 4.8), con lo stupefacente da distruggere (art. 69

cpv. 2 CP), e il sequestro conservativo quale mezzo di prova (art. 263 cpv. 1

lett. a CPP) della documentazione cartacea (VD all. 2 pag. 2 pto. 5);

-- che malgrado il parziale

proscioglimento (VD all. 2 pag. 1 pto. 2), già solo perché non richiesto dal

difensore (VD pag. 2), a IM 1 non è stato riconosciuto alcun indennizzo e

riparazione del torto morale ex art. 429 CPP (VD all. 2 pag. 2 pto. 6);

-- che tenuto conto del

parziale proscioglimento (VD all. 2 pag. 1 pto. 2) la tassa di giustizia di fr.

3'000.- e le spese procedurali (art. 422 e seguenti CPP) sono poste a carico di

IM 1 (art. 426 cpv. 1 CPP), ad eccezione dell’importo di fr. 300.- a carico

dello Stato (art. 423 cpv. 1 CPP, VD all. 2 pag. 2 pto. 7);

-- premesso che la relativa

tassazione non è stata impugnata presso la Corte dei reclami penali nel termine

di legge (doc. TPC 13, art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP, VD all. 2 pag.

2.

e 3 pti. 8 e 8.3) l’avvocato DUF 1, difensore d’ufficio (art. 132 CPP) dal

7.8.2015

(AI 7) di IM 1, ha presentato due note professionali, la prima datata

29.4.2016

(AI 71), la seconda 17.8.2016 (VD pag. 2 e doc. Dib. 4), che sono

state tassate per fr. 7'562.15 e meglio fr. 5'977.- per l’onorario, fr. 1'025.-

per spese e trasferte nonché fr. 560.15 per l’imposta sul valore aggiunto (VD

pag. 2 e all. 2 pag. 2 pti. 8 e 8.1), ritenuto che IM 1 è tenuto a rimborsare

l’importo di fr. 7'562.15 allo Stato del Cantone Ticino non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP, VD all. 2 pag. 2

pti. 8, 8.1 e 8.2).

Visti gli art.: 12, 40, 43, 47,

51, 69 e 70 CP;

19.

cpv. 1 lett. b) e d) nonché cpv. 2 lett. a)

LStup;

80.

segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg. CPP

e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone, per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________ e

altre località non meglio precisate, detenuto, trasportato e importato in

Svizzera il 7.8.2015, 3'005,06 grammi netti di cocaina destinati

all’alienazione;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di

cui ai punti 1.1 e 1.2 dell’atto d’accusa.

3.

Di conseguenza, IM 1 è

condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il

carcere preventivo sofferto.

4.

È ordinata la confisca di:

4.1

3'005,06 grammi netti di

cocaina, da distruggere;

4.2

fr. 713.95;

4.3

1 veicolo Ford Focus di

colore grigio con numero di telaio __________;

4.4

1 telefono cellulare Black

Berry Imei n. __________;

4.5

1 carta SIM Vodafone n. __________;

4.6

1 telefono cellulare Samsung

Imei n. __________;

4.7

1 carta SIM Lyca Mobile n. __________;

4.8

1 navigatore Tom Tom n.

__________.

5.

È ordinato il sequestro

conservativo quale mezzo di prova della documentazione cartacea.

6.

A IM 1 non

viene accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi

dell’art. 429 CPP.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 3'000.- (tremila) e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1, ad

eccezione di fr. 300.- (trecento) a carico dello Stato.

8.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

8.1

Le note professionali

29.4.2016

e 17.8.2016 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 5'977.--

spese e trasferte fr. 1'025.--

IVA (8%) fr. 560.15

totale fr. 7'562.15

8.2

IM 1 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7'562.15 non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 3'000.--

Inchiesta preliminare fr. 10'510.25

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 122.05

fr. 13'632.30

./. a carico dello Stato fr. 300.--

Totale fr. 13'332.30

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