72.2016.129
Grave infrazione alle norme della circolazione: per avere circolato (alla guida del motoveicolo) alla velocità di 146 km/h dedotto il margine di tolleranza, malgrado il vigente limite di 80 km/h
20 febbraio 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.129
Lugano,
20 febbraio 2018/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Jasmine Decristophoris, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 103/2016 del 22 giugno 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 5 maggio 2016 a __________, violato intenzionalmente
le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte
rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti,
segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del motoveicolo BMW __________
targato TI __________, alla velocità di 151 Km/h (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “Traffic
Observer LMS”, malgrado il prescritto limite di 80 Km/h, superando quindi di
almeno 71 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in
rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e
art. 22 cpv. 1 OSStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico __________,
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:33
alle ore 15:21.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti
le seguenti modifiche all’atto d’accusa:
-- a
pag. 1, alle generalità, si aggiunge di prima di __________ e dopo __________;
-- al
testo del presunto reato, richiamato l’art. 90 cpv. 3 LCStr. e il verbale
d’interrogatorio PS 5.5.2016 dell’imputato a pag. 3, si aggiunge gravi dopo
feriti e si corregge 151 km/h con 146 km/h nonché 71 km/h con 66 km/h.
Le parti si dichiarano d’accordo
con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: chiedo la conferma dell’AA con una pena pari al minimo edittale,
ossia di 12 mesi integralmente sospesi e la copertura delle tasse e spese;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: vi
è stata una presa di coscienza totale dell’imputato, il quale è sempre stato
collaborativo e non ha mai contestato le risultanze istruttorie. Da subito
l’imputato ha ammesso di essere stato lui a commettere l’infrazione, anche se
dalle foto non sarebbe stato possibile identificarlo, in quanto portava il
casco e la moto era registrata a nome di suo cugino. Richiamata dunque
l’attenuante specifica del sincero pentimento, si chiede che la pena sia sotto
Fatti
i 12 mesi e integralmente sospesa.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, e
47 CP;
90 cpv. 3 e 4 lett. c) LCStr;
80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. grave infrazione alle
norme della circolazione
per avere, il 5.5.2016, a __________, direzione sud, circolato
alla guida del motoveicolo BMW __________, targato TI __________, alla
velocità, dedotto il margine di tolleranza, di 146 km/h malgrado il vigente
limite di 80 km/h;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è
impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
4.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 1’500.-
(millecinquecento) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a
carico del condannato.
5.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 1, a suo carico, sono sostenute dallo Stato.
5.1
Le note professionali
9.2.2018
e 20.2.2018 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fino al 31.12.2017 fr. 650.85
spese fino al 31.12.2017 fr. 29.00
onorario dall’1.1.2018 fr. 435.00
spese dall’1.1.2018 fr. 98.00
IVA fino al 31.12.2017 (8%) fr. 54.40
IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 41.05
totale fr. 1'308.30
5.2
IM 1 è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'308.30 (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 79.20
fr. 779.20
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